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Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali - A.C. 2272-bis-A- Normativa di riferimento - Esame in Assemblea - Tomo II
Riferimenti:
AC n. 2272-bis-A/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 130    Progressivo: 1
Data: 25/05/2007
Descrittori:
COMMERCIO   PRIVATIZZAZIONI
SERVIZI E TERZIARIO   TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Misure per il cittadino consumatore
e per agevolare le attività produttive
e commerciali

 

A.C. 2272-bis-A

Normativa di riferimento

Esame in Assemblea

 

 

 

 

 

n. 130/1

Tomo II

 

29 maggio 2007

 


La documentazione predisposta per l’esame del progetto di legge A.C. 2272 recante "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale" si articola nei seguenti fascicoli:

§         dossier n. 130 - Tomo I - A.C. 2272, Schede di lettura;

§         dossier n. 130 - Tomo II, Normativa di riferimento e documentazione;

§         dossier n. 130/1 Tomo I-  A.C. 2272-bis-A, Schede di lettura per l’esame in Assemblea;

§         dossier n. 130/1 – Tomo II- Normativa di riferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del dossier hanno collaborato i dipartimenti Affari sociali, Ambiente, Cultura, Esteri, Finanze, Giustizia, Istituzioni, Lavoro e Trasporti, nonché l’Ufficio Rapporti con l’unione europea (RUE).

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AP0124a2.doc

 


INDICE

 

 

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica (artt. 114-133).......................................................... 3

Codice civile (artt. 812, 1418-1419, 1815, 2022, 2207, 2209, 2470, 2478, 2478-bis, 2511-2515,  2545-octies, 26522683-2695, 2810)......................................................................................... 15

Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie (artt. 223-sexiesdecies,)         41

Codice penale (art. 642, 644)............................................................................... 43

R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 699 1(art. 22)................................................................................ 45

R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia......... 47

R.D. 12 maggio 1927, n. 824 Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.... 57

R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia.................................... 59

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 115)75

D.C.G. 14 febbraio 1938, n. 153 Norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l’esercizio dell’attività teatrale......................................................................... 77

L. 14 novembre 1941, n. 1442 Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri (art. 2)       79

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa( art. 30)................................. 81

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 194)     83

D.M. 12 settembre 1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro  85

L. 12 marzo 1968, n. 478 Ordinamento della professione di mediatore marittimo (artt. 1, 4)    87

L. 2 aprile 1968, n. 475 Norme concernenti il servizio farmaceutico (art. 12)............. 89

L. 30 marzo 1971, n. 118 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (art. 13)........................................................................... 91

L. 2 febbraio 1973, n. 12 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio (art. 5).............................................................................................. 93

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 25-ter)............................................................................................................... 95

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 Disciplina delle agevolazioni tributarie (artt. 15, 17-18, 20)97

L. 17 luglio 1975, n. 400 Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi  (art. 1)........................................................ 101

L. 4 aprile 1977, n. 135 Disciplina della professione di raccomandatario marittimo (art. 6)       103

L. 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale (art. 20)..... 105

D.L. 30 giugno 1982, n. 390 Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 2)............... 107

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 15, 17, 47)....................................................................................................................... 109

L. 3 febbraio 1989, n. 39 Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253 , concernente la disciplina della professione di mediatore 8art. 2)................................................................ 121

L. 9 luglio 1990, n. 187 Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (art. 7)........................................................................... 123

L. 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (artt. 21-23)   125

L. 11 ottobre 1990, n. 289 Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi (art. 2)          127

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale........................................................................................ 129

L. 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 4-5)........................................................................................... 149

L. 31 gennaio 1992, n. 59 Nuove norme in materia di società cooperative (art. 13).. 153

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (artt. 78, 93-95, 101, 103, 123, 180, 210-219, 225-226)....................................................................................................................... 155

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada  (artt. 236, 245, 247).......................................................................................... 185

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 106, 108)....................................................................................................................... 189

L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.  8).................................................................................................................... 193

D.L. 12 maggio 1995, n. 163 Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (art. 4)..................... 197

D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 199

L. 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura (artt. 2-3)........................ 217

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (artt. 3-4, 8)............................................................................. 219

D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni (artt. 1-2).. 223

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (art.56)........................................ 225

L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 39)      227

D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59................ 235

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 3)... 237

D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59.......................... 239

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11-13, 22)...................................... 249

L. 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili (art. 9)................. 253

L. 3 agosto 1999, n. 265 Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142 (art. 11).................................................................. 255

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.................................................................................... 259

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione....................................................................................................................... 265

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 4-bis)    281

D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.............. 285

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali315

D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)....................................... 317

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 1, 33, 34, 34-bis)........................................................................ 327

D.M. 31 ottobre 2001 Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti...................................................................... 333

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) (art. 3L)............................................................................................. 339

L. 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (art. 7)341

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 24, 33-35, all. B)....................................................................................................................... 343

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 45)...... 349

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30............................... 351

D.L. 3 agosto 2004, n. 220 Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari (art. 2)............................................................................ 355

L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1)..................................................................................... 357

D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93          359

Circ. 2 marzo 2005, n. 12117 Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE e alla direttiva 90/488/CEE......................................................................................... 375

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (artt. 23, 47, 71)... 377

D.M. 18 aprile 2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese........................................................................................................... 381

Circ. 23 maggio 2005 Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329.................................................................................... 403

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (artt. 144-bis)................................................................................................... 405

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (artt. 134, 150). 407

D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 11-quaterdecies)........................................................ 409

L. 28 novembre 2005, n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 5)    413

D.M. 21 dicembre 2005 Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163........................................................................................................................ 415

L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 50).......................................................................... 427

D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 (artt. 16, 18)     429

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 16).. 431

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (art. 255)...................... 433

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale............................................................................................................. 435

L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 345, 349, 506, 1031, 1032, 1228).............................. 497

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (artt. 3, 8-9).................................... 499

D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura   503

D.M. 19 febbraio 2007 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della L. 27 dicembre 2006, n. 296............................................................... 505

Normativa comunitaria

Dir. n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986,  Direttiva del Consiglio  relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti....................................... 515

Dir.  n. 2002/19/CE del 7 marzo 2002 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (art. 8)............................................................................................... 523

Reg. (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (artt. 3-4).......... 525


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica
(artt. 114-133)

Titolo V – Le Regioni, le Province i Comuni

 

Titolo V - Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)

NOTE:

(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»

 

Titolo V - Articolo 115

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.»

 

Titolo V - Articolo 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. (**)

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

NOTE:

(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»

 

(**) Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

 

«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

 

Titolo V - Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (**)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

NOTE:

(*) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»

 

(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

 

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

 

Titolo V - Articolo 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)

NOTE:

(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.»

 

Titolo V - Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (*) (**)

NOTE:

(*) L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.»

 

(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

 

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

 

Titolo V - Articolo 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)

NOTE:

(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»

 

Titolo V - Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)

NOTE:

(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»

 

Titolo V - Articolo 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. (**)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

NOTE:

(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«ll sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»

 

(**) Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:

 

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E' eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.»

 

Titolo V - Articolo 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. (*)

NOTE:

(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»

 

In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.

 

Titolo V - Articolo 124

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»

 

Titolo V - Articolo 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)

NOTE:

(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»

 

Titolo V - Articolo 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. (**)

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

NOTE:

(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.»

 

(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

 

Titolo V - Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. (**)

NOTE:

(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»

 

(**) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

 

Titolo V - Articolo 128

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.»

 

Titolo V - Articolo 129

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.»

 

Titolo V - Articolo 130

(Abrogato) (*)

NOTE:

(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.»

 

Titolo V - Articolo 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise; (**)

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

NOTE:

(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

 

(**) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come regione a se stante.

 

Titolo V - Articolo 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)

NOTE:

(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

 

«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»

 

Titolo V - Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 


Codice civile
(artt. 812, 1418-1419, 1815, 2022, 2207, 2209, 2470, 2478, 2478-bis, 2511-2515,
2545-octies, 26522683-2695, 2810)

 

Libro III – Della proprietà

Titolo – Dei Beni

CapoII - Dei beni in generale

Sezione II - Dei beni immobili e mobili

 

812. Distinzione dei beni.

Sono beni immobili [c.c. 819, 2746] il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (1).

Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione [c.c. 1350, 2643, 2810].

Sono mobili tutti gli altri beni [c.c. 814, 815, 816, 923, 1766, 2784].

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(1) Vedi l'art. 22, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere.

(omissis)

Lirbo IV – Delle obbligazioni

Titolo II - Dei contratti in generale

Capo XI - Della nullità del contratto

 

1418. Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative [c.c. 1352, 1422, 1462, 2331, 2332], salvo che la legge disponga diversamente [c.c. 1876].

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [c.c. 1343, 1344], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge [c.c. 162, 458, 771, 778-781, 785, 786, 788, 794, 1338, 1341, 1349, 1350] [c.c. 1354, 1355, 1471, n. 2, 1472, 1894, 1895, 1904, 1963, 1972] (1).

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(1) La disciplina legislativa dei trasferimenti immobiliari effettuati con scritture private non registrate ha formato oggetto di una normativa di carattere eccezionale di cui al D.Lgs.Lgt. 20 marzo 1945, n. 212, e alla L. 26 gennaio 1952, n. 29. Vedi, per l'imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

 

1419. Nullità parziale.

La nullità parziale [c.c. 771] di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità [c.c. 1354, 1363, 1430].

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [c.c. 1339, 1500, 1501, 1679, 1815, 1932, 1972, 2066, 2077, 2115].

 

(omissis)

Titolo III – Deri singoli contratti

Capo XV – Del mutuo

1815. Interessi.

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.

Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339, 1419] (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 7 marzo 1996, n. 108. Vedi l'art. 185 disp. att. c.c. Il testo precedente così disponeva: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale».

(omissis)

Titolo V – Dei titoli di credito

Capo IV – Dei titoli nominativi

 

2022. Trasferimento. (1)

Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare [c.c. 1994]. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro [c.c. 1999].

Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio è richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico [c.c. 2703].

Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell'emittente.

L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo è esonerato da responsabilità salvo il caso di colpa.

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(1) Per il trasferimento dei titoli azionari vedi l'art. 2, R.D. 29 marzo 1942, n. 239.

(omissis)

Libro V – Del Lavoro

Titolo II – Del lavoro nell’impresa

Capo I – Dell’impresa in generale

Sezione III – Del rapporto di lavoro

§ 2 – Dei diritti e degli obblighi delle parti

(omissis)

2103. Mansioni del lavoratore.

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (1).

Ogni patto contrario è nullo (2).

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(1) L'art. 6, L. 13 maggio 1985, n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, così dispone: «In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'art. 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi».

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 103 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 41 Cost.

(omissis)

Capo III – Delle imprese commerciali e della altre imprese soggette a registrazione

Sezione III – Disposizioni per le imprese commerciali

§ 1 – della rappresentanza

 

2207. Modificazione e revoca della procura.

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [c.c. 1396].

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [c.c. 19, 2193, 2298, 2384; c.n. 289].

 

2209. Procuratori.

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori [c.c. 2196, n. 5], i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa [c.c. 2204], pur non essendo preposti ad esso.

(omissis)

Titolo V – Delle società

Capo VII – Della società a responsabilità limitata

Sezione II – Dei conferimenti e delle quote

 

2470. Efficacia e pubblicità.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci [c.c. 2478, n. 1] secondo quanto previsto nel successivo comma.

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione (1) (2).

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(1) Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 3 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 37 del 2004 che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.».

      Il testo del presente articolo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto decreto legislativo n. 37 del 2004 era il seguente:

      «2470. Efficacia e pubblicità.

      Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.

      L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

      Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.

      Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

      Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

      L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

      Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.».

      Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo n. 6 del 2003 è riportato nella nota al capo VI.

(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione degli artt. 2475-bis e 2479-bis in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(omissis)

Sezione III – Dell’amministrazione della società e dei controlli

 

2478. Libri sociali obbligatori.

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 [c.c. 2302], la società deve tenere [c.c. 2709]:

1) il libro dei soci [c.c. 2469], nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;

3) il libro delle decisioni degli amministratori;

4) il libro delle decisioni del collegio sindacale [c.c. 2477] o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (1) (2).

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(1) Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo VII.

(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione degli artt. 2490 e 2490-bis in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

 

2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci.

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis [c.c. 2102]. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188], a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti (1) (2).

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(1) Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 3 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 37 del 2004 che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 58 del 1998, modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n. 6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.».

      Il testo del presente articolo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto decreto legislativo n. 37 del 2004 era il seguente:

      «2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili al soci.

      Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

      Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

      La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

      Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

      Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

      Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.».

(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione degli artt. 2491, 2492 e 2493 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(omissis)

TITOLO VI

Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici (1)

Capo I

Delle società cooperative

Sezione I

Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

 

2511. Società cooperative.

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico [Cost. 45; c.c. 2249, 2515, 2545-quater, 2545-septiesdecies] (2).

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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Si riporta qui di seguito il testo del titolo VI in vigore prima della suddetta sostituzione: «TITOLO VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

Capo I - Delle imprese cooperative [1]

Sezione I - Disposizioni generali

2511. Società cooperative [2].

Le imprese che hanno scopo mutualistico [Cost. 45; c.c. 2249, 2515, 2536, 2544] possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata [c.c. 2513] o limitata [c.c. 2514], secondo le disposizioni seguenti.

[1] Per quanto riguarda i provvedimenti di carattere generale in materia di cooperative e di cooperazione vedi, da ultimo, la L. 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative. L'art. 21, L. 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto la possibilità di costituire piccole società cooperative composte da un numero limitato di soci cui si applicano le norme relative alle società cooperative, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel suddetto articolo 21.

[2] Per quanto riguarda i provvedimenti di carattere generale in materia di cooperative e di cooperazione vedi, da ultimo, la L. 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative. L'art. 21, L. 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto la possibilità di costituire piccole società cooperative composte da un numero limitato di soci cui si applicano le norme relative alle società cooperative, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel suddetto articolo 21. Per la vigilanza sugli enti cooperativi vedi il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

________________

2512. Enti mutualistici.

Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali [Cost. 45] [1] [2]

[1] Vedi l'art. 15, L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative. Per la vigilanza sugli enti cooperativi vedi il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2518 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

________________

2513. Società cooperative a responsabilità illimitata.

Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente [c.c. 1292] e illimitatamente a norma dell'articolo 2541 [c.c. 1294, 2291, 2304, 2511, 2530; disp. att. c.c. 217] [1] [2].

[1] Vedi l'art. 147, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267); la L. 23 dicembre 1982, n. 947, in materia di regolarizzazione delle società di fatto.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2518 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

________________

2514. Società cooperative a responsabilità limitata.

Nelle società cooperative a responsabilità limitata [c.c. 2547] per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio [c.c. 2325, 2472, 2511]. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni [c.c. 2313, 2462, 2472].

L'atto costitutivo [c.c. 2398] può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente [c.c. 1292] per una somma multipla della propria quota a norma dell'articolo 2541 [c.c. 2518, n. 4, 2520, 2530, 2540; disp. att. c.c. 217] [1].

[1] Vedi l'art. 5, L. 10 giugno 1978, n. 295, e l'art. 4, L. 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni private.

________________

2515. Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata [c.c. 2292, 2314, 2326, 2463, 2473, 2518, n. 2, 2567].

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [c.c. 2511, 2536].

________________

2516. Norme applicabili.

Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti [c.c. 2342], e le prestazioni accessorie [c.c. 2345], le assemblee [c.c. 2363], gli amministratori [c.c. 2380], i sindaci [c.c. 2397], i libri sociali [c.c. 2397], il bilancio [c.c. 2301, 2421, 2422, 2490], e la liquidazione [c.c. 2449, 2450, 2545] delle società per azioni [c.c. 2448, 2547], in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali [1] [2].

[1] Vedi il D.P.R. 8 marzo 1983, n. 73, di approvazione dei modelli di bilancio delle imprese editrici; la L. 19 marzo 1983, n. 72, in materia di riforma tributaria; la L. 22 ottobre 1986, n. 742, per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita e l'art. 6, L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2519 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2517. Leggi speciali.

Le società cooperative che esercitano il credito [1], le casse rurali e artigiane [2], le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche [3] e le altre società cooperative [4] regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali [5].

[1] Per quanto riguarda le società cooperative che esercitano il credito vedi: il D.Lgs. 10 febbraio 1948, n. 105; la L. 11 dicembre 1952, n. 3093; la L. 17 febbraio 1992, n. 207.

[2] Per quanto riguarda le casse rurali ed artigiane vedi il R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni.

[3] Per quanto riguarda l'edilizia economica popolare vedi il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

[4] Per quanto riguarda le cooperative agricole vedi la L. 7 luglio 1907, n. 526.

[5] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2520 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

________________

Sezione II - Costituzione

2518. Atto costitutivo.

La società deve costituirsi per atto pubblico [c.c. 14, 1350, n. 13, 2328, 2475, 2643, n. 10, 2699, 2725].

L'atto costitutivo [c.c. 2533] deve indicare [c.c. 2295]:

1) il cognome e il nome, il nome del padre [1], il domicilio [c.c. 43], la cittadinanza [e la razza] [2] dei soci;

2) la denominazione [c.c. 2515], la sede della società [c.c. 2250] e le eventuali sedi secondarie;

3) l'oggetto sociale;

4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci [c.c. 2514];

5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio [c.c. 2520], i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste [c.c. 2521];

6) il valore dei crediti [c.c. 2255] e dei beni conferiti in natura [c.c. 2342, 2643, n. 10];

 

7) le condizioni per l'ammissione dei soci [c.c. 2525] e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;

8) le condizioni per l'eventuale recesso [c.c. 2526] e per l'esclusione dei soci [c.c. 2527];

9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui [c.c. 2536];

10) le forme di convocazione dell'assemblea [c.c. 2363], in quanto si deroghi alle disposizioni di legge [c.c. 2532, 2533];

11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale [c.c. 2535];

12) Il numero dei componenti il collegio sindacale;

13) la durata della società;

14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società [3].

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato [c.c. 2328] [4].

[1] Vedi gli artt. 2 e 3, L. 31 ottobre 1955, n. 1064, in virtù del quale deve essere omessa l'indicazione della paternità, sostituendo questa indicazione con il luogo e al data di nascita.

[2] L'inciso è stato abrogato dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, relativo alla riforma della legislazione civile, in conformità di quanto già disponeva l'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per i perseguitati politici e razziali.

[3] Numero aggiunto dall'art. 29 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, recante modificazioni alla disciplina delle società in attuazione della direttiva CEE 77/91, del 13 dicembre 1976.

[4] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2521 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

________________

2519. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società.

L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330 [c.c. 2626] [1].

Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332 [2].

[1] Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero. i termini previsti in questo articolo decorrono dalla data del deposito da effettuarsi a norma dell'art. 106, n. 4, L. 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e la L. 13 marzo 1980, n. 73.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2523 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2520. Variabilità dei soci e del capitale.

La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non è determinato in un ammontare prestabilito [c.c. 2518, n. 5, 2539].

Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [c.c. 2188], a cura degli amministratori [c.c. 2626], un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota [c.c. 2514] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2524 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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Sezione III - Delle quote e delle azioni

2521. Quote ed azioni.

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [c.c. 2518, 2532] [1].

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro [c.c. 2474]. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro [2].

Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate [3] [4].

[1] I primi due commi del presente articolo sono stati così sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 4, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e sono applicabili, nel nuovo testo, dal 1° gennaio 1999, alle società che si sono costituite con capitale espresso in euro ai sensi del comma 3 dello stesso art. 4. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione». Gli importi indicati nei suddetti commi erano stati così aumentati dall'art. 3, L. 17 febbraio 1971, n. 127, e successivamente rivalutati dall'art. 17, L. 19 marzo 1983, n. 72 e dall'art. 3, L. 31 gennaio 1992, n. 59. Lo stesso articolo 3 aveva, inoltre, disposto che, per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite fosse fissato in lire centoventi milioni.

[2] I primi due commi del presente articolo sono stati così sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 4, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e sono applicabili, nel nuovo testo, dal 1° gennaio 1999, alle società che si sono costituite con capitale espresso in euro ai sensi del comma 3 dello stesso art. 4. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione». Gli importi indicati nei suddetti commi erano stati così aumentati dall'art. 3, L. 17 febbraio 1971, n. 127, e successivamente rivalutati dall'art. 17, L. 19 marzo 1983, n. 72 e dall'art. 3, L. 31 gennaio 1992, n. 59. Lo stesso articolo 3 aveva, inoltre, disposto che, per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite fosse fissato in lire centoventi milioni.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5, primo comma, L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative.

[4] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2525 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2522. Acquisto delle proprie quote o azioni.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato [c.c. 2357, 2531] [1] [2].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 30, D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, recante modificazioni sulla disciplina delle società in attuazione della direttiva CEE 77/91, del 13 dicembre 1976.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2529 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2523. Trasferibilità delle quote e delle azioni [1].

Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere [c.c. 1373] dalla società [c.c. 2355, 2526] [2].

[1] Per quanto riguarda le imprese editrici vedi l'art. 2, L. 5 agosto 1981, n. 416.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2530 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2524. Mancato pagamento delle quote o delle azioni.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2527 [c.c. 2286, 2344, 2530] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2531 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2525. Ammissione di nuovi soci.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato [c.c. 1332].

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato [c.c. 2518, n. 7] [1] [2].

[1] Vedi la L. 17 febbraio 1992, n. 207, che modifica la disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio e quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 2527 e 2528 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2526. Recesso del socio.

La dichiarazione di recesso [c.c. 1373], nei casi in cui questo è ammesso dalla legge [c.c. 2523] o dall'atto costitutivo [c.c. 2518, n. 8], deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo [c.c. 2530] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2532 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2527. Esclusione del socio.

L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo [c.c. 2518, n. 8].

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione [c.c. 2964], proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione [c.c. 2287].

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori [c.c. 2530] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2533 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2528. Morte del socio.

In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente [c.c. 2284] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2534 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2529. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente.

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso [c.c. 2289] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2535 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2530. Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto [c.c. 2290, 2513, 2514, 2524, 2526, 2527] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2536 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2531. Creditore particolare del socio.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore [c.c. 2270, 2305, 2614, 2910; c.p.c. 483].

In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'articolo 2307 [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2537 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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Sezione IV - Degli organi sociali

2532. Assemblea.

Nelle assemblee [c.c. 2518, n. 10] hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci [c.c. 2370].

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni [c.c. 1548, 2351, 2521].

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche [c.c. 2535] l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri [c.c. 2548] [1].

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.

Il voto può essere dato per corrispondenza [c.c. 2372], se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta [2].

[1] Vedi l'art. 24, D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2538 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2533. Assemblee separate.

Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci [c.c. 2518, n. 10].

Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.

I delegati devono essere soci [c.c. 2534, 2535].

Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.

stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2540 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2534. Rappresentanza nell'assemblea.

Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo [c.c. 2532, 2533]. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci [c.c. 2372] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2539 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2535. Amministratori e sindaci.

Gli amministratori devono essere soci [c.c. 2318, 2380, 2467, 2523] o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati [c.c. 2465, 2518, n. 11] [1].

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2397.

La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici [c.c. 2458] [2].

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci [3].

[1] Per quanto riguarda le casse rurali ed artigiane vedi il T.U. 26 agosto 1937, n. 1706.

[2] Vedi l'art. 1, R.D.L. 28 novembre 1938, n. 1981, in materia di cooperative edilizie.

[3] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2542 novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2536. Distribuzione degli utili.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici [1] [2].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-quater novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo

2537. Modificazioni dell'atto costitutivo.

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'articolo 2436 [disp. att. c.c. 211].

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2499 [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-novies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2538. Fusione e scissione.

La fusione e la scissione di società cooperative sono regolate dalle disposizioni degli articoli dal 2501 a 2504-decies [1] [2].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie. Vedi, anche, la L. 17 marzo 1949, n. 100, sulle società cooperative, nonché l'art. 57, L. 10 giugno 1978, n. 295 e la L. 22 ottobre 1986, n. 742, in materia di assicurazioni private.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-novies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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Sezione VI - Dello scioglimento e della liquidazione

2539. Scioglimento.

La società cooperativa si scioglie [c.c. 2250, 2710, 2711] per le cause indicate nell'articolo 2448, escluso il n. 4, nonché per la perdita del capitale sociale [c.c. 2520] [1].

[1] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-duodecies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2540. Insolvenza.

Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp. att. c.c. 105] [1].

Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale [c.c. 2195] [2], salve le disposizioni delle leggi speciali [3] [4].

[1] Vedi, anche, l'art. 4, L. 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 41, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[2] Vedi l'art. 2, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267.)

[3] Per quanto riguarda la vigilanza sulle cooperative vedi: il R.D.L. 11 dicembre 1930, n. 1882, il D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. Sulla liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative vedi, anche, l'art. 1, L. 17 luglio 1975, n. 400. La Corte costituzionale, con sentenza 17-26 giugno 1975, n. 159 (Gazz. Uff. 2 luglio 1975, n. 174), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.

[4] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-terdecies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2541. Responsabilità sussidiaria dei soci

Nelle cooperative con responsabilità sussidiaria illimitata [1] o limitata dei soci, questi, sia in caso di liquidazione coatta amministrativa sia in caso di fallimento, rispondono per il pagamento dei debiti sociali in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite, secondo un piano di riparto da formarsi dai commissari liquidatori o dal curatore. Nella stessa proporzione si ripartiscono le somme dovute dai soci insolventi.

Dopo la chiusura della liquidazione, coatta amministrativa o del fallimento, a meno che non sia intervenuto un concordato, resta salva l'azione dei creditori insoddisfatti nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro responsabilità sussidiaria.

[1] Vedi l'art. 147 e 151, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e la L. 23 dicembre 1982, n. 947, sulla regolarizzazione delle società di fatto.

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Sezione VII - Dei controlli dell'autorità governativa

2542. Controllo sulle società cooperative.

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali [1] [2].

[1] Per la vigilanza sugli enti cooperativi vedi il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-quaterdecies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2543. Gestione commissariale.

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento [1].

Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa [c.c. 2542] [2] [3].

[1] Comma così sostituito dall'art. 17 L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative. Con D.M. 15 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1993, n. 48) sono stati determinati i compensi spettanti ai commissari governativi. Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

[2] Vedi, anche, l'art. 4, L. 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 41, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[3] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-sexiesdecies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2544. Scioglimento per atto dell'autorità [1].

Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale [c.c. 2516], o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c. 2188, 2511]. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica [2].

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori [c.c. 2542] [3] [4].

[1] Vedi, anche, l'art. 4, L. 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 41, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[2] L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 18, primo comma, L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative.

[3] Il D.M. 27 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 2 aprile 1998, n. 77) ha disposto che, a decorrere dal 27 gennaio 1998, non si proceda alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle società cooperative e dei loro consorzi quando le attività da liquidatore, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000. Il suddetto limite di L. 2.500.000 si applica anche alle procedure in corso da lungo tempo e inattive per le quali si rende opportuno trasformare i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore. Successivamente, a decorrere dal 17 luglio 2003, il limite di lire 2.500.000 è stato rideterminato in euro 5.000,00 dal D.M. 17 luglio 2003 (Gazz. Uff. 21 agosto 2003, n. 193). Con altro D.M. 17 luglio 2003 (Gazz. Uff. 21 agosto 2003, n. 193) è stato stabilito che, a decorrere dal 17 luglio 2003, non si proceda alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle società cooperative e dei loro consorzi laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a più di cinque anni dalla data dell'ultima revisione o mancata revisione. Il suddetto criterio si applica anche alle procedure per le quali è attualmente in corso l'istruttoria per l'emissione del decreto di scioglimento ex art. 2544 e con nomina di commissario liquidatore.

[4] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-septiesdecies del codice civile novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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2545. Sostituzione dei liquidatori.

In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542] [1] [2].

[1] Vedi, anche, l'art. 4, L. 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 41, L. 12 dicembre 2002, n. 273. Per le modalità di sostituzione dei liquidatori delle società cooperative, vedi il D.P.R. 19 dicembre 2000, n. 449.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 2545-octiesdecies novellato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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Capo II - Delle mutue assicuratrici [1]

2546. Nozione.

Nella società di mutua assicurazione [c.c. 1883, 1884] le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale [c.c. 2325, 2472].

I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.

[1] Vedi, l'art. 5, L. 10 giugno 1978, n. 295, e l'art. 4, L. 22 ottobre 1986, n. 742, sull'esercizio delle assicurazioni private.

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2547. Norme applicabili.

Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione [c.c. 1882, 1883], e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative a responsabilità limitata [c.c. 2301, 2490, 2514, 2516], in quanto compatibili con la loro natura.

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2548. Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia.

L'atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento [c.c. 2532].

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati [1].

[1] Vedi l'art. 4, L. 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative».

(2) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

2512. Cooperativa a mutualità prevalente.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci (1).

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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI. Vedi, anche, l'art. 19-ter, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306.

 

2513. Criteri per la definizione della prevalenza.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (1);

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti [disp. att. c.c. 111-undecies](2) (3).

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(1) Lettera così modificata dall'art. 25, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9.».

(2) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

(3) I regimi dergatori al requisito della prevalenza sono stati stabiliti con D.M. 30 dicembre 2005.

2514. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria (1).

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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

2515. Denominazione sociale.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa [c.c. 2292, 2314, 2326, 2453, 2463, 2521, n. 2, 2567].

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [c.c. 2511, 2545-quater].

Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente (1).

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(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

(omissis)

Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo

 

2545-octies. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione (1) (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. Le disposizioni del presente comma non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 dello stesso Codice. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 310 del 2004 era il seguente: «In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.».

(2) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(omissis)

 

Lirbo VI – Della tutela dei diritti

Titolo I – Della trascrizione

Capo I – Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

(omissis)

2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.

Si devono trascrivere [c.c. 2915], qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti [c.c. 2654; c.p.c. 163]:

1) le domande di risoluzione dei contratti [c.c. 1453, 1877] e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione [c.c. 763, 1447, 1452], le domande di revocazione delle donazioni [c.c. 800, 802, 804, 808], nonché quelle indicate dall'articolo 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [c.c. 2644, 2655, 2827];

2) le domande dirette a ottenere la esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre [c.c. 1706, 1707, 2932].

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione [c.c. 2702; c.p.c. 214, 216].

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione [c.c. 1415] di atti soggetti a trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione [c.c. 2643], che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori [c.c. 808, 2901] (1).

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [c.c. 2644, 2655];

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità [c.c. 1422] o a far pronunziare l'annullamento [c.c. 1425, 1426, 1455] di atti soggetti a trascrizione [c.c. 2655] e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [c.c. 1418, 2665, 2675].

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dalla incapacità legale [c.c. 2, 414, 415], la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [c.c. 1445];

7) le domande con le quali si contesta il fondamento, di un acquisto a causa di morte [c.c. 470, 533, 624, 649].

Salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

8) le domande di riduzione delle donazioni [c.c. 555, 557] e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [c.c. 553, 554].

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione [c.c. 2946], la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del c.p.c. e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [c.c. 2655] (2).

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (3) (4).

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(1) Vedi gli artt. 64-71, Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267.) La Corte costituzionale, con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 583 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1991, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente numero 5), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(2) Vedi il R.D. 28 marzo 1929, n. 499, relativo ai libri fondiari nei territori delle nuove province.

(3) Comma aggiunto dall'art. 26 primo comma, L. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, a decorrere dal 18 aprile 1994.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 394 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.

(omissis)

Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili

Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

 

2683. Beni per i quali è disposta la pubblicità.

Devono essere resi pubblici [c.c. 1524] col mezzo della trascrizione [c.c. 815, 819, 1156, 1162, 2747], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c.n. 233], gli atti menzionati negli articoli seguenti quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c.n. 146, 148];

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [c.n. 751, 753];

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [c.c. 1706, 1707, 2913, 2914, n. 1, 2915] (1).

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(1) Vedi gli artt. 2, 10 e 14, R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia, le relative norme di attuazione contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 e il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

 

2684. Atti soggetti a trascrizione.

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644 [c.c. 2915]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione [c.c. 1100, 1376; c.n. 250, 865];

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto [c.c. 978] o di uso [c.c. 1021] o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni [c.c. 1965] che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti [c.c. 2914; c.p.c. 586; c.n. 664, 1068];

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

 

2685. Altri atti soggetti a trascrizione.

Si devono trascrivere le divisioni [c.c. 1111, 1113; c.p.c. 784] e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredità [c.c. 470, 475, 484] e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili [c.c. 2644, 2415] (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 207, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

 

2686. Sentenze.

Devono essere trascritte, agli effetti dell'articolo 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 in forza di un titolo non trascritto [c.c. 2688, 2689, 2690].

 

2687. Cessione dei beni ai creditori.

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori [c.c. 509, 2915], perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [c.c. 1977; disp. att. c.c. 231].

 

2688. Continuità delle trascrizioni.

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto [c.c. 2650, 2653, 2686].

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644 (1).

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(1) Con la circolare 14 maggio 1997 (Gazz. Uff. 6 ottobre 1997, n. 233) il ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito chiarimenti in merito agli effetti della mancanza di continuità delle trascrizioni nei registri di pubblicità navale tenuti dagli uffici marittimi.

 

2689. Usucapione.

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 [c.c. 1162, 2686].

 

2690. Domande relative ad atti soggetti a trascrizione.

Devono essere trascritte [c.c. 2652], qualora si riferiscano ai diritti menzionati dall'articolo 2684 [c.c. 2901, n. 2, 2932]:

1) le domande indicate dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2652 per gli effetti ivi disposti;

2) le domande dirette all'accertamento di uno dei contratti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 [c.c. 2686].

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a far dichiarare la nullità [c.c. 1418] o a far pronunciare l'annullamento [c.c. 1425, 1441] di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione [c.c. 2695].

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima, se questa è stata resa pubblica dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto che si impugna. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dalla incapacità legale [c.c. 2, 414, 415], la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso [c.c. 1445, 2901];

4) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte [c.c. 470, 624, 649].

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 534, se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

5) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima [c.c. 553, 554, 555, 557, 561].

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [disp. att. c.c. 227];

6) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo tre anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda [c.c. 2654, 2668].

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 26, terzo comma, L. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, a decorrere dal 18 aprile 1994.

 

2691. Altre domande e atti soggetti a trascrizione.

Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell'articolo 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2653, per gli effetti ivi disposti [c.c. 1503, 1504].

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 26, quarto comma, L. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, a decorrere dal 18 aprile 1994.

 

2692. Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti.

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'articolo 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'articolo 2655 e quelle dell'articolo 2656.

 

2693. Trascrizione del pignoramento e del sequestro.

Deve essere trascritto dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [c.p.c. 671, 679] per gli effetti disposti dall'articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento [c.p.c. 518, 555] per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916 [c.c. 2905].

 

2694. Richiamo di altre leggi.

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [c.n. 238, 250, 271, 279, 543, 624, 650, 853, 865, 875, 1009, 1045, 1061] (1) e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

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(1) Vedi, anche, l'art. 88, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267); gli artt. 5-26, R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione relative all'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico; e il nuovo codice della strada approvato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

 

2695. Forme e modalità della trascrizione.

Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione per quanto riguarda le navi e gli aeromobili [c.n. 250, 865] e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli (1).

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili [c.c. 2656, 2690, n. 3].

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(1) Vedi il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, sull'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico e il relativo regolamento di attuazione approvato con il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, nonché il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di approvazione del nuovo codice della strada.

(omissis)

Titolo III – Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

Capo Quarto – Delle ipoteche

Sezione prima – Disposizioni generali

 

2810. Oggetto dell'ipoteca.

Sono capaci d'ipoteca [c.c. 518]:

1) i beni immobili [c.c. 812] che sono in commercio con le loro pertinenze [c.c. 817];

2) l'usufrutto dei beni stessi [c.c. 326, 978, 980, 2814];

3) il diritto di superficie [c.c. 952, 2816];

4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [c.c. 957, 959, 2815].

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico (1), e inoltre le navi [c.n. 565], gli aeromobili [c.n. 1027] e gli autoveicoli [c.c. 815], secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale [c.c. 2745, 2916, n. 2] (2).

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(1) In materia di debito pubblico vedi il R.D. 19 febbraio 1911, n. 298, e il D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343.

(2) Vedi, anche, gli artt. 2, 10 e 14, R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, nonché gli artt. 2, 5, 11 e 16, R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, concernenti la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia.

(omissis)


Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
(artt. 223-sexiesdecies,)

Capo II – Disposizioni transitorie

Sezione V – Disposizinoi relative al libro V

(omissis)

223-sexiesdecies. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (1).

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat (2).

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(1) L'Albo delle società cooperative è stato istituito con D.M. 23 giugno 2004 (Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162), corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2004, n. 167.

(2) Articolo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

 

(omissis)

 

 


Codice penale
(art. 642, 644)

Libro II – Dei delitti in particolare

Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio

Capo II – Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

(omissis)

642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [c.p. 29].

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [c.p. 582] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata [c.p. 64]. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato [c.p. 4]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 649; c.p.p. 336; c.p.m.p. 157] (1)

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

      Il testo precedentemente in vigore, in cui l'importo della multa era stato aumentato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente:

«Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.

Se il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa».

644. Obblighi e facoltà degli amministratori.

Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente [c.p.c. 781] (1).

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(1) Per la disciplina dell'eredità giacente, vedi gli articoli 528-532 di questo codice.

(omissis)


R.D. 23 agosto 1890, n. 7088
Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 699 1(art. 22)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 1890, n. 216.

(2)  Per la definizione delle unità legali di peso o misure vedi L. 13 dicembre 1928, n. 2886 e D.Lgs. 21 marzo 1948, n. 370. L'art. 15, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 e l'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 hanno abrogato le disposizioni del presente decreto con essi contrastanti o incompatibili.

(omissis)


22.  1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti (20).

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(20)  Così sostituito dall'art. 2, L. 29 luglio 1991, n. 236 (Gazz. Uff. 3 agosto 1991, n. 187). La lett. e) del comma 3, da ultimo, è stata così sostituita dall'art. 9, L. 11 maggio 1999, n. 140. In attuazione di quanto previsto nel presente articolo vedi il D.M. 28 marzo 2000, n. 179.

(omissis)


R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436
Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1927, n. 84.

(2) Convertito in legge dalla L. 19 febbraio 1928, n. 510.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dei trasporti e della navigazione:Circ. 16 novembre 1999, n. A25/99/MOT;

- Ministero delle finanze:Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E.

 


 

1.  Agli effetti del presente decreto, nella denominazione di autoveicoli si intendono compresi le autovetture, gli autocarri, le trattrici coi relativi veicoli rimorchiati e ogni altro veicolo assimilabile ai predetti, nonché i motocicli, con esclusione nei riguardi di quest'ultimo termine, dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari, ordinariamente chiamati biciclette a motore o motoleggere.

Quando nel presente decreto viene usata la sigla A.C.I. devesi con essa intendere l'«Automobile club d'Italia» costituito in ente morale.

