Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Diritto d¿asilo - A.C. 191 e abb. - Schede di lettura e proposte di legge
Riferimenti:
AC n. 191/XV   AC n. 1449/XV
AC n. 1646/XV   AC n. 2099/XV
AC n. 2182/XV   AC n. 2410/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 191
Data: 12/06/2007
Descrittori:
ASILO POLITICO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Diritto d’asilo

A.C. 191 e abb.

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 191

Edizione provvisoria

 

12 Giugno 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

Ha partecipato alla redazione del dossierl'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0258.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Sintesi del contenuto  9

Il quadro normativo

§      Il diritto d’asilo e lo status di rifugiato  17

§      La Convenzione di Ginevra  18

§      La Convenzione di Dublino  19

§      La “legge Martelli” e la “legge Bossi-Fini”20

§      L’assistenza ai rifugiati24

§      Le misure di protezione temporanea  26

§      La normativa comunitaria  27

§      La direttiva 2005/85/CE   28

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea)33

§      I lavori parlamentari nella XIII e nella XIV legislatura  38

Progetti di legge

§      A.C. 191, (on. Boato), Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo  43

§      A.C. 1449, (on. Piscitello), Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo  81

§      A.C. 1646, (on. De Zulueta), Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo  115

§      A.C. 2099, (onn. Mascia ed altri), Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo  149

§      A.C. 2182, (onn. Santelli, Bruno), Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo  171

§      A.C. 2410, (onn. Zaccaria ed altri), Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria  199

 

 

 


Scheda di sintesi

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 191

Titolo

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Iniziativa

On. Boato

Settore d’intervento

Immigrazione; Diritti e libertà fondamentali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

18

Date

 

§       presentazione

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

20 settembre 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Commissione (Affari esteri), IV Commissione (Difesa), V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Commissione (Cultura), VIII Commissione (Ambiente), XI Commissione (Lavoro) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Commissione (Affari sociali) e XIV Commissione (Politiche Unione europea)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1449

Titolo

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Iniziativa

On. Piscitello

Settore d’intervento

Immigrazione; Diritti e libertà fondamentali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

18

Date

 

§       presentazione

25 luglio 2006

§       annuncio

26 luglio 2006

§       assegnazione

22 settembre 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Commissione (Affari esteri), V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Commissione (Cultura), VIII Commissione (Ambiente), XI Commissione (Lavoro) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Commissione (Affari sociali) e XIV Commissione (Politiche Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1646

Titolo

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Iniziativa

On. De Zulueta

Settore d’intervento

Immigrazione; Diritti e libertà fondamentali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

18

Date

 

§       presentazione

15 settembre 2006

§       annuncio

19 settembre 2006

§       assegnazione

11 ottobre 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III Commissione (Affari esteri), V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) , VII Commissione (Cultura), VIII Commissione (Ambiente), XI Commissione (Lavoro) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Commissione (Affari sociali) e XIV Commissione (Politiche Unione europea)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2099

Titolo

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Iniziativa

On. Mascia ed altri

Settore d’intervento

Immigrazione; Diritti e libertà fondamentali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

15

Date

 

§       presentazione

21 dicembre 2006

§       annuncio

28 dicembre 2007

§       assegnazione

26 febbraio 2008

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia), III Commissione (Affari esteri), V Commissione (Bilancio), VII Commissione (Cultura), XI Commissione (Lavoro) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Commissione (Affari costituzionali), XIV Commissione (Affari Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2182

Titolo

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

Iniziativa

Onn. Santelli e Bruno

Settore d’intervento

Immigrazione; Diritti e libertà fondamentali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

21

Date

 

§       presentazione

29 gennaio 2007

§       annuncio

30 gennaio 2007

§       assegnazione

14 marzo 2007

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia), III Commissione (Affari esteri), V Commissione (Bilancio), VI Commissione (Finanze) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Commissione (Cultura), XI Commissione (Lavoro) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Commissione (Affari sociali), XIV Commissione (Politiche Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2410

Titolo

Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria

Iniziativa

On. Zaccaria ed altri

Settore d’intervento

Immigrazione; Diritti e libertà fondamentali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

29

Date

 

§       presentazione

19 marzo 2007

§       annuncio

20 marzo 2007

§       assegnazione

16 aprile 2007

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

II Commissione (Giustizia), III Commissione (Affari esteri), V Commissione (Bilancio), VII Commissione (Cultura), XI Commissione (Lavoro) (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Commissione (Affari sociali), XIV Commissione (Politiche Unione europea) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Sintesi del contenuto

I sei progetti di legge in esame, tutti di iniziativa parlamentare, recano una disciplina organica del diritto di asilo, attuativa della norma di cui al terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione e delle relative convenzioni internazionali, espressamente richiamati all'articolo 1 di tutti i testi in esame.

La sola proposta A.C. 1449 istituisce la “Giornata nazionale del diritto di asilo”, da celebrarsi il 20 giugno.

A norma dell’articolo 2 delle proposte di legge, il diritto d’asilo nel territorio italiano è riconosciuto:

§      allo straniero o all'apolide cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra;

§      allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale è cittadino o residente abituale, se impedito nell’esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo per la vita propria o dei propri familiari oppure a restrizioni gravi della libertà personale.

 

A partire dall’articolo 3 le proposte in esame si differenziano in più punti e pertanto saranno esaminate come segue.

Le prime tre proposte (A.C. 191, 1449 e 1646) riproducono sostanzialmente in modo analogo tra di loro il contenuto dell’A.C. 1738 presentato nella scorsa legislatura e, pertanto, sono esaminate insieme.

La proposta A.C. 2099, pur facendo anch’essa ampio riferimento all’A.C. 1738 presenta alcune caratteristiche peculiari, le principali delle quali sono oggetto di un esame a parte.

Le altre due proposte (A.C. 2182 e 2410) hanno un profilo autonomo è sono esaminate separatamente. L’A.C. 2182 riproduce integralmente il testo unificato approvato dalla Commissione affari costituzionali nella passata legislatura (A.C. 1238 e abbinate A).

 

L'articolo 3 delle proposte A.C. 191 (on. Boato), A.C. 1449 (on. Piscitello) ed A.C. 1646 (on. De Zulueta) definisce i compiti della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, cui è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo. La Commissione ha la durata di tre anni, è divisa in tre sezioni ed è presieduta da un prefetto. La sola proposta A.C. 1449 prevede la possibilità di istituire sezioni territoriali.

L'articolo 4 reca norme relative alla presentazione della domanda di asilo presso il posto di polizia di frontiera ovvero presso la questura del luogo di dimora.

L'articolo 5 disciplina le domande di asilo presentate da minorenni non accompagnati, per i quali si prevede la nomina di un tutore.

L'articolo 6 regolamenta la fase del pre-esame della domanda di asilo, che si articola:

§      nell’accertamento circa la competenza dell’Italia sull’esame delle domande di asilo;

§      nella valutazione di ammissibilità della domanda di asilo;

§      nella valutazione di non manifesta infondatezza della domanda medesima.

In questa fase è previsto il trattenimento del richiedente asilo in sezioni apposite dei centri di permanenza (CPTA).

L’A.C. 2099 non contempla la fase del pre-esame delle richieste di asilo.

Gli articoli 7 e 8 dispongono in merito all'esame delle domande di asilo ed alle relative decisioni della Commissione centrale di cui all’articolo 3, le quali possono essere di tre tipi:

§      riconoscimento del diritto di asilo;

§      rigetto della domanda;

§      temporanea impossibilità al rimpatrio.

Sono previste adeguate garanzie per l’interessato, tra cui il diritto, su sua richiesta, di essere audito.

L'articolo 9 disciplina la decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio, che viene adottata in assenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di asilo ma in presenza di gravi e fondati motivi di carattere umanitario che rendano inopportuno il rinvio del richiedente al Paese di origine.

Avverso le decisioni della Commissione centrale può essere presentato, ai sensi dell’articolo 10, ricorso entro un mese  dalla comunicazione o notificazione della decisione stessa.

Gli articoli 11 e 12 recano disposizioni sul permesso di soggiorno e il documento di viaggio.

L'articolo 13 regola l'ipotesi dell'estinzione del diritto di asilo, che viene dichiarata dalla Commissione centrale che abbia accertato la non sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento del diritto di asilo.

L’articolo 14 detta disposizioni finalizzate all'assistenza temporanea dei soggetti che abbiano presentato richieste di asilo, mentre l'articolo 15 definisce il quadro dei diritti riconosciuti a quanti abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo (diritto a soggiornare nel territorio dello Stato, diritto al ricongiungimento familiare, all’integrazione, allo studio, al lavoro e all’assistenza sociale e sanitaria).

L’articolo 16 reca la disciplina delle misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati sulla base di programmi definiti con regolamenti governativi. È prevista l’erogazione di un contributo di prima assistenza da parte dei comuni.

L’articolo 17 detta disposizioni transitorie, mentre disposizioni finanziarie sono contenute nell’articolo 18.

 

La proposta di legge A.C. 2099 (on. Mascia ed altri) stabilisce che la Commissione centrale è presieduta da un docente universitario in materie giuridiche (articolo 3).

È disciplinato un procedimento di esame delle richieste di asilo, sostanzialmente simile alle prime tre proposte ad eccezione della fase del pre-esame, che non è contemplata.

Inoltre, in materia di tutela del richiedente asilo l’A.C. 2099 non prevede la possibilità di negare il prolungamento del permesso di soggiorno per richiesta di asilo nelle more del ricorso contro una decisione di respingimento della domanda, né l’espulsione in caso di rigetto del ricorso (articolo 9).

Infine, non è contemplata l'ipotesi dell'estinzione del diritto di asilo, prevista, invece, dalle altre proposte di legge.

 

La proposta di legge A.C. 2182 (on. Santelli e Bruno) prevede anch’essa l’istituzione di una commissione centrale per il diritto di asilo (articolo 4) con caratteristiche simili a quelle indicate dalle altre proposte ma, sulla scorta della legislazione vigente, a tale commissione sono riservati compiti di indirizzo e coordinamento e di revoca e cessazione dello status di rifugiato, mentre alle commissioni territoriali (articolo 3) è affidato l’esame della domande.

L’articolo 5 introduce le modalità di presentazione della domanda, direttamente alla frontiera o presso le questure.

L’articolo 6 disciplina le domande di asilo presentate da minorenni non accompagnati, per i quali si prevede la nomina di un tutore.

L’articolo 7 prevede che il richiedente asilo può essere trattenuto per il tempo necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato. Devono essere trattenuti in ogni caso gli stranieri in posizione irregolare.

Le commissioni territoriali provvedono all’istruttoria della domanda di asilo (articolo 8) consistente principalmente nella definizione nella determinazione dello Stato competente per l’esame della domanda.

L’esame delle richieste di asilo vero e proprio è disciplinato dall’articolo 9 e prevede due procedimenti distinti: uno ordinario e uno semplificato per coloro che si trovano trattenuti ai sensi dell’art. 7.

Anche in questa proposta sono previste garanzie procedurali, tra cui l’obbligo di audire l’interessato (articolo 10).

L’articolo 11 verte sull’esito dell’esame da parte delle commissioni territoriali. In particolare, sono disciplinate in modo dettagliato le ipotesi di respingimento della domanda.

La decisione del rigetto della domanda comporta l’espulsione del richiedente asilo (articolo 12).

La decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio (articolo 13) e le modalità di ricorso(articolo 14) sono analoghe alle prime tre proposte.

L’articolo 15 riguarda il permesso di soggiorno e altri documenti relativi allo status di rigfugiato.

L’articolo 17 disciplina l’estinzione del diritto di asilo.

L’articolo 18 reca misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo, prevedendo ampie competenze in capo agli enti locali. Tali misure sono finanziate con un fondo apposito istituito dall’articolo 19.

L’articolo 20 definisce i diritti dei rifugiati.

Infine, l’articolo 21 contiene le disposizioni transitorie e finali.

 

La prima parte della proposta di legge A.C. 2410 (on. Zaccaria ed altri) è dedicata alla disciplina di fattispecie non considerate dalle altre proposte, quali la protezione sussidiaria in favore di coloro che pur non possedendo i requisiti per ottenere il diritto di asilo, sono in situazione di pericolo (articolo 3), la protezione temporanea per afflussi massicci di sfollati (articolo 5), il reinsediamento di rifugiati trasferiti in Paesi terzi (articolo 7).

L’articolo 4 definisce in modo analitico i soggetti responsabili dell’impedimento dell’esercizio delle libertà democratiche e gli atti da considerare tali.

L’articolo 6 concerne la protezione dei familiari dei rifugiati.

Analogamente alla proposta A.C. 2182, si prevede l’istituzione una commissione nazionale (articolo 8) e di commissioni territoriali (articolo 9).

Accanto a questi organismi, si prevede la costituzione dell’Ufficio nazionale per la protezione sociale (articolo 10) con compiti connessi con l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati. L’Ufficio tra l’altro amministra il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 29.

L’articolo 11 disciplina la fase della presentazione della domanda di asilo in via generale, mentre con disposizioni specifiche sono disciplinate la presentazione della domanda alla frontiera (articolo 12), alla questura (articolo 13), alla rappresentanza diplomatica (articolo 14), al comandante della nave o dell’aeromobile in navigazione (articolo 15).

L’articolo 16 è dedicato alla questione dello Stato competente per l’esame delle domande di asilo.

L’articolo 17 disciplina la richiesta di asilo dei minori non accompagnati, in maniera sostanzialmente analoga alle altre proposte.

L’articolo 18 individua i diritti e i doveri dei richiedenti asilo nelle more dell’esame della domanda: si prevede, tra l’altro la possibilità di rilasciare loro un permesso di soggiorno per lavoro.

L’articolo 19 definisce le garanzie del richiedente asilo nel corso del procedimento, prevedendo, come anche la proposta A.C. 2410, l’obbligo di audire l’interessato.

L’esito della richiesta di asilo (articolo 20) può essere di

§      riconoscimento del diritto di asilo;

§      riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria;

§      reiezione della domanda;

§      sospensione della decisione per ulteriori accertamenti.

Contro la decisione può essere presentato ricorso con le modalità di cui all’articolo 21.

L’articolo 22 disciplina i documenti e i permessi di soggiorno relativi allo status di rifugiato.

Oltre ai diritti dei rifugiati previsti dalle altre proposte di legge, l’articolo 23 contempla l’equiparazione di essi ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda l’accesso al pubblico impiego, l’ottenimento della cittadinanza e il diritto di voto.

L’articolo 24 stabilisce misure per favorire l’integrazione dei rifugiati, alcune delle quali di competenza dell’Ufficio nazionale di cui all’articolo 10.

L’articolo 25 reca disposizioni in materia di revoca e cessazione del diritto di asilo.

Per coloro ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo, sono previsti programmi di rimpatrio volontario (articolo 26).

L’articolo 27 prevede programmi di effettiva protezione dei rifugiati in Paesi vicini a quelli di origine.

Sono riconosciute la associazioni e gli enti di tutela dei rifugiati con compiti di promozione e consulenza (articolo 28).

Infine, l’articolo 29 istituisce il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

 

 


Il quadro normativo

 


Il diritto d’asilo e lo status di rifugiato

Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla Costituzione. L’articolo 10, terzo comma, della Costituzione prevede, infatti, che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

L’istituto del diritto di asilo non coincide con quello del riconoscimento dello status di rifugiato, per il quale non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente conculcate le libertà fondamentali, ma il singolo richiedente deve aver subito, o avere il fondato timore di poter subire, specifici atti di persecuzione.

Il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, anche se la giurisprudenza ha stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una disciplina apposita[1].

Il riconoscimento del rifugiato è, invece, entrato nel nostro ordinamento con l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951[2], che definisce lo status di rifugiato, e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea[3].

Sul piano del diritto interno rileva il D.L. 416/1989[4] (la cosiddetta “legge Martelli”) che disciplina le modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato (ma non anche del diritto di asilo).

La L. 189/2002[5] (c.d. “legge Bossi-Fini”), oltre a intervenire sulla disciplina generale dell’immigrazione, attraverso una revisione del testo unico del 1998[6], ha integrato le disposizioni sul diritto di asilo contenute nella legge Martelli.

La Convenzione di Ginevra

Secondo il diritto internazionale, presupposto per l’applicazione del diritto di asilo è la nozione di rifugiato internazionale, cioè di colui che, direttamente (mediante provvedimento di espulsione o impedimento al rientro in patria) o indirettamente (per l’effettivo o ragionevolmente temuto impedimento dell’esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali), sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la propria terra e a “rifugiarsi” in un altro Paese, chiedendovi asilo.

Questa nozione risulta ulteriormente specificata dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, che indica i seguenti motivi per i quali si ha diritto allo status di rifugiato:

§         discriminazioni fondate sulla razza;

§         discriminazioni fondate sulla nazionalità (cittadinanza o gruppo etnico);

§         discriminazioni fondate sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale;

§         limitazioni al principio della libertà di culto;

§         persecuzione per le opinioni politiche.

La cessazione dello status di rifugiato avviene quando (sez. C dell’art. 1 della Convenzione):

§         il rifugiato abbia nuovamente usufruito della protezione del Paese di cui abbia la cittadinanza oppure ne riacquisisca volontariamente la cittadinanza;

§         il rifugiato sia tornato a stabilirsi volontariamente nel proprio Paese;

§         il rifugiato abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese che gliel’ha concessa;

§         siano venute meno le condizioni in seguito alle quali la persona abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato.

Le sezioni D, E ed F dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra individuano invece le cause di esclusione, precludendo dai benefici della Convenzione le seguenti categorie di persone:

§         coloro che beneficino attualmente ed effettivamente della protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diverse dall’Alto Commissariato per i rifugiati;

§         i rifugiati o profughi nazionali, cioè i cittadini di un Paese che abbiano la propria residenza abituale in un altro Paese e che, a causa di eventi bellici, politici o altre situazioni verificatesi in tale Paese, volontariamente o forzatamente lo abbandonano o non vi facciano rientro e si rifugiano nel Paese di cui sono cittadini;

§         coloro che non sono degni di protezione internazionale.

L’articolo 32 della Convenzione prevede espressamente il divieto di espulsione del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Stati contraenti se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In tali casi, il rifugiato dovrà essere messo comunque in condizione di far valere le proprie ragioni e gli dovrà essere accordato un periodo di tempo per cercare di essere ammesso in un altro Paese.

Il principio del divieto di espulsione è stato recepito nel testo unico del 1998 (art. 19) dove si fa divieto di procedere all’espulsione ed al respingimento se nello Stato verso cui lo straniero è estradato, egli può essere oggetto di persecuzione “per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali”.

