Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Ripartizione fondi per la valle del Belice - Atto del Governo n. 87
Riferimenti:
SCH.DEC 87/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 74
Data: 15/05/2007
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   RIPARTIZIONE DI SOMME
VALLE DEL BELICE   ZONE SISMICHE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L n. 178 del 29-APR-76     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

Ripartizione fondi per la Valle del Belice

Atto del Governo n. 87

(art. 12 L. n. 178/1976)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 74

 

15 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Am0073


I N D I C E

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  6

Atto del Governo n. 87

§      Ripartizione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  11

Attività parlamentare

§      Proposta di ripartizione dei fondi di cui all’articolo 39-undecies del DL 30 dicembre 2005, n. 273, recante interventi per la ricostruzione del Belice  39

-       VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del 27 settembre 2007  43

Seduta del 4 ottobre 2007  47

Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo  53

-       Commissione 8ª Lavori pubblici, comunicazioni

Seduta dell’11 ottobre 2007  73

Normativa nazionale

§      L. 29 aprile 1976, n. 178 Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice  distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (art. 12)81

§      D.L. 24 giugno 1978, n. 299 Modificazioni alla L. 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (art. 4-bis).83

§      L. 7 marzo 1981, n. 64 Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. (art. 18)87

§      D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità. (art. 13-bis, co. 16)89

§      L. 11 marzo 1988, n. 67 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 1988) (art. 17, co. 5)90

§      L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) (art. 54 e Tab. 3)91

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 30)93

§      DM 15 ottobre 2001, n. 1342, di ripartizione tra i Comuni della valle del Belice dei fondi di cui alla legge 388/2000  95

§      L. 1 agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art. 43)97

§      DM 21 ottobre 2002 Criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati99

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2004) (art. 4, co, 87-89)103

§      D.L. 29 marzo 2004, n. 80 Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (art. 7-bis)105

§      D.M. 5 agosto 2004, di ripartizione tra i Comuni della Valle del Belice dei fondi di cui alla legge 350/2003  106

§      D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. (art. 39-undecies)109

§      D.M. 26 ottobre 2006, di ripartizione tra i Comuni della Valle del Belice dei fondi di cui all’art. 39 undecies del D.L. n . 273 del 2005  111

§      L. 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 comma 1010)113

Documentazione allegata

§      Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968, relativa al primo semestre  117

§      Relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968, relativa al secondo semestre  117

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi

Numero dell’atto del Governo

87

Titolo

Ripartizione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Ministro competente

Ministero delle infrastrutture

Norma di riferimento

Articolo 12 della legge n. 178 del 1976 e articolo 13-bis del decreto-legge, n . 8 del 1987, come modificati dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 80 del 2004

Settore d’intervento

Ricostruzione post terremoto

Date

 

§       presentazione

23 aprile 2007

§       assegnazione

7 maggio 2007

§       termine per l’espressione del parere

27 maggio 2007

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)


 

Presupposti normativi

La proposta di ripartizione è stata trasmessa per il parere alle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell’art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 e dell’art. 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, come modificati dall’art. 7-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

L’art. 7-bis - attraverso una novella ai commi 1 e 2 dell’art. 12 della legge n. 178 del 1976 -ha soppresso la Commissione parlamentare istituita da tale ultima disposizione con il compito di esprimere il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, e ne ha devoluto le competenze alle Commissioni parlamentari competenti per materia (la VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati e la 8a Commissione Lavori pubblici e telecomunicazioni del Senato).

 

In base all’art. 12 della legge n. 178 del 1976[1], il Ministro dei lavori pubblici (ora delle infrastrutture) provvedeva al riparto dei fondi disponibili tra i comuni interessati alle opere di ricostruzione dopo aver acquisito il parere della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, composta di dieci deputati e dieci senatori. La Commissione veniva consultata anche sulla eventuale diversa ripartizione dei fondi disposta dal Ministro sulla base delle risultanze dell’anno precedente.

Le competenze della Commissione erano state confermate dall’art. 4-bis del decreto-legge n. 299 del 1978[2], come sostituito dall’art. 13-bis del decreto-legge n. 8 del 1987[3]. Quest’ultima disposizione prevedeva che il Ministro dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, chiedesse il parere della Commissione sul piano di riparto dei fondi disponibili predisposto dall’Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, d’intesa con i comuni interessati.

Successivamente alla previsione di ulteriori finanziamenti per il completamento della ricostruzione edilizia del Belice (con l’art. 4, commi 87-89, della legge finanziaria 2004), piuttosto che procedere alla ricostituzione in corso di legislatura della Commissione bicamerale, con il citato art. 7-bis del decreto-legge n. 80 del 2004, la competenza ad esprimere il parere sulla destinazione di tali fondi è stata assegnata alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

Il comma 3 dell’art. 12 della legge n. 178 del 1976, che non è stato invece novellato dall’art. 7-bis,prevede che il Ministro per i lavori pubblici presenti al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'attuazione della stessa legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

La relazione, relativa al primo semestre 2006, è stata trasmessa l’11 ottobre 2006 (Doc. CXLV, n. 1)[4].

L’ultima relazione, relativa al secondo semestre 2006, è stata trasmessa con lettera dello scorso 8 maggio (il relativo documento è in corso di stampa).

 


 

Contenuto

Lo schema di decreto in esame ha la finalità di ripartire i finanziamenti  disposti dall’art. 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Tale ultima disposizione ha autorizzato una spesa triennale pari complessivamente a 100 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2007, 30 milioni di euro per il 2008 e 50 milioni di euro per il 2009) al fine di completare gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) per la ricostruzione edilizia del Belice colpito dal terremoto del 1968.

L'art. 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 prevedeva specifici interventi a carico dello Stato e per consentire la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968; a tal fine, incrementava le precedenti autorizzazioni di spesa della complessiva somma di lire 800 miliardi.

 

Lo stesso comma 1010 precisa che tale contributo potrà essere utilizzato dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, vale a dire per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nella stessa zona. In tal caso la norma demanda ad un’apposita convenzione la disciplina dei rapporti tra provveditorato per le opere pubbliche e comuni interessati. La disposizione stabilisce inoltre che, dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2007) non saranno più ammissibili domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

 

L’ultima finanziaria che aveva disposto rifinanziamenti per consentire la ricostruzione e la riparazione edilizia degli edifici colpiti dal sisma del 1968 nella valle del Belice era stata quella del 2004 - legge n. 350 del 2003 – che aveva autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004. In particolare l’art. 4:

§         al comma 87 aveva autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004 per il completamento degli interventi di cui al citato art. 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988;

§         al comma 88, per l’utilizzo di tali risorse, aveva autorizzato gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del T.U. degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000)[5] a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda che con l’art. 43, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, gli enti locali, che avevano stipulato tra loro apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sono stati autorizzati a contrarre mutui quindicennali per l’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi previsti dall’art. 17, comma 5 della legge n. 67 del 1988, secondo criteri e modalità che sono stati poi stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 ottobre 2002[6];

§         il comma 89 aveva previsto, infine, l’utilizzazione di tali ulteriori risorse da parte dei comuni beneficiari anche per le attività di progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, per le quali il comma 1 dell'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64 aveva previsto la possibilità di un affidamento in concessione ai comuni interessati.

