Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni in materia di biocarburanti di origine agricola A.C. nn. 289, 1385, 1603, 1751
Riferimenti:
AC n. 289/XV   AC n. 1385/XV
AC n. 1603/XV   AC n. 1751/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 67
Data: 07/11/2006
Descrittori:
BENZINA VERDE     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Disposizioni in materia
di biocarburanti di origine agricola

A.C. nn. 289, 1385, 1603, 1751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 67

 

7 novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: AG0029

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  7

§      Contenuto  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Rispetto degli altri principi costituzionali9

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  18

Schede di lettura

La normativa vigente  21

§      Normativa comunitaria  21

§      Normativa nazionale  21

Testo a fronte  27

Progetti di legge

§      A.C. N. 289, (on. Bellotti) Disposizioni per incentivare la produzione e l'impiego di biocarburanti derivanti da biomasse  61

§      A.C. N. 1385, (on. Dozzo), Disposizioni per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nell'ambito della politica energetica nazionale  77

§      A.C. N. 1603, (on. Lion ed altri) Disposizioni per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nell'ambito della politica energetica nazionale  85

§      A.C. N. 1751, (on. Servodio ed altri), Disposizioni in materia di agroenergia e per la semplificazione amministrativa nel settore agricolo  103

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana (art. 117)121

§      Codice Civile (art. 2135)125

§      D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 Provvedimenti straordinari per la ripresa economica, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 1970, n. 304,(art. 37)127

§      L. 28 novembre 1980, n. 782 Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'art. 4 della L. 12 agosto 1977, numero 675 (art. 2)129

§      D.L. 29 agosto 1994, n. 516 Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, conv. con modif. dall’art. 1, co. 1. L. 27 ottobre 1994, n. 598, (art. 11)131

§      D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 21)133

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)137

§      D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (art. 11)139

§      D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165  Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 3-bis, 9)141

§      D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 20)145

§      D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità  147

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102  Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 2)163

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99  Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 14)165

§      L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (art. 1, co. 85-87)169

§      D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38  171

§      D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128 Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (art. 7)183

§      D.P.C.M. 5 agosto 2005 Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera. (art. 1)185

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 422-423)187

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (art. 2 quater)189

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (art. 15)193

§      Dir. 2001/77/CE del 27 settembre 2001 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità  195

§      Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare  209

§      Dir. 2003/30/CE dell’8 maggio 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del Consigliosulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti249

§      Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (artt. 55,56 e 88)257

Documentazione allegata

Autorità garante della concorrenza e del mercato

§      Senaglazione AS 318 del 2 dicembre 2005: Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera  261

§      Senaglazione AS 368 del 6 novembre 2006: Normativa in tema di biocarburanti e modifiche previste dalla legge finanziaria per l’anno 2007  263

Corte di Giustizia europea

§      Sentenza BNIC/CLAIR del 30 gennaio 1985  267

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. n. 289

Titolo

Disposizioni per incentivare la produzione e l’impiego di biocarburanti derivanti da biomasse

Iniziativa

Bellotti

Settore d’intervento

Agricoltura, energia

Iter al Senato

no

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

13 giugno 2006

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

II Commissione (Giustizia);

V Commissione (Bilancio);

VI Commissione (Finanze);

VIII Commissione (Ambiente);

IX Commissione (Trasporti);

X Commissione (Attività produttive);

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea);

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. n. 1385

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo dell’agricoltura nell’ambito della politica energetica nazionale

Iniziativa

Dozzo

Settore d’intervento

Agricoltura, energia

Iter al Senato

no

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

14 luglio 2006

§       annuncio

17 luglio 2006

§       assegnazione

19 settembre 2006

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

II Commissione (Giustizia);

III Commissione (Affari esteri);

V Commissione (Bilancio);

VI Commissione (Finanze);

VIII Commissione (Ambiente);

X Commissione (Attività produttive);

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea);

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

1603

Titolo

Disposizioni in materia di agroenergia e per la semplificazione amministrativa del settore agricolo

Iniziativa

Lion, Pellegrino, Fundarò, Cesini, Camillo Piazza

Settore d’intervento

Agricoltura, energia

Iter al Senato

no

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

10 agosto 2006

§       annuncio

19 settembre 2006

§       assegnazione

5 ottobre 2006

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

II Commissione (Giustizia);

V Commissione (Bilancio);

VI Commissione (Finanze);

VIII Commissione (Ambiente);

X Commissione (Attività produttive);

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea);

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

1751

Titolo

Disposizioni per la promozione del recupero di biomasse e della produzione e dell’impiego di biocarburanti di origine agricola

Iniziativa

Servodio, Baratella, Bellanova, Brandolini, Cesini, Fogliardi, franci, Frigato, Lusetti, Oliverio, Pertoldi, Piscitello, Rotondo, Rusconi

Settore d’intervento

Agricoltura, energia

Iter al Senato

no

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

3 ottobre 2006

§       annuncio

4 ottobre 2006

§       assegnazione

24 ottobre 2006

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

II Commissione (Giustizia);

V Commissione (Bilancio);

VI Commissione (Finanze);

VIII Commissione (Ambiente);

IX Commissione (Trasporti);

X Commissione (Attività produttive);

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea);

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le 4 proposte di legge in esame (AA.CC. 289, 1385, 1603 e 1751), tutte di iniziativa parlamentare, dettano norme per promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e biocarburanti di origine agricola.

I provvedimenti si muovono nel quadro di una strategia di sostegno al comparto agroenergetico articolata sul sostegno della filiera, sull’intervento dei soggetti pubblici e su incentivi di carattere finanziario,

Specifici elementi comuni sono l’introduzione di puntuali definizioni normative e la qualificazione di attività connesse all’attività agricola (con i conseguenti benefici fiscali) per tutte le attività di produzione e cessione di energia derivante da prodotti e materie di origine agricola.

 

Per un raffronto puntuale dei contenuti delle 4 proposte di legge in esame si rinvia al testo a fronte nel presente dossier.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto i provvedimenti intervengono su materie regolate da fonti primarie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dai provvedimenti in esame appaiono riconducibili sia a materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, come la "tutela dell’ambiente" (articolo  117, comma 2, lettere l) e s), della Costituzione), sia a materie oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, come la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Con riferimento, in generale, al riparto delle competenze concernenti il settore energetico, si ricorda che la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", pone i principi fondamentali in materia energetica e determina le disposizioni, per il medesimo settore, atte a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e sicurezza pubblica, fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. La stessa legge stabilisce, inoltre, che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali.

La citata legge di riordino ha pertanto delineato una riforma del settore energetico fondata sulla logica della leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali, definendo i compiti e le funzioni spettanti a ciascun livello di governo. In proposito, va segnalato come nell’identificazione di un preciso fondamento costituzionale per l’attribuzione delle competenze nel settore energetico al livello statale, abbiano assunto una peculiare valenza gli accordi, le intese e le altre forme di concertazione e di coordinamento orizzontale delle rispettive competenze tra i vari livelli di governo.

In questa prospettiva si è collocata anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, posto che sia la sentenza n. 303 sia la n. 6 del 2004, hanno chiarito come lo spostamento verso l’alto delle competenze normative e amministrative in materie riservate alla potestà legislativa concorrente possa avvenire solo in forza di una legge che oltre a dettare una disciplina idonea alla regolazione delle funzioni da trasferire, sia limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine (criterio della proporzionalità) e sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Le proposte di legge in esame presentano aspetti problematici sotto il profilo della tutela della concorrenza, in quanto configurano discriminazioni basate sulla provenienza della materia prima da contratti di filiera o contratti quadro.

Al riguardo si segnala che la materia dei biocarburanti è stata oggetto di una recente segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato[1].

Nella segnalazione l’Autorità contesta le previsioni contenute nella normativa vigente (articolo 2-quater del DL n.2 del 2006 (convertito dalla legge n.81 del 2006) ove, nel prevedere l’obbligo (a decorrere dal 1° luglio 2006) per i produttori di carburanti diesel e benzina di immettere in consumo di carburanti di origine agricola in misura pari all’1 per cento dei carburanti immessi in consumo l’anno precedente, si impone di approviggionarsi delle materie prime esclusivamente mediante prodotti agricoli oggetto di intese di filiera, contratti quadro o accordi di programma agroenergetici. L’Autorità rileva, inoltre, che appaiono distorsivi della concorrenza e indebitamente discriminatori gli interventi volti ad attribuire titoli di preferenza nei bandi pubblici o nei contratti di fornitura delle P.A. a favore di operatori che sottoscrivono contratti di filiera, contratti quadro o accordi di programma agroenergetici.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le proposte di legge in esame appaiono riconducibili al quadro normativo comunitario in materia di produzioni bio-energetiche.

A tale riguardo si ricorda che misure volte a incentivare le produzioni agroenergetiche sono state previste nell’ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC). In particolare, il regolamento n.1782 del 2003 (articoli 55-56 e 88) ha escluso dall’obbligo di ritiro (set aside) i terreni utilizzati per le coltivazioni agroenergetiche e previsto, nel caso di colture pluriennali destinate alla produzione di biomasse, un aiuto comunitario accoppiato pari a 45 euro/ettaro.

Per lo sviluppo della filiera del biodiesel la direttiva comunitaria n.30 del 2003 ha invece previsto che una percentuale crescente di carburanti da autotrazione debba essere costituita da biocarburanti, al fine di realizzare una sostituzione, entro il 2020, pari al 20 per cento.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Biocarburanti

Il 3 febbraio 2006 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia[2] contestando la mancata presentazione, entro il 1° luglio 2004, della relazione nazionale annuale sulla promozione dei biocarburanti. Secondo la Commissione in tal modo l’Italia è venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/30/CE sulla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha approvato un pacchetto di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia, per non aver recepito in modo adeguato le direttive comunitarie nel settore dell'energia. In particolare la Commissione ha deciso:

·   il ricorso davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per la mancata presentazione della relazione annuale per il 2005 sull’utilizzo dei biocarburanti prevista dalla direttiva 2003/30/CE;

·   l’invio di un parere motivato per non aver spiegato adeguatamente la decisione di fissare obiettivi per i biocarburanti sensibilmente inferiori al valore di riferimento del 2% stabilito per il 2005 dalla stessa direttiva 2003/30/CE.[3]

Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

In relazione al recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, la Commissione europea ha avviato, nei confronti dell’Italia, tre procedure di infrazione.

 

Con lettera di messa in mora[4] del 13 dicembre 2005, la Commissione ha contestato all’Italia che l’articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,     n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, configurerebbe la possibilità di sostegno a fonti energetiche non definite come rinnovabili dalla direttiva stessa[5].

 

Il 28 giugno 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[6]con cui contesta le diverse procedure messe in atto a livello regionale e comunale per il rilascio di permessi di costruzione e gestione degli impianti di energia idroelettrica, in particolare nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali sistemi autorizzatori non sono ritenuti dalla Commissione conformi alle disposizioni relative alle procedure amministrative di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/77/CE.

 

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora,[7] nella quale rileva che le misure messe in atto dall’Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per conformarsi alle disposizioni della direttiva 2001/77/CE, rappresentano un mero recepimento formale della direttiva, per la cui concreta attuazione sarebbe necessaria l’introduzione di specifiche norme. La Commissione, inoltre, pone in evidenza che alcuni degli atti normativi di cui il D.lgs n. 387 del 2003 prevedeva l’emanazione, non sono stati adottati secondo le scadenze previste dal decreto.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Biocarburanti

L’8 febbraio 2006 la Commissione europea ha presentato la comunicazione “una strategia dell’UE per i biocarburanti” (COM(2006)34), che prevede un ampio ventaglio di proposte al fine di incentivare la produzione di combustibili da materie prime agricole. La Commissione intende sostenere un maggior impiego dei biocarburanti, ritenendo che in tal modo si possa ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili, abbattere le emissioni di gas serra, dare nuovi sbocchi allo sviluppo rurale e aprire nuove opportunità economiche in vari paesi in via di sviluppo.

Il documento, che integra il piano d’azione per la biomassa (vedi sotto), individua tre finalità precise:

·            promuovere i biocarburanti nell’UE e nei paesi in via di sviluppo, e garantire che la loro produzione e utilizzo siano compatibili con l’ambiente;

·            avviare i preparativi per un utilizzo su vasta scala dei biocarburanti migliorandone la competitività in termini di costi e aumentando le attività di ricerca sui biocarburanti “di seconda generazione”;

·            sostenere i paesi in via di sviluppo, compresi quelli interessati dalla riforma del regime dello zucchero, nei quali la produzione di biocarburanti potrebbe promuovere una crescita economica sostenibile.

La strategia descrive sette direttrici politiche principali nell’ambito delle quali sono raggruppate le misure che la Commissione intende adottare per incentivare la produzione e l’utilizzo dei biocarburanti, tra le quali:

·            presentare una relazione, nel corso del 2006, sul tema dell’eventuale riesame della direttiva vigente sui biocarburanti (2003/30/CE), nella quale dovrebbero essere approfonditi vari aspetti, tra cui quello della definizione degli obiettivi nazionali per la quota di mercato rappresentata dai biocarburanti, l’applicazione di obblighi in materia di biocarburanti e la garanzia della sostenibilità della produzione;

·            incentivare gli Stati membri a concedere un trattamento favorevole ai biocarburanti di “seconda generazione”, nell’ambito degli obblighi in materia di biocarburanti;

·            istituire un quadro di incentivi legati alla prestazione ambientale dei singoli carburanti e combustibili;

·            invitare il Consiglio e il Parlamento europeo ad approvare rapidamente la proposta legislativa intesa a promuovere l’acquisto pubblico di veicoli puliti ed efficienti, compresi quelli che utilizzano miscele con percentuali elevate di biocarburanti[8].

La comunicazione è stata esaminata dal Consiglio nel corso della riunione del 27 giugno 2006.

Biomassa

Il 7 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione riguardante l’istituzione di un piano di azione nel settore della biomassa (COM(2005)628).

La Commissione individua nella biomassa una delle possibili opzioni per contribuire al perseguimento di obiettivi generali di politica energetica, quali la riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia e la limitazione delle emissioni inquinanti. Il piano di azione intende individuare un insieme di misure, anche di carattere normativo, da attuare a partire dal 2006 e volte ad aumentare la domanda di biomassa, a rafforzare l'offerta, a rimuovere gli ostacoli tecnici e a sviluppare la ricerca, al fine di promuovere l’impiego della biomassa in tre settori prioritari di intervento: il riscaldamento, l’elettricità e i trasporti. 

 

Il Consiglio, nella riunione dell’8 e 9 giugno 2006, ha approvato conclusioni in relazione al piano d’azione sulla biomassa.

In particolare, il Consiglio ha accolto con favore le comunicazioni della Commissione relative al piano d’azione sulla biomassa e alla strategia dell’UE per i biocarburanti, e ha invitato la Commissione stessa a considerare prioritarie alcune questioni quali, tra l’altro, la ricerca sulla biomassa e in particolare quella sui biocarburanti di seconda generazione, la creazione di mercati per la biomassa funzionanti trasparenti e aperti, la promozione di campagne di informazione, l’adozione di norme tecniche per i biocarburanti nonché la revisione della direttiva sulla qualità dei carburanti.

 

Il Parlamento europeo ha approvato, il 23 marzo 2006, una risoluzione d’iniziativa “sulla promozione delle colture per scopi non alimentari”, ed esaminerà in seduta plenaria, probabilmente nel corso della sessione di dicembre 2006, la relazione d’iniziativa sulla “Strategia per la biomassa e i biocarburanti” (2006/2082(INI)) approvata il 3 ottobre 2006 dalla commissione Industria, ricerca ed energia.

 

Il 24 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato conclusioni sulla comunicazione della Commissione relativa ad un piano d’azione dell’UE per le foreste (COM(2006)302).

Il Consiglio, tra l’altro, chiede alla Commissione di promuovere l’uso del legno quale materia prima rinnovabile, ma anche di sviluppare e potenziare l’uso della biomassa forestale e degli scarti legnosi nella produzione di energia.

Energie rinnovabili

Il 29 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla quota delle energie rinnovabili nell’Unione europea.

Il Parlamento europeo, in particolare, ha sollecitato il ricorso ai Fondi strutturali per promuovere l’utilizzo della biomassa ed ha esortato gli Stati membri a fare in modo che la politica fiscale nazionale non sia d’ostacolo per lo sviluppo della biomassa, ritenendo che che gli incentivi sotto forma di tagli fiscali possano contribuire alla promozione delle energie rinnovabili. Il Parlamento europeo ha auspicato inoltre che nel lungo termine venga sviluppato un sistema europeo di incentivi armonizzato che favorisca un uso efficiente delle fonti energetiche rinnovabili e che preveda periodi di transizione sufficienti per i regimi di aiuto nazionali.

 

L’8 marzo 2006 la Commissione europea ha presentato il Libro verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura” (COM(2006)105), inteso a delineare gli argomenti di dibattito e le opzioni che potrebbero costituire la base di una politica energetica europea più integrata attraverso l’individuazione di tre obiettivi fondamentali per una strategia europea in campo energetico: la sostenibilità, la competitività e la sicurezza dell’approvvigionamento.

La Commissione propone, tra l’altro, di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ricordando che la produzione di energia rinnovabile deve essere sostenuta da apposite politiche settoriali atte, in particolare, a stimolare una maggiore competitività di tali fonti energetiche nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza. La Commissione prospetta la presentazione di una Road Map dell’energia rinnovabile che sia in grado di affrontare le questioni principali per una efficace politica dell’UE in materia di energia rinnovabile.

Sul Libro verde si è svolta un’ampia consultazione pubblica che si è conclusa il 24 settembre 2006.

 

Il Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 ha dedicato un apposito paragrafo delle conclusioni ad una politica energetica per l’Europa, nelle quali accoglie favorevolmente il Libro verde della Commissione e delinea una serie di azioni che potrebbero contribuire al conseguimento dei tre obiettivi indicati dal Libro verde, tra cui l’attuazione del piano d’azione per la biomassa.

Esenzioni e riduzioni accisa

Il bioetanolo, il biodiesel ed altri carburanti sono ricompresi nell’allegato II della direttiva 2003/96/CE che elenca una serie di esenzioni o riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti energetici.

Il 30 giugno 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione dal titolo Riesame delle deroghe di cui agli allegati II e III della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario in materia di energia elettrica ed elettricità che scadono entro la fine del 2006 (COM(2006)342).

La Commissione ricorda che gli allegati II e III della citata direttiva contengono deroghe che autorizzano gli Stati membri ad applicare aliquote d’imposta ridotte o esenzioni dall'imposizione dei prodotti energetici per vari prodotti e fini. Alcune deroghe sono già scadute e altre scadranno il 31 dicembre 2006.

Secondo la Commissione, per le deroghe corrispondenti a obiettivi non presi in considerazione dalle disposizioni generali della direttiva, la comunicazione costituisce uno degli elementi del contesto nel quale gli Stati membri dovrebbero valutare la loro posizione, in vista dello scadere delle deroghe. Se i singoli Stati membri dovessero ritenere di avere ancora bisogno di una deroga dalla direttiva per considerazioni politiche specifiche, possono presentare una richiesta alla Commissione a norma dell'articolo 19 della stessa direttiva. Tali richieste saranno valutate tenendo conto, in particolare, del corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, sanità, energia e trasporti.

Inoltre, la Commissione rammenta che tutte le misure fiscali che potrebbero costituire un aiuto di Stato devono esserle preventivamente notificate al fine di essere valutate ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio.

Revisione del regime di aiuto a favore delle colture energetiche

Il 22 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato una relazione sulla revisione del regime a favore delle colture energetiche unitamente ad una proposta di regolamento intesa a modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, e a modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2006)500).

La Commissione propone, a partire dal 2007, di estendere il regime di aiuto in favore delle colture energetiche ai nuovi Stati membri dell'UE e di autorizzare il versamento di un aiuto nazionale per agevolare l'avvio della produzione di colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa.

La proposta è stata adottata dopo la presentazione da parte della Commissione, nel febbraio scorso, della “strategia” comunitaria volta a sviluppare la produzione di biocarburanti (vedi scheda art. 26). L'importo dell'aiuto alle colture energetiche, che mira ad incitare gli agricoltori a produrre le materie prime che permettono di fabbricare biocarburanti raggiunge i 45 euro/ha per un'area coltivata massima garantita di 1,5 milioni di ettari.

La proposta di regolamento, che segue la procedura di consultazione, è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Efficienza energetica

Dando seguito a quanto annunciato sia nel Libro verde sull’energia sopra richiamato nonché dal Libro verde sull’efficienza energetica[9] -presentato il 22 giugno 2005 -, la Commissione ha presentato, il 19 ottobre 2006, un piano d'azione per l'efficienza energetica (COM(2006)545) con il quale si intende delineare un quadro coerente di politiche e di misure concrete per conseguire l’obiettivo di risparmiare il 20% del consumo primario di energia nell’Unione europea, entro il 2020.

Il piano d’azione della Commissione tiene conto delle indicazioni favorevoli al Libro verde sull’efficienza energetica che sono state espresse sia dal Consiglio, nelle conclusioni adottate nel corso della seduta del 1° dicembre 2005, sia dal Parlamento europeo, nella risoluzione approvata nella seduta plenaria del 1° giugno 2006.

 

Il piano propone di realizzare nei prossimi sei anni una serie di iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate all'efficienza energetica e all'efficacia economica. Tra queste figurano interventi per aumentare l'efficienza energetica di elettrodomestici, edifici, trasporti e impianti di produzione di energia.

La Commissione ritiene che un uso coerente della politica fiscale sia una delle dieci azioni maggiormente efficaci per il raggiungimento degli obiettivi del piano d’azione. A tale scopo essa propone, tra l’altro, di mettere a punto, entro il 2007, un Libro verde sull'imposizione indiretta e sottoporre successivamente a revisione, nel 2008,  la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici[10], onde favorire un uso più mirato e coerente di tale strumento, integrandovi in particolare valutazioni di efficienza energetica e aspetti ambientali. La Commissione intende inoltre proporre, nel 2007, un regime fiscale per il diesel commerciale con l’obiettivo di ridurre le differenze eccessive di imposizione esistenti fra gli Stati membri.

Per quanto riguarda la tassazione dei veicoli, la Commissione esorta il Consiglio a adottare quanto prima la sua proposta di direttiva in materia di tasse sugli autoveicoli[11], la quale mira a collegare la tassazione alle emissioni di CO2, e invita gli Stati membri a introdurre fin d'ora tali modifiche nelle loro eventuali riforme fiscali.

Il documento della Commissione è stato trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo.

Produzioni agroenergetiche

Riforma del settore ortofrutticolo

Il 22 maggio 2006, la Commissione ha presentato un documento “Verso una riforma dell’organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati”  volto ad illustrare le varie ipotesi di riforma del settore e ad avviare su di esse una consultazione per sollecitare il contributo delle parti interessate.

Gli obiettivi che la futura riforma dovrebbe conseguire sono un migliore equilibrio della filiera ortofrutticola così come la promozione delle relazioni e della cooperazione al suo interno; per quanto riguarda gli strumenti di sostegno dei mercati, l’estensione al settore ortofrutticolo dei principi della PAC riformata e il rafforzamento delle misure di sviluppo rurale; l’introduzione di misure per il superamento delle crisi strutturali; una migliore alimentazione al servizio della salute; un rafforzamento della coerenza in materia di approccio ambientale tra l’OCM, la PAC riformata e lo sviluppo rurale; la semplificazione e l’orientamento delle norme di commercializzazione verso la promozione della qualità e dello sviluppo sostenibile.

I risultati della consultazione e le audizioni svolte nel frattempo dalla Commissione, confluiranno in un rapporto che verrà presentato nell’autunno 2006.

 

Settore vitivinicolo

Sul settore vitivinicolo la Commissione ha presentato il 22 giugno 2006, una comunicazione nella quale si prospetta una riforma complessiva del settore per la quale vengono analizzate varie opzioni.

La Commissione, dopo avere preso in esame quattro scenari di riforma, ritiene  decisamente preferibile una riforma radicale, specifica per il settore del vino, da attuare secondo un piano in una o due fasi.

L’opzione preferita dalla Commissione viene presentata in due varianti a seconda che si sviluppi in una o due fasi.

Variante A (una sola fase). E’ prevista l’abolizione dei diritti di impianto e del regime di estirpazione. Il regime dei diritti di impianto verrebbe lasciato scadere il 1° agosto 2010 o abolito immediatamente; verrebbe abolito anche l’attuale regime di estirpazione; ogni ettaro di superficie estirpata a spese dell’agricoltore entrerebbe a far parte della superficie ammissibile al regime di pagamento unico. Le regole relative all’accesso alle indicazioni geografiche limiterebbero de facto il numero di ettari.

Variante B (due fasi). La Commissione propone di riattivare temporaneamente il regime di estirpazione di superfici vitate, abbinato ad un premio fissato ad un importo attrattivo e finalizzato ad invogliare i produttori non competitivi ad abbandonare la viticoltura. Tale premio verrebbe ridotto annualmente proprio per spingere i produttori a richiederlo fin dal primo anno. Con questo provvedimento la Commissione si prefigge l’espianto, su scelta del tutto volontaria, di 400.000 ettari in cinque anni, a fronte di aiuti per un importo massimo complessivo di 2,4 miliardi di euro. Le superfici estirpate potrebbero beneficiare del pagamento unico per azienda, subordinato al rispetto di requisiti ambientali. Inoltre, la dotazione finanziaria dello Stato membro potrebbe essere maggiorata di un importo supplementare per ogni ettaro estirpato.

Il regime dei diritti di impianto verrebbe prorogato fino al 2013, data di scadenza definitiva.

Elementi comuni alle due varianti. Verrebbero abolite le misure di gestione del mercato come l’aiuto alla distillazione dei sottoprodotti, la distillazione di alcol per usi alimentari e dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, l’aiuto all’ammasso privato e l’aiuto relativo ai mosti;  il sostegno alla distillazione di crisi verrebbe sostituito da una sorta di rete di sicurezza finanziata da una dotazione nazionale assegnata a livello comunitario.

La Commissione prevede di presentare le proposte legislative in materia nei primi mesi del 2007.

Il Consiglio ha iniziato l’esame della comunicazione della Commissione il 18 settembre 2006. La Commissione agricoltura del Parlamento europeo ha avviato l’esame di una proposta di risoluzione di iniziativa sulla riforma dell’OCM nel settore vitivinicolo che dovrebbe essere esaminata in seduta plenaria presumibilmente nella sessione di febbraio 2007. 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Attribuzioni di poteri normativi sono previste all’articolo 6, comma 6, dell’AC1603 e all’articolo 5 dell’AC 1385.

Coordinamento con la normativa vigente

In vari casi sarebbe opportuno costruire le norme come novelle della disciplina vigente, esplicitando le disposizioni che si intendono abrogate.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si fa presente che sulla materia oggetto delle proposte di legge in esame intervengono gli articoli 26 e 156 del disegno di legge finanziaria per il 2007 (AC 1746-bis), attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera.

 

 

 


Schede di lettura

 


La normativa vigente

Normativa comunitaria

Sul versante comunitario, nell’ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC) (v. scheda Politica agricola comune (PAC)) sono state previste misure volte a incentivare le produzioni agroenergetiche. In particolare, il regolamento n.1782 del 2003 (articoli 55-56 e 88) ha escluso dall’obbligo di ritiro (set aside) i terreni utilizzati per le coltivazioni agroenergetiche e previsto, nel caso di colture pluriennali destinate alla produzione di biomasse, un aiuto comunitario accoppiato pari a 45 euro/ettaro.

Per lo sviluppo della filiera del biodiesel la direttiva comunitaria n.30 del 2003 ha invece previsto che una percentuale crescente di carburanti da autotrazione debba essere costituita da biocarburanti, al fine di realizzare una sostituzione, entro il 2020, pari al 20 per cento.

La Commissione europea, inoltre, ha di recente adottato un Piano d’azione per la biomassa e definito una Strategia dell’UE per i biocarburanti.

Normativa nazionale

Energie rinnovabili

Per quanto concerne, in generale, la promozione delle energie rinnovabili, l’articolo 11 del decreto legislativo n.79 del 16 marzo 1999 ha introdotto un nuovo sistema di incentivazione, basato sui c.d. certificati verdi.

Il decreto legislativo n.79 del 1999, che ha previsto il superamento del vecchio criterio di incentivazione tariffaria noto come Cip6, ha recepito la direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, ed è stato perfezionato con i successivi decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. Il nuovo criterio adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. Tale quota, inizialmente fissata nel 2% di quanto prodotto o importato dell’anno precedente, è incrementata annualmente dello 0,35%, per gli anni dal 2004 al 2006. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete, godendo della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GRTN rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. Per i soggetti che non rispettano all’obbligo, la cui verifica di adempienza è affidata al GRTN, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L’avvio della borsa dei certificati verdi è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003. Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo della quota minima; mentre l'offertaè rappresentata dai Certificati Verdi emessi a favore di impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione IAFR dal Gestore della rete, così come dai Certificati Verdi che il GRTN stesso emette a proprio favore a fronte dell’energia prodotta dagli impianti Cip 6.

Biocarburanti di origine agricola

Una serie di misure dirette a promuovere i bio-carburanti di origine agricola e lo sviluppo delle filiere agro-energetiche sono state previste dalla legge finanziaria per il 2006 (legge n.266 del 2005, articolo 1, commi 421-423). La legge, in particolare, ha disposto il rinnovo delle agevolazioni per il biodiesel (esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo prefissato, nell’ambito di un apposito programma) e previsto nuovi interventi di promozione delle filiere agroenergetiche (con lo stanziamento di nuove risorse per la ricerca nel campo bioenergetico e la costituzione presso il MIPAF di un Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere).

Il comma 421 modifica l’articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante l’accisa sul biodiesel. Le modificazioni apportate prevedono:

-      che, nell'ambito di un programma della durata di sei anni (1° gennaio 2005- 31 dicembre 2010), del contingente annuo di 200.000 tonnellate di biodiesel, puro o miscelato con olî minerali, esentato dall'accisa, una quota sino a 20.000 tonnellate sia utilizzata su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera.

-      che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, chiamato a determinare i requisiti degli operatori e degli impianti ammessi a partecipare al suddetto programma, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto e le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori, sia altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale.

Il comma 422 prevede che le risorse destinate al Progetto sperimentale «bioetanolo»[12], che al termine del corrente anno risultino inutilizzate, siano destinate per l'anno 2006:

-      fino a 21 milioni di euro, per l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421 (contingente annuo di biodiesel, puro o miscelato con olî minerali, esentato dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, fino alla quantità di 200.000 tonnellate);

-      fino a 5 milioni di euro, per programmi di sperimentazione e ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico;

-      per il restante importo, alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per incentivare la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare secondo le linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili.

Il comma 423 ha consentito di far rientrare nell’ambito del reddito agrario, con il conseguente trattamento fiscale, l’attività svolta dalle aziende agricole diretta alla produzione e alla cessione di energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili agroforestali, qualificandola come attività connessa all’attività agricola.

 

Il provvedimento di maggiore rilievo, adottato sul finire della passata legislatura, è tuttavia il decreto-legge n.2 del 2006 (articolo 2-quater), che, nel quadro degli obiettivi indicativi nazionali stabiliti sulla base della normativa comunitaria, ha introdotto l’obbligo per i produttori di carburanti diesel e di benzina, a decorrere dal 1° luglio 2006, di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola, nell’ambito di un’intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico (la cui disciplina è rimessa al CIPE), in una misura, crescente di un punto percentuale annuo fino al 2010, pari  all’1% dei carburanti immessi al consumo nell’anno precedente. Inoltre, l’attività di produzione e di cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali è stata considerata attività agricola per connessione e il reddito derivante “reddito agricolo” (con i conseguenti vantaggi fiscali), è stata disposta l’equiparazione del biogas al gas naturale con la conseguente esclusione dall’assoggettamento ad accisa ed è stata prevista la precedenza nel dispacciamento all’energia elettrica prodotta da biomasse o biogas nell’ambito di intese di filiera (fino a  una quota annuale del 30%).

 

 


Testo a fronte

 



A.C. 289
(Bellotti)

A.C. 1385
(Dozzo)

A.C. 1751
(Servodio ed altri)

A.C. 1603
(Lion ed altri)

ART. 1.

