Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Ricerca delle persone scomparse - A.C. 1812
Riferimenti:
AC n. 1812/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 114
Data: 06/03/2007
Descrittori:
ASSENZA E MORTE PRESUNTA   BASI DI DATI
PERSONE   POLIZIA INTERNAZIONALE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Ricerca delle persone scomparse

A.C. 1812

 

 

 

 

 

 

 

n. 114

 

 

6 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

Ha partecipato alla redazione del dossier il dipartimento Lavoro.

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0188.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

Schede di lettura

La proposta di legge in esame  9

§      Gli attuali strumenti di intervento  9

§      Istituzione di nuove strutture amministrative  11

§      Previsione di misure di sostegno alle famiglie  13

§      Quantificazione e copertura dell’onere finanziario  14

Progetto di legge

§      A.C. 1812, (on. Dato ed altri), Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse  17

§      D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione del regolamento di polizia mortuaria  31

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1812

Titolo

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse

Iniziativa

On. Dato ed altri

Settore d’intervento

Polizia (forze di); Lavoro

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

§          presentazione

12 ottobre 2006

§          annuncio

17 ottobre 2006

§          assegnazione

15 novembre 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), XI (Lavoro, ex art. 73, co. 1-bis, reg.), XII (Affari sociali).

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge reca una serie di disposizioni intese a favorire l’attività di ricerca delle persone scomparse. Essa prevede:

§         l’istituzione di nuove strutture amministrative (il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse ed il Comitato provinciale sulle persone scomparse);

§         la creazione di nuove banche dati (una, pubblica, sui dati anagrafici delle persone scomparse; un’altra sui relativi campioni di DNA; è inoltre istituito un Ufficio centrale obitori allo scopo di agevolare l’identificazione dei cadaveri, e un numero verde per segnalazioni sulle persone scomparse);

§         l’introduzione di misure di sostegno alle famiglie degli scomparsi (un apposito fondo di solidarietà ed una nuova tipologia di permesso lavorativo retribuito per i dipendenti pubblici e privati).

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa legislativa, è corredata della sola relazione illustrativa.

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge reca novelle a disposizioni legislative vigenti ed introduce misure recanti nuovi oneri per lo Stato.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni introdotte sono principalmente riconducibili alle materie “ordine pubblico e sicurezza”, “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e “sistema contabile dello Stato”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2^, lett. h), g) ed e), Cost..

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’emanazione di decreti ministeriali è prevista dagli artt. 3, 5, 6 ed 8 per l’adozione di disposizioni volte a definire condizioni, termini e modalità di attuazione di alcune tra le disposizioni recate dal provvedimento

 

 

 


Schede di lettura

 


La proposta di legge in esame

 

La proposta di legge A.C. 1812 (on. Dato ed altri), composta da otto articoli, reca una serie di disposizioni intese a favorire l’attività di ricerca delle persone scomparse, rafforzando gli strumenti già presenti in campo investigativo, introducendone di nuovi e prevedendo misure di sostegno alle famiglie degli scomparsi.

 

Il testo in esame riproduce quello di una proposta di legge (A.C. 4149, Molinari ed altri) e di un disegno di legge (A.S. 3056, Vallone ed altri) presentati nella XIV legislatura e non esaminati dalle Camere.

Gli attuali strumenti di intervento

Le misure esistenti in materia, in assenza di specifiche norme legislative, sono per lo più individuabili nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia; più precisamente, sono inquadrabili tra quelle discendenti dagli accordi relativi all’Interpol e a Schengen, per le quali è competente il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, a composizione interforze, istituito nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e suddiviso in cinque Divisioni (I-Affari Generali, II/III-Interpol, IV-Unità Nazionale Europol, V-S.I.R.E.N.E.).

 

Il Servizio, istituito con decreto del Ministro dell’Interno del 25 ottobre 2000, ha saldato in un unico contesto strutturale le attività relative a INTERPOL, UNE (Unità Nazionale Europol) e SIRENE. Con tale assetto si è voluto assicurare il collegamento con gli organismi internazionali di riferimento e con le diverse forze di polizia italiana. Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia opera inoltre come cerniera con tutte le Amministrazioni a vario titolo impegnate nella cooperazione internazionale (Ministero della Giustizia, Ministero degli Affari Esteri, etc.).

