Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine - A.C. 2268
Riferimenti:
AC n. 2268/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 174
Data: 28/05/2007
Descrittori:
AMBIENTE   FONDALI MARINI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine

A.C. 2268

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 174

 

28 maggio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File: Am0071.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

§      Impatto sui destinatari delle norme  13

§      Formulazione del testo  14

Schede di lettura

Il quadro normativo nazionale  19

Il quadro normativo comunitario  20

Articolo 1 (Finalità della legge e definizione di grotte marine)24

Articolo 2 (Censimento delle grotte marine)26

Articolo 3 (Regimi di tutela delle grotte marine)29

Articolo 4 (Regimi speciali di tutela)31

Articolo 5 (Gestione delle grotte marine)32

Articolo 6 (Sorveglianza delle grotte marine)34

Articolo 7 (Copertura finanziaria)35

Proposta di legge

§      A.C. N. 2268, Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine.39

Iter parlamentare

§      A.C. N. 2268 , .47

Esame in sede referente

-       VIII Commissione ((Ambiente, territorio e lavori pubblici))

Seduta del 23 settembre 2004  55

Seduta del 30 settembre 2004  59

Seduta del 25 novembre 2004  61

Seduta del 18 gennaio 2005  63

Seduta del 27 gennaio 2005  65

Seduta del 2 febbraio 2005  67

Seduta del 16 febbraio 2005  73

Seduta del 31 maggio 2005  77

Esame in sede consultiva

-       VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del 3 marzo 2005  81

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 19 maggio 2005  85

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta del 23 febbraio 2005  87

Seduta del 22 marzo 2005  93

-       VI Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

Seduta del 6 aprile 2005  97

Seduta del 13 aprile 2005  101

-       IX Commissione (Trasposti, poste e telecomunicazioni)

Seduta del 22 febbraio 2005  103

Seduta del 1° marzo 2005  107

-       X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Seduta del 22 febbraio 2005  109

-       XIII Commissione (Attività produttive, commercio e turismo))

Seduta del 1° marzo 2005  113

Seduta del 2 marzo 2005  115

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 1° marzo 2005  117

Normativa nazionale

§      L. 11 febbraio 1992, n. 157  Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (art. 1)123

§      D.P.R. 8 settembre 997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (Testo, all. A, C e G)125

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.(art. 69)147

§      L. 9 dicembre 1998, n. 426 Nuovi interventi in campo ambientale. (art. 2, comma 37)149

§      L. 31 luglio 2002, n. 179 Disposizioni in materia ambientale.(artt. 8 e 20)151

Normativa comunitaria

§      Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 Direttiva del Consiglio  concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (Testo e All. V)155

§      Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. (Testo e all. I e III)163

Documentazione allegata

§      Elenco grotte marine comprese nei SIC e nelle ZPS – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 2004  187

§      ALLEGATO alla Convenzione UNESCO sulla Protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001:187

§      GROTTE MARINE - Cinquant'anni di ricerca in Italia - A cura di: Fabio Cicogna, Carlo Nike Bianchi, Graziano Ferrari & Paolo Forti 2004  187

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2268

Titolo

Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

15 febbraio 2007

§       annuncio

9 marzo 2007

§       assegnazione

9 marzo 2007

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

VII Commissione (Cultura)

IX Commissione (Trasporti)

X Commissione (Attività produttive)

XIII Commissione (Agricoltura)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame, a prima firma dell’on. Brusco, riproduce il contenuto della proposta di legge AC 4342 presentata nella scorsa legislatura, il cui esame non si era concluso, in assenza del prescritto parere della Commissione bilancio[1].

La proposta di legge si compone di 7 articoli ed ha la finalità di tutelare l’integrità delle grotte marine (definite dall’articolo 1, comma 2) dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, e degli ecosistemi e di valorizzarle sotto il profilo turistico-ricreativo(articolo 1, comma 1).

La legislazione vigente non contempla, infatti, le grotte marine quale specifico oggetto di tutela, pur prevedendo vari strumenti normativi di protezione dell’ambiente marino nel suo complesso.

Al fine di realizzare le finalità enunciate nell’art. 1, l’articolo 2 prevede uno specifico programma di monitoraggio, condotto a livello nazionale da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), avente l’obiettivo di procedere ad un censimento complessivo delle grotte ai fini della formazione di un elenco ufficiale.

L’articolo 3 definisce in linea generale i regimi di tutela delle grotte marine, disciplinando distintamente il caso che esse ricadano in un’area protetta, siano comprese in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, o non ricadano in alcun ambito protetto. La medesima disposizione individua negli enti gestori delle aree protette e nei comuni territorialmente competenti i soggetti ai quali spetta l’adozione di appositi strumenti di tutela al fine di salvaguardarne l’integrità e di promuoverne la valorizzazione turistico-ricretiva.

L’articolo 4 estende il regime di tutela di cui all’articolo 3 a quelle grotte che  siano assoggettate a strumenti speciali di tutela, vincolo, sfruttamento o utilizzo e  che siano iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 1.

L’articolo 5 detta disposizioni in materia di gestione delle grotte marine, individuando i soggetti competenti alla tutela e valorizzazione (oltre che all’adozione di un apposito regolamento di gestione) rispettivamente negli enti gestori delle aree protette e nei comuni territorialmente competenti, a seconda che le grotte ricadano o meno in un’area protetta. La medesima disposizione prevede inoltre che la gestione delle grotte marine sia affidata prioritariamente agli operatori dei settori della pesca e del turismo, al fine di incentivare la crescita economica delle comunità costiere.

L’articolo 6 affida la sorveglianza sulle grotte marine alle capitanerie di porto competenti per territorio, coordinate dal Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto.

L’articolo 7, infine, quantifica l’onere derivante dal provvedimento in 10 milioni di euro per il 2007 e ne dispone la copertura finanziaria.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La finalità principale della proposta in esame è quella di introdurre un regime di tutela di carattere generale, al quale assoggettare un’intera categoria di beni di interesse paesaggistico e ambientale. L’atto normativo di rango primario sembra rappresentare strumento di intervento idoneo e necessario, posto che l’intera materia della individuazione dei beni oggetto di tutela è rinvenibile in norme di legge (in proposito, possono ricordarsi, non solo la legge n. 979 del 1982 e la legge n. 394 del 1991, ma anche il decreto legislativo n. 42 del 2004).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» nel cui ambito rientra la tutela delle grotte marine. Rispetto alla proposta di legge in esame vengono in rilievo anche le materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dal terzo comma del medesimo articolo 117.

Si ricorda che il D.Lgs. n.112 del 1998 prevede all’articolo 69, comma 1, lettera b), tra i compiti di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la tutela dell'ambiente, anche quelli relativi: “alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria”; e alla lett. h), quelli relativi: “all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale”.

Il comma 2, lett. d), del medesimo articolo prevede, tuttavia, che lo Stato continui a svolgere, in via concorrente con le regioni, tra le altre, anche le funzioni relative alla protezione dell'ambiente costiero. A tale riguardo, il comma 4, prevede che  i compiti di cui al comma 1, lettera b), siano esercitati, sentita la Conferenza unificata.

 

Si segnala che il parere reso nella scorsa legislatura dalla I Commissione sul testo dell’analoga proposta di legge risultante dagli emendamenti approvati presso l’VIII Commissione (che contemplava l’intesa della Conferenza unificata ai fini dell’aggiornamento dell’elenco ufficiale delle grotte marine) conteneva l’osservazione della previsione di forme di partecipazione della Conferenza unificata anche nel procedimento di formazione dell'elenco ufficiale delle grotte marine (seduta del 3 marzo 2005, in allegato).

 

Alla luce di quanto detto, appare opportuno prevedere forme di partecipazione della Conferenza unificata nel procedimento di formazione (articolo 2, comma 1) e di aggiornamento (articolo 2, comma 2) dell'elenco ufficiale delle grotte marine.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento in esame non presenta profili di problematicità sul piano della compatibilità con la normativa comunitaria.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Ambiente marino

Nel quadro del sesto programma d’azione per l’ambiente, il 24 ottobre 2005 la Commissione ha presentato la strategia tematica per la protezione e la conservazione dell’ambiente marino (COM(2005)504) e una proposta di direttiva che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (COM(2005) 505).

Obiettivo finale della strategia è quello di raggiungere un buon livello ecologico dell’ambiente marino entro il 2021 e di proteggere tale risorsa dalla quale dipendono attività economiche e sociali rilevanti. La strategia marina costituirà il pilastro ambientale della futura politica marittima a cui la Commissione sta lavorando (vedi infra), disegnata per raggiungere il pieno potenziale economico di oceani e mari, in armonia con l’ambiente marino.

L’opinione della Commissione è che, di fronte a tale obiettivo ambizioso, nell’elaborare e attuare la sua futura strategia l’UE debba seguire una serie di principi innovativi:

·         un duplice approccio, sul piano comunitario e regionale, che definisca a livello dell’UE i principi per la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi che si affacciano sui mari e sugli oceani d’Europa, mantenendo a livello regionale la pianificazione e l’esecuzione degli interventi; questo consentirà di tener conto delle condizioni, dei problemi e delle esigenze specifiche delle varie regioni marine e di offrire soluzioni appropriate;

·         un approccio basato sulla conoscenza, affinché le decisioni politiche siano prese in modo informato e consapevole;

·         un approccio ecosistemico,che consenta di gestire in modo integrato le attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, così da promuovere un migliore equilibrio tra conservazione e sfruttamento sostenibile di mari ed oceani;

·         un approccio cooperativo, che favorisca l’ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati e rafforzi la cooperazione con le vigenti convenzioni marittime regionali.

La proposta di direttiva che accompagna la strategia istituisce, tra l’altro, sulla base di criteri geografici e ambientali, le regioni marine europee. Ciascuno Stato membro, in stretta collaborazione con gli altri Stati membri e con i paesi terzi della medesima regione marina, sarà chiamato a sviluppare strategie marine per le proprie acque. Tali strategie conterranno una dettagliata valutazione dei fattori di rischio e di pressione cui è sottoposto l’ambiente marino, obiettivi ambientali su scala regionale, indicatori e misure di monitoraggio per valutare il grado di raggiungimento di tali obiettivi. Su queste basi ciascuno Stato sarà chiamato a sviluppare ed attuare programmi finalizzati al raggiungimento di un buon livello ecologico, accompagnati da valutazioni di impatto e analisi costi-benefici. A tal fine essi saranno incoraggiati ad operare nell’ambito di convenzioni marittime regionali.

La strategia marina proposta dalla Commissione è pienamente coerente con la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. La direttiva stabilisce che le acque superficiali e sotterranee e i corpi idrici raggiungano un buon livello ecologico entro il 2015 e che la prima revisione del piano di gestione dei bacini idrografici abbia luogo nel 2021. 

La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura il 14 novembre 2006 dal Parlamento europeo che l’ha approvata con alcuni emendamenti parzialmente accolti dalla Commissione. Nella stessa data il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia. Il 18 dicembre 2006 il Consiglio ambiente ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di direttiva. La delegazione italiana ha affermato che intende astenersi in questa fase dei negoziati.

Mar Mediterraneo

Dopo un’ampia consultazione informale sul sito web della Commissione dedicato all’ambiente, il 6 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato una comunicazione in cui propone una strategia ambientale a lungo termine per la pulizia e la protezione del Mar Mediterraneo[2]. Nella comunicazione la Commissione sottolinea come, malgrado gli sforzi internazionali messi in atto negli ultimi 30 anni, l’ecosistema del mar Mediterraneo, unico nel suo genere, sia soggetto ad un crescente degrado ambientale, causato dall’effetto congiunto dell’inquinamento, della distruzione degli ecosistemi costieri e della cementificazione. La marea nera verificatasi durante il recente conflitto in Libano ha drammaticamente sottolineato la vulnerabilità di questo habitat naturale. Il declino del Mediterraneo minaccia dunque la salute dei 143 milioni di individui che vivono sulle sue coste, così come lo sviluppo a lungo temine di settori chiave dell’economia dipendenti dal mare, quali la pesca e il turismo.

Nonostante le sfide ambientali siano ben note e la soluzione esista, la Commissione ritiene che finora l’efficacia dell’azione internazionale sia stata ostacolata dalla carenza di finanziamenti, dalla bassa priorità politica accordata alla protezione ambientale in molti paesi, dalla limitata sensibilizzazione dell’opinione pubblica e infine dalla debole cooperazione istituzionale.

La Commissione sottolinea che le necessità ambientali del Mediterraneo superano di gran lunga i mezzi attualmente a disposizione per farvi fronte. Di conseguenza, le organizzazioni internazionali, la comunità dei donatori e soprattutto i paesi rivieraschi dovranno compiere sforzi supplementari e coordinati per migliorarne le condizioni. A questo proposito, la Commissione intende concentrare i propri sforzi e le limitate risorse disponibili sui settori di attività in cui l’intervento appare più efficace.

I punti centrali della strategia sono:

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso quattro strumenti: supporto finanziario dei programmi dell’Unione europea già in corso o pianificati; rafforzamento del dialogo con i rappresentanti della regione; migliore coordinamento con altre organizzazioni e partner; condivisione dell’esperienza acquisita dall’Unione europea nella lotta contro l’inquinamento nel Mediterraneo e in altre regioni.

La strategia è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Biodiversità

Il 22 maggio 2006  la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltreSostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” (COM (2006) 216).

Il documento definisce un approccio ambizioso per interrompere entro il 2010 la perdita di biodiversità nell’Unione europea e contribuire a garantire la biodiversità planetaria entro lo stesso termine. In particolare, la Commissione propone un piano d’azione contenente misure concrete; definisce le responsabilità delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri; specifica indicatori per monitorare i progressi realizzati.

La comunicazione identifica quattro aree prioritarie e i relativi obiettivi:

Per raggiungere gli obiettivi indicati, secondo la Commissione occorre assicurare finanziamenti adeguati, rafforzare il processo decisionale nell’UE, istituire partenariati tra i gruppi interessati alla conservazione della biodiversità e i vari settori della società che hanno un impatto su di essa; favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e incoraggiarne la partecipazione ad un uso sostenibile della biodiversità.

Il Consiglio ambiente ha adottato, il 18 dicembre 2006, conclusioni su “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010”, nelle quali, rallegrandosi della comunicazione della Commissione: esorta la Commissione e gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per mettere a punto la rete Natura 2000; pone l’accento sull’importanza della pianificazione territoriale e sottolinea la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda la pianificazione regionale e locale in tale contesto; sollecita la Commissione e gli Stati membri a cogliere le opportunità previste dalle politiche in materia di agricoltura, sviluppo rurale, silvicoltura e pesca allo scopo di sostenere l’obiettivo della biodiversità, sia all’interno delle zone protette, sia nell’insieme dell’ambiente più ampio rurale e marino.

Politica marittima

Il 7 giugno 2006 la Commissione ha presentato il Libro verdeVerso una politica marittima dell’Unione: una visione europea degli oceani e dei mari” (COM (2006) 275)inteso ad avviare un dibattito sulla futura politica marittima comunitaria, definita attraverso una nuova prospettiva d’insieme e la ricerca di strategie che coordino in modo sistematico le politiche concernenti tutti i settori che hanno un impatto su mari e oceani.

Finora le politiche europee concernenti tutti i settori collegati al mare, ritenuto elemento fondamentale della prosperità dell’Europa, sono state sviluppate seguendo strategie differenti. Il Libro verde si propone di istituire un nuovo approccio integrato che sia in grado di liberare il potenziale non ancora valorizzato in termini di crescita e occupazione, rafforzando la protezione dell’ambiente marino.

Il Libro verde intende aprire un ampio processo di consultazione nel corso di un periodo che scadrà a fine giugno 2007, al termine del quale la Commissione, sulla base dei risultati riscontrati, deciderà se avanzare o meno proposte legislative.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Sono attualmente in corso dodici procedure di contenzioso per violazione delle direttive in materia di protezione della natura, vale a dire della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Tra di esse si segnala in particolare, in materia di protezione di un ambiente marino, la procedura 2003/4090, relativa all’impatto ambientale sugli habitat interessati dal progetto di costruzione del ponte di Messina.

Nell’ambito di tale procedura di infrazione, il 12 ottobre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per non corretta applicazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 4 della direttiva 79/409/CEE. In particolare la Commissione segnala che:

·         la valutazione di incidenza sull’impatto della realizzazione del progetto di ponte sullo stretto di Messina è stata superficiale per quanto riguarda l’area che il repertorio IBA 2000 (Important Birds Areas of the European Community) ha identificato come IBA (Important Bird Area) in quanto zona più importante d’Italia per la migrazione dei  rapaci. A parere della Commissione, la valutazione di incidenza non ha identificato né adottato misure idonee a prevenire l’inquinamento e il deterioramento degli habitat nonché le perturbazioni dannose agli uccelli;

·         riguardo all’habitat dei laghi di Ganzirri, pur avendo la valutazione di incidenza rilevato che le strutture del cantiere e del ponte potrebbero provocare un’alterazione locale del regime idraulico, non sono state previste misure di mitigazione adeguate.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Si rinvia a quanto detto nel paragrafo Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite in ordine all’opportunità di prevedere forme di partecipazione della Conferenza unificata nel procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco ufficiale delle grotte marine.

