Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura (A.C. nn. 1985 e 2136)
Riferimenti:
AC n. 1985/XV   AC n. 2136/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 95
Data: 02/02/2007
Descrittori:
AGRICOLTURA   BACINI IDRICI E IDROGRAFICI
ISTITUZIONE DI ENTI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche nell’agricoltura

A.C. nn. 1985 e 2136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 95

 

 

5 Febbraio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Ag0044.doc

 


Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Dati identificativi4

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

Schede di lettura

Il piano irriguo  11

Le agenzie amministrative  16

Testo a fronte  19

Progetti di legge

§      A.C. n. 1985, (on. Misuraca ed altri), Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche nell’agricoltura  37

§      A.C. N. 1985, (on. Lion ed altri), Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche in agricolturaIstituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche nell’agricoltura  49

Normativa di riferimento

§      R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato  73

§      L. 21 marzo 1958, n. 259 Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 12)74

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3)75

§      D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (art. 1)77

§      D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488 (artt. 7, 10 e19)79

§      D.L. 25 maggio 1994, n. 313 Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza (art. 1)83

§      D.L. 23 giugno 1995, n. 244 Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (art. 15)85

§      L. 7 agosto 1997, n. 266 Interventi urgenti per l'economia (art. 17)87

§      D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (art. 19)89

§      L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 39)91

§      D.L. 11 giugno 1998, n. 180 Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (art. 7)99

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 8 e 9)101

§      Deliberazione n. 132/99 del Comitato Interministeriale per  la Programmazione Economica del  6 agosto 1999 Progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici. Progetto speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania (GU n. 255 del 29-10-1999 - Suppl. Ordinario n.189)105

§      D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  109

§      L. 21 dicembre 2001, n. 443  Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive  111

§      D.L. 9 settembre 2005, n. 182 Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (artt. 1, 1bis e 1 ter)113

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 78)117

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.119

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1985

Titolo

Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche nell’agricoltura

Iniziativa

Misuraca ed altri

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

27 novembre 2006

§       annuncio

28 novembre 2006

§       assegnazione

30 gennaio 2007

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VIII Commissione (Ambiente)

XI Commissione (Lavoro)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C: 2136

Titolo

Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura

Iniziativa

Lion ed altri

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

No

Numero di articoli

13

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

17 gennaio 2007

§       annuncio

18 gennaio 2007

§       assegnazione

30 gennaio 2007

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VIII Commissione (Ambiente)

XI Commissione (Lavoro)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le p.d.l. A.C. 1985 (Misuraca ed altri) e A.C. 2136 (Lion ed altri) prevedono entrambe la istituzione di una Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, vigilata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L’Agenzia svolge i compiti già attribuiti al Commissario ad acta di cui all’art. 19, comma 5, del D.L. n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995 (compiti relativi sia alle attività in materia irrigua di competenza della disciolta Agensud, sia a nuove iniziative previste da successivi interventi legislativi), ed ha inoltre, limitatamente al territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le seguenti competenze:

 

-          elaborazione, aggiornamento ed attuazione del programma pluriennale (A.C. 1985) ovvero del Piano generale (A.C. 2136) delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale;

-          formulazione di pareri obbligatori per le amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale, nonché di schemi idrici di rilevanza nazionale coinvolgenti risorse idriche destinate all’irrigazione;

-          espressione di pareri alle regioni per il coordinamento tra la pianificazione regionale e quella nazionale;

-          esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti.

 

La sola p.d.l. A.C. 2136 attribuisce all’Agenzia anche la competenza ad approvare gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere previste nella pianificazione nazionale.

Le p.d.l. prevedono poi che l’Agenzia sia dotata di una Conferenza tecnica, presieduta dal direttore dell’Agenzia e composta dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato e da tre membri esterni, esperti nei settori di attività dell’Agenzia, nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; dispongono inoltre che presso l’Agenzia sia istituito un fondo rotativo per il finanziamento delle progettazioni relative alle infrastrutture irrigue.

Le proposte disciplinano poi in dettaglio:

-          le procedure per l’elaborazione degli strumenti di pianificazione delle infrastrutture irrigue;

-          l’ordinamento interno dell’Agenzia;

-          il finanziamento degli oneri di funzionamento dell’Agenzia.

Relazioni allegate

Le proposte di legge, entrambe di iniziativa parlamentare, sono corredate della sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’istituzione di una Agenzia modifica l’assetto organizzativo della pubblica amministrazione nel settore di competenza e richiede quindi una fonte di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’istituzione dell’Agenzia, organo tecnico preposto alla pianificazione del sistema di gestione delle risorse idriche per una componente fondamentale, quale quella destinata all’uso irriguo, sembra potersi ricondurre, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, sia alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, (competenza esclusiva della legislazione statale), sia al governo del territorio, materia di legislazione concorrente.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Al Senato, durante l’esame in sede referente presso la IX Commissione del D.D.L. A.S. 933, “Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell’agricoltura”, il Relatore Cusumano ha presentato un emendamento che introduce tra i criteri di delega in materia di infrastrutture per l’irrigazione la previsione della istituzione “di un apposito organismo di coordinamento, per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, quale organismo regolatore dotato di autonomia gestionale”.

Nella seduta del 30 gennaio 2007 la V Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull’emendamento ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, ritenendo che l’istituzione del predetto organismo non consentirebbe di rispettare la clausola di invarianza degli oneri contenuta in altra parte del d.d.l. delega.

Impatto sui destinatari delle norme

Le relazioni alla due proposte di legge sottolineano la necessità di riequilibrare, attraverso l’istituzione dell’Agenzia, la situazione delle infrastrutture irrigue nelle diverse aree geografiche del paese.

 


Schede di lettura

 


Il piano irriguo

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali spettano, sulla base dell’art. 2, co. 2 del D.lgs. 143/97 di Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in tema di grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale.

La programmazione delle opere necessarie al funzionamento del sistema irriguo nazionale ha come riferimento le delibere del CIPE con le quali a conclusione di un complesso iter - che va dalla presentazione di progetti “cantierabili” all’acquisizione del parere delle regioni, di quelli dei due dicasteri dell’ambiente e dell’agricoltura, nonché di organi tecnici quali il magistrato delle acque – vengono approvati progetti immediatamente esecutivi. Il completamento, la sistemazione o revisione delle infrastrutture idriche vengono in tal modo inseriti in un contesto programmatico sia sotto il profilo di integrazione funzionale delle singole iniziative, sia sotto il profilo della utilizzazione delle risorse economiche, rese disponibili solitamente in sede di approvazione annuale della legge finanziaria.

L’approvazione dei primi cospicui finanziamenti risale al 2000, alla legge n. 388/2000 Finanziaria 2001, che con l’articolo 141 ha disposto stanziamenti a favore di specifici enti irrigui (comma 1) e per le opere nel restante territorio nazionale (comma 3), destinati al recupero delle risorse idriche disponibili in aree di crisi. Le opere devono essere dirette ad eliminare le perdite, ad incrementare l’efficienza distributiva, a risanare le gestioni, razionalizzare e completare le esistenti strutture di interconnessione.

Le risorse, che sono state assicurate con la finanziaria nella forma di limiti d’impegno a carico del bilancio dello Stato a fronte di mutui concessi dal sistema creditizio ai diversi enti irrigui, sono state attribuite al Ministero del tesoro per i soggetti finanziati dal primo comma, ed al dicastero agricolo per il restante territorio di cui al comma 3.

Va rammentato che successivamente è stata approvata la legge n. 443/2001, c.d. legge obiettivo, la quale ha previsto che tutte le infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale, destinate alla modernizzazione e sviluppo del paese, compresi gli schemi irrigui, fossero individuate attraverso un programma. Il richiesto Programma delle opere strategiche (PIS) è stato approvato dal CIPE con la Deliberazione n. 121/201, nella quale tuttavia mancano le opere relative all’utilizzo irriguo delle acque essendo al momento il piano degli schemi irrigui ancora in fase di messa a punto.

Per consentire di giungere alla individuazione degli specifici interventi il medesimo Comitato ha successivamente approvato delle Linee guida per il programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione (Deliberazione n. 41/2002) che, oltre a definire i compiti dei molteplici soggetti coinvolti, hanno indicato le seguenti priorità:

-       recupero dell’efficienza degli accumuli per l’approvvigionamento idrico;

-       completamento degli schemi irrigui;

-       sistemi di adduzione;

-       adeguamenti delle reti di distribuzione;

-       siatemi di controllo e di misura;

-       utilizzo delle acque reflue depurate.

Il piano di utilizzo delle risorse ed il riparto fra gli interventi ammessi, che comunque rientrano nel PIS, è stato infine approvato con la Del CIPE n. 133/2002, che ha peraltro utilizzato anche gli incrementi di spesa disposti dal D.L. n. 138/2002, art. 13, comma 4-nonies, che ha innalzato i precedenti limiti d’impegno di cui alla legge n. 388/2000.

Va anche aggiunto che gli enti irrigui di cui al co. 1 dell’art. 141 della legge 388 hanno a loro volta beneficiato della autorizzazione per un nuovo limite d’impegno disposta con la legge n. 289/2002 Finanziaria 2003 (art. 80, co. 45).

 

La Finanziaria 2004, legge n. 350/2003, è ancora una volta intervenuta a sostegno del settore irriguo (art. 4, co. 31-34), nel contempo inserendolo nell’ambito di una più ampia programmazione di tutti gli interventi attinenti il settore idrico, ovvero nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico (art. 4, co. 35-37).

Le norme hanno pertanto autorizzato due nuovi limiti d’impegno a decorrere dal 2005 e dal 2006 per consentire la prosecuzione nell’attività recupero delle risorse idriche nelle aree di crisi di cui alla legge n. 388/2000 (comma 31), ed hanno assegnato al Ministro delle politiche agricole e forestali di redigere entro il termine del 31/5/2004 un nuovo programma di interventi per l’utilizzo delle menzionate risorse (comma 34).

