Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Testo unico delle leggi speciali per le città - A.C. 2463
Riferimenti:
AC n. 2463/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 196
Data: 14/06/2007
Descrittori:
CENTRI URBANI   TESTI UNICI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Testo unico delle leggi speciali per le città

A.C. 2463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: Am0082.doc

 

 

 


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  6

Scheda di lettura

§      La norma di delega  9

§      Il riordino della legislazione speciale per le città  10

§      Sintesi di alcuni dei principali interventi speciali per le città  10

Proposta di legge

§      A.C. N. 2463 , (on. Bocci), Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città  17

Normativa di riferimento

§      L. 17 maggio 1952, n. 619 Risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera.25

§      L. 3 gennaio 1963, n. 3  Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano.31

§      L. 28 febbraio 1967, n. 126  Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico-artistica.35

§      L. 23 febbraio 1968, n. 124  Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.39

§      L. 16 aprile 1973, n. 171 Interventi per la salvaguardia di Venezia.43

§      L. 25 maggio 1978, n. 230  Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città  57

§      L. 29 novembre 1984, n. 798 Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia .59

§      L. 11 novembre 1986, n. 771 Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.69

§      L. 29 dicembre 1987, n. 545  Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.77

§      D.L. 8 maggio 1989, n. 166  Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.79

§      L. 15 dicembre 1990, n. 396  Interventi per Roma, capitale della Repubblica .85

§      L. 8 novembre 1991, n. 360  Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.93

§      L. 5 febbraio 1992, n. 139  Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.99

§      D.L. 23 ottobre 1996, n. 551 Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.103

§      L. 23 luglio 1997, n. 242  Rifinanziamento della L. 29 dicembre 1987, n. 545 , per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.107

§      L. 7 agosto 1997, n. 270  Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.109

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 8)115

Documentazione allegata

§      Risoluzione BOCCI n. 8-00045  119

VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del Mercoledì 28 marzo 2007  121

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2463

Titolo

Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città

Iniziativa

On. Bocci

Settore d’intervento

Lavori pubblici

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 marzo 2007

§       annuncio

7 maggio 2007

§       assegnazione

7 maggio 2007

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

Commissione per le questioni regionali


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge, composta da un unico articolo, delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni che prevedono interventi speciali per le città, con la finalità di riordinare, coordinare ed integrare la legislazione speciale vigente in materia, anche con riferimento ai rapporti tra normativa speciale e generale.

Il testo unico, che dovrà informarsi ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1, potrà anche prevedere l’adeguamento degli interventi previsti per le singole città ed eventualmente anche nuovi interventi in considerazione delle specificità delle realtà territoriali considerate. Esso dovrà essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 3 e nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, potranno essere emanate disposizioni correttive e integrative del testo unico.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge risulta necessario, posto che la proposta di legge reca una norma di delega e che il provvedimento delegato è diretto a riordinare, coordinare e integrare disposizioni di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La normativa speciale che il testo unico è chiamato a riordinare reca interventi incidenti sulle più varie materie alcune delle quali riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato (ad, esempio la tutela dell’ambiente), altre alla competenza concorrente delle regioni (ad, esempio il governo del territorio). Posto che il testo unico non ha un valore soltanto compilativo, ma può anche integrare la normativa vigente, occorrerà valutare in sede di parere sullo schema di decreto legislativo se siano state o meno rispettate le competenze regionali ai sensi dell’articolo 117 Cost.

In ogni caso, si segnala che il comma 3 dell’articolo 1 prevede il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto legislativo recante il testo unico.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Nulla da segnalare

Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge reca, al comma 1, la norma di delega per l’emanazione del testo unico delle disposizioni recanti interventi per le città, che deve essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Il comma 4 reca anche la delega per l’emanazione di disposizioni correttive e integrative, che possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge è volta a riordinare, coordinare ed integrare la legislazione speciale vigente in materia. Per l’individuazione di alcuni dei principali interventi riferiti a specifiche realtà territoriali, si rinvia alle schede di lettura.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da segnalare.

Impatto sui destinatari delle norme

Nulla da segnalare.

Formulazione del testo

Con riferimento al criterio direttivo contenuto nel comma 1, lett. d), appare opportuno valutare se modificare la formulazione al fine di meglio chiarire che gli eventuali nuovi interventi si riferiscono esclusivamente alle realtà territoriali già prese in considerazione dalla legislazione speciale vigente in materia.

 


Scheda di lettura

 


 

La norma di delega

La proposta di legge, composta da un unico articolo, delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni che prevedono interventi speciali per le città, con la finalità di riordinare, coordinare ed integrare la legislazione speciale vigente in materia, anche con riferimento ai rapporti tra normativa speciale e generale.

Tale decreto legislativo, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà essere informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la coerenza della normativa;

b) garantire la semplificazione delle procedure ed individuare le risorse disponibili per il completamento degli interventi;

c) adeguare gli interventi previsti per le singole città, tenendo conto del loro stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

d) prevedere eventuali nuovi interventi in considerazione delle specificità delle realtà territoriali considerate;

e) assicurare anche un costante monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

 

In considerazione del contenuto dei principi e criteri direttivi contenuti nelle richiamate lettere c) e d) (adeguamento degli interventi già previsti ed eventuali nuovi interventi), il testo unico non avrà una natura meramente compilativa, ma potrà integrare la legislazione vigente per le città, sia pure con riferimento alle realtà territoriali già prese in considerazione dalla medesima normativa.

 

In proposito, appare opportuno valutare se modificare la formulazione della lettera d) al fine di meglio chiarire che gli eventuali nuovi interventi si riferiscono esclusivamente alle realtà territoriali già prese in considerazione dalla legislazione speciale vigente in materia.

 

Il testo unico dovrà indicare espressamente le disposizioni abrogate (comma 2) ed essere emanato:

§         previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni (che si pronuncia entro un mese);

§         previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.

 

Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 3 e nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, viene, infine, prevista la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative

 

Il riordino della legislazione speciale per le città

Il tema del riordino delle disposizioni che prevedono interventi speciali per le città è stato più volte affrontato dalla Commissione ambiente.

Si richiamano:

Ø      il parere espresso sul disegno di legge finanziaria 2007 (seduta del 17 ottobre 2006), che conteneva una specifica osservazione in merito all'opportunità, in linea generale, di «affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai princìpi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi».

Ø      la risoluzione approvata nella seduta del 28 marzo 2007 (n. 8-00045, a prima firma dell’on. Bocci), sulla quale anche il Governo si è espresso favorevolmente. Tale atto di indirizzo era volto a impegnare il Governo a operare una ricognizione della normativa esistente recante gli interventi per le città e per particolari aree territoriali e dei relativi finanziamenti; a tener conto dell'esigenza di un contesto unitario nell'ambito del quale inquadrare gli interventi specificamente volti alla tutela di singole città italiane e di specifiche realtà territoriali; ad adottare ogni possibile iniziativa finalizzata a coordinare e raccordare gli strumenti utilizzati per realizzare tali finalità, anche con riferimento ai rapporti tra legislazione speciale e legislazione ordinaria.

 

Sintesi di alcuni dei principali interventi speciali per le città

Numerose sono state le leggi speciali per le città, recanti prevalentemente interventi di natura urbanistica e misure volte al recupero architettonico, urbanistico e ambientale e alla tutela e valorizzazione dei centri storici dei singoli insediamenti. Tali leggi hanno previsto strumenti giuridici diversi per realizzare le relative finalità e hanno contemplato disposizioni talora disomogenee, pure per interventi analoghi.

Per dar conto della complessità e disomogeneità della normativa in materia, si richiamano alcune tra le principali leggi per le città:

§         Legge n. 396 del 1990 recante “Interventi per Roma, capitale della Repubblica” e le leggi per il Giubileo del 2000.

Il provvedimento ha disposto una serie di interventi sul tessuto urbano ed extra-urbano della città di Roma, al fine di adeguarne l'assetto e le strutture all'assolvimento del ruolo di capitale della Repubblica.

Esso ha inoltre previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione e di un Ufficio del Programma per Roma capitale con funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di monitoraggio e pubblicità dell'attuazione del Programma stesso, e ha previsto procedure semplificate per l'attuazione degli interventi. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma, la legge n. 396 ha istituito un Fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio e ha disposto che, per gli anni successivi, si provvedesse alla quantificazione dei relativi stanziamenti direttamente con la legge finanziaria (Tabella C).

Si ricorda, inoltre, che sono stati emanati alcuni decreti ministeriali che hanno provveduto a modificare il Programma degli interventi per Roma Capitale, rimodulando gli stanziamenti e ripartendo le relative risorse iscritte in bilancio.

La Commissione per Roma Capitale è stata anche chiamata, in composizione integrata, a redigere il piano degli interventi per il Giubileo nel Lazio, la cui disciplina è da rinvenirsi prevalentemente nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651.

Il provvedimento ha disposto il concorso dello Stato alla realizzazione delle iniziative connesse al Giubileo dell'anno 2000 con riferimento alla città di Roma e alle altre località della regione Lazio interessate al Giubileo. Sono state, altresì, disciplinate le modalità di redazione del piano degli interventi nel quale sono stati individuati i soggetti beneficiari del finanziamento, le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, i termini per il perfezionamento degli adempimenti amministrativi, nonché i tempi entro cui le opere dovevano essere completate e rese pienamente funzionali.

Per quanto attiene al Giubileo fuori dal Lazio, la materia è, invece, stata disciplinata dalla legge 7 agosto 1997, n. 270.

Tale legge ha previsto che gli interventi riguardassero esclusivamente:

§         il settore dell'accoglienza e della ricettività a basso costo o in comunità religiose;

§         le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili;

§         i beni culturali e di carattere religioso.

Per l'attuazione della legge è stata prevista l'istituzione di una Commissione composta dal Presidente dei Consiglio dei Ministri e da nove membri di diversa designazione cui è stato demandato di vagliare le richieste di inserimento nel piano secondo i criteri fissati dal Ministro delegato per il Giubileo.

 

§         Le leggi speciali per Venezia

La prima legge che ha avviato l'intervento straordinario in favore della città di Venezia è stata la legge 16 aprile 1973, n. 171, che ha dichiarato la salvaguardia della città e della sua laguna "problema di preminente interesse nazionale".

Finalità specifiche della legge n. 171 sono state la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, la tutela dell’equilibrio idraulico, la protezione dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico e dalle acque.

Successivamente la legge 29 novembre 1984, n. 798 – cd. seconda legge speciale per Venezia – non ha fatto altro che confermare i principi ispiratori della legge n. 171.

La legge 8 novembre 1991, n. 360, ha quindi finanziato nuovi interventi finalizzati alla salvaguardia della città ed in particolare norme volte a contrastare l’esodo degli abitanti dal centro storico di Venezia.

La legge 5 febbraio 1992, n. 139 - cd terza legge speciale per Venezia - ha autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicennali ripartendoli tra diverse tipologie di interventi. Il provvedimento è stato successivamente rifinanziato (da ultimo con l’articolo 1, comma 944, della legge n. 296 del 2006, finanziaria 2007).

 

§         Le leggi per il risanamento dei “Sassi” di Matera.

Con la prima legge n. 619 del 1952 fu elaborato un "Piano di trasferimento" gestito direttamente dai Ministeri dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura e Foreste e del Tesoro, che determinò lo svuotamento dei Sassi con il trasloco dei residenti in nuovi quartieri periferici appositamente edificati.

L’operazione, culturale e politica, di tutela e rivitalizzazione dei Rioni Sassi di Matera, fu avviata quindi tra gli anni ’60 e ’70 con una serie di leggi, tra cui la legge n. 126 del 1967 che prevedeva l’espletamento di un Concorso Internazionale di idee con l’obiettivo di provocare un ampio confronto e definire una solida base culturale al processo di recupero. L’avvio del Concorso rappresentò un deciso segnale di svolta rispetto alla politica del risanamento per "svuotamento" fino ad allora perseguita, contrapponendo ad essa una politica incentrata, invece, sul "risanamento conservativo" dei Rioni.

Fra il 1980 e il 1990, sulla base delle risultanze culturali del Concorso, furono costruiti gli strumenti amministrativi e giuridici necessari a dare effettivo impulso ai programmi di recupero, tra cui i Piani di Recupero sperimentali (1980), la legge speciale n. 771 del 1986 per la salvaguardia e la rivitalizzazione dei Rioni Sassi di Matera e del prospiciente Altopiano Murgico, che prevedeva l’elaborazione, da parte del comune, di programmi biennali di attuazione degli interventi e la costituzione di un Ufficio Comunale di programmazione e gestione del processo di recupero (Ufficio Sassi, 1987). Tale ufficio è stato deputato a definire anche le normative tecniche ed amministrative di attuazione degli interventi e ad incentivare, anche attraverso i contributi economici della legge n. 771, la presentazione di progetti ed iniziative da parte di soggetti privati, imprenditori o altri Enti.

 

§         Le leggi speciali per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi.

Le problematiche di frana degli abitati di Orvieto e Todi in una prima fase furono affrontate dalla Regione Umbria; successivamente si avvertì la necessità di interventi globali che esulassero dalle possibilità finanziarie del bilancio regionale.

