Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Istituzione del Parco nazionale di Portofino - A.C. 18
Riferimenti:
AC n. 18/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 24
Data: 18/07/2006
Descrittori:
ISTITUZIONE DI ENTI   PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI
PORTOFINO, GENOVA - Prov, LIGURIA     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

“Istituzione del Parco nazionale di Portofino"

AC 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 24

 

 

18 luglio 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Ambiente

 

SIWEB

 

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File: Am0016

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

§      Formulazione del testo  10

Schede di lettura

Gli interventi di tutela statali e regionali sull’area di portofino  15

Precedenti proposte di legge in materia  19

§      Art. 1. Istituzione del Parco nazionale di Portofino  20

§      Art. 2. Organi26

§      Art. 3. Finanziamenti29

§      Art. 4 Convenzioni32

§      Art. 5. Promozione  33

Progetto di legge

§      A.C. 18, (on. Realacci ed altri), Istituzione del Parco nazionale di Portofino  37

Normativa nazionale

§      L. 20 giugno 1935, n. 1251. Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova.45

§      R.D. 15 aprile 1937, n. 1777. Approvazione del regolamento per la esecuzione della L. 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino.50

§      L. 20 marzo 1975, n. 70. Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.70

§      L. 31 dicembre 1982, n. 979. Disposizioni per la difesa del mare.95

§      L.R. Liguria 4 dicembre 1986, n. 32. Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente regionale Monte di Portofino.120

§      L. 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette.135

§      L.R. Liguria 22 febbraio 1995, n. 12. Riordino delle aree protette.173

§      D.M. Ambiente 26 aprile 1999. Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino».205

§      D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Art. 6)212

§      L.R. Liguria 3 settembre 2001, n. 29. Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano.214

§      D.M. 19 febbraio 2002. Approvazione del regolamento dell'area marina protetta del promontorio di Portofino.221

Giurisprudenza costituzionale

§      Corte cost. 18 ottobre 2002, n. 422  241

Allegati

Proposta di legge della XIV legislatura

§      A.C. 5117, (on. Realacci ed altri), Istituzione del Parco nazionale di Portofino  253

-       ITER VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del 23 settembre 2004  259

Seduta del 30 settembre 2004  264

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

18

Titolo

Istituzione del Parco nazionale di Portofino"

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ambiente

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§          annuncio

29 giugno 2006

§          assegnazione

29 giugno 2006

Commissione competente

VIII Ambiente

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge (d’iniziativa dei deputati Realacci e Benvenuto e identica alla proposta di legge A.C. 5117 presentata nella scorsa legislatura) prevede l’istituzione del Parco nazionale di Portofino. Si ricorda che l’area di Portofino è, allo stato attuale, per la parte terrestre ente parco regionale, per la parte marina, area protetta marina ed è conseguentemente gestita da due diversi organismi. Finalità della proposta di legge è quella di elevare le due aree protette al rango di Parco nazionale e, conseguentemente, di unificarne la gestione.

Oltre alla disposizione istitutiva dell’Ente Parco nazionale, dalla quale deriva l’attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico e la sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, l’articolo 1 prevede una perimetrazione provvisoria coincidente con quella del Parco regionale ligure di Portofino, e rimette ad un successivo atto del Ministero dell’ambiente, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della proposta di legge in commento la delimitazione definitiva del Parco nazionale. Tale nuova perimetrazione sarà definita sentita la regione e gli altri enti locali interessati. La medesima disposizione stabilisce altresì che la gestione dell’area naturale marina protetta sia affidata all’Ente parco nazionale, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo.

Le successive disposizioni definiscono: gli organi dell’Ente parco (presidente, consiglio direttivo, giunta esecutiva, collegio dei revisori dei conti, comunità del Parco) che sono nominati secondo le norme della legge n. 394 del 1991 sulle aree protette, come modificata dalla legge 426 del 1998 (art. 2); le modalità di finanziamento (art. 3);le convenzioni che possono essere eventualmente stipulate dall’Ente parco per avvalersi degli enti strumentali della regione Liguria per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità dell’area protetta (art. 4); ed, infine le attività di promozione atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all’interno del Parco attraverso la concessione del nome e dell’emblema del parco a prodotti e servizi locali che presentino determinati standard di qualità e siano in linea con le finalità del Parco stesso (art. 5).

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La procedura per l’individuazione dei territori da sottoporre alle forme di protezione (differentemente graduate) previste dalla legge-quadro (legge  394/1991) è imperniata sul Piano triennale per le aree protette, di cui all’articolo 4 della legge stessa. Tali disposizioni tuttavia, sebbene formalmente ancora vigenti (non essendo state espressamente abrogate), sono da considerarsi superate dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha soppresso il Piano triennale[1].

Attualmente, ai sensi della legge n. 394 (art. 8, comma 1) i parchi nazionali “sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Regione”. Non mancano tuttavia esempi di istituzione di parchi nazionali attraverso atto legislativo[2]. In proposito giova riportare quanto ribadito dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 422 del 2002: “L'individuazione di parchi nazionali direttamente per legge, anziché tramite procedimento amministrativo, è espressione della posizione eminente del Parlamento nel rappresentare l'interesse nazionale”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la tutela dell’ambiente appartiene alle materie di competenza esclusiva dello Stato.

Per quanto con la sentenza n. 407 del 2002 la Corte costituzionale abbia fornito (di tale esclusività) una ricostruzione alquanto problematica[3], tuttavia non sembra contestabile in ogni caso un titolo statale a disporre, con propria legge, l’istituzione di un parco nazionale. In tal senso può inoltre richiamarsi quanto affermato dalla stessa Corte nella successiva sentenza n. 422 del 18 ottobre 2002[4] con cui la Corte ha avuto modo di chiarire in modo esplicito che il primo momento del procedimento istitutivo di un parco nazionale è riconducibile essenzialmente alla competenza nazionale.

Per completezza occorre comunque ricordare che nella stessa sentenza, la Corte ha affiancato a tale interpretazione anche altre considerazioni circa il bilanciamento dei rispettivi ruoli fra Stato e Regione[5], precisando che la competenza statale è legittima “fino a tanto che non si abbia una distorsione degli apprezzamenti del legislatore e un evidente abuso della sua funzione, con l'attribuzione ad aree evidentemente prive di valore ambientale e naturalistico di importanza nazionale della qualificazione di parco nazionale”.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Nulla da rilevare.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Nulla da rilevare.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 22 maggio 2006 la Commissione ha adottato la comunicazione “Arrestare la perdita di biodiversità[6] entro il 2010 — e oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” (COM (2006) 216) in cui l’approccio per interrompere la perdita di biodiversità entro il 2010 nell’Unione europea e per contribuire alla protezione della biodiversità planetaria entro lo stesso termine.

Nella comunicazione la Commissione propone un piano d’azione contenente misure concrete; definisce le responsabilità delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri; specifica indicatori per monitorare i progressi realizzati. La comunicazione identifica quattro aree prioritarie e i relativi obiettivi:

·         la biodiversità nell’UE (salvaguardare gli habitat e le specie più importanti; conservare e ristabilire la biodiversità nelle campagne e nell’ambiente marino; conciliare sviluppo territoriale e biodiversità; ridurre gli effetti delle specie allogene invasive);

·         l’UE e la biodiversità globale (rafforzare l’efficacia della governance internazionale in materia di biodiversità ed ecosistemi; potenziare il sostegno alla biodiversità nell’ambito dell’assistenza esterna dell’UE; ridurre l’impatto del commercio internazionale;

·         biodiversità e cambiamenti climatici (sostenere l’adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici);

·         conoscenze (rafforzare le conoscenze in materia di conservazione e uso sostenibile della biodiversità).

Quattro sono le misure principali proposte dalla Commissione per raggiungere gli obiettivi indicati: assicurare finanziamenti adeguati; rafforzare il processo decisionale nell’UE; istituire partenariati tra i gruppi interessati alla conservazione della biodiversità e i vari settori della società che hanno un impatto su di essa; favorire la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e incoraggiarne la partecipazione ad un uso sostenibile della biodiversità.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’art. 1, comma 4, della proposta di legge in commento prevede che la delimitazione provvisoria avvenga con un atto (non definito) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Liguria e gli enti locali interessati.

La citata sentenza n. 422 del 2002 della Corte costituzionale, nel respingere il ricorso regionale, ha tuttavia fatto riferimento a motivazioni che non sembrano escludere il titolo delle Regioni, e degli stessi enti locali, a partecipare al complesso iter procedimentale istitutivo del Parco anche in forme più attive rispetto a quella del semplice parere. La Corte ha infatti precisato – nel motivare la sentenza di rigetto – che “ la norma impugnata, non istituisce il Parco nazionale in questione ma ne prevede l’istituzione a opera di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Regione”.

