Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell¿ottobre 2002
Riferimenti:
AC n. 585/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 32
Data: 26/07/2006
Descrittori:
MOLISE   PUGLIA
RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI   TERREMOTI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002

AC 585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 32

 

26 luglio 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

SIWEB

 

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File: Am0018

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

§      Il sisma del Molise e Puglia del 31 ottobre 2002  11

§      Articolo 1 (Ambito di applicazione)17

§      Articolo 2 (Stanziamento di fondi)18

§      Articolo 3  (Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma)19

§      Articolo 4  (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)22

§      Articolo 5 (Interventi a favore di immobili di proprietà privata)24

§      Articolo 6 (Interventi a favore delle attività produttive)25

§      Articolo 7 (Edilizia residenziale pubblica)27

§      Articolo 8  (Interventi sui beni culturali)28

§      Articolo 9 (Norme di accelerazione e controllo degli interventi)31

§      Articolo 10 (Vigilanza)38

Progetto di legge

§      A.C. 585, (on. Di Gioia), Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002  41

Normativa nazionale

§      D.P.C.M. 31 ottobre 2002.  Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso.55

§      D.L. 4 novembre 2002, n. 245.  Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.57

§      D.P.C.M. 8 novembre 2002.  Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia.63

§      D.M. 15 novembre 2002.  Sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002.65

§      L.R. 26 novembre 2002, n. 38.  Interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ed altre disposizioni di protezione civile.68

§      O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253.  Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile.70

§      O.P.C.M. 10 aprile 2003, n. 3279.  Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso.86

§      O.P.C.M. 11 luglio 2003, n. 3300.  Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. (artt. 5 e 6)94

§      D.P.C.M. 3 luglio 2003.  Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia.96

§      D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.  Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (art. 20)98

§      O.P.C.M. 19 gennaio 2004, n. 3332.  Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.100

§      O.P.C.M. 19 marzo 2004, n. 3344.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (art. 5)103

§      D.L. 29 marzo 2004, n. 80.  Disposizioni urgenti in materia di enti locali.104

§      O.P.C.M. 29 luglio 2004, n. 3365.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (Art. 7)105

§      O.P.C.M. 5 novembre 2004, n. 3379.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (artt. 2 e 3)113

§      O.P.C.M. 23 dicembre 2004, n. 3388.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (art. 5)115

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311.  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (Art. 1, co. 203 e 204)116

§      O.P.C.M. 28 gennaio 2005, n. 3397.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (Art. 3)118

§      O.P.C.M. 24 marzo 2005, n. 3417.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (Art. 7)119

§      O.P.C.M. 15 giugno 2005, n. 3443.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (Art. 2)121

§      O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (Art. 9)122

§      O.P.C.M. 29 settembre 2005, n. 3464.  Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 203, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.123

§      O.P.C.M. 13 ottobre 2005, n. 3469.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (Art. 9)131

§      O.P.C.M. 22 dicembre 2005, n. 3485.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (Art. 20)132

§      O.P.C.M. 25 gennaio 2006, n. 3491.  Disposizioni urgenti di protezione civile. (Art. 10)133

Allegati

§      Resoconto stenografico dell'Assemblea e Allegato A - Seduta n. 227 del 21/11/2002 (Interventi a favore delle popolazioni pugliesi colpite dal terremoto - nn. 2-00530, 2-00538 e 2-00542) (Testi ed iter)137

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

585

Titolo

Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

no

Numero di articoli

10

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

10 maggio 2006

§          annuncio

11 luglio 2006

§          assegnazione

11 luglio 2006

Commissione competente

Ambiente

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, VII, X, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge del deputato Di Gioia detta disposizioni volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 (art. 1), attraverso la costituzione di un apposito Fondo con risorse finanziarie pari a 1.200 milioni di euro (art. 2)[1].

Le disposizioni recate operano in gran parte sul modello già consolidato di normative finalizzate alla ricostruzione dopo eventi sismici (si ricordano, ad esempio, disposizioni analoghe previste dal DL n. 6/1998 recante Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, conv. con modif. dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in particolare nell’art. 5).

In particolare, nella proposta in commento è prevista una disciplina delle funzioni affidate alle due regioni nelle attività volte alla gestione degli interventi finanziati con le risorse del fondo. Fra tali funzioni (sempre da svolgersi di intesa e in stretto coordinamento con i comuni interessati) si ricordano, in particolare, le seguenti:

§         indicare il quadro complessivo dei danni ed il relativo fabbisogno, accompagnato dal programma finanziario di ripartizione delle risorse recante le priorità di intervento (art. 3);

§         predisporre un programma di interventi di recupero dell’edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma, con la finalità di provvedere all’adeguamento antisismico degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruire quelli, invece, distrutti (art. 7);

§         completare il rilevamento dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale, al fine della predisposizione di un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale con il relativo piano finanziario (art. 8).

Spetterà, invece, ai comuni la predisposizione di programmi di recupero dei centri storici con i relativi piani finanziari, che le regioni saranno poi chiamate ad approvare, individuando le priorità e stabilendo tempi, le procedure ed i criteri per l’attuazione dei programmi stessi (art. 4).

Gli artt. 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di proprietà privata -e per i quali i contributi concessi saranno definiti a seconda del livello di gravità delle lesioni riportate dall’immobile - e gli interventi a favore delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici, assegnando contributi per la ripresa della produzione delle imprese che hanno subito danni ai beni mobili.

Vengono, quindi, previste, all’art. 9, una serie di semplificazioni relative sia alla fase procedurale che a quella di realizzazione degli interventi, in deroga alla disciplina ordinaria sugli appalti dei lavori pubblici, al fine di permettere una più rapida ultimazione delle opere previste.

Da ultimo sono indicate anche forme di vigilanza sugli atti, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi (art. 10).

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è reso necessario in quanto le principali finalità della proposta sono l’istituzione di un fondo speciale con riserva di destinazione e la definizione di una disciplina speciale (anche derogatoria di alcune norme ordinarie) per gli interventi di ricostruzione. Entrambe le finalità non possono essere conseguite che attraverso una normativa di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, la protezione civile è materia di legislazione concorrente.

Tuttavia la proposta di legge in esame non ha la finalità di riformare la disciplina generale degli interventi di protezione civile. Tale disciplina, per quanto riguarda la legislazione nazionale, rimane in gran parte riferibile alla legge n. 225 del 1992 e al decreto legge n. 343 del 2001: atti normativi che – entrambi - non vengono modificati, né espressamente, né implicitamente, dalla proposta in esame.

Lo scopo della proposta è riconducibile invece alla predisposizione di un intervento speciale, di sostegno alla ricostruzione di alcune aree colpite da un evento straordinario, assistito dallo stanziamento di risorse finanziarie straordinarie. Pertanto, il fondamento costituzionale di una competenza legislativa statale sembrerebbe riconducibile, piuttosto, all’articolo 119, comma quinto, ove sono espressamente ipotizzati “scopi diversi dal normale esercizio” delle funzioni delle autonomie territoriali, e viene conseguentemente prevista l’effettuazione di “interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” e la connessa destinazione di “risorse aggiuntive” da parte dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Non si riscontrano elementi rilevanti sul piano dei principi costituzionali.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Si segnala che l’articolo 9, comma 2, reca una deroga alla disciplina sull’affidamento delle attività di progettazione di competenza dei soggetti pubblici che potrebbe configurare una lesione del principio generale di tutela della concorrenza nell’affidamento di servizi pubblici.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non si segnalano lavori legislativi in corso sulla materia oggetto della proposta di legge.

Impatto sui destinatari delle norme

La relazione illustrativa motiva la necessità di un intervento normativo e finanziario di sostegno all’opera di ricostruzione con il rischio di “una massiccia evacuazione dal territorio interessato dagli eventi sismici”.

Si ricorda che, anche recentemente (lo scorso maggio), a distanza di quasi quattro anni dall’evento, i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto hanno lamentato i gravi ritardi nella concessione anche dei primi fondi per gli interventi immediati.

Formulazione del testo

All’articolo 7, appare opportuno specificare che le risorse finanziarie da impiegare per l’attuazione del programma di interventi di recupero dell’edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati alla crisi sismica sono comunque quelle del Fondo di cui all’articolo 2. Si ricorda, infatti, che gli interventi ordinari di edilizia residenziale pubblica rientrano ormai fra le funzioni amministrative devolute alle regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998. Conseguentemente, le stesse funzioni normative in materia devono considerarsi non più riservate allo Stato. Una disciplina del genere di quella introdotta dall’articolo 7 può quindi radicarsi nella competenza statale solo ove rientri in un intervento straordinario finanziato con risorse statali straordinarie (vedi sopra, al paragrafo: Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite).

 

All’articolo 8, si segnala che il comma 1 non prevede alcuna funzione nell’elaborazione del piano di interventi da parte degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, mentre è prevista la collaborazioni di enti specializzati in questioni legate ad eventi sismici ma privi di competenza specifica sugli interventi relativi al patrimonio culturale.

 

Allo stesso articolo 8, comma 3, la formulazione del testo appare poco chiara in quanto i soprintendenti sembrerebbero risultare organi regionali e non organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (quali in effetti sono).

Alla luce dell’attuale assetto delle competenze amministrative in materia di beni culturali, occorrerebbe valutare l’opportunità di attribuire le competenze di cui al comma 3 alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

 

All’articolo 9, in considerazione dell’avvenuta abrogazione della legge n. 109 del 1994 (e trasposizione dei suoi contenuti nel nuovo “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) appare opportuno, un coordinamento formale del testo nelle parti in cui si fa esplicito riferimento alla legge n. 109 del 1994, attraverso la sua sostituzione delle norme relative a tale legge con quelle  recate dal decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

All’articolo 9, comma 3, la citazione dell’art. 19 della legge n. 109  (ora art. 53 del decreto legislativo n. 163) non sembra coerente con il riferimento alla  progettazione dei lavori pubblici. Infatti, l’articolo citato disciplina la realizzazione dei lavori pubblici, prevedendo che i lavori pubblici possano essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, secondo le modalità indicate nello stesso art. 19 (art. 53 del codice dei contratti pubblici).

 

 


Schede di lettura


 


Il sisma del Molise e Puglia del 31 ottobre 2002

Il sisma che ha colpitoi territori al confine fra il Molise e la Puglia il 31 ottobre 2002 ha rappresentato il più grave evento sismico verificatosi durante la XIV legislatura. Tra i gravissimi danni causati dall’evento sismico si ricorda, soprattutto, il crollo della scuola elementare “Francesco Iovine” di San Giuliano di Puglia. La gravità dell’evento ha richiesto, pertanto, non solo l’emanazione di ulteriori disposizioni destinate unicamente al Comune di San Giuliano contenute all’interno di ordinanze di carattere generale, ma ha portato anche all’adozione di misure di carattere più generale finalizzate a mettere in sicurezza gli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono in territori a rischio sismico.

 

Da qui l’approvazione dell’art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che ha previsto che, nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possano essere ricompresi anche gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi e sia inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

 

A seguito del terremoto del 31 ottobre 2002, il Governo ha provveduto ad emanare in pari data un D.P.C.M[2]. con il quale é stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, che è stato poi esteso anche al territorio della provincia di Foggia con il D.P.C.M. 8 novembre 2002[3].

Lo stato di emergenza dichiarato fino al 30 giugno 2003 è stato più volte prorogato fino al 31 dicembre 2006 con D.P.C.M. 19 dicembre 2005[4].

Subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza è stato emanato uno specifico decreto legge, il n. 245 del 4 novembre 2002[5]- con cui sono state adottate una serie di misure atte a fronteggiare non solo l’emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici nelle regioni Molise (Campobasso) e Puglia (Foggia), ma anche in alcune zone della Sicilia (Catania).

 

Quanto alle misure indirizzate alle aree circoscritte delle tre province interessate, il decreto ha provveduto ad attribuire funzioni di coordinamento di tutti gli interventi al Commissario delegato, individuato nel Capo del Dipartimento della protezione civile, che ha avuto il compito di definire con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze stesse. Nel decreto sono state previste anche alcune disposizioni relative alla successiva fase della ricostruzione, attraverso la nomina dei Presidenti delle regioni interessate a commissari delegati, con compiti specifici che hanno incluso:

-      ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell’ordinario;

-      ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati;

-      ricostruzione, riparazione e adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiati.

E’ stata, inoltre, disposta la sospensione di una serie di termini di prescrizione e decadenza, per l’adempimento di obblighi di natura tributaria e relativi a processi esecutivi e agli obblighi di leva. Al fine di assicurare la piena e soprattutto l’immediata operatività delle disposizioni recate dal decreto legge è stata quindi emanata anche una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

In relazione alle risorse da destinare per la ricostruzione, si ricorda che i primi finanziamenti sono stati autorizzati con il decreto legge n. 245 del 2002, che ha previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2002 destinati al territorio della provincia di Campobasso e di Foggia, su complessivi 60 milioni di euro (i restanti 10 milioni destinati alla provincia di Catania) e 10 milioni per l’anno 2003 (complessivamente destinati alle tre province di Campobasso, Foggia e Catania, a carico del Fondo per la protezione civile.

Successivamente ulteriori risorse finanziarie sono state inserite all’interno di alcuni decreti legge, nonché all’interno delle leggi finanziarie.

Con il decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 8 aprile 2003, n. 62, sono stati autorizzati (art. 1) limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali (comma 1). In relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 relativo al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, vengono destinati 20 milioni di euro del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 (comma 2). Una quota non inferiore al 60% delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata alle calamità verificatesi nel secondo semestre del 2002, a seguito dell’eruzione dell’Etna, del sisma nelle province di Campobasso e Foggia, e delle alluvioni del mese di novembre 2002 (comma 3).

Anche nel decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 4, sono stati previsti (art. 20) due limiti di impegno complessividi 5 milioni di euro ciascuno, a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006, per il sisma di Campobasso e Foggia (nonché per le avversità atmosferiche verificatesi in Toscana ed in Puglia nel 2003)e, con successiva ordinanza n. 3332 del 19 gennaio 2004, sono state ripartite le risorse finanziarie autorizzate.

In base alla citata ordinanza, per gli eventi sismici del 2001, sono stati assegnati al Molise 4 milioni di euro per ciascuno dei limiti di impegno per il 2005 ed il 2006 ed alla Puglia 500.000 euro per ciascuno dei limiti di impegno per il 2005 ed il 2006[6] ed il Presidente della Regione Molise, quale Commissario Delegato, ha emanato il decreto n. 5 del 6 febbraio 2004[7] con il quale ha indicato la programmazione delle attività previste in relazione alle risorse finanziarie autorizzate.

 

Si ricorda che anche all’interno della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005), è stato inserito (art. 1, comma 203) un vincolo di destinazione, pari ad almeno il 5 % su una spesa annua complessiva quindicennale di 58,5 milioni di euro (almeno 2,925 milioni di euro) per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, per la realizzazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia.

Con ordinanza n. 3464 del 29 settembre 2005 sono state quindi ripartite le risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 203, della legge n. 311 del 2004, per gli eventi sismici del 2002:

§         1 milione di euro alla regione Puglia;

§         5,6 milioni di euro alla regione Molise ed al Comune di San Giuliano 2,925 milioni di euro quale riserva di legge, oltre a 1,725 milioni di euro.

 

Nella successiva legge finanziaria per il 2006 – legge 23 dicembre 2005 n. 266 – il comma 100 dell’art. 1, ha destinato 10 milioni di euro annui - a decorrere dal 2006 e per quindici anni - alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise ed ha autorizzato, per il solo 2006, una ulteriore spesa di 15 milioni di euro per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise.

Si ricorda, infine, che nel decreto legge 31 marzo 2005, n. 44[8]è stata prevista (art. 1-decies) l’istituzione, per l'anno 2005, di un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la compensazione delle minori entrate derivanti agli enti locali dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2005.

 

Accanto agli stanziamenti statali, anche la regione Molise ha previsto, con la legge regionale 26 novembre 2002, n. 38[9], come modificata dalla legge 7 maggio 2003, n. 18, di concorrere alle spese per gli interventi di assistenza e di sostegno alle popolazioni dei comuni della provincia di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002. Le risorse stanziate, pari a circa 2 milioni di euro, sono destinate prioritariamente al finanziamento della redazione delle certificazioni di idoneità sismico-statica degli edifici pubblici, con priorità per tutti gli edifici pubblici e privati adibiti permanentemente e/o temporaneamente a scuole di ogni ordine e grado. L'acquisizione delle certificazioni di idoneità sismico-statica costituisce la base conoscitiva per l'elaborazione del successivo piano di interventi finalizzato a mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici della Regione.

 

Al fine di assicurare la piena e soprattutto l’immediata operatitività delle disposizioni recate dal decreto legge n. 245 del 2002 sono state emanate anche una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra cui si ricordano dapprima l’ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002 con la quale sono stati definiti, tra l’altro, i primi benefici di carattere economico a favore dei proprietari di immobili danneggiati e di titolari di attività economiche svolte in locali soggetti a sgombero, nonché misure di occupazione d’urgenza di aree per soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari senzatetto e l’ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 sono state definite le attribuzioni del Presidente della regione Molise quale Commissario delegato ai sensi delle disposizioni del decreto legge n. 286 del 2002 ed è stato previsto, inoltre, che il Sindaco del comune di San Giuliano, d'intesa con il Commissario delegato, debba predisporre, all'esito delle attività di microzonazione sismica del territorio di competenza svolta dal Dipartimento della protezione civile, un piano di ricostruzione in conformità con i criteri stabiliti dall'ordinanza n. 3274 del 2003. Da ultimo sono state emanate due ordinanze recanti la sospensione di alcuni termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari, previdenziali ed assistenziali (ordinanza n. 3496 del 17 febbraio 2006 l’ordinanza n. 3507 del 5 aprile 2006).

Successivamente sono state emanate anche disposizioni specifiche per i territori del Molise e della Puglia all’interno di ordinanze di carattere generale delle quali si ricordano le principali:

§         ordinanza n. 3300 dell'11 luglio 2003 (artt. 5 e 6);

§         ordinanza n. 3344 del 19 marzo 2004 (art. 5);

§         Ordinanza n. 3365 del 29 luglio 2004 (art. 7);

§         ordinanza n. 3375del 10 settembre 2004 (art. 3);

§         ordinanza n. 3379 del 5 novembre 2004 (artt. 2 e 3);

§         ordinanza n. 3388 del 23 dicembre 2004 (artt. 5 e 9);

§         ordinanza n. 3397 del 28 gennaio 2005 (art. 3);

§         ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005 (art. 7);

§         ordinanza n. 3443 del 15 giugno 2005 (art. 2);

§         ordinanza n. 3449 del 13 ottobre 2005 (art. 9);

§         ordinanza n. 3485 del 22 dicembre 2005 (art. 20);

§         ordinanza n. 3491 del 25 gennaio 2006 (art. 10).

 


Articolo 1
(Ambito di applicazione)

 

L’articolo definisce l’ambito di applicazione della proposta di legge che è volta a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 (comma 1).

Limitatamente alla regione Puglia,vengono inclusi nel territorio colpito dal sisma del 2002 i seguenti comuni: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, Volturara Appula, Motta Montercorvino, Apricena, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, Serracapriola, Lesina, Biccari, Alberona, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Castellucio Valmaggiore, Celle San Vito e Bovino (comma 2).

 

Si osserva che l’elenco dei comuni indicati al comma 2 inclusi nel territorio della provincia di Foggia colpito dal sisma del 2002, comprende sia i comuni che hanno già avanzato richiesta di assistenza in quanto maggiormente colpiti dall’evento sismico (ed il cui elenco può essere consultato al sito internet del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro operativo misto - http://www.promolise.com/view_status.asp), che gli altri  comuni mediamente o lievemente danneggiati (Poggio Imperiale, San Marco La Catola, Apirena Volturino, Roseto Valfortore, Lesina, Biccari, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Castellucio Valmaggiore, Celle San Vito e Bovino).

Infatti, immediatamente dopo la crisi sismica, l’amministrazione provinciale di Foggia, riunitasi il 16 novembre 2002[10] al fine di adottare i provvedimenti immediati per far fronte all’emergenza, aveva rilevato che accanto ai comuni gravemente danneggiati, occorreva considerare anche quelli “mediamente e lievemente danneggiati”, oltre a quelli per i quali il Genio Civile non aveva fatto alcun rilievo, in quanto  stavano ancora provvedendo a quantificare i danni.

Anche in sede parlamentare era stato sottolineato, attraverso la presentazione di alcune interpellanze urgenti – 2- 00530 Di Gioia ed altri, 2-00538 Violante e altri e  2-0052 Castagnetti e altri – che ben 28 comuni della provincia di Foggia erano stati interessati dal sisma, anche se con diversa intensità[11].


Articolo 2
(Stanziamento di fondi)

 

L’articolo stanzia una somma complessiva di 1.200 milioni di euro al fine di completare l’opera di ricostruzione delle due regioni colpite dalla crisi sismica ed al cui onere si dovrà provvedere annualmente con stanziamenti da definire tramite la legge finanziaria (comma 1).

Viene, pertanto, prevista l’istituzione, a partire dall’esercizio 2007, di un apposito Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale far confluire le risorse indicate (comma 2).

Le regioni sono autorizzate a contrarre mutui ventennali entro il limite complessivo di 1.200 milioni di euro, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con un limite di impegno annuale di 60 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 3).

Gli ultimi commi (4 e 5) dispongono la copertura finanziaria alla quale si provvederà, per gli anni 2007 e 2008, attraverso corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’U.P.B. di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006 (Tabella B della legge finanziaria), allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Articolo 3
(Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma)

 

Al fine di programmare gli interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, il Governo, le regioni egli enti locali utilizzano l’intesa istituzionale di programma ai sensi dell’art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’intesa ha per oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità , le risorse, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili.

 

Si ricorda che l'intesa istituzionale di programma è lo strumento principale della "programmazione negoziata" disciplinata dalla legge n. 662/1996, che ha introdotto nuovi criteri di intervento accanto ai tradizionali strumenti di politica economica al fine di coordinare i diversi interessi e soggetti coinvolti nei processi di sviluppo.

Attraverso l'intesa lo Stato e ciascuna Regione e Provincia autonoma concordano gli obiettivi, i settori e le aree dove effettuare gli interventi infrastrutturali di interesse comune per lo sviluppo del territorio regionale.

Definiti i settori di intervento (che possono essere molto diversi: infrastrutture viarie, servizio idrico, beni culturali), per ciascuno di essi viene stipulato, ancora tra Stato e regione, l’accordo di programma quadro (APQ), vero strumento di realizzazione dell'intesa.

