Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Agricoltura biologica - A.C. n. 2604 - Schede di lettura e documentazione
Riferimenti:
AC n. 2604/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 190
Data: 12/06/2007
Descrittori:
AGRICOLTURA BIOLOGICA     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Agricoltura biologica

A.C. n. 2604 e abb.

Schede di lettura e documentazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 190

Tomo I

 

12 giugno 2007


La documentazione predisposta per l’esame del progetto di legge A.C. 2604 e abb.  recante "Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico" si articola nei seguenti fascicoli:

§         dossier n. 190, Tomo I -  Schede di lettura e documentazione;

§         dossier n. 190, Tomo II -  Normativa di riferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

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File: AG0035.doc

 


Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  7

§      Contenuto  7

§      Relazioni allegate  10

Elementi per l’istruttoria legislativa  11

§      Necessità dell’intervento con legge  11

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  11

§      Compatibilità comunitaria  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  14

§      Impatto sui destinatari delle norme  15

§      Formulazione del testo  15

Schede di lettura

§      La normativa vigente: i controlli sulle produzioni biologiche  19

§      I progetti di legge in esame  29

Progetti di legge

§      A.C. N. 2604, (Governo), Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico  67

§      A.C. N. 1629, (on. Lion), Norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica  133

§      A.C. N. 1695, (on. Bellotti ed altri) Disposizioni per la riorganizzazione e la promozione dell’agricoltura biologica  185

§      A.C. N. 2545, (on. Lombardi e on. Sperandio), Disciplina della coltivazione, della commercializzazione e della certificazione dei prodotti biologici249

Iter parlamentare (A.C. 1629 e A.C. 1695)

-       XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta del 13 dicembre  273

Documentazione

§      Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici285

§      Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici319

§      Risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici325

§      Commissione dell’UE: Relazione concernente l’applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e biologica  331

§      MIPAAF: Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, anno 2005  341

§      Corte dei conti: Indagine condotta sugli investimenti nei settori dello sviluppo e della ricerca sull’agricoltura biologica ed ecocompatibile, anno 2005  369

§      INEA: L’agricoltura sostenibile e i servizi connessi, Annuario dell’agricoltura italiana, anno 2005  421

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

n. 2604

Titolo

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

No

Numero di articoli

40

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

7 maggio 2007

§       annuncio

8 maggio 2007

§       assegnazione

30 maggio 2007

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

V Commissione (Bilancio)

VII Commissione (Cultura)

VIII Commissione (Ambiente)

X Commissione (Attività produttive)

XI Commissione (Lavoro)

XII Commissione (Affari sociali)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 

 


 

Numero del progetto di legge

n. 1629

Titolo

Norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica

Iniziativa

Lion

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

No

Numero di articoli

36

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

11 settembre 2006

§       annuncio

5 dicembre 2006

§       assegnazione

5 dicembre 2006

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

V Commissione (Bilancio)

VIII Commissione (Ambiente)

X Commissione (Attività produttive)

XII Commissione (Affari sociali)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


 

 

Numero del progetto di legge

1695

Titolo

Disposizioni per la riorganizzazione e la promozione dell’agricoltura biologica

Iniziativa

Bellotti ed altri

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

No

Numero di articoli

47

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

25 settembre 2006

§       annuncio

12 dicembre 2006

§       assegnazione

12 dicembre 2006

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

V Commissione (Bilancio)

VIII Commissione (Ambiente)

X Commissione (Attività produttive)

XI Commissione (Lavoro)

XII Commissione (Affari sociali)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


 

 

Numero del progetto di legge

2545

Titolo

Disciplina della coltivazione, della commercializzazione e della certificazione dei prodotti biologici

Iniziativa

Lombardi e Sperandio

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

No

Numero di articoli

16

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

24 aprile 2007

§       annuncio

24 aprile 2007

§       assegnazione

29 maggio 2007

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VI Commissione (Finanze)

VIII Commissione (Ambiente)

X Commissione (Attività produttive)

XII Commissione (Affari sociali)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 

 

 

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 2604) si propone di disciplinare organicamente l’intera materia della produzione agricola ed agroalimentare biologica e di promuovere lo sviluppo del settore, in connessione anche con i più recenti orientamenti comunitari.

Più in particolare le finalità perseguite dal provvedimento sono, secondo la relazione illustrativa, le seguenti:

-          prevedere un sistema di concertazione permanente tra Stato e regioni;

-          prevedere la possibilità di organizzazione a base territoriale e di distretto delle imprese, semplificare gli adempimenti amministrativi, adeguare la normativa in materia di organizzazioni dei produttori;

-          adeguare la normativa in materia di etichettatura e promozione dei prodotti dell’agricoltura biologica;

-          prevedere strumenti e interventi per l’indirizzo, il coordinamento e la organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell’agricoltura biologica.

Il d.d.l. composto di 40 articoli, è suddiviso in 5 capi.

Il capo I (artt. 1-11) contiene le norme generali: finalità; definizioni; Autorità competenti; distretti biologici; Comitato consultivo per l’agricoltura biologica; intese di filiera; organizzazioni dei produttori; etichettatura e pubblicità; logo nazionale; programma nazionale per l’informazione e la promozione; indirizzo e coordinamento nazionale delle attività promozionali.

Il capo II (artt. 12-16) contiene le disposizioni in materia di produzione biologica, così articolate: produzioni animali; acquacoltura biologica; produzioni vinicole; prodotti per l’impiego su sementi, su materiale di propagazione e su piante; sementi da conservazione.

Il capo III (artt. 17-28) contiene le disposizioni sul sistema di controllo: organismi di controllo e certificazione; operatori; comitato di valutazione; autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione; obblighi degli organismi di controllo e certificazione; attestato di idoneità e certificato di conformità; obblighi degli operatori; modulistica; elenchi degli operatori; elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione; vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione; sistema sanzionatorio.

Il capo IV (artt. 29-31) contiene le disposizioni sulle importazioni: elenco degli importatori; domande di autorizzazione alla importazione; sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica.

Il capo V (artt. 32-40) contiene le disposizioni finali e transitorie, tra le quali si segnalano quelle relative alla utilizzazione di prodotti biologici nella ristorazione collettiva, alla gestione con metodo biologico delle aree verdi pubbliche, alla semplificazione delle procedure.

 

La p.d.l. A.C. 1629, Lion, si basa sulla proposta di Regolamento in materia di produzione biologica adottata dalla Commissione europea nel dicembre 2005[1], recependone il contenuto con alcune modifiche ed alcune integrazioni, relative queste ultime sia alle modalità di applicazione nell’ordinamento interno, sia a profili non specificamente trattati nella proposta di Regolamento.

Lo schema della p.d.l. ricalca dunque quello della proposta di regolamento, e pertanto il titolo I (artt. 1-2) definisce l’oggetto ed il campo di applicazione della nuova normativa e stabilisce le relative definizioni.

Il titolo II (artt. 3-6) è dedicato agli obiettivi e principi della produzione biologica.

Il titolo III (artt. 7-16) è dedicato alle norme di produzione, ed è suddiviso nei seguenti capi:

-            capo I (produzione agricola):

-            capo II (produzione di mangimi):

-            capo III (trasformazione di prodotti agricoli):

-            capo IV (flessibilità):.

Il titolo IV (artt. 17-21) è dedicato alla etichettatura: uso di terminidesignanti la produzione biologica; indicazioni obbligatorie; logo comunitario della produzione biologica; affermazioni nell’etichettatura e nella pubblicità; requisiti specifici in materia di etichettatura.

Il titolo V (artt. 22-26) è dedicato ai controlli: sistema di controllo; modalità di adesione allo stesso; certificazione; misure in caso di irregolarità o infrazioni; scambio di informazioni.

Il titolo VI (art. 27) tratta degli scambi con i paesi terzi.

Il titolo VII (artt. 28-34) tratta invece degli strumenti per lo sviluppo della produzione biologica, e contiene disposizioni non contemplate nella proposta di Regolamento, relative a:

-            distretti biologici; Comitato permanente per il coordinamento e la concertazione; Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile; Organizzazioni di produttori biologici e sviluppo delle filiere biologiche; Elenco nazionale dei produttori biologici; Programma nazionale per l’informazione e la promozione dei prodotti biologici; Varietà da conservazione .

Infine, il titolo VIII (artt. 35-36) contiene le disposizioni finali e transitorie.

 

La proposta di legge A.C. 1695, Bellotti ed altri, intende riordinare in maniera organica le disposizioni in materia di agricoltura biologica, anche al fine di prevedere un sistema di concertazione permanente tra lo Stato e le Regioni ai fini del corretto ed uniforme funzionamento della normativa in materia di agricoltura biologica e della incentivazione delle relative attività.

Il titolo I della p.d.l. (artt. 1-2) individua rispettivamente nel MIPAAF e nelle Regioni e Province autonome le autorità competenti a livello nazionale e locale, ai sensi della normativa comunitaria.

Il titolo II (artt. 3-7) espone le finalità assegnate all’agricoltura biologica e reca le definizioni.

Il titolo III (artt. 8-11) tratta degli organismi di concertazione permanente, delle commissioni consultive e dell’Osservatorio nazionale.

Il titolo IV, (artt. 12-14) tratta delle organizzazioni e degli strumenti per il mercato.

Il titolo V (artt. 15-16) tratta dell’etichettatura dei prodotti biologici e del relativo logo nazionale.

Il titolo VI (artt. 17-22) tratta delle norme di produzione, disciplinando, per quanto riguarda la produzione agricola:

-            le produzioni animali;

-            le produzioni vitivinicole;

-            l’uso di ammendanti e fertilizzanti;

-            le sementi da conservazione.

Un apposito capo è dedicato all’acquacoltura, per la quale è previsto anche un apposito marchio nazionale.

Il titolo VII (artt. 23-24) disciplina le attività di promozione ed informazione, prevedendo l’elaborazione da parte del MIPAAF di un programma di iniziative per favorire la commercializzazione ed il consumo di prodotti dell’agricoltura biologica e promuovere la cultura dell’agricoltura biologica, dell’alimentazione sana e della sostenibilità.

Il titolo VIII (artt. 25-44) disciplina il sistema di controllo e di certificazione, nonché le relative sanzioni .

Il titolo IX (artt. 45-47) contiene le disposizioni finali.

 

La p.d.l. A.C. 2545, Lombardi e Sperandio, intende superare alcuni punti di criticità della normativa vigente che frenano lo sviluppo dell’agricoltura biologica e la più ampia diffusione dei suoi prodotti.

La p.d.l. riprende le norme di principio ed i criteri di applicazione contenuti nella proposta di Regolamento in materia di produzione biologica adottata dalla Commissione europea nel dicembre 2005, con alcune integrazioni, e si propone anche di adeguare il quadro normativo nazionale al nuovo riparto di competenze tra Stato, regioni e province autonome.

La p.d.l. è suddivisa in sei capi.

Il Capo I (artt. 1-2) definisce finalità, oggetto e campo di applicazione della nuova normativa e stabilisce le relative definizioni.

Il titolo II (artt. 3-8) è dedicato agli obiettivi e principi della produzione biologica.

Il capo III (artt. 8-9) è dedicato alle norme di produzione (norme generali di produzione agricola e norme di produzione e commercializzazione delle sementi).

Il capo IV (artt. 10-12) tratta del sistema di certificazione, da definire conD.P.R. e comunque articolato regionalmente.

Il capo V (artt. 13 e 14) tratta dei distretti e dell’elenco nazionale dei produttori biologici.

Il capo VI (artt. 15-16) contiene le disposizioni finali e di attuazione.

Relazioni allegate

Al  disegno di legge governativo  (A.C. 2604) sono allegate, oltre alla relazione illustrativa, la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN) e quella di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

Alle proposte di legge di iniziativa parlamentare è allegata la sola relazione illustrativa. 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Sul punto la scheda di analisi tecnico normativa allegata al d.d.l. A.C. 2604 afferma che l’intervento legislativo completa e semplifica un quadro di riferimento normativo definito da fonti di rango primario , e che esso appare “lo strumento più appropriato attesa la complessità della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Al disegno di legge governativo è allegato il parere favorevole espresso sullo schema di d.d.l. dalla Conferenza permanente Stato-regioni in data 29 marzo 2007. Il parere favorevole è condizionato ad alcune modifiche che appaiono già recepite nel testo trasmesso alla Camera.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica è in fase di modifica: il 21 dicembre 2005la Commissione ha infatti presentato una proposta di regolamento (COM(2005)671-1) relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, alla quale il Parlamento Europeo ha chiesto di introdurre significativi emendamenti (V. infra).

Una valutazione di compatibilità su singoli profili dei progetti di legge in esame sarebbe quindi allo stato condizionata dagli sviluppi dell’iter in sede comunitaria; in generale, tuttavia, sia il disegno di legge governativo che le proposte di iniziativa parlamentare contengono ampi rinvii alla normativa comunitaria, facendo generalmente riferimento al Regolamento vigente “e successive modificazioni”.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 13 dicembre 2005,la Commissioneha inviato all’Italia un parere motivato complementare (procedura d’infrazione n. 2001/4742) in merito al DPR del 23 aprile 2001, n. 290, che disciplina i procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Secondo la Commissione tale decreto sarebbe in contrasto con quanto disposto dalle direttive 91/414/CEE, che disciplina l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, e 98/34/CE, relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. In particolare, la Commissione sostiene che il decreto in questione (art. 38, comma 1) prevede, contrariamente alla richiamata normativa comunitaria, che i prodotti fitosanitari destinati all’agricoltura biologica possano essere immessi sul mercato senza alcuna autorizzazione preventiva. Inoltre, il decreto detterebbe una disciplina specifica per l’immissione sul mercato dei coadiuvanti utilizzati nei prodottti fitosanitari, stabilendo con ciò una norma tecnica che contraddice le procedure previste dalle direttive sopra indicate.

 

L’art. 38, relativo a disposizione per l’uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica, del DPR 23 aprile 2001 n. 290, è stato modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (comunitaria 2005), che ha abrogato il comma 1. La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (comunitaria 2006) è intervenuta sullo stesso articolo 38, demandando a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l’individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di autorizzazione per taluni prodotti fitosanitari in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria; al momento però tale decreto ministeriale non risulta essere stato adottato.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2005)671-1) relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

La proposta è volta a rendere più chiare le attuali regole sulla produzione agricola biologica. Si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura o dall’acquacoltura, qualora siano destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici:

a) prodotti vegetali e animali non trasformati e animali vivi;

b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano;

c) prodotti dell’acquacoltura vivi o non trasformati;

d) prodotti dell’acquacoltura trasformati destinati al consumo umano;

e) mangimi.

Nella proposta sono compresi anche i vini.

Per tutti i prodotti, le modalità di applicazione potranno essere adottate, in una fase ulteriore, secondo la procedura di comitatologia.

La proposta presenta le norme di produzione per i prodotti agricoli (vegetali e animali) e per i mangimi che si vogliono definire biologici;  le norme per la trasformazione dei prodotti agricoli biologici;  l’uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione; le norme per l’etichettatura. La Commissione prevede la facoltà per i produttori di utilizzare un logo comunitario per segnalare i prodotti biologici (esclusivamente gli alimenti con il 95% di prodotto finale proveniente dall’agricoltura biologica). Le importazioni di prodotti biologici saranno autorizzate se i paesi di origine rispettano le norme UE ovvero offrono garanzie equivalenti.  La Commissione propone che il nuovo regime entri in vigore il 1° gennaio 2009 e che il regime di importazioni si applichi dal 1° gennaio 2007.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta il 19 dicembre 2006.

Successivamente, la proposta è stata esaminata dal Parlamento europeo, nell’ambito della procedura di consultazione, il 29 marzo 2007. In tale data il PE ha chiesto alla Commissione di modificare la base giuridica della proposta inserendo anche l’art. 95 del TCE per gli aspetti legati al mercato interno (la modifica, se accettata dalla Commissione, avrebbe reso possibile per il PE esaminare la proposta secondo la procedura di codecisione garantendosi quindi la non esclusione dalla definizione successiva delle regole di esecuzione per quanto riguarda la valutazione delle sostanze e delle pratiche autorizzate nell’agricoltura biologica). Il PE ha pertanto rinviato la relazione di Marie Hélène Aubert  alla Commissione competente del PE.

Più recentemente, dopo la non concessione da parte della Commissione della doppia base giuridica per la proposta, il PE ha riconfermato, il 22 maggio 2007, gli emendamenti  già approvati nel marzo precedente, coi quali  ha chiesto al Consiglio: una normativa più stringente riguardo alla produzione e all’etichettatura dei prodotti biologici, in particolare per evitare le contaminazioni di organismi geneticamente modificati, la cui presenza accidentale non dovrebbe superare la soglia dello 0,1% (la proposta della Commissione lascerebbe tale soglia allo stesso livello di quella per l’agricoltura convenzionale e cioè lo 0,9%); l’estensione del campo di applicazione del futuro regolamento anche al settore dell’alimentazione collettiva (catering e ristoranti); una maggiore attenzione alle varietà locali, all’indicazione del luogo d’origine in etichetta ed una vigilanza rafforzata. Il PE ha inoltre escluso i prodotti dell’acquacoltura dal campo di applicazione della proposta chiedendo una normativa specifica per i prodotti dell’acquacoltura biologica.

Gli emendamenti del Parlamento europeo sono stati accolti parzialmente dalla Commissione europea.  

La proposta di regolamento dovrebbe venire adottata, presumibilmente, dal  Consiglio agricoltura dell’11 e 12 giugno 2007.

 

 

Il 23 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2007)268) relativa ad un nuovo quadro giuridico nel settore della promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e sui mercati dei paesi terzi. La Commissione intende semplificare ed armonizzare la regolamentazione attualmente in vigore, rifondendo i due regolamenti esistenti in un unico atto giuridico. Tra le misure previste dalla proposta rientrano quelle relative all’informazione sui regimi comunitari di controllo della qualità ed etichettatura e della produzione biologica.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

I progetti di legge investono in maniera rilevante le competenze delle regioni e delle province autonome. Come già segnalato, al disegno di legge governativo è allegato il parere favorevole espresso sullo schema di d.d.l. dalla Conferenza permanente Stato-regioni in data 29 marzo 2007.

Attribuzione di poteri normativi

Sia il disegno di legge governativo che le proposte di iniziativa parlamentare prevedono una ampia serie di adempimenti attuativi, anche di carattere tecnico. Per una descrizione degli stessi si rinvia alle schede di lettura analitiche.

Coordinamento con la normativa vigente

Sia il disegno che le proposte di legge prevedono, con formulazioni diverse (alcune delle quali rimandano ad un successivo regolamento di delegificazione), l’abrogazione della normativa vigente in materia, ed in particolare del D.Lgs. n. 220/1995.

Collegamento con avori legislativi in corso

Il disegno di legge governativo per il riordino e lo sviluppo dell’agricoltura, presentato dal Governo al Senato (A.S. 933) ed attualmente in corso di esame in sede referente presso la Commissione agricoltura, prevede all’articolo 2 una delega per la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, sulla base dei criteri di delega previsti al riguardo nella legge n. 38 del 2003, rimasta per questa parte inattuata.

La Commissione agricoltura del Senato ha altresì avviato il 29 maggio 2007 l’esame in sede referente della proposta di legge A.S. 233, Senn. De Petris e Scarpa Bonazza Buora, relativa alla disciplina dell’acquacoltura biologica.

Impatto sui destinatari delle norme

La scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al d.d.l. governativo afferma che “con il testo in esame si vogliono predisporre gli strumenti idonei e opportuni affinché l’agricoltura biologica assuma un ruolo centrale e portante nel panorama agricolo e venga, quindi, sviluppata ed incentivata anche in considerazione degli ampi spazi di valorizzazione che ancora aspettano di essere colmati”.

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni formulate in carattere corsivo nelle schede di lettura analitiche.

 


Schede di lettura


La normativa vigente: i controlli sulle produzioni biologiche

Il sistema di controllo delineato dalle norme comunitarie

Ritenendo che l’osservanza delle norme di produzione con il metodo biologico necessiti di un regime di controllo regolare, il regolamento (CE) n. 2092/1991 ha definito un sistema di controllo che, con l’articolo 8, in primo luogo sottopone gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, o importano da un Paese terzo i prodotti in esame, per poterli commercializzare, nonché quelli che li commercializzano, all’obbligo di notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui si svolge l'attività stessa, autorità che spetta ad ogni singolo Stato designare e che deve mettere a disposizione, di che ne abbia interesse, un elenco contenente nomi ed indirizzi degli operatori biologici. Gli operatori debbono altresì assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui al successivo art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 2005[2] il Consiglio ha ritenuto necessario rafforzare il sistema dei controlli precisando che è sottoposto ai medesimi obblighi anche l’operatore che subappalti una delle attività, e richiedendo le medesime verifiche per le attività subappaltate.

Per converso, dalla stessa data è stata attribuita ai singoli Stati membri la possibilità di esentare taluni operatori al dettaglio (che rivendono direttamente al consumatore) dai previsti obblighi in tema di notifica e controllo, se ritenuti sproporzionati.

L’articolo 9 prevede l'instaurazione da parte di ciascuno Stato membro di un sistema di controllo, comprensivo delle misure specificate dal par. 3, gestito da una o più autorità designate e/o da organismi privati riconosciuti; qualora si scelga un sistema di controllo affidato a organismi privati, lo Stato membro deve comunque individuare un'autorità incaricata del loro riconoscimento e sorveglianza (par. 4). Le norme comunitarie individuano anche gli elementi che debbono essere oggetto di valutazione nella procedura di riconoscimento degli organismi di controllo (par.5), e quali siano le verifiche a carico dell’autorità centrale (par. 6). A decorrere dal 1998 agli organismi privati è stato anche imposto di soddisfare i requisiti di cui alle norme EN45011 che definiscono i "Criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti" (par.11).

Ai sensi del par. 7 i soggetti deputati al controllo, autorità centrale e organismi privati riconosciuti, sono tenuti ad assicurare che nelle aziende da essi controllate siano applicate le misure minime di controllo e precauzionali indicate nell'allegato III, e sono anche tenuti a comunicare le informazioni e i dati da loro stessi acquisiti nel corso degli interventi di controllo “esclusivamente” al titolare dell'azienda interessata, e alle autorità pubbliche competenti. Lo scambio di informazioni fra i menzionati soggetti deputati al controllo, precedentemente ammessa solo su richiesta “debitamente giustificata”, è ora lasciata alla libera iniziativa dei soggetti stessi[3].

Qualora le autorità di controllo e gli organismi privati riconosciuti accertino un'infrazione nell'applicazione delle disposizioni sull'etichettatura e sulla produzione degli alimenti – ma anche dei mangimi biologici[4] -, incombe sui medesimi l'obbligo di far sopprimere le indicazioni concernenti il metodo biologico per l'intera partita; se invece si accerti un'infrazione ad effetti prolungati essi debbono ritirare all'operatore interessato il diritto di commercializzare prodotti biologici per un periodo di tempo determinato dall'autorità competente dello Stato membro (par.9).

Il sistema di controllo nazionale

Lo strumento che recependo le disposizioni comunitarie garantisce la corretta competizione fra aziende produttrici, e nel contempo consente la tutela del consumatore che opta per i prodotti biologici, è costituito dal D. Lgs. n. 220/1995 che ha dato attuazione agli articolo 8 e 9 del regolamento comunitario, definendo il sistema nazionale di controllo e certificazione delle produzioni biologiche. Le disposizioni elaborate si fondano sui seguenti principi di base: l'individuazione in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dell'unica autorità responsabile a livello nazionale dell'attività di controllo e coordinamento dell'applicazione della normativa comunitaria; la scelta di organismi privati per il concreto svolgimento delle attività di controllo; la sottoposizione di tali organismi alla sorveglianza del Ministero; la concomitante partecipazione delle regioni alla attività di vigilanza sugli organismi privati ricadenti nel proprio territorio, per i quali hanno diritto di proporre la revoca della autorizzazione.

Individuata quindi nel MIPAAF l'autorità preposta al coordinamento delle attività derivanti dall'applicazione del regolamento CEE 2092/91 (art. 1), il decreto legislativo prevede (art. 2) l'istituzione presso il Ministero medesimo del Comitato di valutazione degli organismi di controllo, nella veste di soggetto cui è affidata l’espressione di un parere sui provvedimenti di autorizzazione o revoca degli organismi privati di controllo. Per quanto riguarda la composizione del Comitato, costituito da nove membri, è stabilito che tre di essi siano funzionari del dicastero agricolo, altri tre designati rispettivamente dal dicastero dell’industria, della sanità e del ministero per il turismo[5], e tre dalla conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome. Il Presidente e il segretario devono in ogni caso essere nominati tra i rappresentanti del dicastero agricolo. Per la composizione del Comitato si rimanda al commento dell’articolo 19.

Gli articoli 3 e 4, relativi gli organismi di controllo, disciplinano innanzitutto la procedura e le modalità per il loro riconoscimento, che si attiva su istanza degli interessati, e si perfeziona con un decreto del Ministro dell’agricoltura. Accertata la regolarità e la completezza della domanda, e  verificato il possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunitario, deve anche essere verificata la loro rispondenza agli ulteriori requisiti dettagliatamente elencati negli allegati I e II del decreto legislativo. La vigilanza sugli organismi di controllo è attribuita sia al dicastero agricolo, sia alle regioni e province autonome per le strutture ricadenti nel proprio territorio; ma ed è alle regioni che spetta di proporre la revoca dell’autorizzazione, nella ipotesi che in sede di controlli si sia constatato il venir meno dei requisiti necessari.

Per quanto riguarda i controlli che gli organismi autorizzati devono effettuare sugli operatori, l'art. 5prevede che detti organismi procedano seguendo un piano-tipo annualmente da loro predisposto e trasmesso entro il 30 novembre di ciascun anno al Ministero delle politiche agricole: questi, d’intesa con le regioni, può formulare rilievi ed osservazioni alle quali l’organismo è tenuto a conformarsi. Le ispezioni con esito favorevole si concludono con il rilascio di una certificazione da parte dell'organismo di controllo.

Il successivo art. 6 definisce gli obblighi posti a carico degli operatori che, secondo quanto stabilito dall'art. 8, par. 1, lett. a) del reg. CEE 2092/91, debbono  notificare l'inizio dell'attività di produzione biologica alle regioni e province autonome nel cui territorio è ubicata l'azienda, mentre nel caso di importazione la notifica deve essere inviata al dicastero agricolo; in entrambi i casi copia della notifica deve essere trasmessa all'organismo di controllo autorizzato, a cui l'operatore fa riferimento.

In ottemperanza ai criteri contenuti nella delega il decreto legislativo reca l'istituzione, acura delle regioni, degli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori" e "raccoglitori di prodotti spontanei" (art. 8). Nella prima sezione sono comprese le "aziende biologiche", le "aziende in conversione" e le "aziende miste", mentre nella sezione "preparatori" rientrano gli operatori che nello svolgimento della propria attività utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche e quindi già certificati. Gli elenchi degli operatori iscritti nei suddetti elenchi regionali vanno comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero agricolo, al fine di costituire l'elenco nazionale degli operatoridell'agricoltura biologica (art. 9): in tale ultimo elenco compare una quarta sezione riservata agli operatori che svolgono attività di importazione. Presso il Ministero è inoltre istituito l'elenco degli organismi di controllo autorizzati. Tutti gli elenchi previsti, e cioè gli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica, l'elenco nazionale, e l'elenco degli organismi di controllo autorizzati, sono pubblici.

Le eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al decreto legislativo sono adottate con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni (art. 10).

Il quadro normativo nazionale è stato completato con il D.M. 4/8/2000, già modificato dal D.M. 29/3/2001, che ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni comunitarie recate dal Reg. 1804/99, che modificando il reg. 2092/91 ha regolamentato anche le produzioni di origine animale ottenute secondo il metodo biologico. Di rilievo è l’allegato II del provvedimento ministeriale che ha definito il sistema per rendere rintracciabili gli alimenti biologici di origine animale, disponendo che siano mantenuti separati gli animali biologici da quelli allevati convenzionalmente, dall'uscita dall'allevamento fino al momento della macellazione, anch’essa separata. Le specie e i prodotti che trovano disciplina nel decreto sono i bovini, suini, ovicaprini, volatili, prodotti a base di carne, uova, latte e prodotti lattiero-caseari, miele e cera. Peraltro è stato proprio il regolamento 1804 approvato dal Consiglio ad individuare nella “rintracciabilità” lo strumento da utilizzare “per quanto tecnicamente possibile” per fornire ai consumatori le garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni (11° considerando).

In merito poi alle strutture preposte all’attività di vigilanza, il D.M. n. 266/2004[6] ha istituito presso il dicastero agricolo una Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV), ed ha imposto alle regioni e province autonome di attivare ciascuna una propria Unità territoriale di vigilanza (UTV). Il provvedimento definisce le modalità di costituzione, funzioni e attività della nuova rete di strutture. Nella specifica ipotesi che una UTV sia revocata o sospesa, spetta al competente Dipartimento del dicastero agricolo di individuare il personale degli uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi (ICRF) da adibire temporaneamente alle attività di controllo e certificazione.

Nel 2005 infine il dicastero agricolo si è avvalso della possibilità di concedere taluni esoneri a determinati operatori, dando attuazione all’articolo 8, co. 1 del reg. 2092/92 con il D.M. 7 luglio 2005[7]. Gli operatori che rivendono i prodotti biologici al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e pre-etichettato, e che non li producono (preparano o immagazzinano) solo in connessione con il punto vendita, o non li importano da un Paese terzo, sono esentati dagli obblighi previsti dal menzionato articolo 8 del regolamento comunitario.

Gli organismi di controllo e l’accreditamento internazionale

La nascita della produzione biologica è da connettersi con l’esigenza manifestata dal consumatore di poter acquistare un prodotto con caratteristiche particolari sotto il profilo della “genuinità”, ma anche ottenuto con metodologie produttive che assicurino una certa “tutela ambientale” e si connettano quindi ad uno “sviluppo sostenibile”.

La definizione dei parametri produttivi da rispettare, ritenuti atti ad assicurare il soddisfacimento di siffatte esigenze, è stata ormai codificata sia in ambito comunitario che in quello, di completamento, dei singoli Stati membri dell’U.E. Al rispetto delle disposizioni consegue il diritto per il prodotto di fregiarsi di un marchio di qualità ecologica attestante la sua rispondenza ai requisiti richiesti, marchio che può esser utilizzato in etichetta ed in ogni altro contesto anche pubblicitario.

Il diritto al marchio, come già detto, consegue alla iscrizione dell’operatore economico nell’elenco tenuto dall’organismo di controllo, che ne certifica il comportamento rispettoso degli obblighi indicati nel regolamento. La scelta, pertanto, dell’operatore di aderire al metodo delle produzione biologica, e potersi fregiare del marchio, è volontaria; ma i criteri valutativi del suo operato, nonché il procedimento di valutazione della conformità, sono definiti in regole cogenti.

Per tali marchi, pertanto, la realizzazione della qualità che si immette alla vendita deve anche essere assicurata attraverso la concessione di una certificazione da parte di un apposito organismo di controllo, in grado di valutare la conformità del prodotto ai requisiti dovuti.

L’idoneità dell’organismo di controllo ad operare in modo congruo le valutazioni richieste viene riconosciuta attraverso il suo accreditamentoad opera di un ente, il cui compito è proprio quello di garantire le competenze e la professionalità dell’organismo certificatore, e quindi il valore e la credibilità stessa delle certificazioni.

L’intervento dell’ente di accreditamento peraltro non intacca la potestà della Pubblica Amministrazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, intervenendo l’ente di accreditamento solo nell’accertamento tecnicodel possesso dei requisiti necessari per l’attività di certificazione, e del mantenimento di tali requisiti, da parte dell’organismo di controllo e certificazione.

E’ in tale ottica di collaborazione che lo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali ha fatto ricorso all’associazione SINCERT, Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione, proprio in riferimento ai prodotti biologici[8]. L’ente, costituito nel 1991 nella forma per l'appunto di associazione senza fini di lucro, ha ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato italiano nel 1995[9]: l’attività richiesta all’ente dal Ministero è quella di concorrere all'accertamento della conformità degli organismi di certificazione (e controllo), autorizzati dallo stesso Ministero, alla norma EN 45011, come richiesto dall’art. 9, co. 11 del regolamento comunitario.

Per un mercato che si connota ormai per la sua dimensione, almeno potenzialmente, globale, può facilmente desumersi quanto possa essere rilevante che l’opera di certificazione ed accreditamento abbia un riconoscimento anche a livello internazionale. La ricerca di sintonizzazione fra sistemi frammentati e nazionali si svolge lungo due direttrici distinte ma in connessione.

Da una parte si configurano Accordi internazionali di mutuo riconoscimento MLA tra gli enti di accreditamento dei diversi paesi, accordi in virtù dei quali le successive certificazioni (di prodotto, di sistema di personale, ambientale, o di laboratori) trovano un riconoscimento in ambito extra nazionale, che può essere europeo o anche mondiale.

Dall’altra, si costituiscono fra gli enti di accreditamento associazioni internazionali che si pongono come obiettivo la eliminazione delle barriere tecniche agli scambi commerciali, e che sono poi i soggetti che sottoscrivono i MLA. In ambito europeo è sorta l’EA (European Cooperation for Accreditation)[10] che copre tutte le attività europee di “valutazione di conformità”. Associazione senza fini di lucro, con sede in Olanda, ne fanno parte:

-               gli enti di accreditamento riconosciuti dagli Stati membri della Comunità;

-               gli enti di accreditamento riconosciuti da Stati europei, che siano in grado di dimostrare di essere idonei ad operare in conformità alla norma EN 45010 sull’accreditamento degli organismi di certificazione[11].

In concreto l’attività dell’EA è diretta al raggiungimento di:

-               un approccio uniforme all’accreditamento in ambito europeo;

-               l’accettazione universale dei certificati coperti da un accreditamento;

-               una condivisione delle norme relative all’accreditamento;

-               una implementazione di accordi di mutuo riconoscimento.

In ambito internazionale è sorto lo IAF (International Accreditation Forum), che è l’organismo associativo degli enti di accreditamento di organismi di certificazione, che si pone obiettivi analoghi, in un ambito mondiale, e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli adempimenti a carico dei diversi soggetti

Da quanto enunciato può ben desumersi come il sistema produttivo dei vegetali o della zootecnia biologica si configuri come un sistema al vertice del quale si pone il diritto di fregiarsi del marchio “biologico”, che denomina e qualifica legalmente una categoria di alimenti, facilmente individuata dal consumatore per le sue caratteristiche di naturalità[12]. Alle radici del segmento produttivo si pone invece un sistema di controlli che soli possono tutelare lo stesso consumatore, e giustificare il diritto legale del produttore di utilizzare un marchio che delimita un nuovo campo merceologico e lo distingue dal complesso dei prodotti generici che biologici non sono.

In altri termini, il complesso e articolato sistema di controlli e verifiche che ruota intorno al marchio “biologico”, è il frutto della potenza evocativa del marchio stesso, che implicitamente e tacitamente assicura al consumatore di avere operato una determinata scelta, rendendo peraltro superflua l’apposizioni di informazioni aggiuntive. L’utilizzo del simbolo, in tal caso, riduce le necessità di dialogo con il consumatore il quale peraltro, dando per scontata la presenza delle qualità implicitamente connesse, traduce il proprio gradimento nell’accettazione del prezzo richiesto.

La base del sistema piramidale è costituita dagli operatori sui quali gravano i seguenti obblighi:

-          notifica dell’inizio di attività di produzione (o notifica di variazione delle informazioni precedentemente fornite) alla regione o provincia autonomo sul cui territorio è ubicata l’azienda. Le notifiche debbono essere fatte mediante compilazione degli appositi moduli;

-          oppure notifica dell’inizio di attività di importazione al Ministero delle politiche agricole;

-          trasmissione delle copie degli atti di notifica all’organismo di controllo con cui è in contatto l’azienda;

-          iscrizione in una delle tre sezioni in cui si articola l’elenco degli operatori tenuto dalla regione, riservate rispettivamente ai produttori, preparatori (ossia coloro che utilizzano prodotti già provvisti di certificazione biologica) o raccoglitori di prodotti spontanei;

-          iscrizione nella sezione degli importatori istituita presso il Ministero delle politiche agricole. Tale quarta sezione integra i dati della altre sezioni tenute dalle regioni che sono comunque tenute a trasmetterli annualmente al dicastero agricolo entro il 31 marzo. L’elenco degli operatori, costituito dalle quattro sezioni, è pubblico.

 

In una posizione intermedia si trovano gli organismi deputati al controllo delle aziende ed al rilascio alle stesse delle etichette per la commercializzazione del prodotto con il marchio biologico. Tali organismi sono tenuti ai seguenti principali adempimenti:

-          presentare domanda per il riconoscimento, nella forma di richiesta sottoscritta con firma autenticata dal rappresentante legale dell’organismo. La richiesta deve essere corredata di tutta le informazioni indicate nell’allegato I del decreto 220/95;

-          ottenuta l’autorizzazione con decreto ministeriale, procedere alla iscrizione nell’elenco degli organismi di controllo autorizzati, elenco che è pubblico ed è istituito presso il dicastero agricolo;

-          predisporre un “piano tipo” annuale nel quale venga programmata la propria attività di controllo, e sua trasmissione al Ministero ed alle regioni e province autonome interessate entro il 30 novembre[13];

-          svolgere la propria attività di controllo in modo conforme al piano presentato, anche tenendo conto delle modifiche eventualmente apportatevi dal ministero d’intesa con le regioni ed entro trenta giorni dal ricevimento del piano;

-          conseguentemente alla ispezione conclusasi con esito favorevole, rilasciare alla azienda la certificazione dovuta;

-          comunicare immediatamente al Ministero le violazioni commesse dai produttori;

-          trasmettere a regioni e Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco delle notifiche, ricevute entro il 31/12 dell’anno precedente, di inizio o variazione di attività;

-          trasmettere ai medesimi soggetti ed entro gli stessi termini di cui sopra una dettagliata relazione sulla propria attività e sui controlli esercitati;

-          e trasmettere, ma entro il 31 marzo, l’elenco degli operatori riconosciuti entro l’anno precedente;

-          redigere un elenco aggiornato dei prodotti certificati, e costituire l’elenco degli operatori autorizzati all’uso delle dicitura “Agricoltura biologica – Regime di controllo CE”;

-          in caso di scioglimento o revoca dell’autorizzazione consegna al Ministero di tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione

 

Al Ministero delle politiche agricole sono demandati i seguenti compiti[14]:

-       accertare la regolarità e completezza della domanda presentata dall’organismo richiedente l’autorizzazione a svolgere il controllo sulle attività della produzione biologica;

-       verificare il possesso da parte dell’organismo dei requisiti tecnici di cui all’allegato II del 220 relativi alla organizzazione, utilizzazione di personale, dotazione di strutture;

-       e verificare il possesso da parte dei rappresentanti e degli amministratori dei requisiti di cui al medesimo allegato II, ivi compreso il requisito dell’idoneità morale;

-       entro il termine di novanta giorni pronunciarsi sulla istanza ricevuta e, sentito il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, eventualmente concedere all’organismo di controllo l’autorizzazione con decreto ministeriale;

-       anche la revoca deve essere disposta con decreto ministeriale.

Gli obblighi a carico dell’amministrazione centrale comportano anche i seguenti adempimenti nei confronti della Commissione europea da parte dello stesso ministero:

-       entro il 1° luglio di ogni anno trasmettere l'elenco degli operatori assoggettati al regime di controllo;

-       entro il 1° luglio di ogni anno comunicare una relazione concernente la supervisione esercitata sugli organismi di controllo riconosciuti;

-       entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettere l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

Alle regioni spetta:

-       l’attività di vigilanza sulle strutture ricadenti nel proprio territorio, che si svolge essenzialmente attraverso la UTV regionale;

-       la presentazione al Ministero della proposta di revoca dell’autorizzazione, a seguito dell’accertamento del venir meno alla rispondenza della struttura di controllo ai requisiti richiesti.

 


I progetti di legge in esame

D.d.L. A.C. 2604, Governo “Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico”

Il primo articolo dichiara le finalità della legge, diretta sostanzialmente a qualificarsi come elemento propulsore del comparto produttivo del biologico, lo sviluppo del quale si deve accompagnare tuttavia alle seguenti ulteriori finalità: la tutela dell’ambiente, del quale deve in particolare essere assicurata la biodiversità, e la tutela del consumatore, sia sotto il profilo del diritto alla salubrità dei prodotti che sotto il profilo di una corretta ed esauriente informazione.

Volendo individuare la legislazione in vigore che disciplina la produzione con il metodo biologico, va richiamata in primo luogo quella comunitaria, adottata in seguito al crescente sviluppo del mercato dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari ottenuti con metodi biologici, che aveva indotto alcuni Stati membri della Comunità Europea ad introdurre autonomamente delle disposizioni normative in materia, conseguentemente disciplinando anche le indicazioni da apporre sui prodotti suddetti.

Per un mercato quindi che già evidenziava elementi di forte espansione si è giunti all'approvazione del Regolamento n. 2092/91, al quale hanno fatto seguito alcuni regolamenti di modifica e di attuazione, il più rilevante dei quali ha inserito le produzioni zootecniche fra quelle biologiche (Reg. CE/1804/1999), e il più recente Regolamento n. 1991/2006, interamente sostituendo l’articolo 11 del regolamento base, ha ridefinito le norme che regolano l’importazione dei prodotti da paesi terzi.

Quanto al contenuto, il Regolamento base 2092/91, composto da 16 articoli e 8 allegati, regolamenta la produzione e immissione sul mercato dei seguenti prodotti che facciano riferimento al metodo di produzione biologico: prodotti agricoli vegetali non trasformati, animali e prodotti animali non trasformati, prodotti sia vegetali che animali trasformati a scopo alimentare, nonché mangimi, mangimi composti e materie prime per mangimi. Il regolamento ha inteso tutelare la produzione biologica e garantire le condizioni di concorrenza leale fra i produttori che fanno ricorso a tale metodo di produzione, più oneroso perché richiede un uso meno intensivo della terra; in secondo luogo, nell'interesse dei consumatori, sono stati stabiliti i principi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati con la indicazione del biologico. Per i medesimi scopi infine le norme comunitarie (artt. 8 e 9) prevedono un articolato sistema il controllo su tutte le fasi della produzione e della commercializzazione, la cui messa in opera è demandata ai singoli Stati membri.

Proprio alla realizzazione del richiesto sistema di controllo nazionale sono dirette le disposizioni interne di recepimento delle norme comunitarie, adottate con il D.lgs. n. 220/1995 per il quale si fa rinvio all’apposito paragrafo dedicato a I controlli sulle produzioni biologiche.

Merita infine segnalare che la normativa comunitaria è in via di revisione poiché nel 2005, con la COM/2005/0671 def, è stato approvata una proposta di regolamento di completa riscrittura delle norme, alla luce dell’esperienza maturata e tenuto conto della straordinaria crescita del comparto.

 

L’articolo 2 comma 1 enuncia gli obiettivi dell’agricoltura biologica, che sono strettamente correlati sia all’offerta del prodotto, e vanno individuati nella produzione di materie prime e alimenti nel rispetto dei cicli naturali, sia alla metodologia produttiva, che deve avvenire salvaguardando le diverse risorse ambientali incluse quelle paesaggistiche.

Sul tema il regolamento comunitario in vigore non reca alcuna precisazione,mentre obiettivi e principi della produzione biologica sono definiti con l’art. 3 della PCOM/2005/0671 che attribuisce al sistema il compito di

·       produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda di prodotti ottenuti con procedimenti naturali e con l’uso di sostanze presenti in natura;

·       produrre con metodi che, pur nell’osservanza dei criteri attinenti una sana ed equilibrata gestione economica dell’attività agricola:

-        riducano al minimo gli effetti negativi sull’ambiente;

-        mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei loro dintorni;

-        salvaguardino il più possibile le risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;

-        rispettino criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfino, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie.

 

I commi 2 e 3 forniscono la definizione del metodo produttivo, che può definirsi biologico quando la produzione agricola, l’allevamento o l’attività di trasformazione avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg. n. 2092/91, e delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali conformi a tale regolamento. Pertanto ha diritto alla denominazione biologica soltanto il prodotto che conformandosi a tale metodo in ogni fase del processo produttivo ottenga la certificazione di conformità.

Al riguardo si segnala che il richiamo al metodo “di cui al comma 1” dovrebbe essere corretto in “di cui al comma 2”.

 

 

Il comma 4 equipara all’agricoltura biologica l’agricoltura biodinamica, alla quale pertanto si applicano le medesime disposizioni.

Per entrambi i metodi produttivi il comma 5 pone il divieto di impiego di ogm nonché dei loro derivati.

L'Agricoltura Biodinamica nasce formalmente nel 1924 in occasione di un meeting organizzato da agricoltori tedeschi, che invitarono il filosofo ricercatore Rudolf Steiner per divulgare le prime sperimentazioni che intendevano dare una risposta ai problemi allora emergenti conseguenti alla diffusione di una agricoltura fortemente diretta all’utilizzo delle sostanze chimiche.

Gli scopi dell'Agricoltura biodinamica sono quelli di accrescere e mantenere la fertilità della terra attraverso la cura del suo fattore fondamentale, l'humus; produrre piante e animali che non solo siano sani, ma che abbiano al massimo grado sviluppate le loro qualità tipiche; produrre alimenti che rafforzino il metabolismo umano.

Gli strumenti operativi più importanti dell'agricoltore biodinamico sono: le rotazioni agricole, i preparati biodinamici, il compostaggio sia in cumuli con i preparati biodinamici o con trattamenti di superficie, il calendario lunare e planetario per le semine e per le operazioni colturali, le lavorazioni non distruttive del terreno, la concimazione di qualità attraverso sovesci particolari e concimazione con composti biodinamici.

Le norme attualmente in vigore di cui al reg. 2092 non recano riferimenti all’agricoltura biodinamica; tuttavia nell’allegato I lett. A si prevede l’utilizzo, per l’attivazione del compost, anche delle “preparazioni biodinamiche”, a base di polveri di roccia, letame o piante (par. 2.3).

Quanto al tema degli organismi geneticamente modificati, l’art. 5 del reg. 2092/91 concede di fare riferimento in etichetta o nella pubblicità dei prodotti al metodo biologico esclusivamente se il prodotto non solo sia stato ottenuto senza l’impiego di ogm e/o prodotti derivati da ogm, ma il prodotto stesso o i suoi ingrediente non siano stati sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti (lett. e) ed h). Peraltro il divieto di utilizzare ogm e derivati da ogm, con la sola eccezione dei medicinali veterinari, è enunciato alla lett. d) dell’art. 6 sulle norme di produzione. Sul tema invece della contaminazione accidentale da ogm si veda il paragrafo “Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE”.

 

 

L’articolo 3 individua il campo delle rispettive competenze delle autorità nazionali secondo il seguente riparto:

·       il Ministero delle politiche agricole è l’autorità di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche derivanti dall’applicazione del reg. n. 2092, incluso l’esercizio del potere di vigilanza;

·       le regioni e province autonome sono le autorità locali cui compete l’esercizio delle menzionate attività amministrative e tecnico-scientifiche, ivi compresa la vigilanza;

·       il dicastero agricolo ha una competenza esclusiva in tema di importazione dei prodotti biologici da paesi terzi, che include anche il potere di vigilanza, ma esclude i controlli sanitari sugli alimenti di competenza del dicastero della salute;

·       l’Agenzia delle dogane è l’autorità doganale nazionale designata per quanto richiesto dall’art2 del regolamento 1788/2001.

