Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Tutela dei prodotti italiani - A.C. 664 e A.C. 848 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC n. 848/XV   AC n. 664/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 23
Data: 17/07/2006
Descrittori:
ETICHETTATURA DI PRODOTTI   MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Tutela dei prodotti italiani

A.C. 664 e A.C. 848

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 23

 

 

17 luglio 2006

 


La documentazione predisposta per l’esame delle proposte di legge A.C. 848 e A.C. 664 recante "Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani" si articola nei seguenti fascicoli:

§         dossier n. 23, Schede di lettura;

§         dossiern. 23/1, Iter parlamentare nella XIV legislatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

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File: AP0018.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  9

Elementi per l’istruttoria legislativa  10

§      Necessità dell’intervento con legge  10

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  10

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  17

§      Formulazione del testo  17

Schede di lettura

Quadro normativo  21

§      La disciplina del marchio  21

§      Il marchio collettivo  23

§      Il marchio internazionale e il marchio comunitario  24

§      La tutela dei prodotti a denominazione di origine: le DOP e le IGT nel settore agroalimentare  25

§      Promozione e tutela del made in Italy  27

Proposte di legge  31

§      Articolo 1 Istituzione del marchio “100 per cento Italia” e definizioni31

§      Articolo 2 Individuazione e riconoscibilità dei prodotti33

§      Articolo 3 Modalità e requisiti per la concessione del marchio  35

§      Articolo 4 Controlli sulle autocertificazioni del marchio “100 per cento Italia”39

§      Articolo 5 Controlli41

§      Articolo 6 Sanzioni43

§      Articolo 7 Etichettatura dei prodotti47

§      Articolo 8 Disposizioni in materia di etichettatura  delle calzature  49

§      Articolo 9 Disposizioni in materia di etichettatura  dei prodotti tessili51

§      Articolo 10 Carta d’identità dei prodotti “Made in Italy”53

§      Articolo 11 Promozione del marchio e registrazione comunitaria  57

§      Articolo 12 Ambito di applicazione  59

Progetti di legge

§      A.C. N. 664, (on. Forlani e D’Agrò), Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani63

§      A.C. N: 848, (on. Lulli ed altri), Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani81

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana (art. 117)103

§      Codice civile (artt. 1519-bis, 2569-2583)107

§      Codice penale (artt. 467-475; 517, 518)113

§      L. 5 ottobre 1991, n. 317 Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (art. 36)117

§      D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale  119

§      L. 12 marzo 1996, n. 169 Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989  143

§      D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile (art. 8)159

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 148)161

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 4, co- 49-84)163

§      D.L. 24 giugno 2004, n. 157 Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca  169

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1 co. 230 e 232)175

§      D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (artt. 7-44 e 144-146)177

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 1 e 1-quater)193

§      L. 31 marzo 2005, n. 56 Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore  199

§      D.L. 30 dicembre 2005, n. 273  Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (art. 33)207

§      D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale  209

Normativa comunitaria

§      Trattato 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (artt. 28-153)221

§      Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 Regolamento del Consiglio  he istituisce un codice doganale comunitario  223

§      Reg. (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 Regolamento del Consiglio  sul marchio comunitario  225

§      Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi COM(2005) 661 def.227

Giurisprudenza

Corte di Cassazione penale

§      Sentenza n. 34103 del 19 aprile 2005, Sez. III243

Massime

§      Frodi in commercio, CED, Cassazione 2005  251

§      Frodi in commercio, Foro It., 2005, 2, 646  252

§      Frodi in commercio, Guida al diritto, 2005, 43, 92  253

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa




 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

C. 664

Titolo

Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Tutela dei consumatori

Proprietà industriale

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

15 maggio 2006

§       annuncio

10 luglio 2006

§       assegnazione

10 luglio 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

III Commissione (Affari esteri)

IV Commissione (Difesa)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

VIII Commissione (Ambiente)

XI Commissione (Lavoro)

XII Commissione (Affari sociali)

XIII Commissione (Agricoltura)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

C. 848

Titolo

Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Tutela dei consumatori

Proprietà industriale

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

22 maggio 2006

§       annuncio

3 luglio 2006

§       assegnazione

3 luglio 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

III Commissione (Affari esteri)

IV Commissione (Difesa)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

VIII Commissione (Ambiente)

XI Commissione (Lavoro)

XII Commissione (Affari sociali)

XIII Commissione (Agricoltura)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge in esame recano disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani e riproducono, in maniera pressoché identica, il contenuto del testo unificato sul c.d. "made in Italy" approvato dalla X Commissione attività produttive della Camera nel corso della XIV legislatura[1].

In particolare, al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, l’articolo 1 istituisce il marchio 100 per cento Italia”, di proprietà dello Stato italiano (comma 1); ai sensi del comma 2, debbono intendersi realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi, realizzati interamente in Italia.

L’articolo 2 prevede che il marchio “100 per cento Italia ” (di seguito marchio), sia concesso ai produttori a valere sui prodotti che l'impresa realizzi nel rispetto delle condizioni dettate dal citato articolo 1, comma 2, e dal successivo articolo 3 (comma 1). Ai sensi del comma 2, il marchio dovrà essere apposto sul prodotto finale in maniera indelebile tale da non ingenerare possibilità di confusione da parte del consumatore in merito al rispetto da parte dell'intero prodotto, e non di una sola parte o componente di esso, delle disposizioni indicate dalla proposte di legge.

L’articolo 3 indica le modalità e i requisiti per la concessione del marchio; a tal fine, il comma 1 dispone che il richiedente l'autorizzazione all'uso del marchio, unitamente alla domanda, debba presentare alla Camera di commercio territorialmente competente un'autocertificazione circa:

a) il rispetto: delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro in campo fiscale e contributivo; dell'esclusione dell'impiego di minori; della normativa per la salvaguardia dell'ambiente;

b) l'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul territorio nazionale;

     c) l’attestazione che sul prodotto siano state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrita` dei materiali utilizzati e le qualita` meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso.

 

L'autorizzazione all'utilizzo del marchio è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, coadiuvato dalle Camere di commercio, industria e artigianato, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti (comma 2).

Ai sensi del comma 3 l'autorizzazione all'uso del marchio può essere, altresì, concessa, alle imprese interessate da consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali ovvero di specifiche filiere produttive a tal fine espressamente autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il comma 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'albo delle imprese abilitate ad utilizzare il marchio per i propri prodotti.

L’articolo 4 demanda alle Camere di commercio il compito di esercitare il controllo di veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, di concerto con la Guardia di Finanza e/o avvalendosi di Istituti di Certificazione pubblici o privati autorizzati a tale compito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L’articolo 5, recante disposizioni concernenti i controlli cui sono sottoposte le imprese che utilizzano il marchio, al comma 1 stabilisce che la sussistenza dei requisiti richiesti per il suo utilizzo deve essere attestata, ogni due anni, tramite certificazione da depositarsi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione all'utilizzo del marchiol'eventuale venir meno dei relativi requisiti ed a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio. Ai sensi del comma 2, i controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti sono affidati alle Camere di commercio e ai consorzi di imprese autorizzati al rilascio del marchio, di cui all’articolo 3, comma 3. Il Ministero dello sviluppo economico può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla Camera di commercio competente, ovvero al consorzio di imprese che abbia rilasciato il marchio (comma 3).

In caso di violazioni nell’utilizzo del marchio è prevista la revoca  dell’utilizzazione del marchio da parte del Ministero dello sviluppo economico, che la rende nota attraverso appositi comunicati diffusi su almeno tre testate giornalistiche, a spese dell’impresa interessata. E’ prevista, altresì, l’inibizione dell’utilizzo  del marchio, a titolo cautelare, nelle more degli accertamenti (commi 4 e 5).

L’articolo 6, disciplina le sanzioni, prevedendo quanto segue:

·       alle per imprese interessate dal provvedimento di revoca, di cui al precedente articolo, viene inibita la possibilità di presentare nuove richieste di autorizzazione all’utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni da tale provvedimento, che salgono a cinque nel caso in cui tale richiesta riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento (comma 1);

·       il Ministero dello sviluppo economico è incaricato di segnalare all’autorità giudiziaria i casi di contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui abbia notizia (comma 2);

·       per l’uso illecito del marchio si applicano  le sanzioni di cui al libro II, titolo VII, capo II del codice penale (artt. 467-475) e del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n.30/05, mentre per l’irrogazione delle pene accessorie si prevede l’applicazione dell’art. 518 c.p. (comma 3).

L’articolo 7 è volto a promuove l’etichettatura, su base volontaria, dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all’Unione europea, al fine di informare adeguatamente gli utilizzatori intermedi e i clienti finali, prevedendo che nelle etichette si evidenzi il paese di origine dei prodotti sia finiti che intermedi, il rispetto delle regole comunitarie e internazionali relative all’origine commerciale, all’igiene e alla sicurezza dei prodotti, e che si forniscano, inoltre,  informazioni sulla conformità alle norme internazionali in materia di lavoro, di certificazione di igiene, di esclusione dell’impiego di manodopera minorile e sul rispetto delle norme  europee e degli accordi internazionali in materia ambientale (commi 1 e 2).

Ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, non comportante nuovi oneri a carico della finanza pubblica, è demandata  la definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, alle caratteristiche e ai controlli sull’etichettatura, nonché la definizione di misure di promozione della conoscenza  in materia da parte dei consumatori e di forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai criteri come sopra definiti (comma 3).

L’articolo 8, reca disposizioni in materia di etichettatura delle calzature destinate alla vendita, per le quali si prevede la possibilità di apporvi un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono, nonché informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni (comma 1). Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione Europea e qualificate come dispositivi di protezione individuale, l'etichetta riporta la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione (comma 2).

L’articolo 9 novella l'articolo 8, comma 1,  del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, stabilendo che per i prodotti realizzati al di fuori dell'Unione Europea e qualificati come dispositivi di protezione individuale, l’etichetta reca, altresì, ’indicazione della denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Nel caso in cui i suddetti prodotti non siano offerti in vendita al consumatore finale, le informazioni suddette possono essere riportate in documenti commerciali di accompagnamento.

L’articolo 10 prevede – nel rispetto delle norme doganali comunitarie –  l’introduzione, accanto alla definizione “made in Italy”, di una scheda informativa denominata “carta d’identità del prodotto finito”, recante informazioni utili al consumatore per conoscere la provenienza dei semilavorati di cui il prodotto finale è composto e le lavorazioni eseguite nel processo di fabbricazione, cui hanno contribuito imprese di altri Paesi. I contenuti e relative modalità applicative della suddetta carta  d’identità del prodotto finito saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico (commi 1 e 2), il quale potrà altresì  prevedere l’attuazione una campagna di informazione per i consumatori, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, compreso Internet (comma 3).

Il comma 4dispone, inoltre, che gli sportelli unici all’estero, recentemente istituiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, svolgano, nei paesi esteri, funzioni di prevenzione dei fenomeni di contraffazione della suddetta carta d’identità.

L’articolo 11, recante disposizioni concernenti la promozione dei marchi e la loro registrazione a livello internazionale, al comma 1, prevede, a partire dal 2005, la predisposizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di campagne promozionali annuali del marchio sul mercato nazionale e sui  principali mercati internazionali; al finanziamento delle predette campagne si provvede a mediante utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, attualmente destinate, ai sensi dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Al Ministero dello sviluppo economico è inoltre demandata la registrazione del marchio comunitario presso l’apposito ufficio di armonizzazione per tutelare il marchio in paesi terzi, ai sensi del reg. CE 40/94 e degli artt. 2-4 del protocollo relativo all’intesa di Madrid del 1989 (comma 2).

Per le imprese facenti parte di distretti industriali è prevista – al comma 3 - la possibilità di concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio.

Da ultimo l’articolo 12 definisce l’ambito di applicazione della nuova disciplina, disponendo che essa si applichi, in quanto compatibile, ai marchi aziendali e collettivi ed alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, disciplinate da leggi nazionali o regionali, destinate alla informazione del consumatore ed alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti.

     Ai sensi del comma 2 le norme delle proposte di legge in esame non si applicano ai prodotti alimentari per i quali resta in vigore la disciplina prevista dal decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

Relazioni allegate

Le proposte di legge sono accompagnate dalle relative relazioni illustrative del provvedimento.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La disciplina dei marchi è contenuta in atti normativi di rango primario e, in particolare, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale e negli articoli 2569 e ss del codice civile.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, al comma secondo, lettera r), attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di opere.     Il marchio, in quanto segno distintivo - volto cioè a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese - è istituto connesso alla materia delle opere dell’ingegno essendo comunemente utilizzato per identificare e tutelare queste ultime. Va, inoltre, considerato come la disciplina del marchio sia essenzialmente volta a prevenire ed a reprimere atti di concorrenza sleale e la materia della tutela della concorrenza risulti di esclusiva competenza dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera e), dell’art.117 Cost.. Andrebbe, inoltre, valutata la riconducibilità della disciplina del marchio, contenuta nel codice civile (2569-2572) e nel citato codice della proprietà industriale, alla materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il marchio “100 per cento Italia”, di cui all’articolo 1 delle proposte di legge in esame assolve alla funzione di garantire ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia (l’intera filiera produttiva deve insistere sul territorio nazionale).

L’attribuzione del marchio non risulta, peraltro, esplicitamente condizionata a specifici requisiti del prodotto atti ad evidenziarne la qualità (ad esempio: le condizioni di lavorazione, le tecniche produttive utilizzate, ecc.).

Si ricorda che l’articolo 28 TCE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione e le misure di effetto equivalente. Tuttavia, secondo l’articolo 30 del medesimo Trattato, le restrizioni all’importazione giustificate, tra l’altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzate, qualora non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri. In base all’interpretazione dalla Corte di giustizia di tale normativa, i requisiti cui le normative nazionali assoggettano la concessione di denominazioni nazionali di qualità, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza (vedi infra), possono riguardare solo le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all’origine o alla provenienza geografica degli stessi.

In particolare, si osserva che esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici; che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell’art. 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, “la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri”[2]; a tale principio fanno eccezione solo le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza.

Nella medesima prospettiva si pone, altresì, la decisione del 5 novembre 2002 (causa C-325/00), nella quale  la Corte di Giustizia UE ha censurato la Repubblica Federale di Germania, per aver violato l’art. 28 del Trattato con la concessione del marchio di qualità “Markenqualität aus deutschen Landen” (qualità di marca della campagna tedesca), in quanto il messaggio pubblicitario, evidenziando la provenienza tedesca dei prodotti interessati, “può indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che portano il marchio (…) escludendo i prodotti importati (…)”. Nella stessa sentenza si rileva, inoltre, come il fatto che l’uso del suddetto marchio sia facoltativo – come previsto anche per il marchio oggetto delle proposte di legge – non elimina il potenziale effetto distorsivo sugli scambi tra gli Stati membri, posto che l’uso del marchio “favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene” (punto 24). In tale sentenza, inoltre, non ha assunto rilievo il fatto che il titolare del marchio collettivo fosse un soggetto privato – per il quale di norma non dovrebbero sussistere implicazioni rispetto ai principi comunitari – dal momento che la Corte ha ritenuto che il soggetto in questione, nonostante la veste giuridica formale di società di diritto privato, gravitava oggettivamente nella sfera di influenza dei pubblici poteri ed è stata pertanto considerata come strumento per l’attuazione di misure pubbliche (cfr. punti 14-21 della sentenza). 

Anche in materia di marchi regionali, si ricorda la decisione 6 marzo 2003 (causa C-6/02), nella quale la Corte ha affermato la responsabilità della Repubblica Francese, la quale “non avendo posto fine, entro il termine fissato nel parere motivato, alla protezione giuridica nazionale concessa alla denominazione ”Salaisons d'Auvergne” nonché ai marchi regionali ”Savoie”, ”Franche-Comté”, ”Corse”, ”Midi-Pyrénées”, ”Normandie”, ”Nord-Pas-de-Calais”, ”Ardennes de France”, ”Limousin”, ”Languedoc-Roussillon” e ”Lorraine” (…) è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 28 TCE”; in tale causa, la Commissione europea ha sostenuto che le disposizioni francesi che istituiscono le suddette denominazioni possono avere effetti sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri, in quanto, in particolare, esse favoriscono la commercializzazione delle merci di origine nazionale a detrimento delle merci importate e dunque la loro applicazione creerebbe di per sé una disparità di trattamento tra queste due categorie di merci.

Più recentemente, si ricorda, ancora, la citata sentenza della Corte del 17 giugno 2004 (causa c-255/03), Commissione contro il  Regno del Belgio, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che concede il “marchio di qualità Vallone” a prodotti finiti di una determinata qualità fabbricati o trasformati in Vallonia, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 28 TCE, in quanto  tra le condizioni per ottenere il suddetto marchio figura l’obbligo di trasformazione o di fabbricazione in Vallonia, mentre i presupposti che danno accesso ad una denominazione di qualità dovrebbero riferirsi esclusivamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto, escludendo qualsiasi riferimento alla sua origine geografica.

 

Alla luce della normativa comunitaria e dei principi, testè richiamati, affermati della giurisprudenza della Corte di Giustizia, un ente pubblico può essere titolare di un marchio collettivo e concederne l’uso solo a condizione che tale marchio non attribuisca valore qualitativo all’origine della materia prima o del luogo di trasformazione, ma si basi esclusivamente sulle caratteristiche intrinseche del prodotto; sembrerebbe pertanto da ritenersi preclusa l’attribuzione di marchi relativi a prodotti diversi da quelli agroalimentari sulla base della mera provenienza geografica dei prodotti e senza che a quest’ultima risultino intrinsecamente connesse precise caratteristiche qualitative dei prodotti stessi.  L’istituzione di un marchio collettivo di titolarità pubblica finalizzato a identificare genericamente le produzioni realizzate interamente in Italia sembra pertanto suscettibile di determinare censure da parte  delle istituzioni comunitarie[3].

 

D'altro canto va, comunque, rilevata la finalità perseguita dalle proposte di legge in esame attraverso l'istituzione di un marchio "100 per cento Italia" e consistente nell' assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Occorre, quindi, verificare se la tutela di questo principio può giustificare talune deroghe al consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e in quale misura le proposte di legge in esame realizzino un equo contemperamento dei citati interessi comunitari (libera circolazione delle merci tra Stati membri e corretta informazione dei consumatori).

Per quanto concerne invece le disposizioni di cui all’articolo 7, diretto a istituire l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea, finalizzata ad evidenziare, tra l’altro, il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi, si segnala che esse sembrano attenere prevalentemente all’applicazione degli accordi internazionali in materia di commercio.

Si ricorda, infatti, che l’Unione europea ha aderito all’Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), accordo internazionale firmato a Ginevra nel 1947 e diretto all’eliminazione degli ostacoli al commercio tra Stati, e quindi all’Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization - WTO). I Paesi aderenti al WTO hanno l’obbligo di rispettare tutti gli accordi, che costituiscono parte integrante dell’accordo istitutivo, tra i quali va considerato l’accordo allegato al GATT, interamente dedicato al tema delle regole d’origine (Agreement on Rules of Origin; AROO). Quest’ultimo ha la dichiarata finalità di promuovere l’armonizzazione di tali regole, evitando al contempo che le stesse costituiscano degli ostacoli non necessari al commercio[4]. In attesa dell’armonizzazione, l’eventuale elaborazione di regole di origine valide nei singoli Paesi o gruppi regionali non potrà porsi in contrasto con i principi sanciti nell’Accordo, tra i quali sussiste il divieto di utilizzare le regole d’origine quali “strumenti volti a favorire, direttamente o indirettamente, la realizzazione di obiettivi di politica commerciale”, e l’impegno a che le regole d’origine non determino effetti di restrizione, distorsione o disorganizzazione del commercio internazionale (art. 2, lett. b) e c)).

Si segnala, peraltro, come la Corte di Giustizia sia stata chiamata ad esprimersi in merito al tema della compatibilità con il mercato unico di provvedimenti nazionali in materia di marchiatura obbligatoria dell’origine sui prodotti, provenienti da Paesi esteri (comunitari e non) all’interno del mercato unico.

In proposito si ricorda, ad esempio, la sentenza del 17 giugno 1981, causa 113/80, Commissione contro Irlanda, nella quale la Corte ha censurato, in quanto ritenuti misure di effetto equivalente ai sensi dell’allora art. 30 (ora 28) del Trattato, due provvedimenti normativi irlandesi (306 e 307/1971) che imponevano, per determinate categorie di prodotti, l’obbligo di indicare sugli stessi il paese d’origine, ovvero il termine “foreign”. I prodotti in oggetto erano articoli di gioielleria importati recanti motivi o aventi caratteristiche tali far presupporre che gli stessi fossero souvenirs d’Irlanda (ad esempio un personaggio irlandese,  un trifoglio irlandese, ecc.)[5].

In tale ambito, si ricorda, altresì, la causa n. 207/83, Commissione/Regno Unito, decisa dalla Corte con sentenza del 25 aprile 1985, nella quale la normativa contestata era un decreto britannico del 1981 (“Trade Descriptions”) il quale, all’art. 2, stabiliva il divieto della vendita al dettaglio di quattro tipologie di prodotti (tessuti e abbigliamento, elettrodomestici, calzature, coltellerie e posate), a meno che gli stessi non fossero marchiati o accompagnati da un’indicazione del paese d’origine. Nelle motivazioni di tale sentenza la Corte ha chiarito (punto 17) che “non si può fare a meno di ammettere che le indicazioni o la marchiatura d’origine mirano a consentire al consumatore di effettuare una distinzione fra le merci nazionali e quelle importate e danno quindi loro la possibilità di far valere gli eventuali pregiudizi contro i prodotti stranieri. Si deve ricordare che, come la Corte ha avuto occasione di rilevare in vari contesti, il Trattato, mediante l’instaurazione di un mercato comune e grazie al ravvicinamento graduale delle politiche economiche degli Stati membri, mira alla fusione dei mercati nazionali in un mercato unico avente le caratteristiche di un mercato interno. Nell’ambito di un siffatto mercato, la marchiatura d’origine rende non solo più difficile lo smercio, in uno Stato membro, dei prodotti degli altri Stati membri nei settori di cui trattasi; essa ha inoltre l’effetto di frenare l’interpenetrazione economica nell’ambito della Comunità, ostacolando la vendita di merci prodotte grazie alla divisione del lavoro fra gli Stati membri.”

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 16 dicembre 2005 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativa all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (COM (2005) 661).

Attualmente sulla maggior parte dei prodotti commercializzati nell’Unione europea non vi è l’obbligo di indicare il nome del paese di origine. Tenendo conto del crescente interesse manifestato da diversi Stati membri nonché della rilevanza economica del marchio d’origine per la scelta del consumatore e per il commercio, la Commissione già nel dicembre 2003 aveva sottoposto al “Comitato articolo 133[6]” un documento di lavoro sull’eventuale introduzione di un sistema di marchio di origine europeo. In seguito, la Commissione ha organizzato sull’argomento tre diverse consultazioni, l’ultima delle quali il 6 aprile 2005, rivolte a tutti i soggetti interessati (industria, sindacati, consumatori e altre istituzioni).

Tenendo conto dei risultati di tale processo di consultazione, la proposta di regolamento prevede l’introduzione di un sistema di marchio di origine obbligatorio: tale sistema riguarda un certo numero di settori che lo ritengono vantaggioso ed è applicabile esclusivamente alle merci importate.

La Commissione sottolinea che, al fine di ridurre per quanto possibile l'onere derivante dall'applicazione del nuovo sistema, il regolamento limita gli obblighi e le condizioni di apposizione del marchio sui prodotti al minimo indispensabile per garantire che il marchio di origine sia facilmente riconosciuto e compreso dal consumatore, pur non essendo, al tempo stesso, facilmente sostituibile o imitabile. Quanto al regime linguistico, il regolamento offre la possibilità di redigere e apporre la dicitura “Fabbricato in”, o altra espressione analoga in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea che sia comprensibile per l’acquirente finale. Riconoscendo che i mezzi specifici per l’apposizione di un marchio di origine possono dipendere dal tipo di prodotto, il regolamento dà facoltà alla Commissione di disciplinare ulteriormente questo aspetto. Considerando inoltre che anche altri settori potrebbero essere interessati ad aderire al sistema del marchio di origine, o che il marchio di origine potrebbe rivelarsi meno pertinente per altri settori, il regolamento dà altresì facoltà alla Commissione di includere o eliminare i settori in questione.

La proposta è in attesa di essere esaminata dal Consiglio che, in base all’articolo 133, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della CE delibera senza l’obbligo di acquisire il parere del Parlamento europeo.

Sull’argomento si è espresso anche il Parlamento europeo che il 6 luglio 2006 ha approvato una risoluzione in cui deplora che la proposta di regolamento non gli sia stata trasmessa dalla Commissione ai fini della sua consultazione. Pur riconoscendo che, in base al richiamato articolo 133, la consultazione del PE sulla proposta in questione non è obbligatoria, la risoluzione ricorda che l’accordo quadro interistituzionale del 26 maggio 2005 tra il PE e la Commissione impone a quest’ultima di tenere pienamente e puntualmente informato il Parlamento delle sue proposte legislative. La risoluzione, inoltre, sottolinea che in ogni caso l’importanza della proposta avrebbe reso opportuna una tempestiva consultazione del PE. Inoltre il PE:

·         sottolinea l’importanza che annette all’introduzione del marchio origine, alla promozione dell’immagine delle industria europea nonché alla protezione dei consumatori;

·         invita Commissione e Consiglio a compiere tutti i passi necessari per assicurare parità di condizioni con i partner commerciali che hanno applicato le disposizioni in materia di marchio di origine e a porre in essere un’adeguata sorveglianza doganale.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 7 delle proposte di legge in esame rinvia ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, la definizione delle procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura previste dal citato articolo. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del citato sistema di etichettatura.

L’articolo 10 prevede che i contenuti e le modalita` applicative della carta d’identita` prevista da tale norma vengano stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le categorie interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Coordinamento con la normativa vigente

La previsione di un marchio "100 per cento Italia", di proprietà dello Stato italiano, rappresenta un’applicazione dell’istituto del marchio collettivo di cui agli artt. 2570 c.c. e all'articolo 11 del citato codice della proprietà industriale.  Caratteristica di tali marchi è, infatti, quella di essere usati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare, ma non da quest’ultimo. I marchi in questione hanno la funzione di garantire la qualità del prodotto o del servizio.

