Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Pubblicità sull¿uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei parlamentari - A.C. 2356 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 204 | ||||
Data: | 25/06/2007 | ||||
Descrittori: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Pubblicità sull’uso di sostanze A.C. 2356 |
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n. 204 |
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26 giugno 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0264.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Stupefacenti e sostanze psicotrope
§ La protezione dei dati personali “sensibili”
§ Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza
§ La trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive
Normativa di riferimento
§ L. 10 dicembre 1993, n. 515. Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. (art. 15)
§ D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (artt. 13, 14, 72, 73, 75, 75-bis, 125)
§ D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada. (art. 187)
§ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (art. 320 – Appendice II al Tit. IV)
§ L. 14 dicembre 2000, n. 376. Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
§ D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. (artt. 4, 11, 20, 26, All. A art. 2)
§ Garante per la protezione dei dati personali. Provvedimento del 10 ottobre 2006
§ Garante per la protezione dei dati personali. Provvedimento del 14 dicembre 2006
Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa
Numero del progetto di legge |
A.C. 2356 |
Titolo |
Disposizioni per la pubblicità sull’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei parlamentari |
Iniziativa |
On. Casini ed altri |
Settore d’intervento |
Parlamento |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
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§ presentazione |
13 marzo 2007 |
§ annuncio |
14 marzo 2007 |
§ assegnazione |
26 marzo 2007 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni V (Bilancio) e XII (Affari sociali) |
Finalità dichiarata della proposta di legge in esame è introdurre un ulteriore grado di trasparenza ed informazione nel processo di determinazione della volontà dell’elettore nella scelta dei propri rappresentanti (art. 1). A tal fine, il provvedimento (art. 2) prevede forme di controllo sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei componenti della Camera e del Senato.
L’accertamento è effettuato all’atto dell’assunzione della carica, salvo rifiuto del parlamentare. I dati relativi all’accertamento, o il rifiuto del parlamentare di sottoporsi allo stesso, sono resi pubblici. Le procedure per l’effettuazione degli accertamenti e il tipo di informazioni nominative da pubblicare sono stabilite d’intesa dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.
La proposta di legge incide su materie coperte da riserva di legge; appare pertanto necessario il ricorso allo strumento legislativo.
Il provvedimento appare inquadrabile nell’ambito della materia “Organi dello Stato […]” demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione.
Come segnala la stessa relazione illustrativa, il testo in esame intende operare un bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e all’informazione del quale è titolare il cittadino elettore, e il diritto dell’eletto all’inviolabilità e – in quanto cittadino – alla riservatezza dei dati relativi alla sua persona. Alla luce di tali valori esso va pertanto valutato.
La proposta in esame è primariamente finalizzata a soddisfare il primo dei valori indicati. Considerato peraltro il particolare status del parlamentare e le garanzie poste dalla Costituzione al libero svolgimento della funzione, essa rende possibile l’accertamento solo in assenza di un rifiuto del parlamentare.
Si ricorda a tale proposito il secondo comma dell’art. 68 della Costituzione relativo all’immunità parlamentare dell’inviolabilità[1], che intende garantire al parlamentare l’inviolabilità della sua persona, della residenza, e di spazi ulteriori identificabili come domicilio, non soltanto in vista della tutela dell’interesse soggettivo del parlamentare ma anche a tutela della piena autonomia del Parlamento.
Relativamente agli accertamenti previsti, in quanto comprensivi di prelievi ed analisi, essi possono essere, limitatamente a questo aspetto, assimilabili ai trattamenti sanitari, dei quali il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione limita l’obbligatorietà[2].
La possibilità che il parlamentare possa dunque rifiutare l’accertamento e la pubblicazione dell’esito dei relativi esami, sembra trovare la sua base anche nel dovere di rispetto della persona umana, confermato dal terzo comma dell’art. 32 Cost. e costituente un profilo particolare del c.d. diritto alla riservatezza[3].
Va segnalato peraltro che in tal caso l’atto di rifiuto è sottoposto alle stesse forme di pubblicità previste per gli esiti dell’accertamento.
Risponde ad analoghe finalità di tutela della riservatezza l’esclusione della pubblicità per i casi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sotto prescrizione medica per fini terapeutici.
L’art. 2, co. 3, dispone che siano gli Uffici di presidenza delle due Camere, d’intesa tra loro, a definire le procedure per l’effettuazione degli accertamenti e il tipo di informazioni nominative da pubblicare.
Oltre all’ovvio impatto dei prescritti accertamenti sulla persona dei singoli parlamentari, la proposta di legge prevede adempimenti amministrativi a carico delle strutture sanitarie appartenenti al Servizio sanitario nazionale e a carico delle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il testo non quantifica gli oneri finanziari derivanti dalle relative disposizioni, che pone a carico dei bilanci interni delle due Camere.
Ai sensi della disciplina vigente[4] le sostanze stupefacenti e psicotrope sono sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute e ricomprese in due specifiche tabelle, allegate al testo unico adottato in materia con D.P.R. 309/1990[5].
Nella tabella I sono incluse le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. Nella medesima tabella è stata recentemente introdotta anche la cannabis indica e i prodotti da essa derivati[6].
Nella tabella II – suddivisa in cinque sezioni – sono indicati, invece, i medicinali aventi effetti terapeutici che possono determinare dipendenza fisica o psichica ed essere oggetto d’abuso. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle predette tabelle[7]. Questa classificazione ha rilevanza per quanto riguarda sia i profili penali che gli aspetti di carattere sanitario.
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 120 del citato testo unico, chiunque fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al Servizio pubblico per le tossicodipendenze o a una struttura privata autorizzata di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di usufruire di un programma terapeutico.
Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell’anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture private autorizzate, nonché con i medici e tutto il personale addetto.
Con l’approvazione del D.L. 272/2005[8] il legislatore, sul finire della XIV legislatura, ha introdotto una serie di modifiche di rilievo al testo unico sugli stupefacenti, modificandone parzialmente l’impianto.
Il provvedimento interviene a dettare nuovi criteri di identificazione dell’illecito penale ancorato, almeno in parte, ad un quantitativo minimo della sostanza stupefacente, la cui esatta determinazione viene rimessa al decreto ministeriale di competenza del Ministro della salute. Per quanto concerne la detenzione, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, illiceità penale scatta se la quantità di tali sostanze di cui alla tabella I prevista dall’art. 14 del D.P.R. non è riferibile ad un uso esclusivamente personale. Tale presunzione si verifica quando la quantità delle sostanze detenute è superiore ai limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro della salute (cfr. D.M. 11 aprile 2006, emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga[9]), ovvero quando, per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, la droga appare destinate ad un uso non esclusivamente personale.
Vengono introdotte innovazioni anche per quanto attiene alle condotte integranti illeciti amministrativi, alle sanzioni applicabili a questi ultimi, al procedimento relativo alla applicazione delle sanzioni medesime. Sono previste anche particolari misure di sicurezza (sia pure atipiche perché non disposte dal giudice anche se convalidate da quest’ultimo), con funzione preventiva, nei confronti di chi tenga una condotta integrante un illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 e sia ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e sia stato già condannato per determinate categorie di reati.
Viene, infine, modificata anche la disciplina relativa ai benefici penitenziari concedibili ai tossicodipendenti ed alla procedura relativa all’applicazione degli stessi.
