Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi - A.C. nn. 177, 1764, 2285
Riferimenti:
AC n. 177/XV   AC n. 1764/XV
AC n. 2285/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 165
Data: 14/05/2007
Descrittori:
FUNGHI E TARTUFI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Revisione della legislazione sui tartufi

(A.C. nn. 177, 1764, 2285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 165

 

 

14 maggio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: AG0052.doc

 


Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

§      Le problematiche del settore  15

§      La legge quadro in materia di tartufi17

§      Le proposte di legge  19

Proposte di legge

§      A.C.N. 177, (on. Lusetti), Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  35

§      A.C. N. 1764, (on. Franci ed altri), Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi39

§      A.C. N. 2285, (on. Ronconi), Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  53

Normativa di riferimento

§      L. 16 giugno 1927, n. 1766 Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 (art. 4)61

§      R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , sul riordinamento degli usi civici del Regno (art. 9)63

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (art. 21, tab. A)65

§      L. 16 dicembre 1985, n. 752 Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  87

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi97

§      D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1)99

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 109)103

§      Dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (art. 27)105

Iter parlamentare delle proposte presentate nella XIV legislatura

Senato della Repubblica

§      A.S. 223, (sen. Muzio ed altri), Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  111

§      A.S. 524, (sen. Brunale ed altri), Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  119

§      A.S. 779, (sen. Ronconi ed altri), Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi125

§      A.S. 1357, (sen. Zanoletti), Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  131

Esame in sede referente

-       Commissione 9a (Agricoltura)

Seduta del 19 marzo 2002  139

Seduta del 3 aprile 2002  143

Seduta del 9 aprile 2002  145

Seduta del 10 aprile 2002  149

Seduta del 6 novembre 2002  153

Seduta del 22 gennaio 2003  159

Seduta del 4 marzo 2003  163

Seduta dell’11 marzo 2003  167

Esame in sede consultiva

-       Sottocommissione 1a (Affari costituzionali)

Seduta del 2 aprile 2002  173

Seduta del 14 gennaio 2003  175

Seduta dell’11 marzo 2003  177

-       Sottocommissione 5a (Bilancio])

Seduta del 28 gennaio 2003  179

Seduta del 6 marzo 2003  181

Seduta del 9 aprile 2003 (pomeridiana)183

-       Sottocommissione 10a (Industria)

Seduta del 4 marzo 2003  185

Esame in sede deliberante

-       Commissione 9a (Agricoltura)

Seduta del 2 aprile 2003  189

Seduta del 16 aprile 2003  195

Camera dei deputati

§      A.C.N. 3906 (sen. Muzio ed altri), Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi199

§      A.C. N. 430 (on. Rava ed altri), Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi207

§      A.C. N. 1600 (on. Patria ed altri), Disposizioni in materia di trattamento fiscale della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  213

§      A.C. N. 1658 (on. Benedetti Valentini), Nuove norme in materia di commercializzazione dei tartufi219

§      A.C. N. 2078 (on. Lusetti ed altri), Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  225

§      A.C. N. 2847 (on. Crosetto ed altri), Legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  229

§      A.C N. 4053 (on. Losurdo ed altri), Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo  253

§      A.C. N. 4063 (on. Rositani ), Disposizioni per la salvaguardia e la tutela del tartufo italiano  263

Esame in sede referente

-       XIIIIII Commissione (Agricoltura)

Seduta del 3 giugno 2003  269

Seduta del 10 giugno 2003  279

Seduta del 17 giugno 2003  283

Seduta del 24 giugno 2003  287

Seduta del 1° luglio 2003  291

Seduta del 9 luglio 2003  295

Seduta del 10 luglio 2003  297

Seduta del 15 luglio 2003  299

Seduta del 29 luglio 2003  303

Seduta del 16 settembre 2003  305

Seduta del 23 settembre 2003  307

Seduta del 24 settembre 2003  311

Seduta del 30 settembre 2003  319

Seduta del 1° ottobre 2003  321

Seduta del 29 ottobre 2003  337

Seduta del 13 novembre 2003  339

Seduta del 11 dicembre 2003  341

Seduta del 10 novembre 2004  349

Seduta del 17 novembre 2004  351

Esame in sede consultiva

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 25 novembre 2004  361

-       I Commissione (Affari costituzionali)- Comitato pareri

Seduta del 17 dicembre 2003  363

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 4 febbraio 2004  365

-       V Commissione (Bilancio) – Comitato pareri

Seduta del 20 gennaio 2004  369

Seduta del 21 gennaio 2004  371

Seduta del 28 gennaio 2004  377

Seduta del 10 febbraio 2004  379

Seduta dell’11 febbraio 2004  381

Seduta del 25 febbraio 2004  383

Seduta del 18 marzo 2004  387

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta del 4 febbraio 2004  389

Seduta del 10 marzo 2004  395

Seduta del 19 maggio 2004  397

Seduta del 16 giugno 2004  403

-       VIII Commissione (Ambiente)

Seduta del 17 dicembre 2003  409

-       X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 13 gennaio 2004  413

-       X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Seduta del 20 gennaio 2004  417

-       XIIIV Commissione (Politiche dell’UE)

Seduta del 17 dicembre 2003  423

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

n. 177

Titolo

Disposizioni in materia di raccolta , coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Iniziativa

Lusetti

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

no

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

X Commissione (Attività produttive)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

n. 1764

Titolo

Disposizioni in materia di raccolta , coltivazione e commercio dei tartufi

Iniziativa

Franci ed altri

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

no

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

4 ottobre 2006

§       annuncio

5 ottobre 2006

§       assegnazione

12 dicembre 2006

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

X Commissione (Attività produttive)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 


 

Numero del progetto di legge

n. 2285

Titolo

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

Iniziativa

Ronconi

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

no

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

20 febbraio 2007

§       annuncio

21 febbraio 2007

§       assegnazione

5 marzo 2007

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

X Commissione (Attività produttive)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La p.d.l. A.C. 177 (Lusetti) apporta alcune modifiche puntuali alla legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (L. n. 752/1985) e al decreto del Presidente della Repubblica riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (D.p.r. n. 633/1972).

In particolare, le modifiche alla legge n. 752/1985:

-               ampliano il novero delle strutture specializzate che possono essere interpellate per l’accertamento della specie tartufigena;

-               dettano nuove disposizioni sul controllo delle attestazioni relative alle tartufaie a raccolta riservata;

-               recano una nuova disciplina dei consorzi volontari di tutela, commercializzazione o raccolta.

Le modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto escludono dal campo di applicazione dell’imposta la cessione dei tartufi freschi ad opera dei raccoglitori autorizzati.

 

La p.d.l. A.C. 1764 (Franci ed altri) riproduce in gran parte il testo unificato approvato in prima lettura dal Senato nel corso della XIV legislatura, e si propone tra l’altro di adeguare la legge quadro n. 752/1985 alla nuova ripartizione di competenze tra lo Stato e le Regioni.

Le principali modifiche apportate alla normativa vigente sono così riassumibili:

-          al Ministro delle politiche agricole e forestali viene assegnato il compito di modificare l'elenco dei tartufi freschi destinati al consumo, con la precisazione che in nessun caso potrà essere inclusa una specie di carattere non autoctono;

-          le regioni sono chiamate a disciplinare l'attività di raccolta, istituendo un registro nel quale deve essere annotata la quantità di prodotto raccolto annualmente nella regione, e definendo la percentuale massima del territorio che può essere destinato alla raccolta riservata;

-          i prodotti tartufati o a base di tartufo devono possedere una percentuale minima del 3% del peso totale del prodotto, da indicare in etichetta, insieme alla specie tartuficola di appartenenza (nel caso in cui sia utilizzato un aroma di sintesi, è fatto divieto di utilizzare qualsiasi dicitura in proposito);

-          i cessionari, se acquistano il prodotto da raccoglitori occasionali, sono tenuti ad emettere autofattura; in tutti i casi devono comunicare alle regioni la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso nonché certificare, al momento della vendita, la provenienza del prodotto, la data di raccolta e di commercializzazione;

-          la commercializzazione dei tartufi è assoggettata al regime speciale IVA per i prodotti agricoli.

 

La p.d.l. A.C. 2285 (Ronconi) sostituisce l’attuale regime di raccolta dei tartufi, che è completamente libero nei boschi e nei terreni coltivati, con un regime che attribuisce tale diritto ai soli proprietari del fondo, coltivato o no, ai quali proprietari spetta pertanto la proprietà dei tartufi di qualunque specie. La raccolta può essere tuttavia concessa in gestione ai seguenti soggetti, per i quali è richiesto il possesso di una partita IVA: singoli raccoglitori, cooperative, società. La concessione può peraltro essere attribuita anche ai consorzi di titolari (o conduttori) di aziende agricole o forestali, costituitisi per le finalità di cui all’art. 4 della legge.

La p.d.l. contiene poi disposizioni in materia di:

-          etichettatura dei tartufi freschi e conservati;

-          tassa di concessione regionale per la abilitazione alla raccolta;

-          regime fiscale delle attività di raccolta.

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

I provvedimenti in esame intervengono su materia regolata dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, e sul Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Entrambi i provvedimenti appartengono alle fonti primarie; infatti, anche il D.p.r. n. 633/1972 ha natura di decreto legislativo ed è stato adottato sulla base della legge delega n. 825 del 1971.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia trattata dai provvedimenti in esame interessa, ai sensi della ripartizione di competenze delineata dall'articolo 117 della Costituzione: il sistema tributario, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lett. e) del secondo comma dell'art.117 Cost; la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'esso attribuito alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lett. s) del secondo comma dell'art. 117 Cost; la tutela della salute e l'alimentazione, rientranti tra le materie di competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

 

Non risultano sussistere al momento normative comunitarie in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o coltivati destinati al consumo. Si segnala, comunque, che, in seguito alla presentazione di un'interrogazione scritta presentata al Parlamento europeo dall'on. Guinebertiére[1] in merito ad alcuni accordi conclusi dalla Comunità con alcuni Paesi dell'Est europeo sulla commercializzazione dei tartufi ed il dazio doganale applicabile, il Sig. Steichen, rispondendo a nome della Commissione, ha affermato che: "il settore del tartufo è disciplinato, nel quadro della politica agraria comune, dall'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo…..Per quanto si riferisce alla qualità dei tartufi comunitari e importati e alla protezione del consumatore, la Comunità propone ai produttori europei di proteggere e valorizzare taluni prodotti specifici nel quadro del regolamento (CEE) n. 2801/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, e (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità. Il tartufo è un prodotto che rientra nel campo di applicazione di questi regolamenti".

In relazione a quanto affermato nella risposta della Commissione, le seguenti normative comunitarie sembrerebbe applicabili ai prodotti tartuficoli: Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli[2]; Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 (ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992 (ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 509/2006 del 20 marzo 2006) relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si fa presente, comunque, che il tartufo viene utilizzato come aroma per la preparazione di numerosi prodotti, quali l'olio, i formaggi, le paste alimentari, gli insaccati etc. In tal caso viene in rilievo la direttiva 88/388/CEE del 22 giugno 1988 del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione, dove si specifica cosa debba intendersi per aroma (sono da considerare tali le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di affumicatura). Per sostanza aromatizzante si intende sia quella ottenuta con opportuni procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici sia quella ottenuta per sintesi chimica. La direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari prevede, poi, che un aroma può essere etichettato con il termine "naturale" solo se contenente sostanza aromatizzante frutto di procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici effettuati a partire da una materia di origine vegetale o animale.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 24 gennaio 2007, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ad una riforma globale del settore ortofrutticolo[3], che  persegue una serie di obiettivi: il potenziamento della competitività e dell’orientamento al mercato dei prodotti; la riduzione delle fluttuazioni di reddito dei produttori dovute alle crisi; la promozione dell’aumento del consumo di ortofrutta nell’UE; il miglioramento dell’equilibrio della filiera ortofrutticola; il rafforzamento della capacità dei produttori di affrontare le crisi.

Per raggiungere tali obiettivi, la proposta di regolamento propone l’inserimento dei prodotti ortofrutticoli freschi e di quelli trasformati (tra cui rientrano i tartufi preparati o conservati) nel regime di pagamento unico per azienda, disaccoppiato dalla produzione e condizionato al rispetto di alcune regole di tutela ambientale, già introdotto negli altri comparti agricoli dalla riforma del 2003 e 2004; il nuovo regime contribuirà a promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata al mercato. La proposta reca, inoltre, misure di gestione delle crisi, di promozione intensificata degli ortofrutticoli e di salvaguardia dell’ambiente.

 

La Commissione agricoltura del Parlamento europeo ha adottato, l’8 maggio 2007, con un’ampia maggioranza (37 voti a favore, 2 contrari e 2 astensioni) la relazione Garcia che prevede diversi emendamenti alla proposta iniziale della Commissione. La relazione, unitamente alla proposta di regolamento, verranno esaminate in seduta plenaria dal Palamento europeo, presumibilmente nella sessione del 7 giugno 2007,  nell’ambito della procedura di consultazione. Il Consiglio agricoltura ha iniziato l’esame della  proposta il 29 gennaio 2007, proseguendo poi il dibattito il 16 aprile 2007.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Coordinamento con la normativa vigente

Le proposte di legge in esame sono correttamente formulate in termini di modificazione testuale delle disposizioni attualmente vigenti.

 

 

Formulazione del testo

 

Si rinvia alle osservazioni formulate in carattere corsivo nella scheda di lettura relativa al testo delle proposte di legge.


Schede di lettura

 


Le problematiche del settore

La produzione ed il commercio di tartufi risentono della diffusione di alcune specie di tuberi, simili al tartufo bianco, provenienti dalla Cina e dall'Africa, non inclusi nell’allegato 1, della legge n. 752 del 1985[4], che reca l’elenco delle specie commerciabili definendone le caratteristiche botaniche e organolettiche. I tuberi importati, poiché privi delle caratteristiche proprie dei tuberi nazionali, vengono sottoposti ad un processo di artificiale aromatizzazione con prodotti di sintesi, inoltre, l’aroma artificiale così ottenuto viene anche utilizzato per conferire le caratteristiche organolettiche proprie del tubero anche agli altri prodotti alimentari, quali olio d'oliva, formaggi, pasta all'uovo, salumi, liquori, cioccolato.

Tale fenomeno, che configura una vera e propria truffa alimentare-commerciale, aveva indotto nel corso della XIV legislatura (come peraltro già nella XIII) alcuni parlamentari a presentare proposte di modifica della legge quadro, il cui esame tuttavia non si è concluso prima dello spirare della legislatura.

A contrastare tale fenomeno ha contribuito il risultato conseguito nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione promossa dal Ministero per le politiche agricole e forestali. Di particolare interesse per il territorio silvicolo è stato il finanziamento assicurato al progetto "Incremento della produzione tartuficola", al quale hanno partecipato soggetti sia privati che pubblici[5]. Gli obiettivi della ricerca sono stati: la verifica della possibilità di applicare metodi biochimici, biomolecolari ed immunologici per l’identificazione di piante micorrizate; la capacità di identificare aree vocate o semplicemente atte alla tartuficoltura, anche al fine della messa in coltura di zone marginali, attraverso l’individuazione dei caratteri pedoclimatici favorevoli allo sviluppo delle tartufaie; la costituzione di una banca del germoplasma del genere Tuber.

In tale contesto, relativamente allo specifico problema posto dal "tartufo cinese", va detto che sono state perfezionale le metodiche per il riconoscimento dei carpofori delle varie specie, così consentendo di fare chiarezza sulla importazione dei funghi ipogei utilizzati per porre in atto la menzionata frode, dal cui commercio illegale deriva peraltro un danno economico valutabile in decine di miliardi[6].

Tale fenomeno risulta preoccupante non solo per la tutela del cittadino, il più delle volte ignaro delle falsificazioni perpetrate, ma anche per la tutela di un prodotto, quale quello dei tartufi, tipico dell’Italia.

E’ stato suggerito che un contributo alla soluzione delle questioni esposte potrebbe venire da una riforma della legge-quadro n. 752/1985 sulla raccolta dei tartufi, che disciplini più severamente il commercio di tale prodotto; infatti, le norme attualmente esistenti, come quella che richiede la distinzione per specie, la conservazione in recipienti ermeticamente chiusi e l'indicazione del nome latino ed italiano per la messa in vendita dei tartufi, vengono sistematicamente disattese. Inoltre, nel caso delle conserve a base di tartufo, che rientrano non più fra i prodotti agricoli ma fra quelli dell’industria alimentare, è consentito apporre la dicitura "aroma naturale" anche quando l'aroma utilizzato risulti solo in parte derivato dal prodotto naturale.

L'articolo 6 del D.Lgs n. 109/1992 prevede che gli aromi siano designati con il termine "aromi oppure con un'indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma” (co.1); può essere adottato il termine "naturale" solo quando la parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti (co.2); se l'indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi espressione di effetto equivalente può essere impiegato solo se la parte aromatizzante è stata isolata, attraverso processi fisici o enzimatici o microbiologici o con processi naturali di preparazione di prodotti alimentari, unicamente o pressoché unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata (co.3).

Proprio in base a tale normativa risulta legittima l’utilizzazione di aromi artificiali, ottenuti per sintesi in laboratorio ed inseriti nei prodotti commercializzati.

Le questioni sollevate dai comportamenti posti in essere dai diversi soggetti commercialmente interessati al prodotto tartufigeno hanno indotto il Senato, nel corso della passata legislatura, ad approvare un atto di indirizzo, proprio in sede d’esame dei provvedimenti di revisione della legge quadro. Con l’approvazione dell’ordine del giorno 0/223/1/09, presentato dalla senatrice De Petris ed approvato nella seduta del 11/3/2003, si è impegnato il Governo sul tema della rintracciabilità del prodotto, allo scopo di mettere il consumatore a conoscenza sia dell’origine del prodotto che della qualità acquistata.

Un ulteriore problema è costituito dal controllo sulla produzione delle piante tartufigene e sull'attività di consulenza svolta in materia di coltivazione di tartufi; in Italia, infatti, esiste un vuoto legislativo che permette a chiunque di produrre e commercializzare tale tipo di piante, nonché di improvvisarsi consulente in materia di coltivazione di tartufi. Successivamente all'entrata in vigore della legge quadro sulla raccolta dei tartufi, tutti gli istituti di ricerca con una conoscenza specifica in materia definirono un metodo per valutare le caratteristiche del materiale vivaistico da destinare all'impianto per la produzione di tartufi al fine di fornire alle regioni, chiamate ad attuare la normativa statale, un quadro di conoscenze scientifiche di riferimento per la definizione della propria legislazione.

La legge quadro in materia di tartufi

La legge attualmente in vigore che regola l’attività di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi è stata adottata nel quadro della prima attribuzione di funzioni alle regioni, disposta dalla legge n. 382/75 e dal connesso provvedimento delegato, il DPR n. 616/77.

In attuazione delle norme richiamate, l’articolo 1 della legge n. 752/85 demanda alle regioni ordinarie, e fatte salve le diverse competenze delle regioni a statuto speciale, la disciplina in tema di tartufi, mediante l’adozione di norme di rango legislativo, nel rispetto dei principi definiti dalla stessa legge quadro.

Il comma secondo fa in ogni caso salva la normativa nazionale in tema di disciplina igienica degli alimenti, di cui alla legge n. 283/1962.

L’articolo 2 stabilisce quali siano i generi o le specie che possono essere destinate al consumo, nel contempo vietando il commercio di ogni altra specie non contemplata. Di tali specie sono inoltre definite le caratteristiche botaniche ed organolettiche, nonché le modalità di esame del prodotto. I tipi riconosciuti dalla legge sono nove, il più pregiato dei quali è il Tuber magnatum Pico, o tartufo bianco (che include il tartufo d’Alba e quello di Acqualagna), cui segue quello nero pregiato, ovvero il Tuber melanosporum Vitt (che include il tartufo nero di Norcia e quello di Spoleto).

L’articolo 3 disciplina la raccolta del prodotto, che è libera nei boschi e terreni non coltivati, e riservata nelle tartufaie coltivate o controllate. Nelle prime vanno inclusi i terreni nei quali i tartufi siano stati impiantati ex novo; nelle seconde sono comprese le tartufaie naturali, sulle quali si sia espletata l’attività dell’uomo con una congrua messa a dimora di piante tartufigene, diretta al miglioramento ed incremento della produzione. In tale contesto, il diritto di proprietà su qualunque frutto prodotto spetta al conduttore, il quale è tuttavia tenuto alla delimitazione territoriale, secondo le modalità specificate. Alle regioni compete il rilascio delle eventuali attestazioni di riconoscimento del titolo.

La legge specifica che nulla è innovato in tema di usi civici, per i quali si continuano ad applicare la legge di riordino n. 1766/27 ed il regolamento di esecuzione, R.D. n. 332/28.

L’articolo 4 consente ai conduttori a qualsiasi titolo di tartufaie di consorziarsi su base volontaria, consentendo in tale caso - nella ipotesi che i fondi siano contigui - di disporre la tabellazione di perimetrazione al solo confine del consorzio. Il terzo comma inoltre dispone che dei contributi e dei mutui che siano stati concessi ai singoli conduttori possano beneficiare i consorzi costituiti.

L’attività di ricerca e raccolta, disciplinata dall’articolo 5, è consentita sull’intero territorio nazionale, ai maggiori di quattordici anni, che siano in possesso di un apposito tesserino, rilasciato dalla regione che è tenuta ad accertare la idoneità del soggetto. Non è assoggettato a tali obblighi il raccoglitore che opera sul fondo in proprietà.

Le modalità di raccolta sono definite al comma 7, e sono in ogni caso fatti taluni divieti con il comma 9.

Per il rilascio dell’autorizzazione di cui s’è appena detto, alle regioni è consentito dall’articolo 17 di istituire un tassa di concessione annuale, che è versata su conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione. Sono evidentemente esenti da tale tassa i raccoglitori che operano sul fondo proprio o da essi condotto, nonché su fondo appartenente al proprio consorzio.

Con l’articolo 6 sono definiti taluni aspetti specifici relativi alla attività di  raccolta e commercializzazione dei tartufi, che dovranno trovare una disciplina nelle leggi adottate dalle regioni; il calendario per la normale raccolta dei prodotti è comunque definito dal comma 3. Di rilievo è infine l’ultimo comma che, allo scopo di evitare le frodi, vieta il commercio della specifica specie nel periodo in cui non ne sia consentita la raccolta.

In merito alle modalità di vendita del prodotto fresco interviene poi l’articolo 7, che distingue fra tartufi interi, in pezzi e tritume.

Gli articoli da 8 a 14 si occupano del prodotto conservato, indicando l’articolo 8 quali siano i soggetti abilitati alla lavorazione del tartufo, e gli articoli 9 e 10 quali siano le modalità con le quali il prodotto può essere posto in vendita, e le caratteristiche che debbono essere presenti per la iscrizione in una determinata classe (super extra, extra, prima scelta…).

Il confezionamento dei tartufi conservati è disciplinato dal successivo articolo 11, in base al quale tale operazione deve essere di norma fatta con la sola aggiunta di sale ed acqua, o solo sale. L’impiego dei derivati alcolici è facoltativo ma deve essere indicato in etichetta, come deve essere indicata l’aggiunta di eventuali altri sostanze, o il ricorso ad altre metodiche di lavorazione.

E’ in ogni caso vietato l’uso di coloranti, mentre è fatto obbligo di sottoporre il prodotto confezionato ad un procedimento di sterilizzazione a 120° circa, per un tempo variabile in funzione delle dimensioni della confezione.

Il prodotto confezionato deve indicare in etichetta il peso del prodotto sgocciolato, articolo 12, mentre gli articoli 13 e 14 indicano rispettivamente quali siano le caratteristiche che il prodotto deve, o non deve, presentare.

L’organo cui è demandata la vigilanza sull’applicazione della legge è dall’articolo 15 individuato nel Corpo forestale dello Stato, che è coadiuvato dalle guardie provinciali venatorie, dalla polizia urbana e rurale, dalle guardie giurate volontarie designate dagli organismi associativi aventi quale scopo istituzionale la protezione dell’ambiente.

In tema di violazioni intervengono gli articoli 16 e 18.

La determinazione delle sanzioni pecuniarie, che si accompagnano sempre alla confisca del prodotto, è di competenza regionale, ma le ipotesi di violazione sono definite con l’articolo 18, fatte salve le ipotesi di reato regolate dal codice penale. Per le specifiche fattispecie della frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 c.p. e della vendita di sostanze non genuine di cui all’art. 516 c.p., che si configurano come delitto e per le quali è prevista la reclusione rispettivamente fino a due anni o fino a sei mesi, l’amministrazione provinciale è tenuta a trasmettere copia del verbale alla competente pretura.

L’articolo 16 ammette il versamento, con effetto liberatorio, di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, qualora tale versamento sia fatto entro sessanta giorni dalla contestazione personale o dalla notifica.

Le proposte di legge

La proposta Lusetti A.C. 177

Le modifiche alla legge n. 752/85 sono interamente recate dal comma unico dell’articolo 1 che:

-          modifica il terzo comma dell’articolo 2 della legge n.752/1985 che elenca le strutture deputate all’accertamento della specie tartufigena. Avendo stabilito il primo comma dell’articolo 2 della legge quali siano le specie che possono essere commercializzate e destinate al consumo, il terzo comma  stabilisce che l’esame per accertare l’appartenenza del prodotto ad una delle specie ammesse possa essere fatto in primo luogo a vista, e solo in caso di dubbio o contestazione possa essere chiesto l’intervento dei seguenti organismi scientifici: il centro sperimentale di tartuficoltura, di Sant’Angelo in Vado; il centro per lo studio di micologia del terreno, del CNR di Torino; i laboratori specializzati universitari delle facoltà di scienze agrarie o naturali.

La modifica apportata dalla proposta aggiunge, a tali centri o laboratori, altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni e province autonome.

-          aggiunge un comma all’articolo 3 ove attualmente si prevede che, su richiesta degli interessati, siano le regioni a rilasciare l’attestato di riconoscimento delle tartufaie a raccolta riservata.

La nuova norma introdotta richiede che le regioni individuino anche le modalità per il controllo delle attestazioni - peraltro rilasciate dalle stesse regioni (in base all’art. 3 co.4 della legge) – che riconoscono le tartufaie controllate o coltivate, con particolare riferimento alla certificazione dell’impresa vivaistica sull’avvenuta micorizzazione, senza peraltro che allo stato attuale vi sia alcuna disposizione che esplicitamente richieda una siffatta certificazione;

-          novella il primo comma dell’articolo 4 disponendo che a potersi consorziare volontariamente, vuoi a scopo di tutela o di commercializzazione o raccolta, non siano i titolari o conduttori di azienda agricola, ma gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.

 

L’articolo 2 reca le seguenti disposizioni di carattere fiscale.

Il comma 1 dispone che la cessione dei tartufi freschi, ad opera dei raccoglitori in possesso dell’autorizzazione, sia esente da IVA; sono invece tenuti alla emissione di autofattura i cessionari, nel caso in cui acquistino i tartufi nell’esercizio dell’attività di impresa, ma in tale autofattura deve essere indicato, anziché l’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità della stessa, facendo specifico riferimento alla disposizione in commento. E’ inoltre previsto l’obbligo di registrazione della fattura.

In proposito va ricordato che le operazioni esenti dall’imposta sono individuate all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, mentre l’articolo 21 dello stesso D.P.R. disciplina la fatturazione delle operazioni. Al riguardo, merita ricordare che per autofattura si intende il documento che il soggetto, che sia contribuente IVA, è tenuto ad emettere nei confronti di se stesso, sostituendosi al cedente dei beni.

Si ricorda che, in base alla normativa vigente (articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004), i soggetti che, nell’esercizio dell’impresa, acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali, non muniti di partita IVA, sono tenuti ad emettere autofattura, nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel documento emesso non devono essere indicate le generalità del cedente. I soggetti obbligati ad emettere l'autofattura sono tenuti a versare all'Erario, senza diritto di detrazione, l'IVA relativa alle operazioni autofatturate. L’IVA versata dal soggetto che acquista i tartufi dai raccoglitori occasionali rimane pertanto a carico di tale soggetto.

Poiché il citato articolo 1, comma 109, disciplina, in maniera parzialmente difforme, la stessa fattispecie disciplinata dalla norma in commento (trattamento fiscale delle cessioni di tartufi effettate da raccoglitori non soggetti IVA), in mancanza di un apposito raccordo, si realizzerà un’abrogazione tacita del suddetto comma 109. Ai fini di una corretta tecnica legislativa si ritiene più opportuno procedere a un’abrogazione espressa di tale norma.

Il comma 2 introduce un sistema di tassazione forfetaria per i redditi conseguiti dai raccoglitori di cui al precedente comma 1: il reddito imponibile di tali soggetti è determinato applicando un coefficiente di redditività del 15 per cento all’ammontare dei ricavi percepiti, risultante dalle fatture di cui al ricordato comma 1.

Attualmente, come indicato nella circolare n. 41/E dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2005, il reddito percepito dai raccoglitori dilettanti od occasionali di tartufi, reddito derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente, rientrante nella categoria dei redditi diversi [articolo 67, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986], è determinato per differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione (articolo 71, comma 2, del citato D.P.R. n. 917 del 1986).

Infine, il comma 3 apporta alcune modifiche alla tabella A allegata al già citato D.P.R. n. 633 del 1972, intervenendo in tema di IVA:

§      si assoggettano allo speciale regime dell’IVA agricola i tartufi freschi e conservati, con esclusione del prodotto specialmente preparato per il consumo immediato, ceduti dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 [parte I, n. 15), della tabella];

Il regime speciale di cui al citato articolo 34 si differenzia, rispetto a quello ordinario, essenzialmente per i diversi criteri di detrazione e di applicazione dell'imposta. La detrazione dell’imposta, infatti, è forfetizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare delle cessioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

In sostanza, gli agricoltori non detraggono, dall'IVA sulle vendite dei prodotti agricoli, l’imposta effettivamente pagata per l'acquisto di beni e servizi ma quella derivante dall'applicazione della percentuale di compensazione prevista per legge in base al tipo di attività o prodotto agricolo venduto.

§      si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per le cessioni di tartufi freschi e conservati, con esclusione del prodotto specialmente preparato per il consumo immediato [parte II, n. 5), della tabella];

§      si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per le cessioni di tartufi macinati o polverizzati [parte III, n. 21), della tabella].

Si ricorda che attualmente i tartufi sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento.

 

A tale proposito si segnala che la previsione dell’Iva ridotta per i tartufi freschi e conservati con aliquota al 4% contrasta con la normativa comunitaria. Infatti in base alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva di codificazione della normativa Iva comunitaria), gli Stati membri possono transitoriamente[7] fissare una o due aliquote ridotte (inferiori al 15%, ma non inferiori al 5%), solo per i prodotti di cui all’Allegato III (che riproduce il precedente  allegato H alla direttiva 77/388/CEE, introdotto con la direttiva 1992/77/CE). Tale aliquota è stata fissata in Italia al 10% e in tale Allegato sono ricompresi i prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale.

E’ pertanto compatibile con la normativa comunitaria la fissazione di un’aliquota Iva ridotta al 10% purché si tratti di prodotti che rientrino nell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, quali i tartufi in quanto prodotti alimentari.

Non è invece possibile prevedere aliquote Iva super-ridotte, come è quella al 4%, per nuovi prodotti i quali non siano già ricompresi tra quelli per cui a è stato concesso agli Stati membri di mantenerle, in deroga al regime generale Iva comunitario[8] .

La proposta Franci ed altri  A.C. 1764

La proposta, che in gran parte riproduce il testo unificato approvato dal Senato nel corso della XIV legislatura, novella con l’articolo 1 il primo comma dell’articolo 1 della legge ricalcando il testo ora in vigore, ma con le seguenti integrazioni: la disciplina in tema di tartufi attiene non solo il profilo della raccolta, coltivazione e commercializzazione, ma anche quello della ricerca; inoltre, l’intervento normativo delle regioni deve essere diretto alla incentivazione e potenziamento dell’attività economica di cui trattasi, nonché ad una adeguata conservazione dell’ambiente tartufigeno naturale; infine la legislazione regionale deve estendersi anche alle modalità con le quali vengono commercializzate le piante micorizzate ed al connesso sistema dei controlli.

Le disposizioni a tutela dell’ambiente tartufigeno sono completate dal secondo comma che, aggiungendo un comma 1-bis all’art. 1 della legge, assegna alle medesime regioni di incentivare le aziende forestali attive in campo ambientale.

 

L’articolo 2 assegna al Ministro delle politiche agricole, sentita la conferenza Stato-regioni, il compito di rivedere l’elenco di cui all’articolo 2 della legge, che individua le specie dei tartufi freschi destinati al consumo. Tale revisione, che prevede in ogni caso la esclusione dall’elenco di qualsiasi specie non autoctona per la quale è anche fatto divieto di commercializzazione, deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, acquisito anche il parere dei centri sperimentali di tartuficoltura e dei centri universitari specializzati nello studio micologico.

 

L’articolo 3 modifica il terzo comma dell’articolo 2 della legge n.752/1985 con disposizioni identiche alla proposta Lusetti.

 

L’articolo 4 novella, in primo luogo, il primo comma dell’articolo 3 della legge. Il testo in vigore, che si limita ad enunciare che l’attività di raccolta dei tartufi è libera, nei boschi e nei terreni non coltivati, è sostituito da disposizioni che attribuiscono alle regioni di disciplinare tale attività, in modo che ne sia incentivata la pratica, e che nel contempo sia adeguatamente tutelato l’habitat naturale dove tale risorsa può essere rinvenuta. E’ inoltre fatto obbligo alle regioni di istituire un registro nel quale vanno annotate la quantità del prodotto raccolto annualmente nella regione stessa.

In secondo luogo, lo stesso articolo 4 aggiunge un comma 5-bis all’articolo 3, volto ad evitare che la conversione delle tartufaie naturali in tartufaie controllate o coltivate si traduca nella impossibilità di fatto, per i raccoglitori provvisti di autorizzazione, di esercitare l’attività di raccolta libera. A tal fine le regioni saranno tenute a definire la percentuale massima del territorio che può essere destinato alla raccolta riservata, indicato su base provinciale. E’ inoltre aggiunto un comma 5-ter all’articolo 3 della legge con disposizioni identiche alla proposta Lusetti.

 

L’articolo 5 integra l’articolo 4 della legge aggiungendo un ultimo comma con il quale si riconosce alle regioni la possibilità di dettare norme affinché gli eventuali consorzi fra aziende ricadenti su più regioni assumano una uniformità  giuridica e regolamentare.

 

L’articolo 6 interviene in tema di divieto di ricerca e raccolta dei tartufi, sostituendo la lettera d) dell’articolo 5 della legge. Attualmente il divieto della raccolta nell’arco temporale che va da un’ora dopo il tramonto fino ad un’ora prima dell’alba trova un limite nella diversa statuizione regionale, in relazione alle usanze locali. Con la nuova redazione della lettera d), l’intervento in deroga delle regioni deve porsi in relazione con le finalità di cui al primo dell’articolo 1 e 3 della legge, ovvero con la esigenza di incentivare la raccolta, ed altresì di conservare l’ambiente naturale tartufigeno.

 

L’articolo 7 interviene integrando l’articolo 7 della legge che disciplina le modalità di vendita dei tartufi. L’ultimo comma di detto art. 7 richiede che nella vendita del prodotto, anche in pezzi o in tritume debba essere indicata la “zona geografica di raccolta”, secondo la delimitazione stabilita dalla regione. Nella ipotesi che la zona ricada su più regioni, il periodo aggiunto richiede una intesa fra le regioni interessate.

 

Con l’articolo 8 è introdotto un comma 2 bis all’articolo 11 della legge, in tema di confezionamento dei tartufi conservati. Le nuove disposizioni disciplinano i prodotti tartufati o a base di tartufo che attualmente non trovano una regolazione nella legge n. 752. Le nuove norme impongono in primo luogo che nel prodotto debba essere assicurata la presenza del tartufo nella percentuale minima del 3% del peso totale del prodotto, che la percentuale nella quale il fungo ipogeo è presente va indicata in etichetta, ed ugualmente va indicata in etichetta la specie tartuficola individuata con il nome latino, e deve infine essere indicata la provenienza geografica identificata con il paese o la regione o località di origine.

Il carattere usato per le indicazione richieste deve essere uguale a quello usato per la dicitura che indica la presenza nel prodotto del tartufo.

La nuova disciplina è completata dal divieto di utilizzare sulla confezione qualsiasi dicitura o immagine che richiamino la presenza del tartufo, nella ipotesi che sia utilizzato un aroma di sintesi, anche se congiuntamente a quello naturale.

 

L’articolo 9 inserisce tra gli illeciti di cui all’articolo 18 della legge, che debbono essere sanzionati dalle regioni, anche la commercializzazione dei prodotti non conformi al comma 3, dell’art. 11 della legge.

Tale rimando, in conseguenza delle modifiche introdotte dall’articolo 8 della proposta in esame, è probabilmente da intendersi come “comma 2-bis” dell’art. 11.

 

L’articolo 10, comma 1, abroga il comma 109 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), relativo all’autofatturazione dell’IVA per l’acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali privi di partita IVA.

Il citato comma dispone che chi acquista tartufi nell'esercizio di impresa da raccoglitori dilettanti o occasionali, privi di partita IVA, è tenuto ad emettere autofattura con le modalità e nei termini prescritti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.[9] In deroga al comma 2, lettera a), di tale articolo, non debbono essere indicate nell'autofattura le generalità del cedente.

Si ricorda che l’obbligo di emettere la fattura è generalmente posto a carico del cedente; sono previste eccezioni qualora si verifichi la cosiddetta "inversione contabile": in tali circostanze l’obbligo di emissione del documento di certificazione dell’operazione commerciale o di liquidazione dell’imposta dovuta all’erario si trasferisce al cliente (cessionario/committente), che dovrà pertanto emettere nei confronti di se stesso, sostituendosi al fornitore (cedente dei beni o prestatore di servizi), la cosiddetta "autofattura".

Si evidenzia che ordinariamente tale istituto riguarda acquisti effettuati da cedenti che sono comunque soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, ma esonerati dai relativi adempimenti contabili. Nel caso dei cercatori di tartufi invece si tratta di soggetti non muniti di partiva IVA e non soggetti a tale imposta.[10]

L’articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, prevede che gli imprenditori che emettono le autofatture debbono versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi IVA a queste relativi. Ne consegue che l’IVA versata dagli imprenditori rimane a loro carico.

Lo stesso comma individua inoltre una serie di obblighi di natura non fiscale imposti agli acquirenti. In particolare, mentre si specifica che il cedente raccoglitore dilettante o occasionale senza partita IVA non è soggetto ad alcun obbligo contabile, il cessionario viene obbligato:

a)              a comunicare annualmente alla regione di appartenenza la quantità e la provenienza dei tartufi commercializzati, sulla base delle risultanze contabili;

b)              a certificare, al momento della vendita, la provenienza, la data di raccolta e quella di commercializzazione del tartufo.

 

Il comma 2 dell’articolo 10 in esame introduce un nuovo articolo, il 74-sexies, al D.P.R. n. 633 del 1972. Il nuovo articolo, rubricato “Disposizioni relative al commercio dei tartufi”, prevede che l’IVA relativa alle cessioni di tartufi, acquistati da raccoglitori autorizzati, ma non soggetti all’IVA, effettuate nell’esercizio dell’impresa sia applicata sull’importo costituito dalla differenza tra il prezzo al quale l’imprenditore vende il tartufo e il prezzo a cui lo ha acquistato (risultante dalla ricevuta di cui al successivo comma 4 del nuovo articolo 74-sexies). L’imposta è liquidata ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 100 del 1998, ovvero ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Si ritiene che il proponente, citando i due articoli sopra riportati, intendesse far riferimento alla periodicità della liquidazione dell’IVA, che, in relazione al volume d’affari realizzato, può essere effettuata mensilmente, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 100 del 1998, o trimestralmente, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 542 del 1999.

E’ concessa al contribuente la facoltà di applicare l’imposta nei modi ordinari relativamente a ciascuna cessione di tartufi, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale (comma 2 del nuovo articolo 74-sexies).

Il comma 3 del nuovo articolo 74-sexies dispone che i contribuenti, che applicano il regime del quale si propone l’introduzione, senza optare per il regime ordinario, non possono indicare nella fattura l’ammontare dell’imposta separatamente dal corrispettivo.

La ragione di questo divieto non è chiarita dalla relazione illustrativa. Per quanto riguarda le sue conseguenze si osserva che, nel caso in cui il cessionario non sia il consumatore finale, potrebbero presentarsi problemi, nella successiva cessione del bene, per la detrazione dell’IVA pagata, in quanto la stessa non risulta dalla fattura, né potrebbe essere altrimenti determinata da questa.

Il comma 4 del nuovo articolo 74-sexies disciplina il contenuto della ricevuta che deve essere rilasciata dal raccoglitore autorizzato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. La ricevuta contiene l’indicazione del corrispettivo pattuito ed è utilizzata dall’acquirente per la determinazione dell’IVA dovuta in occasione del successivo trasferimento del tartufo; contiene inoltre l’indicazione della natura, qualità e quantità dei tartufi ceduti, nonché la data e il luogo o l’area di raccolta.

Il comma 5 del nuovo articolo 74-sexies stabilisce che i contribuenti che acquistano tartufi dai raccoglitori autorizzati, con applicazione del regime speciale di cui al comma 1, devono tenere un apposito registro nel quale vanno annotati:

§      gli acquisti effettuati, con indicazione di data e luogo o area di raccolta;

§      le cessioni effettuate, con indicazione di natura, qualità, quantità, prezzo di acquisto, il corrispettivo della cessione comprensivo dell’imposta e la differenza tra prezzo di cessione e prezzo di acquisto.