Impatto sui destinatari delle norme

L'istituzione di un marchio "100 per cento Italia", prevista dalle proposte di legge in esame, è volta a distinguere i beni prodotti interamente in Italia. Del provvedimento potrebbero beneficiare i produttori nazionali che realizzino il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento interamente sul territorio italiano. Qualora invece la filiera produttiva risultasse dislocata in più paesi anche con riferimento ad una sola delle fasi suddette, non sarebbe possibile richiedere l’attribuzione del marchio. L’impatto della disciplina in esame sui destinatari così individuati sembra destinato ad avere effetti positivi in termini di promozione dei relativi prodotti.

Formulazione del testo

L'articolo 2 delle proposte di legge in esame stabilisce che il marchio "100 per cento Italia" è concesso al produttore a valere sui prodotti dell'impresa. Al riguardo, considerato che oggetto della concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, non è il marchio in sé, di proprietà dello Stato ai sensi dell'articolo1, bensì l'utilizzo del medesimo da parte del produttore, appare preferibile l'espressione "l'utilizzo del marchio 100 per cento Italia è concesso al produttore". Analogamente, all'articolo 3, comma 2, appare opportuno sostituire l'espressione "il marchio di cui all'articolo 1 è rilasciato dal Ministero dello Sviluppo economico", con l'espressione "l'autorizzazione all'utilizzo del marchio è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico".

Analoga modifica può essere apportata al successivo comma 3.

All'articolo 5, l'espressione "le imprese che hanno ottenuto l'utilzzo del marchio", andrebbe sostituita con l'espressione "le imprese che sono state autorizzate all'utilizzo del marchio".

L’articolo 11 reca un riferimento ad articoli del protocollo di Madrid relativi al c.d. marchio internazionale. Andrebbe pertanto chiarito se il Ministro dello sviluppo economico, oltre alla registrazione del marchio comunitario, debba promuovere anche la registrazione internazionale del marchio "100 per cento italia".

 


Schede di lettura


Quadro normativo

La disciplina del marchio

La disciplina dei marchi è contenuta in atti normativi di rango primario e, in particolare, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale e negli articoli 2569 e ss. del codice civile.

Il codice della proprietà industriale, entrato in vigore a partire dal 19 marzo 2005, si compone di 246 articoli che sostituiscono, abrogandole, 39 tra leggi e provvedimenti previgenti tra i quali il R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (c.d. legge marchi) . L'obiettivo perseguito è stato quello di provvedere al riassetto della intera normativa in materia di proprietà industriale, alla semplificazione normativa ed al coordinamento delle fonti nazionali e comunitarie, nonché all’ampliamento della tutela riservata alla proprietà industriale ed alla ridefinizione delle relative competenze amministrative.

Resta invece esclusa dal codice la materia del diritto d’autore, per la cui codificazione è stata conferita al governo una distinta delega dall’art. 10 della legge 6 giugno 2002, n. 137.

 

Per marchio si intende un segno distintivo che serve ad identificare un prodotto o servizio.

Il marchio può essere tutelato con una specifica domanda di registrazione in ciascun paese ove si ritiene di poterlo utilizzare su prodotti o servizi commercializzati direttamente o indirettamente, oppure con una domanda che, sulla base di accordi internazionali (Accordo o Protocollo di Madrid, Regolamento sul Marchio Comunitario), permetta di ottenere la registrazione con effetti in un certo numero di paesi.

Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (parole, compresi i nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della relativa confezione, combinazioni e tonalità cromatiche) purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli delle altre imprese. La registrazione per marchio d'impresa può essere ottenuta da chi lo utilizza, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. I diritti derivanti dalla registrazione del marchio hanno una durata di dieci anni dalla data di presentazione della domanda. E previsto il rinnovo della registrazione per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una soprattassa.

Tra i requisiti richiesti per la registrazione di un marchio rientrano:

·         la novità, ossia l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità non viene meno qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;

·         la capacità distintiva, che è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;

·         la liceità: conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Tra i segni che non possono costituire oggetto di registrazione individuati dalla legge sono compresi, in particolare:

 

§         gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

§         i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

§          i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;

§         i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;

§         i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;

§         i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

§              i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona   diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed    il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;

 

§         i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;

§         i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso;

§         i segni identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini.

Il marchio collettivo

Oltre ai marchi individuali, cioè ai marchi in genere destinati a collegare permanentemente un prodotto ad una determinata impresa, il nostro legislatore ha previsto, come accennato, i marchi collettivi, che ha disciplinato agli art. 2570 c.c. e all'articolo 11 del citato codice della proprietà industriale (esempio sono i noti "Pura lana vergine", "Vero cuoio", ecc.).

L'art.1 del codice della proprietà industriale, in particolare, oltre a dettare delle disposizioni ad hoc relative ai marchi collettivi, afferma che gli stessi sono soggetti a tutte le altre disposizioni previste dalla legge per i marchi in generale in quanto non contrastanti con la natura dei marchi collettivi stessi.

I marchi collettivi si differenziano radicalmente dai marchi individuali, in quanto non sono segni distintivi propri di un singolo imprenditore.

L'art. 11 del codice della proprietà industriale, afferma che i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

Nel caso prodotti o servizi di un unico genere, si ha un marchio collettivo unisettoriale; nel caso di generi diversi, si ha un marchio collettivo plurisettoriale.

Il marchio viene utilizzato, dunque, da tutti coloro che il titolare autorizza all'uso, e che si impegnano preventivamente ad assoggettare il proprio prodotto a certe prescrizioni ed a certi contratti.

Titolare del marchio collettivo privato può essere un soggetto privato, sia o non sia imprenditore.

Per i marchi collettivi privati é dettata una scarna regolamentazione dalla legge marchi e dal codice civile. La disciplina dei rapporti tra il titolare del marchio collettivo e coloro che ne fanno uso é affidata ad un regolamento. Tale regolamento dovrà prevedere:

-          che i soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo rispettino, nella fabbricazione dei prodotti da contrassegnare con quel marchio, certe norme attinenti alla qualità ;

-          che il titolare del marchio collettivo possa esercitare dei controlli sui soggetti autorizzati ad usarlo;

-          delle sanzioni a carico degli utenti in caso di infrazioni, consistenti sostanzialmente nell'uso del marchio collettivo su prodotti non rispondenti alle norme regolamentari.

 

Le condizioni di validità del marchio collettivo sono in linea di massima le stesse che vigono per i marchi individuali:

a)      per quanto riguarda il requisito della novità , il marchio collettivo é nullo se uguale, o confondibile con un marchio anteriore, sia esso collettivo o individuale;

b)      in merito alla liceità, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, però, la registrazione può essere rifiutata se può creare una situazione di "ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. In ogni caso, l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché l'uso sia conforme alla correttezza professionale, e cioè limitato alla funzione di indicazione di provenienza geografica 

 

Titolare del marchio collettivo può essere un ente pubblico. Si tratta di marchi a disciplina singolare, cioè dettata espressamente per ciascuno di essi.

Il marchio internazionale e il marchio comunitario

L'Accordo di Madrid ha introdotto, la procedura della registrazione internazionale dei marchi.

Questa procedura permette di proteggere un marchio in uno o più dei Paesi aderenti a tale Accordo, tramite un singolo deposito, compilato in una sola lingua, e presso un unico ente: l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

Il Marchio comunitario è stato istituito dal regolamento Ce 40/94 del 20 dicembre 1993, successivamente modificato e operativo dal 1° aprile 1996.

Il marchio comunitario consente di ottenere automaticamente, mediante il deposito di un'unica domanda, la protezione legale di un segno distintivo in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea (UE), per dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

L’Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) è l'ufficio atto a ricevere le domande di marchi comunitari e a rilasciare l’inerente concessione.

La tutela dei prodotti a denominazione di origine: le DOP e le IGT nel settore agroalimentare

La normativa comunitaria

La crescente preoccupazione dei consumatori per la qualità dei prodotti alimentari è stato un fattore determinante per lo sviluppo della politica comunitaria in materia di identificazione dei prodotti, attraverso denominazioni che ne garantiscano la qualità, al fine di fornire la sicurezza sull'origine degli stessi e sui relativi metodi di trasformazione.

La regolamentazione della Comunità europea ha rappresentato un grande impulso nel delineare le figure delle denominazioni di origine, che hanno in un primo momento riguardato solo il mercato dei vini.

Successivamente, è emerso a livello comunitario, un analogo intento di privilegiare la qualità anche per i prodotti agro - alimentari.

I Regolamenti 2081/1992[7] e 2082/1992[8] hanno introdotto per primi una normativa in materia di diversificazione delle produzioni agricole e alimentari con caratteristiche qualitative legate all'area geografica di provenienza o ad una tradizione consolidata.

Sono state così introdotte la Denominazione di Origine Protetta (DOP), l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) e un'attestazione di specificità del prodotto successivamente sostituita con la specialità tradizionale garantita.

La DOP è applicata a produzioni il cui intero ciclo produttivo, dalla produzione della materia prima all'ottenimento del prodotto finito, è localizzato all'interno di un'area geografica ben delimitata, e quindi, non riproducibile al di fuori di tale area.

La IGP non richiede che l'intero processo produttivo debba necessariamente avvenire all'interno di un'area geografica ben definita, ma può applicarsi a quei prodotti finiti che presentino una caratterizzazione geografica in termini di qualità legata anche ad una sola fase del ciclo produttivo.

La specialità tradizionale garantita, (in precedenza attestazione di specificità) prescinde dall'area geografica di origine, consentendo ad un prodotto con caratteristiche qualitative specifiche di godere di una differenziazione rispetto ai prodotti della stessa categoria. Come per DOP e IGP, anche l'attestazione di specificità è subordinata all'applicazione di un disciplinare di produzione.

 

Per usufruire della protezione di ciascuno Stato Membro, le DOP e le IGP debbono essere registrate a livello comunitario.

 

Le denominazioni tipiche dei prodotti riconosciuti e garantiti si confrontano poi sul mercato con altri segni distintivi come i marchi collettivi. Questi ultimi si differenziano dalle DOP e dalle IGP per il carattere peculiare della novità , elemento questo che non compare nei prodotti a denominazione protetta, già conosciuti e noti sul piano sociale; per il modo di individuare i soggetti, ai quali spetta l'uso del segno; e per la caratteristica del momento costitutivo. Per ciò che attiene al secondo punto, l'uso esclusivo del marchio collettivo spetta al titolare, che lo concede con estensione, di tipo pattizio, ai produttori del bene o del servizio. Nel caso dei prodotti DOP e IGP l'uso dell'indicazione spetta, invece, a tutti i produttori della zona indicata.

Riguardo, infine, alla terza distinzione, quella relativa al momento costitutivo, occorre rilevare che nel caso del marchio collettivo, di norma, possono accedere alla registrazione soggetti pubblici e privati, che scelgono un proprio "regolamento" sull'uso del marchio stesso, mentre per la denominazione di origine e la indicazione geografica, la registrazione avviene ad opera di un provvedimento legislativo o amministrativo volto ad individuare anche le regole del Disciplinare.

1.4.3 La tutela della qualità dei prodotti in ambito internazionale

La sede in cui la questione dei marchi e delle denominazioni d'origine è normalmente trattata nell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) è l'accordo TRIPS, relativo alla regolamentazione commerciale dei diritti di proprietà intellettuale.

In particolare, nella Parte II dell’accordo citato, oltre alle norme relative alla tutela internazionale dei marchi (artt.12–21), sono contenute quelle relative alle indicazioni geografiche. L’art. 22, in particolare, rubricato “protezione delle indicazioni geografiche”, intende per indicazioni geografiche quelle che identificano un prodotto come originario del territorio di unO Stato membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Il citato accordo impegna, tra l’altro, gli Stati membri a prevedere i mezzi legali atti ad impedire che nella designazione sia indicata un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine, in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine stessa del prodotto.

 


Promozione e tutela del made in Italy

La tutela sui mercati mondiali dei prodotti tipici delmade in Italyè statapiù volteindicata tra le linee di azione prioritarie previste nei documenti di programmazione economico-finanziaria approvati nel corso della legislatura.

L’obiettivo è stato perseguito dapprima sul versante della promozione e della riconoscibilità sui mercati esteri della produzione italiana, con un pacchetto di misure che sono state inserite nella legge finanziaria per il 2004; successivamente gli interventi si sono concentrati sul profilo della lotta alla contraffazione dei prodotti.

Nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) all’art.4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy)e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri, prevedendo a tutela delle merci prodotte integralmente in Italia o considerate prodotto italiano ai sensi della normativa europea in materia di origine, la regolamentazione dell'etichettatura Made in Italy, oltre che la possibilità di adottare un apposito marchio; tali misure sono dirette a rafforzare la riconoscibilità dei prodotti italiani all'estero.

In particolare l'articolo 4[9] della citata legge finanziaria, così modificato prima dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e poi dall'art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione recita che "'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»".

In sintesi, quindi, non è dunque possibile indicare che un prodotto è di origine italiana e/o apporvi l'indicazione "Made in Italy" ove l'attività di lavorazione o trasformazione non sia svolta in Italia o l'attività svolta in Italia sia del tutto marginale o irrilevante.

 

La finanziaria 2004 ha previsto, poi, l’istituzione di un Fondo di promozione straordinaria del made in Italy, presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo economico), finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a sostegno della produzione italiana; l’istituzione dell'”Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy” al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità. L’iniziativa è finanziata a valere sulle risorse del Fondo di promozione straordinaria del made in Italy;l’istituzione di un Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese, per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi relativi alla diffusione dei prodotti italiani.

La successiva legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004)è nuovamente intervenuta in merito alle risorse del Fondo Made in Italy (articolo 1, commi 230 e 232).

Le disposizioni citate mirano a rendere più agevole la gestione dei due fondi istituiti dalla finanziaria 2004, riconducendo sotto unico fondo il finanziamento e la gestione dei vari interventi previsti, compreso quello relativo all’esposizione permanente del design italiano presso l’Ente EUR in Roma e prevedendo, altresì, la promozione da da parte del MAP, ai fini dell’utilizzo delle risorse del fondo per il "made in Italy", di protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e alla collaborazione con l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). La finanziaria 2005 ha provveduto, inoltre, ad elevare l’autorizzazione di spesa inizialmente prevista.

Si segnalano inoltre le disposizioni del DL 273/05 recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative[10], che all’articolo 33 fissa il patrimonio iniziale della Fondazione, costituita dal Ministro dell’attività produttive per la gestione dell’”Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy”, disponendo il trasferimento ad essa delle risorse previste, a tal fine, dalle leggi finanziarie 2004 e 2005 (13 milioni di euro complessivamente).

Per quanto concerne la difesa dei prodotti italiani e la lotta alla contraffazione si ricordano inoltre le disposizioni introdotte dai commi 7-11 dell’articolo 1 del decreto legge n. 35/05[11], che hanno destinato alla lotta alla contraffazione le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative (fino a euro 10.000), previste dal comma 7 del medesimo articolo a carico degli acquirenti di prodotti che inducano a ritenere siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. Tra le condotte punibili viene fatta rientrare anche la commercializzazione di prodotti recanti indicazioni di origine false o fallaci (comma 9), mentre viene innalzata fino a 20.000 euro la multa prevista per la vendita di prodotti con segni mendaci (comma 10).

L’articolo 1-quaterdel DL 35/05 reca poi disposizioni relative all’istituzione e al funzionamento di un nuovo organo al quale sono stati affidati compiti di coordinamento e di monitoraggio nell’ambito della lotta alla contraffazione.

A tale organo, denominato Alto Commissario per la lotta alla contraffazione[12] spetta, in particolare, di:

a)        coordinare le funzioni di sorveglianza sulle violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale[13];

b)        monitorare le attività preventive e repressive dei fenomeni di contraffazione.

Alla nomina dell’alto Commissario si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, mentre la definizione delle relative modalità di funzionamento e di composizione è demandata ad un decreto dello stesso Ministro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all’attività dell’Alto Commissario è poi intervenuta la legge finanziaria 2006 (L. n.266/05) che all’art. 1, comma 235, prevede che esso, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvalga di due vicari, la cui nomina spetta al Ministro delle attività produttive. Lo stesso comma, ai fini del funzionamento e del potenziamento delle relative strutture di supporto autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2006, mentre il D.L. n. 35/05 escludeva nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti all’avvio operativo della nuova struttura.

Da ultimo, disposizioni inerenti l’attività e il funzionamento dell’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, volte al rafforzamento della struttura di recente istituzione, attraverso l’istituzione di un Comitato tecnico di supporto, l’inserimento di nuovo personale e la previsione di un finanziamento a regime a partire dal 2006, sono state introdotte dal DL n. 2/2006Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa” (convertito con modificazioni dalla L. 81 dell’11 marzo 2006), articolo 4-bis.

In particolare, nel ridefinire le funzioni già attribuite all’Alto Commissario ai sensi dell’art. 1-quater del DL 35/05, si prevede che a tale organo spettino compiti di monitoraggio delle violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, di coordinamento e studio atte a contrastarle e di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali, disponendo inoltre che tali compiti vengano svolti anche con riferimento al settore agroalimentare.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni che gli sono state assegnate nell’ambito della lotta alla contraffazione l’Alto Commissario potrà inoltre avvalersi di un Comitato tecnico composto al massimo da dieci membri scelti tra magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati dello Stato, professori universitari ordinari e avvocati del libero foro, oltre che tra espertidi comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980 ), e successive modificazioni.

In materia di lotta alla contraffazione, in particolare per quanto concerne i profili sanzionatori e processuali, è intervenuto infine anche il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 recante “Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale”.


Proposte di legge

Articolo 1
Istituzione del marchio “100 per cento Italia” e definizioni


1. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea, promuovendo il loro diritto a una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, è istituito il marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano.

2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi, come definiti alla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in Italia.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) ideazione, l'attività intellettuale e creativa finalizzata alla definizione di un prodotto e dei suoi requisiti specifici;

b) progettazione, l'attività dell'ingegno finalizzata a individuare le caratteristiche costruttive, prestazionali ed estetiche di un prodotto;

c) disegno, la rappresentazione grafica dell'attività di ideazione e di progettazione;

d) lavorazione, ogni attività del processo produttivo che porta alla realizzazione del prodotto finale;

e) confezionamento, le attività successive alla lavorazione e dirette all'imballaggio del prodotto finito per la sua conservazione o immissione sul mercato;

f) materie prime, ogni materiale o sostanza utilizzati nel processo produttivo e che diventano parte integrante del prodotto finito;

g) semilavorati grezzi, i prodotti che non hanno terminato tutte le fasi della lavorazione, anche se hanno assunto una determinata forma dalla quale emerge la sagoma del prodotto finito, nonché i manufatti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e no, che, pur presentando una struttura finita o semifinita, non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere trasformati, inseriti, incorporati, aggiunti o collegati in qualunque forma o con qualsiasi processo tecnologico in altri oggetti, garantiti nel loro complesso dal fabbricante del prodotto finito.


 

 

L’articolo 1, comma 1, istituisce il marchio 100 per cento Italia”, di proprietà dello Stato italiano, al fine di fornire una corretta informazione ai consumatori in ordine a quei prodotti la cui filiera produttiva è stata interamente realizzata in Italia.

A tal fine l'articolo 1 della proposta di legge in esame richiama espressamente l'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

L’articolo 153 del trattato (versione consolidata) stabilisce che l’Unione, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare loro un elevato livello di protezione,  contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia degli interessi ad essi facenti capo.

Ai sensi del comma 2, debbono intendersi realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione,  la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche importate, nonché semilavorati grezzi, - come definiti alla lettera g) del successivo comma 3 - realizzati interamente in Italia.

Il successivo comma 3 reca le definizioni relative alle citate fasi del processo produttivo specificando, altresì, il significato di materie prime e di semilavorato grezzo.

 


Articolo 2
Individuazione e riconoscibilità dei prodotti


1. Il marchio di cui all'articolo 1 è concesso al produttore a valere sui prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3.

2. Il marchio di cui all'articolo 1 deve essere apposto sul prodotto finale, in forma indelebile e non sostituibile, in maniera tale da non ingenerare possibilità di confusione da parte del consumatore in merito all'adeguatezza dell'intero prodotto, e non di una sola parte o componente di esso, alle disposizioni della presente legge.


 

 

L’articolo 2 prevede che il marchio “100 per cento Italia ” (di seguito marchio), sia concesso ai produttori a valere sui prodotti che l'impresa realizzi nel rispetto delle condizioni dettate dal citato articolo 1, comma 2, e dal successivo articolo 3 (comma 1).

In relazione alla formulazione di questo comma si osserva che oggetto della concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico, non è il marchio in sé, di proprietà dello Stato ai sensi dell'articolo 1, bensì l'utilizzo del medesimo da parte del produttore. Pertanto, al fine di una migliore formulazione della norma in esame  l'espressione "Il marchio di cui all'articolo 1 è concesso al produttore" potrebbe essere sostituita con l'espressione "l'utilizzo del marchio è concesso al produttore". 

Ai sensi del comma 2, lapposizione del marchio sul prodotto finale deve essere effettuata in forma indelebile e non sostituibile, in modo tale da evitare possibili confusione da parte del consumatore circa l’adeguatezza dell'intero prodotto, e non di una sola parte o di un componente di esso, alle disposizioni recate dalla  proposta di legge in commento.


Articolo 3
Modalità e requisiti per la concessione del marchio


1. Il richiedente l'autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1, unitamente alla domanda, deve presentare alla camera di commercio, industria, artigianato  e agricoltura territorialmente competente un'autocertificazione relativa:

a) al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonché in ordine all'esclusione dell'impiego di minori e al pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente;

b) all'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul territorio nazionale;

c) all'attestazione che sul prodotto siano state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso.

2. Il marchio di cui all'articolo 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.

3. Il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare al rilascio del marchio di cui all'articolo 1 consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, ovvero di specifiche filiere produttive, qualora tutti i prodotti da essi realizzati abbiano i requisiti per ottenere il marchio.

4. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'albo delle imprese abilitate a utilizzare per i propri prodotti il marchio di cui all'articolo 1.


 

 

 

L’articolo 3 disciplina le modalità ed i requisiti per la concessione del marchio.

In relazione alla formulazione della rubrica di questo articolo si osserva, come rilevato in precedenza (v. scheda articolo 2), che la concessione riguarda l'utilizzo del marchio la cui titolarità resta in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 1. Pertanto, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame (art.3), la formulazione della rubrica potrebbe essere così modificata " Modalità e requisiti per l'autorizzazione all'utilizzo del marchio".

In particolare il comma 1 prevede la presentazione - da parte del richiedente l’autorizzazione all'uso del marchio - della relativa domandaalla camera di commercio territorialmente competente, accompagnata da una autocertificazione riguardante:

a) il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in materia fiscale e contributiva, nonché l'esclusione dell'impiego di minori e il rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente;

b) l'attestazione dello svolgimento integrale di tutte le fasi di realizzazione del prodottosul territorio nazionale;

c) l’attestazione dell’avvenuta effettuazione di analisi chimiche e meccaniche  sul prodotto, volte ad accertarne  la salubrità, con riferimento ai materiali utilizzati, e  le qualità meccaniche  di resistenza e di durata.

Ai sensi del comma 2 il soggetto titolare del potere di concedere l'utilizzo del marchio a coloro che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta, è il Ministero dello sviluppo economico che a tal fine viene coadiuvato dalle Camere di commercio.

 

Il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare al rilascio della concessione all'utilizzo del marchio i consorzi o le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati  dalla legge 317/91 (articolo 36), o di specifiche filiere produttive (comma 3).

La legge 5 ottobre 1991, n. 317 ("Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese") ha provveduto per la prima volta al riconoscimento giuridico dei distretti, prevedendo un ampio coinvolgimento delle regioni sia nella individuazione dei distretti, sia nell'attività di sostegno e finanziamento degli stessi attraverso i consorzi di sviluppo industriale. In particolare il comma 1 dell'articolo 36, richiamato dalla disposizione in esame definisce i distretti industriali sulla base di due caratteristiche fondamentali: 1) elevata concentrazione di piccole imprese, in relazione al rapporto tra numero di imprese e popolazione residente; 2) specializzazione produttiva delle imprese. Il comma 2 dell’articolo assegna alle regioni, il compito di individuare, previo parere delle unioni regionali delle camere di commercio, i distretti industriali presenti nel proprio territorio sulla base degli indirizzi e i parametri di riferimento fissati con decreto dal Ministro dell'industria da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione delle legge. In realtà tale decreto è stato emanato solo nel 1993. Una volta individuati in questo modo i distretti industriali, le regioni possono approvare finanziamenti a loro diretti (comma 3).Tali finanziamenti devono riguardare progetti innovativi relativi a più imprese e sono concessi in base a contratti di programma stipulati tra le regioni e i consorzi di sviluppo industriale costituiti nei distretti. Le regioni - sempre in base al comma 3 - definiscono la priorità negli interventi.

La legge 7 agosto 1997, n. 266 ha provveduto, per la prima volta, a finanziare i distretti industriali, mentre la legge 140/99 (art. 6, commi 8 e 9)hafornito una nuova definizione di distretto industriale, innovando il citato articolo 36 della legge 317 del 1991.Il nucleo della innovazione consiste nella previsione di criteri più elastici nella individuazione dei distretti da parte delle regioni.  Il comma 8, in primo luogo, ha introdotto una nuova tipologia di aree: i "sistemi produttivi locali" (novellando il comma 1, articolo 36, L. 317/91) caratterizzati da: contesti produttivi omogenei; una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni; una peculiare organizzazione interna.

I distretti industriali sono stati definiti come sistemi produttivi locali che devono possedere due caratteristiche aggiuntive (novella dell'articolo 36, comma 2, L. 371/91):

1) elevata concentrazione di imprese industriali;

2) elevata specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Viene, dunque, delineato un modello a due livelli: un primo livello, quello dei sistemi produttivi locali, più generale, caratterizzato da una alta concentrazione di imprese, non necessariamente industriali, ed un secondo livello, i distretti industriali veri e propri, dove l'impresa deve svolgere la sua attività nel settore secondario e il complesso delle imprese è specializzato nella produzione di beni omogenei. Una innovazione rispetto alla legislazione previgente consiste nell'eliminazione del vincolo della presenza esclusiva di piccole imprese che costituisce la prima caratteristica del distretto industriale secondo la definizione dell'articolo 36, comma 1, della L. 317/91. Infatti è prevista la possibilità di includere nei sistemi e nei distretti anche le grandi imprese, pur rimanendo l'obbligo della prevalenza delle piccole e medie.