Come si può osservare, la procedura a cui la sentenza fa riferimento prevede l’intesa con la Regione.

Inoltre, la stessa sentenza precisa che: “Come questa Corte ha numerose volte affermato (v. ad esempio sentenze n. 175 del 1976 e n. 1031 del 1988), l'istituzione di parchi nazionali coinvolge varie competenze, sia dello Stato che delle Regioni, le quali si atteggiano differentemente nei diversi momenti in cui la procedura di istituzione si svolge (decisione istitutiva; individuazione, provvisoria e definitiva, delle aree e determinazione dei confini; stabilimento delle misure di salvaguardia; creazione di enti o autorità di gestione, e così via) a seconda dell'incidenza delle relative determinazioni sulle competenze statali e regionali. Quando si abbia a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente connesse, il principio di "leale collaborazione" - che proprio in materia di protezione di beni ambientali e di assetto del territorio trova un suo campo privilegiato di applicazione - richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione”.

Infine, si ricorda che l’art. 2, comma 7, della legge n. 394 del 1999 (come modificato dalla legge n. 426 del 1998) ha previsto che “la classificazione e l’istituzione dei Parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d’intesa con le Regioni”.

Attribuzione di poteri normativi

L’istituzione di un parco nazionale – che come si è visto - coinvolge varie competenze, sia dello Stato che delle Regioni - si svolge in vari passaggi (decisione istitutiva; individuazione, provvisoria e definitiva, delle aree e determinazione dei confini; stabilimento delle misure di salvaguardia; creazione di enti o autorità di gestione). La proposta di legge in esame si configura, pertanto, come semplice decisione istitutiva iniziale, a cui dovrà far seguito, come previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della stessa proposta, un atto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per la delimitazione definitva del Parco e per l’adozione – sentiti la regione e gli enti locali interessati – delle misure di salvaguardia per il mantenimento dello stato dei luoghi.

Coordinamento con la normativa vigente

In merito al coordinamento fra le disposizioni procedurali recate dalla pdl in esame e l’art. 2, comma 7, della legge n. 394 del 1991, si rinvia a quanto già riportato nel precedente paragrafo “Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative”.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano iniziative legislative già avviate nella stessa materia. Si segnala che presso l’altro ramo del Parlamento è pendente sulla stessa materia la proposta di legge A.S. 662, di iniziativa del sen. Grillo, assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) che non ne ha ancora iniziato l’esame.

Impatto sui destinatari delle norme

Quanto agli enti territoriali coinvolti, la proposta di legge non riporta un’indicazione specifica dei territori che saranno ricompresi nel Parco: sarà solo in sede di perimetrazione (definitiva) che verranno indicati i comuni (e i territori, al loro interno) inseriti nel Parco stesso.

L’art.1, co.5, prevede che la delimitazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino coincida con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino e, al medesimo articolo, comma 7, che, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo dell’Ente parco nazionale, a quest’ultimo sia affidata la gestione dell’area naturale marina protetta denominata “Portofino”. Pertanto può dirsi che destinatari delle disposizioni della proposta di legge in commento siano (oltre alla Regione Liguria e alla Provincia di Genova) in primo luogo i comuni il cui territorio è compreso nel Parco (Camogli, Portofino e Santa Margherita ligure) e quelli a cui appartengono i territori costieri prospicienti l’area marina protetta.

Formulazione del testo

All’art. 1, co. 2, e, ovunque ricorra, nelle disposizioni successive, andrebbe sostituita la denominazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio» con la nuova denominazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

All’art. 1, co.4,, si osserva che non è previsto con quale atto il Ministero dell’ambiente debba provvedere alla delimitazione, zonizzazione, e definizione delle misure di salvaguardia  del territorio del Parco. Si potrebbe riformulare la norma prevedendo che tali adempimenti siano rimessi ad un decreto del Ministro dell’ambiente, ovvero – in linea con quanto disposto in via generale dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 394 – ad un Decreto del Presidente della Repubblica.

 

All’art.1, co.6, si segnala l’opportunità di far rinvio alle disposizioni dell’art. 6 del decreto  legislativo n. 165/2001, piuttosto che alle procedure ivi previste.

 

All’art. 1, co. 7, relativo alla gestione dell’area naturale marina protetta di Portofino, occorre valutare l’opportunità di un esplicito richiamo all’art. 19, comma 2, della legge n. 394 del 1991.

 

 

All’art. 2, co.1, si rileva il mancato rinvio, relativamente alla Comunità del Parco, all’art. 10 della legge 394/1991, che in via generale disciplina tale organo dell’Ente parco.

 

All’art. 5, sivalutil’opportunità di fare riferimento all’art. 14, co.4, della legge 394/1991 che prevede che l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.


Schede di lettura


Gli interventi di tutela statali e regionali sull’area di portofino

Per ciò che concerne gli interventi finalizzati alla tutela ambientale dell’area di Portofino, si richiamano i seguenti atti:

 

Ø      a livello regionale, successivamente alla legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e coerentemente con i principi fondamentali in essa dettati, la Liguria, con legge 22 febbraio 1995, n. 12 ha provveduto al “Riordino delle aree protette”, prevedendo che il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte di Portofino, come individuato dalla legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32[7], e ricadente nei Comuni di Recco, Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli e Chiavari, assuma la denominazione di “Parco naturale regionale di Portofino” (art. 14, comma 3). La legge regionale sopra citata n. 12/95 ha contestualmente disposto l’abrogazione della legge regionale n. 32 del 1986. Tale legge aveva peraltro provveduto, ai fini della gestione dell’area, alla istituzione dell’Ente Regionale Monte di Portofino.

Successivamente, con legge regionale 3 settembre 2001, n. 29, in deroga a quanto disposto dalla legge n. 12/1995, all’articolo 18, commi 4 e 5[8], è stato parzialmente ridotto il perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e individuato nei territori appartenenti ai Comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure. Sono state inoltre individuate le aree contigue in territori appartenenti ai Comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari ed è stato disposto che i Comuni di Rapallo, Zoagli e Chiavari, in quanto relativi a territori non ricompresi nel Parco perimetrato, partecipino all'attività degli organi dell'Ente Parco di Portofino con esclusivo riferimento alle questioni che coinvolgano direttamente le rispettive aree contigue[9].

Per le aree che, per effetto della perimetrazione sopra descritta, sono rimaste esterne al Parco naturale regionale, la legge 29/2001 ha previsto la decadenza ad ogni effetto delle misure di salvaguardia contemplate dall'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 12/1995, istitutiva del Parco Regionale.

L’attuale perimetro del parco corrisponde dunque a 1056 ha, rispetto ai 1150 ha del 1995[10].

 

Ø      a livello statale, si richiama la legge 20 giugno 1935 n. 1251 e il relativo regolamento esecutivo R.D. 15 aprile 1937, n.1777[11], con i quali si è provveduto alla costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, allo scopo di salvaguardare l'integrità paesaggistica e naturalistica del Monte. Il suddetto ente è stato dichiarato inutile, a seguito dell’intervento di riordinamento degli enti pubblici, avvenuto con legge n. 70 del 1975.

Si ricorda inoltre che con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 aprile 1999 è stata istituita l’Area naturale marina protetta denominata Portofino, comprendente le acque prospicienti i Comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure.

Con D.M. 19 febbraio 2002 è stato poi approvatoil regolamento dell'area marina protetta del promontorio di Portofino e sono stati individuati gli organi di gestione dell’area marina e le relative funzioni.

Al fine di chiarire la successione e la diversa incidenza dei provvedimenti statali e regionali di tutela ambientale citati, si ricorda che la legge–quadro n. 394/1991 ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa organica volta tra l’altro a fissare i poteri dello Stato e delle Regioni in relazione al complesso sistema delle aree naturali protette, alla luce del trasferimento di competenze amministrative alle Regioni, avvenuto con D.P.R 616/77.

A tale proposito, si segnala in via preliminare che il D.P.R. n. 616/1977, all’articolo 83, nel trasferire le funzioni amministrative in materia di “interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali”, ha demandato ad una successiva legge il compito di disciplinare i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti e di provvedere ad una ripartizione dei compiti tra lo Stato, le Regioni e le Comunità montane, ferma restando l’unitarietà dei parchi e delle riserve.

La legge 394/1991 ha introdotto una normativa organica applicabile a tutte le aree protette che ricadono nelle competenze dello Stato e contenente, stante il quadro costituzionale allora vigente[12], principi uniformi di riferimento per l’esercizio da parte delle Regioni delle proprie competenze legislative.