La redazione del nuovo strumento di coordinamento di tutte le opere del comparto idrico è stata demandata invece al Ministero dell’ambiente, al quale è stato assegnato il termine del 30/7/2004. Il Programma idrico è stato approvato dal CIPE, con deliberazione n. 74/2005, e come la legge aveva richiesto ha incluso oltre agli interventi decisi dal dicastero dell’ambiente (all. 2) ed alle opere del settore idrico a suo tempo inserite fra le infrastrutture strategiche di cui alla c.d. legge obiettivo (all. 1), anche gli interventi che il dicastero agricolo ha individuato - in relazione alle nuove risorse di cui al comma 31 – come immediatamente finanziabili e distinti per singola regione (all. 3 che reca il nuovo  Piano irriguo), nonché un quadro generale dei fabbisogni del comparto irriguo (all. 4)

Quanto alle risorse, come detto, la legge 350/03 aveva disposto l’avvio di due limiti d’impegno dell’importo di 50 milioni di euro ciascuno a decorrere dal 2005 e dal 2006, sul secondo dei quali è tuttavia intervenuta la legge n. 311/2004 finanziaria 2005 che con la tabella F ne ha posticipato l’avvio al 2008.

 

Vale rammentare che con l’espressione “limite di impegno” si indicano stanziamenti pluriennali di importo costante, destinati alla erogazione di contributi posti a carico del bilancio dello Stato allo scopo di consentire a soggetti non statali l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti. Il contributo concesso è volto a coprire, interamente o parzialmente, le rate di ammortamento del mutuo contratto. L’autorizzazione di un limite di impegno, e la connessa finalizzazione alla accensione di un mutuo, deve essere disposta con apposita disposizione di legge.

In merito alla disciplina dei limiti d’impegno va rammentato che la medesima legge 350/2003, con il comma 177 dell’articolo 4, ha profondamente innovato la materia stabilendo che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative debbano intendersi quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare esclusivamente per la realizzazione di investimenti, ovvero come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti. Peraltro l’obbligo di concorso solo parziale al finanziamento degli oneri si applica solo quando il beneficiario del finanziamento sia un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche, per le quali è ancora consentito un finanziamento integrale.

Il successivo comma 178 ha stabilito che il nuovo regime vale per le operazioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, vale a dire dal 1° gennaio 2004, applicandosi pertanto anche a limiti di impegno autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

In coerenza con il comma 177 la successiva finanziaria, legge n. 266/2005, con il comma 78 dell’articolo 1, hastanziato un contributo annuale di 200 milioni di euro, per un arco di quindici anni a decorrere dal 2007[1], rivolto al finanziamento di numerose opere, fra le quali compare “anche” la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dall’art. 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000, che sappiamo essere le opere irrigue inserite nel programma nazionale idrico. Le risorse riservate alle opere irrigue non sono state tuttavia quantificate direttamente dalla norma, la quale si è limitata a precisare che esse debbono rappresentare una quota pari al 25% delle risorse disponibili.

La quantificazione della quota riservata al settore irriguo, a valere sullo stanziamento netto di 193 meuro di cui al comma 78, è stata realizzata dal CIPE con la delibera n. 75/2006 che ha anche assegnato le risorse ai singoli interventi individuati sulla base del loro stato procedurale. Al piano irriguo (rectius per gli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) sono stati in tutto attribuiti 45,73 meuro, che si prevede attiveranno un volume di investimenti pari a 61, 4 milioni di euro.

Il Comitato interministeriale con la successiva delibera n. 117/2006 ha già disposto una integrazione all’allegato 3 del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che elenca le opere irrigue, precisando che gli interventi aggiuntivi approvati si dovranno avvalere proprio delle risorse derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 78.

Da ultimo è intervenuta anche la legge n. 296/2006 finanziaria 2007 che in primo luogo, con il comma 2058, ha recato autorizzazioni di spesa aggiuntive per le opere inserite nel Piano irriguo di cui alla delibera CIPE n. 74/2005: 100 meuro per il 2007 e 150 meuro sia per il 2008 che per il 2009. I successivi commi 1059, 1060 e 1062 distolgono risorse da quelli che erano i limiti d’impegno previsti dalla legge 350/2003 (art. 4, co. 31), e che sono ora stanziamenti pluriennali quindicennali, e dagli stanziamenti disposti dal comma 78 della legge n. 266/2005,attribuendole alle opere di cui alla citata delibera CIPE n. 74

 

Le autorizzazioni di spesa complessivamente approvate e destinate alle opere di recupero delle risorse idriche in aree di crisi, in conseguenza del succedersi dei provvedimenti legislativi citati viene a configurarsi come riportato nella tabella che segue.


 

 

 

 

Spese per il recupero di risorse idriche in aree di crisi – milioni di euro

 

Legislazione

Anno

 

 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 

L. 388/2000, art. 141.1

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00…

46,00…

 

L. 388/2000, art. 141.3

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65…

5,65…

 

D.L. 138/2002, art. 13.4 nonies

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49

15,49…

 

L. 289/2002, art. 80.45

 

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27

5,27...

 

L. 350/2003, art. 4.31 come mod. dai commi 1059, 1060 e 1062 della L. 296/2006

 

 

 

50,00

50,00

50,00

3,

50,00

3,5

0,00

3,5

0,00

3,5…

0,00...

 

L. 311/2004,  tab F

 

 

 

 

- 50,00

- 50,00

 

 

 

 

L. 266/2005, art.1.78, come mod. dai commi 1059, 1060 e 1062 della L. 296/2006

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00…

 

L. 296/2006, art. 1.1058

 

 

 

 

 

100,00

150,00

150,00

 

 

L. 296/2006, art. 1.1059:

come 3°-5°annual. L. 350

come 1°-3° annual. L. 266

come 1°e 2° annual. L. 350

 

 

 

 

 

 

46,95

45,73

 

46,95

45,73

50,00

 

46,95

45,73

50,00

 

 

L. 296/2006, art. 1.1060:

come 6°annual. L. 350

come 4° annual. L. 266

come 3° annual. L. 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,95

45,73

50,00

 


Le agenzie amministrative

Il titolo II del D.Lgs. n. 300 del 1999 (artt. 8-10) detta le norme generali per l’istituzione delle agenzie. Queste svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attività altrimenti esercitate da amministrazioni ed enti pubblici.

Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro, difficilmente realizzabili all'interno delle strutture ministeriali.

Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

Le agenzie previste dal D.Lgs. 300/1999 sono attualmente otto:

§         Agenzia Industrie Difesa (art. 22);

§         Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (artt. 38 e 39);

§         Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (art. 44);

§         Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale (art. 88);

§         Agenzie fiscali:

-          Agenzia delle entrate;

-          Agenzia delle dogane;

-          Agenzia del territorio;

-          Agenzia del demanio[2].

Le agenzie fiscali sono disciplinate secondo le disposizioni specifiche di cui agli artt. 57-72, anche in deroga alle disposizioni generali.

Accanto a quelle citate, l’ordinamento prevede una serie di organismi, denominati “agenzie”, istituiti con distinti provvedimenti, prima del D.Lgs. 300/1999; si tratta dei seguenti organismi:

§         Agenzia spaziale italiana (ASI);

§         Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

§         Agenzia per i servizi sanitari regionali;

§         Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali;

§         Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

§         Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

§         Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Per quanto riguarda le vicende successive all’adozione del D.Lgs. n. 300/1999, si ricorda che:

§          il decreto-legge 343/2001[3] ha soppresso l’Agenzia di protezione civile, istituita e disciplinata dagli artt. 79-87 del D.Lgs. 300, e ha nuovamente affidato al Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio, le competenze precedentemente assegnate all’Agenzia;

§         l’art. 3 della L. 3/2003 (collegato pubblica amministrazione) ha disposto la soppressione dell'Agenzia per il servizio civile, inizialmente prevista dall’art. 10, co. 7-9 del D.Lgs 303/1999 (riforma della Presidenza del Consiglio), e l’istituzione, in suo luogo, della Consulta nazionale per il servizio civile;

§         l’art. 4 del D.Lgs. 34/2004[4] ha abrogato gli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 300/1999, con cui erano state istituite, presso il Ministero delle attività produttive, l’Agenzia per le normative ed i controlli tecnici e l’Agenzia per la proprietà industriale.

Agenzie istituite successivamente al D.Lgs. 300/1999

L’art. 48 del D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla L. 326/2003) ha inoltre istituito l’Agenzia italiana del farmaco, sottoponendola alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia. L’agenzia ha compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza Stato-Regioni in materia di politiche per il farmaco. Il comma 15 dell’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha istituito l’Agenzia, stabilisce espressamente che “per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

L’art. 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (collegato pubblica amministrazione) sostituendo il comma 6 dell'articolo 29 della legge 448/2001  (Legge finanziaria 2002), ha disposto che, con regolamento, si procedesse alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L’Agenzia non è stata successivamente costituita. Invece l’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 (Codice protezione dei dati personali) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che ha assunto i compiti della preesistente autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

L’art. 1, co. 368, lettera d), della legge finanziaria per il 2006 ha previsto, al numero 1), l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, con lo scopo di concorrere all'accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali.

L’art. 12 del decreto-legge 35/2005[5], trasformando l’Ente nazionale del turismo (ENIT), ha istituito l’Agenzia nazionale del turismo, con il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione. L'Agenzia, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Con il D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207 è stato adottato il regolamento recante l’organizzazione e la disciplina dell'Agenzia.

L’art. 2, co. 138, del decreto-legge 262/2006[6] ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con cui si intende razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici.

 

L’art. 5 del decreto-legge 297/2006[7] in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, ha istituito, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani e ha trasferito all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che è stata conseguentemente soppressa.

 

Si ricorda infine che il comma 160 dell’art. 2 del già citato D.L. n. 297/2006 ha esteso il principio dello spoils system,previsto per gli incarichi di funzioni dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli incarichi conferiti ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, stabilendo che essi cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo.

 


Testo a fronte

 


 

A.C. 1985
(Misuraca ed altri)

A.C. 2136
(Lion ed altri)

Art. 1.

(Istituzione).

 

Art. 2.

(Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura).

1. È istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

1. È istituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico non economico. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 

2. L'Agenzia, con sede sociale in Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

 

3. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

2. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

5. Ai fini della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 


 

Art. 2.

(Compiti).

Art. 3.

