Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Bilancio e Finanziaria 2008 A.C. 3256 e A.C. 3257 Commissione Ambiente
Riferimenti:
AC n. 3256/XV   AC n. 3257/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 291    Progressivo: 8
Data: 20/11/2007
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Bilancio e Finanziaria 2008

A.C. 3256 e A.C. 3257

Commissione Ambiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 291/8

 

20 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

Consiglieri

Maria Schinina’ (5157)

Documentaristi

Wanda Lautizi (4220)

Claudio Dardi (3651)

Segretari

Angela Borrelli (9253)

Caterina BOVA (9253)

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AM0120.doc

 


I N D I C E

PARTE I – Gli obiettivi di finanza pubblica

1. Le previsioni macroeconomiche  3

2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008  9

PARTE II – La manovra di finanza pubblica per il 2008

1. L’articolazione della manovra  17

2. Il contenuto della manovra  19

3. La disciplina contabile: la legge finanziaria  26

PARTE III – Il disegno di legge di bilancio per il 2008

1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato  31

§      1.1 Funzioni e struttura del Bilancio  31

§      1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato  33

§      1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato  35

-       Le Missioni37

-       I programmi40

-       La struttura del Bilancio decisionale  49

-       Il Bilancio gestionale  50

-       Lo stato di previsione dell’entrata  51

2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente  53

§      2.1 Il quadro generale riassuntivo  53

§      2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007  54

§      2.3 Il bilancio di cassa  56

3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato  58

4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato  60

5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato per il 2006-2008 – Tavole allegate  61

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  62

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  63

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  64

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato  65

Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato  66

PARTE IV Ambiti di competenza dell’VIII Commissione

INFRASTRUTTURE   71

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanziario 2008 (Tabella 10)71

§      Premessa  71

§      Il bilancio di competenza  71

§      Analisi per missione/programma  72

§      I residui passivi e le autorizzazioni di cassa  74

Stanziamenti relativi alle infrastrutture che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)75

Il disegno di legge finanziaria per il 2008  77

§      Articolo 24, comma 3 (Soppressione norme sulla riqualificazione urbana)77

§      Articolo 24, comma 5 (Utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia)79

§      Articolo 63 (Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo)81

§      Articolo 64 (Giochi del Mediterraneo del 2009)87

§      Articolo 65 (Fondo di garanzia per le opere pubbliche)89

§      Articolo 66 (Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009)95

§      Articolo 67, commi 2-4 (Edilizia scolastica e penitenziaria)97

§      Articolo 68 (Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)101

§      Articolo 98 (Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)107

§      Articolo 138 (Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)111

§      Articolo 139 (Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006)121

Le tabelle del ddl finanziaria 2008  123

§      Tabella C   123

§      Tabella D   123

§      Tabella F  123

AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE   127

Lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario 2008 (Tabella 9)127

§      Premessa  127

§      Il bilancio di competenza  127

§      Analisi per missione/programma  128

§      I residui passivi e le autorizzazioni di cassa  130

Stanziamenti relativi all’Ambiente che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)132

Il disegno di legge finanziaria per il 2008  133

§      Articolo 27 (Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni)133

§      Articolo 45 (Rafforzamento della filiera agroenergetica)139

§      Articolo 80 (Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici)141

§      Articolo 81 (Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità)159

§      Articolo 122, commi 1-3 (Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)169

Le tabelle del ddl finanziaria 2008  181

§      Tabella C   181

§      Tabella F  181

PROTEZIONE CIVILE   183

Stanziamenti relativi alla Protezione civile e alle calamità naturali che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)183

Il disegno di legge finanziaria per il 2008  185

§      Articolo 42 (Chiusura dell’emergenza conseguente alla crisi sismica nelle regioni Umbria e Marche del 1997)185

Le tabelle del ddl finanziaria 2008  191

§      Tabella C   191

§      Tabella F  191

PARTE V Altre disposizioni del ddl finanziaria di interesse per la Commissione Ambiente

§      Articolo 2, commi 1-3 (Detrazione ICI prima casa)195

§      Articolo 2, commi 4-5 (Detrazione per canoni di locazione)199

§      Articolo 2, commi 10-11 (Detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni)203

§      Articolo 2, commi 12-14 (Proroga al 2008-2010 della detrazione per le ristrutturazioni immobiliari)207

§      Articolo 2, commi 15-18 (Proroga al 2010 delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)211

§      Articolo 2, commi 19-22 (Aliquote ridotte per atti di trasferimento di immobili in aree di edilizia residenziale)221

§      Articolo 9, commi 39-40 (Detrazioni d’imposta per spese di formazione dei docenti delle scuole e per i canoni di locazione studenti fuori sede)225

§      Articolo 9, commi 64-69 (Fondo per le vittime dell’amianto)227

§      Articolo 10 (Trasporto pubblico locale)233

§      Articolo 11 (Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)237

§      Articolo 14, commi 1-3, 10-12 (Assunzioni di personale per il potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali)239

§      Articolo 28, comma 1 (Fondo nazionale per la montagna)245

§      Articolo 28, commi 2-4 (Fondo di sviluppo delle isole minori)247

§      Articolo 49 (Interventi nel settore dell’irrigazione)251

§      Articolo 50 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)255

§      Articolo 52 (Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)259

§      Articolo 53 (Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)271

§      Articolo 54 (Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili)281

§      Articolo 55 (Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili)285

§      Articolo 56 (Impianti fotovoltaici)289

§      Articolo 62 (Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)293

§      Articolo 67, commi 5-7 (Edilizia sanitaria)305

§      Articolo 69 (Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto)309

§      Articolo 101 (Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)311

§      Articolo 143 (Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale)317

 


SIWEB

PARTE I
Gli obiettivi di finanza pubblica

 


1. Le previsioni macroeconomiche

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2008-2011, presentato nel giugno scorso, sono state riviste nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, presentata in data 1 ottobre.

 

Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento rivede al ribasso la stima di crescita del PIL reale per il 2008, indicandola all’1,5 per cento, rispetto ad una previsione del 1,9 per cento indicata nel DPEF di giugno.

Anche le previsioni relative al 2009 e 2010 vengono riviste al ribasso dello 0,1 per cento (1,6 e 1,7 per cento rispettivamente, a fronte di 1,7 e 1,8 stimati a giugno), mentre viene confermata la previsione relativa al 2011 (pari all'1,8 per cento).

Tali revisioni sono in gran parte ascrivibili alle persistenti incertezze in ordine all’ampiezza e alla durata degli effetti delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali indotte dalla recente crisi dei mutui sub-prime statunitensi e, più in generale, alle conseguenze del rallentamento statunitense sull’economia mondiale e, di riflesso, su quella italiana.

 

Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, la stima dicrescita del PIL indicata dal Governo per il 2008 risulta sostanzialmente in linea con quella formulata dai principali organismi internazionali.

 

Prodotto interno lordo 2008

Confronti internazionali

(variazioni % a prezzi costanti)

 

Commissione UE

OCSE

FMI

Italia

1,4

1,7

1,3

Francia

2,0

2,2

2,0

Spagna

3,0

2,7

2,7

Germania

2,1

2,2

2,0

Area euro

2,2

2,3

2,1

Regno unito

2,2

2,5

2,3

Ue – 27

2,4

-

-

Usa

1,7

2,5

1,9

Giappone

1,9

2,1

1,7

Fonte:  Commissione UE: Autumn economic outlook 2007; OCSE: Economic outolook for OECD countries, an interim assessment (settembre 07); FMI: World Economic Outlook (ottobre 2007).


Per quanto concerne le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche, nel 2008 il buon andamento del reddito disponibile e il previsto rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico e privato sosterranno i consumi delle famiglie, che si attestano su una variazione costante dell’1,8 per cento per tutto l’arco di previsione 2008-2011, anche grazie al consolidamento dei livelli occupazionali.

 

Per quanto riguarda gli investimenti, è previsto un rallentamento costante della componente relativa alle costruzioni, a causa della fine del ciclo espansivo del settore nell’ultimo decennio, segnalata anche dalla tendenziale riduzione della concessione di mutui alle famiglie da parte delle banche.

Analoga flessione è prevista in relazione all’acquisto dei macchinari e attrezzature che tuttavia non dovrebbe spingersi oltre il 2008. Dopo tale anno, infatti, è prevista una ripresa delle variazioni in aumento di tale voce.

 

Dal lato del mercato estero, il graduale recupero di quote del mercato internazionale da parte della produzione nazionale sosterrà le esportazioni che sono previste in lieve aumento.

Anche per le importazioni vi sarà un incremento durante tutto l’arco 2008-2011, ma il consolidamento della moneta unica su ragioni di scambio bilaterali più elevate rispetto al passato, consentirà una riduzione del deficit corrente della bilancia dei pagamenti rispetto al PIL, che si attesterà su livelli negativi comunque piuttosto bassi.

 

Il costo del lavoro per unità di prodotto subirà una temporanea accelerazione nel 2008 (+3,4%) per il rinnovo dei contratti scaduti del pubblico impiego e di parte del settore privato. Nell’arco previsivo, tuttavia, è previsto un progressivo rallentamento dovuto ad una riduzione della dinamica incrementale delle retribuzioni.

L’inflazione al consumo è prevista attestarsi in media al di sotto del 2 per cento lungo tutto il periodo 2008-2011.

 


Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per gli anni 2008 e successivi.

 

Quadro macroeconomico programmatico

(variazioni % e contributi alla crescita del PIL)

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIL

1,9

1,5

1,6

1,7

1,8

Importazioni

1,8

2,5

3,1

3,3

3,4

Domanda nazionale(*)

2,0

1,4

1,5

1,6

1,6

-spesa delle famiglie

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

-spesa delle P.A. e delle I.S.P.

1,6

0,3

0,0

0,0

0,0

Investimenti fissi lordi

2,4

1,6

1,8

2,1

2,3

Variazioni delle scorte(*)

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Esportazioni

2,0

2,8

3,5

3,8

4,1

Esportazioni nette (*)

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

(*) Contributo % relativo alla crescita del PIL.

 

LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[1]

L’economia dell’Unione Europea - Rallentamento della crescita, ma prospettive solide nonostante le difficoltà dell’economia statunitense

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE la crescita dell'economia dell'Unione europea dovrebbe rallentare dal 2,9% nel 2007 al 2,4% sia nel 2008 che nel 2009 (e, nell'area dell'euro, dal 2,6% nel 2007 al 2,2% nel 2008 e al 2,1% nel 2009). Tuttavia, grazie ad un quadro mondiale tuttora favorevole e a fondamentali solidi, la revisione al ribasso rispetto alle previsioni di primavera è limitata a 0,3 punti percentuali nel 2008 per entrambe le aree rispetto a sei mesi fa.

Dopo una crescita solida nel primo semestre del 2007, il rallentamento nella seconda parte dell'anno è spiegato parzialmente dall'impatto delle turbolenze nei mercati finanziari, per quanto la fase ascendente del ciclo potrebbe essersi già conclusa prima dell'inizio di tali turbolenze questa estate. Secondo lo scenario previsivo centrale della Commissione le tensioni finanziarie si esauriranno gradualmente. Nel frattempo esse hanno chiaramente ridotto la propensione al rischio degli investitori e hanno determinato un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Finora gli investimenti si sono dimostrati dinamici, ma in questa fase del ciclo dovrebbero attenuarsi, non da ultimo a causa del forte rallentamento nel settore della costruzione verificatosi in alcuni Stati membri. Il consumo privato ha registrato una ripresa e sta diventando il motore principale della crescita grazie a prospettive favorevoli in materia di occupazione, purché la fiducia dei consumatori resti buona.

Sul lato esterno, la crescita della UE continua ad essere sostenuta dalle prospettive favorevoli dell'economia mondiale, specialmente delle economie emergenti, che compensano ampiamente il rallentamento negli USA. Pertanto, secondo la Commissione, l'economia della UE crescerà in linea con il proprio potenziale nei due anni oggetto di previsione. Tuttavia l'inflazione dovrebbe salire al 2,4% nell'area dell'euro nei prossimi trimestri a causa dei prezzi più elevati dei prodotti di base, per poi riscendere a circa il 2% la prossima estate.

Disoccupazione ancora in calo

Una crescita vigorosa dell'occupazione, pari a circa l'1,5% sia nella UE che nell'area dell'euro, dovrebbe aver portato alla creazione di 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro quest'anno nella UE (2,3 milioni nell'area dell'euro). Questo miglioramento ha riguardato un gran numero di settori, tipi di contratti di lavoro e Stati membri. In futuro la crescita dell'occupazione dovrebbe decelerare a circa l'1% in media nel 2008-2009 sia nella UE che nell'area dell'euro, di pari passo con la maturazione del ciclo economico. Ciononostante, dovrebbero essere creati 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro nella UE nel 2008-2009 (3,2 milioni nell'area dell'euro), il che dovrebbe portare il tasso di occupazione globale ad oltre il 66% entro il 2009. Il tasso di disoccupazione dovrebbe ammontare al 6,6% nella UE e al 7,1% nell'area dell'euro entro il 2009, livelli mai registrati negli ultimi quindici anni.

Le carenze di manodopera stanno diventando più comuni e pertanto i salari dovrebbero crescere un pò più rapidamente nel periodo oggetto delle previsioni, in particolare nel 2008, quando l'andamento rifletterà in parte misure una tantum e di recupero rispetto agli anni precedenti caratterizzati da moderazione salariale. Ma la crescita sostenuta della produttività del lavoro dovrebbe limitare l'aumento dei costi unitari del lavoro e contribuire a contenere le pressioni inflazionistiche.

I rischi di un peggioramento

I principali rischi di un peggioramento delle prospettive di crescita sono collegati ad eventi verificatisi nei mercati finanziari e alla possibilità di un rallentamento più marcato o più protratto del previsto negli USA. In alcuni segmenti dei mercati finanziari continuano a registrarsi disfunzioni e non si può escludere un periodo più lungo di incertezza, il che influenzerebbe più gravemente del previsto le condizioni del credito e di conseguenza i mercati immobiliari. D'altro canto, il mercato del lavoro potrebbe registrare risultati migliori del previsto, il che rafforzerebbe i redditi da lavoro e la fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda l'inflazione, ulteriori aumenti del prezzo del petrolio e incrementi dei prezzi degli alimentari e delle materie prime determinano rischi di un'inflazione più elevata rispetto alle previsioni dello scenario di base.

Le previsioni per l’economia italiana - La crescita prosegue, ma rimane al di sotto dell’area Euro

A seguito della debole crescita del PIL reale durante la prima metà dell’anno, le previsioni generali di crescita economica per il 2007 si attestano sull’1,9%, in linea con le previsioni della primavera e con il potenziale di crescita dell’economia. Rafforzati da uno sviluppo favorevole dell’occupazione e dagli incentivi fiscali per l’acquisto di beni durevoli, i consumi privati sono stati i principali veicoli della crescita del PIL nella prima metà dell’anno.

La domanda interna continuerà a svolgere il ruolo di principale contributo alla crescita durante l’anno, grazie anche all’atteso aumento degli investimenti. Per quanto concerne l’evoluzione del settore estero, se da un lato le esportazioni di beni hanno registrato un forte aumento in termini di valore, dall’altro l’Italia sta continuando ad accumulare perdite significative di quote di mercato in termini di volume. Comunque, tenendo conto delle moderate dinamiche di importazione - in particolare di beni energetici - si prevede che le esportazioni nette apporteranno un contributo lievemente positivo alla crescita del PIL nel 2007, sebbene il settore dei servizi, incluso quello turistico, abbia spinto nella direzione opposta. Le previsioni per l’inflazione per il 2007 sono dell’1,9 per cento, in diminuzione rispetto al 2,2 per cento del 2006, grazie anche ad un più basso contributo dei prezzi dell’energia e ad alcune delle misure di liberalizzazione adottate sinora, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.

Le prospettive per il 2008 ed il 2009

L’impatto della crescita all’inizio del 2008 sarà considerevolmente più basso di quanto previsto nel 2007.

Nel contesto di un ambiente internazionale ancora favorevole, sebbene lievemente meno dinamico e più incerto, la previsione complessiva di crescita economica nel 2008 è del 1,4%, ossia 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni della primavera 2007 (a fronte di una previsione del Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF pari all’1,5 per cento, rivista al ribasso di 4 decimi di punto rispetto alla previsione del DPEF per tenere conto degli effetti della turbolenze nei mercati finanziari statunitensi dovute alla crisi dei mutui sub-prime).

Per il 2009, la crescita del PIL reale si prevede convergente rispetto al potenziale, all’1,6%, in linea con le previsioni del Governo.

Grazie all’atteso aumento del reddito reale disponibile, i consumi privati continueranno a rappresentare il maggior fattore trainante del PIL in entrambi gli anni, sebbene si preveda una decelerazione nel 2008, sulla scorta di un atteso aumento nel tasso di risparmio. La spesa per investimenti si prevede in decelerazione, a causa delle condizioni finanziarie meno favorevoli, nonché a causa di investimenti pubblici meno massicci. In particolare, nel 2008 gli investimenti in costruzioni residenziali subiranno un rallentamento rispetto agli alti tassi di crescita registrati nel biennio 2005-2007.

L’utilizzazione, attualmente elevata, della capacità produttiva, comporterà che la componente delle attrezzature continuerà a crescere nel 2008, sebbene ad un passo più moderato; si prevede una lieve accelerazione nel 2009. Data la domanda esterna ancora favorevole e l’attuale ristrutturazione nel settore manifatturiero, si prevede che la crescita delle esportazioni rimanga ampiamente stabile nel 2008 ed acceleri nel 2009, con un più alto contributo da parte dei servizi. Dall’altro lato, si prevede che la crescita delle importazioni si assesti su un sentiero coerente ai livelli storici, anche trainato dall’apprezzamento del tasso di cambio. Il risultato è un contributo lievemente negativo alla crescita economica da parte delle esportazioni nette nel 2008 e nel 2009 (a fronte di un contributo positivo dello 0, 1 per cento indicato dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il 2008). In questo scenario, l’Italia continuerà a perdere quote di mercato in termini di volume.

Mercato del lavoro, costi e prezzi

Nel 2007 la crescita dell’occupazione rallenterà, dopo il forte aumento registrato nel 2006. Tuttavia, la diminuzione del tasso di disoccupazione rimarrà sostanziale. Assieme ad una limitata ripresa del tasso di crescita della forza lavoro, si prevede che il tasso di disoccupazione continui a scendere sia nel 2008 che nel 2009. Dopo il significativo aumento nel 2007, si prevede una decelerazione della produttività del lavoro durante il 2008, e un lieve recupero nel 2009. Nel settore manifatturiero si prevede un rallentamento della crescita della produttività già nel 2007, dopo i risultati sostenuti registrati nel 2006. Una crescita dinamica del costo per unità di lavoro, assieme all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e del petrolio, spingeranno lievemente verso l’alto il tasso di inflazione (al 2% nel 2008). Ci si aspetta peraltro una nuova decelerazione per l’anno successivo, all’1,9%, dal momento che le pressioni inflazionistiche saranno contenute.


2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008

La Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n.159/07 sull’andamento tendenziale dei conti pubblici.

 

La stima dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006)[2].

 

Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all’1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

 

Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l’indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all’1 per cento nel 2011 (contro l’1,3 per cento indicato dal DPEF).

 

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantienepertanto l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF[3].

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4, 9 per cento) e dell’indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell’avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.

Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento[4].

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell’anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)

 

Saldi di finanza pubblica per il 2008

(Valori in % del PIL)

 

 

Nota di aggiornamento

Indebitamento netto

- 2,2

Tendenziale

- 1,8

Avanzo primario

2,6

Tendenziale

3,0

Interessi

 4,9

Indebitamento netto corretto*

- 2,1

Debito Pubblico

Tendenziale

103,5

103,1

*              Per il ciclo e al netto delle misure una tantum

 

Per gli anni successivi al 2008, si prevede un indebitamento netto programmatico dell’1,5 per cento del PIL nel 2009 e dello 0,7 per cento del PIL nel 2010, fino ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2011.

L’avanzo primario dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 4,9 per cento nel 2011, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe risultare pari al 101, 5 per cento nel 2009, al 98,5 per cento nel 2010, e al 95,1 per cento nel 2011.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica negli anni 2009-2011 occorrerà pertanto una manovra correttiva annua di almeno lo 0,4 per cento del PIL.

Tali risorse, sulla base delle indicazioni programmatiche del Governo, dovranno essere reperite senza aggravi della pressione fiscale, ma agendo sul fronte della spesa, in continuità con le azioni intraprese nell’anno in corso ai fini dell’attuazione di un programma di riqualificazione della spesa pubblica.

Coerentemente a tale impostazione, è previsto che la pressione fiscale diminuisca dal 42,8 per cento del PIL nel 2009 al 42,5 per cento nel 2011; analogamente, la spesa corrente primaria dovrebbe passare dal 39, 3 per cento del PIL nel 2009 al 38,6 per cento nel 2011.


LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[5]

 

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE, si prevede che a seguito sia di entrate inattese che degli sforzi di risanamento, il disavanzo di bilancio per il 2007 sia nella UE che nell'area dell'euro scenda al livello più basso da molti anni a questa parte, facendo registrare una media dell'1,1% del PIL nella UE e dello 0,8% del PIL nell'area dell'euro.

Anche il disavanzo strutturale dovrebbe migliorare quest'anno, seppure in misura inferiore, ma successivamente il risanamento finanziario si interromperà.

 In particolare,. un peggioramento è previsto nel 2008in taluni Paesi, a causa del rallentamento della crescita economica e dell'uso delle entrate impreviste per spese aggiuntive in taluni Paesi.

Il disavanzo globale per il 2008 dovrebbe salire all'1,2% del PIL nella UE e allo 0,9% nell'area dell'euro, per poi stabilizzarsi nel 2009, in caso di politiche invariate. In termini strutturali, anche il risanamento finanziario dovrebbe interrompersi nel 2008 e nel 2009.

Il debito pubblico è su un sentiero di discesa e dovrebbe calare al 63,4% del PIL nell'area dell'euro entro il 2009 e scendere al di sotto del 60% nella UE già nel 2007.

La Finanza pubblica italiana

Per quanto concerne l’Italia, per il 2007 si prevede che l’indebitamento netto si attesti al -2,3 per cento del PIL ( a fronte del -2,4 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF).

Il miglioramento rispetto al 4,4 per cento registrato nel 2006 riflette i sostenuti introiti e gli effetti delle misure una tantum, che si innalzano da un valore negativo dell’1,2 per cento del PIL nel 2006, ad un valore positivo dello 0,2 per cento del PIL (tasse sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio). Un’apprezzabile parte di questo miglioramento è dovuta alle nuove misure che compensano la perdita del gettito IVA legato alla decisione della Corte Europea di Giustizia relativamente al regime italiano dell’IVA per le auto aziendali, ufficialmente stimato a più dello 0,3 per cento del PIL.

L’avanzo primario è previsto attestarsi al 2,5 per cento del PIL durante il 2007.

Il rapporto entrate/ PIL - al netto delle misure una tantum - aumenterà di oltre l’1 per cento. Circa un terzo di questo aumento deriva dal trasferimento di parte dei flussi del TFR dalle imprese al sistema nazionale di previdenza (INPS), misura che porta risorse ulteriori nel breve termine, ma che non migliora la sostenibilità della finanza pubblica.

Il resto può essere ascritto a varie misure adottate nel 2006 per l’ampliamento della base imponibile, così come ad un gettito eccezionalmente positivo derivante dalla tassazione dei redditi d’impresa.

Per ciò che riguarda la spesa, si prevede un lieve aumento della quota del PIL relativa alla spesa per interessi.

Due pacchetti di misure adottate durante l’anno aventi l’effetto di aumentare il deficit (ci si riferisce ai Decreti Legge n. 81 e n. 159 del 2007), hanno lasciato presagire spese ulteriori, ufficialmente stimate come corrispondenti allo 0,9 per cento del PIL. Come risultato di queste misure, la spesa primaria corrente in termini reali è prevista in aumento del 2,3 per cento rispetto al 2006, al di sopra della crescita potenziale del prodotto.

Si prevede inoltre un aumento ancora maggiore degli investimenti pubblici, ancorché non pari a quanto previsto nelle proiezioni ufficiali, data la caduta registrata nel primo semestre. Ciò spiega le previsioni relative al deficit, inferiori di 0,1 punti percentuali, da parte dei servizi della Commissione. L’esito della spesa potrebbe peraltro essere più basso, se vi sono ritardi nei flussi di cassa, in particolare a livello locale, negli ultimi mesi dell’anno.

Il deficit strutturale - calcolato tenendo conto degli aggiustamenti del ciclo economico, al netto delle misure temporanee ed una tantum - si prevede che sia più basso, rispetto al 2006, di quasi lo 0,75 per cento del PIL.

Nel biennio 2006-2007, l’aggiustamento strutturale generale sarà vicino al 2 per cento del PIL.

Per il 2008, il Governo ha confermato l’obiettivo di un rapporto deficit / PIL del 2,2 per cento, con una crescita del PIL reale all’1,5 per cento.

Partendo da una proiezione di base di un rapporto deficit/PIL dell’1,8 per cento a legislazione invariata, il disegno di legge finanziaria adottato il 29 settembre ha un impatto sulla crescita del deficit di 0,4 punti percentuali. Il medesimo disegno di legge prevede una riorganizzazione della spesa, così come ulteriori spese correnti ed alcuni tagli alle tasse.

Il finanziamento degli accordi salariali del settore pubblico per il biennio 2006-2007 assorbe almeno tre quarti della spesa addizionale netta.

Nelle proiezioni ufficiali, il costo dei salari aumenta di circa il 7 per cento nel 2008 (9 per cento nel periodo 2007-2008).

I tagli fiscali sono principalmente legati alla deducibilità degli affitti ed alla diminuzione dei tributi locali sugli immobili. Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre una riduzione delle aliquote IRES e IRAP.

I servizi della Commissione prevedono un deficit attestato al 2,3 per cento del PIL per il 2008 (a fronte di una previsione del 2,2 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Da un lato, la stima dell’impatto del disegno di legge finanziaria per il 2008 è in linea con la stima ufficiale; dall’altro lato, le proiezioni di base sulla spesa primaria della Commissione sono lievemente più caute, stante l’assenza di misure convincenti per il contenimento della spesa e tenendo conto che alcune spese potrebbero slittare dal 2007 al 2008.

L’avanzo primario è previsto come sostanzialmente invariato.

Ci si attende che la spesa per interessi, rispetto al PIL, cresca ulteriormente dello 0,1 per cento. Non si prevedono miglioramenti nell’assetto strutturale del bilancio (le imposte sostitutive sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio dovrebbero ridurre il deficit dello 0,1 per cento del PIL).

La Commissione sottolinea quindi come vi siano rischi sia per la parte positiva, sia per la parte negativa legata alla previsioni sul deficit per l’anno 2008.

Da un lato, è possibile un miglior effetto di trascinamento del 2007, dati i risultati positivi di budget nella prima metà dell’anno e gli sviluppi favorevoli nel fabbisogno del settore statale fino a ottobre. Dall’altro lato, gli scostamenti previsionali simili a quelli registrati nel 2007 potrebbero condurre ad un deficit più alto. Inoltre, l’esito dei cambiamenti sostanziali nella tassazione delle imprese è soggetto a incertezza significativa su entrambi i fronti.

Basandosi sull’usuale assunto dell’invarianza delle politiche, si prevede poi che il deficit nel 2009 rimanga invariato rispetto al livello previsto nel 2008 (2,3 per cento del PIL). Inoltre, anche a causa di una sostanziosa crescita del PIL nominale, si prevede che il debito pubblico diminuisca dal 106,8 per cento nel 2006 al 104,3 per cento nel 2007(a fronte di una previsione del 105 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Si prevede poi una diminuzione al 102,9 nel 2008 (a fronte del 103,5 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF) e, basandosi su uno scenario a politiche invariate, un’ulteriore lieve diminuzione nel 2009.


PARTE II
La manovra di finanza pubblica


1. L’articolazione della manovra

La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (AC 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

 

In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione[6], riguardano:

 

§      l’attuazione dell’Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cd. Protocollo Welfare (AC 3178);

§      i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.;

§      il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia;

§      la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema sanitario nazionale;

§      le infrastrutture, l’ambiente, l’assetto e la mobilità sul territorio.

 

Nell'audizione del 4 ottobre presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato il Ministro dell'economia ha precisato che la manovra annuale di finanza pubblica si articola su 4 anni, poiché, oltre a riguardare - come di norma - il triennio futuro (2008-1011), interviene ancora una volta sul 2007, con il decreto-legge n. 159 del 2007.

Tale legame del decreto-legge n. 159 del 2007 con la manovra di finanza pubblica è reso evidente dalla circostanza secondo la quale tale provvedimento anticipa alcuni degli interventi che il DPEF 2008-2011 inseriva nella cosiddetta "Tassonomia delle spese eventuali", relative ad impegni sottoscritti e alle prassi consolidate. Si tratta in particolare di una quota degli oneri del contratto del pubblico impiego, di stanziamenti per la cooperazione internazionale e per gli investimenti di Ferrovie ed ANAS.

 

Il decreto-legge n.159 del 2007, approvato contestualmente alla manovra di bilancio per il 2008 e attualmente in corso d’esame da parte del Parlamento, reca interventi che operano quasi esclusivamente nel 2007, con effetti onerosi pari a oltre 8400 milioni di euro, coperti, quanto a 5.978 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni registrate nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, quanto 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo al bilancio comunitario, anch’essa già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro) nell’assestamento 2007, e quanto 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

I principali interventi introdotti dal decreto riguardano, per la spesa corrente, le misure una tantum a favore dei soggetti c.d. incapienti per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro, le risorse per il pubblico impiego e la cooperazione internazionale, nonché le risorse per l'istruzione. Le maggiori spese in conto capitale riguardano le risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica, le spese per l'ambiente e le risorse per opere pubbliche e trasporti (investimenti Anas e Ferrovie).


2. Il contenuto della manovra

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni[7], la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

 

Il Governo ha infatti confermato l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

 

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all’articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro[8].

 


La tabella seguente riepiloga gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto per il triennio 2008-2010, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008

2009

2010

Maggiori entrate

707

733

1.160

Minori entrate

3.052

4.568

3.532

Riduzione Netta Entrate

2.345

3.835

2.372

Maggiori spese (articolato + tabelle)

9.767

6.860

8.973

Minori Spese

5.691

5.911

5.997

Aumento Netto Spese

4.076

949

2.976

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

4.785

5.348

 

Negli anni successivi, il peggioramento dell'indebitamento netto è inferiore a quello che si prevede nel 2008, risultando pari a circa 4.785 milioni di euro per il 2009 e a 5.348 milioni di euro per il 2010.

 

Tale andamento appare riconducibile ad una serie di fattori.

Gli effetti sul saldo derivanti dalla componente dal lato delle entrate rimangono significativi in ciascuno degli esercizi, con variazioni da un esercizio all'altro dovute principalmente ai meccanismi di saldo-acconto degli interventi operati sulle imposte.

Decrescente risulta invece il contributo netto delle spese. La variabilità del contributo delle maggiori spese è ascrivibile, tra l’altro, alle spese di attuazione del Protocollo Welfare (che mostrano un andamento crescente, nel 2010 pari a 2.750 milioni di euro, a fronte della stima per il 2008 di 1.278 milioni di euro). Il contributo crescente delle minori spese nel triennio dipende principalmente dalla valutazione dei risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa delle Pubbliche amministrazioni, soprattutto in relazione alla riduzione dei consumi intermedi.

La riduzione di gettito è ascrivibile principalmente agli effetti degli interventi di natura tributaria sulle famiglie (casa e affitti), mentre l'incremento dal lato della spesa dipende in larga misura da interventi di parte corrente, tra cui, in particolare, le misure in materia di pubblico impiego e le risorse per l'attuazione del Protocollo Welfare, che costituiscono la gran parte delle maggiori spese correnti. La maggiore spesa in conto capitale vede rifinanziamenti nella parte tabellare del disegno di legge finanziaria. I risparmi di spesa riguardano in gran parte le misure di parte capitale e sono ascrivibili per oltre 1500 milioni di euro alla modifica del termine di perenzione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, cui si aggiungono ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa di parte corrente, tra i quali una ulteriore riduzione dei consumi intermedi.

Nel complesso, nel 2008 le spese in conto capitale con le misure riportate nell'articolato diminuiscono di 2.554 milioni, in quanto le maggiori spese, pari a 1.337 milioni, risultano inferiori alle misure di contenimento valutate in circa 3.891 milioni.

 

Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a – 2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.

 

La tabella seguente espone il confronto degli effetti in termini di indebitamento netto per l’anno 2008 tra il testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e quello approvato dal Senato.

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008 AS1817

2008 AC3256

Differenza

Maggiori entrate

262

707

445

Minori entrate

2.867

3.052

185

Riduzione Netta Entrate

2.606

2.345

-261

Maggiori spese (articolato + tabelle)

8.557

9.767

1.210

Minori Spese

4.742

5.691

949

Aumento Netto Spese

3.815

4.076

261

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

6.421

0

 

Per quanto concerne il contenuto, si osserva, preliminarmente, come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato[9].

 

La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è infatti riverberata anche nella struttura del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2007, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha infatti introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata e organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in Missioni e Programmi. Ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano infatti contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i Programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della c.d. spending review, ossia del piano di analisi e valutazione della spesa pubblica avviato dal Governo.

 

Le Missioni - ossia le funzioni principali e i grandi obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - che interessano il disegno di legge finanziaria per il 2008 sono pari a 29 su un totale di 34 previste dalla nuova classificazione del Bilancio.

Le disposizioni relative a tali Missioni sono inserite al Titolo III, “Interventi sulle Missioni”, Capi I – XXVIII del provvedimento.

 

La tabella che segue reca l’elenco delle Missioni cui sono ascritti effetti di spesa nell’articolato e nelle tabelle del disegno di legge finanziaria secondo l’allegato 7 riferito al testo presentato al Senato e il corrispondente peso percentuale in termini di saldo netto da finanziare[10].

 

Anno
2008

Missioni

Saldo netto da finanziare

Quota parte
%
sul totale delle spese ripartite per Missione

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10.935,9

44,3

33

Fondi da ripartire

4.024,1

16,3

4

L'Italia in Europa e nel Mondo

3.493,7

14,1

25

Politiche previdenziali

1.631,4

6,6

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

1.150,0

4,7

11

Competitività e sviluppo delle imprese

1.067,3

4,3

26

Politiche del lavoro

880,0

3,6

13

Diritto alla mobilità

625,4

2,5

23

Istruzione universitaria

550,0

2,2

1

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

134,0

0,5

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

125,0

0,5

17

Ricerca ed innovazione

84,3

0,3

15

Comunicazioni

80,0

0,3

9

Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca

74,7

0,3

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

74,1

0,3

8

Soccorso civile

68,6

0,3

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

58,8

0,2

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

51,5

0,2

30

Giovani e sport

51,0

0,2

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

50,0

0,2

21

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

35,4

0,1

5

Difesa e sicurezza del territorio

30,0

0,1

16

Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo

30,0

0,1

7

Ordine pubblico e sicurezza

24,3

0,1

31

Turismo

0,0

0,0

22

Istruzione scolastica

-20,0

-0,1

varie*

Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più missioni/programmi

-604,0

-2,4

 

Totale

24.705,4

100,0

 

Sulla base di tali dati si evince come rimangano esclusi dalla ripartizione per Missione gli articoli iniziali del disegno di legge, relativi alle disposizioni di cui al Titolo I e II in materia di risultati differenziali e di entrata (da 1 a 15), nonché gli articoli finali, relativi alle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le Missioni (da 137 a 144) ed in materia di pubblico impiego (da 145 a 149), poiché non imputabili distintamente ad alcuna specifica Missione.

Per quanto attiene agli interventi sulle Missioni recati dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, si osserva come, sul versante delle spesa, gli effetti più rilevanti in termini di saldo netto da finanziare siano ascrivibili alle Missioni 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali[11]), 33 (Fondi da ripartire) e 4 (L’Italia in Europa e nel mondo). Di particolare rilievo in termini di impatto quantitativo sono inoltre le diverse misure di riduzione/razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi (per un approfondimento in ordine alla riclassificazione del Bilancio dello Stato si rinvia alla Parte III del presente dossier).

Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, esso reca, sul versante del reperimento delle risorse, una serie di misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:

§       le minori spese in conto capitale ascrivibili alla previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (art. 142);

§       le minori spese correnti ascrivibili al taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (art.126), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei versamenti riassegnabili all’entrata (art.131).

§       le misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale all’indennità parlamentare (art. 16), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (art. 25), e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 67, co. 1);

§       le minori spese in conto capitale derivanti dalla limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura del 7 per cento dei fondi disponibili (art. 106); delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 131);

§       le minori spese correnti derivanti dalle misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (art. 135).

 

Tra le misure di razionalizzazione della spesa, si segnalano, inoltre: le disposizioni di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche concernenti la cilindrata massima delle autovetture di servizio, la riduzione delle spese postali e telefoniche, la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali e informatiche e dei beni immobili (art. 128); le diposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (art.137), nonché le misure in materia di limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art.144).

 

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, tra le disposizioni recanti minori entrate, la quota preponderante è rappresentata degli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Ire in favore degli affittuari, che determinano effetti, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro.

Con riguardo agli interventi in favore delle famiglie, si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 collegato alla manovra di finanza pubblica prevede per l’anno in corso l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro, destinata all’attribuzione ai soggetti incapienti ed ai relativi familiari fiscalmente a carico di una somma forfetaria a titolo di rimborso di parte delle maggiori entrate affluite all’erario .

 

Gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese appaiono invece caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquota (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo.

In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.

Tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, la cui attuazione è rinviata al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all’esame della Camera (AC 3178). Si segnalano, inoltre, le misure nel settore degli ammortizzatori sociali le quali, peraltro, essendo finanziate a valere sul Fondo per l’occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi.

In materia di sanità, si segnalano le disposizioni che, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro del disavanzo sottoscritti da alcuni regione, autorizzano lo Stato ad effettuare un’anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 9.100 milioni di euro, finalizzata all’estinzione anticipata dei debiti sanitari cumulati fino al 31 dicembre 2005 (art. 29).

In materia di enti locali, si segnala, infine, la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata, tra l’altro, ad agevolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale.


3. La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

 

§       il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§       le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§       l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§       altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§       norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino

§       per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§       norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§       norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§       gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§       la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§       il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza,

§       nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§       la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§       la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


PARTE III
Il disegno di legge di Bilancio per il 200
8


1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato

1.1 Funzioni e struttura del Bilancio

Il Bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il Bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del Bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il Bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

 

§       da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§       dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;

§       dal quadro generale riassuntivo.

 

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare: esse sono individuate dai singoli disegni di legge di bilancio, con i quali si provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

Fino al bilancio 2007, le unità previsionali di base hanno seguito la classificazione delineata dall’articolo 4 della legge di riforma n. 94/97.

In particolare, negli stati di previsione relativi alla spesa, le unità previsionali di base sono articolate, al primo livello, per centri di responsabilità amministrativa, che attualmente corrispondono alle direzioni generali dei singoli dicasteri competenti a gestire le risorse finanziarie assegnate. Al secondo livello, sono articolate sulla base del titolo della spesa (corrente, in conto capitale o rimborso di passività finanziarie). Al terzo livello, le unità previsionali di base sono distinte in base alla tipologia di spesa. Per la spesa corrente le tipologie sono: funzionamento; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; oneri del debito pubblico; oneri comuni. Per la spesa in conto capitale, le unità previsionali di base sono articolate in: investimenti, oneri comuni; altre spese. Le unità previsionali di base presentano un ulteriore ripartizione (quarto livello), che si riferisce alla specifica destinazione dello stanziamento .Quando ci si riferisce genericamente alle “unità previsionali di base” si intende far riferimento alle unità di quarto livello. Le unità previsionali di base di quarto livello sono quelle che, sino al bilancio 2007, sono state oggetto di emendamenti nel corso dell’esame parlamentare, limitatamente alla parte discrezionale.

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)   l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)   l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)   l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Nel quadro generale riassuntivo sono esposti i seguenti saldi:

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti (risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente);

-        il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, ad esclusione delle operazioni finanziarie relative alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti, alla concessione e riscossione di crediti e all’accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese finali, vale a dire il totale delle entrate con esclusione delle entrate relative alle operazioni di accensione di prestiti e il totale delle spese con esclusione delle spese relative a rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare);

-        il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

In appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa sono ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica. Queste ripartizioni non sono oggetto di votazione in Parlamento ed hanno un valore meramente conoscitivo

 

L’approvazione del Bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese ivi iscritte.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in Bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato

Nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[12] che è sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).

 

In tale ambito, la Legge finanziaria per il 2007[13] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:

-        la Commissione tecnica per la finanza pubblica[14] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-        un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476);

-        il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);

-        un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato.

Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:

-        la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);

-        l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);

-        la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (7 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[15](3 agosto 2007);

-        la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

-        la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi (cfr.oltre).

 

Per quanto attiene al dibattito svoltosi sul versante parlamentare, si ricorda che in data 13 febbraio 2007, che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio[16].

Le due Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nella riunioni, rispettivamente, del 9 e 10 maggio 2007, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica - composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione - chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, e l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili.

 

Per quanto concerne il Bilancio dello Stato, il dibattito che ha condotto alla riclassificazione del Bilancio in Missioni e Programmi (cfr.oltre) è scaturito dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

Si è pertanto ritenuto che ciò renda complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

Conseguentemente,si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell’attenzione i criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite econsentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cd. spending review)avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.

1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato

In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con agli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha inteso dare una ulteriore spinta alla riforma del bilancio del 1997, procedendo, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

 

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione al disegno di legge di Bilancio per il 20008[17], sottolinea come la nuova struttura del Bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997; nel riprendere il processo di riforma si capovolge tuttavia l'impostazione precedente, in quanto si passa da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (cfr.oltre).

 

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, sino ad oggi, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese. La suddivisione percentuale degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, fino ad ora, un significato solo conoscitivo ed informativo, rivelandosi, ad avviso del Governo[18], insoddisfacente ed inadeguata, stante la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio decisionale votato dal Parlamento e la scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non risulta, sempre ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.

 

La riclassificazione è stata attuata all’interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.

 

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34Missioni, a loro volta articolate in 167 “Programmi.

 

Si segnala, peraltro, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), si fa riferimento a 168 programmi, ma in realtà, secondo quanto riportato nell’allegato al medesimo disegno di legge “Riepilogo Missione/Programma”, i Programmi ivi effettivamente contemplati sono 167.

Le Missioni

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

 

L’articolazione delle Missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della la giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di tutela di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).

 

Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.

 

Le Missioni possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la Missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di Bilancio.

 

Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al Bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il Bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in Missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").

 

La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".

La Missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".

 

Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi, e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi. Nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha inoltre sottolineato, tra l’altro, limpossibilità di rapportare direttamente alle Missioni alcune norme di carattere trasversale (come quelle, ad esempio, inerenti il pubblico impiego e i consumi intermedi).

 

Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi[19], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n.31 - Turismo) che consistono in un unico Programma (cfr.oltre).

 

Come accennato, la riclassificazione del Bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[20] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo pertanto un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per il prossimo anno[21].

 

A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2008 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, così come rideterminate dalla II Nota di Variazione approvata dal Senato - che ha trasferito nel bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dal Senato - emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate a:

§       le relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 – Relazioni autonomie territoriali - 23,55 per cento );

§       gli interessi per il servizio del debito (Missione 34 – Debito pubblico - 16,33 per cento)[22];

§       i trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25– Politiche previdenziali- 14,31 per cento).

 

Il 10,51 per cento della spesa complessiva è poi destinato alle missioni relative all’istruzione scolastica e universitaria (Missione 22 – Istruzione scolastica – e 23 – Istruzione universitaria), il 5,68 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione ( Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo) e il 5,06 per cento è riferito ai diritti sociali e alla solidarietà sociale (Missione 24).

A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione (Missione 17- 0,85 per cento); alle politiche del lavoro (Missione 26 - 0,76 per cento) e all’energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 10 - 0,01 per cento).

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008, comprensive delle variazioni apportate dalla II Nota di variazione approvata dal Senato[23].

 

Numero Missione

Missioni

Stanziamenti BLV + II Nota Var.
(mln. di euro)

%
sul totale
BLV+II Nota Var.

3

Relazioni autonomie territoriali

112.792

23,55

34

Debito pubblico*

78.231

16,33

25

Politiche previdenziali

68.559

14,31

22

Istruzione scolastica

41.583

8,68

4

L'Italia in Europa e nel mondo

27.205

5,68

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

24.234

5,06

33

Fondi da ripartire

19.961

4,17

5

Difesa e sicurezza del territorio

19.008

3,97

13

Diritto alla mobilità

10.514

2,19

7

Ordine pubblico e sicurezza

9.321

1,95

29

Politiche finanziarie e di bilancio**

8.920

1,86

23

Istruzione universitaria

8.760

1,83

6

Giustizia

7.268

1,52

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.489

1,15

11

Competitività e sviluppo imprese

4.433

0,93

17

Ricerca ed innovazione

4.060

0,85

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

3.914

0,82

8

Soccorso civile

3.755

0,78

26

Politiche per il lavoro

3.624

0,76

1

Organi costituzionali

3.334

0,70

32

Servizi generali amministrazioni

2.830

0,59

18

Sviluppo sostenibile

1.665

0,35

21

Tutela beni culturali

1.633

0,34

27

Immigrazione

1.486

0,31

9

Agricoltura e pesca

1.364

0,28

15

Comunicazioni

1.354

0,28

19

Casa e assetto urbanistico

1.060

0,22

30

Giovani e sport

958

0,20

20

Tutela della salute***

881

0,18

2

Amm.ne generale territorio

352

0,07

16

Commercio internazionale

268

0,06

31

Turismo

113

0,02

10

Energia e fonti energetiche

59

0,01

12

Regolazione dei mercati

16

0,00

TOTALE

479.004

100,00

 

(*)    La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato; essa si articola nei Programmi “Oneri per il servizio del debito statale”(interessi passivi) e “Rimborsi del debito statale” (rimborso di prestiti). Il dato indicato nella tabella si riferisce alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.

(**) Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta.

(***) La voce non include le risorse delle regioni.

 

I Programmi

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.

 

I 167 Programmi individuati rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.

Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni[24].

Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.

 

Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

 

I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.

I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni Programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output)

 

Per ogni Ministero esistono due Programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente Missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.

 

Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono pertanto frazionati in “Macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

 

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità, secondo le schema seguente:

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati (unità di voto parlamentare)

Per la Spesa corrente

-       1. Funzionamento

-       2. Interventi

-       3. Oneri comuni

-       4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-       5. Oneri del debito pubblico

Per la Spesa in conto capitale

-       6. Investimenti

-       7. Altre spese in c/capitale

-       8. Oneri comuni

Rimborso di prestiti

-       9. Rimborso del debito pubblico

 

Centro di responsabilità amministrativa

 

In pratica, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “Missioni” sulle quali è coinvolto, i “Programmi” di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.

Nell'allegato tecnico al Bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun Centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:

§      Primo livello di aggregazione:

-       34 Missioni

§      Secondo livello di aggregazione:

-       167 Programmi

          Terzo livello di aggregazione:

-       Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.

          Quarto livello di aggregazione:

-       Centri di responsabilità amministrativa

·         Capitoli

 

A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.

 


La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[25]:

 

Bilancio per unità previsionali di base

Amministrazioni

Unità di voto 2007

Unità di voto 2008

Entrate

164

60

Economia e Finanze

295

115

Sviluppo economico

84

46

Lavoro e previdenza sociale

60

26

Giustizia

39

16

Affari esteri

85

26

Pubblica istruzione

201

44

Interno

67

47

Ambiente, tutela territorio e mare

61

30

Infrastrutture

67

31

Comunicazioni

54

20

Difesa

81

26

Politiche agricole e forestali

59

34

Beni e attività culturali

108

34

Salute

55

25

Trasporti

65

40

Università e ricerca

34

30

Solidarietà sociale

37

26

Commercio internazionale

40

14

Aziende

 

 

Monopoli di Stato

19

7

Archivi notarili

15

7

Istituto agronomico oltremare

10

5

Fondo edifici di culto

16

5

Totale

1.716

714

 

Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 da sottoporre al voto delle Camere sono, come detto, i Macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino alla redazione del Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[26].

 

Ciascun Macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di Bilancio.

 

Sono in particolare evidenziate:

 

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Si tratta, in sostanza, di spese obbligatorie o aventi natura obbligatoria la cui quota iscritta in bilancio può essere modificata solo in caso di necessità di adeguamento al fabbisogno;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare; nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso.

 

La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun Macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del Bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.

 

La tabella 3, allegata al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S.1818), rappresenta l'analisi gli oneri giuridicamente obbligatori per Missioni[27], attestando l'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali.

In particolare, gli stanziamenti di competenza per l'anno finanziario 2008, direttamente ovvero indirettamente stabiliti dalla legge, risultano pari a 437.442 milioni di euro su un totale di spese finali pari a 466.909 milioni di euro, con una incidenza del 93,76 per cento, definiti nell'ambito delle spese correnti e in conto capitale.

 

A tale ultimo proposito, si segnala che nella relazione all’Aula del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S. 1817 A), si sottolinei come le indicazioni della suddetta tabella 3 concernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni destino molte perplessità, posto che se è prevedibile che la spesa corrente giuridicamente vincolante si aggiri intorno a percentuali comprese tra un minimo del 79,37 per cento ed un massimo del 100 per cento, non appare altrettanto plausibile che l’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata, con l’eccezione vistosa delle Missioni 5 (difesa e sicurezza del territorio) e 20 (tutela della salute). In tale sede si è inoltre rilevato come un tale livello di rigidità del bilancio non consenta alcuna revisione della spesa né alcuna politica redistributiva.

 

Come accennato, al di sotto dei Macroaggregati si collocano i Centri di responsabilità amministrativa.

 

L’articolazione del Bilancio per Centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.

Nell’ambito della riclassificazione operata, i Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più Centri di responsabilità partecipano ad un singolo Programma attraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma[28].

 

Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nelriassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha, tra l’altro, sottolineato:

§      l’insufficiente coerenza tra le strutture del Bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i Centri di responsabilità);

§      l’eccessiva frammentazione dei Programmi tra più Centri di responsabilità;

l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei Programmi.

 

I Centri di responsabilità sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

 

La costruzione delle Missioni e dei Programmi risulta condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale. Ciò implica che il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle Missioni e dei Programmi è stato rispettato solo parzialmente. Permane infatti l’asimmetria fra Bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e Bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. La riclassificazione operata offre, in tal senso, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte, identificando nel contempo le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri.

 

Nelle more del completamento del processo di riforma il disegno di legge di Bilancio per il 2008 ha peraltro introdotto talune disposizioni volte ad accrescere sensibilmente la flessibilità gestionale del Bilancio.

 

Si tratta di una esigenza emersa con forza negli ultimi anni, stante la rigidità dell’attuale Bilancio - che è il risultato di centinaia di leggi che si sono stratificate nel tempo e che spesso definiscono minuziosamente le modalità di impiego delle risorse (attivando migliaia di diversi capitoli di spesa) – che in quanto tale non incentiva un uso efficiente delle risorse, posto che quelle eventualmente risparmiate non possono essere utilizzate facilmente in altri impieghi se non con modifiche normative difficili da conseguire.

La tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai Ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse si colloca peraltro nell’ambito della speculare tendenza a introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa, per la cui sostenibilità è apparsa necessaria la previsione di una maggiore flessibilità gestionale.

Per quanto concerne le norme di flessibilità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2008, si segnala, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale dispone che, ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del Bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione. Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno[29].


La struttura del Bilancio decisionale

Come accennato, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi, i Macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.

La struttura del documento di Bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.

Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.

Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.

La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[30].

Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.

Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, devono rappresentare le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione.

Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.

Tramite i capitoli, individuati nell’ambito di ciascun Centro di responsabilità amministrativa, si ha il collegamento con la classificazione economica e funzionale COFOG, al terzo livello (Divisioni – Gruppi – Classi), cui si procede attraverso l’indicazione percentuale sottostante a ciascun capitolo di spesa in relazione alle finalità perseguite con le rispettive somme stanziate.

La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.

Lo stato di previsione di ogni Ministero presenta, inoltre, una scheda di analisiUnità previsionale di base – Macroaggregatoper ciascun Programma. Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti.

 

La scheda è così strutturata:

§       Indicazione della Missione del Ministero;

§       Indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;

§       Dettaglio contabile delle Unità previsionali di base, con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di: spese discrezionali, oneri inderogabili, spese predeterminate per legge o fattore legislativo.

 

Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui.

Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo. Come accennato, tale indicazione costituisce una innovazione rispetto agli anni precedenti, nell’ottica del perseguimento di una maggiore trasparenza sulla metodologia di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente.

Il Bilancio gestionale

Nell’ambito della riclassificazione operata il collegamento con il Bilancio gestionale è assicurato mediante la ripartizione dei capitoli per Missioni e Programmi.