Le annotazioni relative agli acquisti devono essere effettuate entro quindici giorni dall’acquisto stesso e comunque prima dell’annotazione della cessione. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere effettuate con le modalità e nei termini di cui all’articolo 24, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il citato primo comma dell’articolo 24 prevede che i commercianti al minuto e i soggetti assimilati possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle cessioni effettuate, distinguendole tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. L'annotazione deve essere eseguita entro il primo giorno non festivo successivo a quello nel quale sono state effettuate le operazioni.

I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono conservare le ricevute rilasciate dai raccoglitori di tartufi e tenere il registro di cui al comma 5 nel rispetto delle disposizioni dettate dall’articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai registri e agli altri documenti previsti dalla normativa in materia di IVA (comma 6 del nuovo articolo 74-sexies).

 

Il comma 3 dell’articolo 10, erroneamente indicato come comma 2 nello stampato dell’A.C. 1764, subordina l’efficacia delle disposizioni di cui al nuovo articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972 all’autorizzazione dell’Unione europea prevista dall’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del 1977.

Si segnala che, successivamente alla presentazione della proposta di legge in esame, la direttiva 77/388/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, Direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la quale, all’articolo 395, prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure speciali di deroga alla direttiva stessa, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

 

I commi 3 e 4 dell’articolo 10 (recte, commi 4 e 5), stabiliscono che i soggetti che, nell’esercizio di impresa, effettuano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l’area di raccolta degli stessi e comunicano annualmente alla regione, nella quale ha sede l’impresa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale. Ciascuna regione dovrà stabilire i termini e le modalità della comunicazione.

 

 

Il comma 5 (recte, 6) dell’articolo 10 in esame apporta una serie di modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

 

La prima modifica (lettera a) del comma 5), opera sull’articolo 71 del TUIR, il quale reca i criteri di determinazione di alcuni redditi diversi, precisamente quelli indicati nelle lettere g), h), h-bis), i) ed l) dell’articolo 67 del TUIR.

 

Il richiamato articolo 67 del testo unico elenca una serie di redditi che sono considerati “redditi diversi” se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Tra questi vi sono i redditi delle attività commerciali non esercitate abitualmente (lettera i).

Per tali redditi il richiamato articolo 71 del testo unico stabilisce in particolare, al comma 2, che i redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 67 siano costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Ai sensi del comma 2-bis, in deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività agricole di cui all'articolo 32, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis (rispettivamente pari al 15% ed al 25%), previsti nell’ambito del reddito d’impresa, per le altre attività agricole.

 

La lettera a) del comma 5 introduce, dopo il comma 2-bis dell'articolo 71 del testo unico, un comma 2-ter, a mente del quale, in deroga alle disposizioni del comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticarne la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta.

La disposizione recata dal nuovo comma 2-ter deroga pertanto espressamente alla citata disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 71 del testo unico.

 

L'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta è quello che risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi dell'articolo 74-sexies, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, operando una riduzione del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

 

Si ricorda che il nuovo articolo 74-sexies, rubricato “Disposizioni relative al commercio dei tartufi”, viene introdotto dal comma 2 dell’articolo 10 della pdl 1764 in commento. Esso prevede infatti che l’IVA relativa alle cessioni di tartufi, acquistati da raccoglitori autorizzati, ma non soggetti all’IVA, effettuate nell’esercizio dell’impresa sia applicata sull’importo costituito dalla differenza tra il prezzo al quale l’imprenditore vende il tartufo e il prezzo a cui lo ha acquistato, risultante dalla ricevuta.

 

La seconda modifica apportata al TUIR dalla disposizione in commento dell’articolo 10, comma 5 (recte, 6) è quella che introduce, con la lettera b), dopo l'articolo 191 del TUIR, un nuovo articolo 191-bis, recante disposizioni transitorie in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi.

 

Nel dettaglio, tale articolo stabilisce che le nuove disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applichino dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007. Viene stabilito che la percentuale di riduzione forfetaria del 50 per cento, a titolo di deduzione delle spese, si applicherà a regime  a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009.

Per i periodi d’imposta 2007, e 2008 vengono invece stabilite percentuali diverse di deduzione forfetaria, per favorire l'emersione del settore.

Le percentuali di deduzione fissate per il periodo transitorio sono le seguenti:

a) il 70 per cento di deduzione per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007;

b) il 60 per cento di deduzione per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2009.

 

Occorre segnalare a tale proposito che la norma detta disposizioni contraddittorie per quanto riguarda la percentuale di riduzione forfetaria da applicare nel periodo d’imposta 2009. Se da un lato si prevede infatti che “la misura della riduzione forfetaria ivi indicata (quella a regime del 50%) si applica dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009”, nel periodo successivo si stabilisce la percentuale di deduzione “nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta in corso al …1°gennaio 2009”.

 

Le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 1, sono volte ad assoggettare i tartufi al regime speciale IVA, previsto per i prodotti agricoli dall'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il settore agricolo si è tradizionalmente avvalso di un regime IVA speciale, la cui disciplina è dettata dal citato articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale regime si differenzia rispetto a quello ordinario, essenzialmente per i diversi criteri di detrazione e di applicazione dell'imposta. La detrazione dell’imposta, infatti, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare delle cessioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

In sostanza, gli agricoltori non detraggono dall'IVA sulle vendite dei prodotti agricoli l’imposta effettivamente pagata per l'acquisto di beni e servizi, ma quella derivante dall'applicazione della percentuale di compensazione prevista per legge in base al tipo di attività o prodotto agricolo venduto.

La normativa vigente [tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, parte I, n. 15)] esclude espressamente i tartufi dall'ambito di applicazione del regime speciale per il settore agricolo con conseguente assoggettamento al regime IVA ordinario.

Il comma 1 dell’articolo 11 in esame novella il citato n. 15), ricomprendendo i “prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi” tra gli ortaggi e le piante mangerecce assoggettati al regime speciale di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972[11]. Viene altresì introdotto il numero 41-bis) nella stessa parte I della tabella A, estendendo il regime speciale anche ai “funghi e tartufi preparati o comunque conservati”, purché non venga utilizzato né alcool né acido acetico.

Il comma 2 dell’articolo 11 novella la parte III della citata tabella A, riducendo dal 20 al 10 per cento l’aliquota IVA applicabile ai seguenti prodotti, non ceduti da produttori agricoli:

a)   prodotti spontanei di pregio del sottosuolo, quali i tartufi macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (numero 21, novellato);

b)   tartufi freschi, refrigerati, immersi in una soluzione di conserva, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (nuovo numero 21-bis);

c)   prodotti spontanei di pregio del sottosuolo, quali i tartufi preparati o conservati senza aceto o acido acetico (numero 70, novellato).

Infine, il comma 3 stabilisce che il regime speciale IVA e le aliquote ridotte, come determinate dal presente articolo 11, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007. Tale data andrà opportunamente fissata in relazione alla data di approvazione della proposta di legge.

La proposta Ronconi  A.C. 2285

Il primo articolo riscrivendo l’articolo 3 della legge quadro sostituisce l’attuale regime di raccolta dei tartufi, che è completamente libero nei boschi e nei terreni coltivati, con un regime che attribuisce tale diritto ai soli proprietari del fondo, coltivato o no, ai quali proprietari spetta pertanto la proprietà dei tartufi di qualunque specie. La raccolta può essere tuttavia concessa in gestione ai seguenti soggetti, per i quali è richiesto il possesso di una partita IVA: singoli raccoglitori, cooperative, società. La concessione può peraltro essere attribuita anche ai consorzi di titolari (o conduttori) di aziende agricole o forestali, costituitisi per le finalità di cui all’art. 4 della legge.

Il nuovo articolo poi riproduce le disposizioni che definiscono le tartufaie controllate o coltivate e che attribuiscono alle regioni il rilascio delle attestazioni per tali tartufaie (commi 4 e 5).

Alle medesime regioni è attribuita l’attività di certificazione delle piante tartifigene (comma 6).

 

L’articolo 2 intervenendo sull’articolo 4 abroga le disposizioni che consentono, in caso di costituzione di consorzi, di apporre le tabelle di delimitazione delle tartufaie esclusivamente alla periferia del comprensorio, invece che su ogni singolo fondo.

 

Le novelle introdotte nell’articolo 5 con l’articolo 3 della proposta in esame coordinano le disposizioni con la nuova redazione dell’articolo 3 della legge recata dal precedente articolo 1.

 

L’articolo 4 interviene sulle modalità di vendita di cui all’art. 7 della legge che attualmente si limita a richiedere che il prodotto fresco debba essere offerto al consumatore in modo distinto per specie e varietà, e che un cartoncino indichi all’acquirente la specie e varietà, e la zona geografica di raccolta secondo le delimitazioni operate dalla regione. La riscrittura del primo comma impone la presenza di una etichetta recante le seguenti informazioni:

-          data di raccolta;

-          collocazione geografica del fondo di provenienza;

-          nominativo del proprietario del fondo, nonché del raccoglitore se persona diversa;

-          indicazione della specie o varietà di appartenenza

 

Per i tartufi conservati di cui all’articolo 9 della legge l’articolo 5 richiede che l’etichetta sia completata dalle seguenti ulteriori informazioni:

-          il nome della ditta confezionatrice;

-          la località in cui ha sede la ditta;

-          la località in cui è situato il fondo.

In merito alla redazione dell’articolo 5 si può segnalare che nessuna indicazione viene data perché si possa procedere alla identificazione della “zona geografica”, e che per i tartufi conservati si richiede di comunicare al consumatore sia la “località” che la “zona geografica” dove è ubicato il fondo di raccolta.

 

Analogamente alla proposta Franci, il problema dell’utilizzo degli aromi di sintesi è risolto dall’articolo 6 che, introducendo un ulteriore comma all’articolo 11, consente la commercializzazione di tartufi addizionati del menzionato aroma purché in etichetta non venga in nessun modo indicata la presenza del tartufo.

 

E’ poi abolita, con l’articolo 7, la norma che esenta dal versamento della tassa di concessione regionale, per la abilitazione alla raccolta, i soggetti che effettuano la raccolta su fondo proprio o sul consorzio di appartenenza, o i conduttori (articolo 17). La proposta in esame peraltro abolisce il regime di raccolta libera dei tartufi.

 

L’articolo 8 abroga il comma 109 della legge n. 311 del 2004, per l’illustrazione del quale si rinvia al commento all’articolo 10 della proposta Franci ed altri A.C. 1764.

 


Proposte di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 177

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUSETTI

         

 

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

                       

Presentata il 28 aprile 2006

                       

 


Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge riproduce il testo dell'atto Camera n. 2078 della XIV legislatura, esaminato con altre proposte di legge abbinate ma non giunto all'approvazione definitiva. Si ritiene pertanto opportuno ripresentarlo, vista la necessità di una disciplina aggiornata in materia di tartufi. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha riconosciuto un ruolo diretto delle regioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, consentendo con la sua applicazione il recupero di aree marginali, in cui il mantenimento dell'attività agricola ha un ruolo non solo sotto il profilo produttivo e per la integrazione del reddito degli agricoltori, ma soprattutto per la tutela e la valorizzazione ambientale. Nell'ambito di un nuovo disegno della politica agricola comune la promozione e la presenza diffusa delle imprese agricole sull'intero territorio acquista una valenza di carattere generale anche finalizzata a privilegiare la figura dell'imprenditore agricolo in un'ottica legata alla multifunzionalità.  

      In pratica, l'azienda agricola si pone come il luogo di incontro fra la tradizionale attività di coltivazione e le nuove attività che valorizzano le specificità di un particolare ambiente rurale: laddove ambiente non è da intendersi ovviamente soltanto come natura, ma altresì come vissuto storico, sociale, culturale di una comunità cui l'azienda agricola, per sua stessa natura, è fisicamente legata. In questa prospettiva la citata legge n. 752 del 1985 ha contribuito a rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta dei tartufi superando la conflittualità fra proprietari-conduttori dei fondi e raccoglitori, consentendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, comunque, contribuendo a fornire un quadro di certezza di cui beneficiano anche i consumatori.  

      La presente proposta di legge è volta a definire alcuni aspetti tecnici relativi alla disciplina dei controlli, che, comunque, sono di competenza delle regioni, alla possibilità di costituire consorzi di tutela per la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi, nonché ad apportare alcune modifiche di carattere tributario, finalizzate soprattutto a facilitare l'emersione delle attività sommerse.

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, terzo comma, dopo le parole: «dell'Università» sono inserite le seguenti: «o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome»;

          b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa alla avvenuta micorrizazione»;

          c) all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese possono costituire consorzi volontari per la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo».

Art. 2.

      1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come da ultimo modificata dalla presente legge, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari esercenti attività d'impresa devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa disposizione di legge. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.  

      2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.  

      3. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole: «esclusi i tartufi,» sono soppresse.

 

 


 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1764

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FRANCI, ZUCCHI, BELLILLO, BRANDOLINI, CECCUZZI, CESINI, FIORIO, FLUVI, FOGLIARDI, MADERLONI, MARIANI, ROTONDO, SERVODIO

         

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

                       

Presentata il 4 ottobre 2006

                       

 


Onorevoli Colleghi! - La XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, nel corso della XIV legislatura, avviò l'esame di più progetti di legge in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, tra i quali un testo unificato già approvato dall'altro ramo del Parlamento (atto Senato n. 3906).

       Tale testo si proponeva di adeguare le norme contenute nella legge 16 dicembre 1985, n. 752, che definisce la normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio del tartufi freschi o conservati destinati al consumo, alla nuova ripartizione delle competenze fra lo Stato e le regioni in materia agricola, di tutela e salute dell'alimentazione e di tutela dell'ecosistema, operato con la riforma del titolo V della Costituzione.

       Il provvedimento si proponeva altresì di adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, n. 633, ad una nuova normativa fiscale in grado di fare emergere il sommerso del settore e di consentire nel contempo la piena tracciabilità del prodotto.

       La presente proposta di legge rappresenta, quindi, la conclusione del lavoro a cui era giunta la XIII Commissione, che unanimemente si riconosceva nel testo qui riproposto.

       I primi nove articoli modificano la legge n. 752 del 1985, adeguandola alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e tenendo conto dei cambiamenti determinatisi in un settore che annovera circa 200.000 raccoglitori ufficiali di tartufi, dei quali il 5 per cento proviene dal mondo agricolo, il 20 per cento svolge l'attività di ricerca in maniera personale e il restante 75 per cento appartiene alle più svariate categorie economiche.

       Gli articoli 8 e 9, in particolare, introducono norme più rigide e certe per quanto riguarda la messa in commercio dei prodotti a base di tartufo, fornendo garanzie e chiarezza al consumatore finale.

       Gli articoli 10 e 11 intervengono in materia fiscale, in primo luogo abrogando alcune norme della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, comma 109) e introducendo una disciplina in grado di tenere assieme la questione fiscale e la tracciabilità del prodotto. Su questo tema, sul quale si è concentrata l'attenzione del Parlamento e della Commissione Agricoltura, occorre compiere alcuni approfondimenti.

       Le richiamate norme della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno modificato la disciplina relativa all'acquisto del tartufo fresco e alla relativa commercializzazione. Queste norme prevedono per i soggetti che nell'esercizio d'impresa si rendono acquirenti del prodotto dai raccoglitori (commercianti), la possibilità di autofatturare il prodotto senza indicarne il cedente (raccoglitore) né il luogo di provenienza. Tutto ciò, che a prima vista può apparire come un elemento di semplificazione amministrativa e fiscale, di fatto introduce una forte distorsione nel mercato e apre la strada alla possibilità, che già si sta verificando, di un commercio ingannevole nei confronti del consumatore e arreca pesanti danni economici ai territori vocati alla produzione di tartufi. Eliminare l'obbligo di indicare nella fattura il luogo di provenienza e l'acquirente significa non consentire nessuna tracciabilità del prodotto.

       Tutto questo appare quanto mai assurdo nel momento in cui le certificazioni di qualità e la tracciabilità dei prodotti, in particolar modo quelli agricoli e agroalimentari, rappresentano una garanzia importante per i consumatori, conferiscono valore aggiunto ai prodotti e sono al centro della legislazione in sede nazionale ed europea. Il mercato del tartufo in Italia è sempre stato sottoposto alla concorrenza dei prodotti di importazione dai Paesi comunitari ed extraeuropei (come la Cina, il Marocco, la Romania eccetera). Rimanendo così le cose, potremmo tranquillamente trovare nelle tavole tartufi «cinesi» o del nord Africa, commercializzati come tartufi italiani. Per tale motivo è opportuno che il legislatore intervenga su questa materia. Un altro motivo particolarmente importante è la promozione territoriale che tutti gli enti e territori riconducibili, e non solo, all'«Associazione nazionale città del tartufo» hanno impostato intorno al prodotto «tartufo»; prodotto di eccellenza e sinonimo di qualità ambientale, che fa da traino a tutti i prodotti agroalimentari, al turismo e più in generale all'economia locale. Non solo, il comma 109 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 disconosce completamente la figura del raccoglitore e del cercatore di tartufo. È utile ricordare che questo soggetto è l'elemento primo della catena di produzione tartufigena, è il soggetto che mantiene, tiene pulite e migliora le aree vocate, alleva e addestra i cani, ricerca il prodotto e fa in modo che l'arte del «tartufaio», che difficilmente si impara senza una sapiente conoscenza del territorio, venga tramandata di generazione in generazione.

       Queste semplici e basilari motivazioni ci inducono a proporre di abrogare il comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e di introdurre una nuova normativa fiscale in grado di incentivare questa attività evidenziando la filiera di produzione del tartufo. Il comma 2 dell'articolo 10 della presente proposta di legge introduce a tal fine l'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

       In particolare, il comma 4 del citato articolo 74-sexies obbliga i raccoglitori, autorizzati a praticare la ricerca del tartufo, a rilasciare una ricevuta contenente l'indicazione della natura del prodotto ceduto mentre il comma 5 della novella e il comma 3 dell'articolo 10 della proposta di legge obbligano le imprese che esercitano il commercio dei tartufi a certificare la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.

       Il comma 5 dell'articolo 10 (che modifica il testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) interessa i raccoglitori e introduce le disposizioni in materia di redditi derivanti dalla raccolta di tartufi, inserendo una norma transitoria valida per un biennio.

       La ricerca del tartufo è una tradizione popolare e una passione, come lo sono la pesca e la caccia, e un modo di vivere e di fare che si tramanda fra generazioni e che nel tempo ha conservato inalterato e forse accresciuto il suo fascino.

       Come tutti ben sanno, per praticare la raccolta il «tartufaio» deve munirsi di un apposito tesserino previo superamento di un esame che ne accerta l'idoneità. Tutto ciò però non consente di delineare un ruolo economico ed imprenditoriale chiaro, in quanto rappresenta una realtà nella quale è stata ed è forte l'evasione fiscale. La norma introdotta si propone di affrontare questo problema anche per la parte relativa alla tassazione dei redditi. Fino ad oggi non vi è normativa idonea ed efficace per fare in modo che il reddito derivante dalla cessione dei tartufi, possa, in qualche modo, essere soggetto a tassazione; meno che mai con l'introduzione del citato comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

       La disposizione che si propone riconosce, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009, una riduzione forfetaria del 50 per cento a regime della base imponibile sul reddito derivante dalla vendita del prodotto, riconoscendo con questa riduzione le spese che il raccoglitore sostiene per la manutenzione delle zone tartufigene, per l'allevamento e per l'addestramento dei cani.

       La norma propone di avviare questo percorso fiscale di emersione in maniera graduale. La previsione di riduzione forfetaria sulla base imponibile del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 e del 60 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 persegue questo obiettivo.

       L'introduzione di tali norme si propone di estendere la base imponibile riducendo l'elusione e l'evasione fiscali spesso denunciate nel settore. Tali norme, largamente condivise sia dall'Associazione nazionale città del tartufo, che rappresenta la parte pubblica, sia dalla maggior parte delle associazioni dei cercatori italiane, consentono di tutelare la nostra produzione, di promuovere una integrazione sempre più forte fra prodotto e territorio, di garantire il consumatore e di valorizzare una figura emblematica nella filiera del tartufo rappresentata dal «tartufaio» che la normativa vigente di fatto annulla.

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da: «la raccolta» fino a: «o conservati» sono soppresse;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e di potenziare tale attività economica e di conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale, nonché le modalità per il commercio delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di Istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali».

      2. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

      «Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale».

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto di natura non regolamentare, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'elenco delle specie dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, e successive modificazioni, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

Art. 3.

      1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo le parole: «dell'Università» sono inserite le seguenti: «o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome».

 

Art. 4.

      1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa»;

          b) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

      «Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.

       Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano, altresì, le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione».

 

Art. 5.

      1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più regioni tra loro confinanti, le regioni medesime possono stabilire d'intesa tra loro, per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio».

 

Art. 6.

      1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono sostituite dalle seguenti: «salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma».

 

Art. 7.

      1. Al quinto comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con atto d'intesa tra le amministrazioni regionali, sentite le amministrazioni provinciali, quando la zona in questione comprenda territori di due regioni tra loro confinanti».

 

Art. 8.

      1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Quando in un prodotto è utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e la medesima dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, anche la regione e la località di origine. Nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome "tartufo", né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi di sintesi". L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato».

Art. 9.

      1. All'articolo 18, secondo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) la messa in commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle previsioni di cui all'articolo 11, terzo comma».

 

Art. 10.

      1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

       2. Dopo l'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

      «Art. 74-sexies - (Disposizioni relative al commercio dei tartufi). - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non sono soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.

       2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.

       3. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso di cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.

       4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, devono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.

       5. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono annotare in apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.

       6. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 devono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 a norma dell'articolo 39».

      2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

       3. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.

       4. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità stabiliti dalla regione stessa, la quantità di prodotto immessa in commercio e la sua provenienza territoriale.

       5. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 71, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

      «2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate ai sensi dell'articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese»;

          b) dopo l'articolo 191 è aggiunto il seguente:

      «Art. 191-bis - (Disposizioni transitorie in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. La misura della riduzione forfetaria ivi indicata si applica dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2009. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfetaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 e nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 e al 1o gennaio 2009».

Art. 11.

      1. Alla tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 15), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

          b) dopo il numero 41) è inserito il seguente:

      «41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico».

      2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 21), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

          b) dopo il numero 21) è inserito il seguente:

      «21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati»;           c) al numero 70), le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

      3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.

 

Art. 12.

      l. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede per gli anni 2007 e 2008 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

       2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

 

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 2285

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RONCONI

 

         

Modifica alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

                       

Presentata il 20 febbraio 2007

                       

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge origina dalla osservazione di alcune problematiche sorte in ordine alla raccolta coltivazione e al commercio dei tartufi, la cui disciplina, peraltro, necessita di adeguamenti sia perché il mercato del tartufo si sta ampliando notevolmente sia perché la disciplina relativa risale, comunque, ad oltre venti anni fa.  

      Le criticità emerse riguardano aspetti strettamente connessi, ossia l'aspetto fiscale dell'attività di raccolta e quello della tracciabilità del prodotto per garantirne la qualità e la lavorazione.  

      Ad oggi la raccolta dei tartufi è libera a tutti ignorando la proprietà privata dei fondi. Ne consegue che ogni cittadino munito di tesserino può andare alla ricerca di tartufi, che nella maggior parte dei casi sono consumati nell'ambito domestico. Tuttavia, sempre più frequentemente, i tartufi raccolti da «cavatori della domenica» sono venduti a commercianti e ristoratori senza che vi sia certificazione di alcun tipo. Questa pratica, oltre a far scomparire il cavatore professionista munito di partita IVA, si risolve in un danno erariale per lo Stato. Inoltre, stante la situazione attuale, i commercianti e i ristoratori, non riuscendo a documentare gli acquisti, sono costretti a emettere «autofatture» ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o a lavorare in condizioni poco trasparenti, e quindi sono soggetti anche ad eventuali accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria. A tutto questo si aggiunge il gravissimo danno ambientale determinato da cavatori non professionali, con conseguenze serie sulle stesse tartufaie naturali, che molto spesso vengono danneggiate irreparabilmente.  

      Riservando la raccolta dei tartufi esclusivamente ai proprietario del fondo, munito di tesserino e di partita IVA, si otterrebbe il risultato di far emergere il sommerso relativo alla commercializzazione, di consentire alle aziende e ai commercianti di lavorare alla luce del sole, di preservare l'ambiente naturale, il cui equilibrio è assai delicato, ed infine di gestire una seria tracciabilità del tartufo. Ovviamente il proprietario del fondo potrà concedere la gestione della raccolta sul proprio fondo a cavatori muniti di partita IVA o a cooperative o a società, garantendo quindi comunque l'identificabilità fiscale del soggetto.  

      Il corollario di tale modifica al regime vigente della raccolta dei tartufi è la sua etichettatura. È ormai risaputo che la bontà ed il valore commerciale del tartufo non dipendono dalla zona di provenienza ma dalla specie e poi, in ordine, dalla maturazione, dalla freschezza e, a parità di maturazione e di freschezza, dalla grandezza e dalla rotondità. Ai fini di una tracciabilità del prodotto è quanto mai necessario introdurre un'etichettatura del prodotto in cui sia inserita, oltre alla data di cavatura, la specie, l'indicazione del fondo in cui è stato cavato ed il nome del cavatore.  

      Siamo fermamente convinti che queste modifiche alla normativa vigente eliminerebbero l'illegalità imperante nel settore, aiuterebbero sicuramente gli addetti ad una attività più trasparente, consentirebbero, grazie all'emersione di un consistente lavoro sommerso, maggiori entrate per le casse dello Stato e garantirebbero la qualità e la sicurezza del prodotto dalla presenza sempre più frequente di tartufi di dubbia provenienza.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - 1. La raccolta dei tartufi è riservata al proprietario del fondo, sia esso coltivato o no.  

      2. Il diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.  

      3. Il proprietario del fondo può concedere la gestione della raccolta dei tartufi a raccoglitori o cooperative o società di raccoglitori autorizzati e muniti di partita IVA, ovvero ai consorzi di cui all'articolo 4.  

      4. Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.  

      5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.  

      6. Al fine di salvaguardare le specificità geografiche dei generi e delle specie dei tartufi, le regioni devono certificare l'originarietà delle piante tartufigine che sono impiantate nelle nuove tartufaie.  

      7. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regolamento di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332».

Art. 2.

      1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogato.

Art. 3.

      1. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e munirsi di partita IVA»;

          b) l'ottavo comma è abrogato.

Art. 4.

      1. All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «I tartufi freschi destinati alla vendita devono essere corredati da una etichetta in cui sono obbligatoriamente indicati la data di raccolta, la zona geografica del fondo in cui sono stati raccolti, il nominativo del proprietario del fondo, il nominativo del raccoglitore se diverso dal proprietario del fondo, la specie e le varietà secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2. I tartufi devono altresì essere ben maturi e sani nonché liberi da corpi estranei e impurità»;

          b) il quinto comma è abrogato.

Art. 5.

      1. L'articolo 9 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi. Nell'etichetta di cui al primo comma dell'articolo 7 devono essere indicati anche il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento e il fondo in cui sono stato raccolti». Art. 6.

      1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «È consentito porre in commercio tartufi con l'aggiunta di aromi sintetici purché sull'etichetta non sia richiamata, né con scritte né con immagini, la presenza del tartufo».

Art. 7.

      1. Il secondo comma dell'articolo 17 è abrogato.

Art. 8.

      1. Il comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

 

 


 

 

 

Normativa di riferimento

 


L. 16 giugno 1927, n. 1766
Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 (art. 4)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1927, n. 228.

(2)  Vedi, anche, il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e la L. 21 febbraio 1961, n. 85.


Articolo unico. - Sono convertiti in legge colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

1) il R.D. 22 maggio 1924, n. 751 sul riordinamento degli usi civici nel regno;

2) il R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, concernente modificazioni all'art. 26 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751;

3) il R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati all'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751.


(omissis)

4.  Per gli effetti della presente legge i diritti di cui all'art. 1 sono distinti in due classi:

1° essenziali, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita;

2° utili, se comprendano in modo prevalente carattere e scopo di industria.

Appartengono alla 1ª classe i diritti di pascere e abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro, seminare mediante corrisposta al proprietario.

Alla 2ª classe appartengono, congiunti con i precedenti o da soli, i diritti di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, i diritti di pascere in comunione del proprietario e per fine anche di speculazione; ed in generale i diritti di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedano quelli che sono necessari al sostentamento personale e famigliare.

Per gli effetti della presente legge sono reputati usi civici i diritti di vendere erbe, stabilire i prezzi dei prodotti, far pagare tasse per il pascolo, ed altri simili, che appartengono ai Comuni sui beni dei privati. Non vi sono invece comprese le consuetudini di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altre della stessa natura. Di queste gli utenti rimarranno nell'esercizio, finché non divengano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

(omissis)

 


R.D. 26 febbraio 1928, n. 332
Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , sul riordinamento degli usi civici del Regno (art. 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1928, n. 57.


Articolo unico.  - È approvato il regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente il riordinamento degli usi civici, annesso al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.


(omissis)

9.  Qualora gli usi di cacciare, spigolare, raccogliere erbe ed altri simili derivino da titolo e non da consuetudine si procederà alla loro liquidazione a norma della legge, allorquando essi diventino incompatibili con la migliore destinazione data al fondo dal proprietario.

 


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (art. 21, tab. A)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2)  Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché integralmente modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Si riportano soltanto le successive modificazioni che il testo ha subìto. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.


(omissis)

TITOLO II

Obblighi dei contribuenti

 

21. Fatturazione delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'amministrazione finanziaria e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica (156).

2. La fattura è datata e numerata in ordine progressivo (157) per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome (158);

b) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;

d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma;

g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

h) annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario può essere emessa una sola fattura. In caso di più fatture trasmesse in unico lotto, per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità. Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l'imposta sia indicata in euro.

4. La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa norma.

7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (159).

---------------

(156)  L'art. 3, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal presente comma, sia emanato entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Per le modalità di trasmissione ed i contenuti della comunicazione telematica di cui al presente comma vedi il Provv. 9 dicembre 2004.

(157)  Vedi, anche, l'art. 1, D.M. 24 ottobre 2000, n. 370.

(158)  In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 109 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(159)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, a decorrere dal 1° aprile 1979, dall'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 10, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, con effetto dal 1° luglio 1982, dall'art. 5, D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 3, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto, ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 dello stesso decreto.


PARTE I [**]

Prodotti agricoli e ittici

Tabella A [*] (484)

__________

[*] Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

[**] Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 - 01.04) (485);

3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06) (486);

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);

6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v. d. 04.01);

10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);

12) miele naturale (v. d. 04.06);

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v. d. 06.01 - 06.02);

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v. d. ex 06.03 - ex 06.04);

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v. d. 07.06);

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v. d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13);

20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v. d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01);

23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v. d. ex 12.08);

26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v. d. 12.07);

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v. d. ex 12.08);

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09);

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 12.10);

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01 - ex 14.03);

32) alghe (v. d. ex 14.05);

33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v. d. ex 15.07 - ex 15.17);

34) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v. d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05) (487);

37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07);

38) aceto di vino (v. d. ex 22.10);

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v. d. ex 23.04);

40) fecce di vino; tartaro greggio (v. d. 23.05);

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. 23.06);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01);

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v. d. 44.01);

44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03);

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04);

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v. d. 45.01);

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v. d. 50.01);

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v. d. ex 53.01 - 53.03);

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02);

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v. d. ex 54.01);

51) ramiè greggio (v. d. ex 54.02);

52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v. d. 55.01 - 55.03);

53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v. d. ex 57.01);

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v. d. ex 57.02);

55) sisal greggia (v. d. ex 57.04);

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v. d. ex 33.01).

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(484)  Tabella, da ultimo, così sostituita dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 1985 (Gazz. Uff. 5 marzo 1985, n. 55, S.O.).

(485)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(486)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(487)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.


PARTE II

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4% (488)

1) [Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v. d. 03.01 - 03.02)] (489);

2) [crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v. d. 03.03)] (490);

3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v. d. 07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v. d. 07.05);

8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02) (491);

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v. d. ex 11.01 - ex 11.02);

11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v. d. ex 10.06 e ex 11.02) (492);

12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v. d. ex 12.01) (493);

12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v. d. ex 12.07) (494);

13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v. d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13);

15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio (495);

16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v. d. ex 20.02) (496);

17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02);

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica (497);

19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura (498);

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota (499);

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 (500);

22) [opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4, L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici] (501) (502);

23) ... (503);

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984 (504);

25) [fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi] (505);

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi (506);

27) [beni destinati alla ricostruzione pubblica e privata finalizzata a realizzare gli obiettivi della L. 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al D.L. 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise] [1] (507) (508);

28) [case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, cedute da imprese non costruttrici nei confronti di persone fisiche nei termini e alle condizioni indicati nell'art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118] [2] (509) (510);

29) [case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, edificate prima del 18 luglio 1949, cedute da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche nei termini e alle condizioni indicati nell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118] [2] (511) (512);

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v. d. 90.19);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico (513);

32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;

34) [bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole] (514);

35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (515);

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata [3]; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), L. 14 aprile 1975, n. 103 (516);

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni (517);

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (518);

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) (519);

40) [prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della L. 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonché del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni] [4] (520) (521);

41) [gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg] (522) (523);

41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (524);

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (525);

41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (526).

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[1] [Le disposizioni di cui alla seconda parte del punto n. 27), introdotte dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 46, si applicano decorrere dalla data degli eventi calamitosi].

[2] [L'aliquota agevolata è applicabile fino al 31 dicembre 1986].

[3] L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.

[4] Le disposizioni di cui alla seconda parte del punto n. 40), introdotte dall'art. 5, comma 1-bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito nella L. 28 febbraio 1986, n. 46, si applicano a decorrere dalla data degli eventi calamitosi.

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(488)  L'aliquota del 2% è stata elevata al 4% dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

(489)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168), e poi soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(490)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(491)  Numero prima sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168) e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(492)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(493)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(494)  Numero aggiunto dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(495)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(496)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(497)  I numeri 18, 26 e 35 sono stati così sostituiti dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Il n. 18 è stato, successivamente, così modificato dall'art. 18, L. 10 dicembre 1993, n. 515. Il n. 26 è stato, successivamente, così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. I numeri 18 e 35, sono stati nuovamente modificati dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, sostituiti dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328 ed infine così modificati dall'art. 31, comma 1, lettera d), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(498)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(499)  Numero così sostituito dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

(500)  Il numero 21-bis, aggiunto dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(501)  Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70.

(502)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(503)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(504)  Numero da ultimo così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(505)  Numero così sostituito, da ultimo, dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi soppresso dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(506)  Numero da ultimo così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(507)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(508)  Numero prima modificato dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, come a sua volta modificato dall'art. 4, D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 e poi così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(509)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(510)  Numero soppresso dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

(511)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(512)  Numero soppresso dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

(513)  Numero prima sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168) e dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, poi modificato dall'art. 3, comma 124, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e, infine, così sostituito dall'art. 50, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo.

(514)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(515)  I numeri 18, 26 e 35 sono stati così sostituiti dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Successivamente, i numeri 18 e 35 sono stati prima modificati dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, poi sostituiti dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328 ed infine così modificati dall'art. 31, comma 1, lettera d), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(516)  Numero così modificato dall'art. 43, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. Il n. 36 è stato, successivamente, così modificato dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(517)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Vedi, anche, l'art. 43, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(518)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(519)  Numero così sostituito prima dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(520)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(521)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(522)  I numeri 22, 23, 27, 34, 40 e 41 sono stati soppressi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(523)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 7 marzo 1991, n. 68.

(524)  Numero aggiunto dall'art. 7, L. 8 novembre 1991, n. 381, e poi sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564. Vedi, anche, i commi 10 e 11 dello stesso art. 2. Da ultimo, il n. 41-bis è stato così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, nel testo introdotto dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, il comma 467 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'interpretazione autentica del presente numero vedi il comma 331 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(525)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(526)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.


PARTE III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% (527)

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01) (528);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04) (529);

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06) (530);

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01) (531);

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05) (532);

10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03) (533);

11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01) (534);

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04) (535);

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) (536);

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03) (537);

25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) (538);

26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07) (539);

27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02) (540);

29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);

30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);

31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);

34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);

36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) (541);

39) [piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07)] (542);

40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

44) [vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)] (543);

45) alghe (v.d. ex 14.05);

46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01) (544);

47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

54) [morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17)] (545);

55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01) (546);

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);

57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03) (547);

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v. d. ex 16.04 - ex 16.05) (548);

59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01) (549);

60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02);

61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 17.03);

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. 17.04) (550);

63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. ex 18.06) (551);

65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v. d. 19.02);

66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili (v.d. 19.05) (552);

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);

69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);

70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);

71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);

72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);

73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);

74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);

75) [mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v. d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05)] (553);

76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);

77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05) (554);

79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v. d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura (555);

81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01) (556);

82) birra (v. d. 22.03) (557);

83) [vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05 - ex 22.06)] (558);

84) [sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07)] (559);

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex 23.03);

88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04) (560);

89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v. d. ex 23.07) (561);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 29.24);

94) [polveri per acque da tavola (v. d. ex 30.03)] (562);

95) [olio essenziale non deterpenato di Mentha piperita (v. d. ex 33.01)] (563);

96) [saponi comuni (v. d. ex 34.01)] (564);

97) [pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina (v. d. ex 41.01)] (565);

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v. d. 44.01);

99) [legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03)] (566);

100) [legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04)] (567);

101) [sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v. d. 45.01)] (568);

102) [materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché gli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni] (569);

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica (570);

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione (571);

105) [carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v. d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v. d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v. d. 27.04-A e B); coke di petrolio (v. d. 27.14-B)] (572);

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) [materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico] (573);

108) [materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione] (574);

109) [apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche] (575);

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) princìpi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale (576);

115) [beni mobili ed immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni] (577);

116) [materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti, quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi, e bitumati, quali conglomerati bituminosi] (578);

117) [dischi, nastri e cassette registrati] (579);

118) [noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni] (580);

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali (581);

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari (582);

121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande (583);

122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria (584);

123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti (585);

123-bis) [servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico] (586);

123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto - punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico (587);

124) [servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali] (588);

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) [cessioni dei contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91] (589);

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione (590);

127-ter) [locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita] (591);

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico (592);

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni (593);

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (594);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (595);

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali (596);

127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto (597);

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli (598);

127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici (599) (600);

127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica (601);

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (602) (603);

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (604) (605);

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi (606);

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione (607);

127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (608);

127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (609).

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(527)  Aliquota così elevata dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

(528)  La parola «cavalli», che doveva intendersi eliminata per effetto dell'art. 1, comma 83, L. 23 dicembre 1996, n. 662 è stata nuovamente inserita dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(529)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(530)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(531)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(532)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(533)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(534)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(535)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(536)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(537)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(538)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. Successivamente, il n. 25 è stato nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Lo stesso art. 1, ha così nuovamente inserito anche il n. 57.

(539)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(540)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(541)  Numero aggiunto dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(542)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(543)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(544)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(545)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(546)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(547)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(548)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(549)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(550)  Il presente numero era stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(551)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168). Il presente numero era stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(552)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(553)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente inserito il n. 59. Lo stesso art. 1 ha nuovamente inserito anche il n. 88.

(554)  Numero così sostituito prima dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, e poi dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(555)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(556)  A decorrere dal 22 luglio 1990, l'aliquota per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra è stata stabilita nella misura del 19 per cento, a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

(557)  A decorrere dal 22 luglio 1990, l'aliquota per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra è stata stabilita nella misura del 19 per cento, a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

(558)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente inserito il n. 59. Lo stesso art. 1, ha nuovamente inserito anche il n. 88.

(559)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente inserito il n. 59. Lo stesso art. 1, ha nuovamente inserito anche il n. 88.

(560)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(561)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(562)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(563)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(564)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(565)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(566)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(567)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(568)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(569)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(570)  Numero prima sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 2, comma 40, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi così modificato dal comma 42 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(571)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(572)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(573)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(574)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(575)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(576)  Numero così sostituito prima dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, poi dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e, infine, dall'art. 49, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(577)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(578)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(579)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(580)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(581) Per l'interpretazione autentica del presente numero vedi il comma 300 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(582)  Numero prima sostituito dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e poi così modificato dall'art. 48, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(583)  Numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328 e poi così modificato dall'art. 48, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(584) Numero così sostituito dal comma 384 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente numero era stato inoltre sostituito dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La sostituzione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(585)  Numero così sostituito prima dall'art. 1, D.M. 27 febbraio 1987 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49), con effetto, ai sensi dell'art. 2, dal 2 marzo 1987, dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 del suddetto decreto.

(586)  Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e poi soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(587)  Numero aggiunto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così modificato dall'art. 74, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e dal comma 467 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(588)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, poi soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(589)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(590)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Per la sostituzione del presente numero, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi l'art. 2, comma 5, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.

(591)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione, poi così modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 ed infine soppresso dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(592)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.

(593)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(594)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.

(595)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.

(596)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.

(597)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Successivamente il n. 127-novies è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(598)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Il presente numero era stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(599)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(600)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(601)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(602)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(603)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(604)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(605)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(606)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione, poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(607)  Numero aggiunto dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 31, comma 30, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(608)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(609) Numero aggiunto dal comma 331 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 


L. 16 dicembre 1985, n. 752
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1985, n. 300.


1.  Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

È fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 , e relativo regolamento di esecuzione.


2.  I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato (2);

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

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(2)  Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).


 

3.  La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 .


4.  I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.


5.  Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

 

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

 

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

 

d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.


6.  Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

1) Tuber magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre;

2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;

3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;

4) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre;

5) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre (3);

6) Tuber brumale, dal 1° gennaio al 15 marzo;

7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;

8) Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre;

9) Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio.

Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.

È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

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(3)  Numero così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).


7.  I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.


8.  La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.


9.  I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.


10.  I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.


11.  I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.


12.  Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.


13.  Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum (4);

 

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

 

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

 

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

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(4)  Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

 


14.  È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.


15.  La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e prestare giuramento davanti al prefetto.


16.  Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.


17.  Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione.

La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.


18.  Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

 

b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

 

c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

 

d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

 

e) la raccolta di tartufi immaturi;

 

f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne;

 

g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

 

h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

 

i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.


19.  Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.


20.  La legge 17 luglio 1970, n. 568 , è abrogata.


Allegato 1

 

Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili

 

1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco (o anche tartufo bianco del Piemonte o di Alba e tartufo bianco di Acqualagna).

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente reticolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3.

Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate spesso in numero di cinque per asco.

Emana un forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno.

Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa di colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.

Emana un profumo gradevole.

Matura da settembre a novembre (5).

6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del Tuber melanosporum e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.

Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolate o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

Emana un profumo tendente un po' all'odore dell'aglio.

Matura da metà gennaio a metà aprile.

8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.

Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al porpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

Ha spore ellittiche, irregolarmente reticolate e alveolate riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.

Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

Matura da agosto ad ottobre.

9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana un debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

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(5)  Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).


 Allegato 2

             Classificazione dei tartufi conservati
+-----------------+--------------------------+-----------------+
|                 |   Specie e caratteri     |                 |
|   Classifica    |       essenziali         |     Aspetto     |
+-----------------+--------------------------+-----------------+
|   Super extra   |Tuber melanosporum Vitt.  |Interi, rotondeg-|
|(lavati o pelati)| Tartufi ben maturi, polpa| gianti regolari,|
|                 | soda, colore nero        | di  colore  uni-|
|                 |                          | forme           |
|                 |Tuber moschatum De Ferry  |Interi, rotondeg-|
|                 | Tartufi ben maturi, polpa| gianti regolari,|
|                 | soda e scura             | di  colore  uni-|
|                 |                          | forme           |
|                 |Tuber magnatum Pico       |Interi,senza rot-|
|                 | Tartufi ben maturi, polpa| ture  o scalfit-|
|                 | soda,  marrone, nocciola,| ture            |
|                 | rosa o macchiata di rosso|                 |
|                 | di rosso                 |                 |
|                 |                          |                 |
|     Extra       |                          |                 |
|(lavati o pelati)|Tuber melanosporum Vitt.  |Interi,ma legger-|
|                 | Tartufi maturi, polpa so-| mente irregolari|
|                 | da, di colore brunastro  |                 |
|                 |Tuber moschatum De Ferry  |Interi,ma legger-|
|                 | Tartufi maturi, polpa più| mente irregolari|
|                 | o meno scura             |                 |
|                 |Tuber magnatum Pico       |Interi,senza rot-|
|                 | Tartufi maturi, polpa so-| ture o  scalfit-|
|                 | da  di colore  più o meno| ture            |
|                 | chiaro                   |                 |
|                 |                          |                 |
|  Prima scelta   |Tuber melanosporum Vitt.  |Interi,ma irrego-|
|(lavati o pelati)| Tartufi maturi, polpa ab-| lari            |
|                 | bastanza soda, colore ab-|                 |
|                 | bastanza scuro           |                 |
|                 |Tuber moschatum De Ferry  |Interi,ma irrego-|
|                 | Tartufi maturi, polpa ab-| lari            |
|                 | bastanza  soda,    colore|                 |
|                 | grigio                   |                 |
|                 |Tuber magnatum Pico Tartu-|Interi           |
|                 | fi  maturi,  polpa  abba-|                 |
|                 | stanza  soda,  di  colore|                 |
|                 | più o meno chiaro        |                 |
|                 |                          |                 |
|  Seconda scelta |Tuber melanosporum Vitt.  |Interi, irregola-|
|(lavati o pelati)| Polpa più o  meno soda di| ri  e  un   poco|
|                 | colore grigio scuro      | scortecciati   o|
|                 |                          | sclafiti        |
|                 |Tuber brumale Vitt. e  tu-|Interi, irregola-|
|                 | ber moschatum De Ferry   | ri  e  un   poco|
|                 | Polpa  più  o  meno  soda| scortecciati   o|
|                 | di colore   relativamente| sclafiti        |
|                 | chiaro                   |                 |
|                 |Tuber magnatum Pico       |Interi, irregola-|
|                 | Polpa più o meno soda an-| ri  e  un   poco|
|                 | che molto chiara         | scortecciati   o|
|                 |                          | sclafiti        |
|                 |                          |                 |
|  Terza scelta   |Tuber mesentericum Vitt.  |Interi           |
|(lavati o pelati)| tuber  Vitt., tuber unci-|                 |
|                 | natum Chatin e  tuber ma-|                 |
|                 | crosporum Vitt. 
(6)      |                 |
|                 |                          |                 |
|Pezzi di tartufo |Tuber melanosporum Vitt.  |Pezzi  di tartufo|
|                 | tuber brumale Vitt.,tuber| di spessore  su-|
|                 | moschatum De Ferry, tuber| periore a cm 0,5|
|                 | magnatum  Pico, tuber ae-| di diametro;cia-|
|                 | stivum Vitt. e  tuber me-| scuna specie con|
|                 | sentericum Vitt.         | tolleranza   del|
|                 |                          | 3%  in  peso  di|
|                 |                          | altre specie am-|
|                 |                          | messe           |
|                 |                          |                 |
|Tritume di tartu-|Tuber  melanosporum Vitt.,|Pezzi di  tartufo|
|  fo             | tuber  brumale Vitt., tu-| di  spessore an-|
|                 | ber  moschatum  De Ferry,| che inferiore  a|
|                 | tuber  magnatum Pico, tu-| cm. 0,5; ciascu-|
|                 | ber  aestivum Vitt. tuber| na   specie  con|
|                 | uncinatum  Chatin,  tuber| tolleranza  del-|
|                 | anacrosporum  Vitt. e tu-| l'8  in  peso di|
|                 | ber   mesentericum  Vitt.| altre specie am-|
|                 | 
(7)                      | messe           |
|                 |                          |                 |
|Pelatura  di tar-|Tuber  melanosporum Vitt.,|Bucce di  tartufo|
|  tufi           | tuber brumale  Vitt., tu-| con  massimo del|
|                 | ber  moschatum  De  Ferry| 30% in  peso  di|
|                 | tuber  uncinatum  Chatin,| tritume e il  5%|
|                 | tuber  anacrosporum Vitt.| di altre specie |
|                 | 
(8)                      |                 |

 

 

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(6)  Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

(7)  Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

(8)  Così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121).

 

 


D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2)  Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3)  Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

(Il presente testo è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento agricoltura)

 

 


 

D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100
Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1998, n. 88.

(2)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 3, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e dal D.P.C.M. 24 luglio 2001.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che, per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:


(omissis)

1. Dichiarazioni e versamenti periodici.

1. 1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica (4).

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 (5).

1-ter. Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale (6).

2. [A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreché abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire] (7).

2-bis. [In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate] (8).

2-ter. [I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione] (9).

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica (10).

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta] (11).

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti (12).

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(4)  Comma prima modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(5)  Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(6)  Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(7)  Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successivamente abrogato dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successivamente abrogato dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successivamente abrogato dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(10)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 1998, n. 94 e successivamente così modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(11)  Periodo soppresso dall'art. 2, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(12)  Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Vedi, anche gli articoli 6 e 8 dello stesso decreto. Sulle liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici di cui al presente articolo vedi, inoltre, l'art. 6, D.M. 24 ottobre 2000, n. 366.

 


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 109)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.


Art. 1. (…)

(omissis)

109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

(omissis)

 


Dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE
Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (art. 27)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 13 giugno 1977, n. L 145. Entrata in vigore il 23 maggio 1977.

(2)  Termine di recepimento: 31 dicembre 1978.

(3)  In tutta la direttiva i termini "articolo 21, punto 1" sono stati sostituiti dai termini "articolo 21, paragrafo 1" e i termini "articolo 21, punto 2" o "articolo 21, paragrafo 2" sono stati sostituiti dai termini "articolo 21, paragrafo 4" così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 2000/65/CE.

(4)  Per alcune disposizioni di applicazione della presente direttiva, vedi il regolamento (CE) n. 1777/2005.

(5) La presente direttiva è stata abrogata dall’articolo 411 e dall’allegato XI della direttiva 2006/112/CE.


[Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un Sistema di imposta sul valore aggiunto, conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari;

considerando che, in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, il bilancio delle Comunità; che queste risorse comprendono, tra l'altro, quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di un'aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie;

considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali e l'interpenetrazione dell'economia;

considerando che è opportuno tener conto dell'obiettivo della soppressione delle imposizioni all'importazione e delle detassazioni all'esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del Sistema comune di imposte sulla cifra d'affari in ordine all'origine dei beni e delle prestazioni di servizi, onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno;

considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell'imposta, di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali;

considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni;

considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale, occorre tuttavia fissare tale luogo nel Paese del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta, il cui costo è compreso nel prezzo delle merci;

considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell'imposta debbono essere armonizzati affinché l'applicazione e le modifiche successive dell'aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data;

considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinché l'applicazione alle operazioni imponibili dell'aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri;

considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell'imposta applicata allo stadio antecedente;

considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni, per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri;

considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un'incidenza sul livello reale di percezione, e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri;

considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell'imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all'estero;

considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere, per quanto possibile, armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell'imposta in tutti gli Stati membri; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l'ammontare complessivo delle proprie operazioni, a monte ed a valle, quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie;

considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione; che, per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto a monte, a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale; che è necessario fissare i princìpi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie;

considerando che è necessario garantire l'applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che, a tal fine, è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione; che l'istituzione di un Comitato dell'imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione;

considerando che è opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell'imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali;

considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con Paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva;

considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori,

ha adottato la presente direttiva:] (6)

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(6) Abrogata dall’articolo 411 e dall’allegato XI della direttiva 2006/112/CE.

 (omissis)


Capo XV

Misure di semplificazione

 

Articolo 27

[1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale (215).

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri (216).

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni (217).

4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione (218).

5. Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purché le notifichino alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purché tali misure siano conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione dell'imposta, al criterio definito al paragrafo 1] (219).

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(215)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE.

(216)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE.

(217)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE.

(218)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2004/7/CE.

(219) Abrogato dall’articolo 411 e dall’allegato XI della direttiva 2006/112/CE.

(omissis)


 

Senato della Repubblica

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 223

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

d’iniziativa dei senatori MUZIO, MARINO e PAGLIARULO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 2001

———–

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

 

 

———–

 

 


Onorevoli Senatori. – Il tartufo negli ultimi tempi sta assumendo un ruolo sempre maggiormente strategico per il recupero e lo sviluppo delle aree forestali e rurali, poichè incide sensibilmente sugli aspetti economici, agrari, forestali, idrogeologici e ambientali del territorio.

Il mercato che interessa questo prodotto si sta ampliando notevolmente, così come la diffusione dei cosiddetti «manufatti aromatizzati» come oli, burri, creme e quanto altro.

Diviene indispensabile con l’evolversi della tartuficoltura adeguare la normativa emanata nel 1985 (legge 16 dicembre 1985, n. 752) poichè da quella data sono emerse nuove necessità, nuove problematiche e nuove prospettive alle quali occorre dare corso.

La ridotta produzione tartuficola accompagnata dall’elevato prezzo ha scatenato la diffusione molto ampia dei millantatori che svolgono azioni speculative ai limiti della legalità con l’introduzione sul mercato di specie di Tuber non comprese nell’elenco delle commercializzabili ai sensi della citata legge n. 752 del 1985 utilizzate per contraffare i pregiati magnatum e melanosporum.

Questo fenomeno, oltre a creare una concorrenza sleale che va a colpire proprio coloro che operano nel rispetto della legge, inganna il consumatore spesso convinto di consumare un prodotto made in Italy..

Vanno segnalate le massicce importazioni di Tuber oligospermum dal nord Africa, che, avendo una buona pezzatura, viene mescolato alle partite di tartufo bianco pregiato, e le importazioni di tartufo nero (Tuber himalayense), raccolto nella provincia dello Yunan nel sud-ovest della Cina, che ha un aspetto difficilmente distinguibile dal tartufo nero di Norcia e può trarre in inganno anche un buon intenditore.

Con l’apertura dei mercati non potremo certo evitare l’ingresso del tartufo cinese, ma abbiamo l’obbligo di stabilire regole che consentano di distinguere le varie specie, al fine di proteggere le più pregiate ed apprezzate produzioni nostrane.

Il presente disegno di legge intende operare e creare le condizioni per garantire la vera tutela di una risorsa economica nazionale che altrimenti rischia di perdere quella esclusività e quella tipicità che la caratterizzano nel mondo; basti ricordare che siamo l’unico paese ad avere il tartufo bianco pregiato e siamo i primi produttori al mondo di tartufo nero pregiato.

Queste minacce possono essere arginate e neutralizzate attraverso l’introduzione di una certificazione di provenienza obbligatoria rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, il quale dovrà, con l’ausilio degli istituti sperimentali per la selvicoltura, descrivere le caratteristiche essenziali dei prodotti, determinando e sigillando la quantità esaminata.

Lo stesso consumatore dovrà esigere il certificato di garanzia che assicura la qualità del prodotto che egli si appresta ad acquistare e dovrà vigilare ed adoperare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non comperare, al posto di un prodotto di qualità, un semplice surrogato.

Il presente disegno di legge prevede inoltre la concessione di sgravi fiscali a coloro che effettuano la cessione di tartufi certificati raccolti nel territorio nazionale, e, allo stesso tempo, consente ai titolari di aziende agricole e forestali e a chi effettua attività di bed and breakfast rurale di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonchè per l’impianto di nuove tartufaie.

Per quanto riguarda i cosiddetti «prodotti aromatizzati», poichè la qualità e la quantità restano variabili assolute, è fissato al 3 per cento il quantitativo minimo di tartufo certificato che deve essere presente in qualsiasi manufatto alimentare.

È, altresì, prevista la sostituzione, quale centro adibito al controllo ufficiale per l’accertamento delle specie di tartufo, del centro di Sant’Angelo in Vado con l’Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, in quanto tale centro nacque in virtù della collaborazione fra il Ministero dell’agricoltura e delle foreste (attraverso l’Istituto sperimentale per la selvicoltura) e la regione Marche. Questa collaborazione è venuta a cessare nel novembre 1997 allo scadere della convenzione non più rinnovata. Poichè le competenze scientifiche restano proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali, che le esercita attraverso l’Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, che da sempre ha diretto il citato centro dando supporto scientifico e tecnico di grado universitario, si è adoperata questa sostituzione.

In riferimento alle funzioni del centro di Sant’Angelo in Vado (prevalentemente tecniche) si precisa che esso opererà solo a livello regionale.

Lo spirito delle modifiche alla legge n. 752 del 1985 recate dal disegno di legge, del resto, è quello di prevedere per le singole regioni un’attività di controllo e di rilascio di attestazioni autonoma (articolo 2), per cui non sarebbe corretto che il centro di Sant’angelo in Vado (regione Marche) interferisse sull’attività delle altre regioni.

Questa sfida per l’autenticità di un prodotto quale il tartufo può essere vinta attraverso una strategia d’azione integrata fra i produttori ufficiali, le comunità montane, gli istituti di ricerca, il Corpo forestale dello Stato, le scuole di settore e quanti altri intendono anteporre la qualità del prodotto e la garanzia per il consumatore rispetto a produzioni scadenti e non caratterizzate da elementi di pregio.

 


DISEGNO DI LEGGE

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

Art. 1.

 

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, terzo comma, le parole: «del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado del Ministero dell’agricoltura e delle foreste» sono sostituite con le seguenti: «dell’Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo del Ministero delle politiche agricole e forestali»;

b) all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali e coloro che esercitano attività di bed and breakfast rurale, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonchè per l’impianto di nuove tartufaie»;

c) all’articolo 5:

1) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè i dati di cui all’ultimo comma»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il raccoglitore di tartufo all’inizio della giornata di raccolta deve marcare gli appositi spazi del tesserino in corrispondenza della data della giornata di raccolta e deve altresì indicare la quantità complessiva di tartufo raccolta, nonchè la regione, la provincia e il comune in cui è avvenuto il prelievo»;

d) all’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il tartufo destinato alla vendita, raccolto sul territorio nazionale, deve essere obbligatoriamente accompagnato da un certificato di provenienza rilasciato dal Corpo forestale dello Stato o dagli altri organismi di cui all’articolo 2, ultimo comma, in cui si attestano il nome scientifico e comune del tartufo, la provenienza, il periodo in cui è stato raccolto e il trattamento subìto»;

e) all’articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Tutti i prodotti alimentari contenenti tartufo certificato devono recare sull’etichetta l’indicazione della specie di tartufo utilizzato nonchè il nome volgare, la provenienza, il periodo in cui è stato raccolto e la relativa quantità.

I medesimi prodotti di cui al secondo comma devono contenere tartufo certificato per una quantità non inferiore al 3 per cento»;

f) all’articolo 15, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Al Corpo forestale dello Stato è affidato, in particolare, il compito di rilasciare al raccoglitore autorizzato di tartufi che destina il prodotto alla vendita il certificato di provenienza che attesta il nome scientifico e comune della specie, il periodo in cui è stato raccolto, la provenienza e il quantitativo complessivo.

Il prodotto certificato ai sensi del secondo comma deve essere inserito totalmente in appositi contenitori rilasciati dal Corpo forestale dello Stato. Tali contenitori devono essere muniti di sigillo e di targhetta con l’indicazione, effettuata in maniera indelebile, degli estremi della certificazione.

Il raccoglitore che intende immettere sul mercato il tartufo raccolto deve presentarsi il giorno successivo alla raccolta presso il comando stazione del Corpo forestale dello Stato del proprio comune di residenza munito del proprio tesserino di cui all’articolo 5 adeguatamente compilato e del quantitativo complessivo del tartufo raccolto da certificare.

Il quantitativo di tartufo certificato con le relative caratteristiche sono altresì annotati, da parte del Corpo forestale dello Stato, nel tesserino personale del raccoglitore di cui al quarto comma».

 

 

Art. 2.

 

1. Alla cessione di tartufi freschi certificati raccolti nel territorio nazionale effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla presente legge, non si applica l’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I cessionari, se acquistano i beni nell’esercizio di imprese, devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell’articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari al 15 per cento.

3. Nella tabella A, parte I, numero 15), parte II, numero 5), e parte III, numero 21), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «esclusi i tartufi,» sono soppresse.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 524

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatori BRUNALE, BASSO, GIOVANELLI, MASCIONI, MONTINO, MURINEDDU, PIATTI, TURCI e VICINI

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2001

———–

 

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

 

———–

 

 


Onorevoli Senatori. – La legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha rappresentato e rappresenta ancora oggi uno strumento valido per il settore della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, perché ha consentito di mettere a fuoco e risolvere positivamente una serie di contraddizioni e problemi. Innanzitutto ha riconosciuto un ruolo diretto delle regioni, che con la loro iniziativa legislativa di attuazione hanno consentito:

il recupero di aree marginali sviluppando un’attività agricola importante non solo sotto il profilo produttivo e per la integrazione del reddito di centinaia di agricoltori, ma anche soprattutto per la tutela e la valorizzazione ambientale;

di rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta superando la conflittualità fra proprietari-conduttori dei fondi e raccoglitori, consentendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, con lo stabilire norme rigorose, tutelando i consumatori;

la valorizzazione di altre produzioni tipiche di qualità;

la regolamentazione più puntuale e l’incremento delle attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione con effetti di positiva ricaduta sul piano del reddito e dell’occupazione.

La citata legge n. 752 del 1985, tuttavia, alla luce dell’esperienza realizzata, ha bisogno di almeno due punti di integrazione:

per la disciplina dei controlli sulle attività di cui all’articolo 3, inerenti la realizzazione di tartufaie coltivate e i miglioramenti di quelle naturali, allo scopo di evitare frodi alimentari e commerciali e danni ambientali;

per gli aspetti fiscali connessi con la raccolta e la commercializzazione.

È su questi due punti che si propongono le modifiche di cui agli articoli 2 e 4 del presente disegno di legge.


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«L’esame per l’accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell’allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole e forestali, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali delle università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni mediante rilascio di certificazione scritta».

 

 

Art. 2.

1. All’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto, deve essere presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

a) attestato della impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all’impianto sono state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie di tartufo indicata.

Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma sesto le regioni individuano criteri, modalità ed idonea metodologia di controllo delle piante tartufigene».

 

 

 

Art. 3.

1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie».

 

 

Art. 4.

1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell’esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell’articolo 25 del citato decreto del Presidente n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole «esclusi i tartufi,» sono soppresse.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 779

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatori RONCONI, FORLANI e CICCANTI

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2001

———–

 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

———–

 

 


Onorevoli Senatori. – Il mercato del tartufo si sta ampliando notevolmente; pertanto risulta ormai indispensabile adeguare la normativa vigente, emanata nel 1985, alle problematiche emerse nel corso degli anni.

Il presente disegno di legge tende in primo luogo ad incentivare ed a potenziare la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione del tartufo, prevedendo che la regolamentazione avvenga mediante disposizioni emanate dalle regioni le quali sono tenute ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell’anno e raccolto nella regione stessa.

Di particolare rilievo è l’articolo 5, con il quale si intende introdurre una serie di disposizioni agevolative di carattere fiscale esonerando dagli obblighi contabili il cedente e imponendo invece al cessionario gli oneri contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Tale obbligo deve essere applicato sul totale della fatturazione di vendita detratte le spese documentate di lavorazione, commercializzazione e di ammortamento degli impianti disponendo l’equiparazione dei tartufi agli ortaggi e alle piante mangerecce macinate o polverizzate che beneficiano dell’aliquota IVA del 10 per cento.

Si prevede altresì, al fine di valutare correttamente la produzione, l’obbligo per i cessionari di comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la sua provenienza territoriale incaricando per tale controllo la Guardia forestale dello Stato.

L’articolo 4 prevede inoltre la possibilità di porre in commercio tartufi con l’aggiunta di aromi sintetici purchè sull’etichetta non venga richiamata, né con scritte né con immagini, la presenza del tartufo, al fine di evitare che il consumatore venga tratto in inganno circa la genuinità del prodotto commercializzato.

Una rapida approvazione del presente disegno di legge permetterà di offrire adeguate soluzioni ai problemi costantemente evidenziati dagli operatori del settore.


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. All’articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione dell’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonchè del disposto di cui dagli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, al fine di incentivare e potenziare la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge».

 

Art. 2.

1. All’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma primo, provvedono a disciplinare con regolamento la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell’anno e raccolto nella regione stessa. La Guardia forestale dello Stato è incaricata del controllo del registro regionale dei tartufi raccolti e commercializzati. Il regolamento di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

Art. 3.

1. All’articolo 5, comma nono, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le seguenti parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono soppresse.

 

 

Art. 4.

1. All’articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«È consentito porre in commercio tartufi con l’aggiunta di aromi sintetici purchè sull’etichetta non venga richiamata, né con scritte né con immagini, la presenza del tartufo».

 

Art. 5.

1. La cessione di tartufo fresco non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile. Il cessionario è soggetto agli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Tale obbligo in positivo si applica sul totale della fatturazione di vendita detratte le spese documentate di lavorazione, commercializzazione e di ammortamento impianti.

2. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

3. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

4. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 le parole: «esclusi i tartufi» sono soppresse;

b) dopo il numero 21, è inserito il seguente:

«21-bis) tartufi freschi, refrigerati, dissecati e disidratati o evaporati anche tagliati in pezzi o a fette».


 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XIV LEGISLATURA ———–

N. 1357

 

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa del senatore ZANOLETTI

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2002

 

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Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»

———–

 


Onorevoli Senatori. – Il tartufo è uno dei prodotti più famosi del nostro Paese e ha un notevole valore economico, anche per il rilevante richiamo turistico che induce.

Il tartufo, nelle sue diverse specie, è però un prodotto particolarmente delicato. Gli agenti atmosferici, le mutate tecniche di agricoltura, l’abbandono dei boschi e la ricerca non sempre rispettosa del terrerno lo hanno reso sempre più raro.

Inoltre l’attuale normativa fiscale, che non tiene conto del particolarissimo modo con cui il tartufo viene ricercato e venduto, è ampiamente disattesa con negative conseguenze sull’erario e sulla possibilità di controllo della qualità a scapito del consumatore.

Sono pertanto necessari interventi a modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ha avuto peraltro indubbi meriti, e della normativa fiscale proprio nell’intento di:

tutelare maggiormente la ricerca del tartufo a salvaguardia dell’esistenza dello stesso;

prevedere una regolamentazione fiscale più realistica che porti a un controllo del mercato e a maggiori introiti per lo Stato.

 


DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. All’articolo 2:

a) al primo comma:

1) al numero 1) dopo le parole: «tartufo bianco» è aggiunta la seguente: «pregiato»;

2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) Tuber brumale Vitt. forma moschatum, detto volgarmente tartufo moscato»;

3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) Tuber brumale Vitt. forma uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato»;

4) al numero 7) le parole: «o Tuber albidum Pico» sono soppresse.

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’esame per l’accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell’allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado della regione Marche, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali delle università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni mediante rilascio di certificazione scritta».

3. All’articolo 3:

a) al primo comma la parola: «raccolta» è sostituita dalla seguente: «ricerca»;

b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i cui estremi sono riportati sulla tabella recante la scritta “Raccolta di tartufi riservata“.»;

c) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

«Le attestazioni regionali di riconoscimento delle tartufaie controllate non possono essere rilasciate oltre un limite massimo percentuale di superficie produttiva pari al 20 per cento del territorio a produzione tartufigena da individuare su base provinciale.

Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, è presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

a) attestato dell’impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all’impianto sono state preventivamente micorrizate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizazione con la specie di tartufo indicata.

Ai fini di cui alle lettere a) e b) dell’ottavo comma le regioni individuano criteri, modalità e idonea metodologia di controllo delle piante tartufigene».

4. All’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l’impianto di nuove tartufaie, nei limiti territoriali di cui al settimo comma dell’articolo 3 per quanto attiene alle tartufaie controllate.

5. Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca non rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell’esercizio di imprese, emettono autofattura, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell’ammontare dell’imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura è registrata ai sensi dell’articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura è consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori i cui ricavi annui non superino l’ammontare di 5.000 euro non sono soggetti agli obblighi contabili, e come tali non tassabili ai fini delle imposte dirette (bonus fiscale).

3. I raccoglitori i cui ricavi annui superino il reddito derivante dall’attività di ricerca e cessione di cui al comma 1, così come quantificato al comma 2, determinano il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento per la parte eccedente il bonus fiscale».

6. All’articolo 5:

a) al settimo comma, le parole: «vanghetto o vanghella» sono sostituite dalle parole: «vanghetto o zappetta la cui lama non deve superare in larghezza centimetri 6»;

b) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero di cani da utilizzare durante la ricerca non può eccedere i due individui per ogni ricercatore».

7. All’articolo 6, terzo comma:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) Tuber melanosporum, dal 15 dicembre al 15 marzo»;

b) al numero 3) la parola: «var.» è sostituita dalla seguente: «forma»;

c) il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) Tuber aestivum, dal 1º luglio al 30 novembre»;

d) al numero 7) le parole: «albidum o» sono soppresse.

 

 

 


Esame in sede referente

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

 

 

MARTEDI' 19 MARZO 2002

48ª Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(Esame congiunto e rinvio)

 

Il presidente RONCONI, relatore, sottolinea che i disegni di legge in esame muovono dalla comune considerazione del ruolo sempre più rilevante assunto dal mercato del tartufo, oltre che del notevole rilievo rivestito dallo stesso comparto ai fini del rilancio e dello sviluppo di molte aree rurali e forestali del Paese. Al fine di promuovere tale prospettiva di sviluppo economico appare pertanto opportuno procedere ad un adeguamento della normativa vigente, rappresentate dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, alle nuove esigenze, prospettive e problematiche segnalate anche dagli operatori del settore.

Precisato che alcuni aspetti normativi sono affrontati in comune dai tre disegni di legge in esame, i quali peraltro individuano autonomamente soluzioni oltre che ulteriori profili rispetto agli altri, sottolinea che il disegno di legge 223 ritiene in primo luogo di sostituire, quale centro di controllo ufficiale per l'accertamento della specie, l'attuale Centro di S. Angelo in Vado con l'Istituto di sperimentazione per la selvicoltura di Arezzo. Ciò in ragione della cessata collaborazione tra Ministero delle politiche agricole e forestali e Regione Marche nel 1997 (che aveva dato origine al Centro di S. Angelo in Vado, al quale residuerebbero funzioni a solo ambito regionale). Forte rilievo viene attribuito dal disegno di legge in oggetto all'introduzione di una certificazione obbligatoria di provenienza, rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, cui competeranno anche ulteriori attestazioni. Un ulteriore profilo affrontato è quello dei cosiddetti prodotti "aromatizzati" (ossia i prodotti alimentari contenenti tartufo certificato), per i quali viene stabilita una soglia di contenuto. Infine si prevede, a favore di soggetti che effettuano la cessione di tartufi freschi certificati, la concessione di sgravi fiscali, tra cui in primo luogo la non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli aspetti fiscali a favore della cessione dei tartufi freschi costituiscono altresì uno dei due elementi che caratterizzano il disegno di legge 524: il trattamento fiscale proposto è peraltro lo stesso di quello proposto dal disegno di legge 223, precedentemente illustrato. L'altro elemento caratterizzante il provvedimento consiste nella modifica della disciplina concernente i controlli inerenti la realizzazione delle tartufaie coltivate, in ordine alle quali si propongono, ai fini del rilascio dell'attestazione di riconoscimento, ulteriori requisiti.

Il disegno di legge n. 779 muove in primo luogo dall'esigenza di incentivare e potenziare la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione del tartufo, ai fini della promozione di tale attività economica. Sulla base di tale premessa di ordine generale viene previsto che spetti alle regioni disciplinare mediante propri regolamenti la raccolta del prodotto, competenza alla quale si accompagna l'istituzione di un registro apposito sul quale dovrà essere annotata annualmente la quantità di prodotto raccolto nella regione e commercializzato nell'anno. Il disegno di legge in esame prevede altresì l'ipotesi di commercializzazione di tartufi con aggiunta di aromi sintetici, a condizione che sull'etichetta non sia in alcun modo richiamata la presenza del tartufo; ciò al chiaro fine di evitare inganni verso il consumatore sulla genuinità del prodotto e quindi in linea con l'esigenza di assicurare la trasparenza nell'informazione fornita al pubblico.

Come gli altri disegni di legge precedentemente esposti – conclude il Presidente relatore - anche il presente disegno di legge prevede una serie di importanti misure agevolative a carattere fiscale, tra le quali assume rilevanza l'esonero da obblighi contabili per il cedente e la imposizione per il cessionario degli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972. Per i cessionari stessi è altresì previsto l'obbligo di comunicazione annuale alle regioni di appartenenza concernente sia la quantità di prodotto commercializzato, sia la sua provenienza territoriale. Va al riguardo infine osservato che forme di semplificazione nell'applicazione di imposte, fondate su sistemi forfettari, sono state in alcuni casi già riconosciute dall'ordinamento vigente, in relazione al carattere circoscritto e limitato dei relativi volumi d'affari, il che apparirebbe in linea con il tipo di attività in esame. Preannuncia infine che, una volta conclusa la discussione generale, si potrà valutare l'opportunità di costituire un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

 

L'esame congiunto è quindi rinviato.

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MERCOLEDI' 3 APRILE 2002

52a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

 

Il PRESIDENTE, nell'informare che ci sono richieste di interventi di senatori non presenti nella seduta poichè trattenuti da concomitanti impegni istituzionali, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MARTEDI' 9 APRILE 2002

 

53a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

 

RONCONI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

 

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

 

La senatrice DE PETRIS, ricordato che la coltivazione e il commercio del tartufo fresco sono disciplinati da una normativa quadro a livello nazionale (legge n. 752 del 1985, che ha dettato i principi per la normativa regionale successivamente adottata dalle regioni interessate), sottolinea che tale legge ha posto le basi per la tutela di un prodotto tipico ed in particolare per il recupero e la valorizzazione economica di aree rurali considerate marginali, individuando le specie destinabili al consumo, prevedendo l'obbligo di un tesserino (previo esame specifico) per i raccoglitori, fissando alcune indicazioni vincolanti per la commercializzazione dei prodotti derivati e, infine, affidando al Corpo forestale le attività di vigilanza in materia.

La senatrice De Petris illustra quindi due questioni in ordine alle quali è opportuna una revisione della normativa vigente. In primo luogo richiama i profili di tutela della tracciabilità e le problematiche poste dalla contraffazione, ricordando come il prezzo elevato e la ridotta produzione di tartufi rendono particolarmente remunerativa la contraffazione di tale prodotto e l'importazione di specie di tuber (la cui commercializzazione è vietata in Italia) dal Nord Africa e dalla Cina (che vengono mischiate al prodotto italiano o addizionate di aromi). Poiché tale problema si presenta di particolare rilievo per i prodotti derivati, segnala l'esigenza di introdurre un efficace sistema di tracciabilità ed etichettatura, che indichi il luogo di origine e renda più difficile la contraffazione, evitando comunque ai produttori eccessivi appesantimenti burocratici.

Sotto il profilo fiscale, affrontato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che esclude i tartufi dalle applicazioni delle agevolazioni per i prodotti agricoli previste dal regime IVA (attualmente l'aliquota applicata è del 20 per cento), conviene sulla proposta contenuta in tutti i disegni di legge di equiparare il tartufo al regime fiscale agricolo. Infine, in materia di denominazioni, sottolinea l'importanza che l'intervento normativo riporti le denominazioni corrette dei tartufi sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche condotte dal Centro specializzato di studi sulla micologia.

Segnalando infine l'opportunità di prevedere, per i prodotti derivati, una quantità minima di tartufo, ribadisce conclusivamente che il suo Gruppo attribuisce particolare interesse al profilo della tracciabilità, anche ai fini della valorizzazione economica di molte zone e territori del Paese interessati a tale attività economica.

 

Il senatore VICINI ricorda preliminarmente che la più volte citata legge n. 752 ha costituito un significativo passo in avanti per regolamentare la materia in questione, ma dichiara di convenire sulla opportunità di introdurre dei miglioramenti sul piano normativo per alcuni aspetti posti dall'attività in questione. In primo luogo conviene sulla opportunità di una più chiara regolamentazione del profilo professionale dei raccoglitori ed in particolare si sofferma sulla esigenza di un miglioramento sul piano fiscale, tenuto conto della elevata aliquota prevista, per l'IVA, dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633. Invita comunque a tenere in adeguato conto, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte a livello costituzionale, il ruolo della autonomia legislativa regionale, anche in relazione alle specifiche peculiarità delle varie zone interessate da tale attività. Si sofferma quindi sulle particolari caratteristiche dei tartufi raccolti nella sua provincia che hanno dato luogo a produzioni di rilievo sul piano economico e che hanno contribuito a contrassegnare la particolare cultura gastronomica di quella zona, contribuendo alla positiva immagine dei prodotti provenienti da tali aree.

Conclusivamente ribadisce l'esigenza di un aggiornamento del quadro legislativo, per venire incontro alle esigenze dei consumatori e dei produttori, anche sul piano fiscale e invita a tenere adeguato conto delle specifiche realtà locali.

 

Il presidente RONCONI prospetta l'ipotesi che la discussione generale possa proseguire e concludersi, con le repliche del relatore e del Governo, nella seduta già convocata per domani, preannunciando sin d'ora l'ipotesi di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

La Commissione prende atto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MERCOLEDI' 10 APRILE 2002

 

54a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

 

RONCONI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

 

Il senatore MALENTACCHI conviene preliminarmente sulla opportunità di procedere ad un riordino legislativo delle attività di raccolta e di commercializzazione del tartufo, sottolineando in particolare l'esigenza di prevedere forme di controllo ufficiale dei prodotti immessi in commercio, in particolare tenuto conto del crescente volume di importazioni da paesi stranieri di tipologie di tuber ben diverse da quelle presenti sul territorio nazionale. Nel segnalare altresì la necessità che i controlli riguardino in particolare anche i cosiddetti prodotti aromatizzati, conviene sull'esigenza di procedere ad un riordino della normativa anche sul piano fiscale, attraverso una modifica alle aliquote dell'IVA, così come previsto dai disegni di legge in discussione che – pur se presentano alcuni elementi non convergenti – possono comunque costituire un'utile base per l'ulteriore lavoro di approfondimento normativo ai fini della redazione di un testo unificato. Nel convenire sull'ipotesi di costituire un Comitato ristretto, invita la Commissione a valutare l'opportunità di procedere (eventualmente anche in sede ristretta) ad audizioni informali di operatori del settore, ribadendo l'esigenza sia di assicurare le massime garanzie ai consumatori, sia di agevolare gli operatori che svolgono in modo trasparente ed efficace la propria attività nel settore in questione.

 

Il senatore MURINEDDU ribadisce l'orientamento di massima favorevole, già espresso dal senatore Vicini, in ordine alla opportunità di regolamentare in modo più aggiornato l'attività in questione, convenendo altresì sull'ipotesi di procedere alla redazione di un testo unificato.

 

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il sottosegretario DOZZO manifesta l'orientamento favorevole del Dicastero in ordine alla opportunità di perfezionare il quadro legislativo vigente, anche alla luce delle nuove questioni aperte, ringraziando il Presidente relatore e tutti i Senatori intervenuti nel dibattito. Precisa altresì che anche da parte del Dicastero viene valutato con favore e con interesse l'obiettivo di pervenire ad una perequazione, sul piano fiscale, rispetto agli altri prodotti agricoli di un prodotto così particolare, richiamando anche l'opportunità di un rigoroso rispetto delle prerogative regionali. Si riserva infine, una volta che sarà adottato un testo unificato, di proporre eventuali proposte emendative in relazione anche agli ambiti di attività degli istituti scientifici da ritenere competenti.

 

Il PRESIDENTE relatore, nel ringraziare tutti gli oratori intervenuti nel dibattito, prende atto con favore della ampia disponibilità espressa dai rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari a procedere ad un miglioramento della disciplina normativa delle attività di raccolta e commercializzazione dei tartufi, che rivestono un sempre maggiore rilievo sul piano economico e che sempre più si configurano come uno strumento di rinascita economica di zone agricole, in passato ritenute marginali: la valutazione sul reale impatto economico di tale attività deve infatti tenere conto dell'indotto connesso alle attività agrituristiche. Nel ribadire l'esigenza di chiarire i profili fiscali del quadro vigente, procedendo alla indispensabile equiparazione dell'aliquota IVA a quella applicata agli altri prodotti agricoli, ribadisce l'esigenza di assicurare gli obiettivi di qualità e di sicurezza dei prodotti immessi in commercio legati all'utilizzo del tartufo, anche per fornire le massime garanzie ai consumatori.

Propone quindi - come già preannunciato - di costituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, un Comitato ristretto (composto dal relatore e da un senatore per Gruppo), al fine di redigere un testo unificato dei disegni di legge all'esame della Commissione, sottolineando che in sede di Comitato ristretto si potrà procedere anche alle audizioni informali preannunciate nel dibattito.

 

La Commissione conviene.

 

Il PRESIDENTE relatore invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a segnalare all'Ufficio di Presidenza i nominativi dei componenti del Comitato ristretto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MERCOLEDI' 6 NOVEMBRE 2002

 

101a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

 

RONCONI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

 

Il PRESIDENTE relatore informa che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori procedendo alla predisposizione di un testo unificato per i disegni di legge in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il Presidente procede quindi a dare conto dell'articolato del testo ai fini dell'adozione del medesimo da parte della Commissione plenaria. In particolare, precisa che l'articolo 1 prevede che le regioni disciplinino la materia con propria legge nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dal provvedimento in esame; l'articolo 2 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole preveda, entro sei mesi, l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, includendovi esclusivamente specie di tartufi autoctoni.

Dà quindi conto dell'articolo 3, dove si prevede un registro a livello regionale con l'annotazione della quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa, sotto il monitoraggio del Corpo forestale dello Stato e dà conto anche dell'articolo 4.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sull'articolo 5 che detta disposizioni in materia di prodotti commercializzati a base di tartufo, prevedendo una percentuale minima di tartufo per l'utilizzo di tali diciture, precisando che sono disposizioni volte a garantire la trasparenza del prodotto destinato al consumo.

Illustra quindi l'articolo 6 che, partendo dalla situazione attuale (caratterizzata dalla prevalenza di raccoglitori occasionali o dilettanti), prevede, sempre ai fini della trasparenza del settore, che i soggetti acquirenti di tartufi siano tenuti ad emettere autofattura ai fini dell'imposizione fiscale con obbligo di versamento all'erario dell'IVA, mentre l'articolo 7 equipara il trattamento fiscale del tartufo a quello dei prodotti agricoli. A tale riguardo il Presidente relatore precisa che lo scopo di tali disposizioni è proprio di far emergere, anche sotto il profilo fiscale, attività economiche attualmente in larga parte "sommerse"; pertanto, pur se il testo in esame prevede un abbassamento dell'aliquota dell'IVA, sicuramente dall'approvazione del provvedimento non potrà che derivare un beneficio consistente all'erario per l'effetto della regolarizzazione del mercato e della emersione di imponibile fiscale attualmente necessariamente non dichiarato. Alla luce di tali considerazioni, il Presidente relatore precisa che avrebbe ritenuto non necessario prevedere una esplicita clausola di copertura per il provvedimento, tenuto conto del richiamato effetto positivo sul gettito derivante dall'approvazione della nuova normativa; dichiara comunque di aver ritenuto preferibile esplicitare, con l'articolo 8, una clausola di copertura, al fine di garantire un sollecito e tempestivo iter al provvedimento.