 

Le regioni, di intesa con i comuni interessati dalla crisi sismica, dovranno indicare il quadro complessivo dei danni ed il relativo fabbisogno, accompagnato dal programma finanziario di ripartizione delle risorse.

Nel programma dovranno essere specificare le priorità di intervento, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di assicurare il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari alloggiati presso strutture temporanee, nonché il recupero delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale (comma 2).

Ai sensi del comma 3, le regioni, di intesa con i comuni, sono tenute altresì a mettere in atto una serie di adempimenti - con criteri omogenei - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame:

a) definire linee di indirizzo - vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati - per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati;

b) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di indirizzo sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro un mese dalla data di definizione dei medesimi criteri, i centri storici e i nuclei urbani e rurali, o parte di essi, maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi del successivo art. 4;

d) realizzare indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione, avvalendosi anche della collaborazione del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

e) predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo peri centri abitati o le infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati delle regioni e degli enti locali .

Viene, da ultimo, precisato che gli interventi di ricostruzione devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per le costruzioni sismiche (comma 4).

 

In merito alla normativa antisismica si ricorda che nel corso della XIV legislatura sono stati emanati due provvedimenti con i quali è stato operato un radicale aggiornamento della normativa antisismica[12]. Tale normativa era rimasta ferma, per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984 e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996.

Nel 2003, immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002, è stata emessa, da parte del Dipartimento della Protezione civile, l’ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 per la sicurezza delle costruzioni in zona sismica e, nel 2005, è stato emanato il DM 14 settembre 2005[13] recante Norme tecniche per le costruzioni, con il quale sono stati riformati definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la  razionalizzazione. Il nuovo corpo normativo interagisce in modo rilevante anche con la disciplina dell’ordinanza n. 3274, la cui applicabilità continuerà a rimanere, pertanto, facoltativa. Come per l’ordinanza n. 3274, anche per il decreto ministeriale, è stato previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore[14] – fino al 23 aprile 2007 - dall’art. 14-undevicies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115[15], al fine di permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche, durante il quale sarà possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del DPR 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”. 


Articolo 4
(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

L’articolo prevede la predisposizione, da parte dei comuni colpiti dal sisma del 2002, di programmi di recupero dei centri storici. Nel caso di inerzia dei comuni, viene previsto l’intervento sostitutivo delle regioni.

 

Il comma 1 dispone che i comuni, entro tre mesi dalla perimetrazione dei centri storici e i nuclei urbani e rurali, predispongano i programmi di recupero e i relativi piani finanziari, che dovranno indicare in maniera integrata:

a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per quelli scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, seguiti dalle opere di edilizia residenziale pubblica e privata e da quelle di urbanizzazione secondaria;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

 

Si ricorda che fanno parte delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 16, comma 7, del T.U. dell’ edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, i seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse anche le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Fanno parte, invece, delle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 16, comma 8, dello stesso T.U. i seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

 

E’ previsto un potere sostitutivo delle regioni nel caso di inadempienza del comune entro il termine previsto (comma 2).

I programmi di recupero dovranno altresì specificare (comma 3):

§         i danni subiti dalle opere;

§         la sintesi degli interventi proposti;

§         una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all’art. 3;

§         le volumetrie, le superfici e le destinazioni d’uso delle opere;

§         i soggetti realizzatori degli interventi.

 

Le regioni dovranno approvare i programmi di recupero predisposti dai comuni, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite con il programma finanziario di ripartizione delle risorse e stabilire i tempi, le procedure ed i criteri per l’attuazione dei programmi medesimi. Le regioni sono tenute, altresì, a fornire assistenza tecnica ai comuni nella redazione dei programmi di recupero (comma 4).


Articolo 5
(Interventi a favore di immobili di proprietà privata)

Per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di proprietà privata distrutti o danneggiati dal sisma, da attuare secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all’art. 3, i contributi concessi saranno definiti a seconda del livello di gravità delle lesioni riportate dall’immobile (comma 1). Pertanto:

a)              per gli immobili distrutti, il contributo sarà pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio relativi alla ricostruzione. L’intervento dovrà essere realizzato nell’ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico – sanitario;

b)              per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, nonché delle parti comuni dell’intero edificio.

 

Destinatari dei contributi sono unicamente i proprietari dell’immobile danneggiato o distrutto alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica, ovvero i soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto (comma 2).

 

Saranno, invece, i comuni a provvedere a far eseguire le demolizioni necessarie agli interventi su immobili di proprietà privata (comma 3) e, in caso di inadempimento, è previsto un intervento sostitutivo della regione attraverso la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere allo stesso comune entro un termine non inferiore a un mese (comma 4).


Articolo 6
(Interventi a favore delle attività produttive)

 

L’articolo 6 disciplina gli interventi a favore delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento, assegnando contributi per la ripresa della produzione delle imprese che hanno subito danni ai beni mobili.

In particolare il comma 1 individua preliminarmente l'ambito di applicazione dell’intervento volto alla ripresa economica dell’area interessata dal sisma, destinando i contributi alle imprese industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali, di servizi e agli enti non commerciali o no profit. Le imprese di cui sopra che hanno sede o unità produttive nei comuni colpiti e che hanno subito danni ai beni mobili, comprese le scorte, hanno diritto ad un contributo a fondo perduto fino al 70% del valore dei danni subiti.

Invece, ai fini della ricostruzione e del ripristino degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle suddette attività produttive si applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti articolo 3, 4 e 5 della proposta in esame (comma 2).

 

Il comma 3 definisce le procedure per la verifica dei danni subiti, stabilendo che l’attestazione dei danni subiti sarà effettuata tramite perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi. Per i danni di lieve entità, fino a 5.000 euro, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La definizione del piano finanziario di interventi compete, ai sensi del comma 4, alle regioni che vi provvederanno – entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame-, d’intesa con i comuni interessati dal sisma.  Alle stesse regioni, inoltre, compete la definizione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

Si ricorda che interventi analoghi a quelli previsti dalle disposizioni in esame sono stati previsti dal DL n. 6/1998 recante Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, conv. con modif. dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in particolare nell’art. 5.

 

Ai sensi del comma 5 le regioni, di intesa con i comuni, possono prevedere, tra gli interventi per il  sostegno dell’economia dell’area interessata dalla crisi sismica, appositi contratti di programma intersettoriali, nei quali sono previsti ulteriori strumenti idonei alla continuità produttiva e al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi.

Da ultimo il comma 6 prevede un ulteriore contributo a fondo perduto destinato a coprire i canoni di locazione delle attività produttive (commerciali, artigianali, turistiche e di servizi) costrette ad una temporanea delocalizzazione, in attesa del completamento di interventi strutturali di ripristino degli edifici sedi delle suddette attività.

Anche questo contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti individuati dal comma 1 del presente articolo fino al completamento dei lavori e comunque per una durata non superiore ai sei anni.


Articolo 7
(Edilizia residenziale pubblica)

 

Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, predispongono, di intesa con i comuni, un programma di interventi di recupero dell’edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dal sisma, con la finalità di provvedere all’adeguamento antisismico degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruire quelli, invece, distrutti.

 

Sembrerebbe opportuno specificare che le risorse finanziarie da impiegare per l’attuazione del programma di interventi di recupero dell’edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati alla crisi sismica sono comunque quelle del Fondo di cui all’articolo 2. Si ricorda, infatti, che gli interventi ordinari di edilizia residenziale pubblica rientrano ormai fra le funzioni amministrative devolute alle regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998. Conseguentemente, le stesse funzioni normative in materia devono considerarsi non più riservate allo Stato. Una disciplina del genere di quella introdotta dall’articolo 7 può quindi radicarsi nella competenza statale solo ove rientri in un intervento straordinario finanziato con risorse statali straordinarie.

 


Articolo 8
(Interventi sui beni culturali)

 

L’articolo 8 reca disposizioni relative agli interventi sui beni culturali danneggiati dagli eventi sismici

 

Il comma 1 prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, di intesa con i comuni e con la collaborazione di organi tecnici, completino il rilevamento dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

 

Una volta acquisiti i dati le regioni (comma 2), sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) (Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) predispongono  un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario, nei limiti delle risorse destinate allo scopo e dei contributi di privati e di enti pubblici.

 

Si segnala a tale proposito che il comma in esame non prevede alcuna funzione nell’elaborazione del piano di interventi per gli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, mentre è prevista la collaborazioni di enti specializzati in questioni legate ad eventi sismici ma senza alcuna specifica competenza sugli interventi relativi al patrimonio culturale.

 

In base all’art. 9 della Costituzione, la Repubblica italiana tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione.

L’art. 117, secondo comma, lett. s), del nuovo Titolo V della Costituzione ha annoverato la “tutela dei beni culturali”tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Al fine di garantire l'esercizio unitario della tutela, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) attribuisce le funzioni ad essa relative al Ministero, che può esercitarle direttamente o conferirne l'esercizio alle regioni (articolo 4); queste ultime e gli altri enti pubblici territoriali cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela; alle regioni sono inoltre conferite le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, fatta eccezione per i poteri di revisione delle “notifiche” dell’interesse culturale già adottate con provvedimento In base a specifici accordi o intese, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni sono conferite funzioni di tutela anche su altri materiali (carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo) non appartenenti allo Stato (articolo 5, comma 3). Resta fermo comunque la potestà di indirizzo e vigilanza nonché il potere sostitutivo dello Stato.

 

Il comma 3 dispone che i soprintendenti competenti in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle regioni siano autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito al quale fare affluire contributi destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dalla crisi sismica. La norma disciplina inoltre il trasferimento di tali fondi alle competenti soprintendenze.

 

La formulazione del comma appare poco chiara in quanto i soprintendenti sembrerebbero risultare organi regionali e non organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. 

 

Si ricorda, al riguardo, che nel corso della XIV legislatura il Ministero per i beni e le attività culturali è stato sottoposto ad un intervento di riorganizzazione ad opera del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3[16]

Per quanto qui interessa, il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 ha istituito gli uffici dirigenziali generali territoriali, gerarchicamente sovraordinati alle esistenti Soprintendenze di settore, con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra le varie strutture e di creare un efficiente punto di riferimento per i rapporti con le istituzioni regionali, anche in considerazione della revisione del titolo V della Costituzione.

Il successivo DPR 8 giugno 2004, n.173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ha quindi operato l’adeguamento dell’articolazione del Ministero (Amministrazione centrale, gli organi consultivi centrali e Amministrazione periferica) alle nuove disposizioni recate dal d.lgs. n. 3 del 2004 ed ha pertanto sostituito il precedente regolamento di organizzazione di cui al DPR 29 dicembre 2000, n. 441[17].

L’Amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali si articola  quindi nei seguenti organi:

-      le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, con il compito di curare i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. In tale ambito sono inoltre istituiti i Comitati regionali di coordinamento, organi consultivi intersettoriali;

-      le soprintendenze per i beni architettonici e per  il paesaggio;

-      le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

-      le soprintendenze per i beni archeologici;

-      le soprintendenze archivistiche;

-      gli archivi di Stato, le biblioteche statali;

-      i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.

 

Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di attribuire le competenze di cui al comma 3 alle direzioni regionali.

 

 


Articolo 9
(Norme di accelerazione e controllo degli interventi)

 

L’articolo prevede prevalentemente una serie di semplificazioni relative sia alla fase procedurale che a quella di realizzazione degli interventi, in deroga alla disciplina sugli appalti dei lavori pubblici, al fine di permettere una più rapida ultimazione delle opere previste.