La legge di Bilancio, definitivamente approvata, sarà infatti accompagnata, conte di consueto, dal cosiddetto "Bilancio per capitoli", pubblicato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 1, comma 2, L. 94/1997.

La funzione che viene di fatto riconosciuta a tale Bilancio gestionale è quella di fornire lo strumento contabile, a disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa, per la gestione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.

Il Bilancio gestionale continuerà ad essere strutturato per Centri di responsabilità e, nell’ambito degli stessi, per Missioni, Programmi, macroaggregati e capitoli, a loro volta disaggregati in ulteriori entità contabili, costituite dai piani gestionali.

Il c.d. “il Bilancio per capitoli" assumerà quindi la seguente struttura gestionale:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati

§      Centro di responsabilità amministrativa

§      Capitoli

     Piani gestionali.

 

Nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano al medesimo Programma occorrerà peraltro un coordinamento all’interno dei singoli Ministeri. Sul punto, la citata circolare del MEF del 5 giugno 2007, sottolinea l’opportunità di una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma, l’istituzione della figura del “coordinatore di programma”.

Lo stato di previsione dell’entrata

Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.

Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.

La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.

Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:

1)      entrate tributarie;

2)      entrate extra tributarie;

3)      entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;

4)      entrate derivanti dall'accensione di prestiti.

 

Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.

 

Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).

 

Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo", come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.

 

ENTRATE

§       Titoli I livello:

-       Tributarie

-       Extra Tributarie

-       Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

-       Accensione prestiti

§       Natura II livello:

-       Entrate ricorrenti

-       Entrate non ricorrenti

§       Unità di III livello

-       Tipologia dell'entrata

§       Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)

-       Attività/Proventi

Come sopra accennato, si ricorda che a seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel 2007 a 60.


2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

2.1 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2008 a legislazione vigente (A.S. 1818) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)        Entrate finali
             - di cui entrate tributarie

458.234
427.376

431.966
408.100

(2)        Spese finali

466.909

488.328

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

8.675

56.362

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) prevede:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)        Entrate finali
             - di cui entrate tributarie

491.244
460.386

464.975
441.110

(2)        Spese finali

508.969

530.402

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

17.725

65.426

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.

2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2007, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, come presentato dal Governo (A.S. 1679) e come modificato dal D.L. n. 81/2007[31] e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2007

Assestato
2007

Assestato
2007
+
 DL 81/2007

B.L.V.
2008

Entrate finali

432.304

439.882

440.301

458.234

Tributarie

404.669

412.072

412.492

427.376

Extratributarie

25.497

25.671

25.670

28.604

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.139

2.139

2.139

2.254

Spese finali

455.277

458.689

463.083

466.909

Spese correnti

414.558

417.643

420.410

421.860

- Spese correnti al netto interessi

340.508

342.228

344.988

343.249

- Interessi

74.050

75.415

75.422

78.611

Spese conto capitale

40.719

41.045

42.673

45.049

Rimborso prestiti

189.099

191.194

191.194

198.212

Spese Complessive

644.376

649.882

654.277

665.121

Saldo netto da finanziare

22.972

18.807

22.781

8.675

Risparmio pubblico

15.607

20.100

17.752

34.120

Avanzo primario

51.078

56.609

52.640

69.937

Ricorso al mercato (*)

224.591

212.310

223.285

215.937

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell’importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell’assestato 2007, come integrato dal citato D.L. n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.

 

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal D.L. n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall’incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.

 

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.

 

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2007 e il dato a legislazione vigente per il 2008 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2007
+
DL 81/2007

BLV 2008

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

85.962

86.864

1,0

Consumi intermedi

10.781

9.917

-9,9

Imposte pagate sulla produzione

4.485

4.529

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

191.588

193.012

0,7

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.105

3.895

-5,1

Trasferimenti correnti a imprese

5.952

4.564

-23,3

Trasferimenti all'estero

2.215

1.682

-24,1

Risorse proprie CEE

17.400

15.800

-9,2

Interessi passivi e redditi da capitale

75.422

78.612

4,2

Poste correttive e compensative

14.983

14.054

-6,2

Ammortamenti

841

847

0,7

Altre uscite correnti

6.675

8.285

24,1

Totale Spese Correnti

420.410

421.860

0,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.758

6.070

5,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

18.004

20.407

13,3

Contributi agli investimenti ad imprese

8.840

8.863

0,3

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

91

68

-25,3

Contributi agli investimenti a estero

354

175

-50,6

Altri trasferimenti in conto capitale

8.830

9.115

3,2

Acquisizioni di attività finanziarie

797

350

-56,1

Totale spese Conto Capitale

42.674

45.049

5,6

Totale Spese Finali

463.084

466.909

0,8

 

Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.S 1818), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2008 e quelli del disegno di legge di assestamento 2007, integrato dal D.L. n. 81, si rileva un incremento delle spese correnti rispetto al 2007 pari a 1.450 milioni di euro.

 

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          redditi da lavoro dipendente (+902 milioni);

-          trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni;

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.153 milioni);

-          interessi (+3.189 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

 

Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa:

-          trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni);

-          consumi intermedi (-1.064 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).

 

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell’assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.

 

2.3 Il bilancio di cassa

 

Residui
presunti
31/12/07

Competenza 2008

Massa acquisibile/
spendibile

Cassa 2008

Coeff.
%

 

1

2

3 (1+2)

4

5= 4/3

Entrate finali
di cui:

155.653

458.234

613.887

431.966

70,4

- Tributarie

88.820

427.376

516.196

408.100

79,1

- Extratributarie

66.786

28.604

95.390

21.612

22,7

- Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

47

2.254

2.301

2.254

97,9

 

Spese finali
di cui:

78.166

467.909

545.074

488.328

89,6

Spese correnti al netto interessi

29.464

343.248

372.713

359.639

96,5

Interessi

583

78.612

79.194

78.654

99,3

Totale Spese correnti

30.047

421.860

451.907

438.293

97,0

Spese conto capitale

48.119

45.049

93.167

50.035

53,7

 

Il bilancio di cassa per l'anno 2008 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 432 miliardi e 488 miliardi di euro.

La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2007 e la previsione di competenza BLV 2008) vengono indicate, rispettivamente, in 613,9 miliardi e 545 miliardi.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 70,4 per cento per le entrate finali ed al 89,6 per cento per le spese finali.


3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato

Di seguito si riportano le variazioni risultanti dagli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla 5a Commissione del Senato.

L’Assemblea non ha apportato alcuna variazione.

 

(dati in euro)

Tab. 2 - Economia e finanze

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.12-5

1.3.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Guardia di finanza - Funzionamento

+89.698

2.Tab. 2.12-5

5.1.1

Ordine pubblico e sicurezza (7)- Guardia di finanza - Funzionamento

+50.346

2.Tab. 2.12-5

25.2.3

Fondi da ripartire (34) – Ragioneria generale dello Stato – Oneri comuni di parte corrente

-140.044

 

 

Conseguentemente introduce il comma 22 all’articolo 2 del d.d.l di bilancio fissando in 50 unità il numero massimo di ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nel 2008.

 

2.Tab. 2.20-5

3.1.1

Italia nell’Europa e nel Mondo (4) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-120.000

2.Tab. 2.24-5

24.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro – Funzionamento

-10.000.000

2.Tab. 11.10-5

1.2.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-1.000.000

 

 

Tab. 8 - Interno

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.24-5

3.2.1

Ordine pubblico e sicurezza (7) – Dipartimento della pubblica sicurezza - Funzionamento

+10.000.000

 


 

Tab. 11 Comunicazioni

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.9-5

4.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Gabinetto del Ministro - Funzionamento

-100.000

 

 

Tab. - 15 Salute

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.10-5

1.4.1

Tutela della salute (20) – Dipartimento dell’innovazione - Funzionamento

+1.000.000

 

 

Tab. 17 - Università e ricerca

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.20-5

2.2.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca di base – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+120.000

2.Tab. 11.9-5

2.1.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca applicata – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+100.000


4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato

Il Governo ha presentato nel corso dell’esame al Senato due Note di variazioni:

 

§       la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del D.L. n. 159/2007, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell’entrata (Tabella 1), del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell’interno (Tabella 8); del Ministero dell’ambiente (Tabella 9);

§       la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.

 

Conseguentemente, il bilancio a legislazione vigente 2008, come integrato dalle due Note di variazioni, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, viene ad essere così determinato:

(competenza – milioni di euro)

 

BLV 2008

I Nota

Differenza I Nota/BLV

II Nota

Differenza
II Nota/I Nota

Differenza
II Nota/BL
V

Entrate finali

491.244

491.289

45

491.471

182

227

Tributarie

460.386

460.414

28

459.706

-708

-680

Extratributarie

28.604

28.621

17

29.511

890

907

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.254

2.254

-

2.254

-

-

Spese finali

508.969

508.995

26

535.185

26.190

26.216

Spese correnti

458.220

458.251

31

468.251

10.000

10.031

- Spese correnti al netto interessi

379.608

 

1

 

2

3

- Interessi

78.612

78.612

-

78.616

4

4

Spese conto capitale

50.749

50.744

-5

66.933

16.189

16.184

Rimborso prestiti

198.212

198.212

-

198.212

-

-

Spese complessive

707.181

707.207

26

733.397

26.190

26.216

Saldo netto da finanziare

17.725

17.705

-20

43.714

26.009

25.989

Risparmio pubblico

30.770

30.785

15

20.965

-9.820

-9.805


5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato
per il 2006-2008
– Tavole allegate

Tavola I        Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II        Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III       Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV      Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V       Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

I dati del disegno di legge di assestamento 2007 sono riferiti al testo approvato dal Senato (A.C. 3170).

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato
(*)

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

ECONOMIA E FINANZE

274.247

260.673

55,8

290.308

58,5

303.359

59,6

303.382

59,6

321.279

60,0

SVILUPPO ECONOMICO

3.439

3.402

0,7

6.451

1,3

6.630

1,3

6.625

1,3

8.788

1,6

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

72.866

72.103

15,4

56.855

11,5

58.800

11,6

58.806

11,6

61.667

11,5

GIUSTIZIA

8.155

7.983

1,7

7.816

1,6

7.608

1,5

7.608

1,5

7.565

1,4

AFFARI ESTERI

2.283

2.129

0,5

2.455

0,5

2.223

0,4

2.222

0,4

2.545

0,5

ISTRUZIONE

53.841

57.046

12,2

42.396

8,5

42.468

8,3

42.468

8,3

42.425

7,9

INTERNO

28.311

27.971

6,0

25.204

5,1

24.373

4,8

24.376

4,8

25.013

4,7

AMBIENTE E TUTELA MARE

1.199

1.187

0,3

1.428

0,3

1.514

0,3

1.514

0,3

1.596

0,3

INFRASTRUTTURE

8.040

7.885

1,7

4.106

0,8

4.027

0,8

4.027

0,8

4.159

0,8

COMUNICAZIONI

271

259

0,1

328

0,1

322

0,1

322

0,1

351

0,1

DIFESA

20.533

20.398

4,4

21.487

4,3

20.928

4,1

20.928

4,1

21.118

3,9

POLITICHE AGRICOLE

1.715

1.645

0,4

1.728

0,3

1.747

0,3

1.747

0,3

1.700

0,3

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2.210

2.152

0,5

1.985

0,4

1.913

0,4

1.913

0,4

2.009

0,4

SALUTE

1.576

1.568

0,3

1.348

0,3

1.355

0,3

1.355

0,3

1.557

0,3

TRASPORTI

3

2

0,0

3.948

0,8

3.654

0,7

3.654

0,7

4.471

0,8

UNIVERSITA' E RICERCA

690

688

0,1

11.102

2,2

10.724

2,1

10.724

2,1

11.398

2,1

SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

 

17.282

3,5

17.079

3,4

17.079

3,4

17.267

3,2

COMMERCIO INTERNAZIONALE

2

2

0,0

262

0,1

245

0,0

245

0,0

279

0,1

TOTALE SPESE FINALI

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Redditi da lavoro dipendente

85.642

88.213

18,9

85.720

17,3

86.863

17,1

86.864

17,1

88.972

16,6

Consumi intermedi

12.593

12.163

2,6

10.813

2,2

9.916

1,9

9.916

1,9

9.882

1,8

Imposte pagate sulla produzione

4.667

4.844

1,0

4.488

0,9

4.529

0,9

4.529

0,9

4.525

0,8

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

183.939

182.512

39,1

191.079

38,5

193.012

37,9

193.014

37,9

199.456

37,3

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.920

4.668

1,0

4.075

0,8

3.896

0,8

3.898

0,8

4.101

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

4.739

4.598

1,0

5.730

1,2

4.564

0,9

4.564

0,9

4.202

0,8

Trasferimenti all'estero

1.739

1.576

0,3

1.945

0,4

1.682

0,3

1.682

0,3

1.938

0,4

Risorse proprie cee

15.850

14.577

3,1

16.100

3,2

15.800

3,1

15.800

3,1

15.800

3,0

Interessi passivi e redditi da capitale

75.695

70.801

15,2

75.415

15,2

78.612

15,4

78.612

15,4

78.616

14,7

Poste correttive e compensative

46.750

43.274

9,3

44.428

8,9

50.214

9,9

50.214

9,9

50.232

9,4

Ammortamenti

840,0

163,0

0,0

841

0,2

847

0,2

847

0,2

847

0,2

Altre uscite correnti

2.184

751

0,2

6.105

1,2

8.285

1,6

8.311

1,6

9.680

1,8

Totale spese correnti

439.558

428.140

91,7

446.739

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.251

87,5

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

4.196

4.138

0,9

5.759

1,2

6.070

1,2

6.071

1,2

6.270

1,2

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

14.817

14.769

3,2

17.501

3,5

20.407

4,0

20.407

4,0

24.780

4,6

Contributi agli investimenti ad imprese

10.223

10.107

2,2

8.140

1,6

8.863

1,7

8.863

1,7

10.357

1,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

130

130

0,0

91

0,0

68

0,0

68

0,0

110

0,0

Contributi agli investimenti a estero

399

399

0,1

354

0,1

175

0,0

175

0,0

215

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.190

8.626

1,8

17.535

3,5

14.816

2,9

14.810

2,9

15.681

2,9

Acquisizioni di attività finanziarie7

868

784

0,2

370

0,1

350

0,1

350

0,1

9.520

1,8

Totale spese conto capitale

39.823

38.953

8,3

49.750

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

II Nota

%

1 -  Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

234.367

225.326

48,2

445.383

64,8

465.195

65,8

481.600

65,7

2 –Difesa

19.291

19.319

4,1

19.679

2,9

18.564

2,6

18.514

2,5

3 -  Ordine pubblico e sicurezza

23.717

23.437

5,0

20.977

3,1

21.003

3,0

20.981

2,9

4 -  Affari economici

50.450

48.272

10,3

55.138

8,0

56.430

8,0

62.600

8,5

5 -  Protezione dell'ambiente

1.866

1.833

0,4

1.557

0,2

1.406

0,2

1.988

0,3

6 -  Abitazioni e assetto territoriale

1.973

1.891

0,4

1.608

0,2

1.522

0,2

1.529

0,2

7 -  Sanità

11.910

11.706

2,5

13.064

1,9

10.928

1,5

11.936

1,6

8 -  Attività ricreative, culturali e di culto

12.798

9.832

2,1

10.289

1,5

9.927

1,4

10.033

1,4

9 –Istruzione

52.651

55.848

12,0

50.517

7,3

50.218

7,1

51.213

7,0

10- Protezione sociale

70.360

69.629

14,9

69.472

10,1

71.988

10,2

73.003

10,0

Spese complessive

479.383

467.093

100

687.684

100

707.181

100

733.397

100


 

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Funzionamento

87.774

90.325

19,3

83.173

16,8

81.708

16,1

81.708

16,1

81.366

15,2

Interventi

257.142

250.540

53,6

259.770

52,3

263.611

51,8

263.614

51,8

273.090

51,0

Oneri comuni

17.330

14.856

3,2

26.688

5,4

33.687

6,6

33.715

6,6

34.578

6,5

Trattamenti di quiescenza

1.164

1.187

0,3

1.104

0,2

soppresso

 

 

-

-

-

Oneri del debito pubblico

76.147

71.232

15,3

76.005

15,3

79.214

15,6

79.214

15,6

79.218

14,8

Totale spese correnti

439.557

428.140

91,7

446.740

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.252

87,5

Investimenti

36.509

36.098

7,7

37.014

7,5

46.973

9,2

46.968

9,2

63.425

11,9

Altre spese in conto capitale

492

413

0,1

122

0,0

122

0,0

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.823

2.444

0,5

12.613

2,5

3.654

0,7

3.654

0,7

3.386

0,6

Totale conto capitale

39.824

38.955

8,3

49.749

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.095

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

2008

MISSIONI

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Differenza

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio

3.233

0,5

3.233

0,5

3.334

0,5

101

2 - Amministrazione generale

353

0,0

353

0,0

352

0,0

-1

3 - Relazioni finanziarie autonomie territoriali

100.023

14,1

100.023

14,1

112.792

15,4

12.769

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

24.048

3,4

24.048

3,4

27.205

3,7

3.157

5 - Difesa e sicurezza del territorio

19.172

2,7

19.172

2,7

19.008

2,6

-164

6 – Giustizia

7.275

1,0

7.275

1,0

7.268

1,0

-7

7 - Ordine pubblico e sicurezza

9.422

1,3

9.425

1,3

9.321

1,3

-101

8 - Soccorso civile

3.710

0,5

3.710

0,5

3.755

0,5

45

9 - Agricoltura e pesca

1.255

0,2

1.255

0,2

1.364

0,2

109

10 - Energia e fonti energetiche

59

0,0

59

0,0

59

0,0

-

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.574

0,8

5.574

0,8

4.433

0,6

-1.141

12 - Regolazione dei mercati

16

0,0

16

0,0

16

0,0

-

13 - Diritto alla mobilità

7.960

1,1

7.960

1,1

10.514

1,4

2.554

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

3.778

0,5

3.778

0,5

3.914

0,5

136

 15- Comunicazioni

896

0,1

896

0,1

1.354

0,2

458

16 - Commercio internazionale

234

0,0

234

0,0

268

0,0

34

17 - Ricerca ed innovazione

3.968

0,6

3.968

0,6

4.060

0,6

92

18 - Sviluppo sostenibile

1.017

0,1

1.017

0,1

1.665

0,2

648

19 - Casa e assetto urbanistico

1.060

0,1

1.060

0,1

1.060

0,1

-

20 - Tutela della salute

702

0,1

702

0,1

881

0,1

179

21 - Tutela beni culturali

1.380

0,2

1.380

0,2

1.633

0,2

253

22 - Istruzione scolastica

41.609

5,9

41.609

5,9

41.583

5,7

-26

23 - Istruzione universitaria

8.168

1,2

8.168

1,2

8.760

1,2

592

24 - Diritti sociali e solidarietà sociale

24.046

3,4

24.046

3,4

24.234

3,3

188

25 - Politiche previdenziali

66.903

9,5

66.908

9,5

68.559

9,3

1.656

26 - Politiche per il lavoro

2.701

0,4

2.701

0,4

3.624

0,5

923

27 - Immigrazione

1.427

0,2

1.427

0,2

1.486

0,2

59

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.545

0,6

4.539

0,6

5.489

0,7

944

29 - Politiche finanziarie e di bilancio

65.007

9,2

65.004

9,2

65.125

8,9

118

30 - Giovani e sport

902

0,1

902

0,1

958

0,1

56

31 - Turismo

113

0,0

113

0,0

113

0,0

-

32 - Servizi generali amministrazioni

2.920

0,4

2.920

0,4

2.830

0,4

-90

33 - Fondi da ripartire

17.286

2,4

17.312

2,4

19.961

2,7

2.675

34 - Debito pubblico

276.417

39,1

276.417

39,1

276.421

37,7

4

TOTALE

707.181

100,0

707.207

100,0

733.397

100,0

26.216


PARTE IV
Ambiti di competenza dell’VIII Commissione


INFRASTRUTTURE

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanziario 2008 (Tabella 10)

Premessa

La circolare n. 21 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007 ha disposto modifiche rilevanti in ordine alla struttura di classificazione del bilancio e della legge finanziaria.

Con le misure introdotte si è scelto di orientare i suddetti documenti verso un'articolazione per missioni e programmi (per un totale di 34 missioni e di 169 programmi) che, seppure inserita nella tradizionale suddivisione per stati di previsione di spesa per ciascun Dicastero, garantisce una più immediata e chiara individuazione di insiemi omogenei di azioni, premessa per l'avvio di un programma di revisione della spesa pubblica (spending review) come previsto dalla legge finanziaria 2007.

Secondo la nuova impostazione, immediatamente al di sotto della menzione dello stato di previsione si collocano nell'ordine: il riferimento alla missione, al programma e al macroaggregato. Quest'ultimo, letto contestualmente alla specificazione del o dei centri di responsabilità amministrativa che vi sono inclusi, rappresenta la nuova unità di voto parlamentare. Ne consegue che i centri di responsabilità potranno comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi e così pure i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa.

Il bilancio di competenza

Lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per il 2008 reca spese per complessivi 4.158,6 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 72,7 milioni di euro.

 

Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero per il 2008, può essere distinto nel seguente modo:

§         3.538,5 milioni di europer laparte capitale, pari a circa l’85% delle spese totali del Ministero;

§         620,1 milioni di europer laparte corrente, pari a circa il 15% delle spese totali.

La ripartizione spese correnti/in conto capitale evidenzia il carattere di centro di spesa in conto capitaledel Ministero.

Analisi per missione/programma

L’analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 14 (infrastrutture pubbliche e logistica) con 3.122,1 milioni di euro e nella missione 19 (casa e assetto urbanistico) con 953,1 milioni di euro.

 

Nell'ambito della missione 14, buona parte delle risorse sono concentrate nel programma 14.3 (opere strategiche) con 1.200,5 milioni di euro (+189,4 milioni di euro rispetto al 2007, di cui 93,6 derivanti dal rifinanziamento del programma infrastrutture operato dall’art. 63 del ddl finanziaria) e nel programma 14.4 (sistemi ferroviari locali) con 815,4 milioni di euro (+10 milioni di euro rispetto al dato assestato).

Tali programmi concentrano quindi circa il 65% delle risorse della missione.

 

Programma 14.1 (Edilizia statale)

Le risorse iscritte in tale programma, pari a 333,0 milioni di euro (+16 milioni di euro rispetto al 2007), sono concentrate principalmente sui capitoli 7340 e 7341 relativi alle spese per immobili demaniali o privati in uso agli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Parlamento, Corte costituzionale) e ad altri organismi internazionali nonché alle spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali o altri immobili destinati a sede di pubblici uffici, in cui sono iscritti, rispettivamente, 34,1 e 134,7 milioni di euro (quindi complessivamente 168,8 milioni, pari al 50,7% del totale).

 

Programma 14.3 (Opere strategiche)

Quasi la totalità degli stanziamenti di competenza riguarda spese per investimenti insistenti prevalentemente sul capitolo 7060 “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”.

 

Programma 14.4 (Sistemi ferroviari locali)

I principali stanziamenti del programma insistono sui seguenti capitoli:

§         capitolo 7369 con 40,4 milioni di euro recante il Fondo per l’attuazione del programma degli interventi per Roma capitale.

§         capitolo 7561 con 215,5 milioni di euro per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa nelle aree urbane;

§         capitolo 7563 con 149,3 milioni di euro per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti;

§         capitolo 7760 con 368,8 milioni di euro per la concessione dei contributi per capitale ed interessi derivanti dall’ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti;

 

Programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici)

Le risorse iscritte in tale programma, pari a 181,6 milioni di euro (-33,1 milioni di euro rispetto al 2007), sono concentrate principalmente sul capitolo 7187con 145,4 milioni di euro destinati all’aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia, con particolare riguardo ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati e a studi ed opere volti al riequilibrio idrogeologico della laguna stessa.

 

Programma 14.6 (Sistemi portuali ed aeroportuali)

Le risorse di tale programma, pari a 320,1 milioni di euro (+3,1 milioni di euro rispetto al 2007) sono concentrate prevalentemente nei seguenti capitoli:

§         capitolo 7261 con 84 milioni di euro per la costruzione, da parte dello Stato, di opere relative ai porti di prima e seconda categoria.

§         capitolo 7274 con 215,5 milioni di euro per spese per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti;

 

Programma 14.7(sistemi stradali ed autostradali)

Le risorse di tale programma, pari a 254,9 milioni di euro (-38,2 milioni di euro rispetto al 2007), sono concentrate prevalentemente nel capitolo 7500 con 129,3 milioni di euro sul Fondo per la realizzazione sistema autostradale.

 

L’altra missione su cui è concentrato circa il 23% delle risorse assegnate al Ministero in termini di competenza è la missione 19 (casa e assetto urbanistico) con 953,1 milioni di euro (+24,9 milioni di euro rispetto al 2007).

Nell'ambito di tale missione, lo stanziamento complessivo è suddiviso tra due programmi: il programma 19.2 (politiche abitative) con 501,8 milioni di euro (+13,4 milioni di euro rispetto al 2007) ed il programma 19.3 (politiche urbane e territoriali) con 451,4 milioni di euro (+11,5 milioni di euro rispetto al 2007).

 

Programma 19.2(politiche abitative)

Relativamente a tale programma si segnalano gli stanziamenti insistenti prevalentemente sui seguenti capitoli:

§         capitolo 1690 con 208,2 milioni di euro per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

§         capitolo 1701 con 212,3 milioni di euro quali contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni.

Ulteriori finanziamenti insistono sul capitolo 7439 con 30 milioni di euro per spese per la realizzazione di un Piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

 

Programma 19.3 (politiche urbane e territoriali)

Gli stanziamenti principali riguardano le spese per investimenti e sono concentrate prevalentemente sui seguenti capitoli:

§         capitolo 7188 con circa 159 milioni di euro quali annualità per gli interventi di competenza degli enti locali;

§         capitolo 7386 con 35 milioni di euro per la ricostruzione della Valle del Belice;

§         capitolo 7657 con 172,1 milioni di euro sul Fondo per l’attuazione degli interventi per Roma capitale.

I residui passivi e le autorizzazioni di cassa

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2008 è valutata complessivamente in 5.208,5 milioni di euro.

Rispetto al dato assestato 2007, si registra una consistente diminuzione dei residui, pari a 2.961 milioni di euro.

 

Data una massa spendibile[32] di 9.367,1 milioni di euro ed autorizzazioni di cassapari a 4.688,6 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione[33] risulta essere pari al 50,1% e rappresenta la capacità di spesa del Ministero, che diminuisce rispetto alle previsioni assestate 2007, in cui tale coefficiente era pari al 53,9%.

Si ricorda che la consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 2008, a determinare il volume della massa spendibile, ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di cassa.

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite massimo determinato dalla massa spendibile, in quanto è determinata dal Governo tenendo conto anche del "coefficiente di realizzazione della spesa", ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente di stimare l’effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nel corso dell’esercizio possono influenzare il volume dei pagamenti.


Stanziamenti relativi alle infrastrutture che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)

Si ricorda, infine, che gli stanziamenti relativi alla missione 14 (infrastrutture pubbliche e logistica) ed alla missione 19 (casa e assetto urbanistico)insistono anche sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze(Tabella n. 2). Si tratta di trasferimenti, di parte corrente ed in conto capitale che per la missione 14 (infrastrutture pubbliche e logistica) assommano a 792 milioni di euro e per la missione 19 (casa e assetto urbanistico) ammontano a 106,8 milioni di euro.

 

Lo stanziamento relativo alla missione 14 è quasi interamente assorbito dal capitolo 7464 “Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica”.

Per quanto riguarda la missione 19, la quasi totalità degli stanziamenti è concentrata sul capitolo 7536 “Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali”, ai sensi dell’art, 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004.

 

Nella tabella n. 6 “Analisi per Missioni/programmi delle previsioni di competenza per il triennio 2008-2010” per la missione 14 sono previsti stanziamenti di competenza per investimenti insistenti sull’U.P.B. 10.1.6 pari quasi al doppio per il 2009, 1.582 milioni di euro, e a 1.208 milioni di euro per il 2010; per la missione 19 sono, invece, indicati, sempre per investimenti, stanziamenti di competenza insistenti sull’U.P.B. 14.1.6 pari quasi ad un decimo per il 2009,10,8 milioni di euro, e a 49,5 milioni di euro per il 2010.

 

Si segnala, inoltre, che all’interno della missione 13 (diritto alla mobilità),nell’ambito del programma 13.8 (Sostegno allo sviluppo del trasporto) figura il capitolo 7372 “Contribuiti in conto impianti da corrispondere all’Anas Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture”, con 1.560 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1, comma 1026 della legge n. 296 del 2006.

Si ricorda che il citato comma ha previsto che ”A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all'ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005”.

All’interno del medesimo programma 13.8 figura inoltre il capitolo 1870 in cui si trovano iscritte le somme da erogare all’Anas a titolo di corrispettivi dovuti per le attività ed i servizi resi, disciplinati dal contratto di programma, con una dotazione di 396,6 milioni di euro.

Si segnala, in proposito, che tale capitolo era stato inizialmente soppresso (cfr. AS 1818 – Tab. 2), in applicazione dell’art. 1, comma 15, della legge n. 266 del 2005, che ha istituito il Fondo per i trasferimento correnti alle imprese pubbliche, per poi essere nuovamente istituito ai sensi dell’art. 141, comma 2, del ddl finanziaria approvato dal Senato (AC 3256).

 

 


Il disegno di legge finanziaria per il 2008

Articolo 24, comma 3
(Soppressione norme sulla riqualificazione urbana)

 

3. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

 

 

Il comma 3, attraverso l’abrogazione del comma 10 dell’art. 25 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) e la conseguente soppressione dell’autorizzazione di spesa indicata al successivo comma 11, sopprime il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni.

Tale fondo, istituito dal citato comma 10 ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, era già stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16.

Nella relazione tecnica viene sottolineato come da tale abrogazione derivi un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutato in 20 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Vi si legge, infatti, che “Tale valutazione deriva dalla considerazione che - trattandosi di spese di parte capitale che, ai fini dell’indebitamento netto, vengono conteggiati per cassa – nei conti tendenziali lo stanziamento previsto di 50 milioni è stato ripartito in 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 20 milioni per il 2010”.

 

I commi 10 e 11 dell’art. 25 della legge n. 448/2001 prevedevano l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni. Tale Fondo, istituito ex novo per il 2002, ma destinato a permanere negli esercizi successivi, diretto a finanziare l'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio da parte dei Comuni: una quota non inferiore all'85% è riservata ai Comuni minori (con popolazione non superiore a 40 mila abitanti), in particolare delle Regioni meridionali. La norma prevede ancora che le modalità degli interventi e la ripartizione del Fondo "tra gli enti interessati" saranno disciplinate con regolamento governativo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo venivano fissate in 103,3 milioni di euro.

La Corte Costituzionale,con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16, accogliendo il ricorso proposto dalla Regione Umbria, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 25, comma 10. Con tale sentenza, la Corte ha affermato in termini generali che nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi» se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. La Corte ha quindi individuato nei seguenti i criteri, confermati anche nella giurisprudenza successiva, per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione:

-        il fatto che tali interventi siano aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni e si riferiscano a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;

-        la loro destinazione a determinati comuni o categorie di comuni;

-        la previsione, qualora essi riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che queste ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.

Con specifico riferimento alla disposizione censurata, la Corte ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana» del territorio medesimo e quindi riconducibile all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati.

 

Con riferimento all’articolo 24, comma 3, posto che l’articolo 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001, è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte n. 16 del 2004, la portata sostanziale della disposizione è limitata alla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 11; sarebbe quindi più corretto quindi riformulare la medesima come abrogazione del comma 11.

 

 


Articolo 24, comma 5
(Utilizzo dei proventi delle concessioni
e delle sanzioni in materia edilizia)

 

5. Per l'anno 2008, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 

 

Il comma 5 consente i seguenti utilizzi, per l’anno 2008, dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia):

§       per una quota non superiore al 25% per il finanziamento di spese correnti;

§       per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 

La norma in commento ripropone per il 2008 quanto disposto per il 2007 dal comma 713 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006). Tale ultima disposizione aveva tuttavia stabilito il limite massimo del 50% per il finanziamento di spese correnti.

Si ricorda, inoltre, che nella vigente normativa, recata dal citato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stato eliminato (attraverso l’abrogazione dell’art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) qualsiasi vincolo di destinazione sui proventi in questione.

Si segnala, infine, che il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha sostituito la nozione di concessione edilizia con quella di permesso di costruire. Ciò non ha peraltro comportato l’eliminazione del contributo da corrispondere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

 


Articolo 63
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo)

 

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dal presente articolo, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001. Tale finanziamento quindicennale corrisponde, in termini di volume attivabile, a circa 3,29 miliardi di euro.

Si ricorda che l’art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo) prevede che “il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma”.

Si rammenta, altresì, che le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il finanziamento di tale programma, che accolgono le risorse stanziate dall’art. 13 della legge n. 166/2002, come successivamente rifinanziate, sono collocate nel capitolo 7060 (all’interno del programma 14.3) dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Per il 2008 tale capitolo reca uno stanziamento di competenza di 1.102,9 milioni di euro.

Lo stato di attuazione del Programma infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla legge obiettivo (n. 443/2001)

Nel 3° rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici predisposto dal Servizio studi su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” (luglio 2007) si indica in 243 il numero delle opere incluse nel PIS, a cui corrisponde una valutazione dei costi (o del valore complessivo) delle opere stesse pari a 305 miliardi di euro.

Restringendo l’analisi alle sole opere deliberate dal CIPE, “lo scenario di riferimento è rappresentato dalle 139 opere deliberate dal CIPE (ad esclusione del Ponte sullo Stretto), con un costo stimato di 89,7 miliardi di euro. Complessivamente sono stati attivati 200 finanziamenti (riferiti a 116 opere finanziate interamente o in parte) per la copertura finanziaria del 38,6% del costo delle opere deliberate”, per cui rimane un fabbisogno finanziario residuo di circa 55,1 miliardi di euro, pari al 61,4% del costo totale.

Nello stesso rapporto si legge che “la ricostruzione del fabbisogno residuo rispetto all’anno di completamento previsto delle opere deliberate evidenzia inoltre una situazione più critica con riferimento alle opere per le quali è prevista l’ultimazione a partire dal 2010. Nel triennio 2010-2012 il fabbisogno ammonta, infatti, a circa 22 miliardi” come risulta dalla tabella seguente, tratta dal medesimo rapporto.


Opere strategiche deliberate dal CIPE al 30 aprile 2007*
Fabbisogno residuo per anno di ultimazione lavori

Anno di ultimazione
dei lavori

Fabbisogno
residuo

Importo
totale

2005-2009

809

8.652

2010

5.703

9.232

2011

5.912

12.049

2012

10.600

17.068

2013-2017

32.026

42.704

TOTALE

55.050

89.704

* Dati al netto del Ponte sullo Stretto di Messina

Con l’Allegato infrastrutture 2008-2012, è stato definito un nuovo quadro di priorità infrastrutturali, sia attraverso l’individuazione delle opere realisticamente programmabili nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo, sia attraverso l’individuazione di infrastrutture ulteriori definite prioritarie.

Il quadro complessivo degli interventi della legge obiettivo viene definito nell’Allegato B, il quale distingue le opere in ultimate, in corso integralmente coperte, in corso con copertura parziale, e da avviare entro il 2012. A tali opere si aggiungono le opere prioritarie Reti TEN. Il medesimo allegato B fa inoltre riferimento ad ulteriori opere da avviare entro il 2012, non comprese nell’ambito della legge obiettivo.

Le tabelle seguenti riassumono rispettivamente il quadro degli interventi ricompresi nel PIS, il quadro delle reti TEN prioritarie e le ulteriori opere da avviare entro il 2012.

 

Tabella 1. Infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo
(dati in milioni di euro)

Stato delle opere

Numero

Costo complessivo

Fabbisogno finanziario

Ultimate

8

2.171,79

--

In corso

69

35.080,11

8.593,83

Integralmente coperte

53

13.696,38

--

Finanziate parzialmente

16

21.383,73

8.593,83

Da avviare entro il 2012

84

55.906,64

19.816,04

Totale

161

93.158,54

28.409,87

 

Tabella 2. Opere prioritarie Reti TEN
(dati in milioni di euro)

Intervento

Costo complessivo

Fabbisogno finanziario

Corridoio V – Collegamento Torino-Lione

5.365

5.016

Tratta AV/AC Milano-Genova: terzo valico di Giovi

5.060

4.837

Asse ferroviario Monaco-Verona: galleria del Brennero

3.000

2.740

Totale

13.425

12.593


Tabella 3. Ulteriori opere da avviare entro il 2012
(dati in milioni di euro)

Stato delle opere

Numero

Costo complessivo

Fabbisogno finanziario

Da avviare entro il 2012

9 (*)

4.971,07

3.739,58

(*)  Tali interventi riguardano: la Val d’Aosta (1 opera); la Lombardia (2 opere); l’Emilia Romagna (1 opera); il Lazio (2 opere); la Campania (1 opera); la Puglia (1 opera); la Basilicata (1 opera).

 

Si nota che lo stanziamento disposto dal comma in esame è pari alla metà di quello previsto nel sopra richiamato Allegato infrastrutture al DPEF.

Da tale documento, sulla base dei dati sopra riportati, si evince che, per l’insieme costituito dalle opere della legge obiettivo e delle opere ulteriori da avviare entro il 2012, il costo complessivo è pari a 98 miliardi e il fabbisogno finanziario per la realizzazione di tali opere nei prossimi cinque anni è pari a circa 32 miliardi di euro. A tale fabbisogno si prevede di far fronte mediante:

§         i limiti di impegno stabiliti dalla legge finanziaria 2007 (che all’articolo 1, comma 1, comma 977 rifinanzia il PIS, attraverso contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009), una quota dei quali tuttavia è destinata ad interventi specifici (pari a 158 milioni di euro);

§         nuovi limiti di impegno che saranno stabiliti per il 2008 e 2009 (200 milioni di euro per anno), che saranno incrementati negli anni 2010 e 2011 fino a 250 milioni di euro e nel 2012 fino a 425 milioni di euro[34].

 

Lo stesso comma 1 prevede che, a valere sulle stesse risorse, vengano inoltre autorizzati i seguenti contributi quindicennali:

§         5 milioni di euro, a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002. Tali contributi andranno ad integrare quelli previsti dall’art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Si ricorda che il citato comma 1008 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 ha stanziato risorse - pari a 85 milioni di euro per il 2007 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 - per gli interventi di ricostruzione nelle zone della regione Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002, prevedendo altresì un vincolo di destinazione del 50% al Comune di San Giuliano di Puglia ed il restante 50% ai rimanenti comuni con precedenza, però, nei confronti dei comuni del cratere.

Successivamente con l’ordinanza n. 357 del 16 marzo 2007 (GU n. 67 del 21 marzo 2007) si è provveduto a ripartire le risorse finanziarie previste dall’art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Molise e Puglia, colpite dagli eventi sismici del 2002. Tali contributi sono stati ripartiti nel modo seguente:

a) 40 milioni di euro da destinare al comune di S. Giuliano di Puglia;

b) 33 milioni di euro al commissario delegato – presidente della regione Molise;

c) 12 milioni di euro al commissario delegato – presidente della regione Puglia, di cui 5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

L’ordinanza precisa, quindi, che le risorse finanziarie di cui alle lettere b) e c) sono destinate ai comuni indicati nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3496 del 17 febbraio 2005. Tali comuni sono: Castellino del Biferno; Colletorto; Larino; San Giuliano di Puglia; Santa Croce di Magliano; Bonefro; Ripabottoni; Montelongo; Casacalenda; Montorio nei Frentani; Morrone del Sannio; Rotello; Ururi; Casalnuovo Monterotaro; Provvidenti; Pietra Montecorvino.

Da ultimo, con la medesima finalità della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge finanziaria 2007, il decreto-legge collegato n. 159 del 2007 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame del Parlamento), a seguito delle modifiche apportate presso l’altro ramo del Parlamento, prevede due ulteriori contributi per il 2007 rispettivamente di 50 milioni di euro (articolo 21) e di 60 milioni di euro (articolo 21-bis).

§         1 milione di euro, a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, per il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia[35] di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006. Tali contributi andranno ad integrare quelli previsti dall’art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

Si ricorda che il citato comma 981 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 ha stanziato, per le opere della Pedemontana di Formia, un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007.

 

Il comma in esame prevede, infine, che tali interventi (ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 e Pedemontana di Formia) vengano realizzati con la procedura prevista per le infrastrutture strategiche dall’art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

Peraltro, si segnala che i già richiamati articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 (nel testo modificato dal Senato) prevedono la prosecuzione degli interventi prevedono l’applicabilità delle procedure delle legge obiettivo rispetto alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002.

Con riferimento al comma 1, si segnala che, al fine di prevedere l’applicabilità delle procedure della cd. legge obiettivo alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 e per il completamento della Pedemontana di Formia, sarebbe più corretto rinviare alle disposizioni recate dagli articoli 161 e seguenti (piuttosto che agli articoli 163 e seguenti) del codice dei contratti pubblici ovvero al Capo IV del medesimo codice che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

 

Il comma 2 destina una quota fino a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice distrutta dal terremoto del 1968, di cui all’art. 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006.

 

L’articolo 1, comma 1010, della legge finanziaria 2007 in realtà rinvia agli interventi di cui all’art. 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 (che ha incrementato il Fondo di per il risanamento e la ricostruzione della Valle del Belice istituito dall’art. 3 della legge n. 219 del 1981) e, al fine di garantire la prosecuzione di tali interventi, autorizza uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2007, 30 milioni di euro per il 2008 e di 50 milioni di euro per il 2009), prevedendo inoltre la possibilità di utilizzare tali risorse anche per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nella stessa zona.

 

Il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica cui fa riferimento il comma in esame è finanziato dall’articolo 21 del già richiamato decreto-legge n. 159 del 2007, in corso di conversione, che ha a tal fine autorizzato una spesa nel limite di 550 milioni per l'anno 2007.

 

Si segnala, inoltre, che l’articolo 1, comma 1154, della legge finanziaria 2007, ha autorizzato una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

 

Per quanto infine riguarda le modalità di realizzazione degli interventi di ricostruzione, lo stesso comma 2 rinvia al primo comma dell’articolo 18 della legge n. 64 del 1981 (recante ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice), prevedendo anche una rimodulazione degli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministro delle infrastrutture.

La disposizione da ultimo richiamata ha in particolare previsto che la progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, siano eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta.

 

 


Articolo 64
(Giochi del Mediterraneo del 2009)

 

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

 

L’articolo in esame autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i “XVI Giochi del Mediterraneo" che si terranno a Pescara nel 2009.

La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha destinato, per tale evento, uno stanziamento annuale per quindici anni di 1 milione di euro a partire dal 2007 da incrementare, dall’anno 2008, con 1 milione di euro per ulteriori quindici anni.

Si ricorda che, successivamente, l’art. 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto un ulteriore finanziamento per i Giochi del mediterraneo, autorizzando un’ulteriore spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché un ulteriore contributo di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2008.

 

I “XVI Giochi del Mediterraneo" sono stati dichiarati “grande evento” con il DPR 21 ottobre 2005[36]. Nel D.P.R. viene sottolineato che l’organizzazione dei giochi comporterà la realizzazione di un Villaggio Mediterraneo per ospitare gli atleti, gli accompagnatori e le relative delegazioni. Occorrerà, inoltre, provvedere ad effettuare ulteriori interventi finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento degli impianti sportivi, al miglioramento della fruibilità dei luoghi, allo sviluppo del sistema di accessibilità e di accoglienza e ad un'adeguata assistenza tecnica, medica ed informativa[37].

Successivamente con il DPCM del 29 dicembre 2005 si è provveduto ad estendere il riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo ed è stata conseguentemente emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.

A seguito della dichiarazione di “grande evento”, è possibile avvalersi di procedure di carattere prioritario per la realizzazione delle opere programmate per lo svolgimento dell’evento stesso. Con l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410, è stato infatti previsto che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previste per gli stati di emergenza, vengano applicate anche alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile.

 

 

Con riferimento all’articolo in esame, si valuti l’opportunità di chiarire che l’autorizzazione di spesa ivi prevista è aggiuntiva anche rispetto al finanziamento disposto dall’articolo 1, comma 1292, della legge finanziaria 2007.

 

 


Articolo 65
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche)

 

1. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

2. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

6. Dalle disposizioni di cui ai precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

L’articolo in esame, al comma 1,autorizza la Cassa depositi e prestiti s.p.a. a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP). Tale Fondo sostituisce il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), le cui norme istitutive vengono quindi abrogate dal successivo comma 7.

Il Fondo di garanzia per le opere pubbliche è finalizzato, ai sensi del comma 3, al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all’art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Si tratta, in particolare, dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico.

 

La Cassa depositi e prestiti, trasformata in società per azioni dall’articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003[38] (“collegato” alla legge finanziaria 2004) [39] assume la configurazione di intermediario finanziario non bancario ed è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Testo unico bancario[40].

L’attività della società è strutturata su due aree distinte, che comportano anche una separazione organizzativa e contabile : la prima area è organizzata come gestione separata, prosegue l’attività tradizionale della Cassa depositi e prestiti. La seconda area, che consiste nella gestione ordinaria, ha per compito, in base alle previsioni del decreto-legge n. 269/3003, la concessione di finanziamenti relativi alle reti e agli impianti destinati alla fornitura dei servizi pubblici ed alle bonifiche

Per ciò che attiene alla gestione separata, la Cassa depositi e prestiti cura la concessione di finanziamenti agli enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, utilizzando, come provvista, il risparmio postale garantito dallo Stato e i fondi provenienti da emissioni di titoli e altre operazioni di raccolta, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

Alla gestione separata sono state altresì assegnate le partecipazioni azionarie trasferite dallo Stato al momento della trasformazione in società per azioni.

Specifiche disposizioni legislative hanno poi previsto l’istituzione di fondi, destinati al finanziamento di investimenti, i quali operano presso la gestione separata [41] La gestione separata, infine, può effettuare attività di assistenza e consulenza in favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti da essa concessi.

La separazione della gestione alla quale è affidato il finanziamento degli enti pubblici riguarda i profili contabili e organizzativi. La gestione separata è soggetta ad una disciplina speciale, la quale è caratterizzata dai seguenti profili:

-         attribuzione del potere di indirizzo al Ministro dell’economia e delle finanze ;

-         integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e con rappresentanti degli enti locali ;

-         sottoposizione alla vigilanza di un’apposita Commissione, di cui fanno parte parlamentari;

-         possibilità di avvalersi della rappresentanza in giudizio e della difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato.

 

La disciplina del FROP fa riferimento ai lavori di competenza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 284 del 1999, cioè Stato, regioni, enti locali, enti pubblici, nonché – nei casi indicati – privati.

 

Come per il FROP, il medesimo comma 3 individua nelle modalità di realizzazione dell’opera un secondo elemento in base al quale viene definito l’ambito delle opere pubbliche al cui sostegno sono destinati gli interventi del Fondo.

Le opere beneficiarie devono essere infatti realizzate secondo una delle due seguenti modalità:

§         contratti di concessione, di cui all’art. 53, comma 1, del codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Si segnala che, in realtà, l’articolo 53, comma 1, si limita a prevedere che i lavori pubblici possono essere affidati mediante contratti di appalto o contratti di concessione. La definizione di “concessione di lavori pubblici” è contenuta nell’articolo 3, comma 11; la relativa disciplina nel Capo II del Titolo III della Parte II del Codice dei contratti pubblici (articolo 142 ss.).

Appare quindi più corretto sostituire il riferimento all’articolo 53 con quello all’articolo 3, comma 11, oppure al Capo II del Titolo III della Parte II del Codice dei contratti pubblici.

 

In particolare, in base all’articolo 3, comma 11, per “concessioni di lavori pubblici” si intendono quei contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

 

§         contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all’art. 173 del citato codice.

 

Ai sensi dell’art. 173 del d.lgs. n. 163 del 2006 la realizzazione di infrastrutture strategiche è oggetto di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale.

Si premette che anche le concessioni disciplinate dagli articoli 142 e ss. del codice vengono comunemente denominate concessioni di costruzione e gestione. Esse hanno in comune con le concessioni richiamate dall’articolo 173 del codice gli elementi caratterizzanti il rapporto negoziale, consistenti nell’oggetto della prestazione (l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità) e nella controprestazione a favore del concessionario (il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati). Gli elementi di differenziazione sono legati al fatto che le concessioni di cui all’articolo 173 sono espressione di un regime speciale dettato specificamente per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale (di cui alla legge n. 443 del 2001, cd. legge obiettivo), che contiene la previsione di alcune semplificazioni ed accelerazioni che hanno lo scopo di garantire un canale privilegiato ad opere di particolare rilevanza.

Per quanto riguarda l’affidamento a contraente generale, esso è disciplinato dagli articoli 176 e seguenti del codice dei contratti pubblici. In base al comma 1 di tale disposizione, “il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori”. Il general contractor è il soggetto che assume su di sé le funzioni di progettista, costruttore ed in parte di finanziatore dell'opera da realizzare e ne assume, di conseguenza, integralmente la responsabilità economica. Il contraente generale si fa in particolare carico del rischio economico dell'opera, impegnandosi a fornire "un pacchetto finito" a prezzi, termini di consegna e qualità predeterminati contrattualmente.

 

 

Il comma 2 dispone che la dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse previste ai sensi dell’art. 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 per il Fondo rotativo delle opere pubbliche.

 

L’art. 71, comma 2, della legge n. 289/2002 aveva assegnato al Fondo rotativo delle opere pubbliche una dotazione iniziale di un miliardo di euro, che doveva essere poi alimentata dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, avrebbe potuto apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del fondo.

 

Ai sensi del comma 4, il Fondo interviene a sostegno delle opere pubbliche mediante la prestazione di garanzie volte ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario nella realizzazione o gestione delle opere medesime. I soggetti beneficiari delle garanzie possono essere, indistintamente, soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere individuate con il comma 3; la disposizione precisa inoltre che la prestazione di garanzie da parte del Fondo è rivolta a ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto.

La finalità di tale disposizione, sembrerebbe, pertanto, analogamente a quelle del Fondo rotativo per le opere pubbliche, quella di istituire un servizio di tipo innovativo che possa incentivare la partecipazione di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche e permetta, per questa via, di ridurre i contributi pubblici a fondo perduto. Le garanzie prestate dal fondo dovrebbero infatti permettere una riduzione dei costi di finanziamento della realizzazione e gestione delle opere, con conseguente beneficio per i soggetti che ne sono coinvolti.

 

Il comma 5 attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di definire i limiti, condizioni, le modalità e le caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell’economia e delle finanze nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 269/2003.

A tal fine la disposizione in esame indica alcuni elementi di cui tener conto, quali la redditività potenziale dell’opera e la decorrenza e durata della concessione e della gestione.

 

Si ricorda che il citato comma 9, dell’art. 5 del decreto legge n. 269/2003 attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze specifici poteri di indirizzo sulla gestione separata della CDP disposta dal precedente comma 8 che prevede che per le attività di finanziamento a favore degli enti pubblici, tra cui lo Stato, le regioni e gli enti locali, e degli organismi di diritto pubblico, sia istituita una apposita gestione separata. Si ricorda che la gestione separata è soggetta ad una disciplina speciale, che è caratterizzata dai seguenti profili:

-        specifici poteri attribuiti al Ministro dell’economia e delle finanze (commi 9 e 11);

-        integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e con rappresentanti e degli enti locali (comma 10);

-        vigilanza della Commissione parlamentare (comma 9);

-        possibilità di avvalersi della rappresentanza in giudizio e della difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato (comma 15).

 

Il comma 6 reca la clausola di invarianza della spesa.

 

Il comma 7, come già detto, abroga le disposizioni istitutive del Fondo rotativo per le opere pubbliche (art. 71, commi da 1 a 5, legge n. 289 del 2002).

 

Si segnala che non viene abrogato anche il comma 6 della medesima disposizione, che in realtà reca un contenuto disomogeneo rispetto a i commi precedenti, disciplinando l’obbligo per il Governo, con cadenza annuale, di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla cd. legge obiettivo e di riferire alle competenti Commissioni parlamentari.


 

Articolo 66
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009)

 

1. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

 

L’articolo in esame autorizza una spesa di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009.

La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che aveva destinato, per tale evento, uno stanziamento annuale per quindici anni di 1 milione di euro a partire dal 2007 da incrementare, dall’anno 2008, con un altro milione di euro per ulteriori quindici anni.

Successivamente, l’art. 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto un ulteriore finanziamento, autorizzando la spesa annua di 500.000 euro per quindici anni a decorrere dal 2007, e di ulteriori 500.000 euro, a decorrere dal 2008, per quindici anni.

 

Si ricorda che la citata manifestazione sportiva è stata dichiarata “grande evento” con il DPR 14 ottobre 2005[42]. Nel D.P.R. viene precisato che gli interventi previsti saranno localizzati nelle aree adiacenti il complesso universitario di Tor Vergata e che sarà, quindi, indispensabile incrementare gli impianti sportivi già esistenti attraverso la realizzazione di un articolato quadro di ulteriori interventi funzionali allo svolgimento dei giochi[43]. Con DPCM del 15 giugno 2007 la dichiarazione di "grande evento" è stata estesa al territorio della regione Lazio.