La legge finanziaria per il 2006 (L. n 266/05) è recentemente intervenuta in materia di distretti produttivi introducendo una nuova disciplina e demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, qualificati come libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, aventi lefinalità, da perseguirsi "secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale”, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali" di accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e di miglioramento dell'efficienza nell'organizzazione e nella produzione.

 

Il comma 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'albo delle imprese abilitate ad utilizzare il marchio per i propri prodotti, precisando a tal fine, che l’istituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.


Articolo 4
Controlli sulle autocertificazioni del marchio “100 per cento Italia”


1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno il compito  di esercitare il controllo di veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, definendo opportune forme di collaborazione con il Corpo della guardia di finanza e avvalendosi di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


 

 

 

L’articolo 4 affida alle camere di commercio il controllo in merito alla veridicità delle autocertificazioni disciplinate dal precedente articolo 3. A tal fine la disposizione in commento prevede la definizione di forme di collaborazione con la Guardia di Finanza da parte delle camere di commercio, che potranno anche  avvalersi degli istituti di certificazione, sia pubblici che privati, autorizzati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

Si ricorda che per istituti di certificazione si intendono gli organismi che svolgono attività di valutazione e di attestazione di conformità a norme o a regole tecniche nazionali, comunitarie e internazionale (certificazione di prodotti, certificazione di sistemi di gestione, certificazione di personale, ispezioni). Affinché la certificazione abbia una validità ampiamente riconosciuta è necessario che gli organismi di certificazione (come i laboratori) siano accreditati presso un ente riconosciuto a livello nazionale. In Italia l’UNI e il CEI hanno costituito, in forma associativa, il SINAL (Sistema nazionale di accreditamento laboratori), con il compito di accreditare a livello nazionale laboratori italiani ed esteri per garantire l’affidabilità delle verifiche di conformità dei prodotti alle norme e alle regole tecniche nazionali, comunitarie e internazionale, ed il SINCERT (Sistema nazionale di accreditamento di organismi di certificazione), con il compito di accreditare a livello nazionale organismi di certificazione italiani ed esteri per garantire l’affidabilità delle verifiche di conformità.


Articolo 5
Controlli


1. Le imprese che hanno ottenuto l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositare presso il Ministero dello sviluppo economico, che per gli scopi di cui al presente articolo può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo del medesimo marchio. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato il marchio l'eventuale venire meno dei relativi requisiti e a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, anche tramite gli istituti e i consorzi di certificazione a tale fine autorizzati e da essi individuati, effettuano controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio di cui all'articolo 1 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.

3. Il Ministero dello sviluppo economico può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero ai consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, che hanno rilasciato il marchio.

4. Ai fini delle attività di controllo e accertamento svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  di cui ai commi 2 e 3, sono definite opportune forme di collaborazione con il Corpo della guardia di finanza.

5. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 2 o gli accertamenti di cui al comma 3 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.

6. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 5 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.


 

 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 le imprese alle quali è stato concesso l'utilizzo del marchio sono tenute ad attestare – con cadenza biennale - il permanere dei requisiti richiesti per il relativo utilizzo, mediante autocertificazione che dovrà essere depositata presso il Ministero dello sviluppo economico. Il dicastero, per i fini del presente articolo, ha  facoltà di avvalersi  delle camere di commercio competenti per territorio.

Alle imprese è, comunque, fatto obbligo di comunicare, immediatamente, al soggetto che ha rilasciato l'autorizzazione all'uso del marchio l’eventuale venir meno dei relativi requisiti e, di cessarne, contestualmente, l’uso.

Sono previsti controlli periodici e a campione sulle imprese utilizzatrici del marchio, effettuati dalle camere di commercio e dai citati consorzi di imprese (cfr. art 3) che possono avvalersi di istituti e consorzi di certificazione  autorizzati a tale scopo. I predetti controlli sono volti a verificare la sussistenza dei requisiti di concessione del marchio (comma 2).

 

Il comma 3 contempla la possibile acquisizione di notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l’attribuzione del marchio, da parte del Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a segnalare alle camere di commercio competente per territorio o ai consorzi di imprese eventuali ipotesi di utilizzo indebito del marchio cui, conseguentemente, seguiranno gli opportuni accertamenti da parte dei suddetti soggetti.

In relazione all’attività di controllo e di accertamento svolta dalle camere di commercio e dai consorzi di imprese, testé illustrata, il comma 4  prevede la definizione di forme di collaborazione con il Corpo della Guardia di finanza, peraltro già previste dal  precedente articolo con riferimento alle autocertificazioni.

 

Le violazioni  nell’uso del marchio, emerse a carico dell’impresa interessata a  seguito dei predetti controlli comportano  la revoca della relativa autorizzazione  da parte del Ministro dello sviluppo economico (comma 5). Lo stesso comma consente, inoltre, l’inibizione dell’utilizzo del marchio, a titolo cautelare, nelle more degli accertamenti relativi all’indebito utilizzo del marchio, di cui al precedente comma 3.

 

In relazione alla possibilità, prevista dal comma 5, di inibire, a titolo cautelare, l'utilzzo del marchio, si rileva che non è indicata l'autorità competente ad adottare tale potere.

Al riguardo, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, sarebbe opportuno indicare espressamente il soggetto competente al riguardo.

 

Il comma 6, infine, dispone che la revoca sia resa nota a mezzo stampa a cura del Ministro dello sviluppo economico, tramite comunicati pubblicati a spese dell’impresa interessata su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.


Articolo 6
Sanzioni


1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.

2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio di cui all'articolo 1. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. L'uso illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.  Per l'irrogazione delle pene accessorie si applica l'articolo 518 del codice penale.


 

 

L’articolo 6 definisce il regime sanzionistico prevedendo, in particolare, al comma 1, che alle imprese colpite dal provvedimento di revoca sia inibita la presentazione di nuove richieste di autorizzazione all’uso del marchio. Tale periodo viene elevato a 5 anni, qualora la richiesta riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuta la revoca stessa.

 

Il comma 2  prevede la segnalazione all’autorità giudiziaria, da parte del Ministro dello sviluppo economico, dei casi di  contraffazione e di uso abusivo  del marchio di cui il Ministro stesso abbia avuto notizia. Lo stesso comma prevede, inoltre, l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 144 e seguenti del D.Lgs 30/05 ( codice della proprietà industriale ).

 

In relazione a tale segnalazione si ricorda che ai sensi degli articoli 361 e 362 del codice penale il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a comunicare all'autorità giudiziaria di qualsiasi reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio rispettivamente delle funzioni o del servizio.

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1-quater del decreto -legge n. 35/05[14], ha provveduto  all’istituzione e al funzionamento di un nuovo organo al quale sono stati affidati compiti di coordinamento e di monitoraggio nell’ambito della lotta alla contraffazione.

A tale organo, denominato Alto Commissario per la lotta alla contraffazione[15] spetta, in particolare, di:

c)         coordinare le funzioni di sorveglianzasulle violazioni dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

d)         monitorare le attività preventive e repressive dei fenomeni di contraffazione[16].

 

Alla luce delle competenze attribuite all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una segnalazione anche a tale autorità di eventuali casi di contraffazione.

 

Per quanto riguarda le disposizioni recate dall’articolo 144 e ss del D.Lgs 30/05 (codice della proprietà industriale ) si tratta delle disposizioni rientranti nella sezione II del capo terzo del codice della proprietà industriale riguardante misure contro la pirateria. In particolare ai sensi dell'articolo 144 sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico, mentre ai sensi dell'articolo 144 bis[17] quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni. Ai sensi dell'articolo 146 qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.  Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.  Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

 

Ai sensi del comma 3 l'uso illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005. Per l'irrogazione delle pene accessorie si aoolica l'articolo 518 del codice penale.

Le disposizioni del codice penale richiamate dal comma 3 in esame sono quelle contenute nel libro II, titolo VII, capo II (“della falsità in sigilli o segni di autenticazione”).

In particolare l’articolo 473 prevede la reclusione fino a tre anni e una multa di quattro milioni di lire per contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali; la reclusione si riduce fino ad un massimo di  tre anni in caso di uso di marchi contraffatti o alterati., mentre la multa rimane invariata.

L’articolo 474, invece, prevede la reclusione fino a due anni e una multa di quattro milioni per coloro che introducono nel territorio dello Stato per fini di commercio o detengono per vendere o pongono in circolazione prodotti industriali con marchi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati.

Il successivo articolo 475, infine, prevede, come pena accessoria per qualcuno dei delitti contemplati negli articoli del capo II la pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza è prevista anche dall’articolo 518 del codice penale che la proposta in esame richiama espressamente in merito all’applicazione delle pene accessorie, per i delitti di cui agli artt. 501 e 514-517 del c.p. Tra gli articoli citati si segnala in particolare in particolare l’art. 517 che introduce sanzioni in caso di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, atti a indurre in inganno il compratore circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto. Per tale reato è prevista la reclusione fino a un anno  ovvero una multa fino a due milioni.


Articolo 7
Etichettatura dei prodotti


1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è istituito, su base volontaria, un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale sistema di etichettatura deve comunque evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.

2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il produttore o l'importatore forniscono altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura previste dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai criteri di cui al presente articolo. Dall'attuazione delle disposizioni  del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 7 prevede l’istituzione - di un sistema di  etichettatura riguardante i prodotti realizzati in paesi extra UE.

Si tratta di un sistema su base volontaria introdotto per consentire una  adeguata informazione, sia degli utilizzatori intermedi che dei consumatori finali, in merito ai processi di lavorazione dei prodotti commercializzati sul mercato italiano. La presente disposizione precisa che tale sistema dovrà, comunque, porre in evidenza :

§         il Paese di origine del prodotto finito e dei prodotti intermedi;

§         la realizzazione di tali prodotti nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di origine commerciale, igiene e sicurezza dei prodotti.

 

In merito all’etichettatura indicante l’origine dei prodotti realizzati in Paesi extra UE, si segnala la recente approvazione della proposta  di Regolamento del Consiglio  “relativa all’indicazione del paese d’origine di taluni di prodotti importati da paesi terzi” COM(2005) 661 definitivo, del 16 dicembre 2005[18]. Il provvedimento propone l’introduzione di un sistema di marchio di origine obbligatorio, riguardante  un certo numero di settori che lo ritengono vantaggioso. Il regolamento, in particolare, dovrebbe applicarsi ai prodotti industriali importati, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e  dell'acquacoltura2, e ad esclusione dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali  vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti  generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza  alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

 

Ai sensi del comma 2 spetta al produttore o all’importatore fornire, con l’etichettatura, ulteriori specifiche informazioni  riguardanti  la conformità dei prodotti:

§         alle vigenti norme  internazionali in materia di lavoro, certificazione di igiene e sicurezza,  esclusione dell’impiego di minori nella produzione;

§         alle norme europee e agli accordi internazionali in materia ambientale

 

Il comma 3, da ultimo, demanda ad un decreto  del Ministro dello sviluppo economico la definizione  delle procedure di rilascio e delle caratteristiche  del predetto sistema di etichettatura. Con lo stesso decreto, che dovrà essere adottato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del commercio internazionale, saranno definite, altresì, misure destinate a promuovere la conoscenza dei consumatori riguardo alle caratteristiche del suddetto sistema di etichettatura nonché alla forme di semplificazione delle procedure doganali riservate ai prodotti che siano dotati di  etichettature conformi alle presenti disposizioni. L’ultimo periodo del comma precisa che dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo 7 non dovranno derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 8
Disposizioni in materia di etichettatura  delle calzature


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, le calzature destinate alla vendita al consumatore possono riportare un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono, quali tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna. L'etichetta contiene altresì le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni.

2. Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea e qualificate come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione


 

 

 

Ferme restando le disposizioni del precedente articolo 7, per il solo settore del calzaturiero, l’articolo 8 in esame, al comma 1, prevede la possibilità di apporre un’etichetta contenente informazioni sui materiali utilizzati e sulle diverse parti che compongono le calzature, nonché sull’origine dei materiali stessi e sulle lavorazioni.

 

Ulteriori informazioni dovranno essere riportate nell’etichetta in caso di calzature prodotte al di fuori dell’Unione Europea e qualificate come dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. 475/92. In tal caso, infatti, il comma 2 prescrive che sia riportata anche la denominazione e il codice identificativo dell’organismo italiano  autorizzato al rilascio  della relativa certificazione.

Il D.Lgs4 dicembre 1992, n. 475 recante “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”,all’articolo 1 identifica come dispositivi di protezione individuale (DPI) i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare da rischi per la salute e la sicurezza la persona che li indossa o che li porta con sé. L’art. 3 del citato D.Lgs vieta l’immissione sul mercato e in servizio di tali prodotti, qualora  non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti specificati nell'allegato II al decreto. Si considerano conformi a detti requisiti i DPI muniti della marcatura CE.

In relazione a questo comma si osserva che mentre la proposta di legge C. 848 fa riferimento alle calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea e qualificate come dispositivi di protezione individuale, la proposta di legge C. 664, si riferisce alle calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea nonché a quelle qualificate come dispositivi di protezione individuale. Al riguardo, considerato che il tipo di etichettatura descritto dal comma 2 è adattabile esclusivamente alle calzature qualificate come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appare più chiara la formulazione della proposta C. 848.


Articolo 9
Disposizioni in materia di etichettatura  dei prodotti tessili


1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i prodotti realizzati al di fuori dell'Unione europea e qualificati come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta inoltre la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Quando tali prodotti non sono offerti in vendita a un consumatore, come definito dall'articolo 1519-bis, secondo comma, lettera a), del codice civile, le informazioni di cui al presente comma possono essere riportate in documenti commerciali di accompagnamento».


 

 

 

L’articolo in esame novella l'articolo 8 del D.Lgs n.194/99, riguardante l’etichettatura dei prodotti tessili, prevedendo l’aggiunta di due nuovi periodi.

 

Il D.Lgs 22 maggio 1999, n. 194, “Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, all’articolo 8 reca disposizioni in materia di etichettatura. Il comma 1, in particolare, stabilisce che i prodotti tessili debbano essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione riguardante il ciclo industriale e commerciale, prevedendo, inoltre la possibilità di completare o sostituire l'etichetta e il contrassegno con documenti commerciali d'accompagnamento, nel caso in cui i prodotti non siano offerti in vendita al consumatore finale o quando si tratti di  un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico. 

Il primo periodo prevede, con riferimento a prodotti realizzati al di fuori dell’Unione Europea e qualificati come dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. n. 475/92, la medesima disposizione di cui al comma 2 del precedente articolo 8.

Il secondo periodo precisa che le informazioni da riportare in etichetta, previste dal comma in esame, possono essere contenute in documenti commerciali di accompagnamento qualora i prodotti non siano offerti ad un consumatore, così come definito dall’art. 1519-bis , secondo comma, lett a)del codice civile.

 


Articolo 10
Carta d’identità dei prodotti “Made in Italy”


1. La definizione «Made in Italy», ferma restando la disciplina recata dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario, è accompagnata da una scheda informativa denominata «carta d'identità del prodotto finito» che contiene informazioni utili al consumatore per conoscere la provenienza dei semilavorati di cui il prodotto finale è composto e le lavorazioni eseguite nel processo di fabbricazione cui hanno contribuito imprese di altri Paesi.

2. I contenuti e le modalità applicative della carta d'identità di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le categorie interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per informare i consumatori riguardo alla rilevanza delle notizie contenute nella carta d'identità di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni dei consumatori, può attuare una campagna di informazione capillare utilizzando le emittenti televisive nazionali, la rete radiofonica, la rete INTERNET e stampati da inviare al domicilio dei cittadini.

4. Gli sportelli unici all'estero, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, svolgono, nei Paesi esteri, funzioni di prevenzione di fenomeni di contraffazione della carta d'identità di cui al comma 1.


 

 

Il comma 1 dell’art. 10 contiene la previsione di una ”carta d’identità del prodotto finito” che - ferma restando la disciplina istitutiva del codice doganale comunitario, accompagni  la definizione di “Made in Italy”.

 

Si tratta di una scheda contenente utili informazioni per il consumatore relative alla provenienza dei semilavorati di cui si compone il prodotto finito,  nonché  alle  lavorazioni eseguite  nel processo di fabbricazione con il contributo di imprese di altri paesi.

Alla definizione dei contenuti e delle modalità di applicazione della suddetta carta di identità si provvederà, entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, con  un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il DM sarà adottato di concerto con il Ministro del commercio internazionale, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome  di Trento e Bolzano, sentite le categorie interessate (comma 2).

Si ricorda che che la dicitura “Made in Italy”, è attualmente prevista dal richiamato codice doganale comunitario istituito dal Regolamento CE n. 2913/1992. Tale dicitura può essere apposta ad un prodotto quando sia stato interamente ottenuto in Italia, o che in Italia abbia subito una fase di  lavorazione sostanziale.

In particolare, l'articolo 23, definisce originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese e stabilisce che per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

a)  i prodotti minerali estratti in tale paese;

b)  i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)  gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)  i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;

e)  i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f)   i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

g)  le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

h)  i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i)   i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;

j)   le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

L'articolo precisa che la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

 

Il successiva articolo 24 disciplina l'ipotesi in cui alla produzione di una merce abbiano contribuito due o più paesi. In tal caso la merce si considera originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

 

In sostanza il marchio made in Italy risulterebbe riservato:

-    a quei prodotti per i quali la materia prima proviene dal territorio italiano e qui sia avvenuta l'eventuale trasformazione;

-    a quei prodotti i quali, benché realizzati con materie prime o merci di altri paesi, abbiano ricevuto in Italia una trasformazione avente determinate caratteristiche, attinenti al rilievo economico e all'importanza nel processo di fabbricazione.

Il comma 3 contempla la possibilità per il Ministero dello sviluppo, di attuare una campagna di informazione capillare, destinata ai consumatori, al fine di informarli in merito alla rilevanza delle notizie contenute nella carta d’identità. Tale campagna sarà attuata nell’ambito degli stanziamenti di bilancio ordinari dello stesso Ministero, utilizzando le emittenti televisive nazionali, la rete  radiofonica, la rete  Internet nonché stampati che saranno inviati ai cittadini. Anche in questo caso è prevista l’intesa  con la Conferenza Stato-regioni e province autonome  di Trento e Bolzano, sentite le associazioni di categoria  delle imprese e le associazioni dei consumatori.

 

Da ultimo il comma 4 affida agli sportelli unici all’estero, istituiti dalla legge 56/05, funzioni di prevenzione di fenomeni di contraffazione della suddetta carta d’identità. Tale compito sarà svolto nell’ambito delle funzioni assegnate agli sportelli dalla stessa legge istitutiva.

 

Si ricorda che gli sportelli unici all'estero (c.d. "Sportelli Italia") sono stati istituiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56,recante "Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore”. La costituzione degli sportelli unici è volta al sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del Made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all’estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d’affari di origine italiana.

Agli sportelli unici state assegnate funzioni di orientamento, assistenza e consulenza alle imprese e agli operatori, sia italiani che esteri, con riguardo anche ad attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di promozione effettuate in loco da enti pubblici e privati, nonché funzioni di assistenza legale alle imprese, di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, e di lotta alla contraffazione, da svolgere in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) preposte a tale compito.


Articolo 11
Promozione del marchio e registrazione comunitaria


1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del commercio internazionale, può predisporre, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Al finanziamento delle predette campagne si provvede mediante utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione del marchio di cui all'articolo 1 presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e successive modificazioni, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

3. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, ovvero di quelli riconosciuti dalle regioni sulla base delle leggi emanate nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 1 con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 1 dell'articolo 11 contiene la previsione di campagne promozionali del marchio "100 per cento Italia" che il Ministero dello sviluppo economico potrà predisporre sull’intero territorio nazionale e sui principali mercati internazionali, con cadenza annuale.

Tali campagne saranno finanziate mediante utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

 

Il citato articolo 148 dispone una specifica finalizzazione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo che esse - riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) - siano destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, da individuarsi di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico), sentite le competenti Commissioni parlamentari.

 

Il comma 2 demanda al Ministero dello sviluppo economico la registrazione del marchio di cui all’art. 1 presso l’ufficio di armonizzazione comunitaria, ai sensi  del regolamento comunitario n.40/94 e del Protocollo di Madrid, ai fini della relativa tutela internazionale.

In proposito si ricorda che il marchio comunitario consente di ottenere automaticamente, mediante il deposito di un'unica domanda, la protezione legale di un segno distintivo in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea (UE), per una durata di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. L’Ufficio cui rinvia l’art. 10 della proposta per la registrazione del marchio comunitario è l’UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno), avente sede in Alicante (Spagna). Tale Ufficio è atto a ricevere le domande di marchi comunitari e a rilasciare l’inerente concessione. Si ricorda inoltre che il regolamento CE 40/94 del 20 dicembre 1993, istitutivo del marchio comunitario, cui rinvia la proposta in esame, è stato modificato in parte del regolamento n. 3288/94 del 22 dicembre 1994, ed è ufficialmente operativo dal 1° aprile 1996.

Si distingue dal marchio comunitario il marchio internazionale che, attraverso un deposito unico, consente di ottenere la protezione nei diversi Paesi che fanno parte del sistema di Madrid costituito dall’Accordo e dal Protocollo di Madrid. Quest’ultimo è stato adottato il 27 giugno 1989 allo scopo di introdurre alcune innovazioni nel sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito in precedenza dall’intesa o Accordo di Madrid risalente al 14 aprile 1891.

La procedura di registrazione internazionale dei marchi consente al titolare di un marchio nazionale di estenderne la protezione in uno o più dei Paesi aderenti, tramite un singolo deposito, compilato in una sola lingua, e presso un unico ente: l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede a Ginevra .

 

Il comma 3 riconosce alle imprese dei distretti industriali la facoltà di concertare azioni volte alla promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio “”100 per cento Italia”, con le regioni i comuni e le camere di commercio interessati . Precisa inoltre che dall’attuazione del presente comma non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 12
Ambito di applicazione


1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alle leggi nazionali o regionali vigenti, destinate alla informazione del consumatore e alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti.

2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti alimentari, per i quali resta in vigore la disciplina prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.


 

 

Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della presente proposta di legge, nel quale rientrano:

§      marchi aziendali e collettivi;

§      denominazioni, indicazioni ed etichettature destinate – disciplinati da leggi nazionali e regionali – destinati ad informare  i consumatori e alla riconoscibilità dell’origine o della qualità dei prodotti.

 

Il comma 2 esclude dal campo di applicazione i prodotti alimentari per i quali resta in vigore la disciplina  del DL 157/2004 recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca», convertito con modificazioni dalla legge 204/2004.

 

il decreto-legge n.157 del 2004, ha previsto, in particolare, l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di origine o di provenienza, inteso come il Paese o la zona di produzione della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione o nella produzione di un alimento. Il decreto-legge n.157 del 2004 ha inoltre recato disposizioni specifiche sull’etichettatura dell’olio di oliva (in base alle quali deve essere indicato il luogo di coltivazione e molitura delle olive) e sull’uso delle denominazioni di vendita “latte fresco pastorizzato” (esclusa per latti prodotti con trattamenti ulteriori alla pastorizzazione, come ad esempio il “microfiltrato”) e “passata di pomodoro” (riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla spremitura diretta del pomodoro fresco, con la conseguenza di escludere i prodotti di importazione, in particolare cinesi).Quanto agli interventi legislativi relativi a specifici settori produttivi, si ricordano la legge n.292 del 2002 sulla tutela della bufala mediterranea, la legge n.311 del 2004 (articolo 1, comma 87), in materia di agricoltura biologica e il decreto legislativo n.178 del 2003, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato.

Da ultimo, il decreto-legge n.2 del 2006 ha introdotto disposizioni più rigorose sull’indicazione di origine del miele in etichetta e sull’utilizzo dell’olio da tavola nei pubblici esercizi (con la previsione del divieto di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, di olio d’oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente).

 

 

 

 

 


Progetti di legge

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 664

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FORLANI, D'AGRÒ

         

 

 

 

Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani

 

                  

Presentata il 15 maggio 2006

                       

 

 


Onorevoli Colleghi! - La condizione critica in cui versano alcuni settori della nostra tradizionale industria manifatturiera, caratterizzati da produzioni di elevata qualità e di largo apprezzamento sui mercati nazionali ed esteri, è stata oggetto di un'attenzione crescente del legislatore e dei governi in questi anni di progressiva globalizzazione delle attività economiche e commerciali.

      A seguito dell'introduzione delle norme di sostegno allo sviluppo e di incentivazione della ripresa nelle ultime leggi finanziarie e dell'approvazione del decreto-legge sulla competitività e della legge sulla internazionalizzazione delle imprese (decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, e legge n. 56 del 2005), la presente proposta di legge recante norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, ovvero, in sintesi, sul «Made in Italy» rappresenta il giusto completamento e coronamento dell'impegno per assicurare ai produttori italiani e ai consumatori dei prodotti italiani le adeguate garanzie in ordine, rispettivamente, alla qualità del prodotto e ad una regolamentazione equa del mercato. Soggetti ormai alla concorrenza agguerrita dei Paesi emergenti, dove si produce a costi molto più bassi e sopportando oneri e vincoli molto meno gravosi, gli imprenditori italiani sono inoltre esposti ai rischi delle imitazioni e delle contraffazioni.

      Il vigente quadro normativo non consente loro, peraltro, di trarre adeguato giovamento, sul mercato, dal richiamo del Made in Italy. Non per tutti i consumatori, ma certamente per fasce più o meno vaste di questi, la consapevolezza di una intera realizzazione del ciclo di fabbricazione in Italia costituisce un motivo di preferenza, per ragioni di qualità, di fiducia, di abitudine e di estetica, ai fini della scelta di acquisto di un determinato prodotto. L'ampiezza di tale area di cultori dell'origine italiana deve ritenersi naturalmente variabile in ragione delle diverse tipologie produttive, ma ha comunque una sensibile influenza sulla competitività nei mercati delle singole imprese italiane.

      In assenza di regole comuni sulla produzione, valide per tutti i competitori nel mercato globale e senza la possibilità di attestare l'effettiva realizzazione del prodotto sul territorio nazionale, i nostri produttori vengono ormai a trovarsi in una condizione di obiettiva penalizzazione.

