Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Il Sistema di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato - La legge 3 agosto 2007, n. 124
Riferimenti:
L n. 124 del 03-AGO-07     
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 115
Data: 18/12/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
AC n. 445/XV   AC n. 982/XV
AC n. 1401/XV   AC n. 1566/XV
AC n. 1822/XV   AC n. 1974/XV
AC n. 1976/XV   AC n. 1991/XV
AC n. 1996/XV   AC n. 2016/XV
AC n. 2038/XV   AC n. 2039/XV
AC n. 2040/XV   AC n. 2070/XV
AC n. 2087/XV   AC n. 2105/XV
AC n. 2124/XV   AC n. 2125/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Documentazione e ricerche

Il Sistema di informazione per la sicurezza
e la disciplina del segreto di Stato

 

La legge 3 agosto 2007, n. 124

 

 

 

 

n. 115

 

 

18 dicembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: AC0349.doc

 

 


 

INDICE

Schede di lettura

La legge 3 agosto 2007, n. 124  3

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  4

§      Il Presidente del Consiglio dei ministri4

§      L’Autorità delegata  6

§      Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)7

§      Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)8

§      I servizi di informazione per la sicurezza: AISE ed AISI12

§      Forme di collaborazione con altre amministrazioni e con l’autorità giudiziaria  14

Le garanzie funzionali17

Stato giuridico e norme sull’attività del personale  24

Norme di contabilità e disposizioni finanziarie  33

Il controllo parlamentare e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica  35

La disciplina del segreto  42

Disposizioni finali52

Allegati

§      Codice di procedura penale (artt. 118, 118-bis, 202-204, 256-256-ter, 270-bis)57

§      Norme di attuazione del Codice di procedura penale (artt. 66, 226)64

§      Legge 24 ottobre 1977, n. 801. Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (abrogata con i limiti e la decorrenza di cui all’art. 44, L. 124/2007)67

§      D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con mod. in L. 31 luglio 2005, n. 155. Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. (art. 4)74

§      Legge 3 agosto 2007, n. 124. Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.75

§      Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2007. Istituzione dell'«Autorità delegata» per la sicurezza della Repubblica  111

§      Regolamento interno del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica. (approvato nella seduta del 22 novembre 2007)112

 

 


Schede di lettura

 


 

La legge 3 agosto 2007, n. 124

Con la legge 3 agosto 2007, n. 124 sono stati riordinati i servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato. Oggetto della legge è la costruzione e definizione di un “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”: tale nuova espressione suggerisce l’intento di inquadrare l’attività dei servizi in un sistema coeso e organico, espressione di una linea politica unitaria (facente capo, come si vedrà, al Presidente del Consiglio e al CISR), e per altro verso (ricorrendo alla locuzione “per la sicurezza anziché “e di sicurezza”) riflette l’orientamento interpretativo che collega inscindibilmente l’attività informativa alle finalità di sicurezza della Repubblica (concetto, questo, più ampio rispetto a quello di “Stato”, utilizzato dalla L. 801/1977[1], che regolava in precedenza la materia), escludendo al contempo, almeno di norma, l’attribuzione in capo ai servizi di informazione dei compiti operativi propri delle forze di polizia (l’art. 23 esclude che gli operatori dei servizi rivestano la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, pur consentendo eccezionalmente l’esercizio di funzioni di polizia di prevenzione).

 

La legge 124/2007 ha sostituito interamente la disciplina recata dalla L. 801/1977 – della quale ha disposto l’abrogazione – innovando profondamente la materia.

Essa si compone di 45 articoli, raccolti nei seguenti sei Capi:

§         Capo I (Struttura del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica), artt. 1-8;

§         Capo II (Disposizioni organizzative), artt. 9-16;

§         Capo III (Garanzie funzionali, stato giuridico del personale e norme di contabilità) , artt. 17-29;

§         Capo IV (Controllo parlamentare), artt. 30-38;

§         Capo V (Disciplina del segreto), artt. 39-42;

§         Capo VI (Disposizioni transitorie e finali), artt. 43-45.


Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

L’articolo 2 della L. 124/2007 elenca come segue le componenti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica:

§         il Presidente del Consiglio dei ministri;

§         il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR);

§         l’Autorità delegata(ove istituita);

§         il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);

§         i servizi di informazione per la sicurezza, ovvero:

§         l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);

§         l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

 

Nella tabella che segue sono confrontati gli organismi e le strutture attuali con quelli previsti dalla normativa precedente.

 

 

L. 124/2007

L. 801/1977

Autorità nazionale di direzione

Presidente del Consiglio dei ministri

Presidente del Consiglio dei ministri

Autorità delegata

 

Comitato interministeriale

Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)

Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS)

Coordinamento

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)

Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS)

Strutture operative

Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)

Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)

Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)

Organo di controllo del Parlamento

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Comitato parlamentare di controllo (Co.pa.co.)

Il Presidente del Consiglio dei ministri

L’articolo 1, con formulazione più dettagliata rispetto a quanto previsto dall’art. 1 della vigente L. 801/1977, elenca le funzioni attribuite in viaesclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri:

§         sono confermati in capo al Presidente del Consiglio i compiti di alta direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza;

§         gli sono inoltre attribuite le competenze in materia di tutela del segreto di Stato, tra cui l’apposizione e la conferma dell’opposizione del segreto, la determinazione dei criteri per l’apposizione delle classifiche di segretezza e l’emanazione delle disposizioni relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza;

§         inoltre, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina e alla revoca dei dirigenti degli organismi informativi. Egli nomina e revoca, con proprio decreto:

-       sentito il CISR, il direttore generale e, sentito questi, uno o più vice-direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);

-       sentito il CISR, i direttori e, sentiti questi, i vice-direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (AISE ed AISI); si ricorda che in precedenza i direttori di SISMI e SISDE erano nominati rispettivamente dal ministro della difesa e da quello dell’interno, su parere conforme del Comitato interministeriale;

§      è da ritenersi competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei ministri anche la nomina e revoca del dirigente preposto all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), del quale si dirà tra breve;

§      con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è infine determinato annualmente l’ammontare delle risorse finanziarie destinate ai servizi di informazione per la sicurezza e al DIS, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Obiettivo fondamentale dell’azione del Presidente del Consiglio è la tutela dell’interesse e la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Al Presidente del Consiglio spetta infine il coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza e – sentito il sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) – l’adozione delle disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

Si riassume di seguito la posizione istituzionale del Presidente del Consiglio ai sensi della normativa previgente.

Al Presidente del Consiglio, quale massima autorità politica in materia di sicurezza, era attribuito il ruolo di alta direzione, di responsabilità politica e di coordinamento della politica informativa e di sicurezza in difesa dello Stato democratico e delle sue istituzioni (art. 1, co. 1°, L. 801/1977).

Al Presidente del Consiglio, pertanto, era conferito il potere di stabilire l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di informazione, attraverso l’emanazione di direttive e disposizioni. Inoltre, controllava l’applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato ed esercitava la tutela sul segreto di Stato (art. 1, L. 801/1977).

Tra gli altri poteri e compiti che spettavano al Presidente del Consiglio si ricordano:

§       la nomina e la revoca del segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) e la determinazione della sua composizione (art. 3, co. 4° e 5°, L. 801/1977);

§       l’autorizzazione all’utilizzo, da parte dei Servizi, dei mezzi e delle infrastrutture dell’amministrazione dello Stato (art. 7, co. 3°, L. 801/1977);

§       la possibilità di consentire il ritardo – solo se strettamente necessario – della trasmissione da parte dei direttori dei servizi all’autorità giudiziaria di informazioni relative a reati (art. 9, co. 3°, L. 801/1977);

§       la determinazione del budget del CESIS, del SISMI e del SISDE (art. 19, co. 2°, L. 801/1977).

Il Presidente del Consiglio si avvaleva per l’esercizio delle sue funzioni di due organi collegiali: il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) e il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

L’Autorità delegata

Particolarmente innovativa è anche la disciplina della delega di alcune funzioni in materia da parte del Presidente del Consiglio ad altra autorità.

 

Ferma restando la responsabilità politica del Presidente del Consiglio, la normativa precedentemente in vigore consentiva che l’attività di coordinamento fosse da lui delegata ad un altro rappresentante del Governo, in genere ad un sottosegretario di Stato. L’art. 3 della L. 801/1977 prevedeva infatti espressamente che il CESIS – organo appunto di coordinamento – potesse essere presieduto da un sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio. Non mancavano, tuttavia, casi di delega ad un ministro.

 

L’articolo 3 della legge 124/2007 attribuisce (comma 1) al Presidente del Consiglio la facoltà (“ove lo ritenga opportuno”) di delegare le funzioni in materia di servizi di informazione per la sicurezza soltanto ad una delle seguenti autorità (che la legge definisce “Autorità delegata”):

§         un ministro senza portafoglio;

§         un sottosegretario di Stato.

Sembra pertanto esclusa la possibilità di delegare un ministro titolare di un dicastero (ad esempio interno, esteri o difesa), al pari di un ministro senza portafoglio o di un sottosegretario che sia titolare anche di altre deleghe: quanto detto si desume dal comma 2, che vieta all’Autorità delegata l’esercizio di “funzioni di governo ulteriori” rispetto a quelle che formano oggetto della delega.

La delega è conferita con decreto del Presidente del Consiglio, per l’adozione del quale – in deroga all’art. 9, comma 1, della L. 400/1988[2] – non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri.

Non possono formare oggetto di delega le funzioni (in precedenza elencate) che l’art. 1 attribuisce al Presidente del Consiglio in via esclusiva; dal suo canto, l’Autorità delegata non può esercitare se non le funzioni espressamente delegatele.

È inoltre previsto un rapporto particolarmente stretto, connotato in termini di sovra-ordinazione, fra Presidente del Consiglio e Autorità delegata, così configurato:

§      l’Autorità è tenuta a informare costantemente il Presidente del Consiglio sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate;

§      al Presidente del Consiglio spetta un potere di direttiva (può dunque vincolare l’Autorità quanto al perseguimento di determinati risultati);

§      al Presidente del Consiglio è riconosciuto il potere di avocare a sé in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, le funzioni delegate.

 

L’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2007, nella persona del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Enrico Micheli, al quale sono state delegate tutte le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio ai sensi della L. 124/2007, fatta eccezione per quelle espressamente riservate in via esclusiva al medesimo Presidente dall'art. 1, co. 1, della legge.

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)

L’articolo 5 ha mutato la denominazione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), di cui all’art. 2 della L. 801/1977, in Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Il CISR appare dotato di poteri più incisivi rispetto al precedente Comitato interministeriale.

La composizione del CISR vede la rappresentanza di cinque ministeri (interno, affari esteri, difesa, giustizia, economia) sostanzialmente corrispondenti ai sei che erano previsti dalla L. 801/1977. La presidenza spetta al Presidente del Consiglio dei ministri; ne fa parte altresì l’Autorità delegata – ove istituita – e il direttore generale del DIS in qualità di segretario.

La composizione può peraltro essere integrata su invito del Presidente del Consiglio, secondo le questioni da trattare, da:

§         altri componenti il Consiglio dei ministri;

§         i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

§         altre autorità civili e militari,

i quali tutti partecipano senza diritto di voto.

Alle funzioniconsultive e di proposta, già previste dalla L. 801/1977, sono affiancate funzioni deliberative. In particolare, il CISR:

§      elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza (tale competenza va coordinata con i già menzionati compiti di alta direzione e responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza spettanti al Presidente del Consiglio);

§      delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)

Struttura e funzioni del DIS

Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) di cui all’art. 3 della L. 801/1977, ossia l’organismo di coordinamento dei servizi e di collegamento tra questi e il Presidente del Consiglio, è stato sostituito, nel sistema delineato dalla legge 124/2007, da una diversa struttura, che si configura come un nuovo dipartimento della Presidenza del Consiglio, denominato Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

 

Il supporto tecnico necessario per l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza proprie del Presidente del Consiglio era fornito in precedenza dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), organo collegiale posto alle sue dirette dipendenze.

Il CESIS non era un terzo servizio di sicurezza, ma aveva il ruolo di esecutore e di controllore dell’adempimento delle direttive del CIIS ed era il centro unificatore delle informazioni e delle situazioni raccolte dai due servizi, per una loro migliore utilizzazione.

I compiti fondamentali del Comitato consistevano nel procurare al Presidente del Consiglio tutti gli elementi necessari per coordinare l’attività dei servizi, analizzare le informazioni rese da loro e elaborare le relative situazioni. Inoltre, esso provvedeva a coordinare i rapporti con i servizi stranieri (art. 3, L. 801/77).

In particolare, il Comitato valutava le analisi compiute e le situazioni elaborate sulla base delle informazioni e situazioni trasmesse dal SISMI e dal SISDE; forniva al Presidente del Consiglio proposte per il coordinamento delle attività dei Servizi tra loro e con le altre Amministrazioni e per la composizione di eventuali divergenze di competenza tra i due Servizi; indicava i Servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati con i quali i due Servizi potevano stabilire contatti, coordinando i relativi rapporti; sottoponeva al Presidente del Consiglio proposte in ordine alla politica informativa e di sicurezza da attuarsi da parte dei due Servizi; diramava le direttive per l’utilizzazione dei dati informativi.

Il CESIS era presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato delegato. La sua composizione era fissata dal Presidente del Consiglio e, comunque, ne facevano parte i direttori dei due servizi (art. 3, L. 801/1977).

 

In luogo della meno articolata disciplina legislativa sul CESIS recata dalla L. 801/1977, l’articolo 4 della legge 124/2007 regola in modo dettagliato la struttura e le funzioni del Dipartimento.

Vertice del DIS è il direttore generale, diretto referente del Presidente del Consiglio e dell’Autorità delegata, che si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze.

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il CISR, tra i dirigenti di prima fascia o equiparati. L’incarico (salvo revoca) non può durare più di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Il direttore generale svolge anche le funzioni di segretario del CISR.

Il Presidente del Consiglio nomina altresì, sentito il direttore generale, uno o più vice-direttori generali.

 

Primo tra i compiti del DIS è quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l’unitarietà dell’azione dei servizi di informazione per la sicurezza (AISE ed AISI).

La funzione di coordinamento del DIS comprende l’attività di verifica dei risultati e di elaborazione di analisi globali da sottoporre al CISR, e di progetti di ricerca informativa sui quali decide il Presidente del Consiglio, sentito il CISR. Tali competenze comportano rapporti non solo con i due servizi, ma con altre strutture pubbliche e, in alcuni casi, anche private che operano nel settore della sicurezza. Infatti, il DIS ha il compito di raccogliere ed elaborare informazioni provenienti dai servizi, dalle Forze armate e di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca, anche privati. Inoltre, il DIS deve garantire lo scambio di informazioni tra i servizi e le forze di polizia e – su disposizione del Presidente del Consiglio, sentito il CISR – può trasmettere informazioni ad amministrazioni pubbliche od enti interessati.

Nell’ambito di tali attività, una limitazione al potere di acquisire informazioni dalle Forze di polizia è prevista dal comma 4 dell’articolo 4, nell’ipotesi in cui tali informazioni si riferiscano a indagini di polizia giudiziaria coperte dal segreto ai sensi dell’art. 329 c.p. In questo caso, le informazioni richieste dal DIS possono essere acquisite solo con il nulla osta dell’autorità giudiziaria (che può comunque trasmettere atti e informazioni anche di propria iniziativa). Una disposizione del tutto analoga è riprodotta, con riguardo alla collaborazione fra servizi e forze di polizia, al comma 2 del successivo articolo 12. È tuttavia fatta salva la procedura prevista dall’articolo 14, la quale – con l’introduzione del nuovo art. 118-bis c.p.p. – consente al Presidente del Consiglio di acquisire dall’autorità giudiziaria atti ed informazioni indispensabili alle proprie funzioni in materia di sicurezza della Repubblica, anche in deroga al segreto previsto per gli atti di indagine.

Non è compreso tra i compiti del DIS quello di mantenere i rapporti con i servizi di informazione stranieri, come previsto dalla normativa previgente (art. 3, co. 2°, L. 801/1977). Tali compiti sono ora attribuiti direttamente ai due servizi di informazione per la sicurezza[3].

Il DIS, inoltre:

§      elabora, d’intesa con AISE ed AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali strumentali all’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché (sentiti i servizi) lo schema di regolamento che determina e disciplina il contingente speciale del personale addetto al sistema di informazione per la sicurezza, entrambi da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; spetta ancora al DIS impartire gli indirizzi per la gestione unitaria del personale;

§      esercita il controllo sui due servizi di informazione per la sicurezza, verificando la conformità delle loro attività alle leggi, ai regolamenti e alle direttive e disposizioni del Presidente del Consiglio;

§      vigila sull’applicazione delle disposizioni in materia di tutela amministrativa del segreto;

§      cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale.