La Convenzione di Dublino

L’Italia, con la L. 523/1992, ha ratificato la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, in ottemperanza alle statuizioni della Convenzione di Ginevra.

In particolare, gli Stati membri si impegnano affinché la domanda di asilo loro presentata da parte di qualsiasi straniero sia esaminata dallo Stato competente (i criteri di individuazione della competenza sono indicati dagli artt. 5-8 della Convenzione) in conformità alla sua legislazione ed agli obblighi internazionali. È sancito il diritto da parte di ogni Stato membro di prendere in esame la domanda di asilo, liberando quindi lo Stato competente.

Lo Stato competente ha l’obbligo:

§         di accettare il richiedente asilo che abbia presentato domanda in altro Stato membro o di riammetterlo se si trova irregolarmente in altro Stato membro;

§         di condurre a termine l’esame della domanda.

Gli Stati membri hanno poi l’obbligo:

§         di procedere a scambi reciproci riguardanti la legislazione nazionale e i dati statistici relativi al numero dei richiedenti asilo;

§         di comunicare a qualsiasi altro Stato membro che ne faccia domanda le informazioni di carattere personale necessarie per determinare lo Stato competente per l’esame della domanda e l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, ovvero (previo consenso dell’interessato) i motivi invocati dal richiedente a sostegno della domanda e della decisione presa nei suoi confronti.

La “legge Martelli” e la “legge Bossi-Fini”

La modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato sono contenute nel citato D.L. 416/1989 e nel regolamento di attuazione, il D.P.R. 136/1990[7].

Il D.L. 416/1989 ha pienamente recepito i princìpi propri della Convenzione di Ginevra, in particolare facendo venire meno la “riserva geografica” inizialmente posta dall’Italia al momento di aderire alla Convenzione, in base alla quale l’Italia si impegnava all’osservanza dell’atto solo nei confronti degli stranieri provenienti da determinati Paesi. Attualmente pertanto il riconoscimento dello status di rifugiato interessa gli stranieri provenienti da qualsiasi Paese estero.

La legge Martelli è stata modificata nel corso della XIV legislatura dalla L. 189/2002 (c.d. “legge Bossi-Fini”).

Si tratta di un intervento di carattere transitorio adottato in attesa di una disciplina organica dell’intera materia. Infatti, l’obiettivo della legge è soprattutto di risolvere il problema dell’abuso delle richieste di asilo, presentate per aggirare le norme sull’immigrazione.

 

Tale finalità è chiaramente espressa nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato alle Camere (A.S. 795): “[…] il disegno di legge pone mano ad un vecchio problema ancora irrisolto. In attesa di una disciplina organica in materia di diritto di asilo, che si ritiene comunque di rinviare a quando saranno definite le procedure minime – identiche per tutta l’Unione europea – attualmente in discussione a Bruxelles, mutuando proprio le norme attualmente al vaglio del Consiglio europeo, il Governo ha ritenuto almeno di risolvere il problema costituito dalla domande di asilo realmente strumentali, ossia presentate al solo scopo di sfuggire all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento ormai imminente. Finora la normativa vigente – l’articolo 1 della cosiddetta legge Martelli – imponeva non solo la sospensione del provvedimento di allontanamento, ma anche la concessione di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa del giudizio della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che non sarebbe mai arrivato in quanto circa il novanta per cento dei presentatori di queste domande strumentali facevano poi perdere le loro tracce. La disciplina introdotta, invece, precedendo l’approvazione della direttiva in esame, instaura – per quelle domande che si ritengono manifestamente infondate – una ‘procedura semplificata’ che si concluderà entro i tempi previsti per il trattenimento nei centri di permanenza temporanei”.

 

Le finalità sopra indicate sono perseguite in primo luogo attraverso il decentramento della procedura di esame delle domande di riconoscimento, al fine di accelerarne i tempi, con la costituzione di Commissioni territoriali ad hoc a cui sono trasferiti gran parte dei compiti della commissione centrale disciplinata dalla legge Martelli.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di accelerare i tempi di esame, viene introdotta una procedura semplificata nei casi di istanze di asilo che, per le circostanze di presentazione, destino dubbi sulle reali motivazioni.

L’attuazione di queste disposizioni è subordinata all’emanazione di un apposito regolamento, adottato con il D.P.R. 303/2004[8] che affianca e integra il regolamento di attuazione delle legge Martelli.

Secondo la disciplina risultante dalla legge Martelli e dalle modifiche apportate dalla L. 189/2002, lo straniero cui venga riconosciuta la condizione di rifugiato politico ha diritto all’ingresso e al soggiorno nel nostro Paese.

Lo straniero che intende entrare nel territorio nazionale per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata all’ufficio di polizia di frontiera. Sino alla definizione della procedura di riconoscimento, allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo (art. 1, comma 5, D.L. 416/1989).

L’accesso alla procedura di asilo rimane disciplinata dalle disposizioni previste dall’art. 1 del D.L. 416/1989: non è consentito l’ingresso in Italia agli stranieri che intendano chiedere il riconoscimento della condizione di rifugiato qualora l’interessato:

§         sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Paese;

§         provenga da altro Paese, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito nel relativo territorio sino alla frontiera italiana;

§         abbia commesso crimini di guerra o altri gravi delitti nel proprio Paese;

§         sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 c.p.p.[9];

§         risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o appartenente ad associazioni di tipo mafioso o terroristiche o dedite al traffico di stupefacenti.

In tali casi lo straniero viene respinto alla frontiera.

 

La L. 189/2002 ha introdotto la previsione del trattenimento in appositi centri del richiedente asilo (art. 1-bis del D.L. 416/1990, introdotto dalla legge). Il trattenimento è disposto dal questore, per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato. Il provvedimento di trattenimento è facoltativo nei seguenti casi:

§         per verificare la nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità;

§         per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo;

§         in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

Il trattenimento è, invece, disposto in via obbligatoria:

§         a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

§         a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

In quest’ultimo caso lo straniero viene trattenuto nei centri di permanenza temporanea e assistenza Si tratta di strutture già previste dal testo unico sull’immigrazione e destinate all’accoglienza degli immigrati extracomunitari in attesa di espulsione (art. 14). In tutti gli altri casi, il trattenimento viene attuato in appositi centri di identificazione, istituiti dalla L. 189/2002 e da disciplinare con il regolamento di attuazione.

Nei casi di trattenimento non viene rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo.

Competenti alla valutazione delle domande dei richiedenti asilo sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato operanti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Esse sono state introdotte dalla L. 189/2002 “per ridurre i tempi di esame delle istanze di asilo sostituendo ad un unico organi centrale competente una articolazione di organi a livello provinciale”[10].

In precedenza, l’organo competente era la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, disciplinata dal D.P.R. 136/1990, ora trasformata dalla L. 189/2002 in Commissione nazionale per il diritto di asilo, alla quale sono affidati compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione dello status concessi (art. 1-quinquies D.L. 416/1989, introdotto dalla L. 189/2002).

 

La Commissione nazionale è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. È presieduta da un prefetto e composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

 

Il procedimento relativo all’esame delle domande di asilo, disciplinato in precedenza principalmente dal regolamento di attuazione delle legge Martelli, il più volte citato D.P.R. 136/1990, è stato riformulato ad opera della L. 189/2002.

L’innovazione principale consiste nella distinzione tra una procedura ordinaria, destinata alla generalità dei casi, e una procedura semplificata da attivare per l’esame delle domande di asilo presentate dagli stranieri fermati in condizioni irregolari, per esempio per aver eluso i controlli di frontiera, e da coloro che sono già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Si tratta delle stesse categorie per i quali è disposto il trattenimento obbligatorio nei centri di identificazione (per gli irregolari) o nei centri temporanei di permanenza (per coloro che devono essere espulsi o respinti).

La procedura ordinaria (art. 1-quater, D.L. 416/1989) prevede che le commissioni, una volta ricevuta dal questore la documentazione necessaria per il riconoscimento dello status di rifugiato (da trasmettere entro due giorni), provvedono entro trenta giorni all’audizione del richiedente, adottando la decisione nei successivi tre giorni. Nel corso dell’audizione è prevista la possibilità di ricorrere all’ausilio di interpreti e del colloquio viene redatto un verbale. Le decisioni devono essere motivate e comunicate all’interessato con l’indicazione delle modalità di impugnazione.

In attesa della conclusione del procedimento il questore rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, eventualmente rinnovabile (art. 2, co. 4, D.P.R. 303/2004).

Le decisioni delle commissioni territoriali possono essere impugnate davanti al tribunale in composizione monocratica.

Nel caso della procedura semplificata (art. 1-ter D.L. 416/1989) sono dimezzati i tempi a disposizione della commissione territoriale per l’esame dell’istanza: quindici giorni in luogo di trenta. Inoltre, per coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione e sono già trattenuti in un centro di permanenza temporanea, il trattenimento è prolungato di trenta giorni, su decisione dell’autorità giudiziaria e dietro richiesta del questore.

L’allontanamento non autorizzato dai centri di identificazione equivale alla rinuncia della domanda.

Anche la procedura semplificata prevede la possibilità di impugnare la decisione della commissione territoriale: in primo luogo è possibile chiederne il riesame davanti alla stessa commissione territoriale che si è espressa in prima istanza, integrata da un componente della commissione nazionale. Inoltre, è possibile presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica. Il ricorso – che può essere presentato anche all’estero tramite le rappresentanze diplomatiche – non sospende il provvedimento di allontanamento. Però il prefetto può concedere all’interessato l’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso.

Le nuove procedure sopra descritte sono diventate operative solamente con l’entrata in vigore del citato regolamento di attuazione previsto dalla L. 189/2002, adottato con il D.P.R. 303/2004.

 

Il regolamento, oltre a disciplinare in modo dettagliato le procedure per l’esame delle domande, istituisce le commissioni territoriali indicando le sedi delle prefetture – uffici territoriali in cui hanno sede (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani) ognuna competente ad esaminare le domande di più province o regioni (art. 12, D.P.R. 303/2004).

Per quanto riguarda i centri di identificazione, il regolamento ne indica solamente il numero (sette, come le commissioni territoriali) rinviando la loro istituzione ad appositi decreti del Ministro dell’interno previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e delle regioni interessate.

I centri di identificazione attualmente operativi, per un totale di 730 posti disponibili sono quattro, siti a Milano (20 posti), a Crotone (300 posti), a Foggia (200 posti) ed a Trapani (210 posti)[11].

L’assistenza ai rifugiati

I servizi di assistenza e di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono svolti principalmente dagli enti locali.

La L. 189/2002 ha soppresso la corresponsione di un contributo di prima assistenza per 45 giorni da parte del Ministero dell’interno in favore dei richiedenti asilo privi di mezzi (art. 1, co. 7, D.L. 416/1989).

In luogo di tale contributo l’art. 1-sexies del D.L. 416/1989, introdotto dall’art. 32 della L. 189/2002, disciplina un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati:

§      consentendo agli enti locali di accogliere nell’àmbito dei servizi di accoglienza da essi apprestati i richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le condizioni (previste dai precedenti artt. 1-bis e 1-ter) di trattenimento nei centri di identificazione (co. 1);

§      prevedendo (co. 2 e 3) forme di sostegno finanziario apprestate dal Ministero dell’interno e poste a carico di un fondo ad hoc (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo) istituito dal successivo art. 1-septies;

§      prevedendo l’attivazione (ad opera del Ministero dell’interno) e l’affidamento, mediante convenzione, all’ANCI di un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza (co. 4-6).

 

Il D.L. 195/2002, art. 2, comma 8, chiarisce che i soggetti destinatari dei servizi di accoglienza richiamati all’articolo 1-sexies del D.L. 416/1989, sono gli stranieri titolari di permesso umanitario di cui all’art. 5, co. 6, del testo unico. Ai sensi del citato art. 5, co. 6, è possibile disporre il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di convenzioni o accordi internazionali quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

 

Il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo (art. 1-septies) destinato a finanziarie le iniziative degli enti locali è alimentato da:

§         apposite risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell’interno;

§         assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati[12];

§         donazioni private.

Le disponibilità del Fondo sono assegnate annualmente con decreto del Ministro dell’interno, e sono destinate alle iniziative dei comuni e province, nei limiti dei fondi disponibili e in misura non superiore all’80% del costo complessivo di ciascuna iniziativa territoriale (artt. 1-sexies e 1- septies, D.L. 416/1989).

 

Con il decreto del Ministro dell’interno del 23 luglio 2003 si è provveduto alla prima ripartizione tra i comuni del fondo, per un importo complessivo di circa 9 milioni di euro per l’esercizio 2003; per il 2004 lo stanziamento è stato di 9,7 milioni di euro (decreti 25 maggio e 26 novembre 2004)[13].

Con decreto del capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 25 maggio 2006 (non pubblicato in Gazzetta ufficiale) è stata fissata la capacità ricettiva massima del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'anno 2007. Il provvedimento fissa la misura di posti n. 2.350 (di cui n. 350 per le categorie più vulnerabili individuate dall’art. 6, co. 1 del precedente D.M. 28 novembre 2005).

I D.M. 5 agosto 2006 e 20 novembre 2006 hanno disposto l’assegnazione dei fondi per l’anno finanziario 2006, per un ammontare complessivo di circa 27,4 milioni di euro.

 

Il sistema nazionale di accoglienza ha trovato il suo completamento con l’adozione del D.Lgs. 140/2005 di attuazione della disciplina comunitaria in materia di accoglienza dei richiedenti asilo[14].

Si prevede che l’accoglienza dei richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza sia disposta preferibilmente presso i servizi attivati dagli enti locali e, in caso di indisponibilità, nei centri di identificazione o nei centri di accoglienza allestiti ai sensi della L. 563/1995 (c.d. “legge Puglia”). Agli interessati è rilasciato il permesso di soggiorno. Qualora dopo sei mesi non sia stata adottata le decisione sulla domanda di asilo, il permesso di soggiorno è rinnovato per sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa.

 

Tra le misure in materia di immigrazione recate dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), sono esplicitamente rivolte anche ai richiedenti asilo quelle di cui:

§         all’art. 1, co. 312, che dispone l’esenzione dall’IVA per le prestazioni socio-sanitarie rese a vari soggetti svantaggiati, tra i quali le persone richiedenti asilo;

§         all’art. 1, co. 1262, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo per fare fronte alle spese, diverse da quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori. La dotazione del fondo è di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

Le misure di protezione temporanea

Nel caso di profughi che lasciano il proprio Paese non a causa di misure di discriminazione individuale cui siano stati sottoposti, bensì al verificarsi di gravi eventi (guerra civile, violenze generalizzate, aggressioni esterne, catastrofi naturali ecc.) non è prevista nel nostro ordinamento la possibilità di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato.

Tuttavia, il testo unico sull’immigrazione consente di far fronte a emergenze umanitarie causate da eventi eccezionali. In tali circostanze è possibile per il Governo determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri gli interventi di protezione temporanea necessari per accogliere in maniera tempestiva e adeguata le popolazioni sfollate che dovessero raggiungere in massa il territorio italiano (art. 20, D.Lgs. 286/1998).

 

Tale disposizione è stata applicata per la prima volta nel 1999 in occasione della crisi che ha interessato i territori dell’area balcanica, in seguito della quale sono giunti in Italia circa 30.000 stranieri di diversa etnia (kosovari, serbi, montenegrini).

Per oltre 18.000 di loro era stato previsto con il D.P.C.M. 12 maggio 1999 il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea e l’assistenza in strutture individuate o realizzate nel territorio nazionale con oneri a carico del Ministero dell’interno.

Gli altri 12.000 circa avevano presentato domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

La normativa comunitaria

Nel Consiglio europeo di Tampere, in Finlandia, dell’ottobre 1999 è stata definita una politica comune dell’Unione europea in materia di immigrazione e di asilo come politica di carattere globale che abbraccia le questioni della politica, dei diritti umani e dello sviluppo dei Paesi d’origine dei flussi migratori.

La politica comune dell’Unione in materia di asilo e migrazione fissata a Tampere prevede quattro direttrici d’azione. Una di esse riguarda un regime europeo comune in materia di asilo, secondo la quale l’Unione e gli Stati membri riconoscono l’importanza del rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. Per questo occorre provvedere nel breve periodo all’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di asilo per permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo, per prevedere una procedura di asilo equa ed efficace e condizioni comuni minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo nonché il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato.

Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l’asilo, valido in tutta l’Unione.

 

In attuazione delle decisioni del Consiglio europeo di Tampere sono state emanate varie direttive e un regolamento:

§         la direttiva 2001/55 del 20 luglio 2001, recante norme minime per la concessione della protezione temporanea (recepita nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85);

§         la direttiva 2003/9 del 27 gennaio 2003, che introduce alcune norme minime comuni in relazione all'accoglienza dei richiedenti asilo (recepita con D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140);

§         il regolamento 2003/343 del 18 febbraio 2003, del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo;

§         la direttiva 2004/83 del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi della qualifica di rifugiato, non ancora recepita. La legge comunitaria per il 2005 (L. 25 gennaio 2006, n. 29) reca una delega l’autorizzazione al recepimento della direttiva, il cui termine di attuazione è fissato al 10 ottobre 2006) il termine per l’esercizio della delega scadrà il 23 agosto 2007;

§         la direttiva 2005/85 del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non ancora recepita.

 

Tenuto conto della sua rilevanza in rapporto alla materia oggetto delle proposte di legge in esame, la direttiva 2005/85 e la delega per il suo recepimento sono illustrate in dettaglio nel paragrafo che segue.

La direttiva 2005/85/CE

Finalità e contenuto della direttiva

La direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, costituisce l’atto conclusivo della prima fase del processo inaugurato a Tampere nel 1999. Essa definisce un quadro minimo di norme, valide per tutti i Paesi dell’Unione europea, relative a due aspetti della disciplina in materia di asilo: il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

Gli obiettivi della direttiva sono sostanzialmente quelli di limitare il fenomeno degli spostamenti di richiedenti asilo tra Paesi membri dovuti ai diversi sistemi normativi in essi vigenti in materia (punto 6 dei consideranda) e di favorire l’adozione di procedure efficienti e rapide per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

La direttiva si articola in sei capi relativi a:

§      Disposizioni generali (Capo I);

§      Principi fondamentali e garanzie (Capo II);

§      Procedure di primo grado (Capo III);

§      Procedure di revoca dello status di rifugiato (Capo IV);

§      Procedure di impugnazione (Capo V);

§      Disposizioni generali e finali (Capo VI).

