Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Sostegno e sviluppo delle imprese agricole - A.C. 1261
Riferimenti:
AC n. 1261/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 103
Data: 13/02/2007
Descrittori:
IMPRESE AGRICOLE     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Sostegno e sviluppo
delle imprese agricole

(A.C. 1261)

 

 

 

 

 

 

n. 103

 

13 febbraio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: Ag0043.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)11

§      Articolo 2 (Misure di agevolazione)13

§      Art. 3 (Ristrutturazioni del debito e agevolazioni contributive)17

§      Articolo 4 (Modalità di attuazione)19

§      Articolo 5 (Copertura finanziaria)21

§      Articolo 6 (Entrata in vigore)23

Progetto di legge

§      A.C.N. 1261, (on. Lion e Fundarò), Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole  27

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 43)39

§      L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.8)41

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 121)43

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 17)45

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 512)47

Normativa comunitaria

§      Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà  (Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004)51

Documentazione

§      Aiuti di Stato — Italia —  Aiuto C 73/2001 (ex N 824/A/00) — Articoli 121, 123 e 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE   75

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1261

Titolo

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole

Iniziativa

Lion e Fundarò

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

no

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione

30 giugno 2006

§       annuncio

3 luglio 2006

§       assegnazione

27 luglio 2006

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

X Commissione (Attività produttive)

XI Commissione (Lavoro)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione Parlamentare per le Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La p.d.l. in esame prevede, all’art.1, l'istituzione di un programma di interventi rivolto al salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato, o che si trovano comunque in difficoltà.

La norma indica quali soggetti beneficiari le imprese agricole, singole o associate anche nella forma delle cooperativa, e le società agricole, purché siano iscritte nel registro delle imprese.

L’articolo 2 individua una prima modalità di aiuto nella forma del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti al fine di salvare e ristrutturare le imprese. L’ammortamento deve essere stabilito su un arco temporale di quindici anni, tre dei quali di preammortamento. Quanto all’entità dell’aiuto è previsto che i soggetti di cui all’articolo precedente possano usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento, ed entro il limite di impegno di 100 meuro.

L’articolo 3 prevede altre forme di intervento per la ristrutturazione delle imprese agricole, quali:

·           conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, concessione di garanzie su operazioni creditizie in conformità ai criteri e alle modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

·           riduzione della base imponibile nella misura del 30% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;

·           esonero parziale, nella misura del 30%, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’articolo 4demanda ad un decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestalil, con il concerto di quello dell’economia, acquisito il parere della conferenza Stato-regioni, di definire le modalità di applicazione delle norme.

L’articolo 5 dispone in merito alla copertura degli oneri finanziari, quantificati in 100 milioni di euro.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge sembra rendersi necessario in quanto la proposta dispone l’utilizzo di stanziamenti del bilancio statale, e prevede inoltre la possibilità (art. 3) di agevolazioni fiscali e contributive.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia agricoltura non risulta contemplata nell’articolo 117 Cost., ciò che potrebbe indurre a configurare una potestà residuale regionale ai sensi dell’art.117, comma 4, Cost.

In realtà l'interpretazione del disposto costituzionale in esame non risulta così lineare come all'apparenza potrebbe sembrare, dal momento che la materia agricola è strettamente connessa con alcuni settori affidati alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato.

In particolare, quanto alle materie affidate alla regolazione esclusiva dello Stato, e che sembrano interessare l’ambito di intervento del provvedimento in esame, nel suo complesso o per specifici profili delle misure ivi previste, si ricordano le seguenti:

·         rapporti dello Stato con l'Unione europea;

·         sistema tributario (cfr in particolare l’art. 3 della p.d.l.)

·         previdenza sociale (cfr in particolare l’art. 3 della p.d.l.);

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La disposizione di cui all’art. 3, comma 3 (sospensione dei termini di pagamento delle rate relative ad operazioni creditizie) potrebbe presentare profili problematici in ordine al rispetto della autonomia contrattuale privata, mediante la quale si esplica la libertà di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Gli articoli 1-3 della proposta in esame riproducono per intero, salvo qualche aggiornamento nei rimandi alla legislazione in vigore, l’art. 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001.

