Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Ripartizione del contributo per le aree protette, per la difesa del mare e per la tutela della biodiversità Schema di D.M. n. 200 (art. 26, comma 1, D.L. n. 159/2007)
Riferimenti:
AC n. 170/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 170
Data: 17/12/2007
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL n. 159 del 01-OTT-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

Ripartizione del contributo per le aree protette, per la difesa del mare e per la tutela della biodiversità

Schema di D.M. n. 200

(art. 26, comma 1, D.L. n. 159/2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 170

17 dicembre 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: Am0123.doc

 

 


 

 

I N D I C E

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  5

Normativa di riferimento

§      L. 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette (artt. 34 e 35)25

§      L. 9 dicembre 1998, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale. (art. 2)29

§      L. 23 febbraio 2001 n. 93 Disposizioni in campo ambientale. (art. 8)35

§      D.P.R. 17 giugno 2003 n. 261 Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. (art. 2)37

§      D.L. 1 ottobre 2007, n. 159  Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale (art. 26)39

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto

200

Titolo

Ripartizione del contributo per aree protette, difesa del mare e tutela della biodiversità

Ministro competente

Ambiente e tutela del territorio e del mare

Norma di riferimento

art. 26, comma 1, D.L. n. 159/2007

Settore d’intervento

Ambiente

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione

12 dicembre 2007

§       assegnazione

14 dicembre 2007

§       termine per l’espressione del parere

3 gennaio 2008

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

 

 

 


Presupposti normativi

L’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione n. 222 del 2007, prevede la concessione di un contributo straordinario di 20 milioni di euro, per l'anno 2007, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di consentire l'attuazione di programmi di intervento:

§         per le aree protette;

§         per la difesa del mare;

§         per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia.

 

Lo stesso comma demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari:

§         l’individuazione delle aree di intervento;

§         la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

 

Il medesimo articolo, al comma 4-septies, prevede l’istituzione (con d.P.R., su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati), dei seguenti quattro nuovi parchi nazionali:

§         Parco delle Egadi e del litorale trapanese;

§         Parco delle Eolie;

§         Parco dell’Isola di Pantelleria;

§         Parco degli Iblei

 

L’istituzione ed il primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2007, a valere sul contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

La disposizione fa in particolare riferimento a “limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale”.


 

Contenuto

Lo schema di decreto ministeriale è composto da 4 articoli.

L’articolo 1 prevede l’allocazione delle risorse stanziate dall’art. 26, comma 1, del DL n. 159/2007, all’interno dell’U.P.B. - Protezione della natura, secondo le esigenze prospettate nei successivi articoli.

L’articolo 2 reca la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi primari di seguito indicati, stabilendo altresì che tali risorse, assegnate alla Direzione “Protezione Natura” saranno utilizzate per tutte le attività connesse all’attuazione dei medesimi obiettivi.

Si segnala che, secondo la relazione illustrativa, la finalità principale perseguita dallo schema in esame, è quella di garantire “da un lato la salvaguardia della biodiversità e dall'altro sostenere le politiche ambientali legate alla sostenibilità del territorio”.

§         1,3 milioni di euro per l’istituzione di nuovi parchi nazionali terrestri (Val d'Agri, Costa Teatina, Delta del Po) secondo le indicazioni di legge.

 

Nella relazione illustrativa viene chiarito che l’istituzione di nuove aree avverrà “nell’ambito delle zone di reperimento debitamente previste nella legislazione vigente e di particolare valenza naturalistica che nel contempo garantissero il raggiungimento degli obiettivi del Countdown 2010.

Relativamente ai parchi sopra citati, si ricorda che l’art. 2, comma 5, della legge n. 426 del 1998 ha previsto l’emanazione di un DPR per l’istituzione del Parco della Val d'Agri. Analogamente, per il Parco nazionale «Costa teatina», per il quale l’art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001 ha stanziato, per l'istituzione ed il funzionamento, una somma limite di 1 miliardo di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Parco della Val d’Agri e della Costa Teatina sono inclusi nell’elenco delle aree di reperimento recato dall’art. 34, comma 6, della legge n. 394 del 1991.