ART. 1.
(Finalità)

ART. 1.
(Oggetto e finalità)

 

 

1. La presente legge, in coerenza con gli interventi previsti dalla legge 10 giugno 2002, n. 120, definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell’agricoltura ai fini dell’attuazione della Convenzione quadro delle Nazion Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la citata legge n. 120 del 2002 e del Proto­collo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l’11 settembre 1997.

 

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, l’agricoltura partecipa alla riduzione delle emissioni annue di gas serra e all’incremento della quota di energia deri­vante da fonti rinnovabili.

(omissis)

 

1. Nel quadro delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento de­gli obiettivi di riduzione delle emissioni fis­sati dal Protocollo di Kyoto, la presente legge stabilisce norme per garantire:

a) il sostegno e l’intervento pubblici per la maggiore stabilità del mercato e la ridu­zione delle fluttuazioni dei prezzi dei pro­dotti agricoli destinati alla produzione dei biocarburanti; b) le forme e gli strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici territoriali e gli operatori della filiera agroenergetica;

c) il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell’efficienza energetica nel sistema economico nazio­nale;

d) l’integrazione della filiera di produzione e di distribuzione di biocarburanti di origine agricola con la partecipazione delle asso­ciazioni a tutela dell’ambiente e dei con­sumatori;

e) l’incremento del recupero di biomasse, della produzione e dell’impiego di fonti di energia rinnovabile e, in particolare, di bio­carburanti di origine agricola, nel rispetto di pratiche agricole e silvicole sostenibili.

 

 

 

 

 

Art. 1.

Art. 2

ART. 2.
(Definizioni)

ART. 1.
(Prodotti agroenergetici)

 

 

 

1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali e dalle attività connesse, utiliz­zati per la produzione di energia.

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

1. Ai fini della presente legge si intende per:

1. Ai fini della presente legge si intende per:

2. In conformità alle disposizioni recate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, e 2001/77/CE del Parla­mento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dalle citate direttive, in quanto compatibili e si intende per:

a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvi­coltura;

a) biomasse di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, dei reflui, dei rifiuti e dei residui provenienti dalle attività di coltivazione e di allevamento;

a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvi­coltura;

b) « biomassa » la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.

b) biocarburanti di origine agricola: i carbu­ranti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola.

b) biocarburanti di origine agricola: i carbu­ranti, liquidi o gassosi, ottenuti da bio­masse di origine agricola.

b) biocarburanti di origine agricola: i carbu­ranti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola;

a) « biocarburante », un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

 

 

c) impresa agroenergetica: impresa agri­cola che raccoglie biomassa residua dalla produzione agricola per la produzione di energia ovvero che produce biomassa de­stinata alla trasformazione in biocarburanti ovvero che è oggetto di un’intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell’articolo 4;

 

 

(segue art. 2)

 

(segue art. 2)

d) filiera agroenergetica: insieme di im­prese agroenergetiche e di imprese co­munque operanti ai fini della trasforma­zione di biomassa di origine agricola in biocarburanti o della produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di bio­carburanti di origine agricola.

 

 

2. Ai fini della presente legge, sono conside­rate di origine agricola l’energia prodotta da biomasse di origine agricola e l’energia di origine eolica o solare, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati localizzati in aree rurali a destina­zione agricola.

 

 

 

 

 

ART. 2.
(Attività agroenergetica)

 

 

 

1. Si intende per attività agroenergetica, ancorché non svolta dall’azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, quella diretta alla manipolazione, conser­vazione, trasformazione, commercializza­zione e valorizzazione dei prodotti agroe­nergetici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e dalle attività connesse, nonché le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto

qualsiasi forma, ottenuta mediante l’utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agreonergetici.

(omissis)

 

Art. 2.

ART. 3.
(Incentivazione delle attività agroenergetiche)

ART. 4.
(Intese di filiera e contratti quadro)

ART. 4.
(Forme associate e istituti operativi delle organizzazioni di produttori agroenergetici)

1. Gli imprenditori nel settore dell'agricol­tura e le aziende che producono e com­mercializzano biocarburanti, anche tramite il coinvolgimento delle proprie associazioni di categoria, hanno facoltà di stipulare in­tese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del de­creto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

(omissis)

 

1. Le organizzazioni maggiormente rappre­sentative a livello nazionale delle imprese agroenergetiche, delle imprese di trasfor­mazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercia­lizzazione di biocarburanti nonché le asso­ciazioni che operano nei settori della tutela dei consumatori e degli utenti e della tutela dell’ambiente stipulano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, intese di filiera aventi come scopo l’integrazione di filiera e la promozione del recupero, della produzione e dell’utilizzo di biomassa di origine agri­cola destinata alla trasformazione in bio­carburanti e in energia elettrica.

2. Le organizzazioni di produttori e di utiliz­zatori di biomassa di origine agricola, rico­nosciute ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e le or­ganizzazioni delle imprese di trasforma­zione di biomassa e di produzione, di tra­sporto, di distribuzione e di commercializ­zazione di biocarburanti che abbiano rice­vuto dalle imprese stesse specifico man­

dato stipulano, ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, contratti quadro aventi per oggetto il recupero, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomassa agricola destinata alla trasforma­

(segue co. 2 dell’ art. 4)

zione in biocarburanti e in energia elettrica, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare.

1. Al settore agroenergetico e alle organiz­zazioni di produttori agroenergetici si appli­cano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 13 e 14 del decreto legisla­tivo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Le organizzazioni di produttori agroe­nergetici e le loro forme associate di cui al comma 1 del presente articolo hanno prio­rità nella partecipazione e nella realizza­zione degli interventi nel settore agroener­getico di cui all’articolo 2-quater del de­creto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, conver­tito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con particolare riguardo alle misure di cui ai commi da 4 a 11 dello stesso articolo 2-quater.

 

 

3. Le imprese agroenergetiche e le im­prese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti possono stipulare contratti-tipo che, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, disciplinano i reci­proci rapporti in esecuzione di un contratto quadro.

 

(segue art. 2)

2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il Mini­stero delle politiche agricole e forestali ha facoltà di stipulare contratti di programma agroenergetici, aventi come scopo l'inte­grazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasforma­zione, la commercializzazione, la distribu­zione di biomasse agricole e di biocarbu­ranti di origine agricola, nonché i criteri e le condizioni generali.

(segue co. 2 dell’art. 3)

Il Ministero delle politiche agricole, ali­mentari e forestali può promuovere la sti­pula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all’integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la valorizzazione, la pro­duzione, la trasformazione, la commercia­lizzazione e la distribuzione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.

 

 

3. Oltre agli operatori indicati nel comma 1, possono sottoscrivere le intese di filiera, i contratti quadro ed i contratti di programma agroenergetici, le imprese di produzione di energia elettrica e tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, come singoli o attraverso le organizzazioni professionali o le asso­ciazioni di categoria.

 

 

 

(segue art. 3)

4. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici le imprese di cui ai commi 1 e 3 devono costituirsi in consorzio, o so­cietà consortile, o altra forma associativa, secondo le modalità previste dall'articolo 3.

(segue art. 3)

 

 

 

5. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sul­l'intero territorio nazionale, sia in zone de­limitate, a condizione che apportino un so­stanziale contributo al quadro economico, attraverso l'attivazione di nuovi impianti e l'incremento dell'occupazione.

 

 

 

6. I progetti di cui al comma 5 devono contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione degli obiettivi del contratto dal punto di vista economico, agricolo, in­dustriale, commerciale e finanziario;

b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;

c) la specificazione di ogni iniziativa previ­sta;

d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

 

 

 

7. I contratti di programma agroenergetici, in conformità a quanto stabilito dalla pre­sente legge, sono disciplinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

(segue co. 7 dell’art. 2)

di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politi­che agricole e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della pre­sente legge.

3. I contratti di programma di cui al comma 2 sono disciplinati tramite delibere del Co­mitato interministeriale per la programma­zione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore­stali, di intesa con la Conferenza perma­ nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

(segue co. 3 dell’art. 3)

le province autonome di Trento e di Bol­zano.

 

 

 

 

 

 

 

(segue art. 4)

 

8. La sottoscrizione di un contratto quadro o di un contratto di programma agroener­getico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 4, comma 5;

c) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento con aziende a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5;

d) per l'attribuzione delle quote di esen­zione e dei finanziamenti di cui agli articoli 6 e 7.

4. La sottoscrizione di un’intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma di cui al presente articolo co­stituisce titolo preferenziale nei bandi pub­blici per il conferimento di finanziamenti nell’ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti e per l’accesso ad ogni fondo o incentivo pub­blico i cui obiettivi siano coerenti con le fi­nalità di cui alla presente legge.

5. Alla sottoscrizione di un contratto-tipo di cui al comma 3 del presente articolo si ap­plica quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 11 marzo 206, n. 81. La sottoscrizione di cui al periodo prece­dente costituisce altresì titolo preferenziale per l’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 7.

 

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ago­sto 2005, pubblicato nella Gazzetta Uffi­ciale n. 212 del 12 settembre 2005, è ag­giunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) agroenergetica».

10. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

4. Ai fini di cui al presente articolo, sono istituiti i tavoli di filiera agroenergetica, ai quali si applicano le procedure e le dispo­sizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2005, pub­blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005.

 

 

Art. 3.

 

 

 

1. Per la formazione delle intese di filiera, dei contratti quadro o dei contratti di pro­gramma agroenergetici, stipulati ai sensi dell'articolo 2, è prevista la costituzione di un consorzio, o di una società consortile o di un'altra forma associativa allo scopo di garantire un'azione sinergica tra gli opera­tori, un'equa distribuzione dei profitti e l'autosufficienza energetica delle imprese contraenti, singole o associate.

 

 

 

2. Le regole statutarie delle forme aggre­gative previste dal comma 1 devono con­tenere apposite norme di trasparenza, le forme di controllo per la rintracciabilità delle biomasse da cui derivano i biocarburanti, le metodologie seguite per l'effettuazione di bilanci di CO2 e termici, per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività di produ­zione e dell'impatto ambientale sul territo­rio.

 

 

 

3. Al fine di garantire l'equità tra gli opera­tori del consorzio di cui al presente articolo fa fede il bilancio medio annuale degli scambi con la rete di distribuzione elettrica, che deve essere certificato dalla stessa rete.

 

 

 

4. Le forme aggregative costituite secondo le modalità previste dal presente articolo sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da ogni tributo necessario alla loro costitu­zione.

 

 

 

(segue art. 3)

5. I biocarburanti impiegati dalle imprese aderenti a un consorzio di cui al presente articolo nell'ambito delle attività del consor­zio medesimo non sono considerati come parte della quota prevista dall'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1 della presente legge, ferma restando, comunque, una riduzione dell'accisa. Il Mi­nistro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce ogni anno la percentuale della riduzione dell'accisa ap­plicabile e le modalità di effettuazione delle verifiche.

 

 

 

Art. 4.

 

ART. 3.
(Obiettivo nazionale di immissione al con­sumo di biocarburanti)

 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere al con­sumo biocarburanti di origine agricola og­getto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'arti­colo 2, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno. I suddetti valori sono riferiti al mercato nazionale.

 

(segue art. 4)

 

1. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2-quater del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con mo­dificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbli­gati ad immettere al consumo, a partire dal 31 dicembre 2006, biocarburanti di origine agricola oggetto di un’intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell’articolo 4 in misura pari al 5 per cento dei  carburanti   diesel  e  della  benzina

(segue co. 1 dell’art. 3)

immessi al consumo nell’anno precedente, con riferimento al mercato nazionale. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

 

 

 

2. In alternativa, i produttori di carburanti diesel e di benzina possono adempiere agli obblighi di cui al comma 1 acquistando certificati gialli di cui all’articolo 5 per un valore corrispondente all’obbligo previsto.

 

2. Con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di im­missione al consumo di biocarburanti, di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali un'auto­certificazione che contiene i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e di ben­zina riferiti all'anno precedente e i dati rela­tivi all'immissione in consumo di biocarbu­ranti di origine agricola riferiti all'anno in corso.

 

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i pro­duttori soggetti all’obbligo di immissione al consumo di biocarburanti inoltrano al Mini­stero delle politiche agricole alimentari e forestali un’autocertificazione contenente i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e benzina riferiti all’anno precedente e i dati relativi all’immissione al consumo di biocarburanti e di biocarburanti di origine agricola riferiti all’anno in corso, inviando altresì, nei casi previsti dal comma 2, i cer­tificati gialli del valore corrispondente all’obbligo. Il comma 3 dell’articolo 2-quater del citato decreto-legge n. 2 del 2006 con­vertito, con

modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, è soppresso.

 

3. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tep di biocombustibile non immesso sul mercato. In caso di mancata trasmis­

(segue co. 3 dell’art. 4)

sione dell'autocertificazione prevista al comma 2, lo stesso Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

 

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il Ministero delle politi­che agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro per ogni tonnellata equivalente di pe­trolio (Tep) di carburante non immessa sul

(segue co. 4 dell’art. 3)

mercato. In caso di mancato invio dell’autocertificazione di cui al comma 3 è irrogata una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

 

4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui al comma 5, istituito presso il Mini­stero delle politiche agricole e forestali.

 

 

 

5. Il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola è finalizzato a finanziare, anche in via anticipatoria, spe­cifici programmi e agevolazioni volti alla fattiva promozione della produzione e del­l'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Mini­stro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'arti­colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate la struttura e le modalità di accesso al predetto Fondo.

 

 

 

 

 

ART. 5.
(Certificati gialli)

 

 

 

1. Alle imprese agroenergetiche che pro­ducono biomassa destinata alla trasforma­

(segue co. 1 dell’art. 5)

zione in biocarburanti, la cui collocazione sul mercato è garantita da un’intesa di fi­liera o da un contratto quadro stipulati ai sensi dell’articolo 4, sono assegnati titoli, che possono essere trasferiti e quotati in mercati regolamentati, denominati « certifi­cati gialli ».

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole ali­mentari e forestali, di concerto con il Mini­stro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disci­plinate le modalità per il rilascio, per la cessione e per lo scambio dei titoli di cui al presente articolo, nonché il corrispondente valore energetico.

 

Art. 5.

 

 

ART. 6.
(Incentivi)

1. Lo Stato, le regioni, le province auto­nome di Trento e di Bolzano e gli enti locali stipulano accordi di programma con gli at­tori economici per la promozione della pro­duzione e dell'utilizzo di biomasse e di bio­carburanti di origine agricola, e per la ri­cerca e lo sviluppo di specie e di varietà vegetali in grado di ottimizzare le produ­zioni nel rispetto dell'ambiente con un bi­lancio energetico e ambientale positivo, nonché gli studi sulle biomasse ed i bio­carburanti che ritengono necessari ai fini dell'attuazione della presente legge.

(segue art. 5)

 

 

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell’ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub­blica, uno o più accordi di programma con gli operatori, gli istituti di ricerca e le regioni interessati per la ricerca e l’utilizzo di tec­nologie avanzate e ambientalmente soste­

(segue co. 3 dell’art. 6)

nibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di com­bustibili e di carburanti, basati sull’utilizzo di prodotti agroenergetici.

2. Nell'ambito degli accordi di programma di cui comma 1 è possibile stabilire appo­site agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme co­munitarie e nazionali, e lo stanziamento di fondi, secondo i princìpi stabiliti dalla pre­sente legge.

 

 

 

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le disposizioni ne­cessarie ad assicurare l'impiego di biocar­buranti di origine agricola nelle flotte di tra­sporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in misura non inferiore al 20 per cento del totale dei carburanti utilizzati.

 

 

 

4. Nell'ambito della disciplina adottata ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indivi­duano incentivi per i soggetti che dimo­strano l'impiego di biocarburanti nel riscal­damento degli edifici di edilizia residenziale in misura pari ad almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annual­mente.

 

 

 

 

 

Art. 6

ART. 4.
(Impiego delle agroenergie nei processi produttivi agricoli)

ART. 7.
(Interventi economici e fiscali)

(segue art. 6)

 

 

 

5. Al fine di promuovere la produzione dei prodotti agroenergetici e il loro utilizzo nella produzione di energia, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzata alla realizzazione delle seguenti misure e per i seguenti importi:

1. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «200.000 tonnellate» sono sosti­tuite dalle seguenti: «400.000 tonnellate».

 

1. Al fine di incentivare la produzione e l’impiego di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, all’articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive mo­dificazioni, le parole: «200.000 tonnellate », sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di tonnellate».

(omissis)

 

a) nell’ambito di un’intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esentare dall’accisa il biodiesel di cui al comma 6 dell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, se­condo un contingente commisurato alla ci­fra di 30 milioni di euro annui, da sommarsi al contingente allo scopo previsto dallo stesso comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 alla data di entrata in vigore della presente legge;

2. L'esenzione dall'accisa prevista dal comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, può essere

(segue co. 2 dell’art. 6)

riconosciuta, per un quantitativo pari al 50 per cento del contingente di cui al mede­simo comma 6, a condizione che il biocar­burante sia stato prodotto nel contesto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroener­getico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

1. Tutte le forme di energia di origine agri­cola reimpiegate nell’impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attivita` ad esse connesse sono esenti da ogni ac­

(segue co. 1 dell’art. 4)

cisa e da qualsiasi altra imposta di fabbri­cazione.

 

(segue co. 1)

Per il 50 per cento del contingente di cui al medesimo articolo 21, comma 6, come modificato dal presente comma, l’esenzio-

(segue co. 1 dell’art. 7)

ne dall’accisa può essere ricono­sciuta soltanto se il biocarburante è stato prodotto nell’ambito di un’intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell’articolo 4 della presente legge.

(omissis)

 

 

 

 

 

 

 

(segue co. 5 dell’art. 6)

b) nell’ambito di un’intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto am­bientale ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 21 del testo unico delle dispo­sizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicando le previste aliquote di accisa ridotte per i corrispondenti prodotti entro il limite complessivo di 15 milioni di euro an­nui, da sommarsi al limite di spesa allo scopo previsto alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

(omissis)

 

 

 

 

(segue art. 6)

7. Rientra tra le finalità previste dal comma 6-bis dell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im­poste sulla produzione e sui consumi e re­lative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l’utilizzo dell’alcole ottenuto dalla distillazione vinica e opportunamente tra­sformato, nei processi di combustione degli impianti di incenerimento che effettuano il recupero del calore di combustione pro­dotto, e se del caso la produzione di ener­gia elettrica. Per tale scopo, per la durata di un triennio a decorrere dalla data di en­trata in vigore della presente legge, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata ad acquistare nell’ambito di una somma di 15 milioni di euro annui un corrispondente quantitativo di alcole e a rivenderlo ai gestori dei citati impianti di incenerimento.

 

 

(segue art. 7)

2. Alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dal 2006, un contributo nella forma di credito di imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro an­nui. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i me­

(segue co. 2 dell’art. 7)

desimi investimenti che fruiscono del cre­dito d’imposta stesso. Con decreto del Mi­nistro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agri­cole alimentari e forestali, da emanare en­tro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al cre­dito d’imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l’applicazione dello stesso.

(segue co. 5 dell’art. 6)

c) attribuire un contributo ai produttori di prodotti agroenergetici, sia singoli sia as­sociati, che effettuano nuovi investimenti volti ad incrementare la produzione di pro­dotti agroenergetici. Tale contributo è corri­sposto nella forma del credito d’imposta entro un limite massimo di 35 milioni di euro annui. Il credito d’imposta non è cu­mulabile con altre agevolazioni o sussidi pubblici, da chiunque concessi, che abbia-

(segue co. 5 dell’art. 6)

no ad oggetto gli stessi investimenti che fruiscono del credito d’imposta.

 

 

 

 

 

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attua­zione delle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché le tipologie d’investimento e il valore del credito d’imposta di cui alla lettera c) dello stesso comma 5.

 

 

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede nell’ambito del gettito derivante dalle ac­cise sui prodotti petroliferi.

 

 

 

 

 

 

 

(segue art. 6)

 

4. Al fine di consentire alle imprese agri­cole che effettuano investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti di accedere al fondo istituito presso Medio­

(segue co. 4 dell’art. 7)

credito centrale S.p.a., le anticipazioni di cui all’articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, sono impiegate anche per il finanziamento degli investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati ad aumentare la produ­zione di biocarburanti e altri carburanti rin­novabili.

8. Al fine di permettere ai produttori di pro­dotti agroenergetici che effettuano investi­menti finalizzati a incrementare le proprie produzioni agroenergetiche di poter acce­dere al Fondo per la concessione di contri­

(segue co. 8 dell’art. 6)

buti nel pagamento degli interessi di cui al secondo comma dell’articolo 37 della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive mo­dificazioni, nonché di fruire di tale agevola­zione anche nella forma del contributo in conto capitale, all’articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) investimenti effettuati dalle im­prese agricole finalizzati a incrementare la produzione di prodotti agroenergetici e di prodotti da questi derivati destinati alla produzione di energia, di biocarburanti, di biocombustibili e di altre produzioni ener­getiche rinnovabili »;

b) al comma 2-bis, le parole; « di cui alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle se­guenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b) ».

3. Il Gestore della rete di trasmissione na­zionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da biomasse oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroener­getico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per una quota annuale pari al 30 per cento, in conformità a quanto sta­bilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifi­cazioni.

 

 

(segue art. 6)

1. Ove i prodotti agroenergetici siano utiliz­zati per la generazione di energia elettrica nell’ambito di un’intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai relativi produttori, su tutta l’energia che generano e senza limitazioni relative alla

(segue co. 1 dell’art.6)

potenza oraria minima emessa e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifica­zioni, e dalle relative norme di attuazione.

 

 

 

2. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroener­getici o da soggetti rientranti nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dei commi 85 e 86 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

 

 

ART. 6.
(Interventi pubblici per la promozione dei  biocarburanti, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e per l’utilizzazione di fonti energetiche alterna­tive di origine agricola).

 

 

 

1. Ai fini del più rapido raggiungimento de­gli obiettivi di riduzione delle emissioni fis­sati dal Protocollo di Kyoto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della pre­sente legge le regioni e le province auto­nome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l’impiego di biocarburanti nelle flotte di tra­sporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati.

 

 

 

 

(segue art. 6)

2. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1, le regioni e le province auto­nome di Trento e di Bolzano prevedono, per la produzione e la fornitura dei biocar­buranti, la costituzione di un consorzio o di una societa` consortile o di altra forma as­sociativa a capitale misto, pubblico e pri­vato, a cui partecipano gli imprenditori, le imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di commercializ­zazione e di distribuzione di biocarburanti e gli altri soggetti interessati, pubblici o pri­vati, anche attraverso le proprie associa­zioni di categoria. Gli statuti delle società e dei consorzi costituiti ai sensi del presente articolo devono contenere regole di traspa­renza, forme di controllo della rintracciabi­lità dei biocarburanti, le modalità per l’effettuazione di bilanci di anidride carbo­nica e delle polveri sottili e le modalità per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell’ambito dell’attività sociale e dell’impatto sul territo­rio. Gli statuti delle società e dei consorzi devono prevedere, altresì, il riconosci­mento agli imprenditori agricoli di una quota dell’utile consolidato, da distribuire annualmente in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. Le società o i consorzi costituiti ai sensi dei presente arti­colo sono esentati dall’imposta regionale sulle attività produttive e da ogni diritto o tributo dovuto per la costituzione e per ogni altro adempimento a ciò necessario.

 

 

 

(segue art. 6)

3. Nell’ambito della disciplina di cui al comma 1, le regioni e le province auto­nome di Trento e di Bolzano possono indi­viduare altresì forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrano l’impiego di biocarburanti nel riscaldamento residenziale. Per gli edifici che dimostrano l’impiego di biocarburanti a fini energetici o di riscaldamento, per al­meno il 50 per cento del totale dei combu­stibili impiegati annualmente, i comuni pos­sono applicare una riduzione dell’imposta comunale sugli immobili fino ad un mas­simo del 20 per cento dell’imposta dovuta.

 

Art. 7.

 

 

 

1. È consentito introdurre sul mercato, sia presso utenze esterne alla rete che in rete, le miscele di combustibile diesel-biodiesel con composizione di biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con conte­nuto in biodiesel in misura superiore al suddetto 10 per cento possono essere av­viate al consumo solo presso fruitori esterni alla rete e usate esclusivamente su mezzi omologati per il consumo delle medesime miscele.

 

4. Possono essere immesse in consumo, presso utenti sia extra-rete sia in rete, le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristi­che del combustibile diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con conte­nuto in biodiesel in misura superiore al 10 per cento possono essere avviate al con­sumo solo presso utenti extra-rete e impie­gate esclusivamente in veicoli omologati per l’utilizzo di tali miscele.

(omissis)

 

 

(segue art. 7)

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legi­slativo 30 maggio 2005, n. 128, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle se­guenti: «10 per cento».

 

(segue co. 4 dell’art. 6)

A tali fini, all’articolo 7 del decreto legisla­tivo 30 maggio 2005, n. 128, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento ».

 

3. I fondi per lo sviluppo della filiera delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola, previsti all'interno di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un con­tratto di programma agroenergetico, stipu­lati ai sensi dell'articolo 2, oppure nell'am­bito delle attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3, sono finanziati attraverso l'assunzione, da parte dello Stato, di una garanzia sussidia­ria per il valore dell'intero montante dell'in­vestimento previsto.

 

 

 

4. Il CIPE fissa i criteri e le modalità di ero­gazione e di rimborso dei finanziamenti pubblici agevolati per gli investimenti ne­cessari allo sviluppo della filiera delle bio­masse agricole e dei biocarburanti, previsti nell'ambito di un progetto approvato con le modalità stabilite dall'articolo 2 o approvato nell'ambito delle attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3.

 

 

 

5. Nel caso di assunzione da parte dello Stato di una garanzia sussidiaria per il va­lore dell'intero montante dell'investimento previsto, l'amministrazione concedente as­

sume una ipoteca su tutti i beni oggetto della garanzia prestata e mantiene la ga­

(segue co. 5 dell’art. 7)

ranzia sussidiaria e il vincolo ipotecario per l'intera durata del rimborso.

 

 

 

6. Per l'intera durata dell'investimento è previsto esclusivamente il pagamento degli interessi maturati, a un tasso base non su­periore all'Euribor in corso al momento del­l'assunzione della garanzia, senza adde­bito di ulteriori costi o spese, maggiorato dello 0,5 per cento.

 

 

 

7. Non sono previsti rimborsi del credito bancario garantito dallo Stato.

 

 

 

 8. Il Fondo per la promozione delle ener­gie rinnovabili di origine agricola di cui al­l'articolo 4, comma 5, è utilizzato per ga­rantire agli agricoltori partecipanti alle in­tese di filiera, ai contratti quadro o ai con­tratti di programma agroenergetici, di cui all'articolo 2 o alle società o consorzi di cui all'articolo 3 i fondi per l'acquisizione di quote o di azioni delle imprese produttrici di biocombustibili o di miscele. Le modalità per l'accesso al citato Fondo sono stabilite con il decreto di cui al citato articolo 4, comma 5.

 

 

 

Art. 8.

ART. 3.
(Incentivazione delle attività agroenergetiche).

ART. 8.
(Attivita` dirette alla produzione di fonti di energia rinnovabile e di energia da fonti rinnovabili).

(segue co. 1 dell’art. 2)

1. All'articolo 2135 del codice civile è ag­giunto, in fine, il seguente comma:

«Si intendono altresì connesse tutte le atti­vità dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, de­finite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normal­mente impiegate nell'attività agricola».

1. Tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia di origine agricola come definite dall’articolo 1, comma 2, sono considerate connesse a quella agri­cola, ai sensi e agli effetti di quanto previ­sto dall’articolo 2135, terzo comma, del co­dice civile.

 

1. Le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinno­vabili, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 di­cembre 2003, n. 387, esercitate dagli im­prenditori agricoli mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, sono considerate attività con­nesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

(omissis)

L’attività agroenergetica è qualificata atti­vità connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.

 

ART. 5.
(Piano agroenergetico nazionale)

 

 

 

1. Il Ministro delle politiche agricole, ali­mentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all’articolo 20 del de­creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, predispone, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenerge­tico nazionale, nel quale sono indicati:

a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eo­lica solare attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli e associati;

c) i contenuti e le modalità di attuazione delle intese e dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 3; d) gli incentivi per la realiz­zazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola.

 

 

 

 

 

ART. 3.
(Organizzazioni di produttori agroenergetici)

 

 

 

1. Le organizzazioni di produttori agroe­nergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombu­stibili o in biocarburanti, dei prodotti agroe­nergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa pro­duzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantita­tivo e qualitativo;

b) concentrare l’offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità pre­viste dalla normativa vigente e secondo le previsioni di cui all’articolo 6;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di mi­gliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle

(segue co. 1 dell’art. 3)

acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità , nonché favorire processi di rintracciabilità , anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al re­golamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell’energia da questi otte­nuta;

f) realizzare iniziative relative alla logistica;

g) adottare tecnologie innovative;

h) favorire l’accesso a nuovi mercati, anche attraverso l’apertura di sedi o uffici com­merciali.

 

 

 

2. Per la realizzazione di programmi fina­lizzati all’attuazione degli scopi di cui al comma l, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di eser­cizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializ­zati, con possibili integrazioni di finanzia­menti pubblici, in conformità a quanto di­sposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell’ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

 

 

 

3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroener­

(segue co. 3 dell’art. 3)

getici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

 

 

4. I gruppi di produttori nuovi o che inten­dono essere riconosciuti ai sensi del comma 3 possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui al presente articolo. A tale fine, essi pre­sentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconosci­mento scaglionato nel tempo, la cui accet­tazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a prericonoscimento.

 

 

 

5. Ai fini del comma 4 si applicano le di­sposizioni di cui all’articolo 14 del regola­mento (CEE) 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e dei relativi provvedi­menti di attuazione.

 

 

 

ART. 5.
(Distretti agroenergetici)

 

 

 

1. Si definiscono distretti agroenergetici d’interesse locale i sistemi produttivi ca­ratterizzati da un’identita` territoriale omo­genea derivante dalla diffusione in ambito locale dell’attività agroenergetica e dall’utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro tra­sformazione in energia.

2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da

(segue co. 2 dell’art. 5)

una interrelazione e interdipendenza pro­duttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.

3. Le regioni provvedono all’individuazione dei distretti agroenergetici di cui ai commi 1 e 2.

 

 

 

ART. 6.
(Incentivi)

 

 

 

4. All’energia elettrica prodotta utilizzando prodotti agroenergetici si applicano le di­sposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modi­ficazioni.

 

ART. 6.
(Disposizioni finanziarie)

 

ART. 7.
(Copertura finanziaria)

 

1. Le risorse finanziarie per l’attuazione della presente legge sono annualmente determinate, su base triennale, dalla legge finanziaria.

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente capo, pari a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente ridu­zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto ca­pitale « Fondo speciale » dello stato di pre­visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo par­zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de­creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

 

 

 

ART. 8.
(Organismi associativi del settore bieticolo saccarifero)

 

 

 

1. Al fine di agevolare la riorganizzazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori di produzioni disciplinate da spe­cifiche Organizzazioni comuni di mercato (OCM) interessate da processi di revisione comunitaria e che per tale motivo necessi­tano di riorientare le proprie finalità istitu­tive e di ricostituire i propri profili giuridici, le attuali organizzazioni associative di li­vello nazionale che svolgono servizi e fun­zioni in favore dei produttori riferibili a tali OCM e in particolare, le associazioni e i consorzi nazionali dei bieticoltori, assu­mono la qualifica delle forme associate delle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Le organizzazioni associative di livello nazionale di cui al comma 1, per benefi­ciare della qualifica di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono ade­guare i propri statuti alle disposizioni previ­ste dagli articoli 6 e 7 del medesimo de­creto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. A tale fine, esse, anche costituendosi in as­sociazioni temporanee di scopo, presen­tano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconosci­mento scaglionato nel tempo, la cui accet­tazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a un prericonoscimento.

