Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Pari opportunità nell¿accesso alla carica di membro del Parlamento europeo - A.C. 2946
Riferimenti:
AC n. 2946/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 232
Data: 07/09/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

A.C. 2946

 

 

 

 

 

n. 232

 

 

7 Settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

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File: ac0291.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Formulazione del testo  5

Schede di lettura

L’articolo 56 del Codice delle pari opportunità  9

Le due interpretazioni della norma sanzionatoria e le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera  11

La proposta di legge in esame  14

Progetto di legge

§      A.C. 2946, (on. D’Alia), Interpretazione autentica dell’articolo 56, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo  17

Normativa di riferimento

§      L. 3 giugno 1999, n. 157. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (artt. 1, 2, 3 e 6-bis)23

§      L. 8 aprile 2004, n. 90. Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (art. 3)27

§      Decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004. Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004.28

§      D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 (art. 56)32

§      Decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006. Rideterminazione, per effetto dell'art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005  34

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2946

Titolo

Interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

Iniziativa

On. D’Alia

Settore d’intervento

Elezioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione

24 luglio 2007

§       annuncio

25 luglio 2007

§       assegnazione

25 luglio 2007

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge reca una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 56, co. 2, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 198/2006, in materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.

Il comma citato sanziona la violazione dell’obbligo di cui al co. 1 del medesimo articolo – ai sensi del quale, nelle liste di candidati presentate per dette elezioni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti in lista – mediante una decurtazione del rimborso per le spese elettorali di entità direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto al numero massimo consentito, sino ad un massimo della metà del rimborso spettante.

Quest’ultima disposizione ha dato luogo a talune incertezze interpretative in sede di approvazione del piano di ripartizione dei rimborsi relativi alla consultazione elettorale europea del 2004. Allo scopo di superare tali incertezze, il testo in esame dispone (articolo 1 comma 1) che la norma è da interpretarsi nel senso che la riduzione dell'importo del rimborso elettorale va calcolata sulla base del rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi fissato dal co. 1 dell’art. 56, e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite di due terzi.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge reca una disposizione di interpretazione autentica di una norma di rango legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’oggetto della proposta di legge appare riconducibile alla materia “elezione del Parlamento europeo”, riservata alla competenza legislativa dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. f), della Costituzione.

Formulazione del testo

Il comma 2 dell’unico articolo di cui si compone la proposta di legge precisa che la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, svoltesi il 12 e 13 giugno 2004. Tale precisazione non parrebbe indispensabile, considerato che la disposizione di cui al citato comma 1, come tutte le norme di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva.

 

 


Schede di lettura

 


L’articolo 56 del Codice delle pari opportunità

L’articolo 56 (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo) del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvato con D.Lgs. 198/2006[1], reca una norma volta a promuovere l’accesso delle donne alle cariche elettive, allo scopo di incrementare il tasso di partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale del Paese.

La disposizione era stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della L. 90/2004[2], che ha modificato in più punti la disciplina concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ed è stata in seguito trasfusa nel Codice. Si tratta di una misura di incentivazione alla presenza di candidature femminili nelle liste incidente sulla disciplina del rimborso delle spese elettorali e, per un particolare verso, sulla stessa ammissibilità delle liste.

La misura trova applicazione limitatamente alle prime due elezioni del Parlamento europeo successive alla data di entrata in vigore della L. 90/2004 (10 aprile 2004). Essa è stata pertanto applicata in occasione delle elezioni del giugno 2004 e lo sarà nuovamente nelle elezioni del 2009.

 

I commi 1 e 2, primo periodo, dell’art. 56 stabiliscono che, nelle liste di candidati presentate per dette elezioni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti nella lista.

Il computo è effettuato a livello nazionale, sull’insieme delle liste presentate con un medesimo contrassegno nelle diverse circoscrizioni (è quindi possibile una compensazione tra le diverse aree geografiche). Nel computo si tiene conto una sola volta delle candidature plurime (un candidato o una candidata può infatti presentarsi in più circoscrizioni); la cifra risultante è arrotondata all’unità prossima.