La ripartizione delle somme previste dall’art. 4, commi 87, e seguenti della legge finanziaria 2004 è stata disposta con D.M. 5 agosto 2004 nelle stesse misure percentuali - nei confronti dei singoli comuni interessati - indicate nel precedente decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 1342 del 15 ottobre 2001.

 

Occorre rammentare che l’ultimo riparto di fondi destinati alla ricostruzione del Belice è stato effettuato con DM 26 ottobre 2006, che ha provveduto alla ripartizione del contributo triennale di 5 milioni di euro annui - a decorrere dal 2006 - disposto con l’art. 39-undecies del decreto-legge n. 273 del 2005[7], convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 51 del 2006.

Su tale proposta di ripartizione, la VIII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni, evidenziando in particolare l’esigenza di una costante attività di controllo sull'utilizzo delle risorse di cui allo schema di riparto (lettera a), nonché del reperimento delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione degli interventi di edilizia privata e delle opere di urbanizzazione, tenendo presente che il coordinamento dei sindaci della Valle del Belice ha evidenziato un fabbisogno, per i progetti già presentati dai soggetti privati, pari a 446 milioni di euro, e, per il completamento degli interventi di edilizia pubblica, di circa 133 milioni di euro (lettera c) (seduta del 4 ottobre 2006).

 

Si segnala che, nella seduta del 27 settembre 2006, il relatore aveva evidenziato la necessità di acquisire informazioni più puntuali – rispetto a quelle presenti nella relazione trasmessa dal Governo e relativa al primo semestre 2005 – circa il merito degli interventi futuri, “posto che l'allegato trasmesso dal Governo si limita a indicare una mera ripartizione degli stanziamenti tra i comuni, senza neppure precisare se essi si riferiscano a interventi realizzati da soggetti pubblici o privati”. Conseguentemente, nella seduta del 4 ottobre 2006, il rappresentante del Governo aveva fornito alla Commissione ulteriori elementi conoscitivi in ordine alla proposta di riparto, mettendo a disposizione della Commissione una articolata documentazione integrativa (tra cui la bozza della relazione sull’attuazione della legge n. 178 del 1976, riferita al primo semestre del 2006) nella quale erano riportati gli interventi individuati dal coordinamento dei sindaci delle province interessate ed il fabbisogno finanziario dei medesimi. Si segnala, inoltre, che nel parere reso dalla Commissione si sollecitava la formale trasmissione della relazione relativa al primo semestre 2006 sull’attuazione della legge n. 178 del 1976, ai fini dell’attivazione di un monitoraggio sulla predetta relazione (lettera b)[8].

 

Anche nel parere favorevole con osservazioni reso dalla Commissione 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato si segnalava la necessità di un costante monitoraggio dell’attività di utilizzazione dei fondi e si sollecitava una valutazione della congruità delle somme stanziate rispetto al fabbisogno necessario per il completamento degli interventi di ricostruzione, anche al fine di un tempestivo reperimento delle relative risorse finanziarie. (seduta del 11 ottobre 2007).

 

Con riferimento alla proposta di ripartizione in esame, in data 22 gennaio 2007 si è svolta la Conferenza di servizi tra i sindaci dei comuni della valle del Belice e il Dirigente generale del provveditorato per le opere pubbliche Sicilia-Calabria finalizzata all’elaborazione della proposta di ripartizione dei fondi previsti dalla legge finanziaria (indicata nell’allegato 1).

Dal verbale della riunione (allegato 2) emerge, in particolare la decisione unanime dei Comuni di destinare le risorse finanziarie soltanto a finalità privata. Sul punto si ricorda, tuttavia, che, in occasione dell’esame del precedente schema di ripartizione, era emersa la necessità di reperire risorse  il completamento degli interventi di edilizia pubblica. Come detto, tale necessità era stata evidenziata anche nel parere reso dalla VIII Commissione (lett. c).

Si segnala, inoltre, che anche l’atto di verifica del fabbisogno finanziario per la ricostruzione del patrimonio di edilizia privata (allegato 4 alla proposta di ripartizione) conferma la sussistenza di un fabbisogno finanziario per il completamento delle urbanizzazioni e delle altre opere pubbliche.

Nella nota trasmessa dal Ministero in occasione dell’esame del precedente schema di riparto, tale fabbisogno veniva quantificato in oltre 133 milioni di euro

 

Per quanto riguarda infine la divisione percentuale tra i comuni interessati, si rinvia allo schema di decreto, evidenziando che la ripartizione indicata è frutto di un accordo raggiunto in sede di Conferenza di servizi.


Atto del Governo n. 87

 



Attività parlamentare

 



VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2006. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture, Angelo Capodicasa.

La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di ripartizione dei fondi per interventi di ricostruzione del Belice.

Atto n. 20.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame, composto da un unico articolo, ha la finalità di ripartire i finanziamenti - pari complessivamente a 5 milioni di euro - disposti dall'articolo 39-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Fa presente che tale disposizione ha autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988) per la ricostruzione edilizia del Belice colpito dal terremoto del 1968.

Segnala che l'articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988 prevedeva specifici interventi per consentire la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968; a tal fine, incrementava le autorizzazioni di spesa della complessiva somma di lire 800 miliardi. Successivamente, il comma 1 dell'articolo 54 (tabella 3) della legge n. 488 del 1999 ha rifinanziato una serie di interventi eterogenei, autorizzati da leggi vigenti, tra cui anche la ricostruzione nelle zone del Belice, attraverso due limiti di impegno quindicennali di 5 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001 e dal 2002. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2001, n. 1342, sono state indicate le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo dei mutui autorizzato dal citato articolo 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Fa presente che con la legge finanziaria del 2004 (commi 87, 88 e 89 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003) sono stati autorizzati finanziamenti - pari anch'essi a 5 milioni di euro - per il completamento degli interventi per la ricostruzione edilizia del Belice. In particolare, il comma 87 ha autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004 per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988; il comma 88, per l'utilizzo di tali risorse, autorizzava gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico degli enti locali a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; il comma 89 ha previsto, infine, l'utilizzazione di tali ulteriori risorse da parte dei comuni beneficiari anche per le attività di progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, per le quali il comma 1 dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64 aveva previsto la possibilità di un affidamento in concessione ai comuni interessati. Segnala che conseguentemente è stato emanato il decreto ministeriale 5 agosto 2004, con il quale è stata disposta la ripartizione delle somme previste dall'articolo 4, commi 87, e seguenti della legge finanziaria 2004 nelle stesse misure percentuali - nei confronti dei singoli comuni interessati - indicate nel precedente decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 1342 del 15 ottobre 2001.

Osserva che il 3 aprile 2006 si è svolta la Conferenza di servizi tra i sindaci dei comuni della valle del Belice per proporre al direttore del SIIT Sicilia-Calabria le percentuali di ripartizione dei fondi (come riportate nell'allegato 1 allo schema di riparto presentato) disposti con l'articolo 39-undecies della legge n. 51 del 2006 concordate nella seduta del 27 marzo 2006. Il direttore del SIIT Sicilia-Calabria ha, a sua volta, presentato al Ministero delle infrastrutture, con nota del 7 aprile 2006, tale proposta di ripartizione. Nel merito, la ripartizione dei finanziamenti tra i singoli comuni è analoga a quella recata dall'ultimo decreto ministeriale del 5 agosto 2004, salvo che per una lieve riduzione dei finanziamenti disposti a favore dei Comuni di Calatafimi (dal 5,50 per cento del 2004 all'attuale 5 per cento), Gibellina (dal 3,25 per cento al 3 per cento) e Vita (dal 3,25 per cento al 2 per cento) e un incremento per il comune di Menfi (dall'11,50 per cento al 13,50 per cento).