3. Nel periodo di prericonoscimento di cui al comma 2, le organizzazioni associative interessate provvedono a far sì che i pro­duttori loro associati conseguano il ricono­scimento di organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

 

 

ART. 9.
(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

 

 

 

1. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal se­guente: « Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, ed eventuali altri soggetti che abbiano i requi­siti richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi ».

 

 

 

ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99)

 

 

 

1. I commi 9, 10 e 10-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sono abrogati.

 

 

 

ART. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165)

 

 

 

1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifi­cazioni, sostituito dal seguente: « Esso e` composto dal presidente e da sei membri, di cui due designati dalla Conferenza per­manente per i rapporti tra lo Stato, le re­gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fore­stali ».

 

 

 

ART. 12.
(Entrata in vigore)

 

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub­blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


Progetti di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 289

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLOTTI

 

Disposizioni per incentivare la produzione e l'impiego di biocarburanti derivanti da biomasse

 

 

             

Presentata il 28 aprile 2006

             

 

 


Onorevoli Colleghi! - La questione energetica, e quella ambientale ad essa connessa, sono spesso al centro di dibattiti non soltanto in ambito nazionale, ma sempre più spesso su scala globale. È certo nostra responsabilità interrogarci su quanto possa influire la combustione di minerali fossili sul clima o sulle reali cause di eventi climatici epocali quali gli uragani che hanno colpito le coste dell'America centrale nell'estate del 2005 e lo scioglimento di parti sempre più consistenti dei ghiacciai polari, solo per portare qualche esempio. Se la scienza tende ad indicare come devastante la massiccia emissione di anidride carbonica, è pur vero che devono essere tutelati, al tempo stesso, interessi economici che vanno considerati rilevanti. La richiesta di incentivi alla crescita non sempre si sposa con misure, spesso dolorose, atte alla riduzione delle emissioni inquinanti, quali le giornate di blocco delle auto. Nonostante questo, come asserivano i latini, pacta servanda sunt.

      Il Protocollo di Kyoto, che l'Italia ha reso esecutivo con la legge n. 120 del 2002, firmato nel 1997 come strumento attuativo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata a New York il 9 maggio 1992, impegna a limitare le emissioni annue di gas serra del 5,2 per cento rispetto ai valori del 1990 in un lasso di tempo compreso tra il 2008 e il 2012. L'obiettivo assunto dall'Unione europea è la riduzione dell'8 per cento, mentre per l'Italia il fine è di raggiungere il 6,5 per cento nelle limitazioni. Tale risultato è da considerare difficilmente raggiungibile, allo stato attuale, se non tramite il miglioramento dei processi produttivi e industriali e l'incremento della quota di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili.

      Peraltro, il Parlamento europeo ha indicato, nella propria relazione «Sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione Europea e le proposte di azioni concrete» del 6 luglio 2005 (2004/2153(INI)), la situazione delle politiche in materia di energie rinnovabili in Europa, confermando quanto già formulato dalla Commissione nel Libro bianco «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili» e nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», riconoscendo che la produzione di energie rinnovabili, oltre a essere la risposta ai problemi ambientali, offre l'opportunità di garantire, nel contempo, il reddito agricolo, di creare posti di lavoro, di proteggere la natura e di produrre energia pulita. L'utilizzo delle suddette forme di energia, inoltre, consentirebbe un approvvigionamento di energia costante per quantità e prezzi, oggigiorno non più del tutto scontato, alleggerendo l'aggravio della bilancia commerciale. Come ultimo effetto, infine, si determinerebbe un effetto positivo sul rilascio di anidrite carbonica, con il raggiungimento graduale delle quote stabilite nel Protocollo di Kyoto.

      Ruolo privilegiato tra le fonti di energia rinnovabili deve essere attribuito, come concordano le relazioni dello stesso Parlamento europeo, all'utilizzo delle biomasse agricole, l'unico che, tramite un rapporto sinergico tra agricoltura e industria, potrebbe costituire fonte di rilancio per l'economia in generale, consegnando alla tutela ambientale, spesso percepita dal settore secondario come un gravame di vincoli e di restrizioni, il ruolo di volano per lo sviluppo, liberando gli Stati dalla lotta per l'accaparramento delle fonti energetiche. Le suddette biomasse, ossia la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura, consentirebbero, a differenza di altre fonti energetiche sia convenzionali, sia rinnovabili, di essere meno dipendenti da cambiamenti climatici, di favorire la creazione di vere e proprie strutture regionali e, fattore non trascurabile, di attivare sbocchi alternativi al settore primario.

      L'imprenditore o l'agricoltore che decide di scommettere sulle biomasse si trova, tuttavia, in Italia a dover far fronte ad una situazione disarmante. Non è ravvisabile, nel susseguirsi di legislazioni vaghe, lacunose se non altalenanti, una strategia duratura e determinata che definisca con chiarezza l'impegno dello Stato sul piano fiscale, progettuale ed esecutivo a favore del perseguimento di una politica d'impiego dei biocombustibili, i carburanti ricavati da biomassa.

      La presente proposta di legge si prefigge, perciò, di definire, in questo quadro d'incertezza, una più decisa e definita strategia da perseguire e più specificamente di definire, nell'ambito della politica comunitaria e nazionale in materia di energia, specifici interventi per il settore, individuando le linee guida generali, le azioni da intraprendere e gli impegni da parte dei vari operatori, cercando di favorire al massimo grado metodi di concertazione tra gli attori del sistema, di assoluta trasparenza e di programmazione al tempo stesso flessibile e duratura.

      A tale fine si appronta una rete integrata di supporto, a livello amministrativo, economico e fiscale, che, da un lato, garantisca l'attuazione di misure efficaci in materia di gestione della domanda di energia e, dall'altro lato, rappresenti una strategia coerente e globale in grado di coprire aspetti di politica ambientale, energetica, agricola e fiscale.

      Di prioritaria importanza, in primis, sono gli interventi di defiscalizzazione, e l'individuazione - da concertare anche a livello locale - dei cosiddetti «sbocchi di mercato» per i biocombustibili, quale può essere quello dei trasporti pubblici. Le metodologie applicative per la realizzazione di tali scopi si definiscono in accordi di programma con le amministrazioni, ma soprattutto intese e contratti di filiera tra operatori del settore, facendo valere il principio della sussidiarietà e incentivando al massimo grado l'iniziativa privata.

      La scelta dei suddetti accordi si rende indispensabile nel tentativo, allo stato embrionale cui ci si trova di fronte, di dare un iniziale incentivo alla produzione, con la garanzia di equità dei prezzi e la certezza di assorbimento di un nuovo bene nel mercato. Si costituisce, pertanto, l'onere per regioni, province autonome ed enti locali di garantire un utilizzo minimo di biocarburanti, in primo luogo nei trasporti e nel riscaldamento degli immobili. Per ciò che concerne, invece, la stipula di intese di filiera e di contratti quadro si utilizzano gli strumenti posti in essere dal decreto legislativo n. 102 del 2005, oltre a promuovere strutture associative tra primario, secondario e operatori di filiera.

      Per ciò che concerne il finanziamento della legge, respingendo la logica del passato di massicci interventi pubblici sia per la sottrazione di spazio alla libera impresa, sia per vincoli di equilibrio di bilancio, la presente proposta di legge si basa su un sistema di incentivi, rendendo meno gravose le accise sui carburanti di origine vegetale, e di modalità di finanziamento degli investimenti che consentano un'armonizzazione tra gli impegni di spesa con i ritorni attesi in termini di aumento del gettito fiscale connesso all'avvio delle nuove attività produttive. Quest'ultimo si colloca nell'ottica di fronteggiare il costo dell'investimento facendo ricorso alla liquidità del sistema bancario, con l'assunzione da parte dello Stato di una garanzia sussidiaria e di un onere marginale, corrispondente alla sola riduzione del tasso di interesse per il preammortamento. I costi per lo Stato, pari comunque a quanto consentito dalla normativa vigente, si distribuiscono su dieci anni, a partire dal collaudo dell'impianto e possono considerarsi compensati dal gettito fiscale originato dalle attività industriali.

      Tale sistema di incentivo e di finanziamento, oltre a rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia e ad evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, va a creare un sistema completo e di lungo periodo, tramite il quale possa realizzarsi un compiuto sistema di produzione e di assorbimento dei biocombustibili in Italia.

      Imprescindibile conclusione di una legge di tale portata deve essere tuttavia la ricerca, in modo da consentire un maggiore sviluppo, un abbattimento dei costi e la selezione di colture, attualmente non diffuse, in grado di ottimizzare le produzioni nel rispetto dell'ambiente.

      Queste sono le ragioni che dovrebbero spingere il Parlamento a farsi carico di accettare questa scommessa. Lanciare l'Italia in un mercato nuovo, che potrebbe essere la spinta propulsiva che la nostra agricoltura, la nostra industria e i nostri servizi attendono per affrontare in modo innovativo le sfide del mercato globale.

 

 

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

    

 

 

Art. 1.

      1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura;

         b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola.

 

Art. 2.

      1. Gli imprenditori nel settore dell'agricoltura e le aziende che producono e commercializzano biocarburanti, anche tramite il coinvolgimento delle proprie associazioni di categoria, hanno facoltà di stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

      2. Ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha facoltà di stipulare contratti di programma agroenergetici, aventi come scopo l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola, nonché i criteri e le condizioni generali.

      3. Oltre agli operatori indicati nel comma 1, possono sottoscrivere le intese di filiera, i contratti quadro ed i contratti di programma agroenergetici, le imprese di produzione di energia elettrica e tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, come singoli o attraverso le organizzazioni professionali o le associazioni di categoria.

      4. Per la stipula dei contratti di programma agroenergetici le imprese di cui ai commi 1 e 3 devono costituirsi in consorzio, o società consortile, o altra forma associativa, secondo le modalità previste dall'articolo 3.

      5. I contratti di programma agroenergetici hanno per oggetto progetti articolati sia sull'intero territorio nazionale, sia in zone delimitate, a condizione che apportino un sostanziale contributo al quadro economico, attraverso l'attivazione di nuovi impianti e l'incremento dell'occupazione.

      6. I progetti di cui al comma 5 devono contenere i seguenti dati:

 

          a) l'indicazione degli obiettivi del contratto dal punto di vista economico, agricolo, industriale, commerciale e finanziario;

          b) l'indicazione del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti apportatori di investimenti;

          c) la specificazione di ogni iniziativa prevista;

          d) le modalità di copertura finanziaria degli investimenti e le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

      7. I contratti di programma agroenergetici, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, sono disciplinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      8. La sottoscrizione di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

          a) nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

          b) per l'accesso al Fondo di cui all'articolo 4, comma 5;

          c) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento con aziende a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 5;

          d) per l'attribuzione delle quote di esenzione e dei finanziamenti di cui agli articoli 6 e 7.

      9. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) agroenergetica».

      10. La disposizione di cui al comma 9 ha efficacia a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

      1. Per la formazione delle intese di filiera, dei contratti quadro o dei contratti di programma agroenergetici, stipulati ai sensi dell'articolo 2, è prevista la costituzione di un consorzio, o di una società consortile o di un'altra forma associativa allo scopo di garantire un'azione sinergica tra gli operatori, un'equa distribuzione dei profitti e l'autosufficienza energetica delle imprese contraenti, singole o associate.

      2. Le regole statutarie delle forme aggregative previste dal comma 1 devono contenere apposite norme di trasparenza, le forme di controllo per la rintracciabilità delle biomasse da cui derivano i biocarburanti, le metodologie seguite per l'effettuazione di bilanci di CO2 e termici, per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività di produzione e dell'impatto ambientale sul territorio.

      3. Al fine di garantire l'equità tra gli operatori del consorzio di cui al presente articolo fa fede il bilancio medio annuale degli scambi con la rete di distribuzione elettrica, che deve essere certificato dalla stessa rete.

      4. Le forme aggregative costituite secondo le modalità previste dal presente articolo sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da ogni tributo necessario alla loro costituzione.

      5. I biocarburanti impiegati dalle imprese aderenti a un consorzio di cui al presente articolo nell'ambito delle attività del consorzio medesimo non sono considerati come parte della quota prevista dall'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1 della presente legge, ferma restando, comunque, una riduzione dell'accisa. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce ogni anno la percentuale della riduzione dell'accisa applicabile e le modalità di effettuazione delle verifiche.

 

Art. 4.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno. I suddetti valori sono riferiti al mercato nazionale.

      2. Con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti, di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali un'autocertificazione che contiene i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e di benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso.

      3. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tep di biocombustibile non immesso sul mercato. In caso di mancata trasmissione dell'autocertificazione prevista al comma 2, lo stesso Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.

      4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui al comma 5, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

      5. Il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola è finalizzato a finanziare, anche in via anticipatoria, specifici programmi e agevolazioni volti alla fattiva promozione della produzione e dell'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate la struttura e le modalità di accesso al predetto Fondo.

 

Art. 5.

      1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali stipulano accordi di programma con gli attori economici per la promozione della produzione e dell'utilizzo di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, e per la ricerca e lo sviluppo di specie e di varietà vegetali in grado di ottimizzare le produzioni nel rispetto dell'ambiente con un bilancio energetico e ambientale positivo, nonché gli studi sulle biomasse ed i biocarburanti che ritengono necessari ai fini dell'attuazione della presente legge.

      2. Nell'ambito degli accordi di programma di cui comma 1 è possibile stabilire apposite agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, e lo stanziamento di fondi, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti di origine agricola nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in misura non inferiore al 20 per cento del totale dei carburanti utilizzati.

      4. Nell'ambito della disciplina adottata ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano incentivi per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento degli edifici di edilizia residenziale in misura pari ad almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente.

 

Art. 6

      1. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 tonnellate».

      2. L'esenzione dall'accisa prevista dal comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, può essere riconosciuta, per un quantitativo pari al 50 per cento del contingente di cui al medesimo comma 6, a condizione che il biocarburante sia stato prodotto nel contesto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

      3. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da biomasse oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per una quota annuale pari al 30 per cento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

 

Art. 7.

      1. È consentito introdurre sul mercato, sia presso utenze esterne alla rete che in rete, le miscele di combustibile diesel-biodiesel con composizione di biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al suddetto 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso fruitori esterni alla rete e usate esclusivamente su mezzi omologati per il consumo delle medesime miscele.

      2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

      3. I fondi per lo sviluppo della filiera delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola, previsti all'interno di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2, oppure nell'ambito delle attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3, sono finanziati attraverso l'assunzione, da parte dello Stato, di una garanzia sussidiaria per il valore dell'intero montante dell'investimento previsto.

      4. Il CIPE fissa i criteri e le modalità di erogazione e di rimborso dei finanziamenti pubblici agevolati per gli investimenti necessari allo sviluppo della filiera delle biomasse agricole e dei biocarburanti, previsti nell'ambito di un progetto approvato con le modalità stabilite dall'articolo 2 o approvato nell'ambito delle attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3.

      5. Nel caso di assunzione da parte dello Stato di una garanzia sussidiaria per il valore dell'intero montante dell'investimento previsto, l'amministrazione concedente assume una ipoteca su tutti i beni oggetto della garanzia prestata e mantiene la garanzia sussidiaria e il vincolo ipotecario per l'intera durata del rimborso.

      6. Per l'intera durata dell'investimento è previsto esclusivamente il pagamento degli interessi maturati, a un tasso base non superiore all'Euribor in corso al momento dell'assunzione della garanzia, senza addebito di ulteriori costi o spese, maggiorato dello 0,5 per cento.

      7. Non sono previsti rimborsi del credito bancario garantito dallo Stato.

      8. Il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui all'articolo 4, comma 5, è utilizzato per garantire agli agricoltori partecipanti alle intese di filiera, ai contratti quadro o ai contratti di programma agroenergetici, di cui all'articolo 2 o alle società o consorzi di cui all'articolo 3 i fondi per l'acquisizione di quote o di azioni delle imprese produttrici di biocombustibili o di miscele. Le modalità per l'accesso al citato Fondo sono stabilite con il decreto di cui al citato articolo 4, comma 5.

 

Art. 8.

      1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola».

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1385

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato DOZZO

         

 

 

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura nell'ambito della politica energetica nazionale

 

 

 

                  

Presentata il 14 luglio 2006

                  

 

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura è il settore che, negli ultimi anni, più di ogni altro ha risentito - e sta risentendo - degli effetti del processo di globalizzazione. A seguito di ciò, la produzione e il commercio agricoli sono stati inseriti, fin dal 1986, tra le materie soggette alle regole multilaterali sul commercio e la necessità di adeguarsi a tali regole ha comportato una profonda modifica delle politiche di sostegno all'agricoltura e, in specie, della politica agricola comunitaria che, come noto, ha di fatto abolito ogni forma di aiuto alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli.

      Allo stato, la nostra agricoltura si trova con sempre più frequenza di fronte alla scelta tra continuare a produrre, esponendosi comunque al rischio di non riuscire ad essere competitivi su di un mercato sempre più aperto e sempre meno protetto, o rinunciare alle attività produttive, e limitarsi a svolgere quel minimo di pratiche agronomiche che sono necessarie per rispettare i cosiddetti parametri di eco-condizionalità e, quindi, per incassare gli aiuti comunitari «disaccoppiati».

      Il rischio di non riuscire ad essere competitivi sul mercato e di ritenere, pertanto, più conveniente non produrre è particolarmente forte per i settori dove è più forte la concorrenza estera, come, ad esempio, il settore dei seminativi, in genere, e delle colture industriali, in particolare.

      Da più parti si sostiene che il disimpegno sul fronte produttivo potrebbe essere compensato da un più forte impegno sugli altri versanti che, nel loro complesso, costituiscono la cosiddetta multifunzionalità agricola. Ciò, tuttavia, non è né facile né immediato da realizzare, sia perché le politiche di sviluppo rurale, nonostante gli impegni assunti a livello comunitario, continuano ad essere largamente insufficienti, sia perché in molti casi non esistono reali alternative allo svolgimento delle attività produttive agricole.

      Ciò considerato, al fine di creare concrete opportunità per il conseguimento del fondamentale obiettivo socio-economico del mantenimento delle attività agricole sul territorio e, quindi, per porre le premesse per lo sviluppo futuro del settore, è necessario che le tematiche proprie della politica agraria trovino più ampia considerazione nell'ambito delle politiche economiche generali e che l'agricoltura sia coinvolta anche in attività diverse da quelle finalizzate alle tradizionali forme di allevamento e di coltivazione. In questo senso, un importante forma di coinvolgimento riguarda la valorizzazione del ruolo che l'agricoltura è in grado di svolgere nell'ambito della politica energetica del Paese. In questo campo, l'agricoltura è, infatti, in grado di dare un proprio fattivo contributo, sia nella produzione di energia da fonti rinnovabili, sia come «ambiente ospitante» impianti come quelli eolici e solari che, per evidenti motivi, trovano la loro più conveniente collocazione nelle aree rurali.

      Alla luce delle evidenti e rilevanti implicazioni economiche, sociali e ambientali dei temi oggetto della presente proposta di legge se ne raccomanda la sollecita approvazione.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

   

 

 

Art. 1.

(Finalità).

      1. La presente legge, in coerenza con gli interventi previsti dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura ai fini dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la citata legge n. 120 del 2002 e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 settembre 1997.

      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, l'agricoltura partecipa alla riduzione delle emissioni annue di gas serra e all'incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola e l'energia di origine eolica o solare, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati localizzati in aree rurali a destinazione agricola.

 

Art. 2.

(Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

          a) biomasse di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, dei reflui, dei rifiuti e dei residui provenienti dalle attività di coltivazione e di allevamento;           b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ottenuti da biomasse di origine agricola.

 

Art. 3.

(Incentivazione delle attività agroenergetiche).

      1. Tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia di origine agricola come definite dall'articolo 1, comma 2, sono considerate connesse a quella agricola, ai sensi e agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

      2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può promuovere la stipula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all'integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.

      3. I contratti di programma di cui al comma 2 sono disciplinati tramite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      4. La sottoscrizione di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma di cui al presente articolo costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti e per l'accesso ad ogni fondo o incentivo pubblico i cui obiettivi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge.

 

Art. 4.

(Impiego delle agroenergie nei processi produttivi agricoli).

      1. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

 

Art. 5.

(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, predispone, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

          a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

          b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica solare attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli e associati;           c) i contenuti e le modalità di attuazione delle intese e dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

          d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola.

 

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

      1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della presente legge sono annualmente determinate, su base triennale, dalla legge finanziaria.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1603

¾

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

    

 

LION, PELLEGRINO, FUNDARÒ, CESINI, CAMILLO PIAZZA

 

 

 

Disposizioni in materia di agroenergia e per la semplificazione amministrativa nel settore agricolo

             

Presentata il 10 agosto 2006

             

 

 


Onorevoli Colleghi! - La storia delle civiltà umane, passate e presenti, evidenzia che il costante e continuo progresso che consegue l'umanità in termini di crescita culturale, economica e sociale non può slegarsi dallo svolgimento delle attività agricole.

      L'agricoltura è la base edificatoria su cui da sempre l'uomo fonda le possibilità di poter migliorare il proprio livello di qualità della vita.

      In origine l'esercizio agricolo è stato il presupposto costitutivo che ha consentito all'uomo di passare da uno stato di nomadismo a quello sedentario. L'esistenza di questo nuovo stato del vivere ha poi permesso che nel tempo assumesse via via maggiore consistenza il consorzio umano, evolutosi a sua volta da piccoli nuclei familiari (tribù) a grandi sistemi sociali (civiltà).

      All'interno di ogni sistema sociale anche l'agricoltura ha a sua volta subìto propri e significativi mutamenti funzionali. Le attività agricole hanno avuto il compito di soddisfare le esigenze e i bisogni di specifici indirizzi sociali cui l'uomo ha fatto riferimento.

      Nel sistema europeo, in particolare, il settore agricolo, una volta che è stato definito come ambito autonomo all'interno di un ambiente formato da molteplici settori (agricoltura o settore primario, industria o settore intermedio, e servizi) ha svolto nel corso dei decenni importanti compiti civili. Appena dopo gli ultimi e più pesanti conflitti bellici ha provveduto a fornire alimenti e riserve alimentari alle popolazioni che versavano in stato di precarietà sanitaria e di povertà economica. Intorno agli anni Novanta ha assunto anche il ruolo delicatissimo di agente ambientale e di presidio delle risorse naturali, culturali e del patrimonio agroalimentare di qualità. Oggi si accinge a fornire alle popolazioni contemporanee prodotti per fini non alimentari, bensì da utilizzare per fini energetici.

      È innegabile che gli eventi politici, culturali ed economici che stanno caratterizzando la fase attuale delle civiltà mondiali, spesso definita «della globalizzazione», hanno mostrato ai governanti degli Stati maggiormente sviluppati che la nuova frontiera che bisogna raggiungere è quella della diversificazione delle fonti energetiche e del contestuale, graduale passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, segnatamente quelle agroenergetiche.

      Il dibattito sulle produzioni agroenergetiche è solo agli inizi, ma l'interesse e le attese che sta generando già testimoniano quanto siano strategiche e indispensabili sia per il mantenimento degli attuali stati di ricchezza e di benessere delle popolazioni economicamente sviluppate, sia per la crescita e lo sviluppo di quelle economicamente povere o meno ricche.

      Bisogna tuttavia essere prudenti e cauti: saggezza e responsabilità consigliano di non creare eccessive aspettative sulla nuova funzione energetica che si vorrebbe affidare all'agricoltura, ne di immaginare che la produzione agroenergetica sia sufficiente o commisurata al soddisfacimento dei ritmi di consumo di energia che l'uomo si propone. Anche il potenziale agricolo è definito e scarso, e di conseguenza si dovrebbe sempre effettuare un'analisi di fattibilità di ogni nuovo approccio che promuove un differente utilizzo delle produzioni agricole, prima di decidere che l'esercizio agricolo interrompa gli scopi vigenti e si orienti ad altri.

      Per il momento, non sembra che gli investitori abbiamo capito quale sia il vero potenziale del concetto di agroenergia o energia rinnovabile. Gran parte delle notizie che sono riportate sulle varie riviste economiche e finanziarie sembrano considerare l'energia rinnovabile come un'astrazione per idealisti; del resto a questo ha contribuito una certa ideologia che ha accostato al concetto di energia rinnovabile la fattispecie di grandezza «soft» o morbida, in contrasto con l'energia prodotta dai combustibili fossili che in qualche modo sarebbe «hard» o dura. In tal senso, però, ci dovremmo interrogare su come l'utente possa sapere se l'energia elettrica che usa per il televisore o per la lavatrice sia da considerarsi «dura» o «morbida».

      In contesti di rilevanza economica l'energia rinnovabile è stata posizionata al livello di prodotto sul quale investire, ma in tale ottica il suo ruolo viene gravemente sminuito ed emarginato. Su questo punto, il concetto di agroenergia può essere estremamente utile per riposizionare il concetto nel quadro di un'attività economica, l'agricoltura, che è nota per essere solida, affidabile e efficace a lungo termine. Abbondanti risorse finanziarie potrebbero essere messe a disposizione per questo concetto, una volta che diventasse noto e accettato da tutti. I risvolti sarebbero i benefìci che ne trarrebbe il sistema di vita che ci riguarda, a iniziare da un migliore e più equilibrato utilizzo delle risorse rurali, passando per l'innalzamento del reddito degli agricoltori, per il rafforzamento della protezione dell'ambiente e del clima in virtù dell'impatto ridotto al minimo che hanno tali cicli energetici, fino ad arrivare a un più efficace e stabile assortimento di fonti energetiche cui attingere, con positivi effetti sul bilancio dei consumatori e sulla stabilità dei sistemi economici.

      Sulla base di queste considerazioni di carattere generale, e se del caso astratte, è ad ogni modo possibile incentrare la costruzione di un progetto normativo volto a creare i presupposti, le opportunità e gli obiettivi del nuovo istituto giuridico dell'agroenergia. In tale contesto, esso si va ad aggiungere, senza sostituirne alcuno, ai campi di competenza già noti del settore agricolo.

      La presente proposta di legge, con il capo I, mira a definire in maniera esplicita e giuridicamente efficace il sistema delle produzioni agroenergetiche, in modo che l'esercizio delle attività agroenergetiche sia configurabile come attività di ambito agricolo e pertanto atta a ricevere le agevolazioni e le facilitazioni sistemiche che a tale settore sono riservate. Essa definisce il termine di prodotto agroenergetico, istituisce le attività agroenergetiche, qualificandole ai sensi delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, introduce in seno alle organizzazioni di produttori e alle relative forme associate la figura di quella agroenergetica, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, incentiva la produzione e l'utilizzo delle fonti agroenergetiche ottenute sul territorio nazionale attraverso il riconoscimento dei distretti agroenergetici, l'erogazione dei benefìci previsti dalla partecipazione ai contratti-quadro e di filiera agroenergetici di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006, nonché il riconoscimento dei certificati verdi ai produttori agricoli che esercitano anche l'attività agroenergetica, e, infine, concede contributi alle aziende che investono al fine di incrementare le produzioni agroenergetiche e di realizzare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agricole.

      Infine, la presente proposta di legge, con il Capo II, ha altresì lo scopo di favorire la riorganizzazione delle associazioni di produttori appartenenti a organizzazioni comuni di mercato (OCM) che sono state o stanno per essere modificate a livello comunitario. Si tratta in particolare di consentire alle associazioni e consorzi di produttori dei settori bieticolo-saccarifero e prossimamente a quelle ortofrutticole e vitivinicole di configurarsi come Unioni nazionali di organizzazioni di produttori, così come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2005.

      Per gli stessi scopi detta alcune modifiche alla normativa vigente nel settore delle assicurazioni e dei servizi informativi in agricoltura al fine di conseguire un efficace snellimento delle procedure amministrative.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

   

 

 

Capo I

AGROENERGIA

 

Art. 1.

(Prodotti agroenergetici).

      1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per la produzione di energia.

      2. In conformità alle disposizioni recate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, e 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dalle citate direttive, in quanto compatibili e si intende per:

          a) «biocarburante», un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

          b) «biomassa» la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.

 

 

Art. 2.

(Attività agroenergetica).

      1. Si intende per attività agroenergetica, ancorché non svolta dall'azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, quella diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, nonché le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta mediante l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agreonergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

 

Art. 3.

(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

          a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

          b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le previsioni di cui all'articolo 6;

          c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

          d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;           e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

          f) realizzare iniziative relative alla logistica;

          g) adottare tecnologie innovative;

          h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

      2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma l, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

      3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

      4. I gruppi di produttori nuovi o che intendono essere riconosciuti ai sensi del comma 3 possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui al presente articolo. A tale fine, essi presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a prericonoscimento.

      5. Ai fini del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

 

Art. 4.

(Forme associate e istituti operativi delle organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Al settore agroenergetico e alle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 13 e 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

      2. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate di cui al comma 1 del presente articolo hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi nel settore agroenergetico di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con particolare riguardo alle misure di cui ai commi da 4 a 11 dello stesso articolo 2-quater.

 

Art. 5.

(Distretti agroenergetici).

      1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.

      2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da una interrelazione e interdipendenza produttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.

      3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti agroenergetici di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 6.

(Incentivi).

      1. Ove i prodotti agroenergetici siano utilizzati per la generazione di energia elettrica nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai relativi produttori, su tutta l'energia che generano e senza limitazioni relative alla potenza oraria minima emessa e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.

      2. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroenergetici o da soggetti rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dei commi 85 e 86 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

      3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori, gli istituti di ricerca e le regioni interessati per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di combustibili e di carburanti, basati sull'utilizzo di prodotti agroenergetici.

      4. All'energia elettrica prodotta utilizzando prodotti agroenergetici si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.

      5. Al fine di promuovere la produzione dei prodotti agroenergetici e il loro utilizzo nella produzione di energia, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzata alla realizzazione delle seguenti misure e per i seguenti importi:

          a) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esentare dall'accisa il biodiesel di cui al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, secondo un contingente commisurato alla cifra di 30 milioni di euro annui, da sommarsi al contingente allo scopo previsto dallo stesso comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicando le previste aliquote di accisa ridotte per i corrispondenti prodotti entro il limite complessivo di 15 milioni di euro annui, da sommarsi al limite di spesa allo scopo previsto alla data di entrata in vigore della presente legge;

          c) attribuire un contributo ai produttori di prodotti agroenergetici, sia singoli sia associati, che effettuano nuovi investimenti volti ad incrementare la produzione di prodotti agroenergetici. Tale contributo è corrisposto nella forma del credito d'imposta entro un limite massimo di 35 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni o sussidi pubblici, da chiunque concessi, che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti che fruiscono del credito d'imposta.

      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché le tipologie d'investimento e il valore del credito d'imposta di cui alla lettera c) dello stesso comma 5.

      7. Rientra tra le finalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'utilizzo dell'alcole ottenuto dalla distillazione vinica e opportunamente trasformato, nei processi di combustione degli impianti di incenerimento che effettuano il recupero del calore di combustione prodotto, e se del caso la produzione di energia elettrica. Per tale scopo, per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata ad acquistare nell'ambito di una somma di 15 milioni di euro annui un corrispondente quantitativo di alcole e a rivenderlo ai gestori dei citati impianti di incenerimento.

      8. Al fine di permettere ai produttori di prodotti agroenergetici che effettuano investimenti finalizzati a incrementare le proprie produzioni agroenergetiche di poter accedere al Fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni, nonché di fruire di tale agevolazione anche nella forma del contributo in conto capitale, all'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive mo-dificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

      «a-bis) investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati a incrementare la produzione di prodotti agroenergetici e di prodotti da questi derivati destinati alla produzione di energia, di biocarburanti, di biocombustibili e di altre produzioni energetiche rinnovabili»;

          b) al comma 2-bis, le parole; «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)».

 

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, pari a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 8.

(Organismi associativi del settore bieticolo saccarifero).

      1. Al fine di agevolare la riorganizzazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori di produzioni disciplinate da specifiche Organizzazioni comuni di mercato (OCM) interessate da processi di revisione comunitaria e che per tale motivo necessitano di riorientare le proprie finalità istitutive e di ricostituire i propri profili giuridici, le attuali organizzazioni associative di livello nazionale che svolgono servizi e funzioni in favore dei produttori riferibili a tali OCM e in particolare, le associazioni e i consorzi nazionali dei bieticoltori, assumono la qualifica delle forme associate delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

      2. Le organizzazioni associative di livello nazionale di cui al comma 1, per beneficiare della qualifica di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri statuti alle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. A tale fine, esse, anche costituendosi in associazioni temporanee di scopo, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a un prericonoscimento.

