Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie. D.L. 180/2007 ¿ A.C. 3199
Riferimenti:
AC n. 3199/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 286
Data: 12/11/2007
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL n. 180 del 31-OTT-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

D.L. 180/2007 – A.C. 3199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 286

 

12 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Am0117.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Formulazione del testo  10

Schede di lettura

Il quadro normativo di riferimento  15

§      La direttiva 96/61/CE   15

§      Il decreto legislativo n. 372 del 1999 e i relativi provvedimenti di attuazione  16

§      La delega per l’integrale recepimento della direttiva  17

§      Le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 59/2005  18

§      La procedura per il rilascio dell’AIA  20

§      Le disposizioni di coordinamento tra IPPC e VIA introdotte dal d.lgs. n. 152/2006  23

Il decreto-legge in esame  25

Progetto di legge n. 3199

§      Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.29

Atti parlamentari

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 7 novembre 2007  39

Normativa comunitaria

§      Dir. 24 settembre 1996, n. 96/61/CE Direttiva del Consiglio  sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento  73

§      Comunicazione della Commissione 19 giugno 2003, n. 354 Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento  89

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 3199

Numero del decreto-legge

180

Titolo del decreto-legge

"Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie"

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

I.      emanazione

31 ottobre 2007

II.    pubblicazione in Gazzetta ufficiale

31 ottobre 2007

III.  assegnazione

31 ottobre 2007

IV.scadenza

30 dicembre 2007

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

X Commissione (Attività produttive)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge n. 180 del 2007 è composto da tre articoli, l’ultimo dei quali recante la clausola di immediata entrata in vigore.

L’articolo 1 proroga al 31 marzo 2008 il termine del 30 ottobre 2007 fissato dall’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Tale proroga appare riferibile sia al termine contemplato dal secondo periodo, sia a quello previsto dal terzo periodo del richiamato articolo 5, comma 18, riguardanti rispettivamente:

§         la data entro la quale gli impianti esistenti devono attuare le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

§         la data entro la quale l’autorizzazione dev’essere comunque rilasciata, nel caso in cui le norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongono date successive per l’attuazione delle prescrizioni.

La relazione illustrativa motiva tale differimento in relazione al fatto che “a tutt’oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti” e ciò “nonostante le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende”; la proroga in esame consentirebbe, quindi, di evitare la chiusura di numerosi impianti (poiché all’AIA “sono soggetti migliaia di impianti in Italia”), e le successive richieste di risarcimento danni alle autorità competenti.

L’articolo 2 reca una norma transitoria, volta a consentire la prosecuzione dell’attività da parte degli impianti in esercizio nelle more del rilascio dell’AIA a condizione che:

§         sia stata presentata nei termini la domanda;

§         tale attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, che, conseguentemente, si intendono prorogate fino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di AIA per l’attuazione delle relative condizioni.

Relazioni allegate

Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa del Governo e dal testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal medesimo (previsto dall’articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Come indicato nella relazione illustrativa non è stata redatta la relazione tecnica, in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Si ricorda che nel vigore del decreto legislativo n. 372 del 1999[1] (poi abrogato dal decreto legislativo n. 59 del 2005), l’originario termine del 30 ottobre 2004 per la conclusione dei procedimenti relativi agli impianti esistenti (art. 4, comma 14) era stato prorogato al 30 aprile 2005 dall'art. 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione. Tale proroga si era resa necessaria per l’impossibilità di dare attuazione al decreto n. 372 di fronte ai ritardi nell’emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili e dei calendari delle scadenze per la presentazione delle domande.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Non sembrano esservi profili problematici in relazione ai presupposti di necessità e urgenza del decreto. Il decreto-legge è infatti volto a prorogare un termine in scadenza, per l’adeguamento da parte delle imprese alle prescrizioni dell’AIA, il cui rispetto non risulta possibile in quanto – come indicato nella relazione illustrativa – le amministrazioni competenti non hanno concluso i procedimenti pendenti.

La relazione illustrativa evidenzia la gravità della situazione anche sotto il profilo sanzionatorio, posto che, in base all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, è soggetto alla sanzione penale dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda da 2.500 euro fino a 26.000 euro chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza autorizzazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le valutazioni ambientali costituiscono strumento per l’attuazione del principio generale di derivazione comunitaria della tutela preventiva dell’ambiente.

Rispetto al provvedimento in esame viene quindi in rilievo la materia della tutela dell’ambiente che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto-legge non presentano profili problematici sotto tale aspetto posto che si limitano a prorogare un termine e a definire la relativa disciplina transitoria.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si segnala che sia la proroga al 31 marzo 2008 del termine del 30 ottobre 2007 disposta dall’articolo 1, sia la norma transitoria di cui all’articolo 2 presentano profili problematici dal punto di vista della compatibilità comunitaria.

Il termine del 30 ottobre 2007 corrisponde infatti al termine ultimo concesso agli Stati membri dalla direttiva 96/61/CE affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della medesima direttiva.

Tale termine risulta dal combinato disposto degli articoli 5, 21 e 22 della direttiva. L’articolo 5, in particolare, fa riferimento ad un termine “massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva” in relazione al “funzionamento degli impianti esistenti secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2”; l’articolo 21 prevede la messa in applicazione della direttiva entro tre anni dall’entrata in vigore della medesima (avvenuta, in base all’articolo 22, il 30 ottobre 1996), vale a dire entro il 30 ottobre 1999.

