Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Pari opportunità nell¿accesso alla carica di membro del Parlamento europeo - A.C. 2946 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 232 | ||
Data: | 07/09/2007 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo A.C. 2946 |
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n. 232 |
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7 Settembre 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
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File: ac0291.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
L’articolo 56 del Codice delle pari opportunità
Normativa di riferimento
§ L. 3 giugno 1999, n. 157. Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici (artt. 1, 2, 3 e 6-bis)
§ L. 8 aprile 2004, n. 90. Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004 (art. 3)
§ Decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004. Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004.
§ D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 (art. 56)
§ Decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006. Rideterminazione, per effetto dell'art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005
Numero del progetto di legge |
A.C. 2946 |
Titolo |
Interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo |
Iniziativa |
On. D’Alia |
Settore d’intervento |
Elezioni |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
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§ presentazione |
24 luglio 2007 |
§ annuncio |
25 luglio 2007 |
§ assegnazione |
25 luglio 2007 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea) |
La proposta di legge reca una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 56, co. 2, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 198/2006, in materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.
Il comma citato sanziona la violazione dell’obbligo di cui al co. 1 del medesimo articolo – ai sensi del quale, nelle liste di candidati presentate per dette elezioni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti in lista – mediante una decurtazione del rimborso per le spese elettorali di entità direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto al numero massimo consentito, sino ad un massimo della metà del rimborso spettante.
Quest’ultima disposizione ha dato luogo a talune incertezze interpretative in sede di approvazione del piano di ripartizione dei rimborsi relativi alla consultazione elettorale europea del 2004. Allo scopo di superare tali incertezze, il testo in esame dispone (articolo 1 comma 1) che la norma è da interpretarsi nel senso che la riduzione dell'importo del rimborso elettorale va calcolata sulla base del rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi fissato dal co. 1 dell’art. 56, e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite di due terzi.
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.
La proposta di legge reca una disposizione di interpretazione autentica di una norma di rango legislativo.
L’oggetto della proposta di legge appare riconducibile alla materia “elezione del Parlamento europeo”, riservata alla competenza legislativa dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. f), della Costituzione.
Il comma 2 dell’unico articolo di cui si compone la proposta di legge precisa che la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, svoltesi il 12 e 13 giugno 2004. Tale precisazione non parrebbe indispensabile, considerato che la disposizione di cui al citato comma 1, come tutte le norme di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva.
L’articolo 56 (Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo) del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvato con D.Lgs. 198/2006[1], reca una norma volta a promuovere l’accesso delle donne alle cariche elettive, allo scopo di incrementare il tasso di partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale del Paese.
La disposizione era stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 della L. 90/2004[2], che ha modificato in più punti la disciplina concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ed è stata in seguito trasfusa nel Codice. Si tratta di una misura di incentivazione alla presenza di candidature femminili nelle liste incidente sulla disciplina del rimborso delle spese elettorali e, per un particolare verso, sulla stessa ammissibilità delle liste.
La misura trova applicazione limitatamente alle prime due elezioni del Parlamento europeo successive alla data di entrata in vigore della L. 90/2004 (10 aprile 2004). Essa è stata pertanto applicata in occasione delle elezioni del giugno 2004 e lo sarà nuovamente nelle elezioni del 2009.
I commi 1 e 2, primo periodo, dell’art. 56 stabiliscono che, nelle liste di candidati presentate per dette elezioni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati presenti nella lista.
Il computo è effettuato a livello nazionale, sull’insieme delle liste presentate con un medesimo contrassegno nelle diverse circoscrizioni (è quindi possibile una compensazione tra le diverse aree geografiche). Nel computo si tiene conto una sola volta delle candidature plurime (un candidato o una candidata può infatti presentarsi in più circoscrizioni); la cifra risultante è arrotondata all’unità prossima.
Per i movimenti e i partiti politici che non abbiano rispettato questa proporzione, il contributo a titolo di rimborso per le spese elettorali, spettante ai sensi della L. 157/1999[3], viene ridotto:
§ in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in eccesso rispetto al numero massimo consentito;
§ sino ad un massimo della metà della somma spettante.
Come misura premiale, il comma 3 del medesimo articolo riassegna la somma eventualmente derivante dalla riduzione del rimborso effettuata ai sensi del comma 2, secondo i seguenti criteri:
§ la maggiorazione è assegnata ai partiti e ai gruppi politici organizzati per i quali i candidati eletti di ciascuno dei due sessi sia superiore ad un terzo del totale dei candidati eletti;
§ la somma complessivamente spettante è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.