 

Dopo brevi interventi per richieste di chiarimento dei senatori VICINI e MURINEDDU, la Commissione conviene di adottare, quale testo base per il successivo seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo, il testo unificato già predisposto dal Comitato ristretto appositamente costituito.

 

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene altresì di fissare il termine per eventuali emendamenti alle ore 16 di mercoledì 13 novembre.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

(…)


TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 223, 524, 779 E 1357

 

 

"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi"

 

Art. 1.

 

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività economica".

 

Art. 2.

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

 

Art. 3.

 

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa. Il Corpo forestale dello Stato è incaricato del controllo del registro regionale dei tartufi raccolti e commercializzati".

 

Art. 4.

 

1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le seguenti parole: "salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali" sono soppresse.

 

Art. 5.

 

1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Quando in un prodotto viene utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo aroma di sintesi, è vietato nella confezione l'utilizzo della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato".

 

Art. 6.

 

1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile.

3. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

4. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

 

Art. 7.

 

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 15 le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi";

b) dopo il numero 41, è aggiunto il seguente:

"41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico".

2. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al numero 5 le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".

3. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi";

b) al numero 70 le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno 2003.

 

 

Art. 8.

 

1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in 5.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2003 e successivi, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MERCOLEDI' 22 GENNAIO 2003

 

117a Seduta

 

Presidenza del Presidente

 

RONCONI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

 

Il PRESIDENTE propone di procedere all'illustrazione complessiva degli emendamenti al testo unificato (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), in quanto gli stessi risultano tra loro collegati.

 

La Commissione conviene.

 

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 1.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato a tutelare l'ambiente tartufigeno naturale.

 

Il senatore VICINI illustra l'emendamento 3.1, soffermandosi sull'istituzione di un apposito registro proposta dallo stesso e sui poteri di controllo affidati in materia al Corpo forestale dello Stato.

 

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 3.2, precisando che lo stesso è finalizzato a consentire un'individuazione più specifica del luogo d'origine dei prodotti.

Illustra poi l'emendamento 3.3, evidenziando che esso è finalizzato ad evitare uno sfruttamento intensivo dell'ambiente tartufigeno.

Illustra infine l'emendamento 3.4, soffermandosi sulla disciplina introdotta con lo stesso.

 

Il senatore VICINI illustra l'emendamento 4.1.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,35.

 


MENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 223, 524, 779 E 1357

 

 

Art. 1

 

1.1

DE PETRIS

 

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: "e conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale".

 

 

Art. 3

 

 

3.1

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

 

"Art. 3

 

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente: "La ricerca dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinarla e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa. Il Corpo forestale dello Stato è incaricato del controllo del registro regionale dei tartufi raccolti e commercializzati."."

 

3.2

DE PETRIS

 

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: "nella regione stessa" con le seguenti: "nelle zone geografiche di raccolta di cui all'articolo 7, al fine di consentire la rintracciabilità dei prodotti e la conoscenza del luogo di origine".

 

3.3

DE PETRIS

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

"2. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata."."

 

 

3.4

DE PETRIS

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 

"2. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "Le attestazioni regionali di riconoscimento delle tartufaie controllate non possono essere rilasciate oltre un limite massimo di percentuale di superficie produttiva pari al 10 per cento del territorio a produzione tartufigena da individuare su base provinciale."."

 

Art. 4

 

4.1

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

 

Al comma 1, sostituire la parola: "soppresse" con le seguenti: "sostituite dalle seguenti": "salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma."."

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MARTEDI' 4 MARZO 2003

131a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

 

Il PRESIDENTE, relatore, ricordato che nella seduta del 22 gennaio si era proceduto alla illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato accolto dalla Commissione, dà per illustrati due ulteriori emendamenti a sua firma (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) riferiti rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo unificato, precisando che la presentazione di tali emendamenti si è resa opportuna in relazione ad approfondimenti intercorsi sui profili di copertura con la 5a Commissione, chiamata ad esprimersi sui profili finanziari del testo e dei relativi emendamenti.

 

La Commissione prende atto.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16.


ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 223, 524, 779 E 1357

 

 

 

Art. 3

 

 

3.5

RONCONI, relatore

 

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

 

 

 

Art. 8

 

 

8.1

RONCONI, relatore

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 8

 

 

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MARTEDI' 11 MARZO 2003

133a Seduta

 

 

 

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

 

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo unificato, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

 

Il PRESIDENTE relatore ricorda che nella seduta del 22 gennaio 2003 sono stati illustrati gli emendamenti presentati al testo unificato e che, nella seduta del 4 marzo scorso, ha illustrato due ulteriori emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta), riferiti rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 8 del testo unificato, presentati, in qualità di relatore, al fine di risolvere alcuni profili di copertura del testo emersi a seguito di approfondimenti intercorsi con la 5ª Commissione.

Informa che la 5ª Commissione, nella seduta del 6 marzo, ha espresso il parere sul testo unificato e sugli emendamenti di cui dà lettura: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo unificato e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano approvati gli emendamenti 3.5 e 8.1 sui quali il parere è favorevole. Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.1 sul quale il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga soppresso l'ultimo periodo."

 

Il PRESIDENTE relatore ricorda altresì che è pervenuto il parere della 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti, nonché il nuovo parere non ostativo della 1a Commissione sugli ulteriori emendamenti.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla fase di espressione dei pareri.

 

Il senatore PIATTI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dalla senatrice De Petris.

 

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, anche alla luce del parere della 1a Commissione, e a ritirare altresì l'emendamento 3.2, trattandosi di questione da approfondire in un contesto più ampio.

 

Il senatore VICINI ritira l'emendamento 3.1 e il senatore PIATTI ritira l'emendamento 3.2, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

 

Il PRESIDENTE relatore, espresso parere favorevole sugli emendamenti 3.5 e 3.3, invita a ritirare l'emendamento 3.4, visto il parere contrario della 1ª Commissione.

 

La senatrice DE PETRIS ritira tale emendamento.

 

Il PRESIDENTE relatore esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 8.1.

 

Il sottosegretario DOZZO si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1, pur rilevando la genericità della formulazione come pure si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.3, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 4.1 e 8.1.

 

Il PRESIDENTE relatore, verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che si passerà alle votazioni.

 

La Commissione, con separate votazioni, accoglie all'unanimità l'emendamento 1.1 e l'articolo 1, come modificato, nonché l'articolo 2.

 

La senatrice DE PETRIS illustra l'ordine del giorno n. 1 (derivante dal ritiro e dalla trasformazione dell'emendamento 3.2) del seguente tenore:

 

0/223-524-779-1357/1/9

DE PETRIS, VICINI

 

"Il Senato,

 

in sede di esame dell'articolo 3 del testo unificato dei disegni di legge nn.223, 524, 779 e 1357,

al fine di garantire la rintracciabilità sia delle varie qualità e tipi di tartufi, sia della loro origine,

 

impegna il Governo

 

ad approfondire le questioni inerenti alla rintracciabilità di tali prodotti, al fine di prevedere idonee misure per assicurare la conoscenza del luogo di origine dei tartufi.".

 

Col parere favorevole del PRESIDENTE relatore e del Rappresentante del GOVERNO la Commissione accoglie all'unanimità tale ordine del giorno. Quindi, con separate votazioni, la Commissione accoglie altresì all'unanimità gli emendamenti 3.5 e 3.3, nonché l'articolo 3 nel testo modificato.

Con separate votazioni la Commissione accoglie all'unanimità l'emendamento 4.1 e l'articolo 4 come modificato, nonché, con separate votazioni, accoglie all'unanimità gli articoli 5, 6 e 7 (cui non sono stati presentati emendamenti).

La Commissione accoglie quindi all'unanimità l'emendamento 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

 

La Commissione conferisce infine all'unanimità mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, con le modifiche accolte.

 

Alla luce dei pareri non ostativi espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione, il PRESIDENTE relatore propone, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, previa l'acquisizione dell'assenso unanime dei Gruppi nonché del Governo, il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

 

Dopo che i senatori DE PETRIS, PIATTI, COLETTI, PICCIONI, AGONI e BONATESTA si sono espressi in senso favorevole al trasferimento alla sede deliberante e il sottosegretario DOZZO si è riservato in ordine all'espressione del parere dell'Esecutivo su tale proposta, il PRESIDENTE relatore si riserva di trasmettere la richiesta di trasferimento, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, alla sede deliberante alla Presidenza del Senato, una volta acquisito l'assenso in tal senso del Governo e dei Gruppi non rappresentati in Commissione nella seduta odierna.

 

 

La seduta termina alle ore 16,15.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

 

Sottocommissione per i pareri

 

 

MARTEDI' 2 APRILE 2002

 

 

53ª seduta

 

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

 

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(779) RONCONI ed altri. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

(Parere alla 9ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

 

 

Il senatore MALAN riferisce sui disegni di legge in titolo illustrandone il testo e rilevando che l'alimentazione figura, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fra le materie di competenza concorrente. Dopo aver evidenziato l'esigenza di adottare disposizioni che assicurino una disciplina omogenea sul territorio statale in tema di tutela di un prodotto tipico quale il tartufo, anche ai fini di assicurare delle efficaci forme di raccordo con l'ordinamento comunitario, propone di esprimere parere favorevole.

 

La senatrice DENTAMARO chiede se un'applicazione estensiva del principio che l'alimentazione figura fra le materie di competenza concorrente non comporti un'eccessiva compressione delle competenze esclusive delle regioni in materia di agricoltura.

 

Il presidente PASTORE osserva che il disegno di legge n. 799 - sebbene all'articolo 2 rechi un vincolo alle regioni, che sarebbe opportuno rimuovere, in merito all'impiego della fonte regolamentare per disciplinare la raccolta dei tartufi - appare più in linea con l'articolo 117 della Costituzione, come risulta modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, rispetto ai disegni di legge n. 223 e n. 524, che entrano maggiormente nel dettaglio, lasciando minore spazio alla potestà legislativa che spetta alle regioni in materia concorrente. Egli ricorda inoltre che le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari soggiacciono all'obbligo di notifica alla Commissione europea.

 

 

Il relatore MALAN sottolinea l'esigenza di tener conto della distinzione fra l'alimentazione, che costituisce una materia di competenza concorrente, e l'agricoltura in senso stretto, che rientra fra le materie di competenza regionale esclusiva, e conviene con le considerazioni del presidente Pastore.

 

La Sottocommissione conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

 

Sottocommissione per i pareri

 

 

MARTEDI' 14 GENNAIO 2003

103ª seduta

 

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,35.

 

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

 

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

 

Il relatore MALAN riferisce sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, su ciascuno dei quali la Commissione si è già espressa il 2 aprile e il 10 luglio 2002, riscontrandovi profili di contrasto con le competenze regionali in materia di agricoltura. Non rilevando aspetti meritevoli di analoghi rilievi per quanto attiene al testo unificato in esame, che verte essenzialmente su una materia di competenza concorrente come l'alimentazione, propone di esprimervi un parere non ostativo.

 

Soffermandosi sugli emendamenti riferiti al suddetto testo propone di esprimere un parere non ostativo, salvo che sull'emendamento 3.4, su cui propone di esprimere un parere contrario, in quanto interferisce con le competenze regionali fissando un limite specifico del 10 per cento di superficie produttiva destinabile a produzione tartufigena.

 

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

 

La seduta termina alle ore 15,55.

.


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

 

Sottocommissione per i pareri

 

 

MARTEDI' 11 MARZO 2003

115ª seduta

 

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

 

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore MALAN riferisce sugli ulteriori emendamenti al testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 

Conviene la Sottocommissione.


BILANCIO (5a)

 

Sottocommissione per i pareri

 

 

MARTEDI' 28 GENNAIO 2003

 

 

149a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

 

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

(223) MUZIO ed altri - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI - Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo unificato)

 

Il relatore GRILLOTTI, per quanto di competenza, illustra il testo unificato dei disegni di legge concernenti le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alla legge n. 752 del 1985, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, nonché i relativi emendamenti, segnalando che l'articolo 7 prevede l'applicazione di aliquote IVA ridotte rispetto a quelle vigenti, mentre l'articolo 8 indica una quantificazione delle minori entrate pari a 5 milioni di euro. Appare opportuno richiedere la predisposizione di una relazione tecnica che fornisca i necessari elementi di quantificazione degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento. Rileva, in particolare, che occorre acquisire chiarimenti in merito all'articolo 3 per definire i soggetti obbligati alla tenuta del registro di nuova istituzione: ove tale obbligo fosse posto a carico delle Regioni, sembrerebbe opportuno indicare le risorse con le quali si intende garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi all'articolo in questione e, conseguentemente, verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.1. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Dopo un intervento del presidente AZZOLLINI, volto ad esprimere il proprio consenso alle osservazioni del relatore, la Sottocommissione approva la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul testo unificato.

 

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 


BILANCIO (5a)

 

Sottocommissione per i pareri

 

 

GIOVEDI' 6 MARZO 2003

 

170a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

 

La seduta inizia alle ore 10.

 

 

(223) MUZIO ed altri - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI - Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

(Parere sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

 

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

 

Il relatore GRILLOTTI rileva che si tratta del testo unificato dei disegni di legge concernenti modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972 ed alla legge n. 752 del 1985, in materia di raccolta, di coltivazione e di commercio dei tartufi, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che è pervenuta una relazione tecnica non verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale relazione non chiarisce peraltro né se il disposto dell'articolo 3 comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né se la quantificazione delle minori entrate (ex articoli 7 e 8) sia congrua o meno, limitandosi a constatare l'insufficienza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura nell'ambito del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al parere reso sul testo, occorre poi valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.1. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, al riguardo, afferma che l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del testo non comporta oneri aggiuntivi e che la quantificazione delle minori entrate di cui all'articolo 8 è congrua. Quanto, infine, agli emendamenti, comunica di non avere osservazioni da formulare.

 

Il RELATORE, ritenendo che si debbano comunque escludere possibili effetti finanziari dall'attuazione dell'articolo 3, formula, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo unificato e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano approvati gli emendamenti 3.5 e 8.1, sui quali il parere è favorevole.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga soppresso l'ultimo periodo".

 

Posta ai voti, la proposta di parere viene, quindi, approvata dalla Sottocommissione.

 

 

La seduta termina alle ore 10,10.


BILANCIO (5a)

 

Sottocommissione per i pareri

 

 

MERCOLEDI' 9 APRILE 2003

 

 

186a Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Contento e Maria Teresa Armosino.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,55.

 

(223) MUZIO ed altri - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI - Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore GRILLOTTI riferisce favorevolmente, per quanto di competenza, sul nuovo testo unificato adottato dalla 9a Commissione per l'esame in sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Il testo appare conforme con le condizioni espresse dalla Commissione il 6 marzo scorso. Rileva, pertanto, che non vi sono osservazioni da formulare.

 

Dopo un intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO volto ad osservare che non vi sono risorse finanziarie preordinate agli scopi previsti nel disegno di legge in titolo, il PRESIDENTE sottolinea che le finalizzazioni non rilevano ai fini dell'espressione del parere da parte della Sottocommissione che deve, al contrario, accertare esclusivamente la disponibilità di adeguate risorse nel fondo speciale ivi indicato.

 

Preso atto delle osservazioni emerse dal dibattito, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDI' 4 MARZO 2003

 

34ª Seduta

 

 

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

 

 

alla 9ª Commissione:

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. - Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tertufi freschi o conservati destinati al consumo":

 

parere favorevole su testo unificato.

 


Esame in sede deliberante

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MERCOLEDI' 2 APRILE 2003

140a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino.

 

 

La seduta inizia alle ore 16.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

(Discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

 

Il presidente RONCONI, relatore, richiama preliminarmente l'ampio e proficuo esame svoltosi, in sede referente, sui disegni di legge in titolo, e conclusosi con l'approvazione di un testo unificato, ricordando che, a seguito dell'assenso prestato dal Governo al trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, il Presidente del Senato ha disposto la nuova assegnazione dei medesimi in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti. Propone pertanto che la Commissione adotti quale testo base per il prosieguo dei lavori il testo accolto in sede referente (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), dando per acquisito il dibattito svoltosi in quella sede.

 

Il sottosegretario DELFINO ribadisce l'assenso alla discussione in sede deliberante del testo unificato già accolto in sede referente.

 

La Commissione all'unanimità conviene quindi di adottare il testo già accolto in sede referente, quale testo base per il prosieguo della discussione e di dare così per acquisito il dibattito già svoltosi.

 

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene poi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 13 di giovedì 3 aprile.

 

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 


TESTO UNIFICATO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 223, 524, 779 E 1357

 

"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi"

 

Art. 1.

 

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività economica e conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale.".

 

Art. 2.

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

 

Art. 3.

 

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.";

b) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

"Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata. "

 

Art. 4.

 

1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, le seguenti parole: "salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali" sono sostituite dalle seguenti: "salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma".

 

Art. 5.

 

1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Quando in un prodotto viene utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo aroma di sintesi, è vietato nella confezione l'utilizzo della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato".

 

Art. 6.

 

1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile.

3. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

4. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

 

Art. 7.

 

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 15 le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi";

b) dopo il numero 41, è aggiunto il seguente:

"41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico".

2. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al numero 5 le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".

3. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi";

b) al numero 70 le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno 2003.

 

Art. 8.

 

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

 

 

MERCOLEDI' 16 APRILE 2003

144a Seduta

 

 

Presidenza del Presidente

RONCONI

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE

 

 

(223) MUZIO ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"

 

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

 

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 2 aprile scorso la Commissione, all'unanimità, dando per acquisito il dibattito già svoltosi in sede referente, ha convenuto di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione il testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta) già accolto in sede referente.

Ricorda altresì che non sono pervenuti emendamenti al testo adottato e informa la Commissione che sono pervenuti i pareri della 1a Commissione (non ostativo sul testo unificato) e della 5a Commissione (parere di nulla osta sul testo unificato).

 

Nessuno chiedendo di parlare e verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà alla votazione degli articoli del testo unificato.

 

Con separate votazioni e all'unanimità, la Commissione approva l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8.

 

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso e auspica un iter favorevole e tempestivo anche presso l'altro ramo del Parlamento.

 

Il sottosegretario DELFINO esprime soddisfazione per la conclusione positiva dell'iter di approvazione dei disegni di legge in titolo confluiti nel testo unificato in corso di approvazione e condivide l'auspicio del Presidente relatore sulla celere conclusione dell'iter anche alla Camera dei deputati.

 

La Commissione all'unanimità approva il provvedimento nel suo complesso, risultante dall'unificazione dei disegni di legge in discussione.

 


Camera dei deputati

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 3906

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA IX COMMISSIONEPERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE) DELSENATO DELLA REPUBBLICA)

 

il 16 aprile 2003 (v. stampati Senato nn. 223-524-779-1357)

d'iniziativa dei senatori

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO; BRUNALE, BASSO, GIOVANELLI,MASCIONI, MONTINO, MURINEDDU, PIATTI, TURCI, VICINI; RONCONI,FORLANI, CICCANTI; ZANOLETTI

 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

 

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
 il 16 aprile 2003

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

            "Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività economica e conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale".

 

Art. 2.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

 

Art. 3.

        1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                a) il primo comma è sostituito dal seguente:

 

                "Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa";

                b) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

 

                "Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata".

 

Art. 4.

        1. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali" sono sostituite dalle seguenti: "salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma".

 

Art. 5.

        1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

 

            "Quando in un prodotto viene utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo aroma di sintesi, è vietato nella confezione l'utilizzo della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato".

 

 

 

 

Art. 6.

        1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.

        2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile.

        3. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

        4. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

 

Art. 7.

        1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                a) al numero 15) le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi";

 

                b) dopo il numero 41), è inserito il seguente:

 

                "41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico".

        2. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 5) le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".

        3. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

                a) al numero 21) le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi";

 

                b) al numero 70) le parole: "esclusi i tartufi" sono sostituite dalle seguenti: "compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi".

 

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno 2003.

 

Art. 8.

        1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, valutate in 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 430

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAVA, PREDA, ROSSIELLO, SEDIOLI, OLIVERIO

 

 

                  

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo

                  

 

         

Presentata il 1° giugno 2001

         

 

 


        Onorevoli Colleghi! - La legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha rappresentato e rappresenta ancora oggi uno strumento valido per il settore della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, perché ha consentito di mettere a fuoco e risolvere positivamente una serie di contraddizioni e problemi. Innanzitutto ha riconosciuto un ruolo diretto delle regioni, che con la loro iniziativa legislativa di attuazione hanno consentito:

 

            il recupero di aree marginali sviluppando un'attività agricola importante non solo sotto il profilo produttivo e per la integrazione del reddito di centinaia di agricoltori, ma anche soprattutto per la tutela e la valorizzazione ambientale;

 

            di rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta superando la conflittualità fra proprietari-conduttori dei fondi e raccoglitori, consentendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, dettando norme rigorose a tutela dei consumatori;

 

            la valorizzazione di altre produzioni tipiche di qualità;

 

            la regolamentazione più puntuale e l'incremento delle attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione con effetti di positiva ricaduta sul piano del reddito e dell'occupazione.

 

        La citata legge n. 752 del 1985, tuttavia, alla luce dell'esperienza realizzata, ha bisogno di almeno due punti di integrazione:

 

            per la disciplina dei controlli sulle attività di cui all'articolo 3, inerenti la realizzazione di tartufaie coltivate e i miglioramenti di quelle naturali, allo scopo di evitare frodi alimentari e commerciali e danni ambientali;

            per gli aspetti fiscali connessi con la raccolta e la commercializzazione.

 

        E' su questi due punti che si propongono le modifiche di cui agli articoli 2 e 4 della presente proposta di legge.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

        1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

        "L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole e forestali, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali delle università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni mediante rilascio di certificazione scritta".

 

Art. 2.

        1. Dopo il quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono inseriti i seguenti:

        "Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi precedenti, deve essere presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

                a) attestato della impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto sono state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

                b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie di tartufo indicata.

        Ai fini di cui alle lettere b) e c) del sesto comma le regioni individuano criteri, modalità ed idonea metodologia di controllo delle piante tartufigene".

 

Art. 3.

        1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

        "I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie".

 

Art. 4.

        1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

        2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

        3. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole: "esclusi i tartufi," sono soppresse.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1600

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

 

PATRIA, CROSETTO, GALVAGNO, GARNERO SANTANCHE',
IORIO, NAN, PACINI, STRADELLA, SAVO, VIALE

 

             

Disposizioni in materia di trattamento fiscale della
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo

             

 

         

Presentata il 19 settembre 2001

         

 

 


Onorevoli Colleghi! L'attività di ricerca del tartufo vanta una tradizione secolare all'interno del nostro Paese ed ancora oggi i cercatori di tartufi sono circa 200.000.

        Tale materia è disciplinata dalla legge quadro 16 dicembre 1985, n. 752, che all'articolo 3, primo comma, recita testualmente: "La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati". La raccolta dei tartufi, invece è riservata quando viene circoscritta alle tartufarie coltivate e controllate da parte di coloro che le conducono, ovvero dai soci di consorzi volontari per la difesa del tartufo costituiti dai titolari di aziende agricole e forestali, ovvero da coloro che a qualsiasi titolo le conducono.

        Tale norma utilizza una terminologia impropria poiché definisce la suddetta attività come "raccolta" quando, invece, si tratta di "ricerca", essa, infatti, necessita di specializzazione tanto che può essere svolta soltanto previo superamento di un esame che accerti l'idoneità del ricercatore (al quale viene rilasciato un "tesserino autorizzativo di idoneità") e può essere praticata solo con l'ausilio di cani addestrati.

        La legge quadro all'articolo 2 fornisce un elenco dettagliato delle specie di tartufi destinate al consumo nel nostro Paese, mentre all'articolo 6 stabilisce i periodi in cui ne è consentita la ricerca; sia il tartufo bianco (specie più pregiata) sia il tartufo nero possono essere "cercati" anche nelle ore notturne ma, mentre per il primo tale ricerca va senz'altro mantenuta perché garantisce una diluizione dei "tartufai", per quanto riguarda il tartufo nero sarebbe auspicabile mantenere solo la ricerca diurna perché, visto il colore scuro e la maturazione a poca profondità, per esso si rendono difficili le operazioni di scavo e di ricolmatura delle buche, nonché il recupero dei tartufi scagliati lontano dai cani durante la ricerca. Si rende, quindi, necessaria una ristrutturazione dei periodi di ricerca dei tartufi, in modo tale da tenere conto degli effettivi periodi di maturazione delle varie specie.

        In attuazione della legge n. 725 del 1985 le diverse legislazioni regionali configurano tre tipologie principali di attività di ricerca dei tartufi. Ognuna di queste tipologie identifica una diversa fattispecie che, secondo l'esistenza o meno di determinati presupposti d'imposta, può avere un trattamento fiscale diverso per espressa disposizione di legge.

        Ricerca e raccolta di tartufi per usi propri e limitati all'autoconsumo familiare: in questo caso il ricercatore di tartufi svolge la propria attività per mero scopo hobbistico senza fine di lucro, per cui non è ravvisabile alcuna soggettività fiscale passiva poiché non svolge nessuna attività di impresa.

        L'unico adempimento a carattere fiscale è la tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge n. 752 del 1985.

        Ricerca e raccolta dei tartufi principalmente destinati all'autoconsumo ed occasionalmente alla commercializzazione: in questa ipotesi il ricercatore di tartufi è soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ma vi è comunque esclusione dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell'imposta sulle attività produttive (IRAP).

        Ricerca, raccolta e produzione finalizzate al mercato o comunque alla commercializzazione: in questo caso si tratta di una vera e propria professione abituale sottoposta, pertanto, all'IVA: il ricercatore dovrà munirsi di partiva IVA, tenere la regolare contabilità, nonché procedere alle liquidazioni periodiche e rendere le prescritte dichiarazioni annuali; sarà inoltre assoggettato alle imposte sul reddito e, pertanto, dovrà versare l'IRPEF e l'IRAP; dovrà iscriversi presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, versando i relativi diritti annuali, nonché iscriversi, eventualmente, presso l'ente previdenziale come lavoratore autonomo.

        Dalle considerazioni esposte emerge che il tartufo non è considerato (ai fini fiscali) prodotto agricolo, pertanto i ricercatori non possono beneficiare dei regimi speciali previsti per i produttori agricoli.

        Onorevoli colleghi, la normativa vigente che disciplina la vendita dei tartufi è lacunosa, di difficile applicazione e noncurante delle spese sostenute dai tartufai (mantenimento dei cani, spese veterinarie, spese relative all'automezzo utilizzato, nonché spese relative al tesserino regionale che autorizza la raccolta).

        Inoltre, la stessa disciplina, oltre a considerare solo i guadagni dei ricercatori, prevede un prelievo del 40-60 per cento sui ricavi relativi alla vendita dei tartufi, in quanto questi introiti vanno ad accumularsi a quelli già denunciati.

        Va sottolineata, poi, la notevole importanza rivestita dal ricercatore dal punto di vista socio-ambientale; egli, infatti, provvede ad effettuare attività di tutela ambientale che altrimenti graverebbero sul già precario bilancio statale; ci si riferisce al reimpianto di alberi, alla pulitura di fossi e alla salvaguardia del sottobosco, attività tutte di considerevole importanza per il nostro Paese.

        Tale attività, svolta volontariamente e costantemente dai cercatori, costituisce pertanto un notevole beneficio per la comunità ed un risparmio evidente per le casse statali.

        La proposta di modifica alla normativa fiscale consiste nel riconoscere alla categoria un "bonus fiscale" (sino al limite di lire 10 milioni), che consentirebbe la realizzazione di un duplice obiettivo, ossia permettere ai cercatori di esprimere adeguatamente la loro energia e riconoscere al tempo stesso alle finanze nazionali le giuste richieste che esse attendono dal commercio del tartufo.

        Al fine, inoltre, di fugare dubbi su problemi di costituzionalità della modifica legislativa invocata, si precisa che la nostra legislazione fiscale prevede già diverse forme di agevolazioni indirizzate a specifiche categorie commerciali e imprenditoriali.

        A solo scopo esemplificativo si rammmentano alcuni casi di cosiddetti "regimi speciali": raccolta e rivendita di rottami ferrosi; regime agevolato IVA per le agenzie di viaggi per prestazioni avute al di fuori del territorio dell'Unione europea; regimi del "margine" per i beni usati; commercio dei fiammiferi realizzato dal Consorzio industria fiammiferi; prestazioni di gestori dei telefoni pubblici; vendita al pubblico di biglietti del trasporto pubblico.

        Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge merita un urgente esame se è vero, come è vero, che l'attuale disciplina fiscale è meritevole di revisione.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

    

 

Art. 1.

        1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

        2. I raccoglitori i cui ricavi annui non superano l'ammontare di lire 10 milioni non sono soggetti agli obblighi contabili e non sono tassabili ai fini delle imposte dirette.

        3. I raccoglitori i cui ricavi annui superano il reddito di lire 10 milioni come stabilito al comma 2, derivante dall'attività di raccolta e di cessione di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento per la parte eccedente tale limite.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1658

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

d'iniziativa del deputatoBENEDETTI VALENTINI

 

         

 

Nuove norme in materia di commercializzazione dei tartufi

 

                       

 

 

 

         

Presentata il 26 settembre 2001

         

 

 

 


    Onorevoli Colleghi! - La conoscenza pratica di quel particolarissimo mondo che è l'ambiente dei cavatori, raccoglitori, distributori e commercializzatori di tartufi, ha ispirato la presentazione di questa stringata ma incisiva proposta di legge, la quale punta a raccogliere, per quanto possibile e giustificato, le diffuse istanze degli operatori del settore, delle loro associazioni, ma anche di coloro che devono sovrintendere alla disciplina ed al controllo, anche da un punto di vista fiscale.

        Nessuno ignora che attualmente la maggior parte delle attività e delle fasi attraverso cui il tartufo giunge alla commercializzazione finisce sostanzialmente nelle nebbie di una totale evasione fiscale. Un contesto che premia gli operatori più spregiudicati e penalizza fortemente coloro che pur vorrebbero lavorare serenamente, facendo fronte ai propri obblighi, ma non ignorando le condizioni oggettive, conseguenti ad una prassi e ad una tradizione innegabili e a tutt'oggi non modificabili, in cui le attività di cava, di raccolta, di trattamento e di rivendita del tubero si svolgono.

        Ferme restando le condizioni normative, contabili e fiscali, nelle quali operano i cavatori professionisti o esercenti la cavatura nell'esercizio di azienda, è un dato di fatto che la grande maggioranza dei cavatori e rifornitori dei commercianti appartiene alla variegata gamma dei dilettanti, degli occasionali, dei dopolavoristi. Questi non hanno nessuna intenzione né, a conti fatti, interesse a diventare ufficialmente soggetti fiscali, quale che sia il volume del prodotto raccolto; e rifiutano sistematicamente l'emissione di fatture, preferendo altrimenti abbandonare l'attività oppure entrare in contatto con incettatori e commercianti disinvolti, che veicolano il percorso acquisti-vendite in procedure non corrette o comunque di ripiego. Ne nascono tensioni, incertezze, concorrenze sleali, espedienti, con turbativa del mercato, mancato gettito fiscale, rischio di sanzioni o incriminazioni, quando non addirittura fenomeni di malcostume sul piano dei rapporti commerciali e dell'esercizio dei poteri di controllo.

        Non sarà dunque la soluzione ottima dal punto di vista astrattamente concettuale, ma è l'unica ispirata a realismo e concretezza di obbiettivi - volta cioè a consentire la prosecuzione di questo non trascurabile settore di attività, introducendovi al contempo elementi di potenzialità contributiva compatibili con la certezza dei rapporti e una certa moralizzazione della concorrenza - quella di stabilire che sia obbligo del commerciante l'emissione di "autofattura", in tutto rispondente ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza peraltro l'indicazione del cedente. Consegue a tale obbligo la necessità per il commerciante di farsi carico in proprio del versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché di versare un collegato importo a titolo di imposta diretta sul reddito, che, sulla base di studi estremamente attendibili, si ritiene congruo parametrare intorno al 5 per cento dell'imponibile complessivo IVA, determinata tale percentuale in via forfettaria.

        Non v'è chi non veda come in tale guisa si recupererebbe alla emersione fiscale un grandissimo numero di operazioni, creando però una omogeneità e tranquillità di trattamento e di controllo, agevolate dalla istituzione di un registro quotidiano che rispecchi gli acquisti di tartufi, i cui dati verranno messi a confronto con le operazioni di vendita e di cessione, con le consistenze di magazzino e con ogni altro elemento comunemente considerato.

        Peraltro si ritiene razionale e congruo reintrodurre il tartufo tra i generi agricoli elencati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente riconduzione dell'IVA gravante all'aliquota del 4 per cento, poiché il prodotto è certamente pregiato e commerciato a prezzi molto cospicui, ma ciò non toglie che di prodotto prettamente agricolo si tratti, la cui insorgenza, perpetuazione e raccolta costituiscono un ciclo non fortuito, ma il risultato di una sistematica e delicata coltivazione e cura, anche riguardante l'habitat e le condizioni.

        Con l'adozione della particolare normativa proposta, la nostra legislazione si renderebbe omogenea o equipollente a quelle di vari altri Paesi europei, che attualmente si giovano di condizioni più concorrenziali nel settore. E' appena il caso di sottolineare, in conclusione, che, ferma restando l'urgenza di questo intervento legislativo, saranno ben accolti tutti i contributi finalizzati a migliorare il testo, anche perché lo stesso innegabilmente punta a strutturarsi sulla non comune specificità del settore stesso.

        L'articolato è composto di soli tre articoli, il primo dei quali reinclude il tartufo nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, concernente l'IVA sui prodotti agricoli.

        L'articolo 2 stabilisce il sistema di autofatturazione dei commercianti ed i loro obblighi di versamento, quanto all'IVA e quanto all'imposizione diretta.

        L'articolo 3 prevede l'istituzione e la tenuta del registro quotidiano dell'introitazione della merce, con le relative indicazioni.

        La proposta di legge non affronta, di proposito, vari altri, rilevanti aspetti problematici dell'attività di cavatura e distribuzione dei tartufi, perché essi - con il necessario approfondimento - rallenterebbero la soluzione del problema urgente che in questa sede si vuole affrontare, mentre potranno trovare adeguata sistemazione in diverse e separate proposte di legge.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

   

 

 

Art. 1.

        1. Al numero 15 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i tartufi," sono sostituite dalle seguenti: ", compresi i tartufi,".

 

 

Art. 2.

        1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti o comunque cessionari di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA, sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.

        2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi alle autofatture emesse.

        3. Gli acquirenti o cessionari di tartufi nell'esercizio di impresa sono altresì tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione di costi, ai fini dell'imposizione diretta, un importo forfettario pari al 5 per cento dell'imponibile complessivo IVA, per i medesimi acquisti oggetto di autofatturazione.

 

 

Art. 3.

        1. I soggetti che, nell'esercizio di impresa, si rendono acquirenti o comunque cessionari di tartufi, sono tenuti ad istituire e tenere quotidianamente aggiornato un registro nel quale vengono annotati gli acquisti, con l'indicazione della quantità e della qualità di prodotto, delle somme effettivamente pagate, degli estremi della fattura ovvero della autofattura emessa.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 2078

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

 

LUSETTI, ARMANDO COSSUTTA, GASPERONI, ABBONDANZIERI

 

         

 

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e
commercio dei tartufi freschi o conservati destinati
al consumo

 

                       

Presentata l'11 dicembre 2001

                       

 

 

 


 Onorevoli Colleghi! - La legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha riconosciuto un ruolo diretto delle regioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, consentendo con la sua applicazione il recupero di aree marginali, in cui il mantenimento dell'attività agricola ha un ruolo non solo sotto il profilo produttivo e per la integrazione del reddito degli agricoltori, ma soprattutto per la tutela e la valorizzazione ambientale. Nell'ambito di un nuovo disegno della politica agricola comune la promozione e la presenza diffusa delle imprese agricole sull'intero territorio acquista una valenza di carattere generale anche finalizzata a privilegiare la figura dell'imprenditore agricolo in un'ottica legata alla multifunzionalità.

        In pratica, l'azienda agricola si pone come il luogo di incontro fra la tradizionale attività di coltivazione e le nuove attività che valorizzano le specificità di un particolare ambiente rurale: laddove ambiente non è da intendersi ovviamente soltanto come natura, ma altresì come vissuto storico, sociale, culturale di una comunità cui l'azienda agricola, per sua stessa natura, è fisicamente legata. In questa prospettiva la citata legge n. 752 del 1985 ha contribuito a rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta dei tartufi superando la conflittualità fra proprietari-conduttori dei fondi e raccoglitori, consentendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, comunque, contribuendo a fornire un quadro di certezza di cui beneficiano anche i consumatori.

        La presente proposta di legge è volta a definire alcuni aspetti tecnici relativi alla disciplina dei controlli, che, comunque, sono di competenza delle regioni, alla possibilità di costituire consorzi di tutela per la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi, nonché ad apportare alcune modifiche di carattere tributario, finalizzate soprattutto a facilitare l'emersione delle attività sommerse.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

        1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, terzo comma, dopo le parole: "dell'Università" sono inserite le seguenti: "o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome";

            b) all'articolo 3, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

        "Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa alla avvenuta micorrizazione";

            c) all'articolo 4, il primo comma, è sostituito dal seguente:

        "Gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese possono costituire consorzi volontari per la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo".

 

 

Art. 2.

        1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari esercenti attività d'impresa devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa disposizione di legge. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

        2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

        3. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, n. 21), le parole: "esclusi i tartufi" sono soppresse.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2847

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

 

 

CROSETTO, BERTUCCI, GALVAGNO, PALMIERI, PATRIA, SCALTRITTI, STRADELLA TARDITI

 

 

         

 

Legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

 

                       

Presentata l'11 giugno 2002

                       

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - Fin dai tempi immemorabili, l'attività di ricerca dei tartufi ha presentato una tradizione che, ancor oggi, è motivo di orgoglio e vanto per il nostro Paese.

        L'alone di mistero che, da sempre avvolge tale attività accrescendone il fascino, ha consentito di annoverare tra le fila dei tartufi anche personaggi illustri, quali i Reali di Casa Savoia, e ha consentito a esperti tartufai dell'epoca di farsi promotori della ricerca del tartufo presso la casa regnante di Francia.

        Anche la scienza deve molto all'attività dei tartufai. Il professor Carlo Vittadini, padre della moderna idnologia e autore nel 1831 della memorabile Monographia Tuberacearum, fu egli stesso cercatore di tartufi, percorrendo in lungo e in largo i territori dell'Oltrepo Pavese, alla ricerca dalle varie specie di Tuber e di altri funghi ipogei le cui descrizioni interpretative gli valsero il riconoscimento in tutto il mondo botanico.

        Ma se da tempo la ricerca dei tartufi ha consentito anche di integrare un reddito spesso carente per diverse famiglie italiane, oggi, tale attività ha assunto connotati del tutto differenti.

        Dei circa 200 mila tartufai operanti sul territorio nazionale, solo una minima parte svolge la ricerca con regolarità e costanza, quasi in modo professionale. Tra i ricercatori di tartufi, solo una minima percentuale (5 per cento circa) appartiene al mondo dell'agricoltura. Tutti gli altri fanno parte di categorie sociali più disparate, in cui gli aspetti cinofili e la cultura verso un impiego salutare del tempo libero prevale su ogni considerazione. Solo occasionalmente essi riescono ad effettuare ritrovamenti di tartufi la cui vendita trova giustificazione. E, quando questo accade, il ricavato va a coprire appena le spese sostenute per dare sfogo a questa loro passione. Ma fermiamoci un attimo a considerare la valenza che tale attività di ricerca riveste nel campo sociale ed economico.

        Il cercatore di tartufi è oggi "l'ultimo custode del bosco" perché è rimasto uno fra i pochi a penetrare in zone inaccessibili ai più e a mantenere un legame con i luoghi ormai abbandonati da tutti; a tenere in vita sentieri che sarebbero soffocati da rovi e sterpaglie; a mettere a dimora nuove piante a vocazione tartufigena in sostituzione di alberi che vanno oramai invecchiando; a segnalare pericoli e necessità in zone impervie e nascoste. E' questa una "funzione sociale" di notevole importanza, che bisogna oggi sostenere e favorire con una nuova legge che tuteli l'attività di ricerca.

        E veniamo alla funzione economica che deriva da tale attività: una volta trovato qualche tartufo, il cercatore dà avvio ad un processo che ha una rilevanza economica non indifferente. Basta pensare a tutto ciò che investe l'economia legata al fenomeno tartufo, a quanto questo sia il motore per tante realtà che grazie al nome "tartufo" riescono a decollare e a far conoscere i loro prodotti; a quanto indotto il nome "tartufo" riesce a spingere verso occupazione e posti di lavoro (ristorazione, commercializzazione, operazioni turistiche, percorsi naturalistici), a quante promozioni hanno permesso di catturare l'attenzione verso luoghi che, al contrario, non avrebbero avuto modo di emergere o di farsi notare.

        Occorre dunque rivedere la disciplina disposta dalla legge n. 752 del 1985 in modo da tutelare ulteriormente questo dono della natura e salvarlo dalla possibilità della sua scomparsa, che porterebbe ad una grave perdita sociale ed economica.