(Funzioni dell'Agenzia)

1. L'Agenzia svolge i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

1. L'Agenzia provvede alla gestione dei progetti speciali trasferiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dei progetti trasferiti allo stesso Ministero dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, svolgendo altresì tutti gli ulteriori compiti e funzioni attribuiti ai sensi della normativa vigente al soppresso commissario ad acta di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Nei compiti dell'Agenzia rientrano, inoltre, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

2. Oltre che negli ambiti di cui al comma 1, l'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha altresì competenza nelle seguenti materie:

a) l'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PPI), di cui all'articolo 4, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Piano generale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PGI), ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) la formulazione di pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale o comunque per schemi idrici di rilevanza nazionale coinvolgenti risorse idriche destinate all'irrigazione, ai fini della loro complessiva coerenza programmatica;

b) formulazione alle amministrazioni dello Stato di pareri obbligatori in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale ai fini del rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti le risorse idriche destinate all'irrigazione;

c) l'espressione di pareri consultivi alle regioni, per il coordinamento degli atti di pianificazione regionali e degli interventi ivi programmati con le previsioni del PPI;

c) espressione di pareri alle regioni, per il coordinamento delle pianificazioni regionali e degli interventi allo scopo programmati ai sensi delle previsioni del PGI;


 

(Segue art. 2, co. 2)

(Segue art. , co. 2)

 

d) approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti delle opere previste nel PGI, secondo le disposizioni e le procedure del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

d) l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione operata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione o le regioni interessate.

e) esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni rispettivamente interessate.

 

3. Gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue assumono per i relativi interventi il ruolo di stazioni appaltanti e di autorità espropriante, ai sensi, rispettivamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

3. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia, ai fini del successivo finanziamento, avviene previa acquisizione del parere consultivo, per gli aspetti tecnici ed economici, della conferenza tecnica di cui all'articolo 3. Tale parere sostituisce ogni altro analogo pronunciamento, ancorché previsto da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia ai fini del loro successivo finanziamento avviene previa acquisizione del parere della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni ulteriore adempimento allo scopo richiesto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

(Segue art. 3)

 

5. I soggetti legittimati all'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui al comma 2 possono richiedere all'Agenzia anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, con oneri posti a carico del Fondo rotativo istituito ai sensi del comma 6.

 

6. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantomento iniziale di 10 milioni di euro, derivanti dal trasferimento di un corrispondente importo delle economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sulle somme stanziate a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. Le modalità di alimentazione e di gestione del Fondo rotativo sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta apposite direttive per la definizione delle attività in corso alla medesima data già facenti capo alla cessata gestione commissariale di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Conferenza tecnica).

Art. 4.

(Conferenza tecnica).

1. L'Agenzia è dotata di una conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di attività dell'Agenzia, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta del direttoredell'Agenzia.

1. L'Agenzia è assistita da una Conferenza tecnica composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nei settori di attività dell'Agenzia nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.

(Segue art. 3)

(Segue art. 4)

 

2. La Conferenza tecnica ha competenze consultive e, in particolare, esprime pareri sul contenuto tecnico ed economico dei progetti che l'Agenzia approva ai fini del relativo finanziamento.

2. Gli oneri relativi al funzionamento della conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 4.

(Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale).

Art. 5.

(Piano generale delle infrastrutture irrigue).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'Agenzia adotta il PPI, previo parere favorevole di un'apposita commissione consultiva, composta da:

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del proprio statuto, l'Agenzia adotta il PGI.

4. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto dell'Agenzia è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione consultiva della programmazione, con il compito di esprimere il parere vincolante sullo schema del PGI, composta da:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze;

a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ognuno dei quali designati dai rispettivi Ministri;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate all'articolo 2, comma 2.

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dal comma 2 dell'articolo 3;

 

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari.

 

5. Qualora entro il termine previsto dal comma 4 non risultino insediati tutti i membri, la Commissione consultiva della programmazione può, comunque, espletare la propria attività a condizione che sia insediata almeno la metà dei componenti. I componenti della Commissione durano in carica tre anni.


 

(segue art. 4)

(segue art. 5)

2. Il PPI è redatto sulla base dei seguenti criteri e finalità:

2. Il PGI è adottato sulla base dei seguenti obiettivi e criteri di indirizzo: 

a) ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali;

a) riesame generale dello stato vigente delle infrastrutture irrigue in essere, in corso di esecuzione o programmate, alla data di adozione del PGI, da amministrazioni centrali e regionali, tenendo conto, in particolare, di quanto già previsto negli specifici accordi di programma quadro stipulati in attuazione delle intese istituzionali di programma intervenute tra Governo e regioni interessate;

 

b) analisi delle prospettive future in materia di utilizzo delle risorse idriche derivanti: dagli indirizzi della Politica agricola comune; dagli atti di pianificazione delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale; dai processi di assorbimento delle produzioni agricole e zootecniche da parte del mercato interno e dei mercati esteri; da regolamentazioni comunitarie di settore già vigenti o risultanti da proposte normative all'esame delle istituzioni europee. Tali analisi sono svolte anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nonché, ove ritenuto opportuno, di università, di enti di ricerca e di esperti operanti nel settore. Nelle analisi è data preferenza ai sistemi che prevedono, nell'ambito degli schemi irrigui, la possibilità della produzione idroelettrica;

b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, relativi al settore dell'irrigazione e a quello dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica o di irrigazione;

c) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni riguardanti i settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;


 

(segue art. 4 co. 2)

(segue art. 5, co. 2)

c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

d) individuazione, su scala nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi con particolare riguardo al riutilizzzo delle acque reflue;

d) definizione di un programma generale di attuazione degli interventi di cui alla lettera c), articolato per periodi triennali e mediante piani annuali di attuazione, con indicazione delle occorrenti risorse finanziarie globali, individuando le possibili fonti di finanziamento, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da privati;

e) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera d), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle necessarie risorse finanziarie globali, individuando le possibilità di ricorso a differenti fonti, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da soggetti privati;

e) previsione e specificazione delle modalità per l'aggiornamento del PPI, con cadenza triennale, per il monitoraggio della sua attuazione e per la valutazione successiva dei risultati degli interventi;

f) previsione e specificazione delle modalità di aggiornamento del PGI, secondo cadenza triennale, delle attività di monitoraggio dello stesso PGI e della valutazione ex post degli interventi;

f) previsione, d'intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere comprese nel PPI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

g) previsione, di intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere del PGI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

 

3. Lo schema del PGI di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione consultiva istituita ai sensi del comma 4 affinché su di esso sia espresso, entro novanta giorni dalla data di trasmissione, il parere vincolante della stessa Commissione; decorso tale termine, il PGI è adottato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere della Commissione consultiva scada nei novanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centottanta giorni.

(segue art. 4)

(segue art. 5)

3. L'Agenzia, entro venti giorni dalla sua adozione, trasmette il PPI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo trasmette per l'approvazione al CIPE, unitamente alla proposta del primo piano triennale di interventi. Eventuali modifiche al PPI sono sottoposte alle medesime procedure di approvazione di cui al presente comma.

6. L'Agenzia, entro venti giorni dalla data della relativa adozione, trasmette il PGI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il quale, entro quattro mesi dalla data di ricezione, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al CIPE, proponendo altresì l'approvazione del finanziamento per l'attuazione del primo piano triennale di interventi.

7. Le procedure di approvazione previste dal presente articolo si applicano anche per apportare eventuali modifiche al PGI richieste ai sensi del comma 6, nonché per effettuare gli aggiornamenti periodici e le modificazioni che si rendano necessari durante il periodo di esecuzione dello stesso Piano.

 

8. L'approvazione da parte del CIPE del PGI e del piano triennale di cui al comma 6 comporta l'obbligo di destinare esclusivamente ad interventi previsti nel PGI eventuali risorse finanziarie di provenienza pubblica disposte per finalità irrigue a carattere non localistico.

Art. 5.

(Fondo rotativo).

 

1. I soggetti che possono essere destinatari di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono richiedere anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui al comma 2.

 

2. Presso l'Agenzia è istituto un fondo rotativo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, derivante dal trasferimento di un corrispondente importo di economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,

(Segue art. 5, co. 2)

sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

 

3. L'Agenzia provvede alla gestione del fondo rotativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Art. 6.

(Comitato direttivo, personale e disposizioni finanziarie).

Art. 6.

(Personale).

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è dotata di un comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e costituito da due dirigenti del settore tecnico e da un dirigente del settore amministrativo.

 

2. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione, è stabilito in quaranta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore. All'articolazione dell'organico dell'Agenzia in qualifiche e livelli provvede lo statuto di cui all'articolo 1, comma 3, che disciplina altresì le modalità per le successive modificazioni all'organico stesso, sia complessivo sia per articolazione, anche in relazione a quanto disposto all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

1. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione della presente legge, è stabilito in cinquanta unità, di cui cinque di livello dirigenziale, oltre il direttore.

2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, prevede l'assegnazione delle qualifiche e dei livelli del personale di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per apportare modifiche al numero e all'articolazione dell'organico, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Art. 7.

(Entrate).

3. Al finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Agenzia concorrono, oltre a quanto già previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

1. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;


 

(Segue art. 6, co. 3)

(segue art. 7, co. 1)

a) le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, disposta dal CIPE a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione; 

b) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposte dal CIPE;

b) altre assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PPI nonché per i programmi già in corso, nel limite massimo del 2 per cento, utilizzando allo scopo prioritariamente le risorse rinvenienti da ribassi d'asta delle gare effettuate o da economie su lavori ultimati.

c) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PGI di cui all'articolo 3 nonché per i programmi in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.

 

Art. 1.

(Cessazione del commissario ad acta per le attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno).

4. Alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. I relativi rapporti giuridici, economici e finanziari sono trasferiti all'Agenzia.

1. Il commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Segue art. 2

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

 

Art. 8.

(Ordinamento contabile).

 

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente.

 

 

(Segue art. 8)

 

2. Il primo esercizio finanziario dell'Agenzia termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fondi assegnati all'Agenzia per la realizzazione degli interventi di sua competenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

4. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

Art. 9.

(Organi).

 

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima seduta successiva, del consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze relative all'amministrazione e alla gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate dallo statuto ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.