A ciascuno di tali punti l’art. 4 della legge dedica specifiche disposizioni.

L’Ufficio ispettivo

Mentre il successivo art. 21 (del quale si dirà più avanti) prevede e regola il contingente speciale del personale addetto al sistema di informazione per la sicurezza, lo stesso articolo 4, al comma 3, lettera i), e al comma 8, disciplina il controllo sui servizi prevedendo l’istituzione presso il DIS di un apposito ufficio ispettivo, formato da personale adeguatamente formato, del quale non è consentito il passaggio ai servizi operativi.

Agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio; essi possono essere autorizzati ad accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS, e ad acquisire informazioni anche da enti pubblici e privati. È prevista la possibilità di effettuare inchieste interne su specifici episodi e comportamenti, che di norma non devono interferire su operazioni in corso.

L’art. 4 prevede che l’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento siano disciplinati con apposito regolamento, da adottare con le modalità di cui al successivo art. 43 (vedi infra).

L’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) e il nulla osta di sicurezza (NOS)

Un’apposita struttura del DIS, denominata Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) si occupa della tutela amministrativa del segreto (articolo 9) e tra l’altro delle classifiche di segretezza e del rilascio del NOS (nulla osta di sicurezza).

Il dirigente preposto all’UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS.

 

Una struttura simile è identificabile nell’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), in precedenza previsto dalla L. 801/1977 nell’ambito della segreteria generale del CESIS[4].

A tale ufficio erano affidate le funzioni di coordinamento degli organi delle pubbliche amministrazioni competenti, ciascuna nel proprio ambito, alla tutela del segreto, nonché la competenza al rilascio del cosiddetto NOS (nulla osta di sicurezza personale). Si tratta di una speciale abilitazione che autorizza il ministero, l’ente o l’impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate[5].

 

Mentre delle classifiche di segretezza tratta il successivo art. 42 (vedi infra), i commi da 3 a 10 dell’art. 9 introducono una disciplina legislativa del NOS. Si tratta in parte di disposizioni già previste a livello amministrativo nel D.P.C.M. 3 febbraio 2006, che vengono qui elevate al rango di norme di legislazione primaria.

L’articolo 9 affida all’UCSe, tra l’altro, la conservazione e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti muniti di NOS[6].

Inoltre, il comma 3 del medesimo art. 9 ha introdotto un limite temporale alla durata del NOS: 5 anni per la classifica di “segretissimo” e 10 anni per le altre classifiche di segretezza (ma sono fatte salve le diverse disposizioni contenute in accordi internazionali ratificati dall’Italia)[7].

Il NOS è rilasciato previo accertamento dell’affidabilità del soggetto per il quale è fatta la richiesta in ordine sia alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana, sia alla garanzia per la conservazione del segreto (riprendendo qui sostanzialmente quanto previsto dall’art. 16 del D.P.C.M. 3 febbraio 2006). A tal fine, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità forniscono all’UCSe tutte le informazioni di interesse in loro possesso (comma 5)[8]. Il procedimento è disciplinato dal regolamento istitutivo dell’UCSe, e deve prevedere che i soggetti interessati siano informati degli accertamenti nei loro confronti e possano rifiutarli, rinunciando con ciò al NOS e all’esercizio delle funzioni che lo richiedono.

L’Ufficio centrale degli archivi (UCA)

L’articolo 10 istituisce un’ulteriore struttura interna al DIS, denominata Ufficio centrale degli archivi (UCA), che sovrintende alla gestione degli archivi.

Sono previsti tre tipi di archivi:

§         l’archivio centrale del DIS;

§         gli archivi storici del DIS, che conservano la documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché alle autorizzazioni concesse agli operatori a procedere a operazioni che comportano una condotta in astratto costituente reato (vedi infra);

§         gli archivi di AISE ed AISI, serventi all’attività corrente.

L’UCA gestisce direttamente i primi due archivi, ed esercita la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione degli archivi dei due servizi.

La Scuola di formazione

Presso il DIS è infine istituita (articolo 11) una Scuola di formazione, avente il compito di assicurare l’addestramento e la formazione di base e continuativa sia del personale del DIS sia di quello dei servizi di informazione per la sicurezza.

Al regolamento della Scuola è affidata la definizione delle modalità e dei periodi di frequenza, in relazione agli impieghi nel Sistema di informazione per la sicurezza ed alle precedenti esperienze lavorative.

I servizi di informazione per la sicurezza: AISE ed AISI

La legge 124/2007 mantiene il sistema binario dei servizi di informazione in precedenza vigente, prevedendo l’istituzione di due strutture di intelligence distinte:

§         l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), disciplinata dall’articolo 6;

§         l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), disciplinata dall’articolo 7, in relazione alle quali (denominate collettivamente servizi di informazione per la sicurezza) sono introdotte due fondamentali innovazioni.

 

In primo luogo, la distinzione di compiti tra le due agenzie non è più individuata in base all’interesse da tutelare (al SISMI spettava la tutela dell’interesse militare, al SISDE la tutela dell’interesse politico-istituzionale), bensì in base al luogo di attività (all’estero l’AISE; all’interno, l’AISI), come avviene prevalentemente nei Paesi che adottano il sistema binario.

 

In base alla normativa previgente, la suddivisione delle sfere di influenza dei due servizi di informazione non era individuata su base territoriale (un servizio operante all’estero e uno in patria) – come per lo più avviene nei Paesi che, come il nostro, adottano il modello basato su due organismi di intelligence – bensì in base all’interesse da tutelare: al SISMI spettava la difesa della sicurezza militare, oltre che compiti di controspionaggio (tutela dell’interesse militare, art. 4, co. 1°, L. 801/1977), al SISDE la difesa dello Stato democraticocontro ogni forma di eversione (tutela dell’interesse politico-istituzionale, art. 6, co. 1°, L. 801/1977).

Il SISMI e il SISDE dipendevano rispettivamente dal ministro della difesa e dal ministro dell’interno, che nominavano i direttori dei due servizi, su parere conforme del CIIS, ne stabilivano l’ordinamento e ne curavano l’attività, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio (art. 4 e 6, L. 801/1977).

La L. 801/1977 specificava l’obbligo di reciproca collaborazione e assistenza tra i due servizi (art. 7, 4° comma).

 

L’AISE opera al di fuori del territorio nazionale in difesa dell’indipendenza, integrità e sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti appunto dall’estero (rientrano tra le sue competenze anche le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici), mentre l’AISI agisce sul territorio nazionale per difendere la Repubblica dalle minacce provenienti dall’interno, ivi comprese le attività eversive ed ogni forma di aggressione criminale o terroristica. I due servizi sono peraltro tenuti ad agire in cooperazione tra loro.

In secondo luogo, le due strutture operative, cessando di dipendere rispettivamente dai ministri della difesa e dall’interno, rispondono direttamente alPresidente del Consiglio dei ministri.

Tanto l’AISE che l’AISI devono peraltro informare tempestivamente e con continuità i ministri della difesa, degli affari esteri e dell’interno per i profili di rispettiva competenza.

L’organizzazione e il funzionamentodelle agenzie sono demandate ad un apposito regolamento (sulla natura e sulle modalità di adozione v. infra, art. 43).

Al Presidente del Consiglio spetta anche la nomina dei direttori dei due servizi, sentito il CISR; tali incarichi hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili solo per una volta. A loro volta i direttori delle agenzie affidano gli incarichi di livello dirigenziale e sono sentiti dal Presidente del Consiglio nella procedura di nomina di uno o più vice-direttori.

 

In precedenza, come detto, i direttori di SISMI e SISDE erano nominati rispettivamente dal ministro della difesa e da quello dell’interno, su parere conforme del CIIS.

 

Ciascun servizio, nella persona del direttore, riferisce al Presidente del Consiglio o all’autorità delegata, per il tramite del direttore generale del DIS; in casi di urgenza, peraltro, o in presenza di particolari circostanze, essi possono riferire direttamente al Presidente del Consiglio, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS.

Entrambe le agenzie presentano al CISR un rapporto annuale sul proprio funzionamento ed organizzazione.

 

Ai sensi dell’articolo 8, nessun altro ente, organismo o ufficio può svolgere le funzioni attribuite a DIS, AISE ed AISI.

È inoltre espressamente esclusa l’appartenenza al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica del Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS), il quale peraltro si prevede agisca in stretto collegamento con l’AISE e svolga solo compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare, con particolare riferimento alle attività informative utili ai fini della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all’estero.

La regolazione dell’attività del RIS in collegamento con l’AISE è demandata ad un regolamento adottato con D.P.C.M., previa deliberazione del CISR, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Con la legge sulla ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate (L. 25/1997[9]) e, successivamente, con quanto sancito dal regolamento di attuazione (D.P.R. 556/1999[10]) i preesistenti SIOS (Servizi Informazioni Operative e Situazione) di Forza Armata sono stati sciolti e l’attività informativa é stata portata a livello interforze presso lo Stato maggiore della difesa. Il trasferimento di competenza é stato sancito dalla direttiva del Ministro della difesa n. 1/30863/14.1.8/97 in data 15 maggio 1997 e l’attività, dopo una fase sperimentale, ha assunto una definitiva configurazione il 1° settembre 2000 con la costituzione del II Reparto – Informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa. Dal RIS dipendono il Centro intelligence interforze e la Scuola interforze intelligence/guerra elettronica[11].

Forme di collaborazione con altre amministrazioni e con l’autorità giudiziaria

Gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni di diversa natura, concernenti i rapporti di collaborazione dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS con altre pubbliche amministrazioni e con l’autorità giudiziaria.

L’articolo 12 fa obbligo alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché ai singoli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. Come già detto, tale collaborazione è subordinata al nulla osta dell’autorità giudiziaria (che può comunque trasmettere atti e informazioni anche di propria iniziativa) nel caso in cui le informazioni richieste si riferiscano a indagini di polizia giudiziaria coperte da segreto ex art. 329 c.p.. È tuttavia fatta salva la procedura prevista dal successivo articolo 14 (su cui, vedi infra).

Analoga collaborazione è richiesta al Comitato di analisi strategica antiterrorismo istituito presso il Ministero dell’interno, nei riguardi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

 

Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, operante presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stato istituito con decreto del Ministro dell’interno del 6 maggio 2004 riguardante il “Piano nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica”. Esso costituisce un tavolo permanente di condivisione delle informazioni tra organismi di p.g. e di intelligence, con la peculiare connotazione di strumento, a livello nazionale, di analisi e valutazione della minaccia terroristica interna ed internazionale.

 

L’articolo 13, le cui disposizioni sono estese al DIS, tratta della possibilità di richiedere la collaborazione di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti (anche privati) erogatori di servizi di pubblica utilità. I caratteri di tale collaborazione possono essere definiti con apposita convenzione. I servizi e il DIS possono stipulare – come precisa il testo – convenzioni anche con università ed enti di ricerca.

Particolare rilievo assume il comma 2 dell’articolo, ove si precisa che – sulla base di un apposito regolamento, tale collaborazione può includere anche l’accesso di DIS, AISE ed AISI agli archivi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità. La disposizione non definisce esplicitamente il rapporto fra tale facoltà e la disciplina generale posta a tutela della riservatezza dei dati personali, principalmente contenuta nel D.Lgs. 196/2003[12], ma prevede l’obbligatoria adozione di modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali (si veda anche infra, quanto disposto dal successivo art. 26).

Il comma 4 stabilisce che, per quanto in particolare attiene ai dati relativi alle comunicazioni, trova applicazione la disciplina recata dall’art. 4 del decreto-legge 144/2005[13], in base alla quale i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza – su delega del Presidente del Consiglio – possono richiedere autorizzazione all’autorità giudiziaria per lo svolgimento di intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale.

Il comma 3 apporta peraltro una rilevante innovazione a tale ultima disciplina, disponendo che ai sensi della medesima, le intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni da parte dei servizi di informazione per la sicurezza possano essere autorizzate anche ai fini della prevenzione di attività della criminalità di tipo mafioso.

 

L’articolo 14 aggiunge un nuovo art. 118-bis al codice di procedura penale, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del direttore generale del DIS ed anche in deroga al segreto sugli atti di indagine disposto dall’art. 329 c.p.p., può ottenere dall’autorità giudiziaria copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, che ritenga indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza.

 

L’articolo riproduce l’impianto del vigente art. 118 c.p.p., che attribuisce tale facoltà al ministro dell’interno ai fini dell’attività di prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

 

L’autorità giudiziaria può rigettare la richiesta con decreto motivato; altrimenti, provvede senza ritardo. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio. L’autorità giudiziaria può anche trasmettere le copie e le informazioni di propria iniziativa, e può altresì consentire l’accesso diretto al registro delle notizie di reato.

 

Gli articoli 15 e 16, infine, introducendo nel codice di procedura penale due nuovi articoli (artt. 256-bis e 256-ter), recano una specifica procedura per i casi di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria di atti, documenti o altre cose

§         presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, ovvero

§         qualora il responsabile dell’ufficio detentore eccepisca il segreto di Stato.

La procedura introdotta ha il duplice scopo di far sì che l’autorità giudiziaria acquisisca solo gli atti e i documenti strettamente indispensabili ai fini dell’indagine, e di rimettere alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri le ipotesi in cui:

§         sorga fondato dubbio sulla piena corrispondenza tra i documenti, gli atti o le cose esibiti e quelli richiesti;

§         il documento provenga da un organismo informativo estero e sia stato trasmesso con vincolo di non divulgazione;

§         sia stato eccepito il segreto di Stato da parte del detentore.


Le garanzie funzionali

Gli articoli 17-20, relativi alle garanzie funzionali, intendono colmare una lacuna della L. 801/1977 con l’introduzione di una disciplina organica speciale, di rango primario, che tuteli penalmente il personale dei servizi di intelligence che, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si trovi costretto a violare la legge penale.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 9 della recente L. 146/2006[14], abrogando gran parte della precedente disciplina, ha introdotto una normativa pressoché unitaria delle garanzie funzionali attribuite ad ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nelle cosiddette tecniche speciali di investigazione per il contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo.

Le tecniche speciali di investigazione sono indagini nelle quali, in considerazione della specificità degli illeciti perseguiti, la polizia giudiziaria usufruisce di una scriminante della responsabilità in caso di comportamenti penalmente illeciti: ciò, per lo più, avviene per omissione o ritardo di atti d’ufficio, altrimenti doverosi, nonché per reati commessi durante operazioni sotto copertura cioè quelle attività in cui ufficiali di polizia giudiziaria si infiltrano sotto falsa identità in ambienti malavitosi.

L’art. 9 stabilisce che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza appartenenti alle strutture specializzate, alla Direzione investigativa antimafia ed all’antiterrorismo che – anche per interposta persona e nei limiti delle proprie competenze – nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova per una serie di delitti (terrorismo, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilizzo di provenienza illecita, tratta di persone e riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico turismo sessuale, pornografia virtuale, delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi, delitti previsti dal testo unico 309/1990 sugli stupefacenti; specifici reati di immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione) danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego.

L’esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere in caso di indagini sui reati previsti dal testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998). L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati (cui la causa di non punibilità è estesa). Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

Può essere, inoltre, autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro della giustizia e con gli altri ministri interessati. con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

La stessa norma autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di ottenere rilevanti elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili dei gravi delitti sopracitati nonché dei reati di estorsione (art. 629 c.p.) e usura (art. 644 c.p.), ad omettere o ritardare atti di loro competenza, dandone immediato avviso al pubblico ministero, anche oralmente, e provvedendo a trasmettere un motivato rapporto entro le successive 48 ore. Analoga disposizione è prevista relativamente alla possibilità per il pubblico ministero, con decreto motivato, di ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell’ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza tale iniziativa può esser disposta oralmente salva la emissione del decreto entro le successive 48 ore. Il pubblico ministero è tenuto a comunicare tali provvedimenti al giudice del luogo in cui l’operazione deve concludersi dove si prevede che le cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere delitti siano in transito in entrata o uscita dal territorio dello Stato.

Le comunicazioni e i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività di copertura devono essere trasmesse al procuratore generale presso la corte d’appello (o al Procuratore nazionale antimafia per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.[15]).

L’art. 9 prevede, inoltre, la possibilità che l’autorità giudiziaria affidi materiali e beni sequestrati in custodia giudiziale con facoltà d’uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività di contrasto al crimine organizzato o al terrorismo.

