Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni per la tutela degli agrumeti - AA.CC. 1069, 1576 e 1691
Riferimenti:
AC n. 1691/XV   AC n. 1576/XV
AC n. 1069/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 63
Data: 25/10/2006
Descrittori:
AGRUMI     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Disposizioni per la tutela degli agrumeti

AA.CC. 1069, 1576 e 1691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 63

 

25 ottobre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Agricoltura

 

SIWEB

 

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File: AG0028

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  16

§      Formulazione del testo  18

Testo a fronte tra le proposte di legge  21

Proposte di legge

§      A.C. N. 1069, (on. Lion e Fundarò), Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici dei territori insulari e delle coste nazionali a rischio di dissesto idrogeologico  31

§      A.C. N. 1069, (on. Cirielli ed altri), Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recuperto, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico  41

§      A.C. N. 1576, (on. Catanoso), Disposizioni per il recupero, il rirpristino, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti di Acireale  51

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana (Art. 117)61

§      L. 24 aprile 1998, n. 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997) (Art. 53)65

§      L. 21 dicembre 1999, n. 526 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (Art. 14)69

§      D.Dirett. 29 luglio 2003  Riconoscimento del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della L. 21 dicembre 1999, n. 526  71

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 28)75

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Artt. 53, 70)77

Normativa comunitaria

§      Trattato 25 marzo 1957 Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (Art. 87)81

§      Reg. (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti83

§      Orient. 1 febbraio 2000 Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo  100

§      Reg. (CE) n. 1356/2001 del 4 luglio 2001 Regolamento della Commissione che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari100

§      Reg. (CE) 23 dicembre 2003, n. 1/2004 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli100

§      Reg. (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca  100

§      Reg. (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)100

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1069

Titolo

Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici dei territori insulari e delle coste nazionali a rischio di dissesto idrogeologico

Iniziativa

Lion e Fundarò

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

9 giugno 2006

§       annuncio

13 giugno 2006

§       assegnazione

24 luglio 2006

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VII Commissione (Cultura)

VIII Commissione (Ambiente)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le Questioni regionali

 

 


 

Numero del progetto di legge

1576

Titolo

Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico

Iniziativa

Cirelli, Alemanno, Buonfiglio

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

no

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

3 agosto 2006

§       annuncio

2 agosto 2006

§       assegnazione

9 ottobre 2006

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VII Commissione (Cultura)

VIII Commissione (Ambiente)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le Questioni regionali

 

 

 


 

Numero del progetto di legge

1691

Titolo

Disposizioni per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti di Acireale

Iniziativa

Catanoso

Settore d’intervento

Agricoltura

Iter al Senato

no

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

25 settembre 2006

§       annuncio

26 settembre 2006

§       assegnazione

9 ottobre 2006

Commissione competente

XIII Commissione Agricoltura

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

V Commissione (Bilancio)

VII Commissione (Cultura)

VIII Commissione (Ambiente)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge AC 1576 (on. Cirielli e altri), AC 1069 (Lion e altro) e AC 1691 (on. Catanoso) prevedono interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia di limoneti e agrumeti, disponendo, in particolare, la corresponsione di contributi statali a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

 

L’AC 1691 (Catanoso) riguarda i soli limoneti ricadenti nella riserva naturale orientata “La Timpa (sulla costiera di Acireale).

 

Siprevedono due tipi di contributi:

-      un contributo annuale massimo di 10 euro ad albero per attività di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti, consistenti in specifici interventi di ordinaria manutenzione dei terrazzamenti. Il contributo è per 5 euro a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali;

-      un contributo una tantum di 60 euro ad albero per il ripristino di limoneti abbandonati, consistenti in specifici interventi di straordinaria manutenzione dei terrazzamenti. Il contributo è per 30 euro a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per 40 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali e per 30 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

Si prevede, inoltre, l’adeguamento annuale dei contributi al fine di tenere conto della svalutazione monetaria e si rimette a un DM del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e l’attività culturale, l’adozione del regolamento di attuazione della legge.

 

L’AC.1576 (on.Cirielli e altri) e l’AC 1069 (Lion e altro), assai simili tra loro, riguardano, rispettivamente, limoneti e agrumeti caratteristici del territorio insulare e costiero.

 

Elementi comuni alle due proposte di legge sono:

1. La previsione (analogamente alla pdl AC 1691 – on. Catanoso) di due tipi di contributi:

-      un contributo annuale massimo di 10 euro ad albero per attività di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti e degli agrumeti, consistenti in specifici interventi di ordinaria manutenzione dei terrazzamenti;

-      un contributo una tantum di 100 euro ad albero per il ripristino di limoneti abbandonati, consistenti in specifici interventi di straordinaria manutenzione dei terrazzamenti.

2. La definizione di una medesima procedura di richiesta e assegnazione dei contributi. La domanda va presentata entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (secondo modalità da definire con DM del MIPAAF da emanare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) e l’erogazione avviene entro il 30 aprile successivo, assicurando l’assegnazione a tutti gli aventi diritto.

3. La previsione di uno stanziamento di 7 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008, di cui 5 da destinare alle attività di recupero, manutenzione e salvaguardia di limoneti e agrumeti e 2 da destinare al ripristino di limoneti  e aranceti abbandonati.

 

Elementi che distinguono le due proposte di legge sono:

1.       La previsione di una diversa copertura degli oneri:

-      l’AC 1069 (on. Lione e altro) prevede che 3,5 milioni di euro annui siano coperti sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze e 3,5 milioni mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n.311/2004 (legge finanziaria per il 2005);

-      l’AC 1576 (Cirielli e altri) prevede che i 7 milioni di euro annui siano interamente coperti sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. L’AC 1069 (on. Lion e altro) reca un articolo sull’attività dei Consorzi di tutela (articolo 4).


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge sembra rendersi necessario in quanto i provvedimenti dispongono l’utilizzo di stanziamenti del bilancio statale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia agricoltura, alla quale appaiono riconducibili, in linea generale, gli interventi previsti dal provvedimento in esame, non risulta contemplata nell’articolo 117 Cost., ciò che dovrebbe indurre a configurare una potestà residuale regionale ai sensi dell’art.117, comma 4, Cost.

 

Attese le finalità dell’intervento, tuttavia, la disciplina recata dal provvedimento potrebbe essere ricondotta alle materie “tutela dell’ambiente”, di potestà esclusiva statale, e “governo del territorio”, di potestà concorrente Stato-regioni.

 

Nel caso in cui non si ritenesse sussistere una potestà esclusiva statale, peraltro, presenterebbero aspetti problematici, alla luce di quanto sancito dall’art.117, co.6, Cost. (secondo il quale la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva), le norme che rimettono a un DM l’adozione di disposizioni attuative della legge.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La compatibilità degli interventi previsti dai provvedimenti in esame con le norme comunitarie va valutata, essenzialmente, con riferimento ai principi contenuti negli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, ed alla disciplina recata dal regolamento sullo sviluppo rurale.

 

La concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo è di norma considerata causa di distorsione della libera concorrenza in ragione della peculiarità del comparto primario, i cui prodotti sono per lo più disciplinati da una Organizzazione Comune di Mercato (OCM)[1] L’esistenza di una politica agricola comune ha indotto pertanto la Commissione a considerare potenzialmente in grado di falsare la concorrenza anche contributi di modesta entità, conseguentemente escludendo, almeno fino al 2004, che si potesse applicare al settore la cosiddetta regola “de minimis” (in base alla quale gli aiuti inferiori ad una determinata soglia possono essere considerati compatibili e non vanno preventivamente notificati).

In merito alla concessione di aiuti al settore primario va fatto fondamentalmente riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo[2].

Al par. 1.3 del documento si prevede innanzitutto che la definizione degli aiuti debba essere coerente con gli obiettivi posti dalla politica agricola comune (PAC) e dalle politiche di sviluppo rurale della Comunità, quindi che non confligga con gli obblighi che la Comunità ha assunto in ambito internazionale (in particolare con quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del Commercio sull'agricoltura).

Sono ammessi aiuti agli investimenti (par. 4.1), purché diretti a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertite la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l’ambiente naturale oppure le condizioni d’igiene ed il benessere degli animali, promuovere una diversificazione delle attività agricole. In tale ipotesi tuttavia è richiesto (par. 4.1.1.3), in primo luogo, che l’azienda raggiunga in prospettiva una comprovata redditività; in secondo luogo, che il conduttore possieda adeguate conoscenze e competenze professionali.

Quanto alle spese ammissibili (par. 4.1.1.5 - 4.1.1.9), queste comprendono l’acquisto di terreni, acquisto di macchine e attrezzature, costruzione o acquisto o miglioramento di beni immobili, spese generali quali onorari o spese per studi di fattibilità, acquisto di diritti di produzione, primo acquisto di animali o acquisti diretti al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.

Il massimale del finanziamento pubblico (par. 4.1.1.2) è stabilito nel 40% dell’investimento complessivamente ammesso a beneficiare dell’aiuto, che sale al 50% per le zone svantaggiate (tali massimali sono elevati, rispettivamente, al 45% e 55% per i giovani). Va altresì rammentato che, qualora gli investimenti diretti alla tutela ed al miglioramento ambientale comportino costi aggiuntivi, i massimali di finanziamento (di cui al par. 4.1.1.2) possono essere aumentati (par. 4.1.2.4)

Rientrano fra i “casi speciali” gli investimenti diretti alla conservazione dei paesaggi tradizionali (par. 4.1.2.2) che vengono inclusi fra gli aiuti compatibili con il mercato comune in quanto “aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio” (ex art. 92, ora art. 87, par. 3, lett. d) del Trattato).

Le spese ammesse a contributo possono riguardare sia la conservazione di elementi non produttivi, quali elementi di interesse storico o archeologico, che la conservazione di elementi rientranti fra i fattori produttivi aziendali, quali fabbricati agricoli. L’entità dell’aiuto può arrivare nel primo caso anche al 100% delle spese effettivamente sostenute, e nel secondo al 60%delle spese ammissibili (75% nelle zone svantaggiate).

La Comunità concede specifici aiuti nel settore ambientale a favore di impegni nel settore agroambientale (par. 5.3) che gli agricoltori debbono volontariamente assumere per un periodo minimo di cinque anni, e che comportino perdite di reddito o costi aggiuntivi. E’ anche possibile che l’aiuto trovi una giustificazione nella necessità di fornire un incentivo. Nell’ambito degli aiuti ambientali sono peraltro ammessi anche aiuti al funzionamento (par. 5.5), generalmente non accettati dalla Commissione. Detti aiuti possono essere approvati se siano necessari a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo di mezzi di produzione maggiormente compatibili con l’ambiente, che sostituiscano processi produttivi tradizionali.

Gli aiuti sopra descritti trovano una puntuale disciplina negli artt. 22-24 del regolamento (CE) 1257/1999 sullo sviluppo rurale, che garantiscono un sostegno alle attività dirette in particolare alla “tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischio” o anche semplicemente alla “salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli” (art. 22, par. 2, lett. c) e lett. d) del regolamento); l’attività agricola deve in ogni caso oltrepassare l’applicazione delle normali buone pratiche agricole (art. 23, par. 2 regolamento). La quantificazione del sostegno è calcolato sulla base della superficie aziendale interessata dall’impegno ambientale e raggiunge l’importo massimo di 900 euro per ettaro per le colture perenni specializzate.

A seguito della riforma dei fondi riservati al finanziamento della politica agricola comune, conseguente all’approvazione del reg. (CE) n. 1290/2005 che ha sostituito il precedente FEAOG con il FEAGA (destinato a finanziare le misure di mercato, il cosiddetto 1 pilastro) e il FEASR (destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale, cosiddetto 2 pilastro), anche le norme sullo sviluppo rurale sono state riscritte. Il regolamento 1257/99 viene pertanto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007, data alla quale si applica il reg. (CE) n. 1698/2005. Tra le misure inserite nell’asse 2, dedicato al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, sono previsti pagamenti agroambientali che testimoniano la prosecuzione della politica comunitaria di incoraggiamento degli agricoltori, ma anche altri gestori del territorio, a rendere un “servizio all’intera società”, facendo ricorso ad una agricoltura che tuteli e migliori l’ambiente, il paesaggio e le risorse naturali, segnatamente il suolo e la diversità genetica. L’art. 39 che definisce la misura in commento, assicura il sostegno all’intero territorio degli Stati membri, secondo le specifiche esigenze. Gli impegni debbono essere assunti su base volontaria e per un periodo di norma compreso fra cinque e sette anni, ma la cui durata può essere estesa se necessario. I pagamenti peraltro, versati sempre annualmente, oltre a compensare le perdite di reddito o costi aggiuntivi possono anche ora anche “coprire i costi dell’operazione”. Anche il reg. 1698 stabilisce l’importo massimo di 900 euro per ettaro per le colture perenni specializzate, aggiungendo che tuttavia si può pervenire ad una maggiorazione “ in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale”.

In accordo con gli Orientamenti del 2000 (par. 5.3.3) sono anche ammessi a contributo gli investimenti non produttivi, purché necessari per l’adempimento degli impegni diretti alla realizzazione della misura agroambientale (art. 41 reg. 1698). Sono da considerarsi non remunerativi gli investimenti che non comportano di norma un aumento significativo del valore o della redditività aziendale.

Va infine rammentato che il 10 dicembre 2003 la Commissione europea ha adottato, per il settore agricolo, il regolamento 1/2004[3] sulla base dell’art. 87 del Trattato che la autorizza a dichiarare compatibili con il mercato comune, a determinate condizioni, taluni aiuti di Stato. Il regolamento, entrato in vigore il 23 gennaio 2004 e che si applica fino al 31 dicembre 2006, è diretto alle piccole e medie imprese, ovvero alle imprese che occupino meno di 10 persone e abbiano un fatturato non superiori a 2 milioni di EUR (piccole imprese), oppure occupino meno di 50 persone e realizzino un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (medie imprese). Va precisato che nella categoria delle PMI sono incluse anche le microimprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo (oppure un totale di bilancio) non superi i 2 milioni di EUR.

Il regolamento, che si applica alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituisce un sistema di esenzione dall’obbligo di notifica per talune tipologie di aiuti di Stato (segnatamente quelli rientranti nello sviluppo rurale), concessi entro massimali definiti, diretti al perseguimento di determinati obiettivi, fra i quali compare (art. 4, par. 3, lett. d) la tutela ed il miglioramento dell’ambiente naturale.

In particolare, per quanto in questa sede può rilevare, il regolamento esonera dall'obbligo di notifica alla Commissione i seguenti aiuti:

·           aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori, fino ad un massimo del 40%; questa percentuale può essere portata al 50% nelle zone svantaggiate e al 60% quando i beneficiari sono giovani agricoltori. L'aiuto non deve essere limitato a particolari prodotti agricoli. I beneficiari sono liberi di scegliere l'ambito settoriale in cui realizzare l'investimento, purché esistano sufficienti opportunità di mercato. Nelle zone svantaggiate possono essere accordati aiuti fino al 60%-75%  per le spese connesse alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni igieniche nelle imprese zootecniche o del benessere degli animali d'allevamento, a condizione che tali investimenti siano intesi a superare i requisiti minimi dell'UE;

·         aiuti fino al 100% per le spese inerenti alla conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali; tali spese possono comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nei limiti di 10.000 euro all'anno;

Infine la Commissione ha riconosciuto che anche nel settore agricolo possono essere elargiti aiuti di entità così modesta da non integrare nemmeno gli estremi di cui all’art. 87 Trattato, ovvero minacciare o falsare la concorrenza. Il reg. 1860/2004 ha disciplinato la erogazione di aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e pesca, che sono da considerarsi compatibili con il mercato unico europeo, e non sono soggetti all’obbligo di notifica. L’importo complessivo degli aiuti che possono essere concessi ad ogni singola azienda agricola non deve superare i 3 mila euro nel triennio, e nel contempo l’importo degli aiuti corrisposti alla totalità delle imprese sul territorio nazionale non deve superare l’importo di 9,413 milioni di euro per triennio. Il regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, si applica fino a tutto il 2008.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Aiuti di Stato

La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per il settore agricolo è attualmente interessata da un processo di riforma e semplificazione. Entro il 2006, la Commissione intende adottare i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013 e il nuovo regolamento sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e media imprese agricole, che dovrebbero entrare in vigore entrambi il 1° gennaio 2007.

Ø      L’8 febbraio 2006 la Commissione ha presentato un progetto di regolamento finalizzato ad un riordino del vigente regolamento sull’esenzione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole (CE) 70/2001.

Il progetto è stato adottato sulla base del regolamento 994/98 che autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’art. 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3, del trattato.

Il progetto, il cui scopo è la semplificazione della normativa sugli aiuti di Stato all’agricoltura, precisa le modalità che gli aiuti rientranti in specifiche categorie (investimenti nelle aziende agricole, conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, aiuti alle associazioni di produttori e aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità) devono rispettare per essere compatibili con il mercato comune.

A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

·         devono essere rispettati i massimali di intensità lorda indicati dal regolamento, calcolati in base alle aree interessate e alla natura degli aiuti;

·         l’aiuto non deve comportare pagamenti diretti ai produttori e non deve essere concesso a imprese agricole che rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà;

·         nel caso degli aiuti concessi per la categoria relativa agli investimenti nelle aziende agricole, non possono essere concessi aiuti per alcuni casi tra cui quello dell’impianto di piante annuali e quello di  opere di irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il 25% il consumo di acqua.

 

Ø      Il 30 maggio 2006 la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare proposte per la semplificazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo. I risultati della consultazione sono confluiti nella bozza di Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013, in corso di esame da parte del “Gruppo di lavoro sulle condizioni della competitività in agricoltura”. Tali Orientamenti stabiliscono le linee generali che gli Stati membri devono seguire perché le misure di aiuto concesse siano considerate compatibili con il mercato comune.  Un particolare capitolo è dedicato alla necessità di rendere coerenti le misure proposte come cofinanziamento di programmi per lo sviluppo rurale con le misure per lo sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato, armonizzandone gli effetti e i carichi burocratici. 

 

 

Nell’ambito del piano d’azione “Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009” (COM(2005)107 del  7 giugno 2005), il 5 ottobre 2006 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica su un progetto preliminare di proposta di regolamento volta a modificare il regolamento (CE) n. 994/98, relativo all’applicazione degli articolo 87 e 88 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. La modifica è intesa ad estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica agli aiuti di Stato ad alcuni  settori non ricompresi attualmente nel campo di applicazione del regolamento. In particolare, per il settore agricolo, si ravvisa l’utilità di estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica anche ad imprese che non rientrano nella categoria delle PMI.

 

Riforma del settore ortofrutticolo

Il 22 maggio 2006, la Commissione ha presentato un documento “Verso una riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati”  volto, da un lato, ad informare delle varie ipotesi di riforma del settore e, dall’altro, ad avviare una consultazione per sollecitare il contributo delle parti interessate. Gli obiettivi che la futura riforma dovrebbe conseguire sono un migliore equilibrio della filiera ortofrutticola così come la promozione delle relazioni e della cooperazione al suo interno; per quanto riguarda gli strumenti di sostegno dei mercati, l’estensione al settore ortofrutticolo dei principi della PAC riformata e il rafforzamento delle misure di sviluppo rurale; l’introduzione di misure per il superamento delle crisi strutturali; una migliore alimentazione al servizio della salute; un rafforzamento della coerenza in materia di approccio ambientale tra l’OCM, la PAC riformata e lo sviluppo rurale; la semplificazione e l’orientamento delle norme di commercializzazione verso la promozione della qualità e dello sviluppo sostenibile.

Le  varie opzioni allo studio sono raggruppabili attorno ai seguenti punti:

 

Ø      Migliore equilibrio della filiera - Per quanto riguarda le organizzazioni dei produttori (OP), sono ipotizzate tre opzioni: l’opzioneStatus quo”, che prevede di mantenere inalterate le modalità di sostegno rendendo però più semplici e gestibili le OP e favorendo il loro sviluppo nelle regioni dove sono meno presenti; l’opzione “Sinergie”, che modificherebbe la situazione di incompatibilità tra il sostegno di misure strutturali e i programmi di sviluppo rurale; l’opzione “Transfert”, che prevede la possibilità di trasferire il sostegno dalle misure strutturali ai programmi di sviluppo rurale.  Per quanto riguarda il miglioramento degli accordi  interprofessionali, attualmente facoltativi, sono allo studio tre ipotesi relative alla possibilità di rendere tali accordi più convenienti, ovvero di creare un meccanismo europeo di controllo dei prezzi e di pratiche commerciali accompagnato da codici di buone pratiche o, infine, di sopprimere le disposizioni legate a tali accordi. Per favorire infine la cooperazione con gli orticoltori dei paesi terzi, potrebbero essere previsti aiuti per le OP europee che si impegnassero in attività comuni con OP di questi ultimi.

Ø      Impegni internazionali – Per rendere gli aiuti compatibili con le riduzioni previste in ambito OMC, l’opzione “Status quo” prevede l’adeguamento di tali aiuti secondo i negoziati in corso per il ciclo del Doha Round; l’opzione “Disaccoppiamento prevede la trasformazione degli aiuti attuali in pagamento disaccoppiato, calcolato sulla base degli aiuti percepiti dalla singola azienda in un determinato periodo di riferimento, con la possibilità in alcuni casi di adottare un disaccoppiamento parziale per evitare l’abbandono della produzione; l’opzione “Aiuto alla superficie” prevede la trasformazione dell’aiuto alla produzione in sostegno al reddito legato alla superficie.

Ø      Crisi congiunturali – l’opzione “Status quo plus” mantiene il sistema attuale di ritiro e prende in considerazione delle modalità di compensazione, adattate in modo da tener conto degli impegni in ambito OMC; l’opzione “Assicurazione” prevede un contributo comunitario per il pagamento di premi assicurativi contro le crisi risultanti da fenomeni naturali; l’opzione “Double fin” prevede accordi specifici tra le OP e l’industria di trasformazione; l’opzione “Fondi” prevede la possibilità per gli Stati membri che lo volessero di creare dei fondi, cofinanziati con le risorse dell’OCM, che avrebbero la gestione delle operazioni di prevenzione delle crisi a condizioni inquadrate a livello europeo (l’estensione del cofinanziamento e la gamma di azioni previste è oggetto a sua volta di varie ipotesi).

Ø      Semplificazione delle norme – oltre un’opzione di mantenimento sostanziale del quadro normativo attuale pur con alcune modificazioni relative al chiarimento di alcuni elementi, un’opzioneSemplificazione” prevede l’elaborazione di un testo comunitario relativo alle norme essenziali comuni a tutto il settore e volto ad assicurare la coerenza tra le norme della PAC e quella della politica di salute pubblica; una terza opzione “Co-regolazioneprevede, oltre ad un sistema di norme per il settore, la sinergia tra norme pubbliche e private; una quarta opzione “Soppressione” ipotizza infine la soppressione delle norme comunitarie, la sostituzione dell’iniziativa pubblica con quella privata e la creazione di accordi volontari tra i differenti attori della filiera.

Ø      Promozione dei consumi – verrà approfondita l’ipotesi di un piano d’azione europeo.

Ø      Preservazione dell’ambiente – tre opzioni riguardano l’accesso alle OP da parte dei coltivatori di prodotti biologici come dei produttori che praticano la vendita diretta, la riserva obbligatoria di una percentuale dei fondi da destinare ad azioni a favore della protezione dell’ambiente,  l’ecocondizionalità del finanziamento comunitario.

 

I risultati della consultazione e le audizioni svolte nel frattempo dalla Commissione, confluiranno in un rapporto che verrà presentato nell’autunno 2006.

 

Protezione del suolo

Come previsto nel sesto programma d’azione per l’ambiente, il 22 settembre 2006 la Commissione ha presentato la strategia tematica per la protezione del suolo (COM (2006) 231).

Dall’analisi proposta dalla Commissione risulta che il degrado del suolo è un problema serio in Europa, causato o acuito dalle attività umane, quali pratiche agricole e silvicole inadeguate, attività industriali, turismo, proliferazione urbana e industriale e opere di edificazione. Tutte queste attività esercitano un impatto negativo, perché impediscono al suolo di svolgere tutta la varietà di funzioni e di servizi che normalmente fornisce agli esseri umani e agli ecosistemi.

Secondo la Commissione, varie politiche comunitarie contribuiscono a difendere il suolo, in particolare quelle ambientali (in materia di acque, rifiuti, sostanze chimiche) e quelle agricole. Per quanto riguarda in particolare l’agricoltura, alcune pratiche di gestione del suolo possono avere effetti positivi sulla condizione del suolo, conservando e anzi aumentando la presenza di materia organica nel suolo o prevenendo gli smottamenti.

La Commissione ritiene tuttavia che tali interventi non siano sufficienti ad assicurare un livello di protezione adeguato e si renda pertanto necessaria l’adozione di una strategia complessiva e specifica.

La proposta dalla Commissione è finalizzata principalmente a proteggere il suolo e a garantirne un utilizzo sostenibile, in base ai seguenti principi guida:

·         prevenire l’ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni quando:

-          il suolo viene utilizzato e ne vengono sfruttate le funzioni: in tal caso è necessario intervenire a livello di modelli di utilizzo e gestione del suolo;

-          il suolo svolge la funzione di recettore degli effetti delle attività umane o dei fenomeni ambientali: in tal caso è necessario intervenire alla fonte;

·         riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all’uso attuale e previsto, considerando pertanto anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo.

Su queste basi, la strategia proposta si articola attorno a quattro pilastri fondamentali:

·         adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all’uso sostenibile del suolo;

·         integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell’attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;

·         riduzione del divario oggi esistente in termini di conoscenze in alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;

·         maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’AC 1069 prevede adempimenti normativi agli articoli 1, comma 2 (individuazione con DM dei comuni interessati[4]) e 6, comma 3 (individuazione con DM delle modalità di presentazione delle domande di contributi).

L’AC 1576 prevede adempimenti normativi agli articoli 1, comma 2 (individuazione con DM dei comuni interessati) e 5, comma 3 (individuazione con DM delle modalità di presentazione delle domande di contributi).

L’AC 1691 prevede, all’articolo 6, che con DM venga adottato il regolamento di attuazione della legge.

Coordinamento con la normativa vigente

Attese le finalità dei provvedimenti AA.CC. 1069 e 1576, individuate nell’adozione di “misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo della costiera amalfitana dai rischi di dissesto geologico”, si evidenzia l’opportunità di un coordinamento con la normativa vigente in materia di pianificazione territoriale per la tutela dal dissesto idrogeologico.

 

E’ opportuno ricordare che la normativa vigente in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento ai rischi idrogeologici, trova ora la sua disciplina nella Parte terza(artt. 53-70) del recente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di riordino della materia ambientale.

Si ricorda che tale decreto delegato (in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308) ha operato un intervento complesso di riordino di quasi tutta la legislazione ambientale e, nella specifica materia di difesa del suolo (tutela delle acque e gestione delle risorse idriche) ha previstola soppressione delle vecchie autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989(ora abrogata) e l’istituzione di otto distretti idrografici che coprono l’intero territorio nazionale, governati secondo un modello amministrativo unico.

Con le nuove disposizioni recate dal decreto legislativo si è provveduto, infatti, a riformare l’assetto amministrativo disegnato dalla legge n. 183 del 1989 sul governo dei bacini idrografici, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE (cd “direttiva acque”). Infatti, la direttiva europea prescriveva l’istituzione di “distretti idrografici”, che non erano presenti nel nostro sistema amministrativo[5].

Al riguardo si può ricordare che la legge n. 183 del 1989 aveva istituito i bacini idrografici, quali ecosistemi unitari, ai fini di un effettivo ed unitario governo dei fenomeni fisici connessi al regime delle acque e alla difesa del suolo. Lo strumento principale di tale funzione di governo del territorio era il piano di bacino. Nell’impostazione della legge n. 183 i bacini potevano essere di tre livelli, a seconda delle dimensioni fisiche del bacino stesso: nazionali (venivano istituiti 11 bacini di rilievo nazionale), interregionali (18) e regionali (per tutta la parte rimanente del territorio, non compresa nei 29 bacini indicati dalla legge). Il governo dei primi, i bacini idrografici nazionali, e soprattutto le funzioni di pianificazione, venivano affidate ad Autorità di bacino, i cui organi di governo erano il Comitato istituzionale, il Comitato tecnico, il Segretario generale e la Segreteria tecnico operativa. Nei 18 bacini interregionali, le funzioni amministrative erano esercitate dalle regioni territorialmente interessate, che dovevano operare d’intesa; infine nei bacini regionali tali funzioni erano esercitate dalla regione.

Il decreto legislativo n. 152 innova, pertanto, tale modello, creando otto grandi distretti idrografici che coprono l’intero territorio nazionale. Ognuno di tali distretti accorpa pertanto una serie di bacini (tranne il distretto idrografico padano che corrisponde all’ex bacino di rilievo nazionale del Po, e il distretto idrografico pilota del Serchio, che corrisponde all’ex bacino-pilota omonimo). I distretti verranno governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63 e 64 del decreto).

Formulazione del testo

Con riferimento all’AC 1691 (Catanoso) va in  primo luogo rilevato che manca una disposizione di quantificazione e copertura degli oneri.

All’articolo 3, comma 3, andrebbe specificato che il triennio decorre dall’inizio delle attività di ripristino.

All’articolo 5 appare più appropriato fare riferimento all’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale.

 

Con riferimento all’AC1069 (Lion e altro) si osserva che all’articolo 1, comma 2, ove si prevede che con DM vengano individuati i comuni oggetto degli interventi, appare improprio stabilire che il DM medesimo debba tenere conto delle eventuali indicazioni fornite mediante atto di indirizzo parlamentare (in quanto tali atti non hanno natura legislativa e non sono giuridicamente vincolanti per il Governo)

 

 


Testo a fronte

 


A.C. 1069
(Lion e altro)

A.C. 1576
(Cirielli e altri)

A.C. 1691
(Catanoso e altri)

ART. 1.
(Finalità).

ART. 1.
(Finalità).

ART. 1.
(Finalità).

1. Lo Stato, ai fini dell’adozione di misure urgenti di tutela ambien­tale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all’articolo 87, paragrafo 3, let­tera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, pro­muove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insu­lare e delle fasce costiere di par­ticolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

1. Lo Stato, ai fini dell’adozione di misure urgenti di tutela am­bientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all’articolo 87, paragrafo 3, let­tera d), del trattato istitutivo dell’Unione europea, pro­muove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manuten­zione e salvaguardia dei limo­neti caratteristici delle fasce co­stiere di particolare pregio pae­saggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

1. Lo Stato, ai fini dell’adozione di misure urgenti di tutela am­bientale e di difesa del territorio e del suolo della costiera di Acireale dai rischi di dissesto geologico, promuove e favorisce interventi di recupero, ripristino, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nella ri­serva naturale orientata « La Timpa ».

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e fo­restali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da ema­nare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio soddisfa i requisiti di cui al comma 1. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto altresì dei comuni allo scopo eventualmente indivi­duati tramite apposito atto d’indirizzo adottato dalle com­petenti Commissioni parlamen­tari.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Mini­stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vi­gore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territo­rio è compreso nelle fasce co­stiere di cui al comma 1.

 


 


ART. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero,manutenzione e salva­guardia).

ART. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e sal­vaguardia).

ART. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e sal­vaguardia).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti rica­denti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.

1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti rica­denti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, è con­cesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contri­buto annuale, a copertura par­ziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, entro il limite di im­porto di 10 euro per ogni al­bero di limoni.

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono auto­rizzati a concedere, ai proprie­tari o ai detentori a titolo di af­fitto di limoneti ricadenti nel territorio di cui all’articolo 1, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, pari a 10 euro per ogni albero di limoni, di cui 5 euro a carico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le spese di recupero, manu­tenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano l’ordinaria manutenzione dei ter­razzamenti, realizzata mediante l’attuazione dei seguenti inter­venti: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irri­gazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concima­zione, trattamenti fitosanitari, co­pertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

2. Le spese di recupero, manu­tenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l’ordinaria manutenzione dei ter­razzamenti, realizzata mediante l’attuazione dei seguenti inter­venti: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, conci­mazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

2. Le spese di recupero, manu­tenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l’ordinaria manutenzione dei ter­razzamenti, costituita dai se­guenti interventi: potatura e pie­gatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle ma­cere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.


 

ART. 3.
(Contributo per le spese di ripri­stino di agrumeti abbandonati).

ART. 3.
(Contributo per le spese di ripri­stino di limoneti abbandonati).

ART. 3.
(Contributo per le spese di ripri­stino di limoneti abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti rica­denti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, è concesso, per cia­scuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a co­pertura parziale delle spese so­stenute o da sostenere per il ripri­stino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.

1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti rica­denti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, è con­cesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contri­buto unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da so­stenere per il ripristino dei limo­neti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di limoni.

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono auto­rizzati a concedere ai proprie­tari di limoneti o ai detentori a titolo di affitto ricadenti nel ter­ritorio di cui all’articolo 1 un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, pari a 60 euro per ogni albero di limoni, di cui 30 euro a carico del Mini­stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 30 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le spese di ripristino di funzio­nalità degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione stra­ordinaria dei terrazzamenti, rea­lizzata mediante l’attuazione dei seguenti interventi: ristruttura­zione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbli­gatoriamente dell’ecotipo pre­sente sulle zone oggetto di in­tervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di co­pertura e di ogni materiale neces­sario allo scopo.

2. Le spese di ripristino di fun­zionalità dei limoneti abbando­nati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l’attuazione dei seguenti interventi: ristruttu­razione di macere a secco, gra­dini e canali di irrigazione, ac­quisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di casta­gno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impal­cature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni mate­riale necessario allo scopo.

2. Le spese di ripristino di fun­zionalità dei limoneti abbando­nati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irriga­zione, acquisto e messa a di­mora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acqui­sto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.


 

(segue art. 3)

(segue art. 3)

(segue art. 3)

3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla coper­tura delle spese relative a un triennio a decorrere dall’inizio delle attività di ripristino.

3. I contributi previsti dal pre­sente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall’inizio delle attività di ri­pristino.

3. I contributi previsti dal pre­sente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio. Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contri­buto annuale di cui all’articolo 2.

ART. 4.
(Attività dei consorzi di tutela).

 

 

1. Nel rispetto e in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, gli eventuali consorzi di tutela pre­senti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agri­cole, alimentari e forestali tramite apposito decreto direttoriale, pre­dispongono un progetto volto a:

a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;

b) individuare interventi che con­sentano di migliorare la resa pro­duttiva, anche mediante il miglio­ramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

c) favorire la stipula di conven­zioni o forme di affitto convenzio­nato, in particolare per gli agru­meti abbandonati dei quali i pro­prietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l’attività colturale.

 

 

2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo

(segue art. 4)

di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.

 

 

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi­nanza pubblica.

 

 

ART. 5.
(Attuazione degli interventi).

ART. 4.
(Attuazione degli interventi).

ART. 4.
(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, ma­nutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, ri­spettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in con­formità alla legislazione vigente in materia.

1. Gli interventi di recupero, ma­nutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, ri­spettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in con­formità alla legislazione vigente in materia.

1. Gli interventi di recupero, ma­nutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, ri­spettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in con­formità alla legislazione vigente in materia.