 

La II Divisione Interpol è responsabile dell’attuazione della cooperazione tecnico-operativa di polizia, delle procedure estradizionali e di assistenza giudiziaria, anche per la cattura di latitanti, in materia di reati contro la persona, di criminalità organizzata, di pirateria aerea, di traffico di armi, di immigrazione clandestina nonché del ritrovamento di minori e persone scomparse.

 

Con i suoi 186 paesi aderenti, l’Interpol (International Criminal Police Organization) è la più estesa organizzazione di polizia nel mondo. Creata nel 1923, ha semplificato la cooperazione di polizia transfrontaliera facilitando la cooperazione internazionale di polizia anche in assenza di forti relazioni diplomatiche fra i diversi Stati.

 

I compiti istituzionali e gli impegni operativi della V Divisione S.I.R.E.N.E. sono espressamente disciplinati da alcuni articoli della Convenzione di Schengen, fra i quali l’articolo 97 della Convenzione relativo alle segnalazioni delle persone scomparse o delle persone da sottoporre a particolare misure di tutela. A tale riguardo, dal punto di vista operativo, le Forze di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia forestale e Polizia penitenziaria) nel momento in cui sono in possesso di un dato relativo a una persona scomparsa possono inserirlo direttamente oltre che nel CED (Centro elaborazione dati: la banca dati che fornisce il supporto informatico per l’attività operativa e investigativa delle Forze di Polizia), nella sezione nazionale del Sistema di Informazione Schengen (SIS).

 

Il Sistema di Informazione Schengen (SIS) offre il supporto tecnico per effettuare i controlli alle frontiere e gli altri controlli di polizia e doganali, contribuendo ad attuare le disposizioni sulla libera circolazione delle persone e sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in sede penale previsti dall’Accordo del 1985, poi completato da una Convenzione di applicazione entrata in vigore nel 1995.

Attualmente, ogni Paese consulta e alimenta le informazioni inserite nel database centrale a Strasburgo (C.SIS) per il tramite delle sezioni nazionali (N.SIS).

Tutte le informazioni supplementari relative alla persona o bene oggetto di segnalazioni sono inviate dal C.SIS agli uffici nazionali SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries), centrali operative di smistamento delle informazioni supplementari sui record inseriti dai vari Stati. L’ufficio N.SIS dopo aver verificato che il dato sia presente nella banca centrale C.SIS, richiede ulteriori dettagli all’ufficio SIRENE competente, al quale sono state inviate dal C. SIS.

 

Nell’ambito della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato è stata istituita una apposita unità organizzativa, la Sezione Minori, collocata nell’ambito del Servizio Centrale Operativo, con il compito di monitorare le fenomenologie criminali nelle quali sono coinvolti i minori, sia vittime che autori di reato, le violenze sessuali e domestiche, la scomparsa e la tratta di minori, con lo scopo di elaborare, successivamente, incisive strategie di contrasto.

 

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato è stata costituita con D.L. 45/2005[1], convertito con modificazioni dalla L. 89/2005.

Il provvedimento legislativo ha fra l’altro disposto la revisione organizzativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza finalizzandola anche al miglioramento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, separando inoltre, nell’ambito dello stesso Dipartimento, le funzioni della nuova Direzione Centrale Anticrimine, nella quale sono confluiti i servizi di coordinamento investigativo della Polizia di Stato, da quelle sempre più orientate nella dimensione interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

La Direzione Centrale Anticrimine si pone quindi come momento di indirizzo informativo anticrimine, di analisi, progettazione e raccordo delle attività investigative e di controllo del territorio svolto dagli uffici della Polizia di Stato, nonché come momento di supporto centrale alle attività della Polizia Scientifica[2].

 

A livello centrale, la Sezione Minori si occupa dell’attività di analisi e della formazione specialistica del personale della Polizia di Stato inserito negli uffici territoriali che si occupano di minori. La Sezione minori gestisce anche il sito www.bambiniscomparsi.it che pubblica le foto di bambini scomparsi ed è collegato ad un network internazionale, coordinato dal National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC).

