Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio - A.C. 2427 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 132 | ||
Data: | 28/03/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Soggiorni di breve durata degli stranieri A.C. 2427 |
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n. 132 |
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28 marzo 2007 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: AC0227.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Il testo unico sull’immigrazione
§ L’ingresso nel territorio dello Stato
§ Il soggiorno dello straniero
I lavori parlamentari al Senato
- 1^ Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 14 marzo 2007 (assegnazione in sede deliberante)
- 1^ Commissione (Affari costituzionali)
§ Pareri resi alla 1^ Commissione (Affari costituzionali)
- 3^ Commissione (Affari esteri, emigrazione)
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ L. 30 settembre 1993, n. 388. Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990. (artt. 4, 19-22 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
§ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (artt. 4, 5 13, 13-bis)
§ D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (artt. 9-14)
Normativa comunitaria
§ Dir. 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. (artt. 5 e 6)
§ Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Numero del progetto di legge |
A.C. 2427 |
Titolo |
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio |
Iniziativa |
Sen. Bianco e Sinisi |
Settore d’intervento |
Immigrazione |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 1375) |
Numero di articoli |
2 |
Date |
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§ trasmissione alla Camera |
21 marzo 2007 |
§ annuncio |
22 marzo 2007 |
§ assegnazione |
26 marzo 2007 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
II Commissione (Giustizia) |
La proposta di legge A.C. 2427, consta di due articoli ed è volta a sostituire il permesso di soggiorno con una semplice dichiarazione di presenza per gli stranieri non comunitari che intendono soggiornare in Italia per periodi non superiori a tre mesi per motivi di visita, affari, turismo e studio.
L’inosservanza della disposizione comporta l’espulsione dello straniero, sia in caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione, sia in caso di trattenimento nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.
La sostituzione del permesso di soggiorno con la dichiarazione di presenza, introdotta dal provvedimento in esame, interviene in una materia regolata da norma di rango primario, quale il D.Lgs. 286/1998, ed in particolare dall’art. 5, co. 2 e 3, che disciplina il permesso di soggiorno per brevi periodi, e dall’art. 13 relativo all’espulsione dello straniero non comunitario. Si ricorda che la condizione giuridica dello straniero è oggetto di riserva di legge ai sensi dell’art. 10, secondo comma, della Costituzione.
Le disposizioni in esame appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma della lettera b) (immigrazione) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione.
Il 5 luglio 2006 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2006/2126), ai sensi dell’articolo 226[1] del Trattato CE, in relazione alla non conformità della normativa italiana con il diritto comunitario, in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini dei Paesi terzi.
In particolare, la Commissione ritiene che l’obbligo di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, per soggiorni di durata non superiore a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi con obbligo di visto, e per coloro che sono esenti da tale obbligo, così come previsto dall’art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione delle straniero[2](T.U.), configuri la possibilità che l’Italia sia venuta meno agli obblighi cui è tenuta dalla convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen[3], in particolare dagli articoli 5, 19, 20, 22, che prevedono quanto segue:
§ ai sensi dell'articolo 19, lo straniero soggetto a obbligo di visto, entrato regolarmente nel territorio di uno Stato membro, può circolare liberamente nel territorio di tutti gli Stati membri durante il periodo di validità del visto, se soddisfa determinate condizioni[4] per l'intero periodo di soggiorno;
§ l'articolo 20 prevede a sua volta che uno straniero non soggetto a obbligo di visto possa circolare liberamente per una durata massima di tre mesi nell'arco di un semestre, purché soddisfi le medesime condizioni indicate sopra per l'intero periodo di soggiorno;
§ l'articolo 21 consente al cittadino di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio degli altri Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, purché soddisfi le medesime condizioni indicate sopra durante l'intero periodo di soggiorno e non figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato;
§ conformemente all'articolo 22, il cittadino di paesi terzi che si rechi in uno Stato membro é soggetto soltanto a conformarsi al semplice obbligo di dichiarare la propria presenza a norma della pertinente legislazione nazionale. L'articolo 22 precisa che la dichiarazione può essere sottoscritta sia all'ingresso, sia entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso.
In riferimento ai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, inoltre, l’imposizione degli obblighi di ottenere un permesso di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso nel territorio e di dichiarare la propria presenza entro 48 ore, previsto dagli articoli del TU sopra citati, configurerebbe la possibilità che l’Italia sia venuta meno anche agli obblighi che le incombono a norma della direttiva 2004/38/CE[5] relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (articolo 6, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 5).
Il provvedimento in esame incide sulla disciplina del permesso di soggiorno e dell’espulsione dello straniero non comunitario contenuta nel D.Lgs. 286/1998, senza tuttavia modificarne il testo.
Si ricorda in proposito che la Circolare del Presidente della Camera sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 suggerisce la modifica testuale (novella) di atti legislativi vigenti, in modo da evitare modifiche indirette o implicite.
Il provvedimento in esame reca alcune disposizioni in materia di immigrazione che, con diversa formulazione, sono state introdotte, assieme ad altre, dall’articolo 5 del decreto legge n. 10 del 2007[6].
Nel corso dell’esame al Senato del relativo disegno di legge di conversione (A.S. 1329), alcune delle disposizioni dell’art. 5 sono state soppresse. Tra queste, quelle relative ai soggiorni di breve durata sono confluite in un autonomo progetto di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 1375), il cui testo, approvato dal Senato, è oggetto del presente dossier.
Anche il citato disegno di legge di conversione è stato approvato e anch’esso è attualmente all’esame della Camera (A.C. 2374).
Per un esame delle vicende qui accennate si rinvia alle schede di lettura.
La proposta di legge in esame, abrogando il permesso di soggiorno per brevi periodi e sostituendolo con una semplice dichiarazione di presenza, mira a semplificare gli adempimenti burocratici a carico di una quota di stranieri che fanno ingresso nel nostro Paese, con prevedibili vantaggi soprattutto nel settore del turismo.
Risulterebbe altresì semplificata l’attività delle autorità di Polizia in relazione ai soggiorni di breve durata.
Per talune osservazioni sulla formulazione del testo, si fa rinvio alle schede di lettura.
Le linee generali delle politiche pubbliche in materia di immigrazione extracomunitaria in Italia, fissate dalla L. 40/1998[7] (cosiddetta “legge Turco-Napolitano”), sono state successivamente consolidate nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero. Il testo unico è stato ampiamente modificato dalla successiva L. 189/2002[8] (c.d. “legge Bossi-Fini”) e da ulteriori interventi legislativi.
Il testo unico disciplina entrambi gli ambiti principali del diritto dell’immigrazione: il diritto dell’immigrazionein senso stretto, concernente la gestione nel suo complesso del fenomeno migratorio: la definizione di regole di ingresso, di soggiorno, di controllo, di stabilizzazione dei migranti ed anche la repressione delle violazioni a tali regole; e il diritto dell’integrazione, che riguarda l’estensione, in misura più o meno ampia, ai migranti dei diritti propri dei cittadini.
L’immigrazione economica (ossia quella costituita da stranieri che migrano in Italia per motivi di lavoro autonomo o subordinato) è regolata dal principio della programmazione: ogni anno viene stabilito, attraverso il cosiddetto “decreto flussi”, il numero di lavoratori extracomunitari ammessi nel territorio nazionale.
Un decreto flussi particolare fissa annualmente, sulla base delle disponibilità indicate dagli atenei, le quote di studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari in Italia.
Non è sottoposta a quote prefissate l’immigrazione di cittadini non comunitari che fanno ingresso in Italia per motivi diversi dal lavoro e dallo studio (affari, turismo ecc.) e di alcune particolari categorie di lavoratori (dirigenti, professori e ricercatori universitari, sportivi, artisti, giornalisti ecc.).
Anche questo tipo di immigrazione è, però, sottoposto al regime generale per entrare e soggiornare nel nostro Paese che è basato principalmente su due adempimenti: la richiesta e l’ottenimento del visto (per l’ingresso) e la richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno (per la permanenza).
L’ingresso nel territorio italiano – che deve avvenire esclusivamente attraverso i valichi di frontiera, salvi i casi di forza maggiore – è consentito ai cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea in possesso di:
§ passaporto valido (o documento equipollente);
§ visto d’ingresso (salvi i casi di esclusione).
Il Ministero degli affari esteri definisce le diverse tipologie dei visti d’ingresso e le modalità di concessione[9].
Non sempre è necessario il visto d’ingresso: spetta al Ministero degli affari esteri redigere l’elenco dei Paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di specifici accordi internazionali (art. 4, comma 6, T.U.)[10].
Nella competenza del Ministero degli esteri rientra anche la procedura di concessione dei visti: le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane localizzate nello Stato di origine o di residenza sono competenti alla ricezione delle richieste, al rilascio o al diniego del visto d’ingresso.
Il rilascio del visto di ingressoè subordinato alla presenza di una serie di condizioni: lo straniero deve avere prove idonee a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata di soggiorno. L’entità di tali mezzi sono determinati dal Ministro dell’interno (art. 4, comma 3, T.U.)[11].
La documentazione attestante il possesso di tali requisiti può essere richiesta nuovamente al momento dell’ingresso in Italia, anche se in possesso del visto.
Per quanto riguarda l’immigrazione per lavoro, l’ingresso degli stranieri è, come si è accennato, limitato e determinato secondo quote annuali; pertanto, le autorità diplomatiche rilasciano i visti di ingresso entro tali quote (art. 3, comma 4, T.U.) e secondo le modalità definite dal testo unico (artt. 21 e seguenti).
Il testo unico prevede anche la possibilità di rilasciare visti per soggiorni di breve durata validi per non più di novanta giorni (art. 4, co. 4).
Sempre per soggiorni non superiore ai tre mesi i visti rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari di altri Stati, emessi in virtù di specifici accordi, sono equiparati a quelli rilasciati dalle autorità italiane (art. 4, co. 2, T.U.).
Inoltre, il testo unico individua alcune condizioni ostative al rilascio del visto: oltre coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui sopra (mezzi di sussistenza e documenti che confermano lo scopo del soggiorno), non sono ammessi gli stranieri che sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico sia da parte dell’Italia, sia di uno degli Paesi dell’area Schengen (art. 4, comma 3, T.U.).
Non possono altresì fare ingresso in Italia (art. 4, commi 3 e 6, T.U.):
§ gli stranieri espulsi (a meno che non abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, pari di norma a dieci anni;
§ gli stranieri da espellere;
§ gli stranieri segnalati da altri Paesi, ai fini della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico;
§ gli stranieri condannati per reati legati all’immigrazione e per altri gravi reati.