        Vi sono pertanto alcuni filoni che è necessario prevedere per assicurare un futuro e una sopravvivenza al tartufo italiano:

 

            a) garantire la ricerca libera ai tartufai perché possano contribuire al mantenimento del territorio;

 

            b) assicurare coloro che vogliono sviluppare la tartuficoltura con la possibilità di evitare truffe e raggiri in materia di piante tartufigene;

 

            c) prevedere un riordino in materia di tartufaie con la distinzione fra tartufaie controllate e tartufaie coltivate;

 

            d) riconoscere la valenza economica che il tartufaio contribuisce a creare nella sua attività hobbistica;

 

            e) tutelare il tartufo da ricerche esasperate che tendono ad impoverirne la sopravvivenza;

 

            f) garantire il consumatore circa il prodotto fresco o conservato che acquista;

 

            g) favorire un libero sviluppo dei mercati e delle contrattazioni che porti il prodotto ad emergere completamente e a rendere più consistente il gettito fiscale a favore dello Stato.

 

        Tutto ciò è contemplato nella presente proposta di legge che sostituisce la legge n. 752 del 1985

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

        1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

        2. Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. E' fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e al relativo regolamento di esecuzione.

 

 

Art. 2.

 

        1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

            a) Tuber magnatum Pico, tartufo bianco pregiato;

            b) Tuber melanosporum Vitt., tartufo nero pregiato;

            c) Tuber macrosporum Vitt., tartufo nero liscio;

            d) Tuber aestivum Vitt., tartufo d'estate o scorzone;

            e) Tuber aestivum Vitt., forma uncinatum, tartufo uncinato;

            f) Tuber brumale Vitt., tartufo nero d'inverno o trifola nera;

            g) Tuber brumale Vitt., forma moschatum, tartufo moscato;

            h) Tuber borchii Vitt., bianchetto o marzuolo;

            i) Tuber mesentericum Vitt., tartufo nero ordinario.

        2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

        3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 annesso alla presente legge e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado della regione Marche, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali delle università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni mediante rilascio di certificazione scritta.

 

 

 

Art. 3.

 

        1. La ricerca dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

        2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

        3. Le tabelle di cui al comma 2 devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

        4. Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate i cui estremi devono essere riportati sulla tabella recante la scritta "Raccolta di tartufi riservata".

        5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

        6. Le attestazioni regionali di riconoscimento delle tartufaie controllate, non possono essere rilasciate oltre un limite massimo percentuale di superficie produttiva pari al 10 per cento del territorio a produzione tartufigena da individuare su base provinciale.

        7. Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui al presente articolo, deve essere presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

            a) attestato dell'impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto sono state preventivamente micorizzate con la specie di tartufo indicata;

            b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, dal quale risulti un sufficiente grado di micorizzazione con la specie di tartufo indicata.

 

        8. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 7 le regioni individuano criteri, modalità ed idonea metodologia di controllo delle piante tartufigene.

        9. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

 

 

Art. 4.

 

        1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie, nei limiti territoriali di cui al comma 6 dell'articolo 3 per quanto attiene le tartufaie controllate.

        2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

        3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

 

 

Art. 5.

 

        1. La cessione di tartufi freschi effettuata da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legislazione vigente in materia, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

        2. I raccoglitori i cui ricavi annui non superino l'ammontare di 5.000 euro non sono soggetti agli obblighi contabili, e come tali non sono tassabili ai fini delle imposte dirette.

        3. I raccoglitori i cui ricavi annui superino il reddito derivante dall'attività di raccolta e cessioni di cui al comma 1, così come quantificato al comma 2, determinano il reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività del 15 per cento per la parte eccedente i 5.000 euro.

 

 

Art. 6.

 

        1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

        2. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Le regioni sono tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

        4. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

        5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.

        6. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

        7. La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con apposito attrezzo quali vanghetto o zappetta, la cui lama non deve superare in larghezza centimetri 6, deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

        8. Ogni raccoglitore non può utilizzare più di due cani durante la ricerca.

        9. Sono in ogni caso vietate:

            a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;

            b) la raccolta dei tartufi immaturi;

            c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;

            d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

 

 

Art. 7.

 

        1. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.

        2. Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.

        3. La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:

                a) Tuber magnatum, dal 1^ ottobre al 31 dicembre;

                b) Tuber melanosporum, dal 15 dicembre al 15 marzo;

                c) Tuber macrosporum, dal 1^ settembre al 31 dicembre;

                d) Tuber aestivum, dal 1^ luglio al 30 novembre;

 

                e) Tuber aestivum forma uncinatum, dal 1^ ottobre al 31 dicembre;

                f) Tuber brumale, dal 1^ gennaio al 15 marzo;

                g) Tuber brumale forma moschatum, dal 1^ novembre al 15 marzo;

                h) Tuber borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;

                i) Tuber mesentericum, dal 1^ settembre al 31 gennaio.

        4. Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta, sentito il parere dei centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2, comma 3.

        5. E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

 

 

Art. 8.

 

        1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi devono essere tenuti separati da quelli spezzati.

        2. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

        3. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensioni inferiore.

        4. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

 

 

Art. 9.

        1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

            a) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge;

            b) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

            c) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

 

 

Art. 10.

        1. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recanti il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

 

 

Art. 11.

 

        1. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

 

 

Art. 12.

 

        1. I tartufi conservati sono confezionati con l'aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e devono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e comprensibili.

        2. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti e di prodotti di sintesi.

 

 

 

Art. 13.

 

        1. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

 

 

Art. 14.

 

        1. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

            a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum e brumale e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivum, mesentericum;

            b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

            c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

            d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

 

 

Art. 15.

 

        1. E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

 

 

Art. 16.

 

        1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti dei Corpo forestale dello Stato.

        2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

        3. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e prestare giuramento davanti al prefetto.

 

 

Art. 17.

 

        1. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro due mesi dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

        2. L'oblazione di cui al comma 1 è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

        3. Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiscono apposito capitolo di bilancio.

 

 

Art. 18.

 

        1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 6. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione. La tassa di concessione di cui al periodo precedente non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

 

 

Art. 19.

 

        1. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria.

        2. La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni:

            a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio dei cani addestrati o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto;

            b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte;

            c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici;

            d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

            e) la raccolta di tartufi immaturi;

            f) la raccolta dei tartufi nelle ore notturne, fatte salve le diverse disposizioni regionali;

            g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

            h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;

            i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4.

        3. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione provinciale al tribunale competente per territorio.

 

 

Art. 20.

 

        1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

 

 

Art. 21.

 

        1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, è abrogata.

 

 

Art. 22.

 

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modifica l'allegato 2 annesso alla presente legge al fine di inserire tra le specie e i caratteri essenziali, i seguenti tartufi conservati:

            a) Tuber macrosporum Vitt.;

            b) Tuber aestivum forma uncinatum;

            c) Tuber borchii Vitt.


ALLEGATO 1

(v. art. 2)

 

 

 

CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE
DELLE SPECIE COMMERCIABILI

 

          1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato (o anche tartufo bianco d'Alba e tartufo bianco d'Acqualagna).

          Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare e fini e numerose che scompaiono con la cottura.

          Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente articolate o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.

          Emana un forte profumo gradevole, vagamente agliaceo.

          Matura da ottobre a fine dicembre.

 

          2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di Spoleto).

          Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, e gleba o polpa neroviolacea a maturazione, con venature bianche tini che divengono un po' rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

          Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, acuiate non alveolare, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emana un delicato profumo molto gradevole.

          Matura da metà dicembre a metà marzo.

 

          3) Tuber macrosporun Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio.

          Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse, di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al purpureo con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.

          Ha spore ellittiche, grandi, irregolarmente reticolate e alveolate, riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.

          Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.

          Matura da agosto a dicembre.

 

          4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone.

          Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

          Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure, riunite in numero da 1 a 6 per asco presso a poco sferico.

          Emana un profumo aromatico, vagamente sulfureo.

          Matura da luglio a dicembre.

 

          5) Tuber aestivum Vitt., forma uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato.

          Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, e gleba o polpa di color marrone con venature chiare e numerose.

          Ha spore ellittiche, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a sei, spesso munite di papille lunghe e ricurve.

          Emana un profumo gradevole.

          Matura da settembre a dicembre.

 

          6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera.

          Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

          Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi in numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle dei Tuber melanosporum e meno scure.

          Emana profumo grato, forte.

          Matura da dicembre a tutto marzo.

 

          7) Tuber brumale Vitt., forma moschatum, detto volgarmente tartufo moscato.

          Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa nocciola con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

          Ha spore aculeate non alveolate, riunite in aschi in numero fino a sei.

          Emana un forte odore, di muschio, ed ha sapore piccante.

          Matura da novembre a marzo.

 

          8) Tuber borchii Vitt., detto volgarmente bianchetto o marzuolo.

          Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al violaceo-bruno con venature numerose e ramose.

          Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolare o reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.

          Emana un profumo lievemente agliaceo.

          Matura da metà gennaio a metà aprile.

 

          9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).

          Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con la cottura.

          Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate riunite in un 1-3 per asco.

          Emana un profumo forte, che ricorda sgradevolmente l'acido fenico.

          Matura da settembre a febbraio.

 

 

 


ALLEGATO 2

(v. art. 9)

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 4053

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LOSURDO, CATANOSO, LA GRUA,
VILLANI MIGLIETTA, BELLOTTI, FRANZ

 

         

 

 

 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e alla legge 16 dicembre 1985, n. 752,
in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi
freschi o conservati destinati al consumo

 

                       

Presentata il 10 giugno 2003

                       

 

 


  Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente proposta di legge è apportare le necessarie modifiche alla legge 16 dicembre 985, n. 752 (in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), al fine di adeguare la legislazione vigente alle mutate condizioni economico-produttive della tartuficoltura nazionale e alle nuove problematiche del settore.

        Il tartufo è il frutto sotterraneo di un fungo. Numerose sono le specie destinate al consumo. Tra di esse, quelle che hanno il maggiore interesse economico e gastronomico in Italia sono il tartufo bianco pregiato (Tuber Magnatum Pico)- il più pregiato - ed il tartufo nero (Tuber Melanosporum Pico). L'Italia è leader a livello mondiale sia nella produzione del tartufo bianco che del tartufo nero.

        La tartuficoltura rappresenta una importante attività economica sia a livello della produzione che a livello della trasformazione, distribuzione e commercializzazione, generando un consistente indotto economico ed alimentando un vasto mercato sia a livello nazionale che internazionale. Il ruolo di tale coltura, inoltre, è importante anche dal punto di vista socio-occupazionale (elevato numero di occupati coinvolti nella produzione e nelle fasi a valle della filiera) e per lo sviluppo rurale del territorio (ruolo strategico per la tutela ed il recupero delle aree forestali e marginali).

        Le istituzioni che si occupano di tartufo hanno la necessità di valorizzare il prodotto contestualmente con il territorio di produzione, incrementandone la conoscenza soprattutto all'esterno e coinvolgendo tutti i livelli della "filiera tartufo" ed i vari soggetti interessati, dai ricercatori i commercianti, fino ai ristoratori ed agli operatori turistici.

        I punti di debolezza della "filiera tartufo" sono rappresentati innanzitutto dalla aleatorietà della produzione, dato che la tartuficoltura è la risultante del delicato equilibrio tra le caratteristiche del suolo, le condizioni climatiche e le piante simbiotiche. Inoltre, la tartuficoltura si avvale di una tecnica agronomica piuttosto complessa per l'impianto e la gestione della tartufaia e di costose operazioni colturali che hanno lo scopo di conservare le proprietà del suolo e di migliorare le condizioni per lo sviluppo della micorriza del fungo che dovrà portare i frutti. Ciò limita la produzione sostenibile di tartufi, ovvero quella che può essere ottenuta senza aumentare eccessivamente il "carico" sulla tartufaia e depauperare, cosi, le proprietà chimico-fisiche del suolo, con conseguenze negative sia sulla produzione che sulle caratteristiche idrogeologiche del territorio.

        Queste considerazioni valgono in particolar modo per il tartufo bianco pregiato - ad esempio della zona di Alba (Cuneo) - che non si riproduce attraverso la micorizzazione di piante autoctone, sicché l'unica garanzia per la sua produzione è legata proprio alla conservazione delle caratteristiche naturali del territorio di produzione.

        Tali difficoltà strutturali intrinseche - che portano ad una ridotta e frammentata offerta nazionale non in grado di soddisfare la crescente domanda interna, con un conseguente rialzo dei prezzi - sono rese ancor più gravi sia dalla crescente concorrenza del prodotto estero (Tuber oligospermum dal Nord Africa che viene mescolato alle partite di tartufo bianco e Tuber himalayense dalla Cina che ha un aspetto difficilmente distinguibile dal tartufo nero di Norcia) che dalla continua presenza sul mercato di specie di Tuber non comprese nell'elenco di quelle commercializzabili ai sensi della citata legge n. 752 del 1985 ed utilizzate per contraffare le specie pregiate di tartufi bianco e nero.

        Sulla base delle considerazioni esposte emerge la necessità di creare le condizioni per il futuro sviluppo del tartufo in Italia e per la tutela di una risorsa economica nazionale famosa in tutto il mondo. Risorsa che, avendo forti connotazioni di tipicità e di territorialità della produzione, può assumere un ruolo chiave nello sviluppo rurale regionale di alcune importanti realtà locali e nella difesa economico-ambientale e socio-occupazionale del territorio.

        La presente proposta di legge reca pertanto:

 

            a) l'introduzione di una certificazione obbligatoria, rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, che indichi le caratteristiche essenziali del prodotto (quantità, specie e varietà, pezzatura), gli aspetti qualitativi ed estetici, il rispetto dei requisiti minimi di qualità e la provenienza geografica della produzione (tracciabilità): in tale modo saranno promosse la trasparenza all'intera filiera e la piena visibilità di tutte le sue fasi e degli operatori coinvolti;

 

            b) la tutela della produzione nazionale e di quella certificata rispetto alle altre, attraverso forme di discriminazione nei confronti del prodotto che non viene commercializzato con il certificato di garanzia e tipicità, nonché la promozione di campagne informative dirette al consumatore al fine di diffondere tale certificazione e di spingere il consumatore ad esigere la garanzia di tipicità e qualità;

 

            c) l'istituzione di un registro su cui annotare la quantità annualmente prodotta e certificata in Italia al fine di monitorare la quantità, la qualità e la provenienza geografica della produzione nazionale;

            d) incentivi per la costituzione di associazioni di produttori di tartufi (data la scarsa diffusione dell'associazionismo agricolo in questo settore) e di consorzi per la difesa, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione del prodotto;

 

            e) incentivi all'attività di ricerca al fine di meglio conoscere le caratteristiche organolettiche dei vari tartufi identificate per aree geografiche di provenienza ed i relativi effetti in termini di qualità minima dei prodotti certificati;

 

            f) l'emanazione di linee-guida di carattere tecnico-agronomico ed economico-agrario in materia di tartuficoltura sostenibile e compatibile con la difesa dell'ambiente, da diffondere ad opera dei servizi competenti per lo sviluppo agricolo delle regioni e degli informatori socio-economici locali;

 

            g) il riconoscimento del soggetto "cedente" come anello principale che lega il prodotto al territorio di produzione, in modo tale da garantire la visibilità alla prima fase della filiera, ovvero la produzione, rappresentata dalla figura del ricercatore di tartufo;

 

            h) la conferma che la raccolta di tartufi deve essere libera nei boschi e nei territori non coltivati, in modo da evitare ogni tipo di conflittualità tra ricercatori e proprietari dei terreni.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

         

 

 

Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: "Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge le attività legate alla ricerca, alla coltivazione, alla raccolta e alla commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, denominata "filiera del tartufo", al fine di valorizzare tale importante attività economica, di promuovere il miglioramento della qualità, di adottare misure per assicurare la tracciabilità della produzione, di realizzare campagne informative presso il consumatore volte a difendere la tipicità delle produzioni nazionali rispetto a quelle estere, nonché di tutelare l'ambiente tartufigeno naturale, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge".

 

 

Art. 2.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, provvede, con proprio decreto, alla revisione dell'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985 è revisionato, prevedendo l'inclusione esclusivamente delle specie di tartufi autoctone, in particolare del Tuber magnatum Pico, denominato "tartufo bianco" e il divieto di commercializzazione di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel medesimo elenco.

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, emana, con proprio decreto, apposite linee-guida di carattere tecnico-agronomico ed economico-agrario in materia di tartuficoltura sostenibile e compatibile con la difesa dell'ambiente, da diffondere ad opera dei servizi competenti per lo sviluppo agricolo delle regioni e degli informatori socio-economici locali.

 

 

 

 

Art. 3.

        1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

 

        "La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono ad istituire un registro in cui è annotata annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa".

 

 

Art. 4.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:

 

        "Le regioni possono prevedere agevolazioni e incentivi per la costituzione dei consorzi volontari ai sensi del primo comma".

 

 

Art. 5.

        1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

 

        "Sono esentati dalla prova d'esame i dottori agronomi e forestali e coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

        2. Alla lettera d) del nono comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali" sono sostituite dalle seguenti: "salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma".

 

Art. 6.

        1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dai seguenti:

        "I tartufi freschi o conservati, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e da impurità. Inoltre essi devono essere accompagnati obbligatoriamente da una apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato recante le caratteristiche essenziali del prodotto distinte per quantità, specie e varietà, e pezzatura, gli aspetti qualitativi ed estetici, il rispetto dei requisiti minimi di qualità e la provenienza geografica della produzione.

        Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti il Centro nazionale studi tartufo di Alba e gli altri centri sperimentali di tartuficoltura, nonché le istituzioni universitarie specializzate in micologia, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti minimi di qualità per la commercializzazione dei tartufi e le norme tecniche per il rilascio della certificazione di cui al primo comma. A tale fine, lo stesso Ministro delle politiche agricole e forestali può adottare misure per incentivare l'attività di ricerca delle istituzioni citate, al fine di garantire una conoscenza accurata delle caratteristiche organolettiche dei tartufi identificati sulla base delle aree geografiche di provenienza nonché i relativi effetti in termini di qualità minima dei prodotti artificiali".

 

Art. 7.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:

        "Quando l'etichetta di un prodotto reca la dicitura "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, deve essere chiaramente specificata nella etichetta stessa, con gli stessi carattere e dimensione tipografica, la specie del tartufo utilizzata, nonché il relativo nome latino. Nel medesimo prodotto deve comunque essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 10 per cento del peso totale del prodotto e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo un aroma di tartufo di sintesi, è vietato riportare sull'etichetta le diciture di cui al presente comma ed è altresì vietato l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. E', infine, vietato l'impiego di qualificazioni o di designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge".

 

Art. 8.

        1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione delle generalità del soggetto cedente.

        2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'imposta sul valore aggiunto relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non comporta per il cedente alcun obbligo contabile.

        3. I soggetti cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni nel cui territorio ha sede l'impresa la quantità di prodotto commercializzato, la data e il luogo di vendita, il nominativo del soggetto cedente e l'area di produzione del tartufo acquistato.

        4. Le informazioni comunicate alle regioni da parte del soggetto cessionario nella dichiarazione resa ai sensi del comma 3 devono altresì essere comunicate contestualmente da soggetto cedente alla regione nel cui territorio svolge la propria attività, al fine eventuali controlli incrociati da parte delle autorità competenti.

        5. I soggetti cessionari sono altresì obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e la data di commercializzazione.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 4063

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputatoROSITANI

 

         

 

Disposizioni per la salvaguardia e la tutela
del tartufo italiano

                       

Presentata l'11 giugno 2003

                       

 

 


  Onorevoli Colleghi! - Nel fenomeno della truffa alimentare-commerciale rientra, purtroppo, a pieno titolo, anche il tartufo italiano. Il caso più clamoroso è quello riguardante la diffusione di alcune specie di tuberi, simili al tartufo bianco, provenienti dalla Cina e dall'Africa. Tali tuberi, non compresi nella lista prevista dalla legge n. 752 del 1985, vengono sottoposti ad un processo di artificiale aromatizzazione con prodotti di sintesi. In più, l'utilizzo di processi sintetici artificiali comporta che l'aroma di tartufo, così realizzato, sia utilizzato per aromatizzare altri prodotti alimentari quali, ad esempio, l'olio di oliva, i formaggi, la pasta all'uovo, i salumi, i liquori, eccetera.

        Il Governo italiano sta provando a contrastare tale pericoloso fenomeno attraverso il Ministero delle politiche agricole e forestali, con una serie di iniziative riguardanti la produzione e la commercializzazione; in particolar modo, con la difesa dei prodotti tipici e con l'indicazione del territorio di origine dei prodotti agro-alimentari.

        Al fine di rendere più efficaci le azioni di prevenzione e di tutela del tartufo, si propongono alcune indispensabili disposizioni e le relative sanzioni.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

 

 

Art. 1.

        1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei tartufi posti in vendita, l'etichetta del prodotto deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza, definito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

 

 

Art. 2.

        1. Per luogo d'origine o di provenienza del tartufo si intende il paese di origine ed eventualmente, la zona di produzione.

        2. Per i prodotti a base di tartufo, ovvero messi in commercio con la dicitura "tartufato" o "a base di tartufo", deve altresì essere indicata obbligatoriamente nell'etichetta la zona di coltivazione del tartufo utilizzato nella preparazione dei medesimi prodotti.

 

 

Art. 3.

        1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza dei tartufi di cui all'articolo 2.

 

 

Art. 4.

        1. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 1.600 euro fino a un massimo di 9.500 euro. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione alla messa in commercio, fino a un massimo di dodici mesi, del tartufo e dei prodotti alimentari interessati.

 

 

 


Esame in sede referente

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 3 giugno 2003

Presidenza del vicepresidente Gianluigi SCALTRITTI, indi del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

 

La seduta comincia alle 13.15.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, rileva che le proposte di legge in esame intendono apportare alcune modifiche alla legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (la legge n. 752 del 1985) e al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

La proposta di legge n. 3906, approvata dal Senato in Commissione in sede deliberante e frutto dell'esame congiunto di quattro provvedimenti, novella, all'articolo 1, il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 752 del 1985, ricalcando il testo ora in vigore, con le seguenti due aggiunte: la disciplina in tema di tartufi attiene non solo al profilo della raccolta, coltivazione e commercializzazione, ma anche quello della ricerca; inoltre, l'intervento normativo delle regioni deve essere diretto alla incentivazione e al potenziamento dell'attività economica di cui trattasi, nonché ad una adeguata conservazione dell'ambiente tartufigeno naturale.

L'articolo 2 assegna al ministro delle politiche agricole e forestali il compito di rivedere l'elenco, di cui all'articolo 2 della legge sopra richiamata, dei tartufi freschi destinati al consumo. Tale revisione, che prevede in ogni caso l'esclusione dall'elenco di qualsiasi specie non autoctona per la quale è anche fatto divieto di commercializzazione, deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, acquisito il parere dei centri sperimentali di tartuficoltura e dei centri universitari specializzati nello studio micologico.

L'articolo 3 novella, in primo luogo, il primo comma dell'articolo 3 della legge. Il testo in vigore, che si limita ad enunciare che l'attività di raccolta dei tartufi è libera, nei boschi e nei terreni non coltivati, è sostituito da disposizioni che attribuiscono alle regioni di disciplinare tale attività, in modo che ne sia incentivata la pratica e che nel contempo sia adeguatamente tutelato l'habitat naturale dove tale risorsa può essere rinvenuta. È inoltre fatto obbligo alle regioni di istituire un registro nel quale vanno annotate la quantità del prodotto raccolto annualmente nella regione stessa.

In secondo luogo, lo stesso articolo aggiunge un comma 5-bis all'articolo 3, volto ad evitare che la conversione delle tartufaie naturali in tartufaie controllate o coltivate si traduca nella impossibilità di fatto, per i raccoglitori provvisti di autorizzazione, di esercitare l'attività di raccolta libera. A tal fine, le regioni saranno tenute a definire la percentuale massima del territorio che può essere destinato alla raccolta riservata, indicato su base provinciale.

L'articolo 4 interviene in tema di divieto di ricerca e raccolta dei tartufi, sostituendo la lettera d) dell'articolo 5 della legge. Attualmente il divieto della raccolta nell'arco temporale che va da un'ora dopo il tramonto fino ad un'ora prima dell'alba trova un limite nella diversa statuizione regionale, in relazione alle usanze locali. Con la nuova redazione della lettera d), l'intervento in deroga delle regioni deve porsi in relazione con le finalità di cui al primo comma degli articoli 1 e 3 della legge, ovvero con l'esigenza di incentivare la raccolta ed altresì di conservare l'ambiente naturale tartufigeno.

Con l'articolo 5 viene introdotto un comma 2-bis all'articolo 11 della legge, in tema di confezionamento dei tartufi conservati. Le nuove disposizioni disciplinano i prodotti tartufati o a base di tartufo, che attualmente non trovano una regolazione nella legge n. 752 del 1985. Le nuove norme impongono, in primo luogo, che nel prodotto sia assicurata la presenza del tartufo nella percentuale minima del 3 per cento del peso totale del prodotto, che la percentuale nella quale il fungo ipogeo è presente sia indicata in etichetta, ed ugualmente sia indicata in etichetta la specie tartuficola individuata con il nome latino. Il carattere usato per le indicazioni richieste deve essere uguale a quello usato per la dicitura che segnala la presenza nel prodotto del tartufo.

La nuova disciplina è completata dal divieto di utilizzare sulla confezione qualsiasi dicitura o immagine che richiamino la presenza del tartufo, nella ipotesi che sia utilizzato un aroma di sintesi.

L'articolo 6 stabilisce che i soggetti che nell'esercizio di impresa acquistino tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza indicare le generalità del cedente. I soggetti acquirenti di tartufi sono tenuti a versare all'erario, senza diritto alla detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile.

L'articolo 6 reca, inoltre, ai commi 3 e 4, due obblighi di natura non fiscale per i cessionari: quello di comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso; quello di certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Le disposizioni recate dall'articolo 7 sono volte ad assoggettare i tartufi al regime speciale IVA per i prodotti agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 7, comma 1, novella il citato numero 15) della parte I, ricomprendendo i «prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi» tra gli ortaggi e le piante mangerecce assoggettati al regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto presidenziale sopra richiamato. Viene altresì introdotto il numero 41-bis) nella parte I, estendendo tale regime anche ai «funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico».

Il comma 2 dello stesso articolo 7 novella il numero 5) della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, includendo «i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi» tra gli ortaggi e le piante mangerecce soggetti all'aliquota IVA del 4 per cento.

Il comma 3 novella la parte III dello stesso decreto, assoggettando all'aliquota IVA del 10 per cento i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi macinati o polverizzati o preparati o conservati senza aceto o acido acetico.

Infine, il comma 4 stabilisce che il regime forfettario IVA e le aliquote ridotte come determinate dall'articolo 7 decorrono dall'esercizio finanziario 2003.

Ricorda, peraltro, che nella presente legislatura è stata presentata alla Camera dei deputati ed assegnata alla VI Commissione la proposta di legge Benedetti Valentini n. 1658, recante nuove norme in materia di commercializzazione dei tartufi; la Commissione ne ha iniziato l'esame in data 11 luglio 2002. Successivamente, in data 15 luglio 2002, è stata assegnata alla medesima Commissione la proposta di legge Patria n. 1600, recante disposizioni in materia di trattamento fiscale della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La proposta di legge n. 1658 prevede un nuovo regime IVA per le cessioni di tartufi, quando effettuate da soggetti non titolari di partita IVA. L'iter del provvedimento non ha avuto ulteriore seguito, in quanto, a seguito di intese intercorse tra la Presidenza della Camera e la Presidenza del Senato, si è deciso di dare priorità ai disegni di legge d'iniziativa del Senato, che riguardavano il tema della tartuficoltura nella sua globalità.

La proposta di legge n. 430, a prima firma del deputato Rava, modifica, all'articolo 1, il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 752 del 1985, che elenca le strutture deputate all'accertamento della specie tartufigena. Avendo stabilito il primo comma dell'articolo 2 della legge quali siano le specie che possono essere commercializzate e destinate al consumo, interviene poi il terzo comma dello stesso articolo, il quale stabilisce che l'esame per accertare l'appartenenza del prodotto ad una delle specie ammesse possa essere fatto in primo luogo a vista, e che solo in caso di dubbio o contestazione possa essere chiesto l'intervento dei seguenti organismi scientifici: il centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado; il centro per lo studio di micologia del terreno del CNR di Torino; i laboratori specializzati universitari delle facoltà di scienze agrarie o naturali. La modifica apportata dalla proposta in esame aggiunge, a tali centri o laboratori, altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni.

L'articolo 2 interviene, come la proposta precedentemente esaminata, recando commi aggiuntivi all'articolo 3 della legge n. 752 del 1985, ma con disposizioni di diverso contenuto. Tali norme sono infatti dirette ad introdurre una specifica richiesta di documentazione per il rilascio, da parte dell'autorità regionale, dell'attestato di riconoscimento delle tartufaie a raccolta riservata.

La documentazione di cui trattasi è costituita dai seguenti atti: attestato rilasciato da una impresa vivaistica, che comprovi che le piante destinate all'impianto siano state da essa preventivamente micorizzate, con le specie indicate; attestato di una struttura pubblica, che deve essere individuata dalla regione, che abbia verificato il sufficiente grado di micorizzzazione delle piante poste a dimora. L'individuazione dei criteri e delle modalità delle verifiche è demandata alle regioni.

L'articolo 3 novella il primo comma dell'articolo 4 della legge quadro, che regola la costituzione di consorzi volontari fra i titolari - o semplici conduttori - di aziende agricole e forestali. La norma, come riscritta, richiede che la conduzione dell'azienda venga certificata da apposita documentazione contributiva e fiscale.

Anche la proposta di legge in esame reca disposizioni di natura fiscale disponendo, con l'articolo 4, comma 1, che la cessione dei tartufi freschi, ad opera dei raccoglitori in possesso dell'autorizzazione, non sia assoggettata all'IVA; sono invece tenuti alla emissione di autofattura i cessionari, nel caso in cui acquistino i tartufi nell'esercizio dell'attività di impresa, ma in tale autofattura deve essere indicato, anziché l'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità della stessa, facendo specifico riferimento alla disposizione in commento. È inoltre previsto l'obbligo di registrazione della fattura.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede che i raccoglitori determinino il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento. La formulazione della norma sembra richiamare il regime relativo all'accertamento induttivo. La fattispecie dell'accertamento induttivo, disciplinata dall'articolo 39, comma 1, lettera d), e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, si basa sulla facoltà dell'ufficio delle imposte di procedere a rettifica in caso di incongruità dei dati delle dichiarazioni. Inoltre, in determinati casi, l'ufficio stesso determina il reddito d'impresa sulla base di coefficienti presuntivi, prescindendo dalle risultanze del bilancio.

Il sistema dei coefficienti presuntivi è stato superato con l'avvio dell'accertamento sulla base dei parametri. Con l'articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono stati incaricati di provvedere all'elaborazione, originariamente prevista entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'accertamento. Peraltro, l'articolo 3, comma 184, della legge n. 549 del 1995 ha disposto che, fino alla approvazione degli studi di settore, il Ministero delle finanze dovesse elaborare nuovi parametri per determinare i risultato degli affari attribuibili al contribuente. Tali parametri potranno essere utilizzati, fino alla approvazione degli studi di settore, per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume di affari ai fini dell'accertamento previsto dal citato articolo 39, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblca n. 600 del 1973. Attualmente, la normativa è in fase di avanzata attuazione e un numero consistente di studi di settore, riferito a numerose categorie produttive, sono stati già avviati.

Infine, il comma 3 dell'articolo 4 apporta alcune modificazioni alla tabella allegata al citato decreto presidenziale n. 633 del 1972, in particolare provvedendo a sopprimere, sia nella parte I che nelle parti II e III, le parole: «esclusi i tartufi».

La modifica apportata comporta la conseguenza di estendere anche ai tartufi il regime speciale per i produttori agricoli di cui al comma 1 dell'articolo 34 del decreto sopra richiamato, per cui per le relative cessioni, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, relativa all'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione a beni acquistati nell'esercizio dell'impresa, è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di compensazioni stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello delle politiche agricole e forestali.

La modifica apportata alla parte II della tabella, incidendo sul numero 5), rende applicabile anche per i tartufi l'aliquota del 4 per cento prevista per gli ortaggi e le piante mangerecce fresche o refrigerate, ovvero disseccate, disidratate o evaporate.

Infine, la modifica riferita alla parte III, incidendo sul numero 21, comporta che per gli altri tartufi si applichi l'aliquota del 10 per cento, prevista per gli ortaggi e le piante mangerecce macinati o polverizzati.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2078, a prima firma Lusetti, le modifiche alla legge n. 752 del 1985 sono interamente recate dal comma unico dell'articolo 1, il quale modifica il terzo comma dell'articolo 2 della legge con disposizioni identiche a quelle recate dall'articolo 1 della proposta di legge n. 430, prevedendo, tuttavia, che le strutture specializzate possano anche essere individuate dalle province autonome; aggiunge un comma 5-bis all'articolo 3 con disposizioni che richiamano quelle di cui all'articolo 2 della proposta di legge n. 430; novella il primo comma dell'articolo 4, disponendo che a consorziarsi volontariamente non siano i titolari o conduttori di azienda agricola, ma gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.

L'articolo 2 reca disposizioni fiscali in merito al regime IVA da applicarsi alla cessione dei tartufi freschi identiche a quelle di cui all'articolo 4 della proposta di legge n. 430.

La proposta di legge n. 2847, a prima firma Crosetto, abroga per intero la legge quadro sui tartufi, sostituendola con disposizioni dello stesso tenore, fatta esclusione per i seguenti aspetti.

L'articolo 1, che reca per il resto norme identiche all'articolo 1 della legge-quadro, invece di richiamare la vecchia legge n. 382 del 1975 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 relativamente alla potestà attribuita alle regioni di disciplinare la materia, ricorre semplicemente alla formula «nell'ambito della propria autonomia legislativa».

L'articolo 2, che va posto a confronto con l'articolo 2 della legge n.752 del 1985, si limita, al primo comma, a ridenominare il tartufo moscato Tuber brumale Vitt, anziché Tuber brumale varietà moschatum De FerrY, e quello volgarmente detto tartufo uncinato Tuber aestivum Vitt., forma uncinatum, anziché Tuber uncinatum Chatin. Segnala che la tabella allegata a tale articolo 2 reca una definizione delle caratteristiche botaniche e organolettiche delle diverse specie commerciabili che differisce da quella allegata alla legge in vigore. Con il terzo comma, si attribuisce alle regioni la individuazione di ulteriori strutture scientifiche per gli accertamenti, ma alle strutture scientifiche è richiesto il rilascio di un certificato scritto sull'accertamento della specie.

L'articolo 3, che riproduce l'articolo 3 della legge quadro, afferma che è libera la ricerca dei tartufi, laddove la legge attuale liberalizza la raccolta, in tal modo introducendo qualche incertezza in merito alla possibilità di appropriarsi liberamente del prodotto individuato. Il comma 4 richiede che nelle tabelle di perimetrazione delle tartufaie a raccolta riservata siano riportati gli estremi dell'attestato di riconoscimento rilasciato dalla regione. Il comma 6 persegue le medesime finalità di cui all'articolo 3 della proposta di legge n. 3906, stabilendo tuttavia esso stesso il limite del 10 per cento per la conversione del territorio provinciale a tartufaia controllata. Infine, i commi 7 e 8 recano disposizioni identiche a quelle proposte dall'articolo 2 della proposta di legge n. 430, in merito alla documentazione che deve accompagnare la richiesta del rilascio del riconoscimento regionale.

Il primo comma dell'articolo 4 reca l'aggiunta di un inciso identico a quello di cui all'articolo 3 della proposta di legge n. 430 sulla certificazione della posizione di conduttore, nonché la precisazione che l'impianto delle nuove tartufaie debba avvenire nei rispetto del limite territoriale del 10 per cento stabilito.

L'articolo 5 reca le disposizioni fiscali in tema di tartufi, esentando, al pari dell'articolo 4 della proposta di legge n. 430, le operazioni di cessione del prodotto fresco dall'IVA, richiedendo l'autocertificazione, ma non prevedendo che questa sia inapplicabile al cessionario. Quanto al regime da applicarsi al reddito dei raccoglitori, invece di determinarsi l'applicazione di un coefficiente fisso di redditività pari al 15 per cento, si prevede una distinzione fra reddito complessivo annuo non superiore a 5.000 euro, esonerato da qualunque obbligo contabile e conseguentemente esonerato dal versamento delle imposte dirette, e reddito che eccede i 5.000 euro annui, ai quali va applicato il coefficiente di redditività del 15 per cento, ma solo sulla quota eccedente;

L'articolo 6, che va posto in relazione con l'articolo 5 della legge attualmente in vigore, ai commi 7 e 8 aggiunge disposizioni che limitano le dimensioni della larghezza del vanghetto a sei centimetri e che limitano a due l'utilizzo dei cani. Scompare invece il comma 8 della legge, che esonera i raccoglitori di tartufi, su fondo proprio, dall'obbligo del tesseramento, e dal rispetto delle modalità di ricerca dei tartufi, relativamente all'utilizzo dei cani, all'attrezzo ed alle modalità di scavo;

L'articolo 7, confrontato con l'articolo 6 della legge, introduce esclusivamente la modifica del periodo di raccolta dello scorzone, il Tuber aestivum, per il quale il periodo è ristretto dall'attuale 1o maggio-30 novembre al 1o luglio-30 novembre.

Nell'articolo 14, diversamente da quanto disposto dall'articolo 13 della legge, non sono più definite le caratteristiche del liquido di conserva del tartufo della specie uncinatum.

Per il pagamento ridotto delle ammende, regolato dalla legge all'articolo 16, l'articolo 17 della proposta in esame trasforma il termine per la esecuzione del versamento dagli attuali 60 giorni a due mesi.

L'articolo 19 modifica la lettera f) dell'articolo 18 della legge, disponendo che il divieto di raccolta dei tartufi nelle ore notturne è valido salva diversa statuizione da parte delle regioni.

Carattere di novità, infine, riveste il disposto recato dall'articolo 22, che attribuisce al ministro delle politiche agricole e forestali di rivedere l'allegato 2 della proposta (peraltro identico all'allegato 2 della legge), recante la classificazione dei tartufi conservati. Il termine per tale revisione è quello di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e lo scopo è quello di inserire nel sistema di classificazione anche le specie Tuber macrosporum Vitt., Tuber aestivum forma uncinatum, Tuber borchii Vitt.

Le proposte di legge in esame, salvo quella a prima firma Lusetti, non presentano una formulazione delle norme omogenea; mentre, infatti, in alcuni casi le disposizioni sono formulate secondo la tecnica della novella legislativa, in altri esse risultano non riferibili al provvedimento normativo.

La materia trattata dai provvedimenti in esame interessa, ai sensi della ripartizione di competenze delineata dall'articolo 117 della Costituzione: il sistema tributario, di competenza esclusiva dello Stato; la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anch'esso attribuito alla competenza esclusiva dello Stato; la tutela della salute e l'alimentazione, rientranti tra le materie di competenza concorrente dello Stato e delle regioni.

Rileva, al riguardo, che l'articolo 2 del provvedimento approvato dal Senato attribuisce al ministro delle politiche agricole e forestali la potestà di rivedere, con decreto, l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi. Occorrerebbe, al riguardo, chiarire la natura dell'emanando decreto, dal momento che l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione attribuisce allo Stato la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva (mentre in questo caso, essendo interessate le materie dell'alimentazione e della tutela della salute, si configura un'ipotesi di legislazione concorrente e di attribuzione, quindi, della potestà regolamentare alle regioni).

Infine, sembra opportuno valutare l'attualità dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1 del medesimo provvedimento, dove l'esercizio della potestà legislativa regionale viene fondato su quanto previsto dalla legge n. 382 del 1975, recante norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione e sul decreto di attuazione n. 616 del 1977.

Tali riferimenti, richiamati dall'attuale legge quadro sui tartufi, sembrano suscettibili di aggiornamento alla luce dell'evoluzione normativa verificatasi negli ultimi anni, realizzata, dapprima, con la cosiddetta riforma Bassanini, e da ultimo, con la revisione costituzionale del Titolo V.

 

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO si riserva di intervenire in sede di replica.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.30.

 

 


 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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Martedì 10 giugno 2003

 Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

 

La seduta comincia alle 13.35.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 3 giugno scorso il relatore, onorevole Ricciuti, ha illustrato il provvedimento e il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire in sede di replica.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it), nel valutare positivamente l'avvio dell'esame dei progetti di legge in esame, ricorda che l'esigenza di una revisione della disciplina in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi era già stata avvertita nella scorsa legislatura, con la conseguente presentazione di diverse proposte di legge.

Sottolineato il positivo lavoro di approfondimento svolto dal Senato, che potrà essere ulteriormente perfezionato dalla Camera attraverso alcuni necessari interventi migliorativi, rileva come il settore in questione sia profondamente cambiato nel corso degli anni, atteso il crescente interesse nei confronti dello stesso, legato anche ad una tradizione alimentare sempre più ricercata, che crea spazi ed opportunità per la produzione dei tartufi. Da qui, pertanto, l'esigenza di un'adeguata tutela del reddito degli operatori del settore e di interventi volti a garantire la sicurezza alimentare dei prodotti posti in commercio.

Evidenzia, altresì, al fine di favorire e sviluppare la coltivazione dei tartufi, la necessità di interventi di recupero e manutenzione del territorio, nonché di efficaci controlli dell'intero processo produttivo, volti soprattutto ad evitare fenomeni di truffa alimentare-commerciale, come quello del cosiddetto «tartufo cinese», e a tutelare le produzioni autoctone.