La detenzione delle sostanze stupefacenti al di sotto del limite soglia fissato farà scattare, invece, un sistema sanzionatorio di carattere amministrativo modulato in relazione al numero di infrazioni compiute e al pericolo procurato, alla sicurezza pubblica (art. 75, D.P.R. 309/1990). In particolare, limitatamente alla prima volta, anche in relazione alla tenuità della violazione, il procedimento potrà concludersi con un mero ammonimento del Prefetto a non fare più uso delle sostanze stesse.
Fuori da questa ipotesi, chi riceve o detiene a qualsiasi titolo un quantitativo di droga che verrà considerato per uso personale sarà sottoposto (con decreto, opponibile davanti al giudice di pace o al tribunale dei minorenni ) per un periodo variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno, ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
§ sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla (è possibile inoltre l’immediato ritiro della patente e il fermo amministrativo del mezzo fino a 30 giorni);
§ sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
§ sospensione del passaporto o documento equipollente o divieto a conseguirli;
§ sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
A queste sanzioni si affianca l’eventuale invito a seguire un programma terapeutico.
Nei casi di recidiva, le sanzioni sono più gravi (permanenza in casa in determinate ore della giornata, obbligo di firma, divieto di allontanamento, ecc.) ed hanno l’obiettivo di limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme nella collettività.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proposta di legge in esame origina da un fatto di cronaca intervenuto nell’ottobre del 2006, allorché il Garante per la protezione dei dati personali dispose il blocco del trattamento dei dati di natura personale relativamente alla raccolta di campioni biologici di circa cinquanta parlamentari[10].
In tale occasione, il Garante ritenne che tale attività – svolta all’insaputa degli interessati, mirata all’effettuazione di un test per la rilevazione dell’uso recente di sostanze stupefacenti da parte dei parlamentari, e finalizzata alla realizzazione di un servizio televisivo – configurasse “un’illecita raccolta e un ulteriore trattamento illecito di dati personali anche di natura sanitaria – e, quindi sensibile – relativi a persone identificate o identificabili”.
Nei provvedimenti relativi all’episodio illustrato, il Garante rimanda alla violazione del comma 1, lett. a) e b), dell’art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), ovvero all’obbligo che i dati personali debbano essere trattati in modo lecito e secondo correttezza nonché raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti. Il Garante rileva altresì che le modalità del medesimo trattamento e raccolta fossero in contrasto con gli obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell’esercizio di una attività giornalistica, rilevabili soprattutto nell’obbligo di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta evitando l’uso di artifici, così come stabilito dall’art. 2, co. 1, del Codice di deontologia in materia giornalistica, riportato nell’Allegato A al D.Lgs. 196/2003.
Prendendo spunto da tale vicenda, i proponenti ritengono al contrario “doveroso garantire un’adeguata informazione agli italiani” prevedendo che “i diritti individuali di soggetti investiti, attraverso il voto, della rappresentanza della Nazione possano cedere di fronte ad esigenze volte a salvaguardare la libera espressione del voto dei cittadini, ovvero la più alta e qualificata forma di partecipazione alla vita dello Stato”.
In relazione ai profili inerenti la c.d. privacy si osserva come, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003[11], art. 4), i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute della persona (tali sarebbero i risultati dei test oggetto della p.d.l.) costituiscono dati sensibili.
Il trattamento di tale tipologia di dati è sottoposto a precise limitazioni; in particolare, l’art. 20 del TU prevede, anzitutto, che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili nonché le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Il successivo art. 26 prevede, poi, che salvo specifiche ipotesi, il trattamento dei dati sensibili è possibile solo con il consenso (scritto) dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Il co. 5 dello stesso art. 26 precisa, peraltro, che i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Sul versante delle leggi ordinarie, la relazione illustrativa del provvedimento in esame pone in rilievo gli interventi previsti con le verifiche e gli accertamenti disposti da norme vigenti del nostro ordinamento “su determinate categorie di persone che esercitano particolari attività ai fini di accertare l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
La prima norma citata a tal proposito è l’art. 125 (Accertamenti di assenza di tossicodipendenza) del citato D.P.R. 309/1990 (testo unico in materia di tossicodipendenze), ove si prevede che gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportino rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità, siano sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
Come evidenziato dalla recente interrogazione n. 3-00984 presentata dall’on. Bruno Mellano il 14 giugno 2007, il decreto di individuazione degli appartenenti alle categorie sopra menzionate risulta non ancora emanato. Rispondendo all’interrogazione, il ministro per l’attuazione del programma di Governo ha ricordato che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, “l’attribuzione della materia della tutela e sicurezza del lavoro alla competenza concorrente di Stato e regioni comporta che lo Stato non possa esercitare autonomamente la potestà regolamentare sulla materia, così come invece previsto dall’art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica suddetto, antecedente alla riforma del Titolo V”. Per tale ragione – specifica il ministro Giulio Santagata – nel corso del 2006 i ministri competenti hanno sottoposto al coordinamento tecnico con le regioni e le province autonome due schemi di decreto riguardanti rispettivamente le alcooldipendenze e le tossicodipendenze, da sottoporre alla decisione della Conferenza Stato-regioni.
In tale ambito, appare opportuno citare anche il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 15 dicembre 2005 su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente allo schema di decreto. Il parere ribadisce la legittimità di tali accertamenti soltanto verso le specifiche categorie di dipendenti, le cui attività lavorative comportino un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi e sottolinea che tali accertamenti devono garantire in modo efficace anche i diritti dei lavoratori interessati. Il Garante richiama inoltre l’attenzione sul requisito della qualità dei dati personali, da rispettare con estrema cura specie per quanto riguarda l’esattezza, l’aggiornamento,la pertinenza e la non eccedenza dei dati invitando altresì ad esplicitare nel testo dello schema di decreto una clausola di finalità che specifichi che in tali procedure possono essere trattati solo dati per le finalità di tutela sopra elencate.
L’art. 187 del codice della strada approvato con D.Lgs. 285/1992[12] (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) dispone che, in presenza di un ragionevole dubbio riguardo alla possibilità che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale accompagnino il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. Successivamente le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
Chiunque guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni di cui all’art. 186, co. 2. ovvero con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro 258 a euro 1.032. Per l’irrogazione della pena è competente il tribunale. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida. In caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le già citate sanzioni di cui all’art. 186, co. 2. Da ultimo si segnala che nell’Appendice II al Titolo IV, art. 320, del D.P.R. 495/1992[13] si dispone che “La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli”.
L’ultimo caso citato dalla relazione illustrativa fra quelli previsti dall’ordinamento in materia di accertamenti finalizzati alla rilevazione di sostanze stupefacenti o psicotrope riguarda la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping[14] ove si prevedono disposizioni di particolare rilevanza, anche di carattere penale, collegate ad attività di consumo e di commercializzazione di sostanze dopanti per tutti coloro che pratichino attività sportiva, o che siano comunque coinvolti nella organizzazione della stessa, con profonde innovazioni sia alla disciplina che ai criteri e alla metodologia dei controlli antidoping finora vigenti.