I documenti che legittimano la permanenza dello straniero nel territorio italiano sono il permesso di soggiorno rilasciato per un periodo variabile a seconda dei motivi del soggiorno (art. 5, T.U.) e la carta di soggiornoa tempo indeterminato per gli stranieri stabilizzati (art. 9, T.U.).
Una volta fatto ingresso nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova ed esso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso (art. 5, comma 2).
Da rilevare che la richiesta del permesso di soggiorno è obbligatoria per tutti gli stranieri per i quali è necessario il visto di ingresso. Ciò si desume dallo stesso art. 5, co. 2, ultimo periodo, del testo unico che demanda al regolamento di attuazione la disciplina di modalità di rilascio (del permesso di soggiorno) per periodi di breve durata.
Si tratta dei soggiorni per i seguenti motivi:
§ turismo;
§ giustizia;
§ attesa di emigrazione in altro Stato;
§ soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze,
nonché per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto.
La durata del permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro è solitamente correlata a quella prevista nel visto d’ingresso (art. 5, co. 3, T.U.). Essa non può comunque essere superiore:
§ a tre mesi per visite, affari e turismo;
§ ad un anno per permanenza per motivi di studio;
§ a necessità specificatamente documentate negli altri casi.
Si rileva, in proposito, che il limite massimo di tre mesi per il permesso di soggiorno per visite, affari e turismo è stato abrogato dal D.L. 10/2007 (vedi oltre il paragrafo sui lavori parlamentari al Senato) e reintrodotto in sede di conversione dal Senato, che ha espunto la soppressione del limite, senza riproporla nel testo in esame.
Le caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno sono definite a livello europeo[12], mentre modalità dettagliate per la richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno sono contenute nel regolamenti di attuazione del testo unico (DPR 394/1999)[13].
Il regolamento di attuazione disciplina il permesso di soggiorno per soggiorni di breve durata (art. 10) prevedendo alcune facilitazioni:
§ coloro che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, sono tenuti a fare richiesta del permesso di soggiorno, ma l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta dalla questura, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale;
§ in caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, invece che in questura, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Per i gruppi la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata collettivamente dal capo gruppo.
§ per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ospitante.
La citata L. 189/2002 ha apportato modifiche di rilievo alla disciplina del permesso di soggiorno, principalmente volte a collegare in modo stretto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla stipula del relativo contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il lavoratore immigrato.
Non sono state modificate in modo significativo le norme sui soggiorni di breve durata. Una modifica che rileva ai fini del presente dossier è costituita dall’obbligo per tutti gli stranieri che fanno richiesta del permesso di soggiorno (o ne richiedono il rinnovo) a sottoporsi alla rilevazione dei dati fotodattiloscopici (art. 5, comma 2-bis e 4-bis).
L’ambito di applicazione di tale obbligo è stato successivamente ridimensionato dal D.L. 195/2002[14]. In particolare, l’art. 2, comma 5, esclude dall’obbligo dei rilievi, sia al momento del rilascio del permesso di soggiorno sia al momento del suo rinnovo (ai sensi, rispettivamente dei commi 2-bis e 4-bis dell’articolo 5 del testo unico) gli stranieri che abbiano richiesto il permesso di soggiorno:
§ di durata non superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo (art. 5, co. 3, lett. a), del testo unico);
§ di durata non superiore a tre mesi, negli altri casi in cui sia previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli di lavoro o di studio (art. 5, co. 3, lett. e), del testo unico);
§ per cure mediche.
Il provvedimento in esame reca alcune disposizioni in materia di immigrazione che, con diversa formulazione, sono state introdotte, assieme ad altre, dall’articolo 5 del decreto legge n. 10 del 2007[15].
Nel corso dell’esame al Senato del relativo disegno di legge di conversione (A.S. 1329), l’art. 5 è stato notevolmente ridimensionato e alcune delle disposizioni soppresse sono confluite in un autonomo progetto di legge di iniziativa parlamentare (A.S. 1375) che è stato velocemente approvato dal Senato in sede deliberante.
Anche il citato disegno di legge di conversione è stato approvato dal Senato e anch’esso è attualmente all’esame della Camera (A.C. 2374)[16].
Il D.L. 10/2007 è volto a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. In particolare, l’art. 5, comma 1, del decreto, nella sua formulazione originaria e attualmente vigente, contiene alcune disposizioni che modificano il testo unico delle leggi in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) per superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea in due procedure di infrazione (la n. 1998/2127 e la n. 2006/2126).
Le disposizioni collegate alla procedura n. 2006/2126 (con riguardo alla quale, si rinvia alla scheda di sintesi) concernono:
§ l’abolizione del premesso di soggiorno per brevi soggiorni di periodi inferiori ai tre mesi e la sua sostituzione con una dichiarazione di presenza, attraverso la modifica dell’art. 5, co. 2, del testo unico (lettera a) nel D.L. 10/2007);
§ l’abrogazione dell’art. 5, co. 3, lett. a) del testo unico che fissa a tre mesi il limite massimo della durata del permesso di soggiorno per visite, affari e turismo (lettera b) nel D.L. 10/2007);
§ l’abrogazione dell’obbligo dell’ospitante uno straniero di darne comunicazione alla questura, attraverso la soppressione dell’art. 7 del testo unico (lettera c) nel D.L. 10/2007)[17];
§ l’espulsione dellostraniero in caso di omessa presentazione della dichiarazione di presenza, o in caso di permanenza nel territorio dello Stato oltre i tre mesi consentiti (modifica dell’art. 13 del testo unico che disciplina l’istituto dell’espulsione amministrativa, quale sanzione per l’inottemperanza degli obblighi relativi al permesso di soggiorno, lettera d) nel D.L. 10/2007).
È, invece, correlata alla procedura di infrazione n. 1998/2127
§ la sostituzione del nulla-osta al lavoro di cui all’art. 22 del medesimo testo unico con una comunicazione effettuata dal committente, da presentare allo sportello unico della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri che siano dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea (lettera e) del decreto legge 10/2007 che introduce un comma 1-bis all’art. 27 del testo unico).
Queste disposizioni hanno avuto sorti diverse.
Solo l’ultima di esse (lett. e) è stata mantenuta ed è divenuta la lettera b) nel disegno di legge di conversione A.C. 2374, preceduta (lettera a)) da una disposizione analoga alla lettera d) del decreto-legge, che prevede l’espulsione dello straniero per il quale non è stata fata la comunicazione sostitutiva del nulla-osta al lavoro.
Le altre quattro disposizioni sono state soppresse e solamente quelle relative al soggiorno breve, di cui alle lettere a) e d), sono confluite nel provvedimento in esame, peraltro non più in forma di novella del testo unico, mentre l’abrogazione del limite massimo della durata del permesso di soggiorno per visite, affari e turismo e l’abrogazione della comunicazione di ospitalità di uno straniero (lettere b) ed e)) sono definitivamente espunte dal decreto-legge e cesseranno prevedibilmente di avere efficacia all’atto di conversione del decreto-legge.
Si potrebbe in conseguenza considerare l’eventualità di introdurre, nel presente progetto di legge, una disposizione che faccia salvi gli effetti di eventuali atti compiuti nel periodo di vigenza delle norme citate.
La soppressione di gran parte delle disposizioni dell’art. 5 ha origine nel corso dell’esame da parte delle Commissioni riunite 1a e 6a del Senato, a seguito delle perplessità rappresentate da alcuni esponenti dell’opposizione[18]. Successivamente, si è profilato un accordo in base al quale sarebbe stata soppressa la prima parte dell’articolo 5 e mantenuta la sola lettera e)[19].
La questione si è riaperta in occasione dell’intervento presso le Commissioni riunite del Ministro per i beni e le attività culturali, nonché Vice presidente del Consiglio, Francesco Rutelli, che ha rilevato le difficoltà poste dalla disciplina dei soggiorni brevi al settore della ricerca e del turismo[20].
La soluzione è stata, infine, individuata nel confermare la soppressione delle norme contestate e nel loro trasferimento in un progetto di legge ordinario da approvare rapidamente[21]. La decisione si è tradotta nell’approvazione di un emendamento soppressivo dell’art. 5, ad eccezione della lettera e)[22], e nella contestuale presentazione di un progetto di legge che accoglieva alcune delle disposizioni espunte.
Il progetto di legge (A.S. 1375) ha effettivamente goduto di un iter molto veloce: presentato il 7 marzo, ha iniziato l’esame presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato in sede referente il 13 marzo, l’Assemblea ha deciso il trasferimento alla sede deliberante il 14, e il 20 marzo il testo è stato approvato con poche modifiche.
Il progetto di legge A.C. 2427, trasmesso dal Senato il 21 marzo scorso, è volto a sostituire il permesso di soggiorno con una semplice dichiarazione di presenza per gli stranieri non comunitari che intendono soggiornare in Italia per brevi periodi.
La disposizione riprende i contenuti dell’art. 5, co. 1, lettere da a) a d) del decreto legge 10/2007 (vedi sopra) che risponde ai problemi posti dalla Commissione europea dalla procedura di infrazione n. 2006/2126.
Quest'ultima ha rilevato che la normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata degli stranieri – cioè, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o di apolidi[23] – contemplando l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno per periodi di permanenza non superiori a tre mesi, vìola l'ordinamento comunitario[24] che, per tale fattispecie, consente agli Stati membri esclusivamente di imporre l'obbligo di una dichiarazione di presenza. Tale obbligo, peraltro, sempre in base alla normativa comunitaria, può essere imposto solo allo straniero e non all'ospitante.
L’articolo 1, al comma 1, stabilisce che per l’«ingresso» in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno quando ricorrono particolari condizioni relative alla durata e ai motivi del soggiorno.
Per quanto riguarda la durata il soggiorno non deve essere superiore a tre mesi e deve essere richiesto per uno dei seguenti motivi:
§ visite;
§ affari;
§ turismo;
§ studio.
Si ricorda che per i primi tre casi il testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) fissa una durata massima del permesso di soggiorno a tre mesi, mentre per motivi di studio la durata massima del permesso di soggiorno è di un anno (art. 5, co. 3: si veda in proposito la scheda sul quadro normativo).
Occorre rilevare che il comma in esame fa riferimento al permesso di soggiorno quale titolo per l’ingresso nel territorio nazionale, mentre esso è più propriamente titolo per la permanenza. Infatti, per fare ingresso in Italia lo straniero non comunitario deve essere in possesso del passaporto e del visto d’ingresso, se richiesto (art. 4, co. 1, T.U.). Solo dopo essere entrato lo straniero deve fare richiesta del permesso di soggiorno per poter rimanere nel nostro Paese.
