Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Sviluppo della filiera della pasta di alta qualità prodotta in Italia - A.C. 2005
Riferimenti:
AC n. 2005/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 107
Data: 14/02/2007
Descrittori:
INDUSTRIA ALIMENTARE   MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE
PASTE ALIMENTARI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Sviluppo della filiera della pasta
di alta qualità prodotta in Italia

A.C. n. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 107

 

14 febbraio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: AG0047.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Compatibilità comunitaria  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

Schede di lettura  9

Progetto di legge

§      A.C.N. 2005, (on. Misuraca ed altri), Disposizioni per lo sviluppo della filiera della pasta di alta qualità prodotta in Italia  19

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146  29

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (art. 18)41

§      Reg. (CE) n. 509/2006 del 20 marzo 2006 Regolamento del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari51

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2005

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo della filiera della pasta di alta qualità prodotta in Italia

Iniziativa

Misuraca ed altri

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

29 novembre 2006

§       annuncio

30 novembre 2006

§       assegnazione

25 gennaio 2007

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

X Commissione (Attività produttive)

XII Commissione (Affari sociali)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge reca disposizioni dirette a definire il prodotto alimentare pasta di alta qualità, e a promuoverne la diffusione e commercializzazione.

La denominazione sopra menzionata è riservata al solo prodotto ottenuto:

§      con sola miscelazione di acqua e semola di grano duro;

§      con utilizzo di grano duro di esclusiva provenienza nazionale,

§      con materia prima rispondente ai requisiti di cui al successivo articolo 3;

§      mediante un procedimento di trafilazione, laminazione ed essiccazione.

L’articolo 3 demanda ad un consorzio, che andrà costituito in base al successivo art. 4, la individuazione dei requisiti che dovranno essere presenti nella materia prima, che saranno distinti in:

§      requisiti strettamente attinenti al prodotto, quali assenza di talune componenti (residui, metalli), presenza di nutrienti, contenuto proteico, indice di giallo, indice di glutine, peso elettrolitico;

§      requisiti del contesto produttivo, quali zona di produzione e metodo produzione (integrata o biologica);

§      requisiti di garanzia del consumatore, quali attribuzione di marchi d’origine, rintracciabilità del prodotto in ogni sua fase di utilizzo come richiesto dall’art. 18 del reg. (CE) 178/2002A .

E’ prevista inoltre (articolo 2, commi 1 e 2) l’attribuzione al prodotto “pasta alta qualità” di un marchio collettivo, la cui definizione è attribuita al Ministro dello sviluppo, di concerto con quello delle politiche agricole, sulla base delle proposte che saranno presentate dalle associazioni di pastai maggiormente rappresentative.

Relazioni allegate

La proposta, di iniziativa parlamentare, è corredata dalla sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con fonte di rango primario si colloca in un contesto normativo in larga parte delegificato con il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta intende valorizzare la produzione della pasta di alta qualità ed incide pertanto sia sulle regole della concorrenza (competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), sia sulla materia alimentazione, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni dall’art. 117, terzo comma.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il regolamento (CE) n. 2082/92, ora sostituito dal reg. 509/2006, ha introdotto un sistema di tutela delle Specialità tradizionali Garantite, con l’assegnazione di una attestazione di specificità che riconosce l’esistenza in un prodotto di caratteristiche degne di tutela in ragione: dell’utilizzo di materie prime tradizionali, del metodo tradizionale di produzione o trasformazione, dell’uso di una denominazione tradizionale o consacrata dall’uso. In particolare l’applicazione di tale regolamento si estende a tutti i prodotti di cui all’allegato II del trattato, nonché a quelli elencati nel regolamento stesso che include le paste alimentari anche cotte o farcite. Con la concessione della STG la Comunità attesta che un prodotto possiede un insieme di caratteristiche specifiche conseguenti al rispetto delle regole di produzione stabilite. La specificità, peraltro, può anche collegarsi alle tradizioni di una determinata area geografica, ma l’elemento qualificante deve essere la procedura stabilita nel disciplinare relativamente alle modalità di produzione, che deve avvenire in base all’art. 4, comma 1: utilizzando materie prime tradizionali, oppure avere una composizione tradizionale, oppure avere un metodo di produzione e/o trasformazione tradizionale[1]. In proposito è significativo che per definire la sostanza delle attestazioni di specificità si sia utilizzata la espressione di “ricette tradizionali”, peraltro utile anche per evidenziare come dal campo di applicazione del reg. n. 2082 vengano a trovarsi esclusi i prodotti semplici come gli ortofrutticoli.