Relativamente alle finalità della p.d.l. in esame circa il diritto del cittadino a ricevere una corretta informazione per il libero e consapevole esercizio del diritto di voto, appare di maggior interesse il richiamo contenuto nella relazione illustrativa alla L. 441/1982[15] e alla L. 515/1993[16], perseguendo entrambe l’obiettivo di raggiungere una maggiore trasparenza, seppure quanto al diverso profilo della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.
La L. 441/1982 intende, più in generale, garantire la trasparenza della situazione patrimoniale di tutti coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico.
Quanto ai parlamentari, la legge dispone che essi debbano trasmettere alla Camera di appartenenza una dichiarazione concernente lo stato patrimoniale e le spese sostenute in proprio o dal partito per la campagna elettorale. A tale dichiarazione va allegata copia della dichiarazione dei redditi. La medesima legge disciplina le forme di pubblicità delle dichiarazioni depositate dai parlamentari presso ciascuna Camera. I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati hanno il diritto di conoscere le predette dichiarazioni attraverso la pubblicazione di appositi bollettini, nei quali, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, sono riportate solo le notizie risultanti dal relativo quadro riepilogativo.
I componenti del Governo, i consiglieri regionali, provinciali e i consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti a depositare periodicamente presso gli uffici di presidenza dell’organo di appartenenza una copia della dichiarazione dei redditi, nonché alcune dichiarazioni giurate relative, in particolare, alla situazione patrimoniale personale e alle spese elettorali sostenute.
In caso di inadempienza, qualora l’interessato sia un parlamentare o un membro del Governo che non sia un componente del Parlamento, il presidente della Camera o del Senato diffida gli interessati ad adempiere e dà notizia dell’inosservanza della diffida all’assemblea di pertinenza.
L’applicazione di alcune disposizioni è altresì estesa ai titolari di determinate cariche direttive (quali, ad esempio, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, di società e di enti privati partecipati oppure finanziati dallo Stato o da enti pubblici, di aziende autonome dello Stato e di talune aziende speciali in ambito comunale), attribuendosi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o, nel caso delle aziende speciali, al sindaco o al presidente dell’amministrazione locale interessata) le competenze in ordine alla raccolta, alla pubblicazione delle dichiarazioni e alla diffida. Nel caso venga constatata l’inadempienza alla diffida, i soggetti autorizzati ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nell’albo comunale o provinciale.
La L. 515/1993 ha quindi disciplinato la pubblicità delle spese ed i contributi relativi alla campagna elettorale ed ha esteso tale obbligo di pubblicità anche ai candidati non eletti. Unitamente al rendiconto, dev’essere presentata anche una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza. La legge dispone che il candidato designi un mandatario elettorale competente in via esclusiva alla raccolta dei fondi per il finanziamento della campagna elettorale, prescrive uno specifico limite ai contributi erogati da privati, fornisce una tipologia delle spese elettorali ed introduce un limite massimo all’ammontare delle spese elettorali sostenibili dal candidato.
La proposta di legge in esame – come si ricava dalla relazione illustrativa e dal tenore dell’articolo 1 - intende introdurre un ulteriore grado di trasparenza e di informazione nel processo di determinazione della volontà dell’elettore nella scelta dei propri rappresentanti. A tal fine è previsto un controllo sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei parlamentari (comma 1).
Come specificato dal comma 2 dell’articolo 1, le disposizioni della proposta di legge si applicano ai componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che gli accertamenti vengano effettuati all’atto dell’assunzione della carica a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; essi sono ripetuti con cadenza annuale, in una o più date definite dai Presidenti delle due Camere d’intesa tra loro.
I senatori e i deputati possono rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti.
Il comma 2 prevede che i dati relativi agli accertamenti effettuati debbano essere trasmessi ai Presidenti delle Camere che provvedono a renderli pubblici.
Sono parimenti resi pubblici i nominativi dei parlamentari che si sono rifiutati di sottoporsi all’accertamento.
Dalla pubblicità, le cui forme il testo in esame non precisa, sono comunque esclusi i casi in cui le sostanze indicate sono assunte sotto prescrizione medica per fini terapeutici.
Il comma 3 stabilisce infine che le procedure per l’effettuazione degli accertamenti e il tipo di informazioni nominative da pubblicare siano stabilite d’intesa tra loro dagli Uffici di presidenza del Senato e della Camera, precisando, quale criterio direttivo, che la diffusione dei dati avvenga
§ nella misura strettamente necessaria al conseguimento delle finalità della legge così come espresse nel comma 1 dell’articolo 1,
§ nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ove compatibili con la legge medesima.
Il comma 4 dispone infine che all’onere finanziario derivante dall’attuazione della legge – del quale non è recata la quantificazione – si provveda a carico dei bilanci interni di Camera e Senato.
N. 2356
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati CASINI, CESA, VOLONTÈ, ADOLFO, CIRO ALFANO, BARBIERI, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, CIOCCHETTI, COMPAGNON, D’AGRÒ, D’ALIA, DE LAURENTIIS, DELFINO, DIONISI, DRAGO, FORLANI, FORMISANO, GALATI, GALLETTI, GIOVANARDI, GRECO, LUCCHESE, MARCAZZAN, MARTINELLO, MAZZONI, MELE, MEREU, OPPI, PERETTI, ROMANO, RONCONI, RUVOLO, TABACCI, TASSONE, TUCCI, VIETTI, ZINZI, LA RUSSA, BOCCHINO, BONO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONTENTO, GIULIO CONTI, DE CORATO, GAMBA, GASPARRI, HOLZMANN, LEO, LO PRESTI, MAZZOCCHI, MELONI, MENIA, NESPOLI, PEDRIZZI, PROIETTI COSIMI, RAISI, SAGLIA, ULIVI, BARANI, NARDI, ELIO VITO, ARMOSINO, AZZOLINI, BIANCOFIORE, CAMPA, CARLUCCI, CECCACCI RUBINO, GIUSEPPE FINI, GARDINI, LENNA, MISTRELLO DESTRO, MISURACA, SANZA, STRADELLA, RAITI, RAZZI, RICARDO ANTONIO MERLO, PISACANE, BOCCI, BUCCHINO, FADDA, FOGLIARDI, GRASSI, TANONI, VILLARI, POLETTI, BIANCHI ¾ |
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Disposizioni per la pubblicità sull’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei parlamentari |
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Presentata il 13 marzo 2007
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Onorevoli Colleghi! - Alcuni fatti di cronaca registrati all’inizio della corrente legislatura sul possibile uso di sostanze proibite da parte dei parlamentari hanno sollevato questioni di natura etica che non possono restare senza una risposta.
Le confuse e sommarie indiscrezioni sul risultato di test effettuati all’insaputa degli interessati e commissionati da una trasmissione televisiva, in base ai quali farebbe uso di sostanze stupefacenti un parlamentare su tre, hanno gettato un ingiustificato discredito sulle istituzioni con un messaggio che rischia di alimentare la crisi del rapporto tra cittadini e politica.
La sostanziale «censura» della trasmissione televisiva disposta dal Garante per la protezione dei dati personali che, in applicazione di norme di legge vigenti in materia, ha ordinato il blocco di ulteriori trattamenti e quindi della diffusione di dati personali sensibili nella medesima trasmissione, in quanto acquisiti «illecitamente e senza correttezza» all’insaputa dell’interessato, ha purtroppo indirettamente alimentato il sospetto dei cittadini sul parlamentari e sull’intero settore della politica.