      3. Nel periodo di prericonoscimento di cui al comma 2, le organizzazioni associative interessate provvedono a far sì che i produttori loro associati conseguano il riconoscimento di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

 

 

 

Art. 9.

(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).

      1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente: «Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».

 

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

      1. I commi 9, 10 e 10-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sono abrogati.

 

Art. 11.

(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165).

      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, sostituito dal seguente: «Esso è composto dal presidente e da sei membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

 

Art. 12.

(Entratà in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1751

¾

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

                         d'iniziativa dei deputati                        

         

 

SERVODIO, BARATELLA, BELLANOVA, BRANDOLINI, CESINI, FOGLIARDI, FRANCI, FRIGATO, LUSETTI, OLIVERIO, PERTOLDI, PISCITELLO, ROTONDO, RUSCONI

 

 

 

Disposizioni per la promozione del recupero di biomasse e della produzione e dell'impiego di biocarburanti di origine agricola

                  

Presentata il 3 ottobre 2006

                  

     

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - A seguito dell'approvazione del Protocollo di Kyoto, ratificato con la legge n. 120 del 2002, per il nostro Paese è stato fissato l'obiettivo della riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra del 6,5 per cento entro il periodo 2008-2012. Nel quadro degli interventi volti al raggiungimento di tale ambizioso traguardo svolgono un ruolo cruciale le politiche volte a incentivare la produzione e il consumo di biocarburanti di origine agricola. La crescente consapevolezza dell'importanza di ridurre gli inquinanti contenuti nei carburanti tradizionali ha già condotto all'adozione di alcune importanti misure, sia a livello comunitario sia a livello nazionale.

      Sul versante comunitario, nell'ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC), sono state previste misure volte a incentivare le produzioni agroenergetiche. In particolare, il regolamento (CE) n. 1782 del 2003 (articoli 55-56 e 88) ha escluso dall'obbligo di ritiro (set aside) i terreni utilizzati per le coltivazioni agroenergetiche e previsto, nel caso di colture pluriennali destinate alla produzione di biomasse, un aiuto comunitario accoppiato pari a 45 euro/ettaro. Per lo sviluppo della filiera del biodiesel, la direttiva 2003/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, ha invece previsto che una percentuale crescente di carburanti per autotrazione debba essere costituita da biocarburanti, al fine di realizzare una sostituzione, entro il 2020, pari al 20 per cento. La Commissione europea, inoltre, ha di recente adottato un Piano d'azione per la biomassa e definito una Strategia dell'Unione europea per i biocarburanti.

      Sul versante nazionale, merita ricordare la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005, articolo 1, commi 422 e 423), che ha disposto il rinnovo delle agevolazioni per il biodiesel (esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo prefissato, nell'ambito di un apposito programma) e previsto nuovi interventi di promozione delle filiere agroenergetiche (con lo stanziamento di nuove risorse per la ricerca nel campo bioenergetico e la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere). Sul finire della scorsa legislatura, infine, è stato adottato il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, che, nel quadro degli obiettivi indicativi nazionali stabiliti sulla base della normativa comunitaria, ha introdotto (articolo 2-quater) l'obbligo per i produttori di carburanti diesel e di benzina, a decorrere dal 1o luglio 2006, di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola, nell'ambito di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico (la cui disciplina è rimessa al CIPE), in una misura, crescente di un punto percentuale annuo fino al 2010, pari all'1 per cento dei carburanti immessi al consumo nell'anno precedente. Inoltre, l'attività di produzione e di cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali è stata considerata attività agricola per connessione e il reddito da essa derivante «reddito agricolo» (con i conseguenti vantaggi fiscali), è stata disposta l'equiparazione del biogas al gas naturale (con la conseguente esclusione dall'assoggettamento ad accisa) ed è stata prevista la precedenza nel dispacciamento per l'energia elettrica prodotta da biomasse o biogas nell'ambito di intese di filiera (fino a una quota annuale del 30 per cento).

      Il presente provvedimento si propone di dare nuovo impulso alle politiche volte a incentivare la, produzione e il consumo di biocarburanti di origine agricola, per un verso rafforzando gli strumenti già previsti, per l'altro introducendone di nuovi.

      II provvedimento si compone di 8 articoli.

      L'articolo 1 individua, facendo esplicito riferimento al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, l'oggetto e le finalità del provvedimento, riconducibili essenzialmente all'integrazione della filiera bioenergetica, alla stabilità del mercato e a una maggiore collaborazione tra pubblico e privato.

      L'articolo 2 reca le definizioni relative alle espressioni utilizzate nel provvedimento.

      L'articolo 3 innalza l'obiettivo nazionale di immissione al consumo di biocarburanti previsto dalla normativa vigente, disponendo che a decorrere dal 2007 i produttori di carburanti diesel e benzina sono obbligati a immettere al consumo biocarburanti di origine agricola, oggetto di una intesa di filiera o di un contratto quadro, in una misura, crescente di un punto percentuale fino al 2010, pari al 5 per cento del carburante complessivamente immesso al consumo nell'anno precedente. I produttori devono attestare l'adempimento dell'obbligo mediante autocertificazione o, in alternativa, acquistando certificati gialli per un valore corrispondente all'obbligo.

      L'articolo 4 è volto a rafforzare l'integrazione della filiera agroenergetica, prevedendo l'applicazione della normativa sulle intese di filiera e sui contratti quadro, con i relativi meccanismi di incentivazione, introdotta con il decreto legislativo n. 102 del 2005.

      L'articolo 5 introduce il mercato regolamentato dei certificati gialli, ossia titoli, quotati e trasferibili, attestanti l'assolvimento degli obblighi di immissione di biocarburanti, assegnati alle imprese agroenergetiche operanti all'interno di un'intesa di filiera. La disciplina del mercato regolamentato dei certificati gialli è rimessa a un decreto adottato di concerto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dello sviluppo economico.

      L'articolo 6 individua una serie di interventi pubblici, di competenza regionale, finalizzati a promuovere le fonti energetiche di origine agricola e a ridurre l'inquinamento atmosferico. In particolare, si prevede l'obbligo di impiegare biocarburanti per le flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici in misura non inferiore al 30 per cento, la costituzione di consorzi o società miste, partecipate da tutti i soggetti della filiera agroenergetica, finalizzate alla produzione e alla fornitura di biocarburanti, nonché la possibilità di incentivare l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento residenziale (anche attraverso la riduzione dell'ICI se l'impiego supera il 50 per cento).

      L'articolo 7 prevede ulteriori misure di incentivazione. In particolare, si dispone l'innalzamento da 200.000 a 1.000.000 di tonnellate del contingente annuo di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, esentato dall'accisa e si prevede il riconoscimento di un credito di imposta, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui, a favore delle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti.

      L'articolo 8, infine, dispone che le attività agricole dirette alla produzione di energie rinnovabili sono considerate attività connesse alle attività agricole, con i conseguenti benefìci fiscali.

 


PROPOSTA DI LEGGE

   

 

 

Art. 1.

(Oggetto e finalità).

      1. Nel quadro delle politiche e delle misure nazionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, la presente legge stabilisce norme per garantire:

          a) il sostegno e l'intervento pubblici per la maggiore stabilità del mercato e la riduzione delle fluttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli destinati alla produzione dei biocarburanti;

          b) le forme e gli strumenti di collaborazione tra gli enti pubblici territoriali e gli operatori della filiera agroenergetica;

          c) il raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento dell'efficienza energetica nel sistema economico nazionale;

          d) l'integrazione della filiera di produzione e di distribuzione di biocarburanti di origine agricola con la partecipazione delle associazioni a tutela dell'ambiente e dei consumatori;

          e) l'incremento del recupero di biomasse, della produzione e dell'impiego di fonti di energia rinnovabile e, in particolare, di biocarburanti di origine agricola, nel rispetto di pratiche agricole e silvicole sostenibili.

 

Art. 2.

(Definizioni).

      l. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) biomassa di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura;

          b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ricavati da biomassa di origine agricola;

          c) impresa agroenergetica: impresa agricola che raccoglie biomassa residua dalla produzione agricola per la produzione di energia ovvero che produce biomassa destinata alla trasformazione in biocarburanti ovvero che è oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4;

          d) filiera agroenergetica: insieme di imprese agroenergetiche e di imprese comunque operanti ai fini della trasformazione di biomassa di origine agricola in biocarburanti o della produzione, trasporto, distribuzione e commercializzazione di biocarburanti di origine agricola.

 

 

 

 

 

Art. 3.

(Obiettivo nazionale di immissione al consumo di biocarburanti).

      1. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo, a partire dal 31 dicembre 2006, biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4 in misura pari al 5 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente, con riferimento al mercato nazionale. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

      2. In alternativa, i produttori di carburanti diesel e di benzina possono adempiere agli obblighi di cui al comma 1 acquistando certificati gialli di cui all'articolo 5 per un valore corrispondente all'obbligo previsto.

      3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti inoltrano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'autocertificazione contenente i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione al consumo di biocarburanti e di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso, inviando altresì, nei casi previsti dal comma 2, i certificati gialli del valore corrispondente all'obbligo. Il comma 3 dell'articolo 2-quater del citato decreto-legge n. 2 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, è soppresso.

      4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro per ogni tonnellata equivalente di petrolio (Tep) di carburante non immessa sul mercato. In caso di mancato invio dell'autocertificazione di cui al comma 3 è irrogata una sanzione amministrativa di 10.000 euro.

 

Art. 4.

(Intese di filiera e contratti quadro).

      1. Le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese agroenergetiche, delle imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti nonché le associazioni che operano nei settori della tutela dei consumatori e degli utenti e della tutela dell'ambiente stipulano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, intese di filiera aventi come scopo l'integrazione di filiera e la promozione del recupero, della produzione e dell'utilizzo di biomassa di origine agricola destinata alla trasformazione in biocarburanti e in energia elettrica.

      2. Le organizzazioni di produttori e di utilizzatori di biomassa di origine agricola, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e le organizzazioni delle imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti che abbiano ricevuto dalle imprese stesse specifico mandato stipulano, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, contratti quadro aventi per oggetto il recupero, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomassa agricola destinata alla trasformazione in biocarburanti e in energia elettrica, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare.

      3. Le imprese agroenergetiche e le imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di distribuzione e di commercializzazione di biocarburanti possono stipulare contratti-tipo che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, disciplinano i reciproci rapporti in esecuzione di un contratto quadro.

      4. Ai fini di cui al presente articolo, sono istituiti i tavoli di filiera agroenergetica, ai quali si applicano le procedure e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005.

      5. Alla sottoscrizione di un contratto-tipo di cui al comma 3 del presente articolo si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 206, n. 81. La sottoscrizione di cui al periodo precedente costituisce altresì titolo preferenziale per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 7.

 

Art. 5.

(Certificati gialli)

      1. Alle imprese agroenergetiche che producono biomassa destinata alla trasformazione in biocarburanti, la cui collocazione sul mercato è garantita da un'intesa di filiera o da un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4, sono assegnati titoli, che possono essere trasferiti e quotati in mercati regolamentati, denominati «certificati gialli».

      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità per il rilascio, per la cessione e per lo scambio dei titoli di cui al presente articolo, nonché il corrispondente valore energetico.

 

 

 

 

 

Art. 6.

(Interventi pubblici per la promozione dei biocarburanti, per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e per l'utilizzazione di fonti energetiche alternative di origine agricola).

      1. Ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico in misura non inferiore al 30 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati.

      2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, per la produzione e la fornitura dei biocarburanti, la costituzione di un consorzio o di una società consortile o di altra forma associativa a capitale misto, pubblico e privato, a cui partecipano gli imprenditori, le imprese di trasformazione di biomassa e di produzione, di trasporto, di commercializzazione e di distribuzione di biocarburanti e gli altri soggetti interessati, pubblici o privati, anche attraverso le proprie associazioni di categoria. Gli statuti delle società e dei consorzi costituiti ai sensi del presente articolo devono contenere regole di trasparenza, forme di controllo della rintracciabilità dei biocarburanti, le modalità per l'effettuazione di bilanci di anidride carbonica e delle polveri sottili e le modalità per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività sociale e dell'impatto sul territorio. Gli statuti delle società e dei consorzi devono prevedere, altresì, il riconoscimento agli imprenditori agricoli di una quota dell'utile consolidato, da distribuire annualmente in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. Le società o i consorzi costituiti ai sensi dei presente articolo sono esentati dall'imposta regionale sulle attività produttive e da ogni diritto o tributo dovuto per la costituzione e per ogni altro adempimento a ciò necessario.

      3. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare altresì forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento residenziale. Per gli edifici che dimostrano l'impiego di biocarburanti a fini energetici o di riscaldamento, per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente, i comuni possono applicare una riduzione dell'imposta comunale sugli immobili fino ad un massimo del 20 per cento dell'imposta dovuta.

      4. Possono essere immesse in consumo, presso utenti sia extra-rete sia in rete, le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra-rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele. A tali fini, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento».

 

Art. 7.

(Interventi economici e fiscali).

      1. Al fine di incentivare la produzione e l'impiego di biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: « 200.000 tonnellate», sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 di tonnellate». Per il 50 per cento del contingente di cui al medesimo articolo 21, comma 6, come modificato dal presente comma, l'esenzione dall'accisa può essere riconosciuta soltanto se il biocarburante è stato prodotto nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

      2. Alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti è attribuito, a decorrere dal 2006, un contributo nella forma di credito di imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi investimenti che fruiscono del credito d'imposta stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso.

      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede nell'ambito del gettito derivante dalle accise sui prodotti petroliferi.

      4. Al fine di consentire alle imprese agricole che effettuano investimenti finalizzati ad aumentare la produzione di biomassa destinata alla produzione di biocarburanti di accedere al fondo istituito presso Mediocredito centrale S.p.a., le anticipazioni di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, sono impiegate anche per il finanziamento degli investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati ad aumentare la produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

 

Art. 8.

(Attività dirette alla produzione di fonti di energia rinnovabile e di energia da fonti rinnovabili).

      1. Le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, esercitate dagli imprenditori agricoli mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, sono considerate attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

 

 


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica italiana (art. 117)

(omissis)

 

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (1).

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (2).

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (3).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (4).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni (5).

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (6).

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(1) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(2) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(3) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(4) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(5) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 


Codice Civile
(art. 2135)

Capo II

Dell'impresa agricola

 

Sezione I

Disposizioni generali

 (omissis)

2135. Imprenditore agricolo (1)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (2).

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(1) Vedi, gli artt. da 8 a 15, L. 3 maggio 1982, n. 203, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In precedenza l'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto D.Lgs. n. 228 del 2001, era il seguente:

«Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

(omissis)

 


D.L. 26 ottobre 1970, n. 745
Provvedimenti straordinari per la ripresa economica, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 1970, n. 304,(art. 37)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1970, n. 272 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1970, n. 323).

(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge.

(omissis)

TITOLO III

Disposizioni sugli incentivi a favore della produzione e dell'economia (34)

 

37. Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 , e successive modificazioni, è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972 (35).

È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della L. 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso (36).

[A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale] (37).

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24, L. 28 febbraio 1967, n. 131 (38).

Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, L. 30 aprile 1962, n. 265 , è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato - ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974 (39).

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(34)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 aprile 1976, n. 156.

(35)  Vedi l'art. 7, L. 24 dicembre 1974, n. 713.

(36)  Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295. Da ultimo, il terzo comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412, e abrogato dall'art. 65, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, l'art. 35, L. 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130. Vedi, inoltre, l'art. 22, D.L. 28 maggio 1981, n. 251, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e la L. 16 febbraio 1987, n. 44.

(37)  Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295. Da ultimo, il terzo comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412, e abrogato dall'art. 65, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, l'art. 35, L. 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130. Vedi, inoltre, l'art. 22, D.L. 28 maggio 1981, n. 251, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e la L. 16 febbraio 1987, n. 44.

(38)  Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295. Da ultimo, il terzo comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412, e abrogato dall'art. 65, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 13 agosto 1975, n. 377, l'art. 35, L. 24 aprile 1980, n. 146 e l'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130. Vedi, inoltre, l'art. 22, D.L. 28 maggio 1981, n. 251, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41, l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910 e la L. 16 febbraio 1987, n. 44.

(39)  Vedi, anche, l'art. 4, L. 28 maggio 1973, n. 295, e l'art. 1, D.L. 26 maggio 1978, n. 224, nonché l'art. 9, L. 22 dicembre 1984, n. 887.

(omissis)

 

 


L. 28 novembre 1980, n. 782
Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'art. 4 della L. 12 agosto 1977, numero 675 (art. 2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 novembre 1980, n. 327.

(2) Riportata al n. XXIX.

(omissis)

2. È autorizzata la spesa complessiva di lire 696 miliardi, destinata:

a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese, ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi. I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni, salvo quanto stabilito al secondo comma. La predetta somma e i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali. Al fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (5) (5/a);

b) per lire 100 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1980 e lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1981;

c) per lire 45 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 (6). La somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982; lo stanziamento relativo all'anno finanziario 1980 resta determinato in lire 15 miliardi;

d) per lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1980, per la concessione a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese dei contributi fissati dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374 (7);

e) per lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni dal 1980 al 1982, per l'istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo speciale, da amministrare con contabilità separata, per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (8), e successive modificazioni. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 20 miliardi.

I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato (9).

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(5) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(5/a) Lettera così modificata dall'art. 2, D.L. 20 maggio 1993, n. 149, riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(6) Riportato alla voce Cooperative e cooperazione.

(7) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(8) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

(9) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 20 maggio 1993, n. 149, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 

 


D.L. 29 agosto 1994, n. 516
Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, conv. con modif. dall’art. 1, co. 1. L. 27 ottobre 1994, n. 598, (art. 11)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1994, n. 202 e convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27 ottobre 1994, n. 598 (Gazz. Uff. 29 ottobre 1994, n. 254). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417, non convertiti in legge.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

-

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 marzo 1996, n. 69; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259.

(omissis)

11.  1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782 , nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 (12).

2. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 , e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro (13).

2-bis.Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (14).

3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.

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(12)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, a decorrere dalla data del 25 aprile 1995.

(13)  Comma così sostituito, prima, dalla legge di conversione 27 ottobre 1994, n. 598, e poi dall'art. 3, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, a decorrere dalla data del 25 aprile 1995. Successivamente la lettera b) è stata così sostituita dall'art. 54, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(14)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 ottobre 1994, n. 598 e poi così sostituito dall'art. 15, L. 5 marzo 2001, n. 57.

(omissis)

 

 


D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (art. 21)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1995, n. 279, S.O.

(omissis)

Capo II - Oli minerali

 

Articolo 21

(Artt. 1 e 17 D.L. n. 331/1993 - Art. 11 D.L. n. 688/1982)

Prodotti sottoposti ad accisa

 

1.Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti [1]:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas metano (codice NC 2711 29 00).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:

a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;

c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;

e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.

I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi (11/a).

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente di 200.000 tonnellate un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Con il medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61 (11/aa).

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6 (11/b).

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari (11/c).

6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri (11/d).

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita (11/e).

7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.

__________

[1] Per le aliquote vedi allegato I.

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(11/a) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 2-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(11/aa) Il presente comma 6, già modificato dall'art. 2, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e sostituito dall'art. 21, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° luglio 2001, è stato sostituito, con gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2, dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e così modificato dal comma 421 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato art. 21. Vedi, inoltre, quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 giugno 2001, n. 246 e dal comma 522 dell'art. 1 della suddetta legge n. 311 del 2004. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, infine, il D.M. 25 luglio 2003, n. 256. Con Comunicato 23 luglio 2005 (Gazz. Uff. 23 luglio 2005, n. 170) e con Comunicato 24 novembre 2005 (Gazz. Uff. 24 novembre 2005, n. 274) è stata disposta l'assegnazione delle quote di contingente nell'ambito del programma agevolativo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2010 di cui al presente comma.

(11/b) Gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2 così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 522 dello stesso articolo 1.

(11/c) Gli attuali commi 6, 6.1 e 6.2 così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dal comma 521 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 522 dello stesso articolo 1.

(11/d) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(11/e) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così modificato dal comma 520 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 22. Per le agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola vedi il D.M. 20 febbraio 2004, n. 96. Vedi, inoltre, il comma 422 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 (omissis)

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60.

(omissis)

Capo III - Conferenza unificata

 

8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

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(13)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

      ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.


D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (art. 11)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2002, n. 40/E; Ris. 21 agosto 2002, n. 4/D;

- Ministero delle finanze: Circ. 27 giugno 2000, n. 131/D.

(omissis)

11. Energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto (13/d).

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh (13/e) (13/f).

3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (14), sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità (14/a).

4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.

5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto (14/b).

6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (15), sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili (15/a).

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(13/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(13/e) Comma così modificato dall'art. 28, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1999.

(13/f) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

(14) Riportata alla voce Società commerciali.

(14/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 24 ottobre 2005.

(14/b) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e il D.M. 24 ottobre 2005.

(15) Riportato alla voce Regioni.

(15/a) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 156, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(omissis)

 

 

 


D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165
Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 3-bis, 9)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1999, n. 137.

(2)  I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).

(3)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 15 marzo 2004, n. 6;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 1 dicembre 2003, n. 15.

(omissis)

3-bis.  Centri autorizzati di assistenza agricola.

1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefìci comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 (20).

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività (21).

4-bis.Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2 (22).

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(20)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2001

(21)  Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).

(22)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 

9.  Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio di rappresentanza;

d) il Collegio dei revisori (39).

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (40).

3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza (41).

3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento (42).

4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole (43). Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (44).

5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole (45) di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (46).

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(39)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

(40)  Comma prima sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159) e, successivamente così modificato dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(41)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(42)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(43)  I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).

(44)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(45)  I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (Gazz. Uff. 10 luglio 2000, n. 159).

(46)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 3, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381.

(omissis)

 


D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 20)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 8 luglio 2004, n. 20;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 12 settembre 2002; Nota 24 febbraio 2004;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 febbraio 2002, n. 34; Circ. 21 febbraio 2003, n. 39; Circ. 14 marzo 2003, n. 53; Circ. 1 dicembre 2003, n. 186; Circ. 13 febbraio 2004, n. 29;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 14 maggio 2002, n. 44/E;

- Ministero delle attività produttive: Nota 8 febbraio 2002, n. 501751; Nota 6 aprile 2005, n. 2772;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 18 febbraio 2002, n. 80612.

(omissis)

20.  Istituti della concertazione.

1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.

2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro (15).

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(15)  Vedi, anche, il D.P.C.M. 5 agosto 2005.

(omissis)

 

 


D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.

(1/a) Con D.M. 20 aprile 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97) è stata fissata ai soli fini del presente decreto, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'articolo 43 e l'allegato B;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;

Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la Del.CIPE 6 agosto 1999 [n. 126] pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

1. Finalità.

1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:

a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;

c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;

d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.

 

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);

d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);

f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);

i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;

n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'àmbito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

 

 

3. Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione.

1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefìci connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresì la valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entità degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.

3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene:

a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell'àmbito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;

b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;

c) l'esame dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine di cui all'articolo 11;

d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;

f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;

g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1;

h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.

4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.

 

 

4. Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti.

1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.

2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto.

 

 

5. Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:

a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;

b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;

c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;

d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;

e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;

f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;

g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;

h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.

3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'àmbito delle rispettive dotazioni.

4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell'àmbito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra».

5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato (1/b).

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(1/b) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128.

 

6. Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.

2. Nell'àmbito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.

 

 

7. Disposizioni specifiche per il solare.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare (1/c).

2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:

a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;

b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;

c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;

d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;

f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;

g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

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(1/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 luglio 2005.

 

 

8. Disposizioni specifiche per le centrali ibride.

1. Il produttore che esercisce centrali ibride può chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.

2. Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso, qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale è richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso periodo.

3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di minimo tecnico. La disponibilità residua della centrale non impegnata nella produzione imputabile è soggetta alle regole di dispacciamento di merito economico in atto.

4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con D.M. 9 maggio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5.

7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

 

9. Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili.

1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.

3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalità di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.

 

 

10. Obiettivi indicativi regionali.

1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.

2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione.

3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

 

 

11. Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel seguito denominata «garanzia di origine».

2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi.

3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.

4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.

5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'àmbito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.

7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.

8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.

10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.

11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.

12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.

13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'àmbito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

 

12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991] (1/d).

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

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(1/d) Comma abrogato dall'art. 280, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

13. Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico.

1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è immessa nel sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi commi.

2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato (2).

4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato (3).

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(2) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.

(3) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.

 

 

14. Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

2. Le direttive di cui al comma 1:

a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;

b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;

c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;

d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;

e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;

f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefìci che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.

3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

 

 

15. Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

1. Nell'àmbito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalità previste dalla medesima legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è svolta una campagna di informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni 2004, 2005 e 2006.

 

 

16. Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.

1. È istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:

a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a livello regionale;

b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;

c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'àmbito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;

d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;

e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;

f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride;

g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non più di venti esperti della materia di comprovata esperienza.

3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attività.

4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre amministrazioni nonché le modalità con le quali le attività di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.

5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma è effettuata nell'àmbito del decreto di cui al comma 3.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche disponibili (3/a).

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(3/a) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 267, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

17. Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.

2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:

a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;

c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce altresì:

a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;

b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa (3/b).

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili è subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

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(3/b) Con D.M. 5 maggio 2006 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125) sono stati individuati i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

 

 

18. Cumulabilità di incentivi.

1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto, non può ottenere i certificati verdi, né i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 

 

19. Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

 

20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.

3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.

5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti (3/c).

6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.

7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (4).

9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.

10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.

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(3/c) Comma così modificato dall'art. 267, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 ottobre 2005.


D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2004, n. 95.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Nota 15 luglio 2004, n. 102.204.

(omissis)

Capo I

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

 

2. Polizze assicurative.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone.

3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi (4).

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa (5).

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(4)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 luglio 2004. Vedi, anche, il D.M. 23 novembre 2005.

(5)  Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 14)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 maggio 2004, n. 85; Circ. 18 giugno 2004, n. 96; Circ. 1 luglio 2004, n. 100.

(omissis)

14. Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.

3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.

4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.

7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.

8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.

9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

10-bis.L'AGEA, nell'àmbito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'àmbito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (19).

11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».

12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (20).

13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale (21).

13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (22).

13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990 (23).

13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria (24).

13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (25).

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(19)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 9 settembre 2005, n. 182.

(20)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(21)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(22)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(23)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(24)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(25)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

(omissis)

 


L. 23 agosto 2004, n. 239
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (art. 1, co. 85-87)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.

 

Articolo 1

1. ……….

85. È definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

……………….

(omissis)


D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102
Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 137.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

Emana il seguente decreto legislativo:

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Capo I - Soggetti economici

 

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario;

b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata;

c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2;

d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;

e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;

g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.

 

 

2. Organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

g) realizzare iniziative relative alla logistica;

h) adottare tecnologie innovative;

i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'àmbito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

 

 

3. Requisiti delle organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per i soci di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

 

 

4. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.

2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.

4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.

5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.

 

 

5. Forme associate delle organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;

b) gestire le crisi di mercato;

c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;

e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.

 

 

6. Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di organizzazioni di produttori.

1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di:

1) aderire ad una sola organizzazione comune;

2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune.

2. L'organizzazione comune deve:

a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro;

b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;

c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.

4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale.

6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;

b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo;

d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da imp il conseguimento delle finalità istituzionali.

 

 

7. Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.

1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità.

2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.

3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

 

 

8. Gestione delle crisi di mercato.

1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti.

2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 è verificata ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale.

4. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.

5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertata con le modalità di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.

7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'àmbito dei compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.

 

 

Capo II - Intese per l'integrazione di filiera

 

9. Intesa di filiera.

1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;

e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'àmbito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera (2).

3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (3).

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 5 agosto 2005 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2006.

(3) Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 9 settembre 2005, n. 182, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo III - Regolazione di mercato

 

10. Contratti quadro.

1. Nell'àmbito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;

d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea;

e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.

 

 

11. Modalità.

1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.

2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti princìpi generali:

a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;

b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;

c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. È facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.

4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;

b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa;

c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;

d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.

5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.

 

 

12. Recesso, cessione di azienda, e privilegio.

1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.

2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.

3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.

4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.

 

 

13. Obblighi degli acquirenti.

1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro.

2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c).

3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b).

 

 

 

14. Incentivi.

1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10.

2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.

3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1.

4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1.

5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro.

 

 

15. Altri accordi del sistema agroalimentare.

1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del 14 luglio 1992, entrambi del Consiglio, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991 del Consiglio, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto:

a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato;

b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta;

c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti.

2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 952/97 del 20 maggio 1997 del Consiglio, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

 

 

16. Disposizioni finali e abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme:

a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni;

b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti.

4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente decreto.

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

b) la nomina degli amministratori;

c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.».

6. Il comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso.

7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128
Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (art. 7)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2005, n. 160.

(omissis)

7. Modalità per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attività produttive con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate, avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati, approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nonché per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di emissioni.

2. Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

(omissis)

 


D.P.C.M. 5 agosto 2005
Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera. (art. 1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2005, n. 212.

 

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Acquisito il parere del tavolo agroalimentare di cui al predetto art. 20 del decreto legislativo n. 228/2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

 

 

Decreta:

 

1. Costituzione dei tavoli di filiera.

1. Al fine di pervenire alla stipula delle intese di filiera di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 102/2005, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, richiede, per la costituzione dei tavoli di filiera, agli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'indicazione della rappresentanza di filiera a livello nazionale per le seguenti filiere:

a) ortofrutta;

b) bieticolo-saccarifero;

c) zootecnico;

d) vitivinicolo;

e) olivicolo;

f) cerealicolo (ivi compreso il riso);

g) tabacco;

h) lattiero-caseario (2).

2. Gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, le indicazioni della rappresentanza entro trenta giorni dalla richiesta ministeriale.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le composizioni dei tavoli di filiera; ai predetti tavoli partecipano due rappresentanti del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, due rappresentanti del Dipartimento delle politiche di sviluppo e tre rappresentanti delle regioni, designati dal Comitato tecnico permanente per l'agricoltura nell'àmbito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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(2) Per la costituzione del tavolo di filiera per le bioenergie vedi il D.P.C.M. 23 febbraio 2006.

 

(omissis)

 

 


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 422-423)

--------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Articolo 1

……………………

422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 è destinato per l'anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421, nonché fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di certificati per l'incentivazione, la produzione e l'utilizzo di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

423.La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell' articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (57).

………………

(omissis)

 

---------------------

(57)  Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


D.L. 10 gennaio 2006, n. 2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (art. 2 quater)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.

(2)  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

2-quater. Interventi nel settore agroenergetico.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1° gennaio 2008.

2. Dal 1° luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresì stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2.

4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.

5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. È assicurata priorità nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.

6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.

10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.

11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;

b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche» (22).

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(22)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81.

(omissis)


Normativa comunitaria

 


Reg. (CE) n. 2200/96 del 28 ottobre 1996
Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (art. 15)

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 1996, n. L 297. Entrato in vigore il 28 novembre 1996.

(2) Il presente regolamento è stato attuato dall'articolo 40 della L. 24 aprile 1998, n. 128. Vedi, per una modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 609/2001, il regolamento (CE) n. 1961/2001 con decorrenza indicata al suo articolo 9, il regolamento (CE) n. 1243/2002, il regolamento (CE) n. 1432/2003, il regolamento (CE) n. 1433/2003, il regolamento (CE) n. 1943/2003, il regolamento (CE) n. 103/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 32 e il regolamento (CE) n. 877/2004.

(omissis)

Articolo 15

1. Un aiuto finanziario comunitario è concesso, alle condizioni definite al presente articolo, alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio.

Tale fondo è alimentato con contributi finanziari effettivi degli aderenti calcolati in base ai quantitativi o al valore degli ortofrutticoli effettivamente commercializzati sul mercato e con l'aiuto finanziario di cui al primo comma (9).