Le elencate autorità possono peraltro avvalersi del supporto del Comitato consultivo di cui al successivo articolo 5.

Il Reg. (CE) n. 1788/2001[15]è stato adottato in applicazione dell’art. 11 delreg. n. 2092 che definisce le condizioni alla quali è consentita l’importazione dai paesi terzi dei prodotti biologici. Il reg. 1788 stabilisce una procedura per coordinare a livello comunitario taluni controlli sulle dette importazioni, e a tal fine richiede che vengano individuate le autorità nazionali competenti in materia, che i singoli Stati debbono identificare nelle proprie autorità doganali o nelle altre a ciò designate.

In tema di autorità competenti in materia di produzioni biologiche il D.lgs. n. 220/1995, approvato prima che intervenisse la riforma del tit V Cost., individua con l’art. 1 il MIPAAF quale autorità preposta al controllo e coordinamento delle  attività amministrative e tecnico-scientifiche richieste dall’applicazione del regolamento 2092, e con l’art. 4 precisa che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal medesimo Mipaaf e dalle regioni e province autonome per le strutture ricadenti nel proprio territorio.

 

 

L’articolo 4 introduce con il comma 1 la definizione di “distretto biologico” quale sottospecie del distretto agricolo individuato dall’art. 13 del D.lgs. n. 228/2001[16] (nota come legge di orientamento agricolo).

A sua volta il menzionato articolo 13 definiva i distretti agricoli come:

·        sistemi produttivi locali[17], ovvero contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese - prevalentemente di piccole e medie dimensioni - e da una peculiare organizzazione interna;

·       caratterizzati dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali;

·       nonché dalla produzione di beni o servizi coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

L’elemento qualificante i distretti biologici, che la disposizione in commento precisa possono anche assumere una definizione territoriale interprovinciale o interregionale[18], è la presenza di una agricoltura che produce preminentemente seguendo la metodologia propria dell’agricoltura biologica, cui si accompagnano le attività connesse a tale pratica nonché le attività che mirano alla valorizzazione delle  produzioni biologiche.

Per i distretti interessanti più regioni spetta alle medesime di concordare metodi e termini per la gestione del distretto (comma 3)

Il comma 2 attribuisce alle strutture distrettuali i seguenti compiti:

·       favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle collegate filiere;

·       contribuire al mantenimento delle pratiche colturali locali;

·        conservare la biodiversità agricola;

·       agevolare la certificazione ambientale e territoriale.

I distretti dovranno peraltro perseguire i menzionati scopi nel rispetto del comma 2 dell’art. 3 del D.L. n. 279//2004[19] sulla coesistenza dell’agricoltura transgenica, convenzionale e biologica: la norma prevede che, nell'ambito dei propri piani regionali di coesistenza, le regioni e le province autonome possano individuare nel loro territorio una o più aree omogenee in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003[20].

Il decreto-legge n. 279 del 2004, convertito in legge a conclusione di un confronto assai serrato (che si è avvalso anche di una serie di audizioni informali ove si è data voce a tutte le posizioni rappresentate dal mondo scientifico, istituzionale e produttivo) ha introdotto una sostanziale moratoria sull’utilizzo di OGM in agricoltura nel nostro Paese, destinata ad essere rimossa solo quando tutte le regioni avessero adottato i Piani regionali di coesistenza tra colture tradizionali, biologiche e transgeniche (ossia le regole tecniche volte ad evitare ogni forma di commistione e ad assicurare la separazione delle filiere). I Piani di coesistenza dovevano essere redatti nel rispetto delle norme quadro definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle linee-guida predisposte da un apposito Comitato di esperti istituito presso il Ministero delle politiche agricole (“Comitato consultivo in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche”).

Quanto allo stato di attuazione del decreto-legge, risulta che il Comitato di esperti avesse assolto il proprio compito, licenziando le Linee guida previste dal decreto-legge (non era invece ancora stato adottato il decreto ministeriale recante le norme-quadro per la redazione dei Piani di coesistenza da parte delle regioni), quando con sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006 è stata dichiarata l’illegittimità di numerose disposizioni del decreto- n. 279, il cui impianto normativo, pertanto, appare ora significativamente compromesso. La Corte, infatti, rilevando che il decreto-legge è lesivo delle competenze legislative regionali, ha annullato tutte le disposizioni funzionali all’adozione dei Piani di coesistenza regionali (Comitato consultivo, linee-guida, DM-quadro, Piani di coesistenza e relative sanzioni) riconoscendo alle regioni (molte delle quali peraltro avevano già adottato provvedimenti normativi, fortemente limitativi all’uso di OGM) la piena ed immediata  disponibilità legislativa della materia.

La sentenza n. 116/2005 ha dichiarato quindi dichiarato l'illegittimità degli articoli 3, 4, 6, comma 1, e 7 e la conseguente illegittimità degli articoli 5, commi 3 e 4, 6, comma 2, e 8 del decreto-legge n. 279.

In tema di certificazione ambientale vanno richiamati la normativa internazionale ISO 14001 e il Regolamento comunitario EMAS n. 761/2001, che sono gli strumenti volontari di gestione ambientale più diffusi per prevedere e migliorare continuamente gli impatti ambientali di un’organizzazione.

Il Regolamento n. 761/2001/CE disciplina il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)[21], che si propone l'obiettivo di promuovere il costante miglioramento dei risultati ambientali di tutte le organizzazioni europee  definite dall’art. 2 del regolamento - attraverso l'introduzione e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale (SGA) ed una valutazione sistematica, obiettiva e periodica della loro efficacia[22] - nonché l'informazione del pubblico e delle parti interessate.

La ISO 14001[23] è una norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale. Tale norma richiede che l'azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e implementi un sistema di gestione ambientale che permetta di raggiungerli. La logica volontaristica della ISO 14001 lascia la libertà all'azienda di scegliere quali e quanti obiettivi di miglioramento perseguire, anche in funzione delle possibilità economiche e del livello tecnologico già esistente in azienda.

La norma ISO 14001 è stata recepita dal Regolamento n. 761/2001/CE. L’Allegato I del regolamento EMAS prevede, infatti, che il sistema di gestione ambientale di una organizzazione che voglia registrarsi sia attuato in conformità con i requisiti della norma ISO14001, sezione 4[24].

A livello applicativo la certificazione ambientale secondo la norma ISO 14001 e la registrazione EMAS hanno un percorso comune, anche se si differenziano su alcuni punti. L'adesione all'EMAS è comunque più impegnativa e vincolante per le imprese rispetto alla certificazione ISO 14001; infatti, attraverso la dichiarazione ambientale vengono presi verso il pubblico dei precisi impegni che devono essere rigidamente rispettati nelle scadenze e nel contenuto.

Con l’espressione “certificazione territoriale” (che a differenza del termine “certificazione ambientale” non ha una precisa connotazione normativa) si tende ad indicare l’integrazione dei sistemi di gestione ambientale nel territorio, in una prospettiva di sempre più stretta relazione con strumenti tradizionali di pianificazione territoriale.

In particolare, per quanto riguarda la registrazione EMAS, benché nel regolamento non sia espressamente riconosciuta la possibilità di una vera e propria certificazione ambientale del territorio, con la decisione n. 680/2001/CE (relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento n. 761/2001) è stato impresso un importante impulso ad un approccio territoriale della registrazione, così che si è cominciato a parlare di “EMAS di area” ed “EMAS di distretto”.

In particolare, l’EMAS di distretto fa riferimento all’esistenza di una molteplicità di piccole e medie imprese che operano in un determinato territorio di grandi dimensioni e producono prodotti identici o simili, prevedendo una serie di iniziative attuabili a livello locale (quali l’effettuazione di un’analisi ambientale congiunta dell’intera area, l’elaborazione di un programma ambientale comune per l’area stessa, che miri ad un miglioramento ambientale significativo del territorio nel suo complesso) per agevolare lo sviluppo di un percorso “individuale” verso EMAS da parte delle piccole e medie imprese aventi le citate caratteristiche.

 

 

L’articolo 5 conferma l’operatività del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, della cui istituzione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del gennaio 2002.

Il comma 2 attribuisce al Comitato il compito di esprimere pareri, alle autorità di cui al precedente articolo 3, in tema di agricoltura biologica, in particolare per le questioni di carattere tecnico.

Per meglio assolvere ai propri compiti tecnico scientifici, per materie specifiche il Ministro dell’agricoltura può istituire nell’ambito del Comitato, e su proposta del medesimo, commissioni tecniche consultive la cui partecipazione deve essere a costo zero.

Ai sensi poi del successivo articolo 36 del provvedimento in commento, il Comitato consultivo dovrà esprimersi su tutti i provvedimenti attuativi della presente legge con la sola esclusione di quelli di attuazione dei commi 4 e 7 dell’art. 20, sui quali è invece richiesta l’espressione del parere del Comitato di valutazione di cui all’art. 19.

Il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed eco-compatibile, costituito in data 29 ottobre 2001, prot. 91982, ha i compiti di promuovere ed incentivare le produzioni ecocompatibili e dell'agricoltura biologica attraverso la realizzazione di iniziative idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, e di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico. Al Comitato compete inoltre la promozione dell'etichettature di prodotti, nonché incentivare le catene di distribuzione a privilegiare prodotti biologici e biodinamici rispetto ai prodotti convenzionali.

Il Comitato ha altresì il compito di creare le necessarie sinergie finalizzate a collegare alla politica del settore la politica ambientale e formulare pareri per la coerente attuazione della normativa comunitaria e nazionale.

Nella seduta del 13 dicembre 2004 il Comitato consultivo ha discusso e approvato le “Linee Guida” per la redazione del Piano d’Azione Nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici, approvato il 15 aprile 2005.

 

L’articolo 6 estende l’applicazione delle esistenti disposizioni, che regolano la stipula delle intese di filiera, anche al settore produttivo biologico, nel contempo derogando in parte alla disciplina generale poiché vengono ammesse quali parti contraenti anche  le organizzazioni rappresentative a livello regionale.

Le intese di filiera sono disciplinate dall’articolo 9, comma 2 del D.Lgs 102/2005[25], il quale prevede che esse vengano stipulate nell’ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del D.lgs 228/2001, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. La norma ammette, inoltre, la stipula delle intese anche da parte delle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 delD.lgs 173/98[26].

Le intese non debbono comportare restrizioni della concorrenza. L’unica eccezione ammessa è per quelle intese risultanti da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

La procedura per l’adozione delle intese di filiera prevede la comunicazione, entro quindici giorni dalla loro sottoscrizione, al Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini della verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Per le intese che comportino una programmazione della produzione o un programma di miglioramento della qualità è necessaria l’approvazione dell’intesa stessa con decreto del Ministro agricolo.

 

 

Con l’articolo 7 anche le organizzazioni di produttori del comparto del biologico vengono assoggettate alla disciplina generale che regola la costituzione delle associazioni di produttori, recata dal D.lgs. n. 102/2005[27]

Le organizzazioni di produttori hanno trovato una prima organica disciplina con il D.lgs. n. 228/2001 (articoli 26-29), oggetto di numerosi interventi nel tentativo di consolidare una realtà che nel nostro Paese ha sempre trovato grosse difficoltà a diffondersi in misura economicamente significativa.

Una prima rivisitazione della disciplina del 2001, finalizzata principalmente a superarne le difficoltà emerse in sede applicativa, è stata operata con il D.lgs n. 99 del 2004 (articolo 6), che nel novellare il precedente provvedimento in numerosi punti affrontava anche l’aspetto cruciale della definizione dei parametri minimi, dimensioni minime e rappresentatività delle OP, necessari al riconoscimento delle organizzazioni, ritenuti troppo elevati.

Il processo di riforma dell’associazionismo dei produttori agricoli è stato successivamente portato a compimento con l’emanazione del decreto legislativo n. 102 del 2005, che ha inserito la problematica all’interno del più ampio contesto dell’organizzazione di filiera e reso più incisivo il ruolo economico delle OP.

Il provvedimento individua innanzitutto nella commercializzazione della produzione degli aderenti lo scopo costitutivo delle organizzazioni di produttori, le quali devono pertanto assumere una forma giuridica societaria. Si prevede poi la possibilità di costituire fondi di esercizio alimentati, oltre che da contributi pubblici, anche da contributi degli aderenti calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. Vengono infine articolati in modo specifico gli obblighi dei soci produttori che sono tenuti a conferire, per la vendita diretta da parte dall’organizzazione a cui aderiscono, almeno il 75% della propria produzione. Per quanto concerne gli aspetti dimensionali indispensabili al riconoscimento, la definizione del numero minimo di produttori aderenti e del volume minimo di produzione commercializzata da parte dell’organizzazione è stata rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. Fino all’adozione di tale DM valgono, in via transitoria, il numero minimo di 5 produttori e un volume di produzione commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. E’ poi confermato che le organizzazioni di produttori vengano riconosciute dalle regioni, ma è richiesto che successivamente vengano iscritte nell’Albo nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. La disposizione rinvia quindi a un decreto del MIPAF, ancora da adottare d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per la definizione delle modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Infine, le organizzazioni di produttori esistenti debbono trasformarsi in una delle nuove forme societarie entro il 31 dicembre 2005, pena la revoca del riconoscimento.

Il decreto legislativo n. 102 ha anche rivisto le norme sull’associazionismo di secondo livello, ossia sulle forme associate delle organizzazioni di produttori (AOP) determinandone gli scopi, le attività e la veste societaria richieste, ed ha rimesso al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno. La eventuale definizione di requisiti minimi (anche differenziati) per il riconoscimento, è rimessa, al pari di quanto previsto per le OP, a un DM del Ministro dell’Agricoltura. Il decreto legislativo determina anche il contenuto necessario degli statuti delle AOP, i requisiti richiesti sotto il profilo organizzativo ai fini del riconoscimento e dell’iscrizione all’Albo (tra i quali, in particolare, un volume minimo di 60 milioni di euro di produzione), nonché le procedure per il riconoscimento delle AOP da parte del MIPAAF.

Merita da ultimo citare il D.M. 11 luglio 2002 che ha regolato l’accertamento e la verifica della sussistenza dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e loro associazioni, nonché l’espletamento delle attività di controllo, sostanzialmente demandati alle regioni e province autonome. Infine il D.M. 8 giugno 2004 ha istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori (Pubblicato, per comunicato, nella G.U. n. 149/2004)

 

 

L’articolo 8 disciplina l’utilizzo del termine biologico nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti biologici, stabilendo che il riferimento al metodo produttivo biologico può essere fatto sia facendo ricorso alle menzione agricoltura biologica, che a quelle equivalenti allevamento, acquacoltura o apicoltura seguito dal termine biologico.

Al prodotto biologico si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D.lgs. n. 109/92 che reca la disciplina generale in tema di etichettatura dei prodotti alimentari[28], ma il prodotto biologico deve anche recare su etichette e imballaggi le indicazioni relative al suo metodo di produzione, individuate dal regolamento comunitario e dalla legge in commento, nel momento in cui viene posto in vendita. Per il prodotto sfuso, o non destinato al consumatore finale, l’indicazione va apposta sui documenti commerciali.

In merito alla definizione delle indicazioni da apporre, dovrà intervenire un decreto del dicastero dell’agricoltura, sentita la conferenza Stato-regioni, entro il termine di 90 giorni

In proposito può solo precisarsi che con il termine “etichettatura” si indica qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica o di commercio, immagine o simbolo presente su imballaggi, documento, cartoncino, etichetta, nastro e fascetta che accompagni o riguardi il prodotto (art. 4 del reg. 2092).

In materia di etichettatura dei prodotti biologici interviene l’articolo 5 del reg. 2092 che indica dettagliatamente a quali condizioni è consentito apporre sui prodotti le diverse espressioni che riconducano al metodo di produzione biologico. Quanto al contenuto, l’ultimo capoverso del par. 3 richiede semplicemente che la menzione del metodo si accompagni alla “chiara specificazione” che trattasi di metodo di produzione agricola. Allo scopo poi di rendere più chiara l’etichettatura delle derrate alimentari preparate solo parzialmente a partire da ingredienti di origine agricola prodotti secondo il metodo biologico, è imposto di corredare le indicazioni in etichetta con il riferimento agli ingredienti di origine biologica, a meno che un tale informazione non sia indicata chiaramente nell'elenco degli ingredienti.

 

 

Con l’articolo 9 è istituito un logo nazionale che identifichi le produzioni biologiche, le cui caratteristiche e condizioni d’uso saranno definite con un decreto del Ministro dell’agricoltura, d’intesa sia con la conferenza Stato regioni, che con il Ministro per le politiche comunitarie.

I prodotti che rispondano ai requisiti dell’art. 5 del regolamento 2092, sull’etichettatura, e che siano conformi al sistema di controllo definito dagli artt. 8 e 9, possono fregiarsi del logo comunitario di cui all’allegato V. parte B (art. 10 del regolamento).

 

 

Gli articoli 10 e 11 incaricano il dicastero agricolo di assumere iniziative aventi carattere informativo e di promozione, destinate a favorire la commercializzazione ed il consumo dei prodotti biologici. Dette iniziative debbono:

·       porre in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dell’agricoltura biologica (qualità del prodotto e pregi nutrizionali, tutela degli animali e rispetto dell’ambiente);

·       non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale;

·       i programmi che realizzano le iniziative debbono essere approvati da Ministro agricolo con proprio decreto, d’intesa con la conferenza Stato-regioni e previo parere del Comitato consultivo;

·       in seno al medesimo Comitato consultivo si realizza l’attività di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative di promozione, che deve coinvolgere anche gli operatori che vi abbiano interesse;

·       le campagne aventi per oggetto specifici prodotti saranno riservate a quelli che possono fregiarsi del logo comunitario, al quale può eventualmente abbinarsi quello nazionale.

Il Reg. 2826/2000[29] attribuisce alla Comunità la possibilità di finanziare, in parte o per intero, campagne d’informazione e promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, nonché in subordine anche di prodotti alimentari. L’obiettivo di tali azioni è quello di assicurare una completa informazione ai consumatori, senza tuttavia incentivare il consumo di prodotti determinati. Tra le azioni finanziabili l’art. 2 cita le campagne informative sull’agricoltura biologica.

Le modalità di attuazione definite con il Reg. 1071/2005[30] recano nell’allegato II le linee direttrici per la promozione dei prodotti, fornendo in particolare un orientamento per i messaggi, i destinatari e i canali di comunicazione sui quali dovrebbero essere concentrati i programmi.

Tali linee direttrici recano le sottoelencate indicazioni per i Prodotti biologici, il cui consumo è particolarmente diffuso nei centri urbani, ma con una quota di mercato generale ancora contenuta e che soffre di una bassa conoscenza del metodo produttivo da parte dei consumatori.

·       Obiettivi che le campagne d'informazione devono prefiggersi:

- incoraggiare il consumo di alimenti biologici;

- migliorare la notorietà tra i consumatori delle etichette contenenti il logo comunitario dell'agricoltura biologica;

- offrire informazioni complete e sensibilizzare il pubblico sui benefici effetti dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento alla protezione dell'ambiente, al benessere degli animali, al mantenimento dello spazio rurale e allo sviluppo delle zone rurali;

- offrire informazioni complete sul contenuto e il funzionamento del regime comunitario dell'agricoltura biologica;

- incoraggiare i singoli produttori e trasformatori nonché le associazioni di produttori, di trasformatori o di dettaglianti che ancora non vi aderiscano ad adottare questo metodo di produzione; incoraggiare i dettaglianti e loro associazioni e i ristoratori a vendere prodotti biologici.

·       Gruppi di destinatari dovrebbero essere individuati fra :

- consumatori in generale, associazioni di consumatori e specifici sottogruppi di consumatori;

- opinion maker;

- operatori della distribuzione (supermercati, grossisti, dettaglianti, esercizi di ristorazione, mense, ristoranti);

- insegnanti e studenti.

·       I messaggi oggetto delle campagne dovrebbero essere i seguenti:

- i prodotti biologici sono naturali, adatti alla vita moderna e gustosi; sono ottenuti da metodi di produzione particolarmente rispettosi dell'ambiente e del benessere degli animali; l'agricoltura biologica sostiene la diversità della produzione agricola e contribuisce al mantenimento dello spazio rurale;

- i prodotti biologici devono rispettare severe norme di produzione e di controllo e garantire la piena tracciabilità, per offrire la certezza che i prodotti provengono da aziende biologiche soggette ad un regime di ispezione particolare;

- la legge protegge l'impiego dei termini "ecologico" e "biologico" e dei loro equivalenti in altre lingue;

- il logo comunitario è il simbolo della produzione biologica, è noto in tutta la Comunità e indica che il prodotto rispetta severi criteri di produzione a livello comunitario ed è stato sottoposto a rigorosi controlli. L'informazione sul logo comunitario può essere completata da informazioni sui logo adottati dagli Stati membri;

- altri aspetti qualitativi (sicurezza, valore nutrizionale e organolettico) dei prodotti.

·       Principali canali di diffusione dei messaggi:

- canali elettronici (siti Internet);

- linea d'informazione telefonica;

- contatti di pubbliche relazioni con i media (stampa specializzata, stampa femminile, riviste di culinaria, stampa del comparto agroindustriale);

- contatti con le associazioni di consumatori;

- informazioni nei punti di vendita;

- azioni nelle scuole;

- media audiovisivi (in particolare spot televisivi mirati);

- documentazione scritta (opuscoli, pieghevoli, ecc.);

- partecipazione a fiere e mostre;

- informazione e seminari o azioni di formazione sul funzionamento del regime comunitario dell'agricoltura e dell'alimentazione biologica.

·       Durata del programma: da 12 a 36 mesi, preferibilmente programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa la strategia e gli obiettivi perseguiti.

Vale infine rammentare che con la Azione 1 di cui al Piano d’azione per l’agricoltura biologica[31]la Commissione si è proposta di apportare modifiche al regolamento (CE) n. 2826/2000 per rendere più agevole la realizzazione di campagne di informazione e di promozione a favore dell’agricoltura biologica. La stessa Commissione peraltro si ripromette di avviare a livello comunitario una campagna pluriennale destinata ad informare i consumatori, le mense pubbliche, le scuole e gli altri principali operatori della filiera alimentare sui benefici dell’agricoltura biologica, segnatamente dal punto di vista ambientale, nonché a sensibilizzare maggiormente i consumatori e promuovere il riconoscimento dei prodotti biologici e del logo comunitario.

 

 

Gli articoli 12-14 assegnano al Ministro dell’agricoltura, entro il termine di centoventi giorni dall’approvazione del provvedimento in esame, il compito di adottare con propri decreti i disciplinari di produzione, etichettatura e controllo per i seguenti settori:

·       produzioni zootecniche prive di una disciplina a livello comunitario;

·       acquacoltura;

·       produzione di vino.

Ai disciplinari, che sono elaborati previa consulenza del Comitato consultivo, si aggiungono le regole private, accettate o riconosciute dal Ministero; le menzionate disposizioni in tema di produzioni si applicano nelle more della elaborazione di regole comunitarie sul tema, ovvero in presenza di una attivazione da parte delle istituzioni comunitarie si applicherebbero le norme dalle stesse redatte.

In tema di produzioni zootecniche il reg. 2092/91 detta le norme sulla produzione biologica per le aziende che si dedichino all’allevamento di bovini (incluse le specie bubalus e bison), suini, ovini, caprini, equidi e pollame, nonché per l’apicoltura (allegato I), mentre le caratteristiche per la stabulazione dei capi sono definite esclusivamente per bovini, ovini e suini (allegato VIII).

L’acquacoltura biologica è esclusa dal campo di applicazione del regolamento 2092 in vigore, ma ad essa invece si estende la proposta Com/2005/0671 def  che si applica sia ai prodotti vivi o non trasformati che ai prodotti trasformati destinati al consumo umano (art. 1, co. 2), per i quali deve realizzarsi un allevamento che riduca al minimo gli effetti negativi sull’ambiente acquatico (art. 5, lett. n) con utilizzo di mangime proveniente da vivai sostenibili, o composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola (lett. o).

Per quanto riguarda infine la produzione vinicola biologica può rilevarsi che anche alla viticoltura si applicano le tecniche biologiche definite con il reg. 2092, mentre tale regolamento nulla dice in merito al processo di vinificazione biologico. Anche nella proposta di regolamento comunitario mancano indicazioni sul processo di vinificazione, al quale pertanto si dovrebbero applicano esclusivamente i principi generali previsti dall’art. 6  per la trasformazione dei prodotti biologici.

 

 

L’articoli 15 reca disposizioni che si applicano a sementi, materiale di propagazione e piante

Per tali prodotti, entro il termine di novanta giorni, un decreto del Ministro agricolo, che dovrà consultare la conferenza Stato-regioni, il Ministro della salute ed il Comitato consultivo, dovrà disciplinare l’uso di sostanze protettive e corroboranti delle difese naturali conformemente ai principi sanciti dal reg. 2092.

Le disposizioni comunitarie, nell’allegato I che definisce le norme per la produzione biologica aziendale, nella parte relativa ai vegetali stabiliscono quali siano gli strumenti consentiti per mantenere o accrescere la fertilità del suolo (par. 2.1), o per attuare una lotta contro parassiti, malattie o infestanti (par. 3), contro i quali possono essere utilizzate esclusivamente le tecniche di cui al par. 3 dell’all. I, nonché gli antiparassitari elencati nell’allegato II, lett. B, nel caso sia constatata l’esistenza di un pericolo immediato che minacci le colture.

 

L’articolo 16 assegna al dicastero agricolo il compito di istituire, entro centoventi giorni dall’approvazione del provvedimento in commento, il registro delle varietà da conservazione nel quale debbono essere iscritte  le varietà, popolazioni, ecotipi, cloni o cultivar di piante che presentino un interesse per l’agricoltura, e che rispondano ai seguenti requisiti:

·       siano piante autoctone, o se non autoctone si siano integrate negli agroecosistemi locali da almeno 25 anni;

·       siano minacciate da erosione genetica o non più coltivate sul territorio nazionale;

·       siano comunque conservate presso orti o istituti pubblici o privati, anche di altri paesi;

·       la loro reintroduzione risponda ad un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico;

·       non siano già iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie;

 

L’approvazione dell’articolo 16 è da ritenersi ormai superato poiché norme dell’identico tenore sono contenute nell’art. 2-bis del D.L. n. 10/2007, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

In merito può solo segnalarsi che le norme approvate richiedono per l’integrazione delle risorse genetiche di piante non autoctone nei sistemi locali un arco di 50 anni (invece dei 25 dell’articolo in commento).

 

 

Il capo III del d.d.l. (artt. 17-28) tratta del sistema di controllo, e va quindi a sostituire la normativa attualmente contenuta nel D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, che viene infatti abrogato[32] dal successivo art. 39 del d.d.l.

In particolare, l’articolo 17 definisce i requisiti di carattere più generale[33] per gli organismi di controllo e certificazione, i quali devono avere personalità giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) ed essere accreditati secondo la norma EN 45011 o la guida ISO 65.

 

L’articolo 18 contiene la definizione di “operatori”, individuati in coloro che notificano l’impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al relativo sistema di controllo.

 

L’articolo. 19 mantiene in funzione il “Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l’agricoltura biologica”, istituito con l’art. 2 del D.Lgs. n. 220/1995. Viene peraltro modificata la composizione del Comitato, i cui componenti passano da 9 a 12: ai sei rappresentanti ministeriali designati dalle diverse amministrazioni centrali interessate si affiancano infatti 6, e non più 3, membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il ruolo del Comitato appare d’altra parte potenziato: il comma 5 prevede infatti che esso esprima pareri “obbligatori e vincolanti” sulle autorizzazioni per gli organismi di controllo e certificazione, mentre attualmente l’art. 2 del D.Lgs. n. 220/1995 attribuisce al Comitato una più generica funzione consultiva rispetto ai medesimi atti[34].

Trattano poi questioni non contemplate espressamente dalla normativa vigente il comma 2 (che disciplina il conflitto di interessi dei membri del Comitato) ed il comma 5 (che esclude la possibilità di attribuire compensi per la partecipazione al Comitato).

 

L’articolo 20 disciplina il rilascio e la revoca della autorizzazione allo svolgimento delle attività di controllo e certificazione, argomenti attualmente trattati negli articoli 3 e4 del D.Lgs. n. 220/1995.

La richiesta di autorizzazione è presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

I requisiti necessari e la documentazione da allegare alla richiesta saranno definiti con decreto ministeriale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni (comma 1).

Sempre con decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, saranno determinate le tariffe relative alle spese di istruttoria per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione, spese a carico delle persone giuridiche richiedenti l’autorizzazione stessa (comma 2).

Il rilascio della autorizzazione è subordinato (comma 3) al possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunitario e dai decreti ministeriali sopra indicati; la sussistenza dei requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità della autorizzazione, che è di 4 anni ai sensi del comma 6.

L’autorizzazione (comma 4) è conferita con decreto del Ministero, entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, previo parere favorevole del Comitato di valutazione.

Gli organismi autorizzati possono, come già attualmente previsto (art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 220/1995), esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale (comma 5); è tuttavia fatta espressamente salva la possibilità per le regioni di emanare”ulteriori disposizioni”.

L’autorizzazione non è trasferibile e può essere rinnovata alla scadenza dei 4 anni di validità (comma 6).

La procedura per il rinnovo è disciplinata al comma 7: entro 180 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, l’organismo di controllo e certificazione interessato trasmette al Ministero la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti. Il ministero, acquisito il parere del Comitato di valutazione, può rinnovare l’autorizzazione. Nelle more di questa procedura, e comunque non oltre i 180 giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione, l’organismo può continuare ad operare.

Il comma 8 contiene una norma transitoria che consente agli organismi di controllo e certificazione già operanti in virtù di autorizzazioni rilasciate secondo la normativa attualmente vigente di proseguire l’attività per un periodo massimo di 24 mesi (evidentemente decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge); almeno 6 mesi prima della scadenza di tale termine gli organismi interessati dovranno presentare istanza per l’autorizzazione secondo la nuova normativa.

L’eventuale revoca della autorizzazione, a seguito del venir meno dei relativi requisiti, è disciplinata dal comma 9. La procedura prevede: la proposta della regione, della provincia autonoma o dell’Autorità vigilante; la diffida a regolarizzare; il parere del Comitato di valutazione; il decreto motivato del Ministero per l’autorizzazione. La revoca ha effetto dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale; entro tale termine gli operatori che si sono assoggettati al controllo dell’organismo cui è stata revocata l’autorizzazione devono scegliere un altro organismo autorizzato.

Il comma 10 impone quindi agli organismi autorizzati di trasmettere al Ministero, entro 15 giorni dalla adozione dei relativi provvedimenti, copia dei documenti inerenti a modifiche che interessino la loro struttura o documentazione di sistema, ovvero, ancora:

-          lo statuto;

-          il manuale della qualità;

-          il piano tipo di controllo;

-          le procedure e le istruzioni operative;

-          l’organigramma, l’elenco ed il curriculum vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione il Ministero si pronuncia, previo parere del Comitato di valutazione.

 

L’articolo 21, la cui rubrica recita “Obblighi degli organismi di controllo e certificazione”, si occupa in realtà solo dello schema di controllo e certificazione che gli organismi devono depositare, rinviando all’art. 26, comma 2, per un analitico elenco degli obblighi a carico degli organismi stessi.

Lo schema di controllo e certificazione (comma 1) deve riportare la descrizione del piano tipo di controllo previsto dal Regolamento Comunitario, soddisfare le altre prescrizioni del Regolamento stesso, essere corredato di idonea documentazione secondo la norma EN 45011 e da accreditamento rilasciato ”da organismi riconosciuti in ambito internazionale” ; deve infine garantire l’applicazione del metodo biologico nell’intero ciclo del prodotto.

La procedura per la adozione dei piani di controllo prevede (commi 2-4):

-          la definizione di uno schema di piano tipo di controllo e di uno schema di piano annuale di controllo con decreto ministeriale, sentito il Comitato consultivo per l’agricoltura biologica, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

-          la presentazione da parte degli organismi di controllo e certificazione dei piani di controllo, in conformità agli schemi adottati dal Ministero;

-          la possibilità per il Ministero e le regioni di formulare osservazioni, alle quali l’organismo interessato deve adeguarsi.

L’articolo dispone inoltre in merito a:

-          modalità di registrazione della documentazione tenuta dagli operatori (comma 5);

-          requisiti del personale chiamato a svolgere attività ispettiva su incarico degli organismi di controllo e certificazione e trasmissione al Ministero dei relativi curricula (commi 6 e 7).

 

L’articolo 22 disciplina tempi e modalità di rilascio da parte dell’organismo di controllo dell’attestato di idoneità dell’operatore (che deve essere emesso entro 60 giorni dalla ricezione della prima notifica e quindi trasmesso alla regione o provincia a autonoma competente per territorio entro i successivi 30 giorni), nonché del certificato di conformità per gli operatori assoggettati al controllo.

 

L’articolo 23 definisce gli obblighi degli operatori, i quali sono innanzitutto tenuti a notificare, con atto i cui contenuti e modalità saranno definiti (comma 3) con decreto ministeriale, l’inizio della propria attività e le successive variazioni alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell’azienda. Copia della notifica è inviata altresì alle regioni o province autonome nel cui territorio sono ubicate le unità produttive dell’azienda. La notifica è trasmessa contestualmente all’organismo di controllo e certificazione cui l’operatore intende assoggettarsi.

Gli operatori (comma 2) sono obbligati ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione per tutte le attività svolte. In caso di passaggio ad altro organismo di controllo devono essere garantite la continuità e l’integrità del controllo, ed a questo fine l’organismo che riceve la disdetta è tenuto a comunicare all’organismo subentrante tutte le informazioni utili.

Gli operatori (comma 5) sono inoltre tenuti a documentare la propria attività mediante registrazioni “obbligatorie e non modificabili”; le relative prescrizioni saranno definite con decreto ministeriale.

Con il medesimo decreto (comma 6) saranno definiti altresì contenuti, modalità di compilazione e termini di trasmissione all’organismo di controllo dei programmi annuali d produzione relativi all’anno successivo.

L’eventuale recesso dal sistema di controllo (comma 7) deve essere comunicato con le stesse modalità previste per l’inizio attività.

 

L’articolo 24 rinvia ad un decreto ministeriale, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e su conforme parere del Comitato consultivo, la definizione della modulistica relativa agli operatori ed agli organismi di controllo e certificazione, nonché dei relativi elenchi.

 

L’articolo 25 istituisce gli elenchi regionali e quello nazionale degli operatori dell’agricoltura biologica.

Gli elenchi regionali, suddivisi secondo le categorie di attività previste dal Regolamento comunitario, sono gestiti (comma 1) dalle regioni e province autonome; essi individuano, anche ai fini delle agevolazioni e provvidenze pubbliche (comma 2), gli operatori riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati.

L’elenco nazionale (comma 3) è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed è costituito dagli operatori iscritti negli elenchi regionali.

 

L’articolo 26 istituisce (comma 1) presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’elenco nazionale degli organismi di controllo e di certificazione, e stabilisce (comma 2) gli obblighi degli organismi iscritti nell’elenco.

In sintesi, gli organismi di controllo autorizzati debbono:

-          per quanto riguarda la propria organizzazione interna: dotarsi di un sistema di registrazione ed archiviazione dell’iter di ciascuna procedura che assicuri la conservazione dei dati per un periodo minimo di 5 anni (lettera b), ed attuare periodicamente verifiche interne e riesami periodici di conformità rispetto alla norma EN 45011(lettera g);

-          per quanto riguarda il personale: adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l’addestramento; istituire un registro con i dati aggiornati sulla formazione e qualificazione professionale; fornire istruzioni documentate sui propri compiti e responsabilità (lettere c e d );

-          per quanto riguarda i rapporti con il Ministero e le Regioni e province autonome: trasmettere annualmente relazioni dettagliate sull’ attività svolta (lettera a); trasmettere periodicamente l’elenco aggiornato degli operatori cui è stato rilasciato il certificato di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui allegato V del regolamento (CEE) n. 2092/91 (lettera f); dare immediata comunicazione delle violazioni accertate e delle sanzioni definitive emesse nei confronti degli operatori (lettera h); consegnare, in caso di cessazione dell’attività, la documentazione relativa al sistema di controllo e a lle procedure di certificazione (lettera e).

 

L’articolo 27 attribuisce la vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati al Ministero ed alle Regioni e province autonome, secondo le rispettive competenze, in conformità al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 agosto 2004.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 2004 reca la “Definizione dell’attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e la certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie” .

Il D.M. ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l’Unità nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV), costituita da 6 rappresentanti del Ministero e 6 rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, con il compito, tra l’altro, di:

-          coordinare l’attività di vigilanza sulle organizzazioni per il controllo delle produzioni  svolta dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome;

-          monitorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di vigilanza;

-          proporre linee guida finalizzate alla armonizzazione del sistema di vigilanza su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. d’altra parte, ciascuna regione e provincia autonoma deve attivare una unità territoriale di vigilanza (UTV), secondo criteri e modalità stabiliti dai singoli enti.

L’UTV (art. 3 del D.M.) deve svolgere una attività di vigilanza che si articola su due livelli, e cioè:

a)       sull’operatività delle organizzazioni autorizzate al controllo;

b)       sulla corretta attuazione del piano di controllo approvato ed il rispetto della normativa di riferimento.

 

L’articolo 28 rinvia ad un decreto legislativo da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 –Legge comunitaria 2006 -, la definizione del sistema delle sanzioni a carico degli organismi di controllo e certificazione e degli operatori per la violazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica.

 

L’articolo 3 della legge n. 13/2007 prevede, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l’introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni delle direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia in via non legislativa) ai sensi delle leggi comunitarie vigenti e per le violazioni di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

La necessità della norma risiede nel fatto che, sia nel caso dell’attuazione di direttive in via regolamentare o in via amministrativa, sia nel caso di vigenza nell’ordinamento italiano di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili all’interno dell’ordinamento), non vi è una fonte normativa di rango primario che possa introdurre norme sanzionatorie di natura penale.

La finalità dell’articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell’ordinamento interno.

A tal fine, il comma 1 contiene una delega al Governo per l’adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, dunque, della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per il 2006 e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400[35], su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni dovrà essere effettuata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge comunitaria.

Quest’ultima disposizione contiene norme specifiche per l’introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi.

La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ai seguenti princìpi e criteri direttivi[36]:

§         mantenimento delle norme penali vigenti;

§         introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo “interessi costituzionalmente protetti”. Quest’ultima formula è stata per la prima volta introdotta nella legge comunitaria 2002 (L. 14/2003). Le leggi comunitarie precedenti facevano, invece, riferimento a “interessi generali dell’ordinamento interno, compreso l’ecosistema”. In particolare, la pena dovrà essere prevista come alternativa per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto. Viceversa, si applicherà la pena congiunta dell’ammenda e dell’arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità[37];

§         irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 ss. del D.Lgs. 274/2000[38], applicandosi la relativa competenza del giudice di pace; tale criterio rappresenta una novità rispetto alle precedenti leggi comunitarie, che non lo contenevano; tali sanzioni sono quelle consistenti nell’obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore);

§         introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o espongano a pericolo beni giuridici diversi da quelli ora indicati;

§         nell’ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale tenendo conto delle diverse potenzialità lesive dell’interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole – con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza – e del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole (o all’ente o alla persona nel cui interesse agisce);

§         entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività.

Il comma 3 prevede l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità previste dai commi 3 e 9 dell’art. 1 della legge.

 

 

Nel Capo IV riservato alle Importazioni l’articolo 29 detta disposizioni in merito alla autorizzazione per lo svolgimento della attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da paesi terzi, attività sulla quale è recentemente intervenuto il Regolamento (CE) n. 1991/2006.

L’articolo (comma 1) richiama le disposizioni sulla notifica di inizio attività di cui all’art. 23, e prevede quindi (comma 2) l’Istituzione presso il MIPAF dell’elenco nazionale degli importatori di prodotti da agricoltura biologica provenienti da paesi terzi, al quale possono accedere gli operatori che abbiano effettuato la notifica di cui al comma precedente e siano stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati.

Il comma 3, con disposizioni che non appaiono perfettamente coordinate con quelle del successivo articolo 30, prevede poi una specifica domanda di autorizzazione per l’importazione, da parte degli operatori iscritti nell’elenco di cui al comma 2, di prodotti di agricoltura biologica provenienti da paesi terzi; il comma rinvia ad un decreto del ministro, sentito il Comitato consultivo ad acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, la definizione de:

-          le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione all’importazione;

-          i contenuti della richiesta;

-          le modalità con le quali può essere concessa l’autorizzazione all’importazione.

 

L’articolo 30 contiene ulteriori disposizioni sulla domanda di autorizzazione all’importazione di prodotti di agricoltura biologica provenienti da paesi terzi.

La domanda (comma 2) verrà istruita dall’organismo di controllo e certificazione prescelto dall’operatore, secondo le procedure che saranno definite con apposito decreto ministeriale.

L’istruttoria (comma 3) valuterà gli elementi informativi forniti dal richiedente per verificare l’equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuità nella applicazione delle misure di ispezione sancite dal Regolamento comunitario.

In caso di esito positivo dell’istruttoria l’organismo di controllo rilascerà all’importatore una attestazione di idoneità. L’importatore trasmetterà l’attestazione al Ministero, insieme alla domanda di autorizzazione. Il ministero potrà chiedere un riesame nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’attestazione di idoneità (comma 5); entro 60 giorni il Ministero emette specifica autorizzazione all’importazione ed immissione in libera pratica, di validità annuale, e ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri (comma 4).

Sono inoltre previsti (comma 6) l’inserimento dei provvedimenti di cui sopra in una apposita raccolta presso il Ministero, a scopo di pubblicità legale, e la comunicazione degli stessi alla regione o provincia autonoma ove l’importatore ha la propria sede legale.

 

L’articolo 31 detta disposizioni sul Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica (SINAB) istituito presso il MIPAF, disponendo che esso continui ad operare attraverso il proprio sito Web, mettendo a disposizione delle competenti Autorità nazionali e locali i dati disponibili, fornendo servizi agli operatori e fungendo da sportello di informazione per il pubblico.

 

Con l’articolo 32 viene novellato il comma 4 dell’art. 59, della legge n. 488/1999, finanziaria per il 2000, allo scopo di incrementare l’utilizzo dei prodotti biologici, soprattutto durante l’infanzia.

Nella finanziaria 2000, il comma 4 dell’art. 59 ha previsto l’utilizzo dei prodotti biologici e di qualità (tipici, tradizionali o a denominazione protetta) nelle diete giornaliere di ospedali e scuole a gestione pubblica, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la nutrizione. Per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di ristorazione veniva poi richiamato l'art. 1 del D.Lgs. n. 157/95 che dà la possibilità di optare fra un'aggiudicazione basata sul minor costo (lett. a), e quella basata sull'offerta più vantaggiosa in relazione agli elementi stabiliti nel contratto (lett. b). Il comma 4 in commento sceglie la soluzione di cui alla lett. b) stabilendo che valore preminente deve essere attribuito all'elemento qualitativo dei prodotti.

 

La novella recata dall’art. 32 dispone che l’utilizzo dei menzionati prodotti si estenda anche alle istituzioni universitarie, nonché ai soggetti privati che gestiscano in convenzione le mense scolastiche, universitarie e ospedaliere.

È poi disposto che le regioni elaborino delle norme dirette a privilegiare un utilizzo dei prodotti biologici nei servizi di ristorazione prescolastica (nido e scuola d’infanzia) e degli ospedali pediatrici, siano essi gestiti da enti pubblici o soggetti privati. L’applicazione delle linee direttrici elaborate dall’Istituto nazionale della nutrizione (ora Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - INRAN)e d’obbligo per le sole diete destinate alla fascia d’età pediatrica.

 

 

Con l’articolo 33 invece viene incrementato il ricorso al metodo della coltivazione biologica, sempre a beneficio in particolare dei soggetti più giovani.

La norma infatti richiede che venga fatto ricorso alle metodologie proprie dell’agricoltura biologica per la gestione e manutenzione delle aree destinate a verde, di proprietà pubblica, destinate alla ricreazione, soprattutto se i fruitori siano in età scolare.

 

 

L’articolo 34 stabilisce che le disposizioni attuative della legge in commento siano ispirate al principio della semplificazione, e che in omaggio al medesimo principio le autorità nazionali o regionali possano adottare misure di semplificazione amministrativa e organizzativa, degli obblighi connessi in particolare al sistema di certificazione ed a quello di controllo in materia di : distretti biologici; di intese di filiera biologica.

Le misure adottate dalle regioni hanno comunque la necessità di essere approvate dall’autorità nazionale, d’intesa con la conferenza Stato-regioni e sentito il Comitato consultivo.

 

L’articolo 35 prevede che la trasmissione di talune informazioni, funzionali alla realizzazione del sistema di controllo nazionale, siano trasmesse alle autorità competenti, anche per via telematica.

 

L’articolo 36 assegna al Comitato consultivo, di cui al precedente articolo 5, di esprimere il proprio parere su tutti i decreti di attuazione della legge in commento, stabilendo il termine di trenta giorni dalla trasmissione del provvedimento.

Solo esclusi i soli provvedimenti di attuazione dei commi 4 e 7 dell’art. 20, sui quali è invece richiesta l’espressione del parere del Comitato di valutazione di cui all’art. 19.


P.d.L. A.C. 1629, Lion, “Norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica”

La p.d.l. A.C. 1629 si basa sulla proposta di Regolamento in materia di produzione biologica adottata dalla Commissione europea nel dicembre 2005[39], recependone il contenuto con alcune modifiche ed alcune integrazioni, relative queste ultime sia alle modalità di applicazione nell’ordinamento interno, sia a profili non specificamente trattati nella proposta di Regolamento.

Lo schema della p.d.l. ricalca dunque quello della proposta di regolamento, e pertanto il titolo I (artt. 1-2) definisce l’oggetto ed il campo di applicazione della nuova normativa e stabilisce le relative definizioni.

Si segnala che la p.d.l. ricomprende nel proprio campo di applicazione anche le seguenti attività, che sono invece espressamente escluse dall’ambito di applicazione della proposta di Regolamento: catering; mense aziendali; ristorazione istituzionale; ristoranti o simili prestazioni di servizi alimentari. La p.d.l. si estende poi anche al settore delle “produzioni agricole no food”, non considerato dal Regolamento.

Il titolo II (artt. 3-6) è dedicato agli obiettivi e principi della produzione biologica, e riproduce i corrispondenti articoli della proposta di Regolamento, con due differenze: per quanto riguarda i mangimi utilizzabili in acquacoltura, mentre la proposta di Regolamento prevede che tali mangimi siano composti “essenzialmente” di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, la p.d.l. (art. 5, lettera q) fissa una soglia quantitativa minima (almeno il 90%) per i suddetti ingredienti; per quanto riguarda gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione, il cui utilizzo è consentito dalla proposta di Regolamento “in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica”, la p.d.l. (art. 6, lettera g) stabilisce anche un divieto in linea di principio, salvo consentire anch’essa la deroga nei termini sopra riportati tra virgolette.