 

Si ricorda che il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ha recepito le disposizioni della direttiva 96/61 relativamente agli impianti esistenti. Sul punto, cfr. la scheda di lettura.

 

Anche la Comunicazione della Commissione (2003) 354 del 19 giugno 2003 (Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento) indica il 30 ottobre 2007 quale termine affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della direttiva; essa aggiunge che “si tratta di un obbligo formulato in modo chiaro. Non è quindi sufficiente limitarsi a rilasciare entro il 30 ottobre 2007 un'autorizzazione che conceda all'impianto una proroga per mettersi in regola. Tra gli obblighi essenziali dei gestori vi è anzitutto quello di adottare tutti i provvedimenti opportuni per prevenire l'inquinamento, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili”.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

A partire dalla fine del 2005 la Commissione ha avviato[2] un processo di revisione della direttiva 96/61/CEE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), nonché della ulteriore normativa comunitaria in materia di emissioni industriali[3].La coesistenza di diversi strumenti normativi solleva, infatti, per avviso della Commissione, diversi problemi, per esempio per quanto riguarda l’allineamento regolativo nell’ambito dell’applicazione delle diverse direttive, la coerenza delle definizioni, l’interazione delle norme operative e il monitoraggio e le relazioni da parte degli Stati membri.

L’obiettivo generale del riesame è quello di valutare le possibilità di migliorare il funzionamento del quadro giuridico connesso con le emissioni industriali e l’interazione fra i vari strumenti normativi senza intaccare i principi di fondo e le ambizioni del quadro stesso. Più precisamente si tratta di: chiarire alcuni aspetti giuridici e tecnici, tenendo conto dei risultati delle strategie tematiche[4]; valutare i modi di snellire l’attuale normativa sulle emissioni industriali in modo da migliorarne gli effetti sull’ambiente; valutare l’utilizzo degli strumenti basati sul mercato, o di altro tipo, per rafforzare l’attuazione della normativa vigente e promuovere l’innovazione.

Per quanto riguarda in particolare la revisione della direttiva IPPC, la Commissione ha proceduto, anche con l’affidamento di analisi a soggetti esterni, ad esaminare i diversi aspetti della questione: valutazione delle risposte fornite dagli Stati membri ai questionari sull’attuazione della direttiva[5]; valutazione dell’uso di norme generali vincolanti nell’attuazione della direttiva; raccolta di dati e valutazione d’impatto su un eventuale ampliamento dello scopo della direttiva in relazione alle attività di trattamento dei rifiuti; raccolta di dati e valutazione d’impatto su un’eventuale modifica della direttiva; valutazione dei diversi approcci adottati nella sua attuazione; adozione di incentivi volti a migliorare la performance ambientale degli impianti interessati; analisi delle interazioni tra la direttiva e possibili schemi di scambio delle quote di emissione. Inoltre, nell’ambito del processo di revisione in atto, la Commissione ha organizzato un’audizione pubblica a maggio 2007 ed una consultazione on-line tra il 17 aprile e il 18 giugno 2007.

Si segnala peraltro che, nella risoluzione sulla strategia tematica sull’inquinamento atmosferico approvata il 26 settembre 2006, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad includere l’agricoltura intensiva nella direttiva IPPC nonché ad incentivare, in fase di revisione della medesima direttiva, gli sforzi innovativi di riduzione delle emissioni da fonti industriali.

Secondo le indicazioni della Commissione, tale processo di revisione dovrebbe essere concluso alla fine del 2007[6], con la pubblicazione di una comunicazione e di una eventuale proposta legislativa.

La Commissione ha peraltro ribadito, da ultimo anche nel sito web della direzione generale Ambiente, che il processo di revisione in corso non deve distogliere gli Stati membri da una corretta e tempestiva applicazione della direttiva IPPC. In particolare, la Commissione ribadisce che rimane valido il termine del 30 ottobre 2007 fissato per la piena conformità degli impianti esistenti alle previsioni della direttiva.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 5 luglio 2007 la Corte di giustizia ha condannato l’Italia[7] per non aver sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell’inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997. Inoltre, non avendo reso accessibile al pubblico la comunicazione di inizio attività di detta «terza linea» per un adeguato periodo di tempo, affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente, e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione, insieme ad una copia dell’autorizzazione, l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti.

Il 9 febbraio 2007 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia[8] per la mancata attuazione della direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia. La direttiva è contenuta nell’allegato B alla legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 13 aprile 2005), il cui termine di delega è scaduto.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si rinvia al paragrafo Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.

Attribuzione di poteri normativi

Nulla da segnalare.

Coordinamento con la normativa vigente

Non vi sono profili problematici sotto tale aspetto, posto che l’articolo 1 del decreto-legge proroga un termine, attraverso una novella al decreto legislativo n. 59 del 2005, e l’articolo 2 si limita a prevedere una norma transitoria.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 1:

§         premesso che il differimento sembrerebbe riferibile sia al termine contemplato dal secondo periodo sia a quello previsto dal terzo periodo dell’articolo 5, comma 18, del d.lgs. n. 59 del 2005, occorre conseguentemente chiarire la formulazione dell’articolo 1 e sostituire la rubrica “Differimento di termine” con la rubrica “Differimento di termini”;

 

Un’osservazione di analogo tenore è contenuta nel parere del Comitato per la legislazione reso lo scorso 7 novembre.

