Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Benefìci per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere - A.C. 1593 e abb. - Normativa regionale
Riferimenti:
AC n. 2048/XV   AC n. 2327/XV
AC n. 2469/XV   AC n. 1593/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 157    Progressivo: 1
Data: 25/05/2007
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Benefìci per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere

A.C. 1593 e abb.

Normativa regionale

 

 

 

 

n. 157/1

 

 

25 maggio 2007

 


Nel presente dossier sono raccolti, senza pretesa di esaustività, i principali provvedimenti, in larga parte di natura legislativa, adottati dalle Regioni e Province autonome in materia di benefìci alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0242a.doc

 


INDICE

Normativa regionale

Abruzzo

§      L.R. 12 novembre 2004, n. 40. Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini (art. 3)5

Calabria

§      L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria) (art. 9, commi 28 e 29)9

§      L.R. 10 gennaio 2007, n. 5. Promozione del sistema integrato di sicurezza (artt. 3, 8)10

§      Reg. 19 febbraio 2007, n. 1. Regolamento per l'attribuzione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata, ai sensi della L.R. 2 maggio 2001, n. 7, art. 9, comma 28.13

Campania

§      L.R. 26 giugno 1987, n. 33. Istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei cittadini della Regione Campania vittime di azioni terroristiche  19

§      L.R. 26 luglio 2002, n. 15. Legge finanziaria regionale per l'anno 2002 (art. 30)21

§      L.R. 9 dicembre 2004, n. 11. Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità  22

Emilia-Romagna

§      L.R. 24 marzo 2000, n. 19. Contributo straordinario della Regione Emilia-Romagna alla «Associazione vittime della Uno Bianca».31

Lombardia

§      L.R. 7 gennaio 1986, n. 1. Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia (art. 41)35

§      L.R. 14 aprile 2003, n. 4. Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana. (art. 25)38


 

Marche

§      L.R. 24 luglio 2002, n. 11. Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità (art. 2)41

Piemonte

§      L.R. 22 agosto 1979, n. 46. Istituzione del fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate  45

Puglia

§      L.R. 3 aprile 2006, n. 7. Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket.49

Sardegna

§      L.R. 3 luglio 1998, n. 21. Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio  59

§      L.R. 11 maggio 2004, n. 6. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004) (art. 18)62

Sicilia

§      L.R. 24 agosto 1993, n. 20. Interventi per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e nuove misure di solidarietà a sostegno dei familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata  71

§      L.R. 13 settembre 1999, n. 20. Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari73

§      L.R. 16 aprile 2003, n. 4. Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003. (art. 107 e 108)97

§      L.R. 7 aprile 2004, n. 4. Interventi per i familiari delle vittime dell'attentato di Nassiriya.99

§      L.R. 3 maggio 2004, n. 7. Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella della Ginestra. Misure di solidarietà a sostegno dei familiari di vittime della mafia e della criminalità organizzata.101

§      L.R. 22 dicembre 2005, n. 19. Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie. (art. 19)104


 

Toscana

§      L.R. 20 novembre 2006, n. 55. Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.113

Trentino Alto Adige: Provincia autonoma di Bolzano

§      L.P. 10 agosto 1988, n. 28. Interventi straordinari per abitazioni ed imprese danneggiate da atti terroristici.117

Umbria

§      L.R. 19 giugno 2002, n. 12. Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. (art. 1)123

 

 

 


Normativa regionale

 


Abruzzo

 


 

L.R. 12 novembre 2004, n. 40.
Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini
(art. 3)

 

 

(1) (2)

--------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 novembre 2004, n. 35.

(2)  Ai sensi dell'art. 21, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 le modifiche apportate alla presente legge dalla suddetta L.R. n. 32/2006 (vedi articoli da 2 a 7 nonché 9 e 10) non si applicano ai progetti presentati entro il 31 dicembre 2006, ai sensi della presente legge.

(omissis)

Art. 3

Progetti per la sicurezza.

1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalità nell'ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalità, devono riguardare:

a) istituzioni di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici);

c) allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o impianto satellitare a tutela degli operatori;

d) attivazione dell'istituto del vigile di quartiere;

e) difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;

f) assistenza alle vittime di reati;

g) gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale;

h) dispersione scolastica ed educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità;

i) prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.

 

2. Hanno priorità i progetti presentati dai Comuni associati e dalle Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l'influenza della grande criminalità organizzata (5).

 

 

(5)  Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 8 novembre 2006, n. 32 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 21 della stessa legge).

(omissis)


Calabria

 


 

L.R. 2 maggio 2001, n. 7.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria)
(art. 9, commi 28 e 29)

 

 

(1) (2)

---------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 9 maggio 2001, n. 41, edizione straordinaria.

(2)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 marzo 2005, n. 461.

(omissis)

Art. 9

(omissis)

28. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata secondo i criteri che saranno individuati in un apposito regolamento da approvarsi con delibera della Giunta regionale (51).

 

29. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3132169 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

 

 

----------------------------------------

 

(48)  L'autorizzazione di spesa qui indicata è stata diminuita di lire 100.000.000 dall'art. 6, comma 3, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

(49)  L'autorizzazione di spesa qui indicata è stata aumentata di lire 549.000.000 dall'art. 2, comma 10, L.R. 10 dicembre 2001, n. 36.

(50)  Vedi, al riguardo, il Reg. 12 giugno 2001, n. 2.

(51)  Vedi, al riguardo, dapprima il Reg. 11 gennaio 2002, n. 1 e poi il Reg. 19 febbraio 2007, n. 1, il cui art. 7 ha abrogato il precedente.

(omissis)

 

 


 

L.R. 10 gennaio 2007, n. 5.
Promozione del sistema integrato di sicurezza
(artt. 3, 8)

 

 

 

(1)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 dicembre 2006, n. 24, suppl. straord. 12 gennaio 2007, n. 4.

(omissis)

Art. 3

Priorità del sistema integrato di sicurezza.

1. La Regione Calabria nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 individua come prioritarie:

a) azioni integrate di natura preventiva;

b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;

c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

 

2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Calabria svolge in materia:

a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria);

b) di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela ed uso del territorio);

c) di promozione delle forme associative fra i Comuni;

d) di protezione civile;

e) di sicurezza stradale;

f) di sicurezza ambientale;

g) di sicurezza e regolarità del lavoro;

h) di prevenzione esercitata dalle Aziende sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente.

 

3. La Regione, inoltre:

a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;

b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali;

c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

 

4. La Regione assume altresì il compito di:

a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli Enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei Contratti locali di sicurezza;

b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione, informazione sul tema della sicurezza dei cittadini;

c) sostenere con appositi finanziamenti e fornendo assistenza tecnica la realizzazione dei Contratti di sicurezza locali;

d) promuovere l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato;

e) collabora all'attività di formazione in materia di sicurezza;

f) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;

g) promuovere la presenza del volontariato e dell'associazionismo per svolgere attività di animazione sociale, culturale, attraverso attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità, per garantire la sicurezza delle città e del territorio regionale;

h) predisporre, ogni biennio, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, con riferimento ai singoli comuni, ed evidenzi analiticamente le diverse fattispecie criminose; cura, altresì, la redazione e la pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato della sicurezza nella Regione da presentare in occasione della Conferenza sulla sicurezza e legalità che verrà indetta annualmente dal Presidente del Consiglio regionale. Nel rapporto annuale si darà conto dei risultati connessi all'attuazione della presente legge.

(omissis)

Art. 8

Interventi di rilievo locale.

1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, realizzate anche di concerto con operatori privati. I finanziamenti sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

 

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge-quadro nazionale L. 11 agosto 1991, n. 266 sul volontariato) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

 

3. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime «de minimis» di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

 

4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

(omissis)

 


 

Reg. 19 febbraio 2007, n. 1.
Regolamento per l'attribuzione di contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata, ai sensi della L.R. 2 maggio 2001, n. 7, art. 9, comma 28.

 

 

(1)

-----------------------------------------

 

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 1° marzo 2007, n. 4.

 

 

La Giunta regionale ha approvato:

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

1. Il presente regolamento determina i criteri e le procedure per la concessione dei contributi regionali alle vittime della criminalità organizzata, in attuazione del disposto della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art. 9, comma 28.

 

 

Art. 2

1. La Regione concede, direttamente o tramite la Fondazione Calabria Etica, i contributi previsti dalla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, art. 9, comma 28, ai soggetti residenti nella Regione Calabria e ai loro familiari che hanno subìto danni alla persona o a cose, in conseguenza di atti delittuosi connessi alla criminalità organizzata.

 

 

Art. 3

1. La Regione concede ai soggetti di cui all'articolo precedente, in connessione di reati contro la persona o che abbiano comunque arrecato danni alla persona, un contributo una tantum, per le seguenti finalità:

a) in caso di decesso della persona vittima dell'atto criminoso:

- contributo alle spese di sostentamento del nucleo familiare del soggetto deceduto, composto da figli, coniuge o persona stabilmente convivente;

- contributo ai figli della persona deceduta, per le spese di studio in Italia e all'estero, fino al compimento del 26° anno di età per corsi universitari e fino al 32° anno per specializzazione post lauream;

b) in caso di danno alla salute, indennizzo al soggetto danneggiato, che abbia riportato una inabilità permanente in dipendenza di attentato commesso ai suoi danni.

 

2. Le tipologie di contributo di cui alla lettera a) non sono tra loro cumulabili.

 

3. Non potranno essere concessi contributi ai soggetti che si siano resi concorrenti nel reato da cui hanno ricevuto il danno o che ne siano stati favoreggiatori o istigatori, che siano stati oggetto di condanna per reati connessi all'attività di associazioni criminali o che siano sottoposti a procedimento penale per tali reati, o che siano stati destinatari di misura di prevenzione o di sicurezza per gli stessi reati.

 

 

Art. 4

1. Possono essere, altresì, concessi contributi per danni a cose ai titolari di attività imprenditoriale con sede nel territorio della Regione Calabria, che abbiano subito l'interruzione, sospensione o compromissione dell'attività imprenditoriale o danni a beni mobili e/o immobili facenti parte del compendio aziendale o comunque utilizzati nell'esercizio dell'impresa o a beni mobili o immobili pertinenti alla privata dimora del titolare dell'impresa.

 

2. Il contributo per danni subiti dalla dimora privata è esteso, altresì, a tutti i soggetti, anche non imprenditori, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale e culturale, siano vittime di azioni della criminalità organizzata commesse nel territorio della Regione Calabria.

 

3. La Regione concede ai soggetti di cui ai commi precedenti, un contributo consistente nell'erogazione una tantum di una somma non superiore al 60% del danno subìto, per l'acquisto, la locazione, l'utilizzazione o riparazione di beni danneggiati, finalizzati all'attività d'impresa o per la ricostituzione dei beni facenti parte della dimora privata.

 

 

Art. 5

1. Ai fini della concessione dei benefici economici previsti dal presente regolamento, la Regione o la Fondazione Calabria Etica procedono alla predisposizione e pubblicazione di apposito avviso pubblico, eventualmente ripartito per categorie di beneficiari, con la previsione di un termine per la presentazione delle istanze non inferiore a 30 giorni e la quantificazione del limite maassimo del contributo una tantum.

 

2. Per la definizione dei criteri di concessione potrà essere chiesto parere e supporto alla Consulta regionale antimafia.