Per i movimenti e i partiti politici che non abbiano rispettato questa proporzione, il contributo a titolo di rimborso per le spese elettorali, spettante ai sensi della L. 157/1999[3], viene ridotto:

§         in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in eccesso rispetto al numero massimo consentito;

§         sino ad un massimo della metà della somma spettante.

 

Come misura premiale, il comma 3 del medesimo articolo riassegna la somma eventualmente derivante dalla riduzione del rimborso effettuata ai sensi del comma 2, secondo i seguenti criteri:

§         la maggiorazione è assegnata ai partiti e ai gruppi politici organizzati per i quali i candidati eletti di ciascuno dei due sessi sia superiore ad un terzo del totale dei candidati eletti;

§         la somma complessivamente spettante è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

 

La disposizione recata dal secondo periodo del comma 2 incide infine direttamente sulla ammissibilità delle liste o delle candidature: in essa si dichiara infatti inammissibile la lista che, se composta da più di un candidato, non preveda la presenza di candidati di entrambi i sessi.


Le due interpretazioni della norma sanzionatoria e le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera

Come si è accennato nella precedente scheda di lettura, la disposizione ivi illustrata ha trovato applicazione in occasione delle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004.

In sede di approvazione del piano di ripartizione dei rimborsi per detta consultazione elettorale[4] sono peraltro emersi problemi applicativi in relazione alla “non univocità dell’interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2” della L. 90/2004[5] (oggi art. 56, co. 2, del D.Lgs. 198/2006).

In base al dato testuale di tale comma, infatti, il sistema sanzionatorio si basa su due principî fondamentali: il primo risiede nel limite della penalizzazione, che non deve superare la metà dell’importo del rimborso; il secondo nella diretta proporzionalità della sanzione rispetto al numero dei candidati eccedenti il numero massimo consentito.

Sul piano applicativo, i criteri segnalati – e in specie il secondo – sono suscettibili di due diverse letture: secondo la prima, la misura della sanzione va determinata in base al rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito ed il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso, pari – come sopra ricordato – ai due terzi del totale delle candidature; in virtù della seconda interpretazione la riduzione è invece da determinarsi in ragione del rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito ed il numero minimo di candidature consentito per il sesso meno rappresentato: in base a questo secondo criterio, pertanto, la penalizzazione verrebbe rapportata non ai due terzi ma ad un terzo del totale delle candidature.

Le due interpretazioni comportano, naturalmente, effetti diversamente afflittivi della sanzione.

 

A titolo d’esempio, ponendo che un partito abbia presentato nell’insieme delle cinque circoscrizioni elettorali 78 candidature, senza candidature multiple (il che rappresenta il numero massimo di candidature consentito dalla legge) che includano 58 candidati del medesimo sesso, ne risulterebbe una violazione relativa a 6 candidati (in più rispetto al limite dei due terzi, pari a 52). Secondo la prima delle due opzioni interpretative, la riduzione risulterebbe pari a 6/52 (11,5 per cento circa) del rimborso spettante; in base alla seconda opzione, la riduzione sarebbe pari a 6/26 (23,1 per cento circa) del rimborso.

La prima opzione interpretativa implica, dal punto di vista matematico, l’impossibilità che la riduzione giunga a superare (o anche a raggiungere[6]) la soglia del 50 per cento del rimborso fissata dalla legge. La seconda opzione, al contrario, implicherebbe l’applicabilità del previsto tetto di riduzione del 50 per cento, che attenua il principio di proporzionalità: tornando all’esempio, nell’ipotesi di 78 candidature complessive la medesima riduzione del 50 per cento del rimborso si applicherebbe sia con riferimento a partiti politici che avessero presentato 21 candidature in violazione del limite consentito (tale è infatti la violazione massima verificabile) che a partiti che ne avessero presentate 13 o più.