La disposizione recata dal secondo periodo del comma 2 incide infine direttamente sulla ammissibilità delle liste o delle candidature: in essa si dichiara infatti inammissibile la lista che, se composta da più di un candidato, non preveda la presenza di candidati di entrambi i sessi.
Come si è accennato nella precedente scheda di lettura, la disposizione ivi illustrata ha trovato applicazione in occasione delle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004.
In sede di approvazione del piano di ripartizione dei rimborsi per detta consultazione elettorale[4] sono peraltro emersi problemi applicativi in relazione alla “non univocità dell’interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2” della L. 90/2004[5] (oggi art. 56, co. 2, del D.Lgs. 198/2006).
In base al dato testuale di tale comma, infatti, il sistema sanzionatorio si basa su due principî fondamentali: il primo risiede nel limite della penalizzazione, che non deve superare la metà dell’importo del rimborso; il secondo nella diretta proporzionalità della sanzione rispetto al numero dei candidati eccedenti il numero massimo consentito.
Sul piano applicativo, i criteri segnalati – e in specie il secondo – sono suscettibili di due diverse letture: secondo la prima, la misura della sanzione va determinata in base al rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito ed il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso, pari – come sopra ricordato – ai due terzi del totale delle candidature; in virtù della seconda interpretazione la riduzione è invece da determinarsi in ragione del rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito ed il numero minimo di candidature consentito per il sesso meno rappresentato: in base a questo secondo criterio, pertanto, la penalizzazione verrebbe rapportata non ai due terzi ma ad un terzo del totale delle candidature.
Le due interpretazioni comportano, naturalmente, effetti diversamente afflittivi della sanzione.
A titolo d’esempio, ponendo che un partito abbia presentato nell’insieme delle cinque circoscrizioni elettorali 78 candidature, senza candidature multiple (il che rappresenta il numero massimo di candidature consentito dalla legge) che includano 58 candidati del medesimo sesso, ne risulterebbe una violazione relativa a 6 candidati (in più rispetto al limite dei due terzi, pari a 52). Secondo la prima delle due opzioni interpretative, la riduzione risulterebbe pari a 6/52 (11,5 per cento circa) del rimborso spettante; in base alla seconda opzione, la riduzione sarebbe pari a 6/26 (23,1 per cento circa) del rimborso.
La prima opzione interpretativa implica, dal punto di vista matematico, l’impossibilità che la riduzione giunga a superare (o anche a raggiungere[6]) la soglia del 50 per cento del rimborso fissata dalla legge. La seconda opzione, al contrario, implicherebbe l’applicabilità del previsto tetto di riduzione del 50 per cento, che attenua il principio di proporzionalità: tornando all’esempio, nell’ipotesi di 78 candidature complessive la medesima riduzione del 50 per cento del rimborso si applicherebbe sia con riferimento a partiti politici che avessero presentato 21 candidature in violazione del limite consentito (tale è infatti la violazione massima verificabile) che a partiti che ne avessero presentate 13 o più.
A fronte della sopra esposta non univocità del quadro normativo di riferimento e preso atto delle interpretazioni non coincidenti espresse al riguardo dall’Avvocatura della Camera e dall’Avvocatura generale dello Stato, l’Ufficio di Presidenza della Camera, con la deliberazione n. 183 del 27 luglio 2004, in sede di ripartizione dei relativi rimborsi elettorali, applicò le sanzioni attenendosi, in via provvisionale, alla prima delle menzionate opzioni interpretative, commisurandone cioè l’entità al rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito ed il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso. Peraltro, nella medesima delibera fu prevista la possibilità di operare i necessari conguagli qualora, una volta intervenuti i chiarimenti interpretativi, si rendesse necessario rideterminare la misura delle riduzioni operate per i partiti che non abbiano rispettato i limiti di candidature[7]. Contestualmente l’Ufficio di Presidenza diede mandato di approfondire la questione interpretativa ad un gruppo di lavoro costituito nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza medesimo, i cui lavori non sono tuttavia giunti a conclusione entro la fine della XIV legislatura[8].
La questione interpretativa è stata nuovamente affrontata dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 26 luglio 2006, in occasione della rideterminazione degli importi delle rate dei rimborsi elettorali conseguente alla decurtazione dei relativi fondi determinata dall’art. 6-bis, co. 2,della L. 157/1999[9].