 

3. Nella concessione dei benefici potrà tenersi conto della natura e dell'entità del danno e, se del caso, dell'ordine cronologico di acquisizione delle istanze, fermo restando il limite delle disponibilità finanziarie.

 

4. Le istanze presentate ai fini delle concessioni dei benefici regionali dovranno essere corredate da apposita documentazione, proveniente dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competenti, attestante il nesso di casualità tra l'evento lesivo e l'azione riconducibile alla criminalità organizzata.

 

Art. 6

1. I benefici economici contemplati dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze concesse da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze e comunque, in caso di cumulo, i contributi concessi per danno derivante da uno stesso evento non possono superare il 60% del danno quantificato.

 

2. I richiedenti i benefici previsti dal presente regolamento devono nell'istanza dichiarare se hanno richiesto ed ottenuto provvidenze per lo stesso evento da altra pubblica amministrazione e la tipologia di contributo ottenuto.

 

3. Dai contributi erogati secondo le finalità e modalità indicate nel presente regolamento, sono comunque detratti gli eventuali indennizzi corrisposti da parte di compagnie assicurative per le medesime causali, nonchè le somme eventualmente riscosse a titolo di risarcimento del danno.

 

 

Art. 7

1. Il Reg. 11 gennaio 2002, n. 1 è abrogato.

 

 

Art. 8

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

 

 

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

 

 


 

Campania

 


 

L.R. 26 giugno 1987, n. 33.
Istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei cittadini della Regione Campania vittime di azioni terroristiche

 

 

(1)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. 6 luglio 1987, n. 37.

 

 

Art. 1

La Regione Campania, al fine di manifestare la propria solidarietà ai cittadini campani vittime di azioni terroristiche che risultino affetti da invalidità permanente in misura non indennizzabile a norma delle leggi statali e regionali vigenti o che abbiano subìto la riduzione anche temporanea della capacità di lavoro, istituisce un fondo speciale di L. 100.000.000 per la erogazione di contributi una tantum.

 

 

Art. 2

Possono chiedere la corresponsione del contributo di cui all'art. 1 i cittadini vittime di azioni terroristiche verificatesi in data successiva al 1° gennaio 1973.

 

 

Art. 3

Il contributo di cui al precedente articolo 1 è corrisposto, su istanza degli interessati, corredata da idonea documentazione probatoria, dal Presidente della Regione Campania su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

La misura del contributo, non superiore al limite massimo di L. 50.000.000, è determinata con le modalità previste dalla L.R. 28 agosto 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Art. 4

All'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1987 con lo stanziamento di cui al Capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, previamente integrato della somma di L. 100.000.000 mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 7 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1986, che si riduce di pari importo.

 

La denominazione del Capitolo 1901 viene conseguentemente così modificata: "Fondo di solidarietà a favore delle famiglie di cittadini campani deceduti a seguito di atti di terrorismo, nonché a favore dei cittadini campani vittime di azioni terroristiche".

 

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281.

 

 


 

L.R. 26 luglio 2002, n. 15.
Legge finanziaria regionale per l'anno 2002
(art. 30)

 

 

 

(1) (2)

-------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 7 agosto 2002, n. 38. Il numero identificativo assegnato alla presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale con il n. 16, è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. Campania 26 agosto 2002, n. 40.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 dicembre 2002, n. 6428.

(omissis)

Art. 30

1. È istituito un Fondo per elargire contributi straordinari alle famiglie delle vittime della criminalità. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana apposito regolamento ed è autorizzata alla competente variazione di Bilancio.

 

2. La Giunta regionale della Campania assegna un contributo straordinario una tantum:

a) di euro 50.000,00 ai genitori del giovane Maurizio Estate ucciso per sventare una rapina in data 17/05/1993 in Napoli;

b) di euro 100.000,00 al Comune di Benevento, per l'erogazione di borse di studio finalizzate alla educazione della legalità intitolate a Raffaele Delcogliano;

c) di euro 50.000,00 a favore della Confraternita di Misericordia di San Nicola Manfredi -BN- per l'acquisto di un'autoambulanza che presterà servizio gratuito.

 

3. Al relativo onere per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti alle U.P.B. 6.23.107 e 6.80.221.

(omissis)

 


 

L.R. 9 dicembre 2004, n. 11.
Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità

 

 

(1) (2)

-----------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 13 dicembre 2004, n. 60.

(2)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 28 dicembre 2005, n. 2067 e la Delib.G.R. 22 dicembre 2006, n. 2098.

 

TITOLO I

Parte generale

 

Art. 1

Finalità e obiettivi.

1. La Regione Campania con la presente legge promuove misure di solidarietà in favore delle vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura.

 

2. Le misure di cui al comma 1 integrano le provvidenze nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la formazione e la partecipazione alla vita civile della comunità regionale.

 

 

Art. 2

Definizione di vittima della criminalità.

1. Agli effetti della presente legge si intende per vittima della criminalità, anche in riferimento all'articolo 1, lettera a) della decisione quadro del consiglio dell'Unione europea 2001/220/GAI, la persona fisica che ha subito un pregiudizio, fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura e che ha presentato denuncia all'autorità competente.

 

 

TITOLO II

Misure di sostegno alle vittime della criminalità e ai loro familiari

 

Art. 3

Attività della Regione.

1. La Giunta regionale, acquisiti gli indirizzi della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del Consiglio regionale, definisce annualmente, su proposta del Presidente o dell'assessore delegato, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, le linee di intervento per le finalità della presente legge.

 

2. Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti attività:

a) promozione e sostegno alle province ed ai comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata che hanno come finalità l'aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed ai fenomeni di usura ed estorsione;

b) promozione e sostegno all'associazionismo di settore di cui al titolo III;

c) acquisizione e catalogazione delle buone pratiche, anche comunitarie ed internazionali, sviluppatesi in materia;

d) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime ed ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

e) predisposizione, anche con l'ausilio della scuola regionale di polizia locale, di piani di formazione finalizzati a qualificare operatori del settore ed alla creazione di nuove professionalità;

f) adozione del metodo della consultazione delle associazioni dei familiari delle vittime e degli altri organismi consultivi ed associativi.

 

 

Art. 4

Attività delle province.

1. La Giunta regionale eroga contributi alle province per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti attività:

a) servizi di informazione e sostegno per l'accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i comuni singoli o associati;

b) servizi di accompagnamento al credito, alla consulenza aziendale e legale anche attraverso le organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza;

c) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;

d) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;

e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale.

 

2. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

 

Art. 5

Attività dei comuni.

1. La Giunta regionale eroga contributi ai comuni per la realizzazione prioritariamente di progetti che:

a) sono presentati da comuni in forma associata;

b) prevedono l'attivazione di partenariati e coalizioni locali anche con la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore di comprovata esperienza e competenza;

c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico.

 

2. La Giunta regionale eroga, nel caso di vittime di reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune con particolare riferimento a quelli di estorsione e di usura, contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di sostegno agli orfani delle vittime ed al nucleo familiare. I progetti possono prevedere, se sussistono condizioni di grave disagio o il danno subito ha determinato la mancanza della fonte di reddito per il nucleo familiare, le seguenti attività:

a) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;

b) sostegno ed incentivazione all'espletamento dell'obbligo scolastico per gli orfani minorenni;

c) partecipazione agli oneri derivanti dalla regolare frequenza ai corsi di studio della scuola superiore e dell'università, ed ai corsi di qualifica, formazione e specializzazione per gli orfani;

d) consulenza ed accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro;

e) contributi per il sostegno al reddito del nucleo familiare ed alle esigenze straordinarie connesse all'atto criminoso.

 

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati fino alla misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

 

 

TITOLO III

Misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione e incentivi all'associazionismo di settore

 

Art. 6

Principi e finalità.

1. La Regione Campania, al fine di favorire la convivenza civile e democratica e sostenere lo sviluppo economico del proprio territorio, nel convincimento che i reati di usura ed estorsione sono reati contro la collettività e pregiudicano il tessuto economico e sociale della comunità campana, promuove e sostiene attività di prevenzione ed interventi a favore delle vittime di tali reati tramite gli enti locali, come disposto negli articoli 4, 5 e 8, e l'associazionismo di settore senza scopo di lucro e con sede legale nel territorio regionale, come previsto dagli articoli 7 e 8.

 

 

Art. 7

Misure di sostegno alle organizzazioni riconosciute.

1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'articolo 3, al fine di sostenere ed incentivare l'associazionismo di settore, eroga contributi a favore di:

a) associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 13, comma 2;

b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, articolo 15.

 

2. Il contributo è concesso prioritariamente per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:

a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione;

b) costituzione di parte civile nei procedimenti penali per i reati di usura ed estorsione;

c) assistenza legale, consulenza aziendale e supporto psicologico finalizzati ad un programma di tutoraggio sottoscritto dall'interessato;

d) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso un'attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale.

 

 

Art. 8

Iniziative finalizzate all'accesso al credito.

1. La Giunta regionale eroga contributi a favore di:

a) enti locali, anche in forma associata, che sostengono la costituzione e l'incremento con proprie risorse di fondi di garanzia antiusura, ai sensi della legge n. 108/1996, articolo 15, al fine di prevenire i fenomeni di usura ed estorsione e promuovere la costituzione di una rete di supporto a favore delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito;

b) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi - denominati confidi - ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, articolo 29, al fine di promuovere la costituzione e l'integrazione dei fondi speciali antiusura, ai sensi della legge n. 108/1996, articolo 15, comma 1;

c) fondazioni e associazioni antiusura al fine di promuovere la costituzione e l'integrazione del fondo di garanzia di cui alla legge n. 108/1996, articolo 15, comma 6.

 

 

Art. 8-bis

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della Giunta regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti tali problematiche e di coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.

 

2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

 

3. Il commissario è scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

 

4. Il coordinamento è così composto:

a) un rappresentante dell'area di coordinamento regionale alle attività produttive - settore commercio;

b) un rappresentante dell'area di coordinamento sicurezza, enti locali e polizia urbana;

c) un rappresentante dell'area di coordinamento politiche sociali;

d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione.

 

5. Il coordinamento deve relazionare con cadenza bimestrale alla commissione speciale osservatorio sulla camorra e criminalità organizzata.

 

6. Il commissario ed i membri del coordinamento restano in carica per cinque anni (3).

 

 

--------------------------------------------

 

(3)  Articolo aggiunto dall'art. 18, comma 1, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.

 

 

Art. 9

Consulta delle associazioni.

1. È istituita la consulta delle organizzazioni antiestorsione ed antiusura presieduta dal presidente o dall'assessore delegato e composta:

a) da un rappresentante designato con atto formale per ognuna delle organizzazioni di cui agli articoli 7 e 8;

b) da un rappresentante locale di ognuna delle organizzazioni nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

3. La consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai fenomeni di estorsione ed usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere nell'annualità precedente e a segnalare nuovi ambiti ed aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento.

 

 

TITOLO IV

Norme conclusive

 

Art. 10

Limiti temporali.

1. I contributi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 sono erogati per gli eventi dannosi verificatisi nel territorio della Regione Campania successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 11

Linee di attuazione.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione speciale per la vigilanza e la difesa contro la camorra e la criminalità del Consiglio regionale, adotta le linee per l'attuazione che sanciscono i criteri, i tempi e le modalità di finanziamento delle attività previste dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge di bilancio annuale.