La legge n. 230 del 1978 (recante Provvedimenti urgenti per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città) dispose un primo finanziamento, sulla base del quale furono realizzati alcuni interventi essenziali.

La legge venne successivamente rifinanziata per proseguire gli interventi più urgenti, fino al 1987 quando venne emanata la legge n. 545 del 1987 (recante Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi).

Tale ultima legge, successivamente rifinanziata con la legge n. 242 del 1997, ha consentito, affrontando in modo organico i problemi del dissesto idrogeologico, dell’accessibilità dei centri e della riqualificazione delle principali emergenze architettoniche e archeologiche, la messa a punto di progetti generali di intervento e la realizzazione di interventi di bonifica e consolidamento.

 

§         La legge speciale per Siena

La legge speciale per Siena n. 3 del 1963 (recante Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano) fu approvata con la finalità di tutelare la storia, l’urbanistica e le bellezze artistiche della città del Palio.

Veniva previsto che il risanamento delle opere di carattere storico, monumentale ed artistico della città e di risanamento civico, venisse eseguito a totale carico dello Stato, del Comune - mediante erogazione di un contributo dello Stato - o di privati – sempre mediante erogazione di contributo dello Stato. Nella legge venivano quindi indicati quali tipologie di lavori fossero a carico dei soggetti indicati e le modalità di approvazione del piano di risanamento dei quartieri cittadini.

Tale legge è stata più volte rifinanziata, soprattutto tra il 1976 e il 2003 (attraverso in particolare disposizioni contenute nelle leggi finanziarie). Sulla base di tali rifinanziamenti, sono stati disposti numerosi interventi di risanamento, riqualificazione e salvaguardia del centro storico (edifici pubblici e privati, beni culturali, immobili delle Contrade, porzioni dei quartieri cittadini).

 

§         La legge speciale per Urbino

Con la legge 23 febbraio 1968, n. 124 sono stati adottati una serie di provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

La legge segue l’impostazione della legge speciale per Siena nella quale erano state individuate una serie di opere e lavori il cui risanamento era a carico e a cura dello Stato, del comune o dei privati e sulla base di un programma organico redatto ed approvato con procedure speciali.

 

§         La legge speciale per Reggio Calabria

Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166 – convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 (rifinanziata dalla legge 3 agosto 1998, n. 295) – ha previsto interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, costituendo un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio, prevedendo una procedura speciale in capo al sindaco per la realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero e disciplinando la realizzazione di interventi ulteriori.

 

 


Proposta di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 2463

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCI

                       

 

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città

 

                                                          

Presentata il 28 marzo 2007

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - L'attuale panorama normativo si caratterizza per la presenza di una molteplicità di normative speciali che contengono disposizioni applicabili a singole città italiane e a specifiche realtà territoriali. Tali normative recano interventi di natura urbanistica e misure volte al recupero architettonico, urbanistico e ambientale e alla tutela e valorizzazione dei centri storici dei singoli insediamenti.
      Per avere un'idea della varietà e della complessità di tali normative, tra le tante leggi speciali, si possono ricordare: gli interventi per Roma, capitale della Repubblica (legge n. 396 del 1990), i numerosi interventi per la salvaguardia di Venezia (tra i quali si segnalano quelli contemplati dalla legge n. 798 del 1984), i provvedimenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi (legge n. 545 del 1987), il risanamento dei rioni Sassi di Matera (legge n. 771 del 1986), gli interventi per la città di Urbino (legge n. 124 del 1968), gli interventi per la città di Siena (leggi n. 3 del 1963 e n. 75 del 1976).
      La varietà di strumenti giuridici utilizzati per realizzare le finalità che tali leggi si propongono comporta l'assoluta disomogeneità delle disposizioni applicabili alle singole realtà territoriali, anche talora per realizzare interventi analoghi. Spesso, si pone anche il problema del coordinamento tra le suddette normative speciali e le disposizioni generali.
      Alla luce di quanto detto, lo stato della legislazione in materia rende urgente una ricognizione da parte del Governo della normativa esistente, un attento monitoraggio della sua attuazione e l'adozione di strumenti di coordinamento e di raccordo tra le varie leggi speciali.
      Tale necessità è stata evidenziata anche nel parere espresso dall'VIII Commissione ambiente della Camera dei deputati sul disegno di legge finanziaria 2007 (seduta del 17 ottobre 2006), che conteneva una specifica osservazione in merito all'opportunità, in linea generale, di «affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai princìpi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi».
      Si richiama inoltre la risoluzione approvata dalla medesima VIII Commissione nella seduta del 28 marzo 2007 - sulla quale anche il Governo si è espresso favorevolmente - volta a impegnare quest'ultimo a operare una ricognizione della normativa esistente recante gli interventi per le città e per particolari aree territoriali e dei relativi finanziamenti; a tener conto dell'esigenza di un contesto unitario nell'ambito del quale inquadrare gli interventi specificamente volti alla tutela di singole città italiane e di specifiche realtà territoriali; ad adottare ogni possibile iniziativa finalizzata a coordinare e raccordare gli strumenti utilizzati per realizzare tali finalità, anche con riferimento ai rapporti tra legislazione speciale e legislazione ordinaria.
      La presente proposta di legge, composta di un unico articolo, mira ad affrontare in modo organico la situazione esposta in ordine al coordinamento tra le varie normative speciali riferite a specifiche realtà territoriali e tra queste ultime e la normativa ordinaria.
      A tal fine, essa contiene una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città, inteso a riordinare, coordinare e integrare la legislazione vigente in materia. Nell'esercizio di tale delega, il Governo non solo dovrà garantire la coerenza della normativa in materia e la semplificazione delle procedure, ma dovrà anche, da un punto di vista sostanziale, adeguare gli interventi previsti per le singole città, tenendo conto del loro stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie, prevedere eventuali nuovi interventi in considerazione delle specificità delle realtà territoriali considerate e assicurare anche un costante monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.
      In relazione alla necessità di un confronto con le regioni sulla materia e di un successivo coinvolgimento del Parlamento, la proposta prevede il parere della Conferenza unificata e la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni recanti interventi speciali per le città, inteso a riordinare, coordinare e integrare la legislazione vigente in materia, anche con riferimento ai rapporti tra normativa speciale e normativa generale, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) assicurare la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

          b) garantire la semplificazione delle procedure e l'individuazione delle risorse disponibili per il completamento degli interventi;

          c) adeguare gli interventi previsti per le singole città, tenendo conto del loro stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

          d) prevedere eventuali nuovi interventi in considerazione delle specificità delle realtà territoriali considerate;

          e) prevedere forme di costante monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della sua entrata in vigore.
      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si pronuncia entro un mese, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, reso entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e delle procedure di cui al comma 3.

 


Normativa di riferimento

 


L. 17 maggio 1952, n. 619
Risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1952, n. 139.

(2)  Per l'interpretazione autentica di alcune norme della presente legge, vedi la L. 10 aprile 1979, n. 126. Vedi, anche, la L. 28 febbraio 1967, n. 126 e la L. 29 novembre 1971, n. 1043. Vedi, altresì, l'art. 14, L. 11 novembre 1986, n. 771.

 

1.  Al risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla L. 31 marzo 1904, numero 140 (3), si provvede:

a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;

b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;

c) con la costruzione di borgate rurali, nel quadro delle finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , sulla bonifica integrale.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, il provveditore alle Opere pubbliche per la Lucania, in relazione alle somme stanziate con la legge medesima, compilerà d'intesa con il Prefetto di Matera, con l'ispettore agrario compartimentale col sindaco di quel Comune, con il presidente del Consiglio provinciale e col presidente della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, il programma delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma.

Tale programma dovrà anche contenere, ai fini del suo coordinato sviluppo, l'indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili, tenuto conto del grado di urgenza e dell'esigenza tecnica di procedere con criteri organici.

 

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(3)  Recante «Provvedimenti speciali a favore della provincia della Basilicata».

 

2.  I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Ministro per il tesoro, approvano, d'intesa, nel termine di tre mesi, il programma formulato e presentato a norma del precedente art. 1.

Del programma approvato sarà data comunicazione, tramite la Prefettura, al sindaco di Matera ed alla commissione istituita ai sensi dell'art. 10 perché, sulla base delle indicazioni in esso contenute, si proceda nelle rispettive competenze, alle dichiarazioni di inabitabilità ed agli altri adempimenti da compiere in applicazione della presente legge.

 

3.  Il piano di trasferimento, menzionato alla lettera a) dell'art. 1, è compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici in armonia alla prevedibile impostazione del piano regolatore generale dell'intero Comune (4).

Detto piano di trasferimento, che avrà valore di piano particolareggiato, è costituito essenzialmente da una planimetria disegnata sulla mappa catastale, in scala non minore di 1 : 2000 da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Per l'istruttoria e l'approvazione del piano si osservano le norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .

 

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(4)  Vedi l'art. 2, L. 28 febbraio 1967, n. 126.

 

4.  L'approvazione del piano di trasferimento da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonché degli alloggi nell'ambito del piano medesimo, e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dalla presente legge, sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .

5.  Sono a totale carico dello Stato:

a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale (5);

b) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei «Sassi», a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'art. 7 della presente legge;

c) le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali.

Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il Comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, includerà, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'articolo 15 della legge medesima.

 

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(5)  Vedi l'art. 1, L. 28 febbraio 1967, n. 126.

 

6.  Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell'art. 1, nei limiti di spesa previsti al successivo art. 15, da assegnare a norma dell'art. 7 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei «Sassi».

 

7.  Il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Nello stesso modo sono sgombrati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni «Sassi» previsto negli articoli seguenti.

Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni «Sassi» successivamente al 1° gennaio 1965, né coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera (6).

 

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(6)  Così sostituito dall'art. 3, L. 28 febbraio 1967, n. 126.

 

8.  Per i lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione, entro un congruo termine, secondo la perizia redatta dal Genio civile, sentito l'ufficiale sanitario del Comune.

Se l'intimato omette o comunque ritarda ad eseguire i lavori si provvede d'ufficio, a cura del Genio civile. La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato è ricuperata in dieci anni senza interessi, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

 

9.  Il Genio civile provvede, mediante accreditamenti disposti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in base al seguente art. 15, all'esecuzione delle opere permanenti per la chiusura degli ambienti sgombrati o di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi.

Provvede altresì a quelle di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Sopraintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del panorama.

Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere suddette è punito, salvo che il fatto costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni (7).

 

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(7)  Comma così modificato dall'art. 77, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

10.  Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonché del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

Le assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dal penultimo comma dell'articolo 7, ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.

Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni «Sassi», ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi (8).

 

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(8)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 28 febbraio 1967, n. 126.

 

11.  Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza.

È fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si può far luogo alla revoca della assegnazione.

 

12.  I fabbricati costruiti ai sensi del precedente art. 6 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un funzionario dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

 

13.  Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione, da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al Tesoro dello Stato, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

 

14.  Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

 

Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici in base al costo di costruzione, potrà essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi dieci anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in unica soluzione (9).

Il contratto di compra-vendita sarà stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.

 

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(9)  Vedi l'art. 2, L. 10 aprile 1979, n. 126.

 

15.  Per le espropriazioni indicate all'art. 4, per le opere previste alle lettere a), b) e c) del l'art. 5 ed all'art. 9, nonché per le anticipazioni contemplate dall'art. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 50.000.000 nell'esercizio 1951-52, per lire 200.000.000 nell'esercizio 1952 1953, per lire 250.000.000 nell'esercizio 1953-54 e per lire 200.000.000 nell'esercizio 1054-55.

Per l'attuazione delle costruzioni di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 4.500.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 100.000.000 nell'esercizio 1951-52, di lire 600.000.000 nell'esercizio 1952-53, di lire 1.200.000.000 nel 1953-54, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1954-1955, di lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1955-1956 e di lire 600.000.000 nell'esercizio 1956-57.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione dei primi due commi del presente articolo si provvede nell'esercizio 1951-1952 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo e nell'esercizio 1952-53 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Alla spesa da porre a carico dello Stato per le opere di interesse generale da eseguire nelle borgate rurali si provvede con i fondi stanziati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 .

 

16.  Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

17.  Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

 


L. 3 gennaio 1963, n. 3
Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 gennaio 1963, n. 21.

(2)  Vedi, anche, la L. 9 marzo 1976, n. 75.

 

1.  Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono eseguite: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello Stato.

 

2.  Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, delle Chiese monumentali e dei Santuari cateriniani, alla costruzione di strade di penetrazione e tangenziali col nuovo centro cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore.

 

3.  I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento, restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sarà concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso.

I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento è subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.

 

4.  Il risanamento dei quartieri cittadini è deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento, approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, è eseguito dal Comune sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento o da consolidare il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , provvedono all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167 . Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale può essere corrisposta una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

 

5.  Prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, contemporaneamente invitandoli a dichiarare entro un termine fissato, se intendono essi stessi edificare o ricostruire sulle loro proprietà, secondo le norme stabilite dal piano stesso.