Inoltre, il comma in esame dispone che per i soggiorni di breve durata di cui sopra, la durata per cui è consentito il soggiorno è quella indicata nel visto di ingresso, se richiesto. Una norma analoga è contenuta nel testo unico ove dispone che la durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto di ingresso e comunque (come si è già accennato), non è superiore a tre mesi per visite, affari e turismo e ad un anno per studio (art. 5, co. 3).
Il comma in esame prevede altresì l’applicazione ai soggiorni di breve durata di quanto previsto dall’art. 4, co. 2, del testo unico, che equipara i visti rilasciati dalle autorità diplomatiche e consolari di altri Stati, emessi in virtù di specifici accordi, a quelli rilasciati dalle autorità italiane.
Non appare evidente la necessità del rinvio alla disciplina dei visti di ingresso, mediante il richiamo all’art. 4, co. 2 e 4 del testo unico, in relazione a una modifica concernente la diversa fattispecie del permesso di soggiorno.
Quanto al richiamo effettuato all’art. 5, co. 3, del testo unico, parrebbe opportuno un coordinamento più stretto, eventualmente ricorrendo a una novella, fra il testo in commento e la disposizione citata: l’art. 5, co. 3, infatti, fissando la durata massima del permesso di soggiorno per i soggiorni per visite, affari e turismo, costituisce la fonte normativa principale che prescrive l’obbligo di richiesta del permesso di soggiorno per brevi periodi: obbligo che il presente provvedimento intende sopprimere.
Il comma 2 introduce, in sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, una dichiarazione di presenza sottoscritta dallo straniero non comunitario, quale titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi.
Per la dichiarazione sono previste due differenti modalità:
§ nel caso di ingresso da una frontiera esterna all’area Schengen la dichiarazione è resa all’autorità di frontiera;
§ nel caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, la dichiarazione va presentata entro otto giorni al questore della provincia in cui ci si trova.
Le procedure per la dichiarazione di presenza dovranno essere fissate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.
Analogamente a quanto previsto dal testo unico in riferimento alla inottemperanza agli obblighi relativi all’ingresso e alla permanenza degli stranieri, il comma 3 prevede l’espulsione quale sanzione per la non presentazione della dichiarazione di presenza (salvo casi di forza maggiore) o per il trattenimento nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il termine minore eventualmente stabilito nel visto di ingresso).
Il provvedimento in esame, pur facendo riferimento all’art. 13 del testo unico (che disciplina l’espulsione amministrativa) non specifica a quale delle due modalità di espulsione ivi previste (con intimazione a lasciare il territorio dello Stato o con accompagnamento forzato alla frontiera) si debba far ricorso. Si ricorda al riguardo che l’espulsione è di norma eseguita con accompagnamento alla frontiera, mentre l’espulsione mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato è prevista unicamente in alcuni casi particolari.
Il testo unico sull’immigrazione contempla diversi tipi di espulsione del cittadino straniero.
Ai fini dell’esame del presente provvedimento, rileva l’espulsione quale sanzione amministrativa, che colpisce coloro che trasgrediscono le procedure fissate per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri e costituiscono dunque una sanzione necessaria ai fini del loro rispetto.
L’art. 13 del testo unico disciplina l’espulsione amministrativa prevedendo due tipologie distinte di provvedimento:
§ l’espulsione disposta dal ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
§ l’espulsione disposta dal prefetto nei seguenti casi:
§ quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (immigrato clandestino);
§ quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, oppure quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo (immigrato irregolare);
§ quando lo straniero sia un delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso.
L’espulsione amministrativa è disposta con decreto motivato ed è eseguita con decreto del questore (co. 3). Il decreto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato.
L’espulsione viene di norma eseguita con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (co. 4). La modalità di espulsione con intimazione a lasciare il territorio dello Stato è indicato unicamente per gli immigrati irregolari il cui permesso di soggiorno è scaduto da oltre 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo. È previsto però l’allontanamento forzato in presenza di sospetti sulla effettiva volontà del soggetto ad ottemperare all’ordine.
L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale mediante accompagnamento da parte della forza pubblica è sottoposta alla sua convalida da parte dell’autorità giudiziaria (art. 13, co. 5-bis, T.U.).
L’articolo 2 del progetto di legge in commento dispone sull’entrata in vigore del provvedimento in esame, che è prevista a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
N. 2427
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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APPROVATA DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1375) d’iniziativa dei senatori BIANCO, SINISI
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Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio |
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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 21 marzo 2007
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proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio). 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto. 2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1375
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori BIANCO e SINISI
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2007 |
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Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri
per visite, affari, turismo e studio
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende risolvere un dubbio interpretativo, concernente la disciplina dei soggiorni in Italia di stranieri che vi entrano per periodi brevi, inferiori a tre mesi, per ragioni di studio, di turismo, o per visita o affari. Le disposizioni proposte chiariscono che le norme di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non postulano il permesso di soggiorno quando si realizzino le condizioni descritte. Tale precisazione, senza incidere sulla formulazione normativa del testo unico, avrebbe l’effetto di risolvere una quantità di impedimenti anomali e non giustificati, che in sostanza danneggiano, in particolare, il movimento turistico verso l’Italia e lo scambio culturale.
Il comma 1 dell’articolo 1 individua i casi di cui si tratta. Il comma 2 prescrive una dichiarazione di presenza allo straniero interessato. Il comma 3 dispone la sanzione dell’espulsione in caso di inosservanza degli obblighi previsti.
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata.
DISEGNO DI LEGGE
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio)
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e dell’articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia inferiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso. 2. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dal suo ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno. 3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto sul territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso.
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 13 MARZO 2007
85ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per la difesa Forcieri.
La seduta inizia alle ore 14,30.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1375) BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)
Il relatore SINISI (Ulivo) sottolinea che il disegno di legge in titolo non solo riprende alcune norme già contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 10 del 2007, il cui disegno di legge di conversione (n. 1329), è all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite 1ª e 6ª, ma ha il fine di soddisfare in modo puntuale e senza modificare la disciplina del testo unico dell'immigrazione l'esigenza prospettata da più parti di adeguamento del sistema italiano di accoglienza turistica e per affari, nonché di favorire l'ingresso per motivi di ricerca e studio in caso di soggiorni di breve durata. L'articolo unico risolve la contraddizione insita nelle disposizioni del testo unico sull'immigrazione (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), chiarendo che non è richiesto il permesso di soggiorno per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio, qualora la durata sia inferiore a tre mesi. Allo straniero è richiesta una dichiarazione di presenza al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso. In caso di inosservanza di tale obbligo, allo straniero è applicata la sanzione dell'espulsione, ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico sull'immigrazione.
Il PRESIDENTE propone di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge in titolo sia assegnato in sede deliberante.
La Commissione all'unanimità conviene e, su proposta del Presidente, concorda di integrare l'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1375, ove assegnato in quella sede.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,10.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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124a seduta pubblica (pomeridiana): |
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mercoledì14 marzo 2007 |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI |
Allegato B
(omissis)
Disegni di legge, nuova assegnazione
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
in sede deliberante
sen. Bianco Enzo, Sen. Sinisi Giannicola
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio (1375)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione)
Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. cost.)
(assegnato in data 14/03/2007).
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 14 MARZO 2007
86ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea, per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella e per le infrastrutture Meduri.
(omissis)
IN SEDE DELIBERANTE
(1375) BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
(Discussione e rinvio)
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di acquisire alla discussione in sede deliberante le fasi precedenti dell’iter svolte in sede referente, compresi i pareri delle altre Commissioni.
Il relatore SINISI (Ulivo) si rimette alla relazione svolta nella precedente fase dell’iter e sottolinea il fine del disegno di legge, volto a chiarire la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
Il PRESIDENTE dà atto che il senatore Saro, successivamente all’inizio dell’esame in sede referente, ha dichiarato di aderire all’iniziativa legislativa.
Il senatore VILLONE (Ulivo) dichiara la piena condivisione del disegno di legge in titolo da parte del suo Gruppo.
Il senatore SAPORITO (AN) propone che la votazione degli articoli e del disegno di legge nel suo complesso sia rinviata a una seduta della prossima settimana, per consentire ai Gruppi di valutare il testo e di presentare eventuali emendamenti.
Il PRESIDENTE, condividendo l’esigenza prospettata dal senatore Saporito, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di lunedì 19 marzo.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 20 MARZO 2007
88ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.
IN SEDE DELIBERANTE
(1375) BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.
Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.
Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l’emendamento 1.0.1, in quanto estraneo alla materia oggetto del disegno di legge.
Il senatore CALDEROLI (LNP) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.
Il relatore SINISI (Ulivo) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, di contenuto prevalentemente redazionale. In particolare l’emendamento 1.4 propone una formulazione omogenea con le altre disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
Invita a ritirare l’emendamento 1.1, per effetto del quale sarebbero esclusi dalla disciplina dei soggiorni brevi gli ingressi per visite e per studio; in tal modo si penalizzerebbero, ad esempio, coloro che entrano nel territorio dello Stato per motivi di ricerca. Invita i proponenti a ritirare anche l’emendamento 1.2 e a riformulare l’emendamento 1.3, nel senso di aggiungere alla fine del secondo periodo del comma 1 le parole: ", se richiesto". In tal modo si terrebbe conto delle giuste preoccupazioni dei proponenti di quella proposta, nel senso che qualora il visto sia concesso per un periodo inferiore ai 3 mesi, il soggiorno è ammesso per la durata del visto, altrimenti vale il termine del soggiorno breve.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI esprime un parere conforme a quello del relatore e si associa al suo invito ai proponenti per una riformulazione dell’emendamento 1.3. Esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 e considera opportuno anche specificare il riferimento al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286, che disciplina il caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza.
Il relatore SINISI (Ulivo) osserva che un riferimento specifico alla lettera b) dell’articolo 13, comma 2, potrebbe risultare non esaustivo. A suo avviso, è preferibile un riferimento generale all'espulsione amministrativa, come disciplinata dal medesimo articolo 13.
Il senatore CALDEROLI (LNP) insiste per la votazione dell’emendamento 1.1 e ritira l’emendamento 1.2. Inoltre, accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Governo, presenta e presenta l’emendamento 1.3 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, sul quale esprime parere favorevole il sottosegretario Marcella Lucidi.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni è respinto l’emendamento 1.1 e sono accolti gli emendamenti 1.4, 1.3 (testo 2), 1.5 e 1.6. Successivamente è posto in votazione l’articolo 1 nel testo emendato, che risulta approvato. È poi approvato l’articolo 2.