A seguito della dichiarazione di “grande evento”, è possibile avvalersi di procedure di carattere prioritario per la realizzazione delle opere programmate per lo svolgimento dell’evento stesso. Con l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410, è stato infatti previsto che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previste per gli stati di emergenza, vengano applicate anche alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento

 

Con riferimento all’articolo in esame, si valuti l’opportunità di chiarire che l’autorizzazione di spesa ivi prevista è aggiuntiva anche rispetto al finanziamento disposto dall’articolo 1, comma 1292, della legge finanziaria 2007.

 


Articolo 67, commi 2-4
(Edilizia scolastica e penitenziaria)

 

2. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

3. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

4. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

 

 

Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

Tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), al fine precipuo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.

 

La stessa disposizione ha autorizzato una spesa di 73,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Per le modalità di attivazione del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state, quindi, emanate l’O.P.C.M. dell’8 luglio 2004, n. 3362 e l'O.P.C.M. 17 settembre 2004, n. 3376. Con tali ordinanze si è in particolare provveduto a ripartire le risorse assegnate per interventi statali e regionali (la somma di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, è stata così ripartita: 67,5 milioni di euro per interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di euro per interventi di competenza statale) e sono state definite le tipologie di interventi ammessi al finanziamento

Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il comma 21 dell’art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha specificatamente previsto che, nell’ambito della legge obiettivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predisponga un “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici” nelle zone soggette a rischio sismico. L’art 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha destinato al “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici” un importo non inferiore al 10% delle risorse ex art. 13 legge n. 166/2002, disponibili al 1° gennaio 2004 e l’art. 4, comma 176, invece, ha autorizzato ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006.

Con delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 102[44], modificata dalla delibera 2 dicembre 2005, n. 157 e con delibera 17 novembre 2006, n. 143[45], è stato approvato il primo programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Piano si articola in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi[46].

 

Il comma 3 dispone che, ai fini dell’assegnazione di tali risorse, il DPCM previsto dal comma 2 del citato art. 32-bis del decreto legge n. 269 del 2003 sia adottato anche con il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia.

 

Il citato comma 2 dell’art. 32-bis del decreto-legge demanda ad un DPCM, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione degli interventi da realizzare, degli enti beneficiari e delle risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del fondo.

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati i seguenti provvedimenti: il DPCM 8 luglio 2004, il DPCM 19 novembre 2004, il DPCM 27 aprile 2006, il DPCM 29 marzo 2006, il DPCM 5 marzo 2007, il DPCM 30 marzo 2007 e, da ultimo, il DPCM 3 agosto 2007.

 

Il comma 4 autorizza una spesa complessiva di 70 milioni di euro per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria, all’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti nonché alla realizzazione di nuove carceri, al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria.

Lo stanziamento complessivo è così suddiviso nel triennio: 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010.

Il programma dovrà, infine, essere approvato conun decreto interministeriale infrastrutture-giustizia che dovrà indicare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

 

Si osserva che non viene precisato il termine di emanazione del citato decreto interministeriale.

 

Si ricorda che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 145, comma 34, aveva previsto, tra l’altro, che il Ministro della giustizia predisponesse l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risultasse necessaria o conveniente la dismissione e promuovesse le necessarie intese con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti. Ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti avrebbe potuto anche avvalersi degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

Conseguentemente, l'art. 6 del decreto legge 11 settembre 2002, n. 201 (Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia) convertito dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, ha previsto la predisposizione, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Ministro delle infrastrutture, di un piano straordinario pluriennale di interventi, volto all'acquisizione ed all'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, per un onere complessivo pari a 93,3 milioni di euro. Tale piano straordinario è stato adottato con D.M. 12 gennaio 2004, il quale prevedeva l'ampliamento della casa di reclusione di Milano Bollate e l'acquisizione di nuovi istituti penitenziari a Varese e Pordenone.

In data 28 novembre 2006, il Governo ha richiesto alle Camere il parere su una riformulazione del piano straordinario nel quale non era più prevista l'acquisizione dei penitenziari di Varese e Pordenone e i residui stanziamenti venivano indirizzati all'ampliamento di sei istituti già esistenti. La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha espresso, in data 13 dicembre 2006, un parere favorevole con condizioni.

Si ricorda, inoltre, che anche nella Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI, n. 1), predisposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per l’anno 2006 e trasmessa alla Presidenza della Camera il 26 marzo 2007, si dà conto del Piano straordinario di edilizia penitenziaria di cui al decreto legge n. 201 del 2002. Vi si legge che “erano state avviate le procedure per l'acquisizione in locazione finanziaria dei due nuovi istituti di Varese e di Pordenone e per la costruzione, a cura della società Dike Aedifica appositamente costituita, dei restanti 12 nuovi istituti (Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano, Modica, Nola, Avezzano, Ristretta, Catania, Lucca), con le risorse provenienti dalla attività di vendita o permuta di vecchi penitenziari dismessi gestiti dalla Patrimonio dello Stato S.p.a.. Tuttavia, entrambe le procedure non hanno avuto corso: sono state infatti annullate le gare d'appalto per gli istituti di Varese e Pordenone a seguito della contestazione di infrazione delle direttive comunitarie da parte della Commissione europea e non è stata avviata alcuna attività da parte della Dike Aedifica. Tali opere, pertanto, restano tuttora prive di finanziamento”.

Anche nel DPEF 2008-2011 è stata evidenziata la necessità di intraprendere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative volte al potenziamento, all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle strutture, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento degli istituti carcerari e alla necessità di assicurare migliori condizioni di vivibilità a favore dei detenuti. Nell'allegato infrastrutture al citato DPEF, il Governo ha, inoltre, considerato di prioritaria importanza portare a compimento le nuove strutture penitenziarie, attualmente in corso di realizzazione per lotti funzionali, di Cagliari, Sassari, Oristano, Tempo Pausania, Rovigo, Forlì, Savona, nonché quelle attualmente sospese di Reggio Calabria e Marsala, nonché adeguare le strutture penitenziarie esistenti, garantendo migliori condizioni di vivibilità.

Si ricorda, infine, che gli stanziamenti a favore del Ministero della giustizia per il programma straordinario di edilizia penitenziaria confluivano nell’ambito del Centro di responsabilità “Gabinetto del ministro” sulla vecchia U.P.B. 1.2.3.3,. denominata "Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria", contenente il solo capitolo 7020 ("Fondo da ripartire per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria"). A seguito della riclassificazione del bilancio, l'edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile costituisce ora un programma autonomo nell'ambito della missione giustizia. Lo stanziamento appostato su tale programma per l'anno 2008 - che, si ricorda, non riguarda la sola edilizia penitenziaria, ma anche quella giudiziaria e minorile - è di circa 200 milioni di euro.

 

 


Articolo 68
(Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale)

 

1. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

2. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame dispone in termini generali l’applicazione del principio del cd. federalismo infrastrutturale per la realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti.

Esso, in particolare, prevede che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possono essere trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS stessa e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che tale norma provvede ad estendere all’intero territorio nazionale – in attuazione degli impegni enunciati nel DPEF 2008-2012[47] - quanto “fatto ad esempio per gli importanti progetti riferiti alla Pedemontana lombarda e alla Pedemontana di Formia” al fine di “creare un modello operativo che consenta di superare i limiti funzionali e normativi riscontrati nel passato e assicurare un contesto di maggiore efficienza, funzionalità e tempestività nell’attività di programmazione, esecuzione e gestione di nuove infrastrutture autostradali con una significativa riduzione nei tempi e nei costi di costruzione e di gestione delle infrastrutture stesse”.

Relativamente agli esempi citati si ricorda che essi sono stati introdotti dai commi 979 e 981 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). La prima di tali disposizioni, con riferimento alla realizzazione della Pedemontana Lombarda, nonché dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano (cd. Brebemi) e delle tangenziali esterne di Milano, ha previsto che l’ANAS S.p.A. possa affidare il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla Regione Lombardia. A tal fine, in data 19 febbraio 2007, è stata istituita la Società Concessioni Autostradali Lombarde Spa, composta al 50% da Anas e al 50% da Infrastrutture Lombarde Spa (società controllata al 100% dalla Regione Lombardia). Il comma 981, con riferimento alla Pedemontana di Formia,ha previsto che il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva possa avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di Latina.

Nell’Allegato infrastrutture, si richiama il modello operativo adottato con la CAL (Concessioni autostrade Lombarde)  e ne ipotizza l’implementazione in altre realtà territoriali per la realizzazione di alcune arterie autostradali (si fa espresso riferimento al Passante di Mestre, al Corridoio Tirrenico Meridionale-“Nuova Pontina”, alla Termoli-S. Vittore).

 

Il comma 2 prevede un’immediata applicazione del modello del federalismo infrastrutturale, disponendo direttamente il trasferimento ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato, delle attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative alle seguenti opere:

§         raccordo autostradale di collegamento A4 – tronco Venezia-Trieste, ed opere a questo complementari;

§         tratta autostradale Venezia-Padova;

Per quanto riguarda la tempistica del trasferimento, si fa riferimento al completamento dei lavori di costruzione, ovvero alla scadenza della concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A.

Per quanto riguarda il funzionamento della società, alla quale viene riconosciuta la natura di organismo di diritto pubblico, se ne prevede:

§         l’esercizio dell’attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

§         la sottoposizione al controllo diretto dei soggetti che la partecipano.

Viene inoltre previsto che i rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione.

Inoltre è previsto gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale A4 – tronco Venezia-Trieste, siano assunti direttamente dalla società, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall’Anas S.p.A.

Infine viene fatto divieto, alla società, di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, ovvero ad esse direttamente connesse.

Si fa notare, relativamente a tutte queste disposizioni, che esse non comparivano nei citati commi 979 e 981 della finanziaria 2007, che si limitavano a prevedere semplicemente il subentro (anche mediante apposita convenzione) della nuova S.p.A. nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle opere.

 

Si ricorda che la delibera CIPE n. 121 del 2001 ha inserito – solo per le procedure - il Passante di Mestre nel Programma delle infrastrutture strategiche della cd. legge obiettivo nell’ambito dell’”Asse autostradale medio padano Brescia-Milano-Passante di Mestre”. Con riferimento al Passante esterno di Mestre, il CIPE, con deliberazione n. 92 del 31 ottobre 2002 ha stabilito che la parte non autofinanziata dalle Società concessionarie venisse assunta dallo Stato e imputata alla legge obiettivo. Con la deliberazione n. 6 del 3 febbraio 2004 il CIPE ha poi preso atto che il costo residuo sarà sostenuto dall’ANAS, mediante mutuo da stipulare con Infrastrutture Spa e sarà recuperato con i pedaggi autostradali; quindi, con delibera del 26 gennaio 2007 n. 3, a modifica delle precedenti delibere adottate, il medesimo CIPE ha approvato la proposta del Ministro delle infrastrutture relativa alla realizzazione e gestione del Passante di Mestre, tra l'altro dando mandato al Ministero alla Regione Veneto e all'ANAS S.p.A. di individuare, entro tre mesi dalla data della delibera stessa, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e in modo da non comportare ritardi nei tempi di realizzazione del passante né aggravi di costi, le modalità di affidamento a società per azioni, controllata in modo paritario tra la Regione e ANAS S.p.A., delle attività di soggetto gestore del passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova. L’Allegato infrastrutture al DPEF 2008-2012 indica il Passante di Mestre tra le opere in corso, integralmente coperte, per un costo di 750 Meuro.

Si segnala inoltre che è attualmente all’esame della Commissione ambiente (ai sensi dell’articolo 2, commi 82 e 84, del decreto-legge 262 del 2006) lo schema di convenzione disciplinante il rapporto tra Anas Spa (concedente) e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova Spa (concessionario) per la costruzione ed esercizio dell'autostrada A4 Mestre (VE) – Padova, della tangenziale Ovest di Mestre (km 32,4) del raccordo autostradale tra la tangenziale Ovest di Mestre e l’aeroporto Marco Polo di Venezia (km 9,4). Lo schema di convenzione riguarda anche la progettazione ed esecuzione di una serie di interventi di adeguamento della viabilità e per la sicurezza del traffico, indicati nella lett. b) dell’art. 2 dello schema di convenzione. La scadenza della concessione è fissata al 30 novembre 2009. Il Piano economico-finanziario 2007-2015 (Allegato E) indica un costo per la realizzazione delle opere pari a 55,57 milioni di euro, prevede il completo ammortamento del costo delle medesime al 31 dicembre 2015, indica, alla scadenza della concessione, un valore di subentro pari a 105,3 milioni di euro e reca il cronoprogramma degli interventi.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[48] contestando che la decisione dell’autorità concedente ANAS di accordare una proroga della concessione in favore della società Brescia-Padova costituirebbe una violazione della direttiva 2004/18/CE, e segnatamente del suo articolo 58, ovvero, nel caso in cui tale direttiva non fosse applicabile, degli articoli 43 e 49 del trattato CE.

Con delibera del 20 febbraio 2006, l’autorità concedente ANAS ha deciso di accordare una proroga di 23 anni (2013-2036) della concessione autostradale della quale è titolare la società Brescia-Padova ed ha approvato l’atto aggiuntivo diretto a modificare la convenzione di concessione in tal senso[49].

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, nel 1999, Anas e la società Brescia-Padova hanno sottoscritto una convenzione che ha integralmente sostituito le convenzioni e gli atti aggiuntivi precedentemente conclusi, prevedendo già una proroga della concessione originaria. Tale convenzione ha per oggetto la realizzazione e la gestione di alcune opere autostradali, tra cui l’autostrada “Valdastico” e l’autostrada “Brescia-Padova”, fissando la scadenza della concessione al 30 giugno 2013. Il tratto sud dell’autostrada Valdastico non è stato tuttavia ancora costruito.

Le autorità italiane hanno osservato che il concessionario non ha potuto realizzare interamente quest’ultima autostrada per ragioni ad esso non imputabili e che tale opera non potrà essere completata prima della scadenza dell’attuale concessione, essendo la fine dei lavori prevista per il 2016. La proroga della concessione attuale sarebbe dunque necessaria per permettere di realizzare il tratto dell’autostrada Valdastico e di gestirlo per il tempo strettamente necessario a garantire una remunerazione suscettibile di permettere il finanziamento dei lavori. Pertanto, secondo le autorità italiane, essendo la costruzione e la gestione della suddetta opera già previste nella convenzione di concessione già in vigore, non ci sarebbe una nuova attribuzione in favore del concessionario.

La Commissione ricorda in via preliminare che, ai sensi del diritto comunitario, la proroga di una concessione equivale all’attribuzione di una nuova concessione, pertanto soggetta al rispetto della direttiva 2004/18/CE, la quale impone di affidare le concessioni che rientrano nel suo campo di applicazione attraverso una procedura di messa in concorrenza, con pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale UE.

Le concessioni di lavori che non rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva, nonché le concessioni di servizi, devono comunque essere affidate nel rispetto degli articoli 43 e 49 del trattato CE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Tali articoli impongono all’autorità concedente di assicurare una pubblicità adeguata che permetta un’apertura delle concessioni alla concorrenza.

La Commissione ritiene, pertanto, che la concessione in questione sia qualificabile come concessione di lavori e, considerata la sua durata, il valore del contratto è da ritenersi superiore alla soglia di applicazione della direttiva 2004/18/CE. Di conseguenza, la decisione di prorogare la suddetta concessione, che si traduce nell’affidamento diretto, senza alcuna previa messa in concorrenza, di una nuova concessione, risulterebbe contraria alle regole della direttiva, in particolare al suo articolo 58.

Inoltre, la Commissione rileva che le Autorità italiane non hanno fornito elementi suscettibili di dimostrare che l’autostrada Valdastico non può essere completata dal concessionario prima della scadenza della concessione e che, per di più, un periodo di gestione di circa vent’anni è indispensabile per consentirgli di farlo.


Articolo 98
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

 

1. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

 

L’articolo 98 è stato introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

Il comma 1 prevede l’istituzione, per l'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

 

Il comma 2 prevede che i procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvenganosecondo le procedure individuate con i seguenti decreti:

§         DM Sanità 14 maggio 1996[50];

§         DM Sanità 20 agosto 1999[51].

Tali decreti recano rispettivamente “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” e “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”. La legge citata contiene Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L’articolo 5, comma 1, lett. f), in particolare attribuisce alla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto (di cui al precedente articolo 4) il compito di predisporre normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

 

Il comma 3 demanda ad un successivo decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici previsto dal comma 1, disponendo che tale programma dovrà prevedere prioritariamente la messa in sicurezza:

§         degli edifici scolastici ed universitari;

§         delle strutture ospedaliere;

§         delle caserme;

§         degli uffici aperti al pubblico.

 

Viene infine previsto che lo stesso decreto provveda al riparto delle risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

 

 

Per quanto riguarda la procedura per l’emanazione del decreto, se ne prevede l’emanazione da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il comma 4 stabilisce la dotazione del fondo in 5 milioni di euro per l'anno 2008.

L’articolo in esame riproduce le disposizioni dell’art. 2 dell’AS 3023[52] presentato nel corso della XIV legislatura dal sen. Pizzinato ed altri numerosi senatori, ed assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 6 agosto 2004.

Nella relazione illustrativa di tale proposta di legge i presentatori sottolineavano che, a distanza di dodici anni dall’approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) “rimangono irrisolte le altre problematiche, tra cui quelle più urgenti e significative riguardano il recupero e il risanamento degli edifici pubblici e privati dove tuttora vivono, a rischio della propria salute, migliaia di nostri concittadini. A fronte di tale situazione di emergenza, nel corso degli ultimi tre anni sono stati presentati numerosi emendamenti in sede di discussione della legge finanziaria, volti a disciplinare e a rendere obbligatorie le opere di disinquinamento e di bonifica degli edifici costruiti con manufatti in amianto, ma per ragioni diverse il Governo non ha ritenuto opportuno accogliere tali proposte, se non con l’estensione dei benefici (36 per cento)[53] previsti per le ristrutturazioni edilizie, le quali purtroppo non hanno favorito le bonifiche dell’amianto. Il presente disegno di legge nasce, quindi, da quelle proposte e tenta di dare una soluzione legislativa definitiva all’emergenza amianto e per imprimere un’accelerazione all’opera di disinquinamento e bonifica che diventa sempre più urgente stante il degrado dei manufatti contenenti amianto disseminati in tutto il territorio nazionale”.

L’istituzione di un fondo quale quello previsto dall’articolo in esame figurava tra le richieste avanzate al Parlamento nel documento conclusivo della Conferenza nazionale non governativa sull'amianto, svoltasi a Monfalcone il 12-13 novembre 2004[54].

Il decreto del Ministro dell’ambiente 18 marzo 2003, n. 101, emanato in attuazione dell’art. 20 della legge n. 93/2001 ha stabilito i criteri e i tempi per addivenire ad una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e definito i principi per l’individuazione degli interventi urgenti di bonifica.

Nel sito del Ministero dell’ambiente[55] si legge che tale mappa (che risulta finora compilata dalla maggioranza delle regioni) “dovrà censire la presenza di questo pericoloso materiale in impianti industriali dimessi o ancora in attività, negli edifici pubblici o privati, nell'ambiente naturale per avviare gli interventi di bonifica” e che per tale mappatura e per le bonifiche urgenti “il Ministero dell'Ambiente ha impegnato una somma complessiva di circa 9 milioni di euro (8 milioni e 934 mila euro) da suddividere in parti uguali tra i due interventi”.

Nello stesso sito si legge che sul fronte della mappatura, […] alcune Regioni già si sono mosse, completandola, come l'Emilia-Romagna o elaborando un primo elenco come la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e la Sicilia”. Nel caso dell’Emilia-Romagna, ad esempio, la mappatura[56] ha evidenziato che “dei 1198 siti censiti (comprese le cave di pietre verdi) la maggior parte sono edifici pubblici […]. Più precisamente si tratta di edifici pubblici o aperti al pubblico (soprattutto scuole e impianti sportivi) con presenza di materiale contenente amianto in matrice compatta”.

Si ricorda infine che recentemente è stato emanato il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257 recante "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro" che impone al datore di lavoro di adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

 

 


Articolo 138
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

 

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

5. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

 

La disposizione interviene in materia di arbitrato in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi.

 

L’arbitrato nelle controversie relative ai lavori pubblici

Il principio del ricorso all’arbitrato nelle controversie relative all’esecuzione dei contratti di appalto di lavori pubblici, che era affermato dall’articolo 32, comma 1, della legge n. 109 del 1994 (legge quadro sui lavori pubblici) è stato introdotto con la (prima) riforma della “legge Merloni” nel 1995 (decreto legge n. 101 del 1995)[57].

Tale disposizione è stata oggetto di divergenti interpretazioni e di critiche, in primo luogo in quanto essa dava adito ad un’interpretazione nel senso dell’obbligatorietà dell’arbitrato, incompatibile con una costante giurisprudenza costituzionale, che sin dal 1977 ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’arbitrato obbligatorio. Altre incertezza applicative sono sorte in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni alle controversie pendenti.

L’articolo 32 è stato quindi nuovamente modificato con la seconda riforma della “legge Merloni” (legge n. 415 del 1998) che ha istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una camera arbitrale presso la quale doveva essere costituito il collegio arbitrale (procedimento arbitrale cd “amministrato”) al quale le controversie venivano deferite nel caso in cui le parti avessero optato per questa soluzione (la norma chiariva infatti anche in merito alla natura facoltativa dell’arbitrato).

La stessa norma rinviava poi ad un regolamento interministeriale la definizione delle norme procedurali del giudizio arbitrale, la fissazione delle tariffe degli arbitri e la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DM 2 dicembre 2000, n. 398, Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’’art. 150 del regolamento di attuazione della legge quadro (DPR n. 554 del 1999) stabiliva inoltre che dei tre arbitri componenti il collegio due fossero scelti dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente del collegio, nominato dalla Camera arbitrale e scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Altre norme sull’arbitrato sono state poi introdotte nel capitolato generale d’appalto (DM 19 aprile 2000, n. 145):

Un ulteriore intervento sul richiamato articolo 32 - di portata limitata e volto essenzialmente a risolvere talune ambiguità della disciplina - è stato successivamente operato dall’art. 7, comma 1, lettera v) della legge n. 166 del 2002; la disciplina in materia di arbitrato veniva inoltre richiamata –relativamente alle infrastrutture strategiche di cui alla “legge obiettivo” – dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 190 del 2002.

Il sistema di arbitrato delineato dalla normativa richiamata – rispetto al quale, sin dal suo varo, furono avanzate perplessità[58] - è caratterizzato essenzilamente da tre elementi:

- la esplicita facoltatività del ricorso al giudizio arbitrale;

- il carattere amministrato del modello di arbitrato;

- la designazione dei membri del collegio in parte affidata alle parti e in parte alla camera arbitrale (terzo membro).

Tale sistema è stato fortemente intaccato dalla sentenza n. 6337 del Consiglio di Stato (del 17 ottobre 2003) che ha annullato l’articolo 150, comma 3 del DPR n. 554 del 1999 (ed altre disposizioni connesse) nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente, attribuendola alla Camera arbitrale. La sentenza era imperniata sul divieto (costituzionale) di istituzione di giurisdizioni speciali e sul riconoscimento che la sottrazione alle parti della designazione dell’intero collegio configurerebbe proprio tale fattispecie, venendo a tradire il principio fondante del modello arbitrale, rinvenibile nell’articolo 810 del cpc. Inoltre, la Camera arbitrale, secondo la citata sentenza, è pur sempre un organo amministrativo, per quanto indipendente, e privo, pertanto di quel carattere di terzietà che il Titolo IV, parte seconda, della Costituzione richiede per tutti i giudici.

La sentenza è stata immediatamente commentata – con allarme – dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che in data 6 novembre 2003 ha inviato un Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento,nel quale si paventavano i rischi derivanti dal conseguente vuoto normativo e si segnalava soprattutto l’incertezza della sorte degli oltre 400 giudizi definiti o in corso – a quel momento – presso la Camera arbitrale. L’Autorità suggeriva pertanto l’opportunità di un intervento normativo che scongiurasse tali rischi. In occasione della presentazione (nel corso dell’esame al Senato del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7) di un emendamento della Commissione (successivamente ritirato), che aveva il fine di rendere sostanzialmente facoltativo il ricorso al sistema della Camera arbitrale, rimettendo ad un collegio di tre soggetti, liberamente scelti dalle parti, le controversie in materia di lavori pubblici, l’Autorità di vigilanza inviava un nuovo Atto di segnalazione a Governo e Parlamento (24 febbraio 2005). In esso venivano previamente ricordate le storiche diffidenze verso l’istituto dell’arbitrato nel settore dei lavori pubblici[59], ma veniva sostanzialmente valutato positivamente il modello delineato dalla legislazione vigente, basato sulla Camera arbitrale e sulla garanzia di imparzialità da questa offerta, pur ammettendosi che gli effetti (si diceva: “gli inconvenienti”) creati dalla sentenza n. 6337 del 2003 del Consiglio di Stato, avevano inciso profondamente su tale assetto normativo, richiedendo un intervento del legislatore. Tuttavia l’intervento normativo proposto dall’emendamento n. 6.0.3 presentato al Senato veniva in questo documento dell’Autorità fortemente criticato. Effetto di tale norma sarebbe stata la formazione, nell’ordinamento, di due distinti e concorrenziali modelli: un arbitrato – libero - rimesso totalmente alla disponibilità della parti e un altro (residuale e prevedibilmente recessivo) amministrato dalla Camera arbitrale, contraddistinto da un procedimento più rigido, “anche per quanto riguarda la determinazione dei compensi”.

L’Autorità denunciava, fra l’altro, l’abbandono, con questa soluzione, di una tradizione risalente a 144 anni che “ha sempre riservato alla mano pubblica l’intervento nella nomina dei collegi arbitrali, nonché una forma di vigilanza sullo svolgimento del procedimento”. Infine si segnalava il rischio di un aumento degli oneri a carico della PA (prevalentemente soccombente nei giudizi arbitrali) data la fuoriuscita dal sistema di compensi normativamente controllati.

Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, è intervenuto l’articolo 5, comma 16 sexies, del decreto-legge n. 35 del 2005 (convertito nella legge n. 80 del 2005) che attraverso una novella al più volte richiamato articolo 32 della legge-quadro:

- in via generale prevede che, anche in materia di lavori pubblici, si applicano le norme dell’arbitrato ordinario contenute nel codice di procedura civile e, in primo luogo, il principio della competenza delle parti a nominare gli arbitri[60];

- stabilisce, tuttavia, che – solo in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendo nell’albo previsto dal regolamento di attuazione della legge n. 109;

- fa salvo l’obbligo della fissazione dei compensi secondo le tariffe stabilite dallo stesso DM n. 398 (Allegato);

- fa comunque salva la normativa relativa agli obblighi di deposito del lodo presso la Camera arbitrale (art. 9, comma 4, del DM n. 398 del 2000)[61] e dispone l’obbligo del versamento da parte degli arbitri alla Camera di una quota del valore della controversia (pari all’1/10.000)[62];

- con una norma di chiusura prevede, infine, che ai giudizi arbitrali in materia di lavori pubblici debbano comunque applicarsi le norme procedurali previste dal DM n. 398 del 2000.

Con il comma 16-septies, si interviene poi a sanare la situazione di incertezza venutasi a creare a seguito dell’annullamento del comma 3 dell’articolo 150 del DPR n. 554 del 1999, operato dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2003 (e sottolineata nei citati Atti di segnalazione della Autorità di vigilanza) in merito ai procedimenti pendenti o definiti alla data di pubblicazione della sentenza stessa (all’epoca, oltre 400).

Viene infatti disposto che siano fatti salvi tutti i procedimenti arbitrali già definiti o comunque aperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché risultino rispettate le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura civile, o quelle recate dall’articolo 32 della legge n. 109, come modificato dal precedente comma 16-sexies.

Come rilevato dall’Autorità di vigilanza nell’atto di segnalazione trasmesso a Governo e Parlamento lo scorso 26 ottobre, il decreto-legge n. 35 del 2005 ha introdotto, per l’arbitrato di lavori pubblici, «un sistema “binario” o “alternativo” a seconda che le parti fossero o meno d’accordo sulla nomina del terzo arbitro. In caso di accordo, l’arbitrato doveva svolgersi secondo il modello dell’arbitrato libero, vale a dire applicando la disciplina ordinaria contenuta nel codice di procedura civile, e lasciando agli arbitri il potere di autoliquidazione dei compensi, pur se con l’obbligo di applicare le tariffe allegate al D.M. n. 398 del 2000. Nell’ipotesi, invece, di mancato accordo tra le parti, l’arbitrato si svolgeva secondo il modello di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale, applicando le norme contenute nel DM n. 398/2000 e, solo per quanto da esso non disciplinato, le norme del codice di procedura civile». L’Autorità, richiamando anche la sua precedente segnalazione del 24 febbraio 2005, osserva che, se da un lato «la Camera arbitrale è stata, dunque, reintegrata nei poteri che la sentenza del Consiglio di Stato le aveva sottratto»,i poteri della Camera sono stati indeboliti dal fatto che la sua attività, estesa in origine a tutti gli arbitrati in materia di lavori pubblici, è stata definitivamente limitata ad un intervento “vicario” di una volontà privata mancante».

Sulla materia è infine intervenuto il codice dei contratti pubblici, che nel dettare una disciplina complessiva degli appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture, ha previsto anche specifiche disposizioni in materia di arbitrato, abrogando contestualmente la disciplina previgente.

In particolare, l’articolo 241 ha confermato il principio della deferibilità ad arbitri delle controversie su diritti soggettivi in materia di lavori pubblici (estendendolo inoltre ai  servizi, alle forniture, e ai concorsi di progettazione e di idee), nonché dell’intervento della Camera arbitrale soltanto nel caso di mancanza dell’accordo sulla nomina del terzo arbitro, ma ha unificato i due modelli di arbitrato sopra descritti, prevedendo l’applicabilità in via generale ai giudizi arbitrali delle disposizioni del codice di procedura civile. Inoltre, nel prevedere l’istituzione presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici della Camera arbitrale, ne conferma la funzione di nomina del terzo arbitro (da scegliere all’interno dell’albo degli arbitri) in caso di mancato accordo tra le parti. Si ricorda che sulla disposizione è intervenuto il decreto legislativo correttivo n. 113 del 2007, che con riferimento alle tariffe, ha confermato l’applicazione del decreto n. 398 del 2000, escludendo espressamente l’applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n. 248 del 2006). Tale modifica è stata introdotta in accoglimento dei rilievi contenuti nei pareri delle Commissioni competenti di Camera e Senato (espressi rispettivamente il 18 e il 19 luglio 2007), fondati sui costi di gran lunga inferiori che derivano dall'applicazione del suddetto decreto ministeriale in luogo del richiamato articolo 24, come evidenziato anche nella Relazione annuale dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

 

 

 

L'articolo 138 in commento vieta alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

 

Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.).

Per "clausola compromissoria" si intende la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.).

 

Ai sensi dei commi 1 e 2, il divieto si applica:

- alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;

- alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette[63];

- agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

 

Si segnala che i soggetti destinatari del divieto non coincidono con i soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici. In primo luogo, la nozione di “amministrazione aggiudicatrice” ricomprende anche gli organismi di diritto pubblico (articolo 3, commi 25 e 26), ovvero qualsiasi organismo, anche in forma societaria che sia: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. In secondo luogo, esso trova applicazione – entro determinati limiti e a determinate condizioni – rispetto ad appalti affidati da altri soggetti aggiudicatori e, in primo luogo, dai concessionari di lavori pubblici (cfr. in particolare gli articoli 32 e 142).

 

Il comma 1 individua le conseguenze della violazione del divieto:

§         nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti;

§         nella configurabilità dell’illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

 

La ragione della norma secondo la relazione illustrativa e la posizione dell’Autorità di vigilanza

 

La relazione individua la ratio del divieto nell'esigenza di correggere pesanti criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare pesanti rilievi sul punto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nell'ultima relazione annuale. In particolare, alla luce degli elementi raccolti ed analizzati dall'Autorità, risultano una serie di dati di fatto oggettivi:

- il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 euro per una singola procedura), nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia;

- ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);

- i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello;

- solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo.

Si segnala che sulla modifica normativa proposta, l’Autorità di vigilanza ha espresso forti perplessità, osservando in particolare con particolare riferimento “alla sostenibilità da parte del mercato, a causa dell’eccessiva lunghezza dei tempi della giustizia, sia essa ordinaria sia amministrativa”. Secondo l’Autorità, il criterio del doppio binario non sembra offrire la possibilità per uscire dalla criticità dell’istituto; piuttosto il modello di arbitrato amministrato quale normativamente configurato prima della sentenza del Consiglio di Stato “offriva garanzie sufficienti sia in ordine alla natura neutrale ed  imparziale della costituzione del collegio sia in ordine alla possibilità di monitorare l’andamento delle liti sia infine in ordine al contenimento delle spese.»[64] Secondo l’Autorità quindi occorre superare il sistema del doppio binario e “far rientrare nella Camera arbitrale tutta la materia della designazione del terzo arbitro e della regolazione delle tariffe in base a chiari disposti normativi”, attraverso un intervento normativo che modifichi il sistema previsto dagli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo n. 163 del 2006[65].

 

Il comma 3 reca la norma transitoria volta a disciplinare le controversie relative a contratti già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della disposizione per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007.

In tal caso, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di declinare la competenza arbitrale, a condizione però che tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

La disposizione precisa inoltre che i collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

 

Il comma 4 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Le relative risorse devono essere riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio.

La disposizione prevede inoltre la trasmissione annuale al Parlamento ed alla Corte dei conti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame.

 

Il comma 5, introdotto presso l’altro ramo del Parlamento è volto, infine, a novellare l'articolo 240 del Codice dei contratti pubblici. Tale disposizione  reca la disciplina del procedimento per il raggiungimento dell’accordo bonario, che trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'iscrizione di riserve su documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in maniera sostanziale.

 

In tal caso, la disposizione prevede l’immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve (comma 3) e, da parte di quest’ultimo, la valutazione dell’ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore (comma 4).

Nel caso di appalti e concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione. La commissione ha la funzione di formulare, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario (comma 5), sulla quale le parti si pronunciano nel termine di 30 giorni dal ricevimento (comma 12). La disposizione disciplina, inoltre, le modalità di costituzione della commissione (commi 6 e 7), la sua composizione (commi 8 e 9), le modalità di definizione dei compensi dei commissari (comma 10), la facoltà delle parti di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti.

Il comma 13 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di formulare la proposta di accordo bonario, quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento. Per tale adempimento la disposizione fissa il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione.

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, si prevede la facoltatività della costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento (comma 14) e, nel caso in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la formulazione della proposta di accordo bonario da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13.

La disposizione, inoltre, consente il ricorso all’arbitrato nel caso di inutile decorso dei termini di cui ai commi 12 e 13 (comma 16), prevede la redazione del verbale dell’accordo bonario accettato (comma 17), reca la disciplina degli interessi sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario (comma 19), esclude la vincolatività per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario (comma 20), consente l’attivazione del procedimento di accordo bonario nel caso di mancata effettuazione del collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione (comma 21), ne definisce l’ambito di applicazione rispetto ai contratti di servizi e forniture nei settori ordinari e ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali (comma 22).

 

La novella in esame, attraverso l’introduzione del comma 15-bis, è volta a precisare le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 e al comma 13 dell’art. 240 per la formulazione della proposta di accordo bonario rispettivamente da parte della commissione o del responsabile del procedimento.

In particolare la disposizione prevede che:

1) se il mancato rispetto dei termini dipende da ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento, quest’ultimo risponde sia sul piano disciplinare, sia sul piano dei danni erariali;

2) se dipende invece da ritardi negli adempimenti della commissione incaricata di formulare la proposta motivata di accordo bonario, i componenti della commissione perdono ogni diritto al compenso di cui al comma 10.

 

 


Articolo 139
(Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006)

 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede la nomina -a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.

La disposizione demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, la nomina del commissario liquidatore, nonché la precisazione dei relativi compiti e delle dotazioni di mezzi e di personale, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006.

Le eventuali risorse disponibili alla fine della gestione liquidatoria, dovranno, invece, essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che – in base alla proroga disposta con il comma 1299 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) – l’Agenzia dovrà concludere la propria attività il 31 dicembre 2007. Tale proroga (dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007) è stata finalizzata alla definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché all’ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per i XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (svoltisi dal 10 al 26 febbraio 2006) e per i IX Giochi Paralimpici (svoltisi dal 10 al 19 marzo dello stesso anno).

L’Agenzia per i giochi olimpici di Torino era uno degli organi istituiti dalla legge n. 285/2000 per l’organizzazione dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»; con la legge n. 48/2003 ne era stato rafforzato il ruolo essenzialmente operativo quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei Giochi, mediante l'affidamento di ulteriori competenze, tra le quali quelle in materia di procedure espropriative, ed il conseguente potenziamento anche dal punto di vista organizzativo[66]. Per il funzionamento dell’Agenzia, l’art. 10 della legge n. 285/2000 ha assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di lire 5 miliardi per l'anno 2000, di lire 20 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per l'anno 2002, nonché le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge stessa n. 285. Tale importo era commisurato al 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione. Tale contributo è stato poi assegnato all’Agenzia con il DPCM 14 dicembre 2001. Inoltre, l’art. 13 della stessa legge, come modificato dalla legge n. 48/2003, ha previsto l’emanazione di un apposito regolamento per l’adozione delle disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia (compresi le attrezzature e gli arredi) e il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate (risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia), nonché la definizione, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, della definitiva destinazione dei beni immobili che l'Agenzia medesima acquisisce in proprietà utilizzando, anche parzialmente, le somme alla stessa attribuite dall'articolo 10, comma 2.

 

Il comma 2 disciplina la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 285/2000. La disposizione prevede che essa coincida con quella contemplata nelle convenzioni attuative del medesimo piano, conformemente a quanto disposto dall’art. 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

 

Tale ultima disposizione, come modificata dalla legge n. 48/2003, ha previsto che le convenzioni attuative del piano degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, prevedano, in conformità alla legislazione vigente e d'intesa con il Comitato di regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.

 


Le tabelle del ddl finanziaria 2008

Tabella C

Nella tabella C del disegno di legge finanziaria gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero delle infrastrutture, sono pari a 218 milioni di euro per il 2008 e 222,2 milioni di euro ciascuno degli anni del biennio 2009-2010.

La gran parte dello stanziamento è previsto per la legge 431 del 1998 relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) ed è pari a 208,2 milioni di euro per il 2008 e 212,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

I restanti 9,8 milioni di euro per il 2007 e circa 10 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2009-2010 sono destinati al Fondo per l’edilizia a canone speciale istituito dall’art. 3, comma 108, della legge finanziaria n. 350 del 2003.

Tabella D

Nella tabella D vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.

L'articolazione in missioni e programmi del bilancio di previsione ha comportato alcune novità nella strutturazione della tabella rispetto agli anni precedenti. Vengono infatti indicate, nel testo attuale, le missioni e i relativi programmi cui vanno ricondotte le leggi presenti nella tabella nonché gli importi complessivi dei rifinanziamenti per ciascuna missione.

 

Fra le missioni comprese nella Tabella D vi è la missione 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica – rispetto alla quale è previsto, per il solo 2010, un rifinanziamento di 1.600 milioni (programma "Opere pubbliche e infrastrutture"). Lo stanziamento, che rientra nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, riguarda il rifinanziamento dell’edilizia sanitaria pubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge n. 448 del 1998.

All’interno della stessa missione figura anche un rifinanziamento dell’art. 11-quaterdecies del decreto legge n. 203 del 2005 per la diga di Molfetta pari a 2 milioni di euro per il solo 2008.

Tabella F

Nella tabella F del disegno di legge finanziaria sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali. Va ribadito che con la Tabella F non è possibile modificare il totale complessivo degli stanziamenti previsti dalle leggi di spesa, ma esclusivamente rimodulare le quote annuali di tali stanziamenti. La Tabella F recepisce, inoltre, le variazioni, in aumento o in diminuzione, delle autorizzazioni di spesa, determinate dalle precedenti Tabelle D ed E, ed indica, pertanto, i relativi stanziamenti annuali al netto di tali variazioni.

Con le rimodulazioni delle quote annuali, operate in Tabella F, il Governo intende perseguire una duplice finalità: ridurre l'incidenza delle spese nel primo esercizio finanziario del triennio di riferimento e "ricalibrare" le risorse stanziate sulla base delle effettive capacità di spesa per gli interventi previsti dalle singole leggi.

Si ricorda, infine, che la tabella F indica anche limiti di impegnabilità dei fondi stanziati da leggi pluriennali, tenuto conto dello stato di attuazione delle relative procedure di spesa; sono fatti salvi comunque gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spesa di annualità.

A tal fine, ciascuno stanziamento indicato in Tabella F è contrassegnato da un numero: il numero 1 indica che non sono impegnabili le quote degli anni 2008 e successivi; il numero 2 indica che le quote relative agli anni 2008 e successivi sono impegnabili soltanto al 50%; il numero 3 indica che le quote relative agli anni 2008 e successivi sono interamente impegnabili.

Di seguito sono riportate le rimodulazioni più consistenti di stanziamenti iscritti nello stato di previsionedel Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'economia e delle finanze e concentrati nell’ambito delle seguenti missioni:

§         missione 13 (diritto alla mobilità), rispetto alla quale si segnalano in particolare:

-     gli interventi per l'alta velocità/alta capacità, ai sensi del decreto legge n. 457 del 1997, art. 1, comma 84 (Economia e finanze, capitolo 7124/p dell’U.P.B. 9.1.6), con stanziamenti pari a 185 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 e 1.950 milioni di euro a partire dal 2011.

-     il capitolo 7372 “Contribuiti in conto impianti da corrispondere all’Anas Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture”, con 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, ai sensi dell’art. 1, comma 1026 della legge n. 296 del 2006.

§         missione 14 (infrastrutture pubbliche e logistica), rispetto alla quale si segnalano in particolare:

-     il rifinanziamento della legge n. 166 del 2002, cd. legge obiettivo (fondo opere strategiche) disposto con:

·         la legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 78, (capitolo 7060/p Infrastrutture dell’U.P.B. 1.3.8), con 143,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009 e 2.079 milioni di euro a partire dal 2011;

·         la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 977, (capitolo 7060/p Infrastrutture dell’U.P.B. 1.3.8), pari a complessivi 192 milioni di euro per il 2008 e 290,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2009-2010 e 3.491 milioni di euro complessivi a partire dal 2011;

-     gli interventi per Roma capitale, in particolare per la sistemazione di aree urbane, art. 1, comma 949, legge n. 296 del 2006 (capitolo 7369 dell’U.P.B. 1.4.6), con finanziamenti pari 40,4 milioni di euro per il 2008 e 32,3 milioni di euro per il 2009;

-     un finanziamento di 15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio, e 123,9 milioni di euro dal 2011 per la legge n. 398/1998 (capitolo 7156 dell’U.P.B. 1.5.6) relativa all’Ente autonomo acquedotto pugliese;

-     il potenziamento del sistema stradale ed autostradale, con una serie di finanziamenti per la il raddoppio dell’A6 Torino-Savona e della variante di valico Bologna-Firenze (per ognuna delle due voci – iscritte rispettivamente nei capitoli 7483 e 7484 dell’U.P.B. 1.7.6 - si hanno 6,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio e circa 70 milioni di euro a partire dal 2011); si registrano importi maggiori per l’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 67 del 1997 per la realizzazione e potenziamento tratte autostradali (U.P.B. 1.7.6 capitolo 7485), in cui sono iscritti 23,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio e 366,5 milioni di euro a partire dal 2011; per gli interventi di viabilità Italia Francia previsti dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 452, sono previsti 3 milioni di euro per il 2008 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010 e 30 milioni di euro a partire dal 2011; per il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 136, sono previsto 10 milioni di euro per il 2008; per la pedemontana di Formia ai sensi dell’art. 1, comma 981 della legge n. 296 del 2006 si hanno 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio e 55 milioni di euro a partire dal 2011;

-     finanziamenti per l’edilizia sanitaria, ai sensi della legge n. 448 del 1998, art. 50, comma 1 (Economia e finanze, capitolo 7464 dell’U.P.B. 10.1.6), con 784 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009 e 2.800 milioni di euro per il 2010.

§         missione 19 (casa e assetto urbanistico), con una serie di interventi che riguardano principalmente:

-      il “Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed l recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali”, ai sensi dell’art, 1, comma 28, della legge n. 311 del 2004 (Economia e Finanze, U.P.B. 14.1.6, capitolo 7536) con 96 milioni di euro per il solo 2008;

-     il Piano straordinario di edilizia residenziale, previsto dall’art. 1, comma 1154, della legge n. 296 del 2006 (U.P.B. 2.2.6, capitolo 7439) con 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

-     la prosecuzione degli interventi per Roma capitale previsti dalla legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 949 (U.P.B. 2.3.6, capitolo 7657), con 172,1 milioni di euro per il 2008 e 137,7 milioni di europer il 2009 (la citata legge n. 296 prevedeva, invece, risorse pari a 212,5 milioni di euro per il 2008 e 170 milioni di euro per il 2009);

-     la prosecuzione degli interventi nella valle del Belice, prevista dalla legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1010 (U.P.B. 2.3.6, capitolo 7386/p), con 30 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009; sono previsti ulteriori 5 milioni di euro per il solo 2008 ai sensi del decreto legge n. 273 del 2005, art. 39-undecies, comma 1 (U.P.B. 2.3.6, capitolo 7386/p).

 


AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario 2008 (Tabella 9)

Premessa

La circolare n. 21 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007 ha disposto modifiche rilevanti in ordine alla struttura di classificazione del bilancio e della legge finanziaria.

Con le misure introdotte si è scelto di orientare i suddetti documenti verso un'articolazione per missioni e programmi (per un totale di 34 missioni e di 169 programmi) che, seppure inserita nella tradizionale suddivisione per stati di previsione di spesa per ciascun Dicastero, garantisce una più immediata e chiara individuazione di insiemi omogenei di azioni, premessa per l'avvio di un programma di revisione della spesa pubblica (spending review) come previsto dalla legge finanziaria 2007.

Secondo la nuova impostazione, immediatamente al di sotto della menzione dello stato di previsione si collocano nell'ordine: il riferimento alla missione, al programma e al macroaggregato. Quest'ultimo, letto contestualmente alla specificazione del o dei centri di responsabilità amministrativa che vi sono inclusi, rappresenta la nuova unità di voto parlamentare. Ne consegue che i centri di responsabilità potranno comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi e così pure i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa.

Il bilancio di competenza

Lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2008 reca spese per complessivi 1.596,1milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni assestate 2007, di 172,5 milioni di euro (+12,1%), concentrato esclusivamente nelle spese di conto capitale.

 

Distinguendo le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero per il 2008, può essere distinto nel seguente modo:

§         1.177,3 milioni di europer laparte capitale, pari al 73,8% delle spese totali del Ministero;

§         418,8 milioni di europer laparte corrente, pari al 26,2% delle spese totali.

 

La ripartizione spese correnti/in conto capitale evidenzia il carattere di centro di spesa in conto capitaledel Ministero.

 

Analisi per missione/programma

L’analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) con 1.420,4 milioni di euro (pari a circa l’81% delle spese complessive del Ministero) e nel programma 17.3 (Ricerca in materia ambientale) con 111,1 milioni di euro.

Relativamente al programma 17.3, le risorse stanziate insistono prevalentemente su due capitoli volti al finanziamento dell’APAT: il capitolo 3621 con 55,3 milioni di euro ed il capitolo 8831 con 28,2 milioni di euro.

Nell'ambito della missione 18, invece, le risorse sono concentrate in tre programmi: il programma 18.1 (Conservazione dell’assetto idrogeologico) con 404,6 milioni di euro (+315 milioni rispetto al dato assestato), il programma 18.3 (Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento) con 513,7 milioni di euro (+247,7 milioni rispetto al dato assestato), ed il programma 18.5 (Sviluppo sostenibile) con 290,6 milioni (sostanzialmente invariato rispetto al dato assestato), ne rappresentano i principali aggregati, concentrando circa l’85% delle spese.

Si segnala, inoltre, un incremento rilevante, rispetto al dato assestato, nel programma 18.7 (Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità). Tale incremento risulta pari a 73,7 milioni di euro, mentre la dotazione finanziaria complessiva è pari a 189,4 milioni di euro.

Si segnala che le consistenti variazioni finora evidenziate rispetto al dato assestato derivano dalla soppressione, da parte della Commissione bilancio del Senato, del comma 8 dell’art. 96 del testo originario del disegno di legge e del corrispondente allegato 2 in cui erano indicati gli stanziamenti che, in applicazione dell’art. 46, comma 4, delle legge n. 448/2001, confluivano nel fondo per gli investimenti, la cui dotazione era iscritta nel capitolo 7090, anch’esso conseguentemente soppresso. Tale soppressione ha quindi comportato la redistribuzione dei fondi verso altri capitoli, determinando in tal modo le variazioni consistenti rispetto al dato assestato.

Si ricorda che l’art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), come modificato dall’art. 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, di Fondi unici per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, da ripartire - ai capitoli di spesa relativi ai singoli interventi - con apposita relazione annuale presentata per il parere dai Ministri competenti alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 4 dell’articolo 46 ha stabilito che in apposito allegato alla legge finanziaria siano analiticamente evidenziate le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei Fondi per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione.

 

Programma 18.1 (Conservazione dell’assetto idrogeologico)

Quasi la metà dello stanziamento di competenza relativo a tale programma è concentrata nel capitolo 8640, istituito in seguito al trasporto di fondi dal capitolo 7090 in relazione alle disposizioni recate dall’art. 80 del ddl finanziaria.

Lo stanziamento iscritto nel capitolo 8640 per l’attuazione di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, è pari a 200 milioni di euro.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 80, comma 1, ultimo periodo, autorizza la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989, sia per l’attuazione dei citati piani strategici che per il finanziamento delle misure recate dai successivi commi 2, 3 e 4. Tali commi recano finanziamenti per un importo complessivo di 65 milioni di euro per una serie di iniziative, per cui residuano per i piani strategici in questione esattamente 200 milioni di euro.

 

Altri capitoli in cui sono allocate ingenti risorse risultano essere:

§         capitolo 8531 con 81,3 milioni di euro per interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia;

§         capitolo 8551 con 41,3 milioni di euro per la costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche e per interventi di sistemazione del suolo, nonché per l’apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità

§         capitolo 7645 con 35,6 milioni di euro per spese per il finanziamento degli interventi relativi all’attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue.

 

Programma 18.3 (Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento)

Diversamente dal programma precedente, in tale programma non vi è un capitolo in cui si concentra buona parte delle risorse. I capitoli che presentano gli stanziamenti più rilevanti sono:

§         capitolo 7503, con 100 milioni di euro, relativo a piani di disinquinamento per il recupero ambientale;

§         capitolo 8438 con 90 milioni di euro per il Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane;

§         capitolo 8405, con 70 milioni di euro per interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell’aria;

§         capitolo 7509 con 46,8 milioni di euro relativo a somme per il finanziamento di interventi urgenti di perimetrazione e messa in sicurezza, bonifica, disinquinamento e ripristino ambientale;

§         capitolo 7082 con 42,3 milioni di euro anch’essi per la realizzazione di interventi previsti da accordi di programma tra stato e regioni attinenti alle attività a rischio di incidente rilevante, da programmi regionali di tutela ambientale dal piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione, del programma nazionale di bonifica dei siti inquinati, degli accordi e contratti di programma relativi al ciclo di gestione dei rifiuti, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto;

§         capitolo 8407, con 40 milioni di euro per il fondo per l’efficientamento energetico e per la produzione di energie rinnovabili, in particolare quella solare termodinamica.

Si tratta dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 80 comma 2, del ddl finanziaria.

 

Programma 18.5 (Sviluppo sostenibile)

Le spese attinenti a tale programma insistono prevalentemente sul capitolo 7981 Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra”, con 190 milioni di euro (circa il 65% del totale complessivo del programma).

 

Programma 18.7 (Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità)

Gli stanziamenti principali sono iscritti sul capitolo 1551, con 71,8 milioni di euro quale somma da erogare a enti, istituti, associazioni ed altri organismi, nonché sul capitolo 7230 relativo ad attività ed interventi per la riforestazione.

 

 

I residui passivi e le autorizzazioni di cassa

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2008 è valutata complessivamente in circa  1.445 milioni di euro.

Rispetto al dato assestato 2007, si registra una consistente riduzione dei residui, pari a 543,3 milioni di euro.

Data una massa spendibile[67] di 3.041,1 milioni di euro ed autorizzazioni di cassapari a 1.935,5 milioni di euro, il coefficiente di realizzazione[68] risulta essere pari al 63,6% e rappresenta la capacità di spesa del Ministero, che aumenta rispetto alle previsioni assestate 2007, in cui tale coefficiente era pari al 58,2%.