ART. 6.
(Assegnazione dei contributi).

ART. 5.
(Assegnazione dei contributi).

 

1. I contributi di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il limite di spesa an­nuale complessivo pari, rispetti­vamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.

1. I contributi di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.

 

2. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 i proprietari o i con­duttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o ogni altro titolo di locazione, fitto, condu­zione o altro, la consistenza catastale con indicazione delle particelle coltivate ad agru­meto, il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il con­

(segue art. 6)

tributo e gli interventi di manuten­zione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si inten­dono effettuare, corredati da idonea documentazione tec­nica.

2. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, i proprietari o i detentori a ti­tolo di affitto di limoneti pre­sentano domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati il numero degli al­beri di limoni per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o stra­ordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare.

 

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo­restali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vi­gore della presente legge, sono definite le modalità di predisposi­zione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presenta­zione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vi­gore della presente legge, sono definite le modalità di predispo­sizione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presenta­zione.

 

4. Il Ministero delle politiche agri­cole, alimentari e forestali prov­vede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse assegnate. L’erogazione è effettuata assicu­rando l’assegnazione del contri­buto a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse asse­gnate. L’erogazione è effettuata assicurando l’assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.

 

 

 

ART. 5.

(Adeguamento dei contributi)

 

 

1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono adeguati annualmente in modo automatico con riferi­mento agli indici di svalutazione monetaria.

 

 

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

 

 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

(segue art. 6)

territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le atti­vità culturali, è adottato il relativo regolamento di attuazione.

ART. 7.
(Copertura finanziaria).

ART. 6.
(Copertura finanziaria).

 

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 7 milioni di euro per l’anno 2008, mediante corri­spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsio­nale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo par­zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agri­cole, alimentari e forestali;

b) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 di­cembre 2004, n. 311, e succes­sive modificazioni.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previ­sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agri­cole alimentari e forestali.

 

 

 

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Proposte di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1069

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ

             

 

 

 

Disposizioni in favore degli agrumeti caratteristici dei territori insulari e delle coste nazionali a rischio di dissesto idrogeologico

 

             

Presentata il 9 giugno 2006

             

 

 


Onorevoli Colleghi! - Una delle principali caratteristiche ambientali e paesaggistiche del nostro territorio costiero ed insulare di ambito mediterraneo è la coltivazione, in tali aree, di agrumi, segnatamente arance e limoni. In determinati contesti territoriali del nostro Mezzogiorno, quali l'area del Gargano, la costa d'Amalfi e le vaste superfici della Calabria e della Sicilia, la conduzione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera agrumicola, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee.

      È però da rilevare, purtroppo, che l'agrumicoltura italiana attraversa da alcuni anni uno stato di profonda crisi, nonostante siano ovunque presenti produzioni tipiche di pregio o a denominazione di origine e siano stati promossi nel tempo, attraverso la politica comunitaria, nazionale e regionale, interventi per l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale.

      Le cause della crisi possono essere ricondotte alla crescente concorrenza estera (gli accordi euromediterranei di fatto consentono l'importazione agevolata di prodotti agricoli da Paesi rivieraschi con bassissimo costo del lavoro), alle ridotte dimensioni delle aziende, allo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, nonché all'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione.

      Tra i diversi esempi che si possono annoverare al fine di esplicitare le questioni che generano il malessere in cui versa l'agrumicoltura, ne citiamo due, quello relativo alla costiera amalfitana e quello del comprensorio agrumicolo del Gargano, anche se le problematiche che esprimono si possono estendere parimenti ad altre realtà mediterranee quali l'area del bergamotto in Calabria o le colture di pregio autoctone della Sicilia.

      La costa d'Amalfi da sempre incanta i propri visitatori per l'armonia con la quale l'intervento dei suoi abitanti ha saputo modificarne, migliorarne e mantenerne il meraviglioso paesaggio; l'equilibrio tra i diversi elementi che la compongono ha ottenuto nel corso degli anni innumerevoli riconoscimenti, non ultima la dichiarazione dell'UNESCO che nel 1997 ha inserito la costiera tra i siti da salvaguardare del patrimonio culturale mondiale.

      Tuttavia non mancano problemi gravissimi, connessi alla rilevante pressione delle attività umane, alla crescita dei redditi locali e alla modifica degli stili di vita degli abitanti della zona.

      Un motivo di degrado del territorio costierino e di crescente preoccupazione è il costante declino della limonicoltura, dovuto anch'esso a più fattori concomitanti.

      Ciò nonostante il fatto che il «limone costa d'Amalfi» abbia ottenuto il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta (IGP) dall'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, e che il relativo Consorzio di tutela sia ormai pienamente operativo. Il caratteristico limone, lo «sfusato amalfitano», viene prodotto in tutti i comuni della costiera: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

      Il calo della produzione è ininterrotto ormai da più di trent'anni e le percentuali di abbandono dei coltivatori sfiorano quota 50 per cento, soprattutto per la mancanza di un ricambio generazionale: gli occupati in questo settore nella fascia compresa tra i 25 e i 40 anni di età sono infatti solo il 9 per cento.

      Il problema dell'accessibilità ai fondi, posti nelle celebri «terrazze», è da sempre la principale preoccupazione degli operatori agricoli dell'area. Proporre ancor oggi il trasporto dei frutti nelle ceste poste sul capo delle donne del luogo è anacronistico. Molti sono stati i tentativi di applicare modelli innovativi di trasporto già diffusi in altre aree, come le teleferiche e le monorotaie, ma il problema non è stato ancora risolto.

      La coltivazione del limone svolge un ruolo fondamentale nella tutela idrogeologica del territorio, occupando anche i versanti più acclivi ed è elemento di spicco del paesaggio della costiera amalfitana, definita da molti «divina costiera», che deve il suo fascino anche alla bellezza e al profumo dei «giardini di limoni».

      Un abbandono dei terrazzamenti non solo porterebbe all'inaridimento dei suoli, ma anche a un crescente dissesto idrogeologico, dovuto alla perdita delle capacità di sostegno dei caratteristici muretti a secco e al dilavamento dei ripidi pendii: la catena dei monti Lattari è costituita da rocce dolomitiche frammiste a materiali vulcanici, estremamente sensibili ai processi di degradazione e di erosione. D'altro canto, le terrazze nei pressi del mare o della strada sono state trasformate in parcheggi o divengono preda di insediamenti immobiliari, così distruggendo le caratteristiche per quali la costiera è universalmente conosciuta.

      Per quanto riguarda poi l'agrumicoltura del Gargano, in particolare quella dei comuni di Vico del Gargano, Rodi ed Ischitella, da alcuni anni sta subendo una costante ed inarrestabile crisi, sia di carattere produttivo che commerciale, provocando danni ingenti non solo all'economia agricola, ma anche al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio con conseguenze che potranno risultare devastanti nell'immediato futuro.

      Gli agrumi del Gargano hanno costituito per più di un secolo un caratteristico tassello dei paesaggi agrari storici dell'Italia: uomini di cultura e dell'arte di tutta l'Europa, viaggiatori e storici di tutto il mondo, sono rimasti colpiti profondamente dai rilevanti ritorni economici e paesaggistici della piccola superficie produttiva del Gargano. A ragione si può affermare che il recupero produttivo e la promozione culturale della tradizione agrumaria di questo territorio, unico al mondo, rappresentano l'unica risposta positiva per mantenere in vita e per tutelare il paesaggio e gli insediamenti umani che ne derivano.

      Con la presente proposta di legge s'intende offrire una risposta alle problematiche descritte, soprattutto attraverso degli incentivi mirati, che puntano sia al recupero, allo sviluppo ed alla valorizzazione degli agrumeti in produzione, sia al ripristino degli agrumeti abbandonati.

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

       

 

Art. 1.

(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del Trattato istitutivo della Comunità europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio soddisfa i requisiti di cui al comma 1. Il decreto di cui al precedente periodo tiene conto altresì dei comuni allo scopo eventualmente individuati tramite apposito atto d'indirizzo adottato dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

 

 

Art. 2.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.

      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

 

Art. 3.

(Contributo per le spese di ripristino di agrumeti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.

      2. Le spese di ripristino di funzionalità degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente sulle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.

      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

 

Art. 4.

(Attività dei consorzi di tutela).

       1. Nel rispetto e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, gli eventuali consorzi di tutela presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tramite apposito decreto direttoriale, predispongono un progetto volto a:

          a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;

          b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

          c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

      2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 5.

(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

Art. 6.

(Assegnazione dei contributi).

      1. I contributi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.

      2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o ogni altro titolo di locazione, fitto, conduzione o altro, la consistenza catastale con indicazione delle particelle coltivate ad agrumeto, il numero degli alberi di agrumi per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.

      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di predisposizione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presentazione.

      4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse assegnate. L'erogazione è effettuata assicurando l'assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.

 

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede:

          a) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 7 milioni di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

          b) quanto a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1576

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, ALEMANNO, BUONFIGLIO

         

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico

 

 

 

 

 

             

Presentata il 3 agosto 2006

              

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - La seguente proposta di legge è stata da me presentata già nella scorsa legislatura e il suo articolato è il risultato del lungo dibattito sul testo avvenuto presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Pertanto, la relazione riproduce quello della proposta di legge originaria mentre gli articoli sono, con poche modifiche, quelli relativi al testo unificato predisposto dal comitato ristretto e adottato come testo base in sede di Commissione agricoltura nella XIV legislatura.

      La relazione che segue riguarda la costiera amalfitana, ma l'articolato è applicabile a tutte le fasce costiere nazionali di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

      L'UNESCO, nel 1997, motivava così l'inserimento della costiera amalfitana nei siti del patrimonio mondiale: "La fascia litoranea di Amalfi è di una gran bellezza naturale. È stata popolata intensivamente dall'inizio del Medio Evo. (...) Le relative zone rurali testimoniano l'adattabilità dei relativi abitanti, che hanno saputo trarre beneficio dalla diversità della terra per coltivarla, dalle vigne e dai frutteti in terrazzi su pendii bassi, ai grandi pascoli degli altopiani". In questo unicum la coltivazione dei limoni, da sempre, ha svolto un ruolo fondamentale per l'economia agraria e per la tutela idrogeologica del territorio, occupando anche i versanti più acclivi con pendenze spesso ai limiti della coltivabilità. La maggior parte di queste coltivazioni, infatti, realizzate nel corso di un millennio e perfezionate a partire dagli inizi dell'ottocento alla fine dello stesso secolo, è tuttora impiantata su piccole estensioni di terreno, lungo i versanti acclivi della costiera, chiamate "piazze", sostenute da grossi muri di pietrame a secco a cui si accede attraverso ripide scalinate che rendono esclusivo e tipico il paesaggio costiero, caratterizzandolo con i noti terrazzamenti. Adeguate opere di canalizzazione per l'irrigazione hanno permesso la preservazione di quest'opera dell'uomo, la sua manutenzione e la continua coltivazione. Nei mesi invernali, per la protezione contro le avversità atmosferiche e per ritardare la maturazione, era prevista la copertura delle coltivazioni sotto impalcature di legno di castagno su cui erano poste apposite coperture di frascame. Oggi, per la copertura invernale sono utilizzate reti in materiale sintetico.

      Recenti ritrovamenti nella zona degli scavi di Pompei dimostrano che già in epoca romana la coltivazione dei limoni era conosciuta nella costiera amalfitana. La presenza di limoneti è testimoniata da numerosi documenti, già a partire dagli inizi dell'XI secolo: la diffusione avvenne soprattutto grazie alla necessità di diffondere la coltivazione dei limoni dopo la scoperta della loro grande utilità nella lotta allo scorbuto, malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono notoriamente ricchi. Per questa ragione la Repubblica di Amalfi decretò che a bordo delle navi vi fossero sempre provviste di tali frutti. I "giardini di limoni" lungo la costiera sono citati da diversi autori nei secoli a venire, documenti nei quali si trova anche un accenno ad un "limon amalphitanus", nel '600, dalle caratteristiche molto simili all'odierno limone della costiera. Matteo Camera scrive, nella seconda metà dell'ottocento, di limoni che, da Minori, venivano trasportati, già a partire dal '400, via mare verso altri mercati italiani, assieme a "limoncelli" e a "cetrangoli", termini con i quali venivano indicate le arance mature. La Scuola medica salernitana ebbe modo di praticare, a sua volta, mediante l'uso dei limoni provenienti dalla vicina costa, esperimenti scientifici assimilati dagli studi diffusi dal mondo arabo. Le fortune commerciali del limone della costiera sono registrate a partire dalla seconda metà dell'ottocento quando i produttori e i commercianti locali spedivano il prodotto negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra. La coltivazione dei limoni in tutti i comuni della costiera amalfitana (Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Paiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare) registra ormai da anni un inesorabile degrado a causa delle continue e crescenti difficoltà incontrate dai sempre meno numerosi, e al contempo più anziani, coltivatori. Questo processo di abbandono, oltre a determinare una progressiva alterazione del paesaggio della costiera, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato dei limoneti, costituisce un serio rischio di frane e di smottamenti dei terrazzamenti a secco che, privati della costante manutenzione dei coltivatori, cedono sotto l'effetto delle intemperie.

      Ma l'abbandono dei terrazzamenti potrebbe causare danni ben più gravi. La costiera, infatti, da un punto di vista litostratigrafico è costituita da un substrato calcareo dolomitico coperta da una coltre di terreni piroclastici a spessore ridotto che varia dai pochi centimetri fino alle diverse decine di metri lungo le principali linee di impluvio. Si capisce quindi l'importanza dei limoneti e dei terrazzamenti nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni che, in caso contrario, scivolerebbero a valle lasciando i calcari esposti agli agenti atmosferici con il possibile distacco di interi costoni e il conseguente irreparabile danno per il paesaggio della costiera e dell'intera popolazione allocata a valle. Un primo segno di ripresa è rappresentato dal riconoscimento della indicazione geografica protetta al "Limone Costa Amalfi" con regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001. Segue, ai fini della tutela, della promozione e della valorizzazione, il riconoscimento, con decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ministero delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003, del Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP" a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge n. 526 del 1999».

      La presente proposta di legge, per salvaguardare l'immenso patrimonio rappresentato dalla costiera amalfitana e dalle altre aree costiere di particolare pregio, considerata l'antieconomicità della coltivazione dei limoni nei terrazzamenti a causa dell'eccessiva incidenza dei costi di produzione relativi ad un tipo di coltivazione prevalentemente manuale, al trasporto a spalla dei prodotti, e all'assenza di strade carrabili, nonché a causa di lavori agricoli da eseguire in giardini per li raggiungimento dei quali occorre percorrere ripide ed anguste scalinate di centinaia e centinaia di gradini, unitamente alle oggettive difficoltà di accesso dovute alle asperità dei luoghi, prevede all'articolo 2 un contributo annuale, a copertura parziale, dello Stato per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti calcolato nella misura di 10 euro per ogni albero. L'articolo 3 prevede un contributo unico, a copertura parziale, dello Stato per il ripristino dei limoneti abbandonati di 100 euro per ogni albero.

      Gli articoli 4 e 5 definiscono le modalità di attuazione degli interventi e di corresponsione dei contributi, mentre l'articolo 6 reca la relativa copertura finanziaria.

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato istitutivo dell'Unione europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio è compreso nelle fasce costiere di cui al comma 1.

 

Art. 2.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di limoni.

      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

 

Art. 3.

(Contributo per le spese di ripristino di limoneti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di limoni.

      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.

      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.

 

Art. 4.

(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguito in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

Art. 5.

(Assegnazione dei contributi).

      1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro.

      2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3, i proprietari o i detentori a titolo di affitto di limoneti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati il numero degli alberi di limoni per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare.

      3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di predisposizione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presentazione.

      4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse assegnate. L'erogazione è effettuata assicurando l'assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto.

 

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 1691

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

d'iniziativa del deputato

CATANOSO

     

 

 

 

 

Disposizioni per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti di Acireale

 

 

 

               

Presentata il 25 settembre 2006

                       

 


Onorevoli Colleghi! - La costa di Acireale - città barocca con circa 50.000 abitanti - è chiamata «riviera dei limoni» per le estese coltivazioni ad agrumeti, oggi in gran parte abbandonati, cui si accede attraverso un fitto reticolo di stradine cinte da antichi muri in pietra lavica. A testimonianza di questa attività contadina restano molte case rurali di grande bellezza. In tale contesto è situata la riserva naturale orientata «La Timpa» - istituita nell'aprile del 1999 - ricca della tipica vegetazione isolana, costituita prevalentemente da limoneti e da uliveti secolari, a picco sul mare.

 

      La riserva insiste in un territorio che si è mantenuto particolarmente integro, in certi punti ancora incontaminato: la costa viene appunto ricordata come riviera dei limoni per il suggestivo spettacolo offerto dai lussureggianti agrumeti visibili anche ai lati della strada.

 

      La riserva «La Timpa» si estende per oltre 6 chilometri, da Acque Grandi (a nord di Capomulini) sino alla frazione di Santa Maria degli Ammalati, sotto Acireale. L'area protetta comprende una striscia di costa lavica con pareti molto ripide, verticali a falesia, alte dai 10 ai 120 metri. Nelle zone più basse e scoscese restano i terrazzamenti, destinati alle colture agricole.

 

      Gli agrumi sono i simboli di questa lembo della Sicilia orientale, ma sicuramente il limone - diffuso sin dai tempi della dominazione araba - è il più famoso e il più celebrato in tutto il mondo. Sulla costa ionica, solamente nei comuni di Acireale, Acicatena e Acicastello, si ritiene che sia coltivato il 70 per cento della produzione siciliana di limoni, circa 650.000 quintali.

 

      Gli agrumi della campagna acese - e in particolare i caratteristici limoni verdelli - costituiscono una vera e propria peculiarietà. Il limone verdello - così chiamato perché la buccia è di colore verde chiaro, di grana fine, con uno spessore medio e dall'ottimo sapore - deriva da una particolare tecnica di coltivazione che permette di ritardare la fioritura della pianta il cui frutto matura da giugno ad agosto.

 

      Si tratta di una coltura di grande pregio in quanto si ottiene in un periodo di forte richiesta di prodotto e di scarsa disponibilità. La produzione dei verdelli, pertanto, è legata alla possibilità di avere diverse fioriture durante tutto l'anno. In particolare, la fioritura di luglio viene forzata sospendendo gli interventi irrigui per alcune settimane per poi riprenderli con ripetuti interventi. Da questa fioritura si ottengono, appunto, i limoni verdelli che incidono per circa l'11 per cento sulla produzione media annua.

 

      Il regolamento recante le modalità d'uso e i divieti vigenti nella riserva naturale orientata «La Timpa» consente l'esercizio delle attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) nonché di effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportano movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.

 

      Coerentemente con le esigenze di tutela dell'ambiente, con la presente proposta di legge si rende necessario intervenire per il recupero, il ripristino, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti ricadenti nella riserva naturale «La Timpa», sita nel territorio del comune di Acireale.

 

      L'articolo 1 giustifica la necessità di intervento con legge in quanto dispone l'intervento dello Stato per l'adozione di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio.

 

      L'articolo 2, considerata l'antieconomicità della coltivazione dei limoni nei terrazzamenti a causa della scarsa attrattiva che tali antichi mestieri hanno nei confronti delle nuove generazioni, degli elevati costi di produzione relativi a un tipo di coltivazione prevalentemente manuale, al trasporto a spalla dei prodotti nonché alla difficoltà di accesso alle coltivazioni dovute alle asperità dei luoghi, prevede un contributo annuale dello Stato per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nel territorio della riserva naturale «La Timpa», calcolato nella misura di 10 euro per ogni albero, di cui 5 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

      La coltivazione dei limoni registra ormai da diversi anni un inesorabile degrado a causa delle continue e crescenti difficoltà incontrate dai sempre meno numerosi, e al contempo più anziani, coltivatori. Questo processo di abbandono, oltre a determinare una progressiva alterazione del paesaggio della costiera, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato dei limoneti, costituisce un serio rischio di frane e di smottamenti dei terrazzamenti a secco che, privati della costante manutenzione dei coltivatori, cedono sotto l'effetto delle intemperie. Al fine di combattere questi fenomeni, l'articolo 3 prevede un contributo unico, a copertura parziale, dello Stato, per il ripristino dei limoneti abbandonati, di 60 euro per ogni albero, di cui 30 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 30 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

      L'articolo 4 prevede che gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 siano eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

      L'articolo 5 prevede l'adeguamento dei contributi agli indici di svalutazione monetaria.

 

      L'articolo 6, infine, demanda a un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, l'individuazione delle modalità di attuazione della legge.

 

 

 

 

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo della costiera di Acireale dai rischi di dissesto geologico, promuove e favorisce interventi di recupero, ripristino, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nella riserva naturale orientata «La Timpa».

 

Art. 2.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere, ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, pari a 10 euro per ogni albero di limoni, di cui 5 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

 

Art. 3.

(Contributo per le spese di ripristino di limoneti abbandonati).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari di limoneti o ai detentori a titolo di affitto ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1 un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, pari a 60 euro per ogni albero di limoni, di cui 30 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 30 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.

      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio. Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.

 

Art. 4.

(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

Art. 5.

(Adeguamento dei contributi).

      1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono adeguati annualmente in modo automatico con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

 

Art. 6.

(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato il relativo regolamento di attuazione.

 


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica italiana (Art. 117)

(omissis)

 

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (1).

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (2).

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (3).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (4).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni (5).

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (6).

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(1) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(2) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(3) Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(4) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(5) Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 

 

 

 


 L. 24 aprile 1998, n. 128
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997) (Art. 53)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 12 gennaio 2001, n. 9/2001;

- Ministero delle finanze: Circ. 7 maggio 1998, n. 119/E.

(omissis)

 

53. Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità.

1. - In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto 25 maggio 1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca (66).

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali (67).

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi (68).

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo (69).

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione (70).

 

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(66)  In attuazione di quanto disposto nella presente lettera vedi il D.M. 12 aprile 2000.

(67)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 settembre 2000, n. 410.

(68)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 12 aprile 2000 e il D.M. 12 ottobre 2000.

(69)  Comma così modificato dall'art. 125, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(70)  Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 21 dicembre 1999, n. 526.

(omissis)


L. 21 dicembre 1999, n. 526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (Art. 14)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero della giustizia: Circ. 14 marzo 2000, n. 708003002F56/995U.

(omissis)

 

 

14.  Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

1. ... (16).

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(16)  Sostituisce l'art. 53, L. 24 aprile 1998, n. 128.

(omissis)

 

 


D.Dirett. 29 luglio 2003
Riconoscimento del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della L. 21 dicembre 1999, n. 526

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 agosto 2003, n. 193.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualità dei prodotti agroalimentari

e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526 del 1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo, sociale del consorzio istante;

Visto il D.M. 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati D.M. 12 aprile 2000;

Visto il D.M. 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il D.M. 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001 della Commissione con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 182 del 5 luglio 2001;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.», con sede in Amalfi (SA), via Papa Leone X, n. 9, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526 del 1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato D.M. 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel D.M. 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del D.M. 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela e soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» con decreto ministeriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 14 agosto 2001, la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria produttori agricoli nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in àmbito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.», al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526 del 1999;

Decreta:

 

 

 

1.  1. Lo statuto del Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.», con sede in Amalfi (Salerno), via Papa Leone X, n. 9, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.M. 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) (2).

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(2)  Il presente articolo era stato sostituito dall'articolo unico, D.Dirett. 21 gennaio 2004, poi abrogato dall'articolo unico, D.Dirett. 23 febbraio 2004

 

 

2.   1. Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» registrata con regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001 della Commissione.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguere detto Consorzio da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi».

 

 

 

3.   1. Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

 

 

 

4.   1. Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» può coadiuvare, nell'àmbito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

 

 

 

5.   1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi I.G.P.» sono ripartiti in conformità del D.M. 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Limone Costa d'Amalfi» appartenenti alla categoria produttori agricoli nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata all'art. 4 lettera d) del D.M. 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

 

 

 

6.   1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3).

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del D.M. 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

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(3)  Per la conferma dell'incarico vedi il D.Dirett. 28 luglio 2006

 

 

 

 


L. 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 28)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.

 

(omissis)

Articolo 1

28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. [Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali] (30) (31).

 

(30)  Periodo soppresso dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(31)  A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Con D.M. 18 marzo 2005 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 68, S.O.), con D.M. 1° marzo 2006 (Gazz. Uff. 8 marzo 2006, n. 56, S.O.) e con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali per gli anni 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 11-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione e l'art. 39-septies decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 8 luglio 2005 (Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159) e con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.), sono stati individuati gli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.) è stata rideterminata la misura dei contributi statali di cui al presente comma e sono state individuate le relative modalità di erogazione.

 

(omissis)


D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale (Artt. 53, 70)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

(omissis)

 

Parte terza

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Sezione I

Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione

Titolo I

Principi generali e competenze

Capo I

Principi generali

53. Finalità.

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione,

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonchè preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

(omissis)

 

70. Adozione dei programmi.

1. I programmi di intervento sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.

2. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.

3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.

4. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(omissis)

 


Normativa comunitaria

 


Trattato 25 marzo 1957
Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (Art. 87)

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(1) Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325. Il presente testo, in vigore dal 1° febbraio 2003, è così integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001.

(2) I testi dei protocolli sono consultabili in allegato al Trattato 25 marzo 1957 nel testo in vigore fino al 30 aprile 1999).

(omissis)

Sezione 2

Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

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(omissis)


Reg. (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999
Regolamento del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160. Entrato in vigore il 3 luglio 1999.

(2) Vedi, per le disposizioni di applicazione del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1750/1999, il regolamento (CE) n. 445/2002, il regolamento (CE) n. 27/2004, il regolamento (CE) n. 141/2004 e il regolamento (CE) n. 817/2004 così come sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2004, n. L 231. Per le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dal presente regolamento e il regolamento (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia si rimanda al regolamento (CE) n. 447/2004. Per alcune disposizioni transitorie per il presente regolamento, vedi il titolo II del regolamento (CE) n. 1320/2006.

(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

[Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione (4),

visto il parere del Parlamento europeo (5),

visto il parere del Comitato economico e sociale (6),

visto il parere del Comitato delle regioni (7),

visto il parere della Corte dei conti (8),

(1) considerando che una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare altri strumenti della politica agricola comune e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi di tale politica, enunciati nell'articolo 33, paragrafo 1, del trattato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 159 del trattato, l'attuazione delle politiche comunitarie deve tener conto degli obiettivi della coesione economica e sociale stabiliti dagli articoli 158 e 160 e concorrere alla loro realizzazione; che le misure destinate allo sviluppo rurale dovrebbero pertanto contribuire a tale politica nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e nelle regioni con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2), definite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

(4) considerando che fin dal 1972 nella politica agricola comune sono state introdotte misure intese a sostenere il miglioramento delle strutture agrarie; che da quasi due decenni si cerca di inserire la politica delle strutture agrarie nel più ampio contesto socioeconomico delle zone rurali; che la riforma del 1992 ha dato particolare rilievo alla dimensione ambientale dell'agricoltura in quanto principale utilizzatrice della terra;

(5) considerando che la politica rurale è attualmente condotta attraverso una serie di strumenti complessi;

(6) considerando che nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà ed ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e il prossimo allargamento della Comunità; che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale; che una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone;

(7) considerando che tale evoluzione dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una riorganizzazione ed una semplificazione degli attuali strumenti dello sviluppo rurale;

(8) considerando che tale riorganizzazione dovrebbe tener conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli strumenti già esistenti e basarsi pertanto su tali strumenti, che sono quelli utilizzati nell'ambito degli attuali obiettivi prioritari, volti a promuovere lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune, nonché ad agevolare lo sviluppo e l'adeguamento delle zone rurali [obiettivi n. 5a e n. 5b)], come previsto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti e dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento, nonché da quelli introdotti quali misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune del 1992 dal regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e dal regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo;

(9) considerando che le linee generali della politica riformata dello sviluppo rurale dovrebbero applicarsi a tutte le zone rurali della Comunità;

(10) considerando che le tre misure di accompagnamento introdotte dalla riforma della politica agricola comune del 1992 (politica agroambientale, prepensionamento e imboschimento) dovrebbero essere completate dal regime di aiuto per le zone svantaggiate e per le zone soggette a vincoli ambientali;

(11) considerando che altre misure per lo sviluppo rurale dovrebbero essere inserite in programmi di sviluppo integrato per le regioni dell'obiettivo n. 1 e possono far parte di programmi per le regioni dell'obiettivo n. 2;

(12) considerando che nelle zone rurali le misure per lo sviluppo rurale dovrebbero accompagnare e completare le politiche di mercato;

(13) considerando che il sostegno del FEAOG allo sviluppo rurale dovrebbe essere basato su un unico quadro giuridico che definisca le misure ammissibili al sostegno, i loro obiettivi e i criteri per l'ammissione;

(14) considerando che, data la varietà delle zone rurali della Comunità, la politica di sviluppo rurale dovrebbe attenersi al principio della sussidiarietà; che essa dovrebbe pertanto essere il più decentrata possibile e imperniata sulla partecipazione e su un approccio dal basso verso l'alto; che i criteri per poter beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non dovrebbero quindi oltrepassare la misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale;

(15) considerando che, per garantire la coerenza con altri strumenti della politica agricola comune e con altre politiche comunitarie, occorre comunque definire a livello comunitario i criteri fondamentali in base ai quali è possibile ottenere il sostegno; che, in particolare, è opportuno evitare che le misure per lo sviluppo rurale provochino distorsioni ingiustificate della concorrenza;

(16) considerando che, al fine di assicurare la flessibilità e di semplificare la normativa, il Consiglio dovrebbe conferire alla Commissione tutte le necessarie competenze di attuazione, a norma dell'articolo 202, terzo trattino, del trattato;

(17) considerando che nella Comunità la struttura del settore agricolo è caratterizzata da un vasto numero di aziende alle quali mancano le condizioni strutturali atte a garantire redditi e condizioni di vita equi agli agricoltori e alle loro famiglie;

(18) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti hanno per oggetto l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento della loro redditività;

(19) considerando che è opportuno semplificare le condizioni comunitarie per beneficiare di aiuti agli investimenti, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;

(20) considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani agricoltori può agevolare non soltanto il loro insediamento, ma anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo insediamento;

(21) considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura richiedono un livello adeguato di formazione generale, tecnica ed economica per le persone che esercitano attività agricole e forestali, in particolare nel caso di nuovi orientamenti della gestione, della produzione e della commercializzazione;

(22) considerando che occorre intensificare le iniziative di formazione e informazione degli agricoltori riguardo ai metodi di produzione agricola compatibili con l'ambiente;

(23) considerando che è opportuno incentivare la cessazione anticipata dell'attività agricola, al fine di migliorare la redditività delle aziende agricole, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2079/92;

(24) considerando che il sostegno alle zone svantaggiate dovrebbe contribuire ad un uso continuato delle superfici agricole, alla cura dello spazio naturale, al mantenimento e alla promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili;

(25) considerando che è opportuno classificare le zone svantaggiate in base a criteri comuni;

(26) considerando che non è necessario procedere a livello comunitario ad un'ulteriore classificazione delle zone svantaggiate;

(27) considerando che occorrerebbe stabilire condizioni relative alla possibilità di beneficiare di indennità compensative, allo scopo di garantire l'efficacia di tale regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi;

(28) considerando che per le limitazioni sugli usi agricoli in zone soggette a vincoli ambientali potrebbe rivelarsi necessario concedere un sostegno agli agricoltori al fine di risolvere i loro problemi specifici derivanti da tali limitazioni;

(29) considerando che nei prossimi anni gli strumenti agroambientali dovrebbero assumere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda della società di servizi nel settore ambientale;

(30) considerando che è opportuno proseguire il sostegno agroambientale attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2078/92 per misure ambientali mirate, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2078/92;

(31) considerando che il regime di aiuti agroambientali dovrebbe continuare a incoraggiare gli agricoltori ad operare nell'interesse dell'intera società, introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti esigenze di tutela e miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, nonché con la necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio;

(32) considerando che occorrerebbe incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sostenendo gli investimenti in tali settori;

(33) considerando che tale sostegno può basarsi in larga misura sulle condizioni attualmente stabilite dal regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

(34) considerando che è necessario garantire la redditività di tali investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

(35) considerando che il settore forestale costituisce parte integrante dello sviluppo rurale e che pertanto il regime di sostegno allo sviluppo rurale dovrebbe comprendere misure forestali; che il sostegno a questo settore deve evitare di tradursi in una distorsione di concorrenza ed essere ininfluente rispetto al mercato;

(36) considerando che le misure forestali dovrebbero essere conformi agli impegni assunti a livello internazionale dalla Comunità e dagli Stati membri e basarsi sui piani forestali degli Stati membri; che tali misure dovrebbero tener conto anche dei problemi specifici relativi al cambiamento climatico;

(37) considerando che le misure forestali dovrebbero essere basate su quelle di cui ai regimi esistenti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1610/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità, e dal regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

(38) considerando che l'imboschimento delle superfici agricole riveste particolare importanza sia per l'utilizzazione del suolo e per la difesa dell'ambiente, sia come contributo al potenziamento di talune risorse silvicole; che occorrerebbe pertanto mantenere il sostegno all'imboschimento attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 2080/92, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale regime quale descritta dettagliatamente nella relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento;

(39) considerando che occorrerebbe accordare pagamenti per attività volte a mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in talune zone;

(40) considerando che occorrerebbe sostenere altre misure legate alle attività di coltivazione e alla loro riconversione; che l'elenco di tali misure dovrebbe essere stabilito in base all'esperienza acquista e tenendo conto dell'esigenza che lo sviluppo rurale si basi in parte su attività e servizi extra agricoli, in modo da invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna; che occorrerebbe sostenere misure volte ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di opportunità fra uomini e donne;

(41) considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un mercato nuovo per i prodotti agricoli; che l'agricoltura biologica migliora la sostenibilità delle attività agricole e contribuisce pertanto ai fini generali del presente regolamento; che le misure di sostegno specifiche allo sviluppo rurale possono contribuire alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodi biologici;

(42) considerando che le misure di sviluppo rurale ammissibili al sostegno comunitario dovrebbero essere conformi alla normativa comunitaria e coerenti con le altre politiche comunitarie e con gli altri strumenti della politica agricola comune;

(43) considerando che nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere escluse dal sostegno comunitario alcune misure che possono beneficiare di altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelle che rientrano nell'ambito dei regimi di sostegno delle organizzazioni comuni di mercato, con le eccezioni giustificate da criteri oggettivi;

(44) considerando che, tenuto conto degli aiuti ad associazioni di produttori e alle loro unioni già esistenti nell'ambito di diverse organizzazioni comuni di mercato, non risulta più necessario fornire un sostegno specifico a gruppi di produttori nel quadro dello sviluppo rurale; che, pertanto, il regime di aiuti previsto dal regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, non dovrebbe essere proseguito;

(45) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di accompagnamento e ad altre misure di sviluppo rurale nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe essere fornito dalla sezione garanzia del FEAOG; che le norme finanziarie fondamentali stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999, sono state modificate a tal fine;

(46) considerando che il finanziamento del sostegno comunitario alle misure di sviluppo rurale nelle zone comprese nell'obiettivo n. 1 dovrebbe continuare ad essere fornito dalla sezione orientamento del FEAOG, fatta eccezione per le tre attuali misure di accompagnamento e per il sostegno alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali;

(47) considerando che, per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale contemplate dalla programmazione degli obiettivi n. 1 e n. 2, si applicherebbe il regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare relativamente alla programmazione integrata di tali misure; che le norme in materia di finanziamento dovrebbero tuttavia tener conto del finanziamento erogato dalla sezione garanzia per le suddette misure nelle regioni dell'obiettivo 2;

(48) considerando che le misure di sviluppo rurale non contemplate dalla programmazione dell'obiettivo n. 1 o dell'obiettivo n. 2 dovrebbero essere oggetto della programmazione relativa allo sviluppo rurale, secondo norme specifiche; che i tassi di assistenza per tali misure dovrebbero essere differenziati in base ai principi generali previsti dall'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, tenendo sufficientemente conto delle esigenze di coesione economica e sociale; che, di conseguenza, i tassi di assistenza relativi, rispettivamente, alle zone contemplate dall'obiettivo n. 1 e dall'obiettivo n. 2 e alle altre zone dovrebbero essere, in linea di massima, differenziati; che i tassi stabiliti dal presente regolamento costituiscono i massimali dell'assistenza comunitaria;

(49) considerando che, in aggiunta ai programmi di sviluppo rurale, la Commissione dovrebbe poter predisporre di propria iniziativa studi sullo sviluppo rurale, a prescindere dall'iniziativa per lo sviluppo rurale di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

(50) considerando che occorrerebbe stabilire norme adeguate per il controllo e la valutazione del sostegno allo sviluppo rurale, utilizzando come riferimento indicatori ben definiti da concordare e fissare prima della realizzazione del programma;

(51) considerando che le misure di sviluppo rurale dovrebbero poter beneficiare del sostegno degli Stati membri senza alcun cofinanziamento comunitario; che, dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorrerebbe stabilire norme specifiche relative agli aiuti di Stato;

(52) considerando che dovrebbe essere possibile adottare norme transitorie per agevolare la transizione dagli attuali regimi di sostegno al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale;

(53) considerando che il nuovo regime di sostegno contenuto del presente regolamento sostituisce i regimi di sostegno esistenti, che pertanto dovrebbero essere abrogati; che, di conseguenza, la deroga prevista nei regimi attuali per le regioni ultraperiferiche e per le isole Egee dovrà anch'essa essere abrogata; che all'atto della programmazione delle misure per lo sviluppo rurale, saranno stabilite nuove norme che garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tenere conto delle esigenze specifiche di tali regioni,

ha adottato il presente regolamento:] (9)

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(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 4 giugno 1998, n. C 170.