 

Sul sito citato sono visibili i dati (periodo 2004-2007) riferiti ai minori italiani e stranieri per i quali sono stati attivate le segnalazioni di ricerca sul territorio nazionale e che risultano ancora da ricercare alla data del 2 gennaio 2007: da un totale di minori italiani e stranieri pari a 642 nel 2004 si passa ai 1.698 del 2006.

 

Più complesso risulta fornire i dati relativi alla scomparsa degli adulti, la cui sparizione si stima avvenga per il 60% dei casi su base volontaria.

A tale riguardo, la relazione illustrativa della p.d.l. menziona l’Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse – Penelope: costituitasi nel 2002, essa comprende fra le finalità statutarie anche la costituzione di una vera e propria banca dati delle persone scomparse sul territorio nazionale. L’Associazione organizza iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica e si propone come interlocutore degli organi competenti, sostenendo le famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto.

Istituzione di nuove strutture amministrative

La proposta di legge in esame prevede, all’articolo 1, l’istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse e del Comitato provinciale sulle persone scomparse; a tale scopo inserisce, dopo l’art. 20 della L. 121/1981[3], due nuovi articoli con la previsione della composizione e delle finalità dei Comitati.

Il nuovo art. 20-bis prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un Comitato nazionale interforze presieduto dal ministro dell’interno, avente il compito di monitorare i casi di scomparsi sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative in grado di favorire la ricerca e accelerare il ritrovamento delle persone scomparse.

Il Comitato è composto da:

§         un rappresentante dell’Amministrazione dell’interno, nominato dallo stesso ministro;

§         rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza;

§         rappresentanti delle Associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse;

§         rappresentanti dell’Associazione nazionale psicologi psicoterapeuti.

Il Comitato può inoltre avvalersi della partecipazione delle autorità locali di pubblica sicurezza, dei rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali, di componenti dell’ordine giudiziario nonché del procuratore della Repubblica competente.

Il nuovo art. 20-teristituisce presso la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo, qualora siverifichino casi di scomparsa di cui sia accertata la non volontarietà, il Comitato provinciale sulle persone scomparse.

Il comitato, presieduto dal prefetto, è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché da uno psicologo o, se lo scomparso è un minore, da un esperto di psicologia dell’età evolutiva. Il prefetto, ove lo ritenga opportuno per un coordinamento più efficace, può invitare a partecipare anche autorità locali di pubblica sicurezza e rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessate, nonché componenti dell’ordine giudiziario e il procuratore della Repubblica competente, oltre ai rappresentanti delle associazioni delle persone scomparse presenti sul territorio.

 

L’articolo 2 della proposta di legge istituisce una banca dati nazionale sulle persone scomparse presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell’interno, contenente le foto e tutte le altre informazioni utili all’individuazione e al ritrovamento delle persone scomparse. La banca dati è pubblica: se ne prevede infatti l’accessibilità a tutti gli utenti direttamente dal sito Internet del Ministero dell’interno.

 

Sempre presso il Casellario centrale d’identità del Ministero dell’interno, l’articolo 3 istituisce una banca dati nazionale di campioni di DNA delle persone scomparse. Un decreto del ministro dell’interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, individua i limiti e le modalità relativi ai prelievi dei campioni di materiale genetico.

 

L’articolo 4 stabilisce la costituzione di un Ufficio centrale obitori, presso il quale gli obitori previsti dall’art. 13 del regolamento di polizia mortuaria[4], provvedono ad inviare tutti i dati relativi ai cadaveri di cui non è stata riconosciuta l’identità, allo scopo di facilitarne l’identificazione.

 

Sulla scorta dell’esperienza positiva che ha caratterizzato la messa in funzione dei numeri verdi antiusura e antitratta, i presentatori della proposta di legge hanno ritenuto di integrare le misure di coordinamento investigativo sopra illustrate con l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un numero verde sulle persone scomparse. In tal senso dispone l’articolo 5, che rimette a un decreto del ministro, da emanare entro sei mesi, la definizione delle modalità di funzionamento.

Previsione di misure di sostegno alle famiglie

Gli articoli 6 e 7 introducono misure di sostegno alle famiglie degli scomparsi.