Inoltre, relativamente alle zone di protezione speciale (ZPS) e ai siti di importanza comunitaria (SIC), si ricorda che la normativa italiana di recepimento delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE rimette alla competenza delle regioni e delle province autonome l’esercizio di diverse funzioni, in vario modo connesse alle disposizioni della presente proposta di legge (in primo luogo in relazione alla individuazione delle aree di protezione), che invece affidano al comune territorialmente competente l’adozione di appositi strumenti di tutela.

In particolare, gli artt. 4 e 7 del D.P.R. n. 357 del 1997[3] prevedono che regioni e province autonome adottino – per i SIC e le zone speciali di conservazione (ZSC) – le opportune misure di conservazione e di monitoraggio degli habitat naturali e degli habitat di specie, anche attraverso l’adozione di strumenti pianificatori.

Alla competenza delle regioni è altresì attribuito l’esercizio delle funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria nonché compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi dall’art. 9 della legge n. 157 del 1992Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio[4].

Attribuzione di poteri normativi

La proposta non fa rinvio a successivi adempimenti normativi.

Coordinamento con la normativa vigente

In generale, si segnala l’opportunità di valutare i profili di coordinamento con la normativa di tutela dell’ambiente marino, che – a sua volta – deve essere ricostruita attraverso la lettura di atti normativi stratificati e non sempre reciprocamente coordinati (si possono citare, in particolare, le generiche norme di rinvio riportate dall’articolo 20 della legge n. 394 del 1991).

Come già segnalato nel paragrafo Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative, per le zone di protezione speciale (ZPS) e i siti di importanza comunitaria (SIC), con specifico riferimento alle funzioni di tutela assegnate ai comuni, occorre un coordinamento tra la proposta di legge in esame e la normativa di recepimento delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (legge 11 febbraio1992 n. 157 e DPR 8 settembre 1997, n. 357) che assegna funzioni rilevanti nella adozione di misure di conservazione e di monitoraggio degli habitat alle Regioni e alle Province autonome.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da segnalare.

Impatto sui destinatari delle norme

Tra i destinatari delle norme in esame figura in primo luogo l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici (APAT), che dovrà curare con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il programma nazionale di monitoraggio ai fini del censimento di tutte le cavità marine presenti sul territorio nazionale, ed il suo successivo aggiornamento biennale.

Tra gli altri destinatari delle disposizioni in esame figurano: gli enti gestori di aree protette ai quali è affidato il compito di tutelare e gestire le grotte marine ricomprese, anche solo parzialmente, nelle aree medesime (art. 3, commi 1 e 2, e 5, comma 1); i comuni territorialmente competenti, ai quali è affidato il compito di adottare appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa, sia nel caso in cui le grotte ricadano in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 74/409/CEE (art. 3, comma 3), sia nel caso in cui le grotte non siano comprese in alcuna area protetta (art. 5, comma 2); le capitanerie di porto territorialmente competenti cui è affidata la sorveglianza sulle grotte marine, ai sensi dell’articolo 6.

Formulazione del testo

Relativamente alla definizione di “grotte marine” contenuta nell’articolo 1, comma 2, potrebbe essere opportuno tenere conto della definizione offerta dalla geologia con riguardo sia alle dimensioni delle cavità (che devono essere tali da consentirne l’esplorazione diretta da parte dell’uomo, anche al fine di distinguere le grotte o cavità marine da altri tipi di formazione rocciosa) sia al profilo temporale (apertura attuale o nel passato della grotta marina).

 

Con riferimento all’articolo 2:

§         in considerazione dell’evidente connessione tra la definizione di grotte marine e la previsione del censimento, potrebbe essere opportuno, nel comma 1, far rinvio al comma 2 dell’art. 1, nel senso di stabilire che il nuovo censimento riguarderà le grotte marine come definite da quest’ultima disposizione;

§         si segnala l’opportunità di definire una specifica procedura per la formazione di un elenco ufficiale, anche attraverso un coinvolgimento delle regioni e degli altri enti territoriali;

§         potrebbe valutarsi l’opportunità di inserire un comma aggiuntivo relativo alla protezione e divulgazione dei dati concernenti le grotte marine. Come rilevato dagli operatori del settore, infatti, una imprudente divulgazione dei dati del censimento presenterebbe il rischio che qualche situazione di particolare rilevanza, non ancora nota al pubblico, venga esposta ad azioni di carattere doloso.

 

Con riferimento all’articolo 3, al comma 4, sarebbe opportuno meglio definire il regime di tutela delle grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, ed esplicitare a quale soggetto spetta l’adozione delle misure di tutela, che sulla base del combinato disposto degli articoli 3 e 5, sembrerebbe coincidere con il comune territorialmente competente.

 

Così come per l’articolo 3, comma 4, anche con riferimento all’articolo 4, comma 1, sarebbe opportuno meglio definire il regime di tutela delle grotte marine già sottoposte a regimi speciali di tutela ed esplicitare a quale soggetto spetta l’adozione delle misure di tutela.

 

Con riferimento all’articolo 5:

§         le disposizioni dei commi 1 e 2 appaiono ripetitive di quanto già disposto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4, dal quale è già possibile desumere l’indicazione dei soggetti preposti alla tutela e valorizzazione delle grotte marine, sia nelle aree protette, sia al di fuori di esse;

§         premesso che la ratio dei commi 1, 2 e 4 sembrerebbe quella di disgiungere la tutela e la valorizzazione delle grotte marine dalla loro gestione concreta, si osserva che le disposizioni in commento non chiariscono quale sia il soggetto pubblico abilitato ad affidare la gestione (preferibilmente) agli operatori della pesca e del turismo.

 

Con riferimento, infine, all’articolo 7:

§         l’accantonamento indicato a copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge non reca le necessarie disponibilità per nessuno degli anni del triennio 2007-2009;

§         in occasione dell’esame dell’analoga disposizione della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, da un punto di vista formale era stata rilevata la non piena coerenza della medesima con la vigente disciplina contabile in quanto essa non individuava distintamente gli interventi onerosi e la relativa autorizzazione di spesa, stabilendo soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata. Analoghe considerazioni possono farsi per l’articolo 7 in esame in ordine all’opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, indicando separatamente gli oneri ascrivibili a ciascun intervento.

 

 

 


Schede di lettura

 


Il quadro normativo nazionale

La legislazione vigente in materia di tutela dell’ambiente marino - legge n. 979 del 1982 “Disposizioni per la difesa del mare” e legge n. 394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette” - non contempla espressamente le “grotte marine” tra gli specifici oggetti di tutela.

Esse tuttavia possono essere ricomprese nell’ambito della più ampia nozione di ambiente marino, per cui potrebbero considerarsi già oggetto di tutela, sia pure generica.

La nozione di ambiente marino si ricava, infatti, implicitamente, dall'art. 25 della richiamata legge n. 979, che definisce le riserve marine come “ambienti marini dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono”.

Nella successiva legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, ai fini della tutela di particolari formazioni morfologiche, le grotte marine potrebbero essere ricomprese nella generica definizione che prevede che “ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale” (art. 1, comma 2).

Sembrerebbe quindi che le grotte marine, potendosi definire formazioni geologiche e/o geomorfologiche, siano già considerate dalla legislazione vigente patrimonio naturale al quale garantire una particolare tutela.

Nell’ottica della legge da ultimo richiamata, la tutela è riservata a tali formazioni solo in quanto “aree naturali protette”.

La legge n. 394 del 1991 ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed ha istituito, altresì, l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono a criteri stabiliti dalla delibera 1° dicembre 1993 del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette[5]. Tale elenco, periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente, è stato da ultimo rivisto con la delibera della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2003[6].

Per quanto riguarda la classificazione, sulla base della deliberazione del 21/12/1993 (G.U. n. 62/1994) del Comitato per le aree protette, le aree naturali protette si distinguono allo stato attuale in parchi nazionali, parchi naturali regionali e interregionali, riserve naturali (statali o regionali), zone umide di interesse internazionale, altre aree naturali protette ed aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi n. 394 del 1991 e n. 979 del 1982. Tale classificazione è stata integrata con la Deliberazione 2 dicembre 1996, del Comitato per le aree naturali protette (G.U. 139/1997), che ha incluso nell’elenco, sottoponendole ai vincoli previsti dalla legge n. 394/91, anche le seguenti tipologie:

§         zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

§         zone speciali di conservazione (ZSC) designate dallo Stato, mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (cd. direttiva habitat). Contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui alla direttiva 92/43/Cee.

All’inclusione di dette zone, ovvero della rete ecologica europea “Natura 2000”, nella classificazione delle aree protette consegue la necessità di applicare a tali siti le misure di salvaguardia ed i divieti previsti dalla legge sulle aree protette; e poiché l’articolo 4 del DPR n. 357/1997, di attuazione della direttiva habitat, riserva alle regioni l’adozione di specifiche misure, tale inclusione ha di fatto alimentato una conflittualità interpretativa che ha ostacolato la realizzazione degli obiettivi posti da entrambe le direttive habitat e uccelli. Conseguentemente il Ministro dell’ambiente, con il D.M. 25 marzo 2005 (G.U. n. 155/2005), ha proceduto all’annullamento della deliberazione del 2/12/96, definendo nel contempo una specifica disciplina di tutela da applicarsi alle ZPS ed alle ZSC.

Il decreto ultimo citato è stato impugnato, essendone contestata la “illogicità” del presupposto sulla base del quale è stato adottato, ovvero della esistenza di una “conflittualità interpretativa”. Il TAR regionale per il Lazio, con le separate Ordinanze 6854/205, 6856/2005, e 6870/2005, accogliendo la richiesta dei ricorrenti, ha disposto la sospensione del provvedimento, che è stata confermata dal Consiglio di Stato, con le proprie ordinanze del 14 febbraio 2006, n. 797, 798 e 799.

Il quadro normativo comunitario

L’Unione europea con la direttiva 92/43/CEEha incluso le grotte marine sommerse o semisommerse tra gli habitat naturali da tutelare con specifiche misure di salvaguardia, in quanto ricomprese in un territorio designato quale area speciale di conservazione (Allegato I)[7].

Con tale direttiva, nota come direttiva habitat, è stato attribuito ad un sistema coordinato e coerente di aree la conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa, ed in particolare la tutela di una serie di habitat, nonché di specie animali e vegetali, indicati dalla stessa direttiva habitat, e dalla dir. 79/409 direttiva uccelli. Tale rete ecologica, cui è stato attribuito il nome Natura 2000 (art. 3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), che possono fra loro avere relazioni spaziali diverse, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione[8].

Il recepimento della direttiva n. 92 è avvenuto nel nostro ordinamento nel 1997 con il DPR n. 357/1997[9], che reca una definizione di sito d'importanza comunitaria (SIC) e di zona di conservazione e delinea nel contempo le misure di conservazione da applicarsi[10].

L’art. 3 del D.P.R. n. 357, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, rimette quindi alla competenza delle regioni e delle province autonome l’individuazione dei siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato I della citata direttiva, tra cui rientrano anche le grotte marine, stabilendo l’obbligo di comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic)[11] per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione «Natura 2000».

Viene, inoltre, previsto che le regioni e le province autonome assicurino, per i proposti siti di importanza comunitaria, opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e, per le ZSC, l’adozione, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000»[12], entro sei mesi dalla loro designazione, delle misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti (art. 4).

Per meglio comprendere le entità di cui trattasi, appare utile ricordare le definizioni riportate dall’art. 2, comma 1, lettere m)-n), del DPR n. 357/1997:

m) sito di importanza comunitaria (SIC): un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

n) zona speciale di conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato in base all'art. 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

Si fa notare che nel passaggio da SIC a ZSC la tutela del sito viene rafforzata.

 

Prima della direttiva habitat, la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, oltre ad assicurare la conservazione di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico”, recava nell’allegato I un elenco delle specie per le quali dovevano essere previste misure speciali di conservazione, per le quali l’art. 4 richiedeva agli Stati membri di individuare i territori più idonei alla loro conservazione, da classificare come Zone di protezione speciale (ZPS).

Le disposizioni di adeguamento interno sono state approvate con la legge n. 157/1992 nota come legge sulla caccia, che con il comma 5 dell’art. 1 ha imposto alle regioni di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) entro il termine di quattro mesi, ZPS destinate prioritariamente alla conservazione delle specie incluse nell’allegato I della direttiva uccelli[13]

Si rammenta, inoltre, che il citato DPR n. 357 dispone che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 si applicano anche alle ZPS, estendendo in tal modo l’applicazione delle misure di salvaguardia previste per SIC-ZSCanche alle ZPS (art. 6, comma 2).

Si segnala, infine, l’art. 1, comma 1226, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) prescrive alle regioni ed alle province autonome di attuare quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 357 del 1997 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (entro il 1° aprile 2007), al fine di evitare ulteriori procedure d’infrazione in sede comunitaria, demandando ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione dei criteri minimi uniformi per l’adozione di misure speciali di conservazione dell’habitat[14].


Articolo 1
(Finalità della legge e definizione di grotte marine)

L’articolo 1 della proposta di legge ne individua le finalità nella tutela dell’integrità delle grotte marine e nella loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.

La disposizione precisa che la tutela dell’integrità sia attuata dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle presenze archeologiche, ciò in quanto lo studio e la protezione delle grotte rappresenta un terreno di indagine in cui vi è una notevole interdisciplinarietà.

Occorre rammentare che la geomorfologia, disciplina che studia le forme attuali della crosta terrestre e dei vari fenomeni che ne operano le modificazioni, assume rilievo relativamente alle cavità marine in quanto l’alternanza del livello batimetrico[15] del mare nelle diverse epoche geologiche causato dalle variazioni dei volumi dei ghiacciai ha influenzato l’evoluzione delle cavità con il variare delle loro condizioni ambientali.

La tutela idrogeologica[16] delle cavità marine assume rilevanza in quanto molte grotte hanno un collegamento con sistemi carsici prospicienti le coste e in molte di esse sono presenti sorgenti d’acqua dolce. Pertanto le variazioni batimetriche a cui sono state sottoposte le coste del bacino del Mediterraneo hanno influenzato anche l’idrogeologia dei sistemi carsici.

La tutela delle grotte marine non può inoltre prescindere dalla tutela degli ecosistemi ivi presenti in quanto lo studio biologico delle grotte marine comprende necessariamente l’inventario floro-faunistico delle specie esistenti al loro interno.

Appare infine opportuna la tutela dell’integrità delle cavità marine anche sotto il profilo delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlate, tenuto conto che in molte grotte sono stati scoperti importanti manufatti di epoca preistorica e successiva ed altri elementi che testimoniano la presenza dell’uomo e di specie animali.

Al riguardo si ricorda che il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), entrato in vigore il 1° maggio 2004, ha disposto, tra l’altro, all’art. 94 che “Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle «Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo» allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001”. Si ricorda che la prima di tali regole prevede che “Per la protezione del patrimonio culturale subacqueo, la conservazione in situ deve essere considerata come la prima opzione”.

 

Il comma 2 definisce le “grotte marine” come “tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte”.

Al riguardo si osserva che non esiste nella legislazione vigente italiana ed europea una definizione giuridica di grotta e/o cavità marina.

 

Le definizioni correnti più attendibili sono quelle mutuate dalla speleologia subacquea e dalla geologia[17]:

§         la prima - con una definizione che però non tiene conto delle variazioni del livello marino nello spazio e nel tempo - definisce una grotta marina come “una cavità naturale, di dimensioni tali da permetterne l’esplorazione diretta da parte dell’uomo, che si apra attualmente a livello del mare o al di sotto di esso".

§         per la geologia, si tratta invece di "una cavità naturale, di dimensioni tali da permetterne l’esplorazione diretta da parte dell’uomo, che si apra attualmente, o si sia aperta in passato, a livello del mare o al di sotto di esso."

Quest’ultima definizione permette di comprendere nella definizione tutte le grotte marine, anche quelle che si sono sviluppate in un contesto ambientale assolutamente differente da quello attuale e si trovano in zone totalmente emerse.

Si segnala, inoltre, che la geologia suddivide inoltre le grotte marine in:

§         grotte di origine non marina poi invase dall’acqua di mare (grotte eoliche, tettoniche, vulcaniche e carsiche);

§         grotte marine in senso stretto: cavità la cui origine è stata influenzata dalla presenza del mare.

 

Il comma 2 estende la definizione di grotte anche a quelle totalmente emerse ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte.