È, infine, individuato una nuovo illecito penale consistente nella divulgazione indebita dell’identità personale di polizia giudiziariache agisce in operazioni sottocopertura; il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

La L. 146/2006, abrogando a fini sistematici la precedente disciplina, ha lasciato tuttavia in vigore le disposizioni speciali sulle cause di non punibilità previste in specifici settori della lotta alla criminalità. Si tratta, in particolare delle seguenti disposizioni:

§       artt. 97 e 98 del testo unico 309/1990[16] (acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell’autorità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro);

§       art. 7 del decreto legge 8/1991, convertito dalla legge 82/1991[17], sui sequestri di persona a scopo di estorsione (pagamento controllato del riscatto);

§       art. 14 della legge 269/1998[18] sullo sfruttamento sessuale dei minori (acquisto simulato di materiale pornografico, partecipazione ad iniziative volte al cosiddetto turismo sessuale);

§       art. 7-bis del decreto legge 144/2005, convertito dalla legge 155/2005 (attività sotto copertura, intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni, per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici).

In particolare, l’art. 9 della legge 146 contemplando anche l’acquisto simulato di droga tra le attività non punibili non appare coordinato con l’ancora vigente art. 97 del testo unico del 1990.

Deve essere, inoltre, rilevato come, pur essendo tutti i delitti indicati chiaramente attribuibili alla criminalità organizzata nelle sue varie forme e articolazioni, tra essi non è espressamente compreso il reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p. (né l’associazione a delinquere “semplice” di cui all’art. 416 c.p.). Quindi, a rigore, l’art. 9 della legge 146/2006, che avrebbe anche solo potuto estendere al crimine organizzato transnazionale le cause di non punibilità già garantite dalla legge alla polizia giudiziaria, non sembra garantire l’impunità penale agli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati “sottocopertura” in operazioni antimafia.

Ciò, nonostante la norma comprenda la Direzione Investigativa Antimafia tra il personale di polizia giudiziaria che gode della scriminante ed il comma 8 preveda che le comunicazioni e i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività di copertura nelle indagini di mafia devono essere trasmesse al  Procuratore nazionale antimafia.

 

La disciplina sulle garanzie funzionali degli appartenenti ai servizi informativi prevista dagli artt. 17-20 della legge 124/2007 sembra assumere, quindi, carattere di specialità, affiancandosi a quella “ordinaria” di cui al citato art. 9 della legge 146/2006, che concerne il personale appartenente alla polizia giudiziaria, nonché alle scriminanti generali dell’esercizio del diritto e dell’adempimento del dovere previste dal codice penale (v. infra).

 

L’articolo 17 introduce dunque una speciale causa di giustificazione del personale dei servizi impegnato in attività di intelligence.

 

La causa di giustificazione, “che priva la condotta della qualificazione come fatto penalmente rilevante” è stata preferita all’ipotesi della causa di non punibilità che “lascia impregiudicata la eventuale responsabilità civile del soggetto interessato”[19].

 

La norma, facendo comunque salvo quanto disposto dall’art. 51 del codice penale (che esclude la punibilità per fatto commesso nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità), introduce – in presenza di specifici presupposti – una speciale causa di giustificazione del personale degli organismi informativi, ovvero dell’AISE e dell’AISI (cfr. art. 2, co. 2, della legge): tale esimente opera nei casi in cui soggetti appartenenti ai servizi pongano in essere condotte – astrattamente previste dalla legge come reato – autorizzate e indispensabili agli obiettivi istituzionali dei servizi (comma 1).

Analoghe garanzie sono apprestate per i soggetti estranei ai servizi il cui intervento nell’azione risulti indispensabile, e che agiscano in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza (comma 7).

Sono esclusi dalla scriminante speciale in discorso i delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità delle persone (comma 2).

Sono, inoltre, escluse diverse altre fattispecie penali (comma 3):

§      attentato contro organi costituzionali e assembleee regionali (art. 289 del codice penale);

§      attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.);

§      delitti contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361 e seguenti c.p.).

Tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia è, invece, ammesso il favoreggiamento (sia personale che reale, artt. 378 e 379 c.p.), purché sia indispensabile alle finalità istituzionali dei servizi e sempre che non si concretizzi in false dichiarazioni all’autorità giudiziaria, in occultamento della prova di un delitto ovvero in una condotta diretta a sviare le indagini della magistratura (il cosiddetto “depistaggio”).

Ancora, la esimente in discorso non si applica alle seguenti tipologie di reato:

§      soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato;

§      reati di sfruttamento della prostituzione.

L’autorizzazione che costituisce il presupposto della garanzia funzionale non può inoltre essere concessa in relazione alle condotte integranti reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato (v. infra art. 39, co. 11); tale limitazione non riguarda però le condotte che integrano gli estremi dell’associazione con finalità terroristiche o eversive e dell’associazione mafiosa, che pertanto sembrano autorizzabili e, quindi, scriminabili (tali condotte rientrano infatti fra quelle contemplate dall’art. 39, ma sono espressamente “salvate” dalla norma in esame).

Ulteriori limiti all’ambito di applicazione delle garanzie funzionali sono indicati al comma 5, che vieta le attività nei confronti di sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in consigli/assemblee regionali, di sedi di sindacati e nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.

I presupposti per l’applicazione della scriminante sono i seguenti (comma 6):

§      le condotte devono essere messe in atto nell’esercizio di compiti istituzionali dei servizi e in attuazione di una operazione autorizzata e, comunque, effettuata secondo le norme organizzative interne;

§      devono essere indispensabili e proporzionalial raggiungimento degli obiettivi dell’operazione non raggiungibili in altro modo;

§      devono essere precedute da una obiettiva comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

§      le modalità di attuazione delle operazioni debbono comportare il minor danno possibile degli interessi lesi.

 

L’articolo 18 disciplina il procedimento di autorizzazione preventiva che costituisce il presupposto della causa di giustificazione.

Esso prevede che, secondo le condizioni e i limiti indicati nell’art. 17, spetta al Presidente del Consiglio – o all’Autorità delegata, se istituita – autorizzare le condotte astrattamente costituenti reato e, più in generale, le operazioni delle quali queste fanno parte (comma 1). Secondo quanto si desume dal dibattito parlamentare, si tratta di decisioni di natura eminentemente politica che, pertanto, sono ascritte al Presidente del Consiglio, in quanto massima autorità nazionale di sicurezza[20].

Il procedimento ha origine nella richiesta circostanziata avanzata in forma scritta dal direttore del servizio interessato e trasmessa al Presidente del Consiglio tramite il DIS. Il provvedimento di autorizzazione, inoltre, deve essere motivato (comma 2) e può essere modificato e revocato in qualsiasi momento, dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità delegata (comma 3).

È previsto, inoltre, un procedimento abbreviato, da attivarsi in caso di assoluta urgenza e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, che prevede l’autorizzazione da parte del direttore del servizio interessato e la comunicazione (informandone il DIS) al Presidente del Consiglio che ratifica il provvedimento qualora ne riscontri la regolarità (commi 4 e 5). Si prevede peraltro che la ratifica possa essere disposta anche dall’Autorità delegata, ove nel frattempo istituita e dotata di competenza in materia.

Qualora si verifichino attività senza autorizzazione o che eccedono i limiti posti nel provvedimenti di autorizzazione, il Presidente del Consiglio ne informa senza ritardo l’autorità giudiziaria e adotta le misure conseguenti (comma 6).

Tutta la documentazione relativa alle richieste di autorizzazione va conservata in un archivio segreto a cura del DIS e la rendicontazione delle relative spese è sottoposta ad un controllo specifico da parte del DIS medesimo (comma 7).

 

L’articolo 19 disciplina le modalità di opposizione della causa di giustificazione nell’ipotesi di avvio di un procedimento penale nei confronti di un addetto ai servizi informativi, ovvero di arresto in flagranza di reato o sottoposizione a misura cautelare personale dello stesso.

Se sono iniziate nei confronti di un membro dei servizi indagini preliminari, spetta al direttore dell’organismo interessato (AISE ed AISI), per il tramite del DIS, opporre all’autorità giudiziaria procedente l’esistenza della speciale causa di giustificazione (comma 1).

In tal caso, il magistrato è tenuto ad interpellare immediatamente il Presidente del Consiglio ai fini della conferma della sussistenza della autorizzazione. In questa fase tutti di documenti relativi all’opposizione devono restare separati da quelli riguardanti il fatto principale e mantenuti segreti (comma 2).

Qualora la causa di giustificazione venga opposta in una successiva fase procedurale, al momento dell’udienza preliminare o nel corso del giudizio, spetta al giudice procedente interpellare il Presidente del Consiglio (comma 3).

Il Presidente del Consiglio ha dieci giorni di tempo per confermare o meno la causa di giustificazione, durante i quali il giudizio è sospeso. Se l’esistenza della autorizzazione viene confermata, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione motivata sia all’autorità giudiziaria, sia al Comitato parlamentare di controllo (comma 4). In caso di mancata comunicazione entro i termini la conferma si intende negata (comma 5), e l’autorità giudiziaria può procedere.

Se interviene la conferma da parte del Presidente del Consiglio, l’autorità giudiziaria può: a) concludere il procedimento, attraverso pronuncia di non luogo a procedere o di assoluzione da parte del giudice (comma 6); b) sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Sia in caso di conclusione del procedimento che di elevazione di conflitto di attribuzione, l’autorità giudiziaria è tenuta a garantire la segretezza degli atti (commi 6 e 7). La Corte costituzionale investita dall’eventuale conflitto di attribuzione ha pieno accesso agli atti del procedimento che ha condotto all’autorizzazione, e decide autonomamente le modalità di tutela della loro segretezza (comma 8).

Ai sensi dei commi 9-11, in caso di arresto in flagranza di reato o di esecuzione di misura cautelare, l’opposizione della causa di giustificazione –in questo caso da parte dello stesso appartenente ai servizi informativi (ovvero del collaboratore esterno) – comporta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento. L’interessato è trattenuto negli uffici di polizia per il tempo necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre le 24 ore (ma v. appresso); della vicenda è immediatamente informato il Procuratore della Repubblica, che oltre a richiedere, secondo la procedura consueta, la conferma dell’arresto o della cattura al giudice delle indagini preliminari (artt. 390 e seguenti, c.p.p.) procede alla verifica della sussistenza dell’autorizzazione secondo modalità in parte diverse da quelle viste sopra: chiede prima conferma al direttore generale del DIS (che deve rispondere entro 24 ore) dell’esistenza dell’autorizzazione e poi, “se necessario”, interpella per conferma il Presidente del Consiglio (mentre nella procedura generale la richiesta di conferma al Presidente del Consiglio è obbligatoria). La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta da parte di quest’ultimo (pertanto, non sembrerebbe poter essere trattenuta in attesa della successiva conferma del Presidente del Consiglio, ove richiesta).

Anche in questo caso si prevede che, in caso di mancanza di espressa conferma nei termini previsti, l’autorità giudiziaria possa procedere.

Tuttavia, vi è una differenza nel valore attribuito al silenzio dei soggetti istituzionali coinvolti: solo quello del Presidente del Consiglio equivale a denegata conferma (comma 11); quello del direttore del DIS ha solo un valore “procedurale” (comma 10).

 

L’articolo 20, infine, configura come reato “proprio” (sanzionato con la reclusione da tre a dieci anni) l’azione dolosa con la quale l’addetto ai servizi informativi o il collaboratore esterno preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di condotte penalmente illecite.


Stato giuridico e norme sull’attività del personale

L’articolo 21demanda la disciplina del personale dei due servizi di informazione per la sicurezza – AISE ed AISI – e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ad un regolamento che (comma 1), in deroga alle vigenti disposizioni di legge ma nel rispetto dei criteri contenuti nella legge, dovrà:

§      determinare il contingente speciale addetto alle suddette strutture;

§      disciplinarne l’ordinamento e il reclutamento garantendone l’unitarietà della gestione, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale;

§      individuare il regime di pubblicità del regolamento stesso.

La procedura per l’adozione dei regolamenti è stabilita, in via generale, dall’art. 43 della legge.

Il comma 2 reca le linee generali della disciplina del personale cui il regolamento dovrà dare attuazione. Il regolamento dovrà prevedere le seguenti tipologie di personale:

§      dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi (pari almeno al 50% del contingente di ciascun servizio e del DIS);

§      personale di diretta collaborazione dei direttori del DIS e dei servizi la cui permanenza è legata a quella dei direttori medesimi;

§      personale assunto per chiamata diretta a tempo determinato, che non può essere assunto se non in via eccezionale ed esclusivamente in casi di alta e particolare specializzazione;

§      esperti esterni in relazione a particolari profili professionali.

In particolare (lettera a)), il regolamento dovrà istituire un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, suddiviso, secondo le funzioni svolte, in personale amministrativo, operativo e tecnico, e dovrà fissare la percentuale minima del personale del DIS e di ciascun servizio che dovrà essere costituita da dipendenti di tale ruolo (lettera i)).

La lettera b) prevede come principio generale per la scelta del personale il procedimento concorsuale, aperto anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione.

Conseguentemente, l’assunzione diretta è vietata, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all’operatività del DIS e dei servizi (lettera e)). In tali casi eccezionali potranno essere stipulati contratti a tempo determinato, nei limiti temporali che il regolamento dovrà individuare nel rispetto della normativa vigente (lettera c)).

In casi eccezionali, si potrà inoltre procedere al conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze e specializzazioni (lettera l)).

Ai sensi della lettera d), il regolamento deve anche individuare una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori.

La lettera g) reca il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi.

Per il reclutamento del personale non si applicano (comma 3) le norme relative all’assunzione obbligatoria di disabili recate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68[21] e all’assunzione attraverso selezione delle liste di collocamento del personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo (art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56[22]).

È mantenuto il divieto, già previsto dall’art. 8 della L. 801/1977[23], di collaborare o fare parte dei servizi per coloro che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione (comma 10).

Ai sensi del comma 4, le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla legge 124/2007 sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

Il regolamento dovrà anche disciplinare il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale indicando, tra l’altro:

§         i criteri per la progressione in carriera (comma 2, lettera h));

§         i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti (comma 2, lettera m));

§         i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo unico ad altra amministrazione (comma 2, lettera n));

§         la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo unico (comma 5);

§         i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo (comma 8);

§         il trattamento economico (commi 6 e 7): definito nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, esso dovrà essere strutturato in quattro voci, al di fuori delle quali è vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio:

-          lo stipendio;

-          l’indennità integrativa speciale;

-          gli assegni familiari;

-          una indennità di funzione, da determinarsi in rapporto al grado, alla qualifica, al profilo e alle funzioni svolte.

§         le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e i servizi, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni (comma 9);

§         le ipotesi di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela, affinità, convivenza o cointeressenza economica con dipendenti del DIS o dei servizi (comma 2, lettera f)).

Si prevede poi, al comma 11, una serie di cause di incompatibilità che precludono qualsiasi rapporto anche saltuario con gli organismi di informazione: si tratta dei membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di confessioni religiose, giornalisti professionisti. A queste categorie, già previste dall’art. 7, co. 1°, della L. 801/1977, si aggiungono i membri del Parlamento europeo, i membri del Governo, i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, i dipendenti degli organi costituzionali e i giornalisti pubblicisti, che si vanno ad aggiungere ai professionisti.

Infine (comma 12), tutto il personale è tenuto alla conservazione del segreto, anche dopo la cessazione della propria attività presso i servizi.

 

L’articolo 22 reca disposizioni in materia di ricorsi amministrativi aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro: a tali ricorsi si applica lo speciale procedimento previsto dall’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034[24], che, tra l’altro, prevede il dimezzamento dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

 

Ai sensi dei commi 2 e seguenti del suddetto art. 23-bis, “i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. Salva l’applicazione dell’articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso ai sensi dell’articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza, mediante deposito in segreteria. Il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata”.

 

L’articolo 23esclude che il personale del DIS e dei servizi possa rivestire la qualifica non solo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (come in precedenza già previsto dall’art. 9, co. 1°, della L. 801/1977), ma anche di ufficiale o agente di pubblica sicurezza. Tali qualifiche, se rivestite nelle amministrazioni di appartenenza, sono sospese durante l’attività presso il DIS o i servizi.

Tuttavia, in caso di necessità, ad appartenenti al suddetto personale può essere attribuita (per non più di un anno, rinnovabile) la sola qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza. Detta attribuzione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore generale del DIS ed è comunicata al Ministro dell’interno (commi 2-5).