Per quanto riguarda il Delta del Po, l’art. 35, comma 4, della legge n. 394 del 1991 prevede che “entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po” e che, nel caso di mancato perfezionamento dell’intesa nel suddetto termine (successivamente prorogato al 31 dicembre 1996[1]), si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3.

In mancanza di tale intesa, la Regione Emilia-Romagna ha portato a compimento, con la costituzione nel 1996 dell’Ente di Gestione del Parco, la legge istitutiva il Parco Naturale Regionale del Delta del Po 2 luglio 1988, n. 27. Con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, è stato invece istituito il Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

 

Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse all’istituzione di nuovi parchi, occorre chiarire se in esse confluisce la somma (non superiore nel complesso ad un milione di euro) che l’articolo 1, comma 4-septies, del d.l. n. 159 del 2007 destina ai quattro nuovi parchi siciliani sopra indicati.

 

§         4,8 milioni di euro per investimenti nei parchi per attività legate alla salvaguardia della biodiversità e la loro promozione.

Nella relazione illustrativa viene sottolineata l’importanza della tutela della biodiversità, che “rappresenta uno degli obiettivi prioritari delle Nazioni Unite, che attraverso l'UNEP e la Convenzione sulla Diversità Biologica[2] ha individuato un target di salvaguardia al 2010 il cosiddetto programma Countdown 2010[3] per la riduzione della perdita della biodiversità. Infatti gli obiettivi posti per il raggiungimento del target 2010 affinché diventino operativi anche a livello nazionale e locale necessitano di notevoli sforzi di organizzazione e rafforzamento delle strutture istituzionali nonché del supporto di azioni di sensibilizzazione e divulgazione rispetto ai temi inerenti le componenti della biodiversità, il loro stato di conoscenza, utilizzazione e conservazione, secondo le accezioni definite dalla Convenzione sulla Diversità Biologica”; viene, inoltre, ricordata l’importanza del messaggio di Malahide del 2004 “che individua nei "Piani d'Azione" l'approccio migliore della strategia comunitaria per la tutela e salvaguardia della biodiversità”.

Si ricorda, in proposito, che in occasione della Conferenza di Malahide (2004) è stato lanciato il Countdown 2010 un’iniziativa europea della World Conservation Union (IUCN) rivolta ai Governi, alle organizzazioni non governative, e ai diversi settori economici e sociali per sensibilizzare l’opinione pubblica sul raggiungimento dell’obiettivo della riduzione della perdita di biodiversità entro il 2010. Il "Countdown 2010" - di cui l'Italia è uno dei primi firmatari - dovrebbe rappresentare anche un promemoria per i Governi degli impegni assunti a suo tempo con la ratifica della Convenzione internazionale sulla diversità biologica[4].

§         2,3 milioni di euro per investimenti nelle aree protette già attraversate da incendi boschivi, nonché per la prevenzione dei medesimi incendi, ivi compresa la rinaturalizzazione e mitigazione del territorio.

Si ricorda, in proposito, che i parchi e le riserve naturali dello Stato sono tenuti a predisporre un proprio piano anti-incendi boschivi da inserire nel "Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" previsto dalla legge n. 353 del 2000.

Il Ministero dell'ambiente, approfondendo le indicazioni generali contenute nelle linee guida della Protezione Civile relativamente alla redazione dei Piani regionali, ha predisposto appositi schemi di piano antincendio[5].

Nella relazione illustrativa si segnala che “si è manifestata la necessità di dare, con tempestivo anticipo sulle attività stagionali estive, rilevanza ad azioni legate, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, ad interventi per la prevenzione e la salvaguardia del patrimonio forestale nazionale dal deprecabile fenomeno degli incendi boschivi”.

 

§         3,8 milioni di euro per la promozione delle aree marine.

Sembrerebbe opportuno precisare che tali somme sono destinate alle “aree marine protette”.