 

 

(Segue art. 9)

 

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente in materia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente del collegio è designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I revisori dei conti devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Art. 10.

(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità).

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione della medesima Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

2. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


 

 

3. Il regolamento del personale dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia fermo restando il rispetto, in materia di nuove assunzioni, delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

Art. 11.

(Norma transitoria).

 

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia, il medesimo commissario ad acta assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso il suo ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 12.

(Norme finali).

 

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica, ove compatibile, la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Art. 13.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

 

Progetti di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1985

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MISURACA, BUONFIGLIO, ANGELINO ALFANO, MARINELLO, COSENZA, PATARINO, CATANOSO, GRIMALDI, LICASTRO SCARDINO, MINARDO, PAOLO RUSSO

         

 

Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche nell’agricoltura

 

                       

Presentata il 27 novembre 2006

                  

 


Onorevoli Colleghi! - È sempre più frequente, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, il verificarsi di fenomeni di carenza idrica o quanto meno di periodi caratterizzati da frequenti eventi piovosi e periodi di vera e propria siccità, con conseguenti danni soprattutto per le attività agricole. A ciò si aggiunga la forte competizione delle risorse idriche tra diversi settori: l'uso agricolo, quello industriale e quello civile. Il settore primario è certamente quello «che consuma di più». Per questo, dato che i fabbisogni idrici delle colture e degli allevamenti non sono comprimibili, va migliorata l'efficacia delle risorse disponibili, ma per fare ciò sono necessarie risorse economiche e una struttura ad hoc che possa efficacemente gestire una politica di ottimale utilizzo dell'acqua a fini irrigui.

 

      Relativamente alle risorse economiche destinate alle infrastrutture irrigue dalla legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), non si può non segnalare come nella loro ripartizione l'assegnazione dell'intero importo previsto (circa 550 milioni di euro) per tutto il territorio nazionale sia andata a progetti relativi agli ambiti territoriali delle sole regioni centrosettentrionali, a causa della mancanza di progetti esecutivi per opere nelle regioni meridionali, da predisporre a cura dei locali consorzi di bonifica e di irrigazione.

 

      Inoltre, il sistema dei consorzi di bonifica ed irrigazione - cui la normativa vigente assegna funzioni precipue di realizzazione e gestione delle infrastrutture irrigue - nelle regioni meridionali versa da anni in uno stato tale non solo da impedire corrette funzioni di pianificazione e progettazione per gli interventi da realizzare a miglioramento dell'assetto e dell'esercizio irriguo nelle aree di rispettiva competenza, ma addirittura da non riuscire ad effettuare le rendicontazioni di spesa sui progetti realizzati con fondi assegnati nell'ambito del soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonostante azioni di affiancamento disposte su fondi per assistenza tecnica resi disponibili dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

 

      Non va dimenticato, poi, che il settore dell'agricoltura nelle regioni meridionali ha tutte le potenzialità e le professionalità per rivestire un ruolo molto rilevante in ambito nazionale ed internazionale, ma ha bisogno di essere fortemente sostenuto con adeguate azioni per ottimizzare il sistema di adduzione e distribuzione irrigua. Pertanto si evidenzia l'opportunità di un'azione di mantenimento e potenziamento di una struttura «dedicata» per gli interventi irrigui di competenza statale nei territori delle regioni meridionali che, accanto ad una particolare agilità tecnico-amministrativa, possa operare il rafforzamento di azioni tese ad accrescere le capacità progettuali dei consorzi di bonifica meridionali, nonché - d'intesa con le regioni interessate - definire un piano strategico pluriennale (tanto più opportuno all'inizio del nuovo ciclo di finanziamenti comunitari) per interventi irrigui, garantendo nel contempo il necessario coordinamento tra le diverse iniziative statali e regionali.

 

      Date queste premesse si comprende che l'obiettivo della presente proposta di legge è di istituire un'apposita Agenzia, denominata «Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura», che possa garantire uno sviluppo reale dell'agricoltura, la quale subirebbe meno l'impatto degli eventi climatici sulle produzioni, in quantità e in qualità.

 

      L'articolo 1 della proposta di legge istituisce dunque l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, ne prevede la sede in Roma ed il suo assoggettamento ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo statuto dell'Agenzia dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

      Con l'articolo 2 si prevede che l'Agenzia svolga i compiti ed eserciti le funzioni già attribuite al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Inoltre, limitatamente alle aree del Mezzogiorno, l'Agenzia provvede all'elaborazione, all'aggiornamento e all'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale; alla formulazione di pareri alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale; a fornire pareri alle regioni per coordinare le azioni nazionali con quelle regionali; all'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di loro inadempimento.

 

      L'articolo 3 detta norme relative alla conferenza tecnica dell'Agenzia, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nel settore. L'istruttoria ed il parere resi da tale qualificato organo tecnico non richiede l'acquisizione di ulteriori pareri, con una semplificazione ed omogeneizzazione dell'iter approvativo dei progetti.

 

      L'articolo 4 stabilisce in un anno il termine per l'adozione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale, previo parere positivo di un'apposita commissione formata da rappresentanti dei Ministeri interessati e delle regioni. Il Programma pluriennale è redatto sulla base della ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali; sull'analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, sull'individuazione su scala nazionale, interregionale e regionale degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi; sulla temporalità e durata degli interventi; infine sulle modalità di aggiornamento.

 

      Adottato il Programma pluriennale, l'Agenzia lo trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, dopo i necessari controlli, lo invia per l'approvazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al CIPE.

 

      L'articolo 5 prevede che i soggetti possibili destinatari di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori del Mezzogiorno possano richiedere anticipazioni sui lavori a valere sul Fondo rotativo, appositamente istituito con una dotazione pari a 10 milioni di euro, derivante da economie di spesa del commissario ad acta di cui sopra. Questa misura può consentire concretamente l'avvio di una fase nuova per il superamento delle criticità del sistema (mancanza di risorse da parte degli enti per spese per progettazioni, indagini, rilievi eccetera, che impedisce di ottenere nuovi finanziamenti). Tali anticipazioni verranno successivamente reincamerate all'atto dell'approvazione del relativo progetto, rialimentando lo stesso Fondo.

 

      L'articolo 6, infine, definisce i criteri per la nomina dei componenti del comitato direttivo, l'organico complessivo dell'Agenzia (stabilito in quaranta unità) e dispone circa il finanziamento per gli oneri di funzionamento. Si sottolinea tale ultimo aspetto, per il quale è previsto sostanzialmente un autofinanziamento della struttura che trae risorse proprio dall'effettiva e concreta attuazione del programma di opere di competenza. Infine, viene previsto che, alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario ad acta, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, trasferendo i relativi rapporti giuridici, economici e finanziari all'Agenzia stessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

(Istituzione).

 

      1. È istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche nell'agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», con sede in Roma, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, soggetta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

      2. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'approvazione dello statuto dell'Agenzia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Art. 2.

(Compiti).

 

     1. L'Agenzia svolge i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

      2. Nei compiti dell'Agenzia rientrano, inoltre, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

          a) l'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PPI), di cui all'articolo 4, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          b) la formulazione di pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale o comunque per schemi idrici di rilevanza nazionale coinvolgenti risorse idriche destinate all'irrigazione, ai fini della loro complessiva coerenza programmatica;

          c) l'espressione di pareri consultivi alle regioni, per il coordinamento degli atti di pianificazione regionali e degli interventi ivi programmati con le previsioni del PPI;

          d) l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione operata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione o le regioni interessate.

 

      3. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia, ai fini del successivo finanziamento, avviene previa acquisizione del parere consultivo, per gli aspetti tecnici ed economici, della conferenza tecnica di cui all'articolo 3. Tale parere sostituisce ogni altro analogo pronunciamento, ancorché previsto da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

(Conferenza tecnica).

      1. L'Agenzia è dotata di una conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di attività dell'Agenzia, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta del direttore dell'Agenzia.

      2. Gli oneri relativi al funzionamento della conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

Art. 4.

(Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale).

 

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, l'Agenzia adotta il PPI, previo parere favorevole di un'apposita commissione consultiva, composta da:

 

          a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate all'articolo 2, comma 2.

 

      2. Il PPI è redatto sulla base dei seguenti criteri e finalità:

          a) ricognizione di tutte le infrastrutture irrigue esistenti, in corso di esecuzione o programmate da amministrazioni centrali e regionali;

          b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, relativi al settore dell'irrigazione e a quello dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica o di irrigazione;

          c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

          d) definizione di un programma generale di attuazione degli interventi di cui alla lettera c), articolato per periodi triennali e mediante piani annuali di attuazione, con indicazione delle occorrenti risorse finanziarie globali, individuando le possibili fonti di finanziamento, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da privati;

          e) previsione e specificazione delle modalità per l'aggiornamento del PPI, con cadenza triennale, per il monitoraggio della sua attuazione e per la valutazione successiva dei risultati degli interventi;

          f) previsione, d'intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere comprese nel PPI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

 

      3. L'Agenzia, entro venti giorni dalla sua adozione, trasmette il PPI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo trasmette per l'approvazione al CIPE, unitamente alla proposta del primo piano triennale di interventi. Eventuali modifiche al PPI sono sottoposte alle medesime procedure di approvazione di cui al presente comma.

 

Art. 5.

(Fondo rotativo).

 

      1. I soggetti che possono essere destinatari di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono richiedere anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui al comma 2.

      2. Presso l'Agenzia è istituto un fondo rotativo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, derivante dal trasferimento di un corrispondente importo di economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

      3. L'Agenzia provvede alla gestione del fondo rotativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Art. 6.

(Comitato direttivo, personale e disposizioni finanziarie).

 

      1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia è dotata di un comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e costituito da due dirigenti del settore tecnico e da un dirigente del settore amministrativo.

      2. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione, è stabilito in quaranta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore. All'articolazione dell'organico dell'Agenzia in qualifiche e livelli provvede lo statuto di cui all'articolo 1, comma 3, che disciplina altresì le modalità per le successive modificazioni all'organico stesso, sia complessivo sia per articolazione, anche in relazione a quanto disposto all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

      3. Al finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Agenzia concorrono, oltre a quanto già previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

          a) le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, disposta dal CIPE a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione;

          b) altre assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PPI nonché per i programmi già in corso, nel limite massimo del 2 per cento, utilizzando allo scopo prioritariamente le risorse rinvenienti da ribassi d'asta delle gare effettuate o da economie su lavori ultimati.