 

Il Capo I reca le disposizioni generali della direttiva. In particolare, viene definito l’oggetto (art. 1) e il campo di applicazione della direttiva (art. 3). La direttiva si applica alle domande di asilo presentate nel territorio (o alla frontiera) degli Stati membri (ma non presso le rappresentanze diplomatiche). Le domande di asilo la cui procedura di esame rientra nella presente direttiva sono quelle presentate a norma della Convezione di Ginevra e quelle previste all’art. 15 della direttiva 2004/83/CE.

 

Come si è innanzi ricordato, la Convenzione di Ginevra indica (art. 1) i motivi per i quali si ha diritto allo status di rifugiato:

§         discriminazioni fondate sulla razza;

§         discriminazioni fondate sulla nazionalità (cittadinanza o gruppo etnico);

§         discriminazioni fondate sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale;

§         limitazioni al principio della libertà di culto;

§         persecuzione per le opinioni politiche.

Accanto a queste situazioni, l’art. 15 della direttiva 2004/83/CE individua altre fattispecie meritevoli di protezione definita “sussidiaria”: si tratta di eventi gravi, quali la condanna a morte o all’esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

 

La direttiva, inoltre, prevede la designazione da parte di ciascun Paese membro di una autorità competente per l’esame delle domande di asilo (art. 4) e riconosce agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, se compatibili con la direttiva (art. 5).

 

Il Capo II contiene una serie di disposizioni relative alla tutela dei diritti dei richiedenti asilo.

Vengono, innanzitutto, disciplinate dettagliatamente le modalità di accesso alla procedura (art. 6) prevedendo due possibilità: gli Stati membri possono esigere che le domande siano presentate personalmente dall’interessato, oppure anche da parte di un richiedente a nome delle persone a suo carico.

Coloro che presentano richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato possono risiedere, pur senza aver diritto a un titolo di soggiorno, nel Paese dove hanno presentato la domanda fino alla adozione della decisione finale (art. 7).

Di particolare rilievo la disposizione che vieta di respingere o non considerare le domande che non sono state presentate tempestivamente (art. 8).

Un gruppo di disposizioni del Capo II attiene alla disciplina della comunicazione e informazione nei confronti del richiedente asilo.

Innanzitutto, le decisioni sulle domande devono essere comunicate per iscritto e, nel caso in cui la domanda sia respinta, la decisione deve essere motivata (art. 9).

Inoltre, il richiedente ha diritto, se ne fa richiesta, di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo, in condizioni di riservatezza adeguate, sul quale deve essere redatto un verbale (artt. 12, 13 e 14).

Più in generale, il richiedente asilo ha il diritto di essere informato in una lingua a lui comprensibile della procedura da seguire e di ricevere, se necessario, l’assistenza di un interprete (art. 10).

In materia di assistenza legale sono previste garanzie in ogni fase del procedimento, quali la possibilità di consultare un avvocato o consulente legale. Le spese legali sono gratuite nel caso di decisione negativa (art. 15).

Sono previste ulteriori garanzie per i minori non accompagnati (art. 17).

 

Il Capo III attiene alle procedure di primo grado relative all’esame delle domande di asilo.

Da segnalare la possibilità per gli Stati membri di istituire due tipi di procedure: una ordinaria per la generalità dei casi e una accelerata per una serie tassativamente individuata di situazioni specifiche (art. 23).

La procedura accelerata è destinata a due categorie distinte di domande di asilo: si tratta, da un lato, delle domande verosimilmente fondate o quelle presentate da persone con particolari bisogni, dall’altro, delle domande che presentano una serie di irregolarità o le cui circostanze di presentazione destano sospetti sulla loro fondatezza.

In questa categoria rientrano tra le altre le domande contenenti dati falsi o incompleti, o reiterate in assenza di nuovi elementi. Vi fanno, inoltre, parte le domande presentate da soggetti entrati illegalmente, o destinatari di una decisione di espulsione, oppure da un richiedente che costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale.

Sono considerate infondate le domande di asilo presentate da coloro che provengono da un Paese di origine ritenuto “sicuro” (art. 23, paragrafo 4, lettera c), salvo che il richiedente “invochi gravi motivi” per ritenere che esso non sia tale nelle specifiche circostanze che lo riguardano (art. 31, paragrafo 1). Spetta al Consiglio, su proposta della Commissione e con il parere del Parlamento europeo, definire l’elenco dei “Paesi di origine sicuri” (art. 29).

Viene, inoltre, prevista la possibilità di non esaminare le domande, cosiddette irricevibili, che, per diversi motivi, rendono superfluo l’avvio della procedura di esame (art. 25); si tratta per esempio di richiedenti asilo cui è già stato riconosciuto lo status di rifugiato, oppure che godono di un trattamento equivalente.

Gli Stati membri possono prevedere procedure specifiche per le domande reiterate e per quelle presentate ed esaminate nei posti di frontiera (art. 24).

In particolare, per quanto riguarda le procedure di frontiera, la direttiva da facoltà agli Stati membri di adottare procedure speciali per decidere direttamente alla frontiera sulle richieste di asilo, senza permettere l’ingresso dei richiedenti, ma garantendo loro le forme di tutela previste dal Capo II (art. 35, paragrafo 1).

Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore disposizioni vigenti, anche in deroga a tali garanzie, a patto di mantenere un sistema minimo di diritti, quali, ad esempio, il diritto all’informazione e all’assistenza legale (art. 35, paragrafo 2).

In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro quattro settimane, trascorse le quali il richiedente deve essere ammesso nel territorio dello Stato e la sua domanda deve essere esaminata secondo la procedura prevista in generale dalla direttiva.

 

Il procedimento per la revoca dello status di rifugiato è oggetto del Capo IV. L’inizio del procedimento di revoca ha inizio in qualsiasi momento, qualora emergono fatti nuovi che possono giustificare il riesame del caso (art. 37).

Anche nel corso del procedimento di riesame all’interessato sono garantiti i diritti spettanti al richiedente (diritto ad essere informato, ad essere sentito personalmente, ecc.).

 

Tutti i richiedenti asilo, ai sensi del Capo V, devono poter presentare ricorso contro qualsiasi decisione, compresi i casi di domande considerate irricevibili e di quelle per le quali si è deciso di non proseguire l’esame.

Tuttavia, la presentazione del ricorso non consente automaticamente all’interessato di rimanere nel territorio del Paese dove ha presentato la domanda. Spetta, infatti, a ciascuno Stato membro stabilire se l’atto di impugnazione comporti o meno un effetto sospensivo sulla decisione di allontanamento conseguente al rigetto della domanda di asilo (art. 39).

 

Il Capo VI contiene le disposizioni generali e finali, tra cui i termini per il recepimento (art. 43). La direttiva prevede due fasi di attuazione: entro il 1° dicembre 2007 ciascun Paese membro dovrà adottare le misure legislative e amministrative per il recepimento di larga parte delle disposizioni della direttiva. Un altro anno di tempo è concesso per l’attuazione delle norme relative al diritto all’assistenza legale di cui all’art. 15 della direttiva (entro il 1° dicembre 2008).

Inoltre, le disposizioni di recepimento si applicheranno solamente alle domande di asilo presentate dopo il 1° dicembre 2007 e non anche a quelle pendenti a tale data (art. 44).

La delega per il recepimento

La legge comunitaria per il 2006[15] reca, tra le deleghe legislative di cui all’art. 1, finalizzate al recepimento di direttive comunitarie, una delega concernente il recepimento della direttiva 2005/85. Il termine per l’esercizio della delega (12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria) scadrà il 4 marzo 2008.

 

Poiché la direttiva in oggetto è compresa tra quelle elencate nell’allegato B della legge comunitaria, ai sensi del co. 3 del citato art. 1 lo schema del decreto legislativo di recepimento sarà trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alle due Camere per l’espressione del parere delle competenti Commissioni.

 

L’art. 12 della medesima legge comunitaria (introdotto nel disegno di legge governativo nel corso dell’esame parlamentare) introduce un principio e un criterio direttivo – ulteriore rispetto a quelli di carattere generale indicati nel precedente art. 2 – che il Governo è tenuto a seguire per l’attuazione della direttiva. In esso si prevede che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solamente perché il richiedente asilo sia cittadino di, o provenga da, un paese “sicuro”, secondo l’elenco definito dal Consiglio. Bisognerà, infatti, verificare che non siano stati invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese in relazione alle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Si tratta, quest’ultima, di una disposizione contenuta nell’art. 31 della direttiva.

Tra i motivi di cui sopra possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti che, nel Paese di provenienza, risultano oggettivamente perseguiti, mentre nel nostro Paese non costituiscono reati.

L’obiettivo della disposizione è di inserire, tra gli elementi di valutazione nella decisione di accoglimento o rifiuto delle domande di asilo, la considerazione che il richiedente, pur provenendo da un Paese sicuro, può essere perseguito (non necessariamente in base ad una norma penale, ma comunque in base a disposizioni o atti concludenti, oggettivamente individuabili) a causa di un fatto o comportamento che nel nostro ordinamento non è perseguibile (in quanto non costituisce reato). La norma non sembra però considerare tutti i fatti o i comportamenti perseguiti, bensì quelli la cui repressione lede diritti fondamentali (così potrebbe esser letta l’endiadi “gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti […]”).

 

Per quanto riguarda la definizione di Paese “sicuro”, si è già ricordato come la direttiva (art. 29) preveda che spetta al Consiglio, su proposta della Commissione e con il parere del Parlamento europeo, definire e aggiornare l’elenco dei “Paesi di origine sicuri”; ciò avviene sulla base di alcuni criteri (rispetto dei diritti fondamentali, assenza di persecuzioni, di trattamenti disumani, di violenze legate a conflitti armati ecc.) indicati nell’allegato II della direttiva.

La predisposizione dell’elenco dei Paesi sicuri risponde all’esigenza di avere uno strumento che consenta di decidere in modo oggettivo in ordine all’ammissibilità delle domande. Infatti, se il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro la domanda di asilo è giudicata infondata (art. 23, paragrafo 4, lett. c). La portata di quest’ultima norma, che sembrerebbe a prima vista lasciare poco spazio al legislatore nazionale, è in parte attenuata da due disposizioni contenute nell’art. 31 della direttiva. La prima di esse prevede che un Paese contenuto nell’elenco dei Paesi sicuri viene considerato effettivamente tale, in ordine ad una specifica domanda di asilo (e comunque previo esame individuale della domanda), solamente se il richiedente “non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualità di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE” (paragrafo 1). La seconda disposizione lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di Paese di origine sicuro (paragrafo 3)[16].

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea)

Il programma dell’Aja[17] (COM(2005)184), approvato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, stabilisce orientamenti politici, generali e specifici, per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea per il periodo 2005-2009. Obiettivo del programma dell’Aja, in materia di asilo, è l'instaurazione, entro il 2010, di una procedura comune e di uno status uniforme per i cittadini di paesi terzi, che hanno ottenuto l'asilo o che, necessitando di protezione internazionale pur non potendo ottenere il beneficio dell'asilo, hanno ottenuto una protezione sussidiaria. Il regime sarà basato sulla piena applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967, relativi allo status dei rifugiati.

 

Nel programma dell’Aja è riconosciuta, inoltre, la necessità che l’Unione europea contribuisca in uno spirito di responsabilità condivisa, ad un sistema di protezione internazionale più accessibile, equo ed efficace nell’ambito di un partenariato con i paesi terzi. Il Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004 ha tracciato una distinzione tra le diverse esigenze dei paesi che si trovano in regioni di transito e i paesi delle regioni di origine. Per quanto concerne i paesi e le regioni di transito, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a sviluppare programmi di protezione regionale dell’UE nel quadro di un partenariato con i paesi terzi interessati, ed in stretta consultazione e cooperazione con l’ACNUR. In tale quadro, il 1°settembre 2005, la Commissione ha presentato la comunicazione relativa ai programmi di protezione regionale (COM(2005)388), su cui il Consiglio ha adottato conclusioni nelle riunioni del 12 ottobre del 7 novembre 2005.

 

Il 14 settembre 2005, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2005)375), relativa alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale.

 

La proposta di regolamento intende fissare norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia di:

§         immigrazione nei territori degli Stati membri e emigrazione da tali territori;

§         cittadinanza e paese di nascita delle persone con dimora abituale nel territorio degli Stati membri;

§         procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, nonché alla prevenzione dell’immigrazione clandestina.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata approvata con emendamenti dal Parlamento europeo nella seduta del 23 marzo 2007.

 

Il 25 gennaio 2006, la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2006)26), relativa al programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell’immigrazione e dell’asilo, che prevede, tra i suoi obiettivi, la promozione di politiche di asilo e di protezione internazionale, anche attraverso programmi di protezione regionale. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla comunicazione il 24 ottobre 2007.

 

Il 17 febbraio 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione (COM(2006)67) sul rafforzamento della cooperazione pratica, nuove strutture, nuovi approcci: migliorare la qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo, su cui il Consiglio ha adottato conclusioni nella riunione del 24 aprile 2006.

 

Dando seguito alle indicazioni espresse dal Consiglio europeo di dicembre 2006[18], il 6 giugno 2007 la Commissione ha presentato di un insieme di misure volte ad avviare la realizzazione del futuro regime comune europeo in materia di asilo, entro il 2010, in attuazione di quanto previsto dal Programma dell’Aja (vd. supra).

Le misure proposte della Commissione comprendono:

§         il Libro verde sul futuro del regime comune europeo di asilo (COM(2007)301), inteso a stimolare il dibattito sul futuro del regime comune europeo in materia di asilo;

§         una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2007)298), al fine di estendere il suo campo di applicazione anche ai beneficiari di una protezione internazionale.

Unitamente a tali proposte, la Commissione ha presentato una relazione sulla valutazione del sistema di Dublino (COM(2007)299).

 

Il sistema di Dublino comprende quattro strumenti legislativi[19] volti a determinare quale Stato sia competente ad esaminare una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee, Norvegia e Islanda[20], da parte di un cittadino proveniente da paesi terzi. Tale sistema è stato elaborato per dare attuazione alla Convenzione di Dublino[21]  e costituisce la prima fase dell’applicazione del programma dell’Aia.

La relazione presentata dalla Commissione intende iniziare il periodo di valutazione[22] di tale prima fase, che ha avuto come finalità principale l’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri sulla base di norme minime comuni.

 

Nel valutare i primi tre anni di applicazione (periodo 2003-2005), la Commissione conclude che gli obiettivi del sistema di Dublino, sul piano politico, sono largamente raggiunti. La Commissione ritiene, tuttavia, che permangono alcune preoccupazioni in merito a taluni aspetti pratici relativi all’applicazione e all’efficacia complessiva del sistema, impegnandosi, perciò, a presentare quanto prima proposte per migliorare tali profili. Tra gli aspetti che la Commissione ritiene di dover migliorare si segnalano, ad esempio, quelli volti a limitare il fenomeno delle domande multiple (c.d. “asylum shopping[23]) ed a offrire maggiore protezione a chi ne ha effettivamente bisogno.

 

La Commissione considera tale relazione un primo passo per lanciare un dibattito sul futuro della politica europea comune in materia di asilo ed annuncia, in essa, la pubblicazione del libro verde sul regime comune europeo di asilo.

 

Il Libro verde sul futuro del regime comune europeo di asilo è inteso a promuovere la discussione su come realizzare la seconda fase del programma dell’Aja.

 

Tale seconda fase, si ricorda, è finalizzata a completare l’istituzione di un sistema comune europeo di asilo quale parte essenziale di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia, che faccia dell’UE uno spazio di protezione unico per chi si trovi in stato di necessità, sulla base di una piena applicazione della Convenzione di Ginevra e di comuni valori umanitari condivisi dagli Stati membri dell’UE.

 

In particolare, il Libro verde intende fornire un contributo affinché sia garantito un più elevato standard di protezione ed una maggiore parità di trattamento attraverso l’UE nonché ad assicurare un più elevato livello di solidarietà tra gli Stati membri.

Nel Libro verde si prospetta, ad esempio, l’istituzione di una procedura unica europea per la domanda di asilo nonché la definizione uniforme di status di persona in stato di necessità di protezione internazionale, a livello europeo. Accanto a tali proposte compare un’ampia gamma di questioni, che la Commissione sottopone alla consultazione delle parti interessate fino al 31 agosto 2007.

 

Tra queste si segnalano: la possibilità di uniformare le condizioni di trattamento nelle fasi di accoglimento messe in atto dai singoli Stati membri; armonizzare ulteriormente le garanzie di protezione; identificare i soggetti aventi maggiore bisogno, attraverso una più puntuale definizione delle loro specifiche necessità, ad esempio tramite la definizione di norme comuni applicabili ai richiedenti asilo più vulnerabili quali donne, bambini o vittime di tortura; individuare misure legislative che assicurino una maggiore integrazione di chi cerca asilo o è già beneficiario di protezione internazionale, ad esempio riguardo l’integrazione nel mercato del lavoro; il reinsediamento dei profughi; la ricerca di misure che possano assicurare il contrasto dell’immigrazione illegale senza mettere in discussione l’applicazione del diritto d’asilo; il ruolo deve che svolgere l’Europa a livello internazionale.

 

Nel primo trimestre 2008 la Commissione pubblicherà un piano strategico basato sull’esito della consultazione, per delineare le modalità di attuazione del regime comune europeo in materia di asilo e precisare il relativo calendario.

Attraverso la proposta di direttiva recante modifica della direttiva relativa ai allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lunga durata (c.d. soggiornanti di lungo periodo), la Commissione propone di estendere anche ai beneficiari di protezione internazionale (ossia ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria) le prerogative che la vigente direttiva 2003/109/CE riconosce ai cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo in uno Stato membro.

 

Per agevolare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che beneficiano di protezione nell’UE, la Commissione propone di modificare la direttiva in questione per consentire loro di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Tale status, infatti, consente di godere di maggiore protezione contro un’eventuale espulsione, il diritto al medesimo trattamento riservato ai cittadini dell’UE in ordine a numerose questioni economiche e sociali nonché il diritto di risiedere in un altro Stato membro per motivi di lavoro, di studio o di altro tipo, alle condizioni stabilite nella direttiva. Tutti i cittadini provenienti da paesi terzi che risiedono nell’Unione europea per un lungo periodo di tempo e soddisfano determinate condizioni potranno quindi, in base alla proposta della Commissione, ricevere il medesimo trattamento.

