Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Benefìci per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere - A.C. 1593 e abb.
Riferimenti:
AC n. 2048/XV   AC n. 1593/XV
AC n. 2327/XV   AC n. 2469/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 157
Data: 08/05/2007
Descrittori:
CRIMINALITA' ORGANIZZATA   REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE
VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Benefìci per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere

A.C. 1593 e abb.

 

 

 

 

 

n. 157

 

 

8 maggio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

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File: ac0242.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  7

§      Contenuto  7

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Impatto sui destinatari delle norme  9

Schede di lettura

Il quadro normativo  13

§      La legge n. 206 del 2004  13

§      La disciplina generale  14

Le proposte di legge in esame  23

§      La proposta di legge A.C. 1593  23

§      Le proposte di legge A.C. 2048, 2327 e 2469  25

Proposte di legge

§      A.C. 1593, (on. Pedrizzi), Modifica all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata  31

§      A.C. 2048, (on. De Simone ed altri), Nuove norme in materia di benefìci in favore delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere a causa di azioni criminose  35

§      A.C. 2327, (on. Mazzoni ed altri), Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Benefìci in favore del personale ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose e per i superstiti dei caduti per la medesima causa  37

§      A.C. 2469, (on. Forgione ed altri), Estensione dei benefìci riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti41

Normativa di riferimento

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. (art. 11)47

§      L. 13 agosto 1980, n. 466. Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.50

§      L. 20 ottobre 1990, n. 302. Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.54

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (art. 11)63

§      L. 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.64

§      L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (art. 82)69

§      D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, conv. con mod. in L. 2 aprile 2003, n. 56. Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.71

§      D.L. 28 novembre 2003, n. 337, conv. con mod. in L. 24 dicembre 2003, n. 369. Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero (art. 3)74

§      L. 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.75

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). (art. 1, co. 272, 562-565)81

§      D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243. Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.83

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1, co. 792, 794, 795, 1270)89

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1593

Titolo

Modifica all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Iniziativa

On. Pedrizzi

Settore d’intervento

Criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione

4 agosto 2006

§       annuncio

19 settembre 2006

§       assegnazione

19 dicembre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

V (Bilancio) e XI (Lavoro)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2048

Titolo

Nuove norme in materia di benefìci in favore delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere a causa di azioni criminose

Iniziativa

On. De Simone ed altri

Settore d’intervento

Criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione

12 dicembre 2006

§       annuncio

13 dicembre 2006

§       assegnazione

31 gennaio 2007

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio) e XIII (Agricoltura)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2327

Titolo

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Benefìci in favore del personale ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose e per i superstiti dei caduti per la medesima causa

Iniziativa

On. Mazzoni ed altri

Settore d’intervento

Criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione

5 marzo 2007

§       annuncio

6 marzo 2007

§       assegnazione

31 gennaio 2007

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), XI (Lavoro) e XIII (Agricoltura)

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2469

Titolo

Estensione dei benefìci riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti

Iniziativa

On. Forgione ed altri

Settore d’intervento

Criminalità e ordine pubblico

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione

28 marzo 2007

§       annuncio

29 marzo 2007

§       assegnazione

11 aprile 2007

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le quattro proposte di legge in esame, tutte di iniziativa parlamentare, intervengono sotto diversi profili nella disciplina dei benefici in favore di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

Tre di esse, A.C. 2048 (on. De Simone ed altri), A.C. 2469, (on. Forgione ed altri), e A.C. 2327 (on. Mazzoni ed altri), sono volte ad estendere i benefici per le vittime del terrorismo della L. 206/2004 anche alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere.

La proposta A.C. 1593 (on. Pedrizzi) interviene sulla disciplina relativa all’assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla L. 407/1998, modificandone l’importo da fisso a variabile in proporzione al danno subito.

Relazioni allegate

Le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge intervengono su una disciplina regolata da disposizioni di legge provvedendo, tranne nel caso dell’A.C. 2469, a introdurre prevalentemente disposizioni di novella.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La finalità dei provvedimenti, volti ad estendere i benefici per le vittime del terrorismo anche alle vittime della criminalità organizzate e alle vittime del dovere o comunque a modificarne il regime, può ricollegarsi alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, che il secondo comma dell’art. 117, lett. h), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Quanto al contenuto delle proposte di legge, si rileva che esso riguarda disposizioni che, avendo prevalentemente natura previdenziale o fiscale o incidendo sull’esercizio della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, sembrano potersi parimenti includere nell’ambito di materie riservate alla legislazione statale dallo stesso art. 117, secondo comma, Cost.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

La Camera dei deputati, ha approvato in prima lettura la proposta di legge A.C. 616 recante Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci per le vittime del terrorismo volta ad estendere i benefici previsti dalla legge 206/2004, recante norme in favore delle vittime del terrorismo, agli eventi accaduti all’estero a partire dal 1961 dei quali siano stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento. Attualmente il testo della proposta di legge è all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. 1213).

Si segnala che in relazione alla materia delle vittime del reato, presso la Commissione Affari costituzionali della Camera è in corso l'esame della proposta di legge costituzionale A.C. 1242 recante Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato e presso la Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge A.C. 1705 recante Introduzione dell’articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni alle vittime dei reati da parte dello Stato.

Impatto sui destinatari delle norme

Le proposte di legge sono finalizzate in larga parte ad estendere i benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere e della criminalità organizzata accrescendo, quindi, il grado di assistenza di queste ultime.

 

 


Schede di lettura

 


Il quadro normativo

La legge n. 206 del 2004

La legge 3 agosto 2004, n. 206 ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente (vedi oltre): l’art. 1, comma 2, infatti prevede in via generale che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 302/1990 e 407/1998 e l’art. 82 della L. 388/2000.

Le altre misure stabiliscono:

§      la ridefinizione a 200.000 euro dell’entità massima delle elargizioni, già disposte dalla normativa previgente, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte) a causa di atti di terrorismo;

§      la concessione, oltre all’elargizione, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica;

§      la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa preesistente, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;

§      la prestazione, a carico dello Stato, dell’assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari;

§      alcuni benefìci che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime);

§      il diritto al patrocinio legale gratuito, a carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili per le vittime e i loro superstiti;

§      la garanzia di tempi certi per le procedure in sede amministrativa e giurisdizionale relative al riconoscimento e alla valutazione dell’invalidità e all’attribuzione di provvidenze alle vittime del terrorismo;

§      l’esenzione dell’imposta di bollo per i documenti necessari alla richiesta dei benefici e l’esenzione dell’indennità dalle imposte;

§      l’applicazione dei benefìci della L. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio 1961, per gli eventi verificatisi in Italia, e dal 1° gennaio 2003, per quelli all’estero[1].

La disciplina generale

L’articolata legislazione in materia ha origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell’ordine e dei militari colpiti nell’adempimento del dovere.

Successivamente, la platea dei beneficiari si è andata estendendo, arrivando a comprendere le vittime del terrorismo e, più in generale, le vittime di azioni criminose.