 

La polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. In particolare le sue funzioni (art. 55 c.p.p.) consistono nel prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

Secondo l’art. 57 c.p.p., sono ufficiali di polizia giudiziaria:

§         i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

§         gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

§         il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria:

§         il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

§         i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di polizia penitenziaria, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p..

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza svolgono funzioni prevalentemente inerenti alla prevenzione dei reati (mantenimento dell’ordine pubblico, tutela dell’incolumità delle persone, raccolta di prove di reati) e procedono alla scoperta e all’arresto dei delinquenti, ai sensi dell’art. 34 del regio decreto 31 agosto  1907, n. 690[25]. A differenza della polizia giudiziaria, la qualifica di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza è attribuita a tutto il personale delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle guardie penitenziarie), ai sensi degli artt. 17 e 18 del suddetto R.D. 690/1907. Successivamente, i provvedimenti di organizzazione di ciascun corpo hanno disciplinato l’attribuzione di tali qualifiche: la legge 1 aprile 1981, n. 121[26] per la Polizia di Stato (art. 39); il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198[27] per l’Arma dei Carabinieri (artt. 3 e 13); il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199[28] per la Guardia di finanza (artt. 4 e 76); la legge 15 dicembre 1990, n. 395[29] per la Polizia penitenziaria (art. 14). Anche al personale che svolge servizio di polizia municipale può essere attribuita, a determinate condizioni la qualifica di agente di pubblica sicurezza[30]. Tali qualifiche possono, inoltre, essere attribuite con legge agli appartenenti ad altre strutture dello Stato (si veda ad esempio l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale degli Enti parco nazionali, in virtù dell’art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[31]).

 

L’art. 23 ha inoltre riformulato alcune disposizioni contenute nell’art. 9 della L. 801/1977. In particolare si prevede che, in deroga alle disposizioni ordinarie, il personale ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori, i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l’Autorità delegata. A loro volta, spetta ai direttori dei servizi e al direttore generale del DIS fornire alla polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reato, con la possibilità di ritardare tali comunicazioni su autorizzazione del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

L’ultimo comma dell’art. 9 della L. 801/1977, relativo al principio di cooperazione da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei confronti degli agenti dei servizi è stato riformulato nell’art. 12 della legge 124/2007, che prevede, più in generale, la collaborazione delle forze armate e delle forze di polizia con i servizi (vedi supra).

 

L’articolo 24dispone in materia di identità di copertura, prevedendo la competenza del direttore generale del DIS (su proposta dei direttori dei servizi e previa comunicazione al Presidente del Consiglio o all’Autorità delegata) in materia di autorizzazione all’uso di documenti di identificazione (passaporti, carte d’identità) da parte del personale dei servizi informativi contenenti indicazioni diverse da quelle reali. Parimenti può essere autorizzato temporaneamente l’utilizzo di altri documenti e certificati di copertura.

In ogni caso i documenti di copertura non possono attestare la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

La norma prevede, a tutela della segretezza dell’identità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che agiscono sotto copertura, che sia le procedure di rilascio dei documenti sia il periodo di validità siano attestati in un registro riservato conservato presso il DIS e presso l’agenzia cui appartiene il soggetto con l’identità di copertura. Dopo l’uso, il documento è conservato presso il DIS.

Le modalità di rilascio e la durata dei documenti di copertura dovrà essere definita con apposito regolamento emanato dal Presidente del Consiglio.

 

L’articolo 25prevede la possibilità che attività economiche simulate (sia nella forme di impresa individuale, sia di società di qualsiasi natura) siano esercitate da personale dei servizi (si tratta naturalmente di attività connesse allo svolgimento dei compiti di intelligence). L’operazione va autorizzata dal direttore generale del DIS, su proposta dei direttori dei servizi e previa comunicazione al Presidente del Consiglio o all’autorità delegata. La norma prevede una specifica rendicontazione ai fini dell’imputazione all’apposito capitolo dei fondi riservati. L’individuazione delle modalità di svolgimento delle attività simulate è demandata ad apposito regolamento.

 

L’articolo 26contiene una disposizione volta a evitare la costituzione di archivi illegali e a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolti e trattati da parte dei servizi di intelligence. Si prevede, infatti, che la raccolta e il trattamento di tali dati debbano essere finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.

A presidio di tale principio vengono introdotte alcune disposizioni specifiche. In primo luogo, sia il DIS, tramite l’ufficio ispettivo, sia i direttori dei servizi, sono responsabili del rispetto di tale principio. Inoltre, viene introdotta una sanzione penale per il personale che violi la riservatezza delle informazioni: il solo fatto di istituire o utilizzare schedari informativi al di fuori degli scopi di servizi comporta la pena della reclusione da tre a dieci anni, fatte salve le pene più severe previste se il fatto costituisce più grave reato. Infine, viene posto il divieto per DIS, AISE ed AISI di costituire archivi diversi da quelli ufficialmente comunicati al Comitato parlamentare, ai sensi dell’art. 33 della legge.

 

Specifici obblighi di riservatezza sono posti a carico della magistratura che debba assumere dichiarazioni di un membro dei servizi informativi. L’articolo 27 stabilisce, infatti, in caso di procedimento penale, l’obbligo di rigorose cautele a tutela dell’interessato compresa, se possibile, la sua audizione a porte chiuse (riferimento all’applicazione degli artt. 472 e 473 c.p.p. e dell’art. 128 c.p.c.) o l’eventuale utilizzo del collegamento audiovisivo a distanza. In tale ultimo caso, sono applicabili, in quanto compatibili, le relative norme contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 146-bis).

 

L’art. 472 c.p.p. stabilisce, infatti, che il giudice dispone che il dibattimento (o alcuni atti di esso) si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato. Analoga possibilità è prevista su richiesta dell’interessato, in caso di assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati (commi da 1 a 3).

Ai sensi del seguente art. 473 c.p.p., una volta che il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell’aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. La presenza di giornalisti è ammessa dal giudice solo in specifici casi ed i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere, rimangono per il tempo strettamente necessario nell’aula di udienza.

Analogamente, anche le udienze del processo civile possono svolgersi a porte chiuse, secondo quanto previsto dall’art. 128 c.p.c., se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

La disciplina di attuazione del codice di procedura penale, applicabile all’ascolto a distanza (art. 146-bis) dell’addetto ai servizi informativi, riguarda principalmente le modalità del collegamento audiovisivo con il luogo ove si trova l’ascoltato; l’equiparazione del luogo dove l’agente dei servizi si collega all’aula di udienza (in caso di ascolto in sede dibattimentale); l’assistenza dell’ausiliario del giudice (o di un ufficiale di polizia giudiziaria) presente nel luogo ove si trova l’imputato, che ne attesta l’identità e che redige apposito verbale di documentazione dell’atto.

 

Non solo nel corso del giudizio, ma anche nella fase delle indagini, l’autorità giudiziaria è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a tutela del personale dei servizi che deve essere esaminato, o che partecipa in altro modo ad un atto di indagine.

Infatti, il pubblico ministero provvede sempre a secretare gli atti cui partecipano gli addetti ai servizi o del DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga all’art. 329, comma 3, c.p.p., a meno che la divulgazione del segreto sia indispensabile al proseguimento delle indagini o per altri rilevanti motivi.

 

L’art. 329 c.p.p. dispone, in via generale, che gli atti d’indagine sono segreti fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 1). Una volta che si è verificata una delle due condizioni di cui sopra persiste la possibilità da parte del pubblico ministero di disporre l’obbligo del segreto a determinate condizioni; egli può, infatti, stabilire con decreto motivato (comma 3):

§         l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

§         il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

 

Una forma particolare di tutela è contenuta nell’articolo 28 (che introduce il nuovo art. 270-bis c.p.p.): essa riguarda le eventuali intercettazioni di comunicazioni tra operatori dei servizi e introduce un procedimento – volto ad accertare la sussistenza del segreto di Stato in dette comunicazioni – analogo a quello che disciplina l’opposizione del segreto di Stato in sede di deposizione davanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 202 c.p.p., come riformulato dal successivo art. 40 della legge. Anche nel caso delle intercettazioni, la conferma dell’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio determina la impossibilità di utilizzo delle notizie coperte dal segreto, fermo restando il ricorso alla Corte costituzionale.

Il procedimento prevede che, una volta terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio le informazioni di cui intende avvalersi nel processo al fine di verificare se siano coperte da segreto di Stato. Nel frattempo tali informazioni non possono essere utilizzate se non in caso di pericolo di inquinamento delle prove o pericolo di fuga, o al fine di prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Mentre, peraltro, la procedura di cui all’art. 40 (come all’art. 41) prevede che il Presidente del Consiglio ha 30 giorni di tempo per confermare il segreto, l’art. 28 ne concede 60 per l’opposizione dello stesso.

 

Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni costituiscono una tipica attività che trova la sua naturale collocazione temporale nel corso delle indagini preliminari e, all’interno del codice di rito penale, in quanto mezzo di ricerca della prova, negli articoli da 266 a 271 c.p.p., norme di chiusura del titolo III del libro III.

Per quel che riguarda gli aspetti esecutivi delle operazioni, il legislatore ha voluto che il decreto del PM che dispone l’intercettazione ne indicasse le modalità (precisando, ad es., le utenze telefoniche da controllare) e la durata. Quest’ultima in ogni caso non può essere superiore a 15 giorni, salvo motivata proroga con decreto del GIP per ulteriori periodi successivi di 15 giorni ciascuno, purchè permangano i requisiti richiesti ab origine (art. 267, terzo comma, c.p.p.).


Norme di contabilità e disposizioni finanziarie

Relativamente alla copertura della spese per il funzionamento (articolo 29) si prevede un sistema mutuato dalla L. 801/1977 (in particolare, dall’art. 19): i fondi destinati agli organismi informativi sono allocati in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia. La ripartizione di detti fondi avviene successivamente, all’inizio dell’esercizio finanziario, quando il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR e con il parere dei responsabili degli organismi, suddivide lo stanziamento tra DIS, AISE ed AISI e stabilisce le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati.

Della ripartizione, nonché delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno, viene data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo.

 

I servizi e il DIS sono dotati di una certa autonomia contabile, in quanto è previsto che la contabilità interna sia disciplinata da un regolamento ad hoc anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato (ma nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti).

Il regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR e sentito il Presidente della Corte dei conti, sulla base di una serie di disposizioni generali, espressamente indicate e che si possono sintetizzare come segue:

§         i documenti contabili fondamentali sono il bilancio preventivo (che comprende le spese riservate) e il bilancio consuntivo (delle sole spese ordinarie) che sono unici per tutti gli organismi informativi (comma 3, lettera a));

§         i bilanci sono predisposti dai responsabili degli organismi e approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR (comma 3, lettera b));

§         la contabilità degli organismi informativi è sottoposta al controllo di un ufficio della Corte dei Conti distaccato presso il DIS, per quanto riguarda il controllo successivo sulla legittimità e regolarità di gestione, e a quello di una speciale sezione distaccata dell’ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio, relativamente al controllo preventivo di legittimità sulle spese ordinarie. I componenti degli uffici della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio di cui sopra sono tenuti al rispetto del segreto (comma 3, lettere c), d) ed e));

§         per quanto riguarda le spese riservate viene presentato un rendiconto a parte, trimestrale, e una relazione finale, annuale, entrambi al Presidente del Consiglio (comma 3, lettera f));

§         il consuntivo delle spese ordinarie, cui è allegata la relazione della Corte dei conti, e una relazione semestrale sulle linee essenziali della gestione delle spese riservate sono trasmesse al Comitato parlamentare di controllo (comma 3, lettera g)).

Inoltre, un regolamento apposito dovrà definire sia le procedure per la stipula dei contratti di appalti di lavori e fornitura di beni e servizi (nel rispetto delle norme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 1 aprile 2006, n. 163[32]) sia le tipologie di lavori che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. Tale regolamento andrà a sostituire quello attualmente previsto dal comma 8 del medesimo art. 17, che è abrogato.

 

L’art. 17 del codice degli appalti introduce una deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nel caso di opere che esigono particolari misure di sicurezza o di segretezza, e introduce una serie di condizioni per tali lavori (obbligo di motivare le particolari ragioni di sicurezza, eseguibilità dei contratti da parte operatori in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal codice, dell’abilitazione di sicurezza, affidamento dei contratti previo esperimento di gara informale). Il comma 8 dell’art. 17 recava l’autorizzazione ad emanare un regolamento per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte dei servizi di informazione (il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta).

 

Ai sensi del comma 6, dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Il controllo parlamentare e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Gli articoli 30-38 della legge ridefiniscono significativamente i poteri del Comitato parlamentare di controllo (cd. COPACO), al quale viene attribuita la specifica denominazione di “Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica” in luogo di quella generica (comitato parlamentare) indicata dall’art. 11 della L. 801/1977.

 

In precedenza, l’art. 11 della L. 801/1977 prevedeva, ai commi 2 e seguenti, che un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercitasse il controllo sull’applicazione dei principi stabiliti dalla legge stessa. A tale fine il Comitato parlamentare poteva chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell’attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri poteva opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedessero i limiti suddetti. In questo caso, il Comitato parlamentare ove avesse ritenuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l’opposizione del segreto non fosse fondata, ne riferiva a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. Al Comitato la legge non attribuiva alcun potere autoritativo di acquisizione documentale o di ispezione e verifica diretta per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

I componenti del Comitato parlamentare erano vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati. Gli atti del Comitato erano coperti dal segreto.

Ove necessario, il Comitato poteva formulare proposte e rilievi, di cui poteva dare conto alle Camere, ove lo avesse ritenuto opportuno, mediante apposite relazioni. Per la presentazione di tali relazioni non era prevista una cadenza predeterminata. Le Camere potevano deliberare di discutere le relazioni del Comitato, approvando eventualmente - in esito al dibattito - atti di indirizzo al Governo.

Ai sensi dell’art. 16 della L. 801, di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato all’autorità giudiziaria il Presidente del Consiglio dei Ministri era tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato. Questo, qualora avesse ritenuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferiva a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

L’articolo 30fissa il numero dei componenti del Comitato parlamentare, elevandolo a cinque deputati e cinque senatori. Questi sono designati, entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura, rispettivamente dai Presidenti di Camera e Senato. È mantenuto il riferimento al criterio di proporzionalità per la loro nomina. Si richiede inoltre espressamente che venga garantita la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

Viene sancito il principio, che del resto è stato fin dall’inizio applicato in via di prassi parlamentare, secondo cui il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti appartenenti all’opposizione. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, con eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati. Per la designazione degli altri due componenti dell’ufficio di presidenza, vige il principio del voto limitato (commi 3-6).

Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni (comma 2).

Il Comitato è, in sintesi, l’organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi.

La legge 124/2007 disciplina in dettaglio i suoi poteri, che risultano notevolmente rafforzati rispetto alla disciplina previgente.

 

Le motivazioni di tale incremento di poteri sono evidenziate nella relazione illustrativa della proposta di legge originariamente presentata dall’attuale presidente e dai membri appartenenti alla Camera del COPACO (A.C. 2070), il cui testo coincideva in larga misura, per la parte relativa alle modalità di esercizio del controllo parlamentare, con quello della L. 124/2007.

La relazione sottolineava che, secondo la normativa allora vigente, dettata dalla L. 801/1977, “la capacità di reale controllo da parte del COPACO è rimessa, in ultima analisi, alla buona volontà e alla leale collaborazione degli stessi soggetti controllati: a parte la relazione semestrale presentata al Parlamento, non esistono altre comunicazioni periodiche che debbano essere obbligatoriamente fornite al COPACO da parte del Governo, dei servizi o delle forze armate e di polizia.

Le richieste che il COPACO può indirizzare al Governo (e che quest’ultimo è politicamente tenuto a soddisfare) possono riguardare solo aspetti limitati e generali della politica di informazione e sicurezza. Quanto ai direttori dei servizi, questi ultimi, quando sono ascoltati in audizione, non sono giuridicamente obbligati a dire tutta la verità.

Nell’attuale contesto normativo, l’operato degli organismi di intelligence può, dunque, sfuggire tanto alla reale guida dell’Esecutivo, quanto all’effettivo controllo democratico del Parlamento”.