      Allo stesso modo ne risultano svantaggiati gli stessi consumatori attenti all'origine territoriale del prodotto che non trovano nella legislazione un'adeguata garanzia di una corretta informazione sulla medesima.

      Con il testo unificato sul «Made in Italy» approvato dalla Camera dei deputati e poi, con modificazioni, dalla competente Commissione del Senato della Repubblica nella scorsa legislatura (atto Senato n. 3463, XIV legislatura), il Parlamento ha tentato di sopperire a questa carenza di informazione e di garanzia e di inserire nella nostra legislazione un sistema di tutela che costituisse, nel contempo, un'ulteriore incentivazione alla ripresa e una condizione di equa competizione. Nonostante l'esito positivo della prima lettura alla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura l'iter del provvedimento ha registrato un rallentamento presso la competente Commissione del Senato della Repubblica, riconducibile a resistenze e obiezioni formulate in sede europea.

      Nelle ultime settimane della scorsa legislatura si è arrivati finalmente all'approvazione da parte della citata Commissione. L'imminente conclusione della legislatura ha precluso tuttavia la possibilità della sua definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati, al cui esame il provvedimento era tornato in virtù delle modificazioni inserite dal Senato della Repubblica.

      La presente proposta di legge riproduce, dunque, il citato testo unificato. Essa prevede, in particolare, all'articolo 1, l'istituzione del marchio «100 per cento Italia» per tutelare il diritto dei consumatori a una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è interamente realizzato in Italia. Secondo la normativa proposta si intendono realizzati interamente in Italia quei prodotti finiti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, ma semilavorati grezzi realizzati interamente in Italia. Il marchio di cui all'articolo 1 dovrà essere, secondo quanto dispone l'articolo 2, apposto in forma indelebile e non sostituibile sul prodotto finale in modo da non ingenerare possibilità di confusione nel consumatore. L'articolo 3 dispone che il Ministero delle attività produttive, avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rilasci il marchio di cui all'articolo 1, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dal comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 3 e autocertificati dal richiedente. Saranno poi le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto stabilito all'articolo 4, a dover controllare la veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, definendo opportune forme di collaborazione con la Guardia di finanza e avvalendosi di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro delle attività produttive. Le imprese che hanno ottenuto l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 dovranno attestare ogni due anni, secondo quanto stabilisce l'articolo 5, sempre tramite autocertificazione da depositare presso il Ministero delle attività produttive, il permanere dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1.

      Inoltre le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, anche tramite gli istituti e i consorzi di certificazione a tale fine autorizzati e individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, effettuano controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio di cui all'articolo 1, ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.

      Anche il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero ai consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, che hanno rilasciato il marchio. Nel caso in cui i controlli facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio, il Ministero delle attività produttive revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Le imprese cui è stato revocato il diritto all'uso del marchio non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca.

      L'articolo 6 stabilisce una serie di sanzioni: in particolare, l'uso illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

 

      Altra importante disposizione è contenuta nell'articolo 7, che prevede l'etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea, per consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano. Particolare importanza riveste tale articolo, inoltre, laddove prescrive informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sulla esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale. Disposizioni particolari in materia di etichettatura sono poi contenute negli articoli 8 e 9, relativi al settore delle calzature e dei prodotti tessili, vista l'importanza che i due comparti rivestono per il sistema economico del nostro Paese.

      Introducendo la definizione «Made in Italy», l'articolo 10 impone che il prodotto finito sia accompagnato da una scheda informativa denominata «carta d'identità», che contiene informazioni utili al consumatore per conoscere la provenienza dei semilavorati di cui è composto e le lavorazioni eseguite nel processo di fabbricazione cui hanno contribuito imprese di altri Paesi.

      La presente proposta di legge prevede, inoltre, all'articolo 11, che il Ministero delle attività produttive provveda alla registrazione del marchio presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della sua tutela internazionale, nonché misure di promozione del marchio ad opera del medesimo Ministero delle attività produttive, che può predisporre campagne annuali nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

      L'articolo 12, quale norma di chiusura, stabilisce l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge, dal quale restano esclusi i prodotti alimentari.

      Si ricorda, inoltre, la proposta di regolamento del Consiglio, adottata dalla Commissione europea il 16 dicembre 2005, relativa all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi.

      Tale proposta dovrà essere esaminata in sede di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Il testo prevede l'introduzione di un sistema di marchio di origine obbligatorio: tale sistema riguarda un certo numero di settori, indicati in un apposito allegato, ed è applicabile esclusivamente alle merci importate. Le merci riporteranno, all'atto dell'importazione, il marchio con l'indicazione del loro Paese di origine «Fabbricato in»: potrà essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea, ai fini di risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni comunitarie e devono adottare le misure necessarie atte ad imporre al proprietario delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l'apposizione a proprie spese del marchio sulle merci.

      La citata proposta della Commissione rappresenta, comunque, un passaggio storico, una misura importante per tutelare tutte le produzioni europee e in particolare l'industria manifatturiera.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del marchio «100 per cento Italia» e definizioni).

      1. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea, promuovendo il loro diritto a una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, è istituito il marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano.

      2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi, come definiti alla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in Italia.

      3. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) ideazione, l'attività intellettuale e creativa finalizzata alla definizione di un prodotto e dei suoi requisiti specifici;

          b) progettazione, l'attività dell'ingegno finalizzata a individuare le caratteristiche costruttive, prestazionali ed estetiche di un prodotto;

          c) disegno, la rappresentazione grafica dell'attività di ideazione e di progettazione;

          d) lavorazione, ogni attività del processo produttivo che porta alla realizzazione del prodotto finale;

          e) confezionamento, le attività successive alla lavorazione e dirette all'imballaggio del prodotto finito per la sua conservazione o immissione sul mercato;

          f) materie prime, ogni materiale o sostanza utilizzati nel processo produttivo e che diventano parte integrante del prodotto finito;

          g) semilavorati grezzi, i prodotti che non hanno terminato tutte le fasi della lavorazione, anche se hanno assunto una determinata forma dalla quale emerge la sagoma del prodotto finito, nonché i manufatti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e no, che, pur presentando una struttura finita o semifinita, non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere trasformati, inseriti, incorporati, aggiunti o collegati in qualunque forma o con qualsiasi processo tecnologico in altri oggetti, garantiti nel loro complesso dal fabbricante del prodotto finito.

 

Art. 2.

(Individuazione e riconoscibilità dei prodotti).

      1. Il marchio di cui all'articolo 1 è concesso al produttore a valere sui prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3.

      2. Il marchio di cui all'articolo 1 deve essere apposto sul prodotto finale, in forma indelebile e non sostituibile, in maniera tale da non ingenerare possibilità di confusione da parte del consumatore in merito all'adeguatezza dell'intero prodotto, e non di una sola parte o componente di esso, alle disposizioni della presente legge.

 

Art. 3.

(Modalità e requisiti per la concessione del marchio).

      1. Il richiedente l'autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1, unitamente alla domanda, deve presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente un'autocertificazione relativa:

          a) al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonché in ordine all'esclusione dell'impiego di minori e al pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente;

          b) all'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul territorio nazionale;

          c) all'attestazione che sul prodotto siano state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso.

      2. Il marchio di cui all'articolo 1 è rilasciato dal Ministero delle attività produttive, che si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.

      3. Il Ministero delle attività produttive può autorizzare al rilascio del marchio di cui all'articolo 1 consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, ovvero di specifiche filiere produttive, qualora tutti i prodotti da essi realizzati abbiano i requisiti per ottenere il marchio.

      4. È istituito presso il Ministero delle attività produttive, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'albo delle imprese abilitate a utilizzare per i propri prodotti il marchio di cui all'articolo 1.

 

Art. 4.

(Controlli sulle autocertificazioni del marchio «100 per cento Italia»).

      1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno il compito di esercitare il controllo di veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, definendo opportune forme di collaborazione con il Corpo della guardia di finanza e avvalendosi di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro delle attività produttive.

 

Art. 5.

(Controlli).

      1. Le imprese che hanno ottenuto l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositare presso il Ministero delle attività produttive, che per gli scopi di cui al presente articolo può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo del medesimo marchio. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato il marchio l'eventuale venire meno dei relativi requisiti e a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.

      2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, anche tramite gli istituti e i consorzi di certificazione a tale fine autorizzati e individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, effettuano controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio di cui all'articolo 1 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.

      3. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero ai consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, che hanno rilasciato il marchio.

      4. Ai fini delle attività di controllo e accertamento svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui ai commi 2 e 3, sono definite opportune forme di collaborazione con il Corpo della guardia di finanza.

      5. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 2 o gli accertamenti di cui al comma 3 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, il Ministero delle attività produttive revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.

      6. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 5 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.

 

Art. 6.

(Sanzioni).

      1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.

      2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio di cui all'articolo 1. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

      3. L'utilizzo illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Per l'irrogazione delle pene accessorie si applica l'articolo 518 del codice penale.

 

Art. 7.

(Etichettatura dei prodotti).

      1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è istituito, su base volontaria, un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale sistema di etichettatura deve comunque evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale e di igiene e sicurezza dei prodotti.

      2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il produttore o l'importatore forniscono altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura previste dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai criteri di cui al presente articolo. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Art. 8.

(Disposizioni in materia di etichettatura delle calzature).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, le calzature destinate alla vendita al consumatore possono riportare un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono, quali tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna. L'etichetta contiene altresì le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni.

      2. Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea, nonché per quelle qualificate come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione.

 

Art. 9.

(Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili).

      1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i prodotti realizzati al di fuori dell'Unione europea e qualificati come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta inoltre la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Quando tali prodotti non sono offerti in vendita a un consumatore, come definito dall'articolo 1519-bis, secondo comma, lettera a), del codice civile, le informazioni di cui al presente comma possono essere riportate in documenti commerciali di accompagnamento».

 

Art. 10.

(Carta d'identità dei prodotti «Made in Italy»).

      1. La definizione «Made in Italy», ferma restando la disciplina recata dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario, è accompagnata da una scheda informativa denominata «carta d'identità del prodotto finito» che contiene informazioni utili al consumatore per conoscere la provenienza dei semilavorati di cui il prodotto finale è composto e le lavorazioni eseguite nel processo di fabbricazione cui hanno contribuito imprese di altri Paesi.

      2. I contenuti e le modalità applicative della carta d'identità di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le categorie interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Per informare i consumatori riguardo alla rilevanza delle notizie contenute nella carta d'identità di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio il Ministero delle attività produttive, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni dei consumatori, può attuare una campagna di informazione capillare utilizzando le emittenti televisive nazionali, la rete radiofonica, la rete INTERNET e stampati da inviare al domicilio dei cittadini.

      4. Gli sportelli unici all'estero, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, svolgono, nei Paesi esteri, funzioni di prevenzione di fenomeni di contraffazione della carta d'identità di cui al comma 1.

 

Art. 11.

(Promozione del marchio e registrazione comunitaria).

      1. Il Ministero delle attività produttive può predisporre, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Al finanziamento delle predette campagne si provvede mediante utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

      2. Il Ministero delle attività produttive provvede alla registrazione del marchio di cui all'articolo 1 presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e successive modificazioni, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

      3. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, ovvero di quelli riconosciuti dalle regioni sulla base delle leggi emanate nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 1 con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 12.

(Ambito di applicazione).

      1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alle leggi nazionali o regionali vigenti, destinate alla informazione del consumatore e alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti.

      2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti alimentari, per i quali resta in vigore la disciplina prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

 

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 848

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

 

LULLI, CIRO ALFANO, ANGELI, BELLANOVA, BIMBI, BRANCHER, BRANDOLINI, BRUSCO, BUCCHINO, BURCHIELLARO, CARLUCCI, CASTAGNETTI, CASTELLANI, CECCUZZI, GIULIO CONTI, CORDONI, CRISCI, D'ANTONA, DE BRASI, FABBRI, FERRIGNO, FILIPPESCHI, FLUVI, FRANCI, FRONER, GIUDITTA, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LARATTA, LISI, LUCCHESE, LUMIA, MARAN, MARIANI, MARTELLA, MAZZARACCHIO, MAZZONI, MOTTA, NANNICINI, NICCHI, OLIVERIO, OTTONE, PEDRINI, ROCCO PIGNATARO, PINOTTI, RANIERI, RAZZI, RIGONI, ROSSI GASPARRINI, RUGGERI, RUGGHIA, SQUEGLIA, TOMASELLI, VELO, VENTURA, VICO, VILLARI, VIOLANTE, ZACCHERA, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

   

 

Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani

                  

Presentata il 22 maggio 2006

                  

 

 


Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIV legislatura il Parlamento ha discusso in modo approfondito il delicato e rilevante tema della riconoscibilità e della tutela dei prodotti italiani, pervenendo ad un testo largamente condiviso che tuttavia non è stato approvato in via definitiva. La presente proposta di legge ripropone quel testo, che si poneva l'obiettivo di tutelare sia la grande industria del design italiano, sia le piccole e medie imprese del «made in Italy» che producono in Italia, a fronte del crescente afflusso di prodotti a basso prezzo provenienti dall'estero.

      Il testo in questione prendeva atto della valutazione della Commissione europea, espressa nel parere circostanziato emesso il 24 ottobre 2005 ai sensi della direttiva  98/34/CE sulla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, secondo cui un marchio nazionale che attesti la localizzazione sul territorio italiano di tutti i processi di fabbricazione di un prodotto non è compatibile con il principio di libera circolazione delle merci nel mercato interno. In particolare, tale previsione è in contrasto con l'articolo 28 del Trattato istitutivo della Comunità europea e con gli articoli 22-26 del codice doganale comunitario, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che identificano il Paese d'origine come quel «Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

      Inoltre, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) prevede, all'articolo 4, comma 61, la possibilità di disporre una «regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine». Il comma 63 del medesimo articolo 4 dispone che «le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61» sono definite con un apposito regolamento, che ad oggi non risulta essere stato emanato.

      Va inoltre ricordata la sentenza della Corte di cassazione n. 34103 del 19 aprile 2005, secondo cui l'etichettatura «made in Italy», apposta su un prodotto non realizzato in Italia ai sensi della normativa europea sull'origine (luogo di ultima sostanziale lavorazione), configura il reato di cui all'articolo 517 del codice penale sulla vendita di prodotti industriali con segni idonei a trarre in inganno il compratore, in quanto il consumatore «potrebbe essere indotto ad acquistare un prodotto proprio solo in quanto fabbricato (o non fabbricato) in un determinato luogo geografico [...] e ciò in base alle più svariate considerazioni soggettive, non necessariamente attinenti alla qualità del prodotto stesso».

      La presente proposta di legge considera inoltre la proposta di regolamento comunitario relativo all'introduzione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura di taluni prodotti importati da Paesi terzi [COM(2005) 661 definitivo], finalizzata a porre rimedio alla posizione di svantaggio della Comunità europea rispetto ai suoi partner commerciali come Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti, i quali già impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle loro importazioni.

      Tale proposta di regolamento rappresenta un importante passo in avanti, in relazione alla necessità di assicurare una corretta informazione ai consumatori, i quali attribuiscono un importante valore commerciale all'informazione sull'origine geografica di un prodotto, e di tutelare la competitività dell'industria comunitaria; essa tuttavia risolve solo in parte l'esigenza di tutela delle piccole e medie imprese italiane che producono in Italia. A tale fine potrebbe essere ipotizzabile la previsione di un'indicazione di qualità della produzione riferita anche agli aspetti sociali e ambientali e non solo al luogo geografico di origine.

      Il testo della presente proposta di legge ha tenuto conto inoltre degli ulteriori rilievi sollevati dalla Commissione europea nel citato parere circostanziato del 24 ottobre 2005, inerenti le disposizioni relative alla carta d'identità dei prodotti «made in Italy» (articolo 10), alle campagne di promozione del marchio (articolo 11), all'obbligo di etichettatura d'origine dei prodotti realizzati in Paesi extracomunitari (articolo 7), all'etichettatura delle calzature e dei dispositivi di protezione individuale (articolo 8), discusse durante la scorsa legislatura.

      L'articolo 1 istituisce il marchio «100 per cento Italia» e ne definisce l'ambito di applicazione in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Si stabilisce che si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione  e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi, come definiti dalla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in Italia.

      L'articolo 2 prevede che il marchio di cui all'articolo 1 sia concesso al produttore a valere sui prodotti che l'impresa realizzi nel rispetto delle condizioni previste dal progetto di legge medesimo. Ad esempio che il marchio dovrà essere apposto in forma indelebile e non sostituibile sul prodotto finale in modo da non ingenerare confusione nel consumatore, affinché risulti chiaro che tale marchio è relativo all'intero prodotto e non ad una sola parte o componente di esso.

      L'articolo 3 stabilisce le modalità e i requisiti per la concessione del marchio: modalità della domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; autocertificazione circa il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonché in ordine all'esclusione dell'impiego di minori e al pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente; attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si sono svolte integralmente sul territorio nazionale; attestazione che sul prodotto sono state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso.

      Il marchio è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico che può autorizzare al rilascio del marchio consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o di specifiche filiere produttive, qualora tutti i prodotti da essi realizzati abbiano i requisiti per ottenere il marchio. È inoltre istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'albo delle imprese abilitate ad utilizzare per i propri prodotti il marchio.

      L'articolo 4 riguarda i controlli sulle autocertificazioni da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

      L'articolo 5 prevede che le imprese che hanno ottenuto l'utilizzo del marchio attestino ogni due anni, tramite autocertificazione da depositare presso il Ministero dello sviluppo economico, il permanere dei requisiti per l'utilizzo del marchio. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi di imprese e gli istituti e i consorzi di certificazione a tal fine autorizzati (individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico) effettuano controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti. Il Ministero dello sviluppo economico puó comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio. Sono previste forme di collaborazione tra camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il Corpo della guardia di finanza finalizzate ai controlli. Nel caso in cui i controlli o gli accertamenti facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.

      L'articolo 6 stabilisce le sanzioni alle imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio. L'uso illecito del marchio è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale e del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

      L'articolo 7 istituisce un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale sistema di etichettatura deve  comunque evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.

      Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi il produttore o l'importatore devono fornire anche informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del commercio internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura e sono definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai criteri di cui all'articolo 7.

      L'articolo 8 specifica che le calzature destinate alla vendita al consumatore possono riportare un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono, quali tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna. L'etichetta contiene altresì le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni. Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea e per quelle qualificate come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta deve riportare la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione.

      L'articolo 9 modifica l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, aggiungendo alcuni periodi volti a specificare nel caso dei prodotti tessili che per i prodotti realizzati al di fuori dell'Unione europea e qualificati come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta deve riportare anche la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Quando tali prodotti non sono offerti in vendita ad un consumatore tali informazioni possono essere riportate in documenti commerciali di accompagnamento.

      L'articolo 10 stabilisce che la denominazione «Made in Italy», ferma restando la disciplina recata dal citato regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, sia accompagnata da una scheda informativa denominata «carta d'identità del prodotto finito» che contiene informazioni utili al consumatore per conoscere la provenienza dei semilavorati di cui il prodotto finale è composto e le lavorazioni eseguite nel processo di fabbricazione cui hanno contribuito imprese di altri Paesi. I contenuti e le modalità applicative di quella che è una vera e propria carta d'identità dei prodotti Made in Italy sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le categorie interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Per informare i consumatori riguardo alla rilevanza delle notizie contenute nella carta d'identità nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni dei consumatori, può attuare una campagna di informazione capillare utilizzando le emittenti televisive nazionali, la rete radiofonica, la rete INTERNET e stampati da inviare al domicilio dei cittadini. Gli sportelli unici all'estero, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56,  svolgono, nei Paesi esteri, funzioni di prevenzione dei fenomeni di contraffazione della carta d'identità medesima.

      L'articolo 11 prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa predisporre campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale e sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Il Ministero dello sviluppo economico provvede inoltre alla registrazione del marchio di cui all'articolo 1 presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169. Le imprese facenti parte di distretti industriali (articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) e di quelli riconosciuti dalle regioni sulla base delle leggi emanate nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 1 con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.

      L'articolo 12, comma 1, estende l'applicazione delle disposizioni della legge, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature di cui alle leggi nazionali o regionali vigenti, destinate alla informazione del consumatore e alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti; il comma 2 esclude espressamente dall'ambito di applicazione della legge la categoria dei prodotti alimentari, alla quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Istituzione del marchio «100 per cento Italia» e definizioni).

      1. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato che istituisce la Comunità europea, promuovendo il loro diritto a una corretta informazione in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia, è istituito il marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato italiano.

      2. Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l'ideazione, la progettazione, il disegno, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano, utilizzando materie prime anche di importazione, nonché semilavorati grezzi, come definiti alla lettera g) del comma 3, realizzati interamente in Italia.

      3. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) ideazione, l'attività intellettuale e creativa finalizzata alla definizione di un prodotto e dei suoi requisiti specifici;

          b) progettazione, l'attività dell'ingegno finalizzata a individuare le caratteristiche costruttive, prestazionali ed estetiche di un prodotto;

          c) disegno, la rappresentazione grafica dell'attività di ideazione e di progettazione;

          d) lavorazione, ogni attività del processo produttivo che porta alla realizzazione del prodotto finale;

          e) confezionamento, le attività successive alla lavorazione e dirette all'imballaggio del prodotto finito per la sua conservazione o immissione sul mercato;            f) materie prime, ogni materiale o sostanza utilizzati nel processo produttivo e che diventano parte integrante del prodotto finito;

          g) semilavorati grezzi, i prodotti che non hanno terminato tutte le fasi della lavorazione, anche se hanno assunto una determinata forma dalla quale emerge la sagoma del prodotto finito, nonché i manufatti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e no, che, pur presentando una struttura finita o semifinita, non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere trasformati, inseriti, incorporati, aggiunti o collegati in qualunque forma o con qualsiasi processo tecnologico in altri oggetti, garantiti nel loro complesso dal fabbricante del prodotto finito.

 

Art. 2.

(Individuazione e riconoscibilità dei prodotti).

      1. Il marchio di cui all'articolo 1 è concesso al produttore a valere sui prodotti che l'impresa realizza nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3.

      2. Il marchio di cui all'articolo 1 deve essere apposto sul prodotto finale, in forma indelebile e non sostituibile, in maniera tale da non ingenerare possibilità di confusione da parte del consumatore in merito all'adeguatezza dell'intero prodotto, e non di una sola parte o componente di esso, alle disposizioni della presente legge.

 

Art. 3.

(Modalità e requisiti per la concessione del marchio).

      1. Il richiedente l'autorizzazione all'uso del marchio di cui all'articolo 1, unitamente alla domanda, deve presentare alla camera di commercio, industria, artigianato  e agricoltura territorialmente competente un'autocertificazione relativa:

          a) al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro, in campo fiscale e contributivo, nonché in ordine all'esclusione dell'impiego di minori e al pieno rispetto della normativa per la salvaguardia dell'ambiente;

          b) all'attestazione che tutte le fasi di realizzazione del prodotto si siano svolte integralmente sul territorio nazionale;

          c) all'attestazione che sul prodotto siano state effettuate le analisi chimiche e meccaniche necessarie ad accertare la salubrità dei materiali utilizzati e le qualità meccaniche relative alla resistenza e alla durata del prodotto stesso.

      2. Il marchio di cui all'articolo 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che si avvale della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su richiesta delle imprese interessate e previa verifica della sussistenza dei prescritti requisiti.

      3. Il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare al rilascio del marchio di cui all'articolo 1 consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, ovvero di specifiche filiere produttive, qualora tutti i prodotti da essi realizzati abbiano i requisiti per ottenere il marchio.

      4. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'albo delle imprese abilitate a utilizzare per i propri prodotti il marchio di cui all'articolo 1.

 

Art. 4.

(Controlli sulle autocertificazioni del marchio «100 per cento Italia»).

      1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura hanno il compito  di esercitare il controllo di veridicità delle autocertificazioni di cui all'articolo 3, definendo opportune forme di collaborazione con il Corpo della guardia di finanza e avvalendosi di istituti di certificazione pubblici o privati autorizzati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

 

 

Art. 5.

(Controlli).

      1. Le imprese che hanno ottenuto l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 attestano ogni due anni, tramite autocertificazione da depositare presso il Ministero dello sviluppo economico, che per gli scopi di cui al presente articolo può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, il permanere dei requisiti per l'utilizzo del medesimo marchio. Le imprese sono comunque tenute a comunicare immediatamente al soggetto che ha rilasciato il marchio l'eventuale venire meno dei relativi requisiti e a cessare contestualmente l'utilizzo del marchio.

      2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, anche tramite gli istituti e i consorzi di certificazione a tale fine autorizzati e da essi individuati, effettuano controlli periodici e a campione sulle imprese che utilizzano il marchio di cui all'articolo 1 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.

      3. Il Ministero dello sviluppo economico può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero ai consorzi di imprese di cui al comma 3 dell'articolo 3, che hanno rilasciato il marchio.

      4. Ai fini delle attività di controllo e accertamento svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  di cui ai commi 2 e 3, sono definite opportune forme di collaborazione con il Corpo della guardia di finanza.

      5. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 2 o gli accertamenti di cui al comma 3 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.

      6. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 5 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.

 

Art. 6.

(Sanzioni).

      1. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio di cui all'articolo 1 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.

      2. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio di cui all'articolo 1. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

      3. L'uso illecito del marchio di cui all'articolo 1 è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.  Per l'irrogazione delle pene accessorie si applica l'articolo 518 del codice penale.

 

Art. 7.

(Etichettatura dei prodotti).

      1. Al fine di consentire un'adeguata informazione agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali sul processo lavorativo dei prodotti commercializzati sul mercato italiano, è istituito, su base volontaria, un sistema di etichettatura dei prodotti realizzati in Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale sistema di etichettatura deve comunque evidenziare il Paese di origine del prodotto finito, nonché dei prodotti intermedi e la loro realizzazione nel rispetto delle regole comunitarie e internazionali in materia di origine commerciale, di igiene e sicurezza dei prodotti.

