Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Modifica della denominazione del titolo professionale di perito industriale - A.C. 1870
Riferimenti:
AC n. 1870/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 151
Data: 07/05/2007
Descrittori:
PERITI INDUSTRIALI   QUALIFICA PROFESSIONALE
TITOLI PROFESSIONALI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Modifica della denominazione del titolo professionale di perito industriale

A.C. 1870

 

 

 

 

 

 

n. 151

 

7 maggio 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

File Am0052

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Compatibilità comunitaria  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

§      Il disegno di legge in esame  13

Disegno di legge

§      A.C. N. 1870, (on. Adenti), Modifica della denominazione del titolo professionale  23

Normativa di riferimento

§      L. 24 giugno 1923 n. 1395 Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (art. 7)31

§      R.D. 11 febbraio 1929, n. 275  Regolamento per la professione di perito industriale.33

§      D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222  Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici.41

§      L. 2 febbraio 1990, n. 17 Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.43

§      D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. (allegato A)45

§      D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (art. 55)49

§      D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277 Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. (art. 1)51

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1870

Titolo

Modifica della denominazione del titolo professionale di perito industriale

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Professioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

27 ottobre 2006

§       annuncio

4 dicembre 2006

§       assegnazione

4 dicembre 2006

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge, composta da due articoli, sostituisce la denominazione «perito industriale» con quella di «ingegnere tecnico» nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (articolo 2, comma 1), al fine di assicurare una maggiore intelligibilità del titolo professionale di perito industriale  e di adeguarne la denominazione a quelle utilizzate nell'ambito dell'Unione europea (articolo 1).

Viene altresì precisato che tale modifica non incide sulle competenze, attività ed adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di perito industriale (articolo 2, comma 2).

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario, in quanto la modifica all’attuale titolo di «perito industriale» opera, in base all’articolo 2, rispetto a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le professioni rientrano, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione nell’ambito della competenza legislativa concorrente, rispetto alle quali spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità dei quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Compatibilità comunitaria

Si rinvia alle schede di lettura per una ricostruzione della normativa comunitaria richiamata nella relazione illustrativa sul riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali.

La mera modifica della denominazione del titolo professionale dei «periti industriali» – non direttamente ricollegabile a tale normativa – non sembra presentare profili di rilievo dal punto di vista della compatibilità comunitaria.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Quadro europeo delle qualifiche

Il 25 settembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (A6-0248/2006) sulla creazione di un quadro europeo delle qualifiche.

Il PE, in particolare, sottolinea la necessità di istituire un sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze al fine di favorirne la trasparenza, la trasferibilità e l’impiego da parte dei vari Stati membri nel pieno rispetto delle ricchezze e delle specificità territoriali. Secondo il PE, tenuto conto delle nuove sfide poste dalla società dell’informazione e dai cambiamenti demografici, lo sviluppo di un quadro per le qualifiche riveste un’importanza cruciale per facilitare la mobilità professionale all’interno dell’UE e per promuovere la competitività e la coesione sociale come previsto dalla strategia di Lisbona. Il PE ricorda, altresì, che il quadro europeo delle qualifiche non è destinato a sostituire, bensì ad integrare i quadri nazionali per le qualifiche.

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

Il 5 settembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione relativa alla costituzionedel Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l’apprendimento permanente (COM(2006)479).

La proposta, che si inscrive nell’ambito della strategia di Lisbona, intende fornire uno strumento di riferimento per confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell’UE. L’elemento chiave è l’insieme di otto livelli di riferimento che descrivono le conoscenze e le capacità di chi apprende, spostando l’attenzione dagli input dell’apprendimento (durata, tipo di istituzione) ai risultati dell’apprendimento.

Si prevede che l’adozione della proposta, attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione, possa avvenire entro il 2007.

Nel programma legislativo e di lavoro per il 2007, figura l'intenzione della Commissione di procedere - in seguito alla presentazione della suddetta proposta di raccomandazione - all'abrogazione della decisione n. 85/368/CEE relativa ad un sistema per la comparabilità delle qualifiche di formazione professionale. La Commissione ritiene, infatti, che a causa della rapida evoluzione del settore delle qualifiche, tale decisione possa considerarsi superata.

L'iniziativa della Commissione rientra fra le misure preannunciate nel programma di lavoro allo scopo di semplificare e modernizzare il quadro normativo comunitario nel settore del mercato interno.

Sistema europeo di crediti accademici nel campo dell’istruzione e formazione professionale (ECVET)

Sulla base di un documento presentato il 31 ottobre 2006 e oggetto di consultazione pubblicache si concluderà il 31marzo 2007 (SEC(2006)1431), la Commissione è impegnata a sviluppare un sistema europeo di crediti accademici nel campo dell’istruzione e formazione professionale (ECVET)[1], che aiuti a trasferire, cumulare e rendere riconoscibili tra paesi e sistemi educativi diversi le conoscenze professionali acquisite lungo tutto l’arco della vita.

Una conferenza organizzata sul tema dalla Presidenza tedesca dell’Unione europea, entro giugno 2007, concluderà il processo consultivo che dovrebbe consentire alla Commissione, sulla base dei risultati ottenuti e di eventuali altri contribuiti specifici quali, ad esempio, quelli forniti dal programma Leonardo da Vinci sull’istruzione professionale, di elaborare la proposta formale, entro la fine del 2007, per l’introduzione del sistema ECVET.

Conclusioni del Consiglio istruzione

Il 14 novembre 2006 il Consiglio istruzione ha approvato conclusioni sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)[2].

Il Consiglio, ribadendo il ruolo chiave dell’IFP nel fornire un’ampia  base  di capacità e conoscenze, nel miglioramento della coesione sociale e nel sostegno alla competitività del mercato del lavoro europeo, sottolinea, tra l’altro, la necessità di sviluppare strumenti europei comuni per creare uno spazio europeo in materia di istruzione e formazione professionale (IFP) che includono, ad esempio, l’ECVET, il sistema EUROPASS[3] ed il quadro europeo delle qualifiche.

Concorrenza nei servizi professionali

Il 9 febbraio 2004 la Commissione europea ha presentato una relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (COM(2004)83).

L’obiettivo della relazione è quello di individuare le possibilità di riforma o di modernizzazione delle regole professionali, sotto il profilo della politica della concorrenza, e proporre misure per eliminare le restrizioni ingiustificate.

Le valutazioni svolte dalla Commissione nella relazione riguardano alcune categorie professionali quali gli avvocati, i notai, i contabili, gli architetti, gli ingegneri e i farmacisti, già esaminate dalla Commissione in occasione dell’adozione di altri provvedimenti, come ad esempio la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione precisa che le stesse conclusioni valgono per professioni affini quali i consulenti fiscali o gli agenti immobiliari; sono, invece, escluse le professioni mediche. Essa ricorda, inoltre, che le suddette professioni sono oggetto di un’ampia regolamentazione adottata dai governi nazionali o di forme di autoregolamentazione messe in atto da associazioni professionali.

 

Successivamente, il 5 settembre 2005, la Commissione ha presentato il seguito alla relazione con una comunicazione dal titolo “I servizi professionali – Proseguire la riforma” (COM(2005)405).

 

Su tale documento il 12 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (A6-0272/2006) nella quale ribadisce l’importanza dei servizi al fine di promuovere la competitività dell’economia europea e la necessità che le riforme da attuare nell’ambito della strategia di Lisbona includano i servizi professionali in quanto settore chiave dell'economia europea.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative.

Nulla da segnalare

Attribuzione di poteri normativi

Nulla da segnalare

Coordinamento con la normativa vigente

Si rinvia alle schede di lettura per una ricostruzione della disciplina della professione di perito industriale, anche in relazione alla recente revisione dei percorsi universitari e dei relativi titoli.

Collegamento con lavori legislativi in corso

La proposta di legge in esame si limita a modificare il titolo professionale del perito industriale, senza incidere sulle competenze e sull’attività svolta da tale figura professionale.

Si segnala che alla Commissione ambiente sono state assegnate tre proposte di legge, corrispondenti a provvedimenti già presentati nella scorsa legislatura, che invece recano interventi sulla professione e sulle competenze dei periti industriali (AA.CC. 93, dell’on. Volontè; 548 dell’on. Foti; 627 dell’on. Mazzoni).

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari della proposta di legge sono sia i periti industriali, ammessi agli esami di Stato con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge n. 30 del 2000, sia i periti industriali laureati di cui all’articolo 55, comma 4 del D.P.R. n. 328 del 2001.

Formulazione del testo

Preliminarmente, occorre valutare l’opportunità dell’intervento recato dalla proposta di legge in esame volto alla sostituzione in via generale della denominazione di “perito industriale” con quella di “ingegnere tecnico”. Ciò a fronte:

§         dell’espressa esclusione di modifiche alle competenze, attività e adempimenti previsti dalla normativa vigente concernente l'esercizio della relativa professione (articolo 2, comma 2);

§         dell’attribuzione, in base alla normativa vigente, del titolo di ingegnere solo in esito a corsi di istruzione superiore di livello universitario (corsi di laurea triennale o di laurea magistrale) ed al superamento degli esami di Stato per la professione di ingegnere con conseguente iscrizione al relativo albo. In base alla normativa vigente, l’ammissione all’esame di stato per l’iscrizione all’albo dei periti industriali invece non richiede la laurea triennale, come conferma la previsione della distinta figura del «perito industriale laureato».

Si segnala, peraltro, come si evince dalle schede di lettura, che non appare del tutto comparabile la formazione richiesta in Italia per l’iscrizione all’albo e l’esercizio dell’attività di perito industriale con la formazione prevista per le figure professionali straniere indicate nella relazione illustrativa.

 

Da un punto di vista meramente formale, con riferimento alla formulazione dell’articolo 2, comma 1, sarebbe più opportuno usare l’espressione “denominazione del titolo di «perito industriale»” piuttosto che quella “denominazione «perito industriale»”.


Schede di lettura

 


Il disegno di legge in esame

Il disegno di legge, composto da due articoli, sostituisce la denominazione «perito industriale» con quella di «ingegnere tecnico» nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (articolo 2, comma 1), al fine di assicurare una maggiore intelligibilità del titolo professionale di perito industriale e di adeguarne la denominazione a quelle utilizzate nell'ambito dell'Unione europea (articolo 1).

Viene altresì precisato che tale modifica non incide sulle competenze, attività ed adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di perito industriale (articolo 2, comma 2).

La relazione illustrativa al disegno di legge in esame motiva tale intervento legislativo con il fatto che la denominazione del professionista tecnico italiano, introdotta dalla legge n. 1395 del 1923, risulterebbe oramai obsoleta e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione di tali professionisti in ambito comunitario ove il titolo professione italiano di “perito industriale” potrebbe risultare, a causa anche delle differenze linguistiche, incomprensibile.

Negli altri paesi europei, continua la relazione, esistono figure professionali esercenti attività professionali di tipo ingegneristico analoghe a quella del perito industriale ed individuate in modo simile. Vi si legge “… si ricorda che in Francia il professionista tecnico in area ingegneristica con formazione universitaria o parificata di almeno tre anni, viene denominato ingenieur-maître, in Germania Diplom-Ingenieur, in Gran Bretagna incorporated engineer, in Spagna ingeniero tecnico, in Grecia ingegnere tecnico”. Pertanto, continua la relazione, la denominazione del titolo professionale con quella di «ingegnere tecnico», sarebbe “più vicina alla denominazione comunitaria del professionista tecnico avente la medesima formazione curriculare, con ciò senza modificare le attività professionali riservate per legge e determinate dalla vigente normativa di settore.


 

La denominazione adottata in alcuni Paesi europei

 

Francia

Il titolo di studio “ingénieur maître” viene attribuito al professionista tecnico dopo un primo ciclo di studi universitari di 4 anni.

Germania

Il titolo di studio “Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.)” viene rilasciato dalle Hochschulen, mentre il “Diplom-Ingenieur (Fachhochschule) (Dipl.-Ing. FH)” è rilasciato dalle Fachhochsculen (Universities of applied sciences), dopo un primo ciclo universitario della durata dai 3 ai 4 anni di studi.

Gran Bretagna

In Gran Bretagnail titolo di“Incorporated engineer (IEng)” è riferito ad una qualifica professionale e non ad un titolo di studio, che viene rilasciata da associazioni professionali (circa 35) che agiscono per conto dell’Engineering Council (ECUK), l’autorità di registrazione professionale degli ingegneri nel Regno Unito, il quale le abilita mediante una license dopo averne verificati i requisiti. Le stesse associazioni rilasciano anche la qualifica professionale di Chartered Engineer (CEng).

La registrazione non è obbligatoria per legge, in quanto l’esercizio della professione di ingegnere in Gran Bretagna è libero.

La formazione richiesta per essere ammessi alla registrazione come Incorporated engineer è un Bachelor Degree in ingegneria o in tecnologia (primo ciclo universitario, 3 anni di studi).

Sono previsti anche altri standard di competenza ed è necessario superare una Professional Review[4]. La registrazione come Chartered Engineer richiede invece una formazione di secondo ciclo universitario (Master Degree in ingegneria o tecnologia).

Spagna

Il titolo di studio di “Ingeniero tecnico” viene rilasciato da una EVIT (Escuela Universitaria de Ingenieros Tecnicos) dopo aver frequentato un primo ciclo universitario di 3 anni di studi.

Esiste anche il titolo di “Ingenero” rilasciato da una ETSI (Escuela Tecnica Superior de Ingenieros) dopo un secondo ciclo universitario di 5 anni di studi. Ad una ETSI si accede con concorso.

 

 


 

Normativa nazionale vigente

La professione di perito industriale è disciplinata, per quanto concerne l'esercizio dell'attività, dal regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275. Tale regolamento è stato adottato in attuazione dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1395 del 1923 (recante “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”), che aveva previsto l’istituzione e la formazione in ogni provincia di Albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie di periti tecnici.

Il citato regolamento n. 275, all’art. 16, ha disposto che “spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti”.

Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 ha previsto ben trentadue indirizzi specializzati e ne ha disciplinato il contenuto. Con alcuni decreti ministeriali successivi (D.M. 9 marzo 1994, D.M. 27 aprile 1995, n. 263) gli indirizzi specializzati sono stati ridotti a ventisei.

Per conseguire la qualifica professionale di perito industriale occorre completare un corso quinquennale presso uno degli Istituti tecnici industriali, composto, a sua volta, da un biennio di formazione generale ed un triennio di specializzazione.

 

Ai sensi dell’art 191 del DLgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione) gli istituti tecnici – nell’ambito dell’istruzione secondaria superiore – hanno la finalità di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico. Essi hanno la durata di cinque anni al termine dei quali il superamento degli esami conclusivi ed il conseguimento di un diploma consente l’accesso a qualsiasi corso di laurea. Si ricorda che il decreto-legge n. 7 del 2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007), modificando la disciplina dettata dal D.Lgs.226/2005 (recante riordino del secondo ciclo dell’istruzione) prescrive all’art. 13 che il sistema dell’istruzione secondaria superiore comprenda i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali; il medesimo articolo prevede inoltre il riordino e potenziamento degli istituti tecnici e professionali con particolare riferimento al collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa, con la formazione professionale, con l’università e la ricerca e con gli enti locali.

 

L’iscrizione all’albo dei periti industriali, ai sensi della legge n. 17 del 1990, è subordinata al possesso del diploma e al conseguimento dell’abilitazione professionale che presuppone il superamento di un esame di Stato (disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni). Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano svolto un periodo di praticantato della durata di un biennio oppure abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma.

In tale contesto, si inserisce la revisione dei percorsi universitari e dei relativi titoli ad opera di diversi regolamenti ministeriali in applicazione della riforma delineata dall’art. 17, comma 95, della legge 127/1997.

 

Si ricorda in proposito che la riforma degli ordinamenti didattici universitari, avviata dall’art. 17, comma 95, della legge 127/1997[5] -così detta “Bassanini 2”-e realizzata dai decreti ministeriali di attuazione (in particolare dal DM 509/1999[6], poi sostituito dal D.M. 270/2004[7]) ha previsto la seguente articolazione (cosidetto” 3+2”) dei corsi di laurea e dei relativi titoli:

§         la laurea triennale, finalizzata ad assicurare un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali;

§         la laurea magistrale (inizialmente denominata, dal DM 509/1999, “specialistica”) conseguibile in ulteriori due anni al termine del corso di laurea triennale e finalizzata ad assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

In attuazione del DM 509/1999, con successivi decreti ministeriali, sono state individuate le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ora in corso di ridefinizione in relazione alle modifiche introdotte dal DM 270/2004.

In particolare: con D.M. 4 agosto 2000 sono state determinate in 42 le classi delle lauree universitarie (di primo livello) di durata triennale[8]; con D.M. 28 novembre 2000 sono state determinate in 104 le classi di appartenenza alle quali devono afferire i corsi di laurea specialistica (ora laurea magistrale). Per ciascuna classe i richiamati decreti elencano gli obiettivi formativi qualificanti e gli ambiti disciplinari entro i quali vanno individuate le attività formative indispensabili.

Per quanto qui interessa si segnala che il D.M. 4 agosto 2000[9] annovera tra le altre, le seguenti classi di laurea di durata triennale: ingegneria civile e ambientale; ingegneria dell’informazione; ingegneria industriale (rispettivamente classi 8, 9 e 10). Nel DM 28 novembre 2000, recante Determinazione delle classi delle lauree specialistiche (ora denominate magistrali) figurano quindici classi (classe 4 e dalla classe 25 alla 38) attinenti al settore in ingegneria.

Si segnala inoltre che, ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328[10](artt. 45-49, nell’albo professionale degli ingegneri sono istituite (analogamente a quanto disposto per gli altri albi a seguito della citata riforma universitaria) due distinte sezioni riservate rispettivamente ai titolari di laurea specialistica (sezione A) e di laurea triennale (sezione B).

 

In particolare, il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (recante Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) è intervenuto sulla professione di perito industriale, disponendo, all’articolo 55, comma 1, che agli esami di Stato, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge n. 30 del 2000, si acceda con la laurea triennale[11] comprensiva di un tirocinio di sei mesi (comma 1).

In base al successivo comma 3, inoltre, possono partecipare agli esami di Stato coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a norma del DM 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere (comma 3).

Agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale di “perito industriale laureato” (comma 4).

Appare utile ricordare che, nonostante gli interventi descritti relativi alle modalità di accesso alla libera professione, restano ferme le attività professionali riservate o consentite a ciascuna professione stabilite dalla normativa vigente (art. 1, comma 2, e art. 55, comma 1).

Le disposizioni relative all'organizzazione della categoria sono contenute nel D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 recante “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”. Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell’ordinamento, degli albi, ordini e collegi sono state da ultimo apportate dal citato D.P.R. n. 328 del 2001.

 

Si segnala che, già dalla XI legislatura, il Parlamento ha affrontato il tema delle competenze professionali dei periti industriali e dei geometri. Nella XIV legislatura sono state presentate numerose proposte di legge (alcune delle quali ripresentate nella legislatura in corso) volte a colmare alcune carenze normative in materia di competenze attribuite alle due professioni, anche attraverso un adeguamento delle definizioni rispetto all’evoluzione delle tecnologie verificatasi in un arco temporale di oltre settanta anni dall’emanazione dei regi decreti recanti i regolamenti delle due professioni.

 

Occorre valutare l’opportunità dell’intervento recato dalla proposta di legge volto alla sostituzione in via generale della denominazione del titolo di “perito industriale” con quella di “ingegnere tecnico”. Ciò a fronte:

§         dell’espressa esclusione di modifiche alle competenze, attività e adempimenti previsti dalla normativa vigente concernente l'esercizio della relativa professione (articolo 2, comma 2);

§         dell’attribuzione, in base alla normativa vigente, del titolo di ingegnere solo in esito a corsi di istruzione superiore di livello universitario (corsi di laurea triennale o di laurea magistrale) ed al superamento degli esami di Stato per la professione di ingegnere con conseguente iscrizione al relativo albo. In base alla normativa vigente, l’ammissione all’esame di stato per l’iscrizione all’albo dei periti invece non richiede necessariamente la laurea triennale, come conferma la previsione della distinta figura del «perito industriale laureato».

Si segnala, peraltro che non appare del tutto comparabile la formazione richiesta in Italia per l’iscrizione all’albo e l’esercizio dell’attività di perito industriale, con la formazione prevista per le figure professionali straniere indicate nella relazione illustrativa.

Normativa comunitaria sul riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali

La direttiva 89/48/CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e la direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992, sui c.d. "diplomi brevi" (di durata inferiore ai tre anni o tipo maturità tecnica o professionale) hanno istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi, con l'obiettivo di favorire la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini comunitari.

Le due direttive hanno introdotto il principio del riconoscimento reciproco delle condizioni di accesso alle quali gli Stati membri subordinano l’esercizio delle professioni. Il sistema si basa sul principio della fiducia reciproca nelle rispettive formazioni professionali di Stati che hanno un livello equivalente di sviluppo economico, sociale e culturale. Pertanto, un Paese membro ospitante non può rifiutare l’accesso o l’esercizio ad una professione al cittadino di un altro Stato membro, se il richiedente possiede il diploma che nello Stato d’origine è richiesto per accedere o esercitare una professione.

Tali direttive sono state recepite rispettivamente con il decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992 e con il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994.

Successivamente, l'Unione europea, per dare più slancio alla libera circolazione dei professionisti all'interno degli Stati membri ha emanato la cd. direttiva sulle professioni 2001/19/CE, che modifica numerose direttive esistenti, tra cui anche quelle sul sistema generale di riconoscimento dei diplomi 89/48/CEE e 92/51/CE e che è stata recepita, in Italia, con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277.

Nell’allegato I di tale decreto legislativo (che ha sostituito l’allegato A del d.lgs. n. 115 del 1992) viene annoverata, tra le professioni regolamentate,anche quella del Perito Industriale, sulle cui domande di riconoscimento è competente a pronunciarsi il Ministero della giustizia (art. 11 e allegato A del decreto n. 115).

Si richiama inoltre la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare l’art. 11 sui livelli di qualifica che raggruppa, alla lett. d), “i soggetti che hanno conseguito «un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un'università o un istituto d'insegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari»”. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette, infatti, al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.

La citata direttiva prevede inoltre disposizioni volte ad anticipare l’obbligatorietà della formazione continua professionale, ricordando che “data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici” (considerando n. 39). A livello nazionale, al fine del recepimento di tali disposizioni, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati presso il Ministero della giustizia ha emanato apposito regolamento, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 21 gennaio 2006.

 

Si segnala, infine, la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea del 15 dicembre 2004, inerente la definizione di un “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze – Europass”. La decisione considera fondamentale una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze, al fine di agevolare in tutta Europa la mobilità nella prospettiva dell’apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un’istruzione ed una formazione di qualità. L’Europass rappresenta quindi uno strumento di informazione a livello comunitario, il quale dà la possibilità ai cittadini di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze. Alle disposizioni comunitarie il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 10 ottobre 2005, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha approvato il modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

 

 


Disegno di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1870

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ADENTI

         

Modifica della denominazione del titolo professionale

di perito industriale

 

                       

Presentata il 27 ottobre 2006

                       

 


Onorevoli Colleghi! - Il regolamento per l'esercizio della professione di perito industriale è stato emanato l'11 febbraio 1929 con regio decreto n. 275; tuttavia, l'istituzione della categoria professionale era già stata prevista dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, recante disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, la quale, all'articolo 7, secondo comma, prevedeva, per il tramite di apposito regolamento, l'istituzione e la formazione in ogni provincia di albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie di periti tecnici.

      Orbene, in epoche come quelle tra le due guerre, prima, e della ricostruzione postbellica, poi, conseguente al disastro economico e strutturale della seconda guerra mondiale, la Nazione aveva necessità di avvalersi delle capacità progettuali di quadri tecnici di livello intermedio, i quali, in quanto provvisti di formazione tecnica superiore di estrazione ingegneristica, potessero celermente entrare nel mondo produttivo per dare impulso e rilancio all'economia del Paese.

      Infatti, l'articolo 16 del citato regolamento, di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, dispone che «Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti», riconoscendo loro la competenza alla progettazione, esecuzione e direzione nei limiti delle rispettive competenze e, in generale, «mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse».

      Gli indirizzi specializzati sono stati aggiornati con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 («Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici»), che, nella formulazione originaria, ne annoverava ben 31, ridotti a 26 con accorpamenti successivi (decreto del Ministro della funzione pubblica 9 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1994, e regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 aprile 1995, n. 263).

      Cosicché, dopo aver conseguito il diploma di maturità, l'accesso alla professione è subordinato al superamento di un esame di Stato, al quale si viene ammessi solo dopo aver svolto un periodo di praticantato della durata di un biennio.

      In tema di professioni, solo in questi anni e affannosamente l'Italia ha adeguato la normativa scolastica a quella dell'Unione europea, che già con la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, stabiliva un «sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni».

      A questa è seguita la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, considerando anche i gradi di formazione inferiore non previsti dal sistema generale iniziale.

      La direttiva 89/48/CEE è stata recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 («Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni»), ma il sistema formativo e professionale nazionale ha accusato un serio ritardo nell'armonizzare la propria normativa con quella comunitaria.

      Le citate direttive comunitarie si prefiggono l'obiettivo precipuo di rendere possibile l'esercizio della libera professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale i professionisti hanno acquisito le loro qualifiche professionali. A tale fine, le direttive introducono il principio del riconoscimento reciproco delle condizioni di accesso alle quali gli Stati membri subordinano l'esercizio delle professioni sulla base della formazione scolastica, universitaria e delle disposizioni legislative che le regolamentano.

      Pertanto, viene previsto che un Paese membro ospitante non possa rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro l'accesso o l'esercizio di una professione se il richiedente possiede il diploma che nello Stato membro di origine è richiesto per accedere o esercitare tale professione.

      Ai sensi degli articoli 1, primo comma, lettera d), della direttiva 89/48/CEE e 1, primo comma, lettera f), della direttiva 92/51/CEE, costituisce professione regolamentata un'attività le cui modalità di accesso o di esercizio siano direttamente o indirettamente disciplinate da norme di natura giuridica, cioè da disposizioni di legge, di regolamento o amministrative.

      La direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 (che integra la direttiva 92/51/CEE) è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, il quale, con l'articolo 1 (che introduce l'articolo 2-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115), definisce la formazione regolamentata quale «qualsiasi formazione direttamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in un'università o in un altro istituto di livello di formazione equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di studi post-secondari; la struttura e il livello professionale del tirocinio o della pratica professionale devono essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo o all'autorizzazione dell'autorità designata a tal fine».

      L'allegato A annesso al decreto legislativo n. 115 del 1992, come sostituito dal decreto legislativo n. 277 del 2003, annovera tra le professioni regolamentate quella del perito industriale. Inoltre, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, recante il riconoscimento delle qualifiche professionali, colloca i professionisti con formazione scolastica universitaria di durata minima di tre anni, tra i quali compare il «perito industriale», al quarto livello di qualifica; mentre i professionisti con formazione di rango universitario di durata superiore a tre anni, tra i quali si annoverano invece i tecnici laureati, sono collocati al quinto livello.

      Anche a livello europeo esistono figure professionali esercenti attività professionali di tipo ingegneristico analoghe a quella del perito industriale.

      Tuttavia, in Europa, il professionista tecnico con formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE possiede una denominazione simile e facilmente riconoscibile, tanto da facilitare la comprensione di quale professionista si tratti. Infatti, a titolo esemplificativo, si ricorda che in Francia il professionista tecnico in area ingegneristica con formazione universitaria o parificata di almeno tre anni, viene denominato ingenieur-maître, in Germania Diplom-Ingenieur, in Gran Bretagna incorporated engineer, in Spagna ingeniero tecnico, in Grecia ingegnere tecnico. Da quanto appena detto, traspare in maniera evidente come tali titoli professionali, pur in presenza di differenze linguistiche locali, sono tanto simili tra loro quanto estremamente differenti dalla denominazione di perito industriale, avente la medesima formazione regolamentata e qualificazione professionale.

      La denominazione del professionista tecnico italiano è stata mutuata dalla vecchia formulazione della citata legge n. 1395 del 1923, la quale, dettando disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio professionale di ingegneri e architetti, prevedeva l'istituzione di categorie professionali di «periti» in diverse branche dell'ingegneria industriale, utilizzando così un termine che, allo stato attuale, risulta etimologicamente obsoleto.

      Questa diversità linguistica non è di poco conto, se si considera che la libera circolazione dei professionisti per l'esercizio delle relative attività in ambito comunitario può essere ostacolata anche da differenze linguistiche, che rendono incomprensibile il titolo professionale italiano di «perito industriale».

      Pertanto, ferme restando le competenze attribuite per legge ai periti industriali, si propone la sostituzione della denominazione del relativo titolo professionale con quella di «ingegnere tecnico», più vicina alla denominazione comunitaria del professionista tecnico avente la medesima formazione curriculare, con ciò senza modificare le attività professionali riservate per legge e determinate dalla vigente normativa di settore.

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, al fine di assicurare una maggiore intelligibilità del titolo professionale di perito industriale, adegua la relativa denominazione alle denominazioni utilizzate nell'ambito dell'Unione europea per identificare il libero professionista esercente l'attività regolamentata con pari livello di qualificazione e di formazione.

 

 

Art. 2.

(Denominazione del titolo professionale).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, la denominazione «perito industriale» è sostituita dalla denominazione «ingegnere tecnico».

2. La disposizione di cui al comma 1 non modifica le competenze, le attività e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente concernente l'esercizio della relativa professione.

 

 

 


 

Normativa di riferimento

 


L. 24 giugno 1923 n. 1395
Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (art. 7)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 luglio 1923, n. 167.

(omissis)

Articolo 7.  Le norme relative alla determinazione dell'oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell'Ordine, alla formazione e annuale revisione dell'albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l'attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento (5), sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d'accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all'art. 11, albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (6).

Potranno essere inscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato dalle scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

 

(5)  Il regolamento, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

(6)  Il regolamento per la professione di geometra è stato approvato con R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

 


R.D. 11 febbraio 1929, n. 275
Regolamento per la professione di perito industriale.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1929, n. 65.

(2)  Le norme relative alla tenuta degli albi, al potere disciplinare ed ai consigli professionali contenute nel presente regolamento devono ritenersi vigenti solo in quanto compatibili con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Conseguentemente, il presente provvedimento va strettamente coordinato con il citato D.Lgs.Lgt.

(3)  Modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché alla disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, della professione di cui al presente provvedimento, sono state apportate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

 

1.  Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un regio istituto industriale del regno (ex-regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le regie scuole industriali o nelle ex-sezioni industriali di regi istituti tecnici ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai regi istituti o dalle regie scuole predette.

 

2.  Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti industriali, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.

Per ogni iscritto sarà indicato, nell'albo, per quali rami di attività professionale l'iscrizione ha luogo (4).

 

(4)  Le norme relative alla tenuta degli albi, al potere disciplinare ed ai consigli professionali contenute nel presente regolamento devono ritenersi vigenti solo in quanto compatibili con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Conseguentemente, il presente provvedimento va strettamente coordinato con il citato D.Lgs.Lgt.

 

3.  La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (5), alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

(5)  Recante norme di attuazione della L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

 

 

4.  Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale;

c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

In nessun caso possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della nazione.

 

5.  La domanda per l'iscrizione è diretta al comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di residenza;

3° certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4° certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5° diploma rilasciato da uno degli istituti di istruzione indicati nell'art. 1°.

 

6.  Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione dell'iscrizione precedente.

 

7.  Gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.

I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l'iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

 

8.  L'albo, stampato a cura del comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai consigli provinciali dell'economia (6) nella circoscrizione medesima e alla segreteria della commissione centrale, di cui all'art. 15.

Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

(6)  Ora Camere di commercio, industria ed agricoltura: vedi art. 2, D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

9.  Il comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del regno.

 

10.  La cancellazione dall'albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal comitato, su domanda o in richiesta del procuratore del re, nei casi:

a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

 

11.  Le pene disciplinari, che il comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la cancellazione dall'albo.

L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del comitato.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il comitato deve comunicare all'associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano parte anche della detta associazione, e questa deve comunicare al comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.

 

12.  L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del comitato, ad iniziativa di uno o più membri.

Il Presidente del comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

 

13.  Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il comitato, secondo le circostanze può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe l'iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo.

14.  Colui che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, l'iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

 

15.  Le decisioni del comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell'articolo 11, comma terzo, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunciano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.

Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al procuratore del re alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (7), e all'articolo 4 del regio decreto 27 ottobre 1927, numero 2145 (8). Però, quando la commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, del sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del sindacato nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti nell'albo dei periti industriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati.

Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttore del sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.

Contro le decisioni della commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere (9).

 

(7)  Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.

(8)  Recante norme per il coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

(9)  Vedi nota 2 all'epigrafe.

 

16.  Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

Possono inoltre essere adempiute:

a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;

b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;

c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;

d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale.

 

17.  Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.

 

18.  Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

 

19.  Spetta all'associazione sindacale:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del re;

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che la commissione centrale, costituita nel modo indicato nell'art. 15, stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2357 (10).

L'associazione sindacale comunica l'elenco dei soci morosi al comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare.

La stessa associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

 

(10)  Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.

 

20.  I comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il comitato, ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del consiglio direttivo dell'associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il comifato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

 

21.  Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione.

A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato della somma di lire 300.

Sui titoli presentati giudica inapellabilmente una commissione, nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario il comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della commissione di cui al presente articolo.

 

22.  Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei periti industriali, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa col Ministro per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui incominceranno a funzionare i comitati menzionati nell'art. 3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.

Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla commissione centrale, in conformità dell'art. 15.

 

23.  Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno inscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, erano denominati «maurermeister».

Ai detti tecnici spettano il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e di dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.

Per ottenere la iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla commissione centrale, in conformità dell'art. 15.


D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222
Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici.

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 dicembre 1961, n. 299, S.O.

(2)  I programmi di esame di abilitazione sono ora stabiliti dal D.M. 5 settembre 1962; i programmi di insegnamento sono stati stabiliti con D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222. Successivamente, con D.M. 9 marzo 1994 (Gazz. Uff. 2 maggio 1994, n. 100, S.O.) è stata disposta la sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento vigenti nel biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi trienni ad indirizzo per l'elettronica industriale, per l'elettrotecnica, per le telecomunicazioni, per le industrie metalmeccaniche, per la meccanica e per la meccanica di precisione. Con D.M. 27 aprile 1995, n. 263 (Gazz. Uff. 30 giugno 1995, n. 151, S.O.) è stato approvato il regolamento concernente la sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti nel triennio degli Istituti tecnici industriali per l'industria tessile, maglieria e confezione industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647. Con D.M. 27 aprile 1995, n. 264 (Gazz. Uff. 30 giugno 1995, n. 151, S.O.) è stato approvato il regolamento concernente la sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti nel triennio degli Istituti tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222. Con D.M. 27 aprile 1995 (Gazz. Uff. 30 giugno 1995, n. 151, S.O.) è stata approvata la sostituzione dei programmi di insegnamento vigenti nel triennio degli Istituti tecnici industriali ad indirizzi per l'industria tessile, maglieria e confezione industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647. Con D.M. 27 aprile 1995 (Gazz. Uff. 30 giugno 1995, n. 151, S.O.) è stata approvata la sostituzione dei programmi di insegnamento vigenti nel triennio degli Istituti tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222. Con D.M. 31 gennaio 1996, n. 122 (Gazz. Uff. 15 marzo 1996, n. 63, S.O.) è stato approvato il regolamento concernente la determinazione delle materie di insegnamento, con sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti, negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale. Con D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 15 marzo 1996, n. 63, S.O.) è stata approvata la sostituzione dei programmi di insegnamento vigenti nel quinquennio degli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1965 e dal decreto ministeriale 15 maggio 1968.


L. 2 febbraio 1990, n. 17
Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali.

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1990, n. 35.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 23 aprile 1998, n. 193.

 

1.  1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

 

2.  1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di ineccepibile condotta morale;

d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;

e) essere in possesso del diploma di perito industriale;

f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , e successive modificazioni.

3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;

c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 , e della legge 12 marzo 1957, n. 146 , e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3.  1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in entrata in vigore della presente legge.

3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.


D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115
Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. (allegato A)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1992, n. 40.

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 1 dicembre 2003, n. 89;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 ottobre 1998.

 

Allegato A (18)

PROFESSIONI

AUTORITA' COMPETENTE

 

 

AGENTE DI CAMBIO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AGROTECNICO

 

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

 

ASSISTENTE SOCIALE

 

ATTUARIO

 

ATTUARIO IUNIOR

 

AVVOCATO

 

BIOLOGO

 

BIOLOGO IUNIOR

 

CHIMICO

 

CHIMICO JUNIOR

 

CONSULENTE DEL LAVORO

 

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE

 

FORESTALE

 

AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR

 

ZOONOMO

 

BIOTECNOLOGO AGRARIO

 

DOTTORE COMMERCIALISTA

 

GEOMETRA

 

GEOLOGO

 

GEOLOGO IUNIOR

 

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE

 

INGEGNERE INDUSTRIALE

 

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE

 

INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE IUNIOR

 

INGEGNERE INDUSTRIALE IUNIOR

 

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE IUNIOR

 

PERITO AGRARIO

 

PERITO INDUSTRIALE

 

PSICOLOGO

 

PSICOLOGO IUNIOR

 

RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE

 

REVISORE CONTABILE

 

TECNOLOGO ALIMENTARE

 

 

 

PIANIFICATORE TERRITORIALE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

PAESAGGISTA

UNIVERSITA' E RICERCA

CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI

 

ARCHITETTO IUNIOR

 

PIANIFICATORE IUNIOR

 

DOCENTE DI SCUOLA MATERNA

 

DOCENTE DI SCUOLA ELEMENTARE

 

DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO

 

GRADO

 

DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI

 

SECONDO GRADO

 

 

 

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

MINISTERO DELLA SALUTE

INFERMIERE PEDIATRICO (già VIGILATRICE D'INFANZIA)

 

ASSISTENTE SANITARIO

 

 

 

CONSULENTE PROPRIETA' INDUSTRIALE

MINISTERO

 

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

 

 

 

 

(18)  Allegato prima modificato dall'art. 1, D.M. 22 aprile 1993 (Gazz. Uff. 4 maggio 1993, n. 102) e poi così sostituito dall'allegato I al D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.


D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (art. 55)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190, S.O.

(omissis)

TITOLO SECONDO

Disciplina dei singoli ordinamenti

Capo XI

55.  Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale.

1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;

c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;

d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

 


D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277
Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. (art. 1)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 2003, n. 239, S.O.

 

 

1. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «dello stesso livello di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello di formazione equivalente»;

b) (2);

c) (3);

d) (4);

e) (5);

f) (6);

g) (7);

h) l'articolo 11, comma 1, è modificato come segue:

1) alla lettera a) dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)»;

2) (8);

3) (9);

i) (10);

l) l'allegato A è sostituito dall'allegato I del presente decreto legislativo.

------------------------

(2) Aggiunge l'art. 2-bis al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

(3) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

(4) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 6, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

(5) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

(6) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 8, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

(7) Sostituisce l'art. 9, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

(8) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

(9) Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

(10) Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all'art. 16, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.

 

 

 



[1]  ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training.

[2]  Sulla base di tali conclusioni, il 4–5 dicembre 2006 i ministri europei dell’istruzione hanno elaborato il “comunicato di Helsinki”, documento che aggiorna le strategie e le priorità del processo di Copenhagen per lo sviluppo della cooperazione europea nel settore dell’istruzione e formazione professionale. Il processo di Copenhagen, a cui aderiscono i 27 stati membri dell’Unione europea, due dei paesi candidati (Croazia e Turchia), tre paesi dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), le parti sociali e la Commissione europea, è nato quale contributo alla realizzazione degli obiettivi generali della strategia di Lisbona ed è aggiornato da una conferenza ministeriale che si tiene ogni due anni.

[3]  La decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 istituisce un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa. La decisione prevede che gli Stati membri, responsabili dell’attuazione del sistema Europass,  designino un Centro nazionale Europass (CNE) che confluirà in una rete  europea di CNE, le cui attività sono coordinate dalla Commissione.

 

[4]cfr. http://www.engc.org.uk/documents/CEng_IEng_Standard.pdf

[5]     Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”.

[6]     D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”.

[7]    Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[8]     Per conseguire una laurea, secondo quanto già disposto dal citato DM 509/1999 (art. 7), lo studente deve aver acquisito 180 crediti, corrispondenti a tre anni di corso, essendo convenzionalmente fissata in 60 crediti la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno.

[9]    Determinazione delle classi delle lauree universitarie.

[10]   Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

[11] Per poter accedere agli esami di Stato per l’abilitazione professionale di perito industriale, l’art. 55, comma 2, lett. d), prevede le seguenti classi di laurea: classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); 16 (sezione: industrie minerarie); 20 (sezione tecnologie alimentari); 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); 26 (sezione informatica) e 42 (sezione disegno di tessuti).