 

Al Comitato sono riconosciuti poteri che si avvicinano a quelli attribuiti alle Commissioni parlamentari d’inchiesta, limitatamente alla possibilità di procedere ad audizioni, effettuare ispezioni o sopralluoghi, acquisire documentazione ed elementi informativi ritenuti di interesse. Fermo restando che alle sole commissioni di inchiesta è concesso di agire con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria (art. 82 Cost.), l’articolo 31 ricalca in più punti disposizioni contenute in alcune leggi istitutive di commissioni di inchiesta. Il potere di controllo del Comitato (alla cui definizione è dedicato l’intero art. 31) si esplica nella convocazione, per lo svolgimento periodico di audizioni, del Presidente del Consiglio, dei membri del Comitato interministeriale (CISR), del direttore generale del Dipartimento (DIS), dei direttori dei servizi (AISE ed AISI) (comma 1).

È inoltre ammessa, in casi eccezionali, con adeguate motivazioni, la possibilità di sentire i dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. Stante la straordinarietà di tali audizioni, la relativa delibera deve essere comunicata al Presidente del Consiglio, il quale, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell’audizione (comma 2).

Il Comitato può inoltre ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza che ritenga in possesso di elementi utili per l’esercizio del controllo parlamentare (comma 3).

Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato (comma 4).

Quanto alla richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria, nonché di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, il Comitato ha la possibilità di ottenere tali atti dall’autorità giudiziaria anche in deroga all’obbligo del segreto delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.). L’autorità giudiziaria può ritardare, soltanto per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti. A tal fine deve peraltro emettere un decreto motivato, che ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto (commi 5 e 6).

Nello svolgimento della propria attività conoscitiva, il Comitato può acquisire dai componenti del Sistema di informazione per la sicurezza informazioni di interesse e copie di atti e documenti da essi prodotti o custoditi. Quando ritiene che la rivelazione di informazioni o di atti possa mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati stranieri o recare danno ai servizi stessi, il destinatario della richiesta può opporre al Comitato l’esigenza di riservatezza. Nel caso in cui il Comitato rilevi l’infondatezza di tale richiesta, spetta al Presidente del Consiglio valutare la scelta di non trasmettere le informazioni richieste. In caso di dissenso con quest’ultimo, il Comitato riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni. La tutela della riservatezza non può essere invocata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato.

È esclusa, inoltre, l’opponibilità dell’esigenza di riservatezza, nei casi in cui il Comitato, esprimendosi all’unanimità, abbia disposto indagini sulla rispondenza ai compiti istituzionali dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione. In tali casi non è opponibile al Comitato neppure il segreto di Stato.

Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni (commi 7-10).

Il Comitato può accedere per sopralluoghi (anche per controlli sulla documentazione di spesa relativa ad operazioni concluse dai servizi) agli uffici del Sistema di informazione per la sicurezza. Di tali operazioni deve essere informato preventivamente il Presidente del Consiglio, che può soltanto differire l’accesso per motivi contingenti (commi 13-15).

È esclusal’opponibilità al Comitato del segreto istruttorio, d’ufficio, bancario o professionale e del segreto funzionale apposto da Commissioni parlamentari d’inchiesta a propri atti e documenti (commi 11 e 12).

Per quanto riguarda le funzioni consultive (articolo 32), il Comitato si esprime su tutti gli schemi di decreto e regolamento in materia di intelligence e, in particolare, su quelli concernenti l’organizzazione e lo stato del contingente del personale dei due servizi di informazione e del DIS. Il parere, che deve essere reso entro il termine perentorio di un mese ed è prorogabile per un termine non superiore a 15 giorni, è obbligatorio ma non vincolante.

Non è invece previsto il parere del Comitato sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, ma soltanto un’informativa preventiva al Comitato da parte del Presidente del Consiglio.

Il Comitato diviene destinatario diretto di una serie di comunicazioni obbligatorie e di una relazione semestrale da parte del Governo (articolo 33). Analogamente a quanto già previsto dalla legislazione previgente (L. 801/1977, art. 11, co. 1°), la relazione ha per oggetto l’attività dei servizi di sicurezza e contiene una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza della Repubblica. Destinatario della relazione non è tuttavia il Parlamento (come in precedenza disponeva la L. 801/1977), ma direttamente il Comitato parlamentare. Sembra quindi da ritenere, anche in considerazione delle informazioni che l’art. 33 richiede formino oggetto della relazione, che quest’ultima abbia carattere riservato.

L’art. 33 stabilisce innovativamente che la relazione semestrale deve contenere elementi informativi anche su:

§      l’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza nello stesso semestre (comma 7. Sul punto si richiama l’art. 29, co. 3, lett. g) della legge, in cui si dispone che al Comitato deve essere trasmesso a fini conoscitivi il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie del DIS e dei servizi di sicurezza e, nella relazione semestrale, una informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate);

§      il riepilogo per tipologie di spesa delle previsioni iscritte nel bilancio di DIS, AISE ed AISI, ed i relativi stati di utilizzo (comma 8);

§      i criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di informazione per la sicurezza per il perseguimento dei loro fini (comma 9);

§      le linee essenziali delle attività svolte mediante l’impiego di identità di copertura (comma 11);

§      la consistenza dell’organico e il reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento; i casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute (comma 12).

Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie del Presidente del Consiglio nei confronti del Comitato, quest’ultimo deve essere informato:

§      delle operazioni dei servizi di informazione per la sicurezza per le quali sia stata concessa l’autorizzazione (di cui all’art. 18 della legge) a compiere legittimamente, a difesa della sicurezza nazionale, condotte astrattamente configurabili come reato o a richiedere all’Autorità giudiziaria l’autorizzazione ad effettuare intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni ai fini dell’attività informativa e di sicurezza contro il terrorismo internazionale (comma 4);

§      delle richieste di secretazione delle comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza che siano state acquisite tramite intercettazioni dall’A.G.O. e le determinazioni adottate al riguardo (comma 5);

§      dell’istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza (comma 6. Si ricorda che ai sensi dell’art. 26, comma 4, è vietata l’istituzione di archivi la cui esistenza non sia comunicata al Comitato parlamentare).

Altri obblighi informativi nei confronti del Comitato sono posti a capo del DIS (che, ai sensi del comma 2, deve comunicare tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l’organizzazione e lo stato del personale), nonché dei Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri (che, ai sensi del comma 3, trasmettono i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza).

L’attività informativa del Comitato si estrinseca in una relazione annuale alle Camere sulla propria attività[33], nella quale esso può avanzare proposte o segnalazioni sulle questioni di competenza. Il Comitato può altresì trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o relazioni urgenti (articolo 35). Inoltre, in caso di accertamento di violazioni delle norme che disciplinano l’attività di intelligence, il Comitato riferisce ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio (articolo 34).

 

L’ampliamento dei poteri del Comitato parlamentare comporta il rafforzamento dell’esigenza di riservatezza e di segretezza degli atti del Comitato per i quali non sia stata autorizzata la divulgazione. L’articolo 36 estende dunque l’obbligo del segreto anche ai funzionari e al personale addetti al Comitato e a tutte le persone che collaborano con esso. La violazione dell’obbligo di segreto è sanzionata penalmente (ai sensi dell’art. 326 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato). Analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di atti e documenti. Per le violazioni commesse da parlamentari le pene di cui all’art. 326 c.p. sono aumentate da un terzo alla metà.

 

L’art. 326 c.p. (Violazione del segreto di ufficio) si applica ai pubblici ufficiali e alle persone incaricate di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della loro qualità, rivelino notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, prevedendo in questi casi la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

L’applicazione delle sanzioni sulla violazione del segreto è espressamente estesa a tutti i soggetti, che siano anche esterni al Comitato e che non rientrino nelle categorie di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, i quali diffondano anche parzialmente atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

 

Tale ultima previsione è contenuta con formulazioni analoghe – anche se non identiche – nelle leggi istitutive di alcune Commissioni di inchiesta. Si ricorda per tutte quella relativa alla Commissione antimafia (legge 27 ottobre 2006, n. 277, art. 5, comma 3) e quella concernente la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (legge 20 ottobre 2006, n. 271, art. 5, comma 2). Tali disposizioni prevedono l’applicazione delle pene di cui all’art. 326 c.p. “a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione”.

 

Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia i casi di violazione del segreto all’autorità giudiziaria.

Nei confronti dei componenti il Comitato, è prevista, in aggiunta alla denuncia dell’autorità giudiziaria, la possibilità di attivare un procedimento di accertamento endoparlamentare, mediante la nomina, da parte del Presidente della Camera di appartenenza, di una commissione di indagine paritariamente composta da parlamentari della maggioranza e dell’opposizione. La commissione di indagine procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora essa ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo (nel rispetto dei principi di rappresentanza proporzionale dei gruppi e paritaria di maggioranza e opposizioni), dandone previa comunicazione al Presidente dell’altro ramo del Parlamento.

 

L’articolo 37 disciplina l’organizzazione internadel Comitato, prevedendo l’adozione di un regolamento interno (in precedenza questo non esisteva e il Comitato esercitava le proprie funzioni applicando il regolamento del ramo del Parlamento al quale apparteneva il Presidente in carica).

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha approvato, nella seduta del 22 novembre 2007, il proprio regolamento interno (riportato in allegato).

È inoltre disposta, come ipotesi ordinaria, la segretazione delle sedute e degli atti del Comitato, lasciando comunque impregiudicata per il Comitato la facoltà di decidere diversamente al riguardo.

Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa mera comunicazione ai Presidenti delle Camere e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate al Comitato. È espressamente vietato l’utilizzo di collaboratori che facciano o abbiano fatto parte del Sistema di informazione per la sicurezza e di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati stranieri.

 

Ai sensi dell’articolo 38, in aggiunta alle relazioni semestrali al Comitato, di cui all’art. 33 della legge, entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

 

Si tratta della medesima relazione che, ai sensi dell’art. 11, co. 1°, della L. 801/1977, il Governo era tenuto a presentare semestralmente al Parlamento.

 

La relazione al Parlamento serve a garantire la sussistenza di un circuito pubblico che, contrariamente a quanto accade per le relazioni semestrali al Comitato, non sia coperto da riservatezza[34].


La disciplina del segreto

L’articolo 39 ridefinisce la disciplina del segreto di Stato.

Per quanto riguarda il perimetro della nozione di segreto di Stato, viene ridotto quello in precedenza tracciato dall’art. 12 della L. 801/1977. L’art. 39, infatti, limita il ricorso alla copertura del segreto di Stato soltanto agli atti la cui conoscenza potrebbe danneggiare:

§      l’integrità della Repubblica (l’art. 12 della L. 801/1977 faceva invece riferimento all’integrità dello Stato democratico), anche in relazione ad accordi internazionali;

§      la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica;

§      l’indipendenza dello Stato, rispetto ad altri Stati e in relazione con essi;

§      la preparazione e la difesa militare dello Stato.

Rispetto al regime precedentemente vigente, è eliminato dunque il segreto per gli atti la cui diffusione sia idonea a recare danno al “libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali”.

Si specifica che l’obbligo di segretezza deve essere fatto valere nei confronti di chiunque, prevedendo che gli atti coperti dal segreto di Stato possono essere posti a conoscenza esclusivamente di coloro che sono chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali: in sostanza degli operatori degli organismi di sicurezza e, tra questi, solamente di quelli investiti di un compito specifico che implichi la conoscenza di tali atti (comma 2). Il segreto di Stato si estende anche agli atti la cui conoscenza possa danneggiare in modo grave le finalità in precedenza illustrate (comma 3).

La responsabilità e la competenza per l’apposizione del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l’individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato (comma 5).

Con una significativa innovazione, è stato introdotto un limite temporaleal vincolo di segretezza(che secondo la disciplina previgente non era soggetto ad alcun termine di durata): esso viene a cessare ordinariamente decorsi quindici anni dalla apposizione o dalla opposizione. Il Presidente del Consiglio può, con provvedimento motivato che deve essere trasmesso senza ritardo al Comitato, disporre una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. A prescindere dal decorso di tali termini, il Presidente del Consiglio dispone la cessazione anticipata del vincolo, quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione (commi 7-9).

Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizioni di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti (comma 10).

È espressamente escluso che possano essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell’ordine costituzionale, come già prevedeva l’art. 12, comma secondo, della L. 801/1977) i fatti di terrorismo, quelli costituenti i reati di strage previsti dagli artt. 285 e 422 c.p. e i reati di mafia di cui agli artt. 416-bis (Associazione di tipo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) c.p..

 

L’articolo 40, comma 1, sostituisce l’art. 202 c.p.p. relativo al segreto di Stato opposto dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio nel corso di un procedimento penale.

È confermata l’attuale formulazione del comma 1 dell’art. 202 c.p.p., che sancisce l’obbligo per i soggetti citati chiamati a testimoniare di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

Nel caso di opposizione del segreto di Stato da parte del testimone, nelle more della decisione di conferma o meno di esso da parte del Presidente del Consiglio, il comma 2 dell’art. 202 c.p.p., come sostituito dalla legge 124/2007, stabilisce che l’autorità giudiziaria deve sospendere ogni iniziativa volta ad acquisire elementi relativi all’oggetto del segreto.

È stato dimezzato – da 60 a 30 giorni – il termine a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri per confermare il segreto (comma 4 dell’art. 202 c.p.p. come sostituito).

Inoltre, recependo un principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale[35], si stabilisce che l’opposizione del segreto, motivatamente confermata dal Presidente del Consiglio, impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto[36] (comma 5 dell’art. 202 c.p.p. come sostituito), ma non preclude all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto (comma 6 dell’art. 202 c.p.p. come sostituito).

Viene esplicitato che l’autorità giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell’opposizione del segreto di Stato può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. L’eventuale risoluzione del conflitto in favore dell’autorità giudiziaria preclude l’opposizione del segreto nel corso del procedimento per il medesimo oggetto (comma 7 dell’art. 202 c.p.p. come sostituito). Viceversa, qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

Il comma 1 dell’art. 40 ha introdotto infine un rilevante elemento di novità sancendo il principio secondo cui in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale: la Corte ha dunque pieno accesso a tutta la documentazione coperta dal segreto. Essa deve peraltro dettare disposizioni interne volte a garantire la segretezza degli atti (comma 8 dell’art. 202 c.p.p. come sostituito).

 

A proposito del conflitto di attribuzioni, si ricorda che la legge riconosce la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutti gli “organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata” (legge 87/1953, art. 37, comma primo).

Gli organi giurisdizionali rientrano pienamente tra quelli legittimati ad essere parte – attiva e passiva – nei conflitti di attribuzione. Tra questi organi la Corte costituzionale per costante giurisprudenza ha compreso il pubblico ministero, in quanto titolare diretto ed esclusivo dell’attività di indagine finalizzata all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, come previsto dall’art. 112 (sent. 110/1998).

Per quanto riguarda la materia del segreto di Stato, viene riconosciuta la legittimazione ad agire non soltanto del Presidente del Consiglio – “in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato” (ord. 404/2005, sent. 410 e 110/1998, ord. 426/97, sent. 86/1977) – ma anche al Procuratore della Repubblica (ord. 404/2005).

 

Il comma 2 dell’art. 40 modifica l’art. 204 (Esclusione del segreto), primo comma, primo periodo, c.p.p., secondo cui non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 c.p.p. fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale (come già ricordato, una disposizione analoga era contenuta nell’art. 12 della L. 801/1977).

In armonia con quanto disposto dall’art. 39, co. 11, della legge, la modifica introdotta dal comma 2 estende la preclusione dell’opposizione del segreto di Stato anche alle seguenti ulteriori ipotesi:

§         reati di strage previsti dagli artt. 285 e 422 c.p.;

§         associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p..

§         scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter.

 

Il comma 3 dell’art. 40 inserisce quattro nuovi commi dopo il comma 1 dell’art. 204 c.p.p..

Il comma 1-bis esclude dal vincolo di segretezza gli atti connessi ad operazioni effettuate dal personale dei servizi di informazione per la sicurezza per le quali non sia stata riscontrata la sussistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’art. 18 della legge (che comporta l’autorizzazione a compiere legittimamente condotte astrattamente configurabili come reati).

Inoltre, il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

Si stabilisce anche in questa sede che in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.

Per quanto riguarda la tutela della classifica, si dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non confermi il segreto, provvede a declassificare, i documenti prima di metterli a disposizione dell’autorità giudiziaria competente (comma 1-quinquies dell’art. 204 c.p.p.).

 

L’art. 40, comma 4, ha apportato due modifiche all’art. 66 delle norme di attuazione del c.p.p.[37].