 

§         si valuti l’opportunità di novellare anche il comma 19 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 59, al fine di chiarire che il termine cui tale disposizione si riferisce è quello recato dal secondo periodo del comma 18 del richiamato articolo 5.

 

Con riferimento all’articolo 2, occorre valutare l’opportunità di sostituire all’espressione “impianti già in esercizio” quella di “impianti esistenti” per la quale l’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 59 del 2005 fornisce una precisa definizione normativa.

 

Un’osservazione di analogo tenore è contenuta nel richiamato parere del Comitato per la legislazione.


Schede di lettura

 


Il quadro normativo di riferimento

Con il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59[9] si è data integrale attuazione alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (cd. direttiva IPPC). Contestualmente, è stato abrogato il decreto legislativo n. 372 del 1999 con cui era stata parzialmente recepita la citata direttiva, limitatamente agli impianti esistenti.

Il nuovo decreto legislativo (n. 59/2005) ha confermato l’impianto generale dell’abrogato decreto del 1999, fra cui, in particolare, la sottoposizione degli impianti ricadenti nel suo campo di applicazione (allargato in modo da comprendere anche quelli nuovi o soggetti a modifica sostanziale) ad un’autorizzazione ambientale unica, denominata autorizzazione integrata ambientale (d’ora in poi AIA), sostitutiva di tutte le altre autorizzazioni ambientali eventualmente necessarie.

La direttiva 96/61/CE

La direttiva 96/61 del 24 settembre 1996 del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento richiede che l'autorizzazione all'esercizio per determinati impianti industriali venga attuata secondo un approccio integrato alla lotta contro le emissioni industriali, nell’aria, nelle acque e nel suolo[10].

A tal fine la direttiva ha quindi sottoposto la gestione degli stabilimenti industriali che svolgono attività rientranti nell’allegato I (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali), siano essi esistenti, nuovi o sostanzialmente modificati, ad un'autorizzazione, che deve includere valori limite di emissione, basati sulle migliori tecniche disponibili, e che deve essere concessa previa consultazione del pubblico ed eventualmente di un esame coordinato da parte delle varie autorità competenti.

Tale direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2003/35/CE[11] (relativa alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) che ha rafforzato ulteriormente i diritti del pubblico nel contesto delle procedure d’autorizzazione, al fine di renderla conforme alla Convenzione di Aarhus[12] del 1998.

 

Tra le modifiche introdotte si ricordano quelle volte ad imporre agli Stati membri di garantire che al pubblico interessato sia offerta tempestivamente l'opportunità di partecipare alla procedura decisoria relativa alle autorizzazioni e di conoscere i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, nonché l’aggiunta di un nuovo allegato (V) che fornisce disposizioni dettagliate in materia di partecipazione del pubblico.

 

In materia è anche intervenuta la direttiva 2003/87/CE relativa allo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, che ha modificato la direttiva 96/61/CE al fine di chiarire la relazione tra il processo di autorizzazione imposto dalla direttiva e il sistema di scambio di quote di emissione.

Il decreto legislativo n. 372 del 1999 e i relativi provvedimenti di attuazione

Il decreto legislativo n. 372 del 1999 ha provveduto a recepire le disposizioni della direttiva 96/61 ma solo relativamente agli impianti esistenti. Ciò nonostante la direttiva accordasse un periodo transitorio di otto anni dalla “messa n applicazione” della direttiva[13] proprio per l’adeguamento degli impianti esistenti.

I nuovi impianti, per i quali le disposizioni della direttiva avrebbero dovuto essere recepite entro il 30 ottobre 1999, restavano invece esclusi dalla disciplina recata dal decreto n. 372, anche in relazione all’esistenza di un progetto di legge (il cui esame tuttavia non si è concluso nel corso della XIII legislatura) che prevedeva, per tali impianti nuovi, l’assorbimento dell’IPPC nella procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Ai fini dell’attuazione del decreto n. 372, nel corso della XIV legislatura sono stati emanati alcuni provvedimenti, tra i quali si segnala, in primo luogo, il DM 23 novembre 2001, Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, successivamente modificato dal DM 26 aprile 2002.

 

Con il DM 23 novembre 2001 si è data attuazione agli obblighi di trasmissione annuali da parte dei gestori degli impianti in esercizio relativi ai dati sulle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, ai fini della costituzione dell'inventario delle principali emissioni e loro fonti.

Tale inventario, noto con l’acronimo di INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), contiene informazioni su emissioni in aria ed acqua di specifici inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e da stabilimenti generalmente di grossa capacità presenti sul territorio nazionale[14].

 

Successivamente il DPCM 24 dicembre 2002, recante Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003 ha previsto che la trasmissione di tale nuovo modello “comporta l'adempimento dell'obbligo di trasmissione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;

È stato poi emanato il DM ambiente 29 maggio 2003 recante Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento che prevede l’obbligo di comunicazione triennale al Ministero dell’ambiente, da parte degli enti locali, delle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate.