Si ritiene grave anche il solo sospetto che un parlamentare, nell’esercitare l’alto mandato di cui è investito, possa versare in uno stato di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e, pertanto, si ritiene doveroso garantire un’adeguata informazione agli italiani.
L’intervento che si propone con il presente progetto di legge prevede un controllo sui parlamentari che appare non solo legittimo ma doveroso, anche in considerazione del fatto che in numerosi casi, nel nostro ordinamento, persone che svolgono attività particolari sono sottoposte a verifiche anche obbligatorie sull’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevede, ad esempio, che gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi siano sottoposti ad accertamenti di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici (articolo 125). E non è l’unico caso. Il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impone al guidatore il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992). Vi sono altri casi in cui persone che esercitano attività particolari sono soggette a controlli obbligatori sull’uso di sostanze «proibite» anche diverse da quelle che, in base al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sono qualificate come «stupefacenti o psicotrope». È il caso delle competizioni sportive per le quali la legge prevede controlli sul doping, ovvero sull’impiego di sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psico-fisica degli atleti, a tutela sia della loro salute sia della regolarità delle gare (legge 14 dicembre 2000, n. 376).
Gli esempi citati confermano la praticabilità della proposta avanzata con il presente progetto di legge in quanto, se è legittimo effettuare controlli obbligatori su determinate categorie di persone che esercitano particolari attività ai fini di accertare l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, a maggior ragione si deve ritenere possibile prevedere analoghi controlli su chi ha la responsabilità di assumere decisioni di interesse generale e di dettare regole anche sull’uso delle medesime sostanze. Occorre chiarire se chi detta regole, anche per la prevenzione e la riabilitazione dei tossicodipendenti e per la repressione dei reati connessi al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa essere un consumatore delle stesse sostanze.
Considerata la delicatezza della questione, che comporta peraltro il bilanciamento di diritti individuali e collettivi talvolta contrapposti, la presente proposta di legge prevede che il parlamentare possa opporre un rifiuto all’accertamento e alla pubblicazione dell’esito dei relativi esami. In questo caso l’unica informazione che verrebbe divulgata è appunto il rifiuto e il cittadino avrebbe modo di valutare tale scelta.
La delicatezza dello status di parlamentare impone delle riflessioni sulla portata delle norme che si intendono introdurre. A tale proposito si osserva che la rappresentanza politica, diretta espressione della sovranità popolare, non si esaurisce certo in un sistema di garanzie a tutela della libertà del parlamentare, ma comporta anche preclusioni e obblighi. In particolare, si ritiene che i diritti individuali di soggetti investiti, attraverso il voto, della rappresentanza della Nazione possano cedere di fronte ad esigenze volte a salvaguardare la libera espressione del voto dei cittadini, ovvero la più alta e qualificata forma di partecipazione alla vita dello Stato.
A sostegno di tale tesi è possibile richiamare l’esistenza nell’ordinamento di obblighi che incombono non solo sui parlamentari ma, più in generale, sui titolari di cariche elettive e di cariche direttive. Si fa riferimento, in particolare, al regime di pubblicità sulla situazione patrimoniale previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441. La trasparenza diventa nella citata legge un diritto e l’articolo 8 testualmente dispone che «tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni» che riguardano la situazione patrimoniale dei parlamentari. I parlamentari, quindi, devono rendere note le informazioni personali sui beni, sui diritti reali e sui redditi posseduti, nonché sulle obbligazioni assunte per la campagna elettorale. I diritti del cittadino a ricevere una corretta informazione per un libero e consapevole esercizio dei diritto di voto ispirano anche le norme sulla campagna elettorale. La legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, non solo prevede la trasparenza sulle operazioni compiute e obblighi di informazione al cittadino, ma sanziona in maniera molto grave il mancato deposito delle informazioni contenute nella dichiarazione e nel rendiconto sulle spese elettorali prevedendo addirittura la decadenza del parlamentare eletto dalla carica (articolo 15).
Tutto ciò consente di collocare meglio diritti e interessi in giuoco e, con particolare riferimento alla tutela della vita privata rispetto al trattamento dei dati personali, è possibile valutare l’incidenza delle scelte che si propone di adottare e la loro compatibilità con l’ordinamento.
Giova a tale proposito ricordare che il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contiene disposizioni in base alle quali si considerano di rilevante interesse nazionale le informazioni sull’espletamento di un mandato elettivo e si consente già adesso, in deroga al regime ordinario, la diffusione dei dati personali sensibili, ad esclusione di quelli relativi allo stato di salute, per assicurare la pubblicità dell’attività istituzionale. Con la presente proposta di legge si introduce una nuova fattispecie che si basa su un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata del parlamentare e le esigenze di trasparenza per garantire la libera espressione del voto da parte dei cittadini. La norma, infatti, considera prevalente la volontà dell’interessato, che può opporsi sia all’accertamento sia alla pubblicazione con la sola conseguenza della pubblicazione della scelta compiuta.
Naturalmente, nel rispetto dei princìpi generali vigenti in materia di trattamento dei dati personali, si prevede la selezione dei dati strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente proposta di legge.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione). 1. La presente legge ha la finalità di assicurare trasparenza e informazione al cittadino sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei parlamentari, per favorire la libera e consapevole determinazione della volontà dell’elettore nella scelta dei propri rappresentanti. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Art. 2. (Acquisizione e diffusione delle informazioni). 1. All’atto dell’assunzione della carica, i deputati e i senatori sono sottoposti ad accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, effettuati a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. I deputati e i senatori possono rifiutare di sottoporsi agli accertamenti. 2. I dati relativi agli accertamenti effettuati ai sensi del comma 1 sono trasmessi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i quali, esclusi i casi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sotto prescrizione medica per fini terapeutici, provvedono a renderli pubblici insieme all’elenco dei parlamentari che hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. Gli accertamenti sono ripetuti annualmente in una o più date stabilite, d’intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. 3. Le procedure per l’effettuazione degli accertamenti e il tipo di informazioni nominative da pubblicare ai sensi del comma 2 sono stabiliti dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, assicurando, comunque, che la diffusione dei dati avvenga nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ove compatibili con quanto previsto dalla presente legge. 4. All’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge si provvede a carico dei rispettivi bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. |
L. 10 dicembre 1993, n. 515.
Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica.
(art. 15)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 4 giugno 2002, n. 170/E.
(omissis)
Art. 15.
Sanzioni.
1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l’undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell’efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell’autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all’articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (31).
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (32).
4. In caso di violazione delle norme di cui all’articolo 6, comma 1, commessa fino all’apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie (33). In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all’articolo 13 della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (34) (35).
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall’articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L’accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (36) (37).
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell’articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell’accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (38).
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all’articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all’articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all’articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all’articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall’articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all’articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.
17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni (39).
18. ... (40).
19. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981 (41). [La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente] (42).
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(31) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall’art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.
(32) Comma così modificato prima dal comma 483 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi dal comma 178 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle fattispecie previste dall’art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289, ai sensi di quanto disposto dallo stesso articolo.