L’articolo 6 istituisce presso il Ministero dell’interno un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse, alimentato da un contributo statale pari a 3 milioni di euro annui. Scopo del fondo è quello di sostenere economicamente le famiglie in caso di scomparsa di un congiunto di primo grado, nonché di contribuire alle spese per le attività di ricerca

Gli stanziamenti non utilizzati nell’anno di riferimento sono riassegnati al Fondo per l’anno successivo.

Un decreto del ministro dell’interno disciplina i termini e le modalità per l’invio delle domande di rimborso nonché le modalità di gestione del Fondo.

Le domande, corredate dalla documentazione delle spese sostenute, sono ritenute ammissibili sia per le spese sostenute nelle fasi delle indagini che per quelle affrontate nella eventuale fase processuale.

 

L’articolo 7 introduce una nuova tipologia di permesso lavorativo retribuito (comma 1), a favore dei lavoratori, dipendenti da enti pubblici o da aziende private, che siano parenti o affini, entro il terzo grado, di persone scomparse, anche se non conviventi, per i giorni in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

Si consideri che il testo fa riferimento ai soli lavoratori titolari di un rapporto di lavoro dipendente, escludendo con ciò altre tipologie lavorative e in particolare le tipologie di lavoro “parasubordinato”, ad esempio i titolari di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.

Si segnala, inoltre, l’opportunità di utilizzare, in luogo dell’espressione “enti pubblici”, l’espressione “delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”, al fine di individuare più correttamente i soggetti del settore pubblico cui far riferimento.

 

L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

 

Il comma 2 precisa che il totale dei giorni di permesso retribuito di cui al comma precedente non deve essere superiore a trentasei giorni per un periodo non superiore ad un anno.

Sembrerebbe che la disposizione vada interpretata nel senso che il totale dei giorni di permesso retribuito che possono essere fruiti sia pari complessivamente a trentasei giorni e che comunque tali permessi vadano utilizzati entro un anno dalla scomparsa del familiare.

Ai sensi del successivo comma 3, i giorni di permesso in precedenza richiamati sono considerati lavorativi a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali ed assistenziali.

Infine, si prevede (comma 4) che i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per i citati giorni di permesso gravino sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente.

Quantificazione e copertura dell’onere finanziario

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla legge, stimati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, è individuata dall’articolo 8 nell’ambito dell’accantonamento nel Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.

 

 


Progetto di legge

 


N. 1812

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

DATO, BAFILE, BARBIERI, BIMBI, BOFFA, BORDO, BUGLIO, BUCCHINO, BURTONE, CASSOLA, CASTAGNETTI, CATONE, CODURELLI, D'AGRÓ, D'ALIA, DEIANA, DE ZULUETA, D'IPPOLITO VITALE, FEDI, FINCATO, FOGLIARDI, FRANZOSO, GALLETTI, GRASSI, HOLZMANN, LA RUSSA, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LO MONTE, LOMAGLIO, LUCCHESE, LUONGO, LUSETTI, MARIANI, MORRONE, MOTTA, NARDUCCI, LEOLUCA ORLANDO, OTTONE, PEDRINI, PORETTI, PROVERA, REALACCI, RIGONI, RUGGERI, SAMPERI, SANTELLI, SCHIRRU, SERVODIO, SPINI, SQUEGLIA, SUPPA, ULIVI, VOLPINI

¾

 

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse

 

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Presentata il 12 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il testo della proposta di legge atto Camera n. 4149 (d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri) e del disegno di legge atto Senato 3056 (d'iniziativa dei senatori Vallone ed altri), presentati nella XIV legislatura.

      Considerate l'importanza e la drammaticità dei temi oggetto della presente proposta di legge, nonché l'aumento dei casi di persone scomparse, si ritiene doveroso presentare un provvedimento per tenere sempre alta l'attenzione su questo problema, per proporre iniziative utili allo svolgimento delle indagini e per offrire un aiuto ai familiari delle persone scomparse.

      I dati acquisiti dimostrano come in Italia il fenomeno degli scomparsi sia in costante, esponenziale crescita. Ogni anno arrivano agli uffici di polizia almeno 20.000 segnalazioni che riguardano gli adulti e circa 2.000 che riguardano i minori.