Il titolo III (artt. 7-16) è dedicato alle norme di produzione, ed è suddiviso nei seguenti capi:

-            capo I (produzione agricola): norme generali di produzione agricola; norme di produzione vegetale; norme di produzione animale; norme di produzione per l’acquacoltura; uso di taluni prodotti e sostanze in agricoltura; disposizioni per le aziende agricole che iniziano la produzione biologica;

-            capo II (produzione di mangimi): norme di produzione per i mangimi;

-            capo III (trasformazione di prodotti agricoli): norme generali per la produzione di alimenti trasformati; uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione;

-            capo IV (flessibilità): casi nei quali sono consentite eccezioni alle norme di produzione di cui ai precedenti capi.

Le disposizioni contenute nel titolo III della p.d.l. riproducono sostanzialmente quelle delle proposta di Regolamento: si segnala una sola integrazione all’art. 9, comma 1, n. 10, relativa all’obbligo di utilizzare per le arnie ed il materiale utilizzato in apicoltura cera proveniente dall’agricoltura biologica.

Il titolo IV (artt. 17-21) è dedicato alla etichettatura: uso di terminidesignanti la produzione biologica; indicazioni obbligatorie; logo comunitario della produzione biologica; affermazioni nell’etichettatura e nella pubblicità; requisiti specifici in materia di etichettatura. Anche le disposizioni contenute nel titolo III della p.d.l. riproducono sostanzialmente quelle delle proposta di Regolamento: si segnala peraltro una importante integrazione (art. 19, commi 2 e 3), relativa alla possibilità di apporre un apposito logo distintivo sulle etichette o imballaggi dei prodotti le cui materie prime di origine agricola provengono in prevalenza dal territorio nazionale e il cui intero ciclo di preparazione è realizzato da produttori iscritti nell’elenco nazionale dei produttori biologici di cui all’art. 32 della p.d.l.

Il titolo V (artt. 22-26) è dedicato ai controlli: sistema di controllo; modalità di adesione allo stesso; certificazione; misure in caso di irregolarità o infrazioni; scambio di informazioni. Le disposizioni del titolo V trovano corrispondenza in quelle della proposta di Regolamento, ad eccezione dei commi 4, 5 , 9 e 10 dell’articolo 22, i quali disciplinano alcuni profili dei rapporti tra il MIPAAF (che è l’Autorità competente individuata nella p.d.l. per l’esecuzione del sistema di controllo, secondo quanto richiesto nella proposta di Regolamento) e gli organismi di controllo da esso autorizzati.

Il titolo VI (art. 27) tratta degli scambi con i paesi terzi, edha un contenuto corrispondente a quello dell’art. 27 della proposta di Regolamento.

Il titolo VII (artt. 28-34) tratta invece degli strumenti per lo sviluppo della produzione biologica, e contiene disposizioni non contemplate nella proposta di Regolamento, relative a:

-            distretti biologici (definiti come i sistemi produttivi locali caratterizzati da una specifica vocazione agricola, nei quali assumono carattere principale la produzione biologica, le attività connesse o le attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti biologici locali);

-            Comitato permanente per il coordinamento e la concertazione, organo paritetico Stato-Regioni con compiti consultivi finalizzati a prevenire situazioni di controversia tra Stato e Regioni o di disomogenea attuazione sul territorio nazionale della normativa in materia di produzione biologica;

-            Comitato consultivo per l’agricoltura biologica ed ecocompatibile, composto da tre rappresentanti del MIPAAF, tre rappresentanti delle regioni, sei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle associazioni interessate alla produzione biologica;

-            organizzazioni di produttori biologici e sviluppo delle filiere biologiche;

-            elenco nazionale dei produttori biologici;

-            programma nazionale per l’informazione e la promozione dei prodotti biologici;

-            varietà da conservazione .

Infine, il titolo VIII (artt. 35-36) contiene le disposizioni finali e transitorie.

In particolare, l’art. 35, relativo alla libera circolazione dei prodotti biologici, corrisponde all’art. 28 della proposta di regolamento, mentre l’art. 36 contiene disposizioni di attuazione concernenti in particolare i rapporti tra Stato e Regioni.

 


P.d.L. A.C. 1695, Bellotti ed altri, “Disposizioni per la riorganizzazione e la promozione dell’agricoltura biologica”

La proposta di legge A.C. 1695 intende riordinare in maniera organica le disposizioni in materia di agricoltura biologica, anche al fine di prevedere un sistema di concertazione permanente tra lo Stato e le Regioni ai fini del corretto ed uniforme funzionamento della normativa in materia di agricoltura biologica e della incentivazione delle relative attività.

Il titolo I della p.d.l. (artt. 1-2) individua rispettivamente nel MIPAAF e nelle Regioni e Province autonome le autorità competenti a livello nazionale e locale, ai sensi della normativa comunitaria.

Il titolo II (artt. 3-7) espone le finalità assegnate all’agricoltura biologica e reca le definizioni di:

-            prodotto da agricoltura biologica;

-            attività di importazione;

-            distretti biologici;

-            accordi di comprensorio.

Il titolo III (artt. 8-11) tratta degli organismi di concertazione permanente, delle commissioni consultive e dell’Osservatorio nazionale.

Gli organismi di concertazione permanente sono:

-            la Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica, organo di rappresentanza paritetica tra Stato e Regioni;

-            il Comitato nazionale per l’agricoltura biologica, sede di concertazione con le parti sociali.

Le Commissioni consultive, in numero da definire con decreto ministeriale, sono incaricate di garantire il supporto tecnico-scientifico, normativo ed informativo Autorità competenti ed agli organismi di concertazione permanente.

L’Osservatorio nazionale per l’agricoltura biologica, da istituire presso il MIPAAF, ha il compito di monitorare la situazione strutturale, di mercato e delle conoscenze scientifiche ed economiche relativamente al settore dell’agricoltura biologica.

Il titolo IV, (artt. 12-14) tratta delle organizzazioni e degli strumenti per il mercato.

Per le organizzazioni di produttori (art. 12) il numero di adesioni necessarie per il riconoscimento è fissato in 50 produttori. L’art. 13 definisce gli elementi essenziali dei contratti di coltivazione o di filiera nel settore biologico, mentre l’art. 14 estende l’ambito di applicazione della normativa che prevede l’utilizzazione di prodotti biologici nelle mense e nei servizi di ristorazione gestiti da enti pubblici.

Il titolo V (artt. 15-16) tratta dell’etichettatura dei prodotti biologici e del relativo logo nazionale.

Quest’ultimo è riservato ai prodotti il cui intero ciclo di preparazione è avvenuto nel territorio nazionale, da parte di operatori iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 37 della p.d.l.

Il titolo VI (artt. 17-22) tratta delle norme di produzione, disciplinando, per quanto riguarda la produzione agricola:

-            le produzioni animali;

-            le produzioni vitivinicole;

-            l’uso di ammendanti e fertilizzanti;

-            le sementi da conservazione.

Un apposito capo è dedicato all’acquacoltura, per la quale è previsto anche un apposito marchio nazionale.

Il titolo VII (artt. 23-24) disciplina le attività di promozione ed informazione, prevedendo l’elaborazione da parte del MIPAAF di un programma di iniziative per favorire la commercializzazione ed il consumo di prodotti dell’agricoltura biologica promuovere la cultura dell’agricoltura biologica, dell’alimentazione sana e della sostenibilità.

Il titolo VIII (artt. 25-44) disciplina il sistema di controllo e di certificazione, nonché le relative sanzioni.

Sono così disciplinati compiti e responsabilità dei diversi soggetti interessati:

-            Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

-            Regioni e province autonome;

-            Organismi di controllo (enti di diritto privato con personalità giuridica di cui è attestata la rispondenza alle norme EN 45011);

-            Operatori.

Presso il Ministero è istituito altresì (art. 29) un Comitato di valutazione degli organismi di controllo, mentre la procedura per l’autorizzazione all’attività degli organismi stessi, gli obblighi di questi e la procedura per il rilascio degli attestati di idoneità sono analiticamente definiti rispettivamente negli articoli 30, 31 e 32.

Per quanto riguarda gli operatori, l’art. 33 prevede che essi, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività, siano tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo, e che il passaggio da un organismo ad un altro debba avvenire senza soluzione di continuità. L’art. 34 prevede che nell’ambito dei distretti biologici di cui all’art. 6 della p.d.l. possano essere introdotte specifiche misure di semplificazione o organizzative. L’art. 35 disciplina le attività di importazione da paesi terzi.

Gli articoli da 36 a 38 prevedono l’istituzione dei seguenti elenchi:

-            elenchi regionali degli operatori dell’agricoltura biologica, tenuti dalla Regioni e distinti per categoria di attività;

-            elenco nazionale degli operatori dell’agricoltura biologica, presso il MIPAAF;

-            elenco nazionale degli organismi di controllo autorizzati, anch’esso istituito presso il MIPAAF.

Le disposizioni relative alla vigilanza sugli organismi di controllo (artt.39-40) prevedono tra l’altro l’istituzione presso il MIPAAF di un Nucleo di vigilanza, ai cui componenti è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale di polizia amministrativa.

Le disposizioni sulle sanzioni (articoli 41-43) sono integrate da elenchi analitici delle irregolarità o infrazioni addebitabili agli organismi di controllo (allegato 6) ed agli operatori (allegato 7). La competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al MIPAAF, anche su proposta delle Regioni, nei confronti degli organismi di controllo, ed a questi ultimi nei confronti degli operatori.

Il titolo IX (artt. 45-47) contiene le disposizioni finali, tra le quali si segnala l’art. 45, che consente la modifica degli allegati 1 (indicazioni da riportare sui prodotti) e 2 (Disciplinare relativo all’acquacoltura con metodo biologico) mediante decreto ministeriale, in relazione all’evoluzione normativa e tecnica del settore.


P.d.L. A.C. 2545, Lombardi, Sperandio “Disciplina della coltivazione, della commercializzazione e della certificazione dei prodotti biologici”

La p.d.l. A.C. 2545 intende superare alcuni punti di criticità della normativa vigente che frenano lo sviluppo dell’agricoltura biologica e la più ampia diffusione dei suoi prodotti.

La p.d.l. riprende le norme di principio ed i criteri di applicazione contenuti nella proposta di Regolamento in materia di produzione biologica adottata dalla Commissione europea nel dicembre 2005, con alcune integrazioni, e si propone anche di adeguare il quadro normativo nazionale al nuovo riparto di competenze tra Stato, regioni e province autonome.

La p.d.l. è suddivisa in sei capi.

Il Capo I (artt. 1-2) definisce finalità, oggetto e campo di applicazione della nuova normativa e stabilisce le relative definizioni. Si segnala che la p.d.l. ricomprende nel proprio campo di applicazione anche le seguenti attività, che sono invece espressamente escluse dall’ambito di applicazione della proposta di Regolamento: catering; mense aziendali; ristorazione istituzionale; ristoranti o simili prestazioni di servizi alimentari. La p.d.l. si estende poi anche al settore delle “produzioni agricole no food”, non considerato dal Regolamento.

Il titolo II (artt. 3-8) è dedicato agli obiettivi e principi della produzione biologica, e contieneanche disposizionispecifiche sulla trasformazione di prodotti biologici, sulla istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’agricoltura biologica e sull’abolizione dell’IVA sui prodotti venduti, direttamente al consumatore o tramite gruppi di offerta o di acquisto, dalle aziende biologiche, ovvero venduti nelle mense scolastiche e ai soggetti della ristorazione locale.

Il capo III (artt. 8-9) è dedicato alle norme di produzione (norme generali di produzione agricola e norme di produzione e commercializzazione delle sementi).

Il capo IV (artt. 10-12) tratta del sistema di certificazione, da definire conD.P.R. e comunque articolato regionalmente, mentre il MIPAAF è l’autorità competente responsabile per l’esecuzione dei controlli nell’ambito del relativo sistema, da definire in conformità all’apposito Regolamento comunitario; è prevista anche l’istituzione in ogni regione di autorità incaricate di verificare il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti della ristorazione che abbiano ottenuto la certificazione.

Il capo V (artt. 13 e 14) tratta dei distretti e dell’elenco nazionale dei produttori biologici. Il distretto biologico è istituito su richiesta di due o più comuni nei quali la produzione agricola è biologica almeno per il 70%; all’interno del distretto e nei territori confinanti sino ad una distanza di 100 km è vietata la coltivazione di OGM;  l’elenco nazionale dei produttori biologici, articolato per categorie, è istituito presso il MIPAAF, mentre le regioni possono istituire propri elenchi.

Il capo VI (artt. 15-16) contiene le disposizioni finali e di attuazione.

 


Progetti di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 2604

¾

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(DE CASTRO)

 

di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

 

con il ministro per le politiche europee

(BONINO)

 

con il ministro della salute

(TURCO)

 

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

 

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

 

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA

         

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

                       

Presentata il 7 maggio 2007

                       

 


Onorevoli Deputati! - La consapevolezza della crescente rilevanza che assume l'agricoltura biologica nell'ambito dell'economia rurale italiana ed europea, con riguardo alla superficie interessata, al numero degli addetti, unitamente agli aspetti relativi al rispetto della natura, della qualità, della sicurezza e della genuinità dei prodotti agricoli, rende necessaria l'adozione di un testo legislativo  organico per disciplinare il settore delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche (distretti territoriali, accordi di filiera, regole tecniche, promozione delle produzioni nazionali, sistema di controllo e certificazione, produzioni non regolate a livello europeo, acquacoltura, importazioni).

      Con il testo in esame si vogliono predisporre gli strumenti idonei e opportuni affinché l'agricoltura biologica assuma un ruolo centrale e portante nel panorama agricolo e venga quindi sviluppata e incentivata anche in considerazione degli ampi spazi di valorizzazione che ancora aspettano di essere colmati. Quest'esigenza deriva anche da quanto viene richiesto dal rinnovato contesto europeo, delineato nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del giugno 2004 (Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica), nonché dalla necessità di adeguare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

      Le finalità perseguite sono:

          a) prevedere un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome, o di competenza di queste, se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale;

          b) prevedere la possibilità di organizzazione delle imprese su base territoriale e di «distretto», semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e adeguare la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori e di accordi di tipo interprofessionale per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica;

          c) adeguare la normativa e le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, definendo anche apposite norme di attuazione della legislazione europea e nazionale, in particolare per i comparti zootecnico, del vino, sementiero e dei fertilizzanti, e prevedendo la creazione di un logo nazionale;

          d) prevedere strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali.

      La complessità dei temi affrontati dal provvedimento e la necessità di prevedere snelle procedure di aggiornamento hanno fatto ritenere opportuno il rinvio a successiva normazione secondaria per alcune materie specifiche.

      Infine, particolare rilevanza assumono le attività di agricoltura biologica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per la salvaguardia e l'equilibrio delle stesse.

      Si illustrano qui di seguito i punti caratterizzanti l'articolato, per la cui predisposizione si sono tenute in considerazione le richieste delle regioni.

      Articoli 1 e 2 - Finalità e definizioni. Viene definita l'agricoltura biologica attraverso l'indicazione degli obiettivi che si prefigge, del metodo di produzione biologica e del prodotto ottenuto.

      Il metodo di agricoltura biodinamica è assoggettato alle stesse disposizioni che regolano il metodo di agricoltura biologica.

      Articolo 3 - Autorità competenti. Si individua l'Autorità nazionale competente in materia di agricoltura biologica, con compiti di indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, ivi compresa la vigilanza. La funzione che il Ministero delle politiche agricole  alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è chiamato a svolgere si esplica nel garantire l'omogenea applicazione della regolamentazione comunitaria nel settore dell'agricoltura biologica su tutto il territorio nazionale espletando anche efficacemente l'attività di vigilanza. Le competenze statali in materia sono volte anche a garantire la tutela dell'unità giuridica ed economica delle attività oggetto del disegno di legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti nei rispettivi territori.

      Articolo 4 - Distretti biologici. Sono definiti i distretti biologici allo scopo di favorire la caratterizzazione territoriale delle produzioni, lo sviluppo della pratica agricola biologica, nonché la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità.

      Articoli 5 e 6 - Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e intese di filiera. Viene confermata l'operatività del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica per la collaborazione istituzionale fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulle tematiche concernenti l'agricoltura biologica, già istituito presso il Ministero con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, con il compito di assicurare la concertazione con le parti sociali interessate al settore. È data facoltà al Comitato di costituire commissioni specifiche di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo. Si prevedono inoltre intese di filiera sottoscritte da organizzazioni rappresentative a livello regionale o nazionale nei vari settori di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti da agricoltura biologica.

      Articolo 7 - Organizzazioni dei produttori. Si riconoscono e definiscono le organizzazioni dei produttori biologici.

      Articoli 8 e 9 - Etichettatura e logo nazionale. Sono disciplinate l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti dell'agricoltura biologica e dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico. Viene, inoltre, prevista l'istituzione di un logo nazionale per contrassegnare le produzioni ottenute sul territorio nazionale con metodo biologico.

      Articoli 10 e 11 - Promozione e informazione. Si prevede la realizzazione di iniziative per l'informazione e la promozione delle produzioni ottenute da agricoltura biologica. La definizione degli interventi, l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività verranno realizzati in seno al Comitato consultivo di cui all'articolo 5.

      Articoli 12, 13, 14, 15 e 16 - Norme sulla produzione biologica. Si prevede l'emanazione di apposite norme tecniche, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di produzioni animali, di acquacoltura, di produzioni vinicole e di prodotti fitosanitari, e si attribuisce al Ministero il compito di tutelare il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle «varietà da conservazione» con l'istituzione di un apposito registro.

      Articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 - Sistema di controllo e certificazione. Si disciplinano gli organismi di controllo e certificazione sull'applicazione del metodo biologico e le relative competenze. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione è chiamato a dare parere sul rilascio e sul rinnovo dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione. Sono, inoltre, disciplinati le modalità per l'autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione nonché gli obblighi e gli adempimenti cui devono ottemperare i predetti organismi.

      Articolo 23 - Obblighi degli operatori. Si definiscono la figura degli operatori e gli obblighi ai quali questi devono assoggettarsi.

      Articolo 24 - Modulistica. Rimanda a un successivo decreto ministeriale i criteri per la redazione della modulistica.

      Articoli 25, 26 e 27 - Elenco regionale degli operatori, elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione, vigilanza sui medesimi organismi di controllo  e certificazione. L'iscrizione degli operatori biologici nell'elenco istituito presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano consente di assicurare che gli stessi sono assoggettati al metodo biologico. La vigilanza sugli operatori è esercitata dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.

      Articolo 28 - Sistema sanzionatorio. Viene rimandata a un successivo provvedimento, da emanare secondo i princìpi stabiliti dalla legge comunitaria 2006, la disciplina del sistema sanzionatorio da applicare per il mancato rispetto delle disposizioni che regolano il settore da parte degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione. Fino all'emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

      Articoli 29 e 30 - Importazioni. Si definiscono la figura degli importatori e la procedura per la richiesta delle autorizzazioni alle importazioni da Paesi terzi non in regime di equivalenza.

      Articolo 31 - Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica. L'inserimento di tale disposizione nel testo è stato sollecitato dalle regioni. Il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica è uno strumento d'informazione attivato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già dall'anno 2000, per la gestione delle informazioni di settore. Il Sistema opera attraverso uno sportello informativo, un sito web e un centro documentale che mette in relazione le informazioni dei diversi soggetti istituzionalmente coinvolti. L'unica parte della disposizione che non è stata espressamente inclusa nel testo riguarda l'Osservatorio per l'agricoltura biologica, in quanto esso svolge solo funzioni di supporto al Sistema.

      Articolo 32 - Ristorazione collettiva. Si prevede l'utilizzazione dei prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protetta nelle istituzioni private, oltre che in quelle pubbliche, che gestiscono mense scolastiche, universitarie e ospedaliere in regime di convenzione.

      Articolo 33 - Aree verdi pubbliche. Si prevede che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, specialmente se in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico, come definito dal regolamento e dal presente disegno di legge.

      Articolo 34 - Semplificazione delle procedure. L'articolo è ispirato alla semplificazione della procedura amministrativa e organizzativa riguardo ai distretti biologici e alle intese di filiera.

      Articoli 35 e 36 - Trasmissione telematica e disposizioni di attuazione. Tutte le informazioni riguardanti il sistema di controllo e certificazione sono inviate alle autorità competenti anche per via telematica. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 deve esprimersi sui successivi decreti previsti dalla legge, tranne che per il riconoscimento e l'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione.

      Articoli 37, 38, 39 e 40 - Norma finanziaria, norma di salvaguardia, norma transitoria e norma finale. Gli importi corrisposti dall'organismo di controllo e certificazione per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del controllo e della certificazione sulle produzioni ottenute con il metodo biologico sono versati nel bilancio dello Stato e destinati ad un apposito capitolo di spesa del Ministero per finanziare programmi di sviluppo inerenti alla vigilanza in materia.

      Le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle loro autonomie.

      Viene altresì abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, tranne che per gli oggetti (Comitato di valutazione, obblighi degli operatori, importatori e modulistica) per i quali è prevista la successiva adozione di decreti di attuazione.

      Il Comitato di valutazione, di cui all'articolo 19, è stato incluso tra gli organismi collegiali del Ministero confermati  ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Analogamente, il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 è previsto tra gli organismi confermati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

      A tutte le funzioni attribuite dal presente disegno di legge, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      Non si redige la relazione tecnica in quanto dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri o diminuzione di entrate per la finanza pubblica.

 


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1.    Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

 

A)    Necessità dell'intervento normativo.

 

        Con il presente disegno di legge viene completato e semplificato il quadro di riferimento normativo del settore della produzione agricola con metodo biologico attraverso la ricognizione e la ridefinizione delle competenze già previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, in materia e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, attraverso il riordino degli organismi consultivi operanti nel settore, la revisione del sistema di autorizzazione e vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione nonché attraverso la realizzazione di un apposito sistema sanzionatorio.

        Particolare rilevanza assumono le attività di agricoltura biologica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulla salvaguardia e sull'equilibrio delle stesse.

        In particolare:

 

            a) si prevede un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome o di competenza di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale;

            b) si prevede la possibilità di organizzazione a base territoriale e di «distretto» delle imprese, di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e di adeguare la normativa in materia di organizzazioni dei produttori e di accordi di tipo interprofessionale per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica;

            c) si adeguano la normativa e le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, definendo anche apposite norme di attuazione della legislazione europea e nazionale, in particolare per i comparti zootecnico, del vino, cementiero e dei fertilizzanti, e prevedendo la creazione di un logo nazionale;

            d) si prevedono strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la  partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali.

B)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Per quanto concerne la compatibilità della legislazione nazionale vigente non sussistono incompatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento comunitario da cui trae origine e con quello nazionale.

C)    Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Circa la compatibilità con le competenze regionali si ritiene che non possano sussistere riflessi in ordine alle previste normative attribuite alle regioni perché il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

A)    Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

 

        La consapevolezza della crescente rilevanza che assume il metodo biologico nell'ambito dell'economia rurale italiana ed europea, con riguardo alla superficie interessata, al numero degli addetti unitamente agli aspetti relativi al rispetto della natura, della qualità, della sicurezza e della genuinità dei prodotti agricoli, rende necessaria l'adozione di un testo organico per disciplinare il settore delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche (accordi di filiera, regole tecniche, promozione delle produzioni nazionali, sistema di controllo e certificazione, produzioni non normate a livello europeo, acquacoltura, importazioni) e per semplificare la materia delle produzioni biologiche, adeguando tale materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 220 del 1995.

        Destinatari del provvedimento sono il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi impegnati nel sistema di controllo e certificazione sui prodotti di agricoltura biologica nonché i produttori interessati all'agricoltura biologica e le loro organizzazioni professionali.

B)    Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

 

        L'intervento legislativo appare lo strumento più appropriato attesa la complessità della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.

 

C)    Obiettivi e risultati attesi.

 

        Con il testo in esame si vogliono predisporre gli strumenti idonei e opportuni affinché l'agricoltura biologica assuma un ruolo centrale e portante nel panorama agricolo e venga, quindi, sviluppata e incentivata anche in considerazione degli ampi spazi di valorizzazione che ancora aspettano di essere colmati. Ciò anche in vista di quanto viene richiesto dal rinnovato contesto europeo, delineato nella comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo del giugno 2004 (Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica), nonché dalla necessità di adeguare il decreto legislativo n. 220 del 1995. Ciò viene attuato attraverso un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome o di competenza di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento  del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale.

 

D)    Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

 

        Il quadro normativo in questione non realizza, sostanzialmente, una diversa modalità di relazione tra le strutture esistenti.

        Si evidenzia in tale senso una redistribuzione delle dinamiche operative in materia tra amministrazioni centrali e regioni che vedranno nella normativa di secondo grado la specifica attuazione.

 


Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

 

 

 

Repertorio atti n. 64/CSR del 29 marzo 2007.

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 29 marzo 2007:

 

VISTO lo schema di disegno di legge in oggetto di iniziativa governativa, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 febbraio 2007, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2007, con nota protocollo n. 1353, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 20 febbraio del corrente anno, con nota protocollo n. 825;

 

VISTO il testo del provvedimento in esame, che contiene una disciplina generale rimandando il dettaglio a successivi interventi normativi secondari, con l’obiettivo di incrementare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico garantendo, al contempo, la biodiversità, la tutela dell’ambiente nonché la salute e l’informazione dei consumatori, nel rispetto delle competenze regionali, secondo un sistema di concertazione permanente tra l’Autorità nazionale competente, costituita dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, e le Regioni e le Province autonome;

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all’articolo 2, comma 3, dispone che la Conferenza Stato - Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

 

CONSIDERATO che l’esame tecnico, svoltosi nel corso dei due incontri del 6 e dell’8 marzo 2007, si è concluso con proposte regionali di modifica all’articolato sulle quali è stato riscontrato il consenso dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni regionali e del Ministero interessato;

 

PRESO ATTO che nella seduta di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell’8 marzo 2007 gli Assessori regionali competenti in materia, considerata la rilevanza del contenuto del provvedimento, hanno proposto ed ottenuto dal Rappresentante del Ministro il rinvio dell’esame ad una successiva seduta di Comitato;

 

VISTA la nota della Regione Puglia, protocollo n. 2376, del 20 marzo 2007 con cui il coordinatore delle Regioni ha trasmesso le proposte regionali, concordate nelle citate sedi tecniche, relative allo schema di disegno di legge di cui trattasi, inoltrate alle Regioni e Province autonome dalla Segreteria di questa Conferenza, nella medesima data, con nota protocollo n.1403;

 

CONSIDERATO che nella successiva seduta del ricordato Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura tenutasi il 27 marzo 2007 gli Assessori regionali, pur confermando le richieste di modifica avanzate in sede tecnica, hanno condizionato l’espressione del parere favorevole sul testo in esame all’accoglimento, da parte del Governo, di tre ulteriori emendamenti riferiti rispettivamente all’articolo 21, comma 2, con la soppressione delle parole “per ciascun comparto produttivo”; all’articolo 30, con la proposta di mantenere la previsione della “attestazione”di idoneità, in luogo della comunicazione rilasciata dall’Organismo di controllo, tutte le volte che viene citata la parola nei relativi commi ed infine, all’articolo 31, comma 1, la sostituzione dell’ultimo periodo con la formulazione “Nei servizi di ristorazione prescolastica e nei servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da Enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, le Regioni dettano le norme per privilegiare la preparazione dei pasti mediante l’utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche”;

 

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima sede gli Assessori regionali hanno osservato l’opportunità di prevedere, in luogo della specifica modulistica di cui all’articolo 24 del testo, la definizione di un elenco di informazioni utili allo scopo di consentire alle Regioni di organizzare, secondo proprie esigenze e strumenti, la raccolta dei dati e che il Rappresentante del Ministro ha in tal sede convenuto sia su tutte le proposte di emendamento sia sull’osservazione avanzata;

 

CONSIDERATO che nell’odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno confermato il parere favorevole condizionato all’accoglimento da parte del Governo delle proposte di modifica e delle osservazioni avanzate in sede di istruttoria tecnica e nella seduta prepolitica del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura del 27 marzo del corrente anno

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico, nei termini di cui in premessa.

 

 

 


 

 

 

 


DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di incrementare lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare, di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di garantire la biodiversità e di assicurare la salute e l'informazione dei consumatori, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Agricoltura biologica e prodotti dell'agricoltura biologica).

      1. L'agricoltura biologica ha l'obiettivo di:

          a) produrre materie prime e alimenti nel rispetto dei cicli naturali;

          b) tutelare la biodiversità agricola e naturale e il paesaggio;

          c) contribuire al benessere degli animali, alla fertilità dei suoli e alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, favorendo in tale modo la riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, la conservazione e il risanamento ambientale, nonché l'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.

      2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il  quale sono ottenuti prodotti in applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», nonché della normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione.

      3. Il prodotto proveniente da agricoltura biologica è quello che ha ottenuto la certificazione di conformità al metodo di cui al comma 1 relativamente ad ogni fase del processo di produzione e di preparazione.

      4. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

      5. Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

Art. 3.

(Autorità competenti nazionali e locali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della regolamentazione comunitaria e della normativa nazionale in materia di agricoltura biologica, ivi compresa la vigilanza. Il Ministero, inoltre, è l'autorità nazionale competente per le attività inerenti all'attuazione del regolamento, nonché del regolamento (CE) n. 223/2003 della Com- missione, del 5 febbraio 2003, e successive modificazioni.

      2. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, allo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, ivi compresa la vigilanza, per l'agricoltura di cui ai regolamenti comunitari indicati nel comma 1. 

      3. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi, di cui all'articolo 11 del regolamento, e successive modificazioni, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo ufficiale sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero della salute.

      4. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, è l'Agenzia delle dogane.

Art. 4.

(Distretti biologici).

      1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumano carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse o le attività mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.

      2. I distretti biologici, nel rispetto delle previsioni del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricola e zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.

      3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», definisce, con proprio decreto, d'intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici, che devono prevedere anche le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure di coesistenza ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

Art. 5.

(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica).

      1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di consentire la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti all'attuazione della presente legge, presso il Ministero continua a operare il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      2. Il Comitato consultivo di cui al comma 1 ha il compito di esprimere pareri in merito alle tematiche tecniche e alle questioni inerenti all'agricoltura biologica.

      3. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui all'articolo 3, su proposta del Comitato consultivo di cui al comma 1 e con apposito decreto del Ministro, possono essere costituite commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie.

      4. La partecipazione al Comitato consultivo di cui al comma 1 e alle commissioni tecniche costituite ai sensi del comma 3 non comporta attribuzione di compensi. 

Art. 6.

(Intese di filiera).

      1. Tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive dell'agricoltura biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello regionale o nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari da agricoltura biologica.

      2. Le amministrazioni pubbliche possono assumere le opportune iniziative per promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto.

Art. 7.

(Organizzazioni dei produttori).

      1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e dalla relativa normativa di attuazione.

Art. 8.

(Etichettatura e pubblicità).

      1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei termini derivati o dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui al regolamento è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e della presente legge. Quando nell'etichetta, nella presentazione e nella pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico», «acquacoltura biologica» e «apicoltura biologica» sono considerati equivalenti al metodo dell'agricoltura biologica. 

      2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le indicazioni previste dal regolamento e dalla presente legge devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale, tale intendendosi il soggetto che acquisti dal venditore al dettaglio.

      3. Con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2.

Art. 9.

(Logo nazionale).

      1. È istituito il logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica.

      2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e il regolamento d'uso del logo nazionale di cui al comma 1.

Art. 10.

(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica e di promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, il Ministero, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione che mettano in rilievo le caratteristiche  intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, di metodi di produzione specifica, di aspetti nutrizionali, di etichettatura, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente.

      2. Con decreti del Ministro, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono approvati i programmi relativi alle iniziative di cui al comma 1.

      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, esse sono riservate ai prodotti recanti nell'etichetta il logo previsto dal regolamento, eventualmente abbinato al logo nazionale di cui all'articolo 9.

Art. 11.

(Indirizzo e coordinamento nazionale delle attività promozionali).

      1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in accordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito del Comitato consultivo di cui all'articolo 5.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Art. 12.

(Produzioni animali).

      1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo sono adottati con decreti del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  appositi disciplinari di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Art. 13.

(Acquacoltura biologica).

      1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, comprese quelle sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Art. 14.

(Produzioni vinicole).

      1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione del vino da agricoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Art. 15.

(Prodotti per l'impiego su sementi, su materiale di propagazione e su piante).

      1. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere  della Conferenza Stato-regioni, è disciplinato l'impiego, su sementi, su materiale di propagazione e su piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità ai princìpi e alle norme stabiliti dal regolamento.

Art. 16.

(Sementi da conservazione).

      1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.

      2. Per «varietà da conservazione» si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi negli agroecosistemi locali da almeno venticinque anni, minacciati da erosione genetica oppure non più coltivati sul territorio nazionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o di altri Paesi, o presso privati, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione, se non già iscritti nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie.

      3. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito un apposito registro delle varietà di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.

 

Capo III

SISTEMA DI CONTROLLO

Art. 17.

(Organismi di controllo e certificazione).

      1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero, ai sensi  dell'articolo 20, a svolgere attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi del regolamento sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati secondo la norma EN 45011 o la guida ISO 65.

      2. Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.

Art. 18.

(Operatori).

      1. Gli operatori, come definiti dal regolamento e soggetti agli obblighi del medesimo, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e che si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero.

 

Art. 19.

(Comitato di valutazione).

      1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Il Comitato è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e sei designati dalla Conferenza Stato-regioni

      2. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti di cui all'articolo 20, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere dei quali i predetti iscritti negli elenchi si servono per esercitare la propria attività.

      3. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.

      4. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.

      5. Il Comitato esprime, entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza, pareri obbligatori e vincolanti in merito:

          a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

          b) alle modifiche degli atti e della documentazione presentati per la richiesta di autorizzazione.

      6. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.

Art. 20.

(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione sulle attività definite dal regolamento vigente e dalla presente legge secondo il metodo dell'agricoltura biologica devono proporre istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato nella tariffa prevista dal comma 2. Con decreto del Ministro, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza. 

      2. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, secondo la tariffa determinata, sulla base del costo effettivo del servizio, con apposito decreto del Ministro, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché di quelli indicati nei decreti di cui ai commi 1 e 2. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al comma 6. Gli organismi di controllo e certificazione che intendono esercitare attività istruttoria delle richieste di autorizzazione all'importazione devono essere riconosciuti dal Ministero. Tale riconoscimento è conseguente all'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e non costituisce atto autorizzativo autonomo.

      4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, acquisito il parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19. Il decreto di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico.

      5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, fatte salve ulteriori disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

      6. L'autorizzazione non è trasferibile, ha validità quadriennale ed è rinnovabile. Agli effetti del rinnovo dell'autorizzazione  si tiene conto anche della valutazione delle irregolarità e delle infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza.

      7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 1, la documentazione attestante la validità e l'attualità della documentazione prodotta in sede di autorizzazione precedente. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, il Ministro, con apposito decreto, può rinnovare l'autorizzazione di cui al comma 1. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma, e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto di autorizzazione, l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare.

      8. Gli organismi di controllo e certificazione, già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine detti organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1.

      9. Qualora siano venuti meno i requisiti per l'autorizzazione di cui al comma 3, il Ministro, su proposta della regione, della provincia autonoma o dell'Autorità preposta alla vigilanza, previa diffida a regolarizzare la propria situazione, sentito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, con decreto motivato dispone la revoca dell'autorizzazione all'organismo di controllo e certificazione. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della suddetta pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero. 

      10. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati dal Ministero sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo copia dei documenti riguardanti modifiche alla loro struttura o documentazione di sistema, statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo, entro quindici giorni dalla data di approvazione formale di tali modifiche. Gli organismi di controllo e certificazione devono accompagnare la richiesta di variazione con una relazione dettagliata, motivando la necessità e l'opportunità di procedere alla variazione richiesta. Il Ministero, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 19, entro un mese dalla data di ricezione della documentazione, esprime il proprio parere.

Art. 21.

(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione).

      1. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento, dall'articolo 26, comma 2, della presente legge e dalle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di controllo e certificazione depositato deve:

          a) descrivere il piano tipo di controllo di cui al regolamento;

          b) soddisfare a quanto previsto dal regolamento;

          c) essere corredato da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma EN 45011 e da accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale;

          d) garantire l'applicazione del metodo biologico per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.        2. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti uno schema di piano tipo di controllo e uno schema di piano annuale di controllo e sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione di entrambi i piani.

      3. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo il piano di controllo annuale dagli stessi predisposto e comunicato in base ai piani-tipo di controllo.

      4. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un mese, possono formulare eventuali osservazioni sui piani annuali di controllo. L'organismo di controllo e certificazione è tenuto ad adeguare il piano annuale di controllo sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome.

      5. È compito degli organismi di controllo e certificazione verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati o comunque conservino traccia delle modifiche effettuate.

      6. Con il decreto del Ministro previsto all'articolo 20, comma 1, sono stabiliti i requisiti del personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di cui all'articolo 17.

      7. Gli organismi di controllo e certificazione trasmettono al Ministero, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 20, l'elenco del personale di cui intendono avvalersi per l'attività ispettiva con i relativi curricula.

Art. 22.

(Attestato di idoneità e certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneità dell'operatore entro  sessanta giorni dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.

      2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e di trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.

      3. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di certificazione l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato, la frequenza, le modalità e i destinatari dell'invio sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.

Art. 23.

(Obblighi degli operatori).

      1. Gli operatori notificano l'inizio delle attività e le successive variazioni alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda. Inoltre inviano eventuale copia delle notifiche alle regioni o alle province autonome ove sono ubicate le unità produttive. La notifica è trasmessa contestualmente, anche per il tramite delle pubbliche amministrazioni nel caso previsto dalle procedure regionali, all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento, dando prova allo stesso della data di trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma competente.

      2. Gli operatori, indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità e con modalità tali da non compromettere l'integrità del sistema di controllo e certificazione. L'organismo di  controllo al quale l'operatore ha formalmente comunicato la disdetta dall'assoggettamento, entro un mese, è tenuto a trasmettere al nuovo organismo di controllo tutte le informazioni relative all'operatore stesso riguardanti l'ultimo biennio o l'eventuale minore periodo di attività.

      3. La notifica, sottoscritta ai sensi della normativa vigente dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV del regolamento. I contenuti e le modalità della notifica sono stabiliti con il decreto del Ministro di cui all'articolo 24, comma 1.

      4. Il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo nonché la decorrenza del periodo di conversione sono individuati dalla data più recente tra la data della trasmissione della notifica alla regione o alla provincia autonoma e quella della trasmissione all'organismo di controllo e certificazione.

      5. Gli operatori devono documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo. Con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali.

      6. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo, i cui contenuti, modalità di compilazione e termini di trasmissione all'organismo di controllo e certificazione sono definiti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.

      7. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e certificazione e alla regione o alla provincia autonoma con le modalità previste al comma 1.

Art. 24.

(Modulistica).

      1. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere favorevole del Comitato consultivo  di cui all'articolo 5, da adottare entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e i contenuti per la redazione e la trasmissione della modulistica da parte degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione nonché degli elenchi di cui agli articoli 25 e 26.

Art. 25.

(Elenchi degli operatori).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica suddivisi secondo le categorie delle attività previste dal regolamento. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 23 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.

      2. L'iscrizione negli elenchi regionali individua gli operatori dell'agricoltura biologica riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 22, anche al fine di usufruire delle agevolazioni e delle provvidenze pubbliche.

      3. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

      4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero si scambiano le informazioni relative alla posizione degli operatori nel sistema di controllo.

      5. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

Art. 26.

(Elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge. 

      2. Gli organismi di controllo e certificazione iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono tenuti a:

          a) trasmettere al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati nell'anno precedente, nonché l'elenco degli operatori controllati, che hanno notificato la propria attività e che sono stati riconosciuti idonei, previsto dall'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento; entro il 31 marzo di ogni anno, eventuali integrazioni o modifiche all'elenco degli operatori controllati, previsto dal citato articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento;

          b) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, conservando tali dati per un periodo minimo di cinque anni;

          c) adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituire un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionali del personale impiegato;

          d) fornire al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui suoi compiti e responsabilità;

          e) consegnare al Ministero, in caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione;

          f) redigere e tenere aggiornato e trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con scadenza da definire con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1, un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certificato  di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui all'allegato V del regolamento, e successive modificazioni; ogni nominativo iscritto nell'elenco deve essere seguito dalla denominazione delle categorie di prodotti per le quali è valido il certificato e l'elenco deve essere accessibile al pubblico;

          g) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma EN 45011, conservandone prova documentale;

          h) dare immediatamente comunicazione al Ministero, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle violazioni e delle relative sanzioni emesse in via definitiva nei confronti degli operatori.

      3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.

Art. 27.

(Vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione).

      1. La vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati è esercitata dal Ministero, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.

Art. 28.

(Sistema sanzionatorio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni da applicare  a carico degli operatori e degli organismi di controllo e certificazione per l'inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali che regolano il settore dell'agricoltura biologica.

 

Capo IV

IMPORTAZIONI

Art. 29.

(Importatori).

      1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, si attengono alle disposizioni previste dall'articolo 23 della presente legge. La notifica dell'inizio dell'attività è trasmessa al Ministero e copia della stessa è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo e certificazione autorizzato ai sensi dell'articolo 20, cui l'operatore fa dichiarazione di assoggettamento.

      2. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti da agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi. Possono accedere all'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 20.

      3. Nelle more dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, gli operatori, iscritti nell'elenco di cui al comma 2, che intendono importare prodotti di agricoltura biologica provenienti da Paesi terzi presentano domanda di autorizzazione al Ministero. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione all'importazione, i contenuti della richiesta, nonché le modalità con le quali può essere concessa l'autorizzazione all'importazione.

      4. L'elenco di cui al comma 2 è pubblico.

Art. 30.

(Importazione di prodotti di agricoltura biologica).

      1. In attesa dell'applicazione a livello nazionale delle modifiche al regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1991/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, possono richiedere l'importazione dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi solo gli operatori che sono iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge.

      2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi ai sensi del regolamento è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale, il quale opera secondo le procedure stabilite dal Ministro con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. L'organismo di controllo e certificazione ha il compito di svolgere l'istruttoria della richiesta di importazione, valutando gli elementi informativi forniti dal richiedente per attestare l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo nonché la continuità dell'applicazione delle misure di ispezione sancite dal regolamento. L'organismo di controllo e certificazione, al termine dell'istruttoria conclusa con una valutazione positiva, rilascia all'importatore un'attestazione di idoneità. In caso di importazioni successive che non implichino variazioni degli elementi riportati nella domanda di importazione, eccetto le quantità e i lotti dei prodotti interessati, l'operatore richiede all'organismo di controllo e certificazione soltanto il rinnovo dell'attestazione di idoneità all'importazione. 

      4. L'importatore deve inviare al Ministero l'attestazione di idoneità di cui al comma 3, unitamente alla richiesta di importazione. Il Ministero, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento, emette autorizzazione con validità di un anno all'importazione e all'immissione in libera pratica; informa, altresì, la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea circa il nome del Paese terzo da cui importa, i prodotti e le modalità di produzione e di ispezione, nonché le garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di tali modalità.

      5. Il Ministero, nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento dell'attestazione di idoneità da parte dell'organismo di controllo, ha facoltà di chiedere il riesame degli elementi informativi di cui al comma 3.

      6. Dei provvedimenti di autorizzazione e di immissione in libera pratica di cui al comma 4 è data pubblicità legale mediante inserimento in un'apposita raccolta tenuta presso il Ministero. Gli stessi provvedimenti sono altresì comunicati alla regione o alla provincia autonoma nella quale è ubicata la sede legale dell'importatore.

Art. 31.

(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica).

      1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni del settore dell'agricoltura biologica relative alla normativa e alla politica, nonché alla ricerca e alla sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), attraverso il sito web «www.sinab.it.».

      2. Il SINAB è il sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica realizzato dal Ministero, che mette a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 3 i dati disponibili a livello nazionale, regionale e locale, nonché servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura  biologica italiana, servizi di centro documentale e sportello d'informazione per il pubblico.

      3. Il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 è informato ogni sei mesi sulle attività del SINAB.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

(Ristorazione collettiva).

      1. Al comma 4 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta,» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni pubbliche e private che in regime di convenzione gestiscono mense scolastiche, universitarie e ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali, nonché di quelli a denominazione protetta. Per i servizi di ristorazione prescolastica e per i servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, le regioni dettano le norme per privilegiare la preparazione dei pasti mediante l'utilizzo di prodotti provenienti da coltivazioni biologiche,».

Art. 33.

(Aree verdi pubbliche).

      1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, e in particolare dei minori in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico, come definito dal regolamento e dalla presente legge. 

Art. 34.

(Semplificazione delle procedure).

      1. I provvedimenti attuativi della presente legge sono ispirati alla semplificazione delle procedure nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, con particolare riguardo:

          a) ai distretti biologici di cui all'articolo 4: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione;

          b) alla presenza di intese di filiera di cui all'articolo 6: le autorità competenti di cui all'articolo 3 possono adottare, anche su iniziativa delle organizzazioni interessate, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa degli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.

      2. Le iniziative adottate in conformità al presente articolo devono essere approvate dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 35.

(Trasmissione telematica).

      1. Le informazioni di cui agli articoli 20, 21, 22 e 26 sono inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3 anche attraverso comunicazione telematica. Le informazioni di cui all'articolo 23 aventi le caratteristiche di certezza e di univocità del datore delle stesse informazioni possono essere inviate alle autorità competenti di cui all'articolo 3.

Art. 36.

(Disposizioni di attuazione).

      1. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge, con esclusione dei decreti previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 20, è acquisito anche il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5, che deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione dello schema di provvedimento.

Art. 37.

(Norma finanziaria).

      1. Gli importi previsti a norma dell'articolo 20, commi 1 e 2, versati dai soggetti individuati dal medesimo articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base del Ministero, che li destina a programmi di sviluppo del sistema di vigilanza di cui all'articolo 27. La ripartizione dei proventi e le modalità di spesa sono decise con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Art. 38.

(Norma di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 39.

(Norma transitoria).

      1. Salvo quanto previsto al comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, ad eccezione dell'articolo 2.

      2. Fino all'adozione dei decreti previsti dagli articoli 19, 20, comma 1, 24 e 29 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data in entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.
(Norma finale).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

      2. A tutte le funzioni attribuite dalla presente legge, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1629

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

 

         

 

Norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica

                       

Presentata l’11 settembre 2006

                       

 

 


Onorevoli Colleghi! - Il settore delle produzioni biologiche ha raggiunto un pieno stato di maturità. Dal 1991, anno in cui, con il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, è stato disciplinato il metodo di produzione biologico e dei relativi prodotti agricoli e sono state definite le norme relative all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, il regime della produzione biologica non solo ha conseguito sviluppi spesso neppure ipotizzabili, ma ha anche creato condizioni sociali e modi di concepire l'agricoltura in funzione della tutela dell'ambiente, dei territori e delle tradizioni rurali di assoluta avanguardia.

      Nel nostro Paese il successo dell'agricoltura biologica è un fenomeno che desta entusiasmo, ma nello stesso tempo anche fondate preoccupazioni.