 

 

Art. 12

Norma finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il triennio 2004-2006 in 7.000.000,00 di euro si fa fronte, in termini di competenza e di cassa, con imputazione alle risorse dell'Unità Previsionale di Base 6.23.222 con consequenziale istituzione del capitolo di spesa "Fondo di prossimità per le azioni di solidarietà a favore delle vittime della criminalità".

 

2. Per il corrente esercizio finanziario la spesa pari ad 1.000.000,00 di euro grava sul capitolo di spesa di cui al comma 1 mediante prelievo della occorrente somma dall'U.P.B. 7.29.65. - bilancio corrente - che diminuisce di pari importo.

 

3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa annuale pari a 3.000.000,00 di euro grava sul capitolo di cui al comma 1, mediante copertura finanziaria in sede di adozione delle leggi di bilancio corrispondenti.

 

 

Art. 13

Dichiarazione d'urgenza.

 

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 

 


Emilia-Romagna

 


 

L.R. 24 marzo 2000, n. 19.
Contributo straordinario della Regione Emilia-Romagna alla «Associazione vittime della Uno Bianca».

 

 

(1)

------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 marzo 2000, n. 51.

 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Emilia-Romagna eroga un contributo straordinario una tantum alla Associazione denominata "Associazione vittime della Uno Bianca" per interventi a favore delle vittime dei delitti della "Uno Bianca". Il contributo è preordinato al concorso alle spese di giudizio sopportate dalle parti lese, alla attuazione di interventi di sostegno nei confronti delle vittime che versano in particolare stato di bisogno, alla realizzazione di azioni di solidarietà verso le vittime.

 

2. Il contributo straordinario ammonta a Lire 500 milioni e sarà erogato dalla Giunta regionale in unica soluzione all'entrata in vigore della presente legge.

 

3. L'Associazione dovrà presentare alla Regione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione che attesti la finalizzazione dei contributi. Ove il contributo attenga ad interventi realizzati in più esercizi finanziari l'Associazione è tenuta a presentare una relazione per ciascun esercizio.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nel bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002, approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 26 gennaio 2000, ed attualmente all'esame dei competenti organi di controllo, con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86400 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali» alla voce n. 2 dell'elenco n. 3 allegato a detta legge regionale.

 

 

 

 

 


Lombardia

 


 

L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.
Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia
(art. 41)

 

(1) (2)

-----------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 8 gennaio 1986, n. 2, I S.O.

(2) Si vedano la Circ. 19 novembre 1991, n. 136; la Delib.C.R. 22 novembre 1994, n. V/1254 e la Delib.C.R. 7 marzo 1995, n. V/1425.

(omissis)

Art. 41

Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali.

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, istituisce un fondo destinato al finanziamento dei servizi socio-assistenziali.

 

2. Tale fondo è costituito da:

 

A) somme assegnate alla Regione dallo Stato, derivanti:

 

a) dalle entrate già destinate agli enti nazionali assistenziali disciolti, attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 1.sexies del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito in L. 21 ottobre 1978, n. 641;

 

b) a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche e integrazioni in materia di fondo sociale per l'equo canone;

 

c) a norma della L. 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nido, e successive modifiche e integrazioni;

 

d) a norma della L. 3 giugno 1971, n. 404, concernente sussidi agli hanseniani;

 

e) da ogni ulteriore assegnazione per il finanziamento dei servizi e funzioni socio-assistenziali;

 

B) somme assegnate alla Regione da altri enti per il finanziamento dei servizi e funzioni socio-assistenziali, ivi comprese quelle conseguenti allo scioglimento dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

 

C) risorse autonome regionali che per l'esercizio finanziario 1985 e per gli esercizi successivi, relativamente alle previsioni del bilancio pluriennale, siano finalizzate all'attuazione degli interventi di cui alle:

 

a) L. 29 luglio 1975, n. 405 e L.R. 6 settembre 1976, n. 44 in materia di consultori familiari e di servizi per l'educazione sessuale e la procreazione consapevole e L. 22 maggio 1978, n. 194 in materia di tutela della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza;

 

b) L. 22 dicembre 1975, n. 685 e L.R. 30 marzo 1983, n. 21 e successive modificazioni, in materia di prevenzione e cura delle tossicodipendenze, limitatamente alle somme stanziate per il finanziamento delle attività e del personale socio-assistenziale;

 

c) L. 23 dicembre 1975, n. 698, in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia;

 

d) L.R. 1° dicembre 1973, n. 50 in materia di sostegno finanzia rio a favore di enti, istituzioni ed organizzazioni assistenziali;

 

e) L.R. 3 aprile 1974, n. 16 in materia di assistenza alle persone anziane;

 

f) L.R. 3 settembre 1974, n. 56 in materia di soggiorno di vacanza per minori;

 

g) L.R. 8 giugno 1979, n. 31 e L.R. 18 gennaio 1980, n. 8 in materia di solidarietà in favore di cittadini vittime di atti di criminalità e terrorismo;

 

h) L.R. 25 agosto 1979, n. 45, in relazione ai finanziamenti relativi alle funzioni già di competenza regionale e trasferite ai Comuni dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

 

i) L.R. 28 gennaio 1980, n. 10 in materia di interventi regionali per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e di promozione culturale e ricreativa e assistenziale;

 

l) L.R. 17 maggio 1980, n. 57 in materia di asili-nido;

 

m) L.R. 7 giugno 1980, n. 76 in materia di assistenza agli handicappati;

 

n) L.R. 3 febbraio 1983, n. 11 in materia di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali;

 

D) eventuali somme integrative finalizzate al raggiungimento di nuovi obiettivi e allo svolgimento di nuovi servizi previsti dalla presente legge e dal piano regionale socio-assistenziale.

 

3. Nel fondo di cui al precedente primo comma sono comprese le somme già assegnate dallo Stato negli esercizi pregressi e non impegnate entro l'esercizio finanziario 1985.

 

4. Sono fatte salve le disposizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 26 della L.R. 14 settembre 1983, n. 73.

(omissis)

 


 

L.R. 14 aprile 2003, n. 4.
Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana.
(art. 25)

 

 

(1) (2)

--------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 aprile 2003, n. 16, I S.O..

(2) Si veda la Delib.G.R. 1 agosto 2006, n. 8/3115: Criteri e priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti in materia di sicurezza urbana e modalità per la presentazione degli stessi, ai sensi della presente legge - Biennio 2006-2007.

(omissis)

TITOLO V

INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

 

Art. 25

Progetti per la sicurezza urbana.

1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

 

2. In particolare la Regione promuove:

 

a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;

 

b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità;

 

b-bis) la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza (9).

 

 

------------------------

 

(9) Lettera aggiunta dall'art.1, comma 7 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 27.

(omissis)

 

 


Marche

 


 

L.R. 24 luglio 2002, n. 11.
Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità
(art. 2)

 

 

(1) (2)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 1° agosto 2002, n. 87.

(2)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 12 ottobre 2004, n. 1152, la Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 789 e la Delib.G.R. 19 giugno 2006, n. 697.

(omissis)

Art. 2

Politiche e interventi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:

 

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;

 

b) promuove intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici nazionali e locali e con le Università delle Marche al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi comprese la sicurezza sul lavoro, la sicurezza ambientale e la sicurezza alimentare;

 

c) indirizza l'azione regionale ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato anche con quelle statali e dell'unione europea;

 

d) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza (3);

 

e) attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell'efficacia di modelli di intervento innovativi anche nell'àmbito dei protocolli di intesa con le Prefetture in materia di prevenzione della criminalità;

 

f) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;

 

g) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;

 

h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla coscienza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti, nelle forme e con le modalità previste dalla L.R. 20 novembre 1995, n. 63;

 

i) assicura la partecipazione della Regione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge.

 

2. Il Consiglio regionale discute annualmente una relazione presentata dal Presidente della Giunta regionale sulle iniziative svolte in attuazione della presente legge, indicando le priorità di intervento per l'anno successivo.

 

3. Ogni anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza, al fine di offrire elementi di valutazione al Consiglio regionale che dovrà definire il piano delle priorità.

 

 

-----------------------------------------------

 

(3)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 5 settembre 2005, n. 1010.

 

 

 

 

 

 


Piemonte

 


 

L.R. 22 agosto 1979, n. 46.
Istituzione del fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate

 

 

(1)

-----------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. 28 agosto 1979, n. 35.

 

 

Art. 1

È istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale un fondo di solidarietà intitolato a Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate allo scopo di:

 

a) intervenire con concrete forme di solidarietà nei confronti delle vittime del terrorismo e delle loro famiglie;

 

b) contribuire ad alleviare le conseguenze derivanti a persone, sedi e beni materiali per fatti conseguenti ad azioni terroristiche.

 

 

Art. 2

Il Fondo è gestito da un Comitato formato da 7 rappresentanti del Consiglio regionale e da un rappresentante della Giunta regionale e presieduto dal Presidente del Consiglio regionale.

 

Il Comitato propone alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti di cui alla presente legge. La concessione delle provvidenze e l'attuazione delle iniziative relative sono disposte dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale, in occasione della discussione sul bilancio preventivo, una relazione sul proprio operato.

 

 

Art. 3

Per il finanziamento delle iniziative decise dal Comitato è costituito un fondo regionale formato:

 

a) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

 

b) da erogazioni di Enti pubblici e privati, di persone singole e associate.

 

Le erogazioni di cui alla lettera b) possono consistere sia in contributi finanziari sia in aiuti di altra forma, quali prestazioni di servizi e altri interventi che si rendessero opportuni.

 

 

Art. 4

Le somme versate ai sensi della lettera b) del precedente articolo saranno introitate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata di ciascun bilancio con la denominazione «Somme versate da Enti o privati per il Fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate»; nello stato di previsione della spesa sarà corrispondentemente istituito apposito capitolo con analoga denominazione.

 

Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti con apposite deliberazioni della Giunta regionale assunte in corrispondenza delle effettuate erogazioni.

 

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 5

Ai fini dell'iscrizione in bilancio dello stanziamento di cui alla lettera a), del precedente art. 3 è autorizzata per l'anno finanziario 1979, la spesa di 30 milioni.

 

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 in corrispondenza dell'accantonamento ivi scritto, al punto 3.5., per l'istituzione di nuovi parchi regionali; nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno sarà conseguentemente istituito apposito capitolo con la denominazione «Spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale istitutiva del Fondo di solidarietà Roberto Crescenzio, Emanuele Jurilli e Carmine Civitate» e con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

 

Lo stanziamento del capitolo di cui al precedente comma sarà determinato per gli anni finanziari successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

 

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 6

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


Puglia

 


 

L.R. 3 aprile 2006, n. 7.
Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket.

 

 

(1)

------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 6 aprile 2006, n. 44 suppl.

 

 

TITOLO I

Finalità - Oggetto e ambito degli interventi

 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione realizza lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese, libero da condizionamenti criminali, sostenendo tutti i cittadini della comunità pugliese con strumenti di prevenzione e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di estorsione e di usura.

 

2. In collaborazione con le Province e i Comuni, anche avvalendosi delle intese istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la Regione promuove la realizzazione di un sistema di sicurezza fondato sui principi di legalità, sull'integrazione e sul rispetto delle diversità. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la cultura della partecipazione attiva e dell'appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e organizzata.