Fa presente, quindi, che il comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 178 del 1976 prevede che il Ministro competente presenti al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'attuazione della stessa legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice. Sottolinea che l'ultima relazione, relativa al primo semestre 2005, è stata trasmessa il 7 ottobre 2005 e appare carente di informazioni circa gli interventi realizzati. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo fornisca al Parlamento elementi di informazione che attengano al merito degli interventi futuri, posto che l'allegato trasmesso dal Governo si limita a indicare una mera ripartizione degli stanziamenti tra i comuni, senza neppure precisare se essi si riferiscano a interventi realizzati da soggetti pubblici o privati.

In conclusione, pur comprendendo la necessità di esprimere il parere di competenza in tempi rapidi, anche per rispondere alle legittime aspettative delle popolazioni interessate, rileva la necessità che il Governo informi il Parlamento sullo stato della ricostruzione e sugli interventi che saranno finanziati con il riparto in esame, anche per comprendere le prospettive future. Solo allora sarà possibile alla Commissione adottare una decisione consapevole e non meramente formale.

Ermete REALACCI, presidente, sottolinea che, per quanto concerne - in linea generale - il metodo da seguire nella procedura di esame degli atti del Governo, è dovere della Commissione acquisire tutte le informazioni utili a svolgere un'istruttoria completa, che consenta alla Commissione medesima di pronunciarsi sulla base di una cognizione esauriente del provvedimento. Pur comprendendo l'esigenza di rispondere rapidamente alle aspettative del territorio, ribadisce pertanto la legittimità delle richieste del relatore, che fanno sì che la Commissione sia posta nelle condizioni di conoscere quali interventi saranno finanziati, anche per valutare i criteri sulla base dei quali si intendono sostenere gli interventi futuri.

Il viceministro Angelo CAPODICASA fa presente che le forti aspettative del territorio sono state espresse anche in un recente incontro svoltosi tra il Presidente della Camera e i sindaci dei comuni della Valle del Belice, che ha rappresentato un'occasione importante per fare il punto sulla ricostruzione. Al riguardo, precisa che i comuni dei territori interessati hanno rappresentato l'intenzione di «chiudere» la fase della ricostruzione e di non proseguire nella realizzazione di alcune opere già previste nei piani, la cui fattibilità è ormai difficilmente percorribile. Segnala, pertanto, che si intende proseguire, da una parte, solo con la realizzazione delle opere di urbanizzazione e, dall'altro, con i lavori che riguardano l'edilizia privata. Nel constatare che in tal modo ne risulterebbe un indubbio risparmio per le casse dello Stato, richiama l'esigenza che le osservazioni del relatore non compromettano la necessità di addivenire in tempi rapidi all'emanazione dell'atto in esame, considerato, peraltro, che si tratta di finanziamenti irrisori se rapportati alle singole comunità locali.

Nel ribadire, quindi, l'opportunità che la Commissione si pronunci al più presto sul provvedimento, eventualmente anche nella seduta odierna, si impegna a consegnare rapidamente alla Commissione una relazione, che dia conto degli interventi da svolgere e di quelli svolti, considerato anche che le informazioni richieste dal relatore devono essere fornite dalle amministrazioni comunali.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene che la Commissione possa approvare già nella prossima settimana il parere di competenza, a condizione che il Governo fornisca, entro quella data, una documentazione esplicativa degli interventi che saranno realizzati.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (Ulivo), nel ringraziare il rappresentante del Governo per le precisazioni fornite alla Commissione, fa presente che il verbale della riunione dei sindaci allegato all'atto in esame non contiene le indicazioni e le valutazioni del Governo, ma reca solamente gli stanziamenti spettanti ai singoli comuni. Reputa condivisibile, quindi, la proposta del presidente di rinviare la votazione della proposta di parere alla prossima settimana, al fine di conoscere gli orientamenti del Governo su tale delicata questione. In tal modo, la Commissione potrebbe approvare il parere di competenza in netto anticipo rispetto ai tempi fissati, venendo incontro alle aspettative

del territorio, ma garantendo anche il pieno coinvolgimento del Parlamento nell'assunzione delle relative decisioni.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene più in generale che occorra tenere conto delle problematiche e delle esigenze delle differenti aree del Paese, anche nell'esame della prossima legge finanziaria.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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Proposta di ripartizione dei fondi per interventi di ricostruzione del Belice.

Atto n. 20.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 settembre 2006.

Ermete REALACCI, presidente, fa presente che, a seguito delle indicazioni emerse nella precedente seduta, il rappresentante del Governo - a fronte di una specifica richiesta formulata dal relatore - ha fornito in data odierna alla Commissione opportuni elementi conoscitivi in ordine alla proposta di riparto in esame, mettendo a disposizione dei deputati una articolata documentazione integrativa.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (Ulivo), relatore, ringrazia il Governo per aver tempestivamente inviato alla Commissione una documentazione nella quale si riportano gli interventi individuati dal coordinamento dei sindaci delle province interessate, il fabbisogno finanziario degli interventi medesimi e si allega una bozza di relazione al Parlamento sull'attuazione della legge n. 178 del 1976, riferita al primo semestre del 2006, che peraltro non risulta trasmessa formalmente alle Camere. Nel ritenere che gli elementi forniti nella documentazione consentono di esprimere un orientamento favorevole sullo schema di riparto, rileva che occorre rafforzare l'attività di monitoraggio della Commissione sull'attività di ricostruzione svolta nella Valle del Belice, considerato che le funzioni che dovevano essere svolte dalla Commissione bicamerale sul Belice, concernenti la destinazione dei fondi per la ricostruzione, sono state devolute alle Commissioni permanenti competenti in materia. Appare necessario, pertanto, che la Commissione sia posta nelle condizioni di svolgere le sue funzioni fino in fondo, anche con il supporto del Governo, al fine di assolvere ai compiti che erano precedentemente attribuiti alla Commissione bicamerale. Ciò è tanto più opportuno alla luce del fatto che, dopo circa quarant'anni dalla vicenda del sisma, si parla ancora oggi di ricostruzione delle aree interessate.

Alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che illustra sinteticamente.

Ermete REALACCI, presidente, si associa ai ringraziamenti al Governo per aver fornito alla Commissione elementi di informazione utili allo svolgimento dell'istruttoria parlamentare, sottolineando la validità del metodo seguito dal relatore per l'esame del provvedimento.

Il viceministro Angelo CAPODICASA sottolinea l'opportunità che le puntuali e scrupolose osservazioni formulate dal relatore trovino un riscontro nelle attività poste in essere dal Governo. Assicura, pertanto, che sarà trasmessa in tempi rapidi la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 178 del 1976, relativa al primo semestre del 2006. Per quanto attiene l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere, sottolinea la carenza di disponibilità finanziarie da destinare alla realizzazione degli interventi di edilizia privata, osservando che, in proposito, il coordinamento dei sindaci della Valle del Belice ha avanzato una proposta volta a chiudere la fase della ricostruzione, con la rinuncia alla realizzazione di una serie di interventi, che non vengono più ritenuti attuabili. Fa presente che alcune opere, infatti, sono state realizzate senza il finanziamento delle opere di urbanizzazione. Osservato che sulla ricostruzione del Belice pesano aspetti positivi e negativi e che in passato sono state commesse alcune ingiustizie in quell'area, richiama l'esigenza di reperire i finanziamenti necessari a far fronte alle richieste dei sindaci, che propongono peraltro uno stanziamento diluito su un orizzonte pluriennale, come ultima fase per chiudere la vicenda della ricostruzione.