 

6.  Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana il piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale il Provveditorato, udita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al Comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal Comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

7.  Per la esecuzione delle opere comprese nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 (3), e per i fabbricati in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951 n. 1219 capitalizzato ad un tasso del 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.

 

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(3)  Recante norme per la rivalutazione degli ordini catastali dei terreni e del reddito agrario.

 

8.  Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena, dispone perché, in contraddittorio con il Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e - in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 7, sentito l'Ufficio tecnico erariale - determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriazione deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 7 della presente legge.

 

9.  Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa è a carico del Comune, la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di sei miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

 

10.  Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri Istituti bancari e Enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'Istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

 

11.  Per provvedere alle esecuzioni dei lavori previsti dagli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, è autorizzata una spesa di lire tre miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di tre miliardi sarà ripartita in dieci esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1962-63 e in ragione di lire 300 milioni ad esercizio, così distribuiti: lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2; lire 50.000.000 per i contributi previsti dall'articolo 3; lire 150.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del Consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

12.  La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


L. 28 febbraio 1967, n. 126
Provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico-artistica.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 1967, n. 79.

(2)  Vedi, anche, la L. 17 maggio 1952, n. 619 e la L. 29 novembre 1971, n. 1043. Vedi, altresì, l'art. 14, L. 11 novembre 1986, n. 771.

 

1.  Al fine di completare il risanamento dei rioni «Sassi» nell'abitato del comune di Matera, è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'esecuzione, nell'ambito di un nuovo piano di trasferimento, delle opere e delle costruzioni indicate dagli articoli 5, lettera a) e 6 della legge 17 maggio 1952, n. 619 , nonché per le relative espropriazioni e per gli altri interventi previsti dalla presente legge.

L'importo suindicato è stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 40 milioni nell'anno 1965, di lire 700 milioni nel 1966, di lire 1.560 milioni nel 1967 e di lire 1.500 milioni in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

[Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i limiti di spesa entro i quali devono essere contenute le previsioni del progetto di massima di cui all'articolo 6, nonché le somme da destinare all'espletamento del concorso, ivi compreso il premio da assegnare al progetto vincente] (3).

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene stabilito il riparto delle somme annuali tra i singoli interventi.

Per il completamento delle opere già intraprese in applicazione delle vigenti leggi sul risanamento dei rioni «Sassi» è autorizzata, altresì, la spesa di lire 200 milioni, in ragione di lire 100 milioni nell'anno 1965 e di lire 100 milioni nell'anno 1966, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi.

 

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(3)  Comma abrogato dall'art. 1, L. 29 novembre 1971, n. 1043.

 

2.  Il piano di trasferimento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619 , è aggiornato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, in armonia con il piano regolatore generale del comune di Matera, mediante la elaborazione di un piano integrativo che deve, in particolare, indicare:

1) le aree destinate alla costruzione di case popolari per i fini della presente legge;

2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi, e le aree ad esse destinate.

Il piano può utilizzare zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per la città di Matera ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 . In tal caso le zone o le parti di esse comprese nel piano di trasferimento sono sottoposte al regime giuridico proprio di quest'ultimo.

Il piano integrativo è reso esecutivo con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. Tale decreto produce gli effetti stabiliti dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1952, n. 619 .

Le costruzioni, le opere pubbliche e le espropriazioni previste dal piano si eseguono a cura del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

L'indennità per le espropriazioni è stabilita ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904 .

 

3.  ... (4).

 

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(4)  Sostituisce l'art. 7, L. 17 maggio 1952, n. 619.

 

4.  ... (5).

 

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(5)  Aggiunge un comma all'art. 10, L. 17 maggio 1952, n. 619.

 

5.  Gli edifici di culto di cui all'articolo 5, lettera a) della legge 17 maggio 1952, n. 619 , e quelli che siano realizzati ai sensi della presente legge, sono di proprietà dell'ente ecclesiastico interessato.

 

6.  Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani e stranieri per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, la utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale dei rioni «Sassi» di Matera e del prospiciente altipiano murgico, quale zona di interesse storico, archeologico, artistico, paesistico ed etnografico.

L'oggetto, le modalità, gli obblighi ed i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e così composta:

1) dal sindaco della città di Matera, che la presiede;

2) da tre consiglieri del comune di Matera, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

3) da due consiglieri regionali;

4) dal provveditore alle opere pubbliche della Basilicata;

5) dal soprintendente ai monumenti e dal soprintendente alle antichità della Basilicata;

6) dall'ingegnere capo del genio civile di Matera;

7) da due esperti in materia urbanistica designati dall'Istituto nazionale di urbanistica;

8) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per i lavori pubblici;

9) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali nazionali.

La commissione, a proprio insindacabile giudizio e nell'ambito delle somme disponibili, stabilisce il numero e l'ammontare dei premi da assegnare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

Al vincitore o ai vincitori del concorso è affidato l'incarico di formare il piano o i piani particolareggiati; ciascun piano particolareggiato dovrà essere redatto entro sei mesi dalla data di affidamento dell'incarico (6).

 

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(6)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'articolo 2, L. 29 novembre 1971, n. 1043. Il secondo comma del citato articolo ha così disposto: «Il concorso dovrà essere espletato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

7.  Il piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi» è attuato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

I progetti delle singole opere sono approvati dal provveditore alle opere pubbliche d'intesa con il soprintendente ai monumenti per la Basilicata.

Tale approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere.

I lavori riguardanti immobili di interesse storico, archeologico o artistico si eseguono sotto la direzione della Soprintendenza ai monumenti per la Basilicata.

Le opere ed i lavori previsti dal piano o dai piani particolareggiati e diretti alla riutilizzazione degli immobili dello Stato, ove tale riutilizzazione sia prevista dal progetto dichiarato vincente del concorso di cui al precedente articolo 6, sono attuati in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619, relativamente all'obbligo della chiusura degli ambienti sgombrati ed alla necessità di impedirne qualsiasi utilizzazione (7).

 

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(7)  Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 novembre 1971, n. 1403.

 

8.  Fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di cui all'articolo 6, il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata provvede, nei rioni «Sassi», a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica. Le relative opere sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al precedente comma e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni «Sassi» la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili dello Stato.

I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti previo concerto con la Soprintendenza ai monumenti della Basilicata.

 

9.  In quanto compatibili con le norme della presente legge, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 , 1° giugno 1939, n. 1089 , ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni «Sassi» sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.

 

9-bis.  La gestione urbanistica del contro storico «Sassi» dopo l'attuazione del restauro previsto da ciascun piano particolareggiato, e affidata al comune di Matera.

 

Le norme e le modalità della gestione saranno disciplinate con apposito regolamento reso esecutivo con decreto emanato dai Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro (8).

 

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(8)  Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 29 novembre 1971, n. 1043.

 

10.  Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti o compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

11.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 140 milioni nell'anno 1965, in lire 800 milioni nell'anno 1966 ed in lire 1.560 milioni nell'anno 1967, si provvede mediante riduzione dei fondi iscritti nei capitoli 2192, 5381 e 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni, rispettivamente, 1965, 1966 e 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


L. 23 febbraio 1968, n. 124
Provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1968, n. 64.

(2)  Vedi, anche, la L. 22 agosto 1985, n. 462.

 

1.  Le opere per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città di Urbino e quelle di risanamento civico e di interesse turistico sono eseguite a norma della presente legge: a totale carico dello Stato, a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico dei privati mediante erogazione di un contributo dello Stato.

 

2.  Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato:

a) il consolidamento del centro abitato, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche;

b) il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;

c) il ripristino e la costruzione di fognature;

d) la sistemazione di strade di accesso al centro storico;

e) la costruzione di strade di interesse turistico.

 

3.  Sono eseguiti a carico del comune i lavori relativi alle opere di valorizzazione artistica e ambientale del centro storico di Urbino, comprese quelle di interesse turistico.

Per la esecuzione dei lavori previsti dal presente articolo è autorizzata la concessione, entro il limite di impegno di lire 15 milioni, di contributi trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria.

 

4.  Entro il primo trimestre di ogni anno il provveditore alle opere pubbliche per le Marche, d'intesa con la Soprintendenza ai monumenti delle Marche, e su proposta del comune per quanto riguarda le opere di sua competenza, redige un programma organico delle opere di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

L'approvazione del programma con decreto del provveditore equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori a tutti gli effetti di legge.

 

5.  Sono eseguiti a carico dei privati i lavori relativi alle opere di:

a) riparazione, consolidamento e ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico;

b) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati di interesse turistico;

c) riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati.

Per l'esecuzione dei lavori previsti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo sono concessi, rispettivamente, contributi del 50 per cento, del 40 per cento e, entro il limite di impegno di lire 20 milioni, contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria.

Entro il primo trimestre di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e, limitatamente ai lavori di cui alla lettera a), su conforme parere della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, approva il piano dei lavori da eseguirsi a norma del presente articolo con l'indicazione dei termini per la presentazione dei progetti e per la esecuzione delle opere.

 

6.  L'indennità da corrispondere per le eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge, è determinata secondo le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 .

 

7.  I contributi previsti dal precedente articolo 5 sono concessi dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche su domanda degli interessati, dopo l'approvazione dei progetti da parte del sindaco e della Soprintendenza ai monumenti, e sono corrisposti, previo parere dell'ufficio del genio civile, dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato ai sensi dell'articolo 5, terzo comma.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere comprese nel piano, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 . In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune.

 

8.  Per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 3, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Urbino, anche in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, con ammortamento in 35 anni: detti mutui sono garantiti dallo Stato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

 

9.  La Cassa di risparmio di Pesaro e tutti gli altri istituti bancari ed enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti ai proprietari che effettueranno le opere previste dall'articolo 5 e per le quali sia già stato concesso il contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per l'esecuzione dei relativi lavori.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato, o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto da parte dell'ufficio del genio civile e - per le opere di interesse artistico e storico - dietro nulla osta della Soprintendenza ai monumenti, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

 

10.  La concessione dei contributi previsti dalla presente legge e demandata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche.

 

11.  Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettere a), c), d) ed e), e autorizzata la spesa di lire 2.232 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 232 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 900 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1972.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti per i lavori di cui all'articolo 5, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di lire 330 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 33 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1977 così distribuiti: lire 13 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera a) e lire 20 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera b).

Le variazioni del riparto degli stanziamenti previsti nel precedente comma possono essere autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e con quello per la pubblica istruzione per le opere di cui alla lettera a), su motivata proposta del consiglio comunale.

Le somme non impiegate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli anni finanziari successivi.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 3, secondo comma, e 5, lettera c), saranno inserite nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1968.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1968 si provvederà mediante riduzione di pari importo del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


L. 16 aprile 1973, n. 171
Interventi per la salvaguardia di Venezia.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1973, n. 117.

(2)  Vedi il D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 25 luglio 1997, n. 166.

 

TITOLO I

 

1.  La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

 

2.  La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambito naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un comitato così composto: Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede, Ministro per il bilancio e la programmazione economica, Ministro per la pubblica istruzione, Ministro per la marina mercantile, Ministro per la sanità, Ministro per l'agricoltura e le foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente della amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

 

3.  Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;

e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

È consentito sino al 31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo (4).

 

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(4)  Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96 e poi così modificato prima dall'art. 20, L. 27 marzo 2001, n. 122 e poi dall'art. 1, L. 3 dicembre 2001, n. 428.

 

4.  Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397 .

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.

Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione può provvedere in via sostitutiva.

 

TITOLO II

5.  È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il Presidente della Regione che la presiede;

il presidente del Magistrato alle acque;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato (5).

I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il Presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione.

La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto (6).

 

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(5)  Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 novembre 1991, n. 360.

(6)  La Corte costituzionale, con ordinanza 18-23 luglio 1997, n. 267 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 1-bis, comma 3, del D.L. 29 marzo 1995, n. 96, introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione.

 

6.  1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'art. 31, primo comma, lettere b) e c), della L. 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali (7) (8).

2. Solo per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento (9).

3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole (10) (11).

4. Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.

5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale (12).

5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza (13).

 

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(7)  Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(8)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 357 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, come sostituito dall'art. 1-bis del D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni, in legge 31 maggio 1995, n. 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 118, primo comma, e 128 della Costituzione.

(9)  Comma così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(10)  Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 18-23 luglio 1997, n. 267 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 1-bis, comma 3, del D.L. 29 marzo 1995, n. 96, introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione.

(12)  Così sostituito dall'art. 4, L. 8 novembre 1991, n. 360.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

 

TITOLO III

7.  Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

a) regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani al riparo dalle acque alte;

b) marginamenti lagunari;

c) opere portuali marittime e di difesa del litorale;

d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;

e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;

f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare e pubblico.

 

8.  Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del comitato di cui al comma seguente e del laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.

Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Questo comitato viene a sostituirsi al «Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali» recependone gli studi e le sperimentazioni (14).

 

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(14)  Vedi, peraltro, l'art. 7, L. 29 novembre 1984, n. 798, che ha disposto la soppressione del Comitato.

 

9.  La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione (15).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;

b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;

c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.

La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi e imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della L. 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni (16). In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto (17) (18).