 

 

Art. 2

Interventi.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle politiche di sicurezza e in attuazione degli obiettivi programmatici:

 

a) promuove intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza;

 

b) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con le associazioni di cui all'articolo 9, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;

 

c) attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell'efficacia di modelli di intervento innovativi, in materia di prevenzione della criminalità anche nell'ambito dei protocolli d'intesa con le Prefetture;

 

d) attua una politica di prevenzione e lotta all'estorsione e all'usura avvalendosi anche delle esperienze associative maturate nel territorio regionale e nazionale;

 

e) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;

 

f) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;

 

g) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata e supporta l'attività di ricerca scientifica sui temi della sicurezza e della legalità di livello universitario;

 

h) assicura la partecipazione della Regione a organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;

 

i) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione.

 

 

TITOLO II

Attività della Regione ed enti locali

 

Art. 3

Attività della Regione.

1. La Giunta regionale definisce annualmente, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, le linee di intervento per il conseguimento delle finalità della presente legge.

 

2. Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti attività:

 

a) promozione e sostegno alle Province e ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana che hanno come finalità l'aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di usura ed estorsione;

 

b) promozione e sostegno all'associazionismo di settore di cui al titolo III;

 

c) acquisizione, catalogazione e diffusione delle buone pratiche, anche comunitarie e internazionali, sviluppatesi in materia;

 

d) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime e ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

 

e) predisposizione di piani di formazione finalizzati a qualificare gli operatori del settore e alla creazione di nuove professionalità;

 

f) adozione del metodo della consultazione delle associazioni di cui all'articolo 9 e/o adeguato riconoscimento istituzionale.

 

 

Art. 4

Attività delle Province.

1. La Giunta regionale eroga contributi alle Province per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti attività:

 

a) servizi di informazione e sostegno per l'accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i Comuni singoli o associati;

 

b) servizi di accompagnamento al credito, alla consulenza aziendale e legale, anche attraverso le organizzazioni del terzo settore riconosciute;

 

c) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;

 

d) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento, per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;

 

e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale.

 

 

Art. 5

Attività dei Comuni.

1. La Giunta regionale eroga contributi ai Comuni per la realizzazione, prioritariamente, di progetti che:

 

a) sono presentati da Comuni in forma associata;

 

b) prevedono l'attivazione di partenariati e coalizioni locali, con la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore riconosciute;

 

c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico, nonché di sostegno economico al nucleo familiare per le esigenze straordinarie connesse all'evento criminoso;

d) realizzano forme di consulenza e accompagnamento per le misure di inserimento nell'economia legale.

 

 

TITOLO III

Associazionismo di settore e fondo di solidarietà

 

Art. 6

Tutela delle vittime della criminalità.

1. La Regione riconosce a coloro che siano state vittime di reati riconducibili a una matrice criminale, che abbiano prestato collaborazione all'individuazione dei responsabili, che non siano ad essa connessi, un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 7, nella misura massima di euro 75 mila, cumulabile con gli altri benefici previsti dalla normativa nazionale. Con successivo regolamento verranno stabiliti procedure e requisiti per l'accesso al beneficio.

 

 

Art. 7

Tutela delle vittime dei reati di estorsione e usura e costituzione del Fondo di solidarietà.

1. La Regione istituisce un Fondo globale di solidarietà, al quale possono accedere tutte le vittime dei reati di estorsione e usura, esercenti attività economiche e imprenditoriali, lavoratori dipendenti o pensionati.

 

2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione Puglia con la legge di bilancio ed è ripartito in quote stabilite annualmente dalla Giunta regionale in base all'utilizzo dello stesso.

 

3. Il Fondo è destinato:

 

a) a sostenere, sotto forma di contributo, le linee di intervento di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché a integrare i benefici previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), consentendo l'anticipazione dell'importo complessivamente erogabile a titolo di mutuo ed elargizione dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

 

b) a elargire alle vittime dell'usura, costituitesi parte civile nel relativo procedimento penale, un indennizzo pari al danno subito per effetto della corresponsione di interessi e altri vantaggi usurari all'autore del reato.

 

4. Sono a carico del Fondo le spese di assistenza legale, di consulenza aziendale e tutoraggio prestati in favore delle vittime connesse alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, alla formulazione della domanda di accesso ai benefici e agli interventi di assistenza legale per la definizione delle posizioni debitorie.

 

5. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i Fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, secondo comma, lettera a), della L. n. 108/1996 e le associazioni e le fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, della L. n. 108/1996.

 

6. Il Fondo regionale integra i fondi di prevenzione di cui all'articolo 15 della L. n. 108/1996 allo scopo di garantire i mutui contratti dai soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti di usura e dai soggetti sovraindebitati e consentire loro il prosieguo e/o la ripresa dell'attività economica e della vita lavorativa, sociale e familiare.

 

7. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento.

 

8. I mutui stipulati ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato ai sensi della legge n. 108/1996 e della legge n. 44/1999.

 

 

Art. 8

Requisiti soggettivi di ammissione al Fondo.

1. Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 7 le persone offese dai reati di estorsione e usura che abbiano sporto denuncia e forniscano collaborazione alle autorità competenti per l'individuazione dei responsabili.

 

2. Sono esclusi coloro che, alla data di presentazione della domanda di accesso, abbiano procedimento penale in corso per uno dei reati puniti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o abbiano subito sentenze di condanna per i medesimi reati.

 

3. I benefici sono revocati nei confronti del soggetto richiedente che abbia reso dichiarazioni false e reticenti nel procedimento instaurato.

 

4. Gli ulteriori requisiti e le modalità di accesso sono disciplinati con il successivo regolamento di attuazione.

 

 

Art. 9

Soggetti impegnati nella lotta all'usura e all'estorsione.

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, l'Albo regionale delle organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi, con sede legale in Italia e operanti sul territorio della Puglia da almeno tre anni, impegnati nell'educazione e nell'affermazione della legalità e/o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno del racket e dell'usura, in possesso dei requisiti di legge.

 

 

Art. 10

Misure di sostegno in favore dell'associazionismo avente finalità di lotta alle estorsioni e all'usura.

1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all'articolo 3, al fine di sostenere e incentivare l'associazionismo di settore, eroga contributi in favore di:

 

a) associazioni e organizzazioni antiracket di cui all'articolo 13, comma 2, della L. n. 44/1999, iscritte all'Albo di cui all'articolo 9;

 

b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della L. n. 108/1996, iscritte all'Albo di cui all'articolo 9.

 

2. Il contributo è concesso, prioritariamente, per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:

 

a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione;

 

b) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso un'attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale.

 

 

TITOLO IV

Organi consultivi ed operativi

 

Art. 11

Consulta delle associazioni.

1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato e composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all'articolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dall'Unione province italiane (UPI) regionale e, previa intesa, da un rappresentante delle Prefetture (2).

 

2. La Consulta è insediata dal Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. La Consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai fenomeni di estorsione e usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere nell'annualità precedente e a segnalare nuovi ambiti e aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento.

 

 

-----------------------------------------

 

(2)  Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 giugno 2006, n. 15. Il testo originario era così formulato: «1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato e composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all'articolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dall'Unione province italiane (UPI) regionale e dal coordinatore delle Prefetture.».

Art. 12

Unità speciale.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nell'ambito dell'Accordo di programma-quadro "Sicurezza", è istituita, presso l'Assessorato sviluppo economico della Regione Puglia, la "Unità speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, dell'estorsione e dell'usura", incaricata di svolgere l'istruttoria delle richieste dei benefici di cui alla presente legge e i relativi adempimenti procedurali.

 

2. Presso l'Unità di cui al comma 1 è istituito l'Osservatorio in materia di usura e accesso al credito.

 

3. L'Unità speciale, attraverso i dati forniti dall'Osservatorio, fornisce alla Consulta un rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura nel corso dell'anno precedente, segnalando altresì possibili nuove linee di intervento.

 

4. La dotazione organica e le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento degli organi di cui al comma 3 sono definite con successivo regolamento, che deve prevedere anche le modalità di raccordo con il Commissario governativo antiusura e antiracket.

 

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Art. 13

Regolamenti di attuazione.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana i relativi regolamenti di attuazione.

 

 

Art. 14

Disposizioni finanziarie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziata sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 la somma di euro 1 milione così come di seguito indicato, con prelievo di pari importo dal cap. 1110070 - u.p.b.10.4.1, giusta articolo 12 (Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione) della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008):

 

Unità previsionale di base 2.3

 

CNI 212000 euro 150.000,00 "Spese per azioni di promozione della cultura anti-racket e antiusura, di formazione degli operatori, di sensibilizzazione e comunicazione, di studio e ricerca, di supporto alle iniziative degli enti locali di prevenzione e diffusione della legalità" - articoli 3, 4 e 5;

 

CNI 212010 euro 50.000,00 "Spese per la tutela delle vittime della criminalità" - articolo 6;

 

CNI 212020 euro 500.000,00 "Spese per la tutela delle vittime dell'estorsione e dell'usura" - articolo 7, commi 3 e 4;

 

CNI 212030 euro 300.000,00 "Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime dell'usura" - articolo 7, comma 6.

 

 

2. Con lo stanziamento di cui al CNI 212000 si fa fronte anche alle spese di funzionamento e delle attività degli organismi di cui agli articoli 11 e 12.

 

3. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

 

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 

 

 


Sardegna

 


 

L.R. 3 luglio 1998, n. 21.
Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio

 

 

(1)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 13 luglio 1998, n. 21.

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. La Regione indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti da:

 

a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;

 

b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

 

c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

 

d) componenti delle compagnie barracellari;

 

e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio.

 

2. L'indennizzo compete per gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.

 

3. L'attentato si presume subìto in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.

 

4. L'indennizzo compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate o ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.

 

5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

 

6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

 

 

Art. 2

Procedure per l'erogazione degli indennizzi.

1. L'indennizzo viene erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi (2).

 

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

 

3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

 

4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

 

5. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

 

6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

 

 

-----------------------------------------

 

(2)  Il termine per la presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 18, comma 18, L.R. 11 maggio 2004, n. 6 (nella nuova formulazione di detto comma introdotta dall'art. 41, comma 11, L.R. 21 aprile 2005, n. 7), è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento (per l'ulteriore documento richiesto a corredo dell'istanza vedi nel medesimo comma 18).

 

 

Art. 3

Assunzioni per chiamata diretta nominativa.

1. La Regione chiama con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dalle liste speciali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.

 

2. Procede in ugual modo per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato indennizzabile.

 

3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

 

4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'evento.

 

5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età.

 

 

Art. 4

Applicabilità temporale delle norme.

1. Gli articoli 1 e 2 trovano applicazione per gli attentati avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.

 

2. Entro il 30 giugno 2000 l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della legge.

 

3. L'articolo 3 è applicabile qualunque sia la data del decesso.

 

4. Per gli eventi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 4 dell'articolo 3 decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 1.000.000.000 annue.

 

2. ... (3).

 

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

 

 

---------------------------------------------------

 

(3)  Il presente comma, che si omette, apporta variazioni al bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, approvato con L.R. 15 aprile 1998, n. 12.

 


 

L.R. 11 maggio 2004, n. 6.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004)
(art. 18)

 

 

(1) (2)

-----------------------------------

 

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 12 maggio 2004, n. 16, S.O. n. 1.

(2) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 48, comma 1, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23.

(omissis)

Art. 18

Disposizioni varie.

1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali e al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell'Ente foreste sono, rispettivamente, determinati in:

 

a) UPB S03.005 (Cap. 03024)

 

2004 

euro 

44.297.000 

2005 

euro 

49.294.000 

2006 

euro 

51.439.000 

 

b) UPB S03.005 (Cap. 03025)

 

2004-2006 

euro 

7.747.000 

 

le somme stanziate sui predetti fondi sono conservate nel conto di residui sino al loro completo utilizzo.