 

Basata inizialmente su una disposizione del R.D.L. 261/1921[2] la disciplina generale in materia di vittime del dovere ha subìto nel tempo numerose integrazioni e modifiche dirette soprattutto a:

§      adeguare la misura dell’elargizione una tantum che, almeno inizialmente, costituiva la principale provvidenza;

§      estendere le categorie ammesse a fruire dei benefìci previsti dalla legge;

§      diversificare i tipi di provvidenze, affiancando alla elargizione una tantum la concessione di pensioni privilegiate, l’attribuzione del diritto all’assunzione obbligatoria e l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;

§      ampliare le condizioni per la concessione dei benefìci, sia per ciò che riguarda gli eventi considerati (morte, invalidità permanente), sia per quanto concerne le circostanze in cui gli eventi si siano verificati, sia con riferimento alla data di decorrenza dei benefìci stessi.

 

La vigente disciplina di ordine generale fa principalmente capo alle leggi 466/1980[3], 302/1990[4], 407/1998[5], all’art. 82 della legge finanziaria 2001[6], oltre che alla L. 206/2004 (vedi sopra).

Le leggi 302/1990 e 407/1998 sono state modificate in alcuni punti dal D.L. 13/2003[7]. Specificatamente dedicata ai militari deceduti o feriti in servizio è la L. 308/1981[8].

Il regolamento approvato con D.P.R. 510/1999[9]ha disciplinato in modo unitario e coordinato le modalità di attuazione delle citate leggi 466/1980, 302/1990 e 407/1998.

 

La legge 13 agosto 1980, n. 466 ha mirato ad una riorganizzazione della materia, prevedendo:

§      l’elevazione a 100 milioni della già prevista elargizione una tantum in favore delle famiglie degli appartenenti alle forze dell’ordine deceduti nel compimento del proprio dovere e l’estensione dei beneficiari anche ai vigili del fuoco e ai militari delle Forze armate in servizio di ordine pubblico o di soccorso (l’importo è stato portato a 150 milioni dalla legge 302/1990);

§      l’introduzione di una nuova elargizione, anch’essa una tantum, di 100 milioni di lire in caso di invalidità permanente dell’80% o comunque che comporti la cessazione dell’attività lavorativa in favore di una serie di soggetti (magistrati ordinari, forze dell’ordine, vigili del fuoco, militari) colpiti in occasione di azioni terroristiche, criminose o in attività di ordine pubblico;

§      la concessione della elargizione di cui sopra anche alle vittime del terrorismo: civili italiani o stranieri feriti o deceduti a seguito di azioni terroristiche (tale disposizione è stata abrogata e sostituita dalla legge 302/1990);

§      il riconoscimento del diritto all’assunzione obbligatoria, secondo le disposizioni sul collocamento, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti appartenenti alle categorie destinatarie delle provvidenze, con precedenza su ogni altra categoria prevista dalle leggi vigenti (tale disposizione è stata poi sostituita da una quota riservata sul numero di dipendenti dalla legge 68/1999, art. 18, relativa al collocamento obbligatorio dei disabili);

§      l’ulteriore precisazione della definizione di “vittime del dovere”, comprendendo nelle circostanze legittimanti la corresponsione dei benefìci – indicate nell’art. 1 della L. 629/1973 – anche gli eventi connessi all’espletamento delle funzioni di istituto, proprie delle categorie considerate, e, più specificamente, all’attività di soccorso ed alle operazioni di polizia preventiva e repressiva.

 

La legge 3 giugno 1981, n. 308 ha introdotto norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, feriti o caduti in servizio e dei loro superstiti, a seguito di eventi occorsi a partire dal 1979.

Essa dispone la concessione della pensione privilegiata ordinaria nonché dei benefìci, relativi anch’essi al trattamento pensionistico, previsti dagli articoli 15 e 16 della L. 9/1980[10], ai militari, di carriera o di leva, ed ai loro congiunti, che subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, del testo unico sulle pensioni di guerra (L. 313/1968[11]).

Ai soggetti sopraindicati si applicano, inoltre, le norme sull’equo indennizzo, di cui alla L. 1094/1970[12].

Ai superstiti dei militari caduti nell’adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione di 200.000 euro pari quella prevista per i superstiti delle vittime del terrorismo (tale importo è stato così fissato da ultimo con il D.L. 337/2003[13]).

L’art. 7 della legge stabilisce che i benefìci derivanti dall’applicazione della legge stessa decorrono dal 1° gennaio 1979; tale data non costituisce termine di decorrenza dei benefìci, bensì termine per l’applicazione della legge, nel senso che questa si applica solo per i fatti verificatisi da quella data in poi[14].

 

La legge 20 ottobre 1990, n. 302 ha riorganizzato nuovamente la materia introducendo una serie di ulteriori benefici a favore delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata. In particolare:

§      viene mantenuta l’elargizione per le vittime del dovere di cui alla L. 466/1980 che è elevata a 150 milioni di lire;

§      viene superata la distinzione, in caso di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, tra vittime “civili” e vittime appartenenti ad apparati dello Stato (forze dell’ordine, magistratura ecc.) prevedendo la concessione della elargizione per invalidità a “chiunque” abbia subito ferite per tali atti[15]. L’elargizione è elevata anch’essa fino ad un massimo di 150 milioni (elevato dalla legge 206/2004 a 200.000 euro), a chiunque subisca un’invalidità permanente in proporzione di 1,5 milioni per punto percentuale (ora 2.000 euro);

§      sono specificati i fatti per i quali sono disposti i benefici; si tratta, in particolare:

-       di atti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico;

-       di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni mafiose;

-       di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi previsti dai punti precedenti;

-       di assistenza prestata ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel corso di operazioni di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata;

§         viene chiarito che la corresponsione della elargizione spetta, in caso di decesso, anche ai superstiti, compresi:

-       i componenti la famiglia della vittima;

-       i soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti l’evento;

-       i conviventi more uxorio;

§      è introdotta la possibilità, per le vittime del terrorismo e della criminalità che abbiano riportato una invalidità pari ad almeno due terzi della capacità lavorativa e per i superstiti, di ottenere un assegno vitalizio, in luogo dell’elargizione in unica soluzione;

§      viene esteso il diritto all’assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni anche ai coniugi superstiti, figli e genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa (anche tale disposizione come quella analoga della legge 466/1980 è stata poi abrogata dalla L. 68/1999);

§      si stabilisce l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per ogni tipo di prestazione conseguente agli eventi terroristici o di criminalità organizzata che legittimano la corresponsione dei benefìci.