Sottolineata l'importanza della distinzione tra i cosiddetti tartufai e i tartuficoltori, rileva come il testo della proposta di legge approvata dal Senato necessiti di talune modifiche migliorative, con particolare riferimento all'articolo 3, il quale, sostituendo il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985, abroga sostanzialmente il principio della libera attività di raccolta dei tartufi, e alle disposizioni di natura fiscale, segnatamente all'articolo 6, comma 2, che assume i soli commercianti come punto di riferimento della catena produttiva del tartufo, escludendo i cosiddetti tartufai.

 

Egidio BANTI (MARGH-U) osserva come il testo della proposta di legge approvata dal Senato, pur compiendo un apprezzabile sforzo di regionalizzare le competenze in materia, necessiti di ulteriori modifiche volte a renderlo pienamente compatibile con il nuovo assetto delle competenze conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione.

Esprime perplessità, sotto tale profilo, in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 3, rilevando come la questione della libera raccolta dei tartufi debba essere oggetto di adeguata riflessione e sottolineando la necessità di prevedere esplicitamente la possibilità di accordi o intese fra le regioni in materia.

Perplessità suscita anche l'articolo 5, che appare troppo dettagliato e superficiale nella sua formulazione: rileva pertanto l'opportunità di riformularlo prevedendo soltanto alcuni indirizzi alle regioni.

Allo scopo di un adeguato approfondimento della materia in esame, ritiene che sarebbe opportuno ascoltare le organizzazioni di settore, sia quelle dei produttori che quelle dei consumatori, oltre che le regioni e gli enti locali.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

Aldo PREDA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità di ascoltare anche i rappresentanti del mondo della cooperazione nell'ambito dell'audizione dei rappresentanti della filiera del vino, prevista per la giornata di domani, in sede di indagine conoscitiva sul ruolo, gli strumenti e le prospettive della politica agricola nazionale di fronte ai processi di allargamento dell'Unione europea. Sottolinea infatti l'importante ruolo svolto dalla cooperazione nel settore vitivinicolo.

Sollecita, altresì, una ripresa dell'esame, attualmente in fase di Comitato ristretto, del testo unico delle norme nazionali di disciplina del settore vitivinicolo.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, dopo aver fornito assicurazioni al deputato Preda che sottoporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esigenza di una tempestiva ripresa dell'esame del testo unico riguardante il settore vitivinicolo, si dichiara disponibile ad ampliare la prevista audizione di domani anche ai rappresentanti del mondo della cooperazione.

 

La seduta termina alle 14.15.

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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Martedì 17 giugno 2003

 Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Defino.

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso la Commissione ha proseguito l'esame preliminare.

 

Aldo PREDA (DS-U), premesso che la legge n. 752 del 1985 necessita di una rivisitazione alla luce del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione e della nuova cultura in materia affermatasi tra i consumatori, evidenzia la necessità di adeguati interventi a tutela delle tartufaie naturali, che nel corso degli anni sono state danneggiate, in alcuni casi in modo grave, dall'utilizzo degli antiparassitari e dei pesticidi.

Rilevato come anche il problema delle tartufaie coltivate sia meritevole di attenzione, osserva che l'attività di raccolta dei tartufi viene svolta prevalentemente in forma «hobbistica» e non a tempo pieno, con effetti negativi sul versante dell'associazionismo di filiera e dei controlli, soprattutto di quelli relativi alla tracciabilità del prodotto. Da qui l'esigenza di una puntuale regolamentazione del settore, che definisca anche l'inquadramento giuridico dei cosiddetti tartufai.

Nel sottolineare come l'intervento statale in materia incontri il rilevante limite delle competenze legislative assegnate alle regioni dal nuovo articolo 117 della Costituzione, osserva che, proprio nel rispetto di tali competenze, la proposta di legge presentata dal suo gruppo interviene soprattutto sull'aspetto fiscale e su quello ambientale, proponendosi di regolarizzazione l'attività in questione e di garantire la tracciabilità.

In conclusione, rilevato come la peculiarità del settore sia dimostrata anche dall'assenza di cooperative e di consorzi volontari gestiti dai produttori, pone l'accento sulla necessità di interventi correttivi al testo della proposta di legge approvata dal Senato, che contiene norme disomogenee e non del tutto in linea con le competenze legislative regionali.

 

Luigi BORRELLI (DS-U), evidenziata l'importanza di una puntuale regolamentazione del settore in esame, nell'ottica della tutela dell'ambiente ed in particolare delle tartufaie naturali, rileva come, alla luce delle competenze attribuite alle regioni dal nuovo titolo V della Costituzione, lo spazio per un intervento statale sia piuttosto ristretto, potendo lo Stato limitarsi solo a dettare i principi generali e a regolamentare l'aspetto fiscale e quello ambientale. Ai fini di un intervento incisivo sul settore, sarebbe stato preferibile che il Parlamento, anziché legiferare in materia, avesse sollecitato il Governo a predisporre un programma nazionale di valorizzazione dei tartufi, corredandolo di risorse finanziarie adeguate.

Entrando nel merito degli aspetti di competenza statale, sottolinea l'esigenza di interventi a garanzia della tracciabilità, anche per tutelare le produzioni autoctone dalla concorrenza dei prodotti provenienti dall'estero. Quanto alle misure di carattere fiscale, giudica non condivisibili le disposizioni contenute nella proposta di legge approvata dal Senato, segnatamente laddove non si prevede l'obbligo di emettere autofattura per i soggetti che esercitano attività di raccolta dei tartufi, i quali risultano in tal modo sottratti a qualsiasi tipo di controllo. Pur condividendo l'esclusione degli obblighi contabili per i tartufai, pone l'accento sulla necessità di adeguati controlli sull'attività da essi svolta.

In conclusione, ritiene che la proposta di legge approvata dal Senato debba essere oggetto di un esame approfondito, volto a correggerla nei punti in cui si presenta lacunosa, sottolineando altresì l'esigenza di ascoltare i rappresentanti delle regioni e delle associazioni di produttori, nonché di verificare i danni subiti dalle tartufaie naturali.

 

Lino RAVA (DS-U), nel valutare positivamente l'avvio dell'esame dei progetti di legge di revisione della legislazione sui tartufi e il lavoro di approfondimento svolto dal Senato, osserva che quest'ultimo necessita di ulteriori affinamenti, anche nell'ottica di un maggiore rispetto del nuovo riparto di competenze conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione.

Dopo aver posto l'accento sull'esigenza di superare l'impostazione centralistica, spesso improntata ad improvvisazione, che ha finora contraddistinto l'attività legislativa del Governo e della maggioranza che lo sostiene, rileva come il testo della proposta di legge approvata dal Senato appaia largamente deficitario sotto il profilo del rispetto delle regole in ordine ad aspetti settoriali ma di grande importanza, quali la tracciabilità. La proposta di legge presentata dal suo gruppo, al contrario, contiene disposizioni molto puntuali sotto tale punto di vista.

Evidenzia, altresì, la necessità di un'ampia ed approfondita riflessione sulle disposizioni di carattere ambientale, rilevando come una totale liberalizzazione dell'attività di raccolta dei tartufi potrebbe avere ricadute negative sull'ambiente: anche sotto questo profilo, pertanto, occorre definire regole precise ed assicurarne il rispetto attraverso l'introduzione di strumenti adeguati.

Altro aspetto meritevole di attenzione è quello relativo all'incentivazione di meccanismi premiali a favore delle associazioni consortili.

Nel convenire sull'opportunità di ascoltare i rappresentanti delle regioni e delle associazioni di produttori, sottolinea, infine, la necessità di interventi correttivi in ordine all'articolo 6, recante le misure di carattere fiscale, e all'articolo 3, riguardante l'attività di raccolta dei tartufi, preannunciando la presentazione di proposte emendative da parte del suo gruppo.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.55.

 

 

 


 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

 

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 24 giugno 2003

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI

 

CARDOLI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Defino e Paolo Scarpa Bonazza Buora.

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso la Commissione ha proseguito l'esame preliminare.

 

Luca MARCORA (MARGH-U), nell'esprimere una valutazione positiva sull'avvio dell'esame dei progetti di legge riguardanti la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi, rileva come essi perseguano l'obiettivo di fare chiarezza e mettere ordine nella disciplina attualmente vigente in materia.

Nel soffermarsi sulla proposta di legge approvata dal Senato, sottolinea che essa contiene alcuni principi condivisibili sotto il profilo del legame del prodotto in questione con il territorio, della tipicità, della etichettatura e tracciabilità dello stesso, nonché in tema di certificazione e di applicazione del federalismo.

Valutata positivamente le disposizioni, contenute nell'articolo 3, che attribuiscono alle regioni la disciplina dell'attività di raccolta dei tartufi nonché l'istituzione di un registro nel quale vanno annotate le quantità del prodotto raccolto annualmente, esprime un giudizio positivo anche sulla previsione, recata dall'articolo 2, volta ad escludere dall'elenco dei tartufi freschi destinati al consumo qualsiasi specie non autoctona, sottolineando come essa valorizzi il legame di tali prodotti con il territorio. Osserva, peraltro, come l'attribuzione al ministro delle politiche agricole e forestali del compito di rivedere l'elenco dei tartufi freschi destinati al consumo non sia pienamente in linea con il principio federalistico.

Pone quindi l'accento sull'importanza di indicare sull'etichetta dei prodotti tartufati o a base di tartufo sia la specie tartuficola di appartenenza sia la percentuale nella quale è presente il fungo ipogeo.

Con riferimento alla tracciabilità e alla certificazione, pur condividendo l'obiettivo perseguito dalla proposta di legge, esprime perplessità in ordine alla disposizione, contenuta nell'articolo 6, che prevede l'obbligo, per i cessionari, di certificare la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione solo al momento della vendita, rilevando l'opportunità di introdurre l'obbligo di certificazione anche al momento dell'acquisto. Sottolinea che ciò consentirebbe una maggiore certezza in termini di tracciabilità e certificazione del prodotto.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, replicando, osserva che terrà conto delle indicazioni emerse dal dibattito ai fini della elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO, replicando, rilevato come dal dibattito sia emersa una larga convergenza in ordine all'esigenza di una modernizzazione della disciplina vigente in materia, dichiara che il Governo intende dare un contributo positivo ai fini di un miglioramento del testo della proposta di legge già approvata dal Senato, alla luce sia delle osservazioni formulate nel corso della discussione sia della recente riforma del titolo V della Costituzione, che impone una più chiara definizione degli ambiti di competenza propri dello Stato e delle regioni.

 

Nell'evidenziare l'esigenza di una valutazione puntuale della proposta di legge approvata dal Senato, pone l'accento sullo sforzo, compiuto durante l'esame in quella sede, per recepire le diverse esigenze, attesa anche la complessità del settore. Rileva altresì come la modifica delle legislazione vigente in materia debba essere in linea con le scelte compiute dal Governo in tema di qualità e di tracciabilità dei prodotti.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, sulla base degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, propone di nominare un Comitato ristretto, al fine di pervenire alla elaborazione di un testo unificato.

 

La Commissione approva.

 

Luca MARCORA (MARGH-U) rappresenta l'esigenza, avvertita dal mondo associativo del settore, che la nuova disciplina in materia di tartufi sia definita prima dell'avvio della nuova campagna di raccolta. Auspica, pertanto, che l'iter avviato alla Camera si concluda prima della pausa estiva, in modo che l'approvazione definitiva da parte del Senato possa avvenire alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, fa presente al deputato Marcora che le determinazioni in merito al prosieguo dell'iter delle proposte di legge in esame spettano all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

 

 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 1o luglio 2003

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI.

 

La seduta comincia alle 14.55.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 1600 e C. 1658)

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 26 giugno scorso la Commissione ha concluso l'esame preliminare, nominando un Comitato ristretto.

Avverte che sono state assegnate alla Commissione in sede referente le proposte di legge C. 1600 Patria, recante disposizioni in materia di trattamento fiscale della raccolta e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, e C. 1658 Benedetti Valentini, recante nuove norme in materia di commercializzazione dei tartufi, già assegnate alla VI Commissione, le quali, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge in titolo, sono abbinate a tali proposte di legge.

 

La Commissione prende atto.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 3 giugno scorso, osserva che la proposta di legge n. 1600, a prima firma del deputato Patria, avendo ad oggetto la sola disciplina fiscale della cessione dei tartufi, è stata inizialmente assegnata alla VI Commissione, la quale non ha mai proceduto all'esame del provvedimento, che ora è stato assegnato alla Commissione agricoltura.

Entrando nel merito di tale proposta di legge, rileva che il comma 1 dell'articolo 1 reca disposizioni che esentano la cessione di tartufi dal versamento dell'IVA. Quanto al tenore delle disposizioni, esse sono identiche a quelle recate dal comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge n. 430, a prima firma del deputato Rava.

Con riferimento al regime impositivo da applicarsi al reddito dei raccoglitori, intervengono i commi 2 e 3 dell'articolo 1, i quali, invece di disporre l'applicazione di un coefficiente fisso di redditività pari al 15 per cento, stabiliscono una distinzione tra reddito complessivo annuo non superiore a 10 milioni di lire, esonerato da qualunque obbligo contabile e conseguentemente dal versamento delle imposte dirette, e reddito che eccede i 10 milioni di lire annui, al quale va applicato il coefficiente di redditività del 15 per cento, ma solo sulla quota eccedente.

La proposta di legge n. 1658, d'iniziativa del deputato Benedetti Valentini, che ha per oggetto la commercializzazione dei tartufi, è anch'essa esclusivamente diretta a definire il regime fiscale da applicarsi al commercio dei tartufi ed è stata pertanto originariamente assegnata alla VI Commissione, che ne ha avviato l'esame nella seduta dell'11 luglio 2002. Presso tale Commissione, tuttavia, l'iter del provvedimento non ha avuto ulteriore seguito.

L'articolo 1 reca disposizioni identiche a quelle contenute nel comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della proposta di legge n. 3906, approvata dal Senato, volte ad assoggettare i tartufi al regime speciale IVA di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione, tuttavia, nulla dice in merito ai tartufi preparati o conservati.

Quanto ai primi due commi dell'articolo 2, è previsto per gli acquirenti - che acquistano i tartufi da raccoglitori dilettanti occasionali non muniti di partita IVA - il sistema dell'autofatturazione, senza il diritto alla detrazione della relativa IVA, con disposizioni identiche a quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della proposta di legge approvata dal Senato.

Il comma 3 dell'articolo 2 stabilisce che gli acquirenti o cessionari di tartufi nell'esercizio di impresa sono tenuti a versare all'erario, ai fini dell'imposizione diretta, un importo forfettario pari al 5 per cento dell'imponibile complessivo IVA, per gli acquisti oggetto di autofatturazione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2. La relazione di accompagnamento evidenzia, al riguardo, che la determinazione di tale importo a titolo di imposta diretta sul reddito, parametrato sulla base imponibile IVA, sarebbe stata operata «sulla base di studi estremamente attendibili», al fine di concorrere all'emersione fiscale di un grandissimo numero di operazioni di cessione di tartufi.

L'articolo 3 pone a carico degli acquirenti, nell'esercizio di impresa, la tenuta di un quaderno ove annotare la quantità e qualità del prodotto acquistato, le somme pagate, nonché gli estremi della fattura o autofattura emessa. La tenuta del registro degli acquisti va aggiornata quotidianamente.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.05.

 

 

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 9 luglio 2003.

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto - Audizioni informali di rappresentanti del settore dei tartufi Federazione nazionale associazioni tartufai italiani, Città del tartufo, Asso Tartufi ed Ente produttori selvaggina.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.10 alle 15.50.

 

 

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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COMITATO RISTRETTO

Giovedì 10 luglio 2003.

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto.
- Audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.20 alle 14.30.

 

 


 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 15 luglio 2003

 

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 4053 e C. 4063).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 1oluglio scorso la Commissione ha proceduto all'abbinamento delle proposte di legge C. 1600 Patria e C. 1658 Benedetti Valentini.

Avverte che sono state assegnate alla Commissione in sede referente la proposta di legge C. 4053 Losurdo, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, e la proposta di legge C. 4063 Rositani, recante disposizioni per la salvaguardia e la tutela del tartufo italiano, le quali, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge in titolo, sono abbinate a tali proposte di legge.

 

La Commissione prende atto.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 3 giugno scorso, osserva che la proposta C. 4053, a prima firma del deputato Losurdo, è volta, come le altre iniziative presentate, a modificare la legge quadro in tema di tartufi e il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il provvedimento in esame si connota per le seguenti novità: l'introduzione di una certificazione obbligatoria, rilasciata dal Corpo forestale dello Stato, con la quale vengono accertate le caratteristiche organolettiche, qualitative e di provenienza geografica del prodotto; l'istituzione di un registro nel quale annotare le quantità di tartufo annualmente prodotte; la previsione di incentivi per la costituzione di associazioni di produttori di tartufo; la predisposizione di apposite linee guida da parte del ministro delle politiche agricole e forestali in materia di tartuficoltura sostenibile e compatibile con la difesa dell'ambiente; la conferma che la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati; la previsione di nuove regole per la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati e per l'etichetta dei prodotti recanti la dicitura «tartufato» o «a base di tartufo»; l'emersione del soggetto cedente come anello principale che lega il prodotto al territorio di produzione; l'obbligo per il cessionario di emettere autofattura e di pagare la relativa imposta sul valore aggiunto; l'introduzione di misure per incentivare l'attività di ricerca da parte delle istituzioni all'uopo preposte.

Rileva, altresì, che la proposta di legge C. 4063, d'iniziativa del deputato Rositani, si propone un obiettivo più limitato, consistente nell'esigenza di tutelare il tartufo italiano rispetto a truffe alimentari-commerciali, come la diffusione di tuberi, simili al tartufo bianco, provenienti dalla Cina e dall'Africa o come l'aromatizzazione di prodotti alimentari realizzata mediante processi sintetici artificiali.

A questo scopo, si richiede, agli articoli 1 e 2, che l'etichetta del prodotto indichi obbligatoriamente il luogo di origine o di provenienza del tartufo, intendendosi con ciò il paese di origine ed, eventualmente, la zona di produzione. Tale indicazione è necessaria per i prodotti a base di tartufo, ovvero messi in commercio con la dicitura «tartufato» o «a base di tartufo».

Ai sensi dell'articolo 3, si demanda ad un decreto del ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, l'individuazione delle modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei tartufi.

L'articolo 4, infine, prevede le sanzioni per la violazione di tali disposizioni, pari ad una somma da 1.600 a 9.500 euro. In caso di violazioni ripetute, è disposta la sospensione dell'autorizzazione alla messa in commercio dei prodotti, fino ad un massimo di 12 mesi.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

Lino RAVA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala all'attenzione della Commissione il grave fenomeno della siccità, che nelle ultime settimane sta affliggendo soprattutto le regioni settentrionali del paese e rispetto al quale all'interno del Governo si registrano prese di posizione non univoche. Sollecita, pertanto, una rapida ripresa dell'iter delle proposte di legge recanti disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali e dalla siccità, il cui esame è fermo da tempo in Commissione. Chiede, altresì, che sia calendarizzata in tempi brevi la discussione di una risoluzione che il suo gruppo sta presentando sulla problematica in questione.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nel convenire sulla gravità del fenomeno evidenziato, che sta producendo gravi danni alle produzioni agricole settentrionali, assicura che le richieste formulate dal deputato Rava saranno portate all'attenzione del prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Fa presente, altresì, che per la giornata di domani è previsto, in Assemblea, lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sull'argomento in questione.

 

La seduta termina alle 14.50.

 

 

 

COMITATO RISTRETTO

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto.

 

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

 

 

 

 

 

 

 


 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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COMITATO RISTRETTO

Martedì 29 luglio 2003

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

 

 

 

 


 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 settembre 2003

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

 

 


 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 23 settembre 2003

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI.

 

La seduta comincia alle 13.45.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 15 luglio scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 24 giugno scorso la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto e che, nelle successive sedute del 1o luglio e del 15 luglio scorso, sono state abbinate altre proposte di legge.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, dopo aver brevemente dato conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto, e in particolare delle audizioni tenute il 9 e 10 luglio scorso, a nome del Comitato ristretto, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 3906, a prima firma del senatore Muzio, già approvata dal Senato.

 

Luigino VASCON (LNP) evidenzia l'opportunità di modificare il testo della proposta di legge approvata dal Senato nel senso di prevedere che i tartufi siano venduti ai commercianti da soggetti non anonimi ma identificabili. Invita pertanto il relatore a presentare emendamenti volti a recepire tale indicazione.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, pur convenendo sull'opportunità di introdurre alcune modifiche migliorative del testo della proposta di legge approvata dal Senato, sottolinea la necessità di concludere l'esame in tempi brevi, per consentire al Senato di approvare in via definitiva il provvedimento entro l'anno.

 

Luigino VASCON (LNP) rileva che l'attività di raccolta dei tartufi necessita di una regolamentazione attraverso leggi regionali, potendo lo Stato limitarsi solo a dettare i principi generali a cui le regioni dovranno attenersi nel disciplinare in modo dettagliato la materia in esame.

Sottolinea l'esigenza di tenere adeguatamente conto delle peculiarità regionali, al fine di approvare un testo che sia effettivamente applicabile.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it), nel concordare sull'adozione come testo base per il seguito dell'esame della proposta di legge già approvata dal Senato, osserva che restano aperte alcune questioni, segnatamente con riferimento alla figura del raccoglitore di tartufi autorizzato e all'attività di ricerca svolta nei boschi. Sottolinea che la posizione della sua parte politica in merito al prosieguo dell'esame dipenderà dal modo in cui tali questioni verranno risolte.

 

Egidio BANTI (MARGH-U), pur riconoscendo che la materia in esame è in larga parte di competenza regionale, sottolinea la necessità di una legge quadro che rechi una disciplina di carattere generale e fornisca certezze agli operatori del settore.

Conviene altresì sull'opportunità di introdurre alcune modifiche al testo della proposta di legge approvata dal Senato.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, osserva che i temi relativi al trattamento fiscale del cedente e del cessionario e ai limiti della libera raccolta dei tartufi rientrano nella sfera di competenza della legge statale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 3906 Muzio, approvata dal Senato.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, ricordando che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 settembre scorso, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 10.

 

La seduta termina alle 14.05.

 


 

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 24 settembre 2003

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 3906 Muzio, già approvata dal Senato.

Avverte che a tale proposta di legge sono stati presentati 23 emendamenti e 6 articoli aggiuntivi (vedi allegato 2).

Avverte, altresì, che il Governo ha segnalato l'esigenza di esprimere il parere sugli emendamenti in una successiva seduta, al fine di approfondire il contenuto degli stessi.

 

Luca MARCORA (MARGH-U), pur comprendendo l'esigenza segnalata dal Governo, sottolinea che il provvedimento in esame è molto atteso dagli operatori del settore. Evidenzia pertanto l'opportunità di giungere alla sua approvazione in via definitiva prima dell'avvio della nuova campagna tartuficola.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it) esprime l'auspicio che la pausa di approfondimento richiesta dal Governo sia utile al fine di risolvere le questioni tuttora aperte.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 

 


ALLEGATO 2

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani).

 

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

 

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

1. 1.Vascon

 

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

 

Art. 1-bis.

 

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale».

1. 01. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

ART. 2.

 

Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto, inserire le seguenti: emanato d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 1. Vascon, Guido Rossi.

 

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

 

Art. 2.

 

All'articolo 2 del terzo comma della legge l6 dicembre 1985 n. 752, dopo le parole: dell'Università sono inserite le seguenti:

«o di altre strutture specializzate individuate dalle singole Regioni o Province autonome».

2. 01. Banti, Marcora, Lusetti.

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

 

Art. 2-bis.

 

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 ed, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di San Angelo in Vado del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, o del Centro per lo studio della micologia del terreno del CNR di Torino o dei laboratori specializzati delle Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali o di Scienze Naturali delle Università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole Regioni mediante rilascio di certificazione scritta».

2. 02. Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

ART. 3.

 

Sopprimerlo.

3. 9.Vascon.

 

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «L'individuazione e l'attuazione delle misure necessarie a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati, nonché a regolamentare l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate è compito delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3. 7. Vascon, Guido Rossi.

 

Al comma 1 lettera a), alle parole: Le Regioni, premettere il seguente periodo: La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

2. 6. Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nei boschi, inserire le seguenti: e pascoli demaniali.

1. 4. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1. 3. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

 

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini del rilascio di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi precedenti, deve essere presentato, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

a) attestato dell'impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto siano state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle Regioni dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie di tartufo indicata.

2. 5. Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al comma 1, lettera b), alinea le parole: è inserito il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere il seguente comma: Le Regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano altresì le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione.

3. 8.Banti, Marcora, Lusetti.

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «Il proprietario o conduttore può consentire, anche a titolo oneroso, la ricerca e la raccolta dei tartufi nel fondo».

3. 1. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «Per l'esercizio dell'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi, al di fuori dei boschi e pascoli demaniali e dei terreni non coltivati, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo».

3. 2. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

 

Art. 3-bis.

 

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 è inserito il seguente:

Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più Regioni tra loro confinanti, le Regioni medesime stabiliscono d'intesa tra loro, per quanto di rispettiva competenza, apposite norme di uniformità giuridica e regolamentare per l'attività del consorzio.

3. 01.Banti, Marcora, Franci, Preda.

 

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

 

Art. 3-bis.

 

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985 n. 752, dopo le parole «le conducano», aggiungere le seguenti: «come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale».

3. 02.Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

ART. 4.

 

Sopprimerlo.

4. 3.Vascon.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

d-bis) ai soggetti diversi dal proprietario o conduttore ricercare o raccogliere prodotti tartufigeni nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro.

4. 1.Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985 n. 752, il terzo e il quarto comma, sono soppressi.

4. 2.Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

 

Art. 4-bis.

 

1. All'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«ovvero con atto d'intesa tra le amministrazioni regionali, sempre sentite le Province, quando la zona in questione comprenda territori di due Regioni tra loro confinanti».

4. 01.Banti, Marcora, Franci, Preda.

 

ART. 5.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il relativo nome latino, aggiungere le seguenti: e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, anche la regione e la località di origine.

5. 2.Vascon, Guido Rossi.

 

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il relativo nome latino, aggiungere le seguenti: e la provenienza geografica.

5. 1.Vascon, Guido Rossi.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre per cento con: 10 per cento.

5. 3.Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

ART. 6.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 6.

 

1. I soggetti che nell'esercizio dell'impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 63, e successive modificazioni, sono tenuti ad emettere autofattura (o ricevuta di acquisto) con le modalità ed i termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, indicando il nominativo del cedente, la data ed il luogo o l'area di raccolta. Copia del documento, registrato a norma di legge, deve essere rilasciata al cedente (raccoglitore).

2. I raccoglitori (cedenti) determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente del 15 per cento.

3. I soggetti acquirenti (cessionari) di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.

4. Gli acquirenti (cessionari) di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare annualmente alle Regioni di provenienza del prodotto la quantità di tartufo commercializzato.

5. I raccoglitori cedenti devono comunicare alla propria Regione di appartenenza la quantità di tartufi raccolta e la provenienza degli stessi.

6. 5.Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 6.

 

1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità ed i termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità della stessa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Nella tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, alla parte I, n. 15), alla parte II, n. 5), e alla parte III, n. 21), le parole: «esclusi i tartufi», sono soppresse.

6. 4.Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al comma 1, sostituire le parole: raccoglitori dilettanti e occasionali con le seguenti: raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca.

6. 3.Rossiello, Rava, Franci, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

 

Al comma 1, sostituire le parole: senza indicazione delle generalità del cedente con le seguenti: con l'indicazione delle generalità del soggetto cedente, la data ed il luogo o l'area di raccolta.

6. 2.Rossiello, Rava, Franci, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La cessione di tartufi da parte di raccoglitori dilettanti od occasionali non è soggetta ad alcun obbligo di natura fiscale o contabile.

 

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali e produttive delle zone interessate alla raccolta di tartufi i limiti quantitativi entro i quali le attività dei raccoglitori debbano essere considerate dilettantistiche ed occasionali.

6. 1.Vascon, Guido Rossi.

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2003

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

 

La seduta comincia alle 13.25.

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.
(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 24 settembre scorso la Commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati e che il rappresentante del Governo ha chiesto di rinviare il seguito dell'esame al fine di compiere una valutazione più approfondita degli stessi.

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, chiede un ulteriore rinvio dell'esame degli emendamenti presentati al fine di approfondirne il contenuto, anche alla luce della possibilità di concludere l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 

 


SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 1o ottobre 2003

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

 

La seduta comincia alle 14.50.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Ricciuti, ha chiesto un rinvio del seguito dell'esame al fine di compiere una valutazione più approfondita degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Ricorda, altresì, che sono stati presentati 24 emendamenti e 6 articoli aggiuntivi (vedi allegato).

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 1, invita l'onorevole Vascon a ritirare il suo emendamento 1.1 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Jacini 1.01.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO concorda con il parere del relatore.

 

Luigino VASCON (LNP) ritira il suo emendamento 1.1.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it) dichiara il voto contrario della sua parte politica sull'articolo aggiuntivo Jacini 1.01, in quanto la previsione in esso contenuta pone impropriamente a carico delle regioni l'onere relativo alle attività volte alla conservazione dell'ambiente tartufigeno naturale.

 

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Jacini 1.01.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Vascon 2.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «d'intesa con» la parola «sentita», e sull'articolo aggiuntivo Banti 2.01; invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Franci 2.02.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO concorda con il parere del relatore.

 

Lino RAVA (DS-U) rende noto il contenuto di una lettera dell'Assotartufi, indirizzata al presidente della Commissione e, per conoscenza, a tutti i suoi membri, in cui tale associazione afferma di ritenere inaccettabili gli emendamenti riferiti all'articolo 6 della proposta di legge in esame, riguardo al quale si sostiene la necessità di una ulteriore modifica.

Nel censurare sia i toni sia il contenuto della lettera in questione, chiede di conoscere quale atteggiamento intenda assumere la presidenza su tale vicenda.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nel precisare di avere ricevuto dall'Assotartufi una lettera personale a lui indirizzata, giudica sconvenienti ed inopportuni il tono e il metodo seguito da tale associazione, assicurando che adotterà tutte le iniziative del caso al fine di affermare la piena libertà del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

 

Luigino VASCON (LNP), dopo aver dichiarato di non essere a conoscenza della lettera in questione, si domanda se sia effettivamente opportuno che la Commissione ne prenda visione, ritenendola ininfluente sull'esame della proposta di legge in esame.

 

Stefano LOSURDO (AN) dichiara anch'egli di non essere a conoscenza della lettera resa nota dal deputato Rava, rispetto alla quale esprime peraltro una ferma censura, convenendo altresì con il deputato Vascon sul fatto che la stessa sia del tutto irrilevante ai fini del prosieguo dei lavori della Commissione.

 

Luca MARCORA (MARGH-U) non condivide le considerazioni svolte dai deputati Vascon e Losurdo, ritenendo, al contrario, che la discussione in corso in merito alla lettera dell'Assotartufi non sia affatto inutile, atteso che l'emendamento 6.10 del relatore sembra recepire i suggerimenti in essa contenuti.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, premesso che non intende subire condizionamenti da parte di alcuno, pur stigmatizzando il comportamento dell'Assotartufi e i toni della lettera dalla stessa inviata alla presidenza, rileva l'opportunità di valutare attentamente i suggerimenti in essa contenuti con riferimento all'articolo 6, che appaiono condivisibili in quanto costituiscono un utile compromesso tra le diverse posizioni delle forze politiche.

 

Luigino VASCON (LNP) non accetta la riformulazione del suo emendamento 2.1 proposta dal relatore.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, modificando l'orientamento precedentemente espresso, esprime parere favorevole sulla formulazione originaria dell'emendamento Vascon 2.1.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO concorda con il parere del relatore.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vascon 2.1 e l'articolo aggiuntivo Banti 2.01.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it) ritira il suo articolo aggiuntivo 2.02.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Vascon 3.9 e 3.7; esprime parere contrario sull'emendamento Franci 3.6; invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Jacini 3.4 e 3.3; esprime parere contrario sull'emendamento Franci 3.5 e parere favorevole sull'emendamento Banti 3.8; invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Jacini 3.1 e 3.2; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Banti 3.01, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire la parola «stabiliscono» con le parole «possono stabilire»; esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Franci 3.02.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO concorda con il parere del relatore.

 

Luigino VASCON (LNP) ritira i suoi emendamenti 3.9 e 3.7.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it) illustra le finalità del suo emendamento 3.6, volto a stabilire, secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 752 del 1985, il principio per cui la ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Sottolinea, altresì, che per la sua parte politica assume grande rilievo, accanto al punto in questione, anche quello relativo alla definizione della figura del tartufaio.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO fa presente che l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 3 non incide sulla normativa civilistica ed appare in linea con la nuova ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni conseguente alla modifica del titolo V della Costituzione.

Sottolinea, altresì, come la questione sollevata con l'emendamento in esame sia stata ampiamente dibattuta al Senato, dove è stato raggiunto un soddisfacente punto di mediazione.

 

Lino RAVA (DS-U) giudica opportuno un approfondimento dell'aspetto affrontato dall'emendamento Franci 3.6, al fine di verificare se la normativa vigente già preveda che l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi sia libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

 

Luigino VASCON (LNP) osserva che le tartufaie naturali non possono essere impiantate in terreni coltivati dall'uomo.

 

Lino RAVA (DS-U), nel concordare con l'osservazione del deputato Vascon, rileva che il punto da chiarire è se i ricercatori di tartufi possano accedere ovunque e prelevare liberamente tali prodotti.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone ai presentatori di ritirare l'emendamento Franci 3.6, impegnandosi ad approfondire la questione ivi sollevata, che potrà essere ripresa nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it), alla luce delle considerazioni del presidente e del rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 3.6.

 

Giovanni JACINI (FI) ritira i suoi emendamenti 3.4 e 3.3.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Franci 3.5 ed approva l'emendamento Banti 3.8.

 

Giovanni JACINI (FI) ritira i suoi emendamenti 3.1 e 3.2.

 

Luca MARCORA (MARGH-U) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Banti 3.01, di cui è cofirmatario, proposta dal relatore.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Banti 3.01 (seconda versione) e respinge l'articolo aggiuntivo Franci 3.02.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 4, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Vascon 4.3 e Jacini 4.1; esprime parere contrario sull'emendamento Rava 4.2 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Banti 4.01.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO concorda con il parere del relatore.

 

Luigino VASCON (LNP) ritira il suo emendamento 4.3.

 

Giovanni JACINI (FI) ritira il suo emendamento 4.1.

 

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rava 4.2 ed approva l'articolo aggiuntivo Banti 4.01.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Vascon 5.2 (a seguito della cui eventuale approvazione risulterebbe assorbito l'emendamento Vascon 5.1, sui cui formula un invito al ritiro) e parere contrario sull'emendamento Franci 5.3.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO concorda con il parere del relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento Vascon 5.2. Conseguentemente, non viene posto in votazione l'emendamento Vascon 5.1.

 

Luca MARCORA (MARGH-U), con riferimento all'emendamento Franci 5.3, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso propone di elevare dal 3 al 10 per cento la percentuale minima di tartufo presente nel prodotto definito «tartufato» oppure «a base di tartufo», riducendo in tal modo la possibilità di truffe commerciali. Nel porre l'accento sul fatto che sono in commercio prodotti contenenti essenze sintetiche di tartufo, evidenzia l'opportunità, a fini di trasparenza, di obbligare i produttori a segnalare in etichetta l'eventuale presenza di tali essenze.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, pur condividendo l'esigenza, segnalata dal deputato Marcora, di evitare le truffe commerciali nel settore in esame, ritiene che tale problema non possa essere risolto attraverso un così forte innalzamento delle percentuali di tartufo presenti nel prodotto, anche in considerazione delle caratteristiche dello stesso. Pertanto, non reputa opportuno modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Franci 5.3.

 

Luigino VASCON (LNP), rilevato come, stando a dati ufficiali dei NAS, le truffe nel settore in esame risultino in continua crescita, osserva che, al fine di porre un argine alle stesse, sarebbe opportuna una revisione in aumento della percentuale minima di tartufo attualmente prevista, giudicando peraltro troppo elevata quella proposta con l'emendamento in esame.

Esprime inoltre preoccupazione per la crescente immissione sul mercato di prodotti contenenti essenze sintetiche, sottolineando la necessità di tutelare in modo più incisivo i tartufi nazionali.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone ai presentatori di ritirare l'emendamento Franci 5.3, impegnandosi ad approfondire la questione ivi sollevata, che potrà essere ripresa nel prosieguo dell'iter del provvedimento.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it), anche alla luce delle considerazioni del presidente, ritira il suo emendamento 5.3.

 

Lino RAVA (DS-U) propone di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, anche alla luce della lettera dell'Assotartufi di cui ha in precedenza reso noti i contenuti.

 

Stefano LOSURDO (AN) si dichiara contrario alla proposta di rinvio formulata dal deputato Rava, rilevando la necessità che la Commissione discuta nel merito dell'articolo 6, norma pienamente condivisibile che introduce elementi di chiarezza in termini di tracciabilità, senza farsi in alcun modo condizionare da eventuali suggerimenti forniti dall'Assotartufi.

 

Luigino VASCON (LNP), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Losurdo, ribadisce che la lettera dell'Assotartufi, pur censurabile, non rappresenta un motivo valido per sospendere i lavori della Commissione sulla proposta di legge in esame.

 

Lino RAVA (DS-U) puntualizza che la lettera in questione fornisce suggerimenti che coincidono pressoché esattamente con il contenuto dell'emendamento 6.10 del relatore.

 

Filippo MISURACA (FI) giudica inaccettabile la lettera dell'Assotartufi, rilevando peraltro come le illazioni del deputato Rava siano superflue, avendo il relatore già spiegato i motivi che lo hanno indotto a presentare l'emendamento 6.10. Si dichiara pertanto favorevole a proseguire i lavori sulla proposta di legge in esame.

 

Lino RAVA (DS-U) prende atto del prevalente orientamento contrario sulla sua proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, non insistendo per la votazione della stessa.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, stigmatizza ancora una volta il comportamento tenuto dall'Assotartufi, ribadendo che non è sua intenzione subire condizionamenti da parte di alcuno.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 6, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Rava 6.5 e 6.4, e Rossiello 6.3 e 6.2; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.10; esprime parere favorevole sull'emendamento Vascon 6.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la seconda parte.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO, nel concordare con il parere del relatore, esprime l'auspicio che la Commissione approvi un testo che non si discosti, nella sostanza, da quello già approvato dal Senato, attesa anche la necessità di rendere disponibili le risorse finanziarie previste per il settore prima dell'avvio della nuova campagna tartuficola.

 

Luca MARCORA (MARGH-U) con riferimento all'emendamento Rava 6.5, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso sancisce il fondamentale principio della certezza della tracciabilità del prodotto. Nell'esprimere un giudizio contrario sull'attuale formulazione dell'articolo 6, sottolinea che, qualora venisse mantenuta, i commercianti diventerebbero gli unici depositari della tracciabilità, escludendo in tal modo i raccoglitori di tartufi.

Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento in esame, rileva che esso persegue l'ulteriore obiettivo di disincentivare l'evasione fiscale.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, precisato che il decreto legislativo in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari fornisce una soluzione ad alcuni rilevanti problemi in tema di tracciabilità, osserva che, dal punto di vista fiscale, una sterilizzazione delle transazioni non appare praticabile, richiedendo tempi troppo lunghi. L'emendamento 6.10 da lui presentato, pertanto, rappresenta un accettabile compromesso, idoneo a consentire l'approvazione del provvedimento in tempo utile.

 

Lino RAVA (DS-U), premesso che le divisioni di parte non hanno ragion d'essere rispetto a provvedimento a carattere così settoriale, rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 6 legittima l'elusione fiscale e fornisce ulteriori strumenti atti a perpetrare le frodi commerciali nel settore in esame.

Reputa inoltre inaccettabile la cancellazione della figura del ricercatore di tartufi operata dalla norma in questione.

 

Aldo PREDA (DS-U) rileva come le previsioni contenute nell'articolo 6 introducano deroghe sia rispetto alla normativa dettata dal decreto legislativo in tema di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari sia rispetto alla politica che il Governo afferma di voler portare avanti in materia di tracciabilità.

Ribadisce che, di fatto, l'articolo 6 appare in linea con le richieste formulate dall'Assotartufi.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO precisa, con riferimento all'emendamento 6.10 del relatore, che non è in discussione il principio della tracciabilità, posto che l'articolo 6 riguarda solo le modalità di fatturazione, e che l'atteggiamento del Governo è coerente con la politica che lo stesso intende portare avanti in tale materia.

 

Luigino VASCON (LNP) sottolinea che attualmente l'attività di raccolta dei tartufi è sottoposta ad una autorizzazione regionale e che i tartufi neri provengono in misura prevalente dall'Albania. Nel porre l'accento sulla necessità di garantire un livello minimo di tracciabilità, segnala il rischio che il mercato sia invaso da prodotti provenienti dall'estero, spesso contenenti essenze sintetiche.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.55.

 

 


ALLEGATO

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani).

 

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

 

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

1. 1.Vascon

 

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

 

Art. 1-bis.

 

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale».

1. 01. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

ART. 2.

 

Al comma 1, dopo le parole: con proprio decreto, inserire le seguenti: emanato d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. 1. Vascon, Guido Rossi.

 

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

 

Art. 2.

 

All'articolo 2 del terzo comma della legge l6 dicembre 1985 n. 752, dopo le parole: dell'Università sono inserite le seguenti:

«o di altre strutture specializzate individuate dalle singole Regioni o Province autonome».

2. 01. Banti, Marcora, Lusetti.

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

 

Art. 2-bis.

 

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 ed, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di San Angelo in Vado del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, o del Centro per lo studio della micologia del terreno del CNR di Torino o dei laboratori specializzati delle Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali o di Scienze Naturali delle Università o di altre strutture specializzate individuate dalle singole Regioni mediante rilascio di certificazione scritta».