 


 

2.  A favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempiute le formalità di cui alle disposizioni che seguono, spetta un privilegio legale per il prezzo o per quella parte di prezzo che sia stato pattuito e che non sia stato corrisposto all'atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel contratto.

Lo stesso privilegio spetta, osservate le medesime formalità, a chi abbia nell'interesse del compratore, corrisposto la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo.

All'infuori dei casi di privilegio legale sull'autoveicolo ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, l'autoveicolo può formare oggetto di privilegio convenzionale, concesso dal debitore a garanzia di qualsiasi altro creditore.

Il titolo che dà luogo ai privilegi di cui ai commi precedenti deve risultare da atto scritto debitamente registrato a tenore della legge di registro.

Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni, e può, col consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza, per un quinquennio, con effetto dall'originaria data di iscrizione.

Il privilegio, debitamente iscritto secondo le norme del presente decreto, segue l'autoveicolo presso ciascun proprietario e possessore successivo, fino alla estinzione del credito che garantisce.

L'iscrizione del privilegio non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi dà luogo.

 


 

3.  Se l'autoveicolo soggetto a privilegio legale o convenzionale, regolarmente risultante dal Pubblico Registro di cui all'art. 11 del presente decreto, sia stato distrutto o deteriorato per un evento che dia luogo a pagamento di indennità di assicurazione, ovvero sia stato requisito dalle pubbliche autorità, le somme dovute dall'assicuratore o quelle costituenti l'indennità di requisizione sono vincolate al pagamento dei crediti garantiti dai Privilegi iscritti nel Pubblico Registro.

 


4.  Colui, a cui favore sia costituito privilegio legale o convenzionale, ha l'obbligo di assicurare il debitore per i casi di responsabilità civile verso i terzi derivanti da danni prodotti dall'autoveicolo, Per una somma non inferiore a quella del credito vincolato a privilegio e per un tempo uguale alla durata del vincolo medesimo.

Il creditore privilegiato ha diritto di rivalersi sul debitore delle spese dell'assicurazione di cui al presente articolo.

In mancanza di assicurazione, ai creditori di somme eventualmente dovute per i danni causati dall'autoveicolo, non sono opponibili i privilegi di cui al presente articolo.

 


 

5.  I privilegi stabiliti nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2, debitamente iscritti, sono preferiti ad ogni altro privilegio generale e speciale, fatta eccezione di quelli previsti nell'articolo 1956, nn. 1, 2, 3 e 4 del codice civile (4), riguardanti rispettivamente:

1) le spese di giustizia fatte per atti conservativi o di esecuzione sui mobili nell'interesse comune dei creditori;

2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4) le somministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi ed i salari delle persone di servizio per ugual tempo.

È fatta eccezione altresì per il privilegio riguardante i crediti dello Stato per i diritti di dogana e di registro e per ogni altro dazio o tributo indiretto sopra gli autoveicoli che ne furono oggetto, ai sensi dell'art. 1958, n. 1 del codice civile (5).

Nel concorso fra i privilegi di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 2 il grado è determinato dalla data di iscrizione sul Pubblico Registro Automobilistico di cui all'art. 11 del presente decreto.

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(4)  Ora, artt. 2751 e 2755 c.c. 1942.

(5)  Ora, art. 2758 c.c. 1942.

 


 

6.  I trasferimenti di proprietà e i vincoli di privilegio costituiti sull'autoveicolo, se non siano stati registrati nel Pubblico Registro Automobilistico a tenore del presente decreto, non hanno efficacia di fronte a terzi, i quali abbiano acquistato la proprietà o altri diritti sull'autoveicolo, e li abbiano fatti debitamente iscrivere nel Pubblico Registro medesimo, quando la iscrizione sia richiesta dalla legge.

Se il titolo di credito è all'ordine, la girata di esso produce anche il trasferimento del privilegio.

L'iscrizione del titolo o l'annotazione della girata sul Pubblico Registro Automobilistico fanno piena fede di fronte ai terzi per stabilire la data della costituzione o del trasferimento del privilegio.

 


 

7.  Il compratore decade dal beneficio del termine se, senza il consenso del venditore o di chi, nel di lui interesse, abbia corrisposto al venditore la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo su cui esiste privilegio, debitamente iscritto a loro favore, alieni l'intero autoveicolo o parti di esso, ovvero, in qualunque modo, diminuisca le garanzie a favore del venditore o del sovventore del prezzo.

Se il compratore non soddisfaccia le sue obbligazioni, il Pretore competente per territorio, su ricorso di colui che sia garantito da privilegio, assunte, se del caso, sommarie informazioni ordina, con decreto esteso in calce al ricorso, il sequestro dell'autoveicolo presso il debitore o presso qualsiasi terzo detentore, provvede alla nomina del custode, che può essere la stessa parte istante, se lo domandi e stabilisce le modalità e il giorno della vendita, eventualmente a trattative private.

Copia del ricorso e del decreto è, a cura della parte istante, notificato al debitore, il quale, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, può proporre opposizione dinanzi al Pretore medesimo.

Se il debitore opponente, nella prima udienza, non produca documenti da cui risulti il pagamento delle somme dovute, il pretore ordina l'esecuzione del decreto di vendita, fatti salvi i diritti del debitore in prosieguo di giudizio.

Se dal certificato relativo allo stato delle iscrizioni sul Pubblico Registro Automobilistico, che dovrà essere allegato al ricorso, risulti la esistenza di altri creditori aventi privilegio anteriore sull'autoveicolo, copia del ricorso e del decreto di vendita dovrà loro essere notificata a cura del creditore istante.

Sulle eventuali opposizioni di tali creditori, proposte nel termine sopra indicato, il Pretore delibera se l'esecuzione del decreto debba aver luogo, fatti salvi i diritti delle parti in prosieguo di giudizio, ovvero, se l'esecuzione debba rimanere sospesa sino all'esito della lite.

Nel caso di vendita di un autoveicolo gravato da privilegi a favore di più creditori, il prezzo viene ripartito fra di essi, dedotte le spese, osservato il grado del rispettivo privilegio, secondo uno stato di ripartizione che, in mancanza d'accordo fra le parti, viene fatto dal Pretore.

 


8.  Se il venditore non intenda chiedere la vendita coattiva a tenore dell'articolo precedente, può domandare il sequestro dell'autoveicolo gravato da Privilegio, secondo le modalità indicate nel precedente articolo, notificando, nel termine di giorni 10 dall'avvenuto sequestro, al debitore citazione per comparire dinanzi all'autorità competente, per la risoluzione del contratto.

Sia nel caso della vendita coattiva dell'autoveicolo, sia in quello di risoluzione del contratto, il creditore può inoltre domandare il risarcimento dei danni.

Egli può essere autorizzato a ritenere le somme già riscosse, a titolo di cauzione per il deprezzamento dell'autoveicolo e per il risarcimento dei danni, fino a che questi non siano liquidati, salvo conguaglio, a liquidazione avvenuta.

 


9.  Qualora l'istanza per la vendita dell'autoveicolo sia fatta da un creditore privilegiato diverso da quelli indicati nel 1° e 2° comma dell'art. 2, il pretore, in caso di opposizione nei termini indicati nell'art. 7, può sospendere l'esecuzione del decreto o disporre che essa abbia luogo, salvo i diritti delle parti, in prosieguo di giudizio.

 


 

10.  Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l'autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero occulti, o comunque, lo sottragga alla garanzia del creditore e punito, anche se sia proprietario dell'autoveicolo stesso, con la reclusione o con la detenzione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 100.000 (6).

Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore o il detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto, l'occultamento o la sottrazione.

Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicano le pene suindicate, secondo le norme stabilite dal codice penale per il caso di concorso di più persone in uno stesso reato.

Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltanto a querela di parte.

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(6)  La misura della multa era stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione era stata esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente, le violazioni previste dal presente art. 10 sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura da lire cinquecentomila a lire tre milioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561.

 


 

11.  Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un Pubblico Registro Automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione.

In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole.

Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalità da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto (7), ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel Pubblico Registro o il certificato che non ve ne è alcuna.

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(7)  Vedi il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.

 


12.  Nei Pubblici Registri di cui all'articolo precedente devono essere iscritte, in interi fogli distinti rispettivamente per ciascun autoveicolo o motociclo, le seguenti indicazioni:

a) il numero della licenza di circolazione;

b) la data d'iscrizione nel Pubblico Registro;

c) le caratteristiche di fabbricazione dell'autoveicolo, quali risultano dalla licenza di circolazione, e, inoltre, per gli autoveicoli di fabbricazione posteriore alla entrata in vigore del presente decreto, la data del certificato di origine, da rilasciarsi dalla fabbrica produttrice;

d) il nome del proprietario o dei proprietari e la loro residenza;

e) la data del rilascio della licenza di circolazione da parte del competente ufficio di Prefettura;

f) la data e le indicazioni relative ad ogni atto di successivo trasferimento della proprietà dell'autoveicolo;

g) la data dell'atto da cui sorgono gli eventuali privilegi sull'autoveicolo, ai sensi dei commi 1°, 2° e 3° dell'art. 2, l'ammontare del credito privilegiato, la scadenza, gli interessi che produce, la persona o l'ente a cui favore i privilegi sono costituiti, la residenza della persona stessa o la sede dell'ente.

 


13.  Per l'iscrizione di ogni autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, l'A.C.I. deve ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato dalla fabbrica.

Le norme per tale iscrizione e per quella dei successivi trasferimenti di proprietà degli autoveicoli saranno determinate col regolamento di cui all'art. 30 del presente decreto (8).

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(8)  Vedi il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.

 


 

14.  La iscrizione di cui alla lettera g) dell'art. 12 si effettua con la esibizione alla sede provinciale dell'A.C.I. del titolo costitutivo del privilegio, in originale o in copia autentica, e di due note, una delle quali può essere estesa in calce al titolo stesso.

Deve essere contemporaneamente esibita la licenza di circolazione.

Le note devono contenere:

1° il nome, il cognome, la residenza del creditore e del debitore e la loro paternità (9);

2° la data dell'atto di vendita e gli estremi della formalità della registrazione effettuata ai fini della legge di registro, ovvero la data dell'atto costitutivo del privilegio convenzionale, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della citata legge;

3° l'ammontare della somma dovuta;

4° gli interessi che il credito produce;

5° il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili;

6° il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo; la descrizione di questo, specificando la fabbrica, con l'indicazione precisa del nome con cui questa è conosciuta in commercio; la potenza del motore ed il numero da cui è distinto; il numero del telaio; la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto, o la dichiarazione espressa che ne è sprovvisto.

Il giratario, il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in pegno il credito sull'autoveicolo, garantita a sua volta da privilegio, già iscritto sul Pubblico Registro, possono far annotare sul registro e sulla licenza di circolazione, a lato della relativa iscrizione o annotazione, la girata, la cessione, la surrogazione o la costituzione di pegno avvenuta.

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(9)  Ora, per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, l'indicazione della paternità è sostituita da quella del luogo e della data di nascita.

 


15.  Chi chiede l'immatricolazione di un autoveicolo usato deve esibire alla Prefettura (10) a cui l'istanza è rivolta, oltre al certificato di residenza rilasciato dal Sindaco ed il certificato di approvazione dell'autoveicolo, anche l'estratto del Pubblico Registro tenuto dall'A.C.I., relativo alla precedente iscrizione.

In tutti i casi di passaggio da una ad altra provincia di autoveicoli già iscritti nel Pubblico Registro, devono riportarsi integralmente nel Pubbligo Registro della nuova provincia le iscrizioni e le annotazioni esistenti nel Pubblico Registro tenuto dall'A.C.I. nella Provincia di provenienza.

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(10)  Ora, all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, giusta gli artt. 58 e 59, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

 


16.  Sulla licenza di circolazione sono riportate al momento della iscrizione sul Pubblico Registro Automobilistico, le indicazioni di cui ai precedenti articoli, ed è altresì annotato il prezzo di acquisto dell'autoveicolo.

Le successive iscrizioni e annotazioni sul Pubblico Registro Automobilistico sono pure riportate nella licenza di circolazione.

Della relativa iscrizione è fatta menzione nel corrispondente foglio del Pubblico Registro, con la formula «fatto annotamento sulla licenza di circolazione».

 


17.  Gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli, sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati, agli effetti della legge del registro con l'applicazione della tassa di lire 2 per ogni 1000 lire di credito privilegiato (11).

Essi debbono essere autenticati gratuitamente. L'autenticazione può essere fatta dai funzionari dell'A.C.I. all'uopo delegati per iscritto dalla sede centrale, ovvero dal Podestà o dal Giudice conciliatore competenti per territorio (12).

Gli atti medesimi, compiuti all'estero e presentati per la iscrizione, devono essere legalizzati.

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(11)  Circa il trattamento tributario degli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico, vedi ora il D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.

(12)  L'art. 1, n. 2, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344, ha disposto la abrogazione degli artt. 17 e 20 del presente decreto, in quanto autorizzano i funzionari dell'A.C.I., il Sindaco e il Giudice conciliatore ad autenticare gli atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico.

 


18.  Per ottenere la rinnovazione del privilegio, si presentano alla sede provinciale dell'A.C.I. due note conformi a quelle della precedente iscrizione, contenenti la dichiarazione che si intende rinnovare l'originale iscrizione, accompagnate dall'atto da cui risulti il consenso del debitore.

 


19.  La sede provinciale dell'A.C.I., dopo avere eseguito la iscrizione o la rinnovazione del privilegio, restituisce al richiedente una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione o rinnovazione del privilegio e riporta contemporaneamente sulla licenza di circolazione la stessa iscrizione o rinnovazione, a termini del precedente art. 16.

 


20.  Quando ha luogo il pagamento dell'ultima rata del prezzo dovuto al venditore o del credito del sovventore, deve essere rilasciata al debitore liberato una quietanza definitiva a saldo, nella quale sia contenuta l'esplicita dichiarazione del consenso alla cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul Pubblico Registro Automobilistico, con autorizzazione alla sede provinciale dell'A.C.I. di effettuare le formalità liberatorie.

Tale atto, scritto su carta da bollo da centesimi 50 e autenticato in conformità di quanto è disposto nell'articolo 17, deve essere registrato, agli effetti della legge del registro, col pagamento di una tassa corrispondente all'ammontare della tassa di bollo di quietanza ordinaria sull'intero importo (13).

Le stesse norme si applicano nel caso di estinzione di una obbligazione garantita da privilegio convenzionale sull'autoveicolo, iscritto nel Pubblico Registro.

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(13)  Vedi le note 9 e 10 all'art. 17.

 


 

21.  La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell'A.C.I. su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo precedente, o di altro autentico portante il consenso del creditore.

La cancellazione è eseguita altresì quando venga ordinata giudizialmente con sentenza o provvedimento passati in giudicato.

Anche nel caso di cancellazione parziale, chi la richiede è tenuto a rimettere alla competente sede provinciale dell'A.C.I. il titolo che l'autorizza.

La cancellazione di una iscrizione e la rettifica di essa si eseguiscono in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo e della data in cui la formalità si compie.

 


22.  La sede provinciale dell'A.C.I. custodisce negli archivi, in appositi fascicoli, i titoli che le vengono consegnati, e riporta nel Registro Pubblico il contenuto delle note, indicando inoltre il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatagli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui è collocato il titolo stesso.

 


23.  L'A.C.I. esercita, con i suoi organi centrali e provinciali, le funzioni demandategli dal presente decreto e dalle norme che verranno emanate ai sensi del successivo art. 30, in base alla convenzione di esercizio da approvarsi dal Ministero per le finanze.

 


24.  Ai funzionari dell'A.C.I., per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni ad essi demandate dal presente decreto e dalla convenzione di esercizio, compresa la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico, è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale.

Essi, prima di assumere le loro funzioni, presteranno giuramento, secondo la formula prescritta dall'art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2690 (14), dinanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale avente giurisdizione nella località ove ha sede l'ufficio a cui sono addetti.

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(14)  La formula del giuramento è ora dettata dalla L. 23 dicembre 1946, n. 478.

 


25.  L'A.C.I. è responsabile dell'operato dei suoi funzionari, tanto verso i terzi, quanto verso lo Stato, in dipendenza degli eventuali danni risultanti:

1. dall'omissione nei Pubblici Registri Automobilistici delle iscrizioni e delle annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

2. dall'omissione nei certificati di una o più iscrizioni od annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti, che non possono venir imputate ai predetti funzionari;

3. dalle cancellazioni indebitamente operate. I predetti funzionari sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro incombenze a tutte le disposizioni del presente decreto ed alle altre disposizioni legislative o regolamentari che li riguardano, sotto pena di una sanzione amministrativa estensibile a lire 400.000 (15).

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(15)  La sanzione originaria della multa, in virtù dell'art. 5, R.D. 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, è stata convertita in ammenda, a sula volta sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Per effetto dell'art. 10 della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 4.000.

 


26.  La vigilanza sulla esecuzione del presente decreto, per quanto riguarda la tenuta del Registro Automobilistico ed il sistema di pubblicità dei privilegi sugli autoveicoli, spetta ai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello, i quali la esercitano per mezzo dei Procuratori della Repubblica territorialmente competenti.

 


27.  Le vertenze fra l'A.C.I. e lo Stato, relative a quanto è regolato dal presente decreto, appartengono all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze, che su di esse provvede per mezzo della Direzione generale del demanio e delle tasse.

 


28.  Il Ministro per le finanze determinerà l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'A.C.I. per le formalità da eseguirsi nel Pubblico Registro Automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati (16).

Le formalità ed il rilascio dei certificati su indicati non sono soggetti ad alcuna tassa erariale.

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(16)  Vedi D.Lgs.Lgt 18 giugno 1945, n. 399.

 


29.  Il Ministro per le finanze può, con suo decreto autorizzare le società esercenti la vendita a rate di autoveicoli ad emettere obbligazioni, anche per somma eccedente il capitale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, o speciali buoni fruttiferi, per un ammontare non superiore ai crediti garantiti sugli autoveicoli, in esenzione dell'imposta di ricchezza mobile.

 


30.  Con R.D., da promuoversi dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, verranno emanate le norme transitorie e le altre che saranno necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per il funzionamento dell'A.C.I. nei riguardi del Pubblico Registro Automobilistico (17).

Al Ministro per le finanze sono concesse le facoltà necessarie per la stipulazione della convenzione di esercizio di cui all'art. 23 e per l'emanazione delle altre norme occorrenti all'esecuzione della convenzione stessa.

La data di entrata in vigore del presente decreto sarà stabilita con decreto dello stesso Ministro per le finanze (18).

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(17)  Tali norme sono state emanate con R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.

(18)  Con D.M. 6 ottobre 1927, fu stabilita, per l'entrata in vigore del presente decreto, la data del 28 ottobre 1927.


 


R.D. 12 maggio 1927, n. 824
Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 1927, n. 152.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

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I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60.

 (omissis)

Il testo che si omette è consultabile presso il Servizio Studi – dipartimento attività produttive

 

 

 


R.D. 29 luglio 1927, n. 1814
Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1927, n. 230.

 


TITOLO I

Del Pubblico Registro Automobilistico

1.  Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri:

1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;

2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;

3° il registro per le trattrici agricole.

Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo.

I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili (2).

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(2)  Comma così sostituito dall'art. 10, L. 8 luglio 2003, n. 172.

 


2.  Nella parte superiore della prima facciata di ciascun foglio sono contenute le indicazioni della provincia e dell'ufficio dell'A.C.I. presso il quale il registro è istituito; della serie e del numero del volume, del numero progressivo del foglio.

Nella stessa facciata ed in quella successiva sono registrati i dati occorrenti ad individuare l'autoveicolo e vengono eseguite l'iscrizione della proprietà e le annotazioni dei trasferimenti di essa.

La seconda pagina è riservata all'iscrizione dei privilegi legali e convenzionali, all'annotazione delle variazioni ad essi relative ed a quella del trasferimento della iscrizione dell'autoveicolo al registro di altra sede dell'A.C.I.

Ogni autoveicolo è inscritto nel foglio del pubblico Registro che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione di cui l'autoveicolo è fornito.

Le trattrici agricole sono iscritte secondo l'ordine nel quale vengono presentate alla sede dell'A.C.I. le denunzie e le domande per la loro iscrizione.

 


3.  I fogli dei registri di cui agli articoli precedenti saranno conformi ai modelli allegati al presente decreto.

Le modificazioni e varianti, che potessero successivamente occorrere nei modelli stessi, saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.

 


4.  Nei Pubblici Registri non sono permesse correzioni, raschiature e cancellature.

Le scritture devono essere nitide e ben leggibili.

Le annotazioni devono essere schematiche, ma chiare e devono susseguirsi, per ciascuna specie di formalità, secondo l'ordine cronologico con cui vengono registrate, senza interposizione di spazi in bianco fra l'una e l'altra annotazione.

Se occorra togliere, variare od aggiungere qualche parola, le parole che si vogliono togliere o variare devono essere interlineate in modo che si possano sempre leggere e le variazioni od aggiunte devono essere scritte per postilla, datata e sottoscritta dal funzionario dell'A.C.I. che esegue l'iscrizione o l'annotazione.

 


TITOLO II

Delle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico Registro

5.  Le formalità inerenti al funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico si distinguono in iscrizioni ed annotazioni.

Le formalità della prima specie riguardano:

1° l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro dell'A.C.I. di un autoveicolo;

2° la nuova iscrizione di un autoveicolo, già iscritto nel Pubblico Registro di una sede provinciale dell'A.C.I., nel registro della stessa sede, in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero in quello di altra sede dell'A.C.I., in seguito a trasferimento dell'immatricolazione da una ad altra Provincia;

3° l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;

4° l'iscrizione del privilegio convenzionale a favore di altri creditori.

Le formalità della seconda specie riguardano:

1° l'annotazione dei trasferimenti di proprietà dell'autoveicolo;

2° l'annotazione della rinnovazione del privilegio;

3° l'annotazione del trasferimento del privilegio in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;

4° l'annotazione della surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;

5° l'annotazione della costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dall'autoveicolo;

6° l'annotazione della cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione di privilegio;

7° l'ammontare, nel foglio del Pubblico Registro di prima o ulteriore iscrizione, della rinnovazione dell'iscrizione in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo nel Pubblico Registro di altra sede provinciale dell'A.C.I.

Per l'esecuzione delle formalità su indicate si osservano le norme seguenti.


 

6.  Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, il richiedente deve presentare all'ufficio della sede provinciale dell'A.C.I. del luogo ove si trova la Prefettura (3) che ha rilasciato la licenza di circolazione:

1° due note contenenti le seguenti indicazioni:

a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della Prefettura (4);

b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;

d) il numero con cui è distinto il motore e la sua potenza espressa in HP, e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del R.D.L. 9 novembre 1925, n. 2080;

e) il numero del telaio o, per rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;

f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne è provvisto o la dichiarazione che ne è sprovvisto;

g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di autovetture o di autobus;

h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattasi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;

i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioè: se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresì, quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.:

l) il cognome, nome e paternità (5) del proprietario, la sua residenza professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata:

m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà dell'autoveicolo;

n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;

2° il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovrà essere stato munito dal visto della Prefettura (6), al momento del rilascio della licenza di circolazione;

3° il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, il quale può essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo (7);

4° il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura (8);

b) il nome, il cognome, la paternità (9) e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;

c) il prezzo dell'autoveicolo.

Deve altresì essere esibita, con le note indicate al n. 1 del presente articolo, la licenza rilasciata dalla Prefettura (10).

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(3)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

(4)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

(5)  Ora, per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, l'indicazione della paternità è sostituita da quella del luogo e della data di nascita.

(6)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

(7)  L'articolo unico, L. 27 settembre 1963, n. 1316 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1963, n. 260) ha così disposto:

«Art. un. Gli atti che a termini del n. 3 dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'art. 7 della L. 18 novembre 1961, n. 1296».

(8)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

(9)  Ora, per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, l'indicazione della paternità è sostituita da quella del luogo e della data di nascita.

(10)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

 


7.  Il funzionario dell'A.C.I., sulla produzione delle note indicate nell'articolo precedente e del foglio complementare, si accerta che i dati in essi segnati corrispondano a quelli risultanti dalla licenza rilasciata dalla Prefettura (11), che restituisce al richiedente, subito dopo aver apposta sulla copertina di essa, mediante stampiglia, una dichiarazione, datata e da lui sottoscritta, del seguente tenore: «Rilasciato il foglio complementare con le annotazioni relative ai privilegi».

Dal foglio complementare deve risultare che esso costituisce parte integrante della licenza di circolazione dell'autoveicolo di cui viene eseguita la iscrizione.

Il funzionario dell'A.C.I. trascrive sul Pubblico Registro i dati relativi alla identificazione ed alle caratteristiche dell'autoveicolo.

Nella parte del foglio all'uopo destinata indica la natura e la data del titolo in base al quale si effettua l'iscrizione; il nome, il cognome, la paternità (12), la residenza, la professione o la condizione sociale del proprietario, ovvero, qualora si tratti di enti o di società, la loro natura, la ragione sociale e la forma di attività commerciale o industriale esercitata.

Indica altresì la data della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui vengono collocati, una delle note prodotte dalla parte, il certificato di origine e il titolo in base al quale si effettua l'iscrizione. Attesta infine, di avere eseguito l'annotamento dell'iscrizione, a tenore dell'art. 16 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 , sul foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

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(11)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

(12)  Ora, per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, l'indicazione della paternità è sostituita da quella del luogo e della data di nascita.

 


 

8.  Nell'epoca annualmente stabilita dal Ministro dell'economia nazionale (13), i Prefetti del Regno ordinano che i proprietari di trattrici agricole della rispettiva provincia facciano al Sindaco del Comune ove le trattrici sono poste in uso, entro il termine che verrà fissato con la stessa ordinanza del Prefetto, denunzia scritta delle trattrici agricole acquistate posteriormente alla scadenza del termine stabilito per la precedente denunzia annuale, o, comunque, non ancora denunziate e non iscritte nel Pubblico Registro.

La denunzia deve contenere:

a) la designazione della fabbrica produttrice, secondo la denominazione con la quale è conosciuta in commercio;

b) l'indicazione del tipo a cui appartiene la trattrice, cioè se pesante, semileggera o leggera;

c) l'indicazione del numero del motore e la sua potenza espressa in HP;

d) l'indicazione del numero del telaio;

e) la menzione della natura e della data del titolo da cui risulta la proprietà della trattrice o l'indicazione della data della dichiarazione, in carta libera ed esente da tassa di registro, rilasciata dalla ditta venditrice, a tenore del n. 3 del primo comma dell'art. 6;

f) l'indicazione del prezzo;

g) il nome, il cognome, la paternità (14), la residenza, la professione o condizione sociale del proprietario o dei proprietari; e deve essere corredata del titolo, in originale o in copia autentica, da cui risulta la proprietà della trattrice, ovvero della dichiarazione rilasciata dalla ditta venditrice, di cui alla precedente lettera e).

Le denunzie, con la sottoscrizione del proprietario autenticata dal Sindaco, sono da questi rimesse al Prefetto della provincia, che le trasmette all'ufficio provinciale dell'A.C.I.

L'ufficio dell'A.C.I. esegue gratuitamente l'iscrizione della trattrice agricola nel Pubblico Registro, secondo le modalità stabilite nei comm. 3°, 4° e 5° dell'art. 7, rimettendo al proprietario, per il tramite del Sindaco, un estratto del foglio di iscrizione, nel quale sono riportati i dati trascritti nel Pubblico Registro e l'avvenuta iscrizione di proprietà.

Tale estratto tiene luogo, per la trattrice, del foglio complementare della licenza di circolazione, prescritto per gli altri autoveicoli, e deve essere esibito all'ufficio provinciale dell'A.C.I. nei casi in cui occorra eseguire sul Pubblico Registro alcuna delle formalità, successive alla prima iscrizione, prevista nel presente decreto.

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(13)  Ora, dell'agricoltura e delle foreste (D.L. 12 settembre 1929, n. 1661).

(14)  L'articolo unico, L. 27 settembre 1963, n. 1316 (Gazz. Uff. 4 ottobre 1963, n. 260) ha così disposto:

«Art. un. Gli atti che a termini del n. 3 dell'art. 6 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'art. 7 della L. 18 novembre 1961, n. 1296».

 


9.  Il proprietario di trattrici agricole, delle quali non sia stata eseguita l'iscrizione a tenore dell'articolo precedente, può, in qualunque tempo, chiederne la iscrizione nel Pubblico Registro, presentando all'ufficio dell'A.C.I. della provincia ove la trattrice è posta in uso, oltre al titolo, in originale o in copia autentica, o alla dichiarazione della ditta venditrice, menzionata nell'articolo precedente, due note contenenti le indicazioni di cui al 2° comma del precedente articolo. Il funzionario dell'A.C.I. esegue l'iscrizione in conformità delle disposizioni dell'art. 7 del presente decreto e restituisce alla parte una delle note, in cui certifica l'avvenuta iscrizione, rilasciandole l'estratto del foglio di iscrizione di cui al penultimo comma del precedente articolo.

 


10.  Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel Pubblico Registro tenuto dalla sede dell'A.C.I. nella provincia ove è seguita la nuova immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio della sede stessa una copia autentica del foglio del Pubblico Registro tenuto dall'A.C.I. nella provincia di provenienza, relativo all'autoveicolo, ed il foglio complementare della nuova licenza di circolazione. Dalla copia del foglio di iscrizione prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel Pubblico Registro della sede dell'A.C.I. della provincia di provenienza, sia stato fatto annotamento che la copia stessa è stata richiesta e rilasciata per corredarne l'istanza di trasferimento della iscrizione.

Deve essere esibita altresì la nuova licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura (15).

In modo analogo si procede negli altri casi in cui debbasi effettuare una nuova iscrizione dell'autoveicolo, in seguito a rinnovazione della licenza rilasciata dalla Prefettura (16).

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(15)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

(16)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

 


11.  Se contemporaneamente alla richiesta di prima iscrizione di un autoveicolo sul Pubblico Registro, venga domandata la iscrizione di un privilegio legale o convenzionale, le note devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte nel n. 1 dell'art. 6 del presente decreto:

1° il nome, il cognome, la paternità (17) e la residenza del creditore;

2° la natura e la data dell'atto costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro;

3° l'ammontare della somma dovuta;

4° gli interessi che il credito produce;

5° il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili.

L'iscrizione del privilegio viene eseguita nella parte del foglio del Pubblico Registro all'uopo riservata. Il funzionario dell'A.C.I. indica la natura e la data del titolo costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro; il nome, il cognome, la paternità (18) e la residenza del creditore; l'ammontare della somma dovuta; gli interessi che il credito produce; il tempo in cui le rate o la totalità del credito si rendono esigibili.

Indica altresì la data della consegna del titolo costitutivo del privilegio, il numero assegnatogli nel registro progressivo, il numero del fascicolo in cui vengono collocati, una delle note esibite dalla parte ed il titolo o la copia autentica di esso, attestando dell'avvenuto annotamento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 16 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 , nel foglio complementare della licenza, che restituisce alla parte, con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

Gli atti che danno luogo alla costituzione del privilegio legale o convenzionale, qualunque ne sia la causa, debbono essere registrati, a tutti gli effetti della legge di registro, prima dell'iscrizione di privilegio nel Pubblico Registro Automobilistico, con la sola tassa di L. 2 per ogni mille lire di credito privilegiato.

Gli atti stessi devono essere redatti su carta da bollo da centesimi 50 (19).

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(17)  Vedi nota 4 all'art. 6.

(18)  Vedi nota 4 all'art. 6.

(19)  Circa il trattamento tributario degli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico, vedi ora il D.Lgs.Lgt 18 giugno 1945, n. 399.

 


12.  Se uno stesso atto dia luogo ad un credito privilegiato a favore del venditore dell'autoveicolo per la parte del prezzo pattuito e che non sia stata corrisposta al momento della vendita e ad altro credito privilegiato a favore di chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto parte del prezzo al venditore, entrambi i crediti vengono collocati nello stesso grado e concorrono fra loro in proporzione del rispettivo ammontare, qualora la domanda di iscrizione sia stata proposta congiuntamente dai creditori e non risulti patto in contrario.

 


 

13.  Per ottenere l'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico del trasferimento di proprietà di un autoveicolo, devono esibirsi all'ufficio provinciale dell'A.C.I. nel cui Pubblico Registro l'autoveicolo è iscritto:

1° il titolo, in originale o in copia autentica, che dà luogo al trasferimento di proprietà;

2° il foglio complementare della licenza di circolazione;

3° due note indicanti:

a) il numero della licenza rilasciata dalla Prefettura (20);

b) il numero del volume del Pubblico Registro Automobilistico e del foglio di esso in cui si trova iscritto l'autoveicolo;

c) la natura e la data del titolo che dà luogo al trasferimento;

d) il nome, il cognome, la paternità (21), la professione o condizione sociale e la residenza delle parti.

Il funzionario dell'A.C.I. nella parte del foglio all'uopo destinata, annota il trasferimento di proprietà, indicando: la natura e la data del titolo che vi dà luogo; il nome, il cognome, la paternità (22), la professione o condizione sociale e la residenza del nuovo proprietario; la data della consegna del titolo; il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati, una delle note prodotte dalla parte e l'atto che dà luogo al trasferimento. Della avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della licenza, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione del trasferimento sul Pubblico Registro.

La denunzia alla competente Prefettura dei passaggi di proprietà prevista dal 1° comma dell'art. 71 del R.D.L. 8 dicembre 1933, n. 1740 (23), deve essere accompagnata, per gli autoveicoli iscritti nel Pubblico Registro dalla esibizione del foglio complementare della licenza, da cui risulti l'annotazione nel Pubblico Registro dello avvenuto trasferimento di proprietà.

Gli atti che danno luogo al trasferimento di proprietà dell'autoveicolo devono essere scritti su carta da bollo da centesimi 50 e devono essere registrati, agli effetti della legge di registro, prima dell'annotazione del trasferimento nel Pubblico Registro Automobilistico, con la tassa fissa di lire 25 (24).

Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto è supplito, ai fini dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo da centesimi 50 e registrata, agli effetti della legge di registro, con la tassa fissa di cui al comma precedente (25).

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(20)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.)

(21)  Vedi nota 4 all'art. 6.

(22)  Vedi nota 4 all'art. 6.

(23)  Vedi ora l'art. 59 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

(24)  Vedi ora il D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.

(25)  Vedi ora il D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.

 


14.  ... (26).

Con le norme da emanarsi dal Ministro per le finanze, a tenore dell'art. 28 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, saranno determinati i diritti da corrispondersi all'A.C.I. per il rilascio delle copie degli atti (27).

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(26)  Comma abrogato dall'art. 1, n. 2, R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.

(27)  Vedi l'allegato B al D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.

 


15.  Se a rappresentazione del credito privilegiato debitamente iscritto nel Pubblico Registro, il debitore rilasci a favore del creditore una o più cambiali, queste conterranno il riferimento al R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 , e la dichiarazione che il credito è garantito su di un autoveicolo, con l'indicazione della sede provinciale dell'A.C.I. presso la quale il credito si trova iscritto, nonché del volume e del foglio di questo in cui l'iscrizione è seguita.

La girata delle cambiali di cui al comma precedente produce il trasferimento del privilegio sull'autoveicolo a favore del giratario.

 


16.  Per ottenere le annotazioni relative al trasferimento dei privilegi, alla loro riduzione o alla loro cancellazione, ovvero alla surrogazione di un terzo nei diritti del creditore o alla costituzione in pegno del credito iscritto, debbono essere prodotte all'ufficio provinciale dell'A.C.I., oltre al foglio complementare della licenza ed al titolo, in originale o in copia autentica, due note contenenti:

1° il nome, il cognome, la paternità (28) e la residenza della persona a cui istanza l'annotazione deve essere eseguita;

2° il nome, il cognome, la paternità (29) e la residenza del debitore;

3° l'indicazione del credito a cui la formalità si riferisce ed il suo ammontare;

4° il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo;

5° la natura e la data del titolo in base al quale l'annotazione viene richiesta, con l'indicazione degli estremi della registrazione agli effetti della legge di registro, nel caso previsto dall'articolo 20 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 ;

6° il numero del volume del Pubblico Registro ed il foglio di esso in cui l'autoveicolo si trova iscritto.

Il funzionario dell'A.C.I. esegue l'annotazione nel Pubblico Registro, indicando la data e la natura del titolo in base al quale essa si effettua, nonché il giorno della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note esibite dalla parte ed il titolo. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione sul Pubblico Registro.

Nelle singole annotazioni è fatto richiamo al numero sotto il quale si trova registrata l'iscrizione del privilegio a cui le annotazioni medesime si riferiscono.

La cifra indicante l'ammontare del credito privilegiato a cui le annotazioni si riferiscono, scritta nell'apposita colonna del foglio del Pubblico Registro, è sottolineata con una linea punteggiata in inchiostro rosso, in caso di riduzione, e con una linea continua in inchiostro rosso, nel caso di cancellazione del privilegio.

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(28)  Vedi nota 4 all'art. 6.

(29)  Vedi nota 4 all'art. 6.

 


17.  Se dal titolo che dà luogo al privilegio od al trasferimento di esso, non risulti, in modo certo, identificato l'autoveicolo che ne è oggetto, deve essere unita al titolo una descrizione dell'autoveicolo, con l'indicazione del numero della licenza di circolazione, di quello del telaio e di quello del motore.

 


18.  L'annotazione nel Pubblico Registro della cessione o della costituzione in pegno di crediti regolarmente iscritti, tiene luogo della notificazione al debitore, dal momento in cui dell'annotazione stessa è fatta menzione nel foglio complementare della licenza di circolazione.

 


19.  L'ufficio provinciale dell'A.C.I. a cui pervenga avviso ufficiale da un'altra sede dell'A.C.I. dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione di un autoveicolo, eseguisce nel proprio registro l'annotazione del trasferimento, indicando la nuova provincia di iscrizione, il numero della nuova licenza di circolazione, e il numero del foglio del Pubblico Registro dell'A.C.I. della provincia di nuova iscrizione, nel quale l'autoveicolo è stato iscritto.

L'ufficio dell'A.C.I. presso il quale l'autoveicolo era in precedenza iscritto, rimette a quello ove è seguita la nuova iscrizione il certificato di origine e i titoli relativi all'autoveicolo, dei quali sia in possesso.


 


20.  Le domande, ai funzionari dell'A.C.I., per il rilascio di copie delle iscrizioni o delle annotazioni esistenti nel Pubblico Registro o per il rilascio del certificato negativo, si propongono oralmente o per iscritto e devono essere fatte con riferimento al numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo, oggetto dell'istanza. Non è necessario sia indicato il nome del proprietario, salvo che per le trattrici agricole.

I funzionari dell'A.C.I. devono permettere, nelle ore di ufficio, l'ispezione dei Pubblici Registri a chi ne faccia richiesta e corrisponda gli emolumenti che saranno determinati con le apposite norme (30), da emanarsi dal Ministro per le finanza, ma non è lecito ad alcuno di prendere copia delle iscrizioni o delle annotazioni.

