Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio A.C. 1561
Riferimenti:
AC n. 1561/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 243
Data: 17/09/2007
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio

A.C. 1561

 

 

 

 

 

 

n. 243

 

17 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: Am0097.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Necessità dell’intervento con legge  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali10

§      Compatibilità comunitaria  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  12

§      Formulazione del testo  13

Scheda di lettura

§      Premessa. L’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici17

§      Art. 1 (Sistema nazionale delle agenzie ambientali)20

§      Art. 2 (Funzioni del Sistema nazionale)22

§      Art. 3 (Attività istituzionali e livelli essenziali di tutela ambientale)25

§      Art. 4 (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio)27

§      Art. 5 (Sistema informativo nazionale ambientale)31

§      Art. 6 (Organi e organizzazione dell'ANPAT)33

§      Art. 7 (Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali)36

§      Art. 8 (Disposizioni sul personale ispettivo)38

§      Art. 9 (Programmazione delle attività. Vigilanza)40

§      Art. 10 (Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)42

§      Art. 11 (Modalità di finanziamento)43

§      Art. 12 (Norme transitorie e finali)45

§      Art. 13 (Abrogazioni)46

§      Testo a fronte con la normativa vigente  47

Proposta di legge n. 1561

§      A.C. 1561, Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio  69

Normativa nazionale

Normativa comunitaria

 

 


 

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1561

Titolo

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

2 agosto 2006

§       annuncio

17 luglio 2007

§       assegnazione

17 luglio 2007

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

III Commissione (Affari esteri)

IV Commissione (Difesa)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)

X Commissione (Attività produttive)

XI Commissione (Lavoro)

XII Commissione (Affari sociali)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Questioni regionali


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge, di iniziativa dei deputati Realacci e Franceschini, riforma il sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni all’attuale disciplina dell’organizzazione e del funzionamento, nonché delle funzioni delle medesime.

Il provvedimento in particolare – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità – attribuisce rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l’istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali (articolo 1). Del Sistema fanno parte l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio (ANPAT, disciplinata dall’art. 4) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (disciplinate dall’ art. 10).

La funzioni del Sistema sono disciplinate dall’articolo 2, che, al comma 1, contiene, nelle lettere a)-h), un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti (monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; controllo dei fattori di inquinamento e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti; attività di produzione, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell’informazione ambientale; supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; collaborazione in relazione ad attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale; collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e con gli altri corpi con compiti di vigilanza e ispezione; attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali). I commi 2 e 4, rispettivamente, attribuiscono agli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il valore di riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione e definiscono le funzioni di cui alle lettere da a) ad e) quali funzioni di rilievo nazionale.

La medesima disposizione, al comma 3, affida i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema all'Agenzia nazionale, che, nello svolgimento dei medesimi, si avvale del contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema. Tali funzioni, specificamente indicate nella disposizione, sono finalizzate a rendere omogenee, sul piano nazionale, le attività tecniche del Sistema nazionale.

 

L’articolo 3, ai commi da 1 a 4, provvede alla classificazione delle attività delle agenzie in istituzionali e non istituzionali. Le attività istituzionali a loro volta vengono distinte in attività di natura obbligatoria e attività di natura non obbligatoria che possono essere svolte dalle Agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso. Per quanto riguarda le attività non istituzionali - che consistono in attività tecniche svolte dal Sistema a favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffe pubbliche predefinite – il comma 4 prevede dei limiti al loro svolgimento riconducibili essenzialmente alla compatibilità con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e controllo.

Il comma 5 rinvia all'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, la determinazione dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale (LETA) che le Agenzie sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività, ferma restando, in base al comma 6, la possibilità per il Ministero dell’ambiente, per gli enti territoriali e per le strutture del Servizio sanitario, di concordare con le Agenzie livelli aggiuntivi di attività sulla base di specifiche convenzioni.

 

L’articolo 4 disciplina l’Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio (ANPAT), prevedendo la modifica della denominazione dell’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (comma 1), attribuendo all’ANPAT la personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinandone i profili di autonomia (comma 2), individuando le relative funzioni (commi 3, 4 e 5) e prevedendo che tale organismo faccia parte del Sistema statistico nazionale e sia struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile (comma 6)

Con specifico riferimento alle funzioni, all’ANPAT vengono assegnati dal comma 3 compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, di raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di tutela ambientale, per le funzioni istituzionali di natura obbligatoria, di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli altri organismi comunitari e internazionali, di controllo in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti, nonché le funzioni inerenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine. Il comma 4 attribuisce all’ANPAT il compito di promuovere interventi di sistema basati sul principio di sussidiarietà e specializzazione delle Agenzie, attraverso la stipula di convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rispettive Agenzie; il comma 5 assegna all’ANPAT specifiche ulteriori funzioni di consulenza, di supporto tecnico e scientifico, nonché di studio e di promozione di ricerche.

 

L’articolo 5 affida all’ANPAT la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali, che insieme costituiscono la rete SINANET (comma 1). A tal fine, il comma 2 detta norme finalizzate al raccordo con le iniziative poste in essere dalle amministrazioni statali e dalle regioni e province autonome nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e al mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e l'Agenzia stessa; i commi 3 e 4 disciplinano la trasmissione rispettivamente dei dati ambientali raccolti dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici e dalle società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale e dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.

 

L’articolo 6 individua gli organi dell'ANPAT nel presidente, nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti (comma 1), ne disciplina la composizione e le modalità di nomina (commi 2, 3 e 4) e rinvia ad un decreto interministeriale per la fissazione dei relativi emolumenti (comma 6). Le funzioni, la durata in carica, le modalità di nomina, nonché gli emolumenti del direttore generale sono invece disciplinati dal comma 5.

Il comma 7 prevede, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’emanazione di un nuovo statuto dell'ANPAT, e ne disciplina la procedura di adozione nonché il contenuto; in base al comma 8,allo statuto spetta anche l’individuazione di forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria. Il comma 9 infine fissa, in fase di prima attuazione, la dotazione organica dell'ANPAT in 1.300 unità.

 

L’articolo 7 prevede l’istituzione del Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali, presieduto dal presidente dell'ANPAT e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, nonché dal direttore generale dell'ANPAT stessa (comma 1). I compiti del Consiglio sono indicati dal comma 2; si tratta di compiti di natura consultiva, di verifica dei fabbisogni e di formulazione di proposte per il tramite del comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali (la cui composizione e funzioni sono disciplinate dai commi 4 e 5). Per lo svolgimento dei suoi compiti il Consiglio si avvale di una segreteria tecnica organizzata presso l'ANPAT (comma 3).

 

L’articolo 8 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) (controllo dei fattori di inquinamento e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti)e di coloro che, nell’ambito del personale suddetto, operano nell'esercizio delle proprie funzioni con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. La medesima disposizione stabilisce inoltre il potere di accesso da parte di tale personale agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e di acquisizione di dati, informazioni e documenti necessari e dispone la non opponibilità alle richieste del segreto industriale.

 

L’articolo 9 disciplina la programmazione delle attività dell’ANPAT, prevedendo, al comma 1, la predisposizione da parte della medesima di un programma triennale di attività (nell’ambito del quale sono adottati i piani annuali di lavoro), anche sulla base di un apposito atto di indirizzo – adottato con D.P.C.M. - contenente, tra l’altro, la determinazione dei LETA (livelli essenziali di tutela ambientale) per le funzioni di rilievo nazionale. Su tale atto di indirizzo è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, oltre che l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In base al comma 2, nell'atto di indirizzo, nel programma e nei piani di cui al comma 1 sono individuate le attività proprie dell'ANPAT e quelle da svolgere in collaborazione con le altre componenti del Sistema nazionale ai sensi dell'articolo 2.

I commi 3 e 4 rispettivamente sottopongono l'ANPAT al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e prevedono la trasmissione, entro il primo trimestre di ciascun anno, da parte del presidente dell'ANPAT al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari di un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente. Il comma 5, infine, facendo esplicitamente salvo il controllo della Corte dei conti, dispone la non applicabilità dei commi 1, 2 e 3 alle attività autorizzative e di controllo attribuite all'ANPAT dalle norme vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti.

 

L’articolo 10 disciplina le Agenzie regionali e delle province autonome, attribuendo alle medesime le funzioni di cui all'articolo 2 d'interesse regionale e locale (comma 1), sancendone la personalità giuridica e disciplinando i profili di autonomia (comma 2),rinviando alle leggi regionali e delle province autonome per la disciplina degli organi e del funzionamento delle Agenzie, dell’attribuzione di compiti aggiuntivi, nonché delle modalità di finanziamento (commi 1 e 3) e imponendo alle regioni e alle province autonome di apportare, ove necessario, le modifiche alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie necessarie per assicurare il rispetto del provvedimento (comma 4).

 

L’articolo 11 disciplina le modalità di finanziamento per il funzionamento dell’ANPAT e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole Agenzie. Tale disposizione disciplina in particolare: l’individuazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie statali disponibili nel triennio di riferimento sulla base dei livelli essenziali di tutela ambientale (comma 1); il riparto annuale delle risorse con decreto interministeriale in ragione dei piani annuali di lavoro e, relativamente alle eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali, il recupero e la riassegnazione, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 4 (comma 2); specifici finanziamenti per le attività aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di tutela ambientale (comma 3); in relazione a talune attività, la previsione che le spese siano a carico dei gestori delle medesime attività (comma 4) e il rinvio ad un regolamento per la definizione delle modalità applicative di tale disposizione (comma 5); la previsione di ulteriori fonti di finanziamento (comma 6); in fase di prima attuazione, l’assegnazione all’ANPAT di un contributo complessivo di 360 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per le spese di gestione e di funzionamento, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, nonché per il trasferimento dei fondi di cui al comma 2 (comma 7).

 

L’articolo 12 reca le disposizioni transitorie e finali. Tale disposizione in particolare: assicura l’attribuzione all’ANPAT delle risorse e strutture assegnate all’APAT e la continuità dei rapporti giuridici facenti capo a quest’ultima (comma 1); pone il termine di un anno per la definizione dei livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) e detta una norma transitoria per la ripartizione del contributo di cui all’articolo 11, comma 7 (comma 2); demanda a successivi provvedimenti, da emanare entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, la disciplina delle attribuzioni dei compiti assegnati all'APAT da disposizioni di legge o di regolamento vigenti e non compresi tra quelli di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 (comma 3).

 

L’articolo 13, infine, reca le abrogazioni conseguenti al contenuto delle disposizioni recate dalla proposta di legge.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento interviene in modo sostanziale su numerosi aspetti della materia già disciplinati da fonti di rango legislativo e reca, all’articolo 13, le conseguenti abrogazioni e novelle alle disposizioni vigenti.

Si segnala, tuttavia, che esso interviene con disposizioni di dettaglio anche su taluni profili attualmente disciplinati dallo statuto, che ha natura regolamentare (D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207, emanato in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 300 del 1999). Si richiamano in particolare: l’articolo 5, relativo al Sistema informativo nazionale ambientale; l’articolo 7, istitutivo del Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali; alcune norme contenute nell’articolo 9, relative alla programmazione dell’attività e alla vigilanza.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rispetto al contenuto della proposta di legge in esame, viene in rilievo in primo luogo la materia della tutela dell’ambiente che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rimette alla competenza esclusiva dello Stato.

Si richiama la lettura di tale disposizione fornita dalla giurisprudenza costituzionale già con la sentenza n. 407 del 2002, secondo la quale «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». La Corte ricava quindi «una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998)». Nella sentenza n. 214 del 2005 la Corte ribadisce che «In più occasioni questa Corte ha avuto modo di precisare che la “tutela dell'ambiente”, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, si configura come un valore costituzionalmente protetto ed investe altre materie che ben possono essere di competenza concorrente regionale, quale la “protezione civile».

Tale interpretazione - volta a superare ogni possibile rivendicazione di una esclusività della competenza statale - è stata costantemente confermata nella giurisprudenza successiva (tra le numerose pronunce  si richiamano le sentenze n. 246 del 2006 e n. 398 del 2006).

Con riferimento alla proposta di legge in esame, il fondamento dell’intervento statale – suscettibile di incidere anche su materie di competenza esclusiva (riconducibili essenzialmente all’organizzazione amministrativa di enti diversi dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali) o concorrente (tra cui il governo del territorio, la tutela della salute e la protezione civile) delle Regioni – sembra risiedere nell’esigenza della predisposizione di standard di tutela ambientale uniforme sull’intero territorio nazionale.

Peraltro, con particolare riferimento all’articolo 10relativo alle Agenzie regionali e delle province autonome, la disciplina dell’organizzazione, del funzionamento e del finanziamento viene interamente demandata a leggi regionali.

 

Si segnalano, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni che prevedono forme di coinvolgimento delle Regioni: l’articolo 5, relativo alla gestione integrata del Sistema informativo nazionale ambientale; l’articolo 6, comma 3, che prevede la proposta della Conferenza Stato-Regioni per la nomina di due membri del Consiglio di amministrazione dell’ANPAT; l’articolo 6, comma 7, che prevede il parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’emanazione dello Statuto dell’ANPAT; l’articolo 7, che istituisce il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali, composto dal Presidente dell’ANPAT e dai rappresentanti delle Agenzie territoriali; gli articoli 9 e 11 che prevedono l’intesa della Conferenza Stato-regioni rispettivamente sull’atto di indirizzo che determina i livelli essenziali di tutela ambientale e sull’atto di individuazione delle risorse finanziarie per il funzionamento dell'ANPAT e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole Agenzie; l’articolo 12, comma 2, che prevede la ripartizione del contributo assegnato in fase di prima attuazione dall'articolo 11, comma 7, nella misura e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’articolo 4, comma 4, afferma inoltre in termini generali il principio di sussidiarietà e specializzazione delle Agenzie, prevedendo la promozione di interventi da parte dell’ANPAT e la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rispettive Agenzie.

 

Con riferimento, infine, alla disciplina dell’organizzazione e delle modalità di funzionamento dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per il territorio, può venire in rilievo anche la materia dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l’articolo 117, comma 2, lettera g), demanda alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Compatibilità comunitaria

Nulla da segnalare.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si rinvia a quanto già detto nel paragrafo Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite.

 

Attribuzione di poteri normativi

Si richiama in primo luogo l’articolo 6, commi 7 e 8, che prevede, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, l’emanazione di un nuovo statuto dell'ANPAT e detta prescrizioni in merito al suo contenuto e alla procedura per la sua adozione (DPR, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-regioni). Si segnala che il vigente statuto dell’APAT (DPR 8 agosto 2002, n. 207) è stato adottato con una procedura diversa (che in particolare prevede il parere del Consiglio di stato), in attuazione dell’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 300 del 1999. Tale disposizione, per l’adozione degli statuti delle Agenzie istituite dal medesimo decreto legislativo, rinvia a regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

 

Si ricorda, inoltre, che anche l’articolo 2, comma 109, del decreto-legge n. 262 del 2006 rinvia al regolamento previsto dal richiamato articolo 8 per l’emanazione del nuovo statuto dell’APAT, che tenga conto delle modifiche organizzative stabilite dal medesimo comma 109.

 

Si segnala poi l’articolo 11, comma 5, che demanda ad apposito regolamento - emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la determinazione degli oneri a carico dei gestori nonché le relative modalità applicative contabili, ai fini dell’applicazione del precedente comma 4 (che pone le spese relative a talune attività a carico dei gestori delle medesime).

Il comma in esame dispone inoltre, al secondo periodo, che il medesimo regolamento provveda al coordinamento delle disposizioni da esso introdotte con le altre disposizioni vigenti in materia e, laddove necessario, preveda anche norme di attuazione e integrazione delle stesse, al fine di garantire la spettanza degli oneri a favore delle Agenzie per le attività di controllo o, nel caso delle istruttorie, la compartecipazione delle Agenzie alle entrate di spettanza degli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi.

Con riferimento a tali ultime funzioni del regolamento, si segnala che le disposizioni vigenti oggetto di coordinamento, attuazione o integrazione non possono che essere disposizioni di rango regolamentare.

 

Si richiama, infine, l’articolo 12, comma 3, che demanda a successivi provvedimenti, da emanare entro un anno, la disciplina delle attribuzioni dei compiti assegnati all'APAT da disposizioni di legge o di regolamento vigenti e non compresi tra quelli di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, nonché la disciplina delle attività demandate alle agenzie finalizzate a garantire un efficace espletamento da parte dell'ANPAT delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e). La disposizione non precisa né la natura giuridica né la procedura per l’adozione di tali provvedimenti.

Coordinamento con la normativa vigente

Si rinvia alle schede di lettura per la ricostruzione della normativa vigente in materia di agenzie ambientali.

Si segnala che l’articolo 13 della proposta di legge reca disposizioni volte a novellare ed abrogare norme vigenti in materia, in conseguenza del nuovo assetto e delle funzioni del sistema delle agenzie ambientali delineato nella proposta di legge.

Con riferimento in particolare al comma 5 di tale disposizione, che si limita ad abrogare la lettera e) del comma 109 dell’articolo 2 del d.l. n. 262 del 2006 (recante una clausola di invarianza della spesa), occorre valutare l’opportunità di prevedere esplicitamente l’abrogazione dell’intero comma 109, anche in relazione alla portata innovativa della proposta di legge in esame rispetto alla riorganizzazione dell’APAT prevista da tale ultima disposizione. 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da segnalare.

Impatto sui destinatari delle norme

Si segnala, in particolare, l’articolo 11, comma 4, che pone a carico dei gestori delle attività le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale, allo svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle Agenzie, alle convalide degli autocontrolli prodotti dai gestori delle attività e rinvia ad un apposito regolamento la definizione delle modalità applicative della disposizione.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 5, comma 3, che prevede il parere del Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale ai fini della definizione delle modalità di trasmissione dei dati all’ANPAT, sarebbe opportuno rendere più esplicito il riferimento a tale soggetto.

Con riferimento all’articolo 6, comma 7, che demanda allo statuto il compito di stabilire le modalità di pubblicizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri atti degli organismi di cui al medesimo articolo, occorre valutare l’opportunità di chiarire se l’espressione “atti degli organismi di cui al presente articolo” si riferisce soltanto agli atti degli organi dell’Agenzia o anche agli atti del direttore generale.

Per quanto riguarda la copertura dell’onere derivante dall’assegnazione all’ANPAT di un contributo complessivo di 360 milioni di euro per il triennio 2007-2009 disposta dall’articolo 11, comma 7, si segnala che l’accantonamento del Fondo speciale del Ministero dell’economia del quale si prevede l’utilizzo non reca le necessarie disponibilità.

Posto che le funzioni dell’ANPAT sono disciplinate, oltre che dai commi 3 e 4, anche dal comma 5 dell’articolo 4, occorre infine valutare l’opportunità di modificare la formulazione dell’articolo 12, comma 3, al fine di far riferimento anche all’articolo 4, comma 5.

 


Scheda di lettura

 


Premessa. L’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Il modello previsto dal d.lgs. n. 300/1999

L’ Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è stata istituita con l’articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel quadro della riforma dell’organizzazione del Governo e del riordino delle strutture dell’amministrazione centrale prevista dalla delega contenuta nell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997.

L’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 300/1999 ha disposto il trasferimento all’APAT delle attribuzioni dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) – istituita dall’art. 1 del decreto-legge n. 496 del 1993[1] - e dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del Servizio sismico nazionale, assorbite dall’Agenzia per la protezione civile.

Accanto all'ANPA, il decreto-legge n. 496 del 1993 aveva previsto l’istituzione di Agenzie regionali e provinciali, da parte delle regioni e delle province autonome (con proprie leggi), per lo svolgimento delle attività di interesse regionale e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle medesime regioni e province.

Il modello organizzativo agenziale contemplato per l’APAT dall’articolo 38 del decreto n. 300/1999[2] prevede, quali organi direttivi dell’agenzia, un direttore generale e un comitato direttivo. La richiamata disposizione, attraverso un rinvio allo statuto, prevede che tale ultimo organo sia composto da quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell’ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Lo statuto, approvato con il DPR 8 agosto 2002, n. 207, ha istituito, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.lgs. n. 300, un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo, al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Inoltre, nei settori di propria competenza, l'APAT svolge attività di collaborazione, consulenza, servizio e supporto alle altre pubbliche amministrazioni, definite con apposite convenzioni (articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e articolo 2 dello statuto).

L’APAT è dotata di un certo grado di autonomia, ma comunque sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente ed al controllo della Corte dei conti (articolo 1 dello statuto). L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse, in attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente (articolo 7 dello statuto).

Le recenti modifiche organizzative

L’art. 2, comma 109, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[3] è intervenuto sull’assetto organizzativo dell’Agenzia, attribuendo alla medesima personalità giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo e confermando l’autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, già prevista dallo statuto.

Lo stesso articolo ha introdotto nel modello organizzativo due nuovi organi:

§         il presidente, con funzioni di rappresentanza dell’Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente;

§         il consiglio di amministrazione, che dura in carica 5 anni, ed è composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente.

Rispetto al precedente organigramma delineato dallo statuto (art. 3 del DPR n. 207/2002), in cui figuravano il direttore generale e il collegio dei revisori, l’art. 2, comma 109, del DL n. 262 ha confermato solo l’organo collegiale per la verifica dei conti, mentre viene diversamente disciplinata la figura del direttore generale, che diviene uno strumento operativo del Consiglio di amministrazione che lo nomina, su proposta del presidente.

Lo stesso articolo 2, comma 109, del DL n. 262/2006 ha disposto l’emanazione, entro 90 giorni, di un nuovo statuto dell’APAT, per tenere conto delle citate innovazioni organizzative, stabilendo altresì che, nelle more della sua entrata in vigore, si continuino ad applicare le norme recate dal DPR n. 207/2002, se ed in quanto compatibili con le disposizioni recate dal medesimo comma

Per garantire senza soluzioni di continuità il funzionamento dell'Agenzia, in attesa della costituzione degli organi di amministrazione e dell’adozione del nuovo statuto (a tutt’oggi non ancora emanato), con il DPCM 19 ottobre 2006 si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nella persona dell’avv. Giancarlo Viglione. Infine, si segnala che è di imminente emanazione un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sul quale si sono già espresse favorevolmente le commissioni parlamentari competenti[4], per la nomina dell’avv. Viglione a Presidente dell’APAT.


 Art. 1
(Sistema nazionale delle agenzie ambientali)

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede l’istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali, del quale fanno parte:

§         l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, disciplinata dal successivo art. 4;

§         le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinate dal successivo art. 10.

 

La disposizione in esame attribuisce rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, di fatto già operativa nella pratica, sulla base delle disposizioni recate dal DL n. 496/1993 (artt. 1 e 03), di cui la presente proposta di legge prevede l’abrogazione[5].

L’articolo 14 dello statuto attualmente vigente sancisce, inoltre, che “l'Agenzia prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni”.

Inoltre si sottolinea che nel cd. codice ambientale (d.lgs. n. 152/2006) in più parti si utilizza l’espressione “sistema delle agenzie ambientali”.

 

Lo stesso comma sottolinea che tale istituzione ha la finalità di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, anche nell'ambito dell'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.

La richiamata Convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001, in seguito alla ratifica dei Paesi firmatari, tra cui quella dell’Italia (quest’ultima avvenuta con la legge n. 108 del 2001). Si ricorda inoltre che l’Unione europea si è impegnata ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare un'applicazione effettiva della convenzione. Il provvedimento più rilevante in questo contesto è senz’altro costituito dalla direttiva 2003/4/CE relativa all'accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale, recepita con il d.lgs. n. 195/2005, le cui disposizioni hanno rafforzato il ruolo delle agenzie ambientali in tale materia[6].

 

Il successivo comma 2 esplicita le ulteriori finalità cui deve tendere il Sistema, ovvero concorrere al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Viene altresì specificato che tali attività sono svolte anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.