Si passa, infine, alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
Il senatore VILLONE (Ulivo) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
Il senatore SAPORITO (AN) dichiara che il suo Gruppo si asterrà nella votazione.
Il senatore CALDEROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.
A nome dei rispettivi Gruppi dichiarano il voto favorevole i senatori MAFFIOLI (UDC), SARO (DC-PRI-IND-MPA) e GRASSI (RC-SE).
Il relatore SINISI (Ulivo) e il PRESIDENTE rivolgono un ringraziamento alla Commissione per l’approfondimento e la tempestività della discussione del disegno di legge in titolo.
Il disegno di legge nel suo complesso, come modificato, è posto in votazione ed è approvato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1375
Art. 1
1.1
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "per visite, affari, turismo e studio" con le seguenti: "per affari e turismo".
1.4
SINISI, relatore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "inferiore a tre mesi", con le seguenti: "non superiore a tre mesi".
1.2
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto e ai cittadini comunitari".
1.3
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e limitatamente ai cittadini provenienti da Paesi per i quali vige l'obbligo di visto".
1.3 (testo 2)
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", se richiesto".
1.5
SINISI, relatore
Al comma 2, sostituire le parole: "entro otto giorni dal suo ingresso", con le seguenti: "entro otto giorni dall'ingresso".
1.6
SINISI, relatore
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "sul territorio dello Stato", con le seguenti: "nel territorio dello Stato".
1.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Il mancato rispetto del termine di 20 giorni previsto per il procedimento di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sulla possibilità di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo, alle seguenti condizioni: a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dallo straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) che sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso, munita del timbro datario dell'ufficio e della sigla riconoscibile dell'addetto alla ricezione.
9-ter. Gli effetti dei diritti esercitati nelle norme del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso.".»
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 MARZO 2007
5ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
(omissis)
alla 1a Commissione:
(1375) BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio : parere favorevole
(omissis)
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 MARZO 2007
15ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 1a Commissione:
(1375) BIANCO e SINISI. - Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio: parere favorevole.
L. 30 settembre 1993, n. 388.
Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi
degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di
adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione,
il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione
della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c)
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla
lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.
(artt. 4, 19-22 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
(1) (2) (3)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 ottobre 1993, n. 232, S.O.
(2) Vedi, anche, il Protocollo e l'Accordo ratificati con L. 28 ottobre 1994, n. 636, la L. 27 maggio 1999, n. 197 e la L. 27 maggio 1999, n. 198.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero della giustizia: Nota 29 dicembre 2003;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 ottobre 1997, n. 571.
CONVENZIONE
di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
(omissis)
Articolo 4
1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno preliminarmente sottoposti, all'entrata, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano all'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.
2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.
4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati, in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per i voli interni.
(omissis)
TITOLO II
Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle persone
Capitolo IV - Condizioni di circolazione degli stranieri
Articolo 19
1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.
2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente alle disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.
Articolo 20
1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.
Articolo 21
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, sempreché soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 22.
Articolo 22
1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente, nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia, entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che si recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
(omissis)
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero.
(artt. 4, 5 13, 13-bis)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 dicembre 1998, n. 258; Circ. 26 marzo 1999, n. 67; Circ. 3 giugno 1999, n. 123; Circ. 20 febbraio 2001, n. 44; Circ. 27 marzo 2001, n. 75; Circ. 22 marzo 2002, n. 56; Circ. 9 giugno 2003, n. 99; Circ. 8 luglio 2003, n. 122; Msg. 19 febbraio 2004, n. 4674;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 marzo 1999, n. 23/99; Circ. 30 marzo 1999, n. 27/99; Circ. 12 aprile 1999, n. 31/99; Circ. 30 luglio 1999, n. 63/99; Circ. 13 settembre 1999, n. 69/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 81/99; Circ. 17 febbraio 2000, n. 11/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 27 luglio 2000, n. 3562; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 29 settembre 2000, n. 67/2000; Lett.Circ. 2 ottobre 2000, n. 4851; Circ. 23 novembre 2000, n. 82/2000; Circ. 22 gennaio 2001, n. 13/2001; Nota 30 gennaio 2001, n. VII/A3-1/210; Circ. 5 febbraio 2001, n. 20/2001; Circ. 23 febbraio 2001, n. 25/2001; Lett.Circ. 23 febbraio 2001, n. VII/3/I/381; Circ. 28 febbraio 2001, n. 26/2001; Circ. 8 marzo 2001, n. 30/2001;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 2 luglio 2001, n. VII/3.1/1234; Circ. 12 luglio 2001, n. 69/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 78/2001; Circ. 30 ottobre 2001, n. 84/2001; Circ. 14 gennaio 2002, n. 2/2002; Circ. 21 gennaio 2002, n. 4/2002; Circ. 13 marzo 2002, n. 15/2002; Circ. 8 ottobre 2002, n. 51/2002;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 27 maggio 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 27 maggio 1999, n. 3123/50; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Nota 31 ottobre 2002; Circ. 7 novembre 2000, n. 300/C/2000/5464/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 settembre 2000, n. 300/C/2000/4761/A/12.214.19/1DIV; Circ. 24 agosto 2000, n. 300/C/2000/4742/A/12.229.52/1DIV; Circ. 2 agosto 2000, n. 300C/2000/4038/A/12.229.52/1DIV; Circ. 12 aprile 2001, n. 1650/50; Circ. 4 dicembre 2002, n. 48145/30-I.A.; Circ. 19 giugno 2003, n. 14/2003; Circ. 28 aprile 2004, n. 400/C/2004/500/P/10.2.45.1;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 13 novembre 2002, n. 9551; Nota 3 aprile 2003, n. 1576; Nota 16 dicembre 2003, n. 3969;
- Ministero della sanità: Circ. 31 marzo 1999, n. 400.3/114.9/1290; Circ. 24 marzo 2000, n. 5; Circ. 14 aprile 2000, n. DPS/III/L.40/00-1259;
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 3 agosto 1999, n. 1315/22-SP;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 13 febbraio 2003.
(3) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 140 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
(omissis)
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4.
Ingresso nel territorio dello Stato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera (10).
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone (11) (12) (13).
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
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(10) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(11) Comma così modificato prima dal comma 1 dell'art. 4, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Dir.Min. 1° marzo 2000.
(13) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 gennaio 2005, n. 9 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2005, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, e 29 e seguenti della Costituzione.
Art. 5.
Permesso di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi (14).
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a tre mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonchè ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Per soggiorni inferiori a tre mesi lo straniero dichiara la sua presenza all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale ovvero, entro otto giorni dal suo ingresso, al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno (15) (16).
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (17).
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere (18):
a) [superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo] (19);
b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione] (20);
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari] (21);
e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni (23).
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico (24).
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni (25).
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione (26).
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni (27).
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale (28).
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici (29).
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale (30).
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3 (31).
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (32).
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale (33).
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico (34).
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(14) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(15) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(16) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, in corso di conversione. Il testo previgente del comma recitava: “2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze”.
(17) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, comma 3, D.L. 9 settembre 2002, n. 195.
(18) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(19) Lettera soppressa dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, in corso di conversione.
(20) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(21) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(23) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(24) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(25) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(26) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 10 dell'art. 80, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, l'art. 38 della suddetta legge n. 189 del 2002.
(27) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(28) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(29) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(30) Periodo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(31) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(32) Comma così sostituito prima dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi dall'art. 11, D.L. 27 luglio 2005, n. 144. Vedi, anche, l'art. 38 della legge n. 189/2002.
(33) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 5, L. 30 luglio 2002, n. 189. Vedi, anche, l'art. 38 della stessa legge.
(34) Con D.M. 3 agosto 2004 sono state dettate le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno. Vedi, anche, i commi 5 e 6 dell'art. 2, D.L. 9 settembre 2002, n. 195 e l'art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 2, D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
(omissis)
Art. 13.
Espulsione amministrativa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri (75).
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10 (76);
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver presentato la dichiarazione di presenza di cui all'articolo 5, comma 2, o richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo oppure, avendo presentato la dichiarazione di presenza, si è trattenuto sul territorio dello Stato oltre i novanta giorni o il minore termine stabilito nel visto d'ingresso (77) (78);
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (79) (80) (81).
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (82).
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 (83) (84) (85) (86).
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3 (87).
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore (88).
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14 (89) (90) (91).
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale (92).
3-sexies. [Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico] (93).
4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5 (94) (95).
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento (96) (97).
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria (98) (99).
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo (100).
6. [Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento] (101).
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola (102) (103).
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'àmbito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete (104) (105).
9. [Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile] (106).
10. [Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete] (107).
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29 (108) (109) (110).
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni (111).
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo (112).
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia (113) (114).
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998 (115) (116) (117) (118) (119).
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(75) Vedi anche l'art. 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(76) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione.
(77) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, attualmente in corso di conversione. Il testo previgente della lettera recitava: “b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;”.
(78) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione.
(79) Vedi anche l'art. 3, comma 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(80) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 146 (Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata, di nuovo, a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre profili o argomenti nuovi con ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 200 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2.
(81) La Corte costituzionale, con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 463 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(82) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(83) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144. Vedi, anche il comma 6 dello stesso art. 3.
(84) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 142 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-quater, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(85) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 280 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione.
(86) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione.
(87) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(88) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(89) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(90) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 142 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-quater, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, comma 3-quater, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(91) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 143 (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, introdotto dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(92) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(93) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(94) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(95) La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevate in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione.
(96) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(97) La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevate in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione.
(98) Gli attuali commi 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5-bis - aggiunto dall'art. 2, D.L. 4 aprile 2002, n. 51, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione - ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, come modificato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28 - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'originario comma 5-bis, nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 3, D.L. 27 luglio 2005, n. 144. Vedi, anche, il comma 6 dello stesso art. 3.
(99) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 110 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, come modificato dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(100) Gli attuali commi 5-bis e 5-ter così sostituiscono l'originario comma 5-bis - aggiunto dall'art. 2, D.L. 4 aprile 2002, n. 51, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione - ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(101) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(102) La Corte costituzionale, con sentenza 8-21 luglio 2004, n. 257 (Gazz. Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione.
(103) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione.
(104) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189 e poi così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(105) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 280 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione.
(106) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97) e poi abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(107) Comma così modificato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 142 del citato D.P.R. n. 115 del 2002. Successivamente il presente comma è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(108) Gli attuali commi 13, 13-bis e 13-ter hanno sostituito l'originario comma 13 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente il comma 13 è stato così modificato dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(109) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 142 (Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, sollevata in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione.
