Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Emergenza rifiuti in Campania - A.C. 2826- D.L. 61/2007 - (Schede e normativa di riferimento)
Riferimenti:
AC n. 2826/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 203
Data: 25/06/2007
Descrittori:
CAMPANIA   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SCARICHI E DISCARICHE   SMALTIMENTO DI RIFIUTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
DL n. 61 del 11-MAG-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Emergenza rifiuti in Campania

A.C. 2826- D.L. 61/2007

 

 

(Schede e normativa di riferimento)

 

 

 

 

 

n. 203

 

 

25 giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: Am0087.doc


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali9

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni10

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  16

§      Formulazione del testo  17

Scheda introduttiva  19

§      Le recenti disposizioni recate dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263  19

§      La situazione emergenziale campana e le misure proposte e programmate per la sua soluzione  26

Scheda di lettura

§      Articolo 1 Apertura discariche e messa in sicurezza  33

§      Articolo 2 Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti37

§      Articolo 3 Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti41

§      Articolo 4 Consorzi di bacino  43

§      Articolo 5 Attuazione di misure emergenziali49

§      Articolo 6 Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province  51

§      Articolo 7 Tariffe  53

§      Articolo 8 Clausola di invarianza della spesa  55

§      Articolo 9 Piano per il ciclo integrato dei rifiuti57

§      Articolo 10 Entrata in vigore  61

Proposta di legge

§      A.C. 2826, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti65

Normativa di riferimento

§      L. 20 marzo 1865, n. 2248 Legge sul contenzioso amministrativo (All. E art. 7)89

§      R.D. 18 giugno 1931, n. 773  Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (art. 2)91

§      L. 24 febbraio 1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. (art. 5)93

§      L.R. 10 febbraio 1993, n. 10 Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania (art. 6)95

§      O.P.C.M. 25 febbraio 1999 Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica. (Ordinanza n. 2948).97

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 113 e 141).109

§      D.L. 30 novembre 2005 n. 245 Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.  (art. 1)115

§      D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale. (artt. 202 e 238)119

§      D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Testo originario)123

§      L. 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 commi 1108 e 1109)129

§      D.P.C.M. 25 gennaio 2007  Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania  131

§      D.L. 11 maggio 2007, n. 61 Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.133

§      O.P.C.M. 15 giugno 2007, n. 3596  Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3596).137

Documentazione allegata

§      Documentazione consegnata durante l’audizione svolta alla 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, nella seduta del 31 maggio 2007  141

§      Relazione territoriale stralcio sulla Campania, approvata dalla Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti (seduta del 13 giugno 2007)163

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C.2826

Numero del decreto-legge

11 maggio 2007, n. 61

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

Numero di articoli

 

§       testo originario

10

§       testo approvato dal Senato

10

Date

 

§       emanazione

11 maggio 2007

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

11 maggio 2007

§       approvazione del Senato

20 giugno 2007

§       assegnazione

22 giugno 2007

§       scadenza

10 luglio 2007

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

IV Commissione (Difesa)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

X Commissione (Attività produttive)

XI Commissione (Lavoro)

XII Commissione (Affari sociali)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge n. 61 del 2007, nel testo trasmesso dal Senato, reca interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

Esso si compone di dieci articoli.

L’articolo 1, nel testo trasmesso dal Senato, al comma 1, individua i seguenti siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani, fino alla cessazione dello stato di emergenza: Serre (in provincia di Salerno); Savignano Irpino (in provincia di Avellino); Terzigno (in provincia di Napoli); Sant'Arcangelo Trimonte (in provincia di Benevento). L’attivazione di tali siti può avvenire anche in deroga alla normativa vigente in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, ma nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente. I commi 2 e 3 limitano, rispettivamente, l’utilizzo del sito di Serre fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti (individuato dal Presidente della provincia di Salerno) e l’uso finale del sito di Terzigno, ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, per il solo recapito di frazione organica stabilizzata (FOS) ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo. Con riferimento a Terzigno, inoltre, al Commissario viene attribuito il compito di assicurare in particolare l’adozione delle necessarie misure di mitigazione ambientale, mediante la predisposizione di un piano da adottarsi di intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente.

L’articolo 2, sostanzialmente modificato dal Senato, al comma 1, novella l’articolo 3, comma 2, del precedente decreto-legge n. 263, in materia di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti. Esso in particolare demanda al Commissario delegato il compito di individuare – anche mediante affidamenti diretti in deroga alla normativa vigente – le soluzioni ottimali per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e per l’eventuale smaltimento delle balle di rifiuti prodotte dal 15 dicembre 2005. A tal fine, si prevede l’eventuale ricorso allo strumento della requisizione ai fini dell’utilizzazione di impianti, cave dimesse e discariche, anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria e, in tale ultimo caso, la sospensione dell’efficacia di tale provvedimento dall’adozione del provvedimento di requisizione fino alla cessazione dello stato di emergenza. La disposizione prevede inoltre in tali casi l’assunzione della gestione da parte del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza e l’adozione delle necessarie misure di protezione in relazione alla tutela della salute, dell’ambiente e all’eliminazione delle situazioni di pericolo. L’articolo 2 attribuisce poi al Commissario delegato il compito di assicurare la ricognizione delle cave dismesse della regione e selezionare quelle che non presentano profili di rischio ambientale e sanitario e impone allo stesso di sentire i Presidenti delle regioni confinanti, nel caso di discariche campane allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni. Il comma 2 della disposizione al fine di consentire anche l’espletamento dell’attività di presidio dei siti da destinare a discarica, eleva da quindici a trenta unità il personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato che può essere assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 245 del 2005.

L’articolo 3, al comma 1, vieta, in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica, la localizzazione di ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti nel territorio dell’area «Flegrea»[1], nonché nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede, invece – decorsi 20 giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande (riaperto ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3596 del 15 giugno 2007) – il divieto di localizzare ulteriori nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e la chiusura definitiva del sito di Difesa Grande.

L’articolo 4 prevede l’obbligo per i comuni campani di avvalersi in via esclusiva per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi di bacino (costituiti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 10 del 1993), che utilizzano i lavoratori assegnati in base all’ordinanza n. 2948 del 1999 (comma 1), facendo salvi, tuttavia, i contratti già stipulati e quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti (comma 2, modificato dal Senato). Il comma 3, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dal Senato, attribuisce al Commissario delegato il potere di proporre alla regione l’accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora questi ultimi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale per l’incremento dei livelli di raccolta differenziata e prescrive il raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, prevede la predisposizione da parte dei consorzi di appositi piani economico-finanziari, che spetta al Commissario delegato approvare.

L’articolo 5 attribuisce ai prefetti della regione Campania, per quanto di loro competenza e anche ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, il compito di assumere ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative previsti dal decreto e attuati dal Commissario delegato.

L’articolo 6, al comma 1 (modificato nel corso dell’esame presso ramo del Parlamento), prevede la nomina a sub-commissari dei Presidenti delle Province campane, con il compito di concorrere alla programmazione e all’attuazione delle iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale; al comma 2, dispone la conseguente abrogazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 263 del 2006 (che disciplinava la figura dei sub-commissari e prevedeva l’istituzione di una Commissione di cinque esperti nella soluzione delle emergenze ambientali); al comma 3, infine, prevede la possibilità di revoca della dichiarazione dello stato di emergenza anche in ambito provinciale attraverso successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato.

L’articolo 7, modificato dal Senato, prevede l’adozione immediata, da parte dei comuni della regione Campania, di iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della TARSU e della TIA (tariffa igiene ambientale), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari. L’inadempimento di tale obbligo nei termini previsti è sanzionato con lo scioglimento del consiglio comunale, a norma dell’articolo 141, comma 1, del T.U. sugli enti locali.

L’articolo 8 contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e, al fine del rispetto della medesima, prevede che il Commissario delegato provveda alle attività di sua pertinenza nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale e demanda al Ministero dell’economia il compito di monitorare gli oneri e di riferire bimestralmente al Parlamento in merito all’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

L’articolo 9, sostanzialmente modificato dal Senato, attraverso una novella all’articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, prevede l’adozione, da parte del Commissario delegato (entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica), del Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania; la medesima disposizione - oltre a prevedere che ai fini della redazione del Piano, il Commissario si avvalga di strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile e del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici - disciplina il contenuto del Piano e ne individua le finalità negli obiettivi di raccolta differenziata, nella piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti, nell’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, in metodi di trattamento biologico e in un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria. L’ultimo periodo dell’articolo 9 demanda al Commissario il compito di assicurare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, l’individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio e per la messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità.

L’articolo 10, infine, dispone l’immediata entrata in vigore del decreto.

Relazioni allegate

Il decreto-legge è accompagnato dalla relazione illustrativa del Governo e dal testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge (previsto dall’articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127) (A.S. 1566). La relazione illustrativa precisa che il decreto non è corredato della relativa relazione tecnica atteso che l’adozione dello stesso determina invarianza di spesa.

 

Si segnala che nella seduta del 6 giugno della Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha depositato l’allegata relazione tecnica che fornisce in particolare elementi circa le attuali disponibilità presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La materia della gestione dei rifiuti nella regione Campania è stata da ultimo disciplinata dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290). Tale decreto-legge rappresenta un punto di discontinuità nella gestione dell’emergenza rispetto ai precedenti provvedimenti d’urgenza[2], dando avvio di una nuova fase gestionale.

Per un approfondimento del decreto-legge n. 263 del 2006 si rinvia alla scheda introduttiva.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Non sembrano esservi profili problematici in relazione ai presupposti di necessità e urgenza del decreto.

Il decreto-legge infatti prevede una serie di misure volte a fronteggiare le difficoltà legate alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, difficoltà testimoniate dal perdurare dello stato di emergenza nella Regione (prorogato al 31 dicembre 2007 con il DPCM 25 gennaio 2007).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, nel complesso rispettoso dei principi costituzionali relativi alla ripartizione della funzione legislativa tra Stato e Regioni, contiene disposizioni in materia di rifiuti, materia che rientra nell’ambito della materia ambientale, assegnata dall’articolo 117 comma 1 lettera s) alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si segnala la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge che, attraverso una novella all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 263, prevede che il Commissario possa utilizzare, anche tramite requisizione, gli impianti, le cave dimesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.

In tale ultimo caso, il testo novellato richiedeva la previa revoca del provvedimento di sequestro; il nuovo testo, invece, dispone direttamente la sospensione dell’efficacia di tale provvedimento dall’adozione del provvedimento di requisizione fino alla cessazione dello stato di emergenza.

 

Sul punto, si richiama l’osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato (seduta del 5 giugno 2007) circa la necessità di valutare con particolare attenzione, tendendo laddove possibile a soluzioni alternative, “le situazioni dei siti assoggettati a provvedimenti della magistratura per indagini penali in corso, o comunque a provvedimenti che ne abbiano inibito in tutto o in parte l’utilizzazione a fini di discarica”. Nella medesima seduta il relatore sul provvedimento aveva evidenziato “le ingerenze potenzialmente non lievi che si determinerebbero sull’attività dell’autorità giudiziaria nel caso di utilizzo, ai sensi dell’articolo 2, di impianti sottoposti a provvedimenti di sequestro”.

Si segnala, inoltre, che nella seduta dell’assemblea del Senato del 21 giugno, il Governo ha accolto un ordine del giorno, che lo impegna a presentare alle competenti commissioni parlamentari, prima dell'eventuale apertura delle discariche sottoposte a provvedimento di sequestro giudiziario, una relazione tecnica che accerti le volumetrie disponibili, la salvaguardia ambientale nonché della salute.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto-legge riguardano, in modo omogeneo, la materia della gestione dei rifiuti nella Regione Campania.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista della compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente[3], il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato la strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti, che comprende una comunicazione[4]e una proposta di direttiva[5] per modernizzare la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE.

La strategia individua un obiettivo a lungo termine che mira a fare dell’Europa una società che ricicla, cerca di contenere la produzione di rifiuti e trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. Per realizzare tale obiettivo saranno sfruttate le conoscenze generate dalla strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali[6], adottata nella medesima data. L’attenzione è focalizzata sul concetto di ciclo di vita[7] nella politica di gestione dei rifiuti.

In tale contesto, la proposta di direttiva intende ottimizzare le disposizioni della direttiva 75/442/CEE, meglio conosciuta come direttiva quadro sui rifiuti, senza peraltro modificarne la struttura essenziale e le disposizioni principali. Ciò che si propone non è una revisione radicale, ma piuttosto un miglioramento e un adeguamento della direttiva.

La strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti individua infatti tre motivi principali che giustificano tale revisione.

In primo luogo, alcune definizioni contenute nella direttiva 75/442/CEE non sono risultate sufficientemente chiare e hanno dato luogo a divergenze ed incertezze nell’interpretazione delle disposizioni principali della direttiva tra uno Stato membro e l’altro e, in alcuni casi, anche tra una regione e l’altra. Anche a seguito di questa situazione, si è reso spesso necessario l’intervento della Corte di giustizia delle Comunità europee, che in numerose cause è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione della direttiva. Tutto ciò ha creato notevoli difficoltà per gli operatori economici e le autorità competenti. La mancanza di certezza giuridica riguarda principalmente la definizione di rifiuto e la distinzione tra recupero e smaltimento. La proposta di revisione introduce dunque definizioni più chiare o, a seconda dei casi, linee guida interpretative per chiarire la questione a livello comunitario.

In secondo luogo, la strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti imposta in maniera nuova la politica sui rifiuti per adattarla maggiormente alla situazione attuale, nella quale gran parte delle principali operazioni di gestione dei rifiuti è ormai disciplinata dalla legislazione ambientale. È dunque importante che la direttiva quadro sui rifiuti si adegui a questa nuova impostazione. Tutto ciò implica una serie di modifiche, la principale delle quali è l’introduzione di un obiettivo ambientale. La maggior parte delle direttive in materia ambientale prevede oggi un obiettivo di questo genere, che serve ad orientare la direttiva verso una finalità ben precisa. Per quanto riguarda la proposta in esame, l’obiettivo ambientale orienta la direttiva verso la riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti, tenendo conto dell’intero ciclo di vita. Un altro aspetto importante di questo cambiamento di strategia è il passaggio ad un approccio maggiormente basato sulle norme. La proposta rafforza infatti la normazione in una serie di settori, mediante l’applicazione di norme minime e di definizioni precise di recupero, nonché mediante l’introduzione di criteri per individuare quando un rifiuto cessa di essere tale. Ciò consentirà di adottare criteri per specifici flussi di rifiuti, in modo da garantire che i materiali riciclati non danneggino l’ambiente, e di ridurre l’onere amministrativo per gli operatori che producono materiali riciclati conformi a tali criteri.

Infine, la strategia evidenzia la necessità di semplificare il quadro normativo vigente. La proposta di direttiva prevede quindi:

Si segnala infine che la proposta di modifica della direttiva 75/442/CEE introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti. Secondo quanto rilevato dalla Commissione tale disposizione non avrà, probabilmente, un grande impatto diretto sotto il profilo ambientale, economico o sociale, anche se le ripercussioni potranno variare in funzione delle azioni intraprese, ma consentirà di concentrare l’attenzione dei responsabili politici a livello comunitario, nazionale e sub-nazionale sulla prevenzione, intensificando in tal modo le politiche di prevenzione dei rifiuti. La disposizione assicura peraltro la flessibilità necessaria a consentire l’elaborazione di soluzioni nazionali e locali capaci di sfruttare i vantaggi connessi alla prevenzione dei rifiuti.

Il Consiglio ambiente del 27 giugno 2006 ha approvato conclusioni con le quali accoglie favorevolmente la strategia tematica della Commissione. La proposta di direttiva è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo il 13 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di codecisione. Il Parlamento europeo ha proposto diversi emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione.

Nella medesima data il Parlamento europeo ha approvato anche una risoluzione sulla strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti, nella quale sottolinea che la completa attuazione dell’attuale legislazione comunitaria in materia di rifiuti e la sua applicazione omogenea in tutti gli Stati membri costituisce una priorità essenziale e lamenta come, nonostante la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, manchino molte misure e strumenti concreti di esecuzione previsti nel Sesto programma d’azione in materia di ambiente. A questo proposito il Parlamento invita la Commissione a:

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato complementare[8] per violazione del diritto comunitario con riferimento alla deroga alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui all’allegato I della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

Secondo la Commissione l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 in quanto:

·   ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 25 a 27 e comma 29, della legge 308 del 15 dicembre 2004, alcune sostanze o oggetti, che ai sensi della direttiva 75/442 sono da considerarsi rifiuti, vengono sottratti all’ambito della legislazione italiana sui rifiuti;

·   sono state adottate disposizioni volte a restringere l’ambito di applicazione della direttiva 75/442 in Italia, con riferimento alla definizione di rifiuto di cui all’articolo 1, lettera a) della medesima direttiva.

Secondo la Commissione, dall’invio del parere motivato nel dicembre 2005, l'Italia non ha ancora conformato la sua normativa alla legislazione dell'UE. Al contrario, il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, ha riconfermato tale normativa. E’ per queste ragioni che la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia.

 

Il 26 ottobre 2006 la Commissione ha presentato ricorso contro l’Italia alla Corte di giustizia[9], per essere venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 2, 5, 6, 10, 13 e 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti,  che è stata recepita nell’ordinamento italiano per mezzo del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003.

In particolare la Commissione rileva che:

·         l’articolo 15 del decreto legislativo in questione, relativo al prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica, non è conforme all’articolo 10 della direttiva, in quanto non  fa riferimento ad una durata del periodo successivo alla chiusura di almeno trenta anni;

·         l’articolo 12 e l’allegato II del decreto legislativo n. 36, nel trasporre le disposizioni della direttiva concernenti la chiusura e la gestione post-operativa delle discariche, non contengono una disposizione che stabilisca che il gestore debba notificare all’autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e debba conformarsi alla decisione dell’autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Pertanto la normativa italiana di attuazione non risulta conforme all’articolo 13, lettera c) della direttiva.

Nei confronti dell’Italia risultano avviate altre procedure di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dalla medesima direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE:

·         Il 2 maggio 2005 la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia[10] per essere venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 della citata direttiva. Secondo la Commissione l’Italia con l’articolo 10 della legge n. 93 del 2001 e l'articolo 1, commi 17 e 19, della legge n. 443 del 2001 ha escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti.

·         Il 23 marzo 2005 la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia[11]per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della citata direttiva; dell’articolo 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. La Commissione dichiara di essere venuta a conoscenza dell’esistenza sul territorio italiano di un elevato numero di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi. La Commissione ritiene che, fintanto che essa tollera la presenza di tali discariche, la Repubblica italiana violi gli obblighi derivanti dalle citate direttive. Inoltre, in relazione alle discariche già esistenti alla data del 16 luglio 2001, la mancanza di informazioni sui piani di riassetto che i gestori di tali discariche avrebbero dovuto presentare entro il 16 luglio 2002, porta la Commissione a considerare non esistenti tali piani di riassetto e le relative misure di autorizzazione e di eventuale chiusura delle discariche non rispondenti ai requisiti di legge.

·         Il 23 giugno 2005 la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia[12] ritenendo che la normativa nazionale di recepimento violi la citata direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. In particolare, la Commissione sostiene che l’articolo 14 del decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (convertito in legge n. 178 dell’8 agosto 2002) sia in contrasto con gli obblighi derivanti dall’articolo 1(a) della direttiva citata, poiché prevede che siano esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (che ha recepito la direttiva 75/442/CEE come modificata):

v      sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti non esplicitamente elencate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/97;

v      beni, sostanze o materiali residuali di produzione o di consumo, qualora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e che gli stessi non rechino pregiudizio all’ambiente, oppure, anche qualora venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest’ultimo non configuri un’operazione di recupero fra quelle elencate all’allegato C del decreto legislativo n. 22/97.

La Commissione è del parere che una siffatta esclusione costituisca un'indebita restrizione della nozione di rifiuto, e quindi dell'ambito d'applicazione della normativa italiana sulla gestione dei rifiuti. Di fatto, l'interpretazione prospettata dal legislatore italiano avrebbe per effetto una limitazione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva alle sole fattispecie identificate dalla normativa italiana, escludendone altre non prevedibili a priori che potrebbero invece esservi assoggettate ed in relazione alle quali un'interpretazione estensiva della nozione di rifiuto si renderebbe necessaria. Ciò, secondo la Commissione, si pone in contrasto con le disposizioni della direttiva, che non possono essere derogate da una norma di diritto interno.

Si segnala per altro che il citato articolo 14 del decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (convertito in legge n. 178 dell’8 agosto 2002) è stato abrogato dall’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si segnalano in particolare:

§         l’articolo 6, comma 1,  che prevede la nomina a sub-commissari dei Presidenti delle Province campane, al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali. La medesima disposizione, al comma 3, prevede la possibilità di revoca della dichiarazione dello stato di emergenza anche in ambito provinciale attraverso successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato;

§         l’articolo 7, che prevede l’adozione immediata, da parte dei comuni della regione Campania, di iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della TARSU e della TIA, siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari. L’inadempimento di tale obbligo nei termini previsti è sanzionato con lo scioglimento del consiglio comunale, a norma dell’articolo 141, comma 1, del T.U. sugli enti locali;

§         l’articolo 9, relativo al Piano per il ciclo integrato dei rifiuti, modificato presso l’altro ramo del Parlamento attraverso l’eliminazione della previsione secondo cui il nuovo Piano sostituisce il Piano regionale di gestione dei rifiuti. Nel testo della disposizione il coinvolgimento della Regione è previsto soltanto nella forma del parere della Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania (organismo presieduto dal Presidente della Regione Campania).

Attribuzione di poteri normativi

Si segnalano:

§         l’articolo 4, comma 3, che rinvia ad una specifica ordinanza commissariale contenente misure prescrittive per i consorzi in materia di incremento dei livelli di raccolta differenziata, la cui mancata adozione legittima la proposta del Commissario delegato di accorpamento ovvero scioglimento dei medesimi consorzi:

§         l’articolo 6, comma 3, che prevede la possibilità di revoca della dichiarazione dello stato di emergenza anche in ambito provinciale attraverso successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato.

Coordinamento con la normativa vigente

Si segnala che l’articolo 2, comma 1, prevede l’eventuale ricorso allo strumento della requisizione ai fini dell’utilizzazione di impianti, cave dimesse e discariche, anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria.

 

La requisizione costituisce esercizio di un potere di natura straordinaria, che trova il suo riferimento normativo nell’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (cd. legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo) e nell’art. 2 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che attribuiscono al Prefetto il potere di disporre della proprietà privata nel caso di urgenza e grave necessità pubblica.

 

Anche in relazione ai compiti attribuiti ai prefetti ai sensi del successivo articolo 5, occorre un chiarimento in ordine alla disciplina applicabile al procedimento di requisizione.

Formulazione del testo

In relazione alle modifiche apportate dal Senato all’articolo 1, comma 3, appare pleonastica la previsione secondo la quale il Commissario deve assicurare la ricomposizione morfologica del sito, dato che l’utilizzo del sito stesso è consentito solo per tale fine

Con riferimento all’articolo 2, comma 1, posto che il ricorso alla requisizione è meramente eventuale, qualora essa non abbia luogo, occorre un chiarimento circa:

§         il termine dal quale decorre la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti giudiziari di sequestro, ai sensi del secondo periodo del capoverso 2;

§         l’applicabilità dell’ultimo periodo del capoverso 2 che attribuisce al Commissario, preliminarmente alla requisizione, il compito di assicurare la ricognizione delle cave dismesse della regione e a selezionare quelle che non presentano profili di rischio ambientale e sanitario.

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 3-bis, occorrerebbe chiarire la formulazione della norma, al fine di esplicitare la finalità dei piani economico-finanziari che spetta ai consorzi predisporre.


Scheda introduttiva

Le recenti disposizioni recate dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263

Vengono di seguito brevemente illustrate le disposizioni del decreto-legge n. 263/2006, nonché delle norme ad esso correlate contenute nelle recenti ordinanze di protezione civile emanate per la gestione dell’emergenza, evidenziando quelle che presentano una qualche attinenza con le disposizioni del decreto-legge oggetto di conversione.

Le disposizioni introdotte dai decreti legge nn. 14 e 245 del 2005 vengono invece analizzate solo nel commento dell’articolato.

Le ragioni di una tale scelta risiedono, da un lato, nel fatto che una approfondita analisi, cui si rinvia, della normativa precedente l’emanazione del decreto-legge n. 263/2006 (convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290) e dei relativi provvedimenti di attuazione, per la gestione dell’emergenza, è stata svolta dalla Corte dei conti[13], dall’altro lato, nel fatto che il citato DL n. 263/2006 rappresenta un punto di discontinuità nella gestione dell’emergenza, che ha visto l’avvio di una nuova fase gestionale.

Disposizioni organizzative

L’art. 1, comma 1, di tale decreto, infatti, ha previsto l’assegnazione al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

La disposizione recata dal comma 1 si è resa necessaria in seguito alle dimissioni (rassegnate in data 27 settembre 2006) del precedente commissario, Corrado Catenacci, nominato con l’ordinanza 27 febbraio 2004, n. 3341, che a sua volta aveva sostituito il dimissionario Presidente della regione Campania.