 

2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale, nonché quelli per la corresponsione del trattamento accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato per le finalità dei fondi medesimi ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. Nell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole "posizione organizzativa", sono aggiunte le parole "e degli altri incarichi incentivanti" e l'importo di euro 4.487.000 è sostituito con quello di euro 5.987.000 (UPB S02.045 - Cap. 02072).

 

3. [Per la chiusura delle pendenze della contrattazione collettiva del biennio 2000-2001 concernenti le progressioni professionali, previste dall'articolo 9 del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti per lo stesso biennio, è autorizzato, con riferimento all'anno 2003, un ulteriore stanziamento di euro 5.000.000 a valere sullo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (UPB S03.005 - Cap. 03024)] (27).

 

4. II rinvio disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è da intendersi riferito anche alle sue successive modificazioni e integrazioni e comunque al complesso delle norme statali vigenti in materia concorsuale, la cui compatibilità con le norme regionali va verificata anche in relazione alle modalità di espletamento delle prove, che sono definite col decreto d'indizione del concorso, secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 52 della medesima legge regionale.

 

5. Per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari si applica l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente norma, fermo il regime di proroga della Commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari in atto.

 

6. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 12 (Provvidenze a favore degli invalidi civili), è autorizzato il comando di personale dipendente dalle Prefetture, dalle ASL, dagli enti regionali e locali presso l'Amministrazione regionale in deroga ai limiti numerici stabiliti dai commi 2 e 5, lettera a), dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa valutata in euro 150.000 (UPB S02.054 - Cap. 02097).

 

7. Il termine previsto nel comma 9 dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, è prorogato sino al 30 giugno 2005 per la copertura di un contingente di posti non superiore a quello indicato nella disposizione medesima, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale (28). Al personale risultato idoneo nella graduatoria di cui al citato comma 9 del medesimo articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 e che abbia già svolto funzioni dirigenziali per effetto di provvedimenti adottati a' termini dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura della dotazione organica dirigenziale e comunque per un periodo non superiore a mesi ventiquattro, possono essere conferite le funzioni dirigenziali vacanti di cui all'articolo 21, lettere b) e d) della stessa legge regionale n. 31 del 1998, secondo l'ordine della graduatoria, salvo motivate esigenze concernenti la specificità della materia e la professionalità maturata. Ai medesimi dipendenti spetta il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio previsto per lo svolgimento delle funzioni stesse.

 

8. È autorizzata per ciascuno degli anni 2004-2006, la spesa di euro 30.000 per iniziative, studi, ricerche e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie, rapporti con l'Unione europea, aiuti di Stato e per attività di partecipazione della Regione ad organismi comunitari tra cui il Comitato delle Regioni, Presidenza Imedoc e Comitato Regioni Periferiche Marittime (UPB S01.033 - Cap. 01078).

 

9. L'Ufficio speciale per l'occupazione, di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è soppresso; i relativi compiti sono attributi all'Agenzia Regionale del Lavoro. Le somme stanziate in conto competenza e disponibili in conto residui sull'UPB S01.046 per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione, di cui alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 e alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio all'UPB S10.075.

 

10. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell'anno 2004 la spesa di euro 200.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato) (UPB S01.017 - Cap. 01045).

 

11. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2003, relative alla realizzazione di un programma per l'informatizzazione delle associazioni di volontariato, è autorizzato nell'anno 2004 lo stanziamento di euro 700.000 (UPB S03.028 - Cap. 03113).

 

12. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 7.500.000 quale integrazione delle disponibilità del titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1990 di cui alla legge n. 268 del 1974 (UPB S03.035 - Cap. 03129).

 

13. A valere sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S03.008 (Cap. 03040) è autorizzata la concessione di contributi, sino ad un importo di euro 7.500.000, a favore delle Agenzie governative regionali riconosciute come tali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 23 (Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali).

 

14. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), dopo la parola CREL sono aggiunte le seguenti: "dotato di autonomia funzionale ed organizzativa"; alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Per il funzionamento il CREL dispone di personale fornito dall'Amministrazione regionale.".

 

15. Per il funzionamento del CREL, di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 300.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030) (29).

 

15-bis. Al presidente del CREL è riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 18.000 annui. Tale compenso deve essere rapportato al periodo di effettiva durata in carica (30).

 

15-ter. Ai componenti del CREL, ivi compreso il presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero pari a euro 150 per la partecipazione alle sedute dell'organismo, per un numero massimo di cinquanta sedute annue (31).

 

15-quater. Ai componenti del CREL sono riconosciuti:

 

a) l'indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale;

 

b) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale per l'uso dell'auto propria;

 

c) il rimborso delle spese di vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale (32).

 

16. L'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2000 è abrogato.

 

17. Per poter far fronte alla crescente domanda del mercato turistico ed al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, in deroga alle disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico - Albi regionali e disposizioni tariffarie), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla definizione delle procedure semplificate atte ad integrare gli albi professionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1988, attraverso un bando pubblico per soli titoli. Il bando deve prevedere la possibilità di accesso agli albi ai richiedenti che, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 5 della suddetta legge regionale n. 26 del 1988, posseggano i requisiti professionali che abilitano all'esercizio della professione di guida turistica; il medesimo Assessorato, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle predette professioni.

 

18. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1998, è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento. L'istanza deve contenere, oltre agli elementi già previsti dal comma 2 dell'articolo 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'Autorità competente. Ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge regionale n. 21 del 1998, qualora, trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza, le indagini dell'Autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non si siano concluse, l'Amministrazione regionale può concedere un'anticipazione sulla provvidenza prevista dall'articolo 1 della stessa legge, per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione, previa presentazione da parte dell'interessato di idonea garanzia bancaria o assicurativa (33).

 

19. Le disposizioni di cui al comma 18 trovano applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002 (34).

 

20. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 1.000.000 per le attività connesse con la redazione degli atti di pianificazione territoriale di cui agli articoli 10, 10-bis e 11 della legge regionale n. 45 del 1989 (UPB S04.091 - Cap. 04199).

 

21. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), è abrogata l'espressione "appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale".

 

22. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004 e altre disposizioni varie), il termine "31 gennaio 2004" è sostituito con "31 dicembre 2003.".

 

23. Una quota di euro 200.000 dello stanziamento recato dall'UPB S07.020 (Cap. 07051) è destinata all'Associazione nazionali alpini per l'organizzazione del 1° Raduno di raggruppamento che si terrà a Cagliari il 1°, 2 e 3 ottobre.

 

24. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2002 (Legge finanziaria 2002), e in applicazione della normativa statale vigente alla data di entrata in vigore della citata legge, è autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro già instaurati e l'acquisizione dei servizi in essere; la suddetta proroga non costituisce presupposto per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. I relativi oneri sono valutati, per l'anno 2004, in euro 1.500.000 (UPB S02.045).

 

 

----------------------------------

 

(27) Comma abrogato dall'art. 14, comma 5, L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

(28) Periodo così sostituito dall'art. 15, comma 7, L.R. 21 aprile 2005, n. 7. Il testo originario era così formulato: «I termini previsti ai commi 9 e 13-bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni.».

(29) Gli attuali commi da 15 a 15-quater così sostituiscono l'originario comma 15 per effetto dell'art. 41, comma 3, lettera b), L.R. 21 aprile 2005, n. 7. Il testo del comma sostituito era il seguente: «15. Per il funzionamento del CREL di cui al comma 14 della legge regionale n. 19 del 2000 e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, determinati nella misura prevista dall'articolo 36 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).».

(30) Gli attuali commi da 15 a 15-quater così sostituiscono l'originario comma 15 per effetto dell'art. 41, comma 3, lettera b), L.R. 21 aprile 2005, n. 7. Il testo del comma sostituito era il seguente: «15. Per il funzionamento del CREL di cui al comma 14 della legge regionale n. 19 del 2000 e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, determinati nella misura prevista dall'articolo 36 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).».

(31) Gli attuali commi da 15 a 15-quater così sostituiscono l'originario comma 15 per effetto dell'art. 41, comma 3, lettera b), L.R. 21 aprile 2005, n. 7. Il testo del comma sostituito era il seguente: «15. Per il funzionamento del CREL di cui al comma 14 della legge regionale n. 19 del 2000 e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, determinati nella misura prevista dall'articolo 36 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).».

(32) Gli attuali commi da 15 a 15-quater così sostituiscono l'originario comma 15 per effetto dell'art. 41, comma 3, lettera b), L.R. 21 aprile 2005, n. 7. Il testo del comma sostituito era il seguente: «15. Per il funzionamento del CREL di cui al comma 14 della legge regionale n. 19 del 2000 e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, determinati nella misura prevista dall'articolo 36 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).».

(33) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 11, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 (per l'autorizzazione di spesa vedi nel medesimo comma 11). Il testo originario era così formulato: «18. Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni materiali, provocati da attentati a persone e cose di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), affidati alla compagnia assicuratrice convenzionata, l'Amministrazione regionale può concedere, decorsi quattro mesi dalla data dell'istanza, da presentarsi entro quattro mesi dalla data dell'evento, anticipazioni sugli indennizzi spettanti per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno medesimo accertato dall'Amministrazione regionale; a tal fine è istituito un apposito fondo di rotazione con una dotazione, per l'anno 2004, di euro 1.000.000 (UPB E02.009 - UPB S02.009).».

(34) Comma così sostituito dall'art. 41, comma 11, L.R. 21 aprile 2005, n. 7 (per l'autorizzazione di spesa vedi nel medesimo comma 11). Il testo originario era così formulato: «19. La disposizione di cui al comma 19 trova applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.».

 

 

Art. 19

Copertura finanziaria.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004-2006 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

(omissis)

 

 

 


 

Sicilia

 


 

L.R. 24 agosto 1993, n. 20.
Interventi per onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e nuove misure di solidarietà a sostegno dei familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata

 

 

(1)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 agosto 1993, n. 40.

 

 

Art. 1

1. In deroga alla normativa vigente è autorizzata l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero, della signora Lucia Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, deceduto a seguito di un attentato di stampo mafioso, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.

 

 

Art. 2

1. È autorizzata l'assunzione presso la Regione siciliana, gli enti locali e gli enti o istituti dagli stessi dipendenti o vigilati, dei coniugi, orfani o conviventi more uxorio delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto.

 

 

Art. 3

1. Il personale dipendente, coniuge o orfano delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, assunto presso la Regione siciliana, gli enti locali e gli enti o istituti dagli stessi dipendenti o vigilati, ai sensi della legislazione vigente, verrà inquadrato, a domanda, nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto al momento dell'assunzione, e con decorrenza dalla data del nuovo inquadramento.

 

 

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire 500 milioni, per l'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

Art. 5

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


 

L.R. 13 settembre 1999, n. 20.
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari

 

 

(1) (2)

-----------------------------------

 

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 settembre 1999, n. 44.

(2) Vedi anche l'art. 6, L.R. 18 dicembre 2000, n. 26. Per l'estensione dei benefici previsti dalla presente legge vedi altresì l'art. 19, comma 47, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

 

 

Art. 1

Norma programmatica.

1. La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta la presente legge.

 

 

TITOLO I

Misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari

 

Art. 2

Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa (3).

1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni (4).

 

2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine:

 

a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;

 

b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

 

c) genitori;

 

d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime (5).

