Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati - A.C. 1729
Riferimenti:
AC n. 1729/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 77
Data: 28/11/2006
Descrittori:
AUTORIZZAZIONI   MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI
ORDINE PUBBLICO   SPETTACOLO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati

(A.C. 1729)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 77

 

 

28 Novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

File: ac0170.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

La proposta di legge in esame  9

§      Contenuto  9

§      Finalità  10

Le norme in vigore  12

§      Il diritto di riunione  12

§      Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici14

Progetto di legge

§      A.C. 1729, (on. Adenti), Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati19

§     

Normativa di riferimento

§      Codice penale (art. 666)25

§      R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 18, 68-74, 80-83)26

Giurisprudenza costituzionale

§      Corte Costituzionale. Sentenza 31 marzo 1958, n. 27  35

§      Corte Costituzionale. Sentenza 12 dicembre 1967, n. 142  38

§      Corte Costituzionale. Sentenza 9 aprile 1970, n. 56  40

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 1729

Titolo

Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati

Iniziativa

On. Adenti

Settore d’intervento

Ordine pubblico; diritti e libertà fondamentali; spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

28 settembre 2006

§          annuncio

2 ottobre 2006

§          assegnazione

24 ottobre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia, ex art. 73, co. 1-bis, reg.) e VII (Cultura)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge aggiunge un nuovo articolo 18-bis al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), nel quale si prevede che gli organizzatori di “manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo” debbano formulare una specifica richiesta al questore.

L’obiettivo – dichiara la relazione illustrativa – è quello di sottoporre a specifica regolamentazione lo svolgimento dei così detti rave parties.

Relazioni allegate

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge regola l’esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente garantito, reca misure penali e novella disposizioni aventi rango di norma primaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge, pur riguardando lo svolgimento di manifestazioni musicali (materia per la quale potrebbe rilevare la competenza concorrente Stato-Regioni in tema di “promozione e organizzazione di attività culturali”), reca disposizioni che per finalità ed oggetto afferiscono alle materie “ordine pubblico e sicurezza” e “ordinamento […] penale”, entrambe riservate alla competenza legislativa statale ai sensi, rispettivamente, delle lettere h) ed l) dell’art. 117, 2° comma, della Costituzione.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Appaiono meritevoli di approfondimento i profili di compatibilità della proposta di legge in esame con il dettato dell’art. 17 della Costituzione il quale, nel sancire il diritto di tutti i cittadini a “riunirsi pacificamente e senz’armi”, esclude che tale diritto possa essere sottoposto ad autorizzazione ed impone l’obbligo di dare preavviso alle autorità per le sole riunioni in luogo pubblico.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta è redatta in forma di novella al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Formulazione del testo

Sembra opportuno chiarire se il prescritto atto di “richiesta” al questore, di cui all’art. 1, co. 1, del nuovo art. 18-bis del testo unico, preluda al rilascio di un provvedimento autorizzatorio da parte del questore medesimo ovvero abbia natura di mero preavviso.

 

 


Schede di lettura

 


La proposta di legge in esame

Contenuto

La proposta di legge A.C. 1729 (on. Adenti), composta da un solo articolo, aggiunge un nuovo articolo (18-bis) al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)[1], nel quale si prevede (comma 1) che gli organizzatori di “manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo” debbano formulare una specifica richiesta al questore (competente per territorio).

Il comma 1 del nuovo art. 18-bis del TULPS elenca inoltre i dati informativi che tale richiesta deve contenere:

§         data, luogo e durata della manifestazione;

§         numero previsto di partecipanti;

§         indicazione dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei presenti;

§         dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico;

§         indicazione dei mezzi destinati a garantire l'igiene pubblica e il rispetto dell’ambiente;

§         (in allegato alla richiesta) autorizzazione a occupare il terreno da parte del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.

Non è previsto un termine entro il quale la richiesta debba essere fatta pervenire al questore.

Ai sensi del comma 2, il questore, qualora ritenga inadeguati i mezzi indicati nella dichiarazione ai fini del corretto svolgimento della manifestazione, può:

§         convocare il responsabile dell'organizzazione per individuare le misure più adatte;

§         individuare, di comune accordo con il responsabile dell'organizzazione, un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione;

§         imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso;

§         vietare, infine, lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.

Il comma 3 sanziona penalmente sia la mancata presentazione della richiesta sia lo svolgimento della manifestazione nonostante il divieto del questore. In entrambi i casi:

§         i responsabili dell'organizzazione sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 euro a 200.000 euro;

§         i partecipanti alla manifestazione sono puniti con l'ammenda da 50.000 euro a 100.000 euro.