Si ricorda che con il DPCM 25 gennaio 2007[14] lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato sino al 31 dicembre 2007.

Il successivo comma 1-bis demanda ad una successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri - ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - la precisazione degli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dal decreto e necessari alla sua rapida ed efficace attuazione.

Il comma 2, incarica il Commissario di provvedere, oltre che all’esercizio dei poteri conferiti dalle ordinanze emergenziali di protezione civile, all’adozione degli indispensabili provvedimenti per tutelare gli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici e di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile.

Lo stesso comma consente al Commissario, per realizzare tali finalità, l’utilizzo delle strutture operative nazionali della protezione civile, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 dispone che il Commissario delegato, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvalga di tre sub-commissari, di cui uno con funzioni vicarie, nonché la costituzione - da parte dello stesso Commissario - di una Commissione di cinque esperti nella soluzione delle emergenze ambientali.

Con l’art. 1 dell’OPCM 13 marzo 2007, n. 3571[15] sono stati nominati i seguenti sub-commissari:

§         Marta Di Gennaro, direttore generale del Dipartimento della protezione civile, con funzioni vicarie del Commissario delegato[16];

§         Alberto Pierobon, con funzioni di sub-Commissario con particolare riferimento al settore della raccolta differenziata;

§         Claudio De Biasio, con funzioni di sub-Commissario con riferimento alle attività di carattere tecnico-operative ed impiantistiche.

L’art. 6 del decreto-legge in esame dispone la soppressione del citato comma 3.

In seguito all’emanazione del decreto-legge in esame, e quindi della soppressione prevista dall’art. 6, le nomine indicate sono state revocate (mediante la soppressione dell’art. 1 della citata ordinanza n. 3571) con l’OPCM 11 maggio 2007, n. 3587[17].

 

Il comma 4 prevede l’emanazione di ordinanze di protezione civile per la riduzione dell’attuale organico della struttura commissariale.

A tale disposto è stato dato seguito con l’emanazione dell’OPCM 27 dicembre 2006, n. 3559[18], che ha posto - con l’art. 5, comma 6 - un tetto massimo di 70 unità di personale, contro le 101 in servizio alla fine del 2005.

 

L’articolo 2 del decreto-legge n. 263/2006, oltre a prevedere l’emanazione di ordinanze commissariali volte ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità con i principi della «Carta di Aalborg», novella il comma 4 dell'art. 1 del DL n. 245/2005[19], istitutivo della Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania.

Le modifiche apportate dal comma 1-bis riguardano - tra l’altro - l’introduzione del termine del 31 dicembre 2006 per l’istituzione della Consulta; nonché il coinvolgimento - fino alla cessazione dello stato di emergenza - anche del Commissario nel funzionamento dell’organo, che diviene membro della Consulta e al quale viene attribuito il potere di proporre al Presidente della regione Campania (che presiede la Consulta) la convocazione della medesima.

Il comma 1-ter dispone che il Commissario delegato individui le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.

Disposizioni inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti

Il comma 1 dell’articolo 3 del DL n. 263/2006 ha autorizzato il Commissario delegato a provvedere alla ridefinizione delle condizioni per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, sulla base delle migliori tecnologie immediatamente disponibili e l’esclusiva assistenza dell’Avvocatura Generale dello Stato, ed ha conseguentemente disposto l’annullamento della procedura di gara indetta con l’ordinanza commissariale n. 281 del 2 agosto 2006.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 245/2005, prevedeva la risoluzione dei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (Fibe S.p.A. e Fibe Campania S.p.A), facendo espressamente salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti. Il comma 7 del medesimo articolo stabiliva, inoltre, l’obbligo, per le citate società, di assicurare la prosecuzione del servizio medesimo e provvedere alla gestione delle imprese ed utilizzo dei beni posti nella loro disponibilità in funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio.

A seguito della risoluzione operata dalla disposizione sopra richiamata, era stata emanata l'ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006, con la quale era stata indetta una gara pubblica, da esperirsi con procedura aperta, per l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di smaltimento rifiuti della regione Campania per la durata di 20 anni. La citata ordinanza n. 281/2006 era stata tuttavia oggetto di alcuni ricorsi al TAR. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile nel corso dell’audizione del 20 luglio 2006 presso la 13a Commissione del Senato, aveva inoltre affermato che "è stata fatta una gara per cercare di riaffidare la gestione dei rifiuti in Campania dividendola in tre settori, ma vi ha partecipato solo un’associazione di imprese; per trasparenza e correttezza non abbiamo ritenuto utile andare a trattativa privata con una sola associazione (considerate le esperienze di questi due anni non ci fidavamo). Quindi, si sta per rifare la gara e si stanno definendo più nel dettaglio alcuni aspetti".

 

Il successivo comma 1-bis ha modificato il primo periodo del comma 7 dell’art. 1 del DL n. 245/2005, provvedendo, tra l’altro, a disporre – di fatto – la proroga al 31 dicembre 2007 del termine ultimo entro il quale le attuali affidatarie sono tenute ad assicurare la prosecuzione del servizi.

 

Il comma 1-ter del medesimo articolo dispone che il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministero dell'ambiente, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza, provveda all’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del decreto.

Si ricorda, in proposito, che il Commissario delegato pro-tempore, aveva già provveduto ad un aggiornamento del Piano con l’OPCM n. 77 del 10 marzo 2006 recante "Adeguamento del piano regionale dei rifiuti della Campania", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 Marzo 2006[20], in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 2, del DL n. 245/2005.

Il testo del comma in esame viene novellato dall’art. 9 del decreto-legge in esame.

 

Il comma 2, nelle more dell’individuazione dell’affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ha affidato al Commissario delegato il compito di individuare in via di somma urgenza - con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie e fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, e garantendo in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio - le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine della loro ricomposizione morfologica.

Il testo del comma in esame viene novellato dall’art. 2 del decreto-legge in esame.

Disposizioni inerenti la raccolta differenziata

L’articolo 4 del DL n. 263/2006 ha introdotto una serie di norme finalizzate ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nella regione.

Il comma 1 ha incaricato il Commissario delegato di verificare il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35% dei rifiuti urbani prodotti e di definire un programma per il raggiungimento di almeno il 50%, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi, nonché incentivi tariffari e penalizzazioni (comma 2).

Il comma 3 ha previsto la stipula di un accordo di programma tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60% degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

I successivi commi hanno introdotto norme volte a potenziare il ruolo dei consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata.

Disposizioni inerenti la bonifica, messa in sicurezza e apertura di discariche

L’articolo 5, comma 1, del DL n. 263/2006 autorizza, fino alla cessazione dello stato di emergenza - per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione - l’utilizzo e la messa in sicurezza delle seguenti discariche:

§         discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli;

§         ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal medesimo decreto-legge.

 

Lo stesso comma prevede che, nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, sempre secondo il comma 1, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di cui al presente articolo.

Il comma 2-quater reca poi disposizioni connesse a quelle contenute nel comma 1 circa l’individuazione delle discariche da utilizzare per uscire dall’emergenza, disponendo che, qualora le discariche individuate siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, il Commissario adotti ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti.

Si segnala che, rispetto al testo originario del decreto-legge, nel corso della conversione del provvedimento è stata eliminata la parte del comma 1 che provvedeva direttamente all’individuazione delle discariche, da utilizzare e mettere in sicurezza, di «Paenzano 2» nel comune di Tufino, di «Riconta» nel comune di Villaricca e di «Difesa grande» nel comune di Ariano Irpino. Tale modifica è stata motivata, nel corso del dibattito al Senato, dal relatore Sodano, per evitare di “insistere su discariche su cui c'era stato un impegno per la chiusura, come Ariano Irpino e Tufino, che sono nel testo del Governo, nel testo del decreto-legge che è giunto alla nostra approvazione”.

 

In base al comma 2, il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti consequenziali per la messa in sicurezza, nonché, d’intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, alla bonifica dei territori interessati[21].

 

Il comma 2-bis prevede l’emanazione di un’apposita ordinanza – da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - per la determinazione dell'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'OPCM n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005.

Il successivo comma 2-ter consente l’utilizzo anche per finalità di natura socio-economica dei contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis, da parte dei comuni citati al comma precedente, nonché dei comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti o di termovalorizzatori o di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

 

I commi 3 e 3-bis disciplinano la possibilità, concessa al Commissario delegato, di disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento e il recupero fuori regione di una parte dei rifiuti prodotti.

Specularmene, il comma 5-bis prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, possa sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania.

 

I successivi commi prevedono, tra l’altro, modifiche al piano cave, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, dell'OPCM n. 3529 del 30 giugno 2006[22], e le necessarie norme per la copertura finanziaria.

In base al comma 5-ter, tali modifiche devono essere proposte al Presidente della regione Campania - al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto - dal Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti e limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza.

In proposito si ricorda che il piano cave è stato approvato con l'ordinanza n. 11 del 7 Giugno 2006 del Commissario ad acta per l'approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive (pubblicata nel BUR della Regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006)[23].

 

 


La situazione emergenziale campana e le misure proposte e programmate per la sua soluzione

La relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Il 13 giugno 2007 la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ha approvato una Relazione territoriale stralcio sulla Campania[24], come primo contributo alle Camere, per “la vivissima preoccupazione con la quale la Commissione sta seguendo gli sviluppi della situazione in Campania”.

Nelle conclusioni della citata relazione, la Commissione evidenzia che “sia ormai un dovere indifferibile per tutti coloro che esercitano responsabilità correlate alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania – Governo, Regione, Provincee e Comuni interessati, oltre ovviamente al Commissario delegato – intraprendere, già a partire dai prossimi giorni, un percorso mirato al graduale ritorno alla normalità” e provvede a delineare le tappe fondamentali di tale percorso.

Innanzitutto, secondo la Commissione, l’obiettivo prioritario è rappresentato dalla necessità di rimediare all’assenza di un ciclo integrato dei rifiuti, che “ha fatto sì che le discariche divenissero, da elemento accessorio, nodo assolutamente centrale nello smaltimento dei rifiuti”.

Su questo versante, appare essenziale - per la Commissione – “che trovi coerente attuazione, nei tempi più brevi, il disegno degli interventi definito dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61” e che, in particolare, non venga alterata “la sequenza operativa da esso delineata, per non pregiudicare l’efficacia complessiva dell’intervento”, dando, in primo luogo, “assoluta priorità alla individuazione delle discariche, accordando precedenza ai siti che offrano maggiori garanzie dal punto di vista ambientale. Nel contempo, al fine di ridurre progressivamente il ricorso alle discariche, è necessario avviare il commissioning del termovalorizzatore di Acerra, individuando soggetti tecnicamente qualificati e con provata esperienza gestionale in grado di governare la fase dell’avvio, con particolare attenzione al contenimento delle emissioni entro parametri di assoluta tranquillità per la salute dei cittadini”.

Inoltre, secondo la Commissione, sempre sul versante dell’impiantistica, occorre avviare la realizzazione di impianti basati su soluzioni tecnologiche anche diverse dalla termovalorizzazione, e modulate sui volumi dei rifiuti da trattare, ma anche programmata “la manutenzione straordinaria e, più in generale, il revamping dei sette impianti per la produzione di CDR; a questo scopo, decisiva sarà una oculata e strategica utilizzazione dei volumi individuati per gli stoccaggi provvisori per consentire gli indispensabili «fermi» a rotazione dei suddetti impianti. In tale complessivo contesto, e con un’impiantistica in grado di dare uno sbocco al ciclo diverso dalle discariche, va poi inserita la raccolta differenziata”.

Un altro obiettivo sottolineato dalla Commissione è quello di provvedere ad un decongestionamento istituzionale e alla razionalizzazione delle competenze, nonché ad un rafforzamento della cooperazione istituzionale fra Commissariato e Prefetture per un’efficace prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

La Commissione infine auspica la stipulazione di un’intesa istituzionale di programma fra Stato e Regione Campania, quale necessario atto prodromico alla stipulazione - entro il 31 ottobre 2007 - di un accordo di programma quadro fra Stato, Regione Campania, Province e Comuni capoluogo,quale strumento guida per “accompagnare adeguatamente quegli enti nella fase transitoria di fuoriuscita dall’emergenza” e in grado di garantire il ritorno all’ordinario entro il 31 dicembre 2008, attraverso la definizione, in particolare, delle “attività e i relativi responsabili, le risorse finanziarie occorrenti, le procedure e i soggetti tenuti alla verifica dei risultati”.

Sempre con riferimento al tema del ritorno alla gestione ordinaria, la Commissione ricorda la recente approvazione della nuova legge regionale sui rifiuti (legge regionale 28 Marzo 2007, n. 4, recante “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”[25]) che “mira a disegnare un compiuto sistema di governo del settore nella prospettiva del superamento dell’emergenza”.

La relazione del Commissariato

Le conclusioni cui giunge la Commissione relativamente all’obiettivo prioritario relativo al ciclo dei rifiuti, accolgono, in sostanza, le linee programmatiche enunciate in più occasioni dal Commissario Bertolaso e ribadite, da ultimo, nel documento consegnato alla 13a Commissione del Senato dai rappresentanti del Commissariato nel corso dell’audizione del 31 maggio 2007[26], in cui viene presentato il quadro delle attività portate avanti dal Commissario nell'arco dei primi sei mesi di mandato nel fronteggiare le problematiche emergenziali più urgenti e per predisporre la progressiva riconduzione all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, nonché le motivazioni che hanno condotto all’emanazione del decreto-legge in esame.

Nel documento citato si legge che il problema principale con cui il Commissario si è dovuto confrontare e rispetto al quale lo stesso decreto-legge in esame cerca di rimediare è “quello dell’individuazione di siti atti a raccogliere più volumetrie possibili di rifiuti, che a causa di una mancata raccolta differenziata e di un mal funzionamento degli impianti di CDR, non possono essere avviati alla termovalorizzazione ma stoccati in discarica”.

 

Sia nella relazione della Commissione sul ciclo dei rifiuti che nel documento predisposto dal Commissariato viene ricordato che il piano integrato di smaltimento degli RSU della Regione Campania era stato incentrato su due termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica, alimentati dal CDR (combustibile derivato dai rifiuti) prodotto negli impianti di selezione. Gli attuali 7 impianti di selezione erano stati progettati per produrre CDR a norma del DM 5 febbraio 1998; tuttavia le analisi eseguite a partire dal 2004 su istanza della magistratura penale, hanno evidenziato un potere calorifico inferiore ed un eccesso di umidità rispetto ai valori previsti dai contratti sottoscritti da FIBE e FIBE Campania; inadempienze che hanno determinato la rescissione dei contratti in oggetto.

Analoghe considerazioni valgono per il mancato utilizzo della FOS (frazione organica stabilizzata) per i fini previsti, come conseguenza della sua non adeguata stabilizzazione, per cui “ne consegue che il fabbisogno di volumetrie di smaltimento finale (discariche) risulta più che raddoppiato”.

Nello stesso documento si legge, inoltre, che “atteso che la VIA per gli impianti di Acerra e Santa Maria La Fossa ha imposto l’utilizzo di CDR a norma, risulta necessario perseguire due linee di indirizzo. Da un lato l’opportunità di avviare, mediante la valutazione di idonee tecnologie e metodologie, attività di ritrattamento delle ecoballe ancora recuperabili, dall’altro promuovere e implementare forme di smaltimento in sicurezza, in cave dismesse o abbandonate in vista del loro ripristino morfologico”.

Riguardo, poi, alla realizzazione dei termovalorizzatori:

§         per quello di Santa Maria La Fossa è ancora in corso la procedura di VIA, in pendenza della quale il Governo ha emanato l’OPCM n. 3564 del 9 febbraio 2007 che ha fissato un termine di 90 giorni per la conclusione della procedura stessa da parte del Ministero dell’ambiente. La medesima ordinanza ha inoltre consentito l’avvio delle opere civili nelle more della definizione del suddetto procedimento. Nel documento del Commissariato viene tuttavia evidenziato che i tempi previsti per tale termovalorizzatore “non sono inferiori a circa 2 anni e mezzo e che, pertanto, fino alla messa in esercizio dell’impianto stesso, il ciclo dei rifiuti dovrà essere completato avvalendosi inevitabilmente di discariche che comunque saranno sempre necessarie anche se con volumetrie ridotte”;

§         per quello di Acerra, l’azienda costruttrice ne ha assicurato l’integrale completamento entro il 26 novembre 2007, anche se – sottolinea la Commissione sul ciclo dei rifiuti – all’avanzamento fisico dei lavori di costruzione “è indispensabile associare l’individuazione del nuovo gestore e la formalizzazione dell’affidamento” per consentirne l’effettiva operatività”.

L’imminente attivazione del termovalorizzatore di Acerra, che non potrà essere alimentato dal CDR prodotto fino ad oggi e dal materiale attualmente in uscita dagli impianti di selezione, richiede quindi l’urgente attuazione di interventi di manutenzione straordinaria di tali impianti, che tuttavia sono realizzabili solo previo svuotamento degli stessi, finora reso impossibile, principalmente poiché il sequestro, operato dalla Procura di Nola nell’agosto del 2006, dell’impianto di Tufino, “ha comportato un aumento del carico di rifiuti trattati (circa 1.400 tonnellate al giorno) ai restanti sei impianti” e la chiusura della discarica di Campagna, avvenuta il 13 gennaio 2006, e i ritardi dell’apertura di quella di Montesarchio hanno reso “necessario utilizzare i detti impianti per attività di deposito temporaneo dei rifiuti lavorati, con la conseguente impossibilità di operare gli interventi di manutenzione programmati”.

Relativamente alle cause dell’insufficienza della raccolta differenziata, nel documento del Commissariato si legge che “la carente gestione della raccolta differenziata dei rifiuti può essere attribuita all’attuale polverizzazione delle competenze in materia, allo scarso utilizzo dei consorzi di bacino, alla mancanza di un adeguato supporto impiantistico ed infine alla sfiducia dei cittadini nei confronti di progetti di raccolta differenziata promossi contestualmente a situazioni di grave crisi emergenziale”, ma anche che “il buon esito della raccolta differenziata dipende sia dall’integrazione ottimale del servizio nella gestione più complessiva del ciclo dei rifiuti, sia dalla dotazione di efficienti impianti di recupero e riciclo”. Proprio a tal fine il Commissariato ha predisposto un programma degli interventi necessari alla realizzazione e/o all’ampliamento di 10 impianti di compostaggio, che potranno accedere alle risorse del P.O.R. (misura 1.7) qualora realizzati entro il 31 dicembre 2008.


Scheda di lettura

 


Articolo 1
Apertura discariche e messa in sicurezza

Il comma 1 dell’articolo in esame provvede all’individuazione dei seguenti siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi, provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani, fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissato al 31 dicembre 2007 dal DPCM 25 gennaio 2007) e al fine di evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali[27]:

Provincia

Comune in cui è prevista l’attivazione della discarica

Avellino

Savignano Irpino

Benevento

Sant'Arcangelo Trimonte

Napoli

Terzigno

Salerno

Serre

 

Nel corso dell’esame da parte del Senato è stato precisato che i rifiuti smaltibili nelle discariche indicate sono solo quelli provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani. Nel testo originario vi era infatti il termine “anche”, che consentiva l’utilizzo anche di rifiuti provenienti da altre attività.

Relativamente all’indicazione delle discariche, nella relazione illustrativa viene sottolineato che “nella elencazione manca la provincia di Caserta, in quanto già dotata di una discarica di livello provinciale in località Lo Ettaro”.

Nel documento consegnato alla 13a Commissione del Senato dai rappresentanti del Commissario nel corso dell’audizione del 31 maggio 2007[28], viene ricostruito il processo decisionale che ha portato all’individuazione dei siti citati.

Le decisioni del Commissario per la riduzione dei rifiuti in giacenza: l’individuazione di siti da adibire a discarica

Nel documento citato si legge che, in attesa che le singole province si rendano autonome dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, la soluzione per risolvere i problemi più urgenti dovuti all’ammasso di rifiuti negli impianti e nelle strade, “dipendeva soprattutto dall’individuazione di una discarica da allestire in tempi molto rapidi, presso la quale conferire le giacenze sopra descritte per fronteggiare, con l’avvicinarsi della stagione estiva il rischio di insorgenza di epidemie e di incendi presso gli impianti CDR e più in generale come già avvenuto la scorsa stagione in tutti i luoghi nei quali esistono cumuli di rifiuti. Diversamente si sarebbe configurato il rischio della paralisi dell’intero sistema di smaltimento, posto che il 26 maggio u.s. è stata chiusa la discarica di Villaricca in Provincia di Napoli, che riceveva quotidianamente, da tutta la regione Campania, circa 2.000-2.200 tonnellate di rifiuti per esaurimento totale della sua capienza, mentre quella di Sardone nel comune di Giffoni Valle Piana (SA) chiuderà a fine giugno e solo Lo Uttaro è in piena fase operativa. Non va dimenticato che, ad oggi, la quantità di materiali accumulati presso i sette impianti ex CDR … risulta pari a circa 250.000 tonnellate. A tale quantitativo deve essere sommata la quota di rifiuti presenti presso i siti di stoccaggio provvisorio attivati dai comuni e dalla Struttura Commissariale (circa 380.000 tonnellate), a cui vanno aggiunte oltre 300.000 tonnellate ancora giacenti per strada. Appare pertanto necessario smaltire definitivamente e con la massima urgenza più di 950.000 tonnellate di rifiuti che sono in tendenziale aumento”.

Il documento prosegue evidenziando che, per risolvere tale problema, costituito dalla mancanza di discariche, “il Dipartimento della Protezione Civile, avvalendosi anche dei tecnici dell’APAT, del Ministero dell’ambiente e dell’ARPAC, ha condotto un’analisi territoriale volta ad individuare cave idonee per l’allestimento di discariche. Con i soggetti coinvolti e di concerto con la Regione, fin dallo scorso mese di ottobre, sono stati definiti i criteri oggettivi di indagine per la ricerca di soluzioni di minimo impatto sull’ambiente e sul territorio che conservino nel tempo le caratteristiche necessarie. All’esito di tale istruttoria è stato ritenuto idoneo il sito in località Valle Masseria nel comune di Serre, per la realizzazione di una discarica con una capacità che il Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2007 ha contenuto in 700.000 tonnellate”.

Tuttavia, nonostante tale sito sia “apparso la soluzione più idonea da perseguire nel minor tempo possibile”, tale scelta è stata osteggiata “da parte del Ministro dell’Ambiente, mentre ulteriori polemiche ed opposizioni sono state sollevate dalle Autorità locali”, tanto da indurre il Governo a preferire l’emanazione del decreto-legge in esame e, quindi, all’individuazione dei siti indicati al comma in commento.

Relativamente al territorio della provincia di Salerno,

nel documento si legge che “in alternativa alla contestata discarica prevista in località Valle della Masseria, il Ministro dell’Ambiente ha proposto come sito alternativo, sempre nello stesso territorio comunale, Macchia Soprana dove esiste già una vecchia discarica chiusa negli anni settanta che dovrebbe essere ancora capace di contenere 200.000-300.000 tonnellate di rifiuti. Nonostante il parere negativo del Commissario delegato circa l’idoneità del sito relativamente alla capacità di contenimento (Valle della Masseria ha una volumetria di 700.000 tonnellate), nonché rispetto ai tempi necessari all’allestimento del sito previa bonifica e messa in sicurezza della discarica esistente, la Direzione della Qualità dell’aria del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha garantito la messa in opera della stessa nell’arco di 60 giorni. Quindi, per contemperare la posizione assunta dal Ministro con quelle che sono le esigenze di necessità ed urgenza che caratterizzano la situazione in atto, è stata emanata il 23 maggio 2007, l’ordinanza n. 3590”.

L’OPCM 23 maggio 2007, n. 3590, autorizza il Commissario delegato ad utilizzare il sito di Macchia Soprana affidandone la progettazione, con l’esecuzione dei relativi rilievi ed indagini al Presidente della provincia di Salerno (nominato sub-Commissario dall’art. 6 del decreto-legge in esame) che ne trasmetterà gli esiti per l’approvazione al Ministero dell’Ambiente. Viene inoltre affidato al Consorzio di bacino Salerno 2 il compito di provvedere alla bonifica della discarica preesistente.

L’ordinanza, inoltre, prevede che qualora i termini stabiliti per la messa in opera del sito non siano rispettati, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare il sito di Valle Masseria ubicato nel comune di Serre e che, comunque, a partire dal 1° luglio 2007, il Commissario delegato è autorizzato ad adibire il sito di Valle della Masseria a stoccaggio provvisorio qualora, a seguito della chiusura della discarica sita nel Comune di Villaricca e dell’impossibilità di avvalersi di altri siti da adibire a discariche, la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti assuma profili di maggiore criticità.