      Solo la trasmissione televisiva «Chi l'ha visto?» ha trattato, in diciotto anni di attività, circa 3.000 di questi casi. Il 60 per cento delle scomparse è dovuto ad allontanamenti volontari che nove volte su dieci si risolvono o con il ritorno della persona che si era allontanata o, comunque, con un contatto di quest'ultima che ribadisce la volontarietà della scelta; quaranta volte su cento si tratta, invece, di scomparse non volontarie e purtroppo in tali casi è molto rara la risoluzione del mistero che inevitabilmente le circonda.

      A cominciare dal fisico Ettore Majorana, scomparso nel 1938, per continuare con Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due adolescenti sparite nel 1983, Federico Caffè, l'economista che si eclissò nel 1987, Davide Cervia, il tecnico di armi elettroniche sparito da Velletri nel 1990, Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994.

      Come non ricordare poi i casi di Cristina Golinucci, scomparsa il 1o settembre 1992, di Simona Floridia, scomparsa il 16 settembre dello stesso anno, di Elisa Claps, scomparsa il 12 settembre 1993, e di Letizia Teglia, di cui non si ha più alcuna notizia dal 30 agosto 1995?

      Ed ancora Angela Celentano, scomparsa nel 1996 durante una gita sul monte Faito, e i 1.040 minori (366 italiani e 674 stranieri) che, secondo dati della Criminalpol relativi agli anni fino al 2003, risultano ancora da rintracciare. Tutti fascicoli aperti e tutto lavoro ancora da fare per gli investigatori.

      Gli accordi internazionali, il «Sistema di informazione Schengen» (SIS) nonché i contatti in tempo reale con i 178 Paesi dove opera l'Interpol, aiutano molto la possibilità di localizzare le persone che cercano di sparire. Permangono però ancora molti casi avvolti nel mistero.

      Negli ultimi anni vi sono stati, dentro e fuori i nostri confini, alcuni tentativi di intervenire sul problema, ma manca ancora, soprattutto nel nostro Paese, un coordinamento centrale.

      In rete ci sono alcuni siti di questure, comuni e province, con uno spazio apposito dedicato a persone di cui nessuno ha più notizie, che in alcuni casi, come la questura di Torino, indicano a chi rivolgersi per formalizzare la denuncia. In questi siti, come in quelli delle questure di Reggio Emilia o di Cosenza, si trovano fotografie e schede delle persone da ritrovare.

      In lingua inglese e spagnola è il National Center for missing and exploited children (NCMEC), un'organizzazione no-profit riconosciuta dal Dipartimento di giustizia statunitense, che dal 1984 si occupa in modo intensivo di abusi e sparizioni di minori. Ha lavorato su oltre 62.000 casi di bambini scomparsi, di cui 44.000 sono stati ritrovati. Si può aiutare il NCMEC mettendo un banner sul proprio sito, diventando uno dei volontari o facendo circolare le foto delle persone scomparse. Nel sito del NCMEC sono anche presenti una serie di link per la prevenzione e un quiz per valutare il grado di sicurezza della condotta di genitori e figli.

      Solo per la parte che riguarda i casi di bambini e di adolescenti, il sito europeo di «Persone scomparse» ha quattro sezioni in ordine alfabetico e cliccando sulle fotografie si possono leggere le schede informative. L'idea di base di questa iniziativa è di sfruttare l'universalità della rete per diffondere il più possibile informazioni riguardanti bambini e adulti che si vorrebbero ritrovare e di cui spesso non si sa neanche perché e come siano potuti scomparire. Il sito non è riferito a individui maggiorenni che di propria volontà sono voluti fuggire lontano.

      Nel sito della Polizia di Stato è operante la sezione «www.bambiniscomparsi.com», di matrice americana, «www.missingkids.it», al quale collabora un pool di funzionari della Criminalpol e che si aggiunge alle diverse pagine web già aperte da alcune procure della Repubblica. Obiettivo: mettere in rete, facilitandone la diffusione e l'accesso, tutti i dati sulle persone, adulti e bambini, scomparse in Italia.

      Tra le varie esperienze poste in essere, va ricordata in Svizzera la «Commissione intercantonale di polizia giudiziaria responsabile della ricerca delle persone scomparse» istituita nel 1992 dalla Commissione svizzera contro la criminalità. La Commissione, composta da rappresentanti di tutte le Forze di polizia, si riunisce periodicamente per analizzare lo stato delle indagini sui casi di scomparsa involontaria.