 

Il 7 maggio 2007, il Consiglio, tra gli strumenti finanziari approvati nell’ambito del Programma quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” per il periodo 2007-2013(COM(2005)123-1)[24], ha istituito il Fondo europeo per i rifugiati[25], con una dotazione di 700 milioni di euro per il periodo 2008-2013[26]. Il fondo sosterrà le azioni negli Stati membri, relative a:

§         condizioni di accoglienza e procedure di asilo;

§         integrazione delle persone il cui soggiorno nello Stato membro interessato ha un carattere durevole e stabile;

§         rimpatrio volontario.

 

Si ricorda che il programma quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” intende rispondere al problema della ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri, per quanto riguarda l’onere finanziario conseguente all’introduzione di una gestione integrata delle frontiere esterne e all’attuazione di politiche comuni in materia di asilo e immigrazione. Il programma quadro opera in funzione di complementarietà rispetto alle altre iniziative ed organi operanti nel contesto della stessa politica comune, quali l’Agenzia per la gestione delle frontiere esterne (Frontex), il Sistema di informazione visti (VIS) e il Sistema di informazione Schengen (SIS).

 

 


I lavori parlamentari nella XIII e nella XIV legislatura

XIII legislatura

Nel settembre 1997, la 1ª Commissione del Senato avviava l’esame di un disegno di legge governativo e di due proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo. Il 5 novembre 1998, il Senato approvava in un testo unificato (A.S. 203 e abb.) le tre proposte di legge, trasmettendole alla Camera dei deputati (A.C. 5381 e abb.).

Obiettivo del provvedimento era quello di completare la riforma della disciplina relativa alla condizione dello straniero operata in larga parte dalla L. 40/1998 (la cosiddetta “legge Turco-Napolitano”) e dal testo unico approvato con il D.Lgs. 286/1998 che avevano sostituito la legislazione precedente, la citata “legge Martelli”, ad eccezione, appunto, della parte in cui viene regolato il diritto di asilo (vedi supra).

La Camera iniziava l’esame del testo unificato (unitamente a quattro proposte di iniziativa parlamentare) nel luglio 1999, approvandolo con modificazioni nella seduta del 7 marzo 2001. Nuovamente trasmesso al Senato, il provvedimento non concludeva il suo iter a causa della fine della legislatura.

Il disegno di legge dettava alcune disposizioni di carattere generale, riconoscendo il diritto di asilo e il principio della protezione umanitaria su base individuale in conformità ai princìpi dell'ordinamento costituzionale e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, e definendo i titolari del diritto di asilo. Il progetto recava inoltre disposizioni specifiche riguardanti sia le procedure per la presentazione e l’esame della domanda di asilo sia l’assistenza temporanea ai richiedenti asilo, e definiva il quadro dei diritti riconosciuti a quanti avessero ottenuto il riconoscimento di tale diritto.

XIV legislatura

L’esame parlamentare riprendeva il 6 marzo 2003 presso la I Commissione della Camera, con l’avvio della discussione congiunta di tre proposte di legge dii iniziativa parlamentare (A.C. 1554, on Trantino ed altri; A.C. 1738, on. Soda ed altri; A.C. 1238, on. Pisapia ed altri). Le prime due proposte di legge riproducevano, nella sostanza, il testo del progetto di legge esaminato nella precedente legislatura; la terza, pur mantenendone l’impianto, se ne differenziava sotto alcuni profili.

Nel corso dell’esame in sede referente sono state abbinate tre ulteriori proposte di legge[27].

Nella seduta dell’11 maggio 2004 la I Commissione ha licenziato per l’Assemblea un testo unificato, volto a definire una disciplina organica del diritto di asilo (A.C. 1238 e abb.-A). La discussione in Assemblea, peraltro, non è andata oltre la prima seduta (12 luglio 2004), nel corso della quale si è svolta la discussione generale.

 

Il testo unificato elaborato dalla Commissione è volto ad attuare l’art. 10 Cost., che garantisce il diritto all’asilo politico, e contestualmente a dare esecuzione alle convenzioni internazionali in materia, tentando di conciliare il tema della sicurezza con quello dell’accoglienza.

In particolare, la proposta individua i titolari del diritto di asilo; definisce la composizione e i compiti delle Commissioni territoriali e della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo; individua in dettaglio le modalità per la presentazione e l’esame delle domande di asilo; stabilisce misure di assistenza e di integrazione in favore dei soggetti richiedenti asilo e specifica i diritti spettanti ai rifugiati.

 

I punti caratterizzanti del testo sono i seguenti:

§         il riconoscimento del diritto di asilo non soltanto a coloro che sono qualificati come rifugiati secondo le Convenzioni internazionali, ma anche a tutti coloro ai quali nel loro paese di origine sono conculcate le libertà democratiche, ossia a coloro cui è impedito l’effettivo esercizio del diritto di espressione e di libertà politiche e democratiche;

§         l’estensione dei diritto di asilo anche al coniuge e al convivente;

§         la costituzione di commissioni competenti ad esaminare le domande di asilo articolate sul territorio che garantiscono tempi più rapidi rispetto alla commissione unica nazionale;

§         la garanzia ai richiedenti l’asilo dell’assistenza tecnico-giuridica e di tempi ragionevoli per l’esame della domanda;

§         la disciplina dei centri di identificazione e introduzione della convalida da parte dell’autorità giudiziaria nel caso di trattenimento dei richiedenti asilo;

§         la possibilità di ricorrere davanti all’autorità giudiziaria in caso di rigetto della domanda.

 

 

 

 

 

 


Progetti di legge

 


N. 191

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato BOATO

¾

 

Disposizioni in materia di protezione umanitaria
e di diritto di asilo

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo della proposta di legge presentata dai deputati Soda e altri nella passata legislatura (atto Camera n. 1738), che a sua volta riprendeva il testo unificato elaborato nella XIII legislatura dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati e approvato dalla Camera il 7 marzo 2001 (atto Camera n. 5381).

Le disposizioni proposte colmano una gravissima lacuna del nostro ordinamento che è da tempo avvertita come urgente, sia per gli adempimenti internazionali del nostro Paese, sia per l'attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, sia, infine, per adeguare la nostra legislazione alla normativa comunitaria.

Il rilievo politico costituzionale della proposta di legge è noto ed evidente. La legge organica del diritto di asilo, ai sensi della Costituzione e della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge n. 722 del 1954, in una visione unitaria, rappresenta l'adempimento di un dovere morale verso tutti coloro che nel mondo soffrono persecuzioni, compressioni e limitazioni dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Carta istitutiva dell'ONU.

Il quadro normativo internazionale e la disciplina del diritto di asilo in alcuni Paesi europei.

Il riconoscimento del diritto di asilo, in ambito internazionale, trova fondamento nella citata Convenzione di Ginevra del 1951 e nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, rese esecutive in Italia, rispettivamente, con le leggi n. 722 del 1954 e n. 523 del 1992.

Costituiscono, inoltre, atti rilevanti ai fini della disciplina del diritto di asilo, il Manuale sulle procedure per la determinazione dello stato di rifugiato, adottato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nel 1979, la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle «Garanzie minime per le procedure di asilo», la Conclusione n. 24 sulla riunificazione familiare, adottata dal Comitato esecutivo dell'ACNUR nel 1981 e la risoluzione del Parlamento europeo sulla «Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea sulle garanzie minime per le procedure di asilo».

Le Convenzioni devono, infine, essere coordinate con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955, con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'asilo territoriale, con la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sull'asilo territoriale e con la Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge n. 176 del 1991.

Nelle fonti internazionali il diritto di asilo ha come contenuto essenziale l'accoglienza dello straniero che sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la sua terra e a rifugiarsi in un altro Paese.

L'articolo 1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi per i quali sorge il diritto allo status di rifugiato, mentre, secondo l'articolo 32 della medesima Convenzione, il diritto all'asilo comporta l'espresso divieto di espulsione del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Stati contraenti, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, ma con la garanzia di poter far valere anche in quest'ultimo caso le proprie ragioni e di avere un congruo periodo di tempo per la ricerca di un Paese in cui essere ammesso.

La lettera c) dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra prevede, poi, tassativamente le ipotesi in cui cessa la condizione di rifugiato. La Convenzione di Dublino stabilisce, invece, le procedure per la determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo.

La materia dell'asilo e della protezione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi è stata inoltre «comunitarizzata», a seguito delle modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998, ed infine è divenuta oggetto anche del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, di cui alla legge n. 57 del 2005.

Anche a questi orientamenti europei si ispira la presente proposta di legge.

La garanzia costituzionale del diritto di asilo.

In Italia il diritto di asilo trova fondamento nel principio di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, il quale sancisce per lo straniero cui sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Il precetto costituzionale non ha conosciuto finora nell'ordinamento italiano una specifica attuazione.

La Corte di cassazione ha comunque affermato, con la sentenza n. 4674 del 26 maggio 1997 che «secondo l'opinione attualmente pressoché pacifica l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente allo straniero che si trovi nella situazione descritta dalla norma un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento».

Chiarisce, inoltre, la Corte che «come è stato osservato in dottrina, il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto d'asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata».

Con la medesima sentenza la Corte ha inoltre escluso l'applicazione della disciplina, contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

L'esclusione dell'applicazione di tale normativa al diritto di asilo risiede in primo luogo, secondo la Corte, nella mancata coincidenza tra la categoria degli aventi diritto all'asilo e quella dei rifugiati, essendo quest'ultima meno ampia rispetto alla prima. In secondo luogo, la Cassazione chiarisce che la Convenzione di Ginevra, i cui princìpi sono recepiti dal citato decreto-legge n. 416 del 1989, non prevede un vero e proprio diritto di asilo dei rifugiati politici.

Dal riconoscimento del diritto di asilo come diritto soggettivo perfetto al quale non è applicabile la normativa concernente lo status di rifugiato ne consegue, come rileva la medesima Corte, che «le controversie che riguardano il riconoscimento di tale diritto rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 907 del 17 dicembre 1999 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

La non perfetta coincidenza tra la figura del rifugiato definita dalle convenzioni internazionali e quella desumibile dal testo costituzionale si è registrata, peraltro, anche nell'ordinamento francese, nel quale, fino all'introduzione nel 1998 di una nuova disciplina, la figura del combattente delle libertà, riconosciuta dal quarto paragrafo della Costituzione francese, non era coincidente con quella di «rifugiato» propria del diritto internazionale. Nel 1998 è stata approvata una nuova legge in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, che modificando la precedente legge del 1952 ha riconosciuto due forme di asilo: l'«asilo costituzionale» e l'«asilo territoriale». L'istituto dell'asilo territoriale ricomprende anche gli stranieri che, pur se non riconoscibili come rifugiati, non possono comunque ritornare nel Paese d'origine a cagione di rischi della loro vita o sicurezza personale.

 

L'istruttoria legislativa e il testo approvato dalla I Commissione nella XIII legislatura.

La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha proceduto, nella XIII legislatura, all'esame abbinato dei diversi progetti di legge recanti disposizioni relative al diritto di asilo, anche se non tutti contemplavano una disciplina organica della materia.

Tale carattere presentava la proposta di legge n. 5381, approvata dal Senato della Repubblica, che era finalizzata a dare vita ad una specifica e compiuta attuazione del diritto di asilo inteso sia nella accezione costituzionale che in quella che si rinviene nelle convenzioni internazionali.

Il dibattito svoltosi in Commissione ha rivelato l'esistenza di una pluralità di questioni meritevoli di approfondimento, per il quale si è reso necessario procedere alla costituzione di un Comitato ristretto. Al termine dei lavori del Comitato ristretto è stato adottato quale testo base il testo approvato dal Senato della Repubblica, parzialmente modificato, sulla base degli orientamenti emersi, su alcuni punti limitati, sui quali si è concentrato il successivo esame della Commissione in sede di votazione dei relativi emendamenti.

Le modifiche approvate dalla Commissione hanno riguardato, in primo luogo, la definizione delle condizioni per il riconoscimento di asilo «costituzionale», riconducendole alla verifica di un pericolo attuale e diretto di danni alla vita, alla sicurezza o libertà personale o alle altre libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Un'altra rilevante novità rispetto al testo approvato dal Senato della Repubblica ha riguardato la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo di cui all'articolo 3, al fine di rafforzare le garanzie di autonomia e di indipendenza di tutti i suoi componenti e di renderne più funzionale l'attività.

Altro punto significativo sul quale si è modificato il testo trasmesso dal Senato della Repubblica è stato quello relativo all'individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie in tema di diritto di asilo: coerentemente con la configurazione, confermata dalla Corte di cassazione, di tale diritto quale diritto soggettivo perfetto, è stata infatti prevista la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, in luogo del giudice amministrativo previsto dal testo del Senato della Repubblica.

Una questione nodale è stata quella riguardante l'articolo 6, relativamente all'impugnativa dei provvedimenti negativi adottati dal funzionario delegato alla Commissione nella fase del pre-esame della domanda e all'efficacia sospensiva di tale impugnativa.

Su tale profilo negli altri Paesi europei si riscontrano soluzioni legislative prevalentemente orientate al riconoscimento dell'efficacia sospensiva dei ricorsi. La disciplina tedesca prevede l'efficacia sospensiva dei ricorsi avverso i provvedimenti negativi sulle richieste di asilo. In Francia è previsto l'effetto sospensivo dei provvedimenti impugnati davanti alla «Commission des Recours» relativamente ad alcune situazioni individuate dalla Convenzione di Ginevra. In Spagna la legge n. 9 del 1994 ammette avverso le deliberazioni il ricorso davanti al giudice amministrativo, con effetto sospensivo nel caso di ricorso contro le dichiarazioni di irricevibilità delle domande presentate alla frontiera, che l'interessato può presentare nelle ventiquattro ore successive.

Il testo del Senato della Repubblica non prevedeva invece alcun effetto sospensivo legato alla presentazione del ricorso avverso sul provvedimento di relazione conseguente all'inammissibilità della domanda o alla declaratoria di manifesta infondatezza, incidendo in tale modo negativamente sulla necessaria pienezza del diritto alla difesa del richiedente asilo e ingenerando al contempo perplessità sull'effettiva conformità della disciplina ai princìpi costituzionali in tema di libertà personale.

Al fine di preservare il testo da possibili censure sotto il profilo della legittimità costituzionale, la soluzione individuata dalla Commissione stabiliva che i provvedimenti negativi, adottati dal funzionario delegato della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, siano portati ad esecuzione nei casi in cui il richiedente asilo presti il suo consenso e non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, e prefigura negli altri casi un meccanismo di tutela giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, modellato sul procedimento di convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Sul testo della Commissione si sono pronunciate le Commissioni VII e XIV.

Mentre il parere della VII Commissione (Cultura) non conteneva condizioni o osservazioni, la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) indicava la necessità di richiamare espressamente il rispetto della normativa comunitaria. In proposito, va comunque rilevato che con il provvedimento in esame l'ordinamento italiano si allinea compiutamente al quadro internazionale vigente in materia; si può pertanto ragionevolmente ritenere che la disciplina da esso recata risulterà in linea con quella comunitaria, fermo restando che laddove l'approvazione degli atti normativi comunitari dovesse far emergere discordanze tra la disciplina comunitaria e quella italiana si dovrà procedere ai relativi adeguamenti.

 

Il contenuto della proposta di legge.

La proposta di legge, affermate le garanzie del diritto di asilo e della protezione umanitaria (articolo 1) definisce i soggetti, titolari del diritto, in una visione unitaria, considerando il principio costituzionale italiano e i requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra (articolo 2).

Il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo è affidato ad una Commissione centrale, della quale l'articolo 3 definisce composizione, attribuzioni, durata e funzionamento, attraverso anche una articolazione in sezioni per realizzare pienamente una pronta garanzia di accertamento della fondatezza delle domande degli asilanti.

La disposizione di cui all'articolo 4 disciplina la presentazione delle domande di asilo con semplicità di forme e con la previsione dell'assistenza per una corretta e utile illustrazione anche dei motivi del prospettato diritto di asilo.

Particolari disposizioni sono dettate per i minori non accompagnati richiedenti asilo (articolo 5). La speditezza dell'esame delle domande di asilo è assicurata attraverso la previsione dell'istituto del pre-esame, volto ad accertare preliminarmente la competenza dello Stato italiano secondo convenzioni e l'ammissibilità della domanda con riferimento ad ipotesi tassativamente indicate dalla legge (articolo 6).

La complessa questione dell'equilibrio fra garanzia di difesa e di impugnativa del provvedimento di inammissibilità della domanda a seguito del pre-esame (con il conseguente respingimento immediato o l'esecuzione dell'espulsione) è risolta con la previsione tassativa delle condizioni per l'immediata esecutività dello stesso e l'affermazione del principio generale della sua sospensione di esecutività per la necessaria convalida da parte del giudice del provvedimento negativo.

Le condizioni tassativamente previste per l'esecutività del provvedimento riguardano il precedente accertamento della falsità dell'identità dell'asilante, la presentazione della domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento del richiedente in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico si cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché la manifestazione del consenso da parte del richiedente l'asilo al respingimento.

Gli articoli 7, 8 e 10 regolano invece rispettivamente l'esame nel merito della domanda avanti la Commissione centrale, le sue decisioni, il sistema di impugnazione, attraverso il ricorso al tribunale del domicilio eletto dal richiedente, avverso il provvedimento di rigetto della domanda.

Una particolare disciplina è dettata, per ragioni umanitarie, in tema di impossibilità al rimpatrio pur a fronte di un intervenuto accertamento da parte della Commissione centrale della mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo (articolo 9).

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano rispettivamente il rapporto fra diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio, il rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio, l'estinzione del diritto di asilo e la revoca del permesso di soggiorno.

La proposta di legge si completa quindi con il capo III che prevede le misure di assistenza e di integrazione in favore dei richiedenti asilo, con la definizione del ruolo che devono svolgere gli enti locali. In particolare, l'articolo 15 sancisce le garanzie del titolare del diritto di asilo e delle persone cui è riconosciuta la protezione umanitaria: dal diritto di soggiorno al diritto allo studio, al diritto alla previdenza e al lavoro, per promuovere e favorire l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale.

Infine, sono dettate disposizioni transitorie e finali per il coordinamento con la legislazione vigente.

 Onorevoli colleghi, la legge sul diritto di asilo costituisce attuazione dei valori di libertà, di inviolabilità e di rispetto della persona, a prescindere dalla razza, dalla lingua, dal sesso, dalla confessione religiosa, dall'etnia, dalle condizioni sociali ed economiche.

Questi valori non appartengono a nessuna parte politica, ma rappresentano la condizione e il fondamento della democrazia, nella quale tutti ci riconosciamo e per la quale è sorta la nostra Repubblica. Non può essere dunque occasione di divisione e di lacerazione politica.