 

A fronte della sopra esposta non univocità del quadro normativo di riferimento e preso atto delle interpretazioni non coincidenti espresse al riguardo dall’Avvocatura della Camera e dall’Avvocatura generale dello Stato, l’Ufficio di Presidenza della Camera, con la deliberazione n. 183 del 27 luglio 2004, in sede di ripartizione dei relativi rimborsi elettorali, applicò le sanzioni attenendosi, in via provvisionale, alla prima delle menzionate opzioni interpretative, commisurandone cioè l’entità al rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito ed il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso. Peraltro, nella medesima delibera fu prevista la possibilità di operare i necessari conguagli qualora, una volta intervenuti i chiarimenti interpretativi, si rendesse necessario rideterminare la misura delle riduzioni operate per i partiti che non abbiano rispettato i limiti di candidature[7]. Contestualmente l’Ufficio di Presidenza diede mandato di approfondire la questione interpretativa ad un gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza medesimo, i cui lavori non sono tuttavia giunti a conclusione entro la fine della XIV legislatura[8].

La questione interpretativa è stata nuovamente affrontata dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 26 luglio 2006, in occasione della rideterminazione degli importi delle rate dei rimborsi elettorali conseguente alla decurtazione dei relativi fondi determinata dall’art. 6-bis, co. 2,della L. 157/1999[9].

In tale sede si è deciso di confermare, per la rata 2006 e ferma restando la possibilità di successivo conguaglio, l’orientamento adottato nella XIV legislatura[10], segnalandosi nell’occasione l’opportunità di una definizione della questione in via legislativa.

L’Ufficio di Presidenza della Camera ha ripreso in esame la questione nella riunione del 16 maggio 2007 ed in alcune riunioni successive, in vista dell’erogazione della penultima rata dei rimborsi.

Dopo ampio dibattito, valutate le diverse soluzioni possibili e preso atto dell’intervenuta presentazione di una proposta di legge recante interpretazione autentica della norma in questione (l’A.C. 2946 in commento), nonché dell'orientamento unanime emerso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione di iscrivere tale proposta di legge nel calendario dei lavori per il mese di settembre, l’Ufficio di Presidenza, nella riunione del 31 luglio, ha deliberato nel senso di continuare ad adottare in via provvisoria , anche per l’anno 2007, le modalità di calcolo applicate per le rate precedenti, in attesa degli esiti dell’esame della citata proposta di legge e tenuto conto della possibilità di operare gli eventuali conguagli relativi a tutti gli anni precedenti derivanti dall'eventuale applicazione di un diverso criterio interpretativo in occasione dell’erogazione dell’ultima rata.


La proposta di legge in esame

La proposta di legge A.C. 2946, d’iniziativa dell’on. D’Alia, intende sciogliere l’incertezza interpretativa di cui s’è detto nella scheda di lettura che precede, mediante una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 56, co. 2, del menzionato Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Ai sensi del comma 1 dell’unico articolo di cui si compone la proposta di legge, il disposto di tale comma è da interpretarsi nel senso che la riduzione dell'importo del rimborso elettorale – proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito – è determinata sulla base del rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi di cui al co. 1 dell’art. 56, e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite di due terzi.

L’interpretazione prescelta mira pertanto a confermare quella adottata, in via provvisoria, dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nelle deliberazioni sopra richiamate.

 

Secondo quanto espone la relazione illustrativa, il criterio fatto proprio dal proponente è da questi ritenuto più rispondente alla ratio della norma e tale da evitare “possibili irragionevoli applicazioni della medesima”.

 

Il successivo comma 2 precisa che la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, svoltesi il 12 e 13 giugno 2004.

Tale precisazione non parrebbe indispensabile, considerato che la disposizione di cui al citato comma 1, come tutte le norme di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva.

 

 


Progetto di legge

 


N. 2946

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato  D’ALIA

¾

 

Interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

 

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Presentata il 24 luglio 2007

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende fare fronte alle difficoltà interpretative sorte in sede di prima applicazione di alcune disposizioni introdotte dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 - poi confluita per la parte de qua nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in tema di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.