Art. 2
(Funzioni del Sistema nazionale)

Il comma 1 dell’articolo in esame elenca le seguenti funzioni affidate al Sistema nazionale:

a)   monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione;

b)   controllo dei fattori di inquinamento e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti;

c)   produzione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pressioni ambientali, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (ai sensi del d.lgs. n. 195/2005);

 

Con riferimento a tale ultimo profilo, si segnala l’articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005, che prevede che l'autorità pubblica (come definita dall’articolo 2, lett. b)) renda disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

A tal fine, essa:

§         entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, stabilisce un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

§         entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno: a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente; b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente; c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche; d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte; e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente; f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3; g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

La medesima disposizione prevede inoltre la possibilità di rendere disponibile l'informazione ambientale creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico e disciplina la diffusione di informazioni nel caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente.

d)   supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, fornendo prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nonché formulando pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, ed elaborando proposte.

La lettera d) elenca inoltre una serie di procedure cui dovrebbe essere rivolta la citata attività di supporto, quali, tra le altre, la VIA e la VAS.

e)   supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Si ricorda che il citato art. 7-quinquies prevede, tra l’altro, che “il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta e i relativi programmi operativi” e che “le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio”.

f)     collaborazione per la stesura e l'attuazione di programmi di divulgazione ed educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

g)   collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e con gli altri corpi con compiti di vigilanza e ispezione;

h)   attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.

Nella disposizione in commento – rispetto all’elencazione di funzioni contenuta nell’articolo 01 del DL n. 496/1993 – si segnalano, in particolare, le funzioni indicate nelle lettere e), g) ed h).

 

Il comma 2 dispone che gli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione.

 

Il comma 3 affida i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema all'Agenzia nazionale, che li svolge con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo.

Lo stesso comma prevede che tali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico sono finalizzate a rendere omogenee, sul piano nazionale, le attività tecniche del Sistema nazionale.

In base al comma 3, rientrano nelle funzioni di coordinamento:

a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di regolarità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e controllo, la definizione di metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per l'analisi degli elementi di conoscenza ambientale e per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni, in relazione agli sviluppi della tecnica, alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;

b) la proposta dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione alle specifiche condizioni di pressione ambientale;

c) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;

d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, anche attraverso la realizzazione di specifiche sedi a ciò preposte;

e) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e ricerca in materia di attività conoscitiva in campo ambientale.

 

Il comma 4 specifica che le funzioni di cui al comma 1, lettere a)-e), sono considerate funzioni di rilievo nazionale ai fini dell'art. 3, comma 5.


Art. 3
(Attività istituzionali e livelli essenziali di tutela ambientale)

 

Attività istituzionali

Attività non istituzionali

Attività obbligatorie

Commi 1 - 2

§         attività - definite di natura essenziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) - obbligatoriamente richieste alle Agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva;

§         espressione di pareri tecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), alle amministrazioni competenti al rilascio di visti, nulla osta, pareri o atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale, ivi incluse le procedure di VIA, VAS e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose.

 

Attività non obbligatorie

Comma 3

§         altre attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. d);

§         attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h).

Tali attività possono essere svolte dalle Agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.

Comma 4

§         attività tecniche svolte dal Sistema a favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffe pubbliche predefinite.

Rispetto a tali attività la disposizione pone il limite della compatibilità con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e controllo.

Tale limite viene specificato in particolare nel divieto di attività rese a favore di privati che presuppongano prestazioni consulenziali su impianti soggetti a vigilanza da parte delle Agenzie.

I primi quattro commi dell’articolo in esame provvedono alla classificazione delle attività delle agenzie in istituzionali (a loro volta classificate in obbligatorie e convenzionali) e non istituzionali, come sintetizzato dallo schema seguente:

 

Il comma 5 prevede che l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, stabilisca i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale (LETA) che le Agenzie sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività.

L’articolo 9, comma 1, prevede l’adozione di tale atto di indirizzo con DPCM, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Si ricorda che, in base al precedente articolo 2, comma 3, lett. b), rientra nelle funzioni di coordinamento dell’ANPAT la proposta dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione alle specifiche condizioni di pressione ambientale.

 

Viene altresì previsto che la determinazione di tali livelli tenga conto e sia coordinata con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al d.lgs. n. 502/1992.

Le LEA sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale (art. 1 del d.lgs. n. 502/1992).

Si ricorda che, ai sensi del suddetto D.Lgs. 502/1992 i livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli riguardano:

§         l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

§         l’assistenza distrettuale;

§         l’assistenza ospedaliera.

La definizione puntuale ed organica dei livelli essenziali di assistenza in campo sanitario, validi per tutto il territorio nazionale, si rinviene nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, emanato in base alla procedura stabilita dal decreto legge n. 357 del 2001 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Anche la legge n. 289 del 2002 conferma tale procedura per le future modifiche dei LEA.

Successivamente, la legge n. 311 del 2004 (art. 1, comma 169) demanda invece l’individuazione degli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai LEA ad un decreto del Ministro della salute.

 

Il comma 6, ferma restando la garanzia dei livelli di cui al comma 5, consente al Ministero dell'ambiente, agli enti territoriali e alle strutture del Servizio sanitario di concordare con le Agenzie livelli aggiuntivi di attività sulla base di specifiche convenzioni.


Art. 4
(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio)

Il comma 1 dispone la modifica della denominazione dell’Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), in Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio (ANPAT).

 

Il comma 2 attribuisce all'ANPAT la personalità giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo e autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge. Tale disposizione riproduce quella recata dall’art. 2, comma 109, del DL n. 262/2006.

 

Il comma 3 elenca le funzioni assegnate all’ANPAT, che viene incaricata di assicurare:

a)   le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo, secondo le modalità fissate dalla presente legge;

b)   il raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di tutela ambientale, per le funzioni indicate all’art. 3, commi 1 e 2;

Si segnala che le attribuzioni indicate nelle lettere a) e b) ripropongono funzioni già indicate, rispettivamente, dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 3, comma 5.

c)   le funzioni di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli altri organismi comunitari e internazionali, anche ai fini del trasferimento delle informazioni ambientali previsto da direttive e accordi internazionali, mantenendo inoltre le relazioni con gli organismi esteri omologhi;

Si ricorda che l’Agenzia europea per l'ambiente è stata istituita dal Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che ha previsto anche una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale. L’Agenzia è un organismo indipendente, istituita con lo scopo di proteggere e migliorare l'ambiente conformemente alle disposizioni stabilite nel trattato e ai programmi di azione della Comunità in materia ambientale nell'ottica di instaurare uno sviluppo sostenibile nella Comunità. L’obiettivo perseguito dal richiamato regolamento è quello di fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, di valutarne l'attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente, nonché il supporto tecnico e scientifico necessario a tal fine. Per quanto riguarda la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), essa comprende in particolare i principali elementi che compongono le reti nazionali d'informazione nonché le informazioni provenienti dai centri tematici

 

d)   le funzioni di controllo in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui alla legge n. 1860/1962 e al d.lgs. n. 230/1995;

Tali lettere c) e d) ripropongono, nella sostanza, le disposizioni recate dalle lettere e) ed l) del comma 1 dell’articolo 01 del DL n. 496/1993.

e)   le funzioni inerenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine, con particolare riferimento a:

1.    rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. g), della legge n. 67/1988;

Si ricorda che la citata lettera g) ha autorizzato la spesa di 20 miliardi di lire per l’avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica.

2.    rilevamento, aggiornamento e pubblicazione delle carte geotematiche;

3.    ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

4.    rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico interregionale superficiale e sotterraneo, le lagune, i livelli marini e i litorali, con relativa pubblicazione sistematica degli elementi osservati;

5.    elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al deflusso minimo vitale, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti nonché allo studio dell'erosione superficiale.

Si fa notare che le funzioni indicate nei numeri da 1 a 5 sopra riportati, un tempo svolte dal Servizio geologico nazionale, sono passate all’Agenzia, in virtù delle disposizioni recate dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 300/1999, che hanno determinato l’assorbimento nell’APAT dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri[7].

 

Il comma 4 prevede, al fine di assicurare l'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale sull'intero territorio nazionale e di garantirne il raggiungimento da parte delle Agenzie, la promozione - da parte dell'ANPAT - di interventi di sistema basati sul principio di sussidiarietà e specializzazione delle Agenzie, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rispettive Agenzie, mediante le quali possono essere attribuiti anche specifici finanziamenti.

 

Per quanto riguarda l’aspetto dei finanziamenti nei confronti dei soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidarietà, cfr. l’articolo 11, comma 2.

 

Il comma 5 elenca ulteriori funzioni assegnate all'ANPAT:

a)   attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico, di norma tramite convenzione, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici;

b)   funzioni di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

c)   funzioni di promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

d)   funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

e)   funzioni di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previsto dal DM ambiente 2 agosto 1995, n. 413, in attuazione dei regolamenti comunitari n. 1980/2000 (cd. regolamento ECOLABEL) e n. 761/2001 (cd. regolamento EMAS);

f)     funzioni di supporto tecnico per lo studio e lo sviluppo di tecniche e metodologie finalizzate al recupero e al risanamento di aree compromesse dal punto di vista ambientale;

g)   funzioni di promozione e supporto ad attività di formazione e divulgazione in materia ambientale;

h)   attività di studio e di promozione di ricerche finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo, anche per l'elaborazione di strumenti di governo e di gestione per la pubblica amministrazione, e diffusione dei relativi risultati;

i)      attività di supporto tecnico-scientifico ai fini dell’integrazione dei LEA con i livelli essenziali di tutela ambientale, di cui all'art. 3, comma 5, nell'ambito degli interventi per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.

Si segnala che in particolare le lettere f), h) e i), delineano funzioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall’art. 01, comma 1, del DL n. 496/1993(che però conteneva una norma di chiusura nella lettera n) che faceva riferimento a qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 2 del vigente Statuto dell’APAT dispone che, oltre ai compiti indicati, spetta all’APAT le altre funzioni “a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della normativa vigente”;

Il comma 6 dispone che l'ANPAT fa parte:

§         del Sistema statistico nazionale;

Si ricorda che tale previsione ripropone quella recata dall’art. 1, comma 8, del DL n. 496/1993. Il Sistema statistico nazionale (SISTAN) è disciplinato dal d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400.

§         del Servizio nazionale della protezione civile, quale struttura operativa nazionale.

Si ricorda, in proposito, che l’elenco delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile è contenuto nell’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Tale disposizione, alla lettera e), tra le strutture operative ricomprende i servizi tecnici nazionali (le cui attribuzioni sono state trasferite all’APAT in virtù delle disposizioni recate dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 300/1999).

 


Art. 5
(Sistema informativo nazionale ambientale)

Il comma 1 affida all’ANPAT la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali (gestiti dalle Agenzie territorialmente competenti), che insieme costituiscono la rete SINANET. La disposizione delinea quindi una gestione integrata del Sistema informativo, esplicitamente richiamata dal successivo comma 2.

 

Si richiama l’articolo 15 dello statuto dell’APAT che disciplina il Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, ponendo in capo all’Agenzia “gli adempimenti necessari all'integrazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall'articolo 01, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496[8], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con il sistema cartografico nazionale, procedendo poi all'integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono la rete SINANET”. La disposizione – che prevede quindi una gestione del sistema integrato da parte dell’APAT piuttosto che una gestione integrata - disciplina anche le forme di collaborazione con le Amministrazioni statali, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici, nonché le modalità di raccolta delle informazioni da parte dell’Agenzia.

Si ricorda, inoltre, che Il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) è stato avviato nel 1988 dal Ministero dell’ambiente e finanziato nell’ambito di tre piani di investimenti per la tutela dell’ambiente; nel 1998 tale programma è stato trasferito all’Agenzia nazionale per l’ambiente.

Finalità del SINA è la realizzazione di un sistema informativo nazionale al fine di fornire supporto dell’azione di governo dell’ambiente, in un contesto sempre più orientato verso l’integrazione della dimensione ambientale nelle politiche settoriali e territoriali, nonché di produrre con continuità prodotti e servizi informativi. L’APAT ha il compito di promuovere la cooperazione in rete tra i principali soggetti istituzionali aventi competenze in materia di raccolta e gestione di dati e informazioni ambientali, al fine di favorire il collegamento del SINA con i sistemi informativi ambientali delle Regioni (SIRA) e con il sistema informativo ambientale europeo (EEIS – European Environmental Information System)[9].

 

 

Il comma 2 prevede che, nella citata gestione integrata, l'ANPAT ponga in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Agenzie, le integrazioni e i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da queste poste in essere nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e l'Agenzia stessa.

 

Il comma 3 prevede la trasmissione all’ANPAT dei dati ambientali raccolti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dagli enti pubblici e dalle società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale.

Spetta all’ANPAT la definizione delle modalità di trasmissione di tali dati, sentito il Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale.

 

Nel 2001, il programma di sviluppo del SINA, elaborato dall’ Agenzia nazionale per l’ambiente, è stato proposto dal Ministero dell’ambiente alla Conferenza Stato-Regioni d è stato costituito il “Tavolo SINA” di coordinamento istituzionale.

 

Si segnala che sarebbe opportuno rendere più esplicito il riferimento al Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale.

 

Lo stesso obbligo di trasmissione viene previsto per le amministrazioni regionali e locali nonché per gli enti pubblici operanti a livello locale e per le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva. In tale caso però i dati devono essere trasmessi alle rispettive Agenzie che li comunicano all'ANPAT.

 

Tale previsione non è contenuta nell’articolo 15 dello statuto che nello svolgimento delle attività dell’APAT prevede genericamente la collaborazione delle Agenzie regionali e delle province autonome.

 

Il comma 4 prevede la stipula di un accordo di programma tra ANPAT e Unioncamere per la fissazione delle modalità di trasmissione alle Agenzie dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.

 

Sul punto, cfr. anche il comma 6 dell’articolo 1 del d.l. n. 496, che rinvia ad un accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere la definizione delle modalità per l'integrazione del sistema con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.


Art. 6
(Organi e organizzazione dell'ANPAT)

In base al comma 1, gli organi dell'ANPAT sono i seguenti:

a) presidente;

b) consiglio di amministrazione;

c) collegio dei revisori dei conti.

L’articolazione degli organi è analoga a quella prevista dall’art. 2, comma 109, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

 

I successivi commi 2, 3 e 4 recano la disciplina per la nomina e la composizione degli organi.

 

Il presidente ènominato con D.P.C.M, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente ed è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'Agenzia. Tale organo dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'ANPAT; i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, due dei quali su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni.

 

Rispetto al citato articolo 2, comma 109, le novità introdotte riguardano:

§         rispetto alla figura del Presidente, la necessità di una previa deliberazione del Consiglio dei ministri e l’impossibilità di rinnovo del mandato per più di una volta;

§         una diversa composizione del collegio dei revisori.

L’art. 2, comma 109, del DL n. 262 si limita a rinviare per la costituzione di tale organo all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Tale disposizione, che riguarda le agenzie in termini generali, prevede che il collegio dei revisori sia “nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro”. In attuazione di tale disposizione lo Statuto dell’APAT prevede che il Collegio dei revisori sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e che sia composto da “due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio” e da “un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze”.

 

Il comma 5 riproduce la disposizione recata dall’art. 2, comma 109, lettera c), del DL n. 262, relativa allefunzioni del direttore generale, alla sua durata in carica e alla disciplina degli emolumenti.

 

La disposizione attribuisce al direttore generale il compito di dirigere la struttura dell'ANPAT, nonché la responsabilità dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; prevede che esso sia scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività dell'ANPAT e stabilisce che resti in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; per i suoi emolumenti la norma rinvia al consiglio di amministrazione.

 

Il comma 6 rinvia invece ad un decreto interministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) per la fissazione degli emolumenti degli organi dell’ANPAT.

Tale disposizione conferma quanto già stabilito dall’art. 2, comma 109, del DL n. 262 e, relativamente al collegio dei revisori, dall’art. 5 dello Statuto dell’APAT.

 

Il comma 7 prevede l’emanazione di un nuovo statuto dell'ANPAT, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Per quanto riguarda la procedura per l’adozione dello statuto, viene previsto che essa avvenga con DPR, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-regioni.

Per quanto riguarda il contenuto dello statuto, la disposizione prevede che esso provvede a:

§         definire le funzioni e i poteri degli organi dell'Agenzia;

§         stabilire la pianta organica dell’Agenzia;

§         disciplinare le modalità secondo le quali il consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione dell'Agenzia medesima in strutture operative.

Con riferimento a tale profilo, il comma in esame precisa, altresì, che si deve tener conto della specificità dei compiti assegnati alle strutture stesse e in particolare di quelli concernenti le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettere d) (funzioni di controllo in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti) ed e) (funzioni inerenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine).

§         prevedere sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi e di controllo, con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati;

§         stabilire le modalità di pubblicizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri atti degli organismi di cui alla disposizione, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività dell'ANPAT.

 

In considerazione dell’uso dell’espressione “atti degli organismi di cui al presente articolo”, occorre valutare l’opportunità di chiarire se la previsione della pubblicizzazione si riferisca soltanto agli atti degli organi dell’Agenzia o anche agli atti del direttore generale.

 

Il comma 8 dispone, inoltre, che lo statuto provveda all’individuazione forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria, anche ai fini della predisposizione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9.

Tale disposizione conferma quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 01, con l’aggiunta della consultazione oltre che delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali anche delle associazioni ambientaliste.

 

Il comma 9 infine stabilisce, in fase di prima attuazione, che la dotazione organica dell'ANPAT è pari a 1.300 unità.

L’allegato A allo Statuto attualmente vigente prevede una dotazione organica di 1.367 unità di personale[10].

 


Art. 7
(Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali)

Il comma 1, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale, prevede l’istituzione del Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali, presieduto dal presidente dell'ANPAT e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, nonché dal direttore generale dell'ANPAT stessa.

Tale disposizione ha la medesima finalità dell’art. 13 dello statuto, che - allo scopo di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale - ha previsto l’istituzione di un Consiglio federale. Il Consiglio è presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e dalle province autonome; alle sue riunioni partecipa, senza diritto di voto un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti. Al Consiglio federale vengono attribuite funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo, con particolare riferimento agli atti specificamente indicate nel comma 3 della disposizione (convenzione tra l'Agenzia ed il Ministero dell'ambiente, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente ed ai relativi controlli sull'uso delle risorse; direttive in merito alle metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività delle ARPA; funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA; regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale).

4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate.

Il comma 2 elenca i seguenti compiti affidati al Consiglio:

§         parere obbligatorio su:

-        programmi e piani di attività dell'ANPAT;

-        gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) (funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale) e b) (raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di tutela ambientale);

-        atti d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale.

 

§         verifica dei fabbisogni e formulazione di proposte, per il tramite del comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali, in vista dell'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale.

 

Tale comitato è disciplinato dal comma 4, che ne prevede l’elezione all’interno del Consiglio e ne disciplina la composizione (direttore generale dell'ANPAT e tre membri designati dalla componente territoriale del Consiglio). Il comma 5 rinvia la disciplina del relativo funzionamento ad un regolamento adottato dal medesimo comitato, sentito il Consiglio e, per quanto riguarda le funzioni, lo incarica della predisposizione di programmi e altri atti istruttori concernenti il funzionamento del Sistema nazionale.

 

In base al comma 3, infine, il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali si avvale di una segreteria tecnica organizzata presso l'ANPAT; per la disciplina della sua attività il Consiglio si dota di un regolamento di funzionamento.

 


Art. 8
(Disposizioni sul personale ispettivo)

L’articolo in esame, che consta di un unico comma, disciplina l’individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) (controllo dei fattori di inquinamento e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti) e di coloro che, nell’ambito del personale suddetto, operano nell'esercizio delle proprie funzioni con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

 

Si ricorda che l’articolo 55 del codice penale stabilisce che la polizia giudiziaria, tramite i propri ufficiali ed agenti, deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

La polizia giudiziaria svolge, in particolare, ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

L’articolo 57 del codice penale individua, salve le disposizioni delle leggi speciali, come ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia  e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono invece agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (3), le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

 

A tale individuazione provvedono, secondo l’articolo in esame, il presidente dell'ANPAT (su proposta del direttore generale per l’individuazione del personale incaricato delle ispezioni) e i legali rappresentanti delle Agenzie.

La disposizione prevede inoltre - confermando il contenuto dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 496 del 1993 - che tale personale possa accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

 

Il richiamato articolo 2-bis non disciplina le modalità di individuazione del personale ispettivo, ma si limita a prevedere che, nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza, il personale ispettivo dell’ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. A tale personale non può essere opposto il segreto industriale. L’ambito di attività rispetto al quale opera la disciplina indicata di accesso agli impianti e di non opponibilità del segreto industriale è notevolmente più ampio rispetto a quello definito nella disposizione in commento con riferimento al solo articolo 2, comma 1, lett. b) (controllo dei fattori di inquinamento e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti)[11].

Si segnala, inoltre, che in base all’articolo 18 dello statuto, il personale destinato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 (funzioni ispettive, nonché funzioni di monitoraggio e controllo) è individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell'Agenzia, il quale dispone altresì singole ispezioni.

 


Art. 9
(Programmazione delle attività. Vigilanza)

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede la predisposizione, da parte dell’ANPAT, di un programma triennale di attività, anche sulla base di un apposito atto di indirizzo contenente, tra l’altro, la determinazione dei LETA (livelli essenziali di tutela ambientale) per le funzioni di rilievo nazionale (articolo 3, comma 5).

Viene altresì previsto che l’atto di indirizzo sia adottato con DPCM:

§         su proposta del Ministro dell'ambiente;

§         previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

§         acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nell'ambito di tale programma sono inoltre adottati i piani annuali di lavoro.

La disposizione in commento prevede una specifica procedura per l’adozione dell’atto di indirizzo sulla base del quale è adottato il programma triennale, rispetto all’articolo 1, comma 7, del DL n. 496/1993, che rinvia a direttive del Ministro dell'ambiente.

L’art. 7, comma 1, del vigente statuto specifica che “l'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia”. In base al successivo comma 2, tale programma e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla Conferenza delle regioni e province autonome e trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.

 

Il comma 2 dispone che nell'atto di indirizzo, nel programma e nei piani di cui al comma 1 vi sia l’individuazione delle attività proprie dell'ANPAT e di quelle da svolgere in collaborazione con le altre componenti del Sistema nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

 

Il comma 3 sottopone l'ANPAT al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La disposizione conferma le previsioni vigenti. Si ricorda, infatti, che l’art. 1 dello statuto dispone che “ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.”

 

Il comma 4 prevede che il presidente dell'ANPAT, entro il primo trimestre di ciascun anno, trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Si ricorda che l’art. 7, comma 4, dello statuto dispone che “l'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i più rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorità ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati”.

 

Il comma 5, infine, facendo esplicitamente salvo il controllo della Corte dei conti, dispone la non applicazione dei commi 1, 2 e 3 alle attività autorizzative e di controllo attribuite all'ANPAT dalle norme vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti.

 

Le funzioni citate sono quelle attribuite all’Agenzia dalla legge n. 1860/1962 (Impiego pacifico dell'energia nucleare) e dal D.Lgs. n. 230/1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

Si ricorda, in particolare, che l’art. 10, comma 1, del decreto da ultimo citato attribuisce all’ANPA le funzioni ispettive per l'osservanza del medesimo decreto nonché, per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. L’ANPA esercita tali compiti a mezzo dei propri ispettori che nell’esercizio delle loro funzioni sono ufficiali di polizia giudiziaria. La disposizione prevede inoltre che l'ANPA informi gli organi di vigilanza competenti per territorio degli interventi effettuati.


Art. 10
(Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Il comma 1 dispone che le Agenzie regionali e delle province autonome svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 d'interesse regionale e locale.

 

Il comma 2 attribuisce anche alle agenzie regionali e provinciali, così come per l’ANPAT, personalità giuridica autonoma e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

Si rammenta che l’art. 03, comma 1, del DL n. 496/1993, prevede l’autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile delle Agenzie regionali e provinciali, nonché la sottoposizione alla vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

I seguenti aspetti vengono demandati alla leggi delle regioni e delle province autonome, dal comma 1, ultimo periodo, e dal comma 3:

§         la disciplina degli organi e del funzionamento delle Agenzie;

§         la possibilità di attribuire alle stesse compiti aggiuntivi;

§         le modalità di finanziamento delle Agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1% delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

Si rammenta che l’art. 03, comma 4, del DL n. 496/1993, dispone che, tra l’altro, che “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie”.