Gli articoli che seguono, come già detto, riproducono integralmente la proposta di legge n. 1738 della XIV legislatura. Viene presentata, con il consenso dell'onorevole Soda, anche in questa legislatura, con il medesimo auspicio di una sua condivisa e sollecita approvazione.



 


proposta di legge

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Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Protezione della persona).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Capo II

ASILO

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

3. Nella presente legge, con il termine di «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascun ufficio territoriale del governo secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

 

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e  assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.

8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

 9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Minori non accompagnati
richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

Art. 6.

(Pre-esame della domanda).

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

 b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, e successive modificazioni, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico;

c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.

12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo).

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento; 

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea
al rimpatrio).

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 10.

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione  centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno
e del documento di viaggio).

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca
del permesso di soggiorno).

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

 

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA

E DI INTEGRAZIONE

 

Art. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Art. 15.

(Diritti del titolare
del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 16.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

 3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Gli uffici territoriali del governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 27.125 milioni di euro per l'anno 2006 e a 14.970.250 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


N. 1449

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato PISCITELLO

¾

 

Disposizioni in materia di protezione umanitaria
e di diritto di asilo

 

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Presentata il 25 luglio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di attuare il diritto di asilo, cosi come previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

A tutt'oggi, fatta eccezione per talune norme introdotte con la legge 30 luglio 2002, n. 189, che regola l'immigrazione nel nostro Paese, manca nel nostro ordinamento una legislazione organica sul diritto d'asilo prevista dal citato articolo 10, terzo comma, della Costituzione.

La legge 24 luglio 1954, n. 722, di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei rifugiati, ha introdotto nell'ordinamento italiano le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo.

Nel 1990 con la «legge Martelli» (cioè con il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), in considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nella parte orientale del continente europeo e della sostanziale trasformazione dell'Italia da Paese di transito di esuli a nazione ove gli stessi possono stabilire permanentemente la loro dimora, si è pervenuti a una ridefinizione dell'istituto dell'asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e internazionale. Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme furono introdotte - compendiate in un unico articolo di un decreto-legge - non permisero di realizzare una completa disciplina dell'istituto. L'esperienza finora acquisita ha rivelato l'inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in Paesi confinanti con il nostro Paese, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli eventi, hanno determinato la necessità di apprestare misure umanitarie.

Il testo presentato, che delinea una disciplina organica in materia volta a colmare una grave lacuna, ripropone quasi integralmente il testo approvato alla Camera dei deputati, nella XIII legislatura, il 7 marzo 2001 (atto Senato n. 203-544-2425-B) e da me ripresentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 3883).

Tale proposta di legge, insieme a quelle presentate da altri colleghi deputati, non ha visto purtroppo la luce, nonostante si fosse pervenuti ad un testo unificato approvato dalla Commissione Affari costituzionali e giunto all'esame dell'Aula. Si trattava di un testo complessivamente soddisfacente che tentava di creare una disciplina di equilibrio fra due valori, quello della sicurezza che ogni stato democratico deve garantire ai propri cittadini, con quello dell'accoglienza e del rispetto dei principi internazionali. Tuttavia, il testo unificato presentava alcuni punti critici, suscettibili di miglioramenti inerenti la certezza delle procedure e delle garanzie, evidenziati peraltro dallo stesso relaotre e rilevati in sede di parere della Commissione Giustizia. L'iter del provvedimento si è arrestato in Assemblea.

Non abbiamo, pertanto, ancora una legge organica sul diritto d'asilo nel nostro Paese, nonostante la protezione umanitaria e il diritto d'asilo costituiscano un diritto costituzionalmente protetto.

Nell'elaborazione della proposta di legge sono state tenute presenti le proposte di iniziativa parlamentare presentate nelle precedenti legislature dal Consiglio italiano per i rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e le Raccomandazioni presentate da Amnesty International, dal Consorzio italiano di solidarietà e dall'associazione Medici senza frontiere.

L'iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all'istituto dell'asilo che, sviluppandosi secondo i principi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

In particolare, non si è mancato di considerare gli obblighi di carattere internazionale che vincolano l'Italia a svolgere una politica in questo ambito in armonia con quelle proprie dei Paesi dell'Unione europea.

Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del livello di efficienza delle strutture anche mediante opportuni interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

La proposta di legge si articola in quattro capi. L'articolo 1, contenuto nel capo I, reca una disposizione di carattere generale, con la quale sono riconosciuti, oltre al diritto di asilo, il principio della protezione umanitaria in conformità alle norme costituzionali e delle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e che vincolano il nostro Paese.

Il capo II disciplina: il diritto di asilo, individuandone i titolari (articolo 2); la costituzione della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e la sua articolazione in sezioni, rimettendo ad apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento (articolo 3); il procedimento per la presentazione della domanda di asilo che l'interessato può produrre sia al posto di frontiera che in questura, fruendo dell'assistenza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o di un'organizzazione non governativa di protezione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali.

 Il capo III contiene le disposizioni relative alle misure di assistenza e di integrazione dei titolari del diritto di asilo e dei richiedenti lo status di rifugiato finalizzate alla piena realizzazione dei diritti della persona e delle sue capacità lavorative (articolo 14).

L'interessato ha infatti diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi previsti per il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri; può effettuare i propri studi in Italia ovvero veder riconosciuti i titoli di studio o professionali acquisiti in patria; può svolgere attività lavorativa ed ottenere lo stesso trattamento del cittadino italiano in materia di previdenza ed assistenza sociali nonché sanitaria.

Per favorire l'integrazione del rifugiato e della sua famiglia sono previste misure di immediata assistenza, in caso di bisogno, per il primo periodo di permanenza nel nostro Paese, nonché la predisposizione di piani di accoglienza concernenti, in particolare, le iniziative dirette a favorire l'integrazione lavorativa dei rifugiati. Questi ultimi sono inoltre equiparati ai profughi italiani per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di alloggi di edilizia economica e popolare.

Il capo IV, infine, contiene disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e norme di carattere tecnico-finanziario.

L'auspicio è che il Parlamento voglia esaminare e dare corpo finalmente a quella riserva di legge in materia di diritto d'asilo prevista dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.

Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle organizzazioni umanitarie anche in considerazione degli scenari di guerra e delle richieste di risposta in aumento al nostro Paese, in particolare da parte di chi proviene da terre disperate come di recente dal Sudan.

Per tali considerazioni l'approvazione della presente proposta di legge trova più che mai la sua attualità e urgenza.

 



 


proposta  di legge

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Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Diritto di asilo come diritto umano).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria come diritti umani alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

2. Il 20 giugno è istituita la Giornata nazionale del diritto di asilo.

Capo II

ASILO

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

3. Nella presente legge, con il termine «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e sezioni territoriali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o sulla cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla medesima legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire sezioni territoriali qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonché le indennità di funzione spettanti, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. L'attuazione delle disposizioni del regolamento non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascun ufficio territoriale del governo secondo i criteri e le modalità temporali nonché territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

 

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.

8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o del documento trattenuto.

9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Minori non accompagnati

richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

Art. 6.

(Pre-esame della domanda).

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

 a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni;

c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione centrale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione centrale ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza e abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.

12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo).

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tale fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero, nonché ogni elemento relativo alla situazione, personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento; 

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tale fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea
al rimpatrio).

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

 2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 10.

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per  richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai citati commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso
 di soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno
e del documento di viaggio).

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione.

Art. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca
del permesso di soggiorno).

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA

E DI INTEGRAZIONE

Art. 14.

(Misure di carattere assistenziale
in favore dei richiedenti asilo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e per gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 della presente legge le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

 7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Art. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.

 6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 16.

(Misure di assistenza e di integrazione
in favore dei rifugiati).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Gli uffici territoriali del governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli articoli da 1 a 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure, secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


N. 1646

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato DE ZULUETA

¾

 

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

 

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Presentata il 15 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, colmando una lacuna del nostro ordinamento da tempo avvertita, disciplina organicamente la complessa materia della tutela giuridica dell'assistenza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Il rilievo, politico e costituzionale della proposta di legge è noto ed evidente. La legge organica sul diritto di asilo, ai sensi della Costituzione e e delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce, in una visione unitaria rappresenta l'adempimento di un dovere morale verso tutti coloro che nel mondo soffrono persecuzioni, compressioni e limitazioni dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Il riconoscimento del diritto di asilo, in ambito internazionale, trova fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951, sullo statuto dei rifugiati, e nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, rese esecutive in Italia, rispettivamente, dalle leggi 24 luglio 1954, n. 722, e 23 dicembre 1992, n. 523.

Costituiscono, inoltre, atti rilevanti ai fini della disciplina del diritto di asilo, il Manuale sulle procedure per la determinazione dello stato di rifugiato, adottato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nel 1979, la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 20 giugno 1995 sulle «Garanzie minime per le procedure di asilo», la Conclusione n. 24 sulla riunificazione familiare, adottata dal Comitato esecutivo dell'ACNUR nel 1981 e la risoluzione del Parlamento europeo sulla «Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea sulle garanzie minime per le procedure d'asilo» del 14 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 362 del 2 dicembre 1996.

Le Convenzioni devono, infine, essere coordinate con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge n. 848 del 1955, con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'asilo territoriale, adottata con la risoluzione 2.312 (XXII) del 14 dicembre 1967, con la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sull'asilo territoriale e con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge n. 176 del 1991.

Nelle fonti internazionali il diritto di asilo ha come contenuto essenziale l'accoglienza dello straniero che sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la sua terra e a rifugiarsi in un altro Paese.

L'articolo 1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi per i quali sorge il diritto allo status di rifugiato, mentre, secondo l'articolo 32 della medesima Convenzione, il diritto all'asilo comporta l'espresso divieto di espulsione del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Stati contraenti, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, ma con la garanzia di poter far valere anche in quest'ultimo caso le proprie ragioni e di avere un congruo periodo di tempo per la ricerca di un Paese in cui essere ammesso.

La sezione C) dell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra prevede, poi, tassativamente le ipotesi in cui cessa la condizione di rifugiato. La Convenzione di Dublino stabilisce, invece, le procedure per la determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo.

La materia dell'asilo e della protezione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi è stata inoltre «comunitarizzata», a seguito delle modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997, reso esecutivo dalla legge 16 giugno 1998, n. 209, ed infine è divenuta oggetto anche del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, reso esecutivo dalla legge 7 aprile 2005, n. 57.

Anche a questi orientamenti europei si ispira la presente proposta di legge.

In Italia il diritto di asilo trova fondamento nel principio di cui all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, il quale sancisce per lo straniero cui sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Il precetto costituzionale non ha conosciuto finora nell'ordinamento italiano una specifica attuazione.

La Corte di cassazione ha comunque affermato, con la sentenza n. 4674 del 26 maggio 1997, che «secondo l'opinione attualmente pressoché pacifica l'articolo 10, terzo comma, della Costituzione attribuisce direttamente allo straniero che si trovi nella situazione descritta dalla norma un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento».

Chiarisce, inoltre, la Corte che «come è stato osservato in dottrina, il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata».

Con la medesima sentenza la Corte ha inoltre escluso l'applicazione della disciplina, contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

L'esclusione dell'applicazione di tale normativa al diritto di asilo risiede in primo luogo, secondo la Corte, nella mancata coincidenza tra la categoria degli aventi diritto all'asilo e quella dei rifugiati, essendo quest'ultima meno ampia rispetto alla prima. In secondo luogo, la Cassazione chiarisce che la Convenzione di Ginevra, i cui princìpi sono recepiti dal citato decreto-legge n. 416 del 1989, non prevede un vero e proprio diritto di asilo dei rifugiati politici.

Dal riconoscimento del diritto di asilo come diritto soggettivo perfetto al quale non è applicabile la normativa concernente lo status di rifugiato ne consegue, come rileva la medesima Corte, che «le controversie che riguardano il riconoscimento di tale diritto rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 907 del 17 dicembre 1999 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

La non perfetta coincidenza tra la figura del rifugiato definita dalle convenzioni internazionali e quella desumibile dal testo costituzionale si è registrata, peraltro, anche nell'ordinamento francese, nel quale, fino all'introduzione nel 1998 di una nuova disciplina, la figura del combattente delle libertà, riconosciuta dal quarto paragrafo della Costituzione francese, non era coincidente con quella di «rifugiato» propria del diritto internazionale. Nel 1998 è stata approvata una nuova legge in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, che modificando la precedente legge del 1952 ha riconosciuto due forme di asilo: l'«asilo costituzionale» e l'«asilo territoriale». L'istituto dell'asilo territoriale ricomprende anche gli stranieri che, pur se non riconoscibili come rifugiati, non possono comunque ritornare nel Paese di origine a cagione di rischi per la loro vita o sicurezza personale.

Onorevoli colleghi, la legge sul diritto di asilo costituisce attuazione dei valori di libertà, di inviolabilità e di rispetto della persona, a prescindere dalla razza, dalla lingua, dal sesso, dalla confessione religiosa, dall'etnia, dalle condizioni sociali ed economiche.

Questi valori non appartengono a nessuna parte politica, ma rappresentano la condizione e il fondamento della democrazia, nella quale tutti ci riconosciamo e per la quale è sorta la nostra Repubblica.



 


proposta  di legge

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Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Protezione della persona).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Capo II

ASILO

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

3. Nella presente legge, con il termine di «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riferimento ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il regolamento non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente e gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio proprio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.

 8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

 

Art. 6.

(Pre-esame della domanda).

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito al comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

 4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o per un crimine di guerra o per un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di reiezione della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di reiezione.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione centrale quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della medesima Commissione centrale, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva dalla legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni;

c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione centrale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. In caso di convalida del provvedimento si procede alla reiezione immediata della domanda o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni successivi alla presentazione della stessa o il delegato della Commissione centrale ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso il permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.

12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per i richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla presentazione della domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo).

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio; 

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato.

 Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 10.

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi del predetto articolo 10 consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

 

 

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

Art. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza devono essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e per gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Art. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 16.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

 3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture - uffici territoriali del Governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

(Disposizioni transitorie).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e il regolamento relativo alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 14.000.000 euro per l'anno 2006 e a 14.900.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


N. 2099

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati MASCIA, FRIAS, FRANCO RUSSO

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Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

 

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Presentata il 21 dicembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il diritto di asilo trova il suo fondamento nell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, in virtù del quale «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

A quasi sessant'anni dalla data di entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, non è ancora stata approvata una legge sul diritto di asilo aderente al dettato costituzionale. La legge 30 luglio 2002, n. 189, approvata nella scorsa legislatura, è, infatti, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di asilo, del tutto insufficiente oltre che, in alcune parti, in contrasto con i princìpi costituzionali.

Le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno stabilito che l'articolo 10 della Costituzione è immediatamente e direttamente applicabile e attribuisce allo straniero un diritto soggettivo perfetto (sentenza n. 4674 del 1997).

La presente proposta di legge intende quindi regolamentare la materia della protezione umanitaria e del diritto di asilo, dando finalmente piena attuazione al dettato costituzionale e garantendo il recepimento nell'ordinamento italiano di disposizioni contenute in molti trattati internazionali.

L'Italia, infatti, aderisce alle convenzioni internazionali che sanciscono il divieto di estradizione - e quindi, a maggior ragione, di espulsione - nei Paesi dove lo straniero rischia la pena di morte o anche solo di essere discriminato per motivi razziali, etnici, religiosi e politici.

L'Italia, inoltre, ha firmato e reso esecutiva, con la legge n. 848 del 1955, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 27 giugno 1996, ha dichiarato incostituzionale il disposto dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale nonché l'articolo IX del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, reso esecutivo con la legge n. 225 del 1984, sancendo il divieto di estradizione e quindi, a maggior ragione, seppure in via indiretta e analogica, di espulsione, ogni qualvolta, nel Paese ove il soggetto dovrebbe essere inviato, vi sia anche solo la possibilità di una condanna alla pena capitale.

Nello stesso senso si pone la disposizione dell'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui: «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».

Nell'articolo 43, comma 1, del predetto testo unico si precisa che «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».

Va rilevato, inoltre, come i presupposti per ottenere lo status di rifugiato siano differenti rispetto a quelli richiesti dalla Costituzione per ottenere l'asilo. Per la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei rifugiati, resa esecutiva con la legge n. 722 del 1954, è necessario che lo straniero sia perseguitato ovvero nutra il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza o di religione o per la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche e non possa o non voglia per tale motivo avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino. Per quanto riguarda l'asilo, il nostro ordinamento costituzionale prevede che questo sia garantito allo straniero al quale sia impedito, nel suo Paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Secondo le Nazioni Unite, le decisioni sull'asilo e sullo stato di rifugiato non possono, e non devono, avere carattere politico: devono, cioè, essere assunte esclusivamente in base alla sussistenza o meno dei requisiti previsti, senza alcun margine di discrezionalità. Nel caso contrario, la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo verrebbe condizionata dalle convenienze politiche del momento: il che è inammissibile in uno Stato di diritto.

Non si può non rilevare, infine, che, dal momento che il diritto di asilo, come più volte ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di legittimità, è da considerare un «diritto soggettivo perfetto», deve essere un giudice, autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, a decidere se esistono i presupposti per il suo riconoscimento. E che, fino a quando non vi è una sentenza irrevocabile di concessione o di diniego della richiesta di asilo, è dovere di ogni Stato democratico offrire protezione allo straniero che ne fa richiesta ogni qualvolta dal richiedente sia prospettata una situazione per la quale, nel suo Paese di origine, sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione (salvo i casi di richieste meramente strumentali o inammissibili).

Prevedere che, a fronte del diniego del riconoscimento del diritto di asilo, e in pendenza di ricorso all'autorità giudiziaria, il richiedente possa essere espulso, significa non solo vanificare i princìpi del nostro ordinamento costituzionale, e di ogni ordinamento democratico, ma anche assumersi la grave responsabilità di non tutelare tutti coloro ai quali, nel loro Paese, non sono garantiti i fondamentali diritti dell'uomo.

La presente proposta di legge prevede quindi che, a fronte di persecuzioni e discriminazioni perpetrate ai danni di stranieri o di apolidi nei Paesi di cui sono, rispettivamente, cittadini o abitualmente residenti, sia certa, per i richiedenti, l'acquisizione del diritto di asilo nel nostro Paese.