(5) Parere espresso il 6 maggio 1999.

(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 1998, n. C 407.

(7) Pubblicato nella G.U.C.E. 6 aprile 1999, n. C 93.

(8) Pubblicato nella G.U.C.E. 22 dicembre 1998, n. C 401.

(9) Abrogata dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

TITOLO I

Ambito di applicazione e obiettivi

Articolo 1

[1. Il presente regolamento definisce il quadro del sostegno comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile.

2. Le misure per lo sviluppo rurale accompagnano e integrano altri strumenti della politica agricola comune e contribuiscono in tal modo al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 33 del trattato.

3. Le misure di sviluppo rurale:

- sono inserite nelle misure volte a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1) e

- accompagnano le misure di sostegno alla riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali (obiettivo n. 2) nelle regioni interessate, tenendo conto dei fini specifici del sostegno comunitario nell'ambito di tali obiettivi, quali previsti dagli articoli 158 e 160 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.] (10).

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(10) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 2

[Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, può riguardare:

- il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di trasformazione di commercializzazione dei prodotti agricoli,

- la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti,

- l'incentivazione della produzione non alimentare,

- uno sviluppo forestale sostenibile,

- la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative,

- il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali,

- lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente,

- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita,

- il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi,

- la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che rispetti le esigenze ambientali,

- l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne.] (11).

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(11) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 3

[È concesso un sostegno a favore delle misure di sviluppo rurale definite al titolo II e alle condizioni ivi previste.] (12).

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(12) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

TITOLO II

Misure di sviluppo rurale

Capo I

Investimenti nelle aziende agricole

Articolo 4

[Il sostegno agli investimenti nelle aziende agricole contribuisce al miglioramento dei redditi agricoli, nonché delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione.

Tali investimenti sono finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- ridurre i costi di produzione,

- migliorare e riconvertire la produzione,

- migliorare la qualità,

- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali,

- promuovere la diversificazione delle attività nell'azienda.] (13).

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(13) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 5

[1. (14) Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole

- che dimostrino redditività,

- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e

- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

2. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione dell'aiuto (15).

3. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento (16).] (17).

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(14) Il presente testo è divenuto paragrafo 1, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(15) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(16) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(17) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 6

[Non vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.] (18).

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(18) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 7

[Gli Stati membri fissano i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti.

Il valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume d'investimento che può fruire degli aiuti, è limitato al 40% al massimo e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50% al massimo (19).

Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50% e il 60% nelle zone svantaggiate durante un periodo non superiore a cinque anni dall'insediamento. I requisiti relativi all'età, di cui al primo trattino dell'articolo 8, paragrafo 1, devono essere soddisfatti all'atto dell'insediamento (20).] (21).

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(19) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(20) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(21) Per una deroga al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si rimanda all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1453/2001, all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1454/2001, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93 così come sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 442/2002, a decorrere dal 1° aprile 2002 e all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 247/2006. Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo II

Insediamento dei giovani agricoltori

Articolo 8

[1. Gli aiuti per facilitare il primo insediamento dei giovani agricoltori sono concessi alle seguenti condizioni:

- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,

- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,

- l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola per la prima volta,

- per quanto riguarda l'azienda:

i) dimostra redditività e

ii) rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

e

- l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda.

Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del suddetto giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.

2. L'aiuto al primo insediamento può comprendere:

a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I (22);

b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento; l'importo equivalente al valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato per un periodo di tre anni dal primo insediamento un sostegno maggiore dell'importo massimo di cui alla lettera a) ma non superiore a 30.000 EUR (23).] (24).

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(22) Lettera così modificata dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(23) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(24) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo III

Formazione

Articolo 9

[Il sostegno alla formazione professionale contribuisce al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone coinvolte in attività agricole e forestali e nella loro riconversione.

La formazione è finalizzata in particolare:

- a preparare gli agricoltori e le altre persone partecipanti ad attività agricole al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché a impartire loro la formazione necessaria per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e (25);

- a preparare gli imprenditori forestali e le altre persone coinvolte in attività forestali all'applicazione di pratiche di gestione forestale allo scopo di migliorare le funzioni economiche, ecologiche o sociali delle foreste.] (26).

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(25) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(26) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo IV

Prepensionamento

Articolo 10

[1. Gli aiuti al prepensionamento contribuiscono a conseguire i seguenti obiettivi:

- procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l'attività agricola,

- far subentrare a questi imprenditori anziani agricoltori in grado di migliorare, se necessario, la redditività delle aziende rimaste in esercizio,

- riorientare superfici agricole verso usi extra agricoli, ove non sia possibile destinarle alla produzione agricola in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della redditività.

2. Il sostegno al prepensionamento può comprendere misure destinate a procurare un reddito ai salariati agricoli.] (27).

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(27) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 11

[1. Il cedente:

- cessa definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; può però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e a conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare,

- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, al momento della cessazione, e

- ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessazione.

2. Il rilevatario agricolo:

- subentra al cedente come capo dell'azienda agricola o rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili; la redditività dell'azienda del rilevatario dev'essere aumentata entro un periodo e a condizioni da definire, in particolare in termini di conoscenze e competenze professionali del rilevatario, di superficie, di volume di lavoro o di reddito, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione,

- possiede conoscenze e competenze professionali adeguate, e

- s'impegna ad esercitare l'attività agricola nell'azienda per almeno cinque anni.

3. Il lavoratore agricolo:

- cessa definitivamente ogni attività agricola,

- ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento,

- ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro, quale collaboratore familiare o salariato agricolo,

- ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso,

- è iscritto a un regime di previdenza sociale.

4. Rilevatario non agricolo può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, come la silvicoltura o la creazione di riserve ecologiche, in maniera compatibile con la tutela o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.

5. Le condizioni stabilite dal presente articolo si applicano per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.] (28).

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(28) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 12

[1. I massimali presi in considerazione per gli aiuti comunitari sono fissati nell'allegato I (29).

2. La durata dell'aiuto al prepensionamento non dev'essere superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e di 10 anni per il salariato agricolo. Essa non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente e non deve eccedere la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una normale pensione, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale.] (30).

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(29) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(30) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo V

Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali

Articolo 13

[L'aiuto alle zone svantaggiate e a quelle soggette a vincoli ambientali contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi:

a) Compensazione per le zone sottoposte a svantaggi naturali

- garantire un uso continuato delle superfici agricole e favorire in tal modo il mantenimento di una comunità rurale vitale,

- conservare lo spazio naturale,

- mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili, che tengono particolare conto dei requisiti in materia d'ambiente.

b) Compensazione per zone sottoposte a vincoli ambientali

- garantire il rispetto dei requisiti in materia di ambiente e assicurare l'uso delle superfici agricole nelle zone sottoposte a vincoli ambientali.] (31).

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(31) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 14

[1. Gli agricoltori delle zone svantaggiate possono ricevere indennità compensative.

2. Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreni agricoli ad agricoltori:

- che coltivano una superficie minima di terreno da definire,

- che si impegnano a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, e

- che utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

3. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE o di residui di sostanze autorizzate ai sensi di tale direttiva ma utilizzate illecitamente, sia riscontrata, ai sensi delle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE, in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati ai sensi della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso dal beneficio delle indennità compensative per l'anno civile dell'accertamento.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a cinque anni a decorrere dall'anno di accertamento dell'infrazione.

In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni di cui al primo comma.] (32).

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(32) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 15

[1. Le indennità compensative sono fissate a un livello:

- sufficiente per contribuire efficacemente a compensare gli svantaggi esistenti e

- tale da evitare compensazioni eccessive.

2. Le indennità compensative sono debitamente diversificate in funzione:

- della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione,

- della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole,

- degli specifici problemi ambientali da risolvere, se del caso,

- del tipo di produzione e, se del caso della struttura economica dell'azienda.

3. Le indennità compensative sono fissate a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato I.

Possono essere concesse indennità compensative superiori all'importo massimo purché l'importo medio di tutte le indennità compensative concesse al livello di programmazione in questione non superi tale massimale. Ai fini del calcolo dell'importo medio, gli Stati membri possono presentare una combinazione di vari programmi regionali. Tuttavia, in casi debitamente motivati da circostanze oggettive, l'importo medio può essere aumentato all'importo medio massimo indicato nell'allegato I (33) (34).] (35).

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(33) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(34) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(35) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 16

[1. Gli agricoltori possono usufruire di un aiuto sotto forma di pagamenti volti a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni risultanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, se e per quanto detti pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dall'applicazione delle citate direttive (36).

2. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate.

3. L'importo massimo che può fruire del sostegno comunitario è stabilito nell'allegato I. In casi debitamente motivati tale importo può essere aumentato per tenere conto di problemi specifici.

Un sostegno superiore a tale importo massimo può essere accordato per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui assume valore vincolante, conformemente alla legislazione comunitaria, la disposizione che impone nuove restrizioni. Tale sostegno è concesso annualmente in misura decrescente e non supera l'importo figurante nell'allegato I (37).] (38).

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(36) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(37) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(38) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 17

[Le zone svantaggiate comprendono

- zone di montagna (articolo 18),

- altre zone svantaggiate (articolo 19) e

- zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici (articolo 20).] (39).

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(39) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 18

[1. Le zone di montagna sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato,

- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero

- a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

2. Le zone situate a nord del 62 a parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone di montagna.] (40).

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(40) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 19

[Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti caratteristiche:

- esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo,

- a causa della scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura,

- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima.] (41).

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(41) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 20

[1. (42) Possono essere assimilate alle zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

2. È possibile che le zone di cui al presente paragrafo non superino il 10% della zona dello Stato membro interessato (43).] (44).

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(42) Il presente testo è divenuto paragrafo 1, in base all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(43) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(44) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 21

[La superficie dell'insieme delle zone di cui agli articoli 16 e 20 non può superare il 10% della superficie complessiva dello Stato membro interessato.] (45).

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(45) Soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

 

Capo V bis (46)

Rispetto delle norme

Articolo 21 bis

[Il sostegno inteso ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) una più rapida applicazione delle rigorose norme comunitarie da parte degli Stati membri;

b) il rispetto delle norme da parte degli agricoltori;

c) l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale da parte degli agricoltori, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e ai regimi di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi al fine di valutare i risultati delle aziende e individuare i miglioramenti necessari in termini di criteri di gestione obbligatori definiti nel regolamento citato.] (47).

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(46) Il presente Capo (articoli 21 bis, 21 ter, 21 quater, 21 quinquies) è stato inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(47) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 21 ter

[1. Un sostegno temporaneo finalizzato alla copertura parziale dei costi sostenuti e delle perdite di reddito può essere concesso agli agricoltori, che devono applicare le norme rigorose basate sulla normativa comunitaria e di recente introdotte nella legislazione nazionale.

Per quanto riguarda gli Stati membri che applicano l'articolo 16, non sarà accordato sostegno agli agricoltori a titolo del presente capo affinché questi applichino norme basate sulla legislazione comunitaria di cui all'articolo 16.

2. Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data alla quale la norma diventa obbligatoria secondo la normativa comunitaria.

Per poter essere ammissibile all'aiuto, la norma dovrebbe imporre nuovi obblighi o limitazioni alla pratica agricola, che incidano sensibilmente sulle spese ordinarie di gestione aziendale e riguardino un numero significativo di agricoltori.

Per quanto riguarda le direttive la cui data limite di recepimento è stata superata e che non sono ancora state correttamente recepite dallo Stato membro, il sostegno può essere erogato per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal 28 ottobre 2003 (48).

3. L'aiuto non è in nessun caso erogato qualora la mancata applicazione delle norme sia dovuta al mancato rispetto, da parte dell'agricoltore richiedente, di norme già trasposte nella normativa nazionale.] (49).

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(48) Comma rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94.

(49) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 21 quater

[1. L'aiuto è erogato annualmente, in rate uguali, su base forfetaria e decrescente. Gli Stati membri modulano il livello del pagamento in funzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della norma. Il pagamento è inoltre fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive. I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo del sostegno.

2. Il massimale annuo ammissibile di sostegno per azienda figura nell'allegato.] (50).

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(50) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 21 quinquies

[1. Il sostegno può essere erogato agli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali.

2. I servizi di consulenza aziendale che possono fruire di un aiuto sono conformi a quanto disposto al capitolo III, titolo II, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e alle disposizioni adottate per la sua attuazione.

3. L'importo totale dell'aiuto riservato per l'utilizzo dei servizi di consulenza di cui al paragrafo 1 è limitato al 80% del costo ammissibile, senza che venga superato il massimale indicato nell'allegato.] (51).

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(51) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo VI (52)

Agroambiente e benessere degli animali

Articolo 22

[Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) contribuisce alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia di agricoltura, ambiente e benessere degli animali da allevamento.

Tale sostegno è inteso a promuovere:

a) forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica,

b) l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e la gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità,

c) la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi,

d) la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli,

e) il ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola,

f) il miglioramento del benessere degli animali.] (53).

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(52) Il presente Capo (articoli 22, 23, 24) è stato così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(53) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 23

[1. Gli agricoltori ricevono un aiuto in compenso di impegni della durata minima di cinque anni a favore dell'agroambiente o del benessere degli animali. Ove necessario, può essere fissato un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, a causa degli effetti di questi ultimi sull'ambiente o sul benessere degli animali.

2. Gli impegni a favore dell'agroambiente e del benessere degli animali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole, comprese le buone pratiche inerenti al settore zootecnico.

Essi procurano servizi non forniti da altre misure di sostegno, quali il sostegno dei mercati o le indennità compensative.] (54).

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(54) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 24

[1. Il sostegno agli impegni a favore dell'agroambiente o del benessere degli animali viene concesso annualmente ed è calcolato in base ai seguenti criteri:

a) il mancato guadagno,

b) i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e c) la necessità di fornire un incentivo.

I costi relativi agli investimenti non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo dell'aiuto. I costi degli investimenti non rimunerativi necessari all'adempimento di un impegno possono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo dell'aiuto.

2. Gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato. Ove l'aiuto sia calcolato per superficie, tali importi sono basati sulla superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali.] (55).

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(55) Articolo inizialmente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

Per una deroga all'ex articolo, paragrafo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si rimanda all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1453/2001.

Per una deroga al presente articolo, vedi l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 247/2006.

 

Capo VI bis (56)

Qualità alimentare

Articolo 24 bis

[Il sostegno ai metodi di produzione agricola intesi a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e a promuoverli contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) assicurare i consumatori della qualità del prodotto o del processo produttivo impiegato mediante la partecipazione degli agricoltori ai sistemi qualità di cui all'articolo 24 ter;

b) conseguire un valore aggiunto per i prodotti agricoli di base e potenziare gli sbocchi di mercato;

c) informare i consumatori circa la disponibilità e le specifiche di tali prodotti.] (57).

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(56) Il presente Capo (articoli 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies) è stato aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(57) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 24 ter

[1. Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3.

Esso interessa unicamente i prodotti destinati al consumo umano.

2. I sistemi qualità della Comunità ai sensi dei seguenti regolamenti e disposizioni sono ammissibili al sostegno:

a) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

b) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

c) Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

d) Titolo VI concernente i vini di qualità prodotti in regioni determinate del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo.

3. Per essere ammissibili al sostegno, i sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri devono essere conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a e):

a) la specificità del prodotto finale ottenuto nell'ambito di tali sistemi è riconducibile agli obblighi precisi relativi ai metodi di produzione che garantiscono:

i) caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure

ii) una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) i sistemi prevedono specifiche di produzione vincolanti, il rispetto delle quali è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori;

d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

4. Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria o nazionale.] (58).

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(58) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 24 quater

[1. Il sostegno è erogato sotto forma di un incentivo annuale di importo non superiore al massimale per azienda indicato nell'allegato. L'importo del pagamento è definito sulla base dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi che fruiscono di finanziamenti ed è fissato ad un livello tale da prevenire compensazioni eccessive.

2. La durata di tale sostegno non supera i cinque anni.] (59).

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(59) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 24 quinquies

[1. Il sostegno è erogato ai gruppi di produttori per le attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti agricoli e alimentari compresi nei sistemi qualità comunitari o nazionali di cui all'articolo 24 ter e scelti per il sostegno dallo Stato membro nell'ambito della misura prevista agli articoli 24 bis, 24 ter e 24 quater.

2. Il sostegno comprende attività di informazione, di promozione e pubblicitarie.

3. Il valore totale del sostegno è limitato al 70% dei costi ammissibili dell'azione.] (60).

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(60) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo VII

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Articolo 25

[1. Il sostegno agli investimenti favorisce il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo in tal modo ad aumentare la competitività e il valore aggiunto di tali prodotti.

2. Tale sostegno è finalizzato ad un o più dei seguenti obiettivi:

- orientare la produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola,

- migliorare o razionalizzare i circuiti di commercializzazione o i processi di trasformazione,

- migliorare la presentazione e il confezionamento dei prodotti o contribuire ad un migliore impiego o ad una eliminazione dei sottoprodotti o dei rifiuti,

- sviluppare e applicare nuove tecnologie (61),

- favorire investimenti innovativi,

- migliorare e controllare la qualità,

- migliorare e controllare le condizioni sanitarie,

- proteggere l'ambiente.] (62).

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(61) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(62) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 26

[1. Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese

- che dimostrino redditività e

- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali.

Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi le piccole unità di trasformazione possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. Le piccole unità di trasformazione si conformano alle norme pertinenti entro il termine del periodo di investimento (63).

2. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

3. Dev'essere offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.] (64).

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(63) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(64) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 27

[1. Gli investimenti si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca.

2. Gli investimenti devono essere conformi a criteri di scelta che stabiliscano le priorità ed indichino quali tipi di investimento non siano ammissibili al sostegno.] (65).

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(65) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 28

[1. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti:

- a livello di commercio al dettaglio,

- per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

2. Il valore totale del sostegno, espresso in percentuale del volume di investimento che può fornire degli aiuti, è, limitato:

a) al 50%, per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo n. 1,

b) al 40%, nelle altre regioni (66).] (67).

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(66) Per una deroga al presente paragrafo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si rimanda all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1453/2001, all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1454/2001, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93 così come sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 442/2002, a decorrere dal 1° aprile 2002 e all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 247/2006.

(67) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo VIII

Silvicoltura

Articolo 29

[1. Il sostegno al settore forestale contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali.

2. Tale sostegno è finalizzato, in particolare, ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- una gestione e uno sviluppo sostenibili della silvicoltura,

- il mantenimento e la valorizzazione delle risorse della silvicoltura,

- l'estensione delle superfici boschive.

3. Il sostegno di cui agli articoli 30 e 32 è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici boschive che siano proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Questa limitazione non si applica alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino, per quanto riguarda gli investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore ecologico e sociale e alle misure previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino (68).

4. Tale sostegno contribuisce al rispetto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri a livello internazionale. Esso si basa sui programmi forestali nazionali o regionali o su strumenti equivalenti che devono tener conto degli impegni assunti in sede di conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

5. Le misure proposte in virtù del presente capo per le superfici boschive classificate come ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi devono essere conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali superfici (69).] (70).

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(68) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica alle foreste tropicali o subtropicali o alle superfici boschive situate nel territorio dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera, come stabilito, da ultimo, dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 247/2006.

(69) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(70) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 30

[1. Gli aiuti al settore forestale riguardano una o più delle seguenti misure:

- l'imboschimento di superfici che non rientrano nell'ambito dell'articolo 31 a condizione che le specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente,

- investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, ecologico o sociale,

- investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; gli investimenti legati all'uso del legname come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale,

- la promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura,

- lo stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste,

- la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e l'introduzione di adeguate azioni preventive (71).

2. Le norme indicate nei capitoli I e VII ad eccezione dell'articolo 7, secondo comma, si applicano, in quanto compatibili, a sostegno degli investimenti (72).] (73).

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(71) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(72) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302.

(73) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 31

[1. Viene accordato un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibili con l'ambiente.

Tale sostegno può comprendere, oltre alle spese di sistemazione:

- un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire per un periodo non superiore a cinque anni i costi di manutenzione,

- un premio annuale per ettaro, volto a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo non superiore a 20 anni, destinato ad agricoltori o ad associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato (74).

2. Ove il sostegno è concesso per l'imboschimento di superfici agricole di proprietà delle autorità pubbliche, esso copre unicamente le spese di sistemazione. Se il terreno imboschito è preso in locazione da una persona giuridica di diritto privato, può essere accordato il premio annuale di cui al paragrafo 1, secondo comma (75).

3. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non viene accordato:

- ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento,

- per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di sistemazione (76).

4. Gli importi massimi del premio annuale volto a compensare le perdite di reddito che possono beneficiare del sostegno comunitario figurano nell'allegato I (77).] (78).

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(74) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(75) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(76) Comma così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(77) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(78) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 32

[1. Allo scopo di:

- mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone la cui funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico e qualora le spese connesse con le misure di prevenzione o ripristino di tali foreste superino il prodotto dell'azienda,

- mantenere fasce tagliafuoco mediante misure agricole,

sono versati pagamenti ai beneficiari per misure prese a tale effetto, purché siano garantiti in maniera sostenibile i valori di protezione ed ecologici delle foreste e le misure da porre in essere siano state stabilite in un contratto nel quale sia precisata la dotazione finanziaria.

2. I pagamenti sono fissati a un livello compreso tra gli importi minimi e gli importi massimi che figurano nell'allegato in base ai costi reali delle misure attuate, fissati preventivamente su base contrattuale.] (79).

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(79) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo IX

Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali

Articolo 33

[Viene accordato un sostegno a misure, legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di cui al presente titolo.

Tali misure riguardano:

- le opere di miglioramento fondiario,

- la ricomposizione fondiaria,

- l'avviamento di sistemi di consulenza aziendale, di cui al Capo III del Titolo II del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (80),

- la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, compresa la realizzazione di sistemi qualità, di cui all'articolo 24 ter, paragrafi 2 e 3 (81),

- i servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale,

- il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale,

- la diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito,

- la gestione delle risorse idriche in agricoltura,

- lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura,

- l'incentivazione di attività turistiche e artigianali,

- la tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali,

- la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione,

- l'ingegneria finanziaria,

- la gestione di strategie integrate di sviluppo rurale da parte dei partenariati locali (82).

La misura di cui all'ultimo trattino del paragrafo 2 non si applica nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia (83).] (84).

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(80) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(81) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(82) Trattino aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(83) Comma aggiunto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 583/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 4.

(84) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo IX bis (85)

Misure specifiche per i nuovi stati membri sezione i sostegno supplementare applicabile a tutti i nuovi Stati membri

Articolo 33 bis

Disposizioni generali.

[La presente sezione fissa le condizioni alle quali il sostegno temporaneo supplementare, che integra quello concesso ai sensi dei capi da I a IX, è concesso per le misure transitorie di sviluppo rurale nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (di seguito denominati "i nuovi Stati membri") al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei nuovi Stati membri durante il periodo di programmazione 2004-2006.] (86).

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(85) Capo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(86) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 ter

Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione.

[1. Il sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione contribuisce al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) aiutare ad attenuare i problemi rurali di transizione dovuti alla pressione competitiva del mercato unico sul settore agricolo e sull'economia rurale dei nuovi Stati membri;

b) facilitare e incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole non ancora economicamente vitali.

Ai fini del presente articolo per "aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza" si intendono le aziende la cui produzione è destinata principalmente all'autoconsumo, ma che commercializzano una parte della produzione.

2. Per beneficiare del sostegno, l'agricoltore deve presentare un piano d'impresa che:

a) dimostri la futura vitalità economica dell'azienda;

b) contenga informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;

c) descriva le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.

3. La conformità con il piano d'impresa di cui al paragrafo 2 è riesaminata dopo tre anni. Se gli obiettivi fissati nel piano non sono stati raggiunti al momento del riesame triennale, non è concesso ulteriore sostegno, ma non sarà necessario rimborsare gli importi già ricevuti.

4. Il sostegno è pagato annualmente in forma di aiuto forfettario fino all'importo massimo ammissibile specificato all'allegato II e per un periodo non superiore a cinque anni.] (87).

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(87) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 quater

Sostegno per il soddisfacimento dei requisiti comunitari.

[1. Un sostegno può essere concesso per aiutare gli agricoltori dei nuovi Stati membri a adattarsi ai requisiti fissati dalla Comunità in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali, stato fitosanitario, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro fino alla data prevista per il soddisfacimento del requisito richiesto.

2. Gli agricoltori hanno diritto al sostegno se:

a) beneficiano del sostegno agli investimenti di cui al capo I, con conseguente soddisfacimento del requisito corrispondente; o se:

b) presentano un piano dei miglioramenti e/o delle modifiche delle pratiche agricole necessari per il soddisfacimento dei requisiti minimi in questione, elaborato o certificato da una persona di riconosciuta esperienza.

Il sostegno è offerto solo agli agricoltori che possono dimostrare che la loro azienda agricola è già economicamente vitale o lo sarà al termine del sostegno.

3. Il sostegno è concesso annualmente su base decrescente ed è ridotto a zero in quote costanti. Esso è pagato fino alla data prevista per il soddisfacimento del requisito e per un massimo di cinque anni.

Il pagamento è fissato a un livello tale da evitare compensazioni eccessive.

Nel fissare il livello del sostegno annuale si tiene conto della perdita di reddito e dei costi connessi agli investimenti e al carico di lavoro aggiuntivi.

L'importo massimo ammissibile al sostegno comunitario per il primo anno è fissato all'allegato II. Se il sostegno non può essere calcolato per superficie, può essere stabilito un altro importo appropriato nel quadro del processo di programmazione] (88).

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(88) Articolo inserito e poi abrogato dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003, così come modificato dall'articolo 1 della decisione 2004/281/CE.

 

Articolo 33 quinquies

Associazioni di produttori.

[1. Un sostegno forfettario è concesso per agevolare la creazione e la gestione amministrativa di associazioni di produttori che perseguono gli obiettivi di:

a) adeguare ai requisiti del mercato la produzione dei membri di tali associazioni;

b) immettere congiuntamente le merci sul mercato, incluse la preparazione delle vendite, la centralizzazione delle stesse e la fornitura a compratori all'ingrosso;

c) fissare norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare attenzione al raccolto e alla disponibilità.

2. Il sostegno è concesso soltanto alle associazioni di produttori che sono formalmente riconosciute dalle autorità competenti del nuovo Stato membro tra la data di adesione e il termine del periodo di programmazione in base al diritto nazionale o a quello comunitario.

3. Il sostegno è concesso in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data in cui l'associazione di produttori è stata riconosciuta.

Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione e non supera:

a) il 5%, il 5%, il 4%, il 3% e il 2% del valore della produzione, fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro, commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno;

b) il 2,5%, il 2,5%, il 2,0%, l'1,5% e l'1,5% del valore della produzione superiore a 1.000.000 di euro commercializzata rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto anno.

In nessun caso il sostegno supera gli importi massimi ammissibili stabiliti all'allegato II.

Per Malta può essere stabilito un aiuto minimo per un settore avente una produzione totale estremamente bassa. Il settore interessato e il livello dell'aiuto sono determinati dalla Commissione.] (89).

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(89) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 sexies

Assistenza tecnica.

[1. Un sostegno può essere concesso per le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione dei documenti di programmazione per lo sviluppo rurale.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:

a) studi;

b) misure di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari e al pubblico;

c) installazione, funzionamento e collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione;

d) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi in questo settore.] (90).

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(90) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 septies

Misure del tipo Leader+.

[1. Un sostegno può essere concesso per misure connesse all'acquisizione di competenze destinate a preparare le comunità rurali a progettare e ad attuare strategie locali di sviluppo rurale.

Le misure possono comprendere in particolare:

a) sostegno tecnico per studi dell'area locale e diagnosi del territorio in cui si tenga conto dei desideri espressi dalla popolazione interessata;

b) informazione e formazione della popolazione per incoraggiare una partecipazione attiva al processo di sviluppo;

c) costruzione di partnership rappresentative per lo sviluppo locale;

d) elaborazione di strategie di sviluppo integrato;

e) finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.

2. Un sostegno può essere concesso per l'adozione di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, elaborate da gruppi di azione locale, conformemente ai principi stabiliti nei punti 12, 14 e 36 della comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER+) [*]. Tale sostegno è limitato alle regioni in cui vi sia già sufficiente capacità amministrativa e in cui sia disponibile un'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale.

3. I gruppi di azione locale di cui al paragrafo 2 possono essere ammessi a partecipare alla cooperazione interterritoriale e transnazionale conformemente ai principi stabiliti ai punti da 15 a 18 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

4. I nuovi Stati membri e i gruppi di azione locale possono accedere all'Osservatorio dei territori rurali di cui al punto 23 della comunicazione della Commissione menzionata al paragrafo 2.

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[*] G.U.C.E. C 139 del 18.5.2000.] (91).

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(91) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003, così come modificato dall'articolo 1 della decisione 2004/281/CE e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 octies

Servizi di consulenza e di divulgazione agricola.

[Oltre alla misura di cui all'articolo 33, terzo trattino, un sostegno è concesso per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.] (92).

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(92) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 nonies

Complementi ai pagamenti diretti.

[1. Un sostegno può essere concesso, come misura transitoria e sui generis, agli agricoltori ammissibili ai pagamenti o agli aiuti diretti complementari nazionali, a norma dell'articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio esclusivamente per il periodo 2004-2006.

2. Il sostegno concesso ad un agricoltore per gli anni 2004, 2005 e 2006 non supera la differenza tra:

a) il livello dei pagamenti diretti applicabili nei nuovi Stati membri per l'anno in questione a norma dell'articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, e

b) il 40% del livello dei pagamenti diretti applicabili nella Comunità, nella sua composizione al 30 aprile 2004, per il pertinente anno.

3. Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi del presente articolo in un nuovo Stato membro, rispettivamente, per gli anni 2004, 2005 e 2006, non supera il 20% dell'assegnazione annuale di tale Stato. Tuttavia, il nuovo Stato membro può sostituire detta percentuale annua del 20% con le percentuali seguenti: 25% per il 2004, 20% per il 2005 e 15% per il 2006.

4. Un sostegno concesso ad un agricoltore ai sensi del presente articolo è considerato:

a) per Cipro, un aiuto diretto complementare nazionale ai fini dell'applicazione degli importi complessivi di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) per qualsiasi altro nuovo Stato membro, un pagamento o un aiuto diretto complementare nazionale, a seconda del caso, ai fini dell'applicazione dei massimali di cui all'articolo 143 quater, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.] (93).

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(93) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003, così come sostituito dall'articolo 1 della decisione 2004/281/CE e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Sezione II

Sostegno supplementare applicabile a Malta

Articolo 33 decies

Complementi agli aiuti di Stato a Malta.

[1. A Malta può essere concesso un sostegno ai beneficiari dello speciale aiuto di Stato temporaneo nel quadro del programma speciale per la politica di mercato per l'agricoltura maltese (SMPPMA) di cui all'allegato XI, capitolo 4 "Agricoltura", sezione A, punto 1 del presente atto.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 33 nonies, paragrafo 3, il contributo comunitario complessivo al sostegno concesso ai sensi del presente articolo e dell'articolo 33 nonies a Malta, rispettivamente, per gli anni 2004, 2005 e 2006, non supera il 20% dell'assegnazione annuale per l'anno in questione. Tuttavia Malta può sostituire detta percentuale annua del 20% con le percentuali seguenti: 25% per il 2004, 20% per il 2005 e 15% per il 2006.

3. Il sostegno concesso ai sensi del presente articolo è considerato uno speciale aiuto di Stato temporaneo nel quadro dell'SMPPMA ai fini dell'applicazione dei massimali in esso fissati.] (94).

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(94) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 undecies

Agricoltori a tempo pieno a Malta.

[Un sostegno specifico temporaneo è concesso agli agricoltori a tempo pieno, per consentire loro di adattarsi ai mutamenti delle condizioni del mercato derivanti dallo smantellamento dei prelievi dal momento dell'adesione.

Il sostegno è pagato annualmente, su base decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni. Sono previsti tre tipi di pagamento:

a) pagamento per ettaro di terreno irriguo;

b) pagamento per ettaro di terreno non irriguo;

c) pagamento per unità di bestiame possedute dall'azienda di allevamento.

Il pagamento è fissato in relazione alla diminuzione prevista del reddito agricolo derivante dallo smantellamento dei prelievi, e ai conseguenti cali dei prezzi dei prodotti agricoli. Il pagamento è fissato a un livello tale da evitare compensazioni eccessive, in particolare riguardo agli aiuti di Stato specifici per prodotto previsti nel quadro dell'SMPPMA.