Il riconoscimento di una STG, proprio perché prescinde dalle esistenza di un legame geografico fra prodotto e territorio, diviene patrimonio dell’intera collettività comunitaria e chiunque, ovunque sia ubicato, produca quello specifico alimento, nel rispetto delle regole stabilite con il disciplinare, può fregiarsi della relativa denominazione accompagnata dal logo “specialità tradizionale garantita”. Il prodotto è pertanto tutelato in quanto risultato di una consolidata tradizione che ne assicura caratteri distintivi, senza che sia richiesto alcun legame con l’area dove sia eventualmente stata elaborata quella modalità di produzione.

Quanto alla denominazione (articolo 5) della quale si chiede la registrazione, il provvedimento comunitario, peraltro non chiarissimo, esige che essa sia: di per sé specifica, ossia tradizionale e conforme ad una normativa nazionale o essere consacrato dall’uso; oppure esprima la specificità del prodotto; è anche possibile proporre una denominazione con l’uso di termini geografici, purché questi non siano già utilizzati in una indicazione di provenienza protetta dal regolamento 510/2006.

 

Alla luce della normativa sopra sintetizzata, la riserva all’uso della denominazione “pasta di alta qualità” disposta in favore del solo prodotto che utilizzi “grani duri coltivati in Italia”(art. 1, comma 2, della p.d.l. in esame), potrebbe non essere compatibile con le norme che disciplinano il mercato comunitario, per le quali, in presenza di una materia prima rispondente ai requisiti prescritti, una discriminazioni in base alla sola provenienza della materia stessa potrebbe essere equivalente a restrizioni commerciali.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 1, comma 4, attribuisce alle Regioni il compito di promuovere le procedure per il riconoscimento dei diversi tipi di pasta, realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali, come prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP).

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta, come afferma la relazione illustrativa, intende “sviluppare l’intera filiera del grano duro”.

L’art. 4 pone a carico dei produttori di pasta contraddistinta dal marchio di qualità previsto dalla p.d.l. un prelievo sul prezzo di fabbrica della pasta; la fissazione del relativo importo è demandata al Consorzio istituito ai sensi del medesimo articolo 4.

 

 


 

Schede di lettura

 


 

 

 

L’articolo 1, commi 1 e 2, e l’articolo 3 recano disposizioni dirette a definire il prodotto alimentare pasta di alta qualità, e a promuoverne la diffusione e commercializzazione.

 

Il primo comma dell’art. 1 dichiara la finalità della legge che, come detto, è diretta a promuovere la produzione, diffusione e commercializzazione della “pasta di alta qualità”, prodotta sul territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni recate dal capo II del DPR n. 187/2001.

Il comma 2 precisa che si deve intendere per “pasta di alta qualità” il prodotto ottenuto secondo la procedura definita dall’articolo 6, comma 2 del medesimo DPR n. 187.

Lo stesso comma 2 dell’articolo in commento peraltro riserva la menzionata denominazione al solo prodotto ottenuto:

§      dalla miscelazione di sole acqua e semola di grano duro;

§      con utilizzo di grano duro di esclusiva provenienza nazionale,

§      con materia prima rispondente ai requisiti di cui al successivo articolo 3;

§      mediante un procedimento di trafilazione, laminazione ed essiccazione

L’articolo 3 demanda ad un consorzio, che andrà costituito in base al successivo art. 4, la individuazione dei requisiti che dovranno essere presenti nella materia prima, che saranno distinti in:

§      requisiti strettamente attinenti al prodotto, quali assenza di talune componenti (residui, metalli), presenza di nutrienti, contenuto proteico, indice di giallo, indice di glutine, peso elettrolitico;

§      requisiti del contesto produttivo, quali zona di produzione e metodo di produzione (integrata o biologica);

§      requisiti di garanzia del consumatore, quali attribuzione di marchi d’origine, rintracciabilità del prodotto in ogni sua fase di utilizzo come richiesto dall’art. 18 del reg. (CE) 178/2002A (che richiede agli operatori di essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento e di adottare sistemi e procedure che consentano alle autorità di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie).