Si ricorda che la consistenza presunta dei residui concorre, insieme alla previsioni di competenza per il 2008, a determinare il volume della massa spendibile, ossia del limite massimo entro il quale può situarsi l'autorizzazione di cassa.

Tale autorizzazione non coincide necessariamente con il limite massimo determinato dalla massa spendibile, in quanto è determinata dal Governo tenendo conto anche del "coefficiente di realizzazione della spesa", ossia di quel parametro a carattere presuntivo che consente di stimare l’effettiva capacità di spesa del Ministero, in considerazione del livello delle spese effettuate nei precedenti esercizi finanziari e dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nel corso dell’esercizio possono influenzare il volume dei pagamenti.


Stanziamenti relativi all’Ambiente che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
(Tabella 2)

 

Si ricorda, infine, che gli stanziamenti relativi alla Missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) insistono anche sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze(Tabella n. 2), per un importo – tutto relativo a spese in conto capitale – di 75,7 milioni di euro.

 

Lo stanziamento relativo alla Missione 18 è quasi interamente assorbito dal capitolo 7328, relativo ad annualità quindicennali per contrazione di mutui e altre operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale da parte di consorzi, con un importo di 47,5 milioni di euro.

Nella stessa missione figurano i capitoli 7076 “Fondo per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica” (di cui all’art. 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006) con 15 milioni di euro, il capitolo 7151 relativo all’ammortamento dei mutui per la metanizzazione dei comuni montani del centro nord, con 7,6 milioni di euro e, infine, il capitolo 7320 relativo alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, con 5,6 milioni di euro.

 

Nella tabella n. 6 “Analisi per Missioni/programmi delle previsioni di competenza per il triennio 2008-2010” per la Missione 18 sono previsti stanziamenti di competenza per investimenti insistenti sull’U.P.B. 13.1.6 pressoché invariati per il 2009 (77,7 milioni), mentre per il 2010 sono previsti solo 62,7 milioni di euro.


Il disegno di legge finanziaria per il 2008

Articolo 27
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti
da duplicazione di funzioni)

 

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

 

 

I commi 1 e 2 dell’articolo in esame contengono una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni – o parte di esse – esercitate dagli enti territoriali.

Scopo della norma è il miglioramento dei saldi di bilancio di regioni ed enti locali, miglioramento non quantificabile e da considerare come misura ulteriore (non determinante) per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

Il comma 3 prevede l’obbligo, per le regioni, di procedere entro il 1º luglio 2008 alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

 

Il primo comma è indirizzato alle regioni che, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine, come detto, di eliminarne le duplicazioni.

Il secondo comma è diretto agli enti locali, per quanto concerne enti ed organismi da essi istituiti.

Le disposizioni in esame sono in relazione con quanto disposto dall’articolo 82, comma 1, lettera c) del disegno di legge in esame, secondo cui lo Stato provvede a sopprimere od accorpare enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni - in tutto o in parte – esercitate da regioni ed enti locali su conferimento o delega dello Stato.

 

La norma richiama il principio di coordinamento della finanza pubblica e l’attuazione dell’articolo 118 della Costituzione.

Com’è noto il principio di coordinamento della finanza pubblica, contenuto nel secondo comma dell’articolo 119 della Costituzione, può essere alla base dell’intervento legittimo dello Stato sulle politiche degli enti territoriali imponendo anche vincoli di bilancio - come nel caso delle regole del patto di stabilità e crescita - a condizione che venga mantenuto il carattere “finalistico” dell’azione di coordinamento. In altre parole lo Stato può prescrivere criteri ed obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli strumenti per raggiungerli[69].

L’articolo 118 della Costituzione statuisce il principio secondo cui le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni e ogni diversa allocazione – anche per assicurarne l’esercizio unitario - deve ispirarsi ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.

 

Norma di indirizzo ispirata ai principi sopra citati, non è accompagnata da disposizioni sulla rilevazione di adempimenti specifici o comunque sul monitoraggio del comportamento delle regioni e degli enti locali a riguardo. Sono altresì assenti disposizioni su conseguenti sanzioni in caso di non osservanza.

Si rileva infine che in caso di inadempienza – peraltro come visto non rilevata - non sembrano esserci gli estremi per un eventuale esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 120 secondo comma della Costituzione: Lo Stato potrebbe ‘solamente’ impugnare innanzi la Corte costituzionale la legge regionale emanata in violazione dei principi richiamati dalla norma.

 

Il comma 3, introdotto nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, prevede l’obbligo, per le regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente, in ottemperanza agli obblighi comunitari, di procedere entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi.

 

L’organizzazione del servizio idrico integrato in base al codice ambientale

Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi della definizione recata dall’art. 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale), “dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue” .

La disciplina del servizio idrico integrato è contenuta negli articoli 147-158 del D.Lgs. n. 152/2006, la cui struttura si basa in buona parte sulle disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cd. legge Galli), ora abrogata dall’art. 175 del medesimo decreto.

In base all’art. 147, l’organizzazione dei servizio idrici è basata sugli ambiti territoriali ottimali (d’ora in poi ATO) definiti dalle regioni in attuazione della medesima legge Galli.

Lo stesso articolo (al comma 2) fissa i seguenti importanti principi informatori della gestione del servizio:

a)       unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;

b)       unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni[70];

c)       adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Un’importante innovazione introdotta dal codice ambientale è rappresentata dalla norma recata dall’art. 148, comma 1, che attribuisce personalità giuridica alle autorità d'ambito, costituite in ciascun ATO delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Si segnala anche l’articolo 148, comma 5, che prevede la facoltatività dell’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane. La disposizione richiede la condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune e precisa che su tali gestioni l'Autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo[71].

Il successivo art. 149 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del decreto n. 152 , l'Autorità d'ambito provveda alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito, e disciplina i contenuti del medesimo. Tale piano rappresenta lo strumento programmatorio cardine dell'Autorità d'ambito, risultato di un'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano finanziario connesso ad un modello gestionale ed organizzativo.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio si rinvia agli articoli 150 ss.

 

L’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti in base al codice ambientale

L’art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone, al comma 1, che “la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a)       superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b)       conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c)       adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d)       valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e)       ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f)         considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità”.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m)” ma anche che “le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”.

Il nuovo principio dell’unicità del governo dell’ambito viene quindi realizzato attraverso l’istituzione obbligatoria delle Autorità d’ambito (art. 201), alle quali è demandata l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. volgere nell’ambito. Si tratta dei cd. STUA (soggetti titolari unici dell’autorità d’ambito), soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e organizzativa, che dovranno essere costituiti dalle regioni entro sei mesi dall’entrata in vigore della parte quarta del codice e ai quali gli enti locali del medesimo ambito partecipano obbligatoriamente.

L’Autorità d’ambito, quindi, viene configurata come soggetto dotato di personalità giuridica, espressione delle autonomie locali con compiti di indirizzo politico-amministrativo, di amministrazione attiva (essenzialmente la gestione delle gare) e di controllo. È il soggetto cui compete la “gestione” dei rifiuti urbani ed assimilati, che indice le gare ad evidenza pubblica, al quale è demandata “l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti” (comma 1). L’Autorità d’ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, adottando, a tal fine, un apposito piano d’ambito, in conformità a quanto previsto dall’art. 203, comma 3 (comma 3). È l’Autorità d’ambito che aggiudica il servizio (art. 202, comma 1) ed il contratto di servizio intercorre tra Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio (art. 203, comma 1). Spetta, inoltre, alle Autorità d’ambito definire le procedure e le modalità per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del decreto ed elaborare un piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo (art. 203, comma 3).

Circa le modalità di affidamento della gara da parte degli STUA e il rapporto tra i medesimi e i soggetti affidatari si rinvia agli articolo 202 e ss. del codice.

 

Per quanto riguarda i criteri cui devono attenersi le regioni nella rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, la disposizione fa riferimento in termini generali ai principi dell’efficienza e della riduzione della spesa e, nello specifico, ai seguenti criteri, definiti quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a)      oltre al richiamo ai criteri e i principi di cui ai già citati articoli 147 e 200 del codice ambientale, si prevede la valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali. Tale previsione è finalizzata all’attribuzione:

-        delle funzioni in materia di rifiuti alle province;

-        delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi.

La medesima disposizione prevede in alternativa l’attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e ss. del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (consorzi, unioni di comuni, ecc.), composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

Si segnala che l’emendamento del relatore che ha introdotto la disposizione recava anche l’espressa previsione, nel caso di mancata rideterminazione entro il termine indicato degli ambiti territoriali ottimali, dello scioglimento degli organi delle Autorità d’ambito e del trasferimento delle relative competenze alle province sino al completamento del processo previsto dal comma 2-bis (ora comma 3).

Tale previsione è stata soppressa a seguito dell’approvazione di un subemendamento che nel medesimo comma 2-bis, ha inoltre espressamente disposto la garanzia degli affidamenti e delle convenzioni in essere.

b)     si prevede inoltre la destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell’economia e delle finanze:

-        al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali;

-        al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali[72].


Articolo 45
(Rafforzamento della filiera agroenergetica)

 

1. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

 

L’articolo in esame, attraverso l’introduzione di una lettera aggiuntiva al comma 1112 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, include tra le misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l’impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

L’art. 1, commi 1110-1115, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Tra le misure prioritarie da finanziarie con il citato Fondo, il comma 1112 indica:

a)      l’installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b)      l’installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c)      la sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza;

d)      l’incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nel settori civile e terziario;

e)      l’eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f)       i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

Il comma 1111 demanda ad un successivo decreto interministeriale l’individuazione delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la definizione delle priorità per l’individuazione delle misure finanziate. Tale decreto, ad oggi, non risulta ancora emanato.

Il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010[73], elaborato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e adottato con la delibera CIPE n. 123 del 2002, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del Protocollo di Kyoto, ha stimato un potenziale massimo di assorbimento di carbonio, derivante dalle foreste già esistenti, pari a 10,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Inoltre, ha previsto alcune iniziative di forestazione e riforestazione per consentire all'Italia di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto.

Il 18 dicembre 2006 il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto DEC/RAS/1448/2006 hanno approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, successivamente trasmesso alla Commissione europea che ha accolto il Piano a condizione che vi fossero apportati alcuni cambiamenti. Tale Piano quantifica gli assorbimenti di carbonio (derivanti da interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione) in 16,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Tale Piano ed il relativo parere della Commissione europea costituiranno la base per la predisposizione del successivo Schema di Decisione di Assegnazione, attualmente in fase di elaborazione.

Con il recente DM del 2 febbraio 2005[74] sono stati assegnati 5,25 milioni di euro per la realizzazione di progetti pilota per interventi nazionali di afforestazione e riforestazione. I progetti devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia a corredo del progetto stesso, volta a misurare la migliore performance «investimento/assorbimento di carbonio» in t-CO2 equivalente nel quinquennio 2008-2012. Sono finanziabili i progetti di importo complessivo di almeno 400.000 euro. I progetti di amministrazioni pubbliche possono essere cofinanziati nella misura massima del 75%, ed entro un importo non superiore a 1,5 milioni di euro. I progetti presentati da imprese possono essere cofinanziati nella misura massima del 50%, ed entro un importo non superiore a 500.000 euro.

Si segnala, infine, che la relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007)[75] sottolinea il ruolo che nella riduzione delle emissioni può essere svolto dall’agricoltura, anche sotto il profilo della capacità di assorbimento di CO2 nei terreni agricoli e nel patrimonio forestale.

 

Con riferimento all’articolo 45, anche in considerazione del fatto che il successivo articolo 81, comma 2, nell’ambito del Capo XVI (Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), interviene sulla medesima materia, occorre valutare l’opportunità di una ricollocazione della disposizione nel medesimo Capo XVI.

Inoltre, alla luce del contenuto della disposizione, andrebbe modificata la rubrica dell’articolo.

 


Articolo 80
(Misure a tutela del territorio e dell’ambiente
e sui cambiamenti climatici)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino, adotta piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

4. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

5. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

6. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

7. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente, di piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. L’attuazione di tali piani debba avvenire d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino.

 

La norma in esame sembra ispirata a finalità analoghe a quelle dell’art. 1 del DL n. 180/1998 (ora confluito nell’art. 67 del d.lgs. n. 152/2006), dell’art. 16 della legge n. 179/2002, concernenti la realizzazione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico[76].

Si ricorda, in proposito, che il DL n. 180/1998 ha introdotto una serie di misure finalizzate da un lato all'accelerazione del processo attuativo della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, dall'altro all'adozione di interventi urgenti, anche attraverso lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie.

L’art. 1 di tale decreto, ora abrogato dal d.lgs. n. 152/2006, prevedeva - tra l’altro - l’adozione, entro tempi definiti, da parte di tutte le autorità di bacino, di piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) “che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”, nonché la definizione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico con priorità per le aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Lo stesso articolo prevedeva che per la realizzazione di tali interventi potessero essere adottate ordinanze di protezione civile.

Tale disposizioni si trovano ora riprodotte, nella sostanza, nell’art. 67 del citato d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 16 della legge n. 179/2002 ha previsto, per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al DL n. 180/1998, la definizione e attuazione (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge), da parte del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, di programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

Viene inoltre disposto che, per le finalità indicate, sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 183/1989 e al DL n. 398/1993, come determinate dalla tabella F della legge finanziaria 2007.

Nella tabella F della legge finanziaria 2007, relativamente alla legge n. 183/1989 e al DL n. 398/1993, è indicato uno stanziamento di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

L’ultimo periodo del comma 1 in commento autorizza quindi la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989, ma specifica che tale somma è destinata anche all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

Da un punto di vista formale, sarebbe opportuna una ricollocazione dell’ultimo periodo del comma 1 in un comma aggiuntivo 4-bis.

 

Si fa notare che nella relazione illustrativa all’AS 1817 veniva sottolineato che gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio nazionale contro il rischio idrogeologico sono stimati in 44 miliardi di euro, di cui 4 miliardi solo per la fascia costiera.

 

Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico.

 

Come indicato dall’ENEA, si tratta di una delle tecnologie disponibili per lo sfruttamento della fonte solare per la produzione di energia, “che consente di produrre calore ad alta temperatura mediante sistemi solari a concentrazione. Le possibilità di utilizzo di questa fonte energetica spaziano dalla produzione di energia elettrica alla chimica delle alte temperature per produzione di idrogeno e altri combustibili, alla dissalazione di acqua marina con processi termici, alla produzione di freddo con impianti ad assorbimento, fino alla produzione di calore per usi domestici ed impieghi nel settore agroindustriale. Il programma ENEA sul solare a concentrazione è stato finanziato con fondi pubblici da uno specifico articolo della legge finanziaria 2001”[77]. Ci si riferisce in particolare all’articolo 111 della legge finanziaria 2001, recante un contributo straordinario all’ENEA per attuare “un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura”.

 

La dotazione del fondo è stabilita in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

 

Lo stesso comma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente l’individuazione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle modalità di utilizzazione del fondo.

Viene altresì previsto che tali modalità possano contemplare anche iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché l’attivazione di fondi di rotazione.

 

Il comma 3 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. Tale fondo è in particolare finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma, alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell’ambiente per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.

La dotazione del fondo è stabilita in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

Lo stesso comma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle modalità di utilizzo del fondo.

 

Con riferimento ai commi 2 e 3, che destinano a due distinti fondi risorse a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1, si segnala che l’autorizzazione di spesa recata da tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente agli anni 2008 e 2009.

 

Il comma 4, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

Viene altresì disposto che sono a carico del Ministero dell’ambiente gli oneri connessi all’acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

Per le finalità del presente comma viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro sempre a valere sulle risorse di cui al comma 1.

 

Il Reparto Ambientale Marino (RAM) è stato istituito dall’art. 20 della legge n. 179/2002. Tale reparto ha sede presso il Ministero dell'Ambiente ed è posto alle dipendenze funzionali del Ministro.

L'art. 8 del D.P.R. n. 261/2003 (regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) ha inserito il RAM tra gli organismi di supporto di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle sue funzioni per le attività che interessano la difesa dell'ambiente marino e delle coste.

Il RAM, per il concreto perseguimento delle finalità assegnate, si avvale di tutti gli Uffici Marittimi periferici. Sotto tale profilo, essendo comunque promanazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, svolge attività di impulso nei confronti delle Capitanerie di Porto, nonché azione di raccordo tra le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente e le Autorità Marittime periferiche.

 

Il comma 5, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell’ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge n. 179/2002.

Viene altresì previsto che tale estensione è finalizzata a rendere il Piano citato punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche.

Per l’attuazione della disposizione viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, alla quale si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire per il miglioramento della qualità ambientale dell'aria, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

Successivamente l’art. 1, comma 432, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ha trasferito il citato fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed ha altresì previsto una riserva del 50% da destinare alle finalità di cui al DL n. 180/1998, prevedendo che “a tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico”.

Si rammenta altresì che il DM 16 ottobre 2006 ha istituito un programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato nei centri urbani, destinandovi una somma complessiva pari a 210 milioni di euro nel triennio 2006-2008, cioè precisamente il 50% non riservato alla difesa del suolo dal citato comma 432.

Relativamente al Piano Straordinario di telerilevamento si ricorda che esso è stato istituito dall’art. 27 della legge n. 179/2002 per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico. A tal fine lo stesso articolo ha autorizzato il Ministero dell'ambiente a stipulare un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’obiettivo è quello di avviare, per la prima volta, la costituzione di una base dati rappresentativa del territorio nazionale, con particolare riguardo alla sua configurazione e al suo rapporto con l'ambiente, ad altissima risoluzione, e ad elevato valore aggiunto, da ottenersi tramite l'utilizzo delle tecnologie più evolute che le piattaforme satellitari e su aeromobili rendono attualmente disponibili.

I dati acquisiti saranno resi disponibili alle diverse amministrazioni innanzitutto per supportare le indagini conoscitive e le attività di prevenzione e di predizione nelle aree classificate e/o classificabili come quelle a elevato rischio di dissesto idrogeologico così come individuate negli strumenti di pianificazione di bacino (PAI).

In data 26 gennaio 2006 è stata raggiunta un’intesa, ai sensi dell’art. 27, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, sulla proposta di accordo di programma tra il Ministro dell’ambiente, il Ministro della difesa e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del citato Piano Straordinario di Telerilevamento (PST) ad alta precisione[78].

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero S152 del 9 Agosto 2007, è stato pubblicato il bando di gara per la "fornitura di dati, sistemi e servizi per la realizzazione del sistema informativo del Piano Straordinario di Telerilevamento Ambientale (PST-A)".

 

Il comma 6 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

Si segnala, in proposito, che sul sito internet del Ministero dell’ambiente[79] è disponibile l’elenco cartografico delle aree marine protette istituite e di prossima istituzione.

Per quanto riguarda le aree marine protette di prossima istituzione, si tratta di 18 aree marine protette, per le quali è stato avviato l'iter istruttorio.

 

Il comma 7 prevede che, ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati:

§         all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica;

§         alla riqualificazione ambientale;

§         all’estensione delle reti ecologiche;

§         alla tutela delle risorse idriche;

§         al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici.

 

Con riferimento alla formulazione del comma 7, andrebbe chiarito che anche la finalità di crescita del turismo si riferisce al territorio della regione fluviale del fiume Po.

 

La stessa disposizione attribuisce la competenza della programmazione degli interventi all’Autorità di bacino di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente.

Si ricorda che l’art. 63 del d.lgs. n. 152/2006 ha previsto l’istituzione, in ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64, di una Autorità di bacino distrettuale, provvedendo a sopprimere dal 30 aprile 2006 le precedenti autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

Tra i distretti elencati nell’art. 64 figura (lettera b) del comma 1) il distretto idrografico Padano, con superficie di circa 74.115 Kmq, comprendente il bacino del Po[80], già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 1 del d.lgs. n. 284/2006 ha novellato l'art. 170 del decreto n. 152 prevedendo che “nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina”. Lo stesso articolo ha previsto che, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo correttivo “sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006”.

Per l’attuazione del comma 7 viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 10 novembre 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES): dal concetto alla realtà[81],in cui delinea una strategia per la realizzazione di un sistema globale di osservazione della terra che ricorra a tecniche spaziali e terrestri. L’obiettivo del GMES è assicurare, su basi durevoli, servizi affidabili e puntuali riguardo ai temi ambientali e della sicurezza, per andare incontro ai bisogni di coloro che indirizzano le politiche pubbliche. Il GMES è un’iniziativa guidata dall’UE, nel cui ambito all’Agenzia spaziale europea spetta il compito attuare la componente spaziale, mentre la Commissione gestirà le azioni volte ad individuare e sviluppare servizi basati sia su dati disponibili in situ che su dati ottenuti tramite telerilevamento. Secondo quanto indicato dalla Commissione il sistema GMES verrà sviluppato a tappe, la prima delle quali prevede l’avvio di tre progetti pilota.

Tale impostazione è stata confermata dalla comunicazione sulla politica spaziale europea[82] del 26 aprile 2007, redatta in consultazione con gli Stati membri di UE e ASE e con le altre parti interessate e che rappresenta un documento congiunto della Commissione europea e del Direttore generale dell’ASE.

Secondo quanto indicato, i primi tre servizi operativi GMES relativi al monitoraggio terrestre, al monitoraggio marino e alla gestione di emergenze entreranno nella fase pilota entro il 2008, grazie al finanziamento del Settimo programma quadro. Entro il 2009 la Commissione avanzerà proposte relative al quadro programmatico e istituzionale per un sistema GMES sostenibile, dopo aver proceduto a un’intensa consultazione con le parti interessate.

Il progetto GMES figura tra le iniziative prioritarie di breve termine della politica spaziale europea, come risulta anche dalla risoluzione adottata il 22 maggio 2007 dal quarto Consiglio Spazio[83]. A proposito del GMES, la risoluzione sottolinea che la Commissione deve presentare, a tempo debito e previa piena consultazione degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea, proposte di misure per quanto riguarda: il finanziamento, ivi compresa l'agevolazione del finanziamento da parte degli utenti; l'infrastruttura operativa; la gestione efficace, che dovrà essere pienamente operativa e in grado di garantire servizi sostenibili rispondenti ad esigenze specifiche degli utenti.

Rifiuti

Nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente[84], il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti, che comprende una comunicazione[85]e una proposta di direttiva[86] per modernizzare la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE.

La strategia individua un obiettivo a lungo termine che mira a fare dell’Europa una società che ricicla, cerca di contenere la produzione di rifiuti e trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. Per realizzare tale obiettivo saranno sfruttate le conoscenze generate dalla strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali[87], adottata nella medesima data. L’attenzione è focalizzata sul concetto di ciclo di vita[88] nella politica di gestione dei rifiuti.

In tale contesto, la proposta di direttiva intende ottimizzare le disposizioni della direttiva 75/442/CEE, meglio conosciuta come direttiva quadro sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Ciò che si propone non è una revisione radicale, ma piuttosto un miglioramento e un adeguamento della direttiva.

La strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti individua infatti tre motivi principali che giustificano tale revisione.

In primo luogo, alcune definizioni contenute nella direttiva 75/442/CEE non sono risultate sufficientemente chiare e hanno dato luogo a divergenze ed incertezze nell’interpretazione delle disposizioni principali della direttiva tra uno Stato membro e l’altro e, in alcuni casi, anche tra una regione e l’altra. Anche a seguito di questa situazione, si è reso spesso necessario l’intervento della Corte di giustizia delle Comunità europee, che in numerose cause è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva. Tutto ciò ha creato notevoli difficoltà per gli operatori economici e le autorità competenti. La mancanza di certezza giuridica riguarda principalmente la definizione di rifiuto e la distinzione tra recupero e smaltimento. La proposta di revisione introduce dunque definizioni più chiare o, a seconda dei casi, linee guida interpretative per chiarire la questione a livello comunitario.

In secondo luogo, la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti imposta in maniera nuova la politica sui rifiuti per adattarla maggiormente alla situazione attuale, nella quale gran parte delle principali operazioni di gestione dei rifiuti è ormai disciplinata dalla legislazione ambientale. È dunque importante che la direttiva quadro sui rifiuti si adegui a questa nuova impostazione. Tutto ciò implica una serie di modifiche, la principale delle quali è l’introduzione di un obiettivo ambientale. La maggior parte delle direttive in materia ambientale prevede oggi un obiettivo di questo genere, che serve ad orientare la direttiva verso una finalità ben precisa. Per quanto riguarda la proposta in esame, l’obiettivo ambientale orienta la direttiva verso la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto dell’intero ciclo di vita. Un altro aspetto importante di questo cambiamento di strategia è il passaggio ad un approccio maggiormente basato sulle norme. La proposta rafforza infatti la normazione in una serie di settori, mediante l’applicazione di norme minime e di definizioni precise di recupero, nonché mediante l’introduzione di criteri per individuare quando un rifiuto cessa di essere tale. Ciò consentirà di adottare criteri per specifici flussi di rifiuti, in modo da garantire che i materiali riciclati non danneggino l’ambiente, e di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori che producono materiali riciclati conformi a tali criteri.

Infine, la strategia evidenzia la necessità di semplificare il quadro normativo vigente. La proposta di direttiva prevede quindi:

§       l’abrogazione della direttiva 75/439/CEE concernente l’eliminazione degli oli usati, che considera prioritaria la rigenerazione di tali rifiuti. L’abrogazione di tale disposizione  permetterà di ridurre i costi di gestione di questo flusso di rifiuti e di concentrare l’attenzione sull’aspetto ambientale più importante, ossia la raccolta degli oli usati, favorendo in tal modo una maggiore efficienza ambientale nella loro gestione;

§       l’integrazione nella direttiva quadro sui rifiuti della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. Le disposizioni della direttiva sui rifiuti pericolosi sono strettamente connesse a quelle della direttiva quadro sui rifiuti; il loro inserimento nel testo della direttiva quadro consente quindi di consolidare e semplificare la legislazione.

Si segnala infine che la proposta di modifica della direttiva 75/442/CEE introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti. Secondo quanto rilevato dalla Commissione tale disposizione non avrà, probabilmente, un grande impatto diretto sotto il profilo ambientale, economico o sociale, anche se le ripercussioni potranno variare in funzione delle azioni intraprese, ma consentirà di concentrare l’attenzione dei responsabili politici a livello comunitario, nazionale e sub-nazionale sulla prevenzione, intensificando in tal modo le politiche di prevenzione dei rifiuti. La disposizione assicura peraltro la flessibilità necessaria a consentire l’elaborazione di soluzioni nazionali e locali capaci di sfruttare i vantaggi connessi alla prevenzione dei rifiuti.

Il Consiglio ambiente del 27 giugno 2006 ha approvato conclusioni con le quali accoglie favorevolmente la strategia tematica della Commissione. La proposta di direttiva è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 13 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di codecisione. Il Parlamento europeo ha proposto diversi emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Il Consiglio ambiente del 28 giugno 2007 ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di direttiva, introducendo alcune modifiche. L’esame in seconda lettura del Parlamento europeo è previsto per marzo 2008.

Protezione del suolo

Il 22 settembre 2006 la Commissione ha presentato la strategia tematica per la protezione del suolo che si compone di una comunicazione, una proposta di direttiva e una valutazione di impatto. La comunicazione (COM (2006) 231) definisce gli obiettivi globali della strategia per assicurare un livello adeguato di protezione del suolo in Europa e individua la tipologia di misure da adottare.

La strategia si articola attorno a quattro pilastri fondamentali:

§       adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all’uso sostenibile del suolo;

§       integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell’attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;

§       riduzione del divario oggi esistente in termini di conoscenze in alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;

§       maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo.

Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, la difesa del suolo, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva, partendo dalla constatazione che alcuni fenomeni, come l’erosione, la diminuzione di materia organica, la compattazione, la salinizzazione e gli smottamenti, avvengono in determinate aree a rischio che devono essere individuate.

La proposta di direttiva istituisce un quadro normativo comune e modifica la direttiva 2004/35/CE (COM (2006) 232).

La proposta di direttiva, in particolare, pone l’attenzione sull’individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione della materia organica, compattazione, salinizzazione e smottamenti. La proposta istituisce una disciplina per l’adozione, al livello territoriale e amministrativo più opportuno, di piani per affrontare le minacce ove queste si presentano. Gli Stati membri saranno tenuti ad individuare le aree a rischio in base ad elementi comuni, a fissare obiettivi di riduzione del rischio per le aree in questione e a preparare programmi contenenti le misure necessarie per conseguire tali obiettivi. L’accettabilità del rischio e le misure varieranno in funzione della gravità dei processi di degrado, delle condizioni locali e di considerazioni di ordine socioeconomico.

La valutazione di impatto contiene l’analisi degli impatti economici sociali e ambientali delle differenti opzioni che sono state prese in considerazione nella fase preparatoria[89] e delle misure finali adottate dalla Commissione.

Il 20 febbraio 2007 il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulla strategia tematica per la protezione del suolo e sulla corrispondente proposta di direttiva quadro. Nel corso della discussione sono stati contemplati alcuni aspetti principali: il principale valore aggiunto della strategia tematica proposta;fino a che punto la proposta di direttiva quadro riesca a raggiungere l'obiettivo di creare un'utilizzazione del suolo consolidata e più sostenibile in tutta l'UE;settori potenzialmente problematici in termini di campo di applicazione, requisiti e attuazione della direttiva proposta;fino a che punto la strategia tematica proposta e il progetto di direttiva quadro per la protezione del suolo si integrino e contribuiscano efficacemente all'azione comunitaria relativa ad altre politiche ambientali e gli altri settori. Il 13 novembre 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia tematica per la protezione del suoloin cui, nell’apprezzare l’iniziativa della Commissione, chiede di garantire flessibilità nell'azione degli Stati membri, in considerazione dellaforte diversità dei suoli, delle diverse problematiche regionali e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione del suolo. La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata il 14 novembre 2007 in prima lettura dal Parlamento europeo, che l’ha approvata con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione.

Biodiversità

Il 22 maggio 2006 la Commissioneha adottato la comunicazioneArrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltreSostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” (COM(2006)216).

Il documento definisce un approccio per interrompere entro il 2010 la perdita di biodiversità nell’Unione europea e contribuire a garantire la biodiversità planetaria entro lo stesso termine. In particolare, la Commissione propone un piano d’azione contenente misure concrete; definisce le responsabilità delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri; specifica indicatori per monitorare i progressi realizzati.

La comunicazione identifica quattro aree prioritarie ed i relativi obiettivi:

§       la biodiversità nell’Unione europea (salvaguardare gli habitat e le specie più importanti; conservare e ristabilire la biodiversità nelle campagne e nell’ambiente marino; conciliare sviluppo territoriale e biodiversità; ridurre gli effetti delle specie allogene invasive);

§       l’Unione europea e la biodiversità globale (rafforzare l’efficacia della governance internazionale in materia di biodiversità ed ecosistemi; potenziare il sostegno alla biodiversità nell’ambito dell’assistenza esterna dell’UE; ridurre l’impatto del commercio internazionale);

§       biodiversità e cambiamenti climatici (sostenere l’adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici);

§       conoscenze (rafforzare le conoscenze in materia di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità).

Per raggiungere gli obiettivi indicati, secondo la Commissione occorre assicurare finanziamenti adeguati, rafforzare il processo decisionale nell’UE, istituire partenariati tra i gruppi interessati alla conservazione della biodiversità e i vari settori della società che hanno un impatto su di essa; favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e incoraggiarne la partecipazione ad un uso sostenibile della biodiversità.

Il Consiglio ambiente ha adottato, il 18 dicembre 2006, conclusioni sul tema “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010”, nelle quali, rallegrandosi della comunicazione della Commissione: esorta la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per mettere a punto la rete Natura 2000; pone l’accento sull’importanza della pianificazione territoriale e sottolinea la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione regionale e locale in tale contesto; sollecita la Commissione e gli Stati membri a cogliere le opportunità previste dalle politiche in materia di agricoltura, sviluppo rurale, silvicoltura e pesca allo scopo di sostenere l’obiettivo della biodiversità, sia all’interno delle zone protette, sia nell’insieme dell’ambiente più ampio rurale e marino.

Il 22 maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di iniziativain materia di biodiversità in cui, nel condividere obiettivi prioritari e misure di sostegno proposti dalla Commissione nella comunicazione, esprime profonda preoccupazione per la costante perdita di biodiversità. Secondo il PE i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono fenomeni strettamente collegati e di pari rilievo.

La strategia per l’ambiente marino

Nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente, il 25 ottobre 2005 la Commissione ha presentato la strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino[90], congiuntamente ad una proposta di direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino[91].

Obiettivo finale della strategia è quello di raggiungere un buon livello ecologico dell’ambiente marino entro il 2021 e di proteggere tale risorsa dalla quale dipendono attività economiche e sociali rilevanti. La strategia marina costituirà il pilastro ambientale della futura politica marittima a cui la Commissione sta lavorando, disegnata per raggiungere il pieno potenziale economico di oceani e mari, in armonia con l’ambiente marino.

L’opinione della Commissione è che, di fronte a tale obiettivo ambizioso, nell’elaborare e attuare la sua futura strategia l’UE debba seguire una serie di principi innovativi:

-        un duplice approccio, sul piano comunitario e regionale, che definisca a livello dell’UE i principi per la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi che si affacciano sui mari e sugli oceani d’Europa, mantenendo a livello regionale la pianificazione e l’esecuzione degli interventi; questo consentirà di tener conto delle condizioni, dei problemi e delle esigenze specifiche delle varie regioni marine e di offrire soluzioni appropriate;

-        un approccio basato sulla conoscenza, affinché le decisioni politiche siano prese in modo informato e consapevole;

-        un approccio ecosistemico,che consenta di gestire in modo integrato le attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, così da promuovere un migliore equilibrio tra conservazione e sfruttamento sostenibile di mari ed oceani;

-        un approccio cooperativo, che favorisca l’ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati e rafforzi la cooperazione con le vigenti convenzioni marittime regionali.

La proposta di direttiva che accompagna la strategia istituisce, tra l’altro, sulla base di criteri geografici e ambientali, le regioni marine europee: il Mar Baltico, l'Atlantico nord-orientale e il Mar Mediterraneo. Ciascuno Stato membro, in stretta collaborazione con gli altri Stati membri e con i paesi terzi della medesima regione marina, sarà chiamato a sviluppare strategie marine per le proprie acque. Tali strategie conterranno una dettagliata valutazione dei fattori di rischio e di pressione cui è sottoposto l’ambiente marino, obiettivi ambientali su scala regionale, indicatori e misure di monitoraggio per valutare il grado di raggiungimento di tali obiettivi. Su queste basi ciascuno Stato sarà chiamato a sviluppare ed attuare programmi finalizzati al raggiungimento di un buon livello ecologico, accompagnati da valutazioni di impatto e analisi costi-benefici. A tal fine essi saranno incoraggiati ad operare nell’ambito di convenzioni marittime regionali.

La strategia marina proposta dalla Commissione è pienamente coerente con la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. La direttiva stabilisce infatti che le acque superficiali e sotterranee e i corpi idrici raggiungano un buon livello ecologico entro il 2015 e che la prima revisione del piano di gestione dei bacini idrografici abbia luogo nel 2021. 

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha effettuato un dibattito orientativo sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino. Il dibattito si è incentrato essenzialmente sulle questioni seguenti:

§       in generale, il Consiglio ritiene che la strategia marina, unitamente alla proposta di direttiva, fornisca gli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi connessi con l'ambiente marino fissati nel sesto programma d'azione in materia di ambiente e stabilisca nel contempo il pilastro ambientale di una futura politica marittima dell'UE;

§       è stata sottolineata la necessità di garantire coerenza tra i vari livelli di regolamentazione. Il lavoro fatto e gli obblighi derivanti da accordi internazionali, come le convenzioni marittime regionali, vanno presi in considerazione onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni. La strategia e la direttiva proposta devono essere compatibili con le altre normative e politiche comunitarie, come la direttiva quadro relativa alle risorse idriche, le direttive sugli habitat e sugli uccelli selvatici e la politica comune della pesca;

§       è stato inoltre riconosciuto che la situazione specifica dei paesi privi di sbocchi al mare dovrà essere presa in considerazione in sede di attuazione della direttiva, sebbene tali paesi abbiano un contributo da dare al conseguimento dei suoi obiettivi.

Il 14 novembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino in cui, nell’accogliere con favore l’iniziativa della Commissione, chiede una politica europea forte in materia di protezione del mare. Il PE tra l’altro, prende nota del ritardo registrato dagli Stati membri nell'ottemperare alle componenti marine della rete Natura 2000 e incoraggia gli Stati membri ad individuare le aree marine protette che presentano un interesse specifico sul piano scientifico o della biodiversità, o che sono sottoposte ad intense pressioni.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura il 14 novembre 2006 dal Parlamento europeo che l’ha approvata con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Nella stessa data il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia. Il 23 luglio 2007 il Consiglio ambienteha adottato una posizione comune sulla proposta, che è stata trasmessa al Parlamento europeo in vista della seconda lettura, prevista per dicembre 2007.

Mar Mediterraneo

Dopo un’ampia consultazione informale sul sito web della Commissione dedicato all’ambiente, il 6 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato una comunicazione in cui propone una strategia ambientale a lungo termine per la pulizia e la protezione del Mar Mediterraneo[92]. Nella comunicazione la Commissione sottolinea come, malgrado gli sforzi internazionali messi in atto negli ultimi 30 anni, l’ecosistema del mar Mediterraneo, unico nel suo genere, sia soggetto ad un crescente degrado ambientale, causato dall’effetto congiunto dell’inquinamento, della distruzione degli ecosistemi costieri e della cementificazione. La marea nera verificatasi durante il conflitto in Libano ha drammaticamente sottolineato la vulnerabilità di questo habitat naturale. Il declino del Mediterraneo minaccia dunque la salute dei 143 milioni di individui che vivono sulle sue coste, così come lo sviluppo a lungo temine di settori chiave dell’economia dipendenti dal mare, quali la pesca e il turismo.

Nonostante le sfide ambientali siano ben note e la soluzione esista, la Commissione ritiene che finora l’efficacia dell’azione internazionale sia stata ostacolata dalla carenza di finanziamenti, dalla bassa priorità politica accordata alla protezione ambientale in molti paesi, dalla limitata sensibilizzazione dell’opinione pubblica e infine dalla debole cooperazione istituzionale.

La Commissione sottolinea che le necessità ambientali del Mediterraneo superano di gran lunga i mezzi attualmente a disposizione per farvi fronte. Di conseguenza, le organizzazioni internazionali, la comunità dei donatori e soprattutto i paesi rivieraschi dovranno compiere sforzi supplementari e coordinati per migliorarne le condizioni. A questo proposito, la Commissione intende concentrare i propri sforzi e le limitate risorse disponibili sui settori di attività in cui l’intervento appare più efficace.

I punti centrali della strategia sono:

§       ridurre i livelli di inquinamento nella regione;

§       promuovere l’uso sostenibile del mare e delle zone costiere;

§       incoraggiare i paesi rivieraschi a cooperare sui temi ambientali;

§       aiutare i paesi partner a sviluppare istituzioni e politiche efficaci per proteggere l’ambiente.

§       coinvolgere le organizzazioni non governative e la società civile nelle decisioni ambientali che le riguardano.

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso quattro strumenti: supporto finanziario dei programmi dell’Unione europea già in corso o pianificati; rafforzamento del dialogo con i rappresentanti della regione; migliore coordinamento con altre organizzazioni e partner; condivisione dell’esperienza acquisita dall’Unione europea nella lotta contro l’inquinamento nel Mediterraneo e in altre regioni.

La strategia è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Riforma degli aiuti di Stato

Nel quadro della riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, prospettata nel piano d’azione in materia adottato il 7 giugno 2005 (COM(2005)107), la Commissione preannuncia, tra l’altro, che riesaminerà la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente che giungerà a scadenza il 31 dicembre 2007[93].

In tale contesto, il 5 novembre 2007 è scaduto il termine di presentazione delle osservazioni, per le parti interessate, su un progetto preliminare reso pubblico attraverso il sito web della Commissione il 5 ottobre 2007.

La commissione, tra l’altro, prevede di inserire tra gli aiuti compatibili con il mercato comune e non assoggettabili all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, TCE anche i seguenti tipi di aiuto a tutela dell’ambiente:

§       aiuti per il risparmio energetico;

gli aiuti di questo tipo sono intesi, secondo la Commissione, a creare incentivi individuali che permettano di conseguire gli obiettivi ambientali relativi al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nel quadro del raggiungimento dell’obiettivo di ridurre a livello comunitario, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto al livello del 1990 secondo quanto stabilito dal Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007[94].

L’intensità di aiuto massima consentita è del 60 % dei costi d’investimento ammissibili, innalzabile fino al 60 % per le medie imprese e fino al 70% per le piccole imprese;

§       aiuti in favore delle energie rinnovabili;

gli aiuti di questo tipo sono intesi, secondo la Commissione, a creare incentivi individuali che permettano di aumentare la quota di energie rinnovabili rispetto alla produzione complessiva di energia. La Commissione, infatti, rileva che il costo elevato della produzione di alcuni tipi di energia rinnovabile non permette alle imprese di praticare prezzi competitivi sul mercato e costituisce un ostacolo che impedisce alle energie rinnovabili di accedere al mercato.

L’intensità di aiuto massima consentita è del 50 % dei costi d’investimento ammissibili. Per la biomassa l’intensità di aiuto non può superare il 50%. Tali livelli sono innalzabili fino al 60 % per le medie imprese e fino al 70% per le piccole imprese;

§       aiuti per la gestione dei rifiuti;

gli aiuti di questo tipo sono intesi, secondo la Commissione, a fornire incentivi per conseguire l'obiettivo principale comunitario in materia di gestione dei rifiuti, vale a dire dissociare la produzione di rifiuti dall'attività economica, in modo tale che la crescita all'interno dell'Unione europea non si traduca in un accumulo sempre maggiore di rifiuti. Ai fini dell’applicazione degli aiuti, la gestione dei rifiuti si considera comprendente attività finalizzate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero. Al fine di garantire che vi sia una ricaduta positiva sull'ambiente, che il principio "chi inquina paga" non sia eluso e che non sia perturbato il funzionamento normale dei mercati dei materiali secondari, la Commissione considera compatibili con il mercato gli aiuti che rispettano tutte le seguenti condizioni: a) l'investimento è inteso a ridurre l'inquinamento prodotto da altre imprese (gli "inquinatori"), escluso l'inquinamento prodotto dal beneficiario degli aiuti; b) gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa comunitaria, ovvero da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa per gli inquinatori; c) gli investimenti vanno oltre lo "stato dell'arte"[95] oppure prevedono un impiego innovativo di tecnologie tradizionali; d) i materiali interessati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente; e) gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di riciclaggio dei materiali senza potenziare la raccolta dei medesimi.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Rifiuti

Nei confronti dell’Italia risultano avviate due procedure di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE:

Il 2 maggio 2005 la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia[96] per essere venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 della citata direttiva. Secondo la Commissione l’Italia con l’articolo 10 della legge n. 93 del 2001 e l'articolo 1, commi 17 e 19, della legge n. 443 del 2001 ha escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti.

Il 23 giugno 2005 la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia[97] ritenendo che la normativa nazionale di recepimento violi la citata direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. In particolare, la Commissione sostiene che l’articolo 14 del decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (convertito in legge n. 178 dell’8 agosto 2002) sia in contrasto con gli obblighi derivanti dall’articolo 1(a) della direttiva citata, poiché prevede che siano esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (che ha recepito la direttiva 75/442/CEE come modificata):

-        sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti non esplicitamente elencate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/97;

-        beni, sostanze o materiali residuali di produzione o di consumo, qualora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e che gli stessi non rechino pregiudizio all’ambiente, oppure, anche qualora venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest’ultimo non configuri un’operazione di recupero fra quelle elencate all’allegato C del decreto legislativo n. 22/97.

La Commissione è del parere che una siffatta esclusione costituisca un'indebita restrizione della nozione di rifiuto, e quindi dell'ambito d'applicazione della normativa italiana sulla gestione dei rifiuti. Di fatto, l'interpretazione prospettata dal legislatore italiano avrebbe per effetto una limitazione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva alle sole fattispecie identificate dalla normativa italiana, escludendone altre non prevedibili a priori che potrebbero invece esservi assoggettate ed in relazione alle quali un'interpretazione estensiva della nozione di rifiuto si renderebbe necessaria. Ciò, secondo la Commissione, si pone in contrasto con le disposizioni della direttiva, che non possono essere derogate da una norma di diritto interno.

Si segnala per altro che il citato articolo 14 del decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (convertito in legge n. 178 dell’8 agosto 2002) è stato abrogato dall’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. D’altra parte il suddetto decreto legislativo delinea una nozione di rifiuto comunque restrittiva, dal momento che introduce all’articolo 183 i concetti di “sottoprodotto” e “di materia prima seconda” e li esclude dal regime giuridico del rifiuto.

A tale proposito si segnala che il 21 settembre 2007 il Governo ha trasmesso alla Camera dei deputati per il prescritto parere uno schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Come indicato nella relazione di accompagnamento allo schema, l’intervento del Governo è volto a sanare la situazione e consentire la chiusura delle due procedure di infrazione sopra descritte.

Protezione del suolo

Il 15 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso contro l’Italia[98] per non aver completato, entro il 22 dicembre 2004, le analisi e l’esame delle caratteristiche relative a ciascun distretto idrografico compreso nel territorio, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

La Commissione contesta, inoltre, all’Italia di non aver presentato, entro il 22 marzo 2005, secondo quanto stabilito dall’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, una relazione sintetica delle analisi richieste dall’articolo 5 e dei programmi di monitoraggio di cui all’articolo 8 della medesima direttiva.

 

 


Articolo 81
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità)

 

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO2, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

2. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 1 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

 

Il comma 1 dell’articolo in esame istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte,al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità.

La disposizione individua la dotazione del fondo in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Il “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010”[99], elaborato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e adottato con la delibera CIPE n. 123 del 2002, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del Protocollo di Kyoto, ha stimato un potenziale massimo di assorbimento di carbonio, derivante dalle foreste già esistenti, pari a 10,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Inoltre, ha previsto alcune iniziative di forestazione e riforestazione per consentire all'Italia di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% entro il 2008-2012, come prevede il Protocollo di Kyoto.

Il 18 dicembre 2006 il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto DEC/RAS/1448/2006 hanno approvato il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, successivamente trasmesso alla Commissione europea che ha accolto il Piano a condizione che vi fossero apportati alcuni cambiamenti. Tale Piano quantifica gli assorbimenti di carbonio (derivanti da interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione) in 16,2 milioni di tonnellate/anno di anidride carbonica equivalente. Il Piano ed il relativo parere della Commissione europea costituiranno la base per la predisposizione del successivo Schema di Decisione di Assegnazione, attualmente in fase di elaborazione.

Si segnala, infine, che la relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007)[100] sottolinea il ruolo che nella riduzione delle emissioni può essere svolto dall’agricoltura, anche sotto il profilo della capacità di assorbimento di CO2 nei terreni agricoli e nel patrimonio forestale.

In merito, invece, al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane, si richiama il DM 3 agosto 2007[101] con cui è stato approvato un Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico con una dotazione complessiva di 270 milioni di euro, in attuazione del comma 1121 e segg. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito un Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

 

Il comma 2 destina 2 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo previsto dal comma 1, per l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI), in attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con legge n. 120 del 2002 e della richiamata delibera CIPE n. 123 del 2002.

 

Si rammenta, innanzitutto, che con l’art. 1 del DM del 2 febbraio 2005[102] che ha dato attuazione dei programmi pilota a livello nazionale in materia di afforestazione e riforestazione, sono stati destinati 2.250.000 di euro per l'aggiornamento dell'Inventario forestale nazionale e degli altri serbatoi di carbonio, nonché per l'istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali

Si ricorda, infatti, che l’istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali e dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI) è prevista dalla citata delibera CIPE n. 123 del 2002 quale strumento indispensabile per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’assorbimento di carbonio.

I punti 7.3 e 7.4 della delibera prevedono in particolare:

§          la realizzazione, entro il 31 maggio 2005, da parte del Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'Inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia;

§          la realizzazione, entro il 31 dicembre 2006, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.

Tali due strumenti sono, quindi richiamati nel “Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell’effetto serra: 2003-2010[103].

In esso si legge che il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali rappresenta “lo strumento di certificazione delle quantità di carbonio assorbito dai sistemi agrari e forestali italiani. Il Registro è costituito dall’immagine dell’uso del suolo d’Italia a cui vanno riferiti i dati statistici sul contenuto di carbonio delle tipologie agrarie e forestali (suoli agrari; suoli, biomasse e necromasse forestali). La certificazione dei crediti di carbonio sarà diretta conseguenza della contabilizzazione delle variazioni del contenuto di carbonio nelle suddette tipologie...”. Nel Piano nazionale 2003-2010 viene indicata un’ipotesi di spesa di gestione del Registro per il periodo 2007-2012, pari a 6 milioni di euro.

In merito, invece, all’Inventario forestale nazionale, il citato Piano ne prevede l’aggiornamento ogni 5 anni in corrispondenza con la fine del periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (il primo aggiornamento, quindi, deve essere pronto per il 2012). “L’Inventario sarà composto dall’Inventario Forestale Nazionale (IFNI), da un Sistema Informativo Territoriale delle superfici forestali e da una banca dati sul contenuto di carbonio nelle biomasse, nelle necromasse e nei suoli forestali”. Nel Piano viene indicata un’ipotesi di spesa per l’Inventario Forestale Nazionale (azioni addizionali da intraprendere per il calcolo del carbonio nelle foreste e nel suolo) pari a 4 milioni di euro nel periodo 2003-2012.

Si ricorda, inoltre, che nell’ambito delle audizioni svolte presso l’VIII Commissione Ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici nel mese di giugno 2007, il Ministro dell’ambiente aveva comunicato che era in corso la verifica dei costi per il completamento dell’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio e per la realizzazione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio.

L’Inventario nazionale delle Foreste, infatti, realizzato dal Corpo Forestale[104] non è ancora utile, nella sua versione attuale, ai fini del conteggio delle emissioni, in quanto quantifica, al momento, solo l’estensione e la funzionalità degli ecosistemi forestali nazionali e tali informazioni non sono sufficienti per la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali. Pertanto all’inizio del 2003 hanno avuto inizio i rilievi per il secondo inventario forestale nazionale, l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC), il cui obiettivo principale è la valutazione delle riserve di carbonio presenti negli ecosistemi forestali[105].

Si ricorda, da ultimo, che per il finanziamento delle misure derivanti dall’attuazione del Protocollo di Kyoto sono intervenuti l’art. 1, comma 433, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), che ha autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per il 2006 e l’art. 1, commi 1110-1115, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che ha previsto l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato (a soggetti pubblici o privati) di misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Si segnala, infine, l’articolo 26, comma 1-bis, del d.l. n. 159 del 2007 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame del Parlamento) che concede al Ministero dell’ambiente per l'anno 2007 un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. La disposizione fa in particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree costiere e delle zone umide, e attribuisce priorità agli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga.

 

Con riferimento al comma 2, appare opportuno sostituire l’espressione “Registro nazionale dei serbatoi di carbonio” con quella – prevista dal punto 7.4 della citata delibera CIPE – “Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali”.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Biodiversità

Il 22 maggio 2006 la Commissioneha adottato la comunicazioneArrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltreSostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” (COM(2006)216).

Il documento definisce un approccio per interrompere entro il 2010 la perdita di biodiversità nell’Unione europea e contribuire a garantire la biodiversità planetaria entro lo stesso termine. In particolare, la Commissione propone un piano d’azione contenente misure concrete; definisce le responsabilità delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri; specifica indicatori per monitorare i progressi realizzati.

La comunicazione identifica quattro aree prioritarie ed i relativi obiettivi:

§       la biodiversità nell’Unione europea (salvaguardare gli habitat e le specie più importanti; conservare e ristabilire la biodiversità nelle campagne e nell’ambiente marino; conciliare sviluppo territoriale e biodiversità; ridurre gli effetti delle specie allogene invasive);

§       l’Unione europea e la biodiversità globale (rafforzare l’efficacia della governance internazionale in materia di biodiversità ed ecosistemi; potenziare il sostegno alla biodiversità nell’ambito dell’assistenza esterna dell’UE; ridurre l’impatto del commercio internazionale);

§       biodiversità e cambiamenti climatici (sostenere l’adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici);

§       conoscenze (rafforzare le conoscenze in materia di conservazione ed uso sostenibile della biodiversità).

Per raggiungere gli obiettivi indicati, secondo la Commissione occorre assicurare finanziamenti adeguati, rafforzare il processo decisionale nell’UE, istituire partenariati tra i gruppi interessati alla conservazione della biodiversità e i vari settori della società che hanno un impatto su di essa; favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e incoraggiarne la partecipazione ad un uso sostenibile della biodiversità.