      Antiche questioni problematiche, cui non si è riusciti a dare risposte immediate e risolutive, nel corso degli anni si sono costantemente ingigantite ed estese a settori e tematiche esterne al campo agricolo, provocando, di conseguenza, situazioni di precarietà all'interno del sistema del regime biologico e nella disciplina delle norme che lo riguardano, nonché di diffidenza verso gli operatori e di difficoltà di orientamento da parte del pubblico. La situazione venutasi a creare non appare più governabile con gli strumenti oggi disponibili e in tal senso andrebbero individuati percorsi innovativi tendenti ad un riesame del quadro complessivo e all'approvazione di nuove norme in grado di risolvere i problemi in essere.

      Il quadro di riferimento giuridico e operativo ha bisogno di norme di principio e di criteri d'intervento che stiano al passo con le aspettative dei produttori agricoli, nonché con le esigenze dei consumatori di conoscere in maniera chiara e riscontrabile cosa s'intenda per regime biologico e quali valori aggiunti si ottengono con tale metodo produttivo, soprattutto affinché si consolidi il concetto che il metodo biologico non rimane confinato al prodotto genuino e naturale, ma coinvolge ambiti più estesi e nobili come la difesa delle risorse naturali, la preservazione dell'ambiente integro e la conservazione delle tradizioni rurali di cui molti nostri territori sono ricchi possessori.

      Regole chiare ed elementi indiscutibili di riscontro devono essere introdotti in materia di controlli sul rispetto delle norme che regolano la produzione biologica e in materia di certificazione dei prodotti, sia che siano ottenuti nel nostro Paese, sia se importati da Paesi terzi. In tal senso bisogna stabilire nuovi princìpi e norme uniformi sulle sedi giuridiche delle autorità competenti, sui compiti degli organismi di controllo autorizzati, sulla qualità dei controlli e sui sistemi di etichettatura, nonché sulle sanzioni applicabili nei casi di infrazione delle stesse norme.

      Queste criticità si ripercuotono soprattutto sul versante dei consumi dei prodotti biologici, infatti la spesa media pro capite in Italia per i prodotti biologici rimane ancora troppo bassa, soprattutto se confrontata con quella degli altri Paesi europei: è, infatti, di soli 24 euro per anno. È evidente che tale aspetto non è di poco conto per la crescita del settore, rappresentando un punto critico che mina qualsiasi politica di sviluppo.

      Occorre allora promuovere la commercializzazione attraverso l'adozione di nuove politiche, quali:

          l'esenzione o riduzione dell'IVA per l'acquisto dei prodotti biologici;

          il potenziamento delle campagne informative sull'educazione alimentare e sull'orientamento al consumo dei prodotti alimentari da agricoltura biologica, anche all'interno delle politiche per la salute;

          facilitare l'inserimento dei prodotti biologici nazionali all'interno delle reti distributive già esistenti;

          incentivare la costituzione di reti di negozi funzionalmente collegati con le aziende agricole biologiche;

          favorire l'integrazione tra produzione e commercializzazione anche attraverso il sostegno alla partecipazione dei produttori in società di distribuzione e commercializzazione.

      Attualmente non esiste un programma nazionale di ricerca dedicato strettamente all'agricoltura biologica. A differenza del settore della ricerca nel campo della produzione agricola convenzionale che può contare su nutrite sovvenzioni private, la ricerca nel campo dell'agricoltura biologica è fortemente limitata e frammentaria. Occorre promuovere la ricerca nel settore dell'agricola biologica per fornire agli operatori di settore strategie e tecniche produttive efficaci che siano studiate appositamente per un metodo di produzione che non vuole e non deve ricalcare i processi convenzionali.

      In sede comunitaria si sta sviluppando un ampio dibattito sulla necessità di approvare un nuovo regolamento che abroghi il vecchio regolamento (CEE) n. 2092/91 e che, tenendo conto delle esperienze allo scopo maturate, disponga norme più chiare, semplici e soprattutto efficaci, sia in ambito produttivo, sia in ambito commerciale e sociale, in tal caso puntando ad elevare la tutela dei consumatori e quella dell'ambiente.

      La proposta di regolamento elaborata dalla Commissione nel dicembre del 2005 rappresenta il documento più avanzato ed esaustivo mai realizzato in sede comunitaria in materia di produzione biologica. Tale provvedimento sarà la nuova legge europea che recherà i princìpi e i criteri sulla produzione biologica e sulle modalità di commercializzazione dei prodotti biologici. Ad essa gli Stati membri dovranno fare riferimento e dovranno perciò recepirla approvando quelle norme di attuazione, convergenti ed efficaci, che ne siano l'esatta interpretazione applicativa.

      La presente proposta di legge, composta da 8 titoli e 36 articoli, si basa sul documento approvato dalla Commissione europea e che entro il 2007 si ritiene sarà approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo: di tale atto comunitario recepisce le norme di principio e i criteri di applicazione. Il progetto di legge, inoltre in ragione di analisi svolte in materia di agricoltura biologica a livello nazionale, assume in sé alcune proposte elaborate in sedi competenti e che sono state oggetto di possibili atti normativi. Da ultimo, provvede ad adeguare il sistema delle competenze e delle funzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli attuali princìpi della Costituzione italiana e del Trattato che istituisce la Comunità europea.


PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità, oggetto e campo di applicazione).

      1. La presente legge, al fine di elevare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di assicurare una maggiore tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s) della Costituzione, e fatte salve le potestà legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, reca norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.

      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità con la normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge stabilisce obiettivi, princìpi e norme concernenti:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo dei prodotti biologici;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

      3. La presente legge, fatta esclusione dei prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici, si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura o dall'acquacoltura destinati a essere commercializzati come prodotti biologici, e in particolare ai seguenti prodotti:

          a) prodotti vegetali e animali non trasformati e animali vivi;

          b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, di seguito denominati «alimenti trasformati»;           c) prodotti dell'acquacoltura vivi o non trasformati;

          d) prodotti dell'acquacoltura trasformati destinati al consumo umano;

          e) mangimi.

      4. La presente legge si applica a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività, comprese quelle di catering, le mense aziendali, la ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre simili prestazioni di servizi alimentari:

          a) produzione primaria;

          b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

          c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;

          d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;

          e) esportazione e importazione;

          f) immissione sul mercato.

      5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì al settore delle produzioni agricole no food ottenute con metodo biologico. Per tale scopo, con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 29, nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi di cui ai titoli da I a III, possono essere disciplinate le relative modalità di produzione e di trasformazione.

Art. 2.

(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «produzione biologica»: l'impiego di metodi di produzione biologici nell'azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all'etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i princìpi e le norme stabiliti dalla presente legge;

          b) «prodotto biologico»: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;

          c) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

          d) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

          e) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici con l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare la produzione al di là delle capacità naturali dell'ambiente. In tali circostanze, tali organismi devono rimanere di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;

          f) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica;

          g) «preparazione»: le operazioni di conservazione e di lavorazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali, nonché il confezionamento e le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;

          h) «immissione sul mercato»: le attività cui si applica la definizione di cui all'articolo 3, numero 8), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

          i) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3;

          l) «autorità competente»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, nonché qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l'autorità omologa di un Paese terzo;

          m) «organismo di controllo»: un soggetto terzo indipendente al quale l'autorità competente ha delegato talune funzioni di controllo;

          n) «certificato»: un documento scritto rilasciato da un'autorità competente o da un organismo di controllo, con cui si attesta che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai princìpi e alle norme applicabili alla produzione biologica;

          o) «marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;

          p) «ingredienti»: le sostanze cui si applica la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni;

          q) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1991;

          r) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: qualsiasi organismo cui si applica la definizione recata dall'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001;

          s) «prodotti derivati da OGM»: i prodotti derivati interamente o parzialmente da OGM, ma non contenuti OGM o da essi costituiti;

          t) «prodotti ottenuti da OGM»: additivi alimentari e per mangimi, aromi, vitamine, enzimi, ausiliari di fabbricazione, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, ottenuti somministrando nell'alimentazione di un organismo materiali interamente o parzialmente costituiti da OGM;

          u) «alimenti»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 178/2002;

          v) «mangimi»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 3, numero 4), del citato regolamento (CE) n. 178/2002;

          z) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003;

          aa) «equivalente»: atto a realizzare gli stessi obiettivi e a rispondente agli stessi princìpi;

          bb) «sede comunitaria»: sede pertinente in cui le istituzioni dell'Unione europea, e in particolare il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, esercitano secondo le procedure previste dal Trattato istituito dalla Comunità europea, l'esercizio del diritto comunitario derivato attraverso l'emanazione degli atti allo scopo previsti.

TITOLO II

OBIETTIVI E PRINCÌPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Art. 3.

(Obiettivi).

      1. La produzione biologica persegue l'obiettivo di:

          a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell'attività agricola, un'ampia varietà di prodotti secondo metodi capaci di:

              1) ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;               2) mantenere e favorire un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei loro dintorni;

              3) salvaguardare il più possibile le risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

              4) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

          b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura.

Art. 4.

(Princìpi generali).

      1. La produzione biologica si basa sui seguenti princìpi:

          a) fare uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici evitando l'impiego di materiali sintetici;

          b) fare uso di sostanze naturali evitando l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

          c) imporre il divieto dell'uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari quando l'uso di tali OGM risulti inevitabile;

          d) favorire l'adeguamento delle norme che disciplinano la produzione biologica alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi ad un concetto univoco di produzione biologica.

Art. 5.

(Princìpi applicabili all'agricoltura biologica).

      1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, l'agricoltura biologica si basa sui seguenti princìpi specifici:

          a) mantenere e potenziare la fertilità del suolo, prevenire e combattere l'erosione del suolo e limitare al minimo l'inquinamento;

          b) mirare a produrre derrate di alta qualità anziché a massimizzare la produzione;

          c) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

          d) utilizzare il riciclo dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento, nonché per la produzione di energia;

          e) adottare le scelte produttive che tengono conto dell'equilibrio ecologico locale o regionale;

          f) assicurare il nutrimento delle piante prevalentemente attraverso l'ecosistema del suolo;

          g) tutelare la salute degli animali e delle piante principalmente mediante interventi profilattici, tra cui la selezione di razze e varietà adatte;

          h) effettuare la produzione del mangime prevalentemente nell'azienda stessa in cui sono allevati gli animali, o in collaborazione con altre aziende biologiche del territorio;

          i) condurre l'allevamento degli animali in condizioni di massimo benessere;

          l) esigere che la produzione animale provenga da animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

          m) dare preferenza, nella scelta delle razze, ai ceppi a crescita lenta, tenuto conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

          n) imporre che il mangime somministrato agli animali sia composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

          o) fare ricorso a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie;

          p) adottare sistemi di acquacoltura che riducono al minimo gli effetti negativi sull'ambiente acquatico;

          q) assicurare che il mangime utilizzato in acquacoltura provenga da vivai sostenibili o sia composto per non meno del 90 per cento da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e da sostanze naturali di origine non agricola;

          r) vietare l'uso di organismi polipoidi.

Art. 6.

(Princìpi applicabili alla trasformazione di prodotti biologici).

      1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti princìpi specifici:

          a) gli alimenti e i mangimi biologici devono essere composti essenzialmente da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

          b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono vietati; ne è consentito l'utilizzo in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 29;           c) è vietato l'uso di radiazioni ionizzanti.

 

TITOLO III

NORME DI PRODUZIONE

Capo I

PRODUZIONE AGRICOLA

Art. 7.

(Norme generali di produzione agricola).

      1. In un'azienda agricola in regime di produzione biologica, tutte le attività produttive devono essere gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all'agricoltura biologica.

      2. In deroga al comma 1, a specifiche condizioni definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti presupposti stabiliti in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente in regime di produzione biologica.

      3. Ai sensi del comma 2, nel caso in cui un'azienda non sia interamente dedita alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica devono essere tenuti separati dal resto. Per tale scopo la separazione deve essere adeguatamente documentata.

      4. Gli agricoltori che adottano la produzione biologica devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

      5. Nel caso in cui gli agricoltori che adottano l'agricoltura biologica acquistino presso terzi i prodotti che utilizzano per la produzione di alimenti o mangimi biologici, devono accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.

 

Art. 8.

(Norme di produzione vegetale).

      1. Oltre alle norme generali di cui all'articolo 7, alla produzione biologica vegetale si applicano le seguenti norme:

          a) la produzione biologica vegetale deve basarsi su tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;

          b) la fertilità e l'attività biologica del terreno devono essere mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, compreso il sovescio, e la concimazione con concime naturale e materia organica provenienti da aziende biologiche;

          c) l'uso complementare di fertilizzanti e ammendanti compatibili con gli obiettivi e i princìpi dell'agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11;

          d) è vietato l'uso di concimi minerali azotati;

          e) tutte le tecniche di produzione vegetale devono evitare o limitare al minimo l'inquinamento dell'ambiente;

          f) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti deve essere ottenuta principalmente attraverso la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture e le tecniche colturali;

          g) in caso di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari compatibili con gli obiettivi e i princìpi dell'agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11;           h) l'uso di sostanze sintetiche autorizzate deve essere assoggettato a limiti e condizioni quanto alle colture cui possono essere applicate, alle modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con la coltura;

          i) possono essere utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. Per tale scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo le norme stabilite dalla presente legge per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.

      2. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

          a) tali aree non abbiano subìto trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 11 per un periodo di tre anni precedente la raccolta;

          b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Art. 9.

(Norme di produzione animale).

      1. Oltre alle norme generali di cui all'articolo 7, alla produzione biologica animale si applicano le seguenti norme:

          a) riguardo all'origine degli animali ottenuti con tecniche di produzione biologica, di seguito denominati «animali biologici»:

              1) gli animali biologici devono essere nati e allevati in aziende biologiche;

              2) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti presupposti stabiliti in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:

              1) le persone addette alla cura degli animali devono possedere conoscenze e competenze adeguate in materia di salute e benessere degli animali;

              2) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione devono garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;

              3) gli animali devono avere permanentemente accesso a spazi liberi all'aperto, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e la configurazione del terreno;

              4) il numero di animali deve essere limitato al fine di evitare il sovrapascolo, il calpestio del terreno, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;

              5) gli animali biologici devono essere tenuti separati o facilmente separabili dagli altri animali;

              6) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e per fondati motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;

              7) il trasporto degli animali al macello deve avere una durata il più possibile limitata;

              8) agli animali devono essere risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni;

              9) gli apiari devono essere ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche, da flora spontanea o da una combinazione di entrambe e trovarsi ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura;

              10) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura devono essere fabbricati in materie naturali, con l'obbligo di utilizzare cera proveniente dall'agricoltura biologica;

              11) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;

          c) riguardo alla riproduzione:

              1) la riproduzione non deve essere indotta da trattamenti ormonali, eccetto per la cura di disturbi riproduttivi;

              2) è vietata la donazione e il trasferimento di embrioni;

              3) le sofferenze e la mutilazione degli animali sono evitate grazie ad una scelta oculata della razza;

          d) riguardo all'alimentazione:

              1) gli animali devono essere nutriti con mangimi biologici, che possono includere una certa proporzione di mangimi provenienti da unità aziendali in via di conversione all'agricoltura biologica, atti a soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'animale nei vari stadi del suo sviluppo;

              2) gli animali devono avere permanentemente accesso al pascolo o a foraggi grossolani;

              3) gli additivi per mangimi possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 11;

              4) è vietato l'uso di stimolanti della crescita e di aminoacidi sintetici;

              5) i mammiferi lattanti devono essere nutriti con latte naturale, di preferenza materno;

          e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

              1) la prevenzione delle malattie deve essere realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene;

              2) i focolai di malattia devono essere trattati immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali allopatici, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altre terapie.

Art. 10.

(Norme di produzione per l'acquacoltura).

      1. Nel settore dell'acquacoltura, nelle more dell'adozione di norme comunitarie di produzione, comprese norme sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, si applicano le disposizioni nazionali, nonché le regole private allo scopo accettate o riconosciute, sempre che esse rispondano agli stessi obiettivi e princìpi enunciati nel titolo II.

 

Art. 11.

(Uso di taluni prodotti e sostanze in agricoltura).

      1. Nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II, i criteri specifici per l'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, segnatamente i prodotti fitosanitari, i concimi e ammendanti, le materie prime per mangimi di origine vegetale, animale e minerale, gli additivi per mangimi, i prodotti per la pulizia, nonché altre sostanze, sono adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle relative norme che per lo scopo sono stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE.

Art. 12.

(Conversione).

      1. Alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica si applicano le seguenti disposizioni:

          a) anteriormente al primo ciclo vegetativo delle colture che si intende coltivare secondo il metodo di produzione biologico, i prodotti il cui uso è vietato in agricoltura biologica non devono essere stati utilizzati per un periodo di tempo, per la cui definizione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti decisioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          b) gli animali presenti nell'azienda sono considerati allevati biologicamente dopo un periodo transitorio la cui definizione è determinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti determinazioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          c) il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da animali precedentemente non biologici possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo transitorio la cui definizione è determinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti decisioni assunte in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          d) nelle aziende costituite da unità aziendali distinte, in parte in produzione biologica e in parte in via di conversione alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati, in tal caso la separazione deve essere debitamente documentata.

Capo II

PRODUZIONE DI MANGIMI

Art. 13.

(Norme di produzione per i mangimi).

      1. La produzione di mangimi biologici deve essere separata dalla produzione di mangimi non biologici.

      2. Nella composizione dei mangimi biologici non possono entrare congiuntamente materie prime sia biologiche, sia provenienti da aziende o unità aziendali in via di conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

      3. È vietato l'uso di esano o di altri solventi organici.

      4. I fabbricanti di mangimi devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto. Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.

 

Capo III

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 14.

(Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati).

      1. Alla composizione degli alimenti biologici trasformati si applicano i seguenti criteri:

          a) almeno il 95 per cento in peso degli ingredienti di origine agricola che entrano nella composizione del prodotto devono essere biologici;           b) gli ingredienti di origine non agricola e gli ausiliari di produzione possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 15;

          c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell'articolo 15.

      2. L'estrazione, la trasformazione e il magazzinaggio di alimenti biologici devono essere effettuati con cura, in modo da preservare le proprietà degli ingredienti. È vietato l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare tali proprietà o ad ovviare a negligenze nella trasformazione dei prodotti.

      3. I trasformatori devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM se sono a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto. Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di produzione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, deve accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.

 

Art. 15.

(Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di pertinenti disposizioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone criteri specifici per l'autorizzazione degli ingredienti di origine non agricola e degli ausiliari di fabbricazione che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati.

      2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi stabiliti in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone criteri specifici per l'autorizzazione degli ingredienti di origine agricola non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati se gli ingredienti biologici non sono disponibili in commercio.

      3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi fissati in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, dispone in merito all'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze di cui ai commi 1 e 2 e, se necessario, stabilisce le condizioni e i limiti per il loro uso.

 

Capo IV

FLESSIBILITÀ

Art. 16.

(Norme di produzione meno restrittive).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi e di autorizzazioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, può accordare eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi I, II e III.

      2. Le eccezioni di cui al comma 1 devono essere limitate al minimo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

          a) quando sono necessarie per consentire ad unità aziendali in fase di avvio della produzione biologica di diventare redditizie, in particolare quando si tratta di aziende situate in zone in cui la produzione biologica è appena agli inizi;           b) quando sono necessarie per assicurare il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

          c) quando sono necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non sono disponibili in commercio in forma biologica;

          d) quando sono necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non sono disponibili in commercio in forma biologica;

          e) quando sono necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

          f) quando sono necessarie per salvaguardare la produzione di prodotti alimentari tradizionali di provata notorietà da almeno una generazione;

          g) quando occorrono misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

          h) quando sono imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di specifiche decisioni prese in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può altresì stabilire specifiche condizioni per l'applicazione delle eccezioni di cui al comma 1.

 

TITOLO IV

ETICHETTATURA

Art. 17.

(Uso di termini designanti la produzione biologica).

      1. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in qualsiasi lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge.

      2. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento e in nessuna lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge, salvo se tali termini non sono direttamente riconducibili alla produzione agricola.

      3. Il termine «biologico», nonché i rispettivi derivati, abbreviazioni e sinonimi, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l'indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.

      4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

      5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di specifiche disposizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può aggiornare e introdurre ulteriori termini atti a designare la produzione biologica, oltre quelli di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

 

Art. 18.

(Indicazioni obbligatorie).

      1. Se nell'etichettatura di un prodotto ottenuto all'interno dello Stato italiano o all'interno di qualunque Stato della Comunità europea, figurano i termini di cui all'articolo 17, o i rispettivi derivati e abbreviazioni, l'etichetta deve recare anche le seguenti indicazioni:

          a) il numero di codice di cui all'articolo 22, comma 7, dell'organismo competente per i controlli cui è soggetto l'operatore;

          b) se non è utilizzato il logo di cui all'articolo 19, la dicitura «biologico», in lettere maiuscole.

      2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle relative decisioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può altresì stabilire specifici criteri relativi alla presentazione e al formato delle indicazioni di cui al comma 1.

      3. Per i prodotti importati da Paesi terzi, l'uso delle indicazioni di cui al comma 1 è facoltativo.

Art. 19.

(Logo comunitario della produzione biologica).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle definizioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e solo in questo caso, può autorizzare l'uso di un logo comunitario che può essere utilizzato nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o importati ai sensi della presente legge.

      2. Le diciture di cui all'articolo 17, se sono da apporre su etichette o imballaggi di prodotti le cui materie prime di origine agricola provengono in prevalenza dal territorio nazionale e il cui intero ciclo di preparazione è realizzato da produttori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 32, possono essere inserite in apposito logo distintivo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite sia le percentuali obbligatorie di materie prime di origine agricola di provenienza nazionale che devono essere impiegate per poter utilizzare il logo distintivo, sia le caratteristiche tecniche del logo stesso e la relativa disciplina d'uso.

      3. Nel caso di produzioni zootecniche e vitivinicole il logo di cui al comma 2, può essere utilizzato solo se l'intero ciclo di produzione e preparazione è avvenuto nel rispetto delle norme della presente legge e presso operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 32.

Art. 20.

(Affermazioni nell'etichettatura e nella pubblicità).

      1. Sono vietate, nell'etichettatura o nella pubblicità, le affermazioni generiche secondo cui una particolare regola o normativa regionale o privata in materia di produzione biologica è più rigorosa, più biologica o comunque superiore alle disposizioni della presente legge o a qualsiasi altra normativa.

      2. Sono ad ogni modo ammessi, nell'etichettatura o nella pubblicità, riferimenti a particolari aspetti del metodo di produzione, purché si tratti di affermazioni oggettive e veritiere, e comunque conformi ai requisiti generali in materia di etichettatura, di cui alla citata direttiva 2000/13/CE.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle disposizioni indicate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può adottare misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 21.

(Requisiti specifici in materia di etichettatura).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle pertinenti disposizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può disporre requisiti specifici in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici e ai prodotti provenienti da aziende in via di conversione.

 

 

TITOLO V

CONTROLLI

Art. 22.

(Sistema di controllo).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, confermemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, realizza un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

      2. In applicazione dell'articolo 3 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, le modalità e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad un'analisi del rischio di irregolarità in ciascuno dei campi di attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente al disposto di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, è l'autorità competente responsabile per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del sistema di controllo.

      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può, ai sensi del l'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, delegare taluni compiti di controllo a uno o più organismi di controllo, tali organismi di controllo devono soddisfare i requisiti della norma europea EN 45011 o della guida ISO/CEI 65 recante «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti», nella versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

      5. Gli organismi di controllo riconosciuti devono consentire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il libero accesso ai loro uffici e impianti, devono altresì comunicare qualsiasi informazione e fornire tutta la collaborazione ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente articolo.

      6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

          a) la supervisione e l'audit di altri organismi di controllo;

          b) la competenza a concedere eccezioni, ai sensi dell'articolo 16, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3.

      7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attribuisce un numero di codice a ciascun organismo competente ad eseguire controlli ai sensi della presente legge.

      8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo riconosciuti trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, unitamente ad una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.

      9. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo.

      10. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica sezione dell'elenco di cui al comma 9, relativa al personale che svolge attività ispettiva su incarico degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del presente articolo.

Art. 23.

(Adesione al sistema di controllo).

      1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano da un Paese terzo o esportano verso un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti, devono:

          a) notificare tale attività all'autorità competente;

          b) assoggettare la loro impresa al sistema di controllo.

      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un Paese terzo.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente legge e che pagano un importo a titolo di contributo alle spese di controllo fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, siano coperti dal sistema di controllo.

      4. Ai fini dell'efficace attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, provvede alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo.

Art. 24.

(Certificazione).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può rilasciare certificati e accordare il diritto di utilizzare il proprio marchio di conformità alle norme di produzione biologica agli operatori soggetti al sistema di controllo.

      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può rifiutare il rilascio di certificati o l'uso del proprio marchio di conformità per prodotti che soddisfano i requisiti di cui alla presente legge.

      3. Un organismo di controllo non può rifiutare il rilascio di certificati per prodotti che sono stati certificati da un altro organismo di controllo riconosciuto, se quest'ultimo ha valutato e certificato la conformità a norme di produzione biologica equivalenti a quelle del primo organismo di controllo.

      4. Nel caso in cui un organismo di controllo rifiuta di rilasciare un certificato, deve fornire la prova che le norme di produzione biologica in base alle quali il prodotto in questione è già stato certificato non sono equivalenti alle proprie norme.

      5. Per il rilascio del certificato o dell'autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità gli utilizzatori versano un importo il cui ammontare è fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 25.

(Misure in caso di irregolarità o infrazioni).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

          a) nel caso sia constatata un'irregolarità in relazione al rispetto delle disposizioni della presente legge, proibisce l'uso delle diciture, delle indicazioni e del logo di cui agli articoli 17, 18 e 19 nell'intera partita o ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità;

          b) nel caso sia accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, vieta all'operatore in causa di commercializzare prodotti con indicazioni relative al metodo di produzione biologico per un periodo determinato dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

      2. Gli organismi di controllo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli enti pubblici interessati, comunicano, a vicenda tra di loro, nel più breve tempo possibile e, se del caso, trasmettono alla Commissione europea, informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni riguardanti la qualificazione di un prodotto come biologico. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di pertinenti specificazioni dettate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi della citata decisione 1999/468/CE, può specificare la forma che devono assumere le comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 26.

(Scambio di informazioni).

      1. Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli organismi di controllo, scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo riconosciuti, informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa.

 

 

TITOLO VI

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Art. 27.

(Importazioni da Paesi terzi).

      1. Un prodotto importato da un Paese terzo può essere immesso sul mercato nazionale etichettato come biologico se è conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV.

      2. Un operatore di un Paese terzo che desidera immettere sul mercato nazionale i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate dal comma 1, deve sottoporre il controllo delle proprie attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o all'organismo di controllo di cui al titolo V, se lo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali od organismo effettua controlli nel Paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5.

      3. Un prodotto importato da un Paese terzo può essere immesso sul mercato nazionale etichettato come biologico anche nei seguenti casi:

          a) il prodotto di cui trattasi è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nello Stato italiano e, in caso di normativa omogenea, nella Comunità europea o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex alimentarius;

          b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità europea o conforme alle linee guida del Codex alimentarius;

          c) l'operatore del Paese terzo che desidera immettere sul mercato nazionale i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate dal presente comma, deve avere sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del comma 4 o ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5;

          d) il prodotto è accompagnato da un certificato rilasciato dall'autorità competente o da un organismo di controllo del Paese terzo riconosciuto ai sensi del comma 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del comma 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente comma.

      4. Ai fini del presente articolo, i Paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità europea o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex alimentarius, devono essere riconosciuti dalla Commissione europea.

      5. Per i prodotti importati da un Paese terzo non riconosciuto ai sensi del comma 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui al titolo V, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica se la Commissione europea abbia riconosciuto gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel Paese terzo in questione, ai fini del comma 3, e se tali organismi di controllo siano presenti nell'elenco allo scopo compilato dalla medesima Commissione.

TITOLO VII

STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Art. 28.

(Distretti biologici).

      1. Si definiscono «distretti biologici» i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, caratterizzati da una specifica vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumono carattere principale la produzione biologica e le attività connesse o le attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali ottenuti applicando le disposizioni recate dalla presente legge.

      2. I distretti biologici, in coerenza con la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione, del 23 luglio 2003, hanno lo scopo di favorire, in particolare, lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle relative filiere produttive, l'attuazione degli obiettivi enunciati nel titolo II della presente legge, la tutela e la preservazione delle pratiche colturali locali e della biodiversità agricola e naturale, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale.

      3. Nel caso in cui le aree che comprendono il distretto biologico appartengono a più regioni, le regioni interessate provvedono a stabilire le norme per disciplinare la gestione del relativo distretto interregionale.

      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, le modalità e i criteri per l'istituzione dei distretti biologici.

Art. 29.

(Comitato permanente per il coordinamento e la concertazione).

      1. Per agevolare l'esercizio delle competenze e delle funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della presente legge dalle norme preordinanti approvate in materia di produzione biologica dall'Unione europea, presso il medesimo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato permanente per il coordinamento e la concertazione nell'applicazione delle norme recate dalla presente legge.

      2. Il comitato di cui al comma 1 ha compiti consultivi sulle tematiche concernenti la produzione biologica, nonché sulle materie di competenza non esclusiva dello Stato, segnatamente nei casi di controversie tra lo Stato e le regioni e le province autonome o di disomogenea attuazione sul territorio nazionale delle norme recate dalla presente legge relativamente agli ambiti di competenza delle stesse regioni e province autonome.

      3. Ove occorra, in particolare al fine di evitate le controversie e le disomogeneità di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome interessate, sottopongono gli schemi degli atti relativi all'attuazione dei princìpi e delle misure previste dalla presente legge al comitato di cui al comma 1 al fine di acquisirne il parere.

      4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 1, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica fra Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 30.

(Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile).

      1. Al fine di consentire la concertazione con i soggetti associativi interessati alle tematiche e alle questioni riguardanti la produzione biologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un comitato consultivo per le produzioni biologiche.

      2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da dodici membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tre in rappresentanza delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sei in rappresentanza delle organizzazioni di categoria e delle associazioni interessate alla produzione biologica.

      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 1.

      4. Il comitato di cui al comma 1 può costituire, anche facendo ricorso ad esperti esterni ad esso, gruppi di lavoro per sviluppare specifiche tematiche di interesse del settore della produzione biologica.

Art. 31.

(Organizzazioni di produttori biologici e sviluppo delle filiere biologiche).

      1. Si intende per «organizzazione di produttori biologici», ogni persona giuridica:

          a) costituita per iniziativa di produttori dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge;

          b) che ha in particolare lo scopo di svolgere le seguenti attività nei confronti dei suoi soci:

              1) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

              2) promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della loro produzione;

              3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;               4) promuovere, in coerenza con gli obiettivi fissati all'articolo 3, pratiche colturali, tecniche di produzione e tecniche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e favorire la biodiversità.

      2. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del comma 3 devono avere la possibilità di comminare ai loro soci adeguate sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, riconosce le organizzazioni di produttori biologici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo e che corrispondono altresì ai requisiti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005.

      4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori biologici devono, tra l'altro, comprovare:

          a) che hanno un numero minimo di soci pari a cinquanta. Le regioni e le province autonome, sentiti i comitati di cui agli articoli 29 e 30, possono stabilire un numero diverso di soci;

          b) che realizzano un volume minimo di produzione commercializzabile calcolata con riferimento esclusivo ai prodotti biologici certificati;

          c) che offrono sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficacia della loro attività;

          d) che mettono effettivamente in grado i loro soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter realizzare pratiche colturali rispettose dell'ambiente.

      5. Alle organizzazioni di produttori biologici si applicano le norme di cui agli articoli da 4 a 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Art. 32.

(Elenco nazionale dei produttori biologici).

      1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'elenco nazionale dei produttori biologici. Tale elenco è articolato in sezioni diverse a seconda delle categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.

      2. Le regioni e le province autonome possono istituire propri elenchi di produttori biologici, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.

      3. I produttori compresi negli elenchi di cui al comma 2, ove istituiti, devono essere contenuti anche nell'elenco nazionale di cui al comma 1; a tale fine, la regione o provincia interessata comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i nominativi dei produttori presenti nel proprio elenco e i relativi aggiornamenti.

Art. 33.

(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici e di promuovere la diffusione e la conoscenza del regime di produzione biologica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, adotta iniziative in materia di comunicazione istituzionale, informazione e promozione, volte ad accrescere la reputazione e la conoscenza delle caratteristiche specifiche, nonché degli eventuali vantaggi, del regime di produzione biologica e dei prodotti biologici, evidenziando in particolare, gli aspetti riguardanti la qualità, la sicurezza degli alimenti, i metodi di produzione specifica, gli aspetti nutrizionali e sanitari, l'etichettatura, il benessere degli animali e il rispetto dell'ambiente.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comitati di cui agli articoli 29 e 30, è approvato il programma relativo alle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo.

      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, tali iniziative devono essere rivolte ai prodotti la cui etichetta reca il logo previsto dalla normativa europea vigente, eventualmente abbinato al marchio nazionale, e comunque ai prodotti il cui intero ciclo di produzione è stato realizzato dai produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 32.

Art. 34.

(Varietà da conservazione).

      1. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivardi interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi da almeno trenta anni negli agroecosistemi locali, minacciate da erosione genetica, oppure non più coltivate sul territorio nazionale, ma conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca nazionali, regionali e di altri Stati, nonché presso soggetti privati, per le quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico volto a favorirne la reintroduzione, e che non sono iscritte ai registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.

      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 1.

      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Registro delle varietà di cui al comma 1 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

(Libera circolazione dei prodotti biologici).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può, per motivi concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici che sono conformi alle disposizioni recate dalla presente legge.

Art. 36.

(Norme di attuazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

      2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991.

      3. Nel caso in cui determinate disposizioni contenute nella presente legge contrastino con quelle previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, fino a quando l'Unione europea non decide altrimenti o non approva un regolamento che le preveda si applicano le norme previste dal medesimo regolamento (CEE) 2092/91.

      4. Le regioni, nelle materie di propria competenza, disciplinano le norme di cui alla presente legge secondo i princìpi e i criteri che la stessa legge prevede.

      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.

      6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari per l'attuazione della presente legge.

      7. Ai fini del comma 6, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a uniformare le norme vigenti in materia di regime di produzione biologica, di rango legislativo e regolamentare ai princìpi e alle norme recate dalla presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1695

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

 

BELLOTTI, AMORUSO, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BUONTEMPO, CASTIELLO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, COSENZA, GIUSEPPE FINI, HOLZMANN, LAMORTE, MANCUSO, MARTINELLO, MAZZOCCHI, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, RAMPELLI, ULIVI, ZACCHERA

 

         

Disposizioni per la riorganizzazione e la promozione dell'agricoltura biologica

                       

Presentata il 25 settembre 2006

                       

 


Onorevoli Colleghi! - In questi anni si è venuta a creare man mano una nuova sensibilità verso le tematiche ambientali, sia nell'ottica di preservare l'ambiente in cui viviamo, sia nella considerazione che l'impatto di qualsiasi azione nei confronti della natura produce una reazione uguale e contraria verso l'essere umano. L'agricoltura, dopo anni in cui l'unico sforzo era improntato verso l'aumento di produttività delle coltivazioni, si unisce oggi in un nuovo connubio con il rispetto della natura e la tutela della salute per puntare all'eccellenza delle coltivazioni.

      L'agricoltura biologica è, così, assurta a nuova protagonista nella scena italiana ed europea, garantendo al consumatore la genuinità delle materie prime, il rispetto della biodiversità naturale e agricola, il benessere animale, la salvaguardia del paesaggio e del suolo, ma anche delle risorse naturali non rinnovabili, attribuendo all'agricoltura un ruolo di equilibrio per l'ecosistema ed annullando qualsiasi impatto negativo che possa nuocere alla sinergia che si crea tra uomo e natura.

      Questo tipo di atteggiamento, come accennato, già in larga parte è patrimonio comune dei consumatori che uniscono al desiderio di preservare il territorio e gli esseri viventi che in esso vivono il desiderio di nutrirsi di alimenti genuini che non possano in nessun modo compromettere la loro salute. Emergenze di recente emerse quali la diffusione del morbo di Creutzfeldt Jacob, più noto come «morbo della mucca pazza», e del virus H5N1, meglio conosciuto come «influenza aviaria», hanno ancor più rafforzato negli individui la sensibilità verso il tema nutrizionale e verso la tutela della salute tramite sicurezza alimentare.

      In un momento storico in cui un Paese come l'Italia, sia per la configurazione del tessuto produttivo del suo settore primario, sia per l'aumento dei costi di produzione, non è più in grado di gareggiare con le economie emergenti per ciò che concerne la quantità e il costo delle produzioni agricole, esso deve saper improntare la propria competitività sull'eccellenza delle proprie derrate, sulla tecnologia, sulla tipicità dei suoi prodotti, sul radicamento nella cultura, nella storia e nella tradizione dei suoi alimenti, sullo stile che essa riesce a trasmettere e ad esportare con essi. L'agricoltura biologica si configura, pertanto, come un possibile trampolino di lancio per una agricoltura moderna di un Paese industrializzato come l'Italia. Un processo come quello descritto già da tempo è iniziato, ma va rafforzato e sostenuto con i mezzi più adatti. La presente normativa non s'inserisce, pertanto, come un unicum, ma va a costituire le autorità statali quali cinghie di trasmissione e coordinamento tra il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      Più specificamente le presenti disposizioni partono dal presupposto che occorra prevedere un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, d'interesse concorrente fra Autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di competenza esclusiva di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica, nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale. Nell'ottica, poi, di agevolare le suddette produzioni queste disposizioni vanno a semplificare gli adempimenti amministrativi per le imprese che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti dell'agricoltura biologica.

      Le normative già presenti a riguardo vanno adeguate in modo da creare reti più solide, promuovendo organizzazioni e accordi fra produttori o di tipo interprofessionale, contratti di coltivazione e vendita per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica, nonché definire strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato e a favorire il superamento da parte delle imprese del settore di situazioni di crisi determinate da eventi straordinari. Vanno altresì migliorate le disposizioni riguardo alla tracciabilità, all'etichettatura, alla promozione e alla repressione delle frodi relativamente alle produzioni alimentari e dei mangimi da agricoltura biologica, definendo apposite disposizioni applicative della normativa europea in particolare per i settori zootecnico, dei prodotti trasformati e vitivinicolo.

      Costituendo il presente testo un unicum organico, esso non può esimersi dal prevedere strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati e, in definitiva, favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari e dei mangimi dell'agricoltura biologica.

      Si viene, pertanto, ad innovare la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e le disposizioni emanate in attuazione di tale decreto, oltre a dare nel migliore dei modi attuazione all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

      Una politica favorevole all'agricoltura biologica deve essere, di fatto, un obbiettivo comune per tutte le forze politiche dato che si ritiene inverosimile che possano sussistere interessi a porre ostacoli ad un settore che si è dimostrato tanto vitale nel corso di questi anni e riguardo cui non esiste e non può esistere una reale opposizione, costituendo esso risorsa economica, opportunità di crescita, sbocco occupazionale, promozione della preservazione ambientale, mezzo per garantire la salute pubblica. Un intervento della politica, in questo quadro, risulta pertanto obbligato nei confronti di tanti agricoltori che hanno posto in essere una scommessa imprenditoriale che fa il bene della società e per dare nuova linfa al settore primario del nostro Paese.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Titolo I

AUTORITÀ COMPETENTI

Art. 1.

(Autorità competente nazionale).

      1. Il Ministero delle politiche agricole forestali, di seguito denominato: «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica a livello nazionale. Esso inoltre è l'Autorità competente nazionale per le attività inerenti l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

(Autorità competenti locali).

      1. Nel rispetto delle loro competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territorialmente preposte, nel territorio di competenza, alle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica.

      2. Il Ministero con proprio decreto individua l'autorità competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001.

Titolo II

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 3.

(Agricoltura biologica).

      1. L'agricoltura biologica si prefigge gli obiettivi di produrre materie prime e alimenti nel rispetto dei cicli naturali, di tutelare la biodiversità naturale e agricola, di contribuire al benessere animale e alla salvaguardia del paesaggio e della fertilità del suolo, oltre che delle risorse naturali non rinnovabili, contribuendo in questo modo alla riduzione dell'impatto ambientale delle pratiche agricole e di allevamento, alla conservazione e al risanamento ambientale, oltre che all'applicazione delle politiche di sviluppo rurale.

      2. Il metodo di agricoltura biologica è il metodo di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale mediante il quale sono ottenuti prodotti in applicazione del regolamento, nonché della normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione. Il metodo di agricoltura biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) e loro derivati.

Art. 4.

(Prodotto da agricoltura biologica).

      1. È prodotto proveniente da agricoltura biologica quello ottenuto conformemente al metodo di agricoltura biologica in ogni fase del processo di produzione e di preparazione.

Art. 5.

(Importazione).

      1. È attività di importazione l'attività esercitata da un operatore ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'immissione in commercio di prodotti da agricoltura biologica ai sensi del regolamento.

Art. 6.

(Distretti biologici).

      1. Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale e interregionale, a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nei quali assumono carattere preminente l'agricoltura biologica e le attività connesse, o comunque mirate alla valorizzazione dei prodotti locali provenienti dall'agricoltura biologica.

      2. I distretti biologici hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della pratica agricolo-zootecnica biologica e delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità agricola e naturale, nonché di agevolare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale, oltre a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.

      3. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto biologico interregionale.

      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero, con proprio provvedimento, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», definisce le linee guida per l'istituzione dei distretti biologici nonché le modalità e le procedure per l'attuazione delle misure di coesistenza nelle zone di confine dei distretti biologici e anche all'interno degli stessi.

Art. 7.

(Accordi di comprensorio).

      1. Gli enti locali promuovono e agevolano gli accordi tra le imprese volti a realizzare sistemi produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori anche non contigui e senza vincolo di mutualità, per la migliore pratica del metodo biologico.

 

Titolo III

ORGANISMI DI CONCERTAZIONE PERMANENTE, COMMISSIONI CONSULTIVE E OSSERVATORIO NAZIONALE

Capo I

ORGANISMI DI CONCERTAZIONE PERMANENTE

Art. 8.

(Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica).

      1. Al fine di esercitare le funzioni di cui all'articolo 1 secondo i princìpi della sussidiarietà e della collaborazione istituzionale fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, presso il Ministero è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza permanente per il coordinamento e la concertazione in agricoltura biologica, di seguito denominata: «Conferenza permanente».

      2. Alla Conferenza permanente è attribuita competenza sulle tematiche concernenti l'agricoltura biologica d'interesse dell'Unione europea nonché sulle tematiche e le questioni che la legge demanda alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulle tematiche e sulle questioni che la legge demanda alla competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui queste tematiche formino oggetto di atti normativi e amministrativi che potrebbero avere effetto sulla uniforme applicazione a livello nazionale dei temi d'interesse dell'Unione europea, in particolare per ciò che riguarda l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.

      3. Nella ricorrenza dei casi di cui al comma 2 il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono acquisire il parere della Conferenza permanente prima della adozione dei relativi atti normativi e amministrativi.

      4. Con decreto del Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente, in modo tale da assicurare la rappresentanza paritetica fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 9.

(Comitato nazionale per l'agricoltura biologica).

      1. Presso il Ministero è istituito il Comitato nazionale per l'agricoltura biologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cui è attribuita la competenza sui provvedimenti d'interesse per il settore della produzione agricola con metodo biologico. Il Comitato ha funzione consultiva ed assicura la concertazione con le parti sociali interessate alle tematiche e alle questioni inerenti l'agricoltura biologica.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

Capo II

COMMISSIONI CONSULTIVE E OSSERVATORIO NAZIONALE

Art. 10.

(Commissioni consultive).

      1. Al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti di cui al titolo I e per gli organismi di concertazione permanente di cui al capo I del presente Titolo, con apposito decreto del Ministero sono istituite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, Commissioni consultive competenti per specifiche materie.

 

 

Art. 11.

(Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica).

      1. Al fine di monitorare la situazione strutturale, di mercato e delle conoscenze scientifiche ed economiche relativamente al settore dell'agricoltura biologica, è istituito presso il Ministero l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica.

      2. L'Osservatorio costituisce il riferimento nazionale per analoghe iniziative a livello europeo e regionale e può decentrare le proprie attività in sedi periferiche localizzate sull'intero territorio nazionale.

      3. Il programma di attività dell'Osservatorio, anche a carattere pluriennale, è sottoposto al parere degli organismi di concertazione permanente di cui al capo I.

      5. Con decreti del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di funzionamento, le competenze e il fabbisogno di risorse umane e strumentali dell'Osservatorio.

 

Titolo IV

ORGANIZZAZIONI E STRUMENTI PER IL MERCATO

Capo I

ORGANIZZAZIONI

Art. 12.

(Organizzazioni dei produttori).

      1. All'allegato 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il settore: «M1 - Agricolo biologico», con numero di produttori: «50», fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

      2. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione da agricoltura biologica certificata.

Capo II

MERCATO

Art. 13.

(Contratti di coltivazione o di filiera).

      1. Il contratto di coltivazione o di filiera è un accordo sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione, preparazione e commercializzazione di un prodotto da agricoltura biologica. Esso deve contenere almeno i seguenti elementi obbligatori:

          a) i prodotti e i servizi oggetto del contratto e i loro parametri qualitativi;

          b) le modalità di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

          c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

          d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

      2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di coltivazione o di filiera.

Art. 14.

(Ristorazione collettiva).

      1. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni pubbliche e private in regime di convenzione che gestiscono mense scolastiche, universitarie ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta. Nei servizi di ristorazione prescolastica e nei servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione i prodotti forniti per la preparazione dei pasti sono costituiti da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato».

 

Titolo V

ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

Art. 15.

(Etichettatura e pubblicità).

      1. L'utilizzo del termine «biologico» nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento e dei termini derivati o diminutivi in uso, utilizzati singolarmente o combinati ad altri, è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e quelle indicate nella presente legge. Quando in etichetta, presentazione e pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico» e «apicoltura biologica» sono da ritenersi equivalenti ad «agricoltura biologica».

      2. I prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico devono riportare le indicazioni previste dall'allegato 1 della presente legge e dal regolamento. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni devono figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita o sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni neutre non destinate al consumatore finale.

Art. 16.

(Logo nazionale).

      1. Le diciture di cui all'allegato 1, lettere a) e b), della presente legge, qualora siano da apporre su etichette o imballaggi di prodotti il cui intero ciclo di preparazione è avvenuto nel territorio nazionale da parte di operatori iscritti nell'apposito elenco presso il Ministero di cui all'articolo 37, possono essere inserite in apposito logo le cui caratteristiche tecniche sono stabilite con decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Nel caso di produzioni zootecniche e vitivinicole il logo di cui al comma 1 può essere utilizzato solo se ottenute per l'intero ciclo di produzione e preparazione nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

      3. Con decreto del Ministero possono essere introdotte disposizioni per assicurare una etichettatura corretta e trasparente dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico appartenenti a particolari settori di produzione e ottenuti sul territorio nazionale.