Angelo Maria Rosario LOMAGLIO (Ulivo), relatore, sulla scorta degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, presenta una nuova versione della proposta di parere (vedi allegato 3), nella quale si riformula la lettera c) affinché il Governo provveda al reperimento delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione degli interventi di edilizia privata e delle opere di urbanizzazione, eventualmente anche a partire dalla presente manovra finanziaria.

Il viceministro Angelo CAPODICASA, nel rilevare che il Ministero delle infrastrutture ha avanzato una proposta per un finanziamento triennale, ma che non è stata individuata una modalità di copertura finanziaria, segnala la possibilità che si trovino i necessari stanziamenti già nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2007. Dichiara, pertanto, di condividere la nuova versione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.


ALLEGATO 2

Proposta di ripartizione dei fondi per interventi di ricostruzione del Belice. (Atto n. 20).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 39-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante interventi per la ricostruzione del Belice (atto n. 20);

considerato che l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, ha soppresso la Commissione parlamentare bicamerale, istituita dall'articolo 12 della legge n. 178 del 1976, che aveva il compito di esprimere il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, e ha trasferito le relative competenze alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia;

preso atto della documentazione fornita dal Governo in cui:

si sottolinea che la Commissione bicamerale sul Belice, in esito a un'indagine conoscitiva, ha approvato all'unanimità due documenti conclusivi in data 14 marzo 1996 e in data 7 novembre 2000, che evidenziano che per il Belice lo Stato ha assegnato complessivamente 11.700 miliardi delle vecchie lire, mentre per il Friuli ne sono stati assegnati oltre 26.500 miliardi delle vecchie lire;

sono evidenziate le scelte dei comuni in relazione agli interventi da realizzare per il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice, con riferimento agli interventi di edilizia pubblica e privata;

si specifica che il fabbisogno necessario al completamento degli interventi di edilizia pubblica ammonta a euro 133.009.763,94 e la ripartizione di tale fabbisogno tra gli interventi a priorità assoluta da realizzare nei comuni della provincia di Palermo, Agrigento e Trapani;

si allega una bozza di relazione al Parlamento sull'attuazione della legge n. 178 del 1976, riferita al primo semestre del 2006, che non risulta trasmessa formalmente alle Camere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda al Governo l'esigenza di una costante attività di controllo sull'utilizzo delle risorse di cui al presente schema di riparto, al fine di verificare che tale utilizzo corrisponda alle finalità fissate dalla legislazione vigente;

b) provveda il Governo a trasmettere al Parlamento in tempi brevi la relazione sull'attuazione della legge n. 178 del 1976, a partire da quella riferita al primo semestre del 2006, affinché la Commissione possa attivare, con le modalità più opportune e coerentemente alle finalità della normativa vigente, un monitoraggio sulla predetta relazione, eventualmente procedendo all'audizione dei soggetti direttamente interessati;

c) verifichi il Governo la capienza delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione degli interventi di edilizia privata, in ordine al fabbisogno complessivo evidenziato dal coordinamento dei sindaci della Valle del Belice, definito in 446 milioni di euro, in relazione ai progetti già presentati dai cittadini aventi diritto.


ALLEGATO 3

Proposta di ripartizione dei fondi per interventi di ricostruzione del Belice. (Atto n. 20).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminata la proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 39-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante interventi per la ricostruzione del Belice (atto n. 20);

considerato che l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, ha soppresso la Commissione parlamentare bicamerale, istituita dall'articolo 12 della legge n. 178 del 1976, che aveva il compito di esprimere il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, e ha trasferito le relative competenze alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia;

preso atto della documentazione fornita dal Governo in cui:

si sottolinea che la Commissione bicamerale sul Belice, in esito a un'indagine conoscitiva, ha approvato all'unanimità due documenti conclusivi in data 14 marzo 1996 e in data 7 novembre 2000, che evidenziano che per il Belice lo Stato ha assegnato complessivamente 11.700 miliardi delle vecchie lire, mentre per il Friuli ne sono stati assegnati oltre 26.500 miliardi delle vecchie lire;

sono evidenziate le scelte dei comuni in relazione agli interventi da realizzare per il completamento della ricostruzione nei comuni della Valle del Belice, con riferimento agli interventi di edilizia pubblica e privata;

si specifica che il fabbisogno necessario al completamento degli interventi di edilizia pubblica ammonta a euro 133.009.763,94 e si indica la ripartizione di tale fabbisogno tra gli interventi a priorità assoluta da realizzare nei comuni della provincia di Palermo, Agrigento e Trapani;

si allega una bozza di relazione al Parlamento sull'attuazione della legge n. 178 del 1976, riferita al primo semestre del 2006, che non risulta trasmessa formalmente alle Camere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda al Governo l'esigenza di una costante attività di controllo sull'utilizzo delle risorse di cui al presente schema di riparto, al fine di verificare che tale utilizzo corrisponda alle finalità fissate dalla legislazione vigente;

b) provveda il Governo a trasmettere al Parlamento in tempi brevi la relazione sull'attuazione della legge n. 178 del 1976, a partire da quella riferita al primo semestre del 2006, affinché la Commissione possa attivare, con le modalità più opportune e coerentemente alle finalità della normativa vigente, un monitoraggio sulla predetta relazione, eventualmente procedendo all'audizione dei soggetti direttamente interessati;

c) provveda il Governo al reperimento delle risorse finanziarie, anche a partire dalla presente manovra finanziaria, da destinare alla realizzazione degli interventi di edilizia privata e delle opere di urbanizzazione, tenendo presente che il coordinamento dei sindaci della Valle del Belice ha evidenziato un fabbisogno, per i progetti già presentati dai soggetti privati, pari a 446 milioni di euro, e, per il completamento degli interventi di edilizia pubblica, di circa 133 milioni di euro.



LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI ()

Mercoledì 11 ottobre 2007

24ª Seduta

 

Presidenza della Presidente

DONATI 

 

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa e il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Proposta di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 39-undecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante interventi per la ricostruzione del Belice (n. 20)

(Parere al Ministro delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dell'articolo 13-bis, comma 16 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Esame. Parere favorevole con osservazioni)  

 

Il senatore MONTALBANO (Aut) riferisce sul provvedimento in titolo, osservando come con esso il Governo intenda procedere alla ripartizione dei fondi previsti dall'articolo 39-undecies del decreto-legge n. 273 del 2005. Tale norma ha autorizzato uno stanziamento triennale di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2006, finalizzato al completamento degli interventi per la ricostruzione del Belice di cui all'articolo 17, comma 5 della legge n. 67 del 1988. Precisa come tali fondi siano destinati al completamento degli interventi posti a carico dello Stato nonché delle opere di ricostruzione e riparazione edilizia realizzati da privati con il concorso finanziario dello Stato.