Si ricorda, infine, la circolare 13 luglio 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I), volta a fare chiarezza in merito all'applicazione delle categorie e delle soglie riportate nell’allegato I al decreto n. 372 del 1999.

La delega per l’integrale recepimento della direttiva

La delega per l’emanazione del decreto legislativo n. 59 del 2005 era contenuta nell’art. 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), che riproponeva la norma di delega già contenuta nell’art. 41 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), il cui termine era scaduto senza che essa venisse esercitata.

Il citato art. 22 indica, quali criteri direttivi per il recepimento delle norme comunitarie:

§         l’estensione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 372 del 1999 anche agli impianti industriali nuovi e a quelli sostanzialmente modificati;

§         l’assorbimento nell'autorizzazione integrata di autorizzazioni già previste dalla normativa vigente e loro indicazione esemplificativa;

§         il coordinamento delle nuove norme con gli articoli 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie attraverso l’adeguamento di queste ultime[15].

 

Si ricorda, inoltre, che nelle more dell’emanazione del decreto delegato previsto dalla legge comunitaria 2001, sono state introdotte alcune norme, successivamente abrogate dal d.lgs. n. 59/2005.

In particolare con l’art. 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), veniva previsto l’assoggettamento ad AIA statale di tutti gli impianti (non solo esistenti, ma anche nuovi) rientranti nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria, individuato dall’Allegato I della direttiva 96/61/CE, seppur limitatamente a quelli relativi alle attività industriali elencate dall’articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 recante Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (impianti soggetti a VIA statale).

Il successivo comma 4 aveva inoltre introdotto una disciplina specifica per le modalità di AIA per i casi in cui più impianti o parti di essi fossero localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore e soggetti ad AIA di competenza di più di una autorità.

Successivamente è intervenuto l’articolo 9 del decreto-legge n. 355 del 2003[16], che ha prorogato al 30 aprile 2005 il termine dei procedimenti relativi all’adeguamento degli impianti esistenti ai fini del rilascio dell’AIA, fissato al 30 ottobre 2004 dall’art. 4, comma 14, del D.Lgs. n. 372/1999.

Le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 59/2005

Come si è già avuto modo di evidenziare, la novità principale recata dal d.lgs. n. 59 del 2005 concerne il suo campo di applicazione che, rispetto all’abrogato d.lgs. n. 372/1999, è stato ampliato e ricomprende, oltre che gli impianti esistenti, anche gli impianti nuovi e quelli sottoposti a modifiche sostanziali[17], che svolgono le attività indicate nell’allegato I. Tale ultimo allegato riproduce, salvo limitate correzioni[18], il corrispondente allegato del d.lgs. n. 372/1999, a sua volta conforme a quello della direttiva.

 

Si ricorda, in proposito, che le attività incluse nell’allegato I sono:

-        attività energetiche;

-        produzione e trasformazione di metalli;

-        industria dei prodotti minerari;

-        industria chimica;

-        gestione dei rifiuti;

-        altre attività, quali, ad esempio, allevamenti, concerie, macelli, cartiere, industrie tessili e alimentari.

 

Un’altra novità di rilievo è rappresentata da una più chiara individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’AIA (art. 2, comma 1, lettera i). Schematicamente:

 

 

AIA statale

AIA regionale

Impianti

Tutti gli impianti esistenti e nuovi indicati nell’Allegato V al d.lgs. n. 59/2005

Impianti non elencati nell’Allegato V

Autorità

Ministero dell’ambiente

Autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'AIA

note

Il Ministero si avvarrà di una apposita Commissione istruttoria IPPC istituita dall’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 59/2005[19] e riordinata dall’art. 10 del DPR n. 90 del 2007.

 

 

Di notevole importanza pratica è, altresì, l’espressa elencazione - nell’Allegato II al decreto n. 59 - delle autorizzazioni ambientali che saranno sostituite dall’AIA[20].

Oltre a questi elementi di discontinuità rispetto al precedente d.lgs. n. 372/1999, si segnalano le seguenti ulteriori previsioni recate dal decreto n. 59:

§         accentuazione delle forme di partecipazione del pubblico al processo decisionale di rilascio dell’AIA, in ossequio alle modifiche apportate dalla citata direttiva 2003/35/CE, abbinata alla fissazione di nuove regole poste a garanzia della posizione del gestore dell’impianto, soprattutto ai fini della tutela del segreto industriale (art. 5, commi 2 e 16);

§         maggiore coordinamento tra AIA e sistemi di certificazione ambientale e introduzione di norme agevolative speciali per i gestori che applicano i sistemi di gestione certificati ISO (norma UNI EN ISO 14001) accanto a quelle, già esistenti, per gli impianti con sistema di gestione registrato EMAS (ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE).

 

Un’ulteriore novità prevista dal decreto (art. 13) è l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di un Osservatorio sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE e del decreto stesso a servizio delle autorità competenti.

La procedura per il rilascio dell’AIA

La procedura da seguire per ottenere e rinnovare l’AIA è disciplinata dagli articoli 5-11 del d.lgs. n. 59/2005 e può essere sintetizzata nei seguenti passaggi principali:

Casi di presentazione della domanda

La domanda per ottenere il rilascio dell’AIA deve essere presentata in caso di:

-        esercizio di impianti nuovi;

-        modifica sostanziale di impianti esistenti;

-        adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del nuovo d.lgs. n. 59.