(33) Gli attuali primi due periodi, così sostituiscono l’originario primo periodo per effetto dell’art. 1, D.L. 4 febbraio 1994, n. 88.
(34) Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 60 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma della Costituzione.
(36) Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996, n. 387 (Gazz. Uff. 13 novembre 1996, n. 46, Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 3, 14, commi 1, 3, 4, 5 e 15, comma 8, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione.
(38) Comma così modificato dall’art. 1, L. 31 dicembre 1996, n. 672.
(39) La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (Gazz. Uff. 6 marzo 1996, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall’art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 venga punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
(40) Sostituisce il comma 5 dell’art. 29, L. 25 marzo 1993, n. 81.
(41) Per la riduzione delle sanzioni nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, vedi l’art. 1, comma 23, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(42) Periodo aggiunto dal comma 483 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi soppresso dal comma 178 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(omissis)
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
(artt. 13, 14, 72, 73, 75, 75-bis, 125)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 12 maggio 1998, n. 18;
- Ministero della giustizia: Circ. 29 dicembre 1999, n. 578455/14;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 18 giugno 1996, n. 235; Circ. 2 luglio 1996, n. 308; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 31 luglio 1997, n. 466; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Nota 30 ottobre 1998, n. 3755/99;
- Ministero per le Politiche agricole: Circ. 2 dicembre 1997, n. 0734; Circ. 20 aprile 1999, n. 4;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli Affari Sociali: Circ. 19 dicembre 1997, n. DAS/IV/2926/PROG/GEST.
(omissis)
Art. 13
Tabelle delle sostanze soggette a controllo.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 7, commi 1 e 2)
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2) (16).
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. [Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1] (17).
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati (18).
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(16) Comma così sostituito dall'art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(17) Comma abrogato dall'art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(18) Comma così sostituito dall'art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 14
Criteri per la formazione delle tabelle.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui princìpi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri princìpi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela (19).
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(19) Articolo così sostituito dall'art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 4 aprile 2003.
(omissis)
TITOLO VIII
Della repressione delle attività illecite
Capo I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Art. 72
Attività illecite.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico] (62).
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto (63).
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(62) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 72, primo comma, e secondo comma, limitatamente alle parole «di cui al comma 1», dell'art. 73, primo comma, limitatamente alle parole «e 76», con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
(63) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 72, primo comma, e secondo comma, limitatamente alle parole «di cui al comma 1», dell'art. 73, primo comma, limitatamente alle parole «e 76», con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 73
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (64).
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 (65).
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale (66);
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà (67).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000 (68).
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14 (69).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (70).
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà (71).
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 (72).
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte (73).
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (74).
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(64) Rubrica così sostituita dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(65) Comma prima modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130) e poi così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(66) Con D.M. 11 aprile 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2006, n. 95), modificato dall'art. 1, D.M. 4 agosto 2006 (Gazz. Uff. 17 novembre 2006, n. 268), sono stati indicati i limiti massimi di cui alla presente lettera. Successivamente, il citato D.M. 4 agosto 2006, la cui efficacia era stata sospesa dal Tar Lazio, sezione terza quater, in data 15 marzo 2007, è stato annullato dalla stessa sezione con sentenza 21 marzo 2007, n. 2487.
(67) Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(68) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(69) Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(70) Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(71) Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(72) Comma così sostituito dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(73) Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(74) L’indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 della stessa legge. La Corte costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 360 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, sollevata in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione. Successivamente la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 11-24 dicembre 1996, n. 414 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75, come modificati a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.
(omissis)
Art. 75
Condotte integranti illeciti amministrativi.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)
1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresí all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresí al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno (76).
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(76) Articolo prima modificato dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130 ) e poi così sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 75-bis
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.
1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio (77).
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(77) Articolo aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
Art. 125.
Accertamenti
di assenza di tossicodipendenza.
(Legge
26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (138).
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(138) Così modificato dall’art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
(omissis)
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo codice della strada.
(art. 187)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
(2) Per il regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice vedi il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell’art. 195, comma 3, del presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste è stata aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2004, n. 305) e con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302). I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all’articolo 2», contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all’«albo delle imprese artigiane», ai sensi di quanto disposto dall’art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista l’emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 aprile 1997, n. 86; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 26 settembre 2002, n. 152;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 23 aprile 2001, n. 300/A/1/33017/105; Ris. 14 ottobre 2002, n. 300/A/2/55071/10; Circ. 21 agosto 2003, n. M/2413/33; Circ. 20 ottobre 2003, n. 300/A/1/45148/10; Circ. 14 settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 4 marzo 1996, n. 1059; Circ. 3 marzo 1997, n. 1207; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 21 luglio 1997, n. 3816; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 2 dicembre 1997, n. 6372/97; Circ. 24 febbraio 1998, n. 844; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 2 agosto 1999, n. 579; Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938; Circ. 3 marzo 2000, n. 1542; Circ. 1 marzo 2001, n. 1558;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1/96; Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96; Circ. 2 febbraio 1996, n. 12/96; Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96; Circ. 11 marzo 1996, n. 32/96; Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96; Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96; Circ. 20 maggio 1996, n. 68/96; Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96; Circ. 12 giugno 1996, n. 86/96; Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96; Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96; Circ. 27 giugno 1996, n. 98/96; Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96; Circ. 27 settembre 1996, n. 126/96; Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96; Circ. 22 gennaio 1997, n. 4/97; Circ. 22 gennaio 1997, n. 5/97; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 8/97; Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97; Circ. 13 marzo 1997, n. 24/97; Circ. 18 marzo 1997, n. 27/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 46/97; Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97; Circ. 27 maggio 1997, n. 53/97; Circ. 25 giugno 1997, n. 68/97; Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97; Circ. 4 luglio 1997, n. 1630/PIVL; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 91/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 92/97; Circ. 17 settembre 1997, n. 