 

Il comma 4 impone alle regioni e alle province autonome di apportare le modifiche alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie necessarie per assicurare il rispetto del provvedimento.


Art. 11
(Modalità di finanziamento)

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede l’individuazione sulla base dei livelli essenziali di tutela ambientale, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, delle risorse finanziarie statali disponibili nel triennio di riferimento per il funzionamento dell'ANPAT e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole Agenzie.

Tale individuazione avviene su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

Il comma 2 prevede il riparto annuale delle risorse con decreto interministeriale, adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene altresì disposto che tale riparto avvenga in ragione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 9, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.

Con il medesimo decreto, le eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali sono recuperate e riassegnate, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 4.

 

Il comma 3 dispone che le attività aggiuntive rispetto ai LETA di cui all'articolo 3, comma 6, sono oggetto di specifici finanziamenti erogati:

§         all'ANPAT da parte del Ministero dell'ambiente;

§         alle Agenzie da parte delle regioni e delle province autonome trentine.

 

Il comma 4 dispone che le spese relative alle attività di seguito indicate, risultano poste invece a carico dei gestori delle attività:

§         rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale;

§         svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle Agenzie;

§         convalide degli autocontrolli prodotti dai gestori delle attività.

 

Ai fini dell’applicazione di tale ultima disposizione, il comma 5 demanda ad apposito regolamento - emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 - la determinazione degli oneri a carico dei gestori nonché le relative modalità applicative contabili.

Viene inoltre previsto che tale quantificazione avvenga in relazione alla complessità delle attività svolte dalle Agenzie.

Il comma in esame dispone altresì che il regolamento provveda al coordinamento delle disposizioni da esso introdotte con le altre disposizioni vigenti in materia e, laddove necessario, prevede anche norme di attuazione e integrazione delle stesse, al fine di garantire la spettanza degli oneri a favore delle Agenzie per le attività di controllo o, nel caso delle istruttorie, la compartecipazione delle Agenzie alle entrate di spettanza degli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi.

 

Con riferimento alla funzione del regolamento di cui al comma 5 di coordinare le disposizioni da esso introdotte con le altre disposizioni vigenti in materia e di prevedere anche norme di attuazione e integrazione di queste ultime al fine di garantire la spettanza degli oneri o la compartecipazione alle entrate da parte delle Agenzie, si segnala che le disposizioni vigenti oggetto di coordinamento, attuazione o integrazione non possono che essere disposizioni di rango regolamentare.

 

Il comma 6 elenca le seguenti ulteriori fonti di finanziamento:

§         le entrate derivanti dalle forme di compartecipazione al gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali. Le fattispecie delle compartecipazioni sono determinate dal regolamento di cui al comma 5;

§         altri finanziamenti provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti.

 

Il comma 7 prevede inoltre, in fase di prima attuazione, l’assegnazione all’ANPAT di un contributo complessivo di 360 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (90 milioni per il 2007, 120 milioni per il 2008 e 150 milioni per il 2009), oltre alle risorse finanziarie già a disposizione dell'Agenzia, per:

§         le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPAT;

§         l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente legge;

§         il trasferimento dei fondi di cui al comma 2.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Al riguardo si osserva che l’accantonamento del Fondo speciale del Ministero del quale si prevede l’utilizzo non reca le necessarie disponibilità per la copertura dell’onere derivante dall’articolo 11, comma 7.

 

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 12
(Norme transitorie e finali)

Il comma 1 dispone che restano attribuite all'ANPAT:

§         le risorse e le strutture tecniche assegnate all'APAT dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

§         la titolarità di tutti i rapporti istituzionali facenti capo all'APAT, sia di tipo convenzionale che contrattuale.

 

Il comma 2 prevede la definizione dei livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

In attesa di tale definizione, la ripartizione del contributo assegnato in fase di prima attuazione dall'articolo 11, comma 7, è disposta nella misura e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 3 demanda a successivi provvedimenti, da emanare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la disciplina delle attribuzioni dei compiti assegnati all'APAT da disposizioni di legge o di regolamento vigenti e non compresi tra quelli di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

 

Posto che le funzioni dell’ANPAT sono disciplinate, oltre che dai commi 3 e 4, anche dal comma 5 dell’articolo 4, occorre valutare l’opportunità di modificare la formulazione dell’articolo 12, comma 3, al fine di far riferimento anche all’articolo 4, comma 5.

Si segnala, inoltre, che la disposizione non precisa né la natura giuridica né la procedura per l’adozione di tali provvedimenti.

 

 

Sino all'emanazione di tali provvedimenti tali compiti continuano a essere svolti dall'ANPAT. Con tali provvedimenti sono altresì disciplinate le attività demandate alle Agenzie finalizzate a garantire un efficace espletamento da parte dell'ANPAT delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e).

 

Tali funzioni riguardano in particolare il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine.


Art. 13
(Abrogazioni)

L’articolo in esame – in conseguenza delle disposizioni recate dalla proposta di legge – prevede, ai commi 1 e 3, l’abrogazione:

§         dell’intero decreto-legge n. 496 del 1993;

§         degli articoli 38, comma 4, e 39 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

 

La disposizione, ai commi 2 e 3, novella inoltre alcune disposizioni del d.lgs. n. 300/1999 al fine di sopprimere:

§         il potere di indirizzo politico e di vigilanza sull’APAT da parte del Ministero dell’ambiente (art. 36, comma 1);

§         il richiamo volto ad assoggettare l’organizzazione dell’APAT alla disciplina delle agenzie recata dagli articoli 8 e 9 dello stesso decreto n. 300.

 

Il comma 5 infine – attraverso l’abrogazione della lettera e) dell’art. 2, comma 109, del DL n. 262/2006 – sopprime la clausola di invarianza della spesa prevista per le modifiche all’assetto organizzativo dell’APAT disciplinate dalle lettere a) e b) della medesima disposizione.

 

Con riferimento al comma 5, anche in relazione alla portata innovativa della proposta di legge in esame rispetto alla riorganizzazione dell’APAT prevista dall’articolo 2, comma 109 del decreto-legge n. 262 del 2006, occorre valutare l’opportunità di prevedere esplicitamente l’abrogazione dell’intero comma 109 della disposizione richiamata, piuttosto che soltanto della lettera e). 

 


Testo a fronte con la normativa vigente

Normativa vigente

Proposta di legge in esame

Art. 1 DL n. 496/1993

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti; …

Art. 03 DL n. 496/1993

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali…

5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, …

Art. 1
(Sistema nazionale delle agenzie ambientali)

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, anche nell'ambito dell'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, è istituito il Sistema nazionale delle agenzie ambientali, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, di cui all'articolo 4, e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 10, di seguito denominate «Agenzie».

 

 

 

 

 

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Tali attività sono svolte anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

Art. 01 DL n. 496/1993

 

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

 

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

 

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

 

 

 

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, …

 

 

 

 

 

 

 

 

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

 

 

 

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

 

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) … nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

 

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

 

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

 

 

Art. 1 DL n. 496/1993

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti; …

 

 

Art. 2
(Funzioni del Sistema nazionale)

1. Il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

 

 

 

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

 

 

 

 

b) controllo dei fattori di inquinamento di natura chimica, fisica e biologica e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti;

 

 

 

 

c) produzione dell'informazione e della conoscenza ufficiale sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pressioni ambientali, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

 

d) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, fornendo prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nonché formulando pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed elaborando proposte. Tali attività ineriscono tra l'altro:

   1) le autorizzazioni e gli altri atti altrimenti denominati relativi a specifiche attività;

   2) la valutazione d'impatto ambientale di opere e progetti;

   3) la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

   4) la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

   5) gli atti di pianificazione e programmazione;

   6) i progetti aventi finalità di tutela ambientale;

   7) l'elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;

   8) lo sviluppo e la gestione di sistemi di contabilità ambientale;

   9) la redazione di rapporti e relazioni sullo stato dell'ambiente;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

 

f) collaborazione per la stesura e l'attuazione di programmi di divulgazione ed educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

 

g) collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e con gli altri corpi con compiti di vigilanza e ispezione;

 

h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione.

3. I compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale sono assicurati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, di cui all'articolo 4, che li svolge con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo. Le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico sono finalizzate a rendere omogenee, sul piano nazionale, le attività tecniche del Sistema nazionale. Rientrano nelle funzioni di coordinamento:

   a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di regolarità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e controllo, la definizione di metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per l'analisi degli elementi di conoscenza ambientale e per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni, in relazione agli sviluppi della tecnica, alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;

   b) la proposta dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione alle specifiche condizioni di pressione ambientale;

   c) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;

   d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, anche attraverso la realizzazione di specifiche sedi a ciò preposte;

   e) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e ricerca in materia di attività conoscitiva in campo ambientale.

 

4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono considerate funzioni di rilievo nazionale ai fini di cui all'articolo 3, comma 5.

 

Art. 3
(Attività istituzionali e livelli essenziali di tutela ambientale)

1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono considerate attività istituzionali di natura essenziale obbligatoriamente richieste alle Agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva.

2. È altresì considerata attività istituzionale di natura obbligatoria l'espressione di pareri tecnici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), alle amministrazioni competenti al rilascio di ogni visto, nulla osta, parere o atto autorizzativo comunque denominato in materia ambientale, ivi incluse le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

3. Le ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le attività di cui alle lettere e), f), g) e h) del medesimo comma, sono considerate attività istituzionali di natura non obbligatoria, che possono essere svolte dalle Agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.

4. Altre attività tecniche svolte dal Sistema nazionale a favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffe pubbliche predefinite, devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e controllo. In particolare sono vietate le attività rese a favore di privati che presuppongano prestazioni consulenziali su impianti soggetti a vigilanza da parte delle Agenzie.

5. Con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale (LETA) che le Agenzie sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei livelli essenziali tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

6. Ferma restando la garanzia dei livelli di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti territoriali e le strutture del Servizio sanitario possono concordare con le Agenzie livelli aggiuntivi di attività sulla base di specifiche convenzioni.

 

 

 

 

Art. 2, comma 109, DL n. 262/2006

a) l’APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 01, comma 1, DL n. 496/1993

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

 

 

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti …gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, …;

c) … nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

 

Art. 1, comma 8, DL n. 496/1993

8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale.

 

Art. 4
(Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per il territorio)

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), istituita ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assume la denominazione di Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio (ANPAT).

 

2. L'ANPAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo ed è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge.

 

3. L'ANPAT assicura:

   a) le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo, secondo le modalità fissate dalla presente legge;

 

   b) il raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 5, per le funzioni di cui al medesimo articolo 3, commi 1 e 2;

   c) le funzioni di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli altri organismi comunitari e internazionali, anche ai fini del trasferimento delle informazioni ambientali previsto da direttive e accordi internazionali, mantenendo inoltre le relazioni con gli organismi esteri omologhi;

   d) le funzioni di controllo in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

   e) le funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine, con particolare riferimento a:

      1) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67;

      2) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione delle carte geotematiche a varie scale;

      3) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

      4) rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico interregionale superficiale e sotterraneo, le lagune, i livelli marini e i litorali, con relativa pubblicazione sistematica degli elementi osservati;

      5) elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al deflusso minimo vitale, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti nonché allo studio dell'erosione superficiale.

 

4. Al fine di assicurare l'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale sull'intero territorio nazionale e di garantirne il raggiungimento da parte delle Agenzie l'ANPAT promuove interventi di sistema basati sul principio di sussidiarietà e specializzazione delle Agenzie. A tal fine, l'ANPAT stipula apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rispettive Agenzie, mediante le quali possono essere attribuiti anche specifici finanziamenti.

 

5. L' ANPAT svolge inoltre:

   a) attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico, di norma tramite convenzione, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici;

   b) funzioni di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

   c) funzioni di promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

   d) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

   e) funzioni di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, ai fini dell'esercizio dei compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo del Consiglio, del 19 marzo 2001;

 

   f) funzioni di supporto tecnico per lo studio e lo sviluppo di tecniche e metodologie finalizzate al recupero e al risanamento di aree compromesse dal punto di vista ambientale;

 

   g) funzioni di promozione e supporto ad attività di formazione e divulgazione in materia ambientale;

   h) attività di studio e di promozione di ricerche finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo, anche per l'elaborazione di strumenti di governo e di gestione per la pubblica amministrazione, e diffusione dei relativi risultati;

   i) attività di supporto tecnico-scientifico ai fini della integrazione dei LEA con i livelli essenziali di tutela ambientale, di cui all'articolo 3, comma 5, nell'ambito degli interventi per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.

 

 

 

 

 

6. L'ANPAT fa parte del Sistema statistico nazionale ed è struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 15 dello Statuto

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'Agenzia pone in essere gli adempimenti necessari all'integrazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con il sistema cartografico nazionale, procedendo poi all'integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono la rete SINANET.

2. Nella gestione del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia pone in essere, in collaborazione con le Amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto àmbito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia.

 

3. L'Agenzia acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.

 

 

 

 

4. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma da stipulare con l'unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 1, commi 5 e 6 DL n. 496/1993

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5
 (Sistema informativo nazionale ambientale)

1. L'ANPAT provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle Agenzie territorialmente competenti che, insieme, costituiscono la rete SINANET.

 

 

 

 

 

 

 

2. Nella gestione integrata di cui al comma 1, l'ANPAT pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Agenzie, le integrazioni e i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da queste poste in essere nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e l'Agenzia stessa.

 

3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPAT secondo le modalità stabilite dall'Agenzia stessa, sentito il Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale. Le amministrazioni regionali e locali nonché gli enti pubblici operanti a livello locale e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva trasmettono i dati raccolti nel settore ambientale alle rispettive Agenzie che li comunicano all'ANPAT.

 

4. Con apposito accordo di programma stipulato tra l'ANPAT e Unioncamere sono stabilite le modalità di trasmissione alle Agenzie dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.

Art. 2, comma 109, DL n. 262/2006

 

b) sono organi dell’Agenzia:

 

 

 

 

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell’Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

 

 

 

 

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Tale articolo 8, comma 4, lettera h), prevede che il collegio dei revisori sia “nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro”. In attuazione di tale disposizione lo Statuto dell’APAT prevede che il Collegio dei revisori sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e che sia composto da “due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio” e da “un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze”.

 

 

c) il direttore generale dirige la struttura dell’Agenzia ed è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

 

In proposito si vedano i punti precedenti nonché l’art. 5, comma 4, dello Statuto, in base al quale “Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.

 

 

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell’APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 01, comma 3 DL n. 496/1993

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1l e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma l del presente articolo.

 

Art. 6
(Organi e organizzazione dell’ANPAT)

1. Sono organi dell'ANPAT:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ANPAT, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'Agenzia. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

 

3. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'ANPAT; i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.

 

 

 

 

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Il direttore generale dirige la struttura dell'ANPAT ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività dell'ANPAT e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio. Gli emolumenti del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

 

6. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

 

 

 

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'ANPAT, che definisce le funzioni e i poteri degli organi dell'Agenzia, ne stabilisce la pianta organica e disciplina le modalità secondo le quali il consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione dell'Agenzia medesima in strutture operative. Per tale definizione si tiene conto della specificità dei compiti assegnati alle strutture stesse e in particolare di quelli concernenti le funzioni relative al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), nonché di quelli attinenti al controllo sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e alla tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Lo statuto prevede altresì sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi e di controllo, con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati. Allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività dell'ANPAT sono inoltre stabilite le modalità di pubblicizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri atti degli organismi di cui al presente articolo.

 

8. Nello statuto sono individuate forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria, anche ai fini della predisposizione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9.

 

 

 

9. In fase di prima attuazione la dotazione organica dell'ANPAT è stabilita in 1.300 unità.

 

Art. 13 dello Statuto

 

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è istituito presso l'Agenzia un Consiglio federale, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia.

3. Il Consiglio federale è sentito in occasione dell'assunzione dei seguenti atti:

a) convenzione tra l'Agenzia ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed ai relativi controlli sull'uso delle risorse;

b) direttive di cui all'articolo 14 in merito alle metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività delle ARPA.

c) funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA;

d) regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate.

 

Art. 7
(Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali)

1. Al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali, presieduto dal presidente dell'ANPAT e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, nonché dal direttore generale dell'ANPAT stessa.

 

 

 

 

2. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ANPAT e sugli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nonché su ogni altro atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali verifica altresì i fabbisogni e formula proposte, per il tramite del comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali di cui al comma 4, in vista dell'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale.

3. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali si dota di un regolamento di funzionamento che ne disciplina l'attività e si avvale di una segreteria tecnica organizzata presso l'ANPAT.

4. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali elegge al suo interno un comitato esecutivo, formato dal direttore generale dell'ANPAT e da tre membri designati dalla componente territoriale del Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali.

 

5. Il comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali di cui al comma 4 predispone programmi e altri atti istruttori concernenti il funzionamento del Sistema nazionale. Per il proprio funzionamento, il comitato esecutivo adotta un regolamento, sentito il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali.

Art. 2-bis DL n. 496/1993

 

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 8
(Disposizioni sul personale ispettivo)

1. Il presidente dell'ANPAT, su proposta del direttore generale, e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il relativo personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale. Il presidente dell'ANPAT e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano, tra il personale suddetto, quanti nell'esercizio delle proprie funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

 

 

Art. 7, comma 1, dello Statuto

1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia.

Art. 1, comma 7, DL n. 496/1993

7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, comma 3, dello Statuto

3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Art. 7, comma 4, dello Statuto

4. L'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i più rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorità ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati

 

Art. 9
(Programmazione delle attività. Vigilanza)

1. L'ANPAT, anche sulla base di un apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma triennale di attività. Nell'ambito di tale programma sono adottati i piani annuali di lavoro. Nell'atto di indirizzo di cui al primo periodo sono altresì determinati i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

 

2. Nell'atto di indirizzo, nel programma e nei piani di cui al comma 1 sono individuate le attività proprie dell'ANPAT e quelle da svolgere in collaborazione con le altre componenti del Sistema nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

 

3. L'ANPAT è sottoposta al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

 

 

 

4. Il presidente dell'ANPAT, entro il primo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

 

 

 

 

 

 

5. Fatto salvo il controllo della Corte dei conti, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle attività autorizzative e di controllo attribuite all'ANPAT dalle norme vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 03 DL n. 496/1993

1. … Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie …

Art. 10
(Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 d'interesse regionale e locale. Le regioni e le province autonome con proprie leggi disciplinano gli organi e il funzionamento delle Agenzie e possono attribuire loro compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

 

2. Le Agenzie hanno personalità giuridica autonoma e godono di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

 

 

 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì le modalità del finanziamento delle Agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

4. Ove necessario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano le modifiche alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie necessarie per assicurare il rispetto della presente legge.

 

Art. 11
(Modalità di finanziamento)

1. Sulla base dei livelli essenziali di tutela ambientale definiti con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le risorse finanziarie a carico del bilancio statale che si rendono disponibili nel triennio di riferimento per il funzionamento dell'ANPAT e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole Agenzie.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite annualmente le risorse di cui al comma 1, in ragione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 9, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1. Con il medesimo decreto, le eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali sono recuperate e riassegnate, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Le attività aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 6, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dell'ANPAT e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a favore delle Agenzie.

4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle Agenzie, nonché alle convalide degli autocontrolli prodotti dai gestori delle attività, sono poste a carico dei gestori stessi.

5. Con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli oneri quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dalle Agenzie, da porre a carico dei gestori ai sensi del comma 4, nonché le modalità anche contabili per l'applicazione degli stessi. Il regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni da esso introdotte con le altre disposizioni vigenti in materia e, laddove necessario, prevede anche norme di attuazione e integrazione delle stesse, al fine di garantire la spettanza degli oneri a favore delle Agenzie per le attività di controllo o, nel caso delle istruttorie, la compartecipazione delle Agenzie alle entrate di spettanza degli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi.

6. Rientrano altresì tra le fonti di finanziamento di cui al presente articolo:

   a) le entrate derivanti dalle forme di compartecipazione al gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali. Le fattispecie delle compartecipazioni sono determinate dal regolamento di cui al comma 5;

   b) altri finanziamenti provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti.

 

7. In fase di prima attuazione, per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPAT, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente legge, nonché per il trasferimento dei fondi di cui al comma 2, oltre alle risorse finanziarie già a disposizione dell'Agenzia, alla stessa è assegnato un contributo di euro 90 milioni per l'anno 2007, di euro 120 milioni per l'anno 2008, e di euro 150 milioni per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 12
(Norme transitorie e finali)

1. Restano attribuite all'ANPAT le risorse e le strutture tecniche che le leggi e i regolamenti vigenti assegnano all'APAT. All'ANPAT resta attribuita altresì la titolarità di tutti i rapporti istituzionali di tipo convenzionale e contrattuale facenti capo all'APAT.

2. La definizione dei livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 5, è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale definizione, la ripartizione del contributo di cui all'articolo 11, comma 7, è disposta nella misura e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con successivi provvedimenti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le attribuzioni dei compiti assegnati all'APAT da disposizioni di legge o di regolamento vigenti e non compresi tra quelli di cui all'articolo 4, commi 3 e 4. Sino all'emanazione di tali provvedimenti tali compiti continuano a essere svolti dall'ANPAT. Con tali provvedimenti sono altresì disciplinate le attività demandate alle Agenzie finalizzate a garantire un efficace espletamento da parte dell'ANPAT delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e).

 

Art. 13
(Abrogazioni)

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e» sono soppresse.

3. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9» sono soppresse;

   b) il comma 4 è abrogato.

 

4. L'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

5. La lettera e) del comma 109 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogata.

 


Proposta di legge n. 1561

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1561

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REALACCI, FRANCESCHINI

                       

 

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio

                                                          

Presentata il 2 agosto 2006

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - Dopo tredici anni dall'approvazione della prima legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - ANPA (decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994) e dopo che le regioni e le province autonome hanno reso completo il previsto panorama di agenzie ambientali, il sistema delle agenzie conclude di fatto la fase transitoria, quella costitutiva e di avvio operativo, e inizia la fase di consolidamento e ottimizzazione programmatico-operazionale.

      Risulta del tutto naturale allora porre un punto di riflessione politica rispetto all'esperienza passata, ma soprattutto rispetto a quella futura. È una realtà che ha visto un sistema alquanto disomogeneo al suo interno: un sistema a diverse velocità.

      Le ragioni di ciò vanno ricondotte alle diverse realtà politiche e culturali presenti nel territorio e che costituiscono di per sé un ulteriore elemento di riflessione.

      Quindi una rivisitazione del sistema sarebbe comunque nell'ordine delle cose, ma esistono anche altre ragioni che oggi rendono questa rivisitazione non un fatto di routine, ma una necessità urgente e non prorogabile.

      Sono ragioni dettate innanzitutto dalla situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il sistema, pur tenendo conto delle diverse realtà al suo interno.

      Questo stato di cose collide drammaticamente con le necessità del nostro Paese e per certi versi è uno degli aspetti attraverso i quali oggi si manifesta il cosiddetto «declino».

      Un Paese che voglia guardare con fiducia al futuro non può esimersi dall'attuazione di una corretta ed efficace politica ambientale, la quale non può prescindere da un sistema di soggetti istituzionali, il sistema delle agenzie, autorevole dal punto di vista scientifico, autonomo rispetto alle diverse istanze burocratiche e indipendente rispetto ad interessi industriali e politici.

      Partendo da questi punti di vista si vede come in passato si sia andati nella direzione opposta quando, con il decreto legislativo n. 300 del 1999, si è trasformata di fatto l'ANPA in un dipartimento esterno del Ministero dell'ambiente.

      Questa situazione è stata colta dall'attuale Governo il quale, attraverso il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 (articolo 2, comma 109), ha dato una parziale risposta al problema, restituendo personalità giuridica all'Agenzia nazionale.