2. 02. Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

ART. 3.

 

Sopprimerlo.

3. 9.Vascon.

 

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «L'individuazione e l'attuazione delle misure necessarie a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati, nonché a regolamentare l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate è compito delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3. 7. Vascon, Guido Rossi.

 

Al comma 1 lettera a), alle parole: Le Regioni, premettere il seguente periodo: La ricerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

3. 6. Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nei boschi, inserire le seguenti: e pascoli demaniali.

3. 4. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3. 3. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

 

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini del rilascio di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi precedenti, deve essere presentato, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la seguente documentazione:

a) attestato dell'impresa vivaistica fornitrice dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto siano state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante preventivamente micorrizzate da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle Regioni dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie di tartufo indicata.

3. 5. Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al comma 1, lettera b), alinea le parole: è inserito il seguente sono sostituite dalle seguenti: sono inseriti i seguenti:

Conseguentemente, alla medesima lettera b), aggiungere il seguente comma: Le Regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano altresì le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione.

3. 8.Banti, Marcora, Lusetti.

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «Il proprietario o conduttore può consentire, anche a titolo oneroso, la ricerca e la raccolta dei tartufi nel fondo».

3. 1. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

 

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «Per l'esercizio dell'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi, al di fuori dei boschi e pascoli demaniali e dei terreni non coltivati, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo».

3. 2. Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

 

Art. 3-bis.

 

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 è inserito il seguente:

Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più Regioni tra loro confinanti, le Regioni medesime possono stabilire d'intesa tra loro, per quanto di rispettiva competenza, apposite norme di uniformità giuridica e regolamentare per l'attività del consorzio.

3. 01 (seconda versione).Banti, Marcora, Franci, Preda.

 

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

 

Art. 3-bis.

 

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985 n. 752, dopo le parole «le conducano», aggiungere le seguenti: «come dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale».

3. 02.Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

ART. 4.

 

Sopprimerlo.

4. 3.Vascon.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, nono comma, lettera d), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

d-bis) ai soggetti diversi dal proprietario o conduttore ricercare o raccogliere prodotti tartufigeni nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro.

4. 1.Jacini, Zama, Fratta Pasini, Collavini, Romele.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985 n. 752, il terzo e il quarto comma, sono soppressi.

4. 2.Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

 

Art. 4-bis.

 

1. All'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985 n. 752 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«ovvero con atto d'intesa tra le amministrazioni regionali, sempre sentite le Province, quando la zona in questione comprenda territori di due Regioni tra loro confinanti».

4. 01.Banti, Marcora, Franci, Preda.

 

ART. 5.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il relativo nome latino, aggiungere le seguenti: e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, anche la regione e la località di origine.

5. 2.Vascon, Guido Rossi.

 

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il relativo nome latino, aggiungere le seguenti: e la provenienza geografica.

5. 1.Vascon, Guido Rossi.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre per cento con: 10 per cento.

5. 3.Franci, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

ART. 6.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 6.

 

1. I soggetti che nell'esercizio dell'impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 63, e successive modificazioni, sono tenuti ad emettere autofattura (o ricevuta di acquisto) con le modalità ed i termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, indicando il nominativo del cedente, la data ed il luogo o l'area di raccolta. Copia del documento, registrato a norma di legge, deve essere rilasciata al cedente (raccoglitore).

2. I raccoglitori (cedenti) determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente del 15 per cento.

3. I soggetti acquirenti (cessionari) di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.

4. Gli acquirenti (cessionari) di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare annualmente alle Regioni di provenienza del prodotto la quantità di tartufo commercializzato.

5. I raccoglitori cedenti devono comunicare alla propria Regione di appartenenza la quantità di tartufi raccolta e la provenienza degli stessi.

6. 5.Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 6.

 

1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, non rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità ed i termini di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità della stessa e la relativa norma. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Nella tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, alla parte I, n. 15), alla parte II, n. 5), e alla parte III, n. 21), le parole: «esclusi i tartufi», sono soppresse.

6. 4.Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al comma 1, sostituire le parole: raccoglitori dilettanti e occasionali con le seguenti:

raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca.

6. 3.Rossiello, Rava, Franci, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al comma 1, sostituire le parole: senza indicazione delle generalità del cedente con le seguenti: con l'indicazione delle generalità del soggetto cedente, la data ed il luogo o l'area di raccolta.

6. 2.Rossiello, Rava, Franci, Preda, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Fluvi.

 

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , ma indicando la zona geografica o il comune di acquisto dei tartufi.

6. 10.Il Relatore.

 

Al, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La cessione di tartufi da parte di raccoglitori dilettanti od occasionali non è soggetta ad alcun obbligo di natura fiscale o contabile.

 

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali e produttive delle zone interessate alla raccolta di tartufi i limiti quantitativi entro i quali le attività dei raccoglitori debbano essere considerate dilettantistiche ed occasionali.

6. 1.Vascon, Guido Rossi.

 

 

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 29 ottobre 2003

 Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre scorso.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 1o ottobre scorso la Commissione ha iniziato ad esaminare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame al fine di consentire un ulteriore approfondimento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 

 

 


SEDE REFERENTE

 

Giovedì 13 novembre 2003

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricolee forestali Teresio Delfino.

 

La seduta comincia alle 14.45.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.

(Rinvio del seguito dell'esame).

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che il relatore, onorevole Ricciuti, ha segnalato l'esigenza di rinviare il seguito dell'esame per consentire un ulteriore approfondimento degli emendamenti presentati.

 

La Commissione consente.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.50.


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 11 dicembre 2003

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino e Gianpaolo Dozzo.

 

La seduta comincia alle 14.35.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 novembre 2003.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 1o ottobre scorso la Commissione ha iniziato l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, votando, da ultimi, quelli riferiti all'articolo 5, e che nella seduta del 29 ottobre scorso il relatore, onorevole Ricciuti, ha chiesto un rinvio del seguito dell'esame al fine di approfondire il contenuto delle proposte emendative presentate.

Avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti da parte del relatore (vedi allegato) e che quest'ultimo ha ritirato il suo emendamento 6.10.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché sugli ulteriori emendamenti presentati, riferiti a questioni sulle quali, pur essendo trattate da articoli già esaminati dalla Commissione, si era concordato sull'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100, che tiene conto delle indicazioni emerse dal dibattito ed ampiamente condivise all'interno della Commissione in ordine all'articolo 6. A seguito di tale emendamento, invita i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 a ritirarli.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.100 del relatore.

 

Lino RAVA (DS-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira i suoi emendamenti 6.5 e 6.4.

 

Luca MARCORA (MARGH-U) ritira gli emendamenti Rossiello 6.3 e 6.2, di cui è cofirmatario.

 

Luigino VASCON (LNFP) ritira il suo emendamento 6.1.

 

La Commissione approva l'emendamento 6.100 del relatore.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100, volto ad apprestare una maggiore tutela al fine di evitare le frodi in commercio.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.100, volto a ribadire il principio che la ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO chiede se l'espressione «non coltivati» contenuta nell'emendamento in esame si riferisca anche ai boschi.

 

Luigino VASCON (LNFP) precisa che l'emendamento intende escludere le tartufaie dall'attività di ricerca e raccolta dei tartufi.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento 3.100 del relatore.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.100, volto a garantire una più ampia tutela del consumatore finale.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 del relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento 5.100 del relatore.

 

Renzo LUSETTI (MARGH-U) prospetta ai rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione di valutare la possibilità che l'iter del provvedimento prosegua in sede legislativa, in modo da consentire una rapida approvazione.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, fa presente al deputato Lusetti che la Commissione valuterà senz'altro tale possibilità, anche alla luce dell'unanime consenso registratosi, nella seduta odierna, nell'approvazione degli emendamenti del relatore.

Avverte che il testo risultante dalle modifiche apportate sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 

 

 

 


ALLEGATO

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 3906 senatore Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti e C. 2847 Crosetto).

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

 


ART. 1.

 

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché le modalità per il commercio delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuarsi anche avvalendosi di Istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali.

1. 100.Il Relatore.

 

ART. 3.

 

Al comma 1, lettera a), alle parole: Le Regioni, premettere il seguente periodo: La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati.

3. 100.Il Relatore.

 

ART. 5.

 

All'articolo 5, comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo, né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura «prodotto contenente aromi di sintesi».

5. 100.Il Relatore.

 

ART. 6.

 

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 6.

 

1. I cessionari commercianti che nell'esercizio dell'impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità ed i termini di cui all'articolo 21 del decreto sopra citato, indicando la data, il luogo o l'area di raccolta.

2. I soggetti ristoratori che nell'esercizio dell'impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità ed i termini di cui all'articolo 21 del decreto sopra citato, indicando la data, il luogo o l'area di raccolta.

3. A partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008, i raccoglitori cedenti determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente del 15 per cento.

4. Ai fini di agevolare l'emersione del settore, il coefficiente di cui al comma 3 si applica nella misura del 5 per cento per i periodi di imposta in corso al 1o gennaio 2004 e al 1o gennaio 2005 e del 10 per cento per i periodi di imposta in corso al 1o gennaio 2006 e al 1o gennaio 2007.

5. I cessionari commercianti sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

6. I cessionari commercianti certificano al momento della vendita la data, il luogo o l'area di raccolta.

7. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per i periodi di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007 i soggetti cessionari commercianti di cui al comma 1 sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

8. L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione al concordato preventivo comporta, secondo le disposizioni dei commi seguenti:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito;

b) la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;

c) la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

 

9. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 14, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi dl cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all'Agenzia delle entrate tra il 1o gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

11. La presentazione, ai sensi del comma 10, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 12, per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

12. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, determinati ai sensi del comma 13. I predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati, rispettivamente, del 2 per cento, del 3 per cento e del 4 per cento per il secondo e per il terzo periodo d'imposta oggetto di concordato.

13. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 12, si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

14. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003, determinato tenendo conto del comma 13, l'imposta è determinata separatamente applicando l'aliquota del 10 per cento. L'aliquota da applicare è pari al 20 per cento, per i soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003 risulti superiore 100 mila euro.

15. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 10 e fino alla fine del periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo; resta ferma la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.

16. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

17. I benefici previsti dai commi 14, 15 e 16 non operano qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 13. I predetti benefici operano sempre che venga dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato, Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 15, riprendono a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione del redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è venuta meno la condizione prevista dal presente comma.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 17 non si applicano ai soggetti che relativamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro.

19. I soggetti di cui al comma 1 decadono dai benefici previsti dai commi 14, 15 e 16, per tutti i periodi d'imposta oggetto di concordato, qualora:

a) sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 39, secondo comma, lettere c) e d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) sia comprovata la dichiarazione infedele di ricavi, compensi e corrispettivi documentati.

6. 100.Il Relatore.


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 novembre 2004

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.

 

La seduta comincia alle 14.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

(C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2003.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che sul testo in esame, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, sono pervenuti i pareri delle commissioni permanenti cui il testo è stato assegnato in sede consultiva, con l'eccezione della V Commissione bilancio. In Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è perciò deciso di proseguire l'esame del testo, recependo intanto i pareri espressi da tali Commissioni, in attesa del parere della V Commissione bilancio.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, nel concordare con il percorso prospettato dal presidente, propone di rinviare ad altra seduta l'esame di tali emendamenti, anche per consentire la presenza di alcuni deputati particolarmente interessati al provvedimento.

La Commissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 14.20.


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 17 novembre 2004

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino.

 

La seduta comincia alle 14.50.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

(C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 10 novembre 2004.

 

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, nell'auspicare un iter quanto più rapido possibile di approvazione del provvedimento in esame, ricorda che sul testo risultante dall'esame degli emendamenti si sono espresse le seguenti Commissioni: la I Commissione affari costituzionali, con un parere favorevole con due osservazioni; la II Commissione giustizia, con un parere favorevole con un'osservazione; la VI Commissione finanze, con un parere favorevole con cinque condizioni e un'osservazione; la VIII Commissione ambiente, con un parere favorevole con tre osservazioni; la X Commissione attività produttive con un parere favorevole con tre osservazioni; la XIII Commissione affari sociali e la XIV Commissione politiche dell'Unione europea, entrambe con un parere favorevole.

Allo scopo di recepire tali pareri, ha presentato una serie di emendamenti (vedi allegato 2), dei quali raccomanda l'approvazione. In particolare, gli emendamenti 1.100 e 2.100 sono volti a recepire le osservazioni formulate dalla I Commissione; l'emendamento 2.200 è diretto a recepire un'osservazione della VIII Commissione; l'emendamento 5.100 intende recepire l'osservazione della II Commissione. Si sofferma sugli emendamenti 6.100, 6.200 e 6.300, volti a recepire le condizioni presenti nei pareri della VI Commissione. In merito all'emendamento 6.200, poi, rileva come la VI Commissione abbia chiesto la soppressione dei commi dal 7 al 19 dell'articolo 6, introdotti nel corso dell'esame presso la XIII Commissione. Illustra quindi i propri emendamenti 7.100 7.200, anch'essi volti a recepire condizioni apposte al parere della VI Commissione.

Sottolinea infine che ulteriori modifiche al testo in esame potranno essere apportate nel prosieguo dell'iter del provvedimento, una volta ricevuto il parere della V Commissione. In proposito, si augura che il consenso dei gruppi sia tale da poterne proseguire l'esame in sede legislativa.

 

Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100, 2.100, 2.200, 5.100, 6.200, 6.300, 7.100 e 7.200. Sull'emendamento del relatore 6.100 si rimette alle valutazioni della Commissione.

 

Luca MARCORA (MARGH-U), nel condividere le osservazioni svolte dal relatore, precisa che la XIII Commissione, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, ha svolto un lavoro lungo e faticoso, in tempi probabilmente eccessivi. Ora la VI Commissione ha chiesto una serie di modifiche che non si può fare a meno di accogliere. Preannuncia l'assenso del proprio gruppo all'ipotesi di un trasferimento del testo in sede legislativa e segnala che riterrebbe utile migliorarlo ulteriormente, apportando alcune modifiche volte, tra l'altro, ad introdurre una franchigia fiscale per l'attività di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

 

Claudio FRANCI (Misto-Com.it), ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione nell'esame del testo in oggetto si è posta, in primo luogo, l'obiettivo di introdurre norme volte a collegare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi al territorio anche consentendo di conoscere l'identità del cercatore di tartufi. In secondo luogo, con le modifiche apportate si è cercato di favorire l'emersione fiscale di un settore, quale quello della raccolta dei tartufi, in cui attualmente si ravvisa una larga evasione fiscale. In particolare,valuta positivamente l'emendamento del relatore 6.300, che consente questa operazione di emersione, introducendo una deduzione fiscale nella misura del 70 per cento per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005 e nella misura del 60 per cento per il periodo di imposta a decorrere dal gennaio 2006 e gennaio 2007. In conclusione, anche a nome del gruppo DS-U, si dichiara sin da ora favorevole ad un eventuale trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame, al fine di accelerare l'iter di un testo molto atteso dal settore.

 

Luigino VASCON (LNFP) fa presente che, a suo giudizio, il testo in esame è stato elaborato senza una precisa conoscenza del mondo dei tartufi, trattandosi di un settore ancora poco noto, in un campo - quello alimentare - che è tradizionalmente molto delicato. In particolare, esprime alcuni rilievi critici in merito al comma 4 dell'emendamento 6.100 del relatore, ritenendo che sia difficile definire la qualità, la data, il luogo o la raccolta dei tartufi, come richiesto dal comma in questione: si tratta infatti di dati spesso inutili o impossibili da fornire, che rischiano di codificare in modo troppo rigido il settore della ricerca e raccolta dei tartufi. Con riferimento al medesimo emendamento 6.100 del relatore, ritiene che non sia ragionevole la norma, contenuta nel comma 5, con la quale si richiede che le annotazioni relative agli acquisti debbano essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, anziché entro ventiquattro ore, come di solito accade.

In conclusione, auspica una celere approvazione del provvedimento in esame, pur mettendo in guardia dal rischio di codificare eccessivamente il settore.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.100, 2.100, 2.200, 5.100, 6.100, 6.200, 6.300, 7.100 e 7.200.

 

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che il testo così modificato sarà inviato alla V Commissione bilancio e altresì, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento, al Comitato per la legislazione.

 

La seduta termina alle 15.15.

 

 

 


ALLEGATO 2

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

(C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, C. 430 Rava, C. 1600 Patria, C. 1658 Benedetti Valentini, C. 2078 Lusetti, C. 2847 Crosetto, C. 4053 Losurdo e C. 4063 Rositani).

 

EMENDAMENTI DEL RELATORE VOLTI A RECEPIRE I PARERI

 

 

 

 


ART. 1.

 

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da «la raccolta» sino a «o conservati» sono soppresse;

b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività economica e conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale, nonché le modalità per il commercio delle piante micorizzate ed i relativi controlli, da effettuarsi anche avvalendosi di Istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali».

1. 100.Il Relatore.

 

ART. 2.

 

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole con proprio decreto inserire le seguenti: di natura non regolamentare.

2. 100.Il Relatore.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole l'elenco dei tartufi con le seguenti: l'elenco delle specie dei tartufi.

2. 200.Il Relatore.

 

ART. 5.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 18, secondo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«i-bis) la messa in commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle previsioni di cui all'articolo 11, terzo comma.».

5. 100.Il Relatore.

 

ART. 6.

 

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-quinquies, è aggiunto il seguente:

«Art. 74-sexies (Disposizioni relative al commercio dei tartufi) - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non siano soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.

2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.

3. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso di cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.

4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, debbono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.

5. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono annotare in apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti debbono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni debbono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.

6. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 a norma dell'articolo 39».

 

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, introdotte dal comma 1 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

3. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.

4. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità da questa stabiliti, la quantità di prodotto immessa in commercio e la provenienza territoriale dello stesso.

6. 100.Il relatore.

 

Sopprimere i commi da 7 a 19.

6. 200.Il relatore.

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

5. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71, dopo il comma 2-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 6, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:

«2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticare la ricerca, il reddito derivante dall'attività di raccolta dei tartufi è costituito dall'ammontare dei proventi percepiti dalla loro vendita nel periodo d'imposta, quale risulta dalle ricevute rilasciate a norma dell'articolo 74-sexies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese»;

b) dopo l'articolo 191 è aggiunto il seguente:

«Art. 191-bis. - (Disposizione transitoria in materia di redditi derivanti dalla raccolta dei tartufi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 71, comma 2-ter, si applicano dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005. La misura della riduzione forfetaria ivi indicata si applica dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008. Per favorire l'emersione del settore, la medesima deduzione forfetaria è stabilita nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, e nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 e al 1o gennaio 2007».

6. 300.Il relatore.

 

ART. 7.

 

Sopprimere il comma 2.

 

Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) dopo il numero 21) è inserito il seguente:

«21-bis) tartufi freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati;».

7. 100.Il relatore.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.

7. 200.Il relatore.

 

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

Comitato per la legislazione

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Giovedì 25 novembre 2004

Presidenza del presidente Pietro FONTANINI.

La seduta comincia alle 9.20.

 

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

(Nuovo Testo della proposta di legge C. 3906 sen. Muzio - Approvata dal Senato).

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione. Parere con osservazione).

 

Il Comitato inizia l'esame della proposta di legge C. 3906, adottata come testo base, nel testo risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione Agricoltura.

 

Michele SAPONARA, relatore, dopo aver ricordato il contenuto del provvedimento in esame, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3906 e rilevato che:

esso reca, all'articolo 2, una norma che attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il compito di modificare l'elenco dei tartufi freschi destinati al consumo, con la precisazione che in nessun caso potrà essere inclusa una specie di carattere non autoctono, demandando ad un provvedimento dell'Esecutivo la modifica e la successiva determinazione di una materia disciplinata al momento attuale dalla legge;

la tecnica della novellazione - all'articolo 1, comma 1, lett. a) e b), 2-bis, 4, 4-bis e 7, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) e b) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1 - ove si prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali "rivede con proprio decreto di natura non regolamentare" l'elenco delle specie dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità dello strumento giuridico ivi indicato, atteso che la modifica e la successiva definizione, attraverso un "decreto di natura non regolamentare", di una materia disciplinata dalla legge non appare coerente con il sistema delle fonti ed, in particolare, con la tecnica della delegificazione, come delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988».

 

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 17 dicembre 2003

Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 15.25.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge, approvata in prima lettura dal Senato e modificata dalla Commissione agricoltura in sede referente, che apporta alcune modifiche alla legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi e al decreto del Presidente della Repubblica riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Ritenuto che le disposizioni da esso recate siano riconducibili, per un verso, alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, per altro verso, alle materie «alimentazione» e «tutela della salute», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa dello Stato limitatamente alla determinazione dei principi fondamentali, e ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere un parere favorevole invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare il richiamo, ivi contenuto, all'articolo 1 della legge n. 382 del 1975 e agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ai fini del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, in considerazione delle modifiche introdotte in materia dalla legislazione ordinaria e per effetto della revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché l'opportunità di chiarire che il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ivi previsto ha natura amministrativa e non regolamentare (vedi allegato 6).

 

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 15.30.

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

 

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 4 febbraio 2004

Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

 

La seduta comincia alle 8.30.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

 

C. 3906, approvato dal Senato.

 

(Parere alla XIII Commissione).

 

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Sergio COLA (AN), relatore, osserva che il provvedimento in esame apporta alcune modifiche alla legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi e al decreto del Presidente della Repubblica riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

 

In particolare, al Ministro delle politiche agricole e forestali viene assegnato il compito di modificare l'elenco dei tartufi freschi destinati al consumo, con la precisazione che in nessun caso potrà essere inclusa una specie di carattere non autoctono; le regioni sono chiamate a disciplinare l'attività di raccolta, istituendo un registro nel quale deve essere annotata la quantità di prodotto raccolto annualmente nella regione, e definendo la percentuale massima del territorio che può essere destinato alla raccolta riservata; i prodotti tartufati o a base di tartufo devono possedere una percentuale minima del 3 per cento del peso totale del prodotto, da indicare in etichetta, insieme alla specie tartuficola di appartenenza; i cessionari, se acquistano il prodotto da raccoglitori occasionali, sono tenuti ad emettere autofattura; in tutti i casi devono comunicare alle regioni la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso nonché certificare, al momento della vendita, la provenienza del prodotto, la data di raccolta e di commercializzazione; la commercializzazione dei tartufi è assoggettata al regime speciale IVA per i prodotti agricoli e viene previsto un regime speciale per il concordato preventivo ai fini delle imposte dirette in deroga alle disposizioni del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

Evidenzia che l'unica disposizione che attiene alle competenze della Commissione giustizia è rappresentata dall'articolo 5, con cui è introdotto un comma 2-bis all'articolo 11 della legge n. 752, in tema di confezionamento dei tartufi conservati. Le nuove disposizioni disciplinano i prodotti tartufati o a base di tartufo che attualmente non trovano una regolazione nella legge n. 752. Le nuove norme impongono in primo luogo che nel prodotto debba essere assicurata la presenza del tartufo nella percentuale minima del 3 per cento del peso totale del prodotto, che la percentuale nella quale il tartufo è presente va indicata in etichetta, ed ugualmente va indicata in etichetta la specie tartuficola individuata con il nome latino e la provenienza geografica. Il carattere usato per le indicazione richieste deve essere uguale a quello usato per la dicitura che indica la presenza nel prodotto del tartufo. La nuova disciplina è completata dal divieto di utilizzare sulla confezione qualsiasi dicitura o immagine che richiamino la presenza del tartufo, nella ipotesi che sia utilizzato un aroma di sintesi.

Ricorda a tal proposito che la legge n. 752 interviene in tema di violazioni agli articoli 16 e 18. La determinazione delle sanzioni pecuniarie, che si accompagnano sempre alla confisca del prodotto, è di competenza regionale, ma le ipotesi di violazione sono definite con l'articolo 18, fatte salve le ipotesi di reato regolate dal codice penale. Per le specifiche fattispecie della frode nell'esercizio del commercio di cui all'articolo 515 c.p. e della vendita di sostanze non genuine di cui all'articolo 516 c.p., che si configurano come delitto e per le quali è prevista la reclusione rispettivamente fino a due anni o fino a sei mesi, l'amministrazione provinciale è tenuta a trasmettere copia del verbale alla competente pretura.

L'articolo 16 ammette il versamento, con effetto liberatorio, di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, qualora tale versamento sia fatto entro sessanta giorni dalla contestazione personale o dalla notifica.

In conclusione osserva che sarebbe opportuno adeguare il contenuto dell'articolo 18 della legge n. 752, in modo da attribuire alla legge regionale la potestà di comminare adeguate sanzioni amministrative pecuniarie anche per la violazione della disposizione del nuovo comma 2 dell'articolo 11 sopra considerato. Pertanto propone di esprimere un parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 8.50.

 


ALLEGATO 2

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 3906, approvata dal Senato, e abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 


La II Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 3906, approvato dal Senato;

considerato che l'articolo 5 dispone in merito alle modalità di etichettatura di prodotti a base di tartufo o di prodotti contenenti aromi di sintesi, peraltro vietando l'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle della legge;

considerato altresì che la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 dovrebbe essere sanzionata con una apposita pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 752;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'articolo 18, comma 2, della legge n. 752 del 1985, in modo da includere tra le violazioni per le quali le regioni determinano misure e modalità delle sanzioni amministrative anche quella di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 11 della stessa legge.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 gennaio 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 11.30

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
Nuovo testo C. 3906 e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Rinvio dell'esame).

 

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, rende noto che il relatore del provvedimento ha comunicato la propria impossibilità ad intervenire nella seduta odierna e ha chiesto di rinviarne l'esame ad altra seduta.

Rinvia quindi, non essendovi obiezioni, l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sospende poi la seduta, che riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, avvertendo che si procederà all'esame del nuovo testo del disegno di legge n. 4593, di conversione del decreto-legge n. 353 del 2003.

La seduta, sospesa alle 11.50, riprende alle 14.20.

 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

 

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 gennaio 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.05.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Nuovo testo C. 3906 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Guido CROSETTO (FI), relatore, illustra il provvedimento che apporta alcune modifiche alla legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (legge n. 752/1985) nonché modifiche, riferite alla medesima materia, al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Il provvedimento risulta corredato di relazione tecnica che però risulta non pienamente utilizzabile, in quanto riferita ad un testo precedente le modifiche apportate dalla Commissione di merito. Si sofferma poi sui profili attinenti alla quantificazione degli oneri. In particolare, ricorda che gli articoli 1 e 1-bis prevedono che le regioni definiscano le modalità per il commercio delle piante micorizzate ed i relativi controlli e che incentivino le attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale, al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale. Al riguardo, appare necessario un chiarimento in merito ai possibili oneri a carico delle regioni, derivanti dalle disposizioni illustrate.

Sottolinea, quindi, che l'articolo 3, che dispone che le regioni istituiscano un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa ed individuino le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione. Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi la non onerosità della norma alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione.

In relazione ai commi 3-19 dell'articolo 6, fa presente che le norme dispongono che, dal 1o gennaio 2008, i raccoglitori di tartufi che cedono il prodotto raccolto determinano il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente del 15 per cento; che il medesimo coefficiente di redditività è fissato al 5 per cento per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2004 e 2005 ed al 10 per cento per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 2006 e 2007; che in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003, i soggetti cessionari commercianti che nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori autorizzati sono ammessi al concordato preventivo per i periodi d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, sulla base di modalità previste dalle stesse norme. Al riguardo appare necessaria una quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni in esame. In particolare, con riferimento all'introduzione delle norme di concordato preventivo andrebbe chiarito l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni. Non è chiaro, infatti, se l'istituto sia destinato ai soli soggetti che acquistano, nell'ambito di un'attività commerciale abituale ed esclusiva, tartufi da raccoglitori autorizzati o, come le norme sembrano letteralmente disporre, a tutti i cessionari commercianti che acquistano tartufi dai medesimi soggetti, anche occasionalmente, nell'esercizio di attività d'impresa. In quest'ultimo caso, le norme avrebbero una platea di destinatari molto più ampia e potrebbero determinare effetti negativi non trascurabili sul gettito atteso dal concordato preventivo per il periodo d'imposta 2004, periodo per il quale i due diversi istituti risultano entrambi applicabili (infatti le norme in esame introducono modalità di definizione notevolmente più vantaggiose di quelle previste dall'articolo 33 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dal comma 10 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2004); inoltre si potrebbe determinare effetti di riduzione di gettito per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007, per i quali non sono attualmente previsti regimi concordatari. Segnala, inoltre, che le disposizioni potrebbero comunque determinare effetti negativi sul gettito relativo al periodo d'imposta 2003, connessi anche ad eventuali comportamenti elusivi. Infatti per tale periodo d'imposta, il cui reddito dichiarato è assunto a base per la determinazione delle eccedenze su cui si applicano le aliquote agevolate, non sono ancora scaduti i termini per la relativa dichiarazione.

Rammenta poi che i commi 1 e 2 dello stesso articolo 6 e l'articolo 7 modificano la disciplina vigente che prevede che i tartufi e i prodotti da essi derivati siano soggetti ad aliquota IVA ordinaria (20 per cento) e siano esclusi dal regime speciale per l'agricoltura. Infatti, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 prescrivono l'obbligo di emissione di autofattura per i commercianti e i ristoratori che, nell'esercizio dell'impresa, acquistino tartufi da raccoglitori autorizzati «i quali non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto». Tale inciso sembra far riferimento ai raccoglitori di tartufi aventi i requisiti per l'applicazione del regime speciale IVA per i produttori agricoli minimi . Tale regime si renderà applicabile a seguito dell'approvazione del provvedimento, per effetto dell'inclusione, prevista dal successivo articolo 7, comma 1, dei tartufi nella tabella dei prodotti soggetti al regime speciale per l'agricoltura. L'articolo 7 prevede poi, con decorrenza dall'anno 2003 l'inclusione dei tartufi (freschi, preparati o comunque conservati) tra i prodotti ammessi al regime speciale per gli imprenditori agricoli, con l'applicazione dell'IVA in base alle percentuali di compensazione; l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento sulle cessioni di tartufi freschi; l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento sulle cessioni di tartufi macinati, polverizzati, preparati o conservati. Tali modifiche normative comportano una riduzione di entrate valutate, dalla disposizione di copertura , in 5 mln di euro a decorrere dall'anno 2003. Al riguardo, la relazione tecnica, e in particolare la nota del Ministero delle finanze ad essa allegata, riferita ad un testo delle norme parzialmente difforme da quello attuale, afferma la congruità della copertura. La relazione sostiene infatti che si determinano maggiori entrate, di importo non quantificabile, in relazione all'assoggettamento ad imposta delle cessioni effettuate da parte di raccoglitori dilettanti ed occasionali, privi di partita IVA, attraverso l'obbligo di autofatturazione, senza diritto di detrazione, da parte dell'acquirente. Tuttavia, le norme che prevedevano, per i cessionari di tartufi da raccoglitori non soggetti ad IVA, l'obbligo di versamento all'erario dell'IVA indicata sulle autofatture e l'esclusione del correlato diritto di detrazione, previste nel testo alla base della relazione tecnica, non sono contenute nel testo attualmente all'esame della Commissione.

La relazione tecnica, inoltre, sempre con riferimento alla congruità della copertura, ricorda che gli effetti negativi sul gettito, derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA sui tartufi, risultano contenuti anche alla luce del fatto dal grande flusso di esportazioni dei prodotti in questione, sul quale, ovviamente non incidono le riduzioni di aliquota. Al riguardo, appare pertanto necessario un aggiornamento degli elementi indicati dalla relazione tecnica, che tenga conto delle modifiche apportate dalla Commissione, che ha soppresso l'obbligo, per i cessionari di tartufi da raccoglitori non soggetti ad IVA, di versamento all'erario dell'IVA indicata sulle autofatture, con esclusione del correlato diritto di detrazione. In tale contesto, infatti, l'autofatturazione da parte degli acquirenti (commercianti o ristoratori) di tartufi da raccoglitori non soggetti ad IVA determinerebbe una perdita di gettito IVA, in luogo delle maggiori entrate indicate dalla relazione tecnica ed un eventuale effetto di incremento del gettito IVA derivante dalla commercializzazione dei tartufi potrebbe verificarsi soltanto qualora dalla nuova disciplina dovesse scaturire l'emersione di nuove quote di fatturato. Infine, con riferimento alle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote IVA applicabili alle cessioni di tartufi, appare necessario che siano fornite informazioni, anche di massima, sull'entità del mercato interno di tartufi destinati al consumo finale, sulla cui base valutare la congruità della quantificazione su base annua delle minori entrate recate dalla norma.

È inoltre opportuno, in relazione ai presumibili tempi di entrata in vigore della nuova normativa, di indicare il 2004 quale termine di decorrenza delle variazioni di aliquote IVA, attualmente fissato al 2003, nel testo della disposizione; ciò al fine di evitare che per il 2004 si determinino effetti negativi di cassa dovuti ad eventuali rettifiche effettuate con riferimento all'esercizio precedente. Infatti, qualora le variazioni di aliquota decorressero dal 2003, sarebbe possibile effettuare in sede di dichiarazione IVA riferita a tale esercizio (a marzo 2004), delle rettifiche in riduzione dell'imposta applicata sulle cessioni, iscrivendo, a fronte di quella effettivamente incassata nel corso del 2003 (corrispondente all'aliquota del 20 per cento), un debito d'imposta commisurato alle nuove aliquote ridotte. In tal caso, le minori entrate relative all'esercizio 2003 graverebbero sull'esercizio 2004, per il quale si registrerebbe un onere superiore a quello quantificato su base annua.

Per quello che attiene i profili di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 8 pone le minori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto recate dall'articolo 7, valutato in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2003, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, per il triennio 2003-2005. Al riguardo, osserva che la decorrenza dell'autorizzazione di spesa e la clausola di copertura finanziaria devono essere riformulate con riferimento al nuovo triennio 2004-2006, ricordando che l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno reca, per il triennio 2004-2006, la necessaria capienza ed un'apposita voce programmatica.

Rileva, infine, per quanto si tratti di un profilo che non attiene alla competenza della Commissione, che l'articolo 5, impedendo ai prodotti contenenti aromi di sintesi di utilizzare nell'etichetta il nome tartufo, potrebbe porre problemi ai produttori di tartufo, dato il largo utilizzo, a vario titolo, di tali aromi.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva come sia necessario prevedere esplicitamente che le funzioni attribuite a regioni e province autonome dagli articoli 1, 1-bis, 2-bis e 3 non debbano comportare nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala poi la necessità di modificare gli articoli 7, comma 4 e 8, per ciò che concerne il riferimento all'anno 2003 sostituendolo con 2004, nonché il riferimento al triennio 2003-2005 da sostituire con il triennio 2004-2006. Fa altresì presente che in relazione all'articolo 8, stante la natura dell'onere valutato, va predisposta una apposita clausola di salvaguardia e dichiara di sospendere la valutazione in merito ai profili fiscali connessi all'articolo 6.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, constatando che il Governo non ha fornito tutti i chiarimenti richiesti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Osserva, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità di operare una riduzione dell'IVA al 4 per cento per un bene identificabile quale «bene di lusso» quale i tartufi.

 

La seduta termina alle 9.25

 

 

 

 

 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 gennaio 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.30.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Nuovo testo C. 3906 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Gaspare GIUDICE, presidente, comunica che il Governo non è in grado di fornire nella seduta odierna i chiarimenti richiesti, da ultimo, nel corso della seduta del 20 gennaio.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.00.

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

 

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 febbraio 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e per l'interno Maurizio Balocchi.

La seduta comincia alle 12.15.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Nuovo testo C. 3906 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Gaspare GIUDICE, presidente, rilevata l'assenza del relatore, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani.

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

 

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 11 febbraio 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.

La seduta comincia alle 9.20.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. Nuovo testo C. 3906 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Gaspare GIUDICE, presidente, comunica che il Governo ha consegnato ulteriore documentazione sul provvedimento. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, in modo da poter esaminare la documentazione fornita.


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 25 febbraio 2004

 

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.

 

La seduta comincia alle 9.10.

 

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Nuovo testo C. 3906 e abb. approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Il Comitato prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2004.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che il Governo ha presentato una nuova relazione tecnica che aggiorna la quantificazione degli oneri con riguardo alle modifiche introdotte alla Camera dalla Commissione di merito. Osserva, con riferimento all'articolo 6, comma 3 e 4, recanti disposizioni tributarie per i raccoglitori cedenti, che sono necessari ulteriori chiarimenti in merito all'ipotesi di compensazione degli effetti in termini di gettito proposta dalla relazione tecnica, che non risulta suffragata da alcuna indicazione di carattere quantitativo. In relazione poi all'introduzione di un concordato preventivo per i cessionari commercianti, ricorda che la relazione tecnica considera due scenari alternativi: l'entrata in vigore delle norme in esame entro il 16 marzo 2004, che comporterebbe una perdita di gettito sia nel 2003 sia nel 2004, in quanto il concordato proposto dalle norme in esame è più favorevole di quello vigente, ovvero l'entrata in vigore successivamente a tale data, che renderebbe possibile l'adesione solo ai soggetti non interessati da quello vigente, comportando comunque una perdita di gettito di difficile quantificazione. Rileva al riguardo che gli effetti di minore gettito potrebbero risultare, in entrambi gli scenari considerati, più rilevanti di quanto ipotizzato dalla relazione stessa.

L'articolo 8 pone le minori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto recate dall'articolo 7, valutate in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2003, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, per il triennio 2003 - 2005. Al riguardo, segnala che l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria devono essere aggiornate, per tenere conto, da un lato, del nuovo triennio finanziario 2004 - 2006 e, dall'altro lato, dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 6 (concordato fiscale) e all'articolo 7 (regime IVA), come quantificati dalla nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2004.

In ordine alla copertura dei maggiori oneri, la relazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze precisa che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, non può essere ulteriormente ridotto, in quanto esso risulta preordinato alla copertura di altre iniziative individuate dal Governo e dal Parlamento in sede di predisposizione della legge finanziaria per l'anno 2004 . A tal fine, pertanto il Ministero dell'economia e delle finanze prospetta l'utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero delle politiche agricole.

Infine, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze, con una nota del 3 febbraio 2004, ha rilevato altresì che, qualora non dovesse essere predisposta una clausola di salvaguardia finanziaria per le minori entrate derivanti dal provvedimento, le parole «valutate in» dovrebbero essere sostituite dalle parole «pari a».

In proposito, si osserva che, dal punto di vista sostanziale, la modifica testuale suggerita dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ogni caso, non muterebbe la natura previsionale dell'onere oggetto di copertura.

Pertanto, non sembra opportuno modificare l'attuale formulazione della norma, posto che l'espressione «valutato in» appare coincidere con l'effettiva natura dell'onere.

 

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI comunica che, in base ad una nuova quantificazione, le minori entrate, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, commi 7-19, ammontano a ulteriori 3 milioni di euro, per l'anno 2004, rispetto alla precedente previsione, per un onere complessivo di 21,5 milioni di euro. Ribadisce la necessità di un aggiornamento dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria facendo presente, tuttavia, che l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero dell'interno, presenta disponibilità limitate ad euro 5 milioni. Fa presente, pertanto, che l'ulteriore corso del provvedimento è subordinato al reperimento delle ulteriori risorse necessarie confermando che l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole reca le occorrenti disponibilità.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, al fine di consentire un adeguato approfondimento degli elementi emersi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.40.

 

 

 

 

 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 18 marzo 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri e per l'interno Maurizio Balocchi.

 

La seduta comincia alle 9.20.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Nuovo testo C. 3906 e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

Il Comitato prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2004.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che, nella seduta del 25 febbraio 2004, era emersa la necessità di un approfondimento riguardo ad alcuni elementi concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo se vuole aggiungere ulteriori dati ed informazioni a quelli già forniti.

 

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ribadisce quanto già dichiarato nella seduta del 25 febbraio 2004 confermando la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, in quanto l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno non presenta le necessarie disponibilità; fa peraltro presente che l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, competente in materia, reca la necessaria capienza.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, ritiene che si possa procedere alla predisposizione di una bozza di parere da porre in votazione nella giornata di martedì prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta di martedì 23 marzo 2004.

 

La seduta termina alle 9.40.

 

 


 

 

 

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

 

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 4 febbraio 2004

 

 Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA, indi del vicepresidente Maurizio LEO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

 

La seduta comincia alle 14.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 e abb.

(Parere alla XIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Ettore ROMOLI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, sul testo delle proposte di legge C. 3906 ed abbinate, recante disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi, già approvato dal Senato, come risultante dagli emendamenti apportati nel corso dell'esame in sede legislativa da parte della XIII Commissione Agricoltura.

Il provvedimento intende dettare i principi fondamentali ai quali le regioni dovranno ispirarsi nel definire la propria legislazione in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati, al fine di incentivare l'attività economica connessa e di salvaguardare, al contempo, l'ambiente tartufigeno naturale.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione segnala l'articolo 6, inserito dalla Commissione di merito nel corso dell'esame, che riguarda il regime fiscale del commercio dei tartufi.

Per quanto riguarda il regime IVA delle cessioni di tartufi, i commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedono che i commercianti ed i ristoratori che acquistino tartufi da raccoglitori autorizzati che non rientrino nell'ambito di applicazione dell'IVA, siano tenuti ad emettere autofattura, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando data, luogo o area di raccolta dei tartufi stessi.

A questo riguardo ricorda che l'ipotesi di emissione di fattura da parte del soggetto cessionario del bene, in deroga alla ordinaria disciplina in materia di IVA, è contemplata dal terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Peraltro, la disposizione estende la possibilità di autofatturazione ad una fattispecie precedentemente non contemplata, al caso in cui uno dei soggetti del rapporto negoziale non sia soggetto passivo d'imposta.