La Commissione determina i massimali ammissibili per azienda agricola per le tre categorie di pagamento.] (95).

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(95) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Sezione III

Deroghe

Articolo 33 duodecies

Disposizioni generali.

[La presente sezione stabilisce i casi in cui i nuovi Stati membri possono derogare ai criteri di ammissione fissati per le misure di cui ai capi I, IV, V e VII.] (96).

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(96) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 terdecies

Deroghe applicabili a tutti i nuovi Stati membri.

[1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, primo trattino, il sostegno agli investimenti è concesso alle aziende agricole che dimostrano vitalità economica alla fine della realizzazione dell'investimento.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, il valore totale degli aiuti agli investimenti in aziende agricole, espresso in percentuale del volume d'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 50% al massimo e, nelle zone svantaggiate, al 60% al massimo. Qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori, come menzionato al capo II, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 55% e il 65% rispettivamente.

2 bis. In deroga all'articolo 21 ter, per le norme agricole comunitarie per le quali è previsto un periodo transitorio nell'ambito degli allegati di cui all'articolo 24 dell'atto di adesione (97), il sostegno temporaneo può essere concesso a partire dalla data di ammissibilità delle spese previste nel documento di programmazione dello sviluppo rurale, agli agricoltori che osservano tali norme, per un periodo non superiore a cinque anni.

2 ter. In deroga agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater, possono essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del livello del sostegno annuo, i costi relativi agli investimenti necessari per consentire il rispetto di una norma stabilita dalla Comunità anteriormente alla data di adesione e vincolante per l'agricoltore a decorrere da tale data oppure a una data ulteriore. Questa possibilità è circoscritta ai primi tre anni del periodo di sostegno, entro i limiti di un massimale annuo di 25.000 EUR per azienda. Durante tale periodo d'investimento, la degressività prevista all'articolo 21 quater non si applica. Le perdite di guadagno ed i costi supplementari connessi al rispetto delle norme possono essere presi in considerazione unicamente dopo il periodo d'investimento.

Gli investimenti sostenuti a norma del primo comma non sono ammissibili al sostegno previsto al capo I (98).

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo trattino, il sostegno agli investimenti è concesso ad aziende cui è stato accordato un periodo transitorio dopo l'adesione per il soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali. In tale caso l'azienda soddisfa i pertinenti requisiti entro la fine del periodo transitorio specificato o allo scadere del periodo di investimento, se questo è precedente.

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 5, la classificazione delle superfici boschive come aree a rischio di incendio è presentata nel quadro del piano di sviluppo rurale.] (99).

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(97) Atto di adesione 16 aprile 2003.

(98) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 567/2004.

(99) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003, così come modificato dall'articolo 1 della decisione 2004/281/CE e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 33 quaterdecies

Deroghe applicabili a singoli nuovi Stati membri

[1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, gli agricoltori lituani cui è stata assegnata una quota latte beneficiano del regime di prepensionamento a condizione che abbiano meno di 70 anni al momento della cessione.

L'importo del sostegno dipende dai massimali stabiliti nell'allegato I del presente regolamento ed è calcolato in funzione dell'entità della quota latte e dell'attività agricola complessiva dell'azienda.

Le quote latte assegnate al cedente sono reintegrate nella riserva nazionale di quote latte, senza alcun ulteriore pagamento compensativo.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, Malta può superare il limite del 10% stabilito per la superficie dell'insieme delle zone di cui all'articolo 20.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 2, gli importi annui massimi che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato I possono essere aumentati per le misure destinate alla manutenzione e alla conservazione dei muri a secco a Malta. La Commissione determina l'importo massimo pagabile per ettaro in virtù della presente deroga.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, all'Estonia può essere concesso un sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli incolti, a condizione che i terreni in questione siano stati utilizzati nel corso dei cinque anni precedenti. In tale caso il sostegno può solo includere, oltre ai costi d'impianto, il premio annuale per ettaro di cui all'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino.] (100).

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(100) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo X

Modalità di applicazione

Articolo 34

[Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono riguardare, in particolare,

- le condizioni per il sostegno agli investimenti per le aziende agricole (articoli 4-7) , comprese le limitazioni richieste in applicazione dell'articolo 6,

- il periodo e le condizioni per il miglioramento della redditività di un'azienda agricola e le condizioni per l'uso dei terreni resi disponibili in caso di prepensionamento (articolo 11, paragrafo 2),

- le condizioni per la concessione e il calcolo delle indennità compensative nelle zone svantaggiate, compresi i casi di uso in comune di terreni agricoli (articoli 14 e 15) e dei pagamenti compensativi nelle regioni soggette a vincoli ambientali (articolo 16),

- le condizioni che disciplinano l'assunzione di impegni agroambientali (articoli 23 e 24),

- i criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (articolo 27, paragrafo 2),

- le condizioni relative alle misure forestali (capitolo VIII),

- le condizioni relative alle misure concernenti il rispetto delle norme (Capo V bis) (101),

- le condizioni relative alle misure concernenti la qualità alimentare (Capo VI bis) (102),

- le condizioni relative a misure specifiche per i nuovi Stati membri (capo IX bis) (103).

In base alla stessa procedura, la Commissione può derogare all'articolo 28, paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche, purché i prodotti trasformati siano destinati al mercato della regione in questione.] (104).

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(101) Trattino aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(102) Trattino aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(103) Trattino aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(104) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

TITOLO III

Principi generali, disposizioni amministrative e finanziarie

Capo I

Principi generali

Sezione I

Sostegno del FEAOG

Articolo 35

[1. Il sostegno comunitario al prepensionamento (articoli 10, 11 e 12), alle zone svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali (articoli 13-21), al rispetto delle norme (articoli 21 bis-21 quinquies), alle misure agroambientali e al benessere degli animali (articoli 22, 23 e 24), alla qualità alimentare (articoli 24 bis-24 quinquies) e all'imboschimento (articolo 31) è finanziato dal FEAOG, sezione garanzia, in tutta la Comunità (105).

2. Il sostegno comunitario ad altre misure di sviluppo rurale è finanziato dal FEAOG,

- sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo n. 1,

- sezione garanzia, nelle zone non comprese nell'obiettivo n. 1.

3. Il sostegno alle misure di cui all'articolo 33, sesto, settimo e nono trattino, è finanziato dal FEAOG nelle zone contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2 e nelle zone in transizione, a condizione che tale finanziamento non sia effettuato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).] (106).

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(105) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(106) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 36

[1. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 35, paragrafo 2:

- nelle zone dell'obiettivo n. 1, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento,

- nelle zone dell'obiettivo n. 2, si applica il regolamento (CE) n. 1260/1999, integrato dalle norme specifiche del presente regolamento e salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda il sostegno alle misure di sviluppo rurale finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, si applicano le norme specifiche previste dal regolamento (CE) n. 1258/1999 (107) e le disposizioni adottate ai sensi di tale regolamento, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.] (108).

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(107) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302.

(108) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Sezione II

Compatibilità e coerenza

Articolo 37

[1. Il sostegno allo sviluppo rurale è concesso soltanto per misure conformi alla normativa comunitaria.

2. Tali misure devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

In particolare, le misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento non possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari, se esse sono incompatibili con le condizioni specifiche previste dal presente regolamento (109).

3. Dev'essere inoltre garantita la coerenza con le misure attuate nell'ambito di altri strumenti della politica agricola comune e, in particolare, tra le misure di sostegno rurale, da un lato, e le misure realizzate nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato e quelle relative alla qualità dei prodotti agricoli e alle condizioni sanitarie, dall'altro, nonché la coerenza tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

Di conseguenza, non viene concesso alcun sostegno ai sensi del presente regolamento per:

- misure che rientrano nel campo di applicazione di regimi di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato con le eccezioni, motivate da criteri oggettivi, che possono essere definite in applicazione dell'articolo 50,

- misure volte a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento comunitario a titolo della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario (110).

4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni ulteriori o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, purché tali condizioni siano coerenti con gli obiettivi e con i requisiti previsti dal presente regolamento.] (111).

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(109) Comma così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 3 marzo 2001, n. L 63.

(110) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(111) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 38

[1. La stessa misura non può beneficiare di pagamenti contemporaneamente ai sensi del presente regolamento e nell'ambito di altri regimi di sostegno comunitari.

2. È possibile combinare il sostegno a diverse misure ai sensi del presente regolamento, soltanto se sono coerenti e compatibili fra loro. Se del caso, il livello del sostegno viene adeguato.] (112).

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(112) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 39

[1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire la compatibilità e la coerenza tra le misure di sviluppo rurale ai sensi delle disposizioni di cui al presente capitolo.

2. I piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri devono comprendere una valutazione della compatibilità della coerenza delle misure di sostegno previste e un'indicazione dei provvedimenti adottati per garantire compatibilità e coerenza.

3. Le misure di sostegno sono, ove necessario, riesaminate successivamente per garantire compatibilità e coerenza.] (113).

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(113) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo II

Programmazione

Articolo 40

[1. Le misure di sviluppo rurale finanziate dalla sezione orientamento del FEAOG rientrano nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Le misure di sviluppo rurale diverse da quelle previste dall'articolo 35, paragrafo 1, possono rientrare nella programmazione per le regioni dell'obiettivo n. 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. Le altre misure di sviluppo rurale che non rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1 e 2, sono soggette alla programmazione dello sviluppo rurale, a norma degli articoli 41-44.

4. Per quanto riguarda misure adeguate per lo sviluppo rurale, gli Stati membri possono sottomettere all'approvazione anche disposizioni di ordine generale che rientrano nella programmazione a norma dei paragrafi 1-3 se nella misura in cui ciò sia appropriato al mantenimento di requisiti uniformi.] (114).

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(114) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 41

[1. I piani di sviluppo rurale sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno. Essi sono elaborati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti, all'adeguato livello territoriale.

2. Le misure di sostegno allo sviluppo rurale da applicare in una determinata zona sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza.] (115).

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(115) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 42

[I piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2004 (116).] (117).

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(116) Comma aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(117) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 43

[1. I piani di sviluppo rurale comprendono:

- una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili,

- una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i progetti di sviluppo rurale selezionati e la zona geografica interessata,

- una valutazione, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione,

- una tabella finanziaria generale indicativa, che rechi una sintesi delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale previsti dal piano e, allorché il piano riguardi zone rurali dell'obiettivo 2, individui gli importi indicativi per le misure in materia di sviluppo rurale di cui all'articolo 33 in queste zone,

- una descrizione delle misure previste ai fini dell'attuazione dei piani e, in particolare, dei regimi di aiuto, comprendente gli elementi necessari per valutare le norme relative alla concorrenza,

- se del caso, dati relativi ad eventuali studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste,

- l'indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili,

- provvedimenti che garantiscano l'attuazione efficace e corretta dei piani, compresi il controllo e la valutazione, una definizione degli indicatori quantificati per la valutazione, delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni, nonché di pubblicità adeguata,

- i risultati delle consultazioni e l'indicazione delle autorità e organismi associati, nonché le parti economiche e sociali ai livelli appropriati.

2. Nei loro piani gli Stati membri:

- predispongono misure agroambientali sul loro territorio e secondo le loro specifiche esigenze,

- garantiscono il necessario equilibrio tra le varie misure di sostegno.] (118).

------------------------

(118) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 44

[1. I piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, i piani di sviluppo rurale sono presentati entro sei mesi a decorrere dalla data di adesione (119).

2. La Commissione esamina i piani presentati per valutarne la conformità al presente regolamento. In base a tali piani, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla presentazione dei piani stessi.

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione approva i documenti di programmazione per lo sviluppo rurale secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 entro sei mesi dalla presentazione dei piani, a condizione che la fine del periodo di sei mesi sia posteriore alla data di adesione (120).] (121).

------------------------

(119) Comma aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(120) Comma aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(121) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo III

Misure complementari e iniziative comunitarie

Articolo 45

[1. A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 di detto regolamento, ampliare l'ambito di applicazione dell'assistenza fornita dalla sezione orientamento del FEAOG oltre i limiti previsti dall'articolo 35, paragrafo 2 del presente regolamento e il finanziamento di misure ammissibili ai sensi dei seguenti regolamenti (CE) n. 1783/1999, (CE) n. 1784/1999 (122), e (CE) n. 1263/1999 per l'attuazione di tutte le misure nell'ambito dell'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale.

2. La sezione garanzia del FEAOG può, su iniziativa della Commissione, finanziare studi legati alla programmazione dello sviluppo rurale.] (123).

------------------------

(122) Testo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302.

(123) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Articolo 46

[1. Il sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della sezione garanzia del FEAOG è soggetto a una programmazione e a una contabilità finanziaria su base annua. La programmazione finanziaria rientra nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale (articolo 40, paragrafo 3) e della programmazione relativa all'obiettivo n. 2.

2. La Commissione assegna agli Stati membri stanziamenti iniziali su base annua e secondo criteri obiettivi, che tengano conto delle situazioni e delle esigenze particolari, nonché delle azioni impegnative da intraprendere, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, l'occupazione e la conservazione del paesaggio.

3. Gli stanziamenti iniziali sono modificati in base a spese effettive e a previsioni di spesa rivedute, presentate dagli Stati membri tenendo conto degli obiettivi dei programmi e dei fondi disponibili e, di norma, coerentemente con l'intensità degli aiuti a favore delle zone rurali contemplate dall'obiettivo n. 2.] (124).

------------------------

(124) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 47

[1. Le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 31 e all'articolo 32 (tranne il quinto comma del paragrafo 1) e agli articoli 34, 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 non si applicano al sostegno per le misure di sviluppo rurale relative all'obiettivo n. 2.

La Commissione adotta i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione efficace e coerente di tali misure, alle quali si applicano almeno i criteri stabiliti nelle disposizioni di cui al primo comma, compreso il principio di un'unica autorità responsabile della gestione.

2. Per le misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale, la Comunità partecipa al finanziamento in base ai principi di cui agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Al riguardo:

- la partecipazione finanziaria della Comunità ammonta al massimo al 50% del costo totale ammissibile e, in linea di massima, almeno al 25% della spesa pubblica ammissibile nelle zone non contemplate dagli obiettivi n. 1 e n. 2;

- per gli investimenti generatori di entrate si applicano i tassi di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punti ii) e iii) del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le aziende agricole e quelle silvicole nonché le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali sono considerate al riguardo come imprese a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) , punto iii;

- nell'ambito della programmazione la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure previste agli articoli 22, 23 e24 del presente regolamento non è superiore all'85% nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60% nelle altre (125).

A tali pagamenti si applica il disposto dell'articolo 32, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3. L'assistenza finanziaria da parte della sezione garanzia del FEAOG può assumere la forma di pagamenti anticipati per la realizzazione del programma e di pagamenti in funzione delle spese sostenute.] (126).

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(125) Trattino così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

Per una deroga all'ex trattino, a decorrere dal 1° gennaio 2000, si rimanda all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

(126) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo IV bis (127)

Disposizioni specifiche per i nuovi Stati membri

Articolo 47 bis

[1. Il sostegno comunitario concesso ai nuovi Stati membri per:

a) le misure di cui all'articolo 35, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo trattino;

b) le aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza (articolo 33 ter);

[c) il soddisfacimento dei requisiti comunitari (articolo 33 quarter)] (128)

d) le associazioni di produttori (articolo 33 quinquies);

e) l'assistenza tecnica (articolo 33 sexies);

f) i complementi ai pagamenti diretti (articolo 33 nonies);

g) i complementi agli aiuti di Stato a Malta (articolo 33 decies);

h) gli agricoltori a tempo pieno a Malta (articolo 33 undecies)

è finanziato dal FEAOG sezione Garanzia conformemente alle disposizioni del presente capo.

2. Il sostegno comunitario concesso per le misure del tipo Leader+ (articolo 33 septies) nelle regioni interessate dall'obiettivo 2 è finanziato dal FEAOG sezione Orientamento.

3. Le seguenti disposizioni non si applicano:

a) articoli da 149 a 153 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee,

b) articolo 35, paragrafo 1 e articolo 35, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 36, paragrafo 2 e articolo 47, ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento (129).] (130).

------------------------

(127) Capo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(128) Lettera abrogata dall'articolo 1 della decisione 2004/281/CE.

(129) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2223/2004.

(130) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 47 ter

[1. La Comunità partecipa al finanziamento conformemente alle disposizioni degli articoli da 29 a 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all'80% per le zone contemplate dall'obiettivo 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, una spesa è ammissibile al sostegno solo se è stata effettivamente versata al beneficiario di una misura di sostegno allo sviluppo rurale dopo il 31 dicembre 2003 e successivamente alla data in cui il piano di sviluppo rurale è stato presentato alla Commissione. La data che, tra le due, cade per ultima costituisce il termine iniziale per l'ammissione della spesa.

2. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune, tranne l'articolo 5 e l'articolo 7, paragrafo 2.] (131).

------------------------

(131) Articolo inserito dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo V

Controllo e valutazione

Articolo 48

[1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo efficace dell'attuazione della programmazione dello sviluppo rurale.

2. Tale controllo è svolto mediante procedure stabilite congiuntamente.

Il controllo si basa su specifici indicatori fisici e finanziari convenuti e definiti in precedenza.

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'evoluzione dei progetti.

3. Se del caso, vengono istituiti comitati di controllo.] (132).

------------------------

(132) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 49

[1. La valutazione delle misure contemplate dalla programmazione dello sviluppo rurale viene effettuata in base ai principi di cui agli articoli da 40 a 43 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Il FEAOG garanzia, nel quadro delle risorse finanziare destinate ai programmi, può partecipare al finanziamento di valutazioni sullo sviluppo rurale effettuate negli Stati membri. Su iniziativa della Commissione il FEAOG garanzia può anche finanziarie valutazioni su scala comunitaria.

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il FEAOG sezione Garanzia può partecipare al finanziamento della valutazione dello sviluppo rurale conformemente alle disposizioni del capo IV bis. Le spese riguardanti la valutazione ex-ante possono essere ammesse al sostegno se versate a decorrere dal 1° gennaio 2004 (133).] (134).

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(133) Comma aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(134) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Capo VI

Modalità di applicazione

Articolo 50

[Dettagliate modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Tali modalità possono definire, in particolare, le informazioni relative

- alla presentazione di piani di sviluppo rurale (articoli da 41 a 44),

- alla revisione dei documenti di programmazione relativi allo sviluppo rurale,

- alla programmazione finanziaria, in particolare al fine di garantire la disciplina di bilancio (articolo 46) e la partecipazione al finanziamento (articolo 47, paragrafo 2),

- al controllo e alla valutazione (articoli 48 e 49),

- alla garanzia della coerenza tra le misure di sviluppo rurale e le misure di sostegno nell'ambito delle organizzazioni di mercato (articolo 37).

In deroga alle disposizioni del primo comma, per i nuovi Stati membri sono adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999, le disposizioni finanziarie specifiche e i meccanismi necessari a facilitare l'introduzione di tali disposizioni finanziarie, compresi quelli atti a risolvere particolari problemi pratici (135).] (136).

------------------------

(135) Comma aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(136) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

TITOLO IV

Aiuti di Stato

Articolo 51

[1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri per misure di sostegno allo sviluppo rurale si applicano gli articoli da 87 e 89 del trattato.

Tuttavia, gli articoli da 87 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari accordati dagli Stati membri per misure che beneficiano del sostegno comunitario ai sensi dell'articolo 36 del trattato e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole che superano le percentuali di cui all'articolo 7.

Tale divieto non è applicabile agli aiuti destinati

- ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

- ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

- ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 14 e 15.

4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori in compenso di impegni agroambientali che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo. In casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni conformemente all'articolo 23, paragrafo 1.

5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale allorché questa superi i requisiti comunitari.

In assenza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano alle norme rigorose basate sulla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se questi non soddisfano le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 bis, 21 ter e 21 quater. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi massimi fissati conformemente all'articolo 21 quater, purché siano giustificati a norma del paragrafo 1 di detto articolo (137).] (138).

------------------------

(137) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1783/2003.

(138) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 52

[A norma dell'articolo 36 del trattato, gli aiuti di Stato destinati a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 40. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.] (139).

------------------------

(139) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 53

[1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello stabilito dal presente regolamento, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2000 o senza limiti di tempo.] (140).

------------------------

(140) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 54

[1. Il testo dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, è sostituito dal testo seguente:

(141).

2. Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, è sostituito dal testo seguente:

(142).

3. Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

(143).

b) Il testo dell'articolo 52 è sostituito dal testo seguente:

(144).] (145).

------------------------

(141) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 1696/71.

(142) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CEE) n. 404/93.

(143) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2200/96.

(144) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2200/96 ed è stato rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 1° dicembre 2000, n. L 302.

(145) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 55

[1. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 4256/88,

- regolamenti (CE) n. 950/97, (CE) n. 951/97, (CE) n. 952/97 e (CEE) n. 867/90,

- regolamenti (CEE) n. 2078/92, (CEE) n. 2079/92 e (CEE) n. 2080/92,

- regolamento (CEE) n. 1610/89.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3763/91,

- articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1600/92,

- articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1601/92,

- articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93.

3. I regolamenti e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1° gennaio 2000.

4. Le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97, rimangono in vigore, tranne se ulteriormente modificate nell'ambito dei programmi.] (146).

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(146) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Articolo 56

[Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1° gennaio 2000.] (147).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

il Presidente

K. -H. Funke

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(147) Abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 

Allegato I (148) (149)

Tabella degli importi

Articolo 

Oggetto 

EURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8, par. 2 

Aiuti all'insediamento 

25.000 

 

12, par. 1 

Prepensionamento 

15.000 [*] 

per cedente e all'anno 

 

 

150.000 

importo totale per cedente 

 

 

3 500 

per lavoratore e all'anno 

 

 

35.000 

importo globale per lavoratore 

15, par. 3 

Indennità compensativa minima 

25 [**] 

per ettaro di terreni agricoli 

 

Indennità compensativa massima 

200 

per ettaro di terreni agricoli 

 

Indennità compensativa massima media 

250 

per ettaro di terreni agricoli 

16 

Pagamento massimo 

200 

per ettaro 

 

Pagamento massimo iniziale 

500 

per ettaro 

21 quater 

Pagamento massimo 

10.000 

per azienda 

21 quinquies 

Servizi di consulenza aziendale 

1.500 

per consulenza 

24, par. 2 

Colture annuali 

600 

per ettaro 

 

Colture perenni specializzate 

900 

per ettaro 

 

Altri usi dei terreni 

450 

per ettaro 

 

Razze locali minacciate di abbandono 

200 [***] 

per unità di bestiame 

 

Benessere degli animali 

500 

per unità di bestiame 

24 quater 

Pagamento massimo 

3.000 

Per azienda 

31, par. 4 

Premio annuale massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento 

 

 

 

- per gli agricoltori o le loro associazioni 

725 

per ettaro 

 

- per ogni altra persona giuridica di diritto privato 

185 

per ettaro 

32, par. 2 

Pagamento minimo 

40 

per ettaro 

 

Pagamento massimo 

120 

per ettaro 

 

 

[*] In base all'importo totale per cedente i pagamenti annuali massimi possono essere aumentati sino al doppio, tenendo conto della struttura economica delle aziende nei territori e dell'obiettivo dell'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole.  

[**] Questo importo può essere ridotto per tenere conto della situazione geografica particolare o della struttura economica delle aziende in taluni territori e per evitare compensazioni eccessive a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino.  

[***] Questo importo può essere aumentato in casi eccezionali per tener conto delle esigenze specifiche di alcune razze, che dovrebbero essere motivate nei piani di sviluppo rurale. 

 

------------------------

(148) Titolo così rinumerato dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

(149) Allegato inizialmente così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1783/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

 


Allegato II (150)

Tabella degli importi delle misure specifiche per i nuovi Stati membri.

Articolo  

Oggetto  

EUR 

 

33 ter  

Aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza 

1.000 [1]  

per azienda/ all'anno 

[33 quater  

Soddisfacimento dei requisiti 

200  

per ettaro il primo anno] (151) 

33 quinquies  

Associazioni di produttori 

100.000  

il primo anno 

 

 

100.000  

il secondo anno 

 

 

80.000  

il terzo anno 

 

 

60.000  

il quarto anno 

 

 

50.000  

il quinto anno 

 

[1] IPer la Polonia l'importo massimo ammissibile non deve superare 1.250 EUR. 

--------------------

150) Allegato aggiunto dall'allegato II dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente abrogato dall'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a cui si rimanda per la decorrenza e per precisazioni nello stesso articolo.

(151) Riga abrogata dall'articolo 1 della decisione 2004/281/CE.

 


Orient. 1 febbraio 2000
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo

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(1) Pubblicati nella G.U.C.E. 1 febbraio 2000, n. C 28. La data degli orientamenti qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.C.E.

 

1. Introduzione

1.1. Il mantenimento di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità europea. La politica comunitaria in materia di aiuti di Stato si propone di assicurare la libera concorrenza, un'efficiente assegnazione delle risorse e l'unità del mercato comunitario, nel rispetto degli impegni assunti sul piano internazionale. Per questo motivo la Commissione si è sempre mostrata particolarmente vigilante in questo campo.

1.2. L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nel definire la politica agricola comune e i suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare natura dell'agricoltura, attribuibile alle caratteristiche peculiari del settore stesso e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole, nonché dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e del fatto che il settore agricolo è strettamente correlato all'economia nel suo complesso.

1.3. Di conseguenza il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica. Inoltre gli aiuti di Stato devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità, che per quanto riguarda questo settore sono specificati in particolare nell'accordo relativo all'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Conformemente a tale accordo gli aiuti sono soggetti a notifica e vengono classificati sulla base del loro potenziale di distorsione degli scambi.

1.4. Finora il controllo degli aiuti di Stato nel settore agricolo è stato effettuato attraverso strumenti diversi, tra cui i regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione, discipline specifiche relative a determinati tipi di aiuti e un corpus esteso di prassi della Commissione, enunciato in vari documenti di lavoro della Commissione, ma non pubblicato ufficialmente.

1.5. In seguito all'adozione dell'Agenda 2000, il Consiglio ha definito, nel regolamento (CE) n. 1257/1999 [1], una nuova politica di sviluppo rurale volta a stabilire un quadro coerente e sostenibile per il futuro delle zone rurali europee. Siffatta politica andrà a completare le riforme introdotte progressivamente nei settori di mercato promuovendo un'agricoltura competitiva e multifunzionale nel contesto di una strategia di sviluppo rurale globale e integrata. Lo sviluppo rurale diventerà in effetti il secondo pilastro della PAC. La nuova politica riconosce esplicitamente la molteplicità di ruoli dell'agricoltura, tra cui la conservazione dell'ambiente, del paesaggio tradizionale e del partrimonio rurale in senso lato, e sottolinea al tempo stesso la necessità di creare fonti alternative di reddito come parte integrante della politica di sviluppo rurale. In seguito a questo processo di riforma il Consiglio ha sostituito una serie di strumenti esistenti, che disciplinano la concessione di finanziamenti nel settore agricolo, sia a livello comunitario che dei singoli Stati membri, con un unico regolamento sullo sviluppo rurale. Gli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre l'articolo 37 dispone che le misure di sviluppo rurale devono essere coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure applicate nell'ambito di tali politiche.

1.6. Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che esso sia finanziato in parte dalla Comunità o esclusivamente dallo Stato membro, la Commissione ritiene essenziale assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e i contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune o della politica di sviluppo rurale. La Commissione ritiene pertanto necessario rivedere l'impostazione generale in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo per tener conto dei più recenti sviluppi legislativi. Tale revisione dovrebbe inoltre comportare una semplificazione delle norme attuali e una maggiore trasparenza, agevolando le autorità competenti nel loro compito di notifica alla Commissione dei regimi di aiuti di Stato e consentendo alla Commissione stessa di approvarli con maggior rapidità ed efficienza.

1.7. Per disporre di un quadro normativo stabile atto alla preparazione e all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, la Commissione intende applicare gli orientamenti di seguito esposti per tutto il prossimo periodo di programmazione (2000-2006). Modifiche a questi orientamenti verranno pertanto proposte soltanto se veramente necessarie per tener conto di sviluppi imprevisti o di cambiamenti nella situazione economica.

1.8. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni del 7 e 8 settembre 1999 e del 26 e 27 ottobre 1999.

__________

[1] Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti, in prosieguo indicato come il "regolamento sullo sviluppo rurale".

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2. Portata

2.1. I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato, comprese le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali, concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Essi non si applicano invece:

- agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura [1];

- agli aiuti per il settore forestale, compresi gli aiuti per il rimboschimento di terre agricole, che formeranno oggetto di orientamenti distinti.

2.2. Ai fini dei presenti orientamenti, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari [2], esclusi i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (2).

2.3. Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di un prodotto agricolo, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, come ad esempio l'estrazione di succo di frutta o la macellazione di animali da carne. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

__________

[1] Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (G.U.C.E. C 100 del 27.3.1997) e del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (3).

[2] Ai fini dei presenti orientamenti per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o meno proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/97 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione] (4).

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(2) Punto 2.2 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(3) Nota così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(4) Nota così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

3. Principi generali

3.1. L'articolo 36 del trattato CE prevede che le regole di concorrenza si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati prevedono l'applicazione ai prodotti di cui trattasi delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre l'articolo 51 del regolamento sullo sviluppo rurale prevede espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 agli aiuti concessi dagli Stati membri a misure di sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al limitato numero di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 3.8).

3.2. Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili ai settori oggetto di organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti di cui trattasi. In altre parole, il ricorso di uno Stato membro alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 non può essere considerato prioritario rispetto alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di quel settore di mercato [1]. In nessun caso la Commissione può pertanto approvare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest'ultima.

3.3. I presenti orientamenti riguardano tutte le misure di aiuto, in qualsiasi forma, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. A questo proposito va sottolineato che, secondo la prassi costante della Commissione, l'esistenza della politica agricola comune fa sì che gli aiuti nel settore agricolo, per quanto di modesta entità, a favore di talune imprese o della produzione di certi beni, siano potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di influire negativamente sugli scambi tra Stati membri. Per questo motivo la cosiddetta regola "de minimis" [2] non si applica ai contributi a spese connesse all'agricoltura.

3.4. L'applicazione dei presenti orientamenti è subordinata ad eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa comunitaria.

La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 87 a 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità.

3.5. Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.

3.6. Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. In tutti i regimi di aiuti, ad eccezione di quelli di natura compensativa, deve pertanto essere vietata la concessione di aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente.

3.7. Poiché le condizioni peculiari della produzione agricola vanno tenute in considerazione nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le regioni svantaggiate, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [3] non si applicano al settore agricolo. Nei presenti orientamenti sono invece state inserite considerazioni relative alla politica regionale, ove esse appaiono rilevanti per il settore agricolo. Analogamente, in ragione della particolare struttura delle aziende agricole, non è applicabile al settore agricolo neppure la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese [4] (5).

3.8. Come rilevato al punto 3.1, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l'alcole di origine agricola, gli aceti derivati da alcole e il sughero. Poiché non esiste un'organizzazione comune di mercato di tali prodotti, le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, rimangono applicabili agli aiuti di Stato ad essi destinati specificamente. L'articolo 4 stabilisce che a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione, anche se può formulare osservazioni. Nel valutare tali aiuti la Commissione terrà conto della mancanza di un'organizzazione comune di mercato a livello comunitario. Pertanto, purché i regimi di aiuti nazionali abbiano effetti analoghi alle misure applicate a livello comunitario a sostegno del reddito dei produttori in altri settori e a condizione che essi perseguano obiettivi simili a quelli dell'organizzazione comune di mercato, la Commissione non formulerà osservazioni, anche se si tratta di aiuti al funzionamento che sarebbero normalmente vietati (6).

3.9. L'articolo 6 del trattato CE stabilisce che "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile". Le azioni di cui all'articolo 3 riguardano la politica agricola e quella di concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno tenere particolarmente conto delle questioni ambientali, anche qualora i regimi di aiuto in questione non riguardino specificamente il settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore impiego di risorse scarse o l'aumento dell'inquinamento, sarà necessario dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che non si prevede alcun impatto ambientale.

3.10. Tranne ove espressamente indicato, tutti i tassi di aiuto nei presenti orientamenti sono espressi come valore totale degli aiuti espresso in percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda) (7).

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[1] Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 177/78 Pigs and Bacon Commission c/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

[2] Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (G.U.C.E. C 68 del 6 marzo 1996).

[3] Pubblicati nella G.U.C.E. 10 marzo 1998, n. C 74.

[4] Pubblicati nella G.U.C.E. 23 luglio 1996, n. C 213.

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(5) Punto 3.7 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(6) Punto 3.8 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(7) Punto 3.10 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

4. Aiuti agli investimenti

4.1. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

4.1.1. Principi generali

4.1.1.1. Per facilitare lo sviluppo generale del settore agricolo, gli aiuti agli investimenti nelle aziende dovrebbero contribuire a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione. L'investimento dovrebbe perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: ridurre i costi di produzione, migliorare e riconvertire la produzione, incrementare la qualità, tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e benessere degli animali o promuovere la diversificazione delle attività agricole. Gli aiuti agli investimenti che non si prefiggono nessuno di questi obiettivi, e in particolare gli aiuti destinati a meri investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola, non agevolano lo sviluppo del settore e pertanto non rientrano nel campo di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

4.1.1.2. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 4.1.2 [1], il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti, è limitato al 40% e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50%, come disposto all'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45% e al 55% rispettivamente.

4.1.1.3. Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive [2] e il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate. L'azienda deve soddisfare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per soddisfare questi nuovi requisiti [3].

4.1.1.4. Non vengono sovvenzionati investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati. L'esistenza di sbocchi normali sui mercati dovrà essere valutata a livello adeguato, in funzione di prodotti in questione, del tipo di investimento e della capacità esistente e prevista. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, vigano restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello di singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, non saranno finanziati gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali limiti.

4.1.1.5. Le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

- le nuove macchine e attrezzature [4], compresi i programmi informatici;

- le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate (8);

- acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

4.1.1.6. Non verranno concessi aiuti all'acquisto di diritti di produzione, se non in conformità alle disposizioni specifiche dell'organizzazione comune di mercato pertinente e ai principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

4.1.1.7. Per quanto riguarda l'acquisto di animali, possono beneficiare degli aiuti esaminati nella presente sezione soltanto il primo acquisto di bestiame e gli investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata (maschi o femmine), registrati nei libri genealogici o equivalenti [5].

4.1.1.8. Le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli State membri a norma dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale.

4.1.1.9. Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non effettuati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune (9).

4.1.2. Casi speciali

4.1.2.1. A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, i massimali di aiuto di cui al punto 4.1.1.2 non si applicano:

- ad investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali;

- ad investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente;

- ad investimenti intesi a migliorare le condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali.

Nel valutare la compatibilità di questi aiuti con gli articoli 87, 88 e 89 del trattato la Commissione applicherà i principi di seguito enunciati.

4.1.2.2. Conservazione dei paesaggi tradizionali

Gli aiuti destinati a promuovere la conservazione del patrimonio sono espressamente citati all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato; la Commissione li considera pertanto favorevolmente.

Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, la Commissione concede aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori.

Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, la Commissione consente aiuti fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili, elevato al 75% nelle zone svantaggiate, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda (10).

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, e in altri casi su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione applicherà i tassi di aiuto indicati al punto 4.1.1.2 alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Oltre a questo, tuttavia, la Commissione autorizzerà la concessione di aiuti supplementari, ad un tasso massimo del 100%, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

4.1.2.3. Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

Sono molti i motivi per cui può risultare necessario trasferire fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.

Qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto a indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

In altri casi, nei quali il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l'agricoltore ricava uno scarso beneficio diretto dall'operazione; la Commissione ritiene pertanto che possano essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute senza rischiare di alterare la concorrenza.

In altri casi ancora, tuttavia, il trasferimento può comportare vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne. In tali casi il tasso di aiuto va modificato in modo che il contributo dell'agricoltore sia equivalente almeno al 60% (50% nelle zone svantaggiate) dell'aumento di valore delle strutture interessate dal trasferimento, o al 55% e 45% rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.

Se il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60% (50% nelle zone svantaggiate) della quota corrispondente di spesa, o al 55% e 45% rispettivamente se il beneficiario è un giovane agricoltore.

4.1.2.4. Investimenti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali

Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40% e 50% di cui al punto 4.1.1.2 possono essere aumentati, rispettivamente, del 20% e del 25%.

Tale maggiorazione verrà concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure per investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi, alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di attuazione. La maggiorazione deve tuttavia essere tassativamente limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire l'obiettivo in questione e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

4.2. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

4.2.1. La prassi costante della Commissione in materia di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli è quella di assicurare un'applicazione coerente della politica agricola comune e delle norme sulla concorrenza considerando in parallelo sia i tassi di aiuto applicabili per gli investimenti che gli investimenti ammissibili. Inoltre, per tener conto della politica regionale, la Commissione ha già autorizzato una certa flessibilità per i tassi di aiuto che possono essere erogati a sostegno di investimenti intrapresi nell'ambito di regimi di aiuto regionali [6].

4.2.2. Per mantenere tale parallelismo è necessario modificare gli orientamenti che disciplinano questo tipo di aiuti di Stato, onde tener conto dei cambiamenti apportati alla normativa comunitaria a seguito dell'adozione delle proposte dell'Agenda 2000 (11).

4.2.3. In linea di principio, vengono sostenuti investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli soltanto in aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive [7] e che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. Il tasso di aiuto non può superare il 50% degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 40% nelle altre regioni. A tale fine le spese ammissibili comprendono:

- la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

- le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

- le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate (12).

4.2.4. Tuttavia, nel caso di aiuti di Stato relativi ad investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli concessi nell'ambito di un regime di aiuto regionale già approvato dalla Commissione in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale [8], gli aiuti possono essere autorizzati fino all'intensità stabilita nell'ambito di detto regime. In tali casi le spese ammissibili sono quelle specificate negli orientamenti di cui sopra e comprendono aiuti per gli investimenti immateriali e per la creazione di posti di lavoro risultanti da un progetto di investimento iniziale realizzato secondo i citati orientamenti.

4.2.5. Non sono concessi aiuti a norma dei punti 4.2.3 o 4.2.4 se non vengono fornite prove sufficienti dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti. Si procederà quindi ad una valutazione, al livello opportuno, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. A tal fine si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. In particolare: non viene concesso alcun aiuto che contravvenga ai divieti o alle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato [9]; non viene concesso alcun aiuto che riguardi la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

4.2.6. Gli aiuti ad investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di EUR e gli aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di EUR sono oggetto di notifica specifica alla Commissione a norma dell'articolo 83, paragrafo 3, del trattato.

4.3. Aiuti ad investimenti volti a promuovere la diversificazione delle attività agricole

4.3.1. La promozione della diversificazione delle attività agricole è un elemento importante della politica comunitaria di sviluppo rurale. La Commissione considera pertanto con favore tale tipo di aiuti, che possono stimolare lo sviluppo dell'economia rurale nel suo complesso.

4.3.2. I presenti orientamenti non riguardano gli aiuti concessi per promuovere la diversificazione di attività non connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o l'acquacoltura, benché essi rientrino nel campo di applicazione del regolamento sullo sviluppo rurale. Tali aiuti sono pertanto valutati sulla base dei principi che la Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore agricolo, in particolare la regola de minimis, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale e, ove appropriato, gli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

4.3.3. Alcuni problemi sono sorti in passato per quanto riguarda la corretta valutazione degli aiuti intesi a promuovere la diversificazione di altre attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I. Non risultava chiaro, ad esempio, se gli aiuti per le attività di trasformazione e di commercializzazione che si svolgono in azienda dovessero essere valutati come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole oppure come aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. In futuro la Commissione utilizzerà i seguenti criteri.

Nel caso di aiuti ad investimenti su scala ridotta, qualora le spese ammissibili non superino globalmente i limiti degli investimenti totali che possono beneficiare degli aiuti fissati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione considererà tali misure come aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e le valuterà conformemente al punto 4.1. Gli aiuti agli investimenti su larga scala verranno invece esaminati come aiuti per le attività di trasformazione e di commercializzazione conformemente al punto 4.2.

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[1] Regolamento sullo sviluppo rurale, articolo 51, paragrafo 2.

[2] Non si possono concedere aiuti alle imprese agricole in difficoltà finanziaria, tranne qualora gli aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficoltà (G.U.C.E. C 288 del 9 ottobre 1999) (13).

[3] In tal caso si deve tener conto del periodo di tempo eventualmente fissato conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale, in prosieguo indicato come il "regolamento di attuazione".

[4] L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati qualora siano contemporaneamente soddisfatte le quattro seguenti condizioni: una dichiarazione del venditore deve attestare l'origine esatta del materiale e confermare che lo stesso non ha già beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; l'acquisto di tale materiale deve rappresentare un vantaggio particolare per il programma o il progetto, o essere imposto da circostanze eccezionali (materiale nuovo non è disponibile se non in tempi lunghi, il che minaccia la buona realizzazione del progetto); riduzione dei relativi costi (e quindi dell'ammontare dell'aiuto) rispetto al costo dello stesso materiale acquistato nuovo, mantenendo un buon rapporto costi/benefici per l'operazione; le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche del materiale usato devono essere adeguate alle esigenze del progetto (14).

[5] Gli aiuti all'acquisto di bestiame da sostituzione a seguito di epizoozie sono trattati al punto 11.4.

[6] Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (G.U.C.E. C 29 del 2 febbraio 1996), sostituiti dai presenti orientamenti.

[7] Non possono essere concessi aiuti ad imprese in difficoltà finanziarie tranne qualora tali aiuti soddisfino le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (cfr. nota 7).

[8] Pubblicati nella G.U.C.E. 10 marzo 1998, n. C 74.

[9] In particolare la Commissione ritiene che, fatte salve le eccezioni espressamente previste dai pertinenti testi normativi, gli aiuti agli investimenti in attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero siano in generale implicitamente vietati dalle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato.

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(8) Il testo del punto 4.1.1.5, terzo trattino è stato così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(9) Punto 4.1.1.9 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(10) Punto 4.1.2.2 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(11) Punto 4.2.2 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(12) Punto 4.2.3 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(13) Nota così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(14) Nota così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

5. Aiuti nel settore ambientale

5.1. Principi generali

5.1.1. A norma dell'articolo 174 del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

5.1.2. Il regolamento sullo sviluppo rurale riconosce lo stretto nesso esistente tra agricoltura e ambiente e prevede disposizioni specifiche secondo cui i beneficiari degli aiuti comunitari sono tenuti a rispettare requisiti ambientali minimi. Per analogia la Commissione applicherà tali disposizioni nella valutazione dei regimi di aiuti di Stato.

5.1.3. Tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo devono essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla corretta applicazione del principio "chi inquina paga" non possono essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto autorizzati dalla Commissione.

5.2. Aiuti a favore di investimenti nel settore ambientale

Dato che i summenzionati orientamenti in materia di aiuti agli investimenti tengono pienamente conto del caso particolare degli aiuti per investimenti nel settore ambientale, non è più necessario prevedere deroghe specifiche per tale categoria di aiuti, i quali verranno pertanto valutati rispetto alle norme generali di cui al precedente capitolo 4.

5.3. Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale

5.3.1. Il capo VI del titolo II del regolamento sullo sviluppo rurale stabilisce norme concernenti il sostegno comunitario ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale. Il finanziamento comunitario, concesso sulla base di impegni volontariamente assunti dagli agricoltori per un periodo minimo di cinque anni, consiste in un pagamento massimo di 600 EUR per ettaro per colture annuali, 900 EUR per ettaro per colture perenni specializzate e 450 EUR per ettaro per altri usi della terra. Le condizioni per il pagamento della sovvenzione comunitaria sono esposte agli articoli 22, 23, e 24 del regolamento sullo sviluppo rurale e agli articoli da 12 a 20 del regolamento di attuazione [1]. L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento sullo sviluppo rurale vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che sottoscrivono un impegno di tipo agroambientale senza soddisfare le condizioni prescritte.

5.3.2. L'articolo 51, paragrafo 4, prevede tuttavia che possano essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sullo sviluppo rurale, purché siano giustificati ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo. Inoltre, in casi eccezionali debitamente motivati, si può derogare alla durata minima di tali impegni.

5.3.3. Secondo l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sullo sviluppo rurale, il sostegno agli impegni agroambientali viene concesso annualmente ed è calcolato sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo. Pertanto, se uno Stato membro intende concedere un aiuto supplementare che superi i massimali fissati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, deve presentare la documentazione comprovante che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di applicazione, nonché la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi corredata di una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito, dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto e dalla necessità di fornire un incentivo.

Ai fini del calcolo del livello di sostegno annuale può inoltre essere preso in considerazione il costo di eventuali investimenti non remunerativi necessari alla realizzazione dell'impegno. In tale ambito gli investimenti sono considerati non remunerativi qualora non comportino di norma aumenti netti significativi del valore o della redditività dell'azienda.

5.3.4 Nel valutare la compatibilità dei pagamenti aggiuntivi, la Commissione applicherà i principi stabiliti nel regolamento sullo sviluppo rurale e nel regolamento di attuazione. In particolare, il livello di riferimento per il calcolo delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è dato dalle normali buone pratiche agricole invalse nella zona in cui è applicata la misura in oggetto. Possono essere prese in considerazione, qualora lo giustifichino le condizioni agronomiche o ambientali, le conseguenze economiche dell'esodo rurale o della cessazione di determinati metodi di produzione (15).

5.3.5. La necessità di fornire un incentivo è stabilita dallo Stato membro sulla base di criteri oggettivi. Tale incentivo non può superare il 20% delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi indotti dall'impegno, tranne qualora si dimostri la necessità di una percentuale più elevata per applicare efficacemente la misura.

5.3.6. Qualora, in via eccezionale, uno Stato membro proponga di accordare aiuti di Stato per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento sullo sviluppo rurale, esso deve fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo degli aiuti proposto deve riflettere la durata più breve degli impegni assunti.

5.4. Aiuti a favore degli agricoltori residenti in zone soggette a vincoli ambientali ai sensi della normativa comunitaria

5.4.1. L'articolo 16 del regolamento sullo sviluppo rurale istituisce una nuova forma di sostegno comunitario a beneficio degli agricoltori volto a compensare i costi e le perdite di reddito originati, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale, dall'attuazione di limitazioni degli usi agricoli basate su disposizioni comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, se e in quanto tali pagamenti siano necessari per risolvere i problemi specifici derivanti da dette disposizioni. L'importo dei pagamenti deve essere fissato in modo da evitare compensazioni eccessive, specie per i pagamenti destinati a zone svantaggiate. Gli importi massimi ammessi a fruire del sostegno comunitario sono stabiliti a 200 EUR/ha. A norma dell'articolo 21 del regolamento sullo sviluppo rurale, la superficie totale di tali zone, insieme a quella di altre zone assimilabili a zone svantaggiate a norma dell'articolo 20 dello stesso regolamento, non può superare il 10% della superficie complessiva dello Stato membro interessato (16).

5.4.2. La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato a favore di tali zone, tenendo conto dei criteri sopra esposti nonché dei principi relativi alla concessione di contributi comunitari fissati nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale. Nel corso di tale valutazione la Commissione terrà conto del tipo di limitazioni imposte agli agricoltori. Di norma gli aiuti saranno consentiti unicamente per gli obblighi che eccedono il quadro delle buone pratiche agricole. Qualunque aiuto concesso in violazione del principio "chi inquina paga" dovrebbe avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.

5.5 Aiuti al funzionamento

5.5.1. Conformemente ad una prassi consolidata, la Commissione generalmente non approva gli aiuti al funzionamento che alleviano alle imprese, comprese quelle agricole, i costi risultanti dall'inquinamento o dai danni da esse cagionati. Essa ammette eccezioni a questo principio soltanto in casi debitamente giustificati.

5.5.2. Un sussidio temporaneo per compensare i costi dell'adeguamento a nuovi requisiti nazionali obbligatori in materia ambientale, più rigorosi della normativa comunitaria esistente, può essere giustificato ove necessario per controbilanciare una perdita di competitività a livello internazionale. Gli aiuti devono essere temporanei e decrescenti e, in linea di principio, di durata non superiore a cinque anni; detti aiuti non devono inizialmente superare l'importo necessario a compensare il produttore della differenza tra i costi di adeguamento alle disposizioni nazionali e quelli di adeguamento alle disposizioni comunitarie. La Commissione terrà inoltre conto di ciò che i beneficiari devono fare per ridurre l'inquinamento da essi causato.

5.5.3. In casi debitamente giustificati, come per gli aiuti allo sviluppo dei biocarburanti, la Commissione può inoltre approvare aiuti al funzionamento qualora si dimostrino necessari per compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di mezzi di produzione ecocompatibili invece di processi produttivi tradizionali. L'elemento di aiuti dovrebbe limitarsi alla compensazione dell'incidenza dei costi aggiuntivi ed essere oggetto di riesame periodico almeno ogni cinque anni al fine di tener conto delle variazioni dei costi relativi dei vari mezzi di produzione e dei benefici di carattere commerciale che possono derivare dall'uso di mezzi di produzione più compatibili con le esigenze ambientali.

5.5.4. Per assorbire i costi ambientali nei costi di produzione, gli Stati membri ricorrono sempre più di frequente a tasse ambientali, come le tasse sull'energia o sulle immissioni nell'ambiente agricolo di sostanze a rischio, come antiparassitari ed erbicidi. Talvolta, per non aggravare l'onere fiscale complessivo sul settore agricolo, queste tasse vengono interamente o parzialmente controbilanciate da riduzioni in altri settori, quali la manodopera, la proprietà o il reddito. Purché tali riduzioni vengano applicate in maniera imparziale a tutto il settore agricolo, in genere la Commissione considera con favore queste misure, sempreché esse costituiscano effettivamente aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In alcuni casi possono tuttavia essere concesse specifiche esenzioni totali o parziali da queste tasse a favore di determinati settori della produzione agricola o di taluni tipi di produttori. La Commissione nutre delle riserve su questo tipo di esenzioni, che per loro natura sono per lo più accordate in relazione a sistemi di produzione intensivi, che presentano i maggiori problemi dal punto di vista dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali. Aiuti di questo tipo possono pertanto essere autorizzati soltanto su base temporanea e decrescente e per una durata massima di cinque anni, ove si dimostri che essi sono necessari per compensare una perdita di competitività sul piano internazionale e che il regime di aiuti costituisce un incentivo reale a ridurre l'uso delle sostanze dannose in questione.

5.6. Altri aiuti ambientali

5.6.1. Aiuti per attività di informazione, formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli e delle imprese su questioni di carattere ambientale verranno autorizzati conformemente alle sezioni 13 e 14.

5.6.2. Altri aiuti ambientali nel settore agricolo verranno valutati caso per caso, tenendo conto dei principi stabiliti nel trattato e nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [2].

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[1] In tal caso si deve tener conto del periodo di tempo eventualmente fissato conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale, in prosieguo indicato come il "regolamento di attuazione".

[2] Pubblicata nella G.U.C.E. 10 marzo 1994, n. C 72.

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(15) Punto 5.3.4 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(16) Punto 5.4.1 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

6. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate

6.1. L'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento sullo sviluppo rurale vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali presenti nelle regioni svantaggiate, a meno che gli aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del medesimo regolamento.

6.2. Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi concessi ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale, il finanziamento globale versato agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a norma dell'articolo 15 del regolamento suddetto.

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7. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori

7.1. Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori incoraggia lo sviluppo globale del settore e previene l'esodo rurale. Gli articoli 7 e 8 del regolamento sullo sviluppo rurale prevedono pertanto un regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori.

7.2. Aiuti di Stato a sostegno dell'insediamento dei giovani agricoltori possono essere accordati alle medesime condizioni. Globalmente, la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale e quella erogata sotto forma di aiuti di Stato non possono di norma superare i massimali fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato. La Commissione autorizza aiuti di Stato supplementari che possono superare tali limiti, fino a un importo di 25.000 EUR, in particolare qualora ciò sia giustificato dai costi estremamente elevati di insediamento nella regione interessata.

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8. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola

8.1. La Commissione considera favorevolmente i regimi di aiuto intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento. Purché tali regimi pongano come condizione la cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali, essi hanno un impatto limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. Pertanto, oltre al sostegno comunitario previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento sullo sviluppo rurale, la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misura.

8.2. Negli ultimi anni diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione regimi di aiuti intesi a favorire il ritiro dall'attività agricola di agricoltori costretti a cessare l'attività per motivi economici. La Commissione ritiene che i regimi di aiuto a favore della cessazione di attività agricole economicamente non sostenibili contribuiscano allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. Inoltre, tali regimi di aiuto rivestono un'importante funzione sociale in quanto sono intesi a favorire l'integrazione dei soggetti interessati in altri comparti economici. Pertanto, la Commissione autorizza aiuti di Stato per questo tipo di misure purché sia soddisfatta la condizione della cessazione permanente e definitiva delle attività agricole a fini commerciali.

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9. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione (17)

9.1. Negli ultimi anni la Commissione ha ricevuto numerose notifiche relative all'erogazione di aiuti di Stato per l'abbandono della capacità. In passato la Commissione ha considerato con favore tali regimi, nella misura in cui essi fossero coerenti con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e purché fossero soddisfatte le seguenti condizioni:

- deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione;

- il beneficiario deve fornire una contropartita;

- deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;

- non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro (18).

9.2. Affinché questi aiuti non siano considerati meri aiuti al funzionamento a vantaggio delle imprese interessate, il prerequisito per la concessione è la dimostrazione della loro utilità nell'interesse di tutto il settore. Qualora non esista sovraccapacità e sia chiaro che si procede alla chiusura della capacità per motivi sanitari o ambientali, ciò è sufficiente a dimostrare che tale condizione è soddisfatta.

In altri casi gli aiuti vanno erogati solo nei settori caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità produttiva a livello regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico. In questi casi la Commissione non accetterà più regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio dei mutamenti necessari. La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a determinate condizioni e richiederà di norma la presentazione di una relazione annuale sull'attuazione del regime (19).

9.3. Non vengono accordati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso.

9.4. Il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o la chiusura di un determinato impianto. Dal beneficiario si devono ottenere impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi. Tuttavia, qualora sia già stata posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o qualora la chiusura risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato.

9.5. Si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione in difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà.

9.6. Il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato. L'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20% del valore di detti attivi. Tuttavia, possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime (20).

9.7. Poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la ristrutturazione del settore interessato, nell'intento di favorire quegli operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio potenziale di distorsione di concorrenza e di compensazioni eccessive, la Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per motivi sanitari o ambientali.

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(17) Punto 9 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(18) Punto 9.1 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(19) Punto 9.2 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(20) Punto 9.6 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

10. Aiuti a favore delle associazioni di produttori

10.1. A causa della natura incostante della produzione agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di associazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato. In passato il sostegno alla costituzione delle associazioni di produttori in alcune regioni era stato concesso dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni. Tuttavia, con l'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, il Consiglio ha ritenuto che, poiché numerose organizzazioni comuni di mercato contemplano aiuti a favore delle associazioni di produttori e relative unioni, non era più necessario prevedere un sostegno specifico per queste associazioni nel quadro dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene che tale cambiamento non impedisca di concedere aiuti di Stato per la costituzione di organizzazioni di produttori, che aiutino gli agricoltori ad adeguare la produzione alla domanda, in particolare nei settori per i quali non siano previste forme di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato. È tuttavia necessario rivedere la politica della Commissione in relazione a questo tipo di aiuti alla luce dei recenti sviluppi (21).

10.2. La presente sezione riguarda soltanto gli aiuti all'avviamento accordati alle associazioni o alle unioni di produttori ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato. Un'associazione di produttori viene costituita allo scopo di consentire ai soci di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando l'offerta. Le unioni sono costituite da associazioni di produttori riconosciute e perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia.

10.3. Il regolamento sulle associazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul mercato e di norme di conoscenza della produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Fatti salvi tali requisiti, tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Nessun aiuto può essere concesso nell'ambito della presente sezione ad organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di fatto considerate come singoli produttori. Le organizzazioni di produttori dovranno in ogni caso assicurare il rispetto delle norme sulla concorrenza.

10.4. Qualora le organizzazioni comuni di mercato prevedano un sostegno a favore delle associazioni o unioni di produttori nel settore di cui trattasi, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di aiuti di Stato, verificando la compatibilità delle suddette misure con gli obiettivi delle organizzazioni comuni.

10.5. Negli altri casi, la Commissione continuerà a valutare le proposte di aiuti di Stato in conformità ai principi precedentemente applicati. Ciò significa che possono essere concessi aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi di avviamento dell'associazione o dell'unione. A tale scopo le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali [1], l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio, le spese legali e amministrative. In linea di massima l'importo degli aiuti non può superare nel primo anno il 100% dei costi sostenuti ed è ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20% dei costi effettivi di quell'anno. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno né dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori (22).

10.6. In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente, la Commissione autorizzerà la concessione di nuovi aiuti all'avviamento nel caso di un ampliamento significativo delle attività dell'associazione o dell'unione di produttori in questione, ad esempio al fine di estendere l'attività a nuovi prodotti o nuovi settori [2]. Sono ammissibili ai nuovi aiuti unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall'associazione o dall'unione di produttori; per il resto si applicano le altre condizioni esposte nella presente sezione.

10.7. La presente sezione non riguarda gli aiuti concessi ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questa sezione agli aiuti accordati a copertura dei costi di avviamento delle associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità.

10.8. Gli aiuti concessi alle associazioni o alle unioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina tali aiuti. Nel caso degli aiuti agli investimenti nella produzione primaria, il limite massimo delle spese ammissibili di cui al punto 4.1.1.8 sarà determinato con riferimento ai singoli membri del gruppo.

10.9. I regimi di aiuti autorizzati ai sensi della presente sezione potranno essere modificati per tener conto di eventuali cambiamenti nei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato.

10.10. In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle unioni di produttori, gli aiuti possono essere erogati direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione. L'importo degli aiuti è calcolato conformemente al punto 10.5.

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[1] Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato.

[2] L'adesione di nuovi membri non è di per sé considerata un ampliamento significativo delle attività dell'associazione, a meno che dia luogo ad un'espansione quantitativa delle attività del gruppo pari almeno al 30%.

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(21) Punto 10.1 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

(22) Punto 10.5 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

11. Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola

11.1. Principi generali

11.1.1. Gli aiuti di Stato nel settore agricolo prevedono una serie di misure intese a tutelare gli agricoltori nei confronti di danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione, compresi fabbricati e piantagioni, causati da eventi imprevisti quali calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche o l'insorgenza di epizoozie o fitopatie [1]. L'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato sancisce la compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali. La Commissione, tuttavia, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ha accettato l'inserimento di altri due tipi di aiuti in questa categoria, e precisamente:

- aiuti volti a promuovere l'adozione di misure preventive contro l'insorgenza di epizoozie e fitopatie, tra cui il compenso per danni arrecati da determinate malattie;

- aiuti volti a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi di perdita della produzione agricola o dei mezzi di produzione.

11.1.2. Per evitare il rischio di falsare la concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento in questione, fatte salve eventuali limitazioni amministrative o di bilancio. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a domande che all'epoca non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento.

11.2. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali

11.2.1. La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "calamità naturale" e di "evento eccezionale" di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altro canto, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come un evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale completamente nuova. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

11.2.2. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100% a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione accorda inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.

11.3. Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche

11.3.1. Secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione ha accettato di assimilare tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30% nelle altre zone. Poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere tale soglia per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche vanno corredate di adeguate informazioni meteorologiche.

11.3.2. Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia del 20% o del 30% va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annua lorda in un anno normale. Quest'ultima va generalmente calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. La Commissione accetterà tuttavia metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. L'importo dell'aiuto pagabile viene calcolato una volta determinato il volume della perdita di produzione. Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti.

11.3.3. Di norma, il calcolo della perdita va effettuato per ogni singola azienda, soprattutto qualora l'indennizzo riguardi danni causati da eventi localizzati. Tuttavia, qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, la Commissione accetta che i pagamenti si basino su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.

11.3.4. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggono per più anni, ad esempio la distruzione parziale dei frutti arborei a causa del gelo, per la prima raccolta dopo il verificarsi dell'evento, la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nei paragrafi precedenti, deve essere superiore al 10%, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni per i quali la produzione è persa deve superare il 20% nelle zone svantaggiate e il 30% nelle altre zone.

11.3.5. La Commissione applicherà per analogia i principi sopra esposti agli aiuti destinati a compensare i danni arrecati al bestiame da avverse condizioni atmosferiche.

11.3.6. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto. Tuttavia, qualora tali spese risultino maggiorate per effetto delle avverse condizioni atmosferiche, può essere concesso un aiuto supplementare a copertura di tali spese.

11.3.7. Gli aiuti a titolo di indennizzo dei danni causati ad edifici e attrezzature da avversità atmosferiche (ad esempio, i danni causati alle serre dalla grandine) sono ammessi fino al 100% dei costi effettivi, senza che venga applicata une soglia minima.

11.3.8. In linea di massima sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nella presente sezione soltanto gli agricoltori, oppure l'associazione di produttori di appartenenza; in tal caso l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.

11.4. Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie

11.4.1. Di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

11.4.2. In conformità a questi principi, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione [2]. Ne consegue che solo le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale, possono essere oggetto di aiuto.

11.4.3. Tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti obiettivi:

- di prevenzione, in quanto essi prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;

- di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;

- combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche.

11.4.4. Nella notifica lo Stato membro deve dimostrare che gli aiuti finalizzati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario. Occorre identificare chiaramente l'epizoozia o la fitopatia di cui trattasi e fornire una descrizione delle misure adottate.

11.4.5. Se le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, gli aiuti possono coprire fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, medicinali e prodotti fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti. Nessun aiuto può invece essere versato per misure di prevenzione qualora la normativa comunitaria prescriva oneri specifici per taluni tipi di misure di lotta contro le infezioni. Analogamente, nessun aiuto viene erogato se la normativa comunitaria prevede che il costo delle misure sia a carico dell'azienda agricola, a meno che il costo di tali misure sia interamente compensato da oneri obbligatori a carico dei produttori.

L'indennizzo può coprire il valore normale dei raccolti distrutti o del bestiame abbattuto; può comprendere una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture.

Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, è necessario dimostrare che non vi è possibilità di compensazione eccessiva cumulando i diversi regimi. Se l'aiuto comunitario è stato approvato, occorre indicare la data e i riferimenti della pertinente decisione della Commissione.

11.5. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

11.5.1. In alternativa al pagamento ex post di compensazioni per le perdite causate da calamità naturali, numerosi Stati membri hanno istituito regimi di aiuti intesi ad incoraggiare gli agricoltori ad ottenere coperture assicurative contro tali rischi. La prassi costante della Commissione prevede la concessione di aiuti fino all'80% del costo dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui al punto 11.2 e alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto 11.3. Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50% del costo del premio.

11.5.2. La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto (23).

11.5.3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi non possono costituire una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione. Una tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, se la possibilità di fornire la copertura assicurativa fosse limitata ad un'unica impresa o ad un unico gruppo di imprese, o se l'aiuto venisse concesso a condizione di stipulare il contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.

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[1] Ai fini della presente sezione le fitopatie comprendono i parassiti.

[2] Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto 11.3 e le presenti disposizioni non si applicano.

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(23) Punto 11.5.2 così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

12. Aiuti per la ricomposizione fondiaria

Lo scambio di particelle agricole nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro interessato, agevola la costituzione di aziende economicamente redditizie e contribuisce pertanto allo sviluppo globale del settore agricolo, con ripercussioni limitate sulla concorrenza. La Commissione autorizza pertanto la concessione di aiuti a copertura dei costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini, fino al 100% delle spese sostenute. Qualora tuttavia gli aiuti agli investimenti siano concessi nell'ambito del regime di ricomposizione, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni, si applica il massimale dell'aiuto di cui al punto 4.1.

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13. Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

13.1. In generale, le misure di aiuto intese ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli accrescono il valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda dei consumatori, che privilegiano sempre più la qualità. La Commissione solitamente considera con favore tali aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Questo si verifica in particolare quando vengono concessi aiuti per importi elevati o quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che l'aiuto ha cessato si svolgere funzione di incentivo e diventa pertanto un aiuto al funzionamento. Per questi motivi la Commissione ha deciso di rivedere la sua politica in merito a tali aiuti.

13.2. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, tra cui:

- ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto [1], inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;

- l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ovvero di sistemi di audit ambientale;

- i costi della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP.

Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.

Per escludere la possibilità di erogare aiuti d'importo considerevole a grandi imprese, l'importo totale degli aiuti che possono essere accordati nell'ambito della presente sezione non dovrebbe superare i 100.000 EUR per beneficiario e per trienno oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996, il 50% dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi.

Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai punti 4.1 e 4.2, a seconda dei casi.

13.3. Finora la Commissione ha considerato con favore gli aiuti destinati a coprire il costo delle misure relative ai controlli di qualità, concedendo importi fino al 100% per i controlli obbligatori e al 70% per quelli facoltativi. Tuttavia, data la crescente importanza attribuita alla sicurezza e alla qualità dei prodotti agricoli, e in particolare l'obbligo di utilizzare sistemi del tipo HACCP a garanzia dell'igiene dei prodotti alimentari, i tipi di controlli effettuati di routine, durante il processo di produzione, sono aumentati notevolmente e i relativi costi sono divenuti parte di costi di produzione. A causa dell'impatto diretto dei costi dei controlli di qualità sui costi di produzione, tali aiuti presentano il rischio reale di alterare la concorrenza, in particolare se sono versati in modo selettivo. La Commissione ritiene pertanto che nessun aiuto vada concesso per i controlli di routine effettuati dal produttore in relazione alla qualità del processo e ai prodotti, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti volontariamente o siano obbligatori nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, od organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità.

13.4. Poiché gli Stati membri seguono politiche diverse in materia di trasferimento dei costi delle misure obbligatorie di controllo, effettuate, in base alla normativa comunitaria o nazionale, da o per conto delle autorità competenti, la Commissione continuerà ad autorizzare il pagamento di aiuti fino al 100% dei costi di tali controlli, tranne ove la legislazione comunitaria abbia fissato gli importi che devono essere versati dai produttori per le misure di controllo. Qualora la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri, la Commissione autorizza il pagamento unicamente nell'ambito di un regime di aiuti finanziato mediante tasse parafiscali, il quale assicuri che il costo finanziario dei controlli sia sostenuto interamente dai produttori. La Commissione esaminerà caso per caso, sulla base delle disposizioni normative pertinenti, le proposte di concessione di aiuti temporanei e decrescenti al fine di lasciare ai produttori il tempo di conformarsi a tali controlli.

Nel caso specifico di aiuti erogati per coprire i costi dei controlli effettuati a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, la Commissione autorizza il pagamento di aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei sei anni successivi all'istituzione del sistema di controllo. Gli aiuti esistenti relativi ai costi di tali controlli verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

Poiché sussiste uno specifico interesse comunitario ad assicurare lo sviluppo dei metodi di coltivazione biologici [2], la Commissione continuerà a concedere aiuti per i controlli di tali metodi, condotti ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, ad un tasso del 100% delle spese effettivamente sostenute.

13.5. La Commissione autorizzerà inizialmente aiuti fino al 100% del costo dei controlli effettuati da altri enti responsabili per la supervisione dell'uso dei marchi di qualità nell'ambito di regimi riconosciuti sulla garanzia di qualità. Tali aiuti saranno progressivamente ridotti, in modo da essere eliminati entro sette anni dalla loro istituzione. Gli aiuti esistenti relativi ai costi dei controlli effettuati da tali enti verranno ridotti progressivamente, in modo da essere eliminati entro sei anni dall'entrata in vigore dei presenti orientamenti.

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[1] Gli aiuti per attività promozionali possono essere concessi unicamente in conformità alla pertinente disciplina comunitaria.

[2] Cfr. considerando n. 41 del regolamento sullo sviluppo rurale.

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14. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

14.1. La Commissione considera con favore i regimi di aiuti intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti "soft" migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza. Gli aiuti possono pertanto essere concessi al tasso del 100% per coprire i seguenti costi:

- istruzione e formazione; i costi ammissibili comprendono le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

- prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;

- onorari di consulenti;

- organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;

- altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

14.2. Per non falsare la concorrenza, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Gli aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire soltanto i loro membri non agevolano lo sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, la Commissione verificherà che i servizi in questione siano accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

14.3. L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito della presente sezione non può superare i 100.000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese [1], il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

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[1] Pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 1996, n. L 107.

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15. Sostegno al settore zootecnico

15.1 Oltre alle misure sopra descritte, la Commissione autorizza i seguenti ulteriori aiuti a favore del settore zootecnico a sostegno del mantenimento e del miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico nella Comunità:

- aiuti fino al 100% a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici;

- aiuti fino al 70% per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame;

- aiuti fino al 40% dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale;

- aiuti fino al 30% dei costi relativi al mantenimento di singoli riproduttori maschi di elevata qualità genetica registrati nei libri genealogici.

Gli aiuti per la protezione di razze o specie in via di estinzione sono valutati alla luce delle disposizioni del titolo II, capo VI, del regolamento sullo sviluppo rurale.

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16. Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole dell'Egeo

16.1. In seguito all'adozione del regolamento sullo sviluppo rurale, sono state abrogate le varie disposizioni derogatorie contenute nei regimi attuali a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole del Mar Egeo che in determinate situazioni prevedono aiuti di Stato supplementari. Il regolamento contempla tuttavia l'adozione di nuove disposizioni che, all'atto della programmazione delle misure di sviluppo rurale, garantiranno la necessaria flessibilità, adattamenti e deroghe al fine di tener conto delle esigenze specifiche di queste regioni. La Commissione esaminerà pertanto caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni, valutandone la compatibilità con i piani di sviluppo rurale delle regioni di cui trattasi e i relativi effetti sulla concorrenza.