Gli aiuti previsti in tale legge sono stati a suo tempo notificati alla Commissione che sull’esame degli artt. 121, 123 e 126 ha aperto il fascicolo d’Aiuto N. 824/A/2000, poi divenuto Aiuto C 73/2001. In tale contesto la Commissione ha proceduto alla descrizione delle misure di aiuto e dopo averle valutate ha sollevato taluni rilievi, comunicando infine la propria decisione di avviare la procedura di cui all’art. 88, par. 2 del trattato che le consente di decidere in merito alla soppressione di un aiuto, qualora ne abbia constatato la incompatibilità con il mercato comune (oppure che è attuato in modo abusivo).

Le valutazioni di allora furono fatte sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, del 9/10/1999 (GUCE C 288/99), che estendono il proprio ambito di applicazione anche ai settori primari della pesca e dell’agricoltura, alla quale ultima sono riservate le disposizioni aggiuntive di cui alla sezione 5. Gli Orientamenti del 1999 sono stati da ultimo sostituiti con i nuovi Orientamenti comunicati il 1° ottobre 2004 (GUUE C 244/04); tuttavia poiché questi ultimi ricalcano fondamentalmente quelli precedenti i rilievi che furono sollevati sull’art. 121 della legge 388 potrebbero essere nuovamente mossi anche nei confronti del regime d’aiuto recato dalle disposizioni in esame.

In merito la Commissione, rilevando la non conformità del regime di aiuto a tutte le condizioni fissate negli Orientamenti, pose principalmente le seguenti questioni:

§       “regimi di aiuto” al salvataggio e/o alla ristrutturazione: sono regolati dalla sezione 4 degli Orientamenti, che ne consente l’approvazione, come è esplicitato al punto 64 (ora 78), alle sole imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccola o media impresa. L’art. 121 non specificava se gli aiuti sarebbero stati riservati alle sole PMI;

§      il punto 23 (ora 25) lettera a) degli Orientamenti autorizza, esclusivamente come aiuti al salvataggio, la concessione di aiuti di tesoreria nella duplice forma di garanzie sui prestiti o di erogazione diretta di prestiti. In entrambi i casi tuttavia è fatto obbligo di gravare il prestito di un tasso d’interesse almeno “comparabile” (ora negli Orientamenti “equivalente”) al tasso praticato per le imprese in equilibrio, e in particolare equivalente al tasso di riferimento adottato dalla Commissione. Malgrado l’art. 121 prevedesse l’accensione di mutui ai normali tassi di mercato, la previsione di un contributo nel pagamento degli interessi nella forma di abbuono non fu ritenuta compatibile con la menzionata lettera a);

§      la Commissione proseguiva, ancora relativamente agli aiuti al salvataggio, lamentando la mancata trasmissione di informazioni in merito ai seguenti ulteriori elementi: il rimborso del credito da parte del beneficiario entro 12 mesi dalla data dell’ultimo versamento all’impresa della somma prestata (ora il termine è di sei mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche); la trasmissione entro i termini del piano di ristrutturazione o liquidazione, oppure della prova che il prestito è stato rimborsato e la garanzia revocata; la congruità dell’entità dell’aiuto che deve limitarsi a quanto indispensabile per mantenere l’impresa attiva (restanti lettere del punto 23, ora 25);

§      per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione , la Commissione rilevava di non aver ricevuto nessuna informazione “sulle misure previste per mitigare nella misura del possibile gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza (riduzione della capacità)” (cfr. punti 35 ss., ora punto 38 ss.);

§      sono peraltro mancate anche garanzie in merito alla quantificazione del contributo, che deve essere “limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione” (cfr. punto 40, ora punto 43);

§       va in ultimo segnalato che l’ art. 121 subordinava la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione alla presentazione alla banca, da parte del richiedente, di un piano comprensivo dei seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie, e riduzione delle produzioni soggette a ritiro. La Commissione ha ritenuto tali contenuti insufficienti, ed ha annotato che in mancanza di ulteriori informazioni tali piani “sembrano costituire una mera formalità, o piuttosto solo uno dei documenti richiesti dalla banca per ottenere il mutuo”.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 4demanda ad un decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestalil, con il concerto di quello dell’economia, acquisito il parere della conferenza Stato-regioni, di definire le modalità di applicazione delle norme contenute nella p.d.l.

Formulazione del testo

I riferimenti all’anno 2006 contenuti in varie parti della p.d.l. (art. 2, comma 1; art. 3, comma 3; art. 5, comma 1) andrebbero aggiornati in relazione all’iter di approvazione della proposta stessa.