Nel documento commissariale si legge poi che, come dettato dalla ordinanza citata, sono state avviate le indagini prescritte e che “nel frattempo, sono stati comunque inviati i militari del genio per avviare le operazioni preliminari per l’allestimento della discarica in località Valle della Masseria, provvedendo, quindi, alla delimitazione dell’area di cantiere che è stata opportunamente recintata, all’approvvigionamento dei mezzi ed a tutte le opere necessarie all’allestimento del campo base”.

Relativamente alla provincia di Napoli,

nel documento si legge, quanto al sito di Terzigno, che “il Commissario delegato per predisporre gli interventi necessari ad adibire l’area ha coinvolto il Ministero dell’ambiente poiché il sito individuato è situato nel parco nazionale del Vesuvio. Al riguardo è stata predisposta una missione a Bruxelles presso la Commissione europea per valutare le criticità insite nell’operazione di utilizzo del sito. Comunque, si stanno valutando particolari misure di bonifica del territorio seguenti alle attività di allestimento del sito anche di concerto con la Regione ed il Commissario delle bonifiche”.

Relativamente alla provincia di Benevento,

e precisamente alla località di Sant’Arcangelo Trimonti la struttura commissariale “ha predisposto tutti gli atti amministrativi e le attività propedeutiche all’avvio delle indagini geologiche, dei rilievi topografici e delle verifiche catastali”.

Relativamente alla provincia di Avellino,

in merito al sito di Savignano Irpino, “è in fase di valutazione l’iter procedurale che ha condotto all’approvazione del progetto di discarica redatto a suo tempo dall’ex affidataria FIBE Campania”.

 

Nel corso dell’esame da parte del Senato è stato inoltre specificato[29] che l’attivazione di tali siti potrà avvenire anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell'ambiente.

Conseguentemente è stato soppresso il comma 4 che in precedenza conteneva tali disposizioni[30].

 

La motivazione di tale disposizione risiede nella considerazione, contenuta anche nella relazione illustrativa, che la normativa vigente “per il suo carattere generale può determinare rigidità nell’azione di emergenza”. Accanto alla possibilità di deroga, il comma però prevede comunque alcune norme volte a garantire la tutela della salute e dell'ambiente.

 

Il comma 2 dispone che l’utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti, individuato dal Presidente della provincia di Salerno.

 

Il comma 3 consente l’uso finale del sito di Terzigno, ubicato all'interno del Parco nazionale del Vesuvio, per il solo recapito di frazione organica stabilizzata (FOS) di qualità accertata ed esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito medesimo.

Tali vincoli all’utilizzo sono stati introdotti nel corso dell’esame al Senato, in seguito all’approvazione dell’emendamento 1.19 (testo 2) della Commissione, e che con lo stesso emendamento si è provveduto a chiarire che la disposizione riguarda l’uso finale.

Lo stesso comma dispone, inoltre, che il Commissario delegato assicuri la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel territorio del comune di Terzigno[31], mediante la predisposizione di un piano da adottarsi di intesa con il Presidente della regione Campania e con il Ministro dell'ambiente.

Si ricorda che il Presidente della regione Campania ricopre a tutt’oggi anche l’incarico di Commissario per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque nella medesima regione.

Si osserva che, alla luce delle modifiche apportate dal Senato al testo del comma 3, appare pleonastica la previsione secondo la quale il Commissario deve assicurare la ricomposizione morfologica del sito, dato che l’utilizzo del sito stesso è consentito solo per tale fine.

 

Durante l’esame da parte del Senato sono stati soppressi il comma 4 (confluito nel comma 1) e il comma 5[32].

 

Tale ultima disposizione, in particolare, prevedeva la possibilità di definire ulteriori misure compensative a favor dei comuni di cui al comma 1 con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla formulazione della disposizione, la Commissione bilancio aveva posto la questione della copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 Cost.


Articolo 2
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti

La disposizione, al comma 1, reca una novella all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 263 del 2006, in materia di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

 

La disposizione novellata, nel testo coordinato con la legge di conversione, prevedeva l’individuazione da parte del Commissario delegato in termini di somma urgenza - con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie e fatta salva la normativa antimafia - anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità.

 

Le modifiche apportate dal decreto-legge riguardano:

§         l’eliminazione del riferimento temporale all’individuazione dell’affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania quale limite per l’espletamento di tale attività da parte del Commissario;

§         l’esplicitazione della possibilità per il Commissario delegato di derogare alle norme per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti dettate dall’articolo 113 del T.U. degli enti locali (d.lgs. 267 del 2000) e dall’articolo 202 del codice ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006).

 

Il testo vigente dell’articolo 202 del codice ambientale contiene una disciplina speciale per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti rispetto alla disciplina generale per l’affidamento dei servizi pubblici locali contenuta nell’articolo 113 del T.U. degli enti locali. Esso in particolare prevede l’affidamento del servizio a terzi esclusivamente mediante gara, sia pure in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del T.U. Tale ultima disposizione, invece, non impone la gara quale unica modalità di affidamento, ma consente, invece, al singolo ente locale  di decidere se far ricorso al mercato oppure gestire direttamente mediante una struttura in house.  

 

§         la previsione dell’eventuale ricorso allo strumento della requisizione ai fini dell’utilizzazione (con le modalità di cui all’articolo 5, comma 2[33]) di impianti, cave dimesse e discariche, anche se sottoposti a provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria. In tale ultimo caso, il testo novellato richiedeva la previa revoca del provvedimento di sequestro; il nuovo testo, invece, dispone direttamente la sospensione dell’efficacia di tale provvedimento dall’adozione del provvedimento di requisizione fino alla cessazione dello stato di emergenza;

 

La requisizione costituisce esercizio di un potere di natura straordinaria, che trova il suo riferimento normativo nell’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (cd. legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo) e nell’art. 2 del TU. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che attribuiscono al Prefetto il potere di disporre della proprietà privata nel caso di urgenza e grave necessità pubblica. Finalità dell’istituto è quella di consentire l’utilizzazione temporanea del bene senza acquisizione definitiva, sicché allo spirare del termine di efficacia il proprietario dell’area requisita ha diritto alla sua restituzione.

Si ravvisano i caratteri fondamentali della requisizione: nella necessità e urgenza; nella straordinarietà e imprevedibilità dell’evento; nel termine di efficacia, decorso il quale il provvedimento perde efficacia; nel diritto all’indennizzo commisurato al danno effettivo.

 

Anche in relazione ai compiti attribuiti ai prefetti ai sensi del successivo articolo 5, occorre un chiarimento in ordine alla disciplina applicabile al procedimento di requisizione.

 

Con particolare riferimento a siti oggetto di provvedimento di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria, si segnala che il parere approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato (seduta del 5 giugno 2007) conteneva l’osservazione di valutare con particolare attenzione, tendendo laddove possibile a soluzioni alternative, “le situazioni dei siti assoggettati a provvedimenti della magistratura per indagini penali in corso, o comunque a provvedimenti che ne abbiano inibito in tutto o in parte l’utilizzazione a fini di discarica”. Nella medesima seduta il relatore sul provvedimento aveva evidenziato “le ingerenze potenzialmente non lievi che si determinerebbero sull’attività dell’autorità giudiziaria nel caso di utilizzo, ai sensi dell’articolo 2, di impianti sottoposti a provvedimenti di sequestro”.

 

Si segnala, inoltre, che nella seduta dell’assemblea del Senato del 21 giugno, il Governo ha accolto un ordine del giorno, che lo impegna a presentare alle competenti commissioni parlamentari, prima dell'eventuale apertura delle discariche sottoposte a provvedimento di sequestro giudiziario, una relazione tecnica che accerti le volumetrie disponibili, la salvaguardia ambientale nonché della salute.

 

§         l’assunzione in tal caso da parte del Commissario della gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e l’adozione delle necessarie misure di protezione in relazione alla tutela della salute, dell’ambiente e all’eliminazione delle situazioni di pericolo.

 

Le modifiche apportate dal Senato sono volte:

§         a precisare che, nel caso delle cd. “ecoballe”, l’eventuale smaltimento riguarda le balle prodotte dal 15 dicembre 2005 e che deve trattarsi di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione in conformità con il Piano regionale di gestione dei rifiuti (di cui al comma 1-ter dell’articolo 3[34];

 

L’ultimo aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti è avvenuto con l’OPCM n. 77 del 10 marzo 2006 recante "Adeguamento del piano regionale dei rifiuti della Campania", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 Marzo 2006, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 2, del DL n. 245/2005.

 

§         a esplicitare la necessità – com’era nel testo novellato – che sia garantita l’affidabilità dei soggetti affidatari in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio[35].

 

§         a prevedere come meramente eventuale l’uso dello strumento della requisizione[36];

 

§         ad attribuire al Commissario, preliminarmente alla requisizione, il compito di assicurare la ricognizione delle cave dismesse della regione e a selezionare quelle che non presentano profili di rischio ambientale e sanitario[37].

 

Posto che la requisizione è meramente eventuale, occorre comprendere se tale ultima previsione si applica o meno soltanto al caso in cui ha luogo la requisizione.

 

§         a prevedere la necessità che siano sentiti i Presidenti delle regioni confinanti, nel caso di discariche campane allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni[38].

 

Nel corso dell’esame al Senato, inoltre è stata soppressa, in accoglimento di una condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia, la previsione relativa alla sottrazione dei siti individuati a misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato di emergenza[39].

 

Il comma 2 della disposizione in esame, nel testo modificato dal Senato, eleva da quindici a trenta unità il personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato che può essere assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del d.l. n. 245 del 2005, per la realizzazione delle finalità del decreto. Ciò in relazione alla grave situazione in atto in Campania e al fine di consentire anche l’espletamento dell’attività di presidio dei siti da destinare a discarica.

 

In base al citato articolo 1, comma 8, tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'àmbito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile.


Articolo 3
Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti

Il comma 1 dell’articolo in esame, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, vieta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica, la localizzazione di ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti:

§         nel territorio dell’area «Flegrea» – ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica "Masseria Riconta";

§         nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale.

 

Tali ultime aree sono state introdotte nel comma in esame in seguito all’approvazione, da parte del Senato, dell’emendamento 3.70 della Commissione.

 

Il comma 1-bis, aggiunto dall’Assemblea del Senato[40], prevede, con riferimento al disposto dell'art. 1 dell'OPCM n. 3596 del 15 giugno 2007, decorsi 20 giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande:

§         il divieto di localizzare ulteriori nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino;

§         la chiusura definitiva del sito di Difesa Grande.

 

Si ricorda che l'art. 1 dell'OPCM n. 3596 del 15 giugno 2007[41], allo scopo di impedire ogni soluzione di continuità dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania a seguito della chiusura della discarica di Parapoti, nel comune di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, fissata per il 17 giugno 2007 ed al fine di scongiurare ogni rischio per la salute pubblica e per l'ambiente derivante dalla paralisi del servizio di raccolta dei rifiuti, ha disposto la riapertura della discarica di Difesa Grande, nel comune di Ariano Irpino, per consentire l'abbancamento dei rifiuti per un periodo massimo di 20 giorni a decorrere dal 18 giugno 2007 con l'adozione di tutte le misure necessarie volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente nonché la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo.

 

A seguito dell’introduzione del comma 1-bis, è stata modificata la rubrica dell’articolo 3, che nel testo originario faceva riferimento ai comuni della provincia di Napoli. Il nuovo testo della disposizione si riferisce infatti anche ad altre province.


Articolo 4
Consorzi di bacino

Il comma 1 dell’articolo in esame, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, prevede l’obbligo per i comuni della regione Campania di avvalersi, in via esclusiva, dei consorzi costituiti ai sensi dell’art. 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 (cd. consorzi di bacino), che utilizzano i lavoratori assegnati in base all’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

L’art. 6 della legge regionale n. 10/1993 ha previsto la costituzione, da parte dei comuni, di organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano; compito successivamente esteso alla gestione della raccolta differenziata.

Si ricorda altresì che l’art. 32 della nuova legge regionale in materia di rifiuti (n. 4/2007) prevede l’abrogazione del citato art. 6, e quindi dei consorzi di bacino, a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della medesima legge. Si noti che il successivo comma 2 dispone che “all'autorità d'ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti”.

L’articolo 33 provvede quindi a disciplinare il personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino, stabilendo che “al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1996, n. 608, al decreto legislativo n. 152/2006, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2007, n. 3564”.

Relativamente alla parte della disposizione in esame che prevede il ricorso ai “lavoratori assegnati in base all’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, si ricorda che l’art. 17, comma 1, della citata ordinanza prevede chei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale n. 10/1993, per l'attuazione degli interventi di propria competenza, con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, si avvalgano di lavoratori assunti con contratto a termine e a tempo parziale di durata massima di 12 mesi.

Si ricorda, inoltre, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del DL n. 245/2005[42], in cui compariva una norma che richiamava l’utilizzo dei lavoratori assunti in base all’ordinanza di cui trattasi, si faceva presente che “il servizio connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti viene effettuato dai consorzi di bacino istituiti nella regione Campania ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, allo scopo utilizzando il contingente di circa 2.200 unità di personale già assegnate dal Commissario delegato ai consorzi in proporzione alla popolazione rientrante nella loro circoscrizione, per effetto del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dell’articolo 17 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 e delle ordinanze commissariali n. 1 del 1º giugno 1999, n. 23 del 3 febbraio 2001 e n. 22 del 23 febbraio 2001. Per l’utilizzo del predetto contingente la spesa è attualmente sostenuta in parte con gli introiti derivanti dalla riscossione della quota parte della tariffa indicata dall’articolo 2, comma 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, ed in parte con le risorse messe a disposizione dal Commissario delegato”.

 

Nel documento consegnato alla 13a Commissione del Senato dai rappresentanti del Commissario nel corso dell’audizione del 31 maggio 2007[43], vengono evidenziati alcuni profili di criticità, che il il presente decreto-legge mira a risolvere.

Le criticità riscontrate dal Commissario nella gestione dei consorzi di bacino

Nel citato documento viene sottolineato che una delle cause principali della carente gestione della raccolta differenziata dei rifiuti può essere individuata nello scarso utilizzo dei consorzi di bacino e vi si legge che “La situazione di frammentazione che caratterizza la raccolta differenziata è dovuta principalmente al ricorso sempre più frequente, operato dai comuni, in favore dell’affidamento del servizio di raccolta ad enti od aziende pubbliche diverse dai Consorzi. Tanto che, per ovviare a questo stato di cose, l’articolo 5 della legge 21/2006 che ha convertito il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ha stabilito che il Commissario delegato provveda ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, prevedendo, altresì, il commissariamento degli stessi in caso di mancato espletamento del servizio. Per porre rimedio a questa situazione ed allo sperpero di risorse pubbliche che ne deriva, in quanto il comune consorziato, che appalta ad un soggetto terzo la raccolta differenziata, finisce per pagare due volte lo stesso servizio, è stata adottata l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, con cui si è affermato l’obbligo dei comuni di avvalersi in via esclusiva dei consorzi”.

Nel documento viene poi ricordato che tale ordinanza è stata impugnata da alcuni comuni dinanzi al TAR del Lazio, che tuttavia ha rigettato la richiesta di sospensiva.

Nel documento del Commissariato vengono inoltre commentate le disposizioni recate dall’articolo in esame, che “si sono rese necessarie alla luce delle notevoli lacune ravvisate nella gestione dei consorzi, legate in particolare agli insufficienti livelli di raccolta differenziata raggiunti” a causa delle quali “si è dovuto procedere, nel tempo, al commissariamento di taluni di essi, che allo stato attuale risultano essere cinque: Caserta 3, Caserta 4, Napoli 3, Napoli 4, e Salerno 1. A fronte di circa 2.200 lavoratori assunti nei consorzi alla fine degli anni ’90 si è infatti appurato che detto personale è pressoché inutilizzato, mentre si sono rilevate spese di gestione e fringe benefits per il personale dirigente degne delle più ricche holdings industriali del nostro Paese”.

Relativamente all’OPCM 9 febbraio 2007, n. 3564, si ricorda che l’articolo 5 della stessa, “in ragione della difficoltà da parte dei Consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 di attivarsi nei termini di legge alla raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonchè della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, ed al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nella Regione Campania, così come stabilito all'art. 5 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e disciplinato dall'art. 3 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006”, ha disposto che “i Comuni della Regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi di bacino summenzionati, utilizzando i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999” (comma 1) e che “sono comunque fatti salvi i contratti per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato, comunque non prorogabili, già stipulati, alla data di adozione della presente ordinanza, tra i Comuni e soggetti, anche privati, conformemente a quanto previsto nell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006 nella parte relativa al fabbisogno del personale incaricato alla raccolta che deve essere soddisfatta al 75% dai lavoratori già in carico ai consorzi, i cui relativi costi sono sostenuti dai Comuni”.

Come si nota, tali disposizioni sono state nella sostanza riprodotte dai primi due commi dell’articolo in esame.

L’art. 3, comma 1, dell’OPCM 30 giugno 2006, n. 3529[44], al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta differenziata, ha autorizzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo pari ad euro 43.000.000, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile 25 febbraio 1999, n. 2948, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999, mentre il comma 2 ha provveduto alla copertura dei relativi oneri mediante maggiorazioni alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2005, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua.

I successivi commi 2-bis e 2-ter (introdotti dall'art. 12 dell’OPCM 3 aprile 2007, n. 3580), dispongono che “fino al 31 dicembre 2007 è autorizzato, a favore dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, un contributo massimo di euro 55.500.000 per le attività di implementazione della raccolta differenziata, utilizzando a tal scopo i lavoratori assegnati in virtù dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2948/1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999” e che “la copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata, oltre che dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 2003, applicando, a partire dal 1° febbraio 2007, l'ulteriore maggiorazione di cui al comma 2 del presente articolo, per i comuni della regione Campania che, alla data del 31 dicembre 2006, non hanno raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 35 per cento su base annua”.

 

Il comma 2 dispone che sono fatti salvi i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l’affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.

Tale formulazione del comma deriva dall’approvazione, da parte del Senato, dell’emendamento 4.80 della Commissione, che ha provveduto a far salvi non solo i contratti già stipulati (come prevede il testo originario del decreto in esame), ma pure quelli in corso anche con proroghe già concordate.

 

Il comma 3 prevede che il Commissario delegato proponga alla regione di disporre l’accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora questi ultimi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l’incremento dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi.

Nel corso dell’esame da parte del Senato[45], è stato soppresso l’aggettivo “significativo” riferito all’incremento dei livelli di raccolta differenziata, in relazione all’introduzione dell’ultimo periodo del comma 3 (sul quale infra) che fa riferimento al raggiungimento di precisi obiettivi.

Un’ulteriore modifica[46] ha riguardato la titolarità del potere di disporre l’accorpamento o lo scioglimento dei consorzi, originariamente affidato al Commissario e ora posto in capo alla Regione, su proposta del Commissario.

Si ricorda nuovamente che, ad oggi, secondo quanto dichiarato dal Commissariato, a causa “delle notevoli lacune ravvisate nella gestione dei consorzi, legate in particolare agli insufficienti livelli di raccolta differenziata raggiunti … si è dovuto procedere, nel tempo, al commissariamento di taluni di essi, che allo stato attuale risultano essere cinque: Caserta 3, Caserta 4, Napoli 3, Napoli 4, e Salerno 1”.

 

Nel corso dell’esame da parte del Senato[47], è stato inserito un periodo aggiuntivo che prevede l’adozione di misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l’obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296).

Relativamente ai commi 1108-1109 della legge finanziaria 2007, si ricorda che Il comma 1108 fissa i seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata da raggiungere negli ambiti territoriali ottimali (ATO):

§         40% entro il 31 dicembre 2007;

§         50% entro il 31 dicembre 2009;

§         60% entro il 31 dicembre 2011.

Le percentuali e le scadenze indicate rappresentano obiettivi intermedi rispetto a quelli contemplati dall’art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006.

Tale articolo, infatti, prevede che in ogni ATO sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

§         almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;

§         almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;

§         almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la disposizione recata dal comma 1108 prevede poi che negli ATO in cui tali obiettivi non sono raggiunti, la Regione, previa diffida, provveda tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

Il successivo comma 1109 dispone che la percentuale minima di raccolta differenziata per gli anni successivi al 2011, da assicurare per i fini di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Viene altresì specificato che tale percentuale dovrà essere fissata in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero".

 

Il comma 3-bis, aggiunto dal Senato[48], prevede la predisposizione, da parte dei consorzi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.

 

Si segnala che occorrerebbe chiarire la formulazione della norma, al fine di esplicitare la finalità dei piani economico-finanziari di cui al comma 3-bis.


Articolo 5
Attuazione di misure emergenziali

La disposizione, in relazione alla realizzazione dell’obiettivo del superamento dell’emergenza rifiuti in Campania, attribuisce ai prefetti della regione Campania, per quanto di loro competenza, il compito di assumere ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative previsti dal decreto e attuate dal Commissario delegato.

 

Il riferimento alle iniziative previste dal decreto e attuate dal Commissario risulta dall’approvazione dell’emendamento 5.3 della Commissione, presso l’altro ramo del Parlamento. Il testo originario del decreto-legge fa più generico riferimento agli interventi e alle iniziative posti in essere dal Commissario.

 

La disposizione fa esplicito rinvio anche alle competenze dei prefetti ai sensi del T.U. di pubblica sicurezza, di cui al r.d. n. 773 del 1931.

 

Si richiama in particolare l’articolo 2 del testo unico che attribuisce al Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

 

In proposito - posto che l’articolo 2 prevede la possibilità che il Commissario, al fine di utilizzare, impianti, cave e discariche possa attivare lo strumento della requisizione - occorre un chiarimento in ordine all’applicabilità del combinato disposto dell’articolo della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo (legge n. 2248 del 1865, all. E) e dell’articolo 2 del citato T.U., da cui deriva la potestà del Prefetto di disporre dei beni dei privati attraverso lo strumento della requisizione.


Articolo 6
Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province

La disposizione, al comma 1, prevede la nomina a sub-commissari dei Presidenti delle Province campane, al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali e nell’ottica, esplicitata dalla relazione illustrativa, “di provincializzazione del ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti”.

I compiti dei sub-commissari, secondo il testo della disposizione quale risultante dagli emendamenti approvati al Senato[49] sono individuati nel concorso nella programmazione e nell’attuazione nei rispettivi ambiti provinciali d’intesa con il Commissario delegato delle iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale, con particolare riferimento all’impiantistica e all’esigenza di incrementare la raccolta differenziata[50]. A seguito dell’approvazione presso il senato dell’emendamento 6.2 della Commissione è stata introdotta la precisazione secondo la quale la nomina è a titolo gratuito.

 

La relazione illustrativa del provvedimento specificava che, “non essendo a riguardo previsto alcun compenso a favore dei predetti Presidenti di provincia nel ruolo di sub-commissari. il presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

 

Il comma 2 provvede, quindi, alla conseguente abrogazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 263 del 2006.

 

L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 263 prevedeva che il Commissario delegato, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvalesse di tre sub-commissari: un sub-commissario con funzioni vicarie; un sub-commissario per la raccolta differenziata, dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore, individuato d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; un sub-commissario delegato ad ulteriori e specifici compiti nell’ambito di determinati settori di intervento.

Lo stesso comma disponeva la costituzione - da parte del Commissario delegato - di una Commissione di cinque esperti nella soluzione delle emergenze ambientali.

Con l’art. 1 dell’OPCM 13 marzo 2007, n. 3571[51] sono stati nominati i seguenti sub-commissari:

§         Marta Di Gennaro, direttore generale del Dipartimento della protezione civile, con funzioni vicarie del Commissario delegato[52];

§         Alberto Pierobon, con funzioni di sub-Commissario con particolare riferimento al settore della raccolta differenziata;

§         Claudio De Biasio, con funzioni di sub-Commissario con riferimento alle attività di carattere tecnico-operative ed impiantistiche.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame, e quindi della soppressione prevista dall’art. 6, le nomine indicate sono state revocate (mediante la soppressione dell’art. 1 della citata ordinanza n. 3571) con l’OPCM 11 maggio 2007, n. 3587[53].

 

Il comma 3, infine, allo scopo indicato nella relazione illustrativa, di “favorire concretamente il passaggio alla gestione ordinaria del settore dello smaltimento dei rifiuti, responsabilizzando gli enti territoriali”, prevede la possibilità di revoca della dichiarazione dello stato di emergenza anche in ambito provinciale attraverso successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato.

 

Tale ultima disposizione prevede per la revoca dello stato di emergenza l’utilizzo delle modalità previste per la delibera dello stato di emergenza.


Articolo 7
Tariffe

La disposizione, composta di un unico comma, prevede, al primo periodo, in deroga all'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, l’adozione immediata, da parte dei comuni della regione Campania, di iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della TARSU e della TIA (tariffa igiene ambientale), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Da un punto di vista formale, si osserva che l’utilizzo dell’acronimo TIA (tariffa di igiene ambientale) per l’indicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, benché diffuso nella prassi, non trova nessuna definizione nell’ambito della normativa nazionale.