 

Titolo VI

NORME DI PRODUZIONE

Capo I

PRODUZIONE AGRICOLA

Art. 17.

(Produzioni animali).

      1. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, sono adottati con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari di produzione ed etichettatura per le specie zootecniche non disciplinate dalla normativa europea.

Art. 18

(Produzioni vitivinicole).

      1. In attesa dell'adozione di una normativa europea sul vino da agricoltura biologica è adottato con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione ed etichettatura per le produzioni vitivinicole.

Art. 19.

(Ammendanti e fertilizzanti).

      1. Fatte salve le disposizioni relative ai metodi e ai criteri per la gestione del suolo individuate nell'allegato 1 del regolamento, ulteriori indicazioni in merito alle modalità di conduzione di specifiche pratiche agronomiche o chimico-agrarie per l'agricoltura biologica, i tipi di fertilizzanti e i relativi requisiti, l'elenco dei formulati commercializzati e la relativa attività di gestione, verifica e controllo sono stabiliti con apposito decreto del Ministero da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Sementi da conservazione).

      1. Il Ministero tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2.

      2. Si intendono per «varietà da conservazione» le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante autoctone e non autoctone, purché integratesi da almeno dieci anni negli agroecosistemi locali minacciate da erosione genetica; oppure non più coltivate sul territorio nazionale, ma conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca di regioni o altri Paesi, o presso privati per le quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione se non iscritte a Registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e alla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni.

      3. Con apposito decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è istituito il Registro delle varietà da conservazione di cui al comma 2 e ne sono disciplinate le modalità di gestione.

 

Capo II

ACQUACOLTURA

Art. 21.

(Acquacoltura e sistema di controllo).

      1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, e promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo europeo in materia, è riconosciuto il metodo di allevamento biologico per le produzioni dell'acquacoltura che rispettano il disciplinare previsto dall'allegato 2 della presente legge e che sono realizzate esclusivamente sul territorio nazionale.

      2. Gli operatori che intendono avvalersi per le loro produzioni da acquacoltura della denominazione e del marchio di cui all'articolo 22 devono obbligatoriamente assoggettarsi al regime di controllo di cui al titolo VIII. Le regioni e le province autonome competenti per territorio istituiscono un apposito elenco degli operatori dell'acquacoltura biologica o dispongono la necessaria integrazione degli elenchi di cui all'articolo 36. Analogamente è istituito un apposito elenco nazionale o è integrato quello previsto all'articolo 37.

      3. Gli organismi di controllo autorizzati in base all'articolo 30 qualora intendano esercitare la loro attività anche in relazione ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo devono sottoporre all'Autorità nazionale competente un apposito piano di controllo comprensivo dell'indicazione del personale e delle strutture qualificate destinati alle attività in esso previste. Fatto salvo parere contrario e motivato da parte del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui all'articolo 29 da comunicare entro due mesi dal ricevimento della documentazione, l'organismo è autorizzato ad operare.

      4. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata in conformità alle disposizioni del titolo VIII, capo VI.

Art. 22.

(Denominazione e marchio nazionale dell'acquacoltura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero con proprio decreto, sentiti gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, approva la denominazione e il marchio di riconoscimento che contraddistinguono univocamente, per l'etichettatura, l'immissione in commercio e la pubblicità i prodotti di cui all'articolo 21, comma 1.

      2. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VIII, capo VII.

      3. Gli operatori e gli organismi di controllo autorizzati sono sottoposti al sistema sanzionatorio di cui al titolo VIII, capo VII.

Titolo VII

PROMOZIONE E INFORMAZIONE

Art. 23.

(Programma nazionale per l'informazione e la promozione).

      1. Al fine di favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti dell'agricoltura biologica, promuovere la cultura dell'agricoltura biologica, dell'alimentazione sana e della sostenibilità, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assume iniziative in materia di relazioni pubbliche, informazione e promozione che mettano in rilievo le caratteristiche intrinseche e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei suoi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione specifica, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente. Nei messaggi da diffondere, qualsiasi riferimento agli effetti del consumo dei prodotti sulla salute deve essere fondato su dati scientifici generalmente riconosciuti. I messaggi devono essere accettati dall'autorità nazionale competente in materia di pubblica sanità.

      2. Con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti la Conferenza Stato-regioni e gli organismi di concertazione permanente di cui al titolo III, capo I, sono disciplinate le attività di cui al comma 1.

      3. Qualora le iniziative di cui al comma 1 interessino in maniera specifica i prodotti, queste sono riservate a quelli recanti in etichetta il logo previsto dalla normativa europea vigente, eventualmente abbinato a marchi nazionali e comunque a prodotti il cui intero ciclo di preparazione sia avvenuto presso operatori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 37.

Art. 24.

(Indirizzo e coordinamento nazionale delle attività promozionali).

      1. La definizione di interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali, è realizzata nell'ambito della Conferenza permanente.

 

Titolo VIII

SISTEMA DI CONTROLLO E DI CERTIFICAZIONE

Capo I

SOGGETTI

Art. 25.

(Ministero).

      1. In materia di agricoltura biologica, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero è l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative e di vigilanza per l'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento.

      2. Il Ministero esplica, in via esclusiva, attività di gestione amministrativa e vigilanza per le importazioni di prodotti ottenuti con metodo biologico provenienti da Paesi terzi di cui all'articolo 11 del regolamento.

Art. 26.

(Regioni e province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territoriali preposte alla gestione delle attività tecnico-amministrative e di vigilanza inerenti il sistema di controllo e l'applicazione della regolamentazione comunitaria di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento.

Art. 27.

(Organismi di controllo).

      1. Gli organismi di controllo sono enti di diritto privato con personalità giuridica che, agendo con la struttura delle persone giuridiche di cui è attestata la rispondenza alle norme EN 45011 da organismi riconosciuti nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation o dell'International Accreditation Forum, svolgono attività di controllo e di certificazione sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori assoggettati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.

      2. Gli organismi di controllo verificano, presso gli operatori, almeno l'applicazione delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento e la corretta applicazione del metodo biologico. Di conseguenza i medesimi organismi attestano la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea vigente e dalla presente legge.

Art. 28.

(Operatori).

      1. Gli operatori sono responsabili della veridicità delle indicazioni riportate nell'etichettatura dei prodotti e della conformità delle proprie attività alle prescrizioni della disciplina vigente.

Capo II

COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 29.

(Comitato di valutazione).

      1. Presso il Ministero opera il Comitato di valutazione degli organismi di controllo. Il Comitato esprime entro due mesi pareri obbligatori in merito a:

          a) rilascio e rinnovo dell'autorizzazione agli organismi di controllo di cui all'articolo 30;

          b) modifiche agli atti e documentazione presentata per la richiesta di autorizzazione;

          c) proposte di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli organismi di controllo.

      2. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo è formato da dodici componenti, nominati con decreto del Ministero, di cui tre designati dal Ministero medesimo, tre designati rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sei designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I requisiti per la nomina dei componenti del Comitato sono definiti con apposito decreto del Ministero da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Il presidente e il segretario del Comitato di valutazione degli organismi di controllo sono nominati tra i rappresentanti del Ministero.

      4. Il Comitato di valutazione degli organismi di controllo si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero.

      5. Con decreto del Ministero a valere sul capitolo 1936 del bilancio di previsione della spesa del Ministero medesimo è determinata la misura dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai membri del Comitato di valutazione degli organismi di controllo e ai componenti dell'ufficio di segreteria.

Capo III

ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 30.

(Autorizzazione per l'attività degli organismi di controllo).

      1. Le persone giuridiche che chiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo, di cui all'articolo 27, comma 1, devono proporre istanza al Ministero. I requisiti necessari e la documentazione da allegare all'istanza sono definiti rispettivamente agli allegati 3 e 4 della presente legge.

      2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di controllo è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, nonché di quelli indicati nell'allegato e della presente legge. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al comma 5.

      3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del Ministero, entro quattro mesi dal ricevimento dell'istanza, acquisito il parere obbligatorio del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29.

      4. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.

      5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non è trasferibile, ha validità triennale ed è rinnovabile con decreto del Ministero, acquisito il parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29.

      6. Gli Organismi di controllo trasmettono al Ministero sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione di cui al comma 5, ed a pena di decadenza, la documentazione attestante la vigenza e l'attualità della documentazione prodotta in sede di autorizzazione precedente. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere del Comitato di valutazione, il Ministero con apposito decreto rinnova l'autorizzazione. Durante le operazioni di verifica di cui al presente comma e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del decreto di autorizzazione di cui al comma 3, l'organismo di controllo continua ad operare.

      7. Qualora ricorrano i casi di revoca previsti dall'articolo 42, comma 1, su proposta del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29 e con decreto del Ministero, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata.

      8. Le eventuali variazioni apportate alla documentazione richiesta per la concessione o il rinnovo dell'autorizzazione, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 29, sono autorizzate dal Ministero dandone comunicazione all'organismo di controllo e alle regioni e alle province autonome interessate.

Art. 31.

(Obblighi degli organismi di controllo).

      1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento e dalla presente legge e dall'allegato 5 della medesima legge.

      2. Gli organismi di controllo autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano tipo predisposto dall'organismo stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento, e depositato al momento della istanza di autorizzazione.

      3. Il piano di controllo annuale, predisposto secondo i criteri e le modalità previsti nel piano tipo approvato e in base alle indicazioni stabilite con decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasmesso, per l'attività relativa all'anno successivo, entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero, alle regioni e alle province autonome interessate anche su supporto informatico.

      4. L'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano di controllo annuale predisposto tenendo conto delle richieste di modifica eventualmente formulate dal Ministero, anche sulla base delle osservazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome interessate.

      5. È compito degli organismi di controllo verificare che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità di registrazione che garantiscano l'immodificabilità dei dati e, comunque, conservino traccia delle modifiche effettuate.

Art. 32.

(Attestato e certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo attesta l'idoneità dell'operatore entro tre mesi dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia, anche su supporto informatico, alle regioni e alle province autonome interessate l'attestato di idoneità.

      2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

      3. A seguito di esito favorevole delle ispezioni l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Capo IV

OPERATORI

Art. 33.

(Obblighi degli operatori).

      1. Gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del regolamento e notificano l'inizio delle attività alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la propria sede legale. Copia della notifica è trasmessa contestualmente all'organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 cui l'operatore presenta dichiarazione di assoggettamento.

      2. Gli operatori indipendentemente dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema di controllo e certificazione sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo. Il passaggio da un organismo ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità.

      3. Il modulo della notifica sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, dal titolare o rappresentante legale dell'impresa deve contenere le informazioni di cui all'allegato IV del regolamento. Con apposito decreto del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità di compilazione della notifica.

      4. La data di spedizione delle notifiche individua il momento iniziale dell'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo.

      5. Le medesime disposizioni si applicano in caso di variazioni dei dati e delle informazioni. Le notifiche di variazione non sono soggette all'imposta di bollo.

      6. Al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo presso gli operatori, con il decreto di cui al comma 3 sono stabilite le prescrizioni relative alle registrazioni aziendali obbligatorie.

      7. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli operatori assoggettati a regime di controllo devono trasmettere all'organismo di controllo, per l'anno successivo, i programmi annuali di produzione, i cui contenuti e le cui modalità di compilazione sono definiti con il decreto di cui al comma 3.

      8. In caso di recesso dal sistema di controllo l'operatore ne dà comunicazione all'organismo di controllo e alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale.

Art. 34.

(Procedure amministrative e sistema di controllo).

      1. Nell'ambito dei distretti biologici di cui all'articolo 6 le autorità competenti territoriali o nazionale possono introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di aspetti riguardanti l'applicazione del sistema di controllo e di certificazione e i distretti abbiano dimensione regionale o provinciale è necessario acquisire il parere obbligatorio dell'autorità competente nazionale di cui all'articolo 25.

      2. In presenza di contratti di coltivazione o di filiera di cui all'articolo 13 le autorità competenti nazionale e territoriali possono introdurre, anche su iniziativa delle organizzazioni degli operatori e di categoria, specifiche disposizioni e iniziative volte alla semplificazione amministrativa e organizzativa della normativa europea, nazionale, regionale e provinciale con particolare riguardo al sistema di controllo e certificazione.

Art. 35.

(Importatore).

      1. Gli operatori che svolgono attività di importazione da Paesi terzi inviano la notifica nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 33 al Ministero.

      2. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori inviano la richiesta di autorizzazione al Ministero. Le forme e i contenuti della richiesta sono individuati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 3.

Capo V

ELENCHI NAZIONALE E REGIONALI DEGLI OPERATORI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 36.

(Elenchi regionali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica a seconda delle categorie di attività. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato le notifiche di cui all'articolo 33 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati ai sensi dell'articolo 30.

      2. L'iscrizione negli elenchi regionali e nazionale, con l'attestazione di conformità di cui all'articolo 32, comporta l'attribuzione della qualifica di operatore biologico anche al fine di usufruire delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale, regionale o provinciale per il settore agricolo e agroindustriale e comunque per ogni altro adempimento previsto dalle disposizioni nazionali e regionali relative all'agricoltura biologica.

      3. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'articolo 37, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicano al Ministero, anche su supporto informatico, gli elenchi degli operatori iscritti negli elenchi regionali.

      4. Gli elenchi regionali di cui al presente articolo sono pubblici.

Art. 37.

(Elenco nazionale).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

      2. L'elenco di cui al comma 1 è articolato in sezioni diverse a seconda delle categorie di operatori e ne fanno parte tutti gli operatori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 36.

      3. L'elenco di cui al comma 1 è pubblico.

Art. 38.

(Elenco nazionale degli organismi di controllo).

      1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi della presente legge.

      2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno ed è pubblico.

 

 

Capo VI

VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 39.

(Competenze).

      1. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per il territorio di propria competenza.

      2. In forza del principio della sussidiarietà il Ministero può intervenire qualora gli obiettivi dell'attività di vigilanza non siano raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome.

      3. Con decreto del Ministero, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità delle attività di vigilanza.

Art. 40.

(Nucleo di vigilanza).

      1. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 39 è istituito presso il Ministero un Nucleo di vigilanza sugli organismi di controllo. Con successivo decreto del Ministero nominati i componenti del Nucleo e definite le modalità organizzative e le procedure operative.

      2. Ai componenti del Nucleo di vigilanza è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale di polizia amministrativa.

 

 

 

Capo VII

SANZIONI

Art. 41.

(Definizioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento della normativa nazionale nonché dei relativi provvedimenti adottati dalle autorità competenti di cui al capo I del presente titolo costituiscono le fattispecie di non conformità indicate ai commi 2 e 3.

      2. Costituisce irregolarità il mancato rispetto di adempimenti formali nella tenuta della documentazione, nonché la mancata applicazione delle disposizioni di cui alla normativa vigente che non comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo.

      3. Costituisce infrazione:

          a) l'inadempienza degli obblighi prescritti dalla normativa vigente che comportino effetti prolungati tali da inficiare l'affidabilità dell'organismo di controllo o dell'operatore nell'ambito del sistema di controllo;

          b) la reiterazione della medesima irregolarità o la commissione di più irregolarità diverse nell'arco di dodici mesi;

          c) la violazione da parte dell'operatore degli obblighi contrattuali sottoscritti con l'organismo di controllo.

      4. Per le fattispecie previste ai commi 2 e 3 ai fini dell'irrogazione delle sanzioni graduabili si tiene conto della gravità della violazione.

 

Art. 42.

(Sanzioni).

      1. Nei confronti degli organismi di controllo si applicano le sanzioni pecuniarie e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 30 per le fattispecie previste nell'allegato 6 della presente legge.

      2. Il Ministero valutate la reiterazione e la gravità delle infrazioni commesse dall'organismo di controllo, in sede di rinnovo può negare l'autorizzazione di cui all'articolo 30.

      3. La revoca dell'autorizzazione determina la cancellazione dall'elenco nazionale di cui all'articolo 38.

      4. Gli importi delle sanzioni pecuniarie confluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero.

      5. Nei confronti degli operatori si applicano le sanzioni per le fattispecie previste nell'allegato 7 della presente legge.

Art. 43.

(Irrogazione delle sanzioni).

      1. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 1, è attribuita al Ministero. Le sanzioni sono irrogate anche su proposta delle autorità competenti territoriali di cui all'articolo 26, acquisito il parere del Comitato di valutazione previsto dall'articolo 29.

      2. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 42, comma 4, è attribuita all'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato. Nel caso di esclusione dal sistema di controllo le autorità titolari degli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 provvedono alla cancellazione degli operatori dai rispettivi elenchi.

      3. Con decreto del Ministero sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure da adottare ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 42, commi 1 e 4, nonché i meccanismi di conciliazione e arbitrato obbligatori. L'autorizzazione menziona l'obbligo di sottoporsi a tali procedure nel caso di contestazioni di irregolarità e di infrazioni.

Capo VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44.

(Trasmissione telematica).

      1. Le informazioni di cui al presente titolo e di cui agli allegati della presente legge possono essere inviate alle autorità competenti attraverso comunicazione telematica avente la caratteristica di certezza ed univocità del datore della stessa informazione costituita dalla firma forte digitale.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45.

(Modifiche agli allegati).

      1. In relazione all'evoluzione normativa e tecnica del settore gli allegati 1 e 2 della presente legge possono essere modificati con decreto del Ministero, da emanare in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3.

Art. 46.

(Abrogazione).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e successive modificazioni.

Art. 47.

(Norme finali).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Allegato 1

(articolo 15, comma 2)

 

      Le indicazioni seguenti devono obbligatoriamente figurare sugli imballaggi o sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore; i prodotti destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi e agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti a ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le indicazioni almeno sui documenti di accompagnamento.

      Esse sono:

          a) numero o codice alfanumerico di tre cifre, precedute dalla lettera IT, che identifichi l'organismo di controllo; il codice è attribuito dall'autorità competente all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'attività di controllo e certificazione;

          b) numero o codice alfanumerico di quattro cifre che identifichi l'operatore assoggettato al sistema di controllo che ha eseguito l'ultima operazione di preparazione, come definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

          c) la dicitura «agricoltura biologica» oppure «allevamento biologico» o «apicoltura biologica», da utilizzare appresso alla denominazione di vendita nell'elenco degli ingredienti, in quest'ultimo caso in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme del regolamento (CEE) n. 2092/91;

          d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dello stabilimento di confezionamento che identifichi l'operatore assoggettato al sistema di controllo che ha eseguito l'ultima operazione di preparazione, come definita dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

          e) il numero di lotto che permette l'identificazione della partita attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o dall'organismo di controllo autorizzato, che permetta di mettere in relazione la partita con il sistema di registrazione aziendale.

      L'indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurino con la menzione almeno del giorno e del mese.

      La commercializzazione di prodotti etichettati non in conformità con le presenti disposizioni, ma con la normativa previgente, è consentita fino a smaltimento delle scorte.


Allegato 2

(articolo 21, comma 1)

DISCIPLINARE RELATIVO ALL'ACQUACOLTURA CON METODO BIOLOGICO

1. Princìpi generali.

      1. L'acquacoltura biologica si propone di orientare le produzioni ittiche alla protezione degli equilibri ambientali, al risparmio e alla valorizzazione della risorsa idrica e al benessere degli organismi allevati, a beneficio dell'ecosistema e nell'interesse dei consumatori. A tale scopo l'acquacoltura biologica introduce i princìpi dell'allevamento biologico nei sistemi acquatici.

      1.2. La produzione di pesce biologico richiede un ambiente privo di sostanze inquinanti che possano nuocere alla salute degli organismi acquatici allevati. La biomassa per unità di superficie o di volume è dimensionata in misura da consentire il benessere degli organismi e ridurre il rilascio di sostanze inquinanti, in particolare nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee.

      1.3. Negli allevamenti che praticano l'acquacoltura biologica tutti i pesci appartenenti alla stessa unità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle norme contenute nel presente disciplinare. Nello stesso allevamento non possono essere allevati contemporaneamente pesci appartenenti alla stessa specie con metodo biologico e con metodo convenzionale.

      1.4. L'acquacoltura, intesa come l'insieme delle attività e delle tecnologie riguardanti la produzione di organismi acquatici attraverso il controllo di una o più fasi del loro ciclo biologico e dell'ambiente in cui si sviluppano, che comprende l'allevamento in vasche, in valli, in bacini ed in gabbie galleggianti o sommerse, deve essere specializzata secondo modalità tali da consentire il rispetto dell'ambiente acquatico e dell'ecosistema circostante.

      1.5. Il presente disciplinare si applica all'allevamento delle seguenti specie e ai prodotti ittici derivati: Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Puntazzo puntazzo, Diplodus s.p.p., Seriola dumerilii, Umbrina cirrosa, Argyrosomus regius, Acipenser s.p.p., Anguilla anguilla, Salmo trutta, Onchorhyncus mykiss, altre specie o ibridi appartenenti alle famiglie Mugilidae, Ciprynidae, Ictaluridae, Salmonidae, Sparidae. Le specie marine devono essere endemiche del Mediterraneo.

2. Sistema di gestione ambientale dell'azienda ittica biologica.

      2.1. Le unità di produzione devono essere localizzate ad una distanza di almeno 1 chilometro da fonti di contaminazione quali discariche o ex discariche pubbliche o private, depuratori pubblici o privati, punti di scarico delle acque provenienti da centrali per la produzione di energia termoelettrica e di altri insediamenti produttivi che influiscono negativamente sui parametri chimico-fisici delle acque. Qualora le unità di produzione prelevino l'acqua necessaria da fiumi, canali, laghi o mare, la loro localizzazione deve essere ad una distanza di almeno 2 chilometri da unità di produzione convenzionali poste a monte che scaricano l'acqua utilizzata in bacini di prelievo comuni.

      2.2. All'interno del medesimo allevamento le unità di produzione conformi alle presenti disposizioni e quelle adibite alla produzione convenzionale devono essere poste ad una distanza tale da evitare qualsiasi possibile contaminazione dovuta ai mezzi tecnici intermedi utilizzati o agli organismi stessi ottenuti secondo metodi fra loro diversi. In particolare, la distanza fra le unità convenzionali e quelle conformi alle presenti disposizioni deve essere di almeno 10 metri, mentre fra le unità in fase di conversione e quelle «biologiche» la distanza minima deve essere di almeno 2 metri qualora trattasi di vasche. Le acque destinate alla «linea di produzione biologica» non devono essere mai miscelate con quelle adibite alle «linee di produzione convenzionale» se non in fase di scarico terminale. Nel caso delle gabbie galleggianti o sommerse la distanza minima fra quelle convenzionali e le biologiche deve essere di almeno 25 metri, mentre fra quelle in conversione e quelle biologiche la distanza deve essere di almeno 10 metri.

      2.3. Tutti gli impianti di allevamento biologico devono attuare un programma permanente di monitoraggio ambientale teso a controllare gli eventuali impatti sull'ambiente; i parametri da monitorare obbligatoriamente e la relativa frequenza di controllo sono fissati dall'organismo di certificazione in relazione alle caratteristiche degli impianti. I dati del programma di monitoraggio costituiscono parte integrante della documentazione da produrre in occasione dei controlli dell'organismo di certificazione e delle autorità competenti.

      2.4. Tutti gli impianti di allevamento biologico devono attuare e predisporre delle misure preventive al fine di evitare fughe del pesce allevato.

3. Conversione.

      3.1. L'intera unità di produzione deve essere convertita al metodo biologico nel rispetto delle presenti disposizioni.

      3.2. Per convertire la produzione al metodo biologico l'azienda ittica interessata deve presentare preventivamente all'organismo di certificazione un piano di conversione. Tale piano deve includere la storia e la situazione esistente nel sito di allevamento, le modalità di conversione, le modifiche previste, la procedura di gestione ambientale e sanitaria.

      3.3. Se una unità di produzione non è convertita contemporaneamente alle altre, l'operatore definisce, d'intesa con l'organismo di certificazione, le procedure per la gestione separata del processo e della documentazione relativa, al fine di prevenire mescolanze involontarie di materiali e di prodotto. Le unità devono essere chiaramente contraddistinte attraverso un opportuno sistema di identificazione.

      3.4. I prodotti ittici possono essere venduti con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica soltanto se il loro allevamento è stato condotto in conformità alle presenti disposizioni per un periodo di almeno sei mesi per il pesce ed i molluschi e di quattro mesi per i crostacei. In ogni caso le presenti norme devono essere state applicate durante un periodo corrispondente ad almeno i 2/3 del ciclo produttivo condotto con metodo di produzione biologica.

      3.5. Le unità di allevamento che dovessero tornare al metodo convenzionale possono ritornare a quello biologico solamente dopo aver superato nuovamente il periodo di conversione.

      3.6. Negli impianti a terra, prima della conversione al metodo biologico, le vasche ed i bacini in terra e materiale inerte nei quali sono allevati pesci secondo il metodo biologico, devono essere completamente svuotati, messi a secco per un periodo minimo di trenta giorni e deve essere eseguito un trattamento adeguato di disinfezione. I sistemi di allevamento in vasche o bacini in terra devono passare attraverso una fase di conversione della durata di almeno un ciclo produttivo, durante la quale sono applicati i metodi di produzione biologica. Il prodotto ottenuto nella fase di conversione non può essere commercializzato con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica.

4. Origine degli animali.

      4.1. Nella scelta delle specie si deve tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie, preferendo specie autoctone; sono comunque esclusi gli organismi geneticamente modificati e i poliploidi.

      4.2. Nella scelta delle specie si deve inoltre tenere conto dei principi del Codice di condotta per una pesca responsabile (Food and Agriculture Organization, FAO, 1995), con particolare riferimento all'articolo 9.

      4.3. Gli animali devono provenire da unità di produzione gestite con metodo biologico che osservano le norme di produzione di cui al presente disciplinare o essere di origine selvatica. È consigliabile che ciascun impianto od organizzazione di produttori, a livello locale, sia dotato di un proprio centro di riproduzione, o che il seme e le uova provengano da avannotterie che adottano il metodo di produzione biologica e comunque certificate dal punto di vista sanitario.

      4.4. I genitori già presenti nell'impianto di origine devono essere allevati per almeno sei mesi con il metodo di produzione biologico prima di essere utilizzati per la produzione di giovanili biologici. L'allevamento dei giovanili deve tendere a sviluppare un comportamento naturale, in particolare nella predazione e nella natazione.

      4.5. In deroga a quanto disposto dal punto 4.3, il rinnovo o la prima costituzione del patrimonio sono autorizzati dall'organismo di certificazione, in mancanza di soggetti o uova embrionate ottenute con metodi biologici, solo nel caso in cui si verifichino elevate mortalità dei pesci a causa di problemi sanitari di gravi avversità ambientali, opportunamente documentate dall'autorità competente territorialmente purché non superino il peso o l'età successivamente indicate:

          a) spigola, orata, sarago, ombrina e dentice 5-10 gr/avannotto;

          b) trota 30 gr/trotella;           c) branzino 5 gr/avannotto;

          d) anguilla:

              1) ragano 2 mesi;

              2) cieca 4 mesi;

          e) pesce gatto 1 anno;

          f) carpa 1 anno;

          g) tinca 1 anno;

          h) storione 5 gr/larva.

      4.6. Ad ulteriore deroga, al fine di completare l'incremento naturale e di garantire il rinnovo del patrimonio, in mancanza di animali ottenuti con metodo biologico e unicamente con l'autorizzazione dell'organismo di certificazione, possono essere introdotti annualmente, entro un massimo del 20 per cento, giovanili o uova embrionate provenienti da allevamenti non biologici. La suddetta percentuale può essere maggiorata fino al 40 per cento, previo parete favorevole dell'organismo di certificazione, esclusivamente nei seguenti casi particolari:

          a) estensione significativa dell'azienda;

          b) cambiamento della specie;

          c) sviluppo di una nuova produzione.

      4.7. Qualora gli animali provengano da unità non conformi al presente disciplinare, secondo le condizioni e i limiti indicati nelle deroghe di cui ai punti 4.5 e 4.6, i relativi prodotti possono essere venduti con la denominazione e il marchio dell'acquacoltura biologica soltanto se sono state rispettate tutte le altre condizioni prescritte dal presente disciplinare.

      4.8. Nel caso di giovanili ottenuti da unità non conformi al presente disciplinare si deve rivolgere particolare attenzione alle norme sanitarie. L'organismo di certificazione può prescrivere, a seconda della situazione locale, disposizioni particolari per il controllo preventivo della produzione.

      4.9. Non è ammesso il cambiamento di sesso ricorrendo all'uso di medicinali veterinari allopatici.

5. Alimentazione.

      5.1. L'alimentazione è finalizzata a una produzione di elevata qualità rispettando le esigenze nutrizionali del pesce allevato in relazione alle fasi del ciclo vitale e alle condizioni ambientali. Gli alimenti devono essere facilmente raggiungibili e le perdite nell'ambiente devono essere ridotte al minimo.

      5.2. I pesci devono essere allevati con alimenti certificati secondo i princìpi ed i criteri definiti nei regolamenti (CEE) n. 2092/91 e (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, o provenire da risorse naturali. Quando l'alimento proviene da risorse naturali selvatiche deve essere ottenuto nel rispetto del Codice di condotta per la pesca responsabile (FAO, 1995) e deve essere accompagnato da documentazione di origine, ponendo attenzione a che non provenga da stock ittici sovrasfruttati sulla base delle analisi e delle statistiche annuali pubblicate dalla FAO.

      5.3. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e ogni altro componente usato nell'alimentazione dei pesci non devono essere stati prodotti con rimpiego di organismi geneticamente modificati o di elementi da essi derivati.

      5.4. Non possono essere somministrati componenti alimentari derivanti dalla stessa specie o genere o famiglia degli animali allevati.

      5.5. Qualora non siano disponibili alimenti biologici o derivati da risorse naturali selvatiche, in deroga a quanto previsto al punto 5.2, l'organismo di certificazione può consentire l'utilizzo di componenti di origine convenzionale sino ad un massimo del 5 per cento in sostanza secca.

      5.6. Possono essere usati come additivi solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezione 1.5, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

      5.7. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possono essere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencate nell'allegato II, parte C, sezione 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presente disciplinare e solo se sono prodotte senza uso di solventi chimici. Possono essere inoltre usati per l'alimentazione i prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3, e parte D.

      5.8. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3, 1.4, 1.6, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91, possono essere usati nell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddette categorie. Si consente altresì l'utilizzo di pigmenti esclusivamente di origine naturale.

      5.9. Antibiotici ad uso auxinico, medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, stimolanti della crescita, ormoni o altre sostanze intese a stimolare la produzione, antiossidanti e conservanti sintetici, agenti coloranti di origine sintetica, esaltatori di sapidità di origine sintetica, aminoacidi puri, non possono comunque essere utilizzati nell'alimentazione degli animali in ogni fase dell'allevamento.

      5.10. Gli organismi devono essere alimentati almeno una volta al giorno prestando attenzione al fatto che gli alimenti siano consumati e non contribuiscano ad intasare i filtri; nel caso degli avannotti è consentito distribuire gli alimenti con una frequenza che al massimo può raggiungere dieci interventi al giorno.

      5.11. Durante le fasi di ingrasso la quantità giornaliera di alimenti distribuita non può eccedere l'1,5 per cento del peso vivo dei soggetti alimentati.

      5.12. L'alimentazione umida non è permessa ad eccezione dell'allevamento in valle delle anguille e nelle avannotterie.

      5.13. La farina di pesce è ammessa solamente se proveniente interamente da pesce «selvatico» o naturale da considerare equivalente al prodotto proveniente da agricoltura biologica.

      5.14. La razione alimentare, la tipologia e la quantità degli alimenti usati devono essere opportunamente registrate su appositi documenti. Tali registrazioni devono avvenire separatamente per ogni unità produttiva avendo cura di separare le registrazioni relative alle unità condotte con metodo biologico rispetto a quelle condotte con metodo convenzionale.

6. Profilassi e cure veterinarie.

      6.1. Nell'acquacoltura biologica devono essere preferiti i metodi preventivi atti ad impedire lo sviluppo di stati patologici o malattie ed atti a ridurre i fattori che possono ingenerare stress nel pesce ed indebolirne le difese immunitarie. La profilassi nella piscicoltura biologica è basata sui seguenti princìpi:

          a) scelta di specie o popolazioni idonee;

          b) applicazione di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze di ciascuna specie che stimolino un'elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni;

          c) uso di alimenti di alta qualità, abbinato ad un ambiente mantenuto in condizioni ottimali con particolare riferimento alla qualità delle acque;

          d) semina di avannotti di qualità certificata;

          e) adeguata densità degli animali, evitando così il sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario che ne potrebbe derivare.

      6.2. Le procedure fisiche devono essere preferite all'utilizzo di sostanze chimiche per la disinfezione degli ambienti di allevamento: getto di acqua o vapore a pressione, messa a secco dei bacini e irradiazione (UV). In caso di utilizzo di sostanze per la sola disinfezione delle vasche o delle attrezzature possono essere impiegate le sostanze riportate nell'allegato II, parte E, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Qualora possibile sono obbligatorie la pulizia e la disinfezione delle vasche e dei bacini di allevamento a ogni svuotamento e la messa a secco ad ogni fine ciclo produttivo.

      6.3. La prevenzione delle patologie deve essere attuata anche mediante un monitoraggio continuo dello stato di salute dei pesci allevati, al fine di evidenziare in tempo l'eventuale insorgenza di patologie ed effettuare subito la diagnosi. La malattia deve essere registrata su un apposito registro che tenga conto delle patologie eventualmente presenti nell'allevamento.

      6.4. L'uso di presidi chimico-farmaceutici nella piscicoltura biologica deve essere conforme ai seguenti princìpi:

          a) è fatto obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990;           b) è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi;

          c) i prodotti fitosanitari (esclusi gli antibiotici), omeopatici, gli oligoelementi, sono da preferire agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie ittica e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;

          d) qualora l'uso dei prodotti di cui alla lettera c) risulti inefficace e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi nei pesci, possono essere utilizzati antibiotici allopatici ottenuti per sintesi chimica, sotto la responsabilità di un veterinario, nei limiti previsti dal punto 6.8;

          e) è vietato l'uso di sostanze chimiche di sintesi destinate a stimolare la crescita, nonché l'uso di ormoni di sintesi o sostanze analoghe destinate a controllare la riproduzione o ad altri scopi;

          f) sono autorizzati i vaccini e le sostanze ad azione immunostimolante ad uso veterinario se è riconosciuta la presenza di malattie nella zona in cui è situato l'allevamento.

      6.5. Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari il loro impiego deve essere preventivamente notificato all'organismo di certificazione autorizzato ed è necessario specificare in modo chiaro nel registro aziendale:

          a) la diagnosi;

          b) il tipo di prodotto;

          c) la posologia;

          d) il metodo di somministrazione;

          e) il tempo di sospensione stabilito.

      6.6. È comunque vietato l'uso di tali sostanze per trattamenti preventivi. Gli animali trattati devono essere inoltre chiaramente identificati per gruppi.

      6.7. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici e l'utilizzazione di un pesce ottenuto con metodi biologici deve essere di durata doppia rispetto al termine stabilito dalla legge. Nel caso in cui si ricorra a farmaci per i quali non è previsto alcun periodo di sospensione, si deve applicare un periodo di sospensione pari ad almeno due settimane.

      6.8. Ad eccezione delle vaccinazioni e di eventuali piani di eradicazione attuati negli Stati membri, nel caso in cui un pesce o un gruppo di pesci sia sottoposto, con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici, a più di due cicli di trattamenti in un anno o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno e per frazioni di vita inferiori ad un semestre, non possono essere venduti come prodotti ottenuti conformemente alle disposizioni del presente disciplinare.

      6.9. I pesci morti devono essere eliminati, con cadenza almeno giornaliera, dagli ambienti di allevamento e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

      6.10. Nell'allevamento devono essere registrati tutti gli interventi eseguiti a scopo profilattico e di cura riportando almeno la data dell'intervento, la causa, la giustificazione dell'intervento, il formulato commerciale utilizzato ed il principio attivo, la quantità ed il riferimento al lotto trattato. Parimenti analoghe indicazioni devono essere riportate sulle vasche o gabbie contenenti gli organismi oggetto di intervento veterinario. Tali registrazioni devono avvenire separatamente per ogni unità produttiva avendo cura di separare le registrazioni relative alle unità condotte con metodo biologico rispetto a quelle condotte con metodo convenzionale.

7. Metodi di gestione degli allevamenti biologici.

      7.1. La riproduzione di specie ittiche allevate con metodi biologici deve basarsi su metodi naturali. È tuttavia consentita la riproduzione per spremitura.

      7.2. Il trasporto dei pesci deve effettuarsi in modo da stressarli il meno possibile e le operazioni di carico e scarico devono svolgersi con cautela. È vietato l'uso di anestetici prima e nel corso del trasporto. Prima del trasferimento nelle aree di destinazione è necessario effettuare gli opportuni controlli di temperatura e di salinità al fine di ridurre al minimo lo stress.

      7.3. Il prodotto, prima del trasporto, deve essere sottoposto ad un periodo di digiuno appropriato alla specie e alla taglia.

      7.4. È ammesso il trasporto contemporaneo di organismi acquatici ottenuti in conformità alle presenti disposizioni e di organismi ottenuti secondo metodi convenzionali, purché le vasche ed i contenitori siano opportunamente identificati e diano garanzia di separazione.

      7.5. Il prodotto deve essere ucciso in modo rapido al fine di minimizzare le sofferenze e con sistemi che ne mantengano la freschezza e non ne alterino le carni.

      7.6. Gli impianti devono essere provvisti di sistemi di produzione o di stoccaggio di ghiaccio. Il quantitativo di ghiaccio durante le fasi di incassettamento e trasporto deve essere almeno pari al peso del pesce.

      7.7. I contenitori del prodotto devono rispondere ai requisiti di igienicità e devono essere realizzati preferibilmente con materiali riciclabili.

      7.8. I dati relativi allo stato dell'allevamento devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione degli organi di controllo e dell'organismo di certificazione presso la sede sociale dell'azienda. Detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere almeno i seguenti dati:

          a) per ciascuna specie, i soggetti in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, antecedenti veterinari;           b) per i soggetti in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;

          c) le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione;

          d) alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari; tabella di alimentazione;

          e) profilassi, trattamenti e cure veterinarie: diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti ittici.

      7.9. L'identificazione dei lotti e delle partite di prodotti ittici deve essere pertanto garantita per tutto il ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione. In deroga a questa prescrizione i contingenti ittici introdotti in ambienti estensivi naturali o seminaturali devono garantire la loro identificazione a partire dalla fase di raccolta e preparazione.

      7.10. Per l'etichettatura, i prodotti ittici biologici devono rispettare quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e dalla normativa nazionale derivata. Deve essere prevista inoltre la marcatura e l'identificazione per singolo individuo e per ogni porzione da esso derivata, ad eccezione dell'anguilla viva, e sull'etichettatura deve essere precisata la denominazione scientifica della specie.

      7.11. Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico devono dimostrare di rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente per quanto concerne gli scarichi di acque reflue.

      7.12. Gli impianti di allevamento in vasche devono prevedere sistemi per l'accumulo del sedimento raccolto da eventuali apparati di filtrazione dei reflui, o vasche di decantazione e lagunaggio di dimensioni appropriate all'effluente e con accorgimenti che consentano di effettuare interventi di pulizia periodici. Devono comunque prevedere sistemi autorizzati per lo smaltimento dei fanghi.

      7.13. Le strutture di allevamento per le produzioni ittiche biologiche possono essere a substrati naturali (bacini naturali, vasche in terra, e così via) o realizzate con materiali atossici.

      7.14. L'acqua utilizzata, oltre ad essere conforme alla legislazione vigente, deve soddisfare i requisiti delle specie allevate (pH, temperatura, O2 disciolto, durezza, contenuto in metalli pesanti, salinità, e così via); il richiedente la certificazione deve provvedere ad effettuare un'analisi fisico-chimica almeno ogni sei mesi determinandone tutti i parametri necessari per una corretta gestione dell'allevamento.

      7.15. La densità di allevamento deve assicurare il rispetto delle peculiarità fisiologiche ed etologiche e il benessere del pesce, in particolare in funzione della specie e della taglia dei soggetti allevati. La densità massima è fissata come di seguito per le specie ittiche indicate:

          a) Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Puntazzo puntazzo, Diplodus s.p.p., Umbrina cirrosa, Argyrosomus regius, Seriola dumerilii e altre specie appartenenti alla famiglia Sparidae: per gli impianti a terra 20 kg/m3, per gli impianti a mare 12 kg/m3;           b) Salmo trutta e Onchorbyncus mykiss: 25 Kg/m3;

          c) altre specie appartenenti alla famiglia Salmonidaee Acipenser s.p.p.: 10 Kg/m3;

          d) Anguilla anguilla: 25 Kg/m2;

          e) specie appartenenti alle famiglie Ciprynidae, Ictaluridae e Mugilidae: 5.000 individui per ettaro.

      7.16. I fabbricati, le vasche, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare contaminazioni e la proliferazione di organismi patogeni. Le operazioni di disinfezione devono essere effettuate in modo tale da evitare ogni contatto tra i prodotti utilizzati e gli animali allevati. Le deiezioni zootecniche rimosse dalle vasche, le alghe e gli altri prodotti degli interventi di pulizia devono essere opportunamente trattati al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.

      7.17. Gli impianti estensivi posti in aree dove le condizioni climatiche, per periodi transitori, possono mettere a rischio le specie ittiche allevate devono realizzare opportune strutture per la protezione dei contingenti ittici (peschiere di sverno, frangivento, e così via). Le aziende devono inoltre garantire la difesa degli stock ittici dagli uccelli ittiofagi con metodi passivi che non causino mortalità negli uccelli. Qualora l'allevamento avvenga in stagni, la fertilizzazione degli stessi in fase di asciutta al fine di favorire e mantenere le catene alimentari deve avvenire ricorrendo ai prodotti elencati all'allegato II, parte A, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

      7.18 Lo spazio dei moduli di ingrasso negli allevamenti a terra deve favorire le attività motorie del prodotto in allevamento e per tale ragione le dimensioni minime dei moduli devono essere pari a 200 m2. Per la stessa ragione negli impianti a mare il volume minimo delle reti delle gabbie deve essere pari a 300 m3.

      7.19. Negli impianti a mare gli eventuali trattamenti cui sono sottoposti i materiali non devono essere tossici o danneggiare il prodotto in allevamento o causare impatti sulle comunità naturali. In particolare è vietato il trattamento «anti-fouling». Le gabbie non possono essere collocate in siti dove interferiscono con praterie di fanerogame marine o habitat coralligeni.

      7.20. Il ricambio idrico deve essere di qualità e quantità appropriate ad assicurare il benessere delle specie ittiche allevate. Il flusso nelle vasche di allevamento deve garantire un movimento dell'acqua tale da sollecitare la corretta attività natatoria della specie allevata. L'allevamento deve possedere un sistema di fornitura dell'acqua tale da permettere almeno 1 ricambio giornaliero completo. Per l'attività di allevamento che si realizza in laghi o stagni, il sistema di ricambio deve consentire che almeno il 10 per cento dell'acqua venga ricambiata giornalmente con nuova acqua al fine di mantenere qualità e caratteristiche adeguate. Il pH deve essere compreso fra 6,0 e 9,0 e deve essere mantenuto il più stabile possibile allo scopo di minimizzare gli stress ambientali e permettere ai batteri nitrificanti di rimuovere efficacemente l'azoto accumulato nei sedimenti. A tal fine è ammesso l'utilizzo di carbonato di calcio, previsto all'allegato II, parte A, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

      7.21. Il prodotto ittico biologico deve essere allevato in condizioni di illuminazione naturali, ad eccezione dei primi stadi di allevamento, dove è possibile utilizzare sorgenti luminose artificiali per un massimo di 16 ore al giorno ad eccezione delle fasi d'allevamento per gli avannotti di spigola ed orata. È possibile prevedere la copertura parziale dei moduli di allevamento con reti ombreggianti al fine di mantenere condizioni ambientali ottimali.

      7.22. Nei moduli di allevamento è possibile installare equipaggiamenti per l'aerazione dell'acqua o per l'ossigenazione, per il mantenimento di condizioni ottimali, ed in particolare per garantire la migliore digeribilità dell'alimento, la minimizzazione dell'impatto ambientale, la qualità dei reflui. Nell'acqua il livello dell'ossigeno non deve scendere al di sotto dell'85 per cento del livello di saturazione e la sua concentrazione non deve essere inferiore ai 5 mg/l.

      7.23. Il pesce in allevamento deve essere salvaguardato da eventuali guasti al sistema di captazione delle acque, quando previsto con elettropompe; allo scopo è indispensabile prevedere l'installazione di meccanismi di aerazione o di ossigenazione.


Allegato 3

(articolo 30, comma 1)

 

      L'organismo di controllo deve possedere i seguenti requisiti:

          1) una struttura che salvaguardi l'imparzialità del comportamento e delle determinazioni adottate nonché permetta la partecipazione di tutte le parti interessate ai momenti dell'attività di controllo e della certificazione;

          2) un'organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo direttivo anche tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione solo a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali;

          3) personale che operi sotto la supervisione di un soggetto responsabile nei confronti dell'organo di controllo, non legato da alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto, con gli operatori soggetti al controllo;

          4) personale tecnico dotato di competenza specifica ed adeguata alle funzioni attribuite;

          5) adeguata dotazione di strutture destinate all'esercizio dell'attività di controllo (sedi, dotazioni tecniche, strutture informatiche);

          6) essere rappresentato ed amministrato da soggetti, come attestato da correlative autocertificazioni, nei casi previsti dalla legge:

              a) che non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore ad anni due salvo i casi di riabilitazione;

              b) che non abbiano riportato condanne definitive per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, di cui al libro II, titolo VIII, del codice penale, nonché per i reati previsti e perseguiti dagli articoli 640, 640-bis e 640-ter del codice penale, salvo i casi di riabilitazione;

              c) che non abbiano riportato condanne definitive per le quali abbiano espiato pene detentive in misura superiore a mesi dodici, salvo i casi di riabilitazione;

              d) che non siano stati sottoposti o siano sottoposti a misure di prevenzione;

              e) che non siano stati dichiarati falliti, salvo i casi di riabilitazione.

Allegato 4                                   

(articolo 30, comma 1)

      L'istanza per ottenere l'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 per l'esercizio dell'attività di controllo e di certificazione è proposta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente con atto sottoscritto con firma autenticata.