 

È quindi intervenuta la legge 23 novembre 1998, n. 407, che – nel testo modificato dal citato D.L. 13/2003 – apporta, tra le altre, le seguenti innovazioni alla disciplina dei benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità:

§      una nuova disciplina sul collocamento obbligatorio ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 302/1990 (si tratta di coloro che hanno subito un’invalidità permanente a causa di atti di terrorismo) e ai superstiti dei deceduti;

§      corresponsione di un vitalizio, oltre alla elargizione una tantum, di 500 mila lire mensili a chiunque subisca un’invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa e ai superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

§      attribuzione di due annualità della pensione di reversibilità ai congiunti degli invalidi di cui all’art. 1 della L. 302/1990, in caso di decesso di questi ultimi;

§      istituzione di borse di studio riservate agli invalidi di cui sopra e agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

§      riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione sulla base della rivalutazione operata dalla L. 302/1990, che, si ricorda, aveva elevato l’importo a 150 milioni di lire[16].

 

Per le vittime dei reati di tipo mafioso la legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito un Fondo di rotazione apposito alimentato da un contributo annuo dello Stato e dai proventi derivanti dalla confisca dei beni mafiosi. Le dotazioni del fondo sono destinate al pagamento delle somme liquidate con sentenza a titolo di risarcimento dei danni subìti in conseguenza di reati di tipo mafioso.

 

Un ulteriore assestamento alla disciplina è stato operato dall’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, tra l’altro:

§      riliquida gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla citata L. 466/1980 ai “superstiti di atti di terrorismo”, colpiti da grave invalidità permanente, tenendo conto dell’aumento (a 150 milioni) disposto dalla successiva L. 302/1990. Precisa inoltre a quali familiari delle vittime di atti di terrorismo – e in quale ordine – spettino le provvidenze ex L. 302/1990 in assenza dei familiari più prossimi in grado;

§      prevede che i benefìci previsti dalla L. 302/1990 e dalla L. 407/1998 si applichino a decorrere dal 1º gennaio 1967[17];

§      introduce un principio di ordine generale, in base al quale per la concessione di benefìci alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli;

§      attraverso due modifiche alla L. 407/1998, tende ad equiparare, dal punto di vista dei benefìci, le vittime della criminalità organizzata a quelle del terrorismo.

 

Il susseguirsi delle disposizioni sopra citate ha posto da tempo la questione del loro coordinamento: la legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005[18]) ha pertanto previsto una delega al Governo (non ancora esercitata) per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace.

Oltre alla questione del coordinamento delle norme, è stata, inoltre, rilevata una progressiva differenziazione del trattamento tra le diverse categorie di beneficiari: ossia tra vittime del dovere, vittime della criminalità organizzata e vittime del terrorismo.

Inoltre, la individuazione della matrice esclusivamente di tipo terroristico o di criminalità organizzata degli eventi delittuosi che comportano benefici per le vittime, ha escluso dalla normativa predetta alcuni tragici episodi (quali il disastro aereo di Ustica o i delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca”) non assimilati processualmente a nessuna delle due categorie.

 

Per far fronte alla differenziazione del trattamento dei beneficiari, è intervenuto il citato art. 82 della legge 388/2000 che:

§         al comma 1, assicurava a decorrere dal 1° gennaio 1990 l’applicazione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità dalle leggi 302/1990 e 407/1998 alle vittime del dovere e ai loro superstiti (come definite dall’art. 3 della legge 466/1980);

§         al comma 6, prevedeva l’applicazione, in favore delle vittime della criminalità organizzata, delle norme in materia di vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

A tal proposito si ricorda il citato decreto-legge 337/2003 (art. 3) che interviene con una disposizione di interpretazione autentica secondo la quale l’estensione dei benefici prevista dal comma 1 dell’art. 82 riguarda anche gli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale e il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza.

Nel frattempo è intervenuta la citata legge 206/2004 che introdotto nuovi benefici a esclusivo vantaggio delle vittime del terrorismo e non anche delle vittime del dovere e di quelle della criminalità organizzata. In particolare, le seconde venivano espressamente escluse dai benefici (si veda l’art. 1, co. 2, della legge 206, che fa salve tutte le norme precedenti in materia ad eccezione dell’art. 82, co. 6, della legge 388/2000, che, come si è visto sopra, contiene la clausola di maggior favore per le vittime della criminalità.

La progressiva estensione di tutti i benefìci previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere è stata disposta dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006, articolo 1, commi 562-565)[19], che allo scopo dispone uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro.

Tale disposizione, inoltre, include tra le vittime del dovere, non solamente, le forze dell’ordine, i militari, i magistrati, i vigili del fuoco ecc., ma anche tutti gli altri dipendenti pubblici deceduti in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto e per cause di servizio espressamente indicate.

In attuazione della legge 266 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 243/2006[20] che, all’interno del limite di spesa annuo fissato dalla legge stessa, individua quali provvidenze previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata siano da attribuire anche alle vittime del dovere ed in particolare:

§      in relazione alla legge 302/1990

-       la liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire (774,69 euro) per ogni punto percentuale;

-       l’esenzione dal ticket sanitario;

§      in relazione alla legge 407/1998

-       elargizione dell’assegno vitalizio mensile per  gli invalidi e per i superstiti nella misura originaria di 500 mila lire (258,23 euro);

-       benefici in materia di assunzioni dirette;

§      in relazione alla legge 206/2004

-       la rivalutazione delle percentuali di invalidità;

-       il riconoscimento al diritto all’assistenza psicologica a carico dello Stato;

-       l’esenzione dell’imposta di bollo per i documenti necessari alla richiesta dei benefici e l’esenzione dell’indennità dalle imposte.

 

Per quanto riguarda le vittime di specifici atti criminosi non considerati di matrice terroristica o di criminalità organizzata sono stati adottati, a partire dagli anni ’90 una serie di provvedimenti ad hoc, quali:

§      la L. 9 novembre 1994, n. 628, recante disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell’eccidio in Algeria del 7 luglio 1994;

§      la L. 8 agosto 1995, n. 340, che ha disposto l’estensione dei benefìci previsti dalla citata L. 302/1990 ai componenti delle famiglie di coloro che hanno perso la vita nel disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980;

§      la L. 31 marzo 1998, n. 70, che prevede l’estensione delle disposizioni di cui alla L. 302/90 alle vittime della “banda della Uno bianca”.

Successivamente, l’art. 1, co. 272, della citata legge finanziaria 2006, ha istituito una specifica indennità – entro il limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2006 – per gli eredi delle vittime del disastro aereo di Ustica[21].

Recentemente, anche i benefici introdotti dalla legge 206/2004 sono stati estesi alle vittime di Ustica e della banda della Uno bianca ad opera della legge finanziaria 2007[22] (art. 1, comma 1270) che ha novellato in tal senso la stessa legge 206.

 

Si segnala, infine, la recente istituzione del «Giorno della memoria» delle vittime del terrorismo ad opera della legge 56/2007[23]. La data prescelta è il 9 maggio, in ricordo dell’uccisione di Aldo Moro avvenuta il 9 maggio del 1978. Il fine della istituzione del Giorno della memoria è di ricordare tutte le vittime del terrorismo, sia interno, sia internazionale, e delle stragi di matrice terroristica.