      Ma l'attribuzione della personalità giuridica non risolve certo i problemi di fondo legati alla citata disciplina normativa (decreto legislativo n. 300 del 1999) e per questo motivo si rende necessaria una vera e propria riforma dell'Agenzia (nel frattempo trasformata in Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT) e più in generale del sistema delle agenzie ambientali.

      Una riforma che tenendo conto dell'esperienza passata ne sappia mantenere gli aspetti positivi, evitando il ripetersi di errori.

      Una riforma basata anche su una analisi aggiornata rispetto alle nuove istanze che si sono registrate in campo ambientale, lungimirante e ambiziosa nei suoi obiettivi.

      Si tratta di rilanciare il sistema delle agenzie ambientali affinché i controlli siano fatti meglio, in maniera più mirata, e affinché, promovendo contemporaneamente la qualità e la sicurezza e ambientali, si contribuisca anche al rilancio del sistema produttivo.

      In termini funzionali e pratici il nuovo sistema si propone come:

          un sistema a rete integrato e unitario attraverso il quale l'intervento di tutela ambientale sul territorio nazionale viene garantito in modo diffuso, omogeneo e puntuale;

          il «luogo» in cui convergono e si concentrano competenze, dati e informazioni attraverso cui soggetti pubblici e privati possano trovare il supporto necessario a qualificare dal punto di vista ambientale il proprio intervento nel settore di pertinenza;

          il «luogo» da cui possano scaturire indicazioni utili a definire le linee di sviluppo della ricerca in campo ambientale e nella difesa del suolo;

          lo «strumento» attraverso cui l'intervento in campo ambientale in Italia sia puntuale ed omogeneo nella qualità;

          il «luogo» in cui viene acquisito e reso disponibile il quadro completo dei dati ambientali;

          il «luogo» in cui viene acquisita e sviluppata la conoscenza scientifica in campo ambientale;

          il «luogo» nel quale la trasparenza è uno degli elementi essenziali del processo decisionale e in particolare del processo di definizione del piano programmatico;

          un «soggetto istituzionale» caratterizzato da chiarezza ed esclusività di ruolo e funzione.

      La proposta di legge si articola in particolare nella:

          istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali composto dall'Agenzia nazionale e dalle agenzie regionali e provinciali, con un chiaro mandato: assicurare su tutto il territorio nazionale una definita, efficace, diffusa ed omogenea azione di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'inquinamento ambientale e fornire un'azione di supporto tecnico alla pubblica amministrazione;

          riforma e riorganizzazione dell'Agenzia nazionale nell'ottica del superamento del decreto legislativo n. 300 del 1999, attraverso l'attribuzione della personalità giuridica, la ridefinizione del ruolo istituzionale e l'affermazione inequivocabile della sua caratterizzazione e natura tecnico-scientifica.

      I princìpi ispiratori della proposta di legge sono:

          il federalismo come modello organizzativo complessivo;

          la terzietà rispetto al binomio pubblico-privato;

          la multireferenzialità nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela dell'ambiente;

          l'autonomia scientifica, di gestione e di programma.

      Il Sistema nazionale è coordinato tecnicamente dall'Agenzia nazionale la quale svolge questo ruolo con il concorso delle agenzie territoriali essendo queste pariteticamente rappresentate nell'organo deputato alla gestione operativa del Sistema stesso (comitato esecutivo).

      Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'Agenzia nazionale e su ogni atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e presiede di fatto lo sviluppo coordinato del Sistema stesso.

      Tra le funzioni svolte dal Sistema si distinguono quelle di rilievo nazionale per le quali vengono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) che le agenzie ambientali sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei livelli essenziali tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

      Alcune attività del Sistema (attività istituzionali di natura essenziale) sono obbligatoriamente richieste alle agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva. Altre attività istituzionali di natura non obbligatoria possono essere svolte dalle agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.

      Un nuovo e articolato sistema di finanziamento delle agenzie è stato predisposto al fine di superare le storiche limitazioni imposte dall'attuale sistema.

      L'Agenzia nazionale è persona giuridica di diritto pubblico a ordinamento autonomo, è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile.

      Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.

      Il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

      L'Agenzia nazionale, inoltre, attraverso il superamento del decreto legislativo n. 300 del 1999 e una ridefinizione del rapporto con il Ministero vigilante viene dotata di autonomia di gestione e di programmazione, ma allo stesso tempo vengono poste le condizioni per la massima trasparenza di gestione compatibile con i vincoli di riservatezza.

      Nel contesto dell'esercizio della multireferenzialità l'Agenzia nazionale si rapporta liberamente con i soggetti istituzionali, con le associazioni ambientaliste, le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali di categoria.

      La caratterizzazione tecnico-scientifica dell'Agenzia viene definitivamente affermata con implicazioni nella futura collocazione nei comparti della pubblica contrattazione e nell'organizzazione del lavoro.

      Le attività dell'Agenzia vengono più puntualmente definite eliminando le ambiguità e le indeterminazioni presenti nelle vecchie leggi istitutive.

      Vengono riqualificati il ruolo di autorità di sicurezza nel campo nucleare e le funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine.

      La presente proposta di legge è il risultato di una iniziativa politica che, sviluppatasi nell'ambito dell'APAT due anni fa, ha interessato anche le espressioni nazionali di partiti, sindacati, associazioni e rappresentanze istituzionali.

      L'iniziativa politica si è concretizzata raccogliendo preoccupazioni, disagi, volontà e aspirazioni che si sono manifestate tra i lavoratori dell'APAT in questi anni.

      I lavoratori avevano infatti preso coscienza di due dati di fatto:

          lo stato di crisi e il trend al peggioramento dell'APAT;

          la necessità urgente per un rilancio e per la valorizzazione del ruolo dell'APAT e del Sistema delle agenzie ambientali nel suo complesso.

      Attraverso un confronto aperto tra i lavoratori sono state identificate le linee di sviluppo di un progetto politico di riordino del sistema dei controlli in Italia e in particolare dell'APAT.

      Tale progetto declina in un dettato legislativo, i concetti di autonomia, terzietà, multireferenzialità e federalismo quali caratteristiche essenziali per un rinnovato sistema istituzionale per i controlli ambientali.

      È un progetto di legge che raccoglie anche il contributo positivo di personalità politiche, sindacali e istituzionali che hanno espresso un notevole interesse per la proposta.

      In particolare è stato significativo il contributo assicurato da esponenti del mondo delle agenzie territoriali.

      Il risultato è un progetto che aspira ad esprimere una cifra significativa in termini di spessore culturale, sociale e scientifico, ma allo stesso tempo credibile e praticabile.

      Un progetto, infine, che possa essere parte integrante di una iniziativa politica più generale mirata al rilancio dei valori dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile che veda nel Sistema delle agenzie per l'ambiente un elemento fondamentale per un efficace sistema dei controlli ambientali.

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sistema nazionale delle agenzie ambientali).

      1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, anche nell'ambito dell'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, è istituito il Sistema nazionale delle agenzie ambientali, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, di cui all'articolo 4, e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 10, di seguito denominate «Agenzie».

      2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Tali attività sono svolte anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

Art. 2.
(Funzioni del Sistema nazionale).

      1. Il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

          b) controllo dei fattori di inquinamento di natura chimica, fisica e biologica e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti;

          c) produzione dell'informazione e della conoscenza ufficiale sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pressioni ambientali, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

          d) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possano derivare conseguenze sull'ambiente, fornendo prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nonché formulando pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed elaborando proposte. Tali attività ineriscono tra l'altro:

              1) le autorizzazioni e gli altri atti altrimenti denominati relativi a specifiche attività;

              2) la valutazione d'impatto ambientale di opere e progetti;

              3) la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

              4) la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

              5) gli atti di pianificazione e programmazione;

              6) i progetti aventi finalità di tutela ambientale;

              7) l'elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;

              8) lo sviluppo e la gestione di sistemi di contabilità ambientale;

              9) la redazione di rapporti e relazioni sullo stato dell'ambiente;

          e) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

          f) collaborazione per la stesura e l'attuazione di programmi di divulgazione ed educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale;

          g) collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e con gli altri corpi con compiti di vigilanza e ispezione;

          h) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.

      2. Gli elementi conoscitivi derivanti dalle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), costituiscono riferimento ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione.

      3. I compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale sono assicurati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, di cui all'articolo 4, che li svolge con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo. Le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico sono finalizzate a rendere omogenee, sul piano nazionale, le attività tecniche del Sistema nazionale. Rientrano nelle funzioni di coordinamento:

          a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di regolarità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e controllo, la definizione di metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per l'analisi degli elementi di conoscenza ambientale e per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni, in relazione agli sviluppi della tecnica, alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;

          b) la proposta dei livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione alle specifiche condizioni di pressione ambientale;

          c) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;

          d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, anche attraverso la realizzazione di specifiche sedi a ciò preposte;

          e) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e ricerca in materia di attività conoscitiva in campo ambientale.

      4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono considerate funzioni di rilievo nazionale ai fini di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 3.
(Attività istituzionali e livelli essenziali di tutela ambientale).

      1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), sono considerate attività istituzionali di natura essenziale obbligatoriamente richieste alle Agenzie da parte degli enti di amministrazione attiva.

      2. È altresì considerata attività istituzionale di natura obbligatoria l'espressione di pareri tecnici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), alle amministrazioni competenti al rilascio di ogni visto, nulla osta, parere o atto autorizzativo comunque denominato in materia ambientale, ivi incluse le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

      3. Le ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le attività di cui alle lettere e), f), g) e h) del medesimo comma, sono considerate attività istituzionali di natura non obbligatoria, che possono essere svolte dalle Agenzie anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.

      4. Altre attività tecniche svolte dal Sistema nazionale a favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffe pubbliche predefinite, devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e controllo. In particolare sono vietate le attività rese a favore di privati che presuppongano prestazioni consulenziali su impianti soggetti a vigilanza da parte delle Agenzie.

      5. Con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale (LETA) che le Agenzie sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei livelli essenziali tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

      6. Ferma restando la garanzia dei livelli di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti territoriali e le strutture del Servizio sanitario possono concordare con le Agenzie livelli aggiuntivi di attività sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4.
(Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio).

      1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), istituita ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assume la denominazione di Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio (ANPAT).

      2. L'ANPAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo ed è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge.

      3. L'ANPAT assicura:

          a) le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo, secondo le modalità fissate dalla presente legge;

          b) il raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 5, per le funzioni di cui al medesimo articolo 3, commi 1 e 2;

          c) le funzioni di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea per l'ambiente e con gli altri organismi comunitari e internazionali, anche ai fini del trasferimento delle informazioni ambientali previsto da direttive e accordi internazionali, mantenendo inoltre le relazioni con gli organismi esteri omologhi;

          d) le funzioni di controllo in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

          e) le funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine, con particolare riferimento a:

              1) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67;

              2) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione delle carte geotematiche a varie scale;

              3) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

              4) rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico interregionale superficiale e sotterraneo, le lagune, i livelli marini e i litorali, con relativa pubblicazione sistematica degli elementi osservati;

              5) elaborazioni delle grandezze relative ai deflussi superficiali, al deflusso minimo vitale, al trasporto solido, ai deflussi sotterranei e delle sorgenti nonché allo studio dell'erosione superficiale.

      4. Al fine di assicurare l'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale sull'intero territorio nazionale e di garantirne il raggiungimento da parte delle Agenzie l'ANPAT promuove interventi di sistema basati sul principio di sussidiarietà e specializzazione delle Agenzie. A tal fine, l'ANPAT stipula apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rispettive Agenzie, mediante le quali possono essere attribuiti anche specifici finanziamenti.

      5. L' ANPAT svolge inoltre:

          a) attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico, di norma tramite convenzione, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici;

          b) funzioni di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

          c) funzioni di promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

          d) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

          e) funzioni di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, ai fini dell'esercizio dei compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo del Consiglio, del 19 marzo 2001;

          f) funzioni di supporto tecnico per lo studio e lo sviluppo di tecniche e metodologie finalizzate al recupero e al risanamento di aree compromesse dal punto di vista ambientale;

          g) funzioni di promozione e supporto ad attività di formazione e divulgazione in materia ambientale;

          h) attività di studio e di promozione di ricerche finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo, anche per l'elaborazione di strumenti di governo e di gestione per la pubblica amministrazione, e diffusione dei relativi risultati;

          i) attività di supporto tecnico-scientifico ai fini della integrazione dei LEA con i livelli essenziali di tutela ambientale, di cui all'articolo 3, comma 5, nell'ambito degli interventi per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.

      6. L'ANPAT fa parte del Sistema statistico nazionale ed è struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 5.
(Sistema informativo nazionale ambientale).

      1. L'ANPAT provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle Agenzie territorialmente competenti che, insieme, costituiscono la rete SINANET.

      2. Nella gestione integrata di cui al comma 1, l'ANPAT pone in essere, in collaborazione con le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Agenzie, le integrazioni e i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da queste poste in essere nella raccolta e nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e l'Agenzia stessa.

      3. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPAT secondo le modalità stabilite dall'Agenzia stessa, sentito il Tavolo Stato-regioni per il Sistema informativo nazionale ambientale. Le amministrazioni regionali e locali nonché gli enti pubblici operanti a livello locale e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva trasmettono i dati raccolti nel settore ambientale alle rispettive Agenzie che li comunicano all'ANPAT.

      4. Con apposito accordo di programma stipulato tra l'ANPAT e Unioncamere sono stabilite le modalità di trasmissione alle Agenzie dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese.

 

Art. 6.
(Organi e organizzazione dell'ANPAT).

      1. Sono organi dell'ANPAT:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ANPAT, è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'Agenzia. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

      3. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e adeguata competenza e professionalità nei settori di attività dell'ANPAT; i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.

      4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni.

      5. Il direttore generale dirige la struttura dell'ANPAT ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nei settori di attività dell'ANPAT e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio. Gli emolumenti del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

      6. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'ANPAT, che definisce le funzioni e i poteri degli organi dell'Agenzia, ne stabilisce la pianta organica e disciplina le modalità secondo le quali il consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione dell'Agenzia medesima in strutture operative. Per tale definizione si tiene conto della specificità dei compiti assegnati alle strutture stesse e in particolare di quelli concernenti le funzioni relative al riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), nonché di quelli attinenti al controllo sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e alla tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d). Lo statuto prevede altresì sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi e di controllo, con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati. Allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività dell'ANPAT sono inoltre stabilite le modalità di pubblicizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri atti degli organismi di cui al presente articolo.

      8. Nello statuto sono individuate forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria, anche ai fini della predisposizione del programma triennale di attività di cui all'articolo 9.

      9. In fase di prima attuazione la dotazione organica dell'ANPAT è stabilita in 1.300 unità.

Art. 7.
(Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali).

      1. Al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali, presieduto dal presidente dell'ANPAT e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, nonché dal direttore generale dell'ANPAT stessa.

      2. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ANPAT e sugli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nonché su ogni altro atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali verifica altresì i fabbisogni e formula proposte, per il tramite del comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali di cui al comma 4, in vista dell'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale.

      3. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali si dota di un regolamento di funzionamento che ne disciplina l'attività e si avvale di una segreteria tecnica organizzata presso l'ANPAT.

      4. Il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali elegge al suo interno un comitato esecutivo, formato dal direttore generale dell'ANPAT e da tre membri designati dalla componente territoriale del Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali.

      5. Il comitato esecutivo del sistema delle agenzie ambientali di cui al comma 4 predispone programmi e altri atti istruttori concernenti il funzionamento del Sistema nazionale. Per il proprio funzionamento, il comitato esecutivo adotta un regolamento, sentito il Consiglio del sistema nazionale delle agenzie ambientali.

Art. 8.
(Disposizioni sul personale ispettivo).

      1. Il presidente dell'ANPAT, su proposta del direttore generale, e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il relativo personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale. Il presidente dell'ANPAT e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano, tra il personale suddetto, quanti nell'esercizio delle proprie funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 9.
(Programmazione delle attività. Vigilanza).

      1. L'ANPAT, anche sulla base di un apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un programma triennale di attività. Nell'ambito di tale programma sono adottati i piani annuali di lavoro. Nell'atto di indirizzo di cui al primo periodo sono altresì determinati i livelli essenziali di tutela ambientale per le funzioni di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5.

      2. Nell'atto di indirizzo, nel programma e nei piani di cui al comma 1 sono individuate le attività proprie dell'ANPAT e quelle da svolgere in collaborazione con le altre componenti del Sistema nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

      3. L'ANPAT è sottoposta al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      4. Il presidente dell'ANPAT, entro il primo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

      5. Fatto salvo il controllo della Corte dei conti, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle attività autorizzative e di controllo attribuite all'ANPAT dalle norme vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 10.
(Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 d'interesse regionale e locale. Le regioni e le province autonome con proprie leggi disciplinano gli organi e il funzionamento delle Agenzie e possono attribuire loro compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

      2. Le Agenzie hanno personalità giuridica autonoma e godono di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì le modalità del finanziamento delle Agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

      4. Ove necessario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano le modifiche alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie necessarie per assicurare il rispetto della presente legge.

Art. 11.
(Modalità di finanziamento).

      1. Sulla base dei livelli essenziali di tutela ambientale definiti con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le risorse finanziarie a carico del bilancio statale che si rendono disponibili nel triennio di riferimento per il funzionamento dell'ANPAT e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole Agenzie.

      2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite annualmente le risorse di cui al comma 1, in ragione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 9, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1. Con il medesimo decreto, le eventuali risorse assegnate e non utilizzate per l'espletamento delle funzioni istituzionali sono recuperate e riassegnate, nell'esercizio successivo, ai soggetti che hanno operato in funzione sostitutiva in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 4.

      3. Le attività aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 6, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dell'ANPAT e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a favore delle Agenzie.

      4. Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle Agenzie, nonché alle convalide degli autocontrolli prodotti dai gestori delle attività, sono poste a carico dei gestori stessi.

      5. Con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati gli oneri quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dalle Agenzie, da porre a carico dei gestori ai sensi del comma 4, nonché le modalità anche contabili per l'applicazione degli stessi. Il regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni da esso introdotte con le altre disposizioni vigenti in materia e, laddove necessario, prevede anche norme di attuazione e integrazione delle stesse, al fine di garantire la spettanza degli oneri a favore delle Agenzie per le attività di controllo o, nel caso delle istruttorie, la compartecipazione delle Agenzie alle entrate di spettanza degli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi.

      6. Rientrano altresì tra le fonti di finanziamento di cui al presente articolo:

          a) le entrate derivanti dalle forme di compartecipazione al gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali. Le fattispecie delle compartecipazioni sono determinate dal regolamento di cui al comma 5;

          b) altri finanziamenti provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti.

      7. In fase di prima attuazione, per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPAT, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente legge, nonché per il trasferimento dei fondi di cui al comma 2, oltre alle risorse finanziarie già a disposizione dell'Agenzia, alla stessa è assegnato un contributo di euro 90 milioni per l'anno 2007, di euro 120 milioni per l'anno 2008, e di euro 150 milioni per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 12.
(Norme transitorie e finali).

      1. Restano attribuite all'ANPAT le risorse e le strutture tecniche che le leggi e i regolamenti vigenti assegnano all'APAT. All'ANPAT resta attribuita altresì la titolarità di tutti i rapporti istituzionali di tipo convenzionale e contrattuale facenti capo all'APAT.

      2. La definizione dei livelli essenziali di tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma 5, è effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale definizione, la ripartizione del contributo di cui all'articolo 11, comma 7, è disposta nella misura e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      3. Con successivi provvedimenti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le attribuzioni dei compiti assegnati all'APAT da disposizioni di legge o di regolamento vigenti e non compresi tra quelli di cui all'articolo 4, commi 3 e 4. Sino all'emanazione di tali provvedimenti tali compiti continuano a essere svolti dall'ANPAT. Con tali provvedimenti sono altresì disciplinate le attività demandate alle Agenzie finalizzate a garantire un efficace espletamento da parte dell'ANPAT delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e).

 

Art. 13.
(Abrogazioni).

      1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

      2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e» sono soppresse.

      3. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9» sono soppresse;

          b) il comma 4 è abrogato.

      4. L'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

      5. La lettera e) del comma 109 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogata.

 


Normativa nazionale

 


L. 11 marzo 1988 n. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). (Art. 18)

 

Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61.

(omissis)

18.  1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 , ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:

a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella D della presente legge;

b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonché dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini;

c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonché, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi (55);

d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;

e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonché completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319 ; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi;

f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;

g) avvio dei rilevamenti e delle altre attività strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 20 miliardi.

2. È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'àmbito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59 ; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorità territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti.

4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti è svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

5. [Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la Commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria] (56).

 

(55)  Con D.M. 21 luglio 1989 (Gazz. Uff. 31 luglio 1989, n. 177), modificato dal D.M. 29 agosto 1990 (Gazz. Uff. 30 agosto 1990, n. 202), è stata disposta la perimetrazione provvisoria e sono state adottate misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

(56)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 14 novembre 2003, n. 315, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi abrogato dall'art. 48, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con i limiti e la decorrenza indicati dal comma 3 dello stesso articolo 48 e dall'art. 52. Vedi, anche, il comma 2 e l'art. 49 del medesimo decreto. Successivamente, il presente comma è stato nuovamente abrogato dall'art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90. Vedi, anche, gli articoli 9, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

 


L. 23 agosto 1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 17)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

Articolo 17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (29);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (30).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (31).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (32).

____

(29)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(30)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(31) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

 


L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 8 ottobre 2001, n. 263000/090;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28; Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Informativa 12 febbraio 2000, n. 12; Informativa 4 febbraio 2002, n. 13; Informativa 23 aprile 2002, n. 44; Circ. 27 maggio 2004, n. 33;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 gennaio 1996, n. 15; Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 1 agosto 2000, n. 141;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 giugno 1996, n. 30;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 10 settembre 1997, n. 02391; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 13 marzo 1996, n. 1333; Circ. 3 marzo 1997, n. 1246; Circ. 29 maggio 1997, n. 2407;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 8 ottobre 1996, n. 131/96; Circ. 14 gennaio 1997, n. 305/DG4/4; Circ. 14 febbraio 1997, n. 11MP0170; Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 12 maggio 1998, n. 43/98; Circ. 31 maggio 2000, n. B23/2000/MOT;

- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;

- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 24 dicembre 1997, n. 320388; Circ. 27 maggio 1998, n. 509289;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 17 giugno 1998, n. 85/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 20 ottobre 1999, n. 46; Circ. 20 marzo 2000, n. 14;

- Ministero del tesoro: Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n. 141343; Circ. 20 gennaio 1998, n. 106022;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 31 gennaio 1996, n. 289415;

- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 9 marzo 1999, n. 24; Circ. 22 marzo 1999, n. 34; Circ. 13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77; Circ. 4 maggio 1999, n. 49; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 6 luglio 1999, n. 4/99; Circ. 6 giugno 2000, n. 63; Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 24 dicembre 2001, n. 176;

- Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 gennaio 1996, n. 19; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 19 aprile 1996, n. 155; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 30 dicembre 1996, n. 782; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 1 agosto 1997, n. 476; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 2 aprile 1998, n. 175; Circ. 13 maggio 1998, n. 225; Circ. 29 maggio 1998, n. 252; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 11 giugno 1998, n. 601229; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Nota 15 febbraio 2000, n. 1787; Nota 8 marzo 2000, n. 2855;

- Ministero delle finanze: Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 17 maggio 1996, n. 131/D; Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D; Circ. 25 marzo 1997, n. 90/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 28 giugno 2000, n. 4; Circ. 23 dicembre 2003;

- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 9 settembre 1996, n. GM98727/4205DL/CR;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 marzo 1997;

- Ministero marina mercantile: Circ. 13 novembre 1996, n. 113345;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 luglio 1996, n. 21; Circ. 1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15; Circ. 8 marzo 1999, n. 55/99; Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 5 marzo 2001, n. 27; Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 luglio 1996, n. 1188/TC/PG; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 41; Circ. 25 gennaio 1996, n. 38; Circ. 25 gennaio 1996, n. 840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 838; Circ. 31 gennaio 1996, n. 96; Circ. 6 febbraio 1996, n. 860; Circ. 6 febbraio 1996, n. 72; Circ. 12 febbraio 1996, n. 87; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13 marzo 1996, n. 160; Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 20 marzo 1996 n. 676; Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 19 aprile 1996, n. 249; Circ. 23 aprile 1996, n. 252; Circ. 30 aprile 1996, n. 256; Circ. 2 maggio 1996, n. 30052; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 29 maggio 1996, n. 311; Circ. 2 giugno 1996, n. 316; Circ. 3 luglio 1996, n. 296; Circ. 3 luglio 1996, n. 309; Circ. 5 luglio 1996, n. 299; Circ. 5 luglio 1996, n. 306; Circ. 11 luglio 1996, n. 451; Circ. 16 luglio 1996, n. 656; Circ. 18 luglio 1996, n. 280; Circ. 3 ottobre 1996, n. 298; Circ. 14 novembre 1996, n. 676; Circ. 21 novembre 1996, n. 1138; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996, n. 1153; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ. 16 dicembre 1996, n. 1234; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 9 febbraio 1998, n. 440.