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Interventi per la ristrutturazione delle
imprese agricole in difficoltà)

      1. In favore delle imprese agricole, singole e associate e cooperative, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, anche riferibili ai cambiamenti dovuti agli obiettivi della Politica agricola comune e dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in stato di sofferenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

 

 

 

L'articolo 1 prevede l'istituzione di un programma di interventi rivolto al salvataggio e ristrutturazione delle imprese agricole danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato, o che si trovano comunque in difficoltà.

La norma indica quali soggetti beneficiari le imprese agricole, singole o associate anche nella forma delle cooperativa, e le società agricole, purché siano iscritte nel registro delle imprese.

L’articolo contiene una clausola di salvaguardia sulla compatibilità di tali interventi con gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee97/C283/02.

In merito va rammentato che, in sostituzione di quelli del 1997, la Commissione ha adottato nuovi Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione pubblicati in GUCE C 244/2004, che si applicano alle imprese attive in qualunque settore; in caso di aiuti alla ristrutturazione tuttavia la sezione 5 degli Orientamenti reca ulteriori disposizioni riservate al solo settore agricolo (punto 2.3), per il quale esse assumono carattere integrativo. Tale sezione peraltro reca la definizione del comparto che, ai fini dell’applicazione degli orientamenti, include gli operatori attivi nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato con la esclusione delle imprese dedite alla trasformazione o commercializzazione del prodotti agricoli.


Articolo 2
(Misure di agevolazione)

      1. Alle imprese di cui all'articolo 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2006, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

      2. I mutui di cui al comma 1 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia fideiussoria già prevista dall'articolo 45 del citato testo unico, come disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale prevista all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

      3. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, che comprenda, eventualmente, i seguenti elementi:

          a) riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie;

          b) riduzione delle produzioni soggette a ritiro;

          c) riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

      4. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

 

 

L’articolo 2 primo comma individua una prima modalità di aiuto nella forma del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti al fine di salvare e ristrutturare le imprese.

L’ammortamento deve essere stabilito su un arco temporale di quindici anni, tre dei quali di preammortamento. Quanto all’entità dell’aiuto è previsto che i soggetti di cui all’articolo precedente possano usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento, ed entro il limite di impegno di 100 meuro. Va rilevato che la difficoltà dell’impresa può anche essere conseguente alla sua esposizione debitoria nei confronti di enti pubblici assistenziali o previdenziali.

 

Il comma 2 equipara i mutui in esame alle operazione di credito agrario previste dal T.U. in materia bancaria e creditizia (articolo 43 del D.lgs. n. 385/1993), prevedendo che su di essi possa essere prestata garanzia fideiussoria da parte dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell’art. 1, comma 512 della legge 311/2004 e dell’art. 17, comma 5 del D.lgs. 102/2004, e in precedenza regolata dall’art. 45 del medesimo T.U.

Tale garanzia, prosegue la norma, non può impegnare una quota superiore all'80% delle dotazioni finanziarie della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all’art. 45 della legge bancaria.

 

Il D.lgs 1 settembre 1993, n. 385, testo unico in materia bancaria e creditizia, con l'articolo 43, comma 1 definisce credito agrario la concessione, da parte delle banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle ad esse connesse o collaterali. Il comma 3 specifica quali siano le attività connesse o collaterali; in proposito è tuttavia successivamente intervenuto il D.lgs. n. 228/2001 (cosiddetta legge di orientamento agricolo) che ne ha recato una nuova definizione in sede di riscrittura dell’art. 2135 c.c. Il comma 4 stabilisce, infine, che le operazioni di credito agrario possono essere effettuate mediante utilizzo di cambiale agraria che deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

L'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, soppresso ad opera del comma 3, art. 1 del D.lgs. n. 303/2006 che ha provveduto a coordinare la legge bancaria con la legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio, recava norme di disciplina del Fondo interbancario di garanzia, istituito dall’art. 36 della legge 454/1961, a sua volta abrogato dall’art. 161 del D.lgs. 385/93.