2. Il fondo di esercizio di cui al paragrafo 1 è destinato:

a) al finanziamento di ritiri dal mercato alle condizioni di cui al paragrafo 3;

b) al finanziamento di un programma operativo presentato alle competenti autorità nazionali e da esse approvato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.

Tuttavia, il fondo può essere utilizzato, nella sua totalità o in parte, per il finanziamento del piano d'azione presentato dalle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 13.

3. Il ricorso al fondo di esercizio per il finanziamento di ritiri dal mercato, è consentito soltanto se le competenti autorità nazionali hanno approvato un programma operativo. Detto ricorso può assumere una o più delle seguenti forme:

a) pagamento di una compensazione di ritiro per i prodotti non compresi nell'allegato II che rispondono alle norme in vigore qualora tali norme siano state stabilite a norma dell'articolo 2,

b) erogazione di un'integrazione dell'indennità comunitaria di ritiro.

Gli Stati membri possono stabilire il livello massimo della compensazione o dell'integrazione, senza tuttavia che l'importo così stabilito sommato a quello dell'indennità comunitaria di ritiro superi i limiti dei prezzi di ritiro più elevati applicabili per la campagna 1995/1996, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3-bis, degli articoli 16-bis e 16-ter e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) 1035/72.

La quota del fondo di esercizio che può essere destinata al finanziamento di ritiri non deve superare il 60% nel primo anno, il 45% nel secondo anno, il 50% nel terzo anno, il 45% nel quarto anno, il 40% nel quinto anno e il 30% a decorrere dal sesto anno dalla data di approvazione, da parte delle competenti autorità nazionali, del primo programma operativo presentato dall'organizzazione di produttori interessata e approvato da dette autorità.

I limiti previsti all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano ai ritiri di cui alla lettera a), primo comma, del presente paragrafo.

4. Il programma operativo indicato al paragrafo 2, lettera b), deve:

a) prefiggersi numerosi obiettivi tra quelli indicati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), nonché altri, fra cui in particolare: il miglioramento qualitativo dei prodotti, lo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, la loro promozione presso i consumatori, la creazione di linee di prodotti biologici, la promozione della produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, la riduzione dei ritiri;

b) comprendere misure destinate a promuovere il ricorso, da parte dei produttori associati, a tecniche rispettose dell'ambiente, per quanto riguarda sia le pratiche colturali sia la gestione dei materiali usati.

Per "tecniche rispettose dell'ambiente" si intendono, in particolare, quelle che consentono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) 2078/92;

c) tener conto, nell'ambito delle proprie previsioni finanziarie, delle risorse tecniche ed umane necessarie per accertare il controllo dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 2, delle disposizioni fitosanitarie e dei tenori massimi autorizzati di residui (10).

5. L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è pari all'entità dei contributi finanziari menzionati al medesimo paragrafo ed effettivamente versati, ed è limitato al 50% delle spese realmente sostenute a norma del paragrafo 2.

Detta percentuale è del 60% se un programma operativo o una parte di esso è presentato:

a) da più organizzazioni di produttori della Comunità che partecipano in Stati membri diversi ad azioni transnazionali, escluse le operazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure

b) da una o più organizzazioni di produttori per azioni che devono essere realizzate da una filiera interprofessionale.

Tuttavia l'aiuto finanziario è soggetto a un massimale del 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori (11).

6. Per quanto concerne le regioni della Comunità in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, gli Stati membri possono essere autorizzati, previa richiesta debitamente giustificata, a concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale pari ad un massimo della metà dei contributi finanziari dei produttori. Tale aiuto si aggiunge al fondo d'esercizio.

Per gli Stati membri in cui meno del 15% della produzione di ortofrutticoli è commercializzato da organizzazioni di produttori e in cui la produzione di ortofrutticoli rappresenta almeno il 15% della produzione agricola totale, l'aiuto di cui al precedente comma può essere parzialmente rimborsato dalla Comunità, su richiesta dello Stato membro interessato (12) (13).

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(9) Per la fissazione dell'aiuto finanziario di cui al presente paragrafo si veda l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1144/2001.

(10) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 857/1999.

(11) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2699/2000.

(12) Paragrafo così sostituito dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(13) Vedi, per una modalità di applicazione di cui al presente comma, l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 544/2001. Per ulteriori precisazioni vedi l'articolo 2, secondo comma del regolamento suddetto.

(omissis)


Dir. 2001/77/CE del 27 settembre 2001
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. Entrata in vigore il 27 ottobre 2001.

(2) Termine di recepimento: 27 ottobre 2003. Direttiva recepita con L. 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) e D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

considerando quanto segue:

(1) Il potenziale di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente sottoutilizzato nella Comunità. Quest'ultima riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. Bisogna pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.

(2) La promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità, come illustrato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo: "il Libro bianco") (7), per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale. Ciò è stato confermato dal Consiglio nella risoluzione dell'8 giugno 1998 sulle fonti energetiche rinnovabili, e dal Parlamento europeo nella risoluzione sul Libro bianco (8).

(3) Il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni.

(4) Il Consiglio nelle conclusioni dell'11 maggio 1999 e il Parlamento europeo nella risoluzione del 17 giugno 1998 sull'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (9) hanno invitato la Commissione a presentare una proposta concreta concernente un quadro comunitario sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Inoltre il Parlamento europeo, nella risoluzione del 30 marzo 2000 sull'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità (10), ha sottolineato che per ottenere risultati e conseguire gli obiettivi comunitari sono essenziali obiettivi vincolanti e ambiziosi in materia di fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale.

(5) Per garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili occorrerebbe invitare tutti gli Stati membri a stabilire obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(6) Tali obiettivi indicativi dovrebbero essere compatibili con gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contratti dalla Comunità a titolo del protocollo di Kyoto.

(7) La Commissione dovrebbe valutare in quale misura gli Stati membri abbiano progredito nella realizzazione dei loro obiettivi indicativi nazionali e in quale misura tali obiettivi indicativi nazionali siano compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12% del consumo interno lordo di energia nel 2010, considerando che l'obiettivo indicativo del 12% contenuto nel Libro bianco da conseguire entro il 2010 per tutta la Comunità impartisce un utile orientamento per maggiori sforzi sia a livello comunitario che degli Stati membri, non perdendo di vista la necessità di tener conto delle diverse situazioni nazionali. Se necessario per la realizzazione degli obiettivi, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio delle proposte che potrebbero includere obiettivi vincolanti.

(8) Allorché utilizzano i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicata la definizione di cui agli allegati 2a e 2b della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti. Il sostegno dato alle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, specie per quanto riguarda la gerarchia di trattamento dei rifiuti. Nel contesto di un futuro sistema di sostegno alle fonti energetiche rinnovabili non bisognerebbe pertanto promuovere l'incenerimento dei rifiuti urbani non separati, se tale promozione arrecasse pregiudizio alla gerarchia.

(9) La definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

(10) La presente direttiva non impone agli Stati membri di riconoscere l'acquisizione di una garanzia d'origine da altri Stati membri o il corrispondente acquisto di elettricità quale contributo all'adempimento di un obbligo nazionale in materia di quote. Tuttavia al fine di promuovere gli scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed aumentare la trasparenza per facilitare la scelta dei consumatori tra elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, la garanzia di origine di tale tipo di elettricità è necessaria. I regimi di garanzia d'origine, di per sé, non implicano il diritto di beneficiare dei meccanismi nazionali di sostegno istituiti nei vari Stati membri. È importante che la garanzia di origine copra tutte le forme di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(11) È importante operare una chiara distinzione tra le garanzie di origine e i certificati verdi scambiabili.

(12) La necessità di un sostegno da parte delle pubbliche autorità alle fonti energetiche rinnovabili è riconosciuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (11) che, tra le altre opzioni, tiene conto della necessità di internalizzare i costi esterni della produzione di energia elettrica. A tale sostegno pubblico continueranno comunque ad applicarsi le disposizioni del trattato, e in particolare gli articoli 87 e 88.

(13) È necessario istituire un quadro legislativo per il mercato delle fonti energetiche rinnovabili.

(14) Gli Stati membri applicano meccanismi diversi di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili a livello nazionale, ivi compresi i certificati verdi, aiuti agli investimenti, esenzioni o sgravi fiscali, restituzioni d'imposta e regimi di sostegno diretto dei prezzi. Un importante mezzo per conseguire l'obiettivo della presente direttiva consiste nel garantire il buon funzionamento di questi meccanismi fino all'introduzione di un quadro comunitario allo scopo di mantenere la fiducia degli investitori.

(15) È prematuro istituire un quadro comunitario per i regimi di sostegno, data l'esperienza limitata maturata con i regimi nazionali e la percentuale relativamente bassa di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili che beneficia attualmente nella Comunità di un sostegno dei prezzi.

(16) A medio termine è tuttavia necessario adeguare i regimi di sostegno ai principi del mercato interno dell'elettricità in espansione. È quindi opportuno che la Commissione sorvegli la situazione e presenti una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione dei suddetti regimi nazionali. Ove necessario, in base alle conclusioni di tale relazione la Commissione dovrebbe presentare una proposta di quadro comunitario in materia di regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La proposta dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità e tenere conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, oltre che delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche. Essa dovrebbe inoltre favorire la promozione dell'uso efficiente delle fonti energetiche rinnovabili, essendo al contempo semplice e il più efficace possibile, particolarmente in termini di costi, e prevedere periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni, mantenere la fiducia degli investitori ed evitare costi non recuperabili. Tale quadro consentirebbe di rendere l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili competitiva rispetto a quella delle fonti energetiche non rinnovabili e di limitare le spese a carico dei consumatori riducendo a medio termine la necessità di un sostegno pubblico.

(17) Una maggiore penetrazione sul mercato da parte dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili permetterà lo sviluppo di economie di scala, riducendo in tal modo i costi.

(18) È importante sfruttare le forze di mercato e del mercato interno per rendere competitiva e allettante per i cittadini europei l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

(19) Nel promuovere lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili è necessario tener conto dell'impatto positivo sulle possibilità di sviluppo a livello regionale e locale, sul potenziale delle esportazioni, la coesione sociale e gli sbocchi occupazionali specialmente per le piccole e medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità.

(20) È necessario tener conto della struttura specifica del settore delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare al momento della revisione delle procedure amministrative di autorizzazione a costruire impianti di produzione di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili.

(21) In alcune circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza danneggiare l'affidabilità e la sicurezza della rete e le garanzie in tale contesto possono pertanto includere compensazioni finanziarie.

(22) I costi per la connessione di nuovi produttori di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbe tener conto dei benefici apportati alla rete dalla connessione degli impianti di generazione.

(23) Poiché gli obiettivi generali dell'intervento prospettato non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Tuttavia, le loro modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri in modo che ciascuno di essi possa scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, hanno adottato la presente direttiva:

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 2000, n. C 311 E e nella G.U.C.E. 29 maggio 2001, n. C 154 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 20 dicembre 2000, n. C 367.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 gennaio 2001, n. C 22.

(6) Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 2000 (G.U.C.E. 8 agosto 2001, n. C 223), posizione comune del Consiglio del 23 marzo 2001 (G.U.C.E. 15 maggio 2001, n. C 142) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2001. Decisione del Consiglio del 7 settembre 2001.

(7) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 giugno 1998, n. C 198.

(8) Pubblicato nella G.U.C.E. 6 luglio 1998, n. C 210.

(9) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 1998, n. C 210.

(10) Pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 2000, n. C 378.

(11) Disciplina 3 febbraio 2001, pubblicata nella G.U.C.E. 3 febbraio 2001, n. C 37.

 

Articolo 1

Finalità.

La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "fonti energetiche rinnovabili", le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

b) "biomassa", la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) "elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili", l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionali, compresa l'elettricità rinnovabile utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

d) "consumo di elettricità", la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità).

Si richiamano inoltre le definizioni di cui alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

 

Articolo 3

Obiettivi indicativi nazionali.

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.

2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. Tale relazione delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:

- tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,

- provvedono affinché gli obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

3. Gli Stati membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici.

4. Sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 2 e 3 la Commissione valuta in quale misura:

- gli Stati membri hanno progredito verso i rispettivi obiettivi indicativi nazionali,

- gli obiettivi indicativi nazionali sono compatibili con l'obiettivo indicativo globale del 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010.

La Commissione pubblica una relazione contenente le sue conclusioni, per la prima volta entro il 27 ottobre 2004 e successivamente ogni due anni. Tale relazione è, se del caso, corredata di proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Qualora la relazione menzionata nel secondo comma concluda che gli obiettivi indicativi nazionali sono probabilmente incompatibili, per motivi ingiustificati e/o non in relazione con i nuovi riscontri scientifici, con l'obiettivo indicativo globale, tali proposte includono, nella forma adeguata, obiettivi nazionali, compresi eventuali obiettivi vincolanti.

 

Articolo 4

Regimi di sostegno.

1. Nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato, la Commissione valuta l'applicazione dei meccanismi utilizzati negli Stati membri attraverso i quali un produttore di elettricità, in base a una normativa emanata da autorità pubbliche, percepisce, direttamente o indirettamente, un sostegno e che potrebbero avere un effetto restrittivo sugli scambi, tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del trattato.

2. La Commissione presenta, entro il 27 ottobre 2005, una relazione ben documentata sull'esperienza maturata durante l'applicazione e la coesistenza dei diversi meccanismi di cui al paragrafo 1. La relazione valuta il successo, compreso il rapporto costo-efficacia, dei regimi di sostegno di cui al paragrafo 1 nel promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in conformità con gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tale relazione è corredata, se necessario, di una proposta relativa a un quadro comunitario per i regimi di sostegno dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Qualsiasi proposta relativa a un quadro deve:

a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;

b) essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricità;

c) tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonché delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche;

d) promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;

e) prevedere per i regimi nazionali di sostegno periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni e mantenere la fiducia degli investitori.

 

Articolo 5

Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno sì che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal senso.

2. Gli Stati membri possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

3. Le garanzie di origine:

- specificano la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicano la capacità,

- consentono ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della presente direttiva.

4. Tali garanzie di origine rilasciate a norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione può obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilità del sistema di garanzia.

6. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esamina, nella relazione di cui all'articolo 8, la forma e i metodi che gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricità sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al riguardo.

 

 

Articolo 6

Procedure amministrative.

1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,

- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,

- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1, indicando, se del caso, le azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto riguarda:

- il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione,

- l'eventuale definizione di linee guida per le attività di cui al paragrafo 1 e la fattibilità dell'instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili,

- la designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.

3. Nella relazione di cui all'articolo 8 e sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta le migliori prassi al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 7

Questioni attinenti alla rete.

1. Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi possono inoltre prevedere un accesso prioritario alla rete dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nel trattamento degli impianti di produzione i gestori delle reti di trasmissione danno la priorità a impianti di produzione che utilizzano fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita dal funzionamento del sistema elettrico nazionale.

2. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard relative all'assunzione dei costi degli adattamenti tecnici, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, per integrare nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Tali norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

3. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione sopportino, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 2.

4. I gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione forniscono al nuovo produttore che desidera allacciarsi alla rete una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione. Gli Stati membri possono permettere ai produttori di elettricità rinnovabile che desiderano connettersi alla rete di indire una gara di appalto per i lavori di connessione.

5. Gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o impongono ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di elaborare e pubblicare le loro norme standard sulla ripartizione dei costi per l'installazione dell'impianto, quali connessioni alla rete e potenziamenti della stessa, tra tutti i produttori che ne beneficiano.

La ripartizione è attuata tramite un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tiene conto dei benefici che i produttori connessi fin dall'inizio e quelli collegatisi in seguito, nonché i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione traggono dalle connessioni.

6. Gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili, compresa in particolare l'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotte in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.

Se del caso, gli Stati membri istituiscono un quadro giuridico o fanno obbligo ai gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione di garantire che la tariffazione per la trasmissione e la distribuzione di elettricità proveniente da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie all'allacciamento dell'impianto alla rete. Tali vantaggi in termini di costi potrebbero derivare dall'uso diretto della rete a basso voltaggio.

7. Nella relazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilità dell'introduzione di una misurazione bidirezionale.

 

Articolo 8

Relazione di sintesi.

Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2005 e successivamente ogni 5 anni.

Tale relazione:

- descrive i progressi compiuti per riflettere i costi esterni dell'elettricità prodotta da fonti energetiche non rinnovabili e l'impatto del sostegno pubblico concesso all'elettricità,

- prende in considerazione la possibilità che gli Stati membri raggiungano gli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'obiettivo indicativo globale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e dell'esistenza di discriminazioni tra fonti energetiche differenti.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di ulteriori proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Articolo 9

Recepimento.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 27 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

Articolo 10

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 11

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Picqué


Allegato

Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricità entro il 2010 [*]

____________

[*] Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi che la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Il presente allegato fornisce valori di riferimento per la fissazione degli obiettivi indicativi nazionali relativi all'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili (elettricità FER), di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

 

 

Elettricità FERTWh 1997 [**]

% Elettricità FER1997 [***]

% Elettricità FER2010 [***]

Belgio

0,86

1,1

6,0

Repubblica ceca (12)

2,36

3,8

8 [*]

Danimarca

3,21

8,7

29,0

Germania

24,91

4,5

12,5

Estonia (13)

0,02

0,2

5,1

Grecia

3,94

8,6

20,1

Spagna

37,15

19,9

29,4

Francia

66,00

15,0

21,0

Irlanda

0,84

3,6

13,2

Italia

46,46

16,0

25,0 [1]

Cipro (14)

0,002

0,05

6

Lettonia (15)

2,76

42,4

49,3

Lituania (16)

0,33

3,3

7

Lussemburgo

0,14

2,1

5,7 [2]

Ungheria (17)

0,22

0,7

3,6

Malta (18)

0

0

5

Paesi Bassi

3,45

3,5

9,0

Austria

39,05

70,0

78,1 [3]

Polonia (19)

2,35

1,6

7,5

Portogallo

14,30

38,5

39,0 [4]

Slovenia (20)

3,66

29,9

33,6

Slovacchia (21)

5,09

17,9

31

Finlandia

19,03

24,7

31,5 [5]

Svezia

72,03

49,1

60,0 [6]

Regno Unito

7,04

1,7

10,0

Comunità (22)

355,2

12,9

21 [****]

 

[*] Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nell'allegato della presente direttiva, la Repubblica ceca rileva che la capacità di conseguire l'obiettivo dipende pesantemente dai fattori climatici che incidono notevolmente sul livello della produzione idroelettrica e l'utilizzazione dell'energia solare ed eolica. 

Il programma nazionale per la gestione economica dell'energia e l'uso delle fonti di energia rinnovabile è stato approvato dal governo nell'ottobre 2001 ed indica un obiettivo di quota di elettricità ricavata da FER nel consumo di elettricità lorda del 3,0% (escluse le grandi centrali idroelettriche con potenza superiore a 10 MW) e del 5,1% (incluse le grandi centrali idroelettriche con potenza superiore a 10 MW) entro il 2005. 

In assenza di risorse naturali è esclusa un'ulteriore sostanziale estensione dell'output di grandi e di piccole stazioni idroelettriche (23). 

[**] I dati si riferiscono alla produzione nazionale di elettricità FER nel 1997, eccetto per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, per i quali i dati si riferiscono al 1999 (24). 

[***] Le percentuali relative all'elettricità FER nel 1997 (nel 1999-2000 per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia) e nel 2010 si basano sulla produzione nazionale di elettricità FER divisa per il consumo interno lordo di elettricità. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il consumo interno lordo di elettricità si basa sui dati del 2000. In caso di scambi interni di elettricità FER (con certificazione riconosciuta od origine registrata), il calcolo di tali percentuali inciderà sui dati per il 2010 relativi ai singoli Stati membri, ma non sul totale per la Comunità (25). 

[****] Cifra arrotondata risultante dai valori di riferimento sopra indicati.  

[1] L'Italia dichiara che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh.  

Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, l'Italia muove dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà nel 2010 fino a 76 TWh, cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.  

Al riguardo si rilevi che la capacità di conseguire l'obiettivo indicativo enunciato nell'allegato dipende, tra l'altro, dal livello effettivo della domanda interna di energia elettrica nel 2010.  

[2] Tenuto conto dei valori indicativi di riferimento enunciati nel presente allegato, il Lussemburgo ritiene che l'obiettivo fissato per il 2010 possa essere conseguito soltanto se:  

- in tale anno il consumo complessivo di energia elettrica non supererà quello del 1997,  

- sarà possibile moltiplicare per 15 l'energia elettrica di origine eolica, 

- sarà possibile moltiplicare per 208 l'energia elettrica prodotta con biogas,  

- l'energia elettrica prodotta dall'unico inceneritore di rifiuti urbani del Lussemburgo, che nel 1997 ha rappresentato la metà dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, potrà essere computata integralmente,  

- sarà possibile aumentare a 80 GWh l'elettricità prodotta con procedimenti fotovoltaici,  

sarà stato tecnicamente possibile realizzare i punti precedenti entro i tempi previsti.  

Data la mancanza di risorse naturali, è escluso qualsiasi ulteriore aumento dell'elettricità prodotta da centrali idroelettriche.  

[3] L'Austria dichiara che il 78,1% potrebbe essere una cifra realistica, nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 56,1 TWh. Poiché l'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili consiste in massima parte nella produzione delle centrali idroelettriche e dipende quindi dalle precipitazioni annuali, le cifre per il 1997 e il 2010 dovrebbero essere calcolate secondo un modello a lungo termine basato sulle condizioni idrologiche e climatiche.  

[4] Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, il Portogallo dichiara che per mantenere la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili del 1997 quale obiettivo indicativo per il 2010 si è partiti dalle seguenti ipotesi:  

- sarà possibile continuare il Piano nazionale per l'elettricità costruendo nuove capacità idroelettriche superiori a 10 MW,  

- le altre capacità provenienti da fonti rinnovabili, possibili soltanto con l'aiuto finanziario statale, registreranno un incremento annuo otto volte superiore a quello ultimamente registrato.  

Queste ipotesi implicano che la nuova capacità prodotta da fonti rinnovabili, escluse le grandi centrali idroelettriche, aumenterà del doppio rispetto all'aumento del consumo interno lordo di elettricità.  

[5] Il piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili della Finlandia fissa per il volume delle fonti energetiche rinnovabili cui affidarsi nel 2010 degli obiettivi che si basano su studi approfonditi della situazione. Il governo ha approvato il piano d'azione nell'ottobre 1999. Il piano d'azione finlandese prevede che nel 2010 la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili si attesti sul 31%. Si tratta di un obiettivo indicativo molto ambizioso, la cui realizzazione implicherà per il paese misure di promozione generalizzate.  

[6] Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente allegato, la Svezia rileva che la capacità di conseguire l'obiettivo dipende pesantemente dai fattori climatici che incidono notevolmente sul livello della produzione idroelettrica, in particolare dalle variazioni nella pluviometria, nella stagionalità delle precipitazioni e nell'afflusso idrico. La quantità di energia prodotta dalle centrali idroelettriche può subire grosse variazioni: in anni molto asciutti può ammontare a 51 TWh, mentre in annate piovose potrebbe arrivare a 78 TWh. Il dato relativo al 1997 andrebbe quindi calcolato partendo da un modello a lungo termine basato su risultanze scientifiche in materia di idrologia e cambiamenti climatici.  

Nei paesi con quote consistenti di produzione idroelettrica un metodo di applicazione generalizzata consiste nel riferirsi a statistiche sull'afflusso idrico che coprono un arco di 30-60 anni. Pertanto, secondo la metodologia seguita in Svezia e viste le condizioni nel periodo 1950-1999, corrette per tener conto delle differenze in termini di capacità complessiva di produzione idroelettrica e di afflusso idrico nel corso degli anni, la produzione idroelettrica media ammonta a 64 TWh, il che corrisponde al 46% per il 1997. La Svezia reputa quindi che il 52% sia una cifra più realistica per il 2010.  

Inoltre, la capacità svedese di conseguire l'obiettivo è limitata dal fatto che i fiumi non ancora sfruttati sono protetti per legge e dipende pesantemente dai fattori seguenti:  

- espansione della produzione combinata calore energia (PCCE) in funzione della densità di popolazione, della domanda di energia per riscaldamento e dall'evoluzione tecnologica, in particolare per quanto riguarda la gassificazione dei bagni di macerazione,  

- autorizzazione di centrali eoliche in conformità della normativa nazionale, accettazione da parte della popolazione, evoluzione tecnologica ed espansione delle reti.  

 

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(12) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(13) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(14) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(15) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(16) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(17) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(18) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(19) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(20) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(21) Voce inserita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(22) Voce così sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(23) Nota aggiunta dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(24) Nota così sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(25) Nota così sostituita dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

 


Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31. Entrata in vigore: 21 febbraio 2002.

(2) Vedi, per le modalità di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2230/2004.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95, l'articolo 133 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

considerando quanto segue:

(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.

(2) Occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana nell'esecuzione delle politiche comunitarie.

(3) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno della Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi non presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro.

(4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti. Nell'adozione di misure in campo alimentare da parte degli Stati membri, tali differenze possono ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

(5) Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali concetti, principi e procedure in modo da costituire una base comune per le disposizioni adottate in materia di alimenti e di mangimi dagli Stati membri e a livello comunitario. È tuttavia necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per adeguare le eventuali disposizioni contrastanti della legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario e, in attesa di tale adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente sia applicata in base ai principi stabiliti nel presente regolamento.

(6) L'acqua viene ingerita, come ogni altro alimento, direttamente o indirettamente, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Tuttavia, dato che la qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinata dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE e 98/83/CE, è sufficiente considerare l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE.

(7) Nel contesto della legislazione alimentare devono essere inclusi requisiti relativi ai mangimi, fra cui requisiti relativi alla produzione e all'utilizzo dei mangimi quando questi siano riservati agli animali destinati alla produzione alimentare. Ciò non pregiudica i requisiti simili che sono stati applicati finora e che saranno applicati in futuro nella legislazione sui mangimi applicabile a tutti gli animali, inclusi gli animali da compagnia.

(8) La Comunità ha scelto di perseguire un livello elevato di tutela della salute nell'elaborazione della legislazione alimentare, che essa applica in maniera non discriminatoria a prescindere dal fatto che gli alimenti o i mangimi siano in commercio sul mercato interno o su quello internazionale.

(9) Occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e altri interessi.

(10) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Sarebbe opportuno affrontare questioni analoghe per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi.

(11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di "legislazione alimentare", che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria.

(12) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in considerazione la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione di animali che potrebbero essere utilizzati come mangimi negli allevamenti di pesci, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti.

(14) Per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre pratiche e mezzi di produzione agricoli a livello di produzione primaria e i loro effetti potenziali sulla sicurezza generale degli alimenti.

(15) Il collegamento in rete di laboratori di eccellenza a livello regionale e/o interregionale, allo scopo di assicurare il controllo continuo della sicurezza alimentare, potrebbe svolgere un importante ruolo per quanto riguarda la prevenzione dei potenziali rischi per la salute dei cittadini.

(16) Le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità in materia di alimenti e di mangimi dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento. Il ricorso all'analisi del rischio prima dell'adozione di tali misure dovrebbe agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti.

(17) Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o evitare un rischio per la salute, le tre componenti interconnesse dell'analisi del rischio, vale a dire la valutazione, gestione e comunicazione del rischio, forniscono una metodologia sistematica per definire provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute, efficaci, proporzionati e mirati.

(18) Affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della legislazione alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte in modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili.

(19) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica, tradizionale, etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli.

(20) Per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione, creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la Comunità per l'uso di tale principio.

(21) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità.

(22) La sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori sono fonte di crescente preoccupazione per i cittadini, le organizzazioni non governative, le associazioni professionali, le controparti commerciali internazionali e le organizzazioni commerciali. Occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte delle autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per la salute.

(23) La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi terzi rivestono un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti protagonisti del commercio mondiale di alimenti e mangimi e, in tale veste, ha stipulato accordi commerciali internazionali, contribuisce all'elaborazione di norme internazionali a sostegno della legislazione alimentare e sostiene i principi del libero commercio di mangimi sicuri e di alimenti sani e sicuri in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali leali e moralmente corrette.

(24) Occorre assicurare che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità siano conformi alla normativa comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore. In altre circostanze detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che il paese importatore vi abbia acconsentito espressamente. Tuttavia, anche qualora lo Stato importatore abbia dato il suo consenso, occorre assicurare che non vengano esportati o riesportati alimenti dannosi per la salute o mangimi a rischio.

(25) Occorre stabilire i principi generali in base ai quali si possono commerciare gli alimenti e i mangimi, nonché gli obiettivi e i principi del contributo della Comunità all'elaborazione di norme e accordi commerciali internazionali.

(26) Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo della sicurezza alimentare, imponendo in particolare agli operatori economici l'obbligo generale di immettere sul mercato solo alimenti sicuri. Tali Stati membri applicano tuttavia criteri fondamentali diversi per determinare la sicurezza degli alimenti. Tali impostazioni divergenti e la mancanza di una normativa di tipo orizzontale in altri Stati membri potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari. Ostacoli analoghi potrebbero sorgere per quanto riguarda il commercio dei mangimi.

(27) Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno di tali prodotti.

(28) L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo.

(29) Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine.

(30) Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti. Sebbene tale principio sia affermato in alcuni Stati membri e in alcuni settori della legislazione alimentare, in altri settori esso non è esplicito o la responsabilità viene assunta dalle autorità competenti dello Stato membro attraverso lo svolgimento di attività di controllo. Tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza tra operatori del settore alimentare di Stati membri diversi.

(31) Analoghe condizioni dovrebbero riguardare i mangimi ed essere imposte agli operatori del settore dei mangimi.

(32) Il fondamento tecnico e scientifico della normativa comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute nella Comunità. La Comunità deve poter contare su un'assistenza scientifica e tecnica indipendente, efficiente e di elevata qualità.

(33) Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi stanno diventando sempre più importanti e complesse. L'istituzione di un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: "l'Autorità") dovrebbe rafforzare l'attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica che non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze.

(34) Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare, l'Autorità dovrebbe fungere da punto di riferimento scientifico indipendente nella valutazione del rischio e contribuire in tal modo a garantire il regolare funzionamento del mercato interno. Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di controversia, consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, contribuendo al tempo stesso a evitare la frammentazione del mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi.

(35) L'Autorità dovrebbe essere una fonte scientifica indipendente di consulenza, informazione e comunicazione del rischio per accrescere la fiducia dei consumatori. Tuttavia, per garantire una maggiore coerenza tra le funzioni di valutazione, gestione e comunicazione del rischio, si dovrebbe creare un più stretto collegamento tra i responsabili della valutazione del rischio e i responsabili della gestione del rischio.

(36) L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e indipendente relativo alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena di approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi, il che comporta ampie competenze per l'Autorità. Dovrebbero rientrarvi anche le questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento degli alimenti e dei mangimi, sulla salute e il benessere degli animali e sulla salute dei vegetali. Occorre tuttavia far sì che l'Autorità si concentri sulla sicurezza alimentare e si limiti a fornire pareri scientifici per quanto riguarda le questioni attinenti alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali non connesse con la sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare. Tra i compiti dell'Autorità dovrebbero rientrare anche la consulenza scientifica e l'assistenza tecnica e scientifica in materia di nutrizione umana ai fini della normativa comunitaria, nonché l'assistenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, per la comunicazione connessa con i programmi comunitari nel settore della sanità.

(37) Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione alimentare, quali i pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono comportare rischi per l'ambiente o per la sicurezza dei lavoratori, l'Autorità dovrebbe altresì valutare alcuni aspetti legati all'ambiente e alla protezione dei lavoratori in conformità della legislazione pertinente.

(38) Per evitare inutili ripetizioni di valutazioni scientifiche e di pareri scientifici connessi sugli organismi geneticamente modificati, l'Autorità dovrebbe inoltre formulare pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi riconducibili a organismi geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva 2001/18/CE e fatte salve le procedure ivi stabilite.

(39) L'Autorità, attraverso l'assistenza fornita su questioni scientifiche, dovrebbe contribuire al ruolo svolto dalla Comunità e dagli Stati membri nell'elaborazione e nella definizione di norme in materia di sicurezza alimentare e accordi commerciali internazionali.