Con riguardo alla prima delle due infrazioni (mancata presentazione della richiesta), si segnala che i partecipanti alla manifestazione risulterebbero soggetti a sanzione penale in conseguenza dell’inadempimento a un obbligo imposto a soggetti terzi (i responsabili dell’organizzazione dell’evento); inadempimento del quale anzi i partecipanti potrebbero non avere conoscenza.

Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento della manifestazione, per un periodo fino a sei mesi.

Finalità

Oggetto della proposta di legge, come si è detto, sono le “manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo”. L’obiettivo perseguito – come dichiara la relazione illustrativa – è quello di sottoporre a specifica e restrittiva regolamentazione lo svolgimento dei così detti rave parties.

 

Secondo la descrizione che ne fa Wikipedia[2], con l’espressione rave party (o free party) si fa riferimento a “manifestazioni musicali molto spesso illegali organizzate in tutto il mondo all'interno di aree industriali abbandonate o in spazi aperti, dalla durata di una notte o anche di alcuni giorni (in questo caso vengono solitamente definiti “teknival” e sono caratterizzati dalla presenza di più sound system (cioè diffusori sonori installati su camion). Il termine proviene dalla parola inglese rave che letteralmente significa “delirio”, ma in senso più ampio sta ad indicare la voglia comune di svincolarsi da regole e convenzioni socialmente imposte, la ricerca di una libertà totale fisica e mentale che si esprime attraverso il ballo e anche attraverso il consumo di droghe. Ecco perché sarebbe forse più preciso definirli free parties: il termine free infatti non si riferisce soltanto al fatto che l’accesso a queste manifestazioni è gratuito, ma soprattutto al principio di totale libertà rispetto a qualunque regola o convenzione”.

 

Secondo la relazione illustrativa, scopo della proposta di legge è infatti quello di “vietare le manifestazioni musicali in luoghi pubblici e all’aperto che non hanno una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente a livello locale per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica [… prevedendo quindi] per tali manifestazioni una preventiva autorizzazione del questore”.

Si ricorda che l’art. 17 della Costituzione, nel sancire il diritto di tutti i cittadini a “riunirsi pacificamente e senz’armi”, esclude che tale diritto possa essere sottoposto ad autorizzazione.

Tale articolo, infatti,

§         impone per le sole riunioni in luogo pubblico l’obbligo di dare preavviso alle autorità, che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;

§         non richiede preavviso per le riunioni in luoghi aperti al pubblico.

 

Si rinvia alla scheda di lettura Le norme in vigore per una più ampia illustrazione della disciplina legislativa e della giurisprudenza costituzionale in materia.

 

Va peraltro rilevato che – benché la relazione si riferisca esplicitamente a un regime autorizzatorio – il testo della proposta di legge appare meno chiaro nella sua formulazione, in quanto da un lato impone l’obbligo di presentare una “richiesta” al questore – termine che presuppone un successivo atto di autorizzazione – dall’altro non prevede, quantomeno espressamente, l’adozione di un consimile atto.

Qualora poi con il termine “richiesta” si intendesse invece far riferimento a un atto di preavviso, questo risulterebbe conforme alla previsione costituzionale per le manifestazioni destinate a svolgersi in luogo pubblico; più problematica (alla luce dell’art. 17 Cost. e della – pur non molto recente – giurisprudenza costituzionale in materia) risulterebbe l’applicazione della disciplina alle manifestazioni organizzate in luoghi aperti al pubblico.

Appare, infine, da verificare l’applicabilità alle manifestazioni in oggetto (che, come precisa la p.d.l., sono “organizzate da privati cittadini”) di un regime analogo a quello previsto dagli artt. 68 e seguenti del TULPS, che sottopone a licenza del questore lo svolgimento di “spettacoli e trattenimenti pubblici”. La Corte costituzionale ha infatti escluso l’assoggettabilità a licenza dei trattenimenti in luoghi aperti al pubblico che non siano indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali (sent. 56/1970; anche sul punto, v. infra).


Le norme in vigore

Il diritto di riunione

Il diritto di tutti i cittadini a riunirsi, in modo pacifico e senza armi, è sancito dall’articolo 17 della Costituzione.

 

La libertà di riunione, oltre a costituire di per sé un importante principio di democrazia, rappresenta un presupposto indispensabile per l’esercizio di altri fondamentali diritti costituzionali, quali il diritto di associazione (art. 18), il diritto di manifestare il proprio pensiero (art. 20), il diritto di professare la propria religione (art. 19). Si pensi, per quanto riguarda quest’ultimo, alle cerimonie e alle processioni religiose quali espressioni della libertà di culto.