La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è stata istituita dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora trasposto nell’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, cd. codice ambientale[54]), che ha contestualmente disposto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti al termine di un regime transitorio - più volte prorogato nel corso degli anni - entro i quali i comuni devono provvedere, attraverso la nuova tariffa, all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle finanze 17 febbraio 2000, n. 25/E, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operatività della tariffa decorrono dalle seguenti date (come prorogate, da ultimo, dal comma 134 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 – finanziaria 2006):

a) 1° gennaio 2007 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;

b) 1° gennaio 2007 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento;

c) 1° gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.

 

Si ricorda, inoltre, che il comma 184 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha previsto il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resti invariato anche per l'anno 2007. Tale norma ha quindi configurato, per quei comuni non ancora passati alla tariffa, una sorta di proroga al 1° gennaio 2008, dei termini indicati sopra, alle lettere a) e b).

 

Si fa notare che l’indicazione della TIA, non presente nel testo originario, è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato(a seguito dell’approvazione dell’emendamento 7.50 della Commissione) per tener conto di quelle realtà locali in cui è già avvenuto il passaggio da tassa a tariffa.

Il medesimo emendamento ha precisato che la norma è finalizzata alla determinazione della TARSU o della TIA e che i costi da coprire sono quelli relativi al servizio di gestione dei rifiuti e non quelli di gestione del servizio di smaltimento e ha introdotto la previsione secondo la quale i costi, di cui si prescrive la copertura integrale, devono risultare da appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all’articolo 4.

 

Il secondo periodo del comma 1 prevede l’applicazione delle sanzioni[55] di cui all'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) nei confronti dei comuni inadempienti alla scadenza dei termini previsti.

Nel corso dell’esame da parte del Senato[56] è stato precisato che ciò potrà avvenire previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l’approvazione delle delibere necessarie

L’art. 141, comma 1, del TUEL, disciplina i casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali.


Articolo 8
Clausola di invarianza della spesa

L’articolo 8, al comma 1,  contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine, il successivo comma 2 prevede che il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza nell’ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

 

Nel corso della seduta della Commissione bilancio del Senato del 5 giugno 2007, il rappresentante del Governo ha precisato che alla gestione commissariale per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania sono stati assegnati 20 milioni di euro per l’anno 2006 (in base all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 245 del 2006), nonché l’importo stanziato dalla delibera CIPE n. 236 del 2006 . Mentre le risorse previste dal primo provvedimento sono state trasferite sulla contabilità speciale n. 2969, intestata al Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, le risorse relative alla citata delibera CIPE non risultano ancora trasferite alla contabilità speciale. Il rappresentante del Governo ha inoltre, comunicato che è in corso di predisposizione da parte del un’apposita ordinanza di protezione civile, con la quale autorizza l’assegnazione per l’importo di euro 12.300.000.

Si rinvia all’allegata relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo nella successiva seduta del 6 giugno, che fornisce ulteriori elementi circa le risorse attualmente disponibili presso la contabilità speciale.

Si richiamano infine le seguenti ordinanze che hanno da ultimo, disposto il trasferimento di somme sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania di ulteriori somme: l’ordinanza n. 3590 del 23 maggio scorso, l’ordinanza n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007.

 

Il comma 3, introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento al Senato[57], demanda al Ministero dell’economia il compito di monitorare gli oneri derivanti dal decreto e di riferire bimestralmente al Parlamento in merito all’utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.


Articolo 9
Piano per il ciclo integrato dei rifiuti

L’articolo in esame, composto da un unico comma, novella l’articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263. Esso è stato sostanzialmente modificato dal Senato(che ha, tra l’altro, introdotto i tre periodi finali).

Il primo periodo del capoverso 1-ter prevede l’adozione, da parte del Commissario delegato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentiti la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per la bonifica, del Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, il Senato ha eliminato l’aggettivo “industriale” riferito al piano, ha soppresso la parte in cui si specificava che il citato piano per un ciclo integrato sostituisce il Piano regionale dei rifiuti e ha introdotto l’intesa, nell’adozione del Piano, del Ministero dell’ambiente.

Il testo del comma 1-ter precedente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame prevedeva che il “Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto”; il Commissario delegato pro-tempore, aveva già provveduto ad un aggiornamento del Piano con l’OPCM n. 77 del 10 marzo 2006 recante "Adeguamento del piano regionale dei rifiuti della Campania", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 Marzo 2006[58], in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 2, del DL n. 245/2005.

La novella introdotta dal decreto in esame va nella direzione della relazione approvata dalla Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti[59], nella quale si legge che l’obiettivo prioritario è rappresentato dalla necessità di rimediare all’assenza di un ciclo integrato dei rifiuti, che ha fatto sì che le discariche divenissero, da elemento accessorio, nodo assolutamente centrale nello smaltimento dei rifiuti.

 

Il secondo periodo disciplina i contenuti del Piano, disponendo che esso preveda, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contenga l’indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti.

Nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la previsione dell’operatività degli impianti “per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d’intesa fra le province interessate”.

 

Il terzo periodo riproduce nella sostanza il previgente secondo periodo, disponendo che per la redazione del Piano il Commissario delegato si avvalga delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Si ricorda, infatti, che il testo del secondo periodo del comma 1-ter, prima dell’emanazione del presente decreto, prevedeva, che “per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici”.

 

Il quarto periodo prevede che, oltre al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, il Piano deve assicurare anche:

§         la piena tracciabilità del ciclo dei rifiuti;

§         l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

§         metodi di trattamento biologico;

§         un elevato livello di tutela ambientale e sanitaria.

 

Il quinto periodo dispone che il Commissario delegato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicuri, nel limite massimo delle risorse disponibili per la gestione commissariale:

§         l’individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti di compostaggio;

§         la prevista messa a norma di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di qualità e di frazione organica stabilizzata di qualità

 

In relazione al contenuto di tali disposizioni, si richiama il documento consegnato dai rappresentanti del Commissariato nel corso dell’audizione del 31 maggio.

In tale documento si legge, infatti, che, “per quanto concerne il progressivo peggioramento delle condizioni degli impianti di CDR, … urge … l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria essendo ormai prossimo l’avvio del termovalorizzatore di Acerra che non potrà essere alimentato dal CDR prodotto fino ad oggi e dal materiale attualmente in uscita da tali strutture”. Nello stesso documento viene tuttavia sottolineato che tali interventi di straordinaria manutenzione sugli impianti di selezione e tritovagliatura, sono possibili “solo previo il loro svuotamento” e che “per queste ragioni sono allo studio soluzioni tecniche per mettere in produzione il CDR con le caratteristiche necessarie”.

Per quanto riguarda invece il compostaggio, nel documento citato viene dettagliatamente enunciato il programma del Commissario.

La realizzazione di impianti di Compostaggio programmata dal Commissariato

Nel documento consegnato dai rappresentanti del Commissariato, nel corso della recente audizione del 31 maggio 2007, si legge che “il buon esito della raccolta differenziata dipende sia dall’integrazione ottimale del servizio nella gestione più complessiva del ciclo dei rifiuti, sia dalla dotazione di efficienti impianti di recupero e riciclo. Premesso che nell’ultima stesura del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti è chiaramente indicato che il fabbisogno regionale impiantistico per il raggiungimento di detto obiettivo debba essere di oltre 410.000 tonnellate annue (considerate “miste” ossia comprensive della frazione organica e dei cosiddetti “rifiuti verdi” costituiti da sfalci e potature), ad oggi risulta attivato, grazie al contributo commissariale, un impianto di compostaggio situato a Teora, uno in fase di adeguamento a Polla ed uno in fase di collaudo a Molinara che ha una potenzialità di 6.000 ton/anno”.

Inoltre il Commissariato “ha predisposto un programma degli interventi necessari alla realizzazione e/o all’ampliamento di 10 impianti di compostaggio. Considerato che tutti i progetti risultano finanziati con i fondi P.O.R. (misura 1.7), si evidenzia che entro circa 18 mesi, la Regione potrà contare su una potenzialità reale annua di circa 200.000 tonnellate. Preme sottolineare che, su impulso commissariale, grazie a quanto previsto nell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3479/05, è stato determinato un cospicuo contributo (40 € per ciascuna tonnellata di frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata avviata a recupero in forma autonoma) per i comuni che individuano in forma autonoma un impianto di trattamento regolarmente autorizzato per la frazione umida. In sintesi nella regione Campania sono programmati ed in fase di realizzazione gli impianti di compostaggio di Giffoni Valle Piana, Pomigliano D’Arco, S. Tammaro, mentre sono in corso di appalto le opere di ampliamento degli impianti nei comuni di Teora e Caivano per una potenzialità complessiva di trattamento pari a 36.000 ton/anno, di cui attualmente solo Teora è operativo. Inoltre è doveroso segnalare che, nonostante la concessione di finanziamenti per la realizzazione degli impianti, sono state numerose le rinunce da parte delle Amministrazioni comunali destinatarie di fondi POR, a maggiore riprova che attualmente in Campania anche le infrastrutture risevate alla raccolta differenziata sono di difficile collocazione. La possibilità da parte del Commissario di beneficiare dei fondi P.O.R. 2000-2006 termina al 31/12/2008 e a tale data devono risultare realizzati ed esercibili gli impianti di compostaggio individuati o individuabili nell’immediato. Per tale motivo è indispensabile sciogliere quanto prima le riserve sopra descritte sulla realizzazione degli impianti: Salerno, Pagani, Nola, Ciorlano, Rofrano, Eboli, Ottaviano e Cancello Arnone, ovvero procedere all’individuazione urgente di sisti alternativi che rispondano, in termini di attuabilità e fattibilità, ai vincoli imposti dalla programmazione P.O.R. 2000-2006. Attualmente, la struttura commissariale ha avviato contatti con alcune amministrazioni comunali (Vallo della Lucania; Frattamaggiore; Apice; Marigliano; Marzano Appio; Mercato Sanseverino; Mugnano di Napoli; Succivo; Somma Vesuviana), unitamente a sopralluoghi ed all’avvio delle relative procedure per la realizzazione di impianti di compostaggio, utilizzando le risorse economiche dei comuni rinunciatari, per evitare di perdere definitivamente i fondi P.O.R.


Articolo 10
Entrata in vigore

La disposizione prevede l’immediata entrata in vigore del decreto-legge dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta lo scorso 11 maggio).

 

 


Proposta di legge

 



 

Normativa di riferimento

 


L. 20 marzo 1865, n. 2248
Legge sul contenzioso amministrativo (All. E art. 7)

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1865.

(2)  Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 25 febbraio 1999, n. 15487/99; Lett.Circ. 8 novembre 1999, n. 79860/99; Nota 10 novembre 1999;

- Ministero dell'interno:Circ. 23 luglio 1999, n. 83.

 

Allegato E

(omissis)

7.  Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti (11).

 

(11)  Sui provvedimenti adottati dai Prefetti in applicazione di questo articolo, L. 30 novembre 1950, n. 996, articolo unico, così dispone: «I provvedimenti adottati dai Prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 7 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi».

 

 


R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (art. 2)

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2)  Il presente testo unico è stato emanato in virtù della delega di cui all'art. 6, R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593, convertito in L. 22 gennaio 1928, n. 290 il quale così disponeva:

«Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». Il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico è stato approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

(3)  L'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il presente provvedimento, è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 1 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2003, n. 29/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Nota 13 ottobre 2003, n. 2003/43548/COA/UDC; Nota 19 aprile 2004, n. 2004/20623/COA/ADI; Circ. 6 maggio 2004, n. 2/COA/DG/2004; Nota 12 maggio 2004, n. 2004/26634/COA/ADI; Nota 5 agosto 2004, n. 2004/44882/COA/ADI; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 13 maggio 2005, n. 21/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 16 dicembre 1995, n. 559/C.22590.10179(17) 1-582-E-95; Circ. 5 luglio 1996, n. 559/C.4713.10089.D(1); Circ. 23 ottobre 1996, n. 559/C.14426.10089.D(1); Circ. 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982(23); Ris. 23 novembre 1996, n. 559/C; Circ. 24 aprile 1997, n. 559/C.24103-13500.F(4)1; Circ. 2 maggio 1997, n. 559/C.5808.10089.D.A(1); Circ. 19 luglio 1997, n. 559/C.5692-10089(4); Circ. 15 novembre 1997, n. 559/C.14514.10089.D(7); Circ. 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1); Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008; Circ. 5 dicembre 2003, n. 557/A/223.420.1; Circ. 6 maggio 2004, n. 557/PAS.6880.12001(1);

- Ministero delle finanze: Circ. 6 giugno 1996, n. 151/D; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E.

(omissis)

2. (art. 2 T.U. 1926). - Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno (7).

 

(7)  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio 1961, n. 26, pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1961, n. 135, edizione speciale, ha così deciso:

«Pronunziando sopra i quattro procedimenti riuniti di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione».

I limiti indicati nella motivazione entro i quali la disposizione legislativa in esame è stata dichiarata illegittima, sono quelli nei quali essa attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei princìpi dell'ordinamento giuridico, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 138 della costituzione, senza, in altre parole, provvedere ad indicare i criteri idonei e delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è stato attribuito.

 


L. 24 febbraio 1992 n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. (art. 5)

(omissis)

5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti (10) (11).

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (12) (13).

 

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(10)  Vedi, anche, i commi da 2-bis e 2-quater dell'art. 3, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(11)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 127 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali.

(12)  Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, la Dir.P.C.M. 22 ottobre 2004 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(13)  Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.


L.R. 10 febbraio 1993, n. 10
Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania (art. 6)

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(1) Pubblicata nel B.U. Campania 3 marzo 1993, n. 11.

(2) Ai sensi del primo comma dell'art. 21, L.R. 6 marzo 1995, n. 5, le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia pluriennale. Vedi, anche, in secondo comma dello stesso articolo.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 32, L.R. 28 marzo 2007, n. 4.

(omissis)

Art. 6

Soggetti attuatori del Piano.

 [1. I soggetti attuatori del Piano sono i Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane.

2. Essi possono costituire società miste con la partecipazione di imprese singole o associate per la realizzazione degli impianti di smaltimento previsti dal Piano.

3. Inoltre i Comuni possono esplicare le varie attività di smaltimento dei rifiuti secondo le norme stabilite dalla legge n. 142 del 1990 od enti e imprese specializzate, debitamente autorizzate con provvedimento regionale.

4. Nei casi in cui i Comuni non provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a costituire gli organismi consorziali per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei bacini individuati dal Piano, ed ove i comportamenti omissivi degli Enti obbligati determinino grave pregiudizio alla tutela della salute pubblica o dell'ambiente, la Giunta regionale vi provvede, in via sostitutiva, entro 90 giorni] (9).

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(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 32, L.R. 28 marzo 2007, n. 4.

 


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

O.P.C.M. 25 febbraio 1999
Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica. (Ordinanza n. 2948).

 

(GU n. 50 del 2-3-1999)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

delegato al coordinamento

della protezione civile

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste da ultimo le ordinanze n. 2774 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 e n. 2808 del 15 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1998, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania e' stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Atteso che l'avvio delle azioni connesse all'esecuzione degliinterventi di bonifica, in particolare per quanto concerne l'eliminazione dei sedimenti inquinati, ha posto in evidenza la necessita' di sviluppare adeguate azioni di prevenzione al fine di evitare il riprodursi di situazioni di inquinamento, nonche' contemporanee attivita' di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica;

Visto che gli accertamenti svolti per avviare gli interventi di prevenzione hanno posto in evidenza situazioni di pericolo per la pubblica incolumita' e per l'ambiente nel Vallone S. Rocco, sulla collina dei Camaldoli, sulla collina di Posillipo, nella conca di Agnano, sulla collina S. Martino, nei connessi Arena S. Antonio, collettore di via Cinzia, emissario di Agnano, in comune di Giugliano, nel canale dei Regi Lagni e in zona acropoli di Cuma;

Ritenuto che le suddette situazioni possono essere fronteggiate attraverso l'intervento del presidente della regione Campania e del sindaco del comune di Napoli, gia' nominati commissari delegati con le ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2509 del 22 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, attribuendo agli stessi la progettazione integrata e l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, igienicosanitari, idrogeologici e di regimazione idraulica nei siti citati al precedente punto;

Acquisita l'intesa del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con note n. 4379 del 23 febbraio 1999 e n. 4396 del 24 febbraio 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 03526/GAB99 del 24 febbraio 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con note n. 16847 del 22 febbraio 1998, n. 17649 e 17650/Gab del 24 febbraio 1999;

Sentiti i commissari delegati;

Dispone:

 

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato rispettivamente con l'art. 1 e con l'art. 4 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il commissario delegato - presidente della regione Campania, avvalendosi di un subcommissario per la gestione dei rifiuti nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente, in particolare, dispone: 1.1 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento nei successivi due anni;

1.2 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 10 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 15 per cento nei successivi due anni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto 1.1;

1.3 l'attivazione in ciascuno dei consorzi in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonche' dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso;

1.4 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CO.NA.I., con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CO.NA.I. con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CO.NA.I. non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, puo' disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

1.5 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza;

1.6 la realizzazione, in ciascun comune in collaborazione con i sindaci dei comuni interessati, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti per il recupero di inerti;

1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.11 la realizzazione in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.13 la realizzazione in ciascun consorzio, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicita' e il minor inquinamento;

1.14 le modalita' per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.15 la realizzazione, con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti, dei progetti LSU di cui al "Progetto ambiente" approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 29 agosto 1997, relativi alla regione Campania, cosi' come previsti dalla Conferenza permanente Stato- regioni nella riunione del 30 luglio 1998 e ne assicura la gestione. 2. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, cosi' come modificato dal comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, e' soppresso.

Art. 3. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, realizza altresi' gli interventi per la produzione e l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti assicurando lo svolgimento degli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e modificato dai successivi commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Al comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, le parole "120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 maggio 1999" e le parole "da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998" sono sopprese.

3. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e' soppresso e sostituito dal seguente: "4. Il Ministro dell'ambiente, per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, si avvale, per la valutazione della compatibilita' ambientale dei progetti degli impianti di produzione e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilita' e' verificata con la collaborazione dei comuni interessati".

4. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, dopo il comma 5 va aggiunto il seguente punto 5.1: "Il commissario delegato - presidente della regione Campania, a seguito della stipula dell'Accordo di programma di cui al precedente comma 5, dispone obbligo, a carico dei comuni, di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del  combustibile derivato da rifiuti fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nel contratto di cui al comma 5, e del trasporto a carico dei comuni stessi".

Art. 4. 1. Le attivita' di bonifica di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, cosi' come integrate dall'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 2774 del31 marzo 1998, comprendono anche la bonifica dei siti contaminati dell'arenile di Coroglio Bagnoli e la bonifica dell'area marina antistante. Il commissario delegato - presidente della regione Campania assicura l'esecuzione da parte dei soggetti concessionari, ed in caso di inadempienza degli stessi, esegue in danno con oneri a carico dei concessionari, gli interventi di ripristino previsti dalle concessioni demaniali relativi ad infrastrutture la cui permanenza non e' prevista dallo strumento urbanistico del comune di Napoli presenti sul citato arenile ed area marina antistante di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, subentrando nelle attivita' gia' poste in essere dal Ministero dell'ambiente.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, nell'area "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano", dispone la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il commissario delegato, progetta e realizza gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di pertinenza della pubblica amministrazione, dispone, altresi', la messa in sicurezza e bonifica delle aree private sulla base del progetto approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1998, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonche' intervenendo in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, in tal caso si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 3. Le attivita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 sono integrate con accertamenti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di indagine epidemiologica.

4. All'art. 2, comma 3, la prima alinea, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, e' sostituita dalla seguente: "; per le attivita' di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica, delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A.,dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' delle strutture sanitarie locali. A tali istituzioni il commissario delegato - presidente della regione Campania, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato".

Art. 5. 1. Dal 1 luglio 1999 la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato nel mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale minima del 15% al netto della raccolta e del conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella misura del 40% dei medesimi e l'avvio al compostaggio della frazione umida per una percentuale minima del 10%, e' maggiorata nella misura del 4% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 25%. A tal fine il commissario delegato - presidente della regione Campania comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale minima del 20% al netto della raccolta e del conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella misura del 40% dei medesimi e l'avvio al compostaggio della frazione umida per una percentuale minima del 15%, e' maggiorata nella misura del 6% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 35%. A tal fine il commissario delegato - presidente della regione Campania, comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati dal soggetto titolare della discarica sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania.

Art. 6. 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti le discariche sono rilasciate dai prefetti delle province. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarita' e gestione pubblica.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento. Disciplina inoltre l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Campania. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto e' affidata ai prefetti.

Art. 7. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, sentite per quanto di competenza le autorita' di ambito e bacino interessate, progetta in forma integrata e realizza gli interventi di risanamento ambientale, igienicosanitari, idrogeologici e di regimazione idraulica, nelle aree del comprensorio "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano", nelle aree del sistema scolante facenti capo al canale Regi Lagni e nelle aree interessate dalle antichita' archeologiche riguardanti i comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. In particolare, progetta e realizza le integrazioni e gli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione interessanti gli impianti di Noia, Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma al fine di garantire la compatibilita' ambientale delle attivita' depurative e di assicurare che gli scarichi nei corpi idrici superficiali come pure il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate avvengano in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 puo' avvalersi di un sub- commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Art. 8. 1. Il sindaco del comune di Napoli, gia' nominato commissario delegato con l'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, integrata dall'ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998, progetta in forma integrata e realizza gli interventi di risanamento ambientale, igienico- sanitari ed idrogeologici del Vallone S. Rocco, della collina dei Camaldoli, della collina di Posillipo, della conca di Agnano, della collina di S. Martino e dei connessi Arena S. Antonio, collettore di via Cinzia ed emissario di Agnano, con i poteri e le deroghe gia' attribuitegli. Tali interventi devono assicurare che gli scarichi nei corpi idrici superficiali avvengano in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente.

2. Il sindaco del comune di Napoli delegato progetta e realizza altresi' gli interventi di ripristino della morfologia naturale della costa e la sistemazione delle infrastrutture la cui permanenza e' prevista dallo strumento urbanistico del comune di Napoli, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, subentrando nelle attivita' gia' poste in essere dal Ministero dell'ambiente.

3. Il sindaco del comune di Napoli delegato, nell'area "Napoli orientale", dispone la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal commissario delegato medesimo d'intesa con il Ministro dell'ambiente, progetta e realizza gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di pertinenza della pubblica amministrazione, dispone, altresi', la messa in sicurezza e bonifica delle aree private sulla base del progetto approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonche' intervenendo in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, in tal caso si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Il sindaco del comune di Napoli delegato si avvale, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi, di un subcommissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Art. 9. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, il prefetto di Napoli delegato ed il sindaco di Napoli delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispongono l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emettono il decreto di occupazione e provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 10. 1. I commissari delegati assumono a carico della gestione commissariale le indagini preliminari gia' effettuate o che venissero richieste dalle competenti Sovraintendenze archeologiche ed ai beni ambientali in ordine all'esecuzione di interventi ad essi affidati.

Art. 11. 1. L'attivita' della commissione scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 e' prorogata fino al 31 dicembre 1999 ed e' estesa ai nuovi incombenti attribuiti ai commissari delegati.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione di cui al precedente comma 1 per l'anno 1999 sara' pari a quello previsto nel decreto di nomina e grava sui fondi messi a disposizione del commissario delegato - presidente della regione Campania.

3. l commissari delegati - presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, per quanto concerne le attivita' di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, si avvalgono, per le funzioni consultive e di supporto tecnicoscientifico e per le attivita' di controllo e per la risoluzione di eventuali problemi di competenza, del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della Commissione scientifica previsti dal comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 582.

4. Il presidente della regione Campania, per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza si avvale, altresi', del comitato di tecnici di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997.

5. Il sindaco del comune di Napoli, per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, della presente ordinanza, si avvale, altresi', del Comitato tecnico previsto dal comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2509 del 22 luglio 1997.

6. I commissari delegati, presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, al fine di ottimizzare le iniziative da intraprendere per le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7  e all'art. 8, commi 1 e 2 della presente ordinanza, affidano, se del caso, incarichi di progettazione unitari. Per lo svolgimento delle attivita' loro affidate i commissari delegati possono, altresi', avvalersi degli organismi specializzati di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni alle condizioni ivi previste.

Art. 12. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli delegato, possono avvalersi per periodi di tempo limitato e per esigenze e attivita' connesse all'emergenza, di ulteriori cinque unita' di personale tecnico scelto tra dipendenti pubblici, in aggiunta al limite di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998.

2. Ai prefetti, ai subcommissari nominati ai sensi della presente ordinanza e ai vice commissari e' attribuita una indennita' oltre ai rimborsi spese per missione commisurata a centocinquanta ore mensili di straordinario.