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni (19) (20).

 

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(15)  Termine prorogato di altri tre anni dall'art. 1-ter, D.L. 10 agosto 1976, n. 544. Il citato art. 1-ter, ha modificato l'art. 26, L. 10 maggio 1976, n. 319.

Il termine è stato prorogato al 1° marzo 1980 dall'art. 1, L. 24 dicembre 1979, n. 650.

(16)  La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(17)  Comma così sostituito dall'art. 1-ter, D.L. 10 agosto 1976, n. 544. Vedi, anche, l'art. 5, L. 24 dicembre 1979, n. 650.

(18)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 115 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, ultimo periodo, come sostituito dall'art. 1-ter del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 690, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

(19)  La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(20)  Comma così sostituito dall'art. 1-ter, D.L. 10 agosto 1976, n. 544. Vedi, anche, l'art. 5, L. 24 dicembre 1979, n. 650.

 

10.  In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 , contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391 , e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 , per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonché di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615 , sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonché di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 .

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 , sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615 , per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615 , e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323 , nonché della legge 3 giugno 1971, n. 437.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare - sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee - entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 19 lettera f) della presente legge (21).

Le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615 , potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

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(21)  La presente delega è stata rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della relativa legge dall'art. 2, L. 10 marzo 1980, n. 56 (Gazz. Uff. 12 marzo 1980, n. 70).

 

11.  Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

 

12.  Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima della approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idrogeologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

 

13.  Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 , nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee e la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;

2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione di comparti volontari, il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;

3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonché la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;

4) il comune potrà autorizzare, previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia, interventi urgenti nel campo dell'edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi;

5) sarà prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al n. 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali (22);

6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevederà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;

7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per la edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e, per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque.

Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonché l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.

La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente n. 7).

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;

8) sarà prevista la sistemazione temporanea in edifici ricadenti nel centro storico secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti numeri 6) e 7). Alle persone che vengono temporaneamente trasferite sarà concesso un concorso nelle spese di trasloco in base a criteri generali stabiliti dal comune;

9) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

10) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi;

11) agli interventi di cui al n. 6) del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera d) del successivo art. 19;

12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n. 7) del presente articolo.

 

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(22)  A modifica di quanto previsto dal presente numero vedi l'art. 5, D.L. 29 marzo 1995, n. 96, come modificato dall'art. 4, comma 221, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

14.  [Le caserme «Manin», «Cornoldi» site sul territorio di Venezia sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato per essere vendute al comune di Venezia, al prezzo stabilito dall'ufficio tecnico erariale, per essere destinate ad abitazioni, anche a carattere temporaneo] (23).

 

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(23)  Abrogato dall'art. 15, L. 29 novembre 1984, n. 798.

 

15.  Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'art. 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

 

16.  In sostituzione delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la soprintendenza ai monumenti di Venezia, la soprintendenza ai monumenti del Veneto, la soprintendenza alle gallerie di Venezia e la soprintendenza alle gallerie del Veneto.

Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente art. 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sarà provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 .

Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera b), dell'art. 9, determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 350 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

17.  [Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale, dirette a garantire attività produttive non inquinanti e per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono parzialmente o totalmente le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, può essere richiesta la concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni, al tasso d'interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

Il carattere sostitutivo delle iniziative è accertato, sentita la Regione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per i lavori pubblici.

I contributi annuali in conto interessi previsti dall'art. 4 della legge 30 luglio 1959, numero 623 , verranno corrisposti in unica soluzione ed anticipatamente agli istituti di credito interessati, in misura pari al valore attuale del loro ammontare calcolato al tasso d'interesse delle relative operazioni finanziarie.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 3.000 milioni per l'anno 1974, di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977] (24).

 

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(24)  Abrogato dall'art. 18, L. 29 novembre 1984, n. 798.

 

18.  Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

 

19.  Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente art. 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia (25);

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;

c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'art. 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;

g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 17 (26);

h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.

Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

 

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(25)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 11 gennaio 1980, n. 4.

(26)  Così rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1973, n. 128.

 

20.  La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente art. 19, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1976;

lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1977.

 

21.  Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

 

22.  Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente art. 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera a) del precedente art. 19.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 31 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera e), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974.

La spesa di lire 4 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera h), sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

 

23.  Le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia (27).

 

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(27)  Vedi, anche, l'art. 3, L. 5 agosto 1978, n. 502. Per l'interpretazione autentica del presente art. 23, vedi l'art. 5-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

 

24.  Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere b), c) ed f) del precedente art. 19, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro - per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 , - in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974, di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nell'anno 1976 e di lire 7 miliardi nell'anno 1977.

 

25.  All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

 

26.  Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


L. 25 maggio 1978, n. 230
Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 1978, n. 155.

(2)  Vedi, anche, l'art. 8, L. 30 marzo 1981, n. 119, l'art. 19, L. 7 agosto 1982, n. e la L. 12 giugno 1984, n. 227.

 

1.  Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di lire 6 miliardi per la città di Orvieto e di lire 2 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981.

 

2.  La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause dei movimenti franosi e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto ed al consolidamento del colle di Todi;

b) di eseguire, d'intesa con i comuni interessati e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo gli abitanti e le opere d'arte in essi contenute.

 

3.  All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 900 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


L. 29 novembre 1984, n. 798
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia .

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1984, n. 332.

(2)  Vedi, anche, l'art. 7, L. 22 dicembre 1986, n. 910, il D.L. 29 marzo 1995, n. 96 e l'art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

 

1.  È autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

 

2.  Lo stanziamento di cui all'art. 1 è così ripartito:

a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;

e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;

f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;

g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

 

3.  La somma di cui alla lettera a) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e lo acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , nonché per le spese relative al personale di cui all'articolo 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;

c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinato all'uso pubblico;

f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 ilioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;

g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985, e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 , e compatibili col traffico mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca;

m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

[Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della L. 16 aprile 1973, n. 171 , nonché dalle conseguenti disposizioni del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791] (3).

[Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed l), nonché a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'articolo 4] (4).

[Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione] (5) (6).

 

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(3)  Comma abrogato dall'art. 1-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(4)  Comma abrogato dall'art. 6-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(5)  Comma abrogato dall'art. 6-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(6)  Vedi, anche, l'art. 12, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

 

4.  È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonché da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

 

5.  La somma di cui alla lettera b) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza regionale, è così utilizzata:

a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione;

b) lire 12 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera a) e di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera b).

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di lire 24 miliardi per il 1984, di lire 54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

 

6.  La somma di cui alla lettera c) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale (7).

Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

 

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(7)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

 

7.  Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , è soppresso.

Il Magistrato alle acque è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, per le esigenze organizzative connesse alla presente legge, il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , nel limite delle unità disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , integrato dalle sottoindicate unità:

a) periti industriali elettronici: 2;

b) diplomati nautici: 1;

c) vigilanti lagunari: 5;

d) operatori centro calcolo: 5;

e) programmatori: 2.

Lo stesso Magistrato è altresì autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, entro il limite di spesa fissato dalla stessa legge.

I contratti hanno durata triennale.

 

8.  Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 , nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) del precedente articolo 6, possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna ed in Chioggia, necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al precedente comma, il cedente non è tenuto al pagamento dell'INVIM, i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti alla metà. Alla copertura della minore entrata derivante dalla predetta disposizione, valutata in lire 2 miliardi, di cui lire 500 milioni nell'anno finanziario 1985 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1986, si fa fronte con l'utilizzo della somma di cui al punto f) dell'articolo 2.

Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera a) del precedente articolo 6 sono le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, degli immobili di cui al successivo articolo 15, nonché di quelli di cui all'articolo 11, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 ;

b) apprestamento o costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera b) sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonché quelle necessarie ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 ;

c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 , gli interventi di cui al precedente comma possono essere realizzati anche in regime di concessione.

 

9.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune interessato la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

Per i fini di cui alla presente legge è assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma di cui al punto g) dell'articolo 2.

 

10.  Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e di Chioggia deve essere comunicato ai rispettivi sindaci almeno trenta giorni prima della stipula del relativo contratto, anche se preliminare.

 

11.  Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 , i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) dell'articolo 6 agli aventi diritto, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entità della spesa.

Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;

b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonché i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature;

c) i manti di copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) le altre parti comuni delle unità edilizie.

Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

I contributi di cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengono ad edifici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

Ove la maggioranza, espressa in millesimi, dei proprietari di un'unità edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al sesto comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 6.

I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

 

12.  Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia può anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere medesime.

Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

 

13.  [Gli interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro concessionarie sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 6 e dall'articolo 13, n. 2), della L. 16 aprile 1973, n. 171 , nonché dalle conseguenti disposizioni del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791 .

Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui al presente articolo, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo] (8).

 

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(8)  Abrogato dall'art. 4, L. 8 novembre 1991, n. 360.

 

14.  Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni (9).

[La commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione, con la esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 , eseguibili con le procedure di cui al titolo IV della medesima legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'art. 1 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791] (10).

Dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici sopra indicati si applica l'art. 26 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791 .

I membri elettivi della commissione di salvaguardia durano in carica tre anni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla commissione.

La commissione di salvaguardia può costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della commissione.

Ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto.

 

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(9)  Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(10)  Comma abrogato dall'art. 1-bis, D.L. 29 marzo 1995,n. 96.

 

15.  Sono ceduti in concessione gratuita novantanovennale al comune di Venezia i seguenti immobili:

a) infermeria di S. Anna;

b) ex comando zona fari;

c) isola Lazzaretto vecchio;

d) isola di S. Secondo;

e) ex comando compagnia Guardia di finanza;

f) isola della Certosa.

Viene ceduta in concessione gratuita novantanovennale al comune di Chioggia la chiesa di S. Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati di progetti di recupero.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre che ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , è abrogato.

 

16.  Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia, e della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i comuni interessati, provvede ad individuare le aree a ciò necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento di terreni necessari per le opere di cui all'articolo 3; ove queste non fossero sufficienti, o non fossero disponibili in tempi utili, è consentito derogare all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo il nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente.

Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è consentita la deroga dalla misura dell'ampiezza della zona di rispetto fissata al primo comma dell'articolo predetto, sempre che gli impianti di trattamento diano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni igieniche delle circostanti abitazioni e attività.

 

17.  Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale è concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1986.

L'erogazione dei contributi avviene sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attività del porto, predisposti da parte del Provveditorato ed approvati dal Ministro della marina mercantile.

 

18.  Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 , e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire 10 miliardi indicata alla lettera e) dell'articolo 2 della presente legge, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986.

Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , è abrogato (11).

 

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(11)  Vedi, anche, il D.M. 18 luglio 1985.

 

19.  Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industrali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.

 

20.  I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171 , e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

 

21.  Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987.

 

22.  È abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.

 

23.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

24.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


L. 11 novembre 1986, n. 771
Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 novembre 1986, n. 273.

 

1. Finalità.

1. La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.

2. Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.

 

2. Normativa generale.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio di cui al medesimo articolo, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043 , nonché dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale fino al 31 dicembre 1983 e anche in variante rispetto al piano regolatore generale vigente.

2. Il comune, nel quadro delle previsioni generali di recupero in termini di residenza, servizi, anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonché dei vincoli ambientali e paesaggistici, definisce l'articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.

3. Il comune determina le modalità di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.

4. L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

5. Gli organi che, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla-osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

 

3. Programmi biennali di attuazione.

1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro:

a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

b) le aree e gli immobili di proprietà dello Stato da acquisire, e le aree e gli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché le destinazioni d'uso ammissibili;

d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno dei rioni Sassi, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e dei relativi finanziamenti.

2. Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza biennale.

3. I successivi programmi biennali conterranno inoltre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti.

4. Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali sono trasmesse dal comune alle competenti commissioni parlamentari.

 

4. Soggetti attuatori.

1. Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati:

a) dal comune di Matera, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, nei seguenti casi:

1) interventi sugli immobili di proprietà dello Stato acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 6;

2) interventi su immobili di proprietà privata, acquisiti in base all'articolo 6, comma 1;

3) interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi;

b) dai proprietari singoli o associati;

c) da imprese, anche cooperative, e loro consorzi.

2. Il comune può affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzare ai sensi del comma 1 del presente articolo, a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 8.

3. Il comune può affidare in concessione la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, nonché le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adeguate caratteristiche imprenditoriali e finanziarie, dal medesimo comune definite.

4. Le convenzioni debbono comunque prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

5. Le convenzioni possono anche prevedere le modalità di uso degli immobili da parte dei sub-concessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori.

6. L'entità della quota e i contenuti degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione sono definiti nel programma biennale di attuazione.

7. Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui al comma 2 dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, ai fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi il comune può stipulare inoltre apposite convenzioni con enti pubblici economici nonché aziende ed enti speciali istituiti ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 .

5. Finanziamento.

1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989 è assegnato al comune di Matera un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. È costituito presso il comune un fondo globale specificamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite. L'amministrazione del fondo spetta al comune che provvederà ad aprire apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.