 

La stessa Costituzione indica alcuni limiti alla libertà di riunione. Il principale, che si è citato, riguarda le modalità di svolgimento delle riunioni: esse devo essere pacifiche e senza armi. Inoltre, la Costituzione opera una distinzione delle riunioni in base al luogo dove sono tenute: per le riunioni in luoghi aperti al pubblico (cinema, teatri, impianti sportivi etc.) e per quelle in luoghi privati non è richiesto alcun preavviso (art. 17 Cost., 2° comma). Per le riunioni private rileva la tutela generale del domicilio garantita dall’art. 14 Cost..

Viceversa, le riunioni in luoghi pubblici sottostanno all’obbligo di preavviso alle autorità. In nessun caso si parla di autorizzazione preventiva; le riunioni in luogo pubblico possono bensì essere vietate, ma solo in presenza di un pericolo comprovato per la sicurezza o l’incolumità pubblica (art. 17 Cost., 3° comma).

 

Le modalità di esercizio del diritto di riunione sono dettagliatamente disciplinate dagli artt. 18 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[3] (TULPS) e dal relativo regolamento di esecuzione[4] (artt. 19 e seguenti).

Sia il TULPS che il regolamento risalgono ad epoca antecedente la Costituzione (rispettivamente al 1931 e al 1940) ed alcune delle disposizioni in essi contenute che qui rilevano sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, le cui decisioni in materia devono essere considerate per comprendere lo stato della normativa vigente.

In particolare, l’articolo 18, 1° comma, del TULPS integra il dettato costituzionale specificando a quale autorità deve essere indirizzato il preavviso delle riunioni (questore) e il termine entro il quale deve essere presentato (tre giorni prima della data fissata). Sono escluse da tale disciplina le riunioni elettorali (art. 18, 6° comma).

L’art. 18, 1° comma, del TULPS sottopone all’obbligo di preavviso sia le riunioni in luogo pubblico[5], sia quelle in luogo aperto al pubblico. Per quanto riguarda le seconde, la Coste costituzionale ha tuttavia dichiarato l’illegittimità della disposizione per contrasto con l’art. 17 Cost.. Per gli stessi motivi è da considerarsi incostituzionale anche il 2° comma, che considera pubbliche le riunioni che, anche se svolte in luogo privato, presentano una serie di caratteristiche (numero di partecipanti, oggetto ecc.) proprie delle riunioni non private (sent. 31 marzo 1958, n. 27).

Le violazioni all’obbligo di preavviso sono sanzionate penalmente (con l’arresto fino a sei mesi e con una ammenda da lire 200.000 a 800.000 (da 103,29 a 413,16 euro). Così dispone l’art. 18, 3° comma; il secondo periodo di tale comma assoggetta alla stessa pena chi, nelle riunioni indette senza preavviso, prenda la parola: tale disposizione è tuttavia risultata costituzionalmente illegittima in virtù di due successive sentenze della Corte costituzionale (la n. 90 del 3-10 giugno 1970 e la n. 11 del 4-10 maggio 1979).

Il questore può anche vietare lo svolgimento delle riunioni per le quali è stato omesso il preavviso: così l’art. 18, 4° comma, del TULPS, il quale indica anche le altre cause per le quali il questore può vietare le riunioni, pur se il loro svolgimento sia stato regolarmente preannunciato. Si tratta dei seguenti motivi:

§         di ordine pubblico;

§         di moralità[6];

§         di sanità pubblica.

Per gli stessi motivi, il questore può, qualora non ravvisi gli estremi del divieto assoluto della riunione, prescrivere particolari modalità di svolgimento.

L’art. 20 prevede lo scioglimento delle riunioni, sia in luogo pubblico che in luogo aperto al pubblico in caso di manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell’autorità, di manifestazioni che possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, o qualora vengano commessi delitti[7].

Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici

Gli artt. 68 e seguenti del TULPS recano specifiche disposizioni concernenti lo svolgimento di “spettacoli e trattenimenti pubblici”.

In particolare, e per quanto qui rileva, il primo comma dell’art. 68 esige che debba ottenere la licenza del questore chi intenda “dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli [ed] altri simili spettacoli o trattenimenti”. Il D.P.R. 616/1977[8] ha in seguito trasferito tale competenza al comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.

 

L’art. 19, primo comma del D.P.R. 616/1977 attribuisce infatti ai comuni le funzioni relative alla concessione della:

§         licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo ecc., di cui all’art. 68 del TULPS (art. 19, primo comma, numero 5);

§         licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80 del TULPS (art. 19, primo comma, numero 9).