3. Per le attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente connesse alle situazioni di emergenza socio- ambientali per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e nei suoi limiti temporali, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi fino a trenta unita' di personale, posti a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle societa' a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale e' messo a disposizione del Ministero dell'ambiente non oltre venti giorni dalla richiesta. Il Ministero dell'ambiente per le stesse finalita' puo' altresi' avvalersi, negli stessi limiti temporali, fino ad numero massimo di dieci esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative ai quali viene corrisposta una indennita' pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare agli enti pubblici e alle societa' a partecipazione pubblica sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della u.p.b. 4.1.1.0 - funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le indennita' da corrispondere agli esperti e le spese per lavoro straordinario del predetto personale, da corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili, sono erogate dal prefetto di Napoli delegato nel limite delle risorse gia' autorizzate dalle precedenti ordinanze in materia.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli delegato, possono conferire l'incarico di responsabile della sicurezza ex legge n. 494/1996 a personale della pubblica amministrazione, attribuendo allo stesso una indennita' speciale mensile commisurata a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

5. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, della presente ordinanza da parte del commissario delegato - presidente della regione Campania, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo: a) per lire 20 miliardi delle risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, iscritte nella gestione dei residui U.P.B. n. 4.2.1.1. cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999;

b) per lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999 per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti previsti per la legge n. 208 del 1998 della tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

c) per lire 20 miliardi delle risorse derivanti dai mutui previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, da stipularsi da parte del commissario delegato - presidente della regione Campania a valere sui limiti d'impegno autorizzati dal sopracitato art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Il commissario delegato presidente della regione Campania, per la realizzazione dei predetti interventi si avvale, altresi', della SOGESID che concorre per l'importo di lire 104,953 miliardi delle risorse gia' assegnate dal C.I.P.E. alla societa' medesima, a carico del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 per la realizzazione di interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti campani, secondo la rimodulazione del quadro finanziario di cui alle note della societa' del 23 settembre 1998, sottoposte al C.I.P.E., per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998.

3. Per l'attuazione degli interventi affidatigli ai sensi della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Campania, si avvale di tutte le risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione delle opere medesime eventualmente disponibili.

4. I comuni le cui acque reflue sono destinate ai sistemi depurativi dei Regi Lagni e del comprensorio di Cuma sono tenuti a versare sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania, le somme dai medesimi riscosse ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche e integrazioni a titolo di tariffa del servizio di depurazione, al netto di quelle gia' destinate alla gestione.

5. Il commissario delegato - presidente della regione Campania inoltre:

a) attiva le procedure necessarie per assicurare il coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

b) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

6. In attuazione della deliberazione del C.I.P.E. del 19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato, il commissario delegato - presidente della regione Campania e' autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del C.I.P.E. un programma di investimenti per opere in materia di fognature, collettamento e depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla suddetta deliberazione del C.I.P.E.

Art. 14. 1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Campania, provvedera', nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

a) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 45.871.596.000 del progetto di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, interessante il territorio della regione Campania, approvato ed ammesso a finanziamento dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 20 dicembre 1990, ivi contrassegnato con il n. 438, le cui risorse finanziarie sono state impegnate con decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991 (capitolo 7105, partita n. 16878 - esercizio finanziario 1991);

b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 7.938.853.445 dei progetti numeri 20, 27, 30, 32 e 33, interessanti il territorio della regione Campania, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del "Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale", approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario 1988);

c) a curare direttamente, relativamente ai progetti dell'area E "Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno nell'ambito dell'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 21
dicembre 1993 successive integrazioni e modificazioni, l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 2.674.250.000 (capitolo 7104, partita n. 37953/esercizio finanziario 1995) dell'intervento n. 69 menzionato nel documento regionale di programma, presentato dalla regione Campania ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente del 13 ottobre 1998, le cui risorse complessive sono state impegnate con decreto del Ministero dell'ambiente del 28 dicembre 1991, n. 135/1992 GAB relativamente alle risorse residue del P.T.T.A. 1989-1991 e con decreto del Direttore generale del servizio affari generali e del personale del Ministro dell'ambiente del 23 febbraio1995, n. 3873.

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succedera' nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente e, avuto riguardo ai finanziamenti di cui alla legge n. 160/1988, anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il commissario delegato e', inoltre, autorizzato a richiedere finanziamenti nazionali o comunitari in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi e di tutela delle acque.

4. Sono, altresi', assegnati al commissario delegato – presidente della regione Campania lire 825 milioni per l'attuazione del progetto LSU per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici "bianchi" nel comune di Salerno, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, assicura la gestione di tale progetto.

Art. 15. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3 della presente ordinanza, da parte del commissario delegato - sindaco del comune di Napoli, e' autorizzata la spesa di lire 158,482 miliardi. Alla relativa copertura si provvede mediante l'utilizzo per:

a) lire 10,482 miliardi delle somme in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente U.P.B. 4.2.1.1);

b) lire 40 miliardi delle risorse di cui al capitolo 7705, U.P.B. 4.2.1.1 dello stato di previsione per l'anno 1999 del bilancio del Ministero dell'ambiente;

c) lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999 per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti della legge n. 208 del 1998 cosi' come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

d) lire 5 miliardi delle risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, iscritte nella gestione residui della U.P.B. n. 4.2.1.1, capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999;

e) lire 3 miliardi delle risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 670 del 4 novembre 1997, a valere sui fondi della legge n. 641/1996, ripartiti con delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1996.

2. Il commissario delegato - sindaco del comune di Napoli: a) attiva le procedure necessarie per assicurare il  coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

b) avanza le istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

3. In attuazione della deliberazione del C.I.P.E. del 19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato, il commissario delegato - presidente della regione Campania e' autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del C.I.P.E. un programma di investimenti per opere in materia di fognature, collettamento e depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla suddetta deliberazione del C.I.P.E.

Art. 16. 1. Le somme di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alle contabilita' speciali, direttamente sulle contabilita' speciali di tesoreria intestate al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al commissario delegato - sindaco del comune di Napoli.

2. I commissari delegati di cui al comma 1 possono impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 17.

1. I consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, per l'attuazione degli interventi di propria competenza, con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 2 della presente ordinanza si avvarranno di lavoratori assunti con contratto a termine e a tempo parziale di durata massima di dodici mesi.

2. Per le finalita' di cui al precedente comma il commissario delegato - presidente della regione Campania, si avvale dell'importo di lire 20 miliardi autorizzato dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2560/97 nell'ambito delle disponibilita' della propria contabilita' speciale ripartendo la somma complessiva a favore di ciascun consorzio in ragione della popolazione residente. Il trasferimento delle risorse avviene entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Il subcommissario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza fissa i criteri di selezione per l'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante il ricorso alle procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 e tenendo presente la riserva di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468 del 1 dicembre 1997.

4. Le attivita' di cui al precedente art. 2 possono essere realizzate anche tramite la costituzione di societa' miste cui partecipino i consorzi costituiti ai sensi della legge regionale della Campania 10 febbraio 1993, n. 10. I consorzi che intendano procedere secondo tale forma di gestione sono tenuti a valutare prioritariamente la possibilita' di associare, per la gestione del servizio, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, all'art. 87 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, consorzi di comuni, aziende speciali e societa' costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelli di pertinenza del consorzio associante nonche', eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 18. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, il prefetto di Napoli delegato ed il sindaco del comune di Napoli delegato, nell'espletamento degli incarichi loro affidati, possono adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle ordinanze emanate in materia nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: legge regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11; legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34.

Art. 19. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro: Russo Jervolino

 


D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 113 e 141).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340; Msg. 1 aprile 2004, n. 9392;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 8 maggio 2003, n. 8/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004; Circ. 13 luglio 2004, n. F.L.20/2004; Circ. 16 luglio 2004, n. F.L.17/2004; Circ. 2 febbraio 2005, n. 2/2005; Circ. 11 febbraio 2005, n. F.L.2/2005; Circ. 12 maggio 2005, n. F.L.17/2005;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

(omissis)

113.  Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (141).

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164 (142).

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni (143).

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane (144).

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (145);

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (146).

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio (147).

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente (148).

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore (149).

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere (150).

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (151).

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione (152).

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore (153).

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni (154).

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati (155).

 

(141)  Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(142)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(143)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(144)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

(145)  Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(146)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(147)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(148)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(149)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

(150)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(151)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(152)  Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.

(153)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 204, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(154)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(155)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(omissis)

141.  Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio (196);

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (197).

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio (198).

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno (199).

 

(196)  Vedi l'art. 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13.

(197)  Lettera aggiunta dal comma 7 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.

(198)  Comma aggiunto dal comma 8 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.

(199)  Il presente articolo corrisponde all'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

 


D.L. 30 novembre 2005 n. 245
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.  (art. 1)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 21 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2006, n. 23), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

1. Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella 1. Al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.

2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'àmbito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresì alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture già esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. È istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (3).

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'àmbito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (4).

6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonché quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006 (5).

7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attività svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006 (6).

8. Per il perseguimento delle finalità del presente decreto, nonché per l'espletamento delle ulteriori attività istituzionali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché, su indicazione nominativa del Capo del Dipartimento, di non più di quindici unità di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale svolge attività di monitoraggio e di accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'àmbito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente (7).

9. [Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalità agli obiettivi di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica] (8).

 

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(3)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 e poi così sostituito dal comma 1-bis dell'art. 2, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(4)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

(5)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

(6)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 e poi dal comma 1-bis dell'art. 3, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(7)  Per l'elevazione del numero delle unità di personale di cui al presente comma vedi il comma 2 dell'art. 2, D.L. 11 maggio 2007, n. 61. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 13, O.P.C.M. 25 gennaio 2006, n. 3491.

(8)  Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263.

 


D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Norme in materia ambientale. (artt. 202 e 238)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 

(omissis)

202. Affidamento del servizio.

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia (35).

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 -bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

 

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(35) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.

Titolo IV

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

238. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate (50).

 

(50) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 7, D.L. 11 maggio 2007, n. 61.

 


D.L. 9 ottobre 2006, n. 263
recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Testo originario)

 

(1) Convertito, con modificazioni, in L. 290/2006 e pubblicata nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2006, n. 285.

 

 

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1.

Individuazione e poteri del Commissario delegato

1. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

1-bis. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono precisati gli ulteriori poteri del Commissario delegato, necessari per il superamento dell'emergenza, non previsti dalle presenti norme e necessari alla loro rapida ed efficace attuazione, coordinando, e modificando se necessario, gli effetti delle precedenti ordinanze emanate per l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.

2. Il Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, oltre ad esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare il medesimo contesto emergenziale, adotta, nell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento, gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile, utilizzando le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, anche per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, si avvale di tre sub-commissari, dei quali uno con funzioni vicarie, uno dotato di comprovata e specifica esperienza nel settore della raccolta differenziata, individuato d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed uno a cui delegare ulteriori e specifici compiti nell'ambito di determinati settori di intervento. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente decreto e' costituita dal Commissario delegato una Commissione composta da cinque soggetti di qualificata e comprovata esperienza nella soluzione delle emergenze ambientali.

4. Al fine dell'invarianza della spesa, per l'attuazione del comma 3 e per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza, con ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridotto l'attuale organico della struttura commissariale, contestualmente alla nomina dei tre sub-commissari e all'istituzione della Commissione di cui al predetto comma 3, in modo da assicurare comunque la soppressione di un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 2.

Informazione e partecipazione dei cittadini Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania

1. Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-bis. All'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i Sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.».

Art. 3.

Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie disponibili

1. In relazione al sopravvenuto aggravamento del contesto emergenziale nel territorio della regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto relativi allo smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori tecnologie immediatamente disponibili, il Commissario delegato ridefinisce con l'esclusiva assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato le condizioni per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Conseguentemente e' annullata la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con propria ordinanza n. 281 del 2 agosto 2006.

1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato.

1-ter. Il Commissario delegato, d'intesa con la regione Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall'emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per le attività di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici».

2. Fino all'individuazione dell'affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, garantendo in ogni caso l'affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento dell'autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine della loro ricomposizione morfologica.

Art. 4.

Misure per la raccolta differenziata

1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006, verifica il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi.

2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata.

3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario delegato per il raggiungimento dell'obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati.

5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un'ottica di perseguimento degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione economica.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonche' le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche e' comunque assicurata in conformità alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di cui al presente articolo.

2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonche' alla bonifica dei territori interessati d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore «Gestione rifiuti» del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma.

2-bis. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005.

2-ter. I comuni di cui al comma 2-bis, nonche' i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonche' sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per finalità di natura socio-economica.

2-quater. Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti.

3. Il Commissario delegato può disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti.

3-bis. Il trasferimento, in una regione nella quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti può essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima.

4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente a tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere.

5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche', avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, può sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania.

5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonche' quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento sui rifiuti solidi urbani (TARSU), nonche' delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilità della citata contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Pignoramenti, benefici previdenziali ed assicurativi

1. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e successive modificazioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


L. 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 commi 1108 e 1109)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 

Articolo 1

(omissis)

Comma 1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

 

Comma 1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo «Rifiuti zero».

(omissis)

 


D.P.C.M. 25 gennaio 2007
Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 11 maggio 2007, n. 61.

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, che prevede che al capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono assegnate le funzioni di commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania per il periodo necessario al superamento di tale emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006 con il quale è stato, da ultimo, prorogato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania fino al 31 gennaio 2007;

Considerato che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi in corso, ed in particolare il reperimento e la realizzazione di discariche che consentano una gestione dello smaltimento dei rifiuti equilibrata ed economicamente sostenibile, nonchè per l'espletamento delle ulteriori attività previste dalla sopra citata legge n. 290 del 2006;

Considerato, altresì, che la proroga si rende necessaria per far fronte agli adempimenti relativi all'adeguamento del piano regionale di smaltimento dei rifiuti all'esito del quale si potrà procedere alla individuazione dei nuovi soggetti affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti;

Considerato altresì il perdurare della gravità del contesto socio economico ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, anche in relazione alle conseguenze di natura igienico sanitaria;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Decreta:

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.

 


D.L. 11 maggio 2007, n. 61
Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2007, n. 108.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute;

Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;

Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania;

Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell'impossibilità di provvedervi in via amministrativa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Emana

il seguente decreto-legge:

 

1. Apertura discariche e messa in sicurezza.

1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di Benevento.

2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno è consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di Salerno.

3. L'uso del sito ubicato nel comune di Terzigno di cui al comma 1 è consentito fino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel medesimo territorio, mediante la predisposizione di un apposito piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo è disposto nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonchè igienico-sanitaria, fatto salvo l'obbligo del Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla tutela della salute e dell'ambiente.

5. Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere definite ulteriori misure compensative in favore dei comuni di cui al comma 1.

 

2. Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonchè la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente esistenti. I siti così individuati sono sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza.».

2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attività di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, è elevato a non più di trenta unità.

 

3. Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria Riconta» - non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale di rifiuti.

 

4. Consorzi di bacino.

1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Sono fatti salvi, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.

3. Qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonchè della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento.

 

5. Attuazione di misure emergenziali.

1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato.

 

6. Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province.

1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ed attuano d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

 

7. Tariffe.

1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

8. Clausola di invarianza della spesa.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Commissario delegato provvede alle attività di sua pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

 

9. Piano per il ciclo integrato dei rifiuti.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. In sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, nonchè il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la legislazione comunitaria, le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della rispettiva capacità produttiva degli impianti che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le province interessate.».

 

10. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


O.P.C.M. 15 giugno 2007, n. 3596
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3596).

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 giugno 2007, n. 138.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell'8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell'8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007, articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007 e n. 3590 del 23 maggio 2007;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante «Misure straordinarie per superare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli Enti ordinariamente competenti» ed in particolare l'art. 2;

Viste le ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania rispettivamente n. 153 del 30 maggio 2003 e n. 122 del 7 giugno 2004;

Considerata l'imprescindibile esigenza di assicurare la continuità dello smaltimento dei rifiuti a seguito dell'imminente chiusura della discarica di Parapoti nel comune di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno;

Ravvisata la necessità di introdurre alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di favorire il rapido superamento del contesto di criticità in atto nel territorio della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;


Dispone:

 

1.  1. Tenuto conto di quanto previsto dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, ed allo scopo di impedire ogni soluzione di continuità dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania a seguito della chiusura della discarica di Parapoti, nel comune di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, fissata per il prossimo 17 giugno 2007 ed al fine di scongiurare ogni rischio per la salute pubblica e per l'ambiente derivante dalla paralisi del servizio di raccolta dei rifiuti, è riaperta la discarica di Difesa Grande, nel comune di Ariano Irpino, per consentire l'abbancamento dei rifiuti per un periodo massimo di venti giorni a decorrere dal 18 giugno 2007 con l'adozione di tutte le misure necessarie volte ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente nonchè la progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania provvederà a predisporre, di concerto con gli enti interessati, un apposito piano per la caratterizzazione e per i conseguenti interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area di cui al comma 1 a seguito della chiusura della discarica.

 

2.  1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, all'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.


Documentazione allegata

 


 

 

 


 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

 

 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2007

 

 

30ª seduta

 

 

Presidenza del Presidente

Roberto BARBIERI

 

Resoconto sommario

 

 

La seduta inizia alle ore 14,20.

 

Seguito dell’esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla Campania

(Seguito e conclusione dell’esame. Approvazione della Relazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 20 ottobre 2006, n. 271).

 

Il presidente BARBIERI, relatore, ricorda che nella seduta del 29 maggio scorso è iniziato l’esame della proposta di Relazione sulla Campania, poi proseguito nelle sedute del 30 e 31 maggio e del 5 giugno e rinviato nella prima delle sedute del 7 giugno.

Ricorda inoltre che nella predetta seduta del 5 giugno è iniziato l’esame degli emendamenti - che sono stati pubblicati in allegato al relativo resoconto sommario – ed è stato convenuto di rimettere ai relatori la definizione di modifiche al testo iniziale della proposta di Relazione, anche attraverso contatti informali, tenendo conto degli spunti di riflessione emersi dal dibattito e delle indicazioni desumibili dal complesso degli emendamenti presentati, così da poter pervenire alla votazione di un testo ampiamente condiviso.

 

Si è così giunti, prosegue il Presidente, alla redazione del testo in esame, che è stato già distribuito e che è pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

Propone quindi di considerare ritirati tutti gli emendamenti.

 

Non facedosi osservazioni, così resta stabilito.

 

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione della proposta di Relazione, nel nuovo testo.

 

Dopo una dichiarazione di voto di astensione del senatore ZANONE, l’onorevole IACOMINO dichiara il proprio voto contrario.

 

Sulle indicazioni politiche da trarre alla stregua delle precedenti dichiarazioni di voto intervengono l’onorevole RUSSO, il presidente BARBIERI e i senatori PIGLIONICA e BANTI.

 

L’onorevole LOMAGLIO consegna il testo della propria dichiarazione di voto di astensione, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

 

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di componenti della Commissione, posta ai voti, è quindi approvata la Relazione territoriale stralcio sulla Campania, nel nuovo testo dei Relatori.

 

La seduta termina alle ore 14,45.

 

RELAZIONE TERRITORIALE STRALCIO SULLA CAMPANIA

(NUOVO TESTO PRESENTATO DAI RELATORI)

Relazione territoriale stralcio sulla Campania

 

1. Premessa.

 

La fase di avvio dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse si è sviluppata lungo due principali direttrici.

Da un lato, si è inteso promuovere un confronto con i responsabili politici dei Dicasteri titolari di più dirette competenze sulle tematiche oggetto dell’inchiesta; dall’altro, si è cercato di affrontare in modo più approfondito la situazione esistente in alcune realtà territoriali del Paese che presentano profili di particolare gravità in relazione all’oggetto dell’inchiesta.

Il primo dei due “filoni” di lavoro testè menzionati si è tradotto in un ciclo di sedute che, attraverso le audizioni dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (6 e 13 febbraio 2007),dell'interno (8 febbraio 2007), dello Sviluppo economico (1° marzo 2007), per le Politiche europee (20 marzo 2007), della Giustizia (17 maggio 2007), ha consentito di effettuare una puntuale ricognizione in ordine agli indirizzi che il Governo intende perseguire nei vari ambiti operativi che attengono al ciclo dei rifiuti e al contrasto delle attività illecite ad esso correlate, come pure in ordine alle principali aree di criticità che si manifestano a tale proposito.

Di tale attività si darà analiticamente conto nel quadro della Relazione generale al Parlamento prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge istitutiva (legge 20 ottobre 2006, n. 271).

Una seconda direttrice operativa ha riguardato, come si accennava, talune realtà territoriali nelle quali si sono manifestate situazioni particolarmente allarmanti per ciò che attiene all’oggetto dell’inchiesta.

In questo contesto, l’impegno più assiduo ed intenso è stato dedicato dalla Commissione alle problematiche relative all’emergenza rifiuti in Campania.

La presente Relazione tende a dare conto delle prime risultanze di tali attività relative alla Campania, e a contribuire, in attuazione del mandato conferito alla Commissione dall’articolo 1, comma 1, lettera f) della citata legge n. 271 del 2006, alla messa a punto di soluzioni legislative e amministrative idonee a rendere più coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e a rimuovere le disfunzioni accertate.

La scelta di sottoporre al Parlamento un documento stralcio, in luogo della Relazione generale sull’insieme dell’attività svolta che si era in un primo tempo programmato di adottare come primo contributo alle Camere, riflette evidentemente la vivissima preoccupazione con la quale la Commissione sta seguendo gli sviluppi della situazione in Campania.

2. L’attività della Commissione.

 

La Commissione, prima di avviare la propria attività relativa all’emergenza rifiuti in Campania, ha attentamente valutato gli atti delle inchieste parlamentari condotte nelle legislature XII, XIII e XIV, e in particolare il documento più recente fra quelli elaborati a tale riguardo, vale a dire la Relazione territoriale sulla Campania approvata nella scorsa legislatura, nella seduta del 26 gennaio 2006, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse istituita con legge 31 ottobre 2001, n. 399 (Doc. XXIII, n. 17).

Alla stregua delle indicazioni desumibili da tali atti, ma anche alla luce della drammatica evoluzione della situazione rilevabile sul territorio della Regione Campania negli ultimi mesi, che hanno coinciso con l’avvio operativo della Commissione, sono state programmate, e via via realizzate, le seguenti audizioni in sede plenaria, presso la sede della Commissione:

· Procuratore nazionale Antimafia, dottor Pietro Grasso (13 marzo 2007);

· Procuratore aggiunto delegato della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, dottor Franco Roberti, dottor Raffaele Cantone, della stessa Direzione distrettuale e dottoressa Maria Cristina Ribera, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Napoli (24 aprile 2007);

· Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso (3 maggio 2007) (secretata);

· Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, dottor Adolfo Izzo (9 maggio 2007) (secretata).

Sulle stesse problematiche dell’emergenza rifiuti in Campania la Commissione ha inoltre, il 18 aprile 2007, discusso una relazione del senatore Piglionica.

Ulteriori, importanti elementi di informazione e di analisi sono stati acquisiti dalla Commissione sulle medesime problematiche nel corso della seguente audizione:

· Generale Umberto Pinotti, Comandante del Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente, tenente colonnello Massimo Contri, Comandante del Gruppo tutela ambiente di Napoli e capitano Pasquale Starace, comandante della Sezione operativa centrale del Comando Carabinieri per la tutela dell’Ambiente (17 maggio 2005) (parzialmente secretata).

 

La Commissione ha inoltre effettuato con una propria delegazione, nei giorni 5 e 6 marzo 2007, una missione a Napoli, nel corso della quale sono state svolte audizioni dei rappresentanti della Regione Campania e degli enti locali, dei magistrati più direttamente impegnati nel contrasto alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in tale regione, dei Prefetti delle Provincie della Campania e di rappresentanti della società civile.

In particolare, sono state incontrate le seguenti autorità e i seguenti soggetti:

prefetto di Napoli, dottor Alessandro Pansa; sindaco di Napoli, onorevole Rosa Russo Iervolino; presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino; procuratore regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, dottor Arturo Martucci di Scarfizzi; direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), ingegner Luciano Capobianco; procuratore della Repubblica del tribunale di Salerno e capo della DDA della medesima città, dottor Luigi Apicella; procuratore della Repubblica del tribunale di Napoli, dottor Giovandomenico Lepore, sostituto procuratore, dottor Giuseppe Noviello, procuratore aggiunto coordinatore della DDA di Napoli, dottor Franco Roberti e sostituto procuratore, dottor Alessandro Milita; procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, dottor Adolfo Izzo; procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dottor Paolo Albano; Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso; prefetto di Salerno, dottor Claudio Meoli; prefetto di Benevento, dottor Giuseppe Urbano; prefetto di Caserta, dottoressa Maria Elena Stasi; prefetto di Avellino, dottor Paolo Orrei; rappresentanti di: Legambiente, dottor Michele Buonomo; WWF-Campania, dottor Alessandro Gatto; Italia Nostra per la Campania, professoressa Raffaella Di Leo; vice presidente dell'associazione Ambiente Azzurro, ingegner Vincenzo Tuccillo; presidente dell’Amministrazione provinciale di Napoli, onorevole Riccardo Di Palma; presidente dell'Amministrazione provinciale di Avellino, dottoressa Alberta De Simone; presidente dell'Amministrazione provinciale di Benevento, dottor Carmine Nardone; presidente dell'Amministrazione provinciale di Caserta, dottor Alessandro De Franciscis; assessore alle politiche ambientali della provincia di Salerno, avvocato Angelo Paladino.