      In Australia è stata istituita una banca dati di campioni di DNA di persone scomparse, a seguito della soluzione di due casi di persone scomparse grazie all'abbinamento da parte della polizia scientifica di frammenti di osso con esemplari di saliva ottenuti dai genitori delle due persone. I familiari di oltre 400 persone scomparse nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud sono stati così chiamati a fornire alla polizia campioni di DNA per aiutare ad identificare eventuali resti.

      In Italia, proprio perché non ci si rassegni, anche a distanza di anni, all'accettazione di una burocratica «archiviazione» dei casi di scomparsa, e si continui invece a cercare e ad indagare, si è costituita a Potenza l'associazione «Penelope», aperta ai familiari e agli amici di tutte le persone scomparse in Italia e delle quali non si ha a tutt'oggi traccia. Le famiglie che hanno aderito all'associazione «Penelope» hanno in comune legami spezzati, affetti persi e mai più ritrovati, lacrime versate senza mai una spiegazione valida, senza che nessuno abbia mai bussato alle loro porte per dire dove sia finito quel volto, chi abbia incrociato quello sguardo, che fine abbia fatto quella storia. L'associazione si può anche costituire parte civile.

      Ed è proprio per restituire una speranza a tali famiglie che è stata redatta la presente proposta di legge, al fine di creare un maggiore coordinamento tra le Forze dell'ordine e garantire alle famiglie un maggiore sostegno da parte delle istituzioni.

      La proposta di legge si compone di otto articoli.

      L'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse. Il Comitato ha il compito di monitorare i casi di persone scomparse sul territorio, valutare lo stato delle indagini ed assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle persone scomparse.

      L'articolo 1 prevede, altresì, l'istituzione del comitato provinciale sulle persone scomparse, presieduto dal prefetto. Questo comitato vuole essere una sorta di unità di crisi che si viene a costituire nell'immediatezza della scomparsa della persona, al fine di non disperdere elementi utili alle indagini.

      L'articolo 2 istituisce presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno una banca dati nazionale sulle persone scomparse in modo da dotare il nostro Paese di uno strumento indispensabile per diffondere foto e segnalazioni relative alle persone scomparse.

      L'articolo 3 istituisce, sul citato modello australiano, la banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse.

      L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Ufficio centrale obitori, al fine di consentire una più rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti.

      L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del numero verde sulle persone scomparse. La duplice esperienza positiva del numero verde antiusura e di quello antitratta attestano la validità dello strumento.

      Con l'articolo 6 si vuole istituire il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Le spese che i familiari di persone scomparse sostengono sono estremamente onerose e, spesso, al profondo e drammatico dolore per la scomparsa del proprio congiunto, si unisce anche la disperazione di non avere risorse sufficienti per favorirne il ritrovamento.

      L'articolo 7 prevede il diritto ad un permesso retribuito per assenze dal lavoro motivate dalla scomparsa del familiare per un ammontare massimo di trentasei giorni annuali per un periodo non superiore ad un anno.

      L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria della legge.

      Dall'articolato si evince come la ratio della proposta di legge è duplice: da un lato vi è la volontà di creare un meccanismo di coordinamento tempestivo delle indagini, dall'altro si vuole evitare che una tragedia come la scomparsa di un congiunto pesi esclusivamente sulla sola famiglia o sul buon cuore delle comunità di appartenenza.

      Come è stato più volte affermato dalle famiglie aderenti all'associazione «Penelope», l'intero Paese ha una precisa responsabilità nei confronti dei congiunti delle persone scomparse: «sostenervi quando vi arrendete, incoraggiarvi quando vi perdete d'animo, parlare e gridare quando le vostre bocche ormai non hanno più niente da dire. A noi non è concessa la resa, perché a nessuno è mai concessa l'indifferenza, l'apatia e il disinteresse soprattutto quando in gioco c'è la vita delle persone».

      Ed è per le persone scomparse e per le loro famiglie che ci si augura che la proposta di legge possa trovare sostegno bipartisan e possa essere presto approvata dal Parlamento.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione del Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse e del comitato provinciale sulle persone scomparse).

      1. Dopo l'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 20-bis - (Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse). - 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale interforze sulle persone scomparse.