 

Il DPR n. 187/2001, adottato in base alla delega conferita dall’art. 50 della legge n. 146/1994 (comunitaria 1993), stabilisce i requisiti e le caratteristiche organolettiche che debbono presentare, per potere essere lecitamente commercializzati: gli sfarinati, distinti in farine di grano tenero inclusa quella integrale, e in sfarinati di grano duro, ovvero semola, semolato, semola integrale e farina di grano duro (di cui al Capo I); la pasta , incluse le paste speciali, la pasta all'uovo e la paste alimentari fresche e stabilizzate (Capo II).

L’ art. 6 è riservato al prodotto “pasta”, che può essere prodotta utilizzando come materia prima, in aggiunta all’acqua, esclusivamente semola di grano duro (comma1, lett. a), semolato di grano duro (comma 1, lett. b), oppure semola integrale di grano duro (comma 2). I requisiti che debbono essere soddisfatti dal prodotto commercializzato, in termini di umidità, tenore delle ceneri e contenuto minimo di proteine, sono stabiliti dal successivo comma 3; la presenza di grano tenero è tollerata in una percentuale che non può superare il 3% (comma 5). Il comma 4 vieta la fabbricazione di pasta secca sul territorio nazionale con l’utilizzo di grano tenero, a meno che il prodotto non sia destinato alla esportazione, verso altri paesi dell’area comunitaria (art. 12, co. 1), o verso paesi terzi (art. 1, co. 4).

E’ in ogni caso consentita in Italia la commercializzazione di pasta prodotta all’estero mediante utilizzo, parziale o totale, di farina di grano tenero; per tale prodotto tuttavia è fatto obbligo di denunciare la presenza del grano tenero nella denominazione di vendita (comma 8).

Le restanti disposizioni disciplinano la produzione della paste speciali, paste all’uovo, paste alimentari fresche.

 

La possibilità che i singoli Stati membri possano intervenire nel senso di assicurare una produzione alimentare qualitativamente più alta è stata riconosciuta nel passato con le sentenze C-407/85 e C-90/86 sulla pasta di grano duro, che meritano pertanto di essere richiamate.

La Corte di giustizia, con le citate sentenze aveva dichiarato incompatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato la legislazione italiana che estendeva ai prodotti d’importazione il divieto di commercializzare pasta prodotta con grano tenero o con miscele, rigettando l’ipotesi che tale restrizione fosse da connettersi con l’intenzione di tutelare i consumatori, sufficientemente tutelati da una adeguata etichettatura sulla composizione dell’alimento.

Da tali pronunce della Corte peraltro potevano desumersi i seguenti principi: gli Stati membri possono imporre norme per una produzione di qualità superiore; tali norme possono anche avere carattere cogente ed essere rivolte a tutte le imprese operanti sul territorio (l’adesione non è pertanto su base volontaria, e non coinvolge gli operatori in quanto appartenenti ad una determinata nazionalità o cittadinanza ma esclusivamente in base alla ubicazione territoriale dell’azienda[2]); che tali disposizioni non debbono incidere sugli scambi commerciali e non possono pertanto evitare la compresenza sullo stesso mercato di produzioni inferiori, in possesso della stessa denominazione generica; una legislazione più severa non si traduce automaticamente in una penalizzazione commerciale, ma può viceversa assicurare al prodotto una concorrenza più efficace basata sulla qualità.

 

In merito alla redazione delle disposizioni in commento si segnala che:

§      il primo ed il secondo comma dell’art. 1 prevedono rispettivamente che la “pasta di alta qualità” sia prodotta secondo i procedimenti di cui al capo II del DPR n. 187/2001, e che la denominazione sia riservata al prodotto rispondente ai requisiti di cui all’art. 6, co. 2 (rectius comma 1) del citato DPR; la procedura descritta in quest’ultimo articolo è peraltro ripetuta nel comma 2 dell’art. 1 delle disposizioni in esame, ed i requisiti cui dovrà rispondere la materia prima sono definiti dal successivo art. 3, integrato da quanto verrà stabilito da un apposito consorzio;

§      la riserva all’uso della denominazione “pasta di alta qualità” disposta in favore del solo prodotto che utilizzi “grani duri coltivati in Italia”, potrebbe non essere compatibile con le norme che disciplinano il mercato comunitario, per le quali, in presenza di una materia prima rispondente ai requisiti prescritti, una discriminazioni in base alla sola provenienza della materia stessa potrebbe essere equivalente a restrizioni commerciali.