L’articolo 2 della legge, in particolare, contiene una classificazione delle aree che, sostanzialmente, le distingue secondo il livello di interesse (internazionale, nazionale, interregionale, regionale e locale) ed il modello di gestione (parco, riserva naturale). I parchi nazionali sono istituiti nelle aree terrestri, fluviali, lacuali e marine che presentano valori naturali, paesistici ed artistici di rilievo nazionale ed internazionale tali da richiedere l’intervento dello Stato. I parchi regionali ed interregionali vengono istituiti anch’essi in aree che presentano caratteristiche analoghe a quelle previste per i parchi nazionali. Sono pertanto la mancanza di un interesse nazionale o internazionale e la sussistenza di un interesse meramente locale i presupposti per l’istituzione di un parco regionale o interregionale (nel caso in cui l’istituzione del parco interessi più regioni limitrofe). Lo stesso vale per le riserve naturali, che possono essere sia statali che regionali, in base alla rilevanza degli interessi rappresentati [13].

Per ciò che concerne l’istituzione dei parchi nazionali, la legge-quadro n. 394 ha previsto che questi, istituiti e delimitati con il programma triennale per le aree naturali protette (programma poi soppresso dall’articolo 76 del D.lgs.112/98), vengano istituiti in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione (art.8, comma 1).

Le riserve naturali statali sono istituite, ai sensi della legge quadro, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione (art.8, comma 2).

Per quanto riguarda l'istituzione delle aree marine protette, l’articolo 18 della legge-quadro prevede che esse siano istituite dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero del Tesoro (ora economia e finanze). L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le Regioni e il Ministero dell'ambiente. Le finalità delle aree marine protette sono sia di tutela degli ambienti e delle risorse del mare sia di promozione e valorizzazione delle attività economiche locali, purché compatibili con la rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area.

Una sostanziale conferma all’assetto di competenze delineato nella legge 394/1991 è data dagli articoli 77 e 78 del D.lgs.112 del 31 marzo 1998 [14]. In particolare, l’art. 77, comma 1 fa salve le competenze dello Stato in materia di parchi e riserve statali, marine e terrestri, attribuite allo Stato dalla legge 394/1991 ed il comma 2 attribuisce allo Stato la competenza ad individuare, istituire e fissare la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, nonché la competenza ad adottare relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sentita la Conferenza unificata. L’articolo 78 attribuisce tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77, sopra citato, alle Regioni e agli Enti locali.


Precedenti proposte di legge in materia

La proposta di legge in esame è identica alla proposta di legge A.C. 5117 presentata dal medesimo primo firmatario nella scorsa legislatura.

La Commissione ambiente, che ne aveva iniziato l’esame nella seduta del 23 settembre 2004, aveva deliberato la nomina di un Comitato ristretto per lo per l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

Nell’ambito del comitato si era proceduto alle audizioni informali di rappresentanti della Regione Liguria nella seduta del 27 ottobre 2004), del Parco naturale regionale, dell´Area marina protetta e della Comunità del parco di Portofino (nella seduta del 26 gennaio 2005).

Si segnala che presso l’altro ramo del Parlamento è pendente sulla stessa materia la proposta di legge A.S. 662, di iniziativa del sen. Grillo, assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) che non ne ha ancora iniziato l’esame.


Art. 1.
Istituzione del Parco nazionale di Portofino

 

L’articolo 1, al comma 1, prevede l’istituzione del Parco nazionale di Portofino.

 

A tal proposito, si ricorda che nella sentenza n. 422 del 18 ottobre 2002[15] la Corte Costituzionale ha chiarito che il primo momento del procedimento istitutivo di un parco nazionale “attenendo alla cura di un interesse non frazionabile Regione per Regione, rileva essenzialmente della competenza statale, quale espressione di tale interesse” ed è giunta alla conclusione che “l'individuazione di parchi nazionali direttamente per legge, anziché tramite procedimento amministrativo, è espressione della posizione eminente del Parlamento nel rappresentare l'interesse nazionale. Essa indubbiamente non consente di inserire formalmente nel procedimento legislativo che conduce alla decisione di istituire il parco la partecipazione delle Regioni e degli Enti locali interessati; ma, fino a tanto che non si abbia una distorsione degli apprezzamenti del legislatore e un evidente abuso della sua funzione, con l'attribuzione ad aree evidentemente prive di valore ambientale e naturalistico di importanza nazionale della qualificazione di parco nazionale non vi è motivo di negare al legislatore il potere di provvedere direttamente”.

Si richiama anche in questa sede la legge-quadro 394, che ha previsto che i parchi nazionali, istituiti e delimitati con il programma triennale per le aree naturali protette (programma soppresso dall’articolo 76 del D.lgs.112/98), vengano istituiti in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione (art. 8, comma 1).

 

Il comma 2 prevede l’istituzione dell’Ente parco nazionale di Portofino, attribuendo ad esso personalità di diritto pubblico e sottoponendolo  alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

 

Si ricorda che la già citata legge n. 394 prevede in termini generali, all’articolo 9, che l'Ente parco abbia personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sia sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

 

Si osserva che, nella norma in commento, e, ovunque ricorra, nelle disposizioni successive, andrebbe sostituita la denominazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio» con la nuova denominazione «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

La nuova denominazione del Ministero è stata prevista dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, il cui disegno di legge di conversione (AC 1287) è stato definitivamente approvato dalla Camera nella seduta del 17 luglio scorso.

 

Il successivo comma 3 prevede che all’ente Parco nazionale di Portofino si applichino le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni. Conseguentemente, prevede che nella Tabella allegata alla legge 70/75, parte IV, sia incluso l’Ente Parco Nazionale di Portofino.

 

La legge n. 70 del 1975, recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”, disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico d'attività e di fine servizio del personale dipendente degli enti pubblici (con esclusione di quelli indicati nell’articolo 1, comma 2[16]).

Essa, in particolare, ha provveduto ad un generale riordinamento degli enti pubblici, prevedendo, all’articolo 2, la soppressione di tutti gli enti costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, con esclusione di quelli indicati nel già citato articolo 1, comma 2, e di quelli indicati nella tabella ad essa allegata. La legge in esame ha disposto la soppressione degli enti allo scadere del termine di 3 anni dalla data della sua entrata in vigore[17], qualora entro lo stesso termine questi non fossero  stati dichiarati necessari. La dichiarazione di necessità degli enti, in ossequio alla delega prevista dall’articolo 3 della Legge n. 70 in commento, è avvenuta con decreti aventi valore di legge, contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese. Tali decreti hanno integrato la tabella allegata alla legge n. 70.

A questo proposito, si ricorda come nella Tabella allegata alla Legge, alla parte IV, vi sia l’elenco degli enti preposti a servizi di pubblico interesse esclusi dalla soppressione. In tale elenco, che pure contiene taluni Enti parco nazionale, non compare l’Ente Parco Nazionale di Portofino, il quale è stato dunque soppresso a decorrere dal 2 aprile 1978.

 

La disposizione in commento intende quindi nuovamente costituire l’Ente Parco Nazionale di Portofino prevedendone inclusione nella Tabella, parte IV, allegata alla Legge n. 70. Si segnala che essa riproduce nella sostanza l’articolo 9, comma 13, dalla già citata legge-quadro in materia di parchi, che prevede che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 70 del 1975, ed essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

 

I commi 4 e 5 prevedono che la delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco Nazionale di Portofino siano definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dal Ministero dell’Ambiente, sentiti la Regione Liguria e gli enti locali interessati, facendo coincidere, in via provvisoria, la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il parco regionale ligure di Portofino.

Si rinvia, per un commento alla L.R 12 del 22 febbraio 1995 e alla L.R 29 del 3 settembre 2001, al paragrafo relativo agli interventi di tutela statali e regionali sull’area di Portofino (cfr. supra, pag. 13).

 

Si osserva che occorrerebbe specificare con quale atto il Ministero dell’ambiente provvede alla delimitazione, zonizzazione, e definizione delle misure di salvaguardia  del territorio del Parco.

In merito alle norme e alla giurisprudenza costituzionale relative al livello di coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento istitutivo (in senso lato) del Parco – procedimento che va dalla prima decisione istitutiva alla delimitazione dell’area protetta, alla formazione degli organi di gestione - si rinvia alle osservazioni riportate nella Scheda di sintesi.

 

Si ricorda che la Legge n. 394 ha assegnato al Programma triennale per le aree naturali protette l’individuazione e la delimitazione dei parchi nazionali (cfr.il combinato disposto degli artt. 8 e 4). Tale programma è stato soppresso, come già detto, dall’articolo 76 del D. lgs.112/1998.