I funzionari dell'A.C.I. debbono parimenti dare copia dei documenti che sono depositati presso di loro in originale, previo pagamento dei diritti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del presente decreto.

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(30)  Vedi l'allegato B al D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.

 


21.  Gli uffici provinciali dell'A.C.I. sono tenuti a consentire alle autorità militari, senza alcun corrispettivo, l'ispezione dei Pubblici Registri Automobilistici, per tutto quanto possa occorrere, a giudizio delle autorità militari stesse, ai fini di eventuali requisizioni.

 


22.  Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note.

Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce.

La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A.C.I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data.

 


23.  Le rilevazioni statistiche iniziali, periodiche e occasionali, da compiersi nel Pubblico Registro Automobilistico, sono effettuate in conformità di norme da emanarsi dal Ministero delle finanze, sentite la Presidenza dell'Istituto centrale di statistica e la Direzione generale dell'A.C.I. (31).

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(31)  Vedi il D.M. 20 maggio 1943.

 


24.  Il proprietario deve provvedere alla richiesta di iscrizione dell'autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico, a tenore delle disposizioni degli artt. 6, 7 e 10 del presente decreto, entro 30 giorni dal rilascio della licenza di circolazione da parte della Prefettura (32).

Se entro il termine su indicato non risulti, sulla licenza rilasciata dalla Prefettura (33), l'annotazione stabilita dall'art. 7, primo comma, del presente decreto, si applicano a carico del proprietario dell'autoveicolo le sanzioni previste nell'art. 42 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3043 (34).

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(32)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

(33)  Ora, Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile (art. 58 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

(34)  Vedi ora l'art. 58 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.

 


25.  Chi abbia titolo valido per l'iscrizione, a proprio favore, nel Pubblico Registro, di un credito privilegiato o per l'annotazione del trasferimento di esso, può esigere dal titolare della licenza di circolazione la consegna del relativo foglio complementare, per il tempo strettamente necessario al compimento delle formalità inerenti all'iscrizione od all'annotazione sul Pubblico Registro del privilegio o, rispettivamente, del trasferimento di esso.

Sulla produzione di atto di interpellanza, eseguito da notaio o da ufficiale giudiziario, dal quale risulti il rifiuto del titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare, il competente ufficio dell'A.C.I., qualunque sia la causa del rifiuto, se concorrano le altre condizioni di legge, esegue, a domanda dell'interessato, l'iscrizione o l'annotazione richiesta.

Eseguita l'iscrizione o l'annotazione, l'ufficio dell'A.C.I. informa la Prefettura competente del rifiuto opposto dal titolare della licenza alla consegna del relativo foglio complementare.

La Prefettura provvede al temporaneo ritiro del foglio complementare presso il titolare e lo rimette all'ufficio dell'A.C.I., che, eseguiti su di esso gli annotamenti del caso, ne effettua la restituzione al titolare, previo pagamento, a favore dell'A.C.I., degli emolumenti che saranno determinati, in conformità delle disposizioni previste dall'art. 28 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (35).

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(35)  Vedi l'allegato B al D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.

 


26.  Non cadono sotto le disposizioni del presente decreto, per quanto concerne l'obbligo dell'iscrizione nel Pubblico Registro:

a) ... (36);

b) gli autoveicoli appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e al personale delle legazioni accreditate presso il Governo della Repubblica e presso la Santa Sede;

c) gli autoveicoli appartenenti ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano;

d) gli autoveicoli in uso permanente dei corpi armati dello Stato;

e) gli autoveicoli appartenenti alle amministrazioni civili dello Stato;

f) gli autoveicoli appartenenti alla Croce rossa italiana ed al Sovrano militare ordine di Malta.

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(36)  Da considerarsi abrogato: concerneva gli autoveicoli delle corti del Re e dei Principi.

 


TITOLO III

Delle norme per l'esecuzione della vendita coattiva

27.  Nel caso in cui il Pretore competente per l'esecuzione, tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il maggior rendimento col minor costo, disponga che la vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio segua a trattative private, col decreto che stabilisce le modalità e il giorno della vendita, nomina il perito per la stima dell'autoveicolo.

Procede alla vendita il cancelliere della Pretura.

Un avviso contenente l'indicazione delle caratteristiche dell'autoveicolo, del suo prezzo di stima e del termine entro il quale possono essere fatte le offerte nell'ufficio di cancelleria, viene affisso al pubblico nei luoghi stabiliti dal Pretore.

Un estratto dell'avviso medesimo è inserito, entro lo stesso termine, in uno o più giornali designati dal Pretore, a meno che il valore dell'autoveicolo sia così esiguo da rendere sproporzionata la spesa dell'inserzione.

Se entro il termine stabilito non si siano presentati oblatori o le offerte siano state inferiori al prezzo di stima, il Pretore può stabilire un ulteriore termine di giorni dieci, trascorso il quale l'autoveicolo può essere venduto a prezzo inferiore a quello di stima.

Ciascuna offerta deve essere accompagnata dal deposito di almeno un ventesimo del prezzo di stima.

Della eseguita vendita è redatto processo verbale, sottoscritto dal compratore, dalle altre parti interessate, eventualmente presenti, e dal cancelliere.

Esso contiene:

1° l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno della vendita;

2° il nome e cognome del creditore istante; 3° la descrizione dell'autoveicolo oggetto della vendita;

4° il nome e cognome del debitore e la menzione se sia stato presente alla vendita;

5° il nome e cognome del compratore e il prezzo per cui l'autoveicolo è stato venduto.

Il prezzo ricavato dalla vendita, a cura del cancelliere, deve essere immediatamente depositato, ai termini del regolamento per il servizio dei depositi giudiziari, approvato con R.D. 10 marzo 1910, n. 149.

Il pagamento agli eventi diritto della somma ricavata dalla vendita è ordinato dal Pretore, osservate, ove del caso, le norme dell'art. 7, ultimo capoverso, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 .

Copia del verbale è presentata dal compratore all'ufficio competente dell'A.C.I. per l'annotazione nel Pubblico Registro del trasferimento di proprietà dell'autoveicolo.

Qualora il Pretore ordini che la vendita segua ai pubblici incanti, si applicano le disposizioni al riguardo stabilite dal codice di procedura civile.

In ogni caso il verbale di vendita è redatto su carta da bollo da centesimi 50 ed è registrato, agli effetti della legge di registro, con la tassa di cui all'art. 13 del presente decreto (37).

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(37)  Vedi ora il D.Lgs.Lgt. 18 giugno 1945, n. 399.

 


28.  Così nel caso di vendita all'incanto, come in quello di vendita a trattativa privata di un autoveicolo gravato da privilegio, il cancelliere della Pretura, tre giorni prima, almeno, di quello fissato per la vendita, ne dà avviso, con lettera raccomandata, all'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è compreso l'ufficio di Pretura presso il quale si svolge il procedimento.

 

 


29.  Qualora il Pretore, che abbia emesso decreto di vendita dell'autoveicolo gravato da privilegio e sottoposto a sequestro, deliberi, sulla opposizione di alcuna delle parti che l'esecuzione del decreto debba rimanere sospesa sino all'esito della lite la competenza ad emettere gli eventuali provvedimenti in ordine alla continuazione o alla revoca del sequestro dell'autoveicolo spetta all'autorità competente a decidere la lite.

 


TITOLO IV

Delle norme per il pagamento delle indennità di assicurazione e di requisizione

30.  Se il proprietario abbia stipulato contratto di assicurazione avente per oggetto i danni o la perdita dell'autoveicolo, l'indennità dovuta dall'assicuratore, in caso di sinistro, è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati garantiti dall'autoveicolo danneggiato o distrutto, debitamente iscritti.

Allo stesso pagamento è vincolata la somma dovuta da terzi per danni arrecati all'autoveicolo, come pure l'indennità dovuta dall'assicuratore, qualora il responsabile del danno sia assicurato per i casi di responsabilità civile.

Il pagamento della somma o indennità sovraindicate non libera il debitore se non sia stato richiesto ed ottenuto il consenso dei creditori privilegiati.

In caso di dissenso fra il proprietario ed i creditori privilegiati, il debitore deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti e le relative controversie sono decise dall'autorità giudiziaria.

 


31.  Nei casi di requisizione definitiva di un autoveicolo, le competenti commissioni di requisizione non possono emettere il buono di pagamento dell'indennità, a chiunque essa debba essere attribuita, se dagli interessati non venga esibito un certificato, di data posteriore all'ordine di requisizione generale o parziale, rilasciato dall'ufficio provinciale dell'A.C.I. presso il quale l'autoveicolo è iscritto, da cui risulti che l'autoveicolo non è gravato da privilegi.

Se il predetto certificato non venga esibito o se da esso risulti l'esistenza di vincoli di privilegio sull'autoveicolo requisito, la somma costituente l'indennità di requisizione è depositata alla Cassa depositi e prestiti.

Le azioni che, in forza di diritti risultanti dalle iscrizioni e annotazioni nel Pubblico Registro, potevano essere esperite sull'autoveicolo requisito, devono, dopo la requisizione, avere per oggetto la indennità di requisizione, depositata ai termini del comma precedente.

La restituzione dei depositi, in mancanza di accordo fra le parti, è ordinata con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

 


32.  Trascorse 24 ore dall'ordine di requisizione degli autoveicoli, le sedi provinciali dell'A.C.I., comprese nei territori ai quali è esteso l'ordine di requisizione, non possono eseguire l'iscrizione di privilegi, né l'annotazione di atti di alienazione degli autoveicoli o di trasferimento di privilegi sugli stessi. Tale divieto resta fermo, sinché non sia revocato con disposizione del Ministro per la guerra (38).

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(38)  Ora, Ministro della difesa (D.C.P.S. 4 febbraio 1947, n. 17.)

 


TITOLO V

Degli uffici provinciali dell'A.C.I., della vigilanza sulla tenuta del Pubblico Registro e delle responsabilità dei funzionari di essa incaricati

33.  La Direzione generale dell'A.C.I. comunica al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello i nomi delle persone alle quali intende di affidare la tenuta del Pubblico Registro nei singoli uffici provinciali compresi nella giurisdizione della Corte medesima.

Il Procuratore generale, assunte informazioni sulla condotta morale e politica delle persone designate, può, senza dichiararne il motivo, non consentire alla designazione.

Se la designazione sia approvata, ne è dato avviso al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, che invita il designato alla prestazione del giuramento.

 


34.  Se Presso uno stesso ufficio provinciale dell'A.C.I. più funzionari siano incaricati della tenuta del Pubblico Registro, la Direzione generale dell'A.C.I. notifica alla competente Procura della Repubblica quale di essi disimpegni le funzioni di capo del servizio. Questi ha la direzione e la responsabilità dell'ufficio.

 


35.  Gli uffici provinciali dell'A.C.I., per quanto concerne il funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico, devono rimanere aperti al pubblico per il numero di ore settimanali che viene determinato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, sentita la Direzione generale dell'A.C.I.

L'orario di ufficio può essere variato, su istanza delle singole sedi provinciali, con la autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica, fermo rimanendo il numero complessivo delle ore settimanali di apertura, di cui al comma precedente.

Dell'orario di ufficio è data notizia al pubblico mediante avviso, permanentemente esposto, in luogo visibile, nella sede provinciale dell'A.C.I.

I funzionari dell'A.C.I. non possono ricevere alcuna domanda di iscrizione o di annotazione nei Pubblici Registri, fuori delle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico.

 


36.  Agli effetti della vigilanza sulla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico i Procuratori generali della Repubblica possono eseguire, ed ordinare che siano eseguite dai dipendenti Procuratori della Repubblica ispezioni ai registri negli uffici dell'A.C.I. compresi nel territorio di loro giurisdizione.

Le ispezioni possono essere eseguite di loro iniziativa, dai Procuratori della Repubblica nelle sedi comprese nella loro giurisdizione. Essi possono delegare, in ogni caso, un loro sostituto.

I Procuratori della Repubblica devono effettuare almeno una ispezione all'anno.

L'ufficio dell'A.C.I. è tenuto ad esibire al Procuratore generale od al Procuratore della Repubblica che compie l'ispezione anche i fascicoli dei titoli e delle note riferentesi agli autoveicoli iscritti nel Pubblico Registro.

Il funzionario procedente certifica dell'eseguita ispezione apponendo la propria firma a margine dell'ultimo foglio posto in uso di ciascun volume in corso dei Pubblici Registri.

Delle eseguite ispezioni il Procuratore della Repubblica invia relazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che la trasmette al Ministro della giustizia, con le proprie osservazioni, presi i provvedimenti di sua competenza.

 


37.  Il Ministro per le finanze può ordinare ispezioni presso gli uffici provinciali e presso la Direzione generale dell'A.C.I., incaricandone funzionari del Ministero o delle Intendenze di finanza.

I predetti funzionari, compiuta l'ispezione, ne riferiscono i risultati ai Procuratori generali presso le Corti di appello nella cui giurisdizione sono compresi gli uffici dell'A.C.I. ispezionati, per quanto si attiene alla competenza dei Procuratori generali medesimi, a tenore delle disposizioni del presente decreto.

I Procuratori generali presso le Corti di appello comunicano alla Direzione generale dell'A.C.I. i rilievi relativi alla tenuta del Pubblico Registro ai quali abbiano dato luogo le ispezioni di cui al presente ed al precedente articolo.

 


38.  Il Procuratore generale presso la Corte di appello territorialmente competente invita la Direzione generale dell'A.C.I. a revocare dall'incarico della tenuta del Pubblico Registro quei funzionari che per negligenza, per abituale inosservanza delle disposizioni che li riguardano o per altri motivi si siano dimostrati inidonei all'ufficio.

La Direzione generale dell'A.C.I., qualora non ritenga di uniformarsi alle richieste del Procuratore generale, può ricorrere, nel termine di giorni venti dall'invito, al Ministro della giustizia, il quale decide in via definitiva.

 


39.  I funzionari dell'A.C.I. incaricati della tenuta del Pubblico Registro non possono in verun caso, e neppure sotto il pretesto di irregolarità nelle note, ricusare o tardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni ed annotazioni richieste, né di spedire le copie e i certificati, sotto pena del risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto possono le parti far estendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

I funzionari predetti possono però ricusare di ricevere le note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile e non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 14, 17, 18, 21 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 , ed agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 del presente decreto.

 


 

40.  La parte, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni a tenore dell'articolo precedente, nel caso di rifiuto o di ritardo del funzionario dell'A.C.I. nel ricevere i titoli presentati, nell'eseguire iscrizioni od annotazioni, nello spedire certificati, può ricorrere al Presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede dell'A.C.I. presso la quale il funzionario esercita il proprio ufficio. Il Presidente ordina al medesimo, con decreto, di comparire avanti di lui a giorno e ora fissi.

Copia del ricorso e del decreto è notificata al funzionario dell'A.C.I., nei modi stabiliti per la notifica dell'atto di citazione.

Il Presidente, comparso o no il funzionario, provvede, sentito il Pubblico Ministero.

Quando ingiunga l'adempimento di una formalità da eseguirsi sul Pubblico Registro o il rilascio di una copia o di un certificato, stabilisce, con altro decreto, il termine per l'esecuzione delle operazioni.

Se, entro il termine fissato il funzionario dell'A.C.I. non ottemperi all'ingiunzione, il Presidente del Tribunale provvede delegando il cancelliere ed il notaio all'esecuzione di ufficio della formalità, salva l'applicazione della pena prevista nell'art. 25 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 , a carico del funzionario dell'A.C.I., oltre al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese.

 


41.  Per l'applicazione della pena pecuniaria prevista nell'art. 25 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 , si osservano le disposizioni stabilite dagli artt. 152 a 157 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato.

 


42-48.  ... (39).

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(39)  Si omettono gli artt. da 42 a 48, recanti disposizioni transitorie ormai prive di interesse.


R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 115)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2)  Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:

«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(3)  L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

(omissis)

Capo IV - Delle agenzie pubbliche (208) (209)

 

115.  (art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore (210).

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (211).

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza (212).

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(208)  Vedi, anche, gli artt. 204-223, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, che qui si riporta.

(209)  Con R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e R.D. 14 aprile 1939, n. 684, erano state emanate disposizioni per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività, disposizioni a norma delle quali tali mestieri non potevano essere esercitati senza licenza del Questore, la quale poteva essere emessa soltanto alle persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 11 del presente testo unico. Successivamente, con l'articolo unico, L. 11 aprile 1950, n. 222 (Gazz. Uff. 17 maggio 1950, n. 113), è stata disposta l'abrogazione del R.D.L. 16 dicembre 1938, n. 1949 e che, conseguentemente a ciò cessassero di avere vigore le norme di attuazione contenute nel R.D. 14 aprile 1939, n. 684.

(210)  Per quanto concerne le contravvenzioni relative ad agenzie di affari ed a esercizi pubblici non autorizzati o vietati, vedi, anche, art. 665 codice penale del 1930; vedi, inoltre, per quanto riguarda le agenzie di viaggi e turismo, R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(211)  Gli artt. 1-4, L. 21 marzo 1958, n. 253, contenente la disciplina della professione di mediatore così dispongono:

«

Art. 1. Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice penale, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2. Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.

Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.

Art. 3. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4. Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del codice penale».

L'art. 2, L. 2 aprile 1958, n. 339, contenente norme per la tutela del rapporto di lavoro domestico, vieta, per quanto concerne tale tipo di lavoro, l'attività di mediatore, comunque svolta.

(212)  Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

 (omissis)


D.C.G. 14 febbraio 1938, n. 153
Norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l’esercizio dell’attività teatrale

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1) Pubblicato nella G.U. del Regno de’Italia n. 63 del 17 marzo 1938 (XVI)

 

 

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

 

 

Viste le norme elaborate dalla corporazione dello spettacolo per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l’esercizio dell’attività teatrale, su richiesta della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale 11 dicembre 1937-XVI, che approva le norme suddette;

Visto l’art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Decreta:

E’ disposta la pubblicazione nella Gazetta Ufficiale del Regno dell’unito testo di norme corporative per la regolamentazione della concessioen del nulla osta oper lk’esercizio dell’attività teatrale.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1938 – Anno XVI

Il Capo del  governo

Primo Ministro Segretario dfi Stato:

Mussolini

 

Visto, il Guardasigilli: Solmi

 

                              

 

Norme corporative per la regolamentazione della concessione del nulla osta per l’esercizio dell’attività teatrale.

 

Art. 1.

Chiunque intenda costituire una compagnia teatrale (liriica, di prosa, di operette, riviste ed arte varia) sia a spettacolo intero che per avanspettacolo, dovrà chiederne l’autorizzazione alla Federazioone nazinale fascista degli industriali dello spettacolo.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi:

a)       l’indicazione della ditta che intende assumere la  gestione della compagnia;

b)       capacità finanziaria della ditta;

c)       elenco artistico, repertorio per la compagnia e foglio paga,

d)       durata della compagnia e programma di attività che la compagnia stessa intende svolgere;

e)       certificatro dell’Ufficio nazionale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, dal quale risulti che la ditta, in applicazine delle vigenti disposizioni di legge, ha richeisto la disponibilità dei prestatori d’opera, compresi nell’elenco artistico, all’Ufficio stesso;

f)         dichiarazione della Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dalla quale risulti che la dirtta non ha precedenti infrazini per l’applicazione dei contributi assicurativi.

 

Art. 2.

La concessione del nulla osta, cui provvede la Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, prevbii i necessari accertamenti e sentiti gli organi tecnici U.N.A.T. per le compagnie di prosa, operette, riviste, aria varia e d’avanspettacolo C.L.I. per le imprese liriche, può essere surbordinata alla costituzione di determinate garanzie finanziarie, previo parere favorevole della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, il quale parere riguarderà l’osservanza delle nornoe della legislazione sociale e dei contratti collettivi di lavoro.

 

Art. 3.

In caso di disaccordo delle due Federazioni e contro la negata concessione del nulla osta, che dovrà essere notificata per iscritto dalla Federazionale nazionale fascista degli indusrtiali dello spettacolo, entro 15 giorni della data di presentazione della domanda, alla ditta interessata, questa potrà ricorrere al Ministero della cultura popolare.

 

Art. 4.

Le Associazioni sindacali dello spettacolo, entro un mese dalla pubblicazione delle presenti norme, dovreanno provvedere all’emanazioone di un regolamento per l’attuazione delle disposizioni in esse previste, tenendo presenti gli accordi sindacali vigenti in materia.

 

Visto, il Segretario generale

Del Consiglio nazionale delle Corporazini:

ANSELMI


L. 14 novembre 1941, n. 1442
Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri (art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 gennaio 1942, n. 6.

(2)  Per gli spedizionieri doganali, vedi la L. 22 dicembre 1960, n. 1612.

(3)  Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.

 

 (omissis)

2.  Presso i Consigli provinciali delle corporazioni (4), sarà istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attività di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o società di cui all'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per le corporazioni (5) saranno determinate le province nelle quali l'elenco autorizzato dovrà essere istituito (6).

Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni (7), di concerto con quello dell'interno, stabilirà presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni (8) dovrà essere istituito un elenco interprovinciale.

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(4)  Ora, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(5)  Ora, Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato.

(6)  Il D.M. 5 aprile 1942 (Gazz. Uff. 22 aprile 1942, n. 96) ha così disposto:

«Art. 1. I consigli provinciali delle corporazioni di Como, Brescia, Pavia, Bolzano, Alessandria, Varese, Catania, Trapani, Agrigento sono autorizzati, ai sensi della L. 14 novembre 1941, n. 1442, a istituire per le province rispettive, elenchi di spedizionieri.

Art. 2. I consigli provinciali delle corporazioni sottoelencati sono autorizzati, ai sensi della stessa legge, a istituire elenchi di spedizionieri a carattere interprovinciale per le province accanto a ciascuno di essi indicate:

Ancona, per le province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro;

Bari, per le province di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Brindisi, Lecce, Taranto;

Napoli, per le province di Napoli, Avellino, Salerno, Benevento;

Bologna, per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara, Forlì;

Genova, per le province di Genova, La Spezia;

Messina, per le province di Messina, Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza;

Milano, per le province di Milano, Bergamo, Cremona, Parma, Piacenza, Sondrio, Novara;

Palermo, per le province di Palermo, Caltanissetta;

Pescara, per le province di Pescara, Aquila, Campobasso, Chieti, Teramo;

Roma, per le province di Roma, Littoria, Viterbo, Terni, Frosinone, Rieti;

Cagliari, per le province di Cagliari, Nuoro, Sassari;

Siracusa, per le province di Siracusa, Ragusa, Enna;

Firenze, per le province di Firenze, Perugia, Arezzo, Siena;

Fiume, per le province di Fiume, Zara, Pola;

Savona, per le province di Savona, Imperia;

Torino, per le province di Torino, Aosta, Cuneo, Asti, Vercelli;

Livorno, per le province di Livorno, Apuania, Grosseto, Pisa;

Trieste, per le province di Trieste, Udine, Gorizia;

Venezia, per le province di Venezia, Padova, Belluno, Rovigo, Treviso;

Verona, per le province di Verona, Trento, Vicenza, Mantova;

Pistoia, per le province di Pistoia, Lucca».

(7)  Ora, Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato.

(8)  Ora, Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

 

 (omissis)

 


R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa( art. 30)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81.

(2)  Vedi, anche, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, l'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 e il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

(3)  Il comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 9 aprile 1997, n. 91;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 marzo 2002, n. 26/E; Circ. 15 novembre 2002, n. 84/E; Circ. 23 aprile 2003, n. 3/T; Ris. 1 ottobre 2003, n. 191/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Nota 26 settembre 1999, n. 35; Circ. 14 ottobre 1999, n. 202/E.

 (omissis)

 


 

30. Qualità di pubblico ufficiale.

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.


(omissis)

 

 


D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 194)

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(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158. Emanato in virtù della L. 12 febbraio 1955, n. 51, riportata al n. A/I, sostituisce il R.D. 18 giugno 1899, n. 230, che conteneva norme sulla prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, e che è stato espressamente abrogato dall'art. 406 del presente decreto.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 50/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 51/98; Circ. 30 luglio 1998, n. 103/98;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 16 marzo 2005, n. 11/2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA; Circ. 8 luglio 1998, n. 1034/4146-B;

- Ministero per i beni culturali e ambientali:Circ. 4 gennaio 2000, n. 1;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 28 luglio 1997, n. 392.

 (omissis)

194.  Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori (40).

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(40)  Tali verifiche sono state affidate all'E.N.P.I. con D.M. 12 settembre 1959.

 (omissis)

 


D.M. 12 settembre 1959
Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

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(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 11 dicembre 1959, n. 299.

(omissis)


TITOLO II

Scale aeree, ponti mobili su carro, ponti sospesi muniti di argano, argani per ponti sospesi, idroestrattori ed apparecchi di sollevamento

 

5.  Sono affidate all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni le verifiche periodiche relative a:

a) le scale aeree ad inclinazione variabile;

b) i ponti sviluppabili su carro;

c) i ponti sospesi muniti di argano;

d) gli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;

e) gli idroestrattori a forza centrifuga, quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri;

f) le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a disposizioni speciali.

Sono altresì affidati all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni i collaudi prescritti per gli apparecchi e le attrezzature di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.

 


(omissis)

 


L. 12 marzo 1968, n. 478
Ordinamento della professione di mediatore marittimo (artt. 1, 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1968, n. 108.

 (omissis)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

1.  Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

(omissis)


TITOLO II

Ruolo dei mediatori marittimi e condizioni per esservi iscritti

4.  Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, è istituito un ruolo dei mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto è indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

 


L. 2 aprile 1968, n. 475
Norme concernenti il servizio farmaceutico (art. 12)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1968, n. 107.

(2)  Vedi il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275.

 


(omissis)

 

12.  È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità (24).

Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto è tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanità.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dover superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori (25).

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente (26).

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa (27).

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale (28).

Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

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(24)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 258.

(25)  L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892. Successivamente il comma 7 è stato così sostituito dall'art. 13, L. 8 novembre 1991, n. 362.

(26)  L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892.

(27)  L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892.

(28)  L'originario comma settimo è stato sostituito con gli attuali commi dal settimo al decimo per effetto dell'art. 6, L. 22 dicembre 1984, n. 892.

 

(omissis)


L. 30 marzo 1971, n. 118
Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (art. 13)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 1971, n. 82.

(2)  Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1973, n. 854 e il D.M. 25 luglio 1980. Vedi, inoltre, il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, e la relativa legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.

(3)  Le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge sono state abrogate dall'art. 30, L. 8 novembre 2000, n. 328, con la decorrenza ivi indicata.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 ottobre 2002, n. 157; Msg. 27 novembre 2002, n. 31; Circ. 19 febbraio 2003, n. 38.

 (omissis)

 


 

13. Assegno mensile.

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente (17) (18).

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche (19) (20) (21).

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(17)  L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto dal presente art. 13 dal 1° luglio 1972. Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 1°-9 luglio 2002, n. 329 (Gazz. Uff. 17 luglio 2002, n. 28, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione.

(19)  Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854.

(20)  Per ulteriori aumenti, vedi l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(21)  Vedi l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222.

 


(omissis)


L. 2 febbraio 1973, n. 12
Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio (art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1973, n. 50.

 (omissis)

 


TITOLO II

Trattamento pensionistico integrativo

Capo I - Iscrizioni e contributi

 

5. Obbligo di iscrizione.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia. L'ENASARCO accenderà un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

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(omissis)


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 25-ter)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O.

(2)  Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(omissis)


25-ter. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (94).

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(94) Articolo aggiunto dal comma 43 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 (omissis)


D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Disciplina delle agevolazioni tributarie (artt. 15, 17-18, 20)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

(2)  Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(omissis)

 


TITOLO IV

Agevolazioni per il settore del credito

 

15. Operazioni di credito a medio e lungo termine.

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.

In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.

Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi (19).

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(19)  Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 1-bis dell'art. 2, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 8, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 


 

17. Imposta sostitutiva.

Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.

Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627 (26), 15 dicembre 1923, n. 3148 , e 20 maggio 1924, n. 731 (27), degli artt. 14 e 18 del D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 , dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491 , del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418 , della L. 22 giugno 1950, n. 445 , dell'art. 17 della L. 25 luglio 1952, n. 949 , e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208 , 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742 , nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 23 agosto 1946, n. 370 , per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108 (28), e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274 , l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali (29) (30).

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(26)  Recante norme per l'istituzione, con sede in Roma, di un ente autonomo denominato Consorzio di credito per opere pubbliche.

(27)  Recante norme per la costituzione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

(28)  Recante norme per la creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie-Verona di una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

(29)  Vedi il D.M. 28 febbraio 1975, riportato al n. D/II e l'art. 2-bis, D.L. 24 luglio 2003, n. 192, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(30)  Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 1-bis dell'art. 2, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 8, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 


18. Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido (31) (32).

L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9) dell'art. 16 (33) (34).

Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio (35) (36).

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(31)  Comma così modificato dall'art. 14, L. 2 dicembre 1975, n. 576.

(32)  Le aliquote fissate dal primo e dal secondo comma sono state elevate, rispettivamente, all'1,50 e allo 0,50 per cento dall'art. 5, D.L. 26 maggio 1978, n. 216 e al 2 e allo 0,75 per cento dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Vedi, anche, l'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67. Peraltro, l'art. 44, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha soppresso il richiamato n. 6 dell'art. 16. Per l'unificazione delle aliquote allo 0,25 per cento, vedi l'art. 10, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(33)  Le aliquote fissate dal primo e dal secondo comma sono state elevate, rispettivamente, all'1,50 e allo 0,50 per cento dall'art. 5, D.L. 26 maggio 1978, n. 216 e al 2 e allo 0,75 per cento dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. Vedi, anche, l'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67. Peraltro, l'art. 44, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha soppresso il richiamato n. 6 dell'art. 16. Per l'unificazione delle aliquote allo 0,25 per cento, vedi l'art. 10, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(34)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 28 agosto 1989, n. 302.

(35)  Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 6.

(36)  Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.L. 3 agosto 2004, n. 220, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


20. Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva.

Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'articolo 18 e quello dei finanziamenti previsti dall'art. 19.

La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente.

L'ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta, che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni.

Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative all'omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione del l'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

(omissis)

 


L. 17 luglio 1975, n. 400
Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi  (art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1975, n. 226.

 

(omissis)

 

1. La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 , e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554 , la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonché la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.

 

(omissis)

 


L. 4 aprile 1977, n. 135
Disciplina della professione di raccomandatario marittimo (art. 6)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 1977, n. 109.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1997, n. 83.

 

(omissis)

6.  Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività di cui all'articolo 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.

Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.

(omissis)

 


L. 23 dicembre 1978, n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale (art. 20)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

(2)  Vedi, anche, le disposizioni contenute nel D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 10; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 5 febbraio 1998, n. 30; Circ. 20 maggio 1998, n. 109; Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ. 31 gennaio 2005, n. 16;

- Ministero della sanità: Circ. 29 agosto 1996, n. 12; Circ. 6 maggio 1998, n. 7;

- Ministero delle finanze: Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 21 aprile 1998, n. 148.339/4-1;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 4 gennaio 2000, n. 1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 aprile 1996, n. 26324.

 


 

20. Attività di prevenzione.

Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 (17);

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;

c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 (18);

d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;

f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei presìdi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che, nell'àmbito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.

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(17)  Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 20, primo comma, della presente legge, lett. a) e lett. c), limitatamente alle parole «di vita e».

(18)  Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 20, primo comma, della presente legge, lett. a) e lett. c), limitatamente alle parole «di vita e».

 


(omissis)

 

 

 

 


D.L. 30 giugno 1982, n. 390
Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1982, n. 179.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, con L. 12 agosto 1982, n. 597 (Gazz. Uff. 25 agosto 1982, n. 233).

(3)  Con D.M. 14 luglio 1982 (Gazz. Uff. 28 luglio 1982, n. 205) e con D.M. 14 luglio 1982 (Gazz. Uff. 28 luglio 1982, n. 205), i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI sono stati autorizzati all'esercizio delle funzioni omologative attribuite all'ISPEL. Con L. 21 giugno 1986, n. 317, modificata con L. 6 febbraio 1996, n. 52, è stata data attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Con D.M. 16 novembre 1992, n. 568 (Gazz. Uff. 23 febbraio 1993, n. 44) è stato emanato il regolamento che predetermina i criteri e le modalità di erogazione agli organismi di normazione UNI e CEI di un contributo annuo forfettario in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

(4)  Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441.

 (omissis)

 


2.  Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli artt. 19, 20 e 21, L. 23 dicembre 1978, n. 833 , è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24, L. 23 dicembre 1978, n. 833 , nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato (8).

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

[Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale] (9) (10).

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL (11).

[Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti] (12).

... (13).

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(8)  Comma così modificato dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597.

(9)  Comma così modificato dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597.

(10)  L'art. 1, i commi 3 e 5 dell'art. 2 e il comma 1 dell'art. 3 sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

(11)  Comma così modificato dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597.

(12)  L'art. 1, i commi 3 e 5 dell'art. 2 e il comma 1 dell'art. 3 sono stati abrogati dall'art. 5, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268.

(13)  Comma soppresso dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597.

 


(omissis)

 

 

 


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 15, 17, 47)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(omissis)


15. [13-bis]  Detrazioni per oneri.

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento (58) dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote (59);

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita (60);

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (61). Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze (62). La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (63);

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese (64);

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (65);

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse (66);

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta (67);

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente (68);

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h) (69);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (70);

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (71);

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (72);

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis) (73);

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive (74);

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro (75);

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (76);

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (77).

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale (78).

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma (79).

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (80).

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (81) che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 (82) che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo (83).

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito (84) (85).

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(58)  L'originaria aliquota del 27 per cento è stata ridotta al 22% dall'art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e al 19% dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.

(59)  Lettera così modificata prima dall'art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi dall'art. 2, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. Vedi, anche, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'art. 66, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(60) Lettera aggiunta dal comma 22-bis dell'art. 35, D.l. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(61)  Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(62)  Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(63)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662, con la decorrenza indicata nel comma 3, dello stesso articolo, poi dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, dall'art. 31, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, dagli artt. 2, comma 1, e 81, L. 23 dicembre 2000, n. 388, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo 2 ed infine dal comma 28 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 con la decorrenza indicata nel comma 29 dello stesso articolo 1.

(64)  Lettera aggiunta dall'art. 32, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal periodo di imposta 2000, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 32. In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera vedi il D.M. 6 giugno 2001, n. 289.

(65)  Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(66)  Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(67)  Lettera prima sostituita dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell'art. 16 dello stesso decreto, e successivamente così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso decreto.

(68)  L'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha così sostituito la lettera h) ed ha aggiunto la lettera h-bis).

(69)  L'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, ha così sostituito la lettera h) ed ha aggiunto la lettera h-bis).

(70)  In deroga alle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché l'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28.

(71)  Lettera aggiunta dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente così modificata dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 138, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(72)  Lettera aggiunta dall'art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi così sostituita prima dall'art. 37, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza e i limiti indicati nel comma 4 dello stesso articolo e poi dall'art. 90, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289. La presente lettera era stata sostituita anche dall'art. 6, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

(73)  Lettera aggiunta dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383.

(74) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 28 marzo 2007.

(75) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(76) Lettera aggiunta dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(77) Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come sostituito dalla relativa legge di conversione con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo.

(78)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 2 gennaio 1997, n. 2. L'originaria misura della detrazione del 22 per cento è stata ridotta dall'art. 49, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998. Da ultimo, il comma 1-bis è stato così modificato dall'art. 4, L. 3 giugno 1999, n. 157.

(79)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Le modalità e le condizioni di cui al presente comma sono state stabilite con D.M. 30 luglio 1999, n. 311.

(80)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(81)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(82)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(83)  Comma così modificato prima dall'art. 31, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342 e poi dal comma 319 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 3 del citato art. 31.

(84)  Articolo aggiunto come articolo 13-bis dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. Il comma 3 è stato poi così modificato dall'art. 2, L. 8 ottobre 1997, n. 352, dall'art. 13, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e dall'art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 383. Vedi, anche, il comma 335 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(85)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

 


 

17. [16]  Tassazione separata (90).

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50 (91), anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro (92);

a-bis) [le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 (93), erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti] (94);

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 (95) e al comma 2 dell'articolo 49 (96) (97);

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 53 (98), se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (99);

c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente (100);

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone (101);

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni (102);

g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 (103) realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (104);

g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione (105);

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

m) [redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni] (106);

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 44 (107), quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 15 (108), comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo (109).

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 (110) ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente (111) (112) (113).

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(90)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(91)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(92)  Lettera così modificata prima dall'art. 4, D.L. 14 marzo 1988, n. 70 e poi dall'art. 32, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 17 ottobre 1990 (Gazz. Uff. 4 maggio 1991, n. 103) sono state approvate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, assoggettato a tassazione separata, derivante dalla riliquidazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, delle indennità equipollenti nonché di altre indennità e somme. Sull'applicabilità delle norme di cui alla presente lettera vedi il comma 9 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(93)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(94)  Lettera aggiunta dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, poi così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001, ed infine abrogata dall'art. 21, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello stesso D.Lgs. n. 252 del 2005, come modificato dal comma 749 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(95)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(96)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(97)  Lettera prima sostituita dall'art. 3, comma 82, L. 28 dicembre 1995, n. 549, e poi così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La Corte costituzionale, con sentenza 11-22 luglio 1996, n. 287 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tassazione separata l'indennità di disoccupazione.

(98)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(99)  Lettera così modificata dall'art. 32, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(100)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 82, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(101)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e dall'art. 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(102)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

(103)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(104)  Lettera aggiunta dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(105) Lettera aggiunta dal comma 29 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(106)  Lettera prima modificata dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e poi abrogata dall'art. 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(107)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(108)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(109)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi così modificata dall'art. 3, comma 2, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 3, comma 3, della stessa legge.

(110)  Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(111)  Comma modificato prima dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, poi dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine dall'art. 3, comma 82, L. 28 dicembre 1995, n. 549. Seguiva un comma 4 le cui disposizioni erano state trasferite nel previgente testo dell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

(112)  Il presente testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.

(113)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 289 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 


 

47. [44]  Utili da partecipazione.

1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare (239).

3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.

4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori (240).

5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (241).

8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II (242).

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(239)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.

(240)  Comma così modificato prima dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2, e poi dal comma 3 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del medesimo art. 36.

(241) Vedi, anche, il comma 113 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(242)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

 

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(omissis)

 


L. 3 febbraio 1989, n. 39
Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253 , concernente la disciplina della professione di mediatore 8art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1989, n. 33.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Lett.Circ. 19 marzo 2001, n. 503957;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 18 dicembre 2001, n. 515950; Lett.Circ. 27 marzo 2002, n. 503649.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Lett.Circ. 19 marzo 2001, n. 503957.

(omissis)

2.  1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 11.

3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (4);

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423; della L. 10 febbraio 1962, n. 57, della L. 31 maggio 1965, n. 575, della L. 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende (5).

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(4)  Lettera così sostituita dall'art. 18, L. 5 marzo 2001, n. 57. Vedi, anche, il D.M. 21 febbraio 1990, n. 300.