(110) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 261 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
(111) Gli attuali commi 13, 13-bis e 13-ter hanno sostituito l'originario comma 13 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente il comma 13-bis è stato così modificato dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo del presente comma 13-bis, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal citato art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(112) Gli attuali commi 13, 13-bis e 13-ter hanno sostituito l'originario comma 13 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189. Successivamente il comma 13-ter è stato così sostituito dal comma 2-ter dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(113) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(114) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 280 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 e 8, e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 113, secondo comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 36 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione.
(115) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(116) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-29 dicembre 2004, n. 439 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2005, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(117) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 363 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 376 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 17 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione.
(118) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 settembre-4 ottobre 2005, n. 375 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione.
(119) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 109 (Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 27 della Costituzione.
Art. 13-bis.
Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento (120).
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione (121) (122).
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(120) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241.
(121) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).
(122) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 luglio 2006, n. 283 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a) e b), 3 e 7, 13-bis e 14, comma 5-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo, secondo e terzo, e 24 della Costituzione.
(omissis)
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
(artt. 9-14)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
(2) Nel testo del presente decreto le parole: «Ministro o Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali» sono state sostituite dalle parole: «Ministro o Ministero del lavoro e delle politiche sociali.», ai sensi di quanto disposto dall'art. 47, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Circ. 5 giugno 2000, n. 34/2000; Circ. 12 luglio 2000, n. 47/2000; Circ. 21 luglio 2000, n. 54/2000; Circ. 28 luglio 2000, n. 55/2000; Circ. 28 luglio 2000, n. 56/2000; Circ. 14 dicembre 2000, n. 89/2000; Circ. 6 marzo 2001, n. 29/2001; Nota 13 novembre 2002, n. 9551;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 18 giugno 2001, n. 62/2001; Lett.Circ. 23 maggio 2002, n. 1459; Circ. 11 febbraio 2005, n. 6/2005;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 4 aprile 2000, n. 3484/C;
- Ministero dell'interno: Circ. 23 dicembre 1999, n. 300/C/227729/12/207; Circ. 22 marzo 2000, n. 300/C/2000; Circ. 4 luglio 2000, n. 300/C/2000/3623/A/12.229.52/1DIV; Circ. 25 marzo 2004, n. 400/A/2004/278/P/12.229.52; Circ. 30 maggio 2005;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 3 aprile 2003, n. 1576.
(omissis)
Art. 9.
Richiesta del permesso di soggiorno.
1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio (23).
1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico (24).
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2 (25).
1-quater. Lo sportello unico competente richiede l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalità determinate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2 (26).
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
b) la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro (27).
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
c) la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico (28).
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e all'articolo 11, comma 1, lettera c) (29).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico.
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(23) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(24) Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(25) Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(26) Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(27) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(28) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(29) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 10.
Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno (30).
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera.
3-bis. Per soggiorni di durata non superiore a novanta giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati (31).
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
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(30) Comma aggiunto dall'art. 10, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(31) Comma aggiunto dall'art. 10, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 11.
Rilascio del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento;
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (32);
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale (33);
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia (34);
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, del testo unico (35);
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico (36).
1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto d'ingresso è concesso sulla base del nullaosta, rilasciato ai sensi dell'articolo 38-bis (37).
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, del Consiglio, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di consegna del permesso di soggiorno (38).
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1 (39).
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.
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(32) Lettera aggiunta dall'art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(33) Lettera aggiunta dall'art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(34) Lettera aggiunta dall'art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(35) Lettera aggiunta dall'art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(36) Lettera aggiunta dall'art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(37) Comma aggiunto dall'art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(38) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(39) Comma aggiunto dall'art. 11, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 12.
Rifiuto del permesso di soggiorno.
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore avv isa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
Art. 13.
Rinnovo del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo (40).
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), del testo unico (41).
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
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(40) Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(41) Comma aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
Art. 14.
Conversione del permesso di soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si applica, anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto (42).
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(42) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).
(omissis)
Dir. 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
(artt. 5 e 6)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 158. Entrata in vigore il 30 aprile 2004. Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.
(2) Termine di recepimento: 30 aprile 2006.
(3) Testo rilevante ai fini del SEE.
(omissis)
Articolo 5 (13)
Diritto di ingresso.
1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.
Nessun visto d'ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell'Unione.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.
Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.
3. Lo Stato membro ospitante non appone timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, qualora questi esibisca la carta di soggiorno di cui all'articolo 10.
4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.
5. Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. L'inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie.
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(13) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.
Articolo 6 (14)
Diritto di soggiorno sino a tre mesi.
1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione.
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(14) Il testo della presente direttiva è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2004, n. L 229.
(omissis)
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006,
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Gazzetta ufficiale n. L 105 del 13/04/2006 pag. 0001 - 0032
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punti 1) e 2), lettera a),
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [1],
considerando quanto segue:
(1) L’adozione di misure a norma dell’articolo 62, punto 1), del trattato volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne è un elemento costitutivo dell’obiettivo dell’Unione, enunciato nell’articolo 14 del trattato, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.
(2) A norma dell’articolo 61 del trattato, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere accompagnata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell’articolo 62, punto 2), del trattato, fa parte di tali misure.
(3) L’adozione di misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne dovrebbe tener conto dell’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni [2], nonché del manuale comune [3].
(4) Per ciò che riguarda il controllo di frontiera alle frontiere esterne, la realizzazione di un corpus legislativo comune, in particolare attraverso il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis esistente in materia, è una delle componenti essenziali della politica comune di gestione delle frontiere esterne definita nella comunicazione della Commissione, del 7 maggio 2002, dal titolo "Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea". Questo obiettivo è stato incluso nel "Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea", approvato dal Consiglio il 13 giugno 2002 e avallato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 nonché dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
(5) La definizione di un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell’Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.
(6) Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.
(7) Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.
(8) Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l’analisi dei rischi per la sicurezza interna e l’analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. È pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza.
(9) Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorrerebbe prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L’apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell’attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.
(10) Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l’allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.
(11) Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.
(12) Gli Stati membri dovrebbero designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.
(13) La cooperazione operativa e l’assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero essere gestite e coordinate dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 [4].
(14) Il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell’ambito delle competenze generali di polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all’eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria [5], né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d’identità o all’obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.
(15) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà, in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne. È opportuno stabilire le pertinenti condizioni e procedure, al fine di garantire che tale provvedimento è eccezionale e che è rispettato il principio di proporzionalità. L’estensione e la durata del controllo di frontiera temporaneamente ripristinato alle frontiere interne dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a tale minaccia.
(16) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un’eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.
(17) È opportuno prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adeguare talune modalità pratiche del controllo di frontiera. In tal caso, sono adottate le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6].
(18) È altresì opportuno prevedere una procedura che consenta agli Stati membri di notificare alla Commissione le modifiche apportate ad altre modalità pratiche del controllo di frontiera.
(19) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di norme applicabili all’attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.
(21) In deroga all’articolo 299 del trattato, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e Melilla, quale definito nell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [7].
(22) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
(23) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [8], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio [9], relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
(24) È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi [10], allegato al summenzionato accordo.
(25) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE [11] e 2004/860/CE [12].
(26) È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera allegato al summenzionato accordo.
(27) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [13]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.
(28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [14]. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.
(29) Nel presente regolamento l’articolo 1, prima frase, l’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e relativi allegati riguardanti il sistema d’informazione Schengen (SIS) sono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e principi
Il presente regolamento prevede l’assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione europea.
Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) "frontiere interne":
a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;
b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;
c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari effettuati da traghetti;
2) "frontiere esterne": le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;
3) "volo interno": qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo;
4) "collegamento regolare effettuato da traghetto": qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;
5) "beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione":
a) i cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell’Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [15];
b) i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione;
6) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato e non è contemplato dal punto 5 del presente articolo;
7) "persona segnalata ai fini della non ammissione": qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema d’informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 96 della convenzione di Schengen;
8) "valico di frontiera": ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;
9) "controllo di frontiera": l’attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all’intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;
10) "verifiche di frontiera": le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;
11) "sorveglianza di frontiera": la sorveglianza delle frontiere tra i valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, allo scopo di evitare che le persone eludano le verifiche di frontiera;
12) "verifica in seconda linea": una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);
13) "guardia di frontiera": il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest’ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera;
14) "vettore": ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale;
15) "permesso di soggiorno":
a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi [16];
b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d’asilo;
16) "nave da crociera": una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri;
17) "navigazione da diporto": l’uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;
18) "pesca costiera": le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo;
19) "minaccia per la salute pubblica": qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell’Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri.
Articolo 3
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:
a) dei diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione;
b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.
TITOLO II
FRONTIERE ESTERNE
CAPO I
Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d’ingresso
Articolo 4
Attraversamento delle frontiere esterne
1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.
Gli Stati membri notificano l’elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell’articolo 34.
2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all’obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:
a) nell’ambito della navigazione da diporto o della pesca costiera;
b) per il personale marittimo che si reca a terra per soggiornare nella località del porto ove la nave fa scalo o nei comuni limitrofi;
c) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri;
d) per persone o gruppi di persone in caso di un’imprevista situazione d’emergenza.
3. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 5
Condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi
1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:
a) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;
b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [17], salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido;
c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;
e) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
2. L’allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).
3. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.
Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell’articolo 34.
La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
4. In deroga al paragrafo 1:
a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 ma sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri o, se richiesto, di entrambi i documenti, sono ammessi ad entrare nei territori degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto di ritorno, a meno che non figurino nell’elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;
b) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nei territori degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma del regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito [18].
I visti rilasciati alla frontiera sono riportati in un elenco.
Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l’apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio [19];
c) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l’ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.
CAPO II
Controllo delle frontiere esterne e respingimento
Articolo 6
Effettuazione delle verifiche di frontiera
1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.
Tutte le misure adottate nell’esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.
2. Nell’effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Articolo 7
Verifiche di frontiera sulle persone
1. L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo.
Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.
2. Chiunque attraversi la frontiera è sottoposto a una verifica minima che consenta di stabilirne l’identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Questa verifica minima consiste nel semplice e rapido accertamento della validità del documento che consente al legittimo titolare di attraversare la frontiera e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici e consultando nelle pertinenti banche dati le informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.
La verifica minima di cui al primo comma costituisce la regola per i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.
Tuttavia, quando effettuano verifiche minime sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione le guardie di frontiera possono, in modo non sistematico, consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, l’ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la salute pubblica.