L'articolo 56, comma 1, di tale codice (già articolo 3, comma 1, della citata legge 8 aprile 2004, n. 90) dispone che, nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

Il relativo sistema sanzionatorio, disciplinato dal successivo comma 2, prevede che il rimborso elettorale per le elezioni europee eventualmente spettante alle liste che non abbiano osservato il ricordato limite di candidature è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

Dal dato testuale di quest'ultima disposizione si rileva quindi che il sistema sanzionatorio si basa su due princìpi fondamentali: il primo risiede nel limite della penalizzazione, che non deve superare la metà del finanziamento pubblico; il secondo nella proporzionalità della sanzione rispetto al numero dei candidati eccedenti il limite consentito.

Sotto il profilo applicativo, peraltro, l'espressione adottata dal legislatore è suscettibile di una duplice lettura: da un lato, la misura della sanzione può essere individuata nel rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso, pari - come segnalato - ai due terzi del totale delle candidature; dall'altro, può essere individuata nel rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero minimo di candidature consentito per il sesso meno rappresentato. In base a questo secondo criterio, pertanto, la penalizzazione verrebbe rapportata non ai due terzi ma ad un terzo del totale delle candidature.

La prima opzione interpretativa implica, dal punto di vista matematico, il rispetto tanto del tetto di riduzione fino al 50 per cento quanto del criterio di proporzionalità della sanzione e, pertanto, risulta maggiormente rispondente ai menzionati princìpi sui quali è fondato il sistema sanzionatorio.

La seconda opzione, al contrario, assumendo il tetto del 50 per cento di riduzione del rimborso elettorale quale clausola di salvaguardia, potrebbe condurre a non rispettare il principio della proporzionalità, implicando l'applicazione di uguali penalizzazioni a fronte di violazioni di differente entità. Come esemplificazione concreta, nell'ipotesi di presentazione di 78 candidature (numero massimo previsto dalla legge), i partiti che avessero presentato 13 o più candidature in violazione del limite consentito sarebbero tutti sottoposti alla medesima sanzione, vale a dire la riduzione fino al 50 per cento del rimborso spettante. In altri termini, quest'ultima misura si applicherebbe a tutti i casi caratterizzati da un numero di candidature in violazione maggiore o uguale a 13.

La legge n. 90 del 2004 ha trovato la sua prima applicazione in occasione delle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004. A fronte della sopra esposta non univocità del quadro normativo di riferimento, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in sede di ripartizione dei relativi rimborsi elettorali, ha in via provvisoria applicato le sanzioni attenendosi alla prima delle menzionate opzioni interpretative, commisurandone l'entità al rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso.

Tale è il criterio che la presente proposta di legge intende far proprio, onde dirimere la questione interpretativa fin qui rappresentata, attraverso una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 (già articolo 3 della legge n. 90 del 2004).

È evidente infatti la necessità di fornire un quadro normativo definito in una materia, quale quella sanzionatoria, che i princìpi costituzionali impongono sia sottratta ad applicazioni non univoche e certe.

In questo contesto la scelta non può che essere quindi quella di chiarire definitivamente che il criterio da applicare è quello che appare palesemente più rispondente alla ratio della norma e che evita possibili irragionevoli applicazioni della medesima.

La presente proposta di legge consta di un unico articolo: il comma 1 è volto a chiarire che la riduzione del rimborso va determinata in base al rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi del totale delle candidature e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite; il comma 2 precisa che la disposizione di interpretazione autentica si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 12 e 13 giugno 2004.

L'approvazione della presente proposta di legge, che, come si è detto, prevede un'interpretazione della normativa vigente coincidente con quella già adottata in via provvisoria dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in sede di applicazione delle sanzioni, non dà luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, già contenute nell'articolo 3, comma 2 della legge 8 aprile 2004, n. 90, si interpretano nel senso che la riduzione, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito, dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è determinata sulla base del rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi, stabilito al comma 1 dello stesso articolo 56, e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 12 e 13 giugno 2004.