(5)  Vedi, anche, l'art. 40, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(omissis)

 

 

 


L. 9 luglio 1990, n. 187
Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (art. 7)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1990, n. 164.

 

 

(omissis)

 

7.  1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici.

2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 , e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure. È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico (8).

4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399 .

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(8)  Periodo aggiunto dal comma 41-bis dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 2 ottobre 1992, n. 514.

 

 (omissis)


L. 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (artt. 21-23)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.

(omissis)


TITOLO III

Poteri conoscitivi e consultivi dell'autorità

21. Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo.

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

 


22. Attività consultiva.

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

 


23. Relazione annuale.

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

 

(omissis)


L. 11 ottobre 1990, n. 289
Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi (art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 ottobre 1990, n. 243.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 maggio 1998, n. 97; Circ. 22 gennaio 2003, n. 11.

 (omissis)

 

2. Modalità di concessione.

1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1° agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.

2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.

3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

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(omissis)


D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O.

 


1.  1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.

 


Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

Capo I

Imposta ipotecaria

1.   Oggetto dell'imposta.

1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.

2. Non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

 


 

2.  Base imponibile per le trascrizioni

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.

2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa (3).

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(3)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

 


 

3.  Base imponibile per le iscrizioni

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, è commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualità alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.

2. Se l'ipoteca è iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca è commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

 


4.  Imposta relativa a più formalità

1. È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità, quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.

2. Se le formalità devono eseguirsi in più uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalità deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformità all'originale e la certificazione di eseguita formalità di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente può presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalità deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalità autenticata da notaio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.

 


5.  Trascrizione del certificato di successione

1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.

2. La trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

 


6.  Termini per la trascrizione

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria (4).

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(4)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

 


7.  Termine per le annotazioni

1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.

 


8.  Privilegio

1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalità si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

 


9.  Sanzioni

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta.

2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni (5).

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(5)  Il presente art. 9, integrato con il comma 3-bis dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, che ha contestualmente abrogato il citato comma 3-bis.

 


Capo II

Imposta catastale

 

10.  Oggetto e misura dell'imposta

1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (6).

2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00 per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni e di scissioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonché per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (7).

3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

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(6)  Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 132, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi dal comma 10-bis dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 134 del suddetto articolo 3.

(7)  Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1991, n. 46 e poi così sostituito dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. Da ultimo, il comma in questione è stato così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537 poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669L'importo dell'imposta risulta così elevato dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. Il presente comma era stato modificato dall’art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti. Il testo risultante dalla modifica disposta dal suddetto articolo 6 è consultabile nell’archivio storico dell’opera.

 


Capo III

Accertamento, liquidazione e riscossione

11.  Soggetti obbligati al pagamento

1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura.

2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

 


12.  Uffici competenti

1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.

 


13.  Procedimenti e termini

1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni (8).

2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (9).

2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990 (10).

3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

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(8)  Per il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale unitamente all'imposta principale di successione vedi l'art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

(9)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(10)  Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

 


14.  Prova del pagamento delle imposte

1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile.

4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro e versate direttamente dagli eredi e dai legatari sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati (11).

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(11)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

 


15.  Esecuzione di formalità e di volture senza previo pagamento dell'imposta

1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

b) le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.

 


16.  Formalità e volture da eseguirsi a debito

1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;

b) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ;

c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese;

d) le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

e) le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

 


 

17.  Decadenza

1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.

2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita la relativa formalità o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalità.

3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione (12).

4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la formalità o la voltura.

5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione (13).

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(12)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

(13)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 


Capo IV

Disposizioni varie e finali

18.  Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento

1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire mille per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero all'unità, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore (14).

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(14)  Articolo così modificato dall'art. 10, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.

 


19.  Tasse ipotecarie

1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.

 


20.  Disciplina dei libri fondiari

1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

 


21.  Entrata in vigore

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991.

 


Tariffa

Tariffa (15)

 

 

Imposte dovute

Art.

Indicazione della formalità

 

Proporzionali

 

 

Fisse

per ogni

 

 

 

100 lire

 

 

 

 

1

Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico (16)

 

2 (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. L'imposta si applica nella misura fissa di € 168,00 (18) per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (19).

 

 

 

 

 1-bis

Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati

 

 

 

all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi

(20)

 

3

2

Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni, di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il

 

 

 

trasferimento è disposto per legge (21)

 

 

€ 168,00

 

3

Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per conferma o rettifica di altra

 

 

 

trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato (22)

 

 

€ 168,00

 

4

Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda

 

 

 

registrati entro un anno dall'apertura della successione (23) (24)

 

 

 

 

 

 

€ 168,00

 

Nota. Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall'apertura della successione si applica l'imposta proporzionale indicata all'art. 1.

 

 

 

 

5

Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del

 

 

 

codice civile (25)

 

 

€ 168,00

 

6

Iscrizioni e rinnovazioni

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Nota. Se trattasi di rinnovazione l'aliquota è ridotta a metà.

 

7

Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione

 

 

 

(26)

 

 

€ 168,00

 

8

Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata

 

 

 

l'imposta proporzionale (27)

 

 

€ 168,00

 

9

Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non da causa di morte; per costituzione di pegno sul credito

 

 

 

garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo

 

 

 

 

2

10

Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di

 

 

 

ordine ipotecario

 

 

 

 

0,50

11

Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata

 

 

 

l'imposta proporzionale (28)

 

 

€ 168,00

 

12

Annotazioni per restrizione di ipoteca

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

Nota. L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

 

 

 

 

13

Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

Nota. L'imposta si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta. Dall'imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.

 

 

 

 

14

Qualunque altra annotazione non specificamente contemplata (29)

 

 

€ 168,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(15) La tariffa era stata modificata, con l’aggiunta degli articoli 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, dall’art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti. Il testo risultante dalla modifica disposta dal suddetto articolo 6 è consultabile nell’archivio storico dell’opera.

(16) Il presente articolo era stato modificato dall’art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, soppresso dalla relativa legge di conversione che ne ha fatti salvi gli effetti prodotti. Il testo risultante dalla modifica disposta dal suddetto articolo 6 è consultabile nell’archivio storico dell’opera.

(17)  L'art. 3, comma 133, L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha elevato l'aliquota dall'1,60% al 2%. Vedi, anche, il comma 134 del suddetto articolo.

(18)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(19)  Nota prima sostituita dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 e poi così modificata dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(20) Articolo aggiunto dal comma 10-bis dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-ter dello stesso art. 35.

(21)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(22)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(23)  Articolo così modificato prima dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e poi dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(24)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(25)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(26)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(27)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(28)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

(29)  Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 10, sesto comma, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 e dall'allegato 2-bis alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

 


Tabella delle tasse ipotecarie (30)

 

 

Tariffa

 

N. ord.

OPERAZIONI

in euro

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Esecuzione di formalità

 

 

 

 

 

 

1.1

per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di

35,00

Compresa la certificazione di eseguita

 

annotazione

 

formalità da apporre in calce al duplo della

 

 

 

nota da restituire al richiedente.

 

 

 

 

1.2

per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre

55,00

 

 

quanto previsto nel punto precedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ispezione nell'àmbito di ogni singola circoscrizione del

 

 

 

servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione

 

 

 

staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del

 

 

 

territorio

 

 

 

 

 

 

2.1

ispezione nominativa, per immobile o congiunta per

 

 

 

nominativo e per immobile

 

 

 

 

 

 

2.1.1

ricerca su base informativa:

 

L'importo è comprensivo di 10 formalità, o

 

per ogni nominativo richiesto,

 

frazione di 10, contenute nell'elenco

 

Ovvero

 

sintetico, incluse eventuali formalità

 

per ciascuna unità immobiliare richiesta,

 

validate del periodo anteriore

 

ovvero

 

all'automazione degli uffici;

 

per ciascuna richiesta congiunta

6,00

l'indicazione della presenza di annotazione

 

 

 

non si considera formalità.

 

 

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta,

 

 

 

salvo specifica disciplina delle ipotesi per

 

 

 

le quali viene corrisposto al momento

 

 

 

dell'erogazione del servizio.

 

 

 

 

2.1.2

per ogni gruppo dl 5 formalità, o frazione di 5,

 

L'importo è dovuto per le formalità

 

contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali

 

contenute nell'elenco sintetico eccedenti le

 

formalità validate del periodo anteriore all'automazione

 

prime 10. L'indicazione della presenza di

 

degli uffici.

3,00

annotazione non si considera formalità.

 

 

 

 

2.1.3

ricerca nei registri cartacei:

 

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

per ogni nominativo richiesto

 

Per registri cartacei si intendono repertori,

 

 

3,00

tavole, rubriche e schedari. Non è

 

 

 

consentita al pubblico l'ispezione diretta

 

 

 

di tavole, rubriche e schedari.

 

 

 

 

2.1.4

per ogni nota o titolo stampati

4,00

È consentito l'accesso diretto alla nota o al

 

 

 

titolo solo se, unitamente all'identificativo

 

 

 

della formalità o del titolo, viene indicato

 

 

 

il nominativo di uno dei soggetti ovvero

 

 

 

l'identificativo catastale di uno degli

 

 

 

immobili presenti sulla formalità.

 

 

 

 

2.1.5

per ogni nota o titolo visionati

4,00

Per le note cartacee relative al periodo

 

 

 

automatizzato e per quelle validate del

 

 

 

periodo anteriore all'automazione degli

 

 

 

uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ricerca di un soggetto in àmbito nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

per ogni nominativo richiesto in àmbito nazionale

20,00

 

 

 

 

Il servizio sarà fornito progressivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ricerca continuativa per via telematica

 

 

 

 

 

 

4.1

per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'àmbito di

 

L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio

 

una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli

 

sarà fornito progressivamente su base

 

uffici provinciali dell'Agenzia del territorio

0,01

convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla

 

 

 

riutilizzazione commerciale. La tariffa è

 

 

 

raddoppiata per richieste relative a più di una

 

 

 

 circoscrizione o sezione staccata.

 

 

 

 

4.2

contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per

 

L'importo è dovuto oltre quanto previsto al

 

ogni versamento effettuato in via anticipata

15,00

precedente punto 4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Certificazione:

 

 

 

 

 

 

5.1

certificati ipotecari

 

 

 

 

 

 

5.1.1

per ogni stato o certificato riguardante una sola persona

20,00

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

 

 

Se il certificato riguarda cumulativamente

 

 

 

il padre, la madre ed i figli, nonché

 

 

 

entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una

 

 

 

volta sola.

 

 

 

 

5.1.2

per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo

 

Gli importi sono dovuti anche nel caso di

 

di 1000 note

2,00

mancato ritiro del certificato.

 

 

 

 

5.2

rilascio di copia

 

 

 

 

 

 

5.2.1

per ogni richiesta di copia di nota o titolo

10,00

L'importo è dovuto all'atto della richiesta.

 

 

 

 

5.3

altre certificazioni

 

 

 

 

 

 

5.3.1

per ogni altra certificazione o attestazione

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Note d'ufficio

 

 

 

 

 

 

6.1

per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per

 

 

 

ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e

 

 

 

2834 del codice civile

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle

 

 

 

formalità di un determinato giorno:

 

 

 

 

 

 

7.1

per ogni soggetto

4,00

L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all’attivazione del servizio di trasmissione telematica l’elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(30)  Tabella prima sostituita dall'art. 16, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 10 e dalla annessa Tabella A, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, dall'allegato 2-sexies alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto ed infine così modificata dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 - corretto con Comunicato 12 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2006, n. 9) e modificato dalla relativa legge di conversione - e dal comma 65 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 


L. 23 luglio 1991, n. 223
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 4-5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.

(2)  Vedi, anche, gli artt. 3-bis e 20-ter, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


Capo II

Norme in materia di mobilità

 

4. Procedura per la dichiarazione di mobilità.

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300 , nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (21) (22).

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti (23).

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2 (24).

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure (25).

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36 (26).

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(21)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 3, vedi l'art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

(22)  Comma così modificato dell'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).

(23)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).

(24)  Vedi, anche, per i lavoratori occupati obbligatoriamente, l'art. 10, L. 12 marzo 1999, n. 68.

(25)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).

(26)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 478, il comma 4 dell'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e il comma 18 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

 


 

5. Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

a) carichi di famiglia;

b) anzianità:

c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione (27) (28).

3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni.

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 , in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale (29).

5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4-bis (30).

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. 8 agosto 1972, n. 464 .

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(27)  Periodo aggiunto dall'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

(28)  La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 86 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 25 marzo 1983, n. 79, e degli artt. 5, secondo comma, e 24, primo comma, della L. 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione.

(29)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 4, vedi l'art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

(30)  Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

 


(omissis)

 

 

 


L. 31 gennaio 1992, n. 59
Nuove norme in materia di società cooperative (art. 13)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 febbraio 1992, n. 31, S.O.

(omissis)

13. Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

1. È istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo (15).

3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato «comitato», composto da:

a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;

b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;

c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.

4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni.

5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (16).

6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.

7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;

b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;

c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).

9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (17):

a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;

b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;

c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone, l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.

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(15)  Termine fissato al 31 dicembre 1994 dall'art. 12, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

(16)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 luglio 2003.

(17)  Vedi, da ultimo, lo schema approvato con D.M. 6 ottobre 1997.

 

(omissis)

 


D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada
(artt. 78, 93-95, 101, 103, 123, 180, 210-219, 225-226)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2)  Per il regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice vedi il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell'art. 195, comma 3, del presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) e con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302). I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

 

 

TITOLO III

Dei veicoli

Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

(omissis)

78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (267) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (268) ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (269).

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(267)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(268)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(269)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 


Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione

 

93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (335).

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (336) provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (337), con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (338), per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 (339).

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (340) i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (341).

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (342), su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (343) che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (344) e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento (345) (346).

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(335)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(336)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(337)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(338)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(339)  Con D.M. 2 novembre 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278) sono state approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli.

(340)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(341)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 349 (Gazz. Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 492 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché non sufficientemente motivata.

(342)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(343)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(344)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(345)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 41, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(346)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 


 

94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (347), su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 622 a euro 3.111 (348) (349).

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 311 a euro 1.555 (350) (351).

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (352), che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori (353).

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(347)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(348)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(349) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

(350)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(351) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

(352)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(353)  Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 42, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 


 

95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione (354).

1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (355), all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (356).

2. [L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92] (357).

3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta] (358).

4. [L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni] (359).

5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione] (360).

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (361) (362).

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(354)  Rubrica così modificata dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(355)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(356)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(357)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

(358)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

(359)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

(360)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.

(361)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 43, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(362)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 


101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.

1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (397) con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (398), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2 (399). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (400), con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (401), assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (402) nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i trasporti terrestri (403) nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze (404) è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio (405).

2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (406) all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (407) in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso.

4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (408), su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (409) (410).

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(397)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(398)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(399)  Il presente periodo è stato abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, dello stesso decreto.

(400)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(401)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(402)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(403)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(404)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(405)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 luglio 2005.

(406)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(407)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(408)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(409)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(410)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 


103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (415) provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri (416) (417).

2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1.

3. [I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento] (418).

4. [Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4] (419).

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. [La sanzione è da 357 euro a 1.433 euro se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4 (420)] (421) (422).

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(415)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(416)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(417)  Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36 e così modificato prima dall'art. 46, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22nel testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, n. 261 ), e poi dal comma 11-bis dell'art. 15, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149.

(418) Comma abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(419) Comma abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(420)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.

(421) Periodo abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(422)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

123. Autoscuole.

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province (555).

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (556), nel rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento (557).

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonchè la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica (558).

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante (559).

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 (560).

7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (561), che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (562) secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (563), le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando (564):

a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (565);

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (566) ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando (567):

a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;

b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione (568).

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (569) stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida (570) (571).

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (572).

11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo (573).

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264 (574) (575).

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(555)  Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(556)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(557) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(558) Comma così modificato dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunti dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(559) Comma così modificato dai commi 5-bis, 5-quater e 5-quinquies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunti dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata.

(560) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(561)  La denominazione del Ministero è stata così sotituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(562)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(563)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(564) Alinea così modificato dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(565)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(566)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(567) Alinea così modificato dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(568) Comma aggiunto dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(569)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(570) Comma così modificato dal comma 5-septies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 5-septies.

(571)  Vedi il D.M. 17 maggio 1995, n. 317.

(572) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(573) Comma aggiunto dal comma 5-octies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(574) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(575)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 


 

180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo (838).

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento (839).

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22 a euro 88.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (840) (841) (842) (843).

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(838)  Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(839)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata nell'art. 7, comma 8, dello stesso decreto.

(840)  Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(841)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(842)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(843) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 97 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

 (omissis)

 


 

TITOLO VI

Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni

Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

 

Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale.

1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.

2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente codice si distinguono in:

a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività;

b) sanzioni concernenti il veicolo;

c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.

3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni (939).

4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.

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(939)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 110, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 


211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.

7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria (940).

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(940)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 111, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 


212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.

1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al prefetto.

 


 

213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione (941).

2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione (942).

2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo (943).

2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto (944).

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositeria (945).

2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo (946).

2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne (947).

3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio (948).

4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (949).

5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione] (950).

6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.

7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri (951) (952).

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(941)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 112, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(942)  Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(943)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(944)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(945)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, i commi 11 e 12 dello stesso articolo 38.

(946)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(947)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 169 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(948)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 38.

(949)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(950)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(951)  Vedi, anche, l'art. 50, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(952)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 


214. Fermo amministrativo del veicolo.

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia (953) (954) (955) (956).

1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato (957) (958) (959).

1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia (960).

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia (961) (962).

3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso (963) (964).

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo (965) (966).

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(953)  Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le modalità e le caratteristiche del sigillo di cui al presente comma vedi il D.M. 1° marzo 2004.

(954)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(955)  La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(956)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(957)  Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(958)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(959)  La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(960)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(961)  Comma così modificato prima dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(962)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(963)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 76 della Cost.

La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 della Cost.

La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento all' art. 3 della Costituzione;

ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 14 della Costituzione.

(964)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(965)  Comma prima sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(966)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 113, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 


214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 (967).

3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento (968).

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(967)  Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(968) Comma aggiunto dal comma 218 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.

2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.

3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.

4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.

5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203 (969).

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(969)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 114, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

 


 

216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente (970).

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (971) se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 (972).

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa (973) (974) (975).

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(970)  Rubrica così sostituita dal comma 7 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(971)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(972)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.

(973)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 115, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

(974)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(975)  La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3 luglio 1998, n. 246 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216, comma 6, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 


 

217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (976), che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (977). Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (978) ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (979). Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo (980) (981).

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(976)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(977)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(978)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(979)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(980)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 116, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

(981)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 


 

218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione (982).

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (983). Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura (984) (985).

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (986), che la iscrive nei propri registri.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 (987) (988).

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo (989) (990) (991) .

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(982)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.

(983)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(984)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.

(985)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 276 (Gazz. Uff. 26 agosto 1998, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(986)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(987)  La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000, n. 74 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, nel testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

(988)  La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

(989)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 117, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

(990)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(991)  La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 5-10 maggio 2005, n. 195 (Gazz. Uff. 18 maggio 2005, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevata in riferimento agli artt. 2, primo comma, 3, 24, secondo comma, 34, 97 e 113 della Costituzione.

 


219. Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (992), nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1 (993).

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (994).

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo (995) (996).

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2 (997) (998).

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(992)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(993)  Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.

(994)  Comma prima sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, poi modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(995)  Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(996)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 118, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

(997)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(998)  Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 (omissis)

 


TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Capo I - Disposizioni finali

225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1021) un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1022) un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1023) una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

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(1021)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1022)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1023)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

 


226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1024) è istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1025), che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1026) nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1027) è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (1028).

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1029), dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1030).

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1031) è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate (1032).

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1033), dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1034).

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo (1035).

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(1024)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1025)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1026)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1027)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1028)  Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1029)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1030)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1031)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1032)  Comma così modificato prima dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1033)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1034)  La precedente denominazione «Direzione generale della M.C.T.C.» è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(1035)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 122, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Vedi, anche, l'art. 5, L. 25 giugno 1999, n. 205.

 (omissis)


D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(artt. 236, 245, 247)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

(2)  Il codice della strada è stato emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 16 maggio 1996, n. 2357; Circ. 27 dicembre 1996, n. 5923; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 9 giugno 1997, n. 3107; Circ. 5 agosto 1997, n. 3973; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 29 dicembre 1997, n. 6709/97; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 18 febbraio 1999, n. 919;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 4 aprile 1996, n. 47/96; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 27 maggio 1997, n. 52/97; Circ. 20 giugno 1997, n. 67/97; Circ. 4 luglio 1997, n. 1630/PIVL; Circ. 11 luglio 1997, n. 79/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 20 ottobre 1999, n. B074; Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Lett.Circ. 30 novembre 1999, n. B083/MOT; Circ. 13 gennaio 2000, n. 47/M3/C1; Circ. 7 febbraio 2000, n. B6/2000/MOT; Lett.Circ. 14 febbraio 2000, n. 220/M3/C2; Lett.Circ. 24 febbraio 2000, n. 280/M3/C2; Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 27 luglio 2000, n. B54/2000/MOT2; Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2; Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T.; Circ. 23 febbraio 2001, n. 1141/4631;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 12 novembre 2001, n. 179/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 16 settembre 1998, n. 64; Nota 18 dicembre 2003, n. 8786/2003; Circ. 22 dicembre 2004, n. 300/A/1/35896/101/21/2;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 17 gennaio 2002, n. 4788/MOT2/B; Circ. 1 luglio 2004, n. 2852/M334; Circ. 4 settembre 2004, n. 3321/M366.

 (omissis)

 


236. (Art. 78 Cod. Str.) Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge (389).

2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

a) la massa complessiva massima;

b) la massa massima rimorchiabile;

c) le masse massime sugli assi;

d) il numero di assi;

e) gli interassi;

f) le carreggiate;

g) gli sbalzi;

h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

l) la potenza massima del motore;

m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta (390).

3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici (391).

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(389)  Comma così modificato dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(390)  Il primo periodo del comma 2 è stato così sostituito dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(391)  Comma aggiunto dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

 


Sez. III - Documenti di circolazione e immatricolazione

§ 1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori

(Artt. 93-99 Codice della Strada)

245. (Art. 93 Cod. Str.) Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.

1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dall'articolo 93, comma 5, del codice, trasmette agli uffici provinciali del P.R.A. entro tre giorni dall'emissione della carta di circolazione definitiva, qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta di circolazione provvisoria, una comunicazione contenente i dati di identificazione dei veicoli immatricolati e i dati anagrafici di chi se ne è dichiarato proprietario, nonché, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che non siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico o elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi viene stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito l'A.C.I., da emettersi entro due anni dall'entrata in vigore del codice.

3. L'Ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal rilascio, dà comunicazione dell'avvenuta consegna del certificato di proprietà all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità di cui al comma 2.

4. Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che il proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione, deve darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione contenente gli estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio è data comunicazione all'Ufficio provinciale del P.R.A.

 


247. (Art. 94 Cod. Str.) Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A. (416).

1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento (417).

4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice (418).

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(416)  Rubrica così modificata dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

(417)  Comma aggiunto dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(418)  Comma aggiunto dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(omissis)

 


D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 106, 108)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

(2)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.

(omissis)


TITOLO V

Soggetti operanti nel settore finanziario

 

106. Elenco generale.

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (228).

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 (229).

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (230).

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (231).

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità (232).

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura (233) (234).

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(228)  Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Con D.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco generale.

(229)  Lettera così sostituita dall'art. 9.34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

(230)  Con D.M. 2 aprile 1999 sono stati determinati i requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed agli intermediari in cambi senza assunzione di rischio in proprio (money brokers). Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 14 novembre 2003, n. 104700.

(231)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(232)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(233)  Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

(234)  Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.


108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari (242).

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (243).

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(242)  I requisiti previsti dal presente comma sono stati stabiliti con D.M. 30 dicembre 1998, n. 517.

(243)  Articolo così sostituito dall'art. 9.35, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.

 (omissis)



L. 29 dicembre 1993, n. 580
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.  8)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

(2)  Vedi, anche, il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552. Ogni riferimento alle «sezioni speciali» contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 16 febbraio 1996, n. 3387/c; Circ. 9 gennaio 1997, n. 3407/C; Circ. 18 novembre 1999, n. 3472/C; Circ. 27 febbraio 2001, n. 3510/C;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 marzo 1999, n. 70;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 24 dicembre 2001, n. 3536/C; Lett.Circ. 31 ottobre 2003, n. 558811; Circ. 15 giugno 2005, n. 3586/C;

- Ministero delle finanze: Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 12 giugno 1997, n. 166/T; Circ. 19 novembre 1997, n. 292/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 1 ottobre 1996, n. 1/33-108(96)1306; Circ. 14 ottobre 1996, n. 20/96.

 (omissis)


Capo II - Registro delle imprese

 

8. Registro delle imprese.

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. [Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese] (8).

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali (9) ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti (10);

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali (11) del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali (12) del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8 (13).

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(8)  Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

(9)  Ogni riferimento alle «sezioni speciali» contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(10)  Vedi, anche, l'art. 4, D.M. 23 maggio 2001, n. 278, il D.M. 13 luglio 2004 e il D.M. 25 febbraio 2005.

(11)  Ogni riferimento alle «sezioni speciali» contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(12)  Ogni riferimento alle «sezioni speciali» contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(13)  Vedi il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. I termini per il deposito di atti o per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui al presente articolo sono stati fissati in trenta giorni dall'art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

(omissis)


D.L. 12 maggio 1995, n. 163
Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (art. 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 109 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273 (Gazz. Uff. 11 luglio 1995, n. 160).

(omissis)


4. Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente.

1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , le parole: «possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «danno parimenti comunicazione di tali vacanze».

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1° settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(omissis)


 

 

 


D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne la denominazione del giudice delegato alla vigilanza del registro, atteso che la denominazione di giudice del registro, utilizzata nel testo del regolamento, è la medesima utilizzata dal codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Emana il seguente regolamento:

 


TITOLO I

Disposizioni generali

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

a) «Ministro» e «Ministero dell'industria» indicano rispettivamente il Ministro ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) «legge n. 580» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;

d) «ufficio» indica l'ufficio del registro delle imprese;

e) «modello» indica il modello obbligatorio anche informatico;

f) [«BUSARL» indica il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata] (4);

g) [«BUSC» indica il bollettino ufficiale delle società cooperative] (5);

h) «REA» indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.

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(4)  Lettera abrogata dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 e dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(5)  Lettera abrogata dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 e dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


2. Compiti dell'ufficio.

1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in particolare:

a) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;

b) [provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSARL e alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese del capoluogo di regione] (6);

c) [provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresì comunicate le avvenute cancellazioni delle società cooperative dal registro delle imprese] (7);

d) provvede al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione; provvede inoltre al rilascio di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale sono previsti il deposito o l'iscrizione nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti. Il costo delle copie non può eccedere il costo amministrativo;

e) provvede alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e di altre leggi.

2. L'ufficio provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA, nonché al rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle ditte.

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(6)  Lettera abrogata dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 e dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(7)  Lettera abrogata dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 e dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


3. Responsabili dei procedimenti.

1. Il conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 .

 


4. Giudice del registro.

1. Il provvedimento di nomina del giudice del registro è comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.

2. Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 580 del 1993 , è esercitata da un giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio.

3. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall'accorpamento.

 


TITOLO II

Organizzazione dell'ufficio

5. Strumenti.

1. L'ufficio tiene:

a) il protocollo;

b) il registro delle imprese;

c) l'archivio degli atti e dei documenti.

2. [L'ufficio del capoluogo di regione tiene altresì il fascicolo regionale del BUSARL] (8).

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(8)  Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 e dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


6. Protocollo.

1. Il protocollo ha una numerazione progressiva secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve essere protocollata nello stesso giorno di ricevimento con indicazione della sua data, degli elementi di identificazione dell'imprenditore compreso il codice fiscale, nonché dell'oggetto. Numero progressivo e data di protocollazione devono essere riportati sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo è annuale (9).

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(9)  Per la sperimentazione del protocollo automatico negli uffici del registro delle imprese vedi il D.M. 20 gennaio 2004.

 


7. Registro delle imprese.

1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, è unico e comprende le sezioni speciali (10).

2. Nel registro delle imprese sono iscritti:

a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:

1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;

2) le società di cui all'art. 2200 del codice civile;

3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;

4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 ;

5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;

6) le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ;

7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;

8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;

9) le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;

b) gli atti previsti dalla legge.

3. [I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del codice civile, sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli (11)] (12).

4. [Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane] (13).

5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.

6. [La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori è annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali] (14).

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(10)  Con D.M. 7 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 37, S.O.) è stato approvato il modello informatico di cui al presente comma.

(11)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1996, n. 253).

(12)  Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

(13)  Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

(14)  Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

 


8. Archivio degli atti e dei documenti.

1. Gli atti e i documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.

2. La conformità all'originale dell'immagine archiviata è attestata dal responsabile del procedimento su ogni immagine del documento archiviato. L'immagine archiviata secondo tecniche informatiche sostituisce a tutti gli effetti di legge il documento archiviato.

 


9. Repertorio delle notizie economiche e amministrative.

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali (15).

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (16).

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro (17).

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(15)  Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 maggio 2001, n. 278.

(16)  Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 maggio 2001, n. 278.

(17)  Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 7 febbraio 1996. Il termine per le denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui al presente articolo è stato fissato in trenta giorni dall'art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340. Vedi, anche, l'art. 31 della stessa legge.

 


10. Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA.

1. Il richiedente deve presentare la denuncia con la data e la sottoscrizione e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.

2. Le unità locali di cui all'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla camera di commercio nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare immediata comunicazione della denuncia delle unità locali alla camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.

3. L'unità locale operante all'estero deve essere denunciata dall'imprenditore all'ufficio della camera di commercio nella cui circoscrizione è la sede principale dell'impresa.

 


TITOLO III

Funzionamento dell'ufficio

Capo I - Procedimenti di attuazione della pubblicità nel registro delle imprese

11. Procedimento di iscrizione su domanda.

1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro (18).

2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche è unica ed è rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa può essere presentata all'ufficio del luogo ove è la sede principale dell'impresa o del luogo ove è la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente dà immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio.

3. La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.

4. L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.

5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda.

6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;

b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;

d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione;

e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

8. L'iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la domanda è presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.

9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresì indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle società e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera.

10. In caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione è presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro.

11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.

12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata.

13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalità da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese.

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(18)  Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 7 febbraio 1996. Con D.Dirett. 31 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286, S.O.), sostituito dal D.Dirett. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso, sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

 


12. Procedimento di iscrizione degli enti pubblici.

1. Per gli enti pubblici la domanda di iscrizione deve essere presentata dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa e deve indicare:

a) la denominazione dell'ente;

b) la sede legale dell'ente;

c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attività di impresa;

d) l'oggetto dell'attività commerciale, con la specificazione che l'attività commerciale dell'ente ha natura esclusiva o principale;

e) il nome dei soggetti titolari del potere di rappresentanza dell'ente;

f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti e di quello di controllo.

2. [All'atto della richiesta il rappresentante legale dell'ente e tutti i soggetti titolari del potere di rappresentanza devono depositare la propria firma autografa] (19).

3. Se l'ente pubblico non è costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della quale la domanda deve indicare serie, numero e data, l'atto da iscrivere è depositato in copia autentica.

4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi di cui al comma 1 e della cessazione dell'attività d'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano.

5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del presente regolamento.

6. L'ente pubblico che assume la forma di società è soggetto alle norme relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle imprese del tipo di società prescelto.

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(19)  Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


 

13. Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal tribunale.

1. La domanda di iscrizione nel registro delle imprese è presentata all'ufficio dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del tribunale competente.

2. L'omologazione è richiesta con ricorso presentato, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nel termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.

3. La domanda di iscrizione è accompagnata da una copia autentica del decreto con il quale è ordinata l'iscrizione e dagli altri documenti richiesti dalla legge.

4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:

a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda;

b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

c) la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione.

5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento.

 


14. Procedimento di deposito.

1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta (20).

2. Il numero e la data del protocollo, nonché i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono comunicati per iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda.

3. [Il procedimento di deposito degli atti presso l'ufficio si applica anche quando è prescritto il deposito della firma autografa. In tali casi, il deposito ha ad oggetto il documento che contiene la firma autografa. La autenticità della firma è accertata dall'ufficio, se il documento non contiene l'autentica della firma a norma di legge] (21).

4. [L'ufficio non può accettare la domanda di deposito di firma autografa se non è stata presentata la domanda di iscrizione del relativo atto di nomina] (22).

5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile, il richiedente presenta all'ufficio una domanda unica di iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e di deposito del testo dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata. L'iscrizione e il deposito sono eseguiti secondo le norme dettate rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.

6. L'ufficio accerta:

a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda, se la stessa non è già autenticata nei modi di legge;

b) la regolarità della compilazione del modello di domanda;

c) la corrispondenza dell'atto di cui si chiede il deposito, all'atto per il quale il deposito è prescritto dalla legge;

d) la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge.

7. L'ufficio, verificato l'adempimento delle condizioni di cui al comma 6, accetta l'atto soggetto a deposito e procede secondo tecniche informatiche all'archiviazione dello stesso e di tutti i documenti allegati, nonché alla memorizzazione degli estremi dell'atto nel registro delle imprese, a fini di mera ricognizione dell'avvenuto deposito.

8. Nell'ipotesi di cui all'art. 2435 del codice civile se il bilancio è spedito per posta, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

9. Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi 3 e 11, del presente regolamento.

10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189, terzo comma, e 2192 del codice civile.

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(20)  Il modello per il deposito degli atti è stato approvato con D.M. 7 febbraio 1996. Con D.Dirett. 31 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286, S.O.), sostituito dal D.Dirett. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso, sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

(21)  Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(22)  Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


15. Domanda inoltrata a mezzo posta.

1. Le domande possono essere inviate a mezzo di plico raccomandato. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio comunica all'interessato il numero di protocollo e i dati di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Tale termine è elevato a trenta giorni nel caso di deposito di bilanci di società a norma dell'art. 2435 del codice civile.

 

 


16. Procedimento di iscrizione d'ufficio.

1. Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.

2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.

3. Contro il decreto, l'imprenditore può, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.

4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, è comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

 


17. Procedimento di cancellazione d'ufficio.

1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191 del codice civile, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.

2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso è comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione (23).

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(23)  Vedi, anche, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

 


Capo II - Procedimenti di attuazione della pubblicità nelle sezioni speciali del registro delle imprese

18. Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali.

1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso (24).

2. La domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale deve comprendere le seguenti indicazioni:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita I.V.A. dell'imprenditore;

b) la ditta;

c) l'attività dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa commerciale, il capitale investito e il numero dei dipendenti e dei componenti la famiglia e, se trattasi di impresa agricola, i principali allevamenti e coltivazioni;

d) la sede dell'impresa.

3. L'imprenditore individuale deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi sopra indicati e della cessazione dell'attività della impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

4. La domanda di iscrizione delle società semplici è presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale, e deve comprendere le seguenti indicazioni:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale dei soci;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società;

c) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;

d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

e) l'oggetto sociale;

f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;

g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;

h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

i) la durata della società.

5. Gli amministratori della società semplice devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della società con l'indicazione delle generalità degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e dallo scioglimento.

6. In caso di contratto verbale, la domanda di iscrizione o di modificazione o di cancellazione della società semplice deve essere sottoscritta da tutti i soci.

7. Si applica l'art. 11 del presente regolamento in quanto non derogato dalle disposizioni precedenti.

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(24)  Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 7 febbraio 1996. Con D.Dirett. 31 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286, S.O.), sostituito dal D.Dirett. 30 marzo 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97, S.O.) ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso, sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

 


19. Annotazione di impresa artigiana.

1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle imprese artigiane sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio dalla commissione provinciale per l'artigianato. L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 580 del 1993, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione speciale del registro (25).

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(25)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1996, n. 101.

 

 


TITOLO IV

Coordinamento del registro delle imprese con il REA (26)

20. Presentazione delle domande.

1. La domanda di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese e nel REA è unica, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro (27).

2. [Con la stessa domanda può essere richiesta la pubblicazione nel BUSARL o nel BUSC] (28).

3. [In caso di rifiuto di pubblicazione nel BUSARL, è applicabile il comma 10 dell'art. 14 del presente regolamento (29)] (30).

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(26)  Rubrica così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(27)  I modelli di cui al presente comma sono stati approvati con D.M. 7 febbraio 1996.

(28)  Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(29)  Per la semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative vedi l'art. 29, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(30)  Comma abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


21. Coordinamento del registro delle imprese con il BUSARL.

[1. La predisposizione, la tenuta, la conservazione, la gestione e la pubblicazione del BUSARL avvengono secondo tecniche informatiche in conformità alle norme vigenti. La data di attivazione delle tecniche informatiche per la pubblicazione del BUSARL è comunicata entro il 26 gennaio 1997 con avviso del Ministero dell'industria pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il BUSARL si compone dei fascicoli regionali pubblicati a cura dell'ufficio del capoluogo di regione e del bollettino nazionale pubblicato a cura del Ministero dell'industria. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'art. 3, comma 7, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. La pubblicazione del BUSARL avviene mediante la sua messa a disposizione, su apparecchiature informatiche per la visura diretta, presso il Ministero dell'industria e presso ogni camera di commercio.

4. Agli effetti dell'art. 2457-ter del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale è la data della effettiva messa a disposizione del pubblico presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio.

5. La consultazione del BUSARL può essere effettuata anche su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informatico delle camere di commercio. Riproduzioni a stampa, o su supporto informatico, del BUSARL o di singoli atti pubblicati sono forniti anche a mezzo posta a chiunque ne faccia richiesta secondo modalità fissate dal Ministro. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.

6. Nell'ipotesi di cui all'art. 2436 del codice civile l'ufficio trasmette, per via telematica, all'ufficio del capoluogo di regione la deliberazione di modifica dell'atto costitutivo iscritta nel registro ed il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata (31)] (32).

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(31)  Per la semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative vedi l'art. 29, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(32)  Articolo abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


22. Coordinamento del registro delle imprese con il BUSC.

[1. L'ufficio trasmette agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche per via telematica, gli atti e le notizie delle società cooperative iscritti nel registro delle imprese, soggetti alla pubblicazione nel BUSC di cui all'art. 9 della legge 12 aprile 1973, n. 256 . Le modalità della trasmissione sono stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il BUSC è messo a disposizione del pubblico presso ogni camera di commercio, su apparecchiature informatiche, per la visura diretta, nonché presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) (33)] (34).

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(33)  Per la semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative vedi l'art. 29, L. 7 agosto 1997, n. 266.

(34)  Articolo abrogato dall'art. 33, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 


TITOLO V

Servizi all'utenza

23. Visure del registro, degli atti e dei documenti.

1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono pubblici.