***

Alla luce delle audizioni testè richiamate, emerge come la situazione relativa al ciclo dei rifiuti in Campania presenti segnali di pericolosa involuzione, che ha determinato il collasso operativo del servizio in questione con seri rischi per la salute della popolazione.

Se tale prospettiva dovesse realizzarsi, si assisterebbe con ogni probabilità a gravi turbative dell’ordine pubblico in Campania.

L’ingorgo di competenze istituzionali e le inadempienze di alcune istituzioni locali ha ormai determinato in alcune realtà territoriali una sostanziale paralisi istituzionale e gestionale.

La conseguenza è che, sul piano delle strategie gestionali, si assiste alla realizzazione di interventi – del Commissariato e della Presidenza della Regione (tuttora responsabile per le attività di bonifica) – spesso rispondenti ad obiettivi non sinergici, e, talvolta, sottoposti a censura da parte della giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

In tale contesto la struttura commissariale, che ora si regge sull’apporto del dottor Bertolaso della Protezione civile, si è dimostrata nel tempo inadeguata a far fronte agli obiettivi che presiedettero alla sua istituzione.

La dipendenza economico-sociale e gli impropri livelli di intermediazione politica generati dall’ “ossimoro emergenza rifiuti” hanno impedito che le scelte adottate dal Commissariato trovassero riscontri operativi, mentre non di rado le popolazioni locali, con il supporto delle autorità territoriali, civili e talora religiose, si sono fortemente mobilitate in azioni di contrasto alle iniziative della struttura commissariale, che non è riuscita a garantire la temporaneità dei siti individuati per le discariche con la conseguente messa in sicurezza e bonifica.

Occorre, inoltre, prendere atto della completa assenza in Campania, anche solo allo stato embrionale, di un ciclo industriale integrato dei rifiuti che preveda – in armonia con le indicazioni della legislazione comunitaria - la priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento, al fine di ridurre effetti negativi sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.

Il mancato avvio di un’adeguata raccolta differenziata, insieme alla perdurante inattività di qualsivoglia sistema di trattamento finale, ha fatto sì che l’unico ciclo operativo fosse quello incentrato sulle discariche e sul connesso sistema di trasporto dei rifiuti, all’interno ed all’esterno dei confini regionali.

Un “ciclo”, questo, che determina una serie di gravi inconvenienti e non poteva che condurre alla pericolosa involuzione di cui sopra.

Per un verso, esso comporta la realizzazione di discariche che, se gestite in modo scorretto (come nel caso di quella di Villaricca, che non ha potuto beneficiare delle necessarie attività di bonifica, in difetto dell’erogazione delle occorrenti risorse finanziarie da parte della Regione, come evidenziato dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso, nella sua audizione dello scorso 3 maggio davanti alla Commissione), sono suscettibili di trasformarsi in fonti di concreto pericolo per la salute delle popolazioni residenti. Per altro verso, è un sistema che impone la ricerca di sempre nuovi siti da adibire a discarica, con i connessi problemi di consenso delle comunità locali (anche alla luce delle conseguenze disastrose per l’ecosistema delle discariche preesistenti). Infine, esso induce a orientare fuori regione lo smaltimento dei rifiuti, tutte le volte in cui è precluso il ricorso a discariche entro i confini regionali.

Purtroppo si deve constatare come la Campania si trovi ormai nella condizione di non poter più ricorrere a nessuna delle pur criticabili soluzioni dilatorie sopra indicate: e ciò per l’esaurimento delle discariche esistenti, per l’enorme difficoltà di ricorrere a nuovi siti (con scelte che hanno generato l’opposizione delle comunità interessate, con frequenti ricorsi alle autorità giudiziarie), e per l’impraticabilità dello smaltimento fuori regione, anche per gli elevati costi correlati ad un utilizzo sistematico di tale opzione.

Tutto ciò, come è emerso dall’audizione del dottor Bertolaso del 3 maggio, è fonte di pericolo per la salute dei cittadini e delle future generazioni della Campania (come, peraltro, emerso da recenti indagini dell’Istituto Superiore di Sanità); è causa di turbamento per l’ordine pubblico; è all’origine di un’infiltrazione della criminalità organizzata che ha assunto connotazioni pressochè sistemiche.

A tale ultimo riguardo, va osservato che un ciclo dei rifiuti che si fonda esclusivamente sulle discariche vive e si alimenta grazie anche al reperimento di siti provvisori e abusivi e alla disponibilità di un sistema di trasporto “informale”, modalità che determinano una fortissima presenza della criminalità di stampo mafioso: non può quindi destare meraviglia il fatto che, secondo quanto denunciato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli durante l’audizione davanti alla Commissione dello scorso 24 aprile, la camorra è ormai un soggetto significativamente presente nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania.

In tale contesto, le soluzioni da perseguire per scongiurare il rischio incombente di un completo collasso del sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in Campania non possono che partire dai nodi strategico-gestionali.

Occorre, in primo luogo, dare uno sbocco al ciclo dei rifiuti diverso dalle discariche: in tal senso un’iniziativa che sappia coniugare gli opportuni strumenti giuridici con le migliori tecnologie è indispensabile per l’attivazione, nel più breve tempo possibile, di impianti di smaltimento, anche in ambito sovra-provinciale.

Appare, inoltre, indispensabile adottare soluzioni istituzionali che sappiano coniugare l’esigenza di un coordinamento centralizzato e forte delle scelte strategiche, con un maggiore coinvolgimento delle amministrazioni locali.

 

3. Il quadro attuale dell’emergenza rifiuti in Campania.

 

Discorrere di un’emergenza che si protrae ormai da quattordici anni costituisce un evidente ossimoro.

Prendere atto di questa contraddizione di fondo significa, in primo luogo, affrontare la situazione dei rifiuti in Campania nella consapevolezza del carattere strutturale della crisi.

Posta tale premessa, ogni ragionamento sull’uscita dalla crisi postula, da un lato, la necessità di una verifica di sistema, che non si limiti all’istituzione commissariale, ma comprenda tutte le altre istituzioni –locali e centrali- interessate; e ciò non nella prospettiva della ricerca delle responsabilità –in re ipsa nella durata dell’emergenza- bensì in quella di ricercare possibili percorsi che coniughino la necessità di interventi immediati con l’inevitabile avvio di un processo di rientro nell’ordinario.

In questi anni, si è assistito ad un singolare caso di simulazione istituzionale: apparentemente, l’istituzione commissariale si è presentato come il soggetto titolare di competenze decisionali e gestionali tali da governare tutte le fasi del ciclo dei rifiuti; nella realtà, invece, si è trattato di un potere condiviso.

Uno dei maggiori problemi che investono l’“emergenza rifiuti” in Campania è costituito dall’incertezza sulle competenze attribuite alle singole autorità di governo.

Si è verificato, nei fatti, un vero e proprio ingorgo istituzionale che ha determinato una situazione di paralisi.

Gli ordinari circuiti decisionali sono venuti meno ma non sono stati sostituiti da una chiara sequenza decisionale; in particolare, si è registrata –anche sulla scorta di quanto riferito dal Commissario Bertolaso- una impasse determinata dalla convergenza –talora una vera e propria sovrapposizione- di competenze del Dipartimento della Protezione Civile-Commissariato, del Ministero dell’Ambiente e della Presidenza della Regione Campania.

A siffatta rete di competenze si è aggiunto, a livello esecutivo-gestionale, un ulteriore sistema di interventi, condiviso tra consorzi e comuni, con il conseguente difetto di razionalizzazione dell’impiego delle risorse, talora destinate a supportare iniziative aventi la medesima finalità.

La preposizione con atti del Governo nazionale di un Commissario straordinario, che risale ormai al 1996, si è calata, pertanto, in un contesto ordinamentale caratterizzato dalla contestuale compresenza di poteri in materia in capo alla Regione, alle Province e ai Comuni, e il susseguirsi di normative nazionali e regionali che hanno spostato funzioni e compiti tra tali autorità ha ulteriormente accentuato l’incertezza. Ne sono derivate confusione nella predisposizione degli interventi e sfiducia della collettività nei confronti dei pubblici poteri. Quando non si riesce a rispondere alla domanda su “chi fa che cosa”, è inevitabile le sovrapposizione di interventi fra più autorità, o al contrario l’assenza di qualsiasi intervento. Viene così a mancare la responsabilità per l’esercizio delle prerogative istituzionali, il che diventa tanto più grave quando i problemi concreti continuano a presentarsi nel segno dell’emergenza.

Tale opacità del quadro delle competenze e dei poteri, ha avuto come effetto quello di determinare un vuoto decisionale sulle questioni centrali relative all’avvio di un ciclo integrato, creando le condizioni, per un verso, per la strumentalizzazione delle funzioni pubbliche per fini clientelari e, per altro, per l’infiltrazione della criminalità organizzata.

Vi è poi il versante giudiziario.

In questi ultimi mesi l’ingorgo istituzionale è stato acuito anche da un susseguirsi di provvedimenti giurisdizionali che hanno finito con il colpire le illustrate contraddizioni istituzionali e gestionali.

In tale contesto, la definizione di taluni punti fermi circa le attribuzioni di ciascuna autorità di governo e i congegni di reciproco raccordo e cooperazione istituzionale è condizione indispensabile per evitare dispersioni e conflitti, ed orientare in senso sinergico l’intervento pubblico complessivo tanto nell’immediato, quanto nella prospettiva di una fuoriuscita dall’emergenza.

 

4. L’allarme per l’ordine pubblico e le infiltrazioni della criminalità organizzata.

 

Da più parti e reiteratamente, si è posto in evidenza come il settore dei rifiuti rappresenti ormai uno dei terreni privilegiati dalla criminalità organizzata per l’investimento dei capitali illeciti, mediante il controllo ovvero la gestione diretta di una porzione rilevante delle imprese del settore; e ciò soprattutto per la bassa incidenza di rischio, dovuta principalmente all’assenza di strumenti repressivi e sanzionatori adeguati.

In tale prospettiva, occorre portare a compimento percorsi sia di riforma normativa che di raccordo istituzionale; sul primo versante, merita di essere segnalata la duplice iniziativa legislativa –del Governo e dei parlamentari membri di questa Commissione- diretta ad introdurre nel vigente sistema penale disposizioni in grado di rendere più incisive le investigazioni e maggiormente dissuasive le sanzioni; sotto il profilo istituzionale, questa Commissione si è fatta promotrice della conclusione di protocolli di cooperazione ed interscambio informativo –fra tutti i soggetti interessati al contrasto degli illeciti in materia di rifiuti- al fine di avviare quella circolarità di informazioni indispensabile anche e soprattutto per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata.

L’esperienza di questi ultimi anni della Campania ha mostrato, in particolare, un ulteriore profilo di novità: la criminalità organizzata è passata, nel settore dei rifiuti, da soggetto esterno al circuito istituzionale e gestionale, interessato ad inserirsi nei canali di erogazione della spesa pubblica, a soggetto sempre più presente negli snodi decisionali.

Gli elementi informativi assunti durante le audizioni, soprattutto dei magistrati della Procura della Repubblica di Napoli, nonché la documentazione acquisita con riferimento alle indagini che hanno interessato la struttura commissariale, hanno rappresentato un quadro nel quale la criminalità organizzata, soprattutto nella sua articolata dimensione imprenditoriale, ha assunto un ruolo che desta preoccupazione.

La gravità di quanto denunciato dai magistrati inquirenti napoletani impone interventi tanto radicali quanto immediati.

Con ciò, tuttavia, non si intende proporre l’istituzione di nuovi soggetti con competenze extra ordinem o di ulteriori task force;va, al contrario, supportata l’azione degli organi deputati alla prevenzione ed alla repressione delle condotte devianti, in particolare delle forze dell’ordine e della magistratura, la cui azione, tuttavia, è auspicabile si connoti di maggiore rapidità ed incisività di intervento.

Occorre, piuttosto, agire sulle cause, sulle condizioni che hanno favorito questo insano connubio tra segmenti delle istituzioni e apparato criminale nella gestione del ciclo dei rifiuti, o meglio, nella gestione della situazione conseguente al mancato avvio di un ciclo dei rifiuti in Campania.

Perché è da questo dato che bisogna prendere le mosse.

Al di là delle ragioni che sono al fondo di tale fallimento, l’assenza di un ciclo integrato dei rifiuti ha fatto sì che le discariche divenissero, da elemento accessorio, nodo assolutamente centrale nello smaltimento dei rifiuti.

Un ciclo centrato sulle discariche, oltre che contrario alla normativa europea, è in realtà un non-ciclo. Esso rappresenta la perpetuazione del sistema tradizionale di smaltimento dei rifiuti in Campania, con una novità non di poco conto: la possibilità di utilizzare i poteri extra ordinem propri dell’istituto del Commissariamento. Il che ha significato una progressiva estromissione dai circuiti gestionali degli ordinari meccanismi di controllo politico-amministrativi, con il conseguente isolamento della struttura commissariale.

L’emergenza nell’emergenza – cioè la vera emergenza, quella determinata dall’esaurimento delle discariche a disposizione - ha, sempre con maggiore frequenza, imposto soluzioni di brevissimo periodo, ed è allora che, sia pure in taluni casi e senza connotazioni di sistematicità, la criminalità organizzata si è presentata come uno dei soggetti in grado di offrire risposte immediate.

La camorra, infatti, si è da sempre contraddistinta per un controllo di alcune aree del territorio, non disgiunto dalla capacità di influenzare il consenso delle realtà locali.

Sicché, nel momento in cui è stato necessario reperire nuovi siti da adibire a discarica e, per giunta, si è scelta la strada di demandare al soggetto privato affidatario la scelta di tali siti, nell’impossibilità di attivare i fisiologici meccanismi di coinvolgimento delle comunità, si è, in taluni frangenti, imboccata la scorciatoia del rapporto con quei soggetti che di fatto hanno dato dimostrazione di essere in grado controllare il consenso.

Lo scellerato rapporto fra taluni segmenti dell’apparato istituzionale e criminalità organizzata ha assunto, poi, nel caso della Resit (sempre oggetto di investigazioni della Direzione Antimafia del capoluogo partenopeo), connotazioni da vera e propria joint venture allorché a quest’ultima è stata assicurata, con una reiterata attività di falsificazione di atti e documenti amministrativi, la possibilità di sfruttare le discariche anche per smaltire illecitamente rifiuti speciali.

In definitiva, un siffatto contesto in cui le scelte sono state di fatto condivise con mediatori sociali non istituzionali, e nel quale si è assistito ad una gestione dei fondi per finalità spesso estranee all’avvio di un ciclo integrato dei rifiuti, ha posto le condizioni perché quel dissenso, incapace di manifestarsi secondo i canali ordinari sia esploso talora con connotazioni eclatanti.

L’aver rafforzato con il recente decreto-legge le prerogative del Commissariato, raccordandole però con un più incisivo coinvolgimento delle comunità locali, attraverso la figura dei Presidenti delle Provincie-subcommissari, potrà far meglio risaltare la sequenza decisionale e consentirà di porre le condizioni per ritornare –sia pure attraverso un percorso transitorio assistito e guidato- ad una intermediazione con le popolazioni locali secondo canali e modalità fisiologiche; con la auspicabile conseguenza, per un verso, di eliminare mediazioni improprie e costose (quali, ad esempio, quelle svolte dai consorzi) e, per altro, di inaridire il terreno su cui, in questi anni, è proliferata l’industria della mediazione della criminalità organizzata.

 

5. Lo stato dell’impiantistica.

 

Il piano integrato di smaltimento degli RSU della Regione Campania è stato incentrato su due termovalorizzatori per la produzione di energia elettrica, alimentati da Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR). A seguito di bando di gara, il servizio fu affidato al raggruppamento vincitore FIBE–FISIA, la prima per la costruzione degli impianti e la seconda per la successiva gestione.

A seguito degli interventi legislativi intervenuti nel 2005, veniva risolto il contratto di gestione, mentre permaneva l’obbligo, a carico della FIBE, di completare la costruzione degli impianti già cantierati. Per la descrizione compiuta dell’intero percorso, dalla gara fino alla risoluzione del rapporto contrattuale, si rimanda alla Relazione Territoriale sulla Campania approvata nel corso della XIV legislatura.

Il percorso organizzativo previsto dalle ex affidatarie del servizio vedeva come presupposto del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti la realizzazione e l’esercizio di sette impianti di produzione di CDR. Tali impianti, ubicati nei comuni di Avellino (loc. Pianodardine), Casalduni (BN), S. Maria Capua Vetere (CE), Giugliano (NA), Caivano (NA), Tufino (NA) e Battipaglia (SA), sono stati progettati per ricevere rifiuti urbani indifferenziati a valle della raccolta differenziata, al fine di sottoporli ad una selezione mediante tritovagliatura e stabilizzazione biologica con conseguente ottenimento di una frazione secca e di una frazione umida stabilizzata.

Gli impianti di selezione erano stati progettati per produrre CDR a norma del D.M. 5/2/98 e quindi avrebbero dovuto realizzare “un’attività di recupero per produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) ottenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione”. Il combustibile derivato dai rifiuti avrebbe dovuto presentare le caratteristiche individuate dalla voce 1 dell’allegato 3 del citato decreto. In particolare:

- potere calorifico inferiore (PCI) minimo di 15.000 kJ/kg;

- umidità massima del 25 per cento.

Le analisi eseguite a partire dal 2004 hanno evidenziato una carenza di potere calorifico (che è risultato pari mediamente a 13.200 kJ/kg) e un eccesso di umidità (mediamente superiore al 32 per cento) rispetto ai corrispondenti previsti dai contratti sottoscritti da FIBE e FIBE Campania.

Un’altra criticità è rappresentata dalla inutilizzabilità della FOS per i fini previsti, come conseguenza della sua non adeguata stabilizzazione e non sufficiente pulizia. Ne consegue che il fabbisogno di volumetrie di smaltimento finale (in discarica) risulta raddoppiato.

Tali difformità rilevate dalla magistratura inquirente a partire dal 2004 attraverso il sequestro degli impianti di CDR, hanno imposto la revisione dei codici CER dei sette impianti della Campania.

Con l’emanazione dell’OPCM 3481/2006 è stato “declassato” il CDR (CER 191210) a frazione secca (CER 191212) e la FOS (CER 190503) a frazione umida (CER 190501).

Successivamente, con l’OPCM 3506/2006, è stato possibile prefigurare l’assegnazione alla frazione umida anche del codice CER 190503, laddove il processo di stabilizzazione effettuato nell’impianto di selezione ne consenta l’applicazione.

Alla data di subentro del nuovo Commissario delegato, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, dottor Guido Bertolaso, gli impianti di selezione versavano, dunque, in condizioni di forte criticità, connessa soprattutto al sequestro dell’impianto di Tufino, operato dalla Procura di Nola nell’agosto del 2006, che ha comportato un aumento del carico di rifiuti trattati dai restanti sei impianti con conseguente impossibilità di operare interventi di manutenzione ordinaria degli stessi.

Inoltre, la difficoltà di evacuare dagli impianti la frazione umida ivi temporaneamente stoccata ha comportato, a ritroso, anche difficoltà di ricezione del rifiuto “tal quale” in ingresso agli impianti, con ripercussioni, infine, sulla raccolta nei centri urbani ed il conseguente accumulo di rifiuti su strada.

L’improprio riempimento degli impianti ex CDR, dovuto all’accumulo di frazione umida non smaltita, è anche diretta conseguenza del ritardo maturato, per cause meteorologiche e non solo, nell’apertura della discarica Tre Ponti di Montesarchio (BN), a valle della chiusura di quella di Basso dell’Olmo – Campagna (SA) avvenuta il 31/01/2006.

La gestione dei rifiuti trattati dagli impianti regionali campani, infatti, nel periodo compreso tra l’1/2/2006 e l’11/4/2006 (data di apertura della discarica di Montesarchio) si è basata esclusivamente sugli smaltimenti fuori regione, prevalentemente in Puglia, la cui disponibilità, in termini di bilancio quantitativo, è risultata sistematicamente inferiore ai quantitativi giornalieri prodotti e da smaltire. Tale scenario ha portato a un accumulo di circa 300.000 tonnellate presso gli impianti “ex CDR”, con conseguente ulteriore peggioramento delle capacità di esercizio e considerevole incremento del pericolo di incendio, soprattutto per la frazione umida trattata biologicamente.

L’apertura della discarica di Montesarchio (chiusa però già a partire dal 21/9/2006, dopo che la sua apertura era avvenuta appena l’11 aprile dello stesso anno) e soprattutto quella di Villaricca (dal 10/10/2006) ha consentito di limitare almeno parzialmente il completo intasamento degli impianti. Attualmente, a fronte delle difficoltà gestionali connesse allo smaltimento del percolato prodotto presso la discarica di Villaricca e la prossima chiusura dello stesso sito, gli impianti ex CDR sono nuovamente in fase di criticità.

I rifiuti prodotti a valle degli impianti di selezione, ad oggi, hanno mediamente le seguenti caratteristiche, considerata una perdita di processo del 3 per cento:

· frazione secca (ex CDR, codice rifiuto 191212) pari a circa il 42 per cento del rifiuto in ingresso: messa in riserva presso il sito di Villa Literno - Giugliano (produzione giornaliera totale di circa 2.200 ecoballe/giorno);

· scarti pari a circa il 5 per cento del rifiuto in ingresso: in parte avviati ad impianti di smaltimento, in parte avviati ad impianti di recupero;

· frazione umida (ex FOS, codice rifiuto 190501) pari a circa il 50 per cento del rifiuto in ingresso: smaltita in parte nella discarica di Villaricca, in parte fuori Regione, in parte in accumulo nei capannoni di stabilizzazione e raffinazione; con conseguente difficoltà di evacuazione sopra descritta.

Attualmente, in tutti gli impianti risulta difficile l’allontanamento della frazione umida prodotta a valle del trattamento meccanico di selezione. Ciò condiziona anche la qualità dei materiali in uscita, non potendosi realizzare un vero processo di biostabilizzazione. Tale situazione, inoltre, continua a comportare, in alcuni periodi di maggiore produzione, una difficoltà di ricezione dei rifiuti in ingresso agli impianti, con pesanti conseguenze sulla raccolta nei centri urbani.

Pur persistendo la precedente situazione di criticità gestionale connessa alla presenza negli impianti di selezione di rifiuti non smaltiti, l’azione della struttura commissariale è tesa alla ricerca di soluzioni che consentano di superare definitivamente l’attuale sistema di trattamento dei rifiuti e garantire quindi stabilità a lungo termine.

In particolare, permane la necessità e l’urgenza di poter rimettere in attività l’impianto di Tufino, posto, come detto, sotto sequestro giudiziale nel mese di agosto 2006. A tal fine, oltre a garantire la costante evacuazione dei materiali stoccati in eccesso presso i capannoni, è stata predisposta una specifica e dettagliata istruttoria tecnica in merito all’implementazione del sistema antincendio, al programma di disinfestazione e al monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera, rispetto a quelli già adottati dall’ex affidataria. Per quanto concerne il sistema antincendio, il Commissario ha sottoposto il relativo documento al Comitato Tecnico Regionale per un parere di merito, mentre per le altre questioni sono state recepite le osservazioni e le prescrizioni dell’Istituto Superiore di Sanità, che si è espresso su richiesta dello stesso Commissario.

Ferma restando la prioritaria esigenza di rimozione dei rifiuti eccedenti le capacità progettuali degli impianti (la cui praticabilità è legata all’allestimento delle discariche di cui al recente decreto-legge), la struttura commissariale sta predisponendo un complesso programma di revamping degli impianti di selezione.

Per quanto attiene ai due termovalorizzatori, l’ubicazione è prevista nelle aree industriali dei comuni di Acerra e Santa Maria La Fossa.

Entrambi utilizzano lo stesso flow–sheet di processo, ed impiegano le stesse tecnologie. Quello di Acerra si sviluppa su tre linee in parallelo, mentre quello di S. Maria La Fossa su due, con una potenzialità di combustione per linea di 27 t/h di CDR con potere calorifico di 15000 kJ/kg. Ne risulta per l’inceneritore di S. Maria La Fossa una potenzialità pari 54 t/h e per quello di Acerra pari a 81 t/d. Relativamente all’impianto di S. Maria La Fossa, allo stato risulta individuata l’area ad esso destinata ed è tuttora pendente l’approvazione finale della compatibilità ambientale a cura della commissione VIA.

Per quanto, invece, riguarda l’impianto di Acerra, alla data del 22/5/2007, secondo stima del Direttore dei Lavori, lo stato di avanzamento dei lavori risulta del 70 per cento. Il cronoprogramma dei lavori prevedeva il completamento della costruzione dell’impianto al 31 dicembre 2006. Nella riunione della Commissione di Collaudo del termovalorizzatore, tenutasi presso il cantiere di Acerra, FIBE ha presentato un cronoprogramma aggiornato. Sulla base di tale documento e delle dichiarazioni dei responsabili FIBE al Commissariato di Governo, l’azienda costruttrice assicura il completamento di una linea, insieme ai servizi comuni alle altre linee, entro il 25 settembre 2007, così da renderne attivabile l’avviamento. I completamenti della costruzione della seconda e della terza linea sono assicurati, con sfalsamento di un mese, entro il 24 ottobre 2007 ed il 26 novembre 2007. I responsabili FIBE hanno altresì assicurato che tutti i materiali e le attrezzature necessarie al completamento sono già disponibili.