Ai sensi dell’art. 822, co.1, c.c., appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti. L’art. 28 del c. navig. Individua nei seguenti i beni del demanio marittimo a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

 

Relativamente alla definizione di “grotte marine” contenuta nel comma 2, potrebbe essere opportuno tenere conto dei suggerimenti forniti dalla geologia con riguardo sia alle dimensioni delle cavità (che devono essere tali da consentirne l’esplorazione diretta da parte dell’uomo, anche al fine di distinguere le grotte o cavità marine da altri tipi di formazione rocciosa) sia al profilo temporale (apertura attuale o nel passato della grotta marina).


Articolo 2
(Censimento delle grotte marine)

Il comma 1 prevede il censimento delle grotte marine situate nel territorio italiano secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tal fine si avvale dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai fini della formazione di un elenco ufficiale.

Tale elenco dovrà essere aggiornato dall’APAT con cadenza biennale (comma 2).

A tale riguardo appare utile ricordare che in Italia esiste, a partire dal 1928, il Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia, struttura istituita e curata dall’Istituto italiano di speleologia (I.I.S.). A partire dagli anni ‘50 la gestione del Catasto è stata affidata alla Società Speleologica Italiana (S.S.I.), mentre la proprietà dei dati rimane dei singoli o delle associazioni che li hanno forniti.

Negli anni '70 il Catasto ha ricevuto una strutturazione decentrata su base regionale, che è stata riconosciuta ed ufficializzata da specifiche leggi in diverse regioni d'Italia. Il Catasto delle Grotte d’Italia è pertanto strutturato su base regionale, per cui in ogni regione è stato costituito un catasto regionale, in genere affidato alla Federazione Regionale di Speleologia, ove esistente.

Ogni catasto regionale svolge la funzione di centro di documentazione speleologica e, laddove i catasti regionali sono stati istituzionalizzati[18], le informazioni e le competenze generate dal lavoro volontaristico degli speleologi vengono messe a disposizione della collettività.

L’utilità principale nei confronti degli enti locali sta nella conoscenza approfondita dell’idrogeologia delle aree carsiche: mentre solo un quarto della superficie italiana é data da terreni carsici o carsificabili, ben due terzi delle acque di uso potabile o industriale provengono da acquiferi carsici. La loro conoscenza approfondita é pertanto fondamentale per consentirne un corretto utilizzo e una valida tutela.

Attualmente sono registrate a catasto più di 30.000 cavità naturali, per due terzi concentrate nelle regioni del nord. Questa distribuzione non rispecchia però quella del potenziale esplorativo, dal momento che in molte aree del centro-sud e delle isole le esplorazioni sono iniziate solo da pochi anni.

Il Catasto delle grotte d'Italia conserva e mantiene aggiornati i dati di posizione, i dati metrici e i rilievi grafici delle cavità naturali presenti sul territorio nazionale. Viene inoltre mantenuto uno speciale Catasto delle Aree Carsiche, comprendente la delimitazione cartografica delle singole aree, informazioni sulle strutture geologiche e sulla tipologia di carsismo presente nell'area, oltre alle importantissime informazioni relative alle sorgenti idriche collegate e alla loro vulnerabilità.

 

Si segnala che, in occasione dell’esame della pdl presentata nella scorsa legislatura, la VII Commissione aveva reso un parere condizionato, tra l’altro, alla previsione che il programma di monitoraggio fosse attuato a cura del Ministro dell’ambiente e del Ministro per i beni e le attività culturali e che l’aggiornamento dell’elenco fosse effettuato dall’APAT, di intesa con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici (cfr. parere del 13 aprile 2005, in allegato).

 

Si ricorda che un censimento delle cavità marine è già stato effettuato nel 2003 – su incarico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – dal Centro Europeo di Speleologia Marina (C.E.S.M.) e dal Centro Lubrense di esplorazioni marine (C.L.E.M.), con la collaborazione della Commissione Nazionale Speleosubacquea della S.S.I.

Il risultato di tale studio è quindi confluito nel volume “Grotte marine - Cinquant’anni di ricerca in Italia”, pubblicato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nel maggio 2003[19]. Di tale censimento dà conto peraltro anche la relazione illustrativa alla proposta di legge in esame.

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In considerazione dell’evidente connessione tra la definizione di grotte marine e la previsione del censimento di cui all’articolo 2, potrebbe essere opportuno in tale ultima disposizione far rinvio al comma 2 dell’art. 1, nel senso di stabilire che il nuovo censimento riguarderà le grotte marine come definite da quest’ultima disposizione.

Si segnala inoltre l’opportunità di definire una specifica procedura per la formazione di un elenco ufficiale, anche attraverso un coinvolgimento delle regioni e degli altri enti territoriali.

Potrebbe infine valutarsi l’opportunità di inserire un comma aggiuntivo relativo alla protezione e divulgazione dei dati concernenti le grotte marine. Come rilevato dagli operatori del settore, infatti, una imprudente divulgazione dei dati del censimento potrebbe presentare il rischio che qualche situazione di particolare rilevanza, non ancora nota al pubblico, venga esposta ad azioni di carattere doloso[20].

 

Il censimento delle cavità marine del 2003

Il Censimento ha avuto quale scopo prioritario quello di aggiornare i dati relativi alle grotte marine già censite nel catastoe quale oggetto esclusivamente le grotte marine attualmente occupate da corpi idrici in connessione diretta od indiretta con il mare.

La definizione di grotta marina impiegata è stata mutuata dalla biologia, considerando così grotta marina ogni cavità percorribile dall’uomo che sia occupata almeno in parte da un corpo idrico in connessione diretta od indiretta con il mare. Non sono state quindi prese in considerazione le cavità originate dalla presenza del mare, ma attualmente poste al di sopra del livello delle acque.

Sono state quindi censite grotte di tre tipi:

§         grotte terrestri che comprendono masse di acqua salata o salmastra senza connessione diretta ed evidente con il mare (grotte anchialine);

§         grotte costiere (o meso-litorali o semi-sommerse), che sono quindi occupate almeno in parte dalla superficie del mare, in corrispondenza dell’ingresso;

§         grotte sommerse, completamente o anche solo all’ingresso.

Struttura del censimento

Il censimento ha avuto una struttura mutuata da quella del Catasto delle Grotte d’Italia, con alcune semplificazioni dovute al contesto specifico ed al pubblico destinatario delle informazioni.

Caratteristica dei Catasti delle Grotte è quella di censire solo cavità per le quali siano disponibili i dati necessari ad una piena e sicura identificazione (in sintesi: il nome, la posizione su carta ed il rilievo grafico). Dato l’obiettivo del censimento, in esso non sono comprese solo schede relative a grotte per cui sono disponibili tutti questi dati, ma sono state poste in evidenza anche situazioni in cui ad una semplice segnalazione generica possono corrispondere realtà di grande interesse e che possono meritare futuri approfondimenti.

Criteri metrici utilizzati

Sempre dal Catasto delle Grotte d’Italia è stato mutuato il criterio metrico minimo (frutto di una convenzione internazionale sottoscritta dall’Union Internationale de Spéléologie-UIS) perché una cavità venga considerata grotta: un vacuo di origine naturale deve essere lungo almeno 5 metri e ciascuna delle dimensioni (orizzontale e verticale) dell’ingresso non deve essere superiore alla lunghezza della grotta. In questo modo vengono esclusi i nicchioni ed i ripari sotto roccia[21].


Articolo 3
(Regimi di tutela delle grotte marine)

L’articolo dispone in merito ai regimi di tutela delle grotte marine.

Il comma 1 prevede l’applicabilità alle grotte ricadenti in aree naturali protette dello specifico regime previsto per tali zone dalle leggi n. 979 del 1982 “Disposizioni sulla difesa del mare” e n. 394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette”.

Si tratta essenzialmente del regime delle riserve naturali marine (legge n. 979 del 1982) e di quello delle aree protette marine (legge n. 394 del 1991).

Con riferimento a tale ultima legge, si segnala, inoltre, che le grotte marine potrebbero ricadere in altre tipologie di aree da essa tutelate[22], per cui ad esse verrebbe applicato lo specifico regime di tutela previsto per tali aree; in particolare, si potrebbe verificare il caso di una grotta marina ricadente in un territorio destinato a parco nazionale, ovvero a parco naturale regionale, a riserva naturale, o ancora ad area mediterranea protetta ai sensi del protocollo di Ginevra del 1982.

Per quanto riguarda il regime di tutela previsto per le riserve naturali marine, si ricorda che esso è disciplinato dal Titolo V (artt. 25-32) della legge n. 979 del 1982 che reca norme concernenti la loro istituzione, tutela, modalità di vigilanza e gestione.

Per quanto concerne nello specifico i vincoli cui sono sottoposte, si ricorda che, ai sensi dell’art. 27 nelle riserve naturali marine ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

Il Ministro della marina mercantile, ora dell’ambiente e tutela del territorio e del mare,  promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare (art. 28).

Per quanto riguarda, invece, il regime di tutela delle aree protette marine, la legge n. 394 del 1991 lo contempla agli articoli 18, 19 e 20.

Nelle aree protette marine sono, in particolare, vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area (art. 19). Per quanto non espressamente disciplinato dalla citata legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali, mentre alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge n. 979 del 1982.

 

Il comma 2 stabilisce che gli enti gestori delle aree protette debbano provvedere all’adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa.

Si ricorda che la gestione delle aree marine protette e delle riserve marine è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute (art. 19 della legge n. 394 del 1991 e art. 28 della legge n. 979 del 1982) e l’affidamento avviene con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati (art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998)[23]. Allo stato attuale, la maggior parte delle aree marine protette è gestita dai comuni interessati. Si ricorda che da ultimo è intervenuta anche la legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati (art. 8, comma 2).

 

Il comma 3 prevede che, nel caso in cui una grotta marina sia compresa in una zona di protezione speciale (ZPS) o in un sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, sia compito del comune territorialmente competente adottare appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2.

Per la disciplina nazionale recata dal D.P.R. n. 357 del 1997 si fa rinvio alla scheda introduttiva.

 

Sul punto si segnala che la normativa di recepimento delle citate direttive rimette invece alla competenza delle regioni e delle province autonome l’adozione di misure di conservazione e di monitoraggio degli habitat naturali e degli habitat di specie (cfr. art. 4 e art. 7 del D.P.R. n. 357 del 1997).

 

Occorre un coordinamento tra il comma 3 e la normativa nazionale di recepimento delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, con particolare riferimento all’individuazione del soggetto competente all’adozione di misure di tutela nelle grotte marine ricadenti in una ZPS o in un SIC.

 

Il comma 4 prevede che le grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, ma rientranti comunque nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 2 (ossia quello risultante dal censimento), siano da considerare protette a tutti gli effetti di legge e ad esse venga applicato il regime di tutela previsto dall’articolo 3.

 

Con riferimento al comma 4, sarebbe opportuno meglio definire il regime di tutela delle grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, ed esplicitare a quale soggetto spetta l’adozione delle misure di tutela, che dal combinato disposto degli articoli 3 e 5, sembrerebbe coincidere con il comune territorialmente competente.


Articolo 4
(Regimi speciali di tutela)

Il comma 1 estende il regime di tutela di cui all’art. 3 alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 2.

 

La disposizione presuppone la possibilità che una grotta marina possa essere sottoposta anche ad altri strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento, oltre che quelli derivanti dall’eventuale inclusione in una riserva marina, in un’area marina protetta, o in un parco nazionale o regionale.

Sul punto, può essere utile richiamare il “Codice Urbani” dei beni culturali e del paesaggio. Le grotte possono infatti essere considerate beni paesaggistici (art. 134)in quanto, “cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza o di singolarità geologica”, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004; ovvero in quanto bellezza panoramica, ai sensi del medesimo articolo comma 1, lett. d); o ancora in quanto area tutelata per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a), essendo generalmente situate in “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”. Tali beni sono sottoposti dalla normativa vigente ad una specifica pianificazione paesaggistica che li tutela e li valorizza (artt. 135 e 156).

 

Così come per l’articolo 3, comma 4, anche con riferimento all’articolo 4, comma 1, sarebbe opportuno meglio definire il regime di tutela delle grotte marine già sottoposte a regimi speciali di tutela ed esplicitare a quale soggetto spetta l’adozione delle misure di tutela.

 

Il comma 2 stabilisce inoltre che nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall’art. 3 siano adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.

 


Articolo 5
(Gestione delle grotte marine)

L’articolo in esame disciplina in termini generali la gestione e la tutela e la valorizzazione delle grotte marine.

Con riferimento a tale secondo profilo, i commi 1 e 2 ne affidano la tutela e la valorizzazione:

§         agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell’area protetta, anche parzialmente. Tale disposizione si collega al contenuto dell’art. 3, commi 1 e 2, che prevedono, da un lato, che alle grotte ricadenti in aree naturali protette si applichi lo specifico regime previsto per tali zone dalle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 e, dall’altro, che gli enti gestori delle aree protette, provvedono all’adozione di speciali strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa.

§         ai comuni territorialmente competenti nel caso di grotte marine iscritte nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette.

 

Il comma 3 pone a carico di tali enti l’obbligo di adottare - entro tre mesi dall’iscrizione della grotta nell’elenco previsto dall’art. 2, comma 1 - un apposito regolamento di gestione, conforme alle finalità della presente legge.

 

Si osserva che le disposizioni dei primi due commi appaiono ripetitive di quanto già disposto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4, dal quale è già possibile desumere l’indicazione dei soggetti preposti alla tutela e valorizzazione delle grotte marine, sia nelle aree protette, sia al di fuori di esse.

 

In base al comma 4, invece, la gestione delle grotte marine deve essere affidata prioritariamente agli operatori del settore della pesca e del turismo, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.

 

Premesso che la ratio dei commi 1, 2 e 4 sembrerebbe quella di disgiungere la tutela e la valorizzazione delle grotte marine dalla loro gestione concreta, si osserva che le disposizioni in commento non chiariscono quale sia il soggetto pubblico abilitato ad affidare la gestione (preferibilmente) agli operatori della pesca e del turismo.

Si ricorda, infine, tra le iniziative di tipo privatistico volte alla valorizzazione turistico-ricreativa delle grotte marine, che dal 1991 all’interno della Società speleologica italiana (S.S.I.), considerata la grande importanza che essa attribuisce allo sfruttamento ed alla salvaguardia delle grotte turistiche, è divenuta pienamente operativa una Commissione delle grotte turistiche, che ha iniziato una proficua collaborazione con gli enti gestori delle stesse.


Articolo 6
(Sorveglianza delle grotte marine)

La disposizione in commento attribuisce la sorveglianza sulle grotte marine alla capitaneria di porto competente per territorio, coordinata dal Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto posto sotto le dipendenze funzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tale disposizione si colloca in linea con quanto previsto da un complesso di norme vigenti relative alla vigilanza nelle riserve marine e nelle aree protette marine.

La legge n. 979 del 1982 prevede, all’art. 28, comma 2, che la vigilanza e l’eventuale gestione delle riserve marine venga svolta dall’Ispettorato centrale per la difesa del mare che, a sua volta, si avvale delle competenti Capitanerie di porto. L’art. 19, comma 7, della legge n. 394 del 1991, stabilisce che la sorveglianza nelle aree protette marine venga esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette. Si ricorda, infine, che l’art. 7 della legge n. 239 del 1998 stabilisce che, per la sorveglianza nelle aree marine le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.

In merito al Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle Capitanerie di porto si ricorda che esso è stato istituito dallart. 20 della legge n 179 del 2002, posto sotto le dipendenze funzionali del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per “conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell’ambiente marino e costiero”.

 

Con riferimento all’analoga disposizione della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, il parere della Commissione trasporti conteneva una condizione volta a meglio definire i compiti delle Capitanerie di porto nella sorveglianza delle grotte marine (cfr. parere reso il 1° marzo 2005, in allegato).


Articolo 7
(Copertura finanziaria)

L’articolo 7 quantifica l’onere derivante dal provvedimento in 10 milioni di euro per l’anno 2007 e ne dispone la copertura attraverso il ricorso alle disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio, nell’unità previsionale di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando in particolare l’accantonamento relativo al medesimo ministero.

 

Si segnala che l’accantonamento indicato a copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge non reca le necessarie disponibilità per nessuno degli anni del triennio 2007-2009.

Si segnala inoltre, che, in occasione dell’esame dell’analoga disposizione della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, da un punto di vista formale era stata rilevata la non piena coerenza della medesima con la vigente disciplina contabile in quanto essa non individuava distintamente gli interventi onerosi e la relativa autorizzazione di spesa, stabilendo soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata. Analoghe considerazioni possono farsi per l’articolo 7 in esame in ordine all’opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, indicando separatamente gli oneri ascrivibili a ciascun intervento.