Il Consiglio ambiente ha adottato, il 18 dicembre 2006, conclusioni sul tema “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010”, nelle quali, rallegrandosi della comunicazione della Commissione: esorta la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per mettere a punto la rete Natura 2000; pone l’accento sull’importanza della pianificazione territoriale e sottolinea la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione regionale e locale in tale contesto; sollecita la Commissione e gli Stati membri a cogliere le opportunità previste dalle politiche in materia di agricoltura, sviluppo rurale, silvicoltura e pesca allo scopo di sostenere l’obiettivo della biodiversità, sia all’interno delle zone protette, sia nell’insieme dell’ambiente più ampio rurale e marino.

Il 22 maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di iniziativain materia di biodiversità in cui, nel condividere obiettivi prioritari e misure di sostegno proposti dalla Commissione nella comunicazione, esprime profonda preoccupazione per la costante perdita di biodiversità. Secondo il PE i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità sono fenomeni strettamente collegati e di pari rilievo.

Foreste

Il 15 giugno 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ad un piano d’azione 2007-2011 dell’UE per le foreste (COM(2006)302).

Il piano d’azione persegue quattro obiettivi principali:

§       migliorare la competitività a lungo termine;

§       migliorare e tutelare l’ambiente;

§       migliorare la qualità di vita;

§       favorire il coordinamento e la comunicazione.

Tale piano è articolato in una serie di azioni chiave che la Commissione propone siano attuate di concerto con gli Stati membri e una serie ulteriore di azioni realizzabili dagli Stati membri in funzione delle specifiche realtà e priorità nazionali, ricorrendo sia a strumenti comunitari che a strumenti nazionali.

In particolare, la Commissione, nell’ambito dell’obiettivo di migliorare e tutelare l’ambiente, intende mantenere e accrescere in maniera appropriata la biodiversità, l’immobilizzazione del carbonio, l’integrità e la salute degli ecosistemi forestali e la loro capacità di recupero, a diversi livelli geografici. Fra le azioni chiave proposte dalla Commissione per l’obiettivo in questione si segnala il contributo al conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di diversità biologica per il 2010 ed oltre attraversoun rapido intervento a livello comunitario e nazionale, per ilripristino degli habitat e degli ecosistemi naturali, se si vuole realizzare l’obiettivo diarrestare la perdita di diversità biologica.

Nel contesto dell’obiettivo di migliorare la qualità della vita, si segnala inoltre che una delle azioni chiave della Commissione prevede di studiare il potenziale dei boschi urbani e periurbani. Tale azione chiave prevede che, sulla base delle attività scientifiche, la Commissione e gli Stati membri:

-        riesaminino ed integrino le metodologie di valutazione dell’impatto dei boschi urbani e periurbani sulla società e sul singolo cittadino, al fine di elaborare degli indicatori per il lungo termine e solide linee direttrici per indirizzare in futuro gli investimenti e la gestione;

-        studino strutture che coinvolgano le comunità locali e le parti interessate, diverse da quelle convenzionali, nella pianificazione, realizzazione, gestione ed uso dei boschi urbani e periurbani.

Sulla comunicazione il Consiglio ha approvato conclusioni il 24 ottobre 2006, nelle quali, in particolare:

-        pone l’accento sul contributo rilevante che le foreste offrono al conseguimento degli obiettivi ambientali comunitari in materia di preservazione della biodiversità, contenimento del cambiamento climatico, preservazione delle risorse idriche, lotta all’erosione e alla desertificazione;

-        invita la Commissione e gli Stati membri ad ottimizzare il contributo delle foreste e dei prodotti forestali alla mitigazione dei cambiamenti climatici e promuovere l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici, al fine tra l'altro di rispettare pienamente gli impegni assunti dall'UE ai sensi di accordi internazionali, quali la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto;

-        invita a porre particolare attenzione al miglioramento della qualità di vita nelle zone urbanizzate;

-        invita gli Stati membri a utilizzare nel miglior modo le misure per le foreste disponibili nell’ambito della politica comunitaria per lo sviluppo rurale relativa al periodo 2007-2013[106], compresa la  forestazione, il rimboschimento, le misure agroforestali, per attuare le azioni chiave prospettate nel piano d’azione dell’UE per le foreste.

Strategia sull’ambiente urbano

L’11 gennaio 2006 la Commissione ha presentato la strategia tematica sull’ambiente urbano (COM (2005) 718), destinata ad aiutare gli Stati membri e le autorità locali e regionali a migliorare l’efficienza ambientale delle città europee. La strategia per l’ambiente urbano è una delle sette strategie previste dal Sesto programma di azione in materia di ambiente. Il suo obiettivo è favorire una migliore attuazione a livello locale delle politiche e della legislazione comunitarie in materia ambientale, attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche tra le autorità locali.

La strategia, basata sui contenuti di una comunicazione precedente (COM (2004)60) e di un’ampia consultazione dei soggetti interessati svoltasi nell’autunno 2005, propone una serie di azioni tra le quali si segnalano:

-        Orientamenti sulla gestione integrata dell’ambiente urbano e sull’elaborazione di piani per il trasporto urbano sostenibile. Gli orientamenti saranno basati sull’esperienza acquisita dalle città, sui pareri degli esperti e sui risultati delle ricerche, e serviranno a favorire la piena attuazione della legislazione comunitaria, oltre a costituire una fonte di informazioni supplementari ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione di specifici piani di azione.

-        Formazione. Alcuni programmi comunitari offriranno alle autorità locali opportunità di formazione e di rafforzamento delle capacità, per consentire loro di sviluppare le competenze necessarie per gestire l’ambiente urbano. Verrà inoltre offerto un sostegno per promuovere la collaborazione e l’apprendimento reciproco tra autorità locali.

-        Sostegno allo scambio delle migliori pratiche a livello comunitario. In questo contesto verrà valutata l’opportunità di elaborare un nuovo programma europeo per lo scambio di conoscenze ed esperienze sui problemi dell’ambiente urbano, nell’ambito della nuova politica di coesione. A tal fine la Commissione opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità locali, sulla base di una rete pilota di punti di contatto nazionali sulle questioni urbane (la “Piattaforma europea delle conoscenze”) che fornisce consulenza alle autorità locali in tutta Europa.

-        Portale Internet della Commissione destinato alle autorità locali. La Commissione studierà la fattibilità di un portale destinato alle autorità locali sul sito “Europa”, in modo da facilitare l'accesso alle informazioni più recenti.

-        Sostegno finanziario. Verrà favorito l'utilizzo dei programmi comunitari di sostegno esistenti nel quadro della politica di coesione o di ricerca.

Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia sull’ambiente urbano, in cui tra l’altro: chiede agli Stati membri di intensificare gli sforzi per far sì che le città, con le loro politiche, possano raggiungere un'elevata qualità urbana a livello ambientale e sanitario, e di tenere presenti le possibilità offerte dai quadri strategici nazionali di riferimento per affrontare i problemi dell'ambiente urbano, come pure le opportunità nell'ambito del regolamento e dei fondi LIFE+[107]; riconosce l'importanza del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo[108], nonché la necessità di promuovere l'ecoinnovazione attraverso la rapida attuazione del piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP)[109]; incoraggia la Commissione a fornire orientamenti su come gli Stati membri possano utilizzare tali fondi per integrare il rinnovamento urbano nei loro piani nazionali, tra cui, segnatamente, meccanismi innovativi e flessibili per il finanziamento del rinnovamento urbano; invita l'Unione europea, gli Stati membri e le loro città, nell'ambito delle rispettive competenze, a migliorare la qualità della vita nelle città e nelle aree urbane attraverso la promozione e l'attuazione della gestione ambientale integrata.

Il 26 settembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia sull’ambiente urbano, nella quale, fra l’altro: sottolinea la dimensione sociale di un progetto urbanistico sostenibile e raccomanda di migliorare in via generale la qualità della vita nei centri delle città attraverso una strategia globale (soprattutto a carattere sociale, culturale ed ecologico); chiede, quale misura cautelare per salvaguardare i centri storici e gli spazi naturali, i fiumi, i laghi o le zone umide, che si creino, in prossimità di questi luoghi, anelli di protezione a basso indice di edificabilità per evitare le pressioni immobiliari; sottolinea che alcuni centri storici – pregevoli elementi del nostro patrimonio comune – sono da anni abbandonati nelle città: raccomanda di disporre, a livello nazionale, regionale o locale, programmi di aiuto per promuovere un adeguato restauro di queste zone e che includano l’architettura, gli spazi aperti e le piazze nonché le rive dei fiumi, i ponti e altre opere pubbliche; si rammarica del fatto che, sebbene la costruzione urbana sostenibile sia ritenuta uno dei quattro principali settori della “strategia tematica sull’ambiente urbano”, la strategia proposta non contempli alcuna azione specifica in materia; propone che i fondi dell’UE siano assegnati e utilizzati dagli Stati membri al fine di riadattare edifici e quartieri.

Si segnala infine che, facendo seguito agli impegni assunti nella strategia per l’ambiente urbano, la Commissione ha predisposto un documento che contiene le linee guida per la gestione ambientale integrata. Come precisato dalla Commissione non si tratta di previsioni vincolanti ma piuttosto di una sintesi delle informazioni disponibili e delle migliori pratiche finanziate da fondi europei, con lo scopo di assistere le autorità municipali nella definizione di sistemi di gestione ambientale integrata a livello locale. 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 21 marzo 2007 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[110] per non aver presentato, entro i termini previsti, la relazione richiesta ai sensi della decisione 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto[111].

L’art 3, par. 1 della decisione, infatti, prevede l’obbligo per gli Stati membri di presentare, entro il 15 gennaio di ogni anno, una relazione contenente i dati sulle emissioni di gas ad effetto serra, per consentire alla Commissione la valutazione dei progressi effettivi e la preparazione delle relazioni annuali sulle emissioni comunitarie, in applicazione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.

Il 21 giugno 2007, con l’invio della lettera di messa in mora[112], una seconda procedura di infrazione è stata avviata nei confronti dell’Italia per essere venuta meno agli obblighi imposti dalla medesima decisione 280/2004/CE. In questo caso, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, l’Italia avrebbe dovuto trasmettere entro il 15 marzo 2007 una serie di informazioni necessarie alla Commissione per valutare i progressi realizzati dagli Stati membri nella limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra e nell’attuazione del protocollo di Kyoto. Tali informazioni riguardano le politiche e le misure nazionali adottate in materia nonché le previsioni in merito alle emissioni di gas ad effetto serra almeno per gli anni 2010, 2015 e 2020.

 


Articolo 122, commi 1-3
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra
)

 

1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

 

 

L’articolo, ai commi da 1 a 3, prevede una specifica destinazione delle risorse recuperatea seguito di provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale[113].

 

Si ricorda che, da ultimo, il decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007[114],all’articolo 8-bis introdotto durante l’iter di conversione, ha aumentato al 100 per cento la misura – prevista dalla normativa vigente al 60 per cento – di possibile utilizzo delle economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni che cofinanziano programmi di cui alla legge n. 488 del 1992, finanziati altresì con i fondi strutturali dell’Unione europea. Il citato articolo 8-bis, peraltro, ha disposto una procedura volta ad accelerare l’attribuzione delle agevolazioni, anche in assenza degli accertamenti prescritti[115]e del decreto di concessione definitiva delle relative somme[116]. Pertanto, il decreto mediante il quale il Ministro per lo sviluppo economico dispone la concessione provvisoria delle agevolazioni, è sostituito, nella parte a contenuto non discrezionale, dall’atto di liquidazione a saldo e conguaglio delle banche concessionarie.

In base alla disciplina previgente, il Ministero per lo sviluppo economico provvedeva al ricalcolo delle agevolazioni richieste sulla base di propri accertamenti per verificare il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria e di una relazione finale del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Solo successivamente, il predetto Ministero adottava il decreto di concessione definitiva o la revoca delle agevolazioni[117].

Inoltre, è stata disposta una revisione dei criteri di concessione dei principali strumenti di agevolazione finanziati con la legge n. 488 del 1992, con le misure della programmazione negoziata, del contratto di programma e del contratto d’area[118], mediante l’abrogazione della disciplina legislativa vigente, prevista dal decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale[119]. La definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie secondo le disposizioni che regolano i predetti strumenti di agevolazione è demandata ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

In particolare, tale decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia, individua le attività d’impresa, le iniziative e le spese ammissibili, nonché la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni che possono essere concesse nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria. Rispetto all’abrogazione della disciplina legislativa che riguarda la riforma degli incentivi, la norma in esame fa salvo l’eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese[120].

 

Si ricorda, inoltre, che in seguito all’istituzione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 52 della legge n. 448/1998 (legge finanziaria per il 1999), le risorse relative alla legge n. 488/1992, insieme alle altre destinate alle agevolazioni alle attività produttive, sono affluite al Fondo unico, allocato al cap. 7420 (U.P.B. 3.2.3.8) dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, che viene annualmente ripartito con decreto del Ministro delle attività produttive.

Successivamente, l’articolo 60, comma 3, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha istituito un apposito Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive, sul quale avrebbero dovuto confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi in tali aree, in base alla legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area).

Tuttavia, nel nuovo ddl di bilancio riclassificato, il capitolo 7420 risulta iscritto allo stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico con la denominazione “Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese” e rientra nel Macroaggregato 2.1.6. Investimenti (Dipartimento per le imprese), del programma 2.1. “Incentivazione per lo sviluppo industriale”, Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese.

Peraltro, si segnala che nel medesimo stato di previsione, alla Missione 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale, il capitolo 8351 (ex 8428) “Somme da erogare per gli interventi concernenti programmazione negoziata, intesa istituzionale di programma, accordo di programma quadro, patto territoriale, contratto di programma e contratto di area nelle aree depresse”, nell’ambito del programma 5.2. “Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate”, presenta uno stanziamento di competenza nullo.

 

In particolare, ai sensi del comma 1,  le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle predette agevolazioni, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno, vengono destinate alla realizzazione di interventi volti a finanziare:

 

-             un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), finalizzato a favorirne l’inserimento lavorativo, con priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato[121] (lettera a);

-             la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, per il monitoraggio della mobilità dal sud verso il nord del Paese e per favorire i percorsi di rientro (lettera b, introdotta dal Senato)[122];

-             agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di avvio, come definite dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione[123], mediante riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007 (lettera c)[124];

-             lo sviluppo di attività produttive previste da accordi di programma in vigore e interventi finalizzati alla costruzione di centri destinati a Poli di innovazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza[125]. Si tratta, pertanto, delle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna e Basilicata, quest’ultima in regime di “phasing-out” dall’obiettivo Convergenza[126] (lettera d, introdotta dal Senato);

-             la creazione di un“Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE”, da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al D. Lgs. n. 216 del 2006,  di attuazione delle direttive comunitarie del 2003 e del 2004 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto[127] (lettera e);

 

Si ricorda, in proposito, che il citato d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 ha provveduto al recepimento nell’ordinamento nazionale sia della direttiva 2003/87/CE, che della direttiva 2004/101. Il campo di applicazione del decreto (art. 2) riguarda le emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato A e relative ai gas-serra elencati nell’allegato B e prevede l’obbligo di autorizzazione per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso, in linea con le disposizioni del corrispondente articolo della direttiva.

Viene inoltre individuata una procedura che, in linea con le disposizioni della direttiva, conduce dall’approvazione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) – che determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento - all’assegnazione e al successivo rilascio delle quote di emissioni ai singoli impianti. L’art. 11 prevede inoltre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 216/2006, è definito “nuovo entrante” (relativamente ai periodi di riferimento successivi al primo, quindi a decorrere dal 1° gennaio 2008) “un impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione”.

Si ricorda, infine, che al momento è in corso di elaborazione la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, sulla base del PNA delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 (approvato il 18 dicembre 2006 con decreto dei ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico ) e del relativo parere della Commissione europea del 15 maggio 2007 .

La ratio della norma appare quella di limitare le possibili barriere all’entrata derivanti dal fatto che nel PNA sono previste limitate quote gratuite per i nuovi entranti, esaurite le quali i nuovi entranti dovranno pagare!

Lo schema di PNA per il periodo 2008-2012 (sulla base del quale verrà adottata la Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, allo stato in corso di elaborazione) precisa che «L’assegnazione di quote ai “nuovi entranti” soggetti al D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 è gratuita, fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 2.3, fino all’esaurimento della riserva nuovi entranti di cui alla tabella 3.1»

Si segnala, inoltre, che nella relazione della Commissione ambiente sulle tematiche relative ai cambiamenti climatici (approvata il 28 giugno 2007) (Doc. XVI, n. 1 ) uno degli elementi di criticità del meccanismo di emission trading avviato dalla direttiva 2003/87/CE viene individuato “nel vincolo derivante dalla costruzione di nuova capacità produttiva dalle attuali modalità di allocazione delle quote (e in particolare dal dimensionamento della riserva per i nuovi entranti). Con riguardo a tale ultimo profilo sono state evidenziate ulteriori criticità del meccanismo sotto il profilo della concorrenza, legate alla struttura fortemente concentrata del mercato nel quale sono avvenute le allocazioni gratuite dei diritti di emissione”.

 

-             la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti prevista all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (lettera f);

 

Si ricorda che l’articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 448 ha disposto una deduzione forfettaria,per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi,dai ricavi delle imprese degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, per la ristrutturazione delle reti distributive, pari all’1,1% dell’ammontare lordo dei ricavi[128] fino a 2 miliardi di lire (1.032.913,80 euro), dello 0,6% sullo scaglione oltre 2 miliardi e fino a 4 miliardi (2.065.827,60 euro) e dello 0,4% sui ricavi oltre i 4 miliardi. La legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) ha successivamente prorogato, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi, la predetta misura di deduzione forfettaria dai ricavi.  Da ultimo, il comma 393, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha prorogato la misura per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. L’ulteriore proroga della predetta deduzione forfettaria, prevista con la disposizione in esame, produrrà effetti onerosi in termini di minori entrate pari a 52,2 milioni di euro nel 2008, 53 milioni nel 2009 e 53,9 milioni nel 2010.

 

Si segnala che l’articolo 9, comma 2, del disegno di legge in esame (cfr. la relativa scheda di lettura) prevede la proroga per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 della predetta deduzione forfettaria.

 

-             sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno (lettera g);

 

Il comma 2 prevede che in sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 sia adottato entro il mese di febbraio 2008.

 

Il comma 3 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad iscrivere, ai fini del finanziamento degli interventi sopra elencati e nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche delle agevolazioni derivanti dalla legge n. 488/92 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione ha presentato, il 29 giugno 2006, la comunicazione “Attuare il programma comunitario di Lisbona: Finanziare la crescita delle piccole e medie imprese – promuovere il valore aggiunto europeo” (COM(2006)349), nella quale propone una serie di azioni relative al finanziamento delle piccole e medie imprese innovative.

La comunicazione ricorda che nelle conclusioni del Consiglio europeo della primavera del 2006 è stato sottolineato che la piena integrazione del mercato finanziario e la disponibilità di sufficienti finanziamenti sono essenziali per la crescita delle piccole e medie imprese europee e sottolinea che il processo di Lisbona offre un contesto destinato a migliorare la disponibilità di finanziamenti sufficienti mediante riforme a livello nazionale e dell’Unione europea.

 

Il 30 novembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul tema “E’ ora di cambiare marcia – Creare un’Europa dell’imprenditorialità e della crescita”, nella quale, tra le altre cose, sollecita maggiori investimenti nell’istruzione e nella ricerca per sviluppare l’innovazione e la crescita economica; invita gli Stati membri ad incoraggiare lo spirito imprenditoriale e chiede più aiuti alle imprese innovative (“start ups”).

 

Programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013)

Con decisione n. 1639 del 24 ottobre 2006 è stato istituito il programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), volto a contribuire alla competitività e alla capacità innovativa della Comunità in quanto società della conoscenza avanzata, con uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica forte, un’economia sociale di mercato altamente concorrenziale con un elevato livello di tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente.

Il programma quadro presta particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e contribuisce a colmare il divario tra ricerca e innovazione e a promuovere tutte le forme di innovazione.

Il programma, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 3.621.300.000 euro per il suo periodo di durata, persegue i seguenti obiettivi:

-        promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese;

-        promuovere tutte le forme di innovazione, compresa l’ecoinnovazione; accelerare lo sviluppo di una società dell’informazione sostenibile, competitiva e innovativa e capace di integrazione;

-        promuovere l’efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili in tutti i settori, compressi i trasporti.

Gli obiettivi del programma quadro sono perseguiti mediante l’attuazione di programmi specifici[129], fra i quali, in particolare il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, che prevede azioni destinate a sostenere, migliorare, incoraggiare e promuovere:

l’accesso al credito per l’avviamento e la crescita delle PMI e gli investimenti in progetti di innovazione;

la creazione di un ambiente favorevole alla cooperazione tra le PMI, in particolare quella transfrontaliera;

ogni forma di innovazione nelle imprese;

l’ecoinnovazione;

la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione;

riforme economiche ed amministrative a favore delle imprese e dell’innovazione.

Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006, nel sottolineare che l’innovazione è cruciale ai fini della capacità europea di rispondere con efficacia alle sfide e alle opportunità della globalizzazione, ha evidenziato la necessità di un’impostazione strategica volta a creare un ambiente favorevole all’innovazione in cui la conoscenza sia convertita in prodotti e servizi innovativi.

 

Linee direttrici per la crescita e l'occupazione

Le linee direttrici integrate sullacrescita e l'occupazione 2005-2008 (sulle quali si rinvia alla scheda del presente dossier relativa all’art.121), adottate dal Consiglio nel luglio 2005, contengono indicazioni in merito alla politica in favore dell’innovazione.

In particolare, la raccomandazione recante i grandi orientamenti di politica economica sottolinea che il dinamismo dell’economia europea è strettamente dipendente dalla sua capacità innovativa e che pertanto è necessario creare le condizioni economiche di base per favorire l’innovazione. In tale prospettiva ricorda che l’innovazione è solitamente introdotta sul mercato da nuove imprese, le quali potrebbero incontrare particolari difficoltà nel reperire finanziamenti. Sostiene pertanto che l’innovazione potrebbe essere sostenuta da provvedimenti volti a incoraggiare la creazione e la crescita di imprese innovative, nonché a migliorare l’accesso ai finanziamenti. La raccomandazione specifica che la diffusione tecnologica e le politiche volte a meglio integrare l’innovazione e i sistemi di istruzione a livello nazionale potrebbero essere favorite dallo sviluppo di poli e reti dedicati all’innovazione, nonché da servizi di sostegno in materia finalizzati alle PMI.

L’orientamento n. 8, in particolare, stabilisce che, per agevolare l’innovazione in tutte le sue forme, gli Stati membri dovrebbero incentrare i loro sforzi:

-        sul miglioramento dei servizi di sostegno all’innovazione, in particolare di quelli volti alla diffusione e al trasferimento di tecnologie;

-        sulla creazione e lo sviluppo di poli di innovazione, reti e incubatori che mettano in contatto università, istituti di ricerca e imprese anche a livello regionale e locale e contribuiscano a colmare il divario tecnologico tra le regioni;

-        sull’incentivazione del trasferimento transfrontaliero delle conoscenze, anche nel quadro degli investimenti esteri diretti.

 

Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI

Il 4 ottobre 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione “Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l’occupazione – Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI” (COM(2007) 592).

La Commissione riconosce che la politica moderna a favore delle PMI, avviata nel 2005, ha iniziato a dare i suoi frutti, ma ritiene che ulteriori miglioramenti siano ancora possibili a livello comunitario e degli Stati membri, in particolare, al fine  di sbloccare il potenziale che le PMI rappresentano in termini di crescita e di occupazione e di utilizzare appieno le loro capacità di innovazione. La Commissione è convinta della necessità di concentrarsi ancora di più sulle PMI nel quadro del prossimo ciclo di Lisbona per il periodo 2008-2010

 

Coinvolgimento dei giovani nell’occupazione

Il 5 settembre 2007 la Commissione ha presentato la comunicazioneFavorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell’istruzione, nell’occupazione e nella società” (COM(2007) 498). La comunicazione è accompagnata da due documenti, dei quali, il primo analizza per la prima volta la situazione occupazionale dei giovani tra i 15 e i 30 anni nell’UE-27, e il secondo presenta una rassegna analitica delle politiche nazionali sulle attività giovanili di volontariato.

Nel sottolineare l’esigenza di promuovere lo spirito imprenditoriale, la Commissione rileva che solo il 15% dei lavoratori dell’Unione europea sono imprenditori o lavoratori autonomi e che questa percentuale scende al 4,2% per i giovani. Sottolinea, tuttavia, che più della metà dei giovani si dichiara interessata a compiere un percorso imprenditoriale.

La Commissione ritiene pertanto che sia essenziale stimolare l’acquisizione di un atteggiamento imprenditoriale, riconosciuto come competenza fondamentale, mediante l’insegnamento e l’apprendimento e che sia necessario creare le condizioni favorevoli ai giovani imprenditori mediante l’informazione, gli incentivi finanziari e l’eliminazione degli oneri legali e amministrativi inutili. Occorre inoltre affrontare gli specifici ostacoli che le giovani donne incontrano quando intendano creare e dirigere un’impresa. La Commissione prevede di avviare un progetto pilota destinato a promuovere la mobilità dei giovani imprenditori.

La Commissione, in particolare:

§       invita gli Stati membri a incoraggiare la formazione all’imprenditorialità in quanto competenza essenziale e a migliorare la situazione dei giovani imprenditori, ad esempio promuovendo il programma “Imprenditorialità e innovazione”[130] presso imprese ed istituzioni finanziarie, in modo da favorire l’accesso al finanziamento destinato alla creazione di piccole e medie imprese da parte di giovani imprenditori;

§       incoraggia gli Stati membri a servirsi delle politiche nazionali e dei fondi europei, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione ed al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale come pure a qualsiasi altro fondo e programma dell’UE per facilitare il passaggio dei giovani dallo studio al mondo del lavoro.

 

Parere del CESE sul tema “Il potenziale delle imprese, specie quello delle PMI”

Il 27 ottobre 2007 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere di iniziativa sul tema ““Il potenziale delle imprese, specie quello delle PMI” (2007/C 256/03).

In vista dell’imminente revisione degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione per il periodo 2008-2010, il CESE invoca degli orientamenti più mirati e semplificati per le PMI, specialmente per quanto riguarda il capitolo sulle riforme microeconomiche ed inoltre chiede che il 2009 sia proclamato “Anno europeo dell’imprenditorialità”, al fine di porre l’accento sul ruolo fondamentale svolto dagli imprenditori per la crescita e il benessere e incentivare i giovani a prendere in considerazione la carriera di imprenditore.

Il CESE, in particolare, sottolinea che l’Unione europea soffre di una bassa attività di avvio di iniziative imprenditoriali e che, pertanto, occorre potenziare le politiche di aiutoall’avvio e allo sviluppo delle imprese, anche consentendo loro di avviare in modo più rapido e meno costoso la propria attività, adottando misure per migliorarne l’accesso al capitale di rischio, aumentando i programmi di formazione d’impresa, le misure intese a facilitare il loro accesso alle reti e ai servizi di pubblica utilità e creando una rete più fitta di servizi di sostegno per le piccole imprese. Ritiene inoltre necessarie decisioni politiche in vista della riforma dei sistemi tributari, della regolamentazione, dell’accesso al mercato e delle procedure di salvataggio e ristrutturazione, nonché del diritto successorio.

Altrettanto essenziali ritiene i servizi che forniscono informazioni e sostegno alle imprese, specialmente ai piccoli imprenditori. Infine, poiché il timore di fallire ha un forte impatto negativo sulle potenziali start up, il CESE considera necessario adottare un quadro sociale appropriato per i lavoratori autonomi, ai quali andrebbe inoltre offerta più facilmente una seconda opportunità[131].

 


Le tabelle del ddl finanziaria 2008

Tabella C

Nella tabella C del disegno di legge finanziaria gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono pari a 199,850 milioni di euro per il 2008 e 203,1 milioni di euro per il 2009 e il 2010.

Di tale stanziamento, 118,3 milioni di euro per il 2007 e circa 120 milioni di euro per il 2009 ed il 2010, riguardano la missione 18 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) e sono così suddivisi:

§         34,3 milioni di euro per il 2008 e circa 35 milioni di euro per il 2009 ed il 2010 per la legge n. 979 del 1982 recante disposizioni per la tutela del mare, Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento (capitolo 1644, U.P.B. 1.2.2);

§         11,7 milioni di euro per il 2007, 11,8 milioni di euro per il 2009 ed il 2010 per la medesima legge n. n. 979 del 1982 recante disposizioni per la tutela del mare, Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (capitolo 1646/p, U.P.B. 1.5.2);

§         71,8 milioni di euro per il 2007, 72,7 milioni di euro per il 2009 ed il 2010 per la legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 43, recante contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (capitolo 1551, U.P.B. 1.5.2).

La restante parte dello stanziamento complessivo insiste sulla missione 17 (ricerca e innovazione) con 81,6 milioni di euro per il 2008, 83,2 milioni di euro per il 2009 ed il 2010, per il finanziamento di interventi ed investimenti dell’APAT, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (capitolo 3621 U.P.B. 2.1.2 e capitolo 8831 U.P.B. 2.1.6).

Tabella F

Nella tabella F del disegno di legge finanziaria sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa, recate da leggi pluriennali. Va ribadito che con la Tabella F non è possibile modificare il totale complessivo degli stanziamenti previsti dalle leggi di spesa, ma esclusivamente rimodulare le quote annuali di tali stanziamenti. La Tabella F recepisce, inoltre, le variazioni, in aumento o in diminuzione, delle autorizzazioni di spesa, determinate dalle precedenti Tabelle D ed E, ed indica, pertanto, i relativi stanziamenti annuali al netto di tali variazioni.

Con le rimodulazioni delle quote annuali, operate in Tabella F, il Governo intende perseguire una duplice finalità: ridurre l'incidenza delle spese nel primoesercizio finanziario del triennio di riferimento e "ricalibrare" le risorse stanziate sulla base delle effettive capacità di spesa per gli interventi previsti dalle singole leggi.

Si ricorda, infine, che la tabella F indica anche limiti di impegnabilità dei fondi stanziati da leggi pluriennali, tenuto conto dello stato di attuazione delle relative procedure di spesa; sono fatti salvi comunque gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spesa di annualità.

A tal fine, ciascuno stanziamento indicato in Tabella F è contrassegnato da un numero: il numero 1 indica che non sono impegnabili le quote degli anni 2008 e successivi; il numero 2 indica che le quote relative agli anni 2008 e successivi sono impegnabili soltanto al 50%; il numero 3 indica che le quote relative agli anni 2008 e successivi sono interamente impegnabili.

 

Di seguito sono esposte le rimodulazioni più consistenti di stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dell'economia e delle finanze di interesse dell’VIII Commissione, che risultano concentrate nelle seguenti missioni:

§         missione 18 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) con 3,2 milioni di euro per il 2008 e 5,2 milioni di euro per il 2009 relativi alla legge n. 144 del 1999, art. 28 relativo alla metanizzazione dei comuni montani del centro nord (Economia e finanze, capitolo 7151/p, U.P.B. 13.1.6) e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 relativi al Fondo per l’efficienza energetica di cui all’art. 1, comma 352 della legge n. 26 del 2006 (Economia e finanze, capitolo 7076, U.P.B. 13.1.6);

§         missione 33 (fondi da ripartire) con 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del 2008 e del 2009 per la legge n. 183 del 1989 ed il decreto-legge n. 398 del 1993 ( capitolo 7090, U.P.B. 4.1.6) e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la legge 426 del 1998, art. 1, comma 1, recante interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (capitolo 7090, U.P.B. 4.1.6);


PROTEZIONE CIVILE

Stanziamenti relativi alla Protezione civile e alle calamità naturali che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)

 

Nella Missione 8 (Soccorso civile) sono inclusi due programmi di interesse dell’VIII Commissione (Ambiente), collocati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze(Tabella n. 2).

Si tratta dei programmi 8.4 “Interventi per pubbliche calamità” (in cui sono iscritti 129,6 milioni di euro) ed 8.5 “Protezione civile” (con una dotazione di 1.750,8 milioni di euro).

 

Le principali voci di spesa relative al programma 8.5Protezione civile” riguardano il capitolo 7443 per l’ammortamento dei mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi calamitosi (con 807,5 milioni di euro), il capitolo 7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità (299,5 milioni di euro), ed il capitolo 7447 “Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile” (535,2 milioni di euro).


Il disegno di legge finanziaria per il 2008

Articolo 42
(Chiusura dell’emergenza conseguente alla crisi sismica nelle regioni Umbria e Marche del 1997)

 

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e dei piani e programmi predisposti in attuazione delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione e l'erogazione avvengono assumendo come base di calcolo le certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006 e i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma sono determinate ed erogate assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 ed i relativi importi sono progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti di euro 13,6 milioni per l'anno 2008, di euro 11,4 milioni per l'anno 2009, di euro 9,2 milioni per l'anno 2010, di euro 7 milioni per l'anno 2011 e di euro 4,8 milioni per l'anno 2012.

3. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

L’articolo in esame, come evidenzia anche la relazione illustrativa, introduce una serie di disposizioni volte a “chiarire alcune modalità procedurali in occasione del passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza” conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell’Umbria.

Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 dal DPCM 1 dicembre 2006[132]. La medesima proroga è stata disposta anche per lo stato di emergenza dichiarato a seguito dell’evento sismico verificatosi nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.

Il comma 1, lett. c) (su cui infra) reca specifiche misure per i territori interessati da tale ultimo sisma.

 

Il comma 1 prevede, attraverso alcune novelle al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che:

a)      alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni Marche ed Umbria completino gli interventi di ricostruzioni e sviluppo secondo le disposizioni emanate nella vigenza dello stato di emergenza stesso. Tale disposizione viene introdotta aggiungendo un comma 7-bis all’art. 2 del decreto legge n. 6 del 1998 (relativo ai Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma);

b)      venga esteso al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione dei contributi mensili previsti dall’ordinanza n. 2668 del 1997, che il comma 7 dell’art. 3 del decreto legge n. 6 del 1998 proroga, invece, fino alla fine dello stato di emergenza.

Il comma 7 dell’art. 3 del decreto legge n. 6 del 1998 dispone che il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'O.M. 28 settembre 1997, n. 2668 sia prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefìci siano concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

A sua volta il citato art. 7, comma 2, dell’ordinanza n. 2668/1997 prevede l’assegnazione di un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000 e per non più di dodici mesi, per l’autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall’alloggio distrutto o dichiarato inagibile.

c)      vengano prorogati alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000. Viene, infatti, previsto che ai comuni della provincia di Terni colpiti dal terremoto del dicembre 2000 continuino ad applicarsi, alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni recate dall’art. 1, commi 4 e 5, dell’ordinanza del 22 dicembre 2000, n. 3101, e dall’art. 6 dell’ordinanza del 12 aprile 2001, n. 3124. La modifica viene introdotta aggiungendo l’art. 10-bis al decreto legge n. 6 del 1998.

L’art. 1, commi 4 e 5 dell’ordinanza n. 3101/2001 prevedono che sia assegnato, ai fini della sistemazione dei nuclei familiari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale dell'abitazione principale, fino al 31 dicembre 2001, un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000, da erogare con le modalità già previste dall'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei confronti degli stessi soggetti sono altresì sospesi, fino al 31 dicembre 2001, i versamenti di natura tributaria di pertinenza regionale e comunale.

L’art. 6 dell’ordinanza n. 3124/2001 prevede che per la disciplina, anche tecnica, degli interventi dei contributi da destinare ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiate dall'evento sismico, il presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato, operi nell'ambito dei limiti e secondo le procedure di cui alla legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni e relative normative tecniche.

d)      per il periodo 2018-2012, alcuni contributi concessi ai comuni ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 12 del decreto legge n. 6 del 1998, vengano determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione avverrà sulla base delle certificazioni del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e gli importi saranno determinati, negli anni successivi al 2006, con un meccanismo progressivo di riduzione. Tali disposizioni vengono introdotte aggiungendo un comma 5-bis all’art. 12 del decreto legge n. 6 del 1998.

Si ricorda che l’art. 12 del decreto-legge n. 6 del 1998 reca misure a favore dei comuni interessati dalla crisi sismica. In particolare, il comma 1 prevede che a tali comuni venga concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'art. 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe. Ai sensi del comma 2, agli stessi comuni sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno. Infine, il comma 3 prevede che per il biennio 1997-1998, agli stessi comuni per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15% del totale delle abitazioni, vengano concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20% delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

e)      per il 2008-2012, le spese necessarie per le attività volte al potenziamento degli uffici siano determinate in base alla spesa sostenuta nel 2006, con un meccanismo di riduzione negli anni successivi. Tale disposizione viene introdotta aggiungendo un periodo finale al comma 14 dell’art. 14 del decreto legge n. 6 del 1998.

Il vigente comma 14 dell’art. 14 del decreto legge n. 6 del 1998 dispone che le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 468 del 1997, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2% dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

f)        le risorse giacenti nelle contabilità speciali accreditate ai Commissari delegati affluiscano nelle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni e vengano utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare. La modifica viene introdotta aggiungendo un comma 5-bis all’art. 15 del decreto legge n. 6 del 1998.

 

Il comma 2 individua il limite finanziario di intervento per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) con l’utilizzo delle somme esistenti nelle contabilità speciali. Inoltre si provvede all’individuazione degli oneri per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) nei limiti di 13,6 milioni di euro per l’anno 2008, 11,4 milioni di euro per il 2009, 9,2 milioni di euro per il 2010, 7 milioni di euro per il 2011 e 4,8 milioni di euro per il 2012.

Nella relazione tecnica vengono riportate in dettaglio anche le quantificazioni per le singole lett. d) ed e).

 

Il comma 3 prevede, infine, la possibilità per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 47 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, con D.P.C.M., su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma precisa, infatti, che i destinatari della disposizione sono coloro che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari previste:

-        dall’art. 14, commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997;

-        dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997;

-        dall’art. 2 dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998;

-        coloro che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dall’art. 13 dell’ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997.

Nella relazione tecnica viene sottolineato che dall’applicazione del comma 3 deriveranno minori entrate pari a 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

 

Si ricordano brevemente le disposizioni richiamate dalle citate ordinanze.

L’art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997 prevede che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni colpiti dal sisma, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d’acconto ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 28, comma 2, e 29 del DPR 29 n. 600 del 1973. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all’art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile (comma 2). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei danneggiati dal sisma.

Il comma unico dell’art. 2 dell’ordinanza n. 2728/1997 dispone che il termine di cui al richiamato art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997 è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa negli stessi comuni, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

L’art. 2 dell’ordinanza n. 2908/1998 proroga fino al 30 giugno 1999 il termine del 31 dicembre 1998 di cui agli artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728/97. Gli adempimenti conseguenti alla ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30% della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi.

L’art. 13 dell’ordinanza n. 2668/1997 sospende, nei confronti dei soggetti residenti nei comuni gravemente danneggiati dal sisma, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge n. 41 del 1986. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

 

In relazione al contenuto della disposizione in esame, che, al comma 1, lett. c), reca anche talune misure per i territori interessati dal sisma del dicembre del 2000, andrebbe fatto riferimento anche a tali misure nella rubrica dell’articolo.

 


Le tabelle del ddl finanziaria 2008

Tabella C

Nella tabella C del disegno di legge finanziaria compaiono stanziamenti relativi alla protezione civile per complessivi circa 872 milioni di euro per il 2008, che scendono a 734,6 milioni negli anni 2009 e 2010.

Si tratta di finanziamenti relativi al DL n. 142/1991 e finalizzati principalmente al reintegro del fondo di protezione civile (Economia e finanze, cap. 7446/P) e ad attività e compiti di protezione civile (Economia e finanze, cap. 7447/P).

Tabella F

Nella tabella F del disegno di legge finanziaria sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa, recate da leggi pluriennali. Va ribadito che con la Tabella F non è possibile modificare il totale complessivo degli stanziamenti previsti dalle leggi di spesa, ma esclusivamente rimodulare le quote annuali di tali stanziamenti. La Tabella F recepisce, inoltre, le variazioni, in aumento o in diminuzione, delle autorizzazioni di spesa, determinate dalle precedenti Tabelle D ed E, ed indica, pertanto, i relativi stanziamenti annuali al netto di tali variazioni.

Con le rimodulazioni delle quote annuali, operate in Tabella F, il Governo intende perseguire una duplice finalità: ridurre l'incidenza delle spese nel primo esercizio finanziario del triennio di riferimento e "ricalibrare" le risorse stanziate sulla base delle effettive capacità di spesa per gli interventi previsti dalle singole leggi.

Si ricorda, infine, che la tabella F indica anche limiti di impegnabilità dei fondi stanziati da leggi pluriennali, tenuto conto dello stato di attuazione delle relative procedure di spesa; sono fatti salvi comunque gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2007 e quelli derivanti da spesa di annualità.

A tal fine, ciascuno stanziamento indicato in Tabella F è contrassegnato da un numero: il numero 1 indica che non sono impegnabili le quote degli anni 2008 e successivi; il numero 2 indica che le quote relative agli anni 2008 e successivi sono impegnabili soltanto al 50%; il numero 3 indica che le quote relative agli anni 2008 e successivi sono interamente impegnabili.

Di seguito sono riportate le principali rimodulazioni di stanziamenti relativi alle calamità e alla protezione civile (Missione 8, soccorso civile), che assommano a complessivi 171,9 milionidi euro per il2008, 170,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010 e 1.408,3 milioni dal 2011, e che riguardano:

§         gli interventi in favore delle zone terremotate (afferenti al capitolo Economia e finanze, capitolo 7443/P) disposti:

-     ai sensi del DL n. 6/1998, per un importo di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 e 126,5 milioni di euro a partire dal 2011;

-     ai sensi del DL n. 132/1999 per un importo complessivo di 42,8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 e 386,4 milioni di euro a partire dal 2011;

-     ai sensi dell’art. 39-duodecies del D.L. n. 273 del 2005, dell’art. 4, comma 91, della legge n. 350/2003; dell’art. 20, comma 1, DL n. 355/2003, dell’art. 1, comma 203, della legge n. 311/2004 e dell’art. 1, comma 100, della legge n. 266/2005, per un importo complessivo di 100,5 milioni di euro per il 2008, 99,5 milioni di euro per il 2009 e il 2010 e 786,5 milioni di euro a partire dal 2011;

§         i grandi eventi rappresentati dai Giochi del Mediterraneo e dai mondiali di nuoto del 2009, per i quali viene indicato un importo complessivo di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e 64 milioni di euro a partire dal 2011 (ai sensi dell’art. 1, comma 1292, della legge n. 296 del 2006, nonché dell’art. 11-quaterdecies del DL n. 203/2005), insistenti sul capitolo 7449/P-Economia e finanze;

§         la bonifica e riconversione delle acciaierie di Genova-Cornigliano per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e 45 milioni di euro a partire dal 2011 (ai sensi dell’art. 5, comma 14, del DL n. 35/2005), insistenti sul medesimo capitolo 7449/P-Economia e finanze.

 

 


PARTE V
Altre disposizioni del ddl finanziaria di interesse per la Commissione Ambiente


Articolo 2, commi 1-3
(Detrazione ICI prima casa)

 

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

3. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 2 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

I commi da 1 a 3 dell’articolo 2, modificati nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato,recano disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) introducendo una ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale[133].

 

L’Imposta Comunale sugli Immobili, disciplinata dal d.lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è un’imposta reale con gettito destinato ai Comuni.

Il presupposto dell’imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, qualunque sia la loro destinazione.

Soggetti passivi del tributo sono il proprietario dell’immobile, oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non vi hanno sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

L’imposta si calcola applicando all’imponibile un’aliquota variabile dal 4 a al 7 per mille, la cui fissazione è rimessa ad una deliberazione del comune da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non viene adottata, si applica ipso iure l’aliquota del 4 per mille.

 

Il comma 1, introducendo i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 8 del d.lgs. n. 504/1992, prevede l’applicazione di una ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa”.

 

L’articolo 8, comma 2, del citato d.lgs. n. 504/1992 fissa una detrazione ordinaria ai fini ICI di importo annuo pari a 103,29 euro sugli immobili dovuta per l’abitazione principale. La misura del beneficio, che può essere portato in detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae l’utilizzo dell’immobile come prima casa. Inoltre, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

A decorrere dall'anno di imposta 1997, l’importo ordinario della detrazione, fissato al comma 2, può essere ulteriormente incrementato con delibera comunale. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo 8 stabilisce che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento ovvero, in alternativa, la detrazione ordinaria pari a 103, 29 euro, di cui al comma 2, del presente articolo, può essere elevato, fino a 258,23 euro, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il successivo comma 4 estende l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 8 in esame alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

Ai sensi del nuovo comma 2-bis, l’ammontare dell’ulteriore detrazione è fissata in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua.

 

Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, la base imponibile dell’ICI è data dal valore degli immobili gravati da tale imposta. Tale valore è determinato applicando i coefficienti fissati dalla norma alla rendita catastale incrementata del 5%. In particolare:

-        per i fabbricati, il coefficiente è pari a 100, se si tratta di abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia; è pari a 50, se si tratta di uffici e studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale; è pari a 34, se si tratta di negozi e botteghe;

-        per le aree fabbricabili, dal valore commerciale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

-        per i terreni agricoli la misura del coefficiente è pari a 75 e deve essere applicato al reddito dominicale iscritto in catasto, aumentato del 25 per cento.

 

L’ulteriore detrazione sarà fruita fino a concorrenza del suo ammontare e dovrà essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi, in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Il nuovo comma 2-ter dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, recante disposizioni in materia di esclusione dal beneficio è stato modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato.

In particolare, rispetto al testo originario che escludeva dal beneficio i soggetti con un reddito complessivo IRPEF superiore a 50.000 euro, il testo approvato dal Senato dispone la non applicazione dell’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis  con riferimento all’imposta dovuta sugli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli.

 

Il comma 2, modificato dalla Commissione bilancio del Senato, prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sopra esaminate sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Tale trasferimento compensativo per minor gettito ICI è erogato, per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50 per cento, entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Si dispone inoltre che gli eventuali conguagli siano effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

La previsione delle modalità di determinazione dei conguagli sulle somme trasferite in via compensativa è demandata ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministeri dell’interno e degli Affari regionali e delle autonomie locali, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Si rammenta che – in base all’art. 10, co. 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 – i soggetti tenuti al pagamento dell’ICI devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata[134]. Il contribuente ha comunque facoltà di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

 

Il comma 3, inserito durante l’esame in Commissione bilancio del Senato, dispone che, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, i rimborsi di cui al comma 2 finalizzati a compensare il minor gettito ICI vengano erogati a favore di questi ultimi enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Si ricorda infatti che le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia di ordinamento e finanza degli enti locali.

 


Articolo 2, commi 4-5
(Detrazione per canoni di locazione)

 

4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta 2007.

 

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 2 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del DPR n. 917 del 1986[135] ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.

In linea generale le norme, che ai sensi del comma 5 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:

-             una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a));

-             una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d));

-             l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 4, lettera d))

 

L’articolo 16 del TUIR prevede, al comma 1, una detrazione fiscale IRPEF in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431[136]. La misura annua della detrazione, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, è determinata in misura pari a: 

a) 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Il successivo comma 1-bis, prevede una detrazione in favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La misura annua della detrazione, fruibile per i primi tre anni e da rapportare al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

 

La lettera a) del comma 4 inserisce il comma 01 all’articolo 16 TUIR prevedendo una detrazione fiscale in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998.

La misura della detrazione è pari a

a)    300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

b)    150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

 

La norma, in sostanza, non interessa i titolari di contratti di locazione basati su accordi definiti in sede locale i quali continueranno a beneficiare della detrazione già prevista, in misura superiore, dal comma 1 dell’articolo 16 del TUIR, mentre estende il beneficio ai titolari degli altri contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998.

 

La lettera d) del comma 4 inserisce nell’articolo 16 del TUIR i nuovi commi da 1-ter a 1-sexies.

Il comma 1-ter estende l’applicazione della detrazione prevista dal comma 1-bis, lettera a) dell’articolo 16 del TUIR ai contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni.

La detrazione spetta per i primi tre anni, purchè l’immobile risulti abitazione principale del giovane e sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari.

 

Non appare chiaro se il beneficio fiscale interessi anche i contratti già stipulato alla data di entrata in vigore della disposizione. In caso affermativo, peraltro, andrebbe precisato se l triennio da considerare decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data di entrata in vigore della norma in commento.

 

La lettera d) del comma 4, inoltre, stabilisce che le nuove detrazioni, di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’articolo 16 del TUIR come introdotte dalla medesima lettera d):

-      non sono cumulabili tra loro, né sono cumulabili con le altre detrazioni previste dall’articolo 16 del Tuir. Il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (comma 1-quater);

-      sono stabilite su base annua e con riferimento al singolo contratto. Pertanto, la misura del beneficio è da ripartire tra gli aventi diritto (comma 1-quater) ed è da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. La norma precisa che per abitazione principale si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione e i suoi familiari dimorano abitualmente (comma 1-quinquies).

Le modifiche introdotte, rispettivamente, dalla lettera b) e dalla lettera c) del comma 4 in esame hanno la finalità di coordinare i criteri generali di ripartizione della detrazione (tra gli aventi diritto e in base al periodo spettante) già previsti, a normativa vigente nel comma 1 e nel comma 1-bis dell’articolo 16 del TUIR;

-      in caso di c.d. incapienza è disposta l’attribuzione di una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella suddetta imposta. L’incapienza si verifica qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR) e delle detrazioni concernenti alcune tipologie reddituali (art. 13 TUIR). Le modalità di attribuzione verranno determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 1-sexies);

-          entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007 (comma 5).

 

Non è previsto il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16 del TUIR come introdotto dal comma 4 in esame.

La norma sembra includere tra i soggetti aventi diritto al rimborso perché incapienti, anche i titolari di contratti di locazione cui spetta la detrazione ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR.

 


Articolo 2, commi 10-11
(Detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni)

 

10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

I commi 10 e 11 dell’articolo 2 recano disposizioni fiscali in favore dei contribuenti che dichiarano il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Si stabilisce, infatti, che ai fini della determinazione dell’importo delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 13 del DPR n. 917 del 1986[137] non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze rilevi.

In particolare, il comma 10 modifica gli articoli 12 e 13 del TUIR e il comma 11 dispone che le modifiche introdotte entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.

 

Gli importi delle detrazioni fiscali stabiliti dagli articoli 12 e 13 del TUIR - rispettivamente, per familiari a carico e per tipologia di reddito dichiarato – sono determinati in misura decrescente al crescere degli scaglioni di reddito complessivo. Inoltre, al fine di garantire la proporzionalità inversa tra redditi dichiarati e misura del beneficio anche all’interno di ciascuno scaglione di reddito, le norme stabiliscono che la detrazione effettivamente fruibile, è determinata in base ad una formula matematica che prevede l’utilizzo del reddito complessivo quale elemento che garantisce la predetta proporzionalità inversa.

 

La lettera a) del comma 10 inserisce nell’articolo 12 TUIR il nuovo comma 4-bis, in base al quale, per la determinazione della detrazione fiscale effettivamente fruibile di cui al comma 1, in luogo del “reddito complessivo” deve essere utilizzato “il reddito complessivo al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all’articolo 10, comma 3- bis”.

 

Il comma 1 dell’articolo 12 stabilisce, tra l’altro, le seguenti misure delle detrazioni per carichi di famiglia:

§       per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

§       b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

§       800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

§       750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

 

La relazione illustrativa del Governo ricorda che “resta fermo che il limite di reddito complessivo per individuare i familiari a carico, stabilito dall’articolo 12, comma 2, TUIR, resta determinato al lordo del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, posto che il comma 4-bis di cui si propone l’inserimento fa riferimento solo al comma 1 del medesimo articolo 12”.

 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

 

La lettera b) del comma 10 dispone l’inserimento nell’articolo 13 TUIR del nuovo comma 6-bis, in base al quale, ai fini del presente articolo, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui al sopra illustrato articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

 

Ai sensi dell’articolo 13 TUIR, le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assimilati, rapportate al periodo di lavoro nell’anno, sono (comma 1):

a)      1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione ai giorni di lavoro svolti durante l’anno, non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, la rideterminazione della sopra indicata detrazione in rapporto al periodo di lavoro dell’anno non può ridurre la detrazione stessa ad un importo inferiore a 1.380 euro;

b)      1.338 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c)      1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro .

La detrazione effettivamente spettante è poi aumentata, per i percettori di reddito complessivo compreso tra 23.001 e 28.000 euro, di un importo variabile tra 10 e 40 euro (comma 2).

Le detrazioni per i redditi di pensione, non cumulabili con quelle per i redditi di lavoro dipendente, rapportate al periodo di pensione nell’anno, sono le seguenti (comma 3):

a)      1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, non può essere inferiore a 690 euro;

b)      1.255 euro, ai quali si aggiunge un importo pari al prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

c)      1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

Il comma 4 dell’articolo 13 del TUIR riconosce detrazioni di maggiore importo per i pensionati aventi almeno 75 anni di età.