      4. Alla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, cessa di operare il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. I relativi rapporti giuridici, economici e finanziari sono trasferiti all'Agenzia.

 

 

 

 

 

 

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2136

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ, CAMILLO PIAZZA, PELLEGRINO

         

 

 

 

Istituzione dell’Agenzia per l’utilizzo delle risorse idriche in agricoltura

 

 

                       

Presentata il 17 gennaio 2007

                       

 

 


Onorevoli Colleghi! - Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 14 novembre 2006, nel rispondere presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ad un atto di sindacato ispettivo concernente la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture irrigue per l'agricoltura nelle regioni meridionali, ha riferito come sia innegabile che nella ripartizione dei fondi statali per infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale per l'anno 2006, a causa dell'assoluta carenza di progetti «esecutivi» afferenti opere di irrigazione da ubicare nei territori delle regioni meridionali ed insulari [quelle, cioè, che nella ripartizione delle competenze attualmente esistenti presso le strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fanno capo al commissario ad acta per le attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (Agensud)], l'intero stanziamento di circa 550 milioni di euro è stato assegnato alle aree centro-settentrionali del Paese.
      Tale situazione di mancanza di un «parco progetti», già emersa negli anni precedenti e più volte segnalata alle competenti regioni e ai consorzi di bonifica interessati dal commissario ad acta, è in gran parte da ascrivere alla situazione strutturale del sistema gestionale dell'irrigazione che, nelle regioni anzidette, versa da tempo in uno stato di difficoltà finanziaria e di incertezza, anche dovuto alle frequenti variazioni di indirizzi regionali nei confronti degli organismi allo scopo preposti.
      Preso atto, pertanto, della necessità evidente di un più lungo periodo di tempo per lo sviluppo di idonee capacità programmatorie-progettuali da parte dei sistemi regionali e consortili meridionali, occorre evitare un flusso di risorse unidirezionale verso aree e sistemi più attrezzati, ritenendosi doveroso prevedere che lo Stato si preoccupi che possano presentarsi proposte che perseguano, nel contempo, gli obiettivi di ottimizzazione degli investimenti e di tempestività di realizzazione delle opere finanziate (per non parlare, poi, delle problematiche che si aprono nei confronti della politica comunitaria di sostegno alle aree in ritardo di sviluppo!).
      Così posto il problema, non può non condividersi l'opportunità di offrire un «adeguato» supporto agli enti irrigui del Mezzogiorno, attraverso un ruolo più incisivo degli uffici ministeriali a ciò deputati.
      La necessità di pervenire alla trasformazione della gestione commissariale dell'ex Agensud in una struttura che conservi, anzi ne esalti, l'elevato profilo tecnico e la snellezza operativa, e che possa con incisività ed efficacia affrontare e risolvere le problematiche del settore irriguo nelle aree sottoutilizzate del Paese, trova una soluzione appropriata nell'istituzione, prevista dalla presente proposta di legge, di un'Agenzia tecnica per l'irrigazione soggetta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che subentri al commissario ad acta (figura istituita con legge sia per la definizione delle pregresse attività dell'ex Agensud sia per l'attuazione di programmi di nuovi interventi). Da un tale approccio ne deriverebbero i seguenti vantaggi:

          1) continuità procedurale, operativa e gestionale della materia, evitando «traumatici» trasferimenti alla gestione ordinaria del Ministero;

          2) conoscenza territoriale e competenza tecnica derivante dall'esperienza maturata negli ultimi decenni nel settore;

          3) possibilità di semplificare ulteriormente l'iter approvativo con un unico parere tecnico rilasciato dalla stessa Agenzia;

          4) individuazione preliminare, d'intesa con le rispettive regioni, delle priorità oggetto di futuri finanziamenti;

          5) esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di grave inadempienza, al fine di salvaguardare i finanziamenti assentiti;

          6) autofinanziamento della struttura.

      Tale ultimo aspetto costituisce ulteriore stimolo all'efficace azione della struttura che trae il proprio sostentamento proprio dall'effettiva e tempestiva realizzazione degli interventi.
      Tale proposta può risultare certamente gradita alle regioni, come alcuni assessorati competenti per l'agricoltura particolarmente attenti alle questioni enunciate hanno di fatto manifestato, intravedendo in una struttura snella dalle elevate caratteristiche tecniche un utile interlocutore capace di sviluppare un'azione congiunta e condivisa.
      Con riferimento alle ipotesi della soppressione della figura straordinaria del commissario ad acta per le attività dell'ex Agensud e dell'eventuale passaggio alle strutture ordinarie da effettuare nell'ambito del disegno di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si prospetta una possibile soluzione con realistici tempi e modalità attuative che consente il raggiungimento dell'obiettivo senza penalizzazioni per l'operatività della struttura che, per le diverse e delicate attività in corso, potrebbero avere ripercussioni onerose per i soggetti interessati e per il bilancio pubblico.
      Per chiarezza occorre brevemente richiamare le attuali competenze attribuite per legge al commissario ad acta: con la soppressione dell'Agensud, dapprima le competenze in materia di acqua irrigua (decreto legislativo n. 96 del 1993) e poi quelle dei progetti promozionali in agricoltura (decreto-legge n. 32 del 1995 convertito dalla legge n. 104 del 1995) sono transitate all'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
      Dopo un'iniziale gestione di tali attività da parte della Direzione generale del Ministero, al fine di assicurare la ripresa delle attività in essere, è stata introdotta con il citato decreto-legge n. 32 del 1995 la figura del commissario ad acta per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero già di competenza dell'ex Agensud (iniziative pregresse).
      Con successive normative sono state attribuite allo stesso commissario ad acta ulteriori competenze in materia di infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale nelle aree sottoutilizzate (decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995), di forestazione nella regione Campania e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici meridionali (legge n. 266 del 1997, decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1988, e delibera CIPE n. 132/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999) e, in ultimo, gli interventi in relazione a situazioni di crisi (decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2005) (nuove iniziative).
      Occorre pertanto distinguere le attività della struttura commissariale per le iniziative (pregresse) ereditate dall'intervento straordinario soppresso, dai nuovi compiti, propri ora dell'attuale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attribuiti per legge alla stessa struttura commissariale per evidenti motivi di continuità in relazione al livello di conoscenza e di competenza pluriennali sulla materia. Quest'ultima parte dell'attività ha assunto nel tempo un peso preponderante, come dimostrato dalle assegnazioni in termini di risorse finanziarie.
      Le attività della struttura commissariale, con riferimento agli impegni assunti e alle rispettive residue erogazioni previste, sono di seguito schematicamente riepilogate:

 

 


 

Iniziative pregresse

    

Attività

Dotaz. finanz. originaria

(mil. di euro)

Dotaz. finanz. residua

(mil. di euro)

A

Progetti irrigui ex Agensud

537

172

B

Progetti promozionali ex Agensud

331

7

(verifiche in corso)

 

 

Nuove iniziative (impegni assunti)

 

    

Attività

Dotaz. finanz. originaria

(mil. di euro)

Dotaz. finanz. residua

(mil. di euro)

C

Interventi irrigui di rilevanza nazionale

1.042

552

D

Valorizzazione prodotti agricoli tipici

  261

  43

E

Forestazione regione Campania

    68

  10

F

Interventi situazioni di crisi

    78

  48

 

 

 

 


  La dotazione finanziaria complessiva per infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è di oltre 1,6 miliardi di euro.
      Riguardo a tali attività, per una dotazione finanziaria complessiva di oltre 2.317 milioni di euro, dei quali 800 milioni di euro ancora da erogare, il commissario ad acta gestisce sei capitoli di spesa, liquida mediamente ogni anno più di 50 milioni di euro, produce oltre 1.000 atti ed emana circa 350 decreti commissariali.
      In conclusione, la proposta di istituire l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura trae origine fondamentalmente da tre ragioni principali:

          1) la necessità di non ripetere l'esperienza vissuta a suo tempo con la chiusura degli organismi dell'intervento straordinario, che provocò l'effetto di un blocco, per lungo tempo, degli investimenti, e finanche delle opere in corso di esecuzione, essendo i moduli procedimentali di quegli organismi nettamente diversi da quelli delle strutture ordinarie e tenuto conto della grande mole di interventi in essere. In altri termini, si tratta di prevedere un adeguato periodo di «phasing out», ovvero di sostegno provvisorio, durante il quale il commissario ad acta potrebbe continuare ad operare contestualmente all'avvio del nuovo assetto nel quale, data l'autonomia dell'Agenzia, proseguirebbero a trovare applicazione criteri operativi più snelli ed efficaci rispetto a quelli vigenti nelle ordinarie strutture ministeriali;

          2) il «bisogno», fortemente avvertito nelle regioni meridionali ed insulari, di riferimento «tecnico» di tipo programmatico e pianificatorio come propria interfaccia, oltre che di particolare agilità operativa una volta che le opere sono in corso di esecuzione, constatato che ancora oggi permane un notevole divario nel livello di efficienza tra le strutture pubbliche (enti concessionari: in genere consorzi di bonifica o enti irrigui) coinvolte nei processi di realizzazione di infrastrutture irrigue in tali regioni rispetto a quelle delle regioni centro-settentrionali: ne è, purtroppo, prova il fatto che la ripartizione dei fondi assegnati con la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) per l'intero territorio nazionale ha visto un'assegnazione nulla per le regioni meridionali, per carenza di progetti di livello esecutivo, e ciò nonostante i continui e pressanti segnali da lungo tempo inviati dagli uffici commissariali e dalle stesse autorità politiche centrali in merito alla necessità di costituzione di un qualificato «parco progetti». Appare allora indispensabile un'azione di maggiore incisività su tale problematica, azione che non può che operarsi tramite assistenza e affiancamento tecnico alle strutture di quelle regioni, difficilmente realizzabile da parte di ordinari uffici ministeriali;

          3) l'esigenza di elevare il rapporto tra benefìci e costi degli investimenti irrigui nelle regioni di cui trattasi, necessariamente di carattere pluriennale, che può soddisfarsi soltanto mediante un'accurata pianificazione e valutazione delle opere proposte dai consorzi di bonifica ed irrigazione (coincidenti, come detto, con i soggetti attuatori delle stesse, sin dai tempi dell'intervento straordinario), le cui condizioni organizzative non sono tali da consentire loro di svolgere appieno la funzione programmatoria; ne discende un ruolo indispensabile di «organizzazione e studio» che si ponga l'obiettivo di pervenire a un piano-programma - condiviso con le regioni - che permetta di evitare per il futuro l'attuale metodologia di assegnazione dei fondi che, in totale assenza di un tale strumento-guida, vede premiare non le proposte più vantaggiose per l'interesse pubblico bensì solo quelle che «hanno i progetti pronti». La strutturazione di un'agenzia, i cui costi operativi, peraltro ridotti, possono essere coperti sia mediante gli stanziamenti del Comitato interministeriale per la programmazione economica già operanti per funzioni di assistenza tecnica per i soggetti destinatari delle risorse, sia tramite una modesta percentuale delle somme stanziate per le realizzazioni, e quindi senza oneri aggiuntivi per l'erario, corrisponderebbe pienamente alla segnalata esigenza.