In tale sede si è deciso di confermare, per la rata 2006 e ferma restando la possibilità di successivo conguaglio, l’orientamento adottato nella XIV legislatura[10], segnalandosi nell’occasione l’opportunità di una definizione della questione in via legislativa.
L’Ufficio di Presidenza della Camera ha ripreso in esame la questione nella riunione del 16 maggio 2007 ed in alcune riunioni successive, in vista dell’erogazione della penultima rata dei rimborsi.
Dopo ampio dibattito, valutate le diverse soluzioni possibili e preso atto dell’intervenuta presentazione di una proposta di legge recante interpretazione autentica della norma in questione (l’A.C. 2946 in commento), nonché dell'orientamento unanime emerso in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della I Commissione di iscrivere tale proposta di legge nel calendario dei lavori per il mese di settembre, l’Ufficio di Presidenza, nella riunione del 31 luglio, ha deliberato nel senso di continuare ad adottare in via provvisoria , anche per l’anno 2007, le modalità di calcolo applicate per le rate precedenti, in attesa degli esiti dell’esame della citata proposta di legge e tenuto conto della possibilità di operare gli eventuali conguagli relativi a tutti gli anni precedenti derivanti dall'eventuale applicazione di un diverso criterio interpretativo in occasione dell’erogazione dell’ultima rata.
La proposta di legge A.C. 2946, d’iniziativa dell’on. D’Alia, intende sciogliere l’incertezza interpretativa di cui s’è detto nella scheda di lettura che precede, mediante una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 56, co. 2, del menzionato Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Ai sensi del comma 1 dell’unico articolo di cui si compone la proposta di legge, il disposto di tale comma è da interpretarsi nel senso che la riduzione dell'importo del rimborso elettorale – proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito – è determinata sulla base del rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi di cui al co. 1 dell’art. 56, e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite di due terzi.
L’interpretazione prescelta mira pertanto a confermare quella adottata, in via provvisoria, dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nelle deliberazioni sopra richiamate.
Secondo quanto espone la relazione illustrativa, il criterio fatto proprio dal proponente è da questi ritenuto più rispondente alla ratio della norma e tale da evitare “possibili irragionevoli applicazioni della medesima”.
Il successivo comma 2 precisa che la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, svoltesi il 12 e 13 giugno 2004.
Tale precisazione non parrebbe indispensabile, considerato che la disposizione di cui al citato comma 1, come tutte le norme di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva.
N. 2946
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato D’ALIA ¾ |
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Interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo |
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Presentata il 24 luglio 2007
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende fare fronte alle difficoltà interpretative sorte in sede di prima applicazione di alcune disposizioni introdotte dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 - poi confluita per la parte de qua nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in tema di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.
L'articolo 56, comma 1, di tale codice (già articolo 3, comma 1, della citata legge 8 aprile 2004, n. 90) dispone che, nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.
Il relativo sistema sanzionatorio, disciplinato dal successivo comma 2, prevede che il rimborso elettorale per le elezioni europee eventualmente spettante alle liste che non abbiano osservato il ricordato limite di candidature è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.
Dal dato testuale di quest'ultima disposizione si rileva quindi che il sistema sanzionatorio si basa su due princìpi fondamentali: il primo risiede nel limite della penalizzazione, che non deve superare la metà del finanziamento pubblico; il secondo nella proporzionalità della sanzione rispetto al numero dei candidati eccedenti il limite consentito.
Sotto il profilo applicativo, peraltro, l'espressione adottata dal legislatore è suscettibile di una duplice lettura: da un lato, la misura della sanzione può essere individuata nel rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso, pari - come segnalato - ai due terzi del totale delle candidature; dall'altro, può essere individuata nel rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero minimo di candidature consentito per il sesso meno rappresentato. In base a questo secondo criterio, pertanto, la penalizzazione verrebbe rapportata non ai due terzi ma ad un terzo del totale delle candidature.
La prima opzione interpretativa implica, dal punto di vista matematico, il rispetto tanto del tetto di riduzione fino al 50 per cento quanto del criterio di proporzionalità della sanzione e, pertanto, risulta maggiormente rispondente ai menzionati princìpi sui quali è fondato il sistema sanzionatorio.