Ricorda inoltre come, in base alla normativa vigente, la ripartizione dei fondi, assegnati ai Comuni delle zone colpite dal sisma del 1968, venga disposta con decreto ministeriale, sulla base di una proposta elaborata dai sindaci dei Comuni in relazione alle esigenze finanziarie da essi stessi accertate e presentata al Direttore dei Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT)-Sicilia-Calabria.

Chiarisce, poi, come sullo schema di ripartizione adottato dal Ministero delle infrastrutture dal 2004, anno in cui è stato soppressa la Commissione bicamerale sul Belice, sia prevista l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Con lo schema di decreto in esame, pertanto, il Ministero delle infrastrutture propone la ripartizione tra i singoli comuni dei finanziamenti disposti dal già citato decreto-legge n. 273 del 2005, secondo le percentuali di assegnazione concordate dai Comuni stessi, come risulta dal documento dei sindaci della Valle del Belice allegato all'atto trasmesso alle Camere. Passando all'analisi del provvedimento, rileva come la ripartizione dei finanziamenti tra i singoli comuni assegni le quote percentuali più elevate ai comuni di Melfi (13,50 per cento),  di Salemi e Partanna (11,50 per cento) e Santa Margherita Belice (11 per cento). Segnala, inoltre, come, rispetto alla precedente suddivisione, effettuata nel 2004, si registri, da un lato, una lieve riduzione degli stanziamenti disposti a favore dei comuni di Calatafimi (dal 5,50 per cento del 2004 all'attuale 5,0 per cento) di Ghibellina ( dal 3,25 per cento al 3 per cento) e di Vita (dal 3,25 per cento al 2 per cento), e, dall'altro, un incremento dei trasferimenti per il  comune di Melfi, che nel 2004 aveva ricevuto l'11 per cento delle risorse disponibili.

Sottolinea come lo schema non precisi quali siano i progetti da realizzare né se si riferiscano ad opere ad esclusivo carico della finanza pubblica o con la partecipazione dei privati.

Ricorda, da ultimo, che, al fine di consentire al Parlamento di acquisire elementi di informazione e di valutazione sull'andamento dei lavori di ricostruzione nella Valle del Belice, la normativa vigente preveda l'invio semestrale di una Relazione da parte del Governo.

Precisa che tale Relazione riferita al primo semestre del 2006 non è ancora stata trasmessa al Parlamento, essendo tuttavia, in fase avanzata di elaborazione.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore CICOLANI (FI), dopo aver ribadito il carattere meramente esecutivo del provvedimento in esame, con il quale si procede alla ripartizione di fondi già stanziati, concorda con la proposta di parere favorevole del Relatore.

 

Il senatore PAPANIA (Ulivo), condivide la proposta del Relatore di esprimere parere favorevole. Ritiene peraltro auspicabile che nelle sedi idonee sia affrontata la più ampia questione della adeguatezza delle risorse finanziarie necessarie per la ricostruzione.

 

Nel preannunciare la propria astensione, il senatore BUTTI (AN), si dichiara perplesso per il fatto che, a distanza di oltre trent'anni, si continui a discutere del problema della ricostruzione delle aree terremotate del Belice, ritenendo che tale questione avrebbe già dovuto trovare una compiuta soluzione. Esprime, quindi, a titolo personale, il proprio disagio anche in considerazione del fatto che il problema non sarà risolto definitivamente con questo intervento.

 

Il senatore MARTINAT (AN) si associa ai rilievi del senatore Butti, lamentando che, a distanza di anni, nonostante i numerosi stanziamenti di fondi, la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del '68 non sia stata completata. Sottolinea quindi l'opportunità di procedere all'istituzione di una commissione d'inchiesta, chiamata a valutare lo stato di attuazione degli interventi e a verificare la concreta gestione dei finanziamenti.

Interviene, in replica, il RELATORE, il quale, pur comprendendo le perplessità emerse nel dibattito circa l'eccessivo protrarsi dell'opera di ricostruzione della zona del Belice, ribadisce che la questione non ha potuto finora trovare soluzione in ragione della insufficienza degli stanziamenti e di altre innumerevoli difficoltà di carattere burocratico e gestionale. Solo chi ha potuto seguire da vicino la complessa vicenda può quindi rendersi conto dei ritardi e delle conseguenze negative a carico dei cittadini.

 

Il sottosegretario CAPODICASA, a fronte delle perplessità manifestate da taluni commissari, si riserva di far pervenire alla Presidenza copia della documentazione relativa agli interventi per la ricostruzione del Belice. Ribadisce inoltre come l'insufficienza dei fondi stanziati abbia impedito il completamento dei lavori previsti. Precisa infine come il Coordinamento dei sindaci della Valle del Belice abbia elaborato una proposta volta alla definitiva soluzione della questione, nella quale i comuni interessati, nel dichiararsi disposti a rinunciare a taluni degli stanziamenti previsti nel piano di ricostruzione, procedono alla individuazione delle sole opere prioritarie.

 

La presidente DONATI prende atto delle precisazioni del rappresentante del Governo e auspica che la documentazione che sarà inviata possa consentire ogni utile chiarimento anche in prospettiva di ulteriori interventi.

 

Il relatore MONTALBANO dà quindi lettura di una proposta di parere con osservazioni.

 

Interviene il senatore PAPANIA(Ulivo)precisando come, secondo quanto riportato nell'ultimo documento approvato nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione bicamerale sul Belice, degli 11.700 miliardi di lire complessivamente stanziati per la ricostruzione, circa il 30 per cento non sia mai stato effettivamente erogato. Nell'evidenziare l'assoluta incongruità di tale somma, ricorda come per la ricostruzione delle aree terremotate del Friuli siano stati assegnati oltre 26.800 miliardi di lire.

 

Il senatore VICECONTE (FI) si associa ai rilievi del collega Papania, osservando come l'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati non possa considerarsi sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'area colpita dal cataclisma. Analoghi ritardi e disfunzioni si sono registrati, d'altronde, anche in occasione di altre calamità naturali: basti pensare alle vicende susseguenti il terremoto del 1980 in Campania e Basilicata.

 

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni è posta ai voti e quindi approvata dalla Commissione.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 20

 

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminata la proposta di ripartizione di fondi in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- appare opportuno sottoporre ad un costante monitoraggio l'attività di utilizzazione dei fondi destinati alla ricostruzione del Belice, anche al fine di verificare la piena rispondenza degli interventi realizzati agli obiettivi fissati dalla legislazione vigente;

- occorrerebbe poi procedere ad una valutazione della congruità delle somme stanziate rispetto al fabbisogno necessario per il completamento degli interventi di ricostruzione, anche al fine di un tempestivo reperimento delle relative risorse finanziarie.   

 


Normativa nazionale

 


L. 29 aprile 1976, n. 178
Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice
distrutte dal terremoto del gennaio 1968
(art. 12)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 1976, n. 120.

(omissis)

12. Il Ministro per i lavori pubblici, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo 5, provvede, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, al riparto tra i comuni interessati dei Fondi disponibili, articolati per anni finanziari sulla base del numero e della consistenza degli alloggi da costruire nel territorio di ciascuno di essi (4/a).

Il Ministro per i lavori pubblici sulla base delle risultanze dell'anno precedente, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, può disporre, entro il 15 febbraio di ciascun anno finanziario, che le somme di cui al primo comma siano erogate in misura diversa da quella stabilita nel riparto in relazione alle esigenze di spesa, con variazione in eccesso o in difetto non superiore al 30 per cento, fermo restando lo stanziamento complessivo (4/b).