 

Il comma 6 prevede che la pianta organica dell’Ente Parco Nazionale di Portofino sia determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del Consiglio direttivo, in conformità alle procedure di cui all’articolo 6 del D. lgs.165 del 30 marzo 2001[18].

 

In base al combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, modificato dall’articolo 11 del d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, l'organizzazione e la disciplina degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche devono essere determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative - in funzione dell’efficienza, della migliore utilizzazione delle risorse umane e della razionalizzazione del costo del lavoro

L’art. 6, commi 3 e 4, prevede poi una ridefinizione periodica (comunque con cadenza triennale) degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. In base al successivo comma 6, l’espletamento di tali adempimenti costituisce condizione per l’assunzione di nuovo personale.

 

Da un punto di vista meramente formale, si osserva che appare più corretto richiamare, anziché «le procedure», «le disposizioni» dell’art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001.

 

Il successivo comma 7 prevede che, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, all’Ente parco sia affidata la gestione dell’area naturale marina protetta denominata “Portofino”, ai sensi dell’art. 5 del D.M 26 aprile 1999, istitutivo dell’area marina stessa.

 

Lo stesso D.M istitutivo delimita l’Area naturale marina protetta di Portofino nei suoi punti latitudinali e longitudinali; essa sostanzialmente comprende le acque prospicienti i Comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure e i relativi territori costieri del demanio marittimo [19].

L’articolo 5 del D.M 26 aprile 1999 prevede che la gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino venga affidata ai sensi di quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.

La legge 394/1991 disciplina, all’articolo 19, la gestione delle aree protette marine, prevedendo, in particolare, al comma 1, che il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina sia assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, ora Ministero dell’Ambiente[20], la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

Il comma 2 prevede in particolare che, qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione sia attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

 

Occorre valutare l’opportunità di un esplicito richiamo nel comma 7 all’art. 19, comma 2, della legge n. 394 del 1991.

 

Il comma 8, infine, dispone che, per le problematiche riguardanti l’area naturale marina protetta di Portofino, l’Ente parco nazionale di Portofino si avvalga della Commissione di riserva istituita ai sensi dell’art. 28 della Legge 31 dicembre 1982, n. 979. Tale Commissione, alla data di costituzione del Consiglio direttivo, si intende trasferita presso lo stesso Ente parco nazionale di Portofino ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell’ambiente, sentita la Regione Liguria, la quale è tenuta ad esprimersi entro il termine di cui all’art. 35, comma 7, della legge 394/1991.

 

L’articolo 28 della legge 979/1982, recante “Disposizioni per la difesa del mare”   prevede in particolare, al secondo comma, che per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvalga delle competenti Capitanerie di porto.

Il terzo comma dispone che, presso ogni Capitaneria competente sia istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministero dell’Ambiente, composta: dal comandante di porto che la presiede; da due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi; da un rappresentante delle regioni territorialmente interessate; da un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva; da due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva; da un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime; da un rappresentante del provveditorato agli studi; da un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali; da un rappresentante del Ministero dell'ambiente. La Commissione, ai sensi dell’art. 28, comma 5, affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare, la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

L’articolo 35, comma 7, della legge n. 394 del 1991 prevede il termine di quarantacinque giorni (ove non diversamente previsto) per l'espressione di pareri da parte delle regioni.


Art. 2.
Organi

 

L’articolo 2, al comma 1, individua gli organi dell’Ente parco nazionale nel presidente, nel consiglio direttivo, nella giunta esecutiva, nell collegio dei revisori dei conti e nella comunità del Parco e prevede, al comma 2, che la nomina di tali organi sia effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall’articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 394/1991, come modificata dalla legge 426 del 1998.

 

L’articolo 9 della più volte citata legge-quadro n. 394 reca una disciplina generale degli organi dell’Ente parco .

Per quanto concerne il Presidente, il comma 3 di tal disposizione prevede che sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

Per ciò che riguarda il Consiglio direttivo, il comma 4 prevede che esso sia formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, scelti tra persone con particolari qualifiche per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità. Di tali componenti, cinque sono nominati su designazione della Comunità del parco, con voto limitato; due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349[21], scelti tra esperti in materia naturalistico ambientale; due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco (in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente); uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora politiche agricole alimentari e forestali); due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

Il comma 5 dispone che le designazioni siano effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla suddetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo.

Ai sensi del comma 6, il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

L’articolo 9, al comma 10 disciplina le funzioni e le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti, prevedendo che esso eserciti il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro (ora economia e finanze) di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro (ora economia e finanze) ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato, ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro (ora economia e finanze), di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.

 

Si segnala che per la Comunità del parco, pure prevista tra gli organi dell’ente Parco Nazionale Portofino, l’articolo in commento non prevede un richiamo all’articolo 10 della legge 394/1991, che, in via generale, ne la una disciplina.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 in esame prevede che il Consiglio direttivo dell’Ente parco individui all’interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell’Ente stesso, entro due mesi dalla sua costituzione.

Il successivo comma 4 prevede che l’Ente sopra citato possa avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione Liguria, dalla provincia di Genova e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

Si segnala, a tale proposito, che l’articolo 9, comma 14, della legge-quadro 394/1991, prevede cheper le finalità di cui alla stessa legge sia consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

L’articolo 24, comma 3, della già legge-quadro prevede inoltre che gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

In via generale, si ricorda che nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (“TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio.

L’ordinamento vigente non reca invece la definizione del distacco; in mancanza di una specifica disciplina, parte della dottrina considera il distacco come una semplice situazione di fatto, mentre altro orientamento ritiene che si configura un distacco quando l’impiegato statale è destinato a prestare servizio non presso altra amministrazione statale (come nel comando), bensì presso altro ente pubblico. Inoltre per il distacco si fa in genere riferimento alla disciplina che riguarda i dirigenti collocati in aspettativa retribuita, per cui si verifica più propriamente una sospensione del rapporto di lavoro[22].

La riforma del pubblico impiego, attuata con il D. Lgs 29 del 1993 poi trasfuso nel D. Lgs. 165 del 2001 (T.U. del pubblico impiego) non ha disciplinato l’istituto del comando né quello del distacco, che vanno pertanto ricostruiti all’interno di un quadro più generale, ferma restando l’applicabilità del T.U. del pubblico impiego nell’ambito dei settori del lavoro pubblico non contrattualizzato in funzione suppletiva.

Si può interpretare il silenzio del legislatore come un rinvio in via immediata alle regole privatistiche ed alla contrattazione collettiva, che sono destinate ormai a disciplinare il rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001).

Si tenga inoltre presente che a volte i termini di “comando” e “distacco” sono utilizzati come sinonimi.

 


Art. 3.
Finanziamenti

 

L’articolo in commento, al comma 1, indica quali entrate dell’Ente parco nazionale di Portofino, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della Regione Liguria e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall’Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia e i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall’Ente Parco nazionale di Portofino;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all’attività dell’Ente stesso.

Il comma in esame ricalca l’articolo 16, comma 1, della legge-quadro 394/1991, circa le entrate del parco nazionale.

 

Per quanto concerne la lettera d), la quale prevede che tra le entrate dell’Ente parco nazionale di Portofino rientrino i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del TUIR, si osserva innanzitutto che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non detta alcuna disposizione relativa ai lasciti e alle donazioni in favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, mentre contiene norme relative alle erogazioni liberali in denaro in favore dei suddetti organismi.

 

L’articolo 100, comma 2, lett. n), del TUIR consente la deduzione  delle erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 154 dello stesso TUIR, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.

La deduzione sopra illustrata si applica alle erogazioni liberali effettuate dalle società e dagli enti commerciali residenti e, per il rinvio operato dall’art. 56, co. 1, del TUIR, a tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa.

Analoga deduzione è riconosciuta, dall’art. 154, co. 4, lett. b), del TUIR, alle erogazioni liberali effettuate dagli enti non commerciali non residenti. Si segnala che tale disposizione non è richiamata dalla norma in commento.

Si rileva infine che l’articolo 10 del TUIR, che disciplina le deduzioni dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non prevede un’espressa ipotesi di deducibilità relativa alle erogazioni liberali a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali. Il richiamo operato a tale articolo appare quindi poco perspicuo. Esso tende probabilmente a ricomprendere nelle entrate dell’Ente le erogazioni effettuate da persone fisiche che non svolgono attività di impresa.

 

Per ciò che concerne la lettera f), sebbene il riferimento non sia esplicitato, essa riguarda presumibilmente i canoni demaniali e i canoni relativi a deviazioni idriche.