 

 

 


Le proposte di legge in esame

Le quattro proposte di legge in esame intervengono sotto diversi profili nella disciplina dei benefici in favore di vittime: tre (A.C. 2048, on. De Simone ed altri, A.C. 2469, on. Forgione ed altri, e A.C. 2327 on Mazzoni ed altri) sono volte ad estendere i benefici per le vittime del terrorismo della L. 206/2004 anche alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere; una (A.C. 1593, on. Pedrizzi) modifica la disciplina relativa all’assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 407/1998.

La proposta di legge A.C. 1593

La proposta A.C. 1593 modifica le modalità di corresponsione dell’assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e dei loro superstiti) di cui alla legge 407/1998, art. 2, co. 1, che viene novellato come segue (articolo 1).

 

Art. 2, co. 1, L. 407/1998
Testo vigente

Art. 2, co. 1, L. 407/1998
Testo modificato dalla pdl A.C. 1593

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari a 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata tale assegno è determinato in euro 1.000. I suddetti assegni vitalizi sono cumulabili con le eventuali provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, previste a favore degli invalidi civili di guerra, ai quali la suddetta categoria è equiparata.

 

Il vitalizio, attualmente corrisposto in misura fissa di 500 mila lire (pari ora a 258,23 euro), verrebbe graduato in rapporto all’entità del danno nella misura di 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità.

Vengono, inoltre, esclusi i superstiti dal novero dei beneficiari, ad eccezione dei soli superstiti delle vittime della criminalità organizzata per i quali viene però mantenuto l’assegno in misura fissa, elevato a 1.000 euro.

Si osserva che in tal modo verrebbe a crearsi una differenza di trattamento tra vittime della criminalità e vittime del terrorismo, ed in particolare tra i rispettivi superstiti.

Inoltre, l’articolo in esame, prevede la cumulabilità dell’assegno vitalizio con altre eventuali provvidenze conferite per gli stessi motivi[24] e previste per gli invalidi civili di guerra, ai quali le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono equiparati, quali le pensioni, assegni o indennità di guerra previsti dall’art. 8 del DPR 915/1978[25].

Si ricorda in proposito che la legge 302/1990 ha provveduto ad estendere alle vittime del terrorismo le disposizioni a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra (art. 9), mentre la legge 206/2004 ha equiparato coloro che hanno subito una invalidità di almeno l’80% per causa di atti terroristici ai grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del citato D.P.R. 915.

 

La legge 407/1998 (art. 2, co. 1) ha introdotto per la prima volta l’assegnazione di un vitalizio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata aggiuntivo alla speciale elargizione una tantum che fino ad allora costituiva il principale beneficio per tali categorie (in precedenza la legge 302/1990 aveva introdotto il vitalizio quale misura alternativa alla elargizione in unica soluzione).

Il vitalizio è corrisposto a coloro che hanno subito, per effetto di eventi di natura terroristica o legati alla criminalità organizzata, danni che hanno portato ad una invalidità di almeno un quarto della capacità lavorativa e, in caso di decesso, per i superstiti delle vittime. L’importo è di 500.000 lire soggetto a perequazione automatica.

 

L’articolo 2 della proposta in esame provvede alla quantificazione degli oneri conseguenti alle modifiche introdotte valutati in € 400.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Alla copertura si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Le proposte di legge A.C. 2048, 2327 e 2469

Le proposte di legge A.C. 2048, 2327 e 2469 sono volte ad estendere i benefici della legge 206/2004 (validi solo per le vittime del terrorismo) anche alle vittime del dovere e alle vittime della criminalità organizzata (come definite dalle leggi 302/1990, 407/1998 e  366/2000, art. 82).

La disposizione si sovrappone, in parte, con quella prevista dalla legge finanziaria 2006 (L. 266/2005) che prevede la progressiva estensione di tutti i benefici previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo a vantaggio delle vittime del dovere (L. 266/2005, art. 1, co. 562-565). Una prima applicazione dell’estensione dei benefici si è avuta con il DPR 243/2006 che individua puntualmente quelle disposizioni delle leggi 302/1990 e 407/1998 (in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e 206/2004 (in favore delle vittime del terrorismo) che si devono applicare anche alle vittime del dovere (si veda in proposito la scheda sul quadro normativo).

Le tre proposte qui in esame modificano tale quadro essenzialmente in tre punti. Innanzitutto, viene superata la gradualità dell’impostazione della legge finanziaria in quando si dispone l’estensione immediata dei benefici della legge 206 a tutte le vittime.

In secondo luogo, i benefici di cui si dispone l’estensione sono solamente quelli della legge 206 (e non anche delle altre leggi in materia).

Infine, i soggetti beneficiari non sono solamente le vittime del dovere, ma anche le vittime della criminalità organizzata, anch’esse escluse dai benefici della legge 206 che, come ricordato, riguardano esclusivamente le vittime del terrorismo.

 

L’articolo 1, comma 1, delle tre proposte di legge dispone l’estensione dei benefici per le vittime del terrorismo di cui alla legge 206/2004 anche ai soggetti destinatari dei benefici di cui alle leggi 302/1990, 407/1998 e 388/2000 (art. 82).

La proposta di legge A.C. 2327 prevede l’estensione unicamente ai soggetti di cui all’art. 82, comma 1 della legge 388/2000, che tuttavia a sua volta fa rinvio alle leggi 302/1990 e 407/1998.

Se il contenuto della disposizione nelle tre proposte è sostanzialmente coincidente, diverse sono le modalità di tecnica normativa scelte: le proposte di legge A.C. 2048 e A.C. 2327 intervengono novellando la legge 206/2004 (in particolare l’A.C. 2048 riformula il comma 2 dell’art. 1 e l’A.C. 2327 aggiunge un comma 1-ter all’art. 1), mentre l’A.C. 2469 prevede una disposizione ad hoc.

Si osserva in proposito che, come suggerito dalla Circolare del Presidente della Camera del 2001, è preferibile la modifica testuale o novella di atti vigenti, evitando modifiche implicite o indirette[26].

Inoltre, la sostituzione del comma 2 dell’art. 1 della legge 206, operata dalla pdl A.C. 2048, ha l’effetto di eliminare l’esclusione, ivi contenuta, delle vittime della criminalità organizzata dai benefici previsti per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

 

L’articolo 1, comma 2, della sola pdl A.C. 2469 contiene una disposizione volta ad equiparare la corresponsione di un beneficio specifico (l’assegno vitalizio oggetto come si è visto anche della pdl 1593) le cui modalità di concessione sono attualmente regolate in modo differente per le vittime della criminalità organizzata e del dovere e per le vittime del terrorismo.

Infatti, l’art. 2, co. 1, della legge 407/1998 fissa l’assegnazione del vitalizio, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro superstiti, nella misura di 500.000 lire (258,23 euro). Il DPR 243/2006 ha poi esteso la corresponsione del vitalizio anche alle vittime del dovere.