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Cessazione del commissario ad acta per le attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno).

      1. Il commissario ad acta di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2.

(Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura).

      1. È istituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico non economico. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. L'Agenzia, con sede sociale in Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
      3. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      5. Ai fini della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

 

Art. 3.

(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia provvede alla gestione dei progetti speciali trasferiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dei progetti trasferiti allo stesso Ministero dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, svolgendo altresì tutti gli ulteriori compiti e funzioni attribuiti ai sensi della normativa vigente al soppresso commissario ad acta di cui all'articolo 1 della presente legge.
      2. Oltre che negli ambiti di cui al comma 1, l'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha altresì competenza nelle seguenti materie:

          a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Piano generale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PGI), ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          b) formulazione alle amministrazioni dello Stato di pareri obbligatori in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale ai fini del rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti le risorse idriche destinate all'irrigazione;           c) espressione di pareri alle regioni, per il coordinamento delle pianificazioni regionali e degli interventi allo scopo programmati ai sensi delle previsioni del PGI;

          d) approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti delle opere previste nel PGI, secondo le disposizioni e le procedure del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

          e) esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni rispettivamente interessate.

      3. Gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue assumono per i relativi interventi il ruolo di stazioni appaltanti e di autorità espropriante, ai sensi, rispettivamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
      4. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia ai fini del loro successivo finanziamento avviene previa acquisizione del parere della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni ulteriore adempimento allo scopo richiesto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. I soggetti legittimati all'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui al comma 2 possono richiedere all'Agenzia anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, con oneri posti a carico del Fondo rotativo istituito ai sensi del comma 6.
      6. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantomento iniziale di 10 milioni di euro, derivanti dal trasferimento di un corrispondente importo delle economie di spesa realizzate dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sulle somme stanziate a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. Le modalità di alimentazione e di gestione del Fondo rotativo sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta apposite direttive per la definizione delle attività in corso alla medesima data già facenti capo alla cessata gestione commissariale di cui all'articolo 1.

 

Art. 4.

(Conferenza tecnica).

      1. L'Agenzia è assistita da una Conferenza tecnica composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nei settori di attività dell'Agenzia nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.
      2. La Conferenza tecnica ha competenze consultive e, in particolare, esprime pareri sul contenuto tecnico ed economico dei progetti che l'Agenzia approva ai fini del relativo finanziamento.
      3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 5.

(Piano generale delle infrastrutture irrigue).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del proprio statuto, l'Agenzia adotta il PGI.
      2. Il PGI è adottato sulla base dei seguenti obiettivi e criteri di indirizzo:

          a) riesame generale dello stato vigente delle infrastrutture irrigue in essere, in corso di esecuzione o programmate, alla data di adozione del PGI, da amministrazioni centrali e regionali, tenendo conto, in particolare, di quanto già previsto negli specifici accordi di programma quadro stipulati in attuazione delle intese istituzionali di programma intervenute tra Governo e regioni interessate;

          b) analisi delle prospettive future in materia di utilizzo delle risorse idriche derivanti: dagli indirizzi della Politica agricola comune; dagli atti di pianificazione delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale; dai processi di assorbimento delle produzioni agricole e zootecniche da parte del mercato interno e dei mercati esteri; da regolamentazioni comunitarie di settore già vigenti o risultanti da proposte normative all'esame delle istituzioni europee. Tali analisi sono svolte anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nonché, ove ritenuto opportuno, di università, di enti di ricerca e di esperti operanti nel settore. Nelle analisi è data preferenza ai sistemi che prevedono, nell'ambito degli schemi irrigui, la possibilità della produzione idroelettrica;

          c) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni riguardanti i settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;           d) individuazione, su scala nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefìci connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi con particolare riguardo al riutilizzzo delle acque reflue;

          e) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera d), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle necessarie risorse finanziarie globali, individuando le possibilità di ricorso a differenti fonti, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da soggetti privati;

          f) previsione e specificazione delle modalità di aggiornamento del PGI, secondo cadenza triennale, delle attività di monitoraggio dello stesso PGI e della valutazione ex post degli interventi;

          g) previsione, di intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere del PGI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

      3. Lo schema del PGI di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione consultiva istituita ai sensi del comma 4 affinché su di esso sia espresso, entro novanta giorni dalla data di trasmissione, il parere vincolante della stessa Commissione; decorso tale termine, il PGI è adottato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere della Commissione consultiva scada nei novanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centottanta giorni.
      4. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto dell'Agenzia è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione consultiva della programmazione, con il compito di esprimere il parere vincolante sullo schema del PGI, composta da:

          a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ognuno dei quali designati dai rispettivi Ministri;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dal comma 2 dell'articolo 3;

          c) un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari.

      5. Qualora entro il termine previsto dal comma 4 non risultino insediati tutti i membri, la Commissione consultiva della programmazione può, comunque, espletare la propria attività a condizione che sia insediata almeno la metà dei componenti. I componenti della Commissione durano in carica tre anni.
      6. L'Agenzia, entro venti giorni dalla data della relativa adozione, trasmette il PGI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il quale, entro quattro mesi dalla data di ricezione, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al CIPE, proponendo altresì l'approvazione del finanziamento per l'attuazione del primo piano triennale di interventi.
      7. Le procedure di approvazione previste dal presente articolo si applicano anche per apportare eventuali modifiche al PGI richieste ai sensi del comma 6, nonché per effettuare gli aggiornamenti periodici e le modificazioni che si rendano necessari durante il periodo di esecuzione dello stesso Piano.
      8. L'approvazione da parte del CIPE del PGI e del piano triennale di cui al comma 6 comporta l'obbligo di destinare esclusivamente ad interventi previsti nel PGI eventuali risorse finanziarie di provenienza pubblica disposte per finalità irrigue a carattere non localistico.

Art. 6.

(Personale).

      1. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione della presente legge, è stabilito in cinquanta unità, di cui cinque di livello dirigenziale, oltre il direttore.
      2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, prevede l'assegnazione delle qualifiche e dei livelli del personale di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per apportare modifiche al numero e all'articolazione dell'organico, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 7.

(Entrate).

      1. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

          a) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

          b) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposte dal CIPE;

          c) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PGI di cui all'articolo 3 nonché per i programmi in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.

Art. 8.

(Ordinamento contabile).

      1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1o gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente.
      2. Il primo esercizio finanziario dell'Agenzia termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Ai fondi assegnati all'Agenzia per la realizzazione degli interventi di sua competenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.
      4. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

Art. 9.

(Organi).

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima seduta successiva, del consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze relative all'amministrazione e alla gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate dallo statuto ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.
      4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente in materia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente del collegio è designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I revisori dei conti devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
      5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione della medesima Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.
        2. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Il regolamento del personale dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia fermo restando il rispetto, in materia di nuove assunzioni, delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Norma transitoria).

      1. Al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dal commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia, il medesimo commissario ad acta assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso il suo ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

(Norme finali).

      1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica, ove compatibile, la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

 

Art. 13.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Normativa di riferimento

 


R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.

(2)  Il presente testo unico è stato emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 3, R.D.L. 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge dalla L. 21 marzo 1926, n. 597.

Sono state trasfuse nel testo unico le disposizioni di cui al precedente T.U. approvato con R.D. 24 novembre 1913, n. 1303; D.L.Lgt. 21 aprile 1919, n. 560; R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828 e R.D.L. 5 aprile 1925, n. 397.

(3)  Vedi, anche, la L. 3 aprile 1979, n. 103.

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(Il testo omesso è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura)

 

 

 


L. 21 marzo 1958, n. 259
Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 12)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1958, n. 84.

(2)  In deroga a quanto disposto dalla presente legge, relativamente all'E.N.E.A., vedi l'art. 11, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.

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(omissis)

12.  Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (6).

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(6)  Vedi elenco allegato.

(omissis)


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

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(omissis)

3. Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale.

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

(omissis)

 


D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88
Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 agosto 2001, n. 167;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 23 giugno 1997, n. 3376;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 7 febbraio 2002, n. 38/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 settembre 1997, n. 7/920.

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE Consiglio del 10 aprile 1984 relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

 


(omissis)

1. Registro dei revisori contabili.

1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile (3).

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(3)  Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28.

 

 

 

 

 


 

D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96
Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488 (artt. 7, 10 e19)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1993, n. 79.

(2)  Il titolo del provvedimento è stato così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1993, n. 80.

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(omissis)

7. Infrastrutture.

1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488 , nonché dei progetti strategici di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale è attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore.

2. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacità economica di due o più regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma.

3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 può concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunità economica europea (20).


(20)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(omissis)

10. Gestione delle acque.

1. Per gli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e di fognature già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64 , e le opere comprese nei piani annuali di attuazione per le quali risultino stipulate dalla soppressa Agenzia le relative convenzioni con i soggetti attuatori e per il completamento delle opere stesse, nonché per la realizzazione delle altre opere che dovessero ritenersi necessarie, il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 19, è autorizzato a costituire una società per azioni cui è affidata in regime di concessione la gestione degli impianti idrici, dandone preventiva informazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne riferisce alle competenti commissioni parlamentari (34).

