Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici (A.C. 550, A.C. 764 e A.C.824)
Riferimenti:
AC n. 764/XV   AC n. 824/XV
AC n. 550/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 50
Data: 27/09/2006
Descrittori:
CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI   IMMOBILI ARTISTICI E STORICI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Riqualificazione dei centri storici

A.C. 550, A.C. 764 e A.C.824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 50

 

 

27 settembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

SIWEB

 

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File: AM0023

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Dati identificativi4

Dati identificativi5

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali10

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Documenti all’esame delle istituzioni europee (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)10

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  15

§      Formulazione del testo  16

Schede di lettura

§      Le proposte di legge in esame  29

Progetti di legge

§      A.C. 550, (on. Foti), Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia  41

§      A.C. 764, (on. Iannuzzi ed altri), Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici47

§      A.C. 824, (on. Iannuzzi ed altri, Norme per la riqualificazione, il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia  55

Normativa nazionale

§      L. 17 agosto 1942 n. 1150 Legge urbanistica (artt. 10 e 41-quinquies)63

§      D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 - (art. 2)67

§      L. 5 agosto 1978 n. 457 Norme per l'edilizia residenziale - (artt. 27-34)68

§      L. 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - (art. 11)70

§      L. 17 febbraio 1992 n. 179 Norme per l'edilizia residenziale pubblica - (art. 16)71

§      L. 27 dicembre 1997 n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - (art. 1, co. 1)73

§      D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) - (artt. 3 e 9)75

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 - (art. 136)78

§      D.L. 4 luglio 2006 n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - (art. 35, co. 35-ter e 35-quater)79

Iter precedenti proposte di legge

C. 5470 – XIV legislatura

§      A.C. 5470, (on. Iannuzzi ed altri), Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici85

Lavori in Commissione VIII Ambiente

Seduta del 2 marzo 2005  95

Seduta del 16 marzo 2005  98

Seduta del 4 maggio 2005  100

Seduta del 21 giugno 2005  102

Seduta del 29 giugno 2005  105

Seduta del 14 luglio 2005  111

Lavori in sede consultiva

-       I Commissione (Affari Costituzionali)

Seduta del 7 luglio 2005  117

Seduta del 19 luglio 2005  123

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 14 luglio 2005  124

Seduta del 19 luglio 2005  125

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta del 12 luglio 2005  127

-       VII Commissione (Cultura)

Seduta del 12 luglio 2005  131

Seduta del 13 luglio 2005  133

-       XIV  Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 13 luglio 2005  134

C. 5470-A

§      A.C. 5470-5638-5891-A, (on. Iannuzzi ed altri), Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici139

Lavori in Assemblea

Seduta del 18 luglio 2005  149

Seduta del 21 luglio 2005  161

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

550

Titolo

Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei 'borghi antichi d'Italia'

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

8 maggio 2006

§          annuncio

18 maggio 2006

§          assegnazione

10 luglio 2006

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

764

Titolo

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

17 maggio 2006

§          annuncio

18 maggio 2006

§          assegnazione

10 luglio 2006

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) , VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

824

Titolo

Norme per la riqualificazione, il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

22 maggio 2006

§          annuncio

23 maggio 2006

§          assegnazione

3 luglio 2006

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Alla Commissione ambiente della Camera sono state assegnate le proposte di legge: AC 550, dell’on. Foti, AC 764 e 824, entrambe a prima firma dell’on. Iannuzzi.

Le suddette proposte di legge sono state abbinate per l’esame in Commissione in quanto vertenti sulla stessa materia.

Tutte le proposte di legge sono finalizzate a consentire l’avvio di interventi integrati volti alla riqualificazione urbana dei centri storici, da realizzare nelle zone che spetta ai comuni individuare con propria deliberazione. Gli interventi hanno carattere integrato, in quanto possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici.

Gli AC 550 e 824, all’articolo 1, comma 2, prevedono, rispetto all’AC 764, la possibilità che tali interventi siano realizzati non soltanto all’interno del perimetro dei centri storici, ma anche negli insediamenti urbanistici individuati dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, ovvero in insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d’Italia».

Per quanto riguarda le misure agevolative previste per la realizzazione di tali interventi:

Ø    gli AC 550 e 824, all’articolo 2, commi 1-3, dispongono l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia (con una dotazione di 25 milioni di euro annui per gli anni 2006, 2007 e 2008). Le modalità per il riparto delle risorse assegnate al fondo sono definite con apposito decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con il vincolo dell’attribuzione di una parte delle medesime, fino a un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi, di cui all’articolo 1, comma 4.

Ø    l’AC 764, all’articolo 1, comma 3, reca invece misure di agevolazione fiscale a favore dei privati che effettuano gli interventi di recupero nelle zone individuate prevedendo in particolare l’applicabilità, sino al 31 dicembre 2008, delle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. I successivi commi 4 e 5 circoscrivono le tipologie e le finalità degli interventi per i quali i privati possono usufruire di tali agevolazioni; il comma 6 disciplina la procedura per la definizione delle opere pubbliche da realizzare a cura dell’ente e degli interventi di recupero degli edifici privati; il comma 7 prevede un ulteriore finanziamento dello Stato in favore di tali interventi, purché conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici; i successivi commi 8 e 9, infine, prevedono rispettivamente il rilascio, da parte dei comuni, di apposita certificazione attestante la presenza dell’immobile all’interno delle aree urbane e la facoltà per le regioni, previa intesa con lo Stato, di integrare con proprie risorse il finanziamento statale nonché di prevedere ulteriori misure di incentivazione in favore dei centri storici di particolare pregio e richiamo turistico.

L’articolo 2, commi 4 e 5, degli AC 550 e 824 e l’articolo 2 dell’AC 764 contengono, in fine, la quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte di legge e la relativa clausola di copertura finanziaria.

Relazioni allegate

Ciascuna proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La materia del recupero urbano, che ricomprende quella del recupero e della riqualificazione dei centri storici, è stata oggetto, come è evidenziato nel seguito del presente dossier, di vari interventi di rango legislativo primario. Appare quindi ragionevole continuare a disciplinare la materia con legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge affrontano temi riconducibili alla materia “governo del territorio”, assegnata dal comma 3 dell’art. 117 alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Le proposte di legge, peraltro, sembrano non limitarsi a dettare esclusivamente principi generali in materia di recupero dei centri storici, ma prevedono anche agevolazioni di tipo finanziario in favore degli interventi stessi e, con più immediata evidenza nell’AC 764, disciplinano anche la procedura attraverso la quale attuare gli interventi di recupero.

Sul punto, possono svolgersi le seguenti osservazioni:

Ø      in termini generali, le proposte di legge non prevedono un obbligo per i Comuni di attuare gli interventi di recupero, ma semplicemente una facoltà. Da tale punto di vista, esse appaiono sostanzialmente conformi al dettato costituzionale; semmai, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le proposte di legge con le numerose leggi regionali emanate in materia.

Ø      occorre piuttosto valutare la legittimità degli interventi finanziari dello Stato diretti a favorire gli interventi per la riqualificazione urbana, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (sent. nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005). Secondo la Corte, in particolare, nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. La Corte aggiunge che per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, occorre che tali interventi:

§           siano aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni e riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;

§           siano indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni;

§           prevedano, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.

Si segnala, inoltre, che, con la sentenza n. 16 del 2004 (con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del «Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni»), la Corte ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana» del territorio medesimo e quindi riconducibile all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati.

 

Con specifico riferimento alle proposte di legge all’esame della Commissione, si segnala soltanto che:

Ø        gli AC 550 e 824, nel definire gli interventi di riqualificazione, esplicitano la finalità “di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori” e, con riferimento alle aree nelle quali realizzare gli interventi che spetta ai comuni individuare, si riferiscono alle “zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali”. Occorre inoltre valutare se la previsione contenuta nell’articolo 2, comma 2, dell’intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione delle modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia sia sufficiente per assicurare il pieno coinvolgimento delle Regioni secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale. Ciò anche in considerazione della previsione del vincolo di destinazione di una quota delle risorse in favore dei borghi antichi, la cui individuazione è operata con decreto interministeriale, senza il coinvolgimento delle Regioni.

Ø        l’AC 764, che reca misure di agevolazione fiscale e prevede un finanziamento statale diretto a favore degli interventi di recupero e risanamento, contempla interventi di riqualificazione urbana che possono essere realizzati genericamente da ciascun comune all’interno del perimetro dei centri storici. Tali interventi non sembrano riconducibili alle finalità di cui all’articolo 119, quinto comma , Cost.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da segnalare

 

Compatibilità comunitaria

Il provvedimento non solleva profili di problematicità con riferimento alla normativa comunitaria.

Documenti all’esame delle istituzioni europee (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Strategia sull’ambiente urbano

L’11 gennaio 2006 la Commissione ha presentato la strategia tematica sull’ambiente urbano (COM (2005) 718), destinata ad aiutare gli Stati membri e le autorità locali e regionali a migliorare l’efficienza ambientale delle città europee. La strategia per l’ambiente urbano è una delle sette strategie previste dal Sesto programma di azione in materia di ambiente. Il suo obiettivo è favorire una migliore attuazione a livello locale delle politiche e della legislazione comunitarie in materia ambientale, attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche tra le autorità locali.

La strategia, basata sui contenuti di una comunicazione precedente (COM (2004) 60) e di un’ampia consultazione dei soggetti interessati svoltasi nell’autunno 2005, propone una serie di azioni tra le quali si segnalano:

Orientamenti sulla gestione integrata dell’ambiente urbano e sull’elaborazione di piani per il trasporto urbano sostenibile. Gli orientamenti saranno basati sull’esperienza acquisita dalle città, sui pareri degli esperti e sui risultati delle ricerche, e serviranno a favorire la piena attuazione della legislazione comunitaria, oltre a costituire una fonte di informazioni supplementari ai fini dell’elaborazione e dell’attuazione di specifici piani di azione.

Formazione. Alcuni programmi comunitari offriranno alle autorità locali opportunità di formazione e di rafforzamento delle capacità, per consentire loro di sviluppare le competenze necessarie per gestire l’ambiente urbano. Verrà inoltre offerto un sostegno per promuovere la collaborazione e l’apprendimento reciproco tra autorità locali.

Sostegno allo scambio delle migliori pratiche a livello comunitario. In questo contesto verrà valutata l’opportunità di elaborare un nuovo programma europeo per lo scambio di conoscenze ed esperienze sui problemi dell’ambiente urbano, nell’ambito della nuova politica di coesione. A tal fine la Commissione opererà in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità locali, sulla base di una rete pilota di punti di contatto nazionali sulle questioni urbane (la “Piattaforma europea delle conoscenze”) che fornisce consulenza alle autorità locali in tutta Europa.

Portale Internet della Commissione destinato alle autorità locali. La Commissione studierà la fattibilità di un portale destinato alle autorità locali sul sito “Europa”, in modo da facilitare l'accesso alle informazioni più recenti.

Sostegno finanziario. Verrà favorito l'utilizzo dei programmi comunitari di sostegno esistenti nel quadro della politica di coesione o di ricerca.

Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla strategia sull’ambiente urbano, in cui tra l’altro:

chiede agli Stati membri di intensificare gli sforzi per far sì che le città, con le loro politiche, possano raggiungere un'elevata qualità urbana a livello ambientale e sanitario, e di tenere presenti le possibilità offerte dai quadri strategici nazionali di riferimento (collegati alla politica di coesione) per affrontare i problemi dell'ambiente urbano, come pure le opportunità nell'ambito del regolamento e dei fondi LIFE+[1];

riconosce l'importanza del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo[2], nonché la necessità di promuovere l'ecoinnovazione attraverso la rapida attuazione del piano d'azione per le tecnologie ambientali (ETAP)[3];

incoraggia la Commissione a fornire orientamenti su come gli Stati membri possano utilizzare tali fondi per integrare il rinnovamento urbano nei loro piani nazionali, tra cui segnatamente meccanismi innovativi e flessibili per il finanziamento del rinnovamento urbano;

invita l'Unione europea, gli Stati membri e le loro città, nell'ambito delle rispettive competenze, a migliorare la qualità della vita nelle città e nelle aree urbane attraverso la promozione e l'attuazione della gestione ambientale integrata.

L’avvio dell’esame della strategia sull’ambiente urbano da parte del Parlamento europeo in seduta plenaria è fissato per lunedì 25 settembre 2006.

 

Riforma della politica di coesione

 

Il 31 luglio 2006 sono stati definitivamente approvati i regolamenti relativi al rinnovo del quadro legislativo per la riforma della politica di coesione dell’UE nel periodo di programmazione 2007-2013.[4]

Si tratta dei seguenti regolamenti[5]:

-  il regolamento (CE) 1083/2006 recante norme e principi comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (c.d. regolamento generale);

il regolamento (CE) 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER);

il regolamento (CE) 1081/2006 sul Fondo sociale europeo (FSE);

il regolamento (CE) 1083/2006 sul Fondo di coesione;

il regolamento (CE) 1082/2006 che istituisce un nuovo strumento giuridico

I regolamenti stabiliscono, in particolare, la concentrazione degli interventi strutturali sui seguenti tre nuovi obiettivi:

Convergenza: per l’Italia, rientrerebbero nell’obiettivo la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia, nonché in via transitoria la Basilicata;

Competitività e occupazione regionale: per l’Italia rientrerebbe in tale obiettivo la Sardegna nonché zone comprese in tutte le regioni non incluse nell’obiettivo “Convergenza”  che saranno individuate di comune accordo dal Governo e dalla Commissione europea;

Cooperazione territoriale.

In questo nuovo quadro legislativo, il campo di intervento delle attuali iniziative comunitarie, tra cui URBAN[6] sarà integrato nelle priorità dei suddetti nuovi obiettivi. In particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), i cui interventi saranno concentrati sugli obiettivi “Competitività e occupazione regionale” e “Cooperazione territoriale”, riserverà una particolare attenzione alle specificità territoriale delle zone urbane, soprattutto quelle relative alle cittadine di medie dimensioni il cui ruolo nel promuovere lo sviluppo regionale sarà valorizzato mediante aiuti alla riqualificazione urbana. Inoltre a tali zone potrebbero essere delegati poteri diretti[7].

Il 18 agosto 2006, il Consiglio ha adottato una decisione sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione (11807/06), secondo la procedura stabilita dal regolamento generale sui fondi strutturali[8].

Gli orientamenti indicano tre priorità:

rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e tutelando l’ambiente;

promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo dell’economia della conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, comprese le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; nonché

creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone verso il mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano.

Per ciascuna priorità, la decisione definisce una dettagliata serie di azioni che gli Stati membri possono attuare.

In particolare, con riferimento alle zone urbane, la strategia prevede interventi in relazione al potenziamento delle infrastrutture dei trasporti, segnatamente gli investimenti nei collegamenti secondari nell’ambito di una strategia regionale integrata per i trasporti e le comunicazioni nelle zone urbane e rurali, e nella promozione di reti di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale.

In ampio rilievo è posta, inoltre, la dimensione territoriale che gli Stati membri e le regioni dovrebbero tenere in particolare considerazione al momento di elaborare i programmi. In particolare, le azioni previste al riguardo dalla decisione riguardano misure destinate a promuovere l’impresa, l’occupazione e lo sviluppo locali, la fornitura di servizi alla popolazione, il recupero dell’ambiente fisico, la riconversione delle strutture industriali, il recupero del patrimonio storico e culturale, e le misure che possono contribuire alla creazione di infrastrutture necessarie ad uno sviluppo economico sostenibile.

 

Il 13 luglio 2006, la Commissione ha presentato la comunicazione “La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all’occupazione all’interno delle regioni” (COM(2006)385), intesa a completare gli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, attraverso l’elaborazione delle tematiche relative alla dimensione urbana.

 

La comunicazione della Commissione individua una serie di strumenti attraverso i quali le autorità nazionali, regionali e locali possono favorire un approccio integrato della politica di coesione, che deve agire non soltanto a favore della crescita e dell’occupazione, ma perseguire anche obiettivi sociali e ambientali. Tale approccio, ispirato agli obiettivi di sviluppo sostenibile, deve tener conto delle caratteristiche particolari di ogni singola area e deve agire su alcuni aspetti specifici della dimensione urbana, per ognuno dei quali sono proposte specifiche azioni.

In primo luogo, il documento della Commissione indica alcuni orientamenti per rafforzare l’attrattiva delle città,facendo leva su trasporti, accessibilità e mobilità, sull’accessibilità alle infrastrutture dei servizi, sull’ambiente naturale e fisico e sulle politiche culturali. In secondo luogo, sono proposte azioni a sostegno dell’innovazione, dell’imprenditoria e dell’economia della conoscenza. In terzo luogo, si prevedono azioni volte a migliorare il livello e la qualità dell’occupazione.

Il documento suggerisce quindi orientamenti volti a ridurre le disparità intraurbane attraverso la promozione dell’integrazione sociale e delle pari opportunità e rafforzando la sicurezza dei cittadini.

Quanto alla governance, la Commissione ritiene che le città debbano trovare forme di efficaci nel gestire tutti gli aspetti dello sviluppo urbano, nel rispetto dell’organizzazione istituzionale propria a ciascuno Stato membro. Le città dovrebbero inoltre disporre di piani a lungo periodo per ciascuno dei vari fattori di crescita sostenibile. In questo contesto la partecipazione dei cittadini costituisce, per la Commissione, un imperativo democratico. Altrettanto rilievo viene conferito allo scambio delle competenze e conoscenze specifiche attraverso le reti, europee e nazionali, e attraverso il programma URBACT[9]. Infine, in relazione al finanziamento del rinnovamento urbano, la Commissione, pur sottolineando che i Fondi strutturali dell’UE prevedono un ampio sostegno al rinnovo urbano, ritiene che sia utile individuare un quadro giuridico chiaro al fine di attrarre il contributo del settore privato.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Gli A.C. 550 e 824 prevedono:

Ø    all’articolo 1, comma 4, l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, attraverso il quale individuare insediamenti urbanistici con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici e ai quali assegnare il marchio “borghi antichi d’Italia”, nonché la definizione da parte dello stesso Ministero, sentita l’Associazione italiana dei comuni italiani, dei relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica.

Ø    all’articolo 2, comma 2, l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l’individuazione delle modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia.

Il comma 7 dell’articolo 1 dell’A.C. 764 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità per la fruizione delle agevolazioni statali in materia di interventi di recupero nei centri storici.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare le proposte di legge con le normative – sulle quali  si soffermano le schede di lettura- recate dalla legge n. 457 del 1978, dall’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e dall’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevedono l’adozione da parte dei comuni rispettivamente di piani di recupero, di programmi integrati di intervento e di programmi di recupero urbano.

Si tratta di strumenti normativi, che pur non prevedendo- a differenza delle proposte di legge in commento- interventi di riqualificazione esclusivamente per i centri storici, ricalcano per quel che riguarda gli aspetti principali la struttura delle proposte di legge in commento, dato che prevedono anche esse la realizzazione di interventi integrati pubblici-privati, deliberati dal Comune e volti al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla realizzazione di opere pubbliche in zone da sottoporre a riqualificazione.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che, presso le Commissioni riunite V e VIII della Camera, è in corso di esame l’AC 15, a prima firma dell’on. Realacci, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette. Tale provvedimento contempla, agli articoli 16 ss., disposizioni finalizzate alla realizzazione di interventi di recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali compresi nelle aree naturali protette, attraverso in particolare l’utilizzo da parte dei comuni dello strumento dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Formulazione del testo

In tutte le proposte di legge, salvo che nell’A.C. 824, occorre sostituire il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con quello al Ministero delle infrastrutture, in considerazione della riorganizzazione dei ministeri operata con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

Ai fini di una migliore comprensione del testo, all’articolo 2, comma 2, ultimo periodo, degli AC 550 e 824, sarebbe forse opportuno specificare che la destinazione delle risorse agli interventi per i borghi antichi riguarda “una quota delle risorse, fino ad un terzo del totale complessivo”, piuttosto che “le risorse, fino ad un terzo del totale complessivo”.

 

 


Schede di lettura

 


Normativa statale in materia di recupero e valorizzazione dei centri storici

Nell'evoluzione della legislazione generale in materia di centri storici possono distinguersi due diversi periodi. Un primo periodo è caratterizzato da una politica di conservazione del patrimonio edilizio dei centri storici, con esclusione quindi di interventi di recupero o di trasformazione. In un secondo periodo si inscrivono invece norme che prevedono l’attuazione di interventi non solo conservativi ma anche trasformativi.

Il primo periodo

Appartengono al primo periodo le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico) e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (sulla protezione delle bellezze naturali).

Rientra inoltre in questo periodo la legge-ponte[10] sull'urbanistica del 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato la legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Tale legge ha introdotto, per la prima volta nella legislazione italiana, una specifica disciplina riferibile ai centri storici, con una serie di elementi nuovi, pur se disorganici, rispetto alla legge n. 1150 del 1942, di cui ricalca sostanzialmente la struttura portante.

Nella legge n. 765 un primo riferimento ai centri storici è contenuto nell’art. 3 (che ha modificato l’art. 10 della legge n. 1150 del 1942), ove è prevista la possibilità di apportare modifiche d’ufficio, in sede di approvazione, ai piani regolatori generali adottati dai Comuni per assicurare, tra l’altro, “la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici”.

Inoltre, l’articolo 17 della legge n. 765 (che ha aggiunto l'art. 41-quinquies alla legge n. 1150 del 1942[11]) introduce due concetti fondamentali in merito alla tutela e valorizzazione dei centri storici:

§      l'esigenza di considerare il centro storico nell'ambito della pianificazione urbanistica generale;

§      la fissazione di standards urbanistici per i centri antichi, che di norma prescrivono la conservazione delle densità edilizie e fondiarie preesistenti e il divieto di superare le altezze degli edifici già esistenti.

È previsto, inoltre, che in assenza di piani regolatori generali sono consentite “esclusivamente opere di consolidamento e restauro, senza alterazioni di volumi” e che eventuali aree libere sono inedificabili fino all’approvazione dello strumento urbanistico generale.

Si tratta evidentemente di “vincoli negativi”, tendenti ad evitare opere di trasformazione che alterino la configurazione del centro storico, prima dell’introduzione dello strumento urbanistico.

Per completare la disamina delle previsioni contenute nella legge n. 765 concernenti, direttamente o indirettamente, ai centri storici, si richiama l’ultimo comma dell’art. 17, il quale prevede che con decreto del Ministro dei lavori pubblici siano stabiliti, per zone territoriali omogenee, “i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, da osservare “in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”.