 

Per quanto riguarda la lettera h), si ricorda che l’art. 30, comma 2, della legge-quadro 394/1991 prevede che la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette sia punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689[23], dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

 

Il comma 2 dell’articolo 3 in esame prevede che i contributi erogati dallo Stato siano posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio.

Posto che il provvedimento in esame non reca risorse aggiuntive a favore del Parco Nazionale di Portofino, questo dovrebbe usufruire dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, annualmente quantificato in Finanziaria e annualmente ripartito con decreto ministeriale, sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti.

 

L'art. 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) prevede che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati in una tabella allegata, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato; il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, “intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa”; sul decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si segnala che, per il 2006, lo schema di ripartizione trasmesso lo scorso 19 giugno (su cui la Commissione VIII della Camera ha espresso il parere di propria competenza nella seduta del 5 luglio) procede alla ripartizione di una dotazione complessiva di 49.980.000 di euro, assegnando a favore dei parchi nazionali una quota pari a 40,68 milioni di euro.

 


Art. 4
Convenzioni

L’articolo 4 prevede che l’Ente Parco possa avvalersi degli enti strumentali della Regione Liguria previa stipula di un’apposita convenzione, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell’area protetta.

 


Art. 5.
Promozione

 

L’articolo 5, comma 1, prevede che l’Ente parco, per promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all’interno del Parco Nazionale, possa concedere l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e soddisfano le finalità del parco nazionale.

La disposizione riproduce nella sostanza quanto previsto l’art. 14, comma 4, della legge-quadro 394/1991, la quale prevede che, per le finalità di cui al comma 3, che l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

 

Si ricorda che nel corso dell’indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli enti parco nazionale (svoltasi presso l’VIII Commissione della Camera e conclusa il 15 ottobre 2003 con l’approvazione del DOC.XVII, n. 9), è emersa la necessità di promuovere e stimolare gli enti parco ad individuare e sperimentare nuovi canali e strumenti di finanziamento, in aggiunta al contributo ordinario del Ministero, quali l'autofinanziamento, inteso come insieme di misure dirette a procurare risorse aggiuntive anche mediante attività di impresa ecocompatibili.

Nel documento conclusivo approvato dalla Commissione, nel quadro dell’analisi dei fattori che hanno comportato l'accumulo di notevoli giacenze di cassa, si fa anche riferimento all’insufficiente applicazione della disposizione contenuta al comma 4 dell'articolo 14 della «legge quadro», che “autorizza gli Enti parco a stipulare apposite convenzioni per la concessione dell'uso del proprio nome e del proprio emblema (il cosiddetto «logo») a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco (i cosiddetti «marchi di qualità ecologica»)”. per ciò che concerne i finanziamenti, si raccomanda “ai centri amministrativi competenti di sollecitare la più rapida definizione dei contributi agli Enti parco nazionali e, per altro verso, valutare la possibilità di introdurre nuovi e più flessibili strumenti di programmazione per le aree protette, che consentano di affiancare, ad una dotazione di base certa di risorse finanziarie, anche un quadro di progetti che possano considerarsi «cantierabili» e, quindi, realistici ed effettivi”. 

 

L’articolo in esame reca infine, al comma 2, una norma di chiusura in base alla quale, per quanto non disciplinato dal provvedimento in esame, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, e successive modificazioni.

 


Progetto di legge


N. 18

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

REALACCI, BENVENUTO

¾

 

Istituzione del Parco nazionale di Portofino

 

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Ripresentata il28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il Parco di Portofino ha una storia lunga e travagliata. Nel 1935 viene istituito il Parco nazionale che di fatto salva il promontorio affacciato sul mare dalla speculazione edilizia che ha colpito duramente la riviera circostante nel dopoguerra. Il Parco nazionale ha impedito - di fatto - la costruzione della strada litoranea che avrebbe sventrato il promontorio e aperto la strada alla lottizzazione della costa, compresa la baia di San Fruttuoso che era già stata acquistata da noti immobiliaristi negli anni '50. Proprio nelle zone circostanti il Parco è nato il fenomeno violento della edificazione di seconde case poi definito - non a caso - «rapallizzazione». Senza la presenza storica del Parco di certo la costa tra Camogli, Portofino e Santa Margherita sarebbe una ininterrotta distesa di case.

Negli anni '70 l'Ente parco di Portofino viene incredibilmente dichiarato ente inutile e sciolto. Il Parco nazionale - unico caso in Italia - scompare. Fortunatamente con un iter lungo e travagliato nasce il Parco regionale che conserva i vincoli di inedificabilità e salva il territorio dall'aggressione. Tuttavia la gestione regionale si manifesta debole, ondivaga e povera di risorse economiche. L'Ente Parco è continuamente minacciato dalle ristrettezze contabili, da lunghe fasi di incerta gestione, da polemiche continue sulle nomine, da una forte opposizione di un'ampia fascia della popolazione residente che considera il Parco estraneo o addirittura nemico dei residenti.

Nel 1999 viene istituita dal Ministero dell'ambiente l'area naturale marina protetta denominata «Portofino» che costituisce il completamento del disegno di tutela del territorio interessando tutta la fascia litoranea del promontorio. L'area è affidata in gestione ad un altro ente che - tra l'altro - vede in primo piano soggetti diversi rispetto a quelli che gestiscono il Parco regionale. Nel primo sono protagonisti i comuni interessati (Camogli, Portofino, Santa Margherita), nel secondo esiste un organismo molto articolato che, oltre alla regione, vede il coinvolgimento della provincia, dei comuni, delle associazioni ambientaliste e di molti altri soggetti.

La situazione attuale è dunque di un promontorio affacciato e circondato dal mare che viene gestito da due organismi diversi per la parte marina e per quella terrestre. L'uno fa capo allo Stato, l'altro alla regione. Vi sono evidenti problemi di coordinamento, di sovrapposizione, persino di spreco delle già scarse risorse economiche.

La proposta di legge intende unificare sotto un'unica gestione la parte marina e quella terrestre istituendo un Parco nazionale giustificato dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi in questione, dalla necessità di una gestione autorevole, dalla possibilità di accedere a contributi adeguati alla gestione, dall'opportunità di entrare nella rete dei Parchi nazionali, dalla notorietà nel mondo del borgo di Portofino che dà nome al Parco.

La proposta di legge stabilisce una perimetrazione provvisoria coincidente con quella prevista dal Parco regionale. Stabilisce, inoltre, che la perimetrazione definitiva avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati. Ciò potrà anche consentire di rivedere le scelte recenti della regione Liguria che hanno fortemente ridotto la superficie del Parco.

La proposta di legge, prevede, pertanto, come già avvenuto per il Parco nazionale delle Cinque Terre, un «passaggio indolore» tra Parco regionale e Parco nazionale e un accorpamento sotto un'unica gestione dell'area naturale marina.

Si segnala, infine, che le presente proposta di legge intende riprendere il lavoro svolto dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati in merito all'esame di una analoga iniziativa legislativa (atto Camera n. 5117), il cui iter non si è concluso a causa della fine della XIV legislatura.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale di Portofino).

      1. È istituito il Parco nazionale di Portofino.

      2. È istituito l'Ente parco nazionale di Portofino che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

      3. All'Ente parco nazionale di Portofino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale di Portofino».

      4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale di Portofino sono definite entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela territorio, sentiti la regione Liguria e gli enti locali interessati.

      5. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale di Portofino coincidono, in via provvisoria, con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino.

      6. La pianta organica dell'Ente parco nazionale di Portofino è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

      7. All'Ente parco nazionale di Portofino, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, è affidata la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, recante l'istituzione dell'area naturale marina protetta.

      8. L'Ente parco nazionale di Portofino si avvale, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta di cui al comma 7, della commissione di riserva istituita ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, che, alla data di costituzione del consiglio direttivo dell'Ente, si intende trasferita presso lo stesso Ente parco nazionale di Portofino ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Liguria che è tenuta ad esprimersi nel termine di cui all'articolo 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

(Organi).

      1. Sono organi dell'Ente parco nazionale di Portofino:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale di Portofino individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.

      4. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Liguria, dalla provincia di Genova e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.

(Finanziamenti).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale di Portofino, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Liguria e degli enti pubblici;

          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco nazionale di Portofino;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco nazionale di Portofino.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 4.

(Convenzioni).

      1. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Liguria, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.

(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale di Portofino, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco nazionale.