      All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti e atti:

          1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

          2) indicazione dell'articolazione delle strutture operative;

          3) attestazione di rispondenza alle norme EN 45011, rilasciata da organismo riconosciuto nell'ambito dell'European Cooperation for Accreditation (EA) o International Accreditation Forum (IAF); in assenza di tale attestazione l'organismo richiedente puó allargare copia della domanda di accreditamento;

          4) copia del marchio dell'organismo depositato presso il Ministero dello sviluppo economico con le caratteristiche del logo impiegato nonché registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;

          5) piano tipo di controllo e certificazione, corredato dalla illustrazione documentata del proprio sistema di qualità implementato: manuale della qualità, procedure operative, istruzioni, registrazioni, e cosi via;

          6) tariffario che si intende applicare nei confronti degli operatori assoggettati;

          7) bilancio di previsione costi/ricavi riferito al triennio di autorizzazione con annessa relazione economica nella quale siano evidenziati in particolare gli oneri finanziari connessi all'esercizio dell'attività nel triennio di autorizzazione;

          8) elenco dei laboratori di prova accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17025 di cui il soggetto istante ha stipulato apposita convenzione, nonché copia della convenzione stessa;

          9) elenco del personale utilizzato con relativo organigramma e indicazioni del titolo di studio e del curriculum professionale aggiornati;

          10) atto d'impegno a comunicare alle autorità di cui agli articoli 25 e 26 tutte le informazioni legittimamente richieste o dovute nell'ambito dei poteri di vigilanza;

          11) dichiarazione di consenso all'accesso nelle proprie strutture del personale incaricato di effettuare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo al capo VI del titolo VIII;

          12) atto di impegno ad applicare le sanzioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, nei casi di accertata non conformità;           13) dichiarazione d'impegno ad utilizzare, ai fini delle indagini analitiche e previa sottoscrizione di convenzioni tipo, i laboratori di cui all'elenco di cui al numero 8) e, in ogni caso, all'impiego di laboratori che risultino accreditati ai sensi della norma ISO IEC 17025 da Enti all'uopo autorizzati;

          14) atto d'impegno a mantenere la segretezza sulle informazioni e sui dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo;

          15) atto di impegno all'osservanza delle procedure di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, circa il trattamento dei dati sensibili riguardanti gli operatori assoggettati;

          16) atto di impegno a garantire l'accesso ai propri servizi a tutti i richiedenti, in condizioni di pariteticità, qualora sia tecnicamente possibile.


 

Allegato 5

(articolo 31, comma 1)

      Gli organismi di controllo riconosciuti ed iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 sono tenuti a:

          1) comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le sanzioni irrogate nei confronti degli operatori assoggettati in caso di infrazioni;

          2) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:

              a) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei produttori che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, hanno effettuato la notifica delle proprie attività;

              b) entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

              c) entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni nell'anno precedente, corredata del programma dell'attività di controllo che si intende svolgere nell'anno in corso;

          3) mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, per un periodo minimo di cinque anni;

          4) adottare apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale utilizzato e istituire un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornate sulla qualificazione ed esperienza professionale del personale impiegato;

          5) fornire al personale impiegato istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

          6) consegnare, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la documentazione inerente il sistema di controllo e le procedure di certificazione;

          7) redigere e tenere aggiornato un elenco degli operatori a cui è stato rilasciato il certificato di conformità e di quelli autorizzati ad utilizzare la dicitura di conformità di cui all'allegato V del regolamento (CEE) 2092/91, e successive modificazioni; ogni nominativo elencato deve essere seguito dalla denominazione delle categorie di prodotti per le quali è valido il certificato e l'elenco deve essere accessibile al pubblico;

          8) attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma EN 45011 conservandone evidenza documentale.

 

 



Allegato 6

(articolo 42, comma 1)

A. Irregolarità.

        Sono considerate irregolarità commesse dagli organismi di controllo autorizzati e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:

Irregolarità

Sanzione

1. Omissioni nella rilevazione di errori o omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali

  minimo 300,00 euro

  massimo 600,00 euro

2. Omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attività di controllo esercitata

  minimo 300,00 euro

  massimo 600,00 euro

3. Omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unità produttive convenzionali o nell'ambito di strutture di lavorazione e magazzinaggio e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse

  minimo 600,00 euro

  massimo 3.600,00 euro

4. Omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva

  minimo 600,00 euro

  massimo 3.600,00 euro

5. Omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti

  minimo 300,00 euro

  massimo 1,800,00 euro

6. Carenze nella gestione della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata

  minimo 300,00 euro

  massimo 1.800,00 euro

7. Mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati

  minimo 300,00 euro

  massimo 600,00 euro

8. Omissioni nell'irrogazione delle sanzioni agli operatori inadempienti riguardo agli obblighi normativi vigenti e al pagamento delle tariffe dell'organismo di controllo medesimo

  minimo 600,00 euro

  massimo 3.600,00 euro

9. Omissioni nelle comunicazioni all'autorità competente nazionale o alle autorità competenti territoriali in merito alle sanzioni adottate nei confronti di operatori

  minimo 300,00 euro

  massimo 1.800,00 euro

10. Omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e le condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con l'organismo di controllo medesimo

  minimo 300,00 euro

  massimo 1.800,00 euro

11. Mancato invio, nei tempi stabiliti, della documentazione e degli elenchi previsti all'autorità competente nazionale o territoriale

  minimo 300,00 euro

  massimo 1.800,00 euro

12. Omissioni, carenze o comportamenti non uniformi nell'applicazione delle procedure previste dal piano tipo di controllo o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionale e territoriali

  minimo 600,00 euro

  massimo 3.600,00 euro

13. Omissione nella segnalazione alle autorità competenti della sospensione o ritiro della certificazione di conformità per produzioni anche già commercializzate, in particolare se con presenza di sostanze non ammesse

  minimo 1.000,00 euro

  massimo 6.000,00 euro

14. Omissioni o carenze nella gestione della documentazione relativa alle visite di controllo effettuate presso gli operatori

  minimo 300,00 euro

  massimo 1.800,00 euro



B. Infrazioni.

        Sono considerate infrazioni commesse dagli organismi di controllo autorizzati e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 38 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:

Irregolarità

Sanzione

1. Violazione degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica

  minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione

2. Mancata richiesta del prescritto parere dell'autorità competente territoriale in merito alla riduzione del periodo di conversione

  minimo 500,00 euro
  massimo 3.000,00 euro

3. Mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico

  minimo 500,00 euro
  massimo 3.000,00 euro

4. Mancata rilevazione dell'impiego di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti

  minimo 500,00 euro
  massimo 3.000,00 euro

5. Mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso

  minimo 1.000,00 euro
  massimo 6.000,00 euro

6. Mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione

  minimo 1.000,00 euro
  massimo 6.000,00 euro

7. Mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate

  minimo 3.000,00 euro
  massimo 18.000,00 euro

8. Rilascio di attestazioni o certificazioni in situazioni di non conformità aziendali o dei prodotti

  minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione

9. Mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, rintracciabilità e separazione delle produzioni presso l'operatore

  minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro

10. Mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione

  minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro

11. Mancato svolgimento delle attività e violazione delle procedure previste nel piano tipo di controllo o nel piano annuale di controllo

  minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione

12. Mancato adeguamento della propria struttura o delle proprie procedure o del piano tipo di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dall'autorità competente nazionale

  minimo 5.000,00 euro
  minimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione

13. Mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti all'autorità competente nazionale o territoriale

  minimo 1.000,00 euro
  massimo 6.000,00 euro

14. Mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI EN 45011

  minimo 3.000,00 euro
  massimo 18.000,00 euro

15. Mancata irrogazione o irrogazione con ritardo delle sanzioni agli operatori che siano incorsi in non conformità o mancato rispetto delle procedure di irrogazione e di revoca autorizzazione gestione dei ricorsi

  minimo 5.000,00 euro
  massimo 30.000,00 euro
  revoca autorizzazione

 

 

 


Allegato 7

(articolo 42, comma 5)

 

A. Irregolarità.

        Sono considerate irregolarità commesse dagli operatori iscritti negli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 le seguenti fattispecie:

 

Irregolarità

Tipologia

1. Errori o omissioni nella compilazione della notifica di variazione

lieve

2. Omissioni nella notifica di appezzamenti o strutture aziendali

lieve

3. Errori o omissioni nella compilazione dei programmi di produzione o del piano delle postazioni apistiche o delle loro varianti

lieve

4. Ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori

lieve

5. Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o scarti di produzione o produzioni declassate

lieve

6. Errori o omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori

lieve

7. Errata o mancata indicazione dei riferimenti alla certificazione di conformità del prodotto nei documenti accompagnatori

lieve

8. Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM, ove necessario

lieve

9. Non corretta archiviazione dei documenti aziendali

lieve

10. Mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente

lieve

11. Mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti

lieve

12. Mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformità dei prodotti ai fornitori

lieve

13. Mancata o parziale adozione delle azioni preventive o di adeguamento prescritte dall'organismo di controllo, senza effetti sulla certificazione dei prodotti

lieve

 

Irregolarità

Tipologia

14. Non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste

lieve

15. Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita

lieve

16. Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture

lieve

17. Inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi

lieve

18. Mancato rispetto del carico massimo di animali per unità di superficie

lieve

19. Mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata

lieve

20. Presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati

lieve

21. Inadeguata identificazione degli animali

lieve

22. Condizioni di benessere degli animali divenute insufficienti

lieve

23. Periodo di finissaggio in stalla non conforme

lieve

24. Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche

lieve

25. Mancato aggiornamento della scheda razione alimentare

lieve

26. Non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato

lieve

27. Inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo

lieve

28. Importazione da Paese in regime di equivalenza in assenza di notifica all'autorità competente

lieve

29. Omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso

lieve

30. Configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, ma senza variazioni sostanziali di contenuto

lieve

 

 

 

 

 

 

Irregolarità

Tipologia

31. Utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo di controllo

lieve

32. Utilizzo erroneo del marchio e dei riferimenti dell'organismo di controllo

lieve

33. Utilizzo erroneo del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo

lieve

34. Omesso pagamento dei corrispettivi dovuti all'organismo di controllo

lieve

35. Omesso invio dei dati richiesti per il computo dei corrispettivi dovuti all'organismo di controllo

lieve

36. Mancata compilazione dei programmi di produzione o del piano delle postazioni e delle loro variazioni

grave

37. Mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori

grave

38. Errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori

grave

39. Incompleta trasmissione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'organismo di controllo

grave

40. Assenza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche

grave

41. Assenza del piano di gestione dell'allevamento

grave

42. Mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai fornitori

grave

43. Presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto

grave

44. Mancata attuazione del piano di conversione

grave

45. Mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico

grave

46. Utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale, in regime di deroga, senza richiesta di deroga o con deroga negata (sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa)

grave

47. Non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio

grave

 

 

 

 

 

 

Irregolarità

Tipologia

48. Ricorso a natiche agronomiche non adeguate

grave

49. Origine degli animali o delle api non conforme per i casi non previsti in deroga o con deroga negata

grave

50. Mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi

grave

51. Mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni previste

grave

52. Ricorso a pratiche zootecniche non adeguate

grave

53. Uso di prodotti o di tecniche nella disinfezione e nella disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico

grave

54. Ricorso a pratiche aziendali non adeguate

grave

55. Assenza dell'originale del certificato di conformità

grave

56. Assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per le produzioni importate

grave

57. Utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, senza effetti sulla certificazione

grave

58. Configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, con variazioni sostanziali di contenuto

grave

59. Produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo

grave

60. Mancato rispetto di un richiamo per omesso pagamento o invio dati

grave

61. Mancata comunicazione di presenza di altri organismi di controllo operanti presso lo stesso operatore

grave

62. Recidiva dopo due richiami (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)

grave

 

 


B. Infrazioni.

        Sono considerate infrazioni commesse dagli operatori iscritti negli elenchi di cui agli articoli 36 e 37 le seguenti fattispecie, sanzionate come di seguito descritto:

 

Infrazioni

Tipologia

1. Mancata sedizione della notifica all'autorità competente

lieve

2. Assenza del piano HACCP (hazard analysis critical contral point) se obbligatorio

lieve

3. Mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati

lieve

4. Mancata o parziale adozione di azioni preventive prescritte, con effetti sulla certificazione dei prodotti

lieve

5. Presenza di varietà parallele senza piano di conversione

lieve

6. Utilizzo di piantine orticole convenzionali

lieve

7. Impossibilità di identificazione dei prodotti o degli imballaggi

lieve

8. Impossibilità di identificazione degli animali

lieve

9. Mancato rispetto dei temi di conversione

lieve

10. Mancato rispetto dell'età minima di macellazione

lieve

11. Utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente

lieve

12. Impiego di sostanze non ammesse nella produzione zootecnica

lieve

13. Mancata separazione da produzioni non certificabili

lieve

14. Ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi, con effetti sulla certificazione dei prodotti

lieve

15. Utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non presenti nell'allegato VI del regolamento CEE n. 2092/91

lieve

16. Utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o ne siano derivati

lieve

 

 

 

 

 

 

 

Infrazioni

Tipologia

17. Impossibilità di identificazione e rintracciabilità dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione

lieve

18. Non rispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione

lieve

19. Importazione da Paese non in regime di equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale

lieve

20. Utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, con effetti sulla certificazione

lieve

21. Presenza nei prodotti ottenuti dall'operatore di residui di sostanze non ammesse o DNA modificato in quantità superiore alle soglie ammesse

lieve

22. Presenza nei mezzi tecnici utilizzati dall'operatore di residui di sostanze non ammesse o di DNA modificato

lieve

23. Utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo

lieve

24. Mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo di controllo

lieve

25. Recidiva dopo tre richiami (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)

lieve

26. Recidiva dopo una diffida (alla rilevazione della seconda non conformità dello stesso tipo)

lieve

27. Manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni all'organismo di controllo

grave

28. Accesso alle strutture aziendali impedito all'organismo di controllo

grave

29. Accesso alla documentazione o alle registrazioni aziendali non consentito all'organismo di controllo

grave

30. Assenza delle autorizzazioni igienico-sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali

grave

31. Impiego di mezzi tecnici non consentiti con effetti sulla certificazione dei prodotti

grave

32. Utilizzo fraudolento delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo

grave

 

 

 

Infrazioni

Tipologia

33. Utilizzo fraudolento del marchio o dei riferimenti dell'organismo di controllo

grave

34. Utilizzo fraudolento del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo

grave

35. Mancato rispetto di una diffida per omesso pagamento o invio dati

grave

36. Mancato rispetto delle prescrizioni per la soppressione delle indicazioni di conformità sui prodotti

grave

37. Mancato rispetto della sospensione del certificato di conformità

grave

38. Recidiva dopo quattro richiami (alla rilevazione della quinta non conformità dello stesso tipo)

grave

39. Recidiva dopo cinque richiami (alla rilevazione della sesta non conformità dello stesso tipo)

grave

40. Recidiva dopo due diffide (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)

grave

41. Recidiva dopo tre diffide (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)

grave

42. Recidiva dopo due soppressioni (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)

grave

43. Recidiva dopo tre soppressioni (alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo)

grave

44. Recidiva dopo due sospensioni (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)

grave

45. Recidiva dopo due diffide (alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo)

grave

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2545

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LOmbardi, sperandio

         

 

Disciplina della coltivazione, della commercializzazione e della certificazione dei prodotti biologici

                       

Presentata il 24 aprile 2007

                       

 


Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura è un settore fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese che merita un significativo miglioramento qualitativo. Tale miglioramento passa attraverso un'ancora più cospicua diffusione della filiera biologica. L'agricoltura biologica infatti rappresenta un fattore di eccellenza sotto diversi angoli visuali poiché promuove un uso non intensivo del territorio, riduce l'inquinamento e facilita un'alimentazione equilibrata. Il settore delle produzioni biologiche ha trovato una disciplina fin dal 1991, anno in cui è stato emanato il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991. Tale normativa ha favorito nell'opinione pubblica la consapevolezza del valore dell'agricoltura come fattore di consumo critico. Non si tratta, infatti, solo del divieto dell'uso di pesticidi e di anticrittogamici nella produzione, ma sono state anche definite le norme relative all'indicazione del metodo da seguire per i prodotti agricoli e le derrate alimentari. Il regime della produzione biologica ha anche creato condizioni sociali e modi di concepire l'agricoltura in funzione della tutela dell'ambiente, dei territori e delle tradizioni rurali di assoluta avanguardia. Trattandosi quindi di un settore in espansione, l'agricoltura biologica desta entusiasmo ma, al contempo, fondate preoccupazioni. Ci sono, infatti, significative «opacità» nella normativa agricola - comunitaria, nazionale e regionale - che determinano situazioni di precarietà nel sistema, nonché diffidenze verso gli operatori e difficoltà di orientamento da parte del pubblico fruitore. La situazione venutasi a creare non appare  più governabile con gli strumenti oggi disponibili e andrebbero pertanto individuati percorsi innovativi tendenti al riesame del quadro complessivo e all'approvazione di nuove norme in grado di risolvere i problemi in essere. La prima esigenza da soddisfare in maniera chiara e riscontrabile è quella di definire il regime biologico e il valore aggiunto ottenuto, soprattutto affinché il metodo biologico non rimanga confinato al prodotto genuino e naturale, ma coinvolga ambiti più estesi e nobili come la difesa delle risorse naturali, la preservazione dell'ambiente integro e la conservazione delle tradizioni rurali di cui molti nostri territori sono ricchi. Regole chiare devono, inoltre, essere introdotte in materia di controlli sul rispetto delle norme in materia di certificazione dei prodotti, sia ottenuti nel nostro Paese, sia importati da Paesi terzi. In tale senso bisogna stabilire nuovi princìpi e norme uniformi sulle sedi giuridiche delle autorità competenti, sui compiti degli organismi di controllo autorizzati, sulla qualità dei controlli e sui sistemi di etichettatura, nonché sulle sanzioni applicabili nei casi di infrazione delle stesse norme. Queste criticità si ripercuotono soprattutto sul versante dei consumi dei prodotti biologici, infatti la spesa media pro capite in Italia per i prodotti biologici rimane ancora troppo bassa, soprattutto se confrontata con quella degli altri Paesi europei: è, infatti, di soli 24 euro per anno. Risulta evidente che tale dato non è di poco conto per la crescita del settore, rappresentando un punto critico che mina qualsiasi politica di sviluppo. Occorre allora promuovere la commercializzazione dei prodotti biologici attraverso l'adozione di nuove politiche, quali l'esenzione o la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'acquisto dei prodotti biologici, nonché il potenziamento delle campagne informative sull'educazione alimentare e sull'orientamento al consumo dei prodotti alimentari da agricoltura biologica, anche all'interno delle politiche per la salute. Occorre altresì facilitare l'inserimento dei prodotti biologici nazionali all'interno delle reti distributive già esistenti, incentivare la costituzione di reti di negozi funzionalmente collegati con le aziende agricole biologiche, favorire l'integrazione tra produzione e commercializzazione anche attraverso il sostegno alla partecipazione dei produttori in società di distribuzione e commercializzazione. In quest'ottica i proponenti vogliono favorire la distribuzione al dettaglio dei prodotti biologici attraverso gruppi d'acquisto e gruppi d'offerta. Ciò concretamente implica ridurre il prezzo di prodotti ad elevata qualità che patiscono un costo di produzione più elevato e, per fare ciò, occorre agire sulla leva fiscale e sulla ricerca sperimentale. Attualmente non esiste un programma nazionale di ricerca dedicato strettamente all'agricoltura biologica. A differenza del settore della ricerca nel campo della produzione agricola convenzionale, che può contare su nutrite sovvenzioni private, la ricerca nel campo dell'agricoltura biologica è fortemente limitata e frammentaria. Occorre promuovere la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica per fornire agli operatori di settore strategie e tecniche produttive efficaci che siano studiate appositamente per un metodo di produzione che non vuole e non deve ricalcare i processi convenzionali. In sede comunitaria si sta sviluppando un ampio dibattito sulla necessità di approvare un nuovo regolamento che abroghi il citato regolamento (CEE) n. 2092/91 e che, tenendo conto delle esperienze allo scopo maturate, disponga norme più chiare, semplici e soprattutto efficaci, sia in ambito produttivo, sia in ambito commerciale e sociale, in tale caso puntando ad elevare la tutela dei consumatori e quella dell'ambiente. La presente proposta di legge vuole affidare il controllo e la certificazione dei prodotti biologici ad autorità pubbliche terze operanti sul piano nazionale o regionale. Si tratta di porre a verifica la genuinità dei prodotti nelle varie fasi dalla maturazione al consumo. In questo quadro saranno monitorati non solo i produttori ma anche il mondo della ristorazione. La proposta di regolamento elaborata dalla Commissione europea nel dicembre del 2005 rappresenta il documento  più avanzato ed esaustivo mai realizzato in sede comunitaria in materia di produzione biologica. Tale provvedimento sarà la nuova legge europea che recherà i princìpi e i criteri sulla produzione biologica e sulle modalità di commercializzazione dei prodotti biologici. Ad essa gli Stati membri dovranno fare riferimento e dovranno perciò recepirla approvando quelle norme di attuazione, convergenti ed efficaci, che ne siano l'esatta interpretazione applicativa. La presente proposta di legge, composta da 6 capitoli e da 16 articoli, si basa sul documento approvato dalla Commissione europea e che entro il 2007 si ritiene sarà approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo: di tale atto comunitario recepisce le norme di principio e i criteri di applicazione. Il presente progetto di legge, inoltre, sulla base di analisi svolte in materia di agricoltura biologica a livello nazionale, assume alcune proposte elaborate in sedi competenti, e, da ultimo, provvede ad adeguare il sistema delle competenze e delle funzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli attuali princìpi della Costituzione italiana e del Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità, oggetto e campo di applicazione).

      1. La presente legge, al fine di elevare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di assicurare una maggiore tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, e fatte salve le potestà legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, reca norme di principio e criteri di applicazione in materia di produzione biologica.

      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge stabilisce obiettivi, princìpi e norme concernenti:

          a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e il controllo nonché la certificazione dei prodotti biologici, anche in caso di loro uso nella ristorazione pubblica e privata;

          b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica italiana nell'etichettatura e nella pubblicità, come previsto dall'asse 3 del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici.

      3. La presente legge, fatta esclusione per i prodotti della caccia di animali selvatici, si applica ai prodotti provenienti dall'agricoltura destinati a essere commercializzati come prodotti biologici, e in particolare ai seguenti prodotti:

          a) prodotti vegetali, animali non trasformati e animali vivi;            b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano, di seguito denominati «alimenti trasformati»;

          c) mangimi;

          d) sementi.

      4. La presente legge si applica a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività, comprese quelle di catering, le mense aziendali, la ristorazione istituzionale, i ristoranti o altre simili prestazioni di servizi alimentari:

          a) produzione primaria;

          b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

          c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;

          d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;

          e) esportazione e importazione;

          f) immissione sul mercato.

      5. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì al settore delle produzioni agricole no food ottenute con metodo biologico. Per tale scopo, con decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi di cui al presente capo e ai capi II e III, possono essere disciplinate le relative modalità di produzione e di trasformazione.

      6. La presente legge reca norme per il riordino degli istituti di certificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, garantendo la loro obiettività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del medesimo regolamento, e successive modificazioni.

      7. La presente legge reca norme per l'istituzione di un Fondo nazionale destinato alla programmazione della ricerca nel campo dell'agricoltura biologica, nonché a garantire con continuità la promozione e a sostenere la commercializzazione dei prodotti derivanti dell'agricoltura biologica. 

      8. La presente legge reca, altresì, norme per l'istituzione e la regolamentazione di distretti biologici per la tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché per la valorizzazione del territorio rurale, anche ai fini turistico-ambientali.

Art. 2.

(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «produzione biologica»: l'impiego di metodi di produzione biologici nell'azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all'etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i princìpi e le norme stabiliti dalla presente legge;

          b) «prodotto biologico»: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;

          c) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

          d) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

          e) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica;

          f) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3;

          g) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991;

          h) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: qualsiasi organismo cui si  applica la definizione prevista dall'articolo 2, primo paragrafo, numero 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001;

          i) «mangimi»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione prevista dall'articolo 3, numero 4), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

          l) «gruppo d'offerta»: ogni aggregazione di prodotti agricoli biologici costituita al fine di vendere una gamma di prodotti più ampia e merceologicamente differenziata favorendo uno scambio economicamente più favorevole;

          m) «gruppo d'acquisto»: ogni aggregazione di persone costituita al fine di favorire lo scambio di prodotti biologici a un valore più equo ed economicamente vantaggioso.

Capo II
OBIETTIVI E PRINCÌPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Art. 3.
(Obiettivi).

      1. La produzione biologica persegue gli obiettivi di:

          a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell'attività agricola, un'ampia varietà di prodotti secondo metodi capaci di:

              1) ridurre al minimo gli effetti negativi sull'ambiente;

              2) mantenere e favorire un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei territori limitrofi alle stesse;

              3) salvaguardare le risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;

              4) rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfare,  in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la rispettiva specie;

          b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura.

Art. 4.
(Princìpi generali).

      1. La produzione biologica si basa sui seguenti princìpi:

          a) fare uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici evitando l'impiego di materiali sintetici;

          b) fare uso di sostanze naturali evitando l'utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

          c) imporre il divieto dell'uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari quando l'uso di tali OGM risulti inevitabile;

          d) favorire l'adeguamento delle norme che disciplinano la produzione biologica alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi a un concetto univoco di produzione biologica;

          e) massimizzare l'impiego di sementi di origine biologica provenienti dal riutilizzo delle stesse sementi.

Art. 5.
(Princìpi applicabili alla trasformazione di prodotti biologici).

      1. Oltre che sui princìpi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti e  di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti princìpi specifici:

          a) gli alimenti e i mangimi biologici devono essere composti essenzialmente da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

          b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono vietati; ne è consentito l'utilizzo in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) è vietato l'uso di radiazioni ionizzanti.

Art. 6.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura biologica, la cui dotazione annua è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

      2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, per una quota almeno pari al 50 per cento del totale, alla ricerca sperimentale da eseguire in laboratori e in centri per la ricerca pubblici.

Art. 7.
(Abolizione dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. Al fine di valorizzare la produzione locale di qualità e di garantire il suo sviluppo all'interno di un filiera corta, è abolita l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prodotti venduti direttamente dalle aziende agricole in regime di produzione biologica.

      2. Allo scopo di rafforzare la filiera corta e il consumo locale dei prodotti biologici di qualità, è abolita l'IVA sui  prodotti biologici venduti nelle mense scolastiche e ai soggetti della ristorazione privata locale.

      3. È abolita l'IVA sui prodotti biologici delle aziende agricole in regime di produzione biologica associate in gruppi di offerta o costituenti un rapporto commerciale con un gruppo d'acquisto.

Capo III

NORME DI PRODUZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 8.
(Norme generali di produzione agricola).

      1. In un'azienda agricola in regime di produzione biologica tutte le attività produttive devono essere gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all'agricoltura biologica, così come previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91.

      2. Gli agricoltori che adottano la produzione biologica devono astenersi dall'utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell'etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

      3. Nel caso in cui gli agricoltori che adottano la produzione biologica acquistino presso terzi i prodotti che utilizzano per la produzione di alimenti o di mangimi biologici, devono accertarsi presso il venditore che i prodotti forniti non sono stati ottenuti da OGM.

Art. 9.
(Norme di produzione e di commercializzazione delle sementi).

      1. In conformità a quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, possono essere utilizzati solo sementi o materiali di ri  produzione vegetativa a loro volta ottenuti con il metodo biologico.

      2. Per ottenere la denominazione di semente biologica, ai sensi di quanto previsto dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, le sementi devono essere state coltivate per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali, secondo il metodo di produzione biologica stabilito dal medesimo regolamento.

      3. Ai fini della presente legge è ammessa l'autoriproduzione delle sementi biologiche o di materiali di riproduzione vegetativa a loro volta ottenuti con il metodo biologico.

      4. Il controllo e la certificazione delle sementi biologiche sono demandati alle autorità di certificazione di cui all'articolo 10.

      5. Qualora non siano disponibili sementi certificate secondo il metodo biologico, possono essere utilizzate sementi convenzionali, attraverso il regime di deroga, previsto e disciplinato dal regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003.

      6. Al fine di garantire il miglioramento genetico delle sementi, è prevista la realizzazione di un apposito progetto da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la partecipazione degli istituti di ricerca agricola e dei singoli agricoltori, finanziato con una quota pari almeno al 10 per cento del totale delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 6.

Capo IV
CERTIFICAZIONE

Art. 10.
(Sistema e autorità di certificazione).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, è  istituito un sistema di certificazione gestito da apposite autorità, la cui attività è soggetta alla medesima regolamentazione. Le autorità sono istituite per entità territoriali omogenee, corrispondenti alle regioni.

      2. Le autorità di certificazione sono istituite con apposite leggi regionali che ne determinano la composizione e le competenze in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.

      3. Al fine di garantire una sicura professionalità, è prevista la presenza di rappresentanti delle organizzazioni operanti nel settore dell'agricoltura biologica all'interno delle autorità di certificazione.

      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rilascia certificati di conformità o autorizzazioni a utilizzare il proprio marchio di conformità alle norme di produzione biologica agli operatori soggetti al sistema di certificazione che ne facciano richiesta e i cui prodotti rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge.

      5. Per il rilascio del certificato o dell'autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità di cui al comma 4 gli utilizzatori versano un importo il cui ammontare è fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

      6. Il sistema di certificazione può autorizzare la concessione di un marchio territoriale nel caso si tratti di distretti biologici istituiti ai sensi dell'articolo 13.

      7. L'autorità di certificazione ha facoltà di prevedere deroghe alle norme di produzione nel rispetto dei princìpi stabiliti dal capo II.

      8. Dal 1o gennaio 2009 sono soppressi tutti gli istituti di certificazione riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 11.
(Autorità di certificazione sulla ristorazione).

      1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite autorità di certificazione con il compito di accertare il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti della  ristorazione che usufruiscono della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10.

      2. Le autorità di cui al comma 1 hanno natura giuspubblicistica e sono costituite con apposite leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne regolano il numero, la composizione e le competenze.

      3. Le autorità di cui al comma 1 sono composte da soggetti dotati di adeguata professionalità ed esperienza in agricoltura, in medicina veterinaria e nel settore igienico-sanitario.

      4. Le autorità di cui al comma 1 hanno il potere di sospendere o di revocare la certificazione di agricoltura biologica di cui al medesimo comma 1.

Art. 12.
(Sistema di controllo).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, realizza un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.

      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformità al disposto dell'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 882/2004, è l'autorità competente responsabile per l'esecuzione dei controlli nell'ambito del sistema di controllo.

Capo V
DISTRETTI ED ELENCO NAZIONALE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Art. 13.
(Istituzione dei distretti biologici).

      1. Sono istituiti i distretti biologici, in analogia a quanto previsto dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, per i distretti industriali. 

      2. Il distretto biologico è istituito su richiesta di due o più comuni presso i quali la produzione agricola è per almeno il 70 per cento condotta in conformità alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e della presente legge.

      3. Il distretto biologico può richiedere la certificazione di cui all'articolo 10, previa autorizzazione da parte della competente autorità di certificazione.

      4. All'interno del distretto biologico è vietata ogni forma di coltivazione di OGM.

      5. È inoltre vietata la coltivazione di OGM in territori confinanti con il distretto per una distanza di 100 chilometri.

Art. 14.
(Elenco nazionale dei produttori biologici).

      1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'elenco nazionale dei produttori biologici. L'elenco è articolato in sezioni diverse, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.

      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire propri elenchi di produttori biologici, secondo le categorie di operatori di cui all'articolo 1, comma 4.

      3. I produttori compresi negli elenchi di cui al comma 2, ove istituiti, devono essere registrati anche nell'elenco nazionale di cui al comma 1; a tale fine, la regione o provincia autonoma interessata comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i nominativi dei produttori presenti nel proprio elenco e i relativi aggiornamenti.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

 

Art. 15.
(Libera circolazione dei prodotti biologici).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può, per motivi  concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici che sono conformi alle disposizioni della presente legge.

Art. 16.
(Norme di attuazione).

      1. Le norme della presente legge si applicano decorsi sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

      2. Ai fini dell'attuazione dei princìpi, dei criteri e delle norme generali della presente legge, si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.

      3. Nel caso in cui determinate disposizioni contenute nella presente legge contrastino con quelle previste dal citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni, e nelle more dell'adozione da parte dell'Unione europea di nuove norme, continuano ad applicarsi le norme previste dal medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni.

      4. Le regioni, nelle materie di propria competenza, disciplinano le norme della presente legge secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla medesima legge.

      5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle relative norme di attuazione.

      6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari per l'attuazione della presente legge.

      7. Ai fini del comma 6, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a uniformare le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di produzione biologica ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge.

 


Iter parlamentare
(A.C. 1629 e A.C. 1695)

 


 

XIIICOMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

 

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 13 dicembre 2006

 

Presidenza del vicepresidente Giuseppina SERVODIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Giovanni Mongiello.

 

La seduta comincia alle 14.45.

 

Agricoltura biologica.

C. 1629 Lion, C. 1695 Bellotti.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

 

Massimo Saverio Ennio FUNDARÒ (Verdi), relatore, osserva che le proposte di legge all'esame della Commissione mirano a definire una disciplina organica dell'agricoltura biologica che, per un verso, integri, a livello nazionale, le disposizioni dettate dall'ordinamento comunitario e, per l'altro, rispetti le competenze legislative regionali, in relazione alle quali intende fornire un quadro di riferimento.

Osserva che il tema della produzione biologica ha senza dubbio un grande rilievo per tutta l'agricoltura italiana. Ritiene utile in proposito prendere in considerazione alcuni dati, provenienti dal Ministero e da studi dell'INEA. Nel 2003 la superficie agricola utilizzata (SAU) italiana investita a biologico ammontava a 1.052.000 ettari; l'Italia risulta pertanto il primo paese in Europa e il terzo del mondo per SAU biologica. Secondo le ultime stime la SAU biologica per l'anno passato ammonterebbe a circa 954 mila ettari.

Il numero di aziende agricole biologiche nel 2004 era di 40.965 unità, ripartite tra produttori (34.836), aziende miste di produzione e trasformazione (1.797), trasformatori (4.134) e importatori (198). Vi è dunque all'incirca un'attività di trasformazione ogni 6 aziende di produzione. Le aziende biologiche rappresentano il 2,1 per cento del totale delle aziende agricole in linea con la media europea. La SAU media aziendale è di circa 27 ettari, nettamente superiore alle dimensioni delle aziende convenzionali nazionali (in media 5 ettari).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le regioni meridionali hanno un'elevata incidenza (quasi il 60 per cento) sul numero di aziende di produzione. Questo, assieme al dato relativo alla SAU, riflette l'elevata concentrazione delle attività produttive nel Sud e nelle Isole. Viceversa, le attività secondarie (trasformazione e importazione) sono più diffuse al Centro e soprattutto al Nord, ovvero in prossimità delle aree in cui sono maggiori i consumi di prodotti biologici. Un peso importante nelle regioni centrali assumono le attività miste di produzione e trasformazione, probabilmente imputabile alla specializzazione produttiva (olio e vino) che caratterizza queste regioni.

Le regioni in cui il biologico è più diffuso, in termini di superfici e operatori, sono la Sicilia, l'Emilia Romagna, la Puglia, la Calabria e la Sardegna, anche se quest'ultima ha registrato negli ultimi anni un vero e proprio crollo. Regioni importanti e in cui il biologico è in crescita sono anche Toscana, Lazio e Marche. Nelle regioni del Nord la diffusione del metodo biologico rimane limitata - a eccezione di alcune aree dell'arco alpino - a causa delle caratteristiche della produzione convenzionale, altamente intensiva ed efficiente.

In relazione ai comparti di produzione, il comparto zootecnico ha stentato a lungo a decollare a causa dell'assenza di una precisa normativa di riferimento; l'introduzione del regolamento comunitario per la zootecnia biologica, nel 1999, ne ha stimolato comunque la crescita, ed è il settore al momento più dinamico.

Sotto il profilo occupazionale, nel complesso, in Italia, risultano impiegate nella filiera biologica oltre 150 mila unità lavorative.

Relativamente all'accesso ai mercati, il settore biologico italiano presenta una forte diversificazione nelle tipologie di canali di commercializzazione a cui i produttori si rivolgono; la commercializzazione dei prodotti biologici presenta comunque alcune difficoltà, imputabili a fattori quali la polverizzazione dell'offerta, l'assenza di mercati locali sviluppati (specie al Sud), la scarsa attenzione al mercato di alcuni produttori, lo scarso numero di intermediari. Ne deriva che una quota consistente della produzione biologica è venduta come convenzionale. Si nota tuttavia la crescita di forme di associazione tra piccoli e medi produttori e l'ingresso di grandi operatori del settore convenzionale nelle attività secondarie della filiera biologica.

Un'analisi delle dinamiche evolutive del settore mostra che la crescita del biologico in Italia è stata nell'ultimo decennio molto sostenuta, in particolare a partire dal 1997, anno in cui la SAU biologica è più che raddoppiata. Il tasso di crescita medio annuo nel decennio 1993-2003 è stato del 31,8 per cento per la SAU e di circa il 32 per cento per gli operatori; nell'arco del decennio la SAU biologica è aumentata di oltre 11 volte, le aziende del 10,5 per cento. A partire dal 2001 si è registrata però un'inversione di tendenza, in corrispondenza del minor spazio previsto per gli incentivi all'agricoltura biologica nel quadro della riforma della PAC, con un calo delle superfici e degli operatori.

Il mercato dei prodotti biologici in Italia ha conosciuto negli anni recenti una rapida espansione, in particolare tra il 2000 e il 2002 (con un incremento annuo superiore al 20 per cento e per il 2001 pari addirittura all'80 per cento). Il valore finale del mercato nel 2003 ammontava a 1,493 miliardi di euro, superato in Europa solo da Germania e Regno Unito, e simile a quello della Francia; l'incidenza dei consumi biologici sul totale agroalimentare rimane comunque modesta (1,5 per cento della spesa totale) e la spesa pro capite per i prodotti biologici è ancora leggermente inferiore rispetto alla media europea.

Circa un terzo della produzione nazionale viene destinata all'esportazione; nei tradizionali mercati di sbocco, dell'Europa settentrionale, la produzione biologica italiana soffre peraltro la crescente concorrenza di altri Paesi (Spagna e Grecia per la frutta e l'olio d'oliva, Europa dell'Est per i cereali); per altro verso USA e Giappone offrono buone prospettive di crescita, grazie alla recente introduzione di normative specifiche per il biologico.

I dati forniti mostrano il ruolo che l'agricoltura biologica già adesso riveste e le notevoli potenzialità di sviluppo che può avere in futuro. Al tempo stesso il sostegno e la promozione dell'agricoltura biologica non rispondono soltanto a finalità economiche e produttive. L'agricoltura biologica rappresenta un fattore importante di tutela dell'ambiente, di salvaguardia della biodiversità, di rispetto del benessere degli animali. Rappresenta al tempo stesso una via per garantire la qualità e la genuinità del prodotto. Una valutazione delle prospettive di sviluppo in Italia di un'agricoltura moderna e competitiva non può assolutamente trascurare, a suo avviso, l'agricoltura biologica.

Osserva che, per tutte queste ragioni è importante pervenire alla definizione di un quadro normativo nazionale organico e aggiornato che in Italia manca.

La proposta di legge di cui è primo firmatario il presidente Lion intende costituire una base di principi fondamentali e di criteri di ordine generale in materia di produzione biologica. Il suo fondamento è rappresentato dallo schema di regolamento comunitario che in materia di produzione biologica l'Unione Europea intende approvare nel corso del 2007 e rendere applicativo nel 2009. Tale proposta di regolamento è volta a definire una normativa comunitaria organica e completa sulla disciplina dell'agricoltura biologica e sulle corrispondenti attività di filiera. Una volta approvato, il nuovo regolamento rappresenterà per gli Stati membri la normativa di riferimento rispetto alla disciplina nazionale.

Attualmente la normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura biologica è rappresentata dal regolamento n. 2092/91, con le numerose modifiche di cui è stato oggetto a più riprese. Le disposizioni del regolamento si applicano a tutti i prodotti (prodotti vegetali e animali non trasformati, e prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione e ai mangimi animali) che vengono commercializzati, facendo riferimento - secondo le indicazioni in uso in ciascun Stato membro - al metodo di produzione biologico; non sostituisce comunque le norme relative ai prodotti convenzionali, che rappresentano un prerequisito e rispetto alle quali viene prescritta una disciplina più rigida.

In Italia il decreto legislativo n. 220/95, e i successivi decreti ministeriali del 4 agosto 2000 e del 29 marzo 2001, rappresentano gli strumenti di attuazione della normativa comunitaria e dunque di definizione del sistema di controllo vigente nel nostro paese. Oltre a definire più specificamente i requisiti delle varie fasi di controllo e certificazione (modulistica obbligatoria, requisiti degli organismi di controllo) questi strumenti normativi identificano i soggetti coinvolti nel sistema di controllo italiano.

La proposta di legge del presidente Lion, partendo dallo schema di nuovo regolamento, opportunamente modificato anche sulla base delle indicazioni degli operatori nazionali, detta norme di principio e criteri applicativi generali per la disciplina dell'agricoltura biologica e delle attività correlate. Inoltre, tenendo conto dei suggerimenti e delle richieste dei produttori nazionali, nonché di alcuni positivi spunti legislativi elaborati nella passata legislatura, affronta specifici aspetti di ambito amministrativo che si rendono necessari per dare efficacia e funzionalità a determinati settori dell'intero sistema del biologico; si tratta, in particolare, dei distretti biologici, dei comitati consultivi e di coordinamento, della promozione verso il pubblico e della conservazione delle biodiversità.

Parzialmente diversa è l'impostazione della proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Bellotti. Tale proposta di legge, infatti, mira a definire, in modo assai più specifico e dettagliato, le disposizioni integrative e attuative necessarie per consentire a livello nazionale una applicazione organica della normativa comunitaria dettata dal regolamento n. 2092/91. Ritiene particolarmente apprezzabili le previsioni volte a dotare il nostro Paese di strumenti di raccordo tra la politica nazionale e le scelte delle regioni.

Rileva che, se l'impostazione delle due proposte di legge è in parte diversa, su numerosi aspetti esse prospettano soluzioni convergenti. Ancor più importante è a suo avviso, il fatto che le proposte perseguono il medesimo obiettivo. Per questo, senza scendere in questa fase iniziale dell'esame in un'analisi particolareggiata, ritiene che, attraverso un confronto serio ed accurato sui diversi punti, non sarà difficile pervenire alla formulazione di un testo unificato ampiamente condiviso.

Rileva altresì che, data la complessità dell'argomento e gli obiettivi ambiziosi che la Commissione si propone avviando l'esame di queste proposte di legge, sia opportuno, prima di passare al lavoro per la definizione di un testo unificato, svolgere un ciclo di audizioni informali di tutti i soggetti che possono fornire utili indicazioni e proposte.

Ricorda in conclusione che il Governo ha da tempo presentato al Senato un disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione agricoltura di quel ramo del Parlamento, che reca varie deleghe per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura. Una di queste deleghe si riferisce alla revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Ritiene che il disegno di legge del Governo e il lavoro che la Commissione agricoltura si avvia a svolgere sulle proposte di legge in esame non siano in alcun modo configgenti, ma piuttosto si rivelino complementari. La delega contenuta nel disegno di legge all'esame del Senato risulta generica. Essa da un lato dimostra l'esigenza di intervenire sulla disciplina dell'agricoltura biologica; dall'altro, tuttavia, non indica le linee lungo le quali quest'intervento verrà operato. Osserva quindi che tale delega non solo non esclude, ma piuttosto sollecita un lavoro in sede parlamentare per definire i contenuti sostanziali di una nuova e organica disciplina dell'agricoltura biologica.

 

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO esprime il proprio apprezzamento nei confronti della relazione del deputato Fundarò. Osserva che le proposte di legge in esame mirano a rivedere la disciplina in materia di agricoltura biologica, che viene considerata in modo unanime una disciplina superata. Nel consegnare alla Commissione una nota scritta (vedi allegato 1) fa peraltro presente che, in una fase di revisione della normativa comunitaria, potrebbe risultare prematuro un intervento legislativo a livello nazionale. Ritiene comunque che sia nella piena disponibilità della Commissione agricoltura valutare i tempi e le modalità con cui intervenire su una materia che, oggettivamente, assume grande rilievo per tutta l'agricoltura italiana.

 

Filippo MISURACA (FI) ritiene che la relazione del deputato Fundarò abbia offerto un quadro esauriente non solo dei contenuti delle proposte di legge in esame, ma anche della situazione dell'agricoltura biologica in Italia e delle iniziative assunte dal Governo. Condivide l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni informali che potranno fornire elementi utili anche per superare le perplessità accennate dal rappresentante del Governo. Dalle audizioni potranno, a suo avviso, provenire indicazioni anche per valutare i contenuti della risoluzione, all'ordine del giorno della seduta odierna, relativa all'impiego degli organismi geneticamente modificati, di cui è primo firmatario il deputato

 

Lombardi. Dichiara infine di voler sottoscrivere la proposta di legge presentata dal deputato Bellotti.

 

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) ritiene che le proposte di legge in esame offrano alla Commissione lo stimolo ad approfondire una materia complessa, in relazione alla quale le competenze normative sono ripartite tra le istituzioni comunitarie, lo Stato e le regioni. Occorre pertanto a suo avviso che la revisione della disciplina relativa all'agricoltura biologica si sviluppi in modo coerente presso i tre livelli istituzionali interessati. Sotto questo profilo evidenzia l'opportunità che la Commissione agricoltura si confronti anche con le regioni.

 

Leonardo MARTINELLO (UDC) esprime il proprio apprezzamento per la relazione del deputato Fundarò e invita la Commissione ad approfondire le esigenze dell'agricoltura biologica nel nostro Paese, alle quali le proposte di legge in esame intendono dare risposta, attraverso un'adeguata attività conoscitiva.

 

Bruno MELLANO (RosanelPugno) sottolinea la stretta relazione tra i contenuti delle proposte di legge in esame e le due risoluzioni all'ordine del giorno delle Commissione, in materia di impiego degli organismi geneticamente modificati e di presenza nel mais delle fumonisine, anche in considerazione dei dati relativi alla tossicità di molte produzioni biologiche. Auspica che la Commissione voglia affrontare questi problemi mediante un approfondimento serio e non ideologico, nel quale si tenga conto di tutti i dati e di tutte le informazioni pertinenti, incluse quelle che spesso vengono trascurate o occultate.

 

Luca BELLOTTI (AN) sottolinea che la proposta di legge di cui è primo firmatario, presentata all'inizio della nuova legislatura, recupera l'approfondito lavoro svolto nella legislatura precedente, soltanto per considerazioni di opportunità politica, tale lavoro non si era tradotto in un disegno di legge. Alla luce dell'accurata elaborazione con la quale il testo è stato definito, ritiene che la Commissione agricoltura dovrebbe accelerarne i tempi di esame, anche al fine di fornire una sollecita risposta alle richieste che provengono dal settore dell'agricoltura biologica.

 

Giuseppina SERVODIO, presidente, ritiene che l'esame delle proposte di legge in oggetto risulti complementare rispetto al disegno di legge delega presentato dal Governo al Senato. Osserva altresì che l'attività della Commissione sulle proposte di legge abbia lo scopo di non rimanere inerti o impreparati rispetto all'evoluzione della normativa comunitaria, alla quale ha fatto riferimento il sottosegretario Mongiello. Condivide l'opportunità di acquisire, attraverso audizioni informali un quadro conoscitivo esauriente e aggiornato, demandando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le relative deliberazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame delle proposte di legge ad una successiva seduta.