Più precisamente, qualora alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrano uno o più redditi di pensione, spetta a questi ultimi una detrazione d’imposta in luogo di quella di cui al precedente comma 3 (detrazioni per i redditi di pensione) e non cumulabile con quella prevista dal comma 1 per i redditi di lavoro dipendente.

Tale detrazione ammonta a:

a)      1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante, in relazione al periodo di pensione goduto nell’anno, deve essere comunque non inferiore a 713 euro;

b)      1.297 euro, aumentati del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia compreso tra 7.751 e 15.000 euro;

c)      1.297 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.001 e 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

Le detrazioni per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali non si applicano le detrazioni previste, per questo tipo di lavoro, dal comma 1 del nuovo articolo 13, per i redditi di lavoro autonomo, per i redditi d’impresa, comprese le imprese minori, per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere sono quelle appresso indicate (comma 5 dell’articolo 13 del TUIR). Tali detrazioni non sono cumulabili con quelle di cui ai precedenti commi da 1 a 4:

a)      1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b)      1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

 

In merito alla formulazione della norma, sarebbe opportuno intervenire attraverso una novella delle norme modificate, piuttosto che con l’inserimento di commi aggiuntivi.

 


Articolo 2, commi 12-14
(Proroga al 2008-2010 della detrazione
per le ristrutturazioni immobiliari)

 

12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.

14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

 

I commi da 12 a 14 dell’articolo 2 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie.

In particolare, i commi 12 e 14 prorogano le disposizioni in materia di detrazione IRPEF e il comma 13 proroga l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.

 

Il comma 12 dispone la proroga della detrazione IRPEF che viene fissata in misura pari al 36 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Ai sensi del comma 14, la detrazione fiscale di cui al comma 12 spetta se risulta evidenziato in fattura il costo della relativa manodopera.

Rimangono, invece, confermate le altre condizioni previste per le medesime agevolazioni relative alle spese sostenute fino al 2007.

Gli interventi oggetto della proroga di cui al comma 12 sono:

§       a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), e successive modificazioni, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1 (“Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio”) della legge n. 449 del 1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”).

§       b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), nel testo vigente al 31 dicembre 2003, purché eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

La relazione illustrativa del Governo precisa che la fattispecie in esame si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, successivamente, abbiano provveduto alla vendita o all’assegnazione degli immobili stessi.

 

Il comma 13 dispone la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, dell’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) fatturate dal 1° gennaio 2008.

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (aliquota al 10 per cento in luogo dell’aliquota ordinaria del 20 per cento), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ed in particolare:

a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

La relazione illustrativa del Governo sottolinea che la proroga concessa dal comma 13 in commento “è motivata dalla circostanza che la direttiva del Consiglio 2006/18/CE del 14 febbraio 2006 consente agli Stati membri di prorogare, fino al 31 dicembre 2010, l’esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro”.

 

Si segnala che ai fini della proroga dell’aliquota agevolata IVA non è richiesta, diversamente dalla proroga della detrazione IRPEF, l’evidenziazione in fattura del costo della manodopera. 

 

 


Articolo 2, commi 15-18
(Proroga al 2010 delle agevolazioni
per la riqualificazione energetica degli edifici)

 

15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

 

Zona climat.

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali
Coperture pavimenti

Finestre comprensive di infissi

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 

18. Ai fini di quanto disposto al comma 15:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

I commi da 15 a 18 dell’articolo 2 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

I commi da 16 a 18 sono stati inseriti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato.

 

Il comma 344 dell'articolo unico della legge 296/2006 ha previsto una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[138] emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

La tabella citata, di seguito riportata, individua i valori limite consentiti per il consumo annuo di energia per il riscaldamento nei mesi invernali (espressi in KWH) per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso.

 

Rapporto di forma dell’edificio

Zona climatica

 

A

B

C

D

E

F

S/V

fino a
600
GG

a
601
GG

a
900
GG

a
901
GG

a
1400
GG

a
1401
GG

A
2100
GG

a
2101
GG

a
3000
GG

oltre
3000
GG

Valori limite vigenti

<0,2

10

10

15

15

25

25

40

40

55

55

>0,9

45

45

60

60

85

85

110

110

145

145

valori limite applicabili dal 1° gennaio 2008

<0,2

9,5

9,5

14

14

23

23

37

37

52

52

>0,9

41

41

55

55

78

78

100

100

133

133

valori limite applicabili dal 1° gennaio 2010

<0,2

8,5

8,5

12,8

12,8

21,3

21,3

34

34

46,8

46,8

>0,9

36

36

48

48

68

68

88

88

116

116

 

I valori limite riportati in tabella sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:

a)      S, espressa in metri quadri, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;

b)      V e il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

 

Il comma 345 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l’installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti a requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/mqK (e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico) indicati nella tabella seguente, come modificata dal comma 17 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria.

 

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali

Finestre comprensive di infissi

 

 

Pavimenti

Copertura

 

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 

Il comma 346 stabilisce una detrazione d’imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

 

Il comma 347 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

 

Il comma 348 ha stabilito, inoltre, le seguenti ulteriori condizioni per fruire delle detrazioni:

a)      l’asseverazione della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;

b)      l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale in base all’articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005.

L’attestato di certificazione energetica è previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli sia intervenuta una ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti ovvero la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. L’attestato ha una validità temporale di dieci anni.

Qualora la certificazione energetica non sia prevista, il contribuente deve acquisire un “attestato di qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.

Anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili.

 

Il comma 349 rinvia, in merito alle definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei commi in commento, a quelle fornite dal citato del decreto legislativo n. 192 del 2005.

L’individuazione delle modalità attuative dell’articolo è inoltre rinviata ad un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che è stato emanato il 19 febbraio 2007 (in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007).

Tra l'altro l'articolo 10 del decreto dispone che la detrazione prevista dalle norme in esame non è cumulabile con le altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi (le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie previste ai sensi della legge 449/1997 ) mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato al riguardo la circolare interpretativa 31 maggio 2007 n. 36.

 

Il comma 15 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. Si tratta di:

-          spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

-          spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

-          spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

-          spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della finanziaria 2007).

 

Il comma 18 reca alcune precisazioni con riferimento alla proroga delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici disposta dal comma 15 dell'articolo in esame.

In particolare, la lettera a) stabilisce che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008.

La lettera b) prevede la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione.

La lettera c) specifica che non è richiesta l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio (articolo 1, comma 348, lettera b), della legge 296/2006) per:

§       gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;

§       l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 del medesimo articolo 1).

 

Il primo periodo del comma 16 dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 nonché 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

 

I commi 353, 358 e 359 della finanziaria 2007 recano agevolazioni fiscali dirette a incentivare acquisti per l’incremento dell’efficienza energetica. Le norme introducono una detrazione fiscale per le spese, effettuati entro il 31 dicembre 2007, relative a:

-        sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (comma 353). La detrazione è pari al 20% delle spese e comunque per un importo non superiore a 200 euro per ciascun apparecchio;

-        acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW (comma 358). La misura della detrazione è pari al 20% della spesa e comunque per un importo massimo di 1.500 euro per motore;

-        acquisto e installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW (comma 359). La detrazione è pari al 20% della spesa e comunque per un importo non superiore a 1.500 euro per intervento.

Ai sensi del comma 360, la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 358 e 359 e le modalità applicative delle relative disposizioni sono rinviate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il decreto cui fa riferimento la norma in esame corrisponde, in particolare, ad un decreto interministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico emanato in attuazione del comma 349 della finanziaria 2007 e contenente modalità applicative relativamente ai commi da 344 a 348 della finanziaria 2007.

In data 19 febbraio 2007, oltre al decreto richiamato dalla norma, è stato emanato anche un altro decreto interministeriale, in particolare un decretodel Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

 

Non appaiono evidenti gli effetti dell'applicazione del D.M. recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai commi 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007. Infatti tali disposizioni prevedevano agevolazioni tributarie per apparecchi domestici, motori industriali e variatori di velocità e hanno ricevuto attuazione con un altro D.M. (si veda sopra). Peraltro, durante l'esame in Commissione Bilancio, il governo ha presentato una relazione tecnica sull'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame. Tale relazione afferma che " l'emendamento semplifica le modalità applicative ... pertanto, essendo procedurale, non comporta effetti di gettito".

 

Il secondo periodo del comma 16 prevede una corrispondente riduzione delle assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore delle imprese previste nell’ambito dell’intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488  a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate. Si autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

 

La disposizione in esame non appare chiara.

L’utilizzo del termine “corrispondentemente ridotte” ed il richiamo ad un decreto ministeriale di variazioni di bilancio, sembrerebbe indicare che l’applicazione all’articolo 1, commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007 reca un onere, il cui ammontare tuttavia non viene indicato.

Per quanto riguarda le risorse della legge n. 488 del 1992 per le agevolazioni alle attività produttive, si ricorda che esse sono  assegnate dal CIPE in sede di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per essere poi trasferite all’apposito piano di gestione del Fondo unico incentivi alle imprese, ora confluito, ai sensi dell’articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 nel Fondo per la competitività e lo sviluppo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 luglio 2007, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse del Fondo per il 2007 non risultano essere assegnate risorse alla legge n. 488 (il decreto ha  confermato, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate l’assegnazione di 135 milioni per il 2007 per gli interventi della programmazione negoziata (contratti di programma).

Si ricorda, infine, che per quanto riguarda il FAS, il CIPE non ha ancora provveduto al riparto delle risorse aggiuntive 2007-2009.

 

Il comma 17 sostituisce la tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2007 con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007. La nuova tabella proposta, di seguito indicata, inverte i valori per i pavimenti e la copertura nell’ambito delle strutture opache orizzontali. La modifica è effettuata per correggere un errore materiale.


La nuova tabella 3 vigente è la seguente:

 

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali

Finestre comprensive di infissi

 

 

Copertura

Pavimenti

 

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il piano d’azione in materia di politica energetica europea per il periodo 2007-2009, approvato dal Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007 (per maggiori informazioni sugli obiettivi del Piano d’azione si veda la scheda relativa all’articolo 30) fa proprie, tra l’altro, le priorità individuate dal piano d’azione sull’efficienza energetica(COM(2006)545), presentato dalla Commissione il 19 ottobre 2006.

In particolare, il Consiglio europeo invita a perseguire l’obiettivo di risparmiare il 20 % del consumo primario di energia nell’Unione europea, entro il 2020, attraverso interventi nei settori delle apparecchiature e degli elettrodomestici, dell’edilizia, dei trasporti, della produzione e trasporto di energia nonché attraverso la promozione di accordi internazionali che l’UE potrebbe proporre già nel corso del 2007.

Per ciò che concerne il settore dell’edilizia il piano d’azione sull’efficienza energetica propone di realizzare, nei prossimi sei anni[139], una serie azioni prioritarie, anche a carattere normativo, finalizzate all'efficienza energetica e all'efficacia economica.

Il piano d'azione include, tra l’altro, misure mirate di tipo settoriale e orizzontale che, in primo luogo, intendono fissare requisiti di efficienza in materia di energia dinamica, rendendo un ampia gamma di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, sviluppando servizi per l’effecienza energetica negli usi finali e rendendo gli edifici più efficienti sotto il profilo energetico.

In questo contesto, nel settore edilizio il piano propone:

§       la definizione di requisiti minimi di efficienza per edifici nuovi o ristrutturati;

§       la messa a punto, entro la fine del 2008, di una strategia per gli edifici a bassissimo consumo di energia, o case passive[140], con l’obiettivo di rendere molto più diffusi questi edifici entro il 2015;

§       l’ampliamento del campo d’applicazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia[141], estendendola a tutte le ristrutturazioni di edifici[142], a partire dal 2009.

I progressi del piano d’azione saranno valutati sia nel quadro del periodico riesame strategico della politica energetica dell'UE, previsto dal Libro verde sull’energia, sia nell’ambito di una revisione di medio termine che, nel 2009, dovrebbe avvalersi, tra l'altro, dei piani nazionali d'azione per l'efficienza energeticaprevisti dalla direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 ottobre 2006 la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia[143], mediante l’invio di una lettera di messa in mora, per non aver correttamente recepito nel proprio ordinamento le disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia. Il termine di recepimento della direttiva scadeva il 4 gennaio 2006. La direttiva figurava nell’allegato A della Legge comunitaria 2003[144].

La Commissione rileva che il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 di “attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”, costituisce un quadro generale di riferimento la cui concreta attuazione è demandata a specifiche norme successive quali decreti, linee guida e relazioni, da approvare entro termini compresi tra 120 e 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo stesso. La Commissione contesta all’Italia di non aver proceduto all’adozione di tali provvedimenti o, in ogni caso, di non averli notificati alla Commissione.

Per altro, a seguito dell’adozione del  D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 - contenente disposizioni correttive ed integrative al citato D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, espressamente apportate anche al fine di meglio conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE – la procedura risulta provvisoriamente archiviata.


Articolo 2, commi 19-22
(Aliquote ridotte per atti di trasferimento di immobili
in aree di edilizia residenziale)

 

19. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».

20. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

21. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

22. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

 

I commi da 19 a 22 dell’articolo 2 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.

 

L’articolo 33, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) dispone che ai trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

L’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223/2006, come modificato in sede di conversione, dispone l’abrogazione del citato comma 3 il quale, tuttavia continua ad applicarsi “per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di  locazione”.

 

La norma introduce un nuovo regime di imposizione indiretta per tali trasferimenti fissando l’imposta di registro in misura pari all’1%, imposta ipotecaria in misura pari al 3% e imposta catastale in misura all’1%.

 

In particolare, il comma 19, inserendo un periodo all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro[145], dispone l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1 per cento relativamente agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

 

L’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 131/1986 contiene un elenco di trasferimenti di beni immobili, distinti per tipologia di bene e per natura dei soggetti contraenti, individuano per ciascuna fattispecie la misura dell’imposta di registro da applicare. In particolare, per il trasferimento di diritti reali su immobili, di fabbricati e di terreni agricoli le aliquote ordinarie previste sono pari a, rispettivamente, 8%, 7% e 15%. La norma prevede, poi, alcune aliquote agevolate che riguardano: il trasferimento di immobili di particolare interesse storico, artistico e archeologico (3%); il trasferimento di abitazioni non di lusso[146] (3%); il trasferimento di fabbricati esenti da IVA in favore di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni[147] (1%). Infine, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro) relativamente a: trasferimenti in favore dello Stato, enti pubblici territoriali o consorzi  costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane, trasferimento di beni immobili situati all’estero o diritti reali sugli stessi, trasferimenti in favore di ONLUS e di istituzioni riordinate in aziende di aziende di servizi[148]

 

Rispetto alla normativa vigente, l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1%:

§       viene estesa a quelli destinati all’edilizia residenziale, non essendo più richiesto il requisito della convenzione;

§       viene introdotta la condizione in base alla quale l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.

Il comma 20 modifica l’articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali[149], prevedendo l’applicazione dell’imposta ipotecaria, con aliquota al 3 per cento, per la trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

Rispetto alla normativa vigente:

§       alle trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale convenzionata si applicherebbe, in luogo dell’imposta in misura fissa (di cui all’articolo 36, comma 15 del DL n. 223/2006, abrogato dal comma 21 dell’articolo in esame), l’aliquota del 3%;

§       le trascrizioni relative agli immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati di edilizia residenziale non convenzionata sarebbero soggette all’aliquota ridotta del 3%.

 

Il comma 21 prevede, a fini di coordinamento, l’abrogazione del citato comma 15 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

L’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223 del 2006 ha abrogato l’articolo 33, comma 3 della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), con la sola eccezione dei trasferimenti di immobili siti in piani particolareggiati diretti all’attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata. Il regime agevolato introdotto con la legge finanziaria 2001 prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.

Sarebbe opportuna una conferma in merito all’effettiva disapplicazione, in generale, del regime agevolato disposto dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Ciò in quanto l’abrogazione di una norma che reca abrogazione di un’altra disposizione non comporta, in ogni caso, la rivivescenza della prima norma soppressa.

 


Articolo 9, commi 39-40
(Detrazioni d’imposta per spese di formazione dei docenti delle scuole e per i canoni di locazione studenti fuori sede)

 

39. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

40. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

 

L’articolo 9, comma 39, concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione, applicabile sul limite massimo di spesa di 500 euro.

L’importo massimo della detrazione fruibile è pertanto di 95 euro.

 

Le spese devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico.

La detrazione spetta fino a capienza del debito di imposta lordo e fino ad un importo massimo di 500 euro di spesa.

 

Il comma 40 dell’articolo 9 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

La detrazione massima fruibile è di 500 euro, pari al 19 per cento applicabile sul limite massimo di 2.633 euro.

Il comma 40 modifica a tal fine la lettera i-sexies) del comma 1 dell’articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Si tratta della disposizione – introdotta dal comma 319 dell’articolo 1 (unico) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) – che ha concesso la detrazione del 19 per cento, ai fini IRPEF, dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati, ai sensi della legge n. 431 del 1998[150], dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. 

La disposizione richiede che la facoltà universitaria sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza, il quale disti da quest'ultimo almeno 100 chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, ha ribadito, al punto 2.3, che per poter beneficiare della detrazione è necessario che le due condizioni previste dalla norma (distanza di 100 chilometri tra il comune di residenza e quello sede dell’università e appartenenza dei due comuni a diverse province) siano contemporaneamente soddisfatte.

Poiché il limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione del 19 per cento è fissato a 2.633 euro annui, la detrazione massima annua fruibile ammonta a 500 euro.

 

Con la novella del comma 40 in commento pertanto, la detrazione sopra illustrata viene estesa – alle medesime condizioni - ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 


Articolo 9, commi 64-69
(Fondo per le vittime dell’amianto)

 

64. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

65. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 64 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

66. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

67. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

68. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

69. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 64, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

I commi da 64 a 69, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto (di seguito “Fondo”).

 

Tale Fondo, che ha contabilità autonoma e separata, opera (comma 64) in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”. Le prestazioni del Fondo, inoltre, operano in favore degli eredi in caso di premorienza.

 

Ai sensi del comma 65, le prestazioni del Fondo non escludono i diritti di cui alle norme generali e speciali dell’ordinamento, cumulandosi con essi.

 

Per quanto riguarda la disciplina dei rischi derivanti dalle attività lavorative che comportano l’esposizione ad amianto, si ricorda che l’articolo 13, commi 6, 7 e 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257[151], e successive modificazioni, concede un beneficio previdenziale a determinate categoria di lavoratori che durante l’attività lavorativa siano stati esposti all’amianto.

Tale beneficio consiste nell’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. In particolare:

-          ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto si applica il coefficiente di 1,5 (comma 6);

-          al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale documentata dall’INAIL a causa della medesima esposizione, si applica il coefficiente di 1,5 (comma 7);

-          all’intero periodo di esposizione all’amianto soggetto alla relativa assicurazione INAIL, purché di durata superiore a 10 anni, si applica il coefficiente di 1,25 (comma 8), utile solamente ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.Si ricorda tuttavia che, sino al 1° ottobre 2003 (cioè sino al giorno antecedente all’entrata in vigore del D.L. 269 del 2003), era invece previsto un coefficiente pari all’1,5 che si applicava anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione (cfr. infra).

 

L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 (nella formulazione vigente prima della modifica introdotta dal già citato decreto-legge n. 269 del 2003) ha dato luogo a notevoli problemi interpretativi per l’individuazione dei relativi beneficiari. Sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro, il quale, nel corso della XIII legislatura, ha istituito un apposito tavolo tecnico ed ha emanato circa 150 atti di indirizzo rivolti all’INAIL con i quali sono state individuate le singole aziende, e i singoli reparti all’interno delle stesse, alle quali si ritiene applicabile il citato articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992. Sulla base di tali atti di indirizzo, l’INAIL ha poi rilasciato ai lavoratori interessati le certificazioni attestanti il diritto al beneficio e alcuni lavoratori hanno iniziato a percepire il trattamento pensionistico. Diversi datori di lavoro hanno però ritenuto che tali atti di indirizzo comportassero una disparità di trattamento sia all’interno di una stessa azienda, sia tra diverse aziende, per cui si è cerato un notevole contenzioso. Per risolvere il contenzioso è intervenuto quindi l’articolo 18, comma 8, della L. 31 luglio 2002, n. 179, il quale ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL antecedentemente alla data di entrata in vigore della medesima L. 179/2002 sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro per l’individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali sopra illustrati. Scopo della norma è stato dunque quello di dare certezza ai lavoratori che hanno ricevuto dall’INAIL le suddette certificazioni.

L’articolo 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269[152], convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, come detto, ha modificato in pejus la disciplina concernente i benefici previdenziali, riducendo la misura del coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi a favore dei lavoratori esposti all’amianto da 1,5 a 1,25, con decorrenza dal 1° ottobre 2003. Il nuovo coefficiente inoltre deve applicarsi, con la medesima decorrenza, soltanto per la determinazione della misura del trattamento previdenziale e non anche per la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione (i cosiddetti requisiti minimi contributivi). Quindi, mentre per le ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 13 della L. 257 del 1992, il coefficiente resta pari a 1,5 ed ha effetto solo per la maturazione del diritto, per la fattispecie relativa all’esposizione all’amianto per un periodo di esposizione superiore a 10 anni, il valore del coefficiente viene ridotto a 1,25, ed è valido solo ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche.

L’articolo 47 del D.L. 269 del 2003 ha inoltre previsto che le nuove misure si applicassero anche ai lavoratori a cui fossero state rilasciate le certificazioni dall'INAIL relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima dell'entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, ovvero prima del 1° ottobre 2003[153]. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. 269, il diritto alla pensione anche con i benefici previdenziali riconosciuti per l’esposizione all’amianto, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

Tale articolo peraltro ha inteso estendere la rivalutazione del periodo di esposizione all’amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. Si prevede infatti che il beneficio viene riconosciuto in favore dei lavoratori (tutti i lavoratori, anche quelli non assicurati presso l’INAIL) che siano stati esposti (per un periodo superiore a 10 anni) all'amianto "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno". Resta fermo che tali limiti non concernono i soggetti per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La sussistenza dell'esposizione all'amianto e la sua durata devono essere accertate e certificate dall'INAIL.

È stato disposto l’obbligo, infine, per i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefìci, di presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale contenente le modalità di attuazione dell’articolo in oggetto[154], a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Sulla materia in esame è intervenuto in seguito l’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) che ha provveduto a ripristinare le disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992, vigenti anteriormente al 2 ottobre 2003 - data di entrata in vigore del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 326 del 2003, che ne aveva modificato la disciplina - a favore dei lavoratori che abbiano maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della L. 257 del 1992 o presentato domanda di riconoscimento all’INAIL entro il 2 ottobre 2003 ovvero abbiano ottenuto sentenze favorevoli per le cause già avviate entro la medesima data.

Il suddetto articolo 3, comma 132, inoltre, precisa che restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL.

Pertanto, per il combinato disposto dell’articolo 47, comma 6-bis del D.L. 269 del 2003 e dall’articolo 3, comma 132, della L. 350 del 2003, le disposizioni previgenti al D.L. 269 continuano ad applicarsi in favore dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, alternativamente:

-          abbiano già ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, del beneficio previdenziale in oggetto;

-          abbiano già presentato domanda all’INAIL per il rilascio del certificato attestante lo svolgimento di attività lavorative con esposizione ultradecennale all’amianto;

-          abbiano già maturato il diritto alla pensione anche con contributi riconosciuti per lavorazioni esposte all’amianto ;

-          abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;

-          siano percettori di trattamenti di mobilità.

In questi casi la misura del coefficiente di moltiplicazione per il periodo di esposizione all’amianto è ancora pari a 1,5 e vale sia per il raggiungimento del diritto sia per la determinazione della misura della pensione.

Si consideri inoltre che con l’articolo 3, comma 133, della citata L. 350 del 2003 i benefici previdenziali previsti dalla L. 257 del 1992 a favore dei lavoratori esposti all’amianto sono stati estesi – a decorrere dal 2004 – anche ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio che siano stati esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dal periodo di esposizione al rischio.

Le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal D.L. 269 del 2003 sono state quindi stabilite con il D.M. 27 ottobre 2004 che ha previsto una disciplina a doppio binario, distinguendo tra i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all’amianto per periodi lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e quelli che, invece, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione INAIL e che hanno maturato, sempre alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali[155].

Pertanto per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL si applica il disposto dell’art. 47 del citato D.L. 269 e, pertanto, la maggiorazione di un anno di contribuzione si verifica ogni quattro anni di contribuzione anziché ogni due (coefficiente pari a 1,25 anziché 1,50).

I lavoratori soggetti all’assicurazione INAIL devono presentare domanda all’INAIL (entro il 15 giugno 2005) solo nel caso in cui non lo abbiano già fatto. A questi soggetti si applica la disciplina previgente al D.L. 269 del 2003.

Il decreto ministeriale precisa infine che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto, non può comunque risultare superiore a 40 anni, ovvero al limite massimo stabilito dai regimi pensionistici di appartenenza (qualora sia inferiore a 40 anni).

 

Si segnala inoltre che l’articolo 1, comma 567, della L. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) detta una disciplina particolare per quanto riguarda le competenze alla certificazione dell’esposizione all’amianto per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA.

Si prevede quindi che, per i lavoratori marittimi, la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto siano accertate e certificate dall’IPSEMA e non più, come prevedeva la normativa previgente[156], dall’INAIL, con la precisazione che comunque restano valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia del 27 ottobre 2004, in attuazione dell’articolo 47 del D.L. 269 del 2003[157].

Inoltre si ricorda che con il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 si è provveduto[158] al recepimento della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il menzionato decreto legislativo, al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria, ha provveduto ad inserire nel D.Lgs. 626 del 1994 il nuovo Titolo VI-bis con cui (fermo restando quanto previsto dalla L. 257 del 1992) viene introdotta una nuova disciplina relativa alla protezione dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, provvedendo contestualmente ad abrogare il Capo III del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, recante la precedente disciplina in materia.

 

Si consideri infine che la XI Commissione della Camera ha avviato l’esame in sede referente della proposta di legge A.C. 2298 (Pignataro ed altri), volta ad estendere i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che, in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, siano stati esposti all’amianto, anche a coloro i quali siano stati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 27 marzo 1992, n. 257.

 

Il Fondo eroga (comma 66), nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124[159], nonché alle prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 13, comma 7, della richiamata L. 257 del 1992. Tale prestazione è fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.

Si osserva in proposito che il testo non specifica i criteri a cui deve attenersi l’INAIL nella definizione della percentuale della rendita né gli organi del medesimo istituto a cui spetta tale determinazione.

 

Il richiamato articolo 13, comma 7 prevede, appunto, che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (cfr. amplius supra).

 

Il finanziamento del Fondo (comma 67) è, per un quarto, a carico delle imprese e, per tre quarti, a carico del bilancio dello Stato. Per la quota a carico delle imprese si provvede mediante un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. L'onere a carico dello Stato è fissato in 30 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e in 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

 

Infine, i commi 68 e 69 concernono la gestione, l'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.

In particolare, il comma 68 istituisce, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato amministratore per la gestione del Fondo, stabilendo altresì che la durata in carica degli organi e i compiti del Fondo siano determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, cioè entro il 30 marzo 2008.

Allo stesso tempo, sono rimandate ad un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (comma 69), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare anche in questo caso entro il 30 marzo 2008, l’organizzazione e il finanziamento del Fondo nonché le modalità di erogazione delle prestazioni.

 


Articolo 10
(Trasporto pubblico locale)

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nella prospettiva del processo di riforma del settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008.

2. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinata per 220 milioni di euro all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione, per 150 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per 130 milioni di euro per il finanziamento dell'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

3. Le risorse per l'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni sono ripartite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

6. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al comma 2, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al comma 2.

7. Le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, si applicano anche alle risorse di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

8. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

L’articolo 10, al comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008. Il fondo è destinato a sostenere il processo di riforma del settore.

 

La riforma dei trasporti pubblici locali (TPL) è stata avviata dal D.Lgs. n. 422/1997, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 400/1999 e da ulteriori disposizioni. A tale revisione del settore il legislatore ha provveduto in occasione del riassetto generale dell’organizzazione amministrativa centrale, disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il D.Lgs. 422/1997 ha disciplinato il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale ed ha fissato i criteri di organizzazione dei servizi medesimi.

Le funzioni delegate alle regioni riguardano l'intero comparto del servizio di trasporto, comprese le ferrovie di interesse regionale e locale. Le competenze conferite sono essenzialmente di carattere programmatorio, amministrativo e finanziario.

Al conferimento e all’attribuzione delle relative risorse si provvede, previo accordo di programma tra Ministero dei trasporti e regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati ed il Ministro del tesoro. E’ demandata ad apposite leggi regionali la puntuale individuazione delle funzioni conferite.

La regione è dunque individuata come unico soggetto regolatore di tutto il comparto. Ad essa è attribuita una doppia responsabilità, pianificatoria e finanziaria. In ossequio al principio di sussidiarietà, le regioni sono peraltro tenute a conferire a province, comuni ed enti locali le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale; gli enti locali godono peraltro di competenza residuale.

 

Il comma 2 ripartisce la disponibilità del fondo di cui al comma 1 destinando:

§       220 milioni di euro all’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni per garantire l’attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell’inflazione;

§       150 milioni di euro al fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, istituito dall’art. 1, comma 1031 della legge finanziaria 2007;

§       130 milioni di euro al finanziamento dei contributi alle operazioni di mutuo contratte, da enti locali e soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi contemplati dalla medesima legge in vista dello sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico ed in particolare dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tranvie veloci, contributi previsti dall’art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

Il comma 3 dispone che alla ripartizione dei 220 milioni di euro, destinati dal comma 2 all’adeguamento dei trasferimenti statali, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome.

 

Il comma 4 destina, a decorrere dal 2008, 4 milioni di euro al Ministero dei trasporti, affinché possano essere riattivati, in via d’urgenza, i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti all’apertura di procedimenti tesi al riesame, da parte della Corte di giustizia europea, delle procedure contrattuali.

 

Il comma 5 integra l’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007, disponendo che il fondo istituito per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, sia finalizzato anche all’acquisto di elicotteri destinati a garantire collegamenti con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo.

 

L’articolo 1 comma 1031 della legge 296/2006 istituisce un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato a:

-          realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione del trasporti;

-          favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani attraverso il miglioramento del servizio offerto dal trasporto pubblico locale.

Il fondo è destinato, nella misura massima del 75 per cento, all’acquisto di:

a)       veicoli ferroviari per l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a. e dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a., di cui, rispettivamente agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 422/1997;

b)       veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c)       autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

 

Il medesimo comma stabilisce inoltre un vincolo di utilizzo delle risorse del fondo, riservandone almeno il 50 per cento all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b).

 

Il comma 6 destina le risorse di cui al comma 2 (130 milioni di euro per il finanziamento dei contributi previsti dall’art. 9, legge 26 febbraio 1992, n. 211, alle operazioni di mutuo contratte da enti locali e soggetti attuatori per lo sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico ed in particolare dei sistemi di trasporto rapido di massa e di tranvie veloci):

§       al completamento delle opere in corso di realizzazione, in misura non superiore al 20 per cento;

§       al finanziamento di nuovi interventi, subordinatamente all’esistenza di parcheggi di interscambio ovvero alla loro realizzazione, finanziabile con le medesime risorse.

 

Il comma 7 dispone che l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento del rinnovo del contratto di lavoro nel settore del trasporto pubblico locale dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355[160], avvenga secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16[161], per la ripartizione di risorse destinate al rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007.

 

In applicazione dell'intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004, l’art. 1 comma 3 del D.L. 16 del 2005, ha previsto che le risorse stanziate dall’articolo 1, comma 2 (260 milioni di euro annui a decorrere dal 2005) per il finanziamento della spesa relativa al rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, sono assegnate a regioni e province autonome con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni: la ripartizione è effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi derivanti dal rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale sono escluse dal patto di stabilità interno.

L'articolo 1, comma 1231 della legge finanziaria 2007, ha novellato il comma 3 in esame, aggiungendo alle aziende di trasporto pubblico locale anche le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 - alla data del 30 novembre 2004.

 

Il comma 8 contiene una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

La detrazione spetta purché le medesime spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; la detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse delle persone a carico (indicate nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986) che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12 – che abbiano cioè un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

La relazione tecnica precisa che la legislazione vigente non prevede la detraibilità delle spese in oggetto e valuta un effetto di gettito negativo di 93 milioni di euro, in termini di competenza, per l'anno 2008 e, in termini di cassa, pari a -163 milioni di euro nel 2009 e +70 milioni di euro nel 2010.

 


Articolo 11
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici)

 

1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

L’articolo 11 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con la finalità di favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Si tratta in particolare dei centri storici di:

-        Firenze;

-        Roma;

-        San Gimignano;

-        Siena;

-        Napoli;

-        Pienza;

-        Urbino.

 

Secondo la Convenzione riguardante la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, per patrimonio culturale si intende “un monumento, un gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, etnologico o antropologico”; il “patrimonio naturale”, indica rilevanti caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche ovvero l'habitat di specie animali e vegetali in pericolo e aree di particolare valore scientifico ed estetico.

Un Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO è dunque un luogo specifico che, in base a criteri precisi, risulta di eccezionale importanza, sia naturale sia culturale, per il patrimonio comune dell'umanità. Il programma internazionale dei patrimoni dell'umanità (World Heritage Fund) amministrato dall'UNESCO, ha lo scopo di catalogare, indicare e preservare tali siti attraverso finanziamenti erogati a determinate condizioni.

Attualmente la lista è composta da un totale di 830 siti (644 beni culturali, 162 naturali e 24 misti) presenti in 138 Nazioni del mondo. Attualmente l'Italia è la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, seguita dalla Spagna e dalla Cina.

 

I siti italiani Patrimonio dell’umanità sono:

-          Arte Rupestre della Val Camonica 1979;

-          Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo di Leonardo da Vinci, Milano 1980;

-          centro storico di Firenze 1982;

-          Venezia e la sua Laguna – 1987;

-          Pisa, Piazza del Duomo – 1987;

-          centro storico di San Gimignano – 1990;

-          i Sassi di Matera – 1993;

-          Vicenza e Ville del del Palladio in Veneto – 1994;

-          centro storico di Siena – 1995;

-          centro storico di Napoli – 1995;

-          insediamento industriale di Crespi d'Adda – 1995;

-          Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po – 1995;

-          Castel del Monte – 1996;

-          Trulli di Alberobello – 1996;

-          monumenti paleocristiani di Ravenna – 1996;

-          centro storico di Pienza – 1996;

-          Reggia di Caserta, il Parco, l'acquedotto Vanvitelli e il Complesso di San Leucio – 1997;

-          Residenze Sabaude a Torino – 1997;

-          Padova, l'Orto botanico – 1997;

-          Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) – 1997;

-          Cattedrale, Torre Civica e Piazza grande di Modena – 1997;

-          aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata – 1997;

-          Costiera Amalfitana – 1997;

-          area Archeologica di Agrigento – 1997;

-          Piazza Armerina e Villa romana del Casale – 1997;

-          Villaggio Nuragico di Barumini – 1997;

-          Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diano, Salerno – 1998;

-          centro storico di Urbino – 1998;

-          zona Archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia – 1998;

-          Villa Adriana (Tivoli) – 1999;

-          Isole Eolie – 2000;

-          Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani – 2000;

-          città di Verona – 2000;

-          Villa d'Este (Tivoli) – 2001;

-          città Barocche della Val di Noto (Palazzolo Acreide, Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Ragusa e Scicli) – 2002;

-          Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia – 2003;

-          Val d'Orcia – 2004;

-          necropoli etrusca di Cerveteri e Tarquinia – 2004;

-          Siracusa e la necropoli rupestre di Pantalica – 2005;

-          Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli – 2006.

Italia/Santa Sede:

-          Centro storico di Roma, le Proprietà della Santa Sede che godono dei diritti di extraterritorialità e San Paolo Fuori le Mura - 1980,1990.


Articolo 14, commi 1-3, 10-12
(Assunzioni di personale per il potenziamento dell’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali)

 

1. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

(omissis)

10. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

11. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 10 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

12. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni volte a potenziare l’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, soprattutto attraverso degli stanziamenti finalizzati all’assunzione di personale, nonché disposizioni in materia di processo tributario.

 

In particolare, il comma 1, nel disporre la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano.

Più specificamente, viene autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell’articolo in esame, la spesa di 27,8 milioni di euro per il 2008, di 60,8 milioni di euro per il 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle entrate.

A tal fine, l’Agenzia utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate. Inoltre, la norma in esame sembrerebbe disporre (sarebbe tuttavia opportuna una formulazione più perspicua) che, nell’ambito delle procedure selettive già espletate relative a contratti di formazione e lavoro (CFL), il limite di età anagrafica vigente per i medesimi contratti, per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa (e non alla data di eventuale assunzione in base alla norma in esame).

La norma prevede un’altra modalità a cui l’Agenzia ricorre per l’effettuazione delle assunzioni in questione, cioè le procedure di mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006).

Si osserva che non è chiaro se la mobilità sia utilizzabile per le assunzioni in alternativa all’utilizzo delle graduatorie relative alle procedure selettive già espletate, o se invece sia utilizzabile solamente in via subordinata.

Si osserva inoltre che andrebbe chiarito il riferimento all’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria 2007.

Il richiamato comma 536 prevede una apposita procedura per l’autorizzazione delle assunzioni previste dai commi 523, 526, 528 e 530 della stessa L. 296 del 2006. In particolare, si dispone che tali assunzioni debbano essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001, sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri[162].

Lo stesso comma, inoltre, proroga al 31 dicembre 2008 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, già prorogato dall’articolo 1, comma 100, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Il successivo comma 2 dispone una serie di stanziamenti volti ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89[163].

Andrebbe valutato se sia effettivamente opportuno mantenere il riferimento alla finalità di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L 89 del 2001, dal momento che, rispetto al testo iniziale dell’articolo in esame introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, è stata soppressa la disposizione relativa all’assunzione del personale della giustizia amministrativa.

La richiamata L. 89 del 2001 ha inteso fornire risposta alla violazione del principio del tempo ragionevole del processo. La legge ha previsto non un risarcimento commisurato all'entità del danno ma “un'equa riparazione” In favore di chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo.

La legge delinea il nuovo procedimento necessario a far valere il diritto all'equa riparazione, il giudice competente (corte d’appello), le formalità per la presentazione della domanda. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato anche al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

 

In particolare, si prevedono in proposito le seguenti autorizzazioni di spesa:

§       1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 2, lettera a));

§       1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’amministrazione penitenziaria (comma 2, lettera b));

§       1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (comma 2, lettera c));

§       1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni nel ruolo degli Ispettori del lavoro (comma 1, lettera d));

§       4 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’Agenzia delle dogane (comma 2, lettera e)), la quale utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (si dispone al riguardo che il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro, per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa), ovvero ricorre alle procedure di mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007 (cfr. supra, le osservazioni riferite ad analoga disposizione contenuta nel comma 1).

 

Il comma 3 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della dotazione organica approvata con DG n. 122 del 2005.

 

L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è stata istituita con l’articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha disposto il trasferimento all’APAT delle attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale, assorbite dall’Agenzia per la protezione civile.

L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Inoltre, nei settori di propria competenza, l'APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto alle altre pubbliche amministrazioni, definite con apposite convenzioni. Essa ha autonomia tecnico-scientifica e finanziaria, ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al controllo della Corte dei Conti.

L'APAT opera sulla base di un programma triennale, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse, in attuazione delle direttive del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, nei settori di propria competenza, l'APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto alle altre pubbliche Amministrazioni, definite con apposite convenzioni.

Per effetto dell’art. 1, comma 109, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262 , l’APAT si configura come persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, con autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile.

Attualmente, per garantire senza soluzioni di continuità il funzionamento dell'Agenzia, in attesa della costituzione degli organi di amministrazione e dell’adozione di un nuovo statuto (a tutt’oggi non ancora emanato), con il DPCM 19 ottobre 2006 si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Da ultimo si segnala che, presso la VIII Commissione (Ambiente), è in corso di esame la proposta di legge AC 1561 che si propone la riforma organica del sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni all’attuale disciplina dell’organizzazione e del funzionamento, nonché delle funzioni delle medesime.

 

Il comma 10 autorizza, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo:

-        la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, per l’assunzione di magistrati amministrativi;

-        la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati contabili;

-        la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

 

Il comma 11 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 10, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Infine, il comma 12 prevede che il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è disposto con le modalità di cui all’articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[164].

 

I commi da 195 a 200 dell’articolo 1 della richiamata L. 296 del 2006 recano le modalità di esercizio delle funzioni catastali spettanti agli enti locali, in particolare prevedendo (comma 195) che i comuni – a decorrere dal 1° novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In particolare, in base alla condizione posta nel richiamato comma 199, l’Agenzia del territorio è tenuta a salvaguardare il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso, su tutto il territorio nazionale, la circolazione e la fruizione dei dati catastali. L’Agenzia deve inoltre fornire assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. Si prevede che l’assegnazione di personale (dall’Agenzia ai comuni) possa avere luogo anche attraverso, appunto, l’istituto del distacco.

 

In proposito, si ricorda che il richiamato articolo 30 del D.Lgs. 276 del 2003 ha disciplinato l’istituto del distacco, che si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (comma 1).Inoltre, in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore (comma 2).

Il distacco che comporti un mutamento di mansioni, ai sensi del comma 3, deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

Resta ferma, ai sensi del comma 4, la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del D:L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236[165].

Infine, il comma 4-bis prevede che qualora il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale, a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sulla forma della domanda per il ricorso, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2[166].

 


Articolo 28, comma 1
(Fondo nazionale per la montagna)

 

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Il comma 1 stanzia a favore del Fondo nazionale per la montagna 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

L’art. 1, comma 1278 della finanziaria per il 2007 aveva recato una autorizzazione di spesa pari 25 milioni di euro per il solo esercizio 2007. Nel contempo, nei documenti di bilancio, il Fondo è stato trasferito dalla tabella del dicastero dell’economia e finanze allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Tab. 3, nella quale è stato istituito il nuovo centro di responsabilità “Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione”.

La seguente tabella riassume gli stanziamenti dal 2005 in poi.

 

L. 97/1994: Nuove disposizioni per le zone montane: stanziamenti (migliaia di euro)

(U.P.B.)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

L. n. 311/2004 Finanziaria per il 2005

(Economia - UPB 1.2.3.6 - cap. 7003, all’interno del Fondo unico investimenti - Difesa del suolo e tutela ambientale)

 

31.000

-

-

-

 

 

L. n. 266/2005 Finanziaria per il 2006

(Economia - UPB 5.2.3.13 – cap. 7698)

 

20.000

 

 

 

 

L. n. 296/2006 Finanziaria per il 2007

(Sviluppo economico - UPB 6.2.3.5 - cap. 8370)

 

 

25.000

-

 

 

D.D.L. Finanziaria per il 2008

(Sviluppo economico Missione 28 – UPB 5.1.6 – cap. 8380)

 

 

 

50.000

50.000

50.000

 

Il Fondo per la montagna è stato istituito dalla legge n. 97/1994, che nel suo complesso mira alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane comprese nel territorio nazionale, attraverso interventi che attengano la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, cui devono associarsi azioni di promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei territori. Compito del Fondo è disporre il sostegno finanziario di tali interventi; su di esso, ai sensi dell'art. 2, co. 2, devono confluire i trasferimenti comunitari, quelli statali e di enti pubblici.

Relativamente ai criteri di ripartizione del Fondo per la montagna tra le regioni e le province autonome, interviene l’articolo 2, comma 5, della legge n. 97/94 che stabilisce che essi siano definiti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle politiche agricole e forestali.

Il comma 6 dell’art. 2 richiede che nel definire tali criteri il CIPE tenga conto dei seguenti fattori:

1.      dell’estensione del territorio montano;

2.      della popolazione residente nelle aree montane;

3.      della salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

4.      del reddito medio pro-capite;

5.      del livello dei servizi;

6.      dell’entità dei trasferimenti ordinari e speciali,

Con la delibera n. 140 del 2/12/2005 il CIPE ha definito i criteri per il riparto del 2004, e con quella n. 142/2006 i criteri per il riparto 2005.

I criteri relativi all'impiego delle risorse assegnate sono invece definiti dalle singole regioni con proprie leggi.


Articolo 28, commi 2-4
(Fondo di sviluppo delle isole minori)

 

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 2, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

I commi 2-4 dell’articolo 28 istituiscono e disciplinano il Fondo di sviluppo delle isole minori.

 

In particolare, il comma 2 istituisce il suddetto Fondo di sviluppo delle isole minori  presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione pari a 20 milioni di euro  a decorrere dal 2008.

 

Il testo originario del disegno di legge prevedeva in origine uno stanziamento  pari a 34 milioni di euro; durante l’esame in sede referente al Senato, detto stanziamento è stato ridotto di 14 milioni.

 

La disposizione stabilisce che il fondo è destinato a finanziare:

 

§       specifici interventi nei settori dell’energia, dei trasporti  e della concorrenza,  diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone.

 A seguito delle modifiche approvate durante l'esame in sede referente al Senato, è stato disposto l’uso prioritario dei fondi peruna serie di finalità; quali i progetti realizzati nelle aree protette e nella rete “Natura 2000[167]”, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all’utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all’efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti e delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alla contingentazione dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici e alla certificazione ambientale dei servizi.

 

§       misure dirette a favorire la competitività delle imprese insulari.

 

La norma precisa che all’erogazione del fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale isole minori (ANCIM), nel quale devono essere indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni.

 

Detto documento è approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro per gli affari regionali  e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata (di cui all’articolo 8, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281[168]).

 

Il comma 3 stabilisce, al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi in favore delle isole minori, il trasferimento al Fondo per le isole minori delle risorse iscritte sul “Fondo per la tutela e sviluppo delle isole minori” dello stato di previsione del Ministero dell’interno (di cui all’articolo 25, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, legge finanziaria per il 2002).

 

Si ricorda che i commi 7 e 8 dell’articolo 25 avevano istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo denominato “Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori”, dotato di 51,65 milioni di euro per l’anno 2002, per l’adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e di sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell’allegato “A” annesso alla legge finanziaria. L’allegato “A” elencava singolarmente le isole e per ciascuna di esse determinava la porzione di acque territoriali entro le quali potevano attuarsi gli interventi finanziati dal fondo:

Le modalità procedurali di attivazione del Fondo erano stabilite dal comma 9 del medesimo articolo 25. In particolare, si stabiliva che  la tipologia e i settori di intervento ammessi ad accedere al Fondo fossero determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2002, su proposta del Ministro dell’interno.

Le modalità di accesso al Fondo e i criteri per la ripartizione delle risorse dovevano, invece, essere definiti con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, sentita la Conferenza Stato–Città ed Autonomie locali. Il comma 9, infine, richiamava genericamente le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 281 del 1997, che disciplina i poteri e i compiti della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata.

 

Si ricorda che nel disegno di legge di bilancio 2008,  al capitolo 7248 (Missione 2 - relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; Programma 2.3 - trasferimenti a carattere generale ad enti locali, U.P.B. 2.3.6.- investimenti)  corrispondente al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, le risorse presenti, iscritte in conto residui, sono pari a 12.959.587 milioni di euro.

 

La disposizione di cui al comma 2 fa tuttavia salve le contribuzioni per i progetti già approvati con i D.M. Interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005.

 

Il D.P.C.M.  7 marzo 2003, emanato ai sensi del citato articolo 25, comma 9, l. n. 448/2001, ha individuato la tipologia ed i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. I criteri e le modalità di accesso al Fondo sono stati stabiliti con D.M. Interno 15 marzo 2004, n. 163.

Il D.M. Interno 13 dicembre 2004 ha successivamente individuato i progetti ammessi al riparto delle risorse  (detto decreto è stato parzialmente annullato dal D.M. 8 novembre 2005, che ha escluso le isole ponziane e la provincia di Latina dal riparto delle risorse).

Il comma 4 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione europea ha presentato, il 30 maggio 2007, la IV Relazione sulla coesione economica e sociale che descrive la situazione economica, sociale e territoriale dell’UE a 27 e delle sue 268 regioni.

In particolare, il documento individua una serie di sfide che gli Stati membri e le regioni saranno chiamati ad affrontare nei prossimi anni e che assumono particolare rilievo per la politica di coesione in quanto suscettibili di produrre sul territorio dell’Europa un impatto disuguale, amplificando così le disparità sociali ed economiche.

In una comunicazione (COM(2007)273) che accompagna la IV Relazione, la Commissione suggerisce una serie di questioni per avviare il dibattito sul futuro della politica di coesione di fronte alle sfide citate; a tal fine, in occasione del Quarto Forum sulla coesione, tenutosi a Bruxelles il 27 e 28 settembre 2007, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul potenziamento dello sviluppo regionale e della convergenza attraverso la politica di coesione. Tra le questioni da dibattere si segnala in particolare quella relativa al contributo della politica di coesione alla promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile che tenga conto della diversità dei territori all’interno dell’UE come le regioni, le isole, e le zone rurali e costiere e le altre regioni con particolarità geografiche.

 

 


Articolo 49
(Interventi nel settore dell’irrigazione)

 

1. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di euro 100 milioni per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.

 

L'articolo 49, introdotto nel corso dell'esame in Commissione presso il Senato, dispone in merito agli stanziamenti per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere previste dal piano irriguo nazionale.

Il primo periodo riserva una quota delle somme, assegnate dalla L. 296/06 (Finanziaria 2007) per l’avvio o prosecuzione delle opere del Piano irriguo nazionale, alle “attività di progettazione”. Si ricorda che le attuali norme sul Piano (L. n. 350/2003, art. 4, e deliberazione CIPE n. 74/2005) prevedono che gli interventi da finanziare siano selezionati sulla base dello stato di avanzamento della progettazione, privilegiando quindi i progetti che siano immediatamente cantierabili, ovvero appaltabili. L’importo riservato è di 5 milioni di euro annuali per ciascun anno del triennio 2008-2010.

Quanto al reperimento delle risorse, per i primi due anni la norma fa ricorso allo stanziamento di 150 milioni disposto dal comma 1058 della finanziaria 2007 per entrambi gli esercizi; per il 2010 i 5 meuro sono sottratti alla terza annualità del contributo quindicennale stanziato con il comma 1060, lett. c) della finanziaria 2007, relativo al limite d’impegno originariamente avviato dalla L. n. 350/03, art. 4 co. 31

Il secondo periodo accorpa in una unica partita finanziaria, a decorrere dal 2011, le tre autorizzazioni di spesa originate dalle leggi n. 350/03 e n. 266/2005.

Entrando nel dettaglio, la legge n. 350/03 aveva disposto, per la prosecuzione degli interventi nel settore irriguo a suo tempo individuati dalla finanziaria per il 2001 (L. 388/2000), una autorizzazione per l’avvio di due limiti d’impegno quindicennali dell’importo ciascuno di 50 meuro rispettivamente a decorrere dal 2005 e 2006. Sul primo limite peraltro sono intervenute nel corso del 2005 norme di taglio delle spese che lo hanno ridotto a 46,95 meuro. I suddetti limiti di impegno sono poi stati trasformati a norma della medesima legge 350 in contributi in conto capitale.

La legge n. 266/2005, comma 78 dell’art. 1, ha stanziato un contributo annuale (e per quindici anni) destinato a numerose grandi opere. Alle opere irrigue è stata riservata una quota delle risorse disponibili, che il Cipe ha quantificato con la propria deliberazione n. 75/2006 in 45, 73 meuro.

I tre contributi annuali afferenti alle leggi n. 350 e 266 sono soppressi a decorrere dall’esercizio 2011, e nel contempo dalla medesima data è autorizzata una spesa annuale, per quindici anni, pari a 100 meuro. A decorrere dal 2011 si realizza pertanto, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, una rimodulazione delle risorse che ne riduce l’importo complessivo annuo ma ne estende la proiezione temporale fino al 2025.

La Finanziaria 2004, legge n. 350/2003, è ancora una volta intervenuta a sostegno del settore irriguo (art. 4, co. 31-34), nel contempo inserendolo nell’ambito della più ampia programmazione di tutti gli interventi attinenti il settore idrico, ovvero nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico (art. 4, co. 35-37).

Le norme hanno pertanto autorizzato due nuovi limiti d’impegno a decorrere dal 2005 e dal 2006 per consentire la prosecuzione nell’attività recupero delle risorse idriche nelle aree di crisi di cui alla legge n. 388/2000 (comma 31), ed hanno assegnato al Ministro delle politiche agricole e forestali di redigere entro il termine del 31/5/2004 un nuovo programma di interventi per l’utilizzo delle menzionate risorse (comma 34).