Allo stato attuale, risultano effettuate con esito positivo le prove di tenuta idraulica sotto pressione delle caldaie della 1a e della 2a linea, quest’ultima con ritardo di 15–20 giorni rispetto alla data prevista di inizio aprile.

All’avanzamento fisico dei lavori di costruzione del termovalorizzatore è indispensabile associare l’individuazione del nuovo gestore e la formalizzazione dell’affidamento, essendo intervenuta la risoluzione ex lege del contratto di gestione del servizio alla FIBE.

Sul punto, onde evitare – per un verso - situazioni di paralisi quanto all’immediato avvio dell’impianto e – per l’altro - scelte pregiudizievoli dei principi di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa, appare opportuno distinguere la fase di transizione – circoscritta ai primi mesi di operatività della struttura- da quella a pieno regime.

Per la prima fase, e solo per essa, può essere considerata l’adozione di iniziative che, utilizzando il percorso di somma urgenza richiamato dall’art. 2 del decreto legge n. 61 del 2007, giungano alla individuazione di soggetti tecnicamente attrezzati e con specifiche esperienze gestionali, in grado di governare l’avvio dell’impianto.

Nel contempo, tuttavia, occorre mettere in moto le procedure di evidenza pubblica, anche con respiro europeo, che consentano la partecipazione dei più qualificati operatori internazionali, in condizioni di assoluta trasparenza ed imparzialità.

 

 

In attesa del nuovo gestore il costruttore non può avviare le attività di commissioning dell’impianto, che consiste nell’acquisizione da parte dei futuri operatori della dettagliata conoscenza delle caratteristiche dei componenti dell’impianto, il loro singolo funzionamento e governo, il ruolo delle interfacce, il funzionamento dell’insieme dei componenti, ecc.

Per poter avviare le operazioni di commissioning è necessario interfacciare alla struttura tecnica del costruttore uno staff del gestore di comparabili competenze e consolidata operatività di settore.

La figura del gestore è assolutamente indispensabile ai fini dell’attivazione di tutte le non poche procedure time consuming per l’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio e per l’intitolazione dei contratti di servizio, in mancanza dei quali è preclusa l’accensione e l’avviamento dell’impianto.

Il CDR attualmente prodotto negli impianti della Regione Campania ha un potere calorifero inferiore, mediamente intorno a 13.200 KJ/Kg. La sua utilizzazione nel costruendo termovalorizzatore non è compatibile con la prescrizione della VIA, pur disponendo l’impianto, con forno a griglia mobile, di grande flessibilità operativa, che consentirebbe la combustione a CDR da 12.000 a 18.000 KJ/Kg.

Il Commissariato di Governo deve perseguire con la massima determinazione l’obiettivo del revamping degli impianti CDR per ottenere prodotto a norma di VIA.

 

6. Verso il ciclo integrato dei rifiuti.

 

Le prospettive di soluzione immediate, in assenza di impianti di gestione e trattamento finali, non potranno che consistere nell’individuazione di discariche sul territorio regionale.

Immediatamente dopo, occorre promuovere efficacemente la raccolta differenziata. Infatti, quali che siano le soluzioni adottate per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi urbani (RSU), è di fondamentale importanza la riduzione a monte della massa, e dunque del volume, da trattare. È dunque necessaria la realizzazione di adeguate infrastrutture di raccolta locale, allo scopo di formare le diverse frazioni differenziate da destinare ai diversi fruitori, che le acquisiranno per il riciclo, il riuso o altro. Inoltre, appare opportuna l’introduzione di più organiche misure destinate a ridurre l’incidenza degli imballaggi, prevedendo forme di disincentivazione per i prodotti imballati e, viceversa, adeguati meccanismi incentivanti per i produttori che utilizzino contenitori riusabili.

In questa ottica, occorrerà prevedere meccanismi di premialità rivolti ai singoli utenti (o a piccoli gruppi) fino ad arrivare, laddove possibile, al passaggio da tassa per superficie a tariffa a peso.

Al fine, poi, di evitare la divaricazione fra il mondo delle imprese interessate al riciclo e il mondo della raccolta, occorre avviare iniziative con le associazioni di categoria maggiormente coinvolte, valutando altresì il diretto coinvolgimento nella raccolta delle imprese interessate.

Un ulteriore aspetto critico della gestione dei rifiuti solidi urbani è dato dallo smaltimento del materiale accumulato sotto forma di “ecoballe” in diversi siti di stoccaggio sparsi sul territorio regionale.

Tale materiale, a causa delle attuali deficienze degli impianti di produzione del Combustibile Derivato da Rifiuto, non può considerarsi, a norma del D.M. 5/2/98, un CDR, avendo potere calorifico troppo basso e/o contenuto di umidità troppo elevato. Per lo smaltimento di questo “pseudo–CDR”, accumulato in forma di ecoballe, la migliore soluzione appare quella di destinarlo a discarica, anche sfruttando il fatto che, trattandosi di una frazione secca e sostanzialmente stabilizzata, la sua produzione di percolato è relativamente bassa; viceversa, essendo la sua densità piuttosto scarsa, i volumi occupati in discarica saranno decisamente considerevoli.

Sempre con riferimento allo smaltimento dei quantitativi di CDR già prodotti in passato, è da preferire la soluzione dello stoccaggio nelle cave resesi disponibili anche attraverso sequestri giudiziari operati nei confronti di organizzazioni camorristiche, sino ad esaurimento della relativa capienza.

Alla luce della non conformità dei prodotti attuali degli impianti di produzione del CDR, appare necessario sottoporre gli impianti esistenti ad una manutenzione straordinaria e a un vero e proprio revamping. Più specificamente, occorrerà affrontare i problemi dati dell’insufficiente potere calorifico inferiore (PCI) e dell’eccessiva umidità che caratterizzano la frazione secca attualmente prodotta in tali impianti, in modo da consentire l’attribuzione a questa della denominazione di CDR a norma del D.M. 5/2/98 (in particolare, PCI≥15000 kJ/kg e umidità≤25 per cento).

Come più volte indicato, una priorità essenziale per il superamento dell’attuale regime emergenziale è l’avviamento, al pieno della sua potenzialità, dell’impianto di termovalorizzazione di Acerra, basato sulla tecnologia di combustione “in massa” del CDR in forno a griglia.

L'impianto, in fase di avanzata costruzione, si articola in quattro sezioni principali:

· ricevimento del CDR;

· combustione del CDR con produzione di vapore;

· treno di depurazione dei fumi;

· utilizzazione del calore con produzione di energia elettrica.

La sezione di ricevimento del CDR si sviluppa con la rampa di accesso per gli automezzi trasportatori ad un piazzale con la fossa di ricevimento del CDR. Da questa il combustibile è alimentato, con dosaggio controllato, al forno.

La sezione di combustione è costituita dal forno, a griglia mobile, sulla quale il CDR è bruciato. Le pareti del forno sono ricoperte con serpentine di tubi in cui circola acqua sotto pressione. Il calore di combustione viene trasferito all'acqua nei tubi determinandone la vaporizzazione e la produzione di vapore surriscaldato alla pressione di 90 bar e 500°C.

Il forno a griglia mobile è caratterizzato da grande flessibilità operativa, in grado di trattare combustibile da 12000 a 18000 KJ/Kg. I residui della combustione scendono attraverso la griglia mobile nel focolare, da dove sono raccolti e trasferiti alla fossa di stoccaggio per il successivo smaltimento. I fumi della combustione, dopo aver ceduto il calore sensibile all'acqua nella caldaia, sono avviati al treno di depurazione per i trattamenti disinquinanti.

La sezione di depurazione dei fumi, originariamente progettata per contenere le emissioni entro i limiti disposti dal DMA/98, è stata implementata con l'inserimento della unità "denox", con il potenziamento delle unità di filtrazione e con l'introduzione di accorgimenti atti a migliorare le condizioni di scambio disinquinanti. Il treno di depurazione fumi per ogni linea si compone di doppio trattamento disinquinante con ossido di calcio e carbone attivo, due operazioni di filtraggio in filtri a maniche, l'abbattimento degli ossidi di azoto con l'apparecchiatura "denox". Per ogni linea, i fumi depurati sono espulsi ad un camino dedicato di 110 m.

Secondo progetto, l'implementazione del treno di depurazione fumi assicura il soddisfacimento delle condizioni di emissioni al camino fissate nel parere dell'aggiornamento della compatibilità ambientale del Ministro dell'Ambiente del 09/02/2005 per l'impianto di Acerra. Le condizioni di emissioni attese sono ancora più favorevoli ai fini della preservazione dell'ambiente.

Per conseguire un efficace ed esaustivo ciclo integrato, occorre inoltre procedere rapidamente verso la realizzazione di altri impianti sul territorio regionale, anche per aree macro-provinciali.

In tale prospettiva, appare essenziale modulare le soluzioni impiantistiche e tecnologiche ai volumi di rifiuti da trattare per ciascuna area.

Utile per applicazioni di dimensioni medio-piccole potrà risultare, ad esempio, la tecnologia della gassificazione del CDR, con successiva combustione dei gas prodotti in una turbina a gas.

Sempre nell’ambito dei possibile impieghi del CDR, sarà opportuno prendere in considerazione le possibilità offerte dalla co–combustione con combustibili tradizionali, in particolare in impianti di produzione di cemento.

In questa ottica converrà sfruttare in modo più ampio le opportunità già attualmente offerte da taluni impianti siti in provincia di Salerno e nel casertano.

Occorre, inoltre, valutare l’opportunità di realizzare impianti per il trattamento della frazione organica raccolta per via differenziata; tali impianti potranno essere impianti di stabilizzazione aerobica (cosiddetto compostaggio).

Questa Commissione si riserva, al riguardo, di acquisire ogni opportuno contributo scientifico al fine di proporre – in linea con quanto previsto dall’art. 1 lettera f) della legge istitutiva - le soluzioni che meglio coniughino progresso tecnologico, fattibilità gestionale e peculiarità di ciascuna comunità).

Infine è necessario prendere in considerazione i problemi posti dallo smaltimento dei rifiuti provenienti da alcune peculiari attività di carattere terziario.

In alcuni casi (per esempio: porti, aeroporti, mercati), in considerazione dei quantitativi prodotti, delle particolari esigenze di igiene e sicurezza, e con l’obiettivo di ridurre l’impatto causato dal trasporto dei rifiuti generati in tali insediamenti, potrà rivelarsi opportuno prevedere impianti di piccole dimensioni dedicati al trattamento in situ dei rifiuti stessi. In altri (per esempio: ospedali e insediamenti sanitari in genere), in virtù della necessità di sterilizzare i rifiuti prodotti e, d’altra parte, in considerazione dell’eterogeneità che caratterizza tali rifiuti (normalmente la frazione combustibile di tali rifiuti è piuttosto bassa), sarà necessario prendere in considerazione speciali tecnologie quali quelle basate sull’utilizzo di torce al plasma.

Il completamento del ciclo integrato presuppone, finalmente, l’individuazione di un numero adeguato di siti adatti allo stoccaggio dei residui generati dalle operazioni di trattamento elencate sopra. Tali siti dovranno essere previsti per una capienza complessiva non superiore al 15 per cento della produzione complessiva di RSU; peraltro, va sottolineato che detta quantità residua sarà comunque costituita da frazioni stabili e a basso impatto ambientale. Solo un’aliquota di questa frazione residua (max. 3 per cento) sarà verosimilmente costituita da residui provenienti dagli impianti di combustione/gassificazione, classificati come rifiuto “pericoloso” (si pensi, in particolare, alle ceneri volanti raccolte dagli impianti di trattamento fumi); per tale aliquota sarà necessario un ulteriore trattamento di inertizzazione.

È necessario sottolineare che il quadro sin qui sommariamente delineato prevede, doverosamente, l’adozione di impianti di trattamento le cui emissioni siano abbondantemente all’interno dei limiti fissati dalle normative nazionali e internazionali.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l’offerta tecnologica attualmente disponibile consente il raggiungimento di tali obiettivi.

Tuttavia, sarà indispensabile individuare organismi di controllo periodico dei dati di funzionamento dei diversi impianti. Al fine di garantire un trasparente accesso alle informazioni ambientali delle popolazioni residenti nelle aree interessate, tali organismi di controllo, oltre a rendere pubblici i dati del monitoraggio sugli impianti, dovranno prevedere al loro interno adeguate forme di rappresentanza delle comunità locali.

 

7. Le risorse.

 

Stante il quadro delineato nei paragrafi precedenti emerge la necessità di un riorientamento delle risorse finanziarie disponibili, al fine di rendere praticabile l’obiettivo di completare il ciclo integrato dei rifiuti e uscire dall’emergenza.

Appare, in primo luogo, necessaria una razionalizzazione e un contenimento della spesa corrente del settore che si è attestata, negli ultimi dieci anni, intorno ai 780 milioni di euro l’anno (valore medio) Fonte dei dati, sistema dei Conti Pubblici Territoriali – Ministero dello Sviluppo Economico., a fronte invece di una spesa per investimenti di circa 29 milioni di euro annui.

Si rendono, poi, necessari investimenti per la bonifica e il recupero dei siti contaminati.

In tale prospettiva, le risorse finanziarie provenienti dal bilancio europeo per il fondo di sviluppo regionale (FESR) e destinate alla Campania per la politica regionale aggiuntiva possono contribuire agli investimenti del settore Secondo l’articolo 4 comma 4 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio il regolamento dei fondi strutturali i fondi FESR possono essere utilizzati nelle regioni che ricadono nell’obiettivo convergenza per investimenti connessi alla gestione dei rifiuti e recupero dell’ambiente fisico inclusi i siti e terreni contaminati..

Si tratta di risorse cospicue; segnatamente, circa 3,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono le risorse nazionali di cofinanziamento e quelle provenienti dal Fondo Aree Sottoutilizzate per un valore totale di circa 12 miliardi di euro.

Il Programma Operativo Campania per la politica regionale aggiuntiva degli anni 2007-2013, che in questi giorni si sta formalizzando con Bruxelles, potrebbe quindi indicare con chiarezza la volontà di contribuire, anche con risorse finanziarie adeguate, al completamento del ciclo integrato dei rifiuti.

Le risorse nazionali e comunitarie per la politica di sviluppo regionale potrebbero, peraltro, contribuire alla realizzazione di investimenti nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per garantire al territorio l’utilizzo delle migliori soluzioni scientifiche, sicure per l’ambiente e la salute dei cittadini.

Infine, appare opportuno ricordare che l’aumento della raccolta differenziata, del recupero di materiale e la diminuzione del conferimento del rifiuto in discarica, obiettivi posti dalla normativa di settore europea e nazionale, sono anche obiettivi centrali della strategia della politica regionale di sviluppo per le regioni del Mezzogiorno del periodo 2007-2013. Infatti, il raggiungimento di livelli adeguati nella qualità dei servizi offerti ai cittadini in ambiti quali, oltre all’acqua, la qualità dell'istruzione e i servizi di cura per i bambini e la popolazione anziana, i rifiuti, rappresenta la scommessa e il parametro con cui sarà giudicata non solo l'efficacia delle politiche di sviluppo regionale ma la stessa capacità dell'azione politica e amministrativa di migliorare gli standard di vita nelle regioni del Sud.

Ma vi è di più.

Se la Regione Campania consegue i risultati previsti – verificabili e misurabili – entro il 2009 e successivamente entro il 2013 potrà contare su ulteriori 170 milioni di euro per il settore rifiuti, già allocati sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate dalla legge finanziaria 2006 Si veda Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale aggiuntiva del 2007-2013 approvato dal Cipe il 22 dicembre 2006..

Questo è motivo ulteriore perché il Programma Operativo regionale dei fondi europei e più in generale la strategia e le risorse finanziarie della politica di sviluppo regionale siano orientate fortemente all’avvio di un ciclo integrato dei rifiuti, nel quale il ricorso alla discarica ha valenza integrativa.

Infine, in un contesto complessivo di ripensamento dei flussi delle risorse, appare indispensabile una rimodulazione della pressione fiscale in ambito locale, in modo da tenere conto della pressoché totale assenza di servizi patita dalle comunità campane durante gli anni dell’emergenza.

 

8. La recente evoluzione della normativa in tema di emergenza rifiuti in Campania.

 

Per comprendere la direzione della recente evoluzione della normativa in materia, è necessario ricordare che, come sottolineato nella Relazione dell’apposita Commissione parlamentare d’inchiesta della fine della scorsa legislatura, per una certa fase l’azione del Commissariato aveva travalicato i limiti, enunciati dalla sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale e dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6809 del 2002, “di un intervento sussidiario”, volto ad “affrontare una situazione di emergenza” e al contempo a “ripristinare le condizioni perché l’ente supportato possa ritornare ad operare nell’ordinarietà” Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, Relazione territoriale sulla Campania, 26 gennaio 2002, XIV Legislatura, Doc. XXIII, n. 17, p. 46..

Il Commissariato, prosegue la Relazione, era divenuto “un’istituzione che tende a stabilizzarsi e quindi a preoccuparsi più della propria autosussistenza che delle finalità per le quali era stato istituito”, senza che la normativa istitutiva ponesse argini a tale tendenza; anzi, il d.l. n. 14 del 2005, conv. in l. n. 53 del 2005, aveva dilatato l’ambito dei poteri commissariali anche nei riguardi di soggetti privati inadempienti ad obblighi contrattuali. Il successivo d.l. n. 245 del 2005, conv. in l. n. 21 del 2006, segnava al riguardo una prima inversione di rotta, da un lato con la risoluzione del contratto in via normativa e con l’imposizione della prosecuzione del rapporto con le imprese affidatarie fino al subentro delle nuove imprese aggiudicatarie, dall’altro con l’istituzione di una Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania, composta dal Presidente della Regione, che la presiede, dai Presidenti delle Province e dai rappresentanti dei Comuni interessati, che pur essendo chiamata solo a compiti consultivi, poteva configurarsi come “istituzione-ponte” chiamata a “preparare la transizione verso la riespansione del regime ordinario, ed, in qualche modo, ad allenare gli enti locali a fronteggiare le proprie competenze e responsabilità” Relazione territoriale sulla Campania, cit., risp. pp. 47 e 50. .

Il d.l. n. 263 del 2006, conv. in l. n. 290 del 2006, ha confermato l’inversione di rotta.

Lo dimostra anzitutto la previsione di un termine finale, fissato al 31 dicembre 2007, per lo svolgimento delle funzioni del Commissario, definito “delegato” e non più “straordinario” (art. 1, primo comma).

In secondo luogo, i provvedimenti che il Commissario è legittimato ad adottare – nell’osservanza dei princìpi generali dell’ordinamento – sono finalizzati ad “assicurare ogni forma di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e il concorso immediato delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, nonché di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile” (art. 1, secondo comma): il coinvolgimento delle amministrazioni figura così tra i preminenti compiti assegnati al Commissario.

In terzo luogo, la preposizione alla carica del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere spiegata, assieme ad altre ragioni, con l’obbligo di ricorrere alle “strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (art. 1, secondo comma), allo scopo di impedire così la lievitazione della struttura amministrativa e delle spese del Commissariato intervenuta nel passato; e nello stesso senso va interpretato il vincolo a ridefinire le condizioni per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti “con l’esclusiva assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato” (art. 3, primo comma), che implica il divieto di ricorrere a consulenze esterne all’amministrazione.

La normativa citata riflette dunque l’intento di ricondurre il Commissariato nei limiti dell’intervento straordinario, il che comporta pure l’indicazione di strumenti per facilitare il rientro nella gestione ordinaria una volta cessato lo stato di emergenza. Al riguardo, oltre alla Consulta regionale, sono finalizzate misure quali l’indicazione di una quota minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti (35 per cento e in prospettiva 50 per cento), di cui il Commissario “verifica il raggiungimento” e in ordine a cui adotta “le opportune misure sostitutive” nei confronti delle amministrazioni inadempienti (art. 4, primo comma), nonché il monitoraggio da parte del Commissario delle attività necessarie a garantire adeguati livelli di salubrità dell’ambiente e l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi in ordine all’assicurazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti (art. 5, commi quarto e quinto).

In questi casi, l’azione del Commissario risulta preordinata più al controllo di certi standard che alla gestione, quindi più a “far fare”, che a “fare” direttamente, almeno fin dove sia possibile.

A queste misure se ne affiancano altre, quali l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti (art. 3), la messa in sicurezza delle discariche e i relativi interventi di sistemazione (art. 5), che configurano interventi diretti del Commissario nel quadro della gestione dell’emergenza, senza però contraddire l’impianto generale della nuova disciplina.

L’ultimo intervento legislativo in materia prima del d.l. n. 61 del 2007 è stato adottato dalla Regione Campania (l.r. n. 4 del 2007 recante “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”).

La legge mira a disegnare un compiuto sistema di governo del settore nella prospettiva del superamento dell’emergenza. Le competenze sono ripartite fra regione, province e comuni, riservando peraltro alla prima funzioni e compiti che non si esauriscono in attività regolative, di pianificazione, di coordinamento, o necessariamente inerenti a un intervento della stessa regione (ad es. spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, accordi di programma con altre regioni per autorizzare eccezionalmente lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in Campania in altre regioni), e si estendono ad attività di gestione (ad es. concessione di contributi a soggetti pubblici per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento), che potrebbero attenere più propriamente alla competenza degli enti locali (art. 7). Alle province sono riservati soprattutto compiti di controllo (sugli interventi di bonifica, sulle attività di gestione intermediazione e commercio dei rifiuti, sul rispetto dei requisiti per l’applicazione delle procedure semplificate: cfr. art. 8), nonché l’individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti). Ai comuni sono attribuite funzioni da essi tipicamente svolte in materia (ad es. tutela igienico-sanitaria, modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: cfr. art. 9).

L’assetto istituzionale è impostato nel senso della separazione delle competenze di ciascun ente territoriale. Non risultano progettati a sufficienza quei raccordi e sedi di cooperazione che appaiono indispensabili non solo per la fuoriuscita dall’emergenza.

Inoltre l’articolazione della gestione integrata dei rifiuti in Ambiti Territoriali Ottimali, sulla base di quanto richiesto dal d.lgs. n. 152 del 2006, introduce un elemento di contraddizione rispetto all’assetto delle competenze sopra descritto. Gli ATO vengono infatti a coincidere, in sede di prima applicazione, con le circoscrizioni provinciali, salva la facoltà per la provincia di Napoli di istituirne due, e l’autorità d’ambito territoriale svolge funzioni cruciali nella gestione del settore (art. 15 ss.). Dovrebbe conseguirne una riserva alla Provincia di competenze più estese di quelle previste dall’art. 8.

È opportuno aggiungere che l’individuazione nella circoscrizione provinciale degli ATO era stata già prevista dall’ordinanza commissariale n. 319 del 30.9.2002 (“Piano regionale di gestione dei rifiuti”), rimasta inattuata a seguito dell’annullamento in via giurisdizionale dell’ordinanza del Ministro dell’interno che aveva conferito al Commissario in via generale l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti (Cons. Stato sez. V, n. 6809 del 2002). Tale coincidenza risulta particolarmente significativa, perché si riferisce all’individuazione della sede istituzionale destinata a svolgere le funzioni cruciali nella gestione dei rifiuti e nella relativa organizzazione.

***

 

Quanto premesso risulta necessario a un primo inquadramento delle innovazioni istituzionali introdotte dal d.l. n. 61 del 2007. Si tratta infatti di una disciplina che, se per un verso reca segni evidenti di una perdurante emergenza – come risulta soprattutto dall’individuazione in via normativa dei siti da destinare a discarica (art. 1), dall’affidamento al Commissario delegato dell’individuazione delle “soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per l’eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della Regione” e dei connessi interventi in deroga anche a provvedimenti di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria (art. 2), dell’attribuzione ai prefetti della Campania di “ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato” (art. 5) – per l’altro prefigura concreti strumenti e modalità per superare lo stato di emergenza, la cui data di scadenza rimane fissata al 31 dicembre 2007.

Al riguardo si segnalano tre disposizioni, fra loro strettamente correlate.

In primo luogo, i presidenti delle Province vengono nominati Sub-Commissari, col compito di attuare, d’intesa con il Commissario delegato, “le iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale” (art. 6, primo comma).

In secondo luogo, è prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario delegato, la revoca della dichiarazione dello stato d’emergenza “pure limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti” (art. 6, secondo comma).

In terzo luogo si stabilisce che, in sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato adotti entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, sentita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania nonché il Commissario per la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti per la regione Campania. Di tale Piano vengono altresì individuati i contenuti essenziali ne “le priorità delle azioni di prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di energia e smaltimento”, nonché ne “l’indicazione del numero, e della rispettiva capacità produttiva, degli impianti che dovranno operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali interprovinciali che potranno essere individuati d’intesa fra le province interessate” (art. 9).