La seconda opzione, al contrario, assumendo il tetto del 50 per cento di riduzione del rimborso elettorale quale clausola di salvaguardia, potrebbe condurre a non rispettare il principio della proporzionalità, implicando l'applicazione di uguali penalizzazioni a fronte di violazioni di differente entità. Come esemplificazione concreta, nell'ipotesi di presentazione di 78 candidature (numero massimo previsto dalla legge), i partiti che avessero presentato 13 o più candidature in violazione del limite consentito sarebbero tutti sottoposti alla medesima sanzione, vale a dire la riduzione fino al 50 per cento del rimborso spettante. In altri termini, quest'ultima misura si applicherebbe a tutti i casi caratterizzati da un numero di candidature in violazione maggiore o uguale a 13.
La legge n. 90 del 2004 ha trovato la sua prima applicazione in occasione delle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004. A fronte della sopra esposta non univocità del quadro normativo di riferimento, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in sede di ripartizione dei relativi rimborsi elettorali, ha in via provvisoria applicato le sanzioni attenendosi alla prima delle menzionate opzioni interpretative, commisurandone l'entità al rapporto fra il numero di candidature eccedenti il limite consentito e il numero massimo di candidature consentite per ciascun sesso.
Tale è il criterio che la presente proposta di legge intende far proprio, onde dirimere la questione interpretativa fin qui rappresentata, attraverso una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 56 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 (già articolo 3 della legge n. 90 del 2004).
È evidente infatti la necessità di fornire un quadro normativo definito in una materia, quale quella sanzionatoria, che i princìpi costituzionali impongono sia sottratta ad applicazioni non univoche e certe.
In questo contesto la scelta non può che essere quindi quella di chiarire definitivamente che il criterio da applicare è quello che appare palesemente più rispondente alla ratio della norma e che evita possibili irragionevoli applicazioni della medesima.
La presente proposta di legge consta di un unico articolo: il comma 1 è volto a chiarire che la riduzione del rimborso va determinata in base al rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi del totale delle candidature e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite; il comma 2 precisa che la disposizione di interpretazione autentica si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 12 e 13 giugno 2004.
L'approvazione della presente proposta di legge, che, come si è detto, prevede un'interpretazione della normativa vigente coincidente con quella già adottata in via provvisoria dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in sede di applicazione delle sanzioni, non dà luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, già contenute nell'articolo 3, comma 2 della legge 8 aprile 2004, n. 90, si interpretano nel senso che la riduzione, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito, dell'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è determinata sulla base del rapporto tra il numero dei candidati eccedente il limite dei due terzi, stabilito al comma 1 dello stesso articolo 56, e il numero dei candidati corrispondente al medesimo limite. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi il 12 e 13 giugno 2004.
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L. 3 giugno 1999, n. 157.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici
(artt. 1, 2, 3 e 6-bis)
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1999, n. 129.
Art. 1.
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici.
1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali (2).
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere (3).
2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni (4) dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione (5).
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a L. 3.400 (6).
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1- bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (7).
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è comunque effettuato. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi (8).
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge (9).
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(2) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, L. 29 novembre 2004, n. 298.
(3) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
(4) Per il differimento del termine vedi il comma 1 dell'art. 1, L. 26 luglio 2002, n. 156 e l'art. 14-undecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(5) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis. Con D.P.C.D. 26 luglio 2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174, S.O.) e con D.P.C.D. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2006, n. 254) è stato disposto il rimborso per le spese sostenute dal Comitato promotore del referendum popolare svoltosi il 25 e il 26 giugno 2006.
(6) Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 2.
(7) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
(8) Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 26 luglio 2002, n. 156, poi dall'art. 39-quater decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 del citato articolo 2 e il comma 4 del suddetto articolo 39-bis.
(9) Per la riduzione dell'importo del rimborso di cui al presente articolo vedi l'art. 56, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 2.
Requisiti per partecipare al riparto delle somme.
1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (10).
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».
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(10) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 39-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo 39-bis.
Art. 3.
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 , al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.
(omissis)
Art. 6-bis.
Garanzia patrimoniale.
1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (16).
--------------------------------------------------------------------------------
(16) Articolo aggiunto dall'art. 39-quater decies, comma 2, D.L. 30 dicembre 2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 39-quater decies. Con D.M. 22 febbraio 2007, n. 31 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72) sono state stabilite le modalità di gestione e finanziamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e dei movimenti politici.