 

 

 


Normativa di riferimento

 


 

L. 3 giugno 1999, n. 157.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
(artt. 1, 2, 3 e 6-bis)

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.

 

 

Art. 1.

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (2).

 

1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere (3).

 

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni (4) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

 

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

 

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione (5).

 

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400 (6).

 

5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (7).

 

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (8).

 

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

 

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

 

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

 

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (9).

 

 

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(2)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.

(3)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(4)  Per il differimento del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, L. 26 luglio 2002, n. 156 e l'art. 14-undecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5)  Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254) è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.

(6)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.

(7)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

(8)  Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 2 e il comma 4 del suddetto articolo 39-bis.

(9)  Per la riduzione dell'importo del rimborso di cui al presente articolo vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

 

 

Art. 2.

Requisiti per partecipare al riparto delle somme.

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (10).

 

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».

 

 

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(10)  Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.

 

 

Art. 3.

Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

 

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

 

(omissis)

 

Art. 6-bis.

Garanzia patrimoniale.

1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

 

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (16).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(16)  Articolo aggiunto dall'art. 39-quater decies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 39-quater decies. Con D.M. 22 febbraio 2007, n. 31 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72) sono state stabilite le modalità di gestione e finanziamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e dei movimenti politici.

 

(omissis)

 


 

L. 8 aprile 2004, n. 90.
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004
(art. 3)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 aprile 2004, n. 84.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 20 maggio 2004, n. 19/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 24 maggio 2004, n. F.L.12/2004.

 

(omissis)

Art. 3.

Pari opportunità.

[1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

 

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

 

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato] (3).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

(omissis)

 


 

Decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004.
Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004.

 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

    Visti  gli  articoli 1  e  2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

    Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

    Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

    Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera  dei  deputati in data 27 luglio 2004 ha approvato il piano di ripartizione  dei  rimborsi  per  le  spese  elettorali sostenute dai movimenti  e  partiti  politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004;

    Visti  gli  articoli 2  e  7  del  regolamento  dei servizi e del personale;

 

Decreta:

 

    E'  resa  esecutiva  la  deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

    Gli  uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base  all'anzidetta  deliberazione subordinatamente alla regolarita', riscontrata  dal  collegio  dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della  legge  2 gennaio  1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui   presentazione   i  movimenti  e  partiti  politici  beneficiari risultino  tenuti  ai  sensi  dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto  ai  rendiconti  riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non  abbia  riferito  alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti  il  cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine  di  erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito.

 

 

      Roma, 27 luglio 2004

 

   Il Presidente: Casini

 

Il segretario generale: Zampetti

 

 


 

Allegato

 

XIV LEGISLATURA

 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 183/2004.

Oggetto:  Piano  di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute  dai  movimenti  e  partiti  politici  per  il  rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004.

 

Riunione di martedi' 27 luglio 2004.

 

 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

 

    Visti  gli  articoli 1  e  2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

    Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

    Vista   la   legge   24 gennaio   1979,   n.   18,  e  successive modificazioni;

    Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90;

    Vista   la  comunicazione  del  Ministero  dell'interno  in  data 24 giugno  2004  relativa  al  numero  dei cittadini della Repubblica iscritti  nelle  liste  elettorali  per  l'elezione  della Camera dei deputati,  con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004;

    Viste  le  comunicazioni in data 12 e 19 luglio 2004 dell'Ufficio elettorale  nazionale  presso  la  Corte  di cassazione concernenti i risultati della medesima consultazione elettorale;

    Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno in data 19 luglio 2004  con  riferimento  ai  candidati  presentati  alla consultazione elettorale  in  oggetto  con  indicazione  del sesso e della lista di riferimento;

    Considerato  che  occorre procedere alla determinazione del piano di  ripartizione  dei  rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti  e  partiti  politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004;

    Preso  atto, a seguito dei pareri acquisiti, della non univocita' dell'interpretazione  delle  disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 90 del 2004;

    Constatato  che i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno  un candidato eletto hanno presentato nel termine la richiesta di  rimborso  ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze;

    Atteso  che,  ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima  rata  del  rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2004, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

 

 

Delibera:

 

Art. 1.