 

 

Capo I - Princìpi

(giurisprudenza di legittimità)

1. Principi generali dell'attività amministrativa (3).

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario (4).

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (5).

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1 (6).

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

 

(3)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(4)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(5)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

2. Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte (7) (8).

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti (9).

 

(7)  I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente comma, sono stati determinati con:

- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;

- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;

- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;

- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;

- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;

- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;

- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;

- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;

- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;

- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;

- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;

- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;

- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;

- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;

- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;

- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;

- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;

- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;

- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;

- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;

- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;

- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;

- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;

- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;

- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP;

- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006 e Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), per la Banca d'Italia;

- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

(8)  Vedi, anche, i commi 6-quater e 6-quinquies dell'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9)  Il presente articolo, già modificato dagli artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

3. Motivazione del provvedimento (10).

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (11).

 

(10)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

 

3-bis. Uso della telematica.

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (12).

 

(12)  Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Capo II - Responsabile del procedimento

(giurisprudenza di legittimità)

4. Unità organizzativa responsabile del procedimento (13).

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (14).

 

(13)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(14)  I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;

- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;

- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;

- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;

- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;

- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;

- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;

- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;

- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;

- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;

- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;

- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;

- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;

- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;

- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;

- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;

- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;

- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;

- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;

- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;

- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;

- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;

- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;

- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;

- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 (Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP;

- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006 e Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, S.O.), per la Banca d'Italia;

- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

 

5. Responsabile del procedimento (15).

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

 

(15)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

6. Compiti del responsabile del procedimento (16).

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (17).

 

(16)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(17)  Lettera così modificata dall'art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

7. Comunicazione di avvio del procedimento (18).

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento (19).

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

 

(18)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(19)  Ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

 

8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (20).

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (21);

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (22);

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 

(20)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(21)  Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(22)  Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

9. Intervento nel procedimento (23).

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

 

(23)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

10. Diritti dei partecipanti al procedimento (24).

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

 

(24)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (25).

 

(25)  Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (26).

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (27).

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (28).

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento (29).

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

(26)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(27)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

(29)  Comma aggiunto dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (30).

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

 

(30)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

13. Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione (31).

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (32).

 

(31)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(32)  Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

14. Conferenza di servizi (33).

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (34).

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (35).

 

(33)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(34)  Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(35)  Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed infine così modificato dall'art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

14-bis. Conferenza di servizi preliminare (36).

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (37).

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (38).

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3 (39).

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (40).

 

(36)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(37)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(38)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(39)  Comma aggiunto dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(40)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

14-ter. Lavori della conferenza di servizi (41).

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (42).

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima (43).

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (44).

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori (45).

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (46).

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (47).

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (48).

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (49).

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (50).

 

(41)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(42)  Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(43)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(44)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(45)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(46)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(47)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(48)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(49)  Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(50)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (51).

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva] (52).

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (53).

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (54).

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate (55).

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso (56).

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (57).

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] (58).

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (59).

 

(51)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(52)  Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(53)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003.

(54)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(55)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003.

(56)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(57)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(58)  Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(59)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge (60).

 

(60)  Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

(giurisprudenza di legittimità)

15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (61).

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

 

(61)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

16. Attività consultiva (62).

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso (63).

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (64).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (65).

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (66).

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti (67).

 

(62)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(63)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(64)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(65)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(66)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(67)  Il comma 5 dell'art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

 

17. Valutazioni tecniche (68).

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

 

(68)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

18. Autocertificazione (69).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (70).

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

 

(69)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(70)  Comma così sostituto dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

19. Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (71).

 

(71)  Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 ed infine così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

 

20. Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (72).

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis (73) (74).

 

(72)  Vedi, anche, l'art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(73)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-sexies e 6-septies dello stesso art. 3.

(74)  Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

21. Disposizioni sanzionatorie (75).

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (76).

 

(75)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(76)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Capo IV-bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (77)

21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci (78).

 

(77)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(78)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

21-ter. Esecutorietà.

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato (79).

(79)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento.

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze (80).

 

(80)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

21-quinquies. Revoca del provvedimento.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (81).

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico (82).

 

(81)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(82) Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato così reintrodotto dal comma 8-duodevicies dell'art. 13 dello stesso decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

21-sexies. Recesso dai contratti.

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto (83).

 

(83)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

21-septies. Nullità del provvedimento.

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (84).

 

(84)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

21-octies. Annullabilità del provvedimento.

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (85).

 

(85)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

21-nonies. Annullamento d'ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (86).

 

(86)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

22. Definizioni e princìpi in materia di accesso.

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere (87).

 

(87)  Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

 

23. Àmbito di applicazione del diritto di accesso (88).

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (89).

 

(88)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(89)  Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.

 

24. Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (90).

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (91).

 

(90)  Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;

- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;

- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;

- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;

- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;

- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;

- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;

- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;

- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;

- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;

- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;

- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;

- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;

- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;

- Provv. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- Del.Covip 3 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.

- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);

- Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;

- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata dall'art. 1, Del. 10 novembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

- Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), dalla Del.Aut.gar.com. 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) e dalla Del.Aut.gar.com. 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;

- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);

- Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- Provv. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;

- Comunicato 7 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- Provv. 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;

- Reg. 29 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;

- Del.Garante protez. dati pers. 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

(91)  Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dall'art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

 

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (92).

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (93).

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (94).

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (95).

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (96).

 

(92)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(93)  Comma così sostituito prima dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

(94)  Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(95)  Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(96)  Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

26. Obbligo di pubblicazione (97).

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

(97)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo (98).

 

(98)  Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, il comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (99).

1. ... (100).

(99)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(100)  Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Capo VI - Disposizioni finali

29. Àmbito di applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'àmbito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge (101).

(101)  Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l'art. 22 della stessa legge.

 30. Atti di notorietà (102).

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

 

(102)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

31.  [1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24] (103).

 

(103)  Articolo abrogato dall'art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 


L. 24 febbraio 1992 n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (art. 11)

 

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(omissis)

11. Strutture operative nazionali del Servizio.

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (23).

 

(23)  Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 


D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (articoli 1 e 7-quinquies)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

TITOLO I

Ordinamento

1. Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse (4).

3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.

5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000 (5):

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) l'assistenza distrettuale;

c) l'assistenza ospedaliera.

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai princìpi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.

9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.

10. Il Piano sanitario nazionale indica:

a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;

b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano;

c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;

d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;

e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;

f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;

g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;

h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;

i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:

a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;

b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;

c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;

d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;

e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.

17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta.

18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefìci fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (6).

 

(4)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

(5)  Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 54, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(6)  Articolo prima modificato dall'art. 2, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Con D.P.R. 23 luglio 1998 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288, S.O.) è stato approvato il Piano sanitario per il triennio 1998-2000. Il progetto obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale è stato adattato, per il triennio 1998-2000, con D.M. 24 aprile 2000 (Gazz. Uff. 7 giugno 2000, n. 131, S.O.), divenuto giuridicamente efficace e suscettibile di esecuzione amministrativa, dopo la registrazione alla Corte dei conti, il 13 ottobre 2000 (comunicato in Gazz. Uff. 10 novembre 2000, n. 263). Con D.P.R. 23 maggio 2003 è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2003-2005. Con D.P.R. 7 aprile 2006 è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2006-2008.

(omissis)

7-quinquies.  Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente.

1. Il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta e i relativi programmi operativi.

2. Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già svolte dai presìdi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (124).

 

(124)  Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.).


D.L. 4 dicembre 1993, n. 496
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 61 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1994, n. 21). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 274, e 2 ottobre 1993, n. 395, non convertiti in legge.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

 

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

 

01. Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente.

1. Ai fini del presente decreto, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;

c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale;

d) nella formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale;

g) nella verifica della congruità e della efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale nonché nella verifica della documentazione tecnica, che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta dalle leggi vigenti in campo ambientale;

h) nei controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;

i) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

m) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

n) in qualsiasi altra attività collegata alle competenze in materia ambientale.

2. Restano ferme le attribuzioni tecniche e di controllo e quelle amministrative di interesse nazionale spettanti, in base alla legislazione vigente, ai Servizi tecnici nazionali e, in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e di igiene e sanità pubblica, al Servizio sanitario nazionale.

3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo l e le Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni stabilite dal presente decreto, sono tenute a prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di cui al comma l del presente articolo (3).

 

(3)  Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

02. Funzioni amministrative delle province.

1. Le regioni nell'esercizio della potestà legislativa prevista dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'articolo 14 della stessa legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma l, le strutture tecniche provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art. 03, sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.

3. In attesa delle leggi regionali di cui all'art. 03, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle unità sanitarie locali, avvalendosi dei presìdi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Sulla base di accordi di programma promossi dalle regioni fra i soggetti interessati sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale di cui al presente articolo, da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti. Le regioni, in conformità alle direttive all'uopo emanate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, curano annualmente la pubblicazione di relazioni preventive e consuntive, sulle attività di controllo provinciali indicanti, in particolare, quantità di mezzi personali, reali e finanziari disponibili, tipo e quantità dei controlli effettuati, tipo e quantità dei mezzi effettivamente utilizzati (4).

 

(4)  Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

03. Agenzie regionali e delle province autonome.

1. Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presìdi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali adibiti alle attività di cui all'articolo 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.

2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densità di attività produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.

3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a definire l'organizzazione nonché la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalità di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunità montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalità di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attività con i servizi delle unità sanitarie locali.

5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , al personale delle Agenzie di cui al presente articolo è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto (5).

 

(5)  Articolo premesso all'art. 1, dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

1. Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che svolge:

a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale;

b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

c) le attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.

2. L'ANPA fornisce al Ministro dell'ambiente tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché le elaborazioni utili per la predisposizione della relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 .

3. L'ANPA stipula con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di talune strutture tecniche delle Agenzie di cui all'articolo 03, al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle sue funzioni.

4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni espresse dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stipula con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) apposita convenzione per l'individuazione delle attività di ricerca, finalizzate all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovrà svolgere sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 25 agosto 1991, n. 282 . Per la medesima finalità l'ANPA stipula accordi di programma con enti e istituzioni di ricerca pubblici e privati.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con apposito accordo di programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le modalità per l'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese, la cui raccolta e informatizzazione spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. L'ANPA, anche sulla base di apposite direttive del Ministro dell'ambiente, predispone un programma triennale della propria attività. Nell'ambito di tale programma il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro.

8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale (6).

(6)  Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

1-bis. Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale.

1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresì al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non più impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie.

2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attività nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA.

3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 , relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalità definite con il medesimo regolamento. È abrogato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 . Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85 (7), e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282 .

6. Per le attività relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalità di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (8).

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle società a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia (9).

 

(7)  Riportata alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

(8)  Vedi, anche, l'art. 2, comma 18, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(9)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

1-ter. Ordinamento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

[1. L'ANPA ha personalità giuridica, è sottoposta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente.

2. Sono organi dell'ANPA:

a) il consiglio di amministrazione, composto di tre membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia, designati dal Ministro dell'ambiente. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione scientifica, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

3. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari, è adottato lo statuto dell'ANPA, che definisce i poteri e le funzioni dei suoi organi. Con la medesima procedura sono adottate le modifiche allo statuto (10).

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità dell'organizzazione dell'ANPA in strutture operative (11).

6. I regolamenti interni sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'ANPA] (12).

 

(10)  Con D.P.C.M. 5 gennaio 1996, è stato approvato lo statuto dell'ANPA.

(11)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 4 giugno 1997, n. 335.

(12)  Articolo prima aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e poi abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

2. Disposizioni concernenti il personale dell'ANPA.

[1. Alla copertura dell'organico dell'ANPA si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 5, e del comma 3 del presente articolo;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;

c) mediante l'inquadramento del personale che ne faccia domanda ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2.

2. Entro il 31 dicembre 1994 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a ricoprire posti in organico mediante inquadramento, anche a domanda, di almeno 150 unità di personale dell'ENEA diverso da quello di cui all'articolo 1-bis, comma 5. Entro la medesima0 data il Ministro dell'ambiente, mediante apposita conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede ad inquadrare nell'organico dell'ANPA, anche a domanda, almeno 150 unità di personale, con trattamenti economici similari, proveniente dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dalle unità sanitarie locali e da altre amministrazioni pubbliche. Con gli stessi provvedimenti potranno altresì essere trasferiti all'ANPA beni patrimoniali funzionali all'attività dell'Agenzia. L'ANPA può inoltre avvalersi di personale dipendente da altre amministrazioni e da enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

3. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, lettere a) e c), e al comma 2 sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'ANPA. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , al personale inquadrato nell'organico dell'ANPA ai sensi del comma 1, lettere a) e c), e del comma 2 del presente articolo è mantenuto ad personam fino ad assorbimento il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (13).

 

(13)  Articolo prima sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61 e poi abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

2-bis. Disposizioni sul personale ispettivo.

1. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui al presente decreto, il personale ispettivo dell'ANPA, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e delle Agenzie di cui all'articolo 03 può accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo (14).

 

(14)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

2-ter. Norme regolamentari.

[1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dell'istruttoria per la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto relativamente alle attività produttive di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 . Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma ai seguenti criteri e princìpi:

a) svolgimento dell'istruttoria rispettivamente da parte dell'ANPA e delle Agenzie regionali, anche attraverso l'individuazione di responsabili dell'istruttoria;

b) affidamento delle funzioni ispettive a funzionari designati dagli organi tecnici rispettivamente dell'ANPA e delle Agenzie regionali;

c) previsione di apposite conferenze di servizio indette dai responsabili delle istruttorie di cui alla lettera a), per acquisire le intese, i concerti, i nullaosta o gli assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche interessate anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ;

d) contenimento del numero delle fasi procedimentali e dei termini per la conclusione del procedimento entro i limiti strettamente necessari per l'effettuazione di verifiche ed accertamenti;

e) predisposizione di una apposita scheda di informazione per cittadini e lavoratori.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, comma 1, lettera a), 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ] (15).

 

(15)  Articolo abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

3.  ... (16) (17).

 

(16)  Soppresso dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

(17)  La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza «della presidenza della giunta provinciale», anziché «della provincia autonoma; l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa».

 

4.  ... (18).

 

(18)  Soppresso dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

5. Norma transitoria.

1. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, i presìdi multizonali di prevenzione di cui agli articoli 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , ed i servizi delle unità sanitarie locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività in materia ambientale, continuano a svolgere, a supporto degli enti pubblici istituzionalmente competenti, le attività tecniche esercitate fino all'emanazione delle leggi regionali o provinciali di cui all'art. 03, comma 1, del presente decreto (19).

(19)  Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

6. Disposizioni finanziarie.

1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'ANPA e per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dal presente decreto, oltre alle risorse finanziarie di cui agli articoli 1-bis e 2, comma 3, è assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni a decorrere dall'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (20).

 

(20)  Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

7. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative (21) (22).

 

(21)  La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 356 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza «della presidenza della giunta provinciale», anziché «della provincia autonoma; l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa».

(22)  Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61.

 

8. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


D.M. 2 agosto 1995, n. 413
Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1995, n. 231.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 31 luglio 1997, n. 162263.

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA,

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (3);

Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto il D.L. 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente «Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel»;

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in L. 21 gennaio 1994, n. 61, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)»;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»;

Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonché agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualità ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui è stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:

 

(3)  Capoverso così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 ottobre 1995, n. 249.

 

TITOLO I

Istituzione dell'organismo competente

1. Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit.

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, di seguito denominato come «Regolamento comunitario Ecolabel».

3. Il Comitato è altresì l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato «Regolamento comunitario Ecoaudit».

4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.

 

2. Composizione e funzionamento del Comitato.

1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui:

a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;

b) due membri designati dal Ministero della sanità;

c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) due membri designati dal Ministero del tesoro.

2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza (4).

3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

4. Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro (5).

5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit, ciascuna così composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della Sanità, un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.

6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.

7. Le decisioni del Comitato e delle sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente e del vice presidente.

8. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.

9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui al comma 1.

 

(4)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

(5)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

 

3. Supporto tecnico.

1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (6).

2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato (7).

3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.

4. Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 (8).

 

(6)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

(7)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

(8)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

 

TITOLO II

Sezione Ecolabel

4. Attribuzioni del Comitato in materia di Ecolabel.

1. Il Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente del regolamento comunitario 880/92 del Consiglio.

 

5. Compiti dell'ANPA.

1. L'attività di supporto tecnico dell'ANPA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

a) istruttoria tecnico amministrativa delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

b) predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica;

c) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte;

d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato, ex art. 5 del regolamento comunitario Ecolabel;

e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri;

f) promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 880/92 del Consiglio.

 

6. Compiti dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.

1. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta i requisiti di idoneità dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento 880/92/CEE e redige un elenco che viene pubblicato a cura del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

7. Forum consultivo.

1. Per assicurare la più ampia partecipazione dei gruppi di interesse, è istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, con funzioni consultive per il Comitato, un forum di dodici esperti, presieduto dal presidente della sezione Ecolabel, così composto:

a) tre membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative della produzione industriale (di cui uno per le piccole e medie imprese);

b) due membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore del commercio;

c) due membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative del settore dell'artigianato;

d) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientali riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 13;

e) due rappresentanti designati dalla consulta dei consumatori.

2. Le spese per la partecipazione al forum consultivo restano a totale carico delle categorie rappresentate.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ANPA.

4. Il forum, con regolamento interno approvato dal Ministro dell'ambiente, stabilisce le norme procedurali attinenti al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalità di formulazione dei pareri.

 

8. Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

1. Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.

2. Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all'art. 7, delibera sull'opportunità di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 10, comma 8, del regolamento comunitario.

 

9. Procedimento per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

1. Il procedimento di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica si articola nelle seguenti fasi:

a) le aziende presentano al Comitato le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica, tramite l'ANPA, utilizzando il formulario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), corredate dal certificato di cui all'art. 6, di accertamento preliminare indipendente, rilasciato da un laboratorio iscritto nell'elenco, di cui al predetto art. 6. L'istruttoria tecnico-amministrativa è curata dall'ANPA e deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda;

b) il Comitato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della pratica, decide tenendo conto del parere formulato dall'ANPA e notifica la propria decisione ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 7, del regolamento comunitario.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 .

3. I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati (e di chiunque altro intervenga nel procedimento), sono tenuti all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio.

10. Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel.

1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.

4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.

5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216 , convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 «Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti» - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento (9).

 

(9)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

 

TITOLO III

Sezione ecoaudit

11. Attribuzioni del Comitato in materia di Ecoaudit.

1. Il Comitato, avvalendosi dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento comunitario 1836/93 del Consiglio.

12. Compiti dell'ANPA.

1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti di cui al precedente art. 11, si avvale dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, la quale in particolare:

a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit;

b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri.

 

13. Sistema di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali.

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio, il Comitato svolge le funzioni di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali, curando altresì la tenuta del relativo albo.

 

14. Quote.

1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema.

2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 «Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti»- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento (10).

3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15.

 

(10)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

 

15. Procedura per l'utilizzo della dichiarazione di partecipazione.

1. L'impresa che intende aderire al sistema di cui al regolamento CEE 1836/93 del Consiglio, per poter utilizzare la dichiarazione di partecipazione allo stesso, dovrà far pervenire quanto richiesto ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato V del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio.

TITOLO IV

Disposizioni comuni e transitorie

16. Programmi di attività del Comitato.

1. I programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attività di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto nonché dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attività non rientranti nelle sue finalità istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutività dei suddetti programmi (11).

2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .

 

(11)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

 

17. Compensi per il presidente ed i membri del Comitato.

1. I compensi per il presidente, per il vice presidente, per i componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero (12).

 

(12)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.M. 12 giugno 1998, n. 236 (Gazz. Uff. 18 luglio 1998, n. 166).

 

18. Risorse aggiuntive.

1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio è realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli articoli 10 e 14 del presente regolamento quelli ex art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216 , convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294.


D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (artt. 8-10, 36, 38 e 39)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(omissis)

8.  L'ordinamento.

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica (8).

 

(8) Vedi, anche, il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

9.  Il personale e la dotazione finanziaria.

1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali (9).

 

(9) Vedi, anche, il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

10.  Agenzie fiscali (10).

1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti (11).

 

(10)  Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(11)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(omissis)

36.  Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro.

1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM (60).

1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (61).

 

(60)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

(61)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

 

(omissis)

38.  Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale (63).

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'àmbito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (64).

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia (65).

 

(63)  Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. La modifica è stata soppressa dalla relativa legge di conversione.

(64)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 2001, n. 93. Lo statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici è stato approvato con D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207.

(65) Per il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia di cui al presente articolo vedi il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

39.  Funzioni dell'agenzia.

1. L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID (66) (67).

 

(66)  Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(67) Per il nuovo assetto organizzativo dall'Agenzia di cui al presente articolo vedi il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 


L. 16 marzo 2001, n. 108
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85, S.O.

 

1.   1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

 

2.   1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

 

3.   1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

4.   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)


D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207
Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2002, n. 222, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 35, con il quale è stato istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e l'articolo 38, il quale istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare il comma 6 dell'articolo 10;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in particolare il comma 2, dell'articolo 2, con il quale sono state apportate modificazioni al comma 4 del citato articolo 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, occorre procedere all'emanazione, nelle forme previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi definiti dallo stesso articolo 8 e dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 marzo 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 marzo e 22 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

1.   1. È approvato l'unito statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, composto di diciannove articoli e visitato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Statuto dell'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Articolo 1

Natura e sede dell'Agenzia.

1. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, negli articoli seguenti indicata con la denominazione: «Agenzia», ha sede in Roma.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal presente statuto.

3. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4, lettera i), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

 

Articolo 2

Competenze e fini istituzionali.

1. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In tale àmbito, essa svolge in particolare:

a) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'àmbito della normativa vigente;

b) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli l e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni;

2. L'Agenzia svolge altresì le funzioni e le attribuzioni già di competenza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici, degli Uffici di biblioteca e documentazione dell'Ufficio per il Sistema informativo unico (SIU), ad eccezione di quelle del Servizio dighe, del Servizio sismico e dei rimanenti Uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.

Articolo 3

Organi dell'Agenzia.

1. Sono organi dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori.

 

Articolo 4

Direttore generale.

1. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia è conferito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale.

2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

3. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali dell'Agenzia ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed indirizzi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Cura i rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA).

4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia;

b) adotta i programmi di attività per dare attuazione alle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali dell'Agenzia;

c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;

d) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

e) svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell'Agenzia, stabilendo, in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, gli indirizzi generali dell'attività dell'Agenzia e quelli particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e ne verifica l'attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica dell'Agenzia agli indirizzi impartiti;

f) adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza ed efficacia;

g) adotta i decreti di cui all'articolo 11 dello statuto;

h) stipula la convenzione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 7, comma 3;

i) stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10;

l) nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale e/o continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e comunque non oltre un contingente numerico da definire nella pianta organica dello statuto.

5. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e può essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilità per l'accertata inosservanza delle direttive generali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo 7, comma 3.