Si tratta di persecuzioni e discriminazioni legate non solo a motivi politici, di razza, di religione, di nazionalità e di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, ma anche di persecuzioni o discriminazioni relative al sesso e all'orientamento sessuale, come delineato dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951. La presente proposta di legge quindi assicura un'adeguata tutela alle donne, intese come gruppo sociale, che siano pur solo potenzialmente vittime di violenze di carattere sessuale, fisico e psicologico in Paesi in cui tali aberranti pratiche sono sostenute o anche indirettamente tollerate dallo Stato. Il caso di Amina Lawal in Nigeria ha sconvolto le coscienze delle donne e degli uomini di mezzo mondo, dimostrando che l'essere donna in certe realtà è ancora oggi motivo di discriminazione. Tali forme integraliste di interpretazione e di applicazione della sharia islamica, soprattutto in alcune zone dominate da un nuovo fondamentalismo islamista, colpiscono con particolare ferocia le donne, mettendone a rischio diritti fondamentali quali la sicurezza fisica, la sessualità, la maternità e, in casi estremi - ma non rari -, la stessa vita. Altro caso emblematico riguarda la diffusa pratica delle mutilazioni genitali femminili della quale molte donne sono vittime.

In molti Paesi, inoltre, si attuano vere e proprie persecuzioni ai danni di uomini e di donne i cui orientamenti sessuali non sono, per così dire, «conformi» ai precetti delle religioni dominanti o di Stato, e pertanto puniti dalle leggi statali. In molti casi il richiedente asilo ha rifiutato di aderire a ruoli socialmente o culturalmente definiti o di rispettare le aspettative di comportamento attribuite al proprio sesso. Frequenti sono pertanto le richieste di asilo che coinvolgono omosessuali e transessuali che hanno affrontato non solo il pubblico pregiudizio, ma anche veri e propri abusi, violenze o dure discriminazioni; situazioni cui la presente proposta di legge intende offrire adeguata tutela. Si pensi all'Egitto, dove l'omosessualità è punita con la detenzione, o all'Arabia Saudita, dove addirittura è punita con la pena capitale. Sempre ai sensi della citata Convenzione di Ginevra, pure nei Paesi dove le pratiche omosessuali non sono illegali il richiedente può sostenere la validità della propria richiesta quando lo Stato condona o tollera pratiche discriminatorie o ingiustizie da lui subite, o anche quando non viene garantita la necessaria protezione a questo gruppo sociale.

La presente proposta di legge prevede la garanzia del diritto di asilo per coloro che sono costretti a fuggire dal proprio Paese per salvare sé o i propri familiari da persecuzioni o dal timore fondato di persecuzioni: status che deve essere concesso a chiunque subisce minacce alla propria vita o vede minacciata la propria incolumità personale, la propria sicurezza, la propria libertà personale, ovvero a chi è sottoposto a trattamenti disumani o degradanti. Non solo, ma, più in generale, ad ogni straniero al quale, nel suo Paese, è impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Viene inoltre esteso il diritto di asilo al coniuge, ai conviventi e ai figli minori al fine di assicurare il mantenimento dell'unità familiare e dei riferimenti affettivi.

I proponenti sottopongono all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge con l'auspicio che trovi finalmente attuazione il dettato costituzionale in materia di diritto di asilo.



 


proposta  di legge

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Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Protezione della persona).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

Capo II

ASILO

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge e sulla permanenza o cessazione dell'asilo nonché ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un professore universitario ordinario in materie giuridiche. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute da professori universitari in materie giuridiche. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di primo dirigente e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole per il richiedente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 6 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Al consiglio di presidenza partecipa, su invito del presidente della Commissione, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale.

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con l'obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla sua richiesta.

8. Il questore rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

 

Art. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il presidente del tribunale per i minorenni nomina un tutore, il quale ha l'obbligo di prendere contatto con le autorità competenti per la riattivazione del procedimento.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

Art. 6.

(Esame della domanda di asilo).

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora ciò sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

 5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta alla medesima Commissione.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Art. 7.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

 c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 8.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché dell'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 8.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo al rilascio di una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo, qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 13 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 14.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 9.

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza. L'appello sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale.

4. La sentenza che accoglie il ricorso e riconosce il diritto di asilo sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione centrale.

5. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 10.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, che è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

 2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 11.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno prevista ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; in caso contrario, si applica l'articolo 9.

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

Art. 12.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere il richiedente asilo ed i suoi familiari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase dell'esame della richiesta, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne e per i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia e una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo si applicano, se la domanda di asilo è presentata presso posti di frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni.

3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediate. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

 4. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato od organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'alloggio e il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Art. 13.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 14.

3. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo gode, altresì, del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociali nonché di assistenza sanitaria.

4. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 14.

(Misure di assistenza e di integrazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento e il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati dallo stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza e di integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Allo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo e che si trova in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 15.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 14.000.000 di euro annui per l'anno 2007 e a 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

 

 


N. 2182

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati SANTELLI, BRUNO

¾

 

Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

 

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Presentata il 29 gennaio 2007

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce integralmente il testo unificato elaborato dalla Commissione Affari costituzionali nella scorsa legislatura (atto Camera n. 1238-1554-1738-3847-3857-3883-A, licenziato dalla Commissione l'11 maggio 2004), e ha lo scopo di riaprire la discussione parlamentare sul tema della tutela giuridica e dell'assistenza dei richiedenti asilo politico e dei rifugiati. Un tema il cui rilievo politico e costituzionale è noto ed evidente.

In Italia, il diritto di asilo politico trova fondamento nell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che sancisce per lo straniero cui sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Le disposizioni proposte hanno lo scopo di colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento e si allineano al quadro normativo internazionale vigente



 


proposta  di legge

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Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Protezione della persona).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione nel rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Capo II

ASILO

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di genere, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

3. Ai fini della presente legge, con il termine «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 3.

(Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «Commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento, sono istituite le aree funzionali di supporto alle Commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

 2. Le Commissioni territoriali, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e sono composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante della regione designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nominato dal delegato in Italia. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Le Commissioni territoriali sono rinnovate ogni tre anni e i loro componenti rimangono in carica fino al rinnovo.

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o l'istituzione di una o più Commissioni territoriali straordinarie, da affiancare temporaneamente ad una Commissione territoriale, scegliendone i componenti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali. Il presidente della Commissione territoriale che viene affiancata assegna le domande di asilo alle Commissioni territoriali straordinarie eventualmente istituite.

4. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 4, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri.

5. Le deliberazioni di ciascuna Commissione territoriale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Su richiesta di uno o più membri della Commissione che abbiano espresso opinioni dissenzienti rispetto alla decisione approvata, nella motivazione della medesima si dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri delle Commissioni territoriali sono collocati in posizione di comando o di distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata dell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive e operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione centrale di cui all'articolo 4. Per i componenti delle Commissioni territoriali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

(Commissione centrale per il diritto di asilo).

1. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituita la Commissione centrale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», con compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni e di raccolta di dati statistici e con poteri decisionali in materia di revoca e cessazione degli status concessi. La Commissione centrale, che ha sede presso il Ministero dell'interno, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduta da un prefetto ed è composta, oltre che dal presidente, da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.

3. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni e i suoi componenti rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

4. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri della Commissione centrale sono collocati in posizione di comando o distacco o in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata dell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive. Per i componenti della Commissione centrale appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere istituite, nel rispetto della composizione stabilita dal comma 2, fino ad un massimo di tre sezioni della Commissione centrale, prevedendo le competenze di ogni sezione. Con il medesimo regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle Commissioni territoriali, anche con riferimento all'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione centrale, nonché le indennità di funzione spettanti, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti delle stesse.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito l'ufficio di supporto della Commissione centrale e sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

7. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione medesima e dalle Commissioni territoriali nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di marzo il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni, ai fini dell'espressione, nel termine di un mese dalla sua trasmissione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda di asilo al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di frontiera dispone l'invio del richiedente presso la questura competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità competente. Il richiedente asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua, escluse le forme dialettali, e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. Il modulario è compilato, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue indicate nel precedente periodo. I rappresentanti dell'ACNUR sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo e presso la Commissione territoriale per la fase di formalizzazione della domanda. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella compilazione del modulario le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente copia della domanda di asilo, vistata dall'autorità che l'ha ricevuta.

4. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, sono redatte distinte domande, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2. 

Art. 6.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile per essi in base alla legge, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare al minore non accompagnato richiedente asilo fino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

Art. 7.

(Trattenimento del richiedente asilo).

1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Egli può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato, in base alle disposizioni della presente legge, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento del richiedente asilo deve essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per aver eluso i controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizione di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione, secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo regolamento determina il numero dei centri, le caratteristiche e le modalità della vigilanza effettuata dalle Forze dell'ordine, di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR. Nei centri di identificazione è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi e agli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi e agli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Ove sia già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9, comma 2.

Art. 8.

(Istruttoria della domanda di asilo).

1. La questura riceve anche la domanda di asilo presentata dal richiedente asilo proveniente dall'ufficio di polizia di frontiera e acquisisce l'eventuale documentazione.

2. Il questore dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. Negli altri casi, rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale. In ogni caso, il questore provvede, entro quarantotto ore dalla presentazione della domanda di asilo, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente e invita il richiedente a presentarsi presso la medesima Commissione per la formalizzazione dell'istanza, attraverso la compilazione del modulario conforme al tipo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. La mancata presentazione del richiedente asilo alla Commissione territoriale nei successivi cinque giorni, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia alla domanda di asilo e la revoca del permesso di soggiorno.

3. Salvi i casi di applicazione della procedura semplificata previsti dall'articolo 9, comma 2, la Commissione territoriale, compilato il modulario, avvia, ove necessario, le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea, inviando gli atti all'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo.

Art. 9.

(Procedure di esame delle domande di asilo).

1. La Commissione territoriale competente per l'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:

a) la procedura semplificata di cui al comma 2 per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2;

b) la procedura ordinaria di cui al comma 3 per i richiedenti asilo non trattenuti.

2. In caso di applicazione della procedura semplificata, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la relativa documentazione, la Commissione territoriale procede all'audizione del richiedente asilo entro quindici giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. L'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo. Allo scadere del periodo complessivo previsto dal primo e dal secondo periodo, qualora non sia intervenuta la decisione, al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.

3. In caso di applicazione della procedura ordinaria, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la relativa documentazione, nonché la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la Commissione territoriale procede, entro trenta giorni, alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. In caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

Art. 10.

(Garanzie procedurali).

1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo.

2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.

3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo e la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.

6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.

Art. 11.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 2;

c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 13.

2. La domanda di asilo è inoltre rigettata qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato non appartenente all'Unione europea, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato fino alla frontiera italiana;

c) sia cittadino di uno Stato che è considerato di origine sicura in base alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce ovvero alla normativa comunitaria e dall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio;

d) sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

e) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera d) da un tribunale internazionale, istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

f) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico, e successive modificazioni, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero qualora sia stata applicata, anche in via provvisoria, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

g) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di rigetto della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

3. La Commissione territoriale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

4. La decisione è notificata al richiedente entro quindici giorni al domicilio indicato nel modulario di cui all'articolo 8, comma 2, a cura della struttura di supporto della Commissione territoriale e comunicata immediatamente alla questura.

5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, la decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1. A tale fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede a proporre al prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, di disporre l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

8. Qualora la Commissione territoriale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Art. 12.

(Convalida del provvedimento di allontanamento).

1. La decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 9, comma 2, è immediatamente comunicata al questore che:

a) per il richiedente asilo trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, dispone l'esecuzione dell'allontanamento previa comunicazione del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il tribunale in composizione monocratica entro cinque giorni dalla sua comunicazione convalida il provvedimento, valutando anche la legittimità e il merito della decisione negativa della Commissione territoriale;

b) per il richiedente asilo trattenuto presso il centro di identificazione, propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimità e il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.

2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale.

3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

 

Art. 13.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

1. La Commissione territoriale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dal Ministero degli affari esteri, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, stabilisce l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di due anni, estesa al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi quattro anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 20 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, alla cessazione di tali misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede all'esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 8. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 14.

(Ricorsi).

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 12, contro la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente asilo. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di diniego. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione territoriale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno dell'interessato ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione territoriale.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 15.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

1. La Commissione territoriale rilascia alla persona alla quale è stato riconosciuto il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Lo straniero o l'apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui ha domicilio un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione territoriale o della sentenza di cui all'articolo 14, comma 6.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo o della sentenza di cui all'articolo 14, comma 6, e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e alla normativa comunitaria.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 16.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

2. Il documento di viaggio può essere rinnovato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, a seguito di autorizzazione espressa dalla questura che ha provveduto al rilascio e per il periodo indicato dalla stessa.

Art. 17.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

1. Nei procedimenti di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 11 e 14.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara l'estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato qualora sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto di asilo; in tale caso il provvedimento di revoca contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. A seguito dell'accertamento in ordine all'estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero o l'apolide può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tale caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 14. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi del predetto articolo 14 consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

7. Qualora lo straniero o l'apolide presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri o degli apolidi che non siano più titolari del diritto di asilo.

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

Art. 18.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al comma 2:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; 

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 19, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 19, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19.

7. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono iscritti al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico.

Art. 19.

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 18, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2351 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2007, già destinate agli interventi di cui all'articolo 18 e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al citato comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 18.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data, sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

3. Le procedure di cui alla presente legge nonché l'avvio dei richiedenti asilo nelle strutture di cui all'articolo 7, comma 3, sono applicati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Fino a tale data, le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato sono esaminate secondo le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.

 

 

 


N. 2410

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati ZACCARIA, ADENTI, BELISARIO, BOATO, D'ALIA, LICANDRO, TURCO, SANTELLI, ALLAM, BUEMI, DE ZULUETA

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Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria

 

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Presentata il 19 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di attuare il diritto di asilo, così come previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». A tutt'oggi, fatta eccezione per talune norme introdotte con la legge 30 luglio 2002, n. 189, che regola l'immigrazione nel nostro Paese, manca nel nostro ordinamento la legislazione organica sul diritto d'asilo prevista dal citato articolo 10, terzo comma, della Costituzione. La legge 24 luglio 1954, n. 722, di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei rifugiati, ha introdotto nell'ordinamento italiano le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo. Nel 1990, con la «legge Martelli» (decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), in considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nella parte orientale del continente europeo e della sostanziale trasformazione dell'Italia da Paese di transito di esuli a nazione ove gli stessi possono stabilire permanentemente la loro dimora, si è pervenuti a una ridefinizione dell'istituto dell'asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e internazionale.

Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme furono introdotte - compendiate in un unico articolo di un decreto-legge - non permisero di realizzare una completa disciplina dell'istituto. L'esperienza finora acquisita ha rivelato l'inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in Paesi confinanti con il nostro Paese, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero  in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli eventi hanno determinato la necessità di apprestare misure umanitarie.

Nell'elaborazione della proposta di legge sono state tenute presenti le proposte presentate dal Consiglio italiano per i rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni del «Tavolo Asilo», che, sotto il coordinamento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) raggruppa tutti i principali enti di tutela italiani. Per quanto concerne specificamente i temi dell'accoglienza e del trattenimento dei richiedenti asilo, la proposta di legge tiene in considerazione le linee tracciate nel rapporto della «Commissione De Mistura».

L'iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all'istituto dell'asilo che, sviluppandosi secondo i princìpi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, nonché in aderenza alle recenti normative comunitarie. Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del livello di efficienza delle strutture anche mediante opportuni interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

Il testo assicura una sostanziale convergenza tra il concetto costituzionale dell'asilo e la definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra attraverso definizioni che si applicano tanto all'«effettivo esercizio delle libertà democratiche», quanto agli «atti di persecuzione» (articolo 4). Tali definizioni rispecchiano letteralmente la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla qualifica di rifugiato, ancora non recepita nel nostro ordinamento. Sempre in conformità con la direttiva comunitaria la proposta di legge definisce la protezione sussidiaria, in Italia tradizionalmente chiamata «protezione umanitaria» (articolo 3), attribuendo a tale status dei diritti, ove possibile, simili a quelli del rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra (articoli 22, 23 e 24).

Più ancora, la proposta di legge vuole garantire anche al beneficiario della protezione sussidiaria il diritto al ricongiungimento familiare (articolo 23).

Di particolare rilevanza, e per l'Italia del tutto innovativa, è la previsione di un programma di reinsediamento di rifugiati (articolo 7), come auspicato anche dalla Commissione europea che promuove un programma comunitario in questa materia. Il reinsediamento - da sempre previsto dall'UNHCR come una delle possibili soluzioni al dramma dei rifugiati - permette il trasferimento di un determinato numero di rifugiati da Paesi di primo approdo verso l'Italia sulla base di una quota triennale.

Del tutto innovativa è anche la possibilità di richiedere asilo presso le rappresentanze diplomatiche all'estero (articolo 12). Questo strumento ha l'obiettivo di ridurre almeno il numero di persone che arrivano in Italia in modo irregolare e rischioso per la propria vita, attraverso la possibilità di iniziare la procedura di asilo prima dell'ingresso fisico della persona, con il conseguente rilascio di un visto di ingresso, ove vi siano i presupposti.

La proposta di legge contempla una procedura di asilo equa ed efficace (articoli da 11 a 16), nella quale, in procedura unica, vengono verificati tutti gli elementi pertinenti, inclusi quelli della provenienza da cosiddetti «Paesi di origine sicuri» o «Paesi terzi sicuri». Si prescinde, quindi, da qualunque forma di pre-esame, che non produce altro effetto se non quello di appesantire il processo decisionale.

La proposta di legge, pur mantenendo il decentramento delle istanze decisionali introdotte dalla legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini), contempla (articoli 8 e 9) una composizione delle commissioni territoriali, nonché della Commissione nazionale per il diritto di asilo, in grado di garantire la perfetta indipendenza politica ed istituzionale, nonché una maggiore professionalità in questa materia così delicata.

In conformità ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale e internazionale, la proposta di legge garantisce l'effetto sospensivo del ricorso al tribunale in caso di diniego della richiesta di asilo (articolo 21).

Il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo (articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 18) riprende sostanzialmente gli aspetti positivi del sistema attuale e quindi il coinvolgimento degli enti locali e degli enti di tutela con un coordinamento e monitoraggio a livello centrale. La proposta di legge, pur rinunciando a qualunque forma di trattenimento del richiedente asilo, garantisce comunque la sua reperibilità durante tutta la procedura.

L'Italia oggi non è come in passato un Paese di transito di rifugiati, ma di insediamento a più lungo termine. È di centrale importanza perciò un programma efficace di integrazione socio-lavorativa e culturale, gestito a livello locale, ma coordinato, monitorato e finanziato a livello centrale dalla stessa struttura competente per il sistema di accoglienza (articolo 24).