In applicazione di tale disposizione, è stato emanato il DM 2 aprile 1968, n. 1444[12] che definisce, all’art. 2, quali zone territoriali omogenee, “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi” (zona A).

Il secondo periodo

Si richiamano in primo luogo le norme contenute nel titolo IV della legge 5 agosto 1978 n. 457 (articoli da 27 a 34)[13]riguardanti il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l’adozione di appositi “piani di recupero”, da attuare anche con l’apporto dei privati.

Tale provvedimento non distingue il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici dagli altri interventi di recupero, demandando ai comuni il compito di provvedere ad individuare specifiche “zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature”.

Il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente è quindi disciplinato attraverso il seguente meccanismo:

a)      individuazione delle zone di recupero ad opera dei Comuni;

b)      definizione dei piani di recupero con affidamento dell’attuazione ai Comuni ed ai privati;

c)      tipizzazione e disciplina degli interventi di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio stesso;

d)      modalità di attuazione dei piani di recupero ad opera dei proprietari o dei Comuni;

e)      agevolazioni creditizie.

 

Il titolo IV della legge n. 457 ha costituito il primo tentativo di adattamento del sistema complessivo della pianificazione, costruito sullo stampo dell'urbanistica dell'espansione, alle nuove necessità tracciate dal recupero. Esso inoltre ha provveduto a classificare gli interventi edilizi sull'esistente (art. 31)[14] che, fino a quel momento, non erano normativamente differenziati dalle nuove edificazioni. Le caratteristiche peculiari degli interventi nei centri storici sono quindi state assorbite dalla più ampia e generica nozione di recupero del patrimonio edilizio esistente[15].

Accanto a tali norme di carattere generale, si richiamano:

§      una serie eterogenea di provvedimenti rivolti a centri storici specifici, nonché le misure di incentivazione di vario tipo che fanno riferimento ai centri storici (in particolare, le varie leggi per la città di Venezia e le numerose disposizioni per la ricostruzione dei centri storici delle zone terremotate)[16];

§      gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri abitati previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) e dall’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevedono l’adozione da parte dei comuni, rispettivamente, di programmi di recupero urbano e di programmi integrati di intervento. Si tratta, analogamente ai piani di recupero della legge n. 457 del 1978, di interventi deliberati dal Comune per il recupero del patrimonio edilizio o per la realizzazione di opere pubbliche, dando anche in questi casi ai privati la possibilità di partecipare agli interventi.

I programmi integrati di intervento

L’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 recante Norme per l'edilizia residenziale pubblica, ha introdotto i programmi integrati d’intervento, disciplinati quale strumento flessibile basato sull’incontro delle volontà pubblico-private nella fissazione delle prescrizioni urbanistiche e finalizzato ad una riqualificazione urbanistico-edilizia-ambientale della zona interessata.

 

Tale tipo di strumento, insieme ai successivi sistemi definiti con il nome di Programmi complessi, rappresenta un primo passo verso il nuovo “tema” dell’urbanistica consensuale e si propone come uno strumento innovativo per la realizzazione di operazioni territoriali di ampio respiro, nonché quale soluzione strategica per la ridinamizzazione del territorio urbano.

 

In base al comma 1, il contenuto del programma integrato è caratterizzato:

§      dalla presenza di una pluralità di funzioni e dall’integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione;

§      da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana;

§      dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

 

Il favore per il coinvolgimento anche dei privati nella definizione di tale intervento si evidenzia, nel comma 2, nell’attribuzione ai medesimi – singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra loro – della facoltà di presentare al comune programmi integrati. Tali programmi possono riguardare non solo zone edificate, ma anche zone da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale.

 

Il comma 8 prevede la facoltà per le regioni destinare parte delle somme loro attribuite alla formazione di programmi integrati; il successivo comma 9 previe, infine, che il contributo dello Stato alla realizzazione di tali programmi fa carico ai fondi di cui all’articolo 2.

 

L’originaria disciplina dello strumento contemplava gli effetti sostanziali dell’intervento (prevedendo in particolare che la sua approvazione avesse l’effetto di concessione edilizia), il meccanismo di formazione del programma integrato, con particolare riferimento al potere di deroga alla legislazione urbanistica vigente, la priorità nella concessione dei finanziamenti da parte delle regioni ai comuni che provvedevano alla formazione dei programmi.

 

La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 16 della legge 179 del 1992, sotto il profilo in particolare del rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione territoriale.

Secondo la Corte, i primi due commi dell’articolo 16, concernendo gli scopi, le caratteristiche ed i soggetti legittimati alla formazione dei nuovi programmi di intervento, non invadono settori di competenza regionale, dato che regolano materie che appartengono alla competenza dello Stato. Spetta, infatti, a quest'ultimo “la determinazione del tipo di intervento programmatico destinato ad operare su tutto il suo territorio e diretto a fissare le linee essenziali e gli elementi caratteristici di una nuova figura. Si tratta di normativa di principio, che non può trovare ostacolo nella potestà di programmazione territoriale attribuita alle Regioni, in quanto fissa schemi e modelli, che consentono a detta potestà di esplicarsi in modo unitario ed omogeneo”.

Vengono invece dichiarati costituzionalmente illegittimi i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, sulla base in particolare delle seguenti considerazioni:

§      la “particolare energia” di cui sono dotati i piani in base all’articolo 16, comma 3, “per quanto attiene alla fase procedimentale del rilascio delle concessioni edilizie, per effetto della soppressione della verifica della conformità del progetto concreto alle previsioni del piano”costituisce “una grave deroga al principio di distinzione tra programmazione territoriale, come diretta a regolare la destinazione e l'uso del territorio, e legittimazione all'esecuzione dell'opera, conferita al soggetto interessato con il rilascio dell'atto amministrativo senza il controllo di coerenza dell'intervento specifico con gli indirizzi programmatici, controllo particolarmente necessario, per l'osservanza, che esso consente, del precetto dell'art. 4, comma primo, della stessa legge n. 10 del 1977, secondo il quale la concessione è data in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi”;

§      la deroga che consentono i commi quinto e sesto dell'art. 16 della legge n. 179 del 1992 ai preesistenti limiti planovolumetrici contravviene “al principio, posto dall'art. 4, primo comma, della legge n. 10 del 1977, espressione di lunga prassi normativa, della conformità della concessione agli strumenti urbanistici

§      la “possibilità che il programma integrato determini le modificazioni di precedenti previsioni urbanistiche, con l'impiego di procedimento eventuale ed elastico di garanzia (quarto comma dell'art. 16), si pone come ulteriore causa di alterazione del quadro dei rapporti tra competenze attribuite alle regioni ed agli enti locali nel vigente sistema di programmazione urbanistica, nelle sue articolazioni territoriali e di settore”;

§      infine, “la destinazione preferenziale, operata dalla legge n. 179 (comma settimo dell'art. 16), di detti fondi (i fondi in materia di edilizia residenziale) ai programmi integrati costituisce una deviazione dal criterio base, alterando irrazionalmente il principio della competenza decisoria regionale, che ben potrebbe esplicarsi con la destinazione dei fondi stessi all'edilizia residenziale comunale, prescindendo dal criterio di priorità determinato dalla adozione dei programmi integrati”.

Interventi successivi di derivazione internazionale o comunitaria

Più recentemente, la riqualificazione dei centri storici - e più in generale dei centri abitati - ha ricevuto nuovo impulso dall’attuazione di accordi internazionali o delle normativa comunitaria adottata nell’ambito delle iniziative per uno sviluppo sostenibile.

Tra esse si ricorda l’iniziativa comunitaria URBAN (Urban I 1994-99 e UrbanII2000-2006), che si propone di contribuire alla ricerca di soluzioni per la crisi di molti quartieri urbani, incentivando interventi di rilancio socioeconomico e favorendo sia il rinnovo di impianti ed infrastrutture per migliorare l’ambiente sia l’elaborazione e l’attuazione di specifiche strategie innovative di rivitalizzazione socio-economica dei centri urbani o dei quartieri degradati delle grandi città.

A livello nazionale tale iniziativa ha rappresentato, dopo un primo difficoltoso avvio - dovuto prevalentemente alle difficoltà oggettive derivanti dalla gestione di programmi assoggettati alle procedure, abbastanza complesse, tipiche dei Fondi strutturali in regime di assoluto partenariato - un ulteriore strumento volto al recupero urbano. Infatti, con la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 146, alle risorse finanziarie rese disponibili dalla Comunità europea, si sono affiancati ulteriori cofinanziamenti nazionali pubblici.

Con il DM 19 luglio 2000 “Programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - URBAN II”, si è provveduto ad attivare il programma URBAN II “Italia 2000-2006” che prevede il finanziamento sul territorio nazionale di otto programmi, di cui quattro ubicati nelle regioni interessate dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni rientranti nell’obiettivo 1 per il periodo 2000-2006. Il programma URBAN II è destinato ai Comuni medio-piccoli con popolazione superiore a 20.000 abitanti, mentre il precedente programma URBAN I era rivolto alle città con oltre 100mila abitanti. A seguito di una richiesta di ampliamento del numero di programmi da finanziare, è stato avviato il programma Urban – Italia con l’obiettivo di ricomprendervi alcuni “programmi stralcio”[17].

La definizione di centro storico

Nel panorama legislativo nazionale non esiste una definizione ad hoc del concetto di “centro storico”, nonostante vi siano numerosi richiami a tale concetto in varie norme.

Il primo riferimento è contenuto nella già citata legge n. 765 del 1967, cd. legge-ponte, il cui art. 17, comma 5, che in particolare vietava negli agglomerati urbani aventi “carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale", ogni alterazione di volumi e ogni costruzione sulle aree libere, fino all'approvazione dello strumento urbanistico generale. In assenza di una definizione di detti agglomerati, si evidenziò l'opportunità di una specifica determinazione da parte del consiglio comunale di tale concetto, in sede di adozione del Piano regolatore generale o con apposita delibera.

Nello stesso anno in cui fu approvata la legge-ponte, a titolo esclusivamente orientativo, il Ministero dei lavori pubblici con circolare 28 ottobre 1967, n. 3210[18], diede una definizione di detti agglomerati, riferendosi:

a)      alle strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati contengono edifici costruiti in epoca anteriore al 1860, anche in assenza di monumenti o di edifici di particolare valore artistico;

b)      alle strutture urbane racchiuse da antiche mura in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrino nella definizione di cui sopra (punto a);

c)      alle strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che nel loro complesso costituiscono documenti di un costume edilizio altamente qualificato.

 

L’art. 17, comma 5, della cd. legge ponte è stato abrogato dal testo unico in materia edilizia recato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, mentre ancora vigente è la disciplina sugli standards urbanistici, adottata ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, della legge n. 765 del 1967. Tale disciplina è contenuta nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che, tra i vari settori territoriali omogenei, individua (all’art. 2) la "zona A" in cui sono ricompresse “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

L’indeterminatezza della formula legislativa recata dalla legge ponte, unita alla circostanza che il D.M. n. 1444 citato, nel classificare le zone A, include in esse non solo l’agglomerato urbano di antica origine e dotato di importanza storico-artistico-ambientale, ma anche le “aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”, hanno di fatto favorito “l’affermarsi di una interpretazione estremamente estensiva ed elastica, secondo la quale l’operazione di delimitazione, nell’ambito del p.r.g., del centro storico come entità giuridico-urbanistica diventa vera e propria scelta urbanistica”[19].

 

Si ricorda, infine, che nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (cd. Codice Urbani), recato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42[20], non si fa riferimento ai centri storici, che non sono stati inseriti nel novero dei beni paesaggistici previsto dall’art. 136.

Tuttavia, occorre segnalare che nel testo presentato per il parere alle Camere l’art. 136, nell’individuare i beni e le aree sottoposti a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico, riprendeva l’elencazione contenuta nell’art. 139 del D.Lgs. n. 490/1999 ma la integrava con l’inserimento, tra i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (indicati nella lettera c) dell’art. 136), anche dei centri storici sulla base dell’opportunità – sottolineata nella relazione illustrativa – di “riconoscere nella norma il dato fattuale”, visto che una rilevazione statistica svolta nel passato ha permesso di accertare che “su 2.166 decreti di vincolo ex legge 1497/1939, ben 129 riguardavano centri storici e comunque altri 614 avevano per oggetto un intero territorio comunale”.

Lo stesso tentativo è stato riproposto nello schema di decreto n. 595 presentato al parere delle Camere. Nella relazione illustrativa si legge che l’inserimento dei centri storici trova giustificazione nella necessità di “chiarire definitivamente che il vincolo paesaggistico dei complessi di immobili[21] può ben riguardare i centri storici, come del resto già suggerito dall'articolo 9, punto 4, del regolamento di cui al r.d. 1357 del 1934”. Tuttavia, anche in questo caso, nel testo definitivo del decreto (divenuto il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157) l’indicazione dei centri storici è scomparsa.

La normativa regionale in materia di centri storici

Numerose sono le leggi di iniziativa regionale tendenti a favorire lo sviluppo culturale, turistico ed economico dei centri storici.

Le regioni hanno stabilito i criteri di priorità nella individuazione degli interventi da ammettere a contributo – generalmente si tratta del recupero del patrimonio edilizio pubblico di rilevanza storico od artistica, o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale, del recupero del patrimonio edilizio privato di rilevanza storico od artistica o comunque situato in un contesto di rilevante pregio ambientale, ma limitatamente alle parti esterne od in vista degli edifici e del recupero e della sistemazione delle strutture e degli elementi urbani collegati ai precedenti interventi - e le procedure per l'erogazione dei contributi previsti.

Senza pretesa di fornire un quadro esaustivo delle normative regionali, si richiama innanzitutto l’ultima legge della regione Abruzzo in materia, la legge n. 13 del 17 marzo 2004. Ai sensi di tale legge “si considerano Centri Storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche e culturali.”

Tale definizione è la stessa che si ritrova nella normativa della regione Sardegna, la legge n. 19 del 28 ottobre 2002, n. 19 recante “Ulteriore finanziamento della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna)”.

La legge n. 11 del 1997 della regione Marche recante “Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici”, prevede la concessione di contributi regionali ai Comuni che, al fine di incentivare gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici, concorrono a ridurre l'onere finanziario a carico dei soggetti attuatori degli interventi stessi. I Comuni individuano i soggetti beneficiari di un mutuo agevolato per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali interventi devono essere localizzati all'interno del perimetro del centro storico o dei nuclei storici del comune.

Un’altra legge – la n. 43 del 14 dicembre 1998 della Regione Marche in materia di “Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio” – ha promosso, nell’ambito di un programma straordinario per interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare architettonico, storico e artistico, anche la realizzazione di programmi di recupero urbano per gli immobili situati nei centri storici. Gli interventi riguardano oltre che particolari edifici storici (teatri, mulini ad acqua, case coloniche storiche in terra cruda, chiese, musei e castelli) anche i programmi di recupero urbano nei centri storici. L’art. 1, comma 4 di tale legge dispone che “Agli effetti della presente legge sono considerati centri storici le aree edificate definite zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, o che possiedono comunque i requisiti delle suddette zone A”.

Analogamente, in Liguria, la legge regionale n. 10 luglio 2002, n. 29[22], rinvia, per la definizione di centro storico, alle aree edificate definite zone A di cui al D.M. n. 1444 del 1968.

Si ricorda, infine la legge n. 26 del 18 ottobre 2002 della regione Campania volta al recupero e alla valorizzazione dei centri storici della regione, ove, al titolo II “Incentivi per il restauro, il decoro e l’attintatura delle facciate degli edifici civili di interesse storico, artistico ed ambientale e delle cortine dei Centri Storici della Campania”, viene, per la prima volta, affrontata la tematica del colore dei centri antichi, con riferimento al “Piano del Colore” per l’edilizia storica, la cui dotazione è obbligatoria per quei comuni che intendono fruire dei contributi previsti dalla legge. In tale legge i centri storici sono definiti come “gli impianti urbanistici o agglomerati insediativi urbani che sono stati centri di cultura locale o di produzione artistica e che, accanto alle testimonianze di cultura materiale, contengono opere d’arte entro il contesto storico per cui sono nate e in rapporto con il tessuto urbano, esteso al contesto paesaggistico di pertinenza, come risulta individuato nell’iconografia tradizionale, e che conservano l’aspetto o i connotati d’insieme della città storica o di una consistente parte di essa”.


Le proposte di legge in esame

 

Le proposte di legge AC 550, dell’on. Foti, e 824, a prima firma dell’on. Iannuzzi, sono sostanzialmente identiche tra loro, salvo che per la previsione di termini diversi per l’emanazione dei decreti di cui all’articolo 1, comma 4, e 2, comma 2.

 

In particolare, nella proposta di legge 824, sono previsti:

§         un termine più ristretto (tre mesi piuttosto che sei) per l’emanazione del decreto di individuazione degli insediamenti cui assegnare il marchio di «borghi antichi d’Italia»;

§         un termine di sei mesi per l’emanazione del decreto di riparto delle risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 2.

 

La proposta di legge AC 824, inoltre, riproduce, salvo che per l’aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, l’AS 3566 della scorsa legislatura, derivante dall’approvazione, da parte della Camera nella seduta del 21 luglio 2005, del testo unificato delle proposte di legge n. 5470 ed abbinate.

L’AC 764, a prima firma dell’on. Iannuzzi, riproduce invece il testo iniziale dell’AC 5470 presentato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 2004.

 

Preliminarmente, si segnala che in tutte le proposte, salvo che nell’A.C. 824, occorre sostituire il riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con quello al Ministero delle infrastrutture, in considerazione della riorganizzazione dei ministeri operata con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

Finalità (art. 1, comma 1, di tutte le proposte)

Tutte le proposte di legge si propongono di consentire l’avvio di interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana dei centri storici.

Soggetto competente (art. 1, commi 1-2, dell’AC 764 e art. 1, commi 2-3, dell’AC 550)

Il comune è l’ente deputato ad individuare - con propria deliberazione - le zone in cui realizzare gli interventi.

Zone oggetto degli interventi (art. 1, comma 1, dell’AC 764 e art. 1, comma 2, degli AC 550 e 824)

Le zone in cui le proposte in esame prevedono la realizzazione di interventi devono essere collocate all’interno del perimetro dei centri storici.

L’art. 1, comma 2, dell’AC 550 e 824 prevede inoltre la possibilità che tali interventi siano realizzati negli insediamenti urbanistici individuati dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 4. Come per le zone all’interno dei centri storici, si deve comunque trattare di zone che si caratterizzano per il “particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali”.

Il citato comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge per l’A.C. 550; entro tre mesi, per l’A.C. 824), l’individuazione degli insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d’Italia»; spetta allo stesso Ministero delle infrastrutture, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, definire i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica

La norma specifica che l’assegnazione del marchio di «borghi antichi d’Italia» non comporta il riconoscimento dell’interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

 

Tipologia degli interventi (art. 1, comma 2, dell’AC 764 e art. 1, comma 3, degli AC 550 e 824)

Gli interventi hanno carattere integrato, in quanto possono prevedere il coinvolgimento sia di soggetti privati che pubblici.

Tali interventi, in particolare, riguardano:

§         il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati;

§         la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa:

-        la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell’ente locale;

-        il miglioramento e l’adeguamento dei servizi urbani;

-        gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

Misure agevolative (art. 1, commi 3-9, dell’AC 764 e art. 2 degli AC 550 e 824)

Per la realizzazione di tali interventi, tutte le proposte prevedono misure agevolative.

 

Ø                  Gli AC 550 e 824 istituiscono presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d’Italia; al fine di contribuire all’attuazione degli interventi nei comuni di cui all’articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (articolo 2, comma 1). Si prevede una dotazione del Fondo di 25 milioni di euro annui per gli anni 2006, 2007 e 2008 e il finanziamento, a decorrere dal 2009, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (art. 2, commi 1 e 3).

 

Tale ultima disposizione prevede che la legge finanziaria contiene gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.

 

Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l’individuazione delle modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo, disponendo espressamente il vincolo dell’attribuzione delle risorse, fino a un terzo del totale complessivo agli interventi per i borghi antichi di cui all’articolo 1, comma 4.

 

Con riferimento a tale vincolo, ai fini di una migliore comprensione del testo, sarebbe forse opportuno specificare che esso riguarda “una quota delle risorse, fino ad un terzo del totale complessivo”, piuttosto che “le risorse, fino ad un terzo del totale complessivo”.

 

Ø                  L’AC 764 reca invece misure di agevolazione fiscale a favore dei privati che effettuano gli interventi di recupero nelle zone individuate (art. 1, comma 3), prevedendo in particolare l’applicabilità, sino al 31 dicembre 2008, delle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Nella relazione illustrativa dell’AC 764 viene sottolineato come tale detrazione fiscale sia superiore a quella attualmente vigente. Tale scelta viene motivata, “in quanto il maggiore risparmio, per il privato, servirà da incentivo per concentrare gli interventi nel centro storico e per dare il via alla terza forma di finanziamento (quella a carico dei privati)”:

 

Per quanto riguarda le agevolazioni vigenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si ricorda che esse sono disciplinate dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla legge finanziaria per il 1998) e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° ottobre 2006, in virtù delle disposizioni recate dall’art. 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223[23], viene prevista una detrazione nella misura del 36% dall’imposta lorda sul reddito (IRE), fino alla concorrenza del suo ammontare, delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di 48.000 euro[24], se effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione (entro il 31 dicembre 2006) di una serie di interventi:

·                     gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;

·                     gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano.

L’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457[25] recante “Norme per l'edilizia residenziale” dispone che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

·                     interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

·                     interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

·                     interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

·                     interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”.

·                     la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

·                     l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;

·                     la realizzazione, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, di strumenti volti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

·                     l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

·                     la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici;

·                     la realizzazione di opere per il contenimento dell'inquinamento acustico;

·                     la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

·                     l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali[26];

·                     l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;

·                     gli interventi di bonifica dall'amianto.

 

Con la Circolare del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici 24 febbraio 1998, n. 57/E (pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 1998) si è provveduto a fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nell’art. 1, (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge n. 449 del 1997 al fine di garantirne una uniforme interpretazione. Sono state quindi indicate, tra l’altro, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, tra esse, gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia realizzati sulle "parti comuni di edificio", così come definite all’art. 1117 C.C., "residenziale". La circolare precisa, in merito alle parti comuni degli immobili “Quanto esposto al punto precedente comporta che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Utilizzando, quindi, un principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all’intero edificio, è possibile ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto passivo dell’Irpef) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Qualora tale percentuale sia inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”.