      2. Il Comitato nazionale è composto da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, nominato dal Ministro, che ne assume la presidenza, e da rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

      3. Al Comitato nazionale possono essere chiamati a partecipare le autorità locali di pubblica sicurezza, i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare, nonché componenti dell'ordine giudiziario, e il procuratore della Repubblica competente. Del Comitato fanno altresì parte rappresentanti delle associazioni nazionali che si occupano di persone scomparse e rappresentanti dell'Associazione nazionale psicologi psicoterapeuti.

      4. Il Comitato nazionale ha il compito di monitorare i casi riguardanti le persone scomparse sul territorio nazionale, di valutare lo stato delle indagini e di assumere iniziative che possono favorire la ricerca delle medesime persone.

      Art. 20-ter. - (Comitato provinciale sulle persone scomparse). - 1. Qualora si verifichino casi di persone scomparse di cui sia accertata la non volontarietà della scomparsa, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente è istituito il comitato provinciale sulle persone scomparse.

      2. Il comitato provinciale è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Del comitato provinciale fa altresì parte uno psicologo e, nel caso di scomparsa di un minore, un esperto di psicologia dell'età evolutiva.

      3. Al fine di creare un coordinamento più efficace, il prefetto può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato provinciale le autorità locali di pubblica sicurezza ed i rappresentanti delle Forze di polizia, delle Forze armate e degli enti locali interessati ai casi da trattare. Il prefetto può altresì invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario e il procuratore della Repubblica competente, nonché rappresentanti delle associazioni territoriali che si occupano di persone scomparse».

 

 

Art. 2.

(Istituzione della banca dati nazionale sulle persone scomparse).

      1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale sulle persone scomparse.

      2. La banca dati, aggiornata settimanalmente e corredata da fotografie di ogni persona scomparsa e da tutte le notizie utili per favorirne il ritrovamento, è resa accessibile agli utenti sul sito INTERNET del Ministero dell'interno.

      3. Nella banca dati sono altresì indicati i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica dell'ufficio delle Forze di polizia al quale fornire le informazioni attinenti ai singoli casi.

      4. Coloro che denunciano la scomparsa di una persona sono tenuti, entro quarantotto ore dal ritrovamento, a darne comunicazione alle autorità competenti.

Art. 3.

(Istituzione della banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse).

      1. È istituita presso il Casellario centrale di identità del Ministero dell'interno la banca dati nazionale di campioni di DNA di persone scomparse per la raccolta, l'organizzazione e la conservazione dei relativi profili genetici.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i limiti e le modalità per effettuare i prelievi dei campioni di cui al comma 1.

 

 

Art. 4.

(Istituzione dell'Ufficio centrale obitori).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Ufficio centrale obitori.

      2. Al fine di favorire la rapida identificazione di cadaveri non riconosciuti, gli obitori previsti dall'articolo 13 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, provvedono ad inviare all'Ufficio centrale obitori, di cui al comma 1, tutti i dati relativi a cadaveri di cui non è stata riconosciuta l'identità.

 

 

Art. 5.

(Istituzione del numero verde sulle persone scomparse).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il numero verde sulle persone scomparse.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del numero verde istituito ai sensi del comma 1.

 

Art. 6.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie che hanno subìto la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini.

      2. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 3 milioni di euro annui. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo stesso per l'anno successivo.

      3. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una relazione che documenta le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute sia nella fase delle indagini sia, eventualmente, nella fase processuale.

      4. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinati i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al comma 3 nonché le modalità di gestione del Fondo.

 

 

Art. 7.

(Permessi retribuiti per familiari di persone scomparse).

      1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da aziende private parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto ad un permesso retribuito per i giorni in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

      2. Il totale dei giorni di permesso di cui al comma 1 non deve superare trentasei giorni per un periodo non superiore ad un anno.

      3. I giorni di permesso di cui al comma 1 sono considerati lavorativi a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali ed assistenziali.

      4. I contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per i giorni di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

 

 

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 




[1]     D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[2]     A tale riguardo, per un maggiore approfondimento consultare il sito del Ministero dell’Interno: http://www.interno.it/sezioni/attivita/sicurezza/dip_ps/articolo.php?idarticolo=21201.

[3]     L. 1° gennaio 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[4] D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.