94/97; Circ. 22 settembre 1997, n. 97/97; Circ. 4 novembre 1997, n. 116/97; Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97; Circ. 3 dicembre 1997, n. 128/97; Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT; Circ. 17 dicembre 1997, n. 135/97; Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97; Circ. 23 dicembre 1997, n. 141/97; Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97; Circ. 7 gennaio 1998, n. 3/98; Circ. 14 gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Lett.Circ. 20 gennaio 1998, n. B013/MOT; Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98; Circ. 12 febbraio 1998, n. 19/98; Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98; Circ. 26 marzo 1998, n. 32/98; Circ. 7 aprile 1998, n. 36/98; Lett.Circ. 8 aprile 1998, n. 726/4240/0; Circ. 29 aprile 1998, n. 39/98; Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98; Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98; Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98; Circ. 3 luglio 1998, n. 60/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 63/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98; Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98; Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98; Circ. 30 settembre 1998, n. 90/98; Lett.Circ. 13 ottobre 1998, n. B090/MOT; Circ. 18 dicembre 1998, n. 121/98; Lett.Circ. 8 gennaio 1999, n. H0060/60G1; Circ. 28 gennaio 1999, n. 9/99; Circ. 8 febbraio 1999, n. 1/99/APC; Lett.Circ. 12 febbraio 1999, n. B009/MOT; Circ. 4 marzo 1999, n. 15/99; Lett.Circ. 5 marzo 1999, n. B019/MOT; Lett.Circ. 9 marzo 1999, n. 9906/4630; Circ. 6 maggio 1999, n. 1906/4120(0)-MOT-BO41; Circ. 12 maggio 1999, n. 26/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 27/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99; Circ. 20 maggio 1999, n. 29/99; Circ. 28 maggio 1999, n. 31/99; Lett.Circ. 14 giugno 1999, n. B055/MOT; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 21 settembre 1999, n. 48/99; Circ. 28 settembre 1999, n. 50/99; Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT; Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT; Circ. 2 dicembre 1999, n. A30/MOT; Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT; Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT; circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT; Circ. 4 gennaio 2000, n. A1/2000/MOT; Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT; Circ. 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT; Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT; Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Circ. 10 marzo 2000, n. B14/2000/MOT; Circ. 20 marzo 2000, n. A11/2000/MOT; Lett.Circ. 30 marzo 2000, n. 516/M3/B2; Circ. 14 aprile 2000, n. A14/2000/MOT; Circ. 21 aprile 2000, n. A15/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 16 giugno 2000, n. B47/2000/MOT; Circ. 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT; Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT; Lett.Circ. 9 agosto 2000, n. 1403/M3/C2; Lett.Circ. 7 agosto 2000, n. 1384/M3/B2; Lett.Circ. 29 settembre 2000, n. 7938/604; Circ. 11 ottobre 2000, n. B63/2000/MOT; Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2; Circ. 8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT; Circ. 9 novembre 2000, n. B73/2000/MOT; Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT; Circ. 30 novembre 2000, n. A29/2000/MOT; Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT; Circ. 5 dicembre 2000, n. A31/2000/MOT; Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT; Lett.Circ. 15 gennaio 2001, n. 50/M3/B2; Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3; Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 979/4631/C.T. Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001; Lett.Circ. 24 gennaio 2001, n. 0015/UT60/C1/CG; Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330; Circ. 11 giugno 2001, n. 489/M340/2001;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;
- Ministero dell’ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Circ. 9 ottobre 2001, n. 2919/M366/2001; Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 156/E;
- Ministero dell’interno: Circ. 5 maggio 1997, n. 300/A/23657/144/5/20/5; Circ. 10 marzo 1998, n. 20; Circ. 1 giugno 1998, n. 47; Circ. 28 luglio 1998, n. 300/A/54714/108/15; Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1; Circ. 6 febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77; Circ. 12 dicembre 2000, n. 300/A/24850/144/5/20/3; Circ. 11 settembre 1998, n. 62; Circ. 13 marzo 1999, n. 28; Circ. 13 settembre 1999, n. 94; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 22 dicembre 1999, n. 122; Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9; Circ. 17 gennaio 2000, n. 6; Circ. 18 gennaio 2000, n. 8; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Lett.Circ. 31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2; Circ. 21 febbraio 2000, n. 20; Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2; Circ. 17 aprile 2000, n. 42; Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Lett.Circ. 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9; Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36; Circ. 30 gennaio 2001, n. M/2413/39; Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10; Circ. 21 marzo 2001, n. M/2413/12; Circ. 13 aprile 2001, n. 24; Circ. 6 dicembre 2001, n. M/6326/50; Circ. 12 dicembre 2001, n. 86; Circ. 23 agosto 2002, n. 300/A/1/54622/103/8/2; Circ. 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9; Circ. 8 aprile 2003, n. 300/A/1/41198/101/3/3/9; Circ. 13 giugno 2003, n. M/2413-12; Circ. 1 luglio 2003, n. 300/A/1/43773/101/3/3/8; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44248/109/16/1; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8; Circ. 19 agosto 2003, n. M/2413/13; Circ. 1 settembre 2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1; Circ. 4 settembre 2003, n. M/2413/5; Nota 31 ottobre 2003; Circ. 1 febbraio 2004, n. 300/A/1/41059/108/1; Circ. 29 marzo 2004, n. 300/A/1/32149/1; Circ. 27 maggio 2004, n. 1959; Circ. 25 giugno 2004, n. M/2413/12; Circ. 30 dicembre 2004, n. 300/A/1/36006/101/3/3/14; Circ. 26 gennaio 2005, n. M/2413-12; Circ. 4 febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1;
- Ministero della giustizia: Nota 13 agosto 2003;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 14 aprile 1997, n. 248;
- Ministero della sanità: Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147;
- Ministero delle finanze: Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 17 maggio 2000, n. 97/E;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 agosto 2001, n. 1817/M330; Circ. 25 febbraio 2002, n. 1098/60G1/MOT6; Circ. 2 maggio 2002, n. 1668/MOT2/C; Circ. 30 dicembre 2002, n. 4258/M310/MOT3; Circ. 2 gennaio 2003, n. 01/M368; Circ. 12 febbraio 2003, n. 551/M310/MOT3; Circ. 20 febbraio 2003, n. 358/MOT4; Circ. 11 aprile 2003, n. 1525; Circ. 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5; Circ. 26 maggio 2003, n. 1139/404; Circ. 27 maggio 2003, n. 449/I/US2; Circ. 14 luglio 2003, n. 1971/M360; Circ. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0; Circ. 23 luglio 2003, n. 2921/MOT2/D; Circ. 28 luglio 2003, n. 2979/M368; Circ. 9 ottobre 2003, n. 4053/M350/MOT3; Circ. 6 novembre 2003, n. 4398/M334; Circ. 26 novembre 2003, n. 4437/M360; Circ. 17 dicembre 2003, n. 3131/404; Circ. 23 dicembre 2003, n. 300/A/1/44795/10; Circ. 22 gennaio 2004, n. 203/404/MOT4; Circ. 3 febbraio 2004, n. 387/M334; Circ. 8 marzo 2004, n. 4612/M350; Circ. 16 marzo 2004, n. 1060; Circ. 29 marzo 2004, n. 885/404; circ. 10 maggio 2004, n. 1913/M310/MOT3; Circ. 6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68; Circ. 24 novembre 2004, n. 2567/Segr; Nota 9 dicembre 2004, n. 3773; Circ. 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C; Circ. 7 aprile 2005, n. 1915/M368; Circ. 23 maggio 2005, n. 1560/MOT2/C.
(omissis)
Art. 187.
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2 (864) (865).
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(864) Articolo prima modificato dall’art. 99, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e dall’art. 14, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dall’art. 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, anche, l’art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(865) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 144 (Gazz. Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 nella parte in cui non prevede la depenalizzazione del reato previsto e punito dall’art. 187, quarto comma del codice della strada approvato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata con riferimento all’art. 3 della Cost. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 187 sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
(omissis)
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(art. 320 – Appendice II al Tit. IV)
(1)
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Pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. n. 134
Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.)
Malattie invalidanti
1. Le malattie ed affezioni riportate nell’appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell’appendice medesima, escludono la possibilita’ di rilascio del certificato di idoneita’ alla guida.
(omissis)
APPENDICE II - Art. 320
Malattie invalidanti
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilita’ di rilascio del certificato di idoneita’ alla guida sono quelle sottoindicate:
A. Affezioni cardiovascolari.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne’ confermata ai candidati o conducenti colpiti da un’affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneita’ verra’ espresso dalla commissione medica locale che puo’ avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terra’ nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.
B. Diabete.
La patente di guida non deve essere rilasciata, ne’ confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entita’ tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell’esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida puo’ essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entita’ sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere ne’ rilasciata ne’ confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.