Le conseguenze di tali consultazioni non mettono in discussione il diritto d’ingresso nel territorio dello Stato membro interessato di cui godono, a norma della direttiva 2004/38/CE, i beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione.
3. All’ingresso e all’uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite.
a) La verifica approfondita all’ingresso comporta la verifica delle condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l’esercizio di un’attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:
i) l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento non scaduto valido per l’attraversamento della frontiera e, all’occorrenza, che il documento sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto;
ii) la disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;
iii) la disamina dei timbri d’ingresso e di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo interessato al fine di accertare, raffrontando le date d’ingresso e di uscita, se tale persona non abbia già oltrepassato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;
iv) gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;
v) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi;
vi) l’accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca nonché, se del caso, l’attuazione della condotta da adottare per effetto della segnalazione in questione.
b) La verifica approfondita all’uscita comporta:
i) l’accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l’attraversamento della frontiera;
ii) la disamina del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione;
iii) se possibile, l’accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
c) In aggiunta alle verifiche di cui alla lettera b), la verifica approfondita all’uscita può inoltre comportare:
i) l’accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido;
ii) l’accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;
iii) la consultazione delle segnalazioni di persone od oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca.
4. Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.
5. I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita in seconda linea sono informati sull’obiettivo e sulla procedura seguita per l’effettuazione di tale verifica.
Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera.
6. Le verifiche sui beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE.
7. Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell’allegato II.
Articolo 8
Snellimento delle verifiche di frontiera
1. In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un’intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.
2. In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all’ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all’uscita.
La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.
Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.
3. Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma dell’articolo 10.
4. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo.
Articolo 9
Allestimento di corsie separate e segnaletica
1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate, in particolare ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter procedere alle verifiche sulle persone a norma dell’articolo 7. Tali corsie sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.
Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l’articolo 20 alle loro frontiere comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere, utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all’allegato III.
Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all’utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.
2. a) I beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A dell’allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell’allegato III.
b) Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B dell’allegato III.
Le indicazioni sui pannelli di cui alle lettere a) e b) possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.
3. Ai valichi delle frontiere marittime e terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo dei pannelli di cui all’allegato III, parte C.
Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.
4. In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all’utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell’equilibrio.
5. L’adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 è completato entro il 31 maggio 2009. Qualora gli Stati membri sostituiscano la segnaletica esistente o ne installino una nuova prima di tale data, rispettano le indicazioni di cui ai suddetti paragrafi.
Articolo 10
Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi
1. Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita:
a) sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità;
b) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro;
c) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto.
2. È apposto un timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all’articolo 10 di detta direttiva.
È apposto un timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE.
3. Non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita:
a) sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;
b) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;
c) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
d) sui documenti di viaggio dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell’allegato VI, punto 3.2.3;
e) sui documenti che consentono l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino.
Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino di paese terzo.
4. Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nell’allegato IV.
5. I cittadini di paesi terzi sono informati, quando possibile, dell’obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell’ingresso e dell’uscita, anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell’articolo 8.
6. Entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio.
Articolo 11
Presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno
1. Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.
2. La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l’interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
In tal caso:
a) quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro che applica integralmente l’acquis di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen;
b) quando un cittadino di paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di detto Stato membro.
Oltre alle indicazioni di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di paese terzo il modello figurante nell’allegato VIII.
Gli Stati membri si informano e informano la Commissione e il segretariato generale del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative alle indicazioni di cui al presente articolo.
3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.
Articolo 12
Sorveglianza di frontiera
1. La sorveglianza si prefigge principalmente di impedire l’attraversamento non autorizzato della frontiera, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di adottare misure contro le persone entrate illegalmente.
2. Le guardie di frontiera si servono di unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera.
Tale sorveglianza viene effettuata in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo.
3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Essa comporta cambiamenti frequenti ed improvvisi dei periodi di sorveglianza, in modo che chi attraversa senza autorizzazione la frontiera corra il rischio costante di essere individuato.
4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali allo scopo di fermare le persone che attraversano illegalmente la frontiera. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici.
5. Possono essere adottate modalità di sorveglianza supplementari secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 13
Respingimento
1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d’ingresso previste dall’articolo 5, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all’articolo 5, paragrafo 4. Ciò non pregiudica l’applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d’asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.
2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d’applicazione immediata.
Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all’allegato V, parte B, compilato dall’autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.
3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.
L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.
Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.
4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone respinte e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte. Gli Stati membri trasmettono annualmente tali statistiche alla Commissione. La Commissione pubblica ogni due anni una compilazione delle statistiche fornite dagli Stati membri.
6. Le modalità del respingimento figurano nell’allegato V, parte A.
CAPO III
Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri
Articolo 14
Personale e risorse per il controllo di frontiera
Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 6 a 13 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.
Articolo 15
Esecuzione dei controlli
1. Il controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 13 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.
Nell’esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue, in particolare quelle necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell’articolo 34.
3. Ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.
Articolo 16
Cooperazione tra gli Stati membri
1. Gli Stati membri si prestano assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 15. Essi si scambiano tutte le informazioni utili.
2. La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (di seguito "l’Agenzia"), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004.
3. Fatte salve le competenze dell’Agenzia, gli Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l’azione dell’Agenzia stessa.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma.
4. Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall’Agenzia.
Articolo 17
Controllo congiunto
1. Gli Stati membri che non applicano l’articolo 20 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 6 a 13.
A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.
2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.
CAPO IV
Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera
Articolo 18
Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne
Le norme specifiche di cui all’allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento dei valichi di frontiera.
Tali norme specifiche possono comportare deroghe all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 13.
Articolo 19
Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone
1. Le norme specifiche di cui all’allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:
a) capi di Stato e membri della (delle) loro delegazione(i);
b) piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio;
c) marittimi;
d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;
e) lavoratori transfrontalieri;
f) minori.
Tali norme specifiche possono comportare deroghe all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 13.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell’articolo 34.
TITOLO III
FRONTIERE INTERNE
CAPO I
Soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne
Articolo 20
Attraversamento delle frontiere interne
Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Articolo 21
Verifiche all’interno del territorio
La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:
a) l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera; ciò vale anche nelle zone di frontiera. Ai sensi della prima frase, l’esercizio delle competenze di polizia può non essere considerato equivalente, in particolare, all’esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure di polizia:
i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;
ii) si basano su informazioni e l’esperienza generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera;
iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;
iv) sono effettuate sulla base di verifiche a campione;
b) il controllo di sicurezza sulle persone effettuato nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, semprechè tale controllo venga effettuato anche sulle persone che viaggiano all’interno di uno Stato membro;
c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l’obbligo di possedere o di portare con sé documenti d’identità;
d) l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 22 della convenzione di Schengen.
Articolo 22
Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne
Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale.
Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.
CAPO II
Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
Articolo 23
Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 24 o, in caso d’urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 25. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo di tale controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.
2. Se la minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna persiste al di là del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera giustificato dalle stesse motivazioni indicate al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 26.
Articolo 24
Procedura in caso di avvenimenti prevedibili
1. Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, ne dà quanto prima comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione e fornisce, non appena disponibili, le informazioni seguenti:
a) i motivi del ripristino proposto, precisando gli avvenimenti che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna;
b) l’estensione del ripristino proposto, precisando le frontiere alle quali il controllo di frontiera sarà ripristinato;
c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
d) la data e la durata del ripristino proposto;
e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.
2. A seguito della notifica dello Stato membro interessato ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 3, la Commissione può emettere un parere, fatto salvo l’articolo 64, paragrafo 1, del trattato.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché il parere che la Commissione può esprimere a norma del paragrafo 2, sono oggetto di consultazioni tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera, gli altri Stati membri e la Commissione, al fine di organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del controllo di frontiera ed ai rischi per l’ordine pubblico o la sicurezza interna.
4. La consultazione di cui al paragrafo 3 ha luogo almeno quindici giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.
Articolo 25
Procedura nei casi che richiedono un’azione urgente
1. Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare in via eccezionale e immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.
2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura.
Articolo 26
Procedura di proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. Gli Stati membri possono prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne, a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, soltanto previa comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. Lo Stato membro che prevede di prorogare il controllo di frontiera fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le appropriate informazioni relative ai motivi della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Si applicano le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 2.
Articolo 27
Informazione del Parlamento europeo
Lo Stato membro interessato o, se opportuno, il Consiglio informa il Parlamento europeo quanto prima delle misure adottate ai sensi degli articoli 24, 25 e 26. A partire dalla terza proroga consecutiva ai sensi dell’articolo 26, lo Stato membro interessato, se richiesto, riferisce al Parlamento europeo sulla necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne.
Articolo 28
Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II.
Articolo 29
Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
Lo Stato membro che ha ripristinato il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell’articolo 23 conferma la data della soppressione del controllo e trasmette, nel contempo o entro breve termine, al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l’efficacia del ripristino del controllo di frontiera.
Articolo 30
Informazione del pubblico
La decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano.
Articolo 31
Riservatezza
Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell’ambito del ripristino e della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta a norma dell’articolo 29.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
Modifiche degli allegati
Gli allegati III, IV e VIII sono modificati secondo la procedura di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 33
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito "il comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa e sempreché le misure di attuazione adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.
Il periodo di cui dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di adozione delle norme e delle decisioni tecniche secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della scadenza del periodo di quattro anni.
Articolo 34
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) l’elenco dei permessi di soggiorno;
b) l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera;
c) gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;
d) l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;
e) il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.
Articolo 35
Traffico frontaliero locale
Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme comunitarie e gli accordi bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale.
Articolo 36
Ceuta e Melilla
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [20].
Articolo 37
Notifica di informazioni da parte degli Stati membri
Entro il 26 ottobre 2006, gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’articolo 21, lettere c) e d), alle sanzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e agli accordi bilaterali conclusi a norma dell’articolo 17, paragrafo 1. Essi notificano le ulteriori modifiche di tali disposizioni entro cinque giorni lavorativi.
Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 38
Relazione sull’applicazione del titolo III
Entro il 13 ottobre 2009, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del titolo III.
La Commissione presta particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero derivare dal ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Essa presenta, se del caso, proposte volte a rimediare a tali difficoltà.
Articolo 39
Abrogazioni
1. Gli articoli da 2 a 8 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sono abrogati con effetto dal 13 ottobre 2006.