Contenuto della domanda

La citata domanda deve contenere:

-        le informazioni richieste dalla normativa specifica in materia di aria, acqua, suolo e rumore;

-        la descrizione dell’impianto, delle materie prime, delle fonti di emissione e della loro entità, nonché delle tecniche e delle misure previste per la loro riduzione e il loro controllo;

-        una sintesi non tecnica dei dati indicati al punto precedente;

-        l’indicazione delle informazioni che non debbono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale;

-        l’eventuale allegazione delle norme del sistema di gestione ambientale o di sicurezza utilizzato dall’impresa (ISO 14001, EMAS o altro).

Modifiche dell’impianto o del gestore

Ogniqualvolta il gestore intende apportare una modifica dell’impianto deve comunicare il relativo progetto all’autorità competente.

In caso di modifiche non sostanziali l’Autorità competente si limita ad aggiornare l’autorizzazione; in caso di modifiche sostanziali sarà necessario dare corso ad una nuova procedura per il rilascio di una nuova AIA.

Tra gli eventi da comunicare rientra anche la sostituzione del gestore. L’art. 10, comma 4 (introdotto dal d.lgs. n. 59/2005), prevede che sia il vecchio che il nuovo gestore debbano comunicare la sostituzione entro trenta giorni all’autorità competente.

Scadenze e obblighi per l’autorità competente

L’autorità competente, supportata dalla Commissione istruttoria IPPC, dovrà esaminare la domanda ed emanare il relativo provvedimento secondo la seguente tempistica:

§         entro 30 giorni dal ricevimento della domanda l’autorità competente deve comunicare al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. A tale obbligo corrisponde un obbligo per il richiedente di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, alla pubblicazione di un annuncio sui quotidiani per consentire al pubblico di prendere visione degli atti e di trasmettere eventuali osservazioni;

§         successivamente l’autorità competente deve convocare una conferenza di servizi nel cui ambito vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco previste dagli artt. 216-217 del R.D. 261 del 1934[21];

§         l’autorità competente rilascia l’AIA tenendo conto:

-        delle considerazioni (riportate nell’allegato IV) e delle informazioni diffuse ai sensi dell’art. 14, comma 4, in merito all’individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD[22]);

-        di quanto previsto all’interno delle apposite linee guida per l’individuazione delle MTD;

Per quanto riguarda le MTD, si fa notare che il d.lgs. n. 59 conferma, nella sostanza, le disposizioni vigenti relative all’obbligo di adozione delle migliori tecniche disponibili, senza che vi sia l’obbligo di utilizzare una tecnica o tecnologia specifica (art. 7, commi 3 e 4).

Per quanto riguarda le MTD si ricorda che, al fine di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle MTD, è stata istituita la commissione prevista dall’art. 4, comma 2 (con D.M. 15 febbraio 2007[23]), che ha sostituito la precedente commissione prevista dal decreto n. 372 del 1999.

All’emanazione delle linee guida per alcune delle attività elencate nell’Allegato I si è poi provveduto con cinque decreti ministeriali, il primo dei quali emanato in data 31 gennaio 2005[24] e i restanti quattro emanati il 29 gennaio 2007[25].

 

-        degli atti di indirizzo finalizzati a garantire l’applicazione del decreto su tutto il territorio nazionale[26];

-        dei requisiti generali previsti per particolari categorie di impianti[27];

-        di quanto previsto all’interno delle apposite linee guida per l’individuazione delle MTD;

§         in caso di nuovo impianto o modifica sostanziale, se si tratta di impianti sottoposti a VIA l’autorità competente deve prendere in considerazione anche le informazioni e le conclusioni risultanti dalla normativa in materia di VIA;

§         entro 150 giorni[28] dalla presentazione della domanda l’autorità competente (salvo la decorrenza del termine non sia stata sospesa in caso di richiesta di integrazioni o si debba attendere l’esito della procedura di VIA) adotta il provvedimento finale con il quale provvede espressamente al diniego oppure al rilascio dell’AIA[29]. Il termine indicato deve comunque essere “integrato” con quanto previsto dall’art. 5, comma 18, che indica il 30 ottobre 2007 come data ultima per l’attuazione delle prescrizioni recate dai provvedimenti autorizzatori degli impianti esistenti;

§         l’autorità competente provvede, infine, a mettere una copia dell’AIA rilasciata a disposizione del pubblico.

Contenuto dell’AIA

L’AIA contiene, tra l’altro:

§         l’indicazione delle autorizzazioni sostituite;

§         i valori limite di emissione;

§         i requisiti per il controllo delle emissioni;

§         le misure da adottare in condizioni diverse da quelle di normale esercizio (p.es. per le fasi di avvio e di arresto);

§         le prescrizioni dettate ai fini della prevenzione contro i pericoli da incidenti rilevanti in attuazione del d.lgs. n. 334/1999 (cd. Seveso-bis[30]);

§         “altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente” (art. 7, comma 9).

Durata dell’AIA

L’AIA è rinnovata ogni 5 anni:

§         a partire dal 30 ottobre 2007 per gli impianti esistenti;

§         a partire dalla data di rilascio negli altri casi[31].