Il Ministro per i lavori pubblici presenta ogni sei mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge e sull'opera di ricostruzione nella Valle del Belice.

 

(4/a) Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4/b) Comma così modificato dall'art. 7-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.L. 24 giugno 1978, n. 299
Modificazioni alla L. 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
(art. 4-bis).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1978, n. 177 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 agosto 1978, n. 464 (Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233).

(2) Riportata al n. C/XLIV.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(omissis)

4-bis. 1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.

2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (11). Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.

3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (11/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (11/b). Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (11), integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (11/c), il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (11), e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (11/c).

6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 (11/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (11/c), i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (11/b), con le quali provvedono, altresì, all'attuazione degli intervanti di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (11/c), e successive modificazioni e integrazioni.

8. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 (11/d), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (11/b), prorogate fino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (11/c), e sino al 31 dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462 (11/e), sono ulterirormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilità, la fuzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (11/f).

10. Agli effetti del secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 (11/g), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (11/c), le aree e gli immobili già di proprietà degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena disponibilità degli stessi.

11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.

12. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (11), sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (11/f), in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (11/c), e successive modificazioni ed integrazioni. Ove le Commissioni non si pronuncino entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Minstero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tele somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo (12).

 

(11) Riportata al n. C/CXLIV.

(11/a) Riportato al n. C/CXLVIII.

(11/b) Riportata al n. C/CXIV.

(11/c) Riportata al n. C/CXI.

(11/d) Riportato al n. C/CXVIII.

(11/e) Riportato al n. C/CXLII.

(11/f) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(11/g) Riportato al n. C/VII.

(12) L'attuale art. 4-bis sostituisce, per effetto dell'art. 13-bis, D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, come modificato dall'art. 7-bis, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, gli artt. 4-bis e 4-ter aggiunti dalla legge di conversione 4 agosto 1978, n. 464.


L. 7 marzo 1981, n. 64
Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968. (art. 18)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 marzo 1981, n. 74.

(omissis)

18. La progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta giorni dalla richiesta (10).

L'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 , convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è abrogato.

Il compenso ai comuni concessionari per spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori sarà determinato nella misura massima del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento Per opere di importo superiore (11).

Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sarà nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e sarà scelto tra i funzionari dello Stato.

 

(10) Vedi, anche, il comma 1010 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(11)  Vedi, anche, l'art. 10, L. 13 agosto 1984, n. 462.

 


D.L. 26 gennaio 1987, n. 8
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità. (art. 13-bis, co. 16)

(omissis)

Art. 13-bis

(omissis)

Comma 16 Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni  anno sottopone alla commissione di all’articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e), il piano di riparto predisposto dall’Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati,relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l’attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all’articolo 2 della legge della Regione siciliana 18 lugliko 1968, n. 20, e per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (b), e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all’approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, Il Ministero del tesoro accredita le somme corrispondenti all’ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all’uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell’ammontare dei contributi decretati nell’anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somma necessarie a non arrestare il  ciclo ricostruttivo.

(omissis)

__________

B Il testo degli articoli della legge 64/1981, ai quali il presente articolo fa invio, è riportato in appendice

E   Il testo degli articoli della aleggge 178/1976, ai quali il presente articolo fa invio, è riportato in appendice

 

 

 


L. 11 marzo 1988, n. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988)
(art. 17, co. 5)

 

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 9; Circ. 15 maggio 1996, n. 103; Circ. 4 luglio 1996, n. 138; Circ. 18 luglio 1996, n. 150; Circ. 22 agosto 1996, n. 172; Circ. 15 ottobre 1996, n. 198; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 24 marzo 1997, n. 74; Circ. 27 maggio 1997, n. 119; Circ. 10 giugno 1997, n. 130; Circ. 10 novembre 1997, n. 221; Circ. 4 giugno 1998, n. 117; Circ. 25 giugno 1998, n. 138; Circ. 24 febbraio 1999, n. 43;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 maggio 1996, n. 66/96;

- Ministero del tesoro: Circ. 27 maggio 1997, n. 763;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 27 febbraio 2001, n. 21967; Ris. 5 novembre 2002, n. 346/E;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 marzo 1996, n. 99; Circ. 1 aprile 1996, n. 132; Circ. 4 aprile 1996, n. 138; Circ. 29 luglio 1996, n. 397; Circ. 28 gennaio 1997, n. 64; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 11 dicembre 1997, n. 788; Circ. 2 novembre 1998, n. 440; Circ. 23 dicembre 1999, n. 320; Circ. 22 gennaio 2001, n. 14;

- Ministero delle finanze: Circ. 16 ottobre 1996, n. 252/D; Circ. 16 dicembre 1997, n. 318/D; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E;

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 17 giugno 1998, n. 4;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 giugno 1996, n. 4204/3-96.

(omissis)

Capo V - Interventi in favore del territorio, per calamità naturali e in materia di opere pubbliche

(omissis)

17. Comma 5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 (49).

 

 

(49) Vedi, anche, l'art. 4, comma 87, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 39-undecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 1010 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.


L. 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)
(art. 54 e Tab. 3)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

 (omissis)

54. Ulteriori finanziamenti.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

 

Tabella 3

(Articolo 54, comma 1)

(omissis)

 

2000

2001

2002

Anno terminale

 

 

 

(milioni di lire)

 

2. Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.7 cap. 8573)

 

 

 

 

-

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

-

5.000

 

 

 

 

2015

2016

 

 


D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(art. 30)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 18 marzo 2003, n. 5; Informativa 23 giugno 2003, n. 22;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 gennaio 2002, n. 8; Msg. 26 settembre 2003, n. 340;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 11 dicembre 2000, n. 622/Segr.;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 6 agosto 2002, n. 269/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 11 ottobre 2000, n. 7/2000; Circ. 19 ottobre 2000, n. 9/2000; Circ. 20 ottobre 2000, n. F.L.19/2000; Circ. 14 novembre 2000, n. F.L.21/2000; Circ. 8 novembre 2000, n. 10; Circ. 10 gennaio 2001, n. 1/2001; Circ. 19 marzo 2001, n. F.L.13/2001; Circ. 6 giugno 2001, n. F.L.23/2001; Circ. 27 luglio 2001, n. 6; Circ. 6 settembre 2001, n. 7; Circ. 20 febbraio 2002, n. F.L.3/2002; Circ. 21 giugno 2002, n. F.L.14/2002; Circ. 10 luglio 2002, n. F.L.16/2002; Circ. 12 novembre 2002, n. 23/2002; Circ. 10 febbraio 2003, n. F.L.1/2003; Circ. 29 maggio 2003, n. F.L. 19/2003; Circ. 6 febbraio 2004, n. F.L.4/2004; Circ. 3 marzo 2004, n. F.L.6/2004;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 ottobre 2001, n. 12727.

(omissis)

Capo V - Forme associative

 

Articolo 30

Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (27).

 

(27) Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.