 

 


Proposta di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2268

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUSCO, CARFAGNA, CATONE, DI VIRGILIO, GIRO, LENNA, MONDELLO, MORONI, OSVALDO NAPOLI, PAOLETTI TANGHERONI, PONZO, ROMAGNOLI

 

         

Disposizioni per la protezione e la tutela delle grotte marine

 

                       

Presentata il 17 febbraio 2007

                       

 


Onorevoli Colleghi! - Da tempo si avverte l'esigenza di dettare norme chiare in materia di tutela di quelle strutture morfologiche ed ecosistemiche di pregio straordinario che sono le grotte marine, armonizzando la legge per la difesa del mare e delle coste (legge 31 dicembre 1982, n. 979) con quella sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394).
      Sembra utile al riguardo, richiamando proprio le finalità della citata legge n. 979 del 1982, sottolineare come la «difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e [la] tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale» (articolo 1, primo comma) costituiscano un obiettivo prioritario in materia di tutela ambientale e considerare come nella citata legge n. 394 del 1991 si affermi, a proposito della tutela di particolari formazioni morfologiche, che «Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale» (articolo 1, comma 2).
      In considerazione di tale riconosciuta importanza, non chiarita specificamente in ambito legislativo, nel dicembre 2000 il Ministero dell'ambiente affidò al Centro lubrense di esplorazioni marine l'incarico della redazione di un primo censimento delle grotte marine d'Italia, a tutt'oggi documento di estremo valore per la definizione della consistenza e dell'importanza di tali emergenze geomorfologiche.
      Tutti gli studi svolti fino ad oggi, dal punto di vista dell'analisi delle emergenze sia geologiche che ecosistemiche, hanno dimostrato come le grotte marine costituiscano di per sé un patrimonio di immenso valore la cui tutela risulta, però, allo stato delle cose, sfumata tra diverse competenze amministrative, creando delle zone grigie, rendendo così possibile il verificarsi di fenomeni di degrado dovuti a vandalismo o comunque ad una non corretta fruizione del bene.
      La presente proposta di legge intende fornire una adeguata risposta alle istanze di tutela che da molte parti d'Italia si avanzano su tale settore di grande valore del patrimonio naturalistico e paesaggistico, coniugando la tutela con una corretta fruizione delle grotte marine, le quali costituiscono indiscutibilmente un'ulteriore possibile occasione di attrazione turistica nel nostro Paese, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

 


Art. 1.

(Finalità della legge e definizione di grotte marine).

      1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché la loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.
      2. Ai fini della presente legge sono grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché quelle totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte.

Art. 2.

(Censimento delle grotte marine).

      1. Le grotte marine situate nel territorio italiano sono censite secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della formazione di un elenco ufficiale.
      2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

Art. 3.

(Regimi di tutela delle grotte marine).

      1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      2. In riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette, ai sensi del comma 1, provvedono all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte marine nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa.
      3. Per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, è compito del comune territorialmente competente l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2 del presente articolo.
      4. Le grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, rientranti comunque nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge e ad esse si applica il regime di tutela di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Regimi speciali di tutela).

      1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.
      2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.

Art. 5.

(Gestione delle grotte marine).

      1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.
      2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate ai comuni territorialmente competenti.
      3. L'ente responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della presente legge.
      4. La gestione delle grotte marine deve, altresì, essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca e del turismo, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.

Art. 6.

(Sorveglianza delle grotte marine).

      1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla capitaneria di porto competente per territorio, sotto il coordinamento del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, istituito dall'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Iter parlamentare

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 4342

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUSCO, DELL'ANNA, EMERENZIO BARBIERI, BORRIELLO, CAMINITI, CARDIELLO, CARLUCCI, CESARO, CICALA, CIRIELLI, COSENTINO, D'AGRO', DI TEODORO, DI VIRGILIO, FASANO, GERMANA', LECCISI, LOSURDO, LUCCHESE, LUPI, MAIONE, MENIA, MEREU,MILANESE, MONDELLO, MORETTI, MURATORI, ONNIS, PERLINI, PINTO, PITTELLI, RAMPONI, RANIELI, RICCIUTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO,SANTULLI, SANZA, SARDELLI, SGARBI, STAGNO D'ALCONTRES, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA, ZANETTA

         

 

Disposizioni in materia di protezione

e tutela delle grotte marine

 

                       

Presentata il 2 ottobre 2003

                       

 


Onorevoli Colleghi! - Da tempo si avverte l'esigenza di dettare norme chiare in materia di tutela delle strutture morfologiche ed ecosistemiche di pregio straordinario quali sono le grotte marine, armonizzando la legge per la difesa del mare e delle coste (legge n. 979 del 1982) con quella sulle aree protette (legge n. 394 del 1991).

        Sembra utile al riguardo, richiamando proprio le finalità della legge n. 979 del 1982, sottolineare come "la difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale (...)" costituisca un obiettivo prioritario in materia di tutela ambientale; considerare come nella legge n. 394 del 1991, si affermi, a proposito della tutela di particolari formazioni morfologiche, che "Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale".

        In considerazione di tale riconosciuta importanza, non chiarita specificamente in ambito legislativo, nel dicembre 2000 il Ministero dell'ambiente affidò al Centro lubrense di esplorazioni marine l'incarico della redazione di un primo censimento delle grotte marine d'Italia, a tutt'oggi documento di estremo valore per la definizione della consistenza e dell'importanza di tali emergenze geomorfologiche.

        Tutti gli studi svolti fino ad oggi, dal punto di vista dell'analisi delle emergenze sia geologiche che ecosistemiche, hanno dimostrato come le grotte marine costituiscano di per sè un patrimonio di immenso valore la cui tutela risulta, però, allo stato delle cose, sfumata tra diverse competenze amministrative, creando delle zone grigie, rendendo così possibile il verificarsi di fenomeni di degrado dovuti a vandalismo o comunque ad una non corretta fruizione del bene.

        La proposta di legge intende fornire una adeguata risposta alle istanze di tutela che da molte parti d'Italia si avanzano su tale settore di grande valore del patrimonio naturalistico e paesaggistico, coniugando la tutela con una corretta fruizione delle grotte marine, le quali costituiscono indiscutibilmente un'ulteriore possibile occasione di attrazione turistica nel nostro Paese, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Finalità della legge e definizione

di grotte marine).

 

        1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonchè la loro valorizzazione dal punto di vista turistico-ricreativo.

        2. Ai fini della presente legge sono definite grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonchè totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte.

 

Art. 2.

 

(Censimento delle grotte marine).

 

        1. Le grotte marine situate nel territorio italiano sono censite secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della formazione di un elenco ufficiale.

        2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

 

Art. 3.

 

(Regimi di tutela delle grotte marine).

 

        1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

        2. In riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette, ai sensi del comma 1, provvedono all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa.

        3. Per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, è compito del comune territorialmente competente l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2 del presente articolo.

        4. Le grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, rientranti comunque nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge, e ad esse si applica il regime di tutela di cui al presente articolo.

 

Art. 4.

 

(Regimi speciali di tutela).

 

        1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.

        2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.

Art. 5.

 

(Gestione delle grotte marine).

 

        1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.

        2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate ai comuni territorialmente competenti.

        3. L'ente responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della presente legge.

        4. La gestione delle grotte marine deve, altresì, essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca e del turismo, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.

 

Art. 6.

 

(Sorveglianza delle grotte marine).

 

        1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla capitaneria di porto competente per territorio, coordinata dal Reparto ambientale marino - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 7.

 

(Copertura finanziaria).

 

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Esame in sede referente

 


 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di giovedì 23 settembre 2004

 

 

 


SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

C. 4342 Brusco.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio MEREU (UDC), relatore, osserva che la proposta di legge in esame ha la finalità di tutelare l'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico e degli ecosistemi, nonché di valorizzarle sotto il profilo turistico e ricreativo. La legislazione italiana vigente, infatti, non contempla le grotte marine quale specifico oggetto di tutela, pur prevedendo vari strumenti normativi di protezione dell'ambiente marino nel suo complesso. Allo scopo di tutelare le grotte marine, il provvedimento, dopo aver delineato la definizione di «grotte marine», prevede uno specifico programma di monitoraggio, condotto a livello nazionale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), avente l'obiettivo di procedere ad un censimento complessivo delle grotte ai fini della formazione di un elenco ufficiale. Vengono poi definiti in linea generale i regimi di tutela delle grotte marine, stabilendosi che alle grotte ricadenti in aree naturali protette si applichi lo specifico regime di tutela previsto per tali zone dalle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991.

Osserva quindi che, all'articolo 3, nel caso in cui una grotta marina sia compresa in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, ai sensi rispettivamente delle direttive 92/43/CE e 79/409/CEE, si attribuisce al comune territorialmente competente il compito di adottare appositi strumenti di tutela al fine di salvaguardarne l'integrità e di promuoverne la valorizzazione turistico-ricretiva. Si prevede altresì che, in riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette provvedano all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa. Per le grotte marine non ricadenti in alcuna zona protetta, ma rientranti comunque nell'elenco risultante dal censimento, si dispone - con formulazione di carattere generale - un regime di tutela.

Sottolinea altresì che l'articolo 4, comma 1, reca ulteriori disposizioni relative al regime di tutela di quelle grotte che, a prescindere dall'appartenere o meno ad un'area protetta, sono assoggettate a strumenti speciali di tutela o sono oggetto di sfruttamento o utilizzo. Anche in questi casi, al regime giuridico preesistente si aggiungerebbe la tutela prevista, in via generale, dall'articolo 3. Si dispone altresì che, nel caso di grotte ricadenti in aree protette, siano gli enti gestori di queste ultime a promuoverne la tutela e la valorizzazione; mentre nel caso di grotte situate al di fuori di aree protette tale competenza è affidata ai comuni territorialmente competenti. In via generale, è da prevedere che la gestione delle grotte marine sia affidata prioritariamente agli operatori dei settori della pesca e del turismo, al fine di incentivare la crescita economica delle comunità costiere, disponendosi che la sorveglianza sulle stesse sia affidata alle capitanerie di porto competenti per territorio, coordinate dal reparto ambientale marino del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Infine, la proposta di legge reca uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, a valere sul fondo di parte corrente del Ministero dell'economia.

Con riferimento all'impianto generale del provvedimento, esprime pertanto un orientamento complessivamente positivo, anche in relazione alle rilevanti finalità recate dalla proposta di legge in esame. Osserva peraltro come, alla luce di questioni legate all'esigenza di coordinamento normativo e di riformulazione tecnica del testo, potrebbero essere segnalati alcuni spunti di riflessione, che intende rimettere all'attenzione della Commissione.

Rileva infatti che, all'articolo 1, comma 2, anche in considerazione degli effetti giuridici derivanti da una definizione normativa dell'oggetto di tutela, andrebbe valutata l'opportunità di tenere conto - nella definizione di «grotte marine» - dei suggerimenti forniti dalla geologia, relativi alle dimensioni e alle caratteristiche delle cavità, anche al fine di distinguere le grotte o cavità marine propriamente dette da altri tipi di formazioni rocciose. In relazione all'articolo 2, comma 1, in merito alle disposizioni relative ad un censimento delle grotte marine, osserva inoltre che l'utilità di un ulteriore censimento rispetto a quello già effettuato sembrerebbe connessa all'eventuale modifica dei parametri e dei criteri. Pertanto, il nuovo censimento sarebbe in grado di fornire informazioni nuove, rispetto a quelle già disponibili, qualora - ad esempio - comprendesse anche grotte ancora non censite, quali le grotte marine emerse, ovvero qualora si intendessero modificare le dimensioni convenzionali delle cavità marine prese in considerazione. Giudica evidente, in ogni caso, la stretta connessione che si instaura tra la definizione di grotte marine, di cui all'articolo 1, comma 2, e le disposizioni relative al censimento. Ai fini di una più chiara formulazione delle citate norme, l'articolo 2, comma 1, potrebbe quindi fare rinvio al comma 2 dell'articolo 1, nel senso di stabilire che il nuovo censimento riguarderà le grotte marine come definite da quest'ultima disposizione.

Segnala altresì che l'articolo 3 non definisce specifici contenuti del regime di tutela, in quanto le uniche norme che indicano tali contenuti sono quelle richiamate dai commi 1 e 3, che si applicano però alle sole grotte ricadenti in aree protette. Rimane invece indeterminato il regime di tutela da applicare alle grotte non ricadenti in ambito protetto, di cui al comma 4, alle quali invece sembrerebbe destinata prioritariamente la proposta di legge. Rileva infine che l'articolo 7 non prevede una specifica autorizzazione di spesa, mentre la norma di copertura indica come anno di riferimento il 2004: andrebbe a tal fine valutata l'opportunità di far decorrere, sia l'autorizzazione di spesa che la norma di copertura, dal 2005, considerati i tempi necessari per l'approvazione del provvedimento da parte di entrambi i rami del Parlamento.

In conclusione, in attesa di conoscere anche le valutazioni del Governo sul provvedimento, propone un percorso di esame che preveda di apportare le opportune modifiche ed integrazioni al testo in sede di esame degli emendamenti, manifestando sin d'ora la disponibilità ad accogliere proposte e suggerimenti provenienti da tutti i gruppi presenti in Commissione.

Francesco BRUSCO (FI), condividendo quanto illustrato dal relatore, propone, alla luce dell'importanza del provvedimento in esame, di effettuare una rapida attività istruttoria, svolgendo in particolare audizioni di associazioni ambientaliste, di associazioni di rappresentanza degli speleologi e dei geologi, nonché di rappresentanti dell'APAT.

Pietro ARMANI, presidente, sottolinea l'opportunità che l'attività istruttoria sia adeguatamente svolta nell'ambito di una sede informale, quale ad esempio un apposito Comitato ristretto, che la Commissione potrebbe valutare di nominare al termine dell'esame preliminare della proposta di legge.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI esprime l'orientamento favorevole del Governo sul provvedimento in titolo, in quanto esso affronta un problema reale segnalato da più parti. Nel preannunciare peraltro l'intenzione di valutare possibili modifiche correttive al testo, al fine di sanare equivoci interpretativi relativi alle aree marine protette, ritiene particolarmente valida l'ipotesi di svolgere un ridotto numero di audizioni, anche nella prospettiva di rendere manifesta l'attenzione che il Parlamento riserva ai problemi dell'ambiente e, nello specifico, al tema della tutela delle grotte marine.

Donato PIGLIONICA (DS-U), concordando sulla proposta di svolgimento di audizioni formulata dal presentatore della proposta di legge, fa presente che un primo miglioramento al testo potrebbe riguardare l'inserimento di un riferimento all'attività speleologica. Nel rilevare quindi l'opportunità di chiarire la nozione di «attività ricreative» da svolgere all'interno delle grotte marine, sottolinea più in generale la necessità di fare chiarezza su ogni aspetto, anche secondario o parziale, del provvedimento, alla luce dell'ampio consenso e dell'attenzione rafforzata che accompagnano normalmente le questioni della tutela del patrimonio ambientale del Paese.

Pietro ARMANI, presidente, ritiene che la Commissione possa svolgere un'ulteriore seduta da dedicare all'esame preliminare del provvedimento, al termine della quale si potrebbe verificare la possibile costituzione di un Comitato ristretto, per avviare gli ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio.

La Commissione prende atto.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

 

 

 


 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di giovedì 30 settembre 2004

 

 

 


SEDE REFERENTE

 

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

 

C. 4342 Brusco.

 

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 settembre 2004.

 

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha iniziato l'esame della proposta di legge in titolo, convenendo sull'opportunità di dedicare a tale esame una ulteriore seduta in sede referente, prima di procedere all'eventuale costituzione di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento, per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa, con la realizzazione di alcune audizioni informali e l'eventuale formulazione di proposte relative al testo degli articoli.

Nel prendere atto che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Antonio MEREU (UDC), relatore, propone quindi di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che la definizione delle audizioni informali da svolgere nell'ambito del Comitato ristretto sarà rimessa ad una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di giovedì 25 novembre 2004

 

 

 


 

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 25 novembre 2004.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

C. 4342 Brusco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 25 novembre 2004.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di martedì 18 gennaio 2005

 

 

 


 


COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 gennaio 2005.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

C. 4342 Brusco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.


 


 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di giovedì 27 gennaio 2005

 

 

 


 


COMITATO RISTRETTO

Giovedì 27 gennaio 2005.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

C. 4342 Brusco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.


 

 


 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Resoconto di mercoledì 2 febbraio 2005

 

 

 


SEDE REFERENTE

 

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

 

C. 4342 Brusco.

 

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 30 settembre 2004.

 

Francesco STRADELLA, presidente, avverte che in data 27 gennaio 2005 si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto, costituito nella seduta del 30 settembre 2004, in ordine alla proposta di legge in titolo. Comunica, al riguardo, che il relatore è giunto, sulla base dei lavori del Comitato ristretto, alla predisposizione di un nuovo testo della citata proposta di legge (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Roberto TORTOLI avverte che il Governo si riserva di valutare l'eventuale presentazione di proposte di modifica al nuovo testo predisposto dal relatore, del quale condivide, peraltro, l'impostazione complessiva.

Francesco STRADELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, il nuovo testo della proposta di legge n. 4342, predisposto dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge n. 4342, predisposto dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto.