 

Qualora il gestore abbia adottato un sistema di gestione ambientale certificato, il termine quinquennale viene esteso a:

§         6 anni per gli impianti certificati secondo le norme UNI EN ISO 14001;

§         8 anni per gli impianti registrati EMAS.

Le disposizioni di coordinamento tra IPPC e VIA introdotte dal d.lgs. n. 152/2006

Con la Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), emanato in attuazione della legge delega n. 308/2004[32], sono state introdotte nell’ordinamento nazionale norme volte al coordinamento fra VIA, VAS e IPPC, la cui necessità è prevista da numerose disposizioni comunitarie.

Tali disposizioni hanno tuttavia una portata alquanto limitata. Per quanto in particolare riguarda il coordinamento tra la procedura di VIA e quella di IPPC, l’articolo 34, per le opere e gli interventi sottoposti a VIA rientranti anche nel campo di applicazione dell’IPPC, prevede che il proponente possa richiedere che la procedura di VIA venga integrata nel procedimento per il rilascio dell’AIA.

Più stringenti meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e di IPPC sono previsti dallo schema di decreto correttivo, che sostituisce l’intera parte seconda del Codice ambientale[33].Tale provvedimento, sul quale l’VIII Commissione (Ambiente) ha espresso il prescritto parere in data 24 ottobre 2007[34], dovrà essere nuovamente trasmesso alla commissioni competenti secondo la procedura prevista dalla legge delega.

L’introduzione di tali meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e di IPPC è espressamente prevista dal comma 9 dell’art. 1 della legge delega tra i principi e criteri specifici di delega ed è volta ad evitare, conformemente ai principi comunitari, duplicazioni della valutazione in presenza di sovrapposizioni delle procedure.


Il decreto-legge in esame

L’articolo 1 del decreto-legge proroga al 31 marzo 2008 il termine del 30 ottobre 2007 fissato dall’articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 (recante Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Si segnala che sia il secondo periodo sia il terzo periodo del richiamato articolo 5, comma 18, contemplano il termine del 30 ottobre 2007 riferito rispettivamente:

§         alla data entro la quale gli impianti esistenti devono attuare le prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);

§         alla data entro la quale l’autorizzazione dev’essere comunque rilasciata, nel caso in cui le norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongono date successive per l’attuazione delle prescrizioni.

La relazione illustrativa motiva tale differimento in relazione al fatto che “a tutt’oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti” e ciò “nonostante le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende”; la proroga in esame consentirebbe, quindi, di evitare la chiusura di numerosi impianti (poiché all’AIA “sono soggetti migliaia di impianti in Italia”), e le successive richieste di risarcimento danni alle autorità competenti.

 

Premesso che il differimento sembrerebbe riferibile sia al termine contemplato dal secondo periodo sia a quello previsto dal terzo periodo dell’articolo 5, comma 18, del d.lgs. n. 59 del 2005, occorre conseguentemente chiarire la formulazione dell’articolo 1 e sostituire la rubrica “Differimento di termine” con la rubrica “Differimento di termini”.

 

Si ricorda, inoltre, che il primo periodo del comma 19 dell’articolo 5 del decreto n. 59 dispone che “tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18”.

Sarebbe opportuno novellare anche il comma 19 dell’articolo 5 del d.lgs. n. 59, al fine di chiarire che il termine cui tale disposizione si riferisce è quello recato dal secondo periodo del comma 18 del richiamato articolo 5.

 

Si segnala che il 30 ottobre 2007 corrisponde al termine ultimo concesso dalla direttiva 96/61/CE agli Stati membri affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della medesima direttiva. Tale termine risulta dal combinato disposto degli articoli 5, 21 e 22 della medesima direttiva.

L’articolo 5 in relazione al “funzionamento degli impianti esistenti secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2” fa riferimento ad un termine “massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione della presente direttiva”; l’articolo 21 prevede la messa in applicazione della direttiva entro tre anni dall’entrata in vigore della medesima (avvenuta, in base all’articolo 22, il 30 ottobre 1996), vale a dire entro il 30 ottobre 1999.

Anche la comunicazione della Commissione n. 354 del 2003 fa riferimento al 30 ottobre 2007 quale termine affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della medesima e aggiunge che “si tratta di un obbligo formulato in modo chiaro. Non è quindi sufficiente limitarsi a rilasciare entro il 30 ottobre 2007 un'autorizzazione che conceda all'impianto una proroga per mettersi in regola. Tra gli obblighi essenziali dei gestori vi è anzitutto quello di adottare tutti i provvedimenti opportuni per prevenire l'inquinamento, in particolare mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili”. Si ricorda che decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ha recepito le disposizioni della direttiva 96/61 relativamente agli impianti esistenti

 

L’articolo 2 reca le disposizioni transitorie vigenti nelle more del rilascio dell'AIA per gli impianti già in esercizio e per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda.

Per tali impianti viene previsto che possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le quali si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di AIA per l'attuazione delle relative condizioni.

 

Con riferimento all’articolo 2, occorre valutare l’opportunità di sostituire all’espressione “impianti già in esercizio” quella di “impianti esistenti” per la quale l’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 59 fornisce una precisa definizione normativa.