 

DM 15 ottobre 2001, n. 1342,
di ripartizione tra i Comuni della valle del Belice dei fondi di cui alla legge 388/2000

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale edilizia statale e servizi speciali

DIV. III 1342

 

 

VISTA la legge 29/4/76, n. 178

VISTA la legge 11/3/88, n. 67 art. 17 comma 5

VISTA la legge 662/96, srt. 2 comma 100 lettera b

VISTA la legge 23/5/97, n. 135 art. 1 comma 1

VISTO la legge 488/1999 pubblicata sulla G.U. 302 del 27/12/99

VISTA la legge 388/2000 pubblicata sulla G.U. 302 del 29/12/2000

VISTO il DM Tesoro 29/12/2000, con il quale, gli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie 2000 e 2001, sono stati imputati al cap. 7161 (upb3215) del ministero dell’economia e Finanze.

VISTA le note, n. 4637 dell’11/4/2001 e n. 9388 del 24/7/2001 del Provveditorato di Palermo con le quali  è stata trasmessa la proposta di ripartizione tra i Comuni colpiti dal sisma del 1968 nella Valle del Belice dei citati stanziamenti;

VISTO il parere favorevole della Commissione parlamentare Bicamerale per il parere del Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice emesso nella seduta dell’8/5/2001,

 

 

DECRETA

 

 

Art. 1 – il netto ricavo che deriverà al momento della contrazione dei mutui – limiti di impegno quindicennali di cui alla legge 488/1999 ( L. 5 mld a decorrere dall’anno 2001 ed ulteriore L. 5 mld a decorrere dall’anno 2002) e alla legge 388/2000 (L. 5 mld a decorrere dall’anno 2001) a carico del cap. 7161 (UPB 3215) del Ministero dell’Economia e Finanze, verrà ripartito tra i Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del Gennaio 1968 nella seguente misura percentuale:

 

 

 

COMUNE

CALATAFIMI          5,5

CAMPORALE        7

CONTESSA E        2,5

GIBELLINA            3,25

MENFI                   11,5

MONTEVAGO        4,5

PARTANNA           11,5

POGGIOREALE     2,5

RACCAMENA        3,5

SALAPARUTA       2,5

SALEMI                 11,5

SAMBUCA            7

S.MARGHERITA    11

SANTA NINFA       4

VITA                      3,25

BISACQUINO         1,5

CAMPOFIORITO    1

CHIUSA SCLAFANI 2

CORLEONE          1,5

GIULIANA              1,5

MONREALE          1,5

TOTALE                100

 

ROMA 15 ottobre 2001

 

 

 

 

IL MINISTRO

(Pietro Lunard)


L. 1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(art. 43)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 settembre 2002, n. 150, Msg. 8 ottobre 2002, n. 345.

(omissis)

Articolo 43. Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968.

1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (88).

2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.

3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 (89) e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

(88)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 21 ottobre 2002.

(89)  Termine prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 19, L. 24 dicembre 2003, n. 350, al 31 dicembre 2005 dall'art. 1, comma 507, L. 30 dicembre 2004, n. 311, al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, comma 126, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e al 31 dicembre 2007 dal comma 8-ter dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DM 21 ottobre 2002
Criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento del Tesoro

Vista  la  legge  23  dicembre  1999, n. 488, la quale all'art. 54, omma   1,   stabilisce   che  "Al  fine  di  agevolare  lo  sviluppo ell'economia  e  dell'occupazione,  sono  autorizzati  nel  triennio 000-2002  i  limiti  d'impegno  di cui alla tabella 3, allegata alla resente  legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati" e a  citata  tabella 3 la quale al punto 2 prevede che "la legge n. 67 del  1988,  art.  17, comma 5: interventi di ricostruzione nelle zone colpite  da  eventi  sismici  (Belice)" viene rifinanziata con limiti 'impegno  quindicennali  di  lire  5 miliardi  a partire da ciascuno egli anni 2001-2002;

  Vista  la  legge  1  agosto  2002, n. 166, recante "disposizioni in materia  di  infrastrutture e trasporti", la quale all'art. 43, comma ,   stabilisce   che:  "Ai  fini  dell'utilizzazione  delle  risorse esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  come  rifinanziati dalla tabella 3 allegata ll'art.   54  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  gli  enti beneficiari,  convenzionati  ai  sensi  dell'art.  30 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita'  in  essere  a  contrarre mutui quindicennali, secondocriteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze";

  Visto  il  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  ed  in particolare  l'art.  30,  comma  3,  il  quale stabilisce che "per la gestione  a  tempo  determinato  di  uno  specifico servizio o per la realizzazione  di  un'opera  lo  Stato o la Regione, nelle materie di propria   competenza,   possono   prevedere   forme   di  convenzione obbligatoria  tra  i  comuni e le provincie, previa statuizione di un disciplinare - tipo";

  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del  15 ottobre  2001,  n.  1342,  recante  le  misure percentuali di ripartizione  del  netto ricavo dei predetti mutui tra i comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968;

  Dovendosi  procedere  alla fissazione dei criteri e delle modalita' per la contrazione del mutuo di cui al citato art. 43, comma 1, della legge  n. 166 del 2002, nonche' alla statuizione di un disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati;

Decreta:

Art. 1.

  Il mutuo di cui all'art. 43, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166,  destinato al finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma  5  della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolato a tasso fisso ed ammortizzato  in  anni  quindici,  puo'  essere  assunto con la Cassa depositi e prestiti, con le istituzioni finanziarie comunitarie e con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

 

Art. 2.

  L'ammontare     complessivo     del     mutuo     e'    determinato dall'attualizzazione  per quindici anni, al tasso fisso come definito dal   presente  decreto,  del  limite  di  impegno  quindicennale  di Euro 2.582.284,50  decorrente  dall'anno 2001, e di Euro 2.582.284,50 decorrente dall'anno 2002 previsti dalla tabella 3, allegata all'art. 54,  comma 1,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei limiti delle disponibilita' in essere.

 

Art. 3.

  Nel  caso  in  cui  il  mutuo venga assunto con la cassa depositi e prestiti,  il  tasso  di interesse e' quello vigente al momento della concessione,  da  effettuarsi  secondo  le  procedure,  previste  dal decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  7 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 4.

  Nel  caso  di  ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla cassa depositi  e  prestiti, il tasso d'interesse non puo' essere superiore al  tasso  per  operazione  di  Interest  Rate Swap (Euribor sei mesi versus  tasso fisso) in euro a dieci anni, rilevabile alle ore dodici del  giorno  lavorativo  antecedente  la  stipula del contratto sulla pagina  Isdafix  2  del  circuito  Reuters,  maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.

  Lo  schema  del  contratto  di mutuo dovra' essere trasmesso per il preventivo  nulla  osta  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI.

 

Art. 5.

  I  comuni della Valle del Belice destinatari del mutuo, individuati con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali n. 1342 del 15 ottobre  2001, si convenzionano tra loro ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge n. 166/2002 secondo lo schema di disciplinare allegato al presente decreto.

  Il    comune   individuato   quale   ente   coordinatore   provvede all'accensione  del  mutuo,  il  cui  importo  e'  versato  in  unica soluzione  dall'istituto finanziatore direttamente sulle contabilita' speciali   infruttifere   accese   a  favore  di  ogni  singolo  ente beneficiario  presso  le  competenti sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato,  secondo  le percentuali di ripartizione fissate con il citato  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 ottobre 2001.

 

Art. 6.