Ai sensi dell’art. 72 del TULPS, per le rappresentazioni (tra le altre) di opere musicali, la licenza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, come disciplinata dalla legislazione in materia.

Il primo comma dell’art. 82 dispone che “nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale”.

Ulteriori disposizioni applicative della disciplina recata dal testo unico sono recate dagli artt. 116 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione[9].

 

Coloro che, senza licenza, diano spettacoli o trattenimenti pubblici sono soggetti – ai sensi dell’art. 666 del codice penale – a una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 258,23 a 1.549,37 euro (da 500.000 a 3 milioni di lire). Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la sanzione va da 413,17 a 2.478,99 euro (da 800.000 a 4.800.000 lire). E’ in ogni caso disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza.

Su tale materia è intervenuta la Corte costituzionale, la quale:

§         con sentenza n. 142 del 1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 68 TULPS nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore;

§         con sentenza n. 56 del 1970 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia del medesimo art. 68 TULPS, sia del menzionato art. 666 c.p., nella parte in cui prescrivono la licenza del questore per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali.

In entrambi i casi l’illegittimità costituzionale è stata dichiarata in riferimento all'art. 17 della Costituzione (sopra illustrato), che tutela il diritto di riunione.

 

Nella sent. 142/1967 la Corte rileva, tra l’altro, che l’art. 68 TULPS “comprende varie ipotesi, alcune delle quali si concretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cioè destinati a terzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia dello spettacolo, nei limiti in cui questa è diretta alla tutela di beni costituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri fatti di riunione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale è l'ipotesi della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente sotto il precetto dell'art. 17 della Costituzione”. La successiva sent. 56/1970, nel confermare tale orientamento, precisa che se “la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le citate disposizioni, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. […] Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attività imprenditoriale. In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa”.

 


Progetto di legge

 


N. 1729

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

ADENTI

¾

 

Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati

 

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Presentata il 28 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - L'espressione musicale ha un indubbio valore educativo e sociale. Come tutte le forme dell'espressione fonda il suo valore educativo nel consentire, specie alle giovani generazioni, di prendere coscienza di sé e di manifestarsi agli altri, ma, allo stesso tempo, per la sua natura non esclusivamente individuale, ma comunitaria, esercita una importantissima funzione di aggregazione sociale. Produrre musica, esibirsi dal vivo, partecipare ai concerti è un'occasione - in particolare per i giovani - di esprimersi, di comunicare con la società in cui vivono, ma anche di stabilire relazioni, di accrescere le proprie conoscenze, di confrontarsi e di educarsi alla vita e alla responsabilità della vita in gruppo. Per questo lo Stato, attraverso gli strumenti che gli sono propri, deve sostenere e incentivare queste forme di espressione e di aggregazione. E tuttavia non si può omettere di considerare che ci si trova di fronte a delle vere e proprie degenerazioni di tale fenomeno. Sempre più spesso, infatti, si apprende dalla stampa nazionale e internazionale dello svolgimento dei cosiddetti «rave party», ovvero di manifestazioni spesso illegali che, per le loro caratteristiche, possono mettere in pericolo la sicurezza di quanti vi partecipano e di quanti vivono nel territorio ove questi ultimi si svolgono.

      I «rave party» sono manifestazioni spesso illegali organizzate in aree industriali abbandonate o in spazi all'aperto; hanno durata di una sola notte o anche di alcuni giorni e sono caratterizzati dalla presenza di più «sound system», ovvero di diffusori sonori installati su camion. Il nome inglese con cui vengono chiamate queste manifestazioni significa letteralmente «delirio» e, in senso più ampio, rappresenta l'idea di fondo che caratterizza i «rave party», ovvero il desiderio di evadere rispetto alle regole e alle convenzioni sociali, nella ricerca di una libertà totale che si esprime attraverso il ballo e il consumo di droga. Anche recenti avvenimenti della cronaca hanno posto in evidenza come in tali manifestazioni siano sempre più diffusi atti illegali, quali danneggiamenti, violenze, uso di sostanze stupefacenti, eccetera. Non da ultimo queste manifestazioni hanno fatto registrare numerose problematiche in merito alla tutela ambientale - essendo causa spesso di danneggiamenti ai territori in cui si svolgono - e all'igiene pubblica.

      Se è importante che lo Stato riconosca e sostenga la libera possibilità di espressione, di chiunque e in particolare dei giovani, tuttavia è indispensabile che esso stesso combatta ogni forma di illegalità che possa intervenire in simili occasioni e, al medesimo tempo, tuteli l'ambiente e le condizioni di igiene pubblica. La libera espressione di chiunque non può coincidere con il danneggiamento di se stessi e degli altri, con la negazione dei diritti di alcuno, con qualsiasi forma di violenza o danneggiamento personale o alla proprietà, pubblica e privata.