C. Malattie endocrine.
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entita’ tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potra’ essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilita’ di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.
D. Malattie del sistema nervoso.
La patente di guida non deve essere ne’ rilasciata ne’ confermata a candidati o conducenti colpiti da:
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
b) malattie del sistema nervoso periferico;
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell’esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, puo’ essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida.In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validita’ della patente non puo’ essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita’;
d) epilessia.
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici e’ consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall’effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovra’ essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validita’ della patente non puo’ essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita’. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata ne’ confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.
E. Malattie psichiche.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne’ confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita’, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potra’ valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terra’ in quest’ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D E. La validita’ della patente in questi casi non puo’ essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita’.
F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope ne’ a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneita’ a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non piu’ attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, puo’ esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severita’ i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validita’ della patente in questi casi non puo’ essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita’.
G. Malattie del sangue.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne’ confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilita’ di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potra’ avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
H. Malattie dell’apparato urogenitale.
La patente di guida non deve essere rilasciata ne’ confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida puo’ essere rilasciata o confermata quando l’insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita’ della patente non puo’ essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalita’.
(omissis)
L. 14 dicembre 2000, n. 376.
Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro
il doping.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294.
Art. 1.
Tutela sanitaria delle attività sportive Divieto di doping.
1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei princìpi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2.
Classi delle sostanze dopanti.
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3 (2).
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 gennaio 2007.
Art. 3.
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport (3).
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione (4).
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente (5);
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo (6).
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l’attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue (7).
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(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 dicembre 2004. Con D.M. 19 aprile 2005 (Gazz. Uff. 22 giugno 2005, n. 143), integrato con D.M. 21 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59), si è provveduto ad un parziale rinnovo della composizione della Commissione di cui al presente comma. La composizione della Commissione è stata successivamente modificata con D.M. 5 dicembre 2006 (Gazz.Uff. 8 febbraio 2007, n. 32) e con D.M. 24 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 31 marzo 2007, n. 76).
(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 31 ottobre 2001, n. 440.
(5) Lettera così sostituita dall’art. 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(6) Comma così modificato dall’art. 5-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(7) Vedi, anche, il comma 828 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 4.
Laboratori per il controllo sanitario sull’attività sportiva.
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale né del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (8).
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (9).
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo (10).
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(8) Con D.M. 13 aprile 2001 sono state fissate le modalità per l’esercizio della vigilanza, da parte dell’Istituto superiore di sanità, sui laboratori preposti al controllo sanitario dell’attività sportiva.
(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 28 luglio 2005.
(10) Vedi, anche, il comma 828 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5.
Competenze delle regioni.
1. Le regioni, nell’àmbito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 6.
Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi.
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell’àmbito dell’autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti nell’àmbito dell’ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
Farmaci contenenti sostanze dopanti.
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione, sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito paragrafo «Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva».
3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all’atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono princìpi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta per sei mesi (11).
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(11) Per le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il D.M. 19 maggio 2005.
Art. 8.
Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sull’attività svolta dalla Commissione.
Art. 9.
Disposizioni penali.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10.
Copertura finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute (12).
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(12) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 45, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Codice in materia di protezione dei dati personali.
(artt. 4, 11, 20, 26, All. A art. 2)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
(2) Per l’attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.
(3) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 dicembre 2004, n. T7697/60I6.
(omissis)
Art. 4
Definizioni.
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) «Garante», l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all’ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione informatica», l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
(omissis)
TITOLO III
Regole generali per il trattamento dei dati.
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
Art. 11
Modalità del trattamento e requisiti dei dati.
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
(omissis)
Art. 20
Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2 (9).
4. L’identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
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(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n. 225; per l’Istituto nazionale di fisica nucleare, con Provv. 16 dicembre 2005; per la Consob, con Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per l’ENIT, con D.M. 3 marzo 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per l’Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile 2006, n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per gli uffici della giustizia amministrativa, con Decr. 12 maggio 2006; per l’Ufficio italiano dei Cambi con Provv. 25 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per l’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170); per l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) con Comunicato 26 giugno 2006 (Gaz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146); per il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con Det. 14 luglio 2006, n. 4 (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per l’Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con Disp. 19 luglio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero dell’interno con D.M. 21 giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184, n. S.O.); per l’Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con D.M. 3 agosto 2006 (Gazz.Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con Del. 9 maggio 2006, n. 163 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312; per il Ministero della pubblica istruzione con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305; per il Ministero della giustizia con D.M. 12 dicembre 2006, n. 306; per l’ENEA con D.M. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17); per l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.) con Decr. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con Provv. 2 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l’ISTAT con D.P.C.M. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la magistratura militare con Del.C.M.M. 9 gennaio 2007; per il Ministero delle infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n. 21 (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n. 63); per il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318; per il Ministero dell’università e della ricerca con D.M. 28 febbraio 2007, n. 54; per l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Provv. 28 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97); per il Consiglio nazionale delle ricerche con Provv. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58 (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105); per il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12 marzo 2007, n. 59 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) con D.M. 10 aprile 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con Decr. 3 aprile 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per l’Automobile Club d’Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con Comunicato 31 maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il Ministero delle comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69 (Gazz. Uff. 12 giugno 2007, n. 134); per l’Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n. 136).
(omissis)
Art. 26
Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all’esterno o diffusi e l’ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall’autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all’articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Allegato A
CODICI DI DEONTOLOGIA
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
(omissis)
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA*.
(omissis)
Art. 2
Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identita’, la propria professione e le finalita’ della raccolta salvo che cio’ comporti rischi per la sua incolumita’ o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attivita’, il giornalista non e’ tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove e’ possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresi’ fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalita’, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista puo’ conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalita’ proprie della sua professione.
(omissis)
Garante per la protezione dei dati personali.