2. Alla società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Le azioni della predetta società sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dei lavori pubblici (35).

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale della predetta società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (36).

4. Al capitale sociale della predetta società possono partecipare, nei limiti stabiliti dall'azionista, imprese ed altri soggetti economici, nonché enti locali ed acquedottistici (37).

5. Il Ministero dei lavori pubblici procede alla ricognizione delle opere già in gestione diretta da parte della cessata Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64 , nonché delle opere comprese nei piani annuali di attuazione. Lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente, adempie alle funzioni, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 488 del 1992 , di programmazione e di coordinamento, nonché a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali sottoponendo i programmi di utilizzazione dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore all'approvazione del CIPE.

6. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura, per il successivo affidamento della gestione e manutenzione dei relativi impianti ai consorzi di bonifica (38).

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(34)  Comma così modificato dall'art. 20, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(35)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(36)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(37)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(38)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(omissis)

19. Norme transitorie e finali.

1. A decorrere dal 15 aprile 1993 è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi della soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilità specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore (56).

3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì, a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attività, delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuità nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonché all'attività di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo (57).

4. Il commissario liquidatore provvede, altresì, ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarità.

5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'articolo 5, comma 4, all'articolo 12, comma 1, e all'articolo 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite (58).

5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi (59).

5-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis (60).

6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, è attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attività del commissario liquidatore è esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, la cui veridicità è previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonché di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1° novembre 1994. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5 (61).

8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma (62) (63).

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(56)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(57)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(58)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(59)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32. Alla ripartizione del fondo di cui al presente comma si è provveduto con Del.CIPE 28 marzo 2002, n. 22/2002 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 184), con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 60/2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278), con Del.CIPE 29 settembre 2002, n. 82/2002 (Gazz. Uff. 29 novembre 2002, n. 280), con Del.CIPE 31 ottobre 2002, n. 91/2002 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41) e con Del.CIPE 29 gennaio 2004, n. 1/2004 (Gazz. Uff. 27 aprile 2004, n. 98).

(60)  Comma prima aggiunto dall'art. 3, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32 e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.

(61)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

(62)  Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

(63)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 luglio 2000, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(omissis)

 


D.L. 25 maggio 1994, n. 313
Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza (art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 1994, n. 120 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1994, n. 460 (Gazz. Uff. 23 luglio 1994, n. 171).

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(omissis)

1. Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (2).

2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempreché esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi (3).

3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1 (4) (5).

4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro (6).

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(2)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 luglio 1994, n. 460, dall'art. 13, D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, dall'art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e dall'art. 35, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(3)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 luglio 1994, n. 460.

(4)  Comma così modificato dalla legge di conversione 22 luglio 1994, n. 460.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n. 350 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 41, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.

(6)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 263 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione.

(omissis)

 


D.L. 23 giugno 1995, n. 244
Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (art. 15)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1995, n. 146 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 341 (Gazz. Uff. 18 agosto 1995, n. 192). Inoltre, il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 24 aprile 1995, n. 123, non convertito in legge.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunione del 20 e del 22 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la funzione pubblica e gli affari regionali e lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto-legge:


(omissis)

15. Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste. Il commissario ad acta riferisce trimestralmente al CIPE sul suo operato.

2... (33).

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(33)  Aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 19, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.

 

 


L. 7 agosto 1997, n. 266
Interventi urgenti per l'economia (art. 17)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186.


(omissis)

17. Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive.

1. ... (31).

2. [Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400 , acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella L. 27 febbraio 1985, n. 49 , che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996, che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 17 della citata L. n. 49 del 1985 , possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge] (32).

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 5, della L. 30 luglio 1990, n. 221 , le disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 4, del D.L. 24 aprile 1993, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonché ad attività di promozione per la diffusione in Italia ed all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonché le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al CIPE per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al Ministero per le politiche agricole e al Ministero del bilancio e della programmazione economica (33).

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(31)  Modifica i commi 2 e 3-bis dell'art. 13, D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

(32)  Comma abrogato dall'art. 12, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(33)  Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 11 giugno 1998, n. 180, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, le altre disposizioni del citato art. 7.

 

(omissis)

 

 

 

 

 

 

 


D.L. 8 febbraio 1995, n. 32
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale(art. 19)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1995, n. 33.

(2) Convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 7 aprile 1995, n. 104 (Gazz. Uff. 10 aprile 1995, n. 84). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 4 gennaio 1994, n. 4, del D.L. 8 marzo 1994, n. 155, e del D.L. 6 maggio 1994, n. 270, recanti disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, nonché del D.L. 9 agosto 1993, n. 285, del D.L. 9 ottobre 1993, n. 403, del D.L. 7 dicembre 1993, n. 506, del D.L. 7 febbraio 1994, n. 95, del D.L. 9 aprile 1994, n. 228, del D.L. 10 giugno 1994, n. 355, del D.L. 8 agosto 1994, n. 491, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 570, e del D.L. 9 dicembre 1994, n. 675, non convertiti in legge.

(3)  Vedi, anche, l'art. 3, L. 16 giugno 1998, n. 191.

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(omissis)

19.Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti.

1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. È attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie.

3. È attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla società Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.

4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole (33).

5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (34) (35).

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attività, di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.

7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, «dichiarate chiuse» trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all'art. 5, L. 1° marzo 1986, n. 64 ; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attività creditizie.

8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale.

9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.

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(33)  Vedi, anche, il comma 7-bis dell'art. 5, L. 27 marzo 2001, n. 122, aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, e l'art. 1-bis, D.L. 9 settembre 2005, n. 182, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(34)  Periodo aggiunto prima dall'art. 15, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, e poi così modificato dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(35)  Vedi, anche, il comma 7-bis dell'art. 5, L. 27 marzo 2001, n. 122, aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.

(omissis)

 


L. 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 39)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

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(omissis)

Capo II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche

 

Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time.

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (154). Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997 (155). Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (156). Nell'àmbito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999 (157). Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002 (158).

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno (159).

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie (160).

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali (161).

3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative (162).

4. Nell'àmbito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in àmbito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (163).

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 , due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in àmbito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. ... (164).

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione (165).

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998 (166).

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale (167). Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale (168).

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (169).

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale (170).

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51 (171).

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite (172).

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi (173).

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo (174).

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo (175).

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , non è opponibile il segreto d'ufficio (176).

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(154)  I criteri ed i parametri di cui al presente comma sono stati stabiliti con D.P.C.M. 4 marzo 1998.

(155)  Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'ultimo periodo per effetto dell'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(156)  Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(157)  Periodo aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(158)  Periodo aggiunto dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 19, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(159)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(160)  Comma prima modificato dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così sostituito dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. In attuazione di quanto previsto nel presente comma, vedi il D.P.R. 30 agosto 2000, il D.P.R. 30 marzo 2001 e il D.P.R. 15 marzo 2006.

(161)  Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e poi così modificato dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(162)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 33, comma 5, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dal comma 2 dell'art. 17, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il D.P.R. 18 aprile 2005.

(163)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 255.

(164)  Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(165)  Vedi, anche, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(166)  La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

(167)  Periodo così sostituito dall'art. 51, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(168)  L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(169)  L'originario comma 18, già sostituito dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448, è stato così sostituito, con gli attuali commi 18 e 18-bis, dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(170)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro:

a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.

d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.

e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.

f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

(171)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(172)  Comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(173)  Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, con la decorrenza indicata nell'art. 11 della stessa legge e poi dall'art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(174)  Periodo aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(175)  Vedi, anche, l'art. 31, comma 41, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(176)  Vedi, anche, gli artt. 45 e 49, L. 17 maggio 1999, n. 144 e l'art. 3, commi da 53 a 56, L. 24 dicembre 2003, n. 350. In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi, inoltre, l'art. 1, L. 17 agosto 1999, n. 301, l'art. 1, comma 11, L. 10 agosto 2000, n. 246, l'art. 119, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 5, L. 29 dicembre 2000, n. 400, l'art. 2, L. 21 dicembre 2001, n. 442, il comma 4 dell'art. 19 e l'art. 21, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 2, D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 79 e il comma 572 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)


D.L. 11 giugno 1998, n. 180
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (art. 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1998, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 267 (Gazz. Uff. 7 agosto 1998, n. 183), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(2)  Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 5 e 88;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte all'individuazione delle aree a più elevato rischio idrogeologico ed alla conseguente adozione di idonee misure di salvaguardia e prevenzione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare prime disposizioni per le zone della Campania colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 ed altre disposizioni su calamità naturali;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 3 giugno e del 9 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro per le politiche agricole, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Emana il seguente decreto-legge:


(omissis)

7. Tutela dei territori montani e attività agro-forestali.

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento (45).

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (46).

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , le parole da: «Le economie» fino a: «delle azioni organiche in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104». Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettiva-produttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma 1, effettuati da comunità montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997 (47).

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(45)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

(46)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

(47)  Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267.

 

 

 


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59 (
artt. 8 e 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

 

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(omissis)

TITOLO II

Le agenzie

 

8. L'ordinamento.

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica (8).

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(8) Vedi, anche, il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

9. Il personale e la dotazione finanziaria.

1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali (9).