Per le sole vittime del terrorismo il vitalizio è stato elevato a 1.033 euro mensili ad opera della legge 206 (art. 5, co. 3).

Il comma in esame sembrerebbe appunto volto a colmare questa differenza elevando l’importo del vitalizio a 1.033 euro anche per le vittime della criminalità (in tal modo si riprodurrebbe però una sperequazione tra queste categorie e le vittime del dovere, per le quali il vitalizio continuerebbe ad ammontare a 258 euro).

 

L’articolo 2, comma 1, della pdl A.C. 2469 delimita l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte, prevedendo che i benefici da esse previsti sono corrisposti, previa domanda degli interessati, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1961, come già previsto dalla legge 206 per le vittime del terrorismo (art. 15, co. 1).

Inoltre, al comma 2, viene precisato che la speciale elargizione già corrisposta ai sensi della legge 302/1990 e della legge 466/1980 è soggetta a riliquidazione ai sensi della legge 206/2004.

 

Il riferimento alle leggi precedenti contenuti nella norma in esame è da intendersi presumibilmente alla speciale elargizione per le vittime del dovere determinata in 100 milioni di lire dalla legge 466/1980 (art. 2) ed elevata a 150 milioni dalla legge 302/1990 (art. 2). L’elargizione, per effetto del provvedimento in commento, verrebbe equiparata a quella previsto dalla legge 206 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (200.000 euro).

La legge 206/2004 aveva stabilito la riliquidazione delle somme percepite dalle vittime del terrorismo in ragione delle leggi precedenti (art. 5, commi 2 e 5).

 

L’articolo 2 della pdl A.C. 2048 e l’articolo 3 della pdl A.C. 2469 contengono le disposizioni relative alla copertura finanziaria (non presenti nella pdl A.C. 2327).

Le previsioni di spesa sono tuttavia molto diverse: nella pdl A.C. 2048 sono valutate in 20 milioni di euro (a decorrere dal 2006), mentre nella pdl A.C. 2469, in 1 milione di euro (a decorrere dal 2007).

Entrambe provvedono alla copertura mediante una riduzione corrispondente dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (per l'anno 2006 l’A.C. 2048, per l’anno 2007 l’A.C. 2469), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La sola pdl A.C. 2469 dispone che, a decorrere dal 2010, la spesa sia quantificata nella tabella C della legge finanziaria (art. 11, co. 3, lett.d), della legge 468/1978[27]).

 

L’articolo 3 del progetto di legge A.C. 2048 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento in esame, che è prevista a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

 

 

 


Proposte di legge

 


N. 1593

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato  PEDRIZZI

¾

 

Modifica all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assegno vitalizio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

 

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Presentata il 4 agosto 2006

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Onorevoli Colleghi! - La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», all'articolo 2, comma 1, stabilisce che a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Al successivo comma 4, lo stesso articolo stabilisce che: «l'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Ebbene, se il concetto giuridico e letterale di indennizzo implica il tenere indenne la persona da una perdita o danno che possa esserle derivato per qualche particolare ragione, e conseguentemente impone un puntuale rapporto tra l'importo della dazione e l'entità del danno subìto, non appare conforme al sistema giuridico vigente, né socialmente apprezzabile che l'indennizzo, come nel nostro caso, non sia proporzionale al danno patito, bensì fisso ed eguale per chi ha riportato, a seguito di azione violenta, per lo più nell'espletamento di un pubblico ufficio, una riduzione minima della capacità lavorativa e chi ha riportato, invece, una invalidità ben maggiore, gravante pesantemente sul bilancio familiare per cure ed assistenza.

 Va, inoltre, adeguato l'assegno, assolutamente esiguo, per i superstiti delle vittime (vedi la recente uccisione del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno).

Per i motivi suesposti, l'articolo 1 del progetto di legge propone una parziale modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 407 del 1998, volta a porre rimedio alla grave ingiustizia perpetrata in danno di quanti, specialmente appartenenti a organismi di polizia e all'amministrazione della giustizia, sono stati più duramente colpiti dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, con un onere finanziario sostanzialmente esiguo, atteso il limitatissimo numero di percettori del beneficio.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari a 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata tale assegno è determinato in euro 1.000. I suddetti assegni vitalizi sono cumulabili con le eventuali provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, previste a favore degli invalidi civili di guerra, ai quali la suddetta categoria è equiparata».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimoMinistero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


N. 2048

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati DE SIMONE, MASCIA, FRIAS, FRANCO RUSSO

¾

 

Nuove norme in materia di benefìci in favore delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere a causa di azioni criminose

 

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Presentata il 12 dicembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvata nella scorsa legislatura, sin dalla sua entrata in vigore ha dato luogo a diversi dubbi interpretativi, generando insostenibili lungaggini ai fini dell'ottenimento, da parte degli aventi diritto, dei benefìci previsti.

      In occasione della definitiva approvazione del testo da parte del Parlamento - e, in particolare, al Senato, nella Commissione Affari costituzionali in sede deliberante - tutti i gruppi parlamentari all'unanimità si espressero per l'applicazione dei benefìci previsti dal provvedimento anche ai parenti delle vittime della strage di Ustica e, comunque, anche nel caso delle vittime della criminalità organizzata. Tale orientamento venne tuttavia disatteso, con ciò contravvenendo alla volontà espressa inequivocabilmente dal legislatore, dando luogo, peraltro, ad una ingiustificabile disparità di trattamento tra le vittime di reati particolarmente gravi e che hanno profondamente scosso il nostro Paese.

      La presente proposta di legge, quindi, è tesa ad estendere i benefìci accordati dalla legge n. 206 del 2004 anche alle vittime della criminalità organizzata nonché alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, incomprensibilmente escluse dai benefìci della citata legge, con ciò eliminando ogni dubbio sull'applicazione delle norme introdotte nel nostro ordinamento nel 2004.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«2. Le previsioni di cui alla presente legge si applicano anche ai soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Art. 2.

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 2327

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati MAZZONI, VOLONTÈ, GALLETTI, LUCCHESE, ADOLFO, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, D'AGRÒ, DELFINO, GRECO, MEREU, PERETTI, RUVOLO

¾

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Benefìci in favore del personale ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose e per i superstiti dei caduti per la medesima causa

 