Provvedimento del 10 ottobre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTE le notizie di stampa, diffuse in data di ieri e odierna ed acquisite agli atti, dalle quali emerge che alcuni inviati della trasmissione televisiva "Le Iene" hanno raccolto nei giorni scorsi in Roma, nei luoghi antistanti il Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta parlamentari utilizzati per effettuare un test volto a rilevare l’uso recente di sostanze stupefacenti; visto altresì quanto reso noto sul punto dagli autori della trasmissione di cui è annunciata l’imminente messa in onda da parte dell’emittente "Italia 1";
RISCONTRATO dalle predette notizie che il prelievo di tali campioni è stato effettuato da soggetti che non risulta abbiano fornito agli interessati la propria identità e rese note le finalità del trattamento di dati sensibili; rilevato dalle medesime notizie che risulta essere stato anzi utilizzato il duplice artificio di chiedere un’intervista per una non individuata tv satellitare e di far intervenire una finta truccatrice, la quale, simulando un intervento per asciugare la fronte dei parlamentari "intervistati", ha raccolto un campione di sudore su ciascun tampone, utilizzato poi per effettuare il predetto test in base alla tecnica del drug-wipe;
RILEVATO che tale attività ha comportato la raccolta e un successivo trattamento di informazioni che devono ritenersi dati personali di natura sanitaria e, quindi, sensibile, relativi a persone identificate o, comunque, identificabili; rilevato che tale identificabilità emerge allo stato degli atti dalle seguenti circostanze:
i campioni risultano riguardare un ristretto numero di persone interessate, le quali sono state altresì oggetto di riprese televisive;
le cautele che gli autori della trasmissione "Le Iene" hanno dichiarato alla stampa di voler adottare durante l’annunciata trasmissione, al fine di mascherare il volto ed alterare la voce degli interessati, confermano che la testata dispone di informazioni ed immagini che, sulla base del Codice in materia di protezione dei dati personali, devono ritenersi dati personali relativi a persone identificate o identificabili;
le ulteriori dichiarazioni stampa con le quali i medesimi autori asseriscono che gli interessati non sarebbero stati poi identificati dagli esperti ai quali è stato commissionato il test, e che non sarebbero individuabili da parte della testata giornalistica i parlamentari risultati "positivi", non escludono che l’intera cerchia dei parlamentari comunque interessati al test, dopo l’indubbia raccolta di dati sensibili che ha riguardato in ogni caso persone individuate, siano stati e siano ancora oggetto di un trattamento di dati personali riguardanti, appunto, persone identificate o identificabili, da parte di qualcuno tra i diversi soggetti che li hanno raccolti e successivamente utilizzati;
RITENUTO che dalle predette notizie acquisite, ivi compresi gli annunci stampa e le dichiarazioni degli autori della trasmissione, risultano allo stato effettuate illecitamente e senza correttezza una o più operazioni di trattamento di dati, in particolare quella della raccolta; ciò, in violazione di due principi del Codice in materia di protezione dei dati personali applicabili a qualunque trattamento di dati da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati per scopi espliciti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali-d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del predetto Codice );
RILEVATO che tali principi risultano violati a prescindere dalla circostanza che in una trasmissione televisiva vengano eventualmente diffusi dati relativi a persone identificabili, in quanto è già al momento della loro raccolta che si concretizza, se manca la predetta correttezza, una violazione dei diritti degli interessati e del quadro normativo che è volto, anche sul piano deontologico, alla loro tutela;
RILEVATO che nel caso di specie, oltre alle predette violazioni di ordine generale, sono allo stato riscontrabili due altre violazioni riguardanti specificamente l’attività giornalistica, relative al dovere per chi svolge tale attività di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta (art. 2, comma 1, codice di deontologia in materia giornalistica, riportato nell’Allegato A al Codice), nonché di evitare l’uso di artifici (art. 2, comma 1, codice di deontologia cit. ), doveri che sono affermati dal Codice senza pregiudizio del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e della libertà di stampa;
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice);
RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti del titolare del trattamento, allo stato identificato in RTI S.p.A. in base all’informativa agli interessati presente sul sito Internet www.iene.mediaset.it, il blocco dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi a due anni);
RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento, al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
a) dispone nei confronti di RTI S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il blocco dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza.
Roma, 10 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Garante per la protezione dei dati personali.
Provvedimento del 14 dicembre 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTE le notizie di stampa, diffuse il 9 e 10 ottobre u.s., dalle quali si è appreso che, per predisporre un servizio per la trasmissione televisiva di Italia 1, "Le Iene", erano stati raccolti alcuni giorni prima, nei luoghi antistanti il Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta parlamentari utilizzati per effettuare un test volto a rilevare l’eventuale uso recente di sostanze stupefacenti;
CONSTATATO quanto emerso dalle predette notizie e, cioè, che non sarebbero stati forniti agli interessati informazioni circa l’identità del titolare del trattamento e riguardo alle finalità del trattamento di dati anche sensibili; visto che è stato utilizzato il duplice artificio di chiedere un’intervista per una non meglio individuata tv satellitare e di far intervenire una finta truccatrice, la quale, simulando un intervento per asciugare la fronte dei parlamentari "intervistati", ha raccolto campioni di sudore su tamponi utilizzati poi per effettuare il predetto test in base alla tecnica del drug-wipe;
VISTO il provvedimento del 10 ottobre 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1345622), con il quale il Garante ha constatato che tale attività ha comportato un’illecita raccolta e un ulteriore trattamento illecito di dati personali anche di natura sanitaria -e, quindi, sensibile- relativi a persone identificate o identificabili;
CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l’adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
RILEVATO che dopo il predetto provvedimento di blocco non sono emersi altri elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza per pubblicare i dati in esame o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari espresse in sede di blocco del trattamento;
RITENUTO che, come già constatato nel citato provvedimento del 10 ottobre 2006, il trattamento in questione ha violato principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice); ritenuto, altresì, che il medesimo trattamento ha violato alcuni specifici obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, consistenti nel dovere di rendere note la propria identità e le finalità della raccolta e di evitare l’uso di artifici (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica);
RILEVATO che tale violazione si è concretizzata già al momento della raccolta non informata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili), a prescindere da una loro diffusione, sebbene i curatori della trasmissione abbiano ipotizzato alcune cautele (alterazione della voce e mascheramento del volto degli interessati);
CONSIDERATO che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c ) e 139, comma 5, del Codice);
RITENUTO che il titolare del trattamento in questione resta individuato in RTI–Reti televisive italiane S.p.A., considerato quanto già osservato nel provvedimento di blocco e rilevato che non è stato successivamente fornito alcun elemento oggettivamente rilevabile che comprovi la diversa conclusione sostenuta in proposito dalla società nella nota inviata al Garante il 13 ottobre 2006 e dell’impugnazione presentata dalla medesima società il 17 ottobre 2006, ai sensi dell’art. 152 del Codice, dinanzi al Tribunale di Roma;
RITENUTO, pertanto, di dover disporre, nei confronti di tale titolare del trattamento e di seguito al blocco disposto con il citato provvedimento del 10 ottobre 2006, il divieto di ogni trattamento -in qualunque forma e quindi anche tramite il sito web della trasmissione- di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice;
RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l’invio di copia del presente provvedimento, al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:
a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di RTI–Reti televisive italiane S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto del trattamento di dati personali effettuato, anche tramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimento di blocco del trattamento, adottato il 10 ottobre 2006 nei riguardi di tale società. Ciò, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;
b) dispone l’invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza.
Roma, 14 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
[1] Art. 68, co. 2°, Cost.: “Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”.
[2] Art. 32, co. 2° e 3°, Cost.: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
[3] A questo proposito, si segnala la sentenza 218/1994 della Corte Costituzionale che fra l’altro ribadisce come “il rispetto della persona esige l’efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione”.
[4] Cfr. in particolare gli artt. 13 e 14 del D.P.R. 309/1990.
[5] D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
[6] Cfr. in particolare l’art. 4-vicies ter del D.L. 272/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
[7] Cfr., da ultimo, il D.M. 18 aprile 2007.
[8] D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
[9] Il successivo D.M. salute 1° agosto 2006, emanato dal ministro Turco, che raddoppiava da 500 mg a 1 grammo il limite di sostanza stupefacente di cui era possibile la detenzione è stato annullato dal TAR del Lazio nel marzo 2007.
[10] Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimenti del 10 ottobre e del 14 dicembre 2006.
[11] D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
[12] D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada.
[13] D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
[14] L. 14 dicembre 2000, n. 376, Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
[15] L. 5 luglio 1982, n. 441, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti.
[16] L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.