La detrazione, entro il suddetto limite massimo di 48.000 euro, deve essere suddivisa in dieci rate annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a settantacinque anni possono ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo, il numero delle rate annuali viene ulteriormente ridotto a tre per i contribuenti di età non inferiore a ottanta anni.

Un’ulteriore agevolazione (art. 1, co. 5, legge n. 449 del 1997) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio consiste nella possibilità, per i comuni, di fissare aliquote agevolate per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per i proprietari che eseguono interventi volti:

·                     al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

·                     al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

·                     alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

·                     all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata, che può anche essere inferiore al 4 per mille, è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

 

Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2006, in virtù delle disposizioni recate dall’art. 35, comma 35-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) verrà applicata nella misura ridotta del 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata[27].

Si segnala infine che nella seduta del 21 settembre scorso, la Commissione VIII della Camera ha approvato la risoluzione 7-00018 a prima firma Iannuzzi, nella quale si impegna il Governo: a) a promuovere un deciso intervento di impulso in favore della riqualificazione del patrimonio edilizio e abitativo, mediante una forte iniziativa di indirizzo politico e strategico; b) ad individuare, per tali finalità, strumenti di snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di riqualificazione edilizia; c) ad adottare, altresì, misure per il rilancio delle politiche di riqualificazione urbana, che risultano strettamente connesse alla qualità abitativa ed edilizia, dando eventualmente un nuovo impulso al programma «contratti di quartiere», con l'ampliamento di tale programma alle politiche di riqualificazione del patrimonio abitativo; d) ad accompagnare tali iniziative con opportune misure di incentivazione, in particolare prevedendo che si stabilizzino e si rendano permanenti e strutturali le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, ampliando il tetto massimo di spese detraibili, nonché estendendo la tipologia degli interventi e delle opere ammissibili, soprattutto per conseguire le finalità indicate in premessa.

 

 

Il comma 4 dell’art. 1 dell’AC 764, definisce gli interventi per i quali i privati possono usufruire delle agevolazioni fiscali. Essi devono consistere esclusivamente in opere finalizzate al risanamento, alla riqualificazione e al recupero, da parte dei privati, delle seguenti parti comuni dell’edificio:

a) fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni di ingresso, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso;

b) fronti esterni degli edifici;

c) cortili, portici, aree libere di pertinenza dell’edificio.

Il successivo comma 5 aggiunge che la finalità di tali interventi – e in generale degli interventi integrati - è la promozione della riqualificazione estetica delle facciate, della qualità delle progettazioni, il miglioramento e il consolidamento dell’assetto statico degli edifici, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei centri storici.

Il comma 6 disciplina la procedura per la definizione delle opere pubbliche da realizzare a cura dell’ente e degli interventi di recupero degli edifici privati, prevedendo la conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si ricorda che la formulazione originaria dell’art. 11 della legge n. 241, come modificato dall’art. 39-quinquies del decreto legge n 163 del 1995, prevedeva che l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. A tal fine il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. Tali accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Eventuali controversie in materia sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L’articolo 11 della legge n.241 del 1990 è stato modificato dall’articolo 7 della legge 11 febbraio 2005, n.15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n.241.

La prima modifica apportata dalla legge n.15  riguarda l’eliminazione al comma 1 dell’inciso “nei casi previsti dalla legge”, condizione alla quale veniva subordinata la possibilità di concludere accordi sostitutivi del provvedimento.

La seconda modifica riguarda l’introduzione  di un comma 4-bis, il quale dispone che a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento o sostitutivo dello stesso, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento.

 

Gli interventi di recupero e di risanamento, purché conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici, possono ricevere anche il finanziamento dello Stato sino al 30 per cento del costo totale secondo modalità che dovranno essere indicate con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 1, comma 7, dell’AC 764).

L’AC 764, reca, inoltre, ai commi 8 e 9, due disposizioni che riguardano, la prima, il rilascio, da parte dei comuni, di apposita certificazione attestante la presenza dell’immobile all’interno delle aree urbane interessate dall’intervento integrato, ai fini dell’accesso al beneficio fiscale e al finanziamento pubblico, e la seconda la possibilità, da parte delle regioni, e previa intesa con lo Stato, di integrare con proprie risorse il finanziamento statale. Le regioni possono altresì prevedere ulteriori misure di incentivazione in favore dei centri storici di particolare pregio e richiamo turistico.

 

 

Copertura finanziaria (art. 2 di tutte le proposte)

Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’AC 764 sono quantificati in complessivi 625 milioni di euro (25 milioni di euro per l’anno 2006 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008) e coperti, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia delle finanze, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Gli AC 550 e 824 prevedono analoghe modalità di copertura per un onere di 25 milioni di euro annui (pari alla dotazione annua del Fondo di cui all’articolo 2) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 


Progetti di legge


N. 550

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato  FOTI

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Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici e dei «borghi antichi d'Italia»

 

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Presentata l’8 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nel marzo del 2001, l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha patrocinato la formazione del «Club dei Borghi più belli d'Italia», finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del grande patrimonio storico, artistico, paesaggistico e delle produzioni tipiche dei piccoli comuni.

L'iniziativa ha riscosso un buon successo, tanto che più di novanta comuni hanno aderito al «Club», ritenendo, così facendo, di meglio proporre l'immagine del territorio locale all'interno del «mercato» del turismo di qualità, verso il quale, sempre di più, si sta orientando una vasta fascia di cittadini in cerca di uno stile di vita diverso da quello delle grandi metropoli italiane.

Una conferma di tale orientamento si trova nell'ultimo rapporto «Sulla situazione sociale del Paese» predisposto dal CENSIS, laddove si mette in luce la «diffusa propensione borghigiana» per descrivere la propensione di molti cittadini a «vivere negli insediamenti di piccola e media dimensione».

Giova ricordare come in Italia, a differenza degli altri Paesi europei, sia ancora molto forte il radicamento nel territorio di nascita: i borghi italiani sono luoghi della cultura talmente radicati nei saperi e nelle tradizioni locali da costituire un grande giacimento sociale ed economico che è alla base dello stesso senso di appartenenza alla nazione.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di venire incontro alle tante sollecitazioni che vengono dal territorio, dai cittadini, dalle numerose associazioni interessate alla salvaguardia del nostro patrimonio storico e urbanistico, nonché dalle stesse amministrazioni locali, finalizzate al sostegno di misure volte al recupero e alla valorizzazione dei centri urbani dei tanti borghi che arricchiscono il nostro Paese.

In particolare, la presente proposta di legge - approvata con voto pressoché unanime in un testo unificato nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati - prevede all'articolo 1 opportune iniziative volte alla riqualificazione urbana dei centri storici e degli insediamenti storici ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia», strumento di riconoscimento e di tutela degli insediamenti urbani più qualificati sotto il profilo della conservazione e del rispetto delle tipicità urbanistiche che li caratterizzano.

Il riconoscimento del suddetto marchio comporta, per le rispettive amministrazioni comunali, la possibilità di accedere, ai sensi dell'articolo 2, al sostegno finanziario dello Stato per progetti di risanamento e di recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, nonché per le opere pubbliche o di interesse pubblico prioritariamente finalizzate al recupero, alla salvaguardia, al restauro delle aree pubbliche, alla cablatura e a ogni altro intervento volto all'eliminazione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con le esigenze di riqualificazione e tutela dei luoghi interessati.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie.


 

 


 


proposta  di legge

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Art. 1.

(Riqualificazione urbana dei centri storici).

 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. 1 comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tale fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

 

 

Art. 2.

(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


N. 764

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

IANNUZZI, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI, BURTONE, CESARIO, CHIANALE, COLASIO, FRIGATO, GIACOMELLI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, GIORGIO MERLO, OLIVERIO, REALACCI, RUGGERI, STRIZZOLO, SUPPA,

TANONI, ZACCARIA

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Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

 

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Presentata il 17 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La situazione attuale dei centri storici in Italia richiede un intervento legislativo e finanziario incisivo e strutturale. I centri storici rappresentano una enorme ricchezza, che, in quanto tale, va valorizzata compiutamente. Essi sono un tassello fondamentale della bellezza e del fascino incomparabili del nostro Paese. La grande chance che l'Italia può e deve giocare nella sfida a tutto campo della competizione globale e della internazionalizzazione dei processi economici e produttivi è proprio quella della «qualità» del sistema Italia.

E quella qualità che rende il nostro Paese unico passa attraverso il recupero e la valorizzazione della identità di tante comunità: in questa prospettiva essenziali sono il ruolo e le potenzialità dei centri storici, straordinario veicolo di bellezza, di vivibilità, di maggiore gradevolezza ed accoglienza di tante città, di tanti borghi.

Senza dubbio la condizione dei centri storici presenta un divario fra il centro nord e il centro sud.

Mentre nell'Italia settentrionale, grazie ad un'economia più stabile e fiorente e ad una maggiore attenzione, è stata recuperata gran parte del patrimonio edilizio pubblico e privato all'interno del perimetro storico delle città, al sud e in alcune zone del centro spesso permangono condizioni di degrado o di abbandono.

Infatti, in gran parte dei centri storici meridionali, perdurano gravi carenze infrastrutturali, zone marginali caratterizzate da prevalente edilizia residenziale di base ma con precarie condizioni di igiene e di salubrità.

In molti casi, infatti, la riqualificazione urbana - per la scarsità delle risorse pubbliche e private - ha interessato esclusivamente porzioni di tessuto urbano particolarmente pregevoli e rappresentative per la comunità, tralasciando del tutto vaste zone limitrofe, sovente di notevole interesse.

E anche finanziamenti europei ad hoc (piani «Urban»), che per molte città del sud hanno rappresentato una valida risorsa per importanti opere di recupero edilizio, hanno involontariamente determinato una ulteriore «forbice» tra porzioni di «urbs» riqualificate e porzioni più vaste non beneficiarie dell'intervento finanziario.

La stessa esperienza straordinariamente positiva per incentivare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio attraverso la previsione di agevolazioni fiscali - detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 20 per cento al 10 per cento per la esecuzione dei relativi lavori - non ha potuto imprimere un impulso decisivo alla riqualificazione nei centri storici, avendo una portata troppo generale. A questo si aggiunga che di frequente nel centro sud i centri storici sono ancora abitati da popolazioni appartenenti a fasce di reddito medio-basse e quindi poco propense al recupero dei propri stabili, anche se di interesse storico.

La proposta di legge, che riproduce il testo di analogo provvedimento presentato il 1o dicembre 2004 alla Camera dei deputati (n. 5470), muove dal presupposto che il patrimonio edilizio dei centri storici, anche se di natura privata, rappresenta un valore storico, artistico e culturale di preminente interesse pubblico.

Lo Stato ha, quindi, l'interesse a incentivare il suo recupero per permettere agli insediamenti urbani di prestigio di contribuire in maniera determinante allo sviluppo dell'economia del turismo in Italia.

La proposta di legge, pertanto, è finalizzata a favorire la riqualificazione dei centri storici delle città attraverso la compartecipazione e il coinvolgimento attivo degli enti pubblici e del settore privato.

Gli interventi di riqualificazione sono definiti nella proposta di legge «integrati», dovendo, infatti, essere finanziati con risorse sia pubbliche sia private.

Inoltre la configurazione delle norme, incentrate su una stretta dipendenza fra la previsione di un beneficio - rappresentato dalla deducibilità fiscale per i privati - e la contestualità dell'iniziativa dell'ente pubblico, mira a «stimolare» le amministrazioni.

Tale meccanismo può rappresentare una leva positiva affinché gli stessi abitanti dei centri storici attivino le amministrazioni comunali in merito alla individuazione di alcune zone su cui concentrare l'intervento pubblico: si verrebbero, così, a creare una sorta di «zone franche», nelle quali gli immobili accederebbero alle agevolazioni fiscali previste.

Pertanto i comuni sono chiamati ad individuare alcune zone nei loro centri storici in cui concentrare gli «interventi integrati di riqualificazione». Gli interventi si definiscono «integrati» in quanto costituiti da finanziamento pubblico, da agevolazioni fiscali in favore dei privati e da finanziamento privato.

La prima tipologia di finanziamento pubblico, la più importante perché dà l'avvio al procedimento, è collegata alla realizzazione o alla manutenzione straordinaria di un'opera pubblica o di interesse pubblico all'interno della zona prescelta da parte del comune; inoltre lo Stato concorre, con propri fondi e fino ad una percentuale del 30 per cento del costo complessivo, al finanziamento dell'intervento di recupero del fabbricato di proprietà privata.

In secondo luogo, la pubblica amministrazione partecipa alla riqualificazione delle aree individuate mediante la deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute dai privati per le manutenzioni o le ristrutturazioni degli edifici. La detrazione fiscale dovrà essere superiore rispetto a quella tradizionale prevista dalla legge (articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002) in quanto il maggiore risparmio per il privato servirà da incentivo per concentrare gli interventi nel centro storico e per dare il via alla terza forma di finanziamento (quella a carico dei privati).

Gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978 (ora articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) saranno destinati esclusivamente alle fondazioni, ai muri maestri, a tutte le parti comuni dell'edificio necessarie all'uso comune, alla parte esterna dei fabbricati (frontoni) e alla parte interna intesa come cortili, chiostri, edicole; in definitiva saranno interessate dalla nuova disciplina le opere che migliorano sensibilmente la statica, la tenuta, la fruizione, nonché l'armonia, l'estetica e la gradevolezza dei centri storici.

Viene precisato che tutti gli interventi finanziati saranno effettuati in conformità ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi riguardanti il centro storico, per meglio evidenziare che tutte le realizzazioni dovranno armonizzarsi con le strategie di riqualificazione urbanistica ed edilizia che le amministrazioni locali hanno inteso adottare.

Inoltre i comuni dovranno predisporre le attestazioni certificanti la presenza dell'immobile nell'area oggetto dell'intervento integrato, al fine di consentire ai beneficiari delle deduzioni fiscali la possibilità di dimostrare al soggetto controllore (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) l'inserimento del proprio immobile all'interno della «zona franca».

Il procedimento amministrativo seguito dagli enti locali per la realizzazione degli interventi integrati dovrebbe avere il seguente svolgimento:

1) in attuazione della norma nazionale, il comune, con proprio provvedimento amministrativo, individua le aree destinate alla riqualificazione, attraverso gli interventi integrati e programma le opere pubbliche da realizzare (articolo 14 della legge n. 109 del 1994);

 

2) con successiva deliberazione, in esecuzione del precedente provvedimento, l'amministrazione approva un progetto complessivo di risanamento e, in accordo con i privati (ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990), stipula una intesa, con cui l'ente si impegna a realizzare le opere pubbliche e i privati le manutenzioni dei propri edifici, tenendo conto dell'idea progetto elaborata dall'amministrazione;

 

3) l'accordo sostitutivo del provvedimento (articolo 11 della legge n. 241 del 1990) surroga l'atto autorizzativo del comune per l'effettuazione dei lavori e, al contempo, certifica ai fini della deducibilità fiscale la presenza dell'immobile oggetto dei lavori all'interno dell'intervento integrato.

 

Nella seduta del 21 luglio 2005, l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato pressochè all'unanimità un testo che riproduceva in larga misura la citata proposta di legge n. 5470. La conclusione della XIV legislatura non ha permesso che il Senato della Repubblica ne terminasse l'esame.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Interventi integrati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici).

1. I comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

2. Gli interventi integrati, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.

3. Nelle zone oggetto di interventi integrati e sino al 31 dicembre 2008, si applicano in favore dei privati le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Le opere oggetto di finanziamento pubblico, di cui al comma 3, sono finalizzate esclusivamente al risanamento, alla riqualificazione e al recupero da parte dei privati di:

 

a) fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni di ingresso, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

 

b) fronti esterni degli edifici;

 

c) cortili, portici, aree libere di pertinenza dell'edificio.

 

5. Gli interventi integrati devono promuovere la riqualificazione estetica delle facciate, la qualità delle progettazioni, il miglioramento e il consolidamento dell'assetto statico degli edifici, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei centri storici.

6. Il comune e i privati interessati concludono accordi sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per definire le opere pubbliche da realizzare a cura dell'ente e gli interventi di recupero degli edifici privati.

7. Gli interventi di recupero e di risanamento possono ricevere il finanziamento dello Stato sino al 30 per cento del costo totale, secondo le modalità e le condizioni fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi di recupero e di risanamento devono essere conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici.

8. I comuni, ai fini dell'accesso al beneficio fiscale e al finanziamento pubblico, rilasciano agli aventi diritto gli atti di certificazione attestanti la presenza dell'immobile all'interno delle aree urbane interessate dall'intervento integrato.

9. Le regioni, di intesa con lo Stato, possono integrare con proprie risorse il finanziamento statale degli interventi integrati ricadenti nel proprio territorio e possono prevedere ulteriori misure di incentivazione in favore dei centri storici di particolare pregio e richiamo turistico.

 

 

Art. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2006 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 


N. 824

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

IANNUZZI, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI, BURTONE, CESARIO, CHIANALE, COLASIO, FRIGATO, GIACOMELLI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, GIORGIO MERLO, OLIVERIO, REALACCI, RUGGERI, STRIZZOLO,

TANONI, ZACCARIA

¾

 

Norme per la riqualificazione, il recupero e la tutela dei centri storici

e dei borghi antichi d'Italia

 

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Presentata il 22 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce integralmente - salvo che per le necessarie modifiche relative alla copertura finanziaria e alla denominazione dei Ministeri - il testo unificato delle proposte di legge nn. 5470 e abbinate, approvato nella seduta del 21 luglio 2005 dalla Camera dei deputati all'unanimità, recante disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici. Tale testo in larga misura recepiva il contenuto della proposta di legge n. 5470, presentata il 1o dicembre 2004 su iniziativa del primo firmatario della presente proposta e di altri deputati, cui erano state successivamente abbinate le proposte di legge - convergenti nello spirito di fondo e nelle finalità ispiratrici - nn. 5638 e 5891, a prima firma, rispettivamente, dell'onorevole Foti e dell'onorevole Coluccini. L'approvazione da parte della Camera dei deputati era stata preceduta da un intenso e approfondito lavoro istruttorio svolto presso la VIII Commissione Ambiente e il Comitato ristretto all'uopo nominato.

Il testo approvato dalla Camera, di grande snellezza e semplicità, risultando composto da due soli articoli, è stato trasmesso al Senato della Repubblica il 25 luglio 2005 ed ha assunto il numero 3566.

Purtroppo, la conclusione della XIV legislatura non ne ha consentito l'approvazione definitiva da parte del Senato. Lo si ripresenta all'inizio della nuova legislatura, auspicandone la rapida approvazione.

La proposta di legge prevede in primo luogo (articolo 1) interventi integrati pubblico-privati di riqualificazione urbana dei centri storici: questi interventi mirano al risanamento e al recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati, alla realizzazione di opere pubbliche, al miglioramento e all'adeguamento dei servizi pubblici. Il relativo finanziamento vede la compartecipazione dei privati e dello Stato. Le risorse statali vengono destinate, fino a un terzo dell'ammontare complessivo, ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, con esclusione dei comuni capoluogo delle città metropolitane.

È inoltre stabilita (articolo 2) l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Riqualificazione urbana dei centri storici).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tale fine, il Ministero delle infrastrutture, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

 

Art. 2.

(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per i comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino ad un terzo del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


SIWEB

Iter precedenti proposte di legge


C. 5470 – XIV legislatura


N. 5470

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

IANNUZZI, LADU, MOLINARI, ANNUNZIATA, BANTI, GIOVANNI BIANCHI, GERARDO BIANCO, BIMBI, BINDI, BOCCIA, BOTTINO, BRESSA, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARDINALE, CARRA, CIANI, COLASIO, D'ANTONI, DE LUCA, DE MITA, DELBONO, DUILIO, FANFANI, FISTAROL, FRANCESCHINI, FRIGATO, GAMBALE, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GIACOMELLI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MARCORA, MARINO, MEDURI, MERLO, MILANA, MILANESE, MORGANDO, MOSELLA, PASETTO, PISCITELLO, POTENZA, REALACCI, REDUZZI, RIA, ROCCHI, ROSATO, RUGGERI, RUGGIERI, RUSCONI, RUTA, SANTAGATA, SINISI, SORO, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TUCCILLO, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI, ZACCARIA, ZARA

¾

 

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

 

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Presentata il1° dicembre 2004

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Onorevoli Colleghi! - La situazione attuale dei centri storici in Italia richiede un intervento legislativo e finanziario incisivo e strutturale. I centri storici rappresentano una enorme ricchezza, che, in quanto tale, va valorizzata compiutamente. Essi sono un tassello fondamentale della bellezza e del fascino incomparabili del nostro Paese. La grande chance che l'Italia può e deve giocare nella sfida a tutto campo della competizione globale e della internazionalizzazione dei processi economici e produttivi è proprio quella della «qualità» del sistema Italia.

      E quella qualità che rende il nostro Paese unico passa attraverso il recupero e la valorizzazione della identità di tante comunità: in questa prospettiva essenziali sono il ruolo e le potenzialità dei centri storici, straordinario veicolo di bellezza, di vivibilità, di maggiore gradevolezza ed accoglienza di tante città, di tanti borghi.

      La condizione dei centri storici presenta un divario fra il centro nord e il centro sud.

      Mentre nell'Italia settentrionale, grazie ad un'economia più stabile e fiorente e ad una maggiore attenzione, è stata recuperata gran parte del patrimonio edilizio pubblico e privato all'interno del perimetro storico delle città, al sud e in alcune zone del centro spesso permangono condizioni di degrado o di abbandono.

      Infatti, in gran parte dei centri storici meridionali perdurano gravi carenze infrastrutturali, zone marginali caratterizzate da prevalente edilizia residenziale di base ma con precarie condizioni di igiene e di salubrità.

      In molti casi, infatti, la riqualificazione urbana - per la scarsità delle risorse pubbliche e private - ha interessato esclusivamente porzioni di tessuto urbano particolarmente pregevoli e rappresentative per la comunità, tralasciando del tutto vaste zone limitrofe, sovente di notevole interesse.

      E anche finanziamenti europei ad hoc (piani «Urban»), che per molte città del sud hanno rappresentato una valida risorsa per importanti opere di recupero edilizio, hanno involontariamente determinato una ulteriore «forbice» tra porzioni di «urbs» riqualificate e porzioni più vaste non beneficiarie dell'intervento finanziario. In ogni caso la riqualificazione e la valorizzazione dei centri storici costituiscono un obiettivo strategico di assoluta valenza nazionale, che interessa, sia pure in diversa misura, tutto il Paese e tutte le zone.