La redazione del nuovo strumento di coordinamento di tutte le opere del comparto idrico è stata demandata invece al Ministero dell’ambiente, al quale è stato assegnato il termine del 30/7/2004. Il Programma idrico è stato approvato dal CIPE, con deliberazione n. 74/2005, e come la legge aveva richiesto ha incluso oltre agli interventi decisi dal dicastero dell’ambiente (all. 2) ed alle opere del settore idrico a suo tempo inserite fra le infrastrutture strategiche di cui alla c.d. legge obiettivo (all. 1), anche gli interventi che il dicastero agricolo ha individuato - in relazione alle nuove risorse di cui al comma 31 – come immediatamente finanziabili e distinti per singola regione (all. 3 che reca il nuovo Piano irriguo), nonché un quadro generale dei fabbisogni del comparto irriguo (all. 4)

Quanto alle risorse, come detto, la legge 350/03 aveva disposto l’avvio di due limiti d’impegno dell’importo di 50 milioni di euro ciascuno a decorrere dal 2005 e dal 2006, sul secondo dei quali è tuttavia intervenuta la legge n. 311/2004 finanziaria 2005 che con la tabella F ne ha posticipato l’avvio al 2008.

In coerenza con il comma 177 la successiva finanziaria, legge n. 266/2005, con il comma 78 dell’articolo 1, hastanziato un contributo annuale di 200 milioni di euro, per un arco di quindici anni a decorrere dal 2007[169], rivolto al finanziamento di numerose opere, fra le quali compare “anche” la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dall’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000, che sappiamo essere le opere irrigue inserite nel programma nazionale idrico. Le risorse riservate alle opere irrigue non sono state tuttavia quantificate direttamente dalla norma, la quale si è limitata a precisare che esse debbono rappresentare una quota pari al 25% delle risorse disponibili.

La quantificazione della quota riservata al settore irriguo, a valere sullo stanziamento netto di 193 meuro di cui al comma 78, è stata realizzata dal CIPE con la delibera n. 75/2006 che ha anche assegnato le risorse ai singoli interventi individuati sulla base del loro stato procedurale. Al piano irriguo (rectius per gli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) sono stati in tutto attribuiti 45,73 meuro, che si prevede attiveranno un volume di investimenti pari a 61, 4 milioni di euro.

Il Comitato interministeriale con la successiva delibera n. 117/2006 ha già disposto una integrazione all’allegato 3 del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che elenca le opere irrigue, precisando che gli interventi aggiuntivi approvati si dovranno avvalere proprio delle risorse derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 78.

Da ultimo è intervenuta anche la legge n. 296/2006 finanziaria 2007 che in primo luogo, con il comma 2058, ha recato autorizzazioni di spesa aggiuntive per le opere inserite nel Piano irriguo di cui alla delibera CIPE n. 74/2005: 100 meuro per il 2007 e 150 meuro sia per il 2008 che per il 2009. I successivi commi 1059, 1060 e 1062 distolgono risorse da quelli che erano i limiti d’impegno previsti dalla legge 350/2003 (art. 4, co. 31), e che sono ora stanziamenti pluriennali quindicennali, e dagli stanziamenti disposti dal comma 78 della legge n. 266/2005,attribuendole alle opere di cui alla citata delibera CIPE n. 74


Le autorizzazioni di spesa complessivamente approvate e destinate alle opere di recupero delle risorse idriche in aree di crisi, in conseguenza del succedersi dei provvedimenti legislativi citati, vengono a configurarsi come riportato nella tabella che segue.

Spese per il recupero di risorse idriche in aree di crisi – milioni di euro

Legislazione

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

L. 388/2000, art. 141 c.1

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75

23,75..

23,75..

 

L. 388/2000, art. 141 c.3

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65..

5,65..

 

D.L. 138/2002 (conv. L. 178), art. 13 c4-nonies

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49..

 

L. 289/2002, art. 80 c.45

 

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27..

 

L. 350/2003, art. 4 c.31 come mod. dai commi 1059, 1060 e 1062 della L. 296/2006

 

 

 

50,00

50,00

50,00

3,

50,00

3,5

0,00

3,5

0,00

3,5..

0,00

 

L. 311/2004, tab F

 

 

 

 

- 50,00

- 50,00

 

 

 

 

L. 266/2005, co, 78, come mod. dai commi 1059, 1060 e 1062 della L. 296/2006

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

 

L. 296/2006, co. 1058

 

 

 

 

 

100,00

150,00

150,00

 

 

L. 296/2006, co. 1059:

come 3°-5°annual. L. 350

come 1°-3° ann. L. 266

come 1°e 2° ann. L. 350

 

 

 

 

 

 

46,95

45,73

 

46,95

45,73

50,00

 

46,95

45,73

50,00

 

 

L. 296/2006, co. 1060:

come 6°annual. L. 350

come 4° annual. L. 266

come 3° annual. L. 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,95..

45,73..

50,00..

 

0,00

0,00

0,00

d.d.l. finanziaria 2008

per la L. 350 e L. 266

per 15 anni fino al 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 


Articolo 50
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)

 

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

2. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

 

 

I commi 1 e 2 intervengono sulla contestata questione degli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili recata dai commi 117-1120 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2007. L’aspetto critico di tali disposizioni era di mantenere ferma l’incentivazione anche a favore degli “impianti autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione” anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge finanziaria, compresi i contributi c.d. CIP6.

Si ricorda infatti che, all’indomani dell’approvazione della legge finanziaria per il 2007, il Governo ha manifestato la volontà[170] di modificare al più presto il testo contestato dell’articolo 1117 nel senso di limitare gli incentivi agli impianti realizzati ed operativi. In realtà tale modifica, che si è tentato di inserire in diversi provvedimenti normativi, al momento non è stata introdotta[171].

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Risulterebbero dunque esclusi gli impianti solo autorizzati, in costruzione o “in collaudo”.

 

Il comma 1117 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 dispone al primo periodo che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Si ricorda che la citata direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, per fonti rinnovabili si intendono: «le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani». Tali definizioni riprendono quelle dell’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE citata dalla norma in esame.

La vera differenza tra la disciplina comunitaria e il decreto di recepimento nazionale consisteva nell’ l’inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresa la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, ad opera dell’articolo 17. Tali disposizioni sono state abrogate dal comma 1120 dell’articolo 1 della finanziaria per il 2007.

 

Il secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, su cui interviene l’articolo in esame, fa salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge finanziaria, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118 sempre dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

 

La relazione illustrativa al testo iniziale del disegno di legge finanziaria per il 2008 precisa che la disposizione in esame è volta a restringere ai soli impianti già realizzati e resi operativi:

§       i benefici derivanti dalle convenzioni CIP6[172] e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, disciplinate dal comma 1118 dell' art. 1 della legge finanziaria 2007;

§       i finanziamenti previsti in applicazione dell’art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239[173], riguardante i certificati verdi, ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007[174].

In tal modo, dunque, tramite questo intervento normativo si mira ad impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il rischio di vanificare il perseguimento dell’obiettivo di coprire, entro il 2010, il 25 per cento del consumo interno lordo di elettricità tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili, come richiesto dalla citata direttiva 2001/77/CE.

 

Il comma 2 stabilisce che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione e sia soggetta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Infine si prevede che tale procedura di riconoscimento in deroga debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Secondo il sopra citato comma 1118, il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti a definire le condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l’entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui i prezzi dell’energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

 

La norma in esame, dunque, nel tener ferma la potestà di riconoscimento in deroga riconosciuta dal comma 1118 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 al Ministro dello sviluppo economico, introduce le seguenti novità:

§       l'applicazione in via prioritaria per gli impianti in costruzione;

§       il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

§       il completamento della procedura inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Si segnala, inoltre, che risulta assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato in sede referente il ddl S. 1347, che sostanzialmente ripropone le stesse disposizioni recate dai commi 1 e 2 appena commentati.

 

Il comma 3, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale ha previsto una rideterminazione della tassazione sugli oli minerali al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

 

La variazione delle accise sugli oli minerali secondo l'articolo 8 citato non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono previste dal comma 10 dell'articolo 8 le misure compensative delle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle accise. In particolare, la lettera f) del comma 10, su cui interviene il comma in esame, prevede misure compensative con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche[175] E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.

Al riguardo il comma 3 in esame specifica che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persone giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

 


Articolo 52
(Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili)

 

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 2, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 1, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

9. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007.

10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

12. A decorrere dal 1o gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

13. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 1, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

14. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

15. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

 

L’articolo 52, introdotto al Senato, delinea una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

I commi da 1 a 12 dettano una nuova disciplina pergli impianti nuovi, ossia entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.

I commi da 13 a 15 riguardano, invece,gli impianti esistenti, ossia in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

 

Il comma 1 prevede che la nuova disciplina sugli incentivi alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevista dai successivi commi da 2 a 12, si applichi agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento. 

Gli incentivi riguardano anche agli impianti misti (ossia gli impianti che utilizzano sia fonti rinnovabili che non rinnovabili) limitatamente alla quota di produzione imputabile alle fonti rinnovabili, secondo modalità di calcolo da definire, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

I commi 2 e 3 prevedono due meccanismi alternativi di incentivazione:

a) i certificati verdi;

b) la tariffa fissa omnicomprensiva.

 

Il comma 2, concernente gli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, prevede unicamente il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni.

 

Il comma 3, concernente invece gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, prevede l’incentivazione mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di 15 anni o, in alternativa, su richiesta del produttore, mediante una tariffa fissa (variabile a seconda delle fonte utilizzata, secondo quanto previsto dalla tabella 2 allegata), per un periodo di 15 anni (tariffa variabile ogni 3 anni con decreto interministeriale, in ogni caso assicurando l’effetto incentivante).

In entrambi i casi è fatta salva la normativa vigente (che deve quindi considerarsi “speciale”) in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte[176].

Il comma 4 prevede che la quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale (ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 79/1999), sia incrementata di 0,75 punti percentuali (e non di 0,35 punti annuali, come attualmente previsto dall’articolo 4 comma 1, del decreto legislativo n.387/2003)

L’incentivazione dell’energia da fonti rinnovabili.

La direttiva 2001/77/CE ha previsto per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, per l’Italia l’obiettivo da raggiungere entro il 2010 è fissato al 25% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dall’Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 che ha ulteriormente innalzato l’obbligo, fissato al 2% dall’articolo 11 decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di immettere nella rete nazionale una quota di energia generata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ed ha definito nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime. In particolare, è stato previsto un incremento pari annualmente a 0,35 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006[177], della quota minima di energia da fonti rinnovabili che gli importatori o produttori di energia da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere sul mercato.

I certificati verdi costituiscono lo strumento di incentivazionedell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili, definito dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999. Tale decreto legislativo, con il quale è stato previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. Il nuovo criterio adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. Come detto tale quota, inizialmente fissata al 2%, è stata incrementata annualmente dello 0,35%, per gli anni dal 2004 al 2006, secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.387/2003.

L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete godendo – ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.387/2003 - della precedenza nel dispacciamento[178]. In aggiunta, il GRTN rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzionedi elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto.

Per quanto concerne la durata dei certificati verdi, l'articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 387/2003 l’ha inizialmente fissata a 8 anni (non si calcolano i periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti); successivamente tale durata è stata elevata a 12 anni dall'art. 267, comma 4, lettera d), del D.lgs. 152/2006.

Per i soggetti che non rispettano l’obbligo di immissione, la cui verifica di adempienza è affidata al GRTN, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L’avvio della borsa dei certificati verdi è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo della quota minima; mentre l'offertaè rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GRTN stesso emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli impianti Cip 6.

 

Il comma 5 prevede che il valore dei certificati verdi corrisponda alla produzione di energia elettrica moltiplicata per i coefficienti previsti dalla tabella A, diversificati in relazione alla fonte utilizzata. I certificati verdi, emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE), hanno un valore unitario pari a 1 MWh (fatta salva la normativa speciale prevista per biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiere corte, per la quale v. nota supra)

 

Attualmente, il comma 87 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 239  stabilisce il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in 0,05 GWh (50 MWh) o multipli di detta grandezza.

 

Il comma 6 prevede che i certificati verdi siano collocati sul mercato a un prezzo per MWh elettrico pari alla differenza tra il valore di riferimento fissato a 180 euro per megawattora e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente, definito dall'Autorità per l'energia in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del D.Lgs. 387/2003.

Tale valore medio annuo deve essere comunicato dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il 31 gennaio di ogni anno. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella A per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

 

L'Autorità per l’energia elettrica e il gas ha attuato il comma 3 dell'articolo 13 del D.Lgs. 387/2003 con la delibera 23 febbraio 2005, n. 34/05 (modificata, da ultimo, con la delibera 4 luglio 2007 n.167/07). L'articolo 4 della delibera 34/05 prevede che il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del D.Lgs. 387/2003 riconosca ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato definito dall'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c). Tale disposizione ha precisato i criteri di calcolo del prezzo che fanno riferimento rispettivamente alla media ponderata dei costi per l'acquisto dell'energia e per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi (lettera a)), ai costi di dispacciamento (lettera b)), al corrispettivo riconosciuto all'Acquirente Unico (lettera c)).

In base all'articolo 33, comma 2,l’Acquirente unico comunica all’Autorità e pubblica nel proprio sito Internet, entro il termine del mese successivo a quello di competenza, il prezzo di cui all’articolo 30 relativo al mese di competenza.

Secondo i dati pubblicati dall'Acquirente unico il prezzo medio di cessione nel I trimestre del 2007 è stato pari a 81,8 €/MWh, per il II trimestre del 2007 pari a 79,3 €/MWh, per il III trimestre del 2007 si prevede sia pari a 82,6 €/MWh mentre per il IV trimestre si prevede sia pari 84,0 €/MWh . In base a tali dati il valore medio per il 2007 si attesterebbe a 81,9 €/MWh.

Conclusivamente il prezzo fissato dal comma in esame per il collocamento sul mercato dei certificati verdi potrebbe attestarsi attorno ai 98 euro per megawattora (180 euro meno il valore medio). Si segnala che il prezzo di riferimento individuato dal GSE per i certificati verdi per l'anno 2006 è stato pari a 125,28 €/MWh (al netto dell'IVA del 20 %).

 

Il comma 7 prevede che fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili (v. supra), il GSE, su richiesta del produttore, ritiri i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere l’obbligo della quota minima, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

Il comma 8 rinvia a decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la fissazione delle direttive per l’attuazione di quanto disposto ai precedenti commi.

Con tali decreti, e per i punti b) e c) di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti inoltre:

a) le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l’estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

Il servizio di scambio sul posto è previsto attualmente per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW, dunque la disposizione in esame eleverebbe tale soglia da 20 a 200 kW. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW è inoltre previsto che non siano dovuti i diritti di officina elettrica, pertanto la disposizione in esame pur elevando la soglia di ammissione al servizio di scambio sul posto non muta la disciplina sui diritti di officina elettrica.

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che l’Autorità disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW. L’articolo 6, comma 2 prevede che nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita dell’energia elettrica prodotta; L’articolo 6, comma 3 stabilisce che la disciplina dello scambio sul posto sostituisca ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica.

La disciplina del servizio di scambio sul posto è stata definita dalla delibera AEEG n. 28/2006 . Con il termine scambio sul posto si intende il servizio erogato dall’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.

Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di utilizzare i servizi di rete per “immagazzinare” l’energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo e di ri-prelevarla dalla rete quando gli serve.

Lo scambio sul posto comporta pertanto il venir meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per una quantità pari a quella prodotta dall’impianto (sia la quota auto-consumata immediatamente sia la quota immessa in rete e ri-prelevata successivamente). Lo scambio sul posto è alternativo alla vendita di energia elettrica: pertanto, nell’ambito dello scambio, le immissioni di energia in rete non possono essere vendute. L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato. Tale quantità di energia elettrica immessa in rete e mai consumata non può essere pagata poiché nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita. Pertanto lo scambio sul posto presenta vantaggi qualora, su base triennale, il consumo di energia elettrica risulti mediamente pari o superiore alla produzione. In caso contrario sarebbe preferibile scegliere, anziché lo scambio sul posto, la vendita di energia elettrica.

 

Per quanto riguarda i diritti di officina elettrica essi sono definiti dall'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504  il quale prevede l'obbligo di denuncia di officina e licenza di esercizio e di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica per:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;

b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

I soggetti predetti hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Peraltro l’articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 13 maggio 1999 n. 133  prevede che l’esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di apertura di officina elettrica ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504/1995.

 

b) i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all’allegato X alla parte V, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , a scopi alimentari, industriali ed energetici;

L'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 reca la disciplina dei combustibili, la parte II dell'allegato disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura, la sezione 4 della parte II reca le caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo .

 

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell’applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle A e B;

La disposizione sembra riferirsi al comma 4-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159  inserito durante l'esame presso il Senato del disegno di legge di sede di conversione. Il disegno di legge è attualmente all'esame della Camera dei deputati.

 

d) sono aggiornate le direttive di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

Il comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 79/1999 già prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, siano adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.

Il comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 387/2003 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, siano aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

Il comma 9 prevede che il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applichi ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007.

Si ricorda che la lettera d) dell’articolo 267, comma 4, del d.lgs. n.152/2006 ha elevato da otto a dodici anni il periodo di validità dei certificati verdi.

 

Il comma 10 prevede che la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

In altri termini, si prevede per gli impianti entrati in esercizio nel corso del 2008 la possibilità di cumulare più incentivi pubblici, escludendo tale possibilità per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 2009.

 

Il comma 11 dispone che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisca:

a)    le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3;

b)    le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.

 

Il comma 12 prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1º gennaio 2008:

a)    del comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b)    del comma 383 e del primo periodo del comma 1118 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Il comma 6 dell'art. 20 del D.Lgs. 387/2003 prevede la possibilità di elevare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi per la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride. Tale incremento può essere realizzato anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta.

Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 . La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.

 

Il comma 382 della legge 296/2006 demanda a un decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione della disciplina dei certificati verdi, al fine di incentivare l’impiego di prodotti di origine agricola e zootecnica.

Il comma 383, oggetto di abrogazione, prevede che agli assegnatari dei nuovi certificati verdi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 87, della legge n. 239 del 2004. Tale disposizione prevede che il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999 è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

Il primo periodo del comma 1118 della legge 296/2006 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provveda a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE.

 

I commi da 13 a 15 disciplinano, come detto, gli impianti esistenti, ossia gli impianti in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

 

Il comma 13, allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, prevede che gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 5. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 2.

 

Il comma 14 stabilisce che agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 1, cioè entrati in esercizio in data precedente al 1° gennaio 2008, continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

 

Il comma 15 mantiene fermo in otto anni il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 febbraio 2007, n. 20 .

 

Tale disposizione ha mantenuto la validità del diritto all'acquisizione dei certificati verdi per i soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione del comma 71 dell'articolo unico della legge 23 agosto 2004 n. 239 . Il comma 71 citato aveva esteso la possibilità di acquisire i certificati verdi all'energia elettrica prodotta:

-        con l'utilizzo dell'idrogeno;

-        in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile;

-        da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

Il comma 71 citato è stato abrogato dal comma 1120 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

Tuttavia, come anticipato, l'art. 14 del D.Lgs. 20/2007 ha mantenuto la validità dei diritti di cui al comma 71 purché gli impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

a)      siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;

b)      siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;

c)      entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

 

Il comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. 20/2007 ha posto un ulteriore requisito per gli impianti di potenza elettrica superiore a 10 MW che mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006. Tali impianti devono infatti ottenere entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS  e con le modalità e nel rispetto dei commi 3 e 4.

Il comma 3 dell'articolo 14 ha previsto la disapplicazione dell'articolo 267, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 relativamente ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. Ciò al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti.

L'articolo 267, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 aveva previsto che i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, potessero essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che fossero stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003 .

Tuttavia il comma 3 dell'articolo 14 citato ha limitato la possibilità di utilizzare i predetti certificati alla copertura del 20 per cento dell'obbligo di immissione di una quota minima di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Infine, l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 ha attribuito ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la possibilità di modificare la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti citati.

Il comma 4 dell'articolo 14 obbliga i soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti. Secondo il comma 5 il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.


Articolo 53
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)

 

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;

b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

h) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dei comuni e delle comunità montane. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla commissione provinciale di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;

i) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

2. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

3. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A

(Articolo 12)

Fonte                                                            Soglie

1. Eolica...................................................... 60 kW

2. Solare fotovoltaica................................ 20 kW

3. Idraulica............................................... 100 kW

4. Biomasse ........................................... 200 kW

5. Gas di discarica, gas

residuati dai processi di

depurazione e biogas........................ 250 kW».

 

L'articolo 53 modifica in più parti la disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il comma 1, in particolare, reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Tali modifiche sono evidenziate nel seguente testo a fronte.

 

D.lgs. n. 387/2003

(testo vigente)

D.lgs. n. 387/2003

(testo proposto)

 

 

Art. 12.

Art. 12.

(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative).

(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative).

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

1. Identico.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

2. Identico.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

 

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

 

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

 

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

 

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province, dei comuni e delle comunità montane. La definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali è rimessa alla commissione provinciale di cui all’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

7. Identico.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

9. Identico.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

 

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro i predetti termini, si applicano le linee guida nazionali.

 

Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 12 prevede, fra l’altro, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

I punti a), b) e c) modificano il comma 3 dell’articolo 12.

Il punto a) specifica che l'autorizzazione unica può essere rilasciata, oltre che dalla regione, dalle province delegate dalla regione.

Il punto b) precisa inoltre che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il punto c) integra la disposizione con la previsione che l'autorizzazione unica per gli impianti offshore (cioè in mare aperto) sia rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, a seguito di un procedimento unico e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

 

Il testo vigente del comma 4 dell'articolo 12 citato prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

 

Il punto d) integra il comma 4 dell’articolo 12 con la previsione che in caso di dissenso nel procedimento unico (purché il dissenso non  sia espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico) la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, sia rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Al riguardo, il comma 6-bis dell'articolo 14-ter della legge 241/1990, applicabile anche al procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, prevede che all'esito dei lavori della conferenza di servizi, e in ogni caso scaduto il termine, l'amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Dunque in caso di dissenso non riferibile ad interessi speciali (si veda infra) l'amministrazione procedente ben può concludere il procedimento e concedere l'autorizzazione unica se le posizioni prevalenti sono state orientate in tal senso. Con la modifica in esame invece nel caso di dissenso non riferibile ad interessi speciali l'amministrazione procedente dovrebbe comunque rimettere la decisione alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Per quanto riguarda il dissenso espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, continuerebbe ad applicarsi il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 241/1990 il quale prevede la rimessione della decisione entro dieci giorni:

-        al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;

-        alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;

-        alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

Tuttavia il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 241/1990 prevede l'applicazione della disciplina citata anche nel caso in cui il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità, casi invece non fatti salvi dal comma 3 in esame.

Pertanto i casi di dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela della salute o della pubblica incolumità sono superabili con decisione della Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il punto e) modifica il comma 4 dell'articolo 12 nella parte in cui prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente  a seguito della dismissione dell'impianto. In alternativa a tale obbligo, per gli impianti idroelettrici, si prevede l'obbligo di esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

 

Il testo vigente del comma 5 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che non si applichino le procedure di cui ai commi 3 e 4 per l'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione.

 

Il punto f) modifica il comma 5 dell’articolo 12, provvedendo a correggere un errore materiale (in quanto l'articolo 2 del D.Lgs. 387/2003 non reca alcun comma 2 ed il riferimento è da intendersi al comma 1).

Gli impianti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 387/2003 sono i seguenti:

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d) .

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b).

 

Il punto g) aggiunge due periodi alla fine comma 5 dell’articolo 12.

Il primo periodo prevede l'applicazione dell'istituto della denuncia di inizio attività[179] per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie individuate dalla seguente tabella:

Fonte

Soglie

Eolica

60 kW

Solare fotovoltaica

20 kW

Idraulica

100 kW

Biomasse

200 kW

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

250 kW

 

Relativamente alla disciplina della DIA recata dagli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001, si ricorda brevemente che l’art. 23 del DPR n. 380/2001 dispone, tra l’altro, che “il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”. Lo stesso articolo dispone anche che la DIA “è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori”.

 

La disposizione rimette poi ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, la possibilità di individuare maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina di inizio attività.

 

Il punto h) modifica il comma 6 dell'articolo 12, in modo da precisare che l'autorizzazione non può prevedere né essere subordinata a misure di compensazione non soltanto a favore delle regioni, e delle province ma anche dei comuni, delle comunità montane, mentre la definizione del corrispettivo dovuto agli enti locali per la volontaria assegnazione di diritti di utilizzo di aree demaniali viene rimessa alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  .

 

La Commissione cui viene rimessa la definizione del corrispettivo è la “Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitivadi esproprio, istituita - ai sensi del citato art. 41 del DPR n. 327/2001 - dalla Regione in ogni provincia e composta:

a)      dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

b)      dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;

c)      dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;

d)      dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;

e)      da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;

f)       da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

 

Merita evidenziare che in molte regioni il rilascio dell’autorizzazione regionale è condizionato alla stipula di una convenzione tra Comune e società che realizzano gli impianti, e che in molti casi tali convenzioni prevedono la corresponsione di somme compensative a favore dei Comuni che ospitano gli impianti medesimi.

 

Il testo vigente del comma 10 dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvino le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

 

Il punto i) aggiunge alla fine del comma 10 dell'articolo 12 una norme volta a prevedere l'adeguamento da parte delle Regioni delle rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida, decorsi i quali si applicano le linee guida nazionali.

 

Il comma 2 dell'articolo in esame specifica che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma l dell’articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così come introdotto dall’articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. 79/1999 prevede che i soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

 

Il comma 3 prevede che quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell’art. 3 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo codice.

Si ricorda che l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003 assoggetta ad un’autorizzazione unica “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi”.

Relativamente al profilo di amministrazione aggiudicatrice, si ricorda che, ai sensi del citato art. 3, comma 25, del d.lgs. n. 163/2006, vi rientrano le “amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”. La definizione di “organismo di diritto pubblico” è contenuta nel successivo comma 26.


Articolo 54
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione
dell’elettricità da fonti rinnovabili)

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

L’articolo 54, introdotto al Senato, detta norme in materia di connessione agli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili.

 

Il comma 1 prevede, qualora ne sia fatta richiesta, la connessione prioritaria alla rete elettrica degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

 

Tale previsione risulta in linea con l'art.11, par. 3 della direttiva 2003/54/CE  la quale dà facoltà agli Stati di imporre al gestore del sistema di trasmissione di dare la precedenza nel dispacciamento agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

Per quanto concerne la normativa nazionale, si ricorda che l'articolo 13 del D.Lgs. 387/2003 ha confermato la vigenza dell'obbligo di utilizzazione prioritaria e del diritto alla precedenza nel dispacciamento previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 79/1999.

 

Il comma 2 integra l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (aggiungendovi sei lettere, da f-bis) a f-septies)), al fine di puntualizzare i contenuti delle direttive che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

L'articolo 14 del decreto legislativo n.387/2003 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (comma 1).

Ai sensi del comma 2 le direttive, in particolare:

a)      prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;

b)      fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;

c)      stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;

d)      stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;

e)      prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;

f)       definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.

I gestori di rete sono tenuti a fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione (comma 3).

L'Autorità adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione (comma 4).

 

La disposizione in commento prevede che l’Autorità emani ulteriori direttive, le quali:

1)    sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia (lettera f-bis));

2)    prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003[180]e dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, vincolanti fra le parti (lettera f-ter));

3)    prevedono l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui (lettera f-quater));

4)    prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera i) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell’energia elettrica prodotta (lettera f-quinquies));

5)    prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) mentre i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete (lettera f-sexies));

6)    prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le forme consortili (lettera f-septies)).

 

Il comma 3 delega il Ministro dello sviluppo economico ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultassero necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 


Articolo 55
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni
in materia di fonti rinnovabili)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

2. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

3. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

4. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

6. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

 

L’articolo 55, introdotto al Senato, regola le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili.

Il comma 1 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.

 

L'articolo 3 della direttiva 2001/77/CE  prevede che gli Stati membri adottino misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono previsti obiettivi indicativi nazionali, ovvero non vincolanti, per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In particolare è fissato un obiettivo generale per la Comunità europea del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

Nell'allegato alla direttiva 2001/77/CE contenente i valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 all'Italia è attribuito l'obiettivo del 25% di elettricità da fonti rinnovabili .

L'articolo 3 della direttiva 2001/77/CE prevede inoltre che la Commissione sorvegli i progressi compiuti dagli Stati membri e pubblichi una relazione contenente le sue conclusioni, per la prima volta entro il 27 ottobre 2004 e successivamente ogni due anni.

Nel gennaio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione contenente la relazione sui progressi realizzati nel settore dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nella quale si prevede il raggiungimento di una quota del 19% entro il 2010. Per quanto riguarda l'Italia si "constata un notevole divario tra l'attuale tasso di penetrazione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e l'obiettivo del 25% fissato per il 2010".

Contestualmente, la Commissione europea ha presentato una comunicazione nella quale preannuncia la presentazione di una proposta legislativa che fissi un obiettivo obbligatorio (giuridicamente vincolante) di una quota del 20% di energie rinnovabili sul consumo energetico dell'Ue per il 2020.

 

Il comma 2 stabilisce che entro i novanta giorni successivi al decreto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedano a definirli, e adottino le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.

 

In base al comma 3 ogni due anni, dopo l’entrata in vigore delle norme di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, verifica per ogni Regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

 

Il comma 4 prevede che in caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 2, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza di cui al comma 1, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall’invio del richiamo, esercita il potere sostitutivo entro i successivi sei mesi, con le modalità di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .

L'articolo 120, comma 2, della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

L'articolo 8 della legge 131/2003 reca le norme per l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

Il primo comma prevede che nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

In base al secondo comma qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia.

Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame. 

Si prevede, infine, che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

 

Il comma 5 prevede che le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

 

Il comma 6 prevede che con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico, o altri Ministeri interessati e le regioni, promuovano lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

 

Il Quadro strategico nazionale 2007-2013 prevede dieci azioni prioritarie, tra queste la priorità n. 3 è assegnata all'energia e ambiente, la quale si articola in due obiettivi generali, uno dei quali finalizzato a promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l’attivazione di filiere produttive collegate all’aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

La strategia del Quadro si attua anche attraverso due programmi operativi interregionali, ovvero una forma di intervento volta a realizzare una strategia e conseguire obiettivi che si riferiscono ad aree più ampie di quelle di una singola regione. Uno dei due programmi operativi interregionali è dedicato all'energia rinnovabile e al risparmio energetico. Per tale programma operativo interregionale è previsto uno stanziamento per gli anni 2007-2013 di 803,9 milioni di euro.

 

Merita al riguardo evidenziare che la disposizione in esame va raccordata con quanto previsto al comma 10 dell'articolo 30-ter del disegno di legge in esame, in base al quale la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui allo stesso articolo (certificati verdi o tariffa fissa) a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.


Articolo 56
(Impianti fotovoltaici)

1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

2. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

 

L’articolo 56, introdotto al Senato, reca disposizioni concernenti gli impianti fotovoltaici i cui  “soggetti responsabili” sono gli enti locali.

Ai sensi dell’art. 2, lettera h) del DM 19 febbraio 2007 richiamato dal comma 1 del presente articolo per "soggetto responsabile" si intende il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del decreto stesso, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.

In particolare il comma 1 prevede che i suddetti  impianti fotovoltaici rientrino ex lege nella tipologia di impianti fotovoltaici con integrazione architettonica, di cui alla lettera b3) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007[181], nell'ambito delle disponibilità indicate dall'articolo 12 del DM e ai fini dell’applicazione delle tariffe incentivanti ventennali fissate dall’articolo 6 dello stesso decreto .

Secondo la lettera b3) citata, impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, dello stesso decreto, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

Le altre possibili classificazioni degli impianti fotovoltaici sono le seguenti:

b1) impianto fotovoltaico non integrato, è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato, è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

Tale classificazione avviene ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti ventennali previste dall'articolo 6 del DM citato.

Infatti le tariffe per gli impianti con integrazione architettonica (lettera b3) sono mediamente superiori del 21 per cento rispetto a quelle previste per gli impianti non integrati (lettera b1) e del 10,3 per cento rispetto a quelle previste per gli impianti con integrazione parziale (lettera b2).

La tabella sottostante fornisce i valori in euro della tariffa:

 

Tariffa incentivante (valori in euro)

Potenza

non integrati (b1)

parziale integrazione (b2)

integrati (b3)

da 1 a 3 kW

  0,40

  0,44

  0,49

da 3 a 20 kW

  0,38

  0,42

  0,46

 più di 20 kW

  0,36

  0,40

  0,44

Peraltro, in base al comma 4 dell'articolo 6 del DM, tali tariffe sono incrementate del 5%con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, tra l'altro, nel caso in cui il cui soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica o un ente locale con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.

 

La disposizione in commento consente, pertanto, agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali di ricevere automaticamente la tariffa più alta a prescindere dall'effettiva integrazione architettonica degli impianti.

Quanto alle disponibilità di cui all’art. 12 del DM, cui rinvia la disposizione in esame si segnala detto articolo fissa  in 3000 MW l'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2016, mentre il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere tariffe incentivantiè fissato dal successivo articolo 13. Tale articolo stabilisce, infatti, in 1200 MW il limite massimo di  tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti. In aggiunta ad essi hanno diritto alle suddette tariffe gli impianti i cui soggetti responsabili sono gli enti locali che entrino in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data nella quale verrà comunicato il raggiungimento del limite di potenza nominale di 1200 MW. (Tale termine è ridotto a quattordici mesi per gli impianti i cui soggetti responsabili non sono enti locali).

Sul sito Internet del GSE[182]. (accesso avvenuto in data 14 novembre 2007) risultano i seguenti dati relativi al numero e alla potenza nominale degli impianti fotovoltaici:

 

NUOVO CONTO ENERGIA

Impianti in esercizio

1.448

Potenza (kW)

10.141

VECCHIO CONTO ENERGIA

Impianti in esercizio

3.830

Potenza (kW)

43.113

 

Il comma 2 prevede che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali venga rilasciata – qualora sia necessaria ai sensi della vigente legislazione e in relazione alle caratteristiche e all’ubicazione dell’impianto - a seguito del procedimento unico disciplinato dal comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387[183] per il complesso degli impianti.

La portata innovativa della disposizione sembrerebbe identificarsi nella previsione di un'autorizzazione unica "per il complesso degli impianti", dunque per una pluralità di impianti, ipoteticamente anche ubicati in posti diversi.

 

Il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da FER è disciplinato dal comma 3 dell'articolo 12 del citato D.Lgs. 387/03. Il comma stabilisce, infatti, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504[184], e successive modificazioni.

Quanto alla disciplina del procedimento unico si rinvia alla scheda relativa all’art. 53 nel presente dossier (che modifica il comma 4, dell'articolo 12 citato del D.Lgs. 387/03).


Articolo 62
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)

1. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

2. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

3. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

4. L'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

6. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

7. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.

8. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

9. La programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

10. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti le risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania.

11. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

12. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 11. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11.

13. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.

14. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

15. Il triennio di cui al comma 14 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

16. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 14, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

17. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

18. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

19. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

20. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

21. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

22. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

23. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

24. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

 

L'articolo 62 contiene disposizioni finanziarie relative al settore del trasporto.

 

Il comma 1 riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità", di una somma pari a 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 per il 2013.

Il citato articolo 10 ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per complessivi 150 miliardi di lire[185] (pari a 77.468.535 euro) quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti operanti nel settore dell'autotrasporto, per le seguenti finalità, indicate negli articoli da 1 a 5 della stessa legge n. 454 del 1997:

-        interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto combinato;

-        investimenti innovativi e formazione professionale;

-        incentivazione all’esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari e alla riduzione volontaria dell’offerta di autotrasporto;

-        incentivi per l’aggregazione di imprese di autotrasporto, diretta all’operatività nel comparto dei servizi intermodali e alla razionalizzazione dell’offerta di trasporto stradale;

-        interventi e agevolazione per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne.

Sempre con riferimento all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10 della legge n. 454 del 1997, il comma 2 dell’articolo in oggetto, modificato nel corso dell’esame presso il Senato, dispone il mantenimento in conto residui delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti. Tali importi, per un ammontare di 452.311.525 euro per il 2008, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 3 riduce di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore".

La tabella E allegata alla legge n. 226 del 2004 definisce gli oneri finanziari annuali relativi al Corpo delle capitanerie di porto. Ai sensi dell’articolo 28 della stesa legge la determinazione annuale della consistenza dei volontari di truppa da assegnare al Corpo delle capitanerie di porto dovrà essere effettuata in coerenza con l’andamento dei suddetti oneri. Si segnala che gli importi attualmente previsti dalla citata tabella E, per gli anni interessati dal comma in esame, ammontano a:

§       76.404.162,91 euro per il 2008;

§       75.993.137,67 euro per il 2009;

§       75.188.592,32 euro per il 2010.

 

Il comma 4 abroga l’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

La richiamata norma ha istituito un fondo di lire 1,5 miliardi (pari a 774.685 euro) nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.

 

Il comma 5 riduce di 713.000 euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, recante "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo".

La richiamata norma ha autorizzato, a decorrere dal 2001, la spesa di 13 miliardi di lire annue (pari a 6.713.940 euro), da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, dell'Allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313.

 

I commi 6-7 recano disposizioni per il finanziamento delle "autostrade del mare"; la misura si connette a quelle recate dai successivi commi 8 e 9 dirette ad affrontare l'emergenza derivante dai lavori sull'autostrada A3, nel tratto terminale della regione Calabria, e nello Stretto di Messina.

Norme sulle "autostrade del mare" sono contenute anche nell'articolo 76, comma 3, del disegno di legge in esame (si veda la relativa scheda).

 

Le “autostrade del mare” identificano il trasporto effettuato su più percorsi, in parte “tracciati” (tratte terrestri) ed in parte “non tracciati” (tratte marittime), in una logica di trasporto in grado di offrire una maggiore competitività rispetto alla sola modalità terrestre congestionata e ormai vicina al punto di saturazione. Tale modalità di trasporto risponde alla domanda di una moderna logistica in cui il flusso di trasporto si snodi senza soluzione di continuità per tutto il percorso. Il programma europeo “Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea) si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l’accrescimento dell'efficacia e della competitività della modalità di trasporto combinata strada-mare avviene compatibilmente alla tutela dell'ambiente ed al decongestionamento delle strade, in un'ottica di sviluppo ecosostenibile. A livello nazionale sono state adottati diversi interventi per dare attuazione al progetto comunitario delle Motorways of the Sea. Tra questi vanno ricordati in particolare - oltre all'istituzione della società Rete Autostrade Mediterranee (RAM) - i finanziamenti per la riqualificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture portuali disposti con le leggi n. 413 del 1998 e n. 166 del 2002, gli incentivi all'autotrasporto per il trasferimento di traffico dal tutto-strada al combinato strada-mare con l'introduzione del cosiddetto ecobonus di cui alla legge n. 265 del 2002 (per il quale si veda oltre) ed il potenziamento degli impianti e della piattaforme logistiche portuali disposto con la legge obiettivo.

 

Il comma 6 autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto finalizzati allo spostamento di quote rilevanti di traffico dalla modalità stradale a quella marittima.

Si tratta degli incentivi per l’utilizzo delle autostrade del mare, c.d. ecobonus, di cui all’articolo 3, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205. In particolare il primo periodo del citato articolo 3, comma 2-ter, ha autorizzato, a decorrere dal 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale.

Il comma 7, sempre con riferimento agli incentivi di cui al comma 6, sopprime la sopra indicata autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro relativa al limite di impegno quindicennale.

Con riferimento ai sopra illustrati commi 6 e 7, il Governo afferma, nella relazione illustrativa al disegno di legge in esame, che occorre rendere fruibile agli interessati il meccanismo dell’ecobonus, ed assicurare la completa spendibilità di tutte le risorse attivabili, a partire dall’anno 2008 (anno in cui è prevista la prima erogazione dei rimborsi sulle tariffe pagate nell’anno in corso) e fino al 2010. Per tali finalità occorre sopprimere l’autorizzazione di spesa di cui al limite di impegno quindicennale, disposto dall’articolo 3, comma 2-ter, della legge n. 265 del 2002, e convertire il limite di impegno quindicennale. Tale misura, si legge nella stessa relazione, non ha effetto sull’indebitamento netto dell’Amministrazione, ma incide soltanto sul saldo netto da finanziare e fabbisogno finanziario.

 

Il comma 8 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi diretti a:

§       fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria;

§       migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.

Le somme stanziate dovranno essere destinate, nella misura del cinquanta per cento, ad interventi infrastrutturali.

Il comma 9 demanda la programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse ad uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

 

Si segnala che l’articolo 8 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in corso di conversione (A.C. 3194), finanzia, per il solo anno 2007, una serie di interventi diretti al miglioramento del trasporto in Calabria ed in Sicilia ed in particolare del trasporto che attraversa lo Stretto di Messina.

 

Il comma 10 stabilisce che, a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250[186], il Ministro dei trasporti dovrà individuare, con proprio decreto, le risorse necessarie:

§       per il potenziamento e la sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria;

§       per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto;

§       per l’adeguamento del servizio cargo da e per l’aeroporto di Catania.

 

I commi da 11 a 13 dispongono la prosecuzione per un biennio degli incentivi, in favore delle imprese che effettuano trasporti di merci mediante il sistema ferroviario, previsti, per il triennio 2004-2006, dall’articolo 38, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", e successive disposizioni di attuazione.[187]

L’articolo 38, comma 5, della legge n. 166 del 2002 ha riconosciuto, per il triennio 2004-2006, un contributo alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare treni completi di trasporto combinato[188] o di merci pericolose in un quantitativo minimo annuo. Tale impegno deve essere rispettato almeno nella misura del 90 per cento, a pena di decadenza dal diritto a percepire il contributo. Il contributo è riconosciuto in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano. La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in funzione del limite massimo di risorse attribuite per questo scopo dal successivo comma 6 dell’articolo 38. Tale comma prevede l’istituzione del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alle agevolazioni per le imprese ferroviarie che effettuino investimenti per facilitare il trasporto delle merci per ferrovia, con limiti di impegno quindicennali (14,5 milioni di euro per l’anno 2002, 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 13 milioni di euro per l’anno 2004), quali concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie effettuate dai soggetti individuati da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il successivo D.M. 22 dicembre 2004, n. 340, all’articolo 7, ha stabilito che le risorse del Fondo di cui all’articolo 38 cit., comma 6, siano destinate, per il triennio 2004-2006, alle seguenti finalità:

-        il cinquanta per cento alla concessione degli incentivi di cui all’articolo 38, comma 5;

-        il venticinque per cento alla concessione di contributi per l’acquisto di beni di investimento per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose (agevolazione prevista dall’articolo 38 cit., comma 6, e disciplinata in dettaglio dall’articolo 13 del D.M. n. 340 del 2004);

-        il restante venticinque per cento alla concessione dei contributi previsti dal comma 7 del citato articolo 38 (a proposito del quale si rinvia alla scheda di lettura del successivo comma 14 del presente articolo).

L'articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, ha affidato la gestione del fondo alla Cassa depositi e prestiti.

 

Come osserva il Governo nella relazione illustrativa, le risorse stanziate dal citato articolo 38 non sono state completamente utilizzate nel triennio 2004-2006, sia per alcune specifiche rigidità della normativa, sia per il ritardo nell’attuazione della legge. Si propone pertanto la prosecuzione dell’intervento di cui all’articolo 38 cit., comma 5, per un ulteriore biennio, nell’àmbito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 per tale intervento ed effettivamente disponibili (comma 11).

 

Il comma 12 demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti la definizione delle condizioni e modalità operative per l’attuazione di quanto previsto al comma 11, facendo decorrere il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 11 dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

 

Il comma 13 destina inoltre agli interventi di cui al comma 11 (ovvero alla concessione del contributo di cui all’articolo 38 cit., comma 5) le somme del Fondo di cui al comma 6 dell’articolo 38 cit., che residuano dall’attuazione, nel triennio 2004-2006, delle altre misure previste dal medesimo articolo 38 (ovvero quelle di cui al comma 7 di tale articolo e quelle destinate alla concessione di contributi per l’acquisto di beni di investimento, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. n. 340 del 2004).

 

I commi da 14 a 16 dispongono la prosecuzione per un triennio degli incentivi, in favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci, previsti, per il triennio 2004-2006, dall’articolo 38, comma 7, della citata legge n. 166 del 2002, e successive disposizioni di attuazione[189], per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

L’articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 disciplina l’erogazione di contributi in favore delle imprese ferroviarie che si impegnino a sottoscrivere con i Ministeri competenti accordi di programma per il trasporto combinato e accompagnato[190] delle merci. Il contributo è rapportato ai treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale. Alla concessione del contributo è destinato, per il triennio 2002-2004, il venticinque per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 6 del medesimo articolo 38.

L’articolo 14 del D.M. n. 340 del 2004 detta modalità applicative per la concessione del contributo di cui all’articolo 38 cit., comma 7, mentre l’articolo 15 dello stesso D.M. stabilisce che sulle risorse destinate alla concessione di detto contributo è finanziato, in via prioritaria, l’accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Périgueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

 

Il comma 15 dell’articolo in esame fa decorrere l’inizio del triennio di cui al comma 14 dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma, stipulati ai sensi del sopra illustrato articolo 38, comma 7.

 

Il comma 16 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’attuazione di quanto disposto al precedente comma 14, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, di cui al più volte citato comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002.

 

I commi da 17 a 19 recano disposizioni sugli interporti.

Si rammenta che le infrastrutture dedicate all’intermodalità sono costituite dagli interporti e dai centri intermodali. Gli interporti sono definiti dalla normativa vigente come un complesso organico di strutture e servizi fra loro integrati e uniformati secondo uno schema di rete logistica e mediante tecnologie telematiche. Essi sono finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comprendono uno scalo ferroviario idoneo per la formazione o la ricezione di treni completi intermodali, e risultano essere in collegamento con porti, aeroporti e vie di grande comunicazione.

 

Il comma 17 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1044, terzo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

 

Il comma 18, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, rifinanzia con 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 gli interventi previsti dell’articolo 1, comma 1044, della legge n. 296 del 2006.

Il citato articolo 1, comma 1044, primo periodo, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Il Ministro dei trasporti dovrà individuare, con proprio decreto, gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i «colli di bottiglia» del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti (il decreto non risulta essere stato emanato).

 

Il comma 19 stabilisce che il contributo di cui al sopra illustrato articolo 1, comma 1044, dovrà essere utilizzato prioritariamente per la riduzione dal cinquanta al trentacinque per cento della quota di finanziamento, a carico degli interporti, del sistema di gestione della rete logistica nazionale, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e alla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

Il D.M. 18T del 20 giugno 2005 è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007 per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali. Il menzionato decreto ministeriale ha destinato i finanziamenti di cui al citato articolo 1, comma 456, della legge n. 311 del 2004, alla corresponsione di contributi per la realizzazione di un sistema (piattaforma) di gestione della rete logistica nazionale che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti), anche al fine di migliorare la sicurezza del trasporto delle merci. L’attuazione dell’intervento è affidata alle società interportuali di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, che dovranno costituire un unico soggetto attuatore comune. Per la realizzazione del sistema le società interportuali dovranno predisporre e presentare, attraverso il soggetto attuatore, un piano finanziario che preveda, oltre al contributo statale, risorse aggiuntive (mezzi propri, credito ed altri finanziamenti non statali) tali da garantire la piena realizzazione del progetto ed almeno pari al cinquanta per cento del contributo statale [articolo 4, comma 1, lettera a), del D.M.].

Il soggetto attuatore comune è la società UIRNet S.p.A., appositamente costituita tra gli interporti di rilevanza nazionale. Tale società ha stipulato, nel dicembre 2006, la relativa convenzione con il Ministero dei trasporti.

 

Va ricordato che il citato comma 1044 reca due diversi finanziamenti: il primo per un importo di trenta milioni di euro riservato al “completamento della rete nazionale degli interporti”; il secondo, pari a cinque milioni, per “il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale”.

 

Il comma 20 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013, con le seguenti finalità:

·         implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale;

·         dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada, anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all’aumento dei controlli stradali;

·         intensificare l’attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada;

·         dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l’esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione.

 

Il Piano nazionale della sicurezza stradale è stato istituito dall’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con la finalità di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali. Il Piano, che consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure per la promozione e l'incentivazione di strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e dei gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture che devono essere approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

Si segnala che sul tema della sicurezza stradale è recentemente intervenuto l’articolo 6-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, il quale ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo contro l'incidentalità notturna, con un’autorizzazione di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007-2009, da utilizzare per le attività di contrasto all’incidentalità notturna.

 

Il comma 21 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per il proseguimento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1038, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

La richiamata norma ha stanziato un contributo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 sia al fine di realizzare interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, sia per le gestioni commissariali governative che per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti.

Il tema della sicurezza ferroviaria è da tempo all’attenzione sia del legislatore nazionale che di quello comunitario. In particolare nel secondo pacchetto ferroviario approvato in sede europea in data 29 aprile 2004 sono previste specifiche misure in ordine alla sicurezza del sistema ferroviario, tra cui si ricordano in particolare il regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea al fine di implementare la sicurezza e la direttiva 2004/49/CE, che prevede un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie.

 

Il comma 22 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni di euro, il capitale sociale di ciascuna delle seguenti società di gestione di servizi ferroviari:

·         Ferrovie della Calabria S.r.l.;

·         Ferrovie Apulo Lucane S.r.l.;

·         Ferrovie del Sud-Est S.r.l..

 

Il comma 23, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo per l’avvio di un programma di rimotorizzazione, in conformità della Direttiva 2004/26/CE, delle automotrici con motori diesel utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate. Lo stanziamento è diretto a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti; in particolare si propone di conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro e una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

La citata direttiva 2004/26/CE concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. La direttiva è stata recepita mediante il decreto ministeriale 2 marzo 2006 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007, n. 43)

 

Il comma 24, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, istituisce, presso il Ministero dei trasporti un "Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma", per migliorare l’efficacia ed l’efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l’Abruzzo e la città di Roma. A tal fine è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.


Articolo 67, commi 5-7
(Edilizia sanitaria)

5. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

6. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, sono autorizzate le spese di:

a) 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»;

b) 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinata al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN);

c) 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci.

7. All'articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo, della citata legge n. 296 del 2006, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 600 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi residenziali,» e le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti,».

 

Il comma 5, modificando l’articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), eleva da 20 a 23 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67[191], e successive modificazioni.

 

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

In particolare, gli interventi previsti dalla legge n. 67 del 1988 sono i seguenti:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire un’idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140 mila posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standard emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standard dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione, con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

I soggetti beneficiari[192] del programma di investimenti sono i seguenti: regioni e province autonome; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; istituto superiore di sanità; gli ospedali classificati[193]; istituti zooprofilattici sperimentali.

Per quanto concerne i profili finanziari, le risorse complessive relative al programma pluriennale di investimenti, prima dell’intervento della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), risultavano pari a 17.575.028.276,02 euro[194].

Da ultimo, la citata legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 796, lettera n)) ha elevato da 17 a 20 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti interessati del settore sanitario, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

Una parte del maggior importo previsto dalla citata legge finanziaria è stato vincolato secondo le seguenti finalità:

-        500 milioni di euro, alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari;

-        100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo[195], e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative;

-        100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni;

-        100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.

Il maggior importo di cui alla legge n. 296 del 2006 è ripartito fra le regioni con riferimento alla valutazione dei bisogni delle singole realtà regionali, secondo i seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento.

Per le stesse finalità, ulteriori risorse sono state destinate dallo Stato e dalle regioni nell’ambito del programma dei fondi strutturali europei 2007-2013[196].

Si rammenta, infatti, che, in data 21 dicembre 2006, la Conferenza unificata ha approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo relativo al periodo 2007-2013[197].

Successivamente, in linea con gli obiettivi del citato Quadro strategico nazionale, finanziato dai fondi strutturali europei, i Ministri dello Sviluppo economico e della Salute e i Presidenti di otto regioni meridionali e insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) hanno siglato, il 17 aprile 2007, un Protocollo d'intesa e un Memorandum, al fine di superare la separazione tra le politiche di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e politiche di investimento strutturale, anche in considerazione dell’esigenza di ridurre le disuguaglianze territoriali tra il Nord e il Sud del Paese. Per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, il Memorandum definisce un fabbisogno di 3.000 milioni di euro.

Per ulteriori dettagli sul programma di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario, si rinvia al dossier del Servizio Studi n.170 del 2007.

 

Si rileva che, in base alle tabelle D ed F del disegno di legge finanziaria per il 2008, le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica risultano pari a 784 milioni di euro per il 2008, a 1.520 milioni per il 2009 e a 2.800 milioni per il 2010. Tali valori costituiscono un incremento, relativamente all'anno 2010, pari a 1.600 milioni di euro rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Sempre in materia di edilizia sanitaria pubblica, il Senato ha inserito il nuovo comma 6 nel presente articolo, con il quale, a valere sulle risorse previste dal citato articolo 1, comma 796, lettera n):

§       si autorizza (lettera a)) una spesa di 200 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi (in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico) destinato al potenziamento delle "unità di risveglio dai comi";

§       si autorizza (lettera b)) una spesa di 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinato al potenziamento ed alla creazione di "unità di terapia intensiva neonatale (TIN)".