3. All'onere di 70 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamcnto iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento alla voce «Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

6. Competenze del comune.

1. Il comune di Matera provvede:

a) all'acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprietà privata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3);

c) alla concessione di contributi ai proprietari ed ai sub-concessionari per la esecuzione delle opere previste nel programma biennale;

d) all'affidamento in concessione degli interventi;

e) alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entità;

f) alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, n. 3), si applicano le disposizioni dell'articolo 28, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

3. Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune può assegnare in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative.

4. Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti disponibili può essere destinata dal comune alla predisposizione, all'interno dei rioni Sassi, di alloggi-parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attività economiche interessate dagli interventi di recupero.

5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il comune può impiegare importi non superiori al cinque per cento delle risorse suddette per l'affidamento di studi, ricerche, piani e progetti necessari alle finalità della presente legge.

 

 

7. Interventi dei privati - Contributi - Obblighi.

1. Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei proprietari, concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie;

b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;

c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) i serramenti esterni;

e) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario.

2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è elevabile alla misura massima del settanta per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Il contributo viene erogato per il cinquanta per cento all'inizio dei lavori e per il restante cinquanta per cento al collaudo tecnico-amministrativo da parte del comune delle opere realizzate.

4. Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi biennali abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendola spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

5. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni, a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.

6. Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo con atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 5 del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

7. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi maturati in base al tasso di sconto.

8. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini del presente articolo.

9. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

 

8. Interventi dei sub-concessionari - Contributi -Obblighi.

1. Sono assistiti da contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento, elevabile al settanta per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi definiti all'articolo 7, comma 1, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei soggetti sub-concessionari, singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che comunque deve prevedere;

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad abitare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione degli immobili.

3. Gli interventi di recupero relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio, previsti dai programmi biennali ed affidati a soggetti sub-concessionari aventi titolo, sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del sessanta per cento.

4. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che deve comunque prevedere;

a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) l'impegno ad utilizzare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi;

c) il canone di locazione da corrispondere al comune;

d) l'impegno ad assicurare la manutenzione dell'immobile.

 

9. Credito fondiario ed edilizio.

1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, mutui edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 . Detti mutui possono essere garantiti, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Nei programmi biennali il comune indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori sub-concessionari.

 

10. Assegnazione di immobili in locazione.

1. Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:

a) requisiti soggettivi dei locatari;

b) la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni;

c) le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;

d) le opere di manutenzione che fanno capo al locatario.

2. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

 

11. Competenze statali.

1. Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di attuazione degli interventi per la sistemazione e il restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni Sassi, il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede in detti rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al comma 1 e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

4. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni Sassi la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà dello Stato.

5. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti di concerto con la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata e con il comune di Matera.

6. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, trasferisce al comune di Matera gli immobili e le aree di proprietà dello Stato compresi nei programmi biennali di attuazione, in concessione gratuita, per la durata di novantanove anni, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti.

7. Sono altresì trasferiti al comune in concessione gratuita novantanovennale gli immobili di uso pubblico realizzati in esecuzione della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali redige un elenco aggiornato delle aree e dei beni immobili siti nel comprensorio dei Sassi e del prospiciente altipiano murgico, da assoggettare alle disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 , e 1° giugno 1939, n. 1089 .

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune di Matera la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

 

12. Avvio dei lavori.

1. Per consentire, nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli interventi, l'immediato avvio dei lavori relativi ai piani di recupero approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre 1983, gli immobili di proprietà dello Stato e compresi in detti piani di recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune per la durata di novantanove anni.

2. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli adempimenti di cui al comma precedente.

 

13. Personale.

1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

a) architetti:

 n. 2;

 b) ingegneri:

 n. 2;

 c) geometri:

 n. 4;

 d) geometri disegnatori:

 n. 4;

 e) consulente legale:

 n. 1;

 

f) segretario dattilografo:

 n. 1.

2. I contratti hanno durata biennale.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5.

 

14. Disposizioni transitorie e finali.

1. L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e di cui è titolare della gestione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619 , possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e risultino alla medesima data:

a) subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;

b) assegnatari a titolo provvisorio di alloggi ad opera della commissione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 619;

c) occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti e che si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio.

3. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

4. Gli alloggi o gli immobili che risultino vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, possono essere assegnati in locazione a soggetti colpiti da ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili destinati ad uso di abitazione e di bottega artigiana del borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo della Basilicata dalla UNRRACASAS sono trasferiti in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari, al prezzo a suo tempo corrisposto alla UNRRA-Casas. Detti immobili possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori.

6. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

7. Le disposizioni delle leggi 17 maggio 1952, n. 619 , 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126 , e 29 novembre 1971, n. 1043 , incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

 

15. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


L. 29 dicembre 1987, n. 545
Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1988, n. 4.

(2)  Vedi, anche, la L. 23 luglio 1997, n. 242.

 

1.  1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227 , è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuità delle realizzazioni; può avvalersi, se necessario tramite convenzioni del CNR e suoi istituti, nonché di università ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; può, altresì, delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.

3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono quantificati con legge finanziaria.

 

2.  1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione Umbria sono autorizzati ad assumere impegni per gli interi stanziamenti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

 

3.  1. L'onere complessivo della presente legge per il periodo 1987-1992 è pari a 300 miliardi di lire. All'onere di 60 miliardi per l'anno 1987 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando l'accantonamento «Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto». All'onere di 60 miliardi previsto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 utilizzando il medesimo accantonamento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.L. 8 maggio 1989, n. 166
Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria.

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 1989, n. 105.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 5 luglio 1989, n. 246, riportata al n. A/VIII.

(3)  Vedi, anche, la L. 3 agosto 1998, n. 295.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati provvedimenti volti al risanamento ed allo sviluppo della città di Reggio Calabria;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

 

Emana il seguente decreto:

 

1.  1. Il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria sono di preminente interesse nazionale ed i relativi interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo di lire 600 miliardi.

3. Alla ripartizione del fondo ed alla determinazione dello stanziamento dell'importo relativo a ciascun intervento da realizzare provvede un apposito Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal presidente della regione Calabria, dal presidente della provincia di Reggio Calabria e dal sindaco della città di Reggio Calabria.

 

2.  1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonché di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della città di Reggio Calabria è autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'articolo 1, con la procedura di cui al presente articolo.

2. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco della città di Reggio Calabria trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane la deliberazione del consiglio comunale contenente l'elenco degli interventi da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con l'indicazione dell'importo della spesa, nonché del tempo di esecuzione (4).

3. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, chiede la convocazione del Comitato di cui all'articolo 1 per la definizione dello stanziamento relativo a ciascun intervento.

4. Ove il sindaco della città di Reggio Calabria non abbia dato concreto inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di effettiva disponibilità delle somme attribuite dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva avvalendosi, ove necessario, di organi e uffici della pubblica amministrazione, ovvero delle strutture del soggetto sostituito, con acquisizione di tutti gli atti già predisposti e con spese a valere sul finanziamento accordato per l'intervento (5).

5. L'area dell'ospedale psichiatrico della città di Reggio Calabria è destinata, per la parte a tal fine occorrente, alla realizzazione della scuola allievi carabinieri. La cessione dell'area è effettuata nell'ambito di apposita convenzione tra i Ministri delle finanze, della difesa ed il comune di Reggio Calabria (6).

 

 

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(4)  Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

(5)  Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

(6)  Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

 

3.  1. Per gli ulteriori interventi previsti dall'articolo 1, da realizzare ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca le amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici, nonché le società concessionarie di pubblici servizi ed ogni altro soggetto competente al fine di individuare gli interventi stessi e le opere da finanziare nei limiti delle disponibilità del presente decreto, nonché tutte le altre per le quali sono già disponibili stanziamenti, ivi compresi quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 . Sulla base della precedente istruttoria, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con il presidente della Regione Calabria ed i sindaci dei comuni interessati, propone al Comitato di cui all'articolo 1 il programma di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria. Il programma contiene l'elenco degli interventi da realizzare ed indica la ripartizione delle disponibilità finanziarie, le ulteriori disponibilità di finanziamento accertate, nonché i tempi di realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli eventualmente in corso. Il Comitato provvede a determinare lo stanziamento relativo a ciascun intervento di cui all'articolo 1 entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma (7).

2. I soggetti competenti alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare gli atti necessari alla loro realizzazione nei tempi indicati nel programma medesimo. Essi, inoltre, provvedono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, all'affidamento, per lotti funzionali, degli interventi stessi in appalto, ovvero in concessione unitaria di progettazione e costruzione. Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive integrazioni e modificazioni, nonché quelle relative ai vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale e dalla legislazione antisismica (8).

3. L'aggiudicazione dell'appalto o della concessione avviene secondo il criterio di cui all'articolo 24, primo comma, lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 584 , e ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . In nessun caso l'aggiudicazione può essere disposta a favore dell'impresa che sia già aggiudicataria di due appalti o concessioni relativi ad interventi compresi tra quelli disciplinati dal presente decreto.

4. È vietata la cessione dei lavori, ai sensi dell'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, numero 2248 , allegato F. Per le opere a totale carico dello Stato, l'eventuale ribasso di appalto ottenuto comporta analoga riduzione del finanziamento ed automatica riduzione dell'importo di concessione.

4-bis. La stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento. Il subappalto è vietato per i lavori affidati in concessione. Il subappalto è consentito per lavori specializzati e non deve superare il 20 per cento dell'importo aggiudicato (9).

4-ter. Agli interventi realizzati ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (10).

 

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(7)  Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

(8)  Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

(9)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

(10)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

 

4.  1. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli altri soggetti competenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 deliberano il progetto delle opere, lo schema di contratto e l'eventuale capitolato speciale d'appalto e li comunicano alle amministrazioni dello Stato, alla regione ed agli enti locali comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del soggetto tenuto alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, convoca un'apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici statali e regionali competenti, nonché i rappresentanti delle aziende e degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di esso. Le riunioni della conferenza sono valide quando è presente la metà più uno dei soggetti tenuti a parteciparvi.

3. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto, per ciascun soggetto partecipante alla conferenza, gli atti d'intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali, eccezione fatta per quelli concernenti la materia paesaggistica, ambientale, storico-monumentale ed antisismica. Essa comporta, per quanto occorre, variante anche integrativa degli strumenti urbanistici, nonché dei piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori approvazioni (11).

4. In caso di mancata approvazione da parte di uno o più soggetti tenuti a partecipare alla conferenza, su motivata richiesta del soggetto competente alla realizzazione dell'intervento o dell'opera, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, nel rispetto delle norme a tutela delle zone sismiche dei valori ambientali, paesaggistici, culturali e storico-monumentali, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri produce gli stessi effetti previsti dal comma 3 (12).

 

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(11)  Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

(12)  Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

 

5.  1. Per la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e per gli ulteriori servizi a supporto delle amministrazioni in fase di affidamento e realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, possono essere stipulate, anche a trattativa privata, convenzioni con imprese di servizi e/o professionisti singoli o associati. Dette convenzioni devono, fra l'altro, prevedere le penali nel caso di mancata consegna dei progetti entro il termine stabilito, nonché nel caso di dimostrata inadeguatezza dei progetti stessi nel corso della esecuzione.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, vigila sull'attuazione del programma di cui al presente decreto e, nei casi in cui i soggetti competenti non provvedano nei termini prefissati, invita il soggetto inadempiente alla tempestiva esecuzione, assegnando al riguardo un congruo termine ed, in caso di persistenza nell'inadempimento interviene in via sostitutiva, direttamente o a mezzo di propri delegati, con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché quelle in misura non superiore a lire 5 miliardi, necessarie alla copertura degli oneri di cui all'articolo 7, determinate in complessive lire 600 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1989, di lire 180 miliardi nel 1990 e di lire 250 miliardi nel 1991, affluiscono su una apposita contabilità speciale da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato in Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , ed intestata «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i problemi delle aree urbane: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria». Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Ministro per i problemi delle aree urbane o dei suoi delegati e, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dal sindaco del comune di Reggio Calabria (13).

 

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(13)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1989, n. 110. Vedi, anche, l'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 559.

 

6.  1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, fatta esclusione per le misure contenute nell'articolo 8-bis, pari a lire 170 miliardi per il 1989, lire 180 miliardi per il 1990 e lire 250 miliardi per il 1991, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per il 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;

b) quanto a lire 80 miliardi per il 1989, lire 30 miliardi per il 1990 e lire 120 miliardi per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria»;

c) quanto a lire 40 miliardi per il 1989, a lire 150 miliardi per il 1990 ed a lire 130 miliardi per il 1991 mediante riduzione dei fondi attribuiti alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651 . Gli interventi non attuati in conseguenza della predetta riduzione di fondi sono finanziati a valere sulle ulteriori somme da assegnare alla regione Calabria, ai sensi della richiamata norma, in base al programma triennale di sviluppo 1990-1992 (14).

 

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(14)  Comma così modificato dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

 

7.  1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, può avvalersi di organi e di uffici della pubblica amministrazione e di enti pubblici anche locali, e può stipulare apposite convenzioni con società di servizi, anche ai fini dell'attività di progettazione, supporto e consulenza delle amministrazioni locali.