      L'esperienza straordinariamente positiva per incentivare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio attraverso la previsione di agevolazioni fiscali (detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 36 per cento delle spese sostenute; riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dal 20 per cento al 10 per cento per la esecuzione dei relativi lavori), non ha potuto imprimere un impulso decisivo alla riqualificazione nei centri storici, avendo una portata troppo generale. A questo si aggiunga che di frequente nel centro sud i centri storici sono ancora abitati da popolazioni appartenenti a fasce di reddito medio-basse e quindi poco propense al recupero dei propri stabili, anche se di interesse storico.

      La proposta di legge muove dal presupposto che il patrimonio edilizio dei centri storici, anche se di natura privata, rappresenta un valore storico, artistico e culturale di preminente interesse pubblico.

      Lo Stato ha, quindi, l'interesse a incentivare il suo recupero per permettere agli insediamenti urbani di prestigio di contribuire in maniera determinante allo sviluppo dell'economia del turismo in Italia.

      La proposta di legge, pertanto, è finalizzata a favorire la riqualificazione nell'intero Paese dei centri storici delle città attraverso la compartecipazione e il coinvolgimento attivo degli enti pubblici e del settore privato.

      Gli interventi di riqualificazione sono definiti nella proposta di legge «integrati», dovendo, infatti, essere finanziati con risorse sia pubbliche che private.

      Inoltre la configurazione delle norme, incentrate su una stretta dipendenza fra la previsione di un beneficio - rappresentato dalla deducibilità fiscale per i privati - e la contestualità dell'iniziativa dell'ente pubblico, mira a «stimolare» le amministrazioni.

      Tale meccanismo può rappresentare una leva positiva affinché gli stessi abitanti dei centri storici attivino le amministrazioni comunali in merito alla individuazione di alcune zone su cui concentrare l'intervento pubblico: si verrebbero, così, a creare una sorta di «zone franche», nelle quali gli immobili accederebbero alle agevolazioni fiscali previste.

      Pertanto i comuni sono chiamati ad individuare alcune zone nei loro centri storici in cui concentrare gli «interventi integrati di riqualificazione». Gli interventi si definiscono «integrati» in quanto costituiti da finanziamento pubblico, da agevolazioni fiscali in favore dei privati e da finanziamento privato.

      La prima tipologia di finanziamento pubblico, la più importante perché dà l'avvio al procedimento, è collegata alla realizzazione o alla manutenzione straordinaria di un'opera pubblica o di interesse pubblico all'interno della zona prescelta da parte del comune; inoltre lo Stato concorre, con propri fondi e fino ad una percentuale del 30 per cento del costo complessivo, al finanziamento dell'intervento di recupero del fabbricato di proprietà privata.

      In secondo luogo, la pubblica amministrazione partecipa alla riqualificazione delle aree individuate mediante la deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute dai privati per le manutenzioni o le ristrutturazioni degli edifici. La detrazione fiscale dovrà essere superiore rispetto a quella tradizionale prevista dalla legge (articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002) in quanto il maggiore risparmio per il privato servirà da incentivo per concentrare gli interventi nel centro storico e per dare il via alla terza forma di finanziamento (quella a carico dei privati).

      Gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978 (ora articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) saranno destinati esclusivamente alle fondazioni, ai muri maestri, a tutte le parti comuni dell'edificio necessarie all'uso comune, alla parte esterna dei fabbricati (frontoni) e alla parte interna intesa come cortili, chiostri, edicole; in definitiva saranno interessate dalla nuova disciplina le opere che migliorano sensibilmente la statica, la tenuta, la fruizione, nonché l'armonia, l'estetica e la gradevolezza dei centri storici.

      Viene precisato che tutti gli interventi finanziati saranno effettuati in conformità ai piani urbanistici e ai regolamenti edilizi riguardanti il centro storico, per meglio evidenziare che tutte le realizzazioni dovranno armonizzarsi con le strategie di riqualificazione urbanistica ed edilizia che le amministrazioni locali hanno inteso adottare.

      Inoltre i comuni dovranno predisporre le attestazioni certificanti la presenza dell'immobile nell'area oggetto dell'intervento integrato, al fine di consentire ai beneficiari delle deduzioni fiscali la possibilità di dimostrare al soggetto controllore (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) l'inserimento del proprio immobile all'interno della «zona franca».

      Il procedimento amministrativo seguito dagli enti locali per la realizzazione degli interventi integrati dovrebbe avere il seguente svolgimento:

          1) in attuazione della norma nazionale, il comune, con proprio provvedimento amministrativo, individua le aree destinate alla riqualificazione, attraverso gli interventi integrati e programma le opere pubbliche da realizzare (articolo 14 della legge n. 109 del 1994);

          2) con successiva deliberazione, in esecuzione del precedente provvedimento, l'amministrazione approva un progetto complessivo di risanamento e, in accordo con i privati (ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990), stipula una intesa, con cui l'ente si impegna a realizzare le opere pubbliche e i privati le manutenzioni dei propri edifici, tenendo conto dell'idea progetto elaborata dall'amministrazione;

          3) l'accordo sostitutivo del provvedimento (articolo 11 della legge n. 241 del 1990) surroga l'atto autorizzativo del comune per l'effettuazione dei lavori e, al contempo, certifica ai fini della deducibilità fiscale la presenza dell'immobile oggetto dei lavori all'interno dell'intervento integrato.

      Le regioni potranno, infine, integrare con risorse proprie o derivanti da fondi comunitari i finanziamenti statali per gli interventi integrati; potranno, altresì, prevedere ulteriori agevolazioni e ulteriori incentivazioni al fine di accrescere, attraverso la riqualificazione dei centri storici, l'attrattività turistica del proprio territorio.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Interventi integrati per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici).

      1. I comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

      2. Gli interventi integrati, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.

      3. Nelle zone oggetto di interventi integrati e sino al 31 dicembre 2006, si applicano in favore dei privati le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per un ammontare complessivo delle spese sostenute sino a 78.000 euro e per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

      4. Le opere oggetto di finanziamento pubblico, di cui al comma 3, sono finalizzate esclusivamente al risanamento, alla riqualificazione e al recupero da parte dei privati di:

          a) fondazioni, muri maestri, tetti, lastrici solari, scale, portoni di ingresso, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

          b) fronti esterni degli edifici;

          c) cortili, portici, aree libere di pertinenza dell'edificio.

      5. Gli interventi integrati devono promuovere la riqualificazione estetica delle facciate, la qualità delle progettazioni, il miglioramento e il consolidamento dell'assetto statico degli edifici, il rispetto e la valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei centri storici.

      6. Il comune e i privati interessati concludono accordi sostitutivi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per definire le opere pubbliche da realizzare a cura dell'ente e gli interventi di recupero degli edifici privati.

      7. Gli interventi di recupero e di risanamento possono ricevere il finanziamento dello Stato sino al 30 per cento del costo totale, secondo le modalità e le condizioni fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi di recupero e di risanamento devono essere conformi ai vigenti strumenti urbanistici locali riguardanti i centri storici.

      8. I comuni, ai fini dell'accesso al beneficio fiscale e al finanziamento pubblico, rilasciano agli aventi diritto gli atti di certificazione attestanti la presenza dell'immobile all'interno delle aree urbane interessate dall'intervento integrato.

      9. Le regioni, di intesa con lo Stato, possono integrare con proprie risorse il finanziamento statale degli interventi integrati ricadenti nel proprio territorio e possono prevedere ulteriori misure di incentivazione in favore dei centri storici di particolare pregio e richiamo turistico.

 

Art. 2.

(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Lavori in Commissione VIII Ambiente


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

 


Mercoledì 2 marzo 2005. - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 14.30.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

C. 5470 Iannuzzi e C. 5638 Foti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, osserva che le proposte di legge C. 5470 e C. 5368 perseguono la finalità di promuovere interventi integrati pubblici-privati di riqualificazione dei centri storici, attraverso misure di recupero e risanamento del patrimonio edilizio di proprietà dei privati e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nei centri storici. Si tratta di provvedimenti che intendono rafforzare il ruolo e le potenzialità dei centri storici e dei borghi antichi, mediante l'incentivazione di misure di riqualificazione, incentrate su una concezione di incremento delle dotazioni strutturali, di valorizzazione delle risorse architettoniche e culturali, nonché di miglioramento del tessuto urbano. Peraltro, rientra tra le finalità delle proposte di legge quella del recupero di gran parte del patrimonio edilizio, non solo pubblico, ma anche privato, all'interno del perimetro storico delle città, imprimendo, in questo contesto, un impulso decisivo agli interventi di sostegno alle attività di risanamento poste in essere dai singoli cittadini, nel presupposto che il patrimonio edilizio dei centri storici, anche se di natura privata, rappresenta un valore storico, artistico e culturale di enorme significato.

Passando al contenuto specifico delle proposte di legge, intende preliminarmente rilevare che esse recano alcune disposizioni analoghe ed altre di differente natura. Sotto il primo profilo, entrambe le proposte di legge prevedono, in primo luogo, un analogo meccanismo di attivazione degli interventi di recupero e riqualificazione, affidando ai Comuni la facoltà di ricorrere allo strumento dell'accordo sostitutivo del procedimento, di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. Inoltre, le due proposte di legge prevedono due distinti tipi di agevolazione per gli interventi di recupero e di risanamento: anzitutto, detrazioni fiscali (di cui all'articolo 1 comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) riconosciute, a determinate condizioni, a privati che intendano eseguire interventi di recupero edilizio; in secondo luogo, uno specifico finanziamento dello Stato, pari al 30 per cento del costo totale degli interventi per la proposta di legge C. 5470 e al 50 per cento per la proposta C. 5368.

Quanto ai tratti distintivi delle proposte di legge in esame, osserva che, in aggiunta alle agevolazioni illustrate in precedenza, la proposta C. 5470 del deputato Iannuzzi prevede che le regioni possano integrare il finanziamento statale con proprie risorse e approntare ulteriori misure di incentivazione a favore dei centri storici. Su un altro versante, invece, la proposta di legge C. 5368 prevede una specifica tutela, oltre che per i centri storici, anche per insediamenti antichi con popolazione sotto i 3.000 abitanti, denominati dalla stessa proposta di legge «borghi antichi d'Italia». Per tali insediamenti, il provvedimento prevede altresì il rilascio di un «marchio di qualità», che rappresenta una interessante ed innovativa misura di incentivazione, che peraltro non sembrerebbe recare oneri per la finanza pubblica.

Alla luce del contenuto dei due provvedimenti in titolo, sottolinea anzitutto l'importanza e l'originalità dei contributi forniti dai presentatori, che pongono un'esigenza basilare per lo sviluppo e la tutela dei centri storici. Ritiene peraltro di rilevare, con riguardo ad alcuni degli interventi previsti dalle proposte di legge, aspetti di carattere generale. In primo luogo, osserva come l'esame istruttorio delle due proposte di legge debba comprendere la verifica di specifici aspetti di coordinamento con la normativa vigente - con particolare riferimento alla legge n. 457 del 1978, al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 - che già contempla l'adozione da parte dei comuni di piani di recupero, di programmi integrati di intervento e di programmi di recupero urbano. Inoltre, gli strumenti normativi in vigore, pur non disciplinando interventi di riqualificazione esclusivamente per i centri storici, prevedono anch'essi la realizzazione di interventi integrati pubblici-privati, deliberati dai comuni e volti al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla realizzazione di opere pubbliche in zone da sottoporre a riqualificazione. In ordine a tali questioni, sarà pertanto necessario comprendere gli opportuni collegamenti con la legislazione vigente e le eventuali sovrapposizioni.

Osserva quindi che un'ulteriore questione riguarda la definizione della nozione di «centro storico», attualmente non contenuta nella legislazione statale italiana: un riferimento piuttosto vago è, ad oggi, presente soltanto nella legge n. 765 del 1967, cosiddetta «legge-ponte», che vieta ogni alterazione di volumi e ogni costruzione sulle aree libere negli agglomerati urbani aventi «carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale». Non risulta, peraltro, che provvedimenti più recenti siano intervenuti su tale profilo, anche con riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio, che non ha inserito i centri storici nel novero dei beni paesaggistici previsti dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004. L'esame delle due proposte di legge potrebbe, pertanto, costituire un'occasione utile per valutare l'opportunità di colmare tale lacuna di carattere definitorio, anche alla luce delle definizioni di «centro storico» che sono inserite in diverse leggi regionali (Abruzzo, Sardegna, Marche e Campania).

Giudica, in ogni caso, essenziale che il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti manifesti - quanto prima - il proprio orientamento sul merito delle due proposte in esame, atteso anche che, rientrando tali proposte nell'obiettivo generale del rilancio delle città italiane, esse potrebbero essere destinate ad incidere su materia analoga a quella trattata da provvedimenti all'esame del Governo, la cui adozione risulta imminente, riguardanti misure di sostegno della competitività del Paese. In tale ambito, infatti, risulterebbe in corso di definizione un «pacchetto» di interventi in favore della riqualificazione urbana, convenzionalmente denominato «legge obiettivo per le città».

Sulla base delle considerazioni svolte, sottolinea che si potrebbe, dunque, prefigurare un percorso di analisi istruttoria delle due proposte approfondito ed accurato, da portare avanti in stretta collaborazione con il Governo, che potrebbe anche avvenire nell'ambito di una sede informale, come quella del comitato ristretto, da istituire eventualmente nel seguito dell'iter di esame dei provvedimenti in titolo. L'esito di tale attività istruttoria potrebbe, in caso di adozione delle menzionate iniziative legislative del Governo nel senso prospettato, eventualmente essere considerato ai fini di un possibile inserimento dei contenuti delle due proposte di legge all'interno dell'articolato dei citati provvedimenti normativi in fase di studio da parte dell'Esecutivo, in occasione del loro esame da parte del Parlamento.

Il viceministro Ugo MARTINAT esprime un orientamento favorevole rispetto al merito delle due proposte di legge presentate, in particolare per il loro carattere innovativo, pur ritenendo necessario che siano chiariti alcuni aspetti definitori, quale, ad esempio, la distinzione tra «centri storici» in senso stretto e altri centri «antichi». Nel ribadire l'orientamento positivo rispetto all'impianto dei due provvedimenti, segnala l'eventualità che, come prospettato dal relatore, l'iniziativa legislativa del Governo sul rafforzamento della competitività del Paese rechi al proprio interno interventi in favore della riqualificazione urbana, altrimenti indicati come «legge obiettivo per le città». Giudica intuitivo che, qualora tale ipotesi risulti confermata, una sintesi delle due proposte di legge potrebbe essere destinata ad integrare opportunamente tale provvedimento.

In ogni caso, ritiene che un aspetto da valutare con attenzione sia quello relativo alla copertura finanziaria delle proposte di legge, su cui è necessario il riscontro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da assumere eventualmente nel corso degli approfondimenti istruttori che la Commissione valuterà di svolgere nel prosieguo dell'iter.

Francesco STRADELLA, presidente, alla luce delle considerazioni emerse, propone alla Commissione di dedicare all'esame preliminare una ulteriore seduta, da fissare eventualmente tra due settimane, al fine di verificare l'evolversi delle varie iniziative enunciate dal relatore e dal rappresentante del Governo. Al termine di tale seduta, potrebbe valutarsi l'opportunità

di nominare un apposito Comitato ristretto per l'ulteriore esame istruttorio.

La Commissione concorda.

Francesco STRADELLA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.


 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

 


Mercoledì 16 marzo 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 15.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

C. 5470 Iannuzzi e C. 5638 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 marzo 2005.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che la Commissione, nella precedente seduta, aveva convenuto sull'opportunità di attendere l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, dei provvedimenti in materia di competitività, nel cui ambito era stato preannunciato l'inserimento di misure in favore dei centri urbani.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, fa presente che il Consiglio dei ministri ha approvato, in materia di competitività, due distinti provvedimenti: un decreto-legge, contenente le disposizioni di più urgente applicazione, ed un disegno di legge, nel cui ambito dovrebbero essere contenute specifiche disposizioni riguardanti interventi per il rilancio delle città. Riguardo a tale ultimo disegno di legge, osserva come esso potrebbe conseguentemente presentare aspetti di contiguità con i provvedimenti all'esame della Commissione; in tal senso, anche in vista del possibile trasferimento di parte dei contenuti del citato disegno di legge all'interno del decreto-legge, nel corso dell'iter di conversione, prospetta l'opportunità di attendere la presentazione alle Camere di detti provvedimenti e, in particolare, la loro assegnazione alle competenti Commissioni, per poterne valutare i contenuti di merito.

Ritiene, pertanto, opportuno che la Commissione consideri l'ipotesi di rinviare ulteriormente l'esame istruttorio delle proposte di legge in titolo, per riprenderlo nella fase in cui il decreto-legge e il disegno di legge saranno sottoposti alle Camere: dal confronto tra i provvedimenti predisposti dal Governo e quelli attualmente all'esame del Parlamento sarà, infatti, possibile analizzare in modo più mirato i contenuti delle due proposte di legge in titolo, al fine di evitare sovrapposizioni o di colmare eventuali lacune nella disciplina per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, anche mediante la possibile confluenza di talune disposizioni di dette proposte di legge all'interno dei citati provvedimenti governativi.

Il viceministro Ugo MARTINAT sottolinea l'opportunità che la Commissione possa verificare attentamente il contenuto dei recenti provvedimenti adottati dal Governo, al fine di comprendere se vi siano le condizioni affinché essi siano integrati con alcune delle misure recate dalle proposte di legge in titolo.

Pietro ARMANI, presidente, nel prendere atto dell'orientamento assunto dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno disporre un breve rinvio dell'esame delle proposte di legge in titolo. Auspica altresì che, in occasione dell'iter parlamentare dei provvedimenti in materia di competitività, la VIII Commissione possa svolgere un ruolo di rilievo, anche tramite l'eventuale espressione di un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, qualora il relativo contenuto dovesse investire in modo significativo le materie di competenza della stessa Commissione. Dall'esame in Commissione, infatti, potrebbero emergere utili elementi di riflessione, anche in relazione alle materie trattate dalle proposte di legge in titolo, che intendono promuovere interventi di riqualificazione urbana dei centri storici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.


 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

 


Mercoledì 4 maggio 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 14.05.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

C. 5470 Iannuzzi e C. 5638 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 16 marzo 2005.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, rileva che il disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo al Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, approvato oggi dal Senato, non contiene specifiche disposizioni normative in materia di riqualificazione e rilancio delle città. In considerazione dell'imminente esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, la Commissione può a questo punto proseguire il proprio lavoro al fine di pervenire ad una proposta condivisa dai gruppi di maggioranza e di opposizione; tale lavoro potrà avere come esito la definizione di una proposta emendativa della Commissione, da inserire nell'articolato del disegno di legge ordinaria in materia di «competitività», oppure la definizione di una iniziativa legislativa condivisa, avente un proprio percorso autonomo. In entrambi i casi, dovrà essere adeguatamente valutata la questione della copertura finanziaria, per la quale occorrerà svolgere approfondimenti in collaborazione con la V Commissione.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) osserva che i temi affrontati dalle due proposte di legge in esame suscitano l'interesse e il consenso di tutte le forze politiche presenti in Commissione. Di conseguenza, appare possibile pervenire alla definizione di un testo condiviso, che potrà essere oggetto di confronto nel corso del dibattito parlamentare sul provvedimento ordinario in materia di rilancio della competitività del Paese. Per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, ritiene che si debba procedere per gradi, esprimendo, anzitutto, un segnale volto a sottolineare l'importanza di un intervento normativo per i centri storici. Tale iniziativa avrà comunque risvolti positivi per il futuro e, considerato il contributo assicurato dalla proposta di legge di iniziativa del deputato Foti, potrebbe essere destinata ad avere successo. In generale, l'inserimento di una norma per il recupero e la riqualificazione dei centri storici tra le disposizioni in materia di rilancio della competitività costituirebbe un punto di merito per tutta la Commissione. Auspica, quindi, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa individuare le risorse finanziarie necessarie, anche alla luce della possibilità di ricorrere ad agevolazioni fiscali e a misure di autofinanziamento.

Infine, ritiene opportuno che la Commissione possa confrontarsi nel corso della prossima settimana su una bozza di testo condiviso, da sottoporre eventualmente all'attenzione delle Commissioni che stanno esaminando in sede referente il disegno di legge in materia di «competitività».

Alfredo SANDRI (DS-U) esprime talune perplessità rispetto al percorso di esame sinora delineato, in quanto ritiene che non sia indifferente l'alternativa tra la presentazione di proposte di legge da parte di singoli deputati dei gruppi di maggioranza e di opposizione e la individuazione di un testo condiviso. Rileva, altresì, che nell'ordinamento italiano vi sono numerose norme vigenti in materia di centri storici, mentre sono ridotte le risorse finanziarie per attuarle. Inoltre, la materia deve costituire oggetto di un chiarimento tra Stato e regioni per quanto attiene alle competenze. A suo avviso, occorrerebbe pertanto correggere, in primo luogo, gli strumenti legislativi esistenti, verificando in particolare la sussistenza di risorse finanziarie, da individuare in agevolazioni fiscali o in specifici capitoli del bilancio dello Stato.

Pietro ARMANI, presidente, a seguito degli interventi svolti, ritiene opportuno che la Commissione proceda alla costituzione di un Comitato ristretto, per individuare eventuali proposte condivise tra i gruppi.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) dichiara di condividere l'ipotesi prospettata dal presidente Armani affinché la Commissione deliberi la nomina di un Comitato ristretto per la predisposizione di una proposta condivisa. Non vi sono dubbi che tale proposta debba riguardare esclusivamente norme di principio, nel pieno rispetto delle competenze regionali. Ritiene inoltre che l'obiettivo di tutti i gruppi

presenti in Commissione debba essere quello di manifestare un'attenzione specifica, sia in termini di norme che di risorse finanziarie, alla questione della riqualificazione dei centri storici, a prescindere dalla modalità tecnica in cui si svilupperà il lavoro parlamentare.