(40) È fondamentale che le istituzioni comunitarie, i cittadini e le parti interessate abbiano fiducia nell'Autorità: indipendenza, elevata qualità scientifica, trasparenza ed efficienza sono perciò fondamentali. È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri.

(41) A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Questo dovrebbe essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d'origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.

(42) L'Autorità dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tutti i compiti necessari all'adempimento delle sue funzioni.

(43) Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario, nominare i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e nominare il direttore esecutivo.

(44) L'Autorità dovrebbe collaborare strettamente con gli organi competenti degli Stati membri al fine di operare in maniera efficace. Dovrebbe essere istituito un comitato consultivo al fine di consigliare il direttore esecutivo, costituire un sistema per lo scambio di informazioni e garantire una stretta collaborazione, in particolare per quanto riguarda il sistema di collegamento in rete. La cooperazione e l'opportuno scambio di informazioni dovrebbero inoltre ridurre al minimo la possibilità di avere opinioni scientifiche divergenti.

(45) L'Autorità dovrebbe rilevare il compito, finora affidato ai comitati scientifici istituiti in seno alla Commissione, di formulare pareri scientifici nei settori di sua competenza.

Occorre riorganizzare detti comitati per garantire maggiore coerenza scientifica in relazione alla catena di approvvigionamento alimentare e per consentire loro di lavorare in maniera più efficace. Per formulare i pareri scientifici dovrebbero pertanto essere istituiti in seno all'Autorità un comitato scientifico e gruppi permanenti di esperti scientifici.

(46) A garanzia dell'indipendenza, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici dovrebbero essere scienziati indipendenti selezionati in base a una procedura aperta di presentazione delle candidature.

(47) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Autorità deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli Stati membri possano chiederle pareri scientifici. Per assicurare la gestibilità e la coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Autorità deve essere in grado di rifiutare o modificare una richiesta giustificando la sua posizione e sulla base di criteri predeterminati. Occorre inoltre adottare disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici discordanti ed istituire apposite procedure che consentano, in caso di pareri scientifici discordanti tra organi scientifici, di rettificare la discordanza o fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di informazione scientifica trasparente.

(48) L'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti, facendo in modo che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri evitino inutili sovrapposizioni. Ciò dovrebbe avvenire in modo aperto e trasparente e l'Autorità terrà conto delle competenze e delle strutture comunitarie esistenti.

(49) È condivisa l'idea che rappresenti una grave lacuna la mancanza di un sistema efficace per la raccolta e l'analisi a livello comunitario dei dati relativi alla catena di approvvigionamento alimentare. È quindi opportuno istituire, sotto forma di rete coordinata dall'Autorità, un sistema per la raccolta e l'analisi dei dati pertinenti nei settori di competenza dell'Autorità stessa. È necessaria una revisione delle reti comunitarie già esistenti per la raccolta dei dati nei settori di competenza dell'Autorità.

(50) Una migliore individuazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, a lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della Comunità nell'applicazione delle sue politiche. Occorre pertanto assegnare all'Autorità un compito preventivo di raccolta di informazioni e di vigilanza, nonché di valutazione e di informazione circa i rischi emergenti al fine di prevenirli.

(51) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati membri. In particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri.

(52) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra l'esigenza di ricorrere ad organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto dell'Autorità e l'esigenza che, per fini di coerenza generale, tali compiti vengano svolti conformemente ai criteri stabiliti in relazione ad essi. Sarà opportuno riesaminare entro un anno le procedure esistenti per l'assegnazione di compiti scientifici agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per l'autorizzazione di determinate sostanze, prodotti o procedure, nell'intento di tenere conto dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove strutture che essa offre, mentre le procedure di valutazione saranno non meno rigorose che in precedenza.

(53) La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le misure relative alla gestione del rischio. Sono pertanto necessari adeguati scambi di informazioni tra l'Autorità e la Commissione. È inoltre necessaria una stretta collaborazione tra l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri onde assicurare la coerenza di tutto il processo di comunicazione.

(54) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione.

(55) Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione con la politica sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli Stati membri e con le altre parti interessate nell'ambito specifico delle campagne di informazione dei cittadini.

(56) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, l'Autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati.

(57) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea. Tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare in relazione all'esame dei fascicoli di autorizzazione presentati dalle imprese, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere esaminata la possibilità che i servizi da essa forniti vengano remunerati. Per quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea, continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti.

(58) Occorre consentire la partecipazione di paesi europei non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi che li obbligano a recepire e applicare il "corpus" legislativo comunitario nel campo disciplinato dal presente regolamento.

(59) La direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha già previsto un sistema di allarme rapido. Il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti industriali, ma non i mangimi. Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i mangimi. Tale sistema rivisto dovrebbe essere gestito dalla Commissione e comprendere tra i membri della rete gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Esso non dovrebbe riguardare le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, quali definite dalla decisione 87/600/Euratom del Consiglio.

(60) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti i mangimi possano essere soggetti a misure comuni in caso di grave rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe consentire di intervenire con efficacia e di evitare di trattare in modo artificiosamente diverso un grave rischio relativo agli alimenti o ai mangimi.

(61) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per la Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più rapide per la gestione delle crisi. Tali procedure organizzative dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica sotto forma di consulenza in caso di crisi alimentare.

(62) Per garantire un'impostazione globale e più efficace delle questioni riguardanti la catena alimentare dovrebbe essere istituito un comitato per la catena alimentare e la salute degli animali in sostituzione del comitato veterinario permanente, del comitato permanente per i prodotti alimentari e del comitato permanente degli alimenti per animali. Pertanto devono essere abrogate le decisioni del Consiglio 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE. Per lo stesso motivo, il comitato per la catena alimentare e la salute degli animali dovrebbe sostituire anche il comitato fitosanitario permanente per quanto riguarda le competenze [direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE e 91/414/CEE]sui prodotti fitosanitari e sulla fissazione di quantità massime di residui.

(63) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(64) È necessario che gli operatori dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ad alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare cominci ad essere operativa il 1° gennaio 2002.

(65) È importante evitare confusione tra i compiti dell'Autorità e quelli dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio. Occorre pertanto che il presente regolamento faccia salve le competenze conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria, comprese quelle conferite dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.

(66) Per realizzare lo scopo fondamentale del presente regolamento è necessario e opportuno prevedere il ravvicinamento di concetti, principi e misure che costituiscono una base comune per la legislazione alimentare nella Comunità ed istituire un'Autorità europea per la sicurezza alimentare. In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tale scopo, hanno adottato il presente regolamento:

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 marzo 2001, n. C 96 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2001, n. C 155.

(5) Parere espresso il 14 giugno 2001.

(6) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001, posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 e decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001. Decisione del Consiglio del 21 gennaio 2002.

 

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

 

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione.

1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

2. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.

Esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Esso stabilisce procedure relative a questioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

 

 

Articolo 2

Definizione di "alimento".

Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

a) i mangimi;

b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

c) i vegetali prima della raccolta;

d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE;

e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;

f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;

g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

h) residui e contaminanti.

 

Articolo 3

Altre definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "legislazione alimentare", le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

2) "impresa alimentare", ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

3) "operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

4) "mangime" (o "alimento per animali"), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;

5) "impresa nel settore dei mangimi", ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali;

6) "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo;

7) "commercio al dettaglio", la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

8) "immissione sul mercato", la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;

9) "rischio", funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;

10) "analisi del rischio", processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;

11) "valutazione del rischio", processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;

12) "gestione del rischio", processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

13) "comunicazione del rischio", lo scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio;

14) "pericolo" o "elemento di pericolo", agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;

15) "rintracciabilità", la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

16) "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;

17) "produzione primaria", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

18) "consumatore finale", il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

 

Capo II

Legislazione alimentare generale

 

Articolo 4

Campo di applicazione.

1. Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati.

2. I principi enunciati negli articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro generale di natura orizzontale al quale conformarsi nell'adozione di misure.

3. I principi e le procedure esistenti in materia di legislazione alimentare sono adattati quanto prima ed entro il 1° gennaio 2007 al fine di conformarsi agli articoli da 5 a10.

4. Fino ad allora e in deroga al paragrafo 2, è attuata la normativa vigente tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 5 a 10.

 

Sezione 1

Principi generali della legislazione alimentare

 

Articolo 5

Obiettivi generali.

1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente.

2. La legislazione alimentare mira al conseguimento della libertà di circolazione all'interno della Comunità degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato nel rispetto dei principi e dei requisiti generali enunciati nel presente capo.

3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nella Comunità.

 

Articolo 6

Analisi del rischio.

1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.

2. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente.

3. La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri dell'Autorità di cui all'articolo 22, nonché di altri aspetti, se pertinenti, e del principio di precauzione laddove sussistano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali in materia di legislazione alimentare di cui all'articolo 5.

 

Articolo 7

Principio di precauzione.

1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

 

Articolo 8

Tutela degli interessi dei consumatori.

1. La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche:

a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;

b) l'adulterazione degli alimenti;

c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

 

Sezione 2

Principi di trasparenza

 

Articolo 9

Consultazione dei cittadini.

I cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell'elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta.

 

Articolo 10

Informazione dei cittadini.

Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio.

 

Sezione 3

Obblighi generali del commercio alimentare

 

Articolo 11

Alimenti e mangimi importati nella Comunità.

Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute.

 

Articolo 12

Alimenti e mangimi esportati dalla Comunità.

1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese.

In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.

2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.

 

Articolo 13

Norme internazionali.

Fatti salvi i loro diritti ed obblighi, la Comunità e gli Stati membri agiscono come segue:

a) contribuiscono all'elaborazione di norme tecniche internazionali sugli alimenti e sui mangimi, nonché di norme sanitarie e fitosanitarie;

b) promuovono il coordinamento dei lavori sulle norme relative ad alimenti e mangimi intrapresi da organizzazioni internazionali governative e non governative;

c) contribuiscono, ove pertinente e opportuno, all'elaborazione di accordi sul riconoscimento dell'equivalenza di misure specifiche riguardanti gli alimenti e i mangimi;

d) prestano particolare attenzione alle peculiari esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo dei paesi in via di sviluppo per evitare che le norme internazionali creino inutili ostacoli alle esportazioni di tali paesi;

e) promuovono la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nella Comunità non venga ridotto.

 

Sezione 4

Requisiti generali della legislazione alimentare

 

Articolo 14

Requisiti di sicurezza degli alimenti.

1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.

2. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:

a) se sono dannosi per la salute;

b) se sono inadatti al consumo umano.

3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:

a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:

a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;

b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;

c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.

5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione.

6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.

7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza alimentare sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.

9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

 

Articolo 15

Requisiti di sicurezza dei mangimi.

1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare.

2. I mangimi sono considerati a rischio, per l'uso previsto, nei casi seguenti:

- se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale,

- se rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare.

3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi.

4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime.

5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.

6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo.

 

Articolo 16

Presentazione.

Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.

 

 

 

Articolo 17

Obblighi.

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Articolo 18

Rintracciabilità.

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

5. Le disposizioni per l'applicazione in settori specifici del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

 

Articolo 19

Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare.

1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.

 

Articolo 20

Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi.

1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha motivo di credere che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. In tali circostanze o nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3, qualora la partita, il lotto o la consegna non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi, questi ultimi devono essere distrutti a meno che l'autorità competente non decida altrimenti. L'operatore informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi derivanti dall'uso del mangime e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un mangime.

4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito.

 

Articolo 21

Responsabilità.

Le disposizioni del presente capo si applicano salvo il disposto della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

 

Capo III

Autorità europea per la sicurezza alimentare

Sezione 1

Funzione e compiti

 

Articolo 22

Funzione.

1. È istituita un'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in prosieguo: "l'Autorità").

2. L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi.

3. L'Autorità contribuisce ad un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e a tal fine tiene conto della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, nel quadro del funzionamento del mercato interno.

4. L'Autorità raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

5. L'Autorità ha inoltre la funzione di:

a) offrire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica sulla nutrizione umana in relazione alla normativa comunitaria e, su richiesta della Commissione, assistenza per la comunicazione relativa a questioni nutrizionali nel quadro del programma comunitario nel settore della sanità;

b) formulare pareri scientifici su altre questioni inerenti alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali;

c) formulare pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi riconducibili a organismi geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva 2001/18/CE e fatte salve le procedure ivi stabilite.

6. L'Autorità formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza.

7. L'Autorità svolge le proprie funzioni secondo modalità che le consentano di fungere da punto di riferimento grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica dei pareri formulati e alle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati.

Essa agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri svolgono funzioni analoghe alle sue.

8. L'Autorità, la Commissione e gli Stati membri collaborano per promuovere l'effettiva coerenza fra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio.

9. Gli Stati membri collaborano con l'Autorità ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

 

Articolo 23

Compiti.

L'Autorità ha i seguenti compiti:

a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza;

b) promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio nei settori di sua competenza;

c) fornire alla Commissione assistenza scientifica e tecnica nelle materie di sua competenza e, quando richiesto, nell'interpretazione e nell'esame dei pareri relativi alla valutazione dei rischi;

d) commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei suoi compiti;

e) ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati scientifici e tecnici nei settori di sua competenza;

f) intervenire per individuare e definire i rischi emergenti nei settori di sua competenza;

g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua competenza, del cui funzionamento è responsabile;

h) prestare assistenza scientifica e tecnica su richiesta della Commissione nelle procedure di gestione delle crisi seguite dalla Commissione in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

i) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza;

j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza;

k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza;

l) ogni altro compito assegnatole dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze.

 

Sezione 2

Organizzazione

Articolo 24

Organi.

L'Autorità ha i seguenti organi:

a) un consiglio di amministrazione;

b) un direttore esecutivo con relativo personale;

c) un foro consultivo;

d) un comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici.

 

Articolo 25

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri nominati dal Consiglio in consultazione con il Parlamento europeo, in base a un elenco stilato dalla Commissione, che comprende un numero di candidati sostanzialmente più elevato del numero dei membri da nominare, e un rappresentante della Commissione. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.

L'elenco stilato dalla Commissione, corredato della relativa documentazione, viene trasmesso al Parlamento europeo. Non appena possibile ed entro tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo può sottoporre il proprio parere al Consiglio che procede alla nomina del consiglio di amministrazione.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell'ambito dell'Unione.

2. Il mandato dei membri è quadriennale ed è rinnovabile una volta. Tuttavia, per il primo mandato, questo periodo è di sei anni per la metà dei membri.

3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è pubblico.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente con mandato biennale rinnovabile.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

7. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Autorità assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

8. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta inoltre un programma pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di amministrazione provvede a che tali programmi siano coerenti con le priorità legislative e strategiche della Comunità nel campo della sicurezza alimentare.

Prima del 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Autorità per l'anno precedente.

9. Il regolamento finanziario applicabile all'Autorità è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE/Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 185 del regolamento finanziario generale solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità e previo accordo della Commissione (7).

10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria. Il consiglio di amministrazione invita il presidente del comitato scientifico a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto.

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(7) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 26

Direttore esecutivo.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su altri organi d'informazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale istituzione. Può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità. Egli è incaricato di quanto segue:

a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;

b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Autorità in consultazione con la Commissione;

c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

e) garantire che l'Autorità svolga i propri compiti secondo le esigenze degli utenti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti e al tempo impiegato;

f) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Autorità (8);

g) gestire tutte le questioni relative al personale;

h) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un dialogo regolare con le sue commissioni competenti.

3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti:

a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente;

b) progetti di programmi di lavoro.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi di lavoro al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione e al più tardi il 15 giugno, inoltra la relazione generale sulle attività dell'Autorità al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e ne dispone la pubblicazione.

Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione (9).

[4. Il direttore esecutivo approva tutte le spese finanziarie dell'Autorità e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alle attività dell'Autorità.] (10).

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(8) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(9) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(10) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 27

Foro consultivo.

1. Il foro consultivo è composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti nominati contestualmente.

2. I membri del foro consultivo non possono appartenere al consiglio di amministrazione.

3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il presente regolamento, in particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro dell'Autorità. Il direttore esecutivo può chiedere consiglio al foro consultivo anche in merito all'ordine di priorità da attribuire alle richieste di parere scientifico.

4. Il foro consultivo rappresenta un meccanismo di scambio di informazioni sui rischi potenziali e di concentrazione delle conoscenze. Esso garantisce piena collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti degli Stati membri, in particolare sugli aspetti seguenti:

a) evitare ogni sovrapposizione fra gli studi scientifici svolti dall'Autorità e quelli condotti negli Stati membri, in conformità dell'articolo 32;

b) nelle circostanze descritte all'articolo 30, paragrafo 4, quando l'Autorità e un organo nazionale devono obbligatoriamente collaborare;

c) promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1;

d) laddove l'Autorità o uno Stato membro individuino un rischio emergente.

5. Il foro consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce regolarmente e almeno quattro volte all'anno, su invito del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue procedure operative sono specificate nel regolamento interno dell'Autorità e sono rese pubbliche.

6. L'Autorità fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al foro consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.

7. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi della Commissione. Il direttore esecutivo può invitare rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare ai suoi lavori.

Qualora il foro consultivo esamini le questioni di cui all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), i rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 5, lettera b), possono partecipare ai lavori del foro consultivo in ragione di un rappresentante per Stato membro.

 

Articolo 28

Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici.

1. Il comitato scientifico e i gruppi permanenti di esperti scientifici formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze, compresa la possibilità di disporre, ove necessario, audizioni pubbliche.

2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici, con particolare riguardo all'adozione delle procedure operative e all'armonizzazione dei metodi di lavoro. Esso formula pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di esperti scientifici.

Ove necessario, segnatamente qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso crea gruppi di lavoro. In tal caso, esso si avvale della loro esperienza per formulare i pareri scientifici.

3. Il comitato scientifico è costituito dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti scientifici indipendenti non appartenenti ad alcun gruppo di esperti scientifici.

4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti. Dopo la costituzione dell'Autorità vengono creati i seguenti gruppi di esperti scientifici:

a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;

b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi;

c) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari e i loro residui (11);

d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati;

e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;

f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici;

g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare;

h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali.

i) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali (12).

Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici possono essere adattati dalla Commissione su richiesta dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti scientifici e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale rinnovabile, previo invito a manifestazione d'interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in pertinenti e importanti pubblicazioni scientifiche e nel sito Web dell'Autorità.

6. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici scelgono i rispettivi presidenti e due vicepresidenti ciascuno tra i propri membri.

7. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li compongono. I pareri di minoranza sono iscritti a verbale.

8. I rappresentanti dei servizi della Commissione possono assistere alle riunioni del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro. Se invitati a farlo, possono intervenire per fornire chiarimenti o informazioni, senza tuttavia cercare di influenzare le discussioni.

9. Le procedure per il funzionamento del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e per la loro collaborazione sono contenute nel regolamento interno dell'Autorità.

Dette procedure riguardano in particolare quanto segue:

a) il numero di mandati consecutivi dei membri di un comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici;

b) il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti scientifici;

c) la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;

d) le modalità per l'assegnazione di incarichi e di richieste di pareri scientifici al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

e) la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e la possibilità per esperti esterni di partecipare a detti gruppi di lavoro;

f) la possibilità di invitare osservatori alle riunioni del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici; g) la possibilità di organizzare audizioni pubbliche.

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(11) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 575/2006.

(12) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 575/2006.

 

Sezione 3

Funzionamento

 

Articolo 29

Pareri scientifici.

1. L'Autorità formula un parere scientifico:

a) su richiesta della Commissione, in relazione a qualsiasi questione di sua competenza e in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria richieda la sua consultazione;

b) di propria iniziativa nelle materie di sua competenza.

Il Parlamento europeo o uno Stato membro possono chiedere all'Autorità un parere scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono corredate di una documentazione informativa che illustra la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la Comunità.

3. Nei casi in cui la legislazione comunitaria non indichi espressamente un termine per la presentazione di un parere scientifico, l'Autorità formula pareri scientifici entro i termini indicati nelle richieste di pareri, salvo circostanze debitamente giustificate.

4. Qualora siano avanzate più richieste su una medesima questione o qualora una richiesta di parere non sia conforme al paragrafo 2 o non sia chiara, l'Autorità può rifiutare la richiesta o proporre modifiche alla stessa, dopo essersi consultata con l'istituzione, con lo Stato membro o gli Stati membri che l'hanno presentata. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.

5. Qualora abbia già formulato un parere scientifico sul tema specifico della richiesta, l'Autorità può rifiutare di dar seguito alla stessa se è del parere che non vi siano nuovi elementi scientifici che giustifichino un riesame. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.

6. Le regole per l'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole specificano in particolare quanto segue:

a) la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate;

b) le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all'inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione comunitaria preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente.

7. Il regolamento interno dell'Autorità indica condizioni precise in relazione al formato, alla motivazione e alla pubblicazione dei pareri scientifici.

 

Articolo 30

Pareri scientifici discordanti.

1. L'Autorità vigila per garantire la tempestiva individuazione di una potenziale fonte di discordanza tra i propri pareri scientifici e quelli formulati da altri organi che svolgono compiti analoghi.

2. Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza, essa si rivolge all'organo in questione per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche pertinenti siano condivise e per individuare questioni scientifiche potenzialmente controverse.

3. Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche e l'organo in questione sia un'agenzia comunitaria o uno dei comitati scientifici della Commissione, l'Autorità e l'organo interessato sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di presentare alla Commissione un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento è pubblico.

4. Laddove sia stata individuata una discordanza sostanziale su questioni scientifiche e l'organo in questione appartenga a uno Stato membro, l'Autorità e detto organo nazionale sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di redigere un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento è pubblico.

 

Articolo 31

Assistenza scientifica e tecnica.

1. La Commissione può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica o tecnica in qualsiasi settore di sua competenza. Detta assistenza consiste in un'attività scientifica o tecnica che comporta l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati per la quale non è necessaria una valutazione scientifica da parte del comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici. In particolare, possono rientrare in tale ambito l'assistenza alla Commissione sia per l'istituzione o la valutazione di criteri tecnici sia per l'elaborazione di orientamenti tecnici.

2. Nel demandare all'Autorità una richiesta di assistenza scientifica o tecnica, la Commissione concorda con essa la scadenza entro la quale il compito dev'essere svolto.

 

Articolo 32

Studi scientifici.

1. Avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili, l'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. Siffatti studi scientifici saranno commissionati in maniera aperta e trasparente. L'Autorità si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca degli Stati membri o della Comunità e promuove la collaborazione mediante un adeguato coordinamento.

2. L'Autorità informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri dei risultati dei suoi studi scientifici.

 

Articolo 33

Raccolta di dati.

1. L'Autorità ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati scientifici e tecnici significativi nei settori di sua competenza. Ciò comporta in particolare la raccolta di dati riguardanti quanto segue:

a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono consumando gli alimenti;

b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici;

c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi;

d) i residui.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'Autorità agisce in stretta collaborazione con tutti gli organismi attivi nel campo della raccolta di dati, compresi quelli di paesi candidati, di paesi terzi o di organi internazionali.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dati che si raccolgono nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere trasmessi all'Autorità.

4. L'Autorità trasmette agli Stati membri e alla Commissione opportune raccomandazioni per migliorare la comparabilità tecnica dei dati che riceve e analizza, al fine di agevolare l'ottenimento di dati omogenei a livello comunitario.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi per la raccolta di dati a livello comunitario nei settori che rientrano nelle competenze dell'Autorità.

La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare quanto segue:

a) per ciascun sistema, il ruolo che andrebbe assegnato all'Autorità e qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri;

b) i problemi da superare per consentire all'Autorità di raccogliere e di sintetizzare a livello comunitario dati scientifici e tecnici pertinenti nei settori di sua competenza.

6. L'Autorità trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri i risultati della sua attività nel campo della raccolta di dati.

 

Articolo 34

Individuazione di rischi emergenti.

1. L'Autorità stabilisce procedure di sorveglianza per l'attività sistematica di ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati, ai fini dell'individuazione di rischi emergenti nei settori di sua competenza.

2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare un grave rischio emergente, essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri, ad altre agenzie della Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri, le agenzie comunitarie in questione e la Commissione rispondono con urgenza e trasmettono ogni informazione pertinente in loro possesso.

3. L'Autorità usa tutte le informazioni che riceve nell'adempimento delle proprie funzioni per individuare un rischio emergente.

4. L'Autorità trasmette la valutazione e le informazioni raccolte sui rischi emergenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri.

 

Articolo 35

Sistema di allarme rapido.

Affinché possa espletare al meglio le sue funzioni di sorveglianza dei rischi sanitari e nutrizionali degli alimenti, l'Autorità è il destinatario dei messaggi che transitano per il sistema di allarme rapido, dei quali analizza il contenuto al fine di fornire alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni necessarie all'analisi del rischio.

 

Articolo 36

Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità.

1. L'Autorità promuove il collegamento attraverso reti europee delle organizzazioni attive nei settori di sua competenza. Tale collegamento in rete persegue in particolare la finalità di agevolare un quadro di cooperazione scientifica mediante il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche e migliori pratiche nei settori di competenza dell'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti. L'Autorità può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di un sostegno finanziario.

3. Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione, sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole indicano in particolare i criteri per l'inserimento di un istituto nell'elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi comunitari, nei settori di competenza dell'Autorità, che consentono agli Stati membri di assolvere taluni incarichi nel campo della valutazione scientifica, in particolare l'esame dei fascicoli di autorizzazione. La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare, per ciascun sistema, qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri.

 

Sezione 4

Indipendenza, trasparenza, riservatezza e comunicazione

 

Articolo 37

Indipendenza.

1. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo e il direttore esecutivo si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico.

A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.

2. I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna.

A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.

3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del foro consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno.

 

Articolo 38

Trasparenza.

1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. In particolare, essa rende pubblico, senza indugio, quanto segue:

a) gli ordini del giorno e i processi verbali del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici;

b) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici immediatamente dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza;

c) fatti salvi gli articoli 39 e 41, le informazioni su cui si fondano i suoi pareri;

d) le dichiarazioni d'interesse annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo, dai membri del foro consultivo, del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interesse rese in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni;

e) i risultati dei propri studi scientifici;

f) la relazione annuale delle proprie attività;

g) le richieste di parere scientifico presentate dal Parlamento europeo, dalla Commissione o da uno Stato membro, che sono state rifiutate o modificate e i motivi che hanno dato luogo al rifiuto o alla modifica.

2. Il consiglio di amministrazione tiene le proprie riunioni in pubblico, salvo che, su proposta del direttore esecutivo, decida altrimenti per punti amministrativi specifici del suo ordine del giorno, e può autorizzare rappresentanti dei consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune delle attività dell'Autorità.

3. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

Articolo 39

Riservatezza.

1. In deroga all'articolo 38, l'Autorità non rivela a terzi le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che devono essere rese pubbliche, se le circostanze lo richiedono, per proteggere la salute pubblica.

2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché gli esperti esterni che partecipano ai loro gruppi di lavoro, i membri del foro consultivo e il personale dell'Autorità, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono soggetti alle regole di riservatezza previste dall'articolo 287 del trattato.

3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari non sono mai tenute segrete.

4. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

Articolo 40

Comunicazioni emanate dall'Autorità.

1. L'Autorità procede di propria iniziativa a comunicazioni nei settori di sua competenza, fatta salva la competenza della Commissione riguardo alla comunicazione delle sue decisioni di gestione del rischio.

2. L'Autorità provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni obiettive, affidabili e di facile accesso ai cittadini e da ogni parte interessata, con particolare riguardo ai risultati della sua attività. A tali fini l'Autorità elabora e diffonde materiale informativo destinato al grande pubblico.

3. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati membri per promuovere la necessaria coerenza nell'ambito della comunicazione del rischio.

L'Autorità pubblica tutti i pareri da essa emessi ai sensi dell'articolo 38.

4. L'Autorità collabora in maniera adeguata con gli organi competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate in relazione alle campagne di informazione dei cittadini.

 

Articolo 41 (13)

Accesso ai documenti.

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione si applica ai documenti in possesso dell'Autorità.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1642/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

3. Le decisioni adottate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

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(13) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 42

Consumatori, produttori e altre parti interessate.

L'Autorità stabilisce contatti efficienti con i rappresentanti dei consumatori e dei produttori, con gli operatori delle industrie di trasformazione e con tutte le altre parti interessate.

 

Sezione 5

Disposizioni finanziarie

 

Articolo 43

Bilancio dell'Autorità.

1. Le entrate dell'Autorità sono costituite da un contributo della Comunità e di qualsiasi Stato con cui la Comunità ha concluso gli accordi di cui all'articolo 49 nonché dagli oneri per pubblicazioni, conferenze, tirocini e attività analoghe svolte dall'Autorità.

2. Le spese dell'Autorità comprendono le spese amministrative, infrastrutturali, d'esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi o al sostegno finanziario di cui all'articolo 36.

3. A tempo opportuno, prima della data di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio di bilancio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione accompagnato da un progetto di tabella dell'organico (14).

4. Le entrate e le spese sono in pareggio (15).

5. Ogni anno il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico e dai programmi di lavoro provvisori, alla Commissione nonché agli Stati con cui la Comunità ha concluso accordi ai sensi dell'articolo 49, entro il 31 marzo (16).

6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominata "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea (17).

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato (18).

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Autorità.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità (19).

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza (20).

10. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto (21).

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(14) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(16) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(17) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(18) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(19) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(20) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

(21) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 44 (22)

Esecuzione del bilancio dell'Autorità.

1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità.

2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Autorità comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Autorità, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Autorità, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Autorità.

6. Al più tardi il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

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(22) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1642/2003.

 

Articolo 45

Diritti percepiti dall'Autorità.

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, sentiti l'Autorità, gli Stati membri e le parti interessate, pubblica una relazione sulla possibilità e l'opportunità di presentare una proposta legislativa in base alla procedura di codecisione e in conformità con il trattato per altri servizi forniti dall'Autorità.

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Sezione 6

Disposizioni generali

 

Articolo 46

Personalità giuridica e privilegi.

1. L'Autorità è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e agire in giudizio.

2. All'Autorità si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

 

Articolo 47

Responsabilità.

1. La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Autorità è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Autorità.

 

Articolo 48

Personale.

1. Il personale dell'Autorità è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

2. Nei confronti del proprio personale l'Autorità esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.

 

Articolo 49

Partecipazione di paesi terzi.

Alle attività dell'Autorità possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento.

In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi vengono concordate soluzioni organizzative, relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Autorità, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle reti gestite dall'Autorità, l'inserimento nell'elenco delle organizzazioni competenti alle quali l'Autorità può affidare certi compiti, i contributi finanziari e il personale.

 

Capo IV

Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza

Sezione 1

Sistema di allarme rapido

 

Articolo 50

Sistema di allarme rapido.

1. È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete.

2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete.

L'Autorità può integrare la notificazione con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato di gestione del rischio da parte degli Stati membri.

3. Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione, quanto segue:

a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o ad imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana;

b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido;

c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana.

La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dell'intervento delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da ulteriori informazioni, in particolare se le misure su cui è basata vengono modificate o revocate.

La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma.

Laddove una partita, un container o un carico siano respinti da un'autorità competente ad un posto di frontiera dell'Unione europea, la Commissione ne dà immediatamente notificazione a tutti i posti di frontiera dell'Unione europea nonché al paese terzo d'origine.

4. Laddove un alimento o un mangime oggetto di notificazione nell'ambito del sistema di allarme rapido sia stato spedito in un paese terzo, la Commissione fornisce a quest'ultimo adeguate informazioni.

5. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata in seguito alla ricezione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni trasmesse nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri della rete.

6. La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta ai paesi candidati, a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o organizzazioni internazionali, secondo le modalità definite da tali accordi. Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella Comunità.

 

Articolo 51

Misure di applicazione.

Le misure per l'applicazione dell'articolo 50 sono adottate dalla Commissione, previa discussione con l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Esse indicano in particolare le condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni.