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Presentata il 5 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame mira ad estendere le disposizioni previste dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a tutti coloro che sono rimasti vittime o che hanno riportato ferite nell'assolvimento delle loro funzioni a causa di azioni criminose e ai loro superstiti. La legge attualmente in vigore riguarda una cerchia di persone relativamente ristretta sotto il profilo numerico, tenendo conto del fatto che per vittime del terrorismo devono intendersi esclusivamente le vittime e i superstiti di attività criminose che presentano caratteristiche ben precise, tali da consentire di distinguere facilmente l'atto terroristico da altri atti criminali, quali quelli della criminalità organizzata, o da altri atti penalmente perseguibili. Tuttavia gli ultimi eventi criminosi di Catania, dove l'ispettore capo della Polizia di Stato, Filippo Raciti, è caduto nell'adempimento del suo dovere a seguito di violenti scontri avvenuti all'esterno dello stadio comunale della città, in occasione di un incontro di calcio, rendano necessario un ulteriore intervento normativo. Quello dell'ispettore capo Raciti è, infatti, l'ultimo in ordine di tempo di numerosi episodi di cronaca che ogni giorno registrano la perdita di vite umane durante l'adempimento del proprio dovere a causa di una microcriminalità sempre più diffusa. Per vittime del dovere, si intendono le persone decedute o che abbiano subìto invalidità per effetto di ferite e lesioni riportate in attività di servizio. Per superstiti delle vittime del dovere si intendono (articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302): coniuge e figli, se a carico; figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; genitori; fratelli e sorelle, se conviventi a carico; soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, ed anche i conviventi more uxorio. La ratio di tale iniziativa legislativa è quella di migliorare la normativa attuale attraverso l'affermazione dell'uguaglianza dei trattamenti con le stesse modalità delle norme previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (legge n. 466 del 1980 e legge n. 302 del 1990). Il nostro Paese ha, infatti, da troppo tempo contratto un debito verso i familiari di tutti coloro che, come l'ispettore Raciti, con la loro abnegazione hanno sacrificato la propria vita in nome dell'Italia e dei suoi cittadini.


 



 


proposta  di legge

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Art. 1.

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme dovute ai beneficiari sono compensate con quelle già percepite».

 

 

 


N. 2469

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA / DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato FORGIONE, LUMIA, TASSONE, PELLEGRINO, ANGELA NAPOLI, BURTONE, SANTELLI, ASTORE, PICANO, LICANDRO, LO MONTE, MANCINI

¾

 

Estensione dei benefìci riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti

 

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Presentata il 28 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - Le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono contenute, come è noto, in una pluralità di provvedimenti legislativi, con notevoli difficoltà di coordinamento e di raccordo normativo. In attesa dell'emanazione di un testo unico che contenga e coordini tutta la disciplina vigente in materia, si impone l'urgente modifica di alcune disposizioni vigenti, soprattutto al fine di evitare disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Come è noto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, aveva giustamente equiparato i benefìci previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.

La successiva legge 3 agosto 2004, n. 206, contenente nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha invece previsto più ampi benefìci solo per tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice: ad esempio la speciale elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.

Si propone, pertanto, che i benefìci previsti dalla citata legge n. 206 del 2004 si applichino alle vittime del dovere o innocenti della criminalità organizzata, o ai loro familiari superstiti, con applicazione agli eventi verificatisi dal 1o gennaio 1961.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. A tutti i soggetti destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché alle particolari categorie di dipendenti pubblici vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano, altresì, i benefìci previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

2. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella stessa misura e alle stesse condizioni dello speciale assegno vitalizio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, a domanda degli aventi diritto, agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961.

2. Gli importi già corrisposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione secondo le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'anno 2010 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Normativa di riferimento


 

L. 5 agosto 1978, n. 468.
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
(art. 11)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;

- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 31 marzo 2003, n. 18; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12; Circ. 7 aprile 2005, n. 13;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.

 

(omissis)

Art. 11.

Legge finanziaria.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

 

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

 

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare (46):

 

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate (47);

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (48);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (49);

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale (50);

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a) (51);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (52);

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 (53).

 

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

 

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

 

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento (54).

 

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater) (55).

 

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(46)  Alinea così sostituito dall'art. 2, comma 13, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(47)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(48)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 14, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(49)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 15, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(50)  Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 16, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(51)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(52)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 17, L. 25 giugno 1999, n. 208.

(53)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(54)  Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(55)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

L. 13 agosto 1980, n. 466.
Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1980, n. 230.

(2)  Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 30 ottobre 1980, la L. 20 ottobre 1990, n. 302 e il D.M. 16 marzo 1992, n. 377. Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 12 marzo 1997, n. 163.

 

 

Art. 1. 

... (4).

 

 

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(4)  L'articolo che si omette, ferme restando le disposizioni di cui alla L. 28 novembre 1975, n. 624, aggiunge un comma all'art. 3, L. 27 ottobre 1973, n. 629.

 

 

Art. 2.

La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629 , successivamente integrata con L. 28 novembre 1975, n. 624 , è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

 

A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

 

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

 

 

Art. 3. 

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni (5).

 

 

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(5)  L'elargizione prevista dal presente articolo è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e i commi da 562 a 565 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 4. 

L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

 

 

Art. 5.

[Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

 

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche] (6).

 

 

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(6)  Articolo prima sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339) e successivamente abrogato dall'art. 17, L. 20 ottobre 1990, n. 302.

 

 

Art. 6. 

La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

 

1) coniuge superstite e figli se a carico;

 

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

 

3) genitori;

 

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

 

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile (7).

 

 

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(7)  Così sostituito dall'art. 2, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339).

 

 

Art. 7.

La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

 

 

Art. 8.

Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'art. 2 della L. 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

 

 

Art. 9.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

 

 

Art. 10.

I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

 

Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

 

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge (8).

 

 

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(8)  Così sostituito dall'art. 3, L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339).

 

 

Art. 11.

La speciale elargizione prevista dall'art. 1 della L. 21 dicembre 1978, n. 862 , è elevata, con effetto dalla data di cui all'art. 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF.

 

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862 .

 

 

Art. 12.

[Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 , e della legge 1° gennaio 1977, n. 285 , e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi] (9).

 

 

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(9)  Articolo abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68, con la decorrenza indicata nell'art. 23 della stessa legge.

 

 

Art. 13. 

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

L. 20 ottobre 1990, n. 302.
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 ottobre 1990, n. 250.

(2)  Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 16 marzo 1992, n. 377. Vedi, inoltre, l'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, l'art. 24, comma 31, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e la L. 3 agosto 2004, n. 206.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del tesoro: Circ. 29 gennaio 1996, n. 669;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 28 febbraio 1996, n. 134.

 

 

Art. 1. 

Casi di elargizione.

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni (4), in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale (5).

 

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato (6).

 

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

 

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

 

 

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava (7).

 

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime (8).

 

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato (9).

 

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

 

 

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(4)  L'elargizione prevista dal presente comma è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'art. 5, L. 3 agosto 2004, n. 206.

(5)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 14 gennaio 2003, n. 7.

(7)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

(8)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

(9)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge.

 

 

Art. 2.

Aumento della speciale elargizione.

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

 

 

Art. 3.

Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio.

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

 

 

Art. 4.

Elargizione ai superstiti.

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni (10), secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

 

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico (11).

 

 

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(10)  L'elargizione prevista dal presente comma è stata elevata ad euro 200.000 dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'art. 5, L. 3 agosto 2004, n. 206.

(11)  Vedi, anche, la L. 8 agosto 1995, n. 340.

 

 

Art. 5.

Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio.

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

 

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

 

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

 

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque (12).