Pietro ARMANI, presidente, preso atto degli orientamenti emersi, propone di nominare un Comitato ristretto, ai fini dell'ulteriore istruttoria legislativa in ordine alle proposte di legge in titolo.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)


 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

 


Martedì 21 giugno 2005 - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

C. 5470 Iannuzzi, C. 5638 Foti e C. 5891.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 4 maggio 2005.

Pietro ARMANI, presidente, comunica che, in data 14 giugno 2005, si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto costituito per l'esame delle proposte di legge n. 5470 e n. 5638. Ricorda che, dopo la nomina del Comitato ristretto, è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 5891. Considerato che tale proposta verte su materia identica a quella recata dalle citate proposte di legge n. 5470 e n. 5638, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Avverte, pertanto, che, in esito all'esame abbinato delle proposte di legge in seno al Comitato ristretto, il relatore è giunto alla predisposizione di una proposta di testo unificato (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, il testo unificato delle proposte di legge n. 5470, n. 5638 e n. 5891, predisposto dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge n. 5470, n. 5638 e n. 5891, predisposto dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato sia fissato per lunedì 27 giugno 2005, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Pietro ARMANI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)



ALLEGATO

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici. (C. 5470, C. 5638 e C. 5891).

PROPOSTA DI

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTA DAL RELATORE SULLA BASE DEI LAVORI DEL

COMITATO RISTRETTO

 

Art. 1.

(Riqualificazione urbana dei centri storici).

1. I comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

2. Gli interventi integrati, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia».

 

Art. 2.

(Fondo nazionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio nei centri storici).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino al 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

 


Mercoledì 29 giugno 2005. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Silvano Moffa.

La seduta comincia alle 14.30.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Testo unificato C. 5470 Iannuzzi, C. 5638 Foti e C. 5891 Coluccini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 21 giugno 2005.

Pietro ARMANI, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato delle proposte di legge in titolo (vedi allegato).

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, per consentire - almeno in questa fase - la tempestiva trasmissione del testo unificato alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza. Essendo il testo, infatti, frutto di un approfondito lavoro istruttorio svoltosi in sede di Comitato ristretto, giudica ora necessario non apportare ulteriori modificazioni al provvedimento e procedere con l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti, anche ai fini di una rapida conclusione dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Silvano MOFFA concorda con l'invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, testé formulato dal relatore.

Pietro ARMANI, presidente, ritiene ragionevole la posizione espressa dal relatore e dal rappresentante del Governo, stante il lavoro svolto dal Comitato ristretto e in considerazione del fatto che il testo in esame, che deriva da proposte di legge di iniziativa di rappresentanti di gruppi di maggioranza e di opposizione, dovrebbe ormai considerarsi sostanzialmente condiviso.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo rispetto al percorso delineato dal relatore, anche in considerazione dell'opportunità che si possano tempestivamente utilizzare le risorse finanziarie di cui al provvedimento in esame.

Fabrizio VIGNI (DS-U) ritira gli emendamenti Coluccini 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e gli articoli aggiuntivi Coluccini 1.01 e 1.02, di cui è cofirmatario.

Ugo PAROLO (LNFP) ritira il suo emendamento 2.2.

Pietro ARMANI, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Folena 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.1; si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte pertanto che, essendosi in tal modo concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo unificato sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.



ALLEGATO

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici (Testo unificato C. 5470 Iannuzzi, C. 5638 Foti e C. 5891 Coluccini).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: del perimetro dei centri storici inserire le seguenti: e negli antichi insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 3,.

1. 1.Folena.

Al comma 1, dopo le parole: le zone inserire le seguenti: ovvero il patrimonio edilizio.

1. 2.Folena.

Al comma 2 sostituire le parole: dal Comune con le seguenti: dal Consiglio comunale.

1. 3.Folena.

Al comma 2, sostituire le parole: il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani con le seguenti: il miglioramento, l'adeguamento dei servizi urbani e la valorizzazione e promozione dei centri urbani.

1. 6.Coluccini, Vigni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli insediamenti urbanistici cui é riconosciuto il marchio di cui all'articolo 1-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis. (Istituzione del marchio «Borghi più Belli d'Italia»). 1. È istituito il marchio «Borghi più Belli d'Italia», riservato ad antichi insediamenti urbanistici con popolazione non superiore a due mila abitanti, inseriti nei territori di comuni con popolazione complessiva non superiore a quindici mila abitanti.

2. Ai fini del riconoscimento del marchio di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, é adottata una apposita carta di qualità in cui sono indicati i parametri qualitativi di natura storica, urbanistica, paesaggistica cui devono corrispondere i borghi, tenendo conto in particolare dello stato di conservazione, originalità e tipicità del complesso degli edifici e della struttura urbanistica degli insediamenti.

3. Il riconoscimento del marchio di cui al comma 1 è rilasciato, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dalla commissione provinciale di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base dei parametri indicati nella carta di qualità di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la commissione può procedere alla revoca del marchio.

1. 7.Coluccini, Vigni.

Al comma 3, dopo le parole: e le attività culturali», aggiungere le seguenti: sentita l'ANCI e su parere della commissione provinciale prevista dall'articolo 137 del codice dei beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1. 8.Coluccini, Vigni.

Al comma 3, dopo le parole: e le attività culturali aggiungere le seguenti: su parere della commissione provinciale prevista dall'articolo 137 del codice dei beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1. 9.Coluccini, Vigni.

Al comma 3 dopo le parole: e le attività culturali inserire le seguenti: e con l'ANCI.

1. 4.Folena.

Al comma 3, dopo le parole: e le attività culturali, aggiungere le seguenti: sentita l'ANCI.

1. 10.Coluccini, Vigni.

Al comma 3, sostituire le parole: in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti con le seguenti: con popolazione non superiore a 2.000 abitanti, inseriti nei territori di comuni con popolazione complessiva non superiore a 15.000 abitanti.

1. 11.Coluccini, Vigni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3. I privati, che realizzano il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio usufruendo dei contributi e delle agevolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, ovvero delle agevolazioni o dei contributi eventualmente stabiliti dalla Regione, non possono procedere ad alienazione totale o parziale dell'immobile oggetto del risanamento o del recupero di cui alla presente legge.

1. 5.Folena.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis. (Osservatorio per la tutela dei borghi antichi d'Italia) - 1. Al fine di favorire l'elaborazione ed il coordinamento di linee programmatiche degli interventi di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é istituito l'Osservatorio interistituzionale per la tutela dei borghi d'Italia. Il decreto è emanato entra novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'Osservatorio partecipano, in qualità di membri, rappresentanti delle regioni, dell'Associazioni nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), nonché dei Ministeri dei beni e delle attività culturali, dell'ambiente e tutela del territorio, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e per l'innovazione e le tecnologie.

3. Le modalità di azione dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1.

1. 01.Coluccini, Vigni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis. (Programmi regionali). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni adottano propri provvedimenti di programmazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dei borghi, anche ai fini di un'azione coordinata con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Con legge regionale sono disciplinate in particolare le modalità di valutazione dei progetti ammessi ai contributi di cui alla presente legge, di redazione e presentazione dei progetti stessi, le eventuali misure di sostegno finanziario regionale, nonché le eventuali deroghe che possono essere concesse, d'intesa con le commissioni provinciali di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i borghi dei comuni con popolazione complessiva superiore al limite di cui all'articolo 2.

3. Le risorse finanziarie statali sono riservate, nella misura minima del 75 per cento, ai comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3.

1. 02.Coluccini, Vigni.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: è istituito inserire le seguenti: , a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

2. 1.Folena.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

2. 2.Parolo, Guido Dussin.

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

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SEDE REFERENTE

 


Giovedì 14 luglio 2005 - Presidenza del vicepresidente Francesco STRADELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Stefano Stefani, e per le infrastrutture e i trasporti, Silvano Moffa.

La seduta comincia alle 11.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Testo unificato C. 5470 Iannuzzi, C. 5638 Foti e C. 5891 Coluccini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 giugno 2005.

Francesco STRADELLA, presidente, comunica che la XIV Commissione ha espresso parere favorevole, mentre le Commissioni VI e VII hanno espresso parere favorevole con osservazioni. Avverte, altresì, che la I Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e che la V Commissione ha formulato un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento. In relazione ai citati pareri, fa quindi presente che il relatore ha testé presentato taluni emendamenti (vedi allegato 3), finalizzati al recepimento dei rilievi espressi dalle competenti Commissioni.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, illustra gli emendamenti volti a riformulare parzialmente gli articoli 1 e 2 del testo unificato adottato come testo base, al fine di recepire i pareri espressi dalle competenti Commissioni. In particolare, rileva come la «riscrittura» del comma 1 dell'articolo 1 e del comma 1 dell'articolo 2 derivi dalla necessità di conformare le disposizioni ai principi stabiliti, in materia, dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Risulta, inoltre, che l'ANCI avrebbe segnalato il rischio di possibili problemi applicativi derivanti dalla nuova definizione del marchio di «borghi antichi d'Italia»; tali problemi potrebbero conseguire dal fatto che si verrebbe a creare una nuova categoria, di cui si dovrebbe tenere conto nelle classificazioni dei comuni. Precisa che questo rischio di possibili complicazioni, a suo avviso, non corrisponde all'intento originario dei presentatori delle proposte di legge e che, pertanto, su tale questione verranno svolti gli opportuni approfondimenti in occasione dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Silvano MOFFA esprime parere favorevole sugli emendamenti testé presentati dal relatore. Rileva, altresì, l'opportunità di approfondire ulteriormente la questione definitoria relativa al marchio di «borghi antichi d'Italia», al fine di evitare generalizzazioni terminologiche che potrebbero creare taluni problemi applicativi.

Francesco STRADELLA, presidente, intervenendo per una precisazione, rileva l'opportunità di chiarire se, ai fini del provvedimento in esame, la perimetrazione dei centri storici sia quella definita da apposita delibera comunale.

Il sottosegretario Silvano MOFFA ritiene che la perimetrazione dei centri storici possa essere considerata quella definita dai comuni, attraverso proprie delibere.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, ricorda che i piani regolatori comunali recano le classificazioni urbanistiche, tra le quali rientra anche la cosiddetta «fascia A» concernente, per l'appunto, i centri storici.

Marisa ABBONDANZIERI (DS-U), preso atto degli emendamenti del relatore, osserva che il testo del provvedimento introduce una limitazione degli enti beneficiari, che risultano i soli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti: pur comprendendo le motivazioni di tale scelta, fa presente che nelle regioni del «centro Italia» sono presenti numerosi comuni con popolazione attorno ai 5.000 abitanti, la cui urbanizzazione è suddivisa in più frazioni, molte delle quali sono qualificate come centri storici. Tali comuni rimarrebbero, dunque, esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento in esame. Rileva, quindi, l'opportunità di una riflessione anche su tale questione nel corso dell'esame in Assemblea, al fine di evitare una penalizzazione di taluni enti locali.

Tino IANNUZZI (MARGH-U) dichiara di condividere gli emendamenti presentati dal relatore. Concorda, altresì, con quanto evidenziato a proposito della definizione del marchio di «borghi antichi d'Italia», che a suo avviso dovrà essere ulteriormente valutata. Al riguardo preannuncia che, in vista dell'esame in Assemblea, taluni deputati di gruppi di opposizione hanno già dichiarato l'intenzione di presentare appositi emendamenti, il cui contenuto potrà essere opportunamente approfondito in sede di Comitato dei nove.

Gregorio DELL'ANNA (FI) concorda con gli emendamenti presentati dal relatore. Rileva, inoltre, l'opportunità che la definizione di «borghi antichi d'Italia» possa essere rivista, anche al fine di riferirla - in via prioritaria - ai beni architettonici e monumentali, piuttosto che ai profili strettamente urbanistici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.50, 1.51, 2.50 e 2.51 del relatore.

Maurizio Enzo LUPI (FI), relatore, nell'auspicare la sollecita approvazione del provvedimento da parte della Camera, si riserva di approfondire le questioni emerse nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Lupi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 5470, 5638 e 5891, come modificato a seguito degli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco STRADELLA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.20.



ALLEGATO 3

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici (Testo unificato C. 5470 Iannuzzi, C. 5638 Foti e C. 5891 Coluccini).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: interventi integrati inserire le seguenti: di cui al comma 2 e, al comma 3, sostituire le parole: di intesa con le seguenti: di concerto.

1. 50.Il Relatore.

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1. 51.Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

2. 50.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: per i beni e le attività culturali.

2. 51.Il Relatore.


 

Lavori in sede consultiva


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 


Giovedì 7 luglio 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.15.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Nuovo testo C. 5470 Iannuzzi ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra brevemente il contenuto del nuovo testo unificato della proposta di legge C. 5470 Iannuzzi ed abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, rilevando che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, conferisce ai comuni la facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, «le zone in cui realizzare interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana», e che tali interventi possono consistere nel «risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati», nella «realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria di beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani». Osserva altresì che il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere individuati «antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici» ai fini dell'applicazione della legge in esame, e ai quali assegnare il marchio «borghi antichi d'Italia». Rileva inoltre che, al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un «Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici», affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate, prevedendo che il 25 per cento delle suddette risorse sia destinato agli interventi per i borghi antichi d'Italia. Fa presente, quindi, che le disposizioni recate dal provvedimento, quanto alle attività in esso disciplinate, concernenti interventi edilizi e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, appaiono riconducibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Osserva inoltre che, in ragione della finalità degli interventi oggetto del provvedimento, consistente nella riqualificazione urbana dei centri storici e dei cosiddetti «borghi antichi d'Italia», possa essere richiamata anche la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di cui al medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. A tale proposito ricorda che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Appare pertanto, a suo avviso, imprescindibile, al fine di valutare la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento al dettato costituzionale, verificare se le medesime configurino un intervento riconducibile alla previsione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. In proposito, fa presente che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni, riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni, e debbono altresì prevedere, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio. Più in particolare, la Corte Costituzionale ha precisato che per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione occorre che essi siano finalizzati al perseguimento di «una finalità qualificante» diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati e non devono essere disposti in favore della generalità degli enti, sicchè gli enti destinatari devono essere concretamente individuati. In proposito, non ritiene che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 individui con sufficiente determinatezza gli enti destinatari dei finanziamenti, facendo infatti generico riferimento ai comuni nell'ambito del cui perimetro è presente un centro storico. Peraltro, occorre considerare che gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sono definiti in modo alquanto generico e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2004, con la quale, peraltro, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del «Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni», ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana « del territorio medesimo. Conclusivamente, nel presupposto che i suddetti interventi appaiono in larga parte riconducibili all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati, e che il provvedimento in esame configura quindi uno strumento di finanziamento, fra l'altro solo parziale, di normali opere e servizi comunali, formula un parere favorevole con una condizione, volta a indicare alla Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 1, al fine di conformare le disposizioni da esso recate, attinenti ad interventi riconducibili a materie di competenza legislativa regionale, ai principi stabiliti in materia dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia sotto il profilo della determinazione degli enti destinatari dei finanziamenti vincolati, sia sotto il profilo della finalità degli interventi, che debbono essere diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una condizione formulata dal relatore (vedi allegato 4).

(omissis)



ALLEGATO 4

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici. (Nuovo testo C. 5470 Iannuzzi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 5470 Iannuzzi ed abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente,

rilevato che l'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame conferisce ai comuni la facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, «le zone in cui realizzare interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana», e che tali interventi possono consistere nel «risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati», nella «realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria di beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani»,

rilevato, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere individuati «antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici» ai fini dell'applicazione della legge in esame, e ai quali assegnare il marchio «borghi antichi d'Italia»

rilevato, inoltre, che al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un «Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici», affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate, prevedendo che il 25 per cento delle suddette risorse sia destinato agli interventi per i borghi antichi d'Italia,

ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame, quanto alle attività in esso disciplinate (interventi edilizi e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico), siano riconducibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 362 del 2003, 16 del 2004 e 232 del 2005), alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni;

ritenuto che, in ragione della finalità degli interventi oggetto del provvedimento in esame, vale a dire la riqualificazione urbana dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, possa essere richiamata anche la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di cui al medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

preso atto che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (sent. nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005) nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,

ritenuto, pertanto, che per valutare la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame al dettato costituzionale occorre verificare se le medesime configurino un intervento riconducibile alla previsione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,

preso atto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni, riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni, e debbono altresì prevedere, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio,

rilevato, in particolare, che secondo la giurisprudenza costituzionale per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione occorre che tali interventi siano finalizzati al perseguimento di «una finalità qualificante» diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati e non devono essere disposti in favore della generalità degli enti, sicchè gli enti destinatari devono essere concretamente individuati,

ritenuto che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 non individua con sufficiente determinatezza gli enti destinatari dei finanziamenti, facendo generico riferimento ai comuni nell'ambito del cui perimetro è presente un centro storico,

ritenuto, altresì, che gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sono definiti in modo alquanto generico e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2004 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del «Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni») ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana « del territorio medesimo,

ritenuto, pertanto, che i suddetti interventi appaiono in larga parte riconducibili all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati, e che il provvedimento in esame configuri quindi uno strumento di finanziamento, fra l'altro solo parziale, di normali opere e servizi comunali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1. sia riformulato l'articolo 1, al fine di conformare le disposizioni da esso recate, attinenti ad interventi riconducibili a materie di competenza legislativa regionale, ai principi stabiliti in materia dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia sotto il profilo della determinazione degli enti destinatari dei finanziamenti vincolati, sia sotto il profilo della finalità degli interventi, che debbono essere diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 


Martedì 19 luglio 2005. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.50.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

C. 5470-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), relatore, fa presente che l'emendamento 1.3 Folena, che è volto a precisare, al comma 3 dell'articolo 1, che sia il consiglio comunale e non genericamente il comune ad approvare gli interventi integrati di cui al comma 2, appare violare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali, ai quali è riconosciuta la possibilità di disporre in ordine a quale organo, consiglio comunale o giunta, spetti l'adozione di una deliberazione rientrante nell'ambito delle proprie competenze. Rileva quindi che gli altri emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere contrario sull'emendamento 1.3 Folena e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

 


Giovedì 14 luglio 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.20.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Testo unificato C. 5470 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ricorda che l'articolo 2 pone gli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, relativi alla dotazione del fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2005-2007 (comma 4). La norma prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del fondo, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978, vale a dire mediante finanziamenti da iscrivere nella tabella D della legge finanziaria (comma 3). Al riguardo, segnala che l'accantonamento utilizzato presenta la necessaria disponibilità, pur non prevedendo una apposita voce programmatica. Per quanto concerne il rinvio, a decorrere dall'anno 2008, alla tabella D della legge finanziaria per il rifinanziamento del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se gli interventi previsti hanno i requisiti richiesti dalla vigente disciplina contabile.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario. In particolare, ricorda che gli interventi previsti dal provvedimento possiedono i requisiti per essere rifinanziati mediante il ricorso alla tabella D della legge finanziaria.

Benito SAVO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito,

esprime

NULLA OSTA».

La Commissione approva la proposta di parere.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 19 luglio 2005. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte.

La seduta comincia alle 10.10.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

C. 5470 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che il provvedimento, recante disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 luglio 2005. In quella occasione la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta. Avverte che la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento apportando alcune modifiche al testo che non appaiono comportare conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in ordine alla possibilità che dagli interventi posti a carico delle regioni dall'emendamento 1.7 Coluccini discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. L'emendamento 1.7 Coluccini prevede, tra le altre cose, l'adozione, da parte delle regioni, di provvedimenti di programmazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dei borghi e stabilisce che le risorse finanziarie statali sono riservate, nella misura minima del 75 per cento, ai comuni in possesso dei requisiti previsti dall'emendamento.

Il sottosegretario Gianfranco CONTE esprime parere contrario sull'emendamento 1.7.

Arnaldo MARIOTTI (DS-U) rileva che l'emendamento 1.7 non appare presentare profili problematici di carattere finanziario. Infatti l'emendamento intende intervenire nella ripartizione delle risorse e non modifica l'ammontare complessivo di tali risorse.

Marino ZORZATO, presidente, rileva che l'emendamento crea un vincolo nella destinazione di risorse che, peraltro, non risultano dettagliatamente determinate e, pertanto, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Formula poi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.7, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.


 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 12 luglio 2005 - Presidenza del presidente Antonio MARZANO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.40.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Testo unificato C. 5470 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 5470 e abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Passa quindi ad illustrare il testo, che si compone di 2 articoli, ed è finalizzato a facilitare il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

L'articolo 1, comma 1, prevede che i comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possano individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

Il comma 2 stabilisce che tali interventi integrati, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle leggi regionali vigenti, prevedano il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte dei privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici gia esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento o l'adeguamento dei servizi urbani.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione degli antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, i quali sono equiparati ai centri storici ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel testo, e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia».

L'articolo 2, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici, mentre il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con i ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, le modalità per la ripartizione del fondo. Tali risorse sono assegnate, fino al 25 per cento del totale complessivo, agli interventi in favore dei borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 3.

Il comma 3 stabilisce la misura delle risorse finanziare destinate al Fondo, fissate per il triennio 2005-2008 in 25 milioni di euro, mentre i commi 4 e 5 provvedono alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, ritiene possibile esprimere su di esso parere favorevole, pur riservandosi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Giorgio BENVENUTO (DS-U), pur esprimendo condivisione per le finalità del provvedimento, osserva come, contrariamente alle proposte di legge originarie, il testo unificato in esame non preveda strumenti di agevolazione fiscale, ma, piuttosto, l'istituzione di un Fondo da distribuire ai soggetti che ne facciano richiesta.

Relativamente alle modalità di finanziamento di tale Fondo, chiede al Governo di chiarire se esse incidano sugli stanziamenti relativi alla Guardia di Finanza e alle Agenzie fiscali, pregiudicando l'operatività di tali organismi, che già dispongono di fondi inferiori a quelli richiesti dallo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, in riferimento alla richiesta del deputato Benvenuto, chiarisce che la copertura degli oneri recati dal provvedimento non incide in alcun modo sugli stanziamenti a disposizione della Guardia di Finanza e delle Agenzie fiscali, rilevando come ad essa si provveda mediante ricorso al Fondo speciale di conto capitale, che è appunto destinato a dare copertura a provvedimenti legislativi in corso di esame.

Mario LETTIERI (MARGH-U) esprime condivisione per le finalità del provvedimento in esame, invitando tuttavia il relatore ad inserire nel suo parere un'osservazione con la quale segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di riconoscere priorità, nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, agli interventi di recupero degli immobili dei centri storici, che potrebbero in tal modo essere assegnati alle famiglie prive di alloggio. Osserva infatti come in molti comuni la costruzione di aree di nuova urbanizzazione determini fenomeni di svuotamento e degrado dei centri storici, con gravi effetti in termini paesistici, culturali e sociali.

Giovanni MAURO (FI), pur ritenendo che l'esigenza segnalata dal deputato Lettieri sia già contemplata dal provvedimento, invita il relatore ad inserire nella sua proposta di parere un'osservazione in tal senso.