    1. Il  piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute  dai  movimenti  e  partiti  politici  per  il  rinnovo del Parlamento  europeo  del  12  e  13 giugno  2004  e'  determinato nel prospetto   allegato   che   fa   parte   integrante  della  presente deliberazione.

 

 

Art. 2.

    1. E'  disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui  all'art.  1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio  di  ciascun  anno  ovvero,  qualora  tale  data cada nella giornata  di  sabato  o  di  domenica,  rispettivamente il 30 e il 29 luglio.

    2. All'erogazione  dei  rimborsi si procedera', salvo il disposto di  cui  all'art.  1,  comma  8,  della  legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo  le  modalita'  indicate dai soggetti che risultino abilitati alla  riscossione  anche  in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi  maturati  successivamente  alla  data  di  cui al comma 1, ultimo  periodo,  del  presente  articolo,  sui  depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

 

 

Art. 3.

    1. Per  i movimenti e partiti politici che non abbiano rispettato la proporzione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n.  90,  l'importo  del rimborso e' ridotto, ai sensi del comma 2 del medesimo  articolo,  nella  misura  indicata  nel  prospetto  di  cui

all'art. 1 della presente deliberazione.

    2. Non  sussistendo  per  nessun  movimento o partito politico le condizioni  richieste  dall'art.  3,  comma 3,  della legge n. 90 del 2004,  le somme derivanti dalle riduzioni di cui al comma 2 dell'art. 3  della legge n. 90 del 2004, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, saranno rimesse al Ministero dell'economia e  delle  finanze una volta intervenuti la definitivita' del piano di cui  all'art. 1 ed i chiarimenti interpretativi di cui al comma 3 del presente articolo.

    3. Ove,  in  esito agli occorrenti chiarimenti interpretativi del citato  comma  2  dell'art.  3  della  legge n. 90 del 2004, si renda necessario  rideterminare  la  misura  della  riduzione  indicata nel prospetto  di  cui  all'art.  1  della  presente  deliberazione,  gli eventuali  conguagli  conseguenti, comprensivi degli interessi legali maturati  dalla data di erogazione dei rimborsi, saranno effettuati a valere  sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti.

 

 

Art. 4.

    1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.

    2. In  caso  di  riformulazione del piano di riparto che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti  o  partiti  politici  che risultino aver percepito meno di quanto  legislativamente  previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi  diritto,  gli  importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme  agli  interessi  legali maturati dalla data di erogazione, a valere  sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile.

Le  somme  in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

    3. Nell'eventualita'  che  non  sia  applicabile  il  comma 1 del presente  articolo,  la  Camera  dei  deputati  potra'  procedere  al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

 

 

Art. 5.

    1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla  sua  esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento  di  attuazione  della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27 luglio 1994, relativamente  all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica  la  sospensione  feriale  dei  termini prevista dall'art. 9, comma  1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti  di  amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della Camera dei deputati  18 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.

 

 

 

Art. 6.

    1. Gli  interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo  periodo,  della presente deliberazione, sul deposito bancario della  provvista  sono  rimessi  al  Ministero  dell'economia e delle finanze  una  volta  intervenuta  la  definitivita'  del piano di cui all'art. 1.

 

 

Art. 7.

    1. La  presente  deliberazione  e' efficace dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

(Si omettono gli allegati)

 

 


 

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246
(art. 56)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.

 

(omissis)

Libro IV

 

Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici

 

Titolo I

 

Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive

 

Capo I - Elezioni dei membri del Parlamento europeo

 

Art. 56.

Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.