16.2. In deroga al divieto generale concernente gli aiuti al funzionamento espresso nei presenti orientamenti, la Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti al funzionamento a favore delle regioni ultraperiferiche, tenendo conto dei principi enunciati nel trattato e soprattutto degli effetti potenziali di queste misure sulla concorrenza nelle regioni interessate e in altre parti della Comunità.

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17. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo

Tali aiuti saranno esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo [1]. L'aumento del 10% dei tassi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese di cui al punto 4.2.6. della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese si applica anche al settore agricolo [2].

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[1] Pubblicata nella G.U.C.E. 17 febbraio 1996, n. C 45, in seguito modificata per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo (G.U.C.E. C 48 del 13 febbraio 1998).

[2] Pubblicata nella G.U.C.E. 23 luglio 1996, n. C 213.

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18. Aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli

Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità dei prodotti agricoli verranno esaminati sulla base della regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca [1].

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[1] Pubblicata nella G.U.C.E. 12 novembre 1987, n. C 302.

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19. Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine

I prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione") verranno valutati alla luce della comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo [1].

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[1] Pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 1996, n. C 44.

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20. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [1].

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[1] Pubblicati nella G.U.C.E. 9 ottobre 1999, n. C 288.

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21. Aiuti all'occupazione

Gli aiuti all'occupazione verranno valutati ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione [1].

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[1] Pubblicati nella G.U.C.E 12 dicembre 1995, n. C 334.

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22. Abrogazione di testi esistenti

Fatto salvo quanto disposto al punto 23.3 (24) i seguenti testi sono abrogati e sostituiti dai presenti orientamenti e misure opportune:

- proposta di misure opportune in materia di aiuti nazionali nel settore dell'allevamento e dei prodotti di allevamento [1];

- inquadramento degli aiuti nazionali in caso di danni subiti dalla produzione agricola o dai mezzi di produzione agricola e degli aiuti nazionali concessi tramite assunzione in carico di una parte dei premi di assicurazione contro tali rischi [2];

- disciplina per gli aiuti nazionali a favore delle associazioni di produttori [3];

- orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli [4].

Successivamente all'entrata in vigore dei presenti orientamenti, fatte salve le disposizioni del punto 5.6.2, non si applicherà più al settore agricolo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [5].

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[1] Lettera della Commissione agli Stati membri SG(75) D/29416 del 19.9.1975.

[2] Documento di lavoro VI/5934/86-Rev. 2.

[3] Documento di lavoro VI/503/88.

[4] Pubblicati nella G.U.C.E. 2 febbraio 1996, n. C 29.

[5] Pubblicata nella G.U.C.E. 10 marzo 1994, n. C 72.

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(24) Testo inserito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

23. Aspetti procedurali

23.1. Notifica

23.1.1. Conformemente al punto 23.1.2, tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE.

23.1.2. A norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale, non è necessario notificare separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e approvati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal regolamento, in quanto parte della programmazione di cui all'articolo 40 dello stesso regolamento.

Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure in questione e l'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna di esse devono essere chiaramente indicati nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute nel piano presentate in questo modo. Gli aiuti di Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabiliti dallo Stato membro. Eventuali aumenti superiori al 25% dell'importo dell'aiuto assegnato ad una determinata misura nell'anno in questione, o eventuali aumenti superiori al 5% rispetto all'importo complessivo previsto, sono subordinati all'approvazione della Commissione [1].

Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei piani di sviluppo rurale.

23.2. Relazioni annuali

23.2.1. Nel corso della riunione del Consiglio del 2 ottobre 1974, i governi degli Stati membri hanno deciso di fornire alla Commissione un elenco completo di tutti gli aiuti di Stato nel settore agricolo esistenti nel 1974. La Commissione ha ritenuto tali elenchi uno strumento essenziale per assicurare una maggiore trasparenza delle misure di aiuto nazionali, nonché per valutarle secondo criteri comuni e per garantire il corretto funzionamento del mercato comune agricolo. Con lettera del 24 giugno 1976 [2] la Commissione ha pertanto chiesto a tutti gli Stati membri di trasmettere un elenco aggiornato dei regimi di aiuti nazionali entro la fine di maggio di ogni anno.

23.2.2. Tali accordi sono ora stati superati dal disposto dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 che prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale.

23.2.3. Nel settore agricolo, le modalità di presentazione delle relazioni annuali devono tenere conto sia delle procedure di sorveglianza e valutazione dei piani di sviluppo rurale fissate al capo V del regolamento sullo sviluppo rurale, sia dei vari sistemi di comunicazioni istituiti nel quadro degli accordi OMC e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nel fissare tali modalità si dovranno evitare, nella misura del possibile, sia i doppioni sia la presentazione multipla delle stesse informazioni di partenza secondo modelli diversi.

23.2.4. Per il momento le relazioni dovranno conformarsi ai seguenti criteri. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di proporre modifiche a tali criteri, previa consultazione con gli Stati membri, particolarmente per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di sorveglianza e valutazione istituite dal regolamento sullo sviluppo rurale.

a) Una relazione unica va presentata alla Commissione per la prima volta entro il 1° luglio 2001, e in seguito entro il 30 giugno di ogni anno, con indicazione di tutti i regimi di aiuto nel settore agricolo esistenti nello Stato membro interessato. La relazione è suddivisa in due parti: una parte generale e una parte contenente relazioni individuali su tutti i regimi di aiuto esistenti.

b) La parte generale, di cinque-dieci pagine, delinea un quadro globale dell'evoluzione della politica nazionale nei riguardi del sostegno al settore agricolo. Essa sintetizza i cambiamenti rilevanti verificatisi nell'anno di cui trattasi e illustra brevemente le ragioni dell'introduzione di nuovi importanti regimi di aiuto o della cessazione di regimi esistenti; riporta inoltre i principali cambiamenti nel sostegno concesso ai regimi di aiuto esistenti.

Qualora le regioni siano responsabili dell'applicazione della politica relativa agli aiuti di Stato nel settore agricolo, lo Stato membro può fornire, se lo ritiene opportuno, relazioni generali separate per le attività a livello nazionale e regionale.

Alla parte generale vanno allegati i dati finanziari globali indicanti il livello generale della partecipazione pubblica al settore agricolo. Tali dati devono distinguere tra:

- i contributi nazionali al finanziamento di misure che beneficiano del sostegno comunitario nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale o di altri regolamenti comunitari;

- il sostegno agli aiuti di Stato approvati dalla Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale (cfr. punto 23.1.2);

- altri aiuti di Stato.

Nella misura del possibile, questi dati finanziari globali andranno presentati in una singola tabella indicativa [3].

c) Le relazioni individuali riguardano ciascun regime di aiuto esistente [4] che non sia stato approvato dalla Commissione nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale [5].

Le relazioni sui regimi di aiuto concernenti investimenti nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli dovrebbero essere presentate secondo il modello di cui alla parte 1 dell'allegato I. Devono inoltre essere fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui al punto 4.2.4 dei presenti orientamenti.

Negli altri casi le relazioni vanno presentate conformemente al modello semplificato di cui alla parte II dell'allegato. Nel caso dei regimi di aiuto relativi a investimenti nella produzione agricola primaria, vanno inoltre fornite, conformemente alle condizioni figuranti nell'autorizzazione del regime di aiuto in questione, le informazioni atte a consentire alla Commissione di valutare la conformità del regime rispetto alle limitazioni di cui ai punti 4.1.1.3 e 4.1.1.4 dei presenti orientamenti.

Per i regimi di aiuto finanziati interamente o parzialmente tramite tasse parafiscali, occorre specificare il gettito delle tasse e la spesa pubblica per il regime al netto dei contributi versati dal settore.

23.2.5. Per casi individuali, la Commissione si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni sui regimi di aiuto esistenti, qualora essa ne abbia bisogno per svolgere le proprie funzioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato.

23.2.6. Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.

23.2.7. Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo.

23.3. Applicazione ai nuovi aiuti (25)

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1° gennaio 2000 alle nuove notificazioni di aiuti di Stato e alle notificazioni in corso a tale data.

Gli aiuti illegali cui sia stata data esecuzione contrariamente al disposto dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 saranno valutati secondo le regole e gli orientamenti vigenti alla data in cui sono stati concessi.

23.4. Proposte di misure opportune

In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti concernenti investimenti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato I, per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2000, nonché di modificare altri regimi di aiuto esistenti, interessati dai presenti orientamenti, entro il 31 dicembre 2000.

Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 1° marzo 2000.

Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale data, la Commissione presumerà che lo Stato membro di cui trattasi abbia accettato le proposte, a meno che esso esprima esplicitamente per iscritto il suo disaccordo.

Qualora uno Stato membro non accetti in tutto o in parte tali proposte entro la data fissata, la Commissione procederà a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999.

__________

[1] Articolo 35 del regolamento di attuazione.

[2] SG(76) D/6717.

[3] Cfr. punti 8 e 16 dell'allegato al regolamento di attuazione.

[4] Le relazioni sugli aiuti individuali concessi al di fuori di una disciplina relativa a un regime di aiuto devono essere presentate soltanto ove ciò costituisca un requisito per l'approvazione da parte della Commissione.

[5] Le relazioni sui regimi di aiuto approvati a norma dell'articolo 52 del regolamento sullo sviluppo rurale vanno presentate nel quadro delle relazioni sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale.

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(25) Punto 23.3 così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232.

 

Allegato

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE sui regimi di aiuti, sugli aiuti singoli concessi nel quadro di un regime e sugli aiuti singoli concessi al di fuori di un regime di aiuti autorizzato

I. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PARTICOLAREGGIATA

1. Denominazione del regime o del singolo aiuto nella lingua originale

1a. Obiettivi principale e secondario

2. Data dell'ultima approvazione da parte della Commissione e numero dell'aiuto

3. Spese per il regime di aiuto

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto di premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

3.1. per l'esercizio n [1] indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;

3.2. per l'esercizio n-1 indicare:

3.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di sgravi fiscali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso [2],

3.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto,

3.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 3.2.1 per obiettivo 1,2, zona svantaggiata, altro;

3.2.4.1. la ripartizione sottosettoriale del punto 3.2.1 per sottosettore d'attività del beneficiario [secondo la classificazione NACE a tre cifre [3] o nomenclatura nazionale equivalente da precisare],

3.2.4.2. da compilare soltanto per i regimi soggetti alla disciplina degli aiuti a favore della R&S:

- ripartizione delle spese totali secondo le varie fasi dalla R&S (ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca applicata, ecc.),

- numero dei progetti oggetto di una cooperazione comunitaria o internazionale,

- ripartizione delle spese tra imprese, centri di ricerca e università.

3.2.5. Da compilare soltanto per i regimi che non sono riservati esclusivamente alle PMI e che non prevedono una concessione automatica degli aiuti. Si ha concessione automatica quando per beneficiare dell'aiuto è sufficiente soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità o se è provato che l'autorità pubblica non esercita il diritto discrezionale di cui istituzionalmente dispone per selezionare i beneficiari.

Indicare i singoli beneficiari (in ordine decrescente degli importi ricevuti) tali da rappresentare complessivamente il 30% degli impegni dell'esercizio n-1 (esclusi gli stanziamenti di bilancio riservati alla ricerca fondamentale svolta da università ed altri istituti scientifici, che non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE a meno che la ricerca non sia svolta su contratto o in collaborazione con il settore privato), specificando per ciascuno:

- nome,

- indirizzo,

- settore di attività del beneficiario (in base alla classificazione di cui al punto 3.2.4.1),

- importo dell'aiuto impegnato (o autorizzato, per le agevolazioni fiscali),

- costo ammissibile del progetto,

- costo totale del progetto.

L'elenco deve comprendere non meno di dieci e non più di cinquanta beneficiari: questa regola prevale su quella del 30%. Qualora nell'anno oggetto della relazione i beneficiari siano stati meno di dieci, occorrerà comprenderli tutti nell'elenco. Qualora uno stesso beneficiario abbia ricevuto aiuti per più di un progetto, le informazioni richieste vanno fornite distintamente per ciascun progetto. Se l'importo degli aiuti è soggetto a massimale e quest'ultimi si applica a più di cinquanta beneficiari, non occorre più fornire per questi ultimi le informazioni sopra specificate (nome, importo dell'aiuto), ma basterà precisare l'ammontare del massimale e il numero dei beneficiari che lo raggiungono.

4. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno

II. Schema della relazione annuale semplificata da inviare per tutti i regimi esistenti non elencati nella precedente sezione I

Per gli aiuti cui si applicano le disposizioni relative agli aiuti oggetto della procedura di approvazione accelerata o la cui dotazione annuale non superi 5 milioni di EUR, completare solamente le rubriche 1, 1a, 2.1, 2.2.1 e 2.2.2 (relazione ultrasemplificata).

1. Titolo del regime nella lingua originale e numero dell'aiuto

1a. Obiettivi principale e secondario

2. Spese per il regime di aiuto

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, garanzie, ecc.). Indicare le cifre relative agli impegni o ai pagamenti effettuati o, rispettivamente, alle minori entrate fiscali e agli altri aspetti finanziari rilevanti per la concessione dell'aiuto (per esempio: durata del prestito, riduzione del tasso di interesse, somme non rimborsate sui prestiti al netto delle somme recuperate, interventi su garanzie al netto dei premi e delle somme recuperate, ecc.).

I dati relativi alle spese dovrebbero essere presentati sulla base seguente:

2.1. per l'esercizio n indicare le previsioni di spesa o le previsioni di minori entrate in caso di sgravi fiscali;

2.2. per l'esercizio n-1 indicare:

2.2.1. gli impegni - o le stime del minor gettito in caso di sgravi fiscali - per i nuovi progetti beneficiari degli aiuti e i pagamenti effettivi per i nuovi progetti e per quelli in corso [4],

2.2.2. il numero dei nuovi beneficiari e il numero dei nuovi progetti che hanno ottenuto un aiuto, nonché il numero stimato dei posti di lavoro creati o salvaguardati,

2.2.3. la ripartizione regionale della spesa indicata al punto 2.2.1 per obiettivo 1,2, zona svantaggiata, altro;

2.2.4. la ripartizione sottosettoriale del punto 2.2.1 per sottosettore d'attività del beneficiario (secondo la classificazione NACE a tre cifre o nomenclatura nazionale equivalente da precisare).

3. Modifiche (amministrative o altre) introdotte nel corso dell'anno

__________

[1] L'esercizio n è l'esercizio in cui la relazione è ricevuta.

[2] Qualora non si disponga ancora delle cifre sul minor gettito fiscale effettivo, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la relazione seguente.

[3] Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, modificato dal regolamento (CE) n. 761/93 della Commissione e rettificato in G.U.C.E. L 159 del 11.7.1995.

[4] Qualora non si disponga ancora delle cifre sulle spese fiscali effettive, indicare le stime e fornire poi le cifre definitive con la relazione successiva.

 

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Reg. (CE) n. 1356/2001 del 4 luglio 2001
Regolamento della Commissione
che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 5 luglio 2001, n. L 182. Entrato in vigore il 5 luglio 2001.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione di una denominazione quale indicazione geografica.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee [1] della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2001,

____________

[1] In G.U.C.E. 5 ottobre 2000, n. C 282.

 

ha adottato il presente regolamento:

 

 

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

membro della Commissione

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Allegato (2)

 

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(2) Il testo omesso è riportato in modifica al regolamento (CE) n. 2400/96, consultabile presso il Servizio studi, dipartimento Agricoltura

 


Reg. (CE) 23 dicembre 2003, n. 1/2004
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1. Entrato in vigore il 23 gennaio 2004.

(2)  Vedi, per la fine applicazione del presente regolamento, il suo articolo 20.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (3),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

(3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica, recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (4) (di seguito «orientamenti agricoli»). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti. Date le caratteristiche specifiche del settore agricolo è giustificata l'adozione di un regolamento specifico per le piccole e medie imprese attive in tale settore.

(4) Il presente regolamento si applica fatta salva la possibilità degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali notifiche saranno analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti agricoli. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate in primis alla luce dello stesso e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti agricoli. È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(5) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. Una politica dello sviluppo rurale dovrebbe essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.

(6) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle imperfezioni del mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento deve essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La tendenza dovrebbe essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relativamente alle piccole e medie imprese.

(7) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese.

(8) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ha già introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.

(9) Il presente regolamento deve esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto ed i singoli aiuti accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(10) Gli aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I (5), devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e devono continuare ad essere esaminati alla luce dei citati orientamenti.

(11) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, esso non deve esentare aiuti singoli superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nel quadro di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.

(12) Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nell'ambito degli accordi dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e sull'agricoltura. Non costituiscono, di regola, aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(13) Al fine di eliminare le differenze suscettibili di provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di «Piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve essere quella di cui al regolamento (CE) n. 70/2001.

(14) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

(15) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo del l'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestito agevolato richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento in cui la sovvenzione è concessa. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet.

(16) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo, non è necessario istituire una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un beneficiario.

(17) I massimali di aiuto devono essere fissati, alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, a un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati negli orientamenti agricoli e nel regolamento (CE) n. 1257/1999.

(18) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti singoli esentati dal presente regolamento. Le società beneficiarie di aiuti agli investimenti devono conformarsi ai criteri di redditività e requisiti minimi, di cui gli articoli 5 e 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Si terrà conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono, di norma, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi di funzionamento che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti possono inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.

(19) Il presente regolamento esenterà gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle zone svantaggiate e delle regioni dell'obiettivo 1 della Comunità. Le piccole e medie imprese situate in tali regioni sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro ubicazione che dalle difficoltà inerenti alle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire a favore delle piccole e medie imprese situate nelle regioni svantaggiate e nelle regioni dell'obiettivo 1 massimali più elevati.

(20) A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti da aiuti agli investimenti mirati a specifici settori e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere in quali prodotti investire, gli aiuti agli investimenti esentati in virtù del presente regolamento non dovrebbero essere limitati a specifici prodotti agricoli. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dagli aiuti o dai regimi in questione, in particolare quando non possano essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti dovrebbero di per sé essere esclusi dal presente regolamento. Gli aiuti agli investimenti mirati a determinati settori possono essere giustificati e pertanto andrebbero esentati laddove gli aiuti si limitano a coprire i costi relativi all'attuazione di norme specifiche relative alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati al livello di azienda agricola, che non comportino un aumento della capacità e i cui costi ammissibili totali siano inferiori ai massimali fissati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono essere esaminati conformemente alle norme che disciplinano gli investimenti nella produzione di prodotti agricoli. Gli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati al livello di azienda agricola, che comportino un aumento della capacità e/o i cui costi ammissibili totali siano superiori ai massimali fissati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, devono essere esaminati conformemente alle norme che disciplinano gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

(21) Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente introduzione a livello comunitario, gli Stati membri non devono poter prolungare il periodo di adeguamento per gli agricoltori ritardando l'attuazione di tali norme. Pertanto, deve essere indicata chiaramente la data a partire dalla quale la nuova legislazione non possa più essere considerata tale.

(22) Agli agricoltori sono spesso offerti servizi a tassi agevolati da parte di società che non possono essere liberamente scelte dagli stessi agricoltori. Per evitare che gli aiuti siano concessi ai fornitori di servizi, anziché agli agricoltori, e per garantire che gli agricoltori possano ottenere i migliori servizi a prezzi competitivi, di norma è necessario accertarsi che detti fornitori di servizi siano scelti e remunerati conformemente ai principi di mercato. Tuttavia, nel caso di taluni servizi, in particolare i controlli, e data la natura del servizio o della base giuridica per la prestazione dello stesso, è possibile che esista un unico fornitore.

(23) Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri, spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1 dello stesso trattato. Poiché le condizioni per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in questione, e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria un'ulteriore e separata notificazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di certezza del diritto, un riferimento a tali disposizioni deve essere inserito nel presente regolamento e, pertanto, una notifica delle misure in questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato non deve essere necessaria, purché sia possibile comprovare in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese.

(24) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Non puo essere concesso alcun aiuto retroattivamente in relazione ad attività che sono già state avviate dal beneficiario.

(25) L'esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l'importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento.

(26) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a regimi di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che questa stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusa disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale devono essere trasmesse in formato elettronico.

(27) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento è suscettibile di impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto economico cumulato degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è maggiore laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti da fonti differenti, come avviene con sempre maggiore frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento.

(28) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere stato prorogato, i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso devono continuare ad essere esentati per un periodo di sei mesi,

ha adottato il presente regolamento:

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(3)  Pubblicato nella G.U.U.E. 15 agosto 2003, n. C 194.

(4)  In G.U.C.E. 1° febbraio 2000, n. C 28. (Versione rivista G.U.C.E. 12 agosto 2000, n. C 232).

(5)  Pubblicati nella G.U.C.E. 12 settembre 2001, n. C 252.

 

 

Capitolo 1

Campo di applicazione, definizioni e condizioni

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) agli aiuti erogati per coprire i costi per la pubblicità, secondo la definizione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I;

b) agli aiuti alla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso.

3. Il presente regolamento non si applica agli aiuti per investimenti individuali con spese ammissibili superiori a 12,5 milioni di EUR, né agli aiuti di importo effettivo superiore a 6 milioni di EUR. Tali aiuti devono essere specificamente notificati alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

4. Fatto salvo l'articolo 16, lettera a), il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

b) agli aiuti condizionati all'impiego di prodotti nazionali piuttosto che importati.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

2) «prodotti agricoli»:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

3) «trasformazione di un prodotto agricolo»: il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo;

4) «piccola o media impresa» («PMI»): un'impresa quale definita all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

5) «intensità lorda dell'aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalentesovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

6) «prodotti di qualità»: i prodotti conformi ai criteri di cui all'articolo 24 ter, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

7) «avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali»: condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano il 20% della normale produzione nelle zone svantaggiate e il 30% in altre zone;

8) «zone svantaggiate»: zone definite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

9) «regioni dell'obiettivo 1»: le regioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

10) «nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali»:

a) nel caso di normative che non prevedono un periodo transitorio, requisiti che devono essere resi obbligatori per gli operatori non più di due anni prima dell'effettivo avviamento dell'investimento; oppure

b) nel caso di normative che prevedono un periodo transitorio, requisiti che devono essere resi obbligatori per gli operatori dopo l'effettivo avviamento dell'investimento;

11) «giovani agricoltori»: produttori di prodotti agricoli secondo la definizione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

12) «associazione di produttori»: un gruppo costituito allo scopo di consentire ai soci di adattare di concerto, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, la loro produzione alle esigenze di mercato, in particolare concentrando l'offerta;

13) «unioni di produttori»: associazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia.

14) «costi dei test BSE e TSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti conformemente all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

 

 

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione.

1. Gli aiuti individuali, accordati al di fuori di un regime di aiuti, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ed essi contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. I regimi di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a) qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

b) il regime di aiuti contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

3. Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

 

 

Capitolo 2

Categorie di aiuti

Articolo 4

Investimenti nelle aziende agricole.

1. Un aiuto all'investimento in aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a) il 50% dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate;

b) il 40% dei costi ammissibili nelle altre zone.

Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50% e il 60% nelle zone svantaggiate.

Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 50% e 40% di cui alle lettere a) e b) del primo comma, possono essere aumentati, rispettivamente, di 25 e di 20 punti percentuali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi con i nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

3. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) riduzione dei costi di produzione;

b) miglioramento e riconversione della produzione;

c) miglioramento della qualità;

d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e del benessere degli animali;

e) promozione della diversificazione delle attività agricole.

4. Le spese ammissibili comprendono:

a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non constituiscono spese ammissibili;

c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12% dei costi di cui alle lettere a) e b).

In deroga alla lettera b) del primo comma, l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati, quando siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il venditore dell'attrezzatura presenta una dichiarazione in cui conferma l'esatta origine della stessa e che tale attrezzatura non è mai stata oggetto di finanziamenti nazionali o comunitari;

b) l'acquisto dell'attrezzatura rappresenta un vantaggio particolare per il programma o progetto o è reso necessario da circostanze eccezionali (ad esempio, l'attrezzatura nuova non è disponibile in tempo utile e ciò potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del progetto);

c) riduzione dei costi previsti e, quindi, dell'importo degli aiuti, rispetto all'acquisto della stessa attrezzatura nuova, mantenendo al contempo un buon rapporto costi-benefici;

d) l'attrezzatura di seconda mano acquistata deve possedere le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche necessarie per soddisfare i requisiti del progetto.

5. Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende agricole economicamente redditizie che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Aiuti possono essere concessi per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

Una valutazione della conformità con i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere effettuata a livello dell'impresa da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario, e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto, o la decisione di concedere un aiuto individuale al di fuori detto regime, devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione.

6. Devono essere disponibili prove sufficienti che esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Si deve pertanto procedere a una valutazione, al livello opportuno determinato dagli Stati membri, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. Una valutazione della presenza di normali sbocchi di mercato deve essere effettuata da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario degli aiuti e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione. La valutazione deve basarsi su dati recenti e deve essere messa a disposizione di tutti.

7. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

8. Gli aiuti non devono essere limitati a prodotti agricoli specifici, a meno che non siano destinati a coprire i costi per l'attuazione di norme specifiche relative alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a) investimenti aventi come effetto un aumento della capacità di produzione, laddove tale aumento di capacità in una azienda risulta superiore al 20%, da misurarsi in unità di bestiame per la produzione animale e in superficie coltivata per la produzione vegetale;

b) all'acquisto di diritti di produzione, animali, terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, piante o impianto delle stesse;

c) meri investimenti di sostituzione.

9. Le spese ammissibili non devono complessivamente superare i limiti degli investimenti totali fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999. I regimi di aiuto devono indicare tale limite.

10. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a) fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari;

b) attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero.

 

 

 

Articolo 5

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali.

1. Un aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10.000 EUR per anno.

3. Possono essere concessi aiuti fino al 60%, o al 75% nelle zone svantaggiate, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100%, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

 

 

 

Articolo 6

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico.

1. Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri.

2. Possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione delle strutture esistenti.

3. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporta vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo sarà equivalente almeno al 60%, o al 50% nelle zone svantaggiate, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra deve essere almeno del 55% (45% nelle zone svantaggiate).

4. Se il trasferimento nell'interesse pubblico determina un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario deve essere almeno pari al 60%, o al 50% nelle zone svantaggiate, della spesa relativa a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra deve essere almeno del 55% (45% nelle zone svantaggiate).

 

 

 

Articolo 7

Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione.

1. Un aiuto all'investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a) il 50% dei costi ammissibili nelle regioni dell'obiettivo 1;

b) il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni.

3. Le spese ammissibili comprendono:

a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile;

c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12% dei costi di cui alle lettere a) e b).

In deroga alla lettera b) del primo comma, l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato spesa ammissibile in casi debitamente giustificati, quando siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il venditore dell'attrezzatura presenta una dichiarazione in cui conferma l'esatta origine della stessa e che tale attrezzatura non è mai stata oggetto di finanziamenti nazionali o comunitari;

b) l'acquisto dell'attrezzatura rappresenta un vantaggio particolare per il programma o progetto o è reso necessario da circostanze eccezionali (ad esempio, l'attrezzatura nuova non è disponibile in tempo utile e ciò potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del progetto);

c) riduzione dei costi previsti e, quindi, dell'importo degli aiuti, in relazione ai costi necessari per acquistare la stessa attrezzatura nuova, mantenendo al contempo un buon rapporto costi-benefici;

d) l'attrezzatura di seconda mano acquistata deve possedere le caratteristiche tecniche e/o tecnologiche necessarie per soddisfare i requisiti del progetto.

4. Gli aiuti possono essere concessi solo ad aziende che possano dimostrare di rispondere ai criteri dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Aiuti possono essere concessi per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

Una valutazione della conformità con i criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere effettuata a livello dell'impresa da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione.

5. Devono essere disponibili prove sufficienti che esisteranno in futuro normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Si deve pertanto procedere a una valutazione, al livello opportuno determinato dagli Stati membri, incentrata sui prodotti di cui trattasi, sui tipi di investimenti e sulla capacità esistente e prevista. Una valutazione della presenza di normali sbocchi di mercato deve essere effettuata da un organismo pubblico o da una terza parte indipendente dal beneficiario degli aiuti e qualificata a effettuare una tale valutazione. Le norme che istituiscono il regime di aiuto devono specificare le modalità con cui deve essere effettuata la valutazione. La valutazione deve basarsi su dati recenti e deve essere messa a disposizione di tutti.

6. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

7. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e non possono comunque essere concessi nei seguenti casi:

a) fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari;

b) attività di trasformazione e commercializzazione nel settore dello zucchero.

 

 

 

Articolo 8

Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori.

Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a) siano rispettati i criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) cumulativamente, gli aiuti concessi ai sensi delle citate disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999 e sotto forma di aiuti di Stato non superino i massimali fissati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento citato.

 

 

 

Articolo 9

Aiuti al prepensionamento.

Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a) siano rispettati i criteri di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva.

 

 

 

Articolo 10

Aiuti alle associazioni di produttori.

1. Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di associazioni o unioni di produttori sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:

a) associazioni o unioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o

b) associazioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità conformemente alla legislazione comunitaria.

Il regolamento interno sulle associazioni o unioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione o dall'unione.

Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'associazione o all'unione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere. L'associazione deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, di norme di immissione sul mercato e di norme di informazione sulla produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nel quadro delle associazioni o delle unioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato.

3. Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

4. L'aiuto deve essere temporaneo e decrescente e non può superare il 100% dei costi ammissibili sostenuti nel primo anno; esso deve essere ridotto di almeno 20 punti percentuali per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al 20% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti in quell'anno.

5. Non possono essere concessi aiuti né in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili limitate a e risultanti da un aumento da un anno all'altro del fatturato del beneficiario pari almeno al 30%, laddove ciò è dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti.

6. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

7. Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

8. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'associazione o unione di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 100.000 EUR.

9. Non possono essere concessi aiuti ad associazioni o unioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

 

 

 

Articolo 11

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi.

1. Un aiuto al pagamento di premi assicurativi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a) l'80% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifici che essa copre solo le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

b) il 50% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza copra, oltre alle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a):

i) altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche;

e/o

ii) perdite dovute a epizoozie o fitopatie.

Le perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono determinate sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione annuale lorda in un anno normale. Quest'ultima va calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un ad indennizzo per avverse condizioni atmosferiche. Nel caso di danni ai mezzi di produzione i cui effetti si protraggano per più anni, per il primo raccolto dopo il verificarsi dell'evento la perdita reale rispetto a un anno normale, determinata secondo i criteri esposti nel presente comma, deve essere superiore al 10%, mentre la perdita reale moltiplicata per il numero di anni in cui vi è perdita di produzione deve superare il 20% nelle zone svantaggiate e il 30% nelle altre zone.

3. Possono essere concessi aiuti unicamente per i costi dei premi assicurativi che prevedano la copertura delle perdite dovute alle avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

4. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. L'aiuto non deve essere limitato alla copertura offerta da un'unica compagnia o gruppo assicurativo, né essere subordinato alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro in questione.

 

 

 

Articolo 12

Aiuti per la ricomposizione fondiaria.

1. Un aiuto alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini, fino al 100% delle spese effettivamente sostenute.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per l'acquisto di terreni.

 

 

 

Articolo 13

Aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.

1. Un aiuto per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 7.

2. Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:

a) fino al 100% dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;

b) fino al 100% dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

c) fino al 100% dei costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);

d) fino al 100% dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

e) fino al 100% dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

f) aiuti temporanei e decrescenti per far fronte ai costi dei controlli nei sei anni successivi all'istituzione dei sistemi di controllo a garanzia dell'autenticità delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità nel quadro dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92; la riduzione dell'importo degli aiuti deve essere pari ad almeno 10 punti percentuali per anno;

g) fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per il controllo dei metodi di produzione biologici condotti ai sensi del regolamento (CE) 2092/91.

3. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria.

4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

5. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi del paragrafo 2 non può superare 100.000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi elencati in tale paragrafo.

6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi proporzionali della prestazione del servizio.

7. Qualora il beneficiario dei servizi elencati al paragrafo 2 non possa scegliere liberamente il prestatore degli stessi, e a meno che non esista un solo possibile prestatore in virtù della natura o della base giuridica per la fornitura dei servizi in questione, tale prestatore deve essere scelto e remunerato in base a principi di mercato, in modo non discriminatorio, laddove necessario ricorrendo a gare di appalto conformi alla normativa comunitaria, e in ogni caso utilizzando forme di pubblicità tali da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza e da consentire di verificare l'imparzialità delle norme sugli appalti.

 

 

 

Articolo 14

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

1. Un aiuto è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, quando è concesso a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 3, 4 e 5.

2. Possono essere concessi aiuti a copertura dei i seguenti costi ammissibili:

a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:

i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

ii) le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;

iii) i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c) per quanto riguarda i servizi di consulenza, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, mostre e fiere:

i) le spese di iscrizione;

ii) le spese di viaggio;

iii) le spese per le pubblicazioni;

iv) l'affitto degli stand.

3. L'importo globale degli aiuti concessi ai sensi del paragrafo 2 non può superare 100.000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni, o il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dell'assistenza tecnica.

4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non costituirà una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non-membri ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

5. Qualora il beneficiario dei servizi non possa scegliere liberamente il fornitore dell'assistenza tecnica, quest'ultimo deve essere scelto e remunerato in base a principi di mercato, in modo non discriminatorio, laddove necessario ricorrendo a gare di appalto conformi alla normativa comunitaria, e in ogni caso utilizzando forme di pubblicità tali da permettere al mercato dei servizi di aprirsi alla concorrenza e da consentire di verificare l'imparzialità delle norme sugli appalti.

 

 

 

Articolo 15

Sostegno al settore zootecnico.

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:

a) aiuti fino al 100% a copertura dei costi amministrativi direttamente connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;

b) aiuti fino al 70% per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né gli aiuti a copertura dei costi dei controlli di routine sulla qualità del latte;

c) aiuti fino al 40% dei costi ammissibili di cui all'articolo 4 per investimenti in centri per la riproduzione animale e per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale; non sono esentati gli aiuti a copertura dei costi per introdurre o effettuare l'inseminazione artificiale;

d) aiuti fino al 100% a copertura dei costi per i test TSE.

Tuttavia, l'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria.

Il contributo statale alle spese relative ai test TSE va versato all'operatore presso cui devono essere prelevati i campioni per i test. Tuttavia, per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l'aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché l'importo dell'aiuto di Stato sia trasferito integralmente all'operatore. Comunque, l'aiuto di Stato percepito direttamente o indirettamente dall'operatore presso cui sono stati prelevati i campioni per i test deve trovare riscontro nei prezzi proporzionalmente inferiori addebitati dall'operatore in questione.

 

 

 

Articolo 16

Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio.

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

a) contributi degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3;

b) contributi degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4;

c) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4;

d) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2;

e) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 14;

f) aiuti concessi agli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine;

g) aiuti concessi agli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

h) aiuti concessi agli Stati membri conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

 

 

 

Capitolo 3

Disposizioni comuni e finali

Articolo 17

Fasi preliminari alla concessione degli aiuti.

1. Per beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti che rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a fruire dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, tale aiuto può tuttavia essere accordato solo dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto conformemente al presente regolamento.

Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato conformemente al presente regolamento;

b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;

c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito.

2. Per beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).

 

 

 

Articolo 18

Cumulo.

1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 15 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri o dalla Comunità di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3. Quando uno Stato membro concede a un'impresa uno degli aiuti di cui agli articoli 8, 10, 13 o 14 del presente regolamento, esso deve informare tale impresa che l'aiuto in questione è concesso in virtù di uno degli articoli citati. Lo Stato membro deve acquisire dall'impresa informazioni dettagliate su altri aiuti analoghi da essa percepiti. Per quanto riguarda gli aiuti di cui agli articoli 13 e 14, devono essere fornite informazioni sugli aiuti analoghi ricevuti nel corso dei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può concedere nuovi aiuti solo dopo aver verificato che ciò non comporti un innalzamento dell'importo totale degli aiuti concessi per il periodo in questione in virtù di uno degli articoli sopracitati al di sopra del massimale specificato nello stesso articolo.

 

 

 

Articolo 19

Trasparenza e controllo.

1. Almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuti esentati in virtù del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati, al di fuori di un tale regime, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I, in formato elettronico. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest'ultima su internet.

2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati in virtù del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati in virtù del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI attribuita all'impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3. Laddove uno Stato membro abbia istituito un registro centralizzato degli aiuti concessi distintamente in virtù rispettivamente degli articoli 8, 10, 13 o 14, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti in questione concessi da una qualsiasi autorità dello Stato membro, le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, primo comma, non si applicano più dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

4. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, in formato elettronico. Detta relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 e deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la relazione.

5. A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto individuale al di fuori di un regime di aiuto esentato in virtù del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuti oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso l'aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti Internet devono essere comunicati alla Commissione unitamente al sommario delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi conformemente al paragrafo 1. Tale sommario deve essere inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.

 

 

 

Articolo 20

Entrata in vigore e applicabilità.

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica sino al 31 dicembre 2006.

2. Le notifiche pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo i quali prevedono che sia fatto un riferimento esplicito al presente regolamento e che, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. I regimi esentati in virtù del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

 

 

 

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Allegato I

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione

Stato membro

Regione (specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale)

Titolo dei regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto singolo (indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario).

Base giuridica (specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale).

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società [importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuti, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale: indicare l'importo globale dell'aiuto/minor gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minor gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito].

Intensità massima dell'aiuto (indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile).

Data di applicazione (indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale).

Durata del regime o dell'aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) sino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma dei regime in questione e, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente la data attesa (anno e mese) dell'ultima rata da versare].

Obiettivo dell'aiuto (è inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI). Indicare gli ulteriori (secondari) obiettivi perseguiti. Indicare quale articolo (articoli da 4 a 16) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale.

Settore o settori interessati [indicare se il regime si applica alla produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione. Indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio, suini/pollame) o vegetale (ad esempio, mele/pomodori) in questione].

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Sito Web (indicare il sito Internet sul quale reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto).

Altre informazioni

 

 

 

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Allegato II

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 dal Consiglio

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

1. Denominazione del regime di aiuto

2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3. Profilo delle spese

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto singolo (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima se non sono disponibili dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità seguenti:

per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

3.1 gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia s'indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

3.2 i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite dl reddito (stimati), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di. regimi di garanzia s'indicherà: l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione dei regime di garanzia per l'anno in oggetto;

3.3 numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;

3.4 [non completare]

3.5 importo totale stimato di:

- investimenti agevolati,

- spese coperte da aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

- spese coperte da aiuti per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

- aiuti per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione,

- aiuti all'insediamento di giovani agricoltori,

- aiuti al prepensionamento,

- aiuti a copertura delle spese di associazioni di produttori,

- aiuti a copertura dei premi assicurativi,

- aiuti per le spese di ricomposizione fondiaria,

- aiuti a copertura dalla spesa per la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità,

- aiuti a copertura della spesa per assistenza tecnica;

3.6 ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per regioni definite al livello 2 della NUTS [1] o a un livello più dettagliato, oppure distinguendo fra regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), regioni assistite secondo l'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), e regioni non assistite o tra zone svantaggiate e altre zone;

3.7 ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori,

indicare le quote rispettive), distinguendo:

- produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione,

- tipo di prodotti animali,

- tipo di prodotti vegetali.

4. Altre informazioni e osservazioni.

_________

[1] NUTS è la nomenclatura delle unità territoriali statistiche nella CE.

 


Reg. (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004
Regolamento della Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca

------------------------

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2004, n. L 325. Entrato in vigore il 1° gennaio 2005.

(2) Vedi, per la scadenza del presente regolamento, il suo articolo 6.

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (3),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto, da ultimo nel regolamento (CE) n. 69/2001, la sua politica riguardo alla soglia de minimis al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, può considerarsi inapplicabile. Il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applica ai settori dell'agricoltura e della pesca, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, anche aiuti di importo limitato possano integrare gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(3) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione, segnatamente in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in seguito all'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (4), risulta che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel settore agricolo non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l'importo dell'aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l'importo complessivo degli aiuti concessi al settore agricolo non supera una percentuale minima del valore della produzione. La produzione agricola nella Comunità europea è generalmente caratterizzata dalla frammentazione in un gran numero di piccoli e piccolissimi produttori, i quali producono merci ampiamente intercambiabili nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati. Per questo motivo, l'incidenza degli aiuti di importo limitato corrisposti a singoli produttori in un dato periodo deve essere rapportata al valore della produzione agricola ottenuta a livello settoriale durante lo stesso periodo. L'applicazione di un massimale per Stato membro, fissato in base al valore della produzione agricola, consente di seguire in tutti gli Stati membri un metodo uniforme e fondato su un valore di riferimento economico oggettivo.

(4) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione nella valutazione degli aiuti di Stato nel settore della pesca, segnatamente in seguito all'applicazione delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (5) e in seguito all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, risulta altresì che gli aiuti di entità molto ridotta concessi nel settore della pesca non integrano gli estremi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Date le somiglianze tra le tipologie produttive del settore agricolo e di quello della pesca, tali condizioni sono soddisfatte quando l'importo dell'aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l'importo complessivo degli aiuti concessi al settore della pesca non supera una percentuale esigua del valore della produzione del settore.

(5) Al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che le norme de minimis per i settori dell'agricoltura e della pesca vengano stabilite mediante regolamento.

(6) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sull'agricoltura (6), il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Gli Stati membri hanno l'obbligo di astenersi dall'erogare qualsiasi aiuto che sia contrario agli impegni sanciti da tale accordo. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato. La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione [1]. Tale principio vige anche nel settore della pesca. Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato.

(7) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione risulta che gli aiuti non eccedenti nel triennio 3.000 EUR per beneficiario, sempre che l'importo globale degli aiuti concessi all'insieme delle imprese nell'arco di tre anni sia inferiore ad un determinato massimale fissato dalla Commissione, pari allo 0,3% circa del valore della produzione annuale del settore dell'agricoltura ovvero della pesca, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile nel senso che, ad ogni nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La norma de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per uno stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con il regolamento (CE) n. 69/2001, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento devono corrispondere ai tassi di riferimento purché, nel caso delle agevolazioni creditizie, i prestiti siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet.

(9) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda nel triennio il massimale di 3.000 EUR per beneficiario e il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola o di quella del settore della pesca per Stato membro. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis da essa ricevuti negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(10) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore,

ha adottato il presente regolamento:

___________

[1] Causa C-113/2000 Spagna/Commissione, Racc. 2002 pag. I-7601, punto 73.

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(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 17 aprile 2004, n. C 93.

(4) Trattasi degli orientamenti 1° febbraio 2000.

(5) Pubblicate nella G.U.C.E. 20 gennaio 2001, n. C 19.

(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. L 336.

 

Articolo 1

Campo di applicazione.

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore agricolo e nel settore della pesca, ad eccezione:

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;

b) degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

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Articolo 2

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Per «imprese del settore agricolo» s'intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Per «prodotti agricoli» s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al punto 5 del presente articolo.

3. Per «trasformazione di un prodotto agricolo» s'intende il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo.

4. Per «imprese del settore della pesca» s'intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca.

5. Per «prodotti della pesca» s'intendono i prodotti pescati in mare o nelle acque interne ed i prodotti dell'acquacoltura di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

6. Per «trasformazione e commercializzazione di un prodotto della pesca» s'intende l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della raccolta e l'ottenimento del prodotto finale.

------------------------

 

Articolo 3

Aiuti de minimis.

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare nel triennio i 3.000 EUR. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.

L'importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore agricolo non deve superare nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell'allegato I.

L'importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare nel triennio il valore indicato per ciascuno Stato membro nell'allegato II.

3. I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso dei prestiti agevolati è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

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Articolo 4

Cumulo e controllo.

1. Quando concede un aiuto de minimis, lo Stato membro informa l'impresa interessata in merito alla natura de minimis dell'aiuto stesso e assume dalla stessa esaurienti informazioni su eventuali altri aiuti de minimis ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente i massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per l'agricoltura ovvero per la pesca, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, primo comma, cessa di applicarsi dal momento in cui i dati del registro vertono su un periodo di almeno tre anni.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti qualsiasi aiuto singolo de minimis vengono conservate per dieci anni dalla data della concessione e quelle relative a qualsiasi regime di aiuti de minimis vengono conservate per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese nonché dall'insieme del settore agricolo o del settore della pesca dello Stato membro.

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Articolo 5

Disposizioni transitorie.

1. Il presente regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 3. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 6, secondo comma, i regimi di aiuto rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento continuano a beneficiare di quest'ultimo per un periodo di adeguamento di sei mesi.

Nel corso del periodo di adeguamento, i regimi di aiuto possono continuare ad essere applicati secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento.

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Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di validità.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Esso scade il 31 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

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Allegato I

Importi cumulativi per l'agricoltura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro:

(in EUR)

 

 

 

 

BE

22.077.000

 

DK

27.294.000

 

DE

133.470.000

 

EL

34.965.000

 

ES

106.755.000

 

FR

195.216.000

 

IE

17.637.000

 

IT

130.164.000

 

LU

789.000

 

NL

62.232.000

 

AT

17.253.000

 

PT

17.832.000

 

FI

11.928.000

 

SE

13.689.000

 

UK

72.357.000

 

CZ

9.696.000

 

EE

1.266.000

 

CY

1.871.100

 

LV

1.686.000

 

LT

3.543.000

 

HU

16.980.000

 

MT

474.000

 

PL

44.895.000

 

SI

3.018.000

 

SK

4.566.000

 

 

 

 

------------------------

 

Allegato II

Importi cumulativi per la pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per Stato membro:

(in EUR) 

 

 

 

 

BE

1.368.900

 

DK

6.341.400

 

DE

7.287.000

 

EL

2.036.370

 

ES

15.272.100

 

FR

11.073.300

 

IE

1.944.000

 

IT

9.413.400

 

LU

0

 

NL

3.548.100

 

AT

114.000

 

PT

2.703.300

 

FI

460.200

 

SE

1.557.900

 

UK

12.651.900

 

CZ

169.200

 

EE

407.400

 

CY

123.000

 

LV

510.300

 

LT

906.000

 

HU

144.180

 

MT

21.000

 

PL

1.652.100

 

SI

21.900

 

SK

86.100

 

 

 

 

 


Reg. (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005
Regolamento del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277. Entrato in vigore il 22 ottobre 2005.

(2) Vedi, per l'importo complessivo degli stanziamenti di impegno destinati al sostegno comunitario allo sviluppo rurale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 a norma del presente regolamento, l'allegato della decisione 2006/493/CE. Vedi, per le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1320/2006.

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbe accompagnare e integrare le politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e contribuire così al conseguimento delle finalità di tale politica, enunciate dal trattato. La politica di sviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degli obiettivi generali della coesione economica e sociale stabiliti dal trattato e concorrere alla loro realizzazione, incorporando nel contempo altre priorità politiche salienti, menzionate nelle conclusioni dei Consigli europei di Lisbona e Göteborg in relazione alla competitività e allo sviluppo sostenibile.

(2) Secondo il trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi specifici per la sua applicazione, si deve considerare il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le diverse zone rurali.

(3) La riforma della politica agricola comune adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche, destinate ad avere prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione del territorio, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle varie zone rurali.

(4) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o comunque assecondarla. Occorre rafforzare il partenariato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. I soggetti partecipanti dovrebbero essere coinvolti nelle varie fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione dei programmi.

(5) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra le varie zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi della Comunità e sulla scorta delle sue priorità, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.

(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione, conformemente al trattato.

(8) Per far collimare il contenuto strategico della politica di sviluppo rurale con le priorità della Comunità e quindi favorirne la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale.

(9) Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategia nazionale di sviluppo rurale, che costituirà il quadro di riferimento per la preparazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero riferire in merito al monitoraggio della strategia nazionale e comunitaria.

(10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione e la politica comune della pesca.

(11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti la competitività dei settori agricolo e forestale, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, tenendo conto della diversità delle situazioni, che vanno dalle zone rurali remote colpite da spopolamento e declino alle zone rurali periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.

(12) Occorre stabilire norme generali per la programmazione e la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo da conseguire un giusto equilibrio fra gli assi dei programmi di sviluppo rurale corrispondenti a tali obiettivi essenziali. È opportuno che i programmi abbiano una durata settennale.

(13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale, è importante elaborare chiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere e adeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola.

(14) Per quanto riguarda il potenziale umano, è opportuno predisporre una serie di misure relative alla formazione, all'informazione e alle diffusione di conoscenze, all'insediamento dei giovani agricoltori, al prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali e all'avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di consulenza forestale.

(15) In materia di formazione, informazione e diffusione di conoscenze, l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livello di formazione tecnica ed economica, comprendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'informazione, nonché un'adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresi i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. È pertanto necessario estendere l'offerta di attività di formazione, di informazione e di diffusione di conoscenze a tutti gli adulti che esercitano attività agricole, alimentari e forestali. Tali attività vertono su materie che si riferiscono sia all'obiettivo «competitività del settore agricolo e forestale» sia a quello «gestione del territorio e ambiente».

(16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. La misura a favore dell'insediamento va condizionata alla stesura di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.

(17) Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare ad una sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoro anche dell'esperienza acquisita nel corso di precedenti regimi comunitari in materia.

(18) Il ricorso a servizi di assistenza alla gestione e di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali dovrebbero permettere loro di migliorare la gestione sostenibile delle aziende. I servizi di consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, dovrebbero almeno assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta delle migliorie da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori di cui al suddetto regolamento e le norme comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro.

(19) L'istituzione di sistemi di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole per gli imprenditori agricoli e di consulenza forestale per i detentori di aree forestali dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare, migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, e renderle più redditizie grazie ad un migliore utilizzo del potenziale umano occupato nel settore agricolo e forestale.

(20) Quanto al capitale fisico, è opportuno predisporre una serie di misure per l'ammodernamento delle aziende agricole, una migliore valorizzazione economica delle foreste, l'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli e forestali, la promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale, il miglioramento e lo sviluppo dell'infrastruttura agroforestale, il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l'introduzione di adeguate misure di prevenzione.

(21) Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalità l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione, inclusa l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il perseguimento della qualità, i prodotti biologici e la diversificazione intra ed extra-aziendale, anche verso settori non alimentari come le colture energetiche, nonché la promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali; tuttavia, le condizioni applicabili a tali aiuti devono essere semplificate rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(22) Le foreste di proprietà privata svolgono un ruolo importante nell'economia delle zone rurali e meritano pertanto di essere sovvenzionate con aiuti comunitari, volti ad incrementarne il valore economico, a diversificarne la produzione e ad espandere gli sbocchi di mercato per i loro prodotti, in settori quali quello dell'energia rinnovabile, mantenendo nel contempo la gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle foreste.

(23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e forestali primari sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie e innovazione, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, a seconda dei casi, rivolgendosi, come regola generale, alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed alle altre imprese al di sotto di una determinata dimensione, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(24) In un quadro di maggiore concorrenza, è importante garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione tra agricoltori, industria alimentare, industria di trasformazione delle materie prime e altre parti.

(25) Le infrastrutture agricole e gli interventi preventivi e risanativi contro le calamità naturali dovrebbero contribuire all'asse relativo alla competitività dei settori agricolo e forestale.

(26) Sotto il profilo della qualità della produzione e dei prodotti agricoli, è opportuno introdurre una serie di misure che incoraggino gli agricoltori a rispettare i requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e a partecipare ai sistemi di qualità alimentare e che sostengano le associazioni di produttori nelle loro attività di informazione e promozione.

(27) La misura relativa al rispetto dei requisiti ha come scopo di incitare gli agricoltori ad un più solerte adempimento e al rispetto dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. In considerazione dei nuovi obblighi che i requisiti in questione possono imporre agli agricoltori, è opportuno che questi possano ricevere un sostegno a parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti da tali obblighi.

(28) La misura di sostegno volta a promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari è intesa a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi di mercato. Poiché la partecipazione a tali sistemi di qualità può generare costi aggiuntivi e vincoli che non sono interamente remunerati dal mercato, è opportuno incentivare la partecipazione a detti sistemi.

(29) È necessario sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. Occorre sostenere le associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale.

(30) È necessario agevolare la graduale abolizione di una serie di misure individuali introdotte dall'atto di adesione del 2003, segnatamente la misura sull'agricoltura di semisussistenza e quella relativa alle associazioni di produttori.

(31) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio dovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia per lo sviluppo sostenibile. Tra i punti chiave da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari.

(32) La silvicoltura forma parte integrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all'utilizzazione sostenibile del suolo dovrebbe includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono molteplici vantaggi: forniscono materie prime da cui si ricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svolgono un ruolo importante in termini di prosperità economica, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo. Le misure a favore del settore forestale dovrebbero tenere conto degli impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Tali misure dovrebbero contribuire all'attuazione della strategia forestale comunitaria. Il sostegno a questo settore non dovrebbe falsare la concorrenza né influenzare il mercato.

(33) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno alle zone svantaggiate dovrebbero restare in vigore per un certo tempo.

(34) È opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agli agricoltori che devono sottostare nei bacini idrografici a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(35) Le indennità agroambientali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o la prosecuzione dell'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla preservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura. Secondo il principio «chi inquina paga», tali indennità dovrebbero ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.

(36) È opportuno continuare ad incoraggiare gli agricoltori a praticare condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori.

(37) Occorre compensare gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altri obiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale.

(38) Ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzione degli incendi e delle calamità naturali e dell'attenuazione del cambiamento climatico, occorre estendere e migliorare la massa forestale mediante l'imboschimento di superfici agricole o di altre superfici. L'imboschimento dovrebbe essere realizzato in maniera confacente all'ambiente e alle condizioni locali e tale da potenziare la biodiversità.

(39) I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenza ecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricoltura estensiva con la filiera forestale, ai fini della produzione di legni pregiati e di altri prodotti forestali. Dovrebbe essere sostenuta la creazione di tali sistemi.

(40) Data l'importanza delle foreste per l'efficace attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, è opportuno offrire ai detentori di aree forestali un sostegno specifico per far fronte a particolari vincoli derivanti dall'applicazione di tali direttive.

(41) È opportuno istituire misure di sostegno silvoambientali destinate a compensare impegni volontari per il potenziamento della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio e il consolidamento della funzione protettiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità dell'acqua e alle calamità naturali.

(42) Occorre incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché adeguati interventi preventivi. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi dovrebbero essere mirate alle zone classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

(43) Occorre indennizzare i detentori di aree forestali per gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni silvoambientali o di altri obiettivi ambientali o che, nelle foreste, valorizzino in termini di pubblica utilità le zone interessate.

(44) Per garantire che gli aiuti a favore della gestione del territorio concessi a norma del presente regolamento siano utilizzati in modo mirato ed efficiente, gli Stati membri dovrebbero designare le zone d'intervento ammissibili ad alcune delle misure ricadenti in quest'asse. Le zone montane e le altre zone che presentano svantaggi naturali devono essere designate sulla base di criteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni del Consiglio relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto ad una data successiva. Le zone Natura 2000 sono designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Stati membri dovrebbero designare le zone idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione, la prevenzione delle calamità naturali o l'espansione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico, nonché le zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio.

(45) È opportuno predisporre un sistema sanzionatorio a carico dei beneficiari di indennità previste da talune misure di gestione del territorio i quali non ottemperano ai requisiti obbligatori di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 nell'insieme della loro azienda, commisurando le sanzioni alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.

(46) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a favore di quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.

(47) Occorre sostenere anche altre misure connesse più in generale all'economia rurale. Tali misure vanno repertoriate in base all'esperienza acquisita con l'iniziativa Leader e tenendo conto delle esigenze multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno.

(48) L'attuazione di strategie di sviluppo locale può rafforzare la coerenza territoriale e stimolare sinergie tra le misure rivolte all'economia rurale in generale e alla popolazione. Pertanto le misure concernenti l'economia rurale in generale vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.

(49) Occorre definire chiaramente i principi di coerenza e complementarietà dell'asse relativo al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali e alla diversificazione dell'economia rurale rispetto agli altri strumenti finanziari della Comunità, in particolare quelli preposti alla politica di coesione.

(50) L'iniziativa Leader, al termine di tre periodi di programmazione, ha raggiunto uno stadio di maturità che consente alle zone rurali di adottarne l'approccio più ampiamente, nell'ambito della programmazione generale dello sviluppo rurale. Si dovrebbe pertanto provvedere a trasporre i principi basilari dell'approccio Leader nei programmi di sviluppo rurale, creandovi un apposito asse, e definire i gruppi di azione locale e gli interventi da finanziare, tra cui la capacità di partenariato, l'attuazione di strategie locali, la cooperazione, la costituzione di reti e l'acquisizione di competenze.

(51) Data l'importanza dell'approccio Leader, a quest'asse dovrebbe essere destinata una congrua quota della partecipazione del FEASR.

(52) Gli interventi per l'attuazione dei programmi saranno sovvenzionati dal FEASR a titolo di assistenza tecnica. Nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, è prevista la costituzione di una rete per lo sviluppo rurale a livello comunitario.

(53) Occorre adottare disposizioni per lo stanziamento delle risorse disponibili. Dette risorse dovrebbero coincidere con le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. L'importo globale destinato allo sviluppo rurale dovrebbe essere ripartito in stanziamenti annuali. Una quota consistente dei fondi dovrebbe essere concentrata nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

(54) Occorre prevedere che il Consiglio stabilisca l'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.

(55) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro per l'obiettivo di convergenza e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG, dai Fondi strutturali, dal Fondo di coesione (FC) e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) devono essere limitati ad un massimale fissato in funzione della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione.

(56) Occorre stabilire, secondo un metodo oggettivo e trasparente, i criteri per la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Stati membri.

(57) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli importi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(58) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondo dovrebbero essere indicizzati forfetariamente per la programmazione.

(59) L'aliquota di partecipazione del FEASR alla programmazione dello sviluppo rurale dovrebbe essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità data alla gestione del territorio e all'ambiente, della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza e del grado di priorità assegnato all'approccio Leader.

(60) Al fine di ovviare alle difficoltà specifiche e ai problemi strutturali incontrati nelle attività agricole e forestali e nella creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli e forestali, dovuti alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità e alla dipendenza dell'economia rurale da un numero limitato di prodotti agricoli, e al fine di promuovere una politica di forte sviluppo rurale, dovrebbero essere previste disposizioni specifiche concernenti talune misure di sviluppo rurale e, ove opportuno, tassi di cofinanziamento da parte del FEASR per le regioni ultraperiferiche di cui al trattato e le isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo.

(61) Secondo il principio di sussidiarietà e salvo eccezioni, le spese ammissibili dovrebbero essere determinate dalle legislazioni nazionali.

(62) Affinché il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, occorre garantire con adeguate disposizioni che le operazioni di investimento siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

(63) L'esecuzione degli interventi del FEASR a livello decentrato dovrebbe essere accompagnata da idonee garanzie quanto alla qualità di tale esecuzione, ai risultati e alla sana gestione e controllo finanziari.

(64) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. A questo scopo, è necessario stabilire i principi generali e le funzioni essenziali che ogni sistema di gestione e di controllo deve garantire. Occorre pertanto mantenere la designazione di un'unica autorità di gestione e definirne le responsabilità.

(65) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe essere soggetto ad opportuno monitoraggio, da parte di un comitato di monitoraggio e sulla base di un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, stabilito e attuato d'intesa con gli Stati membri, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni specifici dello sviluppo rurale.

(66) L'efficacia e l'impatto degli interventi del FEASR dipendono anche da un'oculata valutazione, effettuata sulla base del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. In particolare, i programmi dovrebbero essere valutati nelle fasi di elaborazione, attuazione e conclusione.

(67) Ai fini di un efficace funzionamento del partenariato e della promozione dell'azione comunitaria, è opportuno che le relative informazioni siano pubblicizzate il più largamente possibile, sotto la responsabilità delle autorità preposte alla gestione dei programmi.

(68) Lo sviluppo rurale di cui al presente regolamento dovrebbe poter beneficiare del sostegno degli Stati membri anche in assenza di cofinanziamento comunitario. Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e al fine di garantirne la coerenza con le misure ammissibili al sostegno comunitario, nonché per semplificare le procedure, occorre stabilire norme specifiche sugli aiuti di Stato, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. Gli Stati membri dovrebbero essere inoltre autorizzati a concedere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario, mediante una procedura di notifica conforme alle disposizioni del presente regolamento, prevista nell'ambito della programmazione.

(69) Occorre adottare norme per agevolare la transizione dall'attuale regime al nuovo regime di sostegno dello sviluppo rurale.

(70) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presente regolamento sostituisce il regime preesistente. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1257/1999 dal 1° gennaio 2007, ad eccezione di talune disposizioni sulle zone svantaggiate che dovrebbero essere abrogate ad una data successiva.

(71) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(72) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere (4).

(73) Il Comitato delle regioni ha espresso un parere (5),

ha adottato il presente regolamento:

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(3) Parere del 7 giugno 2005.

(4) Parere del 9 marzo 2005.

(5) Parere del 23 febbraio 2005 (in G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. C 164).

 

TITOLO I

Obiettivi e norme generali concernenti il sostegno

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo di applicazione.

Il presente regolamento:

1. reca norme generali a disciplina del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005;

2. definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire;

3. definisce il contesto strategico della politica di sviluppo rurale, comprendente la procedura per l'adozione degli orientamenti strategici comunitari in materia di politica di sviluppo rurale («orientamenti strategici comunitari») e dei piani strategici nazionali;

4. definisce le priorità e le misure di sviluppo rurale;

5. stabilisce norme concernenti il partenariato, la programmazione, la valutazione, la gestione finanziaria, la sorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione.

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Articolo 2

Definizioni.

Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, diretto all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;

b) «regione»: unità territoriale corrispondente al livello I o II della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS);

c) «asse»: un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 4;

d) «misura»: una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2;

e) «operazione»: un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

f) «quadro comune per il monitoraggio e la valutazione»: un approccio generale elaborato dalla Commissione e dagli Stati membri, che definisce un numero limitato di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;

g) «strategia di sviluppo locale»: una serie coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali, eseguite in partenariato al livello pertinente;

h) «beneficiario»: un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno;

i) «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

j) «obiettivo di convergenza»: l'obiettivo dell'azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e all'FC per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 (6).

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(6) Vedi, per la ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, di cui alla presente lettera, l'allegato della decisione 2006/493/CE.

 

Capo II

Missioni e obiettivi

Articolo 3

Missioni.

Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune, nonché della politica di coesione e della politica comune della pesca.

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Articolo 4

Obiettivi.

1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione;

b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;

c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzati mediante i quattro assi di cui al titolo IV.

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Capo III

Principi del sostegno

Articolo 5

Complementarietà, coerenza e conformità.

1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, il sostegno da parte del FEASR deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dello strumento comunitario di sostegno alla pesca.

3. Tale coerenza è fornita dagli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9, dai piani strategici nazionali di cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 15 e dalla relazione della Commissione di cui all'articolo 14.

4. Nel quadro delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra il sostegno da parte dei vari Fondi: FESR, FSE, FC, strumento comunitario di sostegno alla pesca e gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari comunitari.

5. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziate dal FEASR siano conformi al trattato e al diritto derivato.

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Articolo 6

Partenariato.

1. Il sostegno da parte del FEASR è gestito in stretta consultazione («partenariato») tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con le autorità e gli enti designati dagli Stati membri conformemente alle norme e alle prassi nazionali, inclusi:

a) gli enti pubblici territoriali e altre autorità pubbliche competenti;

b) le parti economiche e sociali;

c) qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, le organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne.

Gli Stati membri designano i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nel settore socioeconomico, ambientale o in altri settori («partner»). Essi creano le condizioni per un'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appropriati, in conformità delle norme e delle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite l'integrazione di requisiti in materia di protezione e miglioramento dell'ambiente.

2. Il partenariato è gestito nel rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner definita al paragrafo 1.

3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner appropriati nelle varie fasi della programmazione, compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.

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Articolo 7

Sussidiarietà.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale in conformità con il presente regolamento.

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Articolo 8

Parità tra uomini e donne e non discriminazione.

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei programmi.

Ciò include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

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TITOLO II

Impostazione strategica dello sviluppo rurale

Capo I

Orientamenti strategici comunitari

Articolo 9

Contenuto e adozione.

1. Il Consiglio adotta orientamenti strategici comunitari in materia di politica dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

Detti orientamenti strategici definiscono le priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità, ai fini della realizzazione, durante il periodo di programmazione considerato, di ciascuno degli assi di cui al presente regolamento.

2. Entro il 20 febbraio 2006, è adottata una decisione sugli orientamenti strategici comunitari, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Articolo 10

Riesame.

Gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggetto di un riesame in considerazione di rilevanti modifiche delle priorità comunitarie.

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Capo II

Piani strategici nazionali

Articolo 11

Contenuto.

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti strategici comunitari, le priorità di intervento del FEASR e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del FEASR e delle altre fonti di finanziamento.

2. Il piano strategico nazionale garantisce la coerenza tra il sostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti strategici comunitari, nonché il coordinamento tra le priorità comunitarie, nazionali e regionali. I piani strategici nazionali rappresentano uno strumento di riferimento per la programmazione del FEASR. Essi sono attuati attraverso i programmi di sviluppo rurale.

3. Ciascun piano strategico nazionale comprende:

a) un'analisi della situazione economica, sociale e ambientale e del potenziale di sviluppo;

b) la strategia scelta per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, evidenziando la coerenza delle scelte operate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari;

c) le priorità tematiche e territoriali dello sviluppo rurale nell'ambito di ciascun asse, inclusi i principali obiettivi quantificati e gli indicatori pertinenti per la sorveglianza e la valutazione;

d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale e una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli altri strumenti della politica agricola comune, il FESR, il FSE, il FC, lo strumento comunitario di sostegno alla pesca e la BEI;

f) se del caso, le risorse finanziarie stanziate per realizzare l'obiettivo di convergenza;

g) l'indicazione dei provvedimenti presi e dell'importo stanziato per la costituzione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 66, paragrafo 3, e all'articolo 68.

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Articolo 12

Elaborazione.

1. Ciascuno Stato membro elabora un piano strategico nazionale dopo l'adozione degli orientamenti strategici comunitari.

Il piano è elaborato in conformità con l'ordinamento istituzionale del rispettivo Stato membro, in stretta collaborazione sia con la Commissione che con i partner citati all'articolo 6, e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.

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Capo III

Sorveglianza strategica

Articolo 13

Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri.

1. Per la prima volta nel 2010 ed entro il 1° ottobre di ogni secondo anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi sullo stato di attuazione del proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione di sintesi è presentata entro il 1° ottobre 2014.

2. La relazione di sintesi riassume le relazioni annuali degli anni precedenti di cui all'articolo 82 e descrive in particolare:

a) gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico nazionale;

b) i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno presentato un programma unico ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, possono inserire gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni annuali sullo stato d'avanzamento di cui all'articolo 82, entro il termine previsto nello stesso articolo 82.

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Articolo 14

Relazione della Commissione.

1. Per la prima volta nel 2011 ed all'inizio di ogni secondo anno, la Commissione presenta una relazione che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione della Commissione è presentata all'inizio del 2015.

Tale relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati membri, di cui all'articolo 13, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa indica le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

2. La Commissione trasmette la propria relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

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TITOLO III

Programmazione

Capo I

Oggetto della programmazione

Articolo 15

Programmi di sviluppo rurale.

1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

3. Gli Stati membri che procedono a una programmazione a livello regionale possono presentare per approvazione anche un quadro nazionale contenente gli elementi comuni di tali programmi.

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Articolo 16

Contenuto dei programmi.

Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

a) un'analisi della situazione che evidenzi i punti di forza e di debolezza, la conseguente strategia scelta e la valutazione ex ante di cui all'articolo 85;

b) una giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché l'impatto previsto secondo la valutazione ex ante;

c) una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all'articolo 81, che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma;

d) un piano di finanziamento composto di due tabelle:

- una tabella recante, secondo il disposto dell'articolo 69, paragrafi 4 e 5, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, in questo importo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con le prospettive finanziarie,

- una tabella indicante, per l'intero periodo di programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di partecipazione del FEASR per ciascun asse e l'importo riservato all'assistenza tecnica. Se del caso, anche in questa tabella vanno distinti i contributi preventivati del FEASR a favore delle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale a favore di tali regioni;

e) per informazione, una ripartizione indicativa degli importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati;

f) se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali aggiunti per asse in conformità dell'articolo 89;

g) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;

h) informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca;

i) le modalità di attuazione del programma, segnatamente:

i) designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 74, paragrafo 2, e, per informazione, descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;

ii) descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del comitato di sorveglianza;

iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma;

j) designazione dei partner di cui all'articolo 6 e risultati delle consultazioni con i partner stessi.

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Articolo 17

Equilibrio tra gli obiettivi.

1. Il contributo finanziario della Comunità a favore di ognuno dei tre obiettivi di cui all'articolo 4 copre almeno il 10% del contributo totale del FEASR destinato al programma per gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentre almeno il 25% del contributo totale del Fondo va all'asse 2 di cui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributo finanziario minimo della Comunità per l'asse 2 è pari al 10%.

2. Un importo pari ad almeno il 5% del contributo totale del FEASR al programma è riservato all'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce a formare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziario minimo della Comunità destinato all'asse 4, pari al 5%, può essere introdotto gradualmente nell'arco del periodo di programmazione in modo tale che a tale asse venga riservata una media di almeno il 2,5% del contributo totale del FEASR.

Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010.2013 si rispetta una percentuale media del 2,5% almeno del contributo totale del FEASR per l'asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007.2009 (7).

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(7) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1463/2006, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

 

Capo II

Elaborazione, approvazione e riesame

Articolo 18

Elaborazione e approvazione.

1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 6.

2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri presentano alla Commissione una proposta contenente tutti gli elementi elencati all'articolo 16.

3. La Commissione valuta i programmi proposti sotto l'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategici comunitari con il piano strategico nazionale e con il presente regolamento.