 

Articolo 52

Regole di riservatezza per il sistema di allarme rapido.

1. Di regola, le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione di cui all'articolo 10. Di regola, i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.

I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per fare in modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.

2. La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1.

 

Sezione 2

Situazioni di emergenza

 

Articolo 53

Misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo.

1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure:

a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria:

i) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzazione dell'alimento in questione;

ii) sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione;

iii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione;

iv) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata;

b) nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo:

i) sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito;

ii) determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio;

iii) qualsiasi altra misura provvisoria adeguata.

2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo 1, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri.

Nel tempo più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Le motivazioni della decisione della Commissione sono pubblicate quanto prima.

 

Articolo 54

Altre misure urgenti.

1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.

3. Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione delle misure comunitarie.

 

Sezione 3

Gestione delle crisi

 

Articolo 55 (23)

Piano generale per la gestione delle crisi.

1. La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (in prosieguo: "il piano generale").

2. Il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54.

Il piano generale determina inoltre le procedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione.

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(23) Vedi, per il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, previsto dal presente articolo, l'allegato della decisione 2004/478/CE così come sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 giugno 2004, n. L 212.

 

 

 

Articolo 56

Unità di crisi.

1. Nel rispetto della sua funzione di garante dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, qualora identifichi una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e mangimi e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54, notifica immediatamente la situazione agli Stati membri e all'Autorità.

2. La Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità, la quale se necessario fornisce assistenza scientifica e tecnica.

 

Articolo 57

Compiti dell'unità di crisi.

1. L'unità di crisi provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibilità offerte per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana nella maniera più rapida ed efficace possibile.

2. L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi soggetto pubblico o privato le cui competenze essa giudichi necessarie per gestire la crisi con efficacia.

3. L'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi in gioco e delle misure adottate.

 

Capo V

Procedure e disposizioni finali

Sezione 1

Procedura del comitato e procedura di mediazione

 

Articolo 58

Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in prosieguo "il comitato", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

 

Articolo 59

Compiti del comitato.

Il comitato svolge i compiti assegnatigli dal presente regolamento e da altre pertinenti disposizioni comunitarie, nei casi e alle condizioni stabiliti in tali disposizioni. Esso può inoltre esaminare qualsiasi questione nella materia disciplinata da tali disposizioni, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di uno dei suoi membri.

 

Articolo 60

Procedura di mediazione.

1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, uno Stato membro, qualora ritenga che una misura adottata da un altro Stato membro nel campo della sicurezza alimentare sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento del mercato interno, deferisce la questione alla Commissione, che ne informa immediatamente l'altro Stato membro interessato.

2. I due Stati membri interessati e la Commissione si adoperano in ogni modo per risolvere il problema. Se non è possibile giungere a un accordo, la Commissione può chiedere all'Autorità un parere su ogni pertinente questione scientifica controversa. Le modalità della richiesta e il termine entro il quale l'Autorità deve emettere il parere sono concordati tra la Commissione e l'Autorità, sentiti i due Stati membri interessati.

 

Sezione 2

Disposizioni finali

 

Articolo 61

Clausola di revisione.

1. Anteriormente al 1° gennaio 2005 e successivamente ogni sei anni, l'Autorità, in collaborazione con la Commissione, commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione riguarda le pratiche di lavoro e l'impatto dell'Autorità. La valutazione terrà conto delle opinioni dei soggetti interessati, a livello sia comunitario che nazionale.

Il consiglio di amministrazione dell'Autorità esamina le conclusioni della valutazione e, se necessario, rivolge alla Commissione raccomandazioni relative a modifiche riguardanti l'Autorità e le sue pratiche di lavoro. La valutazione e le raccomandazioni sono pubbliche.

2. Anteriormente al 1° gennaio 2005, la Commissione pubblica una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle sezioni 1 e 2 del capo IV.

3. Le relazioni e le raccomandazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo.

 

Articolo 62

Riferimenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

1. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato scientifico dell'alimentazione umana, al comitato scientifico per l'alimentazione animale, al comitato scientifico veterinario, al comitato scientifico degli antiparassitari, al comitato scientifico delle piante e al comitato scientifico direttivo sono sostituiti da un riferimento all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

2. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato permanente per i prodotti alimentari, al comitato permanente degli alimenti per animali e al comitato veterinario permanente sono sostituiti da un riferimento al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

I riferimenti al comitato fitosanitario permanente presenti nella legislazione comunitaria basata sulle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE e 91/414/CEE, relative ai prodotti fitosanitari e alla fissazione di quantità massime di residui, comprese le direttive stesse, sono sostituiti da un riferimento al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "legislazione comunitaria" si intendono tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni della Comunità.

4. Le decisioni 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE sono abrogate.

 

Articolo 63

Competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

Il presente regolamento fa salve le competenze attribuite all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93, del regolamento (CEE) n. 2377/90, della direttiva 75/319/CEE del Consiglio e della direttiva 81/851/CEE del Consiglio.

 

Articolo 64

Inizio delle attività dell'Autorità.

L'Autorità comincia ad essere operativa a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

Articolo 65

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Gli articoli 29, 56, 57, 60 e 62, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, annunciata con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie "C".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué I Camps


Dir. 2003/30/CE dell’8 maggio 2003
Direttiva del Parlamento europeo e del Consigliosulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2003, n. L 123. Entrata in vigore il 17 maggio 2003.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 2004. Direttiva recepita con D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunitosi a Göteborg il 15 e il 16 giugno 2001 ha concordato una strategia comunitaria per uno sviluppo sostenibile che prevede una serie di misure, tra cui lo sviluppo dei biocarburanti.

(2) Le risorse naturali, alla cui utilizzazione accorta e razionale fa riferimento l'articolo 174, paragrafo 1, del trattato, comprendono il petrolio, il gas naturale e i combustibili solidi, che sono fonti essenziali di energia ma sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

(3) Tuttavia, esiste un'ampia gamma di biomassa che potrebbe essere usata per produrre biocarburanti, proveniente dai prodotti agricoli e forestali nonché da residui e rifiuti della silvicoltura e dell'industria silvicola e agroalimentare.

(4) L'energia impiegata dal settore dei trasporti rappresenta oltre il 30% del consumo finale di energia nella Comunità. Essendo questo settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare e questa espansione sarà maggiore in percentuale nei paesi candidati dopo la loro adesione all'Unione europea.

(5) Il Libro bianco della Commissione «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» parte dal presupposto che tra il 1990 e il 2010 le emissioni di CO2 dovute ai trasporti aumenteranno del 50% per raggiungere circa 1.113 milioni di tonnellate, situazione di cui il trasporto su strada è il principale responsabile in quanto contribuisce per l'84% delle emissioni di CO2 imputabili ai trasporti. In una prospettiva ecologica il Libro bianco chiede quindi di ridurre la dipendenza dal petrolio (attualmente del 98%) nel settore dei trasporti mediante l'utilizzazione di carburanti alternativi come i biocarburanti.

(6) Un maggior uso dei biocarburanti nei trasporti fa parte del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto e di qualsiasi pacchetto di politiche necessarie per rispettare gli impegni ulteriormente assunti al riguardo.

(7) Il maggior uso dei biocarburanti nei trasporti, senza escludere altri eventuali carburanti alternativi, incluso il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale compresso (GNC) per uso automobilistico, è uno degli strumenti con cui la Comunità può ridurre la sua dipendenza dall'energia importata ed influire sul mercato dei carburanti per i trasporti e quindi sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo periodo. Ciò non dovrebbe tuttavia limitare l'importanza del rispetto della legislazione comunitaria sulla qualità dei carburanti, le emissioni dei veicoli e la qualità dell'aria.

(8) Come risultato dei progressi tecnologici la maggior parte dei motori dei veicoli attualmente in circolazione nell'Unione europea è in condizione di usare una miscela contenente una bassa percentuale di biocarburante senza problemi. I più recenti sviluppi tecnologici permettono di utilizzare percentuali più elevate di biocarburante nella miscela. Alcuni paesi utilizzano già miscele contenenti il 10%, e oltre, di biocarburante.

(9) Le flotte vincolate offrono la prospettiva di utilizzare una concentrazione più elevata di biocarburanti. In alcune città, flotte vincolate sono già in azione per quanto riguarda i biocarburanti puri e hanno, in alcuni casi, aiutato a migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane. Gli Stati membri potrebbero quindi promuovere maggiormente l'uso di biocarburanti nei mezzi di trasporto pubblico.

(10) La promozione dell'utilizzazione dei biocarburanti nei trasporti costituisce una tappa verso un'applicazione più ampia della biomassa che permetterà in futuro di sviluppare ulteriormente i biocarburanti, pur non escludendo altre opzioni e in particolare la filiera dell'idrogeno a partire dalla biomassa.

(11) La politica degli Stati membri in materia di ricerca sulla maggiore utilizzazione dei biocarburanti dovrebbe integrare in modo significativo il settore dell'idrogeno e promuovere tale opzione, tenendo conto dei programmi quadro comunitari pertinenti.

(12) Possono altresì essere usati come biocarburante, in casi specifici in cui tale uso è compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni, gli oli vegetali puri provenienti da piante vegetali prodotti mediante pressione, estrazione o procedure analoghe, greggi o raffinati, ma chimicamente non modificati.

(13) I nuovi tipi di carburante dovrebbero essere conformi alle norme tecniche riconosciute se devono essere più ampiamente accettati dai consumatori e dai costruttori automobilistici e quindi essere immessi sul mercato. Le norme tecniche costituiscono anche il punto di partenza per i requisiti relativi alle emissioni e alla sorveglianza di queste ultime. È possibile che si incontrino difficoltà nel garantire che nuovi tipi di carburante soddisfino le norme tecniche attuali che, in ampia misura, sono state definite per i carburanti convenzionali d'origine fossile. La Commissione e gli organismi di normalizzazione dovrebbero seguire l'evoluzione in questa materia nonché adeguare ed elaborare attivamente norme, soprattutto in relazione agli aspetti della volatilità, che permettano l'introduzione di nuovi tipi di carburanti che soddisfino le esigenze ambientali.

(14) Il bioetanolo e il biodiesel quando sono usati per i veicoli allo stato puro o in forma di miscela dovrebbero soddisfare le norme di qualità stabilite per assicurare un rendimento ottimale dei motori. È da osservare che nel caso del biodiesel per i motori diesel, allorché il processo di trasformazione è l'esterificazione si potrebbe applicare la norma EN 14214 del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) relativa agli esteri metilici degli acidi grassi (FAME). Di conseguenza il CEN dovrebbe fissare norme appropriate per altri trasporti di biocarburanti nell'Unione europea.

(15) La promozione dell'uso dei biocarburanti nel rispetto delle pratiche agricole e silvicole sostenibili, definite nella normativa della politica agricola comune, potrebbe creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato e maggiormente incentrata sul mercato europeo, sul rispetto di una ruralità viva e di un'agricoltura multifunzionale e potrebbe aprire un nuovo mercato per i prodotti agricoli innovatori negli Stati membri attuali e futuri.

(16) Nella risoluzione dell'8 giugno 1998 (7) il Consiglio ha affermato la propria adesione alla strategia e al piano d'azione della Commissione per le fonti energetiche rinnovabili e ha chiesto provvedimenti specifici nel settore dei biocombustibili.

(17) Il Libro verde della Commissione «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico» fissa l'obiettivo di sostituire il 20% dei carburanti convenzionali con i carburanti alternativi nel settore dei trasporti stradali entro il 2020.

(18) I carburanti alternativi potranno essere immessi sul mercato soltanto se saranno ampiamente disponibili e competitivi.

(19) Nella risoluzione del 18 giugno 1998 (8) il Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili sia aumentata al 2% nell'arco di cinque anni prevedendo allo scopo un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione e fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.

(20) Il metodo ottimale da utilizzare per aumentare la quota dei biocarburanti nei mercati nazionale e comunitario dipende dalle risorse e materie prime disponibili, dai programmi nazionali e comunitari per la promozione di biocarburanti e dalle disposizioni fiscali nonché dall'appropriato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati/ parti.

(21) Le politiche nazionali di promozione dell'uso dei biocarburanti non dovrebbero vietare la libera circolazione di carburanti conformi alle specifiche ecologiche armonizzate stabilite nella normativa comunitaria.

(22) La promozione della produzione e dell'uso di biocarburanti potrebbe contribuire ad una riduzione della dipendenza dall'importazione di energia e ad una diminuzione delle emissioni dei gas ad effetto serra. Inoltre i biocarburanti allo stato puro o in forma di miscela possono in linea di massima essere usati per i veicoli a motore esistenti e avvalersi dell'attuale sistema di distribuzione di carburante. La mescolanza di biocarburante con combustibile fossile potrebbe facilitare una potenziale riduzione del costo nel sistema di distribuzione nella Comunità.

(23) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, cioè l'introduzione di regole generali che prevedono una percentuale minima di biocarburanti da immettere in commercio e distribuire, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) La ricerca e lo sviluppo tecnologici nel settore della sostenibilità dei biocarburanti dovrebbero essere incoraggiati.

(25) Una maggiore utilizzazione dei biocarburanti dovrebbe essere accompagnata da un'analisi particolareggiata dell'impatto ambientale, economico e sociale per decidere se sia opportuno aumentare la parte di biocarburanti rispetto ai carburanti convenzionali.

(26) Occorre prevedere la possibilità di adeguare rapidamente l'elenco dei biocarburanti e le percentuali di fonti rinnovabili nonché il calendario relativo all'introduzione dei biocarburanti nei trasporti, per tener conto del progresso tecnico e dei risultati di una valutazione dell'impatto ambientale della prima fase dell'introduzione.

(27) Bisognerebbe introdurre delle misure per mettere rapidamente a punto norme di qualità per i biocarburanti destinati al settore automobilistico e utilizzati allo stato puro o in forma di miscela con i carburanti convenzionali. Pur essendo la frazione biodegradabile dei rifiuti una fonte potenzialmente utile per la produzione di biocarburanti, è necessario che le norme di qualità tengano conto dell'eventuale contaminazione presente nei rifiuti per evitare che componenti particolari possano danneggiare il veicolo o peggiorare le emissioni.

(28) Le misure intese a favorire l'utilizzazione di biocarburanti dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e di protezione dell'ambiente nonché con gli obiettivi e le misure dei diversi Stati membri nei settori connessi. A tale riguardo gli Stati membri possono studiare modalità efficienti in termini di costi per pubblicizzare le possibilità di usare i biocarburanti.

(29) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, hanno adottato la presente direttiva:

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2002, n. C 103 E e G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. C 331 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 21 giugno 2002, n. C 149.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 novembre 2002, n. C 278.

(6) Parere 4 luglio 2002 del Parlamento europeo. Posizione comune 18 novembre 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 11 febbraio 2003, n. C 32 E) e decisione 12 marzo 2003 del Parlamento europeo.

(7) Pubblicata nella G.U.C.E. 24 giugno 1998, n. C 198.

(8) Pubblicata nella G.U.C.E. 6 luglio 1998, n. C 210.

 

Articolo 1

La presente direttiva ha come scopo la promozione dell'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili.

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Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «biocarburante», un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

b) «biomassa», la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) «altri carburanti rinnovabili», carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili quali definite nella direttiva 2001/77/CE e utilizzati per i trasporti;

d) «tenore energetico», il valore calorico più basso di un carburante.

2. Sono considerati biocarburanti almeno i prodotti elencati in appresso:

a) «bioetanolo»: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

b) «biodiesel»: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante;

c) «biogas»: gas combustibile ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;

d) «biometanolo»: metanolo ricavato dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;

e) «biodimetiletere»: etere dimetilico ricavato dalla biomassa, destinato ad essere usato come biocarburante;

f) «bio-ETBE (etil-tertio-butil-etere)»: ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 47%;

g) «bio-MTBE (metil-terziario-butil-etere)»: carburante prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in volume di biocarburante nel bio-MTBE è del 36%;

h) «biocarburanti sintetici»: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa;

i) «bioidrogeno»: idrogeno ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

j) «olio vegetale puro»: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.

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Articolo 3

1. a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.

b) i) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005.

ii) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010.

2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:

a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in miscele ad elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualità per l'utilizzo del trasporto;

b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, conformemente alle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);

c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l'ETBE (etil-terziariobutil-etere), per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante è precisata all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri controllano l'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele diesel superiori al 5% in veicoli non adattati e, se del caso, prendono misure per garantire il rispetto della pertinente normativa comunitaria sulle emissioni standard.

4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero considerare il clima generale e il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e possono promuovere innanzi tutto i carburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo conto allo stesso tempo della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.

5. Gli Stati membri assicurano che al pubblico siano fornite informazioni sulla disponibilità dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili. Per le percentuali di biocarburanti in miscela con derivati del petrolio che superano il valore limite del 5% di esteri metilici degli acidi grassi (FAME) o del 5% di bioetanolo è richiesta un'etichettatura specifica nei punti di vendita.

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Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno,

- le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti,

- le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti, e

- il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente. Se del caso gli Stati membri segnalano le condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili.

Nella loro prima relazione successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri inseriscono il livello dei rispettivi obiettivi nazionali indicativi per la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006, gli Stati membri inseriscono i rispettivi obiettivi indicativi nazionali per la seconda fase.

In tali relazioni le differenziazioni degli obiettivi nazionali rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono motivate e potrebbero essere basate sugli elementi seguenti:

a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;

b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto;

c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva.

2. Entro il 31 dicembre 2006 e successivamente ogni due anni, la Commissione elabora una relazione di valutazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sui progressi compiuti nell'uso dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili negli Stati membri.

Tale relazione comprende almeno i seguenti elementi:

a) il rapporto costi-benefici delle misure adottate dagli Stati membri per promuovere l'uso dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili;

b) gli aspetti economici e l'impatto ambientale di un ulteriore aumento della quota di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili;

c) la prospettiva del ciclo di vita dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nell'intento di indicare possibili misure per la promozione futura di quei carburanti che sono rispettosi del clima e dell'ambiente e potenzialmente competitivi e vantaggiosi in termini di costi;

d) la sostenibilità di colture utilizzate per la produzione di biocarburanti, specialmente la destinazione dei suoli, il grado d'intensità della coltivazione, la rotazione delle colture e l'uso di antiparassitari;

e) la valutazione dell'uso dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili per quanto attiene agli effetti differenziati sul cambiamento climatico e al loro impatto sulla riduzione delle emissioni di CO2;

f) un riesame di altre opzioni a più lungo termine riguardanti le misure di efficienza energetica nei trasporti.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio, proposte sull'adeguamento del sistema di obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se dalla relazione emerge che gli obiettivi indicativi non possono presumibilmente essere conseguiti per ragioni non giustificate e/o non sostenute da nuove prove scientifiche, tali proposte indicheranno obiettivi nazionali, ivi compresi eventuali obiettivi obbligatori, nella forma opportuna.

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Articolo 5

L'elenco figurante all'articolo 2, paragrafo 2, può essere adattato al progresso tecnico secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Al momento dell'adeguamento di tale elenco si tiene conto dell'impatto ambientale dei biocarburanti.

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Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

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Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

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Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Chrisochoïdis

 


Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003
Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (artt. 55,56 e 88)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270. Entrato in vigore il 28 ottobre 2003.

(2) Regolamento attuato con DM. 5 agosto 2004.

(3) Per alcune modalità di applicazione del presente regolamento, vedi il regolamento (CE) n. 2235/2003, il regolamento (CE) n. 795/2004, al cui articolo 51 si rimanda per ulteriori precisazioni, e il regolamento (CE) n. 796/2004, al cui articolo 81 si rimanda per ulteriori precisazioni.

(omissis)

Articolo 55

Esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione.

Non è soggetto all'obbligo di cui all'articolo 54 l'agricoltore che:

a) conduca l'insieme della propria azienda, per la totalità della sua produzione, in ottemperanza agli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

b) utilizzi le superfici ritirate per fornire materiale per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci.

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Articolo 56

Uso delle superfici ritirate dalla produzione.

1. Le superfici ritirate dalla produzione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5.

Fatto salvo l'articolo 55, esse non devono essere adibite ad uso agricolo né alla produzione di alcuna coltura a fini commerciali.

2. Esse possono essere sottoposte a rotazione.

3. Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma dell'articolo 55, lettera b), rischia, in base ai quantitativi stimati nell'ambito dei contratti conclusi con gli agricoltori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto in base a ciascun contratto.

4. Gli Stati membri sono autorizzati a pagare l'aiuto nazionale fino al 50% dei costi connessi con la creazione di colture pluriennali destinate alla produzione di biomassa sui terreni messi a riposo.

(omissis)

Capitolo 5 (91)

Aiuto per le colture energetiche

 

Articolo 88

Aiuto.

È concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Si intendono per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

- prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;

 

- energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

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(91) Vedi, per il tasso di cambio per l'importo dell'aiuto alle colture energetiche di cui al presente capitolo, l'allegato del regolamento (CE) n. 635/2004 in base a quanto disposto dall'articolo 1.

 


Documentazione allegata

 


AS318 - Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera

 

Roma, 2 dicembre 2005

 

 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri

On.le Silvio Berlusconi

Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

On.le Giovanni Alemanno

 

 

 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune problematiche che possono emergere, sotto il profilo della tutela della concorrenza, dalla portata applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005, recante "Disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera".

 

A prescindere da una più complessiva analisi degli effetti dei tavoli e delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 102/2005, che potrà essere compiutamente approfondita nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, sul settore della distribuzione agroalimentare, in questa sede l'Autorità intende formulare alcune considerazioni in relazione all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 1, del DPCM del 5 agosto 2005, che attribuiscono al Ministero delle Politiche agricole e forestali la competenza ad autorizzare intese restrittive della concorrenza. In particolare, l'articolo 2, comma 4, del citato decreto stabilisce che "nel caso in cui l'intesa di filiera comporti restrizioni della concorrenza [che risultino da una programmazione revisionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta] [Le intese di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2005.] … il Ministero delle politiche agricole e forestali, espletata la verifica di compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, approva l'intesa con proprio decreto". L'articolo 3, comma 1, prevede inoltre che "le intese stipulate [dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173] … che comportano restrizioni della concorrenza sono approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali".

A tale riguardo si osserva in via preliminare che, come più volte rilevato dall'Autorità [Cfr. Parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, del 24 dicembre 2004, in merito allo schema di decreto legislativo concernente la Regolamentazione di mercato (Accordi interprofessionali) e Parere ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, dell'11 aprile 2005, in merito allo schema di decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e a talune proposte di legge riguardanti la formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari. ], la determinazione concordata delle quantità è idonea a determinare restrizioni concorrenziali non meno gravi di quelle derivanti dalla fissazione concordata dei prezzi, che contrastano con le regole comunitarie di concorrenza e, segnatamente, con l'articolo 81 del Trattato CE.

Né, d'altra parte, le restrizioni concorrenziali conseguenti alla determinazione concordata delle quantità sembrano potersi ritenere effettivamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi propri delle intese di filiera, che l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 102/2005 identifica nella valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Invero, in un'ottica di salvaguardia di una sufficiente concorrenza nei mercati del comparto agricolo e agroalimentare, la ricerca concordata di una corrispondenza dell'offerta alle richieste della domanda dovrebbe concentrarsi sugli aspetti concernenti la qualità delle produzioni, senza limitare l'offerta sotto il profilo quantitativo.

 

In ogni caso la valutazione degli effetti concorrenziali delle intese di filiera, nonché della proporzionalità di eventuali restrizioni della concorrenza rispetto agli obiettivi di miglioramento dell'offerta, potrà correttamente svolgersi, con riferimento alle singole intese che concretamente verranno stipulate, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 287/90, ovvero dell'articolo 81.3 del Trattato CE, applicazione che, nell'ambito delle autorità amministrative, è attribuita in via esclusiva all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

Da ultimo, si rileva come, per giurisprudenza consolidata, debba escludersi che un decreto ministeriale possa avere valenza giustificativa delle condotte rilevanti ai sensi della legge n. 287/90 autonomamente poste in essere da una o più imprese. Sulla base di tale principio l'Autorità, nell'ambito del provvedimento n. 13300 del 24 giugno 2004, relativo al caso Consorzio Grana Padano, ha ritenuto che l'approvazione, mediante decreto ministeriale, di un'intesa suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza non valesse in alcun modo a sanare l'illiceità della stessa.

 

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica, pertanto, che le considerazioni esposte nella presente segnalazione possano essere recepite, al fine di modificare le sopra citate disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005.

 

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

 

 

 


AS368 - NORMATIVA IN TEMA DI BIOCARBURANTI E MODIFICHE PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2007

 

Roma, 3 novembre 2006

Senato della Repubblica Italiana

Presidente Sen. Franco Marini

Camera dei Deputati

Presidente On. Fausto Bertinotti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidente Prof. Romano Prodi

Ministro dello Sviluppo Economico

On. Pierluigi Bersani

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Prof. Tommaso Padoa-Schioppa

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

On. Alfonso Pecoraro Scanio

Ministro delle Politiche AgricoleAlimentari e Forestali

On. Paolo De Castro

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio del potere di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine alle eventuali distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che possono derivare dalla normativa vigente sull’incentivazione alla produzione di biocarburanti e dalla sua attuale revisione da parte della Legge Finanziaria per l’anno 2007.

Con l’entrata in vigore il 13 luglio 2005 del Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 1281 viene adottata, nell’ordinamento italiano, la Direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. Nell’ambito della promozione dell’uso dei biocarburanti, l’art. 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006 n. 812 stabilisce, in capo ai produttori di carburanti diesel e benzina, dal 1° luglio 2006, un obbligo “ad immettere al consumo carburanti di origine agricola oggetto di un’intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all’1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi  al consumo nell’anno precedente (sottolineatura aggiunta). Da tale articolo appare, quindi, scaturire un obbligo di approvvigionarsi delle materie prime per biocarburanti prodotti agricoli oggetto di intese di filiere che, come noto, talora  prevedono condizioni contrattuali

                  

1    Decreto Legislativo 30 maggio 2005 n. 128, “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.”, GU n. 160 del 12 luglio 2005.

2    Legge 11 marzo 2006 n. 81, “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa.” Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2006.

esclusivamente dai restrittive della concorrenza in termini di quantità conferite e di prezzi di acquisto. Analoghe preoccupazioni concorrenziali sembrano sorgere in merito alla definizione delle modalità applicative per adempiere all’obbligo di immissione al consumo di un quantitativo minimo di biocarburanti.

La concorrenza nella produzione e commercio dei prodotti agricoli prevede un regime di parziale eccezione dall’applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato. Il Regolamento CEE n. 26 del 4 aprile 1962 limita infatti l’applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato in maniera tale da non ostacolare il funzionamento delle organizzazioni nazionali dei mercati agricoli e da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune, ossia: incrementare la produttività dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori (art. 33, par. 1, del Trattato). La suddetta deroga è, tuttavia, delimitata dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia. A tale riguardo si segnala che, pur nella specificità del settore agricolo, la Corte ha stabilito che, “il mantenimento di un’effettiva concorrenza nel mercato dei prodotti agricoli è uno degli obiettivi della politica agricola comune.3 Inoltre, in precedenza, la Corte di Giustizia aveva stabilito che gli accordi interprofessionali fra associazioni di produttori agricoli ed associazioni di utilizzatori industriali hanno l’oggetto di alterare il gioco della concorrenza sul mercato e pertanto ricadono nel campo di applicazione dell’art. 81 del Trattato CE, laddove essi abbiano una validità erga omnes stabilita per decreto ministeriale4.

Coerentemente con la giurisprudenza comunitaria, la Commissione Europea ha ritenuto che non si applicassero le deroghe previste dalla normativa comunitaria per il settore agricolo e, che in nessun caso gli accordi interprofessionali sui prezzi possano essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di politica agricola, considerando invece tali accordi delle infrazioni all’art. 81 del Trattato CE.5 A tale riguardo si osserva altresì che, come più volte rilevato dall’Autorità6, anche nell’ambito di accordi di filiera, la determinazione concordata di prezzi e quantità contrasta con le regole comunitarie di concorrenza e, segnatamente, con l’articolo 81 del Trattato CE.

In merito alla disciplina per la produzione di materie prime per i biocarburanti, sebbene siano condivisibili le finalità di politica agricola (riconversione di un’ampia quota della produzione agricola nazionale verso prodotti con un promettente futuro sbocco di mercato, peraltro  finalizzato ad obiettivi di tutela ambientale e di diversificazione delle fonti dei carburanti) sottostanti alla disposizione normativa, le previsioni di cui all’art. 2-quater della legge n. 81/06 non risultano strettamente necessarie al perseguimento dei suddetti obiettivi

e quindi non soddisfano il test di proporzionalità con le norme antitrust, richiesto dalla Corte di Giustizia anche per i provvedimenti volti a tutelare il settore agricolo.

 

                        

3    Sentenza del 9 settembre 2003, causa C-137/00, Milk Marque, punti 57 e ss.

4    Sentenza della Corte di Giustizia BNIC/CLAIR del 30 gennaio 1985, punto 25.

      La Commissione Europea ha applicato l’art. 81 del Trattato, oltre che ad un accordo in Francia fra allevatori bovini, produttori di latte e produttori di carne (Decisione del 2 aprile 2003, caso Comp/C.38.279 – Carni bovine francesi), ad una serie di accordi interprofessionali, specificamente nel settore del tabacco grezzo in due decisioni riguardanti la Spagna e l’Italia (decisione del 20 ottobre 2004, caso Comp./C.38.238 – Tabacco greggio – Spagna e decisione del 20 ottobre 2005, caso Comp/C. 38.281 – Tabacco greggio – Italia).

6    Cfr. Parere ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, del 23 dicembre 2004, inviato al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, in merito allo schema di decreto legislativo concernente la Regolamentazione di mercato (Accordi interprofessionali); Parere ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90, inviato l’11 aprile 2005, pubblicato in Bollettino n. 14/2005, in merito allo schema di decreto legislativo previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38; Segnalazione ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/90, inviato il 2 dicembre 2005, pubblicato in Bollettino n. 46/2005, sulle disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera.

Infatti, né la valenza erga omnes degli accordi di filiera né l’eventuale successiva fissazione, nell’ambito degli accordi di filiera, di quantità e soprattutto prezzi concordati tra tutti gli operatori del settore sono essenziali per assicurare l’efficace riconversione del settore agricolo ed il soddisfacimento dell’obbligo di immissione di biocarburanti sul mercato: entrambi gli obiettivi possono essere raggiunti sia consentendo l’approvvigionamento presso fonti diverse dalla produzione nazionale, sia con la libera fissazione di prezzi delle materie prime agricole e delle successive lavorazioni. Si aggiunga poi che l’isolamento, soprattutto in termini di prezzo, della produzione agricola nazionale dal confronto concorrenziale con produzioni di provenienza estera non stimolerebbe né l’adeguamento dei produttori nazionali verso più alti livelli di efficienza né il raggiungimento di livelli produttivi compatibili con gli obiettivi quantitativi di commercializzazione di biocarburanti.

Ancorché le quantità di carburanti coinvolte possano risultare limitate rispetto al volume complessivo di carburanti immessi in commercio, si tratta di restrizioni che la stessa Autorità in passato ha ritenuto ingiustificate anche in un’ottica di miglioramento e sviluppo della produzione agricola. Tali restrizioni determinerebbero un costo più elevato per la produzione di biocarburanti (la cui produzione, in generale, risulta già più onerosa rispetto a quella dei carburanti di origine fossile) e non si può escludere che, all’aumentare dei volumi di biocarburanti immessi al consumo, la struttura complessiva dei prezzi finali dei carburanti commercializzati possa risultarne negativamente influenzata.

Attualmente, il citato art. 2-quater della legge n. 81/06 è oggetto di revisione da parte della Legge Finanziaria per l’anno 2007 (emendamento 1746-bis/XIII/26.7 che modifica l’art. 156). In particolare, la nuova formulazione del citato art. 2-quater prevede, tra l’altro, l’emanazione di un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali7 che detti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione del citato obbligo di immissione al consumo di biocarburanti, “secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto delle quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati (sottolineatura aggiunta); e la definizione di un titolo di preferenza “a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto e il riscaldamento pubblici” per gli operatori che sottoscrivono un contratto di filiera o contratto quadro o contratti equiparati.