 

L’articolo 1 comma 3 richiede che tutte le fasi di produzione della pasta di alta qualità siano certificate secondo gli standard adottati in campo internazionale.

Le norme cui si fa riferimento sono le norme tecniche che vengono redatte in ambito internazionale, la cui adesione è generalmente su base volontaria. La norma in commento invece sembra richiedere obbligatoriamente il rispetto delle norme tecniche attinenti il processo produttivo, nella ipotesi che queste siano state elaborate dagli organismi privati.

 

L’articolo 1 comma 4e l’articolo 2 sono diretti ad assicurare una tutela al prodotto pasta consentendo un uso dei marchi collettivi, anche nelle forme oggetto di tutela comunitaria.

Le disposizioni recate dall’articolo 1 comma 4sono dirette alla promozione e diffusione del prodotto di qualità. A tale scopo il comma attribuisce al dicastero agricolo ed alle regioni di avviare campagne di informazione presso i produttori, gli esercenti ed i consumatori, ed attribuisce alle regioni il compito di promuovere le procedure per l’attribuzione di denominazioni protette DOP e IGP alle diverse tipologie di pasta realizzate secondo gli usi e tradizioni locali.

 

Per quanto attiene la procedura di registrazione di una denominazione, i soggetti cui è consentito, a norma dell’art. 5 del reg. (CE) n. 210/2006, di inoltrare la domanda per ottenere la registrazione comunitaria di una D.O.P. o I.G.P. sono esclusivamente le associazioni di produttori e/o trasformatori, oppure, a titolo eccezionale ed alle condizioni stabilite, le persone fisiche o giuridiche. La domanda, cui va accluso il disciplinare, deve essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica di produzione della DOP; questi, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la trasmette alla Commissione, unitamente al disciplinare. In attesa della pronuncia comunitaria è consentito a livello nazionale di accordare alla denominazione una protezione transitoria. Alla protezione transitoria può essere fatto ricorso anche in caso di modifica di un disciplinare.

 

L’articolo 2, ai commi 1 e 2, prevede l’attribuzione al prodotto “pasta alta qualità” di un marchio collettivo, la cui definizione è attribuita al Ministro dello sviluppo, di concerto con quello delle politiche agricole, sulla base delle proposte che saranno presentate dalle associazioni di pastai maggiormente rappresentative.

L’articolo 2, comma 2 pone il termine di 6 mesi, entro il quale il dicastero agricolo dovrà attivare la procedura per l’attribuzione dell’attestazione di specificità alla “pasta tradizionale italiana, oggetto di tutela in tutta l’area comunitaria in base al reg. (CE) n. 509/2006.

 

In materia di proprietà industriale, che include sia la tutela dei brevetti e delle creazioni a contenuto tecnologico che la tutela di marchi e segni distintivi, va rammentata l’emanazione del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale", in attuazione della delega contenuta nell’articolo 15 della legge n. 273/2002, che costituisce un importante strumento di riordino della materia e risponde ad esigenze di semplificazione normativa e coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale aggiornata, tra l’altro, con le norme di recente emanazione concernenti la lotta alla contraffazione ed alla pirateria

Il Codice, che ricalca, nella sua struttura, lo schema dell’Accordo Trips (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), ossia la più estesa convenzione multilaterale che fissa uno standard minimo di tutela della proprietà industriale a livello internazionale, non si configura come un semplice testo unico, ma ha, seppur limitatamente, una portata innovativa, finalizzata a ricostruire in un quadro nuovo i nessi sistematici che collegano i molteplici diritti di proprietà industriale.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del codice, nella categoria dei diritti di proprietà industriale vengono ora fatti confluire anche i diritti di proprietà “non titolati”, protetti in precedenza dalle norme del Codice civile sulla concorrenza sleale, come ad esempio i marchi di fatto e le informazioni aziendali riservate.

In linea generale è possibile distinguere, all’interno dei diritti tutelati dal nuovo codice: i diritti oggetto di brevettazione (quali quelli sulle invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali), i diritti oggetto di registrazione (quali marchi, disegni e modelli), i diritti “non titolati” che sono tuttavia oggetto di tutela in quanto sorgono da determinati presupposti di legge (segni distintivi diversi dal marchio registrato, ma anche le indicazioni geografiche e denominazioni protette).