La connessione ravvisabile fra le disposizioni passate in rassegna consiste nel ruolo assegnato alle Province. Ad esse si riservano implicitamente significative funzioni relativamente alla gestione ordinaria del settore, ma ben più incisivi dovranno essere i poteri che alle stesse è auspicabile vengano riconosciuti; sulle Province, infatti, non può che fare leva la strategia, prevista al citato art. 6 del decreto legge, di fuoriuscita a tappe dall’emergenza, idonea a circoscrivere le aree territoriali su cui si renda davvero necessario concentrare ancora gli sforzi in vista di un rientro nell’amministrazione ordinaria.

La recentissima notizia che in 95 comuni della Campania, dislocati prevalentemente nella provincia di Salerno, ma anche di Avellino e Caserta, la raccolta differenziata supera la soglia del 35 per cento, appare particolarmente emblematica di una realtà regionale eterogenea, la quale richiede diverse modalità e strumenti di intervento pubblico anche alla luce del principio di differenziazione enunciato dall’art. 118 Cost.

Nel disegnare tale strategia, la normativa riportata rivela la consapevolezza di dover puntare sulla cooperazione istituzionale fra livelli di governo, non solo nella predisposizione del Piano per la realizzazione di un ciclo integrato di rifiuti previo parere della Consulta regionale e del Commissario per la bonifica, ma soprattutto con la nomina dei Presidenti delle Province quali Sub-Commissari, nomina che non ha nulla a che vedere con un rapporto gerarchico con il Commissario delegato e appare invece strettamente funzionale a rinsaldare la cooperazione fra le maggiori autorità istituzionali coinvolte nel delicato passaggio dall’emergenza alla gestione ordinaria.

 

9. Dopo il commissariamento: che fare.

 

Pur disegnando una strategia istituzionale che miri a ripristinare le condizioni minime del passaggio alla gestione ordinaria, gli interventi prefigurati dal d.l. n. 61 del 2007 risultano necessariamente circoscritti alla data di scadenza del regime di emergenza commissariale. È verosimile l’ipotesi che, entro tale data, non tutti gli enti locali investiti delle funzioni di gestione ordinaria saranno in grado di fronteggiare i gravissimi problemi presenti nel settore in aree significative e consistenti della Campania. Al fine di “accompagnare” adeguatamente quegli enti nella fase transitoria di fuoriuscita dall’emergenza, si rende pertanto necessario immaginare fin d’ora interventi ausiliari della Regione e dello Stato, entro un tracciato di vincoli e di opportunità che si passa ad esporre.

I vincoli vanno individuati, oltre che nel rispetto delle competenze costituzionalmente garantite, nell’esigenza di non creare nuovi organismi, che, come ha ampiamente dimostrato l’esperienza del Commissariato, rischierebbero di incentivare un insediamento di personale non necessariamente volto alla cura del pubblico interesse.

L’opportunità deve consistere nel porre gli enti locali nelle condizioni di espletare le funzioni e i compiti istituzionali loro assegnati: ed è esclusivamente rispetto ad essa che vanno finalizzate le modalità di intervento della Regione e dello Stato.

 

L’ordinamento vigente prevede allo scopo uno strumento istituzionale sufficientemente duttile, e che è stato già impiegato nella prassi in una quantità di circostanze.

Si tratta dell’“Intesa istituzionale di programma” e del connesso “Accordo di programma quadro”, previsti dall’art. 2, comma 203, lett. b) e c), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

L’“Intesa istituzionale di programma” vi viene indicata (art. 2, comma 203, lett. b) della l. 23 dicembre 1996, n. 662) quale “accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati”. A sua volta, per “Accordo di programma quadro” si intende, alla stregua della lettera c) del predetto art. 2, comma 203, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, “l’accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati”.

L’accordo di programma quadro, prosegue la citata normativa per quanto qui interessa, “indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell’attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l’attuazione dell’accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L’accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell’accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi”.

 

Nell’ipotesi in questione, l’applicazione di tale disciplina potrebbe consistere nella stipulazione di un’intesa istituzionale di programma fra Stato e Regione Campania, quale necessario atto prodromico alla stipulazione di un accordo di programma quadro fra Stato, Regione Campania, Province campane e i relativi Comuni capoluogo, entro il 31 ottobre 2007.

D’altra parte, la sequenza degli interventi disegnata in sede normativa in riferimento all’accordo di programma quadro – individuazione delle attività e dei relativi responsabili, approntamento delle risorse finanziarie occorrenti, fissazione delle procedure e dei soggetti tenuti alla verifica dei risultati – appare facilmente traducibile nel caso in questione in una corrispondente distribuzione di compiti fra gli enti stipulanti. Infatti, la preminente competenza in riferimento alla gestione dei rifiuti spetta alle Province, salve le più limitate attribuzioni dei Comuni, mentre i soggetti in grado di approntare risorse finanziarie e di verificare i risultati della gestione vanno individuati nello Stato e nella Regione, che in quanto enti stipulanti dell’intesa istituzionale di programma potranno definire in quella sede le rispettive responsabilità.

Appare necessario che l’ambito temporale di efficacia degli strumenti programmatori testé richiamati non superi il 31 dicembre 2008, termine entro il quale si abbia il ritorno all’ordinario riparto delle competenze fra lo Stato, la Regione Campania, le Province e i Comuni interessati.

Per quanto riguarda invece l’individuazione, nell’accordo di programma quadro, del “soggetto cui competono i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempimenti” (punto 5)), occorre ricordare che la materia è ora disciplinata direttamente da fonti normative. Ci si riferisce in particolare ai poteri sostitutivi della Regione, che, per quanto riguarda specificamente il caso di inadempimenti delle Province nelle funzioni di gestione dei rifiuti, trovano apposita disciplina nella citata l.r. n. 4 del 2007 (art. 7, primo comma, lett. s)).

Peraltro, indipendentemente dagli interventi che potranno prevedersi nell’accordo di programma quadro, è da ricordare l’attribuzione conferita al Governo dall’art. 120, secondo comma, Cost. (nel testo adottato con l. cost. n. 3 del 2001) del potere di sostituirsi a organi delle Regioni e degli enti locali anche in caso di “pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”.

Nell’ipotesi di una degenerazione della situazione dei rifiuti in alcune aree della Campania tale da attentare gravemente alla pubblica incolumità, e di accertata inerzia al riguardo delle competenti amministrazioni, non si può invero escludere il ricorso al rimedio estremo, e finora mai impiegato, della sostituzione governativa.

Tale rimedio si rende opportuno anche in considerazione delle inadempienze e irregolarità registrate in passato dalle amministrazioni regionali e locali e dalla struttura del Commissario straordinario, che hanno generato l’attuale situazione di emergenza rifiuti in Campania e richiesto addirittura l’intervento della protezione civile.

È opportuno precisare che il potere sostitutivo – da esercitarsi, come vuole l’art. 120 Cost., nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione e secondo procedure definite con legge (nel frattempo intervenuta: cfr. l. n. 131 del 2003) – può riguardare lo svolgimento di un’attività, ma anche l’adozione di atti puntuali, purché ricorra al riguardo il presupposto dell’accertato inadempimento dell’ente competente. E appare evidente come il ricorso a una simile estrema misura sarebbe tanto più giustificabile, e in grado di raggiungere l’obiettivo prefissato, in un contesto istituzionale di costante verifica anche da parte del governo centrale dei risultati raggiunti dalle amministrazioni locali nel settore della gestione dei rifiuti.

L’accordo di programma quadro si rivela strumento idoneo anche in tale prospettiva.

 

10. Conclusioni

 

La Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ritiene che sia ormai un dovere indifferibile per tutti coloro che esercitano responsabilità correlate alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania – Governo, Regione, Provincie e Comuni interessati, oltre ovviamente al Commissario delegato – intraprendere, già a partire dai prossimi giorni, un percorso mirato al graduale ritorno alla normalità. La sfida è difficile, ma può essere vinta se nella politica e nelle istituzioni prevarrà la voglia di innovare sulla tentazione di limitarsi alla sterile riproposizione di posizioni e prassi operative che hanno accompagnato l’intera vicenda dell’emergenza rifiuti in Campania, con gli esiti fallimentari che sono sotto gli occhi di tutti.

Le tappe fondamentali di tale percorso, alla stregua degli elementi di fatto e delle valutazioni in precedenza esposte nella presente Relazione, sono riassumibili nei termini che seguono.

a) Per un ciclo integrato dei rifiuti.

Su questo versante, appare essenziale che trovi coerente attuazione, nei tempi più brevi, il disegno degli interventi definito dal decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 (“Interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti”). Si tratta, in particolare, di non alterare la sequenza operativa da esso delineata, per non pregiudicare l’efficacia complessiva dell’intervento.

In primo luogo, occorre dare assoluta priorità alla individuazione delle discariche, accordando precedenza ai siti che offrano maggiori garanzie dal punto di vista ambientale.

Nel contempo, al fine di ridurre progressivamente il ricorso alle discariche, è necessario avviare il commissioning del termovalorizzatore di Acerra, individuando, soggetti tecnicamente qualificati e con provata esperienza gestionale in grado di governare la fase dell’avvio, con particolare attenzione al contenimento delle emissioni entro parametri di assoluta tranquillità per la salute dei cittadini.

Quello del rispetto dei limiti in materia di emissioni – conviene qui ricordarlo - è un obiettivo agevolmente raggiungibile attraverso il ricorso alle tecnologie già attualmente disponibili). Tuttavia, sarà indispensabile individuare organismi di controllo – affidati al coordinamento di enti di ricerca di elevato profilo tecnico-scientifico - cui affidare il compito di un monitoraggio quotidiano dei dati di funzionamento dei diversi impianti.

Al fine di garantire un trasparente accesso alle informazioni ambientali delle popolazioni residenti nelle aree interessate, tali organismi di controllo, oltre a rendere pubblici in tempo reale i dati del monitoraggio sugli impianti al camino, dovranno prevedere al loro interno adeguate forme di rappresentanza delle comunità locali.

Sempre sul versante dell’impiantistica, occorre avviare la realizzazione di impianti, di preferenza in ambito provinciale, tenendo conto anche delle disponibilità manifestate al riguardo dai Presidenti delle Province di Benevento e Salerno, utilizzando soluzioni tecnologiche (ormai giunte allo stadio di applicazione sperimentale, quali la massificazione e la “digestione anaerobica” con successivo utilizzo energetico del biogas ottenuto) anche diverse dalla termovalorizzazione, e modulate sui volumi dei rifiuti da trattare.

Infine, va programmata la manutenzione straordinaria e, più in generale, il revamping dei sette impianti per la produzione di CDR; a questo scopo, decisiva sarà una oculata e strategica utilizzazione dei volumi individuati per gli stoccaggi provvisori per consentire gli indispensabili “fermi” a rotazione dei suddetti impianti.

In tale complessivo contesto, e con un’impiantistica in grado di dare uno sbocco al ciclo diverso dalle discariche, va poi inserita la raccolta differenziata.

I piani regionali e quelli provinciali di smaltimento dei rifiuti, debbono fissare gli obiettivi da conseguire nell’arco di vigenza dei piani stessi, in conformità alla legislazione nazionale vigente, nonché le modalità più efficaci per raggiungerli, i controlli e le verifiche opportune.

Qualunque sia il ciclo integrato di trattamento dei RSU, infatti, esso sarà tanto più efficace quanto minore sarà la massa di rifiuti da trattare.

Al fine di mettere in comunicazione la raccolta con la fase dell’utilizzazione industriale del differenziato, è necessario avviare iniziative con le associazioni di categoria maggiormente coinvolte, valutando altresì il diretto coinvolgimento nella raccolta delle imprese interessate. Operativamente, oltre alla messa a punto di adeguate infrastrutture dedicate dislocate sul territorio, si devono adottare tecniche di incentivazione finanziaria, fino a prevedere adeguati meccanismi di premialità per le comunità virtuose.

 

b) Per il decongestionamento istituzionale e la razionalizzazione delle competenze.

 

Porre precisi e chiari punti fermi circa le attribuzioni di ciascuna autorità di governo e i congegni di reciproco raccordo e cooperazione istituzionale è condizione indispensabile per evitare dispersioni e conflitti, ed orientare in senso sinergico l’intervento pubblico complessivo, tanto nell’immediato, quanto nella prospettiva di una fuoriuscita dall’emergenza.

In tale prospettiva, appare necessario:

· semplificare ulteriormente il quadro istituzionale e gestionale, anche mediante l’eliminazione degli enti di intermediazione burocratica;

· proseguire nell’ottica del decreto-legge n. 61 del 2007 nell’attribuzione alle Province di un ruolo decisionale più accentuato, anche nella prospettiva di stimolare il meccanismo di fuoriuscita – per aree territoriali - dall’emergenza, previsto dall’articolo 6 del decreto-legge;

· attivare indefettibilmente i poteri sostitutivi dell’organo di governo delegato in tutte le ipotesi di inerzia degli enti locali.

 

Su un versante gestionale più ampio, occorre, inoltre introdurre meccanismi di stretto raccordo fra la gestione dell’emergenza rifiuti e quella delle bonifiche, al fine di:

· modulare tempestivamente e coerentemente gli interventi, soprattutto in una fase, quale è quella attuale, in cui il ricorso alle discariche impone la realizzazione di interventi tempestivi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza delle aree interessate;

· utilizzare le risorse anche provenienti dall’Unione europea e creare occasioni di sviluppo sui siti bonificati.

c) Per un’efficace prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Nel quadro della cooperazione istituzionale fra Commissariato e Prefetture, tracciato dall’art. 5 del decreto-legge, appare opportuno prevedere che il Commissario delegato possa interpellare le Prefetture competenti in ordine ai soggetti ed ai siti da utilizzare, al fine di evitare pericoli di inquinamento mafioso.

Si tratta, in particolare, di porre le premesse per attivare un più ampio raccordo fra le pubbliche amministrazioni, soprattutto sul terreno della circolarità delle informazioni.

In tale prospettiva, è auspicabile la conclusione di un protocollo di scambio informativo –anche per via telematica- tra le Prefetture della Campania e la Direzione Nazionale Antimafia, che consenta di potenziare lo spettro conoscitivo dell’organo territoriale di governo e, quindi, soffochi in radice ogni tentativo di penetrazione camorristica.

L’impegno della Commissione su questo terreno è, peraltro, nel senso più in generale di sollecitare la stipula di protocolli di trasparenza ambientale. Tali accordi hanno l’obiettivo, ponendo in comunicazione anche telematica gli organi della pubblica amministrazione destinatari di specifiche competenze nel settore, di impedire, per un verso, ogni tentativo di infiltrazione criminale nel ciclo dei rifiuti, e, per l’altro, di premiare le imprese più attente al rispetto delle prescrizioni normative e degli standard in materia di protezione ambientale.

 

d) Per una più incisiva tutela della salute delle popolazioni locali.

 

Occorre, in primo luogo, prevedere tempestivi interventi di bonifica che assicurino priorità a quei territori che sono stati interessati in questi anni dall’apertura di discariche ovvero che presentino indici epidemiologici allarmanti.

La Commissione ritiene indilazionabile promuovere un programma di monitoraggio a carattere permanente avente ad oggetto la presenza e la concentrazione di diossina nei territori maggiormente colpiti dall’emergenza rifiuti nonché il livello di esposizione a rischio delle popolazioni residenti nelle aree ove insistono discariche.

In tale prospettiva, appare essenziale il contributo che potrà dare l’Istituto superiore di sanità, con il quale la Commissione ha avviato una consultazione finalizzata alla stipula di un protocollo di cooperazione, al fine di coordinare e programmare gli interventi che dovranno essere realizzati dall’ARPAC e dall’Assessorato regionale all’Ambiente, d’intesa con le Province e i Comuni interessati.

In tal modo, potranno essere fra l’altro rese più tempestivamente disponibili al Commissariato per l’emergenza rifiuti in Campania soluzioni tecnico-operative per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo per la salute pubblica.

 

e) Dopo il Commissariato Si fa rinvio a quanto più diffusamente riportato nel paragrafo 9 di questa Relazione..

Il 31 dicembre 2007 scadrà il termine dello stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania; verrà così a scadenza la relativa gestione commissariale, ed appare inopportuno che a quella data si faccia luogo ad ulteriori proroghe.

Si tratta di un passaggio molto delicato, al quale le amministrazioni locali dovranno essere “istituzionalmente accompagnate” verso l’ordinaria amministrazione.

Appare quindi essenziale individuare sin d’ora gli strumenti per garantire un’ordinata transizione verso il regime ordinario.

Alla luce di quanto accaduto nel quadro della pregressa gestione commissariale, sarebbe certamente un errore ripercorrere la strada della creazione di nuove strutture amministrative.

Molto più convincente sembra invece alla Commissione l’utilizzo di uno strumento istituzionale che appare particolarmente idoneo ad assicurare un più efficace coordinamento dei vari livelli decisionali e una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

Si tratta dell’“Intesa istituzionale di programma” e del connesso “Accordo di programma quadro” di cui all’art. 2, comma 203, lett. b) e c), della l. 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Se si sceglierà di attivare tale meccanismo, Governo, Regione Campania, Province campane e i relativi Comuni capoluogo verranno chiamati ad adottare entro tempi certi (più sopra, come si è visto, si è auspicata l’adozione del termine del 31 ottobre 2007) in un contesto unitario e con evidenza delle rispettive responsabilità, le decisioni fondamentali relative al ciclo integrato dei rifiuti, al relativo Piano regionale delle bonifiche e alle correlate occasioni di sviluppo per le aree interessate.

Troveranno in tale contesto definizione, in particolare, le attività e i relativi responsabili, le risorse finanziarie occorrenti, le procedure e i soggetti tenuti alla verifica dei risultati.

Il fatto che, alla stregua dell’ipotizzato accordo di programma quadro, debbano trovare definizione, in un contesto programmatico unitario, vincolante per tutti i soggetti istituzionali che vi partecipano, gli interventi da realizzare, i relativi tempi di esecuzione, anche attraverso il ricorso a procedimenti accelerati e le eventuali conferenze di servizi per l’attuazione delle misure concordate, nonchè gli impegni di ciascun soggetto, con preventiva definizione delle risorse finanziarie da attivare e del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, appare suscettibile di determinare un forte elemento di discontinuità rispetto al passato. Ad integrazione, va ricordata la possibilità dell’esercizio di poteri sostitutivi da parte del Governo, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia dei soggetti istituzionalmente competenti a livello regionale e locale ad adottare i vari interventi necessari nel quadro della gestione del ciclo dei rifiuti.

Resta inteso che l’ambito temporale di efficacia degli strumenti programmatori sopra richiamati non debba superare il 31 dicembre 2008, termine entro il quale si abbia il ritorno al regime ordinario delle competenze.

 

 



[1]    Tale area è ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio contermine a quello della discarica "Masseria Riconta".

[2]    Il precedente provvedimento d’urgenza è il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21), che ha in gran parte sostituito le norme recate dal decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53).

[3]    I programma è stato istituito con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002.

[4]    COM (2005) 666.

[5]    COM (2005) 667.

[6]    COM (2005) 670.

[7]    La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.

[8]    Procedura 2005/4051

[9]  Procedura d’infrazione 2003/4506. Causa C-442/06.

[10]   Procedura d’infrazione 2002/2007, causa C-194/05.

[11]   Procedura d’infrazione 2003/2077, causa C-135/05. Vi è confluita anche la procedura d’infrazione 2002/2133 Discarica di rifiuti definita La Marca, località Sardone di Giffoni Valle Piana (Salerno).

[12]    Procedura d’infrazione 2002/2213, causa C-263/05.

[13]   Corte dei conti – Sez. centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - Delibera n. 6/2007/G e relazione concernente "La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo" - 6 aprile 2007. Il testo della relazione può essere consultato all’indirizzo internet http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-ce1/Anno-2007/Adunanza-c/allegati/Relazione-emergenza-rifiuti-da-allegare-alla-delib-6-2007-G.doc.

[14]   Pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2007, n. 27.

[15]   Pubblicata nella G.U. 20 marzo 2007, n. 66.

[16]   Tale incarico era stato precedentemente affidato al prefetto Carlo Alfiero, con O.P.C.M. n. 3546 del 12 ottobre 2006, già Commissario per l'emergenza ambientale in Calabria.

[17]   Pubblicata nella G.U. 16 maggio 2007, n. 112.

[18]   Pubblicata nella G.U. 2 gennaio 2007, n. 1.

[19]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.

[20]   È possibile consultare il testo di tale piano al seguente indirizzo internet: http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Rischio_Ambientale/Piano_regionale.pdf

[21]   Si ricorda che lo stesso comma specifica che alle attività indicate si provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale (POR) per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore “Gestione rifiuti” del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma.

[22]   Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.

[23]   Il testo, coordinato con le modifiche intervenute, è disponibile all'indirizzo internet

http://www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici/Elaborati_PRAE_2006/TestoCoordinatoNormativaPRAE.pdf. Per approfondimenti si veda la documentazione disponibile all’indirizzo http://www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici/Elaborati_PRAE_2006/indice_prae_2006.asp

[24] Il testo integrale della relazione è disponibile all’indirizzo internet http://notes9.senato.it/W3/Lavori.nsf/All/3998488DB76FB03BC12572F9005CF209?OpenDocument

[25]   Pubblicata nel B.U.R. Campania n. 19 del 3 marzo 2007 e nella G.U. - 3a Serie Speciale - Regioni - n. 19 del 19 maggio 2007.

[26]   Disponibile sul sito internet del Commissariato, all’indirizzo http://www.emergenzarifiuticampania.it/SmartPublish/v.2006.03/download.aspx?UId=6df06a6d-6b41-4790-ba17-8c3b57c3df79.

[27]   Tale finalità è stata inserita nel corso dell’esame da parte del Senato, con l’approvazione dell’emendamento 1.500 della Commissione.

[28]   Per una sintesi di carattere generale dei contenuti di tale documento si rinvia alla scheda introduttiva.

[29]   Con lo stesso emendamento 1.500 della Commissione.

[30]   Dall’emendamento 1.30 della Commissione.

[31]   Si noti che nel testo originario si faceva riferimento al “medesimo territorio”. Nel corso dell’esame da parte del Senato si è provveduto a chiarire che il periodo si riferisce al territorio del Comune di Terzigno.

[32]   Rispettivamente con gli emendamenti 1.30 della Commissione e 1.39 Leoni e Stefani.

[33]   Tale disposizione prevede che il Commissario delegato disponga, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti consequenziali per la messa in sicurezza, nonché, d’intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, alla bonifica dei territori interessati .

[34]   Emendamento 2.70 (testo 2) della Commissione.

[35]   Emendamento 2.9 della Commissione.

[36]   Emendamento 2.11 della Commissione.

[37]   Emendamento 2.260 della Commissione.

[38]   Emendamento 2.270 della Commissione.

[39]   Emendamento 2.22 della Commissione.

[40]   In seguito all’approvazione dell’emendamento 3.500 (testo 2) del relatore.

[41]   Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007.

[42]   AS 3669.

[43]   Per una sintesi di carattere generale dei contenuti di tale documento si rinvia alla scheda introduttiva.

[44]   Pubblicata nella G.U. 11 luglio 2006, n. 159.

[45]   Emendamento 4.110 della Commissione.

[46]   Derivante dall’approvazione dell’emendamento 4.500 della Commissione.

[47]   Emendamento 4.120 della Commissione.

[48]   Emendamento 4.130 (testo 2) della Commissione.

[49]   In particolare: emendamenti 6. 30 e 6.40 della Commissione.

[50]   Tale ultimo inciso è stato introdotto con l’emendamento 6.40.

[51]   Pubblicata nella G.U. 20 marzo 2007, n. 66.

[52]   Tale incarico era stato precedentemente affidato al prefetto Carlo Alfiero, con O.P.C.M. n. 3546 del 12 ottobre 2006, già Commissario per l'emergenza ambientale in Calabria.

[53]   Pubblicata nella G.U. 16 maggio 2007, n. 112.

[54]   L’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che sostituirà la tariffa che attualmente può essere adottata in via sperimentale dai Comuni, in luogo della TARSU, ai sensi dell’art. 49 del decreto Ronchi.

Tale sostituzione avverrà non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi. Il comma 11 dell’art. 238 dispone, infatti, che sino a quando non sarà emanato il regolamento che individuerà i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l’applicazione della stessa, restano ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia.

[55]   Nel testo originario del decreto si faceva riferimento, invece che alle sanzioni di cui all’articolo 141, comma 1, alle disposizioni recate dall’art. 141, comma 1, lettera a). La modifica è stata apportata sempre con l’emendamento 7.50 della Commissione.

[56]   Emendamento 7.800 del Governo.

[57]   Emendamento 8.100 (testo 2), a prima firma Rubinato.

[58]   È possibile consultare il testo di tale piano al seguente indirizzo internet: http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Rischio_Ambientale/Piano_regionale.pdf

[59]   Sui contenuti complessivi della quale si rimanda alla scheda introduttiva.