      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

    

 


SIWEB

Allegati


Proposta di legge
della XIV legislatura


N. 5117

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

REALACCI, BANTI, LABATE, PANATTONI

¾

 

Istituzione del Parco nazionale di Portofino

 

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Presentata il6 luglio 2004

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Onorevoli Colleghi! - Il Parco di Portofino ha una storia lunga e travagliata. Nel 1935 viene istituito il Parco nazionale che di fatto salva il promontorio affacciato sul mare dalla speculazione edilizia che ha colpito duramente la riviera circostante nel dopoguerra. Il Parco nazionale ha impedito - di fatto - la costruzione della strada litoranea che avrebbe sventrato il promontorio e aperto la strada alla lottizzazione della costa, compresa la baia di San Fruttuoso che era già stata acquistata da noti immobiliaristi negli anni '50. Proprio nelle zone circostanti il Parco è nato il fenomeno violento della edificazione di seconde case poi definito - non a caso - «rapallizzazione». Senza la presenza storica del Parco di certo la costa tra Camogli, Portofino e Santa Margherita sarebbe una ininterrotta distesa di case.

      Negli anni '70 l'Ente parco di Portofino viene incredibilmente dichiarato ente inutile e sciolto. Il Parco nazionale - unico caso in Italia - scompare. Fortunatamente con un iter lungo e travagliato nasce il Parco regionale che conserva i vincoli di inedificabilità e salva il territorio dall'aggressione. Tuttavia la gestione regionale si manifesta debole, ondivaga e povera di risorse economiche. L'Ente Parco è continuamente minacciato dalle ristrettezze contabili, da lunghe fasi di incerta gestione, da polemiche continue sulle nomine, da una forte opposizione di un'ampia fascia della popolazione residente che considera il Parco estraneo o addirittura nemico dei residenti.

      Nel 1999 viene istituita dal Ministero dell'ambiente l'area naturale marina protetta denominata «Portofino» che costituisce il completamento del disegno di tutela del territorio interessando tutta la fascia litoranea del promontorio. L'area è affidata in gestione ad un altro ente che - tra l'altro - vede in primo piano soggetti diversi rispetto a quelli che gestiscono il Parco regionale. Nel primo sono protagonisti i comuni interessati (Camogli, Portofino, Santa Margherita), nel secondo esiste un organismo molto articolato che, oltre alla regione, vede il coinvolgimento della provincia, dei comuni, delle associazioni ambientaliste e di molti altri soggetti.

      La situazione attuale è dunque di un promontorio affacciato e circondato dal mare che viene gestito da due organismi diversi per la parte marina e per quella terrestre. L'uno fa capo allo Stato, l'altro alla regione. Vi sono evidenti problemi di coordinamento, di sovrapposizione, persino di spreco delle già scarse risorse economiche.

      La proposta di legge intende unificare sotto un'unica gestione la parte marina e quella terrestre istituendo un Parco nazionale giustificato dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi in questione, dalla necessità di una gestione autorevole, dalla possibilità di accedere a contributi adeguati alla gestione, dall'opportunità di entrare nella rete dei Parchi nazionali, dalla notorietà nel mondo del borgo di Portofino che dà nome al Parco.

      La proposta di legge stabilisce una perimetrazione provvisoria coincidente con quella prevista dal Parco regionale. Stabilisce, inoltre, che la perimetrazione definitiva avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati. Ciò potrà anche consentire di rivedere le scelte recenti della regione Liguria che hanno fortemente ridotto la superficie del Parco.

      La proposta di legge, prevede, pertanto, come già avvenuto per il Parco nazionale delle Cinque Terre, un «passaggio indolore» tra Parco regionale e Parco nazionale e un accorpamento sotto un'unica gestione dell'area naturale marina.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione del Parco nazionale

di Portofino).

      1. È istituito il Parco nazionale di Portofino.

      2. È istituito l'Ente parco nazionale di Portofino che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

      3. All'Ente parco nazionale di Portofino si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Conseguentemente, alla Tabella, parte IV, allegata alla medesima legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Ente parco nazionale di Portofino».

      4. La delimitazione, la zonizzazione e le misure di salvaguardia del territorio del Parco nazionale di Portofino sono definite entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela territorio, sentiti la regione Liguria e gli enti locali interessati.

      5. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nazionale di Portofino coincidono, in via provvisoria, con quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente per il Parco regionale ligure di Portofino.

      6. La pianta organica dell'Ente parco nazionale di Portofino è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      7. All'Ente parco nazionale di Portofino, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo, è affidata la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Portofino», ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, recante l'istituzione dell'area naturale marina protetta.

      8. L'Ente parco nazionale di Portofino si avvale, per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta «Portofino», di cui al comma 7, della Commissione di riserva istituita ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, che, alla data di costituzione del consiglio direttivo dell'Ente, si intende trasferita presso lo stesso Ente parco nazionale di Portofino ed è presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Liguria che è tenuta ad esprimersi nel termine di cui all'articolo 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

(Organi).

      1. Sono organi dell'Ente parco nazionale di Portofino:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale di Portofino individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.

      4. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Liguria, dalla provincia di Genova e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.

(Finanziamenti).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale di Portofino, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della regione Liguria e degli enti pubblici;

          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco nazionale di Portofino;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco nazionale di Portofino.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

Art. 4.

(Convenzioni).

      1. L'Ente parco nazionale di Portofino può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Liguria, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.

(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale di Portofino, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco nazionale.

      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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Resoconto di giovedì 23 settembre 2004

 

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 settembre 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione del parco nazionale di Portofino.

C. 5117 Realacci.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

Gabriella MONDELLO (FI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che la proposta di legge in esame costituisce una iniziativa particolarmente interessante, che si propone di promuovere l'istituzione di un ventisettesimo Ente parco nazionale italiano: il Parco nazionale di Portofino. Al riguardo, rileva che si tratta di un tema delicato, da trattare con cautela, nel rispetto dei territori interessati e di tutte le popolazioni residenti. In proposito, ricorda infatti che l'area di Portofino è, allo stato attuale, per la parte terrestre ente parco regionale e, per la parte marina, area marina protetta; essa è conseguentemente gestita da due diversi organismi. Finalità della proposta di legge è dunque quella di unificare la gestione di tali aree, attraverso l'istituzione di un Parco nazionale che le comprenda entrambe.
Osserva che, oltre alla disposizione istitutiva dell'Ente Parco nazionale, dalla quale deriva l'attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico e la sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, l'articolo 1 prevede una perimetrazione provvisoria, coincidente con quella del Parco regionale ligure di Portofino, e rimette ad un successivo atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della proposta di legge, la delimitazione definitiva del Parco nazionale. Tale nuova perimetrazione sarà definita sentita la regione e gli altri enti locali interessati. La medesima disposizione stabilisce altresì che la gestione dell'area naturale marina protetta sia affidata in gestione all'Ente parco nazionale, a decorrere dalla data di costituzione del consiglio direttivo.
Segnala quindi che le successive disposizioni della proposta di legge definiscono: gli organi dell'Ente parco, che sono nomi nati secondo le norme della legge n. 394 del 1991; le modalità di finanziamento; le convenzioni che possono essere eventualmente stipulate dall'Ente parco per avvalersi degli enti strumentali della regione Liguria per lo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'area protetta; le attività di promozione atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, attraverso la concessione del nome e dell'emblema del parco a prodotti e servizi locali che presentino determinati standard di qualità e siano in linea con le finalità del Parco stesso.
Quanto al contenuto specifico della proposta di legge, osserva preliminarmente che essa presenta alcuni aspetti di carattere tecnico che potrebbero forse richiedere la predisposizione, mediante appositi emendamenti, di eventuali modifiche ed integrazioni relative alla formulazione del testo ad alle esigenze di coordinamento normativo. In linea più generale, rileva come sull'oggetto della proposta di legge in esame occorra svolgere alcune fondamentali considerazioni di merito.
In primo luogo, giudica particolarmente stimolante l'opportunità di creare un parco nazionale nell'area di Portofino, che potrebbe portare a rilevanti effetti positivi sotto il profilo dell'incremento della protezione ambientale e della promozione turistica, come dimostrato, ad esempio, dalla felice esperienza del parco nazionale delle Cinque Terre. Tale obiettivo, peraltro, sembrerebbe in qualche misura già recepito dalla Regione Liguria, che nel 2001 ha rilanciato il parco regionale, delimitandone nuovamente il perimetro e dimostrando una forte sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali.
Allo stesso tempo, ritiene necessario considerare che l'area che sarebbe interessata dalla creazione del Parco nazionale risulta fortemente antropizzata e, avendo anche una spiccata connotazione turistica, presenta un indotto piuttosto rilevante dal punto di vista economico e produttivo. In tal senso, è fondamentale che l'eventuale intervento di istituzione del parco avvenga nella piena consapevolezza delle popolazioni che insistono sul territorio, nonché con il convinto coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, occorre che la Commissione, prima di passare alla fase emendativa, svolga un'adeguata attività istruttoria preliminare, effettuando un ampio e mirato ciclo di audizioni con i soggetti interessati, per verificare le prospettive e le eventuali problematiche esistenti.
In ogni caso, anche per rafforzare il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, suggerisce sin d'ora la possibilità di modificare il comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge, prevedendo che la definizione del perimetro del parco avvenga d'intesa con la regione Liguria, anziché soltanto con un parere della stessa, anche in linea con le modifiche che il Parlamento, nel 1998, ha apportato alla legge n. 394 del 1991. Tale legge, infatti, sia pur riferendosi ad una procedura di carattere amministrativo, ha sancito il ricorso all'intesa con la regione interessata per l'istituzione di nuovi parchi; principio che è stato altresì riconosciuto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 2002. Si tratterebbe, dunque, di una scelta di grande apertura nei confronti dell'organismo competente a gestire il territorio interessato, che avrebbe dei sicuri riflessi positivi sulla riuscita dell'intera operazione.