2. Il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da sei membri scelti fra personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

3. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 2 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

8.  1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria, complessivamente non più di cinque funzionari in attività di servizio con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati, possono esservi comandati dai Ministri competenti su richiesta del comune. La durata del comando non può comunque essere superiore a tre anni.

2. Per l'espletamento dei propri compiti, il funzionario comandato si avvale degli uffici e del personale del comune.

3. Il funzionario comandato, qualora la sede di servizio di provenienza sia diversa da quella di destinazione, viene considerato in missione per tutta la durata del comando.

8-bis.  1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990. Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria (15).

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio (16).

 

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(15)  Periodo aggiunto dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108.

(16)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 5 luglio 1989, n. 246.

 

9.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


L. 15 dicembre 1990, n. 396
Interventi per Roma, capitale della Repubblica .

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1990, n. 300.

(2)  Vedi, anche, il comma 949 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il D.M. 1° marzo 1992 (Gazz. Uff. 30 marzo 1992, n. 75), modificato con D.M. 7 aprile 1994 (Gazz. Uff. 25 maggio 1994, n. 120), con D.P.C.M. 4 agosto 1995 (Gazz. Uff. 3 ottobre 1995, n. 231), con D.M. 16 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 7 luglio 1998, n. 156), con D.M. 12 maggio 1998 (Gazz. Uff. 7 luglio 1998, n. 156), con D.M. 13 maggio 1998 (Gazz. Uff. 7 luglio 1998, n. 156), con D.M. 22 novembre 1999 (Gazz. Uff. 25 gennaio 2000, n. 19, S.O.), con D.M. 21 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 19 marzo 2001, n. 65, S.O.), con D.M. 10 maggio 2001 (Gazz. Uff. 22 agosto 2001, n. 194, S.O.), con D.M. 3 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 7 agosto 2003, n. 182), con D.M. 18 giugno 2004 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2004, n. 234), con D.M. 21 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 31 marzo 2005, n. 74), con D.M. 29 settembre 2005 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2005, n. 295) - modificato dall'articolo unico, D.M. 22 marzo 2006 (Gazz. Uff. 23 giugno 2006, n. 144) - e con D.M. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2007, n. 24), ha disposto l'approvazione del «Programma di interventi per Roma capitale». Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. Precedentemente all'approvazione della presente legge erano stati emanati il D.L. 30 dicembre 1988, n. 552, il D.L. 2 marzo 1989, n. 67, il D.L. 8 maggio 1989, n. 165 ed il D.L. 13 luglio 1989, n. 253, tutti non convertiti in legge.

 

1. Obiettivi.

1. Sono di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica e diretti a:

a) realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici;

b) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico e artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di Villa Ada;

c) assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario;

d) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi intermodali e di navigabilità del Tevere con la sistemazione della sua portualità, la riorganizzazione delle attività aeroportuali nonché il potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea e di superficie;

e) qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura;

f) costituire un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti;

g) provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma.

 

2. Commissione per Roma Capitale e programma degli interventi per Roma Capitale.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, la Commissione per Roma Capitale presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal Sindaco di Roma.

2. Entro quaranticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione per Roma Capitale di cui al comma 1 ed al comune di Roma, gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propria o ad essi delegata connessi con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Sindaco di Roma propone al Consiglio comunale il programma degli interventi. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione per Roma Capitale.

4. La Commissione per Roma Capitale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste localizzazioni delle sedi del Parlamento, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale. In caso di modificazione del programma adottato dal Consiglio comunale, la Commissione per Roma Capitale lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni, trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al Consiglio comunale un ulteriore termine di trenta giorni trascorsi i quali affida alla Commissione per Roma Capitale l'elaborazione del programma di interventi. In questo caso la Commissione per Roma Capitale, entro novanta giorni, adotta il programma di interventi e lo trasmette alla regione Lazio, alla provincia e al comune di Roma, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione per Roma Capitale approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

6. La delibera del Consiglio comunale di Roma di rigetto del programma comunque adottato, ai sensi dei commi 4 e 5, dalla Commissione per Roma Capitale, ha effetto preclusivo per l'attivazione delle procedure straordinarie di cui agli articoli 3 e 4.

7. Il programma adottato all'unanimità dalla Commissione per Roma Capitale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Salvo quanto disposto dal comma 6, in caso di approvazione a maggioranza il provvedimento è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane.

8. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

9. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici siti nell'area metropolitana romana, ai fini della loro riutilizzazione, per l'accertamento delle eventuali entrate derivanti e per la destinazione dell'eventuale corrispettivo alla copertura delle spese connesse alla rilocalizzazione entro i limiti delle effettive entrate accertate.

 

3. Accordi di Programma.

1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio, del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della regione Lazio, o del Presidente della provincia di Roma o del Sindaco di Roma ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica.

5. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il Sindaco di Roma può richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio dei ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e produce gli effetti di cui al comma 3.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi è svolta da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali ovvero dal Presidente della regione Lazio o dal Presidente della provincia di Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 .

 

4. Conferenza di servizi.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti esecutivi corredati da valutazioni di impatto ambientale alle amministrazioni dello Stato ed agli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

2. Il Sindaco di Roma convoca una conferenza cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, nonché i sovrintendenti per i beni archeologici, storici, artistici, monumentali, architettonici ed ambientali aventi competenza sul territorio del comune di Roma. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali nonché delle determinazioni degli accordi di programma e si esprime su di essi entro trenta giorni dalla convocazione, in una seduta all'uopo convocata, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione del progetto, assunta all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.

 

5. Ufficio del programma per Roma Capitale.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale.

2. L'ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza.

4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

 

6. Stato di attuazione.

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli.

2. La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

 

7. Indennità di espropriazione.

[1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione.

3. L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione] (3).

 

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(3)  Articolo abrogato, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

 

8. Realizzazione del sistema direzionale orientale.

[1. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei termini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, restando l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali (4).

2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le organizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati (5).

3. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 è applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti per attività terziarie e direzionali] (6).

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(4)  La Corte costituzionale con sentenza 5-8 maggio 1995, n. 155 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

 (5)  La Corte costituzionale con sentenza 5-8 maggio 1995, n. 155 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione.

(6)  Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

 

9. Disposizioni varie.

1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorché in pendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990. Su tali somme gravano altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri.

2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano stradale.

3. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme «Cavour» e «Montezemolo», ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .

4. Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma «Sani», del magazzino vestiario dell'Esercito di via Principe Amedeo e del magazzino viveri dell'Esercito di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette. Per la rilocalizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991.

5. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 , è istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

6. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, di cui al comma 5, per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92 . Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio.

7. La proprietà dell'immobile denominato «Palazzo Braschi», attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale.

8. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122 , è differito al 18 aprile 1995.

9. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo «Chateaubriand», al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. In considerazione delle finalità dell'opera e delle sue caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione dell'edificio è affidata, da parte delle competenti autorità del Governo francese, che ne assume i relativi oneri finanziari, a società o consorzi che offrano alla parte italiana le garanzie necessarie. A tal fine il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle finanze, conclude con il Governo francese apposita convenzione mediante la quale è verificata l'eseguibilità del progetto e sono determinate, in particolare, le modalità e la durata della cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente comma, nonché le modalità di individuazione delle imprese abilitate. L'approvazione del progetto da parte del comune di Roma nell'area prescelta costituisce variante al piano regolatore.

10. Gli immobili demaniali denominati «Casali Strozzi» sono assegnati in uso governativo al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1990 e di lire 1 miliardo per il 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

10. Norme finanziarie.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma Capitale, con la dotazione di lire 260 miliardi per il 1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50 miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia»; quanto a lire 160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e sociale». Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, lire 700 milioni per l'anno 1991 e lire 800 milioni per l'anno 1992, si provvede a carico del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia».

4. All'onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

5. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 3, si provvede a carico delle disponibilità iscritte in conto residui al capitolo 8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990.

6. All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 4, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia».

7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 6, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 10, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990 e lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, articolo 5)».

10. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui (7).

 

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(7)  Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323.

 

 


L. 8 novembre 1991, n. 360
Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 1991, n. 267.

 

1. Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia.

1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 , nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

2. Per le finalità di cui alla presente legge sono mantenute nel bilancio di previsione per l'anno 1991 le disponibilità in conto residui iscritte ai sensi del D.L. 4 dicembre 1990, n. 364 (2), del D.L. 11 febbraio 1991, n. 38 (3), e del D.L. 22 aprile 1991, n. 134 (4), non convertiti in legge.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 16 miliardi, al capitolo 8812 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire 29 miliardi, a lire 39 miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540, 8563 e 9452 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi, al capitolo 7513 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1991; quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991.

 

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(2)  Il D.L. 4 dicembre 1990, n. 364, il D.L. 11 febbraio 1991, n. 38 e il D.L. 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge, contengono provvidenze urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale. Vedi, anche, l'art. 8 della presente legge.

(3)  Il D.L. 4 dicembre 1990, n. 364, il D.L. 11 febbraio 1991, n. 38 e il D.L. 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge, contengono provvidenze urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale. Vedi, anche, l'art. 8 della presente legge.

(4)  Il D.L. 4 dicembre 1990, n. 364, il D.L. 11 febbraio 1991, n. 38 e il D.L. 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge, contengono provvidenze urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale. Vedi, anche, l'art. 8 della presente legge.

 

2. Interventi di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 36 miliardi, per interventi di competenza dello Stato da destinare alla realizzazione di iniziative, anche avviate successivamente al 1° gennaio 1991 e per le quali siano stati già assunti i conseguenti impegni finanziari, volte all'arresto del processo di degrado del bacino lagunare, ivi compresi gli interventi volti al controllo della proliferazione algale. Della predetta somma, lire 6 miliardi sono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi di competenza di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798 e lire un miliardo è destinato al medesimo Ministero per i beni culturali e ambientali per essere assegnato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia per interventi in conto capitale connessi all'ampliamento e alla funzionalità della sede, all'uopo utilizzando le disponibilità in conto residui del capitolo 7540 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero per i beni culturali e ambientali; lire 2 miliardi sono destinati al Ministero dei trasporti per interventi relativi all'aeroporto Marco Polo di Venezia; lire 5 miliardi sono destinati al Ministero dell'ambiente per iniziative riguardanti la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante;

b) lire 16 miliardi, per interventi di competenza della regione Veneto, da destinare alla realizzazione di iniziative per il risanamento, il disinquinamento e la prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale. I predetti interventi dovranno essere realizzati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con quelli di competenza dello Stato ai sensi della lettera a) del presente comma;

c) lire 36 miliardi per interventi di competenza del comune di Venezia e lire 3 miliardi per interventi di competenza del comune di Chioggia, per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle città mediante la realizzazione di opere di infrastrutturazione generale e di opere edilizie per i settori della cultura, dello sport, ospedaliero e giudiziario da localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale;

d) lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'articolo 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798 , nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni; al comune di Chioggia è destinato il 15 per cento dell'intero importo.

2. I comuni di Venezia e di Chioggia, per le finalità di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono autorizzati a effettuare operazioni di locazione e di leasing e a contrarre mutui quindicennali, anche presso istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente; le somme di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo possono essere utilizzate, anche in parte, a titolo di concorso dello Stato, quale contributo una tantum, in relazione agli oneri di ammortamento delle predette operazioni. Gli interventi possono essere effettuati anche in regime di concessione.

3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta (5).

4. [Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 3, terzo comma, della citata legge n. 798 del 1984] (6).

 

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(5)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(6)  Comma abrogato dall'art. 6, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

 

3. Facilitazioni per l'acquisizione di immobili.

1. Fino al 31 dicembre 1995 (7) in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, al Lido, al litorale di Pellestrina e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art. 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di accertate necessità del locatore di disporne per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge (8). Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile (9). Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito (10). Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco (11). Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza (12).

2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392 . Il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'art. 38, commi primo e secondo, della L. 27 luglio 1978, n. 392 , è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 39 della citata legge n. 392 del 1978 (13).

2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni (14).

2-ter. Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al R.D. 26 luglio 1896, n. 361 (15).

3. Per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Venezia e di Chioggia è assegnato prioritariamente a coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno precedente.

4. I contributi in conto capitale e in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono concessi, sulla base di criteri fissati con delibera del consiglio comunale, con priorità a soggetti interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti a propria abitazione.

 

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(7)  Termine prorogato al 31 dicembre 1996 per le aree comprese nei Comuni di Chioggia e Venezia, rispettivamente dal D.M. 4 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1996, n. 46) e dal D.M. 29 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1996, n. 47). Successivamente lo stesso termine è stato prorogato al 31 dicembre 1997, per le aree comprese nei comuni di Chioggia e Venezia, rispettivamente dal D.M. 9 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1996, n. 297) e dal D.M. 9 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1996, n. 297) e al 31 dicembre 1998, per le aree comprese nei suddetti comuni, rispettivamente dal D.M. 7 novembre 1997 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298) e dal D.M. 7 novembre 1997 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298).