L’Autorità esprime un giudizio positivo sulla volontà di modificare la citata previsione restrittiva della concorrenza di cui all’art. 2-quater della legge n. 81/06. Tuttavia, l’attuale formulazione del suddetto emendamento prevede discriminazioni che, oltre a favorire ingiustificatamente alcuni operatori a scapito di altri nell’ambito di bandi di gara, possono produrre effetti analoghi ad un formale obbligo di approvvigionamento esclusivo dalle intese di filiera e, pertanto, determinano le stesse restrizioni della concorrenza già censurate dalla Corte di Giustizia nel caso BNIC/Clair.

L’Autorità, pertanto, invita a trovare forme di incentivazione alla produzione di materie prime per i biocarburanti che non determinino ingiustificate restrizioni della concorrenza.

 

 

 

 

 

 

                  

7    Di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell’economia e delle finanze.

Inoltre, l’Autorità auspica che anche in sede di attuazione si tenga conto dei citati principi, comunitari e nazionali, di tutela della concorrenza, evitando disposizioni che reintroducano sostanziali obblighi di approvvigionamento esclusivo o forme di concertazione su prezzi e quantità.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’Autorità auspica che le osservazioni qui formulate possano essere tenute in adeguata considerazione, nella prospettiva di riformare una normativa che valorizzi anche il principio della concorrenza nella disciplina in tema di biocarburanti.

 

 

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 GENNAIO 1985.

BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC CONTRO GUY CLAIR.

(DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI SAINTES).

PREGIUDIZIALE - CONCORRENZA, ART. 85 - FISSAZIONE DEI PREZZI MINIMI DELLE ACQUAVITI DI COGNAC.

CAUSA 123/83.

 

 

Parole chiave:

1. CONCORRENZA - INTESE - ACCORDI FRA IMPRESE O ASSOCIAZIONI D’IMPRESE - ACCORDO CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI RIUNITI IN SENO AD UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(TRATTATO CEE, ART. 85 )

2. CONCORRENZA - INTESE - LESIONE DELLA CONCORRENZA - CRITERI DI VALUTAZIONE - ACCORDO CHE STABILISCA UN PREZZO MINIMO RESO OBBLIGATORIO DALLE PUBBLICHE AUTORITA - ACCORDO AVENTE L’OGGETTO DI ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA

(TRATTATO CEE, ART. 85, N. 1 )

3. CONCORRENZA - INTESE - PREGIUDIZIO PER IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI - ACCORDO CHE FISSI UN PREZZO MINIMO D’ACQUISTO PER UN PRODOTTO SEMILAVORATO

(TRATTATO CEE, ART. 85, N. 1 )

Massima

1. L’ART. 85 DEL TRATTATO SI APPLICA AGLI ACCORDI FRA IMPRESE ED ALLE DECISIONI DI ASSOCIAZIONI D’IMPRESE. L’AMBITO GIURIDICO ENTRO IL QUALE HA LUOGO LA CONCLUSIONE DI DETTI ACCORDI E SONO ADOTTATE DETTE DECISIONI, COME PURE LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI TALE AMBITO DATA DAI VARI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI SONO IRRILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA. L’ACCORDO FRA CATEGORIE CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI DEVE QUINDI ESSERE CONSIDERATO UN ACCORDO FRA IMPRESE O ASSOCIAZIONI D’IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 85, ANCHE SE QUESTI GRUPPI SI RIUNISCONO IN SENO AD UN ENTE IL QUALE, SECONDO LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE, E DI DIRITTO PUBBLICO .

 

2. AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 85, N. 1, DEL TRATTATO, E SUPERFLUO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI EFFETTI CONCRETI DELL’ACCORDO, QUALORA QUESTO ABBIA L’OGGETTO DI RESTRINGERE, IMPEDIRE O ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA. ORBENE, PER SUA STESSA NATURA, L’ACCORDO CHE FISSI UN PREZZO MINIMO PER UN PRODOTTO E VENGA TRASMESSO ALLE PUBBLICHE AUTORITA AFFINCHE QUESTO PREZZO MINIMO SIA OMOLOGATO, ONDE RENDERLO OBBLIGATORIO PER IL COMPLESSO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL MERCATO DI CUI TRATTASI, HA L’OGGETTO DI ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO STESSO .

 

3. LA FISSAZIONE, IN UNO STATO MEMBRO, DI UN PREZZO MINIMO D’ACQUISTO PER UN PRODOTTO SEMILAVORATO PUO PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI QUALORA DETTO PRODOTTO SIA LA MATERIA PRIMA DI UN ALTRO PRODOTTO CHE E SMERCIATO ALTROVE NELLA COMUNITA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL PRODOTTO FINITO FRUISCA DELLA DENOMINAZIONE D’ORIGINE .

 

 

Parti

NEL PROCEDIMENTO 123/83,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL’ART. 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI SAINTES, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC

E

GUY CLAIR ,

 

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 85 DEL TRATTATO CEE ALLA FISSAZIONE MEDIANTE ACCORDO FRA CATEGORIE CONCLUSO IN SENO AL BNIC (BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC ) DEL PREZZO DELLE ACQUAVITI DI COGNAC,

 

Motivazione della sentenza

1 CON SENTENZA 21 GIUGNO 1983, PERVENUTA ALLA CORTE IL 1* LUGLIO SEGUENTE, IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI SAINTES (FRANCIA ) HA SOLLEVATO, A NORMA DELL’ART. 177 DEL TRATTATO CEE, TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 85 DEL TRATTATO CEE.

2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE IN OCCASIONE DI UNA LITE FRA IL BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (IN PROSIEGUO : BNIC ) CON SEDE IN COGNAC, ED IL SIG. GUY CLAIR, TITOLARE DELL’ETABLISSEMENTS CLAIR ET CIE, COMMERCIANTE IN BRIE-SOUS-MATHA, LITE AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI ACQUAVITI CHE IL SECONDO AVEVA CONCLUSO A PREZZI INFERIORI A QUELLI STABILITI SECONDO MODALITA DI CUI INFRA .

 

3 COME SI DESUME DALLA SENTENZA DI RINVIO E DAL FASCICOLO DI CAUSA, IL BNIC E UN’ORGANIZZAZIONE FRA CATEGORIE NEL SETTORE DEI VINI E DELLE ACQUAVITI DI COGNAC, ISTITUITA CON DECRETO 5 GENNAIO 1941. IL BNIC E FINANZIATO MEDIANTE TRIBUTI PARAFISCALI. A NORMA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA 18 FEBBRAIO 1975 (JORF 26 FEBBRAIO 1975 ), IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI :

' IL BNIC CONSTA DI :

A ) DUE PERSONALITA, L’UNA RAPPRESENTANTE LA VITICULTURA, L’ALTRA IL COMMERCIO DELLA REGIONE DELIMITATA DAL DECRETO 1* MAGGIO 1909 ;

 

B ) PREVIA PRESENTAZIONE DI ELENCHI STESI DALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA INTERESSATE :

- DICIANNOVE DELEGATI DEI VITICULTORI E DELLE COOPERATIVE DI DISTILLAZIONE ;

 

-DICIANNOVE DELEGATI DEI COMMERCIANTI E DEI DISTILLATORI (BOUILLEURS ) DI PROFESSIONE ;

 

-UN DELEGATO DELL’ASSOCIAZIONE DEI VINI ALCOLIZZATI ;

 

-UN DELEGATO DEI PRODUTTORI DI PINEAU DES CHARENTES ;

 

-UN DELEGATO DEI MEDIATORI (COURTIERS );

 

-UN DELEGATO DELLE INDUSTRIE COLLEGATE ;

 

-UN DELEGATO DEL PERSONALE DIRIGENTE E TECNICO (COMMERCIO );

 

-UN DELEGATO DEGLI OPERAI DELLE CANTINE DI COGNAC ;

 

-UN TECNICO VITICOLO ;

 

-UN OPERAIO VITICOLO .

 

CHI SVOLGA L’ATTIVITA DI COMMERCIANTE, DI MEDIATORE, DI DISTILLATORE O UN’ATTIVITA COLLEGATA NON PUO RAPPRESENTARE I PRODUTTORI E VICEVERSA .

 

I MEMBRI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA SONO NOMINATI PER TRE ANNI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA. POSSONO ESSERE RINOMINATI .

 

ASSISTONO ALLE DELIBERAZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E POSSONO PARTECIPARE ALLE DISCUSSIONI CON VOTO CONSULTIVO :

- I DIRETTORI DIPARTIMENTALI DELL’AGRICOLTURA ED I DIRETTORI DEGLI UFFICI FISCALI DELLA CHARENTE E DELLA CHARENTE-MARITIME ;

 

-L’ISPETTORE DI DIVISIONE DELLA REPRESSIONE DELLE FRODI ;

 

-GLI ADDETTI AL CONTROLLO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA’.

 

INOLTRE, UN PRESIDENTE ED UN COMMISSARIO DEL GOVERNO SONO NOMINATI DAL MINISTRO .

 

4 A NORMA DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 10 LUGLIO 1975, N. 600, RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE TRA CATEGORIE AGRICOLE, COMPLETATA ED EMENDATA DALLA LEGGE 4 LUGLIO 1980, N. 502, PUO FRUIRE, A SUA RICHIESTA, DI DETERMINATE NORME DI DETTA LEGGE .

 

5 A NORMA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL BNIC, IN VIGORE AL MOMENTO DEI FATTI SU CUI VERTE LA CAUSA PRINCIPALE, I SUOI MEMBRI SONO DIVISI IN DUE’FAMIGLIE’, QUELLA DEI COMMERCIANTI E QUELLA DEI VITICULTORI. QUESTE FAMIGLIE, DOPO AVER DECISO CIASCUNA IL PROPRIO ATTEGGIAMENTO, IN SEGUITO A NEGOZIATI INTERNI, A MAGGIORANZA QUALIFICATA, POSSONO CONCLUDERE UN ACCORDO IL QUALE, A NORMA DELLA LEGGE 10 LUGLIO 1975, N. 600, SOPRA MENZIONATA, PUO MIRARE A FAVORIRE : LA CONOSCENZA DELL’OFFERTA E DELLA DOMANDA, L’ADEGUAMENTO E LA NORMALIZZAZIONE DELL’OFFERTA, L’ATTUAZIONE, SOTTO IL CONTROLLO DELLO STATO, DELLE NORME DI MESSA SUL MERCATO, DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO, LA QUALITA DELLA MERCE, I RAPPORTI FRA LE CATEGORIE NEL SETTORE DI CUI TRATTASI E LA DIFFUSIONE DELLA MERCE SUI MERCATI INTERNO ED ESTERO .

 

6 A NORMA DEL SOPRA MENZIONATO ART. 5, IN RELAZIONE ALL’ART. 2 DELLA STESSA LEGGE, A RICHIESTA DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL BNIC L’ACCORDO CONCLUSO PUO ESSERE’ESTESO’CON DECRETO MINISTERIALE. L’EFFETTO DI QUESTA ESTENSIONE E CHE L’ACCORDO DIVIENE OBBLIGATORIO PER TUTTI I MEMBRI DELLE CATEGORIE CHE COSTITUISCONO QUESTA ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA .

 

7 A NORMA DELL’ART. 4 DELLA LEGGE NAZIONALE SOPRA MENZIONATA, IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA FRA PRIVATI, CHE NON SIA CONFORME AD UN ACCORDO COME SOPRA ADOTTATO ED ESTESO, E RADICALMENTE NULLO E L’ORGANIZZAZIONE FRA CATEGORIE INTERESSATA PUO CHIEDERE AL GIUDICE LA DICHIARAZIONE DI QUESTA NULLITA COME PURE IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA ESSA EVENTUALMENTE SUBITI .

 

8 SECONDO LE NORME E LA PROCEDURA DI CUI SOPRA, IL 7 NOVEMBRE 1980 IL BNIC ADOTTAVA ALL’UNANIMITA UN DOCUMENTO INTITOLATO’ACCORD INTERPROFESSIONNEL RELATIF AUX PRIX DE VINS BLANCS DISTILLABLES ET DES EAUX-DE-VIE DE COGNAC’. QUESTO ATTO, DESTINATO AD ESSERE APPLICATO NELL’INTERO TERRITORIO DELLA FRANCIA METROPOLITANA, FISSAVA UN PREZZO MINIMO DEI VINI DA DISTILLARE, IL PREZZO DELLE ACQUAVITI DISTILLATE NEL 1980 E ANTERIORMENTE, COME PURE UN PREZZO MINIMO PER IL COGNAC. ESSO CONTEMPLAVA LA NULLITA DI QUALSIASI CONTRATTO STIPULATO IN CONTRASTO CON LE SUE DISPOSIZIONI, COME PURE LE SANZIONI CONTEMPLATE DALL’ART. 4 DELLA SOPRA MENZIONATA LEGGE 10 LUGLIO 1975. ESSO VENIVA FIRMATO DAI RAPPRESENTANTI DELLE DUE’FAMIGLIE’IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEL BNIC NONCHE DAL SUO DIRETTORE E VENIVA’ESTESO’, NEL SENSO SOPRADDETTO, CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA 27 NOVEMBRE 1980.

9 AVENDO IL SIG. CLAIR ACQUISTATO DA VARI VITICULTORI DELLE ACQUAVITI DI COGNAC A PREZZI INFERIORI A QUELLI STABILITI DAL DECRETO, IL BNIC LO CITAVA DINANZI AL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI SAINTES ONDE OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEI RELATIVI CONTRATTI .

 

10 IL CLAIR, CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE, RIBATTEVA CHE LA DOMANDA DI ANNULLAMENTO ERA INFONDATA IN QUANTO SI BASAVA SU UN ACCORDO INCOMPATIBILE CON GLI ARTT. 85 E 86 DEL TRATTATO. DAL CANTO SUO IL BNIC SOSTENEVA CHE IL COGNAC NON ERA SOGGETTO A DETTE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E CHE IL DECRETO MINISTERIALE, PER LA TRASGRESSIONE DEL QUALE IL CLAIR ERA INQUISITO, ERA UN ATTO AMMINISTRATIVO LA CUI VALIDITA NON POTEVA ESSERE VALUTATA DAL GIUDICE ORDINARIO .

 

11 IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI SAINTES RITENEVA ASSODATO CHE LE ACQUAVITI DI COGNAC SONO PRODOTTI INDUSTRIALI E CHE, DI CONSEGUENZA, GLI ARTT. 85 E 86 DEL TRATTATO CEE SI DOVEVANO IN LINEA DI MASSIMA APPLICARE. IL GIUDICE NAZIONALE RITENEVA DEL PARI CHE, BENCHE IL BNIC ABBIA NATURA PARAMMINISTRATIVA E IL DECRETO D’ESTENSIONE 27 NOVEMBRE 1980 SIA UN ATTO AMMINISTRATIVO, L’ACCORDO ERA STATO TUTTAVIA CONCLUSO E FIRMATO SENZA ALCUN INTERVENTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PRESSO IL BNIC, DAI RAPPRESENTANTI DELLE DUE’FAMIGLIE’IN SENO A QUESTO ENTE E CHE L’ACCORDO STESSO VA TENUTO DISTINTO DAL DECRETO DI ESTENSIONE, ANCHE SE E STATO STIPULATO ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DEL BNIC IL QUALE NON DISPONE DEL POTERE DI EMANARE REGOLAMENTI .

 

12 TENUTO CONTO DI QUESTE CIRCOSTANZE, IL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI SAINTES, CON SENTENZA 21 GIUGNO 1983, HA SOSPESO IL GIUDIZIO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE TRE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DIRETTE AD ACCERTARE SE :

' 1 ) PER IL FATTO CHE RIUNISCE NEL PROPRIO SENO LA FAMIGLIA DEI VITICULTORI E QUELLA DEI COMMERCIANTI, IL BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC DEBBA ESSERE CONSIDERATO UN’ASSOCIAZIONE DI IMPRESE, DATO CHE L’ACCORDO E STATO FIRMATO DEL PARI DAL SUO PRESIDENTE .

 

2 ) LA FISSAZIONE DA PARTE DELLA FAMIGLIA DEI VITICULTORI, D’INTESA CON LA FAMIGLIA DEI COMMERCIANTI, DI UN PREZZO MINIMO D’ACQUISTO PER LE ACQUAVITI DEBBA ESSERE CONSIDERATA UNA PRATICA CONCORDATA .

 

3 ) LA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO D’ACQUISTO PER LE ACQUAVITI VADA CONSIDERATA ATTA A PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI E AD AVERE PER OGGETTO O PER EFFETTO DI IMPEDIRE, RESTRINGERE O ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA NELL’AMBITO DEL MERCATO COMUNE QUALORA LE ACQUAVITI CONTEMPLATE DALL’ACCORDO 7 NOVEMBRE 1980 RISPONDANO ALLA DENOMINAZIONE D’ORIGINE CONTROLLATA COGNAC, TENUTO CONTO DELLA NATURA DEL COGNAC, ACQUAVITE D’UVA CHE SI BEVE QUASI ESCLUSIVAMENTE PURA .’

SULLA PRIMA QUESTIONE

13 CON LA PRIMA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE VUOLE IN SOSTANZA ACCERTARE SE UN ACCORDO, FIRMATO NELL’AMBITO DI UN ENTE E SECONDO UNA PROCEDURA DEL GENERE SOPRA DESCRITTI, ENTRI NEL CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ART. 85, N. 1, DEL TRATTATO E, PIU PRECISAMENTE, SE UN ACCORDO CONCLUSO TRA LE DUE’FAMIGLIE’DEI VITICULTORI E DEI COMMERCIANTI SIA UN ACCORDO CONCLUSO DA IMPRESE O ASSOCIAZIONI D’IMPRESE .

 

14 IL BNIC SOSTIENE IN VIA PRELIMINARE CHE E SUPERFLUO CHIEDERSI SE, ALLA LUCE DEL TRATTATO CEE, LE ACQUAVITI DI COGNAC SIANO UN PRODOTTO AGRICOLO O INDUSTRIALE. IN OGNI CASO, L’ART. 85 DEL TRATTATO NON SI POTREBBE APPLICARE GIACCHE IL COGNAC HA UNA CONSIDEREVOLE IMPORTANZA ECONOMICA PER GLI AGRICOLTORI DELLA REGIONE. IL REDDITO DI 63 000 VITICULTORI DIPENDEREBBE INFATTI DIRETTAMENTE DAL PREZZO DELLE ACQUAVITI DI COGNAC. ORBENE, DAL 1973 I VITICULTORI DELLA CHARENTE SAREBBERO OBERATI DI DEBITI. A PARTE CIO, ESSI SI TROVEREBBERO DI FRONTE AD UNO SQUILIBRIO STRUTTURALE TRA L’OFFERTA E LA DOMANDA. STANDO COSI LE COSE, LA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO PER LE ACQUAVITI DI COGNAC AVREBBE LO SCOPO DI GARANTIRE UN REDDITO MINIMO AGLI AGRICOLTORI DELLA CHARENTE .

 

15 QUESTA TESI VA RESPINTA. COME SI DESUME DALL’ALLEGATO II DEL TRATTATO (EX 22.09 ), INFATTI, LE ACQUAVITI SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALLA CATEGORIA DEI PRODOTTI AGRICOLI. ESSE DEVONO QUINDI ESSERE CONSIDERATE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI E QUESTA LORO QUALITA NON PUO ESSERE MODIFICATA DALL’IMPORTANZA ECONOMICA CHE QUESTI PRODOTTI POSSONO AVERE PER GLI AGRICOLTORI DELLA REGIONE .

 

16 IL BNIC DEDUCE CHE L’ACCORDO TRA LE DUE’FAMIGLIE’NON E STATO CONCLUSO PER INIZIATIVA DELLE IMPRESE, BENSI NELL’AMBITO DEL BNIC E SECONDO LA PROCEDURA STABILITA DAL REGOLAMENTO INTERNO DI QUESTO ENTE IL QUALE, SECONDO LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA FRANCESE, E UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, DATE LE MODALITA DELLA SUA ISTITUZIONE, DEL SUO FINANZIAMENTO, DELLA SUA ORGANIZZAZIONE, DEL SUO FUNZIONAMENTO, DELLA NOMINA DEI SUOI MEMBRI COME PURE DEL COMPITO DI SERVIZIO PUBBLICO CHE GLI E AFFIDATO. DI CONSEGUENZA, LA SUA ATTIVITA NON SAREBBE SOGGETTA ALL’ART. 85 DEL TRATTATO .

 

17 QUESTA TESI NON PUO ESSERE ACCOLTA. L’ART. 85, STANDO ALLA SUA LETTERA, SI APPLICA AGLI ACCORDI FRA IMPRESE ED ALLE DECISIONI D’ASSOCIAZIONI D’IMPRESE. COME HANNO GIUSTAMENTE RILEVATO IL CONVENUTO NELLA PARTE PRINCIPALE E LA COMMISSIONE, L’AMBITO GIURIDICO ENTRO IL QUALE HA LUOGO LA CONCLUSIONE DI DETTI ACCORDI E SONO ADOTTATE DETTE DECISIONI, COME PURE LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI TALE AMBITO DATA DAI VARI ORDINAMENTI GIURIDICI NAZIONALI SONO IRRILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA E IN PARTICOLARE DELL’ART. 85 DEL TRATTATO .

 

18 IL BNIC ASSUME CHE I MEMBRI DELLA SUA ASSEMBLEA GENERALE I QUALI HANNO NEGOZIATO E CONCLUSO L’ACCORDO SU CUI VERTE LA CAUSA PRINCIPALE SONO STATI TUTTI NOMINATI DAL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA. ESSI NON RAPPRESENTEREBBERO QUINDI LE VARIE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DA CUI PROVENGONO E L’ACCORDO FRA ESSI STIPULATO NON POTREBBE ESSERE CONSIDERATO COME CONCLUSO DA ASSOCIAZIONI DI IMPRESE .

 

19 QUESTA TESI NON PUO ESSERE ACCOLTA. L’ART. 85 DEV’ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONTEMPLA UN ACCORDO DEL GENERE, DAL MOMENTO CHE QUESTO E STATO NEGOZIATO E CONCLUSO DA PERSONE LE QUALI, BENCHE NOMINATE DALLE PUBBLICHE AUTORITA, ERANO STATE DESIGNATE, AD ECCEZIONE DELLE DUE NOMINATE DIRETTAMENTE DAL MINISTRO, DALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DIRETTAMENTE INTERESSATE E CHE, DI CONSEGUENZA, DOVEVANO ESSERE CONSIDERATE, DI FATTO, COME RAPPRESENTANTI DI DETTE ORGANIZZAZIONI AL MOMENTO DELLA NEGOZIAZIONE E DELLA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO .

 

20 SI DEVE AGGIUNGERE CHE L’ACCORDO CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI DEL GENERE DELLE DUE’FAMIGLIE’DEI VITICULTORI E DEI COMMERCIANTI, DEV’ESSERE CONSIDERATO UN ACCORDO FRA IMPRESE O ASSOCIAZIONI D’IMPRESE. IL FATTO CHE QUESTI GRUPPI SI RIUNISCANO IN SENO AD UN ENTE COME IL BNIC NON SOTTRAE IL LORO ACCORDO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 85 DEL TRATTATO .

 

21 IL BNIC SOSTIENE POI CHE GLI ACCORDI SOTTOSCRITTI NEL SUO SENO NON SONO OBBLIGATORI E CHE IL SUO COMPITO E PURAMENTE CONSULTIVO NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AUTORITA CENTRALI LE QUALI SONO LE SOLE CHE POSSONO RENDERE OBBLIGATORI GLI ACCORDI STESSI MEDIANTE DECRETI MINISTERIALI .

 

22 IN PROPOSITO VA RILEVATO CHE, AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 85, N. 1, E SUPERFLUO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE GLI EFFETTI CONCRETI DELL’ACCORDO, QUALORA QUESTO ABBIA L’OGGETTO DI RESTRINGERE, IMPEDIRE O ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA. ORBENE, PER SUA STESSA NATURA, L’ACCORDO CHE FISSI UN PREZZO MINIMO PER UN PRODOTTO E VENGA TRASMESSO ALLE PUBBLICHE AUTORITA AFFINCHE QUESTO PREZZO MINIMO SIA OMOLOGATO, ONDE RENDERLO OBBLIGATORIO PER IL COMPLESSO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL MERCATO DI CUI TRATTASI, HA L’OGGETTO DI ALTERARE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO STESSO .

 

23 QUANTO ALL’ADOZIONE DI UN ATTO DELLA PUBBLICA AUTORITA, DESTINATA A RENDERE OBBLIGATORIO L’ACCORDO PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, ANCHE SE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ACCORDO STESSO, ESSA NON PUO AVERE L’EFFETTO DI SOTTRARLO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 85, N. 1, COME HANNO GIUSTAMENTE RILEVATO IL CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE E LA COMMISSIONE .

 

24 INFINE, IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE ALLA CORTE SE IL FATTO CHE L’ACCORDO FRA CATEGORIE SIA STATO FIRMATO DAL PRESIDENTE DEL BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC INFLUISCA SULLA NATURA GIURIDICA DELL’ACCORDO STESSO AGLI EFFETTI DELL’ART. 85 DEL TRATTATO .

 

25 IL FATTO CHE IL PRESIDENTE O IL DIRETTORE DI UN ENTE IN SENO AL QUALE E STATO CONCLUSO UN ACCORDO AVENTE L’OGGETTO DI IMPEDIRE IL LIBERO GIOCO DELLA CONCORRENZA APPONGA, MENTRE CIO NON E PRESCRITTO DALLA LEGGE NAZIONALE, LA PROPRIA FIRMA IN CALCE ALL'ACCORDO E IRRILEVANTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE ALL’ACCORDO STESSO DELL'ART. 85, N. 1, DEL TRATTATO .

 

26 DAL COMPLESSO DI QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE LA PRIMA QUESTIONE VA RISOLTA DICHIARANDO CHE L’ART. 85, N. 1, DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ENTRA NEL SUO CAMPO D’APPLICAZIONE L’ACCORDO TRA CATEGORIE PER LA FISSAZIONE DEL PREZZO MINIMO DI UN PRODOTTO COME LE ACQUAVITI DI COGNAC, ACCORDO CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI, NELL’AMBITO E SECONDO LA PROCEDURA DI UN ENTE DEL GENERE DEL BNIC.

SULLA SECONDA QUESTIONE

27 IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE POI SE LA FISSAZIONE DEI PREZZI MINIMI D’ACQUISTO PER LE ACQUAVITI DEBBA ESSERE CONSIDERATA UNA PRATICA CONCERTATA AI SENSI DELL’ART. 85. DOPO LA SOLUZIONE DATA ALLA PRIMA QUESTIONE, NON E PIU NECESSARIO RISOLVERE LA SECONDA .

 

SULLA TERZA QUESTIONE

28 DAL FASCICOLO E DALLA DISCUSSIONE DINANZI ALLA CORTE SI DESUME CHE IL PROBLEMA SOLLEVATO CON LA TERZA QUESTIONE RIGUARDA ESSENZIALMENTE LA FISSAZIONE DEI PREZZI DELL’ACQUAVITE USATA PER PRODURRE IL COGNAC, CIOE DI UN PRODOTTO SEMIFINITO CHE NON VIENE NORMALMENTE SPEDITO FUORI DELLA REGIONE DI COGNAC. IL GIUDICE NAZIONALE SOLLEVA IN SOSTANZA LA QUESTIONE SE LA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO D’ACQUISTO PER DETTA MERCE POSSA PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI ED ABBIA L’OGGETTO O L’EFFETTO DI RESTRINGERE LA CONCORRENZA, TENUTO CONTO DEL FATTO CHE IL PRODOTTO FINITO, IL COGNAC, FRUISCE DELLA DENOMINAZIONE D’ORIGINE .

 

29 SI DEVE IN PROPOSITO OSSERVARE CHE QUALSIASI ACCORDO CHE ABBIA L’OGGETTO O L’EFFETTO DI RESTRINGERE LA CONCORRENZA MEDIANTE LA FISSAZIONE DI PREZZI MINIMI D’ACQUISTO PER UN PRODOTTO SEMIFINITO PUO PREGIUDICARE IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO, ANCHE SE QUESTO PRODOTTO SEMIFINITO NON COSTITUISCE COME TALE OGGETTO DI SCAMBI FRA GLI STATI MEMBRI, QUALORA ESSO SIA LA MATERIA PRIMA DI UN’ALTRA MERCE DISTRIBUITA ALTROVE NELLA COMUNITA. IL FATTO CHE IL PRODOTTO FINITO FRUISCA DELLA DENOMINAZIONE D’ORIGINE E IRRILEVANTE .

 

30 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA TERZA QUESTIONE NEL SENSO CHE LA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO D’ACQUISTO PER UN PRODOTTO SEMIFINITO PUO PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI QUALORA DETTO PRODOTTO SIA LA MATERIA PRIMA DI UN ALTRO PRODOTTO CHE E SMERCIATO ALTROVE NELLA COMUNITA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL PRODOTTO FINITO FRUISCA DELLA DENOMINAZIONE D’ORIGINE .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

31 LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HA PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON SONO RIPETIBILI. NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE DI INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA STATUIRE SULLE SPESE .

 

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE,

STATUENDO SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DI SAINTES, CON SENTENZA 21 GIUGNO 1983, DICHIARA :

1 ) L’ART. 85, N. 1, DEL TRATTATO VA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ENTRA NEL SUO CAMPO D’APPLICAZIONE L’ACCORDO TRA CATEGORIE PER LA FISSAZIONE DEL PREZZO MINIMO DI UN PRODOTTO COME LE ACQUAVITI DI COGNAC, ACCORDO CONCLUSO DA DUE GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI, NELL’AMBITO E SECONDO LA PROCEDURA DI UN ENTE DEL GENERE DEL BNIC.

2 ) LA FISSAZIONE DI UN PREZZO MINIMO D’ACQUISTO PER UN PRODOTTO SEMIFINITO PUO PREGIUDICARE IL COMMERCIO FRA STATI MEMBRI QUALORA DETTO PRODOTTO SIA LA MATERIA PRIMA DI UN ALTRO PRODOTTO CHE E SMERCIATO ALTROVE NELLA COMUNITA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL PRODOTTO FINITO FRUISCA DELLA DENOMINAZIONE D’ORIGINE .

 

 



[1]     La segnalazione AS 368, pubblicata nel Bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 42 del 6 novembre 2006 (ed allegata al presente dossier) ha ad oggetto l’emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2007 (AC 1746-bis, attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera) 26.2 della Commissione agricoltura.

[2]    Proc. n. 2004/2296 – causa C-61/06

[3]    Proc. n. 2005/2384

[4]    Procedura d’infrazione n. 2004/4336

[5]     A norma dell’articolo 17 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 “sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a  misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti”.

[6]    Procedura d’infrazione n. 2004/5061

[7]     Procedura d’infrazione n. 2005/4669

[8]    Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti nel trasporto stradale COM(2005)634 con l’obiettivo di creare un mercato per i veicoli puliti con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti prodotte dal settore dei trasporti. La proposta intende imporre alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di riservare un quarto degli acquisti annui ai veicoli puliti, e offrire ai costruttori le garanzie necessarie per sviluppare veicoli di questo tipo per un mercato più ampio.

[9]    Libro verde sull’efficienza energetica “Fare di più con meno” (COM(2005)265).

[10]    Direttiva 2003/96/CE

[11]  l 5 luglio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva in materia di tasse sulle autovetture (COM(2005)261). La proposta stabilisce talune norme per il calcolo delle tasse sulle autovetture in base alle loro emissioni di biossido di carbonio, prevede l'abolizione delle tasse di immatricolazione e, in determinati casi, di un sistema per il loro rimborso.

[12]    Il Progetto sperimentale “bioetanolo” è stato previsto dall’articolo 22 della legge n. 388 del 2000, il quale ha disposto una riduzione dell’imposta gravante su alcuni prodotti petroliferi (bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, etere etilterbutilitico derivato da alcole di origine agricola, additivi e riformulati prodotti da biomasse) al fine di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale. Da ultimo, l’articolo 1, comma 520 della legge 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ha differito dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2005 la decorrenza dell’inizio del progetto, disponendo per esso uno stanziamento di 73 milioni di euro annui.