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, accogliendo le osservazioni dei deputati Lettieri e Mauro, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

Antonio PEPE (AN) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricordando come siano all'esame della Camera numerose proposte di legge che mirano a dare sostegno ai piccoli comuni. Con riferimento alle osservazioni formulate dal deputato Lettieri, ritiene che le esigenze di tutela dei centri storici dei piccoli comuni siano già affrontate dall'articolo 2, comma 2, del testo unificato, pur concordando con l'opportunità di inserire una specifica osservazione in merito nel parere sul provvedimento.

Giovanni MAURO (FI) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, segnalando la grande utilità del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.



ALLEGATO

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici. Testo unificato C. 5470 ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 5470 ed abbinate, recante «Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, sia riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione e recupero degli immobili ubicati nei centri storici.

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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SEDE CONSULTIVA

 


Martedì 12 luglio 2005. - Presidenza del vicepresidente Domenico VOLPINI, indi del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 13.40.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Testo unificato C. 5470 Iannuzzi e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rileva che il testo in titolo è finalizzato a promuovere interventi integrati pubblici e privati di riqualificazione dei centri storici, aventi natura di recupero e di risanamento del patrimonio edilizio di proprietà di privati, volti a porre in essere opere pubbliche o di interesse pubblico nei centri storici. È inoltre previsto che con apposito decreto ministeriale siano individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti, cui assegnare il marchio di borghi antichi d'Italia.

Fa altresì presente che l'articolo 2 provvede all'istituzione di apposito fondo nazionale per il perseguimento delle finalità sottese al provvedimento in titolo.

Conclusivamente, giudica positivamente il testo in esame, volto ad introdurre interventi strategici per il miglioramento e il recupero dei centri storici, preziose testimonianze del tessuto urbanistico nazionale, rilevando tuttavia l'opportunità di assicurare il coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali nella determinazione delle modalità per il riparto delle risorse del costituendo Fondo per la loro riqualificazione, e di precisare che l'assegnazione del marchio di borgo antico d'Italia non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 13 luglio 2005.

La seduta termina alle 14.55.



ALLEGATO 1

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

(C. 5470 e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 5470 e abb., recante «Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici»;

condivise le finalità del provvedimento, che si propone di introdurre interventi strategici per il miglioramento e il recupero di tali preziose testimonianze del tessuto urbanistico nazionale;

ritenuto opportuno chiarire che il riconoscimento della qualifica di «borgo antico», di cui all'articolo 1, comma 3, non comporta di per sé il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei relativi insediamenti urbanistici;

rilevata l'opportunità di assicurare il coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali nella determinazione delle modalità per il riparto delle risorse del costituendo Fondo per la riqualificazione dei centri storici, considerato che le competenze in materia di valorizzazione e di riqualificazione di tali beni culturali appaiono più strettamente attinenti al medesimo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «di intesa» con le seguenti: «di concerto», e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

b) all'articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto ivi contemplato sia adottato con il concerto anche del Ministro per i beni e le attività culturali, eventualmente eliminando il riferimento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, considerato che gli interventi previsti nel presente articolo non sono propriamente riconducibili alla sua sfera di competenza.

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

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SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 13 luglio 2005. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Testo unificato C. 5470 Iannuzzi e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 12 luglio 2005.

Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo in titolo (vedi allegato 2 a pagina 56 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 luglio 2005).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(omissis)


 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

 


Mercoledì 13 luglio 2005 - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Testo unificato C. 5470 Iannuzzi e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ricorda che il testo unificato in esame prevede all'articolo 1 la riqualificazione urbana dei centri storici. Si prevede in particolare che i comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce quindi che gli interventi integrati, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani. Precisa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi del comma 3, è demandato ad adottare un decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». Passa quindi ad illustrare il successivo articolo 2. Si prevede che al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala in particolare che le risorse sono destinate, fino al 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 3.

Per quanto riguarda i profili di compatibilità comunitaria, rileva per completezza che la Commissione europea ha presentato la comunicazione COM(2004)60 «Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano» che rappresenta la prima fase nell'elaborazione della strategia volta a migliorare la qualità e le prestazioni ambientali delle aree urbane. L'obiettivo è contribuire a livello comunitario alla definizione di un solido quadro di riferimento per promuovere iniziative locali basate sulle migliori pratiche, lasciando la scelta delle soluzioni e degli obiettivi ai responsabili locali. L'elemento fondamentale di questo quadro di riferimento è l'obbligo per le capitali e gli agglomerati urbani con popolazione superiore a 100 mila abitanti - ossia le 500 maggiori città dell'UE - di adottare un piano di gestione dell'ambiente urbano che stabilisca gli obiettivi da conseguire per dar vita ad un ambiente urbano sostenibile, e di introdurre un apposito sistema di gestione ambientale per assicurare l'esecuzione del piano. Precisa che le città indicate dovranno inoltre elaborare e attuare un piano di trasporto urbano sostenibile. Aggiunge quindi che la comunicazione pone l'accento sull'edilizia sostenibile, che considera una priorità, preannunciando che la Commissione metterà a punto una metodologia comune per valutare la sostenibilità complessiva degli edifici e dell'ambiente costruito, che si applicherà anche ai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o a ristrutturazioni importanti degli edifici esistenti.

Rileva inoltre che l'iniziativa comunitaria URBAN, introdotta per la prima volta nel 1994, ha riguardato nel periodo di programmazione 2000-2006 il 44 per cento della popolazione dell'Unione residente in aree urbane con più di 50.000 abitanti e, con i fondi ad essa destinati, sono stati erogati circa 104 milioni di euro annui per progetti in 70 città. Sottolinea che la valutazione della iniziativa URBAN fornita nella Terza relazione sulla coesione economica e sociale, presentata dalla Commissione all'inizio del 2004, ha evidenziato la necessità di ricercare, nella futura riforma della politica di coesione, un migliore coordinamento, attraverso una maggiore partecipazione delle autorità locali alla definizione e gestione dei progetti, di tale iniziativa con gli Obiettivi 1 e 2 in quanto diversi programmi adottati nell'ambito di questi obiettivi dedicano risorse alla lotta ai problemi urbani. Aggiunge che la Commissione europea ha presentato da ultimo un pacchetto di cinque proposte relative al rinnovo del quadro legislativo per la riforma della politica di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013. Le proposte prospettano la concentrazione degli interventi strutturali su un numero limitato di priorità - rispetto al periodo di programmazione attuale - in relazione soprattutto con gli impegni di Lisbona, in materia di competitività, e di Göteborg, in materia di sviluppo sostenibile. Rileva quindi che in questo nuovo quadro legislativo, il campo di intervento delle attuali iniziative, tra cui l'iniziativa URBAN, sarà integrato nelle priorità dei suddetti nuovi obiettivi; in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), i cui interventi saranno concentrati sugli obiettivi «Competitività e occupazione regionale» e «Cooperazione territoriale», riserverà una particolare attenzione alle specificità territoriale delle zone urbane, soprattutto quelle relative alle cittadine di medie dimensioni il cui ruolo nel promuovere lo sviluppo regionale sarà valorizzato mediante aiuti alla riqualificazione urbana. Inoltre, a tali zone potrebbero essere delegati poteri diretti. Le proposte verranno esaminate dal Parlamento europeo in prima lettura nella sessione del 5 luglio 2005. Il Consiglio non ne ha ancora iniziato l'esame. Precisa che la Commissione auspica l'approvazione definitiva delle proposte entro la fine del 2005, garantendo agli Stati membri e alle regioni tempo sufficiente per la preparazione dei nuovi programmi e per la loro messa in opera entro l'inizio del 2007.

Alla luce di tali considerazioni, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Paola MARIANI (DS-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, considerato che non ci sono elementi di contrasto con la normativa comunitaria. Osserva tuttavia che emergono alcuni elementi di contrasto con le competenze delle regioni e degli enti locali.

Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ricorda che sui profili di merito la competenza è rimessa alla Commissione di settore, che sta esaminando il provvedimento in sede referente. Si tratta comunque di rilievi di cui è senz'altro consapevole.

Gabriele FRIGATO (MARGH-U) esprime una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in esame. In questo senso, ritiene utile che la diffusa preoccupazione sullo stato di salute dei centri urbani e sulla loro possibilità di riqualificazione venga espressa a livello europeo. Valuta che sia importante coordinarsi con la realtà esistente, nel segno soprattutto della integrazione anche di quelle realtà che sono più indietro.

Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.


 

 


C. 5470-A


N. 5470-5638-5891-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTE DI LEGGE

 

n. 5470,d’iniziativa dei deputati

IANNUZZI, LADU, MOLINARI, ANNUNZIATA, BANTI, GIOVANNI BIANCHI, GERARDO BIANCO, BIMBI, BINDI, BOCCIA, BOTTINO, BRESSA, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARDINALE, CARRA, CIANI, COLASIO, D'ANTONI, DE LUCA, DE MITA, DELBONO, DUILIO, FANFANI, FISTAROL, FRANCESCHINI, FRIGATO, GAMBALE, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GIACOMELLI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LOIERO, LUSETTI, MACCANICO, MANTINI, MARCORA, MARINO, MEDURI, MERLO, MILANA, MILANESE, MORGANDO, MOSELLA, PASETTO, PISCITELLO, POTENZA, REALACCI, REDUZZI, RIA, ROCCHI, ROSATO, RUGGERI, RUGGIERI, RUSCONI, RUTA, SANTAGATA, SINISI, SORO, SQUEGLIA, STRADIOTTO, TUCCILLO, VERNETTI, VILLARI, VOLPINI, ZACCARIA, ZARA, ABBONDANZIERI, PIGLIONICA, VIANELLO, VIGNI, ZUNINO

¾

 

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il1° dicembre 2004

¾¾¾¾¾¾¾¾

NOTA: L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 14 luglio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 5470, 5638 e 5891. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

 

n. 5638,d’iniziativa dei deputati

FOTI, DELL'ANNA, OSVALDO NAPOLI

 

Disposizioni per la riqualificazione dei centri storici

e dei borghi antichi d'Italia

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il17 febbraio 2005

 

n. 5891,d’iniziativa dei deputati

COLUCCINI, VIGNI, ABBONDANZIERI

RAFFAELLA MARIANI, RUGGHIA, CRISCI, CIALENTE

Disposizioni per il recupero, la riqualificazione e la tutela

degli insediamenti urbanistici dei borghi più belli d'Italia

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il31 maggio 2005

(Relatore: LUPI)

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge Iannuzzi n. 5470 ed abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente,

            rilevato che l'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame conferisce ai comuni la facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, «le zone in cui realizzare interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana», e che tali interventi possono consistere nel «risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati», nella «realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria di beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani»,

            rilevato, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere individuati «antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici» ai fini dell'applicazione della legge in esame, e ai quali assegnare il marchio «borghi antichi d'Italia»,

            rilevato, inoltre, che al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un «Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici», affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate, prevedendo che il 25 per cento delle suddette risorse sia destinato agli interventi per i borghi antichi d'Italia,

            ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame, quanto alle attività in esso disciplinate (interventi edilizi e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico), siano riconducibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 362 del 2003, 16 del 2004 e 232 del 2005), alla materia «governo del territorio», che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni;

            ritenuto che, in ragione della finalità degli interventi oggetto del provvedimento in esame, vale a dire la riqualificazione urbana dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, possa essere richiamata anche la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di cui al medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            preso atto che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (sent. nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005) nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,

            ritenuto, pertanto, che per valutare la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame al dettato costituzionale occorre verificare se le medesime configurino un intervento riconducibile alla previsione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,

            preso atto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni, riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni, e debbono altresì prevedere, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio,

            rilevato, in particolare, che secondo la giurisprudenza costituzionale per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione occorre che tali interventi siano finalizzati al perseguimento di «una finalità qualificante» diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati e non devono essere disposti in favore della generalità degli enti, sicchè gli enti destinatari devono essere concretamente individuati,

            ritenuto che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 non individua con sufficiente determinatezza gli enti destinatari dei finanziamenti, facendo generico riferimento ai comuni nell'ambito del cui perimetro è presente un centro storico,

            ritenuto, altresì, che gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sono definiti in modo alquanto generico e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2004 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del «Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni») ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana» del territorio medesimo,

            ritenuto, pertanto, che i suddetti interventi appaiono in larga parte riconducibili all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati, e che il provvedimento in esame configuri quindi uno strumento di finanziamento, fra l'altro solo parziale, di normali opere e servizi comunali,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia riformulato l'articolo 1, al fine di conformare le disposizioni da esso recate, attinenti ad interventi riconducibili a materie di competenza legislativa regionale, ai principi stabiliti in materia dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia sotto il profilo della determinazione degli enti destinatari dei finanziamenti vincolati, sia sotto il profilo della finalità degli interventi, che debbono essere diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

 

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

        La Commissione Finanze,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge nn. 5470 ed abbinate, recante «Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nell'ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica, sia riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione e recupero degli immobili ubicati nei centri storici.

 

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

        La Commissione Cultura, scienza e istruzione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 5470 e abbinate, recante «Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici»;

            condivise le finalità del provvedimento, che si propone di introdurre interventi strategici per il miglioramento e il recupero di tali preziose testimonianze del tessuto urbanistico nazionale;

            ritenuto opportuno chiarire che il riconoscimento della qualifica di «borgo antico», di cui all'articolo 1, comma 3, non comporta di per sé il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei relativi insediamenti urbanistici;

            rilevata l'opportunità di assicurare il coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali nella determinazione delle modalità per il riparto delle risorse del costituendo Fondo per la riqualificazione dei centri storici, considerato che le competenze in materia di valorizzazione e di riqualificazione di tali beni culturali appaiono più strettamente attinenti al medesimo;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 1, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: «di intesa» con le seguenti: «di concerto», e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

            b) all'articolo 2, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto ivi contemplato sia adottato con il concerto anche del Ministro per i beni e le attività culturali, eventualmente eliminando il riferimento al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, considerato che gli interventi previsti nel presente articolo non sono propriamente riconducibili alla sua sfera di competenza.

 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

        La Commissione Politiche dell'Unione europea,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge Iannuzzi n. 5470 e abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici;

            rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

unificato della Commissione

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Art. 1.

(Riqualificazione urbana dei centri storici).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

      2. I comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

 

      3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.

 

      4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

      1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1. Le risorse sono destinate, fino al 25 per cento del totale complessivo, agli interventi per i borghi antichi di cui all'articolo 1, comma 4.

      3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


Lavori in Assemblea


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

657.

 

Seduta di lunedì 18 luglio 2005

 

presidenza del vicepresidente publio fiori

indi

del vicepresidente fabio mussi

 

 


Discussione del testo unificato delle proposte di legge Iannuzzi ed altri; Foti; Coluccini ed altri: Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici (A.C. 5470-5638-5891) (ore 19,28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Iannuzzi ed altri; Foti; Coluccini ed altri: Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che l'VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il presidente dell'VIII Commissione, onorevole Armani, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Lupi.

PIETRO ARMANI, Presidente della VIII Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, secondo quanto concordato con il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustrerò il testo unificato delle proposte di legge all'esame dell'Assemblea, come definito dall'VIII Commissione al termine dell'iter in sede referente.

In tal senso, ricordo preliminarmente che tale testo persegue la finalità di promuovere interventi integrati pubblici-privati di riqualificazione dei centri storici, attraverso misure di recupero e risanamento del patrimonio edilizio di proprietà dei privati e la realizzazione di opere pubbliche, o di interesse pubblico, nei centri storici.

Si tratta di un provvedimento che intende rafforzare il ruolo e le potenzialità dei centri storici e dei borghi antichi, attraverso l'incentivazione di misure di riqualificazione incentrate su una concezione dell'incremento delle dotazioni strutturali, della valorizzazione delle risorse architettoniche e culturali, nonché del miglioramento del tessuto urbano. Peraltro, rientra tra le finalità del testo in esame quella del recupero di gran parte del patrimonio edilizio - non solo pubblico, ma anche privato - all'interno del perimetro storico delle città, imprimendo in tale contesto un impulso decisivo agli interventi di sostegno alle attività di risanamento poste in essere dei singoli cittadini, nel presupposto che il patrimonio edilizio dei centri storici, anche di natura privata, rappresenta un valore storico-artistico e culturale di enorme significato.

Il testo è risultato dell'unificazione di tre proposte di legge: rispettivamente, l'atto Camera n. 5470 (Iannuzzi ed altri) il n. 5638 (Foti) ed il n. 5891 (Coluccini ed altri). Di tali proposte, l'VIII Commissione originariamente ha iniziato l'esame dei due provvedimenti a prima firma dei deputati Iannuzzi e Foti, costituendo un Comitato ristretto per procedere alla redazione di un testo unificato. Nel corso dell'iter presso il Comitato ristretto è stata, successivamente, assegnata alla Commissione la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Coluccini, che è stata abbinata alle altre anzidette ed ha contribuito all'ulteriore perfezionamento del provvedimento.

In esito al complesso lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, è stato quindi predisposto un nuovo testo unificato, dal contenuto piuttosto agile, con il quale, in sostanza, si è inteso introdurre in primo luogo il principio secondo cui i comuni, all'interno del perimetro dei centri storici, possono individuare le zone in cui - signor Presidente, è un aspetto importante ai fini dell'interpretazione del Titolo V della Costituzione - realizzare interventi integrati pubblici-privati finalizzati alla riqualificazione urbana. Per altro verso, si è stabilito di costituire un apposito fondo destinato a contribuire alla realizzazione degli interventi previsti.

Su tale prima versione del testo unificato sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni. Tra tali pareri, particolare rilevanza ha assunto il parere della Commissione affari costituzionali, che ha posto una precisa condizione modificativa del testo, nel senso di conformare il provvedimento al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

Per tali motivi, il relatore ha predisposto appositi emendamenti di recepimento del parere della I Commissione, oltre che di altri pareri espressi, definendo, quindi, il provvedimento ora all'esame dell'Assemblea.

Il testo unificato delle proposte di legge, pertanto, consta di due articoli. Con l'articolo 1, in ossequio alle indicazioni fornite dalla I Commissione, si prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi per la riqualificazione urbana dei centri storici. In questo ambito, i comuni individuano, all'interno del perimetro dei centri storici, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali in cui realizzare interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana.

Si tratta di interventi che prevedono, in linea prioritaria, il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani.

Il comma 4 del medesimo articolo 1, inoltre, prevede che, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali, siano individuati antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore ai tremila abitanti (ricordo che la nostra Commissione ha proposto un provvedimento, poi approvato in Assemblea, a favore dei piccoli comuni con popolazione non superiore ai tremila abitanti) da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia».

L'assegnazione del marchio non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Riguardo a tale tematica, peraltro, è stata sollevata in Commissione la questione dell'opportunità di introdurre la definizione di «borghi antichi d'Italia» con il risultato che la stessa Commissione ha convenuto sull'esigenza di valutare, per il seguito dell'esame in Assemblea, eventuali correttivi o modifiche terminologiche (non soffermiamoci sulle terminologie!).

Quanto all'articolo 2, esso stabilisce che, al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

Per circoscrivere l'ambito di accessibilità al fondo, peraltro, la Commissione ha stabilito, anche in relazione al più volte citato parere della Commissione affari costituzionali, di limitare l'applicazione della norma ai comuni non facenti parte delle città metropolitane, come definite all'articolo 23 del testo unico in materia di enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Toccherà ad un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa - questo è importante - in sede di Conferenza unificata, stabilire le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 la dotazione del fondo è determinata in 25 milioni di euro annui, mentre, a decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del fondo si provvederà con legge finanziaria annuale.

In conclusione, il testo unificato delle proposte di legge all'esame dell'Assemblea è un provvedimento che non pretende certo di avere un valore onnicomprensivo in relazione alla valorizzazione, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici. Ciò anche perché - è necessario ricordarlo, come ho fatto anche prima - la materia della riqualificazione urbana e del recupero edilizio, in quanto rientrante nell'ambito della più articolata azione di governo del territorio, risulta una materia di classica competenza concorrente. La disciplina normativa in materia, dunque, prevede ormai una stratificazione di diversi interventi, statali e regionali, che contribuiscono a regolare le diverse iniziative nel settore.

Tuttavia, è evidente che il testo unificato licenziato dalla VIII Commissione cerca di promuovere lo sviluppo e il riequilibrio socio-economico di determinati territori, introducendo a livello di legislazione statale un principio di grande rilievo, consistente nel sostegno alle iniziative per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, con specifico riferimento agli insediamenti di particolare pregio storico e architettonico, rafforzando in questa direzione una materia che, a buon diritto, può considerarsi di competenza esclusiva dello Stato.

In questa ottica, anche alla luce dell'iter svoltosi in Commissione, il testo unificato può certamente considerarsi condiviso dalle forze politiche. Per tale motivo, anche a nome del relatore, ne raccomando una sollecita approvazione da parte della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SILVANO MOFFA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Reduzzi. Ne ha facoltà.

GIULIANA REDUZZI. Signor Presidente, con piacere prendo la parola a nome della Margherita per illustrare il senso del progetto di legge oggi in discussione, perché si tratta di un provvedimento voluto e condiviso dal mio gruppo, che ne è stato il primo promotore.

La proposta intende valorizzare specificamente i centri storici ed incentivarne il recupero partendo dalla consapevolezza che in Italia esistono numerosi complessi edilizi di grande pregio e di riconosciuta valenza artistica e culturale meritevoli di essere recuperati mediante consistenti interventi di riqualificazione che li restituiscano alle comunità locali nella loro originaria bellezza.

Penso che tutti abbiamo in mente gli angoli di territorio che, elegantemente ristrutturati, affascinano e ci fanno sentire orgogliosi dello straordinario patrimonio edilizio del nostro paese. Nel contempo, però, tutti abbiamo presenti nella nostra memoria anche i tanti borghi antichi o anche i singoli edifici storici che si trovano tuttora in condizione di abbandono e di degrado. Urgente diventa anche il loro recupero perché nulla vada perduto dei pregevoli insediamenti antichi che fanno dell'Italia un paese unico.

La materia del recupero urbano è già stata oggetto di interventi legislativi nel passato. Nella legislazione più remota, si trovano disposizioni finalizzate soprattutto alla conservazione degli edifici. Si tratta, quindi, di disposizioni molto restrittive, che rendono difficili e troppo onerose le opere di manutenzione straordinaria.

In provvedimenti varati negli anni Novanta sono state introdotte alcune misure di incentivazione di vario tipo per il recupero urbano, sia a favore dell'ente pubblico sia a favore del privato. Un nuovo impulso alla riqualificazione urbana è venuto anche da accordi internazionali o comunitari nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo sostenibile.