(omissis)
L. 8 aprile 2004, n. 90.
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre
disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004
(art. 3)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 aprile 2004, n. 84.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 20 maggio 2004, n. 19/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 24 maggio 2004, n. F.L.12/2004.
(omissis)
Art. 3.
Pari opportunità.
[1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato] (3).
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(3) Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
(omissis)
Decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004.
Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai
movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13
giugno 2004.
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 27 luglio 2004 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004;
Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarita', riscontrata dal collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito.
Roma, 27 luglio 2004
Il Presidente: Casini
Il segretario generale: Zampetti
Allegato
XIV LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 183/2004.
Oggetto: Piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004.
Riunione di martedi' 27 luglio 2004.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Visto l'art. 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90;
Vista la comunicazione del Ministero dell'interno in data 24 giugno 2004 relativa al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, con riferimento all'anzidetta consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004;
Viste le comunicazioni in data 12 e 19 luglio 2004 dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione concernenti i risultati della medesima consultazione elettorale;
Visti i dati forniti dal Ministero dell'interno in data 19 luglio 2004 con riferimento ai candidati presentati alla consultazione elettorale in oggetto con indicazione del sesso e della lista di riferimento;
Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004;
Preso atto, a seguito dei pareri acquisiti, della non univocita' dell'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 90 del 2004;
Constatato che i movimenti e partiti politici che hanno ottenuto almeno un candidato eletto hanno presentato nel termine la richiesta di rimborso ai sensi del menzionato art. 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999 e che, pertanto, non si sono verificate decadenze;
Atteso che, ai sensi della menzionata legge n. 157 del 1999, la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2004, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;
Delibera:
Art. 1.
1. Il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12 e 13 giugno 2004 e' determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.
Art. 2.
1. E' disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal piano di cui all'art. 1 a favore di tutti i movimenti e partiti politici ivi indicati. Ciascuna rata sara' posta a disposizione dei beneficiari il 31 luglio di ciascun anno ovvero, qualora tale data cada nella giornata di sabato o di domenica, rispettivamente il 30 e il 29 luglio.
2. All'erogazione dei rimborsi si procedera', salvo il disposto di cui all'art. 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, secondo le modalita' indicate dai soggetti che risultino abilitati alla riscossione anche in forza di attestazione corredata di copia fotostatica del documento di identita' del dichiarante. Gli eventuali interessi maturati successivamente alla data di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, sui depositi bancari dei rimborsi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.
Art. 3.
1. Per i movimenti e partiti politici che non abbiano rispettato la proporzione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90, l'importo del rimborso e' ridotto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nella misura indicata nel prospetto di cui
all'art. 1 della presente deliberazione.
2. Non sussistendo per nessun movimento o partito politico le condizioni richieste dall'art. 3, comma 3, della legge n. 90 del 2004, le somme derivanti dalle riduzioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 90 del 2004, integrate degli interessi maturati sui relativi depositi bancari, saranno rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuti la definitivita' del piano di cui all'art. 1 ed i chiarimenti interpretativi di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Ove, in esito agli occorrenti chiarimenti interpretativi del citato comma 2 dell'art. 3 della legge n. 90 del 2004, si renda necessario rideterminare la misura della riduzione indicata nel prospetto di cui all'art. 1 della presente deliberazione, gli eventuali conguagli conseguenti, comprensivi degli interessi legali maturati dalla data di erogazione dei rimborsi, saranno effettuati a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti.
Art. 4.
1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'art. 1189 del codice civile.
2. In caso di riformulazione del piano di riparto che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverra' ai sensi del secondo comma dell'art. 1194 del codice civile.
Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.
3. Nell'eventualita' che non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potra' procedere al recupero con le modalita' indicate nel comma 2 del medesimo articolo.
Art. 5.
1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.
Art. 6.
1. Gli interessi maturati, alla data di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della presente deliberazione, sul deposito bancario della provvista sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze una volta intervenuta la definitivita' del piano di cui all'art. 1.
Art. 7.
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omettono gli allegati)
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
L. 28 novembre 2005, n. 246
(art. 56)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.
(omissis)
Libro IV
Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici
Titolo I
Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive
Capo I - Elezioni dei membri del Parlamento europeo
Art. 56.
Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo.
(legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3)
1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.
(omissis)
Decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006.