      2. Nella etichettatura di prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, il produttore o l'importatore forniscono altresì informazioni specifiche sulla conformità alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti e sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per il rilascio e le caratteristiche del sistema di etichettatura di cui ai commi 1 e 2 e le modalità per i relativi controlli. Con il medesimo decreto sono altresì definite misure volte a promuovere presso i consumatori la conoscenza delle caratteristiche del sistema di etichettatura previste dal presente articolo, nonché forme di semplificazione delle procedure doganali per i prodotti dotati di etichettature conformi ai criteri di cui al presente articolo. Dall'attuazione delle disposizioni  del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 8.

(Disposizioni in materia di etichettatura delle calzature).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, le calzature destinate alla vendita al consumatore possono riportare un'etichetta recante informazioni sui materiali delle principali parti che le compongono, quali tomaia, rivestimento della tomaia, suola interna, suola esterna. L'etichetta contiene altresì le informazioni relative all'origine dei materiali stessi e alle relative lavorazioni.

      2. Per le calzature prodotte al di fuori dell'Unione europea e qualificate come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione.

 

Art. 9.

(Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili).

      1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i prodotti realizzati al di fuori dell'Unione europea e qualificati come dispositivi di protezione individuale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, l'etichetta riporta inoltre la denominazione e il codice identificativo dell'organismo italiano autorizzato che ha rilasciato la relativa certificazione. Quando tali prodotti non sono offerti in vendita a un consumatore, come definito dall'articolo 1519-bis, secondo comma, lettera a), del codice civile, le informazioni di cui al presente comma possono essere riportate in documenti commerciali di accompagnamento».

 

 

 

Art. 10.

(Carta d'identità dei prodotti «Made in Italy»).

      1. La definizione «Made in Italy», ferma restando la disciplina recata dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario, è accompagnata da una scheda informativa denominata «carta d'identità del prodotto finito» che contiene informazioni utili al consumatore per conoscere la provenienza dei semilavorati di cui il prodotto finale è composto e le lavorazioni eseguite nel processo di fabbricazione cui hanno contribuito imprese di altri Paesi.

      2. I contenuti e le modalità applicative della carta d'identità di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le categorie interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Per informare i consumatori riguardo alla rilevanza delle notizie contenute nella carta d'identità di cui al comma 1, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni dei consumatori, può attuare una campagna di informazione capillare utilizzando le emittenti televisive nazionali, la rete radiofonica, la rete INTERNET e stampati da inviare al domicilio dei cittadini.

      4. Gli sportelli unici all'estero, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, svolgono, nei Paesi esteri, funzioni di prevenzione di fenomeni di contraffazione della carta d'identità di cui al comma 1.

 

Art. 11.

(Promozione del marchio e registrazione comunitaria).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del commercio internazionale, può predisporre, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, campagne annuali di promozione del marchio di cui all'articolo 1 nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore. Al finanziamento delle predette campagne si provvede mediante utilizzo di una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

      2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla registrazione del marchio di cui all'articolo 1 presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e successive modificazioni, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

      3. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, ovvero di quelli riconosciuti dalle regioni sulla base delle leggi emanate nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di cui all'articolo 1 con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 12.

(Ambito di applicazione).

      1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alle leggi nazionali o regionali vigenti, destinate alla informazione del consumatore e alla riconoscibilità dell'origine o della qualità dei prodotti.

      2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti alimentari, per i quali resta in vigore la disciplina prevista dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.


 

Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica italiana (art. 117)

 

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La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

 

(omissis)

117.  La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (214).

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (215).

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (216).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (217).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni (218).

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (219).

_______

(214)  Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(215)  Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(216)  Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(217)  Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(218)  Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(219)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(omissis)

 


Codice civile
(artt. 1519-bis, 2569-2583)

 

(omissis)

 

LIBRO IV – DELLE OBBLIGAZIONI

 

TITOLO III.

DEI SINGOLI CONTRATTI

 

CAPO I.

DELLA VENDITA

(omissis)

 

Sezione II.

DELLA VENDITA DI COSE MBILI

(omissis)

 

§ 1-bis - Della vendita dei beni di consumo (1)

 

1519-bis. Ambito di applicazione e definizioni.

[Il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Ai fini del presente paragrafo si intende per:

a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:

1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;

2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

3) l'energia elettrica;

c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;

d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa] (2).

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(1) Il paragrafo 1-bis, comprendente gli articoli da 1519-bis a 1519-nonies, è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.).

L'articolo 2 dello stesso decreto ha così disposto:

«Art. 2. Norme transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

(2) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 (Gazz. Uff. 8 marzo 2002, n. 57, S.O.) e poi abrogato dall'art. 146 del Codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Le disposizioni del presente articolo sono ora contenute nell'articolo 128 del suddetto Codice. L'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 24 del 2002 ha così disposto:

«Art. 2. Norme transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

(omissis)

Capo III

 

Del marchio

 

2569. Diritto di esclusività.

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (1).

 

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.

 

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(1) Comma così sostituito dall'art. 81, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di attuazione della direttiva 89/104/CEE, del 21 dicembre 1988. In materia di brevetti di marchi d'impresa, vedi il R.D. 21 giugno 1942, n. 929; il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795; il D.P.R. 7 aprile 1981, n. 351, relativo all'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia sui marchi di fabbrica e di commercio dell'8 gennaio 1955, firmato rispettivamente a Parigi il 31 dicembre 1979 ed a Roma il 7 marzo 1980. Vedi, anche, la L. 15 dicembre 1954, n. 1322 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e dell'Accordo di Madrid del 14 agosto 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio.

 

2570. Marchi collettivi.

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 82, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di attuazione della direttiva n. 89/104/CEE, 21 dicembre 1988, in materia di marchi d'impresa.

 

2571. Preuso.

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso [c.c. 2569].

 

2572. Divieto di soppressione del marchio.

Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.

 

2573. Trasferimento del marchio.

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (1).

Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.

 

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(1) Comma così sostituito dall'art. 83, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di attuazione della direttiva n. 89/104/CEE, 21 dicembre 1988 in materia di marchi di impresa. Per quanto riguarda la cessione del marchio vedi l'art. 15, R.D. 21 giugno 1942, n. 929,recante disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa.

2574. Leggi speciali.

Le condizioni per la registrazione dei marchi e degli atti di trasferimento dei medesimi, nonché gli effetti della registrazione sono stabiliti dalle leggi speciali (1).

 

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(1) In materia di brevetti per marchi d'impresa, vedi il R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795.

 

TITOLO IX

 

Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

 

Capo I

 

Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche (1)

 

2575. Oggetto del diritto.

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [c.c. 2424, n. 4, 2579, 2580] (2).

 

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(1) Sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. Vedi, anche, l'art. 4, L. 13 maggio 1985, n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.

(2) Vedi la L. 28 aprile 1976, n. 424, di ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

 

2576. Acquisto del diritto.

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

 

2577. Contenuto del diritto.

L'autore ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569, 2581, 2584, 2592] di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera [c.c. 2589] e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [c.c. 2579, 2582].

 

2578. Progetti di lavori.

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso [c.c. 2579] da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

 

2579. Interpreti ed esecutori.

Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali [c.c. 2575, 2583], indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso [c.c. 2578] nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione [c.c. 2577, 2582].

 

2580. Soggetti del diritto.

Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali [c.c. 2575, 2583].

[L'autore che ha compiuto diciotto anni [c.c. 2] ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano] (1).

 

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(1) Comma abrogato dall'art. 12, L. 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno.

 

2581. Trasferimento dei diritti di utilizzazione.

I diritti di utilizzazione sono trasferibili [c.c. 2582, 2589].

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto [c.c. 2577, 2725].

 

2582. Ritiro dell'opera dal commercio.

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio [c.c. 2579], salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.

 

2583. Leggi speciali.

L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [c.c. 2580] (1).

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(1) Vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633, recante norme sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. Per quanto riguarda la protezione del diritto di autore connesso con i programmi di informatica, vedi il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, di attuazione della direttiva 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Vedi, inoltre, il D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, che proroga i termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, e la L. 19 dicembre 1956, n. 1421, per la proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.

La denominazione dell'Ente italiano per i diritti d'autore è stata modificata in quella attuale di S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori), dal D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433; il relativo statuto è stato approvato con il D.P.R. 20 ottobre 1962, n. 1842.

Vedi, anche, la L. 16 febbraio 1953, n. 247, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886; la L. 19 luglio 1956, n. 923, recante la ratifica della Convenzione universale sul diritto d'autore, firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 nonché la L. 13 luglio 1966, n. 650, che ratifica il protocollo n. 1 annesso alla convenzione universale sul diritto di autore, concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952, e la L. 28 aprile 1976, n. 424, recante ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

(omissis)

 


Codice penale
(artt. 467-475; 517, 518)

(omissis)

 

LIBRO II – DEI DELITTI IN PARTICOLARE

(omissis)

TITOLO VII

DEI DELITTICONTRO LA FEDE PUBBLICA

(omissis)

Capo II

Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (1)

467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni [c.p. 29, 32, 469, 470] (2).

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(1) Per i casi di non punibilità di coloro che hanno commesso, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o più fra i reati previsti in questo articolo, vedi l'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 304, sull'ordinamento costituzionale (terroristi pentiti), il cui comma terzo, lettera a), esclude la non punibilità per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto di armi, munizioni od esplosivi. La decadenza da questi benefici in caso di false o reticenti dichiarazioni è regolata dall'art. 10 della stessa legge, il cui art. 12 limita la applicazione del provvedimento solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982 purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito nella L. 29 novembre 1982, n. 882.

 (2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

 

 

468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. (1)

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto (2), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni [c.p. 29, 32] (3). La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti [c.p. 469, 470].

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(1) Vedi l'art. 33, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(2) Vedi l'art. 127, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(3) Vedi l'art. 6, L. 23 febbraio 1960, n. 186, sull'obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. (1)

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta (2), soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [c.p. 63].

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(1) Vedi l'art. 33, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(2) Vedi l'art. 33, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

 

 

470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. (1)

Chiunque, fuori dei casi di concorso [c.p. 110] nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione (2) o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

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(1) Vedi l'art. 33, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(2) Vedi l'art. 6, L. 23 febbraio 1960, n. 186, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili.

 

 

471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. (1)

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire seicentomila [c.p. 29] (2).

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(1) Vedi l'art. 33, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

 

 

472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (1).

La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare [c.p. 692].

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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

 

 

473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno (1) o dei prodotti industriali [c.c. 2569, 2575, 2584, 2592, 2594] (2), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni [c.p. 29] (3).

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali (4), nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale [c.p. 517].

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(1) Sulla protezione del diritto d'autore vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; la L. 16 febbraio 1953, n. 247, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna firmata il 9 settembre 1886; la L. 19 luglio 1956, n. 923, di ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Ginevra il 6 settembre 1952.

(2) Sulla tutela di marchi di fabbrica vedi l'art. 1, R.D. 21 giugno 1942, n. 929; il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(4) In materia di brevetti per invenzioni industriali vedi il R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317; gli artt. 88 e 89, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, il R.D. 5 febbraio 1940, n. 244; il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, e il R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354.

 

 

474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno (1) o prodotti industriali (2), con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni [c.p.p. 31] (3).

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 517].

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(1) Sulla protezione del diritto d'autore vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

(2) Sulla tutela dei marchi di fabbrica vedi il R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, l'art. 1, R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

 

 

475. Pena accessoria.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].

(omissis)

TITOLO VIII

DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBLLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(omissis)

CAPO II.

DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(omissis)

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474] (1).

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(1) La multa, aumentata, da ultimo, a lire due milioni ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è stata così rideterminata dall'art. 1, comma 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, l'art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

Capo III

Disposizione comune ai capi precedenti

 

518. Pubblicazione della sentenza.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501 (1), 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36] (2).

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(1) Sull'abusiva riproduzione di prodotti fonografici vedi gli artt. 1 e 2, L. 29 luglio 1981, n. 406.

(2) Vedi l'art. 23, L. 15 febbraio 1963, n. 281, sulla preparazione e il commercio di mangimi.

 

 


L. 5 ottobre 1991, n. 317
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (art. 36)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 ottobre 1991, n. 237, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 10 aprile 1996, n. 51/96;

- Ministero delle finanze: Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E.

(omissis)

Capo VII

Disposizioni varie

36. Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale (37).

1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna (38).

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese (39).

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati (40).

4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi (41).

5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale (42).

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(37)  Rubrica così sostituita dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(38)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(39)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(40)  Comma così sostituito dall'art. 6, L. 11 maggio 1999, n. 140.

(41)  Periodo aggiunto dall'art. 11, D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

(42)  Con D.M. 21 aprile 1993 (Gazz. Uff. 22 maggio 1993, n. 118, S.O.) sono stati determinati gli indirizzi e i parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali. Vedi, anche, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 63, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(omissis)


D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1992, n. 289, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 3 ottobre 1998, n. 3423/C; Circ. 22 maggio 2000, n. 759470;

- Ministero della salute: Nota 4 maggio 2005, n. DGFDM.III/P/13228/I.l.c.r.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

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1. Campo di applicazione e definizione.

1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.

3. Sono anche considerati DPI:

a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;

b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;

c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;

d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell'allegato I.

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2. Norme armonizzate e norme nazionali.

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE.

2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1/a).

3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto.

4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II (2).

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(1/a) Il primo elenco delle norme armonizzate è stato approvato con D.M. 17 gennaio 1997. Il secondo elenco è stato approvato con D.M. 4 giugno 2001. Il terzo elenco è stato approvato con D.M. 13 febbraio 2003.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

3. Requisiti essenziali di sicurezza.

1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.

2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.

3. È consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone (3).

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(3) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

4. Categorie di DPI.

1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.

2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.

3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici (4);

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia (4);

c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;

d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

f) azione lesiva dei raggi solari.

4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;

f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

h) [i caschi e le visiere per motociclisti] (5).

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(4) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

(4) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

(5) Lettera soppressa dall'art. 4, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

5. Procedure di certificazione CE.

1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di cui all'articolo 7 (6).

2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all'allegato III, anche al fine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 11.

4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10 (7).

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(6) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

(7) L'art. 13, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24) ha così disposto:

«Art. 13. Norme di rinvio. - 1. Ai fini delle procedure previste dall'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, cosi come modificato dal presente decreto, si applica l'art. 47 della L. 6 febbraio 1996, n. 52».

 

6. Organismi di controllo.

1. Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.

2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato V e degli altri requisiti stabiliti, unitamente al contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea.

6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto.

7. Qualora l'organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione è revocata con decreto interministeriale nelle stesse forme di cui al comma 4.

8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea (8).

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(8) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

7. Attestato di certificazione CE.

1. L'attestato di certificazione CE è l'atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella Comunità europea, ad un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI.

3. Nella domanda sono compresi:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonché la ditta e la sede dell'impresa, se il costruttore è un imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede principale, se trattasi di società;

b) il luogo di produzione del DPI;

c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell'allegato III.

4. La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione.

5. L'organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate di cui all'art. 2.

6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II e, successivamente, la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle specifiche tecniche.

7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza secondo l'impiego previsto, l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle norme armonizzate di cui all'art. 2.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello a dette specifiche.

9. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l'organismo di controllo rilascia al richiedente l'attestato di certificazione CE. Nell'attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di certificazione.

10. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'organismo di controllo comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento della domanda di certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo.

11. Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o ad altro organismo di controllo se non abbia apportato al modello le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione di cui al comma 10 e, comunque, quelle necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di cui all'art. 2 o ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

12. Nelle forme di cui al comma 8 dell'art. 6, si dà notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei provvedimenti di revoca degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi di controllo.

13. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del DPI.

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8. Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria.

1. I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.

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9. Controllo del prodotto finito.

1. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione, ivi comprese l'ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca l'omogeneità della produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello descritto nell'attestato di certificazione CE.

2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un organismo di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno.

3. L'organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza con il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone un numero sufficiente di esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle comunque necessarie.

4. Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità, l'organismo di controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, può assumere da quest'ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.

5. L'organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte e ne dà copia al costruttore.

6. Qualora l'organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o che i DPI esaminati non corrispondano al modello descritto nell'attestato CE e non siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a quanto verificato e ne informa immediatamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 13.

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10. Controllo del sistema di qualità.

1. Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione del proprio sistema di qualità.

2. Nell'ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove di cui al comma 3 dell'art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

3. La domanda di cui al comma 1, comprende:

a) tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se necessaria, la documentazione inerente al modello oggetto di certificazione CE;

b) la documentazione sul sistema di qualità;

c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità.

4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:

a) degli obiettivi del sistema di qualità, dell'organigramma con l'indicazione per ciascun dipendente dei loro poteri e delle loro responsabilità;

b) dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti;

c) dei mezzi di controllo dell'efficienza del sistema di qualità.

5. L'organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura del sistema di qualità e ne accerta la capacità di rispettare quanto previsto dal comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra DPI prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.

6. La decisione dell'organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella comunicazione sono riportati i risultati dei controlli effettuati e la motivazione della decisione.

7. Il costruttore informa l'organismo di controllo che ha approvato il sistema di qualità di ogni progetto di modifica del sistema.

8. L'organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione nelle forme di cui al comma 6.

9. All'organismo di controllo è demandata la sorveglianza sul sistema di qualità.

10. L'organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli accertamenti per verificare che il costruttore mantenga gli impegni assunti relativamente al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far accedere l'organismo di controllo nei locali di ispezione, prova ed immagazzinamento dei DPI e fornisce ogni informazione necessaria e, in particolare, la documentazione sul sistema di qualità e la documentazione tecnica. L'organismo di controllo redige una relazione e ne dà copia al costruttore.

11. L'organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al quale viene data copia del resoconto dell'accesso.

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11. Dichiarazione di conformità CE.

1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all'articolo 12 (9).

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(9) Così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

12. Marcatura CE.

1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato IV, è costituita dalla sigla CE.

2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione.

3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

4. È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE (10).

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(10) Così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

12-bis. Disposizioni comuni per la marcatura CE.

1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.

2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l'indicazione delle domande respinte.

4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all'articolo 6, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese (11).

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(11) Aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

13. Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato.

1. Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II dei DPI in commercio è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato.

3. Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione CEE dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se l'accertamento riguardi:

a) la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II;

b) una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2;

c) una lacuna delle norme di cui all'art. 2.

6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.

7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal mercato (12).

8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (12).

9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI (12).

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(12) Gli attuali commi 7, 8 e 9 così sostituiscono l'originario comma 7 per effetto dell'art. 10, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

14. Sanzioni e disposizioni penali.

1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto è punito:

a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni;

b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;

c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.

2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura CE di cui all'art. 12 (13).

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE di cui all'art. 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (13).

5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni (14).

6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio (15).

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(13) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

(14) Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

(15) Il comma 3 ed il comma 5 del presente articolo sono stati così corretti con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1993, n. 13.

 

14-bis. Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie.

1. Con regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI (16).

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(16) Aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

15. Norme finali e transitorie.

1. I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994.

2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono l'attività di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al termine del periodo transitorio di cui al primo comma.

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Allegato I

Elenco esaustivo delle categorie di DPI che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva

 

1. DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);

2. DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);

3. DPI progettati e fabbricati per uso privato contro:

le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);

l'umidità, l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);

il calore (guanti, ecc.);

4. DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.

5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote (17).

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(17) Numero aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

 

 

Allegato II

Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

 

1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI.

I DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi.

1.1. Principi di progettazione

1.1.1. Ergonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

1.1.2. Livelli e classi di protezione

1.1.2.1. Livelli di protezione quanto possibile elevati

Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio

Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

1.2. Innocuità dei DPI

1.2.1. Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.

1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati

I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore.

1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore

Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore

I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.

1.3. Fattori di comfort e di efficacia

1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.

1.3.2. Leggerezza e solidità di costruzione

I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.

Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili.

1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore

Se diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.

1.4. Nota informativa del fabbricante

La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;

b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;

c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;

g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12).

h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1 (18);

i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione del DPI (19).

La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

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(18) Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

(19) Lettera aggiunta dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI.

2.1. DPI dotati di sistemi di regolazione

I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione non possano spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà dell'utilizzatore.

2.2. DPI "che avvolgono" le parti del corpo da proteggere

I DPI che "avvolgono" le parti del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.

2.3. DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie

I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore.

I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore.

Se necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore.

I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione.

2.4. DPI soggetti a invecchiamento

Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione.

Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa.

2.5. DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego

Se le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato in un oggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l'utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di resistenza superata la quale la rottura di uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo.

2.6. DPI destinati ad un'impiego in atmosfere esplosive

I DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che non vi si possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da un urto che possa infiammare una miscela esplosiva.

2.7. DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamente

Questi tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile.

Se sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione giusta sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati agevolmente e rapidamente.

2.8. DPI d'intervento in situazioni estremamente pericolose

La nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) deve comprendere in particolare informazioni destinate all'uso di persone competenti, addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.

Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto per l'impiego.

Se un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo deve essere progettato e strutturato in modo tale che l'allarme possa essere avvertito dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI è immesso sul mercato.

2.9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore

Se dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e smontati facilmente a mano.

2.10. DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPI

Se i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto.

2.11. DPI con un sistema di circolazione di fluido

Se un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest'ultimo deve essere scelto o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido nelle vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni prevedibili di impiego.

2.12. DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza

Le indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi, queste ultime devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro utilizzatore.

Se a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte l'indicazione necessaria, questa deve figurare sull'imballaggio e nella nota informativa del fabbricante.

2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva

Gli indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.14. DPI "multirischio"

Ogni DPI destinato a proteggere l'utilizzatore contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente, deve essere progettato e fabbricato in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi (vedi punto 3).

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3. Requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire.

3.1. Protezione contro gli urti meccanici

3.1.1. Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo

I DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.

3.1.2. Cadute di persone

3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento

Le suole di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del suolo.

3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto

I DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo, senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa prodursi la caduta dell'utilizzatore.

Essi devono inoltre garantire che al termine della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta se necessario di attendere i soccorsi.

Nella sua nota informativa il fabbricante deve in particolare precisare i dati utili relativi:

alle caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché al "tirante d'aria" minimo necessario al di sotto dell'utilizzatore;

al modo adeguato di indossare il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro.

3.1.3. Vibrazioni meccaniche

I DPI destinati a prevenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in modo adeguato le componenti di vibrazione nocive per la parte del corpo da proteggere.

Il valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni all'utilizzatore non deve mai superare i valori limite raccomandati in funzione della durata di esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del corpo da proteggere.

3.2. Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo

I DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi o affezioni croniche.

3.3. Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture, tagli, morsicature)

I materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi tipi di DPI siano resistenti all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura (vedi anche punto 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di impiego.

3.4. Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)

I DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute l'utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenza, immerso in un ambiente liquido e tenerlo a galla in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di soccorsi.

I DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o manualmente, o con il fiato.

Nelle condizioni di impiego prevedibili:

i DPI devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell'impatto con l'ambiente liquido e ai fattori ambientali inerenti a tale ambiente;

i DPI gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.

Qualora particolari condizioni d'impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti condizioni complementari:

devono essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora;

devono essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l'utilizzatore dall'ambiente liquido;

devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell'attività che espone l'utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta in ambiente liquido.

3.4.1. Sostegni alla galleggiabilità

Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo nell'acqua. Nelle condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell'utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.

3.5. Protezione contro gli effetti nefasti del rumore

I DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter attenuare quest'ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti, avvertiti dall'utilizzatore, non superino mai i valori limite di esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio.

3.6. Protezione contro il calore e (o) il fuoco

I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego.

3.6.1. Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI

I materiali costituti e altri componenti appropriati alla protezione contro il calore raggiante e convettivo devono essere caratterizzati da un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico incidente e da un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego.

Se la superficie esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere riflettente, esso deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella regione dell'infrarosso.

I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a interventi di breve durata all'interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materie in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore si sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.

I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni di prodotti caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

I materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della fiamma, né contribuire a propagarla.

3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso

In condizioni prevedibili d'impiego:

1) La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore accumulato per tutta la durata di impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo per la salute.

2) I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione di liquidi o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.

Se dei DPI sono dotati di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante evaporazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate all'esterno dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore.

Se dei DPI comprendono un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili di impiego, la funzione di protezione stabilita.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad ogni modello di DPI destinato ad interventi di breve durata in ambienti caldi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i dispositivi utilizzati conformemente al loro impiego.

3.7. Protezione contro il freddo

I DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi sul mercato.

3.7.1. Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI

I materiali costituenti e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere coefficienti di trasmissione del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo richiedono le condizioni di impiego prevedibili. I materiali e gli altri componenti flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all'interno di ambienti freddi devono conservare un grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere i gesti necessari e di assumere determinate posizioni.

Inoltre, i materiali e gli altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni importanti di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti meccanici (vedi punto 3.1).

3.7.2. DPI completi, pronti all'uso

Nelle prevedibili condizioni d'impiego:

1) Il flusso trasmesso all'utilizzatore attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il periodo di impiego sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle dita dei piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la soglia di dolore o quella in cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute.

2) I DPI devono impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia, e non devono essere all'origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.

Se i DPI sono dotati di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest'ultimo deve assolvere in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili di impiego, la sua funzione di protezione.

Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa relativa ad ogni modello di DPI destinato ad interventi di breve durata in ambienti freddi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso l'attrezzatura.

3.8. Protezione contro gli shock elettrici

I DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali l'utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni di impiego prevedibili.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti, e combinati in modo che la corrente di fuga, misurata attraverso l'involucro protettore in condizioni di prova effettuate a tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi "in situ", sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale massimo ammissibile, corrispondenti alla soglia di tolleranza.

I tipi di DPI destinati esclusivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto tensione o che possono essere sotto tensione devono portare l'indicazione, ripetuta anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensione d'impiego, del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere, all'esterno dell'involucro di protezione, uno spazio sul quale si possa segnare ulteriormente la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli da effettuare periodicamente.

Il fabbricante deve indicare nella sua nota d'informazione l'uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonché la natura e la frequenza delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro "periodo di vita".

3.9. Protezione contro le radiazioni

3.9.1. Radiazioni non ionizzanti

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive, senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.

A tale scopo, le lenti protettrici devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre in particolare, per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione tale che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.

Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà, per effetto dell'irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.

Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate in ordine crescente secondo i loro numeri di grado di protezione e il fabbricante deve in particolare nella sua nota informativa indicare le curve di trasmissione che consentano di scegliere il DPI più appropriato tenendo conto di fattori inerenti alle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.

Il numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere indicato dal fabbricante.

3.9.2. Radiazioni ionizzanti

3.9.2.1. Protezione contro la contaminazione radioattiva esterna

I materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle condizioni prevedibili di impiego.

La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell'"involucro" di protezione e (o) attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti.

Se è possibile decontaminare i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro eventuale reimpiego durante la "durata" prevedibile di questo genere di dispositivi.

3.9.2.2. Protezione limitata contro l'irradiazione esterna

I DPI intesi a proteggere interamente l'utilizzatore contro l'irradiazione esterna o, se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima possono essere progettati soltanto per radiazioni elettroniche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche (X, gamma) di energia relativamente limitata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto all'utilizzatore sia tanto alto quanto lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego senza che perciò gli impedimenti ai gesti, alle posizioni o agli spostamenti di quest'ultimo implichino un aumento della durata di esposizione (vedi punto 1.3.2).

Sui DPI devono essere indicati le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti alle condizioni prevedibili di impiego.

3.10. Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi

3.10.1. Protezione respiratoria

I DPI destinati a proteggere le vie respiratorie devono fornire all'utilizzatore aria respirabile se quest'ultimo è esposto ad un'atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione di ossigeno sia insufficiente.

L'aria respirabile fornita all'utilizzatore dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione dell'aria inquinata attraverso il dispositivo o mezzo di protezione o mediante un apporto proveniente da una sorgente non inquinata.

I materiali costitutivi e altri componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che la funzione e l'igiene delle vie respiratorie dell'utilizzatore siano assicurate debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili di impiego.

Il grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di carico all'inspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione, devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l'igiene dell'utilizzatore.

I DPI devono possedere un marchio di identificazione del fabbricante e un'etichetta con le caratteristiche di ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con l'ausilio delle istruzioni per l'uso, di farne un impiego appropriato.

Nella nota informativa degli apparecchi filtranti il fabbricante deve inoltre indicare la data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo, come conservato nella confezione d'origine.

3.10.2. Protezione dai contatti epidermici o oculari

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi devono impedire la penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali tali DPI sono immessi sul mercato.

A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e combinati in modo da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se necessario un uso quotidiano eventualmente prolungato o, in caso contrario, una chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata di impiego.

Qualora, per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze pericolose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione della loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono possedere un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il corrispondente tempo di protezione convenzionale. Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota di informazione, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d'impiego del DPI nelle diverse condizioni prevedibili.

3.11. Dispositivi di sicurezza delle attrezzature per l'immersione

1) Apparecchio respiratorio

L'apparecchio respiratorio deve consentire di alimentare l'utilizzatore con una miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto conto, segnatamente, della profondità massima di immersione.

2) Qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:

a) una tuta che assicuri la protezione dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7);

b) un dispositivo d'allarme destinato ad avvertire in tempo utile l'utilizzatore della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto 2.8);

c) una tuta di salvataggio che consenta all'utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).

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Allegato III

Documentazione tecnica del fabbricante

La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali.

Nel caso dei modelli di DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere in particolare:

1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:

a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;

b) l'elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del modello;

2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante;

3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell'allegato II.

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Allegato IV

Marcatura di conformità CE e iscrizioni

- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima (20).

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(20) Allegato così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

 

 

Allegato V

Requisiti minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione degli organismi autorizzati

 

1. Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli attestati ed avere accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari.

2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle attrezzature, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.

3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame.

4. Il personale incaricato degli esami deve possedere:

una buona formazione tecnica e professionale;

una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente su tali lavori;

l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.

6. L'organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di responsabilità civile (21).

7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell'esercizio delle sue funzioni.

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(21) Punto così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1997, n. 24).

 

Allegato VI

Modello della dichiarazione di conformità

 

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità [1]:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso [2]

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso, alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n. ...............… (per i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3)

 

è identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n. ............… rilasciato da [3] ............

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

è sottoposto alla procedura prevista all'articolo 11, punto A o punto B [4] della direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato [3]

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Fatto a ..............…, il ...............…

 

..........................................

 

Firma [5]

 

_________

[1] Ragione sociale, indirizzo completo; se c'è un mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante.

[2] Descrizione del DPI [marchio, tipo, numero di serie, ecc.].

[3] Nome e indirizzo dell'organismo notificato designato.

[4] Cancellare la menzione inutile.

[5] Nome e funzione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il mandatario di quest'ultimo.


L. 12 marzo 1996, n. 169
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 1996, n. 76, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo in italiano. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che, il presente protocollo, ai sensi dell'art. 14, 4), b dello stesso, è entrato in vigore il 17 aprile 2000 (Comunicato in Gazz. Uff. 2 maggio 2000, n. 100). All'atto della ratifica sono state formulate dall'Italia le seguenti dichiarazioni:

«Conformemente all'art. 5.2 d) del protocollo di Madrid (1989) si dichiara che ai sensi dell'art. 5.2 b) del protocollo il periodo di tempo previsto dall'art. 5.2 a) del protocollo stesso per l'esercizio del diritto di notificare un rifiuto di protezione è prolungato a diciotto mesi, e che conformemente all'art. 5.2 c) del protocollo qualora un rifiuto di protezione derivasse da un'opposizione alla concessione della protezione, questo rifiuto può essere notificato dopo l'esaurimento del periodo di diciotto mesi».

«Conformemente all'art. 8.7

a) del protocollo di Madrid (1989) si dichiara che per ogni registrazione internazionale o rinnovo della stessa nella quale è designata l'Italia secondo l'art. 3-ter del protocollo, l'Italia vuole ricevere, in luogo di una parte dei proventi derivanti dagli emolumenti complementari e supplementari, una tassa individuale».

(3) Vedi, anche, l'art. 17, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 29 marzo 2000, n. 779076.

 

 

 

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989.

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2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 del protocollo stesso.

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3. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a), del protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

b) stabilire che il termine di un anno previsto all'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformità all'articolo 5, comma 2, lettera b), del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;

c) stabilire le modalità e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'articolo 9-quinquies del protocollo.

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4. 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente fino ad un massimo di trenta unità. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

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5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROTOCOLLO RELATIVO ALLA INTESA DI MADRID CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI ADOTTATO A MADRID IL 27 GIUGNO 1989

 

Articolo 1

Appartenenza all'Unione di Madrid

Gli Stati membri di questo Protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono membri dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 (più avanti denominato «Accordo di Madrid (Stoccolma)»), e le organizzazioni indicate nell'articolo 14.1.b) che sono membri di questo Protocollo (denominate più avanti «organizzazioni contraenti») sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell'Accordo di Madrid (Stoccolma). In questo Protocollo, l'espressione «parti contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.

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Articolo 2

Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale

1. Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») possono, fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale», «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione che:

i) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente;

ii) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di un'organizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.

2. La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale per il tramite dell'Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato «Ufficio di origine»), a seconda del caso.

3. Nel presente Protocollo, il termine «Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l'ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi.

4. Nel presente Protocollo, si intende per «territorio di una parte contraente», allorquando la parte contraente è uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorquando la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.

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Articolo 3

Domanda internazionale

1. Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente Protocollo, dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. L'Ufficio d'origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà:

i) nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda;

ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base.

L'Ufficio d'origine indicherà inoltre la data della domanda internazionale.

2. Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, nonché, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l'Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L'indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo dell'Ufficio internazionale, che lo eserciterà in accordo con l'Ufficio d'origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l'Ufficio internazionale, prevarrà il parere di quest'ultimo.

3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

i) fare una dichiarazione in tal senso e completare la sua domanda internazionale con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;

ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall'Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.

4. L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell'articolo 2. La registrazione internazionale porterà la data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio d'origine a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale porterà la data in cui la suddetta domanda internazionale è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale notificherà senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall'Ufficio internazionale, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda internazionale.

5. Ai fini della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall'Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall'Assemblea di cui all'articolo 10 (più avanti denominata «Assemblea»). Tale pubblicità sarà considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun'altra potrà essere richiesta al titolare della registrazione internazionale.

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Articolo 3-bis

Effetto territoriale

La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non può tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l'Ufficio d'origine.

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Articolo 3-ter

Richiesta di «estensione territoriale»

1. Qualunque richiesta di estensione ad una delle parti contraenti della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà formare oggetto di una specifica menzione nella domanda internazionale.

2. Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d'esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall'Ufficio internazionale, che notificherà senza indugio tale iscrizione all'Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sarà pubblicata nel bollettino periodico dell'Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro internazionale. Essa cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce.

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Articolo 4

Effetti della registrazione internazionale

1.a) A decorrere dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3-ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l'Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all'Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformità dell'Articolo 5.1 e 2. o se un rifiuto notificato in conformità del suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa parte contraente.

b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell'articolo 3 non impegnerà le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio.

2. Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo.

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Articolo 4-bis

Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale

1. Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest'ultima, a condizione che:

i) la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell'articolo 3-ter.1 oppure 2,

ii) tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente,

iii) l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.

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Articolo 5

Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti

1. Quando la legislazione applicabile lo consente, l'Ufficio di una parte contraente a cui l'Ufficio internazionale ha notificato un'estensione a tale parte contraente, in conformità dell'articolo 3-ter.1 oppure 2, della protezione risultante da una registrazione internazionale avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.

2.a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all'Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel termine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, fatti salvi i punti b) e c), prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell'estensione oggetto del comma 1, è stata inviata a detto Ufficio dall'Ufficio internazionale.

b) Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Protocollo, il termine di un anno oggetto del punto a) è sostituito da 18 mesi.

c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un'opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato all'Ufficio internazionale dall'Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione che:

i) esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l'Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi, e

ii) la notificazione del rifiuto basato su un'opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data in cui inizia a decorrere il termine dell'opposizione; se il termine dell'opposizione scade prima dei sette mesi, la notificazione deve essere effettuata entro il termine di un mese a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di opposizione.

d) Qualsiasi dichiarazione in conformità dei punti b) oppure c) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'articolo 14.2, e la data in cui la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale dell'Organizzazione (più avanti denominato «Direttore generale»), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale data.

e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Assemblea procederà ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dai punti a) - d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell'Assemblea.

3. L'Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l'Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l'Ufficio internazionale avrà ricevuto un'informazione in conformità del comma 2.c) i), esso trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale.

4. I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta.

5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non ha notificato all'Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità dei commi 1 e 2, perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facoltà prevista al comma 1.

6. L'invalidazione, da parte delle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'invalidazione sarà notificata all'Ufficio internazionale.

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Articolo 5-bis

Documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi del marchio

I documenti giustificativi della legittimità dell'uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione diversa da quella dell'Ufficio d'origine.

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Articolo 5-ter

Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorità; estratti del registro internazionale

1. L'ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio.

2. L'Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, assumersi l'incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali.

3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno esonerati da qualsiasi legalizzazione.

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Articolo 6

Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale

1. La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovo alle condizioni fissate all'articolo 7.

2. Trascorso il termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti.

3. La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l'insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se:

i) un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base,

ii) un'azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all'invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base,

iii) un'opposizione alla domanda di base,

si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l'ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o se la registrazione che risulta dalla domanda di base, o se la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione sono oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), oppure iii) e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello scadere del suddetto periodo.

4. L'Ufficio d'origine notificherà all'Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d'esecuzione, i fatti e le decisioni previsti al comma 3, e l'Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d'esecuzione. L'Ufficio richiederà, se del caso, all'Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l'Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.

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Articolo 7

Rinnovazione della registrazione internazionale

1. Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento dell'emolumento di base e, in conformità dell'articolo 8.7, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti all'articolo 8.2.

2. La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della registrazione internazionale.

3. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamerà l'attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all'occorrenza, del suo mandatario, sulla data esatta di tale scadenza, mediante un avviso ufficioso.

4. Una proroga di sei mesi sarà concessa per la rinnovazione della registrazione internazionale, con il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d'esecuzione.

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Articolo 8

Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale

1. L'Ufficio d'origine avrà la facoltà di fissare a suo criterio e di percepire a suo favore una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento del rinnovo della registrazione internazionale.

2. La registrazione di un marchio presso l'Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che fatte salve le disposizioni del comma 7.a), comprenderà:

i) un emolumento di base;

ii) un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;

iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell'articolo 3-ter.

3. Tuttavia, l'emolumento suppletivo specificato al comma 2.ii) potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall'Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l'emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda internazionale sarà considerata come abbandonata.

4. Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto del comma 2, punti ii) e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri necessari all'esecuzione di questo Protocollo.

5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti nel comma 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l'anno trascorso, a detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono ad un esame viene assegnato un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d'esecuzione.

6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti al comma 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste al comma 5.

7.a) Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell'articolo 3-ter, come pure per ciò che concerne la rinnovazione di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l'Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione decennale di un marchio, o dal titolare di una registrazione per una rinnovazione decennale di tale registrazione, nel registro del suddetto Ufficio.

Quando questa tassa individuale deve essere pagata,

i) nessun emolumento suppletivo previsto al comma 2, punto ii) è dovuto se, sono menzionate in conformità dell'articolo 3-ter, solo parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente comma;

ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto al comma 2, punto iii) nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente comma.

b) Qualsiasi dichiarazione in conformità del punto a) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti nell'articolo 14.2, e la data in cui tale dichiarazione avrà effetto sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo Protocollo per lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può essere fatta posteriormente, nel qual caso la dichiarazione avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione ha effetto o sia posteriore a tale data (4).

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(4) Vedi, anche, l'art. 225, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

 

Articolo 9

Iscrizione di mutamento di titolare della registrazione internazionale

Su richiesta della persona a nome della quale è iscritta la registrazione internazionale, o su richiesta di un Ufficio interessato, avanzata d'ufficio o su domanda di una persona interessata, l'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi mutamento di titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l'insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali tale registrazione ha validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione, a condizione che il nuovo titolare sia una persona che, in conformità dell'articolo 2.1, sia abilitata a depositare domande internazionali.

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Articolo 9-bis

Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale

L'Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale:

i) qualsiasi modificazione riguardante il nome o l'indirizzo del titolare della registrazione internazionale,

ii) designazione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato pertinente che riguardi tale mandatario,

iii) qualsiasi limitazione, per ciò che riguarda l'insieme o talune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale,

iv) qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazionale per ciò che concerne l'insieme o talune delle parti contraenti,

v) qualsiasi altro dato pertinente, identificato nel regolamento d'esecuzione, riguardante i diritti su un marchio che è oggetto di una registrazione internazionale.

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Articolo 9-ter

Tasse per talune iscrizioni

Ogni iscrizione effettuata in conformità dell'articolo 9 o in conformità dell'articolo 9-bis può dar luogo al pagamento di una tassa.

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Articolo 9-quater

Ufficio comune a più Stati contraenti

1. Se più Stati contraenti convengono di realizzare l'unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al Direttore generale:

i) che un Ufficio comune si sostituirà all'Ufficio nazionale di ciascuno di loro, e

ii) che l'insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l'applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9-quinquies e 9-sexies.

2. Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal Direttore generale alle altre parti contraenti.

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Articolo 9-quinquies

Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali

Nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata su richiesta dell'Ufficio d'origine ai sensi dell'articolo 6.4, per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l'Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità, tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3.4 o alla data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3-ter.2 e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda beneficierà della medesima priorità, a condizione che:

i) la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata,

ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne la parte contraente interessata, e

iii) tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse (5).

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(5) Vedi, anche, l'art. 159, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

 

Articolo 9-sexies

Salvaguardia dell'Accordo di Madrid (Stoccolma)

1. Quando, nel caso di domanda internazionale o di una registrazione internazionale, l'Ufficio d'origine è l'Ufficio di uno Stato che è parte sia di questo Protocollo che dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), le disposizioni di questo Protocollo non hanno validità sul territorio di qualsiasi altro Stato che sia anche membro sia di questo Protocollo che dell'Accordo di Madrid (Stoccolma).

2. L'Assemblea può, a maggioranza dei tre quarti, abrogare il comma 1, o limitare la portata trascorso il termine di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore di questo Protocollo, ma non prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui la maggioranza dei paesi membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) sono diventati membri di questo Protocollo. Solo gli Stati che sono partecipi del suddetto Accordo e di questo Protocollo avranno il diritto di partecipare al voto dell'Assemblea.

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Articolo 10

Assemblea

1.a) Le parti contraenti sono membri della medesima Assemblea dei paesi membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma).

b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest'Assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.

c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l'ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell'Unione.

2. L'Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell'Accordo di Madrid (Stoccolma),

i) tratta tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Protocollo;

ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo Protocollo, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell'Unione che non sono membri di questo Protocollo;

iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d'esecuzione concernenti l'applicazione del presente Protocollo;

iv) assume qualsiasi altra funzione che il presente Protocollo comporta.

3.a) Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell'Assemblea. Sulle questioni che concernono soltanto i paesi che sono membri dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono membri di detto Accordo non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto.

b) La metà dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum per il voto su tale questione.

c) Nonostante le disposizioni del punto b) se, in una sessione, il numero dei membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto su tale questione, l'Assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri dell'Assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere di questo termine, il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo la maggioranza necessaria venga mantenuta.

d) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5.2 e), 9-sexies.2, 13.2, le risoluzioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e) L'astensione non è considerata quale voto.

f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell'Assemblea e può votare solo a nome di quest'ultimo.

4. Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), l'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indetta dal Direttore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea aventi diritto di voto sulle questioni che si propone d'includere nell'ordine del giorno della sessione. L'ordine del giorno di tale sessione straordinaria è preparato dal Direttore generale.

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Articolo 11

Ufficio internazionale

1. I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo Protocollo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo Protocollo sono svolti dall'Ufficio internazionale.

2.a) L'Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente Protocollo.

b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione di dette conferenze di revisione.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione.

3. L'Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente Protocollo, che gli sono attribuiti.

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Articolo 12

Finanze

Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell'Unione sono regolate dalle medesime disposizioni che figurano all'articolo 12 dell'Accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all'articolo 8 di detto Accordo sarà considerato come un rinvio all'articolo 8 del presente Protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 12.6.b) di detto Accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione contraria unanime dell'Assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione 1 (uno) in conformità della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

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Articolo 13

Modifica di taluni articoli del Protocollo

1. Proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2. Qualsiasi modifica degli articoli di cui al comma 1, sarà adottata dall'Assemblea. L'adozione richiede tre quarti dei voti espressi; tuttavia qualsiasi modifica dell'articolo 10 e del presente comma richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3. Ogni modifica degli articoli di cui al comma 1, entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto le notifiche d'accettazione per iscritto, modifica effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano membri dell'Assemblea al momento in cui tale modifica è stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modifica. Qualsiasi modifica dei suddetti articoli in tal modo accettata, vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

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Articolo 14

Modalità di adesione al Protocollo; entrata in vigore

1.a) Qualsiasi Stato membro della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può aderire al presente Protocollo.

b) Inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti aderire al presente Protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;

ii) la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validità sul territorio dell'organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtù dell'articolo 9-quater.

2. Ogni Stato o organizzazione di cui al comma 1, può firmare il presente Protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui al comma 1 può, se ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente Protocollo.

3. Gli strumenti previsti al comma 2 sono depositati presso il Direttore generale.

4.a) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese membro dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non membro dell'Accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui al comma 1.b).

b) Nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato al comma 1, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratificazione, accettazione, approvazione o adesione è stata notificata dal Direttore generale.

5. Qualsiasi Stato od organizzazione di cui al comma 1, ha la facoltà, al momento del deposito, del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o del suo strumento di adesione a detto Protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtù del presente Protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto Protocollo nei suoi confronti non può fare oggetto di un'estensione sul suo territorio.

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Articolo 15

Denuncia

1. Il presente Protocollo rimarrà in vigore senza limiti di durata.

2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non può essere esercitata da una parte contraente prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente.

5.a) Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha validità, nello Stato o nell'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso l'Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3.4 o in data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformità dell'articolo 3-ter.2 e, se la registrazione beneficiava di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che:

i) la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva,

ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dall'elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell'organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente Protocollo e

iii) la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse.

b) Le disposizioni del punto a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che è oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall'organizzazione intergovernativa che denuncia il presente Protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in conformità dell'articolo 2.1.

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Articolo 16

Firma; lingue; funzioni del depositario

1.a) Il presente Protocollo è firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il Direttore generale quando il detto Protocollo non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede.

b) Testi ufficiali del presente Protocollo saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione dei Governi e delle organizzazioni interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.

2. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989.

3. Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Spagna, dei testi firmati del presente Protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare membri del presente Protocollo.

4. Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare membri o che sono partecipi del presente Protocollo le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l'entrata in vigore del presente Protocollo e di qualsiasi sua modificazione ed ogni notificazione di denuncia ed ogni dichiarazione prevista nel presente Protocollo.


D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194
Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile (art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1999, n. 146.

(omissis)

 

8. Etichette e contrassegni.

1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.

3. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato I, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto.

4. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato I.

5. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano.

6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunità.

7. È consentito l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai princìpi della correttezza professionale.

8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

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(omissis)


L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 148)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(omissis)

 

148.  Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori (415).

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari (416).

2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi (417).

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(415)  Per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori vedi il D.Dirett. 3 luglio 2003 e il D.Dirett. 2 marzo 2006. Per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo vedi il D.M. 22 dicembre 2003. Vedi, anche, il D.M. 23 novembre 2004.

(416)  Per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori vedi il D.Dirett. 3 luglio 2003 e il D.Dirett. 2 marzo 2006. Per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo vedi il D.M. 22 dicembre 2003. Vedi, anche, il D.M. 23 novembre 2004.

(417)  Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 2001, n. 356.

 

(omissis)

 


L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 4, co- 49-84)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(3)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 160 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe.

(omissis)

Articolo 4. Finanziamento agli investimenti

(omissis)

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy» (155).

50. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53.

51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del «made in Italy».

52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 è disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane (156).

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54 (157).

56. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (158).

60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

61. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, è destinato all'attuazione delle attività di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.M. 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (159) (160).

62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano».

63. Le modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie (161).

64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza è incrementato di 470 unità dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unità a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 (162).

65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,» è inserita la seguente: «Manfredonia,».

66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l'integrità e l'indipendenza di giudizio (163).

67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.

68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.

69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità.

70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61 (164).

71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per l'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004».

72. [Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali] (165).

73. [Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati] (166).

74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

75. Per l'attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.

77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.

78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.

79. [Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale] (167).

80. [L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari] (168).

81. [L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale] (169).

82. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati (170).

83. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (171) (172).

84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «delle imprese industriali e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi».

_________________

(155)  Comma così modificato prima dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e poi dall'art. 2-ter, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(156)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 28 febbraio 2004.

(157)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 28 febbraio 2004.

(158)  Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(159)  Comma così modificato dal comma 232 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 230 dello stesso articolo 1.

(160)  La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 175 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.

(161)  La Corte costituzionale, con sentenza 2-4 maggio 2005, n. 175 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 61 e 63, sollevata in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.

(162)  Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(163)  Sulla disciplina della produzione e della vendita:

- di taluni prodotti dolciari da forno vedi il D.M. 22 luglio 2005;

- di taluni prodotti di salumeria vedi il D.M. 21 settembre 2005.

(164)  Vedi, anche, il comma 230 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 33, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(165)  Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Vedi, anche, l'art. 1-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(166)  Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(167)  Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(168)  Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(169)  Comma abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(170)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 162 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 82, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata - salvo quanto previsto al capo 1) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(171)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 162 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 17 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

(172)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-21 aprile 2005, n. 162 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 82, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondata - salvo quanto previsto al capo 1) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 (omissis)


D.L. 24 giugno 2004, n. 157
Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2004, n. 147 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 agosto 2004, n. 204 (Gazz. Uff. 10 agosto 2004, n. 186), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilità con l'ordinamento comunitario, nonché di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;

Vista la direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998, del Parlamento e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

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1. Denominazioni di vendita nazionali.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e "latte fresco pastorizzato di alta qualità", da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico (2).

1-bis. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione «fresco» sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169 (3).

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato (4).

3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli, eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria (5).

3-bis. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della classificazione merceologica si intende per 'vitello' un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi» (6).

4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3 (7).

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (8).

8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi» (9).

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(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204. Per la definizione di «passata di pomodoro» vedi il D.M. 23 settembre 2005.

(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

 

1-bis. Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati (10).

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(10) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

 

1-ter. Etichettatura degli oli d'oliva.

1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (11).

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(11) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

 

2. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,» (12).

1-bis. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «dell'obiettivo 1,», sono inserite le seguenti: «nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale',» (13).

1-ter. All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «azioni di sistema 2000-2006», sono inserite le seguenti: «nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader + 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale'» e le parole: «del medesimo Programma» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi Programmi» (14).

1-quater. Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005 (15).

2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003, del Consiglio, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

2-bis. All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «con efficacia limitata al periodo in corso», sono inserite le seguenti: «esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee» (16).

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge (17).

3-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (18).

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(12) Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

 

3. Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1.

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999, del Consiglio, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1 (18/a).

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-bis. Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa (19).

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3» (20).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(18/a) Con D.M. 29 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 15 novembre 2004, n. 268), modificato dal D.M. 30 novembre 2004 (Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24), sono state definite le tipologie di interventi in favore della flotta da pesca della regione Molise, e le modalità di presentazione delle richieste di ammissione a contributo per le nuove costruzioni di natanti e di erogazione delle relative agevolazioni.

(19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

(20) Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204.

 

4. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1 co. 230 e 232)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.

(omissis)

Articolo 1

(omissis)

230. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.

(omissis)

232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».

(omissis)

 


D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (artt. 7-44 e 144-146)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

(omissis)

Capo II

 

Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale

 

Sezione I

 

Marchi

 

7. Oggetto della registrazione.

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

 

8. Ritratti di persone, nomi e segni notori.

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

 

9. Marchi di forma.

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

 

10. Stemmi.

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

 

11. Marchio collettivo.

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

 

12. Novità.

1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);

h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

 

13. Capacità distintiva.

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.