Francesco STRADELLA, presidente, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 12 di martedì 15 febbraio 2005.

La Commissione concorda.

Francesco STRADELLA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta


ALLEGATO 1

 

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine (C. 4342 Brusco).

 

NUOVO TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL

 

COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

 

Art. 1.

(Finalità della legge e definizione di grotte marine).

1. Finalità della presente legge è la tutela dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi, dei popolamenti biologici e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché la loro valorizzazione dal punto di vista scientifico e turistico.

2. Ai fini della presente legge sono definite grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte, tali da permettere l'esplorazione diretta da parte dell'uomo.

 

Art. 2.

(Censimento delle grotte marine).

1. Le grotte marine situate nel territorio italiano, così come definite dall'articolo 1, comma 2, sono censite in base alla caratterizzazione geologica, biologica e storico-archeologica, secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della formazione di un elenco ufficiale, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato speleologico.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza biennale dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Art. 3.

(Regimi di tutela delle grotte marine).

1. Le grotte marine ricadenti in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

2. In riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette, ai sensi del comma 1, provvedono all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione scientifica e turistica.

3. Per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, è compito del comune territorialmente competente l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2 del presente articolo.

4. Le grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, rientranti comunque nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge; ad esse si applica il regime di tutela di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

 

Art. 4.

(Regimi speciali di tutela).

1. Alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applica il regime di tutela di cui all'articolo 3.

2. Nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.

 

Art. 5.

(Gestione delle grotte marine).

1. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine sono affidate agli enti gestori delle aree protette qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.

2. La tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette sono affidate, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le regioni interessate, ai comuni territorialmente competenti.

3. L'ente di gestione responsabile ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della presente legge.

4. La gestione delle grotte marine deve, altresì, essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca, del turismo, nonché dell'attività subacquea e speleosubacquea, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali.

5. Per la fruizione delle grotte marine ai fini dello svolgimento dell'attività speleosubacquea, gli accompagnatori speleosubacquei sono i soggetti preposti al controllo del rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad evitare incidenti e a preservare le grotte marine.

 

Art. 6.

(Sorveglianza delle grotte marine).

1. La sorveglianza delle grotte marine è attribuita alla Capitaneria di porto competente per territorio, coordinata dal Reparto ambientale marino - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in collaborazione con gli enti di gestione.

2. Per le grotte di interesse archeologico, è previsto il coinvolgimento delle competenti Soprintendenze ai fini dello svolgimento delle attività di fruizione, tutela e controllo.

 

 

 

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale « dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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Resoconto di mercoledì 16 febbraio 2005

 

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 febbraio 2005.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato della proposta di legge in titolo (vedi allegato).

Antonio MEREU (UDC), relatore, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per l'emendamento Realacci 5.3, sul quale formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Roberto TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Egidio BANTI (MARGH-U), in relazione all'invito al ritiro dell'emendamento Realacci 5.3, chiede chiarimenti al relatore, al fine di comprendere se un'eventuale riformulazione della proposta emendativa in termini meno generici possa comportare una revisione dell'orientamento espresso.

Pietro ARMANI, presidente, osserva come il riferimento ad «associazioni impegnate sul territorio», contenuto nell'emendamento Realacci 5.3, sia da considerare oggettivamente generico, considerato che la disposizione in questione si rivolge ad un numero ristretto di soggetti coinvolti dall'attività subacquea e speleosubacquea.

Antonio MEREU (UDC), relatore, anche alla luce delle considerazioni del presidente Armani, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Realacci 5.3.

Egidio BANTI (MARGH-U) ritira l'emendamento Realacci 5.3, riservandosi l'eventuale presentazione di una proposta emendativa riferita alla medesima disposizione, in occasione del seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di esplicitare il raccordo con i soggetti operanti all'interno del mondo delle associazioni, che sono direttamente coinvolti nelle attività in questione.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Realacci 2.1, 3.1, 3.2, 5.1 e 5.2, l'emendamento 5.5 del Governo, l'emendamento Realacci 5.4, l'emendamento 6.2 del Governo e l'emendamento Realacci 6.1.

Pietro ARMANI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

 

 

 


 

 

 

ALLEGATO

 

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine (Nuovo testo C. 4342 Brusco).

 

EMENDAMENTI

 

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: di volontariato speleologico con le seguenti: impegnate in campo subacqueo e speleologico.
2. 1. Realacci, Reduzzi, Banti, Iannuzzi, Villari, Piglionica, Zunino, Vigni.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: alla loro valorizzazione scientifica e turistica, aggiungere le seguenti: , secondo i criteri e le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. 1.Realacci, Reduzzi, Banti, Iannuzzi, Villari, Piglionica, Zunino, Vigni.

Al comma 3, dopo le parole: del 2 aprile 1979, aggiungere le seguenti: o ricadenti nelle aree marine di reperimento individuate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,.
3. 2.Realacci, Reduzzi, Banti, Iannuzzi, Villari, Piglionica, Zunino, Vigni.

ART. 5.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso che le grotte marine interessino più amministrazioni comunali, deve essere assicurata una gestione unitaria.
5. 1.Realacci, Reduzzi, Banti, Iannuzzi, Villari, Piglionica, Zunino, Vigni.

Al comma 4, dopo le parole: La gestione aggiungere le seguenti: dei servizi di fruizione.
5. 2. Realacci, Reduzzi, Banti, Iannuzzi, Villari, Piglionica, Zunino, Vigni.

Al comma 4, dopo le parole: delle grotte marine inserire le seguenti: diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
5. 5.Il Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: nonché dell'attività subacquea e speleosubacquea con le seguenti: dell'attività subacquea e speleosubacquea, nonché ad associazioni impegnate sul territorio.
5. 3.Realacci, Reduzzi, Banti, Iannuzzi, Villari, Piglionica, Zunino, Vigni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le attività di ricerca e di esplorazione scientifica devono essere prioritariamente affidate a soggetti qualificati e dotati delle opportune competenze tecniche.
5. 4.Realacci, Reduzzi, Banti, Iannuzzi, Villari, Piglionica, Zunino, Vigni.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: è attribuita inserire le seguenti: al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle Polizie degli enti delegati alla gestione delle aree marine protette, nonché.
6. 2.Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: Reparto ambientale marino - con le seguenti: Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto presso il.
6. 1.Realacci, Reduzzi, Banti, Iannuzzi, Villari, Piglionica, Zunino, Vigni.


 

 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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Resoconto di martedì 31 maggio 2005

 

 


SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.
Nuovo testo C. 4342 Brusco.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 febbraio 2005.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella seduta del 16 febbraio 2005, la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge in titolo e che il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere. Al riguardo, fa presente che il Presidente della V Commissione, con lettera in data 19 maggio 2005, ha comunicato che la stessa Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, la predisposizione della relazione tecnica. Ritiene, pertanto, opportuno sospendere, per il momento, l'esame del provvedimento, in attesa del parere della V Commissione, anche in considerazione della prospettata possibilità di trasferire il progetto di legge alla sede legislativa.

Antonio MEREU (UDC), relatore, auspica che la relazione tecnica possa essere predisposta al più presto, affinché la Commissione bilancio esprima il prescritto parere in considerazione della prospettata richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Ermete REALACCI (MARGH-U) si associa a quanto testé auspicato dal relatore. Conferma la disponibilità del suo gruppo a sottoscrivere la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, in quanto il testo in esame è condivisibile grazie al lavoro istruttorio svolto dal relatore.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55

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Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 marzo 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.55.

 

 


Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.

 

(Parere alla VIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole con una osservazione).

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante disposizioni in materia di protezione e tutela dell'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, dei popolamenti biologici e degli ecosistemi e di valorizzazione delle grotte marine sotto il profilo turistico e scientifico. Rileva quindi che le disposizioni recate dalla proposte di legge appaiono nel loro complesso riconducibili, da un lato, alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e, dall'altro, alle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», la cui disciplina è rispettivamente demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e a quella concorrente tra lo Stato e le regioni, dal terzo comma del medesimo articolo. Ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, di prevedere forme di partecipazione della Conferenza unificata anche nel procedimento di formazione dell'elenco ufficiale delle grotte marine, analogamente a quanto previsto dal comma 2 ai fini dell'aggiornamento dell'elenco medesimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore (vedi allegato 3).

 

 

 


ALLEGATO 3

 

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine

 

(Nuovo testo C. 4342 Brusco).

 

PARERE APPROVATO

 

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4342 Brusco, riguardante le disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine;

rilevato che le disposizioni recate dalla proposte di legge appaiono nel loro complesso riconducibili, da un lato, alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e, dall'altro, alle materie «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», la cui disciplina è rispettivamente demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e a quella concorrente tra lo Stato e le regioni, dal terzo comma del medesimo articolo;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di partecipazione della Conferenza unificata anche nel procedimento di formazione dell'elenco ufficiale delle grotte marine, analogamente a quanto previsto dal comma 2 ai fini dell'aggiornamento dell'elenco medesimo.


 


 

 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 19 maggio 2005. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 11.15.

 

 


Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, rileva la necessità di acquisire i dati e gli elementi informativi posti alla base della quantificazione dell'onere previsto dall'articolo 7, al fine di verificare la sua congruità rispetto agli adempimenti richiesti ed agli obiettivi attesi. Osserva, in particolare, che, a fronte di una molteplicità di interventi di tutela e di valorizzazione , il testo prevede un'autorizzazione di spesa limitata ad un solo anno e finalizzata, genericamente, alla copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'intero provvedimento.

Quanto alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 7, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al triennio 2005-2007, non presenta, per l'anno 2005, le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre che, dal punto di vista formale, la norma non appare pienamente coerente con la vigente disciplina contabile in quanto non individua distintamente gli interventi onerosi e la relativa autorizzazione di spesa, ma stabilisce soltanto l'ammontare complessivo della spesa autorizzata. Appare pertanto opportuno riformulare l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria, indicando separatamente gli oneri ascrivibili a ciascun intervento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva la necessità di predisporre una relazione tecnica sugli effetti finanziari della proposta di legge.

Gaspare GIUDICE, presidente, propone di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Il Comitato approva la proposta.

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpietro SCHERINI (FI) ricorda come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente sul nuovo testo della proposta C. 4342, recante disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Evidenzia come detta proposta sia finalizzata, come precisa il comma 1 dell'articolo 1, alla tutela dell'integrità delle grotte marine, dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi, dei popolamenti biologici e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlate nonché alla loro valorizzazione dal punto di vista scientifico e turistico. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che sono definite grotte marine tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché quelle totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima anche in parte, tali da permettere l'esplorazione diretta da parte dell'uomo.

L'articolo 2 prevede che le grotte marine situate in territorio italiano, siano censite in base alla caratterizzazione geologica, biologica e storico-archeologica, secondo un programma nazionale di monitoraggio, attuato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale, a questo fine, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai fini della formazione di un elenco ufficiale, anche in collaborazione con le associazioni impegnate in campo subacqueo e speleologico.

Il comma 2 stabilisce che detto elenco sia aggiornato con cadenza biennale da detta Agenzia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 3 regola il regime di tutela delle grotte marine.

Il comma 1 precisa che le grotte marine ricadenti in aree naturali protette siano soggette al regime di tutela previsto per l'area nella quale sono ricomprese.

Il comma 2 stabilisce che, con riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette, ai sensi del comma 1, provvedano all'adozione di appositi strumenti di tutela, finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione scientifica e turistica, secondo i criteri e le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, o ricadenti nelle aree marine di reperimento individuate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è compito del comune territorialmente competente l'adozione di appositi strumenti di tutela con le finalità individuate al comma 2 del presente articolo.

Il comma 4 prevede che le grotte marine non ricadenti in alcun ambito protetto, rientranti comunque nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge; ad esse si applica il regime di tutela di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

L'articolo 4 è dedicato ai regimi speciali di tutela.

Il comma 1 prevede che alle grotte marine già assoggettate a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento ai sensi di norme di legge o di regolamento vigenti, iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2, si applichi il regime di tutela di cui all'articolo 3.

Il comma 2 stabilisce che, nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, oppure suscettibili di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 siano adottati sentite le amministrazioni centrali competenti. Al riguardo, osservato che la tutela delle grotte di interesse archeologico, artistico o geologico deve costituire un obiettivo primario in materia, riterrebbe opportuno prevedere una diversa articolazione delle competenze, affidando l'individuazione delle misure di tutela ai soggetti deputati alla salvaguardia dei beni archeologici, storico culturali e geologici, facenti capo ai ministeri dei beni culturali e dell'ambiente. In via subordinata, l'individuazione di tali misure potrebbe essere affidata a intese con i suddetti enti.

L'articolo 5 tratta le questioni relative alla gestione delle grotte marine.

Il comma 1 prevede che la tutela e la valorizzazione delle grotte marine siano affidate agli enti gestori delle aree protette, qualora le grotte ricadano nell'area protetta, anche parzialmente.

Il comma 2 prevede che la tutela e la valorizzazione delle grotte marine iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, e non ricadenti nelle aree naturali protette siano affidate, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate, ai comuni territorialmente competenti. Il riferimento alla necessità dell'intesa porta a ritenere che tale affidamento sia discrezionale, consentendo, nel singolo caso concreto, di valutare se l'ente locale disponga delle elevate competenze tecnico-specialistiche necessarie alla gestione di tali habitat. Ritiene che la disposizione debba essere meglio chiarita, atteso anche che niente si dispone per il caso in cui la cavità non sia affidata all'ente locale.

Il comma 3 precisa che l'ente di gestione responsabile è tenuto ad adottare, entro tre mesi dalla data di iscrizione della grotta marina nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, un apposito regolamento di gestione, in conformità alle finalità della proposta di legge.

Il comma 4 stabilisce che la gestione dei servizi di fruizione delle grotte marine diverse da quelle indicate nei commi precedenti debba, essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca, del turismo, nonché dell'attività subacquea e speleosubacquea, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali. Al riguardo andrebbero chiariti gli strumenti giuridici attraverso i quali effettuare l'affidamento, nonchè le modalità di calcolo dei relativi canoni concessori.

Il comma 5 stabilisce che le attività di ricerca e di esplorazione scientifica debbano essere prioritariamente affidate a soggetti qualificati e dotati delle opportune competenze tecniche, mentre il comma 6 affida agli accompagnatori speleosubacquei il compito di evitare incidenti e di preservare le grotte marine.

Passando ad illustrare l'articolo 6, rileva che il comma 1 affida la sorveglianza delle grotte marine al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle forze di polizia degli enti delegati alla gestione delle aree marine protette, nonché alla Capitaneria di porto competente per territorio, coordinata dal Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in collaborazione con gli enti di gestione.

Il comma 2 stabilisce che, per le grotte di interesse archeologico, sia previsto il coinvolgimento delle competenti Soprintendenze ai fini dello svolgimento delle attività di fruizione, tutela e controllo. Al riguardo occorre segnalare anche in questo caso come la disposizione risulti troppo indefinita e non garantisca livelli di tutela adeguati all'importanza di tali beni.

L'articolo 7 regola infine i profili di copertura finanziaria, stanziando allo scopo 5 milioni di euro annui, per il triennio 2005-2007.

Alla luce delle osservazioni sopra evidenziate, ritiene opportuno, prima di formulare una compiuta proposta di parere, valutare gli orientamenti che emergeranno nel corso del dibattito.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene necessario procedere ad un approfondimento sulla proposta di legge. Rileva come in essa vi siano elementi non molto chiari, quali ad esempio quelli contenuti nel comma 2 dell'articolo 4 dove si fa riferimento a «grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico, di importanza strategica nazionale». Al riguardo osserva come debba esser chiarito prioritariamente in cosa possano consistere detti preminenti interessi di sfruttamento energetico.

Rilevato come la copertura finanziaria del provvedimento rechi risorse per 5 milioni di euro annui, riterrebbe utile conoscere quanta parte di queste risorse sia destinata alle mere operazioni di monitoraggio delle grotte marine, previste dall'articolo 2 della proposta. Al riguardo reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito, al fine di comprendere gli esatti termini e l'esatta portata della disciplina in esame.

Sergio ROSSI (LNFP) esprime perplessità circa la scelta di regolamentare in modo differenziato le grotte marine rispetto a quelle terrestri, che atteso anche per queste ultime esistono esigenze di tutela e di valorizzazione, spesso affrontate dalle associazioni volontarie di speleologi.

Ritiene utile pertanto anche questo riguardo procedere ad approfondimenti.

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, giudicati utili e meritevoli di approfondimento gli elementi emersi nel corso del dibattito, si riserva un ulteriore riflessione sulle questioni sottese al provvedimento.

Giorgio LA MALFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizione in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2005.

Giorgio LA MALFA, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

Giorgio BENVENUTO (DS-U) valuta favorevolmente la proposta di parere formulata, suggerendo peraltro l'opportunità di trasformare l'osservazione di cui alla lettera a) in una condizione.