 

In merito alle semplificazioni procedurali, viene previsto il ricorso alla conferenza di servizi con tempi più brevi rispetto a quelli ordinari – l’indizione deve avvenire entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare (contro i trenta previsti dalle norme vigenti) e la conclusione dei lavori entro trenta giorni (rispetto ai novanta normalmente previsti), per le attività previste dalla proposta di legge in esame che richiedono pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi (comma 1).

 

Si ricorda che la conferenza di servizi è uno degli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. E’ indetta per favorire e semplificare il confronto tra diverse amministrazioni coinvolte a vario titolo in un medesimo procedimento amministrativo (artt. 14 e seguenti della L. 241/1990) entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo i casi in cui sia richiesta la VIA (art. 14-ter, comma 3).

 

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di ricostruzione, i commi da 2 a 7 e 10 dispongono alcune deroghe al regime di realizzazione delle opere pubbliche recato dalla legge quadro n. 109 del 1994, recentemente confluita nel decreto legislativo n. 163 del 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

 

Sembrerebbe, pertanto, opportuno, un coordinamento formale del testo dell’articolo 9 in esame nelle parti in cui si fa esplicito riferimento alla legge n. 109 del 1994, attraverso la sua sostituzione delle norme relative a tale legge con quelle  recate dal decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

Si ricorda, infatti, che con il decreto legislativo n. 163 del 2006, nell’esercizio della delega conferita dall’art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) per il recepimento delle nuove direttive quadro in materia di appalti (2004/17/CE e 2004/18/CE), il Governo, ha, tra l’altro, riscritto l’intera legge Merloni (che viene infatti integralmente abrogata), ed ha provveduto ad includervi, ai fini di un coordinamento delle norme esistenti per la creazione di un codice unico degli appalti, anche le norme dettate per le opere strategiche dal d.lgs. n. 190/2002 e successive modifiche e integrazioni.

 

Vengono innanzitutto previste alcune deroghe alla disciplina vigente sulla progettazione ora confluita nel Capo IV (artt. da 90 a 112) del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi di ricostruzioni previsti di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidate direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell’incarico da espletare (comma 2).

 

Si segnala che tale disposizione potrebbe configurare una lesione del principio comunitario di concorrenza nell’affidamento di servizi pubblici.

 

Si ricorda che l’art. 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (che ha sostituito gli artt. 17 e 18 della legge n. 109 del 1994 relativi alla progettazione) prevede, al comma 6, la possibilità di affidamento della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), nonché dello svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti diversi dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli uffici consortili di progettazione che i comuni o gli altri enti locali possono costituire, solo in alcuni casi tassativamente indicati: carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero, in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal responsabile del procedimento. Inoltre, viene previsto (comma 7), che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Infine (comma 8), gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione.

Infine, in relazione alle procedure di affidamento relative alla progettazione, il successivo art. 91 prevede che l’applicazione delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, nel caso che il loto valore sia di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni, mentre gli incarichi di progettazione di importo inferiore possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti estranei all’amministrazione ma sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall’art. 57, comma 6[18].. L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

 

Con l’intento di accelerare la progettazione di tali interventi, il comma 3 dispone che si possa procedere ai sensi dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

 

Dalla lettura del comma che cita l’art. 19 della legge n. 109 - ora art. 53 del decreto legislativo n. 163 – si osserva che esso sembrerebbe riferito, più che alla progettazione, alla realizzazione dei lavori pubblici, in quanto l’art. 19 citato della legge n. 109 fa appunto riferimento ai sistemi di realizzazione dei lavori pubblici. L’art. 53 del decreto legislativo n. 163, al quale andrebbe riferito il comma, prevede, infatti che i lavori pubblici possano essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, secondo le modalità indicate nello stesso art. 53.

 

Per i lavori di ricostruzione, ripristino e restauro delle opere pubbliche (di cui al precedente comma 3), le regioni possono determinare, in via preventiva, i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni (comma 4).

 

Il comma 5 dispone che l’amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dalla proposta di legge in esame, possa prevedere, nel bando di gara, in caso di morte o di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione di un contratto d’appalto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d’offerta.

Si ricorda che l’art. 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (ove sono confluite le disposizioni dell’art. art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies, del D.L. n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005) relativo alle procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara, che in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Per l’espletamento delle procedure relative alle gare d’appalto degli interventi previsti, tutti i termini stabiliti dalla legislazione vigente sono ridotti della metà (comma 6).

Si ricorda che all’art. 70 del decreto legislativo n. 163 del 2006, vengono indicati tutti i termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte, in relazione alle procedure aperte, ristrette o negoziate.

Ai sensi dell’art. 70 vengono quindi previsti i seguenti termini minimi:

§         nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara;

§         nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara;

§         nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte.

§         nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti e non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di invio dell’invito.

In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 80 giorni con le medesime decorrenze.

Viene anche previsto (comma 11) che, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U. della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.

Il successivo art. 71 dispone poi in merito ai termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte e l’art. 72 nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.

 

I commi 7 ed 10 recano alcune disposizioni applicabili unicamente agli interventi di ricostruzione relativi agli immobili di proprietà privata.

Viene previsto che gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati, singoli o riuniti in consorzio, non sono assoggettati agli obblighi di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (comma 7).

 

Si ricorda che l’art. 32 del decreto legislativo n. 163 del 2006 - che ha sostituito, tra l’altro, l’art. 2 della legge n. 109 relativo all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa sui lavori pubblici - prevede, invece, al comma 1, lett. d), l’applicabilità della disposizioni relative agli appalti di lavori pubblici recate dallo stesso decreto, per i lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I (tra cui rientrano le opere di ricostruzione e di restauro previste dalla proposta di legge in esame), nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione è previsto, da parte delle amministrazioni aggiudicatici, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori. Inoltre, ai sensi dello stesso comma 1, l’importo di tali lavori deve essere pari o superiore alle soglie di cui all’art. 28 dello stesso decreto legislativo, vale a dire 5.278.000 euro.

 

Il comma 10 prevede poi che, per gli interventi relativi a tali immobili oggetto di contributo pubblico, le regioni adottino apposite direttive per l’approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d’opera dei lavori eseguiti, che devono altresì consentire anche:

a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri previsti al precedente art. 3;

b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e di architetti iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare.

 

Il comma 8 dispone che le regioni possano, in sede di approvazione dei programmi di recupero, disporre - sentiti il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del C.N.R. e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - deroghe alla normativa tecnica antisismica, in particolare alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996 recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche»”.

Tali limitazioni riguardano, rispettivamente, l’altezza massima dei nuovi edifici e le limitazione dell'altezza in funzione della larghezza stradale.

 

Si ricorda che la legislazione antisismica vigente è essenzialmente basata sull’apparato normativo costituito dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e dalla legge 5 novembre del 1971, n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica. Infatti, solamente nel 1974, attraverso la legge n. 64, è stata approvata una nuova normativa sismica nazionale che ha stabilito il quadro di riferimento per le modalità di classificazione sismica del territorio nazionale, oltre che di redazione delle norme tecniche.

Relativamente alle norme tecniche, già con il DM del 3 marzo 1975, sono state emanate le prime disposizioni successivamente integrate da una serie di successivi decreti[19], tra cui si ricordano il DM 12 febbraio 1982, a sua volta sostituito dal DM 16 gennaio 1996 (richiamato dal comma 8 in esame), come modificato dal DM 4 marzo 1996, che ha provveduto ad integrare il DM del 3 marzo 1975 con alcune indicazioni contenute in alcune circolari ministeriali.

Si rammenta, ancora, che le disposizioni antisismiche previste dalla legge n. 64 del 1974 sono confluite, con alcune modifiche, nel DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, all’interno del Capo IV, con disposizioni specifiche relative alle norme per le costruzioni in zone sismiche, alla relativa vigilanza, nonché alle modalità di repressione delle violazioni.

Da ultimo è stato emanato anche il DM 14 settembre 2005 con il quale sono state approvate le Norme tecniche per le costruzioni, allo scopo di riunire in un unico testo tutta la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la razionalizzazione. Il testo, composto da un’introduzione e dodici capitoli, rappresenta una messa a punto completa della complessa normativa in materia di costruzioni, relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, accanto alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati, e consiste, inoltre, in un ampio aggiornamento del quadro legislativo nazionale in campo strutturale, basato sulle leggi fondamentali n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974.

Per l’entrata in vigore del decreto è stato previsto un periodo transitorio di diciotto mesi, fino al 23 aprile 2007,,al dichiarato scopo di consentire l’avvio di una fase sperimentale nell’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, durante il quale sarà possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974.

 

Il comma 9 reca una norma di carattere generale che dispone che, al fine di accelerare le ulteriori procedure connesse all’attuazione degli interventi di ricostruzione previsti, durante lo stesso stato di emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

 

Giova ricordare che, al verificarsi delle calamità naturali, la normativa vigente prevede l’attivazione di mezzi di intervento straordinari grazie soprattutto all’art. 5 della legge n. 225 del 1992, che dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, deliberi lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Viene quindi disposto che per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla predetta dichiarazione, si provveda, nel quadro delle competenze attribuite a regioni, province e comuni, anche a mezzo di ordinanze d’urgenza in deroga ad ogni disposizione vigente. Tale previsione di poteri straordinari è stata ovviamente indispensabile per potere effettuare gli interventi. Si pensi alle complesse normative sugli appalti pubblici, o alle discipline sul rapporto di lavoro, il cui scrupoloso rispetto avrebbe impedito – in molti casi – ogni intervento, mettendo a rischio la vita e i beni dei cittadini . Si ricorda, infine, che con le ordinanze di urgenza possono anche essere mobilitate risorse finanziarie, a valere su un apposito Fondo (il Fondo per la protezione civile, alimentato annualmente con la legge finanziaria).

 

Il comma 11 reca, infine, una norma volta ad accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, ed alla predisposizione del piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, attraverso la possibilità, per le regioni, di assumere, con contratti a tempo determinato, geologi e tecnici nei settori idraulico, con oneri a carico dei progetti.

 

 


Articolo 10
(Vigilanza)

 

Viene previsto che il comitato dell’intesa istituzionale di programma di cui all’art. 3, comma 1, eserciti un’attività di vigilanza sugli atti, tempi e modalità di attuazione degli interventi e trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni, con periodicità semestrale, una relazione sul loro stato di attuazione per la successiva trasmissione, rispettivamente, al Parlamento e ai consigli regionali.


Progetto di legge


N. 585

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato DI GIOIA

¾

 

Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise
e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002

 

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Presentata il10 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La crisi sismica iniziata il 31 ottobre 2002 ha prodotto non solo la dolorosa perdita di vite umane, ma ha lacerato profondamente il tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico delle aree colpite nelle regioni Molise e Puglia.

      Dopo più di un anno, da parte di moltissimi sindaci locali fu lanciato un grido di allarme sia per il ritardo con il quale stavano arrivando i primi stanziamenti previsti in fase di emergenza, sia per la scarsa organizzazione.

      Per la prima emergenza, infatti, sono stati stanziati 50 milioni di euro, gestiti dalla Protezione civile. Per la ricostruzione sono stati previsti 94 milioni di euro per il 2003 e altri 16 milioni per il 2004.