 

 

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(12)  Vedi, anche, la L. 8 agosto 1995, n. 340.

 

 

Art. 6.

Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefìci.

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (13).

 

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

 

3. Per i benefìci relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

 

 

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(13)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407 e poi dall'art. 23, L. 23 febbraio 1999, n. 44.

 

 

Art. 7.

Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie.

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefìci previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

 

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefìci.

 

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefìci, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti, organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dello assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa (14).

 

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefìci, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato limitatamente ad una quota pari al 20 per cento (15).

 

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefìci, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

 

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefìci già corrisposti.

 

 

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(14)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso decreto.

(15)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13.

 

 

Art. 8.

Rivalutazione dei benefìci.

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

 

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF (16).

 

 

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(16)  Per la rideterminazione delle elargizioni vedi l'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337.

 

 

Art. 9.

Applicazione dei benefìci di guerra.

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge (17).

 

2. Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (18) (19).

 

 

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(17)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

(18)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

(19)  Vedi, anche, il D.M. 29 agosto 1991, n. 319.

 

 

Art. 9-bis.

Condizioni per la fruizione dei benefìci.

1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti dilinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefìci previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari (20).

 

 

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(20)  Aggiunto dall'art. 1, comma 259, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 10.

Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno.

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

 

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando lo ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

 

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

 

 

Art. 11.

Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi.

 

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso, anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi (21).

 

 

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(21)  Comma così modificato dall'art. 82, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

 

Art. 12.

Eventi pregressi.

1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969 (22).

 

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. [In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge] (23). I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

 

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge (24).

 

 

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(22)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

(23)  Periodo soppresso dall'art. 1, L. 23 novembre 1998, n. 407.

(24)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407. Vedi, anche, l'art. 5, L. 3 agosto 2004, n. 206.

 

Art. 13.

Concorso di benefici.

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

 

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

 

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

 

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

 

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge (25).

 

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(25)  Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364.

 

 

Art. 14.

Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.

[1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi] (26).

 

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(26)  Articolo abrogato dall'art. 22, L. 12 marzo 1999, n. 68, con la decorrenza indicata nell'art. 23 della stessa legge.

 

 

Art. 15.

Esenzione dai ticket sanitari.

1. I cittadini italiani che abbiano subìto ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria (27).

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

 

 

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(27)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 23 novembre 1998, n. 407.

 

 

Art. 16.

Modalità di attuazione.

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal D.M. 30 ottobre 1980 , del Ministro dell'interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal D.M. 11 luglio 1983 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

 

 

Art. 17.

Abrogazione.

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

 

 

Art. 18.

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:

 

a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoriale (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

 

 

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonché, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991» iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 19.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
(art. 11)

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

 

(omissis)

 

Art. 11.

Perequazione automatica delle pensioni.

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno (17). Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (18).

 

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'art. 3, comma 1, della L. 23 ottobre 1992, n. 421 , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (19). Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui (20) (21).

 

 

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(17)  Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dal presente articolo, è stato differito al 1° gennaio successivo di ogni anno per effetto dell'art. 14, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(18)  Per la perequazione automatica delle pensioni vedi il D.M. 20 novembre 1995 e successivi indicati in nota.

(19)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, n. 3.

(20)  L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335. Vedi, anche, l'art. 59, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(21) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 202 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 sollevata in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione.

 


 

L. 23 novembre 1998, n. 407.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

(1) (1/a)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 novembre 1998, n. 277.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e la L. 3 agosto 2004, n. 206.

 

 

Art. 1.

1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), le parole: «non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.

 

2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico (2/a) (2/b).

 

3. (3).

 

4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), il secondo periodo è soppresso.

 

 

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(2) Riportata al n. B/XXVIII.

(2/a) Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto dell'art. 2, L. 17 agosto 1999, n. 288.

(2/b) Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 34, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata al n. B/XXVIII.

 

 

Art. 2.

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990 (2), un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (4), e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 (4/a).

 

1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale (5).

 

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.

 

3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (6), e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

 

4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

 

6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (6), e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 (6/a).

 

 

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(2) Riportata al n. B/XXVIII.

(4) Riportato alla voce Previdenza sociale.

(4/a) Comma così modificato dall'art. 82, comma 9, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(6) Riportato al n. A/XXVIII.

(6/a) Per l'aumento dell'importo dell'assegno vitalizio di cui al presente articolo vedi l'art. 4, comma 238, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

 

Art. 3.

1. All'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, dopo le parole: «anche a favore degli invalidi civili» sono inserite le seguenti: «e dei caduti»;

 

 

b) al comma 2, le parole: «La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata» sono sostituite dalle seguenti: «Le condizioni di invalido civile e di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate».

 

2. All'articolo 12 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) (7);

 

 

b) (8);

 

3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (2), le parole: «conseguente agli eventi di cui alla presente legge» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

 

4. Per l'attuazione del comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 13.372 milioni per l'anno 1999.

 

 

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(2) Riportata al n. B/XXVIII.

(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata al n. B/XXVIII.

(8) Sostituisce il comma 3 dell'art. 12, L. 20 ottobre 1990, n. 302, riportata al n. B/XXVIII.

 

 

Art. 4.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (9), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998 (9/a).

 

 

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(9) Riportata al n. B/XXVIII.

(9/a) Comma così modificato prima dall'art. 82, comma 9, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi dall'art. 3, D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 5.

1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.

 

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (10), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa (11).

 

 

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(10) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(11) Con D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 sono state approvate le norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con D.P.R. 14 marzo 2001, n. 318, è stato approvato il regolamento per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo.

 

 

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, in L. 4.197.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999, nonché in ulteriori L. 25.790.000.000 per l'anno 1999 e L. 10.692.000.000 per l'anno 2000, si provvede:

 

a) quanto a L. 6.266.000.000 per l'anno 1998, a L. 17.330.000.000 per l'anno 1999 e a L. 14.889.000.000 per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

 

b) quanto a L. 12.657.000.000 per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
(art. 82)

 

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Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

 (omissis)

Art. 82. 

Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 (236).

 

2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.

 

3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.

 

4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefìci di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.

 

5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.

 

6. Per la concessione di benefìci alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.

 

7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».

 

8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.

 

9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;

 

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata» (237).

 

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(236)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 3, D.

(omissis)


 

D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, conv. con mod. in L. 2 aprile 2003, n. 56.
Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2003, n. 29 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 aprile 2003, n. 56 (Gazz. Uff. 5 aprile 2003, n. 80).

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefìci a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui ed immediati gli interventi di natura economica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 3 le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento» (2);

 

b) al comma 4 dopo le parole: «Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.».

 

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(2)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56.

 

 

Art. 2. 

Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

 

1. ... (3).

 

 

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(3)  Il presente articolo, sostituito dalla legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56, aggiunge il comma 1-bis all'art. 2, L. 23 novembre 1998, n. 407.

 

 

Art. 3. 

Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

 

1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: «scuola secondaria superiore e di corso universitario», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario» (4).