Giorgio LA MALFA, presidente, accoglie il suggerimento del deputato Benvenuto, riformulando conseguentemente la proposta di parere (vedi allegato 7).

Renzo PATRIA (FI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere, come riformulata.

La seduta termina alle 16.



ALLEGATO 6

Disposizione in materia di protezione e tutela delle grotte marine. Nuovo testo C. 4342 Brusco.

PROPOSTA DI PARERE

La VI Commissione Finanze,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4342 Brusco, recante «Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

rilevata la necessità di assicurare un adeguato livello di tutela delle grotte marine, le quali costituiscono un importante patrimonio sotto il profilo geologico, paesaggistico ed archeologico, salvaguardando in tal modo l'integrità e la corretta fruibilità di beni appartenenti al demanio pubblico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 4, comma 2, il quale stabilisce il regime speciale di tutela delle grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, ovvero in presenza di interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che gli strumenti di tutela siano adottati di concerto o d'intesa con le amministrazioni centrali preposte alla tutela di tali beni ed interessi;

b) con riferimento all'articolo 5, comma 2, il quale prevede che la tutela e valorizzazione delle grotte marine non ricadenti nelle aree protette sia affidata ai comuni territorialmente competenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il caso in cui i comuni territorialmente competenti non siano in grado, per la carenza di risorse o di competenze adeguate allo svolgimento di tale funzione, di assolvere ai predetti compiti, indicando forme sussidiarie di supplenza da parte di altri enti, al fine di assicurare comunque il mantenimento di un sufficiente livello di tutela;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 4, il quale prevede che la gestione dei servizi di fruizione delle grotte marine diverse da quelle di cui ai commi precedenti sia affidata prioritariamente ad operatori della pesca, del turismo, dell'attività subacquea o speleologica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quali siano le modalità giuridiche di tale affidamento e se esso abbia carattere gratuito o oneroso, indicando in tal caso i meccanismi di determinazione del canone;

d) con riferimento all'articolo 6, comma 2, il quale prevede il coinvolgimento delle competenti Sovrintendenze ai fini dello svolgimento delle attività di fruizione, tutela e controllo delle grotte di interesse archeologico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente le modalità di tale coinvolgimento, ed i poteri attribuiti in merito alle Sovrintendenze stesse.

 

ALLEGATO 7

Disposizione in materia di protezione e tutela delle grotte marine. Nuovo testo C. 4342 Brusco.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4342 Brusco, recante «Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

rilevata la necessità di assicurare un adeguato livello di tutela delle grotte marine, le quali costituiscono un importante patrimonio sotto il profilo geologico, paesaggistico ed archeologico, salvaguardando in tal modo l'integrità e la corretta fruibilità di beni appartenenti al demanio pubblico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 4, comma 2, il quale stabilisce il regime speciale di tutela delle grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, ovvero in presenza di interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica, provveda la Commissione di merito a stabilire che gli strumenti di tutela siano adottati di concerto o d'intesa con le amministrazioni centrali preposte alla tutela di tali beni ed interessi

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 5, comma 2, il quale prevede che la tutela e valorizzazione delle grotte marine non ricadenti nelle aree protette sia affidata ai comuni territorialmente competenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il caso in cui i comuni territorialmente competenti non siano in grado, per la carenza di risorse o di competenze adeguate allo svolgimento di tale funzione, di assolvere ai predetti compiti, indicando forme sussidiarie di supplenza da parte di altri enti, al fine di assicurare comunque il mantenimento di un sufficiente livello di tutela;

b) con riferimento all'articolo 5, comma 4, il quale prevede che la gestione dei servizi di fruizione delle grotte marine diverse da quelle di cui ai commi precedenti sia affidata prioritariamente ad operatori della pesca, del turismo, dell'attività subacquea o speleologica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quali siano le modalità giuridiche di tale affidamento e se esso abbia carattere gratuito o oneroso, indicando in tal caso i meccanismi di determinazione del canone;

c) con riferimento all'articolo 6, comma 2, il quale prevede il coinvolgimento delle competenti Sovrintendenze ai fini dello svolgimento delle attività di fruizione, tutela e controllo delle grotte di interesse archeologico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente le modalità di tale coinvolgimento, ed i poteri attribuiti in merito alle Sovrintendenze stesse.


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rileva che il testo ha la finalità di tutelare l'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico e di valorizzarle sotto il profilo turistico.

Il provvedimento prevede uno specifico programma di monitoraggio, condotto a livello nazionale dal Ministero dell'ambiente avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), avente l'obiettivo di procedere a un censimento delle grotte per redigerne un elenco ufficiale. Vengono poi definiti in linea generale i regimi di tutela, stabilendosi che alle grotte ricadenti in aree naturali protette si applichi lo specifico regime previsto dalla legge n. 979 del 1982, recante disposizioni sulla difesa del mare, e dalla legge n. 394 del 1991, la legge-quadro sulle aree protette. Nel caso in cui la grotta marina sia compresa in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, si attribuisce al Comune il compito di adottare strumenti di tutela al fine di salvaguardarne l'integrità e di promuoverne la valorizzazione turistico-ricreativa.

Si prevede anche, in via generale, che la gestione delle grotte sia affidata prioritariamente agli operatori dei settori della pesca e del turismo, al fine di incentivare la crescita economica delle comunità costiere, e si dispone che la sorveglianza sulle stesse sia affidata alle Capitanerie di porto coordinate dal reparto ambientale-marino del Ministero dell'ambiente.

Infine, il testo reca uno stanziamento di 10 milioni di euro a valere sul fondo di parte corrente del Ministero dell'economia.

Nel ritenere che il provvedimento presenti taluni aspetti di criticità, ricorda in primo luogo che la citata legge n. 989 del 1982, disciplina già ampiamente l'ambiente marino, pur non contemplando in maniera specifica le grotte marine, e che la direttiva CEE 92/43 ha già dichiarato le stesse «habitat naturali», tutelati con specifiche misure di salvaguardia. Tale direttiva comunitaria, peraltro, ricomprende, in uno dei suoi allegati, tutte le grotte marine del Paese con approfondita descrizione delle varie tipologie.

Non comprende appieno, pertanto, la necessità di procedere a un nuovo intervento che disponga il censimento e monitoraggio del grotte, chiedendosi se esso non sia testimonianza di un «eccesso di zelo» legislativo, purtroppo già molto frequente nell'ordinamento nazionale.

Rileva poi che nella materia in esame esiste una stratificazione di atti normativi non sempre reciprocamente coordinati. Ad esempio, la normativa di recepimento delle direttive comunitarie sulla materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997) assegna a regioni e province la competenza sulle misure di salvaguardia e di monitoraggio degli ambienti marini, in particolare per le zone di protezione speciale e per i siti di importanza comunitaria, a differenza del testo in esame, che attribuisce salvaguardia e valorizzazione agli enti parco e ai Comuni.

Perplessità suscita inoltre, a suo avviso, l'articolo 6, concernente la materia della sorveglianza, in cui sono coinvolte una molteplicità di istituzioni, enti e forze di polizia.

Per quel che riguarda i profili di più diretta competenza della Commissione, ritiene incongruo il mancato coinvolgimento del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e delle sovrintendenze in presenza di grotte marine di interesse archeologico, artistico e storico.

Nell'osservare come il patrimonio culturale rinveniente dalle grotte marine non sia affatto irrilevante, fa presente che molte di queste, soprattutto nel Tirreno, nello Ionio e nel basso Adriatico conservano valenze archeologiche di inestimabile interesse per la storia del Mediterraneo: si pensi ai siti di venerazione delle divinità elleniche, agli ipogei paleocristiani risalenti addirittura al II e III secolo, per non parlare delle tantissime grotte dell'Adriatico, abituali luoghi di stazionamento o di rifugio delle flotte di piccolo cabotaggio durante i secolari conflitti fra l'impero ottomano e la repubblica veneziana. Constatato che si tratta di un patrimonio in larga parte trascurato dalle sovrintendenze, sottolinea l'assoluta necessità, ove si intenda effettivamente intervenire con una legge ad hoc, di garantire appieno il rispetto delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico che riemerga dalle grotte.

Preannuncia quindi l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole con una osservazione - con cui invitare la Commissione di merito a coordinare il testo con la normativa di recepimento della disciplina comunitaria vigente, nonché a semplificare la stratificazione degli interventi in materia di tutela, di sorveglianza e di valorizzazione - e con alcune condizioni volte ad assicurare il coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali. A tale ultimo fine, in particolare, occorrerebbe apportare le seguenti modifiche al testo in esame: al comma 1 dell'articolo 2, le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali, che si avvalgono, rispettivamente, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici»; conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2, dopo le parole: «dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici», dovrebbero essere inserite le seguenti: «di intesa con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici»; all'articolo 3, dopo il comma 4, dovrebbe essere inserito il seguente: «5. È in ogni caso fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle aree di interesse archeologico di cui al decreto 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio»; conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, dovrebbero essere eliminate le parole: «archeologiche o artistiche» e all'articolo 5, comma 2, dovrebbero essere premesse le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5,».

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 aprile 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Nicola Bono.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 6 aprile 2005.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, come preannunciato nella precedente seduta, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole con condizioni e osservazione, di cui illustra i contenuti (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

 


 

 

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine (Nuovo testo C. 4342).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4342 concernente «Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» siano sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali, che si avvalgono, rispettivamente, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici»;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici», siano inserite le seguenti: «di intesa con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 4, sia inserito il seguente: «5. È in ogni caso fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: «, archeologiche o artistiche» siano soppresse;

e) all'articolo 5, comma 2, siano premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5»;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità e le modalità per coordinare il testo con la normativa di recepimento della disciplina europea, nonché per semplificare la stratificazione degli interventi in materia di tutela, di sorveglianza e di valorizzazione.

 


 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2005. - Presidenza del presidente, Paolo ROMANI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo ROMANI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di iniziare i lavori della Commissione con l'esame, in sede consultiva, del nuovo testo della proposta di legge C. 4342, in attesa del sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla, ai fini della discussione della risoluzione n. 7-00562, all'ordine del giorno delle Commissioni riunite IX e XI.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame nuovo testo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Ettore ROSATO (MARGH-U), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 4342 Brusco ed altri, come risultante dall'approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito. Al riguardo, fa presente che il provvedimento in esame, che reca disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine, interessa i profili di competenza della Commissione Trasporti in misura assai limitata, e precisamente là dove, all'articolo 6, attribuisce compiti di sorveglianza alle Capitanerie di porto.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 definisce la finalità della legge, che è la tutela la valorizzazione delle grotte marine, intendendosi con questa espressione «tutte le cavità marine immerse, parzialmente o totalmente, nonché totalmente emerse e ricomprese nella fascia demaniale marittima, anche se solo in parte, tali da permettere l'esplorazione diretta da parte dell'uomo».

L'articolo 2 prevede il censimento delle grotte marine conformi alla definizione anzidetta e situate sul territorio italiano.

L'articolo 3 specifica che le grotte marine comprese in aree naturali protette sono soggette al regime di tutela previsto per le aree protette ai sensi delle leggi n. 979 del 1982, che reca norme per la difesa del mare, e n. 394 del 1991, che è la legge quadro sulle aree protette.

Le azioni di tutela delle grotte sono affidate agli enti gestori delle aree protette, in un quadro di criteri e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente. Una disciplina speciale è dettata poi per le grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale, in un sito di importanza comunitaria o nelle aree marine di reperimento individuate ai sensi delle due leggi già richiamate: in questi casi le azioni di tutela spettano al comune territorialmente competente. Per quanto riguarda le grotte marine non comprese in alcun ambito protetto, queste sono da considerare protette a tutti gli effetti di legge e ad esse il provvedimento in esame prevede si applichi il regime di tutela previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

L'articolo 4 specifica che il regime di tutela descritto si applica anche alle grotte che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano già assoggettate, ai sensi di norme di legge o di regolamento, a strumenti di tutela, vincolo, utilizzo o sfruttamento. In presenza di formazioni geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo o dove sussistano interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela sono adottati dai soggetti preposti sentite le amministrazioni centrali competenti.

L'articolo 5 reca norme sulla gestione delle grotte marine, stabilendo, tra l'altro, che la tutela e la valorizzazione di esse siano affidate agli enti gestori delle aree protette nei casi in cui le grotte ricadano, anche parzialmente, in tali aree; e che siano invece affidate ai comuni negli altri casi. L'ente di gestione è tenuto ad adottare un apposito regolamento di gestione della grotta marina, in conformità alle finalità del provvedimento in esame. Di altri compiti connessi si prevede l'affidamento agli operatori della pesca, del turismo e dell'attività subacquea o speleosubacquea.

L'articolo 6 interessa più da vicino la competenza della Commissione Trasporti. La norma attribuisce i compiti di sorveglianza delle grotte marine - oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle polizie degli enti delegati alla gestione delle aree marine protette - anche alle Capitanerie di porto competenti per territorio, coordinate dal Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Al riguardo, ricorda che la legge n. 537 del 1993 ed il decreto interministeriale 28 aprile 1994, nell'attribuire al Ministero dell'ambiente le funzioni in materia di tutela e difesa del mare, affidano al Corpo delle Capitanerie di porto, sottoposto alle direttive del Ministero stesso, tutte le attività operative connesse, compresa la sorveglianza delle aree marine protette. A tal fine è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito Reparto ambientale marino. Altre competenze specifiche in materia di difesa del mare sono attribuite alle Capitanerie di porto dalla citata legge n. 979 del 1982.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

In conclusione, esaminati i profili di competenza della Commissione, esprime una valutazione complessivamente favorevole del provvedimento in esame, riservandosi di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

Eugenio DUCA (DS-U), con riferimento all'articolo 6, che prevede il coordinamento delle Capitanerie di porto da parte del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente, esprime il dubbio che la norma possa non essere coerente con l'organizzazione generale del Corpo delle Capitanerie di porto, atteso che le Capitanerie dipendono di regola dal Comando generale del Corpo stesso. Ritiene pertanto opportuno un approfondimento al riguardo.

Ettore ROSATO (MARGH-U), relatore, concorda sull'opportunità dell'approfondimento richiesto dal deputato Duca e propone quindi di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Paolo ROMANI, presidente, preso atto della richiesta del relatore e preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocarsi entro la settimana corrente.

La seduta termina alle 14.


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o marzo 2005. - Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2005.

Ettore ROSATO (MARGH-U), relatore, nel richiamare quanto emerso nel dibattito svoltosi nella precedente seduta sul provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1) che tiene conto, in particolare, di quanto evidenziato in tale sede dal collega Duca in merito alle previsioni dell'articolo 6. Rileva che, in sostanza, la condizione apposta alla proposta di parere è volta ad una migliore e più univoca formulazione della norma che individua i compiti delle Capitanerie di porto nella sorveglianza delle grotte marine.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore.


 

 

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine (C. 4342 Brusco).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge: Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine (C. 4342),

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

l'articolo 6 sia sostituito con il seguente:

«Articolo 6 - (Sorveglianza delle grotte marine). - 1. La sorveglianza delle grotte marine è svolta dalle autorità marittime competenti per territorio coordinate dal Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché, per le grotte che ricadano all'interno di aree marine protette, dalle polizie degli enti delegati alla gestione delle aree protette, per quanto di loro specifica competenza.

2. Per le grotte di interesse archeologico, le autorità marittime agiscono secondo gli indirizzi espressi dalle competenti Soprintendenze in materia di fruizione, tutela e controllo.».

 

 



X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo risultante dagli emendamenti approvati. C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorena MILANATO (FI), relatore, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine, trasmessa dalla VIII Commissione, persegue la finalità di tutelare l'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, degli ecosistemi, dei popolamento biologici e delle presenze archeologiche esistenti al loro interno o ad esse correlati, nonché di valorizzarle sotto il profilo scientifico e turistico.

A tal fine il provvedimento, dopo aver delineato la definizione di «grotte marine», prevede, all'articolo 2, uno specifico programma di monitoraggio, condotto a livello nazionale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai fini della formazione di un elenco ufficiale, anche in collaborazione con le associazioni impegnate in campo subacqueo e speleologico.

In materia di regimi di tutela, l'articolo 3 stabilisce che alle grotte ricadenti in aree naturali protette si applichi lo specifico regime di tutela previsto per tali zone dalle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991; in tal caso gli enti gestori delle aree protette provvedono all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati, oltre che alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso, alla loro valorizzazione scientifica e turistica, secondo i criteri e le procedure stabilite con decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Nel caso di grotte marine ricadenti in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, l'ente preposto alla adozione di tali strumenti sarà il comune territorialmente competente. Per le grotte non rientranti in ambiti protetti si applica il regime di tutela previsto con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

All'articolo 4, comma 1, la proposta di legge reca ulteriori disposizioni relative al regime di tutela per quelle grotte che, a prescindere dall'appartenere o meno ad un'area protetta, sono già assoggettate a strumenti speciali di tutela, vincolo o sono oggetto di sfruttamento o utilizzo. Anche in questi casi, al regime giuridico preesistente, si aggiungerebbe la tutela prevista, in via generale, dall'articolo 3. Il comma 2 dell'articolo 4 dispone, in particolare, che nel caso di grotte marine con presenze geologiche, archeologiche o artistiche di rilievo, nonché di preminenti interessi di sfruttamento energetico di importanza strategica nazionale, gli strumenti di tutela previsti dall'articolo 3 sono adottati sentite le amministrazioni centrali competenti.