ALLEGATO 1

Agricoltura biologica. (C. 1629 Lion, C. 1695 Bellotti).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

 


La presente proposta di legge ha l'obiettivo di creare norme di principio e criteri d'intervento per conoscere in maniera chiara e riscontrabile cosa s'intenda per regime biologico e quali valori aggiunti si ottengono con tale metodo produttivo, soprattutto affinché si consolidi il concetto che il metodo biologico non rimane confinato al prodotto genuino e naturale, ma coinvolge ambiti più estesi e nobili come la difesa delle risorse naturali, la preservazione dell'ambiente integro e la conservazione delle tradizioni rurali di cui molti nostri territori sono ricchi possessori. Regole chiare ed elementi indiscutibili di riscontro dovranno essere introdotti in materia di controlli sul rispetto delle norme che regolano la produzione biologica e in materia di certificazione dei prodotti, sia che siano ottenuti nel nostro Paese, sia se importati da Paesi terzi. In tal senso, occorrerà stabilire nuovi principi e norme uniformi sulle sedi giuridiche delle autorità competenti, sui compiti degli organismi di controllo autorizzati, sulla qualità dei controlli e sui sistemi di etichettatura, nonché sulle sanzioni applicabili nei casi di infrazione delle stesse norme. 

In sede comunitaria, inoltre, si sta sviluppando un ampio dibattito sulla necessità di approvare un nuovo regolamento che abroghi il vecchio regolamento (CEE) n. 2092/91 e che, tenendo conto delle esperienze allo scopo maturate, disponga norme più chiare, semplici e soprattutto efficaci, sia in ambito produttivo, sia in ambito commerciale e sociale, in tal caso puntando ad elevare la tutela dei consumatori e quella dell'ambiente. La proposta di regolamento elaborata dalla Commissione nel dicembre del 2005 sarà la nuova legge europea che recherà i princìpi e i criteri sulla produzione biologica e sulle modalità di commercializzazione dei prodotti biologici. Ad essa gli Stati membri dovranno fare riferimento e dovranno perciò recepirla approvando quelle norme di attuazione, convergenti ed efficaci, che ne siano l'esatta interpretazione applicativa. 

La presente proposta di legge, composta da 8 titoli e 36 articoli, si basa sul documento approvato dalla Commissione europea e che entro il 2007 si ritiene sarà approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo: di tale atto comunitario recepisce le norme di principio e i criteri di applicazione. Il progetto di legge, inoltre in ragione di analisi svolte in materia di agricoltura biologica a livello nazionale, assume in sé alcune proposte elaborate in sedi competenti e che sono state oggetto di possibili atti normativi. Da ultimo, provvede ad adeguare il sistema delle competenze e delle funzioni dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli attuali princìpi della Costituzione italiana e del Trattato che istituisce la Comunità europea. 

Per ciò che concerne gli aspetti di competenza di questa amministrazione, si comunica che il competente Dipartimento di questo Ministero (vedi nota allegata) fa presente che sembra prematuro predisporre norme di principio e criteri di applicazione di un regolamento comunitario che risulta essere ancora in discussione presso le competenti istituzioni comunitarie.

Inoltre, si ricorda che anche il Governo ha presentato in Parlamento (A.S. 933) un disegno di legge delega per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura che, all'articolo 2, prevede la delega per la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico sulla base dei criteri ed i principi direttivi della legge n. 38 del 2003 rimasta inattuata nella precedente legislatura nella parte riguardante la disciplina di tale settore.

Nota del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo. 

Si fa riferimento alla nota inviata tramite posta elettronica, relativa al provvedimento indicato in oggetto, con cui si mira a disciplinare il metodo di produzione biologico e dei relativi prodotti agricoli. 

Al riguardo, lo scrivente, per quanto di competenza, fa presente che la proposta di legge in esame si basa sul documento che riguarda il nuovo testo inteso a sostituire il Reg. CEE n. 2092/91, attualmente in vigore. 

Pertanto, poiché il contenuto della sopramenzionata proposta di regolamento è tuttora in discussione presso il Comitato Speciale Agricoltura di Bruxelles, sembra prematuro predisporre norme di principio e criteri di applicazione inerenti lo stesso. 

Inoltre, si fa presente che la Presidenza ha dichiarato che redigerà il nuovo testo generale di compromesso che verrà discusso al CSA del 12 dicembre 2006 per poi essere successivamente presentato al prossimo Consiglio Agricoltura di dicembre al fine di acquisire un orientamento generale dei Ministri.

 


Documentazione


Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologiciCOM/2005/0671 def. - CNS 2005/0278

 

[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.12.2005

COM(2005) 671 definitivo

2005/0278 (CNS)

2005/0279 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO POLITICO

Produzione biologica

1. Nel 1991, con il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, venne creato il primo quadro normativo comunitario per l’agricoltura biologica e la produzione di alimenti biologici. A distanza di oltre dieci anni, visto il marcato sviluppo dell’agricoltura biologica, la Commissione ha intrapreso una revisione di questo quadro normativo alla luce dell’esperienza maturata.

2. Dall’entrata in vigore del regolamento, nel 1991, l’agricoltura biologica ha registrato una crescita straordinaria e, nella maggior parte degli Stati membri, la quota di mercato del comparto agroalimentare biologico è tuttora in aumento. Secondo le più recenti statistiche, 149 000 aziende sono certificate biologiche o in via di conversione all’agricoltura biologica. Nel 2003, queste aziende rappresentavano l’1,4% di tutte le aziende agricole dei 25 Stati membri. La superficie certificata biologica o in via di conversione occupava un’area di 5,7 milioni di ettari, pari al 3,6% della superficie agricola utilizzata nel 2003.

3. Nel 2001, in considerazione di tale sviluppo e delle conferenze sull’agricoltura e l’alimentazione biologica tenutesi in Austria nel 1999 e in Danimarca nel 2001, il Consiglio, sotto la presidenza svedese, ha invitato la Commissione a proporre un piano d’azione europeo in materia di alimentazione e agricoltura biologica (PAE). Lo scopo del piano d’azione doveva essere quello di definire le basi di una politica per il comparto biologico per gli anni a venire, improntata ad una visione strategica globale del contributo che l’agricoltura biologica può recare alla politica agricola comune.

4. In sede di elaborazione del piano d’azione, hanno avuto luogo ampie consultazioni, tra cui riunioni di un gruppo di esperti, un forum su Internet e un’audizione pubblica nel gennaio 2004.

5. Le principali conclusioni emerse da queste consultazioni nella sfera normativa sono state la necessità di esplicitare maggiormente i principi e gli obiettivi dell’agricoltura biologica, l’importanza di salvaguardare l’integrità del sistema di controllo, l’esigenza di eliminare gli ostacoli al mercato interno posti dall’esistenza di una molteplicità di norme e loghi nazionali e privati, la necessità di completare e migliorare le norme e di razionalizzare il regime d’importazione.

6. La Commissione ha adottato la comunicazione sul PAE nel giugno 2004. Il PAE propone 21 azioni intese a favorire lo sviluppo continuativo dell’agricoltura biologica nell’Unione europea. Nelle conclusioni dell’ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a portare avanti l’attuazione del PAE mediante misure concrete tendenti a favorire la semplificazione e la coerenza d’insieme, nonché a presentare proposte in tal senso nel 2005. Di fatto, molte delle azioni prospettate implicano modifiche al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio sull’agricoltura biologica.

7. La presente proposta tiene conto dell’ampia consultazione pubblica svolta prima dell’adozione del PAE e recepisce le conclusioni del Consiglio. Essa tiene conto anche delle successive reazioni e degli innumerevoli contributi scritti degli Stati membri e dei portatori di interesse in merito ad un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato “Informazione e consultazione sulle idee chiave per la riforma del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio”. Questa consultazione ha avuto luogo nel corso delle riunioni del comitato permanente per l’agricoltura biologica e del gruppo consultivo “agricoltura biologica”, tenutesi rispettivamente il 26 settembre e il 5 ottobre 2005.

Ricerca

8. Nel definire gli obiettivi e i principi enunciati nella presente proposta, si è tenuto conto delle risultanze iniziali del progetto di ricerca intitolato “Ricerca a sostegno della revisione del regolamento UE sull’agricoltura biologica”[1]. In una seconda fase, quando si tratterà di redigere le modalità di applicazione, la Commissione terrà conto dei risultati finali dei due progetti di ricerca “Ricerca a sostegno della revisione del regolamento UE sull’agricoltura biologica” e “Definizione di criteri e procedure per la valutazione del PAE”[2].

Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea

9. Per quanto riguarda l’acquacoltura, la proposta mette in atto una delle azioni previste nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2002 sullo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea[3], più precisamente l’armonizzazione delle norme sull’acquacoltura biologica nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Semplificazione e migliore regolamentazione

10. L’attuale quadro normativo che disciplina la produzione biologica sarà semplificato con la definizione e l’accorpamento di obiettivi, principi e norme fondamentali in materia di produzione, importazione, controllo ed etichettatura in un regolamento del Consiglio più chiaro e trasparente. Quest’ultimo sarà meno dettagliato e consentirà di sfrondare ulteriormente anche le modalità di applicazione. Inoltre, la proposta sostituisce l’attuale pratica legislativa derogatoria con un meccanismo trasparente e rigoroso che ammette disposizioni meno tassative (cfr. la sezione “flessibilità”).

11. I principi e le norme di produzione contenuti nella presente proposta definiscono i requisiti essenziali per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Per mettere in atto tali principi occorrono ulteriori modalità di applicazione, la cui gestione richiederà frequenti decisioni, per esempio in merito all’autorizzazione dell’impiego di determinati ingredienti e sostanze nei prodotti biologici. Inoltre, la recente riforma della politica agricola comune (PAC) ha posto l’accento sulla produzione di prodotti di qualità, compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali e rispondenti alle preoccupazioni della società civile. Questa normativa rappresenta dunque un fattore importante nell’ambito della PAC, oltre ad essere strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli. Al fine di agevolare il processo decisionale e fare della qualità il fulcro della politica agricola comune e dei suoi sistemi di gestione, l’attuale comitato di regolamentazione deve essere sostituito da un comitato di gestione.

12. Infine, le disposizioni in materia di controllo saranno semplificate con un rimando alla disciplina comune del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti[4]. Vengono mantenute nel testo soltanto le disposizioni specifiche all’agricoltura biologica. L’applicazione dell’approccio basato sul rischio, sulla scorta del regolamento (CE) n. 882/2004, attenuerà l’onere amministrativo per gli operatori. Questo nuovo approccio dovrebbe favorire controlli più mirati ai casi che presentano il maggiore rischio e giovare anche agli operatori che gestiscono sistemi di controllo interno basati sul rischio.

13. La presente proposta contribuisce così ad attuare le varie iniziative della Commissione in materia di semplificazione. In particolare, essa realizza la prima azione del programma modulato di semplificazione per il settore agroalimentare, menzionato nella comunicazione della Commissione intitolata “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo”[5]. Essa si inserisce anche tra le attività inerenti alla politica agricola citate nella comunicazione della Commissione “Semplificazione e migliore regolamentazione per la politica agricola comune”[6].

LA PROPOSTA

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

14. La proposta verte espressamente sulla “produzione biologica” e non soltanto sull’etichettatura. Essa non contempla la preparazione e la vendita al consumatore di cibi in grandi cucine, ad esempio in ristoranti, alberghi, ospedali, mense o bar e tavole calde.

15. Quanto ai prodotti, il campo d’applicazione proposto comprende prodotti agricoli non trasformati, a prescindere dal loro uso finale, segnatamente animali, prodotti vegetali e animali non trasformati, prodotti dell’acquacoltura vivi o non trasformati. I prodotti agricoli trasformati sono inclusi nella proposta a condizione che siano destinati al consumo umano o animale, cioè mangimi e prodotti vegetali, animali e dell’acquacoltura trasformati. La proposta reca dunque obiettivi, principi e norme di produzione per tutti i prodotti biologici, compresi i vini, i prodotti dell’acquacoltura e gli alimenti trasformati. Per tutti i prodotti, le modalità di applicazione potranno essere adottate secondo la procedura di comitatologia. Quest’ultima è particolarmente pertinente per l’adozione delle modalità di applicazione relative alla produzione vitivinicola biologica, non contemplata dalla normativa vigente. Anche le norme di produzione per l’acquacoltura saranno adottate in una fase ulteriore.

16. Per il momento non sono previste estensioni del campo d’applicazione. Non è proposto l’inserimento dei prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici; non essendo ottenuti mediante pratiche agricole, la loro inclusione non sarebbe coerente con gli obiettivi e i principi proposti. Non si intende neanche estendere il campo d’applicazione ai seguenti prodotti, non compresi nell’allegato I del trattato CE: minerali, acque, prodotti agricoli trasformati non alimentari, come tessili, cosmetici e altri prodotti industriali.

Obiettivi e principi della produzione biologica

17. Come affermato nel PAE, per rafforzare il regolamento è necessaria una definizione appropriata degli obiettivi e dei principi. A questo riguardo, la proposta formula i seguenti obiettivi per la produzione biologica:

- tutelare gli interessi dei consumatori, stimolare la fiducia del consumatore ed evitare indicazioni fuorvianti nell’etichettatura;

- sviluppare la produzione biologica tenendo in considerazione le differenze regionali in fatto di clima, condizioni agricole e stadio di sviluppo dell’agricoltura biologica;

- garantire un alto livello di protezione dell’ambiente, della biodiversità e delle risorse naturali;

- rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale, atti a soddisfare le specifiche esigenze degli animali secondo la specie.

18. Quanto ai principi che sottendono la produzione biologica, la maggior parte di essi sono già formulati negli allegati del regolamento (CEE) n. 2092/91. La presente proposta riformula tali principi nell’articolato, ponendoli in parallelo con gli obiettivi.

19. Per facilitare la comprensione, oltre agli obiettivi e ai principi, la proposta introduce nel regolamento riveduto le “norme di produzione” fondamentali. Queste norme devono definire i parametri per le modalità di applicazione che saranno adottate mediante regolamenti della Commissione.

Flessibilità

20. La proposta mira a creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, affinché quest’ultimo possa prosperare economicamente e stare al passo con l’evoluzione della produzione e del mercato. A questo scopo, la proposta prevede una certa flessibilità, sottoposta a regole precise. Questa norma di flessibilità autorizza gli Stati membri, mediante procedura di comitatologia, ad applicare norme di produzione meno rigorose in funzione delle variazioni delle condizioni climatiche, di sviluppo e di produzione locali. In sostanza, intende sostituire l’attuale molteplicità di deroghe con un sistema generale ma strettamente regolamentato. Tuttavia, a differenza del sistema vigente, le condizioni, la portata e la ripartizione di competenze tra gli attori che intervengono nella concessione delle eccezioni sono chiaramente definite.

Etichettatura

21. Per continuare a tutelare la denominazione biologica, è opportuno mantenere le norme vigenti sull’uso del termine “biologico” e dei relativi derivati, abbreviazioni e traduzioni.

22. Tutti i prodotti conformi al regolamento, compresi quelli importati, devono continuare a recare il logo UE. In sede di elaborazione del PAE, in esito alle discussioni con i portatori di interesse e gli Stati membri, si è giunti alla conclusione che il logo UE non deve essere reso obbligatorio per il momento, in quanto potrebbe essere visto come un’indebita interferenza della Comunità nella libertà di commercio in altri settori. Tuttavia, nei casi in cui il prodotto non reca il logo UE, si propone di rendere obbligatoria una semplice dicitura standard “UE – BIOLOGICO” nell’etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità. Tale messaggio indicherebbe chiaramente a tutti gli operatori della filiera e al consumatore che il prodotto è conforme ad un’unica norma UE.

23. Per tutelare la fiducia del consumatore, si deve continuare a vietare l’uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM nell’agricoltura biologica, come già avviene nel regolamento in vigore. Ciò nonostante, in caso di contaminazione accidentale da OGM, la vigente normativa sulla produzione biologica non vieta di etichettare simultaneamente “biologico” e “OGM”. Come annunciato nel PAE, la proposta vieta l’uso del termine “biologico” per i prodotti etichettati OGM. Infine, le soglie di etichettatura per i prodotti biologici e non biologici devono essere identiche, tranne se le modalità di applicazione prevedono soglie specifiche, ad esempio per le sementi biologiche.

24. La disposizione che prescrive che almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia biologico deve essere mantenuta. Sarà tuttavia soppressa la categoria che ammette un riferimento al metodo di produzione biologico nell’elenco degli ingredienti se il prodotto contiene tra il 70 e il 95% degli ingredienti di origine agricola ottenuti con il metodo biologico. Infatti, con lo sviluppo del settore biologico negli ultimi anni, tale categoria di prodotti non è più ritenuta necessaria.

Controlli

25. Per quanto riguarda i controlli, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti, nel quale rientra anche l’agricoltura biologica, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. I requisiti specifici dell’agricoltura biologica devono essere adeguati alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004. A questo riguardo, la proposta riformula le disposizioni in materia di controllo della produzione biologica allineandole per quanto possibile all’assetto del regolamento (CE) n. 882/2004, in modo da ottenere le ristrutturazioni e gli aggiornamenti auspicati. Le modalità di applicazione specifiche alla produzione biologica faranno riferimento al nuovo regolamento sulla produzione biologica.

26. Come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri dovranno includere tutta la produzione e le operazioni contemplate dal nuovo regolamento nei loro piani di controllo nazionali pluriennali e soddisfare le esigenze in materia di assistenza reciproca. I piani di controllo nazionali pluriennali devono essere notificati alla Commissione, che può chiederne la modifica e avvalersene per condurre le ispezioni comunitarie. Inoltre, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, dovranno essere accreditati organismi di controllo privati. Infine, la proposta prescrive alle autorità competenti e agli organismi di controllo di non contrastare, ma anzi di promuovere, la norma CE sulla produzione biologica, in ossequio al principio di un “unico concetto di produzione biologica”.

27. Per garantire la libera circolazione dei prodotti biologici all’interno della Comunità, saranno mantenute le vigenti disposizioni che prescrivono agli Stati membri di sostenere il mercato unico. Particolarmente pertinente risulta, in questo contesto, la prescrizione del regolamento (CE) n. 882/2004 relativa all’obbligo di accreditamento di organismi di controllo privati e all’imparzialità e libertà da qualsiasi conflitto di interessi degli organismi di controllo designati. Una delle principali finalità della riforma del quadro normativo sulla produzione biologica è di eliminare gli ostacoli agli scambi sul mercato interno posti da una molteplicità di certificazioni pubbliche e private. Per promuovere l’imparzialità e ridurre i conflitti di interessi, si propone di integrare gli organismi di controllo privati nel sistema di controllo, di favorire una sana concorrenza tra organismi di controllo e di riconoscere le dichiarazioni di certificazione preventive per le norme equivalenti.

28. Quanto al diritto di utilizzare i loghi e i marchi di conformità nazionali, la proposta intende conferire tale diritto a tutti i prodotti che sono conformi alla normativa comunitaria.

29. Il rilascio di certificati attestanti che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai principi e alle norme dell’agricoltura biologica è uno strumento di uso corrente nel commercio dei prodotti biologici e spesso costituisce una condizione per l’uso dei marchi di conformità. Le procedure di certificazione impiegate dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo ai quali l’autorità competente ha delegato determinati compiti di controllo non devono avere come effetto diretto o indiretto di ostacolare la libera circolazione dei prodotti biologici né la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi in materia di rilascio di certificati. A tale scopo, le procedure di certificazione devono essere soggette ad una supervisione più rigorosa, in particolare sotto il profilo del mutuo riconoscimento dei certificati e della riscossione di tasse. Detta supervisione non deve ostare all’applicazione degli articoli 43 e 49 del trattato. Relativamente all’uso di loghi e marchi di conformità privati, la proposta reca disposizioni intese ad agevolarne l’uso per i prodotti conformi a norme equivalenti, imponendo l’onere della prova della non conformità alle norme equivalenti all’organismo di controllo di cui l’operatore desidera utilizzare il logo. Infine, la proposta intende assicurare che le tasse di controllo e certificazione siano congrue.

30. La definizione di un “concetto unico” di ciò che debba intendersi per produzione biologica contribuirà a migliorare la percezione e la fiducia da parte del consumatore, il che a sua volta dovrebbe stimolare la libera circolazione dei prodotti biologici. A questo scopo è opportuno vietare, sui prodotti biologici, nella loro pubblicità o nel materiale pubblicitario, le affermazioni generiche secondo cui certe norme garantiscono una qualità biologica migliore, più rigorosa o superiore. Saranno invece consentite le affermazioni veritiere e non fuorvianti.

31. Un alto livello di armonizzazione limita ulteriormente la ragione d’essere dei loghi e dei marchi di conformità privati. La proposta persegue quindi l’obiettivo ambizioso di un alto livello di armonizzazione enunciato nel PAE. Alla realizzazione di tale obiettivo dovrebbero contribuire il già citato meccanismo di flessibilità e l’adozione di modalità di applicazione da parte di un comitato di gestione (cfr. la sezione “flessibilità”).

32. Infine, le garanzie offerte dal sistema di controllo sono fondate sulla verifica dei controlli documentali, su ispezioni condotte nelle aziende biologiche, sul raffronto dei flussi commerciali e sull’analisi dei prodotti per accertare l’assenza di sostanze vietate. Non esistono in commercio procedimenti di analisi atti a verificare le caratteristiche intrinseche dei prodotti biologici in modo inequivocabile e riproducibile. Sono in corso ricerche per mettere a punto simili procedimenti presso l’Istituto dei materiali e misure di riferimento di Geel, che dipende dal Centro comune di ricerca.

Importazioni

33. In materia di scambi con i paesi terzi, si propone di autorizzare l’accesso al mercato comunitario sulla base della conformità alla normativa UE o di garanzie equivalenti fornite dalle autorità del paese terzo o certificate da un organismo di controllo riconosciuto dall’UE. La valutazione dell’equivalenza ai fini dell’importazione sarà effettuata in riferimento alla norma internazionale ( Codex Alimentarius ) o al regolamento comunitario. I paesi terzi possono eventualmente aggiungere le loro condizioni. L’attuale sistema dell’elenco comunitario dei paesi terzi sarà mantenuto. Sono previste relazioni annuali e visite di controllo a posteriori con la partecipazione degli Stati membri. L’accesso di singoli prodotti al mercato comunitario sarà autorizzato sulla base della conformità alle norme UE, soggetta al sistema comunitario di controlli, o di garanzie equivalenti certificate da organismi di controllo appositamente riconosciuti dalla Comunità.

Entrata in vigore e applicazione della nuova normativa

34. La proposta non reca le modalità di applicazione attualmente contenute negli allegati del regolamento (CEE) n. 2092/91. Per consentire una transizione graduale al nuovo regime, bisogna prevedere un termine abbastanza lungo per la sua applicazione. Si propone di differire l’applicazione al 1° gennaio 2009, onde consentire la rielaborazione delle vigenti modalità di applicazione e la loro trasposizione al nuovo regolamento.

35. Una parte delle disposizioni in materia di importazione del vigente regolamento (CEE) n. 2092/91 scade il 31 dicembre 2006. Pertanto, il nuovo regime d’importazione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, questo termine lascia poco tempo per la sua attuazione, e in particolare per il riconoscimento degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti. Per non perturbare gli scambi internazionali, si ritiene necessario prorogare la facoltà degli Stati membri di continuare a concedere autorizzazioni d’importazione per singoli prodotti finché non siano adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime d’importazione. A questo scopo si acclude una seconda proposta recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Incidenza sul bilancio

36. La presente proposta non comporta alcuna incidenza diretta sul bilancio comunitario.

2005/0278 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[7],

considerando quanto segue:

(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di norme esigenti in materia di benessere animale e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, rispondendo da un lato ad una specifica domanda del consumatore e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(2) La quota di mercato del comparto agroalimentare biologico è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, improntate ad un chiaro orientamento al mercato e all’offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, sembrano andare nel senso di un’ulteriore incentivazione del mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell’ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli.

(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica deve porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati biologici. Deve inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, affinché quest’ultimo possa stare al passo con l’evoluzione della produzione e del mercato.

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici[8] propone di migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all’agricoltura biologica e i regimi di importazione e di controllo in questo settore. Nelle conclusioni del 18 ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il quadro normativo comunitario in materia, nell’intento di semplificarlo, curarne la coerenza d’insieme e, in particolare, porre i capisaldi per un’armonizzazione delle norme e, ove possibile, ridurre il livello di dettaglio.

(5) È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione uniforme del concetto di produzione biologica.

(6) A tale fine, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari[9] deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alle produzioni sia vegetali che animali e comprendente norme sulla conversione nonché sulla produzione di alimenti trasformati e di mangimi. È necessario conferire alla Commissione la competenza a definire le modalità di applicazione di tali norme generali e ad adottare norme di produzione per l’acquacoltura.

(8) Occorre favorire l’ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l’impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica.

(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non devono quindi essere intenzionalmente utilizzati in agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.

(10) L’agricoltura biologica deve fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili in sistemi agricoli organizzati localmente. Al fine di limitare al minimo l’uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti di origine animale e vegetale devono essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra e per produrre energia.

(11) La produzione biologica vegetale deve contribuire a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. Le piante vanno nutrite preferibilmente attraverso l’ecosistema del suolo anziché mediante apporto di fertilizzanti solubili nel terreno.

(12) Gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la regolazione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. L’aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari sarà ammessa soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica.

(13) L’allevamento è una componente essenziale dell’organizzazione produttiva delle aziende agricole biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.

(14) Al fine di evitare l’inquinamento dell’ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l’acqua, l’allevamento biologico deve prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra animali e terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l’alimentazione degli animali con foraggi di produzione biologica coltivati nell’azienda stessa o in aziende biologiche vicine.

(15) Data la complementarità tra animali e terra nell’allevamento biologico, è opportuno che gli animali abbiano accesso ad aree di pascolo all’aperto.

(16) L’allevamento biologico deve assicurare il massimo benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, mentre le cure veterinarie devono mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre, la scelta delle razze dovrebbe orientarsi di preferenza su ceppi a crescita lenta, tenendo conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le modalità di applicazione relative alla produzione animale e all’acquacoltura devono garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni ad essa relative.

(17) La produzione biologica animale deve tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie con animali allevati secondo il metodo biologico. Si provvederà pertanto ad accrescere il patrimonio genetico di animali biologici, a migliorare l’autosufficienza e a favorire così lo sviluppo del settore.

(18) In attesa dell’adozione di norme di produzione comunitarie per l’acquacoltura, gli Stati membri devono avere la facoltà di applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private da essi accettate o riconosciute. Tuttavia, per evitare perturbazioni sul mercato interno, è opportuno prescrivere agli Stati membri di riconoscere reciprocamente le rispettive norme di produzione in materia.

(19) I prodotti biologici trasformati devono essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto attraverso tutte le fasi della catena di produzione.

(20) Essendo aumentata negli ultimi anni la disponibilità in commercio di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, l’uso di ingredienti non biologici negli alimenti e nei mangimi biologici trasformati può essere ulteriormente limitato.

(21) È opportuno prevedere un’applicazione flessibile delle norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Deve essere pertanto autorizzata l’applicazione di norme meno restrittive, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria.

(22) È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica devono essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive.

(23) A tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza leale, i termini utilizzati per designare i prodotti biologici devono essere protetti, nell’insieme della Comunità e indipendentemente dalla lingua, contro il loro uso abusivo nell’etichettatura di prodotti non biologici. Detta protezione vale anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

(24) È altresì necessario precludere ogni altra forma di etichettatura o di pubblicità fuorviante.

(25) A fini di chiarezza nell’insieme del mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio un semplice riferimento standard per tutti i prodotti biologici ottenuti nella Comunità o almeno per quelli che non recano il logo comunitario di produzione biologica. L’uso di tale riferimento deve essere ammesso, ma non reso obbligatorio, per i prodotti biologici importati da paesi terzi.

(26) La normativa comunitaria deve promuovere un concetto armonizzato di produzione biologica, che sia riconosciuto, definito e difeso da tutti i portatori di interesse. Occorre pertanto vietare il ricorso, nell’etichettatura e nella pubblicità, ad affermazioni generiche facenti riferimento ad una qualità biologica migliore, più rigorosa o superiore, in quanto simili affermazioni sono tali da indurre in confusione e da nuocere al concetto armonizzato. Si devono peraltro ammettere riferimenti a particolari aspetti del metodo di produzione, purché si tratti di affermazioni oggettive e veritiere, conformi alle disposizioni generali in materia di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[10].

(27) È vietato l’uso deliberato di OGM nella produzione biologica. A fini di chiarezza e di coerenza, occorre precludere la possibilità di etichettare come biologico un prodotto che sia etichettato allo stesso tempo come contenente OGM, costituito da OGM o derivato da OGM.

(28) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità ai requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario sulla produzione biologica, tutte le attività contemplate dalla normativa comunitaria devono essere soggette a controllo lungo l’intera catena di produzione ed essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[11].

(29) In certi casi può sembrare esagerato imporre gli obblighi di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esonerare questi operatori da tali obblighi.

(30) Il rilascio di certificati attestanti che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai principi e alle norme dell’agricoltura biologica è uno strumento di uso corrente nel commercio dei prodotti biologici e spesso costituisce una condizione per l’uso dei marchi di conformità. Le procedure di certificazione impiegate dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo ai quali l’autorità competente ha delegato determinati compiti di controllo non devono avere come effetto diretto o indiretto di ostacolare la libera circolazione dei prodotti biologici. Le procedure di certificazione devono pertanto essere soggette a determinate condizioni, in particolare al riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità per le norme equivalenti e alla limitazione della riscossione di tasse, onde evitare di ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.

(31) I prodotti biologici importati nella Comunità europea devono poter essere commercializzati sul mercato comunitario con il marchio biologico se sono stati prodotti secondo norme di produzione e sottoposti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, vale a dire se rispondono agli stessi obiettivi e principi. Inoltre, i prodotti importati nell’ambito di un regime equivalente devono essere scortati da un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo di controllo riconosciuto del paese terzo di provenienza.

(32) La valutazione dell’equivalenza per i prodotti importati dovrà basarsi sulle norme internazionali del Codex Alimentarius .

(33) È ritenuto opportuno mantenere l’elenco dei paesi terzi riconosciuti dalla Commissione come aventi norme di produzione e regimi di controllo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per i paesi terzi che non figurano in tale elenco, la Commissione dovrà compilare un elenco degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad espletare le funzioni di controllo e di certificazione in quei paesi.

(34) Occorre raccogliere informazioni statistiche che permettano di ricavare dati attendibili utili ai fini dell’applicazione e della valutazione continua del presente regolamento, nonché a fini di orientamento dei produttori, degli operatori di mercato e dei responsabili politici. Le informazioni statistiche necessarie vanno definite nel contesto del programma statistico comunitario.

(35) Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da una data fissata in modo da lasciare alla Commissione il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per l’applicazione del regolamento stesso.

(36) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12]. Poiché la normativa sulla produzione biologica costituisce un fattore importante nell’ambito della politica agricola comune, essendo strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli, è opportuno adeguarla alle vigenti procedure legislative utilizzate per la gestione di tale politica. Le competenze conferite alla Commissione a norma del presente regolamento devono essere quindi esercitate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni

ARTICOLO 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce obiettivi, principi e norme concernenti:

a) la produzione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione e il controllo dei prodotti biologici;

b) l’uso di indicazioni relative alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura o dall’acquacoltura, qualora siano destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici:

a) prodotti vegetali e animali non trasformati e animali vivi;

b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano (di seguito “alimenti trasformati”);

c) prodotti dell’acquacoltura vivi o non trasformati;

d) prodotti dell’acquacoltura trasformati destinati al consumo umano;

e) mangimi.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

3. Il presente regolamento si applica, nel territorio della Comunità europea, a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività:

a) produzione primaria;

b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;

d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;

e) esportazione e importazione da e verso la Comunità;

f) immissione sul mercato.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica alle operazioni di catering, alle mense aziendali, alla ristorazione istituzionale, ai ristoranti o ad altre simili prestazioni di servizi alimentari.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “produzione biologica”: l’impiego di metodi di produzione biologici nell’azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all’etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i principi e le norme stabiliti nel presente regolamento;

b) “prodotto biologico”: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;

c) “produzione vegetale”: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

d) “produzione animale”: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);

e) “acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici con l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare la produzione al di là delle capacità naturali dell’ambiente; gli organismi in questione rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;

f) “conversione”: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica;

g) “preparazione”: le operazioni di conservazione e/o di lavorazione di prodotti biologici (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali), nonché il confezionamento e/o modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione biologico;

h) “immissione sul mercato”: la definizione data dall’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[13];

i) “etichettatura”: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma;

j) “autorità competente”: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l’autorità omologa di un paese terzo;

k) “organismo di controllo”: un terzo indipendente al quale l’autorità competente ha delegato talune funzioni di controllo;

l) “certificato”: un documento scritto rilasciato da un’autorità competente o da un organismo di controllo, con cui si attesta che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai principi e alle norme applicabili alla produzione biologica;

m) “marchio di conformità”: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;

n) “ingredienti”: la definizione data dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14];

o) “prodotti fitosanitari”: i prodotti definiti all’articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio[15];

p) “organismo geneticamente modificato (OGM)”: qualsiasi organismo cui si applica la definizione contenuta nell’articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16];

q) “derivato da OGM”: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

r) “prodotti ottenuti da OGM”: additivi alimentari e per mangimi, aromi, vitamine, enzimi, ausiliari di fabbricazione, taluni prodotti utilizzati nell’alimentazione animale (a norma della direttiva 82/471/CEE[17]), prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, ottenuti somministrando nell’alimentazione di un organismo materiali interamente o parzialmente costituiti da OGM;

s) “alimento”: la definizione data dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

t) “mangime”: la definizione data dall’articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;

u) “additivi per mangimi”: i prodotti definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[18];

v) “equivalente” (nella descrizione di sistemi o norme differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi.

Titolo IIObiettivi e principi della produzione biologica

Articolo 3 Obiettivi

Il sistema di produzione biologico persegue i seguenti obiettivi:

a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell’attività agricola, un’ampia varietà di prodotti secondo metodi che:

i) riducano al minimo gli effetti negativi sull’ambiente;

ii) mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei loro dintorni;

iii) salvaguardino il più possibile le risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;

iv) rispettino criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfino, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l’uso di sostanze presenti in natura.

Articolo 4 Principi generali

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

a) l’uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici è da preferirsi all’impiego di materiali sintetici;

b) l’uso di sostanze naturali è da preferirsi all’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

c) non è consentito l’uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari;

d) le norme che disciplinano la produzione biologica devono essere adeguate alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi ad un concetto univoco di produzione biologica.

Articolo 5 Principi applicabili all’agricoltura biologica

Oltre ai principi generali di cui all ’articolo 4, i seguenti principi si applicano all’agricoltura biologica:

a) l’agricoltura biologica mantiene e potenzia la fertilità del suolo, previene e combatte l’erosione del suolo e limita al minimo l’inquinamento;

b) l’agricoltura biologica mira a produrre derrate di alta qualità anziché a massimizzare la produzione;

c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna è ridotto al minimo;

d) i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale sono riciclati come fattori di produzione per le colture e l’allevamento, nonché per la produzione di energia;

e) le scelte produttive tengono conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale;

f) le piante sono nutrite prevalentemente attraverso l’ecosistema del suolo;

g) la salute degli animali e delle piante è tutelata principalmente mediante interventi profilattici, tra cui la selezione di razze e varietà adatte;

h) il mangime è prodotto prevalentemente nell’azienda stessa in cui sono allevati gli animali, o in collaborazione con altre aziende biologiche della regione;

i) gli animali sono allevati in condizioni di massimo benessere;

j) la produzione biologica animale proviene da animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

k) nella scelta delle razze è data la preferenza ai ceppi a crescita lenta, tenuto conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

l) il mangime somministrato agli animali è composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

m) è fatto ricorso a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie;

n) l’acquacoltura biologica riduce al minimo gli effetti negativi sull’ambiente acquatico;

o) il mangime utilizzato in acquacoltura proviene da vivai sostenibili o è composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

p) non è consentito l’uso di organismi poliploidi.

Articolo 6 Principi applicabili alla trasformazione di prodotti biologici

Oltre ai principi generali di cui all ’articolo 4, i seguenti principi si applicano alla produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati:

a) gli alimenti e i mangimi biologici sono composti essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica;

c) non è consentito l’uso di radiazioni ionizzanti.

Titolo IIINorme di produzione

CAPITOLO 1 PRODUZIONE AGRICOLA

ARTICOLO 7 Norme generali di produzione agricola

1. Tutte le attività commerciali di un ’azienda agricola sono gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all’agricoltura biologica.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente in produzione biologica.

Qualora, secondo il disposto del secondo comma, un’azienda non sia interamente dedita alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati dal resto e la separazione è debitamente documentata.

2. L’agricoltore si astiene dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora sia a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell’etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

Se l’agricoltore acquista presso terzi i prodotti che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM.

Articolo 8 Norme di produzione vegetale

1. Oltre alle norme generali di cui all ’articolo 7, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:

a) la produzione biologica vegetale si basa su tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;

b) la fertilità e l’attività biologica del terreno sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, compreso il sovescio, e la concimazione con concime naturale e materia organica provenienti da aziende biologiche;

c) l’uso complementare di fertilizzanti e ammendanti compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell’articolo 11;

d) non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;

e) tutte le tecniche di produzione vegetale devono evitare o limitare al minimo l’inquinamento dell’ambiente;

f) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture e le tecniche colturali;

g) in caso di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell’articolo 11;

h) l’uso di sostanze sintetiche autorizzate è soggetto a limiti e condizioni quanto alle colture cui possono essere applicate, alle modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con la coltura;

i) possono essere utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.

2. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 11 per un periodo di tre anni precedente la raccolta;

b) la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Articolo 9 Norme di produzione animale

Oltre alle norme generali di cui all ’articolo 7, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica animale:

a) riguardo all’origine degli animali:

i) gli animali biologici devono essere nati e allevati in aziende biologiche;

ii) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:

i) le persone addette alla cura degli animali devono possedere conoscenze e competenze adeguate in materia di salute e benessere degli animali;

ii) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione devono garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;

iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi liberi all’aperto, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e la configurazione del terreno;

iv) il numero di animali è limitato al fine di evitare il sovrappascolo, il calpestio del terreno, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;

v) gli animali biologici sono tenuti separati o facilmente separabili dagli altri animali;

vi) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e per fondati motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;

vii) il trasporto degli animali al macello deve avere una durata il più possibile limitata;

viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni;

ix) gli apiari devono essere ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche e/o flora spontanea e trovarsi ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura;

x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura devono essere fabbricati in materie naturali;

xi) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura;

c) riguardo alla riproduzione:

i) la riproduzione non deve essere indotta da trattamenti ormonali, eccetto per la cura di disturbi riproduttivi;

ii) non sono consentiti la clonazione e il trasferimento di embrioni;

iii) le sofferenze e la mutilazione degli animali sono evitate grazie ad una scelta oculata della razza;

d) riguardo all’alimentazione:

i) gli animali sono nutriti con mangimi biologici, che possono includere una certa proporzione di mangimi provenienti da unità aziendali in via di conversione all’agricoltura biologica, atti a soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei vari stadi del suo sviluppo;

ii) gli animali hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;

iii) gli additivi per mangimi possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 11;

iv) non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di aminoacidi sintetici;

v) i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno;

e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

i) la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene;

ii) i focolai di malattia sono trattati immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali allopatici, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altre terapie.

Articolo 10 Norme di produzione per l’acquacoltura

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme di produzione, comprese norme sulla conversione, applicabili all’acquacoltura biologica.

2. In attesa dell’adozione delle norme di cui al paragrafo 1, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri, sempreché esse rispondano agli stessi obiettivi e principi enunciati nel titolo II.

Articolo 11 Uso di taluni prodotti e sostanze in agricoltura

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, criteri specifici per l’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, segnatamente:

a) prodotti fitosanitari;

b) concimi e ammendanti;

c) materie prime per mangimi di origine vegetale, animale e minerale;

d) additivi per mangimi;

e) prodotti per la pulizia;

f) altre sostanze.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1 e stabilisce le condizioni e i limiti per il loro uso.

Articolo 12 Conversione

Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

a) anteriormente al primo ciclo vegetativo delle colture che si intende coltivare secondo il metodo di produzione biologico, i prodotti il cui uso è vietato in agricoltura biologica non devono essere stati utilizzati per un periodo da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

b) gli animali presenti nell’azienda si considerano allevati biologicamente dopo un periodo transitorio da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

c) il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da animali precedentemente non biologici possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo transitorio da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

d) nelle aziende costituite da unità aziendali distinte, in parte in produzione biologica e in parte in via di conversione alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati e la separazione è debitamente documentata.

CAPITOLO 2 PRODUZIONE DI MANGIMI

ARTICOLO 13 Norme di produzione per i mangimi

1. La produzione di mangimi biologici è separata dalla produzione di mangimi non biologici.

2. Nella composizione dei mangimi biologici non possono entrare congiuntamente materie prime biologiche e/o provenienti da aziende o unità aziendali in via di conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

3. Non è consentito l’uso di esano o di altri solventi organici.

4. I fabbricanti di mangimi si astengono dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell’etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM.

CAPITOLO 3 TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

ARTICOLO 14 Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1. I seguenti criteri si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

a) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola che entrano nella composizione del prodotto sono biologici;

b) gli ingredienti di origine non agricola e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 15;

c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 15.

2. L’estrazione, la trasformazione e il magazzinaggio di alimenti biologici sono effettuati con cura, in modo da preservare le proprietà degli ingredienti. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare tali proprietà o ad ovviare a negligenze nella trasformazione dei prodotti.

3. I trasformatori si astengono dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell’etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM.

Articolo 15 Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, criteri specifici per l’autorizzazione degli ingredienti di origine non agricola e degli ausiliari di fabbricazione che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati.

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, criteri specifici per l’autorizzazione degli ingredienti di origine agricola non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati qualora gli ingredienti biologici non siano disponibili in commercio.

3. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se necessario, stabilisce le condizioni e i limiti per il loro uso.

CAPITOLO 4 FLESSIBILITÀ

ARTICOLO 16 Norme di produzione meno restrittive

1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capitoli da 1 a 3.

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

a) ove siano necessarie per consentire ad unità aziendali in fase di avvio della produzione biologica di diventare redditizie, in particolare quando si tratti di aziende situate in zone in cui la produzione biologica è appena agli inizi;

b) ove siano necessarie per assicurare il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

c) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili in commercio in forma biologica;

d) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili in commercio in forma biologica;

e) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

f) ove siano necessarie per salvaguardare la produzione di prodotti alimentari tradizionali di provata notorietà da almeno una generazione;

g) ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

h) ove siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

3. La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, specifiche condizioni per l’applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

Titolo IVEtichettatura

ARTICOLO 17 Uso di termini designanti la produzione biologica

1. I termini elencati nell ’allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’insieme della Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento.

2. I termini elencati nell’allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento, salvo qualora tali termini non siano direttamente riconducibili alla produzione agricola.

3. I termini elencati nell’allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l’indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

5. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’elenco dei termini di cui all’allegato I.

Articolo 18 Indicazioni obbligatorie

1. Se nell ’etichettatura di un prodotto ottenuto nella Comunità figurano i termini di cui all’articolo 17, o i rispettivi derivati e abbreviazioni, l’etichetta deve recare anche le seguenti indicazioni:

a) il numero di codice di cui all’articolo 22, paragrafo 7, dell’organismo competente per i controlli cui è soggetto l’operatore;

b) se non è utilizzato il logo di cui all’articolo 19, almeno una delle diciture elencate nell’allegato II, in lettere maiuscole.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.

La Commissione può inoltre stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, specifici criteri relativi alla presentazione e al formato delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’elenco delle diciture di cui all’allegato II.

4. Per i prodotti importati da paesi terzi, l’uso delle indicazioni di cui al paragrafo 1 è facoltativo.

Articolo 19 Logo comunitario della produzione biologica

La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, un logo comunitario che può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento.

Articolo 20 Affermazioni nell’etichettatura e nella pubblicità

1. Sono vietate, nell ’etichettatura o nella pubblicità, le affermazioni generiche secondo cui una particolare normativa nazionale o privata in materia di produzione biologica è più rigorosa, più biologica o comunque superiore alle disposizioni del presente regolamento o a qualsiasi altra normativa.

Sono peraltro ammessi, nell’etichettatura o nella pubblicità, riferimenti a particolari aspetti del metodo di produzione, purché si tratti di affermazioni oggettive e veritiere, e comunque conformi ai requisiti generali in materia di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, misure atte a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 21 Requisiti specifici in materia di etichettatura

La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, requisiti specifici in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici e ai prodotti provenienti da aziende in via di conversione.

Titolo VControlli

ARTICOLO 22 Sistema di controllo

1. Gli Stati membri, conformemente alle dispo sizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, istituiscono un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, le modalità e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad un’analisi del rischio di irregolarità in ciascuno dei campi di attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri, conformemente al disposto dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004, designano l’autorità competente responsabile per l’esecuzione dei controlli nell’ambito del sistema di controllo.

4. L’autorità competente può, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, delegare taluni compiti di controllo a uno o più organismi di controllo.

Gli organismi di controllo devono soddisfare i requisiti della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti”, nella versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

5. Gli organismi di controllo riconosciuti consentono all’autorità competente il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall’autorità competente per l’adempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma del presente articolo.

6. L’autorità competente non può delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

a) la supervisione e l’audit di altri organismi di controllo;

b) la competenza a concedere eccezioni, ai sensi dell’articolo 16, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascun organismo competente ad eseguire controlli a norma del presente regolamento.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo riconosciuti trasmettono all’autorità competente un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente, unitamente ad una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente.

Articolo 23 Adesione al sistema di controllo

1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano da un paese terzo o esportano verso un paese terzo i prodotti di cui all ’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti, devono:

a) notificare tale attività all’autorità competente dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;

b) assoggettare la loro impresa al sistema di controllo.

2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una congrua tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

4. L’autorità competente mantiene aggiornato un elenco contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo.

Articolo 24 Certificazione

1 L ’autorità competente e gli organismi di controllo riconosciuti possono rilasciare certificati e accordare il diritto di utilizzare i loro marchi di conformità alle norme di produzione biologica agli operatori soggetti al sistema di controllo.

2. L’autorità competente non può rifiutare il rilascio di certificati o l’uso del proprio marchio di conformità per prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. Un organismo di controllo non può rifiutare il rilascio di certificati o l’uso del proprio marchio di conformità per prodotti che sono stati certificati da un altro organismo di controllo riconosciuto, se quest’ultimo ha valutato e certificato la conformità a norme di produzione biologica equivalenti a quelle del primo organismo di controllo.

Se un organismo di controllo rifiuta di rilasciare un certificato o di autorizzare l’uso del proprio marchio di conformità, esso deve fornire la prova che le norme di produzione biologica in base alle quali il prodotto in questione è già stato certificato non sono equivalenti alle proprie norme.

Per il rilascio del certificato o dell’autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità viene riscossa una congrua tassa.

Articolo 25 Misure in caso di irregolarità o infrazioni

1. L ’autorità competente:

a) ove sia constatata un’irregolarità in relazione al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, proibisce l’uso delle diciture, delle indicazioni e del logo di cui agli articoli 17, 18 e 19 nell’intera partita o ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità;

b) ove sia accertata un’infrazione manifesta o avente effetti prolungati, vieta all’operatore in causa di commercializzare prodotti con indicazioni relative al metodo di produzione biologico per un periodo determinato dall’autorità competente.