In primo luogo, è stato sostituito il secondo comma, il quale attualmente:

§      prevede che l’atto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere motivato;

§      in conseguenza delle modifiche all’art. 204 c.p.p. apportate dall’art. 40, comma 3, c.p.p. prevede che la valutazione del Presidente del Consiglio debba investire la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 204, commi 1, 1-bis e 1-ter;

§      dimezza – da 60 a 30 giorni – il termine a disposizione del Presidente del Consiglio per l’eventuale conferma del segreto.

 

Il testo dell’art. 66, secondo comma, delle norme di attuazione del c.p.p. prevedeva che, quando gli perveniva comunicazione del provvedimento dell’autorità giudiziaria che aveva rigettato l’eccezione di segretezza, il Presidente del Consiglio dei ministri confermava il segreto se riteneva che non ricorressero i presupposti di cui all’art. 204, comma 1, c.p.p. perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerneva il reato per cui si procedeva. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice disponeva il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.

 

In secondo luogo, è stato abrogato il terzo comma, il quale, per il caso di conferma dell’opposizione da parte del Presidente del Consiglio ai sensi del comma 2, rinviava alla procedura di cui all’art. 16 della L. 801/1977.

 

Quest’ultima disposizione prevedeva la comunicazione motivata al Comitato parlamentare che, qualora ritenesse, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, infondata la opposizione del segreto, ne riferiva a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche).

 

L’abrogazione del terzo comma dell’art. 66 delle norme di attuazione del c.p.p è conseguenza dell’abrogazione dell’intera L. 801/1977 disposta dalla legge 124/2007 (in caso contrario, sarebbe rimasto in piedi un rinvio ad un articolo di legge non più esistente). Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, la disciplina non cambia, in quanto la procedura in precedenza contenuta nell’abrogato art. 16 della L. 801/1977 è stata trasfusa nell’art. 40, comma 5, della legge 124/2007. Quest’ultimo contiene due piccole modifiche, laddove non prevede più che le motivazioni che il Presidente del Consiglio trasmette al Comitato parlamentare possano essere sintetiche e laddove non richiede più che la delibera con la quale il Comitato parlamentare dichiara l’infondatezza dell’opposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio debba essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

 

L’articolo 41 introduce una norma di carattere generale che prevede la possibilità di eccepire nel processo penale il segreto di Stato da parte di soggetti diversi dai testimoni (indagati, imputati, parti che sono esaminate ma non in qualità di testimoni, parti civili, ecc.).

Con tale disposizione, dunque, il legislatore verrebbe a disciplinare una fattispecie che, al momento, non è espressamente contemplata da alcuna disposizione di legge (si ricorda, infatti, che l’art. 202 c.p.p. si riferisce esclusivamente al segreto di Stato opposto dal testimone).

 

Secondo parte degli interpreti, sussisterebbe sul punto una vera e propria lacuna, che può arrecare un danno a tutti quegli indagati o imputati la cui innocenza potrebbe essere provata solo sulla base di atti, documenti o informazioni coperti dal segreto di Stato. Tali soggetti si troverebbero nella scomoda situazione di dover scegliere tra il non esercitare il proprio diritto alla difesa o esercitarlo, violando però l’obbligo del segreto.

Secondo la giurisprudenza, invece, non vi sarebbe sul punto alcuna lacuna. Ed infatti, la Corte di cassazione ha affermato in passato che “Il contenuto dell’art. 352 c.p.p. [attualmente art. 202 c.p.p.] è diretto a tutelare il teste che, interrogato su fatti rispetto ai quali abbia obbligo di astenersi in quanto coperti dal segreto di Stato, è suscettibile di essere incriminato per il delitto di cui all’art. 372 c.p. [che, sotto la rubrica ‘Falsa testimonianza’ sanziona anche il fatto di chi tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato] sotto il profilo della reticenza: in tal senso, infatti, nel presupposto della necessità di tutelare il segreto, è prevista la possibilità di interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di conferma della fondatezza della dichiarazione, la declaratoria di non doversi procedere nell’azione penale per il suddetto motivo.

Tale previsione, pertanto, non è applicabile nei confronti di colui che sia interrogato formalmente e sostanzialmente in qualità di imputato, avendo questi ampia libertà di articolare la propria difesa, anche rifiutandosi di rispondere, senza con ciò incorrere nel rischio di incriminazione alcuna – ai sensi dell’art. 372 c.p. – essendogli solo vietato di commettere il delitto di calunnia. L’art. 24 Cost. definisce inviolabile il diritto di difesa: lo stesso, di conseguenza, non può essere limitato non solo sotto il profilo processuale formale, ma neppure sotto quello sostanziale. Di conseguenza, l’imputato ha il diritto di rendere tutte le dichiarazioni idonee a provare la propria innocenza, dovendosi in tale direzione ritenere compresi eventuali altri doveri quali quello eventualmente derivante dall’esistenza del segreto di Stato. Non esiste contrasto tra i principi di cui agli art. 24 e 54 cost., sotto il profilo enunciato, essendo espressamente prevista – art. 51 comma 1 c.p. – la non punibilità di chi abbia eventualmente posto in essere una condotta illecita nell’esercizio di un diritto” (Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 1987, in Cass. pen. 1988, 1897).

 

L’art. 41 esprime un bilanciamento degli interessi in gioco che è analogo a quello codificato nell’art. 202 c.p.p. (come modificato dall’art. 40).

L’autorità giudiziaria, se è stato opposto il segreto di Stato, ne informa il Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza (comma 1). Qualora ritenga essenziale per la definizione del processo la conoscenza degli atti sui quali è stato opposto il segreto, l’autorità giudiziaria chiede al Presidente del Consiglio la conferma dell’esistenza del segreto di Stato, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto (comma 2).

I commi da 3 a 8 dell’art. 41 riproducono i commi da 3 a 8 dell’art. 202 c.p.p. come sostituito dall’art. 40, comma 1, della legge.

L’autorità giudiziaria, a fronte della conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, alla quale tale segreto non può essere opposto.

Analogamente a quanto disposto dall’art. 40, comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni (comma 9).

 

L’articolo 42reca un’articolata disciplina delle classifiche di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione.

Si è ritenuto opportuno disciplinare legislativamente il sistema delle classifiche di segretezza, finora affidato a un sistema di norme secondarie[38]. Tra le novità di maggior rilievo si segnala la previsione di un sistema di declassificazione automatica: in assenza di provvedimenti limitativi, quando sono trascorsi cinque anni, si passa dalla classifica superiore alla inferiore; decorsi altri cinque anni, viene comunque meno il vincolo di segretezza.

Con provvedimento motivato, l’autorità che ha posto la classifica può disporre la proroga della durata. Qualora la proroga sia ultraquindicennale, è necessario un provvedimento del Presidente del Consiglio.

La responsabilità dell’apposizione della classifica di segretezza (e della sua eventuale elevazione) dipende dalla natura dell’oggetto da secretare: se si tratta di un documento, la classifica è apposta dall’autorità che lo ha formato; nel caso di una notizia, dall’autorità che l’ha acquisita per prima; nel caso di una cosa, dall’autorità che ne è responsabile; per i documenti, atti, notizie o cose acquisiti dall’estero, dall’autorità che li ha acquisiti. Le classifiche sono effettuate comunque sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

In ogni caso, l’individuazione dei soggetti abilitati alla classificazione di segretezza spetta al Presidente del Consiglio che vi provvede con un regolamento nel quale sono definite anche le modalità di accesso nei luoghi militari e negli altri luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica e gli uffici della pubblica amministrazione collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza.

Il Presidente del Consiglio, inoltre, verifica il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza.

L’art. 42 mantiene le quattro classifiche di sicurezza già previste (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo[39]), demandando ad un regolamento del Presidente del Consiglio (vedi supra) la definizione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza e i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica.

L’autorità giudiziaria dispone, su richiesta, dei documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato. Gli atti sono conservati nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

Ai sensi del comma 9, chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

Il segreto di Stato nella legge n. 801 del 1997

Ai sensi dell’art. 12 della L. 801/1977, erano coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione fosse idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

La legge escludeva categoricamente la possibilità che fatti eversivi dell’ordine costituzionale potessero essere oggetto di segreto di Stato (art. 12, comma 2, L. 801/1977). Tale previsione era confermata dall’art. 204 c.p.p. nella formulazione previgente: “Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte”[40].

La tutela della sicurezza mediante il ricorso al segreto di Stato si esercita essenzialmente nelle seguenti forme:

§       l’apposizione formale del segreto di Stato sugli atti, i documenti, le notizie ecc. riservati;

§       l’opposizione di tale segreto in sede processuale, da parte degli appartenenti ai servizi;

§       le sanzioni penali per le violazioni del segreto di Stato.

Nei primi due casi, un ruolo centrale è affidato al Presidente del Consiglio che, in quanto responsabile della politica generale relativa alla sicurezza, è anche la massima autorità in materia di segreto di Stato (egli “esercita la tutela del segreto di Stato”, art. 1, comma 2, L. 801/1977).

 

L’apposizione del segreto consiste nell’atto di individuazione pratica dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti, possono compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere segreti. L’apposizione del segreto è disciplinata da fonti secondarie quali il D.P.C.M. 3 febbraio 2006[41] e il D.P.C.M. 11 aprile 2003[42].

Relativamente all’attuazione della tutela del segreto di Stato, attraverso, tra l’altro, l’emanazione degli atti di segretazione, si sottolinea che ciascun ministro è responsabile della tutela del segreto nell’ambito della propria amministrazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio[43].

La L. 801/1977 (art. 1, comma 1) attribuiva al Presidente del Consiglio il “controllo della applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti”. Non veniva specificato a chi spettasse la definizione dei criteri stessi. Tuttavia, si può desumere che tale compito rientrasse nell’ambito della potestà regolamentare del Presidente del Consiglio su tutte le attività attinenti alla politica informativa e di sicurezza, come stabilito dallo stesso art. 1, L. 801/1977, e, più in generale, gli spettasse quale massima autorità in materia di tutela del segreto di Stato.

L’apposizione del segreto di Stato nei casi in cui ricorrevano le condizioni non era soggetta ad alcun termine di durata: l’atto restava coperto dal segreto di Stato fino a quando questo non veniva rimosso.

 

L’atto di opposizione è il provvedimento, spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell’autorità giudiziaria l’apposizione del segreto di Stato su un documento.

L’opposizione del segreto di Stato è disciplinata dagli artt. 202 e 256 c.p.p..

In particolare, per quanto riguarda la testimonianza, ai sensi dell’art. 202 (già art. 352) c.p.p. (Segreto di Stato), nel testo previgente, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio avevano l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (comma 1, mantenuto nella medesima formulazione dalla L. 124/2007). Se il testimone opponeva un segreto di Stato, il giudice ne informava il Presidente del Consiglio dei Ministri[44], chiedendo che ne fosse data conferma (comma 2), e a questo punto si davano due ipotesi:

§       il Presidente del Consiglio confermava il segreto: da ciò derivava che se la prova era reputata essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiarava non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato (comma 3)[45];

§       il Presidente del Consiglio non confermava, entro 60 giorni dalla richiesta, l’opposizione del segreto: da ciò derivava che il giudice ordinava al testimone di deporre (comma 4).

Nel caso di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, la L. 801/1977 prevedeva un ulteriore obbligo da parte di quest’ultimo che ne doveva dare comunicazione, con indicazione delle motivazioni, alle Camere (art. 17). Come è già stato ricordato, analoga comunicazione veniva fatta al Comitato parlamentare di controllo (art. 16). Se il Comitato riteneva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, che l’opposizione del segreto fosse infondata, ne riferiva a ciascuna delle Camere. In ogni caso, le conseguenze di tale atto erano esclusivamente politiche e non rilevavano in ordine al procedimento che aveva originato l’opposizione del segreto.

Il Presidente del Consiglio, inoltre, poteva opporre motivatamente il segreto di Stato direttamente nei confronti del Comitato, in occasione di richieste di informazioni da parte del Comitato stesso. Anche in questo caso, il Comitato poteva decidere di riferire in proposito alle Camere (art. 11, L. 801/1977).

Nel ridisciplinare il segreto di Stato, il legislatore aveva tenuto conto di alcune indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 86/1977. La pronuncia della Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p. allora vigenti nella parte in cui prevedevano che l’autorità giudiziaria informasse il Ministro di grazia e giustizia e non il Presidente del Consiglio dell’opposizione del segreto di Stato e nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell’eventuale conferma del segreto.

Oltre alla individuazione nella massima autorità politica dell’organo deputato ad adottare le decisioni definitive in materia di sicurezza e, quindi, anche in materia di segreto di Stato, la Corte fissò altri princìpi fondamentali, quali la necessità di circoscrivere rigorosamente le materie suscettibili di essere secretate, l’esclusione da queste dei fatti eversivi dell’ordine pubblico, l’obbligo di motivazione dell’opposizione del segreto, la responsabilità dell’esecutivo nei confronti del Parlamento che deve essere in grado di controllare le attività relative alla sicurezza[46].

 

Per quanto riguarda la tutela penale del segreto di Stato rilevano gli artt. 255-263 c.p.. In particolare, è previsto il reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, punito con la reclusione da tre a dieci anni (art. 256 c.p.). Se il reato avviene a scopo di spionaggio politico o militare la pena minima è elevata a quindici anni di carcere (art. 257 c.p.).

La rivelazione di segreti di Stato è punita con la reclusione non inferiore a cinque anni (art. 261 c.p.).

 


Disposizioni finali

L’articolo 43 definisce, in via generale, la proceduraper l’emanazione dei regolamenti di attuazione del provvedimento, stabilendo:

§      la forma (decreto del Presidente del Consiglio);

§      il termine di adozione (180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento);

§      l’organo cui devono essere preventivamente sottoposti per il parere gli schemi dei regolamenti (Comitato parlamentare).

Sugli schemi inoltre si esprime, prima dell’adozione, il Comitato interministeriale per la sicurezza.

 

L’articolo 44 reca, al comma 1, l’abrogazione espressa della L. 801/1977 (salvo quanto previsto dal comma 2), nonché l’abrogazione innominata di “tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge”: fanno eccezione le disposizioni dei decreti attuativi riguardanti il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di sicurezza.

Ai sensi del comma 2, CESIS, SISMI e SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla L. 801/1977, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti:

§      di disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge;

§      di disciplina dell’organizzazione e funzionamento dell’AISE, ai sensi dell’art. 6, co. 10;

§      di disciplina dell’organizzazione e funzionamento dell’AISI, ai sensi dell’art. 7, co. 10;

§      di determinazione del contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi, ai sensi dell’art. 21, co. 1;

§      di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’art. 29, co. 3.

I regolamenti suddetti entrano in vigore contestualmente.

 

L’articolo 45 fissa un termine di 10 giorni dall’entrata in vigore della legge per la costituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica in luogo del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, che cessa le proprie funzioni contestualmente. Entro il medesimo termine, è prevista l’integrazione (con due nuovi membri) del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

 

 

Il 12 ottobre 2007, a seguito dell'entrata in vigore della legge 124/2007, il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha assunto la denominazione di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, insieme con le relative competenze.

In pari data, ai sensi degli articoli 30, comma 1, e 45, comma 1, della legge citata, la composizione del Comitato è stata integrata con la nomina del dep. Roberto Maroni e del sen. Giuseppe Caforio.

 

All’attuazione della legge si provvede – anche in sede di prima applicazione – nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. A tale fine, nella nuova U.P.B. per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza di cui all’art. 29 della legge confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 dell’articolo dispone che le norme dettate dall’art. 28 della legge, relative all’utilizzo di intercettazioni di comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS o ai servizi di informazione, trovino applicazione solo con riferimento alle acquisizioni probatorie successive all’entrata in vigore della legge.

 

L’articolo 46 dispone in merito all’entrata in vigore del provvedimento, che è fissata al 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale[47], vale a dire al 12 ottobre 2007.

 


 

Allegati

 


Codice di procedura penale
(artt. 118, 118-bis, 202-204, 256-256-ter, 270-bis)

 

 

Art. 118.

 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno.

1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [c.p.p. 380]. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (1).

 

1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata (2).

 

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

 

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma decimo, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma decimo, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

 

 

Art. 118-bis.

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

 

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3.

 

3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 14, L. 3 agosto 2007, n. 124.

 

 

Art. 202.

Segreto di Stato.

1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

 

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

 

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

 

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

 

5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

 

6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

 

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

 

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124. Vedi, anche, il D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, in L. 30 dicembre 1991, n. 410, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il testo del presente articolo in vigore prima della citata sostituzione era il seguente:

«1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.

3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.».

 

 

Art. 203.

Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [c.p.p. 191].

 

1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni (1).

 

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(1) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della stessa legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.».

 

 

Art. 204.