 

Articolo 5

Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori dell'Agenzia è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed è così composto:

a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di presidente scelti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I componenti del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, o tra soggetti in possesso di specifica professionalità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia, che è trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze in allegato agli stessi atti.

4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, ovvero sino alla scadenza del mandato del Direttore generale, ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della scadenza, viene sostituito con le stesse modalità del componente cessato e dura in carica fino alla scadenza originaria del componente sostituito.

 

Articolo 6

Comitato.

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, il Comitato direttivo dell'Agenzia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è così composto:

a) due membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Comitato direttivo coadiuva il Direttore generale, il quale partecipa alle riunioni coordinandone i lavori, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dal presente statuto. Nell'esercizio di tale compito, il Comitato è sentito in materia di:

a) bilanci e rendiconti dell'Agenzia;

b) atti di programmazione delle attività previsti dall'articolo 7;

c) decreti relativi al funzionamento dell'Agenzia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11;

d) atti convenzionali da stipularsi ai sensi dell'articolo 10;

e) qualsiasi altra questione il Direttore generale ritenga opportuno sottoporre alle sue valutazioni.

3. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni del Comitato sono disciplinate con apposito decreto, emanato ai sensi dell'articolo 11 dal Direttore generale dell'Agenzia, sentito lo stesso Comitato direttivo.

4. Il Comitato direttivo dura in carica cinque anni, ovvero fino alla scadenza del mandato del Direttore generale ed i singoli componenti possono essere riconfermati. Ai membri compete un'indennità determinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il Comitato è sentito per tutti gli atti che coinvolgano le regioni e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Articolo 7

Programmazione delle attività.

1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Il programma comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia.

2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono comunicati alla Conferenza delle regioni e province autonome e trasmessi per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia stipula un'apposita convenzione di durata triennale con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nella quale sono definite le linee prioritarie di azione nel campo della protezione dell'ambiente, della tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo e i risultati attesi nell'arco temporale di riferimento. In tale convenzione sono altresì definiti:

a) contenuti e modalità di esercizio dell'attività di consulenza e supporto al Ministero prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

b) entità e modalità di erogazione di ulteriori finanziamenti riconoscibili all'Agenzia, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per la realizzazione di speciali iniziative rientranti nella sua sfera di ordinaria operatività;

c) strategie per il miglioramento dei servizi;

d) modalità di monitoraggio da parte del Ministero dei fattori gestionali interni dell'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, nonché per la verifica dei risultati di gestione;

e) eventuali funzioni di rappresentanza a livello internazionale e comunitario attribuite all'Agenzia nei settori di sua diretta competenza;

f) i criteri per l'erogazione della quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali, di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) entità e modalità di erogazione alle Agenzie regionali o provinciali di finanziamenti assegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e relative modalità di controllo dell'uso di dette risorse e dei risultati conseguiti.

4. L'Agenzia trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente, nella quale sono specificamente illustrate le principali iniziative poste in essere e i più rilevanti risultati conseguiti nei diversi ambiti funzionali di propria competenza, in rapporto alle priorità ed agli obiettivi fissati. Nella stessa relazione sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi e le cause che li hanno determinati.

 

Articolo 8

Strutture operative.

1. L'organizzazione dell'Agenzia è articolata in dipartimenti, servizi, settori ed uffici. Per particolari esigenze funzionali o tipologie di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività e progetti all'interno degli uffici.

2. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento difesa del suolo;

b) Dipartimento tutela delle acque interne e marine;

c) Dipartimento stato dell'ambiente e metrologia ambientale;

d) Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;

e) Dipartimento difesa della natura;

f) Dipartimento per le attività bibliotecarie, documentali e per l'informazione;

g) Dipartimento servizi generali e gestione del personale.

3. Sono istituiti i seguenti Servizi interdipartimentali:

a) Servizio per gli affari giuridici;

b) Servizio per le emergenze ambientali;

c) Servizio per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive;

d) Servizio per l'amministrazione e la pianificazione delle attività;

e) Servizio per le certificazioni ambientali;

f) Servizio informativo ambientale.

4. Dipendono dal Direttore generale i Servizi interdipartimentali di cui al comma 3, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 12 e la segreteria.

5. Il Direttore generale ripartisce la dotazione organica del personale non dirigente dell'Agenzia determinando i relativi contingenti complessivi attribuiti a ciascuna delle strutture dell'Agenzia, nonché la loro dislocazione interna, e ripartisce il personale ad esse assegnato in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

6. Con decreto del Direttore generale, approvato dal Ministro, possono essere disposti, nei limiti delle risorse finanziarie e delle dotazioni organiche dell'Agenzia, gli ulteriori adeguamenti organizzativi che si rendano necessari, per garantire l'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali alla stessa Agenzia attribuite, ferma restando la ripartizione in Dipartimenti e servizi.

7. Gli incarichi di livello dirigenziale generale di Direttore di dipartimento, nonché quelli di responsabile di servizio e delle altre strutture dell'Agenzia di livello dirigenziale non generale, sono conferiti ai sensi della normativa vigente su proposta del Direttore generale. I Direttori di Dipartimento ed i responsabili di Servizi interdipartimentali sono responsabili nei confronti del Direttore generale dell'attività svolta, con particolare riferimento agli obiettivi fissati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nelle forme previste dal presente statuto. Le modalità per l'esercizio delle loro funzioni, compiti, prerogative e relative deleghe sono stabiliti con decreto del Direttore generale, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.

 

Articolo 9

Indirizzo e vigilanza.

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'Agenzia secondo le disposizioni generali dettate dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, acquisendo dall'Agenzia ogni provvedimento, atto, dato e notizia che risulti utile a tale fine. Nell'esercizio di tali poteri svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) emana direttive con l'indicazione degli obiettivi e delle priorità da raggiungere nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia, nonché direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'Agenzia rilevanti ai fini del raggiungimento di tali obiettivi e priorità;

b) approva i programmi di attività dell'Agenzia, verificandone la rispondenza alle direttive di cui alla lettera a);

c) approva i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia, secondo le modalità definite al comma 2;

d) può disporre in ordine ad ispezioni e controlli su materie di competenza dell'Agenzia o, di volta in volta, ad essa richieste dal Ministro competente per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Agenzia sono inviati per l'approvazione, assieme alla relazione del Collegio dei revisori ad essi relativa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni, essi si intendono approvati.

 

Articolo 10

Rapporti convenzionali.

1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge, su base convenzionale, attività di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalità definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 26 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del Direttore generale, previa individuazione, da parte dello stesso Direttore generale, dei servizi soggetti a tali forme di intervento e predisposizione dei corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni.

2. Con specifiche convenzioni sono disciplinate le modalità per il coordinamento delle attività dell'Agenzia con quelle poste in essere nei settori di sua competenza dall'istituto geografico militare, dall'istituto idrografico della Marina, dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, dal Corpo forestale dello Stato, dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Articolo 11

Organizzazione e funzionamento.

1. L'Agenzia stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente statuto e nei limiti delle proprie risorse finanziarie.

2. Con decreto del Direttore generale sono, altresì, disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni ispettive di cui all'articolo 18.

3. Il Direttore generale adotta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, il regolamento di contabilità e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, i regolamenti si intendono approvati.

4. I decreti previsti dal presente statuto sono adottati dal Direttore generale sentite le Organizzazioni sindacali.

 

Articolo 12

Servizio interno di monitoraggio e valutazione.

1. Per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'Agenzia, è istituito dal Direttore generale, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Servizio interno di monitoraggio e valutazione, composto da dirigenti e da esperti anche estranei all'Agenzia stessa ed alla pubblica amministrazione. Il Servizio ha il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza ed l'economicità dell'azione dei dipartimenti, servizi, settori ed uffici dell'Agenzia, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Il Servizio di cui al comma 1 risponde del suo operato esclusivamente e direttamente al Direttore generale. Ad esso è attribuito, nell'àmbito delle dotazioni organiche dell'Agenzia, un apposito contingente di personale.

3. Con decreto del Direttore generale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Servizio. Il trattamento economico da corrispondere ai componenti esterni è stabilito, su proposta del Direttore generale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

 

Articolo 13

Consiglio federale.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è istituito presso l'Agenzia un Consiglio federale, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia, composto dai legali rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il Consiglio federale svolge funzioni consultive nei confronti del Direttore generale e del Comitato direttivo e si riunisce almeno tre volte all'anno, ovvero su richiesta del Direttore generale dell'Agenzia.

3. Il Consiglio federale è sentito in occasione dell'assunzione dei seguenti atti:

a) convenzione tra l'Agenzia ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed ai relativi controlli sull'uso delle risorse;

b) direttive di cui all'articolo 14 in merito alle metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività delle ARPA.

c) funzioni di coordinamento dell'Agenzia nei confronti delle ARPA;

d) regolamento di funzionamento interno dello stesso Consiglio federale.

4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle Regioni, designato dalla Conferenza dei Presidenti in relazione alle materie trattate.

 

Articolo 14

Rapporti con le Agenzie regionali e delle province autonome.

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 4, e dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e fino al definitivo assetto della materia, i rapporti tra le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, restano disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 03, comma 5, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello stesso decreto.

2. A tale fine, l'Agenzia prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnico-operative per l'esercizio delle attività proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome concernono:

a) l'adozione di criteri di regolarità e di omogeneità delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati;

b) l'elaborazione delle metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;

c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.

3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'Agenzia stipula, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apposite convenzioni che prevedano la specializzazione di strutture tecniche delle Agenzie regionali e delle province autonome, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni, l'assistenza tecnica alle Agenzie medesime ed il supporto tecnico di queste ultime all'Agenzia.

 

Articolo 15

Sistema integrato di informazione e monitoraggio dell'ambiente e del territorio.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'Agenzia pone in essere gli adempimenti necessari all'integrazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con il sistema cartografico nazionale, procedendo poi all'integrazione con i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA), che insieme al sistema informativo ambientale nazionale costituiscono la rete SINANET.

2. Nella gestione del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia pone in essere, in collaborazione con le Amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti pubblici, le integrazioni ed i coordinamenti necessari, al fine di garantire l'efficace raccordo con le iniziative da questi poste in essere in detto àmbito ed il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'Agenzia.

3. L'Agenzia acquisisce informazioni presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, che gliele trasmettono, secondo specifiche fornite dall'Agenzia stessa in relazione al tipo delle medesime, nel rispetto della normativa vigente e del livello di riservatezza che l'informazione comporta, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.

4. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma da stipulare con l'unioncamere di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nel rispetto della normativa vigente.

5. Tali attività sono svolte in collaborazione con le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso gruppi di lavoro. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo.

6. Per l'ulteriore implementazione e sviluppo del sistema integrato di cui al comma 1, l'Agenzia predispone un programma di attività che tenga conto delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale. Il programma è trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva, sentito il Tavolo Stato-Regioni per il sistema informativo. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il programma si intende approvato.

 

Articolo 16

Fonti di finanziamento.

1. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni le cui competenze sono attribuite all'Agenzia ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) mediante gli introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione, effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di privati, ai sensi dell'articolo 10;

c) mediante finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il fondo di cui al comma 1, lettera c), è allocato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e suddiviso in capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento ed alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

 

Articolo 17

Personale.

1. In attuazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, l'organico dell'Agenzia è determinato secondo l'allegata tabella «A».

2. La pianta organica dell'Agenzia è definita con decreto del direttore generale nei limiti dell'organico di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la funzione pubblica. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione, senza che siano pervenute osservazioni, il decreto si intende approvato.

3. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia fissato e ripartito rispettivamente con commi 1 e 2, si provvede nell'ordine:

a) mediante inquadramento del personale delle strutture trasferite ed individuate all'art. 2, comma 2;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) a completamento della pianta organica, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

4. L'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di organico, può avvalersi di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, allocato a tale fine in posizione di comando, distacco o aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Il personale dell'Agenzia può essere posto in posizione di comando o distacco presso altre amministrazioni pubbliche.

6. All'individuazione del comparto di contrattazione collettiva da applicarsi al personale di cui alle lettere a) e b) del comma 3, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alla definizione delle tabelle di equiparazione e delle relative procedure di inquadramento, si provvede in sede di contrattazione collettiva nazionale od integrativa, ai sensi delle specifiche previsioni del C.C.N.L.

 

Articolo 18

Funzioni ispettive e controlli.

1. L'Agenzia esercita funzioni ispettive nelle materie di propria competenza, nei limiti definiti dalla vigente normativa. Esercita, altresì, sempre nei limiti della vigente normativa, funzioni di monitoraggio e di controllo su indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il personale destinato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è individuato, per ciascuna area funzionale, dal direttore generale dell'Agenzia, il quale dispone altresì singole ispezioni.

3. Gli ispettori dell'Agenzia sono muniti di documento di riconoscimento, sul quale è indicato il settore di attività dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza e di controllo del singolo ispettore.

4. Gli ispettori dell'Agenzia svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalità e con le attribuzioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 11, comma 2), e in conformità alle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attività.

 

Articolo 19

Disposizioni finali e transitorie.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto è trasferito all'Agenzia tutto il personale in servizio presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all'art. 12 della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dell'ufficio per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento.

2. Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto sono altresì trasferite all'Agenzia tutte le dotazioni strumentali, tecniche e finanziarie in utilizzo e di competenza delle strutture di cui al comma 1.

4. Relativamente al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e ai relativi servizi trasferiti all'Agenzia, tra le dotazioni finanziarie da trasferire all'Agenzia medesima rientrano le risorse iscritte nell'àmbito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'Agenzia, al personale trasferito all'Agenzia e di cui al comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi, applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fino alla nomina dei direttori di dipartimento, di cui all'articolo 8, comma 2, con l'attribuzione e definizione delle relative competenze, ed alla attuazione dei decreti disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia, le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, sono esercitate in via diretta dal direttore generale.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto, l'Agenzia succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui siano titolari le amministrazioni in essa confluite, con poteri commissariali.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di contabilità previsto dall'articolo 11, comma 3, all'attività dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici non economici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

9. Entro quaranta giorni dalla sua nomina, il Direttore generale dell'Agenzia richiede al presidente del Tribunale civile di Roma la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Tale relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

10. L'eventuale trasferimento di ulteriori funzioni e strutture all'Agenzia sarà attuato e disciplinato in conformità delle disposizioni contenute nel presente statuto.

 

Tabella «A»

(prevista dall'articolo 17, comma 1)

Organico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici

Funzioni di livello dirigenziale generale n. 7;

Funzioni di livello dirigenziale n. 64;

Personale delle aree funzionali n. 1.296.

 


D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195
Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2003);

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Finalità.

1. Il presente decreto, nello stabilire i princìpi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;

b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;

e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

 

3. Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso è formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. Nel caso in cui l'informazione ambientale è richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.

7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

 

4. Cataloghi e punti d'informazione.

1. Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.

2. L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'articolo 5.

3. L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.

5. Casi di esclusione del diritto di accesso.

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.

 

6. Tariffe.

1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorità pubblica può, in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico è adeguatamente informato sulla entità della tariffa e sulle circostanze nelle quali può essere applicata.

3. Nei casi in cui l'autorità pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, può essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa è predeterminata e pubblica.

 

7. Tutela del diritto di accesso.

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

 

8. Diffusione dell'informazione ambientale.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:

a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;

b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.

5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attività umane o dovuta a cause naturali, le autorità pubbliche, nell'àmbito dell'espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorità pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia già disponibile in forma elettronica.

 

9. Qualità dell'informazione ambientale.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalità di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.

 

10. Relazioni.

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.

 

11. Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali.

1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'àmbito di tali accordi sono individuati:

a) le modalità di coordinamento tra le Autorità pubbliche;

b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;

c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;

d) le modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente decreto.

 

12. Norme finanziarie e abrogazioni.

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui al comma 1 nell'àmbito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

4. È abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.


D.L. 3 ottobre 2006 n. 262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articolo 2, comma 109).

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.

(omissis)

Comma 109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l’efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l’assetto organizzativo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è modificato come segue:

a) l’APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;

b) sono organi dell’Agenzia:

1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell’Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) il direttore generale dirige la struttura dell’Agenzia ed è responsabile dell’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;

d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è emanato il nuovo statuto dell’APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;

e) all’attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell’APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


D.P.C.M. 19 ottobre 2006
Modifiche al D.P.C.M. 6 agosto 2005, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326».

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'O.P.C.M. 17 settembre 2004, n. 3376.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis con il quale è stato istituito un apposito Fondo per interventi straordinari al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e di far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale è stata destinata, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, la somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico per i quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservandone l'importo di € 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto ad individuare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 con il quale, in base all'esito delle risultanze istruttorie, è stato assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della predetta normativa, l'importo complessivo di € 10.227.896,36 da utilizzare per la realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico sulle opere indicati nell'allegato 1 al decreto medesimo;

Vista la nota n. 5030/QdV/DI/XIV dell'8 marzo 2006 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha reso noto che la diga di Cerventosa, di proprietà del Comune di Cortona, viene gestita direttamente dall'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4, come risultante dai verbali di deliberazione della Giunta comunale di Cortona n. 14 del 31° gennaio 2006 e n. 24 del 20 febbraio 2006, e che lo stesso Comune, con note del 2 e 28 febbraio 2006, ha inoltrato richiesta per il trasferimento del finanziamento, concesso, pari ad € 500.000,00 a suddetta Autorità;

Vista la nota n. 44261 del 16 dicembre 2005 con cui la regione Siciliana ha comunicato che a seguito di una successiva verifica dei dati informatizzati, relativi alla scheda di censimento di livello 0 di una struttura ospedaliera, la cubatura della struttura medesima è risultata non corrispondente a quella che, la competente Azienda sanitaria, aveva a suo tempo comunicato ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui alla richiamata ordinanza n. 3376/2004;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla variazione del soggetto beneficiario dell'importo assegnato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 relativamente all'intervento da effettuarsi sulla diga di Cerventosa;

Ritenuto altresì di dover procedere alla riduzione dell'importo destinato agli interventi sulla predetta struttura ospedaliera e, quindi, alla riduzione del complessivo importo attribuito al Ministero della salute con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005;

 

Decreta:

 

1. Il soggetto beneficiario del contributo, indicato al n. 13 del punto 1.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, è modificato da «Comune di Cortona» in «Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4».

2. Il contributo assegnato, indicato al n. 40 del punto 1.5 dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, è ridotto da € 126.560,00 a € 37.856,00.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

 


Normativa comunitaria

 


 

Reg. (CE) 17 luglio 2000, n. 1980/2000
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica.

 

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 settembre 2000, n. L 237. Entrato in vigore il 24 settembre 2000.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica si è inteso istituire un sistema comunitario relativo ad un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria volto a promuovere prodotti che durante l'intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull'ambiente e ad offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti.

(2) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 880/92, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione doveva riesaminare il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione e proporne le opportune modifiche.

(3) L'esperienza maturata durante l'applicazione del regolamento indica che il sistema va modificato in modo da accrescerne l'efficacia, migliorarne la pianificazione e semplificarne il funzionamento.

(4) Gli scopi fondamentali di un sistema comunitario, su base volontaria e selettiva, di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono ancora validi. In particolare tale sistema deve orientare i consumatori verso prodotti in grado di ridurre l'impatto ambientale considerato nel loro intero ciclo di vita e deve fornire informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti marchiati.

(5) Affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e nella determinazione dei criteri relativi ai marchi comunitari di qualità ecologica.

(6) È necessario chiarire ai consumatori che il marchio di qualità ecologica indica i prodotti potenzialmente in grado di ridurre alcuni impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo, fatti salvi i requisiti legali applicabili relativi ai prodotti a livello nazionale e comunitario.

(7) Il sistema si applica ai prodotti e ai fattori ambientali rilevanti dal punto di vista sia del mercato interno che dell'ambiente. Ai fini del presente regolamento, i prodotti comprendono anche i servizi.

(8) L'impostazione procedurale e metodologica relativa alla determinazione dei criteri per il marchio di qualità ecologica deve essere aggiornata in modo da tenere conto del progresso tecnico e scientifico e dell'esperienza maturata in tale settore, e da assicurare la coerenza con le norme pertinenti riconosciute a livello internazionale in corso di elaborazione in tale settore

(9) Occorre chiarire i principi in base ai quali stabilire il grado di selettività del marchio di qualità ecologica in modo da favorire un'applicazione coerente ed efficace del sistema.

(10) Il marchio di qualità ecologica deve contenere informazioni semplici, accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sui principali aspetti ambientali presi in considerazione per l'assegnazione del marchio, in modo da consentire ai consumatori di effettuare le loro scelte informate.

(11) Nelle varie fasi dell'assegnazione di un marchio di qualità ecologica è necessario tentare di assicurare l'impiego efficiente delle risorse ed un livello elevato di protezione ambientale.

(12) È necessario fornire nel marchio maggiori informazioni circa i motivi della sua assegnazione in modo da aiutare i consumatori a comprenderne l'importanza.

(13) A lungo termine, il marchio di qualità ecologica deve prevalentemente autofinanziarsi. I contributi degli Stati membri non devono aumentare.

(14) È necessario attribuire il compito di contribuire a fissare e riesaminare i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i requisiti di valutazione e di verifica della conformità ad un organismo appropriato, il comitato dell'Unione europea per il marchio ecologico, affinché il sistema sia applicato in maniera efficiente e neutrale; tale comitato deve essere composto dagli organismi competenti già designati dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 880/92 e da un forum consultivo destinato ad assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate.

(15) È necessario assicurare che il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sia coerente e funzioni in maniera coordinata rispetto alle priorità della politica ambientale della Comunità e ad altri sistemi comunitari di etichettatura e certificazione della qualità, come quelli istituiti dalla direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti e dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

(16) Benché i sistemi esistenti o nuovi di assegnazione del marchio di qualità ecologica negli Stati membri possano continuare ad esistere, occorre emanare disposizioni volte ad assicurare il coordinamento tra il sistema comunitario del marchio di qualità ecologica e gli altri presenti nella Comunità, in modo da promuovere gli obiettivi comuni del consumo sostenibile.

(17) È necessario garantire un'applicazione trasparente del sistema e la coerenza con le pertinenti norme internazionali in modo da facilitare l'accesso e la partecipazione al sistema per i produttori e gli esportatori di paesi terzi.

(18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(19) Il regolamento (CEE) n. 880/92 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di introdurre nel modo più efficace le necessarie disposizioni, modificate per le suddette ragioni. Appropriate norme transitorie devono assicurare la continuità e una agevole transizione dal vecchio al nuovo regolamento,

hanno adottato il presente regolamento:

 

(2)  Pubblicata nella G.U.C.E. 12 aprile 1997, n. C 114 e G.U.C.E. 6 marzo 1999, n. C 64.

(3)  Pubblicato nella G.U.C.E. 29 settembre 1997, n. C 296.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 1998 (G.U.C.E. 1 giugno 1998, n. C 167), confermato il 6 maggio 1999, posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1999 (G.U.C.E. 28 gennaio 2000, n. C 25) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2000. Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000.

 

Articolo 1

Finalità e principi.

1. Il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (in prosieguo: "il sistema") è inteso a promuovere i prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così ad un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell'ambiente. Tale obiettivo è perseguito fornendo ai consumatori orientamenti e informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate su tali prodotti.

Ai fini del presente regolamento,

- il termine "prodotto" include qualsiasi bene o servizio,

- il termine "consumatore" include gli acquirenti professionisti.

2. Gli impatti ambientali sono individuati in base ad un esame delle interazioni dei prodotti con l'ambiente, compreso l'uso dell'energia e delle risorse naturali, nel corso del ciclo di vita del prodotto.

3. La partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni e, se del caso, ai servizi.

4. Il sistema è applicato nel rispetto delle disposizioni dei trattati, incluso il principio della precauzione, degli strumenti adottati in conformità di dette disposizioni nonché della politica ambientale della Comunità, quale specificata nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (quinto programma d'azione), istituito con la risoluzione del 1° febbraio 1993 e in modo coordinato con le altre disposizioni e gli altri sistemi in materia di etichettatura e certificazione della qualità quali, in particolare, il sistema comunitario di etichettatura energetica istituito dalla direttiva 92/75/CEE e il sistema di agricoltura biologica istituito dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

 

Articolo 2

Campo di applicazione.