2. Gli organismi di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano a vicenda nel più breve tempo possibile e, se del caso, trasmettono alla Commissione informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni riguardanti la qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata.

La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, la forma che devono assumere dette comunicazioni.

Articolo 26 Scambio di informazioni

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa.

Titolo VIScambi con i paesi terzi

ARTICOLO 27 Importazioni da paesi terzi

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se è conforme alle disposizioni dei titoli II, III e IV del presente regolamento.

2. Un operatore di un paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel paragrafo 1, deve sottoporre le proprie attività all’autorità competente o all’organismo di controllo di cui al titolo V, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5.

3. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico anche nei seguenti casi:

a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius ;

b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità o conforme alle linee guida del Codex Alimentarius ;

c) l’operatore del paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel presente paragrafo, ha sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5;

d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius , e compila un elenco di detti paesi.

Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

5. Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l’operatore non abbia sottoposto le proprie attività all’autorità competente o all’organismo di controllo di cui al titolo V, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 3, e compila un elenco di detti organismi di controllo.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi di controllo pubblici o privati dei paesi terzi.

Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall’organismo di controllo in questione.

Titolo VIIDisposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 2 8 Libera circolazione dei prodotti biologici

Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l ’etichettatura o l’indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 29 Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commis sione le seguenti informazioni:

a) nomi e indirizzi delle autorità competenti;

b) elenco degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità alle norme di produzione biologica.

Articolo 3 0 Informazioni statistiche

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l ’applicazione e la valutazione continua del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.

Articolo 31 Comitato di gestione per la produzione biologica

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per la produzione biologica (di seguito “il comitato”).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE[19].

3. Il periodo previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 3 2 Modalità di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, le modalità di applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:

a) modalità di applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli agricoltori e ad altri produttori di prodotti biologici;

b) modalità di applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;

c) modalità di applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai criteri specifici per la delega di funzioni di controllo ad organismi di controllo privati e ai criteri per il riconoscimento di tali organismi;

d) modalità di applicazione delle norme d’importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 27, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera d).

Articolo 3 3 Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 34 Misure transitorie

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento.

Articolo 35 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Termini di cui all’articolo 17, paragrafo 1

- ES: ecológico,

- CS: ekologické,

- DA: økologisk,

- DE: ökologisch, biologisch,

- ET: mahe, ökoloogiline,

- EL: βιολογικό,

- EN: organic,

- FR: biologique,

- GA: orgánach,

- IT: biologico,

- LV: bioloģiskā,

- LT: ekologiškas,

- HU: ökológiai,

- MT: organiku,

- NL: biologisch,

- PL: ekologiczne,

- PT: biológico,

- SK: ekologické,

- SL: ekološki,

- FI: luonnonmukainen,

- SV: ekologisk.

ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

- UE-ECOLÓGICO,

- EU-EKOLOGICKÉ,

- EU-ØKOLOGISK,

- EU-ÖKOLOGISCH,

- EL-MAHE,

- EL-ÖKOLOOGILINE,

- EE-ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ,

- EU-ORGANIC,

- UE-BIOLOGIQUE,

- AE-ORGÁNACH,

- UE-BIOLOGICO,

- ES-BIOLOĢISKĀ,

- ES-EKOLOGIŠKAS,

- EU-ÖKOLÓGIAI,

- EU-ORGANIKU,

- EU-BIOLOGISCH,

- UE-EKOLOGICZNE

- EU-EKOLOGICKE,

- EU-EKOLOSKI,

- EU-LUONNONMUKAINEN,

- EU-EKOLOGISK.

2005/0279 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[20],

considerando quanto segue:

(1) Data la necessità di portare avanti l’attuazione del Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici[21] mediante misure concrete tendenti a favorire la semplificazione e la coerenza d’insieme, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio[22] sarà abrogato a decorrere dal [1° gennaio 2009] e sostituito dal regolamento (CE) n. …./2006 del … relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici[23].

(2) In virtù del nuovo regime istituito dal regolamento (CE) n. …./2006 per l’importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, i prodotti biologici importati nella Comunità possono essere immessi sul mercato comunitario etichettati come biologici se sono stati ottenuti secondo norme di produzione e soggetti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria.

(3) A questo scopo, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità sono riconosciuti e ne viene pubblicato l’elenco. Gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti devono essere anch’essi riconosciuti ed elencati. Gli operatori dei paesi terzi che producono in conformità con la normativa comunitaria devono essere autorizzati a sottoporre le proprie attività alle autorità competenti e agli organismi di controllo designati dagli Stati membri.

(4) A norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli Stati membri possono concedere fino al 31 dicembre 2006, a determinate condizioni, autorizzazioni d’importazione per singoli prodotti. È quindi opportuno modificare il suddetto articolo per consentire la sostituzione dell’attuale regime d’importazione con il nuovo regime a decorrere da tale data.

(5) Pertanto, il nuovo regime d’importazione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, questo termine lascia poco tempo per la sua attuazione, e in particolare per il riconoscimento degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti. Per non perturbare gli scambi internazionali, si ritiene necessario prorogare la facoltà degli Stati membri di continuare a concedere autorizzazioni d’importazione per singoli prodotti finché non siano adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime d’importazione.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato:

1) All’articolo 10, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

“b) sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all’articolo 9 o, nel caso di prodotti importati a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 e 6, a misure equivalenti;”

2) L’articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 11

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se è conforme alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento.

2. Un operatore di un paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici ai sensi del paragrafo 1 deve sottoporre le proprie attività all’autorità o all’organismo di controllo di cui all’articolo 9, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico anche nei seguenti casi:

a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius ;

b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità o conforme alle linee guida del Codex Alimentarius ;

c) l’operatore del paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel presente paragrafo, ha sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5;

d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius , e pubblica un elenco di detti paesi.

Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

5. Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l’operatore non abbia sottoposto le proprie attività all’autorità competente o all’organismo di controllo di cui all’articolo 9, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, e pubblica un elenco di detti organismi di controllo.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi di controllo pubblici o privati dei paesi terzi.

Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall’organismo di controllo in questione.

6. Per un periodo che termina sei mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 4, purché l’importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l’autorizzazione è immediatamente revocata.

Il prodotto importato è scortato da un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro che concede l’autorizzazione o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, un’autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo è sottoposta all’esame del comitato di cui all’articolo 14. Se risulta da tale esame che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a revocarla.

7. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo:

a) ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti;

b) ai certificati di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 6 del presente articolo.”

3) All’articolo 16, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

4) Nell’allegato III, la sezione C è modificata secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91, la sezione C delle “Disposizioni specifiche” è così modificata:

1) Nel primo paragrafo, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

“– “primo destinatario”: la persona fisica o giuridica a cui è consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione supplementare e/o di commercializzarla.”

2) Al punto 5, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

“L’organismo o l’autorità di controllo verifica la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla sezione C, punto 2, e i certificati di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), o all’articolo 11, paragrafo 6.”

[1] Revisione CEE/2092/91 (agricoltura biologica) SSPE-CT-2004-502397: Ricerca a sostegno della revisione del regolamento UE sull’agricoltura biologica.

[2] ORGAP SSPE-CT-2005-006591: Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici, Definizione di criteri e procedure per la valutazione del piano d’azione UE in materia di agricoltura biologica.

[3] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo “Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea” COM(2002) 511 def.

[4] Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

[5] COM(2005) 535 def. del 25 ottobre 2005.

[6] COM(2005) 509 def. del 19 ottobre 2005.

[7] GU C … del …, pag. ….

[8] COM(2004) 415 def. del 10 giugno 2004.

[9] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1567/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 1).

[10] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

[11] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata in GU L 191 del 25.5.2004, pag. 1.

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[13] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

[14] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

[15] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

[16] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

[17] GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

[18] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

[19] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[20] GU C … del …, pag. ….

[21] COM(2004) 415 def.

[22] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

[23] GU L ... del ....2006, pag. ...

 

 


Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici {SEC(2004)739} /* COM/2004/0415 def. */

 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO - Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici {SEC(2004)739}

1. Relazione

Con la presente comunicazione sull'agricoltura biologica e i relativi prodotti alimentari, la Commissione si propone di fare il punto della situazione attuale e definire le basi per l'elaborazione della politica da adottare in questo settore nei prossimi anni, nonché di fornire al contempo un quadro strategico generale del contributo dell'agricoltura biologica alla politica agricola comune (PAC).

Nel definire gli orientamenti generali applicabili all'agricoltura biologica occorre riconoscere il duplice ruolo che essa svolge nella società.

1. La commercializzazione dei prodotti alimentari biologici risponde alle preoccupazioni di alcuni consumatori: essa dovrebbe pertanto essere premiata dai mercati ed essere, di conseguenza, finanziata dai consumatori. Sotto questo aspetto, lo sviluppo dell'agricoltura biologica sarà disciplinato dalle regole di mercato.

2. Lo sfruttamento dei terreni agricoli secondo i principi dell'agricoltura biologica apporta, come è risaputo, benefici alla collettività, soprattutto dal punto di vista ambientale, ma anche ai fini dello sviluppo rurale e, per certi versi, può anche migliorare il benessere degli animali. Considerato sotto quest'aspetto, lo sviluppo dell'agricoltura biologica dovrebbe essere incentivato dalla società.

Per assicurare lo sviluppo duraturo del mercato è necessario mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta.

Dall'analisi della Commissione si evince che sono necessarie ulteriori iniziative volte a promuovere lo sviluppo di questo mercato. La quota attuale del mercato in esame è mediamente del 2% nell'Unione europea dei 15. Per incrementare tale percentuale o anche per mantenerla nel lungo periodo occorre prestare maggiore attenzione alle aspettative dei consumatori. Questi ultimi devono ricevere informazioni più accurate sui principi e sugli obiettivi dell'agricoltura biologica e sui suoi effetti positivi, segnatamente per l'ambiente. Allo stesso tempo è indispensabile garantire l'integrità del regime di controllo.

Lo scambio intracomunitario di prodotti biologici è ostacolato dalla molteplicità di norme differenti, nazionali e private, nonché dalla loro attuazione che può rendere molto complessa la vendita di prodotti biologici in altri Stati membri. La definizione di obiettivi comuni, l'elaborazione di un concetto multilaterale di equivalenza, una maggiore armonizzazione dei criteri di controllo e una più decisa promozione del logo comunitario contribuirebbero ad attenuare queste difficoltà.

Per promuovere l'espansione dell'agricoltura biologica, ma anche per aumentare la capacità di produzione, sono indispensabili nuove informazioni e, soprattutto, nuove tecnologie. È pertanto fondamentale assicurare la necessaria ricerca in materia di agricoltura biologica e di metodi di trasformazione. Parallelamente, deve essere migliorata la rilevazione dei dati statistici riguardanti la produzione e i mercati.

Uno degli obiettivi della riforma della PAC del 2003 consisteva nel promuovere metodi produttivi volti ad ottenere prodotti di qualità, compatibili con l'ambiente. L'agricoltura biologica è uno degli strumenti più importanti per conseguire tale obiettivo.

I produttori biologici possono attualmente beneficiare di un aiuto nell'ambito del primo pilastro della PAC, consistente in pagamenti diretti e misure di sostegno dei prezzi. Ma ancora più significativo è il fatto che l'agricoltura biologica sia pienamente integrata nella politica di sviluppo rurale del secondo pilastro della PAC e occupi un posto di rilievo nelle misure agroambientali. La riforma della PAC del 2003 fornisce una cornice utile allo sviluppo futuro dell'agricoltura biologica e ha messo a disposizione degli Stati membri una serie di strumenti.

Sulla base della presente analisi e dei risultati già ottenuti, le principali proposte del piano d'azione mirano principalmente a:

* conseguire uno sviluppo del mercato dei prodotti alimentari biologici fondato sull'informazione, sensibilizzando i consumatori, fornendo maggiori informazioni e organizzando attività di promozione presso i consumatori e gli operatori, stimolando l'utilizzo del logo comunitario, anche per i prodotti importati, migliorando la trasparenza sulle varie norme e l'accesso alle statistiche relative alla produzione, alla domanda e all'offerta quali strumenti di elaborazione degli indirizzi politici e di commercializzazione;

* rendere più efficienti gli aiuti pubblici a favore dell'agricoltura biologica, incoraggiando gli Stati membri a ricorrere più spesso e in modo più coerente alle varie misure di sviluppo rurale, ad esempio nel quadro di piani d'azione nazionali e intensificando la ricerca in materia di agricoltura biologica;

* migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all'agricoltura biologica, le disposizioni in materia di importazioni e di controlli, definendo i principi di base dell'agricoltura biologica e aumentando la visibilità dei benefici che l'agricoltura biologica apporta alla collettività; aumentando la trasparenza e la fiducia dei consumatori; istituendo un comitato indipendente incaricato di fornire consulenza scientifica e tecnica; contribuendo ad armonizzare e rafforzare le norme in seno alle organizzazioni internazionali; migliorando le norme, ad esempio in materia di benessere degli animali; definendo norme per i settori che non sono ancora contemplati, quali l'acquacoltura o, in materia ambientale, l'uso dell'energia fossile ecc.; spiegando le norme che disciplinano il divieto dell'uso degli OGM; migliorando l'efficienza e la trasparenza del regime di controllo e infine rendendo più efficaci le disposizioni relative alle importazioni.

Maggiori informazioni sugli studi preliminari e sulle diverse azioni elencate di seguito sono disponibili nel documento di lavoro della Commissione "Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e i prodotti alimentari biologici" del giugno 2004. Il documento è consultabile su EUROPA al seguente indirizzo:

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2. Azioni

2.1. Il mercato dei prodotti alimentari biologici

Azione

Apportare modifiche al regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio (promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno) per dare alla Commissione maggiori possibilità di agire direttamente ai fini della realizzazione di campagne di informazione e di promozione a favore dell'agricoltura biologica.

Avviare a livello comunitario una campagna pluriennale d'informazione e di promozione destinata ad informare i consumatori, le mense pubbliche, le scuole e gli altri principali operatori della filiera alimentare sui benefici dell'agricoltura biologica, segnatamente dal punto di vista ambientale, nonché a sensibilizzare maggiormente i consumatori e promuovere il riconoscimento dei prodotti biologici, in particolare del logo comunitario.

Realizzare mirate campagne di informazione e di promozione destinate a determinate categorie di consumatori, quali i consumatori occasionali di prodotti biologici e le mense pubbliche.

Accrescere la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni professionali al fine di elaborare una strategia comune per la realizzazione di tali campagne informative.

Azione

Creare e gestire una banca dati in Internet per la raccolta di tutte le varie norme, private e nazionali (comprese le norme internazionali e le norme nazionali in vigore nei principali mercati di esportazione), confrontate con le norme comunitarie.

Azione

Migliorare la rilevazione di dati statistici riguardanti la produzione e il mercato dei prodotti biologici.

2.2. Indirizzi politici e agricoltura biologica

Azione

Consentire agli Stati membri di integrare con sovvenzioni nazionali il sostegno comunitario accordato alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli che praticano metodi di agricoltura biologica.

Azione

La Commissione metterà a punto un catalogo on line di tutte le misure comunitarie utilizzabili dal settore biologico in materia di produzione, commercializzazione e informazione.

Azione

La Commissione raccomanda vivamente agli Stati membri di avvalersi appieno degli strumenti messi a loro disposizione dai programmi nazionali di sviluppo rurale per sostenere l'agricoltura biologica, ad esempio, tramite l'elaborazione di piani d'azione, nazionali o regionali, incentrati sulle seguenti azioni:

- stimolare la domanda di prodotti biologici mediante l'applicazione dei nuovi sistemi qualità;

- elaborare azioni volte a preservare i benefici per l'ambiente e la protezione della natura a lungo termine;

- offrire incentivi indirizzati ai produttori biologici affinché convertano l'intera azienda agricola all'agricoltura biologica, anziché limitarsi ad una conversione parziale;

- concedere ai produttori biologici le stesse possibilità di fruire degli aiuti agli investimenti offerte agli agricoltori convenzionali;

- offrire incentivi ai produttori volti a migliorare la distribuzione e la commercializzazione mediante un'integrazione della catena produttiva sulla base di accordi (contrattuali) conclusi tra i vari operatori;

- fornire sostegno ai servizi di divulgazione agricola;

- offrire attività di formazione e di istruzione a tutti gli operatori dell'agricoltura biologica, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

- privilegiare l'agricoltura biologica come modalità di gestione nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale (senza limitare l'agricoltura biologica a queste zone).

Azione

Potenziare la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e dei relativi metodi di produzione.

2.3. Norme e controlli - salvaguardare l'integrità

Azione

Accrescere la trasparenza del regolamento mediante la definizione dei principi fondamentali dell'agricoltura biologica.

Azione

Garantire l'integrità dell'agricoltura biologica rafforzando le norme e rispettando le scadenze previste per i periodi transitori.

Azione

Completare e armonizzare ulteriormente le norme in materia di agricoltura biologica:

- definendo l'elenco degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici autorizzati nei prodotti animali trasformati;

- valutando l'opportunità di introdurre norme specifiche per i vini biologici;

- migliorando le norme in materia di benessere degli animali;

- valutando la necessità di estendere l'ambito di applicazione di tali norme ad altri settori, quali l'acquacoltura;

- valutando la necessità di migliorare gli standard ambientali (consumo energetico, biodiversità, paesaggio, ecc.).

Azione

Costituire un gruppo di esperti indipendenti incaricato di formulare pareri tecnici.

Azione

Introdurre nel regolamento (CEE) n. 2092/91 disposizioni volte a precisare:

- che i prodotti la cui etichetta indica la presenza di OGM non possono essere etichettati come prodotti biologici;

- che le soglie generali per l'etichettatura dei prodotti sono le stesse soglie applicabili in relazione alla presenza accidentale di OGM nei prodotti utilizzati nell'agricoltura biologica (ad eccezione delle sementi).

La Commissione sta valutando la necessità di stabilire soglie specifiche per le sementi utilizzate nell'agricoltura biologica e il livello al quale tali soglie devono essere fissate.

Azione

Accrescere l'efficienza delle autorità e degli organismi di controllo adottando un approccio basato sull'analisi del rischio, in modo da concentrare gli sforzi sugli operatori che presentano i maggiori rischi in termini di frodi, e imponendo controlli incrociati nel quadro del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Azione

Proseguire i lavori in corso in seno al CCR per la messa a punto di metodi di campionamento e analisi utilizzabili in agricoltura biologica.

Azione

Gli Stati membri devono esaminare la possibilità di applicare il sistema di identificazione delle parcelle agricole introdotto per la gestione della PAC ai fini della localizzazione e del controllo dei terreni coltivati secondo il metodo biologico.

Azione

Migliorare il coordinamento tra gli organismi di controllo e tra tali organismi e le autorità competenti ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Azione

Definire uno specifico sistema di accreditamento degli organismi di controllo nel quadro del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Azione

La Commissione pubblicherà le relazioni annuali degli Stati membri riguardanti le attività di vigilanza sugli organismi di controllo riconosciuti, corredate di statistiche sul tipo e sul numero di infrazioni constatate.

Azione

Intensificare gli sforzi volti ad includere altri paesi terzi nell'elenco dei paesi in regime di equivalenza, procedendo se necessario a valutazioni in loco.

Modificare il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio in materia di agricoltura biologica, sostituendo l'attuale deroga nazionale in materia di importazioni con un nuovo sistema permanente basato su valutazioni tecniche dell'equivalenza effettuate da organismi designati a tal fine dalla Comunità. Nell'ambito di questo sistema, previe opportune consultazioni, potrebbe essere stabilito a livello comunitario un elenco unico e permanente di organismi di controllo riconosciuti come equivalenti in relazione alle attività svolte nei paesi terzi che ancora non figurano nell'elenco dei paesi in regime di equivalenza.

Continuare a fare in modo che la determinazione dell'equivalenza con i paesi terzi tenga conto delle differenti condizioni climatiche e produttive e del diverso grado di sviluppo dell'agricoltura biologica in ciascun paese.

Una volta entrato in vigore questo sistema, consentire a tutti i prodotti importati l'accesso al logo comunitario.

Azione

Effettuare una comparazione sistematica tra le norme comunitarie in materia di agricoltura biologica, le linee guida del Codex Alimentarius e le norme IFOAM (cfr. anche azione 2).

Intensificare gli sforzi ai fini dell'armonizzazione a livello mondiale e della definizione di una nozione multilaterale di equivalenza basata sulle linee guida del Codex Alimentarius, in cooperazione con gli Stati membri, i paesi terzi e il settore privato.

Contribuire al rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo nel quadro della politica di sviluppo dell'Unione europea, favorendo la diffusione di informazioni sulle possibilità di utilizzare strumenti di sostegno di carattere più generale a favore dell'agricoltura biologica.

Verranno prese in considerazione ulteriori misure per favorire il commercio di prodotti biologici provenienti da paesi in via di sviluppo [1].

[1] A norma dell'articolo 12 dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, i membri accordano ai paesi membri in via di sviluppo un trattamento differenziato e più favorevole.

Azione

Migliorare il riconoscimento delle norme e dei sistemi di controllo comunitari in materia di agricoltura biologica nei paesi terzi, ottenendo a tal fine un mandato negoziale dal Consiglio.

3. VALUTAZIONE DI IMPATTO

La possibilità di realizzare le azioni 19 e 21, ossia di accrescere il numero di paesi terzi in regime di equivalenza o vincolati da accordi bilaterali di mutuo riconoscimento, dipende dalla disponibilità di risorse umane.

Le azioni 1 e 7 saranno attuate nell'ambito dell'attuale dotazione di bilancio. L'azione 11, che prevede la costituzione di un gruppo di esperti indipendenti, non dovrebbe avere un impatto significativo.

Le altre azioni non incidono sul bilancio della Comunità.

Infine, l'attuazione del piano dipenderà dalla disponibilità, nei servizi della Commissione, delle risorse umane necessarie per realizzare i diversi tipi di azione previsti.

4. LE PROSSIME TAPPE

Il presente piano di azione rappresenta un passo in avanti nel processo volto a promuovere l'agricoltura biologica in Europa e nel resto del mondo.

Nell'elaborazione del piano la Commissione ha seguito un approccio pragmatico, cercando in primo luogo di analizzare come applicare o adattare le politiche esistenti.

La Commissione adotterà immediatamente le misure necessarie per procedere nella direzione individuata dal presente documento.

 

 


Risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici (2004/2202(INI))

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Gazzetta ufficiale n. 320 E del 15/12/2005 pag. 0242 - 0247

 

 

Risoluzione del Parlamento europeo sul Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici (2004/2202(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici" (COM(2004)0415),

- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001,

- viste le conclusioni della Conferenza europea sullo sviluppo rurale svoltasi a Salisburgo il 12- 14 novembre 2003,

- visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [1],

- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2003 sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche [2],

- visto l'articolo 45 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0039/2005),

A. considerando che l'agricoltura biologica è diventata nell'Unione europea un settore e un modo di produzione in forte crescita a causa dell'aumento costante della domanda da parte dei consumatori e dell'offerta dei produttori,

B. considerando che questo modo di produzione contribuisce in maniera significativa alla multifunzionalità dell'agricoltura europea in quanto assicura una produzione sana e di qualità garantendo nel contempo una riduzione dell'inquinamento ambientale, una conservazione e una utilizzazione sostenibile della biodiversità, una tutela dei paesaggi coltivati nonché il mantenimento ovvero la creazione di occupazione,

C. considerando che, nell'UE a 15, la superficie agricola destinata all'agricoltura biologica è aumentata dallo 0,1 al 3,3% tra il 1985 e il 2002 e che gli alimenti biologici rappresentano una cifra d'affari valutata a 11 miliardi di euro a livello europeo e a 23 miliardi di euro a livello mondiale,

D. considerando che, prima del 1992 — data a partire dalla quale l'Unione europea ha apportato il suo sostegno all'agricoltura biologica nel quadro della politica agro-ambientale — l'agricoltura biologica si era sviluppata unicamente su iniziativa degli agricoltori e con il sostegno dei cittadini interessati,

E. considerando che il regolamento (CEE) n. 2092/91 si fonda sulla promozione e i criteri di controllo della produzione e della commercializzazione che erano già stati elaborati in precedenza dalle associazioni competenti di agricoltori biologici,

F. considerando che, in virtù dell'ultima riforma della PAC, il sostegno all'agricoltura biologica dipende dal volume globale delle risorse del secondo pilastro della PAC nonché dalla parte che sarà obbligatoriamente riservata a questo modo di utilizzazione,

G. considerando le particolari caratteristiche della produzione biologica, non solo per quanto riguarda i requisiti ambientali ad essa necessari, ma anche per quanto riguarda:

a) l'evidente necessità di commercializzare i prodotti attraverso canali di distribuzione brevi,

b) i prezzi, ancora elevati, dei prodotti finali,

c) l'adeguamento alla normativa ambientale e sanitaria cui devono attenersi anche i piccoli agricoltori e le PMI di trasformazione,

d) l'estensione della produzione biologica ad altri settori specifici, come l'allevamento o la viticoltura,

tutti aspetti che richiedono un trattamento speciale a livello normativo e finanziario, diverso da quello delle produzioni tradizionali;

H. considerando che esiste una notevole disparità tra i modi in cui gli Stati membri sostengono lo sviluppo dell'agricoltura biologica e che tale disparità deve essere ridotta nel quadro di un programma d'azione europeo volto a promuovere l'agricoltura biologica,

I. considerando che la possibile contaminazione da parte di organismi geneticamente modificati (OGM) riveste un'importanza particolare per l'agricoltura biologica, segnatamente per quanto riguarda le misure da adottare al fine di disciplinare la coesistenza tra colture transgeniche e colture biologiche,

Sviluppo del mercato degli alimenti biologici e messa a punto delle norme (azioni 1-3)

1. si compiace del fatto che la Commissione riconosce come l'agricoltura biologica svolga un ruolo importante negli obiettivi della nuova PAC, definiti dall'accordo di Lussemburgo concluso dal Consiglio dei ministri nel giugno 2003; prende atto che essa non ritiene necessario prevedere risorse umane o finanziarie nel quadro del bilancio dell'Unione europea; accoglie favorevolmente l'approccio basato sulla domanda scelto dalla Commissione per promuovere l'agricoltura biologica;

2. ritiene che:

a) le misure volte a sostenere le azioni di informazione e di promozione siano utili se tengono conto delle esperienze delle organizzazioni professionali del settore e della legislazione e dei programmi degli Stati membri; ai fini della gestione razionale della produzione nonché della commercializzazione dei prodotti e degli alimenti biologici, un ruolo particolare deve essere svolto dai consorzi di produttori e dalle cooperative, che possono anche contribuire all'ottenimento di una produzione di qualità nonché alla trasformazione e alla commercializzazione, attraverso una distribuzione diretta o catene commerciali, garantendo così un valore aggiunto per gli stessi produttori;

b) la Commissione dovrebbe basare le proprie azioni di promozione su analisi del mercato e delle conseguenze per i prodotti biologici del processo di concentrazione del commercio, con un'attenzione particolare alla grande distribuzione;

c) le azioni di informazione dei consumatori, in particolare dei bambini e dei giovani, dovrebbero essere intensificate e combinate con programmi di aggiornamento sul valore ambientale e alimentare dei prodotti biologici; le azioni di promozione dovrebbero concentrarsi sulle mense pubbliche, con un'attenzione particolare alle mense degli istituti scolastici; la promozione di detti prodotti dovrebbe essere rafforzata nel quadro dei corrispondenti programmi comunitari, nell'Unione europea e al di fuori di essa;

d) in ogni iniziativa di promozione contenuta nell'azione 1, la Commissione dovrebbe specificare e promuovere allo stesso modo i vantaggi ambientali dell'agricoltura biologica ed i vantaggi di questo tipo di prodotti per la salute umana;

e) i piccoli produttori e le PMI attive nel settore alimentare dovrebbero profittare in via prioritaria di tali azioni, tanto più se partecipano ad iniziative regionali multipartenariali;

f) lo sviluppo di un mercato interno dei prodotti biologici, alimentari e non, dovrebbe portare alla standardizzazione dei relativi metodi di produzione, tenendo naturalmente conto delle specificità e dei metodi di produzione regionali tradizionali, rendere uniformi i controlli come anche il funzionamento degli organismi nazionali di certificazione dei prodotti biologici e contribuire alla rimozione degli ostacoli al commercio e ad un'informazione più completa dei consumatori europei; il logo comunitario dovrebbe essere completato da un'informazione relativa all'origine locale e regionale dei prodotti;

3. si compiace dell'intenzione della Commissione di armonizzare ulteriormente le norme europee relative ai prodotti e alla produzione biologici, permettendo in tal modo un adeguato funzionamento del mercato interno, ponendo fine alle distorsioni della concorrenza e garantendo un commercio completamente libero dei prodotti biologici in tutta l'Unione europea; ritiene che gli standard nazionali più elevati di taluni Stati membri non debbano impedire ai prodotti biologici provenienti da altri Stati membri di essere commercializzati liberamente come prodotti biologici certificati in tali Stati membri;

4. riconosce il ruolo non trascurabile svolto da Internet come strumento per la diffusione e la promozione dell'agricoltura biologica e ritiene estremamente importante che l'informazione circoli tra gli interessati; propone per questo motivo che venga effettuato un serio sforzo in materia di trasferimento della tecnologia già disponibile; sollecita, inoltre, la Commissione a definire anche azioni di formazione con l'appoggio comunitario (andando oltre quanto previsto nell'azione 6 destinata agli Stati membri) per quegli agricoltori e produttori che desiderino optare per la trasformazione delle proprie aziende tradizionali in aziende biologiche;

5. ritiene che occorra armonizzare meglio i capitolati d'oneri, segnatamente nel settore della produzione animale;

6. ritiene che la Commissione debba includere, nella sua proposta relativa all'elaborazione di piani d'azione a livello nazionale, regionale o locale negli Stati membri, la promozione della produzione di sementi per l'agricoltura biologica e la promozione dei vivai destinati alla produzione di piante adatte all'agricoltura biologica;

7. ricorda che, nel quadro della procedura di bilancio 2005, il Parlamento ha inserito espressamente il Piano d'azione nella linea di bilancio relativa alle azioni di promozione (05 08 05 01) e ritiene che un aumento di tale linea potrebbe essere previsto per il 2006 in seguito ad un'analisi delle esigenze degli Stati membri;

8. ritiene che il Piano d'azione debba comprendere una raccomandazione secondo la quale l'assistenza ai paesi in via di sviluppo e il commercio equo dovrebbero promuovere la produzione e il commercio di prodotti biologici, affinché il Piano d'azione acquisisca anche una dimensione globale;

Aiuto pubblico a favore dell'agricoltura biologica (azioni 4-6)

9. ritiene essenziale che le azioni e gli aiuti previsti nel quadro del regolamento sullo sviluppo rurale siano più chiaramente definiti per quanto riguarda la produzione biologica al fine di promuovere questo modo di produzione in tutti gli Stati membri; reputa al riguardo che sia il caso di seguire con attenzione la dinamica dell'applicazione del nuovo programma FEASR per lo sviluppo rurale negli Stati membri;

10. insiste sulla necessità di promuovere l'aiuto pubblico all'agricoltura biologica e alle industrie collegate con la produzione biologica, promuovendo la creazione di sistemi di qualità;

11. ritiene opportuno controllare che un'introduzione privilegiata dell'agricoltura biologica, in particolare nelle zone sensibili, non provochi uno squilibrio dell'offerta di prodotti biologici; è del parere che, per questo motivo, le conversioni all'agricoltura biologica dovrebbero essere sostenute in funzione degli sbocchi individuati;

12. ritiene che le norme igieniche e sanitarie applicabili alle PMI di trasformazione, in particolare nel settore lattiero e in quello delle carni, debbano essere precisate nel quadro del regime derogatorio previsto per gli stabilimenti di trasformazione;

13. ritiene che il Piano d'azione dovrebbe indicare chiaramente l'apporto dell'agricoltura biologica in settori come: direttiva Nitrati [3], direttiva Habitat [4], politica nel settore idrico, promozione della biodiversità nonché il suo apporto in materia di occupazione;

14. ritiene che la Commissione dovrebbe dedicare un'attenzione particolare alla situazione dell'agricoltura biologica nei nuovi Stati membri, segnatamente per quanto riguarda l'occupazione e l'economia rurale;

Ricerca (azione 7)

15. propone che, nel programma quadro di ricerca europeo, il modo di produzione dell'agricoltura biologica e la coesistenza di prodotti biologici, colture convenzionali e organismi geneticamente modificati siano riconosciuti come prioritari, analogamente alla valutazione dell'impatto delle tecnologie che presentano rischi per questa produzione, includendo una ricerca ad orientamento ecologico in materia di selezione, e ciò sia per le specie coltivate che per gli animali di allevamento;

16. deplora che il Piano d'azione presentato non contenga alcuna azione concreta di promozione della ricerca che vada oltre la dichiarazione generica di "potenziare la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica"; invita a tale riguardo la Commissione ad approfondire la definizione di tali strumenti:

a) promuovendo l'elaborazione di studi, analisi e statistiche specifici sui vari aspetti dell'agricoltura biologica,

b) approfondendo gli studi relativi alla produzione di alimenti per l'allevamento biologico,

c) integrando le nuove tecnologie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica,

d) raccogliendo e pubblicando, in ambito europeo, gli studi e le ricerche effettuati, nei vari Stati membri, in relazione all'agricoltura biologica, ecc.,

chiede che tale ricerca prenda in considerazione l'approccio sistemico (approccio globale o olistico), che è quello dell'agricoltura biologica, in particolare includendo azioni di ricerca in loco;

Norme e controlli (azioni 8-21)

17. si compiace dell'applicazione di norme più avanzate in materia di benessere degli animali, ma sottolinea che essa andrebbe affiancata da un sostegno agli investimenti, in quanto spesso può rendere necessari costosi lavori di trasformazione o di costruzione di nuovi impianti d'allevamento; ritiene che, parallelamente, debbano essere privilegiate le soluzioni meno costose (per esempio, filtro per la paglia, bacino tampone di sedimentazione, ecc.);

18. appoggia quanto proposto dalla Commissione a titolo dell'azione 9, con la quale si intende garantire l'integrità dell'agricoltura biologica rafforzando le norme e rispettando le scadenze previste per i periodi transitori, ma chiede che vengano studiati i casi speciali che si registrano, ad esempio, nel settore dell'allevamento e rispetto ai quali la mancata proroga delle date per l'introduzione di animali che non fanno parte dell'allevamento biologico ostacolerebbe la ricostituzione e la conservazione di talune razze autoctone già minacciate di sparizione in taluni Stati membri;

19. deplora che la Commissione non abbia ancora proposto, riguardo agli scambi di varietà locali tradizionali o di varietà che non figurano più nel registro, una soluzione che offra libertà di azione agli agricoltori e che permetta di rispettare le esigenze sanitarie per quanto attiene alle sementi e i criteri di purezza varietale e di tasso di germinazione, in conformità della legislazione esistente;

20. ritiene che, per garantire l'affidabilità dei prodotti biologici, la Commissione debba verificare che gli Stati membri si attengano ai propri obblighi di sorveglianza mediante organismi di controllo privati e nazionali e, ove necessario, sanzionino le infrazioni; ritiene, inoltre, che la Commissione debba elaborare una relazione annuale sui rapporti presentati dagli Stati membri ed informare il Parlamento;

21. invita la Commissione ad approfondire il quinto aspetto dell'azione 10, specificando in che modo intende realizzare l'adeguato obiettivo di migliorare la normativa ambientale per quanto riguarda l'agricoltura biologica;

22. approva la costituzione, proposta a titolo dell'azione 11, di un gruppo di esperti indipendenti chiamato a formulare pareri tecnici, a condizione che le persone interessate, cioé gli agricoltori, le imprese di trasformazione e i consumatori vi siano debitamente associati;

23. ritiene che nel Piano d'azione la questione degli OGM non possa essere affrontata ricorrendo esclusivamente allo strumento del livello delle soglie, e che la Commissione dovrebbe indicare cosa intende fare in materia di coesistenza tra colture transgeniche e colture biologiche; ritiene comunque che debba essere chiaro che, in caso di contaminazione anche accidentale, la responsabilità finanziaria spetta esclusivamente alle persone che commercializzano illegalmente OGM e non a tutto il settore agricolo; insiste perché, in materia di OGM, le stesse norme siano applicabili sia ai prodotti comunitari che a quelli importati;

24. si domanda se sia pertinente l'azione 17 intesa a trasferire ad un'organizzazione internazionale indipendente il sistema di accreditamento degli organismi di controllo, e chiede che questa tappa importante, che garantisce agli occhi dei cittadini europei la legittimità della produzione europea di agricoltura biologica, sia sempre sotto il controllo della Commissione e degli Stati membri;

25. propone che le sentenze relative a frodi concernenti la qualità biologica di un prodotto o di una produzione siano disponibili in tutta l'Unione europea allo scopo di impedire ciò che è già accaduto in passato, vale a dire che una persona condannata per frode trovi un nuovo organismo certificatore e recuperi la certificazione, o che passi da uno Stato membro ad un altro per riprendere il suo commercio fraudolento, o anche che gli operatori della filiera ignorino il suo passato di frodatore;

26. insiste sul fatto che la definizione di agricoltura biologica deve riferirsi non solo al modo di produzione, ma anche ad un insieme di pratiche agricole che assicurano il rispetto dell'ambiente e della biodiversità, e che permettono la produzione di generi alimentari sani e di qualità; ritiene che sia importante far prevalere questa definizione di agricoltura biologica nelle varie sedi internazionali onde proteggere le specificità di tale filiera nel quadro degli scambi commerciali internazionali;

27. si rammarica che la Commissione non presenti misure finanziarie concrete relative all'organizzazione delle filiere e chiede che sia fornito un sostegno, segnatamente finanziario, nel quadro della strutturazione della produzione, della trasformazione e dell'immissione sul mercato;

28. insiste con la Commissione sul fatto che l'agricoltura biologica europea ha bisogno di un deciso sostegno per la commercializzazione e la distribuzione dei suoi prodotti; invita la Commissione a presentare proposte più concrete in materia, tenendo conto del fatto che:

a) è necessario affrontare l'attuale problema dei prezzi elevati dei prodotti biologici,

b) è necessario promuovere la concentrazione dell'offerta su una produzione biologica,

c) il raggruppamento in associazioni e la creazione di organizzazioni di produttori biologici possono svolgere un ruolo fondamentale per facilitare la commercializzazione attraverso circuiti comuni,

d) l'articolazione di un ampio mercato, che favorisce lunghi circuiti di commercializzazione e, di conseguenza, costi ambientali supplementari (di trasformazione, di conservazione e di trasporto), non costituisce il sistema più adeguato, viste le caratteristiche inerenti alla produzione biologica; per tale motivo, sarebbe opportuno promuovere circuiti più brevi di commercializzazione che, senza dubbio, determinerebbero una migliore distribuzione, prezzi più abbordabili e una tracciabilità e un controllo più facili degli alimenti;

***

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

[1] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

[2] GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 680.

[3] Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

[4] Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

 

 

 


Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM(2006) 104 definitivo “Relazione concernente l’applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e biologica”

 


Relazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità, riferita all’anno 2005

 


Indagine condotta sugli investimenti nei settori dello sviluppo e della ricerca sull’agricoltura biologica ed ecocompatibile e trasmessa dalla Corte dei conti in data 2 agosto 2005

 


INEA: L’agricoltura sostenibile e i servizi connessi, Annuario dell’agricoltura italiana, anno 2005



[1]     La p.d.l., presentata nel settembre 2006, prende ovviamente in considerazione il testo iniziale della proposta di regolamento, che ha nel frattempo subito alcune modifiche (Si veda al riguardo, nella scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, il paragrafo relativo ai documenti all’esame delle istituzioni del’U.E.).

[2]    Reg. (CE) n. 392/2004 del 24 febbraio 2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

[3]    La modifica è stata introdotta dal già citato reg. 392/2004, di modifica del reg. 2092/91 in commento allo scopo di rafforzare il sistema dei controlli.

[4]    Reg. (CE) n. 223/2003  concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

[5]    Si rammenta che il nuovo Ministero dello sviluppo economico ha sostituito quello delle attività produttive, già erede di quello dell’industria; che la sanità è demandata all’attuale dicastero della salute; e che la materia del turismo è attribuita alla Presidenza del Consiglio.

[6]    D.M. 27 agosto 2004 “Definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari regolamentate da norme comunitarie.”

[7]    D.M. 7 luglio 2005 “Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari”.

[8]    Per completezza va detto che in Italia sono attivi altri due organismi di accreditamento: il SINAL, per l’accreditamento dei laboratori di prova, il SIT per il servizio di taratura. Entrambi, insieme al SINCERT, sono membri di EA, ILAC e IAF e firmatari dei rispettivi Accordi di Mutuo Riconoscimento (per i quali vedi oltre).

[9]    L’associazione svolge la propria attività di accreditamento nei confronti dei seguenti soggetti, oltre, come detto, che verso gli Organismi di certificazione di prodotti: Organismi di certificazione di sistemi di gestione aziendale, di gestione per la qualità, di gestione ambientale, di gestione per la sicurezza ; Organismi di certificazione di personale; Organismi di ispezione.

[10]   L’ente nasce dalla unificazione di EAC, European Acreditation of Certification, con EAL , European co-operation of Laboratories.

[11]   In tema di norme della serie EN 4500, vale nel presente contesto riportare le seguenti: EN 45010 "Requisiti generali per la valutazione e l'accreditamento degli organismi di certificazione", EN 45011 "Criteri generali riguardanti un organismo di certificazione di prodotti", EN 45012 "Criteri generali riguardanti un organismo di certificazione di sistemi qualità", EN 45013 "Criteri generali riguardanti un organismo di certificazione del personale", EN 45014 "Criteri generali per la redazione da parte di un fornitore della dichiarazione di conformità", EN 45020 "Termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse"

[12]   Il richiamo più volte fatto alle caratteristiche insite nel prodotto biologico, che vanno poste in relazione, come già detto, esclusivamente ai divieti o agli obblighi relativi al metodo produttivo da seguire, non implicano in nessun modo che vi siano anche caratteristiche particolari organolettiche o di salubrità del prodotto, tanto che è lo stesso articolo 10 delle disposizioni comunitarie a vietare l’uso di affermazioni che suggeriscano all’acquirente … una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

[13]   Il dicastero agricolo ha introdotto una distinzione fra “Piano tipo di controllo”, quale documento generale di riferimento dell’operatività dell’ente, che è oggetto di valutazione da parte del Comitato di valutazione degli organismi di certificazione, ed il “Piano annuale di controllo”, che è il documento programmatico dell’attività dell’ente per l’anno seguente, e del quale il dicastero ha provveduto e definire uno schema utilizzabile a decorrere dal 2003 (si vedano in merito la circolare n. 9990519 del 25/3/99 e le istruzioni del 6/5/2002, prot. N. 91061, e del 29/11/2002, prot. N. 92673).

[14]   Il Ministero agricolo opera attraverso l’Ispettorato centrale repressione frodi. A questi per gli altri aspetti soprattutto sanitari si affiancano le Aziende sanitarie locali ASL ed il Nucleo antisofisticazione del Comando dei Carabinieri NAS.

[15]   Reg. (CE) 7-9-2001 n. 1788/2001, Regolamento della Commissione che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

[16]   D.Lgs. 18-5-2001 n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[17]   In merito si veda l’articolo 36 della Legge n. 317/1991: art. 36.

[18]   L’estensione interregionale è prevista dall’art. 13, del D.lgs. n. 228/2001 per i soli distretti agroalimentari (comma 2), che demanda in ogni caso alle regioni la individuazione sia dei distretti agricoli che di quelli agroalimentari (comma 3).

[19]   D.L. 22 novembre 2004 n. 279, Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

[20]   La raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, individua una serie di orientamenti che gli Stati membri sono chiamati a tenere presenti nell’elaborazione delle strategie nazionali e nella definizione di pratiche in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

[21]    Eco-Management and Audit Scheme. Tale regolamento viene spesso indicato come EMAS II, dato che il sistema fu introdotto dal regolamento n. 1836/93/CE.

[22]I   In realtà la procedura per ottenere la registrazione EMAS (ai sensi degli art. 3 e 4 del regolamento) è più articolata, in quanto prevede: l’effettuazione di un'analisi dell’impatto ambientale delle attività svolte; l’istituzione di un sistema di gestione ambientale che soddisfi tutti i requisiti di cui all'allegato I, in particolare il rispetto della legislazione ambientale in materia; l’esecuzione di un audit ambientale (a norma dell'allegato II), l’elaborazione di una dichiarazione ambientale (conformemente all'allegato III, punto 3.2) nella quale devono essere specificati i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati e deve essere indicato in che modo l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale; l’ottenimento della verifica indipendente di un verificatore EMAS accreditato e, infine, la registrazione presso l'organismo competente dello Stato membro. La dichiarazione ambientale convalidata deve essere inviata all'organismo nazionale competente EMAS per la registrazione ed essere messa a disposizione del pubblico.

[23]   L’ultima edizione di tale norma è stata emanata da ISO-CEN nel novembre 2004 e viene indicata, in Italia, con la sigla UNI EN ISO 14001:2004.

[24] Ciò ha reso necessaria l’emanazione del regolamento n. 196/2006 volto a modificare il regolamento EMAS al fine di apportare gli aggiornamenti resisi necessari in seguito alla pubblicazione della nuova versione della norma ISO 14001.

[25]D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[26]D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

[27]   D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

[28]   D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

[29]    Reg. (CE) 19 dicembre 2000, n. 2826/2000, Regolamento del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

[30] Regolamento (CE) n. 1071/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno.

[31]   COM (2004) 415 final.

[32]   Ad eccezione dell’art. 2, relativo al Comitato di valutazione (V. sub art. 19 del d.d.l.)

[33]   Ulteriori, specifici requisiti sono indicati all’art. 20 del d.d.l.

[34]   Il Ministro agricolo ha proceduto ad una prima costituzione del Comitato di valutazione con D.M. del 15/11/1995. Più volte oggetto di sostituzione di talune componenti, il Comitato è stato da ultimo ridefinito con il D.M. 9/1/2006.

[35]   Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[36]    Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sent. 53/1997, confermata dalla successiva sent. 456/1998, ha avuto modo di pronunciarsi criticamente sulla scarsa precisione dei princìpi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. La Corte ha infatti affermato, in relazione alla disposizione dell’art. 2, lett. d), della L. 146/1994 – legge comunitaria per il 1993 – analoga a quella contenuta nella lett. c) in esame, che la disposizione, che stabilisce i criteri e princìpi direttivi della delega conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle norme delegate “non appare certo perspicua. […] La Corte esprime dunque l’auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e certezza, criteri configurati in modo più preciso”.

[37]    Le infrazioni lesive di determinati interessi generali dell’ordinamento interno, in quanto ritenuti meritevoli di tutela penale, erano state escluse dalla depenalizzazione effettuata dalla L. 689/1981 e, da ultimo, dalla ulteriore depenalizzazione prevista dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, e dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in base alla delega ivi prevista.

[38]    D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.

[39]    La p.d.l., presentata nel settembre 2006, prende ovviamente in considerazione il testo iniziale della proposta di regolamento, che ha nel frattempo subito alcune modifiche (Si veda al riguardo, nella scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, il paragrafo relativo ai documenti all’esame delle istituzioni del’U.E.).