Ove la Commissione ritenga che un programma di sviluppo rurale non sia coerente con gli orientamenti strategici comunitari, con il piano strategico nazionale o con il presente regolamento, essa invita lo Stato membro a rivedere conseguentemente la propria proposta.

4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

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Articolo 19

Riesame.

1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

2. La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

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TITOLO IV

Sostegno allo sviluppo rurale

Capo I

Assi

Sezione 1

Asse 1

Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

Articolo 20

Misure.

Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare:

i) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

ii) insediamento di giovani agricoltori;

iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;

v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, in particolare:

i) ammodernamento delle aziende agricole;

ii) accrescimento del valore economico delle foreste;

iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale;

v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;

vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;

c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, in particolare:

i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria;

ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

d) misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare (8):

i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori.

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(8) Frase così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1463/2006, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

 

Sottosezione 1

Condizioni per le misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano

Articolo 21

Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione.

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto i), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore.

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Articolo 22

Insediamento di giovani agricoltori.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:

a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;

b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

2. Il sostegno è concesso fino al massimale fissato nell'allegato.

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Articolo 23

Prepensionamento.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), è concesso:

a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;

b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.

2. Il cedente deve:

a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;

c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.

3. Il rilevatario deve:

a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all'articolo 22; oppure

b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.

4. Il lavoratore agricolo deve:

a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;

b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;

d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.

6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell'allegato.

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Articolo 24

Utilizzo di servizi di consulenza.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.

Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.

2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

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Articolo 25

Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale.

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto v), è concesso a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza nelle aziende agricole nonché di consulenza forestale ed è decrescente nell'arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento di detti servizi.

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Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l'innovazione

Articolo 26

Ammodernamento delle aziende agricole.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che:

a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e

b) siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché la stessa possa conformarsi ad esso.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno può essere concesso per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). La proroga entro cui occorre conformarsi al requisito non può superare i 36 mesi dalla data di insediamento.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

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Articolo 27

Accrescimento del valore economico delle foreste.

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 20, lettera b), punto ii), è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale per aziende forestali al di sopra di una determinata dimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi.

3. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

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Articolo 28

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iii), è concesso per investimenti materiali e/o immateriali:

a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

b) riguardanti:

- la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura, e/o

- lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie connessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti della silvicoltura;

c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'investimento interessato.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 e finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l'aliquota massima. Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno è limitato alle microimprese.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (9).

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(9) Pubblicati nella G.U.U.E. 1° ottobre 2004, n. C 244.

 

Articolo 29

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), è concesso per promuovere la cooperazione tra produttori primari nei settori agricolo e forestale, l'industria di trasformazione e/o terze parti.

2. Il sostegno contribuisce alla copertura dei costi sostenuti per la cooperazione.

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Articolo 30

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura.

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v), può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

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Sottosezione 3

Condizioni per le misure finalizzate a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli

Articolo 31

Rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria eto.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i), contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti ed all'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro.

Tali norme devono essere di recente introduzione nella legislazione nazionale di attuazione della normativa comunitaria ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.

2. Il sostegno è concesso su base annua sotto forma di aiuto forfettario, temporaneo e decrescente, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuova norma acquista efficacia vincolante in forza della normativa comunitaria. Il sostegno è limitato al massimale fissato nell'allegato.

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Articolo 32

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), è concesso:

a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano;

b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria nazionale;

c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo sarà determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

2. Il sostegno è limitato agli importi massimi fissati nell'allegato.

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Articolo 33

Attività di informazione e promozione.

Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto iii), si applica ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'articolo 32. Il sostegno è limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato.

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Sottosezione 4

Condizioni per le misure transitorie

Articolo 34

Agricoltura di semisussistenza.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), a favore delle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione («aziende agricole di semisussistenza»), è concesso agli agricoltori che presentano un piano aziendale.

2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 è valutato al termine di tre anni.

3. Il sostegno è erogato sotto forma di aiuto forfettario, limitatamente al massimale fissato nell'allegato, per un periodo massimo di cinque anni.

4. Il sostegno è concesso agli agricoltori la cui domanda è accolta entro il 31 dicembre 2013.

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Articolo 35

Associazioni di produttori.

1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), è inteso a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori aventi come finalità:

a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti.

2. Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso è calcolato sulla base della produzione annua commercializzata dall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'allegato.

3. Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri interessati entro il 31 dicembre 2013.

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Sezione 2

Asse 2

Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Articolo 36

Misure.

Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguenti misure:

a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, in particolare:

i) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

ii) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

iii) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

iv) pagamenti agroambientali;

v) pagamenti per il benessere degli animali;

vi) sostegno agli investimenti non produttivi;

b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali, in particolare:

i) imboschimento di terreni agricoli;

ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

iii) imboschimento di superfici non agricole;

iv) indennità Natura 2000;

v) pagamenti silvoambientali;

vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;

vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

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Sottosezione 1

Condizioni per le misure finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

Articolo 37

Indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali.

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata («SAU») ai sensi della decisione 2000/115/CE della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole.

Le indennità sono intese a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.

2. Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento.

3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

Possono essere concesse indennità superiori all'importo massimo, in casi debitamente giustificati, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale.

4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.

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Articolo 38

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE.

1. Le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAU per compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato. Per le indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, incluso l'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalità di applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

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Articolo 39

Pagamenti agroambientali.

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), è concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo le specifiche esigenze.

2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali. I pagamenti agroambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio, quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costi dell'operazione. Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica e ambientale.

Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

5. Può essere previsto un sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura per le operazioni non contemplate dai paragrafi da 1 a 4.

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Articolo 40

Pagamenti per il benessere degli animali.

1. I pagamenti per il benessere degli animali di cui all'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali.

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto; se necessario, essi possono eventualmente coprire anche i costi dell'operazione.

Il sostegno è limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

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Articolo 41

Investimenti non produttivi.

Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), è concesso per:

a) investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali;

b) investimenti aziendali che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale definite nel programma.

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Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a promuovere l'utilizzazione sostenibile dei terreni forestali

Articolo 42

Condizioni generali.

1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione è concesso solo per zone boschive e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Tale restrizione non si applica alle misure previste all'articolo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

2. Le misure proposte in virtù della presente sottosezione per le zone forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi sono conformi ai piani di protezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per tali zone.

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Articolo 43

Imboschimento di terreni agricoli.

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto i), copre soltanto uno o più dei seguenti elementi:

a) i costi di impianto;

b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni;

c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell'imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato.

2. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposti agli affittuari.

3. l sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non è concesso:

a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;

b) per l'impianto di abeti natalizi.

In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.

4. Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre persone fisiche e entità di diritto privato è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

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Articolo 44

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli.

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto ii), è concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Esso copre i costi di impianto.

2. Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.

3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

4. Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato.

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Articolo 45

Imboschimento di superfici non agricole.

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto iii), per l'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto i) è concesso a copertura dei costi di impianto. Per i terreni agricoli incolti, il sostegno copre anche il premio annuale di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b).

2. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi.

3. Quando il sostegno a copertura dei costi di impianto è concesso a persone fisiche o entità di diritto privato, esso si limita ai massimali fissati nell'allegato.

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Articolo 46

Indennità Natura 2000.

Le indennità di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

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Articolo 47

Pagamenti per interventi silvoambientali.

1. pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali. I pagamenti silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori.

La durata degli impegni come regola generale è compresa tra cinque e sette anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

2. I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

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Articolo 48

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi.

1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), è concesso per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi.

2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

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Articolo 49

Investimenti non produttivi.

Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vii), è concesso per investimenti forestali:

a) connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), oppure di altri obiettivi ambientali;

b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi della zona interessata.

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Sottosezione 3

Designazione delle zone

Articolo 50

Zone ammissibili al sostegno.

1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), tenendo conto dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti:

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato, ma la loro combinazione comporta uno svantaggio equivalente.

Le zone situate a nord del 62o parallelo e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

3. Al fine dell'eleggibilità delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto ii), le zone diverse dalle zone montane di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono quelle:

a) caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli, segnatamente scarsa produttività del suolo o condizioni climatiche avverse, e nelle quali il mantenimento dell'agricoltura estensiva è importante per la gestione del territorio; oppure

b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) sono costituite da superfici agricole omogenee sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione e la loro estensione totale non deve superare il 10% della superficie dello Stato membro interessato.

4. Nei programmi, gli Stati membri, mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2:

- confermano l'attuale delimitazione ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), o la modificano, oppure

- delimitano le zone di cui al paragrafo 3, lettera a).

5. Le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii), sono le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

6. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali quali la protezione contro l'erosione o l'estensione della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.

7. Le zone ammissibili ai pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sono le zone forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

8. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), relative alle misure di prevenzione degli incendi boschivi, sono le zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio.

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Sottosezione 4

Rispetto dei requisiti

Articolo 51

Riduzione o esclusione dai pagamenti.

1. Qualora i beneficiari ricevano le indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), punti i), iv) e v), e non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'importo complessivo dei pagamenti a cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza è ridotto o revocato.

La riduzione o la revoca di cui al primo comma si applicano anche nel caso in cui i beneficiari dei pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), non ottemperino, nell'insieme della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

2. La riduzione o la revoca delle indennità di cui al paragrafo 1 non si applica, durante la proroga, per i requisiti per cui è stata concessa una proroga conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b)

3. In deroga al paragrafo 1, per i beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto all'articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, i requisiti obbligatori da soddisfare sono quelli previsti all'articolo 5 e all'allegato IV di detto regolamento.

4. Le modalità di applicazione della riduzione o della revoca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. In questo contesto, la sanzione deve essere commisurata alla gravità, alla portata, alla durata e alla frequenza delle inadempienze.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano all'articolo 39, paragrafo 5.

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Sezione 3

Asse 3

Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale

Articolo 52

Misure.

Il sostegno di cui alla presente sezione si esplica attraverso le seguenti misure:

a) misure intese a diversificare l'economia rurale, in particolare:

i) diversificazione in attività non agricole;

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

iii) incentivazione di attività turistiche;

b) misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, in particolare:

i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

ii) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

iii) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

c) una misura in materia di formazione e informazione, rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3;

d) una misura finalizzata all'animazione e all'acquisizione di competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

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Sottosezione 1

Condizioni per le misure intese a diversificare l'economia rurale

Articolo 53

Diversificazione in attività non agricole.

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), è un membro della famiglia agricola.

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Articolo 54

Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese.

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto ii), riguarda unicamente le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

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Articolo 55

Incentivazione di attività turistiche.

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera a), punto iii), è concesso per:

a) infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche;

b) infrastrutture ricreative quali quelle che permettono l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività;

c) sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

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Sottosezione 2

Condizioni per le misure intese a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali

Articolo 56

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale.

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto i), è concesso per l'avviamento di servizi essenziali, comprese le attività culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.

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Articolo 57

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale.

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera b), punto iii), è concesso per:

a) la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale: iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale;

b) la realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale, ad esempio le caratteristiche culturali dei villaggi e il paesaggio rurale.

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Sottosezione 3

Formazione, acquisizione di competenze e animazione

Articolo 58

Formazione e informazione.

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera c), non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore.

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Articolo 59

Acquisizione di competenze e animazione.

Il sostegno di cui all'articolo 52, lettera d), è concesso per:

a) studi sulla zona interessata;

b) attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di sviluppo locale;

c) formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale;

d) eventi promozionali e formazione di animatori;

e) attuazione da parte di altri partenariati pubblici-privati rispetto a quelli definiti all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), della strategia di sviluppo locale che comprende una o più delle misure di cui all'articolo 52, lettere a), b) e c).

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Sottosezione 4

Attuazione dell'asse

Articolo 60

Distinzione.

Se una misura di cui alla presente sezione riguarda operazioni che possono beneficiare anche del sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, tra cui i Fondi strutturali e lo strumento comunitario di sostegno alla pesca, gli Stati membri fissano nei loro programmi i criteri che permettano di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari.

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Sezione 4

Asse 4

Leader

Articolo 61

Definizione dell'approccio Leader.

L'approccio Leader comprende almeno i seguenti elementi:

a) strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello subregionale;

b) partenariato pubblico-privato sul piano locale («gruppi di azione locale»);

c) approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;

d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale;

e) realizzazione di approcci innovativi;

f) realizzazione di progetti di cooperazione;

g) collegamento in rete di più partenariati locali.

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Articolo 62

Gruppi di azione locale.

1. La strategia associativa di sviluppo locale è posta in essere da gruppi di azione locale rispondenti alle seguenti condizioni:

a) i gruppi di azione locale devono proporre una strategia integrata di sviluppo locale basata almeno sugli elementi elencati alle lettere da a) a d) e alla lettera g) dell'articolo 61 e sono responsabili della sua attuazione;

b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative Leader II [1] o Leader+ [2], o secondo l'approccio Leader, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato. A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni;

c) i gruppi di azione locale devono dimostrarsi in grado di definire e attuare una strategia di sviluppo locale per la zona interessata.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale eleggano un capofila amministrativo e finanziario capace di gestire fondi pubblici e di sovrintendere al buon funzionamento del partenariato, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita, di per sé garante del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

3. Il territorio interessato dalla strategia deve essere omogeneo e rappresentare, in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura.

4. I gruppi di azione locale selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia. Essi possono selezionare anche progetti di cooperazione.

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[1] Comunicazione agli Stati membri recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale - Leader II (in G.U.C.E. C 180 dell'1.7.1994).

[2] Comunicazione della Commissione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (in G.U.C.E. C 139 del 18.5.2000). Comunicazione modificata dalla comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (in G.U.U.E. C 294 del 4.12.2003).

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Articolo 63

Misure.

Il sostegno a titolo dell'asse Leader è concesso per:

a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre altri assi definiti nelle sezioni 1, 2 e 3;

b) la realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

c) la gestione dei gruppi di azione locale, l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 59.

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Articolo 64

Attuazione di strategie locali.

Se le operazioni realizzate nel quadro della strategia locale corrispondono alle misure definite nel presente regolamento per gli altri assi, si applicano le relative condizioni ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3.

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Articolo 65

Cooperazione.

1. Il sostegno di cui all'articolo 63, lettera b), è concesso per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

Per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro. Per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri e con territori di paesi terzi.

2. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese relative ai territori situati nella Comunità.

3. L'articolo 64 si applica anche ai progetti di cooperazione.

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Capo II

Assistenza tecnica

Articolo 66

Finanziamento dell'assistenza tecnica.

1. In virtù dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il FEASR può utilizzare fino allo 0,25% della propria dotazione annuale per finanziare, su iniziativa e/o per conto della Commissione, azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo, valutazione e controllo. Tali azioni sono eseguite secondo il disposto dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e di qualsiasi altra disposizione dello stesso regolamento o delle sue modalità di applicazione pertinente a questa forma di esecuzione del bilancio.

2. Su iniziativa degli Stati membri, il FEASR può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

Alle suddette attività può essere destinato fino al 4% dell'importo globale stanziato per ciascuna attività.

3. Nel limite indicato al paragrafo 2, è riservato un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 68.

Gli Stati membri con programmi regionali possono presentare per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della loro rete rurale nazionale.

I dettagli relativi alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

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Articolo 67

Rete europea per lo sviluppo rurale.

È istituita in conformità con l'articolo 66, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale a livello comunitario.

Le finalità della rete sono le seguenti:

a) raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie di sviluppo rurale;

b) raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario delle buone pratiche in materia di sviluppo rurale;

c) fornire informazioni sull'evoluzione delle zone rurali della Comunità e dei paesi terzi;

d) organizzare convegni e seminari a livello comunitario per le persone impegnate nello sviluppo rurale;

e) costituire e gestire reti di esperti allo scopo di favorire gli scambi di conoscenze specialistiche e coadiuvare l'attuazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale;

f) sostenere le reti nazionali e le iniziative di cooperazione transnazionale.

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Articolo 68

Rete rurale nazionale.

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

2. L'importo di cui all'articolo 66, paragrafo 3, primo comma, è usato per:

a) le strutture necessarie al funzionamento della rete;

b) un piano d'azione contenente almeno i seguenti elementi: identificazione e analisi di buone pratiche trasferibili e relativa informazione, gestione della rete, organizzazione di scambi di esperienze e competenze, preparazione di programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locali in via di costituzione, assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

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TITOLO V

Partecipazione del FEASR

Articolo 69 (10)

Risorse e loro ripartizione.

1. L'importo per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio per lo stesso periodo.

2. Lo 0,25% delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato all'assistenza tecnica richiesta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1.

3. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui al paragrafo 1 sono indicizzati in ragione del 2% annuo.

4. La Commissione procede ad una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo in debito conto gli elementi seguenti:

a) gli importi assegnati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza;

b) i risultati ottenuti in passato; nonché

c) particolari situazioni e fabbisogni sulla base di criteri obiettivi.

5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

6. La Commissione provvede affinché gli stanziamenti annui del FEASR complessivamente assegnati ad uno Stato membro e provenienti dalla sezione orientamento del FEAOG a norma del presente regolamento, dal FESR, dal FSE e dal CF, conformemente alla normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali che disciplinano tali fondi per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, compreso il contributo del FESR in base alla normativa comunitaria che disciplina lo strumento europeo di prossimità, dallo strumento di preadesione in base alla normativa comunitaria che disciplina tale strumento, nonché dalla SFOP che contribuisce all'obiettivo di convergenza, non superino il 4% del PIL dello Stato membro in questione, stimato al momento dell'adozione dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

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(10) Per la fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 di cui al presente articolo, vedi l'allegato della decisione 2006/636/CE.

 

Articolo 70

Partecipazione del fondo.

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse entro limiti di flessibilità da definire secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. La decisione specifica chiaramente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni ammissibili dall'obiettivo di convergenza.

2. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di partecipazione del FEASR è stabilito per ciascun asse.

a) Per l'asse 1 (competitività) e per l'asse 3 (diversificazione e qualità di vita) nonché per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 66, paragrafo 2, si applicano i seguenti massimali:

i) il 75% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

ii) il 50% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

b) Per l'asse 2 (miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale) e l'asse 4 (Leader) si applicano i seguenti massimali:

i) l'80% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ammissibili in base all'obiettivo di convergenza;

ii) il 55% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso di partecipazione minimo del FEASR a livello di asse è del 20%.

4. In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere innalzata all'85% per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.

5. Per gli Stati membri che optano per un programma specifico ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, secondo comma, il massimale della partecipazione del FEASR è pari al 50% della spesa pubblica ammissibile.

6. Le misure di assistenza tecnica adottate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate al 100%.

7. Una spesa cofinanziata dal FEASR non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del FC o di qualsiasi altro strumento finanziario della Comunità.

Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale. Se un'operazione rientra nelle misure di più di un asse, la spesa è imputata all'asse predominante.

8. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, la spesa pubblica a sostegno delle imprese deve rispettare i limiti stabiliti per gli aiuti di Stato.

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Articolo 71

Ammissibilità delle spese.

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità.

Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma ai sensi dell'articolo 19 diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma.

2. Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organo competente.

3. Le norme sull'ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal presente regolamento per talune misure di sviluppo rurale.

Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

b) interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto. Le modalità di applicazione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

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Articolo 72

Durata delle operazioni d'investimento.

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

2. Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

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TITOLO VI

Gestione, controllo e informazione

Capo I

Gestione e controllo

Articolo 73

Competenze della Commissione.

La Commissione mette in atto, nel contesto della gestione concorrente, le misure e i controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 al fine di assicurare una sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 274 del trattato CE.

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Articolo 74

Competenze degli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità.

2. Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità:

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato che opera a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

b) l'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005;

c) l'organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

3. Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione.

4. Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle modalità di applicazione stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, e determinano, in particolare, il tipo e l'intensità dei controlli in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale.

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Articolo 75

Autorità di gestione.

1. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, garantisce in particolare:

a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale;

b) l'esistenza di un sistema informatico per la registrazione e la conservazione dei dati statistici riguardanti l'attuazione, adeguato alle finalità di sorveglianza e valutazione;

c) che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione delle operazioni:

i) siano informati degli obblighi che a loro incombono in virtù dell'aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione;

ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'autorità di gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati;

d) che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati nel presente regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione, e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione;

e) la direzione del comitato di sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per sorvegliare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;

f) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 76;

g) la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la sua trasmissione alla Commissione previa approvazione del comitato di sorveglianza;

h) che l'organismo pagatore sia debitamente informato in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sulle operazioni selezionate per finanziamento, prima che siano autorizzati pagamenti.

2. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

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Capo II

Informazione e pubblicità

Articolo 76

Informazione e pubblicità.

1. Gli Stati membri provvedono all'informazione e alle pubblicità relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di sviluppo rurale e al contributo della Comunità.

Tale informazione è destinata al pubblico. Essa evidenzia il ruolo della Comunità e garantisce la trasparenza del sostegno del FEASR.

2. L'autorità di gestione provvede a pubblicizzare il programma nei modi seguenti:

a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;

b) informa i beneficiari del contributo comunitario;

c) informa il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.

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TITOLO VII

Sorveglianza e valutazione

Capo I

Sorveglianza

Articolo 77

Comitato di sorveglianza.

1. Per ciascun programma di sviluppo rurale è istituito un comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione che approva il programma.

Ogni comitato di sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'autorità di gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in conformità con il presente regolamento.

2. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dall'autorità di gestione.

La sua composizione è decisa dallo Stato membro e comprende i partner di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

I rappresentanti della Commissione possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del comitato con funzioni consultive.

3. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono istituire un comitato di sorveglianza nazionale per coordinare l'attuazione dei programmi regionali in relazione alla strategia nazionale e l'utilizzazione di risorse finanziarie.

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Articolo 78

Competenze del comitato di sorveglianza.

Il comitato di sorveglianza si accerta dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A tal fine, il comitato:

a) è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

b) verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'autorità di gestione;

c) esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;

d) esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;

e) ha facoltà di proporre all'autorità di gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;

f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

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Articolo 79

Procedura di monitoraggio.

1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano le qualità dell'attuazione del programma.

2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza monitorano lo stato di attuazione del programma mediante indicatori finanziari, di prodotto e di risultato.

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Articolo 80

Quadro comune per il monitoraggio e la valutazione.

Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ed è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Il quadro comune specifica un numero limitato di indicatori comuni applicabili ad ogni programma.

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Articolo 81

Indicatori.

1. L'andamento, l'efficienza e l'efficacia dei programmi di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi sono misurati in base a indicatori che permettono di valutare la situazione di partenza nonché l'esecuzione finanziaria, i prodotti, i risultati e l'impatto dei programmi.

2. Ogni programma di sviluppo rurale specifica un numero limitato di indicatori supplementari ad esso pertinenti.

3. Se il tipo di sostegno lo consente, i dati relativi agli indicatori sono distinti per sesso ed età dei beneficiari.

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Articolo 82

Relazione annuale.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 2008, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma.

2. Ogni relazione annuale contiene i seguenti elementi:

a) qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma, nonché qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari;

b) l'andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato;

c) l'esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte;

d) un riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell'articolo 86, paragrafo 3;

e) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, in particolare:

i) misure di sorveglianza e valutazione;

ii) un riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 83;

iii) il ricorso all'assistenza tecnica;

iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'articolo 76;

f) una dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio;

g) se del caso, la riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la relazione è giudicata ricevibile se contiene tutti gli elementi elencati al paragrafo 2 e consente di valutare l'attuazione del programma.

La Commissione dispone di un termine di due mesi per formulare osservazioni sulla relazione annuale dal giorno in cui questa le è stata trasmessa dall'autorità di gestione. Detto termine è prolungato a cinque mesi per la relazione finale. Se la Commissione non si pronuncia entro il termine fissato, la relazione si considera accettata.

4. I dettagli relativi alle relazioni annuali per specifici programmi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, sono stabiliti in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

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Articolo 83

Esame annuale dei programmi.

1. Ogni anno, al momento della presentazione della relazione annuale, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.

2. In seguito a tale esame, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, la quale ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni.

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Capo II

Valutazione

Articolo 84

Disposizioni generali.

1. La politica e i programmi di sviluppo rurale sono soggetti a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, ai sensi degli articoli 85, 86 e 87.

2. Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni interessati, con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria.

3. L'attività di valutazione è organizzata, a seconda dei casi, sotto la responsabilità degli Stati membri o della Commissione.

4. Le valutazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati sono resi disponibili fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

5. Gli Stati membri mobilitano le risorse umane e finanziarie necessarie per l'esecuzione delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati richiesti e utilizzano le informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.

6. Gli Stati membri e la Commissione concordano i metodi e le modalità di valutazione applicabili, su iniziativa della Commissione, nell'ambito dell'articolo 80.

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Articolo 85

Valutazione ex ante.

1. La valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni programma di sviluppo rurale ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

2. La valutazione ex ante è condotta sotto la responsabilità dello Stato membro.

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Articolo 86

Valutazione intermedia ed ex post.

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di valutazione annuale in itinere di ciascun programma di sviluppo rurale.

2. L'autorità di gestione del programma e il comitato di sorveglianza si basano sulle valutazioni in itinere per:

a) esaminare l'andamento del programma rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;

b) migliorare la qualità del programma e la sua attuazione;

c) esaminare le proposte di modifiche sostanziali del programma;

d) preparare la valutazione intermedia e la valutazione ex post.

3. L'autorità di gestione riferisce ogni anno, a cominciare dal 2008, al comitato di sorveglianza in merito alle attività di valutazione in itinere. Un riepilogo delle attività è inserito nella relazione annuale di cui all'articolo 82.

4. Nel 2010, la valutazione in itinere si presenta come una relazione di valutazione intermedia distinta. Essa propone misure per migliorare la qualità dei programmi e la sua attuazione.

Su iniziativa della Commissione, viene compilata una sintesi di tutte le valutazioni intermedie dei programmi.

5. Nel 2015, la valutazione in itinere si presenta come una relazione di valutazione ex post distinta.

6. La valutazione intermedia e la valutazione ex post analizzano il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficacia e l'efficienza della programmazione del FEASR, il suo impatto socioeconomico e l'impatto sulle priorità comunitarie. Esse esaminano se sono stati raggiunti gli obiettivi del programma e tentano di trarre conclusioni utili per la politica di sviluppo rurale. Individuano i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del programma, tra l'altro sotto il profilo della sostenibilità, e rilevano le buone pratiche.

7. La valutazione in itinere è organizzata dall'autorità di gestione in collaborazione con la Commissione. Essa è predisposta su base pluriennale e copre il periodo 2007-2015.

8. La Commissione organizza, di propria iniziativa, azioni di formazione, scambi di buone pratiche e di informazioni per valutatori, esperti nazionali e membri dei comitati di sorveglianza, nonché valutazioni tematiche e di sintesi.

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Articolo 87

Sintesi delle valutazioni ex post.

1. Una sintesi delle valutazioni ex post viene compilata sotto la responsabilità della Commissione, con la collaborazione degli Stati membri e delle autorità di gestione, che provvedono a raccogliere i dati necessari alla sua stesura.

2. La sintesi delle valutazioni ex post deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2016.

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TITOLO VIII

Aiuti di Stato

Articolo 88

Applicazione della normativa agli aiuti di Stato.

1. Salvo disposizione contraria prevista dal presente titolo, al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Tuttavia, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano ai contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario allo sviluppo rurale che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato a norma del presente regolamento.

2. Sono vietati gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato in riferimento all'articolo 26, paragrafo 2. Tale divieto non si applica agli aiuti per investimenti:

a) realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o alla rilocalizzazione di fabbricati aziendali;

b) finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;

c) intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche, e quelle relative alla sicurezza sul posto di lavoro.

3. Sono vietati gli aiuti di Stato concessi agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.

4. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali, se non soddisfano le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 39 e all'articolo 40. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari che superino gli importi fissati nell'allegato in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. In casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima di tali impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2.

5. Sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari.

6. In mancanza di normativa comunitaria, sono vietati gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano a rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1. Tuttavia, se giustificato secondo il disposto dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati nell'allegato in riferimento all'articolo 31, paragrafo 2.

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Articolo 89

Finanziamenti nazionali integrativi.

Gli aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi per lo sviluppo rurale che beneficia del sostegno comunitario sono notificati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione secondo le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 16. Agli aiuti così notificati non si applica la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

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TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 90

Comitato.

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale («comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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Articolo 91

Modalità di applicazione.

Oltre alle misure previste da talune disposizioni del presente regolamento, per l'attuazione del presente regolamento sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

a) la presentazione dei programmi di sviluppo rurale proposti;

b) le condizioni applicabili alle misure di sviluppo rurale.

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Articolo 92

Disposizioni transitorie.

1. Qualora siano necessarie misure specifiche per agevolare la transizione dal sistema attualmente in vigore a quello istituito dal presente regolamento, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

2. Tali misure sono adottate, in particolare, per inserire nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal presente regolamento le azioni di sostegno comunitarie già esistenti, approvate dalla Commissione a titolo del FEAOG, sezione orientamento, o del FEAOG, sezione garanzia, per un periodo che termina dopo il 1° gennaio 2007 e per capire le valutazioni ex post dei programmi del periodo 2000-2006.

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Articolo 93

Abrogazione.

1. Il regolamento (CE) n. 1257/1999 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 13, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, primi due trattini, dell'articolo 15, degli articoli da 17 a 20, dell'articolo 51, paragrafo 3, e dell'articolo 55, paragrafo 4, e la parte dell'allegato I che specifica gli importi di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Tali articoli sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

I riferimenti al regolamento abrogato si considerano fatti al presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007.

2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate adottate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2010, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

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Articolo 94

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica al sostegno comunitario concernente il periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007. Tuttavia, il presente regolamento non si applica prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul CF, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, fatta eccezione per gli articoli 9, 90, 91 e 92, che si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nonostante il secondo comma, l'articolo 37, l'articolo 50, paragrafi da 2 a 4, e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano dal 1° gennaio 2010, in conformità con un atto adottato dal Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

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Allegato

Importi e aliquote del sostegno

Articolo

Oggetto

Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)

 

 

 

 

 

22(2)

Sostegno all'insediamento [*]

55.000

 

23(6)

Prepensionamento

18.000

Per cedente all'anno

 

 

180.000

Importo totale per cedente

 

 

4.000

Per lavoratore all'anno

 

 

40.000

Importo totale per lavoratore

24(2)

Servizi di consulenza

80%

Del costo ammissibile per servizio di consulenza

 

 

1.500

Importo massimo ammissibile

26(2)

Intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole

60%

Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

 

50%

Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

 

50%

Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone

 

 

40%

Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone

 

 

75%

Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 

 

 

75%

Del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE [1] entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva

27(3)

Intensità dell'aiuto per una migliore valorizzazione economica delle foreste

60% [**]

Del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

 

50%

Del costo dell'investimento ammissibile in altre zone

 

 

85% [**]

Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

28(2)

Intensità dell'aiuto per l'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

50%

Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza

 

 

40%

Del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

 

 

75%

Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

 

 

65%

Del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 

31(2)

Importo massimo del sostegno per il rispetto dei requisiti

10.000

Per azienda

32(2)

Importo massimo del sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare

3.000

Per azienda

33

Intensità dell'aiuto per attività di informazione e promozione

70%

Del costo ammissibile dell'azione

34(3)

Importo massimo del sostegno alle aziende agricole di semisussistenza

1.500

Per azienda agricola all'anno

35(2)

Associazioni di produttori: massimale calcolato in percentuale della produzione commercializzata nei primi cinque anni dopo il riconoscimento

5%, 5%, 4%, 3% e 2% [***]

Per il 1°, 2o, 3o, 4o e 5o anno, per una produzione commercializzata fino a 1.000.000 EUR

 

 

2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5%

Per il 1°, 2o, 3o, 4o e 5o anno, per una produzione commercializzata superiore a 1.000.000 EUR

 

ma non superiore, in ciascuno dei primi cinque anni, ai seguenti importi:

100.000

Per il 1° anno

 

 

100.000

Per il 2o anno

 

 

80.000

Per il 3o anno

 

 

60.000

Per il 4o anno

 

 

50.000

Per il 5o anno

37(3)

Indennità minima zone montane e assimilate

25

Per ettaro di SAU

 

Indennità massima zone montane

250

Per ettaro di SAU

 

Indennità massima altre zone con svantaggi naturali

150

Per ettaro di SAU

38(2)

Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo massimo di 5 anni

500 [****]

Per ettaro di SAU

 

Indennità massima normale Natura 2000

200 [****]

Per ettaro di SAU

39(4)

Colture annuali

600 [****]

Per ettar

 

Colture perenni specializzate

900 [****]

Per ettar

 

Altri usi dei terreni

450 [****]

Per ettar

 

Razze locali minacciate di abbandono

200 [****]

Per unità di bestiame

40(3)

Benessere degli animali

500

Per unità di bestiame

43(4)

Premio annuo massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento

 

 

 

- per gli agricoltori o le loro associazioni

700

Per ettaro

 

- per ogni altra persona fisica o entità di diritto privato

150

Per ettaro

43(4), 44(4), e 45 (3)

- Intensità dell'aiuto per i costi di impianto

80% [**]

Dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)

 

 

70%

Dei costi ammissibili in altre zone

 

 

85% [**]

Dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche

46 e 47(2)

Indennità annua Natura 2000 e silvoambientale

 

 

 

- importo minimo

40

Per ettaro

 

- importo massimo

200 [****]

Per ettaro

 

 

[1] Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U.C.E. L 375 del 31.12.1991). 

[*] Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40.000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40.000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 55.000 EUR. 

[**] Non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive demaniali dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare. 

[***] Nel caso di Malta, la Commissione può fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui produzione totale è estremamente scarsa. 

[****] Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale. 

 

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[1]     Il numero dei prodotti non disciplinati da una OCM, e che pertanto sono sottratti alle specifiche disposizioni valide per il settore agricolo, è relativamente contenuto; a titolo esemplificativo gli Orientamenti, par. 3.8, citano le patate diverse da quelle da fecola, la carne equina, il miele, il caffè, l’alcole di origine agricola, gli aceti derivati dall’alcole, il sughero.

[2]     Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricole, GUCE C 28/2000, rettificati nella GUCE C 232/2000. Detto documento ha la  finalità di illustrare i criteri che la Commissione generalmente segue nelle procedure di valutazione degli aiuti e fa ormai fondamentalmente riferimento al regolamento 1257/1999 sullo sviluppo rurale, con il quale sono stati sostituiti molteplici strumenti precedentemente esistenti. La gran parte di finanziamenti all’agricoltura pertanto è ora regolata, per il periodo 2000/2006, dal reg. n. 1257 che delinea il quadro coerente e sostenibile per il futuro delle zone rurali europee, che costituisce il secondo pilastro della PAC

[3]     Regolamento (CE) n. 1/2004, pubblicato in GUUE L n. 1/2004

[4]     La norma prevede, inoltre, che il DM debba tenere conto dei comuni eventualmente indicati mediante atto di indirizzo parlamentare.

[5]     Si osserva che la Commissione europea, in data 18 febbraio 2005, aveva deferito alla Corte di giustizia l’Italia per omesso recepimento della direttiva 2000/60/CE, il cui termine di trasposizione era fissato al 22 dicembre 2003 (Causa C-85/05).