Esclusione del segreto.

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale [c.p. 270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis] (1). Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte (2).

 

1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione (3).

 

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica (4).

 

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento (5).

 

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente (6).

 

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

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(1) Vedi, anche, la L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

(2) Comma così modificato dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.».

(3) Comma aggiunto dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.

(4) Comma aggiunto dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.

(5) Comma aggiunto dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.

(6) Comma aggiunto dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.

 

 

Art. 256.

Dovere di esibizione e segreti.

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato (1) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione [c.p.p. 103, comma 2].

 

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

 

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma (2). Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

 

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

 

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

 

 

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(1) Vedi gli artt. 12 e 16, L. 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e sull'ordinamento dei servizi per le informazioni, la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato.

(2) Vedi gli artt. 97-103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

 

 

 

Art. 256-bis.

Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza.

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

 

2. L'autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

 

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

 

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.

 

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

 

6. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa. (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, L. 3 agosto 2007, n. 124.

 

 

 

Art. 256-ter.

Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato.

1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.

 

3. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, L. 3 agosto 2007, n. 124.

 

 

Art. 270-bis.

Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza.

1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

 

2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

 

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

 

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

 

5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

 

6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

 

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

 

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 28, L. 3 agosto 2007, n. 124.


 

Norme di attuazione del Codice di procedura penale
(artt. 66, 226)

 

 

 

Capo VI

Disposizioni relative alle prove

 

Art. 66.

Procedimento di esclusione del segreto.

1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.

 

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato (1).

 

3. [Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977 n. 801] (2).

 

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(1) Comma così sostituito dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204 comma 2 del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.».

(2) Comma abrogato dall'art. 40, L. 3 agosto 2007, n. 124.

 

 

Art. 226.

Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni.

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.

 

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi succesivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

 

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.

 

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

 

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438. I commi 2 e 3 dello stesso art. 5 hanno disposto, il primo, l'abrogazione di ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive e, il secondo, che le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui al presente articolo sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione. Vedi, anche, i commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 5. Il testo del presente articolo, prima delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 438 del 2001, era il seguente:

«Intercettazioni e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione.

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustifichino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale».

Il testo del presente articolo, prima della sostituzione disposta dall'art. 5 del citato decreto legge n. 374 del 2001, era il seguente:

«Intercettazioni telefoniche preventive.

1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 226-sexies del codice abrogato per le intercettazioni telefoniche previste dall'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

2. I richiami contenuti nell'articolo 226-sexies alle altre disposizioni del codice abrogato si intendono riferiti alle disposizioni corrispondenti del codice».

 


 

Legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(abrogata con i limiti e la decorrenza di cui all’art. 44, L. 124/2007)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 novembre 1977, n. 303.

 

 

Art. 1.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato (2).

 

 

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(2)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.C.M. 11 aprile 2003

 

 

Art. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

 

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

 

 

Art. 3.

È istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

 

È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

 

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

 

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività (3).

 

 

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(3)  Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 4.

È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.

 

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

 

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

 

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività (4).

 

 

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(4)  Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e gli artt. 4 e 7-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 5.

 I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

 

È abrogata la lettera g) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

 

 

Art. 6.

È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

 

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

 

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

 

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività (5).

 

 

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(5)  Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e gli artt. 4 e 7-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 7.

Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

 

La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego (6).

 

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

 

Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

 

 

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(6)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 5-bis dell'art. 9, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

 

Art. 8.

Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

 

 

Art. 9. 

Gli appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

 

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3.

 

I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

 

L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

 

Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

 

 

Art. 10.

Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

 

Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti.

 

Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SDS).

 

Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.

 

 

Art. 11.

Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

 

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

 

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

 

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

 

 

Art. 12.

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

 

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

 

 

Art. 13.

Le parole «segreto politico o militare» contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole «segreto di Stato».

 

Le parole «provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352» contenute nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole «provvede a norma dell'articolo 352».

 

 

Art. 14. 

La rubrica dell'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificata: «Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto professionale o di ufficio».

 

Il primo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è inserito, quale secondo comma, nell'articolo 351 dello stesso codice.

 

 

Art. 15.

L'articolo 352 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

«Dovere d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato.

 

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.

 

Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorità procedente dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato».

 

 

Art. 16.

Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

 

Art. 17.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere con la relativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge.

 

 

Art. 18. 

Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

 

 

Art. 19. 

Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica - denominata «Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza» - da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della difesa e dell'interno. Il Ministro per il tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

 

In sede di prima applicazione confluiscono nell'anzidetta rubrica gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.

 


 

D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv. con mod. in L. 31 luglio 2005, n. 155.
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
(art. 4)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 173 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155 (Gazz. Uff. 1° agosto 2005, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(omissis)

Art. 4.

 Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o del crimine organizzato di stampo mafioso (10).

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (11).

 

 

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(10)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155 e poi dall'art. 13, L. 3 agosto 2007, n. 124.

(11)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

 

(omissis)

 


 

Legge 3 agosto 2007, n. 124.
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187.

 

 

Capo I

 

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

 

Art. 1.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

 

a) l’alta direzione e la responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

 

b) l’apposizione e la tutela del segreto di Stato;

 

c) la conferma dell’opposizione del segreto di Stato;

 

d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

 

e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;

 

f) la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.

 

2. Ai fini dell’esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l’apposizione e l’opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell’informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

 

Art. 2.

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata di cui all’articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

 

2. Ai fini della presente legge, per «servizi di informazione per la sicurezza» si intendono l’AISE e l’AISI.

 

 

Art. 3.

Autorità delegata.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

 

2. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.

 

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

 

 

Art. 4.

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

 

3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

 

a) coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall’AISE e dall’AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

 

b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

 

c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l’esclusiva competenza dell’AISE e dell’AISI per l’elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell’AISE e dell’AISI;

 

d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

 

e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l’AISE, l’AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

 

f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;

 

g) elabora, d’intesa con l’AISE e l’AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

h) sentite l’AISE e l’AISI, elabora e sottopone all’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all’articolo 21, comma 1;

 

i) esercita il controllo sull’AISE e sull’AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L’ufficio ispettivo, nell’ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell’ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

 

l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

 

m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

 

n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all’articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

 

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

 

5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento.

 

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell’ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

7. L’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell’ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.

 

8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:

 

a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell’esercizio delle funzioni di controllo;

 

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

 

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un’adeguata formazione;

 

d) non è consentito il passaggio di personale dall’ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;

 

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

 

 

Art. 5.

Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza.

 

2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

 

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

 

4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei Ministri, i direttori dell’AISE e dell’AISI, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

 

 

Art. 6.

Agenzia informazioni e sicurezza esterna.

1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero.

 

2. Spettano all’AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.

 

3. È, altresì, compito dell’AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

 

4. L’AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l’AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all’estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

 

5. L’AISE risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

6. L’AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’interno per i profili di rispettiva competenza.

 

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell’AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

 

8. Il direttore dell’AISE riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia.

 

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell’AISE affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia.

 

10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISE sono disciplinati con apposito regolamento.

 

 

Art. 7.

Agenzia informazioni e sicurezza interna.

1. È istituita l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

 

2. Spettano all’AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia.

 

3. È, altresì, compito dell’AISI individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

 

4. L’AISI può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con l’AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all’interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

 

5. L’AISI risponde al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

6. L’AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell’interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.

 

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell’AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L’incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

 

8. Il direttore dell’AISI riferisce costantemente sull’attività svolta al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione dell’Agenzia.

 

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell’AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell’AISI affida gli altri incarichi nell’ambito dell’Agenzia.

 

10. L’organizzazione e il funzionamento dell’AISI sono disciplinati con apposito regolamento.

 

 

Art. 8.

Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all’AISE e all’AISI.

1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al DIS, all’AISE e all’AISI non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.

 

2. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) svolge esclusivamente compiti di carattere tecnico militare e di polizia militare, e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all’estero, e non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento con l’AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

Art. 9.

Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza.

1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, l’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42.

 

2. Competono all’UCSe:

 

a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

 

b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

 

c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell’interno;

 

d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

 

3. Il NOS ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all’articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall’Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS.

 

4. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.

 

5. Al fine di consentire l’accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSe per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

 

6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

 

7. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4 del presente articolo, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

 

8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell’accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

 

9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSe, al Presidente del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSe trasmette al soggetto appaltante l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

 

11. Il dirigente preposto all’UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell’organizzazione e delle procedure adottate dall’Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l’efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

 

 

Art. 10.

Ufficio centrale degli archivi.

1. È istituito nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, l’Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:

 

a) l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;

 

b) la gestione dell’archivio centrale del DIS;

 

c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

 

d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonché della documentazione concernente le condotte di cui all’articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

 

2. Il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’Archivio centrale dello Stato.

 

 

Art. 11.

Formazione e addestramento.

1. È istituita nell’ambito del DIS, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l’addestramento, la formazione di base e continuativa e l’aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.

 

2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

 

3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all’evoluzione del quadro strategico internazionale.

 

4. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell’ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.

 

 

Art. 12.

Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) dell’articolo 4, comma 3, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L’autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.

 

3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell’interno, fornisce ogni possibile cooperazione al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.

 

 

Art. 13.

Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità.

1. Il DIS, l’AISE e l’AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.

 

2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l’accesso del DIS, dell’AISE e dell’AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali.

 

3. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: «ordinamento costituzionale» sono inserite le seguenti: «o del crimine organizzato di stampo mafioso».

 

4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

 

 

Art. 14.

Introduzione dell’articolo 118-bis del codice di procedura penale.

1. Dopo l’articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

«Art. 118-bis. – (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri). – 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

 

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 118, commi 2 e 3.

 

3. L’autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l’autorità giudiziaria può autorizzare l’accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata».

 

 

Art. 15.

Introduzione dell’articolo 256-bis del codice di procedura penale.

1. Dopo l’articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

«Art. 256-bis. – (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell’autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando deve disporre l’acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

 

2. L’autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all’esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell’indagine. Nell’espletamento di tale attività, l’autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

 

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l’inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

 

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l’esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l’atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei Ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni in ordine all’apposizione del segreto di Stato.

 

5. Nell’ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

 

6. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa».

 

 

Art. 16.

Introduzione dell’articolo 256-ter del codice di procedura penale.

1. Dopo l’articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:

 

«Art. 256-ter. – (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). – 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.

 

3. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa».

 

 

Capo III

 

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

 

Art. 17.

Ambito di applicazione delle garanzie funzionali.

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 18.

 

2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone.

 

3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, nei casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì alle condotte previste come reato a norma dell’articolo 255 del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.

 

4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, secondo comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.

 

5. Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.

 

6. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

 

a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un’operazione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

 

b) sono indispensabili e proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti perseguibili;

 

c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

 

d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

 

7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall’articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

 

 

Art. 18.

Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato.

1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita, rilascia l’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa informandone il DIS. Le richieste e le autorizzazioni devono avere forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario di cui al comma 7.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1 con l’utilizzo delle medesime forme previste dal comma 2.

 

4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l’autorizzazione di cui al comma 2, e qualora l’Autorità delegata non sia istituita, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei Ministri, informandone il DIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o l’Autorità delegata, ove istituita, se l’autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento entro dieci giorni.

 

6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta le necessarie misure e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo.

 

7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 7. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’ufficio ispettivo del DIS, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i).

 

 

Art. 19.

Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria.

1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all’articolo 17 e autorizzate ai sensi dell’articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all’autorità giudiziaria che procede l’esistenza della speciale causa di giustificazione.

 

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

 

3. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei Ministri è interpellato dal giudice che procede.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, se sussiste l’autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei Ministri il procedimento è sospeso.

 

5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

 

6. Se il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma la sussistenza dell’autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all’esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalità, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.

 

7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

 

8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

 

9. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.

 

10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

 

11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei Ministri, che conferma o smentisce l’esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

 

 

Art. 20.

Sanzioni penali.

1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all’articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

 

 

Art. 21.

Contingente speciale del personale.

1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l’ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l’unitarietà della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

 

2. Il regolamento determina, in particolare:

 

a) l’istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

 

b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

 

c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

 

d) l’individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;

 

e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all’operatività del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza;

 

f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l’assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l’incompatibilità è assoluta;

 

g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza;

 

h) i criteri per la progressione di carriera;

 

i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);

 

l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

 

m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;

 

n) i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.

 

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

 

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

 

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).

 

6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all’AISE e all’AISI, costituito dallo stipendio, dall’indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

 

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell’amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.

 

8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

 

9. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

 

10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

 

11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, Ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti.

 

12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

 

 

Art. 22.

Ricorsi giurisdizionali.

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

 

Art. 23.

Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

1. Il personale di cui all’articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all’articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell’amministrazione di provenienza.

 

2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all’articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

 

3. L’attribuzione della qualifica è rinnovabile.

 

4. L’attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell’interno.

 

5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.

 

6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all’articolo 21 ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l’Autorità delegata, ove istituita.

 

7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

 

8. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

 

Art. 24.

Identità di copertura.

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’uso, da parte degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

 

2. I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

 

3. Con apposito regolamento sono definite le modalità di rilascio e conservazione nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

 

 

Art. 25.

Attività simulate.

1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o all’Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare, su proposta dei direttori dell’AISE e dell’AISI, l’esercizio di attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

 

2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.

 

3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

 

Art. 26.

Trattamento delle notizie personali.

1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

2. Il DIS, tramite l’ufficio ispettivo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

 

3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto al comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

 

4. Il DIS, l’AISE e l’AISI non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, ai sensi dell’articolo 33, comma 6.

 

 

Art. 27.

Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari.

1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, l’autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

 

2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l’autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui al comma 1 con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

 

3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.

 

4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

 

5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità della pubblicità degli atti.

 

6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

 

 

Art. 28.

Introduzione dell’articolo 270-bis del codice di procedura penale.

1. Dopo l’articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

«Art. 270-bis. – (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. L’autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

 

2. Terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

 

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

 

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non oppone il segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

 

5. L’opposizione del segreto di Stato inibisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

 

6. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

 

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

 

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

 

 

Art. 29.

Norme di contabilità e disposizioni finanziarie.

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituita un’apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

2. All’inizio dell’esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell’AISE e dell’AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d’anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30.

 

3. Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza è approvato, sentito il Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

 

a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

 

b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR;

 

c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell’organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

 

d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alle lettere c) e d), singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;

 

f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all’articolo 33, comma 1, un’informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d).

 

4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

 

5. È abrogato il comma 8 dell’articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

Capo IV

 

CONTROLLO PARLAMENTARE

 

Art. 30.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

 

2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

 

3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

 

4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

 

5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

 

6. Per l’elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

 

 

Art. 31.

Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

1. Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell’AISE e dell’AISI.

 

2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali, di disporre con delibera motivata l’audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. La delibera è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell’audizione.

 

3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare.

 

4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

 

5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

 

6. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

 

7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

 

8. Qualora la comunicazione di un’informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l’incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l’esigenza di riservatezza al Comitato.

 

9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest’ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l’esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l’esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. In nessun caso l’esigenza di riservatezza di cui al comma 8 o il segreto di Stato possono essere opposti al Comitato che, con voto unanime, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge.

 

10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

 

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d’ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

 

12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

 

13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l’accesso presso l’archivio centrale del DIS, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).

 

14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

15. Nei casi previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei Ministri può differire l’accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

 

Art. 32.

Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.

 

3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

 

4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.

 

 

Art. 33.

Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, contenente un’analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.

 

2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l’organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all’articolo 21.

 

3. Il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell’articolo 18 della presente legge e dell’articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica tempestivamente al Comitato l’istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza.

 

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza relativa allo stesso semestre.

 

8. Nell’informativa di cui al comma 7 sono riepilogati, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, dell’AISE e dell’AISI e i relativi stati di utilizzo.

 

9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei Ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di informazione per la sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

 

10. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta la relazione riguardante il primo semestre dell’anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta la relazione riguardante il secondo semestre dell’anno precedente.

 

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un’informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 24, comma 1, svolte nell’anno precedente.

 

12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell’organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa, con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.

 

 

Art. 34.

Accertamento di condotte illegittime o irregolari.

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nell’esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

 

 

Art. 35.

Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull’attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

 

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell’anno informative o relazioni urgenti.

 

 

Art. 36.

Obbligo del segreto.

1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d’ufficio o di servizio, dell’attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell’incarico.

 

2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell’articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall’articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

 

4. Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all’autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto di cui al comma 1.