2. La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: «visura senza valore di certificazione».

 


 

24. Certificazioni e copie.

1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro (35).

2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalità informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non può eccedere il costo amministrativo.

3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestività della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio può avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro.

4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche.

5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.

6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa.

7. La certificazione delle società semplici esercenti attività agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica (36).

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(35)  I modelli dei certificati-tipo inerenti il registro delle imprese sono stati approvati con D.M. 7 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 37, S.O.), successivamente abrogato dall'art. 4, D.M. 13 luglio 2004. Con D.M. 27 maggio 1998, sono stati definiti i certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio. Con D.M. 31 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2000, n. 12) è stato approvato il modello di certificato di iscrizione di poteri personali nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 cod. civ. Vedi, anche, il D.M. 25 febbraio 2005.

(36)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1996, n. 253).

 


TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

25. Inizio dell'attività dell'ufficio del registro delle imprese.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia a funzionare l'ufficio del registro delle imprese e cessano le funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, salvo quanto previsto nell'art. 26 del presente regolamento.

2. Se alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è intervenuta la nomina del conservatore, tale funzione è esercitata, sino alla nomina, dal segretario generale della camera di commercio.

 


26. Trasmissione di atti e registri.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i registri della cancelleria del tribunale e gli atti depositati o iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono attribuiti agli uffici del registro delle imprese competenti per territorio.

2. La consegna materiale dei registri e degli atti deve essere completata entro il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate dal Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che possono prevedere modalità differenziate in relazione a specifiche situazioni locali. In tale periodo il personale del tribunale provvede alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il personale dell'ufficio secondo le predette direttive.

3. Il trasferimento dei fascicoli, accompagnato dal relativo elenco, deve avvenire secondo le modalità indicate dalle direttive di cui al comma 2.

4. L'ufficio procede gradualmente alla eliminazione delle duplicazioni degli atti conservati nei fascicoli del registro delle società e del registro delle ditte.

5. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio può richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti già iscritti nei registri della cancelleria del tribunale, copia degli atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.

 


27. Norme transitorie per l'iscrizione delle società dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico.

1. Tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese, conservando il numero di iscrizione del registro delle società, con l'indicazione del relativo tribunale di origine. A tal fine possono essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi atti riportino gli estremi dell'iscrizione nel registro delle società.

2. Ai soggetti, iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia nel registro delle società che nel registro delle ditte, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione di un atto nel registro delle imprese, l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati memorizzati nel registro delle imprese. Il soggetto che riscontri delle inesattezze deve comunicare entro sessanta giorni i dati aggiornati, allegando fotocopia degli atti relativi.

3. Per le certificazioni inerenti agli atti già depositati o iscritti nel registro delle società, l'ufficio può utilizzare gli atti depositati presso il registro delle ditte che riportino gli estremi del deposito e l'iscrizione nel registro delle società. Ove il soggetto o l'atto non sia iscritto nel registro delle ditte l'ufficio rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

 


28. Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali.

1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1° settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11, utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del Ministro (37). L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accertata omissione, l'ufficio procede all'iscrizione a norma dell'art. 16, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, richiedono l'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione recante i dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonché le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n.15. La mancata ricezione della comunicazione non esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione.

3. L'ufficio provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l'ufficio provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.

4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.

5. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993 .

6. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte (38).

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(37)  Con D.M. 28 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256) è stato approvato il modello semplificato di domanda di cui al presente comma.

(38)  Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1996, n. 253).

 


29. Norme transitorie per le società non iscritte nel registro delle società.

1. Le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.

 


30. Norme transitorie per l'iscrizione delle società semplici.

1. Le società semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996 (39).

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(39)  Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1996, n. 253).

 


30-bis. Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici.

1. Gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996 (40).

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(40)  Aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1996, n. 253).

 


31. Norme transitorie per l'archivio informatico.

1. Le camere di commercio provvedono, entro il 26 gennaio 1997, all'archiviazione secondo tecniche informatiche degli atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma dell'art. 8, comma 11, della legge n. 580 del 1993 , in conformità dell'art. 8 del presente regolamento. È facoltà delle camere di commercio provvedere all'archiviazione secondo tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data.

2. Fino alla attuazione dell'archivio informatico, funziona l'archivio cartaceo con la conservazione di tutti i documenti presentati per il deposito o per l'iscrizione o per l'annotazione nel registro delle imprese e non si applicano le norme del presente regolamento relative all'archivio informatico. In tale periodo, chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonché gli atti inseriti nei fascicoli deve farne richiesta al conservatore del registro delle imprese. La consultazione ha luogo alla presenza del personale addetto al servizio.

3. Fino all'attuazione dell'archivio informatico, l'ufficio estrae dall'archivio cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Il relativo costo non può eccedere il costo amministrativo.

 


32. Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

1. Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, è attivata l'interconnessione telematica tra il sistema informativo dell'ufficio e quelli del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.

2. Con apposita convenzione vengono determinati l'oggetto dell'interconnessione, le relative modalità e gli eventuali costi che non devono eccedere quelli diretti.

 

 


L. 7 marzo 1996, n. 108
Disposizioni in materia di usura (artt. 2-3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.

(2)  Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge, con modificazione, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 24. Vedi, anche, l'art. 24, comma 31, L. 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 dicembre 1997, n. 263;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 22 luglio 1997, n. 391; Circ. 27 novembre 2000.

 


(omissis)

2.  1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (6).

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale (7).

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (8).

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(6)  Per la rilevazione dei tassi globali medi di cui al presente comma vedi il D.M. 22 marzo 1997, il D.M. 24 giugno 1997, il D.M. 25 settembre 1997, il D.M. 23 dicembre 1997, il D.M. 23 marzo 1998, il D.M. 24 giugno 1998, il D.M. 24 settembre 1998, il D.M. 21 dicembre 1998, il D.M. 26 marzo 1999, il D.M. 19 giugno 1999, il D.M. 22 settembre 1999, il D.M. 20 dicembre 1999, il D.M. 23 marzo 2000, il D.M. 23 giugno 2000, il D.M. 21 settembre 2000, il D.M. 20 dicembre 2000, il D.M. 23 marzo 2001, il D.M. 22 giugno 2001, il D.Dirig. 21 settembre 2001, il D.Dirig. 14 dicembre 2001, il D.Dirett. 22 marzo 2002, il D.Dirett. 19 giugno 2002, il D.Dirett. 18 settembre 2002, il D.M. 20 dicembre 2002, il Decr. 25 marzo 2003, il Decr. 23 giugno 2003, il Decr. 19 settembre 2003, il Decr. 18 dicembre 2003, il Decr. 17 marzo 2004, il Decr. 22 giugno 2004, il Decr. 17 settembre 2004, il Decr. 17 dicembre 2004, il Decr. 17 marzo 2005, il Decr. 15 giugno 2005, il Decr. 21 settembre 2005, il Decr. 20 dicembre 2005, il Decr. 15 marzo 2006, il Decr. 21 giugno 2006, il Decr. 21 settembre 2006 e il Decr. 19 dicembre 2006.

(7)  La classificazione delle operazioni creditizie di cui al presente comma è stata approvata con D.M. 23 settembre 1996 (Gazz. Uff. 26 settembre 1996, n. 226), con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 24 settembre 1997, n. 225), con D.M. 22 settembre 1998 (Gazz. Uff. 26 settembre 1998, n. 225), modificato dal D.M. 4 aprile 2001 (Gazz. Uff. 14 aprile 2001, n. 88), con D.M. 21 settembre 1999 (Gazz. Uff. 24 settembre 1999, n. 225), con D.M. 20 settembre 2000 (Gazz. Uff. 22 settembre 2000, n. 222), con D.M. 20 settembre 2001 (Gazz. Uff. 22 settembre 2001, n. 221), con D.Dirett 16 settembre 2002 (Gazz. Uff. 30 settembre 2002, n. 229), con Decr. 18 settembre 2003 (Gazz. Uff. 29 settembre 2003, n. 226), con Decr. 16 settembre 2004 (Gazz. Uff. 30 settembre 2004, n. 230), con Decr. 20 settembre 2005 (Gazz. Uff. 26 settembre 2005, n. 224), con Decr. 20 settembre 2006 (Gazz. Uff. 29 settembre 2006, n. 227), il quale ha così disposto:

«Art. 1. 1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2. 1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonchè alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio».

(8)  Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.

 


3.  1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (9). Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione (10).

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(9)  La classificazione delle operazioni creditizie di cui al presente comma è stata approvata con D.M. 23 settembre 1996 (Gazz. Uff. 26 settembre 1996, n. 226), con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 24 settembre 1997, n. 225), con D.M. 22 settembre 1998 (Gazz. Uff. 26 settembre 1998, n. 225) e con D.M. 21 settembre 1999 (Gazz. Uff. 24 settembre 1999, n. 225) il quale ha così disposto:

«Art. 1. 1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni di

factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2. 1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio».

(10)  Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.

(omissis)


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (artt. 3-4, 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

(omissis)


3. Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata (8).

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive (9) (10).

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(8)  Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(9)  Per l'esclusione dell'applicabilità del presente comma vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.

(10)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

4. Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune (11).

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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(11)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Acc. 24 maggio 2001, l'Acc. 27 settembre 2001 e l'Acc. 3 febbraio 2005.

 


Capo III - Conferenza unificata

 

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

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(13)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)

 

 


D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni (artt. 1-2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 1997, n. 249.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di riforma delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

 


Capo I

Disposizioni in materia di operazioni di riorganizzazione delle attività produttive

1. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di collegamento.

1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19 per cento. La presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti dall'articolo 125 del medesimo testo unico, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta (3).

2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere più operazioni, l'opzione può riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta. L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota del 19 per cento sulle plusvalenze determinate secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (4).

4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate dalle società di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento (5).

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(3)  Comma così modificato dall'art. 6, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 6.

(4)  Comma così modificato dall'art. 6, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 6.

(5)  Articolo abrogato, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003, dall'art. 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 


2. Disciplina dell'imposta sostitutiva.

1. L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione (6). Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell'imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente già assolte.

2. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (7).

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(6)  Periodo così sostituito dall'art. 6, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso art. 6.

(7)  Articolo abrogato, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonché alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003, dall'art. 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 


 

(omissis)

 


D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (art.56)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(2)  La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.

(omissis)


56. Imposta provinciale di trascrizione.

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 , e relativo regolamento di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 , e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 .

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 , ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province (140).

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa (141).

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 417. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita (142).

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili (143). In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (144).

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale (145) (146).

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(140)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e poi dal comma 154 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(141)  Periodo aggiunto dall'art. 54, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(142)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(143)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(144)  Periodo aggiunto dall'art. 33, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(145)  Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.M. 27 novembre 1998, n. 435.

(146)  Per l'esenzione dall'imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

(omissis)


L. 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 39)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

(omissis)


Capo II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche

 

39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (154). Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (155). Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (156). Nell'àmbito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999 (157). Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 (158).

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno (159).

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie (160).

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali (161).

3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative (162).

4. Nell'àmbito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in àmbito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (163).

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 , due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in àmbito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. ... (164).

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione (165).

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998 (166).

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale (167). Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale (168).

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (169).

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale (170).

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 (171).

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite (172).

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi (173).

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo (174).

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo (175).

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non è opponibile il segreto d'ufficio (176).

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(154)  I criteri ed i parametri di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.P.C.M. 4 marzo 1998.

(155)  Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'ultimo periodo per effetto dell'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(156)  Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(157)  Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(158)  Periodo aggiunto dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(159)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(160)  Comma prima modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In attuazione di quanto previsto nel presente comma, vedi il D.P.R. 30 agosto 2000, il D.P.R. 30 marzo 2001, il D.P.R. 15 marzo 2006 e il D.P.R. 12 dicembre 2006.

(161)  Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(162)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 33, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il D.P.R. 18 aprile 2005.

(163)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 255.

(164)  Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(165)  Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(166)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

(167)  Periodo così sostituito dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(168)  L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(169)  L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(170)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro:

a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.

d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.

e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.

f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

(171)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(172)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(173)  Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, con la decorrenza indicata nell'art. 11 della stessa legge e poi dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(174)  Periodo aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(175)  Vedi, anche, l'art. 31, comma 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(176)  Vedi, anche, gli artt. 45 e 49, L. 17 maggio 1999, n. 144 e l'art. 3, commi da 53 a56, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi, inoltre, l'art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 301, l'art. 1, comma 11, L. 10 agosto 2000, n. 246, l'art. 119, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 5, L. 29 dicembre 2000, n. 400, l'art. 2, L. 21 dicembre 2001, n. 442, il comma 4 dell'art. 19 e l'art. 21, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 79 e il comma 572 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 (omissis)


D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5.

(omissis)

Il testo omesso è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

 

 

 


D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37
Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 1998, n. 57.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA; Circ. 31 luglio 1998, n. P113/4101;Nota 25 gennaio 1999, n. P78/4101; Lett.Circ. 26 novembre 2002, n. P15117/4113.

 (omissis)


3. Rilascio del certificato di prevenzione incendi.

1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 (6).

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato.

3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.

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(6)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102.

(omissis)

 


D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1998, n. 53.

(2)  Vedi, anche, l'art. 19, L. 5 marzo 2001, n. 57.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato l'accordo interprofessionale fra le associazioni dei gestori e le associazioni dei concessionari degli impianti di distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 


 

1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (4).

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni (5).

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili (6) finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti (7).

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

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(4)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.

(5)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.

(6)  Le parole «tutte le attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


2. Competenze comunali e regionali.

1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti (8).

1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A (9).

2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni (10).

2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda (11).

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

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(8)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346. Per la riduzione del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346.

(10)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346. Per la riduzione del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11)  Gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346.

 


3. Norme transitorie.

1. Fino al 30 giugno 2000 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti (12).

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso àmbito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.

6. È abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61 .

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.M. 16 maggio 1996, n. 392 , del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.

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(12)  Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346 e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383.

 


4. Decreti ministeriali.

1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.

 


5. Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio.

1. Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative a depositi di oli minerali, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , sono tenute a garantire l'uso delle capacità di stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto a chiunque ne faccia richiesta, purché autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla loro pubblicità, pure per via informatica, anche al fine dell'eventuale segnalazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le capacità disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacità negli ultimi due anni nonché delle capacità di stoccaggio e di movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permute tra società indicati separatamente (13).

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, anche attraverso verifiche e controlli sulle capacità di stoccaggio, sulle capacità di movimentazione dei depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.

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(13)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 gennaio 2003.

 


6. Fondo per la razionalizzazione della rete.

1. È costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (14).

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(14)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 24 febbraio 1999, riportato al n. LVI. Per l'integrazione del fondo di cui al presente articolo per l'anno 2002 vedi l'art. 29, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

 


7. Orario di servizio.

1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.

2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

 


8. Agenzia delle scorte.

1. È costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61 , e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.

2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonché, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'Agenzia stessa (15).

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(15)  Con D.M. 29 gennaio 2001 è stato approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

 


9. Compiti dell'Agenzia.

1. L'Agenzia provvede a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 ;

f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;

g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute;

h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;

i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;

l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 .

2. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonché il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto (16).

3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.

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(16)  Con D.M. 1° settembre 2003, n. 17104 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2003, n. 237), con D.M. 14 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2005, n. 12), con D.M. 14 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 18 gennaio 2006, n. 14) e con D.M. 25 settembre 2006 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2006, n. 297) sono state determinate le quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia.

 


 

10. Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL.

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.

2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990 , anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente (17) (18).

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(17)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.

(18)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-22 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4; 6; 7; 10, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118 della Cost.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11-13, 22)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.

(omissis)


TITOLO IV

Orari di vendita

 

11. Orario di apertura e di chiusura.

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.


12. Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.

2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1.


13. Disposizioni speciali.

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.


TITOLO VII

Sanzioni

 

22. Sanzioni e revoca.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 (14).

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (15).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

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(14)  Vedi, anche, la L. 17 agosto 2005, n. 173.

(15)  Vedi, anche, la L. 17 agosto 2005, n. 173.

(omissis)

 

 

 


L. 12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (art. 9)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(2)  Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

 

(omissis)


 

9. Richieste di avviamento.

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico (12).

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

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(12)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 22 novembre 1999.

(omissis)

 

 


L. 3 agosto 1999, n. 265
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142 (art. 11)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.

(omissis)


11.  Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali.

1. [ ... (38)] (39).

2. [ ... (40)] (41).

3. [ ... (42)] (43).

4. [ ... (44)] (45).

5. [All'articolo 31, comma 7, della legge 3 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia»] (46).

6. [ ... (47)] (48).

7. [ ... (49)] (50).

8. [Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 7 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri] (51).

9. [All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: «unitamente» fino alla fine del comma sono soppresse] (52).

10. [ ... (53)] (54).

11. [Il comma 3 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituto dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato] (55).

12. [ ... (56)] (57).

13. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

14. [Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono soppresse le parole: «della spalla destra» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla»] (58).

15. [All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due quinti dei consiglieri assegnati» sono inserite le seguenti: «, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,»] (59).

16. [ ... (60)] (61).

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(38)  Aggiunge due periodi alla fine del comma 1 dell'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(39)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(40)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(41)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(42)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(43)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(44)  Aggiunge il comma 6-bis all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(45)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(46)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(47)  Aggiunge il comma 7-ter all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(48)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(49)  Sostituisce, con un unico comma, gli originari commi 1 e 2 dell'art. 33, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(50)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(51)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(52)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(53)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 34, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(54)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(55)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(56)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(57)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(58)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(59)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(60)  Aggiunge il comma 2-bis all'art. 38, L. 8 giugno 1990, n. 142.

(61)  Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

 

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(omissis)

 


D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540
Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, e successive modifiche, sulla istituzione in Napoli della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;

Visto il regio decreto 12 settembre 1909, n. 479, e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della stazione sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili, vegetali e artificiali;

Visto il decreto legislativo 20 giugno 1918, n. 2131, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 1919, n. 637, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi in Milano;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 1922, n. 1396, sulla istituzione della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;

Visto il regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, sulla istituzione della stazione sperimentale per la seta in Milano;

Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e successive modifiche, sulla istituzione della stazione sperimentale per i combustibili in Milano;

Vista la legge 16 ottobre 1954, n. 1032, sulla istituzione della stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul riordinamento delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 696, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, di approvazione del regolamento per le stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;

Vista la legge 29 luglio 1990, n. 241, concernente proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Acquisito il parere della commissione bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:


1. Normativa applicabile.

1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria, di seguito indicate anche come Stazioni Sperimentali, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

2. Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti, nonché la definizione del settore di rispettivo riferimento.


2. Natura giuridica e funzioni.

1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. In relazione ai settori di competenza, ai sensi delle rispettive leggi istitutive, le Stazioni Sperimentali per l'industria svolgono in particolare:

a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva;

b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi;

c) analisi e controlli;

d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;

e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata;

f) partecipazione all'attività di normazione tecnica;

g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attività, le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a società.


3. Potestà statutaria.

1. In considerazione delle peculiarità organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse è riconosciuta potestà statutaria.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Lo Statuto può prevedere l'istituzione dell'Assemblea dei partecipanti con il rispetto dei seguenti criteri:

a) partecipazione all'Assemblea delle imprese su cui gravano i contributi di cui all'articolo 8, comma 2, anche attraverso delega a tal fine conferita alle associazioni imprenditoriali nonché degli enti ed associazioni pubbliche e private che contribuiscono alla Stazione Sperimentale;

b) attribuzione ai partecipanti del voto plurimo in relazione all'ammontare della contribuzione annuale;

c) attribuzione all'Assemblea dei compiti relativi:

1) alla modifica dello statuto;

2) alla determinazione degli indirizzi dell'attività;

3) al controllo del rispetto degli indirizzi stabiliti;

4) alla deliberazione dei bilanci;

5) alla elezione dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle imprese contribuenti e di un revisore effettivo ed uno supplente;

6) alla determinazione degli emolumenti spettanti agli organi della Stazione Sperimentale per l'industria.


4. Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria.

1. Gli organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 3, sono:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori contabili.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

3. Il Collegio dei revisori contabili si compone di tre membri effettivi ed altrettanti supplenti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'Associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, d'intesa con le altre Associazioni interessate.

4. Nel caso sia istituita l'Assemblea dei partecipanti, questa provvede alla designazione di un revisore effettivo e di uno supplente in luogo dell'associazione più rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, di intesa con le altre associazioni interessate.

5. Lo Statuto determina:

a) la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a diciotto componenti, nonché le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle Amministrazioni e degli Enti locali;

b) le funzioni ed i poteri degli organi della Stazione Sperimentale;

c) i criteri di nomina, le cause e le modalità di scioglimento del Consiglio di amministrazione;

d) eventuali criteri di esclusione di particolari tipi di aziende dalla contribuzione obbligatoria.

6. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di una Giunta esecutiva e di un Comitato scientifico determinandone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento.

7. Lo Statuto, infine, può prevedere l'emanazione di regolamenti in materia di:

a) nomina del Direttore generale ed eventualmente del Direttore scientifico, fissandone i criteri e le modalità di scelta;

b) personale;

c) ogni altro tipo di regolamento interno.


5. Personale.

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione sperimentale sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.


6. Accordi di collaborazione.

1. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi.

2. Lo Statuto determina i criteri e le modalità per la stipula degli accordi di cui al comma 1.


7. Incarichi temporanei di collaborazione.

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, la Stazione Sperimentale ha facoltà di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati.

2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.

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8. Fonti di finanziamento.

1. Le Stazioni Sperimentali per l'industria provvedono al finanziamento delle proprie attività attraverso:

a) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali;

b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718;

c) rendite del patrimonio;

d) lasciti e donazioni;

e) eventuali altre entrate.

2. I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei princìpi di equità e proporzionalità, previa individuazione delle imprese cui è preordinata l'attività svolta dalla Stazione Sperimentale.

3. Alla riscossione dei contributi si provvede in conformità alle norme vigenti.


9. Gestione finanziaria e contabile.

1. Ciascuna Stazione Sperimentale provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.

2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


10. Vigilanza.

1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i seguenti atti deliberativi:

a) statuto della Stazione Sperimentale ed eventuali modifiche;

b) i regolamenti;

c) i bilanci;

d) la determinazione dei contributi a carico delle imprese;

e) partecipazione ad organismi societari.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.

4. Le delibere riesaminate dalle Stazioni Sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.


11. Disposizioni transitorie.

1. In ciascuna Stazione sperimentale il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le restanti norme statutarie sono deliberate dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di insediamento.

3. Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le Stazioni Sperimentali, può optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5. Il personale che non si avvale della facoltà di opzione, permane in un ruolo ad esaurimento del predetto Ministero, istituito presso ciascuna Stazione Sperimentale. A detto personale possono essere applicate le procedure di mobilità nel comparto della contrattazione collettiva delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione previste dall'articolo 12, comma 1 - lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che richiama l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Al personale appartenente all'organico della Stazione Sperimentale può essere applicato l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.


12. Norme abrogate.

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 22, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; gli articoli da 1 a 24, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 25, gli articoli da 26 a 27 e dell'articolo 28, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, gli articoli da 29 a 43 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461; il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488, il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 130, gli articoli da 324 a 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo e quinto e gli articoli da 3 a 10 del regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, gli articoli da 2 a 7 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131; gli articoli da 2, comma 1°, n. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), a 8 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396, gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, gli articoli da 2 a 14 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, l'articolo 1, comma secondo, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma primo, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032 (2).

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(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 23 febbraio 2001, n. 71.

 


D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2000, n. 91, S.O.

(2)  In attuazione di quanto disposto dal presente regolamento vedi il D.M. 13 febbraio 2004. Per l'abrogazione di precedenti disposizioni in contrasto con il presente decreto vedi il D.Dirett. 19 maggio 2004.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998)», ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 31;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, ed in particolare l'articolo 9;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità:

Emana il seguente decreto legislativo:

 


1.  Campo di applicazione e definizioni.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «attrezzature a pressione»: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;

b) «recipiente»: un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più camere;

c) «tubazioni»: i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;

d) «accessori di sicurezza»: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:

1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);

2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)»;

e) «accessori a pressione»: i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;

f) «insiemi»: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;

g) «pressione»: la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e di conseguenza indicato con un valore negativo;

h) «pressione massima ammissibile (PS)»: la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato;

i) «temperatura minima/massima ammissibile (TS)»: le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;

l) «volume (V)»: il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;

m) «dimensione nominale (DN)»: la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero è arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione;

n) «fluidi»: i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi;

o) «giunzioni permanenti»: le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;

p) «approvazione europea di materiali»: il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell'articolo 11, che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata;

q) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di una attrezzatura o di un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, a titolo oneroso o gratuito, ai fini della commercializzazione o dell'utilizzazione;

r) «messa in servizio»: la prima utilizzazione di una attrezzatura o di un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, nel territorio dell'Unione europea;

s) «fabbricante»: il soggetto che assume la responsabilità della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi sul mercato a suo nome;

t) «entità terza riconosciuta»: il soggetto riconosciuto a norma dell'articolo 13, distinto dall'organismo notificato di cui all'articolo 12, che, in alternativa a quest'ultimo, può essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3;

u) «ispettorato degli utilizzatori»: il soggetto designato a norma dell'articolo 14 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di conformità, di cui ai moduli A1, C1, F e G dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui fa parte l'ispettorato.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;

b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;

c) le attrezzature di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, in materia di recipienti semplici a pressione;

d) le attrezzature di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 284 del 14 ottobre 1982, in materia di aerosol;

e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli disciplinati dalle seguenti disposizioni:

1) legge 27 dicembre 1973, n. 942, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2) legge 8 agosto 1977, n. 572, e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

3) D.M. 5 aprile 1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 99 del 30 aprile 1994, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;

f) le attrezzature appartenenti alla categoria 1 a norma dell'articolo 9 e dell'allegato II e contemplate da una delle seguenti disposizioni:

1) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, relativo alle macchine;

2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo agli ascensori;

3) legge 18 ottobre 1977, n. 791 e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;

5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;

6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonché tutti gli altri prodotti destinati a fini specificatamente militari;

h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;

i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte;

l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:

1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;

2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;

m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;

n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;

o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;

p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unità mobili «off-shore» nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;

q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;

r) i silenziatori di scarico e di immissione;

s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;

t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;

u) le attrezzature contemplate nell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), ratificato dalla legge 12 agosto 1962, n. 1839, nel Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID), ratificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 806, nel Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui è stata data esecuzione con D.M. 2 ottobre 1995 del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e nella Convenzione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.

 


2.  Condizioni per l'immissione sul mercato e la messa in servizio.

1. Possono essere immessi sul mercato e messi in servizio le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni del presente decreto e ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

2. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o di analoghe manifestazioni pubbliche è consentita la presentazione di attrezzature a pressione o di insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello visibile indichi chiaramente la non conformità, nonché l'impossibilità di acquistare tali attrezzature o insiemi prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Il responsabile della presentazione deve presentare all'autorità pubblica preposta a rilasciare l'autorizzazione alle suddette manifestazioni una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le adeguate misure adottate per garantire la sicurezza delle persone.

 


3.  Requisiti tecnici particolari.

1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere a), b), c), e d), classificate in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalità:

a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), destinati a contenere:

1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e superiore a 25 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);

- per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V è superiore a 50 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);

2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PS-V è superiore a 200 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3);

- per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS-V è superiore a 10000 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);

b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110°C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);

c) tubazioni destinate a contenere:

1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6);

- per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PS-DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);

2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

- per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS-DN è superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8);

- per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PS-DN è superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);

d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere a), b) e c), anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.

2. Gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere a), b) e c), devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:

a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110°C, contenenti almeno un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;

b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera a), allorché il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi;

c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110°C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere a), b) e c), e dal comma 2, purché progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE, sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

 


4.  Libera circolazione.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, le attrezzature o insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere commercializzati o messi in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, solo se soddisfano le disposizioni del presente decreto e se recano la marcatura CE di cui all'articolo 15, indicante che i suddetti attrezzature e insiemi sono stati sottoposti a una valutazione di conformità a norma dell'articolo 10.

2. Ai fini di una utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni previste all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, debbono essere fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione dell'utilizzatore finale.

 


5.  Presunzione di conformità.

1. Si presumono conformi alle disposizioni del presente decreto le attrezzature a pressione e gli insiemi muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 e della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato VII.

2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate (4).

3. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione, a livello nazionale, al processo di elaborazione delle norme armonizzate e al successivo controllo.

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(4)  L'elenco delle norme armonizzate previsto dal presente comma è stato pubblicato in allegato al D.M. 24 luglio 2002 (Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189).

 


6.  Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche.

1. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritenga che le norme di cui all'articolo 5, comma 2, non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, interpella il Comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE, esponendone i motivi, e adotta i provvedimenti conseguenti alla conclusione della procedura indicata dalla citata direttiva.

 


7.  Comitato «attrezzature a pressione».

1. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di fondati motivi di sicurezza ritenga che ad un'attrezzatura a pressione o ad una famiglia di attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero che ad un insieme o ad una famiglia di insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero che un'attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione debbano essere classificate in deroga alle disposizioni dell'allegato II in un'altra categoria, può richiedere l'intervento della Commissione europea perché attivi la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 97/23/CE.

2. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui all'articolo 7 della direttiva 97/23/CE è assicurata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 


8.  Controllo del mercato e clausola di salvaguardia.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, il controllo della conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni nei controlli.

2. Qualora venga constatato che un'attrezzatura a pressione o un insieme di cui all'articolo 1, comma 1, muniti della marcatura CE e utilizzati in conformità della propria destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, indicando i mezzi di ricorso e i tempi entro cui è possibile ricorrere.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea della decisione adottata, precisando in particolare se il provvedimento è motivato da:

a) mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;

b) non corretta o carente applicazione delle norme di cui all'articolo 5, comma 2;

c) carenza in un'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione di cui all'articolo 11.

4. A seguito della conclusione della procedura avviata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 97/23/CE i provvedimenti di cui al comma 2 sono definitivamente confermati, modificati o revocati.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 4 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli organi di vigilanza.

6. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle attrezzature e degli insiemi ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.

 


9.  Classificazione delle attrezzature a pressione.

1. Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di rischio crescente.

2. Ai fini della classificazione di cui al comma 1, i fluidi sono suddivisi nei seguenti due gruppi:

a) gruppo 1: comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, come «esplosivi», «estremamente infiammabili», «facilmente infiammabili», «infiammabili (quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità), «altamente tossici», «tossici», «comburenti»;

b) gruppo 2: comprende tutti gli altri fluidi non elencati alla lettera a).

3. Allorché un recipiente è costituito da più camere è classificato nella categoria più elevata di ciascuna delle singole camere. Allorché una camera contiene più fluidi è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.

 


10.  Valutazione di conformità.

1. Prima dell'immissione sul mercato, ai fini dell'apposizione della marcatura CE di cui all'articolo 15, il fabbricante deve sottoporre ciascuna attrezzatura a pressione o insieme ad una procedura di valutazione di conformità tra quelle descritte nell'allegato III, alle condizioni definite dal presente articolo.

2. La procedura di valutazione di conformità cui sottoporre l'attrezzatura o insieme è a scelta del fabbricante tra quelle previste per la categoria in cui è classificata l'attrezzatura o l'insieme a norma dell'articolo 9. Il fabbricante può anche scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, se esistente.

3. Le procedure di valutazione di conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

a) categoria I: Modulo A;

b) categoria II: Modulo A1, Modulo D1, Modulo E1;

c) categoria III: Modulo B1 + D, Modulo B1 + F, Modulo B + E, Modulo B + C1, Modulo H;

d) categoria IV: Modulo B + D, Modulo B + F, Modulo G, Modulo H1.

4. Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualità nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2), primo trattino, e lettera b), l'organismo notificato di cui all'articolo 12, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di stoccaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, paragrafo 3.2.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di produzione. La frequenza delle visite successive è determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti.

5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2.2. per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato.

6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti ad una procedura globale di valutazione di conformità che comprende:

a) la valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme di cui all'articolo 3, comma 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione di conformità né di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione è determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature;

b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria più elevata delle altre attrezzature interessate, senza tenere conto degli accessori di sicurezza;

c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione della più elevata categoria delle attrezzature da proteggere.

7. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, ove giustificato, consentire la commercializzazione e la messa in servizio di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non siano state applicate le procedure previste dal presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.

8. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità sono redatti nella lingua in cui è stabilito l'organismo responsabile della esecuzione di tali procedure nonché nella lingua dello Stato di destinazione dell'attrezzatura stessa.

9. Fino alla avvenuta designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12 le procedure di valutazione della conformità da applicare alle categorie II, III e IV ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

 


11.  Approvazione europea dei materiali.

1. L'approvazione europea dei materiali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), è rilasciata, a richiesta di uno o più fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 12, specificamente designato per questo compito. L'organismo notificato definisce, effettua e fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformità dei tipi di materiale con i corrispondenti requisiti stabiliti dal presente decreto.

2. Prima di rilasciare un'approvazione europea dei materiali, l'organismo notificato ne informa gli Stati membri dell'unione europea e la Commissione europea e comunica loro gli elementi pertinenti.

3. L'organismo notificato rilascia l'approvazione europea dei materiali tenendo conto, se del caso, del parere del Comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE e delle osservazioni presentate.

4. Una copia dell'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione è trasmessa agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati e alla Commissione europea.

5. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione, conformi alle approvazioni europee dei materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali enunciati nell'allegato I.

6. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione revoca tale approvazione qualora constati che la stessa non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorché il tipo di materiale è contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione.

7. Per certificare la conformità ai requisiti stabiliti dal presente decreto dei materiali già riconosciuti di uso sicuro alla data di entrata in vigore dello stesso, l'organismo notificato tiene conto della documentazione tecnica esistente.

 


12.  Organismi notificati.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione Europea gli organismi abilitati ad espletare le procedure di cui agli articoli 10 e 11 e svolgere i compiti specifici per i quali sono stati abilitati, nonché i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea.

2. La designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo anche conto dei seguenti criteri:

a) capacità di copertura operativa sul territorio nazionale;

b) partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione (5).

3. Qualora sia constatato che l'organismo notificato non soddisfa più i criteri previsti al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di designazione informandone immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.

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(5)  I criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti sono stati stabiliti con D.M. 7 febbraio 2001.

 


13.  Entità terze riconosciute.

1. I compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I possono essere svolti da soggetti, diversi dagli organismi notificati di cui all'articolo 12, appositamente riconosciuti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dei criteri indicati nell'allegato IV.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea un elenco dei soggetti riconosciuti a norma del presente articolo.

3. I soggetti che soddisfano i criteri previsti dalle norme armonizzate pertinenti sono considerati rispondenti ai criteri di cui all'allegato IV.

4. La notifica di un soggetto riconosciuto a norma del presente articolo viene revocata qualora si constati che esso non soddisfa più i criteri di cui all'allegato IV.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea di ogni revoca di autorizzazione.

 


14.  Ispettorati degli utilizzatori.

1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o di insiemi, la cui conformità ai requisiti essenziali sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori stessi, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'ispettorato degli utilizzatori opera esclusivamente con riferimento ad attrezzature a pressione o insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui l'ispettorato fa parte.

3. Le procedure applicabili per la valutazione della conformità ad opera dell'ispettorato degli utilizzatori sono i moduli A1, C1, F e G, descritti nell'allegato III.

4. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformità è valutata a norma del presente articolo non recano la marcatura CE.

5. L'ispettorato degli utilizzatori è designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V, previo accertamento che il gruppo di cui esso fa parte applichi una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, di fabbricazione, di controllo, di manutenzione e di uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea i nomi degli ispettorati degli utilizzatori designati, i compiti per i quali sono stati designati, nonché, per ciascuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5.

7. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato constati che un ispettorato degli utilizzatori non soddisfa più i criteri di cui al comma 5 revoca la designazione, dandone comunicazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea.

8. Nel caso in cui sia stato designato un ispettorato degli utilizzatori, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro dell'Unione europea.

 


15.  Marcatura CE.

1. La marcatura CE è costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico il cui modello figura nell'allegato VI. La marcatura CE è seguita dal numero distintivo dell'organismo notificato implicato nella fase di controllo della produzione.

2. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile su ogni attrezzatura a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, o insieme di cui all'articolo 3, comma 2, completi o in uno stato che consenta la verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I.

3. Non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme di cui all'articolo 3, comma 2. Le singole attrezzature a pressione recanti già la marcatura CE all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale marcatura.

4. Qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che l'attrezzatura o l'insieme si presumono conformi a tali norme. Tuttavia, qualora sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle norme applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti normativi delle norme applicate devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare le attrezzature a pressione o l'insieme.

5. È vietato apporre sulle attrezzature a pressione e sugli insiemi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE sulle attrezzature a pressione e sugli insiemi può essere apposto ogni altro marchio purché esso non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

 


16.  Irregolare o indebita apposizione della marcatura CE.

1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerti l'apposizione della marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, ingiunge al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di far cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento.

2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o ne dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.

 


17.  Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea.

1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresì alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti.

 


18.  Sanzioni.

1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformità previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie è punito:

a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni;

b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;

c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;

d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni.

2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla metà se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'articolo 15 o della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato VII.

3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.

4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e l3 si considerano incaricate di un pubblico servizio.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è competente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 


19.  Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o più delle procedure di seguito elencate:

a) dichiarazione di messa in servizio;

b) controllo di messa in servizio;

c) riqualificazione periodica;

d) controllo dopo riparazione (6).

2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.

3. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'utilizzatore deve comunicare la messa in servizio delle attrezzature a pressione e degli insiemi all'ISPESL e all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.

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(6)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° dicembre 2004, n. 329.

 


20.  Norma di rinvio.

1. Alle procedure di valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli del mercato, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 


21.  Tariffe.

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell'articolo 11, le spese connesse al riconoscimento delle entità terze di cui all'articolo 13 e i controlli sulle medesime e le spese relative alla designazione degli ispettorati degli utilizzatori a norma dell'articolo 14, nonché i controlli sugli stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di riscossione.

 


22.  Disposizioni transitorie e finali.

1. Fino al 29 maggio 2002 è ammessa la commercializzazione di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tali attrezzature e insiemi è consentita la messa in servizio anche successivamente alla predetta data.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare, entro il termine del 29 maggio 2002, la messa in servizio di attrezzature a pressione provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato facente parte dell'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che risultino conformi a una norma o a una regolamentazione tecnica in uso presso uno di tali Stati e che assicurino, comunque, un livello di sicurezza riconosciuto equivalente a quello previsto dalla normativa in vigore in Italia.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme di cui al D.M. 5 marzo 1981 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 1931, serie generale, n. 154.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per quanto attiene le competenze dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici

 


23.  Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


 

Allegati

 

(omissis)

 


D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 4-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2000, n. 154.

 

(omissis)


 

4-bis. Modalità di assunzione e adempimenti successivi.

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (13).

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale (14).

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente (15).