 

3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

 

4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

 

5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.

 

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

 

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

-------------------------------------

 

(3) Per l'estensione dei benefìci di cui al presente articolo a favore di taluni familiari di vittime del dovere vedi l'art. 107, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e l'art. 24, comma 1, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20. Vedi, altresì, il comma 2 del medesimo articolo.

(4) Vedi, anche, l'art. 3, commi 1 e 2, L.R. 3 maggio 2004, n. 7.

(5) Vedi anche l'art. 5, comma 4, L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

 

 

Art. 3

Sostegno agli orfani (6).

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:

 

a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;

 

b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;

 

c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.

 

2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali I.S.T.A.T.

 

3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.

 

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.

 

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

---------------------------------------

 

(6) Per l'estensione dei benefìci di cui al presente articolo a favore di taluni familiari di vittime del dovere vedi l'art. 107, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, l'art. 24, comma 1, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 (vedi, altresì, il comma 2 del medesimo articolo) e l'art. 5, L.R. 3 maggio 2004, n. 7.

 

 

Art. 4

Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni (7).

1. L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni (8).

 

1-bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni (9).

 

2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli Enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima (10).

 

3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli Enti di cui al comma 1 (11).

 

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.

 

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

-----------------------------------

 

(7) Per l'estensione dei benefìci di cui al presente articolo a favore di taluni familiari di vittime del dovere vedi l'art. 107, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, l'art. 24, comma 1, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 (vedi, altresì, il comma 2 del medesimo articolo) e l'art. 6, L.R. 3 maggio 2004, n. 7.

(8) Comma così modificato dall'art. 139, comma 67, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche, ai sensi dell'art. 108, della suddetta L.R. n. 4/2003, ai figli di vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, nati o residente in Sicilia, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici e, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 3 maggio 2004, n. 7, ai figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il 45° anno di età e che non siano dipendenti pubblici.

(9) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 46, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, poi così modificato dall'art. 12, comma 19, L.R. 30 gennaio 2006, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (come prevede l'art. 14, comma 2, della stessa legge).

(10) Periodo aggiunto dall'art. 18, comma 13, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

(11) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche, ai sensi dell'art. 108, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, nati o residente in Sicilia, a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici e, ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 3 maggio 2004, n. 7, ai figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il 45° anno di età e che non siano dipendenti pubblici.

Art. 5

Benefìci in favore dei familiari di Michele Abbate.

1. Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Michele Abbate si applicano i benefìci di cui agli articoli 2, 3 e 4.

 

 

Art. 5-bis

1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre vittime della stessa strage, Giovanni Conti e Rita Privitera, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

 

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 (12).

 

 

-------------------------------------

 

(12) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 8.

 

 

Art. 6

Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari (13).

1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subìto l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 (14).

 

2. L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio fisico subìto e in caso di morte viene erogato nella misura massima.

 

3. Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

 

4. L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.

 

5. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.

 

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

 

8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

--------------------------------------

 

(13) Al fine di onorare la memoria ed il sacrificio delle vittime d Portella della Ginestra, i benefici previsti dal presente articolo sono esteri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L.R. 3 maggio 2004, n. 7, con le modalità ivi previste e nella forma di un contributo una tantum per l'importo di 10 mila euro, alle 23 vittime superstiti rimaste ferite nella strage di Portella della Ginestra del 1° maggio 1947 (vedi anche i commi 2 e 3 del medesimo articolo).

(14) Con D.P.Reg. 17 aprile 2000 sono state emanate le modalità per l'erogazione del contributo previsto dal presente articolo.

 

 

Art. 7

Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa.

1. È istituito alle dirette dipendenze del Presidente della Regione un gruppo di lavoro denominato "Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa" (di seguito denominato "Ufficio speciale"), incaricato di svolgere l'istruttoria delle richieste di ottenimento dei benefìci di cui alla presente legge.

 

2. Le sezioni provinciali dell'ufficio speciale coadiuvano la Presidenza della Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e sono incaricate di accogliere le domande volte alla corresponsione dei benefìci previsti dalla medesima, effettuando un'istruttoria preliminare, anche mediante l'acquisizione delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefìci medesimi, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

 

3. Il gruppo di lavoro è articolato in nove sezioni provinciali operanti presso le sedi delle amministrazioni delle province regionali. A tal fine i presidenti delle province regionali, previa intesa con il Presidente della Regione, destinano locali idonei presso gli uffici delle amministrazioni provinciali. Le spese per il personale restano a carico della Regione; le spese di funzionamento delle sezioni provinciali sono poste a carico dei bilanci delle province regionali, che vi provvedono con parte delle disponibilità dei fondi ordinari assegnati dalla Regione.

 

4. All'ufficio speciale è destinata un'adeguata dotazione di personale dipendente dell'Amministrazione regionale che verrà definita con decreto del Presidente della Regione.

 

5. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le forme e le modalità di partecipazione all'attività dell'ufficio speciale delle associazioni e delle fondazioni, che risultino costituite per il perseguimento di finalità proprie della presente legge e iscritte negli appositi elenchi costituiti presso le competenti autorità dello Stato.

 

 

Art. 8

Divieto di cumulo dei benefici.

1. I benefìci economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

 

2. In caso di cumulo di benefìci l'avente diritto è tenuto a presentare, previamente, istanza all'altra amministrazione.

 

3. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.

 

 

Art. 9

Fondo per le costituzioni di parte civile (15).

1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, Enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.

 

2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:

 

a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e ritenuti congrui dal consiglio dell'ordine degli avvocati e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale;

 

b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.

 

3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefìci di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.

 

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.

 

6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.

 

7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.

 

8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.

 

9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

 

10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.

 

12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

------------------------------------

 

(15) Per l'estensione dei benefìci di cui al presente articolo a favore di taluni familiari di vittime del dovere vedi l'art. 107, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4. Vedi, altresì, il comma 2 del medesimo articolo.

 

 

Art. 10

Indennizzi una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto (16).

1. La Regione interviene con un contributo una tantum in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità,

 

2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione che:

 

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

 

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.

 

3. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. A valere sul contributo concesso può essere erogata un'anticipazione pari al 40 per cento a presentazione di un certificato di inizio lavori.

 

4. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 20 milioni per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato all'80 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.

 

5. Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono presentate dagli interessati all'Ufficio speciale di cui all'articolo 7 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo.

 

6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi da parte di compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

 

7. Fino alla nuova disciplina delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente articolo, le disposizioni attuative concernenti i contributi per danni della medesima specie di quelli disciplinati dal presente articolo in precedenza emanate dal Presidente della Regione.

 

8. Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77 e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.

 

9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001.

 

10. All'onere di lire 300 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

 

11. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

12. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

-------------------------------------

 

(16) Per le modalità per l'erogazione del contributo "una tantum" previsto dal presente articolo, vedi il D.P.Reg. 20 marzo 2000.

 

 

TITOLO II

Misure di solidarietà in favore di soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di vittime dell'usura

 

Art. 11

Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive.

1. Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi.

 

2. Fermi restando i contributi di cui all'articolo 10 della presente legge a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subìto danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti, il Presidente della Regione può concedere a carico del fondo di cui al presente articolo contributi nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire 1000 milioni per ciascun evento:

 

a) 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza;

 

b) 70 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti i particolari di cui abbiano conoscenza;

 

c) 100 per cento dell'ammontare dei danni subiti, qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.

 

3. I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi indicati, che abbiano subìto:

 

a) un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;

 

b) un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

 

4. I benefìci di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri erogati per le medesime finalità da altre istituzioni. L'accredito delle somme è disposto solo a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario con la quale si dimostri che il contributo erogato dalla Regione è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al prosieguo o al potenziamento dell'attività economica.

 

5. I contributi di cui al comma 2, tenuto conto dei limiti di importo delle elargizioni corrisposte dallo Stato, sono restituiti dai beneficiari alla Regione entro 30 giorni dalla corresponsione delle elargizioni concesse dalla competente autorità dello Stato sulla base dell'apposita normativa vigente.

 

6. Qualora la competente autorità dello Stato non corrisponda l'elargizione richiesta dai soggetti di cui al comma 2, il Presidente della Regione, sulla base delle motivazioni formulate dalla competente autorità dello Stato, può chiedere ai medesimi la restituzione entro 30 giorni delle somme erogate dalla Regione e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale.

 

7. Il Presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio speciale di cui all'articolo 7, decide con proprio decreto sull'eventuale concessione dei contributi di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'apposita istanza e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

 

8. L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione del beneficio. L'ufficio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione, può richiedere informazioni alla prefettura competente per territorio.

 

9. Qualora i danni subiti dalle vittime di richieste estorsive siano coperti da contratti di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono commisurati alla somma corrispondente all'ammontare dei danni non coperta da tali contratti.

 

10. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo la valutazione dei danni è effettuata dalla Presidenza della Regione in base a idonea perizia giurata che i soggetti danneggiati abbiano già fornito alla competente autorità dello Stato o della Regione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.

 

11. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli interessati abbiano già avanzato alla competente autorità dello Stato o della Regione istanze rivolte all'ottenimento delle elargizioni appositamente previste dalla normativa statale o regionale.

 

12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

13. All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

 

14. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

15. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

Art. 12

Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi.

1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

 

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

3. All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

 

4. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

5. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

Art. 13

Interventi in favore delle vittime dell'usura.

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitino un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

 

2. Il Presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, a fornire la garanzia della Regione su mutui che tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.

 

3. I mutui di cui al presente articolo di durata non superiore al quinquennio possono essere contratti con un istituto bancario operante nella regione e sino all'importo necessario per il prosieguo dell'attività, come indicato nelle perizie di stima da allegarsi alle denunce presentate ai sensi dell'articolo 644 del codice penale.

 

4. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, ricevuta l'istanza dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia all'autorità giudiziaria e la relazione del Prefetto competente per territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva conclusione il Presidente della Regione presta la garanzia della Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della Regione. La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei beneficiari dei mutui.

 

5. All'onere relativo alla concessione della garanzia, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 37973 del bilancio della Regione. Gli oneri per gli esercizi 2000 e 2001, valutati in lire 100 milioni per l'anno 2000 e 200 milioni per l'anno 2001, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

6. Per le finalità di cui al comma 4 sono autorizzati i limiti poliennali di impegno di seguito indicati: 20 milioni per l'anno 1999; 200 milioni per l'anno 2000; 200 milioni per l'anno 2001. All'onere di lire 20 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 37972 del bilancio della Regione. All'onere di lire 220 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 (capitolo 10707). L'onere di lire 420 milioni per l'anno 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

 

TITOLO III

Misure a sostegno delle scuole e di istituzioni impegnate nella lotta alla mafia, ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura, nonché nella affermazione della legalità

 

Art. 14

Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni (17).

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea (18).

 

2. I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.

 

3. Per ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche. I contributi di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.

 

4. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno (19), all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo.

 

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

6. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

 

7. Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001, quanto a lire 300 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, abrogato per effetto della presente legge.

 

8. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

------------------------------

 

(17) Vedi la Circ.Ass. 7 maggio 2001, n. 5/PI, la Circ. 21 febbraio 2002, n. 3, la Circ.Ass. 28 febbraio 2005, n. 4 e la Circ.Ass. 15 febbraio 2006, n. 5 che hanno previsto interventi di cui al presente articolo.

(18) Vedi la Circ.Ass. 29 maggio 2000, n. 15.