Il progetto di legge in esame prende le mosse dalla valutazione della situazione attuale dei centri storici e vuole essere un intervento legislativo e finanziario incisivo e strutturale. Esso ha l'ambizione di offrire un testo legislativo che, sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni, integra le disposizioni vigenti con proposte intese a rendere veramente attuabili i progetti di recupero edilizio ed a renderli possibili su tutto il territorio, quindi anche nei piccoli centri e nelle zone abitate prevalentemente da cittadini di ceto medio-basso che non possono mettere a disposizione le risorse necessarie per il recupero dei propri stabili, pure se di interesse storico.

Nello specifico, il progetto di legge nasce dal presupposto che il patrimonio edilizio dei centri storici, anche se di natura privata, rappresenta un valore storico, artistico e culturale di preminente interesse pubblico. Il progetto di legge è suggerito dalla convinzione che l'insediamento urbano di prestigio può contribuire in maniera determinante allo sviluppo del turismo in Italia e risponde al criterio della concretezza e della fattibilità; perciò, propone interventi integrati che prevedono la compartecipazione degli enti pubblici e del settore privato. Il provvedimento affida, inoltre, ai comuni un ruolo attivo e determinante nell'attivazione dei progetti ed istituisce un fondo speciale ad hoc con l'obiettivo di introdurre un concorso finanziario dello Stato almeno fino al 25 per cento del costo totale degli interventi.

Giungo alle considerazioni finali. Il progetto di legge è perfettamente in linea con altri testi legislativi già approvati da questo ramo del Parlamento: mi riferisco alla legge sui piccoli comuni ed alla legge sul recupero dell'architettura rurale. Unico il motivo ispiratore che li lega: valorizzare il patrimonio esistente, rivitalizzare i piccoli centri urbani, contribuire allo sviluppo sostenibile, offrire tesori alla promozione del turismo in Italia.

Considerando il carattere innovativo e decisamente positivo del provvedimento, auspichiamo una sua rapida approvazione per consentire, entro l'anno in corso, l'utilizzo dell'accantonamento già dichiarato disponibile per costituire il fondo speciale previsto a copertura finanziaria di questo atto legislativo.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Coluccini. Ne ha facoltà.

MARGHERITA COLUCCINI. Signor Presidente, signor sottosegretario, indubbiamente il provvedimento in esame ha il merito di mettere l'accento sul tema della riqualificazione dei centri storici di grande valenza e di portata significativa per le aspettative e le opportunità ad essi connesse. Tali aspettative ed opportunità non sono solo di ordine prettamente culturale, ma anche economico e, più complessivamente, sociale per il senso ed il valore identitario che tali forme urbanistiche storiche esercitano nel nostro paese ed anche per le prospettive di conoscenza e di crescita che ad esse si agganciano. Si tratta, in sostanza, del capitale sociale sul quale fondare una nuova e più moderna idea di conservazione e di sviluppo.

La peculiarità di tale tratto distintivo si fonda proprio sull'esistenza di un diffuso ed unico patrimonio architettonico, artistico ed ambientale che negli anni ha saputo essere anche l'indicatore delle trasformazioni in atto nel paese e dell'affermazione di nuovi modelli sociali. Non a caso il Censis, negli ultimi due rapporti sulla situazione sociale del paese, parla di diffusa propensione «borghigiana» per descrivere il fenomeno che vuole sempre più persone vivere in insediamenti di piccole e medie dimensioni ed ancora di «cultura borghigiana» per descrivere il fenomeno di riscoperta del territorio, oltre che l'ancoraggio al territorio di nascita, più forte da noi che in tutti gli altri paesi dell'Unione europea.

Nella percezione comune si è rafforzata l'aspirazione ad un modello insediativo e di convivenza di alta qualità, sempre più identificato con la realtà dei centri urbani medi e medio-piccoli. Tale scelta di qualità si basa certamente sulla ricerca di convivialità quale valore primario dei rapporti sociali basati sulla vita in comune e sull'accoglienza reciproca di cui proprio i piccoli centri sono storicamente depositari.

Sono le «città invisibili», descritte da Calvino nel suo omonimo libro, caratterizzate - cito testualmente - «da scambi di memorie, di desideri, di percorsi e di destini». In questo senso, i beni culturali, le bellezze paesaggistiche e le forme urbanistiche dei borghi sono luoghi della cultura talmente radicati nei saperi e nelle tradizioni locali da costituire quel grande capitale sociale al quale ho accennato prima, che è alla base del nostro senso di appartenenza al paese.

L'Italia è composta da oltre 22 mila centri storici, di cui 900 centri storici principali, 6850 centri storici minori e circa 15 mila nuclei abitati minori: quindi, una grande concentrazione di beni artistici, storici e paesaggistici di grande valore. Non si tratta di sole eccellenze architettoniche e di importanti siti archeologici, ma di altrettanti numerosi beni diffusi in modo capillare su tutto il territorio nazionale, che vengono definiti «minori» a causa della scarsa notorietà e del fatto che la loro valenza è più legata alla testimonianza storica, che all'eccellenza artistica.

Questo immenso giacimento culturale è oggetto di fenomeni dualistici: da una parte, pochi comuni sono in grado di accedere a risorse aggiuntive a quelle del proprio bilancio per attuare l'opera di restauro e di valorizzazione del proprio patrimonio; dall'altra, la gran parte della cosiddetta Italia minore, priva di mezzi adeguati, si trova ad affrontare problemi di degrado urbano e sociale, con fenomeni di spopolamento e di alterazione del vecchio tessuto sociale. Da questo punto di vista, non può essere disconosciuto il fatto che nel nostro paese il PIL destinato ai beni culturali è pari allo 0,17 per cento, mentre nei paesi europei assimilabili all'Italia è pari allo 0,50 per cento.

In questo quadro, le iniziative proprie di alcune regioni in tema di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, così come stabilito dall'articolo 117 della nostra Costituzione, rappresentano un esempio di buona pratica di valorizzazione delle identità locali, laddove con questa espressione non ci si riferisce esclusivamente alla riqualificazione e alla valorizzazione dei centri storici, anche se questi rappresentano certamente un punto di partenza imprescindibile, se caratterizzato da una concezione di identità non cristallizzata, non rigida e immutabile, ma risultante da un continuo confronto con bisogni, aspettative e stili di vita diversi. Un importante convegno dell'ANCI, svoltosi nel maggio scorso, aveva esattamente questo titolo: «Il paese delle mille identità, i valori dell'Italia irriproducibile e non delocalizzabile». Attraverso questa espressione, l'Associazione nazionale dei comuni italiani intendeva porre l'attenzione su una questione di grande importanza e attualità, mettendo al centro, in un contesto di crescente crisi economica e di scarsa competitività del paese, ciò su cui sarebbe invece possibile, se non urgente, investire.

In questo contesto, il testo unificato oggi in discussione, che è la risultante delle varie proposte di legge presentate sull'argomento, presenta a mio avviso luci ed ombre. Se, da una parte, come ho detto all'inizio, esso si pone l'obiettivo di dare risposta alle aspettative di tante amministrazioni locali e quindi mette al centro del proprio interesse la questione della riqualificazione dei centri storici, anche attraverso il coinvolgimento del privato, dall'altra parte ha davanti a sé un vero e proprio limite di comprensione, se non un'incapacità di fondo nel fare uno scatto in avanti in termini di innovazione legislativa.

Intendere questo provvedimento come un qualcosa che è pur sempre meglio di niente, credo sia sbagliato, anche perché potrebbe diventare un'occasione persa. In primo luogo, ritengo infatti che uno dei maggiori limiti delle politiche finora messe in atto per la valorizzazione anche economica del patrimonio culturale derivi dal fatto che esse tendono a parcellizzare gli ambiti di intervento, troppo spesso dimenticando che sarebbe invece utile valorizzare in modo armonico l'insieme delle risorse e delle dotazioni del territorio. In questo senso, la tradizione e la ricchezza in termini di patrimonio culturale dovrebbero realmente costituire per il nostro paese un importante vantaggio competitivo, rispetto al quale reimpostare le politiche territoriali, in chiave di tutela e di valorizzazione del patrimonio, ma anche in chiave di un ripensamento delle infrastrutture e dei servizi, fino a creare un vero e proprio sistema.

Quindi, nel rispetto delle competenze assegnate dalla nostra Corte costituzionale allo Stato e alle regioni, occorre spostare il limite in avanti, promuovendo realmente una nuova politica di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, di cui i centri storici fanno parte di diritto, ed anche una ricerca di qualità, che all'interno di quelle regole faccia scattare un meccanismo virtuoso e più efficace in termini di risultato.

Da questo punto di vista, appare significativo nel testo il mancato coinvolgimento delle regioni, come appropriatamente segnalato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, senza il quale, in primo luogo, si verrebbero a ledere le prerogative che la Costituzione riconosce alle regioni medesime. Oltre a ciò, verrebbe meno l'apporto di un livello di governo autorevole, certamente qualificato che, anche sulla base della propria programmazione e della visione di insieme che gli è propria, saprebbe cogliere, con maggiore cognizione di causa, le opportunità ed i vantaggi e, nel caso specifico, potrebbe disciplinare modalità, tempi e obiettivi da raggiungere.

Ciò, senza parlare dell'azione di stimolo, del meccanismo virtuoso che le disposizioni contenute nel testo in discussione potrebbe suscitare, facendo partire realmente una nuova stagione che dovrebbe condurre a mettere in testa alle priorità dell'agenda politica programmatica di tutte le regioni e delle autonomie locali nel loro complesso il tema dei centri storici e della loro valorizzazione in termini di risorse per lo sviluppo locale e, più generale, del paese.

Quindi, anche sulla scorta di questo ragionamento, credo che avanzare il terreno della proposta, riconoscendo, ad esempio, i benefici di legge ai comuni con popolazione sino a cinquemila abitanti, vorrebbe dire cogliere le esigenze del 72 per cento dei comuni italiani che costituiscono il tessuto storico di una tradizione municipale del tutto unica e che rappresenta da sempre anche un elemento di riconoscibilità civica.

Vorrei soffermarmi, da ultimo, sulla questione relativa al marchio e, nel caso specifico, sull'attribuzione del riconoscimento di borghi antichi d'Italia ai comuni beneficiari dei finanziamenti previsti dalla proposta che stiamo discutendo.

Il tema dei cosiddetti brand è senz'altro di grande suggestione per un paese che vuole caratterizzarsi e giocare la propria sfida competitiva anche con gli altri paesi, comunicando i valori del territorio per attrarre i nuovi mercati della conoscenza e del turismo. In questo scenario e per questo scopo è particolarmente importante favorire lo scambio di esperienze, stimolando la creazione di network tra comuni, di club di prodotto e di sistemi turistici locali.

In tale contesto, vorrei sottolineare, come esempio di buona pratica, la creazione e lo sviluppo, da parte dell'ANCI, della rete dei club dei comuni più belli d'Italia e della rete italiana delle città di identità. Si tratta di iniziative che hanno trovato larghissimo consenso tra i comuni italiani ed ampia corrispondenza con analoghi club di altri paesi europei, i quali hanno deciso insieme di dar vita ad un'esperienza di livello europeo. I club di prodotto muovono dall'esigenza di garantire, attraverso la tutela, il recupero e la loro valorizzazione, il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che, altrimenti, andrebbe irrimediabilmente perduto; con la stessa operazione, intendono, inoltre, arginare fenomeni di spopolamento e di conseguente degrado, cui accennavo prima, causati anche da una marginalità rispetto agli interessi economici che gravitano intorno al movimento turistico commerciale.

Proprio per queste considerazioni, il testo al nostro esame, per la parte che fa riferimento al riconoscimento del marchio, non mi sembra francamente che soddisfi tale esigenza, intanto perché non è chiara l'ottica entro cui si muove e quali obiettivi intende raggiungere, ma anche perché rischia di compromettere, senza fornire la giusta e motivata disciplina, il lavoro in corso da parte di quelle regioni e delle associazioni di autonomie locali che hanno ben compreso l'importanza e l'opportunità di creare un sistema di offerta culturale fondato proprio sui valori del territorio. Quindi, a partire dall'individuazione degli antichi insediamenti urbanistici per finire al riconoscimento del marchio e, a mio giudizio anche nel testo che stiamo esaminando, vi è la comprensione che una procedura così congegnata rischi di essere inapplicabile e fortemente improntata ad un principio di discrezionalità che il ministro esercita e che potrebbe generare un corto circuito tra le tante iniziative in atto.

Credo allora che sarebbe più opportuno assecondare e rafforzare le esperienze già conosciute - nel caso specifico quella del Club dei borghi più belli d'Italia, promossa dall'ANCI - disciplinando la materia in maniera precisa ed articolata e, quindi, andando ad individuare i parametri qualitativi cui devono corrispondere i borghi, attraverso la predisposizione di una carta di qualità, sulla base della quale assegnare il riconoscimento.

Questo sarà il senso anche di una mia proposta emendativa che discuteremo nei prossimi giorni e che è il frutto di un lavoro di ascolto e di coinvolgimento, largamente condiviso dagli attori dello sviluppo locale, vale a dire i comuni e le loro associazioni rappresentative.

A mio parere, si tratta di cogliere l'opportunità di misurarsi su un terreno di solidità della proposta, che non può essere calata dall'alto, ma che deve essere contemperata con le istanze provenienti dal territorio. Altrimenti, sarebbe più opportuno rimandare tutta la questione dei marchi, ai fini della costruzione di una marca Italia, ad altre discussioni.

In conclusione, accanto al sostegno che il mio gruppo intende certamente fornire alla promozione di atti che favoriscano il recupero e la fruizione del patrimonio di cui siamo depositari e di cui i centri storici minori rappresentano un elemento di forte caratterizzazione, riteniamo opportuno proporre una qualificazione normativa ulteriore, che risponda alle istanze di un approccio più solido, più fondato e più culturalmente avanzato sulla materia, nel quale si riconoscono e collaborano da tempo tante esperienze amministrative locali positive, proprio perché frutto di condivisione e di reale adesione alle esigenze dei territori e dei cittadini che lì vivono, capaci di guardare al tema del patrimonio culturale in termini di risorse e moderna opportunità di crescita sociale ed economica.

Siamo quindi tutti convinti del fatto che il provvedimento non abbia pretese risolutive; tuttavia, ritengo che occorra un ulteriore miglioramento del testo in esame, ai fini di una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, innanzitutto intendo ricordare che, in Italia, i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti sono 3.336 e che l'80 per cento di tali comuni registra una popolazione inferiore addirittura ai 3 mila abitanti. Ricordando inoltre che, come affermato dalla collega Coluccini, le piccole città sono le «città invisibili», riprendendo il titolo di un libro di Calvino, nonché i luoghi della cultura, mi sorge un dubbio relativamente al provvedimento in esame: vogliamo intervenire solo per le grandi città o anche per i piccoli comuni? Infatti, se volessimo intervenire solo per le grandi città si snaturerebbe tutto il dibattito fin qui svolto.

Nel momento in cui il dibattito si incentra solo sui piccoli comuni - ricordo che anch'io ho presentato una proposta di legge in merito e mi meraviglio che non sia stata abbinata alle altre in esame -, dimentichiamo che questi ultimi non hanno la capacità economica di intervenire. Infatti, i piccoli comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti, ai quali bene fa il progetto di legge a riservare una aliquota del 25 per cento del finanziamento - che, tuttavia, a mio parere, è insufficiente, tanto che ho presentato un emendamento in proposito - generalmente dispongono di due dipendenti, di un segretario comunale a scavalco diviso tra due o tre comuni vicini e, magari, di un geometra che svolge le funzioni di direttore dei lavori nei due o tre comuni vicini. Tali comuni hanno questo personale a scavalco proprio perché non dispongono di risorse. Dunque, ipotizzare che essi possano disporre di 500-600 milioni per ristrutturare la facciata di un palazzo del centro storico non è pensabile, perché, se disponessero di tali risorse, assumerebbero più personale per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione del comune.

Ricordo che nell'ultima campagna elettorale sono stato in un bellissimo comune del casertano e, avendo presentato una lista civica, raccoglievo i certificati elettorali. Il sindaco, all'incaricato che cercava i certificati elettorali, ha detto di ritornare il giorno successivo alle 13. A quel punto, ho chiamato il sindaco intimandogli che l'avrei denunciato, in quanto i certificati per legge mi dovevano essere consegnati entro le ventiquattro ore.

Allora, il sindaco mi ha risposto: «La legge è una cosa e le disponibilità del mio comune un'altra. Ho a disposizione un segretario comunale a scavalco con altri quattro comuni, che viene a lavorare una volta ogni tre giorni. Pertanto, prenditela con il ministro dell'interno o con il fatto che, con un comune di 800 abitanti, più di questo non posso far fare».

Se il presidente mi presta la sua attenzione, vorrei far presente che ho raccontato questo episodio per rafforzare il concetto. Se vogliamo rendere efficace il testo di questa legge, dobbiamo aumentare almeno del 50 per cento il contributo destinato ai comuni al di sotto dei tremila abitanti. In caso contrario, con l'eccezione di qualche comune rivierasco od a grandissimo flusso estivo di turisti, nessun piccolo comune potrà beneficiare di questa legge. Dopo tutti gli interventi ascoltati, compreso quello del presidente stesso, a mio avviso tutti noi abbiamo dimenticato che si può fare la legge ma che occorre anche prestare attenzione alla sostanza finanziaria.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Repliche - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il presidente dell'VIII Commissione, onorevole Armani.

PIETRO ARMANI, Presidente della VIII Commissione. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

SILVANO MOFFA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, vorrei intanto ringraziare il presidente dell'VIII Commissione per essere entrato nel merito specifico del provvedimento ed aver indicato, in maniera piuttosto chiara, le linee essenziali di questo intervento. Inoltre, intendo ringraziare anche gli onorevoli intervenuti per le loro considerazioni, comprese le eccezioni critiche avanzate a parte del provvedimento in oggetto.

Da parte mia, mi limito ad osservare ed a sottolineare due aspetti che reputo estremamente importanti. Il primo di questi attiene alla nuova cultura urbanistica che sostanzialmente trova conforto in un provvedimento che pone l'accento sul recupero e sulla riqualificazione urbana, con particolare attenzione ai centri storici. Si tratta di una cultura pianificatoria, ormai consolidata attraverso un percorso legislativo che, anche da ultimo, trova sostanzialmente conforto all'interno della riforma complessiva del governo del territorio di cui il Parlamento si sta occupando. Finalmente siamo entrati in una nuova fase di pianificazione territoriale, dove i concetti di integrazione, recupero e riqualificazione spingono verso scelte da parte locale che intendono valorizzare l'esistente, piuttosto che consumare altro territorio.

A mio avviso, si tratta di un aspetto importantissimo, come ha correttamente ricordato l'onorevole Reduzzi, perfettamente in linea con gli indirizzi e gli orientamenti che oggi provengono dall'Unione europea, anche in tema di rafforzamento di un sistema territoriale incardinato nelle città medie e che fa parte della programmazione di fondo per gli anni dal 2006 in poi. Quindi, è un elemento estremamente importante che trova conforto in questo articolato.

A questo va aggiunto un ulteriore aspetto che, a mio avviso, denota una particolare sensibilità del Parlamento a racchiudere in due norme, piuttosto stringate ma molto efficaci, la necessità di affrontare il meccanismo dello spopolamento dei centri storici, che ha interessato gran parte dei comuni italiani, soprattutto quelli minori. Quindi, la loro riqualificazione basata sul solo elemento pubblico sarebbe forse stata una buona intenzione, che però avrebbe portato a risultati poco concreti.

Intervenire creando attrattività anche sull'edilizia privata che riveste particolare valore dal punto di vista culturale e architettonico significa andare verso un sistema di sostanziale integrazione tra pubblico e privato e creare un mix di funzioni, consentendo anche di superare i limiti di natura finanziaria con i quali i piccoli comuni spesso debbono fare i conti.

Si tratta di un elemento importante, così come è apprezzabile la riserva, posta dall'VIII Commissione, circa la qualificazione terminologica di «borgo antico». Ritengo si tratti di un aspetto sul quale porre particolare attenzione. Se, infatti, da un lato si va verso una semplificazione dell'intervento e dunque un'accelerazione che consenta di disporre di risorse adeguate per riqualificare i centri storici, soprattutto dei comuni minori, dall'altro va evitato che il marchio «borgo antico» determini una nuova classificazione dei comuni. Come è noto, vi sono già troppe classificazioni, e spesso la differenza fra comuni di 5 mila abitanti e comuni di 6 mila abitanti è talmente marginale che costringerci a tenere conto esclusivamente dello standard di popolazione significa non comprendere la ricchezza effettivamente diffusa nel nostro paese, che vive intorno a queste realtà territoriali, a volte minute, ma impreziosite da una storia, da una cultura, da una tradizione, che il provvedimento in esame è volto a valorizzare.

Ritengo che il provvedimento stesso possa essere affinato a seguito del dibattito. Trovo estremamente positivo il fatto che vi sia una sostanziale convergenza circa il modo di affrontare la materia. Ciò accade, forse per la prima volta, con compiutezza di posizione, per quanto concerne la capacità di intervenire sul settore privato. Le difficoltà con le quali si misurano i sindaci, soprattutto dei comuni minori, non sono soltanto di natura finanziaria, ma derivano anche dall'inadeguatezza degli strumenti urbanistici volti a rispondere a tali esigenze.

Oggi, in un contesto sempre più globale, in cui spesso ci occupiamo di problemi relativi alle grandi urbanizzazioni e alla riqualificazione delle periferie, è importante non perdere di vista l'elemento costituito dal microcomune e dal piccolo territorio, che vive di un'economia propria e che può costituire un grande potenziale di sviluppo.

Richiamare quella indagine del Censis è stato opportuno, anche perché risulta utile per fornire un quadro concreto delle potenzialità inespresse da questo reticolo di patrimonio che vive nei centri storici dei nostri meravigliosi comuni e dei nostri borghi.

Pertanto, raccolgo l'invito a ragionare, giunto da ultimo anche dal collega Perrotta, circa l'individuazione di una classificazione di interventi. Ciò al fine di evitare che ci si limiti soltanto all'individuazione di una percentuale finanziaria complessiva da dirottare sui centri storici, in termini di riqualificazione, ma si compia uno sforzo aggiuntivo, volto a creare un plafond di risorse cui possano attingere proprio i cosiddetti borghi (che con questo provvedimento andremo a qualificare).