Pietro ARMANI, presidente, nel giudicare equilibrata la proposta del relatore di impostare i lavori della Commissione procedendo allo svolgimento di un ciclo di audizioni dei diversi soggetti interessati, sottolinea, nel merito del provvedimento in titolo, che, a differenza del parco nazionale delle Cinque Terre, il parco nazionale di Portofino insisterebbe su un'area che presenta una forte vocazione turistica, consolidata da lungo tempo, ben prima dell'istituzione dell'area protetta. La necessità di procedere alle prospettate audizioni è, inoltre, tanto più opportuna, se si considera la reale difficoltà di passare da una gestione regionale ad una gestione statale senza avere previamente sondato il consenso da parte delle realtà locali, presso le quali esistono anche problemi particolarmente sentiti, quale quello della proliferazione di determinate specie animali particolarmente invasive.
Sottolinea infine che un'altra questione sulla quale occorrerà riflettere nel corso dell'iter del provvedimento è anche legata al problema delle risorse finanziarie, che andrebbero reperite, per costituire l'ennesimo parco nazionale, all'interno degli stanziamenti esistenti, in un quadro che presenta caratteristiche di marcata difficoltà anche per i parchi già operanti a livello nazionale.

Il Sottosegretario Roberto TORTOLI, concordando con il presidente Armani circa l'importanza di affrontare in modo adeguato la questione finanziaria, evidenzia l'esigenza che nel Paese si rafforzi una attenzione specifica nei confronti della tutela dell'ambiente e della difesa della natura, indicando al riguardo l'opportunità di una mirata iniziativa di tipo parlamentare in tale direzione. Non è pensabile, infatti, compiere il dovuto salto di qualità nella gestione dei temi ambientali, senza che le istituzioni provvedano ad assicurare il necessario contributo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
Per quanto riguarda la questione dei parchi nazionali, rileva che, allo stato attuale, sussiste un interesse ampiamente condiviso all'incentivazione del cosiddetto «turismo ambientale», che costituisce una sorta di «terza via» del settore turistico, per il cui sviluppo, soprattutto all'interno dei parchi, occorre un impegno comune sul versante dell'approvvigionamento delle relative risorse. Fa presente, peraltro, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è certamente favorevole all'istituzione del parco nazionale di Portofino, secondo quanto affermato in diverse occasioni dallo stesso Ministro Matteoli, così come sarebbe disponibile all'istituzione di ulteriori nuovi parchi, quale ad esempio quello che dovrebbe unificare la Maremma e il Monte Amiata; purtroppo, tali operazioni saranno possibili solo se il fattore economico lo consentirà. Chiede a tal fine uno sforzo supplementare al Parlamento, per sostenere con convinzione l'opportunità di incrementare i fondi a disposizione dell'ambiente.

Ermete REALACCI (MARGH-U), condividendo quanto affermato dal relatore e dal rappresentante del Governo, sottolinea che la situazione dei parchi nazionali italiani deve essere correttamente impostata in relazione ai soggetti che ne saranno i fruitori. Per Portofino, in particolare, si dovrebbe mettere a frutto l'esperienza maturata nelle Cinque Terre, pur trattandosi in quel caso di un parco regionale caratterizzato da una gestione piuttosto anomala. Osserva tuttavia come proprio l'istituzione del parco nazionale delle Cinque Terre abbia consentito di preservare tutta l'area dalla speculazione edilizia, che nel corso degli anni '50 aveva colpito la regione.
Nel sottolineare che il parco di Portofino è tuttora trasferito al livello regionale, osserva che tale dato comporta la conseguenza di privare l'istituzione di strumenti giuridici efficaci a risolvere i problemi di gestione, in particolare quelli connessi alla dualità fra riserva marina protetta e parco regionale. Per quanto riguarda la questione della proliferazione di specie animali, fa inoltre presente che soltanto un parco nazionale può, almeno allo stato attuale, prevedere l'abbattimento selettivo, mentre un parco regionale non dispone degli adeguati poteri per porre mano a rimedi di tal genere. Infine, considerato il consenso che circonda il provvedimento in titolo presso i territori interessati, propone che la Commissione, dopo avere acquisito eventuali ulteriori elementi conoscitivi dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, proceda in via preliminare all'audizione del presidente della Regione Liguria, al fine di impostare fin da subito il lavoro istruttorio, nella consapevolezza del quadro generale e dei principali dati di riferimento. Rileva infatti che tali attività preliminari potrebbero consentire di acquisire elementi determinanti, soprattutto in relazione alla questione finanziaria, favorendo l'avvio di un percorso istruttorio certo e condiviso.

Francesco BRUSCO (FI), a prescindere dal merito del provvedimento in esame, del quale non può che approvare l'impostazione, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato Realacci, ricordando in particolare che l'incontrollata proliferazione di alcune specie animali penalizza soprattutto i contadini: la soluzione del problema non può dunque essere limitata allo sforzo e alla buona volontà di alcune regioni, che sono più disposte di altre ad andare incontro alle richieste di risarcimento avanzate dagli agricoltori per i danni subiti a causa degli animali. Al riguardo, rileva l'opportunità di fissare criteri più ampi per marcare la linea di confine che separa i parchi nazionali dai parchi regionali.
Infine, anche in riferimento ad un ulteriore provvedimento all'esame della Commissione in materia di attività venatoria, sottolinea l'importanza di individuare soluzioni il più possibile concordate e condivise tra ambientalisti, cacciatori e agricoltori.

Egidio BANTI (MARGH-U), nel dichiararsi in linea con gli interventi finora svolti, fa presente che l'area di Portofino non costituisce una zona di particolare interesse ai fini dell'attività agricola. Per quanto riguarda l'istituzione del parco nazionale, rileva che a Portofino possono essere individuati due segmenti, uno maggiormente antropizzato e l'altro, in direzione di Camogli, poco abitato e di notevole interesse dal punto di vista delle specie vegetali, al punto di aver determinato nel 1935 la istituzione di un parco avente al suo interno lo splendido gioiello di San Fruttuoso. Pur riconoscendo la necessità di contenere il numero di Enti nazionali, fa presente che in Liguria esistono due tipologie di parchi, gli uni di costa, gli altri appenninici. I secondi derivano dalla trasformazione di foreste demaniali e per essi non è prospettabile il trasferimento allo Stato; i primi, invece, hanno una forte valenza turistica, oltre che ambientale. In questo senso, tali parchi, tra i quali rientrerebbe quello di Portofino, fanno parte integrante del cosiddetto «sistema Paese», circostanza che deve rafforzare l'impegno per la tutela e la conservazione dell'area. In particolare, ritiene auspicabile l'istituzione di collegamenti operativi e sinergici con il parco delle Cinque Terre, augurandosi che l'istituzione del parco nazionale di Portofino sia improntata, più che alla cautela invocata dal relatore, ad un rigoroso criterio di metodo, che tenga conto delle istanze provenienti dal territorio e sappia scongiurare infondati allarmismi circa l'introduzione di vincoli a seguito dell'istituzione del parco.

Pietro ARMANI, presidente, alla luce dell'ampio dibattito svoltosi, ritiene che si possa destinare la prossima seduta della Commissione alla conclusione dell'esame preliminare, verificando la disponibilità del Governo a fornire - in quella sede - ulteriori elementi conoscitivi. Al termine di tale seduta, potrebbe quindi valutarsi la nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare uno specifico lavoro istruttorio, che dovrebbe prevedere lo svolgimento, in via prioritaria, dell'audizione del presidente della Regione Liguria e, in un secondo momento, delle audizioni di rappresentanti degli enti locali e del mondo ambientalista.

La Commissione prende atto.