Il menzionato art. 45 stabiliva al comma 1 che le operazioni di credito agrario potessero essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro; al medesimo dicastero, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, spettava di individuare le operazioni alle quali applicare la garanzia, determinare i criteri ed i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia; presso il Fondo il comma 4 istituiva una sezione speciale, per la prestazione della fideiussione di cui alla legge n.153 del 1975, dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa

L’articolo 17 del D.lgs. n. 102 del 2004[1] , oltre ad incorporare nell’ISMEA la sezione speciale del menzionato Fondo interbancario, definisce taluni interventi volti a favorire la capitalizzazione delle imprese del comparto primario, in particolare attribuendo la possibilità all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare di farsi garante presso il sistema creditizio; mediante la concessione della propria fideiussione; prestando garanzie dirette; mediante il rilascio di controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia.

Il comma 5 attribuisce quindi ad un decreto del dicastero agricolo di definire i criteri e le modalità di prestazione delle menzionate garanzie da parte dell’ISMEA.

Il comma 512 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 Finanziaria 2005 ha affidato al medesimo ISMEA, a decorrere dal 1° gennaio 2005, di gestire gli interventi di agevolazione dell'accesso al credito da parte delle imprese agricole e agroalimentari, affidati in precedenza dall’art. 36 della legge n. 454/1961 al Fondo interbancario di garanzia[2], trasferendo nel contempo all’Istituto anche le relative risorse.

L’espletamento dell’attività di garanzia attribuita all’ISMEA dalle illustrate  disposizioni può ormai aver luogo essendo intervenute anche le disposizioni attuative, approvate con due decreti ministeriali, adottati in data 14 febbraio 2006[3].

 

Il comma 3 specifica che la presentazione alla banca di un piano per il ripristino della redditività dell'azienda è condizione per la concessione dei mutui. Il piano potrà prevedere: la riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione dell'azienda, con l’abbandono delle attività non redditizie; la riduzione delle produzioni che in quanto eccedentarie sono soggette al ritiro; la riconversione verso produzioni di qualità che possano conservare o migliorare l'ambiente naturale.

Le disposizioni di cui al comma 3 si rifanno a quanto prescritto dagli Orientamenti Comunitari che richiedono, quale condizione di autorizzazione dei regimi di aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, la predisposizione di un piano.

In entrambi i casi il regime d’aiuto ha per beneficiario una impresa in difficoltà, ma nella ipotesi del salvataggio la forma di assistenza deve essere temporanea, non oltre 6 mesi, e reversibile in quanto diretta a mantenere in attività un soggetto che deve soprattutto affrontare un deterioramento della propria situazione finanziaria. La ristrutturazione viceversa comporta le necessità di ripristinare la redditività aziendale a lungo termine, mediante un intervento di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività, anche mediante abbandono di talune di esse o la loro diversificazione (sez. 2.2)

In entrambi i casi gli Orientamenti (sez. 4.3 e sez. 4.4) condizionano gli aiuti alla presentazione di un piano che deve essere approvato dallo Stato membro; in caso di salvataggio di una impresa tuttavia il piano può mancare, nel qual caso lo Stato deve chiedere al beneficiario il rimborso del prestito o dell’aiuto entro il termine di sei mesi.

 

Il comma 4 stabilisce infine che la banca possa concedere mutui per l'intero ammontare della spesa che essa stessa abbia ritenuta ammissibile, e che gli interessi di preammortamento siano capitalizzati e corrisposti insieme alle singole rate di ammortamento.

 


Art. 3
(Ristrutturazioni del debito e agevolazioni contributive)

      1. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al medesimo articolo 2, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

          a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti ovvero concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

          b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

          c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

      2. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato di difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

      3. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 1, sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2006.

 

 

 

L’articolo 3, comma 1 prevede altre forme di intervento per la ristrutturazione delle imprese agricole. quali:

·           conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, concessione di garanzie su operazioni creditizie in conformità ai criteri e alle modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

·           riduzione della base imponibile nella misura del 30% dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;

·           esonero parziale, nella misura del 30%, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che nel caso in cui tali interventi siano richiesti da un'impresa individuale, la banca deve tener conto, nel valutare lo stato di difficoltà finanziaria, di tutti i beni di proprietà dei soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche qualora questi non interessino direttamente l'esercizio dell'attività agricola.

 

Il comma 3, infine, dispone la sospensione dei termini di pagamento delle rate in scadenza al 31 dicembre 2006 (termine evidentemente da aggiornare in relazione ai tempi di esame della p.d.l.) in favore di quelle imprese agricole che intendano stipulare i mutui o avvalersi della concessione delle altre misure dirette al miglioramento aziendale.