Per quanto riguarda il regime delle imposte sui redditi, il comma 3 del medesimo articolo 6 stabilisce che, a partire dal 1o gennaio 2008, il reddito imponibile dei raccoglitori che cedono i tartufi è determinato (presumibilmente a fini IRPEF) applicando all'ammontare dei ricavi la percentuale del 15 per cento; il comma 4 specifica che per gli anni di imposta 2004 e 2005 la percentuale è ridotta al 5 per cento, mentre per gli anni d'imposta 2006 e 2007 la percentuale è ridotta al 10 per cento. Ai sensi dei commi 5 e 6 i cessionari commercianti comunicano annualmente alle rispettive regioni di appartenenza la quantità di prodotto da loro commercializzato e la relativa provenienza territoriale.

L'articolo 6 contiene inoltre, ai commi da 7 a 19, uno speciale regime di concordato preventivo per i commercianti di tartufi che acquistino, nell'esercizio di impresa, tale prodotto da raccoglitori autorizzati, in deroga alla disciplina generale in materia - dettata dall'articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 - per i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.

Il concordato preventivo consentirebbe ai titolari di reddito d'impresa ed ai soggetti esercenti arti e professioni, a talune condizioni, di determinare preventivamente, ed in forma agevolata, il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. L'ammontare del reddito concordato non potrebbe essere inferiore a quello riferito ad un determinato periodo d'imposta, maggiorato per ciascuno degli anni successivi. Sugli incrementi di reddito registrati rispetto all'anno d'imposta di riferimento sono previste speciali aliquote d'imposta. L'adesione al concordato determina la limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché il venire meno dell'obbligo di emissione dello scontrino, della ricevuta fiscale e della fattura.

Rispetto alla normativa di cui al citato articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003 si rilevano alcune significative differenze. In primo luogo, il provvedimento esclude dall'ambito di applicazione dell'istituto i contributi; la misura minima dei ricavi o compensi oggetto del concordato è determinata sulla base dei ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta 2003, calcolati assumendo a riferimento il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore ovvero dei parametri di cui all'articolo 3, commi 181-189, della legge n. 549 del 1995; tale valore è maggiorato, rispettivamente, del 2 per cento (presumibilmente per il primo anno d'imposta) e del 3 e 4 per cento, rispettivamente per il secondo e per il terzo anno d'imposta oggetto di concordato.

Per ciò che riguarda l'imposta sulle eccedenze di reddito rispetto a quello calcolato per l'anno d'imposta 2003, essa è determinata applicando l'aliquota del 10 per cento, aumentata al 20 per cento per le società e gli enti, nonché per i soggetti diversi da queste ultime, qualora il loro reddito nel 2003 sia superiore a 100.000 euro.

La sospensione dell'obbligo di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale è efficace dalla data di comunicazione di adesione al concordato fino al periodo d'imposta 2007.

I soggetti che hanno aderito al concordato decadono dai benefici previsti qualora si sia rivelata infedele la dichiarazione di ricavi, compensi e corrispettivi, ovvero nei casi di mancata tenuta di scritture contabili, di sottrazione delle stesse ad ispezioni ovvero qualora il contribuente non abbia dato seguito agli inviti dell'Amministrazione finanziaria a esibire o trasmettere documenti, a compilare e restituire questionari.

Evidenzia come le disposizioni appena descritte introducano un nuovo regime fiscale speciale per un singolo settore, in contrasto con gli indirizzi generali di politica fiscale del Governo, volti ad eliminare i regimi fiscali speciali; inoltre, il nuovo regime si porrebbe come derogatorio rispetto ad un istituto da poco introdotto nella legislazione tributaria, il quale a sua volta è qualificato esplicitamente come sperimentale rispetto all'avvio a regime del concordato preventivo triennale previsto dall'articolo 6 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), nonché dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 80 del 2003, recante delega per la riforma del sistema fiscale statale.

Sottolinea altresì come l'ambito di applicazione delle disposizioni non sia chiaro, in quanto il comma 7 dell'articolo 6 può interpretarsi anche nel senso che possano accedere al concordato preventivo tutti i commercianti acquirenti di tartufi, con riferimento alla totalità del loro reddito d'impresa, indipendentemente dal rilievo che la commercializzazione dei tartufi rivesta sul complesso della loro attività imprenditoriale, determinando conseguenze del tutto abnormi ed ingiustificate, alla luce delle finalità del provvedimento, e provocando consistenti riduzioni di entrata per l'erario statale.

Rileva inoltre come il testo dei commi sopra richiamati ricalchi sostanzialmente la formulazione dell'articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario del decreto, e non sia allineata alle successive modifiche apportate al Senato: pertanto, oltre alla estrema specialità dell'ambito soggettivo, tale normativa risulta ulteriormente difforme dal regime generale anche sul piano dei meccanismi sostanziali di applicazione.

Più in particolare rileva come il comma 12 dell'articolo 6, nello stabilire le percentuali di maggiorazione dei ricavi o compensi, non indichi a quale periodo d'imposta si applichi la percentuale del 2 per cento, che sembrerebbe riferirsi alla prima annualità. Inoltre, la disposizione non indica espressamente la durata del concordato, sebbene il comma 12 faccia riferimento a tre periodi d'imposta.

Il comma 16 esclude la possibilità di accertamento per i soggetti che si avvalgano del concordato, anche a fini contributivi, benché la disposizione preveda che il concordato abbia effetti solo di carattere tributario.

Il comma 18 esclude l'applicazione del concordato per i soggetti che hanno dichiarato per l'anno d'imposta in corso al 1o gennaio 2001 ricavi o compensi superiori a 5.154.569 euro, ma il riferimento al 2001 non appare motivato, in quanto nelle altre parti del testo si fa riferimento al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003.

L'articolo 7, già compreso nel testo approvato dal Senato, interviene anch'esso sul regime IVA dei tartufi, escludendo l'applicabilità del regime IVA ordinario.

In particolare l'articolo prevede, a decorrere dal 2003, l'inserimento dei tartufi nella tabella dei prodotti ai quali si estende il meccanismo di determinazione forfetaria, ai fini della detrazione dall'imposta dovuta dell'IVA già pagata sugli acquisti effettuati.

Inoltre, la disposizione prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento su tutti i prodotti spontanei del sottosuolo, quali i tartufi freschi, e dell'aliquota del 10 per cento sui tartufi macinati, polverizzati o preparati e conservati senza aceto.

Nel complesso segnala come il provvedimento introduca, nel complesso, almeno tre regimi speciali afferenti al settore della raccolta e commercializzazione del tartufo: un regime IVA di autofatturazione a carico dei commercianti e ristoratori acquirenti di tartufi; un regime speciale di determinazione forfetaria dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi per i raccoglitori cedenti, basato sull'applicazione di percentuali sui ricavi realizzati da tali soggetti; un regime speciale di concordato preventivo per i commercianti acquirenti di tartufi.

 

Antonio PEPE (AN) esprime perplessità in merito a taluni aspetti del provvedimento relativi a profili fiscali, sia per quanto riguarda le disposizioni in materia di autofatturazione IVA di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, sia in merito alle disposizioni in materia di imposizione sul reddito contenute nel medesimo articolo 6. Ritiene infatti che tale normativa presenti aspetti di incostituzionalità, oltre a confliggere con la politica tributaria del Governo, con i contenuti della delega per la riforma del sistema fiscale statale e con l'obiettivo programmatico di definire due sole aliquote per l'imposizione sui redditi. Sottolinea infine come le disposizioni in materia di concordato preventivo per i commercianti di tartufi di cui ai commi da 7 a 19 del già citato articolo 6 risultino per molti aspetti poco chiare e meritevoli di ulteriori approfondimenti.

 

Maurizio LEO, presidente, suggerisce l'opportunità di verificare se non sia possibile di riformulare le disposizioni in materia di autofatturazione di cui all'articolo 6, ricalcando, al fine di pervenire a una soluzione coerente sul piano sistematico, le vigenti disposizioni IVA relative alle cessioni materiali di risulta, che prevedono il pagamento dell'imposta da parte del cessionario e l'emissione della fattura da parte del cedente, con successiva integrazione da parte del cessionario.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.15.

 

 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 10 marzo 2004

Presidenza del Presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

 

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 e abb.

(Parere alla XIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

(Seguito esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 4 febbraio 2004.

 

Ettore ROMOLI (FI), relatore, rileva come l'audizione delle categorie interessate, svolta dalla Commissione nella scorsa settimana abbiano consentito di meglio focalizzare i punti qualificanti del provvedimento, segnalando la necessità di meglio circoscrivere la portata e l'ambito di applicazione delle misure fiscali contenute nel testo.

 

Alberto FLUVI (DS-U) sottolinea l'opportunità di giungere ad una rapida approvazione del parere, sottolineando la necessità che in ogni fase della commercializzazione dei tartufi sia garantita la tracciabilità del prodotto dal luogo d'origine a quello di consumo.

 

Ettore ROMOLI (FI), relatore, rileva l'opportunità di approfondire alcune tematiche di natura tecnica affrontate dal provvedimento, riservandosi di presentare nella prossima seduta una proposta di parere.

 

Giorgio LA MALFA, presidente, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame.

 

La seduta termina alle 14.45.

 

 

 


 

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 19 maggio 2004

Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento e Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 13.55.

 

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta dell'11 marzo 2004.

 

Ettore ROMOLI, relatore, illustra la proposta di parere da lui predisposta (vedi allegato 1) ricordando che il testo pervenuto all'esame della Commissione contiene un meccanismo di calcolo dell'IVA sulle cessioni di tartufi del tutto anomalo: pertanto, nella sua proposta di parere si propone invece di applicare alle cessioni di tartufi il regime IVA cosiddetto del «margine», utilizzato ad esempio nel commercio di beni antiquari. In base a tale meccanismo il raccoglitore di tartufi dovrebbe limitarsi a rilasciare una ricevuta contenente il prezzo pagato nonché il luogo, il giorno e l'ora di ritrovamento del tubero, mentre il commerciante dovrebbe emettere una fattura, pagando l'imposta sul differenziale tra l'importo del prezzo di vendita praticato dal commerciante e il prezzo di acquisto risultante dalla ricevuta rilasciata dal raccoglitore.

Per quanto riguarda il problema della deduzione dei costi di produzione sostenuti dai raccoglitori, reso più acuto dalla circostanza che i raccoglitori di tartufi non sono titolari di partita IVA, ritiene ipotizzabile ricorrere ad un abbattimento forfetario dell'imponibile ai fini IRPEF pari al 50 per cento dell'imponibile.

Rimette quindi alla Commissione di merito se mantenere l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento prevista dall'articolo, attesa l'entità della agevolazioni che verrebbero disposte per la categoria dei raccoglitori.

 

Renzo PATRIA (FI) pur ringraziando il relatore per il suo impegno, osserva come la soluzione proposta garantisca più l'erario che gli operatori del settore, ritenendo quindi necessario un ulteriore sforzo, capace di venire incontro alle peculiari esigenze della categoria.

 

Rolando NANNICINI (DS-U) giudica complessivamente insufficiente la soluzione prospettata dal relatore, osservando che un abbattimento dell'imponibile del 60 o del 75 per cento non verrebbe incontro all'esigenza primaria sottesa al provvedimento, così come predisposto dalla XIII Commissione Agricoltura, relativa alla tracciabilità del prodotto, che va in ogni modo garantita. Osserva in merito che i commi da 1 a 6 dell'articolo 6 rappresentano una risposta complessivamente organica alle esigenze dei produttori, assicurando nel contempo la qualità del prodotto e soprattutto la sua origine, che non sarebbe adeguatamente garantita dal meccanismo delineato dal relatore.

Ritiene pertanto che su tali aspetti si potrebbe evitare di intervenire, concentrando l'attenzione della Commissione sui commi da 7 a 19 dell'articolo 6, i quali appaiono certamente più problematici e che dovrebbero quindi essere soppressi.

 

Maurizio LEO, presidente, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti in merito.

 

La Commissione concorda.

 

La seduta termina alle 14.20.

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO 1

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

Proposte di legge C. 3906 e abbinate

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 


La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo delle proposte di legge C.3906 ed abbinate, recante disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi, già approvato dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede legislativa da parte della Commissione di merito;

considerata l'esigenza di realizzare la massima semplificazione del sistema tributario, a tutela degli interessi dei cittadini e degli operatori economici;

sottolineata l'opportunità di evitare la proliferazione di regimi fiscali speciali relativi a singoli settori di attività economica, in coerenza con gli indirizzi generali di politica fiscale definiti dal Governo;

rilevato come il meccanismo di autofatturazione previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, il quale consente l'emissione di un documento contabile nell'ambito della cessione di beni tra un soggetto non in possesso di partita IVA ed un operatore economico soggetto passivo di tale tributo, risulti derogatorio rispetto all'impostazione sistematica della disciplina tributaria in materia di IVA;

sottolineato come la disciplina di cui ai commi da 7 a 19 dell'articolo 6, i quali introducono uno speciale regime di concordato preventivo per i commercianti di tartufi che acquistino, nell'esercizio di impresa, tale prodotto da raccoglitori autorizzati, oltre a risultare non sufficientemente determinata circa il relativo ambito di applicazione, introduca un regime tributario speciale per una singola categoria di attività economica, ulteriormente derogatorio rispetto alla disciplina sperimentale relativa al concordato preventivo dettata dall'articolo 33 del decreto - legge n. 269 del 2003, e che appare in contrasto con l'obiettivo di politica fiscale del Governo di eliminare progressivamente i regimi tributari speciali

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a sostituire i commi da 1 a 6 dell'articolo 6 con i seguenti:

 

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-quinquies, è aggiunto il seguente:

«ART. 74-sexies (Disposizioni relative al commercio dei tartufi) - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non siano soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.

2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.

3. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso di cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.

4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, debbono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.

5. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono annotare in apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti debbono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni debbono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.

6. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 a norma dell'articolo 39».

2. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.

3. I soggetti di cui al comma 2 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità da questa stabiliti, la quantità di prodotto immessa in commercio e la provenienza territoriale dello stesso.

4. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 71, dopo il comma 2-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 6, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente:

«2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i raccoglitori di tartufi autorizzati a praticarne la raccolta, i ricavi derivanti dalla cessione dei tartufi da essi raccolti, effettuata nello svolgimento di attività commerciale non esercitata abitualmente ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), costituiscono reddito nella misura del 50 per cento del totale per i periodi d'imposta relativi agli anni 2004 e 2005, del 60 per cento per i periodi d'imposta relativi agli anni 2006 e 2007, e del 75 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2008».

2) provveda la Commissione di merito a sopprimere i commi da 7 a 19 dell'articolo 6

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7, relative all'applicazione delle aliquote IVA ridotte del 4 e del 10 per cento sui tartufi freschi, macinati, polverizzati o preparati e conservati senza aceto, risulti compatibile con la vigente disciplina comunitaria in materia e con i vincoli di bilancio.

 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 16 giugno 2004

Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

 

La seduta comincia alle 14.10.

 

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazione).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 19 maggio 2004.

 

Ettore ROMOLI (FI), relatore, riformula la proposta di parere già da lui predisposta (vedi allegato 3). La nuova formulazione del parere intende prevedere l'applicazione al commercio dei tartufi del regime IVA cosiddetto «del margine», secondo gli orientamenti emersi nel corso del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute. Il parere è stato inoltre riformulato tenendo conto dell'esigenza di assicurare la compatibilità della disciplina agevolativa in materia di IVA con le disposizioni comunitarie vigenti.

Con riferimento alla deduzione forfetaria dall'imponibile per le spese di produzione sostenute dai raccoglitori di tartufi, prevista dalla condizione di cui al numero 2) della proposta, ritiene opportuno non indicare una percentuale definita, affidando alla Commissione di merito la quantificazione di tale misura di sostegno.

 

Rolando NANNICINI (DS-U) riterrebbe opportuno che la Commissione non rinvii alla Commissione Agricoltura la determinazione della deduzione forfetaria, sottolineando come il provvedimento determinerà, assicurando la piena tracciabilità dei prodotti, un incremento delle entrate fiscali.

 

Ettore ROMOLI (FI), relatore, ritiene utile evitare di affrontare il problema del quantum della deduzione forfettaria, anche in quanto tale questione è connessa con la definizione dei meccanismi di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, che coinvolgerebbero necessariamente la competenza della Commissione Bilancio.

 

Maurizio LEO (AN) osserva come la ponderazione dell'esatta misura della deduzione non possa prescindere dall'analisi dei componenti negativi riconducibili a tale specifica tipologia di reddito, non essendo possibile affrontare il problema in astratto. Giudica pertanto utile che la questione sia rimessa alla Commissione di merito.

 

Rolando NANNICINI (DS-U) rileva come il provvedimento, incidendo in un settore economico allo stato pressoché non interessato dal prelievo fiscale, non dovrebbe comportare diminuzione delle entrate fiscali, che interesserebbero le competenze della Commissione Bilancio.

 

Ettore ROMOLI (FI), relatore, sottolinea come verrebbe rimessa alla Commissione di merito solo la determinazione del quantum della deduzione forfetaria, essendo chiaramente indicata nella sua proposta di parere la necessità di prevedere comunque una deduzione al riguardo.

 

Giorgio LA MALFA, presidente, evidenzia la difficoltà di individuare l'esatta misura della deduzione in favore dei raccoglitori.

 

Renzo PATRIA (FI) concorda con il rilievo formulato dal Presidente.

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

 

La seduta termina alle 14.20.

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO 3

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
(C. 3906 ed abb).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 

 


La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3906, approvata dal Senato, e abbinate recante «Raccolta coltivazione e commercio dei tartufi», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a sostituire i commi da 1 a 6 dell'articolo 6 con i seguenti:

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 74-quinquies, è aggiunto il seguente:

«Art. 74-sexies (Disposizioni relative al commercio dei tartufi) - 1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione, nell'esercizio di imprese, di tartufi acquistati da raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, i quali non siano soggetti all'applicazione dell'imposta medesima ai sensi del presente decreto, è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto. L'imposta è liquidata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, ovvero dell'articolo 27 del presente decreto.

2. I contribuenti che applicano il regime speciale di cui al comma 1 possono comunque, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II, dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.

3. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 non possono indicare nella fattura, salvo il caso di cui al comma 2, l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo.

4. I raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, qualora cedano tartufi ai sensi del comma 1, debbono rilasciare al cessionario una ricevuta contenente l'indicazione della loro natura, qualità, quantità, data e luogo o area di raccolta, nonché del corrispettivo ricevuto.

5. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono annotare in apposito registro gli acquisti, con indicazione della data e del luogo o area di raccolta, e le cessioni dei tartufi, riportando per ciascuna operazione la natura, la qualità, la quantità, il prezzo d'acquisto e il corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativo alla cessione, nonché la differenza tra questi ultimi due importi. Le annotazioni relative agli acquisti debbono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto medesimo, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita; quelle relative alle cessioni debbono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma.

6. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 debbono conservare le ricevute di cui al comma 4 e tenere il registro di cui al comma 5 a norma dell'articolo 39».

 

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 74-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, introdotte dal comma 1 del presente articolo, è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977.

3. I soggetti che, nell'esercizio di imprese, esercitano il commercio di tartufi certificano, al momento della vendita, la data e il luogo o l'area di raccolta del prodotto.

4. I soggetti di cui al comma 3 comunicano annualmente alla regione nella quale ha sede l'impresa, nei termini e con le modalità da questa stabiliti, la quantità di prodotto immessa in commercio e la provenienza territoriale dello stesso.

2) provveda la Commissione di merito a sostituire il meccanismo di determinazione forfetaria dell'imponibile di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 con la previsione di una deduzione forfetaria dall'imponibile per le spese di produzione non documentabili sostenute dai raccoglitori;

3) provveda la Commissione di merito a sopprimere i commi da 7 a 19 dell'articolo 6;

4) provveda la Commissione di merito a sopprimere il comma 2 dell'articolo 7, il quale, prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento sui tartufi freschi, si pone in contrasto con la VI direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto, nonché a riformulare il comma 3 del medesimo articolo, nel senso di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento sia sui tartufi freschi sia su quelli macinati, polverizzati o preparati e conservati senza aceto;

5) provveda la Commissione di merito a modificare il comma 4 dell'articolo 7, nel senso di prevedere la decorrenza delle disposizioni di cui al medesimo articolo a partire dal 2005.

 

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che l'applicazione del regime IVA forfetario prevista dal comma 1 dell'articolo 7 ai raccoglitori di tartufo sia subordinata all'inserimento di tali soggetti nel novero dei produttori agricoli.

 

 

 

 


 

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 17 dicembre 2003

Presidenza del presidente Pietro ARMANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Francesco Nucara.

 

La seduta comincia alle 9.30.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906 Sen. Muzio, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

 

Francesco STRADELLA (FI), relatore, richiama le finalità del provvedimento in esame, volto, tra l'altro, a tutelare e valorizzare i principi di autenticità nella coltivazione e nella commercializzazione dei tartufi. Illustra quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 9.35.

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO 3

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (C. 3906 Sen. Muzio, approvata dal Senato, e abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La VIII Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge n. 3906, approvata dal Senato, e abbinate, recante «Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione;

considerato che, ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, la raccolta di tartufi non presenta profili di problematicità;

giudicata altresì positivamente la promozione di misure atte a tutelare e valorizzare i principi di autenticità nella coltivazione e nella commercializzazione di tartufi;

esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, per ragioni di chiarezza interpretativa, in luogo dell'espressione «l'elenco dei tartufi», sia utilizzata la dizione «l'elenco delle specie di tartufi», analogamente a quanto previsto nel secondo periodo del medesimo comma 1;

b) all'articolo 3, anche al fine di garantire il rispetto di criteri di esperienza e professionalità nell'attività di raccolta e coltivazione dei tartufi, in misura compatibile con il principio della equilibrata gestione del territorio, si valuti l'opportunità di dettare una apposita disposizione integrativa, che sancisca il principio della conferma della validità delle tessere rilasciate ai raccoglitori di tartufi, senza obbligo di ulteriori adempimenti burocratici, anche nel caso in cui non sia stato pagato, per uno o più anni, il diritto annuale di raccolta, dovendo quest'ultimo considerarsi come un profilo autonomo rispetto al possesso dei requisiti per il rilascio delle tessere medesime;

c) all'articolo 6, commi 1 e 2, si verifichi la possibilità di prevedere, anche ai fini della salvaguardia ambientale e della tutela della veridicità delle dichiarazioni relative ai prodotti, che i documenti ivi richiamati, qualora non siano effettivamente accertabili i dati circa il luogo di raccolta, indichino in alternativa il luogo di acquisto del tartufo da parte dei cessionari commercianti e dei ristoratori.

 

 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 13 gennaio 2004

Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.

 

La seduta comincia alle ore 11.35.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Testo risultante dagli emendamenti approvati C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla XIII Commissione)

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Ruggero RUGGERI (MARGH-U), presidente e relatore, ricorda che la proposta in esame interviene sulla legge quadro nazionale n. 752 del 1985, in materia di tartufi, come anche sul decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che disciplina il relativo sistema dell'IVA.

Illustra, quindi, il provvedimento nel testo approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato e modificato dalla medesima Commissione della Camera in sede referente, precisando che agli iniziali otto articoli ne sono stati aggiunti quattro ed uno è stato integralmente sostituito.

Gli articoli 1 e 1-bis prevedono che siano le regioni a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi, definendo in tal modo il riparto delle competenze tra Stato e regioni.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'elenco delle specie autoctone di tartufi destinati al consumo.

Gli articoli 3, 3-bis, 4 e 4-bis definiscono nel dettaglio le competenze delle regioni, prevedendo che gli attuali usi locali siano sostituiti dalle disposizioni regionali. In particolare, spetta alle regioni disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi, istituire un registro delle quantità di prodotto raccolto e commercializzato nella regione, definire la percentuale massima del territorio destinabile alla raccolta riservata, individuare le modalità di controllo per il riconoscimento delle tartufaie, come anche - al fine di garantire l'uniformità giuridica di comportamento delle imprese - stabilire le opportune intese con le regioni confinanti.

L'articolo 5 detta norme in materia di etichettatura dei prodotti a base di tartufo.

L'articolo 6, interamente sostituito dalla Commissione Agricoltura della Camera, definisce la normativa fiscale con riferimento ai cessionari commercianti, ai soggetti ristoratori che acquistino tartufi ed ai raccoglitori, nonché ai soggetti che si avvalgono del concordato preventivo.

L'articolo 7 reca le modifiche alla disciplina in materia di IVA e l'articolo 8 definisce la copertura finanziaria del provvedimento.

Con riferimento al provvedimento nel suo complesso, ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole, valutando l'opportunità di formulare alcune osservazioni sulle norme recate dall'articolo 5 in materia di etichettatura dei prodotti a base di tartufo. Rileva, infatti, l'opportunità di rendere più stringenti le diciture previste, anche al fine di offrire maggiori garanzie ai consumatori. Propone, quindi, l'adozione di un sistema unico di denominazione che indichi la percentuale di tartufo presente rispetto al peso totale del prodotto. Nell'etichetta dovrebbero inoltre essere specificate ulteriori caratteristiche, quali la specie di tartufo, il nome latino, la località geografica di origine e il peso totale del prodotto.

 

Sergio GAMBINI (DS-U), nel ringraziare il relatore per l'approfondita illustrazione svolta, sottolinea l'importanza delle disposizioni in materia di etichettatura, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori. Quella proposta dall'onorevole Ruggeri si configura come una indicazione di garanzia che consente di distinguere tra loro i diversi prodotti. Rileva, peraltro, come la composizione dei prodotti alimentari sia tema di particolare attualità; si riferisce al caso - che ha avuto ampia eco sugli organi di stampa - di una recente circolare ministeriale concernente l'etichettatura di bibite al gusto di frutta. Ritiene, in conclusione, che la Commissione debba assumere una posizione netta al riguardo, qualificando i prodotti a base di tartufo attraverso una chiara indicazione dei loro componenti.

 

Ruggero RUGGERI (MARGH-U), presidente e relatore, alla luce delle motivazioni suesposte, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

 

La seduta termina alle 11.55.

 

 


ALLEGATO

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi Testo risultante dagli emendamenti approvati C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, ed abb.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 

 


La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata la proposta di legge C. 3906 sen. Muzio, approvata dal Senato, ed abb., recante «Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi», nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

rilevata l'opportunità di meglio precisare le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di etichettatura dei prodotti a base di tartufo, al fine di accrescere le garanzie a tutela del consumatore;

delibera di esprimere

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, appare opportuno che per i prodotti a base di tartufo si preveda un unico sistema di dicitura nella etichettatura con una specifica denominazione di vendita;

b) a tal fine dovrebbe pertanto adottarsi la denominazione «prodotto a base di tartufo al xx%» con l'indicazione della percentuale di tartufo presente rispetto al peso totale del prodotto medesimo, percentuale che comunque non dovrebbe essere inferiore al 3 per cento; la denominazione deve essere realizzata con lo stesso carattere e dimensione tipografica;

c) nell'etichetta dovrebbero inoltre essere specificati, anche con carattere e dimensione tipografica diversi da quelli della predetta denominazione, i seguenti elementi: specie di tartufo, nome latino, località geografica di origine e peso totale del prodotto.

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 20 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Nuovo testo C. 3906, approvato dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Cesare ERCOLE (LNFP), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dalla IX Commissione del Senato in sede deliberante, modifica la legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (legge n. 752 del 1985) e il decreto del Presidente della Repubblica sulla disciplina del valore aggiunto (decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in materia di commercializzazione dei tartufi. Obiettivo del provvedimento in esame è quello di adeguare la normativa vigente alle nuove necessità, problematiche e prospettive della tartuficoltura, con particolare riguardo alla valorizzazione della produzione autoctona e alla corretta informazione al consumatore.

Il settore della produzione tartuficola è stato infatti interessato negli ultimi anni dalla diffusione di alcuni tuberi, simili al tartufo bianco, provenienti dalla Cina e dall'Africa, e sottoposti ad un processo artificiale di aromatizzazione con prodotti di sintesi. L'affinamento di questi trattamenti alimentari ha consentito ai tuberi cinesi di essere largamente impiegati nella produzione di prodotti alimentari (salse, formaggi, salumi, liquori, eccetera) aromatizzati al tartufo. Considerando, tuttavia, che queste specie di tuberi non sono comprese nella lista del decreto del presidente della Repubblica n. 752 del 1985, il loro impiego nella produzione alimentare ha dato origine ad una vera e propria truffa alimentare-commerciale a danno del consumatore, che già nella scorsa legislatura ha sollevato l'interesse delle Assemblee parlamentari.

La proliferazione di questi «tartufi cinesi» ha pertanto sollecitato un'intensificazione dei controlli ed un perfezionamento dei sistemi di riconoscimento delle varie specie; in particolare, è stato messo a punto un metodo morfologico che consente di evidenziare l'origine delle piante tartufigene utilizzate nella produzione alimentare. Contestualmente a questa attività di vigilanza alimentare, si è ritenuto opportuno procedere ad una revisione della legge quadro n. 752 del 1985, anche al fine di garantire una più ampia tutela al consumatore finale.

In particolare, tra le disposizioni della proposta in esame quella più significativa ai fini della competenza della XII Commissione è sicuramente la proposta di cui all'articolo 5 di inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 11 della legge n. 752 del 1985 in materia di etichettatura dei prodotti «a base di tartufo» o cosiddetti «tartufati». Per garantire la massima trasparenza sulle specie di tartufi impiegati nei prodotti alimentari, si prevede che sulle relative etichette sia riportata l'indicazione della specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al paese, anche la regione e la località di origine. Si ricorda che il problema della rintracciabilità dei tartufi è stato oggetto nel corso dell'esame al Senato di un apposito ordine del giorno a firma De Pretis, accolto dal Governo, che impegna l'esecutivo ad approfondire la questione, al fine di prevedere idonee misure per assicurare la conoscenza del luogo di origine dei tartufi.

Affinché, nell'etichetta, sia consentito fare riferimento alla presenza di tartufo, l'articolo 5 prevede che il medesimo sia presente in una percentuale minima pari al 3 per cento del peso totale del prodotto, che deve essere esplicitata sull'etichetta. È viceversa vietato il ricorso a diciture ed immagini che potrebbero evocare la presenza di tartufo quando sono presenti aromi di sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo naturale; in tali circostanze, l'etichetta deve segnalare al consumatore la presenza di aromi di sintesi.

Evidenzia quindi che la specificazione di cui all'articolo 5 si pone in linea con la disciplina comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari: l'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992, di recepimento delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE, specifica infatti che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore e devono essere effettuate in modo da non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso. La puntualizzazione contenuta nell'articolo 5 del provvedimento in esame non è pertanto finalizzata a vietare l'impiego di aromi di tartufi ottenuti per sintesi, ma si limita a vietare il ricorso a diciture che potrebbero indurre il consumatore a ritenere che nel prodotto sono stati impiegati tartufi naturali, quando invece l'aroma è di natura artificiale.

L'obbligo di riportare sull'etichetta la presenza di aromi di sintesi si rende invece necessario perché l'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 1992 autorizza l'impiego nei prodotti alimentari di aromi artificiali: il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 1992 si limita al riguardo a prevedere che il termine «naturale» o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente possa essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali o preparati aromatizzanti. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine «naturale» o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata.

Infine, rileva che, nel corso del dibattito presso la XIII Commissione, si è riflettuto sulla possibilità di elevare dal 3 al 10 per cento la percentuale minima di tartufo presente nel prodotto definito «tartufato» oppure «a base di tartufo», riducendo in tal modo la possibilità di truffe commerciali. La questione non è stata risolta dalla Commissione in sede referente, ma il presidente de Ghislanzoni ha evidenziato l'opportunità di riprendere l'argomento nel prosieguo dell'iter del provvedimento. Vista la stretta incidenza della problematica in esame con l'esigenza di contenere le truffe alimentari a danno dei consumatori, potrebbe essere opportuno riflettere anche in sede consultiva sull'opportunità di elevare la percentuale prevista nel richiamato articolo 5, fermo restando che la percentuale del 10 per cento, proposta presso la XIII Commissione in sede di discussione sugli emendamenti, pare eccessiva.

Nel complesso, alla luce delle considerazioni espresse, ritiene di poter formulare sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

 

Augusto BATTAGLIA (DS-U) manifesta l'orientamento favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore in ordine ad un provvedimento volto ad introdurre norme che tutelino sia il mondo della produzione sia i consumatori, anche in considerazione del fatto che il testo tiene conto delle disposizioni comunitarie in materia. Rileva peraltro come i problemi legati alla produzione di alimenti e che attengono alla qualità dei cibi ed alla salute dei cittadini richiederebbero un maggiore impegno nell'affrontare la questione della sicurezza alimentare, evidenziando quindi l'opportunità che l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, la cui sede è stata individuata in Italia, trovi un'autorità di riferimento in un organismo nazionale. Ciò anche al fine di evitare di dover affrontare di volta in volta le problematiche inerenti al singolo prodotto alimentare.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

 

La seduta termina alle 11.45.

 


ALLEGATO 2

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (Nuovo testo C. 3906, approvato dal Senato, ed abbinate).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, il nuovo testo delle proposte di legge C. 3906 ed abbinate recante «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi», approvata dal Senato,

considerato in particolare che l'articolo 5, in materia di etichettatura dei prodotti «a base di tartufo» o «tartufati», si pone in linea con la disciplina comunitaria, volta a garantire la massima trasparenza al consumatore sulle caratteristiche effettive del prodotto alimentare;

ritenuto che debba essere rimessa alla XIII Commissione la valutazione dell'opportunità sull'innalzamento del quantitativo minimo di tartufo nei suddetti prodotti «a base di tartufo» o «tartufati»

esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 17 dicembre 2003

 

Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

 

La seduta comincia alle 15.5.

 

Raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 3906, approvato dal Senato ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Giacomo STUCCHI, presidente relatore, illustrando il provvedimento in titolo, sottolinea che la proposta, approvata dal Senato e modificata dalla Commissione Agricoltura nel corso dell'esame svolto in sede referente, interviene sulla legge quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (n. 752 del 1985) e sul decreto del Presidente della Repubblica riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. 633 del 1972).

Il nuovo testo della proposta di legge attribuisce, in primo luogo, alle regioni il compito di disciplinare il profilo della ricerca oltre quello della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi in modo da assicurare l'incentivazione ed il potenziamento dell'attività economica ed una adeguata conservazione dell'ambiente tartufigeno naturale. Ciò anche attraverso incentivi alle attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale che dovranno disciplinare le modalità per il commercio delle piante micorizzate e i relativi controlli, da effettuarsi anche avvalendosi di Istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali. Al Ministro delle politiche agricole e forestali spetta poi il compito di modificare l'elenco dei tartufi freschi destinati al consumo, che in nessun caso potrà essere prevedere una specie di carattere non autoctono.

Nel testo si prevede inoltre che l'esame per l'accertamento delle specie può essere effettuato, oltre dagli enti già previsti dalla legislazione vigente anche da altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome.

Al fine di disciplinare l'attività di raccolta, le regioni possono altresì istituire un registro nel quale annotare la quantità di prodotto raccolto annualmente nella regione e definire la percentuale massima del territorio che può essere destinato alla raccolta riservata. Le regioni sono inoltre chiamate a stabilire apposite norme di uniformità giuridica e regolamentare per le aziende consorziate per la difesa del tartufo ubicate nel territorio di più regioni confinanti.

Si stabilisce quindi che i prodotti tartufati o a base di tartufo devono possedere una percentuale minima del 3 per cento del peso totale del prodotto, da indicare in etichetta, insieme alla specie tartuficola di appartenenza; inoltre, nel caso in cui sia utilizzato un aroma di sintesi, è fatto divieto di utilizzate il nome «tartufo» in etichetta.

La proposta prevede, infine, che i cessionari commercianti e i soggetti ristoratori, se acquistano il prodotto da raccoglitori occasionali, sono tenuti ad emettere autofattura e che i raccoglitori cedenti, a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2008, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente del 15 per cento. Tuttavia, al fine di agevolare l'emersione del settore, per gli anni dal 2004 al 2007 si applica un coefficiente agevolato. I commercianti possono poi, per il periodo di imposta 2004, 2005, 2006 e 2007, accedere al concordato preventivo, secondo le specifiche modalità indicate. È comunque previsto che la commercializzazione dei tartufi sia assoggettata al regime speciale IVA per i prodotti agricoli.

Per quanto riguarda i profili più strettamente riconducibili alle competenze della Commissione, fa presente che sulla materia non è intervenuta, allo stato, una specifica disciplina comunitaria in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o coltivati destinati al consumo. Tuttavia, come si evince dalle risposte date ad alcuni atti di sindacato ispettivo presentati al Parlamento europeo, ai prodotti tartuficoli risultano applicabili le previsioni di alcuni regolamenti comunitari e, in particolare, il Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; il Reg. (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; ed il Reg. (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

Sono inoltre state adottate in sede comunitaria la direttiva 88/388/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione, e la direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Quest'ultima direttiva prevede che un aroma può essere etichettato con il termine «naturale» solo se contenente sostanza aromatizzante frutto di procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici effettuati a partire da una materia di origine vegetale o animale.

Ricorda, infine, che nel corso del Consiglio Agricoltura del 17 novembre 2003, la Francia, appoggiata dall'Italia e dalla Spagna, ha presentato un documento inteso ad attirare l'attenzione della Commissione e del Consiglio sulla necessità di promuovere in Europa la coltura del tartufo e segnalare la disponibilità francese al finanziamento di tale coltura mediante programmi di sviluppo rurale. La Commissione ha comunicato di stare operando a livello internazionale per ottenere una norma internazionale nel settore allo scopo di lottare contro la concorrenza sleale ed ha sottolineato inoltre la volontà di procedere, nel 2004, ad una semplificazione dei programmi di sviluppo rurale al fine di aiutare i coltivatori di tartufo a sfruttare appieno la serie di misure previste in tali programmi.

In conclusione, tenuto conto dei profili di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

 

Dopo dichiarazioni di voto favorevole, a nome dei rispettivi gruppi, dei deputati Riccardo CONTI (UDC) e Domenico BOVA (DS-U), la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 15.10.

 


 



[1]    Vedi al riguardo Gazz. Uff. Comunità europee n. C88/31 del 10.4.95.

[2]    Si tratta di un'interpretazione estensiva in quanto l'articolo 1 di detto regolamento elenca esplicitamente i prodotti soggetti a tale normativa, tra i quali non risulta menzionato il tartufo. Il regolamento in esame detta, comunque, norme in materia di classificazione dei prodotti (artt. 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10); di organizzazioni di produttori (artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18); di organizzazioni e accordi interprofessionali (artt. 19, 20, 21e 22); di regime degli interventi (artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30); di regime degli scambi con i Paesi terzi (artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37); di controlli nazionali e comunitari (artt. 38, 39, 40, 41 e 42); e di disposizioni generali (artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58)

[3]     COM(2007)17. S veda il dossier RUE n. 4 sulla Proposta di regolamento recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, del 20 aprile 2007.

[4]    L. 16 dicembre 1985, n. 752 “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”.

[5]    Gli enti coinvolti nel menzionato progetto sono stati: l’Istituto sperimentale par la selvicoltura, facente capo al Mipaf; l’Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, ugualmente facente capo al Mipaf; il centro di micologia del terreno, del CNR; l’Istituto per le piante da legno l’ambiente, organismo privato.

[6]    Quanto ai risultati cui si è pervenuti nell’ambito della menzionata ricerca, va aggiunto che è stato inoltre messo a punto e reso utilizzabile un metodo morfologico per la valutazione delle piante tartufigene destinate alla realizzazione di tartufaie controllate e coltivate e valido per far chiarezza nel caso di "truffe" sempre crescenti nel settore della produzione di piante micorrizate; e sono state individuate zone di naturale diffusione (presenza) del tartufo anche in regioni e zone dove il prodotto era finora sconosciuto, con conseguente possibilità di incremento attraverso la tartuficoltura. E' stata poi realizzata una rete di impianti sperimentale con funzione pilota, dalle quali sarà possibile trarre indicazioni per gli operatori del settore. Sul piano strettamente scientifico è stato infine ottenuto un interessante risultato di produzione di miceli di tuber sp. divenuti banca di germoplasma per produzioni future e per impiego immediato in vista di una tartuficoltura nazionale.

[7]   Tale regime transitorio, fissato inizialmente per un periodo di quattro anni (dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996), è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998 dalla direttiva 96/95/CEE, fino al 31 dicembre 2000 dalla direttiva 1999/49/CE e fino al 31 dicembre 2005 dalla direttiva 2001/4/CE. Da ultimo, fino al 31 dicembre 2010, dalla direttiva 2005/92/CE.

 

[8]   Gli Stati possono mantenere le esenzioni e le aliquote inferiori all'aliquota minima del 5% (c.d. aliquote super-ridotte) purché fossero già in vigore al 1° gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 17, ultimo trattino, della seconda direttiva IVA dell'11 aprile 1967.

[9]    Il citato articolo 21 prescrive che la fattura, datata e numerata in ordine progressivo per anno solare, deve contenere le seguenti indicazioni: ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA.

     Inoltre, se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome.

     Si prevede inoltre che nella fattura siano indicate, fra l’altro, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; i corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione della base imponibile; il valore normale degli altri beni eventualmente ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l’aliquota, l’ammontare dell'imposta e dell'imponibile; il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione della relativa norma; annotazione che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.

[10]   Si ricorda che l’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese, arti o professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

[11]   La disciplina proposta si applica sia ai tartufi freschi che a quelli refrigerati o immersi in una soluzione di conserva, ma non a quelli specialmente preparati per il consumo immediato.