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui àmbito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato (16);

e-bis) trasferimento del lavoratore (17);

e-ter) distacco del lavoratore (18);

e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro (19);

e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa (20).

6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (21).

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze» sono soppresse (22).

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma (23).

7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata (24).

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979 (25).

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(13)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(14)  Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(15)  Vedi, anche, l'art. 19 e il comma 7 dell'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(16)  Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(17) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(18) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(19) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(20) Lettera aggiunta dal comma 1183 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(21) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(22) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(23) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(24)  Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 17 e l'art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

(25)  Articolo aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.  

(omissis)

 


D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164
Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.

(2)  Vedi, anche, l'art. 16, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 41;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

 


TITOLO I

Finalità e definizioni

1.  Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.

1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.

2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attività di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente decreto.

 


2.  Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «cliente finale»: il consumatore che acquista gas per uso proprio;

b) «cliente grossista»: la persona fisica o giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attività di trasporto o distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita od opera;

c) «cliente idoneo»: la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;

d) «clienti»: i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;

e) «codice di rete»: codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete;

f) «codice di stoccaggio»: codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;

g) «cogenerazione»: la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

h) «coltivazione»: l'estrazione di gas naturale da giacimenti;

i) «cushion gas»: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;

j) «dispacciamento»: l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori;

k) «dispacciamento passante»: l'attività di cui alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;

l) «disponibilità di punta giornaliera»: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un giorno;

m) «disponibilità di punta oraria»: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'àmbito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore;

n) «distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti (4);

o) «fornitura»: la consegna o la vendita di gas naturale;

p) «impianto di GNL»: un impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;

q) «impianto di stoccaggio»: l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attività di coltivazione;

r) «impresa collegata»: un'impresa collegata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1°, del codice civile;

s) «impresa controllata»: una impresa controllata ai sensi dell'articolo 2359, commi 1° e 2°, del codice civile;

t) «impresa di gas naturale»: la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività;

u) «impresa di gas naturale integrata orizzontalmente»: un'impresa che svolge almeno una delle attività di importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale ed una attività che non rientra nel settore del gas naturale;

v) «impresa di gas naturale integrata verticalmente»: un'impresa di gas naturale che svolge due o più delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;

w) «linea diretta»: un gasdotto che rifornisce un centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso;

x) «periodo di punta giornaliera»: il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;

y) «periodo di punta stagionale»: il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;

z) «programmazione a lungo termine»: l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacità di trasporto delle imprese di gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;

aa) «rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti upstream)»: ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più impianti di coltivazione fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero;

bb) «servizi accessori»: i servizi necessari per la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;

cc) «sicurezza»: la sicurezza di approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonché la sicurezza tecnica;

dd) «sistema interconnesso»: un insieme di sistemi reciprocamente collegati;

ee) «sistema»: le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione;

ff) «stoccaggio di modulazione»: lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;

gg) «stoccaggio minerario»: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;

hh) «stoccaggio strategico»: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;

ii) «trasporto»: il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione (5);

jj) «utente del sistema»: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;

kk) «working gas»: quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari (6).

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(4)  Vedi, anche, l'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(5)  Vedi, anche, l'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(6)  Vedi, anche, l'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 21 giugno 2005, n. 119/05.

 


TITOLO II

Approvvigionamento

Capo I - Importazione

3.  Norme per l'attività di importazione.

1. L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:

a) capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione;

b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;

c) affidabilità dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;

d) disponibilità di stoccaggio strategico ubicate nel territorio nazionale nella misura del 10% delle quantità di gas naturale importato in ciascun anno e con una disponibilità di punta giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari almeno al 50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso periodo di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 12;

e) capacità, mediante opportuni piani di investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.

3. I valori di disponibilità di cui al comma 2, lettera d), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.

4. L'attività di importazione si intende autorizzata ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego è comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego è data informazione alla Commissione delle Comunità europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) (7).

5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le quali è stato già concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi:

a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal contratto;

b) quantità contrattuali, comprensive delle possibilità di modulazione annuali e stagionali;

c) indicazione del Paese dove il gas è stato prodotto e delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;

d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.

6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come stoccaggio strategico il 50% della capacità dell'impianto di stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacità totale annuale di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata inferiore ad un anno, l'attività di importazione di GNL non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti importatori sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2, lettera d), limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale, ed a comunicare gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).

7. L'attività di importazione di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea è soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono tale attività devono comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di cui al comma 5.

8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantità importate giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al valore medio giornaliero su base annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta stagionale possono essere sottoposti nell'àmbito della procedura di autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilità di stoccaggio strategico nel territorio nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonché le imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacità impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.

10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

11. Le imprese di gas naturale che svolgono attività di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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(7)  Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 23 marzo 2005.

 


TITOLO II

Approvvigionamento

Capo II - Coltivazione

4.  Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas.

1. L'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, è libera.

2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle autorità competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

3. L'attività di prospezione di cui al comma 1 può interessare anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.

4. I risultati dell'attività di prospezione sono messi a disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione è destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di dati geofisici.

6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita la Conferenza unificata, stabilisce criteri e modalità per la concessione, ad opera della regione interessata, del contributo di cui al comma 5 (8) (9).

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(8)  Con D.M. 29 novembre 2002 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente comma.

(9)  Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 2 novembre 2004.

 


5.  Incentivazione alla coltivazione di giacimenti marginali.

1. Ai fini del presente decreto sono definiti a marginalità economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta marginalità economica, o per i quali è possibile, con l'effettuazione di investimenti addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere per detti giacimenti il riconoscimento di marginalità. L'istanza è corredata da una dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:

a) programma delle opere necessarie a rendere economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei relativi investimenti;

b) piano economico e finanziario degli investimenti, corredato dall'analisi della redditività della coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;

c) ulteriore quota percentuale degli investimenti deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il progetto;

d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la qualifica di marginalità economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.

4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.

5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato.

6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari.

 


6.  Criteri e disciplina dell'accesso alle infrastrutture minerarie per la coltivazione.

1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonché alle relative infrastrutture minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, ad altri titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale. L'accesso è dovuto ove risultino verificate le seguenti condizioni:

a) disponibilità della relativa capacità di trasporto, gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditività economica marginale;

b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in Italia;

c) compatibilità della composizione chimica del gas naturale e dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;

d) compatibilità con le norme di sicurezza mineraria;

e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1.

3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale.

5. Nel caso di contitolarità della concessione, tutti gli effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

 


7.  Razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture minerarie per la coltivazione.

1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività di coltivazione. A tal fine i titolari delle diverse concessioni nominano un rappresentante unico, scelto tra i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile per tutti i rapporti con l'Amministrazione ed i terzi attinenti la realizzazione e la gestione delle opere comuni, che richiede l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, specificando tipologia delle opere da realizzare o gestire in comune; l'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla ricezione, non sia stato comunicato il diniego.

2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha diritto ad acquisire direttamente la titolarità di una quota delle opere realizzate in comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con le modalità tra essi concordate e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote, sui partecipanti alla realizzazione stessa.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le funzioni di titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere realizzate in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle diverse concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori nella titolarità delle concessioni stesse. Le variazioni delle quote di titolarità delle opere sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'utilizzo delle opere comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari delle concessioni in ragione delle quote delle opere stesse, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

6. Le opere realizzate in conformità al presente articolo sono considerate pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le quali sono realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ultima concessione a cui le opere stesse sono destinate.

 


TITOLO III

Trasporto e dispacciamento

8.  Attività di trasporto e dispacciamento.

1. L'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico.

2. Le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila affinché l'attività di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di accesso al sistema, nonché sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.

5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attività di trasporto e dispacciamento, nonché alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità dei sistemi interconnessi.

6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza (10).

8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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(10)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 giugno 2004.

 


9.  Definizione di rete nazionale di gasdotti.

1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale (11).

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(11)  Con D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 23 gennaio 2001, n. 18), modificato dal D.M. 30 giugno 2004 (Gazz. Uff. 28 agosto 2004, n. 202), a sua volta modificato dal D.M. 4 agosto 2005 (Gazz. Uff. 24 agosto 2005, n. 196), è stata individuata la Rete nazionale dei gasdotti. Successivamente il citato D.M. 4 agosto 2005 è stato modificato dal D.M. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 26 aprile 2006, n. 96 e Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 107).

 


10.  Linee dirette.

1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.

 


TITOLO IV

Stoccaggio

11.  Attività di stoccaggio.

1. L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione è accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unità geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalità di espletamento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti (12).

2. Nel caso in cui un titolare di concessione di coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attività di stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio.

3. È fatta salva la possibilità per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che pertanto vengono a cessare alla stessa data.

5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, le parole: «ai titolari di concessioni di coltivazione» sono sostituite dalle seguenti «ai richiedenti».

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(12)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 agosto 2005. Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 21 giugno 2005, n. 119/05.

 


12.  Disciplina delle attività di stoccaggio.

1. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (13).

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di stoccaggio, può imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Nel caso di contitolarità di una concessione di stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilità di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.

5. Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 2 adottano il proprio codice di stoccaggio, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di stoccaggio si intende conforme (14).

8. Lo stoccaggio strategico è posto a carico dei soggetti importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti di cui agli articoli 17 e 18.

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi (15).

10. ... (16).

11. Le imprese di gas che esercitano l'attività di stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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(13)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 maggio 2001 e il D.M. 26 settembre 2001.

(14)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 21 giugno 2005, n. 119/05.

(15)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 9 maggio 2001.

(16)  Sostituisce il comma 9 dell'art. 13, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625.

 


13.  Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio.

1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unità geologiche profonde, con riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di ampliare le capacità di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio (17).

2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.

3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento della capacità di stoccaggio.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 3 ad opera della regione interessata (18).

6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.

7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilità di cui sopra, valutate altresì le necessità di incrementare le capacità di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.

8. Resta ferma la facoltà del titolare della concessione di coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di concessione di stoccaggio con le modalità di cui all'articolo 11.

9. In caso di concorrenza tra più domande, la concessione è attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (19).

10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attività di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato (20).

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(17)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2001.

(18)  Con D.M. 29 novembre 2002 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente comma.

(19)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 novembre 2005.

(20)  Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 2 novembre 2004.

 


TITOLO V

Distribuzione e vendita

Capo I - Distribuzione

14.  Attività di distribuzione.

1. L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si intendono comuni, unioni di comuni e comunità montane.

3. Nell'àmbito dei contratti di servizio di cui al comma 1 sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso per inadempimento del gestore del servizio.

4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.

9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

10. Le imprese di gas che svolgono l'attività di distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 


15.  Regime di transizione nell'attività di distribuzione.

1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio può restare socio unico delle società di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

5. Per l'attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione (21).

6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14.

7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;

c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.

8. [Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati] (22).

9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000 (23).

10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione (24).

10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 e il periodo di cui al comma 9 del presente articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo (25).

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(21)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 69 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239. Per la proroga del termine del periodo transitorio di cui al presente comma vedi i commi 1 e 2 dell'art. 23, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(22)  Comma abrogato dal comma 69 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

(23)  Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 23, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(24)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-31 luglio 2002, n. 413 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 10, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 76 della Costituzione.

(25)  Comma aggiunto dall'art. 145, comma 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 68 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 


16.  Obblighi delle imprese di distribuzione.

1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono anche l'attività di dispacciamento sulla propria rete.

2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'àmbito dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse operano, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di universalità del servizio pubblico.

3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione dei criteri di cui al comma 2, può imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i princìpi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalità di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata è verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali (26).

5. [Le imprese di distribuzione di gas naturale, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di modifiche di impianti già allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità, negando o sospendendo la fornitura di gas nel caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un regolamento per lo svolgimento di tali attività in regime di concorrenza, la periodicità delle verifiche e le modalità di copertura dei relativi costi] (27).

6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.

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(26)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 20 luglio 2004.

(27)  Comma abrogato dal comma 51 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239

 


TITOLO V

Distribuzione e vendita

Capo II - Vendita

17.  Attività di vendita ai clienti finali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, allorché il richiedente soddisfa le seguenti condizioni:

a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all'articolo 18, alle necessità delle forniture, e comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;

b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell'affidabilità delle condizioni di trasporto;

c) capacità tecniche e finanziarie adeguate.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le domande per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno 2002. L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 ottobre 2002. Successivamente le domande devono essere presentate sei mesi prima dell'inizio dell'attività e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.

4. L'autorizzazione non può essere negata se non per motivi obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunità europee.

5. Per motivi di continuità del servizio, o su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attività di vendita ai clienti finali nell'area di loro operatività. Tale attività è esercitata a condizioni e modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (28).

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(28)  Con D.M. 24 giugno 2002 sono stati stabiliti i criteri di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

 


18.  Disciplina dell'attività di vendita.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attività di trasporto, nell'àmbito della loro attività di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente connessi alla porzione di rete su cui svolgono la loro attività, la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sull'espletamento dell'obbligo suddetto.

2. A decorrere dal 30 giugno 2003 il servizio di cui al comma 1 è fornito dai soggetti che svolgono l'attività di vendita. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31 marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei valori climatici (29).

3. I soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1° gennaio 2003 forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può determinare un codice di condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalità e contenuti delle informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attività di vendita devono fornire ai clienti stessi.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che svolgono l'attività di vendita a clienti idonei devono fornire contestualmente agli stessi clienti la disponibilità del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I criteri per la determinazione delle capacità di stoccaggio associate alla domanda degli stessi clienti sono stabiliti nell'àmbito del codice di stoccaggio.

5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 Smc la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dal 1° luglio 2002; l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti (30).

6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale devono disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacità di trasporto, stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che svolgono le connesse attività di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un corrispettivo, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro il 1° gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione degli stoccaggi.

7. Le imprese di gas che svolgono l'attività di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 2002.

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(29)  Comma così modificato dall'art. 13-quater, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(30)  Per il differimento del termine di cui al presente comma vedi l'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 11 luglio 2002, n. 130/02 e l'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 4 dicembre 2003, n. 139/03.

 


TITOLO VI

Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza

19.  Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza.

1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale è ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.

4. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata sottraendo sia dalle quantità vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantità di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 è calcolata sottraendo sia dalle quantità importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantità di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.

5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo triennio.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in qualunque forma a favore della società ENI, o di società da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas naturale.

6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinante dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validità delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefìci di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001 (31).

7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

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(31)  Comma aggiunto dall'art. 145, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 


20.  Obblighi di informazione delle imprese del gas.

1. È fatto obbligo alle imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attività informazioni sufficienti per garantire che le relative attività avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.

2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 è stabilito con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gli altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel corso dello svolgimento delle loro attività.

4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro attività nell'àmbito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di imprese controllate, controllanti o collegate.

5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro collegate.

 


21.  Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.

5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas (32).

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(32)  Vedi, anche, gli artt. 2 e 3, D.M. 24 giugno 2002.

 


TITOLO VII

Accesso al sistema

22.  Individuazione dei clienti idonei.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la qualifica di cliente idoneo è attribuita alle seguenti categorie:

a) imprese che acquistano il gas per la produzione di energia elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc all'anno;

d) consorzi e società consortili il cui consumo, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui, purché il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc;

e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi o da società controllate o controllanti o da società sottoposte al controllo di queste ultime;

f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'àmbito del loro sistema di distribuzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sull'applicazione del presente articolo (33).

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(33)  Con Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 273) sono state adottate disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 


23.  Tariffe.

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefìci tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1° gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (34).

3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacità, tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.

4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.

5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria (35).

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(34)  Con Del.Aut.en.el. e gas 30 maggio 2001, n. 120/01 (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147), rettificata con Del.Aut.en.el. e gas 2 luglio 2002, n. 127/02 (Gazz. Uff. 29 luglio 2002, n. 176) e modificata con Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2003, n. 113/03 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2003, n. 239), con Del.Aut.en.el. e gas 5 agosto 2004, n. 141/04 (Gazz. Uff. 17 settembre 2004, n. 219), con Del.Aut.en.el. e gas 5 agosto 2004, n. 144/04 (Gazz. Uff. 18 settembre 2004, n. 220), con Del.Aut.en.el. e gas 18 gennaio 2005, n. 05/05 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31) e con Del.Aut.en.el. e gas 18 gennaio 2005, n. 06/05 (Gazz. Uff. 8 febbraio 2005, n. 31), sono stati fissati i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl. Con Del.Aut.en.el. e gas 27 febbraio 2002, n. 26/02 (Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77) sono stati fissati i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale. Con Del.Aut.en.el. e gas 4 agosto 2005, n. 178/05 (Gazz. Uff. 20 agosto 2005, n. 193) sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione. Con Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2005, n. 167/05 (Gazz. Uff. 23 agosto 2005, n. 195) sono state adottate le garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e sono state emanate le norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione. Con Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 166/2005 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale.

(35)  Vedi, anche, l'art. 30, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

 


24.  Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficoltà economiche dovute a contratti «take or pay».

1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay» sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.

3. Il rifiuto è manifestato con dichiarazione motivata ed è comunicato immediatamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. In nessun caso può essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformità ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme (36).

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(36)  Con Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 90/03 (Gazz. Uff. 8 settembre 2003, n. 208), è stata emanata la disciplina dell'accesso di cui al presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 17 luglio 2002, n. 137/02 e con Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 138/04 sono stati definiti i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale di cui al presente comma.

 


25.  Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di capacità, di connessione o per obblighi di servizio pubblico.

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di capacità o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2. L'accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o di connessione (37).

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24, comma 3.

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(37)  Con Del.Aut.en.el. e gas 15 maggio 2002, n. 91/02 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125) modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 90/03 (Gazz. Uff. 8 settembre 2003, n. 208), è stata emanata la disciplina dell'accesso di cui al presente comma.

 


26.  Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti «take or pay».

1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo «take or pay» sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo «take or pay», chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.

2. Il rifiuto all'accesso non può essere motivato da gravi difficoltà economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo «take or pay», o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa può trovare soluzioni alternative.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunità europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.

4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa è obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.

 


27.  Norme per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema gas.

1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea (38).

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.

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(38) Con D.M. 19 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 19 marzo 2007, n. 65) è stata approvata la regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

 


TITOLO VIII

Organizzazione del settore

28.  Compiti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas (39).

3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, o dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia (40).

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può svolgere un ruolo di promozione delle iniziative del settore e può, entro il 31 dicembre 2002 (41) e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase di transizione del sistema.

5. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficoltà insorte e devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono comunicate tempestivamente alla Commissione delle Comunità europee.

6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione. In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a porre in atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione, del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento al settore della distribuzione del gas.

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(39)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 settembre 2001. Vedi, anche, il D.M. 29 settembre 2005 e il D.M. 12 dicembre 2005.

(40)  Con D.M. 29 settembre 2006 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2006, n. 243) sono state adottate le misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno.

(41)  Termine prorogato al 31 dicembre 2005 dal comma 49 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 


29.  Criteri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte degli enti competenti.

1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o più delle attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio, distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa è rilasciata in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori.

2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorità competente di cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale ne dà informazione alla Commissione delle Comunità europee.

3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorità competenti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali (42).

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(42)  Per la determinazione dei criteri di cui al presente articolo, vedi il D.M. 27 marzo 2001 e il D.M. 24 giugno 2002.

 


30.  Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas.

1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni.

2. [I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359] (43).

3. [Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte all'Autorità competente ai sensi del comma 1 nel termine di cui all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato] (44).

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, l'Autorità competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la realizzazione delle opere, può, con atto motivato, disporre l'occupazione di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere stesse, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

5. [I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di distribuzione, dalla competente Autorità regionale] (45).

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(43)  Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(44)  Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(45)  Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

 


31.  Dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacità disponibile in quelle esistenti.

1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 30 è disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilità ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.

2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorità competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione (46).

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(46)  Vedi, anche, l'art. 52-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

 


32.  Modifiche alle norme sulla pubblica utilità.

1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei metanodotti, la relativa dichiarazione di pubblica utilità, la procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i procedimenti di verifica di compatibilità ambientale, ove prescritta, e le autorizzazioni rilasciate per le stesse opere dagli enti locali] (47).

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(47)  Comma abrogato dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

 


TITOLO IX

Condizioni di reciprocità

33.  Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea.

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente decreto.

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.

3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o più imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione, ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le condizioni del mercato e della particolare questione, potrà richiedere alla Commissione delle Comunità europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la fornitura richiesta.


 


34.  Linee dirette tra imprese e clienti idonei di altri Stati membri dell'Unione europea.

1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel territorio nazionale, nonché in altri Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato.

2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.

 


35.  Competenze in materia di controversie in materia di accesso.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è l'autorità competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.

 


TITOLO X

Norme transitorie e finali

36.  Norme transitorie.

1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (48) emana apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.

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(48)  Termine prorogato al 31 dicembre 2005 dal comma 49 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.

 


37.  Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 


38.  Abrogazioni di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare:

a) le parole: «di idrocarburi» al comma 1 dell'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: «di coltivazione e di quella», le parole: «contestualmente e» e le parole da: «di concerto» fino alla parola «statali» del comma 9 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7, e l'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 170;

b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

 


39.  Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 



D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(omissis)

 

Il testo che si omette è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

 

 


D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2000, n. 285.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III, sezione III, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito l'avviso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato reso in data 23 marzo 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Acquisito l'avviso dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali reso in data 22 giugno 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;

 

Emana il seguente regolamento:

 


1.  Oggetto e definizioni.

1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (3).

1-bis. Le procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e attraverso canali di importazione non ufficiali da Stati aderenti allo spazio economico europeo, sono definite con convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane (4).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;

 

b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;

 

c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;

 

d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

 

e) sportello, lo «sportello telematico dell'automobilista» presso il quale è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.

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(3)  Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 (Gazz. Uff. 24 agosto 2004, n. 198).

(4)  Gli attuali commi 1 e 1-bis così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 (Gazz. Uff. 24 agosto 2004, n. 198). Vedi, anche, il comma 380 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

 


2.  Istituzione e attivazione dello sportello.

1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.

2. Lo sportello può essere attivato:

a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;

 

b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;

 

c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

3. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.

4. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

5. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso (5).

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(5)  Con D.M. 21 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 19 marzo 2001, n. 65) sono state definite le caratteristiche del logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

 


3.  Sicurezza e funzionamento dello sportello.

1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'A.C.I.

2. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza delle modalità indicate al comma 1.

 


4.  Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:

a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;

 

b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2;

 

c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;

 

d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma 2;

 

e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

2. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:

a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di consulenza automobilistica e il C.E.D. del Ministero, denominata «prenotamotorizzazione», con un collegamento privo di concentratori intermedi;

 

b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.

3. Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.

4. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.

5. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.

 


5.  Accertamento di conformità e archiviazione.

1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.

2. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

3. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.

 

 


6.  Irregolare rilascio dei documenti.

1. In caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.

2. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.

3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I.

 


7.  Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico.

1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:

a) le operazioni relative al rilascio del certificato di proprietà di cui all'articolo 93, comma 5, con le connesse annotazioni dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio;

 

b) le operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà di cui all'articolo 94, comma 1;

 

c) le operazioni relative alla cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero di cui all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

 

d) le operazioni relative alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Il competente ufficio provinciale dell'A.C.I. che gestisce il P.R.A. consente il collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I. e assegna, mediante l'utilizzazione di apposite procedure informatiche, un quantitativo di certificati di proprietà sufficiente a coprire il fabbisogno del richiedente per il periodo di un mese. In caso di collegamento diretto è, altresì, verificata la conformità delle linee e delle apparecchiature ai requisiti minimi fissati dall'A.C.I.

3. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad alcuna delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti al P.R.A., direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al sistema informativo dell'A.C.I. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.

4. Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale. Ad ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o per il tramite del collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle richieste medesime.

5. Il sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello.

6. Entro le ore venti dei giorni lavorativi, mediante apposite procedure informatiche, lo sportello, direttamente o per il tramite del Centro elaborazione dati del Ministero, è tenuto ad effettuare al sistema informativo dell'A.C.I. la richiesta della stampa dell'elenco riepilogativo delle formalità trasmesse.

7. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco di cui al comma 6, unitamente alle note di formalità ed alla relativa documentazione di parte, la prova dell'avvenuto versamento degli importi dovuti e la fotocopia del documento di identità del richiedente sono consegnati al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., il quale provvede all'espletamento dei controlli di propria competenza e, verificata la regolarità della documentazione, provvede alla relativa archiviazione.

 


8.  Inidoneità o irregolarità della documentazione (6).

1. In caso di accertata inidoneità della documentazione prodotta ovvero degli importi versati, l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., sospende l'esito positivo attribuito all'operazione, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e ne dà comunicazione allo sportello richiedente.

2. In caso di accertata irregolarità nel rilascio della documentazione di competenza del P.R.A., lo sportello è tenuto a provvedere al ritiro del certificato di proprietà eventualmente già consegnato alla parte ed a restituirlo al competente ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., nel giorno lavorativo successivo, entro la fine dell'orario di apertura al pubblico. La richiesta potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione ovvero degli importi dovuti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione.

3-bis. [Ai fini della prima iscrizione di un autoveicolo nuovo nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) il venditore, previa corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti, ha facoltà di presentare per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad uno degli sportelli telematici dell'automobilista di cui al presente decreto, un'autocertificazione provvisoriamente sostitutiva del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprietà, conforme al modello di cui all'Allegato I, sottoscritta anche dall'acquirente che non assume tuttavia alcuna responsabilità, nella quale si impegna a produrre allo stesso sportello, entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo, il titolo originale] (7).

3-ter. [In caso di mancata presentazione del titolo nel termine previsto dal comma 3-bis, il P.R.A. procede d'ufficio a cancellare l'iscrizione del veicolo dandone comunicazione al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti] (8).

3-quater. [Nel caso previsto dal comma 3-ter, le targhe del veicolo, il relativo documento di circolazione e il certificato di proprietà devono essere restituiti all'Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3-bis. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a darne comunicazione all'interessato] (9).

3-quinquies. [Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3-quater, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà] (10).

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(6)  Rubrica così modificata prima dall'art. 1, D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12) e poi dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12) e poi abrogato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12) e poi abrogato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12) e poi abrogato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(10)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12) e poi abrogato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

 


9.  Irregolare rilascio dei documenti.

1. L'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., trascorso infruttuosamente il termine di cui all'articolo 7, comma 7, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, ove la restituzione non avvenga entro il terzo giorno lavorativo successivo all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento stesso.

2. La sospensione dei collegamenti telematici attivati presso i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, nonché presso le delegazioni A.C.I., è disposta dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., per la durata massima di un mese nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, venga accertata la prima violazione e per la durata massima di tre mesi, in caso di accertamento della seconda violazione.

3. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per consentire l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli sportelli istituiti presso gli uffici provinciali della motorizzazione nel senso che l'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., comunica l'irregolarità al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale adotta i provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la sospensione delle attività di sportello fino al ripristino delle necessarie condizioni di operatività.

 


10.  Norme transitorie e finali.

1. I collegamenti telematici di cui all'articolo 2, sono attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.

2. Le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, sono definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.

3. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


Allegato I (11)

(articolo 8, comma 3-bis)

 

 

 

All'Ufficio provinciale ACI di

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 DICEMBRE 2000, n. 445, RELATIVA ALLA PRIMA ISCRIZIONE DEL VEICOLO AL P.R.A.

(articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

 

 

Il sottoscritto

 

, consapevole delle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali

 

 

in materia per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiara di essere il VENDITORE per la Soc.

 

 

 

 

(concessionaria) del veicolo

 

 

 

fabbrica

 

tipo

 

 

 

telaio n.

 

in data

 

 

 

al Sig./Sig.ra

 

per il prezzo di euro

 

 

 

vendita soggetta/non soggetta ad IVA (cancellare il dato che non interessa), come da dichiarazione sottoscritta

 

dall'acquirente.

 

GENERALITÀ DEL VENDITORE:

 

Cognome

 

Nome

 

in qualità di (specificare se legale rappresentante

 

o procuratore)

 

della Ditta

 

 

 

Ragione Sociale

 

Data di nascita

 

 

 

Luogo di nascita

 

Stato

 

Codice Fiscale

 

 

 

Residente a

 

Via/P.za

 

 

 

Provincia

 

CAP

 

 

 

Dichiara che entro dieci giorni dalla data di iscrizione del veicolo produrrà il titolo (atto di vendita) consapevole che l'iscrizione sarà cancellata d'ufficio se l'atto non sarà prodotto nei termini di legge.

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ACQUIRENTE:

 

 

 

Cognome

 

Nome

 

Ragione Sociale

 

 

 

 

 

Data di nascita

 

Luogo di nascita

 

Stato

 

 

 

 

 

Codice Fiscale

 

Residente a

 

 

 

 

 

Via/P.za

 

N.

 

Provincia

 

CAP

 

 

 

 

 

Dichiara di essere l'acquirente del veicolo sopra indicato.

 

 

 

Dichiara di essere consapevole che la mancata presentazione nei termini di legge, da parte del venditore, del titolo (atto di vendita) determina la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione del veicolo al P.R.A.

 

 

 

 

 

(luogo e data)

 

Firma dell'acquirente [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

(luogo e data)

 

Firma dell'acquirente [*]

[*] identificativo mediante l'allegata fotocopia del documento d'identità/riconoscimento.

INFORMATIVA legge n. 675 del 1996: si informa che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 1996, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'àmbito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, Via Marsala 8, 00185 Roma.

Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica S.p.a. (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'articolo 13 della legge n. 675 del 1996.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(11)  Allegato aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 10 novembre 2003, n. 377 (Gazz. Uff. 16 gennaio 2004, n. 12) e poi abrogato dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 1, 33, 34, 34-bis)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

 


TITOLO I

Princìpi generali

1.  Finalità ed àmbito di applicazione.

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (3).

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

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(3)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 e l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168.

(omissis)


33.  Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

(Art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'àmbito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'àmbito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'àmbito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'àmbito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

 


34.  Gestione del personale in disponibilità.

(Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro (69).

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'àmbito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

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(69)  Comma così sostituito dal comma 1-quinquies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


34-bis.  Disposizioni in materia di mobilità del personale.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso (70).

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 (71).

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (72).

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (73) (74).

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(70)  Comma così sostituito dal comma 1-sexies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(71)  Comma così modificato dal comma 1-septies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(72)  Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(73)  Comma aggiunto dal comma 1-octies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(74)  In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 247 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

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(omissis)

 

 


D.M. 31 ottobre 2001
Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2001, n. 279.

 


IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti», a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante «Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore»;

Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», che detta norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti;

Considerato che sono state acquisite nel corso degli incontri di lavoro tenutisi presso l'Amministrazione le osservazioni di tutti i soggetti interessati sul documento con il quale l'Amministrazione ha dedicato le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti nonché quelle formulate dal coordinamento interregionale e dall'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani, pervenute rispettivamente in data 8 giugno 2001 e 13 giugno 2001;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisita nel corso della riunione del 27 settembre 2001, nella quale l'Unione province italiane - UPI, ha raccomandato che nelle attività di programmazione regionale della rete di distribuzione dei carburanti siano adeguatamente coinvolte le province;

Decreta:

 


Articolo unico.  È approvato il Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti contenente le linee guida di cui al documento allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

 


Allegato

Linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti

Obiettivo.

Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza.

Azioni.

Migliorare l'attuale conoscenza del sistema distributivo attraverso la creazione di banche dati regionali che utilizzino modalità di rilevamento omogenee.

Razionalizzare l'offerta attraverso la riduzione del numero di impianti e conseguente aumento dell'erogato medio. Priorità: favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.

Definizione delle incompatibilità.

Sono state individuate le seguenti fattispecie di incompatibilità:

Centri abitati:

a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;

b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

Fuori dai centri abitati:

c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;

f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).

Le fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) possono, tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessità di certezza da parte degli operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede di programmazione regionale in considerazione delle diverse realtà territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato l'incompatibilità.

Alle fattispecie selezionate le regioni potranno, previa consultazione congiunta degli operatori e delle associazioni di categoria ex art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, attribuire diversa priorità valutando per ciascuna di esse l'impatto sulla rete esistente.

Sulla base delle fattispecie individuate nel piano nazionale e nella conseguente programmazione regionale, i comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti dichiarando la decadenza dall'autorizzazione per gli impianti che ricadano nelle fattispecie sopra descritte. Tali fattispecie esauriscono le verifiche di cui all'art.1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 346/1999, fatte salve le ulteriori norme vigenti in materia. Sono in ogni caso fatte salve le verifiche già effettuate.

I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad autorizzazione, come definite nella programmazione regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata effettuata la verifica ovvero abbiano prodotto all'amministrazione comunale una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di non ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilità come sopra definite.

Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura degli impianti, potranno avvalersi dello strumento dell'accordo di programma da stipulare fra operatori, comuni, province, regione stessa.

Programmare per bacini d'utenza.

La programmazione regionale definisce i bacini d'utenza quali àmbiti territoriali omogenei che possono coincidere con le province. In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base ad alcuni parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie prevalenti di viabilità, i flussi di traffico, stagionalità della domanda per motivazioni turistiche.

Determinazione di criteri per l'installazione dei nuovi impianti.

Premesso che, da un punto di vista strettamente procedurale, si ritiene che il ricorso allo strumento dello «sportello unico» debba essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove autorizzazioni, la programmazione regionale specificherà la tipologia di nuovi impianti individuata dall'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge n. 383/1999, convertito con modifiche dalla legge n. 496/1999, in relazione alle esigenze di ciascun territorio. In effetti la previsione normativa, pur indicando chiaramente una tipologia di impianto arricchito dalla presenza di servizi e attività accessorie, dotato di self service post payment, volutamente lascia alla programmazione regionale le necessarie articolazioni di tale modello ipotetico. Si individueranno quindi più tipologie o meglio più standards qualitativi in grado di caratterizzare e diversificare i nuovi impianti.

Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti l'assenza delle condizioni di incompatibilità sopra indicate deve essere preliminarmente verificata o attestata dal richiedente attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato.

Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi impianti in relazione all'utenza servita, prevedendo quindi una differenziazione in funzione della localizzazione dell'impianto stesso. Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze fra impianti sulle quali si ritiene di non dover fissare a livello nazionale alcuna, distanza minima obbligatoria ma dare, coerentemente, con l'indirizzo legislativo, l'indicazione che la previsione nella programmazione regionale di distanze, sia pure minime, sia comunque obbligatoria.

In sintesi, i criteri da determinare per l'installazione dei nuovi impianti risultano appartenere alle seguenti categorie:

Tipologie o standards qualitativi.

Deve preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio «minima» che tenga conto della esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle zone territorialmente svantaggiate. La tipologia deve essere costruita tenendo conto del bacino d'utenza e dei flussi di traffico. In ogni caso, sia pure con le necessarie articolazioni, la tipologia di riferimento potrà promuovere la vendita di tutti i tipi di carburante, la presenza di attività commerciali integrative, la presenza del servizio self-service post-pagamento. In relazione ai carburanti commercializzati non si ritiene giustificata alcuna imposizione di tetto massimo percentuale riferito ad alcuni carburanti (g.p.l. e metano). Infine, per quanto riguarda l'installazione di nuovi impianti su aree pubbliche individuate dai comuni, si ritiene debba esserne prevista l'assegnazione attraverso procedure ad evidenza pubblica (gare).

Superfici minime.

Per ciascuna tipologia deve essere fissata la superficie minima di riferimento.

Superfici edificabili.

Al fine di consentire un reale sviluppo delle attività integrative alla vendita di carburante, la programmazione regionale dovrà prevedere per gli impianti appositi ed adeguati indici di edificabilità in relazione all'area di pertinenza.

Distanze.

La programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra impianti, misurate dall'accesso degli impianti sulla viabilità pubblica.

Non si ritiene giustificata alcuna imposizione di distanze differenziate per tipo di prodotto.

Impianti uso privato.

Fanno parte di tale tipologia tutte le attrezzature fisse e/o mobili senza limiti di capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio. Pertanto ad essi si applicano le norme dettate dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Per tali impianti le regioni dovranno promuovere ogni utile strumento per migliorare la conoscenza della struttura di tale segmento distributivo anche al fine di una eventuale indicazione nelle programmazioni regionali di criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali. I risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati dalle società che commercializzano prodotti petroliferi al fine di verificare che i propri clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale.

Ammodernamento.

L'ammodernamento della rete esistente rappresenta uno degli obiettivi qualificanti del Piano nazionale.

L'ammodernamento quindi deve essere favorito con ogni possibile mezzo al fine di pervenire gradualmente al miglioramento sull'intera rete distributiva degli standards qualitativi.

A tal fine la programmazione regionale può scegliere gli strumenti che riterrà opportuni in relazione alle specificità del territorio ed a come nelle singole regioni si è sviluppata la rete distributiva.

Si indicano di seguito alcune possibili linee di sviluppo della programmazione regionale in materia:

la programmazione regionale potrà attuare l'ammodernamento della rete anche attraverso l'utilizzo del servizio self-service pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate;

per gli impianti situati nei centri storici deve essere valutata, per le indubbie ricadute positive dal punto di vista ambientale, la possibilità di trasformazione/integrazione degli impianti da ammodernare in colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

l'installazione del servizio self-service pre-pagamento e l'aggiunta di nuovi prodotti costituiscono modifica dell'impianto soggetta, sulla base della programmazione regionale, ad autorizzazione o a semplice comunicazione;

per il g.p.l. ed il metano per i quali non è consentito l'utilizzo del servizio self-service per motivi di sicurezza, l'ammodernamento degli impianti con tale tipo di prodotti dovrà garantire uno sviluppo adeguato, rapportato all'utenza potenziale, della rete distributiva di tali prodotti. A tal fine potranno essere indicate idonee distanze fra impianti funzionali al raggiungimento del suddetto obiettivo;

anche per gli impianti esistenti la programmazione regionale prevederà appositi ed adeguati indici di edificabilità al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;

la programmazione regionale potrà favorire il processo di ammodernamento con incentivi di carattere amministrativo, economico e finanziario, a favore di tutti gli operatori del settore, nell'àmbito delle esistenti o emanande normative regionali in materia di sviluppo degli investimenti.

Princìpi di flessibilizzazione degli orari.

La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che dall'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 nonché dalla lettera g) dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Al riguardo le regioni, con i piani regionali, adottano le opportune iniziative per ottimizzare, attraverso lo strumento della flessibilità degli orari come sopra disciplinati, il servizio reso all'utenza.

Sviluppo delle attività integrative sugli impianti.

Per tale punto occorre ricordare la normativa e programmazione regionale emanata in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998 nella quale vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali da installare presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, mentre per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le regioni, in vista della prossima emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, predisporranno gli strumenti opportuni per adempiere alle prescrizioni dettate dalla lettera i) dell'art. 19 della legge n. 57/2001.

In relazione inoltre alle attività artigianali connesse all'attività di distribuzione dei carburanti (quali officine, gommisti ecc.), non soggette ad autorizzazioni amministrative, occorre che la programmazione regionale preveda possibili linee di sviluppo di tali attività.