Una legge organica sul diritto di asilo deve anche affrontare la dimensione internazionale del fenomeno e tenere conto del fatto che la stragrande maggioranza dei rifugiati nel mondo si trova nelle regioni di origine, che spesso sono i Paesi più poveri. In accordo con gli indirizzi comunitari e dell'UNHCR, la proposta di legge prevede programmi bilaterali e multilaterali per favorire la protezione di rifugiati in tali Paesi, nonché programmi che si inseriscono nella politica estera destinati a combattere le cause di esodo dai Paesi di origine (articolo 27).

La proposta di legge intende valorizzare l'opera delle associazioni e degli enti di tutela e prevede la loro imprescindibile partecipazione nell'attuazione della legge con il riconoscimento di appositi finanziamenti (articolo 28).

Un'ultima ma importante notazione di metodo. La materia oggetto della presente proposta di legge si sovrappone in parte con la materia che è stata delegata al Governo in attuazione di alcune direttive comunitarie. Per il rispetto verso coloro che avevano contribuito ad elaborare la presente proposta di legge è stato mantenuto il carattere organico della medesima, ma è evidente che in relazione allo stato di attuazione della delega si potranno apportare le opportune correzioni al testo in esame in modo da rispettare i due distinti percorsi normativi.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Protezione della persona).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione sussidiaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

1. Ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:

a) lo straniero al quale sia impedito nel Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;

b) lo straniero il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, genere, orientamento sessuale, appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, si trovi fuori del Paese di cui è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale e non vuole o non può, a causa del suddetto timore, tornare in tale Paese o avvalersi della sua protezione.

2. Ai fini della presente legge, è rifugiato colui al quale sia riconosciuto il diritto di asilo.

 

 

Art. 3.

(Titolari della protezione sussidiaria).

1. Ha diritto alla protezione sussidiaria nel territorio dello Stato lo straniero o apolide che non possiede i requisiti per il diritto di asilo ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che nel caso di ritorno nel Paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel Paese di residenza, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale Paese.

Art. 4

(Definizioni).

1. Sono responsabili dell'impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche nonché della persecuzione o del danno grave:

a) lo Stato;

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c) i soggetti non statali, se è dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

2. Sono considerati atti di impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche o di persecuzione:

a) gli atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui non è ammessa alcuna deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive modificazioni; 

b) gli atti che costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

3. Gli atti che impediscono l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e gli atti di persecuzione assumono, tra l'altro, la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra.

4. Sono considerati danni gravi, in particolare: la condanna a morte o all'esecuzione; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; la minaccia grave al diritto alla vita a causa di disastri ecologici o di altri eventi che mettano a rischio effettivo le possibilità di sopravvivenza della persona.

Art. 5.

(Protezione temporanea).

1. Nel caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi si applica il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, di attuazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla concessione della protezione temporanea.

 2. Ai fini della presente legge, rientrano nella definizione di sfollati, in particolare:

a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;

b) le persone soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o che siano state vittime di siffatte violazioni.

Art. 6.

(Protezione dei familiari e dei conviventi).

1. Il diritto di asilo e lo status di titolare della protezione sussidiaria sono estesi, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato o del beneficiario di protezione sussidiaria, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato o con il beneficiario di protezione sussidiaria.

Art. 7.

(Reinsediamento).

1. La Repubblica italiana sostiene la politica dell'Unione europea volta a favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da Paesi terzi.

2. Il programma di reinsediamento fornisce protezione e una soluzione durevole al rifugiato che si trova in Paesi terzi diversi da quelli di cittadinanza o, nel caso di apolide, da quello della residenza abituale dove la propria vita, libertà, sicurezza, salute e altri diritti umani fondamentali non sono garantiti o dove non ci sono condizioni, a lungo termine, per l'integrazione. Del programma beneficia in particolare il rifugiato che per necessità di protezione fisica o legale, di salute, di genere, di età o a causa di tortura o violenza subita dimostri particolare vulnerabilità.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), gli enti e le associazioni di cui all'articolo 28 della presente legge e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di rifugiati e stabilisce la quota massima indicativa di rifugiati provenienti da Paesi terzi da ammettere sul territorio dello Stato. Il documento delinea i criteri per la selezione dei rifugiati ai fini del reinsediamento, sulla base della presente legge, indica le risorse finanziarie e amministrative necessarie, determina le misure di integrazione e fornisce un rapporto sulle esperienze fatte durante il triennio precedente.

4. L'UNHCR provvede a riferire i casi relativi ai richiedenti il reinsediamento in Italia alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica competenti per il Paese di dimora dei medesimi richiedenti. Le rappresentanze diplomatiche esaminano i casi riferiti sotto il profilo dei criteri stabiliti nel documento programmatico di cui al comma 3, convalidano lo status di rifugiato determinato precedentemente dall'UNHCR, procedono all'esame dei casi sotto il profilo della sicurezza nazionale e della salute e propongono la decisione sull'ammissione dei richiedenti selezionati nel territorio della Repubblica alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti dei servizi particolari per la procedura di reinsediamento presso le ambasciate, con competenza territoriale regionale.

5. La Commissione nazionale per il diritto di asilo invia personale specializzato per esaminare in loco i casi riferiti e per svolgere la funzione di istruttoria.

6. A seguito della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, la rappresentanza diplomatica rilascia il visto per il reinsediamento e, in mancanza di documento di viaggio, un lasciapassare.

7. La decisione di rigetto della richiesta è motivata e comunicata, per scritto, all'interessato e all'UNHCR. Contro la decisione è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, da presentare entro sessanta giorni, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.

8. La procedura di reinsediamento si svolge durante un periodo massimo di centoventi giorni, dal riferimento del richiedente al rilascio del visto o alla comunicazione della decisione di rigetto. Le richieste di reinsediamento sono esaminate in ordine cronologico. Tuttavia, su richiesta dell'UNHCR, l'esame, in casi di particolare urgenza, può essere svolto prioritariamente.

9. I rifugiati ammessi nel territorio dello Stato in via di reinsediamento godono dei diritti previsti per i rifugiati dalla presente legge, senza ulteriore esame della loro qualifica per il diritto di asilo. L'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 10, fornisce accoglienza e misure di integrazione dei rifugiati trasferiti dal momento del loro arrivo nel territorio nazionale.

10. Il programma di reinsediamento di rifugiati predisposto ai sensi del comma 3 non lede in alcun modo il diritto di richiedere asilo secondo le norme della presente legge.

Art. 8.

(Commissione nazionale per il diritto di asilo).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale», con compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali previste dall'articolo 9, nonché di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, nonché di raccolta e diffusione di dati statistici. La Commissione nazionale ha poteri decisionali in materia di:

a) revoca e cessazione degli status riconosciuti di cui all'articolo 25;

b) ammissione nel territorio nazionale delle persone che presentano la richiesta di asilo con le modalità di cui all'articolo 14;

c) ammissione nel territorio nazionale dei beneficiari del programma di reinsediamento di cui all'articolo 7.

2. La Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione nazionale è rinnovata ogni cinque anni.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono nominati il presidente della Commissione nazionale, nonché i suoi membri, su proposta delle amministrazioni e degli enti di tutela interessati. Il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», stabilisce la composizione della Commissione nazionale, fatto salvo che tra i membri della Commissione ci sono un rappresentante dell'UNHCR, nonché un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani.

4. La Commissione nazionale trasmette annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della solidarietà sociale, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9.

(Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicate con il regolamento sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento sono istituite le strutture di supporto alle commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

 2. Il regolamento stabilisce, altresì, la composizione delle commissioni territoriali, i cui membri e supplenti sono nominati dal presidente della Commissione nazionale. Le commissioni territoriali sono rinnovate ogni cinque anni.

3. Le commissioni territoriali operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione nazionale.

4. Le commissioni territoriali forniscono alla Commissione nazionale entro il giorno 15 di ogni mese i dati statistici riferiti al mese precedente, secondo un modulo stabilito dal regolamento.

Art. 10.

(Ufficio nazionale per la protezione sociale).

1. Con il regolamento è istituito l'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di seguito denominato «Ufficio nazionale». La gestione dell'Ufficio nazionale è affidata dal Ministero dell'interno, con apposita convenzione triennale, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. L'Ufficio nazionale amministra il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale procede ogni tre anni alla pubblicazione di un concorso rivolto ai comuni e ai loro consorzi nonché alle province per l'istituzione o per la continuità di gestione di centri di prima accoglienza, centri di seconda accoglienza o programmi di integrazione dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 24, inclusi quelli trasferiti in Italia sulla base del programma di reinsediamento previsto dall'articolo 7. Nel concorso deve essere prevista l'istituzione di centri di accoglienza o di sezioni speciali di essi in grado di rispondere alle esigenze di tutela dei minori non accompagnati e di altre categorie di richiedenti asilo, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria particolarmente vulnerabili.

3. Qualora le offerte degli enti locali, anche a seguito di un concorso supplementare, non siano sufficienti a garantire un numero di posti di accoglienza congruo alle necessità, il Governo, previa consultazione con le regioni, è autorizzato a decretare l'ampliamento del numero dei posti.

4. Con il regolamento è altresì istituito il Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale con il compito di coordinare gli interventi dell'Ufficio nazionale con altri interventi sociali nonché di collaborare alla programmazione e al monitoraggio delle attività. In particolare, il Comitato consultivo esprime parere sulla convenzione triennale tra il Ministero dell'interno e l'ANCI, di cui al comma 1, sulle linee guida per le attività di accoglienza, sui programmi per l'integrazione, sui programmi per il rimpatrio volontario, nonché sulle relazioni che l'Ufficio nazionale fornisce al Governo. Il Comitato consultivo include tra i suoi membri, oltre a rappresentanti del Ministero dell'interno e dell'ANCI, rappresentanti dell'UNHCR, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), del Ministero della solidarietà sociale, delle regioni, delle province nonché delle associazioni e degli enti di tutela di cui all'articolo 28. Il regolamento può comunque prevedere la partecipazione di altre amministrazioni ed enti al Comitato consultivo.

Art. 11.

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo può essere presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato presso gli organi di polizia di frontiera o presso la questura, alla rappresentanza diplomatica dell'Italia oppure al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, senza formalità alcuna. Il cittadino straniero intenzionato a domandare asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza e informazione utili, in una lingua a lui comprensibile, e ha diritto di scrivere nella propria lingua.

 3. I rappresentanti dell'UNHCR sono ammessi ai posti di frontiera, in questura e nei luoghi di prima accoglienza e soccorso di cittadini stranieri al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai cittadini stranieri intenzionati a domandare asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti alle associazioni e agli enti di tutela di cui all'articolo 28, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo.

4. Per la presentazione della domanda di asilo alle donne è fornita un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale femminile.

Art. 12.

(Domanda di asilo presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato).

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato, la polizia di frontiera redige un verbale sulle generalità e sulle dichiarazioni del richiedente e dispone l'invio del richiedente alla questura competente.

2. La questura procede all'identificazione del richiedente, rilascia un attestato sulla domanda di asilo secondo il modulo predisposto dal regolamento e fornisce al richiedente un opuscolo informativo sulla procedura di asilo e sui diritti e doveri del richiedente stesso, in una lingua allo stesso comprensibile.

3. Nei casi in cui il richiedente dichiari di essere privo di ospitalità in Italia e di propri mezzi di sostentamento o comunque di essere privo della documentazione richiesta per l'ingresso nel territorio nazionale, la questura dispone l'invio al più vicino centro di prima accoglienza di cui all'articolo 10, comma 2. Negli altri casi il richiedente indica un domicilio e viene invitato a recarsi entro otto giorni alla questura competente per il domicilio eletto ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido novanta giorni.

4. Durante la permanenza del richiedente nel centro di prima accoglienza, il responsabile di tale struttura accerta, attraverso l'Ufficio nazionale, le disponibilità di posti in uno dei centri di seconda accoglienza, o la disponibilità di accoglienza presso familiari o conoscenti del richiedente, informa a tale proposito la questura e procede all'invio del richiedente alla dimora assegnata. La dimora assegnata equivale al domicilio eletto.

5. Nel termine massimo di quindici giorni dall'arrivo alla dimora assegnata il richiedente deve recarsi presso la questura competente per il territorio del domicilio eletto di cui al comma 4, che provvede alla sua audizione, redige il relativo verbale e lo trasmette alla commissione territoriale competente per il territorio del domicilio eletto nonché alla questura competente di cui al comma 1, se diversa. La questura competente per il territorio del domicilio eletto rilascia un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido novanta giorni, indicando il domicilio eletto.

Art. 13.

(Domanda di asilo presentata alla questura).

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero in possesso di permesso di soggiorno o comunque soggiornante regolarmente nel territorio nazionale, la questura consegna l'opuscolo informativo di cui all'articolo 12 comma 2, e modifica, su richiesta, il titolo di soggiorno con la dicitura «per richiesta di asilo». In caso di necessità di accoglienza, la questura richiede all'Ufficio nazionale l'assegnazione di un posto in un centro di seconda accoglienza, invia il richiedente a tale centro e trasmette gli atti alla commissione territoriale competente.

2. Qualora la domanda sia presentata alla questura da parte di uno straniero privo di permesso di soggiorno o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, la questura procede ai sensi dell'articolo 12.

3. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero a cui sia già stato notificato un provvedimento di espulsione, la questura richiede alla commissione territoriale competente l'audizione del richiedente in via d'urgenza. L'effetto del provvedimento di espulsione è sospeso fino alla notifica della decisione della commissione territoriale.

Art. 14.

(Domanda di asilo presentata alla rappresentanza diplomatica).

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla rappresentanza diplomatica competente per territorio, la stessa rappresentanza procede all'audizione, della quale redige apposito verbale.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata di persona o in forma scritta alla rappresentanza diplomatica oppure di persona tramite gli uffici di un'organizzazione non governativa (ONG) italiana presente nel Paese di dimora del richiedente e allo scopo autorizzata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno. Le ONG trasmettono l'istanza alla rappresentanza diplomatica che procede ai sensi del citato comma 1. La stessa procedura si applica qualora la rappresentanza diplomatica riceva la domanda di asilo tramite gli uffici dell'UNHCR.

3. La rappresentanza diplomatica decide di trasmettere la domanda di asilo alla Commissione nazionale, con parere positivo, quando dalle dichiarazioni fornite dal richiedente risultino elementi connessi alla definizione di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 e il richiedente dimostri di avere un legame particolare con l'Italia. Tale legame può consistere nella residenza in Italia di familiari entro il quarto grado o in un soggiorno regolare precedente in Italia di più di trenta giorni o nella discreta conoscenza della lingua italiana o in motivi legati agli studi o all'occupazione lavorativa del richiedente.

4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, la rappresentanza diplomatica invia gli atti alla Commissione nazionale con parere negativo motivato, comunque non vincolante.

5. In ogni caso la rappresentanza diplomatica invia gli atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di asilo, chiedendo alla Commissione nazionale di eseguire, se necessario, ulteriori indagini.

6. La Commissione nazionale, previo nulla osta del Ministro dell'interno, autorizza l'ingresso del richiedente nel territorio nazionale nel caso di valutazione positiva degli elementi di cui al comma 3, e richiede al Ministro degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente. Le spese di viaggio sono poste a carico del richiedente, salvo che la Commissione nazionale decida che siano poste a carico dello Stato per motivi particolari. La Commissione nazionale può, nello stesso atto, riconoscere il diritto di asilo o la protezione sussidiaria al richiedente, qualora ritenga che non occorre un altro esame della domanda, o individuare la commissione territoriale competente per il territorio dove si trova il centro di seconda accoglienza scelto per l'accoglienza della persona, ai fini di procedere alla decisione sulla domanda di asilo. In mancanza degli elementi di cui al comma 3 o del nulla osta del Ministro dell'interno, la Commissione nazionale rigetta la domanda con provvedimento motivato, che trasmette alla rappresentanza diplomatica per la notifica al richiedente.

7. È ammesso ricorso al TAR del Lazio, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.

Art. 15.

(Domanda di asilo presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione).

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione, egli trasmette la domanda alla polizia di frontiera del primo scalo nel territorio della Repubblica, che procede con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1. Qualora si tratti di vettore marittimo diretto verso un porto all'estero, il comandante trasmette la domanda di rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di primo scalo, che procede, ove possibile, con le modalità di cui all'articolo 14. L'audizione del richiedente da parte del funzionario consolare può essere fatta sulla nave.

2. La Commissione nazionale, in via d'urgenza, può chiedere al comandante della nave di ospitare il richiedente a bordo fino all'arrivo in un porto italiano quando ritiene che sussistano gli elementi di cui all'articolo 14, comma 3.

Art. 16.

(Stato competente per l'esame delle domande di asilo).

1. Lo Stato italiano è competente per l'esame delle domande di riconoscimento del diritto di asilo e allo status di rifugiato ai sensi del regolamento (CEE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, salvo nei casi in cui il richiedente asilo faccia esplicita e motivata richiesta di essere trasferito in un altro Stato nel quale si applica il citato regolamento. La richiesta deve essere fatta alla commissione territoriale competente, prima della convocazione per l'audizione. In tale caso, la commissione territoriale avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, inviando gli atti all'Unità Dublino del Ministero dell'interno.

3. Il Governo si impegna affinché il citato regolamento (CE) n. 343/2003 sia revisionato dal Consiglio dell'Unione europea e reso il più conforme possibile alle disposizioni stabilite dalla presente legge e, in particolare, dal comma 1 del presente articolo.

Art. 17.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati minori non accompagnati i richiedenti asilo di età inferiore a diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile di essi ai sensi della legislazione vigente, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio italiano.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di accertamento dell'età della persona, nonché del vincolo con persone adulte accompagnanti, qualora questi elementi non risultino in modo inequivocabile dalla documentazione in loro possesso. Il regolamento si ispira ai princìpi del superiore interesse del minore nonché del beneficio del dubbio e prevede l'impiego di personale specializzato in materia anche attraverso collaborazioni con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.

4. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri. L'audizione del minore si svolge alla presenza del tutore e di un assistente legale e tiene conto della particolare vulnerabilità del minore stesso.

5. Per i minori non accompagnati è immediatamente disposta l'accoglienza in una delle strutture di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 18.

(Diritti e doveri del richiedente asilo e misure di accoglienza).

1. Il richiedente asilo non può essere soggetto a misure di respingimento o di espulsione salvo motivi di sicurezza nazionale, sulla base di apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri. In ogni caso deve essere rispettato il principio di non respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra.