2. Con effetto dalla data di cui al paragrafo 1 sono abrogati:
a) il manuale comune, compresi i suoi allegati;
b) le decisioni del comitato esecutivo Schengen del 26 aprile 1994 [SCH/Com-ex (94) 1, rev. 2], del 22 dicembre 1994 [SCH/Com-ex (94) 17, rev. 4] e del 20 dicembre 1995 [SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2];
c) l’allegato 7 dell’istruzione consolare comune;
d) il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera [21];
e) la decisione 2004/581/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare nella segnaletica presso i valichi di frontiera esterna [22];
f) la decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune [23];
g) il regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l’obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e del manuale comune [24].
3. I riferimenti agli articoli e agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 40
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2006. Tuttavia, l’articolo 34 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Strasburgo, addì 15 marzo 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. Borrell Fontelles
Per il Consiglio
Il presidente
H. Winkler
------------------------------------------------------
[1] Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2006.
[2] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
[3] GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. Manuale comune modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5).
[4] Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).
[5] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[7] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 69.
[8] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
[9] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
[10] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.
[11] Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).
[12] Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
[13] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
[14] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
[15] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
[16] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.
[17] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).
[18] GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.
[19] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.
[20] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 73.
[21] GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5. Regolamento modificato dalla decisione 2004/927/CE (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).
[22] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 119.
[23] GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36.
[24] GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5.
ALLEGATO I
Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d’ingresso
I giustificativi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, possono comprendere:
a) in caso di viaggi d’affari:
i) l’invito da parte di un’impresa o di un’autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;
ii) altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d’affari o professionali;
iii) in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d’ingresso;
b) in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione di altro tipo:
i) il certificato d’iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;
ii) la tessera studente e i certificati relativi ai corsi seguiti;
c) in caso di viaggi turistici o privati:
i) documenti giustificativi per l’alloggio:
- per i soggiorni presso una persona, l’invito della persona ospitante,
- un documento giustificativo relativo alla struttura che fornisce l’alloggio, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti la sistemazione prevista;
ii) documenti giustificativi per l’itinerario:
la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato, o qualunque altro documento da cui risultino i programmi di viaggio previsti;
iii) documenti giustificativi per il ritorno:
il biglietto del viaggio di ritorno o di andata e ritorno;
d) in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:
gli inviti, i biglietti d’ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell’organismo ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.
ALLEGATO II
Registrazioni delle informazioni
A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio ed ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:
a) il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;
b) gli snellimenti delle verifiche sulle persone applicati a norma dell’articolo 8;
c) il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;
d) i fermi per accertamenti e denunce (infrazioni penali ed amministrative);
e) persone respinte a norma dell’articolo 13 (motivo della non ammissione e cittadinanza);
f) i codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e di uscita, l’identità delle guardie di frontiera alle quali è assegnato ciascun timbro per ogni data o per ogni turno, nonché le informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;
g) i reclami delle persone sottoposte a verifica;
h) altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti;
i) eventi particolari.
ALLEGATO III
Modelli di segnaletica esposti nelle diverse corsie ai valichi di frontiera
(omissis)
ALLEGATO IV
Modalità per l’apposizione dei timbri
1. I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sono sistematicamente timbrati all’ingresso e all’uscita, a norma dell’articolo 10. Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).
2. I codici di sicurezza sui timbri sono modificati ad intervalli regolari non superiori ad un mese.
3. In caso d’ingresso ed uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto il timbro sarà apposto, se possibile, in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l’intelligibilità delle diciture del visto stesso né le sicurezze visibili della vignetta visto. Qualora sia necessario apporre più timbri (ad esempio, nel caso di un visto multiplo), questi sono apposti sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.
Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è opposto alcun timbro.
4. Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d’informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d’ingresso e d’uscita utilizzati ai valichi di frontiera e ne informano gli altri Stati membri, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione. Tali punti di contatto hanno accesso senza indugio alle informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato e, in particolare, alle informazioni relative:
a) al valico di frontiera cui è attribuito un determinato timbro;
b) all’identità della guardia di frontiera cui è attribuito un determinato timbro in un determinato momento;
c) al codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in ogni momento.
Le domande d’informazioni relative ai timbri comuni d’ingresso e di uscita sono inoltrate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.
I punti di contatto nazionali trasmettono inoltre immediatamente agli altri punti di contatto, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati.
ALLEGATO V
PARTE A
Modalità per il respingimento alla frontiera
1. In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera:
a) completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica "commenti" del modello;
b) apporrà sul passaporto un timbro d’ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento sopra previsto;
c) procederà all’annullamento del visto, mediante apposizione del timbro "ANNULLATO", nei casi di cui al paragrafo 2. In tal caso l’elemento otticamente variabile della vignetta visto, l’elemento di sicurezza "effetto immagine latente" e la scritta "visto" sono eliminati cancellandoli per evitare ogni successivo abuso. La guardia di frontiera informa immediatamente le proprie autorità centrali di questa decisione;
d) annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell’identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.
2. Il visto è annullato nei seguenti casi:
a) se il titolare del visto è segnalato ai fini della non ammissione nel SIS a meno che sia in possesso di un visto o di un visto di ritorno rilasciato da uno Stato membro e chieda l’ingresso ai fini di transito per raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il documento;
b) se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto è stato ottenuto in modo fraudolento.
La mancata presentazione da parte del cittadino del paese terzo, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento del visto.
3. Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l’autorità localmente responsabile:
a) ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all’articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 [1];
b) fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l’ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.
4. Qualora vi siano motivi che giustificano il respingimento e l’arresto di un cittadino di un paese terzo, la guardia di frontiera contatta le autorità competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.
PARTE B
Modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera
(omissis)
[1] GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.
ALLEGATO VI
Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri
1. Frontiere terrestri
1.1. Verifiche sul traffico stradale
1.1.1. Per garantire verifiche efficaci sulle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera è opportunamente regolata. Se necessario, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per canalizzare o bloccare il traffico. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell’articolo 37.
1.1.2. Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, allestire od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, a norma dell’articolo 9.
L’utilizzo delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.
Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l’allestimento delle corsie separate ai valichi di frontiera esterni.
1.1.3. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere dall’autoveicolo. Verifiche approfondite avranno luogo, se le condizioni locali lo consentono, in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, le verifiche saranno effettuate, se possibile, da due guardie di frontiera.
1.2. Verifiche sul traffico ferroviario
1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Tali verifiche hanno luogo in uno dei due modi seguenti:
- durante lo stazionamento nella prima stazione di arrivo o partenza nel territorio di uno Stato membro,
- sul treno, durante il viaggio stesso.
Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell’articolo 37.
1.2.2. In deroga al punto 1.2.1, e al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, di effettuare le verifiche all’ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei seguenti modi:
- nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone,
- nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone,
- sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno nelle stazioni precedenti.
1.2.3. Per i treni ad alta velocità provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, tali passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.1 o del punto 1.2.2, primo trattino.
Le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati membri, sono informati chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una verifica all’ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.
1.2.4. Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno sono sottoposte a una verifica all’uscita secondo analoghe modalità.
1.2.5. La guardia di frontiera può ordinare che, se necessario con l’appoggio del capotreno, siano ispezionati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti alle verifiche di frontiera.
1.2.6. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un’infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.
2. Frontiere aeree
2.1. Modalità di verifica negli aeroporti internazionali
2.1.1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli interni dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli. A tal fine, sono predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate.
2.1.2. Il luogo in cui è effettuata la verifica di frontiera è determinato nel seguente modo:
a) i passeggeri di un volo in provenienza da un paese terzo che si imbarcano su un volo interno sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) sono sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza di quest’ultimo volo;
b) per i voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:
i) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio degli Stati membri sono sottoposti ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo e ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza;
ii) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti a una verifica all’ingresso nell’aeroporto di destinazione e a una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza;
iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti ad una verifica all’uscita nell’aeroporto di partenza e ad una verifica all’ingresso nell’aeroporto di arrivo.
Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell’aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente alla lettera b), punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo.
2.1.3. Le verifiche di frontiera non si effettueranno di norma nell’aereo o alla porta di uscita, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale. Al fine di assicurare che le persone siano sottoposte a verifica negli aeroporti designati quali valichi di frontiera, conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 13, gli Stati membri assicurano che le autorità aeroportuali adottino le misure appropriate per canalizzare il traffico passeggeri verso le installazioni riservate alle verifiche.
Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l’accesso non autorizzato alle zone riservate, come per esempio l’area di transito. Le verifiche nell’area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale. In quest’area la verifica può essere effettuata in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale per accertare che esse siano in possesso di tale visto.
2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo è costretto ad atterrare in un luogo che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione della guardia di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano alle verifiche sulle persone a bordo di detto aereomobile le disposizioni degli articoli da 6 a 13.
2.2. Modalità di verifica negli aerodromi
2.2.1. Anche negli aerodromi, ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d’ufficio a voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 6 a 13, occorre garantire le verifiche sulle persone.
2.2.2. In deroga al punto 2.1.1 negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile [1]. Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile.
2.2.3. Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell’aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell’atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi.
2.3. Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati
2.3.1. Per i voli privati in provenienza o a destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l’altro, un piano di volo conforme all’allegato 2 della convenzione relativa all’aviazione civile internazionale e informazioni sull’identità dei passeggeri.
2.3.2. Se i voli privati in provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro effettuano scali nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso procedono alla verifica di frontiera ed appongono un timbro d’ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1.
2.3.3. Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza scali nel territorio di un paese terzo, le autorità competenti procedono, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente ai punti da 2.1 a 2.2.
2.3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.
3. Frontiere marittime
3.1. Modalità generali di verifica sul traffico marittimo
3.1.1. Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, a bordo della nave o nell’area all’uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave. Tuttavia, in virtù di appositi accordi, le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all’atto dell’arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo.
Le verifiche devono mirare in particolare a che sia l’equipaggio sia i passeggeri soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c).
3.1.2. Il comandante della nave o in sua vece la persona fisica o giuridica che rappresenta l’armatore per tutte le questioni attinenti ai doveri di quest’ultimo in materia di armamento della nave (agente marittimo raccomandatario) stila, in duplice copia, un elenco dell’equipaggio e, se del caso, dei passeggeri. Al più tardi al momento dell’arrivo nel porto, trasmette tale elenco o elenchi alla guardia di frontiera. Se, per motivi di forza maggiore, l’elenco non può essere trasmesso alla guardia di frontiera, una copia è consegnata al posto di frontiera o all’autorità marittima competente, che la trasmette senza indugio alla guardia di frontiera.
3.1.3. Un esemplare dei due elenchi, debitamente vistato dalla guardia di frontiera, è consegnato al comandante della nave che deve esibirlo su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto.