Norme finali e transitorie.

Le regioni adottano o adeguano la propria programmazione regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida.

Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida.

Fino all'emanazione delle programmazioni regionali o dell'adeguamento delle stesse in coerenza al Piano nazionale, si applicano le disposizioni contenute nelle programmazioni regionali vigenti in quanto compatibili con la normativa statale in materia.

I comuni hanno a loro volta sei mesi di tempo decorrenti dall'emanazione o dall'adeguamento delle programmazioni regionali per effettuare le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti rispetto alle fattispecie di incompatibilità individuate nel presente documento.

Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato) devono chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, nel termine che verrà indicato nelle programmazioni regionali e comunque entro sei mesi dall'adozione delle programmazioni regionali medesime.

 


D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)
(art. 3L)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» ed «R».

(3)  Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico (artt. 107-121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione e al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, poi al 1° luglio 2005 dall'art. 19-quater, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine al 1° luglio 2006, dall'art. 5-bis, D.L. 27 maggio 2005, n. 86, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Da ultimo, il termine previsto dal citato articolo 5-bis è stato prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007, dall’art. 1-quater, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e non oltre il 31 maggio 2007, dal comma 1 dell'art. 3, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

(omissis)

3. (L)  Definizioni degli interventi edilizi.

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (5);

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

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(5)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).

 (omissis)

 


L. 28 marzo 2003, n. 53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (art. 7)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77.

(omissis)

 


7.  Disposizioni finali e attuative.

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004 (12).

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

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(12)  Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Per la proroga del termine del regime transitorio di cui al presente comma vedi il comma 6 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.

 


 


D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 24, 33-35, all. B)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2)  Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/60I6.

 (omissis)

 


24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

 


Capo II - Misure minime di sicurezza

33. Misure minime.

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

 


34. Trattamenti con strumenti elettronici.

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

 


35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

 


 

Allegato B

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'àmbito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;

19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;

19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

 (omissis)

 


D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 45)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

(omissis)

 


45.  Imposizione, modifica o revoca degli obblighi.

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.

2. L'Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve:

a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;

b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell'articolo 28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;

c) l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.

3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una decisione che autorizza o vieta l'adozione dei provvedimenti.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall' articolo 12.

 

(omissis)

 


D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124
Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110.

 

(omissis)

Il testo omesso è consultabile presso il Servizio Studi – dipartimento Attività produttive

 

 

 



D.L. 3 agosto 2004, n. 220
Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari (art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 2004, n. 195 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 ottobre 2004, n. 257 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2004, n. 246), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Titolo così modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257.

(omissis)

 


2. Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui (11).

1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (12).

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (13).

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (14).

1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002» (15).

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(11)  Rubrica così modificata dalla legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257.

(12)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257.

(13)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257.

(14)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257.

(15)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 ottobre 2004, n. 257.

(omissis)

 


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

 (omissis)

 


Articolo 1 - comma 5 - Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica (4).

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(4)  Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate nell'elenco di cui al Com.ISTAT 29 luglio 2005 (Gazz. Uff. 29 luglio 2005, n. 175) e al Com.ISTAT 28 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174). Vedi, anche, l'art. 14-viciesquinquies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e all'art. 11-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


D.M. 1 dicembre 2004, n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2005, n. 22, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle attività produttive: Circ. 23 maggio 2005.

 


IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sentito il Ministro della salute;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante: «Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331» e, in particolare, il Titolo I, concernente: «Norme per la prevenzione contro gli infortuni derivanti dalla installazione ed uso di generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di vapore e di gas»;

Visto il regolamento di cui al D.M. 21 maggio 1974 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante «Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione»;

Visto l'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni;

Visto il regolamento di cui al D.M. 1° dicembre 1975 del Ministero del lavoro, concernente norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale», e, in particolare, gli articoli 6, 7, 14, 20, 23, 24 e 72;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597 «Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative dell'Unità Sanitarie Locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro»;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: «Attuazione della Direttiva 89/391/CEE, della Direttiva 89/654/CEE, della Direttiva 89/655/CEE, della Direttiva 89/656/CEE, della Direttiva 90/269/CEE, della Direttiva 90/394/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, recante: «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione» e, in particolare, l'articolo 19;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 18417 del 4 ottobre 2004;

Espletata la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 2004;

Adotta il seguente regolamento:

 


1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:

a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettere a), b) e c);

b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;

c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione della direttiva 87/404/CEE e della direttiva 90/488/CEE;

d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e già posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:

a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;

b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;

c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;

d) verifiche di riparazione o modifica.

 


2. Esclusioni.

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti elencati all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2000, fatte salve le attrezzature di cui all'articolo 1, lettera c), nonché ai seguenti oggetti:

a) gli apparecchi a pressione per la preparazione rapida del caffè;

b) le pentole a pressione per uso domestico;

c) i generatori, i recipienti e le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;

d) gli estintori d'incendio fissi, quando la loro pressione massima ammissibile non superi 10 bar, oppure il loro diametro interno non superi 400 mm; gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar;

e) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata il cui volume complessivo è inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar;

f) i generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile in bar per la capacità totale in litri non superi 300 e la cui pressione non superi 10 bar;

g) le attrezzature e gli insiemi previsti dall'articolo 3, comma 3 e le attrezzature a pressione standard di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 93/2000;

h) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);

i) recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacità ≤ 25 litri e, se con pressione ≤ 12 bar, aventi capacità ≤ 50 litri;

l) le attrezzature di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), del decreto legislativo n. 93/2000, nonché i cilindri di motrici termiche e di compressori di vapori o di gas, i mantelli di turbine a vapore o a gas e i recipienti intermediari delle motrici ad espansione multipla o dei compressori di gas (a più fasi), quando facciano parte dell'incastellatura della macchina;

m) le valvole d'intercettazione aventi dimensione nominale DN non superiore a 80, nonché le valvole di diametro superiore sempreché il fluido che deve attraversarle non sia nocivo sotto l'aspetto sanitario o pericoloso per accensioni od esplosioni e non abbia temperature superiori a 300 °C e pressione massima ammissibile tale che il prodotto della pressione stessa in bar per il DN della valvola superi 1000 bar;

n) le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell'aria;

o) i desurriscaldatori, gli scaricatori, e i separatori di condense, disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas, purché si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 500;

2) la pressione massima ammissibile PS non superi i 6 bar;

3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 3000;

p) i serpentini ad afflusso libero nell'atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;

q) gli alimentatori automatici, per i quali si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

1) il loro diametro interno in mm o dimensione nominale non superi 400;

2) la loro pressione massima ammissibile PS non superi 10 bar;

3) il prodotto del loro diametro interno in mm o dimensione nominale DN per la pressione massima ammissibile non superi 4000;

r) i generatori di vapore collocati a bordo dei galleggianti muniti di licenza dell'autorità marina, qualunque sia l'uso cui sono destinati;

s) i generatori di vapore collocati a terra, nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, seni e nelle spiagge, dentro i limiti del territorio marittimo, per i servizi riguardanti direttamente l'industria della navigazione e il commercio marittimo;

t) i generatori ed i recipienti in servizio delle navi della Marina Militare, degli Stabilimenti di Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

u) i generatori ed i recipienti in servizio sui piroscafi destinati alla navigazione lacuale in servizio cumulativo con le strade ferrate;

v) i generatori ed i recipienti nel naviglio della Guardia di finanza:

aa) gli impianti, le attrezzature anche quando installati su mezzi mobili destinati alla difesa nazionale;

bb) le tubazioni con DN ≤ 80;

cc) le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

 


3. Specifiche tecniche relative all'esercizio delle attrezzature e degli insiemi.

1. Su richiesta del Ministero delle attività produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l'esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all'articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l'ISPESL e con l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 


4. Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio.

1. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.

2. La verifica, effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice, riguarda l'accertamento della loro corretta installazione sull'impianto.

3. Al termine della verifica il soggetto verificatore consegna all'azienda un'attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati. In caso di esito negativo della verifica, il documento indica espressamente il divieto di messa in servizio dell'attrezzatura a pressione esaminata.

4. Ai soli fini della verifica di primo impianto è consentita la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o insieme.

 


5. Esclusioni dal controllo della messa in servizio.

1. Non sono soggetti alla verifica della messa in servizio le seguenti categorie di attrezzature ed insiemi:

a) tutte le attrezzature ed insiemi già esclusi dall'articolo 2;

b) gli estintori portatili e le bombole portatili per apparecchi respiratori;

c) i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991 aventi pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar*1;

d) gli insiemi per i quali da parte del competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio.

 


6. Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio.

1. All'atto della messa in servizio l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'ISPESL e all'Unità Sanitaria Locale (USL) o all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:

a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;

b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;

c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso;

d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;

e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

2. Per le attrezzature costruite in serie, quali i serbatoi di stoccaggio di gas petrolio liquefatto (GPL), di capacità non superiore a 13 m3 e dei loro insiemi, nonché i serbatoi di gas criogenici liquefatti di capacità non superiore a 35 m3 e dei loro insiemi installati presso utilizzatori da aziende che, conservandone la proprietà e la responsabilità tecnica provvedono al loro rifornimento, l'interessato può compilare un'unica dichiarazione di messa in servizio cumulativa per tutte le apparecchiature e per i loro insiemi installati in un semestre. In tal caso, la dichiarazione di messa in servizio è trasmessa dall'azienda all'ASL o all'USL e all'ISPESL.

3. Gli accessori di sicurezza, i dispositivi di controllo e le valvole di intercettazione, indicate all'articolo 9 del presente regolamento non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio. Essi seguono le procedure delle attrezzature a pressione che sono destinate a proteggere.

4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

 

 


7. Obblighi degli utilizzatori.

1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti;

b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio;

2. L'utilizzatore è tenuto, in particolare, all'osservanza di quanto segue:

a) fornire al soggetto incaricato per l'attività di verifica l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1 assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonché tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l'esecuzione delle attività di verifica e controllo;

b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza;

c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell'attività di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica;

d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attività di verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme già sottoposta a temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).

3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio è condizionato al consenso, o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.

 


8. Obbligo delle verifiche periodiche.

1. Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.

2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati.

 


9. Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche.

1. Se, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che siano superati i limiti ammissibili di pressione o di temperatura, l'attrezzatura a pressione deve essere dotata di adeguata combinazione di dispositivi di protezione che garantiscono il non superamento dei limiti ammissibili di pressione e di temperatura. In particolare per dispositivi di protezione s'intendono:

a) accessori di sicurezza, dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:

1) dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);

2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e di dispositivi di «misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza» (SRMCR);

b) dispositivi di controllo, i dispositivi che permettono di misurare le variabili di processo durante l'esercizio. I dispositivi di controllo si dividono in:

1) strumenti indicatori, dispositivi costituiti da una o più unità distinte, che permettono la lettura dei valori dei parametri in osservazione, localmente o a distanza, a mezzo di rilevazione diretta o indiretta. Gli indicatori comprendono i manometri e termometri, indicatori di livello, sensori e trasmettitori di pressione, trasmettitori di temperatura, trasmettitori di livello o altri dispositivi equivalenti;

2) allarmi, accessori di controllo, costituiti da una o più unità distinte, installati e collegati in modo tale che, al raggiungimento di un valore predeterminato e prefissato della pressione, della temperatura o di altro parametro ritenuto essenziale ai fini della sicurezza o della corretta gestione dell'apparecchiatura in pressione, segnalano con mezzi visivi e sonori oppure disgiuntamente visivi o sonori, al personale addetto la necessità di apportare le opportune correzioni al processo.

2. La scelta del tipo ed il dimensionamento dei dispositivi di protezione di cui al comma 1, devono essere effettuati dal fabbricante o dall'utilizzatore tenendo conto delle varie condizioni di esercizio ed installazione per le varie situazioni di regime, di transitorio e di emergenza.

3. Per i dispositivi di cui al comma 2 deve essere garantito che i requisiti di funzionalità rispettino i limiti temporali di validità stabiliti dai relativi fabbricanti.

4. All'atto delle verifiche di cui agli articoli 4 ed 8 deve essere accertata l'esistenza e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza e controllo di cui al comma 1 posti a corredo dell'impianto con le modalità dell'articolo 13; deve essere altresì accertato che l'installazione e la reale destinazione d'uso dei componenti sia conforme a quanto riportato nelle istruzioni operative.

5. Per la verifica di funzionalità dei dispositivi indicati ai precedenti commi è consentito, ove possibile, effettuare le prove e verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come previsto nel manuale di istruzioni operative del componente nel contesto dell'impianto cui è destinato.

 


10. Riqualificazione periodica.

1. Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1, finalizzati alla «riqualificazione periodica» degli stessi ed allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea tutte le attrezzature di cui all'articolo 1, vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del decreto legislativo n. 93/2000.

2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:

a) verifiche d'integrità come definite all'articolo 12;

b) verifiche di funzionamento come definite all'articolo 13.

3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione, è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza di tali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e manutenzione, indichi periodicità di interventi inferiori a quelle indicate nella citata tabella con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compromettere nel tempo la stabilità strutturale delle attrezzature.

Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati dell'ultima verifica eseguita.

4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

5. Ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonché per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive; la relativa richiesta di deroga dovrà essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata relazione tecnica.

 


11. Esenzioni dalla riqualificazione periodica.

1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:

a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna e esterna o esterna, purché la pressione PS sia ≤ 12 bar e il prodotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar*l;

b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS ≤ 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);

c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;

d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;

e) i generatori di acetilene;

f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);

g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;

h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II categoria;

i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.

 


12. Verifiche di integrità in occasione delle verifiche periodiche.

1. La verifica di integrità consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.

2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercibilità dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto preposto, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercibilità con la permanenza dei difetti riscontrati.

3. Per le attrezzature di cui all'articolo 1 che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso, oltre ai controlli di cui ai commi precedenti, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia.

4. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno o risulta comunque non ispezionabile esaustivamente, l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione a 1.125 volte la pressione PS che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.

5. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.

6. La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la pressione PS. In tale caso dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per tale tipo di collaudo e la prova deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.

7. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica né la ispezione visiva interna, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura.

 


13. Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche.

1. La verifica di funzionamento consiste:

a) nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio, nelle istruzioni d'uso del fabbricante e, ove prescritto, nell'attestazione, di cui all'articolo 4, comma 3, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio;

b) nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza. La verifica di funzionalità dei predetti accessori di sicurezza può essere effettuata con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievole per le condizioni di esercizio, determinandone l'intervento in opera. In particolare per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione.

 


14. Riparazione e modifiche.

1. La riparazione consiste nella sostituzione di parte di un'attrezzatura a pressione oppure nella riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la modifica consiste in un intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo, dopo essere stata messa in servizio.

2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo n. 93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente, la riparazione è eseguita in osservanza della procedura sotto indicata:

a) il riparatore, prima dell'intervento tecnico, comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare e, se possibile, le relative procedure di collaudo previste dalla normativa tecnica con la quale il componente è stato realizzato in origine;

b) il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa tecnica di riferimento.

3. La modifica è realizzata in conformità alle disposizioni applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad una procedura di valutazione di conformità in ottemperanza al decreto legislativo n. 93/2000. Dopo l'esecuzione della modifica, l'attrezzatura deve essere sottoposta ad un controllo della messa in servizio, qualora previsto.

4. Per quanto riguarda la riparazione delle tubazioni e dei recipienti per liquidi deve essere osservata la procedura sotto indicata:

a) l'utilizzatore comunica al soggetto preposto le operazioni da effettuare per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di categoria II e III. In tal caso il soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento;

b) per i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non deve essere inviata alcuna comunicazione;

c) in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) è registrata, sulla documentazione di impianto, la riparazione effettuata da certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione.

 


15. Norme transitorie.

1. Ai fini della riqualificazione periodica, la cadenza dei controlli prevista dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.

2. Per le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già sottoposte alle verifiche d'esercizio previste dalla normativa previgente, le norme relative alla riqualificazione periodica si applicano a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.

3. Per le attrezzature certificate secondo il decreto legislativo n. 93/2000, per le quali è stata già presentata denuncia di messa in esercizio all'ISPESL alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non è stata ancora effettuata la relativa verifica, la stessa è intesa come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione già presentata è integrata per adeguarla a quanto previsto dal presente decreto.

4. Per le attrezzature fabbricate in osservanza del decreto legislativo n. 311/1991, che non hanno ancora subito le verifiche omologative di primo impianto, si applicano le disposizioni previste ai precedenti commi.

5. Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione già commercializzate alla data del 29 maggio 2002, possono essere installate su attrezzature a pressione collaudate secondo la normativa nazionale previgente.

6. Le attrezzature di cui al comma 5 possono essere installate su attrezzature certificate secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 93/2000 a condizione che siano sottoposte ad una procedura di conformità prevista dal citato decreto.

7. In entrambi i casi di cui ai commi 5 e 6 occorre dimostrare l'avvenuta commercializzazione entro il 29 maggio 2002.

 


16. Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non certificati secondo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

1. L'utilizzatore deve denunciare all'ISPESL entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica.

2. La denuncia all'ISPESL deve contenere:

a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza);

b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;

c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura.

3. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.

 


 

Allegato A

TABELLA - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (articolo 10, commi 3 e 5)

ATTREZZATURA A

LIMITI E FREQUENZA DELLE

PRESSIONE

ISPEZIONI

 

 

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1

(D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)

 

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria,

 

recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla

Frequenza ispezioni:

categoria dalla I alla IV, forni per le industrie

 

chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi

- ogni 2 anni: verifica di funzionamento

surriscaldati diversi dall'acqua.

 

 

- ogni 10 anni: verifica di integrità

 

 

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Frequenza ispezioni:

 

 

 

- ogni 4 anni: verifica di funzionamento

 

 

 

- ogni 10 anni: verifica di integrità

 

 

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati

Frequenza ispezioni:

classificati nella I, II e III categoria

 

 

- ogni 5 anni: verifica di funzionamento

 

 

 

- ogni 10 anni: verifica di integrità

 

 

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Frequenza ispezioni:

 

 

 

- ogni 5 anni: verifica di funzionamento

 

- ogni 10 anni: verifica di integrità

 

 

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III

Frequenza ispezioni:

categoria.

 

 

- ogni 5 anni: verifica di funzionamento

 

 

 

- ogni 10 anni: verifica di integrità

 

 

 

 

 


 

Allegato B

TABELLA - Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (articolo 10, commi 3 e 5)

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2

(D.Lgs. n. 93/2000, art. 3)

 

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e

Frequenza ispezioni:

disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in

 

III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e

- ogni 3 anni: verifica di funzionamento

d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I

 

alla IV

- ogni 10 anni: verifica d'integrità

 

 

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e

Frequenza ispezioni:

disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I

 

e II categoria

- ogni 4 anni: verifica di funzionamento

 

 

 

ogni 10 anni: verifica d'integrità

 

 

 

Frequenza ispezioni.

Generatori di vapor d'acqua.

 

 

- ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna

 

 

 

- ogni 10 anni: verifica di integrità

 

 

 

Frequenza ispezioni:

 

 

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati

- per TS ≤ 350 °C, ogni 10 anni: verifica di integrità

nella III categoria.

 

 

 

[31ogni 5 anni: verifica di funzionamento

 

- per TS > 350 °C,

[32

 

 

[33ogni 10 anni: verifica di integrità

 

 

Tubazioni per liquidi

Nessuna verifica

 

 

Recipienti per liquidi

Nessuna verifica

 

 

 

 

[31Revisione iniziale dopo 4 anni

 

- Per uso subacqueo:

[32

Bombole per apparecchi respiratori

 

[33Revisioni successive ogni 2 anni

 

 

 

- Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.

 

 

 

- Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni

Estintori portatili

 

 

- Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni

 

 

 

 

 

 

 


Circ. 2 marzo 2005, n. 12117
Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE e alla direttiva 90/488/CEE

------------------------

(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo 2005, n. 58.

(2) Per successivi chiarimenti interpretativi in merito agli organismi preposti alle verifiche periodiche, cfr. circolare 23 maggio 2005, emanata dal Ministero delle attività produttive.


 

Ai 

Costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi 

 

Ai 

Costruttori di apparecchi semplici 

 

Ai 

Costruttori di generatori di vapore d'acqua o acqua 

 

 

surriscaldata, di recipienti in pressione di vapore  

 

 

d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti  

 

 

o di vapori diversi dal vapore d'acqua e degli impianti 

 

 

funzionanti con liquidi caldi sotto pressione 

 

Ai 

Costruttori di recipienti per liquidi e di tubazioni  

 

 

per liquidi e di recipienti per vapori e gas 

 

Agli 

Utilizzatori in generale di attrezzature a pressione 

 

 

ed insiemi 

------------------------


Con la recente pubblicazione del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329, regolamento in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, è possibile attuare la nuova legislazione comunitaria in forma completa, secondo i nuovi principi.

Invece la legislazione di riferimento per la costruzione delle attrezzature a pressione e agli insiemi, gli apparecchi semplici a pressione, i generatori di vapore d'acqua o ad acqua calda surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti, i recipienti di vapori diversi dal vapore d'acqua, i recipienti degli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione, i recipienti per liquidi, i recipienti per vapori e gas ed alle tubazioni, è individuata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di recepimento della direttiva 97/23/CEE e dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttiva n. 87/404/CEE e direttiva n. 90/488/CEE.

Per quanto concerne, invece, la legislazione in ordine alla messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, questa è costituita dal regolamento approvato con D.M. 1 dicembre 2004, n. 329.

Pertanto, l'utilizzazione in atti amministrativi di riferimenti allo storico regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non appare più compatibile con il nuovo quadro legislativo.

Per quanto concerne, inoltre, i riferimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e degli operatori, presenti nel citato regio decreto gli stessi sono stati superati dalla legislazione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modifiche.

Restano, di conseguenza, invariate le competenze della Unità sanitarie locali, Aziende sanitarie locali e ARPA, derivando le stesse da una normativa specifica.

Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Goti

 

 

 


D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale (artt. 23, 47, 71)

---------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

 (omissis)

 


23. Copie di atti e documenti informatici.

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».

2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

2-bis. Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (24).

3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

---------------

(24)  Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 


47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

 

b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;

 

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

 

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a (40):

a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;

 

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

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(40)  Alinea così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.


Capo VII

Regole tecniche

71. Regole tecniche.

1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (58).

1-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività (59).

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea (60).

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

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(58)  Comma così modificato dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(59)  Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(60)  Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

(omissis)

 

 

 


D.M. 18 aprile 2005
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238.

 


IL MINISTRO

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il D.M. 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

 


1.  1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

 


2.  1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

 


3.  1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

 


4.  1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 di esenzione, come modificati dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 e dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

d) per gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.

5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.

6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


Appendice

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

Esempio applicativo

IMPRESA

DIPENDENTI

FATTURATO

BILANCIO

DIMENSIONE

 

 

(milioni di euro)

(milioni di euro)

 

A

250

48

42

Grande

B

249

51

42

Media

C

49

11

11

Media

D

49

10

11

Piccola

E

10

1,8

1,8

Piccola

F

9

2

2,1

Micro

 

 

 

 

 

1. Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprendtori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

 

 

Tipologia

Numero dipendenti

ULA

Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione

120

120

Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in

1 per nove mesi

0,75 (*)

considerazione

10 per quattro mesi

3,33 (**)

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50%

6

3 (***)

delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione

 

 

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50%

2 per nove mesi

0,75 (****)

delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione

 

 

 

(*) - 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) - 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) - 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

 

 

 

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

 

Esempio:

 

1

2

3

4

5

Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A

100%

25%

80%

80%

25%

Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente

25%

100%

25%

40%

80%

Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente

25%

25%

20%

32%

20%

 

 

 

 

 

 

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

6. Gli allegati che seguono sono finalizzati ad agevolare la determinazione della dimensione aziendale. In particolare:

a) nell'allegato n. 1 sono riportati i dati che consentono di determinare, sulla base di quanto riportato all'art. 2, commi 1, 2 e 3, la dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni;

b) nel caso in cui l'impresa richiedente sia autonoma, come definita dall'art. 3, comma 2, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare l'allegato n. 1;

c) nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata, come definita dall'art. 3, comma 3, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:

allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli allegati nn. 5A e 5;

allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall'allegato n. 3A;

allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (allegato n. 3);

d) nel caso in cui l'impresa richiedente sia collegata, come definita dall'art. 3, comma 5, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati: nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:

i) allegato n. 5A; tale allegato (definito scheda di collegamento) deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;

ii) allegato n. 5; in tale allegato (definito scheda n. 2 imprese collegate) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stato compilato l'allegato n. 5A;

iii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella A dell'allegato n. 5 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato;

nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:

i) allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall'impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un'altra impresa collegata nei quali è inclusa l'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all'impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;

ii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella 1 dell'allegato n. 4 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato.

 


Allegato n. 1

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

 

Indirizzo della sede legale:

 

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

 

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

 

 

Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.

 

 

 

Impresa associata

In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di

 

 

 

Impresa collegata

dettaglio di cui agli Allegati nn. 2, 3, 4 e 5.

 

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento [1]:

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa

 

 

piccola impresa

 

 

media impresa

 

 

grande impresa

 

 

 

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/1974 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.


Allegato n. 2

 

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento [1]:

 

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati [2] dell'impresa richiedente o dei conti consolidati (riporto dalla tabella 1 dell'allegato n. 4)

 

 

 

2. Dati [2] di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo proporzionale

 

 

 

3. Somma dei dati [2] di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 (riporto dalla tabella A dell'allegato n. 5)

 

 

 

Totale

 

 

 

(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.


 

[1] I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

 

[2] I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

 

 

Allegato n. 3

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato», [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati [1]], i dati della corrispondente tabella («associata» vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(indicare denominazione)

 

 

 

1)

 

 

 

2)

 

 

 

3)

 

 

 

4)

 

 

 

5)

 

 

 

6)

 

 

 

7)

 

 

 

8)

 

 

 

9)

 

 

 

10)

 

 

 

...)

 

 

 

Totale

 

 

 

(*) In migliaia di euro.

 

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

[1] Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.


 

 


Allegato n. 3A

 

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata:

;

 

denominazione o ragione sociale:

 

;

 

indirizzo della sede legale:

 

;

 

n. di iscrizione al registro imprese:

 

;

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata:

Periodo di riferimento [1]:

 

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati lordi

 

 

 

2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata

 

 

 

 

 

 

3. Dati lordi totali

 

 

 

(*) In migliaia di euro.

N.B.: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'allegato n. 5 A e riportare i dati nell'allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla tabella A dell'allegato n. 5 devono essere riportati nella tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale:

 

a) indicare con precisione la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:....%;

indicare anche la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata) ....%;

 

 

b) tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale [3] devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:...%

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Risultai proporzionali

 

 

 

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n. 3.

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

[3] Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

 


Allegato n. 4

 

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata)

Tabella 1

 

Occupati (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Totale

 

 

 

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(*) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento

Impresa collegata (denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al Registro delle imprese

A.

 

 

B.

 

 

C.

 

 

D.

 

 

E.

 

 

Attenzione: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3 A e 3.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

 


Allegato n. 5

 

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA «SCHEDA DI COLLEGAMENTO» (ALLEGATO N. 5 A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(indicare denominazione)

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

Totale

 

 

 

 

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'allegato n. 3 A.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

 


Allegato n. 5A

 

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(Da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento)

1. Dati identificativi dell'impresa:

;

 

denominazione o ragione sociale:

 

;

 

indirizzo della sede legale:

 

;

 

n. di iscrizione al registro imprese:

 

;

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari:

Periodo di riferimento [1]

 

 

 

Occupati (ULA)

Totale di bilancio (*)

Fatturato (*)

Totale

 

 

 

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati [2]. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3 A e 3.

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

 


Allegato n. 6

 

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

N° Legge

Titolo

Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - art. 1, comma 2 - e successive modificazioni

Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - art. 14 - e successive modificazioni

Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 2, comma 100 lett. a) - e successive modificazioni

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni

Azioni positive per l'imprenditoria femminile.

Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 - art. 5

Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche.

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - art. 73

Estensione di interventi di promozione industriale di cui alla legge n. 181/1989 a nuove aree di crisi.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - artt. 103 e 106 - e successive modificazioni

Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in compatti di attività ad elevato impatto tecnologico.

 

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2 - AIUTI DE MINIMIS

(art. 4, comma 1, lettera d)

N° Legge

Titolo

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 114 comma 4

Incentivi per il ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava.

Legge 7 agosto 1997, n. 266 - art. 14

Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 103 commi 5 e 6

Incentivazioni in favore del commercio elettronico.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 103 commi 5 e 6

Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento telematico «Quick response» con riferimento alle filiere del settore tessile, dell' abbigliamento e calzaturiero.


Circ. 23 maggio 2005
Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329

------------------------

(1) Emanata dal Ministero delle attività produttive. Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 maggio 2005, n. 121.


 

Ai 

Costruttori di attrezzature a pressione ed insiemi 

 

Ai 

Costruttori di apparecchi semplici 

 

Ai 

Costruttori di generatori di vapore d'acqua o acqua surriscaldata, di recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o di vapori diversi dal vapore d'acqua e degli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione 

 

Ai 

Costruttori di recipienti per liquidi e di tubazioni per liquidi e di recipienti per vapori e gas 

 

Agli 

Utilizzatori in generale di attrezzature a pressione ed insiemi 

------------------------


Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della direttiva 97/23/CE (PED) ha sostituito la legislazione previgente.

La circolare 2 marzo 2005, n. 12117 di questa Amministrazione (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2005) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla legislazione pregressa.

Tuttavia a seguito della pubblicazione del regolamento approvato con D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005) sono sorti alcuni problemi interpretativi circa l'individuazione dei soggetti preposti alle verifiche periodiche successive alla prima, quando l'attuale legislazione lo prescrive.

Al riguardo si osserva che l'art. 5, comma 1, lettera d), considera la possibilità che, quando richiesto, il controllo della messa in servizio - prima verifica - possa essere effettuato, a determinate condizioni, da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori. Il richiamo allo stesso punto d) di una documentazione da trasmettere per verificare l'efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, presuppone un esame del progetto dell'insieme in quanto elemento indispensabile per una valutazione tecnica.

Il rispetto delle condizioni di funzionamento fissate dal progetto, è contemplato altresì all'art. 6, comma 4, come obbligo da parte dell'utilizzatore.

In questo quadro di applicazione della legislazione derivante dalla direttiva 87/404/CEE, dalla direttiva 90/408/CEE e dalla direttiva 97/23/CEE, le verifiche periodiche a diverso titolo contemplate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 nonché le verifiche di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche o le verifiche conseguenti ad una attività di riparazione, configurano un'attività che si può comparare alla prima verifica e richiede simile livello di professionalità da parte dei tecnici di parte terza utilizzati.

Pertanto nelle more della emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma più specifica i soggetti preposti citati dal regolamento approvato con D.M. 1 dicembre 2004, n. 329, definendone le caratteristiche, gli organismi notificati e gli Ispettorati degli utilizzatori, già individuati ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, possono operare come soggetto verificatore.

L'ISPESL come organismo notificato può operare liberamente sul mercato alla stregua di altri soggetti notificati.

Restano ovviamente invariate le competenze delle Unità sanitarie locali, delle Aziende sanitarie locali e delle ARPA derivando le stesse da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione.

Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Goti

------------------------

 

 

 


D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (artt. 144-bis)

---------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

 (omissis)

 


144-bis. Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori.

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.

2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.

3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 (19).

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(19) Articolo aggiunto dall'art. 19, L. 6 febbraio 2007, n. 13 - Legge comunitaria 2006.

(omissis)


D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle assicurazioni private (artt. 134, 150)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

 


134. Attestazione sullo stato del rischio.

1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.

2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.

3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni (21).

4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato (22).

4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (23).

4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri (24).

4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito (25).

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(21) Periodo aggiunto dal comma 1-bis dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(22) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Reg. 9 agosto 2006, n. 4.

(23) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(24) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(25) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

 


150. Disciplina del sistema di risarcimento diretto.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto (31).

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

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(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

 

(omissis)

 


D.L. 30 settembre 2005, n. 203
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 11-quaterdecies)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 (omissis)

 


11-quaterdecies. Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione.

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2. [Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006] (130).

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; è altresí autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003« sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005« sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (131).

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (132).

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), è aggiunta la seguente:

«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

17. È autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238 (133).

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, nonché per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 (134).

21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3, dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica» (135).

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(130)  Comma abrogato dal comma 575 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(131)  Comma così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(132)  Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(133)  Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(134)  Comma così modificato dall'art. 39-septiesdecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(135)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 1292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 (omissis)


L. 28 novembre 2005, n. 246
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 5)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 dicembre 2005, n. 280.

 (omissis)

 


5. Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi (4).

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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(4)  Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 1, L. 12 luglio 2006, n. 228.

(omissis)

 

 


D.M. 21 dicembre 2005
Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2006, n. 29, S.O.

 


IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188, recante «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26; che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

 


Capo I - Disposizioni generali

1. Efficacia.

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

 


2. Intervento finanziario per le attività di danza.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di danza, in base agli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta della danza italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura della danza;

b) promuovere nella produzione della danza la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;

e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

f) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;

g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza nelle aree meno servite;

h) sostenere la promozione internazionale della danza italiana, in particolare in àmbito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nell'anno precedente, nonché del numero delle istanze complessivamente presentate, sentita la Commissione consultiva per la danza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:

a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori della danza di cui al Capo II;

b) la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III;

c) la quota delle risorse da assegnare ai progetti speciali, secondo quanto stabilito dal Capo IV.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival.

 


3. Criteri generali di attribuzione del contributo.

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6.

2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori della danza, sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo;

b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di produzione di cui all'art. 9, che svolgono anche attività di perfezionamento professionale di quadri artistici;

d) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

e) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea;

f) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove coreografie.

4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari.

5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici o presso luoghi di interesse storico-artistico entro il limite del dieci per cento dell'intera attività, con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e presso i teatri di tradizione di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, già considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.

6. L'Amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'àmbito delle attività di cui all'art. 2, comma 4.

7. Per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo.

 


4. Presentazione della domanda e determinazione del contributo.

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie delle suddette domande, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore Danza». In tale fattispecie fa fede la data di spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'Amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo apposito modello predisposto dall'amministrazione;

d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro trenta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei bilanci di previsione. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alla concessione dei contributi sono comunque condizionati all'invio del predetto documento;

e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è perentorio. Entro il 31 marzo successivo è possibile inoltrare, con le stesse modalità di presentazione della domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico.

3. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo parere della competente Commissione.

4. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento.

 


5. Valutazione quantitativa.

1. Per le attività di danza sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalità e la promozione.

2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, anche mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dal soggetto che richiede il contributo o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.

3. Per le attività di distribuzione e ospitalità sono valutabili, oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicità:

a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale;

b) i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni, valutati con le modalità di cui alla lettera a), fino al venticinque per cento dei costi delle compagnie sovvenzionate.

4. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura della danza, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3.

5. Per l'attività di perfezionamento professionale, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti.

6. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.

 


6. Valutazione qualitativa.

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validità artistica del progetto, nonché ai seguenti elementi:

a) direzione artistica;

b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nucleo artistico;

c) coreografi impiegati;

d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

e) committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;

f) rappresentazione di opere di autori viventi;

g) esecuzione dal vivo della parte musicale;

h) rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione;

i) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire l'accrescimento della cultura della danza;

l) adeguatezza del numero di prove programmate.

2. La Commissione tiene altresì conto, relativamente al biennio precedente a quello per il quale è richiesto il contributo, dei seguenti elementi positivi:

a) la media del numero degli spettatori paganti, nonché dei relativi incassi rispetto al contesto socio-economico del territorio;

b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.

3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.

 


7. Erogazione del contributo. Controlli.

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

2. L'amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:

a) il rendiconto finanziario relativo all'attività sovvenzionata;

b) una dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;

c) il numero delle giornate lavorative;

d) gli incassi determinati dall'attività artistica;

e) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

f) il personale stabilmente impiegato;

g) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all'attività sovvenzionata.

4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalla legge finanziaria e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

5. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

7. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.

8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma, rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.

 

 


8. Decadenze e sanzioni.

1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport è disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività:

a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;

b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dell'art. 7, comma 7.

 


Capo II - Settori della danza

9. Compagnie di danza.

1. Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attività di interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.

2. Gli organismi di produzione della danza possono essere ammessi al contributo se effettuano, annualmente, un minimo di venti giornate recitative e di trecentocinquanta giornate lavorative.

3. Ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma 2, sono ammesse, per non più del trenta per cento, le giornate di spettacolo svolte all'estero, di cui almeno il venti per cento in Paesi dell'Unione europea.

 


10. Soggetti di promozione e formazione del pubblico.

1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti che, nell'àmbito del territorio di una regione, svolgono attività di promozione e formazione del pubblico alle quali partecipi, anche solo finanziariamente, la regione territorialmente interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle funzioni esercitate in base a legge regionale. Tali attività possono essere svolte anche in non più di una regione confinante, nella quale non esiste un analogo soggetto.

2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:

a) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo nell'àmbito di almeno due province del territorio di una regione e in non più di una regione confinante, da parte di compagnie assegnatarie di contributi dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale ovvero fissi, con un massimale definito con il decreto di cui all'art. 3, ed effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni. Ai fini del contributo, i soggetti di cui al comma 1 possono includere nel programma di attività, fino ad un massimo del trenta per cento del totale delle recite ospitate nonché dei costi di ospitalità, anche compagnie di danza non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni italiane;

b) un progetto di attività che preveda la rappresentazione di un repertorio qualificato riferito anche alla produzione di danza contemporanea italiana ed europea, nonché le modalità della formazione del pubblico;

c) una stabile ed autonoma struttura organizzativa.

3. Per la quantificazione del contributo si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, delle spese di pubblicità, dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con esclusione del costo del personale dipendente.

4. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui al comma 1 per ogni regione.

5. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa privata, alle condizioni di cui al comma 2.

 


11. Esercizio teatrale e teatri municipali.

1. I soggetti gestori di sale teatrali che ospitano spettacoli di danza possono ricevere contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicità, nonché sui costi di promozione.

2. Costituiscono condizioni per l'ammissione al contributo:

a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento attestante la titolarità dell'esercizio;

b) la programmazione di almeno venti giornate di spettacolo annuali integralmente riservate alla danza, con esclusione di quelle eventualmente utilizzate per accedere ai benefìci di cui al decreto ministeriale relativo alle attività di prosa;

c) la effettuazione di almeno il cinquanta per cento di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro.

3. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate di spettacolo, e comunque non oltre il venticinque per cento del minimo stesso, possono essere computate le giornate di spettacolo effettuate da compagnie di danza non sovvenzionate dallo Stato.

 


Capo III - Altri soggetti della danza

12. Accademia nazionale di danza.

1. L'Accademia nazionale di danza riceve un contributo, da erogarsi ai sensi degli articoli 4 e 7, sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti a favorire gli scambi internazionali e la diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie, ovvero orientati alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri, o alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte coreutica.