1. Il marchio comunitario di qualità ecologica è assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità che risultano conformi ai requisiti ambientali fondamentali di cui all'articolo 3 e ai criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 4. Questi ultimi sono stabiliti per gruppi di prodotti.

Per "gruppo di prodotti" si intendono tutti i beni o servizi destinati a scopi analoghi e che sono equivalenti nell'uso e nella percezione da parte del consumatore.

2. Per essere incluso nel sistema, un gruppo di prodotti deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) rappresentare un volume significativo di vendite e di scambi nell'ambito del mercato interno;

b) comportare in una o più fasi della vita del prodotto impatti ambientali significativi su scala globale o regionale, o a carattere generale;

c) essere caratterizzato da una significativa capacità potenziale di indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore e di incentivare i produttori o i fornitori di servizi a ricercare vantaggi concorrenziali grazie all'offerta di prodotti aventi titolo per il marchio di qualità ecologica e

d) la vendita ai fini del consumo o uso finale deve rappresentare una quota significativa del volume di vendita.

3. Un gruppo di prodotti può suddividersi in sottogruppi, con relativo adeguamento dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica, ove le caratteristiche dei prodotti lo richiedano e allo scopo di ottimizzare la capacità del marchio ecologico di indurre miglioramenti ambientali.

I criteri riguardanti il marchio di qualità ecologica relativi ai diversi sottogruppi di uno stesso gruppo di prodotti, inclusi nello stesso documento sui criteri, secondo l'articolo 6, paragrafo 5, iniziano ad applicarsi a decorrere dalla stessa data.

4. Il marchio di qualità ecologica non può essere assegnato a sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici, dannosi per l'ambiente, cancerogeni, teratogeni o mutageni, ai sensi delle direttive 67/548/CEE del Consiglio o 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio né a beni il cui processo di fabbricazione possa danneggiare gravemente la salute umana e/o l'ambiente o il cui normale impiego possa essere dannoso per il consumatore.

5. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici né ai dispositivi medici definiti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, i quali sono destinati al solo uso professionale, soggetti a prescrizione medica o utilizzabili sotto controllo medico.

 

Articolo 3

Requisiti ambientali.

1. Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa a miglioramenti dei principali aspetti ambientali connessi agli obiettivi e ai principi sanciti nell'articolo 1. Tali aspetti ambientali sono individuati in base allo schema indicativo di valutazione riportato nell'allegato I e posseggono requisiti metodologici stabiliti nell'allegato II.

2. Si applicano le seguenti disposizioni:

a) nel valutare i miglioramenti comparati si tiene conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, connessi con gli adattamenti apportati durante le diverse fasi di vita dei prodotti in questione. La valutazione tiene conto altresì dei possibili benefici ambientali connessi con l'uso dei prodotti considerati;

b) gli aspetti ambientali principali vengono determinati individuando le categorie di impatto ambientale nelle quali il prodotto in esame fornisce il contributo più significativo tenendo conto del ciclo di vita e, fra tali aspetti, quelli per i quali esiste un significativo potenziale di miglioramento;

c) la fase di preproduzione del ciclo di vita dei beni comprende l'estrazione o la produzione e la trasformazione delle materie prime e la produzione di energia. Questi aspetti vengono presi in considerazione, in quanto tecnicamente fattibili.

 

Articolo 4

Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e requisiti di valutazione e di verifica.

1. I criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti. Tali criteri fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali di cui all'articolo 3, i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica, inclusi i requisiti riguardanti l'idoneità del prodotto a soddisfare le esigenze dei consumatori.

2. I criteri tendono ad assicurare una base di selettività fondata sui seguenti principi:

a) le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato comunitario, durante il periodo di validità dei criteri, devono essere sufficienti ad indurre miglioramenti ambientali attraverso le scelte del consumatore;

b) la selettività dei criteri deve tener conto della fattibilità tecnica ed economica degli adattamenti necessari per conformarvisi entro un termine ragionevole;

c) il grado di selettività dei criteri dev'essere fissato tenendo conto dell'obiettivo di realizzare il massimo potenziale di miglioramento ambientale.

3. I requisiti di valutazione della conformità di prodotti specifici ai criteri relativi al marchio ecologico e i requisiti di verifica delle condizioni di uso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono stabiliti per ciascun gruppo di prodotti unitamente ai criteri relativi al marchio di qualità ecologica.

4. Il periodo di validità dei criteri e i requisiti di valutazione e di verifica sono specificati per ciascun gruppo di prodotti nell'ambito della rispettiva serie di criteri.

Il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

 

Articolo 5

Piano di lavoro.

Conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti nell'articolo 1 la Commissione elabora un piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (in prosieguo: CUEME) di cui all'articolo 13 e nel rispetto delle procedure definite all'articolo 17. Il piano di lavoro contempla la strategia per lo sviluppo del sistema, che dovrà stabilire per il successivo triennio:

- gli obiettivi di miglioramento ambientale e di penetrazione sul mercato che il sistema cercherà di conseguire,

- un elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari nell'ambito dell'azione comunitaria,

- piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e gli altri sistemi di assegnazione di un marchio di qualità ecologica degli Stati membri.

Il piano di lavoro terrà conto in particolare dello sviluppo di azioni comuni per la promozione di prodotti contrassegnati con il marchio di qualità ecologica nonché dell'istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo a gruppi di prodotti esistenti e futuri a livello nazionale e dell'Unione europea.

Il piano di lavoro prende altresì le misure di esecuzione della strategia e include il finanziamento previsto del sistema.

Delinea inoltre i servizi ai quali non si applica il sistema, tenendo conto del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS).

Il piano di lavoro è riesaminato ad intervalli regolari. Il primo riesame del piano di lavoro conterrà una relazione sul modo in cui i piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e i sistemi nazionali di assegnazione di un marchio di qualità ecologica sono stati attuati.

 

Articolo 6

Procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica.

1. I requisiti per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono definite per gruppo di prodotti.

I criteri ecologici specifici riguardanti ciascun gruppo di prodotti e i rispettivi periodi di validità sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17, previa consultazione del CUEME.

2. La Commissione avvia la procedura di propria iniziativa o su richiesta del CUEME. Essa dà mandato al CUEME di elaborare e riesaminare periodicamente i criteri relativi al marchio di qualità ecologica ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, che si applicano ai gruppi di prodotti rientranti nel presente regolamento. Nel mandato è prevista una scadenza per la realizzazione dei lavori.

All'atto della redazione del mandato, la Commissione tiene debitamente conto:

- del piano di lavoro di cui all'articolo 5,

- dei requisiti metodologici di cui all'allegato II.

3. Sulla base del mandato, il CUEME elabora un progetto dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, con riguardo ai gruppi di prodotti, nonché dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, secondo quanto stabilito all'articolo 4, e nell'allegato IV, tenendo debitamente conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato, di considerazioni sul ciclo di vita e dell'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II.

4. Il progetto di criteri di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla Commissione che decide se il mandato:

- è stato adempiuto e il progetto di criteri può essere sottoposto al comitato di regolamentazione a norma dell'articolo 17, oppure

- non è stato adempiuto e, in tal caso, il CUEME deve proseguire i lavori sul progetto di criteri.

5. La Commissione pubblica i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i relativi aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie L).

 

Articolo 7

Assegnazione del marchio di qualità ecologica.

1. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica possono essere presentate da produttori, importatori, prestatori di servizi e venditori all'ingrosso e al dettaglio. I venditori possono presentare domanda solo per i prodotti che immettono in commercio contrassegnandoli con il proprio marchio.

2. La domanda può riguardare un prodotto immesso in commercio sotto una o più marche. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modificazione delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti. Gli organismi competenti devono comunque essere informati in caso di modificazioni importanti.

3. La domanda viene presentata ad un organismo competente secondo la seguente procedura:

a) nel caso di un prodotto originario di un solo Stato membro, la domanda è presentata all'organismo competente dello Stato membro in questione;

b) nel caso di un prodotto originario, nella medesima forma, di diversi Stati membri, la domanda può essere presentata all'organismo competente di uno di tali Stati membri. In siffatti casi, all'atto della valutazione della domanda, l'organismo competente interessato consulta gli organismi competenti dei suddetti altri Stati membri;

c) nel caso di un prodotto fabbricato fuori della Comunità, la domanda può essere presentata all'organismo competente di uno qualsiasi degli Stati membri sul cui mercato è immesso il prodotto.

4. L'organismo competente che ha ricevuto la domanda decide l'assegnazione del marchio dopo:

a) aver verificato la conformità del prodotto con i criteri pubblicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5;

b) aver verificato la conformità della domanda con i requisiti di valutazione e verifica della conformità, e

c) aver consultato, ove necessario, gli organismi competenti di cui al paragrafo 3.

5. Qualora i criteri relativi al marchio di qualità ecologica esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è fabbricato il prodotto.

6. Gli organismi competenti riconoscono le prove e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza delle norme della serie EN 45000 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle procedure di valutazione e di verifica.

 

Articolo 8

Il marchio di qualità ecologica.

La forma del marchio di qualità ecologica è conforme all'allegato III. Le indicazioni specifiche relative alle informazioni ambientali pertinenti per ciascun gruppo di prodotti e alla presentazione di tali informazioni sul marchio di qualità ecologica fanno parte dei criteri stabiliti a norma dell'articolo 6. In ciascun caso le informazioni sono chiare e comprensibili.

La Commissione consulta le associazioni nazionali dei consumatori rappresentate nel comitato consumatori istituito dalla decisione 95/260/CE della Commissione entro il 24 settembre 2005, allo scopo di valutare in che misura il marchio di qualità ecologica e le informazioni supplementari soddisfano le esigenze di informazione dei consumatori. Sulla base di tale valutazione la Commissione apporta le necessarie modificazioni delle informazioni da inserire nel marchio di qualità ecologica secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

Articolo 9

Condizioni di uso.

1. L'organismo competente conclude con il richiedente un marchio di qualità ecologica un contratto relativo alle condizioni di uso del marchio stesso. Queste comprendono le clausole concernenti la revoca dell'autorizzazione di usare il marchio. A seguito di una qualsiasi modificazione dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica per un dato prodotto, l'autorizzazione può essere riesaminata e, ove opportuno, il contratto può essere modificato o risolto. Il contratto stabilisce che la partecipazione al sistema lascia impregiudicati i requisiti, di diritto nazionale o comunitario, ambientali o di altro genere che si applicano alle diverse fasi di vita dei beni, e, se del caso, ai servizi.

Per agevolare il rispetto di tale disposizione, sarà adottato un contratto tipo secondo la procedura prevista all'articolo 17.

2. Il marchio di qualità ecologica può essere utilizzato e la pubblicità può farvi riferimento solo dopo l'assegnazione ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per il quale è stato concesso.

Sono vietati la pubblicità falsa o ingannevole o l'uso di marchi o logotipi che possano ingenerare confusione con il marchio comunitario di qualità ecologica di cui al presente regolamento.

 

Articolo 10

Promozione del marchio di qualità ecologica.

Gli Stati membri e la Commissione promuovono, in collaborazione con i membri del CUEME, l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di informazione presso i consumatori, produttori, venditori all'ingrosso e al dettaglio e il pubblico in generale, sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.

Per incoraggiare l'uso dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica la Commissione e le altre istituzioni della Comunità nonché le altre autorità pubbliche nazionali dovrebbero, fatto salvo il diritto comunitario, dare l'esempio quando stabiliscono i propri requisiti per prodotti.

 

Articolo 11

Altri sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica presenti negli Stati membri.

La Commissione e gli Stati membri si adoperano per assicurare il necessario coordinamento tra il presente sistema comunitario ed i sistemi nazionali degli Stati membri, in particolare nella selezione dei gruppi di prodotti nonché nell'elaborazione e nel riesame dei criteri a livello comunitario e nazionale. A tal fine sono adottate misure di cooperazione e di coordinamento secondo la procedura di cui all'articolo 17, comprese, tra l'altro, quelle previste nel piano di lavoro elaborato a norma dell'articolo 5.

Qualora ad un prodotto sia assegnato sia il marchio di qualità ecologica comunitario, sia quello nazionale, i due marchi sono apposti sul prodotto in questione uno accanto all'altro.

A tale riguardo, i sistemi di assegnazione del marchio di qualità ecologica negli Stati membri, esistenti e nuovi, possono continuare a coesistere con il sistema comunitario.

 

Articolo 12

Spese e diritti.

Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di diritti connessi con le spese per l'esame del fascicolo.

Per usare il marchio di qualità ecologica il richiedente paga un diritto annuale.

L'importo dei diritti sulla domanda e di quelli annuali è stabilito a norma dell'allegato V e secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

Articolo 13

Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME).

La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) composta dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e del forum consultivo di cui all'articolo 15. Il CUEME contribuisce in particolare alla fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica, nonché ai requisiti di valutazione e di verifica della conformità in conformità dell'articolo 6.

Il regolamento interno del CUEME è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenuto conto dei principi procedurali di cui all'allegato IV.

 

Articolo 14

Organismi competenti.

1. Ciascuno Stato membro garantisce che sia designato e funzionante l'organismo, o gli organismi (in prosieguo "organismo competente" o "organismi competenti"), responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Qualora siano designati più organismi competenti lo Stato membro ne definisce le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti:

a) abbiano una composizione che ne assicuri l'indipendenza e la neutralità;

b) siano regolati da norme procedurali che assicurino a livello nazionale il coinvolgimento attivo di tutti gli interessati e un adeguato livello di trasparenza;

c) applichino correttamente le disposizioni del presente regolamento.

 

Articolo 15

Forum consultivo.

La Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti, per ciascun gruppo di prodotti, una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori. Queste parti si riuniscono in sede di forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

Articolo 16

Adeguamento al progresso tecnico.

In conformità della procedura di cui all'articolo 17, gli allegati del presente regolamento vengono adeguati al progresso tecnico, compreso quello relativo alle pertinenti attività internazionali di normalizzazione.

 

Articolo 17

Comitato di regolamentazione.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 18

Infrazioni.

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti giudiziari o amministrativi applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento e li comunicano alla Commissione.

 

Articolo 19

Disposizioni transitorie.

Il regolamento (CEE) n. 880/92 è abrogato. Tuttavia esso si applica ai contratti conclusi a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del medesimo. Le decisioni basate sul regolamento (CEE) n. 880/92 restano in vigore fino al momento in cui esse sono modificate, ovvero sono giunte a scadenza.

 

Articolo 20

Revisione.

Entro il 24 settembre 2005, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita durante la sua applicazione.

Se necessario, la Commissione propone modificazioni del presente regolamento.

 

Articolo 21 Disposizioni finali.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Glavany

 

Schema indicativo di valutazione

Ciclo di vita del prodotto

 

 

 

 

Beni

Servizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti

Pre-

Produzione

Distribuzione

Utilizzazione

Riutilizzazione

Acquisto di

Fornitura

Gestione

ambientali

produzione/

 

(compreso

 

/riciclaggio/

beni per

di servizi

dei

 

Materie

 

imballaggio)

 

smaltimento

effettuare

 

rifiuti

 

prime

 

 

 

 

un servizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità dell'aria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità dell'acqua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione dei suoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione dei rifiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risparmio energetico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione delle risorse naturali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione del riscaldamento globale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione della fascia di ozono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza ambientale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impatto acustico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti metodologici per la definizione dei criteri del marchio di qualità ecologica

Introduzione

Il processo di individuazione e selezione dei principali aspetti ambientali nonché di definizione dei criteri del marchio di qualità ecologica comprende le seguenti fasi:

- studio di fattibilità e di mercato,

- criteri attinenti al ciclo di vita,

- analisi dei miglioramenti,

- proposta di criteri.

Studio di fattibilità e di mercato

Lo studio di fattibilità e di mercato prende in considerazione i diversi tipi di gruppi di prodotti in esame presenti nel mercato comunitario, le quantità prodotte o fornite, importate e vendute e la struttura del mercato degli Stati membri. Vanno presi in considerazione anche il commercio estero e quello interno.

Devono essere valutate le percezioni dei consumatori, le differenze funzionali fra tipi di prodotti e la necessità di individuare sottogruppi.

Criteri attinenti al ciclo di vita

Si ricorrerà a considerazione attinenti al ciclo di vita per definire i principali aspetti ambientali che richiedono l'elaborazione di criteri, operando in conformità delle norme e dei metodi internazionalmente riconosciuti. Se del caso, si terrà debitamente conto dei principi di cui alle norme EN ISO 14040 e ISO 14024.

Analisi dei miglioramenti

L'analisi dei miglioramenti dovrà tener conto in particolare dei seguenti aspetti:

- il potenziale teorico di miglioramento ambientale in combinazione con i possibili cambiamenti indotti sulle strutture di mercato. Ciò si baserà sull'analisi dei miglioramenti derivante dai criteri attinenti al ciclo di vita,

- la realizzabilità sul piano tecnico, industriale ed economico e le modifiche di mercato,

- le attitudini, le percezioni e le preferenze dei consumatori in grado di influenzare l'efficacia del marchio di qualità ecologica.

Proposta di criteri

La proposta definitiva dei criteri ecologici terrà conto dei pertinenti aspetti ambientali associati al gruppo di prodotti.

 

Descrizione del marchio di qualità ecologica

Forma del marchio

Il marchio di qualità ecologica è assegnato a prodotti che rispettano i criteri relativamente a tutti i principali aspetti ambientali selezionati. Esso contiene informazioni destinate ai consumatori a norma dell'articolo 8 e secondo il seguente schema.

Il marchio comporta due parti: il riquadro 1 e il riquadro 2, come illustrato.

Il riquadro 2 contiene informazioni sui motivi per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica. Tali informazioni devono riguardare almeno uno e massimo tre criteri ambientali e saranno espresse succintamente in parole.

Esempio:

 

 

*

inquinamento dell'aria ridotto

 

 

 

 

*

basso consumo energetico

 

 

 

 

*

tossicità ridotta

 

 

 

 

I riquadri 1 e 2 figureranno insieme, ove possibile, ma laddove lo spazio è un fattore importante (prodotti di piccole dimensioni), si può omettere in alcuni casi il riquadro 2, a condizione che l'intero marchio appaia su altre domande relative allo stesso prodotto. Per esempio, il riquadro 1 può figurare da solo sul prodotto se l'intero marchio è riportato altrove sulla confezione, sul foglio illustrativo o su altro materiale presente nel punto di vendita.

 

Principi procedurali per la fissazione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica

Per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica, nonché la valutazione e la verifica di conformità dei requisiti connessi a tali criteri, si applicano i seguenti principi.

1. Coinvolgimento delle parti interessate

a) In seno al comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica è istituito un gruppo di lavoro specifico che riunisce le parti interessate di cui all'articolo 15 e gli organi competenti di cui all'articolo 14 al fine di stabilire i criteri relativi al marchio di qualità ecologica per ciascun gruppo di prodotti.

b) Le parti interessate saranno coinvolte nella procedura di identificazione e selezione dei principali aspetti ambientali, e soprattutto nelle seguenti fasi:

i) studio di fattibilità e di mercato;

ii) criteri attinenti al ciclo di vita;

iii) analisi dei miglioramenti;

iv) proposta di criteri.

Sarà fatto ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'unanimità nel corso della procedura, fermo restando l'obiettivo di assicurare un alto livello di protezione ambientale.

Un documento di lavoro che riassuma i principali risultati di ciascuna fase sarà redatto e distribuito in tempo ai partecipanti prima delle riunioni del gruppo di lavoro specifico.

2. Consultazione aperta e trasparenza

a) Sarà redatta e pubblicata una relazione finale che illustri i principali risultati. Saranno messi a disposizione degli interessati documenti provvisori che riflettano i risultati delle diverse fasi di lavoro e i relativi commenti saranno presi in considerazione.

b) Sul contenuto della relazione sarà effettuata una consultazione aperta. Prima della presentazione dei criteri al comitato, dev'essere previsto un periodo di almeno 60 giorni entro il quale presentare osservazioni sul progetto di criteri, a norma della procedura stabilita all'articolo 17. Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione. Su richiesta, saranno fornite informazioni sull'esito delle osservazioni presentate.

c) La relazione comprenderà una sintesi e gli allegati con i calcoli dettagliati relativi agli inventari.

3. Riservatezza

Deve essere garantita la tutela delle informazioni riservate fornite da privati, organizzazioni pubbliche, imprese private, gruppi di interesse, parti interessate o altre fonti.

 

Diritti

1. Spese per l'esame del fascicolo

Una richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica sarà soggetta al pagamento di diritti connessi alle spese per l'esame del fascicolo. Verranno fissati un importo minimo e un importo massimo.

Nel caso dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo, e nel caso delle PMI [1], le spese amministrative sono ridotte almeno del 25%.

2. Diritti annuali

Ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica corrisponde diritti annuali per l'utilizzazione del marchio all'organismo competente che lo ha concesso.

Il periodo coperto dal diritto inizia dalla data di assegnazione del marchio di qualità ecologica al richiedente.

Il diritto annuale sarà calcolato in base al volume annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea del prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica. Verranno fissati un importo minimo e un importo massimo.

Nel caso dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo, e nel caso delle PMI [1], il diritto annuale è ridotto almeno del 25%.

Ai richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS o ISO 14001 possono essere concesse ulteriori riduzioni dei diritti annuali.

Altre riduzioni, purché adeguate, dei diritti annuali possono essere concesse a norma dell'articolo 17.

3. Costi delle prove e delle verifiche

Le spese per l'esame del fascicolo e i diritti annuali non comprendono i costi relativi alle prove e alle verifiche che potrebbero essere necessari per i prodotti oggetto della domanda di assegnazione del marchio. I richiedenti prenderanno interamente a carico tali costi.

Nel definire i requisiti in materia di valutazioni e verifiche occorre attenersi all'obiettivo di una rigorosa riduzione dei costi al minimo, per facilitare in particolare la partecipazione delle PMI al sistema comunitario del marchio di qualità ecologica e contribuire così a una migliore diffusione del marchio stesso.

__________

[1] Come definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione.


Reg. (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

 

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114. Entrato in vigore il 27 aprile 2001.

(2)  Si vedano la raccomandazione 2001/680/CE, la decisione 2001/681/CE e la raccomandazione 2003/532/CE, relative agli orientamenti per l'attuazione del presente regolamento.

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 20 dicembre 2000,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del trattato stabilisce che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in tutta la Comunità uno sviluppo sostenibile e che la risoluzione del 1° febbraio 1993 sottolinea l'importanza di tale sviluppo sostenibile.

(2) Il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale è stata approvata con la risoluzione del 10 febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilità delle organizzazioni per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità.

(3) Il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" invita ad ampliare la serie di strumenti nel settore della protezione ambientale e a usare meccanismi di mercato per impegnare le organizzazioni ad adottare un approccio attivo e preventivo nel settore, che non si limiti al rispetto di tutte le disposizioni regolamentari pertinenti in materia di ambiente.

(4) La Commissione dovrebbe promuovere un'impostazione coerente tra gli strumenti legislativi elaborati a livello comunitario nel settore della protezione ambientale.

(5) Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit ha mostrato la sua efficacia nel promuovere miglioramenti delle prestazioni ambientali dell'industria.

(6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 andrebbe usata per potenziare la capacità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) di migliorare le prestazioni ambientali complessive delle organizzazioni.

(7) EMAS dovrebbe essere messo a disposizione di tutte le organizzazioni che hanno un impatto ambientale e fornire loro i mezzi per gestire tale impatto e migliorare le loro prestazioni ambientali complessive.

(8) In conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'efficacia di EMAS nel migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni europee può essere meglio realizzata a livello comunitario; il presente regolamento si limita a garantire un'attuazione omogenea di EMAS nella Comunità stabilendo regole, procedure e requisiti essenziali comuni per EMAS e lascia agli Stati membri le misure che possono essere meglio attuate a livello nazionale.

(9) Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate a partecipare a EMAS su base volontaria e possono ottenere un vantaggio in termini di controllo regolamentare, di risparmio sui costi e di immagine pubblica.