3.1.4. Il comandante della nave o, in sua vece, l’agente marittimo raccomandatario segnala senza indugio all’autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell’equipaggio o al numero dei passeggeri.
Il comandante della nave, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente e, se possibile, prima dell’arrivo della nave nel porto, la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante della nave.
3.1.5. Il comandante della nave comunica, a tempo debito e in conformità alle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave alla guardia di frontiera; se ciò non è possibile, avverte l’autorità marittima competente. Le guardie di frontiera o l’autorità marittima provvedono a ritirare il secondo esemplare dell’elenco o degli elenchi già precedentemente compilati e vistati.
3.2. Modalità specifiche di verifica per determinati tipi di navigazione marittima
Navi da crociera
3.2.1. Il comandante della nave da crociera o, in sua vece, l’agente marittimo raccomandatario comunica alla guardia di frontiera competente l’itinerario e il programma della crociera almeno 24 ore prima di lasciare il porto di partenza e prima dell’arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati membri.
3.2.2. Se l’itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio degli Stati membri, in deroga agli articoli 4 e 7 non è effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera.
Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, possono essere effettuate verifiche sull’equipaggio e i passeggeri di tali navi.
3.2.3. Se l’itinerario di una nave da crociera comprende porti situati sia nel territorio degli Stati membri sia nel territorio di paesi terzi, in deroga all’articolo 7 è effettuata una verifica di frontiera come segue:
a) per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa scalo per la prima volta in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.2.4.
I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 7 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò risulti non necessario;
b) per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa nuovamente scalo in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.2.4, qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato membro.
I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all’ingresso ai sensi dell’articolo 7 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale ciò risulti non necessario;
c) per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio di uno Stato membro che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica d’ingresso ai sensi dell’articolo 7 se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale;
d) per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di un porto situato in un paese terzo, l’equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all’uscita sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri.
Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, i passeggeri che imbarcano sono sottoposti a una verifica all’uscita ai sensi dell’articolo 7;
e) per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di detto porto, non è effettuata alcuna verifica all’uscita.
Tuttavia, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l’immigrazione illegale, può essere effettuata una verifica sull’equipaggio e sui passeggeri di tali navi.
3.2.4. L’elenco dei nomi dei membri dell’equipaggio e dei passeggeri comprende:
a) nome e cognome;
b) data di nascita;
c) cittadinanza;
d) numero e tipo di documento di viaggio e, se del caso, numero del visto.
Il comandante della nave da crociera o, in sua vece, l’agente marittimo raccomandatario comunica alla guardia di frontiera competente l’elenco dei nomi almeno 24 ore prima dell’arrivo in ciascun porto nel territorio degli Stati membri o, qualora il viaggio verso tale porto duri meno di 24 ore, immediatamente dopo aver completato l’imbarco nel precedente porto.
L’elenco dei nomi è timbrato nel primo porto d’ingresso nel territorio degli Stati membri e successivamente ogniqualvolta è modificato. Nella valutazione dei rischi di cui al punto 3.2.3 si tiene conto dell’elenco dei nomi.
Navigazione da diporto
3.2.5. In deroga agli articoli 4 e 7 le persone che si trovano a bordo di un’imbarcazione da diporto proveniente da o dirette verso un porto situato in uno Stato membro non sono sottoposte a verifiche di frontiera e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.
Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di un paese terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un’ispezione dell’imbarcazione.
3.2.6. In deroga all’articolo 4 un’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tal caso le persone a bordo avvisano le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell’arrivo dell’imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri è effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell’elenco delle persone a bordo. Tale elenco è messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell’arrivo.
Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l’imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell’imbarcazione.
3.2.7. All’atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento è consegnato alle autorità dei porti d’ingresso e di uscita. Un esemplare di tale documento è conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.
Pesca costiera
3.2.8. In deroga agli articoli 4 e 7, l’equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza approdare in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non è sottoposto sistematicamente a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, si tiene conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. A seconda di tali rischi, sono effettuate verifiche sulle persone e/o un’ispezione della nave.
3.2.9. L’equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, è sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.
Il comandante della nave comunica qualsiasi modifica dell’elenco dell’equipaggio o l’eventuale presenza di passeggeri alle autorità competenti.
Collegamenti effettuati da traghetti
3.2.10. Sono sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati in paesi terzi. Si applicano le seguenti disposizioni:
a) ove possibile, gli Stati membri predispongono banchine separate ai sensi dell’articolo 9;
b) sui passeggeri a piedi sono effettuate verifiche individuali;
c) le verifiche sugli occupanti di un veicolo avvengono nel veicolo stesso;
d) i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l’autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;
e) gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori sono sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;
f) al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;
g) ai fini, in particolare, dell’intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, sono sottoposti a ispezioni a campione;
h) i membri dell’equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell’equipaggio di navi mercantili.
4. Navigazione interna
4.1. Per "navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna", si intende l’utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.
4.2. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell’equipaggio o persone ad essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell’elenco dell’equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo.
4.3. Alle verifiche sulla navigazione interna, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni pertinenti dei punti da 3.1 a 3.2.
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[1] GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO VII
Norme specifiche per determinate categorie di persone
1. Capi di Stato
In deroga all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 13, i capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera.
2. Piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio
2.1. In deroga all’articolo 5, i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio ("crew member certificate"), previsti all’allegato 9 della convenzione sull’aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell’esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:
a) imbarcarsi e sbarcare nell’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
b) entrare nel territorio del comune ove si trova l’aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;
c) raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereomobile in partenza da tale aeroporto.
In tutti gli altri casi si applicano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
2.2. Alle verifiche sugli equipaggi di aeromobili si applicano le disposizioni degli articoli da 6 a 13. Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell’equipaggio sono effettuate prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche saranno effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. In deroga all’articolo 7, l’equipaggio, conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell’esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di verifiche a campione.
3. Marittimi
3.1. In deroga agli articoli 4 e 7, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi della convenzione di Ginevra del 19 giugno 2003 (n. 185) e della convenzione di Londra del 9 aprile 1965, nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, senza presentarsi ad un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell’elenco dell’equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.
Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti ad una verifica a norma dell’articolo 7 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.
Se un marittimo costituisce un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, può essergli rifiutato il permesso di recarsi a terra.
3.2. I marittimi che desiderano soggiornare al di fuori dei comuni prossimi ai porti devono soddisfare le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri quali previste dall’articolo 5, paragrafo 1.
4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali
4.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché ai titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 4.4, che viaggiano nell’esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, ai valichi di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l’obbligo del visto, qualora richiesto.
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i titolari di detti documenti sono dispensati dall’accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza.
4.2. Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall’interessato la prova della sua qualità mediante l’esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri.
4.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati membri su presentazione della tessera di cui all’articolo 19, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Inoltre, in deroga all’articolo 13, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l’ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l’interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS.
4.4. I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 4.1 sono in particolare i seguenti:
- lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
- lasciapassare della Comunità europea (CE),
- lasciapassare della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom),
- certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d’Europa,
- documenti rilasciati a norma dell’articolo III, paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato nord atlantico sullo statuto delle loro forze armate (carta d’identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del partenariato per la pace.
5. Lavoratori frontalieri
5.1. Le modalità della verifica sui lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo di frontiera, in particolare gli articoli 7 e 13.
5.2. In deroga all’articolo 7, i lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde verificare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d’ingresso. Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita.
5.3. Le disposizioni del punto 5.2. possono essere estese ad altre categorie di pendolari frontalieri.
6. Minori
6.1. La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza accompagnatore. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all’ingresso e all’uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.
6.2. In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.
6.3. In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti.
ALLEGATO VIII
(omissis)
[1] La lettera di costituzione in mora rappresenta la prima fase della procedura d’infrazione e mette uno Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, qualora la Commissione reputi che esso abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea. Qualora la Commissione non ritenga esaurienti tali osservazioni, essa emette un parere motivato, seconda e ultima fase della procedura d’infrazione, prima che la Commissione europea proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario, secondo quanto previsto dall’art. 226 del Trattato.
[2] D.Lgs. 286/1998, modificato con L. 189/2002 e con D.Lgs. 195/2002.
[3] La Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, è stata ratificata con L. 30 settembre 1993, n. 388.
[4] Si tratta delle condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), ovvero essere in possesso di documenti validi, di documenti che giustifichino lo scopo del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, non essere segnalato ai fini della non ammissione e non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle parti contraenti.
[5] In riferimento alla direttiva 2004/38/CE, si segnala che, in data 12 dicembre 2006, la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato(procedura n. 2006/0461) per mancata attuazione. La direttiva era presente nell’allegato B della legge comunitaria 2004.
[6] D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
[7] L. 6 marzo 1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[8] L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
[9] Ministero degli affari esteri, Decreto 12 luglio 2000, Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.
[10] L’esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto in sede europea all’adozione del Regolamento n. 539 del 15 marzo 2001, che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto. Esso sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 574/99.
[11] Ministero dell’Interno, Direttiva 1° marzo 2000, Definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
[12] Regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, Regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
[13] D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
[14] D.L. 9 settembre 2002, n. 195, Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (convertito, L. 9 ottobre 2002, n. 222). Si tratta del provvedimento che allargava la possibilità di regolarizzazione – prevista dalla L. 189/2002 esclusivamente per i lavoratori domestici – anche agli altri tipi di impiego.
[15] D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.
[16] Sul testo trasmesso alla Camera si veda il dossier del Servizio studi della Camera n. 123 del 20 marzo 2007. L’iter al Senato è raccolto nel dossier n. 123/1, sempre del 20 marzo 2007.
[17] Si ricorda che la legge finanziaria ha provveduto ad abrogare l’analogo obbligo (sempre contenuto nell’art. 7 del testo unico) a carico del datore di lavoro che assume uno straniero alle proprie dipendenze.
[18] Si veda in particolare l’intervento del sen. Paolo Franco nella seduta del 1° marzo 2007.
[19] Seduta del 6 marzo 2007.
[20] Seduta del 7 marzo 2007.
[21] Si veda la discussione seguita all’intervento del Ministro Rutelli nella medesima seduta del 7 marzo 2007 e l’intervento del Presidente della 6a Commissione sen. Benvenuto in apertura della seduta del 13 marzo 2007.
[22] Em. 5.1000 del relatore per la 1 Commissione, presentato il 7 marzo e approvato nella seduta del 13 marzo 2007.
[23] Ai sensi della definizione di straniero di cui all'art. 1, comma 1, del suddetto testo unico.
[24] La violazione riguarda in particolare l'art. 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.