 

 

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(4)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56.

 

 

Art. 4. 

Disposizioni transitorie.

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

 

 

Art. 5.

Copertura finanziaria.

1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 (5).

 

 

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(5)  Articolo così sostituito dalla legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56.

 

 

Art. 6.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


 

D.L. 28 novembre 2003, n. 337, conv. con mod. in L. 24 dicembre 2003, n. 369.
Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
(art. 3)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 novembre 2003, n. 277 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 369 (Gazz. Uff. 12 gennaio 2004, n. 8), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e alla legge 23 novembre 1998, n. 407, si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale (8).

 

2. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 22.500 euro per l'anno 2003 e di 346.000 euro a decorrere dall'anno 2004 (9).

 

 

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(8)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 marzo 2004, n. 68.

(9)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 12 marzo 2004, n. 68.

(omissis)

 

 

 


 

L. 3 agosto 2004, n. 206.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187.

(2)  Vedi, anche, la L. 20 febbraio 2006, n. 91.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 21 dicembre 2004, n. 68;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 17 marzo 2005, n. 12262.

 

 

Art. 1. 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

 

1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta «banda della Uno bianca». Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite (4).

 

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella L. 20 ottobre 1990, n. 302, nella L. 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

 

 

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(4) Comma aggiunto dal comma 1270 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

 

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefìci sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

 

 

Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005 (5).

 

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

 

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(5) Comma così modificato dai commi 794 e 795 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

 

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

 

2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 (6).

 

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

 

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

 

 

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(6) Comma aggiunto dal comma 792 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Art. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

 

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.

 

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

 

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

 

 

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

 

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

 

 

Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

 

 

Art. 8. 

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

 

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

 

 

Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

 

 

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

 

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

 

 

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

 

 

Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

 

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

 

 

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

 

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

 

 

Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

 

 

Art. 15.

1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

 

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefìci di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 (7).

 

 

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(7)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 91.

 

 

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
(art. 1, co. 272, 562-565)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

272. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma (93).

 

 

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(93)  Con D.M. 17 marzo 2006 (Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69) sono state stabilite le modalità di erogazione dei benefici previsti dal presente comma.

 

(omissis)

 

562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

 

 

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

 

 

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

 

 

565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti (184).

 

 

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(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.

 

 (omissis)

 


 

D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.
Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;

 

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;

 

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

 

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;

 

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonchè per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

 

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;

 

Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;

 

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;

 

Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalità di attuazione dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006;

 

Ravvisata la necessità di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

 

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

 

a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;

 

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;

 

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

 

 

Art. 2.

Principi generali e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

 

2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all'estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonchè dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

 

 

Art. 3.

Termini e modalità delle procedure.

1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.

 

2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal più remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005. Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si può procedere d'ufficio secondo identico criterio.

 

3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l'ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.

 

4. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l'elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali può farsi luogo alla corresponsione.

 

5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva.

 

6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l'ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 è comunque riservata la somma di 500.000 euro l'anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell'ordine previsto dall'articolo 4.

 

7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

 

 

Art. 4.

Ordine di corresponsione delle provvidenze.

1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:

 

a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:

 

1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all'articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;

 

2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;

 

b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:

 

1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;

 

2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;

 

3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all'articolo 4;

 

c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:

 

1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1;

 

2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2;

 

3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonchè quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.

 

2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.

 

 

Art. 5.

Percentualizzazione della invalidità permanente.

1. La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.

 

2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.

 

 

Capo II - Disposizioni particolari per i soggetti equiparati alle vittime del dovere

 

Art. 6.

Riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative.

1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.

 

2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidità, di cui all'articolo 5.

 

3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.

 

4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: «Comitato», entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.

 

5. Il parere di cui al comma 4 è motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed è firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.

 

6. Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.

 

7. Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato è integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza.

 

8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze.

 

 

Art. 7.

Clausola di salvaguardia.

1. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti.

 

 


 

L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(art. 1, co. 792, 794, 795, 1270)

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1».

(omissis)

794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: «inferiore all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi entità e grado».

 

 

795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: «dalle stragi di tale matrice,» sono aggiunte le seguenti: «e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti».

(omissis)

1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

 

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite».

 

 



[1]     La legge 91/2006, derogando espressamente all’art. 15 della legge 206, ha esteso i benefìci ivi previsti anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu, in Congo, nel 1961.

[2]     Il R.D.L. 13 marzo 1921, n. 261, contenente provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione (istituito col R.D. 14 agosto 1919, n. 1422), prevedeva (art. 14) l’istituzione di “un fondo di lire 500.000 nel bilancio del Ministero dell’interno per elargizioni non inferiori alle lire ottomila alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali della Regia guardia e Reali carabinieri vittime del dovere”.

[3]     L. 13 agosto 1980, n. 466, Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

[4]     L. 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[5]     L. 23 novembre 1998, n. 407, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[6]    L. 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

[7]     D.L. 4 febbraio 2003, n. 13 (conv. con mod. in L. 2 aprile 2003, n. 56), Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[8]    L. 3 giugno 1981, n. 308, Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.

[9]     D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[10]    L. 26 gennaio 1980 n. 9, Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, numero 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

[11]    L. 18 marzo 1968, n. 313, Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

[12]    L. 23 dicembre 1970, n. 1094, Estensione dell’equo indennizzo al personale militare.

[13]    D.L. 28 novembre 2003, n. 337, Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero (conv. L. 24 dicembre 2003, n. 369)

[14]    Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 7 febbraio 1990, n. 67.

[15]   La L. 302/1990 pone come condizioni che il soggetto leso sia totalmente estraneo rispetto all’azione criminosa lesiva e che i fatti si siano svolti nel territorio italiano.

[16]    L’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, conv. con mod. in L. 7 agosto 1992, n. 356), al co. 4-ter (introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45), destina alle elargizioni di cui alla L. 302/1990 una quota dei beni confiscati nell’ambito di procedimenti contro la criminalità organizzata.

[17]    Il co. 1 dell’art. 5 della L. 407/1998 prevedeva in precedenza come data di riferimento quella del 1° gennaio 1969.

[18]    Legge 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 3). Il termine per l’esercizio della delega, inizialmente fissato al 16 dicembre 2006 e stato prorogato al 16 dicembre 2008 con il decreto -legge 173/2006 (conv, L. 228/2006).

[19]    Tali disposizioni hanno trovato applicazione con la emanazione del DPR 7 luglio 2006, n. 243, Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[20]    D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[21]    Si veda in proposito anche il Decreto del Ministro dell’interno, 17 marzo 2006, Modalità per l'erogazione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli eredi delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980.

[22]    L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[23]    L. 4 maggio 2007, n. 56, Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

[24]    Si vedano in proposito gli art. 13 e 10 della legge 302/1990 che vieta la cumulabilità dei vitalizi previsti dalla legge con altri benefici pubblici e con le somme percepite a titolo di risarcimento.

[25]    D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

[26]    Circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, 20 aprile 2001.

[27]    L. 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.