Quanto alla definizione della “proprietà industriale“, interviene l’articolo 1 del Codice che, realizzando una sistemazione della materia,vi ricomprende oltre:

§         le invenzioni,

§         i modelli di utilità,

§         i disegni e modelli,

§         le nuove varietà vegetali,

§         le topografie dei prodotti a semi conduttori

§         ed i marchi ,

anche:

§         gli altri segni distintivi tipici ed atipici(quali la ditta ed il marchio di fatto che tuttavia non sono poi analiticamente contemplati nel Codice)

§         le indicazioni geografiche,

§         le denominazioni di origine,

§         le informazioni aziendali riservate.

Va aggiunto che in merito alle indicazioni geografiche ed alle denominazioni d’origine, a seguito dell’approvazione dei due regolamenti 2081 e 2082 del 1992, sostituiti nel 2006 dai regolamenti (CE) n. 509 e 510, è disciplinata a livello comunitario la possibilità di rilasciare in campo agroalimentare un attestato che riconosca specifici requisiti qualitativi a determinati prodotti. I regolamenti definiscono infatti condizioni e modalità per l’ottenimento di indicazioni di provenienza (DOP e IGP) e di attestazioni di specificità (STG,) le quali assicurano una tutela in tutta l’area del mercato comunitario, garantendo in definitiva un diritto soggettivo protetto all’uso di un marchio collettivo.

 

 


 

Progetto di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 2005

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MISURACA, LICASTRO SCARDINO, GRIMALDI, MARINELLO, MINARDO

                       

 

 

Disposizioni per lo sviluppo della filiera della pasta di alta qualità prodotta in Italia

 

                                                          

Presentata il 29 novembre 2006

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di sviluppare l'intera filiera della produzione della pasta di grano duro, sia per trovare maggiori sbocchi di mercato al cereale, sia per tutelare la pasta italiana dai sempre più frequenti attacchi conseguentemente alla globalizzazione dei mercati.
      La ratio che permea tutta la proposta di legge è quella di fare in modo che ogni segmento della filiera produca al massimo livello qualitativo: l'agricoltore dovrà utilizzare una tecnica agronomica tale da garantire un contenuto finale di proteine nel grano e negli sfarinati abbastanza alto da ottenere un prodotto finale, una volta avvenuta la trasformazione, con contenuto proteico superiore alla media. Tale tenore è fondamentale ai fini di una buona tenuta della pasta alla cottura, che è proprio uno dei principali requisiti richiesti dal consumatore e che contraddistingue la pasta italiana nel mondo.

     Funzione essenziale per la determinazione dei parametri minimi di qualità del grano è quella svolta da un apposito consorzio che riunisce tutti gli attori della filiera: è al suo interno che verranno fissate le norme tecniche di produzione ad ogni livello produttivo. La pasta così prodotta potrà anche essere certificata secondo i più recenti standard internazionali di qualità. Compatibilmente con le normative comunitarie, lo Stato e le regioni potranno iniziare le pratiche per il riconoscimento di provenienza italiana, quali la denominazione d'origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) o similari. Al funzionamento dell'attività del consorzio si farà fronte mediante un piccolo prelievo sul prezzo di produzione della pasta, ampiamente ripagato da una maggiore efficienza e, in definitiva, da un forte miglioramento della qualità.
      L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della proposta di legge e le sue finalità, sottolineando l'importanza dello sviluppo della filiera. Viene evidenziato, inoltre, che la pasta di alta qualità si ottiene utilizzando esclusivamente semola di grani duri coltivati in Italia. Per questo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano campagne di informazione mirate per la diffusione di tale tipologia di pasta.
      L'articolo 2 detta norme quadro per il riconoscimento di un marchio di qualità, che garantisce l'origine e la provenienza del prodotto.
      L'articolo 3 stabilisce le tipologie dei requisiti per tutti i livelli della filiera: i requisiti del prodotto iniziale, di sicurezza, nutrizionali e tecnologici; quelli del cosiddetto «contesto produttivo», quali la zona di produzione; gli usi e le tradizioni locali; infine, i requisiti di garanzia, quali le eventuali DOP, IGP, il marchio collettivo e similari o la rintracciabilità. Sarà poi compito del consorzio di cui all'articolo 4, comma 4, stabilire i parametri tecnici di ciascun requisito.
      L'articolo 4 istituisce un apposito fondo di filiera destinato al finanziamento di interventi volti a favorire la diffusione di varietà di grano duro di alta qualità, la promozione del marchio di qualità e la formazione professionale di tutti gli operatori della filiera.
      Il fondo è alimentato da un prelievo stabilito di anno in anno da un consorzio, che ha personalità giuridica di diritto privato ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Si prevede, infine, che il comitato di gestione del consorzio sia costituito da rappresentanti designati dalle unioni riconosciute dei produttori agricoli, degli stoccatori, dei mugnai, dei pastai e della distribuzione.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto).