(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

 

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

 

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

(omissis)

 

 


 

Decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006.
Rideterminazione, per effetto dell'art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005

 

IL PRESIDENTE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

    Visti gli articoli 1 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

    Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera  dei  deputati  in  data  26 luglio 2006 ha ridotto dell'1 per cento l'importo delle rate di rimborso elettorale non ancora scadute;

    Visti  gli  articoli 2  e  7  del  Regolamento  dei servizi e del personale;

 

 

Decreta:

 

    E'  resa  esecutiva  la  deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

 

 

      Roma, 26 luglio 2006

 

 

Il Presidente: Bertinotti

 

Il segretario generale: Zampetti

 

 

 

XV LEGISLATURA

 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 25/2006.

 

Oggetto: Rideterminazione,  per  effetto  dell'art.  6-bis,  comma 2, della  legge  3 giugno  1999,  n.  157, delle rate di cui ai piani di ripartizione  dei  rimborsi  per  le  spese  elettorali sostenute dai movimenti  e  partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e  della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della  Sardegna  del  2004,  dei  Consigli  delle  regioni  a statuto ordinario del 2005.

Riunione di mercoledi' 26 luglio 2006.

 

 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

 

    Visto  l'art. 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, introdotto dall'art. 39-quaterdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito  nella  legge  23 febbraio  2006,  n.  51, con il quale e' istituito  un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti   e   movimenti   politici   maturati  in  epoca  antecedente all'entrata  in  vigore  della  menzionata  legge  n.  157  del  1999 alimentato  dall'1  per  cento  delle  risorse  stanziate a titolo di rimborso delle spese elettorali dei partiti e movimenti politici;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 22 luglio  2002,  che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  18 luglio  2002,  n.  69,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  27 luglio  2002,  n. 175, recante il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici   per   il   rinnovo  del  Consiglio  regionale  del  Molise dell'11 novembre 2001;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 1° ottobre  2002, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  della  Camera  dei deputati 26 settembre 2002, n. 86, pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  5 ottobre  2002,  n.  234, concernente  il  nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali  sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 24 luglio  2003,  che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  della  Camera  dei  deputati  24 luglio 2003, n. 139, pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  28 luglio  2003,  n.  173, concernente  il  piano  di  ripartizione  dei  rimborsi  delle  spese elettorali  sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del  Consiglio  regionale  del  Friuli-Venezia Giulia dell'8-9 giugno 2003;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 24 luglio  2003,  che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  della  Camera  dei  deputati  24 luglio 2003, n. 140, pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  28 luglio  2003,  n.  173, concernente  il  piano  di  ripartizione  dei  rimborsi  delle  spese elettorali  sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'8 giugno 2003;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 27 luglio  2004,  che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  della  Camera  dei  deputati  27 luglio 2004, n. 181, pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  29 luglio  2004,  n.  176, concernente  il  piano  di  ripartizione  dei  rimborsi  delle  spese elettorali  sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 27 luglio  2004,  che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  della  Camera  dei  deputati  27 luglio 2004, n. 183, pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  29 luglio  2004,  n.  176, concernente  il  piano  di  ripartizione  dei  rimborsi  delle  spese elettorali  sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12-13 giugno 2004;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 27 luglio  2004,  che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  della  Camera  dei  deputati  27 luglio 2004, n. 182, pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  29 luglio  2004,  n.  176, concernente  il  piano  di  ripartizione  dei  rimborsi  delle  spese elettorali  sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12-13 giugno 2004;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 29 ottobre  2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  della  Camera  dei  deputati 26 ottobre 2004, n. 204, pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  9 novembre  2004,  n.  263, concernente  la  riformulazione,  conseguente  a  rettifiche dei dati elettorali,  del  piano  di  ripartizione  dei  rimborsi  delle spese elettorali  sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12-13 giugno 2004;