 

14. Liceità.

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

 

15. Effetti della registrazione.

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

 

16. Rinnovazione.

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

 

17. Registrazione internazionale.

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

 

18. Protezione temporanea.

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di apertura dell'esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

4. Tra più marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

19. Diritto alla registrazione.

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

 

20. Diritti conferiti dalla registrazione.

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

 

21. Limitazioni del diritto di marchio.

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale.

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

 

22. Unitarietà dei segni distintivi.

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

 

23. Trasferimento del marchio.

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

 

24. Uso del marchio.

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

 

25. Nullità.

1. Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;

b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;

c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

 

26. Decadenza.

1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

b) per illiceità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

 

27. Decadenza e nullità parziale.

1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

 

28. Convalidazione.

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

 

Sezione II

 

Indicazioni geografiche

 

29. Oggetto della tutela.

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

 

30. Tutela.

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

 

Sezione III

 

Disegni e modelli

 

31. Oggetto della registrazione.

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

 

32. La novità.

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

 

33. Carattere individuale.

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

 

34. Divulgazione.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

5. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

 

35. Prodotto complesso.

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

 

36. Funzione tecnica.

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

 

37. Durata della protezione.

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

 

38. Diritto alla registrazione ed effetti.

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

 

39. Registrazione multipla.

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.

 

40. Registrazione contemporanea.

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

 

41. Diritti conferiti dal disegno o modello.

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

 

42. Le limitazioni del diritto su disegno o modello.

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i princìpi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

 

43. Nullità.

1. La registrazione è nulla:

a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;

d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

 

44. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore.

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice.

(omissis)

 

Capo III

Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale

 

Sezione II

Misure contro la pirateria

144. Atti di pirateria.

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.

 

 

144-bis. Sequestro conservativo.

1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni (15).

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(15)  Articolo aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82).

 

 

145.Comitato Nazionale Anti contraffazione.

[1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri per la finanza pubblica] (16).

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(16)  Articolo abrogato dall'art. 1-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

146. Interventi contro la pirateria.

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(omissis)


D.L. 14 marzo 2005, n. 35
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 1 e 1-quater)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 9 giugno 2005, n. 24;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Nota 19 maggio 2005, n. 5502; Circ. 8 luglio 2005, n. 87.

 

Capo I - Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati

 

1. Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei princìpi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in àmbito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (3).

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato (4).

3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane» (5).

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi (6).

5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (7);

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3;

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a. (8).

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa (9).

8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo (10).

9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri (11).

12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive (12).

13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.

14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.

15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'àmbito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma (13).

15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti (14).

15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione (15).

15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati (16).

15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (17).

15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica (18).

 

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(3)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(4)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(5)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(6)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi, anche, i commi 3 e 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(7)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(8)  Comma aggiunto dal comma 4-ter dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, poi dal comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(10)  Periodo aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(12)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(13)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(14)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(15)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(16)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(17)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Con D.M. 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 10 aprile 2006, n. 84) sono state emanate le disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti di cui al presente comma.

(18)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(omissis)

1-quater. Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.

2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.

3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (21).

 

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(21)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi, anche, il comma 235 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 4-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


L. 31 marzo 2005, n. 56
Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2005, n. 91, S.O.

 

 

 

1. Costituzione degli sportelli unici all'estero.

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in àmbito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

 

 

2. Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero.

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonché le procedure di cui all'articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.

2. Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 6 per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all'estero, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all'estero, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n. 229 del 2003 (2).

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(2)  Comma così rettificato con Comunicato 22 aprile 2005 (Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93).

 

 

3. Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1. Sono autorizzati, nell'àmbito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attività di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.

3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 

 

4. Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione.

1. Il Ministero delle attività produttive, nell'àmbito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, nonché degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attività formative delle università italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;

b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 

 

5. Accordi di settore in tema di internazionalizzazione.

1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi - quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'àmbito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.

3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.

4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

 

 

6. Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in àmbito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;

d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;

e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

 

 

7. Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:

«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro».

2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:

«h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane».

5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».

6. All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».

7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonché all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100 del 1990

 

 

8. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


D.L. 30 dicembre 2005, n. 273
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti (art. 33)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

(2)  Titolo così corretto con Comunicato 2 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2006, n. 1).

(3)  Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

33. Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy.

1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l'immediata operatività.

(omissis)


D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140
Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 85-bis, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla legge 22 aprile 1941, n. 633, al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e alla legge 18 aprile 2005, n. 62.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2004/48/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633, del Capo VII-bis e dell'articolo 99-bis.

1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII è inserito il seguente:

«Capo VII-bis - Titolarità dei diritti connessi - Art. 99-bis. - 1. È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».

 

2. Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 156. - 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».

 

3. Introduzione dell'all'articolo 156-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 è inserito il seguente:

«Art. 156-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».

 

4. Introduzione dell'articolo 156-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-bis è inserito il seguente:

«Art. 156-ter. - 1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonchè dei grossisti e dei dettaglianti, nonchè informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonchè sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».

 

5. Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 158. - 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.».

 

6. Sostituzione dell'articolo 159 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonchè gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.».

 

7. Sostituzione dell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 161. - 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonchè della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.».

 

8. Introduzione dell'articolo 162-bis nella legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 è inserito il seguente:

«Art. 162-bis. - 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.».

 

9. Introduzione dell'articolo 162-ter nella legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-bis è inserito il seguente:

«Art. 162-ter. - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.».

 

10. Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».

 

11. Modifiche all'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».

 

12. Sostituzione dell'articolo 167 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;

b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».

 

13. Inserimento dell'articolo 171-octies-1 nella legge 22 aprile 1941, n. 633.

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-octies è inserito il seguente:

«Art. 171-octies-1. - 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».

 

14. Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

1. All'articolo 121 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».

 

15. Introduzione dell'articolo 121-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

1. Al Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 è inserito il seguente:

«Art 121-bis (Diritto d'informazione). - 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonchè dei grossisti e dei dettaglianti, nonchè informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonchè sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».

 

16. Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

1. All'articolo 124 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure correttive e sanzioni civili»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.»;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonchè dell'interesse dei terzi.».

 

17. Sostituzione dell'articolo 125 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

1. L'articolo 125 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.».

 

18. Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

1. All'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».

 

19. Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

1. All'articolo 131 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.».

 

20. Introduzione dell'articolo 144-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

1. Dopo l'articolo 144 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, è inserito il seguente:

«Art. 144-bis (Sequestro conservativo). - 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.».

 

21. Introduzione dell'articolo 85-bis nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 è inserito il seguente:

«Art. 85-bis. - 1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.».

 


Normativa comunitaria

 


Trattato 25 marzo 1957
Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (artt. 28-153)

(giurisprudenza)

------------------------

(1) Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, è così integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001.

(2) I testi dei protocolli sono consultabili in allegato al Trattato 25 marzo 1957 nel testo in vigore fino al 30 aprile 1999).

(omissis)

 

Capo 2

Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri

Articolo 28 (ex articolo 30)

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

------------------------

(omissis)

 

TITOLO XIV (ex titolo XI)

Protezione dei consumatori

Articolo 153 (ex articolo 129 A)

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

3. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a) misure adottate a norma dell'articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno,

b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b).

5. Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.

------------------------

(omissis)


Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992
Regolamento del Consiglio
he istituisce un codice doganale comunitario

 

------------------------

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. Entrato in vigore il 22 ottobre 1992.

(omissis)

 

 

Il regolamento CEE che si omette è consultabile presso il Servizio studi – Dipartimento attività produttive.

 


Reg. (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993
Regolamento del Consiglio
sul marchio comunitario

------------------------

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 gennaio 1994, n. L 11. Entrato in vigore il 15 marzo 1994.

(2) Vedi, per alcune disposizioni riguardanti il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 6/2002, a decorrere dal 6 marzo 2002.

 

(omissis)

 

 

Il regolamento CE che si omette è consultabile presso il Servizio studi – Dipartimento attività produttive.

 


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

 

 

Bruxelles, 16.12.2005

COM(2005) 661 definitivo

2005/0254 (ACC)

 

Proposta di
Regolamento del Consiglio
relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi
COM(2005) 661 def.

 

 

{SEC(2005) 1657}

(presentata dalla Commissione)


 

RELAZIONE

 

Nel dicembre del 2003 la Commissione ha sottoposto all’attenzione del comitato dell’articolo 133 del Consiglio un documento di lavoro sull’eventuale introduzione di un sistema di marchio di origine europeo, in seguito al rinnovato interesse dimostrato da alcuni Stati membri e da determinati settori in merito all'argomento. Questi Stati membri e i settori in questione hanno manifestato una crescente preoccupazione in merito alla percentuale in  continuo aumento di prodotti importati provvisti di marchi di origine ingannevoli e/o  fraudolenti. Sono state quindi avanzate diverse richieste volte all’introduzione di norme che impongano un marchio di origine sulle importazioni e/o sui prodotti dell'Unione europea.

Nella prima metà del 2004 la Commissione ha avviato una consultazione su questo argomento cui hanno partecipato i principali attori interessati (industria, sindacati, consumatori e altre istituzioni): i risultati della consultazione sono stati discussi in sede di comitato dell’articolo 133 nel luglio dello stesso anno. Il comitato dell’articolo 133 ha invitato la Commissione a svolgere ulteriori consultazioni in merito alla fattibilità di un sistema di marchio di origine applicabile a categorie selezionate di prodotti importati, come pure in merito ad altre opzioni possibili, e a presentare al Consiglio le sue conclusioni e una raccomandazione. Tra il settembre del 2004 e l’aprile del 2005 si sono quindi svolte nuove consultazioni sulla questione.

Tenendo conto dei risultati di tale processo di consultazione, il progetto di regolamento in  allegato propone l’introduzione di un sistema di marchio di origine obbligatorio: tale sistema riguarda un certo numero di settori che lo ritengono vantaggioso (cfr. l’allegato) ed è applicabile esclusivamente alle merci importate. Si tratta dell'opzione che, a conti fatti, prende meglio in considerazione gli interessi della maggior parte degli attori interessati (industria,  sindacati e parte dei movimenti dei consumatori); non solo, ma è una scelta che limita i possibili costi ed effetti negativi per le altre parti interessate (industrie comunitarie che hanno trasferito la produzione al di fuori dell'UE, operatori commerciali) e che garantisce al tempo stesso un impatto positivo per quanto riguarda gli obiettivi politici dell’iniziativa.

Attualmente la Comunità europea non dispone di alcuna normativa sull’impiego di un marchio di origine (“Made in”/“Fabbricato in”) per i prodotti industriali. Una recente direttiva intesa ad armonizzare il controllo all’interno del mercato in materia di pratiche commerciali sleali si concentra anche su esempi di uso ingannevole delle indicazioni di origine. Tale direttiva, tuttavia, non definisce il significato di “Made in/“Fabbricato in”, né conferisce alle autorità doganali il potere di effettuare controlli. Le norme sull’impiego volontario di marchi di origine in vigore in alcuni Stati membri sono, inoltre, diverse da Stato a Stato.

La situazione attuale pone la Comunità europea in condizioni di svantaggio rispetto ai suoi partner commerciali, i quali impongono l’obbligo di un marchio di origine sulle importazioni. Essa impedisce ai produttori comunitari di beni di consumo per i quali l’origine costituisce un criterio rilevante di usufruire dei vantaggi associati alla fabbricazione all’interno della Comunità europea, oltre a rappresentare un’occasione mancata per una lotta più efficace alle indicazioni di origine false o ingannevoli. La Comunità europea perde quindi un'occasione di potenziare l’informazione ai consumatori sull’origine di determinati prodotti, il che può risultare utile per l’effettiva applicazione della summenzionata direttiva. Il presente progetto di regolamento si prefigge di rimediare a tali carenze.

I principali partner commerciali della CE (Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti) hanno già reso obbligatoria l'apposizione di un marchio di origine sulle merci importate: gli esportatori della Comunità europea devono rispettare tale obbligo e sono tenuti ad apporre il marchio sui loro prodotti. La presente proposta servirà pertanto a creare parità di condizioni tra la Comunità e i suoi partner commerciali grazie all’adozione di una legislazione equivalente.

La mancanza di una definizione comune di origine ai fini dell’apposizione del marchio, di norme in materia di marchio di origine e di norme comuni in materia di controlli non incide negativamente soltanto sui consumatori, che possono essere tratti in inganno quanto all’origine dei loro acquisti o vedersi privati di informazioni sull’origine delle merci importate, ma anche sulla competitività dell’industria comunitaria.

Il marchio di origine servirà inoltre a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte o semplicemente e manifestamente ingannevoli.

Il marchio di origine faciliterebbe la scelta dei consumatori e contribuirebbe a ridurre il numero di indicazioni di origine fraudolente. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, inoltre, un  contributo al conseguimento dell’obiettivo dell'agenda di Lisbona di rafforzare la competitività dei prodotti europei che attualmente sono oggetto di una concorrenza sleale sul mercato.

Il regolamento opta per una definizione del paese di origine basata sulle norme di origine non preferenziale della Comunità europea, applicate per altri fini doganali. L’applicazione delle norme di origine non preferenziale della Comunità europea alle questioni collegate al marchio di origine è in linea con gli impegni che la Comunità deve rispettare ai sensi dell'Accordo dell’OMC relativo alle regole in materia di origine.

Al fine di ridurre per quanto possibile l'onere derivante dall'applicazione del nuovo sistema, il regolamento limita gli obblighi e le condizioni di apposizione del marchio sui prodotti al minimo indispensabile per garantire che il marchio di origine sia facilmente riconosciuto e compreso dal consumatore, pur non essendo, al tempo stesso, facilmente sostituibile o imitabile. Quanto alla versione linguistica, il regolamento offre la possibilità di redigere e apporre la dicitura “Fabbricato in”, o altra espressione analoga in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea che sia comprensibile per l’acquirente finale.

Riconoscendo che i mezzi specifici per l’apposizione di un marchio di origine possono dipendere dal tipo di prodotto, il regolamento dà facoltà alla Commissione di disciplinare ulteriormente questo aspetto. Considerando inoltre che anche altri settori potrebbero essere interessati ad aderire al sistema del marchio di origine, o che il marchio di origine potrebbe rivelarsi meno pertinente per altri settori, il regolamento dà altresì facoltà alla Commissione di includere o eliminare i settori in questione.


 

2005/0254 (ACC)

 

Proposta di

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

 

relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi

 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione1,

considerando quanto segue:

(1) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti industriali importati, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999,relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 2, e ad esclusione dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento  europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare 3

 

(2) La mancanza di norme comunitarie e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine su determinati prodotti hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario risultino non riportare alcuna informazione, o informazioni ingannevoli, relativamente al paese di origine.

 

(3) La rilevanza economica del marchio di origine per la scelta dei consumatori e per il commercio è evidenziata nella pratica adottata dagli altri maggiori partner commerciali, i quali hanno sancito l’obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l’origine sui prodotti che intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali.

 

(4) È necessario che le Comunità europee conseguano la parità di condizioni con tali partner commerciali grazie all’introduzione di una legislazione equivalente, che servirà inoltre da deterrente contro le indicazioni di origine false o ingannevoli di talune merci importate.

 

_________________

1) GU C […] del […], pag. […].

2) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

3) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

 

(5) In base alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno 4 , il consumatore può attribuire un valore commerciale alle informazioni sull’origine geografica di un prodotto. Conformemente a questa direttiva, ci si può trovare in presenza di una pratica commerciale sleale allorché informazioni false o ingannevoli circa l'origine geografica inducano il consumatore ad acquistare un  prodotto che non avrebbe altrimenti acquistato. La direttiva non rende tuttavia obbligatorio fornire informazioni sull'origine geografica delle merci, né definisce il concetto di “origine”.

 

(6) L’elaborazione di una definizione comune di origine ai fini dell’apposizione del marchio, l’istituzione di norme in materia di marchio di origine e di norme comuni in  materia di controlli determinerebbero quindi condizioni di parità, agevolerebbero la scelta dei consumatori nei settori interessati e contribuirebbero a ridurre il numero di indicazioni di origine ingannevoli.

 

(7) L’introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme comunitarie in un vantaggio per l’industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese; non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d'informazione ai consumatori circa l'origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona.

 

(8) L’articolo IX dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 stabilisce che i membri dell’OMC possono adottare e applicare leggi e regolamenti relativi ai marchi di origine sulle importazioni, segnatamente allo scopo di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o ingannevoli.

 

(9) In virtù degli accordi tra la Comunità europea e la Bulgaria, la Romania, la Turchia e le Parti contraenti dell’accordo SEE, è necessario escludere i prodotti originari di detti paesi dal campo di applicazione del presente regolamento.

 

(10) Le norme di origine non preferenziale in vigore nella Comunità europea sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 5 , e le relative disposizioni di applicazione sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio  che istituisce il codice doganale comunitario 6. Ai fini del presente regolamento è preferibile ricorrere a queste norme di origine per determinare l’origine delle merci importate: l'impiego di un concetto già familiare tanto per gli operatori commerciali come per le amministrazioni dovrebbe facilitarne l’introduzione e l’applicazione. Le norme di origine non preferenziale dovrebbero applicarsi per tutti gli obiettivi di politica commerciale non preferenziale. Sarebbe opportuno evitare i doppioni per quanto riguarda sia le dichiarazioni sia la documentazione.

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

4 GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

5 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

6 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.837/2005 del Consiglio (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1).

 

 

(11) Al fine di limitare l’onere per l’industria, il commercio e l’amministrazione, si dovrebbe rendere obbligatorio il marchio di origine per i settori nei quali la Commissione ritenga, sulla base di una consultazione preliminare, che vi sia un valore aggiunto. Si dovrebbero prendere disposizioni affinché il campo di applicazione settoriale del presente regolamento possa essere adattato con facilità, come pure per esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o economici, o nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento.  L’esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l’apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime.

 

(12) Si dovrebbero adottare disposizioni affinché sia possibile scambiare le informazioni sull’origine dei prodotti raccolte e/o verificate nel corso dei controlli da parte delle autorità competenti, ivi compreso lo scambio con le autorità e le altre persone o organizzazioni alle quali gli Stati membri contemplano la possibilità di conferire un  ruolo di effettiva applicazione della normativa, ai sensi della direttiva 2005/29CE. Occorre tenere in debito conto le esigenze di protezione dei dati personali, di tutela del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo.

 

(13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 7

 

(14) Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate all'uso personale sono escluse dall’applicazione del presente regolamento, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni che tali merci fanno parte di un traffico commerciale. Sarebbe necessario prendere disposizioni affinché anche gli altri casi contemplati dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali possano essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento mediante le relative misure di esecuzione,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti industriali, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Le merci su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelle elencate nell’allegato del presente regolamento e importate da paesi terzi, ad eccezione delle merci originarie del territorio delle Comunità europee, della Bulgaria, della Romania, della Turchia e delle Parti contraenti dell’accordo SEE.

È possibile esentare talune merci dall'obbligo del marchio di origine qualora, per motivi tecnici o commerciali, risulti impossibile apporre su di esse detto marchio.

 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

7 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

 

3. I termini “origine” e “originario” si riferiscono all’origine non preferenziale delle merci ai sensi degli articoli 22-26 del codice doganale comunitario.

 

4.  Per “immissione sul mercato” s’intende la messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto destinato ad un’utilizzazione finale in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

 

5. Per “autorità competenti” s’intende qualsiasi autorità incaricata del controllo delle merci al momento della loro importazione o al momento della loro immissione sul mercato.

 

6. Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale.

Qualora alle merci importate possa essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 8 e non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale, le merci in  questione possono essere anch’esse escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di determinare le categorie specifiche di merci cui si applica il paragrafo 6.

 

 

Articolo 2

L’importazione o l’immissione di merci sul mercato è subordinata all’apposizione del marchio di origine alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

 

 

Articolo 3

1. Le merci riportano il marchio con l’indicazione del loro paese di origine. Qualora le merci siano confezionate, il marchio è apposto separatamente sull’imballaggio.  La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, per decidere i casi in cui è accettato che il marchio venga apposto sull’imballaggio invece che sulle merci stesse. Ciò dovrebbe essere accettato, in particolare, nel caso in cui le merci pervengono di norma al consumatore o all’utilizzatore finale confezionate nel loro imballaggio usuale.

 

2. L'origine delle merci è indicata dalla dicitura “Fabbricato in” accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio può essere redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate.

 

____________________

8 GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

 

 

3. Il marchio di origine è apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di manipolazione, risulta nettamente distinto da altre informazioni ed è presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un’impressione errata riguardo all'origine del prodotto.

 

4.  Le merci riportano il marchio richiesto all’atto dell'importazione. Fatte salve le misure adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, il marchio non può essere rimosso o manomesso fino a quando i beni non siano stati venduti al consumatore o all’utilizzatore finale.

 

 

Articolo 4

La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6,  paragrafo 2, segnatamente al fine di:

-    stabilire con precisione forma e modalità del marchio di origine;

-    stilare un elenco di termini in tutte le lingue della Comunità che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio;

-    decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento;

-    decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici o economici;

-    stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento;

-    aggiornare l’allegato del presente regolamento in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno specifico settore.

 

 

Articolo 5

1.  Le merci non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento se:

-    non riportano il marchio di origine;

-    il marchio di origine non corrisponde all'origine delle merci in questione;

-    il marchio di origine è stato modificato o rimosso, o è stato altrimenti manomesso, tranne nei casi in cui si è reso necessario modificarlo o rettificarlo ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

2.  La Commissione può adottare ulteriori misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

4. Qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per imporre al proprietario  delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime,  l’apposizione a proprie spese del marchio sulle merci in conformità con il presente regolamento.

5. Se necessario per un’efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiare le informazioni ottenute nel corso dei controlli svolti sull’osservanza del presente regolamento, segnatamente con le autorità e le altre persone o organizzazioni abilitate dagli Stati membri a norma dell’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE. .

 

 

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato del marchio di origine, di seguito

denominato “il comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano dodici mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione può prorogare tale periodo del lasso di tempo necessario agli operatori per dare attuazione pratica agli obblighi in materia di marchio di origine stabiliti dalle misure di esecuzione; tale proroga non è in ogni caso inferiore a sei mesi.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

 

 

ALLEGATO

 

I prodotti cui si applica il presente regolamento sono identificati dai rispettivi codici NC.

 

 

Codice NC                                                                                  Designazione delle merci

 

 

4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 /

4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex

4302 19 (35, 80)

Cuoi in crosta e cuoi finiti

4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25,

31)

8308 10(00) / 8308 90(00) /

9401 90 / 9403 90

Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri

4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206

Oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella

4303 / 4304

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

Capitoli dal 50 al 63

Materie tessili e loro manufatti

6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406

Calzature, ghette ed oggetti simili

6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100

Prodotti ceramici

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 /

7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta,

l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di cristallo al piombo

7113/7114/7115/7116

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Capitolo 94

Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

 


Giurisprudenza

 


 

FRODI IN COMMERCIO
Cass. pen. Sez. III, (ud. 19-04-2005) 23-09-2005, n. 34103

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZUMBO Antonio - Presidente

Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

sul ricorso proposto da:

TARANTINO Cosimo, nato a Canosa il 20.10.1946;

avverso l'ordinanza emessa l'11 novembre 2004 dal tribunale di Trieste, quale giudice del riesame;

udita nella udienza in Camera di consiglio del 19 aprile 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. SINISCALCHI Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Il 22 ottobre 2004 il pubblico ministero presso il tribunale di Trieste convalidò il sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria su due magliette (su 16.662) provenienti dalla Romania e recanti l'etichetta "made in Italy", destinate alla s.p.a. Igam di Canosa, in relazione al reato di cui all'art. 517 cod. pen. ed all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il tribunale del riesame di Trieste, con ordinanza dell'11 novembre 2004, respinse la richiesta di riesame.

Tarantino Cosimo, quale legale rappresentante della s.p.a. IGAM, propone ricorso per Cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed insussistenza del fumus del reato ipotizzato. Osserva, tra l'altro: a) che con l'art. 4, comma 49, cit. il legislatore ha voluto dettare solo una norma interpretativa per estendere il contenuto dell'art. 517 cod. pen. anche all'importazione ed esportazione, a fini di commercializzazione, di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza; b) che attualmente non occorre alcuna autorizzazione o licenza per fregiare il prodotto della dicitura "made in Italy", sempre che vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato e l'origine del prodotto; c) che non si tratta quindi di un marchio collettivo, ma piuttosto di una indicazione di origine, tenendo conto che per il consumatore medio l'indicazione "made in Italy" è soprattutto sinonimo della qualità del prodotto; d) che, comunque, se si tratta di una indicazione di origine, per origine del prodotto deve intendersi la sua provenienza da un dato imprenditore, che è responsabile della sua produzione sotto il profilo giuridico, economico e tecnico, mentre è irrilevante il luogo geografico ove il prodotto è realizzato; e) che nella specie era pacifica la provenienza delle magliette in questione dall'imprenditore pugliese s.p.a. Ingam, come riconosciuto dallo stesso tribunale del riesame, sicchè doveva ritenersi lecita l'indicazione di origine "made in Italy" pur se le magliette erano prodotte in uno stabilimento estero ma sotto lo stretto controllo della società italiana.

 

Motivi della decisione

 

Questa Sezione si è già occupata dell'interpretazione da dare all'art. 49, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in almeno due occasioni, e cioè con la sent. 21.10.2004/2.2.2005, n. 1263, ric. S.r.l. Fro e con la sent. 17.2.2005/14.4.2005, ric. Acanfora, giungendo, sia pure con diversi percorsi argomentativi, a soluzioni in parte analoghe, ed entrambe escludendo che nei concreti casi esaminati fosse ravvisabile il fumus del reato in questione.

Va però subito messo in evidenza che il caso oggi in esame si differenzia da quelli esaminati dalle due indicate decisioni per un aspetto che, come si vedrà, deve ritenersi decisivo. Nella sentenza Fro srl, infatti, si trattava di elettrodi per saldatura prodotti in Romania per conto e sotto lo stretto controllo della s.r.l. Fro di Verona, i quali recavano sulle confezioni la dicitura "Fro via Torricelli 15/a Verona-Italy" senza riferimento alla provenienza rumena; nella sentenza Acanfora si trattava di capi di abbigliamento sportivo prodotti in Cina per conto e sotto il controllo della società italiana Legea, recanti una etichetta con la dicitura "Legea- Italy" oppure un cartellino con la scritta "Legea" ed un riquadro sottostante con i colori della bandiera italiana e la dicitura "Italy".