In base a tale ultima disposizione, “impianto esistente” è “un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000”.

 

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (avvenuta il 31 ottobre 2007).

 

 


Progetto di legge n. 3199


N. 3199

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato il 31 ottobre 2007

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Onorevoli Deputati! - L'intervento normativo di urgenza trova le sue motivazioni nella circostanza che il 30 ottobre 2007 scade il termine previsto dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Ippc), per l'adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ottenuta dagli impianti esistenti soggetti alla disciplina del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005.

      Il problema risiede nel fatto che non può esserci adeguamento se non c'è prescrizione; infatti, a tutt'oggi nessuna autorità competente ha concluso tutti i procedimenti pendenti.

      Tutti i procedimenti per impianti esistenti «devono essere comunque conclusi in tempo utile» per consentire alle imprese di conformarsi alle prescrizioni dell'AIA entro il 30 ottobre 2007 (articolo 5, comma 19, del decreto legislativo n. 59 del 2005). All'AIA sono soggetti migliaia di impianti in Italia, non solo di gestione dei rifiuti ma anche puramente industriali: dalle vetrerie alle cartiere, dalle raffinerie ai macelli, dalle industrie chimiche ai cementifici.

      La competenza per la concessione dell'AIA è ripartita tra:

          a) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (AIA statale): idrocarburi, gomme, gas, fertilizzanti eccetera (allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2005);

          b) regioni (eventualmente delegata alle province): tutto il resto, dalle discariche agli impianti di recupero dei rifiuti, agli impianti di trasformazione alimentare e alle fonderie, è soggetto ad AIA regionale (allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005).

      Nonostante che le domande siano state presentate dalle imprese in ossequio alle scadenze previste e i fondi per le istruttorie siano stati versati dalle aziende, la concessione delle AIA regionali e nazionali si è rivelata difficoltosa poiché moltissime aziende sono ancora in attesa della decisione e, per espressa dichiarazione delle autorità competenti, non hanno ottenuto l'AIA entro il 30 ottobre 2007 perché le amministrazioni non riescono a fare fronte all'impegno.

      La situazione è gravissima soprattutto sotto il profilo sanzionatorio; infatti, a norma dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2005, è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza tale autorizzazione. Spesso l'AIA non viene concessa perché non è stato ancora ultimato il percorso amministrativo afferente alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), il quale, a sua volta, spesso non può essere concluso in difetto dei piani regionali di qualità dell'aria. Comunque, il 31 ottobre 2007, moltissimi impianti potrebbero non aprire i cancelli (fatte salve tutte le richieste di risarcimento dei danni alle autorità competenti).

      Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e pertanto non è stata redatta relazione tecnica.

 

 

Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

        Art. 5. - (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale).

(omissis)

        18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.

(omissis)

 


 



disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007.

 

Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonché disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Differimento di termine).

        1. All'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30 ottobre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

 

Articolo 2.

(Normativa transitoria).

1.         Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.

 

Articolo 3.

(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007.

 

 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Bersani, Ministro dello sviluppo economico.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


Atti parlamentari

 


 

Comitato per la legislazione

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Mercoledì 7 novembre 2007

 


Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.

C. 3199, Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare per sopravvenuti impegni, ricorda il contenuto del disegno di legge in titolo ed illustra, quindi, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3199 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, limitato alla proroga al 31 marzo 2008 del termine (in scadenza il 30 ottobre 2007) fissato dall'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005 ed alla definizione della relativa disciplina transitoria;

nel prorogare il citato termine per entrambi gli adempimenti cui esso faceva riferimento (ovvero l'obbligo per gli impianti esistenti di attuare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e l'obbligo di rilasciare la suddetta autorizzazione) si interviene nuovamente su una scadenza già prorogata dall'originaria data del 30 ottobre 2004 per la conclusione dei procedimenti relativi agli impianti esistenti, al 30 aprile 2005 ed, infine, definita al 30 ottobre 2007 come termine ultimo concesso dalle autorità comunitarie agli Stati membri affinché gli impianti esistenti funzionino in maniera conforme alle prescrizioni della direttiva 96/61/CE;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare tale disposizione chiarendo che la proroga del termine incide sia sul termine contemplato dal secondo periodo sia su quello previsto dal terzo periodo dell'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo n. 59 del 2005, procedendo conseguentemente ad adeguare la rubrica ("Differimento di termine") al titolo del decreto, che correttamente usa il plurale ("differimento di termini");

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire all'espressione «impianti  già in esercizio» quella di «impianti esistenti» per la quale l'articolo 2, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 59 fornisce una precisa definizione normativa».

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma la piena disponibilità dell'Esecutivo a farsi carico delle esigenze di perfezionamento del testo evidenziate in questa sede, in uno spirito di piena condivisione degli obiettivi che animano i lavori del Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.


 




[1]    Su cui cfr. le schede di lettura.

[2]    Il processo di revisione prende le mosse dalla comunicazione “Sulla via della produzione sostenibile - Progressi nell'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (COM (2003) 354)” del 19 giugno 2003 e dai risultati della successiva consultazione pubblica.

[3]    Il quadro normativo comunitario in materia è complesso e comprende, oltre alla citata direttiva 96/61/CE, la direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione; la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti e la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni dei solventi.