      Lo Stato deve, perciò, disincentivare ogni manifestazione che tenda a proporre un modello di libertà relativistico, riferito esclusivamente all'individuo singolo, per cui vengono meno le principali regole di rispetto e di convivenza sociale. Lo Stato deve altresì disincentivare un modello di libertà fondato sul cosiddetto «sballo», sull'eccesso, favorendo invece una libera espressione di se stessi nel rispetto della comunità in cui si vive.

      Per questo, la presente proposta di legge introduce l'articolo 18-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che, facendo riferimento a un provvedimento preso dallo Stato francese su questo stesso fenomeno, intende vietare le manifestazioni musicali in luoghi pubblici e all'aperto che non hanno una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente a livello locale per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

      Il medesimo articolo, infatti, stabilisce per tali manifestazioni una preventiva autorizzazione del questore, richiesta dal responsabile dell'organizzazione che è tenuto anche a fornire informazioni circa l'evento, le misure e i mezzi che si intendono adottare al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblici. Si prevede inoltre la facoltà del questore di individuare, di comune accordo con il promotore, i mezzi opportuni per garantire l'ordine e la sicurezza pubblici qualora quelli previsti siano insufficienti, di proporre lo svolgimento della manifestazione in altro luogo e di proibire la manifestazione qualora le misure adottate non siano sufficienti. Nello stesso articolo sono altresì previste le pene (arresto fino a sei mesi e ammende) per quanti operano senza autorizzazione del questore o nonostante il suo divieto.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - 1. Il responsabile dell'organizzazione di manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati cittadini in luoghi non predisposti per il pubblico spettacolo è tenuto alla presentazione di una specifica richiesta al questore. Tale richiesta deve contenere la dichiarazione della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione, nonché la dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Devono altresì essere dichiarati i mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione. Alla dichiarazione deve essere allegata anche l'autorizzazione a occupare il terreno da parte del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà privata.

      2. È facoltà del questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine di individuare le misure adatte a garantire l'ordine pubblico, la sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore, di comune accordo con il responsabile dell'organizzazione, individuare un altro luogo più adatto per lo svolgimento della manifestazione. Il questore può imporre all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le misure adottate siano insufficienti.

      3. In caso di mancata presentazione della richiesta di cui al comma 1 o di svolgimento della manifestazione nonostante il divieto del questore, i responsabili dell'organizzazione sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 euro a 200.000 euro e i partecipanti alla manifestazione sono puniti con l'ammenda da 50.000 euro a 100.000 euro. Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del materiale utilizzato per lo svolgimento manifestazione per un periodo fino a sei mesi».

 

 

 




[1]     R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[2]     Wikipedia Italia, http://it.wikipedia.org/wiki/Rave_party. Wikipedia è un'enciclopedia online, multilingue, a contenuto libero, redatta in modo collaborativo da volontari e sostenuta dall’organizzazione non-profit Wikimedia Foundation.

[3]     Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[4]     Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. Si veda, inoltre, la disciplina di particolari tipi di manifestazioni pubbliche, da considerarsi vigente per le parti in cui non confliggono con l’art. 17 Cost., recata dal Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, Provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze e dal Regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 2082, Disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all’estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte, intellettualità, di beneficenza e di sport, delle commemorazioni ed onoranze.

[5]     Per la nozione di “luogo pubblico” quale luogo in cui è possibile a tutti in via permanente l’accesso, di diritto o di fatto, si rinvia alla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. Pen., Sez. I, 3 gennaio 1966, n. 1431 e Cass. Pen., Sez. III, 30 gennaio 1971, n. 1191).

[6]     In una delle sue prime sentenze, la Corte costituzionale ha riconosciuto che l’ordine pubblico e la pubblica moralità sono ricompresi tra i motivi di sicurezza pubblica (sent. 14 giugno 1956, n. 2).

[7]     L’art. 21 comprende tra le manifestazioni sediziose l’esposizione di bandiere o altri simboli di sovversione o di vilipendio verso lo Stato e le sue istituzioni. Quanto al concetto di manifestazione sediziosa, si ricorda che l’art. 654 del codice penale punisce chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell’art. 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose (se il fatto non costituisce reato) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a 1.200.000 (da 103,29 a 619,75 euro). L’art. 655 c.p. punisce chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno. Se chi fa parte della radunata è armato la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

[8]    D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.

[9]     R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.