Si ricorda che l’art. 2, comma 335, del disegno di legge finanziaria per il 2008 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

 

§         5 milioni di euro per la prevenzione dell’inquinamento marino, con particolare riguardo alle esigenze delle Capitanerie di porto per la salvaguardia delle aree protette marine.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che si intende dotare le Capitanerie “di nuove e adeguate dotazioni strumentali per far fronte alle azioni di prevenzione dell’inquinamento marino nonché per rendere più incisiva l’azione di sorveglianza delle aree marine protette”.

Si ricorda che l’art. 2, comma 332, del disegno di legge finanziaria per il 2008, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e autorizza la spesa di 5 milioni di euro.

 

§         2,8 milioni di euro per la Convenzione di Barcellona (ivi comprese tutte le attività connesse) nonché per sviluppare e incrementare l'azione dell'ICRAM per le attività legate all’avvio degli studi di fattibilità ed attività connesse all’istituzione di un parco transfrontaliero nel Canale di Sicilia.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che “si è ritenuto di valorizzare l'area prospiciente il Canale di Sicilia per avviare una ipotesi di istituzione di un nuovo parco internazionale transfrontaliero con i Paesi della fascia costiera del Nord Africa che verrebbe a costituire la testa di ponte dell'Europa con i Paesi del Mediterraneo e potrebbe dare nuove opportunità di lavoro alle popolazioni locali interrompendo, ove possibile, la spirala negativa della questione immigrazione clandestina in quella area del Mediterraneo. L'attività principale legata agli studi di fattibilità ed alle perimetrazioni dovranno necessariamente restare in capo all'Istituto centrale per la Ricerca Applicata al Mare che attraverso il proprio know-how e le dotazioni professionali e strumentali in suo possesso è certamente in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni di istituzione del parco transfrontaliero in questione”.

Relativamente alla Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (1978), ratificata con legge 21 Gennaio 1979 n. 30, si ricorda che dal 1995 ha cambiato titolo, diventando "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo", e ampliato il suo ambito di applicazione geografica, comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. La Convenzione mantiene la sua natura di quadro programmatico di riferimento, la cui attuazione deve essere realizzata mediante l'adozione di specifici protocolli che concretizzano i principi in essa enunciati con riguardo alle varie forme di inquinamento. Il protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (Protocollo ASP) prende in considerazione anche le specie protette e quelle sfruttate commercialmente; inoltre prevede l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell'habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche.

 

L’articolo 3 dispone che le risorse ripartite siano nella diretta responsabilità del direttore della direzione “Protezione Natura”, che provvederà ad utilizzarle secondo gli obiettivi prioritari indicati all’articolo precedente.

Le funzioni della Direzione generale per la protezione della natura sono specificamente indicate nell’articolo 2 del D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Da un punto di vista formale, occorre indicare l’esatta denominazione della “Direzione generale per la protezione della natura”, contenuta nell’art. 2 del DPR n. 261 del 2003 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

Si segnala, inoltre, che la disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 3 è sostanzialmente analoga a quella contenuta nel primo comma del successivo articolo 4.

Il medesimo articolo 3, al secondo comma, provvede quindi ad elencare i criteri di ripartizione delle risorse.

 

L’articolo 4, con disposizione sostanzialmente analoga a quella contenuta nel primo comma dell’articolo 3, prevede la piena disponibilità delle risorse da parte della Direzione della protezione della natura.

Lo stesso articolo inoltre stabilisce che tutte le attività poste in essere:

§         saranno monitorate dalla medesima Direzione Generale;

§         dovranno essere, in via prioritaria, immediatamente cantierabili, entro 150 giorni dall'autorizzazione alla spesa;

§         dovranno concludersi entro 24 mesi dal loro inizio.

 

 




[1]    Con l’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 (convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641).

[5]    http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1884. Si ricorda che recentemente (in data 24 ottobre 2007), il Ministero dell’ambiente ha emanato 3 decreti di adozione di Piani antincendio boschivi predisposti dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia (G.U. n. 278 del 29 novembre 2007).