      I rappresentanti delle regioni, i sindaci dei comuni coinvolti e lo stesso responsabile della Protezione civile hanno lanciato un messaggio chiaro sull'esiguità dei fondi finora stanziati; il rischio concreto è che si realizzi una massiccia evacuazione dal territorio interessato dagli eventi sismici.

      In soccorso alle popolazioni colpite sono accorse non solo le autorità preposte, ma vi è stata una gara di solidarietà che ha investito sia il semplice cittadino sia organizzazioni di volontariato, sindacati, aziende private e pubbliche; ma tutto ciò, che evidenzia la generosità insita nel popolo italiano, non è certo sufficiente a determinare la ricostruzione dei territori colpiti e il rilancio delle attività economiche e sociali dell'intera area.

      Non va dimenticata, inoltre, la specificità dell'area interessata dal fenomeno sismico. Si tratta infatti di un territorio che ha sempre puntato il suo sviluppo sull'agricoltura, sulle piccole e medie imprese, sulla ricchezza del proprio patrimonio artistico e ambientale. Un territorio, quindi, come gran parte del Mezzogiorno d'Italia, capace di puntare sulle proprie forze per trovare un'autonoma via allo sviluppo. Oggi tutto ciò è messo in discussione e, se non vi sarà un intervento programmato e puntuale da parte dello Stato, gli abitanti colpiti dagli eventi sismici rischiano, dopo avere vissuto la perdita di propri cari o la distruzione più o meno parziale dei beni propri o collettivi, di non riuscire più a riprendersi.

      Per questo, ritengo che vada raccolto il grido d'allarme lanciato dalle popolazioni e dai loro rappresentanti istituzionali locali affinché, con la presente proposta di legge, in maniera organica, si restituisca dignità e voglia di vivere a chi è stato così duramente colpito.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia, di seguito denominati «regioni», interessati dalla crisi sismica iniziata il 31 ottobre 2002, di seguito denominata «crisi sismica».

      2. Per la regione Puglia per territori colpiti dalla crisi sismica si intendono i seguenti comuni: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, San Marco La Catola, S. Paolo di Civitate, Volturara Appula, Motta Montercorvino, Apricena, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, Serracapriola, Lesina, Biccari, Alberona, Troia, Orsara di Puglia, Panni, Castellucio Valmaggiore, Celle San Vito, Bovino.

 

Art. 2.

(Stanziamento di fondi).

      1. Per provvedere alle necessità di rinascita e di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, è assegnata alle medesime la complessiva somma di 1.200 milioni di euro. Al relativo onere si provvede con stanziamenti da definire annualmente tramite la legge finanziaria.

      2. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, a decorrere dall'esercizio 2007, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 1.

      3. Le regioni sono autorizzate a contrarre mutui ventennali entro il limite complessivo di 1.200 milioni di euro, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con limite di impegno annuale di 60 milioni di euro a decorrere dal 2007.

      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3.

(Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma).

      1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione delle regioni colpite dalla crisi sismica, il Governo, le regioni e gli enti locali utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'intesa istituzionale di programma ha per oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di attuazione e i soggetti responsabili.

      2. Al fine di cui al comma 1, le regioni, di intesa con i comuni interessati dalla crisi sismica, predispongono il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse. Nel programma sono individuate le priorità di intervento, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari dislocati in alloggi temporanei e il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale.

      3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, di intesa con i comuni, provvedono, con criteri omogenei, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

          b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di indirizzo di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

          c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro un mese dalla data di definizione dei medesimi criteri, i centri storici e i nuclei urbani e rurali, o parte di essi, di particolare interesse, maggiormente colpiti nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 4;

          d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

          e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi.

      4. Gli interventi di ricostruzione devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per le costruzioni sismiche.

 

Art. 4.

(Interventi su centri storici e su centri

e nuclei urbani e rurali).

      1. Entro tre mesi dalla perimetrazione dei centri e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono i programmi di recupero e i relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

          a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

          b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

      3. Nei programmi predisposti ai sensi del comma 1 sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso delle opere nonché i soggetti realizzatori degli interventi.

      4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione dei programmi medesimi.

 

 

 

Art. 5.

(Interventi a favore di

immobili di proprietà privata).

      1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili di proprietà privata distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuare secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 3, è concesso:

          a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;

          b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, nonché delle parti comuni dell'intero edificio.

      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

      3. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie agli interventi di cui al comma 1.

      4. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a un mese, e decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta.

 

 

Art. 6.

(Interventi a favore delle attività

produttive).

      1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica, che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura fino al 70 per cento del valore dei danni subiti.

      2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5.

      3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi e, per i danni fino a 5.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

      4. Le regioni stabiliscono, di intesa con i comuni interessati dagli eventi sismici, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano finanziario degli interventi, nonché le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende.

      5. Le regioni, di intesa con i comuni, possono prevedere, tra gli interventi per il sostegno dell'economia dell'area interessata dalla crisi sismica, appositi contratti di programma intersettoriali, nei quali sono previsti ulteriori strumenti idonei alla continuità produttiva e al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi.

      6. Allo scopo di favorire la continuità produttiva delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni interessati dalla crisi sismica, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura dei canoni di locazione stipulati per lo svolgimento dell'attività produttiva. Tale contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1, fino al completo ripristino degli edifici distrutti o danneggiati dalla crisi sismica e per una durata comunque non superiore a sei anni.

 

Art. 7.

(Edilizia residenziale pubblica).

      1. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, di intesa con i comuni, un programma di interventi di recupero dell'edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica, finalizzato esclusivamente ad interventi di riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruzione di quelli distrutti.

 

Art. 8.

(Interventi sui beni culturali).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, di intesa con i comuni e con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici degli enti locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, completano il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

      2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche degli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), predispongono un piano di interventi di ripristino, di recupero e di restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario, nei limiti delle risorse destinate allo scopo e dei contributi di privati e di enti pubblici.

      3. I soprintendenti competenti in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle regioni sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito al quale fare affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dalla crisi sismica. L'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per l'assegnazione delle stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e la loro destinazione alle competenti soprintendenze.

 

Art. 9.

(Norme di accelerazione e controllo

degli interventi).

      1. Per le attività previste dagli articoli da 2 a 8, per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indìce una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi positivamente nei successivi trenta giorni.

      2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dalla presente legge, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidate direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare.

      3. Al fine di accelerare la progettazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dalla presente legge, si può procedere ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

      4. Per i lavori di cui al comma 3 le regioni determinano, in via preventiva, i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

      5. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dalla presente legge, può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

      6. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui alla presente legge tutti i termini previsti dalla legislazione vigente sono ridotti della metà.

      7. Gli interventi di ricostruzione o di ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati, singoli o riuniti in consorzio, non sono assoggettati agli obblighi di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

      8. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero, possono disporre, sentiti gli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), della presente legge, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

      9. Per l'accelerazione di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in vigenza dello stato di emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

      10. Per gli interventi relativi agli immobili di proprietà privata, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad adottare direttive per l'approvazione dei progetti e per le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che devono altresì consentire anche:

          a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 3;

          b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e di architetti iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare.

      11. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

 

Art. 10.

(Vigilanza).

      1. Il comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 3, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione, rispettivamente, al Parlamento e ai consigli regionali.

 

 


SIWEB

Allegati


Resoconto stenografico dell'Assemblea e Allegato A - Seduta n. 227 del 21/11/2002 (Interventi a favore delle popolazioni pugliesi colpite dal terremoto - nn. 2-00530, 2-00538 e 2-00542) (Testi ed iter)

 

(Sezione 13 - Interventi a favore delle popolazioni pugliesi colpite dal terremoto)

 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

nel decreto-legge n. 245 del 4 novembre 2002, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, non è stato previsto alcuno stanziamento per la provincia di Foggia, che pure è stata duramente colpita dal terremoto;

moltissimi paesi sono stati quasi del tutto distrutti e centinaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case;

la drammaticità della situazione è stata, inoltre, ampiamente illustrata dallo stesso prefetto di Foggia, che ha avuto modo di riferirne a tutte le autorità competenti -:

per quale motivo, in un momento così drammatico per il Paese, non si sia ritenuto necessario dare un contributo immediato a tutte le aree colpite dal terremoto e ci si sia dimenticati, in maniera davvero inqualificabile, delle popolazioni della provincia di Foggia;

se non si ritenga necessario ed urgente rimediare ad una così grave mancanza provvedendo ad emanare un ulteriore decreto-legge che stabilisca gli stanziamenti necessari per la provincia di Foggia.

(2-00530)

«Di Gioia, Boato, Intini, Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Pappaterra, Grotto, Villetti».

(5 novembre 2002)

 

 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

come è noto, il giorno 31 ottobre 2002 un intenso sisma ha colpito diversi comuni del Molise e della Puglia, causando decine di vittime e gravi danni a persone e cose;

tale sisma ha causato ingenti danni, oltre che nella regione Molise, in diversi comuni della provincia di Foggia e, a quanto risulta all'interpellante, oltre 600 sfollati in tali comuni;

il giorno stesso il Presidente del Consiglio dei ministri emanava un proprio decreto per dichiarare lo stato di emergenza nella provincia di Campobasso, senza che vi fosse alcun accenno alla situazione dei suddetti comuni;

il 4 novembre 2002 è avvenuto un incontro tra i 14 comuni dell'area della provincia di Foggia interessata dal sisma e il viceprefetto del capoluogo dauno, nel quale è stata fatta presente la grave situazione di questi comuni, alcuni dei quali hanno subito danni paragonabili a quelli dei vicini comuni molisani;

il 5 novembre 2002 si è svolto un incontro con il prefetto di Foggia, al quale sono stati invitati 28 sindaci di altrettanti comuni della provincia, comuni che con diversa intensità sono stati interessati dal sisma;

il 4 novembre 2002 il Governo ha emanato un decreto-legge nel quale, ancora una volta, nessuna misura veniva presa per i comuni pugliesi; nel frattempo diversi deputati, sia della maggioranza che dell'opposizione, eletti nella provincia di Foggia, con una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, hanno fatto presente la grave situazione di quelle aree -:

se il Governo abbia apprezzato la gravità dei danni prodotti dal terremoto nei comuni pugliesi e quali motivazioni abbiano indotto il Governo ad escludere, in due diversi e successivi atti, i comuni pugliesi dalle misure di emergenza;

se il Governo intenda procedere, con la celerità richiesta dalle circostanze del caso, ad includere suddetti comuni, o almeno quelli maggiormente colpiti, nelle misure di emergenza.

(2-00538) «Violante, Folena, Bonito».

(7 novembre 2002)

 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:

il 31 ottobre 2002 un terremoto di rilevante intensità ha colpito in modo disastroso la comunità di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, causando il crollo di una scuola, la Francesco Iovine, che ha causato la morte di 26 alunni e di un'insegnante, nonché di un'abitazione dove hanno perso la vita due donne anziane;

questo tragico bilancio di vite umane si è accompagnato agli effetti devastanti sul patrimonio urbanistico e sulle attività economiche del territorio circostante;

il comune di San Giuliano di Puglia si trova in Molise ma a breve distanza dalla Puglia e segnatamente dal subappennino dauno e dalla provincia di Foggia, dove pure si sono verificati danni agli edifici ed alle attività, con un numero consistente di famiglie che sono state allontanate dalle loro abitazioni perché dichiarate inagibili;

ancora oggi continuano gli accertamenti sulle staticità degli edifici pubblici e privati;

in maniera sorprendentemente superficiale il Governo ha emanato i provvedimenti relativi alla dichiarazione dello stato di emergenza e le provvidenze per i primi interventi senza tenere in nessuna considerazione il territorio pugliese ed i comuni del subappennino dauno coinvolti nella medesima calamità -:

se intenda valutare la necessità di integrare l'ordinanza che delibera lo stato di emergenza ed il provvedimento legislativo che assicura le prime misure, tenendo conto di un'analisi meno superficiale e più tecnica, ma anche più giusta, che tenga conto degli effetti calamitosi del terremoto del 31 ottobre 2002 nei comuni limitrofi ricompresi nel territorio regionale pugliese.