L'articolo 5, che affida la tutela e valorizzazione delle grotte marine prioritariamente agli enti gestori delle aree naturali protette o ai comuni territorialmente competenti, dispone al comma 4 che la gestione dei servizi di fruizione delle grotte marine non rientranti nelle aree protette e non inserite nell'elenco, di cui all'articolo 2, deve essere prioritariamente affidata agli operatori dei settori della pesca, del turismo, nonché dell'attività subacquea e speleosubacquea, allo scopo di incentivare la crescita economica delle comunità costiere locali. Al comma 5 si prevede che le attività di ricerca e di esplorazione scientifica devono essere prioritariamente affidate a soggetti qualificati e dotati delle opportune competenze tecniche, mentre il comma 6 stabilisce che per la fruizione delle grotte marine ai fini dello svolgimento dell'attività speleosubacquea, gli accompagnatori speleosubacquei sono i soggetti preposti al controllo del rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad evitare incidenti e a preservare le grotte marine.

Infine, l'articolo 6 della proposta di legge attribuisce la funzione di sorveglianza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle Polizie degli enti delegati alla gestione delle aree marine protette, nonché alla Capitaneria di porto competente per territorio, coordinata dal Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in collaborazione con gli enti di gestione. Per le grotte di interesse archeologico, è previsto il coinvolgimento delle competenti Soprintendenze ai fini dello svolgimento delle attività di fruizione, tutela e controllo.

In considerazione dei limitati profili di interesse della Commissione, propone che essa esprima il parere nella forma del nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o marzo 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI.

La seduta comincia alle 15.25.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, sostituendo il relatore, osserva che il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati, in sede referente, dalla VIII Commissione Ambiente della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Brusco ed altri, si compone di 7 articoli ed ha la finalità di tutelare l'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, dei popolamenti biologici e degli ecosistemi e di valorizzarle sotto il profilo turistico-ricreativo e scientifico (articolo 1). La legislazione italiana vigente non contempla, infatti, le grotte marine quale specifico oggetto di tutela, pur prevedendo vari strumenti normativi di protezione dell'ambiente marino nel suo complesso.

Allo scopo di tutelare le grotte marine, il provvedimento, dopo aver delineato la definizione di «grotte marine», prevede uno specifico programma di monitoraggio, condotto a livello nazionale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), avente l'obiettivo di procedere ad un censimento complessivo delle grotte ai fini della formazione di un elenco ufficiale (articolo 2).

Vengono poi definiti in linea generale i regimi di tutela delle grotte marine, stabilendosi che alle grotte ricadenti in aree naturali protette si applichi lo specifico regime di tutela previsto per tali zone dalle leggi n. 979 del 1982 «Disposizioni sulla difesa del mare», e n. 394 del 1991 «Legge quadro sulle aree protette» (articolo 3, comma 1).

Nel caso in cui una grotta marina sia compresa in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria ai sensi rispettivamente delle direttive 92/43/CE e 79/409/CEE, si attribuisce al comune territorialmente competente il compito di adottare appositi strumenti di tutela al fine di salvaguardarne l'integrità e di promuoverne la valorizzazione turistico-ricretiva (articolo 3, comma 3).

Si prevede altresì che, in riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette provvedano all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa (articolo 3, comma 2).

Per le grotte marine non ricadenti in alcuna zona protetta, ma rientranti comunque nell'elenco risultante dal censimento, si dispone comunque l'applicazione del regine di tutela di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre, 1997, n. 357 (articolo 3, comma 4).

L'articolo 4 prevede invece regimi speciali di tutela per determinate categorie di grotte. L'articolo 5 reca disposizioni riguardanti la gestione delle grotte marine, mentre l'articolo 6 dispone che la sorveglianza sulle grotte marine sia affidata alle capitanerie di porto competenti per territorio, coordinate dal reparto ambientale marino del Ministero dell'ambiente e del territorio e in collaborazione con gli enti di gestione. Il comma 2 dell'articolo 6 prevede, peraltro, che per le grotte di interesse archeologico sia previsto il coinvolgimento delle competenti sopraintendenze ai fini dello svolgimento delle attività di fruizione, tutela e controllo. L'articolo 7 reca, infine, norme relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta di legge.

Non essendovi iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza Buora.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

Nuovo testo C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 1o marzo 2005.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, in sostituzione del relatore, onorevole Bellotti, ha introdotto la discussione illustrando il provvedimento.

Il sottosegretario Paolo SCARPA BONAZZA BUORA si dichiara favorevole al provvedimento in esame, ritenendo peraltro che la Commissione potrebbe, nel proprio parere, segnalare l'esigenza di includere tra i soggetti incaricati di vigilare sulle grotte marine anche l'apposito Reparto pesca marittima del corpo delle capitanerie di porto che sta per essere istituito ad opera del decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacultura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, attuativo dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 38 del 2003, il cui schema sta per essere trasmesso alle Camere.

Luca BELLOTTI (AN), relatore, alla luce delle indicazioni formulate dal rappresentante del governo, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Sauro SEDIOLI (DS-U) e Aldo PREDA (DS-U) concordano con il parere formulato dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

 

 


 

 

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine (Nuovo testo C. 4342 Brusco)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4342 Brusco, recante «Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine»;

sottolineata l'esigenza di includere tra i soggetti cui è affidata la sorveglianza delle grotte marine indicati dall'articolo 6 anche il reparto pesca marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali che, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, risulta in via di istituzione con un decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 1o marzo 2005. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.55

Disposizioni in materia di protezione e tutela delle grotte marine.

C. 4342 Brusco.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame nuovo testo - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI), relatore, evidenzia che la finalità principale della proposta in esame è quella di introdurre un regime di tutela di carattere generale, al quale assoggettare un'intera categoria di beni di interesse paesaggistico e ambientale. La proposta di legge ha infatti la finalità di tutelare l'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico, e degli ecosistemi e di valorizzarle sotto il profilo turistico-ricreativo. La legislazione italiana vigente non contempla, infatti, le grotte marine quale specifico oggetto di tutela, pur prevedendo vari strumenti normativi di protezione dell'ambiente marino nel suo complesso.

Precisa che la proposta di legge, allo scopo di tutelare le grotte marine, prevede uno specifico programma di monitoraggio, condotto a livello nazionale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio attraverso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Vengono definiti in linea generale i regimi di tutela delle grotte marine, stabilendosi che, nel caso in cui una grotta marina sia compresa in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, si attribuisce al comune territorialmente competente il compito di adottare appositi strumenti di tutela al fine di salvaguardarne l'integrità e di promuoverne la valorizzazione turistico-ricreativa.

Si prevede altresì che, in riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette provvedano all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa. Si disciplina la gestione delle grotte marine, e si dispone che la sorveglianza sulle stesse sia affidata alle capitanerie di porto competenti per territorio, coordinate dal reparto ambientale marino del Ministero dell'ambiente e del territorio. Per quanto attiene alla Compatibilità comunitaria, sottolinea che le disposizioni non presentano profili di problematicità, anzi sin dal 1979, con apposita direttiva, il Consiglio ha previsto misure per la conservazione di tutte le specie viventi naturalmente allo stato selvatico; nel 1992 è stata invece adottata la direttiva habitat, che ha definito i siti di importanza comunitaria (SIC), comprensivi delle zone di protezione speciale (ZPS), direttiva che ha trovato attuazione in Italia nel 1997.

Per ciò che concerne i documenti all'esame delle istituzioni europee, ricorda che la Commissione ha preannunciato, nel suo programma legislativo e di lavoro per il 2005, la presentazione di una strategia tematica per la conservazione e la protezione dell'ambiente marino, inserita dal Consiglio tra le sue priorità.

Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Paola MARIANI (DS-U) osserva che la proposta di legge in esame ha la finalità di tutelare l'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico e degli ecosistemi, nonché di valorizzarle sotto il profilo turistico e ricreativo. Rileva che la legislazione italiana vigente, infatti, non contempla le grotte marine quale specifico oggetto di tutela, pur prevedendo vari strumenti normativi di protezione dell'ambiente marino nel suo complesso. Rileva inoltre che, allo scopo di tutelare le grotte marine, il provvedimento, dopo aver delineato la definizione di «grotte marine», prevede uno specifico programma di monitoraggio, condotto a livello nazionale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), avente l'obiettivo di procedere ad un censimento complessivo delle grotte ai fini della formazione di un elenco ufficiale. Osserva poi che vengono definiti in linea generale i regimi di tutela delle grotte marine, stabilendosi che alle grotte ricadenti in aree naturali protette si applichi lo specifico regime di tutela previsto per tali zone dalle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991.

Evidenzia che all'articolo 3, nel caso in cui una grotta marina sia compresa in una zona di protezione speciale o in un sito di importanza comunitaria, ai sensi rispettivamente delle direttive 92/43/CE e 79/409/CEE, si attribuisce al comune territorialmente competente il compito di adottare appositi strumenti di tutela al fine di salvaguardarne l'integrità e di promuoverne la valorizzazione turistico-ricretiva. Prevede altresì che, in riferimento alla particolare conformazione delle grotte marine, gli enti gestori delle aree protette provvedano all'adozione di appositi strumenti di tutela finalizzati alla salvaguardia delle grotte nel loro complesso e alla loro valorizzazione turistico-ricreativa. Evidenzia inoltre che per le grotte marine non ricadenti in alcuna zona protetta, ma rientranti comunque nell'elenco risultante dal censimento, si dispone - con formulazione di carattere generale - un regime di tutela. Sottolinea altresì che l'articolo 4, comma 1, reca ulteriori disposizioni relative al regime di tutela di quelle grotte che, a prescindere dall'appartenere o meno ad un'area protetta, sono assoggettate a strumenti speciali di tutela o sono oggetto di sfruttamento o utilizzo. Rileva quindi che anche in questi casi, al regime giuridico preesistente si aggiungerebbe la tutela prevista, in via generale, dall'articolo 3. Osserva che si dispone, nel caso di grotte ricadenti in aree protette, siano gli enti gestori di queste ultime a promuoverne la tutela e la valorizzazione; mentre nel caso di grotte situate al di fuori di aree protette tale competenza è affidata ai comuni territorialmente competenti. Rileva quindi che in via generale, è da prevedere che la gestione delle grotte marine sia affidata prioritariamente agli operatori dei settori della pesca e del turismo, al fine di incentivare la crescita economica delle comunità costiere, disponendosi che la sorveglianza sulle stesse sia affidata alle capitanerie di porto competenti per territorio, coordinate dal reparto ambientale marino del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Osserva altresì che, la proposta di legge reca uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, a valere sul fondo di parte corrente del Ministero dell'economia.

Condivide la finalità generale del provvedimento di tutelare l'integrità delle grotte marine dal punto di vista geomorfologico, idrogeologico e degli ecosistemi, nonché di valorizzarle sotto il profilo turistico e ricreativo. Osserva peraltro che il testo in esame richiederebbe qualche maggiore specifica su alcune questioni. Rileva in particolare che all'articolo 1, comma 2, anche in considerazione degli effetti giuridici derivanti da una definizione normativa dell'oggetto di tutela, andrebbe valutata l'opportunità di tenere conto - nella definizione di «grotte marine» - dei suggerimenti forniti dalla geologia, relativi alle dimensioni e alle caratteristiche delle cavità, anche al fine di distinguere le grotte o cavità marine propriamente dette da altri tipi di formazioni rocciose. Rileva inoltre che l'articolo 3 non definisce specifici contenuti del regime di tutela, in quanto le uniche norme che indicano tali contenuti sono quelle richiamate dai commi 1 e 3, che si applicano però alle sole grotte ricadenti in aree protette. Osserva quindi che rimane indeterminato il regime di tutela da applicare alle grotte non ricadenti in ambito protetto, di cui al comma 4, alle quali invece sembrerebbe destinata prioritariamente la proposta di legge. Rileva infine che apparirebbe, opportuno chiarire la nozione di «attività ricreative» da svolgere all'interno delle grotte marine.

Precisa peraltro che non sono ravvisabili elementi di contrasto con la normativa comunitaria. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

 


 

Normativa nazionale

 


L. 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (art. 1)

1. Fauna selvatica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (4).

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente (5).

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica (6).

 

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(4)  Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.

(5)  Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.

(6)  Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 7-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.


D.P.R. 8 settembre 997, n. 357
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (Testo, all. A, C e G)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2)  Con D.M. 3 aprile 2000 (Gazz. Uff. 22 aprile 2000, n. 95, S.O.), corretto con Comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2000, n. 130 e modificato dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157) e dal D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 21 luglio 2005, n. 168), è stato approvato l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 19 luglio 2004, n. 167) è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con D.M. 25 marzo 2005 (Gazz. Uff. 7 luglio 2005, n. 156) è stato approvato l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

 

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

 

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

 

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

 

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

 

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

 

Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;

 

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

 

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;

 

Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Emana il seguente regolamento:

 

1. Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

 

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento (3).

 

 (3)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta (4);

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);

e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;

 

f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);

i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione (5);

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea (6);

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie (7);

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica (8);

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate (9);

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano (10);

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana (11);

p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale (12).

 

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(4)  Numero così modificato dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(5)  Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(6)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(7)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(8)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(9)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(10)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(11)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(12)  Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

3. Zone speciali di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (13).

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (14).

3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche (15).

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare (16).

4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva (17).

 

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(13)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(14)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(15)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(16)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

4. Misure di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento (18).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti (19).

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 (20).

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (21) (22).

 

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(18)  Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(19)  Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(20)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(21)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(22) Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

4-bis. Concertazione.

1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.

2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 (23).

 

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(23)  Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (24).

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(24)  Articolo così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

6. Zone di protezione speciale.

1. La rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 (25).

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(25)  Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

7. Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 (26).

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(26)  Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

TUTELA DELLE SPECIE

 

8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione (27).

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(27)  Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

9. Tutela delle specie vegetali.

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

 

10. Prelievi.

1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente (28).

2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare (29):

a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;

h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

 

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(28)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(29)  Alinea così modificato dall'art. 10, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

11. Deroghe.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità (30):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante (31);

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare (32):

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

 

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(30)  Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(31)  Lettera così modificata dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(32)  Alinea così modificato dall'art. 11, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

12. Introduzioni e reintroduzioni.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone (33).

 

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(33)  Articolo così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

13. Informazione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio (34).

2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate (35).

 

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(34)  Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(35)  Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

14. Ricerca e istruzione.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio (36).

2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento (37).

 

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(36)  Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(37)  Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

15. Sorveglianza.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'àmbito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento (38).

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(38)  Articolo così sostituito dall'art. 15, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

 

 

16. Procedura di modifica degli allegati.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento (39).

 

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(39)  L'originario comma 1 è stato soppresso e il comma 2 è stato così sostituito con l'attuale comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

 

17. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A (40)

(previsto dall'art. 1, comma 1)

 

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE.

 

Interpretazione

 

Degli orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat vengono dati nel «Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione europea» come approvato dal comitato stabilito dall'art. 20 «Comitato habitat» e pubblicato dalla Commissione europea [1].

 

Il codice corrispondente al codice NATURA 2000.

 

Il segno «*» indica i tipi di habitat prioritari.

 

[1] «Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15» adottata dal comitato Habitat il 25 aprile 1996, Commissione europea DG XI.

 

 

1. Habitat costieri e vegetazione alofitiche

 

11 - Acque marine e ambienti a marea.

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;

1120 * Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae);

 

1130 Estuari;

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;

1150 * Lagune costiere;

1160 Grandi cale e baie poco profonde;

1170 Scogliere;

1180 Strutture soot-marine causate da emissioni di gas.

 

12 - Scogliere marine e spiagge ghiaiose.

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi;

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche;

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici;

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche.

 

13 - Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali.

1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose;

1320 Prati di Spartina (Spatinion maritimae);

1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Pulcinellietalia maritimae);

1340 * Pascoli inondati continentali.

 

14 - Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici.

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi);

1420 Praterie e fruticeti alofitli mediterranei e termoatlantici (Sarcocornetea fruticosi);

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea).

 

15 - Steppe interne alofile e gipsofile.

1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia);

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia);

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche.

 

16 - Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale.

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale;

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale;

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale;

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale;

1650 Insenature strette del Baltico boreale.

 

2. Dune marittime e interne

21 - Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico.

2110 Dune mobili embrionali;

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria «dune bianche»;

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea «dune grigie»;

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum;

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea);

2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides;

2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae);

2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale;

2190 Depressioni umide interdunari;

21A0 Machair (* in Irlanda).

 

22 - Dune marittime delle coste mediterranee.

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae;

2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina;

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia;

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua;

2250 * Dune costiere con Juniperus spp.;

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia;

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.

 

23 - Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate.

2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista;

2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum;

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis;

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra.

 

3. Habitat d'acqua dolce

31 - Acque stagnanti.

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia unïflorae);

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoctes spp.;

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea;

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition;

3160 Laghi e stagni distrofici naturali;

3170 * Stagni temporanei mediterranei;

3180 * Turloughs.

 

32 - Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative.

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia;

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica;

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos;

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum;

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion;

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.;

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba;

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion.

4. Lande e arbusteti temperati

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix;

4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix;

4030 Lande secche europee;

4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans;

4050 * Lande macaronesiche endemiche;

4060 Lande alpine e boreali;

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti);

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.;

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose.

 

5. Macchie e boscaglie di sclerofille (Matorral)

51 - Arbusteti submediterranei e temperati.

5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.);

5120 Formazioni montane a Cytisus purgans;

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli;

5140 * Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime.

 

52 - Matorral arborescenti mediterranei.

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.;

5220 * Matorral arborescenti di Zyziphus;

5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis.

 

53 - Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche.

5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis;

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere;

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici.

 

54 - Phrygane.

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae);

5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum;

5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion.

 

6. Formazioni erbose naturali e seminaturali

61 - Formazioni erbose naturali.

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sezione albi;

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche;

6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae;

6140 Fonazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei;

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee;

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta;

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine;

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche.

 

62 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli.

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);

6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;

6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche;

6250 * Steppe pannoniche su loess;

6260 * Steppe pannoniche sabbiose;

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie;

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane.

 

63 - Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas).

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde.

 

64 - Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte.

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molino-Holoschoenion;

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile;

6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii;

6450 Praterie alluvionali nord-boreali.

 

65 - Formazioni erbose mesofile.

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);

6520 Praterie montane da fieno;

6530 * Praterie arborate fennoscandiche.

 

7. Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

71 - Torbiere acide di sfagni.

7110 * Torbiere alte attive;

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale;

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto);

7140 Torbiere di transizione e instabili;

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion;

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche.

 

72 - Paludi basse calcaree.

7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion);

7230 Torbiere basse alcaline;

7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae.

 

73 - Torbiere boreali.

7310 * Torbiere di Aapa;

7320 * Torbiere di Palsa.

 

8 - Habitat rocciosi e grotte

81 - Ghiaioni.

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani);

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii);

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale;

8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte;

8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna.

 

82 - Pareti rocciose con vegetazione casmofitica.

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica;

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii;

8240 * Pavimenti calcarei.

 

83 - Altri habitat rocciosi.

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico;

8320 Campi di lava e cavità naturali;

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse;

8340 Ghiacciai permanenti.

 

9 - Foreste

Foreste (sub) naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario.

90 - Foreste dell'Europa boreale.

9010 * Taga occidentale;

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite;

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superfici emergenti costiere;

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii;

9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee;

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali;

9070 Pascoli arborati fennoscandici;

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia.

 

91 - Foreste dell'Europa temperata.

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum;

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion, roboripetraeae o Ilici-Fagenion);

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum;

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius;

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion;

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli;

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum;

9180 * Foreste di ver santi, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion;

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur;

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum;

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia;

91C0 * Foreste caledoniane;

91D0 * Torbiere boscose;

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris);

91G0 * Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus;

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens;

91I0 * Boschi steppici eurosiberiani di Quercus spp.;

91J0 * Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche.

 

92 - Foreste mediterranee caducifoglie.

9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex;

9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis;

9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica;

9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis;

9250 Querceti a Quercus trojana;

9260 Foreste di Castanea sativa;

9270 Faggeti ellenici con Abies borisiiregis;

9280 Boschi di Quercus frainetto;

9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression);

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;

92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie;

92C0 Foreste di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis);

 

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae).

 

93 - Foreste sclerofille mediterranee.

9310 Foreste egee di Quercus brachyphylla;

9320 Foreste di Olea e Ceratonia;

9330 Foreste di Quercus suber;

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;

9350 Foreste di Quercus macrolepis;

9360 * Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea);

9370 * Palmeti di Phoenix;

9380 Foreste di Ilex aquifolium.

 

94 - Foreste di conifere delle montagne temperate.

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea);

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra;

9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo).

 

95 - Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche.

9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba;

9520 Foreste di Abies pinsapo;

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici;

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici;

9550 Pinete endemiche delle Canarie;

9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp.;

9570 * Foreste di Tetraclinis articulata;

9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata.

 

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(40)  Allegato così sostituito dal D.M. 20 gennaio 1999.

 

(omissis)

Allegato C

(previsto dall'art. 16, comma 1)

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI

DI CONSERVAZIONE

 

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).

 

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;

b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;

c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;

b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;

c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

 

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonchè la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

(omissis)

Allegato G

(previsto dall'art. 5, comma 4)

 

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;

- alle dimensioni e/o àmbito di riferimento;

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;

- all'uso delle risorse naturali;

- alla produzione di rifiuti;

- all'inquinamento e disturbi ambientali;

- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;

- componenti biotiche;

- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

_______________

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.(art. 69)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116. 

(omissis)

69. Compiti di rilievo nazionale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;

d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;

e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;

g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ;

h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;

l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;

m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;

n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;

o) all'adozione della carta della natura;

p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137 , nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.

 

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;

b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;

d) alla protezione dell'ambiente costiero.

 

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

 

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.


L. 9 dicembre 1998, n. 426
Nuovi interventi in campo ambientale. (art. 2, comma 37)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1998, n. 291. 

(omissis)

2. Interventi per la conservazione della natura

(omissis)

Comma 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla L. 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro (48).

 

(48)  Comma così modificato dall'art. 17, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93.

 


L. 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in materia ambientale.(artt. 8 e 20)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189. 

(omissis)

8.  Funzionamento delle aree marine protette.

1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, è effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1.

3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.

6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.

7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(omissis)

20.  Istituzione del Reparto ambientale marino.

1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

 


Normativa comunitaria

 


Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 Direttiva del Consiglio
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.(Testo e All. V)

 

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1979, n. L 103. Entrata in vigore il 6 aprile 1979.

(2) Termine di recepimento: 6 aprile 1981. Direttiva recepita con L. 11 febbraio 1992, n. 157 e D.P.C.M. 27 settembre 1997.

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale;

considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;

considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;

considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;

considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;

considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;

considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;

considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;

considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli; che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;

considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;

considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;

considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;

considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;

considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;

considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;

considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviatele dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

 

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

 

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie di habitat.

2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:

a) istituzione di zone di protezione;

b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;

c) ripristino dei biotopi distrutti;

d) creazione di biotopi.

 

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

 

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;

c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;

d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;

e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

 

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati. Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro.

La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status.

Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al Comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2.

Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

 

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i princìpi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

 

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

 

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

- nell'interesse della sicurezza aerea,

- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

- le specie che formano oggetto delle medesime,

- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,

- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte,

- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

- i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

 

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

 

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

 

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

 

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

 

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

 

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I a V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

 

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

 

[2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.] (3).

 

(3) Paragrafo soppresso dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.

 

Articolo 17 (4)

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

(4) Articolo inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e, successivamente dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica e, da ultimo, così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 807/2003.

 

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

Per il Consiglio

il presidente

J. François-Poncet

 

(omissis)

Allegato V

a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.

d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.

f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.

g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sulla popolazione delle specie di uccelli.

 


Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Direttiva del Consiglio
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. (Testo e all. I e III)

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversita, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

 

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica (3).

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

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(3) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

 

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

 

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

 

Articolo 4 (4)

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove (5) regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 (6).

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

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(4) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE e gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(5) Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

(6) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

 

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

 

 

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

 

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

 

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

 

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

 

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

 

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

 

 

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;

d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

 

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

 

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,

- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,

- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,

- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,

- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,

- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,

- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,

- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

 

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);

b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

 

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;

c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;

d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;

e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

 

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

 

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

 

 

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

 

Comitato

Articolo 20 (7)

La Commissione è assistita da un Comitato.

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(7) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

 

Articolo 21 (8)

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

------------------------

(8) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

 

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

 

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

il presidente

Arlindo Marques Cunha

 

 

Allegato I (9)

Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

Interpretazione

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea [*]

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno * indica i tipi di habitat prioritari.

________

[*] Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2 adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e Amendments to the Interpretation Manual of European Union Habitats with a view to EU enlargement (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sottomarine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Pulcinellietalia maritimae)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)

2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides

2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con Juniperus spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum

2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340 * Dune pannoniche dell'entroterra

3. HABITAT D'ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turlough

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix

4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix

4030 Lande secche europee

4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans

4050 * Lande macaronesiche endemiche

4060 Lande alpine e boreali

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.

4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose

40A0 * Boscaglia subcontinentale peripannonica

40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati

5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)

5120 Formazioni montane a Cytisus purgans

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

5140 * Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime

52. Matorral arborescenti mediterranei

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.

5220 * Matorral arborescenti di Zyziphus

5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis

53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche

5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. Phrygane

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Sarcopoterium spinosum phryganas

5430 Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. Formazioni erbose naturali

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee)

6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche

6250 * Steppe pannoniche su loess

6260 * Steppe pannoniche sabbiose

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

62C0 * Steppe ponto-sarmatiche

62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii

6450 Praterie alluvionali nordboreali

6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

65. Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Praterie montane da fieno

6530 * Praterie arborate fennoscandiche

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

7110 * Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

7230 Torbiere basse alcaline

7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Torbiere boreali

7310 * Torbiere di Aapa

7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte

8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera di Sedo-Scleranthion o di Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320 Campi di lava e cavità naturali

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

90. Foreste dell'Europa boreale

9010 * Taiga occidentale

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus) ricche di epifite

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell'Europa temperata

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

9130 Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con Acer e Rumex arifolius

9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del Cephalanthero-Fagion

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

91C0 * Foreste caledoniane

91D0 * Torbiere boscose

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

91G0 * Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens

91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.

91J0 * Boschi di Taxus baccata delle isole britanniche

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)

91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)

91W0 Faggeti della Moesia

91X0 * Faggeti della Dobrogea

91Y0 Querceti di rovere della Dacia

91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA * Boschi orientali di quercia bianca

91BA Foreste di abete bianco della Moesia

91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis

9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis

9250 Querceti a Quercus trojana

9260 Boschi di Castanea sativa

9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis

9280 Boschi di Quercus frainetto

9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie

92C0 Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

93. Foreste sclerofille mediterranee

9310 Boschi egei di Quercus brachyphylla

9320 Foreste di Olea e Ceratonia

9330 Foreste di Quercus suber

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

9350 Foreste di Quercus macrolepis

9360 * Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)

9370 * Palmeti di Phoenix

9380 Foreste di Ilex aquifolium

9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia

93A0 Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo)

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba

9520 Foreste di Abies pinsapo

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550 Pinete endemiche delle Canarie

9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp.

9570 * Foreste di Tetraclinis articulata

9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata

9590 * Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0 Pinete alte oro-mediterranee

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(9) Allegato modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato alla Dir. 97/62/CE, dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e da ultimo così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

 (omissis)

Allegato III

Criteri di selezione dei siti atti a essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione

Fase 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

a) grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.

b) superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale.

c) grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II

a) dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.

b) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.

c) grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.

d) valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

Fase 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.


Documentazione allegata

 


 



[1]   Con lettera del 19 maggio 2005, la Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

[2]    COM (2006) 475.

[3]    Di recepimento della direttiva 92/43/CEE (cd “direttiva habitat”).

[4]    Di recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

[5]     Tale Comitato è stato successivamente soppresso dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

[6]     Pubblicata nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2003 – S.O. n. 144.

[7]    Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione

[8]    Ai sensi della citata direttiva, la designazione delle ZSC richiede in primo luogo che ogni Stato membro rediga un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali, e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d'importanza comunitaria (SIC) per ognuna delle sette regioni biogeografiche dell'UE (alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica). Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d'importanza comunitaria (SIC), lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione. Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l'avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come SIC. I SIC oggi rappresentano circa l'11,6% del territorio dell'UE.

[9]    D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

[10]   L’individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole regioni e Province autonome ed il relativo elenco è stato a suo tempo reso pubblico con l’adozione del DM 3 aprile 2000 (G.U. n. 95/2000, S.O.), mentre per l’elenco dei SIC istituiti va fatto rimando ai seguenti decreti del Ministro dell’ambiente: D.M. 25 marzo 2004 (G.U. n. 167/2004), relativamente alla regione biogeografica alpina in Italia; D.M. 25 marzo 2005 (G. U. n. 156/05), per la regione biogeografica continentale . Infine va menzionato il D.M. 25 marzo 2005 (G.U. n. 157/05), che ha aggiornato l’elenco dei proposti SIC per la regione mediterranea, precedentemente nel provvedimento del 2000.

[11]   Benché la normativa nazionale preveda l’applicazione delle citate misure di conservazione anche per i cosiddetti pSIC (siti proposti quali SIC) Si rammenta, inoltre, la recente sentenza della Corte di giustizia europea 13 gennaio 2005 (causa C 117/03), secondo cui l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla direttiva habitat è obbligatoria per i soli SIC istituiti e non anche per quelli semplicemente proposti. La Corte afferma che non può trovare accoglimento la tesi secondo cui, “qualora uno Stato membro abbia … individuato un sito che ospita un habitat prioritario e lo abbia incluso nell’elenco proposto alla Commissione a norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva, tale sito dovrebbe considerarsi - alla luce dell’allegato III, fase 2, punto 1, della direttiva stessa - come sito di importanza comunitaria e sarebbe dunque assoggettato, a norma dell’art. 4, n. 5, della direttiva, alle misure di salvaguardia previste dall’art. 6, nn. 2 4, della medesima”.

[12]    Il DM ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” è stato pubblicato sulla G.U. 24 settembre 2002, n. 224.

[13]   Le ZPS classificate o istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sono elencate nell'allegato I del D.M. 25 marzo 2005 (G.U. n. 168/2005), che ha interamente sostituito quello inizialmente approvato con il D.M. 3 aprile 2000 (GU n. 95 del 2000, S.O. n. 65).

[14]   Occorre ricordare che nel decreto-legge n. 251/2006, recante “Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica”, decaduto il 17 ottobre 2006, erano previste norme finalizzate a dare attuazione alle citate direttive, in materia di zone di protezione speciale e zone speciali di conservazione. Successivamente il Governo ha presentato un disegno di legge governativo (AS 932) di contenuto analogo al suddetto decreto-legge, assegnato il 15 settembre 2006 alla Commissione agricoltura del Senato, che non ne ha tuttavia ancora iniziato l’esame.

[15] Si ricorda che la batimetria è quel ramo dell’oceanografia che si interessa del rilevamento della profondità e della forma dei bacini oceanici e lacustri.

[16] Si ricorda che l’idrogeologia è quella parte della geologia applicata che si dedica allo studio delle acque, sia relativamente ai bacini superficiali che alla ricerca e allo sfruttamento delle acque sotterranee.

[17] Le definizioni riportate nel testo sono tratte dall’articolo di F. Antonioli e P. Forti, pubblicato nel volume “Grotte marine - Cinquant’anni di ricerca in Italia”, a cura di AA:VV., Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, maggio 2003,  p. 43 e ss.

[18] In diverse regioni è stata riconosciuta la pubblica utilità delle informazioni contenute nel Catasto. A cominciare dal Friuli-Venezia Giulia nel 1966, leggi regionali hanno istituito ufficialmente il Catasto Regionale delle Grotte, affidandone la gestione alle associazioni speleologiche che già curavano il Catasto.

[19] Il contenuto di tale volume ha contribuito alla redazione del presente dossier.

[20] Nell’articolo di G. Ferrari, “Il Censimento”, in Grotte marine -Cinquant’anni di ricerca in Italia, si rileva, peraltro, che i dati relativi al censimento già effettuato non sono di pubblico dominio, ma sono destinati ad un ristretto insieme di operatori del settore (ricercatori, esploratori, studiosi) e di pubblici amministratori (p. 432).

[21] Per un’analisi approfondita delle caratteristiche del censimento effettuato si rinvia alla pubblicazione “Grotte marine - Cinquant’anni di ricerca in Italia” da cui è stata tratta, tra l’altro, la presente scheda sintetica.

[22] Per la classificazione delle aree naturali protette si veda la scheda introduttiva.

[23] L’art. 19, comma 2, della già citata legge quadro sulle aree protette, prescrive che qualora un’area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un’area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest’ultima.