      1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione della pasta di alta qualità prodotta in Italia, in conformità a quanto disposto dal capo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e successive modificazioni, in particolare valorizzando gli usi e le tradizioni locali, in un contesto di filiera.
      2. Per pasta di alta qualità si intende il prodotto ottenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, attraverso un procedimento di trafilazione, laminazione e conseguente essiccazione di impasti preparati esclusivamente con acqua e semola di grani duri coltivati in Italia, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.

      3. Tutte le fasi della produzione della pasta di alta qualità, dalla produzione agricola alla distribuzione al consumatore, sono certificate in conformità con gli standard tecnici internazionali adottati in materia.
      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano, con campagne di informazione mirate presso i produttori, gli esercenti e i consumatori, la diffusione della pasta di alta qualità. Le regioni promuovono le procedure per il riconoscimento dei diversi tipi di pasta, realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali, come prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP).

 

Art. 2.

(Marchio di qualità).

      1. Le confezioni di pasta di alta qualità possono essere contraddistinte con un marchio di qualità del prodotto.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce, sulla base delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria dei pastai maggiormente rappresentative a livello nazionale, il marchio di cui al comma 1 e le relative caratteristiche, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia di marchi e di etichettatura dei prodotti agroalimentari.
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le necessarie procedure affinché la denominazione di «pasta tradizionale italiana», sia riconosciuta come specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, e conseguentemente iscritta nel registro di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.

 

 

Art. 3.

(Requisiti della materia prima).

      1. Le varietà di grano duro utilizzate nella produzione finale di pasta di alta qualità, anche al fine di garantirne la tracciabilità e rintracciabilità di filiera, devono rispettare specifici requisiti tecnici, definiti con le modalità di cui al comma 2, distinti in:

          a) requisiti di prodotto:

              1) di sicurezza: assenza di residui, basso contenuto di metalli pesanti;

              2) nutrizionali: contenuto in termini di macronutrienti, micronutrienti e composti bioattivi;

              3) tecnologici: contenuto proteico, indice di giallo, indice di glutine, peso ettolitrico;

          b) requisiti del contesto produttivo:

              1) zona di produzione;

              2) usi e tradizioni locali;

              3) rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla produzione integrata o biologica;

          c) requisiti di garanzia:

              1) marchio di qualità: DOP, IGP, marchio collettivo;

              2) rintracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

      2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono definiti dal consorzio di cui all'articolo 4, comma 4, sentiti l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera.

Art. 4.

(Fondo di filiera).

      1. Al fine di sviluppare l'intera filiera della produzione della pasta di alta qualità, contraddistinta dal marchio di qualità di cui all'articolo 2, è istituito un apposito fondo di filiera.
      2. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a favorire, in particolare, la diffusione delle varietà di grano duro aventi i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 3, la promozione dei marchi di qualità della pasta di alta qualità e la formazione professionale di tutti gli operatori della filiera.

      3. Il fondo è alimentato da un prelievo, il cui importo è stabilito ogni anno dal consorzio di cui al comma 4, sul prezzo di fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di qualità di cui all'articolo 2, versato da parte dei produttori di pasta al fondo medesimo. La ripartizione del prelievo tra i componenti della filiera è effettuata con delibera del citato consorzio di cui al comma 4.

      4. Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato di gestione del consorzio è costituito da rappresentanti designati dalle unioni riconosciute dei produttori agricoli, degli stoccatori, dei mugnai, dei pastai e della distribuzione.

 

Art. 5.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 




[1]    L’articolo 4.2 reg. n. 2082/92 vieta espressamente la registrazione di una IGP le cui caratteristiche risiedano nella provenienza o nell’origine geografica.

[2]     In proposito, non può non rilevarsi che la Corte costituzionale, che ha cassato l'art. 30 della legge n. 580 in quanto fonte di una discriminazione a rovescio delle "imprese aventi stabilimenti in Italia", al punto 6) dei Considerato in diritto (sentenza n. 443/1997) fa piuttosto riferimento ad una disparità di trattamento fra "imprese nazionali" e "imprese comunitarie".