(2-00542)

«Castagnetti, Carbonella, Sinisi, Fusillo».

(9 novembre 2002)

 

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Discussione

 

PRESIDENTE. Avverto che le interpellanze Di Gioia n. 2-00530, Violante n. 2-00538 e Castagnetti n. 2-00542), che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 13)

L'onorevole Folena ha facoltà di illustrare le interpellanze Di Gioia n. 2-00530 e Violante n. 2-00538, di cui è cofirmatario.

 

PIETRO FOLENA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, illustrerò congiuntamente l'interpellanza presentata dal collega Di Gioia, che ho sottoscritto, e quella Violante, sottoscritta anche dall'onorevole Bonito, che trattano lo stesso argomento. Anche l'onorevole Sinisi ha presentato analoga interpellanza. L'onorevole Di Gioia risponderà anche per il mio gruppo alle sue osservazioni.

Noi abbiamo presentato questa interpellanza quando, cinque giorni dopo l'emanazione del decreto-legge dopo il terremoto del 31 ottobre scorso, abbiamo constatato che quella che appariva in un primo momento una dimenticanza clamorosa, in un decreto-legge che parlava soltanto di Molise e Sicilia, non aveva ancora incontrato una correzione. È una disattenzione sinceramente incomprensibile! So che poi si è corso parzialmente ai ripari, come lei dirà - dirò poi perché uso l'espressione «parzialmente ai ripari».

Dicevo incomprensibile perché fin dalle prime ore di quelle tragiche giornate, anche se l'attenzione e l'angoscia di tutti erano rivolte a San Giuliano di Puglia, dove l'opera straordinaria dei vigili del fuoco nel recupero dei bambini sotto le macerie ha tenuto col fiato sospeso l'intero paese e dove la tragedia ha assunto proporzioni materiali in termini di vittime, e vorrei dire, anche in termini morali realmente impressionante.

Tuttavia, fin dalle prime era chiaro che nel comune di Casalnuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, vi era una situazione gravissima. Si può dire, a 15 giorni di distanza dal sisma, che Casalnuovo, dopo il comune di San Giuliano di Puglia, è il comune più colpito dal sisma.

I sismi non si fermano ai confini delle regioni: era già successo all'epoca del terremoto dell'Umbria e delle Marche. Cinque giorni dopo il terremoto nelle Marche, quella regione aveva già ha approvato una legge regionale per la ricostruzione.

Una settimana dopo il terremoto i comuni della provincia di Foggia erano sostanzialmente privi di un riconoscimento dal punto di vista istituzionale e legislativo.

Signor rappresentante del Governo, dico ciò non soltanto con rispetto, ma con straordinario apprezzamento per il lavoro svolto non soltanto dal sindaco di quel comune dagli altri sindaci dei comuni colpiti, ma anche dal viceprefetto Fasano, che è sul posto da molti giorni, dai vigili del fuoco, dai volontari che hanno operato e dalla protezione civile.

Alla luce di questo, come è possibile che la protezione civile che è fisicamente presente in quelle località, non abbia segnalato o non sia stata raccolta in sede governativa tutta la serie di elementi utile ad avere un intervento pianificato e che riguardasse l'intera area del terremoto?

In quelle giornate abbiamo avuto oltre 600 sfollati nella provincia di Foggia, una parte dei quali hanno trovato poi sistemazione in case di parenti o in altre località, ma una parte sono ancora nelle tendopoli.

L'onorevole Di Gioia sin dalle prime ore, ed io personalmente sabato scorso, siamo stati sul posto con il sindaco di Casalnuovo e con i sindaci degli altri comuni per verificare la quantità di danni e di problemi che vi sono. I dati che ho in mio possesso risalgono a qualche giorno fa: probabilmente lei avrà dati più aggiornati e questi ci raccontano di 1466 edifici che hanno subìto danni in 26 comuni della provincia di Foggia. In questi comuni, alcuni del subappennino, si registrano danni più rilevanti, nel senso che alcune case dovranno essere demolite. Nel comune di Casalnuovo, per esempio, la situazione è impressionante: l'intero centro storico è sostanzialmente inagibile.

Ma ci sono città - l'onorevole Di Gioia lo sa meglio di me - come Lucera, San Severo, Torremaggiore (in parte) ed altri comuni, che hanno subito danni molto consistenti: 288 abitazioni a Lucera, 145 a San Severo, almeno sino a qualche giorno fa (i dati sono in crescita, perché gli accertamenti sono in corso). Sappiamo che, per iniziativa del Consiglio dei ministri, gli interventi riguarderanno anche i comuni della provincia di Foggia: ci mancherebbe altro! Devo dire che ci ha colpito l'afasia, la scarsa attenzione e lo scarso impegno con cui il presidente della regione, Fitto, ha rappresentato queste popolazioni. Era lui che doveva far sentire per primo la sua voce nei confronti del Governo nazionale!

Per ciò che riguarda la sospensione del pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia l'altro giorno ha emanato un decreto che riguarda solo alcuni comuni della provincia di Campobasso. Il direttore della protezione civile Bertolaso ci ha detto (a voce) che presto verrà emanato un nuovo decreto, che sarà parametrato in rapporto all'incidenza del terremoto e cioè al grado della scala Mercalli; al momento però non vi è alcuna certezza per le popolazioni della Capitanata, che si trovano a dover pagare i contributi senza sapere se poi potranno recuperare questi soldi.

Ma la questione della sospensione del versamento dei contributi è importante anche perché è il primo atto - come ci dimostra l'esperienza dei precedenti terremoti - sulla base del quale si definisce effettivamente l'area del terremoto e, quindi, l'area che sarà oggetto degli interventi per la ricostruzione. Voglio far presente che mentre il Molise per le sue piccole dimensioni e per la quantità di comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma si è già attivato presso il presidente Prodi e la Commissione europea per accedere al fondo riservato ai paesi colpiti da calamità - quello che è stato, per esempio, utilizzato dalla Germania dopo l'alluvione dell'agosto scorso -, la regione Puglia, che ha un numero molto limitato di comuni interessati in rapporto al complesso della popolazione pugliese, potrà o non potrà accedere a questi fondi? Come intendiamo coordinare questi aiuti? Vogliamo forse mettere gli abitanti della provincia di Foggia contro quelli del Molise, magari, un domani, invitandoli a stabilirsi in Molise? Al posto loro, se queste devono essere le condizioni... Se sono già terremotato, ma sono anche sfortunato perché sono terremotato in Puglia, me ne vado anch'io in Molise, se è l'unico modo per ricevere fondi per la ricostruzione!

Concludendo, vorrei che si mettesse mano al tema dell'esiguità dei fondi: 50 milioni di euro, nel primo decreto, sono chiaramente del tutto insufficienti anche per le prime emergenze. I comuni della provincia di Foggia si sono caricati di spese per far fronte alle emergenze senza avere alcuna certezza. Apro e chiudo una parentesi: il comune di Apricena, anch'essa interessata dal terremoto, per l'alluvione del settembre scorso non ha ancora recuperato i fondi che ha già impegnato nei soccorsi, perché il decreto non è stato ancora firmato.

Il timore di tutti questi comuni è quello di trovarsi in una situazione di grande difficoltà e questo problema è ancora più grande se riferito al fatto che nella legge finanziaria non c'è una lira per il terremoto. Questo non è un problema che riguarda solo i comuni pugliesi. Il collega Ruta e il collega Crucianelli l'hanno detto, durante l'esame della legge finanziaria, ed hanno presentato emendamenti che sono stati bocciati. Io approfitto della sua presenza, sottosegretario Ventucci, per chiedere che il Governo, durante l'esame della legge finanziaria al Senato, accolga le proposte dei colleghi Ruta e Crucianelli avanzate in prima lettura alla Camera, stabilendo stanziamenti adeguati - l'onorevole Ruta ha parlato di 900 milioni di euro in tre anni - che riguardino il complesso dei comuni, affinché su questa base vi possa essere un'iniziativa congiunta tra le due regioni, le due province e tutti i comuni interessati per definire alla pari modalità di ricostruzione.

Sia chiaro che, se qualcuno pensa che la ricostruzione possa avvenire passando sopra ai sindaci o passando sopra alla responsabilità delle comunità locali, si sbaglia di grosso. Noi vigileremo e lavoreremo affinché il movimento dei sindaci e delle comunità locali diventi protagonista di un processo di ricostruzione e di sviluppo di zone che sono, purtroppo, assai svantaggiate.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Sinisi ha facoltà di illustrare l'interpellanza Castagnetti n. 2-00542, di cui è cofirmatario.

 

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, mi rivolgo al rappresentante del Governo: per quanto riguarda l'illustrazione, mi rifaccio all'intervento dell'onorevole Folena; per il resto, mi riservo di intervenire in sede di replica per l'interpellanza Castagnetti n. 2-00542, di cui sono cofirmatario.

 

PRESIDENTE. Grazie per l'economia del suo intervento.

Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, onorevole Ventucci, ha facoltà di rispondere.

 

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, a seguito del sisma del 31 ottobre 2002 che ha interessato la provincia di Campobasso e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche alcuni comuni della provincia di Foggia risultano essere stati danneggiati, tanto che il Consiglio dei ministri, in data 8 novembre 2002, ha deliberato l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza anche a quei territori - lo ripeto -, l'estensione della dichiarazione dello stato di emergenza anche a quei territori, e non a quelle che sono le provvidenze immediate dell'evento calamitoso.

Il Governo, al fine di reperire, nell'immediato, le risorse finanziarie necessarie per soddisfare le prime esigenze di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma nella regione Molise, ha adottato, in data 4 novembre 2002, il decreto-legge n. 245. Tale decreto-legge, questa mattina, è stato approvato dalla Commissione ambiente del Senato.

Tenuto conto che, per quella data, non era ancora stato definitivamente accertato l'ambito territoriale effettivamente interessato dagli eventi sismici, e considerato, altresì, che la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza della regione Puglia è stata formulata solo in data 7 novembre 2002, l'estensione dello stato di emergenza alla provincia di Foggia non poteva che essere adottata successivamente, ossia il giorno successivo, in data 8 novembre 2002, prima riunione utile del Consiglio dei ministri.

In merito, va evidenziato che, alla stregua della normativa vigente, non è giuridicamente possibile procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza senza la contestuale intesa con la regione interessata.

Pertanto, il provvedimento d'urgenza, data la successione temporale degli eventi, non poteva ricomprendere i comuni della citata provincia, per i quali, sulla base delle disposizioni della legge n. 225 del 1992, sono stati adottati, comunque, provvedimenti finalizzati al soccorso urgente della popolazione.

A favorire l'efficienza degli interventi ha concorso, a livello centrale, il comitato operativo del dipartimento della protezione civile, che è stato convocato sin dall'inizio della crisi sismica ed ha garantito un intervento razionale strettamente correlato alle effettive esigenze.