2. Il richiedente asilo ha diritto a misure di accoglienza, di assistenza materiale, di informazione e di assistenza legale. Il richiedente asilo è iscritto al Servizio sanitario nazionale indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno e fino alla definizione della sua richiesta.

3. Il richiedente asilo ha diritto di accoglienza nei centri di seconda accoglienza per la durata del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Il richiedente asilo, in caso di accoglienza privata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ha diritto a un sussidio in denaro in misura stabilita dall'Ufficio nazionale.

4. Il richiedente asilo ha l'obbligo di assicurare permanentemente la propria reperibilità, fino alla notifica della decisione definitiva sulla richiesta di asilo. A tale fine deve informare il responsabile del centro di seconda accoglienza o, nel caso di accoglienza privata, la commissione territoriale competente qualora si allontani per un periodo superiore a quarantotto ore dal centro o dal domicilio eletto, fornendo indicazioni sulla dimora temporanea. In assenza del permesso di soggiorno il richiedente non deve allontanarsi dalla dimora assegnata per oltre quarantotto ore. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, il responsabile del centro di seconda accoglienza o il presidente della commissione territoriale informa l'Ufficio nazionale, che può disporre la limitazione o l'annullamento di misure di protezione sociale.

5. Il richiedente asilo deve fornire alle autorità competenti tutte le informazioni sui dati anagrafici e di sostegno alla sua domanda di asilo. Nel momento della presentazione della domanda di asilo deve presentare i documenti personali nonché eventuali documenti falsi in suo possesso. In caso contrario, la questura, fermi restando eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria, deve denunciare il fatto alla commissione territoriale competente che deve tenerne conto nella valutazione del merito della domanda di asilo e che può invitare l'Ufficio nazionale a limitare o a revocare misure di accoglienza e di assistenza. Qualora la richiesta di asilo sia presentata sotto falso nome o nazionalità non vera, la Commissione nazionale può decidere di non procedere all'esame della richiesta e annullare lo status di richiedente asilo. Se il fatto è rilevato successivamente alla decisione della commissione territorialmente competente, la Commissione nazionale può annullare la decisione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25.

6. Nel caso in cui la procedura di asilo presso la commissione territoriale competente e, se è proposto ricorso, presso il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, non si esaurisca in novanta giorni dal rilascio del primo permesso di soggiorno, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per la durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi, valido per lavoro, che dà diritto al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. In mancanza di una decisione definitiva entro quindici mesi dalla presentazione della domanda di asilo, la questura rilascia al richiedente un permesso di soggiorno valido per lavoro con validità non inferiore a un anno.

Art. 19

(Garanzie procedurali).

1. Il richiedente asilo ha il diritto di farsi assistere durante tutte le fasi della procedura e durante l'audizione presso la commissione territoriale competente da un avvocato e da un rappresentante di un'associazione o di un ente di tutela di cui all'articolo 28. Può contattare in ogni momento un rappresentante dell'UNHCR. Il regolamento stabilisce le modalità di compenso per la prestazione d'opera dell'avvocato e del rappresentante dell'associazione o dell'ente di tutela.

2. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, secondo periodo.

3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la commissione territoriale competente può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire un'idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota. Ove occorra, la commissione territoriale competente nomina un interprete.

5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo e la documentazione acquisita dalla commissione territoriale competente o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della stessa commissione. La medesima commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia del verbale dell'audizione.

6. Tutti gli atti connessi alla domanda di asilo e alle decisioni prese sono da considerare dati sensibili e possono essere accessibili solo da parte delle autorità italiane competenti o da persone esplicitamente autorizzate dal richiedente.

Art. 20.

(Decisione sulla domanda di asilo).

1. La commissione territoriale competente convoca il richiedente per l'audizione entro sessanta giorni dal rilascio dell'attestato della richiesta di asilo di cui all'articolo 12, comma 2, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, e decide entro i cinque giorni successivi all'audizione.

2. La commissione territoriale competente al termine dell'istruttoria adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) riconosce il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'articolo 3;

d) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente non possegga i requisiti indicati alla presente legge o sia già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;

e) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra;

f) sospende la decisione per necessità di ulteriori accertamenti, fissando il termine, comunque non superiore a tre mesi, entro il quale la decisione nel merito deve essere presa.

3. La commissione territoriale competente decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere d) e e), alla decisione è allegata una nota informativa sul programma di rientro volontario previsto dall'articolo 26.

4. La decisione, inclusa quella di cui al comma 2, lettera e), è notificata al richiedente entro quindici giorni presso il domicilio eletto e comunicata alla questura competente.

5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

Art. 21.

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della commissione territoriale competente può essere presentato, entro sessanta giorni della notificazione, ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il termine è ridotto a trenta giorni nei casi di cui all'articolo 13, comma 3.

2. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6.

3. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

4. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno e, in mancanza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, intima all'interessato di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3.

6. La sospensione dell'esecuzione della decisione della commissione territoriale competente e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

 7. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo o le circostanze indicate nell'articolo 3 per la protezione sussidiaria e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della commissione territoriale competente.

8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

9. Il richiedente asilo ha accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Art. 22.

(Certificati, permessi di soggiorno e titoli di viaggio).

1. La commissione territoriale competente rilascia al rifugiato o al beneficiario di protezione sussidiaria un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento. Nel certificato rilasciato al rifugiato è citata la decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2. Il questore competente per il territorio del domicilio eletto rilascia al rifugiato un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Al titolare della protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno della validità di due anni.

3. Sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno di cui al comma 2 il rifugiato può chiedere il rilascio della carta di soggiorno.

4. La questura trasmette la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del titolare della protezione sussidiaria alla Commissione nazionale chiedendo un parere sull'eventuale cessazione di cui all'articolo 25. In caso di parere positivo, la questura procede al rinnovo per tre anni. Decorso tale periodo, al titolare di protezione sussidiaria si applica la disposizione del comma 3. In caso di parere negativo, si applicano le disposizioni del citato articolo 25.

5. Il questore rilascia, dietro richiesta, al rifugiato un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile. Il questore rilascia, dietro richiesta, al beneficiario di protezione sussidiaria un titolo di viaggio della durata di due anni, rinnovabile. Sia il documento di viaggio per il rifugiato sia il titolo di viaggio per il beneficiario di protezione sussidiaria possono essere rinnovati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a seguito di autorizzazione della questura che ha provveduto al rilascio.

6. La documentazione di cui al presente articolo è altresì rilasciata in favore dei membri del nucleo familiare, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 23.

(Diritti del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).

1. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli albi professionali, di formazione e di riqualificazione professionali. Essi hanno altresì accesso al pubblico impiego nei modi consenti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano.

3. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria godono del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani in materia di previdenza, di assistenza sociale, di assistenza alloggiativa nonché di assistenza sanitaria.

4. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado e hanno diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con appositi regolamenti del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

5. Il rifugiato può richiedere l'ottenimento della cittadinanza italiana nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria possono esercitare il diritto di voto alle stesse condizioni dei cittadini stranieri appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione europea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al nucleo familiare nonché ai familiari ricongiunti del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria, sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 24.

(Misure per favorire l'integrazione del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).

1. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato, del titolare di protezione sussidiaria e dei loro familiari.

2. I programmi per favorire l'integrazione sono destinati a equilibrare lo svantaggio oggettivo e soggettivo del rifugiato e del titolare di protezione sussidia rispetto al cittadino italiano. In particolare i programmi favoriscono l'apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del sistema politico, sociale, economico e culturale italiano, la comprensione e la condivisione dei valori espressi nella Costituzione e alla base dell'azione dell'Unione europea, nonché dei princìpi che regolano l'accesso al lavoro, l'accesso a un alloggio autonomo, l'inserimento scolastico dei minori, l'accesso all'effettiva fruizione dei diritti e dei servizi previsti alla presente legge, l'espressione delle culture e tradizioni di origine degli interessati e la migliore comprensione della popolazione italiana della situazione dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e delle loro culture di appartenenza. I programmi devono favorire anche le comunità locali nelle quali i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria intendono inserirsi. I programmi devono altresì contemplare le specifiche esigenze dei rifugiati reinsediati di cui all'articolo 7.

3. L'Ufficio nazionale predispone programmi triennali per favorire l'integrazione nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale fornisce al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e al Ministro della solidarietà sociale, nonché alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sei mesi prima della scadenza del programma triennale, un rapporto sulle misure di integrazione con l'indicazione delle linee guida per il successivo programma. I citati Ministri inviano il rapporto alle competenti Commissioni parlamentari con i loro rispettivi pareri.

4. Il regolamento definisce le modalità di coordinamento nell'attuazione dei programmi triennali predisposti ai sensi del comma 3 del presente articolo con le regioni, nonché la partecipazione delle associazioni e degli enti di tutela di cui all'articolo 28.

Art. 25.

(Revoca e cessazione del diritto di asilo e della protezione sussidiaria).

1. La Commissione nazionale può revocare il riconoscimento del diritto di asilo e la protezione sussidiaria qualora, dopo la decisione, emergano elementi o circostanze che avrebbero portato all'esclusione o che rivelano un'identità diversa della persona.

2. La Commissione nazionale dichiara cessato il diritto di asilo o la protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto il riconoscimento dello stesso sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria e ne dà immediata comunicazione alla questura competente, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria è revocato dalla questura competente, salva la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo. La permanenza regolare sul territorio nazionale per più di cinque anni conferisce il diritto al rilascio della carta di soggiorno prescindendo da ulteriori requisiti.

4. Si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 19.

5. Contro la decisione di cessazione è ammesso ricorso al tribunale territorialmente competente per il luogo in cui il rifugiato o il titolare della protezione sussidiaria ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione. In pendenza di ricorso è concesso un permesso di soggiorno per la durata del giudizio che consente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

Art. 26.

(Rimpatrio volontario).

1. Il regolamento prevede programmi di rientro volontario degli stranieri o apolidi ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria o che non siano più, a causa della cessazione di cui all'articolo 25, bisognosi di tale status. I programmi sono attuati dall'Ufficio nazionale, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, con l'OIM, con le organizzazioni umanitarie specializzate e con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.

Art. 27.

(Programmi per favorire la protezione dei rifugiati nei Paesi di origine).

1. Lo Stato italiano predispone appositi programmi nazionali e aderisce a programmi internazionali e comunitari che favoriscono l'effettiva protezione dei rifugiati nei Paesi di asilo confinanti con o in vicinanza dei loro Paesi di origine, nello spirito della condivisione internazionale delle responsabilità e, in particolare, con Paesi in via di sviluppo che ospitano consistenti numeri di rifugiati.

2. Ove possibile, i programmi di cui al comma 1 si inseriscono nelle attività di cooperazione con i Paesi o le regioni dai quali provengono i rifugiati.

3. La cooperazione economica nonché i rapporti diplomatici con Paesi terzi considerano tra i propri obiettivi l'eliminazione delle cause di esodo di rifugiati, nonché la prevenzione di situazioni che possano causare tale esodo.

Art. 28.

(Associazioni ed enti di tutela dei rifugiati).

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un registro delle associazioni, degli enti di tutela e del volontariato di comprovata esperienza in materia di tutela e di assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. I criteri e i requisiti per l'iscrizione nel registro sono stabiliti dal regolamento.

2. Le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono invitati a esprimere parere sul documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di cui all'articolo 7 nonché a partecipare al concorso pubblico per la nomina di due rappresentanti nel Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale di cui all'articolo 10, comma 4. Inoltre, le associazioni e gli enti iscritti nel registro possono presentare progetti destinati a favorire l'integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria all'Ufficio nazionale in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 24, comma 3.

3. Le amministrazioni pubbliche, la Commissione nazionale e l'Ufficio nazionale possono avvalersi della collaborazione delle associazioni e degli enti iscritti nel registro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge sulla base di apposite convenzioni.

4. Per le loro attività permanenti in materia di promozione del diritto di asilo a livello nazionale e internazionale, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla situazione dei rifugiati, di protezione legale e sociale di richiedenti asilo, di rifugiati e di beneficiari della protezione sussidiaria, nonché per le loro attività permanenti finalizzate a favorire l'integrazione socio-lavorativa e culturale, di studio e di ricerca, le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 possono, su richiesta motivata, ottenere dei sussidi finanziari triennali, prorogabili, dall'Ufficio nazionale. Il regolamento prevede le modalità di erogazione e di rendicontazione di tali sussidi.

Art. 29.

(Disposizioni finanziarie).

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e dal regolamento è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nella legge finanziaria che sono stabilite anche in base alla previsione di spesa relativa all'attuazione dell'articolo 10, comma 4;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati nonché i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]    Corte di Cassazione, Sez. unite civili, sentenza 26 maggio 1997, n. 4674.

[2]    La Convenzione di Ginevra è stata ratificata dall’Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. Anche le modifiche apportate alla Convenzione dal Protocollo di New York sono state recepite nel nostro ordinamento con la legge 14 febbraio 1970, n. 95.

[3]    La Convenzione di Dublino è stata ratificata con la L. 23 dicembre 1992, n. 523, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

[4]    D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (conv. con mod. in L. 28 febbraio 1990, n. 39), Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Si tratta della prima legge organica in materia di immigrazione e di asilo, successivamente abrogata dalla L. 40/1998 (ora confluita nel testo unico in materia di immigrazione), ad eccezione dell’art. 1, tuttora vigente, recante la disciplina dell’esercizio del diritto di asilo. Fino al 1998, dunque, sia la disciplina dell’immigrazione, sia quella relativa al diritto di asilo erano contenute in un unico provvedimento normativo; a partire da quella data la normativa in materia di immigrazione si è consolidata nel testo unico, mentre il diritto di asilo ha continuato a trovare il suo fondamento normativo in un provvedimento di carattere emergenziale come il D.L. 416/1989.

[5]    L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

[6]    D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.

[7]    D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, Regolamento per l’attuazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

[8]    D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.

[9]    Si tratta dei delitti per i quali il codice prevede l’arresto obbligatorio in flagranza: i delitti per i quali è stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, delitti contro la personalità dello Stato, rapina, estorsione, illegale fabbricazione, vendita e detenzione di armi, delitti per finalità di terrorismo o di eversione ecc.

[10]  D.P.R. 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006.

[11]  Commissione per le verifiche e le strategie dei centri per gli immigrati, Rapporto conclusivo, 31 gennaio 2007, p. 10-11.

[12]  Il 28 settembre 2000, il Consiglio dell’Unione Europea ha istituito il Fondo Europeo per i Rifugiati (Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE, cd. “Decisione FER”), per sostenere le azioni degli Stati membri dell’Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi. La Decisione introduce un nuovo sistema di gestione degli interventi, che affida a ciascuno Stato membro il compito di individuare, sulla base della situazione esistente nei singoli Paesi, le carenze nel campo dell’accoglienza, dell’integrazione e del rimpatrio volontario e le azioni da intraprendere per far fronte alle specifiche esigenze riscontrate a livello nazionale, attraverso la predisposizione di un apposito programma di attuazione FER. Le risorse finanziarie del FER vengono ripartite fra gli Stati membri, ai quali viene affidata la responsabilità dell’attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno comunitario e quindi la selezione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei singoli progetti. In Italia, l’Autorità Responsabile è il Ministero dell’Interno.

[13]  Corte dei conti, Relazione concernente l’indagine di controllo sulla “Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dell’immigrazione. Regolamentazione e sostegno all’immigrazione. Controllo dell’immigrazione clandestina”, Programma di controllo 2004, 11 marzo 2005, pag. 78-79.

[14]  D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

[15]  L. 6 febbraio 2007, n. 13, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006.

[16]  In relazione al tema oggetto dell’articolo in esame, si segnala l’accoglimento da parte dell’esecutivo dell’ordine del giorno presentato al Senato (G12.100, testo 2 del sen. Malan) che impegna il Governo a porre in atto le misure necessarie ad impedire che l’esercizio del diritto di cui all’art. 7 della direttiva sia strumentalmente usato come mezzo per evitare l’espulsione.

[17]Il programma dell’Aja fa seguito al già ricordato programma di Tampere, approvato dal Consiglio europeo nel 1999, che dà attuazione alle disposizioni del trattato di Amsterdam relative alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. Il Consiglio europeo tenuto a Tampere ha stabilito, tra l’altro, gli elementi costitutivi della politica europea comune in materia di asilo e immigrazione e un programma quinquennale per la loro realizzazione. Si ricorda, in particolare, che il trattato di Amsterdam ha provveduto alla comunitarizzazione delle disposizioni in materia di visto, asilo e immigrazione, tramite l’introduzione, nel Trattato CE, del Titolo IV relativo a “Visti, asilo e altre politiche commesse alla libera circolazione delle persone”.

[18]Il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 ha indicato, tra le priorità in materia di immigrazione, la realizzazione, entro la fine del 2010, di un regime europeo comune in materia di asilo.

[19] Regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 Febbraio 2003 (Regolamento di Dublino) e relativo regolamento di attuazione (Regolamento della Commissione (CE) n. 1560/2003 del 2 settembre 2003), e regolamento (CE) n. 2725/2000 dell’11 Dicembre 2000, concernente l’istituzione del sistema “EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per un efficace applicazione della convenzione di Dublino (Regolamento Eurodac) e relativo regolamento di attuazione (Regolamento del Consiglio (CE) n. 407/2002 del 28 febbraio 2002).

[20]A partire dal 21 febbraio 2006 il sistema è stato esteso anche alla Danimarca, che inizialmente non aveva aderito. L’ambito territoriale del sistema è stato recentemente esteso anche alla Svizzera, attraverso un accordo internazionale, attualmente applicato in forma provvisoria.

[21]Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle comunità europee - Convenzione di Dublino, pubblicata in GU C 254 del 19 agosto 1997.

[22] Nelle prossime settimane la Commissione pubblicherà anche una relazione per valutare l’attuazione della direttiva sulle condizioni di accoglienza e la relazione annuale sulle attività svolte nel 2006 dall’unità centrale EURODAC.

[23] Dal settembre 2003 al dicembre 2005, EURODAC ha rilevato che il 12% circa delle richieste di asilo erano state presentate da persone che avevano già presentato una richiesta simile in un altro stato membro.

[24] La comunicazione della Commissione (COM(2005)123-1), istitutiva del programma quadro Solidarietà e gestione dei flussi migratori, è stata favorevolmente accolta dal Parlamento europeo con una risoluzione il 24 ottobre 2006.

[25] Decisione CE/2007/573.

[26] L’attuale Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (COM(2004)102), rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2007.

[27] A.C. 3847 (on. Buffo ed altri); A.C. 3857 (on. Mascia ed altri); A.C. 3883 (on. Piscitello).