8)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995, n. 26 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, nella parte in cui stabilisce che «la necessità» del locatore di disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli «debba essere accertata, per ottenere la declaratoria di non soggezione dell'esecuzione alla sospensione ex lege disposta», sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

(9)  Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(10)  Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(11)  Periodo aggiunto dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(12)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96. Per l'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del comma 1, vedi l'art. 1-ter, D.L. 19 giugno 1997, n. 172.

(13)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96. Per l'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del comma 1, vedi l'art. 1-ter, D.L. 19 giugno 1997, n. 172.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

(15)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

 

4. Commissione per la salvaguardia di Venezia.

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , nella Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti.

3. ... (16).

4. L'articolo 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , è abrogato.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione.

6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda (17).

7. ... (18).

8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche.

 

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(16)  Sostituisce l'art. 6, L. 16 aprile 1973, n. 171.

(17)  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado, ai sensi di quanto disposto dall'art. 145, comma 88, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(18)  Aggiunge la lettera f-bis) all'art. 6, L. 26 luglio 1984, n. 413.

 

5. Aree e fabbricati demaniali.

1. In deroga a quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), il comune di Venezia è autorizzato a stipulare permute riguardanti aree o fabbricati demaniali e, al comune stesso, è altresì attribuita priorità nelle concessioni di immobili demaniali e prelazione nelle compravendite di immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, sulla base del prezzo determinato dall'ufficio tecnico erariale preventivamente notificato al comune anzidetto.

2. Il compendio demaniale individuato dalla legge 20 dicembre 1967, n. 1266 (19) è trasferito in proprietà al comune di Venezia ai sensi delle disposizioni della legge stessa, per essere destinato anche alle finalità individuate all'articolo 2, comma 1, lettera c); per il corrispettivo fissato per il trasferimento medesimo potranno essere utilizzate le somme assegnate al comune per le predette finalità.

 

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(19)  La legge autorizza a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale «Sacca Serenella», sito nello stesso comune.

 

6. Autorizzazione alla regione Veneto.

1. La regione Veneto è autorizzata a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 , anche per le finalità indicate al comma 1 dello stesso articolo 1, le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, in deroga alle disposizioni del comma 11 dello stesso articolo.

 

 

7. Norme finanziarie.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e degli articoli 12, 13 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253 , non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990, possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253 , prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e seguenti. Al predetto onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183 .

3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge, 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter dello stesso decreto-legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305 .

 

8. Disposizioni finali.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge.

 

 


L. 5 febbraio 1992, n. 139
Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1992, n. 42.

(2)  Vedi, anche, l'art. 50, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 944 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

1.  1. Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 , e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per consentire l'attivazione delle opere più significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798 , il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia e la gestione del medesimo, nonché l'Università Cà Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sarà corrisposto con la prima rata di ammortamento.

 

2.  1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798 , e all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 360 , affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'aeroporto «Marco Polo» di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

3. Per gli interventi di competenza della regione Veneto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5 della presente legge.

4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'art. 6 della L. 29 novembre 1984, n. 798 , e all'art. 2, comma 1, lettera d), della L. 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996 (3).

5. Per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socioeconomiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento, di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della citata legge n. 798 del 1984 , è destinata una quota non inferiore al 50 per cento dei limiti di impegno di cui al comma 4.

6. Alle somme destinate, ai sensi del comma 4 del presente articolo, agli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b) e c), della citata legge n. 798 del 1984 e all'articolo 2, comma 1, lettera c), della citata legge n. 360 del 1991, si applica la riserva del 15 per cento di cui all'articolo 6, secondo comma, della medesima legge n. 798 del 1984.

7. Per gli interventi di competenza del comune di Venezia volti alla realizzazione del progetto integrato di cui all'articolo 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 5 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.

8. Per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza dei centri storici di Venezia e di Chioggia di competenza della provincia di Venezia, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

9. Per gli interventi di adeguamento e di potenziamento dell'Università Cà Foscari e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati, rispettivamente, i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi e lire 1,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo e lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994. I relativi mutui non concorrono a determinare il limite del 15 per cento stabilito dall'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 .

 

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(3)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 96.

 

3.  1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , nell'adunanza del 19 giugno 1991.

2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, i fondi disponibili sono impiegati per interventi relativi a:

a) opere di regolazione delle maree;

b) adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari;

c) difesa dalle acque alte degli abitati insulari;

d) ripristino della morfologia lagunare;

e) arresto del processo di degrado della laguna;

f) difesa dei litorali;

g) sostituzione del traffico petrolifero in laguna;

h) apertura delle valli da pesca all'espansione delle maree.

3. In particolare, è destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1.

4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984 , di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma 2, nonché all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto.

 

4.  1. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, approvato dal consiglio regionale della regione Veneto in data 19 dicembre 1991, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna e sono coordinati con quelli di competenza dello Stato.

 

5.  1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'articolo 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .

2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 , addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

 

6.  1. Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 , e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984 .

 

7.  1. Nel 1994 il comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , sulla base dei programmi complessivi approvati e di quelli parziali avviati in base alla presente legge, verifica lo stato di attuazione dei lavori nonché le somme effettivamente impegnate ed effettivamente spese da parte delle singole amministrazioni. Il Comitato riferisce i dati emersi dalla verifica effettuata al Governo che, in base ai risultati acquisiti, propone ulteriori rifinanziamenti della legislazione speciale per Venezia.

 

8.  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia (limiti di impegno)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

9.  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


D.L. 23 ottobre 1996, n. 551
Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 651 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 26 aprile 1996, n. 225, del D.L. 3 luglio 1996, n. 349 e del D.L. 30 agosto 1996, n. 455.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

1. Obiettivi e finalità.

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , definisce, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8 (3).

2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , senza oneri a carico del bilancio dello Stato (4).

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'art. 1 della L. 20 maggio 1985, n. 222 , e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui al comma 6-bis e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio (5);

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi (6).

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi (7).

7. ... (8).

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'art. 6 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni (9).

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale alle opere pubbliche (10).

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi (11).

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 (12).

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi (13).

 

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(3)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651. Il piano degli interventi di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 18 settembre 1996 (Gazz. Uff. 5 marzo 1997, n. 53, S.O.) e modificato con D.P.C.M. 5 novembre 1996 (Gazz. Uff. 5 marzo 1997, n. 53, S.O.), con D.P.C.M. 11 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 5 marzo 1997, n. 53, S.O.), con D.M. 21 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 2 aprile 1997, n. 76), con D.P.C.M. 18 aprile 1997 (Gazz. Uff. 12 luglio 1997, n. 161, S.O.), con D.M. 24 giugno 1997 (Gazz. Uff. 3 settembre 1977, n. 205, S.O.), con D.M. 4 agosto 1997 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 247, S.O.), con D.M. 22 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 10 marzo 1998, n. 57) con D.M. 5 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 103), con D.M. 8 maggio 1998 (Gazz. Uff. 30 giugno 1998, 150), con D.M. 15 maggio 1998 (Gazz. Uff. 14 luglio 1998, n. 162), con D.M. 16 luglio 1998 (Gazz. Uff. 28 settembre 1998, n. 226, S.O.), con D.M. 7 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 23 febbraio 1999, n. 44, S.O.), con D.M. 27 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76) e con D.M. 27 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 2 aprile 1999, n. 77), con D.M. 19 maggio 1999 (Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170, S.O.), con D.M. 5 agosto 1999 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1999, n. 247), con D.M. 7 marzo 2000 (Gazz. Uff. 9 maggio 2000, n. 106, S.O.), con D.M. 24 marzo 2000 (Gazz. Uff. 15 maggio 2000, n. 111), con D.M. 4 aprile 2000 (Gazz. Uff. 29 maggio 2000, n. 123), con D.M. 19 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 giugno 2000, n. 144), con D.M. 28 giugno 2000 (Gazz. Uff. 23 agosto 2000, n. 196), con D.M. 28 agosto 2000 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2000, n. 240), con D.M. 21 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2001, n. 49), con D.M. 21 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56), con D.M. 10 maggio 2001 (Gazz. Uff. 22 agosto 2001, n. 194, S.O.) e con D.M. 27 luglio 2004 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25).

(4)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(5)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(6)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(7)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(8)  Comma soppresso dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(9)  Con Dir.Min. 15 settembre 1998, sono stati fissati i criteri e le modalità per l'esercizio del potere di vigilanza sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, in attuazione del presente comma 8.

(10)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(11)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(12)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(13)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

 

2. Disposizioni finanziarie.

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse (14).

2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto (15). Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate (16).

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi per Roma, capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 (17).

 

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(14)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(15)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

(16)  Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 3, L. 16 dicembre 1999, n. 494. Vedi, anche, l'art. 8, comma 1, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 7 agosto 1997, n. 270.

 

3.  ... (18).

 

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(18)  Articolo soppresso dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 651.

 

4. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


L. 23 luglio 1997, n. 242
Rifinanziamento della L. 29 dicembre 1987, n. 545 , per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 luglio 1997, n. 175.

 

1.  1. È autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545 , ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi agli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonché degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati.

 

2.  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1997 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


L. 7 agosto 1997, n. 270
Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1997, n. 187.

 

1. Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.

1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio.

2. Il piano può essere modificato ed integrato sulla base delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera a), alla luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei relativi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, nonché i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari.

4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di cui all'articolo 3, ne valuta le finalità anche in rapporto all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:

a) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , gli enti pubblici, gli enti di cui all'art. 1, L. 20 maggio 1985, n. 222 , i soggetti di cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo ai sensi della L. 27 maggio 1929, n. 810 , e le società ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le finalità di cui all'articolo 2, comma 13, l'entità del finanziamento concesso e le modalità di copertura della eventuale quota residuale;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999 (2), entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi.

6. Il piano individua altresì gli interventi, anche di privati, per la cui realizzazione è consentita l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4-sexies e seguenti, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, senza oneri a carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.

7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno 1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 , sono destinati ad investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di proprietà degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell'àmbito degli interventi previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel piano di cui al presente articolo (3).

8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) nell'àmbito delle sue attività istituzionali.

 

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(2)  Per la proroga al 31 dicembre 1999 del termine del 31 ottobre 1999, vedi l'art. 54, L. 17 maggio 1999, n. 144, l'art. 7, comma 4, L. 16 dicembre 1999, n. 494 e il D.P.C.M. 19 gennaio 2000 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 68).

(3)  Vedi, anche, l'art. 54, L. 17 maggio 1999, n. 144.

 

2. Modalità di redazione del piano.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da nove membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dal Ministro delegato per il turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI non costituisce motivo ostativo per il funzionamento della Commissione.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare la presidenza della Commissione al Ministro delegato per le aree urbane.

3. Lo svolgimento dell'attività della Commissione non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

4. Ai fini dell'istruttoria degli interventi da inserire nel piano di cui all'articolo 1, il Ministro delegato per le aree urbane, con proprio decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa trasmissione del relativo schema alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i criteri cui dovrà attenersi la Commissione nella selezione delle richieste. Nella definizione dei criteri, il Ministro, per quanto attiene al settore dell'accoglienza, con particolare riguardo alla ricettività a basso costo o in comunità religiose, dà priorità al recupero degli stabili dismessi o sottoutilizzati, specie se di interesse storico-artistico, qualora possano essere successivamente utilizzati come pubblici servizi (4).

5. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), presentano alla Commissione, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4 del presente articolo, richiesta di inserimento nel piano di interventi rientranti nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 3.

6. Le domande di cui al comma 5 devono specificare i termini tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere, il piano economico-finanziario, l'entità del finanziamento richiesto, le eventuali altre fonti di finanziamento, l'utilizzo delle opere successivamente all'evento giubilare. Esse devono altresì documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

7. Qualora gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento riguardino beni culturali, i soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, presentano la relativa richiesta alla Commissione e al Soprintendente competente per territorio, il quale, entro venti giorni, esprime le proprie valutazioni. Trascorso tale termine il parere del Soprintendente si intende reso in senso favorevole.

8. Per le operazioni relative alla ricostruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, danneggiati dall'incendio dell'11 e 12 aprile 1997, il Ministro del tesoro è autorizzato ad utilizzare, nella misura massima di lire 100 miliardi, le risorse derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 1.

9. Le richieste di inserimento nel piano relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, sono presentate, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, alla Commissione e, contestualmente, al comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Il comune può trasmettere alla Commissione il proprio parere sull'intervento oggetto della richiesta. Qualora l'intervento riguardi beni culturali, la relativa richiesta è presentata anche al Soprintendente competente per territorio e ad essa si applicano le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

10. Le richieste di cui al comma 9 devono documentare la coerenza dell'intervento proposto con un itinerario storico-religioso o con una meta religiosa tradizionale.

11. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste, la Commissione procede alla definizione della proposta di piano, che è approvato nei successivi dieci giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1.

12. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge il Ministro delegato per le aree urbane si avvale dell'Ufficio di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , che viene all'uopo integrato di quindici unità, di cui due dirigenti, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 5 e che viene denominato Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi. Con successivo provvedimento il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane, provvede alla riorganizzazione della struttura.