 

 


Articolo 4
(Modalità di attuazione)

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni da essa recate.

 

 

L’articolo 4 demanda al dicastero agricolo, con il concerto di quello dell’economia, acquisito il parere della conferenza Stato-regioni, di definire le modalità di applicazione delle norme. Il termine per l’adozione del provvedimento ministeriale è di trenta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.


Articolo 5
(Copertura finanziaria
)

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

L’articolo 5 r4eca le norme relative alla copertura dell’onere quantificato in 100 milioni di euro dall’art. 2. Per il 2006 la copertura viene assicurata dalle risorse iscritte nel Fondo speciale iscritto nella tabella del Ministero dell’economia, sulla quota allo stesso dicastero riservata.


Articolo 6
(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

L’articolo 6 infine dispone che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


Progetto di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1261

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Lion, Fundaro’

 

                       

 

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle imprese agricole

 

                                                          

Presentata il 30 giugno 2006

                                                          

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata alla concessione di provvidenze in favore di imprese agricole che versano in condizioni di difficoltà. Tali sostegni, in conformità ai vincoli imposti dall'Unione europea in materia di concessione di aiuti di Stato, sono diretti sia a favorire la ripresa produttiva di imprese agricole in crisi temporanea, sia al salvataggio e alla ristrutturazione di aziende agricole in condizioni di recessione, ma che hanno possibilità di rientrare in competizione riconvertendo i propri indirizzi produttivi verso nuovi settori in espansione.

      L'agricoltura italiana è in evidente stato di crisi. I rapporti ufficiali che annualmente descrivono le prestazioni del nostro settore primario indicano che le imprese agricole hanno crescenti problemi di competitività, conseguono sempre minore reddito, diminuisce la loro produttività nei comparti strategici, hanno difficoltà commerciali per le colture di base, non riescono ad adeguarsi con efficacia ai cambiamenti, di regola a carattere strutturale, che le politiche mondiali e le strategie europee dispongono al fine di incrementare il livello della concorrenza e la quantità degli scambi tra gli Stati. Trattasi, in particolare, delle liberalizzazioni imposte dagli accordi in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO) e dagli obiettivi di multifunzionalità rurale decisi nell'ambito della Politica agricola comune (PAC).

      Le problematiche che incidono sulle aziende agricole italiane hanno anche origine di natura prettamente nazionale. Con la riforma della PAC per gli anni 2000-2004, nota come «Agenda 2000», è sovente accaduto che alle scelte di cambiamento decise e accettate in sede europea non abbia fatto seguito un pari adeguamento degli indirizzi di sviluppo rurale delle regioni e dello Stato. Oggi gli agricoltori italiani quasi subiscono, e non governano, i provvedimenti adottati dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio. Essi si trovano al centro di un sistema produttivo in cui interagiscono azioni confliggenti: mentre da un lato gli agricoltori sono spinti a privilegiare le produzioni storiche e a forte legame con le caratteristiche culturali e geografiche del Paese, tra cui le produzioni cerealicole, vitivinicole e olearie di ambito mediterraneo del centro sud, o quelle foraggiere, zootecniche, lattiero-casearie e agroindustriali del nord, dall'altro lato ricevono limitazioni o addirittura eliminazioni settoriali di fronte a cui non possono opporre alcuna resistenza o adottare rimedi confacenti.

      Tra le questioni riferibili alle contraddizioni di cui trattasi, possiamo certamente citare la vicenda dello zucchero, con il ridimensionamento inferto al settore bieticolo-saccarifero, la questione dello scarso quantitativo nazionale di latte che l'Italia può commercializzare, la liberalizzazione preferenziale dei mercati ortofrutticoli verso l'importazione degli ortaggi e della frutta da Paesi extraeuropei con indirizzi produttivi uguali ai nostri, ma con costi di produzione enormemente più bassi, e da ultimo l'abbassamento delle tutele a livello internazionale dei nomi geografici che designano le nostre produzioni alimentari di pregio.

      Ma i problemi delle nostre aziende agricole hanno anche cause di natura contingente e di regola non prevedibile. Facciamo riferimento alle calamità naturali, alle emergenze sanitarie e alle eccedenze produttive.