[4]    Nell’ambito del sesto programma d’azione per l’ambiente, la Commissione ha adottato sette strategie tematiche: qualità dell’aria (presentata il 21 settembre 2005); prevenzione e riciclaggio dei rifiuti (presentata il 21 dicembre 2005); uso sostenibile delle risorse naturali (presentata il 21 dicembre 2005); ambiente marino (presentata il 24 ottobre 2005); ambiente urbano (presentata l’11 gennaio 2006); protezione del suolo (presentata il 22 settembre 2006); uso sostenibile dei pesticidi (presentata il 12 luglio 2006).

[5]    Si segnala, infatti, che a norma dell’articolo 16, comma 3, della direttiva 96/61/CEE la Commissione è tenuta ad elaborare relazioni triennali sull’attuazione della direttiva stessa e sulla sua efficacia. A tal fine, la Commissione si basa anche sulle risposte fornite dagli Stati membri ad appositi questionari che vengono loro sottoposti sei mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento della relazione. Si segnala che al momento è stata elaborata un’unica relazione riferita al periodo 2000-2002 e pubblicata il 3 novembre 2005 (COM (2005) 540).

[6]    Si segnala che il riesame della legislazione in materia di emissioni industriali figura tra le iniziative prioritarie nel programma di lavoro della Commissione per il 2007.

[7]Procedura 2002/5394 causa C‑255/05.

[8]Procedura 2005/640 causa C-69/07.

[9]    Pubblicato nella G.U. del 22 aprile 2005, n. 93 – S.O. n. 72.

[10]   Ciò in considerazione del fatto che “approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso” (7° considerando della direttiva).

[11]   Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

[12]   Convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale. Il testo tradotto della Convenzione è disponibile all’indirizzo www.arpat.toscana.it/comunicazione/co_aarhus.pdf.

[13]   L’articolo 21 della direttiva prevede la “messa in applicazione” entro tre anni dall’entrata in vigore della medesima  vale a dire entro il 30 ottobre 1999. La direttiva, pubblicata sulla GUCE del 10 ottobre 1996, n. 257G, è infatti entrata in vigore il 30 ottobre 1996.

[14]   Le informazioni, riferite all’anno 2002, sono state fornite da 670 stabilimenti IPPC presenti sul territorio nazionale e raccolte sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 23 novembre 2001. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito internet www.eper.sinanet.apat.it.

[15]   Tali norme attribuiscono al sindaco alcune competenze in materia di autorizzazione e controllo dell’attività di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti.

[16]   Convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47.

[17]   La nozione di impianto nuovo recata dall’art. 2, lett. e), che ovviamente non compariva nel decreto n. 372/1999, ha carattere residuale, qualificando come nuovo ogni impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente, nozione quest’ultima, che fa riferimento alll’entrata in vigore del d.lgs. n. 372 (avvenuta il 10 novembre 1999), considerando come esistente ogni impianto che “al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000”.

Anche la nozione di modifica sostanziale è stata ritoccata al fine di recepire le modifiche introdotte dall’art. 4 della direttiva 2003/35 che ha aggiunto un periodo alla definizione prevista dall’art. 2 della direttiva 96/61/CE volto a definire come sostanziali le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto che “di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I”.

[18]   Volte a recepire la rettifica della direttiva 96/61/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. 30 maggio 2002 n. L 140 (punto 4.1) o a rendere il testo maggiormente aderente alla versione inglese della direttiva, in attesa di una rettifica che il Governo – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allo schema di decreto – intende chiedere alla Commissione Europea (punto 6.2).

[19]   La Commissione è ora disciplinata dall’art. 10 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007, n. 158, S.O.

[20]   Si ricorda che tale elencazione attua il disposto del secondo criterio di delega recato dall’art. 22, lettera b), della legge 31 ottobre 2003, n. 306.

[21]   Si ricorda che tale disposizione, insieme ad altre introdotte dal d.lgs. n. 59, consente di attuare il terzo criterio di delega previsto dall’art. 22, comma 1, lettera c), della legge comunitaria 2003.

[22]   Indicate anche con l’acronimo di derivazione inglese BAT (Best Availables Techniques).

[23]   Pubblicato nella G.U. 15 marzo 2007, n. 62.

[24]   G.U. n. 135 del 13 giugno 2005 - S.O.

[25]   G.U. n. 125 del 31 maggio 2007 - S.O.  e n. 130 del 7 giugno 2007- S.O.

[26]   L’art. 6 prevede, infatti, che “Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte delle autorità competenti”.

[27]   L’art. 4, comma 3, dispone che “Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso”.

[28]   Che diventano 300 qualora, in considerazione del “particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto”, le parti coinvolte intendano concludere uno specifico accordo di programma (art. 5, comma 20).

[29]   Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'AIA entro i termini previsti, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 112/1998 (art. 5, comma 17, del d.lgs. n. 59).

[30]   Si ricorda, in proposito, che tale decreto è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,pubblicato nella G.U. n. 271 del 21 novembre 2005 – S.O. n. 189.

[31]   Salve le specifiche esclusioni per gli impianti indicati all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 59.

[32]   Nell’ambito dell’oggetto della delega erano comprese anche le procedure per l’AIA.