13. Il Ministro delegato per le aree urbane dispone il monitoraggio degli interventi ricompresi nel piano fissando la percentuale delle risorse che deve essere destinata a tale attività.

14. Il Ministro delegato per le aree urbane riferisce ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

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(4)  I criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi alle mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed alle mete storiche tradizionali in località fuori del Lazio, sono stati approvati con D.M. 17 settembre 1997 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 247, S.O.), integrato e modificato con D.M. 6 agosto 1998 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 252) e con D.M. 1° giugno 1999 (Gazz. Uff. 16 agosto 1999, n. 191, S.O.). Il piano degli interventi di cui sopra è stato approvato con D.M. 21 aprile 1998 (Gazz. Uff. 28 maggio 1998, n. 122, S.O.), modificato con D.M. 20 novembre 1998 (Gazz. Uff. 8 febbraio 1999, n. 31), con D.M. 9 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 aprile 1999, n. 91), con D.M. 5 agosto 1999 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1999, n. 247), con D.M. 13 settembre 1999 (Gazz. Uff. 5 novembre 1999, n. 260), con D.M. 16 novembre 1999 (Gazz. Uff. 25 gennaio 2000, n. 19, S.O.), con D.M. 8 novembre 2000 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2001, n. 3), con D.M. 8 novembre 2000 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2001, n. 4), con D.M. 14 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 7 giugno 2001, n. 130, S.O.) e con D.M. 13 aprile 2006 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2006, n. 239).

 

3. Disposizioni finanziarie.

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui ventennali con onere a totale carico dello Stato nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri anche di nuova istituzione.

3. Con successivi decreti il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri a quelli delle amministrazioni statali beneficiarie le somme destinate alla realizzazione di interventi di loro competenza.

4. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzate per le finalità di cui alla presente legge. Qualora la Commissione definanzi totalmente o parzialmente un intervento ed includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate (5).

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per il 1998 e a lire 200 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate negli esercizi successivi.

 

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(5)  Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 3, L. 16 dicembre 1999, n. 494. Vedi, anche, l'art. 8, comma 1, L. 16 dicembre 1999, n. 494.

 

4. Disposizioni per la realizzazione degli interventi.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), possono attribuire mediante apposite convenzioni le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), ovvero qualora venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale dell'intervento da realizzare con il contributo pubblico.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), beneficiari dei finanziamenti, sono tenuti ad inviare alla Commissione almeno ogni due mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 6, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 4-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni, è convocata dalle amministrazioni comunali entro otto giorni dall'apposita richiesta presentata dal soggetto titolare dell'intervento.

 

5. Modifica al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651.

1 ... (6).

 

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(6)  Aggiunge il comma 5-bis all'art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 551.

 

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 8)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202. 

(omissis)

Capo III - Conferenza unificata

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

 

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(13)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 


Documentazione allegata

 


Atto Camera

 

Risoluzione in Commissione 8-00045

presentata da

GIANPIERO BOCCI

 

mercoledì 28 marzo 2007 pubblicata nel bollettino n.158

 

La VIII Commissione,

premesso che:

l'attuale panorama normativo si caratterizza per la presenza di una molteplicità di normative speciali che contengono disposizioni applicabili in singole città italiane e che prevedono interventi di natura urbanistica e misure volte al recupero architettonico, urbanistico e ambientale e alla tutela e valorizzazione dei centri storici dei singoli insediamenti;

la varietà di strumenti giuridici utilizzati per realizzare tale finalità comporta l'assoluta disomogeneità delle disposizioni applicabili alle singole realtà territoriali, anche talora per realizzare interventi analoghi;

lo stato della legislazione in materia rende urgente una ricognizione della normativa esistente, un attento monitoraggio della sua attuazione e l'adozione di strumenti di coordinamento e di raccordo tra le varie leggi speciali;

il parere espresso dall'VIII Commissione sul disegno di legge finanziaria 2007 (seduta del 17 ottobre 2006) conteneva una specifica osservazione in merito all'opportunità, in linea generale, di «affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai principi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi»,

impegna il Governo:

a) ad operare una ricognizione della normativa esistente recante gli interventi di cui in premessa ed i relativi finanziamenti;

b) a tener conto dell'esigenza di un contesto unitario nell'ambito del quale inquadrare gli interventi specificamente volti alla tutela di singole città italiane e di specifiche realtà territoriale;

c) ad adottare ogni possibile iniziativa finalizzata a coordinare e raccordare gli strumenti utilizzati per realizzare tali finalità, anche con riferimento ai rapporti tra legislazione speciale e legislazione ordinaria.

(8-00045) «Bocci».

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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7-00131 Bocci: Coordinamento della legislazione speciale per le città e per particolari aree territoriali.

(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione della risoluzione n. 8-00045)

La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 14 marzo 2007.

Gianpiero BOCCI (Ulivo) fa presente che la principale motivazione da cui nasce la sua risoluzione è da rinvenire nell'esigenza di armonizzare le legislazioni speciali sulle città, per le quali si registra una disciplina normativa caotica e non sistematizzata. Ritiene, al contrario, opportuno attribuire un contesto unitario a tale legislazione, chiedendo uno sforzo al Governo affinché si adoperi per un'attività ricognitiva della disciplina vigente e proceda, successivamente, all'adozione di uno strumento di unificazione, anche a carattere compilativo, la cui legittimazione potrebbe derivare da una apposita legge di delegazione di iniziativa parlamentare.

Mauro CHIANALE, presidente, segnala che la proposta del deputato Bocci potrebbe anche trovare collocazione nell'ambito delle iniziative legislative in materia di governo del territorio, alle quali stanno lavorando diversi gruppi parlamentari, inclusi quelli di maggioranza.

Paolo CACCIARI (RC-SE) osserva che le leggi speciali per le città sono spesso originate da problemi specifici e contingenti, che giustificano l'esistenza di una normativa derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria. Rilevato che talvolta tali leggi anticipano, in forma sperimentale, riforme che poi vengono adottate a livello generale dal legislatore, sottolinea che spesso si registrano seri problemi di raccordo tra legislazione speciale e legislazione ordinaria; a titolo di esempio, cita il recente caso della cosiddetta «delega ambientale» e quello della legislazione speciale per Venezia. Per tali motivi, prospetta una integrazione del testo della risoluzione che segnali specificamente l'esigenza di un raccordo tra le varie forme di legislazione.

Il viceministro Angelo CAPODICASA segnala che l'esistenza di una molteplicità di normative speciali che contengono disposizioni applicabili a singole città italiane in materia urbanistica, architettonica, ambientale e dei centri storici, nonché la disomogeneità della legislazione in materia, richiedono una ricognizione della normativa esistente e l'adozione di strumenti di coordinamento e di raccordo tra le varie leggi speciali. In merito, specifica che in base all'attuale assetto istituzionale delineato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche del Titolo V della Costituzione, le competenze in materia edilizia residenziale sono demandate alle Regioni. Ai sensi del citato decreto legislativo n. 112, spetta allo Stato, in ogni caso, la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. È previsto altresì che lo Stato promuova programmi innovativi in ambito urbano.

Ferma restando la definizione spettante allo Stato delle caratteristiche tecniche degli alloggi di edilizia residenziale fruente di contributi statali, osserva che le regioni e, conseguentemente, i singoli comuni definiscono le normative urbanistiche ed edilizie che regolano le attività costruttive all'interno delle ipotesi di trasformazione urbanistica/edilizia da figurare nell'ambito della pianificazione urbanistica adottata. In ogni caso, la recente attivazione da parte del Ministero delle infrastrutture dei programmi sperimentali in ambito urbano («Contratti di Quartiere» I e II) costituiscono un esempio di applicazione uniforme sul territorio nazionale di normative speciali e procedurali finalizzate ai programmi attivati dall'amministrazione centrale. Si tratta, in ogni caso, di iniziative che si pongono al di fuori degli interventi ordinari dell'edilizia residenziale e delle politiche urbane, che ricadono invece nelle attribuzioni istituzionali delle Regioni e degli enti locali.

Sulla base degli attuali strumenti normativi vigenti e stante la specificità delle diverse situazioni territoriali esistenti, intende svolgere alcune osservazioni in merito alla praticabilità dell'ipotesi di operare l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia edilizia e urbanistica. Difatti, pur condividendo le finalità generali della risoluzione, deve rappresentare le difficoltà che la proposta di unificazione della legislazione vigente in materia di edilizia urbanistica potrebbe registrare, soprattutto con riferimento a profili di legittimità costituzionale. È, pertanto, parere del Governo che si possa procedere ad una attenta disamina di tutta la normativa attualmente vigente, comprendente non solo l'ambito nazionale ma anche quello comunitario, regionale, regolamentare o di altri enti locali, provvedendo, inoltre, ad una disamina delle norme di finanziamento di programmi speciali, anche alla luce delle nuove specifiche attribuzioni delle aree metropolitane.

Ricorda, dunque, l'esistenza, oltre ai programmi straordinari di edilizia residenziale, anche di programmi complessi quali le normative specifiche per la salvaguarda di Venezia, per la città di Reggio Calabria, nonché gli interventi previsti a seguito di eventi speciali come le Olimpiadi invernali di Torino. Segnala come l'impegno del Governo ad accogliere la proposta contenuta nella risoluzione non possa prescindere da tutti questi aspetti, non ultimo quello delle implicazioni finanziarie derivanti da qualsiasi intervento sulla normativa esistente. Peraltro, stante la pluralità di livelli normativi presenti, ritiene che si possa prospettare, in questa fase, un'operazione di raccolta compilativa delle diverse fonti, piuttosto che un'azione modificativa della disciplina esistente.

Gianpiero BOCCI (Ulivo) dichiara di non comprendere pienamente le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, fatte salve le ultime valutazioni circa l'esigenza di procedere ad una complessiva ricognizione della normativa vigente. Pur apprezzando le riflessioni circa i rischi di sovrapposizione di competenze in materia di politiche edilizie ed abitative, osserva infatti che il vero obiettivo della risoluzione in discussione consiste nel dare unitarietà ad un contesto normativo disordinato, secondo quanto rilevato anche dal deputato Cacciari.

Mauro CHIANALE, presidente, ritiene che la risoluzione di iniziativa del deputato Bocci prospetti l'importante obiettivo di procedere ad una ricognizione delle norme vigenti in materia di legislazione speciale per le città, anche al fine di sistematizzarne l'operatività in un unico contesto normativo.

Il viceministro Angelo CAPODICASA, alla luce degli interventi svolti, conferma che il Governo si impegna a procedere ad una attenta attività di ricognizione prima di definire i relativi interventi di semplificazione normativa.

Gianpiero BOCCI (Ulivo) giudica opportuno che la Commissione approvi oggi un preciso impegno al Governo nel senso indicato dallo stesso viceministro delle infrastrutture, il quale potrà successivamente riferire al Parlamento circa l'attuazione dell'impegno assunto. Preso atto dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito, propone pertanto una nuova formulazione della sua risoluzione (vedi allegato 3), di cui raccomanda l'accoglimento.

Il viceministro Angelo CAPODICASA esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla nuova formulazione della risoluzione in titolo.

La Commissione approva la nuova formulazione della risoluzione in discussione, che assume il numero 8-00045.

La seduta termina alle 10.

 


ALLEGATO 3

7-00131 Bocci: Coordinamento della legislazione speciale per le città e per particolari aree territoriali

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

premesso che:

l'attuale panorama normativo si caratterizza per la presenza di una molteplicità di normative speciali che contengono disposizioni applicabili in singole città italiane e che prevedono interventi di natura urbanistica e misure volte al recupero architettonico, urbanistico e ambientale e alla tutela e valorizzazione dei centri storici dei singoli insediamenti;

la varietà di strumenti giuridici utilizzati per realizzare tale finalità comporta l'assoluta disomogeneità delle disposizioni applicabili alle singole realtà territoriali, anche talora per realizzare interventi analoghi;

lo stato della legislazione in materia rende urgente una ricognizione della normativa esistente, un attento monitoraggio della sua attuazione e l'adozione di strumenti di coordinamento e di raccordo tra le varie leggi speciali;

il parere espresso dall'VIII Commissione sul disegno di legge finanziaria 2007 (seduta del 17 ottobre 2006) conteneva una specifica osservazione in merito all'opportunità, in linea generale, di «affrontare la legislazione speciale per le città, operando una ricognizione della normativa esistente e dei relativi finanziamenti e proponendo l'unificazione in un unico contesto giuridico della legislazione vigente in materia, che si ispiri ai principi di semplificazione delle procedure e di definizione delle risorse disponibili per il completamento dei relativi interventi»,

impegna il Governo:

a) ad operare una ricognizione della normativa esistente recante gli interventi di cui in premessa ed i relativi finanziamenti;

b) a tener conto dell'esigenza di un contesto unitario nell'ambito del quale inquadrare gli interventi specificamente volti alla tutela di singole città italiane e di specifiche realtà territoriale;

c) ad adottare ogni possibile iniziativa finalizzata a coordinare e raccordare gli strumenti utilizzati per realizzare tali finalità, anche con riferimento ai rapporti tra legislazione speciale e legislazione ordinaria.

(8-00045) «Bocci».