      Nelle regioni del sud, in particolare, negli ultimi dieci anni, ma segnatamente nell'ultimo quinquennio, le avversità climatiche hanno pesantemente compromesso il regolare svolgimento delle campagne agrarie.

      Inverni eccezionalmente rigidi o piovosi ed estati spesso siccitose hanno fatto sì che i raccolti delle produzioni da reddito delle aziende non siano riusciti a garantire i ricavi allo scopo necessari.

      Le crisi economiche dei mercati finanziari internazionali e lo smantellamento delle maggiori industrie alimentari nazionali sono state le cause delle difficoltà commerciali dei prodotti ortofrutticoli e zootecnici di tutte le aziende italiane. Soprattutto negli ultimi tre anni, le vendite di tali derrate da parte degli agricoltori sono state travagliate e ad ogni modo inadatte a coprire gli oneri della relativa produzione.

      Le emergenze sanitarie degli anni che vanno dal 2001 ad oggi, in particolare la BSE, la «lingua blu» e l'influenza aviaria, hanno costretto alla chiusura numerose aziende zootecniche e molte altre sono entrate in regime di crisi strutturale, tanto da far ritenere difficile la loro piena ed efficiente ripresa nel breve e medio periodo.

      All'interno di questo quadro di complesse vicende economiche e produttive operano un numero assai elevato di aziende agricole del Paese. Queste, per fronteggiare le eccezionali situazioni di difficoltà che le hanno colpite, sono ricorse al credito bancario e, con il perdurare delle crisi, si sono indebitate secondo percorsi che non consentono il rientro. Secondo quella che ormai è divenuta una prassi che non conosce eccezioni, hanno dovuto sospendere i pagamenti degli oneri fiscali, segnatamente le spese previdenziali ed assistenziali e, in casi prima rari, oggi meno, hanno iniziato a dismettere le attività e a cedere le strutture.

      Riteniamo che sia necessario dare un segnale di inversione alla curva discendente che hanno intrapreso le nostre aziende agricole e, come primo atto, proponiamo di attivare un sistema di aiuti che le possa sostenere e, nei casi più gravi, salvare. Con il presente provvedimento intendiamo promuovere un sistema di soccorsi economici con cui gli agricoltori potranno fermare le emorragie finanziarie che gravano sulle loro aziende e conseguentemente riprendere una nuova via di sviluppo e di crescita competitiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

              

 

Art. 1.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

      1. In favore delle imprese agricole, singole e associate e cooperative, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, anche riferibili ai cambiamenti dovuti agli obiettivi della Politica agricola comune e dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in stato di sofferenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

 

 

 

Art. 2.

(Misure di agevolazione).

      1. Alle imprese di cui all'articolo 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2006, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

      2. I mutui di cui al comma 1 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia fideiussoria già prevista dall'articolo 45 del citato testo unico, come disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale prevista all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

 

      3. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, che comprenda, eventualmente, i seguenti elementi:

 

          a) riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non redditizie;

 

          b) riduzione delle produzioni soggette a ritiro;

 

          c) riconversione verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.

 

      4. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

 

Art. 3.

(Ristrutturazioni del debito e agevolazioni contributive).

      1. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al medesimo articolo 2, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

 

          a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti ovvero concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

          b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;

 

          c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.

 

      2. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato di difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attività di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attività agricola.

      3. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 1, sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2006.

 

Art. 4.

(Modalità di attuazione).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni da essa recate.

 

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 




[1]    Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[2]    Si tratta in sostanza della garanzia sussidiaria di cui all'articolo 36dellalegge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprietà contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative. Tale garanzia, che si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive, e consente agli Istituti esercenti il credito agrario di concedere mutui in deroga alle norme generali in vigore, faceva capo finora ad un «Fondo interbancario di garanzia» operante fra gli Istituti stessi.

[3]    D.M. 14 febbraio 2006 Criteri, condizioni e modalità di prestazioni delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e dell'articolo 1, comma 512, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, e D.M. 14 febbraio 2006 Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102., entrambi pubblicati nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49.

L’attività sussidiaria, regolata dal primo provvedimento, è ormai avviata essendo già state adottate anche le necessarie istruzioni; per l’attività fidejussoria invece, si è ancora in attesa delle istruzioni applicative dell’art. 11 del secondo decreto menzionato (il cui testo è in attesa del parere della Banca d’Italia).