A livello locale, le strutture di protezione civile hanno attivato nel comune di Casalnuovo Monterotaro un centro operativo misto, una struttura preposta a coordinare l'emergenza nei comuni della provincia di Foggia colpiti dal sisma, allestendo una tendopoli con circa 450 posti letto.

Agli interventi di emergenza hanno preso parte squadre di vigili del fuoco di unità delle Forze armate, che hanno operato con grande perizia e tempestività, coadiuvati da personale della Croce rossa italiana per un totale di circa 270 unità, con l'ausilio di circa 100 mezzi.

Di particolare rilievo è risultato l'intervento delle associazioni di volontariato che hanno partecipato alle attività di soccorso, disponendo sul campo circa 150 volontari, provvedendo, con grande umanità, all'attività di assistenza, anche sanitaria, di servizio mensa, di supporto psicologico alle popolazioni colpite dal sisma.

Inoltre, si è rivelata di grande importanza l'azione svolta sul campo dell'Arma dei carabinieri e da unità del Corpo forestale dello Stato, che hanno svolto una vigilanza dinamica dei centri abitati, delle aree rurali e delle strutture realizzate per la sistemazione logistica dei senza tetto per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, scongiurando eventuali azioni di sciacallaggio.

Attualmente, i comuni interessati dal sisma risultano essere 24 e più precisamente: Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle San Vito, Chieuti, Faeto, Lucera, Motta, Montecorvino, Panni, Pietra Montecorvino, Poggio Imperiale, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Volturara Appula, Volturino.

Gli evacuati a seguito degli eventi sismici assommano a circa 1.300 unità, di cui 180 circa alloggiati in tenda, 150 circa in roulotte, 130 circa in altre sistemazioni, mentre 840 circa hanno trovato autonoma sistemazione. Allo stato, non è possibile procedere alla quantificazione dei danni, in quanto i sopralluoghi relativi alle verifiche di agibilità sono tuttora in corso. In tale contesto, il capo del dipartimento della protezione civile ha operato sul campo nelle vesti di commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, assumendo le ulteriori, necessarie iniziative finalizzate al superamento della situazione emergenziale.

Per quanto riguarda il provvedimento d'urgenza all'esame del Parlamento, alla luce degli eventi, in sede di conversione, il Governo ed il Parlamento stesso hanno proposto, con una serie di emendamenti, l'estensione delle disposizioni anche alla citata provincia di Foggia (nel frontespizio del provvedimento, stamani, è stato aggiunto: «Foggia»). Tra le disposizioni contenute nel provvedimento in questione, oltre alle iniziative di primo intervento, sono stati eccezionalmente concentrati nella figura del capo del dipartimento della protezione civile-commissario delegato (cui sono stati attribuiti i poteri straordinari derogatori della normativa vigente) tutti i compiti attinenti al coordinamento degli interventi e delle iniziative necessari per realizzare un'azione sinergica di soccorso alle popolazioni colpite dall'evento, fino all'avvio di un piano complessivo mirante al ripristino di una situazione di normalità, con l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica.

Per l'espletamento delle attività collegate al superamento dell'emergenza in atto, il commissario delegato, al quale il decreto-legge ha attribuito la direzione unitaria delle attività di intervento attraverso il coordinamento con le regioni e gli enti locali, ha nominato appositi subommissari cui delegare responsabilità in ordine a specifici ambiti di intervento. Inoltre, il decreto-legge ha disposto la sospensione di tutti i termini amministrativi, processuali, giurisdizionali e convenzionali, nonché la sospensione degli obblighi di leva.

Queste agevolazioni si sono rese necessarie data la situazione di disagio in cui versa, oggi, come ha detto l'onorevole Folena, la popolazione delle regioni colpite dagli eventi calamitosi, che spesso insistono sul territorio del nostro paese, soggetto a rischi tanto frequenti quanto diversificati tra i quali ricopre particolare rilevanza quello sismico, proprio per il suo carattere di forte imprevedibilità.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Gioia ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00530.

 

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, noi ci dichiariamo insoddisfatti della risposta del Governo perché le considerazioni svolte poco fa dall'onorevole Folena erano di merito e riguardavano la questione del recupero del territorio della provincia di Foggia (soprattutto i comuni del subappennino dauno), non l'opera meritoria, anche da lei sottolineata, signor sottosegretario, della protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e, in particolar modo (lo ha già sottolineato l'onorevole Folena, ma voglio farlo anch'io) del prefetto Fasano: tutto ciò è fuor di dubbio!

Un aspetto, in particolare, ci sembra quanto mai contraddittorio. V'è stata rapidità di intervento da parte della protezione civile, a livello nazionale e regionale, mentre vi è stata una mancanza totale di intervento per quanto concerne gli interventi di competenza del Governo in quanto tale.

Signor sottosegretario, quel territorio è limitrofo alla zona epicentrale del Molise. Basti pensare che il paese di San Giuliano di Puglia, il cui nome ha un suo significato anche di carattere storico, dista da Casalnuovo Monterotaro, e da altri centri del subappennino come Castelnuovo, Celenza, Carlantino, San Marco, e via dicendo, non più di 10 o 15 chilometri. E, come lei ben sa, signor sottosegretario, il sisma non investe semplicemente un'area regionale, ma, purtroppo, un'area multiregionale. Del resto, basta considerare la magnitudo dei terremoti verificatisi per capire che, in questi comuni nella provincia di Foggia, il rischio è anche più elevato rispetto a quello della zona così duramente colpita dal recente evento.

Ecco perché crediamo che sia stato veramente inopportuno non considerare la provincia di Foggia e quei comuni della provincia di Foggia, non soltanto nel decreto. Non credo vi sia necessità, nel momento in cui si verifica di fatto un evento di quella portata che investe sia la regione Molise sia la stessa regione Puglia, che la regione Puglia dichiari il cosiddetto stato di emergenza. Vi era la possibilità di adottare, con rapidità, come è stato fatto per la regione Molise, un decreto-legge che consentisse non solo di determinare i termini sospensivi delle attività di carattere finanziario-previdenziale, nonché anche quelli giurisdizionali di cui lei parlava, ma anche di mettere a disposizione degli enti locali, di quelle realtà che sono state colpite così duramente da questo sisma, quelle somme per la prima salvaguardia del territorio in quanto tale. Guardate, quella realtà, a cui noi facciamo riferimento questa sera, è stata investita da un evento sismico. Vorrei ricordare al sottosegretario di Stato che Casalnuovo Monterotaro, come lo stesso Carlantino, nelle vecchie mappe sismiche non erano considerati ad alto rischio sismico. Bastava però guardare per un attimo l'ordinanza emanata dal Ministero degli interni del 1998 per capire che quella realtà, compreso San Giuliano, è ad alto rischio sismico.

A questo bisogna aggiungere, per estrema onestà intellettuale, che quel territorio è ad alto rischio idrogeologico. Basta vedere le deliberazioni, prese nei mesi scorsi dalla regione Puglia e dal Governo centrale, sullo stato di emergenza per il dissesto idrogeologico di quei territori.

Noi oggi richiamiamo l'attenzione sulle difficoltà che quelle popolazioni vivono; e i dati che lei ci ha fornito oggi, man mano che passa il tempo, peggiorano per un motivo molto semplice: perché, come dicevo, non vi è soltanto il problema del sisma; questo sisma, infatti, è venuto ad incidere su una rilevante condizione di dissesto idrogeologico presente in quell'area e, man mano che si va avanti con le verifiche svolte dal comitato che è stato costituito, nonché dai tecnici del genio civile e così via discorrendo, emerge che si stanno verificando danni notevoli (molte abitazioni devono essere non puntellate, ma abbattute). Noi vi chiediamo come sia possibile ancora oggi non individuare le risorse che possono essere indirizzate per i primi interventi (non mi riferisco a quelli di ricostruzione, ma a quelli immediati a favore di queste popolazioni). Basta pensare che molti comuni di questa realtà, colpita duramente dal sisma, stanno anticipando i propri fondi. L'onorevole Folena sottolineava con una certa perizia quello che è accaduto ad Apricena, dove il comune è intervenuto con fondi di bilancio, e ancora oggi non viene firmato il decreto per mettere a disposizione le somme che erano state previste. Questi comuni stanno vivendo una situazione drammatica per i disagi vissuti dai senza tetto, da coloro che saranno sfrattati o messi fuori per ordinanze che i sindaci stanno preparando e per gli abbattimenti che si avranno, per il dissesto idrogeologico di cui stavo parlando, per le attività produttive, talmente poche, che sono oggi bloccate, per le attività agricole, per le tante realtà di aziende agricole zootecniche che oggi sono sostanzialmente allo sbando.

Per questi motivi, la risposta ci sembra insoddisfacente. Dalla sua risposta, infatti, non si evince - al di là delle sue dichiarazioni di questa mattina relative all'inclusione della provincia di Foggia nel decreto-legge adottato per il Molise e per la zona di Catania - lo stanziamento di somme di primo intervento e di somme per gli interventi necessari ad una rapida ripresa delle attività di ricostruzione. Noi saremo estremamente vigili; non intendiamo respingere responsabilità o attribuirle ad un governo piuttosto che ad un altro: noi, semplicemente, diciamo con fermezza e con chiarezza che non è possibile che vi siano ancora aree, come quella dell'Irpinia ed altre, dove, a vent'anni da un evento catastrofico, ancora si discute di come e quando completare la ricostruzione. Se questo dovesse accadere anche per questa realtà, povera, una realtà marginale, una realtà montana, dove il reddito pro capite è pari circa a tre milioni di vecchie lire, si capisce bene come questa realtà, nei prossimi mesi, nei prossimi giorni potrebbe essere totalmente evacuata, ridefinita sotto l'aspetto economico, sociale e produttivo. Per queste ragioni riteniamo necessario definire rapidamente, lo ripeto, rapidamente, interventi per quest'area.

Casalnuovo Monterotaro ha registrato una scossa di intensità pari a 7,5, quasi simile a quella verificatasi a San Giuliano di Puglia (a noi dispiace molto per ciò che è accaduto a San Giuliano, ancora oggi ricordiamo le vittime con grande emozione); fortunatamente non ci sono state vittime, ma lo stesso commissario delegato del Presidente del Consiglio, in un suo intervento, ha dichiarato che se la scossa si fosse verificata durante la notte ci sarebbero stati circa 800 morti; il paese è, infatti, completamente distrutto.

Pensavamo che ci sarebbero stati interventi rapidi da un punto di vista finanziario, per dare certezze ai sindaci e a coloro che oggi vivono un momento di grande difficoltà, di grande drammaticità, di grande preoccupazione per l'immediato ed anche per il futuro. Per queste ragioni saremo vigili e sproneremo il Governo nel senso indicato poco fa dall'onorevole Folena, affinché, cioè, si impegni ad inserire nelle legge finanziaria, attualmente all'esame del Senato, somme definite per la ricostruzione di queste aree già duramente colpite in precedenza ed oggi ancora di più da questo evento catastrofico.

In conclusione, oltre ad esprimere il nostro giudizio nettamente non positivo sulle risposte fornite dal sottosegretario, mi consentirà, signor Presidente, di rivolgerle una parola.

Presidente Biondi, a titolo personale, desidero esprimerle la mia più sentita stima e solidarietà per quanto è accaduto oggi. Lei ha espresso, nel suo intervento, un momento di grande libertà di pensiero e di grande convinzione. Credo che nessun parlamentare possa permettersi di rivolgersi ad un altro parlamentare come qualcuno si è permesso di rivolgersi a lei.