(19) Il termine per la presentazione delle istanze è stato anticipato al 30 aprile di ogni anno dell'art. 81, comma 1, L.R. 3 maggio 2001, n. 6. Per l'anno finanziario 2001 il suddetto termine è stato fissato al 30 maggio dal comma 2 dello stesso art. 81.

 

 

Art. 15

Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti.

1. Con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale è costituito presso la Presidenza della Regione il Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, con l'obiettivo di raccogliere e fornire ogni informazione documentale, utile a perseguire le finalità previste dall'articolo 14.

 

2. La Giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa ed il responsabile del Centro per il raggiungimento delle finalità previste, dandone comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.

 

3. Il Centro regionale di informazione e documentazione istituisce una banca dati sulla criminalità organizzata, sul fenomeno mafioso, sull'incidenza dei poteri occulti.

 

 

Art. 16

Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi. Programmazione dell'attività. Abrograzione di norme.

[1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 è istituito presso la Presidenza della Regione l'albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi con sede legale in Sicilia ed operanti esclusivamente nel territorio della stessa, impegnati nella lotta alla mafia o nella educazione alla legalità o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno mafioso.

 

2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritti mediante decreto del Presidente della Regione tutte le associazioni, le fondazioni ed i centri studi che, in possesso dei requisiti previsti da un apposito regolamento, ne facciano richiesta.

 

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, e sentita la Commissione di vigilanza ed inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, emana il regolamento di cui al comma 2 che contiene anche i criteri e le modalità di ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge.

 

4. Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge le associazioni, i centri e le fondazioni presentano alla Presidenza della Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma di attività e il piano finanziario per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il relativo rendiconto finanziario.

 

5. Su presentazione del programma di attività viene corrisposta a titolo di anticipazione una somma pari al 60 per cento del contributo assegnato.

 

6. Nel caso di mancato impiego della somma anticipata, la parte residua viene riversata in entrata del bilancio della Regione.

 

7. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto finanziario o di mancata restituzione delle somme non utilizzate, il soggetto viene escluso dai benefìci previsti dalla presente legge.

 

8. A decorrere dall'anno 2000 sono abrogate le seguenti norme: legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; articolo 10 legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19; articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19; articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

 

9. Per l'erogazione dei contributi da parte del Presidente della Regione per ciascuno degli anni 2000-2001 è autorizzata la spesa di lire 1.545 milioni cui si provvede con la disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri autorizzati dalle norme abrogate per effetto del comma 8.

 

10. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47] (20).

 

 

--------------------------------

 

(20) Articolo abrogato dall'art. 42, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).

 

 

Art. 17

Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura (21).

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subìto richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà (22).

 

2. Il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto delle fondazioni e delle associazioni di cui al presente articolo, che inoltre devono risultare iscritte negli appositi elenchi tenuti dalle competenti autorità dello Stato.

 

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

 

4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

 

5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

------------------------------

 

(21) Vedi, anche, l'art. 104, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

(22) Con D.P.Reg. 4 aprile 2000 e con Dec.Ass. 2 ottobre 2002 sono state determinate le modalità per l'erogazione del contributo previsto dal presente articolo.

 

 

Art. 18

Contributo al Centro di accoglienza "Padre Nostro".

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni.

 

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1026.

 

 

Art. 19

Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese (23).

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente, all'Ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni quale contributo per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese.

 

2. All'onere autorizzato per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

 

3. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

 

---------------------------------------

 

(23) Vedi, anche, l'art. 104, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni finali, transitorie ed abrogative

 

Art. 20

Estensione dei benefìci nel tempo.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i benefìci previsti si applicano a domanda degli interessati, anche per fatti verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

 

2. Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'articolo 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni.

 

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.

 

4. Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.010.00, accantonamento codice 1001.

 

5. I benefìci di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità.

 

 

Art. 21

Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture.

01. In materia di subappalti, noli e forniture, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (24).

 

1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

 

2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

 

3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

 

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia (25).

 

4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

 

5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.

 

6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. È rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.

 

 

--------------------------------------

 

(24) Comma qui inserito dall'art. 37, L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

(25) Comma aggiunto dall'art. 25, L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

 

 

Art. 22

Comitato regionale per la sicurezza.

[1. È istituito il Comitato regionale per la sicurezza con il compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione.

 

2. Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 31 dello Statuto regionale.

 

3. Il Comitato per la sicurezza è presieduto dal Presidente della Regione. Ne fanno parte il presidente della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, i questori della polizia di Stato, i sindaci delle città capoluogo della Sicilia, due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia designati dalle organizzazioni autonome dei vigili urbani e il direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

 

4. Il Comitato regionale per la sicurezza opera in raccordo con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture. Alle riunioni del Comitato regionale per la sicurezza sono invitati i prefetti della Sicilia ed i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica] (26).

 

 

--------------------------------------

 

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 marzo 2001, n. 55 (Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 12, serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 23

Abrogazione di norme.

1. In dipendenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

 

- legge regionale 4 giugno 1980, n. 51;

 

- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140;

 

- articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90;

 

- articoli 1, 2, 3, 4, 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10;

 

- articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14;

 

- articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6;

 

- articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19;

 

- legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;

 

- articolo 32 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;

 

- articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 44;

 

- articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77;

 

- legge regionale 6 aprile 1996, n. 14;

 

- legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43;

 

- l'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

 

- l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 17.

 

 

Art. 24

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegato

 

Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1960

 

Nominativo 

Luogo e data dell'uccisione 

Andrea Raja 

Casteldaccia (PA), 6 agosto 1944 

Nunzio Passafiume 

Trabia (PA), 7 giugno 1945 

Agostino D'Alessandro 

Ficarazzi (PA), 11 settembre 1945 

Giuseppe Lo Cicero 

Mazzarino (CL), 25 novembre 1945 

Giuseppe Puntarello 

Ventimiglia (PA), 5 dicembre 1945 

Antonino Guarisco 

Burgio (AG), 7 marzo 1946 

Gaetano Guarino 

Favara (AG), 16 maggio 1946 

Marina Spinelli 

Favara (AG), 16 maggio 1946 

Pino Cammilleri 

Naro (AG), 28 giugno 1946 

Giovanni Castiglione 

Alia (PA), 22 settembre 1946 

Girolamo Scaccia 

Alia (PA), 22 settembre 1946 

Giuseppe Biondo 

Santa Ninfa (AG) 2 ottobre 1946 

Giovanni Santangelo 

Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 

Vincenzo Santangelo 

Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 

Giuseppe Santangelo 

Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 

Giovanni Severino 

Joppolo (AG), 25 novembre 1946 

Paolo Farina 

Comitini (AG), 28 novembre 1946 

Nicolò Azoti 

Baucina (PA), 21 dicembre 1946 

Accursio Miraglia 

Sciacca (AG), 4 gennaio 1947 

Pietro Macchiarella 

Ficarazzi (PA), 19 febbraio 1947 

Margherita Clesceri 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Giorgio Cusenza 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Giovanni Megna 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Giovanni Grifò 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Vincenza La Fata 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Giuseppe Di Maggio 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Filippo Di Salvo 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Francesco Vicari 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Castrenze Intravaia 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Serafino Lascari 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Vito Allotta 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Vincenza Spina 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Elconora Moschetto 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Giuseppa Parrino 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Provvidenza Greco 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Vincenzo La Rocca 

Portella della Ginestra (PA) 1° maggio 1947 

Michelangelo Salvia 

Partinico (PA), 8 maggio 1947 

Giuseppe Intorrella 

Comiso (RG), 11 giugno 1947 

Giuseppe Casarrubea 

Partinico (PA), 22 giugno 1947 

Vincenzo Lo Iacono 

Partinico (PA), 22 giugno 1947 

Giuseppe Maniaci 

Terrasini (PA), 23 ottobre 1947 

Calogero Caiola 

S. Giuseppe Jato (PA), 3 novembre 1947 

Vito Pipitone 

Marsala (TP), 8 novembre 1947 

Vincenzo Campo 

22 febbraio 1948 

Epifanio Li Puma 

Petralia Soprana (PA), 2 marzo 1948 

Placido Rizzotto 

Corleone, (PA), 10 marzo 1948 

Calogero Cangelosi 

Camporeale (PA), 2 aprile 1948 

Giuseppe Intile 

Caccamo (PA), 7 agosto 1952 

Salvatore Carnevale 

Sciara (PA), 16 maggio 1955 

Giuseppe Spagnuolo 

Cattolica Eraclea (AG), 13 agosto 1955 

Pasquale Almerico 

Camporeale (PA), 25 aprile 1957 

Paolo Bongiorno 

Lucca Sicula (AG), 20 settembre 1960 

 


 

L.R. 16 aprile 2003, n. 4.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.
(art. 107 e 108)

 

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 17 aprile 2003, n. 17.

(2) Per comodità di consultazione si è ritenuto aggiungere, in appendice alla presente legge (della quale non costituisce parte integrante), il testo del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 75 della presente legge, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Sicilia. Ai sensi del comma 1 del suddetto art. 75 l'applicazione nel territorio della Regione del citato D.P.R. n. 509/1997 è limitata agli articoli da 1 a 10. Vedi anche la Circ.Ass. 22 ottobre 2003, n. 18 e la Circ.Ass. 9 giugno 2004, n. 17.

 

 

(omissis)

 

Art. 107

Provvedimenti in favore familiari vittime del dovere.

1. I benefìci di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore del coniuge superstite o dei genitori o degli orfani o del convivente more uxorio dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati vittime di azioni criminose nell'adempimento del proprio dovere.

 

2. Ai fini del riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1, il servizio competente del dipartimento regionale enti locali acquisisce dal Prefetto della provincia dove è stato commesso il delitto un dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'articolo 6 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito e lo trasmette al Presidente della Regione che dispone il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere" con apposito decreto. All'emanazione dei provvedimenti concessivi dei suddetti benefìci provvede il competente servizio del dipartimento regionale enti locali.

 

 

Art. 108

Provvedimenti in favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Ustica.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 e di Punta Raisi del 23 dicembre 1978, nati o residenti in Sicilia a condizione che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età o che non siano dipendenti di enti pubblici (122).

 

 

------------------------

(122) Comma così modificato dall'art. 76, comma 41, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

 

(omissis)


 

 

L.R. 7 aprile 2004, n. 4.
Interventi per i familiari delle vittime dell'attentato di Nassiriya.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 aprile 2004, n. 16.

 

 

Art. 1

Interventi di solidarietà per i familiari dei caduti di Nassiriya.

1. Ai familiari di Alfio Ragazzi, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Domenico Intravaia, Horacio Majorana ed Emanuele Ferraro, vittime dell'attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya in territorio iracheno, sono estesi i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. I predetti benefici sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

 

 

Art. 2

Norma finanziaria.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa complessiva di 837 migliaia di euro, di cui:

 

a) 465 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183720);

 

b) 12 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183721);

 

c) 360 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 3.2.1.3.5, capitolo 183722).

 

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

 

3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata rispettivamente la spesa di 12 migliaia di euro e di 14 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

4. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per ciascun anno, la spesa di 360 migliaia di euro, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

 

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


 

L.R. 3 maggio 2004, n. 7.
Interventi a favore dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa e delle vittime superstiti della strage di Portella della Ginestra. Misure di solidarietà a sostegno dei familiari di vittime della mafia e della criminalità organizzata.


 

(1)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz.Uff. Reg. sic. 7 maggio 2004, n. 20.