§       si autorizza (lettera c)) una spesa, pari a 3 milioni di euro, per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi destinato all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa tandem", al fine di effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistano evidenze scientifiche efficaci.

Il comma 7, nel testo modificato dal Senato, specifica che, nell’ambito del programma di ristrutturazione e di ammodernamento, la quota di riserva già prevista per le cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 796, lettera n), secondo periodo) - fino ad ora pari a 100 milioni di euro - è incrementata a 150 milioni. Tali risorse sono destinate, oltre che, come già stabilito, alla realizzazione di strutture residenziali dedicate a tali cure, anche per l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali in tale settore, incluse le patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.

Lo stesso comma 7 introduce, altresì, una quota di riserva (nell'àmbito dell’elencazione delle risorse vincolate), pari a 600 milioni di euro per gli interventi finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi-residenziali.


Articolo 69
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto)

 

1. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

 

L'articolo 69 - introdotto dal Senato - autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitanoregionale veneto (SFMR) che intende collegare le maggiori città venete con treni regionali per alleggerire il traffico su gomma.

Tale sistema - inserito nel quadro delle infrastrutture strategiche, secondo quanto previsto dalla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) – è in particolare finalizzato ad un complessivo miglioramento dei trasporti ferroviari della regione Veneto, anche attraverso un riequilibrio modale con passaggio di quote della domanda di trasporto dalla gomma al ferro e dal privato al pubblico, idoneo a consentire una riduzione dell’incidentalità e dell’inquinamento atmosferico ed acustico.

La prima parte del programma interessa principalmente i collegamenti fra le aree di Venezia, Treviso e Padova, mentre nella seconda fase saranno coinvolti i nodi ferroviari di ulteriori località (Vicenza e Rovigo fra le altre).


Articolo 101
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

 

L’articolo 101, introdotto al Senato, prevede una serie di prescrizioni rivolte agli enti locali al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, implementando qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni.

 

Giova ricordare brevemente che nel corso della XIV legislatura sono stati approvati due interventi di riordino complessivo volti alla liberalizzazione della gestione dei servizi pubblici locali.

La “prima” riforma dei servizi pubblici locali è stata attuata dall’art. 35 della L. 448/2001 , legge finanziaria per il 2002, recante un complesso di disposizioni concernenti sia la proprietà e la gestione delle reti, sia l’erogazione dei servizi. In tale ambito appare di particolare rilievo rammentare l’introduzione del principio generale secondo il quale l’erogazione dei servizi di rilevanza industriale avviene in regime di concorrenza e attraverso l’affidamento del servizio.

A differenza dell’esercizio dei servizi pubblici, completamente liberalizzato, gli enti locali mantengono un notevole controllo sulle reti e le altre infrastrutture (in parte attenuato dall’art. 35 che ha introdotto anche in questo campo alcuni elementi di concorrenza), considerato che l’ente locale titolare del servizio rimane proprietario delle reti e degli impianti necessari all’erogazione del servizio.

La “seconda” riforma dei servizi pubblici locali è stata adottata nell’ambito del D.L. 269/2003 , il cosiddetto decreto per la competitività, ed in particolare dall’articolo 14.

Ulteriori modifiche all’art. 113 del testo unico sono state introdotte - poco dopo la conversione del D.L. 269 – dall’art. 4, co. 234, della legge finanziaria per il 2004

Si segnala, infine, che presso l’Assemblea del Senato è incardinato un disegno di legge recante “Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali” (A.S. n.772) nel quale, come si evince dalla relazione di accompagno, “entrano in gioco da protagonisti gli utenti dei servizi pubblici locali, con la obbligatorietà della adozione da parte di ciascun gestore di una carta dei servizi che indichi:

-        modalità di accesso alle informazioni;

-        modalità di reclamo;

-        modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;

-        livelli minimi di ciascun servizio;

-        modalità di ristoro dell’utenza (in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza)”.

L’intento del d.d.l. pendente presso il Senato appare, pertanto, il rafforzamento del diritto di cittadinanza, della qualità dei servizi, l’apertura al confronto con le associazioni dei consumatori e delle imprese, con le quali deve essere concordata la stessa carta. La carta, prosegue la relazione, viene introdotta “non come un vuoto vademecum privo di effetti sul piano pratico, perché dall’osservanza della carta si fa discendere lo stesso perdurare dell’affidamento, insieme alla valutazione della soddisfazione degli utenti alla luce dell’evasione dei reclami presentati dalle rilevazioni mediante sondaggi caratterizzati dalla maggiore obbiettività e compilati sotto la vigilanza dell’ente locale e delle autorità nazionali di regolazione.

Più specificamente, l’articolo 3 del suddetto disegno di legge, come modificato dalla I° Commissione Affari Costituzionali del Senato, alla lettera a) del comma 1 prevede che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell’affidamento, una carta dei servizi resi all’utenza, approvata dall’Autorità competente e adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, che indichi anche le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, mediante meccanismi di rimborso automatico ovvero in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza, avendo particolare riguardo alle categorie deboli e in specie ai diversamente abili.

 

L’articolo in esame prevede che, in sede di stipula dei contratti di servizio, gli enti locali sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a)    il soggetto gestore è tenuto ad emanare una "Carta della qualità dei servizi", redatta e pubblicizzata sulla base di intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, dalla quale si possano evincere gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, con particolare riferimento a quelle concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonchè le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

 

Ai sensi dell’art. 11 del D.L. 30 luglio 1999, n. 286, i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità sono tenuti ad adottare una Carta dei Servizi secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale assumono nei confronti dell'utente impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

Si ricorda che in data 27 gennaio 1994, attraverso una Direttiva della Presidenza del Consiglio sono stati recepiti le regole ed i principi di un documento di studio del governo Ciampi, in seguito ulteriormente recepiti in altre leggi (v. art. 2, D.L. n. 165/1995, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 273/1995, articolo successivamente abrogato e sostituito dall'art. 11, D.Lgs. n. 286/1999; L. n. 481/1995 sui poteri delle Autorità di regolazione), che hanno definitivamente sanzionato l'obbligo legislativo di adottare le carte dei servizi.

La c.d. direttiva Ciampi, relativa ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ha fissato i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi. Il rispetto di detti principi deve essere assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza.

Nella direttiva viene affermato, per la prima volta, mutuando in gran parte dall'esperienza britannica, il principio in base al quale "le aziende si impegnano nei confronti del cittadino-utente a fornire determinati livelli di servizio ed a garantire precise forme di tutela…" ed "i soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate".

I punti fondamentali della Direttiva possono così sintetizzarsi:

§          enunciazione dei principi fondamentali cui devono attenersi i soggetti che erogano un servizio pubblico;

§          adozione degli standard di qualità e quantità del servizio ed indicazione di eventuali fattori esterni che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard. Tali standard devono essere sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze pubbliche e devono essere periodicamente aggiornati

§          semplificazione delle procedure relative agli atti concernenti la prestazione di servizio pubblici, con un espresso riferimento alla semplificazione e all'informatizzazione dei sistemi di prenotazione e delle forme di pagamento delle prestazioni

Il citato articolo 2 della legge 273/1995, dalla rubrica "qualità dei servizi pubblici", prevedeva che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri venissero emanati schemi generali di riferimento delle carte dei servizi pubblici predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con le singole amministrazioni interessate.

Successivamente, l'art. 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato il suddetto articolo 2 della legge 273/1995, prevedendo al comma 2 che "le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Un ultimo importante aspetto delle carte dei servizi che va ancora segnalato, e del quale al momento non si conoscono risvolti giurisdizionali significativi ha riguardo alla carta dei servizi come strumento di tutela dell'utente. Infatti, tra le esigenze cui si ritiene dovrebbero rispondere le carte dei servizi vi è anche quella di assicurare un sostegno delle aspettative dei cittadini ad una prestazione del servizio pubblico secondo regola d'arte. In questo senso le carte dei servizi potrebbero contribuire a puntualizzare e specificare l'obbligo di prestare il servizio, che non è più quello di erogare una prestazione qualunque, ma una prestazione con caratteristiche oggettivamente stabilite.

 

b)    gli enti locali sono tenuti a consultare le associazioni dei consumatori.

 

In merito a quanto sopra si ricorda che Il cd. Codice del Consumo (D.Lgs.206/2005) nella Parte V (artt.136-141), raccoglie le norme in materia di associazioni dei consumatori e di accesso alla tutela giurisdizionale. In tale ambito, oltre alle norme in materia di azioni inibitorie e legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori, particolare rilievo assume l’articolo 141 che, in attuazione di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lett d) della legge n.229/2003, reca disposizioni in tema di composizione extragiudiziale delle controversie, prevedendo l’attivazione di tali forme di composizione extragiudiziale allo scopo di deflazionare il carico di contenzioso pendente e di agevolare la rapida soluzione delle liti.

Tra le disposizioni più innovative della legge si ricordano il riconoscimento della legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in giudizio per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti (articolo 3) e l’istituzione di un apposito organismo, il "Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti", presso il MAP, con il compito di svolgere tra l’altro attività consultive e di ricerca (articolo 4).

 

c)    obbligo per il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, di verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge con la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d)    obbligo di approntare un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" con una responsabilità diretta in capo all'ente locale od ambito territoriale ottimale prevedendo la partecipazione delle associazioni dei consumatori come pure  la ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, tanto all'ente locale quanto a gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori;

e)    previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto di reclami, proposte ed osservazioni pervenute, da parte dei cittadini, a ciascuno dei soggetti partecipanti;

f)     le attività di cui alla lettere b), c) e d) dovranno essere finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».


Articolo 143
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale)

 

1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

L’articolo 143 conferma, per il triennio 2008-2010, l’applicazione delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997 (legge n. 662/1996 e D.L. n. 669/1996).

Sono state, a tal fine, stabilite una serie di misure dirette ad imporre, da un lato, limiti ai pagamenti dal bilancio dello Stato sui conti di tesoreria unica che presentano elevate giacenze (per enti territoriali, università, enti di ricerca) e, dall’altro, vincoli sui tiraggi dai conti stessi da parte dei soggetti intestatari dei conti, con l’obiettivo del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

L’applicazione di tali misure, estese agli anni successivi dalle leggi finanziarie, è stata, da ultimo, confermata per il triennio 2005-2007 dalla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), che all’articolo 1, commi 18-19, ha disposto l’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria, estendendoli a tutti gli enti titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche (D.M. Economia 21 febbraio 2005), e al comma 20, ha ribadito le misure relative ai limiti massimi di giacenza sui conti di tesoreria nei confronti degli enti che, in quanto soggetti al sistema di Tesoreria unica, sono obbligati a tenere le disponibilità liquide in contabilità speciali o in conti correnti aperti presso la tesoreria statale (D.M. Economia 15 marzo 2005).

 

Come indicato nella relazione illustrativa, l’estensione al triennio 2008-2010 del sistema di controllo bimestrale dei prelevamenti di tesoreria statale, attualmente applicato nei confronti dei soggetti ricompresi nel settore delle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge finanziaria per il 2005, è effettuato al fine di impedire che “il venir meno del vincolo ai prelevamenti di cassa dalla tesoreria statale possa pregiudicare gli obiettivi di fabbisogno degli enti decentrati di spesa, interessati dalla norma, già previsti nel tendenziale di spesa del triennio 2008-2010”.

 

In particolare, il comma 1, primo periodo,conferma per il triennio 2008-2010 l’applicazionedi limiti ai tiraggi di tesoreria ai soggetti, titolari di conti correnti e contabilità speciali aperti presso la tesoreria, ricompresi nell’elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. Per il 2008, l’elenco è quello di cui al Comunicato ISTAT 29 luglio 2007 (pubblicato G.U. 31 luglio 2007, n. 176), con la successiva integrazione pubblicata in G. U n. 252 del 29 ottobre 2007.

 

Anche per quanto concerne il limite massimo ai prelevamenti dai conti di tesoreria da applicare per il triennio 2008-2010, il comma 1 riproduce, sostanzialmente, quanto già previsto dalla normativa vigente: gli enti interessati non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2 per cento.

 

Il secondo periodo del comma 1 reca l’indicazione delle amministrazioni pubbliche indicate nell’elenco 1 che vengono escluse dall’applicazione della normativa sui tiraggi di tesoreria.

A seguito delle modifiche approvate dal Senato, sono esclusi dal suddetto limite del 2 per cento:

 

a)      le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b)      gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni);

c)      gli enti previdenziali;

d)      gli enti del Servizio sanitario nazionale;

e)      il CNEL;

f)        gli enti del sistema camerale (in quanto fouriusciti dal sistema della Tesoreria unica ai sensi dell’art. 1, co. 45, della legge n. 266/2005);

g)      enti gestori delle aree naturali protette;

h)      Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM);

i)        Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);

j)        le autorità portuali;

k)      il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;

l)        le Agenzie fiscali;

m)   i conti su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati (accesi ai sensi dell'articolo 576 del RD n. 827 del 1924);

n)      i conti riguardanti interventi di politica comunitaria;

o)      i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori[198].

p)      i conti relativi ad interventi di emergenza;

q)      il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine;

r)       i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

 

Rispetto alle esclusioni previste dalla normativa vigente, definite, da ultimo, con riferimento al triennio 2005-2007, dal D.M. Economia 21 febbraio 2005[199], il comma in esame esclude dall’applicazione dei limiti ai tiraggi di tesoreria: gli enti del sistema camerale; gli enti gestori delle aree naturali protette; l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare (ICRAM); l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e le autorità portuali.

 

Si ricorda che gli enti gestori delle aree naturali protette sono, ai sensi dell’art. 9 della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 1991, gli enti parco, dotati di personalità di diritto pubblico, con sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. Con la citata legge si è provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed è stato istituito, altresì, l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono a criteri stabiliti dalla delibera 1° dicembre 1993 del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette[200]. Tale elenco, periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente, è stato da ultimo rivisto con la delibera della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2003[201].

Per quanto riguarda l’ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare), esso è un ente pubblico di ricerca e sperimentazione, vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il compito di fornire istituzionalmente supporto alle politiche delle Amministrazioni centrali competenti e agli Enti Territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine, anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili. Nato nel 1982 con il nome ICRAP (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata Alla Pesca a e tecnologica Applicata al Mare) con lo scopo di supportare l'azione della Direzione Generale della Pesca Marittima dell'ex Ministero della Marina Mercantile nella politica di gestione delle risorse alieutiche, successivamente, in conseguenza dell’estensione delle relative competenze alla tutela dell'ambiente marino e della sostenibilità delle attività produttive, ha cambiato denominazione con la legge n. 220 del 1992.

L’INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica) è l’organismo di ricerca e consulenza per lo Stato e gli enti locali in tema di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nazionale istituito ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. L’Ente è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’Istituto ha competenza nel settore della conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma, assolve i compiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”), nonché da specifiche leggi regionali in materia, ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti gestori delle aree protette.

 

Analogamente a quanto già disposto dalla normativa vigente[202], il comma 2 prevede la facoltà per i soggetti interessati di richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe ai vincoli relativi ai limiti ai tiraggi per effettive e motivate esigenze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all’accoglimento della richiesta o al diniego, totale o parziale, con determinazione dirigenziale.

Rispetto alla richiamata disciplina di cui all’articolo 1, comma 19, della legge n. 311/2004, il comma prevede che l’ente sia tenuto a riassorbire le eccedenze di spesa riconosciute in deroga entro la fine dell’anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale,

 

Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa comporta, ai sensi del comma 3, che nell'anno successivo potranno essere effettuate esclusivamente le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno.

I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La natura di tali provvedimenti non viene peraltro specificata.

 



[1]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa. eu/economy_finance/index_en.htm.

[2]    Tale stima incorpora anche gli effetti del decreto legge n.159/07 adottato contestualmente alla Nota di aggiornamento. Tale decreto, la cui adozione è stata resa possibile dai favorevoli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, a causa sia del virtuoso andamento del gettito tributario, sia di una crescita più contenuta della spesa primaria corrente rispetto a quella stimata in precedenza, si configura come un manovra di carattere espansivo che comporta un incremento dell’indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL. Il quadro a legislazione vigente indica, infatti, per il 2007, un indebitamento netto tendenziale del 1,9 per cento, inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DPEF di giugno ante decreto legge n.81/07.

[3]    La manovra finanziaria per il 2008 comporta, dunque, un peggioramento del’indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente parti allo 0,4 per cento del PIL (sul punto, cfr., oltre, la Parte II, par. 2, del presente dossier).

[4]    A fronte del 103, 2 per cento stimato per il 2008 dal DPEF di giugno.

[5]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm.

[6]    La Nota di aggiornamento al DPEF ha specificato che tali disegni di legge debbono essere presentati alle Camere entro il 15 novembre, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni

[7]    Al riguardo, si osserva, come dall’anno 2000 le manovre finanziarie annuali abbiano sempre operato una correzione netta sul saldo di riferimento, al fine di ricondurre l’andamento tendenziale dei conti pubblici agli obiettivi programmatici, ad eccezione tuttavia dell’esercizio 2001, nel quale la manovra netta – al pari di quella prevista per il prossimo anno - è risultata negativa, ossia ha prodotto un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto. Si ricorda che nelle valutazioni relative alle manovre annuali di finanza pubblica la manovra netta corrisponde alla correzione netta operata sul saldo di riferimento; rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli interventi disposti con la manovra annuale. Con la dizione manovra lorda si fa invece riferimento al complesso delle risorse attivate, comprensive quindi di quelle destinate a finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata.

[8]    I dati contenuti nel presente paragrafo sono stati elaborati sulla base di un allegato 7, aggiornato alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, acquisito per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato.

[9]    Cfr., oltre, la Parte III, del presente dossier.

[10]   Si ricorda che le Missioni cui l’allegato 7 riclassificato non ascrive effetti di spesa nell’articolato della legge finanziaria per il 2008 sono: Missione 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di governo; Missione 12, Regolazione dei mercati; 19, Casa e assetto urbanistico; 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio; 31, Turismo e 34, Debito pubblico.

[11]   La quota particolarmente elevata degli importi in termini di saldo netto da finanziare ascrivibile a tale Missione è imputabile, per la gran parte, alle operazioni di ristrutturazione del debito concernenti i disavanzi dei servizi sanitari regionali.

[12]   Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.

[13]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[14]   Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[15]   In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.

[16]   Si rinvia, al riguardo, al citato dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio” n. 73.

[17]   Atto Senato n.1818

[18]   Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).

[19]   Si segnalano, ad esempio, la Missione 17 (Ricerca e Innovazione), 4 (L’Italia in Europa e nel mondo) e 22 (Istruzione scolastica), articolate, rispettivamente, in 16, 11 e 10 distinti Programmi.

[20]   Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa quasi 480 miliardi di euro.

Si ricorda, peraltro, come la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto alcuni istituti (accantonamenti del comma 507 e Fondo TFR) che fanno sì che taluni stanziamenti di bilancio non corrispondano più all’effettiva disponibilità. A tale riguardo, nel corso del sopra richiamato dibattito parlamentare in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, è stato sottolineato, tra l’altro, come, a fini di trasparenza, appaia opportuno che nel bilancio sia data evidenza contabile a queste situazioni, sottolineandosi, altresì, come il meccanismo di flessibilità gestionale previsto dal comma 507 (possibilità di apportare variazioni nell’ambito degli accantonamenti), concepito con riferimento alle unità previsionali di base del bilancio 2007, possa comportare problemi di applicazione se trasposto nel nuovo bilancio, data la maggiore ampiezza, rispetto alle unità previsionali di base, dei macroaggregati (cfr.oltre), ai quali sembrerebbero doversi riferire gli accantonamenti.

[21]   A fronte di un bilancio di oltre 470 miliardi di euro (al netto delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa – che riguardano 29 delle 34 missioni dello Stato - incidono per circa il 3 per cento del bilancio.

[22]   Considerando la Missione 34 ( Debito pubblico) al netto del Programma 34.2 “Rimborso del debito statale”, pari a 198.178 milioni di euro, che riguarda titoli in scadenza nell’esercizio finanziario 2008.

[23]   Si veda anche la Tavola  V allegata al presente dossier, nella quale i dati sono riferiti al lordo del rimborso del debito statale.

[24]   Si segnala che nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), reca un allegato nel quale è esposto il riepilogo delle 34 Missioni con i relativi Programmi.

[25]   Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.

[26]   Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.

[27]   Al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi iva, ecc.

[28]   Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, è volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma

[29]   Il comma 19 del medesimo articolo 22 dispone inoltre che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente - da comunicare alle Commissioni parlamentari e da inviare alla Corte dei conti - possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per una migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

[30]   Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.

[31]   Si tratta del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, con il quale il Governo, alla luce dei favorevoli andamenti tendenziali di finanza pubblica, ha realizzato, contestualmente alla presentazione del DPEF, una manovra di carattere espansivo pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.

[32]   Calcolata sommando i residui alla competenza.

[33]   Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

[34] Cfr. www.infrastrutturetrasporti.it/sites/varifiles/DPEF08-12_COMPL_01.pdf (pag. 38).

[35] Per informazioni sullo stato dell’opera si rinvia alla scheda n. 38 del 3° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi, su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del luglio 2007.

[36]    Pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255.

[37]    Nel D.P.R. si ricorda che sono stati sottoscritti rispettivamente il 18 ottobre 2003 e il 16 novembre 2004 il «Contratto con la città ospite per i XVI Giochi del Mediterraneo del 2009» tra il Comitato internazionale dei giochi del Mediterraneo (CIJM), la città di Pescara ed il Comitato Nazionale Olimpico Italiano e l’atto costitutivo del «Comitato organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009».

[38]    D. L n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003

[39]   In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. 269/2003, è stato emanato, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003.

[40]    L’articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) prevede l’iscrizione in un elenco speciale degli intermediari finanziari che presentano determinati requisiti, relativi all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, individuati dal Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

[41] Fanno parte dei compiti spettanti alla gestione separata anche le attività strumentali, connesse e accessorie.

 

[42]    Pubblicato nella G.U. del 24 ottobre 2005, n. 248.

[43]    Nel D.P.R. si ricorda che è stato siglato, in data 9 maggio 2005, un protocollo di intesa tra il Comune di Roma, Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il Coni, e il S.I.I.T., Lazio, Abruzzo e Sardegna. Secondo il protocollo i lavori avranno la durata di due anni circa per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, interamente finanziata dal Comune con i fondi per Roma Capitale. Gli interventi consisteranno nella realizzazione di un palazzo dello sport per 8.000 spettatori; un palazzo del nuoto con posti per 4.500 spettatori, un parco attrezzato con campi all'aperto di atletica leggera, calcio, calcetto, basket, un'arena per grandi eventi, servizi complementari, viabilità e parcheggi. Si ricorda, infine, che, in data 11 ottobre 2005, si è tenuta, presso il Dipartimento della protezione civile, una riunione con i rappresentanti delle amministrazioni interessate nella quale è stato definito un percorso amministrativo, finanziario e di gestione relativo alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla celebrazione dei mondiali di «nuoto 2009».

[44] Corretta con Comunicato 18 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2005, n. 243)

[45]Corretta con Comunicato 7 maggio 2007 (Gazz. Uff. 7 maggio 2007, n. 104)

[46] Dati tratti dal 3° rapporto predisposto dal Servizio studi della Camera su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” (luglio 2007).

[47] Cfr. www.infrastrutturetrasporti.it/sites/varifiles/DPEF08-12_COMPL_01.pdf (pag. 17), ove si legge che “l’esempio lombardo costituisce punto di riferimento da implementare in altre realtà territoriali ai fini della realizzazione di importanti arterie autostradali”.

[48]   Procedura 2006/4378

[49]   Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, la delibera in questione è stata valutata positivamente dal CIPE agli inizi del mese di giugno 2006; il decreto interministeriale di approvazione dell’atto aggiuntivo concluso sulla base di tale delibera, tuttavia, sarebbe stato firmato da uno solo dei due Ministri competenti e sarebbe attualmente all’esame dell’altro Ministro.

[50] Pubblicato nel S.O. della G.U. n. 178 del 1996;

[51] Pubblicato nella G.U. n. 249 del 1999. Tale D.M. è stato successivamente rettificato dal D.M. 25 luglio 2001 (pubblicato nella G.U. n. 261 del 2001).

[52] L’articolato e la relazione illustrativa sono disponibili all’indirizzo internet seguente: www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Ddlpres&leg=14&id=00116491&offset=426&length=13858&parse=no.

[53] Tale estensione è stata operata dall’art. 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003).

[54] La relazione conclusiva del gruppo di lavoro “bonifiche ambientali” è consultabile all’indirizzo internet www.lomb.cgil.it/ambsalsic/conferenza-amianto2004bonifiche-ambientali.htm.

[55] http://www2.minambiente.it/Sito/ai/2006/05/primopiano.htm.

[56] I risultati della mappatura effettuata dalla Regione Emilia-Romagna sono consultabili all’indirizzo web http://www.arpa.emr.it/documenti/arparivista/pdf2006n4/RicchiAR4_06.pdf.

[57] ll testo originario della “legge quadro” (1994), dopo aver previsto la conciliazione in via amministrativa delle controversie, prevedeva che (in caso di mancato raggiungimento dell’accordo) la controversia fosse devoluta alla competenza del giudice ordinario e vietava che nei capitolati fosse previsto il deferimento della controversia ai collegi arbitrali. Tale disposizione era stata ampiamente criticata, in quanto inopportunamente troppo severa verso l’istituto dell’arbitrato negli appalti pubblici, ed è stata ritenuta da molti anche illegittima, in quanto indirettamente veniva a creare una sorta di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e a ledere gli stessi principi di eguaglianza e di garanzia del buon andamento della PA. Ciò spiega la riforma del 1995, che in realtà rappresentava una sorta di ritorno alla tradizione, in quanto sin dal 1865 (e quindi dalla prima normativa nazionale sui lavori pubblici) l’arbitrato aveva rappresentato il sistema preferenziale di soluzione delle controversie nel settore.

[58]    La più radicale fa riferimento addirittura alla natura della fonte idonea a disciplinare tale delicata materia, che – secondo tale opinione – sarebbe interamente coperta dalla riserva di legge di cui agli artt. 101 e 102 della Cost.

[59]    “visto con sfavore, quale possibile teatro o veicolo – come è stato detto in dottrina – di accordi in danno dell’interesse pubblico”.

[60]    Si ricorda che sulle disposizioni del c.p.c. in materia di arbitrato è intervenuta la riforma operata con l’articolo 21 del decreto legislativo n. 40 del 2006, che ha comunque confermato il principio della competenza delle parti a nominare gli arbitri.

[61]    Tale disposizione prevede che il deposito del lodo presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio e che resta fermo, ai fini della esecutività, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

[62] Su tale disposizione è successivamente intervenuto il comma 70 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 2005), che ha previsto il versamento da parte degli arbitri alla Camera di una quota del valore della controversia pari all’1 per 1.000, piuttosto che all’1 per 10.000. Il successivo comma 71 ha quindi previsto il versamento direttamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici degli importi dovuti alla Camera arbitrale

[63] Con riferimento alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti pubblici economici, la previsione secondo la quale la partecipazione debba essere maggioritaria è stata introdotta a seguito dell’approvazione di un emendamento presso l’altro ramo del Parlamento.

[64] L’Autorità aggiunge che “non è condivisibile l’idea che far confluire tutta la materia nell’arbitrato amministrato finisca per costituire una lesione della libertà negoziale, dal momento che le pubbliche amministrazioni, pur utilizzando forme privatistiche, restano pur sempre assoggettabili a regole di tipo pubblicistico che non sono imposte ai privati. E ciò sia perché si impegnano risorse pubbliche sia perché si movimenta una domanda aggregata preminente che richiede una regolazione di questo particolare mercato, ove occorre garantire a tutti gli operatori la parità d’accesso”.

[65] L’Autorità ritiene inoltre necessario anche intervenire su una migliore razionalizzazione dei presupposti che consentono di abbassare il contenzioso e in particolare sui momenti iniziali della procedura che riguardano sia la progettazione che i bandi. Su tali profili, essa preannuncia un attento monitoraggio anche al fine di sviluppare proposte adeguate di eventuali soluzioni legislative.

[66] L’attività dell’Agenzia è documentata sul sito: http://www.agenziatorino2006.it

[67] Calcolata sommando i residui alla competenza.

[68]Calcolato dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.

[69]    Sentenze Corte costituzionale 390/2004, 417/2005, 449/2005, 88/2006)

[70]    Si ricorda che lo schema di decreto legislativo correttivo al codice ambientale, su cui la Commissione ambiente ha espresso il parere di propria competenza nella seduta del 24 ottobre, prevede – attraverso due novelle all’art. 147 relativo all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e all’art. 150 sulla scelta della forma di gestione e procedure di affidamento – l’unitarietà, anziché l’unicità, della gestione del servizio idrico integrato.

[71]    Il già richiamato schema di decreto legislativo correttivo richiede la condizione che i comuni gestiscano l’intero servizio idrico integrato, nonché il consenso dell’Autorità d’ambito competente.

[72]    Relativamente a quest’ultimo aspetto, con specifico riferimento alle tariffe del servizio idrico, non mancano considerazioni di segno opposto in merito alla necessità di elevare le tariffe sia per evitare gli sprechi che per consentire agli enti gestori adeguati investimenti sulle reti. Si richiama in proposito la posizione di Federutility (http://www.confservizicampania.it/­stampa_zoom.php?id=167) circa il fatto che “in Italia si registrano i consumi d'acqua pro-capite più elevati che nel resto d'Europa, accompagnati anche dalle tariffe più basse pagate dagli utenti per l'intero ciclo integrato (acqua potabile, fognature, depurazione)”. Da uno studio di Federutility “emergono infatti dati interessanti che rivelano le abitudini dei cittadini nel loro rapporto con le risorse idriche. A Berlino, dove l'acqua costa 4,30 euro ogni mille litri, i cittadini hanno un consumo pro-capite al giorno di 117 litri, mentre a Roma o a Torino (dove la tariffa varia tra i 0,78 ed i 0,81 euro al metro cubo) si superano tranquillamente i 220 litri per persona al giorno. A livello internazionale, anche extraeuropeo, sono poche le metropoli in cui il prezzo dell'acqua è al di sotto della media nazionale italiana. Solo Buenos Aires (0,17 euro/mc); Sao Paulo (0,68), Atene, Hong Kong , Miami e poche altre grandi città, registrano tariffe del servizio idrico integrato (acqua potabile, fognatura, depurazione) comparabili con quelle italiane”. In una nota diffusa sul web (http://www.enel.it/attivita/novita_eventi/energy_views/faq/index_10.asp) e basata su dati Eurostat, l’Enel evidenzia che “i consumi domestici medi per abitante sono in Italia assai più elevati che non in altri Paesi europei con tenore di vita più alto e ciò anche perché le tariffe non incentivano un consumo più attento: sono tra le più basse di tutti i Paesi occidentali. Il prezzo medio dell’acqua potabile è in Italia meno della metà di quello inglese, un terzo di quello svedese e circa un quinto di quello tedesco. Contrariamente a quanto avviene negli altri Paesi, il ridotto valore monetario del bene è altresì causa di usi impropri (ad esempio innaffiamento dei giardini o pulizia delle autovetture con acqua potabile) e di limitato interesse alla manutenzione degli impianti interni e al controllo delle perdite”.

      Sul punto, si richiama, infine, l’articolo 154 del codice ambientale che, al comma 6, prevede che “nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali”. Insomma, se proprio vogliamo abbassare le tariffe facciamolo solo per certe categorie.

[73]   Tale Piano è consultabile all’indirizzo internet:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf.

[74]GU n. 164 del 16-7-2005

[75]Sugli orientamenti e le proposte contenuti nella relazione l'Assemblea della Camera ha impegnato il Governo a seguito dell'approvazione nella seduta del 18 settembre della risoluzione Realacci 6-00021.

[76] Finalità analoghe si rinvengono anche nell’articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, che destina il 50 per cento delle risorse del Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale per le finalità di cui al citato decreto-legge n. 180 del 1998. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico (

[77] Per approfondimenti si veda il sito web del “Progetto solare termodinamico” dell’ENEA http://www.enea.it/com/solar/index.html.

[78] Il testo dell’accordo è disponibile all’indirizzo www.governo.it/backoffice/allegati/27337-2846.pdf.

[79] All’indirizzo http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/sdm/amp/amp_menu.asp oppure http://87.241.41.49/index.php?id_sezione=1021.

[80] L’indirizzo del sito web dell’Autorità di bacino del Po è www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home.html.

[81]   COM (2005) 565.

[82]   COM (2007) 212.

[83]   Un accordo tra l'UE e l'Agenzia spaziale europea, in vigore dal maggio 2004, costituisce la base comune per sviluppare una politica spaziale europea. L'accordo prevede riunioni regolari congiunte e concomitanti del Consiglio dell'UE e del Consiglio dell'ESA a livello ministeriale, nell'ambito del Consiglio "Spazio", per coordinare e agevolare le attività di cooperazione. Le precedenti riunioni si sono tenute il 25 novembre 2004, il 7 giugno 2005 e il 28 novembre 2005.

[84]     Il programma è stato istituito con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002.

[85]   COM (2005) 666.

[86]   COM (2005) 667.

[87]     COM (2005) 670.

[88]   La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.

[89]    In preparazione della strategia la Commissione ha cooperato strettamente con Stati membri, istituzioni europee, autorità locali e organizzazioni e ha svolto una consultazione dal 28 luglio al 26 settembre 2005.

[90]   COM(2005)504.

[91]   COM(2005) 505.

[92]   COM (2006) 475.

[93]   Comunicazione della Commissione sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2001/C 37/03) pubblicata in GU C 37 del 3 febbraio 2001.

[94]   Il Consiglio ha, in tale contesto, fatto propri gli obiettivi prospettati dalla Commissione nella Comunicazione “una politica energetica per l'Europa (COM(2007)1) presentata il 10 gennaio 2007. Il Consiglio europeo ha inoltre approvato l'obiettivo più ambizioso, a livello dell'Unione, di ottenere entro il 2020 una riduzione del 30% delle emissioni dei gas a effetto serra rispetto al 1990 ed ha confermato il proprio contributo ad un accordo globale, esaustivo e sufficientemente ambizioso per il periodo successivo al 2012.

[95]   Per "stato dell'arte" si intende un processo in cui l'utilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente in termini di redditività economica. Ove possibile, il concetto di "stato dell'arte" va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato comune europei.

[96]   Procedura d’infrazione 2002/2077, causa C-194/05.

[97]    Procedura d’infrazione 2002/2213, causa C-263/05.

[98]   Procedura 2005/2315 – causa C-85/07.

[99] Tale Piano è consultabile all’indirizzo internet:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf.

 

[100]  Sugli orientamenti e le proposte contenuti nella relazione l'Assemblea della Camera ha impegnato il Governo a seguito dell'approvazione nella seduta del 18 settembre della risoluzione Realacci 6-00021.

[101]G.U. n. 255 del 2 novembre 2007.

[102]GU n. 164 del 16-7-2005

[103] Tale Piano è consultabile all’indirizzo internet:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_c02/docs/delibera_cipe_19_12_02_n123.pdf

[104] La base giuridica e finanziaria per l’esecuzione del primo l’Inventario Forestale Nazionale Italiano è stata fornita dalla legge n. 984 del 1977 e dal relativo Piano Agricolo Nazionale.

[105] http://209.85.129.104/search?q=cache:hWZHiUahdGsJ:www.sian.it/inventarioforestale/jsp/perche_intro_b.jsp+inventario+nazionale+delle+foreste+di+carbonio+istituzione&hl=it&ct=clnk&cd=10&gl=it

[106]  Regolamento CE 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale attraverso il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Decisione del Consiglio 2006/144/CE: orientamenti strategici per lo sviluppo rurale nel periodo di programmazione 2007-2013.

[107]  Con il regolamento (CE) n. 614/2007 del 23 maggio 2007 è stato istituito un nuovo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+), inteso a riunire gran parte dei precedenti programmi finanziari destinati all’ambiente, al fine di migliorarne l’efficienza.

[108]  Con decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006 è stato istituito il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

[109]  Il piano d’azione è stato presentato dalla Commissione nella comunicazione del 28 gennaio 2004 “Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d’azione sulle tecnologie ambientali per l’Unione europea “ (COM(2004)38) in cui vengono individuate undici azioni prioritarie con cui la Commissione, i governi nazionali e regionali, l’industria e gli altri soggetti interessati potranno promuovere lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie ambientali. Il piano d’azione è stato approvato dal Consiglio europeo di primavera del 25-26 marzo 2004. In ordine all’attuazione del piano d’azione, è stato creato un Gruppo di lavoro ad alto livello composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

[110]Procedura 2007/2097.

[111]  Nella stessa data la Commissione europea ha adottato decisioni nei confronti di altri otto Stati membri (Bulgaria, Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta e Polonia), i quali non hanno fornito le informazioni richieste nel quadro del dispositivo messo in atto dall’UE per combattere i cambiamenti climatici.

[112]  Procedura 2007/2159.

[113]  Si tratta delle aree ammissibili alle deroghe sugli aiuti a finalità regionale previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea (alle lettere a) e c), paragrafo 3, dell’articolo 87, rispettivamente aree con PIL inferiore alla media comunitaria dei 25 paesi e zone in ritardo di sviluppo individuate dalla Carte degli aiuti a finalità regionale) e le aree individuate dagli Obiettivi comunitari 1 e 2 e in phasing-out.  Si ricorda che le agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, che peraltro modifica la legge n. 64 dell’86 in materia di disciplina organica dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, sono concesse ai programmi di investimento delle imprese industriali per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alla produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività di servizi reali alle imprese nel settore dell’informatica e dei servizi connessi alla formazione professionale, del trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione, nonché alla consulenza tecnico-economica. I decreti fiscali convertiti nella leggi n. 449/1997 e n. 448/1998 hanno esteso le predette agevolazioni rispettivamente al settore turistico-alberghiero e alle imprese operanti nel commercio.

[114]  Convertito con legge n. 127 del 3 agosto 2007.

[115]ì  Ai sensi dell’articolo 13 del D.M. del 1° febbraio 2006, infatti, per la concessione definitiva delle agevolazioni, il Ministero per lo sviluppo economico (MiSE) dispone accertamenti sull’effettiva realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni. L’ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze di tali accertamenti, sulla base di una relazione finale contenente dichiarazioni del legale rappresentate dell’impresa (conformità ai documenti originali di spesa unicamente riferibili ai programmi, regolarità fiscale ecc.).

[116]  Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del D.M. n. 527 del 1995, il MiSE adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in graduatoria, in ordine decrescente dalla prima, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

[117]  Prima dell’effettiva emanazione del decreto da parte del Ministero per lo sviluppo economico, possono trascorrere fino a nove mesi (termine da considerarsi di silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia) dal ricevimento di tutta la documentazione valida ai fini della certificazione della spesa. Le nuove disposizioni introdotte con il citato articolo 8-bis rimandano ad un decreto di natura non regolamentare del MiSE le modalità di attuazione di controlli sui programmi sostitutivi degli accertamenti previsti a legislazione vigente, anche mediante verifiche a campione da parte di apposite commissioni di accertamento o mediante l’affidamento di tali verifiche a organismi o enti. Con tale decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori da applicare alle domande di agevolazioni, ai fini della formazione della graduatoria di tali richieste.

[118]  Rispettivamente previste alle lettere d), e) ed f), comma 203, articolo 2 della legge finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del 1996).

[119]  Le norme sulla riforma degli incentivi sono infatti previste all’articolo 8, commi 1-5, del citato decreto-legge n. 35, convertito con legge n. 80 del 2005.

[120]  Si ricorda, infatti, che la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha istituito, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, un fondo denominato “Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca”, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

[121]  La definizione del programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2008, d’intesa con il MiSe e con il concerto delle regioni interessate.

[122]La norma, specifica, peraltro, che la costituzione dell’Osservatorio debba avvenire  “senza oneri per la finanza pubblica” con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

[123]  Il testo della Disciplina è stato pubblicato nella GUCE n. C 323 del 30 dicembre 2006, a seguito della conclusione di una consultazione pubblica per la revisione da parte della Commissione degli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (RSU). In particolare, si considerano compatibili con le norme in materia di aiuti a finalità regionale i trasferimenti alle nuove imprese innovatrici, purchè queste siano piccole imprese con meno di 5 anni di attività al momento della concessione dell’aiuto. Inoltre, secondo un piano di impresa deve risultare che il beneficiario svilupperà prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Le spese in ricerca e sviluppo devono altresì rappresentare il 15% del totale delle spese operative e l’aiuto che riceve l’impresa beneficiare con i predetti requisiti non deve essere superiore a 1 milione di euro, incrementato a 1,5 milioni nelle regioni con PIL inferiore al 75% della media UE a 25 e a 1,25 milioni nelle regioni in ritardo di sviluppo, vale a dire le aree ammissibili alle deroghe ai sensi, rispettivamente, dell’art. 87.3.a. e 87.3.c del Trattato istitutivo Comunità europea. Inoltre, il beneficiario può usufruire dell’aiuto una sola volta nel periodo in cui è definita come impresa innovatrice e lo stesso aiuto può essere cumulato soltanto con altri aiuti alla ricerca (ex regolamento CE n. 364/2004) ovvero con aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio.

[124]  La lettera in esame dispone altresì che i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni, comunque fissate entro i limiti di cui alla sezione 5.4 della Disciplina comunitaria, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

[125]  Si ricorda che nell’Obiettivo 1, Convergenza, ricadono esclusivamente le aree delle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006.

[126]  I rapporti tra Governo e tali regioni e le modalità di erogazione delle risorse sono regolate da delibere CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro (vale a dire una intesa istituzionale per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati).

[127]  Le modalità di assegnazione saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[128]  Definito ai sensi dell’art. 53, comma 1, del TUIR.

[129]Gli altri due programmi specifici sono: Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e Programma Energia Intelligente – Europa.

[130]Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005). Il programma è stato successivamente prorogato fino alla fine del 2006 per garantire la continuità delle azioni fino al varo del programma che lo ha sostituito nel quadro delle nuove prospettive finanziarie. Per il periodo  2007-2013 è stato quindi istituito, con decisione n. 1639/2006/CE, un programma quadro per la competitività e l’innovazione.

[131]Il 5 ottobre 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione “Superare la stigmatizzazione del fallimento aziendale - per una politica della seconda possibilità” (COM(2007) 584).

[132]  GU n. 289 del 13-12-2006.

[133]Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/92 per “unità immobiliare adibita ad abitazione principale” si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente.

[134]Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze.

[135]Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[136]La legge n. 431/1998 (c.d. legge Zagatti) reca “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. Il comma 3 dell’articolo 2 si riferisce ai contratti stipulati in base ad appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 recano disposizioni attuative della norma contenuta nel citato articolo 2, comma 3.

[137]Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

[138]Il D.Lgs. è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico. Tra i precedenti interventi legislativi in materia si ricordano la legge n. 373/1976 (Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici), con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti; la legge n. 10/1991, le cui disposizioni sono state dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.

[139]  Al termine dei primi sei anni la Commissione prospetta un ulteriore piano d’azione per concretizzare entro il 2020 tutte le potenzialità in materia di risparmio energetico.

[140]  Sono definite abitazioni passive o a energia zero, quelle abitazioni prive di sistema di riscaldamento tradizionale e di sistemi di climatizzazione, che sono dotate di un alto livello di isolamento termico e di un sistema meccanico di ventilazione a scambio di calore, altamente efficace.

[141]  Il termine di recepimento previsto dalla direttiva è il 4 gennaio 2006, tuttavia gli Stati membri hanno tre anni di tempo per realizzarne la completa attuazione.

[142]  L’art. 6 della direttiva 2002/91/CE attualmente prevede un limite di 1000 mq di metratura totale, al di sotto del quale non è previsto l’obbligo di migliorare il rendimento energetico in occasione di ristrutturazioni importanti.

[143]  Procedura n. 2006/2378.

[144]  Legge 31 ottobre 2003, n. 306.

[145]Emanato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si ricorda che l’imposta di registro è un tributo che colpisce gli atti posti in essere dai contribuenti in quanto produttivi di effetti giuridici. L’imposta di registro può essere proporzionale (alla natura e al contenuto degli atti a cui si riferisce) oppure fissa (pari a 168 euro). La base imponibile è il corrispettivo dichiarato nell’atto oppure il corrispettivo pattuito tra le parti.

[146]I criteri sono definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato in G.U. n. 218 del 27 agosto 1969.

[147]Esenzione ai sensi dall’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del DPR n. 633/1972.

[148]In quest’ultima tipologia di trasferimenti, per l’applicazione della tassa in misura fissa la norma prevede ulteriori specifiche condizioni.

[149]Emanato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

[150]  Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

[151]  “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

[152]  “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.” (pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229).

[153]  Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, è stato pubblicato nella G.U. del 2 ottobre 2003.

[154]  Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

[155]  Il Decreto precisa anche che per “periodo di esposizione all’amianto” si intende il periodo di attività effettivamente svolta ed indica anche tutte le attività lavorative che comportano esposizione all’amianto.

[156]  Articolo 3 del D.M. 27 ottobre 2004.

[157]  Anche se la norma non lo dispone espressamente, è da ritenersi che anche per l’accertamento e la certificazione da parte dell’IPSEMA valgono le disposizioni procedurali di cui all’articolo 3 del su citato D.M. 27 ottobre 2004, dal medesimo decreto riferite all’INAIL.

[158]  In base alla delega prevista dall’articolo 1 della L. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[159]  “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

[160]  D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[161]  D.L. 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 58.

[162]  Si ricorda che il citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      Il comma 4-bis del medesimo articolo 35 estende la procedura autorizzatoria tramite apposito D.P.C.M., prevista dal precedente comma 4 per l’avvio delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, alle procedure di reclutamento dirette a selezionare personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, precisando che l’avvio delle procedure di reclutamento debba tener conto degli aspetti finanziari e dei criteri di cui al successivo articolo 36 (relativi ai limiti per l’utilizzazione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale) .

[163]  “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile”.

[164]  “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

[165]  “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”. L’articolo 8, comma 3, in particolare prevede che, in materia di licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

[166]  Tale comma, nelle ipotesi di somministrazione irregolare, prevede che tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione

[167]Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat", nonché delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.(cfr.http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/rete_natura2000.asp.).

[168]D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, recante misure di definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[169]L’importo è stato ridotto di 4 milioni di euro ad opera dell’art. 30 del D.L. n. 4/2006 che lo ha destinato alle Capitanerie di Porto per l’adeguamento dei propri mezzi aeronavali, e di ulteriori meuro dal comma 92 della stessa legge n. 266/200 che li ha assegnati ad alcuni enti fieristici.

[170]Si veda ad esempio il Consiglio dei Ministri n. 32 del 27 dicembre 2006, al link  http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=30327.

[171]L’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4-04675 presentata dal Deputato Rampelli in data giovedì 2 agosto 2007 nella seduta n. 200 riassume la travagliata vicenda di tale proposta emendativa.

[172]Convenzioni adottate con deliberazione n. 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 aprile 1992 (CIP 6) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992.

[173]Recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

[174]Il comma 1120, lettera g), dell’articolo 1 della finanziaria per il 2007, prevede la soppressione del comma 71 dell'art. 1, della cd. legge “Marzano” (legge 23 agosto 2004, n. 239), che prevede i certificati verdi per l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile.

[175]La suddivisione in zone climatiche dell'Italia è stata prevista dalla legge 10 gennaio 1991, n. 10  e poi attuata dall'articolo 2 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412  il quale ha suddiviso il territorio nazionale nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

-        Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

-        Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

-        Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

-        Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

-        Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

-        Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

      I Gradi Giorno (GG) sono un'unità di misura atta ad indicare il fabbisogno termico di una determinata area geografica relativa alle vigenti normative sul riscaldamento delle abitazioni. Indicano la somma annuale delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura convenzionale fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera. Un valore di GG basso indica un breve periodo di riscaldamento e temperature medie giornaliere prossime alla temperatura fissata per l'ambiente riscaldato (appunto 20 °C). Al contrario, valori di GG elevati, indicano periodo di riscaldamento prolungati e temperature medie giornaliere nettamente inferiori ai 20 °C.

[176]  Il richiamo è evidentemente riferito al decreto-legge n.159/2007 (“collegato” alla manovra di finanza pubblica, attualmente all’esame del parlamento per le sua conversione in legge) che all'articolo 26 il comma 4-bis reca alcune norme di incentivazione dell'energia prodotta da biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro o di filiere corte, secondo uno schema assai simile a quello delineato dai commi 2 e 3 dell’articolo in commento.

[177]Gli ulteriori incrementi della quota minima d'obbligo per il triennio 2007-2009 e 2010-2012 saranno stabiliti con decreti ministeriali.

[178]  L'articolo 13 del D.Lgs. 387/2003 ha confermato la vigenza dell'obbligo di utilizzazione prioritaria e del diritto alla precedenza nel dispacciamento previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 79/1999. Il comma 2 ha disposto la collocazione sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3. Il comma 3 ha disposto il ritiro obbligatorio, su richiesta del produttore, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato per l'energia elettrica prodotta da:

-        impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA;

-        impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente.

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica facendo riferimento a condizioni economiche di mercato[178].

La disciplina di cui ai commi 2 e 3 non si applica all'energia elettrica ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. Secondo il comma 4, dopo la scadenza delle convenzioni citate di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato.

 

 

[179]di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

[180]Il paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE prevede che qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione può adire l'autorità di regolamentazione che, in qualità di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. Detta decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione. Nel caso in cui il reclamo riguardi le tariffe di connessione per nuovi impianti di generazione di grandi dimensioni, il termine di due mesi può essere prorogato dall'autorità di regolamentazione.

 

 

 

[181]Decreto del ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (GU 23 febbraio 2007, n. 45)  recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

[182]Il Gestore dei servizi elettrici - GSE spa -  è il soggetto attuatore del DM (articolo 2, comma 1, lettera i)). In base al comma 3 dell'articolo 13 del DM il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell'ambito del presente decreto. Sito internet : http://www.gsel.it/ita/

[183]Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

[184] Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[185]  L’autorizzazione è relativa a 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

[186]  Recante “Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)”.

      La tabella C allegata al presente disegno di legge, che indica gli stanziamento autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, per il citato D.Lgs. n. 250 del 1997, autorizza stanziamenti per 61,410 milioni di euro.

[187]  Le disposizioni di attuazione, espressamente richiamate dal comma 11 in esame, sono:

•     l’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;

•     il regolamento di cui al D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340, "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166";

•     il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167.

[188]  Per trasporto combinato, ai fini del citato articolo 38, comma 5, si intendente il trasporto di merci effettuato per la parte iniziale o terminale su strada e per la restante parte su ferrovia, senza rottura di carico.

[189]  Le disposizioni di attuazione, espressamente richiamate dal comma 14 in esame, sono:

•     l’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;

•     gli articolo 14 e 15 del regolamento di cui al D.P.R. 22 dicembre 2004, n. 340, "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166".

[190]  Per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto su strada, mediante carri ferroviari speciali.

[191]Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

[192]L’articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.

[193]Cfr. l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

[194]Il finanziamento iniziale del citato programma era pari a 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.972,68). Gli interventi si sono articolati in due fasi: la prima si è conclusa nel 1996, l’altra è tuttora in corso. Per tale seconda fase la disponibilità finanziaria iniziale ammontava a 10.639.012.121,24 euro, di cui una prima tranche è stata ripartita con la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 53, per il completamento delle strutture iniziate e per gli interventi volti alla sicurezza. Le risorse sopra indicate sono state successivamente integrate dalla legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), che ha stabilito un finanziamento per il programma di potenziamento della radioterapia, pari a 15.493.706,98. Un ulteriore integrazione è stata apportata dalla legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), che ha incrementato le suddette risorse di euro 2.065.827.596,36 .

[195]Cfr. l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

[196]Si tratta delle risorse per il progetto “sanità sviluppo economico”.

[197]Il quadro strategico è stato approvato dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006. Esso è elaborato in attuazione della politica di coesione comunitaria (articolo 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi strutturali).

[198]Tale disposizione ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio con esclusione di quelle per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. L’individuazione dei fondi di rotazione che possono esser mantenuti fuori bilancio è stata demandata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. A decorrere dal 1° luglio 2004, le altre gestioni fuori bilancio sono ricondotte al bilancio dello Stato, attraverso il versamento all’entrata delle relative disponibilità che saranno assegnate alle pertinenti unità previsioni di base;

[199]  Erano espressamente esclusi dai limiti ai tiraggi le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il CNEL, il Consiglio di Stato, Corte dei conti, TAR ecc., i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria e gli interventi di emergenza, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università, i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2004.

[200]  Tale Comitato è stato successivamente soppresso dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

[201]  Pubblicata nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2003 – S.O. n. 144.

[202]     Cfr. articolo 8, comma 3, del D.L. n. 669/1996, come successivamente confermato dall’art. 47, co. 4 della legge n. 449/1997, dall’art. 66, comma 2 della legge n. 388/2000, dall’art. 32 della legge n. 289/2002 e dall’art. 1, co. 19, della legge n. 311/2004.