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(9) Vedi, anche, il comma 109 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


Deliberazione n. 132/99 del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica del  6 agosto 1999
Progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici. Progetto speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania
(GU n. 255 del 29-10-1999 - Suppl. Ordinario n.189)

       Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante "trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488" ed in particolare l'art. 9 relativo al trasferimento delle opere  della gestione separata e dei progetti speciali;

 

       Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante "disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del  Mezzogiorno e del relativo personale" e in particolare l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto che demanda al CIPE il  riparto del  fondo ex art. 19, comma 5 del citato decreto legislativo  n. 96 del 3 aprile 1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle Amministrazioni  interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazione stesse;

 

       Vista la legge 7 aprile  1995, n. 104 di conversione del decreto-legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

   

       Vista  la legge 7 agosto 1997, n. 266 e in particolare il comma 4, art. 17, in cui viene stabilito che le economie derivanti sulle somme assegnate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del CIPE del 13 marzo 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne gia'  delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

   

       Visto  il  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 recante: "Misure urgenti  per  la  prevenzione del  rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" ed in particolare l'art. 7, comma 3 che prevede che le economie sulle somme  destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni  di  questo Comitato del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonche'  quelle derivanti dalle somme assegnate da questo Comitato stesso per i  progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'art. 19, comma 4, del decreto  legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, possono essere utilizzate anche per  interventi di forestazione protettiva e produttiva, ivi comprese  le  opere di manutenzione e di assetto idrogeologico nelle zone a rischio della regione Campania;

   

       Vista  la legge 3 agosto 1998, n. 267, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, con modificazioni, in particolare dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone  colpite da disastri franosi nella regione Campania;

       Viste le  proprie delibere del 22 novembre 1994, del 27 aprile 1995, del 13  marzo  1996,  del 16 ottobre 1997, del 17 marzo 1998, dell'11 novembre 1998, con le quali sono state assegnate al Ministero per le politiche agricole, e per esso al Commissario ad acta - opere ex Agensud, le necessarie risorse finanziarie per la chiusura delle attivita'  riguardanti i  progetti speciali ex Agensud e le azioni organiche in agricoltura;

   

       Vista  la decisione comunitaria n. 12188, aiuto di Stato n. 214/1998 del 21 dicembre 1998 relativa al progetto speciale n. 33 ex  Agensud,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 60/4 del 2 marzo 1999 con cui e' stato reso parere favorevole al "Progetto speciale nazionale promozione aree interne del Mezzogiorno";

   

       Vista  la  nota n. 673 del 16 luglio 1999 con la quale il Ministro per  le  politiche agricole, ha trasmesso la proposta di approvazione dei  progetti  speciali  "Promozione  aree interne del Mezzogiorno" e "Interventi  di  forestazione  produttiva  e protettiva nella regione Campania" e di riparto della somma di lire 185 mld. derivata dalle economie   recuperate tramite decreti di revoca, adottati dal Commissario ad acta opere ex Agensud;

   

       Visto  il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano, espresso nella  seduta del 1 luglio 1999 e trasmesso con nota n. 3552/1999 del 7 luglio 1999;

   

       Visto il  parere espresso dalla regione Campania n. 2/7371 del 7 luglio 1999,  relativo al Progetto speciale per interventi di forestazione nelle aree a rischio  idrogeologico della regione Campania;

   

       Considerato che nella seduta del 4 agosto 1999 la II commissione CIPE per l'occupazione, sostegno e sviluppo attivita' produttive, ha espresso parere favorevole sulla citata proposta del Ministro per le politiche agricole;

 

                                  Delibera:

   

       1. La somma di lire 185 miliardi (euro 95,545 milioni) per l'anno 1999 risultante da economie di spesa accertate su finanziamenti a suo tempo assegnati da questo  Comitato per le azioni organiche in agricoltura n. 7, 8 e 9, e per progetti speciali promozionali ex Agensud, e' ripartita come segue:

   

       lire 80 miliardi (euro 41,317 milioni) per la copertura finanziaria del Progetto   speciale forestazione produttiva e protettiva nelle zone a rischio idrogeologico della regione Campania;

   

       lire 105 miliardi (euro 54,228 milioni) per la copertura finanziaria del Progetto  speciale promozione aree interne del Mezzogiorno concernente la valorizzazione dei  prodotti tipici agricoli locali.

   

       2. Le future economie di spesa di cui alle leggi 7 agosto 1997, n. 266 e 3 agosto  1998, n. 267 derivanti dal lavoro di chiusura e liquidazione delle opere in agricoltura ex Agensud, da parte del Ministero per le politiche agricole - Commissario ad acta - saranno anno per anno  utilizzate dal Ministero per le politiche agricole nelle stesse zone e  secondo le stesse modalita' e procedure nelle proporzioni dell'80% per la valorizzazione dei  prodotti  tipici agricoli e del  20% per gli interventi  forestali nella regione Campania.

   

       3.  Il Ministro per le politiche agricole entro il 30 giugno di ogni anno  comunichera' a questo Comitato lo stato di attuazione dei progetti con  riferimento alle  somme trasferite. Alla stessa data, dovranno essere altresì comunicati in modo dettagliato i recuperi sulle future economie di spesa registrate ne corso dell'anno precedente. Nell'allegato che forma parte integrante della delibera e' indicato l'elaborato  progettuale, la sua articolazione, gli obiettivi, i settori d'intervento, i beneficiari, le zone d'intervento, le norme di attuazione, gli strumenti e i criteri di priorita' per la concessione  degli  aiuti previsti e l'intensita' degli stessi.

   

       4. L'intensita' massima degli aiuti concessi nei vari settori d'intervento deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

   

    Roma, 6 agosto 1999

   

                                      Il Presidente delegato: AMATO

   

    Registrata alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

(2)  Il presente testo unico, rettificato con Comunicato 14 settembre 2001 (Gazz. Uff. 14 settembre 2001, n. 214), raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" ed "R".

(3)  Il termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411 e poi al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166. Vedi, anche, i commi 2 e 4 del medesimo articolo. Successivamente lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione. L'art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 12 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186 e dal comma 25 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239, ha disposto che le norme del presente testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004. Per l'espropriazione dei beni culturali vedi l'art. 95, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

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(Il DPR omesso è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L. 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.

(2)  In attuazione della delega di cui alla presente legge vedi il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190.

 

 

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(La legge omessa è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura)

 

 


D.L. 9 settembre 2005, n. 182
Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (artt. 1, 1bis e 1 ter)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2005, n. 212 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231 (Gazz. Uff. 11 novembre 2005, n. 263), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi a sostegno del comparto agricolo, con particolare riferimento alle problematiche del settore vitivinicolo, e per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo, nonché misure di potenziamento dell'operatività dell'AGEA per l'attuazione della politica agricola comune e per l'utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività dell'Ente irriguo Umbro-Toscano e di garantire le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle attività produttive, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

Emana il seguente decreto-legge:


1. Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola.

1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (2).

2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio:

a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);

c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b) (3).

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1 (4).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 (5).

6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5 (6).

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(2)  Le modalità di attuazione degli interventi economici e le agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005 sono state fissate: con D.M. 18 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21) per la regione Puglia; con D.M. 6 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2006, n. 42) per la regione Piemonte; con D.M. 8 marzo 2006 (Gazz. Uff. 14 marzo 2006, n. 61) per la regione Campania; con D.M. 8 marzo 2006 (Gazz. Uff. 14 marzo 2006, n. 61) per la regione Veneto; con D.M. 8 marzo 2006 (Gazz. Uff. 14 marzo 2006, n. 61) per la regione Abruzzo; con D.M. 5 aprile 2006 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), modificato dall'articolo unico, D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166), per la regione Friuli-Venezia Giulia; con D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166), modificato dal D.M. 17 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2006, n. 251), per la provincia di Latina; con D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166), modificato dal D.M. 31 agosto 2006 (Gazz. Uff. 4 settembre 2006, n. 205), per la regione Emilia Romagna; con D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166) per la regione Molise; con D.M. 17 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2006, n. 251) per la regione Sicilia. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3)  Le modalità di attuazione degli interventi economici e le agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole danneggiate dalla crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005 sono state fissate: con D.M. 18 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21) per la regione Puglia; con D.M. 6 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2006, n. 42) per la regione Piemonte; con D.M. 8 marzo 2006 (Gazz. Uff. 14 marzo 2006, n. 61) per la regione Campania; con D.M. 8 marzo 2006 (Gazz. Uff. 14 marzo 2006, n. 61) per la regione Veneto; con D.M. 8 marzo 2006 (Gazz. Uff. 14 marzo 2006, n. 61) per la regione Abruzzo; con D.M. 5 aprile 2006 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), modificato dall'articolo unico, D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166), per la regione Friuli-Venezia Giulia; con D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166), modificato dal D.M. 17 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2006, n. 251), per la provincia di Latina; con D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166), modificato dal D.M. 31 agosto 2006 (Gazz. Uff. 4 settembre 2006, n. 205), per la regione Emilia Romagna; con D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 19 luglio 2006, n. 166) per la regione Molise; con D.M. 17 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 27 ottobre 2006, n. 251) per la regione Sicilia. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4)  Vedi, anche, il D.M. 4 ottobre 2005.

(5)  Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

 


1-bis. Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi.

1. Nell'àmbito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;

b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro (7).

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(7)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


1-ter. Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud.

1. Nell'àmbito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.

2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, nell'àmbito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:

a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;

b) la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;

c) gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane (8).

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(8)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231.

(omissis)

 


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 78)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.


(omissis)

Art. 1

(…)

78. È autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:

a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse disponibili;

c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia interessati in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

e) realizzazione delle opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

f) completamento del «sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 - del Tonale e della Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili;

g) realizzazione delle opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari a 13 milioni di euro annui per quindici anni;

h) consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;

i) interazione del passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili;

l) realizzazione del tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili;

m) realizzazione delle opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni, a favore dell'ANAS;

n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;

o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni, nonché gli interventi di restauro della Domus Aurea (29).

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(29)  Vedi, anche, l'art. 30, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 1062 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

 

 

 

 


D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

 

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(Il decreto legislativo che si omette è consultabile presso il Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura)

 



[1]    L’importo è stato ridotto di 4 milioni di euro ad opera dell’art. 30 del D.L. n. 4/2006 che lo ha destinato alle Capitanerie di Porto per l’adeguamento dei propri mezzi aeronavali, e di ulteriori  meuro dal comma 92 della stessa legge n. 266/200 che li ha assegnati ad alcuni enti fieristici.

[2]     Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 (art. 3, co. 4, 5 e 5-bis), l'Agenzia del demanio è stata trasformata in ente pubblico economico.

[3]    D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (conv. con mod. in L. 9 novembre 2001, n. 401), Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.

[4]    D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 34, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[5]    D.L. 14 marzo 2005 n. 35, Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (conv. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80).

[6]    D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, (conv. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286).

[7]    D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.