 

 

Art. 1

Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai figli delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa.

 

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano anche ai figli, nati o residenti in Sicilia, delle vittime del disastro aereo di Montagna Longa del 5 maggio 1972, a condizione che non abbiano superato il 45° anno di età e che non siano dipendenti pubblici.

 

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa valutata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004.

 

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2004, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

 

4. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 600 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

 

Art. 2

Applicazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1999 ai superstiti della strage di Portella della Ginestra.

1. Al fine di onorare la memoria ed il sacrificio delle vittime di Portella della Ginestra, i benefici previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono estesi, con le modalità ivi previste e nella forma di un contributo una tantum per l'importo di 10 mila euro, alle 23 vittime superstiti rimaste ferite nella strage di Portella della Ginestra dell'1 maggio 1947.

 

2. La Presidenza della Regione eroga il contributo a richiesta degli interessati o dei familiari delle vittime previo accertamento dei requisiti presso gli organi competenti.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 230 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183705.

 

 

Art. 3

Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata per i fatti accaduti nel decennio precedente la legge regionale n. 10 del 1986.

1. I familiari dei soggetti riconosciuti, con apposito parere dell'autorità governativa competente, vittime della mafia o della criminalità organizzata, i cui assassini siano rimasti ignoti o nei cui confronti si sia comunque estinta l'azione penale, per i fatti accaduti nel decennio precedente l'entrata in vigore della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

 

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.

 

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

 

 

Art. 4

Contributo una tantum per i familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata decedute al di fuori del territorio regionale.

1. I familiari delle vittime della mafia o della criminalità organizzata, decedute al di fuori del territorio regionale, possono richiedere alla Regione un contributo una tantum entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 5 mila euro.

 

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le autonomie locali e le politiche sociali, adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per l'applicazione del presente articolo.

 

4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione.

 

 

Art. 5

Sostegno agli orfani dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone.

1. Ai familiari dell'agente di Polizia di Stato Francesco Tammone, ucciso a Potenza il 10 luglio 1996, sono estesi i benefici di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 3 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

 

3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, la spesa, valutata in 3 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

 

Art. 6

Estensione dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1999 ai familiari di Graziella Campagna.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, si applicano ai familiari di Graziella Campagna, rapita ed uccisa in data 12 dicembre 1985.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 30 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.

 

3. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 60 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.

 

 

Art. 7

Autorizzazione all'assunzione da parte del comune di Cattolica Eraclea di un familiare di Giuseppe Spagnolo.

1. Nel 50° anniversario dell'assassinio di Giuseppe Spagnolo, vittima della mafia, già sindaco di Cattolica Eraclea, il comune di Cattolica Eraclea è autorizzato, con oneri a carico del bilancio comunale, ad assumere un familiare della vittima entro il quarto grado, nell'ambito della dotazione organica ed in deroga alla procedura dettata dalla normativa ordinaria vigente in materia di assunzioni.

 

 

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


 

L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.
(art. 19)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2005, n. 56, s.o. n. 30.

(2)  Il bilancio di previsione per l'anno 2005 è stato approvato con L.R. 28 dicembre 2004, n. 18. Vedi, anche, la Circ.Ass. 3 marzo 2006, n. 4 e la Circ. 10 maggio 2006.

 

(omissis)

 

Art. 19

Disposizioni relative al personale.

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

7. All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

 

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione siciliana, in servizio o in quiescenza.".

 

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

13. All'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo il primo comma inserire il seguente:

 

"Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.".

 

14. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si intendono nel senso che la percentuale del 5 per cento ivi prevista è aggiuntiva rispetto alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti:

 

a) in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

 

b) invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

 

c) non vedenti o sordomuti, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

 

d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

 

15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

16. All'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

 

«a) le parole "Ai fini del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa" sono soppresse;

 

b) dopo le parole "controllo" la parola "e" è sostituita con "e/o";

 

c) le parole "dipartimento bilancio e tesoro" sono sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato";

 

d) il periodo "restano a carico delle amministrazioni o enti di provenienza" è sostituito con "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione";

 

e) nell'ultimo periodo le parole "A detto personale" sono sostituite con le parole "Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale" e la parola "esclusivamente" è soppressa;

 

f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.".

 

Per le finalità di cui al presente comma la spesa, valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 1.000 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.».

 

17. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

«a) sostituire le parole "presso il dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica" con le parole "presso l'Assessorato regionale della sanità";

 

b) le parole "cinque unità" sono sostituite con le parole "35 unità";

 

c) le parole "dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica" sono sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato";

 

d) le parole "restano a carico degli enti di provenienza" sono sostituite con le parole "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione";

 

e) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41."».

 

18. Per le finalità di cui al comma 17 la spesa, valutata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007, in 1.480 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003.

 

19. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

20. Le società partecipate dalla Regione possono procedere alla dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze.

 

21. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

23. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

24. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

25. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

28. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, sostituire "31 dicembre 2004" con "31 dicembre 2005".

 

29. Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato istituito il Polo catastale comunale, in forma singola o associata per la gestione del catasto, il sindaco è autorizzato a riconoscere le funzioni agli addetti per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi demandati ai "Poli catastali comunali".

 

30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

31. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

32. Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica di agente con funzioni di agente forestale che in prima applicazione viene fissato in n. 400 unità, il Dirigente generale del dipartimento foreste è autorizzato ad adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale. La predetta procedura concorsuale è disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico fondamentale spettante è quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 maggio 2005, n. 22 per la categoria B posizione economica "1" (allegato I) oltre l'indennità di amministrazione (allegato J) e l'indennità integrativa speciale (allegato H).

 

33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

36. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

38. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si estendono al personale medico titolare di guardia medica compatibilmente con la dotazione organica dei presidi interessati.

 

39. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

40. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

41. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

44. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

45. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

46. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, inserire il seguente:

 

"1-bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.".

 

47. I benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, vengono previsti anche per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata, fuori dal territorio siciliano.

 

(omissis)

 

 

 


Toscana

 


 

L.R. 20 novembre 2006, n. 55.
Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 29 novembre 2006, n. 35, parte prima.

 

 

Il Consiglio regionale ha approvato

 

 

Il Presidente della Giunta

 

 

Promulga la seguente legge:

 

 

 

Art. 1

Finalità.

1. La comunità toscana manifesta la solidarietà ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalità organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.

 

 

Art. 2

Destinatari dei benefici.

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), alla legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

 

a) essere, coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o le vittime, residenti in Toscana al momento del verificarsi dell'evento;

 

b) avere riportato l'invalidità permanente o essere state vittime per un evento accaduto in Toscana.

 

 

 

Art. 3

Tipologie dei benefici.

1. I benefici della presente legge consistono in:

 

a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;

 

b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;

 

c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;

 

d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;

 

e) benefici per l'acquisto della prima casa;

 

f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa;

 

g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all'articolo 4.

 

2. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità.

 

 

Art. 4

Modalità di attuazione.

1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all'articolo 3.

 

 

Art. 5

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge verranno riassorbiti, a partire dall'anno 2007, dalle pertinenti unità previsionali di base (UPB) entro gli stanziamenti determinati con legge di bilancio.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Trentino Alto Adige:
Provincia autonoma di Bolzano

 


 

L.P. 10 agosto 1988, n. 28.
Interventi straordinari per abitazioni ed imprese danneggiate da atti terroristici.


(1)

 

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 agosto 1988, n. 37.

 

 

Art. 1

Danni ad abitazioni.

1. Alle abitazioni danneggiate da atti di terrorismo politico risultanti da denuncia da parte del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini, si applicano le agevolazioni di cui al numero 1 della lettera D) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche. Non si applica la causa di esclusione di cui alla lettera d) dell'articolo 6 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, inserita dal comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 21 gennaio 1988, n. 3.

 

 

Art. 2

Danni ad imprese ed enti.

1. Per i danni dovuti ad atti di terrorismo politico subiti dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, si applicano le disposizioni di cui alla stessa legge provinciale, per quanto non disposto diversamente dalla presente legge.

 

2. Il fatto che il danno è dovuto ad atto di terrorismo politico deve risultare da denuncia del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini.

 

3. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 180 giorni dall'attentato terroristico con la documentazione prescritta dall'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, alla ripartizione dell'Amministrazione provinciale competente per l'artigianato, l'industria, il commercio ed il turismo.

 

 

Art 3

1. Per la concessione di agevolazioni a favore di persone che in seguito ad attentato terroristico abbiano subito danni al proprio veicolo iscritto nel pubblico registro automobilistico è istituito un fondo di solidarietà costituito da:

 

a) stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale;

 

b) contribuzione di enti pubblici e privati, di persone singole ed associate.

 

2. (2).

 

3. L'erogazione dei contributi è disposta dal Presidente della giunta provinciale su proposta di una commissione composta dall'Assessore provinciale per l'assistenza e beneficenza pubblica o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro membri eletti dal Consiglio provinciale.

 

4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale; in seno alla commissione deve essere rappresentata anche la minoranza politica.

 

5. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 60 giorni dall'attentato terroristico. Il danno e la causa dello stesso devono risultare da denuncia del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini. L'ammontare del danno deve essere debitamente documentato.

 

6. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

 

 

------------------------

(2) Comma abrogato dall'art. 6 della L.P. 5 dicembre 1988, n. 53.

 

 

Art. 4

Entità delle agevolazioni e surroga nei diritti.

1. Nella concessione delle agevolazioni si tiene conto delle altre fonti di indennizzo o risarcimento di cui eventualmente possa fruire il danneggiato.

 

2. I beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge devono dichiarare, all'atto della domanda, di surrogare la Provincia nel diritto al risarcimento del danno contro ogni soggetto su cui ricada la responsabilità civile per il danno stesso, fino alla concorrenza della somma da questa ad essi erogata.

 

 

Art. 5

Norme transitorie.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano per i danni dovuti ad atti di terrorismo politico a partire dal 1° gennaio 1986 e quelli di cui all'articolo 3 a partire dal 1° gennaio 1987.

 

2. In sede di prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

3. Per le abitazioni danneggiate da atti di terrorismo politico prima dell'entrata in vigore della presente legge il verbale di accertamento del danno di cui all'articolo 4 della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7, può essere sostituito con ogni documentazione idonea per provare l'entità del danno.

 

4. Per i danni arrecati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, la perizia dei danni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della stessa legge provinciale, può essere sostituita con ogni documentazione idonea per provare l'entità del danno.

 

 

Art. 6

(3).

 

 

------------------------

(3) Testo non riportato in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.

 

 

Art. 7

(4).

 

 

------------------------

(4) Testo non riportato in quanto di contenuto esclusivamente finanziario.

 

 

 

 


Umbria

 


 

L.R. 19 giugno 2002, n. 12.
Politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
(art. 1)

 

(1) (2)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 luglio 2002, n. 29.

(2)  Con Det. 28 aprile 2004, n. 2893 è stato approvato il bando per la presentazione dei progetti volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali, ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la Delib.C.R. 21 febbraio 2006, n. 55 e la Delib.G.R. 22 gennaio 2007, n. 103.

 

 

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione Umbria concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità, del diritto allo studio, della formazione professionale, del collocamento al lavoro, della riqualificazione urbana, dell'edilizia residenziale pubblica.

 

2. La Regione sostiene in particolare gli interventi degli enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle comunità locali e a sostegno delle vittime della criminalità.

 

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con associazioni e gruppi di volontariato.