 

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il presidente di quest’ultimo ne informa i Presidenti delle Camere.

 

6. Ricevuta l’informativa di cui al comma 5, il Presidente della Camera cui appartiene il parlamentare interessato nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

 

7. La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo quale componente del Comitato, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente dell’altro ramo del Parlamento.

 

 

Art. 37.

Organizzazione interna.

1. L’attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

 

2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.

 

3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dall’autorità che li ha formati.

 

4. Per l’espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L’archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

 

5. Le spese per il funzionamento del Comitato, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

 

 

Art. 38.

Relazione al Parlamento.

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all’anno precedente, sulla politica dell’informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

 

 

Capo V

 

DISCIPLINA DEL SEGRETO

 

Art. 39.

Segreto di Stato.

1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

 

2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

 

3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.

 

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

 

6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

7. Decorsi quindici anni dall’apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

 

8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri consente l’accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.

 

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.

 

10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

 

11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.

 

 

Art. 40.

Tutela del segreto di Stato.

1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

«Art. 202. – (Segreto di Stato). – 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

 

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

 

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

 

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

 

5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

 

6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

 

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

 

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

 

2. All’articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale».

 

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

 

«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.

 

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

 

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

 

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».

 

4. All’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.»;

 

b) il comma 3 è abrogato.

 

5. Di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell’articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

 

 

Art. 41.

Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.

1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

 

2. L’autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

 

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

 

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

 

5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

 

6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

 

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

 

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

 

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

 

 

Art. 42.

Classifiche di segretezza.

1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

 

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.

 

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

 

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

 

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

 

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

 

8. Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

 

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 43.

Procedura per l’adozione dei regolamenti.

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 e sentito il CISR.

 

2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

 

 

Art. 44.

Abrogazioni.

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi.

 

2. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 4, comma 7, all’articolo 6, comma 10, all’articolo 7, comma 10, all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 29, comma 3.

 

3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.

 

4. In tutti gli atti aventi forza di legge l’espressione «SISMI» si intende riferita all’AISE, l’espressione «SISDE» si intende riferita all’AISI, l’espressione «CESIS» si intende riferita al DIS, l’espressione «CIIS» si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 30 della presente legge.

 

 

Art. 45.

Disposizioni transitorie.

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura è integrato nella sua composizione ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all’articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

 

2. Anche in sede di prima applicazione, all’attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nell’unità previsionale di base di cui al comma 1 dell’articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3. Le norme di cui all’articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 46.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2007.
Istituzione dell'«Autorità delegata» per la sicurezza della Repubblica

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, intitolata «Sistema di  informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto l'art. 2 della citata legge a tenore del quale «Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'art. 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)»;

Visto l'art. 3, comma 1, della medesima legge, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, denominati «Autorità delegata»;

Visto l'art. 1, comma 1, della ripetuta legge, che individua le funzioni attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover istituire l'«Autorità delegata» per la sicurezza della Repubblica;

 

Decreta:

 

1. È istituita l'«Autorità delegata» per la sicurezza della Repubblica.

2. L'on. Enrico Micheli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge le funzioni di «Autorità delegata» ai sensi del presente decreto e della legge ivi richiamata.

3. All'«Autorità delegata» sono conferite tutte le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, fatta eccezione per quelle espressamente riservate in via esclusiva al medesimo Presidente dall'art. 1, comma 1, della legge.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni.

 

Roma, 26 ottobre 2007

 

Il Presidente: Prodi

 

 


 

 

Regolamento interno del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
(approvato nella seduta del 22 novembre 2007)

 

 

Art. 1.

(Norme applicabili).

1. Il Comitato svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente del Comitato.

 

 

Art. 2.

(Partecipazione alle sedute del Comitato).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute del Comitato di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria, per i soggetti di cui è stata disposta l'audizione, nonché per eventuali loro accompagnatori autorizzati dal Presidente.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti del Comitato.

3. Il Comitato può delegare lo svolgimento di attività istruttorie a uno o più componenti, i quali riferiscono al Comitato stesso nel termine fissato dal Presidente. La partecipazione a tali attività è consentita a tutti i componenti che ne facciano richiesta.

 

 

Art. 3.

(Ufficio di presidenza).

1. L'ufficio di presidenza è composto, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge istitutiva, dal Presidente del Comitato, che lo presiede, dal vicepresidente e dal segretario.

2. Della costituzione del Comitato è data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, ove istituita, all'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge istitutiva.

 

 

Art. 4.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di presidenza ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Riceve gli atti sui quali il Comitato è chiamato ad esprimere il parere e trasmette i pareri espressi dal Comitato al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata. Comunica preventivamente ai presidenti delle Camere lo svolgimento delle audizioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge istitutiva. Disciplina il regime di accesso ai locali del Comitato, impartendo le opportune direttive. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. Il vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il segretario verifica i risultati delle votazioni e sovrintende alla redazione del processo verbale.

 

 

Art. 5.

(Programma e calendario dei lavori).

1. Il programma ed il calendario dei lavori sono predisposti dal Presidente, sen

tito l'Ufficio di presidenza, tenendo conto delle eventuali indicazioni provenienti dai componenti del Comitato.

2. Nei casi di necessità e urgenza, il Presidente può convocare il Comitato in deroga alla procedura di cui al comma 1.

 

 

Art. 6.

(Convocazione del Comitato).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente del Comitato annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, il Comitato è convocato dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta anche con l'ausilio di strumenti telematici. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri del Comitato l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno quattro componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca il Comitato con la procedura di cui al comma 2.

4. Il Comitato non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dall'unanimità dei componenti.

 

 

Art. 7.

(Numero legale e deliberazioni).

1. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge istitutiva, le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

 

 

Art. 8.

(Regime di pubblicità dei lavori del Comitato).

1. Le sedute del Comitato sono segrete, salvo che il Comitato deliberi di renderle pubbliche in tutto o in parte.

2. La pubblicità delle sedute, ove deliberata, è assicurata secondo le modalità definite dal Comitato.

3. Le deliberazioni del Comitato sono segrete, salvo diversa decisione del Comitato medesimo.

4. Di ogni seduta del Comitato viene redatto il verbale ed il resoconto sommario; di ogni audizione viene, altresì, redatto il resoconto stenografico.

5. Nei quindici giorni successivi alla comunicazione della avvenuta predisposizione del resoconto stenografico, quest'ultimo è posto a disposizione del soggetto audito presso la segreteria del Comitato, ai fini della revisione formale del testo e della sua sottoscrizione. Qualora il soggetto audito non si avvalga di tale facoltà, si intende tacitamente espressa, ai fini del perfezionamento dei verbali di seduta, la sua volontà di rimettersi alla revisione formale già effettuata d'ufficio.

 

 

Art. 9.

(Funzioni consultive del Comitato).

1. Prima di deliberare sulla proposta di un parere ai sensi dell'articolo 32 della legge istitutiva, il Comitato può disporre le audizioni ritenute utili ai fini dell'espressione del parere medesimo.

2. Il Presidente dispone le opportune misure per garantire tempi di esame delle proposte di parere compatibili con i termini di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva. Ove necessario, il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità delegata la proroga dei suddetti termini.

 

 

Art. 10.

(Relazioni al Parlamento).

1. Nei casi previsti dall'articolo 35 della legge istitutiva, il Presidente o il componente da lui incaricato predispone una proposta di relazione o di informativa. La proposta è illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta.

 

 

Art. 11.

(Denuncia all'autorità giudiziaria).

1. Il Presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia all'autorità giudiziaria i casi di violazione del segreto, ai sensi dell'articolo 36 della legge istitutiva. Di tale iniziativa è data comunicazione al Comitato.

2. Il Comitato esamina ogni caso di violazione del segreto al fine di verificare se sussistano i presupposti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge istitutiva. Qualora risulti evidente che la violazione possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente del Comitato ne informa i Presidenti delle Camere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 36, commi 6 e 7, della legge istitutiva.

 

Art. 12.

(Pubblicità di atti e documenti).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma 3, della legge istitutiva, il Comitato delibera se e quali tra gli atti e i documenti da esso formati o acquisiti possano essere resi pubblici.

 

 

Art. 13.

(Spese del Comitato).

1. Le spese di carattere ordinario sono autorizzate dal Presidente del Comitato; le spese eccedenti l'ordinaria amministrazione sono deliberate dal Comitato.

2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate o deliberate nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge istitutiva.

 

 

Art. 14.

(Archivio del Comitato).

1. Qualunque atto o documento che pervenga al Comitato è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Il relativo regime di classificazione è determinato ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, della legge istitutiva e dell'articolo 12 del presente regolamento.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione raccolta dal Comitato sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità, adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti dei due rami del Parlamento, e cura l'informatizzazione dei documenti.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai parlamentari componenti del Comitato. I collaboratori esterni di cui al successivo articolo 15 possono consultare singoli atti depositati in archivio previa specifica autorizzazione del Comitato, qualora ciò sia necessario ai fini dell'espletamento dell'incarico ad essi affidato. Il personale addetto all'archivio del Comitato annota in apposito registro tutte le consultazioni effettuate.

4. Non è consentita l'estrazione di copia degli atti, delle delibere e dei documenti, anche anonimi, depositati in archivio, ad eccezione:

a) delle deliberazioni e degli atti che il Comitato abbia deliberato di rendere pubblici ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della legge istitutiva;

b) previa autorizzazione del Presidente, degli atti acquisiti dal Comitato che non siano stati assoggettati ad alcuna classifica di segretezza da parte del soggetto che li ha formati.

 

 

Art. 15.

(Collaborazioni esterne).

1. Il Comitato può decidere di avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività. A tal fine, delibera l'affidamento dell'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse, che presentino i requisiti di cui all'articolo 37, comma 5, della legge istitutiva.

2. In sede di deliberazione dell'affidamento dell'incarico, il Comitato definisce l'oggetto e la durata della collaborazione, la cui efficacia può essere subordinata al preventivo rilascio del nulla osta di sicurezza. Con la medesima deliberazione il Comitato può altresì decidere di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un compenso commisurato all'incarico conferito. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto di cui all'articolo 36, comma 1, della legge istitutiva e circa l'insussistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 37, comma 5, della medesima legge. In sede di esecuzione degli incarichi loro affidati, essi si conformano alle istruzioni impartite dal Presidente. I collaboratori riferiscono al Comitato ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

 

 

Art. 16.

(Modifiche al regolamento del Comitato).

1. Ciascun componente del Comitato può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono distribuiti agli altri componenti del Comitato.

2. Le modifiche al regolamento interno sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.

 

 

 

 



[1]    Legge 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato.

[2]     Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[3]    Cfr. art. 4, comma 2, lettera ), della legge 124/2007.

[4]     L’UCSi, in precedenza denominato Ufficio sicurezza (USI), prima della riforma del 1977 dipendeva dal SID, il Servizio di informazioni militare. Con il D.P.C.M. 31 gennaio 1978 l’ufficio è stato trasferito presso il CESIS. La struttura e il funzionamento dell’UCSi erano definite da due circolari riservate del Presidente del Consiglio, emanate in data 23 novembre 1979 e 5 gennaio 1980.

[5]     Le procedure di rilascio del nulla osta di sicurezza personale sono state revisionate con il D.P.C.M. 7 giugno 2005, Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale che tiene conto delle misure adottate in ambito europeo (si veda in proposito la Relazione sulla politica informativa e della sicurezza – 2° semestre 2005, pag. 16). Gran parte delle disposizioni ivi contenute sono confluite nel D.P.C.M. 3 febbraio 2006, Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, una sorta di “testo unico” delle disposizioni in materia di tutela amministrativa del segreto.

[6]     In precedenza, la tenuta dei registri dei NOS era compiuta a livello decentrato: ciascuna amministrazione pubblica che tratta informazioni classificate aveva il compito di aggiornare il registro dei NOS del proprio personale abilitato (art. 11, co. 10, lett. e), D.P.C.M. 3 febbraio 2006).

[7]     A differenza dell’Abilitazione temporanea che aveva una durata massima – non superiore a sei mesi dalla data di rilascio, prorogabile una sola volta (art. 18, comma 3) – il D.P.C.M. 3 febbraio 2006 non indicava la durata del NOS che, presumibilmente, era fissata caso per caso.

[8]     L’art. 20, co. 5 del D.P.C.M. 3 febbraio 2006 poneva tale obbligo in capo a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

[9]     L. 18 febbraio 1997, n. 25, Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa.

[10]   D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, Regolamento di attuazione dell’articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.

[11]   Si veda La difesa. Libro bianco 2002.

[12]    D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[13]    D.L. 27 luglio 2005, n. 144, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155.

[14]      Legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

[15]    Si tratta dell’associazione mafiosa e reati connessi, del sequestro di persona a scopo di estorsione, della riduzione in schiavitù e della tratta di persone, dei reati associativi finalizzati al traffico di droga ed al contrabbando di sigarette.

[16]    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

[17]    D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

[18]    L. 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

[19]    Camera dei deputati, I Commissione, seduta del 9 gennaio 2007, intervento del relatore, p. 5.

[20]    Camera dei deputati, I Commissione, seduta del 9 gennaio 2007, intervento del relatore, p. 5.

[21]    Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

[22]    Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro.

[23]    L’art. 8 della L. 801/1977 stabiliva che: “Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all’articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista”.

[24]   Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

[25]    Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

[26]   Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

[27]    Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri.

[28]    Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

[29]    Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

[30]   Legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale.

[31]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[32]    Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[33]    Anche se non previsto dalla legislazione vigente, non è infrequente l’invio di relazioni alle Camere da parte del Comitato.

[34]    Si veda, a tal proposito, la seduta della Camera dei deputati del 14 febbraio 2007.

[35]    Sent. 110/1998, considerato in diritto n. 7.

[36]    Tale disposizione recepisce un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale: “l’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l’effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la notitia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l’azione penale, ma ha l’effetto di inibire all’autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. Tale divieto riguarda l’utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall’illegittimità della loro origine” (sent. 110/1998).

[37]    D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

[38]    Tale motivazione emerge dalla relazione illustrativa che accompagna la p.d.l. presentata da componenti del COPACO (A.C. 2070).

[39]    D.P.C.M. 3 febbraio 2006, Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, art. 5.

[40]    Per i reati aventi come scopo l’eversione dell’ordinamento costituzionale si vedano gli artt. 270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis c.p. (reati di associazione sovversiva, terrorismo etc.). Un altro caso di non opponibilità del segreto di Stato è stato introdotto relativamente alle informazioni riguardanti l’uso delle mine antipersona, dalla legge 29 ottobre 1997 n. 374, Norme per la messa al bando delle mine antipersona (art. 10). Si ricorda peraltro che l’art. 3, co. 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia ha previsto che “in nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell’ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato”.

[41]    Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.

[42]    Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della Dec. 29 novembre 2001 della Commissione delle Comunità europee.

[43]    Si veda in proposito la Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti (semestre 22 novembre 1977 – 22 maggio 1978).

[44]    Si osserva che l’art. 202 c.p.p. (già art. 352) nella formulazione introdotta in origine dalla L. 801/1977 (art. 15) prevedeva che il giudice interpellasse il Presidente del Consiglio solamente nel caso ritenesse infondata la dichiarazione di segretezza. Alla formulazione illustrata si è giunti a seguito della riforma del c.p.p. operata con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

[45]    Con la sentenza 110/1998, la Corte costituzionale ha stabilito che l’apposizione del segreto di Stato non inibisce in modo assoluto all’autorità giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce, precludendo qualsiasi indagine anche se fondata su elementi di conoscenza altrimenti acquisiti, ma ha solo l’effetto di impedire l’acquisizione e l’utilizzazione di elementi di conoscenza e di prova coperti da segreto. Il divieto riguarda l’utilizzazione di atti e documenti coperti da segreto, sia in via diretta, al fine di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine. Inoltre, ha aggiunto la Corte, i rapporti tra potere esecutivo e autorità giudiziaria devono essere improntati al principio di legalità e devono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel senso dell’effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti.

[46]    Tra le sentenze della Corte costituzionale in materia di segreto di Stato possono dunque ricordarsi le seguenti: 82/1976, 86/1977, 110/1998 (preceduta dall’ordinanza 426/1997), 410/1998 (preceduta dall’ordinanza 266/1998), 344/2000, 487/2000 (preceduta dalle ordinanze 320 e 321/1999), 295/2002. Si vedano anche le ordinanze 209/2003 e 404/2005.

[47]   Avvenuta il 13 agosto 2007.