(10) È importante che le piccole e medie imprese partecipino ad EMAS e che la loro partecipazione sia promossa facilitando l'accesso all'informazione, ai fondi di sostegno esistenti e alle istituzioni pubbliche, nonché attraverso l'istituzione o la promozione di misure di assistenza tecnica.

(11) Le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere usate dalla Commissione per valutare la necessità di elaborare misure specifiche per una maggiore partecipazione delle organizzazioni, soprattutto le piccole e medie imprese, ad EMAS.

(12) La trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che applicano sistemi di gestione ambientale sono potenziate se il loro sistema di gestione, il programma di audit e la dichiarazione ambientale sono esaminati per verificare che corrispondano ai pertinenti requisiti del presente regolamento e se la dichiarazione ambientale e i suoi successivi aggiornamenti sono convalidati da verificatori ambientali accreditati.

(13) È pertanto necessario garantire e migliorare costantemente la competenza dei verificatori ambientali prevedendo un sistema di accreditamento indipendente e neutrale mediante una formazione permanente e un'adeguata sorveglianza delle loro attività per garantire la credibilità generale di EMAS. Di conseguenza, dovrebbe crearsi una stretta cooperazione tra gli organismi nazionali di accreditamento.

(14) Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate ad elaborare e rendere disponibili dichiarazioni ambientali su base periodica per informare il pubblico ed altri soggetti interessati sulle loro prestazioni ambientali.

(15) Gli Stati membri potrebbero istituire incentivi per incoraggiare le organizzazioni a partecipare a EMAS.

(16) La Commissione dovrebbe fornire ai paesi candidati all'adesione sostegno tecnico nella creazione delle strutture necessarie per l'attuazione dell'EMAS.

(17) In aggiunta ai requisiti generali del sistema di gestione ambientale, EMAS attribuisce un particolare significato ai seguenti elementi: conformità giuridica, miglioramento delle prestazioni ambientali, nonché comunicazione esterna e partecipazione dei lavoratori.

(18) La Commissione dovrebbe adeguare gli allegati al presente regolamento, fatto salvo l'allegato V, riconoscere le norme europee e internazionali concernenti questioni ambientali pertinenti a EMAS, ed elaborare orientamenti di concerto con i soggetti interessati a EMAS ai fini di un'applicazione coerente dei requisiti EMAS negli Stati membri. Nell'elaborare tali orientamenti, la Commissione dovrebbe tener conto della politica ambientale della Comunità ed in particolare della normativa comunitaria e, se del caso, degli impegni internazionali.

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente atto sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(20) Il presente regolamento dovrebbe essere rivisto, se del caso, alla luce dell'esperienza acquisita dopo un certo periodo di funzionamento.

(21) Le istituzioni europee dovrebbero cercare di adottare i principi sanciti nel presente regolamento.

(22) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1836/93 che è pertanto abrogato,

hanno adottato il presente regolamento:

 

(3)  Pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 1998, n. C 400 e G.U.C.E. 25 luglio 2000, n. C 212 E.

(4)  Pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1999, n. C 209.

(5)  Parere 15 aprile 1999 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. C 219) confermato il 6 maggio 1999 (G.U.C.E. 1 ottobre 1999, n. C 279), posizione comune 28 febbraio 2000 del Consiglio (G.U.C.E. 8 maggio 2000, n. C 128) e decisione 6 luglio 2000 del Parlamento europeo. Decisione 14 febbraio 2001 del Parlamento europeo e decisione 12 febbraio 2001 del Consiglio.

 

Articolo 1 Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi.

1. È istituito un sistema comunitario di ecogestione e audit, in appresso denominato "EMAS", al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.

2. L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

a) l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale come indicato nell'Allegato I;

b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia di tali sistemi come indicato nell'Allegato I;

c) l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati;

d) la partecipazione attiva dei dipendenti all'organizzazione nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato tale da rendere possibile la partecipazione attiva ai compiti di cui alla lettera a). Su loro richiesta, partecipano anche i rappresentanti dei dipendenti.

Articolo 2 Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "politica ambientale": obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impegno a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali;

b) "miglioramento continuo delle prestazioni ambientali": processo di miglioramento, di anno in anno, dei risultati misurabili del sistema di gestione ambientale relativi alla gestione da parte di un'organizzazione dei suoi aspetti ambientali significativi in base alla sua politica e ai suoi obiettivi e ai target ambientali; questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività;

c) "prestazione ambientale": i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione;

d) "prevenzione dell'inquinamento": impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali;

e) "analisi ambientale": esauriente analisi iniziale dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione (allegato VII);

f) "aspetto ambientale": elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente (allegato VI); un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo;

g) "impatto ambientale": qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante in tutto o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;

h) "programma ambientale": descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze;

i) "obiettivo ambientale": obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile;

j) "target ambientale": requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi;

k) "sistema di gestione ambientale": parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale;

l) "audit ambientale": strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:

i) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;

ii) valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e le target ambientali dell'organizzazione (allegato II);

m) "ciclo di audit": periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit (allegato II);

n) "revisore": individuo o gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione dell'organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, delle competenze di cui all'allegato II, punto 2.4 e sufficientemente indipendente dall'attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

o) "dichiarazione ambientale": le informazioni di cui all'allegato III, punto 3.2, lettere da a) a g);

p) "soggetto interessato": individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un'organizzazione;

q) "verificatore ambientale": qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento secondo le condizioni e le procedure di cui all'articolo 4;

r) "sistema di accreditamento": sistema per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal presente regolamento a tale sistema;

s) "organizzazione": società, azienda, impresa, autorità o istituzione, o parte o combinazione di essi, con o senza personalità giuridica pubblica o privata, che ha amministrazione e funzioni proprie.

L'entità da registrare come organizzazione ai sensi di EMAS è concordata con il verificatore ambientale e, se del caso, con gli organismi competenti tenendo conto degli orientamenti della Commissione, stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola entità da considerare corrisponde a un sito. In circostanze eccezionali riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, l'entità da considerare per la registrazione EMAS può essere inferiore a un sito, come ad esempio, una suddivisione con funzioni proprie.

t) "sito": tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

u) "organismi competenti": gli organismi nazionali, regionali o locali, designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

 

Articolo 3

Partecipazione a EMAS.

1. La partecipazione a EMAS è aperta a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali complessive.

2. Per la registrazione EMAS un'organizzazione deve:

a) effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, conformemente all'allegato VII relativamente alle questioni figuranti nell'allegato VI, e alla luce dell'esito di tale analisi, attuare un sistema di gestione ambientale che soddisfi tutti i requisiti di cui all'allegato I, in particolare il rispetto della legislazione ambientale in materia.

Tuttavia, le organizzazioni che hanno un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto ai sensi dell'articolo 9, non hanno necessità di svolgere un'analisi ambientale formale per passare all'applicazione di EMAS se le informazioni necessarie per identificare e valutare gli aspetti ambientali dell'allegato VI sono fornite dal sistema di gestione ambientale certificato;

b) effettuare o far effettuare, conformemente ai requisiti dell'allegato II, audit ambientali che siano impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;

c) elaborare una dichiarazione ambientale conformemente all'allegato III, punto 3.2, nella quale sia riservata un'attenzione particolare ai risultati dell'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo della sua prestazione ambientale e nella quale si tenga conto delle necessità in materia di informazione dei soggetti interessati;

d) aver fatto esaminare la sua analisi ambientale, ove applicabile, il sistema di gestione, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento e fare convalidare da parte del verificatore ambientale la dichiarazione ambientale per garantire il rispetto dei requisiti dell'allegato III;

e) trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'organizzazione che chiede la registrazione e, dopo la registrazione, metterla a disposizione del pubblico.

3. Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:

a) far verificare il sistema di gestione ambientale e il programma di audit conformemente ai requisiti dell'allegato V, punto 5.6;

b) trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE, e qualora non siano previste modifiche operative significative nel sistema di gestione ambientale.

 

Articolo 4

Sistema di accreditamento.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'accreditamento di verificatori ambientali indipendenti e per la sorveglianza delle loro attività. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle istituzioni di accreditamento esistenti o agli organismi competenti di cui all'articolo 5 o designare o istituire qualsiasi altro organismo dotato di uno status appropriato.

Gli Stati membri provvedono affinché la composizione di questi sistemi sia tale da garantire la loro indipendenza e imparzialità nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché questi sistemi siano pienamente operativi entro 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri garantiscono un'adeguata consultazione dei soggetti interessati nell'istituire e orientare i sistemi di accreditamento.

4. L'accreditamento dei verificatori ambientali e la sorveglianza delle loro attività si svolgono conformemente i requisiti dell'allegato V.

5. I verificatori ambientali accreditati in uno Stato membro possono svolgere attività di verifica in qualsiasi altro Stato membro conformemente alle disposizioni dell'allegato V. L'inizio dell'attività di verifica è notificato allo Stato membro in cui essa avviene e detta attività è soggetta alla sorveglianza del sistema di accreditamento del suddetto.

6. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in forza del presente articolo e comunicano le pertinenti modifiche apportate alle strutture e alle procedure dei sistemi di accreditamento.

7. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, promuove la collaborazione fra gli Stati membri, al fine, in particolare, di evitare incongruenze fra l'allegato V e i criteri, le condizioni e le procedure che gli organismi nazionali di accreditamento applicano per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali al fine di garantirne una qualità omogenea.

8. Gli organismi di accreditamento istituiscono un forum composto da tutti gli organismi di accreditamento con il compito di fornire alla Commissione gli elementi e i mezzi per adempiere ai suoi obblighi di cui al paragrafo 7. Il forum si riunisce almeno una volta all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione.

Il forum elabora, se del caso, orientamenti su questioni concernenti l'accreditamento, la competenza e la sorveglianza dei verificatori. I documenti di orientamento elaborati sono sottoposti alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Ai fini di uno sviluppo armonizzato del funzionamento degli organismi di accreditamento e del processo di verifica in tutti gli Stati membri, il forum elabora procedure per un processo di valutazione inter pares volto ad assicurare che i sistemi di accreditamento degli Stati membri rispettino le disposizioni del presente regolamento. Una relazione delle attività inter pares è trasmessa alla Commissione, che la fa pervenire per informazione al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e la porta a conoscenza del pubblico.

 

Articolo 5

Organismi competenti.

1. Ogni Stato membro designa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo competente responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, e ne informa la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione degli organismi competenti sia tale da garantirne l'indipendenza ed imparzialità e che essi applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento.

3. Gli Stati membri elaborano linee guida per la sospensione e la cancellazione della registrazione delle organizzazioni, ad uso degli organismi competenti. Gli organismi competenti elaborano in particolare di procedure per:

- l'esame delle osservazioni dei soggetti interessati sulle organizzazioni registrate, e

- il rifiuto di registrazione, la cancellazione o la sospensione di organizzazioni dalla registrazione.

4. L'organismo competente è responsabile della registrazione EMAS delle organizzazioni. Esso ne controlla quindi l'inserzione e la permanenza nel registro.

5. Gli organismi competenti di tutti gli Stati membri si riuniscono almeno una volta all'anno e alle riunioni partecipa un rappresentante della Commissione. L'obiettivo di queste riunioni è garantire la coerenza delle procedure concernenti la registrazione EMAS delle organizzazioni, comprese la sospensione e la cancellazione della registrazione. Gli organismi competenti introducono un processo di valutazione inter pares per sviluppare una comprensione comune del loro approccio pratico in materia di registrazione. Una relazione delle attività inter pares è trasmessa alla Commissione che la fa pervenire per informazione al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e la rende pubblica.

 

Articolo 6

Registrazione delle organizzazioni.

La registrazione delle organizzazioni è a cura degli organismi competenti nei seguenti casi:

1. Se un organismo competente

- ha ricevuto una dichiarazione ambientale convalidata, e

- ha ricevuto dall'organizzazione un modulo compilato che comprende almeno le informazioni contenute nell'allegato VIII, e

- ha ricevuto gli eventuali diritti di registrazione che possono essere dovuti ai sensi dell'articolo 16, e

- ha appurato, sulla base degli elementi ricevuti, e in particolare attraverso la richiesta all'autorità competente in materia di controllo di informazioni sul fatto che l'organizzazione ottemperi alla legislazione ambientale applicabile, che l'organizzazione soddisfa tutti i requisiti del presente regolamento,

esso registra l'organizzazione richiedente e le assegna un numero di registrazione. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione che quest'ultima figura nel registro.

2. Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza da un organismo di accreditamento che mostri come le attività del verificatore non siano state svolte in maniera tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento da parte dell'organizzazione candidata, la registrazione è, a seconda dei casi, rifiutata o sospesa fino a quando non sia adeguatamente attestata conformità dell'organizzazione a EMAS.

3. Se un'organizzazione non presenta all'organismo competente entro tre mesi dalla data in cui ciò le è stato richiesto:

- gli aggiornamenti annuali convalidati della dichiarazione ambientale, o

- un modulo compilato dall'organizzazione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato VIII, o

- gli eventuali diritti di registrazione,

l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate.

4. Se in qualsiasi momento un organismo competente stabilisce, in base a prove ricevute, che l'organizzazione non rispetta più una o più condizioni del presente regolamento, l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza.

Se un organismo competente è informato dall'autorità competente in materia di controllo che l'organizzazione ha violato le pertinenti disposizioni regolamentari concernenti la tutela dell'ambiente, esso rifiuta la registrazione di detta organizzazione o la sospende dal registro, a seconda dei casi.

5. Il rifiuto di registrazione, la sospensione o la cancellazione delle organizzazioni dal registro comportano la consultazione dei soggetti interessati in modo che l'organismo competente disponga degli elementi necessari per prendere la sua decisione. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate e della discussione con l'autorità competente in materia di controllo.

6. Il rifiuto o la sospensione sono revocati se l'organismo competente riceve informazioni convincenti che l'organizzazione soddisfa i requisiti di EMAS o riceve dall'autorità competente in materia di controllo informazioni convincenti del fatto che è stato posto rimedio alla violazione e che l'organizzazione ha adottato provvedimenti soddisfacenti per garantire che essa non si ripeterà.

 

Articolo 7

Elenco delle organizzazioni registrate e dei verificatori ambientali.

1. L'organismo di accreditamento elabora, controlla e aggiorna un elenco di verificatori ambientali e il loro ambito di accreditamento nei rispettivi Stati membri e comunica ogni mese alla Commissione e all'organismo competente, direttamente o attraverso le autorità nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco.

2. Gli organismi competenti elaborano e tengono un elenco delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri che aggiornano mensilmente. Gli organismi competenti comunicano ogni mese alla Commissione, direttamente o attraverso le autorità nazionali, così come deciso dallo Stato membro interessato, le modifiche a questo elenco e possono organizzare presso la rete di organismi locali delegati un sistema di scambio di informazioni ripartito per settori economici e aree di competenza.

3. Il registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate in EMAS è tenuto dalla Commissione che lo mette a disposizione del pubblico.

 

Articolo 8

Logo.

1. Le organizzazioni che partecipano a EMAS possono utilizzare il logo che figura nell'allegato IV solo se sono in possesso di una valida registrazione EMAS. Specifiche tecniche relative alla riproduzione del logo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e pubblicate dalla Commissione.

2. Il logo EMAS può essere usato dalle organizzazioni nei casi seguenti:

a) sulle informazioni convalidate, così come descritto all'allegato III, punto 3.5 in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo di cui all'allegato IV);

b) sulle dichiarazioni ambientali convalidate (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo, di cui all'allegato IV);

c) sulle intestazioni di lettere dell'organizzazione registrata (in tal caso deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);

d) sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione EMAS (in tal modo deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);

e) sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi, solo in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche dei prodotti.

3. Il logo non può essere usato nei casi seguenti:

a) sui prodotti o i loro imballaggi,

b) in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi.

La Commissione esamina tuttavia, nel quadro della valutazione prevista all'articolo 15, paragrafo 3, in quali circostanze eccezionali il logo possa essere usato e, per questi casi essa adotta secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, norme per evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti.

 

Articolo 9

Rapporti con le norme europee e internazionali.

1. Le organizzazioni che applicano, per questioni ambientali rilevanti ai fini di EMAS, norme europee o internazionali per le quali hanno ottenuto, secondo opportune procedure di certificazione, un certificato di conformità, sono ritenute essere in possesso dei corrispondenti requisiti del presente regolamento a condizione che:

a) le norme siano riconosciute dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2;

b) i requisiti per l'accreditamento degli organismi di certificazione siano riconosciuti dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2.

I riferimenti delle norme riconosciute (comprese le sezioni di EMAS cui si applicano) e i requisiti per l'accreditamento riconosciuti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Per consentire la registrazione EMAS delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, le organizzazioni interessate devono dimostrare al verificatore la conformità ai requisiti non coperti dalle norme riconosciute.

 

Articolo 10

Rapporti con altre normative in materia ambientale nella Comunità.

1. L'EMAS non pregiudica:

a) la normativa comunitaria, o

b) le leggi nazionali o le norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario, né

c) i doveri delle organizzazioni derivanti da tali leggi e norme relativamente ai controlli ambientali.

2. Gli Stati membri dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS, ottenuta conformemente al presente regolamento, nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale la fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate al riguardo. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio, non appena ne dispone e quanto meno su base triennale.

 

Articolo 11

Promozione della partecipazione delle organizzazioni, in particolare delle piccole e medie imprese.

1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione delle organizzazioni a EMAS e, in particolare, valutano la necessità di garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI)

- facilitando l'accesso alle informazioni, ai fondi di sostegno, alle istituzioni pubbliche e ai pubblici appalti, salve le norme comunitarie in materia di pubblici appalti;

- stabilendo o promuovendo misure di assistenza tecnica, soprattutto in connessione con iniziative di opportuni soggetti professionali o punti di contatto locali (ad esempio, autorità locali, camere di commercio, associazioni professionali o di categoria);

- assicurandosi che spese ragionevoli di registrazione incoraggino una maggior partecipazione.

Per promuovere la partecipazione delle PMI comprese quelle concentrate in aree geografiche ben definite, le autorità locali, di concerto con le associazioni di settore, le camere di commercio e i soggetti interessati, possono fornire assistenza per identificare gli impatti ambientali significativi. Le PMI possono usare queste informazioni per definire il loro programma ambientale e stabilire gli obiettivi e i target del loro sistema di gestione EMAS. Inoltre possono essere elaborati a livello regionale o nazionale programmi per incoraggiare la partecipazione delle PMI, come un percorso graduale che si concluda con la registrazione EMAS. Il sistema deve funzionare in modo da evitare eccessivi oneri amministrativi per i partecipanti, in particolare le piccole organizzazioni.

2. Per incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni a EMAS, la Commissione e altre istituzioni della Comunità nonché altre autorità pubbliche a livello nazionale dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS nel definire i criteri per le loro politiche in materia di acquisizione pubblica di beni o servizi fatto salvo il diritto comunitario.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al Parlamento europeo e al Consiglio non appena ne dispone e quanto meno su base triennale.

 

Articolo 12

Informazione.

1. Ogni Stati membro prende le opportune misure per garantire che:

a) le organizzazioni siano informate del contenuto del presente regolamento,

b) il pubblico sia informato degli obiettivi e degli elementi principali dell'EMAS.

Se del caso, gli Stati membri ricorrono, in collaborazione, tra l'altro, con le associazioni imprenditoriali e di difesa dei consumatori, le organizzazioni ambientaliste, i sindacati e gli enti locali, in particolare, a pubblicazioni professionali, riviste locali, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo a promuovere una sensibilizzazione generalizzata su EMAS.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in virtù del presente articolo.

3. La Commissione è responsabile della promozione di EMAS a livello comunitario. In particolare essa esamina, in consultazione con i membri del comitato di cui all'articolo 14 paragrafo 1, la possibilità di divulgare le migliori pratiche attraverso canali e mezzi appropriati.

 

Articolo 13

Infrazioni.

Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti legali o amministrativi in caso di inosservanza del disposto del presente regolamento e li comunicano alla Commissione.

 

Articolo 14

Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 15

Revisione.

1. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina EMAS alla luce dell'esperienza acquisita durante il suo funzionamento e degli sviluppi internazionali e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio opportune modifiche.

2. Tutti gli allegati del presente regolamento, tranne l'allegato V, sono adeguati dalla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, alla luce dell'esperienza acquisita con il funzionamento di EMAS e secondo le necessità individuate per gli orientamenti sui requisiti EMAS.

3. Non più tardi di cinque anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione in particolare esamina, in collaborazione con gli Stati membri, l'uso, il riconoscimento e l'interpretazione del logo EMAS, specialmente da parte del pubblico e di altri soggetti interessati, e valuta l'eventuale necessità di rivedere il logo e le prescrizioni sul suo uso.

 

Articolo 16

Costi e diritti.

1. Secondo modalità stabilite dagli Stati membri può essere predisposto un sistema di diritti per le spese amministrative sostenute per le procedure di registrazione delle organizzazioni e per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali nonché per altre spese connesse di EMAS.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure varate in virtù del presente articolo.

 

Articolo 17

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1836/93.

1. Il regolamento (CEE) n. 1836/93 è abrogato alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento secondo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. I sistemi di accreditamento e gli organismi competenti nazionali istituiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1836/93 restano in vigore. Gli Stati membri modificano le procedure seguite dai sistemi di accreditamento e dagli organismi competenti in relazione alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che questi sistemi siano pienamente operativi entro i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I verificatori ambientali accreditati conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/93 possono continuare a svolgere le loro attività nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

4. I Siti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 rimangono nel registro EMAS. I nuovi requisiti del presente regolamento applicabili alle organizzazioni sono accertati in occasione della verifica successiva di un sito. Se la verifica successiva deve essere effettuata prima del semestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la data della verifica seguente può essere rinviata di 6 mesi d'intesa con il verificatore ambientale e con gli organismi competenti.

5. I paragrafi 3 e 4 si applicano altresì ai verificatori ambientali accreditati e ai siti registrati a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1836/93, sempre che gli organismi responsabili dell'accreditamento e gli organismi competenti convengano che i verificatori e i siti registrati posseggono tutti i requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 e lo notifichino alla Commissione.

 

Articolo 18

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 19 marzo 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Lindh

 

Si omettono gli allegati

 

 



[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

[2]     Gli articoli 8-10 del decreto legislativo n. 300 del 1999 delineano quello che dovrebbe costituire il modello agenziale comune. Tuttavia, attualmente, le numerose agenzie istituite presentano natura e grado di autonomia differenti e non si uniformano a un modello organizzativo e funzionale omogeneo.

[3] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286.

[4] In particolare, l’VIII Commissione (Ambiente) ha espresso il proprio parere nella seduta del 9 maggio 2007.

[5]Nel sito internet dell’APAT si legge, infatti, che “l'APAT è integrata in un sistema a rete, il Sistema delle Agenzie Ambientali, che conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita Legge Regionale”.

 

[6] In proposito, cfr. G. Tonelli, Comunicare l’ambiente, Convenzione di Aahrus e D.Lgs. 195/2005 – 7 novembre 2006, disponibile all’indirizzo internet http://www.ermesambiente.it/comunicambiente/documenti/Tonelli.ppt.

[7] Per informazioni sulle attività svolte dall’APAT in questo settore si veda http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Servizi_per_l'Ambiente/Carte_geologiche/.

[8] L’articolo 01, comma 1, lettera b), del d.l. n. 496 tra le attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente include la raccolta sistematica, anche informatizzata, e l’integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali.

[9] Per approfondimenti, cfr. http://www.sinanet.apat.it.

[10] Si richiama l’interrogazione a risposta orale 3-02298 (a prima firma dell’on. Vallone) presentata  nell’ottobre 2005, nella quale si indica un organico dell’APAT di circa 1.330 dipendenti, così strutturati: 640 lavoratori con contratto a tempo indeterminato; 220 con contratto a tempo determinato; 470 con contratti atipici, dei quali 269 assunti per incarichi ed ex articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 75 stagisti-borsisti ed infine 126 collaboratori coordinati e continuativi.

[11] Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 496 fa riferimento alle attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale; alle attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03; alle attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici.