Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI A.C. 1746- undevicies
Riferimenti:
AC n. 1746-undevicies/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 109
Data: 19/02/2007
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   GUIDE ALPINE
SPELEOLOGI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI

AC 1746-undevicies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 109

 

19 febbraio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

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File Am0049

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  6

Scheda di lettura

§      Il disegno di legge in esame  9

Disegno di legge

§      A.C. N. 1746-undevicies, Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino a speleologico del Club alpino italiano  15

Normativa di riferimento

§      L. 24 febbraio1992 n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (art. 11)21

§      L. 23 dicembre 2000 n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 145, comma 17)23

§      L. 21 marzo 2001, n. 74  Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.25

§      L. 27 dicembre 2002 n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 80, commi 38 e 39)29

§      D.L. 28 maggio 2004 n. 136 Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. (art. 8-octies)31

§      DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2006  Approvazione  del  bilancio  di  previsione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2007. (Allegato)33

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1746-undevicies

Titolo

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Protezione civile

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

1° ottobre 2006

§       annuncio

5 ottobre 2006

§       assegnazione

17 ottobre 2006 

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge risulta dallo stralcio dell’articolo 208 del disegno di legge finanziaria 2007. Lo stralcio di tale disposizione, comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006, è stato disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, in quanto ritenuta estranea all’oggetto proprio della legge finanziaria ai sensi della normativa vigente.

Il provvedimento si compone di un unico articolo, volto ad autorizzare la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CNSAS) per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.

Relazioni allegate

La relazione allegata all’originario disegno di legge finanziaria 2007 (AC 1746) è riferita anche alle disposizioni successivamente stralciate dal Presidente della Camera. Il provvedimento risultante dallo stralcio non ha quindi una propria autonoma relazione.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento in esame rappresenta l’ultimo di una serie di disposizioni – tutte di rango legislativo – recanti contributi, di natura ordinaria o straordinaria, in favore del CNSAS (cfr. scheda di lettura).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rispetto al contenuto del provvedimento viene in rilievo la materia della protezione civile, attribuita dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Lo stanziamento del contributo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico disposto dal provvedimento in esame a favore non appare tuttavia problematico, dal punto di vista del rispetto delle competenze regionali, posto che:

§         il CNSAS è configurato dalla legge n. 74 del 2001 quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile;

§         il contributo costituisce un’integrazione di contributi già disposti con precedenti leggi statali (cfr. scheda di lettura).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Nulla da segnalare.

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento, attraverso l’integrazione del contributo annuale per il triennio 2007-2009 a favore del CNSAS, è volto a elevare quest’ultimo dagli attuali 613.165 euro a 1.113.165,52 di euro.

Formulazione del testo

Si segnala che andrebbe inserita nel testo del disegno di legge la norma di copertura finanziaria (attualmente mancante, in quanto il provvedimento deriva da stralcio) considerato peraltro che, a seguito dello stralcio, il Governo ha provveduto a iscrivere un’apposita finalizzazione in Tabella A della legge finanziaria, per il contributo al CNSAS.


Scheda di lettura

 


Il disegno di legge in esame

Il disegno di legge, derivante dallo stralcio dell’articolo 208 del disegno di legge finanziaria 2007, è composto da un unico articolo. Esso autorizza, per le finalità istituzionali del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) - sezione particolare del Club alpino italiano (C.A.I.) - un contributo annuale di 500.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

Si segnala che, proprio in ragione del fatto che deriva da stralcio, il disegno di legge è privo della norma di copertura finanziaria. A seguito dello stralcio, tuttavia, il Governo ha provveduto ad incrementare di 500 mila euro per ciascuna annualità 2007-2009 la Tabella A della legge finanziaria, iscrivendo una apposita finalizzazione per il contributo al CNSAS.

Il provvedimento, attraverso l’integrazione del contributo annuale a favore del CNSAS per il triennio 2007-2009, eleva quest’ultimo dagli attuali 613.165 euro a 1.113.165,52 euro.

 

Per finanziare le attività del C.N.S.A.S. l’art. 145, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001) ha concesso al CAI, a decorrere dal 2001, un contributo ordinario annuo di lire 800 milioni (413.165,52 euro).

Tale contributo è stato incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro con l’art. 80, comma 38, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003).

Successivamente, con l’art. 8-octies del decreto legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004 è stato previsto anche un contributo straordinario annuale di 350.000 euro ma limitatamente al triennio 2004-2006. In tale triennio quindi il contributo al CNSAS è stato pari a 963.166 euro.

Nel bilancio di previsione 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri[1], approvato con DPCM 12 dicembre 2006, il contributo dello Stato per le attività del CNSAS è pari a 613.166 euro (capitolo 867)[2], cui vanno aggiunti 449.446 euro (capitolo 866) quale contributo per l’assicurazione dei volontari e per la gestione del centro di coordinamento del Corpo.

Il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico

Le disposizioni legislative

Il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S). costituisce una Sezione particolare del C.A.I. istituita il 12 dicembre 1954 quale suo organo tecnico centrale.

 

Il Club Alpino italiano è un ente a base associativa, fondato nel 1863, che si occupa di conoscenza, frequentazione, formazione, sicurezza in montagna con oltre 302.000 soci, articolato in 460 sezioni presenti su tutto il territorio nazionale con 760 rifugi e una capillare struttura volontaristica dedicata al Soccorso alpino.

La legge 26 gennaio 1963, n. 91, come modificata dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776, ha provveduto al riordino del Club Alpino italiano, stabilendo che esso provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite: alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi; al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d); all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe; all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

Per la realizzazione di tali finalità, la legge n. 776 del 1985 ha fissato in 2 miliardi di lire il contributo dello Stato in favore del CAI, contributo ora ridotto a 981.268 euro per effetto delle varie manovre di finanza pubblica. Le risorse sono allocate nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio.

 

Con la legge 21 marzo 2001, n. 74Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” si è provveduto a disciplinare specificamente la materia del soccorso alpino e speleologico, riconoscendo, innanzitutto, "il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del C.N.S.A.S. del C.A.I.".

In relazione alle competenze, sempre ai sensi della citata legge, il C.N.S.A.S. provvede al soccorso degli infortunati e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Il Corpo contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.

Il C.N.S.A.S. rientra inoltre tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

 

Con l’articolo 11 della legge istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225), il C.N.S.A.S è stato ricompreso tra le strutture operative nazionali. Il C.N.S.A.S. è, inoltre, inserito nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria “118”, con il quale opera in stretto coordinamento, attraverso apposite convenzioni con le regioni e le province autonome.

 

Il Corpo è, inoltre, membro del Comitato nazionale del volontariato (DPCM 26 luglio 1993).

Ai sensi dell’art. 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) spetta al CNSAS - oltre che al Bergrettungsdienst (BRD) dell'Alpenvereins Sudtirol (AVS) per la provincia di Bolzano - il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, insieme al coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità. Il Corpo è quindi il soggetto di riferimento esclusivo per quanto attiene al soccorso sanitario in ambiente montano, impervio e ostile.

La struttura organizzativa

La struttura territoriale del C.N.S.A.S. è composta da 21 servizi regionali, 28 delegazioni alpine con 232 stazioni e 14 delegazioni speleologiche con 29 stazioni di soccorso, presso i quali operano 7.000 tecnici che operano in qualità di volontari la cui attività è disciplinata dalla legge n. 162 del 1992 ed ai quali spetta un’indennità da ultimo aggiornata con il D.M. 4 maggio 2006.

Con la legge 18 febbraio 1992, n. 162 sono state previste delle agevolazioni in favore dei volontari del C.N.S.A.S. In particolare, l’art. 1 ha stabilito che i volontari del C.N.S.A.S. hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24. Qualora i volontari siano lavoratori dipendenti, il datore di lavoro corrisponde direttamente l’intero trattamento economico e previdenziale, chiedendone il rimborso all’istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Per i lavoratori autonomi è stato istituito presso il Ministero del lavoro un fondo di accantonamento per la corresponsione di una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui hanno svolto le attività di soccorso. Con decreto del Ministro del lavoro del 24 marzo 1994, n. 379 è stato emanato il relativo regolamento di attuazione.

L'attività addestrativa si svolge seguendo programmi messi a punto dalle otto scuole nazionali previste dalla legge n. 74 del 2001, alle quali è demandata la formazione dei vari operatori tecnici.

Le Scuole nazionali sono:

-      Scuola nazionale per tecnici di soccorso alpino;

-      Scuola nazionale per tecnici di soccorso speleologico;

-      Scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;

-      Scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso;

-      Scuola nazionale per medici per emergenza ad alto rischio in ambiente alpino;

-      Scuola nazionale per medici per emergenza ad alto rischio in ambiente ipogeo;

-      Scuola nazionale unità cinofile da valanga;

-      Scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie.

Nell’attività di soccorso il Corpo opera in collaborazione con altri enti (Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato), avendo tuttavia la titolarità del coordinamento dei soccorsi in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, come disposto dall’art. 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003).

Si ricorda che nell’attività di soccorso alpino opera anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza, con la quale il CNSAS ha sottoscritto nel 1996 una dichiarazione di principio per  il coordinamento tra le rispettive strutture operative. Si è trattato, in realtà, di un mero atto formale, in quanto il personale dei due enti ha sempre operato in un regime di fattiva e concreta collaborazione. Nella Provincia di Bolzano l’attività di soccorso alpino è svolta anche dal  Bergrettungsdienst (BRD) dell'Alpenvereins Sudtirol (AVS).

Il CAI ha, inoltre, stipulato convenzioni e protocolli di intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero della difesa, per l’utilizzo di personale del Corpo forestale dello Stato e di militari nelle attività di ricerca e di soccorso in montagna.

Dall'anno di costituzione sono state compiute circa 48.000 missioni, portando soccorso a 71.000 persone, e sono stati impiegati oltre 350.000 volontari[3]. Nel 2005 gli interventi compiuti sono stati 5.563 interventi, sono state soccorse 6.020 persone e sono stati impegnati 25.565 volontari.

 


Disegno di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1746-undevicies

¾

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

                       

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino a speleologico del Club alpino italiano

                                                          

Presentata il 1° ottobre 2006

                                                          

 

 

(Già articolo 208 del disegno di legge n. 1746 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)

 


DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-207.

................................................................................................

................................................................................................

 

Art. 208.

(Contributo al Club alpino italiano).

      1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.

 

Artt. 209-217.

................................................................................................

................................................................................................

 


Normativa di riferimento

 


L. 24 febbraio1992 n. 225
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile(art. 11)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. 

(omissis)

11. Strutture operative nazionali del Servizio.

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (23).

 

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(23)  Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 


L. 23 dicembre 2000 n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 145, comma 17)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

(omissis)

145. Altri interventi.

Comma 17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo (395).

(omissis)


L. 21 marzo 2001, n. 74
Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 2001, n. 74.

1.  Finalità ed oggetto.

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'àmbito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.

3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.

4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'àmbito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

2.  Rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'àmbito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS.

3.  Attività del CNSAS.

1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.

4.  Attività specialistiche.

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

5.  Scuole nazionali.

1. Nell'àmbito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;

b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;

c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;

f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;

g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;

h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

6.  Figure professionali specialistiche.

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

a) tecnico di soccorso alpino;

b) tecnico di elisoccorso;

c) unità cinofila da valanga;

d) unità cinofila da ricerca in superficie;

e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;

g) tecnico di soccorso speleologico;

h) tecnico di soccorso in forra;

i) direttore delle operazioni di soccorso.

7.  Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attività di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

8.  Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «1.000 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni annue», e le parole: «500 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni annue».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni», le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».


L. 27 dicembre 2002 n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)(art. 80, commi 38 e 39)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(omissis)

Capo VI - Altri interventi

80.  Misure di razionalizzazione diverse.

Comma 38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.

Comma 39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

 


D.L. 28 maggio 2004 n. 136
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. (art. 8-octies)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 186.

(omissis)

8-octies.  Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino.

1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali del Corpo nazionale soccorso alpino, è attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (35).

 

(35)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186.

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2006
Approvazione  del  bilancio  di  previsione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2007.(Allegato)

 



[1] Per effetto della nuova articolazione delle competenze governative disposte dal decreto-legge n. 181 del 2006 e del decreto-legge n. 262 del 2006 collegato alla manovra finanziaria per il 2007, le competenze sulla materia, che rientrano nel settore “turismo”, sono state prima trasferite dal Ministero delle sviluppo economico al Ministero dei beni culturali ed ambientali e poi attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[2] Importo costituito dal contributo fissato dalla legge finanziaria 2001, come incrementato dalla legge finanziaria 2003.

[3] Dati tratti dal sito internet del C.A.I. http://www.cai.it/periferici/hp_sezione.jsp?cod_sezione=9300417&sez=cnsas . Il C.N.S.A.S. dispone anche di un proprio sito Internet, attraverso il quale è possibile accedere a ulteriori informazioni http://www.cnsas.it/ .