  Entro  quarantacinque giorni dalla concessione ovvero dalla stipula del mutuo, l'istituto mutuante trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  del  tesoro  -  Direzione  VI, copia conforme  del  provvedimento  di  concessione ovvero del contratto di mutuo,  nonche'  copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione del mutuo.

  Le rate di ammortamento sono rimborsate mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a  partire  dalla  data di erogazione. A tal fine l'istituto mutuante trasmette  al  Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del  tesoro  -  Direzione  VI  la  richiesta di pagamento delle rate, almeno  quarantacinque giorni prima della loro scadenza, specificando  le modalita' di accredito.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2002

Il direttore generale: Siniscalco

 


L. 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)
(art. 4, co, 87-89)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27 gennaio 2004; Nota 3 febbraio 2004; Nota 19 febbraio 2004;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54.

(omissis)

4.Finanziamento agli investimenti.

87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004.

88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione.

 

 


 D.L. 29 marzo 2004, n. 80
Disposizioni urgenti in materia di enti locali.(art. 7-bis)

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 2004, n. 75 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 maggio 2004, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 2004, n. 125), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

7-bis.Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice.

1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia»;

b) al secondo comma, le parole: «sentita la Commissione di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia».

2. All'articolo 13-bis, comma 16 (25), del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178,» sono sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

b) al secondo periodo, le parole: «Ove la Commissione non si pronunci» sono sostituite dalle seguenti: «Ove le Commissioni non si pronuncino» (26).

 

(25)     Recte: comma 6 capoverso 16.

(26)      Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140.

 

 


D.M. 5 agosto 2004,
di ripartizione tra i Comuni della Valle del Belice dei fondi di cui alla legge 350/2003

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento opere pubbliche ed edilizia

Direzione generale edilizia statale e servizi speciali

DIV. III

PROT. N. B3/3173

 

 

VISTA la legge 29/4/76, n. 178 art. 12

VISTA la legge 27/3/1987, n. 120 art. 13-bis comma 16;

VISTA la legge 11/3/88, n. 67 art. 17 comma 5

VISTA la legge 24/12/2003, n. 350, art. 5 comma 87;

VISTO il DM del Ministero dell’Economia e Finanze del 29/12/2003, con il quale, gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2004, sono stati imputati al capitolo 7043 (upb 3234) del Ministero dell’Economia e Finanze;

VISTA la nota n. 1313 del 4/2/2004 del Provveditorato alle OO.PP.di Palermo, con la quale è stata trasmessa la proposta di ripartizione tra i comuni colpiti dal sisma del 1968 nella Valle del Belice;

VISTA la legge 28/5/2004, n. 140 art. 7-bis, commi 1 e 2;

VISTI i pareri favorevoli emessi dalle Commissioni Parlamentari competenti per materia di cui alla legge 28/5/2004, n. 140 art. 7-bis commi 1 e 2.

 

DECRETA

 

 

Art. 1 – il netto ricavo che deriverà al momento della contrazione dei mutui – limiti di impegno quindicennali -, di cui alla legge 24/12/2003, n. 350 (€ 5.000.000 a decorrere dall’anno 2004) a carico del capitolo 7043 (UPB 3234) del Ministero dell’Economia e Finanze, verrà ripartito tra i Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del Gennaio 1968 nella seguente misura percentuale:

 

 

 

COMUNE

CALATAFIMI          5,5

CAMPORALE        7

CONTESSA E        2,5

GIBELLINA            3,25

MENFI                   11,5

MONTEVAGO        4,5

PARTANNA           11,5

POGGIOREALE     2,5

RACCAMENA        3,5

SALAPARUTA       2,5

SALEMI                 11,5

SAMBUCA            7

S.MARGHERITA    11

SANTA NINFA       4

VITA                      3,25

BISACQUINO         1,5

CAMPOFIORITO    1

CHIUSA SCLAFANI 2

CORLEONE           1,5

GIULIANA              1,5

MONREALE          1,5

TOTALE                100

 

ROMA 5 agosto 2004

 

 

 

 

IL VICEMINISTRO

(Ugo Martinat)

 


D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. (art. 39-undecies)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2005, n. 303.

(2)  Titolo così corretto con Comunicato 2 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2006, n. 1).

(3)  Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

39-undecies. Interventi per la ricostruzione del Belice.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (51).

(omissis)

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(51)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51.


D.M. 26 ottobre 2006,
di ripartizione tra i Comuni della Valle del Belice dei fondi di cui all’art. 39 undecies del D.L. n . 273 del 2005

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le infrastrutture statali, l’edilizia e la regolazione dei lavori pubblici

Direzione generale edilizia statale e servizi speciali

DIV. III

PROT. N. B3/3165

 

 

 

VISTA la legge 29/4/76, n. 178 art. 12

VISTA la legge 27/3/1987, n. 120 art. 13-bis comma 16;

VISTA la legge 11/3/88, n. 67 art. 17 comma 5

VISTA la legge 24/12/2003, n. 350, art. 5 comma 87;

VISTA la nota n. 5144 del 7/4/2006 del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo, con la quale è stata trasmessa la proposta di ripartizione tra i Comuni colpiti dal sisma del 1968 nella Valle del Belice.

VISTA la legge 23/2/2006, n. 51 art. 39 undecies;

VISTI i pareri favorevoli emessi dalle Commissioni Parlamentari competenti per materia di cui alla legge 28/5/2004, n. 140 art. 7-bis commi 1 e 2, rispettivamente in data 4 ottobre 2006 ed in data 11 ottobre 2006

 

 

DECRETA

 

 

 

Art. 1 – le somme stanziate all’art. 39 undecies della legge23/2/2006, n. 51 pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2006-2007-2008 verrà ripartita tra i Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del Gennaio 1968 nella seguente misura percentuale, riferita a ciascuno degli anni sopraindicati:

 

 

 

COMUNE

CALATAFIMI          5,00

CAMPORALE        7,00

CONTESSA E        2,50

GIBELLINA            3,00

MENFI                   13,50

MONTEVAGO        4,50

PARTANNA           11,50

POGGIOREALE     2,50

RACCAMENA        3,50

SALAPARUTA       2,50

SALEMI                 11,50

SAMBUCA            7,00

S.MARGHERITA    11,00

SANTA NINFA       4,00

VITA                      2,00

BISACQUINO         1,50

CAMPOFIORITO    1,00

CHIUSA SCLAFANI 2,00

CORLEONE           1,50

GIULIANA              1,50

MONREALE          1,50

 

TOTALE                100

 

ROMA 26 ottobre 2006

 

 

 

 

IL MINISTRO

(Ugo Martinat)

 


L. 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 comma 1010)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 

(omissis)

Articolo 1

(omissis)

Comma 1010. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.


Documentazione allegata

 


 

 



[1] Legge 29 aprile 1976, n. 178, Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

[2] Decreto legge 24 giugno 1978, n. 299, Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1978, n. 464.

[3] Decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

[4]http://www.intra.camera.it/_dati/leg15/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/145/elenco.htm

[5] L’art. 30, comma 3, del decreto legislativo  n. 267 del 2000, stabilisce che "per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare - tipo".

[6]Criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di convenzione tra i comuni interessati”, in G. U. n. 252 del 26 ottobre 2002.

[7]Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”.

[8] La relazione è stata trasmessa l’11 ottobre 2006  (Doc. CXLV, n. 1). La relazione relativa al secondo semestre è stata invece trasmessa lo scorso 8 maggio.