2. Alla fondazione «Opera nazionale dell'Accademia nazionale di danza», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, n. 925, è concesso un contributo, da erogarsi con le modalità di cui al comma 1, per il sostegno di iniziative anche produttive, realizzate direttamente, con la prevalente utilizzazione degli allievi dell'Accademia nazionale di danza, ovvero in collaborazione con altri soggetti operanti nei settori della musica, del teatro e della danza.

 

 


13. Promozione della danza e perfezionamento professionale.

1. Può essere concesso un contributo annuale, non cumulabile con contributi previsti dal presente decreto ad altro titolo, in favore di soggetti pubblici e privati che:

a) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e informazione nel campo della danza nonché alla valorizzazione della cultura della danza, con particolare riguardo al repertorio italiano contemporaneo, all'uso di nuove metodologie e alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi anche in attività seminariali e di laboratorio;

b) non svolgendo attività di produzione, svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore della danza, mediante un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e della danza;

c) coordinano e sostengono, a livello nazionale, l'attività di gruppi della danza non professionistici ad essi aderenti;

d) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, ricevano sovvenzioni di uno o più enti locali da almeno tre anni e abbiano ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano la disponibilità di una sala integralmente dedicata a spettacoli di danza, e questi vi siano svolti per non meno di venti giorni l'anno, ai fini della determinazione del contributo si tiene conto delle relative spese di gestione, nell'àmbito di quanto previsto dall'art. 5.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il contributo può essere solo integrativo e comunque non superiore al settanta per cento delle spese sostenute. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), il contributo è integrativo di altri apporti finanziari di enti pubblici e privati.

4. Il contributo di cui al comma 1 è attributo sulla base di un programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari, che comprenda progetti volti:

a) a favorire, mediante attività da svolgere sia in Italia sia all'estero, gli scambi internazionali ed a sostenere protocolli di attività interministeriali;

b) a sostenere e promuovere le nuove generazioni di artisti e a trasmettere le esperienze maturate;

c) alla diffusione della cultura della danza, anche con il supporto delle nuove tecnologie;

d) alla formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;

e) alla documentazione e conservazione della memoria dell'arte della danza, anche attraverso la creazione di una banca dati multimediale.

 


14. Rassegne e festival.

1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione e al rinnovamento della danza nonché allo sviluppo della cultura della danza, e che comprendono una pluralità di spettacoli nell'àmbito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.

2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;

c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno uno presentato in prima nazionale;

e) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli, sia per ospitalità sia in coproduzione, di soggetti italiani ammessi a contributo ai sensi del presente decreto, ovvero di altre nazioni, che svolgono un'attività di elevata qualità artistica.

 


Capo IV - Progetti speciali

15. Progetti speciali.

1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni della danza, anche con riferimento all'innovazione, all'ausilio a nuovi progetti della danza, al collegamento con esperienze artistiche di altri paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza della danza in aree del Paese meno servite.

2. Può essere concesso inoltre un contributo annuale in favore di soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'Amministrazione.

3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 esclude la possibilità di fruire di altri benefìci previsti dal presente decreto.

 


Capo V - Disposizioni transitorie e finali

16. Disposizioni transitorie e finali.

1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188.

Con le stesse modalità di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.

2. I requisiti di cui all'art. 4, comma 4, entrano in vigore il 1°gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 188 (2).

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

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(2)  Comma così rettificato dall'art. 1, D.M. 15 marzo 2006 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91) entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


17. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 50)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 


Articolo 1 - comma 50 - Istituzione di un fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali.

 

50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.


 (omissis)


D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128
Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 (artt. 16, 18)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 74.

 (omissis)

 


16. Norme in materia di assicurazione della responsabilità civile.

1. I recipienti, consistenti in bombole e serbatoi di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004, riempiti con GPL, a qualunque uso destinati, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione od installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione, causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

2. L'assicurazione è stipulata per un congruo massimale e comunque non inferiore a cinque milioni di euro per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di cinquecentosedicimila euro per ogni persona e di due milioni e cinquecentomila euro per le cose ed animali.

3. L'aggiornamento delle somme da assicurare è determinato con decreto del Ministero delle attività produttive.

4. L'impresa distributrice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica al Ministero delle attività produttive, gli estremi della polizza di assicurazione stipulata e, entro un mese dal loro verificarsi, eventuali modifiche all'assicurazione stessa.

5. Nei punti di distribuzione e di vendita sono chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

6. I rivenditori di GPL in bombole detengono nei loro negozi solo recipienti contenenti GPL posti in commercio da imprese che hanno ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nel presente decreto.

7. Sui serbatoi installati presso l'utenza è chiaramente indicata la ragione sociale dell'impresa distributrice.

 


18. Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinquantamila euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 5 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.

5. Chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni. Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei mesi.

6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro.

8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo si applica anche al comodatario o al locatario che abbia autorizzato il riempimento. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.

10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto previsto all'articolo 10, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro a un milione di euro.

11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Nel caso previsto dal comma 7 si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore dell'illecito.

13. L'autorità competente ad applicare le sanzioni previste nel presente articolo è l'ente competente.

14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione della sanzione viene comunicata all'autorità competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste.

 ((omissis)


D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 16)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80, S.O.

 (omissis)

 


16. Certificato di prevenzione incendi.

(articolo 4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

(omissis)

 


 

 

 

 


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale (art. 255)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.

(omissis)

 


255. Abbandono di rifiuti.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.


 

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(omissis)

 

 


D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonchè in tema di entrate e di contrasto all'evasione ed elusione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;


Emana il seguente decreto-legge:


 


Titolo I

Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi

1. Finalità e ambito di intervento.

1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione (3).

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(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


2. Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali.

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (4);

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine (5);

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità (6).

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali (7).

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali» (8).

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

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(4)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(5)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(6)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (9):

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande (10);

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (11);

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario (12);

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (13);

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (14).

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.

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(9) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(10)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(11)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(12)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(13)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(14)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane.

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito (15).

2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie (16).

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali modalità di conservazione e di consumo (17).

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

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(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci.

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile (18).

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci (19).

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purchè lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile (20).

3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (21).

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione,» (22).

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (23).

6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475» (24).

6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.» (25).

7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato (26).

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(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(23) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(26) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


6. Interventi per il potenziamento del servizio di taxi.

1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge n. 21 del 1992;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni (27).

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(27)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati.

1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego (28).

2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

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(28) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi dal comma 68 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto.

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto (29).

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.

3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonchè lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.» (30) (31).

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(29) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(31) Sull'applicabilità dei divieti di cui al presente articolo vedi il comma 1 dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7.

 


9. Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa dai medesimi Ministeri.

2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori del servizio di telefonia.» (32).

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».

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(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


10. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».

2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura (33).

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(33)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni.

1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (34).

3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione (35).

4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico (36).

5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione (37).

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(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(35) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(36) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


12. Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale.

1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.

2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali (38).

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(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma (39).

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (40) (41).

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(39) Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(40) Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(41)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


14. Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.

2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.

3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

Art. 14-ter (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.

2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.

3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.» (42).

2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.» (43).

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(42) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(43) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


14-bis. Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto (44).

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(44)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Per il regolamento di attuazione del presente articolo vedi la Del.Aut.gar.com. 9 novembre 2006, n. 645/06/CONS.

 


15. Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato.

1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007» (45).

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(45) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


Titolo II

Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

Capo I - Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali

16. Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale.

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.

2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.».


 


17. ANAS e Ferrovie S.p.A.

1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità / alta capacità», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.

2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni». Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti (46).

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(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


17-bis. Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali.

1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007»;

b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007» (47).

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(47)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


18. Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo.

1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.

2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 (48).

3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

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(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


18-bis. Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi.

1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (49).

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(49)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


Capo II - Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonchè per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (50).

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (51).

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 (52).

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(50) Vedi, anche, il comma 1250 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(51) Vedi, anche, il comma 1290 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(52) Vedi, anche, il comma 1261 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


Capo III - Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica

20. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di euro per l'anno 2006.

3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11» (53).

3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10 (54).

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(53) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(54) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


21. Spese di giustizia.

1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario (55).

2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.

4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.» (56).

4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (57).

5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.» (58).

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

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(55) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(56) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(57) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(58) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


22. Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.

1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961 (59).

2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo (60) (61).

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(59) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(60) Vedi, anche, il comma 506 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(61) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 1057 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».

3. L'esercizio straordinario dell'attività libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.

4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente (62).

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(62)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


23. Parere del Consiglio Universitario Nazionale.

1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo, l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è abrogato e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: «, nonchè alla loro conferma in ruolo» (63).

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(63)  Comma prima rettificato con Comunicato 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159) e poi così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


24. Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri.

1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all'arbitro non avvocato (64).

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(64) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


25. Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni.

1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.

3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al rispettivo Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto (65).

4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria per il triennio medesimo (66).

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(65) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(66) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


26. Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 


27. Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

 


28. Diarie per missioni all'estero.

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (67).

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

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(67) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 agosto 2006, n. 253.

 


29. Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi.

1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso (68);

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (69);

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso (70).

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonchè gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007 (71).

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo (72) (73).

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(68)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(69)  Lettera aggiunta dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(70) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(71) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, poi modificato dal comma 177 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(72) Comma così modificato dal comma 421 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(73) Vedi, anche, il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dal comma 424 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


30. Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali.

1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.

204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.» (74).

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(74) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.


31. Riorganizzazione del servizio di controllo interno.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».

2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico (75).

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(75)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.


32. Contratti di collaborazione.

1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.» (76).

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(76)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.


33. Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici.

1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

3. I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.


34. Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi di consulenza.

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.» (77).

2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».

3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza» (78).

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(77) Vedi, anche, la Dir.Min. 26 luglio 2006, n. 4/06.

(78)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


34-bis. Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno.

1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» (79).

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(79)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


34-ter. Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili.

1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» (80).

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(80)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


34-quater. Controllo del costo del lavoro.

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica» (81).

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(81)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


34-quinquies. Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». [Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266] (82) (83).

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(82) Periodo soppresso dal comma 673 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(83)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


Titolo III

Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi

35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».

2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.» (84).

3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» (85).

4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.

5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.» (86).

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (87).

6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto» (88).

6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro (89).

7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:

«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»;

2) dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:

«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione» (90);

b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;

c) [all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo] (91);

d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa.» (92).

9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (93).

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento» (94).

10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:

«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento» (95).

10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006 (96).

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (97).

10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta (98).

10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale (99).

11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (100).

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.» (101).

12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma (102).

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.» (103).

14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (104).

15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni (105):

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.» (106);

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.» (107);

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600(108).

16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (109).

17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.» (110).

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (111).

19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.» (112).

20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (113).

21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 497:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;

2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;

b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».

22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa (114).

22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni (115).

22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:

«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità» (116).

23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato (117).

23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni» (118).

24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: «Art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347(119).

b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471(120).

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (121).

25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (122).

26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni (123).

26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati (124).

26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento (125).

26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004 (126).

26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (127).

27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.» (128).

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore (129).

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (130).

35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti (131).

35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonchè dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche (132).

35-ter. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006 (133).

35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:

«121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione» (134).

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(84)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(85)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(86)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(87)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(88)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(89)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(90)  Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(91)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(92)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(93)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(94)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(95)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(96)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(97)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(98)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 14 settembre 2006.

(99)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(100)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 289) sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi di quanto disposto dal presente comma.

(101)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(102)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 69 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(103)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(104)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(105)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(106)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(107)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(108)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(109)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(110)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(111)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(112)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(113)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(114) Gli attuali commi 22 e 22.1 così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 49 dello stesso articolo 1.

(115) Gli attuali commi 22 e 22.1 così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(116)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(117)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(118)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(119)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(120)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(121)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.

(122) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(123)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.

(124)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(125)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(126)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(127)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(128)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(129)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(130)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(131)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(132)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

(133)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(134)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


36. Recupero di base imponibile.

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di cui al numero 123-bis) (135).

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (136).

3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti» (137).

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (138).

4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili provenienti» (139).

5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;» (140).

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta (141).

6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2» (142).

6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (143).

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni (144).

7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell’acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente (145).

8. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo (146).

9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.» (147).

10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite le seguenti: «e del quarto» (148).

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta precedenti alla predetta data resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (149).

12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (150):

a) al comma 2:

1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono inserite le seguenti «dalla data di costituzione» (151);

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;

b) al comma 3, la lettera a) è abrogata (152).

13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (153).

14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (154).

16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (155):

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59.».

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),» (156).

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è abrogato (157).

21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (158).

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (159):

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.»;

b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.

23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto (160).

24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono inserte le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere» (161).

25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito» (162).

25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (163).

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (164).

27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente (165):

«Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84.».

28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (166).

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (167):

a) nell'articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.» (168);

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.» (169);

b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente: «g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;» (170).

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico (171).

31. [L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato] (172).

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 (173).

34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto (174).

34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi (175).

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(135)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(136)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(137)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(138)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(139)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(140)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(141)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(142)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(143)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(144)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(145) Comma aggiunto dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(146) Comma così sostituito dal comma 18 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(147)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(148)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(149) Comma così sostituito dal comma 23 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(150)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(151) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(152)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(153)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 22 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(154)  Comma prima sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così modificato dal comma 306 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 306.

(155)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(156)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(157)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(158)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(159)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(160)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(161)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(162) Gli attuali commi 25 e 25-bis così sostituiscono l'originario comma 25 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Successivamente il presente comma era stato sostituito dal comma 12 dell'art. 3, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. La modifica non è più presente nel testo del citato decreto dopo la sua conversione in legge.

(163) Gli attuali commi 25 e 25-bis così sostituiscono l'originario comma 25 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(164)  Comma così rettificato con Comunicato 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159).

(165)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(166)  Comma così rettificato con Comunicato 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 11 luglio 2006, n. 159).

(167)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(168) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(169) Numero così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(170)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(171)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(172)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi abrogato dal comma 27 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(173)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(174)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(175)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonchè al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonchè le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni (176).

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(176)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario.

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» (177).

2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste (178).

4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonchè la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;

b) all'undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono inserite le seguenti: «, nonchè le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonchè dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.» (179).

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 4, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorchè cessati, nonchè per l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni (180).

6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono inserite le seguenti: «dei dati, delle notizie e»;

2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605(181).

7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione del soggetto» è inserita la seguente: «ovvero» (182).

8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni (183):

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.

10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;

b) all'articolo 2:

1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio»;

2. al comma 2 le parole : «di cui all'articolo 3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);

c) all'articolo 3:

1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;

2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;

3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;

d) all'articolo 4:

1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;

e) all'articolo 5:

1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;

2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle seguenti: «del settimo»;

f) all'articolo 5-bis «per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese», ovunque ricorrano, sono soppresse;

g) all'articolo 8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica» (184).

11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16» (185).

12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;

b) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio»;

c) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio» (186).

13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno» , ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre» (187).

14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.

14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente (188).

15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (Contribuenti minimi in franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta e i soggetti non residenti.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero speciale di partita IVA.

6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35.

7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.

9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:

a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente articolo.» (189).

16. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.

15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.» (190).

19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1° novembre 2006 (191).

20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza della disposizione di cui al comma 18.

21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f), del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonchè i dati dei bilanci di esercizio depositati (192).

21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2007, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione (193).

22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile (194).

23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e le modalità delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.

24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.».

26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni (195):

a) dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;» (196);

b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,» (197);

c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente: «e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;

d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.»;

e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»;

f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».

28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso.» (198);

b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,» (199).

29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonchè l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.

30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (200).

31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».

32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le seguenti: «nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti» (201);

b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».

33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972.

34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma 33. Restano fermi gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché di emissione della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all’articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (202).

35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente dal numero dei misuratori adattati (203).

36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro (204).

37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008 (205).

37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter (206).

37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi (207).

38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (208):

a) le parole «o donazione» sono soppresse;

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».

39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.» (209).

40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(210).

41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti» (211).

42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462:

a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;

b) è abrogato il comma 1-bis.

43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a cento euro (212).

44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002 (213).

45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni (214):

a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;

b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».

46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti (215).

47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.» (216).

48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

49. A partire dal 1° ottobre 2006 (217), i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 499 a 518, nonchè del comma 519, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (218).

52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo di» sono soppresse.

53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (219).

54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma (220).

56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».

57. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

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(177)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(178)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(179)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(180)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 19 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2007, n. 38, S.O.) sono stati definiti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari di cui al presente comma

(181)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(182)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(183)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(184)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(185)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(186)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(187)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(188) Comma aggiunto dal comma 293 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(189)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(190)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(191)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(192)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(193)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così modificato dal comma 4-ter dell'art. 4, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(194)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(195)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(196)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(197)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(198)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(199)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(200)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(201)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(202)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi dal comma 30 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(203)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(204)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(205) Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così sostituito dal comma 327 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(206) Comma aggiunto dal comma 328 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(207) Comma aggiunto dal comma 328 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(208)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(209)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(210)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(211)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(212)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(213)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(214)  Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(215)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(216)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(217) Termine prorogato al 1° gennaio 2007, per i soggetti titolari di partita IVA diversi da quelli di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte dirette, di cui al D.P.R. 22 dicembre 2986, n. 917, dall'art. 1, D.P.C.M. 4 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2006, n. 233).

(218)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(219)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi dal comma 174 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(220)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


38. Misure di contrasto del gioco illegale.

1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:

a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

b) i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità (221);

c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonchè gli ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4 (222).

2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui al comma 498, nonchè di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;

h) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111» (223).

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3 della lettera b), con effetti dal 1° gennaio 2007, è sostituito dal seguente:

«3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori:

3.1) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.2) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.3) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.4) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

3.5) nel caso in cui il movimento netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;» (224).

4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè di ogni ulteriore gioco pubblico;

b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di scommessa;

d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e) determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;

f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;

g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

i) acquisizione della possibilità di raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;

l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (225).

5. L'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonchè le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi.».

6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110, comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.

7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono soppresse.

8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530:

1. alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2007»;

2. alla lettera c), dopo le parole: «l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1° gennaio 2007,»;

b) al comma 531, le parole: «1° luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007» (226).

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(221) Lettera così modificata dal comma 93 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(222)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(223)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 92 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Con D.Dirett. 21 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300, S.O.) è stata disposta l'aggiudicazione dei diritti all'esercizio dei punti di vendita dei giochi pubblici e della rete di distribuzione dei giochi a distanza.

(224)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

(225)  Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 92 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Con D.Dirett. 21 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2006, n. 300, S.O.) è stata disposta l'aggiudicazione dei diritti all'esercizio dei punti di vendita dei giochi pubblici e della rete di distribuzione dei giochi a distanza.

(226) Vedi, anche, il comma 50 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 


Titolo IV

Disposizioni finali

39. Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.».

 


39-bis. Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere»;

b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;

d) al comma 6, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: «fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,».

3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: «per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (227).

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(227)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.


40. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi 4.384,4 milioni di euro per l'anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (228).

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(228)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.


40-bis. Norma transitoria.

1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (229).

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(229)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


41. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


 Elenco 1 (230)

(omissis)

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(230)  Elenco così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 345, 349, 506, 1031, 1032, 1228)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 (omissis)

Articolo 1


345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge (13).

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(13) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

 


349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347 (17).

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(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 febbraio 2007.

 


506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 


1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

 


1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall'articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 


1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione (56).

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(56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 16 febbraio 2007.

 (omissis)

 


D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (artt. 3, 8-9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40 (Gazz. Uff. 2 aprile 2007, n. 77, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

 


3. Trasparenza delle tariffe aeree.

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonchè di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.

2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

 


8. Portabilità del mutuo; surrogazione.

1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile (25).

2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto (26).

4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (27).

4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nè le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto (28).

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale (29).

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (30).

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(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(26) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

 

 

Capo II

Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza

9. Comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo (32).

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonchè per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA (33).

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica (34).

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate (35).

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati (36).

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli (37).

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo (38).

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente (39).

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (40).

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(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(33) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(34) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(35) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(36) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(39) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

(40) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.

 

 

(omissis)

 


D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2007, n. 64, S.O.

 

(omissis)

Il testo omesso è consultabile presso il Servizio Studi – Dpartimento Attività produttive

 

 


D.M. 19 febbraio 2007
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della L. 27 dicembre 2006, n. 296

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2007, n. 47.

 


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (di seguito: legge finanziaria 2007) ed in particolare:

- il comma 358, in forza del quale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonchè per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza, di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata;

- il comma 359, in forza del quale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza compresa tra 7,5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata;

- il comma 360, in forza del quale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonchè le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004, recanti, rispettivamente, nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale

 

Decreta:

 


1. Requisiti dei soggetti ammessi alle detrazioni.

1. La detrazione dall'imposta lorda di cui ai commi 358 e 359 della legge finanziaria 2007, spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese di acquisizione e installazione di nuovi motori ad elevata efficienza ovvero di sostituzione di motori esistenti con nuovi motori ad elevata efficienza, nonchè di acquisizione e installazione di nuovi variatori di velocità (inverter);

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le medesime spese di cui alla lettera a).

2. La detrazione richiamata al comma 1 spetta anche nel caso in cui i medesimi beni siano acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In tal caso l'agevolazione si determina sulla base del costo sostenuto dalla società concedente.

3. La detrazione di cui al comma 1 precedenti compete relativamente alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

4. La detrazione richiamata al comma 1 non compete a soggetti diversi dall'utilizzatore finale, nè per motori ad elevata efficienza o variatori di velocità (inverter) utilizzati o destinati ad essere utilizzati al di fuori del territorio nazionale.

 


2. Caratteristiche dei motori elettrici ad elevata efficienza.

1. Ai fini del presente decreto, si considerano motori ad elevata efficienza i motori elettrici che rispettano i requisiti tecnici di cui all'allegato A.

 


3. Spesa massima ammissibile per i motori elettrici ad elevata efficienza.

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del motore ad elevata efficienza la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo motore.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore a elevata efficienza, di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 1, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 1.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del motore ad elevata efficienza è pari ai valori forfetari di tabella 1.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun motore.

Tabella 1 - Motori ad elevata efficienza. Tetti di spesa ammissibile in funzione della potenza nominale.

Potenza nominale (kW)

Spesa massima ammissibile per acquisto singolo motore (euro)

Spesa ammissibile per installazione singolo motore (euro)

Spesa massima ammissibile totale per singolo motore (euro)

5,5

700

100

800

7,5

850

100

950

11

1000

100

1100

15

1200

100

1300

18,5

1500

150

1650

22

1800

150

1950

30

2200

150

2350

37

2600

150

2750

45

3300

200

3500

55

4000

200

4200

75

5300

200

5500

90

6100

200

6300

 

 

 

 

 


4. Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per motori elettrici ad elevata efficienza.

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a:

a) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i motori vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo motore, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione;

b) acquisire e conservare copia della certificazione del produttore del motore di cui al comma 2 dell'allegato A.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato B e a trasmetterla all'ENEA, anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. In alternativa la predetta documentazione può essere trasmessa entro il medesimo termine, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 motori elettrici. Le ricevute di invio vanno conservate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

 


5. Variatori di velocità (inverter).

1. Ai fini del presente decreto si considerano variatori di velocità (inverter) gli apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione.

 


6. Spesa massima ammissibile per variatori di velocità (inverter).

1. Fermo restando quanto disposto al comma 2, per l'acquisto del variatore di velocità (inverter) la detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% della spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'acquisto del medesimo variatore di velocità.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del variatore di velocità (inverter), di cui al comma 1, sia superiore ai valori riportati in tabella 2, l'aliquota del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile di cui alla stessa tabella 2.

3. La spesa ammissibile per l'installazione del variatore di velocità (inverter) è pari ai valori forfetari di tabella 2.

4. In tutti i casi, la detrazione dall'imposta lorda della spesa totale, ivi inclusa la spesa di installazione, non potrà superare il valore di 1.500 euro per ciascun variatore di velocità (inverter).


Tabella 2 - Variatori di velocità (inverter). Tetto di spesa massimo in funzione della potenza nominale.

 

Potenza nominale (kW)

Spesa massima ammissibile per acquisto singolo variatore di velocità (inverter) (euro)

Spesa ammissibile per installazione singolo variatore di velocità (inverter) (euro)

Spesa massima ammissibile totale per singolo variatore di velocità (inverter) (euro)

7,5

1200

200

1400

11

1450

200

1650

15

1850

200

2050

18,5

2400

300

2700

22

2700

300

3000

30

3400

300

3700

37

3800

400

4200

45

4600

400

5000

55

5300

400

5700

75

6200

500

6700

90

7700

500

8200

 

 

 

 

 


7. Modalità per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per variatori di velocità (inverter).

1. I soggetti che intendono beneficiare della detrazione di cui all'art. 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le pertinenti fatture, con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli variatori di velocità, comprovanti le spese effettivamente sostenute per l'acquisto degli stessi. Nel caso in cui i variatori di velocità vengano forniti all'interno di una macchina, la fattura della stessa deve riportare separatamente i costi relativi ad ogni singolo variatore di velocità con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza e dei codici di identificazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a compilare la scheda raccolta dati di cui all'allegato C e a trasmetterla anche mediante unico invio per tutti gli interventi effettuati, all'ENEA attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007. Al completamento dell'operazione di trasmissione dei dati, l'ENEA rilascerà ricevuta per via informatica. L'invio della scheda deve avvenire entro il 29 febbraio 2008 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare 2007, mentre in tutti gli altri casi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. In alternativa la predetta documentazione può essere trasmessa entro i medesimi termini, a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a ENEA, Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 inverter. Le ricevute di invio vanno conservate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

 


8. Cumulabilità.

1. Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per il sostenimento delle spese di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007.

2. L'incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

 


9. Disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

1. I soggetti che non prevedono altri utilizzi delle apparecchiature sostituite di cui ai commi 358 e 359, della legge finanziaria 2007, conferiscono le medesime apparecchiature a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio e/o altre forme di recupero ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Le modalita di ritiro delle apparecchiature sostituite di cui al comma 357, della legge finanziaria 2007 sono conformi a quanto prescritto nel decreto del Ministro delle comunicazioni attuativo dell'art. 1, comma 357, della stessa legge.

 


10. Monitoraggio e comunicazione dei risultati.

1. Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico raggiungibile a seguito degli interventi realizzati nell'ambito del presente decreto, ENEA elabora le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 2, e trasmette entro il 31 luglio 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

 


 

Allegato A

 

Motori ad elevata efficienza

1. Ai fini del presente decreto si definiscono motori ad elevata efficienza i motori elettrici asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli aventi, per ogni classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nella tabella 3 per le due differenti polarità.

I limiti di rendimento indicati in tabella 3 corrispondono a quelli stabiliti nell'accordo tra la Commissione Europea e Comitato Europeo costruttori Macchine rotanti e Elettronica di Potenza (CEMEP) per i motori in classe di efficienza 1 (eff1). La normativa di riferimento per la valutazione del rendimento è la EN 60034-2 e la EN 60034-1 per le tolleranze.


Tabella 3 - Motori ad elevata efficienza. Rendimenti minimi in funzione della potenza nominale

 

Potenza

 

 

nominale

2 poli

4 poli

kW

 

 

5,5

88,6%

89,2%

7,5

89,5%

90,1%

11

90,5%

91,0%

15

91,3%

91,8%

18,5

91,8%

92,2%

22

92,2%

92,6%

30

92,9%

93,2%

37

93,3%

93,6%

45

93,7%

93,9%

55

94,0%

94,2%

75

94,6%

94,7%

90

95,0%

95,0%

 

 

 


2. A dimostrazione che un motore sia ad elevata efficienza è necessario che esso sia provvisto di un certificato del produttore che attesti, tramite prova di tipo, che il motore ha un rendimento a pieno carico conforme a quanto prescritto al comma 1.

3. Ogni motore dovrà essere provvisto della documentazione di cui al comma 2.

(omissis)

 


Normativa comunitaria

 


Dir. n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986,
Direttiva del Consiglio
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 382. Entrata in vigore il 23 dicembre 1986.

(2)  Termine di recepimento: Vedi articolo 22 della presente direttiva. Direttiva recepita con D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e con D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65. L'articolo 20 della presente direttiva è stato recepito con L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000).

 


Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 100, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 64/224/CEE ha soppresso le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi per le attività degli intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all'interno della Comunità le condizioni di concorrenza e l'esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d'altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe a quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall'armonizzazione proposta;

considerando, a tale proposito, che i rapporti giuridici tra l'agente commerciale e il preponente devono essere presi in considerazione con priorità;

considerando che è opportuno ispirarsi ai princìpi dell'articolo 117 del trattato e procedere ad una armonizzazione nel progresso della legislazione degli Stati membri concernente gli agenti commerciali;

considerando che devono essere concessi termini transitori supplementari a taluni Stati membri che devono compiere sforzi particolari per adeguare le loro regolamentazioni alle esigenze della presente direttiva in particolare per quanto riguarda l'indennità dopo l'estinzione del contratto tra il committente e l'agente commerciale,

ha adottato la presente direttiva:

 

 

 


Capitolo I

Campo di applicazione

 

Articolo 1

1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2. Ai sensi della presente direttiva per agente commerciale si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata preponente, la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi della presente direttiva non può essere in particolare:

- una persona che, in qualità di organo, ha il potere di impegnare una società o associazione;

- un socio che è legalmente abilitato ad impegnare gli altri soci,

- un amministratore giudiziario, un liquidatore o un curatore di fallimento.

 


Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

- agli agenti commerciali non retribuiti per la loro attività,

- agli agenti commerciali nella misura in cui essi operino nell'ambito delle camere di commercio o sui mercati di materie prime,

- all'organismo conosciuto sotto il nome Crown Agents for overseas Governments and Administrations, quale è stato istituito nel Regno Unito in virtù della legge del 1979 relativa ai Crown Agents, o alle sue filiali.

2. Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro.

 


Capitolo II

Diritti e obblighi

Articolo 3

1. L'agente commerciale deve, nell'esercizio della propria attività, tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede.

2. In particolare, l'agente commerciale deve:

a) adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato;

b) comunicare al preponente tutte le informazioni necessarie di cui dispone;

c) attenersi alle istruzioni ragionevoli impartite dal preponente.

 


Articolo 4

1. Nei suoi rapporti con l'agente commerciale, il preponente deve agire con lealtà e buona fede.

2. In particolare, il preponente deve:

a) mettere a disposizione dell'agente commerciale la documentazione necessaria relativa alle merci in questione;

b) procurare all'agente commerciale le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto di agenzia, in particolare avvertire l'agente commerciale entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente commerciale avrebbe normalmente potuto attendersi.

3. Il preponente deve inoltre informare l'agente commerciale entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

 


Articolo 5

Le parti non possono derogare agli articoli 3 e 4.

 


Capitolo III

Retribuzioni

Articolo 6

1. In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l'applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l'agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l'operazione.

2. Tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva.

3. Gli articoli da 7 a 12 non si applicano nella misura in cui l'agente commerciale non sia retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione.

 


 

Articolo 7

1. Per un'operazione commerciale conclusa durante il contratto di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione:

a) quando l'operazione è stata conclusa grazie al suo intervento, o

b) quando l'operazione è stata conclusa con un terzo che egli aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo.

2. Per un'operazione conclusa durante il contratto di agenzia l'agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione

- quando è incaricato di una determinata zona o di un determinato gruppo di persone,

- quando gode di un diritto d'esclusiva per una determinata zona o un determinato gruppo di persone, e l'operazione è stata conclusa con un cliente appartenente a tale zona o a tale gruppo. Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità cui ai due precedenti trattini.

 


Articolo 8

Per un'operazione commerciale conclusa dopo l'estinzione del contratto di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla provvigione;

a) se l'operazione è dovuta soprattutto al risultato dell'attività da lui svolta durante il contratto di agenzia e se l'operazione è conclusa entro un termine ragionevole dopo l'estinzione del contratto, o

b) se, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 7, l'ordinazione effettuata dal terzo è stata ricevuta dal preponente o dall'agente commerciale prima dell'estinzione del contratto di agenzia.

 


Articolo 9

L'agente commerciale non ha diritto alla provvigione di cui all'articolo 7, se questa è dovuta all'agente precedente a norma dell'articolo 8, a meno che non risulti dalle circostanze che è equo dividere la provvigione tra gli agenti commerciali.

 


Articolo 10

1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:

a) il preponente ha eseguito l'operazione,

b) il preponente dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo,

c) il terzo ha eseguito l'operazione.

2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua.

3. La provvigione è pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita.

4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.

 


Articolo 11

1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:

- sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e

- la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.

2. Le provvigioni già riscosse dall'agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.

3. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell'agente commerciale.

 


Articolo 12

1. Il preponente consegna all'agente commerciale un estratto conto delle provvigioni dovute, al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono acquisite. Questo estratto conto indica tutti gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.

2. L'agente commerciale ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, a disposizione del preponente, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni che gli sono dovute.

3. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 1 e 2 a detrimento dell'agente commerciale.

4. Questa direttiva non interferisce nelle disposizioni interne degli Stati membri che riconoscono all'agente commerciale un diritto di controllo sui libri contabili del preponente.

 


Capitolo IV

Conclusione e estinzione del contratto di agenzia

Articolo 13

1. Ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'altra parte un documento firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clausole addizionali. Tale diritto è irrinunciabile.

2. Nonostante il paragrafo 1, uno Stato membro può prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto.

 


Articolo 14

Un contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due parti dopo la scadenza del suo termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

 


Articolo 15

1. Se il contratto di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso.

2. Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi.

3. Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le parti non possono concordare termini più brevi.

4. Se le parti concordano termini più lunghi di quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 il termine di preavviso che deve rispettare il preponente non deve essere più breve di quello che deve rispettare l'agente commerciale.

5. A condizione che le parti non abbiano concordato diversamente, la fine del termine di preavviso deve coincidere con la fine di un mese civile.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di agenzia a tempo determinato trasformatisi, in virtù dell'articolo 14, in contratti a tempo indeterminato, fermo restando che per calcolare il termine di preavviso si deve tener conto del termine precedente.

 


Articolo 16

La presente direttiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del contratto di agenzia:

a) per l'inadempienza di una delle parti nell'esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi;

b) in caso di insorgenza di circostanze eccezionali.

 


 

Articolo 17

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e nella misura in cui:

- abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'articolo 20.

b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni

- che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attività dell'agente commerciale;

- e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

4. Il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale.

5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti.

6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione del presente articolo (3) e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica.

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(3)  Il presente paragrafo è il risultato della rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 1988, n. L 189.

 


 

Articolo 18

L'indennità o la riparazione ai sensi dell'articolo 17 non sono dovute:

a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;

b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

 


Articolo 19

Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale.


Articolo 20 (4)

1. Ai fini della presente direttiva la Convenzione che stabilisce una limitazione dell'attività professionale dell'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto, è denominata patto di non concorrenza.

2. Un patto di non concorrenza è valido solo nella misura in cui:

a) sia stipulato per iscritto; e

b) riguardi il settore geografico o il gruppo di persone e il settore geografico affidati all'agente commerciale, nonché le merci di cui l'agente commerciale aveva la rappresentanza ai sensi del contratto.

3. Il patto di non concorrenza è valido solo per un periodo massimo di due anni dopo l'estinzione del contratto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che apportano altre restrizioni alla validità o all'applicabilità dei patti di non concorrenza o prevedono che i tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali accordi.

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(4)  Il presente articolo è stato attuato dall'articolo 23 della L. 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000).


Capitolo V

Disposizioni generali e finali

Articolo 21

Nessuna disposizione della presente direttiva può obbligare uno Stato membro a prevedere una divulgazione di dati che sia contraria all'ordine pubblico.


Articolo 22

1. Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1° gennaio 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Queste misure si applicano almeno ai contratti conclusi dopo la loro entrata in vigore. Esse si applicano, al più tardi il 1° gennaio 1994, ai contratti in corso.

2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che adottano nel campo della presente direttiva.

3. Tuttavia per quanto concerne l'Irlanda ed il Regno Unito, la data del 1° gennaio 1990 di cui al paragrafo 1 è sostituita dal 1° gennaio 1994.

Per quanto concerne l'Italia tale data è sostituita dal 1° gennaio 1993 per gli obblighi derivanti dall'articolo 17.


Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1986.

Per il Consiglio

il Presidente

M. Jopling

 

Dir.  n. 2002/19/CE del 7 marzo 2002
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)
(art. 8)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. Entrato in vigore il 24 aprile 2002.

(2) Termine di recepimento: 24 luglio 2003.


(omissis)

 

 

Articolo 8

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano l'autorità di imporre gli obblighi individuati negli articoli da 9 a 13.

2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva.

3. Fatte salve:

- le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6,

- le disposizioni degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), quale applicata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, gli articoli 27, 28 e 30 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le disposizioni pertinenti della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un notevole potere di mercato; oppure

- l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali,

le autorità nazionali di regolamentazione non impongono gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 agli operatori che non sono stati designati in conformità del paragrafo 2.

In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tali obblighi sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 6 e 7 di detta direttiva.

5. In relazione al primo trattino del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

 (omissis)

 


Reg. (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»)
(artt. 3-4)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364. Entrato in vigore il 29 dicembre 2004.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3) Per alcune norme per l'attuazione del presente regolamento, vedi la decisione 2007/76/CE.


(omissis)

 

Articolo 3

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento:

a) per «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» si intendono le direttive elencate all'allegato e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato;

b) per «infrazione intracomunitaria» s'intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l'atto o l'omissione in questione o in cui e stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione;

c) per «autorità competente» s'intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l'esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

d) per «ufficio unico di collegamento» s'intende l'autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell'applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;

e) per «funzionario competente» s'intende un funzionario di un'autorità competente designata responsabile dell'applicazione del presente regolamento;

f) per «autorità richiedente» s'intende l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;

g) per «autorità interpellata» s'intende l'autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;

h) per «venditore o fornitore» s'intende una persona fisica o giuridica che, per quanto riguarda la legislazione in materia di protezione degli interessi dei consumatori, agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

i) per «attività di sorveglianza del mercato» si intendono le azioni di un'autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie nell'ambito della propria giurisdizione;

j) per «reclamo del consumatore» s'intende una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un venditore o fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;

k) per «interessi collettivi dei consumatori» si intendono gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

 


Articolo 4

Autorità competenti.

1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l'ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l'applicazione del presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale.

4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale

a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure

b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.

5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.

6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un'infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:

a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all'infrazione intracomunitaria;

b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all'infrazione intracomunitaria;

c) effettuare le necessarie ispezioni in loco;

d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all'infrazione intracomunitaria;

e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l'impegno di porre fine all'infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell'impegno in questione;

f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;

g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione.

7. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all'applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l'imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all'articolo 13.

8. Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e le responsabilità ad essa conferiti in virtù del presente regolamento e designa i funzionari competenti.

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(omissis)