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Camera  dei  deputati 26 luglio  2005,  che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  della  Camera  dei  deputati  26 luglio 2005, n. 264, pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  28 luglio  2005,  n.  174, concernente  il  piano  di  ripartizione  dei  rimborsi  delle  spese elettorali  sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e 17-18 aprile 2005;

    Visto  l'art.  14-undecies  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;

    Vista  la  lettera  del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del  tesoro  in  data  23 giugno  2006  con la quale e' comunicata  l'applicazione  della  decurtazione  dell'1 per cento, ai sensi del ricordato art. 6-bis della legge n. 157 del 1999, dei fondi destinati  alla rata in scadenza dei rimborsi elettorali ai partiti e movimenti  politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del  2001,  dei  Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle  d'Aosta  del  2003,  dei  Consigli  provinciali di Trento e di Bolzano  del  2003,  del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della  Sardegna  del  2004,  dei  Consigli  delle  regioni  a statuto ordinario del 2005;

    Considerato  che,  a seguito della suddetta decurtazione, occorre procedere  alla  rideterminazione  delle  rate  di  cui  ai  piani di ripartizione sopra menzionati, con effetto a partire dalla rata 2006;

 

Delibera:

 

Art. 1.

    1.  L'importo  delle rate dei rimborsi elettorali che scadranno a partire  dall'anno  2006,  di  cui ai piani di ripartizione citati in premessa,  e'  ridotto dell'1 per cento, secondo i prospetti allegati che  fanno  parte  integrante  della  presente deliberazione. Restano ferme  le  disposizioni  recate  dalle  deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza  della  Camera  dei  deputati relative a detti piani e dai decreti presidenziali che le hanno rese esecutive.

 

 

Art. 2.

    1.  Eventuali  controversie  relative alla presente deliberazione sono  disciplinate  dall'art.  1,  commi 2  e  3,  del Regolamento di attuazione  della  legge  10 dicembre  1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale   n.   174  del  27 luglio  1994,  relativamente all'Organo  decidente,  alla  procedura  ed ai termini. Si applica la sospensione  feriale  dei  termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento  per  la  tutela  giurisdizionale  relativa  agli atti di amministrazione   della   Camera   dei  deputati  non  concernenti  i dipendenti,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999,  come  modificato  dal  decreto del Presidente della Camera dei deputati  18 aprile  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.

 

 

 

Art. . 3.

    1.  La  presente  deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

(Si omettono le Tabelle)

 

 



[1]     D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

[2]     Legge 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

[3]     L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[4]     Ai sensi dell’art. 1, co. 2, della citata L. 157/1999, l’erogazione dei rimborsi in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Parlamento europeo è disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.

[5]     Così la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 183 del 27 luglio 2004, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2004.

[6]     Poiché – come si è detto – l’art. 3, co. 2, prevede che le liste circoscrizionali debbano contenere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, la violazione massima astrattamente configurabile è di 21 candidati: in tal caso, nell’ipotesi detta la riduzione sarebbe pari a 21/52 (40,4 per cento) del rimborso stesso; la menzionata fattispecie di inammissibilità delle liste ha, in altre parole, reso tecnicamente irraggiungibile la riduzione del 50 per cento del rimborso.

[7]     Art. 3, comma 3, della citata deliberazione n. 183 del 2004.

[8]     Va ricordato per completezza che, quanto all’attivazione delle misure “premiali”, nessuna forza politica ha raggiunto il requisito fissato in termini di candidati eletti dal co. 3 dell’art. 56 più volte citato; le somme derivanti dalla riduzione del rimborso saranno dunque restituite dalla Camera dei deputati al Ministero dell’economia e delle finanze una volta intervenuti i menzionati chiarimenti interpretativi (così l’art. 3, co. 2, della deliberazione n. 183 del 2004).

[9]     La disposizione, introdotta dall’art. 39-quater decies, co. 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha istituito un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti pregressi dei partiti e movimenti politici alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate a titolo di rimborso delle spese elettorali e referendarie.

[10]    Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 25 del 26 luglio 2006, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006 (S.O.).