 

PRESIDENTE. La ringrazio molto, onorevole Di Gioia, ma in Parlamento succede che la polemica, qualche volta, tradisca le stesse intenzioni.

L'onorevole Sinisi ha facoltà di replicare per l'interpellanza Violante n. 2-00538, di cui è cofirmatario.

 

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, ho ricevuto tempo fa una e-mail, come si usa tra i giovani d'oggi, da un ragazzo del subappennino dauno che, pur essendo una terra arretrata sotto molti profili, gode anch'essa di tali tecnologie ed innovazioni. Questo giovane ragazzo mi diceva: lei non sa quanto è lontana, per noi, Bari e la Puglia. Ecco, questo ragazzo oggi scopre di non essere nemmeno in Molise; scopre, sostanzialmente, di abitare in una terra di nessuno, così come è stato giudicato, dal Governo, il subappennino dauno.

Signor rappresentante del Governo, vorrei aggiungere, se mi permette, che lei ha reso, dal mio punto di vista, una risposta assai singolare e che forse, oggi, si cominciano a vedere gli effetti malcelati di quella che è stata una scelta assai poco ragionata del Governo, quella cioè di tagliare le teste anche nella protezione civile, sino a smantellare un'agenzia nata da poco tempo per improvvisare un dipartimento della protezione civile che, evidentemente, non sta facendo bene il proprio mestiere. Cercherò di dirle perché.

Signor rappresentante del Governo, lei non può venire a comunicarci, mi consenta di dirlo anche con un sottile velo di ironia per abbattere la drammaticità del momento e degli eventi, che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai comuni della provincia di Foggia soltanto l'8 novembre perché il giorno 7 c'è stata la richiesta della regione Puglia; infatti, proseguendo su questa strada e ragionando in questa maniera, si arriverà a rispondere, in un futuro prossimo, che vi è stato un terremoto senza chiedere il permesso della protezione civile.

Il 31 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato il decreto con l'intesa della regione Molise. Suppongo che la protezione civile abbia sollecitato, attraverso i propri uffici, quell'intesa; ebbene, poteva fare la stessa cosa con la regione Puglia che, invece, per chiedere lo stato di emergenza è stata costretta ad emanare una deliberazione della giunta regionale in data 6 novembre 2002. Si è trattato di uno stato di emergenza, di una dichiarazione di calamità a richiesta e non d'intesa, come prevede la legge e come avrebbe dovuto essere se ci fosse stata diligenza e tempestività, utilizzando la scienza, la tecnica e la professionalità, nel rilevare non soltanto (attraverso la televisione) il dramma disumano della morte di 29 persone, tra cui 26 bambini, ma anche i luoghi dove si era verificato il terremoto e chi erano i destinatari di tali eventi calamitosi. In tal modo si sarebbe definito il perimetro dell'area colpita dal terremoto stesso e si sarebbero potuti sollecitare gli enti locali terremotati - lo ripeto, terremotati - ai quali si richiede la diligenza amministrativa, a fornire quell'intesa attraverso la quale si sarebbe potuto dichiarare lo stato di emergenza.

Per correttezza ed onestà di impostazione non possiamo non dire che il 31 ottobre si è dimenticata l'esistenza di una serie di comuni della provincia di Foggia, i quali sono stati recuperati in un provvedimento dell'8 novembre 2002 a seguito di una deliberazione della giunta regionale pugliese.

Ciò non basta, perché le voglio anche dire che cosa non funziona. Il decreto-legge del 4 novembre 2002, che prevede 50 milioni di euro per il terremoto del Molise, e segnatamente per la provincia di Campobasso, non essendo stato esteso alla provincia di Foggia, perché quelle provvidenze rimangono lì, ferme, in quel decreto limitate alla provincia di Campobasso, non consentirebbe allo Stato di spendere nemmeno una lira per gli interventi che sono stati già effettuati, come giustamente si doveva fare, nei comuni in cui è intervenuta la protezione civile.

Infatti, non essendo intervenuta tra il 31 ottobre e l'8 novembre e non essendoci stata una provvista finanziaria adeguata, non è possibile che si svolgano interventi di quella natura senza le procedure ordinarie, posto che la dichiarazione dello stato di emergenza consente anche di derogare alle normali gare d'appalto che si dovrebbero svolgere in queste circostanze.

Allora, se questa è la storia, si arriva al 15 novembre del 2002, quando il decreto del ministro dell'economia e delle finanze stabilisce che la sospensione dei termini tributari fino al 31 marzo 2003 opera per i comuni della provincia di Campobasso e per il comune di Casalnuovo Monterotaro in provincia di Foggia, e ancora una volta si dimentica l'esistenza degli altri comuni terremotati.

L'economia del subappennino dauno è assai povera e si regge sostanzialmente sull'attività agricola. Allora, al di là dei disastri che vi sono stati a Casalnuovo Monterotaro - dove, come è stato detto, vi sono stati circa 600 sfollati di cui l'80 per cento nel centro storico totalmente dichiarato inagibile, vorrei ricordare che a Carlantino vi sono 15 aziende danneggiate, di cui 5 o 6 hanno riportato notevoli danni alle strutture portanti, che a Celenza Valfortore una quindicina di aziende sono state dichiarate terremotate, avendo subito gravi lesioni alle strutture. Si è, quindi, determinato un danno all'economia dell'allevamento che è una delle pochissime risorse di quelle zone. A Castelnuovo della Daunia diverse sono state le aziende agricole danneggiate in cui si pratica l'allevamento del bestiame e vorrei anche ricordare San Marco La Catola, Pietra Montecorvino e anche le città di Lucera e San Severo, oltre ad un'opera pubblica assai rilevante per l'economia della Puglia, la diga di Occhito, che richiede interventi urgentissimi per accertare i danni prodotti dal terremoto. Di tutto ciò non vi è traccia.

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, la regione Puglia, che non è della mia parte politica, ha cercato di fare ciò che poteva. Ha cercato di farlo, intanto, non soltanto chiedendo di dichiarare l'estensione dello stato di emergenza, ma anche di prevedere 20 milioni di euro, come scritto nella stessa delibera (perché in tale misura vengono quantificati i danni dalla regione Puglia), per gli interventi urgenti necessari. Ovviamente, di questa richiesta della regione Puglia non vi è traccia nei provvedimenti successivi. La stessa regione Puglia con una deliberazione del 18 novembre 2002 ha previsto nel suo povero e disastrato bilancio un milione di euro destinato a questi interventi. Si potrà anche dire che gli stessi sono tardivi, ma si tratta di interventi concreti, così come concreta è la delibera con la quale vi è un'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini di queste comunità, rispetto alle quali, per prudenza, si dice che il numero dei comuni verrà definito con successivo provvedimento del 30 novembre 2002.

Signor rappresentante del Governo, come vede, non vi è alcuna faziosa animosità da parte mia. In riferimento agli impegni che sono stati assunti da coloro che con diligenza hanno voluto farsene carico, posso soltanto accennare ad un irragionevole ritardo, ma comunque essi ci sono.

Trovo, invece, davvero singolare che ancora oggi, 21 novembre 2002, a distanza di tre settimane dagli eventi del terremoto del 31 ottobre e del 1o novembre 2002, non sia stata messa a disposizione alcuna risorsa. Per più di 18 comuni (ma forse sono addirittura 26 i comuni della provincia di Foggia interessati dal terremoto) non vi è alcun intervento concreto che possa essere di qualche reale utilità per quelle povere popolazioni così pesantemente colpite.

Concludo dicendo che su un giornale vi sono dichiarazioni del delegato regionale della protezione civile secondo cui a Casalnuovo Monterotaro le tendopoli sono state realizzate dalla regione Puglia. Prendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo che dice, invece, di essere intervenuto con i mezzi della protezione civile, quindi dello Stato. Credo che su questo punto dovreste fare chiarezza fra Governo e regione Puglia perché non è arrogandosi il diritto di dire una menzogna che si risolve il problema di quelle popolazioni, ma cercando di fare del proprio meglio e di dire la verità che, come dico sempre, è un buon punto di approdo al quale tutti quanti dovremmo cercare di mirare.

 

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Convengo con lei, onorevole Sinisi!

 

GIANNICOLA SINISI. Se avesse ascoltato, avrebbe apprezzato il mio intervento!

 

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Ho ascoltato e scritto tutto ciò che lei ha detto!

 

GIANNICOLA SINISI. Viene stampato sul resoconto!

 

PRESIDENTE. Non sono ammesse altre repliche, la dialettica si può esprimere successivamente con le verifiche dell'attendibilità delle frasi dette e dei pensieri espressi.

(omissis)

 



[1] Per un quadro riassuntivo degli interventi finanziari fin qui operati a favore dei territori colpiti dal sisma in oggetto, si veda la tabella riportata di seguito nella scheda Il sisma del Molise e Puglia del 31 ottobre 2002:

[2] Pubblicato nella G. U. 4 novembre  2002, n.n. 258.

[3] Pubblicato nella G. U. 14 novembre  2002, n. 267.

[4] Pubblicato nella G. U. 27 dicembre 2005, n. 300.

[5] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

[6] Si veda l’allegato 1 all’ordinanza n. 3332/2004 pubblicata nella G. U. 27 gennaio 2004, n. 21.

[7]http://www.regione.molise.it/WEB/grm/sis.nsf/0e23a70b395ef1e3c1256caf0010cc9c/5b7997bc08398522c1256e41003c661d?OpenDocument

[8] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art, 1 della legge 31 maggio 2005, n. 88, Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

[9] “Interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ed altre disposizioni di protezione civile”, pubblicata nel B.U. Molise del 30 novembre 2002, n. 26.

[10] Il contenuto della seduta è consultabile al seguente sito internet  http://www.archivio.provincia.foggia.it/atti_del_consiglio/2002/2002_11_16/16novemb.htm

[11] Lo svolgimento congiunto delle interpellanze è stato effettuato nella seduta del 21 novembre 2002.

[12] E’ il caso di ricordare la normativa antisismica comprende sia la classificazione sismica del territorio nazionale recante la definizione delle zone sismiche, che la normativa tecnica che prevede, per ciascuna zona sismica, specifici criteri progettuali e costruttivi, definiti per edifici, ponti ed opere di fondazione e di sostegno dei terreni. 

[13] Pubblicato nella G.U. del 23 settembre 2005, S.O. n. 159.

[14] Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 settembre 2005 e dell’art. 52 del T.U. n. 380 del 2001, le norme tecniche sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella G.U., il 23 ottobre 2005.

[15] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

[16]   L’intervento è stato disposto dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, (c.d. legge Frattini), che ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a), della legge n.59/1997 (c.d. legge Bassanini 1). In particolare, il d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 ha modificato la struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, come definita dal d.lgs. n. 368/1998 e dal d.lgs. n. 300/1999, adottati, per l’appunto, ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a), della suddetta legge n. 59/1997.

[17]   Con decreto 24 settembre 2004 é stata ulteriormente disciplinata l’articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali.

[18] L’art. 57, comma 6, prevede che la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezioni almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie, quindi, l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

[19] Con DM 4 maggio 1990 è stato approvato l'aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali; con DM 12 dicembre 1985 sono state approvate le norme tecniche per le tubazioni; con DM 9 gennaio 1987, integrato dal DM 20 novembre 1987, sono state approvate le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento e con DM 3 dicembre 1987 sono state emanate le norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.