Gabriella MONDELLO (FI), relatore, nel prendere atto con soddisfazione del consenso registrato in Commissione intorno al percorso istruttorio delineato dal Presidente Armani, intende ribadire che il processo che potrà portare al positivo risultato della costituzione del parco nazionale di Portofino deve essere accompagnato da una corretta azione di informazione, al fine di evitare speculazioni e strumentalizzazioni presso l'opinione pubblica, la quale potrebbe altrimenti essere condizionata da ingiustificati allarmismi che tendono a prefigurare un quadro di appesantimento dei vincoli paesistici.
Per tali motivi, accoglie con favore un'impostazione basata, più che sulla cautela, su un metodo condiviso, in grado di porre la necessaria attenzione alla sensibilità del territorio e delle popolazioni residenti. Sottolinea infatti che la tutela delle bellezze ambientali, certamente numerose nel Paese, rappresenta oggi un obiettivo comune a tutte le parti politiche, considerato anche che la coscienza ambientale e la sensibilità estetica dei cittadini si è evoluta ed è diventata ormai un fatto acquisito.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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Resoconto di giovedì 30 settembre 2004

 

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 settembre 2004. - Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione del parco nazionale di Portofino.

C. 5117 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 23 settembre 2004.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha iniziato l'esame della proposta di legge in titolo, convenendo sull'opportunità di dedicare a tale esame una ulteriore seduta in sede referente, prima di procedere all'eventuale costituzione di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del regolamento, per consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa, che preveda anche un ciclo di audizioni informali.
Intende peraltro rendere noto che risulta pendente al Senato una proposta di legge vertente su materia analoga, presentata da esponenti di gruppi della maggioranza, che è stata assegnata alla 13a Commissione di quel ramo del Parlamento lo scorso 17 settembre, e cioè in una data successiva a quella in cui l'Ufficio di presidenza della VIII Commissione aveva già concordato l'inserimento nel calendario dei lavori della proposta di legge in titolo. Al riguardo, segnala tuttavia l'opportunità che la Commissione presti la massima attenzione, nel corso della propria attività istruttoria, ai vari profili della materia, anche in considerazione della necessità di garantire la più ampia condivisione su un testo normativo. In proposito, rileva peraltro che lo stesso sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio Roberto Tortoli, pur essendo impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, ha chiesto alla presidenza di rappresentare alla Commissione la piena condivisione del Governo circa l'opportunità di costituire un Comitato ristretto e, in tale ambito, di tenere in debita considerazione tutti i possibili aspetti della materia.
Ritiene infine utile assicurare che, nelle audizioni informali preannunciate dal relatore nella precedente seduta, possa essere pienamente acquisito l'avviso delle realtà locali, presso le quali esistono anche problemi particolarmente sentiti, e si possa procedere secondo un metodo condiviso con gli stessi enti locali, ponendo la necessaria attenzione alla sensibilità del territorio e delle popolazioni residenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare. Anche a nome del relatore, che ha comunicato di non essere nelle condizioni di partecipare alla seduta odierna, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

Pietro ARMANI, presidente, nel segnalare che l'elenco delle audizioni informali da svolgere nell'ambito del Comitato ristretto sarà definito nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)

 


 



[1] I successivi articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 112 hanno operato il conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali rinviando sostanzialmente al quadro delle competenze delineato dalla legge n. 394.

[2] A partire dall’elenco di parchi nazionali istituiti con la stessa legge n. 394 del 1991 (art. 34), a sua volta novellata successivamente dalla legge n. 344 del 1997 che ha aggiunto una nuova voce all’elenco.

[3] L’indirizzo espresso in tale sentenza è stato successivamente ribadito nelle sentenze n. 307 del 2003, n. 222 del 2003 e n. 214 del 2005.

[4] Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Abruzzo per far valere l'incostituzionalità dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 ("Disposizioni in campo ambientale") che avrebbe istituito il Parco nazionale "Costa Teatina" senza l'acquisizione di una previa intesa o di un parere dell'Ente locale stesso.

[5] Sul punto, vedi anche il successivo paragrafo riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative.

[6] Come contrazione dell’espressione diversità biologica, il termine “biodiversità” definisce la varietà di vita sotto forma di ecosistemi, specie e geni. Gli ecosistemi svolgono tutte le funzioni la cui permanenza è essenziale per la prosperità economica, la sicurezza, la salute e gli altri aspetti della qualità della vita.

 

[7] Legge 32/1986, recante “Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente regionale Monte di Portofino”. Si ricorda, peraltro, che la Legge n.32/86 aveva proceduto all’individuazione di un’Area Parco, considerata di eccezionale rilevanza naturalistico ambientale, e di un’Area Cornice, di “diffuso interesse ambientale”, e costituente lo sfondo e l’ambito di rispetto dell’area Parco. La citata legge n.32 disponeva, all’art. 4, comma 3, che prima dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi interessanti «l'Area Cornice», dovesse essere acquisito il parere dell'Ente regionale Monte di Portofino.

[8] L’articolo 18, comma 4, della legge regionale 12/95 prevede che il Piano dell’area protetta, adottato con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente gestore del parco, possa prevedere una nuova diversa perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto, vincolando nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Il comma 5 dell’articolo 18 dispone che i confini siano resi definitivi con l’entrata in vigore del Piano.

[9] Si ricorda che con Delibera del Consiglio Regionale 26 giugno 2002, n. 33, è stato adottato il “Piano del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modificazioni”. Tale Piano, ai sensi dell’art.1 della Delibera, disciplina le aree costituenti il Parco Naturale Regionale di Portofino (d'ora in avanti denominato Parco) ricadenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, le aree ad esso contigue che interessano i comuni di Camogli, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli e i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) IT1632603 "Parco di Portofino", IT1332614 "Pineta-Lecceta di Chiavari", IT1332622 "Rio Tuia-Montallegro". Il Piano stabilisce le norme di protezione, gli indirizzi propositivi e le modalità di intervento idonei alla conservazione e alla valorizzazione del Parco nonché le azioni oggetto d'intesa con gli Enti locali, finalizzate alla valorizzazione dei territori contigui e dei S.I.C. Per il testo integrale della deliberà si veda il sito ufficiale dell’ Ente Parco di Portofino: http://www.parcoportofino.org/mario_files/piano.pdf.

[10] Nel sito ufficiale dell’ Ente Parco di Portofino è possibile consultare la cartografia del Parco: http://www.parcoportofino.org/parco.aspx?codice=0000000752

[11] R.D 1777/1937 “Approvazione del regolamento per la esecuzione della L. 20 giugno 1935, n. 1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino “.

[12] Si ricorda a tal proposito, come l’art.66 del D.P.R 616/77 abbia fatto rientrare nella materia “agricoltura e foreste” di cui all’art.117 Cost. nel testo previgente alla riforma costituzionale del 3 ottobre 2001, “gli interventi di protezione della natura, comprese l’istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle zone umide”.

[13] Cfr. sul punto, “L’evoluzione della legislazione italiana in materia di aree protette”, di G.Salberini, pp.179 e ss., in “Codice delle aree protette”, Giuffrè ed.

[14] D.lgs.112/1998, recante ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”

[15] Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Abruzzo in relazione all’art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 ("Disposizioni in campo ambientale") che avrebbe istituito il Parco nazionale "Costa Teatina" senza l'acquisizione di una previa intesa o di un parere dell'Ente locale stesso.

[16] In base a tale disposizione, sono esclusi dall'applicazione della legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l'assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno

[17]Avvenuta il 2 aprile 1975, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[18] Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[19] Ai sensi dell’art. 2 del D.M 26 aprile 1999, non fanno parte dell'area marina protetta di "Portofino" e non sono, pertanto, assoggettati ai vincoli di cui allo stesso D.M,  il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del D.M circa i vincoli per la navigazione a motore. Informazioni sull’area marina sono disponibili sul sito: http://www.riservaportofino.it/it/home.htm

[20] Si ricorda che l’articolo 1 della Legge 537 del 1993 ha disposto la soppressione del Ministero della marina mercantile (comma 8) e  il trasferimento delle funzioni a questo spettanti in materia di tutela e di difesa dell’ambiente marino al Ministero dell’Ambiente (comma 10).

[21] Si ricorda che le associazioni di protezione ambientale, in ossequio a quanto previsto dall’art.13, comma 1, della La legge n.349/1986, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, sono individuate con decreto del Ministero dell’Ambente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della rilevanza esterna di queste, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

[22] Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 gennaio 2003, n. 2 (Comportamenti di rilievo penale e posizione di comando del dipendente pubblico – nota di Rossella Bocci) ,in “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, n. 1, an.2003.

[23] Legge n.689/1981, recante “Modifiche al sistema penale”.