Rideterminazione, per effetto dell'art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno
1999, n. 157, delle rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le
spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del
Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del
Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali
di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio
regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario
del 2005
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visti gli articoli 1 e 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 2006 ha ridotto dell'1 per cento l'importo delle rate di rimborso elettorale non ancora scadute;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;
Decreta:
E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Roma, 26 luglio 2006
Il Presidente: Bertinotti
Il segretario generale: Zampetti
XV LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 25/2006.
Oggetto: Rideterminazione, per effetto dell'art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, delle rate di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005.
Riunione di mercoledi' 26 luglio 2006.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Visto l'art. 6-bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, introdotto dall'art. 39-quaterdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, con il quale e' istituito un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 157 del 1999 alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate a titolo di rimborso delle spese elettorali dei partiti e movimenti politici;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 22 luglio 2002, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 luglio 2002, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2002, n. 175, recante il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 1° ottobre 2002, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 26 settembre 2002, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2002, n. 234, concernente il nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise dell'11 novembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 24 luglio 2003, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 24 luglio 2003, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'8-9 giugno 2003;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 24 luglio 2003, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 24 luglio 2003, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'8 giugno 2003;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 27 luglio 2004, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2004, n. 176, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 26 ottobre 2003;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 27 luglio 2004, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2004, n. 176, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Parlamento europeo del 12-13 giugno 2004;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 27 luglio 2004, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2004, n. 176, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12-13 giugno 2004;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 ottobre 2004, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 26 ottobre 2004, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2004, n. 263, concernente la riformulazione, conseguente a rettifiche dei dati elettorali, del piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna del 12-13 giugno 2004;
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2005, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati 26 luglio 2005, n. 264, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2005, n. 174, concernente il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e 17-18 aprile 2005;
Visto l'art. 14-undecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
Vista la lettera del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in data 23 giugno 2006 con la quale e' comunicata l'applicazione della decurtazione dell'1 per cento, ai sensi del ricordato art. 6-bis della legge n. 157 del 1999, dei fondi destinati alla rata in scadenza dei rimborsi elettorali ai partiti e movimenti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 2001, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2003, dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005;
Considerato che, a seguito della suddetta decurtazione, occorre procedere alla rideterminazione delle rate di cui ai piani di ripartizione sopra menzionati, con effetto a partire dalla rata 2006;
Delibera:
Art. 1.
1. L'importo delle rate dei rimborsi elettorali che scadranno a partire dall'anno 2006, di cui ai piani di ripartizione citati in premessa, e' ridotto dell'1 per cento, secondo i prospetti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione. Restano ferme le disposizioni recate dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati relative a detti piani e dai decreti presidenziali che le hanno rese esecutive.
Art. 2.
1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione sono disciplinate dall'art. 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001.
Art. . 3.
1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Si omettono le Tabelle)
[1] D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
[2] Legge 8 aprile 2004, n. 90, Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.
[3] L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.
[4] Ai sensi dell’art. 1, co. 2, della citata L. 157/1999, l’erogazione dei rimborsi in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Parlamento europeo è disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.
[5] Così la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 183 del 27 luglio 2004, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2004.
[6] Poiché – come si è detto – l’art. 3, co. 2, prevede che le liste circoscrizionali debbano contenere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi, la violazione massima astrattamente configurabile è di 21 candidati: in tal caso, nell’ipotesi detta la riduzione sarebbe pari a 21/52 (40,4 per cento) del rimborso stesso; la menzionata fattispecie di inammissibilità delle liste ha, in altre parole, reso tecnicamente irraggiungibile la riduzione del 50 per cento del rimborso.
[7] Art. 3, comma 3, della citata deliberazione n. 183 del 2004.
[8] Va ricordato per completezza che, quanto all’attivazione delle misure “premiali”, nessuna forza politica ha raggiunto il requisito fissato in termini di candidati eletti dal co. 3 dell’art. 56 più volte citato; le somme derivanti dalla riduzione del rimborso saranno dunque restituite dalla Camera dei deputati al Ministero dell’economia e delle finanze una volta intervenuti i menzionati chiarimenti interpretativi (così l’art. 3, co. 2, della deliberazione n. 183 del 2004).
[9] La disposizione, introdotta dall’art. 39-quater decies, co. 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha istituito un fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti pregressi dei partiti e movimenti politici alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate a titolo di rimborso delle spese elettorali e referendarie.
[10] Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 25 del 26 luglio 2006, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006 (S.O.).