Credo che tale obiettivo rappresenti un indirizzo del quale si possa apprezzare il valore. Mi auguro, quindi, che anche questo strumento possa essere ricondotto all'interno di quel regolamento che la stessa normativa rimette nella concreta disponibilità del ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero per i beni e le attività culturali (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.


 

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

660.

 

Seduta di giovdì 21 luglio 2005

 

p PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

indi

DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

E DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA

 

 


Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Iannuzzi ed altri; Foti; Coluccini ed altri: Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici (A.C. 5470-5638-5891) (ore 17,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Iannuzzi ed altri; Foti; Coluccini ed altri: Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Ricordo che nella seduta di lunedì 18 luglio 2005 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato della Commissione.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 5470 ed abbinate sezioni 1 e 2).

 

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5470 ed abbinate sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO ENZO LUPI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Folena 1.1, a condizione che sia riformulato sopprimendo la parola «antichi», sull'emendamento Lion 1.17, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole «al risparmio energetico e idrico ed»; raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.50 e 1.51 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Folena 1.19.

PRESIDENTE. Il Governo?

SILVANO MOFFA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Folena 1.1 accettano la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Folena 1.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 335

Maggioranza 168

Hanno votato 333

Hanno votato no 2).

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Lion 1.17 accettano la riformulazione proposta dal relatore e del Governo.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.17, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 340

Maggioranza 171

Hanno votato 340).

Prendo atto che l'emendamento Coluccini 1.7 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.50 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 345

Maggioranza 173

Hanno votato 343

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Folena 1.19, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 343

Votanti 340

Astenuti 3

Maggioranza 171

Hanno votato 335

Hanno votato no 5).

Prendo atto che è stato ritirato l'emendamento Coluccini 1.20.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.51 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 344

Maggioranza 173

Hanno votato 344).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 344

Maggioranza 173

Hanno votato 339

Hanno votato no 5).

 

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5470 ed abbinate sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

MAURIZIO ENZO LUPI, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Parolo 2.15 e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.50 e 2.51.

PRESIDENTE. Il Governo?

SILVANO MOFFA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parolo 2.15, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 342

Maggioranza 172

Hanno votato 341

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.50 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 343

Maggioranza 172

Hanno votato 343).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.51 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 343

Maggioranza 172

Hanno votato 342

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 347

Votanti 346

Astenuti 1

Maggioranza 174

Hanno votato 337

Hanno votato no 9).

Esame di un ordine del giorno - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (vedi l'allegato A - A.C. 5470 ed abbinate sezione 5).

Qual è il parere del Governo?

SILVANO MOFFA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Il Governo accetta l'ordine del giorno Perrotta n. 9/5470/1 (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Perrotta non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/5470/1, accettato dal Governo.

È così esaurito l'esame dell'unico ordine del giorno presentato.

 

Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo della Margherita e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Coluccini. Ne ha facoltà.

MARGHERITA COLUCCINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra e chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

(Coordinamento formale - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 5470 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge n. 5470 ed abbinate, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Iannuzzi ed altri; Foti; Coluccini ed altri: Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici) (5470-5638-5891):

(Presenti e votanti 350

Maggioranza 176

Hanno votato 344

Hanno votato no 6).


DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI TINO IANNUZZI E MARGHERITA COLUCCINI SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 5470 ED ABBINATE

TINO IANNUZZI. Il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo esprime il suo convinto e pieno sostegno al provvedimento che rappresenta una concreta e significativa risposta legislativa alla grande questione del recupero e della riqualificazione dei centri storici, nel rispetto della loro originalità e dei loro tratti tipici discretivi.

Si completa oggi in Aula un percorso che è partito da tre proposte di legge: della Margherita, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e di Alleanza Nazionale, tutte unite dalla forte volontà di rilanciare la politica di promozione e valorizzazione dei centri storici, intesi come straordinaria risorsa del nostro paese, una risorsa immensa e di enormi potenzialità, di indubbio fascino e suggestione.

I centri storici, infatti, sono un punto di forza e di eccellenza dell'intero sistema Italia, concorrono a rendere il nostro paese unico ed inimitabile, ci consentono di affrontare in questo campo senza timori la sfida del mercato internazionale e della competizione globale.

Tuttavia, assai spesso i centri storici, soprattutto ma non soltanto nel Mezzogiorno, sono in una condizione di degrado, di fatiscenza, o comunque di inadeguata tenuta.

Per questa ragione occorre insistere sulla realtà dei centri storici con determinazione e lungimiranza, nella consapevolezza che possono e debbono essere per il nostro paese un momento di attrazione nei confronti di fette nuove di una domanda turistica, che diviene sempre più esigente e diversificata.

Da qui la necessità di una politica generale che, in un rapporto corretto e virtuoso fra lo Stato, le regioni, il sistema delle autonomie locali riservi attenzione normativa, risorse finanziarie, incentivi fiscali, misure di semplificazione e di snellimento amministrativo alla riqualificazione complessiva dei centri storici.

In questo spirito, la prima articolata ed organica proposta di legge è stata presentata dal gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo ed io ho avuto l'onore di essere il primo sottoscrittore.

Il testo unificato oggi all'esame dell'Assemblea di Montecitorio, si sforza lodevolmente di aprire una nuova stagione dei centri storici, dopo un intenso lavoro in Commissione lavori pubblici.

In tal senso promuove interventi integrati - fondati sull'apporto contestuale e sinergico del potere pubblico e dei privati - per riqualificare nell'ambito dei centri storici zone di particolare pregio architettonico e culturale, la cui individuazione concreta è rimessa ai comuni ed alla loro sovrana autonomia deliberativa.

Gli interventi integrati contemplano il risanamento, la ristrutturazione del patrimonio edilizio da parte dei privati proprietari e la contestuale realizzazione di opere pubbliche, la manutenzione straordinaria di beni pubblici, il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani, opere di consolidamento statico ed antisismico degli edifici.

Per questo programma di interventi integrati pubblico - privati, viene istituito presso il Ministero dell'economia un apposito Fondo, un Fondo nazionale dell'importo di 25 milioni di euro annui, per ognuno degli anni 2005-2006-2007, per complessivi 75 milioni di euro nel triennio. Certo questa dotazione finanziaria non è sufficiente né pienamente soddisfacente, ma è senza ombra di dubbio un segnale positivo di estremo significato, anche tenuto conto della difficilissima situazione in cui versa la finanza pubblica. È un segnale che andrà rinforzato ed accresciuto con nuove e maggiori risorse e con il ricorso alla leva delle agevolazioni fiscali, utilissime per favorire il coinvolgimento attivo dei privati e delle loro risorse progettuali ed economiche.

Il modello degli sgravi fiscali - detrazioni ai fini dell'IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie del proprio immobile; applicazione su questi lavori dell'IVA agevolata ridotta al 10 per cento - è esemplare: dal 1998 ad oggi questo istituto è stato utilizzato in oltre 2.100.000 interventi di ristrutturazione! Ne sono derivati benefici enormi per il settore delle costruzioni e dell'edilizia e per il vasto indotto che vi è collegato; per il recupero di aree rilevanti di evasione fiscale, di lavoro nero o irregolare; per l'ammodernamento del patrimonio edilizio, spesso fatiscente o in stato del tutto inadeguato per livelli irrinunciabili di decoro abitativo.

E la leva fiscale - al contrario di quanto continua ad assumere il Ministro dell'economia con una impostazione burocratica, ragionieristica, arida e priva di ogni indispensabile visione d'insieme - sostanzialmente si autofinanzia, compensando le riduzioni di entrata per le detrazioni fiscali con il maggior gettito complessivo, in considerazione del numero maggiore di interventi eseguiti e del recupero di zone di evasione fiscale.

La leva fiscale dovrà essere utilizzata per rendere la sinergia pubblico-privato più forte e per accrescere l'intervento dei privati nelle operazioni di riqualificazione urbana dei centri storici.

Tutto ciò anche nella prospettiva di un efficace rilancio della politica delle città, al fine di vedere le nostre cittadine, i nostri borghi, i nostri centri urbani più belli, più gradevoli, più accoglienti, più sereni; più rispettosi dell'ambiente e della natura, dei beni storici, architettonici e paesistici; sedi di funzioni diverse ed integrate, di grandi eventi culturali, musicali, di spettacolo, sportivi; forti delle loro identità, delle loro tipicità nel mondo dell'artigianato, delle tradizioni culturali, eno-gastronomiche.

In questa prospettiva, giustamente, un terzo dei finanziamenti disponibili è assicurato al recupero di insediamenti urbanistici di particolare pregio architettonico e culturale nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricchi di borghi suggestivi e di straordinaria bellezza.

Il testo unificato è il risultato di un lavoro particolarmente intenso e proficuo, svolto in Commissione, con il contributo serio, qualificato e costruttivo di tutti i gruppi e con l'attenta e paziente opera di sintesi del relatore, il collega Lupi e del presidente Armani.

Oggi, con l'approvazione di questo provvedimento, è un giorno importante per dare impulso e slancio ad un paese che vuole utilizzare a 360 gradi ed a tutto campo le sue energie, i suoi talenti, le sue qualità, per crescere e per progredire, per competere e per vincere la sfida della concorrenza internazionale.

Il rilancio dei centri storici è un tutt'uno inscindibile con il rilancio della città, con la valorizzazione della «Qualità italiana» a tutti i livelli, con la tutela dei piccoli comuni e della cosiddetta «piccola grande Italia», con la riscoperta e l'incentivazione delle nostre tipicità.

MARGHERITA COLUCCINI. Signor Presidente, anche se brevemente, intendo intervenire per dichiarazione di voto finale sul provvedimento che abbiamo in discussione e riaffermare, come ho cercato di fare al momento della discussione generale, alcune considerazioni che, a mio giudizio, nonostante una volontà politica largamente condivisa sul tema dei centri storici e della loro riqualificazione e valorizzazione, non hanno trovato il giusto ambito di ascolto, la dovuta attenzione.

Il mio gruppo voterà a favore del provvedimento, perché siamo convinti che su questo tema troppo poco ad oggi si è fatto e qualunque atto, qualunque iniziativa che vada in favore di una nuovo approccio al tema della tutela e della valorizzazione del nostro importante e diffuso patrimonio culturale incontrano una convinzione che nasce dalla consapevolezza che attraverso di esso passa una nuova idea, una nuova opportunità, moderna e competitiva, per il nostro paese.

Qualunque atto e qualunque iniziativa che, però, devono essere realmente legati e adeguati ad un modello di sviluppo che metta al centro il nostro grande giacimento culturale, fatto di eccellenze artistiche, architettoniche e ambientali ma anche di un diffusissimo patrimonio, cosiddetto « minore» , la cui importanza è riconosciuta soprattutto nel valore storico che rappresenta piuttosto che in quello artistico. Un patrimonio diffusissimo e capillare che rende il nostro paese un «unicum», un vero e proprio museo a cielo aperto. In tutto questo i centri storici ci sono di diritto. Forme urbanistiche peculiari e caratterizzanti di una storia, di un percorso civile, di un idea di convivenza che si stringe intorno e si lega a forme architettoniche, spesso artistiche, adeguate e rispondenti ai bisogni, alle istanze, alla prospettiva che ciascuna comunità si è voluta dare nel corso del tempo.

Parlo volutamente, con un accento che può risultare improprio, di centri storici intesi quali beni culturali. Ma lo stesso, recente, Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'elencare con chiarezza i beni oggetto di tutela, indica « le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importane a causa del loro riferimento con la storia, politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose», e nell'elencare gli immobili di notevole interesse pubblico, individua « i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

A queste enunciazioni, nelle quali è chiaro il riferimento anche ai centri storici, si attribuisce, e di fatto ha, un'accezione fortemente legata all'idea della tutela e quindi del vincolo e quindi di un approccio burocratico e immobile che, negli anni, intorno a questi concetti si è rafforzato.

A questa impostazione va, decisamente, contrapposta una visione più moderna, più agile che, per davvero, possa rendere adeguabili e fruibili questi beni che sono, in prima istanza, luogo di vita e di lavoro, e poi anche mete turistiche e risorse da rendere fruibili anche in termini economici.

Quello delle identità locali, infatti, non può essere un concetto cristallizzato, immutabile ma, al contrario, la risultante di un continuo confronto con bisogni, aspettative, stili di vita diversi. Una identità sociale, quindi, costruita nel presente.

Ed è per questo che quando si parla di riqualificazione, valorizzazione e fruizione di questi beni non si può non tener conto di questa nuova prospettiva e dei tanti sforzi in questa direzione che alcune regioni, moltissimi comuni e le associazioni che li rappresentano, stanno facendo.

Ho parlato, riferendomi a questo provvedimento, di luci ed ombre. Ho già detto dell'importanza di una discussione e, soprattutto, di atti che diano senso alla attenzione che pure tutti hanno mostrato sull'argomento. Ho detto, anche, della necessità di un avanzamento sul terreno del confronto e della proposta legislativa. Ho affermato la necessità di una sua qualità superiore.

Da questo punto di vista, temo, che le risposte non siano completamente adeguate alle aspettative.

Se, infatti, le proposte di legge presentate e poi unificate nel testo che abbiamo all'esame sono partite dalla volontà di andare incontro alle tante sollecitazioni che partono dal territorio, dalle associazioni interessate alla salvaguardia del nostro patrimonio storico e urbanistico, nonché delle amministrazioni comunali, ci si è limitati, a mio giudizio a confezionare una norma i cui tratti caratterizzanti sono la parzialità, un incomprensione senso del limite, chiusura culturale. A cominciare dall'assegnazione del marchio a quei comuni che beneficeranno dei finanziamenti previsti.

Il tema del marchio è un tema serio su cui in molti, da anni, si esercitano e che avrebbe dovuto trovare una più corretta e solida articolazione. Il marchio dovrebbe essere uno strumento di riconoscimento e di riconoscibilità, oltrechè di tutela, degli insediamenti urbani più qualificati sotto il profilo della conservazione e del rispetto delle tipicità urbanistiche che li caratterizzano. Oltre a ciò esso dovrebbe essere uno degli elementi, o dei requisiti, attraverso i quali creare reti di comunicazione dei valori dei territori tale da essere in grado di affrontare la competizione turistica globale oltre, è ovvio, a dare un contributo dinamico al miglioramento della qualità della vita di tanti piccoli centri.

Qualità della vita, convivialità, ricerca di una diversa dimensione sociale, cultura della bellezza. Questo è ciò che rende unici i piccoli centri ed è, allo stesso tempo, l'aspirazione verso cui tendere, ciò che deve essere ricercato, apprezzato, e reso produttivo.

In questa visione deve stare il tema del marchio, nella ricerca della qualità e della possibilità di dare ad essa valore economico.

Ecco perché non soddisfa la definizione data nel testo che abbiamo all'esame. Perché non nasce da questa spinta ed anche perché, proprio nel testo, è del tutto assente la finalità che si vuole perseguire, gli obiettivi che si intendono raggiungere. A cominciare dalle modalità di assegnazione del marchio che avverrebbe in via del tutto discrezionale da parte del ministro, sulla base di non si sa quale principio, quali parametri e come detto, senza avere ben chiaro il traguardo da raggiungere.

Anche l'Istituzione del Fondo nazionale per il recupero e la tutela del patrimonio edilizio nei centri storici, così come previsto dal testo, è di per sé una iniziativa che tende a »stabilizzare" la nostra volontà, e quindi di per sé positiva. Pone, però, degli interrogativi. Perché se verrà mantenuta la norma che vede assegnare discrezionalmente i finanziamenti previsti, il rischio, o almeno la preoccupazione, potrebbe essere quello che si inneschino meccanismi tali per cui siano sempre gli stessi comuni, beneficiari del marchio, a vedere soddisfatte le proprie istanze grazie ad un Fondo ad hoc, una sorta di via preferenziale e privilegiata e quindi, discriminatoria.

In conclusione, io credo che uno sforzo in più sarebbe stato utile e temo che questa iniziativa, su cui ci siamo ritrovati in tanti, si possa trasformare in un'occasione perduta.

Per ciò che ci riguarda, come già detto, voteremo a favore del provvedimento perché siamo consapevoli delle necessità che salgono dal territorio, ed a cui ci sentiamo molto vicini e aderenti, ma non rinunceremo a cercare una qualificazione normativa ulteriore, un terreno di proposta più avanzata, più moderna, più culturalmente adeguata ai tempi.


 


 



[1] Il 29 settembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ad un nuovo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+)(COM(2004)621), inteso a riunire gran parte degli attuali programmi finanziari destinati all’ambiente, al fine di migliorarne l’efficienza. Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato, secondo la procedura di codecisione, una posizione comune sulla proposta che verrà esaminata in seconda lettura dal Parlamento europeo nella sessione del 23 ottobre 2006.

[2] Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato la proposta di decisione concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Il 15 giugno 2006 il Parlamento ha esaminato la proposta in prima lettura, nell’ambito della procedura di codecisione, e l’ha approvata con emendamenti che sono stati parzialmente accolti dalla Commissione. Il 28 giugno 2006 la Commissione ha adottato la proposta modificata sulla quale il 24 luglio 2006 il Consiglio ha adottato una posizione comune

[3] Il piano d’azione è stato presentato dalla Commissione nella comunicazione del 28 gennaio 2004 “Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d’azione sulle tecnologie ambientali per l’Unione europea “ (COM(2004)38) in cui vengono individuate undici azioni prioritarie con cui la Commissione, i governi nazionali e regionali, l’industria e gli altri soggetti interessati potranno promuovere lo sviluppo e l’adozione delle tecnologie ambientali. Il piano d’azione è stato approvato dal Consiglio europeo di primavera del 25-26 marzo 2004. In ordine all’attuazione del piano d’azione, è stato creato un Gruppo di lavoro ad alto livello composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

[4] L’approvazione dei regolamenti fa seguito all’accordo interistituzionale sulle prospettive finanziarie e sulle risorse proprie per il periodo 2007-2013, stipulato il 17 maggio 2006 tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea.

[5] Il testo dei regolamenti è riportato nel dossier Fonti n. 3: “I nuovi regolamenti sui fondi strutturali 2007-2013” a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

[6] L’iniziativa comunitaria URBAN, introdotta per la prima volta nel 1994, ha riguardato nel periodo di programmazione 2000-2006 il 44% della popolazione dell’Unione residente in aree urbane con più di 50.000 abitanti e, con i fondi ad essa destinati, sono stati erogati circa 104 milioni di euro annui per progetti in 70 città.

[7] Vedi: Unione europea - Politica regionale “Inforegio - Nota sintetica 2004: La nuova politica di coesione a partire dal 2007”.

[8] Secondo tale regolamento  gli orientamenti costituiscono la base per predisporre i quadri strategici nazionale e i programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. I programmi sono intesi a promuovere lo sviluppo equilibrato armonioso e sostenibile dei paesi dell’UE nonché il miglioramento della qualità di vita dei cittadini europei.

[9] Il programma URBACT è stato creato all’inizio del 2003 per organizzare scambi tra le città destinatarie del programma URBAN, trarre insegnamenti dalle esperienze realizzate e diffondere quanto più possibile tale know-how.

[10]    La legge n. 765 del 1967, voluta dall’allora Ministro dei lavori pubblici Giacomo Mancini dopo la frana di Agrigento del 1966 causata dal sovraccarico dell’edilizia speculativa, fu definita “legge-ponte” in quanto doveva rappresentare un rimedio provvisorio nell’attesa di un organico provvedimento di riforma urbanistica.

[11]    I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell’art. 41-quinquies sono stati stato abrogati dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, TU in materia edilizia. E’ vigente la disciplina sugli standards urbanistici recata dai commi 8 e 9.

[12]    Recante Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.

[13]    Alcune delle disposizioni dell’art. 27 sono confluite nell’articolo 9 del D.P.R. n. 380 del 2001, mentre l’intero art. 31 è stato trasfuso nell’attuale art. 3 del citato D.P.R.

[14]    Ora art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

[15]    “Nei centri storici, in via tendenziale e di principio, sono consentiti solo interventi di risanamento e trasformazione conservativi; tuttavia, nell’esclusivo ambito dei piani di recupero ex legge n. 457/1978, con riguardo ai centri storici, potranno prevedersi - in via eccezionale, dato il carattere prevalentemente e tendenzialmente conservativo dei detti piani - interventi di ristrutturazione urbanistica; all’interno di questi ultimi non potrà escludersi la ricostruzione previa demolizione, di fabbricati; restano salve, ovviamente, le eventuali norme di maggior rigore previste dagli strumenti urbanistici locali”, cfr. C.G.A.S., Sez. Consult., 13.9.1995, n. 490/95, in Giust. amm. sic., 1996, 100.

[16]    Si richiama a titolo esemplificativo il decreto-legge n. 6 del 1998 recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria prevede, all’art. 3, interventi specifici su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali, demandando ai comuni l’individuazione dei centri e dei di particolare interesse maggiormente colpiti nei quali attuare i programmi di recupero.

[17]    D.M. infrastrutture e trasporti del27 maggio 2002, D.M. 7 agosto 2003 e D.M. 3 febbraio 2004.

[18]    Il testo della circolare può essere consultato anche tramite internet all’indirizzo http://www.comune.reggio-calabria.it/intranet/Rete/Urbanist/Leggi/C.M.3210_67.PDF.

[19]    G. Caia, G. Ghetti “La tutela dei centri storici”, Giappichelli editore, 1997.

[20]    Tale decreto ha sostituito il precedente testo unico in materia di beni culturali e ambientali recato dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

[21]    Previsto dall’art. 136, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004.

[22]    Come modificata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 7.

[23] Pubblicato nella G.U. 4 luglio 2006, n. 153 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.).

[24]    L’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione è stato diminuito a 48.000 euro (in luogo dei 77.468,53 euro, pari a 150 milioni di lire, importo massimo riconosciuto dalla legge n. 449 del 1997) dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002.

[25]    Si evidenzia che l’articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 è ora confluito nell’articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

[26]    Nel comma 1 dell’articolo 1 della citata legge n. 449 del 1997 viene precisato, inoltre, che “Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. Nel successivo comma 1-bis (aggiunto dall'art. 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488) viene stabilito che la detrazione IRPEF definita nel comma 1 compete, altresì, per “le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione”.

[27] In realtà occorre precisare che alcuni tipi di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stabilmente assoggettati all'aliquota Iva del 10%, essendo esplicitamente indicati nella tabella A, parte III, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ai punti 127-duodecies e 127-quaterdecies. Si tratta, in particolare di lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr 380/2001, se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica; di lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr 380/2001, se eseguiti in dipendenza di un contratto di appalto e degli interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr 380/2001.