Nel caso oggetto del presente giudizio si tratta invece di magliette prodotte in Romania per conto e sotto stretto controllo della società italiana Igam spa, recanti l'etichetta "made in Italy".

Il tribunale del riesame ha anche accertato che le magliette sono prodotte in Romania dalla società "Charriere s.r.l.", con la quale la s.p.a. Igam ha stipulato un contratto di cooperazione produttiva e tecnica per la lavorazione di capi di biancheria intima; che la Igam ha non solo fornito alla società rumena i macchinali per la lavorazione e la confezione degli articoli, ma anche assunto l'impegno di fornire la documentazione tecnica relativa alla realizzazione e di supportare la srl Charriere con tecnici e personale specializzato; che in particolare la Igam spedisce in Romania i prodotti semilavorati mentre la Charriere li assembla in modo che il prodotto assemblato sia conforme al campione originale ed alla scheda tecnica dell'articolo forniti dalla Igam, che a disposizione degli operai rumeni vi è un centro chiamate gestito dalla Igam per fornire informazioni e spiegazioni. In sostanza, secondo quanto accertato dal giudice del merito, nello stabilimento pugliese della Igam avvengono la creazione dei modelli, la realizzazione degli stampi, la smacchiatura del filato con la lavorazione dei componenti del capo di biancheria e, in taluni casi, la lavorazione del tessuto, mentre l'attività fondamentale, rispetto alla quale tutte le altre sono propedeutiche, ossia l'assemblaggio definitivo e la realizzazione del capo indossabile viene compiuta in Romania.

Può pertanto ritenersi che, se le magliette in questione avessero recato, ad esempio, una etichetta con la dicitura "Igam-Canosa" o "Igam-Italia" o simili, il caso sarebbe stato analogo a quelli esaminati dalle due citate decisioni ed avrebbe dovuto avere la stessa soluzione, nel senso che non si sarebbe potuto ritenere sussistente il fumus del reato di cui agli artt. 517 cod. pen. e 49, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (anche con la modificazione apportata dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, comunque non applicabile nella specie perchè successivo ai fatti).

Nel caso in esame, però, si tratta di etichetta recante la dicitura "made in Italy" il che comporta che debba giungersi ad una soluzione diversa, in quanto tale dicitura comporta che non siano più pertinenti ed applicabili le considerazioni svolte nelle precedenti decisioni e che sia invece configurabile il reato ipotizzato.

L'art. 517 cod. pen. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invero, punisce, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, "chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto".

Con le citate decisioni si è ricordato che, secondo il diritto vivente, come emergente dalla costante giurisprudenza di questa Corte, con l'espressione origine e provenienza del prodotto il legislatore (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge) ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo (Sez. 3^, 7 luglio 1999, Thum, m. 214.438). Invero, secondo la concorde e più accreditata dottrina e giurisprudenza, il marchio rappresenta il segno distintivo di un prodotto siccome proveniente da un determinato imprenditore e contenente determinate caratteristiche qualitative in quanto risultato di un processo di fabbricazione del quale il detto imprenditore, titolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti e fattori del procedimento di produzione. Nell'interpretare il precetto penale, quindi, non può trascurarsi la funzione che il marchio ha nella attuale realtà economica, in cui numerose imprese, multinazionali o semplicemente nazionali, si avvalgono, ai fini della produzione, dell'attività di altre imprese in vario modo controllate. Tale tipo di organizzazione produttiva è pacificamente ritenuto lecito, proprio perchè la garanzia che l'art. 517 cod. pen. ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Non può invero negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, ben può affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e può imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio (Cass. 29.1.1979, Vitaloni).

Si è anche ricordato che, secondo l'opinione prevalente, il consumatore confida sull'esistenza di determinati requisiti dei prodotti acquistati e la disposizione di cui all'art. 517 cod. pen. è volta a tutelare appunto la fiducia dell'acquirente. A tal fine, la induzione in inganno di cui all'art. 517 cod. pen. riguarda l'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; ma i primi due elementi sono funzionali al terzo che in realtà è il solo fondamentale posto che, normalmente, il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso. Del resto, la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e, dal punto di vista giuridico, il marchio non garantisce la qualità del prodotto ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente. A fortiori siffatta regola deve valere allorchè si tratti di lavori su commissione in cui il sub- produttore deve attenersi alle regole tecniche impartite dal committente, perchè l'attività del primo resta pacificamente in tal caso puramente materiale ed esecutiva ed il committente è legittimato a contraddistinguere il prodotto con il suo segno distintivo. E non è richiesto dalla disciplina generale del marchio che venga pure indicato il luogo di fabbricazione perchè non imposto dalla legge e perchè non sussiste per l'imprenditore l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti. Da questi principi era stata fatta appunto derivare la conseguenza che "anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cod. pen., in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore" (Sez. 3^, 7 luglio 1999, Thum, m. 214.438). Considerazioni queste che erano state ribadite da questa Sezione anche con la sentenza 14 novembre 2002, n. 20252/03, Moretti, in riferimento al reato di cui all'art. 515 cod. pen. (frode nell'esercizio del commercio), rilevandosi che anche tale reato riguarda la origine e la provenienza del prodotto da un determinato produttore e, cioè, da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e non da un determinato luogo, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale del bene, in sè considerata.

La citata sent. 17.2.2005/14.4.2005, ric. Acanfora, ha peraltro giustamente precisato che diverse considerazioni valgono per i prodotti agroalimentari (che sono stati disciplinati dal regolamento n. 2081/92 CEE del Consiglio del 14.7.1992), la cui qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati od elaborati e per i quali, così come per i prodotti industriali di natura alimentare aventi una tipicità territoriale, la origine a cui si riferisce la norma di cui all'art. 517 cod. pen. non è soltanto quella imprenditoriale ma anche e soprattutto quella geografica.

In questa materia è poi intervenuta la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che nell'art. 4 ha inteso proteggere e promuovere il prodotto fabbricato in Italia, o "made in Italy", "anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine" (comma 61), stabilendo al riguardo la necessità di un apposito regolamento governativo (comma 63), che non risulta ancora emanato.

Nell'ambito di questa finalità, il citato art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell'ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori. Il comma 49 infatti dispone, al primo periodo, che "l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale".

Nel secondo periodo dispone poi che "costituisce falsa indicazione la stampigliatura 'made in Italy' su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;

costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana".

Il terzo periodo del medesimo comma stabilisce quindi che "le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio", mentre il quarto ed il quinto periodo dispongono rispettivamente che "la fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana" e che "la falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura 'made in Italy'".

Come si è accennato, l'art. 1, comma 9, del recente decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, ha disposto che all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le parole "o di origine". Non sembra però che questa modifica comporti la necessità di giungere a soluzioni interpretative diverse da quelle adottate dalle citate sentt. di questa Sezione 21.10.2004/2.2.2005, n. 1263, ric. S.r.l. Fro e 17.2.2005/14.4.2005, ric. Acanfora, dal momento che entrambe queste decisioni si sono fondate su argomentazioni che non si basavano esclusivamente o prevalentemente sulla distinzione fra provenienza ed origine dei prodotti, bensì sulla ricordata costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 517 cod. pen., salvo espresse indicazioni contrarie per origine o provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.

Si è invero messo in evidenza che le nuove disposizioni non potevano essere interpretate nel senso che con esse il legislatore avesse voluto stravolgere la costante e risalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale appena ricordata rendendo applicabile l'art. 517 cod. pen. anche ai casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un produttore o imprenditore italiano che si assume la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e che rechino solo il marchio o l'indicazione della impresa italiana e non anche la indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta in uno stabilimento estero, così potendo far ritenere al consumatore che il luogo di fabbricazione del prodotto sia uno stabilimento nazionale. Si è infatti osservato che il legislatore si sarebbe espresso in modo assai diverso, sia sul piano lessicale sia su quello sistematico, qualora effettivamente avesse voluto modificare sostanzialmente e profondamente la portata precettiva dell'art. 517 cod. pen. ed il significato che, secondo il diritto vivente, deve attribuirsi alla nozione di origine e di provenienza di un prodotto. Considerazione questa rafforzata dal fatto che, se fosse stata vera questa finalità, il legislatore avrebbe non solo ampliato la portata precettiva dell'art. 517 cod. pen. (e delle altre disposizioni penali che fanno riferimento alla origine e provenienza dei prodotti) estendendo i comportamenti delittuosi ivi previsti, ma avrebbe anche modificato la funzione di garanzia qualitativa che attualmente ha anche il marchio, incidendo non solo sulla liceità dei casi in cui il titolare appone il proprio marchio a prodotti fatti realizzare da terzi, ma anche sulla latitudine della facoltà per il titolare di concedere in licenza il marchio. Infatti, mentre ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 480/1992 sono possibili la cessione e la licenza del marchio senza la contemporanea cessione o licenza dell'azienda o del ramo di azienda, purchè dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico, la nuova disposizione avrebbe invece attribuito rilevanza indifferenziata alla provenienza materiale dei prodotti, ossia avrebbe individuato in via generale ed indifferenziata nella provenienza materiale del prodotto da una determinata fabbrica un carattere del prodotto essenziale nell'apprezzamento del pubblico, con rilevanti conseguenze sia sulla liceità della licenza di marchio sia sulla praticabilità e la portata della diffusissima scelta del marchio commerciale, in cui è assoluta ed originaria la scissione tra marchio e produttore.

Si è pertanto ritenuto che, in considerazione delle espressioni usate e della struttura e della collocazione della nuova disposizione, doveva ritenersi che l'intenzione del legislatore fosse non quella di modificare così profondamente il significato dei termini origine e provenienza del prodotto nell'art. 517 cod. pen. ed in altre disposizioni penali analoghe e di incidere sulla disciplina del marchio, bensì quella di risolvere il contrasto giurisprudenziale sul momento consumativo del reato (cfr. Sez. 3^, 26 aprile 2001, Andolfo, m. 219,216; Sez. 3^, 27 maggio 1999, Desaler, m. 215.530), stabilendo che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica nonchè quella di promuovere, anche attraverso la creazione di un apposito Ente (comma 61), l'istituzione e la tutela del marchio "made in Italy", la cui regolamentazione, peraltro, è stata demandata ad un apposito regolamento delegato (comma 63, del medesimo art. 4).

La citata sent. 17.2.2005/14.4.2005, ric. Acanfora, ha peraltro anche evidenziato che ulteriore conseguenza della innovazione legislativa è che ora viene punita la commercializzazione oltre che di prodotti industriali, anche di prodotti agricoli con indicazione di origine o provenienza falsa, cioè non corrispondente alla realtà, oppure fallace, cioè atta a trarre in inganno sulla origine o provenienza medesime. Ed ha quindi ribadito che, trattandosi di reato contro l'ordine economico, assume rilevanza la provenienza, l'origine o la qualità del prodotto, anche se ciò che ha rilievo decisivo è la qualità, giacchè provenienza ed origine sono sempre in funzione della qualità.

Le due citate decisioni hanno quindi ribadito la consolidata interpretazione secondo cui, in genere, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine o provenienza del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo, specificandosi peraltro che per i prodotti agricoli o alimentari che sono identificabili in base all'origine geografica, la cui qualità essenzialmente dipende dall'ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti, per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica o territoriale.

Tutte le ricordate considerazioni - che vanno qui ribadite - riguardavano però la fattispecie di prodotti fabbricati all'estero per conto di un produttore italiano - che sovrintendeva, organizzava e dirigeva il processo produttivo, assumendosene la responsabilità giuridica, economica e tecnica - prodotti sui quali era indicato soltanto il nome del produttore italiano ed eventualmente la località in cui esso aveva sede, ma non era specificato che il prodotto era stato fabbricato, per conto del produttore italiano, in uno stabilimento estero.

Diverso è invece il caso come quello in esame, nel quale sul prodotto non sia stato inserito soltanto il nome e la sede del produttore italiano, ma anche o solo la scritta "prodotto in Italia" o "made in Italy". Questo caso infatti è sostanzialmente diverso perchè, attraverso l'apposizione di tale scritta, si fornisce al consumatore una indicazione normalmente atta ad essere intesa nel senso che il prodotto è stato interamente fabbricato in Italia, cioè una indicazione che è sicuramente falsa circa l'origine del prodotto. In questo caso la circostanza che il prodotto sia stato fabbricato all'estero per conto di un produttore italiano e che assicuri la qualità propria di qual produttore è irrilevante. Il consumatore, infatti, potrebbe essere indotto ad acquistare un prodotto proprio solo in quanto fabbricato (o non fabbricato) in un determinato luogo geografico e quindi soltanto in quanto effettivamente "prodotto in Italia" (o non "prodotto in Italia") o prodotto in qualche altra località, e ciò in base alle più svariate considerazioni soggettive, non necessariamente attinenti alla qualità del prodotto stesso. Non può pertanto dubitarsi che l'apposizione di una scritta o etichetta recante la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto fabbricato all'estero, non importa se per conto di un produttore italiano, sia sicuramente idonea a trarre in inganno il consumatore.

Va solo rilevato che un comportamento siffatto integrava indubbiamente già il reato di cui all'art. 517 cod. pen. a prescindere dalle integrazioni apportate dall'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale si è limitato a dare indicazioni su quando un prodotto possa considerarsi non fabbricato in Italia e su quando, pertanto, la stampigliatura "prodotto in Italia" o "made in Italy" apposta sullo stesso costituisca falsa indicazione sull'origine del prodotto ed integri quindi il reato di cui all'art. 517 cod. pen. La ricordata sent. 21.10.2004/2.2.2005, n. 1263, ric. S.r.l. Fro ha rilevato che il comma 49 dell'art. 4 in esame contiene una complessa serie di disposizioni che si riferiscono a fattispecie diverse. Il primo periodo riguarda le false e fallaci indicazione di "provenienza" o di "origine" del prodotto e, per i motivi indicati, deve ritenersi che esso si riferisca alla provenienza ed all'origine come sono state sempre pacificamente intese, ossia alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato Il secondo periodo riguarda invece la tutela del marchio "made in Italy" ed ha appunto inteso specificare quando un prodotto debba intendersi fabbricato o non fabbricato in Italia e quando quindi l'apposizione di tale dicitura possa costituire falsa indicazione dell'origine del prodotto idonea a trarre in inganno il consumatore, stabilendo, unitamente al comma 61 (che parla di "marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine") che, in attesa del regolamento delegato previsto dal successivo comma 63, la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" possa essere apposta solo quando il prodotto sia appunto integralmente prodotto in Italia (secondo quanto dispone il comma 61) ovvero possa qualificarsi di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine. In altre parole, se, secondo il significato proprio delle parole, si sarebbe dovuto o potuto altrimenti ritenere che la dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" potesse essere apposta solo ai prodotti integralmente fabbricati in Italia (come riconosce il comma 61), il secondo periodo del comma 49 autorizza l'apposizione della dicitura stessa anche su tutti gli altri prodotti e merci qualificabili come di origine italiana ai sensi della richiamata normativa europea sull'origine.

Questa normativa è costituita in particolare dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12.10.1992, che ha istituito il codice doganale comunitario ed ha definito negli artt. 22-26. l'origine delle merci ai fini doganali.

Orbene, nell'art. 23 si definiscono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese, precisandosi che per tali devono intendersi: a) i prodotti minerali estratti nel suo territorio; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, nati e allevati in detto paese; d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi- officina (immatricolate o registrate nel paese e battenti la sua bandiera) utilizzando prodotti di cui alla lettera f); h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, semprechè tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, semprechè siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime: j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio esse si trovino.

Come è stato ben messo in evidenza, si tratta per lo più di merci o prodotti di tipo agricolo, minerario o animale, le cui caratteristiche sono in qualche modo collegate al loro ambiente territoriale.

Per gli altri prodotti industriali, invece, assume rilevanza soprattutto la disposizione del successivo art. 24, il quale dispone che quando alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi, deve intendersi come paese di origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

 

Come è stato esattamente osservato (Sez. 3^, sent. 17.2.2005/14.4.2005, ric. Acanfora) si tratta di una nozione di origine che è stata stabilita per il funzionamento del codicedoganale comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalla frodi o dei produttori dalla illecita concorrenza. Tuttavia, per effetto del richiamo effettuato dall'art. 4, comma 49, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la stampigliatura "prodotto in Italia" o "made in Italy", sempre in attesa del regolamento delegato di cui al comma 63, può essere apposta non solo quando il prodotto è stato integralmente fabbricato sul territorio nazionale, ma anche quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12.10.1992, ossia anche quando la merce è stata in parte prodotta o fabbricata all'estero, ma in Italia è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Nel caso di specie si tratta di magliette fabbricate in Romania sia pure per conto di una società italiana, la quale provvedeva solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione degli articoli, alla creazione dei modelli, degli stampi e della smacchiatura del filato, al supporto tecnico, alla spedizione in Romania dei prodotti semilavorati, che venivano assemblati nello stabilimento rumeno.

Si tratta quindi di merci che non sono state integralmente fabbricate nel territorio nazionale e per le quali in Italia non è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata e conclusasi con la fabbricazione di un prodotto nuovo.

Si tratta quindi di prodotti che non possono considerarsi di origine italiana, ai sensi delle citate disposizioni, sicchè l'apposizione sugli stessi della dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" è idonea ad ingannare il consumatore sull'origine del prodotto ed integra il reato di cui all'art. 517 cod. pen. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2005.

 

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005


 

 

FRODI IN COMMERCIO

Cass. pen. Sez. III, 19 aprile 2005, n. 34103 

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ( artt. 517 cod. pen. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita con la dicitura "made in Italy" di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore (art. 4, comma sessantunesimo, legge 350 del 2003), considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine. (Fattispecie nella quale era stato messo in commercio con la dicitura "made in Italy" un prodotto fabbricato all'estero per conto di un produttore italiano che aveva inviato prodotti semilavorati per l'assemblaggio secondo un modello predefinito; nell'occasione la Corte ha precisato che secondo gli artt. 23 e 24 Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio "made in Italy" può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).

 

Cass. pen. Sez. III, 19-04-2005, n. 34103 (rv. 232397)

Tarantino

 

FONTI

CED Cassazione, 2005


 

 

FRODI IN COMMERCIO

Cass. pen. Sez. III, 19 aprile 2005, n. 34103 

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., quale integrato dall'art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350, costituisce falsa indicazione di provenienza l'apposizione dell'etichetta «made in Italy» su magliette in realtà fabbricate all'estero, con l'assemblamento di semilavorati provenienti dall'Italia, in quanto idonea a trarre in inganno i consumatori, indotti ad acquistare il prodotto solo in quanto fabbricato in quel determinato luogo geografico, in base alle più svariate considerazioni soggettive, atteso che tale indicazione può essere apposta solo su prodotti integralmente fabbricati in Italia, ovvero che ivi hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione, alla stregua della normativa europea sull'origine, in particolare il regolamento Cee 2913/92 del 12 ottobre 1992, di istituzione del codice doganale comunitario, non rilevando invece che la realizzazione all'estero del prodotto sia avvenuta per conto ed in nome di un produttore italiano, che sovrintende al processo produttivo, assumendosene la responsabilità economica, tecnica e giuridica, anche con l'apposizione del proprio marchio.

 

Cass. pen. Sez. III, 19-04-2005, n. 34103

Tarantino

 

FONTI

Foro It., 2005, 2, 646

 


 

 

FRODI IN COMMERCIO

Cass. pen. Sez. III, 19 aprile 2005, n. 34103 

Integra il reato di cui agli articoli 517 del c.p. e 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) l'apposizione della dicitura "prodotto in Italia" o "made in Italy" su un prodotto che non sia stato integralmente fabbricato in Italia ovvero non possa ritenersi di origine italiana ai sensi dell'articolo 24 del regolamento Cee 12 ottobre 1992 n. 2913, perché, essendo stata la merce in parte prodotta o fabbricata all'estero, in Italia non è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. (Nella specie, da queste premesse, la Corte ha ritenuto non corretta l'apposizione della dicitura suddetta relativamente a delle magliette fabbricate in Romania, sia pure per conto di una società italiana, la quale provvedeva solo alla fornitura dei macchinari per la lavorazione e la confezione degli articoli, alla creazione dei modelli, degli stampi e della smacchiatura del filato, al supporto tecnico, alla spedizione in Romania dei prodotti semilavorati, che venivano assemblati nello stabilimento rumeno).

 

Cass. pen. Sez. III, 19-04-2005, n. 34103

Tarantino

 

FONTI

Guida al Diritto, 2005, 43, 92

 

 

 

 



[1]     Tale testo è stato approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 2005 e successivamente trasmesso al Senato. Per il relativo iter del provvedimento si veda il dossier n. 23 /1 "Tutela dei prodotti italiani" lavori parlamentari nella XIV legislatura.

[2]     Cfr. la sentenza della Corte UE del 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema; in tale sentenza sono stati chiaramente enucleati i motivi alla base dell’interpretazione dell’art. 28 (allora 30) del Trattato fatta dalla Corte, in tema di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici. In particolare, nel punto 24 della sentenza citata si afferma che “in effetti, in un mercato che deve possedere, nella misura del possibile, le caratteristiche di un mercato unico, il diritto a una denominazione di qualità per un prodotto dovrebbe dipendere – salve restando le norme da applicarsi in materia di denominazione di origine e indicazione di provenienza – unicamente dalle caratteristiche obiettive intrinseche dalle quali risulti la qualità del prodotto, rispetto allo stesso prodotto di qualità inferiore, ma non dalla localizzazione geografica di questa o di quella fase della produzione. Nel punto 25 della medesima sentenza si afferma, inoltre,   che “per quanto auspicabile, la politica di controllo della qualità da parte di uno Stato membro non può essere attuata, in ambito comunitario, se non con mezzi conformi ai principi fondamentali del Trattato; ne consegue che, se è vero che gli Stati membri sono competenti a stabilire norme di qualità dei prodotti messi in commercio sul loro territorio e possono subordinare l’uso di denominazioni di qualità al rispetto di queste norme, essi lo sono a condizione che queste norme e denominazioni, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza, non siano legate alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti in questione, bensì unicamente al possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge; sempre facendo eccezione per le regole relative alle denominazioni di origine e per le indicazioni di provenienza, è incompatibile con il mercato comune la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri (…).

[3]   Si ricorda, peraltro, come non abbia dato luogo a rilievi da parte delle istituzioni comunitarie la previsione di due marchi collettivi relativi a prodotti diversi da quelli agroalimentari ad opera della legge 9 luglio 1990, n. 188, che ha inteso tutelare la “ceramica artistica e tradizionale” prodotta in determinate zone del territorio nazionale secondo “forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle singole zone” nonché la “ceramica italiana di qualità” prodotta in conformità ad un apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico. In entrambi i casi il marchio viene attribuito esclusivamente a produzioni ceramiche localizzate nel territorio nazionale ma solo qualora presentino determinati requisiti qualitativi.

[4]    Con riferimento al tema del marchio di origine, si ricorda in particolare come l’art. IX del GATT  si limitI a fissare alcuni principi di carattere generale, tra i quali quello di cui al secondo comma, ai sensi del quale “Le parti contraenti riconoscono che, nell’elaborazione e applicazione delle leggi o regolamenti relativi ai marchi d’origine, converrà ridurre al minimo le difficoltà e gli inconvenienti che da tali misure potrebbero conseguire per il commercio e la produzione dei paesi esportatori, tenendo in debito conto la necessità di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o di natura a indurre in errore”.

[5]    Nelle motivazioni di tale sentenza la Corte si legge, tra l’altro, (Punto 13) che “la Commissione (…) basandosi sulla sentenza 20 febbraio 1975 (Causa 12/74, Commissione c/Repubblica federale di Germania) (…) rileva che per l’acquirente non è necessario sapere se un prodotto abbia o meno un’origine precisa, a meno che detta origine non implichi una determinata qualità, particolari materie prime di base o un determinato procedimento di fabbricazione o, ancora, un certo ruolo nel folclore o nella tradizione della regione di cui trattasi.”

[6]  Il Comitato deriva il suo nome dall’articolo 133 del Trattato istitutivo della Comunità europea che disciplina la politica commerciale della CE. Il paragrafo 3 dell’articolo stabilisce che la Commissione agisca nel quadro della politica commerciale comune in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla.

[7]    Successivamente abrogato dal Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.

[8]    Successivamente abrogato dal Regolamento (CE)  510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006

[9]    Articolo 4, comma 49.

[10]   Il DL 30 dicembre 2005, n. 273, è stato convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[11]   Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, conv. con. modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[12]   L’Alto Commissario sostituisce il Comitato nazionale anticontraffazione, la cui istituzione (in realtà mai avvenuta) presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stata disposta dai commi 72 e 73 dell’art. 4 della legge n. 350/03, abrogati dall’art. 246 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, recante il nuovo “Codice della proprietà industriale”, in quanto confluiti nell’articolo 145 del Codice medesimo, oggetto a sua volta di abrogazione da parte del comma 5 dell’articolo 1-quater del DL 35/05.

[13]    Con l'espressione sintetica "proprietà industriale", si intende comunemente fare riferimento alle normative in materia di brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli industriali, marchi d'impresa. Con l’espressione “proprietà intellettuale” si intende invece fare riferimento anche al diritto d'autore e ai diritti connessi.

[14]   Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, conv. con. modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[15]   L’Alto Commissario sostituisce il Comitato nazionale anticontraffazione, la cui istituzione (in realtà mai avvenuta) presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stata disposta dai commi 72 e 73 dell’art. 4 della legge n. 350/03, abrogati dall’art. 246 del D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, recante il nuovo “Codice della proprietà industriale”, in quanto confluiti nell’articolo 145 del Codice medesimo, oggetto a sua volta di abrogazione da parte del comma 5 dell’articolo 1-quater del DL 35/05.

[16]   In merito all’attività dell’Alto Commissario è poi intervenuta la legge finanziaria 2006 (L. n.266/05) che all’art. 1, comma 235 ha previsto che per l’espletamento delle sue funzioni il nuovo organo si avvalga di due vicari, la cui nomina spetta al Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), e l'articolo 4 del DL 10 gennaio 2006, n. 2 “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”, come convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81.

[17]   Articolo aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82).

[18] Per un approfondimento, si veda la scheda "Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE" nella prima parte di questo dossier ( Schede di sintesi per l'istruttoria legislativa).